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CCNL TDS) nell'ambito del quale si sono\nimpegnate a definire il testo unico del CCNL TDS, si danno atto della chiusura\ndei lavori di stesura da parte delle Commissioni tecniche sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, visti il CCNL TDS stipulato in data 26 febbraio 2011 e il relativo\nAccordo Nazionale di rinnovo siglato in data 30 marzo 2015, concordano sul\n“Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende\ndel Terziario della Distribuzione e dei Servizi” e ne condividono i contenuti\nivi definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>Contratto Collettivo Nazionale di lavoro\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>E DEI SERVIZI\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>Testo Unico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 marzo 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proprietà riservata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa\nproprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o\nparziale ad enti, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia\ndei loro diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AVVERTENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei\nsingoli articoli risponde soltanto alla esigenza di migliorare la consultazione\ndel testo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I titoli, pertanto, non sono esaustivi della indicazione dei contenuti dei\nsingoli articoli e, quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di\ninterpretazione della norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei\nServizi, delle Professioni e delle P.M.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi\n(FILCAMS-CGIL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del\nTurismo (FISASCAT-CISL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi\n(UILTuCS-UIL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende\ndel Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 26 febbraio\n2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il relativo Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 30 marzo 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato il presente Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro\nper i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi\ncomposto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premessa e sfera di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- n. 6 sezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- n. 259 articoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- n. 18 allegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- n. 8 allegati all’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- n. 11 tabelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- n. 4 protocolli aggiuntivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- n. 8 accordi in appendice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le\nOrganizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL, nell’assumere come proprio lo spirito dell’Accordo\nInterconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e dell’Accordo\ninterconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello\ncontrattuale” del 24 novembre 2016, ne realizza, per quanto di competenza del\ncontratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di\nrelazioni sindacali e di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione\ncollettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le\nrelazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai\nVertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e\ngiustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo\neconomico e la crescita della occupazione nel Mezzogiorno rappresentano\nobiettivi prioritari da perseguire nell’ambito di un sistema avanzato di\nrelazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare,\naccompagnati da misure efficaci e di sostegno, anche di carattere legislativo,\nil fenomeno dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti, in qualità di OO.SS. dei datori di lavoro e dei\nlavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del\nTerziario della Distribuzione e dei Servizi deve essere considerato un\ncomplesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo\nvigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto,\na sostenere la corretta applicazione del presente CCNL in tutte le sedi\nistituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di\nconcorrenza per tutte le imprese del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero\nsistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione,\naffinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto\u002Fservizio e\nalla valorizzazione del capitale umano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel ribadire l’importanza del modello, delle procedure e degli\nindirizzi indicati sia nell’Accordo interconfederale sulla rappresentanza del\n26 novembre 2015 e sia nell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema\ndi relazioni sindacali e modello contrattuale” del 24 novembre 2016\nsottolineano altresì il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle\nreciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a\nconseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale\nformulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una rinnovata stagione di concertazione e un conseguente riassetto delle\nregole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle Parti Sociali,\nprevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di\nsviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova\noccupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un consolidamento del ruolo della Bilateralità, in conformità\nall’Accordo di Governance del 19 marzo 2014, che si sviluppa attraverso la\nrealizzazione di obiettivi che le Parti Sociali definiscono nell’ambito della\ncontrattazione, affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- una adeguata messa a sistema della offerta formativa, coerente con i\nfabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a\ndisposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione\nContinua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni della Unione\nEuropea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per\nl’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei\ngiovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un\nlato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti,\ncaratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime,\nnecessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella\nregolazione dei rapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni\ndei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata\nsull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, le\nParti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva\nsecondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispetto alla\ncontrattazione di 2° livello, saranno applicati i principi indicati\nnell’accordo interconfederale di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono tuttora necessario ribadire l’opportunità della\nemanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il\nconseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le\naziende dei settori rappresentati mediante l’estensione generalizzata del\npresente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta\npresso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del suddetto\nprovvedimento; le Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni\nfinalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più\ngenerali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche\npercorsi negoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme\nrestando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e\ndelle Organizzazioni sindacali, consapevoli della importanza del ruolo delle\nrelazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del\nTerziario, della Distribuzione e dei Servizi al mercato e alle imprese, sia\nsotto l’aspetto economi co-produttivo, sia con riferimento alla occupazione,\nconvengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di\ninformazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del\nsettore e funzionale alla individuazione e alla esaltazione degli aspetti\ninnovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali e aziendali anche con\nriferimento ai riflessi sulla organizzazione del lavoro e sul miglioramento\ndelle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di\nfavorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle\nconoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione\ndi un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione\ndegli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi,\nprevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta\nanche attraverso la raccolta e lo studio di dati e informazioni utili a\nconoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni\nper favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le\npossibilità di superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In virtù dell’allargamento della Unione Europea e della compiuta Unione\nEconomica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo\nsociale europeo si evolva verso l’obiettivo di più avanzati diritti sociali\ne migliori condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, infine, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti\ndegli Organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di\nriferimento economico e istituzionale funzionale allo sviluppo del Terziario e\nin particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli\naltri settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di\nrelazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari\nlivelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a\nquelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione\naziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei\nvari capitoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di risolvere eventuali controversie e prima della attivazione della\nCommissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 14, su richiesta anche di\nuna delle Parti e nel rispetto di quanto previsto al comma 8) dell’art. 18,\nsi ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente\ncontratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi\nentro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono\nlibertà di azione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SECTOR1\">\u003Cp>VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio\nnazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile\ncon le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di\nsomministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del Terziario di\nmercato, Distribuzione e Servizi che svolgano la propria attività con\nqualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza e il commercio\nelettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito\nspecificati e il relativo personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di\nattività e accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori\nnell’ambito del presente CCNL, le Parti individuano nella sfera di\napplicazione due differenti macro-settori merceologici, Commercio e Servizi,\nall’interno dei quali si collocano tutte le aziende del Terziario della\nDistribuzione e dei Servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree\ndi attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dettaglio\u002Fingrosso tradizionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- distribuzione moderna e organizzata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ausiliari del commercio e commercio con l’estero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree\ndi attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servizi alle imprese\u002Falle organizzazioni, servizi di rete, servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle persone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ausiliari dei servizi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Alimentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.commercio all’ingrosso di generi alimentari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard\ndiscount;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le\nrivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.salumerie, salsamenterie e pizzicherie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.importatori e torrefattori di caffè;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di\ndroghe e coloniali (droghe e torrefazioni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie,\nnorcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.rivendite di pollame e selvaggina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati\nin genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza\nP.S.) e derivati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.commercio all’ingrosso e in commissione di prodotti ortofrutticoli\neffettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini,\nmosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende\nche esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono\ncomprese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche\ntipici e la loro vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini\nanche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e\nvendita di vini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le aziende che esercitano attività di imbottigliamento e\ninfiascamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di\nghiaccio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e\ndi semi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti\nlattiero-caseari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Fiori, piante e affini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in\ngenere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e\naromatiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Merci d’uso e prodotti industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;\nconfezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e\nsarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini;\nbusterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e\nmaterassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie e\narticoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie,\nbigiotteria e affini; frecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti\nusati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei\nsacchi; corderie e affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili\nvarie (canapa, lino, juta etc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i\nclassificatori all’uso pratese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle\npelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da\npellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie etc.), pelli grezze\nda pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere,\ncuoio per sellerie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.articoli casalinghi, specchi e cristalli, comici, chincaglierie, ceramiche\ne maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per\nl’industria del vetro e della ceramica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le\naziende installatrici di impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri;\nprodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli\nper regalo, articoli per fumatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose,\nperle; articoli di orologeria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri\nusati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di\ncartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria;\ncommercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste,\nbiblioteche circolanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.francobolli per collezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.mobili, mobili e macchine per ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.macchine per cucire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie;\nmacchine in genere; anni e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi\nTV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali;\nottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici;\npesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;\narticoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni\nelettrici etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche\nse esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e\nper riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il\nnoleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni);\nparti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii\nlubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio\nagricolo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.gestori di impianti di distribuzione di carburante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e\nliquefatti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.imprese di riscaldamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali\nrefrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere,\nghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale,\ncatrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento,\nisolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di\ncemento e di gres); altri materiali da costruzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e\nvernici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti\nchimico-farmaceutici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.legnami e affini, sughero, giunchi, saggine etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici,\ninsetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da\ngiardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non\nornamentali, altri prodotti di uso agricolo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente\npunto c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Ausiliari del commercio e commercio con l’estero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.agenti e rappresentanti di commercio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.mediatori pubblici e privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.commissionari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli\ncostituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie\naziende);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori\ncarcerari, fornitori di bordo etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Compagnie di importazione ed esportazione e Case per il commercio\ninternazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. agenti di commercio preposti da Case commerciali e\u002Fo da Società operanti\nnel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)imprese portuali di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Servizi alle Imprese\u002Falle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle\npersone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.imprese di leasing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.recupero crediti, factoring;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione\ne manutenzione di hardware e produzione di software informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.noleggio e vendita di audiovisivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.servizi di revisione contabile, auditing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.servizi di gestione e amministrazione del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.telemarketing, televendite, call center;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la\nprogettazione e consulenza professionale e\u002Fo organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.agenzie di relazioni pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.agenzie di informazioni commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e\nvetrine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo\nqualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.Società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e\nscoperte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.Agenzie pubblicitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Concessionarie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Aziende di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.Agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.promozione vendite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21.Agenzie fotografiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22.Uffici residences;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.Società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e\nfiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.intermediazione merceologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.recupero e risanamento ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di\nservizi generali, logistici e tecnologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27.Aziende del settore della sosta e dei parcheggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28.autorimesse e autoriparatori non artigianali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29.Società di carte di credito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30.Uffici cambi extra-bancari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31.servizi fiduciari e finanziari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.buying office;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33.Agenzie di brokeraggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34.attività di garanzia collettiva fidi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35.Aziende e Agenzie di consulenza, intermediazione e promozione\nimmobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36.Agenzie di operazioni doganali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37.servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia,\nimputazione dati e fotocopiatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38.servizi di traduzioni e interpretariato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39.Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40.vendita di multiproprietà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41. Agenzie pratiche auto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42.autoscuole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43.Agenzie di servizi matrimoniali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44.Agenzie investigative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45. Agenzie di scommesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>46.servizi di ricerca e consulenza meteorologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47.Agenzie formative, Agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi\nformativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48.Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato e\nindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>49. Agenzie di intermediazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50. Agenzie di ricerca e selezione del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51.Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>52.controllo di qualità e certificazione dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>53.attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>54.altri servizi alle persone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo\ndella sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e\ninscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente\nmigliorativo e, pertanto, sostituisce e assorbe ad ogni effetto le norme di\ntutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle\nmedesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior\nfavore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui\nall’art. 12 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle\nParti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo\ndi loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base\nai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in\nmerito dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di\nlegge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione I - SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Livello nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, la CONFCOMMERCIO e le\nOO.SS. nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame\ncongiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche\nstrutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di\nristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione,\ninternazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di\ninnovazione tecnologica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di\ncomparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame\ncongiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione\nderivante anche dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contratti di\nformazione e lavoro, nonché l’andamento qualitativo e quantitativo della\noccupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la\nRaccomandazione CEE 635\u002F1984 e con il D.lgs. n. 198\u002F2006;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione\ntecnologica sulla occupazione e sulle caratteristiche professionali dei\nlavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la formazione e riqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la struttura dei comparti e settori, nonché le prevedibili evoluzioni\ndella stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore\ncommerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo\nstato di applicazione delle principali leggi sul settore e l’opportunità di\neventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla\nregolamentazione di orari commerciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Livello territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il 1°\nquadrimestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso le\nassociazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti OO.SS. si\nincontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per\ncomparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di\nintese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più\nrilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione,\naffiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione,\nappalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e\nsviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato\ne sulla dinamica quantitativa e qualitativa della occupazione, con particolare\nriferimento all’occupazione giovanile e femminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete\ncommerciale e i conseguenti effetti sulla occupazione, le problematiche\ninerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di\napertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive,\nanche con riferimento al D.lgs. n. 114\u002F98, nonché ai nuovi processi in tema di\nmercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Livello aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le aziende di cui alla\nsfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni\nterritoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che\noccupano complessivamente più di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 150 dipendenti se operano nell’ambito di una solaprovincia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una solaregione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 300 dipendenti se operano nell’ambito nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si incontreranno con le OO.SS. stipulanti ai rispettivi livelli per un esame\ncongiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione,\no anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle Parti,\nforniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni\nanche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione\ndi programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione,\nesternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di\nlavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale\ne nuovi insediamenti nel territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma\nprecedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite\ndall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura\nprevista dall’art. 232.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione,\ninternazionalizzazione, affiliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale\ne festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e\nalle tipologie di impiego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni\nrelative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese,\nquali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere\nregionale o nazionale, rincontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta\ndi una delle Parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni\nimprenditoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con le OO.SS. le\nprevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro\nlocalizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con\nparticolare riguardo alla occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che\nquantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi\nad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e\ncomunitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su\nrichiesta di una delle Parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto\ndei temi indicati ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la stessa periodicità di cui al comma 1) del presente articolo, le\naziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle OO.SS. e\u002Fo RSA\u002FRSU,\ninformazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto\ndal D.lgs. n. 25\u002F2007, riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’andamento recente e quello prevedibile della attività della impresa,\nnonché la sua situazione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile della occupazione\nnella impresa nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le\nrelative misure di contrasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le decisioni della impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti\ncambiamenti della organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa\ncomunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I A) - LIVELLO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Procedure per il rinnovo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto nazionale avrà durata quadriennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per\nconsentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e,\ncomunque, per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di\npresentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative\nunilaterali, né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle Parti violi il periodo di “tregua sindacale” di cui al\nprecedente comma, l’altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la\nsospensione dell’azione messa in atto in tale periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate\nal comma 1) del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento,\nin misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il\nperiodo di “tregua sindacale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che\nriconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data\ndi raggiungimento dell’accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del\ncontratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei\nprimi due commi del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I B) - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Premessa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della\ncontrattazione di 2° livello, con le modalità e in conformità ai criteri e\nai principi contenuti nei successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Criteri guida\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confermare la contrattazione di 2° livello quale strumento di\nvantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese,\ntenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano\ni seguenti criteri-guida per l'esercizio di tale livello di confronto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la contrattazione di 2° livello si esercita per le materie delegate in\ntutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie e\nistituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il\nprincipio del ‘ne bis in idem’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono\nalternative e non sovrapponibili fra loro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura\nvariabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di\nproduttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e\u002Fo altri elementi\nrilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati\nlegati all’andamento economico e\u002Fo agli elementi specifici che concorrano a\nmigliorare la produttività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi\nfissi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni di 2° livello devono avere le caratteristiche tali da\nconsentire l’applicazione del particolare trattamento\ncontributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in\nmateria vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni economiche di 2° livello sono variabili e non\npredeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale,\nivi compreso il trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle OO.SS.\nlocali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per\ni datori di lavoro, della Associazione territoriale a carattere generale\naderente alla CONFCOMMERCIO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una\nstessa provincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia\ndi contrattazione territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa,\nquanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una\nstessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione\naziendale, applicheranno la contrattazione territoriale o, in alternativa,\nquanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive\ndistribuite nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione\naziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno\no i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte\nle unità produttive, l’accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui\nl’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti\nipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di\ngaranzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Contenuti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 2° livello di contrattazione territoriale, le Associazioni\nimprenditoriali territoriali e le corrispondenti OO.SS. potranno raggiungere\nintese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 2° livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in\npiù unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30\ndipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate\ndal presente CCNL a tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte\nintese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività,\ncompetitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione\nIV contenute nei seguenti Titoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo I;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-titolo III;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt.\n130, 144 e 158 comma 1), 159, 161 - 165.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del 2° livello di contrattazione territoriale o aziendale,\nciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere\nrealizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali\naccordi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Crisi, Sviluppo, Occupazione, Mezzogiorno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito\nindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il superamento di situazioni di crisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sviluppo economico e occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio\ndell’attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di\nidonei provvedimenti legislativi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti\nderogatori o sospensivi degli istituti del CCNL, ad esclusione dei seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il trattamento economico di cui alla sezione IV, titolo V, capi XIII e\nXIV;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le ferie, di cui alla sezione IV, titolo V, capo IV, ad eccezione\ndell’art. 160;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i permessi retribuiti, di cui all’art. 158, comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli istituti di cui alla sezione I, titoli I, II, III e IV;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli istituti previsti dalle sezioni II e III;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la determinazione dei contributi da erogare agli enti e ai fondi nazionali,\ndi cui agli artt. 104, 105, 108 e 109;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli istituti di cui agli artt. 130 e 144.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali intese saranno definite tramite il supporto della Associazione\nimprenditoriale territoriale o direttamente a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Materie contrattazione territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello\ndi competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti\nOO.SS. realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in\nmateria di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad\niniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o\ncomunitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad\niniziative o funzioni attribuite alle Parti Sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali, finalizzati\na favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti\nsquilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a\ncausa dell’età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge n.\n53\u002F2000 e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore\npadre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano\nin affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di\nflessibilità degli orari e della organizzazione del lavoro, tra cui part-time\nreversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in\nuscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con\npriorità per i genitori che abbiano bambini fino ad 8 anni di età o fino a 12\nanni, in caso di affidamento o di adozione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il\nperiodo di congedo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)altre iniziative che le Parti dovessero attivare in tema di mercato del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni\nlegislative in terna di parità uomo-donna e di pari opportunità, attività di\nstudio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del\npersonale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con\nquanto convenuto in materia a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto\ndefinito all’art. 17, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad\nevidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle\nrealtà locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali\nterritoriali e le corrispondenti OO.SS. potranno avvalersi del supporto degli\nstrumenti previsti al seguente art. 22, anche costituiti - previo specifico\naccordo - in apposito ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle particolari esigenze del settore del Commercio e del\nTerziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al\nconsumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello\nterritoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il\nconfronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia\ndi orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il\nconfronto su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) articolazione dell’orario settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) flessibilità dell’orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lavoro domenicale e festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli\nOsservatori territoriali ai sensi del successivo art. 22, lett. d), ovvero i\ndati fatti oggetto di informazione alle OO.SS. nel corso degli incontri di cui\nall’art. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL\n31 luglio 1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto\nnazionale seguiteranno ad avere efficacia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Modalità di presentazione della piattaforma\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>livello territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di avviare le trattative per il 2° livello di contrattazione\nterritoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire\nl’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo e comunque fino a 2 mesi successivi alla scadenza\ndell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale\ncon esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla\npredetta piattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo\ncomplessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di\neffettiva presentazione della piattaforma medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica\ndalla data di presentazione delle piattaforme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le piattaforme saranno presentate dalle OO.SS. territoriali, alle\nAssociazioni imprenditoriali di pari livello, nonché alle OO.SS. nazionali\ndella FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e alla CONFCOMMERCIO, al fine di\nconsentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria, le Parti concordano che il periodo indicato dal comma 1)\ndel presente articolo troverà applicazione decorsi 18 mesi dalla data di\nstipula del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con particolare riferimento alla fase di avvio del 2° livello di\ncontrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso,\npossano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore,\nle Parti riconfermano l’impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti\nrinnovi, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente alla\nemanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’efficacia\ngeneralizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue\narticolazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Modalità di verifica livello territoriale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui\nal presente capo si potrà procedere alla denuncia alla CONFCOMMERCIO e alle\nOO.SS. nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente Accordo di rinnovo, che\nprocederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi\ndefinite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di\nricevimento della piattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si\napplicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al\npresente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale,\nda esaurirsi entro 45 giorni dalla data della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso\npresso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli artt. 17 e 18 del\npresente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla\nprocedibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, qualora gli Accordi di 2° livello, sia\nterritoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto\ndagli artt. 6, 9, 12, CONFCOMMERCIO o le OO.SS. nazionali dei lavoratori\nstipulanti il presente CCNL potranno procedere al ricorso presso la Commissione\nParitetica Nazionale prevista dagli artt. 17 e 18 del presente contratto, che\ndovrà esprimersi entro 30 giorni sull’applicabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Materie contrattazione aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di\nuna stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate\nparticolari norme riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno\no più dei seguenti regimi di orario; turni continui, turni spezzati, fasce\ndifferenziate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)eventuali forme di flessibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 160;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)contratti a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, ambiente e\nsicurezza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto\ndall’art. 16;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge n.\n53\u002F2000 e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore\npadre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano\nin affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di\nflessibilità degli orari e della organizzazione del lavoro, tra cui part-time\nreversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in\nuscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con\npriorità per i genitori che abbiano bambini fino ad 8 anni di età o fino a 12\nanni, in caso di affidamento o di adozione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il\nperiodo di congedo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n.\n300\u002F1970 “Statuto dei lavoratori”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti\nnella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di\nproduttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento\ndella competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque\ndenominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta\nnell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile,\nmentre la parte fissa sarà conservata in cifra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di\nesame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali\nqualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale,\nsempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 113, e\nche assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art.\n17, le Parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 17,\npunto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, e\nin particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione\nnonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che\nproblemi relativi alla organizzazione del lavoro, alla occupazione e alle\ncondizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli\nincontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di\ninnovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, potranno essere concordati interventi di formazione e\nriqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a\nlivello nazionale e comunitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende\ndalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per\nconoscenza dalle OO.SS. nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL,\nFISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, alla CONFCOMMERCIO o alla Associazione competente\nper territorio ad essa aderente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle OO.SS.\nlocali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti0 e, per\ni datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale\naderente alla CONFCOMMERCIO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Elemento economico di garanzia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti in\nforza al 31\u002F10\u002F2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi;\nl’azienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto\ndall’art. 204, in proporzione alla effettiva prestazione lavorativa svolta\nalle proprie dipendenze nel periodo 1\u002F01\u002F2015 al 31\u002F10\u002F2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il\ncriterio di proporzionalità di cui all’art. 86;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o\ncontrattuale, in quanto le Parti ne hanno definito l'ammontare in senso\nonnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il\ntrattamento di fine rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico\nindividuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL\nTerziario, che venga corrisposto successivamente all’1\u002F01\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-importo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Strumenti nazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Quadri, \n\n        \u003Cp>livv. 1) e 2) (€) \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>livv. 3) e 4) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(€)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>livv. 5) e 6)\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Aziende fino a 10 dipendenti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>95\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>65\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Aziende a partire da 11 dipendenti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>105\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>75\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa\nGenerale, concordano sull’opportunità di istituire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia\nsociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) l’Osservatorio Nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) la Commissione Paritetica Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia\nsociale, la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità,\nl’Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti\nciascuno da 6 membri, dei quali 3 designati dalla CONFCOMMERCIO e 3 designati\ndalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTuCS-UIL. Per ogni membro\neffettivo può essere nominato un supplente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>in materia sociale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tenuto conto della evoluzione della normativa sociale a livello\ncomunitario e in funzione dei processi di recepimento delle direttive\ncomunitarie nell’ordinamento italiano, concordano sulla esigenza di\npartecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano\nanalizzati e approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative\nlegislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o\ndirettive che interessino il settore Terziario Distribuzione e Servizi, le\nParti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi\ncomuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all’emanazione\ndella normativa di recepimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impatto\ndei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di\nsettore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) dialogo sociale europeo settoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) evoluzione dei Comitati Aziendali Europei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Società europea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) coordinamento europeo delle politiche contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per\nl’evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto\ncon il sistema bilaterale esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente e annualmente\nriferirà sulla attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il\ncompito di valutare gli accordi siglati in sed0e di dialogo sociale europeo di\nsettore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito\nall’eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 16 - Commissione Permanente per le Pari Opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle\ndisposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna,\ninterventi che favoriscano parità di opportunità uomo- donna nel lavoro anche\nattraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e\nattivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto\n(nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 14,\nsono assegnati i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa della occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, €€di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi\nquelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e\ninternazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato\ndel lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo una\ninterruzione dell’attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche\nal fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono\nl’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e\ncongedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire\nl’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dal D.lgs. n. 198\u002F2006 e dai Fondi comunitari preposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing\nnel sistema delle relazioni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli\nOrganismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in\nrelazione a molestie sessuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)raccogliere e analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in\nmateria di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui\nall’art. 9 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone\npratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpay\">\u003Cp>9)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil CCNL, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per\nl’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti,\ndei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una\ndelle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera\nall’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed\nelaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni\nstipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta\nl'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che\ncostituiscono le posizioni di una delle componenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Commissione Paritetica Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’Organo preposto a\ngarantire il rispetto delle intese intercorse e a proporre alle Organizzazioni\nstipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo\ncomma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)con le modalità e le procedure previste dall’art. 18, esamina - ad\nesclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di\ninterpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole\ncontrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle\nprocedure e dei temi previsti dalla presente Parte I del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in apposita sottocommissione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)individua figure professionali non previste nella attuale classificazione,\nin relazione a processi di innovazione tecnologica\u002Forganizzativa di particolare\nrilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti a fronte di una\nesigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure\nprofessionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali\ne ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare\nattenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel\nsettore dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti\nstipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza\ntra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle\nOrganizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma nel 2° semestre, la Commissione riporterà alle parti\nstipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle\nParti un rapporto conclusivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte\navanzate dalle Parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di\nclassificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il\nloro inserimento nel testo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Commissione Paritetica Nazionale - Procedure\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 17, lett. a) e b), si\napplicano le procedure di seguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la\nCONFCOMMERCIO e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle\ndeliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a\nmezzo di raccomandata a\u002Fr, dalle Organizzazioni stipulanti il presente\ncontratto o dalle OO.SS. locali facenti capo alle predette Organizzazioni\nnazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle\naziende aderenti alla CONFCOMMERCIO tramite le Associazioni locali o nazionali\ndi categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della presentazione della istanza di cui al comma precedente, la\nparte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli\nelementi utili all’esame della controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma\npresso la sede della CONFCOMMERCIO. La data della convocazione sarà fissata\nd’accordo tra le Parti entro 15 giorni dalla presentazione della istanza di\ncui al precedente comma 4) e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30\ngiorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia\nper acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della\ncontroversia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle\nParti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne\nricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un\nverbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411 comma 3),\ne 412 c.p.c. e 2113, comma 4) c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le\nOO.SS. e le Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa\nsindacale né legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni\nattinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di 2° livello di cui\nagli artt. 5, 6, 9, 10 e 11, la Parte, il cui diritto di organizzazione\nsindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base\ndella deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta\ndeliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo\nconfronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10\ngiorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al\nriguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica\nNazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie\ndeliberazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - BILATERALITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - BILATERALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Premessa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel\nsistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sulla\nopportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo\nrappresenta parte integrante del trattamento economico\u002Fnormativo previsto nel\npresente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche\nnon aderenti al sistema associativo del Terziario, della Distribuzione e dei\nServizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Governance e criteri di funzionamento degli Enti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e Fondi bilaterali nazionali e territoriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di\nrelazioni sindacali nel settore del Terziario e punto di riferimento\naltrettanto importante per orientare positivamente l’evoluzione delle sue\nfunzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in coerenza con quanto definito con l’Accordo sulla Governance\ndel 10 dicembre 2009 e con le linee indicate nell’Accordo Interconfederale\ndel 20 febbraio 2014 tra CONFCOMMERCIO e CGIL-CISL-UIL, condividono che i\nprincipi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale\nattengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento,\ngaranzia della sostenibilità futura di Enti e Fondi nazionali e\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le stesse ragioni le Parti condividono l’obiettivo della massima\nefficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di\nbuona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate\nprofessionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza\nnella gestione degli Enti\u002FFondi di origine contrattuale in linea con le\naspettative delle imprese e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le Parti hanno\nsottoscritto il 19 marzo 2014 l’Accordo sulla Governance e sui criteri di\nfunzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali, allegato\nal presente CCNL e che ne costituisce parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato rispetto da parte degli Enti Bilaterali territoriali delle\nprevisioni del presente CCNL, dell’applicazione degli statuti tipo, nonché\ndei principi, criteri e contenuti dell’Accordo di cui al comma precedente\ncomporta la facoltà in capo alle Organizzazioni nazionali, che hanno\nsottoscritto il suddetto Accordo, di attivare misure sanzionatone definite\ndalle Parti stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto nel suddetto Accordo le Parti procederanno alla definizione\ndei nuovi Statuti e dei Regolamenti tipo che costituiranno parte integrante del\npresente CCNL entro il 30 settembre 2015 ed adottati dagli Enti entro il 31\ndicembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Ente Bilaterale Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Nazionale, in conformità a quanto previsto dagli\nAccordi sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi\nbilaterali nazionali e territoriali del 2009 e del 2014, svolge le seguenti\nfunzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicura l’attività di supporto agli Enti territoriali per\nl’adeguamento di Statuti e Regolamenti ai nuovi Statuti e Regolamenti tipo e\nne monitore il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli Enti\nBilaterali territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni\ntecniche, per tutti gli Enti Bilaterali territoriali, redatto secondo le regole\nindicate per i rendiconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a\ntrasmettere annualmente all’Ente Bilaterale nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccoglie da tutti gli Enti Bilaterali territoriali i rendiconti e la\nrelazione annuale sull’andamento della gestione e della attività,\nverificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e degli\nAccordi di Governance di cui al comma 1) del presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccoglie i dati degli Osservatori territoriali, delle Commissioni\napprendistato, delle Commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per\nla quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di\nimplementare e realizzare rapporti e\u002Fo documenti finalizzati a valorizzare il\nsettore Terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti\nsaranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul Terziario\ndell’Ente Bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all’anno in una\niniziativa pubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-censisce gli Enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni\ncontrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti,\nnonché di quanto previsto dai predetti Accordi sulla Governance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall’Accordo\nGovernance del 2014, e in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti Bilaterali\nterritoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuove la rete degli Enti Bilaterali territoriali che rispettano le\nprevisioni del presente CCNL attraverso la diffusione di ‘best practices’,\nil sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità\ne il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli Enti\nterritoriali stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Nazionale predispone annualmente una relazione per le\nparti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed\nevidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni\ned effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità\ncontributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario svolge, inoltre, le seguenti\nattività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incentiva e promuove studi e ricerche sul settore Terziario, con\nparticolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)promuove, progetta e\u002Fo gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative\nin materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale,\nanche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali,\nnonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai\nprogrammi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con\nparticolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in\nconvenzione, la realizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)riceve dalle aziende e analizzare i dati previsti all’art. 46 del D.lgs.\nn. 198\u002F2006;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto\ndegli Enti Bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una\nricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili\nprofessionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari\nsettori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)riceve i progetti di formazione e\u002Fo riqualificazione, al fine di agevolare\nil reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal\nlavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua\n(FOR.TE.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito\ndelle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le Parti\nSociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli Enti Bilaterali\nterritoriali per la promozione di loro compiti istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello\nterritoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo\nquanto stabilito dalla legge n. 936\u002F86 di riforma del CNEL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)riceve la notizia della elezione delle RSU all’atto della loro\ncostituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della\nprevidenza e della assistenza, secondo le intese tra le Parti Sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva, nonché svolge funzioni operative in materia,\nprevie specifiche intese tra le Parti Sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato per le\nimprese multilocalizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle\nrelazioni sindacali del Terziario e delle relative esperienze bilaterali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)attua gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione\ncollettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente\nBilaterale Nazionale per il Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, inoltre, di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dotare l’Ente Bilaterale Nazionale di poteri ispettivi sulla regolarità\ndegli esercizi economici degli Enti Bilaterali territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conferire all’Ente Bilaterale Nazionale potere di intervento sugli Enti\nterritoriali in caso di inadempienza, attraverso specifiche norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale è dovuto un\ncontributo da parte degli Enti territoriali pari al 15% delle entrate\ncontributive di cui al successivo art. 23.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli Enti territoriali che adottino esclusivamente la riscossione\ncentralizzata presso EBINTER, tramite F24 o altri strumenti similari, con\nsuccessivo ristorno della quota di competenza agli stessi, la contribuzione\nsarà dovuta nella misura ridotta del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Enti Bilaterali Territoriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti Bilaterali Territoriali possono essere costituiti e gestiti\nesclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali\nche sottoscrivono il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Territoriale svolge le funzioni e le attività\nfinalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie\ndi cui ai punti successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni\ncontenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute negli\nAccordi Governance del 2009 e del 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di\nrendiconto definiti a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni\nParitetiche Bilaterali, composte da almeno 3 membri rappresentanti, designati\ndalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti\nstipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente\nCCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) tutela della salute e della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne\nesercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)riceve comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale\n(art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché\nrelativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità\nplurisettimanali (artt. 138-140);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato\npreviste dagli artt. 39, 40 e 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale,\niniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in\ncollaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale, inoltre, può:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.programmare e organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro\neconomico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo\nstato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e\nrilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a\ncadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale, anche sulla base di\nrilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali; restano ferme, per\nle imprese, le garanzie previste dall’art. 4, comma 4) della legge 22 luglio\n1961 n. 628;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla\nrealizzazione e all’utilizzo degli accordi in materia di apprendistato,\ninviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale\nNazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la\nrealizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 1 della legge n.\n92\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente CCNL, definiranno i meccanismi di\nriconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla\nbilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle Parti\nstesse a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avviso comune in materia di Enti Bilaterali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la\nstrategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le\nParti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione\nautentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai\nlavoratori in favore di tali Organismi, quando costituiti tra le OO.SS. dei\ndatori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella\ncategoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della\nfinalità sociale di tali versamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente\nrichiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla\nretribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata\nagli Enti Bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel ribadire l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle\nrelazioni sindacali ai vari livelli, le Parti riconfermano i contenuti\ndell’Avviso Comune del 25 marzo 2009 in materia di ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20 luglio\n1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con\ndecorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore\ndell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a\ncarico della azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo\ndegli aumenti del contratto si è tenuto conto della obbligatorietà del\ncontributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il\nversamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un\nelemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10%\ndi paga base e contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° marzo 2011 l’EDR di cui al comma precedente è di importo pari\nallo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra\nnella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Dirigenti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da\nconsiderarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o\ncomprensoriali delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite ai sensi\ndell’art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (1), nelle imprese che\nnell’ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti, i quali\nrisultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle\nOrganizzazioni stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)della RSU costituita in luogo delle RSA, ai sensi dell’Accordo\ninterconfederale 27.7.94.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per\niscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione\ndei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1), lett.\na) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di\ncui all’art. 18 dell’Accordo interconfederale 27.7.94.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), hanno diritto ai\nnecessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli\nOrgani suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia\ncontemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla\nprecedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente\na 130 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti demandano al 2° livello di contrattazione la definizione di\naccordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al\npresente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la\nindividuazione di un monte ore complessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come modificato dagli esiti referendari dell’11 giugno 1995 nel seguente\nnuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995; “Rappresentanze Sindacali\nAziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità\nproduttiva nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di\ncontratti collettivi applicati nella unità produttiva. Nell’ambito di\naziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono\nistituire Organi di coordinamento”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Permessi retribuiti R.S.A. o C.d.A.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSA di cui alla lett. b) dell’art. 22, hanno diritto,\nper l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)a 1 dirigente per ciascuna RSA nelle unità che occupano fino a 200\ndipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) a 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna\nrappresentanza sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti\ndella categoria per cui la stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)a 1 dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per\ncui è organizzata la RSA nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al\nnumero minimo di cui alla lett. b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12\nore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente e a\nun’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla\nlett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come\nunità intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 1) deve dare\ncomunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la\nRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSA hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di\nlavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori\nall’interno della unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati\ninerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 – Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS individuano nelle RSU lo strumento prioritario\nper un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e\npotenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al\ndisposto dell’art. 19, titolo III e dell’art. 35, comma 2), titolo VI della\nlegge n. 300\u002F1970, quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le OO.SS. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di\ncompetenza, hanno la facoltà di costituire RSA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure per l’indizione delle elezioni delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sole OO.SS. stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle RSU.\nAltre Organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di\niniziativa a presentare liste a condizioneche raccolgano il 5% delle firme sul\ntotale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e\nformalmente il contenuto del Protocollo 27 luglio 1994. Le procedure dovranno\nessere comunicate ai lavoratori e alla Direzione aziendale e dovranno contenere\nla dichiarazione formale di intenti delle suddette OO.SS. per la elezione delle\nRSU e la data in cui verrà insediata la Commissione elettorale (comunque non\noltre i 10 giorni lavorativi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale in stretto raccordo con le OO.SS. territoriali avrà\nil compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto\ndall’art. 5 del suddetto Accordo interconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nell’arco dei 24 mesi non sia stato possibile realizzare\nl’elezione della RSU, ferme restando le norme previste dalla legge n. 300\u002F70\nciascuna Organizzazione stipulante il CCNL procederà all’elezione della RSA\nda parte dei propri iscritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza\ndi almeno 3 iscritti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza\ndi almeno 5 iscritti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle unità produttive con più di 200 dipendenti, in presenza di almeno 7\niscritti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che rimarranno in carica per 3 anni. Le RSA saranno rinnovate ogni 3 anni\nqualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La costituzione delle RSA così elette sarà comunicata per il tramite della\nO.S. di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli\niscritti e dei votanti all’atto dell’elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento\nall’art. 35, comma 2), legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagl0i\nartt. 19, 20 e 35, comma 2), legge n. 300\u002F70, e quindi esclusivamente ai fini\ndella costituzione delle RS. e dell’esercizio del diritto di assemblea, i\nlavoratori con contratto a part-time vengono computati per unità intera. A\ntale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella\ncontrattazione integrativa aziendale e territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Compiti e funzioni delle RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo\nle competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la\nverifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati\nall’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le RSU\naziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e\nin quanto espressione della articolazione organizzativa dei sindacati\ncategoriali e delle Confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del\nlivello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché\nin attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché\nesistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione\nai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale\npresuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Diritti, tutele, permessi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e modalità d’esercizio delle RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo interconfederale 27.7.94 i componenti\ndelle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei CdA nella titolarità dei\npoteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti\nper effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300\u002F70. A\ntal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità\nintere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle OO.SS. dagli accordi aziendali in materia di diritti,\npermessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello\nesclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse\nunità produttive di una stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente\nl’andamento e l’uso del monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la\nRSU il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70%\na disposizione delle RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Numero dei componenti e permessi retribuiti RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel ribadire la piena validità ed efficacia dell’Accordo\ninterconfederale del 27 luglio 1994, dichiarano conclusa la fase di prima\napplicazione e la conseguente fase sperimentale di cui all’art. 7 del\nmedesimo Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL il\nnumero dei componenti delle RSU sarà così determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 7 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)12 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 1.200\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la RSU è\nincrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le naturali scadenze - 36 mesi dalla data di elezione -\ndelle RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconfermano la validità della disciplina di cui all’art. 7 bis\n(2) dell’Accordo interconfederale 27 luglio 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 bis: fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi\ndell’art. 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i componenti delle RSU hanno\ndiritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b),\nsalvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente\nstipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti\ndal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi,\nper l’espletamento del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Permessi non retribuiti RSA o RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 23, hanno diritto\na permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a\ncongressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 8 giorni\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima\ntramite le RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali\npossono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta\nla durata del loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo interconfederale 27.7.1994 le OO.SS.\ndotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge 20 maggio 1970 n. 300, che\nsiano firmatarie del suddetto Accordo o che, comunque, aderiscano alla\ndisciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle\nRSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA e\u002Fo CdA, ai sensi\ndella norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le RSA e\u002Fo i\nCdA, precedentemente costituiti, al momento della costituzione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal modo le parti firmatarie del presente Accordo intendono affermare che\nnelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere\ncontemporaneamente presenti RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente contratto viene abrogato l’art. 12, parte I dell’Accordo\ninterconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall’articolo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i\nlavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la\ntrattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle RSA\ncostituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni\nNazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità in cui siano costituite RSU ai sensi dell’Accordo\ninterconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto\nprevisto nell’ultimo comma del precedente art. 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione della\nazienda entro la fine dell’orario di lavoro del 2° giorno antecedente la\ndata di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del\ngiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché\ndurante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di 12 ore annue, per le\nquali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza\nnell’unità o gruppi di essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere\nluogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il\nservizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate\naziendalmente con l’intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo\nalle Organizzazioni nazionali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Referendum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento,\nfuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,\nsu materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le RSA tra i\nlavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti\nalla unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei\ncontratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente\ndal presente contratto in materia di esercizio della attività sindacale e di\ntutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Trattenuta contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la norma di cui all’art. 257, l’azienda provvedere\naltresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che\nne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente\nsottoscritta dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del\ncontributo da trattenere e la O.S. a cui l’azienda dovrà versarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di\nspettanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni\neventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente\nsegnalata dalla O.S. alla azienda, con lettera raccomandata, salvo\ndichiarazione espressa in senso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale al Titolo V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che la disciplina delle RSU costituisce materia di\nlivello interconfederale regolamentata dall’Accordo 27 luglio 1994, così\ncome modificata dalla presente regolamentazione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - DELEGATO AZIENDALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Delegato aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28 giugno 1958, esteso\n‘erga omnes’ ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, nelle aziende che\noccupano da 11 sino a 15 dipendenti, le OO.SS. stipulanti possono nominare\ncongiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con\ncompiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei\ncontratti e delle leggi sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle\nsue funzioni è nullo ai sensi della legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione II - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Condizioni ambientali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che\noccupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la\nRSA, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, legge 20 maggio 1970 n. 300, la\nricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare\nla salute e l’integrità fisica dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 37 - Mobbing\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro\nimprontato alla tutela della libertà, dignità e inviolabilità della persona\ne a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione\nlegale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti\ndiscriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle\nlavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione\nsovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e\npropria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative\nal fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza\nsociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze\npericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice\ninteressati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la\nsicurezza dell’ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari\nOpportunità i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del\nfenomeno del mobbing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare\nriferimento alla verifica della esistenza di condizioni di lavoro o fattori\norganizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni\npersecutorie o di violenza morale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e\nalla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare\nmisure di tutela del\u002Fdella dipendente interessato\u002Fa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)formulazione di un codice quadro di condotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing,\nle Parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente\narticolo con la nuova disciplina legale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 38 - Molestie sessuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con la presente disciplina sono recepiti i\nprincipi a cui si ispira il “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da\nadottare nella lotta contro le molestie sessuali” allegato alla\nRaccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, come modificato\ndal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle\ndonne e degli uomini sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a\nsfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si\npone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad\naffrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano inoltre sulla esigenza primaria di favorire la ricerca\ndi un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e\nqualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy,\ngli Organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e\nterritoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure\ninformali e\u002Fo denunce formali e le soluzioni individuate alla Commissione\nparitetica pari opportunità nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione\nsessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che\noffendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che\nesplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da\nparte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla\ncostituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prevenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si\nconfiguri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e\ndei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella\npropria libertà personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA\u002FRSU, le iniziative utili a\nprevenire le problematiche di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno\nportate a conoscenza di tutti i lavoratori\u002Flavoratrici, anche, ad esempio,\nmediante affissione in ogni singola unità produttiva e in luogo accessibile a\ntutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti affidano a una apposita Commissione paritetica che avrà sede\npresso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie,\nsegnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di\nnecessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni\nlavoratrice\u002Flavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e\ndi individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO, FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS chiedono al Governo che tali\nprogrammi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini della\nammissione ai finanziamenti di art. 44, D.lgs. n. 198\u002F2006, e a tale scopo\nverrà redatto un avviso comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale,\ndovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in\nmerito alla prevenzione delle molestie sessuali e alle procedure da seguire\nqualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e\ndignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti\nconfigurabili come molestie sessuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedura e provvedimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di affidare alla Commissione paritetica nazionale per le\npari opportunità di cui all’art. 17, il compito di individuare, le procedure\nformali e informali di accertamento delle molestie sessuali, nonché le\nconseguenti sanzioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione III - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Procedure\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 c.p.c. e seguenti, per tutte le\ncontroversie individuali singole o plurime relative alla applicazione del\npresente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti\ndi lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente\ncontratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo\nle norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella\nCommissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente\nBilaterale Territoriale del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di conciliazione territoriale è composta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione\ncompetente per territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i lavoratori, da un rappresentante della O.S. locale firmataria del\npresente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL,\ncui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a\nrichiedere il tentativo di conciliazione tramite la O.S. alla quale sia\niscritta e\u002Fo abbia conferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Associazione imprenditoriale ovvero la O.S. dei lavoratori che\nrappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia\nalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera\nraccomandata a\u002Fr, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o\naltro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà\nentro 20 giorni alla convocazione delle Parti fissando il giorno e l’ora in\ncui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione\ndeve essere espletato entro il termine di 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di\npresentazione della richiesta da parte della Associazione imprenditoriale o\ndella O.S. a cui il lavoratore conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di\nconciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a\ncura della Commissione di conciliazione presso l’ispettorato Territoriale del\nLavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto\ndi lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere\ndepositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra\nloro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di\nconciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli\nartt. 2113 comma 4) c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica\nTerritoriale di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di\nconciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente\ncontratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale\ndi cui all’art. 17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia\nrelativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa\nfino alla conclusione della procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno\ndecorrenza a far data dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Tentativo di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di\ngiorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte\ndell’Associazione imprenditoriale o della O.S. a cui il lavoratore conferisce\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di\nconciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo\nviene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la\nIspettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti\nprevisti nel precedente art. 39.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata comparizione di una delle Parti la Commissione di\nconciliazione provvederà a redigere apposito verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le Parti, entro\ni 30 giorni successivi, potranno adire il Collegio arbitrale di cui al\nsuccessivo art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Commissioni di certificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali\nsiano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi\ndell’art. 76 del D.lgs. n. 276 del 2003, a svolgere l’attività di\ncertificazione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una\nprestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della\nvolontà abdicativa o transattiva delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni\ndi certificazione sono disciplinate nello schema tipo di Regolamento allegato\nal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Collegio arbitrale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. le Parti possono accordarsi per la\nrisoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente\narticolo il mandato a risolvere la controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti\nalle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà\npronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma 1). Il Collegio di\narbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua\ndipendenza alla quale è addetto il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’Organizzazione cui\nla parte stessa aderisce e\u002Fo conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio\ndi arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L’istanza sottoscritta\ndalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a\u002Fr o raccomandata\na mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione\nal Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della\nistanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza\nuno scritto difensivo. Entrambe le Parti possono manifestare la propria\nvolontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da\nrecapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima\nudienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da 3 membri, uno dei quali designato dalla\nOrganizzazione imprenditoriale della CONFCOMMERCIO territorialmente competente,\nun altro designato dalla O.S. territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS a cui il\nlavoratore sia iscritto o conferisca mandato, 1\u002F3 con funzioni di Presidente,\nnominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle Parti\ndella controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle Parti possono\ncoincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse\ndelle stesse Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio,\nquest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita\nlista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di\nciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni\npredette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno\ned è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15\ngiorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere\nad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’interrogatorio libero delle Parti e di eventuali testi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura\ndelle Parti o dei procuratori di queste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)eventuali ulteriori elementi istruttori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima\nriunione, dandone tempestiva comunicazione alle Parti interessate, salva la\nfacoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori\n15 giorni, in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della\nprocedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria\ndel Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è\nistituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010 n. 183 e\nsvolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3) e 4)\ndell'art. 412 c.p.c. relative alla efficacia e alla impugnabilità del lodo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie\npattuite ai sensi art. 38 bis, opererà secondo le modalità di cui all’art.\n412 quater c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle\ndisposizioni contenute nell’art. 31, comma 10) della legge n. 183\u002F2010, le\nParti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena\noperatività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno\ndecorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo,\nfatti salvi gli accordi già in atto in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Clausola compromissoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 31, comma 10) della legge n. 183\u002F2010, le Parti\nconcordano la possibilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali\ndi lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al\nCollegio arbitrale, di cui all’art. 38, delle possibili controversie\nderivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli\ninfortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali\ne degli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La clausola di cui al comma 1) non può essere pattuita e sottoscritta prima\ndella conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano\ntrascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro,\nin tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall’inizio del periodo di\ngravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente\ncertificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla\nlegge 15 luglio 1966 n. 604, alla legge 20 maggio 1970 n. 300, alla legge 11\nmaggio 1990 n. 108 e loro ss.mm.ii. non derivanti da provvedimento\ndisciplinare, si esperiranno i tentativi di composizione di cui ai precedenti\narticoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione IV - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DILAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo I - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 – Premessa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso\npromuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il\npossibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le\nesigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e\noccupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale\nfemminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e\nofferta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell’impiego dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti confermano la validità dell’istituto del contratto\ndi apprendistato, apportando allo stesso modifiche e arricchimenti,\nparticolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di\npromuovere l’effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che\npermettano di facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce\ndeboli di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>Capo I - APPRENDISTATO (3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Premessa (4)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di\nlavoro con contenuto formativo in conformità con il D.lgs. n. 81\u002F2015,\nriconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione\ndelle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un\npercorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire\nl’incremento della occupazione giovanile, in un quadro che consenta di\npromuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati\ninternazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di\ninformatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto\nalle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto\na tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei\ngiovani, è definito secondo le seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il\ndiploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione\ntecnica superiore (5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) contratto di apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, preso atto che il D.lgs. n. 81\u002F2015 attribuisce alla loro\ncompetenza per l’apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della\nformazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da\nconseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la\ndurata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante,\nconcordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine\ndi consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti\nistituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel\npresente Accordo, al fine di garantire una applicazione omogenea in tutte le\nRegioni della disciplina legislativa dell’apprendistato. A tal fine, le\nParti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province\nautonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche\nal fine dell’armonizzazione con il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente CCNL costituiscono\nnel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le\nprevisioni contenute in precedenti accordi nazionali\u002Fcontratti collettivi\nnazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l’istituto\ndell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello\nnazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori\naccordi di 2° livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma\nrestando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il\ntipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di\napprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel\npresente Capo, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni, sono da\nritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente Capo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle\nCommissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, altresì, che i datori di lavoro che hanno sede in più\nRegioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è\nubicata la sede legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i profili formativi si rinvia agli allegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente Capo è stata definita con l’Accordo di\nriordino dell’apprendistato siglato in data 24\u002F3\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dell’apprendistato di 1° livello è stata definita con\nl’Accordo del 19\u002F10\u002F2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dell’apprendistato di 3° livello è stata definita con\nl’Accordo del 19\u002F10\u002F2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I (A) - DISPOSIZIONI COMUNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Proporzione numerica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2015 e successive modificazioni\ne integrazioni, le Parti confermano che il numero massimo di apprendisti che il\ndatore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può\nsuperare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e\nqualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Limiti di età\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n.\n81\u002F2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante e\u002Fo con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di\netà compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni\nse in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. n.\n226\u002F2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il\ndiploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al\ncompimento del 25° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende commerciali di anni e munizioni l’età minima per\nl’assunzione di apprendisti è il 18° anno compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 43, D.lgs. n. 81\u002F2015, di\netà inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente CCNL,\nin quanto compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Disciplina generale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello\nintermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine\ndel rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo\nindividuale dovrà essere definito contestualmente alla stipulazione del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di\nscadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei\ntermini connessi ai benefici contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova\nscadenza del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento dell’apprendistato le Parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 c.c., si applica la\ndisciplina del presente CCNL in materia di indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del contratto, qualora una delle Parti intenda recedere dal\nrapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni\ndecorrente dalla scadenza del periodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Procedure di applicabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare\ndomanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di\nprogetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista\ndalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la\nquale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme\npreviste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di\nformazione indicati dalla azienda e ai contenuti del piano formativo,\nfinalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta\nalla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e\nlavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di\ninquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo art.\n63.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento\ndella richiesta, questa si intenderà accolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità\nproduttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di\ncui al comma 1) alla apposita Commissione istituita in seno all’Ente\nBilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale\nesprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste\ndalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato,\nai programmi formativi indicati dalla azienda e ai contenuti del piano\nformativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la Commissione Paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si\nesprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità\ndel piano formativo si intenderà acquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a\ntrasmettere il parere di conformità della Commissione paritetica costituita in\nseno all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma\nprecedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle\nCommissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori\nnei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno\ninoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della\ncongruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati,\ndella ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, nonché del\nrispetto della condizione di cui al successivo art. 63.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal\nricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a\nquanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per\nl’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il diploma di istruzione secondaria superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e il certificato di specializzazione tecnica superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lett. a) e c)\ndell’art. 41, D.lgs. n. 81\u002F2015, l’inoltro del piano formativo previsto al\npunto 1) del presente articolo sarà effettuato, oltre che per verificare il\nrispetto di quanto previsto all’art. 2 del presente CCNL, al fine di\nverificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e l’utilizzo\ndi tali tipologie contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene\ndefinitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto\nprevisto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale\ndi assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso (*).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per\nciascun livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri e liv. 1): 6 mesi di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 2) e 3): 60 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4) e 5): 60 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 6) e 7): 45 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Trattamento normativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del\nTerziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è\nstato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al comma 1)\ndell’art. 158, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi 3) e 4) del\nmedesimo art. 158 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un\nperiodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal\ntermine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non\ninferiore al 60% della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti della\ndisciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per\nl’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate\nnelle tabelle A) e B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Livelli di inquadramento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento\neconomico per gli apprendisti saranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di\napprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello\ncorrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni\ncomprese all’interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario\nnel 6° livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente\ntrattamento economico sono al 7° livello per la prima metà della durata del\nrapporto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 6 eventi morbosi in\nragione d’anno, a una indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro\ni limiti di cui all’art. 186 della disciplina contrattuale nazionale del\nTerziario, a una indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della\nretribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui alle lett. a) e b) si applicano a decorrere dal\nsuperamento del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Referente per l’apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, lett. c), D.lgs. n. 81\u002F2015,\nl’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti\ndagli allegati 1) e 2) e delle previsioni contenute nel presente Capo, è\nseguita dal referente per l’apprendistato, interno o esterno, che dovrà\nessere individuato all’avvio della attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare della\nimpresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto\nche ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano\nformativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o\npreferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine\ndel periodo di apprendistato e competenze adeguate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda\navvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna,\nquest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato\nprovvisto di adeguate competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - EST\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria\n(EST).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - FON.TE.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (FON.TE.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a\ncarico del datore di lavoro sarà pari all’1,05%, comprensivo della quota\nassociativa pari ad € 22,00, della retribuzione utile per il computo del\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - FOR.TE.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell’ambito della progettazione formativa della impresa tramite il Fondo\nFOR.TE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di\nformazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di\nformazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche\nai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione\nprofessionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non\nsia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Obblighi del datore di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l’obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle\nsue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la\ncapacità per diventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né\nin genere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze\nfisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale\nè stato assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo\nindividuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli\nesami relativi al conseguimento di titoli di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 65, 66 e 67.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Doveri dell’apprendista\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività\nformative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle\nmodalità ivi previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina\ncontrattuale nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali\nregolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto\ncon le norme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente\nAccordo, anche se in possesso di un titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I (B)(7) - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo\nvolto alla acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso\nnell’ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte\nle qualifiche e mansioni comprese nei livv. 2), 3), 4), 5) e 6) della\nclassificazione del personale, con esclusione delle figure professionali\nindividuate nei punti 21), 23) e 24) del liv. 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche\ndi “archivista” e “protocollista”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di\n“dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di\nspecifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente\nriconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile\ninstaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di\nstudio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto\nall’attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente Capo è stata definita con l’Accordo di\nriordino dell’apprendistato siglato in data 24\u002F3\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi sono allegati al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Percentuale di conferma\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto\nin servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato\nprofessionalizzante sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, ivi\ncompresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di\napprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto\ndall’art. 42, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F2015, non si computano i lavoratori che\nsi siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine\ndel periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti\ndi lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni\nconsensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel\ntriennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto nel successivo art. 68, il rapporto di apprendistato\nsi estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di\nseguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>III\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>IV\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>V\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>VI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Attività formativa: durata e contenuti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nin affiancamento, o esterna finalizzato alla acquisizione dell’insieme delle\ncorrispondenti competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla\nqualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla\ndisciplina contrattuale nazionale del Terziario che l’apprendista dovrà\nraggiungere, entro i limiti di durata che può avere il contratto di\napprendistato fissati dagli artt. 64 e 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini\nquantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella A) e nella tabella B)\nin calce al successivo art. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire una idonea formazione teorico-pratica\ndell’apprendista, vengono indicate nella tabella A) le ore di formazione che\ndovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto\no in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo\ndel cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli\nfirma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ore complessive \n\n        \u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>DURATA\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>240\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>(per gli apprendisti in possesso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di diploma di istruzione superiore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>di 2° grado o di laurea universitaria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>210 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>particolari conoscenze tecniche e approfondita \n\n        \u003Cp>conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>210 \n\n        \u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità \n\n        \u003Cp>tecnico-pratiche (inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>180 \n\n        \u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>normali conoscenze e adeguate capacità \n\n        \u003Cp>tecnico-pratiche (inquadramento finale al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>160 \n\n        \u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>semplici conoscenze pratiche \n\n        \u003Cp>(inquadramento finale al liv. 6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120 \n\n        \u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Modalità di erogazione della formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 60, lett. d) e 65 in\nrelazione all’orario di svolgimento della attività formativa e in materia di\nregistrazione della formazione erogata, la formazione a carattere\nprofessionalizzante può essere svolta in aula, ‘on the job’, nonché\ntramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di\ne-learning e in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta\nin modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o\nvideo-comunicazione da remoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno\ndella azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione e\navere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal\npiano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato\nnel piano formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Riconoscimento della qualifica professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e registrazione nel libretto formativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà\nl’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30\ngiorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione\ndella qualifica professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni\nall’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata\nattribuita la qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro\nper l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia\ncessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di\n5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione\ndella formazione svolta, varrà anche ai fini della attestazione sul percorso\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Qualifiche con durata fino a 5 anni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dal precedente art. 64 e in coerenza con quanto\nindicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26\nottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti\ncompetenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per\nle quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per\nperiodi formativi superiori ai 3 anni, le Parti individuano nella seguente\ntabella B) le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B) - Figure omologhe a quelle artigiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologie di profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche omologhe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a quelle artigiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla vendita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>front office\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto food\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>funzioni ausiliarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macellaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore per inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>funzioni ausiliarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di macelleria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gastronomia,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salumeria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pescheria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formaggi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pasticceria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200 ore per inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>promozione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e commercializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto al servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estimatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nelle aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di arte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e antichità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- figurista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vetrinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340 ore per inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore per inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto manutenzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>manutenzione\u002Fassistenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>automobilistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ferro-metalli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concessionarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di pubblicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore per inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizi generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto assistenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo accettatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elettrodomestici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340 ore per inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore per inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002Fgestione magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>no food\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>no food:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>automobilistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ferro-metalli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore per inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I (C) (9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Disciplina\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2), lett. a),\nD.lgs. n. 81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall'artt. 43, comma 7),\nD.lgs. n. 81\u002F2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e\nper le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano\ncurriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro,\neccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in\nmisura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati\nsecondo le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° e 2° anno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° anno: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale 4° anno: 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di\ninquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è\ninquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato,\nper un periodo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dall’art. 43, comma 9), D.lgs. n. 81\u002F2015, successivamente\nal conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del\ndiploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la\nqualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la\ntrasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti\ndi durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante dal\nCCNL Terziario 30 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2), lett. c), D.lgs. n.\n81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3), D.lgs. n.\n81\u002F2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le\nore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di\nlavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore\neccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di\napprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente Capo sull’apprendistato di I e III livello è\nstata definita con l’Accordo del 19\u002F10\u002F2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I (D) (10)- DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Rinvio alla legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente Capo le Parti fanno espresso\nriferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle previsioni\ncontenute nella disciplina contrattuale nazionale del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente Capo è stata definita con l’Accordo di\nriordino dell’apprendistato siglato in data 24\u002F3\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero\nsignificative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato, si\nincontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti de presente\nCapo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di\ncontratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico\na tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei\ncontratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.\n67, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del\nposto, nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno alla\noccupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 e fino a 30\ndipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo\ndeterminato per 6 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in\nogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e\nsomministrazione per 6 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà\nassumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a\nquello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a\ncompenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al\ncomma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo\nindeterminato in forza nell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le\ndisposizioni di cui all’art. 21, comma 2) del D.lgs. n. 81\u002F2015, nel caso in\ncui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo\nlavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di\nprova di cui all’art. 121.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 73 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione\na tempo determinato previste dalla normativa vigente, le Parti convengono che\nl’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione\na tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo\nindeterminato in forza nella unità produttiva, ad esclusione dei contratti\nconclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76 e per\nsostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato per 2 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato per 5 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in\nogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e\nsomministrazione per 6 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Limiti percentuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti\ndi somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare\nil 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità\nproduttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove\nattività di cui all’art. 76 e per sostituzione di lavoratori assenti con\ndiritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai\nprecedenti art. 71, commi 2) e 3), art. 73, commi 2) e 3) e all’art. 76\ncontratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente percentuale non è cumulatale con quella prevista dal comma 6)\ndell’art. 71 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 - Contratti a tempo determinato in località turistiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione\nturistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando\nattività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato\nal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di\ngestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno,\nconcordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti\npicchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto\nesclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, comma 2), lett. c)\ndel D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente\nvocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo\ndeterminato, sia definita dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti\nstipulanti il presente CCNL, con apposito accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, infine, a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo\ndi riferimento hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 17 aprile 2019 a\ncui fanno espressamente rinvio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Nuove attività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla\nfase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo\nnecessario per la messa a regime della organizzazione aziendale e comunque non\neccedente i 12 mesi, che possono essere elevati sino a 24 dalla contrattazione\nintegrativa, territoriale e\u002Fo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Diritto di precedenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il\nTerziario, le Parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi\nin cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Monitoraggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della instaurazione di contratti a tempo determinato e di\ncontratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a\ndarne comunicazione scritta alla apposita Commissione costituita presso\nl’Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire\nindicazione analitica delle tipologie di contratti intervenuti. La Commissione,\nove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli\nistituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di\nsoggetti svantaggiati, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere\nstipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato\ndi sostegno alla occupazione con soggetti che, ai sensi del Regolamento (UE) n.\n651\u002F2014, non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6\nmesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata\ndalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale\nescluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra\nazienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato\nrisolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito\nl’accesso a misure di sostegno al reddito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno alla occupazione avrà\nuna durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 71\ne 74 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore,\nil datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva\ndell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche\nmediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in\naffiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno\nessere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani\nformativi presentati al fondo FOR.TE., a fronte di specifiche indicazioni che\nle Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento\neconomico sarà, per i primi 6 mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante\nperiodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto\ndi assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato,\nil livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1\nlivello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel\ncontratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel livello 6),\nl’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al livello 7)\nper i primi 6 mesi della durata del contratto e al livello 6) per i restanti 6\nmesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di 24 mesi\naggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza\ncomplementare FON.TE. è pari per tutta la durata del contratto all’1,05%,\ncomprensivo della quota associativa pari ad € 22,00 della retribuzione utile\nper il computo del TFR. La medesima contribuzione sarà applicata anche in caso\ndi trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai\nfini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto\ndall’art. 82, comma 1), punto 2), per la durata del contratto di sostegno\nalla occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di\nmonitoraggio da realizzarsi secondo le previsioni dell’art. 78 e di verifica\ndelle Parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - PART-TIME\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Premessa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere\nconsiderato mezzo idoneo ad agevolare rincontro fra domanda e offerta di\nlavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto\ned equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:\nflessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività\nnell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; risposta\nad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Definizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 81\u002F2015, si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto\nindividuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore\nall’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello\nin cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione\nall’orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in\nrelazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a\ntempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si\nsvolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lett. b) e\nc).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Rapporto a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il periodo di prova per i nuovi assunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da\nricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale\nsarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai\nseguenti limiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario\nsettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario\nsettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità\nall’entità della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della\ncollocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall’anno, così come previsto dall’art. 5, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata\ndi 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno\naccedere, studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di\nlavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. Altre modalità\nrelative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite\nprevio accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità\ndell’Ente Bilaterale Territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle\nparticolari condizioni dei lavoratori, al 2° livello di contrattazione possono\nessere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di\ndurata della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere\nfrazionata nell’arco della giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Genitori di portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari\ncompetenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno\ndiritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Disciplina del rapporto a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti\nprincipi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)volontarietà di entrambi le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in\nrelazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni\nsvolte e\u002Fo da svolgere, ferma restando la volontarietà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei\nlavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili\ncon la natura del rapporto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)volontarietà delle Parti in caso di modifiche della articolazione\ndell’orario concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Relazioni sindacali aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni\nsindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei\nprincipi suddetti. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le RSA, ove\nesistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo\nparziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Ch3>Art. 86 - Criterio di proporzionalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del punto 3) dell’art. 82, la proporzionalità del trattamento\neconomico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina\nsulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il\ncorrispondente orario intero previsto dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Periodo di comporto per malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell’art. 82, il criterio\ndi proporzionalità di cui al precedente art. 86 si applica anche per quanto\nriguarda il periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le\nstesse disposizioni previste dagli artt. 186 e 187 del presente contratto, e\npertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di\ncalendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non\nsuperiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le Parti in un\nanno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro\nin esse prevista e fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a\nverbale di cui all’art. 188.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 88 - Quota giornaliera della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la\nretribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale\nè in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i\ncasi, dividendo l’importo mensile determinato ai sensi dell’art. 86, per il\ndivisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 211.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Quota oraria della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia\nnormale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe\nspettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore\nconvenzionale orario previsto all’art. 211.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto all’art. 209, in caso di coincidenza di una\ndelle festività di cui all’art. 154, con una domenica, in aggiunta alla\nretribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale\nun ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di\ncui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il computo per 12simi dei permessi retribuiti di cui\nall’art. 158, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di\nore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si\ndetermina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 86.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente a quanto previsto all’art. 159, i lavoratori a tempo\nparziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni\nlavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la\ndistribuzione dell’orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di\n6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.\nLa retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario\nriferita al periodo di maturazione delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi\nlavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto\nal comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in\nrelazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della\nretribuzione intera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Permessi per studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso\nretribuito di cui agli artt. 166 e 171, è determinato utilizzando i criteri\nprevisti dal precedente art. 86.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Lavoro supplementare - Normativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino\nal raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge quando vi sia accordo tra\ndatore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro\nsupplementare sino al limite di cui al comma 1) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale\nverticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di\nprestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il\nnormale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i\nlavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208, secondo le modalità previste\ndall’art. 208, lett. a), e la maggiorazione forfettariamente e\nconvenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli\nistituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare\nsulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità\ngli accordi aziendali già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre\ndal 1° gennaio 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Clausole flessibili ed elastiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione di 2° livello, territoriale e aziendale\nle parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della\nprestazione del lavoro part-time per quanto concerne l’apposizione delle\nclausole elastiche e flessibili previste dalle vigenti disposizioni di legge e\nsuccessive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e\u002Fo flessibili ai\nsensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già\nconvenute nel 2° livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in\ncui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e\u002Fo\nelastiche, si applicano le seguenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e\u002Fo elastiche deve\nrisultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico,\norganizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano alla applicazione delle\nclausole flessibili od elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e\u002Fo\nelastiche è di almeno 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare\nclausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere\nmodificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze\ndi carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di\nclausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione\nstessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione\ndell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art.\n208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti di tipo verticale e misto, le Parti del rapporto di lavoro a\ntempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione\nin aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30%\ndella prestazione lavorativa annua concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che\ndeterminino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno\nretribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art.\n208 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 211 a), e la\nmaggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella\nmisura del 36,5% (35% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208 ed escludono il computo del\ncompenso per la prestazione del lavoro a seguito della applicazione di clausole\nflessibili od elastiche su ogni altro istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 8) e 10)\ndel presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e\u002Fo\nelastiche le Parti interessate possono concordare una indennità annuale in\nogni caso pari ad almeno € 120,00 non cumulabili, da corrispondere per quote\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole\nflessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di\nlicenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche deve\nprevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il\ncorso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario\npubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze personali di cui all’art. 169 del CCNL, debitamente\ncomprovate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi\n6 mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un\npreavviso di almeno 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà\ndel datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione\nlavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione\ndelle clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso\ndi almeno 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Registro lavoro supplementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura\ndella azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a\nrichiesta delle RSU\u002FRSA e\u002Fo OO.SS. regionali, provinciali o comprensoriali\nstipulanti il presente CCNL, presso la sede della locale Associazione\nimprenditoriale, con l’obiettivo di consentire alle Parti, di norma\nannualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al\nfine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro\nsupplementare. Ciò in rapporto alla organizzazione del lavoro o alle cause che\nl’abbiano reso necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra\nidonea documentazione (Libro Unico del Lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Mensilità supplementari (13a e 14a)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto\nnel corso dell’anno, l’importo della 13a e della 14a mensilità è\ndeterminato per 12simi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei\ncriteri previsti dal precedente art. 86.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni 12simo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui\nall’art. 208, spettante all’atto della corresponsione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la\nstessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano\nin giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione\ndella prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essi decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Relazioni sindacali regionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 2, si\nprocederà all’esame delle problematiche connesse all’istituto del rapporto\na tempo parziale, considerando la specificità del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Ch3>Art. 100 - Part-time post-maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato\nl’assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età, le aziende\naccoglieranno, nell’ambito del 3% della forza occupata nell’unità\nproduttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la\nrichiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale da parte del genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire\ndella riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro\naccoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori\ninteressati e in base al criterio della priorità cronologica della\npresentazione delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un\npreavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta\nla prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa\nfruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Ch3>Art. 101 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 8, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F15, i lavoratori affetti da\npatologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a\ncausa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una\nCommissione medica istituita presso l’azienda Unità sanitaria locale\nterritorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il\nrapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in\nrapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni\ncaso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 102 - Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali,\nin atto, con riferimento alla materia di cui al presente Titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - TELELAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’Accordo interconfederale per il recepimento\ndell’Accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra\nUNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, le Parti riconoscono che i\ncontenuti dell’Accordo sul Telelavoro subordinato del 20 giugno 1997 sono ad\nesso conformi e pertanto ne confermano l’integrale validità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilityfund\">\u003Cp>Capo VII - LAVORATORI DISABILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 103 - Convenzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo\ndel lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap\nintellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti\nprevisti dall’art. 11 della legge n. 68\u002F1999.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo II - WELFARE CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - ASSISTENZA SANITARIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 104 - Fondo EST\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti Sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori del settore Terziario, Distribuzione e\nServizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D.lgs. 2.9.97,\nn.314 e successive modifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° settembre 2005 sono iscritti al Fondo i lavoratori\ndipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, assunti a\ntempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei Quadri, per\ni quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui\nall’art. 105, del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre a decorrere dal 1° settembre 2005 sono iscritti a detto Fondo i\nlavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e\nServizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad\nesclusione dei Quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la\nspecifica normativa di cui all’art. 105, del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a\ncurarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio\na carico dell’azienda, pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale assunto a tempo pieno, € 10,00 mensili per ciascun\niscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il personale assunto a tempo parziale, € 7,00 mensili per ciascun\niscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo obbligatorio a carico della\nazienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a\nquello previsto per il personale assunto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del\nFondo è incrementato di € 1,00 mensile, a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo obbligatorio a favore del\nFondo è incrementato di € 1,00 mensile, a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per\nla promozione, la diffusione e il consolidamento della assistenza sanitaria di\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le\nmodalità stabilite dal regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente\nCCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad\nerogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile\ndi importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che\nrientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre dovuta al Fondo una quota ‘una tantum’, a carico della\nazienda, pari ad € 30,00 per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2)\ne 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° marzo 2011 la quota ‘una tantum’ individuata al precedente comma\ndovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta\niscrivano i propri lavoratori al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del\nsettore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di\ncontribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli Accordi integrativi di 2° livello, territoriali o\naziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della\nobbligatorietà della iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di\ncasse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria\nintegrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse\nnecessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali\nincrementi ripartizioni diverse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte\nnormativa\u002Feconomica del presente CCNL si è tenuto conto della incidenza delle\nquote e dei contributi previsti dall’art. 104 per il finanziamento del Fondo\ndi Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico\ncomplessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono\nda considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari\nad € 10,00 ed € 7,00, nonché la quota ‘una tantum’ di € 30,00,\nconcordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2 luglio 2004, sono\nsostitutivi di un equivalente aumento contrattuale e assumono, pertanto,\nvalenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 105 - Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente\ncontratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “QuAS”, integrativa\ndel Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo obbligatorio a favore della\nCassa è fissato nella misura di € 247,90 annue, più un contributo di €\n247,90 da corrispondere una sola volta all’atto della iscrizione, entrambi\nposti a carico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo obbligatorio a favore della\nCassa è incrementato di € 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente\nalla categoria dei Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo obbligatorio a favore della\nCassa è incrementato di € 60,00 (sessanta\u002F00) annue, di cui € 54,00\n(cinquantaquattro\u002F00) a carico azienda ed € 6,00 (sei\u002F00) a carico del\nlavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo obbligatorio da corrispondere\nuna sola volta all’atto della iscrizione e il contributo annuo a favore della\nCassa sono incrementati ciascuno di € 38,00 a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo obbligatorio annuo a favore\ndella Cassa è incrementato di € 8,00 a carico del lavoratore appartenente\nalla categoria dei Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio annuo a favore\ndella Cassa è pari a € 350,00 a carico del datore di lavoro e di € 56,00 a\ncarico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per\nla promozione, la diffusione e il consolidamento della assistenza sanitaria di\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi obbligatori è\ntenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non\nassorbibile di importo pari ad € 37,00 lordi, da corrispondere per 14\nmensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito\nregolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Cassa può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del\nsettore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di\ncontribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla QuAS\ndei Quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di\nverificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio\nfinanziario, QuAS dovrà provvedere ad effettuare, con cadenza annuale, la\nverifica dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale\nsull’ assetto della Cassa, volto a garantirne l’equilibrio nel rispetto\ndelle determinazioni dei soci assunte in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 106 - Cassa di assistenza sanitaria integrativa “SANIMPRESA”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per Roma e provincia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dall’1\u002F03\u002F2011, l’azienda che ometta il versamento di\nquanto dovuto alla Cassa di Assistenza SANIMPRESA, costituita per Roma e\nprovincia in applicazione di quanto previsto in materia di contrattazione di\n2° livello territoriale dall’art. 10 ter, Accordo di rinnovo del CCNL del 20\nsettembre 1999, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6\n(Criteri guida) è tenuta alternativamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non\nassorbibile di importo pari a 1\u002F12 della quota annua dovuta dalla azienda a\nSANIMPRESA incrementato di € 5,00 da corrispondere per 14 mensilità, che\nrientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 208;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite da\nSANIMPRESA sulla base del relativo nomenclatore approvato dalle parti\nsociali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 107 - Fondo di previdenza complementare FON.TE.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che FON.TE. è il Fondo di previdenza complementare di categoria,\ncostituito dalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29\nnovembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del\nTerziario, Distribuzione e Servizi, le Parti convengono che il contributo da\ndestinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella\nmisura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a\ncarico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di\nquota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure,\ni termini e le modalità di seguito elencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)dal 1° gennaio2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per\nogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per\nogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2011 il valore complessivo della quota associativa è\nfissato nella misura di € 22,00, fermo restando in ogni caso il valore\nmassimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55%\ndella retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore\niscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retribuzione\nutile per il computo del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore della quota associativa - a carico sia dei datori di lavoro sia\ndei lavoratori - potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera\nall’unanimità del Consiglio di amministrazione di FON.TE. e previo parere\nconforme delle parti stipulanti il presente CCNL, fermo restando in ogni caso\nil valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro e quello\nminimo a carico dei lavoratori, così come definiti al precedente comma, del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tuttavia, concordano sulla esigenza di salvaguardare la\nspecificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data\ndel 29.11.96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede\ndi contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare\ncostituiti antecedentemente al 29.11.96 possono deliberare la confluenza in\nFON.TE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede\naziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori\na quelli previsti dall’Accordo sottoscritto in data 29.11.96, le aziende e i\nlavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a\nFON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi\naziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli\nprevisti dall’Accordo sottoscritto in data 29.11.96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconfermare l’importanza svolta dalla previdenza\ncomplementare nell’ambito del sistema previdenziale, concordano di\ndiffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch3>Art. 108 - Formazione continua FOR.TE.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano in FOR.TE. (Fondo paritetico interprofessionale per la\nformazione continua per le imprese del Terziario) il fondo cui le imprese\nfaranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal\nlegislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 109 - Investimenti formativi QUADRIFOR\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di valorizzare l’apporto dei Quadri e il loro sviluppo\nprofessionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi\nproduttivi e gestionali, le Parti convengono sulla opportunità di favorire la\nrealizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso\nl’attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare\nriferimento al dialogo sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di\ncomunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le\nconoscenze relative all’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\u003Cp>Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti\nnel presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del\npersonale femminile nell’impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della\nformazione dei Quadri del Terziario, l’ente cui le imprese faranno\nriferimento per offrire ai Quadri opportunità di formazione nell’ambito\ndelle finalità di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo obbligatorio annuo a favore di QUADRIFOR è pari ad € 75,00\n(settantacinque\u002F00), di cui € 50,00 (cinquanta\u002F00) a carico azienda ed €\n25,00 (venticinque\u002F00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei\nQuadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 110 - Osservatorio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire presso il QUADRIFOR, Istituto per la\nformazione dei Quadri, un Osservatorio nazionale composto pariteticamente da\nCONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL al fine di elaborare\nindagini e rilevazioni sull’occupazione nazionale dei Quadri nel settore,\nprogetti professionali di formazione, aggiornamento e riqualificazione, anche\ncon riferimento a nuove professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo III - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 111 - Premessa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è\nstrutturata in conformità dei livelli di cui al seguente art. 113 e non\nmodifica le norme contenute nel CCNL 31 luglio 1970 e nei contratti collettivi\nnazionali, per i relativi periodi di vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190\u002F1985, infatti, la\ndistinzione tra Quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con\nmansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme\n(legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali etc.) che prevedono un\ntrattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali\nqualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro\nefficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che\nnell’ambito dell’intero contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi,\nregolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni\nimpiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel\nprecedente CCNL 31 luglio 1970, quali il trattamento per richiamo alle armi,\nl’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e ogni altra\nnormativa in vigore ed emananda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione\ndelle norme di classificazione unica, e pertanto le Parti si danno atto che\neventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti\nnormativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede\ncontrattuale avranno come conseguenza l’automatico scioglimento della\nConfederazione Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle\naziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 112 - Evoluzione delia classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più\nflessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di\nidentificare ed eventualmente definire nell’ambito della classificazione\nnazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e\nvalenza generale in relazione ai processi di trasformazione e innovazione\ntecnologica e organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei\ncomparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, ha il compito di sviluppare l’esame della classificazione, al\nfine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative\nesemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte\ndi aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall’art. 17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt. 17 e 18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 113 - Classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto\nprofessionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che\nsovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con\ncarattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle\nresponsabilità ad essi delegate, e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale\n(vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare\nanche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie\nper magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità\nmedicinali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)analista sistemista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa\nresponsabilità sia tecnica che amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)responsabile Ufficio studi nelle aziende di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con\ncompiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)copywriter nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) art-director nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) account executive nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) media planner nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) public relation executive nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) research executive nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di\npubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) product manager;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) esperto di sviluppo organizzativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti\noperativamente autonomi e\u002Fo con funzioni di coordinamento e controllo, nonché\nil personale che esplica la propria attività con carattere di creatività\nnell’ambito di una specifica professionalità tecnica e\u002Fo scientifica, e\ncioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)ispettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)cassiere principale che sovraintenda a più casse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)propagandista scientifico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di\nvendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)contabile con mansioni di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)segretario di direzione con mansioni di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)consegnatario responsabile di magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) agente acquisitore nelle aziende di legname;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) agente esterno consegnatario delle merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) determinatore di costi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) spedizioniere patentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) chimico di laboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) capitano di rimorchiatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio\nchimico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)interprete o traduttore simultaneo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)collaudatore e\u002Fo accettatore: il lavoratore che in piena autonomia\nprovvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell’autoveicolo, predispone il\npiano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di\ndelibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con\nla clientela rapporti rappresentativi nell’ambito della sua specifica\nfunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di\nimpaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento\ncon la redazione dell’editore anche tramite sua tipografia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di\nconcetto e funzioni di coordinamento e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di\npubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)art-buyer nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26) organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27) visualizer nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29) assistente art director nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33)capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e\nle vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale\nfunzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34)programmatore analista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35)programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i\nseguenti compiti: coordina fattività di più linee di accettazione e, sulla\nbase di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari\naccettatoli, pianifica, in piena autonomia operativa, l’attività della\nofficina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli\ninterventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di\nconsegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la\ncontabilità di officina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36)supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>38) assistente del product manager;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39)internal auditor;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40) EDP auditor;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41) specialista di controllo di qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42) revisore contabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43) analista di procedure organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed\nadeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni\ndi autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori\nche comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita\nmediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque\nconseguita, e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)steno-dattilografo in lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)disegnatore tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)figurinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)vetrinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni\ncommerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)commesso stimatore di gioielleria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’art. 140, R.D. 27\nluglio 1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31 e 32 del R.D.\n31 maggio 1928, n. 1334;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il\nrifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia\nprovvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia\nsufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) addetto a pratiche doganali e valutarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) operaio specializzato provetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima\ndell’usato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)operaio specializzato provetto nel settore automobilistico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il meccanico riparatore di gruppo\u002Fi (elettrico e\u002Fo meccanico e\u002Fo idraulico\ne\u002Fo alimentazione), nonché l’addetto alla carrozzeria (lattoniere,\nverniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di\ncognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l’uso appropriato\ndi specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico\neconomico, nell’ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e\nle modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei\ndifetti e ne effettuano la delibera funzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico,\nl'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con\nl'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i\nguasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue\nqualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio,\nriparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed\neffettuandone la delibera funzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità:\ntecnico cine-TV; tecnico proiezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)sportellista nelle concessionarie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale\ncon mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da\nesperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e\nadeguata determinante iniziativa, con l’incarico di svolgere congiuntamente i\nseguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento\ndella attività commerciale, assicurare nell’ambito delle proprie mansioni\nl’ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla\ncomposizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere\nrapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni\npromozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine\ndell’addestramento e della formazione professionale degli altri\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)operatore di elaboratore con controllo di flusso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)schedulatore flussista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)contabile\u002Fimpiegato amministrativo: personale che in condizioni di\nautonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle\nproprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative\ncomplesse relative al sistema contabile e\u002Fo amministrativo adottato\nnell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere\ncongiuntamente i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti,\nelaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a\nbilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i\nconseguenti interventi operativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)programmatore minutatore di programmi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo\nstoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle\naziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e\nrottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori\nferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il\nriparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione\ncritica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la\nsuccessione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di\nelevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di\nmacchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera\nfunzionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)il 1° operatore di linea di comprovata professionalità derivante da\nesperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri\ndella mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia\noperativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere,\ninterventi su organi, apparati e\u002Fo impianti con la relativa prova di\navviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura\noperazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e\nmanutenzioni, contribuire con la sua esperienza all’addestramento e alla\nformazione professionale degli altri operatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)addetto alla distribuzione dei fascettari, nell’ambito dei reparti di\nlavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di\nlibri e stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di\nautonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione\ndell’automezzo in dotazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di\nmercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l’aggiustatore e il\nriparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione\ncritica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la\nsuccessione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di\nelevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la\nmanutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed\neffettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;\ncompila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione\neffettuata e incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l’aggiustatore e\nil riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione\ncritica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la\nsuccessione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di\nelevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la\nmanutenzione di macchine e apparecchiature complesse curandone la messa a punto\ned effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;\ncompila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione\neffettuata e incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche e\nadeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione\nteorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell’ambito delle\nmansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio\nanatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a\nmacchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento\ndelle confezioni ritirate dal banco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i\nquali l’orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa\ndi figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi\nnell’ambito della declaratoria del liv. 3) quei lavoratori che, limitatamente\nal reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo\norganizzativo per l’applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute\ndalle suddette figure di coordinamento e controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al liv. 4) appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di\nvendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai\nlavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)contabile d’ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)cassiere comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)traduttore (adibito alle sole traduzioniscritte);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)astatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)controllore di settore tecnico di Centro elaborazione dati, compreso il\nsettore delle telecomunicazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)operatore meccanografico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)commesso alla vendita al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale\nlibero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed\nesercizi similari): addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla\nvendita, intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di\nincasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di\nprezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di\nrifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (11);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento,\nCentro di distribuzione e\u002Fo depositi nelle aziende a integrale libero servizio\n(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi\nsimilari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto\nnormalmente alla preparazione e confezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) indossatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) estetista, anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) stenodattilografo; addetto a mansioni d’ordine di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di\ncarattere scientifico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere\nl’importo della merce all’atto della consegna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)pittore o disegnatore esecutivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) allestitore esecutivo di vetrine e display;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21) banconiere di spacci di carne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) operaio specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22 bis) operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavori di media complessità per la riparazione e la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>acquisite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi,\npasticceria, anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con\nconoscenza delle specialità farmaceutiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con\nconoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del\ncalcolatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da\nrivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull’autoveicolo e\noperazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del\ncollaudatore senza compiti di diagnosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla\nvendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di\nassistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti della utenza;\nprovvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla\npulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni e assistenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e\nacciai, metalli non ferrosi e rottami:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il 1° operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e\u002Fo\nlongitudinale, il 1° operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con\nalimentazione e scarico automatico, l’operatore di macchina ossitaglio a\npantografo automatica, il 1° operatore di linea di taglio e foratura travi, il\n1° operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con\ncomprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore,\noperando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima\nricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle\nmodalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di\nconduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con\nla predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione\nper la correzione di eventuali anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che\neffettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico\ndi materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per\nil sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su\ncantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS.)\nper il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi\ndi registrazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo; il manovratore\ndi gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali,\nattrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata\ncomplessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei\nmateriali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze\ngraffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con\nequivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati\nconsentiti dall’uso dei mezzi speciali di cui sopra);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo\nla successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute -\nprovvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la\ntestata per il taglio dei coils;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata\nprofessionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in\ncondizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo\nla successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione,\neffettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture\ncomplesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)operatore al frantoio nel settore dei rottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata\nprofessionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in\ncondizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue\noltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il\ncontrollo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le\nmodalità di esecuzione e con l’ausilio di apparecchiature mobili, da\npredisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con\ncognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale\nrilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la\nmanutenzione elettrico e\u002Fo meccanica, la messa a punto di macchine o di\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di\ndistribuzione di libri e stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono\ndeterminanti ai fini della attribuzione di questa figura al livello 4) nei\ntempi stabiliti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati\nper la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità\ntecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)fatturista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)preparatore di commissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)informatore negli istituti di informazioni commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)addetto di biblioteca circolante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)addetto al controllo delle vendite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)addetto ai negozi o filiali di esposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di\ndistribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)pratico di laboratorio chimico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)dattilografo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)archivista, protocollista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)schedarista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)operatore di macchine perforatrici e verificatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini\ndell’azienda);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)addetto alla applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di\naccompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e\nriviste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie\ngiornalistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) addetto al centralino telefonico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti della alimentazione\ngenerale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di\nortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al\ndettaglio di latte e derivati);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)aiuto banconiere di spacci di carne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21) aiutante commesso (12);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) conducente di autovetture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a\nintegrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico,\nsupermercati ed esercizi similari); addetto all’insieme delle operazioni\nausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle\nfunzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni,\ndi prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di\nrifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18\nmesi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento,\nCentri di distribuzione e\u002Fo depositi nelle aziende ad integrale libero servizio\n(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi\nsimilari), per i primi 18 mesi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)operaio qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed\nacciai, metalli non ferrosi e rottami:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il 2° operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e\u002Fo\nlongitudinale, il 2° operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con\nalimentazione e scarico automatico, il 2° operatore alla linea di taglio e\nforatura travi, il 2° operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali\ntutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di\npreparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il 1° operatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità\nprofessionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad\neffettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di\nlavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento\nautomatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l’addetto\nalle presse, il sagomatore di tondo per cemento annate, l’addetto alla\npiegatrice e l’addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla\nfiamma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l’operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali\nattrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l’addetto alla manovra vagoni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)il conduttore di carrelli elevatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il\nmateriale e alle relative registrazioni di peso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di\nmanutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)addetto alla preparazione e\u002Fo suddivisione del fascettario nelle aziende\ndi distribuzione di libri e stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha\ncompiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a\nprestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri\nsettori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aiutante commesso permane al liv. 5) per un periodo di 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che\nrichiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni\nprevalentemente manuali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)usciere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)imballatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)impaccatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)conducente di motofurgone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)conducente di motobarca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)guardiano di deposito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)fattorino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)portapacchi con o senza facoltà di esazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)custode;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)avvolgitore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di\ngiornali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)portiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)ascensorista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)addetto al carico e scarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)operaio comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio,\nmetalli non ferrosi e rottami:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l’imbragatore che esegue l’imbragaggio di merci e\u002Fo materiali\nguidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con\napparecchiature manuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la\nderoga di cui all’art. 27, comma 4) del D.lgs. n. 198\u002F2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia\no equivalenti e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) garzone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 114 - Classificazione settore distribuzione del farmaco\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- nuovo profilo professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di\ncui al titolo III, capo I del CCNL Terziario, le Parti concordano di inserire\nil seguente profilo professionale nel liv. 5) della vigente classificazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allestitore di commissioni nei magazzini d’ingrosso medicinali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con l’ausilio di supporti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto inquadramento e la sua permanenza al liv. 5) della\nclassificazione sarà oggetto di approfondimento e apposito accordo da parte di\nspecifica Commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 1 all’art. 113\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla sfera di applicazione del presente\nCCNL, alla lett. e) “servizi alle imprese\u002Falle organizzazioni, servizi di\nrete, servizi alle persone”, numero 47 (agenzie formative, agenzie di\nsviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle\nOrganizzazioni firmatarie il presente CCNL) le Parti si danno atto che le\nrelative figure professionali sono ricomprese nella classificazione del\npersonale contenuta nell’art. 113 e inquadrabili ai livelli corrispondenti\nalle declaratorie ivi contenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 2 sui servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della classificazione del personale, le Parti concordano di\nistituire una Commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente\nAccordo di rinnovo le esemplificazioni delle figure professionali appartenenti\nal settore servizi e segnatamente alle seguenti macroaree:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ricerche di mercato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- marketing e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Società di consulenza e di revisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Servizi assicurativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Servizi finanziari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti concordano che, ferma restando in ogni caso l’unicità\ndei livelli e delle declaratorie contrattuali, sarà compito della Commissione\nstessa valutare la coerenza fra le declaratorie e le relative\nesemplificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 115 - Classificazione del personale per i dipendenti da imprese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>che svolgono attività esclusiva dell’Information\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>and Communication Technology\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le aziende che svolgono esclusivamente attività nell’Information and\nCommunication Technology sono connotate da particolari caratteristiche, quali\nla continua evoluzione delle tecnologie, i periodici e frequenti adeguamenti\nnelle competenze e conoscenze, nonché la necessità di adeguamenti e\nrivisitazioni degli organici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per l’individuazione di qualificazioni professionali ICT nelle suddette\naziende ICT è stato elaborato a livello europeo l’e-Competence Framework\n(c.d. e-CF), quale sistema di riferimento per competenze professionali e\nmanageriali, che permette di far dialogare fra di loro sistemi di riferimento\nesistenti a livello internazionale, nazionale e delle singole imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tale framework di riferimento risulta utile da adottare, in quanto le\ndefinizioni fornite da e-CF sono conformi alle esigenze delle aziende e dei\nlavoratori, e sono espresse nel loro linguaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’e-CF è progettato per mettere in relazione specifici skills e modelli\ndi profili professionali (per esempio AITTS, CIGREF, EUCIP, SFIA etc.) che\nprovengono da differenti culture ed esperienze in Europa e fornisce, inoltre,\nuna traduzione di questi approcci e nello stesso tempo dà identità\neuropea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle premesse, la lettura della matrice sottostante, unitamente\nalla declaratoria prevista per ogni singolo livello contrattuale, può\nconsentire il corretto inquadramento dei profili definiti con e-CF\nall’interno di una impresa ICT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello di competenza e-CF - dimensione 3 e-CF\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>e5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>e4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>e3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>e2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>e1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene, pertanto, sulla necessità che la classificazione del personale\nper talune figure professionali operanti all’interno delle aziende che\nsvolgono esclusivamente attività nell’ICT sia diversamente regolamentata\nrispetto ad altre tipologie di aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei\ndipendenti assunti nelle suddette aziende dell’ICT, a far data dalla\nsottoscrizione dell’Accordo nazionale di rinnovo del 30 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni ivi contenute, quindi, non sono applicabili a figure\nprofessionali, anche se similari, ma che prestino la loro attività in aziende\nnon appartenenti all’ambito dell’Information and Communication Technology,\nper le quali, dunque, continuano a trovare applicazione le norme contenute\nnell’art. 113 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione delle qualifiche si è presa a riferimento la\nnomenclatura fornita dall’e-CF. In particolare, laddove si parla di\n“gestione” o di “manager” le Parti hanno riprodotto un termine tecnico\nche non si riferisce necessariamente allo svolgimento di attività che\nrichiedono al lavoratore di ricoprire una “posizione apicale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Account Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costruisce relazioni di business con i clienti per favorire la vendita di\nhardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica opportunità\ne gestisce l’acquisizione e la consegna dei prodotti. Ha la responsabilità\ndi raggiungere i target di vendita e mantenere i margini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analyst\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>identifica aree dove sono necessari cambiamenti del sistema informativo per\nsupportare il business plan e ne controlla l’impatto in termini di gestione\ndel cambiamento. Contribuisce ai requisiti funzionali generali della azienda\nper quanto riguarda l’area delle soluzioni ICT. Analizza le esigenze di\nmercato e le traduce in soluzioni ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Information\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gestisce e implementa gli aggiornamenti delle applicazioni esistenti e le\nattività di manutenzione sulla base dei bisogni, dei costi e dei piani\nconcordati con gli utenti interni. Assicura la qualità di servizio e la\nsoddisfazione del cliente interno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chief\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Information\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Officer (CIO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definisce e implementa la governance e la strategia ICT. Determina le\nrisorse necessarie per l’implementazione della strategia ICT. Anticipa\nl’evoluzione del mercato ICT e i bisogni di business della azienda.\nContribuisce allo sviluppo del piano strategico aziendale. Conduce o partecipa\nin progetti di più grande cambiamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Database\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assicura la progettazione e la realizzazione (Developer), o assicura la\nmanutenzione e la riparazione del database della azienda (Administrator) per\nsupportare soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di\ninformazioni del business. Verifica lo sviluppo e il disegno delle strategie di\ndatabase, monitorando e migliorando la capacità e le performance del database,\ne pianificando per bisogni di espansioni futuri. Pianifica, coordina e realizza\nmisure di sicurezza per salvaguardare il database\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Developer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT.\nContribuisce alla pianificazione e al disegno di dettaglio. Compila programma\ndi diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi e il software\nper assicurare il massimo della funzionalità e della efficienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Digital Media\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disegna, imposta e codifica applicazioni multimediali e website per\nottimizzare la presentazione delle informazioni, inclusi i messaggi di\nmarketing. Fa raccomandazioni sulle interfacce tecniche e assicura la\nsostenibilità attraverso l’applicazione di sistemi di gestione dei contenuti\nappropriati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultant\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>garantisce il controllo tecnologico per informare gli stakeholder sulle\ntecnologie emergenti. Prevede e porta a maturazione progetti ICT mediante\nl’introduzione di tecnologia appropriata. Comunica il valore delle nuove\ntecnologie per il business. Contribuisce alla definizione del progetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operations\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>implementa e mantiene una parte della infrastruttura ICT. Assicura che le\nattività siano condotte in accordo con le regole, i processi e gli standard\naziendali. Prevede i cambiamenti necessari secondo la strategia e il controllo\ndei costi della organizzazione. Valuta e suggerisce investimenti basati su\nnuove tecnologie. Assicura l’efficacia dell’ICT e la gestione dei rischi\nassociati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Security\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni. Gestisce la\ndiffusione della sicurezza attraverso tutti i sistemi informativi. Assicura la\nfruizione delle informazioni disponibili. Riconosciuto come l’esperto di\npolitica di sicurezza ICT dagli stakeholder interni ed esterni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Security\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>propone e implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza. Consiglia,\nsupporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza.\nConduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. È\nriconosciuto come l’esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trainer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fornisce la conoscenza e gli skill necessari per assicurare che i discenti\nsiano effettivamente capaci di svolgere i loro compiti sul posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Network\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gestisce e opera sul sistema di informazioni in rete, risolvendo problemi ed\nerrori per assicurare definiti livelli di servizio. Monitorizza e migliora le\nperformance della rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Project\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla\nconsegna finale. Responsabile dell’ottenimento di risultati ottimali,\nconformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità, nonché\ncoerenti con gli obiettivi, le performance, i costi e i tempi definiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quality\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assurance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agisce e mette in essere un approccio della qualità ICT conforme alla\ncultura aziendale. Assicura che i controlli del management siano correttamente\nimplementati per salvaguardare il patrimonio, l’integrità dei dati e\nl’operatività. È focalizzato e impegnato nel raggiungimento degli obiettivi\ndi qualità e controlla statistiche per prevedere i risultati della qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Service\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Desk\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agent\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fornire supporto all’utente per eliminare gli errori dovuti a problemi o\nad aspetti critici dell’ICT. L’obiettivo principale è di consentire\nall’utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente\ndelle attrezzature ICT o delle applicazioni software\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Service\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gestisce la definizione dei contratti di Service Level Agreements (SLA),\nOperational Level Agreements (OLA) e i Key Performance Indicators (KPI).\nNegozia i contratti nei vari contesti di business o con i clienti e in accordo\ncon il Business IS Manager. Gestisce lo staff che monitorizza, registra e\nsoddisfa gli SLA. Cerca di mitigare gli effetti in caso di non raggiungimento\ndegli SLA. Contribuisce allo sviluppo del budget di manutenzione tenendo conto\ndelle organizzazioni di business\u002Ffinanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>System\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Administrator\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>installa software, configura e aggiorna sistemi ICT. Amministra\nquotidianamente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità\ndel servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Systems\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analyst\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assicura il disegno tecnico e contribuisce alla implementazione di nuovo\nsoftware e\u002Fo di miglioramenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Systems\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Architect\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista\ntecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo\nsiano aggiornati e conformi agli standard. È al corrente degli sviluppi\ntecnologici e li integra nelle nuove soluzioni. Agisce da team leader per gli\nsviluppatori e gli esperti tecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Technical\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analyst\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definisce specifiche tecniche dettagliate e contribuisce in modo diretto\nalla creazione o modifica efficace di sistemi applicativi complessi, mediante\nl’utilizzo di appositi standard e strumenti. Garantisce che i risultati\nrispondano ai requisiti di business, sia in termini di progettazione tecnica di\nalta qualità, sia in termini di conformità con le specifiche funzionali\nconcordate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Technical\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mantiene in modo efficace hardware\u002Fsoftware. Responsabile di una puntuale ed\nefficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema\ne un’alta soddisfazione del cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Test\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contribuisce alla correttezza e alla completezza di un sistema garantendo\nche la soluzione soddisfi i requisiti tecnici e dell’utente. Contribuisce in\ndifferenti aree dello sviluppo del sistema, effettuando il testing delle\nfunzionalità del sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le\npossibili cause\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enterprise\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Architect\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- descrivere la struttura di una organizzazione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i suoi processi operativi, i sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a supporto, i flussi informativi, le tecnologie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>utilizzate, le localizzazioni geografiche, i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>suoi obiettivi, mantenendo un equilibrio tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>opportunità tecnologiche e requisiti dei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>processi di business;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mantenere una visione olistica della strategia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della organizzazione, dei processi di business,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’informazione e del patrimonio ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, qualora emerga la necessità di definire ulteriori\nqualifiche non presenti nella tabella1, si incontreranno secondo le modalità\ndi cui all’art. 17, lett. b), punto 1) del CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PASSAGGIO DI QUALIFICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 116 - Mansioni del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è\nstato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di\nassegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento\ncorrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene\ndefinitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo\nnon superiore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1° gennaio 2020 il presente art. 116 è modificato come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e\ncategoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza\nalcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al\ntrattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene\ndefinitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di\naltro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni dei livv. 6) e 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni dei livv. 4) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni del liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni del liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le specifiche di cui all’art. 113 del presente CCNL\nriguardanti le figure di cui ai punti 21), 23) e 24) del liv. 5) e relativo\nperiodo di permanenza di 18 mesi al liv. 5) medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 117 - Mansioni promiscue\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni\nd’ordine di segreteria (liv. 4, punto 14), di addetto alle operazioni\nausiliare alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (liv. 4 punto\n8 e liv. 5 punto 23) e di addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini\ndi smistamento, centri di distribuzione e\u002Fo depositi nelle aziende ad integrale\nlibero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed\nesercizi similari) (livv. 4 e 5), in caso di mansioni promiscue si farà\nriferimento alla attività prevalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale,\nsempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di\naddestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore\ncompete l’inquadramento al livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 118 - Passaggi di livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione\ncontrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all’atto\ndella promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo\nlivello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ‘ad personam’ avente\nlo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non\npotrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge,\nin caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata\nnelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non\nimpiegatizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - ASSUNZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 119 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al\nlavoratore, contenente le seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l’unità produttiva di assegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) il trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 120 - Documentazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei\ncorsi di addestramento frequentati, solo per i contratti di apprendistato al\nfine di definire correttamente le ore di formazione professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che\nimplichino tale requisito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)scheda anagrafico-professionale e la dichiarazione di immediata\ndisponibilità al lavoro rilasciato dal Centro per l’impiego;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)documentazione o dichiarazioni relative alla applicazione del massimale\ncontributivo da parte dei lavoratori non iscritti all’INPS o a forme\npensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, o dei lavoratori che, pur\nessendo iscritti prima del 1996, abbiano optato per il calcolo di pensione con\nil sistema contributivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)attestazione formazione manipolazione alimenti sostitutiva prevista dalla\nnormativa regionale se richiesta dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)modulo di dichiarazione per l'applicazione delle detrazioni fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) documentazione relativa alla destinazione del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) eventuali altri documenti e certificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati e\na restituirli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 121 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri e liv. 1): 6 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 2) e 3): 60 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 4) e 5): 60 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. 6) e 7): 45 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo indicato per Quadri e liv. 1) deve essere computato in giorni di\ncalendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di\nlavoro effettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al\nlavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto\nin qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto\nal trattamento di fine rapporto e ai ratei delle mensilità supplementari e\ndelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato\nregolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il\nperiodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche\ncorrelate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del\nlavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore\nrispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del\nsettore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo IV - QUADRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 122 - Declaratoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto\ndalla legge 13 maggio 1985 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi\ni dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro\nattribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi della impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali\ndefiniti, in Organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata\ne quindi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali\nanche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o\nservizi di particolare complessità operativa,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed\nelevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca e alla definizione\ndi progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli\nobiettivi della impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica,\ngarantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di\nsperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e\nrispondendo dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 123 - Formazione e aggiornamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza\ndi realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei\nQuadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale\ncategoria di lavoratori, in base a quanto previsto dall’art. 109.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di formazione scelte dalla azienda per l’aggiornamento e lo\nsviluppo professionale dei singoli Quadri saranno - come eventuali costi di\nviaggio e permanenza - a carico dell’azienda e le giornate stesse considerate\nlavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di formazione scelte dal Quadro saranno - sia per l’eventuale\ncosto di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal\nmonte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 124 - Assegnazione della qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non\nsia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla\nconservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il\nperiodo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 125 - Polizza assicurativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la\ncopertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o\npenali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti\ndirettamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle\nproprie funzioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 126 - Orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delie vigenti disposizioni, ai Quadri si applicano le disposizioni\ndi cui all’art. 146 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 127 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dagli artt. 182 e 183, il trasferimento dei\nQuadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per\niscritto agli interessati con un preavviso di 60 giorni ovvero di 80 giorni per\ncoloro che abbiano familiari a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto,\nper un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso della eventuale differenza del\ncanone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello\noccupato nella località di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il periodo di preavviso previsto dal comma 1) del presente articolo\nnon venga rispettato in tutto o in parte, al Quadro per il periodo di preavviso\nresiduo spetterà il trattamento di trasferta di cui all’art. 179, nonché un\nrientro presso la precedente residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al\ntrasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e\ncomprovati motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può\nfare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo\nart. 128.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 128 - Collegio di Conciliazione e Arbitrato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti\nalle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà\npronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da 3 membri, uno dei quali designato dalla\nOrganizzazione imprenditoriale della CONFCOMMERCIO territorialmente competente,\nun altro designato congiuntamente dalla FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, un terzo,\ncon funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette\nOrganizzazioni territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio\narbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le\nOrganizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per\nterritorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli\nstessi criteri sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dura in carica 1 anno ed è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere\nsostituito di volta in volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le Parti. La\nsegreteria del Collegio è istituita presso l’Associazione\nimprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istanza della Parte sarà presentata dalla Organizzazione cui aderisce\ne\u002Fo conferisce mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a\nmezzo raccomandata a\u002Fr., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i 20\ngiorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al comma 4)\ndel precedente art. 127.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la\ndata di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30\ngiorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 129 - Indennità di funzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 1987 o se successiva, dalla data di attribuzione\ndella categoria di Quadro da parte dell’azienda, verrà mensilmente\ncorrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione pari ad €\n30,99 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da\neventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con\nclausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione\nsul presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1991 l’indennità di funzione è incrementata\nad € 51,65 lordi per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1995 l’indennità di funzione è incrementata\ndi € 77,47 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di\ncui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’indennità di funzione è incrementata\ndi € 51,65 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di\ncui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° luglio 2008 l’indennità di funzione dei Quadri è\nincrementata di € 70,00 per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le\nmodalità di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2013 l’indennità di funzione dei Quadri è\nincrementata di € 10,00 per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per\nl’attribuzione della qualifica di Quadro e con la presente disciplina, per\ntale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13\nmaggio 1985 n. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo V - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 130 - Orario normale settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende che\napplicano il presente contratto, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto\ndisposto dai seguenti due commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti\nl’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante\nesclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di\npermesso retribuito di cui al comma 3) dell’art. 158.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>Sempre nel limite dell’orario settimanale è consentito al datore di\nlavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede una applicazione\nassidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per\nrecarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che\nall’esterno della azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine\ndell’orario di lavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 2° livello di contrattazione aziendale potranno essere raggiunte intese\nsulle materie riguardanti turni o nastri orari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 131 - Durata dell’orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato quanto previsto al comma 3) dell’art. 18 bis del D.lgs. n.\n66\u002F2003, il periodo di cui ai commi 3) e 4) dell’art. 4 del medesimo decreto\nlegislativo, è stabilito in 6 mesi; la contrattazione integrativa,\nterritoriale e\u002Fo aziendale, può ampliare tale periodo sino a 12 mesi, a fronte\ndi ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 132 - Riposo giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione di 2° livello, territoriale e aziendale,\npotranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore\nconsecutive di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve\nle ipotesi già convenute al 2° livello di contrattazione, il riposo\ngiornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni\nlavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cambio del turno\u002Ffascia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti,\nattrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutenzione svolta presso terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e\nriallestimenti straordinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del\ngiorno successivo inferiore alle 11 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inventari, bilanci e adempimenti fiscali e amministrativi straordinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei\nlavoratori, le Parti convengono che la garanzia di un riposo minimo\ncontinuativo di almeno 9 ore rappresenta una adeguata protezione degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 133 - Articolazione dell’orario settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del\nterziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare\nriferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità,\nl’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 136\nanche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei\nlavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di\nlavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 40 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in\ncoincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in\nvigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di una ulteriore mezza\ngiornata a turno settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle\nmezze giornate congiuntamente alla domenica, le Parti concordano di costituire\na livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate\nsoluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla\ndisciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle\nquali - prima della entrata in vigore del presente contratto - l’orario di\nlavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni\ndi fatto esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità\ndelle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura\ne chiusura dei negozi, le Parti concordano di esanimare - in sede di\nCommissione di cui al comma 2) della presente lett. a) - la pratica\nrealizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di\nuna intera giornata di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’art. 137.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 39 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di\ncui al comma 3) dell’art. 158.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rimanenti ore di cui all’art. 158 sono disciplinate con i criteri e le\nmodalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità\ndell’art. 137.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 38 ore settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito\ndelle quali 16 al comma 1) dell’art. 158 e 56 al comma 3) dell’art. 158.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità\ndell’art. 158, ferma restando l’applicabilità dell’art. 137.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 134 - Orario medio settimanale per specifiche tipologie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal comma 1) dell’art. 130, le aziende che\nesercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini\na prezzo unico, supermercati alimentari, cash &amp; carry e ipermercati\nrealizzeranno l’articolazione dell’orario medio settimanale di 38 ore,\nutilizzando le 56 ore di permessi di cui all’art. 158, comma 3), e le\nulteriori 16 ore di cui al successivo comma 4) dell’art. 158.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali vigenti in materia alla data di\nstipula del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico secondo\nle tipologie di cui al comma 1) del presente articolo, che alla data di entrata\nin vigore del presente contratto non applichino l’articolazione dell’orario\nmedio settimanale di 38 ore ivi prevista, tale regime medio settimanale sarà\napplicato a decorrere dal 1° gennaio 1996, fatte salve eventuali diverse\npattuizioni realizzate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti\nl’applicazione del comma 1) di cui al presente articolo avverrà con la\nseguente gradualità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° luglio 1996 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale\nsu 39 ore attraverso l’assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui\nall’art. 158;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal 1° luglio 1997 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale\nsu 38 ore attraverso l’assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi\nretribuiti di cui all'art. 158 (per complessive 72 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 135 - Retribuzione ore eccedenti l’articolazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dell’orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro eccedenti l’articolazione dell'orario di lavoro di cui\nall’art. 133, lett. b) e c) e all’art. 134, fino al raggiungimento\ndell’orario normale settimanale previsto dall’art. 130, verranno retribuite\ncon le maggiorazioni previste dall’art. 149.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nuovo sistema di calcolo di cui al presente articolo decorre\ndall’1.1.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 136 - Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra\nquelle previste al precedente art. 133, che deve essere realizzata dal datore\ndi lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze della azienda,\nsarà comunicata almeno 30 giorni prima della sua attivazione, dal datore di\nlavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art.\n145, e contestualmente, per iscritto, all’Ente Bilaterale Territoriale della\nprovincia di competenza, di cui all’art. 20, tramite la corrispondente\nAssociazione territoriale aderente alla CONFCOMMERCIO ovvero all’Ente\nBilaterale Nazionale per le aziende multilocalizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della\ndistribuzione dell’orario, l’articolazione dell’orario settimanale\nprescelta avrà validità di norma annua, salvo diversa comunicazione da parte\ndel datore di lavoro, che dovrà essere realizzata con il medesimo preavviso\nprevisto nel precedente comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito delle comunicazioni effettuate agli Enti Bilaterali, i dati\naggregati relativi all’applicazione di quanto sopra, articolati per settore,\nsaranno oggetto di informazione alle OO.SS. anche al fine di consentire il\nconfronto a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 137 - Flessibilità dell’orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di\ncontrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni della intensità\nlavorativa della azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario,\nrispetto alla articolazione prescelta, con il superamento dell’orario\ncontrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore\nsettimanali, per un massimo di 16 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi,\nl’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno e in\nperiodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di\nriduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione del presente articolo, per anno si intende il\nperiodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di\nricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all’orario definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati\nil programma di flessibilità: le eventuali variazioni dovranno essere\ncomunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non\nrecuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di\nstraordinario di cui all’art. 149 e nei limiti previsti dall’art. 148.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 138 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva A)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del 2° livello di contrattazione possono essere realizzate\ndiverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 137, con\nle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le aziende di cui all’art. 133, lett. a), b) e c):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno\nda 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16\nsettimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà\nriconosciuto, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui\nall’art. 158 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento\ndell’orario normale settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai\nlavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle\nore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 139 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva B)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del 2° livello di contrattazione possono essere realizzate\ndiverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 137 sino\nad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le\nseguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno\nsino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno\nsino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub\n1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi\nretribuiti di cui all’art. 158, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di\nsuperamento dell’orario normale settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub\n2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi\nretribuiti di cui all’art. 158, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di\nsuperamento dell’orario normale settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai\nlavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle\nore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 140 - Procedure\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell’orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di\nricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all’orario definito per ciascuna settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli\nartt. 138 e 139, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca\ndelle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di\nstraordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno\nsuccessivo a quello di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti\ndall’art. 148.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire il confronto di cui al comma 1) degli artt. 138 e 139\nle aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma\ndi flessibilità alle RSU\u002FRSA e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese\neffettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale competente per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo\npreavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione\ndella flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente\ncomunicate per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione della flessibilità di cui agli artt. 138 e 139\nper anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del\nprogramma annuale di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 141 - Banca delle ore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in\ncondizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all’ultimo comma degli\nartt. 138 e 139, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di\nistituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità\nproduttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la\npercentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell’anno\ninteressati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre.\nPer la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa\nnell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della\nforza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale\ndiritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale\ninteressato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno\nessere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata\naziendale o territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto\nconto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi\nmovimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 142 - Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli\nartt. 138 e 139 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in\natto in materia di riduzione, permessi e ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 143 - Decorrenza dell’orario per i lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>comandati fuori sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli\npresta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto\nindicatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine\ndella giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del\nnormale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore - in\nrapporto alla distanza e al mezzo di locomozione - per raggiungere la sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal\ndatore di lavoro secondo le norme contenute nell’ultimo comma del successivo\nart. 179.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 144 - Orario di lavoro dei minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro per i minori non potrà superare le 8 ore giornaliere e\nle 40 settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 145 - Fissazione dell’orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in\nmateria, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le\nistanze del personale con le esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita\ncomunicazione nei confronti di tutto il personale interessato (13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende dovranno comunicare a tutti i dipendenti interessati l’orario\ndi lavoro con le indicazioni dell’ora di inizio e di termine di lavoro del\npersonale occupato e dell’ora e della durata degli intervalli di riposo\naccordati durante il periodo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l’orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di\ncui al comma precedente dovranno essere riportate sull’orario di lavoro per\nreparto o categoria professionale o personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le\nindicazioni suaccennate per ciascuna squadra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 146 - Disposizioni speciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della azienda\no di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei\nservizi - e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi\nufficio e i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al\nlavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei\nservizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di\nlavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei\ngiorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione\ndi cui all’art. 206, per le ore prestate di domenica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, e la\nmaggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale\nretribuzione di cui all’art. 206, per le ore di lavoro straordinario prestate\nnelle festività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, e la\nmaggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale\nretribuzione di cui all’art. 206 per le ore di lavoro straordinario prestate\ndi notte, non in turni regolari di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o\nsettimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e\nsorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi\ndurante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per\ngli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione\ndell’inventario dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre\n1984.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 147 - Lavoratori discontinui\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di\nsemplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che\nseguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)custodi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) guardiani diurni o notturni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) portieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) personale addetto alla estinzione degli incendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) uscieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) personale addetto al carico e allo scarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)commessi di negozio, nei comuni fino a 5.000 abitanti (in caso di\ncontestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del\nrispettivo comune);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e\ninumidimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio\ndell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano\ncarattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di\nlavoro e fatta salva la normativa prevista dall’art. 117 in tema di mansioni\npromiscue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni\ncontrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo\nprevio confronto in sede aziendale in base all’art. 12 sulla contrattazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 148 - Norme generali lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale\norario di lavoro fissato dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di\nlavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere\nindividuale nel limite di 250 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro\nstraordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre\nl’orario di lavoro stabilito dai commi 2) e 3) del precedente art. 130.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo\npermanente fra le Parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.lgs. 8\naprile 2003 n. 66.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Ch3>Art. 149 - Maggiorazione lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario,\nintendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto\ndall’art. 130 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria\ndella retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con le seguenti\nmaggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui\nall’art. 206:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a\nora settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>-20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto dal successivo art. 156, le ore straordinarie di\nlavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con la\nmaggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale\nretribuzione di cui all’art. 206.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali\nquelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di\nturni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con la maggiorazione del 50%\n(cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui\nall’art. 206.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la\nmaggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, tenendo conto,\nper il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o\ndel periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\ntra loro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre\n1984.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 150 - Registro lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate nel Libro\nUnico del Lavoro, a cura della azienda, la cui tenuta è obbligatoria, e che\ndovrà essere esibito in visione, a richiesta delle OO.SS. regionali e\nprovinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione\nimprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre\nil mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di\nlavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e\nregolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa\ndel presente Titolo nello spirito informatore della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale\naderenti alla CONFCOMMERCIO si incontreranno, almeno una volta all’anno, per\nl’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di\npalese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente\nTitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 151 - Lavoro ordinario notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di\nnotte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del\nmattino, verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di\ncui all’art. 208 maggiorata del 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a\nconcorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima\nfunzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art.\n208.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E PERMESSI RETRIBUITI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 152 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle\nvigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività\nstagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a\nesigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la\nvendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente\nbisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli\nimpianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione\ndell’inventario e del bilancio annuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 153 - Lavoro domenicale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della contrattazione di 2° livello, territoriale e aziendale,\nal fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza\norganizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità\ndi attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3) del D.lgs.\nn. 66\u002F2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori,\nindividui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di\nlavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal\nCCNL del Terziario e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale\nmateria sia oggetto di contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, territoriale o aziendale, le Parti dovranno disporre del\ncalendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per\nl’anno di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1) e 2), le Parti\nconvengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali\nsuccessive all’entrata in vigore del CCNL 18 luglio 2008, di applicare la\ndisciplina di cui ai commi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAYwork_trigger\">\u003Cp>Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti\neconomici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla\ncontrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le\naziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle\nmodalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore\na tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la\ndomenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva\npari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.lgs.\n31 marzo 1998 n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a\nlivello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al\npresente comma i lavoratori rientranti nei casi sottoelencati:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non\nautosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i portatori di handicap di cui all’art. 3, comma 3) della legge n.\n104\u002F1992.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre ipotesi potranno essere concordate al 2° livello di\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dal comma 5) del presente articolo, ai\nlavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di\nmiglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti,\nverrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della\nnormale retribuzione di cui all’art. 206 per ciascuna ora di lavoro prestata\ndi domenica. Tale maggiorazione è onnicomprensiva e non cumulabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore\ngià concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o\naziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che\nabbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica,\nsarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del\n30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale\nretribuzione di cui all’art. 206, per ciascuna ora di lavoro effettivamente\nprestata di domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a\nconcorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto, nonché da quelli già\nprevisti da accordi vigenti al 2° livello di contrattazione in materia di\nlavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui\nall’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore\nconcordati nell’ambito della con trattazione integrativa territoriale o\naziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà\napplicazione la disciplina di cui all’art. 149.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 154 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 25 aprile (ricorrenza della Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 1° maggio (festa dei lavoratori)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 2 giugno (festa della Repubblica) (14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) il 1° giorno dell’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) l’Epifania\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) il giorno di lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) il 15 agosto (festa dell’Assunzione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) il 1° novembre (Ognissanti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) l’8 dicembre (Immacolata Concezione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) il 25 dicembre (Natale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) il 26 dicembre (S. Stefano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla norma di cui al comma 1) del presente articolo, nessuna\nriduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori\nin conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati,\nsempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza\ncarattere di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la\nmisura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un\nperiodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di\nprovvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da\nogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una\ndomenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori\nun ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di\ncui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, comma 2) della\nlegge 5 marzo 1977 n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto\nper le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festività ripristinata dalla legge 29 novembre 2000 n. 336. La modifica\ndecorre dal 1° giugno 2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 155 - Retribuzione prestazioni festive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi\nindicati nel precedente art. 154, dovranno essere compensate come lavoro\nstraordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 149\ne 211 di questo stesso contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 156 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di\nriposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del\n30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193, fermo\nrestando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno\nsuccessivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 157 - Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di carburante autostradale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante\nesclusivamente autostradali che, ai sensi dell’art. 9, comma 3), lett. d) del\nD.lgs. n. 66\u002F2003, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata\ndiversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario\neffettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% (dieci per\ncento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a\nconcorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima\nfunzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art.\n208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo ha\ndecorrenza dal 1° gennaio 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 158 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione\ndelle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977 n.\n54 e del DPR 28 dicembre 1985 n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire\ndal 1° gennaio 1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e\nmediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare\nil normale andamento dell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo\nrestando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non\nprevisti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per\ncomplessive 56 ore annuali (15) per le aziende fino a 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti\nsono incrementati di 16 ore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo, altresì, quanto previsto dalle lett. a), b) e c) dell’art.\n133.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno\npagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al momento\ndella scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque\nnon oltre il 30 giugno dell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di\ncalendario, al lavoratore verrà corrisposto 1\u002F12 dei permessi di cui al\npresente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi,\na tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro,\nretribuzione secondo norma di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i\nlavoratori assunti successivamente alla data del 1° marzo 2011, fermo restando\nil godimento delle ore di permesso di cui al comma 1), le ulteriori ore di\npermesso di cui ai commi 3) e 4) verranno riconosciute in misura pari al 50%,\ndecorsi 2 anni dalla assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dalla\nassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Solo in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di\ncontratti di apprendistato, contratti a tempo determinato, il computo dei 48\nmesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione,\nconsiderando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro\nsuccessivi al 1° marzo 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti\ndecorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° gennaio 1982: 24 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° luglio 1984: 12 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° gennaio 1985: 12 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° gennaio 1986: 8 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - FERIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 159 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie\nannuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana\nlavorativa - quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale\n- è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli\neffetti del computo delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le\nfestività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto\nil periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e\nle festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di\ngodere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un\nrimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è\npossibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei\nlimiti previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del\ncomputo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso\nnormativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30 giugno 1973 già\nusufruivano di un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi (anzianità di\nservizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità\nsostitutiva delle ferie si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile di\nfatto di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 160 - Determinazione periodo di ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze della azienda, e tenuto conto di quelle dei\nlavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle\nferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di\napparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati\ne ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche\nche potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme\nrestando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la\ndeterminazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi\ndell’anno in accordo tra le Parti e mediante programmazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno\nfestivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad\neccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle\nstrutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, anche con riferimento alla normativa di cui al\npresente articolo, restano fermi gli obblighi di cui ai successivi artt. 184\ncomma 1), e 237 comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 161 - Normativa retribuzione ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione\ndi fatto, di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di\nlavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media\ndelle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in\nferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media\nmensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel\nminor periodo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da\naltro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad\nuna quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella\nspettante al suo sostituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 162 - Normativa per cessazione rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti\n12simi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di\neffettivo servizio prestato per l’anno di competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 163 - Richiamo lavoratore in ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore\nprima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del\nlavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al\nrimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare\neventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 164 - Irrinunciabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al\nlavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie\nassegnatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 165 - Registro ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le\nstesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 150 per il lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra\nidonea documentazione (Libro Unico del Lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo V - CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 166 - Congedi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in\nqualunque epoca dell’anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai\npermessi individuali di cui all’art. 158 ovvero, ove esauriti, dalle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970 n. 300, hanno diritto\nad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri\n5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa\npreparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa\npresentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti\n(certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Ch3>Art. 167 - Funzioni pubbliche elettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità alla vigente legge 21 marzo 1990 n. 53, in occasione di tutte\nle consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle\nRegioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi\ncompresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in\noccasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei\npromotori del Referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il\nperiodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente\ncomma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee\nRegionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono,\na richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la\ndurata del loro mandato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 168 - Permessi per decessi e gravi infermità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1) della legge 8 marzo 2000\nn. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al Decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la\nlavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il 2°\ngrado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica\ndella lavoratrice o del lavoratore medesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali\nsarà utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 10 giorni\ndalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico\nspecialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del\nmedico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura\nsanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle\nferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all’art. 158 del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a\ndocumentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi\nconsentiti, con dichiarazione sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro 7 giorni\ndal decesso o dall’accertamento della insorgenza della grave infermità o\ndella necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi\nterapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il\nlavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa\nall’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento della\nattività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore e in esso sono indicati i giorni di permesso che\nsono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di\nproduzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a\ndocumentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga\naccertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a\nriprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il\ncorrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri\neventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste\ndalle presenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento della\ninsorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5\nfebbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 169 - Aspettativa per gravi motivi familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 2) della\nlegge n. 53\u002F2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al\nDecreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, il lavoratore, anche\napprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari\nespressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla\nsituazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui\nall’art. 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap,\nparenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a 2 anni nell’arco della intera vita lavorativa. Durante\ntale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla\nretribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo\nnon è computato nella anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello\nstesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi\nconsentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i\nsoggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo,\nad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. Casi\nd’urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e\ndeterminato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in\nrelazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e\u002Fo alle\nragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del\ndipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei\nsuccessivi 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo\nalla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo\npuò essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto\nin relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo\ndi aspettativa superiore a 1\u002F4 della durata del contratto, frazionabile al\nmassimo in 2 periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato\ninstaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai\nsensi della presente norma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque\nconsentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il\ndecesso di uno dei soggetti di cui all’art. 4, comma 1) della legge 8 marzo\n2000 n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare\npermessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi\ndelle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a\nperiodi non superiori a 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi\nentro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di\neccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga\nfruito comunque entro i successivi 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata\nnella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del\ntermine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari\no in relazione al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso\nalla Commissione Paritetica territoriale di conciliazione che dovrà convocare\nle Parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, e al Collegio\narbitrale di cui agli artt. 37 e 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 170 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre\nmatrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni 15 di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze della azienda, il datore di lavoro dovrà\nconcedere il congedo straordinario con decorrenza dal 3° giorno antecedente\nalla celebrazione del matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del\ncongedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è\nconsiderato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto\nalla retribuzione di fatto di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 171 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei\nlavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle\ncondizioni di cui ai successivi i, permessi retribuiti ai lavoratori non in\nprova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento\nscolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31\ndicembre 1962 n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942 n. 86,\nnonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola\nsecondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea\no di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente\nriconosciute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150\nore ‘pro capite’ in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per\ntutti i dipendenti della unità produttiva che sarà determinato all’inizio\ndi ogni triennio - a decorrere dal 1° ottobre 1976 - moltiplicando le 150 ore\nper un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella\nunità produttiva a tale data, le ore di permesso, da utilizzare nell’arco\ndel triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità\nproduttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della\nforza occupata alla data di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è\ncomunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo\nreparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi\ndel presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende\npartecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non\ncoincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle\nchieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta\nall’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il\ndatore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al\ntrimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento\ndella media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di\nsituazioni contrastanti con le condizioni di cui ai commi 3) e 5) del presente\narticolo, la Direzione aziendale, d’accordo con la rappresentanza sindacale\nove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti\ncommi 3) e 5), provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul\nmonte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di\nservizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei\nbeneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a\nciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire alla azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con\nidentificazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dei permessi di cui al comma 2) potranno altresì usufruire i lavoratori\nextracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati,\norganizzati da istituti e\u002Fo enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui\nai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni\nnazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune\naffinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,\ngarantendo le finalità di cui al comma 1), favoriscano l’acquisizione di\npiù elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche\ndell’attività commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente\nart. 166 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando\nche esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 172 - Congedi per formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per\nformazione di cui all’art. 5, della legge 8 marzo 2000 n. 53, viene stabilita\nla disciplina seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di\ncui all’art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i lavoratori, che abbiano\nalmeno 4 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono\nrichiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione\nper un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco\ndella intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al\ncompletamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di\nstudio di 2° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione\nad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il\nposto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è\ncomputabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con\nla malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità,\nindividuata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale n.\n278\u002F2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data\ncomunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del\ncongedo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della\nnormale attività della impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno\nassentarsi dalla azienda ai sensi della presente disciplina non potranno\nsuperare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento alla unità\nsuperiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo\nlavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della\nfungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità\ncronologica della presentazione delle domande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte\ndei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale\n(almeno 4 anni), possono essere presentate alla impresa con un preavviso di\nalmeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma\ndell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del\ncongedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, in\ncoincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di\nsostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 173 - Lavoratori stranieri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, preso atto del crescente rilievo nel settore della occupazione dei\ncittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate\nall’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso\nattività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi\nmirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale,\naziendale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli artt. 159 e\n171 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 174 - Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di agevolare l’esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori\ncon responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione\ndegli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al\nmiglioramento delle competenze richieste dal ruolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 175 - Aspettativa per tossicodipendenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali\nintendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo\nindeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo\nin cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione\ndel trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a\ndomanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico\ne socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le\ntossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non\nfrazionabile e non ripetibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà\nessere frazionato esclusivamente nel caso in cui l’Autorità sanitaria\ncompetente (SERT) ne certifichi la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma\nscritta dall’interessato corredate da idonea documentazione redatta dai\nservizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 176 - Congedi e permessi per handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,\ndi persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire\ndelle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104,\ndall’art. 42 del D.lgs. n. 151\u002F2001 e dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e\ncioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)del prolungamento fino a 3 anni del periodo di congedo parentale fruibile\nfino ai 12 anni di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in alternativa alla lett. a), 2 ore di permesso giornaliero retribuito\nfino ai 3 anni di età del bambino, indennizzate a carico dell’INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dopo il 3° anno di età del bambino, 3 giorni di permesso ogni mese,\nindennizzati a carico dell’INPS anche per colui che assiste una persona con\nhandicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado,\nsecondo le previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) sono fruibili a condizione che\nil bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso\nistituti specializzati, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza\ndei genitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti\ndagli artt. 32 e 47 del D.lgs. n. 151\u002F2001, sono computati nella anzianità di\nservizio a tutti gli effetti economici e normativi. I permessi di cui al punto\na) vengono anch'essi computati nella anzianità di servizio a tutti gli effetti\neconomici e normativi, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13a e 14a\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore, parente o affine entro il 3° grado, convivente di\nhandicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e\nnon può essere trasferito senza il proprio consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli\naffidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato può\nusufruire dei permessi di cui alle lett. b) e c) e delle agevolazioni di cui al\ncomma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso\nriferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in\nvigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VI - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI E SERVIZIO CIVILE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 177 - Chiamata alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della sospensione dell’obbligatorietà del servizio di leva\nstabilita con legge 23 agosto 2004 n. 226, in caso di ripristino, la chiamata\nalle armi per adempiere agli obblighi della stessa rimane disciplinata dal\nDLCPS 13 settembre 1946 n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non\nviene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di\nleva, con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in\nlicenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal\ncongedamento o dall’invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di\nlavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è\nrisolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo trascorso in servizio militare va computato nella anzianità di\nservizio ai soli effetti della indennità di anzianità, in vigore alla data\ndel 31 maggio 1982, e del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 1982, e fino al 31 marzo 1987, il periodo\ntrascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine\nrapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui\nall’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del comma 2) dell’art. 2120 c.c., come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, a decorrere dal 1° aprile 1987,\ndurante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella\nretribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto\nl’equivalente della normale retribuzione di cui all’art. 206, alla quale il\nlavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma\nvolontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cessazione della attività della azienda, il periodo trascorso\nin servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla\ncessazione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a\ntermine e di assunzione per lavoratori stagionali o saltuari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell’art. 7\ndella legge 15 dicembre 1972 n. 772, sul riconoscimento della obiezione di\ncoscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo,\nnonché per effetto della legge 26 febbraio 1987 n. 49, sulla cooperazione\ndell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia\nriconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 178 - Richiamo alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in\ncui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo va computato nella anzianità di servizio ai soli effetti della\nindennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché\ndegli scatti di anzianità e del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 1982, fino al 31 marzo 1987, il periodo di\nrichiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai\nsoli fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120\nc.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del comma 2) dell’art. 2120 c.c., come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, a decorrere dal 1° aprile 1987,\ndurante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella\nretribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto\nl’equivalente della normale retribuzione di cui all’art. 206 alla quale il\nlavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al\ntrattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940 n. 653 (16).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei\nrichiamati ha termine con la cessazione della attività della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine del richiamo - sia in caso di invio in congedo come in quello di\ninvio in licenza illimitata in attesa di congedo — il lavoratore deve porsi a\ndisposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il\ntermine di 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a 1 mese, di 8\ngiorni se ha avuto durata superiore a 1 mese ma non a 6 mesi, di 15 giorni se\nha avuto durata superiore a 6 mesi. Nel caso che, senza giustificato\nimpedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei\ntermini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla\ndurata del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla\nfine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato\nagli effetti dell’anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il\nposto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo\nperiodo è computato agli effetti della anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi Sentenza Corte Cost. 4 maggio 1984 n. 136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VII - MISSIONE E TRASFERIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 179 - Missioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori\ndella propria residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita -\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il rimborso delle spese effettive di viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il rimborso delle spese postali, telegrafiche e altre, sostenute in\nesecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208; qualora non vi sia pernottamento\nfuori sede la diaria verrà ridotta di 1\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria\nridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del\nlavoratore comportino viaggi abituali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In luogo delle diarie di cui al n. 4) del comma 2), nonché della diaria di\ncui al comma 3) del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di\ncorrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con\ntrattamento uniforme per tutto il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva\ndel viaggio e quella di soggiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al comma 4) dell’art. 179 del presente contratto è\nstata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di\nconvenzioni speciali, previste e ammesse dall’art. 57 del CCNL 28 giugno 1958\ne dall’art. 57 del CCNL 31 luglio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 180 - Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e messa in opera di mobili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A coloro che svolgano attività di trasporto e messa in opera di mobili,\nsarà corrisposta - relativamente al tempo di viaggio durante il quale il\nlavoratore non sia alla guida - in sostituzione della diaria di cui al\nprecedente art. 179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata\nnella misura del 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui\nall’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso periodo non è considerato ai fini del calcolo della durata\nmassima dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Testo Unico\ndel CCNL per effettuare una verifica in merito alla applicazione della presente\nnorma al fine di valutare la necessità di apportare eventuali correttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 181 - Trattamento retributivo trasporto merci\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni,\ncomandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione\ndella diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta\nforfettariamente determinata nella seguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di\nfatto di cui all’art. 208 per le assenze da 9 a 11 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in luogo della precedente aliquota, l’80% (ottanta per cento) della\nquota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 per le\nassenze superiori alle fino a 16 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della\nquota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 per le\nassenze superiori a 16 e fino a 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 182 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) al lavoratore che non sia capofamiglia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del\nbagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il rimborso della eventuale perdita di pigione qualora non sia stato\npossibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va\ncorrisposto per un massimo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea\npari a quella prevista dall’art. 179 ovvero un rimborso a piè di lista con\nle modalità indicate nello stesso articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o\nconviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé\ne per le persone di famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del\nbagaglio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il rimborso della eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile\nsciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto\nper un massimo di 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea,\nper sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la\ndiaria è ridotta a 3\u002F5. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può\ncorrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio\nsostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il\nnucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per\nil tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta\nanche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le\ndiarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l’arrivo\ndel mobilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva\nche determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per\niscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per\ncoloro che abbiano familiari a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà\nriconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso della eventuale\ndifferenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo\ndi quello occupato nella località di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 183 - Disposizioni per i trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il lavoratore non\npuò essere trasferito da una unità aziendale ad un’altra se non per\ncomprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento,\nal rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di\nprovenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento,\nsalvo i casi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta al capo VII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconfermare l’intento di riesaminare in sede di Commissione\ntecnica l’intera materia delle missioni e trasferte, convengono di concludere\ni lavori durante la fase di stesura del CCNL e comunque non oltre il\n31.12.2005, armonizzando le norme della attuale disciplina contrattuale con le\nvigenti disposizioni di carattere contributivo e fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo VIII - MALATTIE E INFORTUNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 184 - Normativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha\nl’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di\nlavoro e di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato\nmedico inviato dal proprio medico curante; in caso di mancata comunicazione,\ntrascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà\nconsiderata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 235 e 238\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata\ndal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli\nsanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo;\nin caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di\nlavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto\nprevisto agli artt. 248 e 249 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato\ne comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata\nnotizia della continuazione stessa all’azienda da cui dipende nelle modalità\ndi cui al comma 1); in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno\ndall’inizio della assenza, l’assenza stessa sarà considerata\ningiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 235 e 238 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione,\nmanipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962\nn. 283, ha l’obbligo in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di\npresentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal\nquale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente\ndalla malattia medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di\nlavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle\nassenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli\nIstituti competenti, nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla\nRegione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far\ncontrollare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e\nistituti specializzati di diritto pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 185 - Obblighi del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le\nprescrizioni mediche inerenti alla permanenza presso il proprio domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore\n10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire\nl’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo\nsiano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione\ndell’Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli\nindicati al comma 2) del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai\nnuovi criteri organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal\ndomicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le\nvisite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali\nultimi il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia alla azienda da\ncui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui\nal comma 2) del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle\nsanzioni previste dal comma 14) dell’art. 5 del D.L. n. 463\u002F83, conv. dalla\nlegge n. 638\u002F1983, nonché l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata,\ncon le conseguenze previste agli artt. 235 e 238 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Ch3>Art. 186 - Periodo di comporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare,\ntrascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà\nprocedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt.\n248 e 249, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art.\n192.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle\nindennità di preavviso e di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui\nal successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 187 - Trattamento economico di malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il\nlavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di\nmalattia dal 4° al 20° e pari a 2\u002F3 della retribuzione stessa per i giorni di\nmalattia dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74\ndella legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, e\nanticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 663\u002F1979 conv.\ndalla legge 29 febbraio 1980 n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro\nè posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità\ndi cui agli artt. 1 e 2, D.L. n. 663\u002F1979 conv. dalla legge 29 febbraio 1980 n.\n33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)a una integrazione della indennità a carico dell’INPS da corrispondersi\ndal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le\nseguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)100% (cento per cento) per primi 3 giorni (periodo di carenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto\nin caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si\nintende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art.\n208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dal 1° aprile\n2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nei\nlimiti di quanto previsto dal comma 1) dell’art. 186, l’integrazione di cui\nal punto 1) della lett. b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i\nprimi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento e al 50% per il quarto\nevento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Non sono computabili, ai soli fini della applicazione della disciplina\nprevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all’art. 192, comma\n3), documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di\ngravidanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di\nmalattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 663\u002F1979\nconv. dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo\nraccomandata a\u002Fr, entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante,\nl’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, nonché i\nsuccessivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al\nmomento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a\nrilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero\ndi giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di\nrisoluzione del rapporto, dell’anno di calendario in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lett. a) del\npresente articolo; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in\nmisura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di\nindennità non corrisposta dall’istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui\nai successivi artt. 189 e 195, né agli apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’art. 20 del D.L. 112\u002F2008, convertito dalla legge n.\n133\u002F2008, le Parti convengono che i datori di lavoro potranno avvalersi della\nfacoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell’INPS, il\ntrattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal\npresente articolo con conseguente esonero dal versamento del relativo\ncontributo all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che per il computo degli eventi morbosi utile ai fini\ndella applicazione del regime di cui al comma 2) del presente articolo,\nl’ipotesi di continuazione di malattia e la ricaduta nella stessa malattia\nsono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi\nindicati dall’INPS per l’erogazione della indennità a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In merito agli esiti derivanti dalla applicazione di quanto previsto dal\npresente articolo, EBINTER procederà alla realizzazione di un monitoraggio,\nanche attraverso gli enti bilaterali territoriali, secondo le modalità che\nverranno definite entro il 30 giugno 2011 tra le parti firmatarie il presente\nAccordo di rinnovo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla materia di cui al presente articolo si applicano, in caso di\ncontroversie, le norme di legge e quelle della sezione III del CCNL Terziario,\ncome modificato dal presente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che la materia disciplinata dal presente articolo potrà\nessere oggetto di intese a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 188 - Infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’ENAIL contro gli infortuni\nsul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto\nall’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e\nregolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta\nesonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto\ndi lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 86, 87 e 186.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.95 i periodi di comporto per malattia e per\ninfortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione\ndel posto sono distinti e hanno la durata di 180 giorni cadauno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 189 - Trattamento economico di infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 73, DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro è\ntenuto a corrispondere un’intera quota giornaliera della retribuzione di\nfatto di cui all’art. 208 per la giornata in cui avviene l’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà\ncorrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per\ninabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una\nintegrazione della indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere\ncomplessivamente le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)60% (sessanta per cento) per i primi 3 giorni (periodo di carenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione\ngiornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo successivo al 180° giorno resta esclusa la maturazione della\nretribuzione e di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa\nl’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prosecuzione del rapporto il periodo stesso è considerato utile\nai fini dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente\ncomma sono fissate rispettivamente nell’80% e nel 90%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di computo delle integrazioni a carico del datore di lavoro\ndecorre dal 1° aprile 1987.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 190 - Quota giornaliera per malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di malattia e infortunio la quota giornaliera della\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208 stante la sua natura integrativa,\nsi ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 191 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 31 marzo 1954 n. 90, per le festività cadenti nel\nperiodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto a una indennità\nintegrativa di quella a carico rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL, da\ncorrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere\ncomplessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui\nall’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 192 - Aspettativa non retribuita per malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata\nnel periodo massimo di giorni 180 dall’art. 186 del presente contratto, sarà\nprolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa\nnon retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti\ndal lavoratore regolari certificati medici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a\u002Fr prima\ndella scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e fumare espressa\naccettazione della suddetta condizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte del protrarsi della assenza a causa di una patologia grave e\ncontinuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da\nspecialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire,\nprevia richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a\nguarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente\ncomma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere\nal licenziamento ai sensi del precedente art. 186; il periodo stesso è\nconsiderato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione\ndel rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 193 - Periodi di aspettativa indennizzati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 192, per i lavoratori\naffetti da patologie gravi di cui al comma 3) del precedente articolo, i primi\n60 giorni del periodo di cui al comma 1) del medesimo art. 192 saranno\nindennizzati nella misura prevista al n. 3, lett. B) dell’art. 187.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 194 - Aspettativa non retribuita per infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità\ntemporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180\ngiorni fissato dagli artt. 186 e 188, sarà prolungata, a richiesta del\nlavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata\ndell’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa spetta fino alla cessazione della corresponsione della\nindennità di inabilità temporanea da parte dell’INAIL, a condizione che\nsiano esibiti regolari certificati medici e idonea documentazione comprovante\nil permanere dello stato di inabilità temporanea assoluta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai\nprecedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a\u002Fr prima\ndella scadenza del 180° giorno di assenza per infortunio e firmare espressa\naccettazione della suddetta condizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di aspettativa di cui al presente articolo,\nperdurando l’assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione\ndel rapporto ai sensi del precedente art. 186; il periodo stesso è considerato\nutile ai soli fini della anzianità di servizio in caso di prosecuzione del\nrapporto limitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 195 - Tubercolosi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti\nSanitari o Case di Cura a carico della assicurazione obbligatoria TBC o dello\nStato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla\nconservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a\ncausa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata\nguarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta,\nil diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla\ndimissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di\nconservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di\ndimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art.\n9, legge 14 dicembre 1970 n. 1088.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata\nl’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in\ncaso di contestazione in merito all’idoneità stessa decidono le autorità\nsanitarie competenti tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli\naltri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto\nnella anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 196 - Rinvio alle leggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e\ninfortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IX - MATERNITÀ E PATERNITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 197 - Congedo di maternità e di paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la\nlavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per i 3 mesi dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) dopo l'evento del parto, su scelta volontaria della lavoratrice, entro i\n5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del\nServizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai\nfini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che\ntale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del\nnascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 151\u002F2001, e ferma restando la durata\ncomplessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle\nlett. a), c) ed e) le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a\npartire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi\nal parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario\nnazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della\nprevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale\nopzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-alternatives\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp>In applicazione e alle condizioni previste dal D.lgs. n. 151\u002F2001 agli artt.\n6 comma 1 e art. 7 comma 6) l’astensione obbligatoria può essere prorogata\nfino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi,\nfaticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il\nprovvedimento è adottato anche dall’ITL su richiesta della lavoratrice.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui alle lett. c) e d) è riconosciuto anche al padre\nlavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del D.lgs. n.\n151\u002F2001, in caso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- morte o di grave infermità della madre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo\n(congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni\ndi legge e di contratto previste per il congedo di maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da\nquelle indicate al comma precedente, il padre lavoratore avrà diritto, per un\nperiodo di durata non superiore a quanto previsto al comma 1), lett. c) e d),\nad usufruire della aspettativa di cui all’art. 169.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nella\nanzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi\nquelli relativi alla 13a mensilità, alle ferie e al trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a una\nindennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS\ndall’art. 74, legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le modalità stabilite,\ne anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 663\u002F1979,\nconv. dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli periodi indicati nei commi 1) e 2) del presente articolo,\nl’indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro\nin modo da raggiungere 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che\nl’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2,\nD.L. n. 663\u002F1979, conv. dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale all’art. 197\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della\n13a mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla\n14a mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 198 - Congedo parentale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale),\nsecondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli\neffetti di cui al D.lgs. n. 151\u002F2001, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni\ndi vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore\nè tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni,\nsalvo casi di oggettiva impossibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1), nel caso in cui\nvengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi\nnell’ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere\npresentata con cadenza mensile unitamente a un prospetto delle giornate di\ncongedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il\nlimite di 10 mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2) dell’art. 32 e\nall’art. 33 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per\nun periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo\no frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 nel caso di cui al comma 2)\ndell’art. 32 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a 10 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite\ncomplessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 34 del T.U. (D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151), per i\nperiodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell’INPS, alle lavoratrici\ne ai lavoratori fino al 6° anno di vita del bambino, un’indennità pari al\n30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6\nmesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta una indennità\npari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale\ndell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo\ndi pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio\nesclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità supplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 199 - Permessi per assistenza al bambino\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°\nanno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla\nmadre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in caso di morte o di grave infermità della madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata,\nnei casi di cui alle lett. a), b) e c) del capoverso precedente,\nall’esplicito consenso scritto della madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un’ora\nciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del\nlavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire\ndalla azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e\nle ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi (17).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli\nimporti contributivi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8,\nlegge 9 dicembre 1977 n. 903.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nper i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a 3 anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di\nastenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le\nmalattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nella\nanzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle\nmensilità supplementari, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 151\u002F2001 e al\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità è posta a carico dell’INPS dal 1° gennaio 1980, mentre\ncon effetto dal 1° gennaio 1978 era dovuta dall’Ente assicuratore di\nmalattia presso la quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi dell’art. 8,\nlegge 9 dicembre 1977 n. 903.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 200 - Normativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di\nlavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del\nServizio Sanitario Nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne\nricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei benefici connessi con il parto e il puerperio la\nlavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno\nsuccessivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato\ndall’Ufficio di Stato Civile oppure il certificato di assistenza al parto,\nvidimato dal sindaco, previsto dal RDL 15 ottobre 1936 n. 2128.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 le lavoratrici non possono essere\nlicenziate dall’inizio del periodo di gravidanza, fino al termine del periodo\ndi interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del\nbambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa,\ncessazione della attività della azienda, ultimazione della prestazione per la\nquale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per\nscadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della\nprova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di\nfruizione del congedo di cui all’art. 28 del citato D.lgs. n. 151\u002F2001, per\ntutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno\ndi età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e\naffidamento sulla base della disciplina di cui all’art. 54, comma 9) del\nsuddetto D.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’ epoca del\nlicenziamento, delle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, DPR 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata\nprestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data\ndella cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della\ncertificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia\ncomputato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle\nferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissione presentate durante il periodo per cui è previsto il\ndivieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine\nrapporto e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso\nsecondo le modalità previste dall’art. 248. Le dimissioni dovranno altresì\nessere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al comma che precede si applica al padre lavoratore\nche ha fruito del congedo di paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo,\nin sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche\ncon anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 31 marzo 1954 n. 90, per le festività cadenti nel\nperiodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a una\nindennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a\ncarico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100%\n(cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui\nall’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e\npuerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 201 - Adozioni internazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adozione internazionale, il lavoratore potrà richiedere un\nperiodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni, frazionabili in due parti,\ndurante il periodo di permanenza all’estero richiesto per rincontro con il\nminore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva prima dell’ingresso\ndel minore in Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo X - SOSPENSIONE DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 202 - Sospensione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro\ne indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208 per tutto il periodo della\nsospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche\ncalamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XI - ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 203 - Decorrenza anzianità di servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è\nentrato a far parte dell’azienda, quali che siano le mansioni ad esso\naffidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità\nespressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della\nmaturazione dei relativi diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le norme contrattuali relative all’anzianità di servizio non si\nriferiscono comunque al trattamento di fine rapporto che trova regolamentazione\nspecifica nell’art. 249 del presente contratto e nelle disposizioni della\nlegge 29 maggio 1982 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 204 - Computo anzianità frazione annua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di\nanzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti\ncontrattuali, per 12simi, computandosi come mese intero le frazioni di mese\nsuperiori o uguali a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo\netc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XII - SCATTI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 205 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo\naziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla\nstessa Società) il personale ha diritto a 10 scatti triennali. Ai fini della\nmaturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla\ndata di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il\npersonale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto\nil 21° anno di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla\ndata di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già\ncompiuto il 21° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun\nlivello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti\ndecorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>livelli\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>importi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>(dall’1.1.90)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25,46\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24,84\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,83\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,95\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,66\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19,73\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19,47\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati\nsuccessivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati\nnella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per\ngli scatti maturati per il periodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi\nprecedenti, viene corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e\nsuccessivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere\nassorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto il 1°\nluglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione\nin occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti\nindicati al comma 1) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interpretazione Autentica delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulla disciplina degli scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità\n(denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento\ndel 21° anno di età trova la sua origine nel primo Accordo normativo\npost-corporativo settore Commercio del 10 agosto 1946.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque\nriferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, in quanto diretta, al\nmomento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento\nautomatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra\nimpresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall’origine,\ncome supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione\nlavorativa e retribuzione; si tratta in sostanza, di un sistema meramente\nconvenzionale - dove tra l’altro la prima (eventuale) differenza retributiva\nviene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti\nconvenzionale, le Parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi\n(ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità\ntriennale etc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta\nfinalità generale contenendo, nel contempo, l’onere economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque,\ninteso determinare una coincidenza tra maturazione della anzianità di servizio\ne maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto\ndi lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli\nscatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l’esplicita\nprevisione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per\nsingoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell’anzianità\ndal giorno dell’assunzione (art. 75, CCNL 18 marzo 1983).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto sopra indicato, le Parti riconfermano in particolare la\nnatura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi,\npertanto, sin dall’origine in nessun modo collegabile al concetto del\ncompimento della maggiore età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riaffermano, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena\nvalidità di tutte le intese contrattuali intercorse.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XIII - TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 206 - Normale retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)paga base nazionale conglobata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del\nprecedente art. 205;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui alla lett. b) è determinata in sede nazionale con\nappositi accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo giornaliero della indennità di contingenza si ottiene dividendo\nper 26 l’importo mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi della indennità di cui alla lett. b), comprensiva\ndell’elemento di cui al successivo art. 207, determinata in sede nazionale\ncon appositi accordi, sono riportati nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>livelli\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>importi \n\n        \u003Cp>(dall’1.1.90)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadri \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>540,37\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>537,52\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>532,54\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>527,90\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>524,22\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>521,94\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>519,76\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>517,51\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 207 - Conglobamento elemento distinto della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1995 l’importo di € 10,33 corrisposto a\ntitolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’Accordo\ninterconfederale 31 luglio 1992 è conglobato nella indennità di contingenza\ndi cui alla legge 26 febbraio 1986 n. 38, così come modificata dalla legge 13\nluglio 1990 n. 91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, alla data del 1° gennaio 1995, l’importo della\nindennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data del 1°\nnovembre 1991 sarà aumentato di € 10,33 per tutti i livelli.\nContestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento\ndistinto della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 208 - Retribuzione di fatto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art.\n206, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere\ncontinuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro\nstraordinario, delle gratificazioni straordinarie o ‘una tantum’, e di ogni\nelemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti\ncontrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 209 - Retribuzione mensile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile,\nsia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione\nalle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di\nlegge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior\nfavore, alla distribuzione dell’orario settimanale. Essa si riferisce\npertanto a tutte le giornate del mese di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 210 - Quota giornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si\nottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile per il divisore\nconvenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con l’adozione del divisore convenzionale di\ncui al presente articolo hanno inteso stabilire l’equivalenza di trattamento\nsia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 211 - Quota oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene\ndividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40ore\nsettimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42ore\nsettimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 212 - Paga base nazionale conglobata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli 8 livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende\ncommerciali di cui agli artt. 111 e 122 del presente contratto corrisponde una\npaga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che\nfanno parte integrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge\ncon le modalità e le decorrenze indicate nell’art. 213, sommando alla paga\nbase nazionale conglobata in atto al 30 giugno 2004 gli aumenti di cui al\nsuccessivo art. 213.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale assunto successivamente al 30 giugno 2004 verrà\napplicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante\ndall’applicazione dei criteri di cui al comma 2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch3>Art. 213 - Aumenti retributivi mensili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti\naumenti salariali non assorbibili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI RIPARAMETRATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>decorrenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>decorrenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>decorrenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>decorrenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>decorrenza\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.4.15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.11.15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.6.16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.8.17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.3.18 (18)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>totale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadri\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>41,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27,78\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>147,57\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,46\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,46\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>23,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25,02\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>132,93\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,29\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,29\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,29\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>114,99\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,34\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,34\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,34\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>27,75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>98,28\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>85,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13,55\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13,55\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13,55\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,46\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>76,80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,98\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>68,94\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10,42\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10,42\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10,42\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>59,03\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>operatori di vendita\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,66\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>15,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80,24\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19,02\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>67,36\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 24 ottobre 2016 le Parti hanno sottoscritto un Accordo integrativo in cui\nhanno concordato la sospensione della erogazione della tranche di € 16,00\nprevista con decorrenza novembre 2016 e ne hanno rinviato l’erogazione al\nmese di marzo 2018, con l’Accordo del 26 settembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 214 - Terzi elementi provinciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I terzi elementi provinciali in atto alla data del 30 giugno 1973, già\ncongelati con il CCNL 21 novembre 1973, rimangono ancora congelati, per tutta\nla durata del presente contratto, a titolo di elemento collettivo valido a\ntutti gli effetti stabiliti nei contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I terzi elementi di cui al precedente comma dovranno essere riportati in\naggiunta ai nuovi livelli retributivi di cui al precedente art. 212 e dovranno\nessere corrisposti anche ai lavoratori assunti in data successiva al 31 gennaio\n1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 215 - Terzo elemento nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’impegno contenuto nell’ultimo comma della norma\ntransitoria dell’art. 75, CCNL 21 novembre 1973, le Parti, in considerazione\ndelle differenziazioni retributive esistenti, convengono che per i dipendenti\ndi aziende operanti in provincie nelle quali non sono in atto terzi elementi\nretributivi provinciali comunque denominati, siano corrisposte a titolo di\nterzo elemento € 2,07 mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 216 - Assorbimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende,\nnonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere\nassorbiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con\nriferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e\nunilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente\nprecedenti la scadenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità,\nerogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in\nsede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di\naumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali\naccordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della\nconcessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 217 - Trattamento personale di vendita a provvigione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a\nprovvigione, la parte fissa della retribuzione e il tasso di provvigione\ndovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso sulla base media\nannuale delle vendite e comunicati per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile\nriferita al periodo non eccedente l’anno, che sia superiore almeno del 5%\n(cinque per cento) alla paga base nazionale conglobata di cui all’art. 199\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dovrà essere, comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma\npari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra\nstipendio e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla\nfine del periodo di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 218 - Indennità di cassa e maneggio denaro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni\ndisciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con\ncarattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della\ngestione di cassa, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze,\ncompete una indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5%\n(cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 212\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 219 - Prospetto paga\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito\nprospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui\nla retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e\nl’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi\nche concorrono a formare l’importo corrisposto, nonché tutte le ritenute\neffettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XIV - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI (13a e 14a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 220 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno\ncorrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208 (esclusi gli assegni familiari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di\n12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti\n12simi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di\nservizio prestato (19).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,\nil calcolo dell’importo della 13a mensilità dovrà essere effettuato sulla\nbase della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno\ncorrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso\nl’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai\nperiodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione\nper una delle cause previste dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi art. 191\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 221 - Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto\nsarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una\nmensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al 30\ngiugno immediatamente precedente (14a mensilità), esclusi gli assegni\nfamiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di\n12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti\n12simi dell’ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di\nservizio prestato (20).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni\no percentuali, il calcolo dell’importo della 14a mensilità sarà effettuato\nsulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di\nfatto di cui all’art. 208, percepiti nei 12 mesi precedenti la maturazione\ndel diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso\nl’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non hanno diritto alla 14a mensilità tutti i lavoratori che alla data della\nentrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di\nretribuzione oltre la 13a mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la\n13a non raggiunga l’intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno\ndiritto alla differenza tra l’ammontare della 14a mensilità e l’importo in\natto percepito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono assorbiti nella 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi\nerogati a titolo di merito individuale o collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14a\nmensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Capo riguardanti\nla 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi art. 191\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che dal 1976 e per tutti i rinnovi\nsuccessivamente sottoscritti la retribuzione è stata concordemente determinata\nsu base annua e che la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annua\nincide esclusivamente sulle modalità di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, qualsiasi riduzione dell’importo anche di una soltanto delle 14\nmensilità determinerebbe la rottura dell’equilibrio delle prestazioni\ncorrispettive tra imprese e lavoratori ai quali si applicano i contratti\nsopraindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale risultato non muterebbe nemmeno qualora la ipotizzata riduzione fosse\nla conseguenza della applicazione di norme imperative di legge. Tutta la\nnegoziazione, infatti, si è svolta nel presupposto che le contrapposte OO.SS.\nfossero pienamente libere di determinare un salario annuo rispondente ai\nparametri stabiliti dall’art. 36 della Costituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XV - CAUZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 222 - Cauzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le mansioni che la giustifichino il datore di lavoro stabilirà por\niscritto di volta in volta l’ammontare della cauzione che dovrà essere\nprestata dai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un\nistituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere\nversata in libretto di risparmio parimenti vincolato dal datore di lavoro, il\nquale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto\nche gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati\nrestano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli\nsenza alcuna formalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di\nlavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore\no con fideiussione bancaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento\ndei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d’opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e\nnon può comunque confondersi con i beni dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 223 - Diritto di rivalsa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali\ndanni subiti, previa contestazione al prestatore d’opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento\nattraverso le Associazioni sindacali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 224 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide\nragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d’opera\ndovrà essere posto in condizione di poter ritirare la cauzione entro il\ntermine di 15 giorni dalla data di cessazione dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XVI - CALO MERCI E INVENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 225 - Calo merci\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari devono\nessere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di\ncottura a cui le merci stesse siano soggette rispetto all’effettivo peso di\nconsegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le merci stesse saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dal\ndatore di lavoro per la vendita al pubblico e segnato negli appositi bollettini\ndi carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La carta dovrà essere regolarmente fornita dal datore di lavoro e il prezzo\nrelativo è fissato nei contratti integrativi o, in mancanza, dagli usi e\nconsuetudini locali. Dove con precedenti consuetudini locali la carta veniva\nfornita a prezzo di costo, si terrà conto di tale circostanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore\ne la qualità delle merci assunte in carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della variabilità dei cali, delle tare, e delle perdite\ndi cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di\nmanipolazione e preparazione delle merci, la determinazione di detti cali, tare\ne perdite di cottura, è fissata da contratti integrativi provinciali in\nriferimento a generi di maggior consumo, o in mancanza, dagli usi e\nconsuetudini locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 226 - Inventari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere\neffettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in\nogni caso dovranno essere effettuati almeno 2 inventari per ogni esercizio\nannuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due Parti, dovrà essere\nrilasciata al prestatore d'opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro\nil mese successivo alla effettuazione dell’inventario, essere contestata\nall’interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare per iscritto al\ndatore di lavoro le eventuali eccezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal\ngestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura,\ndeterioramento di merce etc., comuni all’esercizio del negozio o spaccio. Le\ndeficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate\nper iscritto all’interessato, che avrà l’obbligo di rifonderle al datore\ndi lavoro nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della\ncomunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all’art.\n39.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di attivazione della procedura di conciliazione l’obbligo di cui\nal comma 4) posto a carico del lavoratore resta sospeso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il\ngestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate\ntardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XVII - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistancetxt\">\u003Ch3>Art. 227 - Assistenza legale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le\nnorme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità\ncivili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi\nè riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese\nconnesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da\ncolpa grave o dolo e relativi fatti direttamente connessi con l’esercizio\ndelle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 228 - Normativa sui procedimenti penali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di\nprocedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo\nstipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato\ndefinitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore\nabbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di\nsospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o\ncompenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salva l’ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo\nil datore di lavoro deciderà sull’eventuale riammissione in servizio, fermo\nrestando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli\neffetti dell’anzianità del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il\nlavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori della azienda, al\nlavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto\ndal presente contratto per il caso di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con\ngli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata\nda reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XVIII - COABITAZIONE, VITTO E ALLOGGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 229 - Coabitazione, vitto e alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti\nintegrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla\nscadenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di carenza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è\nstabilito nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all’art.\n208;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) vitto (2 pasti): 1\u002F3 della retribuzione di fatto di cui all’art.\n208;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) vitto (un pasto): 1\u002F4 della retribuzione di cui all’art. 208;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) alloggio: 1\u002F5 della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XIX - DIVISE E ATTREZZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 230 - Divise e attrezzi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la\nspesa relativa è a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti\nche i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere\nigienico-sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti\nnecessari per l’esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise,\nattrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di\nlavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla\nsostituzione o al rimborso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XX - APPALTI\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 231 - Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto\ndelle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende\nappaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali e\nantinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità\nContributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato\nd’appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente\npertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente\nritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di\npersonale della azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle\nOO.SS. provinciali stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende\npreviste dagli artt. 3 e 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 232 - Terziarizzazioni delle attività di vendita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o\nesternalizzazione di cui al comma 1) dell’art. 3 che riguardino attività di\nvendita svolte nei negozi, e gestite dall’impresa mediante proprio personale,\nconvocherà preventivamente le RSA o le RSU al fine di informarle sui seguenti\ntemi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività che vengono conferite a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nella\nattività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel\nrelativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione\ngenerale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei\ntrattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al\ncomma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un\nconfronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della\nsalvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell’unicità\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui\nal comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre tale periodo le Parti riprenderanno la propria libertà d’azione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo XXI - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 233 - Obbligo del prestatore di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri\ne il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una\ncondotta conforme ai civici doveri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i\nmateriali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 234 - Divieti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato al personale ritornare nei locali della azienda e trattenersi\noltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con\nl’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall’art. 32 del\npresente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio\ndurante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale\noltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro\nanche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore\ndi lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di\nlavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad\nalcuna maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita,\nè assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 235 - Giustificazione delle assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore\nl’onere della prova, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia\ndell’assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per\niscritto presso l’azienda entro 48 ore per gli eventuali accertamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo\nrestando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di\nlavoro, quanto previsto dal presente si realizza anche mediante la\ncomunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del\nnumero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via\ntelematica dal medico all’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante\nquote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 quante sono\nle giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista\ndal successivo art. 238.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 236 - Rispetto orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro. Nei\nconfronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul\nprospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta\nsalva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 237 - Comunicazione mutamento di domicilio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni\nmutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i\ncongedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione\nemanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti\ncon le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle\nnormali attribuzioni del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta\no mediante affissione nell’interno dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 238 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i\nseguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione\nalla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui\nal precedente punto 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale\nretribuzione di cui all’art. 206;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni\n10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di\nragione e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari\nall’ammontare della trattenuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si assenti dal lavoro fino a 3 giorni nell’anno solare senza comprovata\ngiustificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non dia immediata notizia alla azienda di ogni mutamento della propria\ndimora, sia durante il servizio che durante i congedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si\napplica nei confronti del lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata\nresponsabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque\ndelle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso della assenza\ningiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5)\n(Licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti\nmancanze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell’anno solare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno\nsolare, dopo formale diffida per iscritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-grave violazione degli obblighi di cui all’art. 233, commi 1) e 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione,\ndeposito, vendita e trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto\nd’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza con l’attività della azienda, di\nlavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle\nmancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la\nrecidiva nei ritardi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori\ndipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione\nrelativa al versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 239 - Codice disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300,\nle disposizioni contenute negli articoli di cui al presente capo XXI nonché\nquelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni\ndisciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante\naffissione in luogo accessibile a tutti, ovvero altro strumento equipollente\naccessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda\nimpugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle\nprocedure di conciliazione previste dall’art. 7, legge 20 maggio 1970 n. 300\no di quelle previste dalla sezione III del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 240 - Normativa provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere\ncomunicata al lavoratore con lettera raccomandata a\u002Fr o altro mezzo idoneo a\ncertificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine\nassegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle\ncontrodeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere\nprorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione\nscritta al lavoratore interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Titolo VI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - RECESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 241 - Recesso ex art. 2118 c.c.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2218 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di\nlettera raccomandata r\u002Fr o altro mezzo idoneo a certificare la data di\nricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 247.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 242 - Recesso ex art. 2119 c.c.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal\ncontratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo\ndeterminato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato,\nqualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche\nprovvisoria del rapporto (giusta causa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di\nlettera raccomandata r\u002Fr o altro mezzo idoneo a certificare la data di\nricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma 1) del\npresente articolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra\ndipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio\ndell’attività aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento\noltraggioso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo\ndelle presenze al lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nella azienda per conto proprio o\ndi terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per\ngiusta causa compete l’indennità di cui al successivo art. 248.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 243 - Normativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio\n1966 n. 604, dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della legge 11\nmaggio 1990 n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente\ncontratto, il licenziamento può essere ultimato per giusta causa (art. 2119\nc.c. e art. 242 del presente contratto) o per “giustificato motivo con\npreavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole\ninadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da\nragioni inerenti alla attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al\nregolare funzionamento di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, con\nindicazione dei motivi specifici, a mezzo di lettera raccomandata r\u002Fr o altro\nmezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al comma\n2) del presente articolo è inefficace.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori\nin periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per\navere diritto alla pensione di vecchiaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 244 - Nullità del licenziamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di\nsesso, credo politico o fede religiosa, dalla appartenenza a un sindacato e\ndalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nulla, indipendentemente\ndalla motivazione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 245 - Nullità del licenziamento per matrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 198\u002F2006, è nullo il licenziamento\ndella lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume\ndisposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel\nperiodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di\nmatrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di 1 anno dalla\ncelebrazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della\nlavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è\ndovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a),\nb) e c) del comma 3) dell’art. 54 del D.lgs. n. 151\u002F2001 e cioè:\nlicenziamento per giusta causa, cessazione della attività della azienda,\nultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o\ncessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è\nstato stipulato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla\nlavoratrice nel periodo specificato nel comma 1) del presente articolo, si\nrinvia al successivo art. 255.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 246 - Licenziamento simulato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la\nstessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia\nrivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e\nsempre che sia provata la simulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario -\nse la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - PREAVVISO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 247 - Termini di preavviso in caso di licenziamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso, a decorrere dal 1° o dal 16° giorno di ciascun\nmese, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) fino a 5 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri e liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 4) e 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 6) e 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri e liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>90 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 4) e 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 6) e 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri e liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 4) e 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 6) e 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 248 - Indennità sostitutiva del preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2) dell’art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al\nlavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della\nretribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente al periodo di cui\nall’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo III - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 249 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore\ndi lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto determinato secondo le\nnorme della legge 29 maggio 1982 n. 297, e secondo le norme del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di\nfine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste\ndall’art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (allegato 9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del comma 2) dell’art. 2120 c.c., come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota annua\ndella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto\nle seguenti somme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i rimborsi spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le somme concesse occasionalmente a titolo di ‘una tantum’\ngratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la contribuzione di cui agli artt. 104, 105 e 107;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 200, 248, 251\ne 252;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 159;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo\nnonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari\nall’ammontare esente dall’IRPEF;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del\nlavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 3), art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio\n1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso\ndell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di\nsospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione\nsalariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti\nassistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della\nretribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente\ndella retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei\nlavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo\ndi anticipazione della indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto\nai sensi dell’art. 74 quater, CCNL 25 settembre 1976 e dell’art. 79, CCNL\n17 dicembre 1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297\u002F1982 sul trattamento di\nfine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate\nnell’allegato 5) che fa parte integrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 250 - Cessione o trasformazione dell’azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando\nla ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto\nl’indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, la\nditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti\ni diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente\nprestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per\neffetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 251 - Fallimento dell’azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla\nindennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel\npresente contratto, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito\nprivilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (21).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi art. 2, legge n. 297\u002F82\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 252 - Decesso del dipendente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e\nl’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi\ndiritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 253 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della\ncessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal\ndipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di\nrivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 e comunque non oltre 45\ngiorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (22).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà\ncorrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2%\nsuperiore al tasso ufficiale di sconto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione\nmonetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A causa della necessaria armonizzazione dei sistemi statistici europei, il\ndato ISTAT utile per il calcolo dell’indice di rivalutazione del TFR viene\npubblicato nella seconda parte del mese successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre\ndal mese di luglio 2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo IV - DIMISSIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 254 - Dimissioni e preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il\ntrattamento di fine rapporto di cui all’art. 249.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera\nraccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con\nrispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal 1° o dal 16°\ngiorno di ciascun mese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) fino a 5 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri e liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 4) e 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 6) e 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri e liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 4) e 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 6) e 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri e liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>90 giorni di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 2) e 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 4) e 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 6) e 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15 “ “ “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha\nfacoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo\ndella retribuzione di fatto di cui all’art. 208 corrispondente ai periodi di\ncui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al\npreavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece\nil datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima\ndella scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al\nlavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente\nper il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 255 - Dimissioni per matrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità della norma contenuta nell’art. 35 del D.lgs. n. 198\u002F06, le\ndimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno\ndella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la\ncelebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se\nnon risultino confermate entro un mese all’Ispettorato Territoriale del\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha\ndiritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 249 con esclusione\ndella indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con\nl’osservanza dei termini di preavviso di cui all’art. 247 e confermate, a\npena di nullità, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro entro il termine di\nun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 256 - Dimissioni per maternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in\noccasione della maternità, valgono le norme di cui all’art. 200 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione V - CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 257 - Contributi di assistenza contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(adesione contrattuale)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano il presente CCNL uno strumento di tutela per tutti i\ndatori di lavoro, che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il\npresente CCNL mediante la sua applicazione, e per i rispettivi lavoratori, non\nsolo ai fini della adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo,\nma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche\ndelegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni\ncontrattuali e legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, per la definizione del presente CCNL e il suo aggiornamento e per\nla pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti\ncontraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle\nproprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei lavoratori e\ndei datori di lavoro CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL,\nprocederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il\ntramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4\ngiugno 1973 n. 311.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che quanto previsto dal presente articolo costituisce\nparte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento\neconomico-normativo del presente CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e\nmanutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese, sono\ntenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tutti\ni datori di lavoro, che applicano ai sensi del comma 1) del presente articolo\nil presente CCNL, i rispettivi dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno\noggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le Parti con\nl’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti\nil contenuto del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione VI - DECORRENZA E DURATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 258 - Condizioni di concorrenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconoscendosi nelle previsioni dell'Accordo interconfederale\nsulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 e in coerenza con quanto definito con\nl'Accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e\nmodello contrattuale del 24 novembre 2016, confermano la volontà di arginare\nfenomeni di dumping, soprattutto retributivo, e di garantire normali condizioni\ndi concorrenza tra le imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica le Parti condividono che gli aumenti contrattuali definiti\ndal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi in quanto contratto nazionale\nmaggiormente applicato nell'ambito dell'intero settore Terziario (secondo i\ndati dei codici contratto INPS e i dati delle iscrizioni ai Fondi nazionali di\nAssistenza sanitaria Integrativa costituiti dalle Parti) sottoscritto tra le\nParti stesse, debbano costituire una previsione non diversificabile in altri\naccordi collettivi di pari livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione della previsione di cui al capoverso precedente attraverso\nminori previsioni a valenza economica, contenuta in contratti collettivi\nnazionali di lavoro sottoscritti dalle parti firmatarie del suddetto contratto\nnazionale, che insistano sulla sfera di applicazione dello stesso, verrà\nautomaticamente recepita nel suddetto CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale recepimento comporta l'interruzione delle obbligazioni retributive\nrimanenti in caso di maturazione parziale delle stesse fino al riallineamento\nai suddetti valori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene altre misure a valenza economica esse dovranno essere\ncomunque complessivamente equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 259 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>Le Parti, alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti\nrinnovi e preso atto che il precedente contratto cessa la sua vigenza in data\n31\u002F3\u002F2015, concordano che il presente contratto decorre dall’1\u002F4\u002F2015 e avrà\nvigore fino a tutto il 31\u002F12\u002F2019 (23).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al comma 1) se\nnon disdetto, 3 mesi prima della scadenza, con raccomandata a\u002Fr. In caso di\ndisdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato\nsostituito dal successivo contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche\napportate con gli Accordi di rinnovo del 2011 e del 2015, nonché degli\nulteriori accordi intervenuti in data successiva, decorrono dalla data di\nsottoscrizione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con Accordo del 13 maggio 2019 le Parti hanno stabilito che: “la scadenza\ndel CCNL TDS del 30 marzo 2015 è prolungato al 31 dicembre 2019, ferme\nrestando le disdette già inviate in conformità con il comma 2 dell’art. 236\ndel CCNL, che produrranno i propri effetti successivamente alla suddetta\nscadenza; la traduzione operativa dell’Accordo del 26 settembre 2017\ncostituirà oggetto di valutazione negoziale in occasione del rinnovo del CCNL\nTerziario 30 marzo 2015”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>1. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER OPERATORI DI VENDITA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contrattuali, premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con la “Dichiarazione congiunta” post art. 83 del CCNL 15 luglio 1992\nconvenivano di costituire una Commissione Paritetica Nazionale al fine, fra\nl’altro, di valutare l’opportunità del mantenimento della autonomia\ncontrattuale della figura del Viaggiatore e Piazzista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a conclusione dei lavori, è apparso non impossibile l’accorpamento di\ntale CCNL per i Viaggiatori e Piazzisti nell’ambito del CCNL per il\nTerziario, salvaguardando in apposito protocollo aggiuntivo gli aspetti\npeculiari e specifici di tale figura professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere\naderenti alle specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori\ne Piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli\ndelle generalità dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono quindi di considerare applicabile al rapporto di lavoro\ndei Viaggiatori e Piazzisti, con decorrenza 1.01.95 le norme contrattuali del\nCCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e servizi qui di\nseguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in\nderoga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articoli applicabili del CCNL Terziario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli articoli compresi nel CCNL 30 marzo 2015 escluso quanto\nespressamente previsto dal presente protocollo aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli articoli del CCNL Terziario ove fanno riferimento alla “retribuzione\ndi fatto”, ovvero al trattamento dei lavoratori retribuiti in tutto o in\nparte con provvigioni o percentuali vanno applicati al personale avente la\nqualifica di Operatore di Vendita con riferimento alla retribuzione di cui al\ncomma 4) dell’art. 39, CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15 luglio 1992. Ove\ninvece facciano riferimento alla “Paga base” vanno applicati\nall’Operatore di Vendita con riferimento al fisso mensile di cui al comma 3)\ndell’art. 39, CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15 luglio 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Operatore di Vendita di I categoria l’impiegato di concetto, comunque\ndenominato, assunto stabilmente da una azienda con l’incarico di viaggiare\nper la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il\ncollocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Operatore di Vendita di II categoria l’impiegato d’ordine, comunque\ndenominato, assunto stabilmente dalla azienda con l’incarico di collocare gli\narticoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla\nloro diretta consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’Operatore di Vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e\u002Fo\ncomplementari alla attività diretta di vendita, quali la promozione, la\npropaganda, l’assistenza al punto di vendita. L’eventuale assegnazione dei\ncompiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni\nlavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche\ndella distribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che l’eventuale assegnazione dei compiti\nalternativi alla attività di vendita non dovrà modificare il profilo\nprofessionale dell’Operatore di Vendita sopra indicato. Il distributore che\ncontemporaneamente alla consegna è incaricato dalla azienda in via\ncontinuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella\ncategoria di cui al punto b). Le Parti si danno atto che con la presente\nformulazione hanno inteso superare, ai fini della attribuzione delle\nqualifiche, il criterio della territorialità implicito nella precedente\npattuizione tenuto conto della evoluzione intervenuta nei mezzi di\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sviluppo professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità\nprofessionali dei lavoratori. Le aziende, pertanto, nell’intento di\nperseguire la predetta comune finalità, ove se ne presentino le condizioni di\nrealizzabilità, promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a\nfar acquisire all’Operatore di Vendita le conoscenze professionali necessarie\nallo svolgimento dei compiti alternativi e\u002Fo complementari alla attività di\nvendita (promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasformazione del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro dell’operatore di\nvendita dovrà essere basata sul criterio della volontarietà di entrambe le\nParti. Il rifiuto dell’operatore di vendita di trasformare il proprio\nrapporto di lavoro non integra gli estremi del giustificato motivo di\nlicenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto all’art. 119, del presente CCNL, la lettera\ndi assunzione dell’Operatore di Vendita dovrà contenere anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il periodo di tempo minimo annuale per cui l’azienda si impegna a tenere\nin viaggio l’Operatore di Vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali compiti dell’Operatore di Vendita durante il periodo in cui\nnon viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso\nmansioni incompatibili con la sua qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i rapporti derivanti dall’eventuale uso di automezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni. I\ngiorni indicati nel precedente comma devono intendersi di lavoro effettivo.\nDurante il periodo di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà essere\ninferiore a quello contrattuale stabilito per la categoria attribuita al\nlavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà\nessere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza\npreavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto e ai ratei delle\nmensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che\nnessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore\nsi intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nell’anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Prestazione lavorativa settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa del singolo Operatore di Vendita si svolgerà su 5\ngiornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate. La\ndeterminazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in\nsede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto. Nelle attività\nche presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio\npubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle 2 mezze\ngiornate di non presentazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno\ncessate le anzidette esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimenti a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso tra le Parti che della diversa distribuzione delle presenze in\nservizio si terrà conto in modo da non alternare il significato della\nnormativa nel senso che le ipotesi previste nel comma 1) debbono essere tra\nloro equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione\nlavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al\ncomma 1); le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non\nprestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto all’art. 152 del presente CCNL,\nl’Operatore di Vendita che per ragioni di dislocazione non può, per oltre 1\nmese, recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere in sostituzione del\nriposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà\ndi trasferirsi in famiglia a spese della ditta. L’Operatore di Vendita per\nl’estero usufruirà del trattamento di cui sopra, compatibilmente con la\ndislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto dalla\nlegge n. 54 del 1977 e del DPR n. 792 del 1985, verranno fruiti dai lavoratori\naltrettanti giorni ovvero mezze giornate di permesso individuale retribuito. I\npermessi saranno fruiti individualmente, in periodi di minore attività - anche\ncon riferimento all’orario settimanale praticato dalla utenza in relazione\nalle disposizioni di legge in materia - e mediante rotazione dei lavoratori che\nnon implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento della attività\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive 9\ngiornate all’anno, con le seguenti decorrenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giornate in ragione d’anno dal 1° luglio 1984\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giornate in ragione d’anno dal 1° luglio 1985\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giornate in ragione d’anno dal 1° luglio 1986\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 giornate in ragione d’anno dal 1° luglio 1992\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salvo restando l’assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali\ntrattamenti non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di\npermessi e ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno\npagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno\nessere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno\nsuccessivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di\ncalendario, al lavoratore verrà corrisposto 1\u002F12 dei permessi di cui al\npresente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a\ntal fine i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro\nretribuzione secondo norma di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione sostituisce a tutti\ngli effetti quella prevista dall’Accordo interconfederale 16 maggio 1977,\nsulle festività abolite, e che per quanto riguarda la festività civili la cui\ncelebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell’art.\n1, comma 2) della legge 5 marzo 1977 n. 54 (4 novembre), il lavoratore\nbeneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la\ndomenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Giustificazione delle assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore\nl’onere della prova, le assenze devono essere giustificate presso l’azienda\nentro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti. Nel caso di assenze non\ngiustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente\nun importo pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione stessa, nel caso di\nassenza fino a 3 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre 3 giorni o in caso\ndi recidiva oltre la terza volta nell’anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina sul part-time si applica agli Operatori di Vendita in quanto\ncompatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Chiamata alle armi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A modifica di quanto previsto dal comma 5) dell’ art. 177 del presente\nCCNL, ai sensi e per gli effetti del comma 2) dell’art. 2120 c.c., come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, a decorrere dal 1° giugno 1995,\ndurante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella\nretribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto,\nl’equivalente di quanto l’Operatore di Vendita avrebbe percepito, in caso\ndi normale svolgimento del rapporto di lavoro, a titolo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fisso mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di contingenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali scatti di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell’art. 14\ndel presente Protocollo aggiuntivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri elementi derivanti dalla contrattazione integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Operatore di Vendita trasferito conserva il trattamento economico goduto\nprecedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle\ncondizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e\nche non ricorrano nella nuova destinazione. L’Operatore di Vendita che non\naccetti il trasferimento determinato da comprovate esigenze tecniche,\norganizzativi e\u002Fo produttive, sarà considerato dimissionario e avrà diritto\nal trattamento di fine rapporto e al preavviso. All’Operatore di Vendita che\nvenga trasferito, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e\ntrasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari\n(mobilio, bagagli etc.) previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda.\nÈ dovuta inoltre la diaria per giorni 10 all’operatore di Vendita celibe o\nsenza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 - oltre 1 giorno per ogni\nfiglio a carico all’Operatore di Vendita con famiglia. Qualora per effetto\ndel trasferimento l’Operatore di Vendita debba corrispondere un indennizzo\nper anticipata risoluzione del contratto di affitto, avrà diritto al rimborso\ndi tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 6 mesi di pigione.\nDetto rimborso sarà dovuto a condizione che il contratto di affitto sia stato,\nprecedentemente alla comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato o\ndenunciato al datore di lavoro. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere\ncomunicato per iscritto all’Operatore di Vendita con un preavviso non\ninferiore ai 30 giorni. All’Operatore di Vendita che chiede il suo\ntrasferimento, non competono le indennità di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Diarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante\ndella retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all’Operatore di Vendita quando\nè in sede a disposizione della azienda, nella città ove egli risiede\nabitualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto\nil periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per\ni giorni di mancato viaggio nella misura seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)se ha residenza nella stessa sede della azienda, avrà una indennità\nnella misura di 2\u002F5 della diaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)se invece l’Operatore di Vendita, con consenso della azienda, ha la sua\nresidenza in luogo diverso da quello ove ha sede l’azienda stessa, avrà\ndiritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori\nspese sostenute per l’eventuale permanenza nella città ove ha sede\nl’azienda, per l’esplicazione dei compiti di cui all’art. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e\ndocumentate dall’Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell’\nespletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di\nfiliale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la\ndistribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno\nrimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la\nDirezione aziendale e la RSA di cui al titolo V, sezione I del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma di interpretazione autentica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che l’art. 11 del Protocollo per Operatori di Vendita,\naggiuntivo al CCNL Terziario 2 luglio 2004, il quale afferma che “la diaria\nfissa costituirà, ad ogni effetto, per il 50%, parte integrante della\nretribuzione”, formulato in un periodo antecedente l’emanazione del D.lgs.\nn. 314\u002F97, ha unicamente la finalità di determinare contrattualmente\nl’incidenza di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti\nriflessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano pertanto che non si è voluto con tale previsione\ncontrattuale entrare nel merito della determinazione della retribuzione\nimponibile ai fini fiscali e previdenziali, che resta quindi disciplinata\nunicamente dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Trattamento economico di malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di\ninfortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>anni \n\n        \u003Cp>di ininterrotta\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>conservazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>del posto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>corresponsione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>corresponsione \n\n        \u003Cp>di mezza retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>presso l’azienda\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>in mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>mensile intera fino a mesi \n\n        \u003Cp>mensile per altri mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>a) fino a 6 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>b) oltre 6 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o di infortunio\nsi fa riferimento alla retribuzione di fatto. Il lavoratore che, posto in\npreavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirà del\ntrattamento sopra indicato per tutto il periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un infortunio non\nprofessionale usufruirà del trattamento stesso fino alla scadenza del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso invece di infortunio per causa di lavoro, il lavoratore\ndimissionario usufruirà del trattamento previsto al comma 1) del presente\narticolo, per tutto il periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesseranno per l’azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella,\nqualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi, i\nlimiti massimi previsti alla lett. a), e durante 18 mesi consecutivi i limiti\nprevisti alla lett. b), anche in caso di diverse malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini sopra indicati, l’azienda, ove proceda al\nlicenziamento dell’Operatore di Vendita, gli corrisponderà il trattamento di\nfine rapporto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nall’Operatore di Vendita di riprendere servizio, f Operatore di Vendita\nstesso potrà risolvere il rapporto con il diritto al solo trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso salva la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso\ne del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui all’\nart. 2120 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione\ndell’indennità temporanea da parte dell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 2005 per tali infortuni, purché riconosciuti\ndall’INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme\nequivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 22.000,00 per morte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 30.000,00 per invalidità permanente totale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo sono\napplicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° giugno 2011 gli importi di cui al precedente comma\nsaranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 27.500,00 per morte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 37.500,00 per invalidità permanente totale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo sono\napplicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento economico per\ninfortunio di cui al comma 1) dell’art. 12 è comprensivo della indennità a\ncarico dell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Tutela del posto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita\ndella idoneità a svolgere mansioni di Operatore di Vendita per infortunio sul\nlavoro l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni,\nriserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta,\ncompatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto\ndisponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità\nlavorativa e alle attitudini personali dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende con più di 80 dipendenti, sempre che non debbano attuare\nprovvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta\ndell’interessato, assumeranno ‘ex novo’, entro 90 giorni dalla data di\ncessazione del rapporto, l’infortunato adibendolo alle mansioni ritenute più\nopportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche\nper quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore abbia riportato dall’infortunio una invalidità\nsuperiore al terzo, dovrà iscriversi nell’elenco degli invalidi del lavoro\npresso gli uffici provinciali del lavoro, e l’azienda presenterà richiesta\ndi avviamento all’ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento\nobbligatorio. Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il\nlavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui la legge 29\naprile 1949 n. 264.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di\navviamento presentata dalla azienda sarà nominativa, ai sensi dell’art. 33,\ncomma 7), legge n. 300 del 1970. Il rifiuto dell’interessato ad espletare le\nmansioni di nuova assunzione comporta per l’azienda il venir meno\ndell’impegno di cui ai primi due commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui all’Operatore di Vendita cui sia richiesto espressamente\nl’uso dell’automezzo sia sospesa la patente per infrazioni commesse - dopo\nl’entrata in vigore del contratto - durante lo svolgimento della attività\nlavorativa, allo stesso è data facoltà di richiedere, per un periodo massimo\ndi 6 mesi, aspettativa non retribuita né computabile ad alcun effetto\ncontrattuale o di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità di servizio maturata, a datare dal 1° aprile 1972,\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (ritenendosi per tale il complesso\ncommerciale facente capo alla stessa Società) il personale con qualifica di\n“operatore di vendita” ha diritto a 10 scatti triennali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio\ndecorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dalla data di assunzione, per tutto il personale assunto a partire dal 1°\ngiugno 1995;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dalla data del 1° giugno 1995, per tutto il personale assunto\nantecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di\netà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dal 21° an\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>no di età, per tutto il personale assunto antecedentemente alla data del 10\ngiugno 1995 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna\ncategoria, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>decorrenza 1° ottobre 1986\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 15,50\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 14,46\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati\nsuccessivamente al 31 marzo 1983 è calcolato in base ai valori indicati nella\ntabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli\nscatti maturati per il periodo pregresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi\nprecedenti, viene corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.\nGli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e\nsuccessivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere\nassorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che l’importo degli scatti maturati a tutto il 31\nmarzo 1983 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione\nin occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti\nindicati al comma 1) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono, altresì, che la presente disciplina degli scatti non\nesclude - in occasione dei rinnovi contrattuali - adeguamenti della loro misura\nin funzione della prevedibile dinamica della retribuzione base.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interpretazione autentica delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, per quanto riguarda la decorrenza degli aumenti\nperiodici di anzianità, la quale deve considerarsi svincolata da qualunque\nriferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, la contrattazione\ncollettiva per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali (ora\ndenominati Operatori di Vendita) ha subito la medesima evoluzione di quella per\ni dipendenti da aziende della distribuzione e dei servizi (settore Commercio) e\npertanto ne riconfermano pienamente la natura convenzionale nonché tutto\nquanto altro sottolineato con la “Interpretazione autentica delle Parti sulla\ndisciplina degli scatti di anzianità” in calce all’art. 205 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita\nverrà erogato il seguente aumento salariale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.1.11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.9.11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.4.12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.10.12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.4.13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.10.13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>totale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>9,44\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,28\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>81,18\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>II categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>7,92\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>10,30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,88\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>68,14\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito,\nfino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole\nespresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle scadenze appresso indicate, il fisso mensile degli\nOperatori di Vendita sarà, pertanto, il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.1.11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.9.11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.4.12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.10.12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.4.13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.10.13\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>879,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>891,55\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>905,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>920,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>935,91\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>951,01\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>736,58\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>746,88\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>758,76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>771,44\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>784,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>796,80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I categoria: 530,04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II categoria: 526,11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre\nforme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni\nglobali percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima\nliquidazione periodica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore a 1 anno, la media è\ncomputata con riferimento al periodo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente\narticolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono\nche restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da contratti\nprovinciali stipulati con riferimento a tale categoria anteriormente alla\nentrata in vigore del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica\nsindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non saranno\nstipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento economico\ne\u002Fo normativo degli Operatori di Vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Provvigioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’Operatore di Vendita sia retribuito anche con provvigione sugli\naffari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta\nall’Operatore di Vendita alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di\nconcordato, se questa sia inferiore al 65%. All’Operatore di Vendita\nspetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo\nstati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza\ngiustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni\ndi miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a\nbuon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione dovrà farsi in base all’importo netto delle fatture,\ndedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno\ndedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della\nditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla\nditta dopo la conclusione dell’affare, all’atto o dopo l’emissione della\nfattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione spetterà la\nprovvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari\nindiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona\nnormalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la\nclientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è\ndovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del\nrapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e\nil dipendente Operatore di Vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Mensilità supplementari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto agli artt. 220 e 221 del presente CCNL nel\ncaso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai 12simi relativi ai\nmesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i 12simi relativi\nalle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione\ndel posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Rischio macchina\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza da luglio 2005, fermo restando l’accolto all’Operatore di\nVendita della franchigia di € 130,00 per ogni sinistro, le spese di\nriparazione dell’automezzo per incidenti passivi provocati - senza dolo -\ndagli Operatori di Vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative\nsaranno sostenute dalle aziende nella misura dell’80% e comunque con un\nmassimale di € 3.000,00 anche con forme assicurative o altre equivalenti\nconvenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di\ncontrollo sulla effettività del danno e sulla corrispondenza della fattura.\nL’uso dell’automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Preavviso per licenziamento e dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di\nciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto all’art. 249 del presente CCNL è facoltà\ndella azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine\nrapporto quanto l’Operatore di Vendita percepisca, in conseguenza del\nlicenziamento, per eventuali atti di previdenza (Casse Pensioni, previdenza,\nassicurazioni varie) compiuti dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Trattenimento in sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione fosse\ntrattenuto in sede per oltre 1\u002F3 del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio\nin base al suo contratto individuale, il rapporto d’impiego si intenderà\nrisolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi,\na considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le relative\nindennità, compresa quella di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7 per le assenze\ningiustificato, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i\nseguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione\nalla entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)multa in misura non eccedente l’importo di mezza giornata di\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni\n10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)licenziamento disciplinare, senza preavviso e con altre conseguenze di\nragione e di legge (licenziamento in tronco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5)\n(Licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di\nmoralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all’\nart. 2105 c.c., e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del\nsegreto d’ ufficio, nonché nei casi previsti dall’ art. 7 del presente\nProtocollo aggiuntivo e in quelli di cui all’art. 2119 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle multe sarà destinato al Fondo Pensioni dei Lavoratori\ndipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione\nrelativa al versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Diritti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nell’Accordo interconfederale del 27 luglio\n1994, che le Parti riconfermano integralmente, la disciplina relativa ai\ndiritti sindacali dell’Operatore di Vendita viene transitoriamente\nriconfermata nelle seguenti disposizioni del presente articolo. Con decorrenza\ndal 1° luglio 1992, nelle unità produttive che occupano più di 15\n“operatori di vendita”, le OO.SS. firmatarie del presente contratto possono\ndesignare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze\nsindacali da scegliersi tra gli Operatori di Vendita della unità produttiva\nstessa, secondo le misure previste nel comma 2) dell’art. 23 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiari caratteristiche della attività degli Operatori\ndi Vendita, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale\naziendale anche presso imprese di minori dimensioni che non abbiano alle\nproprie dipendenze 15 “operatori di vendita”, sempreché il numero\ncomplessivo dei dipendenti della impresa sia superiore alle 15 unità e gli\nOperatori di Vendita siano più di 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso\nnessuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un\nnumero di Operatori di Vendita di almeno 15 unità, le OO.SS. firmatarie\npotranno costituire una rappresentanza sindacale degli Operatori di Vendita\npresso una sede della impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale\no nazionale - purché in quell’ambito il numero degli Operatori di Vendita\nsia almeno di 15 unità - designando i dirigenti nella misura indicata al comma\n1), ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni 50 “operatori di vendita” (o\nfrazione superiore a 25), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano\ndirettamente capo alla sede centrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro\nfunzioni, permessi nella misura di 4 giorni all’anno. Nel caso che il\ndirigente svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 km.\ndalla sede della azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di\npermesso ogni trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti\ndelle RSA i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per\niscritto dalle OO.SS. firmatarie alla azienda cui l’Operatore di Vendita\nappartiene, per il tramite della competente Associazione territoriale dei\ncommercianti aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del\nTurismo e dei Servizi. Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui\nal comma 4) deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3\ngiorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto riconosciuto in tema di RSA con il presente articolo non è\ncumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o\nterritoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di legge\nsuccessive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali\nesistano RSA, possono essere istituiti Organi di coordinamento a livello\ncentrale, nominati nell’ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo\ncomposto da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 dirigenti fino a 25 unità produttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 dirigenti da 26 a 70 unità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9 dirigenti oltre 70 unità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dirigenti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai\npermessi di cui sopra, ulteriori 5 giorni ogni anno solare per il disimpegno\ndei compiti attinenti al coordinamento della attività sindacale nell’ambito\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo sono da considerarsi,\naltresì, dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di Consigli o\nComitati direttivi nazionali e periferici delle OO.SS. degli Operatori di\nVendita del commercio i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme\nstatutarie delle Organizzazioni stesse. L’ elezione dei lavoratori a\ndirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera\nraccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.\nI componenti dei Consigli o Comitati suddetti hanno diritto ai necessari\npermessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi\nstessi, nella misura di 9 giorni annui. Qualora il dirigente sindacale di cui\nal presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o\nComitati direttivi nazionali e periferici delle OO.SS. degli Operatori di\nVendita del commercio, potrà usufruire di ulteriori 7 giorni annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con più di 15 “operatori di vendita”\nl’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20 della legge n.\n300 del 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora gli Operatori di Vendita dipendano dalla sede centrale ed abbiano\nuna propria rappresentanza sindacale ai sensi del presente articolo, in\nconsiderazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa,\nper lo svolgimento delle assemblee di cui all’art. 20 della legge n. 300, i\nlavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per un massimo di 2\ngiorni nel corso dell’anno di calendario, con decorrenza della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Tentativo di conciliazione presso ITL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il tentativo previsto dalla sezione III del presente CCNL\nabbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso\nl’ITL competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle\nstesse OO.SS. che hanno assistito le Parti nel corso del primo esperimento. I\nrelativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 5 copie,\ndevono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle\nrispettive Associazioni sindacali e del Direttore dell’ITL o di un suo\ndelegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo avere esperito\ncon esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le Parti sono\ntuttavia libere di iniziare l’eventuale azione giudiziaria qualora l’intera\nprocedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di 30\ngiorni dalla denuncia della controversia alla Associazione territoriale dei\ncommercianti. Copia autentica del verbale di mancato accordo dovrà essere\nesibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Tentativo di conciliazione - Procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla\nlegge 15 luglio 1966 n. 604, e alla legge 20 maggio 1970 n. 300, come\nmodificate dalla legge 11 maggio 1990 n. 108, deve ugualmente essere esperito\nil tentativo di conciliazione di cui ai precedenti articoli del presente\nTitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di conciliazione della controversia, ai sensi e per gli effetti\ndell’art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il relativo verbale sarà\nautenticato dal Direttore dell’ITL competente per il territorio e acquisterà\nforza di titolo esecutivo con decreto del Giudice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n.\n604, per l’impugnativa di licenziamento, resta sospeso fino all’esaurimento\ndella procedura conciliativa di cui ai precedenti capoversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso gli ITL, le\nParti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato\nirrituale, in armonia con la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 7\ndella legge 15 luglio 1966 n. 604, con le procedure e le modalità del seguente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Collegio arbitrale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo circa il deferimento al Collegio arbitrale di cui al precedente\narticolo deve essere comunicato dalle parti interessate alle rispettive OO.SS.\nentro 10 giorni dall’esaurimento del tentativo di conciliazione in sede di\nITL, e le Organizzazioni sono tenute a procedere immediatamente alla\ncostituzione del Collegio arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio arbitrale è composto da un rappresentante del datore di lavoro\ne da un rappresentante del lavoratore, rispettivamente nominati dalle\ncompetenti OO.SS., e da un Presidente nominato consensualmente dalle predette\nOrganizzazioni. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del\nCollegio arbitrale, si procederà al sorteggio tra i nominativi compresi in una\nlista precedentemente compilata d’intesa tra le Associazioni o Unioni\nprovinciali dei commercianti e gli Organismi sindacali locali delle\nAssociazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Contrattazione integrativa a livello aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano oltre 7 operatori di vendita è istituito un\npremio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti previsti dall’art.\n38, CCNL 5 marzo 1975.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per la\nparte economica della contrattazione aziendale. Il premio aziendale è inoltre\nassorbito da anticipi concessi in conto di futuri miglioramenti e da altri\nelementi retributivi dichiarati assorbibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora in sede aziendale insorgano problemi applicativi della norma le\nParti si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Elemento Economico di Garanzia operatori di vendita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aziende fino a 10 dipendenti\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aziende a partire da 11 dipendenti\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 76,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 63,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 85,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 71,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Trattamento economico operatori di vendita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita\nverrà erogato il seguente aumento salariale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.4.15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.11.15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.6.16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.11.16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.8.17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>totale\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,66\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80,24\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>11,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>11,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>11,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>12,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19,02\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>67,36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito,\nfino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole\nespresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre\nforme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni\nglobali percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima\nliquidazione periodica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media\nè computata con riferimento al periodo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente\narticolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono\nche restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da contratti\nprovinciali stipulati con riferimento a tale categoria anteriormente alla\nentrata in vigore del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica\nsindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non saranno\nstipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento economico\ne\u002Fo normativo degli Operatori di Vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>AVVISO COMUNE IN MATERIA DI ENTI BILATERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di quanto affermato nel CCNL circa l'importanza che gli\nEnti Bilaterali rivestono per il settore, le Parti congiuntamente si\nattiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica\nal fine di chiarire che tali Organismi hanno la natura giuridica delle\nassociazioni sindacali e, quando costituiti tra le OO.SS. dei datori di lavoro\ne dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi\nsi applica la disciplina tributaria per le associazioni sindacali anche ai fini\ndel D.lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della\nlegislazione vigente affinché sia disposto che il versamento agli enti\nbilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dalla\nincidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali ed affinché venga riconosciuto\nvalore economico e normativo a quelle clausole contrattuali che prevedono, in\ncaso di omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al\nlavoratore di un elemento distinto dalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>STATUTO ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I - PRINCIPI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Costituzione e natura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (di seguito denominato EBINTER) è\ncostituito dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei\nlavoratori, firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della\ndistribuzione e dei servizi (di seguito denominato “CCNL Terziario”), sulla\nbase di quanto stabilito dall'apposito articolo dello stesso CCNL Terziario\nstipulato in data 30 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBINTER, ai sensi dell'art. 36 c.c. e segg., ha natura giuridica di\nassociazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBINTER ha sede in Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Ruolo, scopi e funzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBINTER svolge le funzioni in materia di mercato del lavoro e formazione\nprofessionale, individuate dall'apposito articolo del CCNL Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBINTER, in esecuzione dell'Accordo interconfederale del 20 febbraio 2014,\ndell'Accordo sulla governance del 19 marzo 2014 (in seguito, anche Accordi di\ngovernance) e delle linee guida previste dal CCNL Terziario, ha un ruolo\noperativo di monitoraggio del corretto svolgimento, da parte degli Enti\nBilaterali Territoriali del Terziario (in seguito, EBT), dei compiti agli\nstessi conferite dal medesimo CCNL Terziario. A tal fine, l'EBINTER svolge le\nseguenti funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)assicura l'attività di supporto agli EBT per l'adeguamento di statuti e\nregolamenti ai nuovi statuti e regolamenti tipo forniti dallo stesso EBINTER e\nne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli stessi EBT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)predispone uno schema unico di budget previsionale e di rendiconto\nconsuntivo, per tutti gli EBT, redatti secondo criteri di trasparenza e\nleggibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riceve da tutti gli EBT, verificandone la rispondenza alle disposizioni\ndel CCNL Terziario e degli Accordi di governance:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, contenente tra l'altro\nl'indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi\nofferti per lavoratori e imprese, nonché la relazione annuale sulla gestione\ndel Consiglio direttivo e la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori\ndei Conti, entro 15 giorni dalla data di approvazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la\nprecisa indicazione dei criteri di determinazione dello stesso, la\nquantificazione dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli\nstessi, sempre entro 15 giorni dalla data di approvazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale progetto di aggregazione con uno o più diversi EBT mediante\ncostituzione di un nuovo EBT, entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario\nsuccessivo a quello in cui le risorse economiche derivanti dalle entrate\nrelative alle contribuzioni dell'EBT interessato siano state inferiori ad €\n80.000,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale piano di razionalizzazione, al fine di ottimizzare la gestione\ned i relativi costi nel caso in cui l'EBT non sia in grado di rispettare gli\nobblighi di destinazione delle risorse o comunque al fine di svolgere in modo\npiù efficace le attività ad esso demandate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I progetti di aggregazione e i piani di razionalizzazione sono sottoposti\ndall'EBINTER alle stesse Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL\nTerziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)raccoglie i dati di ogni attività per la quale tali dati devono essere\ncomunicati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti\ne\u002Fo documenti finalizzati a valorizzare il settore Terziario nel panorama\neconomico nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)segnala alle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 5 del presente\nStatuto gli EBT che non rispettano le previsioni del CCNL Terziario e degli\nAccordi di governance, in particolare per quanto riguarda il versamento delle\ncontribuzioni dovute e lo svolgimento delle funzioni demandate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)promuove la rete degli EBT che rispettano pienamente le previsioni del\nCCNL Terziario attraverso la diffusione delle ‘best practices’, il sostegno\nad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il\nsupporto a progetti sinergici con compiti attribuiti agli stessi EBT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi e le\ngestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di\nindividuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio sulla\nregolarità contributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBINTER svolge, inoltre, le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)incentiva e promuove studi e ricerche sul settore Terziario, con\nparticolare riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali, formativi e\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)promuove, progetta e\u002Fo gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative\nin materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale,\nanche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali,\nnonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai\nprogrammi comunitari previsti e finanziati dai fondi strutturali, con\nparticolare riferimento al Fondo Sociale Europeo, gestendone, direttamente o in\nconvenzione, la realizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)costituisce una banca dati relativa alle professionalità, in\ncollaborazione con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali,\naffinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono\nrealizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni\nintervenute nei vari settori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)riceve i progetti di formazione e\u002Fo riqualificazione, al fine di agevolare\nil reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal\nlavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua,\ndenominato Fondo FOR.TE.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)monitora l'evoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato\nnell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le\nparti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli EBT per la\npromozione dei loro compiti istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi\nterritoriali e aziendali, curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto\nstabilito dalla legge 30 dicembre 1986 n. 936 di riforma del Consiglio\nNazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della\nprevidenza e dell'assistenza, secondo le intese raggiunte tra le parti\nsociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva, nonché svolge funzioni operative in materia,\nprevie specifiche intese tra le parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)svolge le funzioni previste dal CCNL Terziario in materia di apprendistato\nper le imprese multilocalizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle\nrelazioni sindacali del Terziario e delle relative esperienze bilaterali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)svolge tutti gli altri compiti previsti dal CCNL Terziario e quelli che le\nparti stipulanti decideranno congiuntamente di attribuirgli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Poteri di controllo e di intervento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBINTER, al fine di svolgere concretamente ed adeguatamente le funzioni ed\nattività di cui al superiore art. 3, ha poteri di controllo degli EBT e di\nintervento in caso di inadempienze da parte degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I poteri di controllo di EBINTER, in particolare, si sostanziano nella\npossibilità di verificare, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più\nopportuni, la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni\ncontenute nei rendiconti e, in generale, nei documenti relativi all'andamento\ndella gestione economico-finanziaria degli EBT. A tal fine, l'EBINTER può\nchiedere agli EBT di trasmettere, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle\nrelazioni annuali e al budget previsionale di cui all'art. 3, comma 2), lett.\nc) del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo\na dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione, nonché\ndegli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I poteri di intervento di EBINTER consistono nella possibilità, in caso di\nriscontrate inadempienze a cui gli EBT non abbiano posto rimedio, di adottare\nmisure di natura sanzionatoria, anche sotto il profilo economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - GLI ASSOCIATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Associati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono associati di EBINTER le seguenti Organizzazioni nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i datori di lavoro: CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i lavoratori: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di associato e\ndei relativi diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III - REGOLE DI GOVERNANCE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Composizione Organi Associativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti degli Organi associativi di EBINTER, diversi dalla Assemblea,\nsono nominati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti\nOrgani associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il\npossesso dei requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, integrità\nmorale e professionale, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti\nprevisti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il\npossesso di tali requisiti e a fornire a richiesta tutte le informazioni\nall'uopo necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La perdita dei requisiti di cui al superiore comma 2), in capo al componente\ndi uno degli Organi associativi di EBINTER, comporta la decadenza di diritto\ndalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte\ndella Organizzazione nazionale che aveva designato il soggetto decaduto,\nnonché la nomina di tale sostituto da parte della Assemblea, nel corso della\nprima riunione utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti degli Organi associativi di EBINTER, diversi dalla Assemblea,\nnon possono delegare ad altri le proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Incompatibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere designati e assumere cariche, quali componenti degli\nOrgani di gestione, i legali rappresentati degli associati di cui all'art. 5,\ncomma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La carica di componente di un Organo di gestione di EBINTER (Presidente,\nVice Presidente e membro del Consiglio direttivo) è incompatibile con la\nsussistenza di interessi in attività analoghe o correlate a quelle svolte\ndall'EBINTER, ovvero con attività svolte in potenziale conflitto di interessi\ncon le relative cariche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento di mandati o incarichi incompatibili con la carica di\ncomponente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1), comporta\nla decadenza di diritto dalla carica ricoperta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso l'EBINTER, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi\nfinanziari e permangono sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo\nal quarto esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dalla Assemblea\ndeve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza delle cariche. Gli\nOrgani decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi\nOrgani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incarico di componente di un Organo associativo diverso dalla Assemblea\ncessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di revoca da\nparte della stessa Organizzazione nazionale designante, di decadenza e\u002Fo di\ndimissioni, di perdita dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2) del presente\nStatuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 7 dello\nstesso Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente\nsecondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4) dello stesso Statuto. I sostituti\nrimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche\nrivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IV - GLI ORGANI DI EBINTER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Organi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono Organi di EBINTER:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Assemblea degli associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Consiglio Direttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Collegio dei Revisori dei Conti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per 3 sedute consecutive dall'Organo associativo, diverso dalla\nAssemblea, determina l'automatica decadenza del componente interessato. In tal\ncaso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli artt.\n13, 16 e 17 del presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore assiste alle riunioni della Assemblea dei soci e del Consiglio\ndirettivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Assemblea degli associati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno degli\nassociati di cui all'art. 5 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di\nvolta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al\nrappresentante della Organizzazione nazionale dei datori di lavoro spetta un\nnumero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai\nrappresentanti delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori. Precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 voti spettano a CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 voto spetta alla FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 voto spetta alla FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 voto spetta alla UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Competenze dell'Assemblea degli associati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nomina il Presidente e il Vice Presidente, nonché i componenti del\nConsiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, designati dalle\nOrganizzazioni nazionali secondo le procedure rispettivamente previste dagli\nartt. 13, 16 e 17 del presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi\nnominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa\ned avendo riguardo alle responsabilità connesse a ciascuna carica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)su proposta del Consiglio direttivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stabilisce le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3\ndel presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio\nprecedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio direttivo,\nnonché la relazione finanziaria del Collegio dei revisori dei conti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al\nsuccessivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di\ndeterminazione e la misura dei contributi associativi e le modalità di\nriscossione degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di\npatrimonio immobiliare, sulla accettazione delle eredità e delle donazioni e,\nin genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)determina i requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, piena\nintegrità morale e professionale dei componenti degli altri Organi associativi\ndell'EBINTER. Tali componenti non devono aver subito condanne definitive per\nreati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione\nEuropea, né condanne definitive per reati relativi a procedure concorsuali.\nResta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445\ncomma 2) c.p.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi\npreviste dal presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)delibera, con il voto unanime di tutti gli associati aventi diritto, lo\nscioglimento dell'Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto,\nnonché, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del regolamento\nsul funzionamento dell'EBINTER, delle modifiche statutarie e regolamentari, che\npossono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra\nle parti stipulanti il CCNL Terziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)svolge ogni altra attività ad essa demandata dal presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal\nVice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei revisori\ndei conti, e comunque almeno 2 volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30\nnovembre, per approvare il rendiconto consuntivo e il budget previsionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è altresì convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga\nopportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente\nl'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali\nragioni di urgenza, dal Collegio dei revisori dei conti, dal Consiglio\ndirettivo, ovvero da uno degli associati. Il Presidente provvede alla\nconvocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo\nsvolgimento della Assemblea entro i successivi 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione della\nAssemblea provvede il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione della Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da\ninviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata,\nunitamente alla documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, da\nspedirsi, almeno 10 giorni prima della adunanza. Nei casi di urgenza, l'avviso\npuò essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica\ncertificata, almeno 3 giorni prima della adunanza, con l'indicazione degli\nargomenti all'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno\ne dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un\nnumero di associati tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le\ndeliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei\nvoti non si computano gli astenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova\nvotazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni\nAssemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal\nsegretario. In caso di modifiche statutarie di EBINTER è possibile farsi\nassistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La\npresenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di EBINTER.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni della Assemblea degli associati partecipa, senza diritto di\nvoto, il Collegio dei revisori dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Consiglio Direttivo: composizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo è composto da 12 componenti, designati dagli\nassociati fondatori, dei quali, 6 su designazione di CONFCOMMERCIO-Imprese per\nl'Italia e 2 su designazione di ciascuna delle OO.SS. nazionali dei lavoratori\nFILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio direttivo venga\na mancare, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla\nsua sostituzione, mediante nomina da parte della Assemblea, nel corso della\nprima riunione utile, previa designazione da parte dell'associato che aveva\ndesignato il componente venuto a mancare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Consiglio Direttivo: competenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo determina le direttive della azione di EBINTER, in\naccordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo, inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)predispone, per l'approvazione della Assemblea, il progetto di rendiconto\nconsuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto\ndi budget previsionale, contenente tra l'altro i criteri di determinazione\ndello stesso la quantificazione dei contributi associativi e le modalità per\nla loro riscossione. Tali documenti vengono tutti redatti secondo criteri di\ntrasparenza e leggibilità, nonché in base ad una programmazione strategica e\ngestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)propone alla Assemblea il Regolamento di EBINTER, ogni altro regolamento,\nnonché eventuali modifiche allo Statuto e al Regolamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delibera su tutti gli atti di ordinaria gestione del patrimonio\nmobiliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delibera in merito alle iniziative e alla organizzazione delle attività\nper il conseguimento degli scopi statutari dell'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)assume e licenzia il personale dell'Ente, determinandone il trattamento\neconomico in coerenza anche con le politiche retributive delle Organizzazioni\nassociate, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive\naggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali premi variabili predeterminati in\nfunzione del raggiungimento di specifici risultati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che\namministrativi, di EBINTER, nonché sulle iniziative promosse, riferendo\nall'Assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)trasmette alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Terziario i\nprogetti di aggregazione e i piani di razionalizzazione ricevuti dagli EBT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)verifica, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, la\ncorrettezza e la regolarità dei dati e delle informazioni contenute nei\nrendiconti e, in generale, nei documenti relativi all'andamento della gestione\neconomico-finanziaria degli EBT, riferendo in Assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)adotta misure di natura sanzionatoria, anche sotto il profilo economico,\nin caso di riscontrate inadempienze a cui gli EBT non abbiano posto rimedio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza,\nsulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi\ndi professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno 3\nofferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)verifica il possesso dei requisiti di moralità e professionalità\nprevisti dall'art. 11, comma 1), lett. e) del presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)nomina, su proposta delle Presidenza, il Direttore, e provvede a\nstabilirne le relative competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, sulla\nbase di un calendario annuale, almeno una volta ogni 2 mesi e, in aggiunta,\ntutte le volte che lo ritenga opportuno. È inoltre convocato quando ne sia\nfatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre\nall'ordine del giorno, da almeno 1\u002F3 dei suoi componenti, ovvero dal Presidente\ndel Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente provvede alla convocazione\ndel Consiglio direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La\nriunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio\nprovvede il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, entro i successivi\n7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione del Consiglio direttivo è effettuata per iscritto, mediante\navviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta\nelettronica certificata, 7 giorni lavorativi prima della data della riunione.\nNei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o\ntelefax con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data della\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno,\ndell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili\nin relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo è validamente riunito se risulta presente la\nmaggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora\nsiano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le\ndeliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari,\nè richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe.\nDi ogni Consiglio direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal\nPresidente e dal segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun componente del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Nelle\nvotazioni, in caso di parità, l'argomento può essere nuovamente esaminato in\nuna ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Presidente e Vice Presidente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ha potere di firma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dalla Assemblea dei soci\nalternativamente. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche\nnon consecutivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sovrintende al funzionamento dell'EBINTER ed esercita tutte le funzioni ad\nesso demandate dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi\nassociativi e al coordinamento delle attività dell'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) convoca e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio\ndirettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)invia al Comitato nazionale di indirizzo e controllo di cui all'Accordo di\nGovernance 19 marzo 2014 tutti i documenti su cui è richiesto parere\npreventivo e\u002Fo informativa obbligatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua\nresponsabilità, i poteri del Consiglio direttivo, il quale, nella prima seduta\nsuccessiva, delibera sulla eventuale ratifica dell'operato del Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni\ndeliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti, di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al\nRegistro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n.\n39 e s.m.i., su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della\nparte sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- uno, designato da CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno, designato congiuntamente, dalle OO.SS. dei lavoratori FILCAMS,\nFISASCAT e UILTuCS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valgono, nei confronti del Collegio dei revisori dei conti, ove applicabili,\nle norme di cui all'art. 2397 c.c. e seguenti e, in particolare, di cui agli\nartt. 2403 e 2409-bis c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La carica di componente del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile\ncon la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal\npresente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei revisori verifica l'osservanza delle disposizioni del\npresente Statuto, controlla l'amministrazione dell'EBINTER, accerta la regolare\ntenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei rendiconti alle\nrisultanze dei libri e delle scritture contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei revisori redige la relazione finanziaria riferita al\nprogetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della\ndata fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del\npredetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio direttivo e\ndell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V - RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA DELL'EBINTER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Finanziamento dell'EBINTER\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBINTER è finanziato dai contributi versati dagli EBT in misura\npercentuale alle contribuzioni da questi complessivamente riscosse dalle\naziende e dai lavoratori. Tali contributi, ai sensi dell'apposito articolo del\nCCNL Terziario, sono stabiliti nella misura del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-10%, per gli EBT che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata\nad opera dello stesso EBINTER, tramite F24, con successivo ristorno della quota\ndi competenza ai medesimi EBT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15%, per gli EBT che provvedano alla riscossione dei contributi mediante\naltre modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Fondo comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo comune di EBINTER è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contributi di cui al precedente art. 18, interessi attivi maturati sugli\nstessi contributi ed interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi\ncontributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e\nda partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi\npubblici o privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore\ndell'EBINTER, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da\nattività di raccolta fondi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)beni mobili e immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in\nlegittima titolarità dello stesso EBINTER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano\nerogate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituisce\noggetto del presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In adesione allo spirito e alle finalità del CCNL Terziario, il fondo\ncomune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi di\nEBINTER, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle\ndisposizioni in materia di comunione dei beni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia durante la vita della Associazione che in caso di suo scioglimento, gli\nassociati non hanno diritto ad ottenere l'attribuzione del patrimonio\ndell'EBINTER, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo\nindiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali,\nsalvo che l'attribuzione o distribuzione siano espressamente e inderogabilmente\ndisposte dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Accantonamento del patrimonio di EBT disciolti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBINTER, in caso di scioglimento e liquidazione di un EBT, qualora il\npatrimonio non sia devoluto al nuovo EBT costituito secondo le regole dello\nStatuto approvato dalle Organizzazioni nazionali firmatarie il CCNL del\nTerziario, nelle more della costituzione dello stesso, riceverà dal\nliquidatore tale patrimonio e lo accantonerà in uno specifico conto\ntransitorio, per destinarlo successivamente al nuovo EBT, a condizione che la\ncostituzione del nuovo Ente avvenga entro un anno dalla data di scioglimento.\nQualora tale condizione non si verifichi, il suddetto patrimonio sarà\ndefinitivamente acquisito nel patrimonio di EBINTER.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Esercizio finanziario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio finanziario di EBINTER ha inizio il 1° gennaio e si chiude il\n31 dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della regolare e corretta gestione di EBINTER potranno essere\ndemandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti e\nalle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Scioglimento e liquidazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di scioglimento di EBINTER, gli associati provvederanno alla nomina\ndi un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, trascorso un\nmese dal giorno della messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale\nprovvederà ad istanza della parte più diligente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il liquidatore devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura\ndella liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci ad\naltra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente,\nsecondo le determinazioni della Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Disposizioni finali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai\nregolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in\nparticolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati\nin forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili,\nin ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalità\ndelle norme del CCNL Terziario, che costituiscono la fonte primaria in materia\ndi bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 3)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>STATUTO ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DI ________________________\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I - PRINCIPI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Costituzione e natura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di _________________(di seguito\ndenominato EBT), è costituito dalle rappresentanze territoriali delle\nOrganizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del\nCCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di\nseguito denominato “CCNL Terziario”), sulla base di quanto stabilito dal\nvigente art. 20 dello stesso CCNL Terziario stipulato in data 30 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT, ai sensi dell'art. 36 c.c. e seguenti, ha natura giuridica di\nassociazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT ha sede in __________________, via __________________ n._____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Scopi e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT è obbligatoriamente tenuto a svolgere le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di\nsomministrazione a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la tutela della salute e della dignità della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le funzioni previste dal CCNL Terziario, distribuzione e servizi in\nmateria di apprendistato, di adempimenti previsti per i contratti a tempo\nparziale della durata di 8 ore settimanali e in materia di lavoro ripartito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)costituisce, al proprio interno, l'Organismo Paritetico Provinciale e\nl'esercizio delle funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)riceve le comunicazioni previste dal CCNL Terziario in materia di\narticolazione dell'orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità\ndell'orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per la\nrealizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 126-128);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste\ndagli artt. 37, 37 bis e 38 del CCNL Terziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)la promozione e la gestione, a livello locale, di iniziative in materia di\nformazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le\nRegioni e gli altri Enti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT, inoltre, può svolgere le attività facoltativamente previste\ndall'art. 20 del CCNL Terziario e, previo riconoscimento delle parti\nstipulanti, quelle ulteriori indicate nello stesso art. 20 del CCNL Terziario,\nnei limiti delle risorse disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso l'EBT non può prevedere procedure ulteriori o diverse da\nquelle previste dall'art. 20 del CCNL Terziario per lo svolgimento delle\nsuddette attività, né può svolgere attività che possano costituire\nduplicazione di quelle effettuate da Fondi Nazionali di Assistenza Sanitaria\nIntegrativa e\u002Fo Previdenza Complementare istituiti in forza di previsioni di\ncontrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - GLI ASSOCIATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono associati dell'EBT le seguenti rappresentanze territoriali di cui\nall'art. 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’ASCOM\u002FUnione\u002FCONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia di _____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la FILCAMS-CGIL di ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la FISASCAT-CISL di ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la UILTuCS-UIL di ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle suddette\nrappresentanze territoriali e la corrispondente Organizzazione nazionale, parte\nstipulante del CCNL Terziario, comporta di diritto la perdita dello status di\nassociato dell'EBT e l'applicazione delle previsioni di cui al successivo art.\n23 del presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di associato e\ndei relativi diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Beneficiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I beneficiari delle attività svolte dall'EBT sono le imprese e i lavoratori\nche abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal CCNL Terziario,\nnonché, gli associati di cui all'art. 4 e i loro dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Presupposti e requisiti per la costituzione dell'EBT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e per la prosecuzione dell'attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT, per poter utilmente svolgere le attività ad esso demandate dall'art.\n3 del presente Statuto e dal vigente CCNL Terziario, per ogni esercizio\nfinanziario, deve disporre di risorse economiche, derivanti dalle entrate\nrelative alla contribuzione, di importo pari ad almeno € 80.000,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT deve trasmettere all'EBINTER un resoconto annuale contenente\nl'indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi\nofferti per lavoratori ed imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT, nel caso in cui non disponga delle risorse economiche di cui al\nsuperiore comma 1), dovrà sottoporre alle Organizzazioni nazionali stipulanti\nil CCNL Terziario, per il tramite di EBINTER, entro il 30 giugno dell'esercizio\nfinanziario successivo a quello in cui si è verificata la carenza delle\npredette risorse economiche, un progetto di aggregazione con uno o più diversi\nEBT mediante costituzione di un nuovo EBT, in ogni caso in modo da raggiungere,\nper ogni esercizio finanziario, una dimensione che consenta di ottenere le\nrisorse di cui allo stesso comma 1) e di utilizzare tali risorse secondo gli\nobblighi di destinazione di cui al citato art. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il progetto di aggregazione dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere predisposto dal Consiglio direttivo di ogni EBT interessato e\ntrasmesso all'EBINTER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-successivamente, previo consenso espresso da parte delle Organizzazioni\nnazionali stipulanti il CCNL Terziario, essere approvato dall'Assemblea di ogni\nEBT interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT, nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di\ndestinazione delle risorse di cui all'art. 19 o comunque al fine di svolgere in\nmodo più efficace le attività ad esso demandate, dovrà sottoporre alle\nOrganizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di\nEBINTER, entro 60 giorni dalla approvazione del rendiconto consuntivo, un piano\ndi razionalizzazione per ottimizzare la gestione al fine di adempiere i\nrichiamati obblighi, oppure il progetto di aggregazione di cui ai precedenti\ncommi 3) e 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la costituzione di più di un EBT per la medesima area\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III - REGOLE DI GOVERNANCE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Composizione Organi Associativi diversi dall'Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti degli Organi associativi dell'EBT, diversi dalla Assemblea,\nsono nominati nel rispetto delle disposizioni dello stesso Statuto, nonché\ndello Statuto dell'EBINTER, che accettano integralmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti\nOrgani associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il\npossesso dei requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, integrità\nmorale e professionale, come definiti dall'EBINTER, oltre che il possesso degli\nulteriori requisiti previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il\npossesso di tali requisiti e a fornire a richiesta tutte le informazioni\nall'uopo necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La perdita dei requisiti di cui al superiore comma 2), in capo al componente\ndi uno degli Organi associativi dell'EBT, comporta la decadenza di diritto\ndalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte\ndella rappresentanza territoriale che aveva designato il soggetto decaduto,\nnonché la nomina di tale sostituto da parte dell'Assemblea, nel corso della\nprima riunione utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti degli Organi associativi dell'EBT, diversi dalla Assemblea, non\npossono delegare ad altri le proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Incompatibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La carica di componente di un Organo di gestione dell'EBT (Presidente, Vice\nPresidente e componente del Consiglio direttivo) è incompatibile con la\nsussistenza di incarichi e\u002Fo possesso di quote in società che svolgano\nattività o intrattengano rapporti con l'EBT medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento di mandati o incarichi incompatibili con la carica di\ncomponente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1), comporta\nla decadenza di diritto dalla carica ricoperta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso l'EBT, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi\nfinanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo\nal quarto esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dalla Assemblea\ndeve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza delle cariche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incarico di componente di un Organo associativo diverso dalla Assemblea\ncessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di\ncessazione della appartenenza ad una delle Organizzazioni nazionali stipulanti\nil CCNL Terziario, di revoca da parte della rappresentanza territoriale\ndesignante, di decadenza e\u002Fo di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui\nall'art. 7, comma 2) del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di\nincompatibilità di cui all'art. 8 dello stesso Statuto. In tali casi, si\nprocede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall'art. 7,\ncomma 4) dello stesso Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche\nrivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IV - GLI ORGANI DI EBT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Organi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono Organi dell'EBT:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Assemblea degli associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Consiglio Direttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Collegio dei revisori dei conti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per 3 sedute consecutive dall'Organo associativo, diverso dalla\nAssemblea, determina l'automatica decadenza del componente interessato. In tal\ncaso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli artt.\n14, 17 e 18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Assemblea degli associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno degli\nassociati di cui all'art. 4 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di\nvolta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al\nrappresentante della rappresentanza territoriale dei datori di lavoro spetta un\nnumero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai\nrappresentanti delle rappresentanze territoriali dei lavoratori.\nPrecisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>___ voti spettano all’ASCOM\u002FUnione\u002FCONFCOMMERCIO-Imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’Italia di ___________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>___ voti spettano alla FILCAMS-CGIL di __________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>___ voti spettano alla FISASCAT-CISL di __________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>___ voti spettano alla UILTuCS-UIL di __________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Competenze dell'Assemblea degli associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nomina il Presidente e il Vice Presidente, nonché i componenti del\nConsiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, designati dalle\nrappresentanze territoriali secondo le procedure rispettivamente previste dagli\nartt. 14, 17 e 18 del presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)su proposta del Consiglio direttivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio\nprecedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio direttivo,\nnonché la relazione finanziaria del Collegio dei revisori dei conti, che\ndevono essere inviati a EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al\nsuccessivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di\ndeterminazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le\nmodalità di riscossione degli stessi, che deve essere inviato a EBINTER entro\n15 giorni dalla data di approvazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-approva il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare la gestione ed\ni relativi costi, da trasmettere a EBINTER;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi\nnominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa\ned avendo riguardo alle dimensioni dell'EBT e alle responsabilità connesse a\nciascuna carica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nomina i componenti dell'Organismo Paritetico Provinciale, il quale ha\ncompiti in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale\nOrganismo è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla rappresentanza\nterritoriale dei datori di lavoro e 3 dalle rappresentanze territoriali dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi\npreviste dal presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)delibera, con il voto unanime di tutti gli associati aventi diritto, lo\nscioglimento dell'Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto\nnonché, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del regolamento\nsul funzionamento dell'EBT, delle modifiche statutarie e regolamentari, che\npossono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra\nle parti stipulanti il CCNL Terziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)approva il progetto di aggregazione e delibera sugli atti conseguenti\nsecondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal\nVice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei revisori\ndei conti, almeno 2 volte l'anno, entro il 30 aprile ed entro il 30\nnovembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è altresì convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga\nopportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente\nl'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali\nragioni di urgenza, dal Collegio dei revisori dei conti, dal Consiglio\ndirettivo, ovvero da uno degli associati. Il Presidente provvede alla\nconvocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo\nsvolgimento della Assemblea entro i successivi 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione della\nAssemblea provvede il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione della Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da\ninviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata,\nunitamente alla documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, da\nspedirsi, almeno 10 giorni prima della adunanza. Nei casi di urgenza, l'avviso\npuò essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica\ncertificata, almeno 3 giorni prima della adunanza, con l'indicazione degli\nargomenti all'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno\ne dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un\nnumero di associati tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le\ndeliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei\nvoti non si computano gli astenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parità di voti, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova\nvotazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni\nAssemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal\nsegretario. In caso di modifiche statutarie dell'EBT è possibile farsi\nassistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La\npresenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento dell'EBT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni della Assemblea degli associati partecipa, senza diritto di\nvoto, il Collegio dei revisori dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo è composto da 6 componenti, designati dagli\nassociati, dei quali, 3 su designazione della rappresentanza territoriale dei\ndatori di lavoro, e 3 su designazione delle rappresentanze territoriali dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Consiglio Direttivo: competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)predispone, per l'approvazione della Assemblea, il progetto di rendiconto\nconsuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto\ndi budget previsionale, contenente tra l'altro i criteri di determinazione\ndello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità per\nla loro riscossione. Tali documenti vengono tutti redatti sul modello fornito\nda EBINTER, secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad\nuna programmazione strategica e gestionale fondata su una adeguata analisi\neconomica del territorio di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)propone alla Assemblea il Regolamento dell'Ente, predisposto secondo\ncriteri definiti da EBINTER, nonché eventuali modifiche allo Statuto e al\nRegolamento dell'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di\npatrimonio mobiliare e immobiliare, sulla accettazione delle eredità e delle\ndonazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delibera in merito alle iniziative e alla organizzazione delle attività\nper il conseguimento degli scopi statutari dell'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell'Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)assume e licenzia il personale dell'Ente, determinandone il trattamento\neconomico in coerenza anche con le politiche retributive delle Organizzazioni\nassociate, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive\naggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali incentivi premiali predeterminati\nin funzione del raggiungimento di specifici risultati, e comunque avendo\nriguardo agli indirizzi vincolanti indicati dalle Organizzazioni nazionali\nstipulanti il CCNL Terziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza,\nsulla base di criteri di selezione oggettivi e imparziali e secondo principi di\nprofessionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno 3\nofferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che\namministrativi, dell'EBT, nonché sulle iniziative promosse, riferendo\nall'Assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di\nottimizzare i costi di gestione, nonché il progetto di aggregazione, da\nsottoporre, per il tramite dell'EBINTER, alle Organizzazioni nazionali\nstipulanti il CCNL Terziario, al fine di ottenerne il consenso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Consiglio Direttivo: modalità di convocazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte\nle volte che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta ogni 2 mesi. È\ninoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con\nindicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno 1\u002F3 dei\nsuoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti. Il\nPresidente provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro 7 giorni\ndalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni\ndalla convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio\nprovvede il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, entro i successivi\n7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione del Consiglio direttivo è effettuata per iscritto, mediante\navviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta\nelettronica certificata, 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di\nurgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con\npreavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno,\ndell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili\nin relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio direttivo è validamente riunito se risulta presente la\nmaggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora\nsiano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le\ndeliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari,\nè richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe.\nDi ogni Consiglio direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal\nPresidente e dal segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun componente del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Nelle\nvotazioni, in caso di parità, l'argomento può essere nuovamente esaminato in\nuna ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Presidente e Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ha potere di firma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dalla Assemblea dei soci.\nPossono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non\nconsecutivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sovrintende al funzionamento dell'EBT ed esercita tutte le funzioni ad\nesso demandate dal presente Statuto, dal regolamento e dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ha la gestione ordinaria dell'EBT, provvede alla esecuzione delle\ndeliberazioni degli altri Organi associativi e al coordinamento delle attività\nassociative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)partecipa alle riunioni della Assemblea e del Consiglio direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza\ndell'EBT, nominando avvocati e procuratori alle liti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)in casi straordinari di necessità e urgenza, esercita, sotto la sua\nresponsabilità, i poteri del Consiglio direttivo, il quale, nella prima seduta\nsuccessiva, delibera sulla eventuale ratifica dell'operato del Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni\ndeliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti, di cui:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al\nRegistro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39\ne s.m.i., su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della parte\nsindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- uno, designato da CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno, designato congiuntamente, dalle OO.SS. dei lavoratori FILCAMS,\nFISASCAT e UILTuCS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valgono, nei confronti del Collegio dei revisori dei conti, ove applicabili,\nle norme di cui all'art. 2397 c.c. e seguenti e, in particolare, di cui agli\nartt. 2403 e 2409-bis c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La carica di componente del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile\ncon la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal\npresente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei revisori verifica l'osservanza delle disposizioni del\npresente Statuto, controlla l'amministrazione dell'EBT, accerta la regolare\ntenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle\nrisultanze dei libri e delle scritture contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei revisori redige la relazione finanziaria riferita al\nprogetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della\ndata fissata per la riunione della Assemblea indetta per l'approvazione del\npredetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio direttivo e\ndell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V - RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA DELL'EBT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Finanziamento dell'EBT e destinazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle risorse economiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT è finanziato dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori,\nnella misura e con il sistema di riscossione previsti dagli artt. 21 e segg.\ndel vigente CCNL Terziario. L'EBT adotta lo strumento della riscossione\ncentralizzata ad opera di EBINTER, tramite F24, la quota di contribuzione\ndestinata allo stesso EBINTER sarà pari al 10% degli importi riscossi. In\nassenza di riscossione centralizzata, tale quota di contribuzione sarà pari al\n15% degli stessi importi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT dovrà destinare le proprie entrate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per almeno il 70%, allo svolgimento delle attività obbligatorie ad esso\ndemandate dall'art. 3 del presente Statuto, in modo da assolvere pienamente i\ncompiti ad esso attribuiti dal CCNL Terziario, in coerenza con l'Accordo\ninterconfederale sulla governance e sui criteri di funzionamento del 19 marzo\n2014. Tale percentuale è aumentata fino all'80%, qualora l'EBT abbia entrate\nsuperiori a 4 volte l'importo minimo indicato all'art. 6, comma 1) del presente\nStatuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la restante parte, ai costi di gestione e ai compensi dei componenti\ndegli Organi associativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT, qualora, al fine di rispettare gli obblighi di destinazione delle\nentrate sopra indicati, si rendesse necessario ottimizzare la gestione e i\nrelativi costi, dovrà predisporre il piano di razionalizzazione e\u002Fo il\nprogetto di aggregazione di cui all'art. 6, commi 2), 3), 4) e 5) del presente\nStatuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Fondo comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo comune di EBT è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contributi di cui al precedente art. 19, interessi attivi maturati sugli\nstessi contributi e interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi\ncontributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e\nda partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi\npubblici o privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dell'EBT,\nbeni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di\nraccolta fondi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)beni mobili e immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in\nlegittima titolarità dello stesso EBT;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano\nerogate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono\noggetto del presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In adesione allo spirito e alle finalità del CCNL Terziario, il fondo\ncomune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi dell'Ente,\ncon espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in\nmateria di comunione dei beni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia durante la vita della Associazione che in caso di suo scioglimento, gli\nassociati non hanno diritto ad ottenere l'attribuzione del patrimonio dell'EBT,\nneanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di\neventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali salvo, che\nl'attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte\ndalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Gestione organizzativa e conduzione amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di EBT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT si impegna a garantire, ai beneficiari di cui all'art. 5 del presente\nStatuto, ad EBINTER, nonché alle parti stipulanti, la massima trasparenza\nnella gestione organizzativa e conduzione amministrativa dell'Ente, nonché\ndegli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine l'EBT:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si impegna a perseguire l'equilibrio della propria gestione economica e\nfinanziaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mette a disposizione dell'EBINTER, su richiesta, in aggiunta al rendiconto\nconsuntivo, alle relazioni annuali e al budget previsionale di cui all'art. 12,\nlett. b) del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo\nidoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione,\nnonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accetta che EBINTER effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più\nopportuni, attività di costante monitoraggio e di acquisizione di dati e\ninformazioni in relazione alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria\ndell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 - Esercizio finanziario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio finanziario dell'EBT ha inizio il 1° gennaio e si chiude\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 31 dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 - Scioglimento e liquidazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiscono cause di scioglimento e di messa in liquidazione dell'EBT,\noltre a quelle previste dalla legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle\nrappresentanze territoriali associate all'Ente e la corrispondente\nOrganizzazione nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la mancanza della disponibilità delle risorse economiche richieste per\nl'utile svolgimento dell'attività dell'Ente, di cui all'art. 6, comma 1) del\npresente Statuto, qualora, entro il termine di 3 mesi da quando è stato\npresentato il piano di aggregazione di cui all'art. 6, e in ogni caso entro il\n30 settembre, non si addivenga alla aggregazione con altro ente secondo la\nprocedura di cui ai successivi commi 3), 4) e 5) dello stesso art. 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la mancata approvazione, da parte della Assemblea, del budget previsionale\ne\u002Fo del rendiconto consuntivo e\u002Fo l'invio di detti documenti ad EBINTER, nei\ntermini di cui all'art. 12, lett. b) del presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il mancato rispetto degli obblighi di destinazione delle risorse\neconomiche di cui all'art. 19, comma 2) del presente Statuto con la mancata\npresentazione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 6, comma 5) del\npresente Statuto o la mancata approvazione di tale piano, ovvero il mancato\nrispetto degli obiettivi previsti dallo stesso piano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la mancata trasmissione del progetto di aggregazione di cui all'art. 6,\ncommi 3), 4) e 5) del presente Statuto, o la mancata approvazione di tale\nprogetto, ovvero la mancata esecuzione dello stesso progetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'avverarsi di una di tali cause, gli associati provvederanno alla nomina\ndi un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, designato da\nEBINTER, il quale devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura\ndella liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al nuovo EBT, che sia stato nelle more costituito da rappresentanze\nterritoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettivamente aderenti ad\nognuna delle parti stipulanti del CCNL Terziario, operante nel medesimo ambito\nterritoriale, ovvero in area maggiore ricomprendente tale ambito\nterritoriale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- o, qualora tale nuovo EBT non fosse stato ancora costituito, a EBINTER, il\nquale accantonerà il patrimonio ricevuto per poterlo successivamente destinare\nal nuovo EBT, a condizione che la costituzione di tale nuovo EBT avvenga entro\nun anno dalla data di scioglimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - Disposizioni finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai\nregolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in\nparticolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati\nin forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili,\nin ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalità\ndelle norme del CCNL Terziario, che costituiscono la fonte prioritaria in\nmateria di bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO DI MALATTIA NELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel darsi atto di quanto già convenuto nell'allegato 8) del CCNL\n25 settembre 1976 e di quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833,\nistitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e della legge 29 febbraio 1980 n.\n33, specificatamente per quanto riguarda le nuove norme sulla anticipazione\ndella indennità di malattia a carico dell'INPS, confermano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le aziende verseranno i contributi, nelle misure di legge, all'INPS che\ncorrisponderà ai lavoratori le prestazioni economiche secondo le vigenti\ndisposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i datori di lavoro integreranno, per i lavoratori in servizio alla data del\n1° ottobre 1976, l'indennità economica corrisposta dall'INPS, fino a\nraggiungere il 100% della retribuzione. Per i lavoratori assunti\nsuccessivamente al 1° ottobre 1976 si applicheranno invece integralmente le\nnorme del contratto nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i dipendenti da aziende commerciali operanti nella provincia di Trieste\ncon anzianità di lavoro superiore a 10 anni alla data del 1° ottobre 1976, i\ndatori di lavoro si impegnano al mantenimento del miglior trattamento in atto\n(50% della retribuzione dal 181° al 270° giorno di malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PRIORITÀ PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine\nrapporto per i dipendenti da aziende commerciali, nei limiti numerici stabiliti\ndalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in\nItalia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o\nfamiliari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari\nconviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo\nsfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio\nidoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che\nconsenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in\nItalia o all'estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o\nfamiliari a carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con\nfamiliari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti\nproprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lett. b), che\nl'alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o\nin zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che\nl'interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e\ndisponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)terapie o protesi che non siano previste dal Servizio Sanitario Nazionale\ndi cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico,\nescluse quelle che comportano una spesa inferiore a 2\u002F12 della retribuzione\nannua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con\nfamiliari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti\nproprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del\ndipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di\nlavoro e alla condizione che l'alloggio da acquistare o da costruire sia\nanalogamente situato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in\ntutti i casi non previsti alle lettere precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di\ndipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti\nproprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in\nzona vicina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui\nall'art. 7, comma 1) della legge n. 1204\u002F1971, come sostituito dalla legge n.\n53\u002F2000, artt. 3, 5 e 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un\npreventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni\nanno e la graduatoria, previa consultazione delle RSA e del Consiglio di\nAzienda, sarà formata entro i 2 mesi successivi. Tale graduatoria sarà\naffissa all'interno della azienda con indicazione sommaria dei motivi di\npriorità. Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si\neffettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti\nelementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata.\nQualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di\nsoddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di\ngraduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore\nanzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l'ordine temporale di\npresentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio\npostale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per casi urgenti di cui alle lett. a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà\nd'intesa con le RSA o il CdA l'anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo\ndelle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell'anno, o\ndal numero di quelle accoglibili nell'anno successivo quando l'anticipazione\nsia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione\nprevisto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l'acquisto o la\ncostruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto\nnotarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione\nrilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione\nriguarderà il capo famiglia e\u002Fo i suoi familiari a seconda delle condizioni\npreviste al punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione delle somme per l'acquisto dell'alloggio, nei limiti di legge,\nè subordinata alla presentazione dell'atto notarile di acquisto. L'importo\ndelle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di\ncontanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da\nparte dell'interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una\nriduzione delle rate del mutuo. La documentazione notarile dell'acquisto della\ncasa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a\nquella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda\nestinguere il mutuo o ridurne l'importo con il versamento di una somma in\ncontanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del\ndipendente, all'Istituto presso il quale il mutuo è acceso. Le domande saranno\naccolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio\ndi cooperativa, dall'atto di prenotazione specifica dell'alloggio comprovata da\nestratto notarile, dal libro sociale, dalla delibera del Consiglio di\nAmministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente,\nper conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione\ndell'atto notarile o alla cooperativa contestualmente all'atto notarile di\nassegnazione. Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla\ndomanda la copia autenticata della concessione edilizia, accompagnata da\npreventivi e da una dichiarazione del Comune attestante che i lavori sono in\ncorso. Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle\ndell'anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di\nlegge fino all'erogazione della somma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è\nsubordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da Organismi\nsanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno\nsuccessivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per\nl'intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non\ndocumentate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi\ntecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a\ncondizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente\ndovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di\nsconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante\ntrattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della\nmedesima. Rimane salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo ha validità fino al 31 marzo 1986.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti\nalmeno 3 mesi prima della scadenza. In caso di disdetta l'Accordo rimarrà in\nvigore fino all'eventuale rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CCNL 1994 - ANZIANITÀ CONVENZIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 108 - Anzianità convenzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà\nriconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)mutilati e invalidi di guerra: 1 anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di\nguerra e feriti di guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano\nprestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi per\nogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta\nnella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed\nenti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha\npertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al\nriguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al\ndatore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette\nanzianità all'atto della assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa\ndocumentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente\ncontratto restano ferme le norme di cui all'art. 76 del precedente CCNL 23\nottobre 1950 in base alle quali i lavoratori stessi, per ottenere il\nriconoscimento dell'anzianità convenzionale, dovevano esibire la\ndocumentazione entro 6 mesi, se in servizio alla data del 23 ottobre 1950 e\ndenunciare all'atto della assunzione i titoli validi, con riserva di presentare\ni documenti entro 6 mesi, se assunti dopo tale data; l'entrata in vigore del\npresente contratto non riapre i suddetti termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei\ntitoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità\nconvenzionale cui egli ha diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, per i lavoratori in forza al 31 maggio 1982 che\nabbiano presentato le necessarie documentazioni, l'anzianità convenzionale è\nriconosciuta anche agli effetti della indennità di anzianità calcolata\nsecondo la disciplina vigente sino alla predetta data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CCNL 17 dicembre 1979 art. 97 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre al preavviso di cui all'art. 95 o, in difetto, oltre alla\ncorrispondente indennità di cui all'art. 96, il lavoratore assunto a tempo\nindeterminato avrà diritto in caso di licenziamento ad una indennità\ncommisurata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)personale con mansioni impiegatizie ai sensi di legge: 30\u002F30 della\nretribuzione mensile in atto per ogni anno di servizio prestato, per tutta la\ndurata del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)personale con mansioni non impiegatizie ai sensi di legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)per l'aiuto commesso dell'alimentazione in generale e per i banconieri di\nmacelleria, norcineria e affini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 15 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata fino al 31 dicembre 1947;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)giorni 18 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1958;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)per l'aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta non annesse ai\nforni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata fino al 31 dicembre 1947;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)giorni 15 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1963;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)per tutto il restante personale già appartenente alla cat. D):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata fino al 31 dicembre 1963;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)per tutto il personale già appartenente alla cat. E):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata fino al 31 dicembre 1963;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità\ndi servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi. Il calcolo della indennità\ndeve essere effettuato, per tutto il personale e per l'intera anzianità, sulla\nbase della retribuzione in atto al momento della cessazione del rapporto, fatte\nsalve le diverse aliquote e i diversi scaglioni di cui al comma precedente,\nanche nel caso previsto nell'ultimo comma del precedente art. 71.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo della indennità di anzianità i valori di cui al punto\n2) del comma 1) del presente articolo sono espressi in 26simi della\nretribuzione mensile. Agli effetti delle norme contenute nel presente articolo\ndovranno computarsi nella retribuzione, oltre allo stipendio o salario\ncontrattuale di fatto, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni\nagli utili, nonché le indennità continuative e di ammontare determinato,\nesclusi gli assegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 2121 c.c. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli\naumenti derivanti dalla indennità di contingenza maturati posteriormente al 31\ngennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo dell’indennità di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di\nproduzione o partecipazione agli utili, questi saranno ragguagliati alla media\ndegli ultimi 3 anni o del minor tempo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non costituiscono accessori computabili, agli effetti del presente articolo,\ni rimborsi di spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni\nstraordinarie non contrattuali e simili. Agli effetti del calcolo\ndell'indennità di anzianità, le frazioni di anno saranno conteggiate per\n12simi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di anzianità è costituita da quanto di competenza dei\nlavoratori, in base alle norme del presente articolo, e dalle somme già\npercepite a titolo di indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai\nsensi dell'art. 74 quater del CCNL 25 settembre 1976 e dell'art. 79 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO SUL TELELAVORO SUBORDINATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 20 giugno 1997 tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e\nUILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie\ninformatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta\na importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri\ncittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità\ndella vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie\npiù deboli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che il\ntelelavoro-rappresentando una mera modalità di esecuzione della prestazione\nlavorativa e\u002Fo professionale - può caratterizzare indifferentemente rapporti\ndi lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo. Tale iniziativa si inserisce\nin un più vasto contesto che prevede la realizzazione di intese nei campi del\nTerziario avanzato, del telelavoro, del parasubordinato, dell'autonomo.\nPertanto, in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Congiunta\nallegata all'Accordo di rinnovo 29.11.1996 del CCNL per i dipendenti da aziende\ndel Terziario della distribuzione e dei servizi, convengono di realizzare il\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo riguarda i rapporti svolti in regime di telelavoro\ndipendente. Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di\nesecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di\nspazio e tempo - in virtù della adozione di strumenti di lavoro informatici\ne\u002Fo telematici - risultano modificate. A mero titolo esemplificativo, si\nelencano, inoltre, alcune possibili tipologie di telelavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)lavoro a domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) centri di telelavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) telelavoro mobile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento in azienda\nper i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività\nprevalentemente presso realtà esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Sfera di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente protocollo si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro\nsia regolato dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della\ndistribuzione e dei servizi, che si intende integralmente richiamato in quanto\ncompatibile con le norme speciali contenute nel presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ‘ex novo’ oppure\ntrasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici\ndell’impresa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso\nl'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto\n‘ex novo’, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.\nI rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)volontarietà delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo\nda definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle\nParti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative\nformative e altre occasioni che si determinano in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in\nregime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale\no senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di\nanaloghi livelli qualitativi e quantitativi della attività svolta\nnell'azienda, da parte del singolo lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti\ne\u002Fo modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri\nnei locali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli agenti della instaurazione e\u002Fo trasformazione della nuova modalità di\nlavoro sono rispettivamente l'impresa e il lavoratore. Il lavoratore che ne\nfaccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSA\u002FRSU, o\nin caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni\nSindacali firmatarie del presente Accordo. Le modalità pratiche di\nespletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le\nParti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e\u002Fo\ntrasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria\nper l'instaurazione o trasformazione del telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal 2° livello di\ncontrattazione di cui al CCNL Terziario 3.11.1994, la retribuzione per il\nTelelavoratore è quella prevista dagli artt. 113 - 115 dello stesso CCNL. In\nsede aziendale si potranno definire sistemi applicativi di quanto previsto al\ncomma precedente, nel rispetto di quanto definito al punto 5) del precedente\nart. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Sistema di comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso -\ndi rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o\nmensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di\neventuali comunicazioni da parte della azienda. In caso di motivata\nimpossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda anche\nper via telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Riunioni e convocazioni aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riunioni programmate dalla azienda per l'aggiornamento\ntecnico\u002Forganizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il\ntempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta\ninteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti\nattività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Controlli a distanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni\ndel singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e\u002Fo telematici,\nnon costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300\u002F70 e delle norme\ncontrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\nL'Azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le\nmodalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione\ndel lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli. Eventuali\nvisite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere\nconcordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto\nall'effettuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Diritti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di\naccesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite\nl'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura\ndella azienda. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di\naccedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i\ndibattiti di natura sindacale in corso in azienda. L'ammontare delle ore di\nassemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Organizzazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata,\nrappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione\nlavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nella organizzazione\naziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare\ndel datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Diligenza e riservatezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e\nriservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il\ntelelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in\nconcorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale\nparità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano\naffinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato\nlivello di professionalità e di socializzazione degli addetti al\ntelelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Diritti di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda è tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo\nda garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori\nper offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti in azienda.\nAnche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300\u002F70, il datore di\nlavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del\nCCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.\nEventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle\nnorme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate,\noltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti\ntelematici\u002Finformatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Postazione di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede alla installazione — in comodato d'uso ex\nart. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione — di una postazione di\ntelelavoro idonea alle esigenze della attività lavorativa. La scelta e\nl'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore lavoro. Le\nspese connesse alla installazione e gestione della postazione di telelavoro\npresso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Interruzioni tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a\nguasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno\nconsiderati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire\nperché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi\nragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del\nlavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Misure di protezione e prevenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 626\u002F94 e successive\nmodifiche e integrazioni e dall'Accordo interconfederale sulla sicurezza nei\nluoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da\nparte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del\ndelegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle\ndisposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e\nalle attrezzature tecniche ad essa collegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la\npostazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non\nmanomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 626\u002F94, ciascun lavoratore\ndeve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella\ndelle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente\nalla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di\nlavoro utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il\nlavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di procedere entro i prossimi mesi alla stipula di una\napposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la\nprestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi\naccedono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un\npersonal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in\nparticolare - alla luce del D.lgs. n. 626\u002F94 - circa le pause necessarie da\nparte di chi utilizza videoterminali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di svolgere una azione congiunta nei confronti\ndell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le\nconseguenze derivanti dallo svolgimento del Telelavoro nei locali domestici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Accordi già esistenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali già esistenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto del Telelavoro le\nParti si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 9)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE APPLICATIVO DEL D.LGS. n. 626\u002F94\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 18 novembre 1996 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza\nSociale alla presenza del Sottosegretario di Stato dott.ssa Federica Gasparrini\ntra CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.lgs. n. 626\u002F94 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a\npromuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e\nprotezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente Accordo\nrisponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei\nlavoratori sia degli utenti e clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ravvisato che il D.lgs. n. 626\u002F94 nel recepire le direttive comunitarie,\nintende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di\nsalute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e\u002Fo i loro\nrappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un\nobiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preso atto che le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro\ndemandati dal D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 in materia di consultazione e\npartecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che la logica che fonda i rapporti tra le Parti sulla materia\nintende superare posizioni di conflittualità e ispirarsi a criteri di\npartecipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel comune intento di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto\nall'attuazione di una politica di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici\ntali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese; si\nè stipulato il presente Accordo interconfederale sulla sicurezza e salute nei\nluoghi di lavoro, in applicazione del D.lgs. n. 626\u002F94 e successive modifiche e\nintegrazioni da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi e\ndel Turismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 18, comma 6) del D.lgs. n. 626\u002F94 il numero dei\nrappresentanti per la sicurezza è così individuato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a1.000\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)6 rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive; salvo\nclausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite in relazione alle\npeculiarità dei rischi presenti in azienda. Il rappresentante per la\nsicurezza, in conformità a quanto prevede l'art. 19, comma 4) del D.lgs. n.\n626\u002F94, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle\nproprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste\ndalla legge per le rappresentanze sindacali. Aziende o unità produttive con\npiù di 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Individuazione della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le\nRSA\u002FRSU laddove costituite. In caso di assenza di RSA\u002FRSU o in presenza di un\nnumero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per l’individuazione\ndel rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i\nlavoratori occupati nell'azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa\ndelle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo. In caso di\ncostituzione delle RSA\u002FRSU successiva alla elezione del rappresentante per la\nsicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino\nalla scadenza del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Procedure per l'individuazione del rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante\nelezione diretta da parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.\nFatto salvo quanto previsto in materia dal comma 2) del punto 2), le RSU ovvero\nle RSA, ove presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o più dei\nloro componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate presentate\ndalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo. Hanno diritto al\nvoto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro\nattività nelle sedi aziendali. Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di\npreferenze pari a 1\u002F3 del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo\ndi una preferenza. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non\nin prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo\ndeterminato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e\nlavoro. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di\nvoti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice\ndegli aventi diritto. Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno\nal loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle\nschede provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale\nsarà consegnata dal segretario del seggio alla Direzione aziendale e da questa\ntempestivamente inviata all'Organismo paritetico provinciale, che provvederà\nad iscrivere il nominativo in una apposita lista. L'esito della votazione sarà\ncomunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore\ndi lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La\nrappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è\nrieleggibile. Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative,\nin via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza e\ncomunque non oltre 60 giorni dalla scadenza. Nel caso di dimissioni del\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal\nprimo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e\ncomunque non oltre 60 giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario\ncompetono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota\nrelativa al periodo di durata nella funzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di RSU le modalità di elezione sono quelle previste\ndall'Accordo interconfederale 27 luglio 1994 in materia di RSU. In presenza di\nRSA, le stesse concorderanno con il datore di lavoro le modalità di elezione.\nIn assenza di RSA\u002FRSU le modalità di elezione sono quelle previste al punto\n3). Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i\nlavoratori ovvero le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente Accordo. Le\nelezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone,\nla salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale\nsvolgimento dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 bis. Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario\ne del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria\ndella rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a\ndisposizione un massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in\nrelazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore\nannue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue\nnelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti. Per l'espletamento\ndegli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19,\nD.lgs. n. 626\u002F94 non viene utilizzato il predetto monte ore. Il monte ore di\ncui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai\ncontratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati. Aziende fino\na 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Individuazione della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al\nloro interno secondo le modalità di cui al punto 6a). In considerazione delle\nparticolari peculiarità delle imprese interessate alla applicazione del\npresente Accordo, per i rispettivi ambiti di competenza del settore Terziario e\ndel settore Turismo, il rappresentante per la sicurezza, previo accordo a\nlivello territoriale di competenza, può anche essere designato secondo le\nmodalità di cui al punto 6b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Procedure per l’individuazione del rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6a) Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.\nHanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che\nprestino la loro attività nelle sedi aziendali. Possono essere eletti tutti i\nlavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei\nlavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con\ncontratto di formazione e lavoro. Risulterà eletto il lavoratore che avrà\nottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla\nvotazione la maggioranza semplice degli aventi diritto. Prima dell'elezione i\nlavoratori in servizio nomineranno al loro intero il segretario del seggio\nelettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale\ndell'elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio\nalla Direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all'Organismo\nparitetico provinciale che provvederà ad iscrivere il nominativo in una\napposita lista. L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori,\na cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in\nluogo accessibile a tutti. Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica\n3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso manterrà comunque\nle sue prerogative, in via provvisoria, fino alla entrata in carica del nuovo\nrappresentante e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6b) Designazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati\ncongiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e\nformalmente comunicati all'Organismo paritetico provinciale. Gli aspiranti\ndevono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate esperienze nel\nsettore. L'Organismo paritetico provinciale ratificherà con propria delibera\nla designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti\ndi competenza. Successivamente l'Organismo paritetico provinciale comunicherà\nal datore di lavoro, che a sua volta lo comunicherà ai lavoratori, il\nnominativo del rappresentante per la sicurezza designato. I rappresentanti\ndella sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative\nformative gestite o indicate dall'Organismo paritetico provinciale. Il\nrappresentante della sicurezza designato durerà in carica 3 anni ed è\nridesignabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 bis. Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario\ne del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria\ndi rappresentante per la sicurezza dei lavoratori avrà a disposizione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti. Per le aziende stagionali il\nmonte ore di cui sopra è riproporzionato in relazione alla durata del periodo\ndi apertura e comunque con un minimo di 4 ore annue nelle aziende fino a 5\ndipendenti; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10 dipendenti; di 7 ore annue\nnelle aziende da 11 a 15 dipendenti. Per l'espletamento degli adempimenti\nprevisti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 del D.lgs. n. 626\u002F94\nnon viene utilizzato il predetto monte ore Il monte ore di cui sopra assorbe,\nfino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi\ncollettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Disposizioni per le aziende stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende stagionali le elezioni avverranno entro 30 giorni dalla\napertura. Possono essere candidati per l'elezione del rappresentante della\nsicurezza i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data\ndi svolgimento delle elezioni, una durata residua non inferiore a 3 mesi. Gli\neletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla elezione,\nriassumono tale carica sempre che sussistano i requisiti dimensionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626\u002F94, le Parti\nconcordano sulle seguenti indicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8a) Strumenti e mezzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 19, comma 1), lett. e) ed f) del D.lgs. n. 626\u002F94,\nil rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione\naziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico. Il\nrappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui\nall'art. 4, comma 2), custodito presso l'azienda, laddove previsto. Di tali\ndati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza,\nil rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio\nincarico, nel rispetto del segreto aziendale. Il datore di lavoro consulta il\nrappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina\nlegislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il verbale della\nconsultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal\nrappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza, a conferma\ndella avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.\nIl rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle proprie funzioni e\nladdove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'azienda\nha destinato alle RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8b) Accesso ai luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel\nrispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto\nimprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per\nla sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all'interno della azienda, deve\nsegnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi,\nle visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro. Lo stesso, durante le\nvisite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà accompagnato per ragioni\norganizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata.\nIl rappresentante per la sicurezza, designato nell'ambito dell'Organismo\nparitetico provinciale, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di\nalmeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro. Lo\nstesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di norma\naccompagnato da un esponente dell'Associazione datoriale competente per\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8c) Modalità di consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il D.lgs. n. 626\u002F94 prevede a carico del datore di lavoro la\nconsultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve\nessere effettuata in modo da garantire la sua effettività. Il rappresentante\nper la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare\nproprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in\nordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione. Il\nrappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale della\navvenuta consultazione. In presenza del rappresentante designato nell'ambito\ndell'Organismo paritetico provinciale gli adempimenti in capo ai datori di\nlavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono assolti nella sede\ndell'Organismo paritetico provinciale, per il tramite della Associazione\ndatoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8d) Informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della lett. e) del comma 1) dell'art. 19 del D.lgs. n. 626\u002F94, il\nrappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di\nconsultare la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e\nle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e i\npreparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti,\nl'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie\nprofessionali. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui\nal comma 1), è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e\nnel pieno rispetto del segreto aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per\nsvolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività\nlavorativa, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, almeno 2 giorni\nlavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire\nil computo delle ore utilizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Contenuti e modalità della formazione dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la\nsicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui\nluoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal\nD.lgs. n. 626\u002F94, si stabilisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall'art. 19, comma 1), lett. g) del D.lgs. n. 626\u002F94;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la formazione non può comportare oneri economici a carico del\nrappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti\naggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori\ninteressati un programma di 32 ore che deve comprendere: conoscenze generali\nsugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e\nprotezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-metodologie minime di comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo paritetico\nprovinciale o in collaborazione con lo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo\nstesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede\nstipulati. Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di\nformazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente Accordo,\npurché rispondenti ai requisiti su indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Addetti ai videoterminali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli addetti ai videoterminali, l'interruzione, di cui all'art. 54 D.lgs.\nn. 626\u002F94, sarà attuata di norma mediante cambiamento di attività nell'ambito\ndelle proprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organismi paritetici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Organismo Paritetico Nazionale (OPN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituita, all'interno dell'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, una\napposita sezione denominata Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul\nLavoro formato da 6 rappresentanti della CONFCOMMERCIO e da 6 rappresentanti di\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS (2 per ciascuna Organizzazione), con i rispettivi\nsupplenti. Il suddetto OPN opererà in piena autonomia funzionale rispetto\nall'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario. L' OPN per la Sicurezza sul Lavoro\nha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività\ncomplementari per i componenti degli Organismi Paritetici Provinciali (OPP);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere la costituzione degli OPP, di cui al successivo art. 13, ai\nsensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 626\u002F94, e coordinarne l'attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare l'avvenuta costituzione degli OPP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare le linee-guida e i criteri per la formazione dei lavoratori e dei\nrappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri\ndel Lavoro e della Sanità in applicazione dell'art. 22, comma 7) del D.lgs. n.\n626\u002F94 per la dimensione e la tipologia delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito alla\napplicazione della normativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel\ncampo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla\nU.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili e innovativi che\nrispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di\ncui al presente Accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche della U.E. e\nnazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per\nelaborare posizioni comuni da proporre agli Organismi europei, al Governo, al\nParlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere dagli Organismi paritetici provinciali l'elenco dei nominativi dei\nrappresentanti per la sicurezza. Per il settore Turismo tali funzioni sono\nsvolte da una apposita sezione dell'Ente Bilaterale Nazionale Turismo, cui\nsaranno apportate le conseguenti modifiche statutarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Organismi Paritetici Provinciali (OPP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello provinciale saranno costituti, entro 60 giorni dalla data di\nstipula del presente Accordo, gli OPP composti da 3 rappresentanti delle ASCOM\ne da 3 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS (uno per ciascuna\nOrganizzazione), con i relativi supplenti. Gli Organismi Paritetici di cui al\nprecedente comma, oltre agli adempimenti di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 626\ndel 1994 hanno i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in\ngenere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate,\ncostituiranno pareri ufficiali dell'OPP e, in quanto tali, saranno trasmessi\nall'Organismo Paritetico nazionale. Tali pareri potranno, inoltre, essere\ntrasmessi ad Enti e Istituzioni, quali le UU.SS.LL., l'Ispettorato del Lavoro,\nla Magistratura, la Regione etc. e impegnano le Parti a non esprimere opinioni\ndifformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate. L'OPP potrà inoltre\nvalutare di volta in volta l'opportunità di divulgare nei modi concordemente\nritenuti più opportuni tali pareri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi\ndella salute e della sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio\nconnessi alla applicazione del D.lgs. n. 626\u002F94 e proporli all'OPN;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'OPN, progetti formativi in\nmateria di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche\nin collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento\ndelle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per\nla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attuare le disposizioni di cui al punto 6) del presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-designare esperti richiesti congiuntamente dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo Paritetico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si\nrealizza a condizione che siano rappresentate tutte le Organizzazioni\nstipulanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese. Le parti\ninteressate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a\nmettere in atto la decisione adottata. Per il settore Turismo le funzioni\ndell'OPP sono svolte di norma dall'Ente Bilaterale Territoriale o dal Centro di\nservizio, o - previe apposite intese tra le Organizzazioni territoriali\naderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Turismo 6.10.1994 -\nsaranno demandate all'OPP di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Composizione delle controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute\ne sicurezza sul lavoro occorra procedere all'applicazione di soluzioni\ncondivise. A tal fine, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore\no i loro rappresentanti) ricorreranno all'OPP, quale prima istanza obbligatoria\ndi risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali\nsingole o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia\ndell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione\nconcordata, ove possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure: la parte che ricorre all'OPP, ne informa senza ritardo le altre\nparti interessate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'OPP il ricorso scritto\ncon raccomandata a\u002Fr e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni\nentro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale\nultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'OPP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'OPP assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si\nrealizza a condizione che siano rappresentate le Organizzazioni stipulanti il\npresente Accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di\nconciliazione, ciascuna delle Parti può adire l'OPN, preventivamente al\nricorso alla Magistratura con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e\nnei termini di cui sopra. Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro\nrappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13) e al punto 6b)\nle Parti stabiliranno a livello provinciale la misura del contributo da\ndestinare all'OPP, sulla base dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi\nconcorrono tutte le aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza\ndesignati in base al punto 6b) concorrono le sole aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al 31 marzo 1997, le parti stipulanti si incontreranno a\nlivello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli OPP. Per le\nprovince nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli OPP, le\nparti stipulanti il presente Accordo si incontreranno a livello nazionale per\nesaminare le cause che non ne hanno consentito la costituzione al fine di\nrimuoverle e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura del\ncontributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore del Turismo, le Organizzazioni territoriali aderenti alle\nOrganizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Turismo potranno accordarsi per\nl'utilizzo dei fondi derivanti dal contributo già definito per l'Ente\nBilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,\neventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente Accordo in\nconformità a quanto dallo stesso previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16 bis. Disposizione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31\ndicembre 1999 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima della sua scadenza da una\ndelle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 10)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 29 novembre 1996 la CONFCOMMERCIO, la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL\ne la UILTuCS-UIL - in considerazione di quanto disposto dal D.lgs. n.124 del 21\naprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione\ndi trattamenti pensionistici complementari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preso atto delle sue successive modificazioni e integrazioni, introdotte\ndalla legge 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico\ncomplementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura\nprevidenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore\nTerziario, della Distribuzione e dei Servizi; convengono di costituire, entro\nil 30 giugno 1997, un Fondo di Previdenza Complementare, impegnandosi a\npredisporre, nello stesso termine l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il\nRegolamento attuativo, nonché a completare le formalità amministrative\nnecessario. Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà\navvenire secondo quanto di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti\ndi pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi\naccantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti\ngestori dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da\ndatori di lavoro appartenenti al settore del Terziario, della distribuzione e\ndei servizi, nonché i datori di lavoro titolari del rapporto di lavoro\nintercorrente con gli stessi. È altresì prevista la possibilità, da\nregolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da\nsettori affini. Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati\ncontratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS dei\nlavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della\nDistribuzione e dei Servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione\nvolontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i\nlavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo\nparziale, nonché con contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei\nlivelli di cui al CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, nonché\na quelli appartenenti alla categoria dei Quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore\npari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della\nretribuzione utile per il computo del TFR e un uguale versamento a carico del\ndatore di lavoro. Inoltre, per i lavoratori già assunti è previsto il\nversamento del 50% del TFR maturato nell'anno mentre per i nuovi assunti è\nprevisto il versamento del 100% del TFR maturato nell'anno. Viene, infine,\nstabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento della adesione al\nFondo a titolo di iscrizione, pari a £. 30.000 di cui £. 7.000 a carico del\ndipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento\ndel Fondo. L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la\ndurata della adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del\npresente protocollo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche\nderivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di\ncontrattazione di 2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto\nprevisto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica\ncomplementare riconosciuta dalle Parti come applicabile ai dipendenti del\nsettore. Pertanto, le Parti si impegnano a collaborare per la massima\ndiffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione\ngeneralizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti si impegnano,\naltresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi\ndifficoltà nello svolgimento di tale progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>possono divenire soci del Fondo le aziende e i lavoratori dipendenti del\nsettore Terziario già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla\ndata di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra\naziende e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL stabilisca la confluenza\ndel fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai\ncompetenti Organi del Fondo aziendale e autorizzata dal Consiglio di\nAmministrazione del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto\nche verrà predisposto sulla base del presente protocollo, avrà quali soci sia\ni lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito\nattraverso i seguenti Organi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai\nlavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza\ndei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; le rappresentanze\nverranno individuate anche in correlazione ai versamenti effettuati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Comitato dei garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle parti\nstipulanti il presente protocollo; - dei quali la formazione e le attribuzioni\nverranno definite nello Statuto costitutivo il Fondo stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>viene previsto un periodo di 12 mesi per la preadesione al Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo,\nverrà creato un Organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i\nsuoi compiti con l'insediamento degli Organi del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al\ntrasferimento del lavoratore ad altro Fondo, viene comunque individuato un\ntempo minimo di adesione pari a 5 anni per i primi 5 anni di vita del Fondo\nstesso e, successivamente a tale termine, pari ad almeno 3 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali nazionale e\nterritoriali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di\ninformazione ai lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano conto\ndella legislazione del Trentino Alto-Adige sulla materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od\nintegrazioni del presente protocollo di intesa richieste dagli Organi di\nVigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità\ndell'intero protocollo ma impegnano le Parti ad apportare al testo le\ncorrezioni o integrazioni necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 30 marzo 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla luce dell'andamento economico che presenta ancora evidenti segnali di\nincertezza e in considerazione, del fatto che, come certificato dalle\nstatistiche ISTAT, Il PIL 2016 sarà rivisto al ribasso e il Governo si\nappresta a rivedere anche le stime della crescita per i prossimi anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preso atto dell'adeguamento dell'indicatore economico dei prezzi al\nconsumo che vede una riduzione percentuale sul 2016 e 2017;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerando che il rinnovo del 30 marzo 2015 del CCNL Terziario della\ndistribuzione e dei servizi si è collocato in uno scenario economico del tutto\nparticolare, connotato dal perdurare di una significativa crisi dei consumi e\ndella domanda interna che ha inciso sui conti economici delle aziende e sulla\nconseguente capacità occupazionale e che, nonostante tali difficoltà, le\nParti hanno responsabilmente sottoscritto tale rinnovo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in virtù delle relative analisi svolte dalle Parti, e delle consolidate\nrelazioni sindacali nel settore Terziario, da sempre improntate a garantire lo\nsviluppo e la qualità dell'occupazione e della impresa, con la necessaria\nattenzione all'equilibrio che deve caratterizzare economie fortemente collocate\nsulla domanda interna, e in considerazione degli importi ad oggi corrisposti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concordano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di sospendere l'erogazione della tranche di € 16,00, parametrata al liv.\n4), prevista con decorrenza novembre 2016 dal CCNL 30 marzo 2015 e di\nincontrarsi entro e non oltre il 5 dicembre 2016, per definire una nuova\ndecorrenza degli aumenti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 24 ottobre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 30 marzo 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 26 settembre 2017 in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti hanno sottoscritto il 30 marzo 2015 il rinnovo del CCNL del\nTerziario, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 dicembre 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti hanno definito un aumento retributivo a regime pari ad € 85,00\nparametrati al liv. 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 24 ottobre 2016 le Parti, consapevoli che il rinnovo del 30 marzo 2015\ndel CCNL Terziario della distribuzione e dei servizi si è collocato in uno\nscenario anche economico del tutto particolare, hanno sottoscritto un Accordo\nintegrativo in cui hanno concordato la sospensione dell'erogazione della\ntranche di € 16,00 prevista con decorrenza novembre 2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel citato Accordo le Parti hanno altresì concordato di definire\nsuccessivamente una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti confermano le relazioni sindacali esistenti e la centralità del\nCCNL Terziario, in conformità alle previsioni dell'Accordo interconfederale\nsulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 e dell'Accordo interconfederale sulle\nRelazioni sindacali e il nuovo modello contrattuale del 24 novembre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti definiscono quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la tranche di € 16,00, parametrati al liv. 4), verrà erogata nel mese\ndi marzo 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in considerazione di quanto sopra definito, il CCNL Terziario 30 marzo\n2015 avrà durata sino al 31 luglio 2018 e conseguentemente il comma 1)\ndell'art. 236 dello stesso CCNL è modificato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le Parti alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti\nrinnovi e preso atto che il precedente contratto cessa la sua vigenza in data\n31 marzo 2015, concordano che il presente contratto decorre dal 1° aprile 2015\ne avrà vigore fino a tutto il 31 luglio 2018”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti, al fine di assicurare leali condizioni di concorrenza,\nconcordano inoltre quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le Parti, riconoscendosi nelle previsioni dell'Accordo interconfederale\nsulla Rappresentanza del 26 novembre 2015 e in coerenza con quanto definito con\nl'Accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e\nmodello contrattuale del 24 novembre 2016, confermano la volontà di arginare\nfenomeni di dumping, soprattutto retributivo, e di garantire normali condizioni\ndi concorrenza tra le imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica le Parti condividono che gli aumenti contrattuali definiti\ndal CCNL Terziario, Distribuzione e servizi in quanto Contratto Nazionale\nmaggiormente applicato nell'ambito dell'intero settore Terziario (secondo i\ndati dei codici contratto INPS e i dati delle iscrizioni ai Fondi nazionali di\nAssistenza sanitaria Integrativa costituiti dalle Parti) sottoscritto tra le\nParti stesse, debbano costituire una previsione non diversificabile in altri,\naccordi collettivi di pari livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione della previsione di cui al capoverso precedente attraverso\nminori previsioni a valenza economica, contenuta in contratti collettivi\nnazionali di lavoro sottoscritti dalle parti firmatarie del suddetto contratto\nnazionale, che insistano sulla sfera di applicazione dello stesso, verrà\nautomaticamente recepita nel suddetto CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale recepimento comporta l'interruzione delle obbligazioni retributive\nrimanenti in caso di maturazione parziale delle stesse fino al riallineamento\nai suddetti valori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene altre misure a valenza economica esse dovranno essere\ncomunque complessivamente equivalenti.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le previsioni contenute nel presente Accordo costituiscono parte integrante\ndel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015 sottoscritto tra\nCONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 30 marzo 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 13 maggio 2019,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 30 marzo 2015 le Parti hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL del\nTerziario, Distribuzione e Servizi, scaduto il 31 dicembre 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 24 ottobre 2016 le Parti hanno sottoscritto un Accordo integrativo in\ncui hanno concordato la sospensione della tranche di € 16,00 prevista con\ndecorrenza novembre 2016, in riferimento al particolare scenario economico che\nsi andava delineando;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il 26 settembre 2017 le Parti hanno sottoscritto un Accordo integrativo in\ncui hanno concordato, oltre alla nuova decorrenza della erogazione della\ntranche del novembre 2016, l'introduzione di una “clausola di\nsalvaguardia”, che costituisce parte integrante del CCNL TDS sottoscritto il\n30 marzo 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti confermano le relazioni sindacali esistenti, in conformità alle\nprevisioni dell’Accordo interconfederale sulla Rappresentanza del 26 novembre\n2015 e dell’Accordo interconfederale sulle Relazioni sindacali e il nuovo\nmodello contrattuale del 24 novembre 2016;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti confermano la centralità del CCNL TDS, quale contratto\nmaggiormente applicato nell'ambito dell'intero settore Terziario e sottoscritto\ndalle parti sociali comparativamente più rappresentative, secondo i dati dei\ncodici contratto INPS e i dati delle iscrizioni ai Fondi nazionali di\nAssistenza sanitaria Integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concordano quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la scadenza del CCNL TDS del 30 marzo 2015 è prolungata al 31 dicembre\n2019, ferme restando le disdette già inviate in conformità con il comma 2)\ndell’art. 236 del CCNL, che produrranno i propri effetti successivamente alla\nsuddetta scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la traduzione operativa dell’Accordo del 26 settembre 2017 costituirà\noggetto di valutazione negoziale in occasione del rinnovo del CCNL Terziario 30\nmarzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano, infine, a definire il testo di stesura del CCNL TDS\nentro il 31 maggio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le previsioni del presente Accordo costituiscono parte integrante del CCNL\nTDS del 30 marzo 2015 sottoscritto tra CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL,\nFISASCAT-CISL e UILTuCS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI INTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 17 aprile 2019,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il D.L. n. 87\u002F2018 (cd. “Decreto Dignità”) convertito nella legge n.\n96\u002F2018, ha modificato la durata massima dei contratti a tempo determinato e la\ndisciplina delle proroghe e dei rinnovi, e pur reintroducendo il regime delle\ncausali, ha continuato a mantenere le deroghe previste dal D.lgs. n.81\u002F2015 in\nmateria di stagionalità, sia legale che contrattuale, concernenti la\nsuccessione dei contratti a termine anche in assenza di causali, e le\npercentuali di utilizzo, applicabili alle fattispecie di stagionalità definite\ndal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, nonché\ndalle “ulteriori ipotesi di stagionalità” già definite dai contratti\ncollettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e\ndei Servizi (di seguito CCNL TDS) con Accordo di rinnovo del 30 marzo 2015 ha\nintrodotto l'art. 66 bis “Contratto a tempo determinato in località\nTuristiche” nell'ambito del quale ha disciplinato ulteriori ipotesi di\nattività stagionali in aggiunta a quanto definito dal DPR 7 ottobre 1963 n.\n1525 e successive modifiche e integrazioni rinviando alla contrattazione\nterritoriale sottoscritta dalle Organizzazioni territoriali stipulanti\nl’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica dove si\ncollocano le predette assunzioni a tempo determinato con tutte le deroghe\npreviste dalla normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato, le Parti, congiuntamente,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dichiarano quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 87\u002F2018 (cd. Decreto Dignità),\nconvertito nella legge n. 96\u002F2018, si riconferma la validità e piena\napplicabilità dell'art. 66 bis del CCNL Terziario, già parte integrante del\nCCNL vigente, quale strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento\ndegli organici oltre i limiti percentuali e di durata, nonché, esclusivamente\nper i contratti attivati ai sensi dell'art. 66 bis, per il superamento\ndell'obbligo di causale, per proroghe o rinnovi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO NAZIONALE SULLA DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ STAGIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'art. 21, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F2015 e successive modificazioni\ndisciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli\ntemporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo,\nfacendo comunque salve le attività stagionali e demandando alla contrattazione\ncollettiva eventuali integrazioni, specificità delle attività stagionali, in\naggiunta a quanto definito dal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive\nmodifiche e integrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'art. 23, comma 2), lett. c) del D.lgs. n. 81\u002F2015 prevede che siano in\nogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato\nconclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, comma 2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'art. 21, comma 1) del D.lgs. n. 81\u002F2015 prevede che i contratti per\nattività stagionali, di cui all'art. 21, comma 2), possono essere rinnovati o\nprorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'art. 19, comma 2) del D.lgs. n. 81\u002F2015 stabilisce che, ad eccezione\ndelle attività stagionali di cui all'art. 21 comma 2), la durata dei rapporti\ndi lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo\nstesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo\nsvolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente\ndai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i CAAF svolgono una specifica attività nell'ambito della compilazione\ndelle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell'ISEE,\ncontrollo documentale dichiarazioni ex 36 TER, elaborazione delle pratiche RED,\nche comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali\npreviste in merito al ricorso ai contratti temporanei;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è ferma volontà delle Parti utilizzare tutti gli strumenti a\ndisposizione atti alla tutela dei lavoratori e del posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi CAAF non può essere\nsvolto con il normale organico in forza alle Società pena la non effettuazione\ndel servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata\nnel periodo da gennaio a luglio, alle richieste di elaborazione della\nmodulistica o\u002Fe informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti\npreposti al fine dell'accertamento dell'imposta sul reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le parti firmatarie hanno già condiviso la necessità di regolamentare le\nfattispecie sopra richiamate in ragione della stagionalità delle stesse, con\nla sottoscrizione di un Accordo in data 10 febbraio 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato tutto ciò,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti concordano che le campagne fiscali\u002Fprevidenziali dettate da\ninderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e\ndichiarativi fiscali e attività connesse, e\u002Fo eventuali nuove attività con le\nmedesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere\nstagionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricorso delle assunzioni a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle specifiche necessità dei CAAF e della loro attività è\nnecessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di\nattività stagionali così come previsto dal succitato D.lgs. n. 81\u002F2015 per\ngli effetti di cui agli artt. 19, comma 2); 21, comma 1); 21, comma 2); 23,\ncomma 2), lett. c), e in deroga a quanto previsto dal CCNL del Terziario,\nDistribuzione e Servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del\nservizio svolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le\nlimitazioni quantitative di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 31 del D.lgs. n.\n81\u002F2015 - come modificato dalla legge 96\u002F2018 - per le assunzioni dei\nlavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli\nadempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell'art. 24, comma 3) del D.lgs.\nn. 81\u002F2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne\nsuccessive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro 3 mesi dalla\nconclusione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale.\nEventuali accordi di 2° livello in materia di stagionalità potranno\nriguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e\u002Fo\nprevedere l'estensione al mese di dicembre dei contenuti del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge\ne di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 20 febbraio 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anno 2012, il giorno 21 del mese di settembre in Roma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO\u002FImprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i CCNL e protocolli aggiuntivi sottoscritti dalle Parti in epigrafe, in\napplicazione dell'art. 4, comma 17) della legge n. 92 del 2012 e della\nCircolare n. 18\u002F2012 del Ministero del Lavoro che ha riconosciuto le sedi\nsindacali quali sedi qualificate in grado di offrire “le stesse garanzie di\nverifica della genuinità del consenso del lavoratore cui è preordinata la\nnovella normativa” , la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni\nconsensuali può essere validamente effettuata in sede sindacale, ai sensi\ndelle disposizioni del codice di procedura civile, anche avvalendosi\ndell'assistenza tecnica delle Commissioni di conciliazione, laddove\ncongiuntamente costituite dalle Parti, ovvero dagli enti bilaterali\nterritoriali nel caso di assenze delle citate Commissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota di aggiornamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riferimenti normativi contenuti nell'Accordo devono ritenersi aggiornati\ndalle disposizioni del D.lgs. n. 151\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DELL’ENTE BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLA PROVINCIA DI ______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visti gli artt. 68 e da 75 a 84 del D.lgs. n. 276 del 2003, così come\nmodificati dal D.lgs. n. 251 del 2004, dalla legge n. 266 del 2005 e dalla\nlegge n. 183 del 2010;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visti gli artt. 30 e 31 della legge n. 183 del 2010;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visti gli artt. 410 c.p.c. e ss., così come modificati dalla legge n. 183\ndel 2010;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visto l'art. 27, comma 1), D.lgs. n. 81 del 2008, come successivamente\nmodificato e integrato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- VISTO l'art. 37 ter dell'Accordo di rinnovo del CCNL Terziario del 26\nfebbraio 2011, che istituisce le Commissioni di certificazione all'interno\ndegli Enti Bilaterali Territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerata la Circolare INPS n. 71 del 1° giugno 2005, che ha fornito\nindicazioni in merito alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni di\ncertificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerata la Direttiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle\nPolitiche Sociali del 18 settembre 2008, che ha inteso rilanciare la filosofia\npreventiva e promozionale di cui al D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 contenente\nmisure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia\ndi previdenza sociale e di lavoro a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio\n2003 n. 30;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerate le sentenze del Consiglio di Stato n. 1842 del 22 febbraio\n2009 e n. 736 del 9 febbraio 2009 in tema di accesso agli atti e tutela della\nriservatezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ritenuto, pur in assenza di una specifica norma di legge, di dover\nadottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche la procedura\ndi certificazione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dispone, nella seduta del ________ e con votazione unanime, l'adozione del\npresente regolamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTO della COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costituita presso l'EBT della provincia di _____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Composizione e competenze della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è composta da un Presidente, scelto congiuntamente tra ex\ngiudici, avvocati, professori universitari giuslavoristi o funzionari della\nDirezione Provinciale del Lavoro, e da altri 6 componenti, dei quali 3 su\ndesignazione della ASCOM\u002FUNIONE\u002F CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia e 3 su\ndesignazione delle OO.SS. __________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire l'operatività della Commissione sono, inoltre,\ndesignati 6 componenti supplenti, dei quali 3 su designazione della\nASCOM\u002FUNIONE\u002FCONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia e 3 su designazione delle\nOO.SS. ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione esercita le competenze assegnate dal CCNL del Terziario,\ndella distribuzione e dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 31, comma 10) della legge n. 183\u002F2010, in caso di\ncertificazione di clausole compromissorie le Parti, davanti alla Commissione di\ncertificazione, possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un\nrappresentante della Organizzazione sindacale o professionale cui abbiano\nconferito mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Norme relative ai componenti della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono componenti effettivi della Commissione i soggetti di cui all'art. 2,\ncomma 1) del presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti effettivi e supplenti della Commissione di Certificazione\ndevono essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma\n1), lett. d) del D.lgs. n. 276\u002F03 e dei requisiti minimi di professionalità\nche consentano l'espletamento del mandato nella piena consapevolezza e\nconoscenza degli ambiti In cui opera la Commissione di certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di\nlegge, per requisito minimo si intende l'aver maturato esperienze professionali\nper almeno 24 mesi, anche all'interno di associazioni sindacali o di categoria,\nin ruoli coerenti con i compiti della Commissione di Certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della Commissione di Certificazione sono tenuti ad astenersi\ndal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione che\nineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di\ncertificazione che possano coinvolgere interessi propri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal precedente comma 4),\nl'interessato comunicherà tempestivamente la propria motivata astensione alla\nCommissione e il Presidente provvederà alla sua sostituzione, convocando altro\ncomponente effettivo o supplente designato dalla parte che aveva provveduto\nalla designazione del componente astenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione di componente, effettivo o supplente, della Commissione ha\ntermine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva\nespressa, ovvero in caso di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti\ndi moralità di cui al comma 2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Commissioni istruttorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione può costituire una o più Commissioni istruttorie per lo\nsvolgimento delle attività, preliminari a quelle di vera e propria\ncertificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Commissione ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi;\nprovvede in particolare all'esame delle istanze assegnatele a tal fine dal\nPresidente e alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte\nda sottoporre alla Commissione; può altresì essere incaricata dal Presidente\ndi espletare l'audizione delle Parti, nel rispetto delle disposizioni del\npresente regolamento, redigendone verbale e riferendone per i seguiti in\nCommissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in\nalcun modo vincolata dalle valutazioni delle Commissioni istruttorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai componenti delle Commissioni del presente articolo si applicano le\nprevisioni contenute nell'art. 3, commi 2), 3) e 4) del presente\nRegolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal precedente art. 3, comma\n4), l'interessato comunicherà tempestivamente la propria motivata astensione\nalla Commissione e il Presidente provvederà alla sua sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Sotto-Commissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero\ndelle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi\nprospettati, e alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge\nper la conclusione dei procedimenti di certificazione, il Presidente della\nCommissione può costituire una o più sotto-Commissioni di certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna sotto-Commissione ha compiti autonomi di certificazione ed opera\ncon almeno 2 componenti, uno di parte datoriale e uno di parte sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sotto-Commissione è presieduta dal Presidente della Commissione di\nCertificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Validità delle sedute e delle delibere della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e delle sotto-Commissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle sedute della Commissione, ferma restando la garanzia\ndi composizione paritetica, è richiesta la presenza del Presidente e di almeno\n2 componenti, 1 espressione di parte datoriale e 1 espressione di parte\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione delibera a maggioranza dei componenti presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Modalità operative e disposizioni generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in tema di avvio delle procedure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istanza di avvio delle procedure è formulata per iscritto in conformità\nal modello e secondo le istruzioni pubblicate all'indirizzo Internet __________\n(L'EBT). La Commissione approva periodicamente la modulistica necessaria per\nl'espletamento delle proprie attività, e pubblica quella di eventuale utilità\nper le Parti istanti al medesimo Indirizzo Internet ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istanza è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata\na\u002Fr, ovvero - ove venga attivata - secondo posta elettronica certificata (PEC)\no anche mediante consegna a mano. In quest'ultimo caso verrà rilasciata\nricevuta in merito all'avvenuta ricezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria della Commissione acquisisce l’istanza e provvede a\nregistrare con numerazione progressiva gli estremi della stessa in un apposito\nregistro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Norme in materia di accesso agli atti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ai componenti della Commissione, che accedono alla documentazione\ninerente alla attività della Commissione senza particolari formalità, tutte\nle autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del\nprocedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di\nprenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le\ndisposizioni del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutela del diritto alla riservatezza del prestatore di lavoro,\neventualmente parte della procedura di certificazione, la Commissione non\nconsente al datore di lavoro la visione e\u002Fo la estrazione di copia\ndell'eventuale verbale di audizione del prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tutela di cui al comma 2) viene meno nel caso in cui il prestatore di\nlavoro manifesti l'intenzione di procedere giudizialmente per fatti relativi al\ncontratto oggetto della procedura di certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, resta salvo l'obbligo di esibizione del verbale a seguito di\napposito provvedimento e\u002Fo richiesta della autorità giudiziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il datore di lavoro presenti una pluralità di istanze di\ncertificazione, la Commissione valuterà l'opportunità di concedere allo\nstesso, a seguito di apposita richiesta, copia dei verbali compilati dal\nprestatore di lavoro, comunque sempre previo oscuramento dei dati anagrafici e\ndi quanto risultasse necessario al fine di garantire l'anonimato di questi\nultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Requisiti essenziali dell'istanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono requisiti essenziali dell'istanza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e\ndella sede o della dipendenza dell'azienda interessata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'indicazione del contratto in cui sia dedotta, direttamente o\nindirettamente, la prestazione di lavoro, per il quale si richiede la\ncertificazione e della specifica qualificazione negoziale delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali\ne fiscali In relazione ai quali le Parti chiedono la certificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)l'allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati\nanagrafici e fiscali delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti\ncertificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti\nprovvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza,\noppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia\ndegli stessi o dei relativi riferimenti identificativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la sottoscrizione in originale delle Parti e, nel caso che una o entrambe\nle parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità\ndei firmatari, corredata di idonea procura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l'allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 - Comunicazione alla DPL, registrazione e conservazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non appena pervenuta l'istanza di certificazione, ai sensi e agli effetti di\ncui all'art. 78, comma 2), lett. a) del D.lgs. n. 276 del 2003, e fermo\nrestando quanto disposto dall'art. 8, comma 1) del presente regolamento In\nmerito all'accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici\ninteressati, la Commissione di certificazione comunica alla Direzione\nprovinciale del lavoro l'inizio del procedimento, fornendo un documento di\n“inizio del procedimento” con indicazione delle Parti e della loro sede,\nresidenza o domicilio, oltre che della data di ricevimento della istanza da\nparte della Commissione e della data in cui tale istanza sarà discussa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai medesimi effetti, qualora la Commissione debba richiedere alle parti\ninteressate documentazione integrativa necessaria, la comunicazione alla DPL è\ntardata al momento della ricezione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita\ndalla Commissione alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni\ndalla ricezione della istanza. La segreteria della Commissione acquisisce il\nfascicolo e provvede a registrare gli estremi dell'istanza in un registro anche\ninformatico appositamente Istituito, nel quale viene elencata la documentazione\nafferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà\navvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei documenti\ne con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi\ncontenuti a mente delia vigente normativa. Il termine minimo di conservazione\ndei contratti e della relativa documentazione di cui all'art. 78, comma 3) del\nD.lgs. n. 276 del 2003 decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico\ncostituito mediante il contratto oggetto di certificazione. Detta conservazione\navviene presso la sede della Commissione per la durata di 5 anni dalla data di\nestinzione del contratto certificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Vaglio preliminare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di\npresentazione procede alla valutazione della regolarità e completezza delle\nistanze ai sensi degli artt. 6 e 9 del presente regolamento e, qualora le\nstesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle Parti le\nintegrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine\ndi cui all'art. 78, comma 2), lett. b) del decreto legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Calendarizzazione dei lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero\nacquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della\nCommissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A\ntal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande\npervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più\nsedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più sotto-Commissioni\nai sensi degli articoli che precedono e della necessità di concludere il\nprocedimento nei termini di legge, salvo quanto previsto dall'art. 10 del\npresente regolamento. Ove necessario, provvede a convocare le Parti per\nl'audizione dinanzi alla Commissione di certificazione ovvero alla Commissione\nistruttoria, ove costituita, indicando la data e l'ora stabilite. La\ncomunicazione del calendario delle sedute con l'indicazione delle relative\npratiche rivolta alla Direzione provinciale del lavoro ha valore di\ncomunicazione di Inizio del procedimento ai sensi dell'art. 78, comma 2), lett.\na) del decreto legislativo e può essere effettuata tramite fax o posta\nelettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Convocazione delle Commissioni e comunicazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente convoca la Commissione o, se del caso, la sotto-Commissione\ncomunicando ai componenti effettivi, a mezzo posta, a mezzo telefax o a mezzo\nposta elettronica ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l'elenco delle\npratiche inserite nell'ordine del giorno, almeno 1 volta al mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Istruttoria sostanziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, ove ritenuto necessario, può richiedere, tramite\ncomunicazione scritta, chiarimenti e\u002Fo integrazioni alle Parti, e\u002Fo convocarle\nper l'audizione dinanzi alla Commissione di certificazione ovvero alla\nCommissione istruttoria, ove costituita, indicando la data e l'ora\nstabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intervengono direttamente alla audizione. La parte impossibilitata\ncomunica le motivazioni del caso, con l'eventuale documentazione probatoria, al\nPresidente o al Commissario istruttore, che decide per il rinvio, nel rispetto\ndei termini di cui al successivo art. 16, dandone atto nel corso della seduta\ndella Commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti vengono sentite tra loro disgiuntamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso risultassero attivate contestualmente da parte del medesimo datore\ndi lavoro una pluralità di procedure di certificazione, la Commissione potrà\nprocedere, ove ritenuto opportuno, alla audizione contemporanea di più\nprestatori di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle dichiarazioni scritte rese dalle Parti in sede di audizione o di\nriscontro ai chiarimenti richiesti dalla Commissione si applicano le\ndisposizioni di cui al DPR n. 445\u002F2000 (Disposizioni legislative in materia di\ndocumentazione amministrativa), con particolare riferimento agli artt. 47\n(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) e 76 (Norme penali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 – Provvedimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia il provvedimento di certificazione che quello di diniego, sia qualsiasi\naltro provvedimento la Commissione intenda adottare, per loro natura, devono\nessere necessariamente motivati e contenere l'indicazione dell'autorità presso\nla quale è possibile presentare il ricorso, del termine per presentarlo e dei\npropri effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento della Commissione contiene ‘per relationem’ tutte le\nfasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, è conforme alla\ndelibera e alle motivazioni in essa espresse e dà atto degli elementi\nfondamentali di valutazione utilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento della Commissione viene redatto in forma scritta in\ntriplice originale: uno rimane agli atti d'ufficio e deve essere conservato per\nil periodo previsto dall'art. 78, comma 3) del decreto legislativo, mentre gli\naltri due vengono trasmessi alle Parti che hanno sottoscritto l'istanza di\ncertificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la Commissione o sotto-Commissione lo reputi necessario, si\npotrà procedere ad ulteriori istruttorie sostanziali (audizioni delle Parti o\nrichieste di chiarimenti e integrazioni), anche successivamente alla prima.\nL'istanza verrà deliberata nella prima seduta utile successiva al\ncompletamento della intera istruttoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Termini del procedimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data di ricezione della istanza ovvero della documentazione\nintegrativa richiesta decorre il termine di cui all'art. 78, comma 2), lett. b)\ndel D.lgs. n. 276\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 giorni dal\nricevimento della istanza, ovvero dal ricevimento della ulteriore\ndocumentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 giorni\ndi cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal\n____ al ____ di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Ipotesi di sospensione del procedimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento rimane sospeso, fino al venir meno della causa ostativa e\nfermo restando il termine massimo di 60 gg. individuato nel successivo art. 19\nnelle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)mancata dichiarazione di disponibilità anche di una sola delle Parti a\nfissare una data per l'audizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mancata presentazione di una o di entrambe le Parti all'audizione nella\ndata in precedenza concordata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)mancata dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un accesso\nistruttorio nei locali aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) mancata trasmissione dei documenti integrativi o dei chiarimenti\nrichiesti dalla Commissione per iscritto alle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Conclusione del procedimento per volontà o inattività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il procedimento si ritiene concluso, senza possibilità residua di\naddivenire alla delibera di accoglimento o di rigetto da parte della\nCommissione, in caso di acquisizione agli atti di rinuncia espressa,\nsottoscritta da una o da entrambe le Parti, attestante il venir meno della\nvolontà singola o congiunta di proseguire il procedimento. In tal caso la\nCommissione emetterà un provvedimento di conclusione del procedimento con\nindicazione della relativa causale, espletando le formalità di cui all'art.\n16, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel corso del procedimento, hanno a disposizione - congiuntamente\ne complessivamente - 15 giorni dalla presentazione della istanza per dare\nriscontro alle richieste della Commissione, con decorrenza del termine dalla\nricezione delle medesime. In caso di inattività delle Parti, e in particolare\ndi mancanza, totale o parziale, di riscontro alle richieste di chiarimenti e\u002Fo\nintegrazioni della Commissione o di disponibilità a concordare una data per le\naudizioni o per la visita dei locali aziendali, la Commissione, verificato il\nsuperamento del termine massimo di 60 giorni potrà emettere un provvedimento\ndi conclusione del procedimento per rinuncia implicita di una o di entrambe le\nParti, con indicazione della relativa causale ed espletando le formalità di\ncui all'art. 16, comma 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Rapporti con i servizi ispettivi e di vigilanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ottica di una leale collaborazione con i servizi ispettivi e di\nvigilanza, la Commissione sospende il procedimento nel caso in cui apprenda per\niscritto, da una delle Parti o dai servizi stessi, dell'avvenuto accesso\nispettivo in periodo antecedente la ricezione della istanza e avente ad oggetto\nil medesimo contratto oggetto di richiesta di certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PATTO PER IL LAVORO NEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23 giugno 2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Occupazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La crisi economica che sta attraversando il Paese va gradualmente investendo\nil settore Terziario, Distribuzione e Servizi, accentuando gli elementi di\npreoccupazione per il futuro dei settori interessati e i relativi livelli\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono indispensabile promuovere nel breve termine e per la fase\ndi crisi che, nelle previsioni, continuerà a produrre i suoi effetti anche nel\ncorso del 2010, iniziative volte ad affermare politiche di sostegno alla\noccupazione e alla riorganizzazione dei settori, evitando il fenomeno\ndepressivo dovuto alla chiusura di migliaia di attività e alla perdita di\nnumerosi posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costo\nsociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quanto affermato, le Parti individuano quale obiettivo\nprioritario, la difesa dei livelli occupazionali, per evitare che la crisi\ndetermini un pericoloso deterioramento del patrimonio professionale,\npenalizzando ulteriormente le fasce più deboli, a partire dalle donne e i\ngiovani, sia attraverso il calo della occupazione a tempo indeterminato a\nfronte delle cessazioni di attività, sia attraverso una pesante riduzione\ndella forza lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questo fine, le Parti ritengono necessario favorire la stabilità dei\nrapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi aziendali,\nattraverso il ricorso a tutti gli strumenti di gestione delle crisi previsti\ndalle normative vigenti (CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà di tipo\nA e B, anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, riduzione dell’orario di\nlavoro etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo senso, a livello territoriale, saranno attivati tavoli di\nconfronto, per definire le modalità di attuazione delle procedure finalizzate\nalla salvaguardia dell’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contestualmente, le Parti, nel quadro di un ulteriore potenziamento ed\nallargamento alle fasce di lavoratori esclusi, degli strumenti di sostegno al\nreddito erogati dal sistema pubblico, ovvero, in presenza di iniziative\nconseguenti alla costituzione di tavoli di crisi a livello delle Regioni,\nritengono utile verificare, secondo i principi enunciati nell’avviso comune\nsottoscritto dalle Parti il 25 marzo 2009 e nel quadro delle compatibilità\nfinanziarie derivanti dagli obiettivi attualmente perseguiti, la funzione di\nintegrazione che può essere svolta dalla bilateralità di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Politica fiscale e contributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di difesa dei\nlivelli occupazionali, diventa sempre più urgente da parte del Governo la\nconvocazione di un tavolo di settore con le Organizzazioni firmatarie il\npresente Patto, al fine di dare coerente attuazione a quanto contenuto\nnell’Avviso Comune siglato dalle Parti Sociali il 25 marzo 2009 e determinare\nle ulteriori misure necessarie al sostegno di uno sviluppo qualificato del\nsettore, fondato su una crescita della capacità competitiva delle aziende e la\ngaranzia di continuità della occupazione stabile. In tal senso, vanno\nintrodotti meccanismi premianti per le aziende che non attuino interventi\nstrutturali di riduzione del personale e rafforzate le agevolazioni già\npreviste per quelle aziende che procedono ad incrementare l’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro, diventa fondamentale agire sulla leva fiscale, intesa\nquale strumento di sostegno allo sviluppo, di redistribuzione equa del reddito\ne di lotta al lavoro irregolare. Le Parti ritengono opportuno, pertanto, un\nintervento pubblico teso a ridurre sensibilmente il divario esistente tra costo\ncomplessivo sostenuto dalle imprese del Terziario, Distribuzione e Servizi per\nil lavoro e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra le misure a carico della fiscalità generale, finalizzate a tali\nobiettivi e coerenti con un riequilibrio della pressione fiscale tra i livelli\ndi governo centrale e locale, che non determini un aggravio del carico fiscale\nper i cittadini, vanno sostenute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da una parte, il meccanismo della deduzione forfetaria dalla base\nimponibile dell’IRAP di alcune voci contributive e di una parte delle somme\neventualmente corrisposte dalle aziende a titolo di anticipazione dei\ntrattamenti di CIG;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dall’altra, l’aumento delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente\ne la detassazione degli incrementi salariali legati alla produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, anche al fine di procedere ad un necessario riequilibrio della\nstruttura contributiva, sarà indispensabile attivare idonei provvedimenti\nlegislativi finalizzati alla riduzione progressiva degli oneri a carico del\nlavoratore, sostenuti per prestazioni sociali, nella salvaguardia del sistema\nuniversale pubblico della previdenza e assistenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il conseguimento dell’obiettivo prioritario della\ndifesa dei livelli occupazionali, a fronte dei processi di crisi esistenti nel\nsettore e con l’obiettivo di determinare un rilancio dei consumi attraverso\nun miglioramento dei margini di competitività, produttività ed efficienza\norganizzativa delle aziende del settore, le Parti riaffermano la contrattazione\ndi 2° livello, territoriale e aziendale, quale sede ove determinare le\nrisposte più aderenti alle necessità e alle peculiarità delle aziende e dei\nlavoratori nella attuale fase di crisi e, in questo senso, ritengono importante\nqualificarne ulteriormente la funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, a fronte di eventuali criticità derivanti dalla situazione\ndi crisi, ovvero, in occasione del rinnovo degli accordi di 2° livello, potrà\nessere effettuata una verifica sulle norme in materia di organizzazione del\nlavoro (orari, turni, lavoro domenicale, straordinari, ……) definite con gli\naccordi nazionali, territoriali o aziendali vigenti, in attuazione di quanto\nprevisto dal cap. II art. 6 e cap. III art. 10 del CCNL vigente. Le modalità\npiù idonee al conseguimento dell’obiettivo della salvaguardia occupazionale\ne del miglioramento dei margini di competitività delle aziende definite in\nmateria di organizzazione del lavoro saranno oggetto di accordo in sede di\ncontrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al tempo stesso, in sede di contrattazione di 2° livello devono essere\nperseguiti gli obiettivi prioritari della tutela della salute e della sicurezza\nsul lavoro, con particolare riferimento alla presenza diffusa della occupazione\nfemminile e della difesa e valorizzazione professionale del lavoro, rafforzando\ngli interventi di formazione professionale, sia verso le fasce di nuovo\ningresso, a partire dagli apprendisti, sia verso gli interventi di formazione\ncontinua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile\nqualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di\ndeterminare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del\nsettore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono\nguardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per\nil governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal\nvigente CCNL, a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni\nunilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di 2°\nlivello in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali,\nl’Azienda comunicherà alle OO.SS. lo stato di crisi, per effettuare una\nvalutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull’andamento\noccupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre\n2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente Accordo,\ncon l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace\nattuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Patto per il lavoro nel Terziario, Distribuzione e Servizi\ncostituisce parte integrante del CCNL 18 luglio 2008, che si intende\nintegralmente confermato e recepito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella stesura del suddetto CCNL 18 luglio 2008 in calce agli articoli _____\n(Lavoro domenicale e apprendistato) verrà annessa la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte\nintegrante del successivo Accordo del 23 giugno 2009, di cui al “Patto per il\nlavoro” e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e\nle sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle Parti per l'intera\nvigenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di incontrarsi entro e non oltre 24 luglio per\naddivenire alla stesura definitiva del Testo Unico contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO FOOD E FUNZIONIAUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO NO FOOD EFUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze a carattere professionalizzante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO ORARIO CURRICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 210 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche ed approfondita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscenza tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze e adeguate capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>semplici conoscenze pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI OMOLOGHI ARTIGIANI (*) 48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 280 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche ed approfondita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscenza tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pp\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili professionali sono individuati nell'elenco con carattere\nsottolineato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto alla vendita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macellaio specializzato provetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commesso alla vendita al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi,\npasticceria, anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- banconiere di spacci di carne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti della alimentazione\ngenerale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiuto banconiere spacci di carne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale\nlibero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiere comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ai negozi o filiali di esposizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al centralino telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo delle vendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preparatore di commissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di\nproduzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e saper utilizzare il glossario della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i sistemi di tutela del consumatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla\nrelazione con il cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla\nsoddisfazione del cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della\nvendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da\nsostenere conversazioni brevi ed elementari se necessario per l'organizzazione\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la merceologia alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le procedure stabilite per\nl'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di strumenti, dotazioni,\nmateriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- leggere e interpretare la documentazione tecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i materiali (materie prime, semi-lavorati,\nprodotti finiti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper riconoscere le specifiche di qualità e le criticità dei\nprodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper trattare e conservare gli alimenti anche secondo le norme HACCP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche di lay-out se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper gestire le comunicazioni dirette e\u002Fo telefoniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei\nprodotti se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa dei piani formativi\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto alla vendita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’usato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso specializzato provetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso di libreria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso stimatore di gioielleria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sportellista nelle concessionarie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiere comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- astatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso alla vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pompista specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>chimico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ottico diplomato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- meccanico ortopedico ed ernista munito di patente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali, con\nconoscenze delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del\ncalcolatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al ricevimento ed esecuzione mansioni di bordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale\nlibero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con\nconoscenza delle specialità farmaceutiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estetista, anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatore negli Istituti di informazioni commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto di biblioteca circolante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ai negozi o filiali di esposizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al centralino telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(semplici conoscenze pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dimostratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di\nproduzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e saper utilizzare il glossario della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i sistemi di tutela del consumatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla\nrelazione con il cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere\nconversazioni brevi ed elementari se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla soddisfazione del cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la merceologia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le procedure stabilite per\nl'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di strumenti, dotazioni,\nmateriali, prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- leggere e interpretare la documentazione tecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out e di visual merchandising\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, disporre e\npresentare merci e prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper gestire le comunicazioni dirette e\u002Fo telefoniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei\nprodotti se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della\nvendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO MANUTENZIONE\u002FASSISTENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO LOGISTICA\u002FGESTIONE MAGAZZINO FOOD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO LOGISTICA\u002FGESTIONE MAGAZZINO NO FOOD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze a carattere professionalizzante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO ORARIO CURRICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 210 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica (inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche (inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze e adeguate capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche (inquadramento finale al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILIPROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OMOLOGHIARTIGIANI (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 280 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica (inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili professionali sono individuati nell'elenco con carattere\nsottolineato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corrispondente di concetto con o senza conoscenze di lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- schedulatore flussista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile\u002Fimpiegato amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore e minutatore di programmi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a pratiche doganali e valutarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore di elaboratore con controllo di flusso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- steno-dattilografo in lingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore meccanografico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esattore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- traduttore adibito alle sole traduzioni scritte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle TLC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a mansioni d'ordine di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fatturista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- schedarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- codificatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore di macchine perforatrici e verificatrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del\nprocesso di produzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare il glossario della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera, se richiesto dalla\nmansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software\napplicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le normative sulla privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità\ngenerale e analitica se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper redigere rapporti periodici sull'andamento della attività,\npresentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti se\nrichiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper redigere, leggere e interpretare lettere e documenti in una lingua\nstraniera se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto\ndettatura se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper organizzare e gestire un archivio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO MANUTENZIONE\u002FASSISTENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nel settore automobilistico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nel settore ferro- metalli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore specializzato provetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e\nacciaio, metalli non ferrosi e rottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e acciaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(semplici conoscenze pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e acciaio, metalli non ferrosi e rottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto assistenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaudatore e\u002Fo accettatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico riparatore del settore elettrodomestici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico riparatore del settore macchine per ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estetista, anche con funzioni di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al collaudo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pratico di laboratorio chimico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatore negli Istituti di informazioni commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto di biblioteca circolante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ai negozi o filiali di esposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al centralino telefonico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a integrale libero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(semplici conoscenze pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dimostratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le ‘check list’ per il controllo e il\ncollaudo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio\ntecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo\ndi produzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi,\nper le operazioni di manutenzione e di assistenza se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti e\ntecnologie);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper leggere e interpretare la documentazione tecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e\nutensili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le norme e le procedure per prevenire\ncomportamenti che danneggiano l'ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature\nriferiti al profilo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e\nprotezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO LOGISTICA\u002FGESTIONE MAGAZZINO FOOD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autotrenista, conducente di automezzi pesanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo e alla verifica delle merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente di autovetture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto gestione magazzino food\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-campionarista, prezzista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro\ndi distribuzione e \u002Fo depositi nelle aziende a integrale libero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper praticare le condizioni di conservazione e di stoccaggio\ndei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico\u002Fsanitari,\nche per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio\ntecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo\ndi produzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di\nmagazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la merceologia alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti,\ntecnologie);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e\nutensili se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, secondo procedure\ncodificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature\nriferiti al profilo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e\nprotezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano\nformativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO LOGISTICA\u002FGESTIONE MAGAZZINO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NO FOOD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autotrenista, conducente di automezzi pesanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo e alla verifica delle merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente di autovetture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto gestione magazzino ‘no food’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio specializzato provetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nel settore automobilistico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo del materiale in entrata e in uscita settore\nferro\u002Fmetalli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla distribuzione dei fascettari nelle aziende di distribuzione di\nlibri e di stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da\nrivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di libri e\nstampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio specializzato dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e\nrottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-campionarista, prezzista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro\ndi distribuzione e \u002Fo depositi nelle aziende a integrale libero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di\ndistribuzione libri riviste e giornali e agenzie giornalistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di\naccompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e\nriviste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato nelle aziende commerciali nei settori ferro e\nacciaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla preparazione e\u002Fo suddivisione del fascettario nelle aziende\ndi distribuzione di libri e stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(semplici conoscenze pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e acciaio, metalli non ferrosi e rottami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ULTERIORI COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper praticare le condizioni di stoccaggio delle merci, sia\nper quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, che per quanto riguarda\nla loro movimentazione in sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio\ntecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo\ndi produzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la merceologia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di\nmagazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper organizzare gli spazi di lavoro, disporre e presentare merci e\nprodotti, secondo procedure codificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti,\ntecnologie);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e\nutensili se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature\nriferiti al profilo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e\nprotezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AL SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze a carattere professionalizzante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO ORARIO CURRICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 210 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e particolari capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze e adeguate capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>semplici conoscenze pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI OMOLOGHI ARTIGIANI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) 48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 280 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili professionali sono individuati nell'elenco con carattere\nsottolineato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AL SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto al servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'esecuzione di progetti o di parti di essi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estimatore nelle aziende di arte e antichità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente copywriter nelle aziende pubblicitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente art director nelle agenzie pubblicitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente account executive nelle agenzie di pubblicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente media planner nelle agenzie di pubblicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente del product manager (altri assistenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- propagandista scientifico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disegnatore tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni\ncommerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-figurinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vetrinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indossatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-propagandista di prodotti, con mansioni che non richiedono cognizioni\nscientifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pittore o disegnatore esecutivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatori di processo nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allestitore esecutivo di vetrine e display.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il proprio ruolo all'interno della organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo\nle procedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e padroneggiare\nil linguaggio tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper redigere, leggere, interpretare lettere e documenti in una lingua\nstraniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere in grado di sostenere una conversazione, anche di carattere\nspecialistico, in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper monitorare la qualità del servizio\u002Fprodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi\nse richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le tecniche di vendita di base se richiesto\ndalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere le caratteristiche merceologiche del prodotto o gli aspetti\ncommerciali del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper adottare uno stile comunicativo corrispondente al ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le leve di marketing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper interpretare le politiche di marketing della azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche di ‘lay out’ e di visual\nmerchandising se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper organizzare spazi di lavoro, esporre e presentare merci e prodotti se\nrichiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper leggere e interpretare schemi, progetti e documentazione tecnica se\nrichiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare la strumentazione e le tecnologie\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione\npubblicitaria se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le tecniche per la definizione di un planning\nse richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi relazionare con le diverse tipologie di fornitori nell'ambito della\npromozione e della pubblicità se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper effettuare attività di reporting periodica se richiesto dalle\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GESTIONE BUSINESS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GESTIONE TECNICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROGETTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SVILUPPO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SUPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESERCIZIO E SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO ORARIO CURRICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 210 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica (inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche (inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze e adeguate capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche (inquadramento finale al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>semplici conoscenze pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ – ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - GESTIONE BUSINESS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Business Information Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ICT Operation Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ – ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione, procedure e processi interni all'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-percezione della organizzazione: la persona si muove all'interno della\norganizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla coerentemente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e\ni propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo e la funzione della propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre funzioni organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le norme di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapere gestire e lavorare in un gruppo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapere realizzare un business plan;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapere impostare i progetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interpretare la gestione del cambiamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper individuare e gestire il rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ – ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - GESTIONE TECNICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Service Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quality Assurance Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ICT Security Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Project Manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione procedure e processi interni all'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- percezione della organizzazione: la persona si muove all'interno della\norganizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla coerentemente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e\ni propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le norme di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper redigere, leggere e interpretare lettere comunicazioni e documenti in\ninglese, se richiesto dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper lavorare in un gruppo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - PROGETTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Business Analyst\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Enterprise Architect\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Systems Architect\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Technical Analyst\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Systems Analyst\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione procedure e processi interni all'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-percezione della organizzazione: la persona si muove all'interno della\norganizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla coerentemente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e\ni propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il ruolo della propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le norme di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapere redigere, leggere e interpretare lettere e documenti in inglese, se\nrichiesto dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper lavorare in un gruppo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper risolvere i problemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILI - SVILUPPO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Developer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Digital media specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Test specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione procedure e processi interni all'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-percezione della organizzazione: la persona si muove all'interno della\norganizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e\ni propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ULTERIORI COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software\napplicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le norme di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapere redigere, leggere e interpretare lettere e documenti in inglese, se\nrichiesto dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper lavorare in un gruppo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper descrivere e risolvere i problemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - SUPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- account manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ICT consultant\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ICT trainer\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ICT security specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicazione procedure e processi interni all'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- percezione della organizzazione: la persona si muove all'interno della\norganizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla coerentemente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e\ni propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ULTERIORI COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il ruolo della propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le norme di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapere redigere, leggere e interpretare lettere e documenti in inglese, se\nrichiesto dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapere descrivere i problemi, risolverli, se di competenza, e\u002Fo\nindirizzarli ai corretti risolutori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ESERCIZIO &amp; SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Network specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Technical specialist\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- System administrator\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Service desk agent\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - ICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione procedure e processi interni all'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- percezione della organizzazione: la persona si muove all'interno della\norganizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e\ni propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ULTERIORI COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le norme di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper redigere, leggere e interpretare lettere e documenti in inglese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper lavorare in un gruppo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper descrivere i problemi, risolverli, se di competenza, e\u002Fo indirizzarli\nai corretti risolutori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>via Marco e Marcelliano n. 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>00147 - ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ PER L'ASSUNZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Accordo di riordino della disciplina sull'apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 24\u002F3\u002F2012 e successive modifiche, parte integrante del CCNL Terziario,\nDistribuzione e Servizi del 30 marzo 2015)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI ANAGRAFICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azienda: _________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Matricola INPS: __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale rappresentante: ___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede Legale: _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Città: _________________ mail: ________________pec: ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede assunzione: _________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Città: ___________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tel.: _______________________________ Fax: _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Referente amm.vo da contattare ___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>P.IVA: __________________________ Attività: ______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iscrizione CONFCOMMERCIO: [SI] [NO]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la presente, la scrivente ditta chiede il rilascio del parere di\nconformità ai sensi del D.lgs. n. 167\u002F2011 e in attuazione dell'Accordo di\nriordino della disciplina sull'apprendistato nel settore Terziario\nDistribuzione e Servizi sottoscritto il 24 marzo 2012 e successive modifiche,\nparte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015,\nper la stipula di n. __ contratti di apprendistato secondo la\u002Fe seguente\u002Fi\nqualifica\u002Fche finale\u002Fi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTI DI APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>part-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>full-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. __ qualifica _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello entrata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello intermedio ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello finale ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. __ qualifica _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello entrata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello intermedio ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello finale ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. __ qualifica _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello entrata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello intermedio ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello finale ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. __ qualifica _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello entrata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello intermedio ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello finale ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. __ qualifica _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello entrata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello intermedio ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello finale ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n. __ qualifica _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello entrata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello intermedio ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello finale ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata ______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine dichiara:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il CCNL applicato è quello relativo al settore Terziario\nDistribuzione e Servizi del 30 marzo 2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del\nprogramma di formazione previsto dall'Accordo di riordino della disciplina sul\ncontratto di apprendistato del 24 marzo 2012, e successive modifiche, parte\nintegrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015, e di\napplicare i provvedimenti legislativi vigenti a livello nazionale (e a livello\nregionale in materia di formazione trasversale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che nei 36 mesi precedenti sono stati mantenuti in servizio n. ___\napprendisti, corrispondenti a non meno del 20% degli apprendisti assunti, così\ncome previsto dall'Accordo di riordino della disciplina sull'apprendistato\nsottoscritto il 24 marzo 2012, e successive modifiche, parte integrante del\nCCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015, fatte salve le\nesclusioni espressamente previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il numero massimo di apprendisti che l'azienda che occupi almeno 10\nlavoratori può assumere non supera il rapporto di 1 a 1 rispetto alle\nmaestranze specializzate e qualificate in servizio presso la medesima azienda,\noppure di 3 a 2 nelle aziende che occupino più di 10 lavoratori rispetto alle\nmaestranze specializzate e qualificate in servizio presso la medesima\nazienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal sopra richiamato\nCCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei\nServizi del 30 marzo 2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di rispettare tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla\nlegislazione vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta\nvalido fino ad eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali\nindicati nella presente domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene allegato alla presente domanda il piano formativo concernente il\u002Fi\nrapporto\u002Fi in questione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiara infine di impegnarsi all'integrale rispetto del vigente CCNL del 30\nmarzo 2015, in tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative, nonché\ndelle vigenti norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________, lì _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azienda ______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(timbro e firma ditta)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Spazio riservato all'Ente Bilaterale Nazionale Terziario)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prot. N. _________ del ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARERE DI CONFORMITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Paritetica Nazionale istituita presso l'Ente Bilaterale\nNazionale del Terziario, vista la presente richiesta, esprime in ordine alla\nstessa, il proprio parere di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) conformità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) non conformità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti di CONFCOMMERCIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, _________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO DI RIORDINO COMPLESSIVO DELLA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NEL SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di\nlavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico\nsull’apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30), legge n. 247\u002F2007 e del\nD.lgs. n. 167\u002F2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per\nl'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione\nlavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro\nutile a favorire l'incremento della occupazione giovanile, in un quadro che\nconsenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva\nnei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di\ntrasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante\naggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della\nclientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto\na tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei\ngiovani, è definito secondo le seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, preso atto che il D.lgs. n. 167\u002F2011 attribuisce alla loro\ncompetenza per l'apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della\nformazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da\nconseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la\ndurata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante,\nconcordano la presente disciplina dell'istituto dell'apprendistato, al fine di\nconsentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti\nistituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel\npresente Accordo, al fine di garantire una applicazione omogenea in tutte le\nRegioni della disciplina legislativa dell'apprendistato. A tal fine, le Parti,\ninoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome\ndi Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine\ndell’armonizzazione con il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente Accordo\ncostituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a\ntutte le previsioni contenute in precedenti accordi nazionali\u002Fcontratti\ncollettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l'istituto\ndell'apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello\nnazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori\naccordi di 2° livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma\nrestando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il\ntipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di\napprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel\npresente Accordo, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni, sono da\nritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle\nCommissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato\nstipulati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, altresì, che i datori di lavoro che hanno sede in più\nRegioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è\nubicata la sede legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - DISCIPLINA GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Proporzione numerica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato quanto disposto dal D.lgs. n. 167\u002F2011, le Parti convengono che\nil numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle\nproprie dipendenze non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e\nqualificati in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori\nqualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3,\npuò assumere apprendisti in numero non superiore a3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Limiti di età\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n.\n167\u002F2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante e\u002Fo con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di\netà compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni\nse in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. n.\n226\u002F2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il\ndiploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al\ncompimento del 25° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione\ndi apprendisti è il 18° anno compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 3, D.lgs. n. 167\u002F2011 di età\ninferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme contrattuali nazionali\ndel Terziario, in quanto compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Disciplina generale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello\nintermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine\ndel rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo\nindividuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del\ncontratto ovvero per le fattispecie di cui alle lett. a) e c) dell'art. 1,\nD.lgs. n. 167\u002F2011 nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma\n30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di\nscadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei\ntermini connessi ai benefici contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova\nscadenza del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento dell'apprendistato le Parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato preavviso, ai sensi dell'art. 2118 c.c., si applica la\ndisciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del contratto, qualora una delle Parti intenda recedere dal\nrapporto, sarà tenuta, ai sensi dell'art. 2, lett. m), D.lgs. n. 167\u002F2011, a\ncomunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza\ndel periodo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Procedure di applicabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare\ndomanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di\nprogetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista\ndalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la\nquale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme\npreviste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di\nformazione indicati dalla azienda e ai contenuti del piano formativo,\nfinalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta\nalla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e\nlavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di\ninquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo art.\n17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento\ndella richiesta, questa si intenderà accolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità\nproduttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di\ncui al comma 1) alla apposita Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale\nNazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale\nesprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste\ndalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato,\nai programmi formativi indicati dalla azienda e ai contenuti del piano\nformativo, finalizzato al conseguimento delie specifiche qualifiche\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la Commissione paritetica in seno all'Ente Bilaterale nazionale non si\nesprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità\ndel piano formativo si intenderà acquisita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a\ntrasmettere il parere di conformità della Commissione paritetica costituita in\nseno all'Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma\nprecedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle\nCommissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori\nnei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno\ninoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della\ncongruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati,\ndella ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, nonché del\nrispetto della condizione di cui al successivo art. 17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal\nricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a\nquanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per\nl'apprendistato in seno all'Ente bilaterale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lett. a) e c)\ndell'art. 1, D.lgs. n. 167\u002F2011, l'inoltro del piano formativo previsto al\npunto 1) del presente articolo sarà effettuato, oltre che per verificare il\nrispetto di quanto previsto all'art. 2 del presente Accordo, al fine di\nverificare tramite l'osservatorio territoriale la diffusione e l'utilizzo di\ntali tipologie contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene\ndefinitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto\nprevisto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale\ndi assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso (*).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per\nciascun livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri e liv. 1): 6 mesi di calendario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 2) e 3): 60 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livv. 4) e 5): 60 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>liv. 6): 45 giorni di lavoro effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Trattamento normativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del\nTerziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è\nstato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al comma 1)\ndell'art. 146, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi 3) e 4) del\nmedesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un\nperiodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal\ntermine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non\ninferiore al 60% della prestazione di cui all'art. 118 e seguenti della\ndisciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per\nl'apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate\nnelle tabelle A) e B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Livelli di inquadramento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento\neconomico per gli apprendisti saranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di\napprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello\ncorrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni\ncomprese all'interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario nel\nsesto livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento\neconomico sono al liv. 7) per la prima metà della durata del rapporto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 6 eventi morbosi in\nragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro\ni limiti di cui all'art. 175 della disciplina contrattuale nazionale del\nTerziario, a una indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della\nretribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui alle lett. a) e b) si applicano a decorrere dal\nsuperamento del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Referente per l'apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D.lgs. n. 167\u002F2011,\nl'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli\nallegati 1) e 2) e delle previsioni contenute nel presente Accordo, è seguita\ndal referente per l'apprendistato, interno o esterno, che dovrà essere\nindividuato all'avvio della attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare della\nimpresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto\nche ricopre la funzione aziendale individuata dalla impresa nel piano formativo\ne che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente\nsuperiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di\napprendistato e competenze adeguate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'azienda intenda avvalersi,\nper l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima\ndovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di\nadeguate competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - EST\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria\n(EST).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - FON.TE.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (FON.TE.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a\ncarico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo della quota\nassociativa pari ad € 22,00 della retribuzione utile per il computo del\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - FOR.TE.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell'ambito della progettazione formativa dell'impresa tramite il Fondo\nFOR-TE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di\nformazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di\nformazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche\nai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione\nprofessionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non\nsia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Obblighi del datore di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l'obbligo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle\nsue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità\nper diventare lavoratore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in\ngenere a quelle a incentivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche\no che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato\nassunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, svolgimento della formazione prevista nel piano formativo\nindividuale, computando le ore formazione all'interno dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli\nesami relativi al conseguimento di titoli di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 19, 20 e 21.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Doveri dell'apprendista\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista deve:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) prestare la sua opera con la massima diligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività\nformative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle\nmodalità ivi previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina\ncontrattuale nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali\nregolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto\ncon le norme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente Accordo,\nanche se in possesso di un titolo di studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Sfera di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo\nvolto alla acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso\nnell'ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le\nqualifiche e mansioni comprese nei livv. 2), 3), 4) 5) e 6) della\nclassificazione del personale, con esclusione delle figure professionali\nindividuate nei punti 21), 23) e 24) del liv. 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche\ndi “archivista” e “protocollista”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di\n“dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di\nspecifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente\nriconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile\ninstaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di\nstudio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto\nall'attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Percentuale di conferma\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto\nin servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato\nprofessionalizzante sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti, ivi\ncompresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di\napprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto\ndalla lett. I), comma 1) dell'art. 2, D.lgs. n. 167\u002F2011, non si computano i\nlavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli\nche, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di\nrecesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di\nprova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel\nbiennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Durata dell'apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato\nsi estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di\nseguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Attività formativa: durata e contenuti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nin affiancamento, o esterna finalizzato alla acquisizione dell'insieme delle\ncorrispondenti competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla\nqualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla disciplina\ncontrattuale nazionale del Terziario che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi\nallegato 1), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di\napprendistato fissati dagli artt. 18 e 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini\nquantitativi sono quelli indicati nelle tabelle A) e B) che costituiscono parte\nintegrante del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire una idonea formazione teorico-pratica\ndell’apprendista vengono indicate nella tabella A) le ore di formazione che\ndovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto\no in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo\ndel cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli\nfirma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Modalità di erogazione della formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 in\nrelazione all'orario di svolgimento dell’attività formativa e in materia di\nregistrazione della formazione erogata, la formazione a carattere\nprofessionalizzante può essere svolta in aula, on thè job, nonché tramite lo\nstrumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning e in tal\ncaso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità\nvirtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o videocomunicazione\nda remoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno della\nazienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione e avere\nrisorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano\nformativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel\npiano formativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Riconoscimento della qualifica professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e registrazione nel libretto formativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà\nl'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista 30\ngiorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione\ndella qualifica professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'ente\nbilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la\nqualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro\nper l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia\ncessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di\n5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione\ndella formazione svolta, varrà anche ai fini della attestazione sul percorso\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Qualifiche con durata fino a 5 anni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dal precedente art. 18 e in coerenza con quanto\nindicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26\nottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti\ncompetenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per\nle quali si ritiene possibile l'attivazione di contratti di apprendistato per\nperiodi formativi superiori ai 3 anni, le Parti individuano nella tabella B le\nfigure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - DISPOSIZIONI FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Rinvio alla legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato dal presente Accordo le Parti fanno espresso\nriferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle previsioni\ncontenute nella disciplina contrattuale nazionale del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Decorrenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo decorre dal 26 aprile 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero\nsignificative modifiche legislative sull’istituto dell' apprendistato a\nseguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del\nlavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti\ndel presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Parti n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente\nprevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto\ndall'art. 22, comma 1), legge 183\u002F2011, le Parti concordano di attivarsi\ncongiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la\ncertezza della applicazione della contribuzione figurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO ORARIO CURRICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo di riordino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>competenze (inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 210 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche e approfondita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscenza tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche e particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze e adeguate capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>semplici conoscenze pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologie di profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche omologhe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a quelle artigiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Front office\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ausiliarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto food\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e funzioni ausiliarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla vendita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macellaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di macelleria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gastronomia,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salumeria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pescheria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formaggi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pasticceria,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Promozione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e commercializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estimatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nelle aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di arte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e antichità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegnatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- figurista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vetrinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizi generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>manutenzione\u002Fassistenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto manutenzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>automobilistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ferro-metalli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto nelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concessionarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di pubblicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto assistenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaudatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo accettatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elettrodomestici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riparatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002Fgestione magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>no food\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>magazzino no food:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>automobilistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ferro-metalli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO FOOD E FUNZIONIAUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze a carattere professionalizzante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO ORARIO CURRICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 210 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e approfondita conoscenza tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e particolari capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>semplici conoscenze pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OMOLOGHI ARTIGIANI (*) 48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 280 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e approfondita conoscenza tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e particolari capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili professionali sono individuati nell’elenco con carattere\nsottolineato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto alla vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macellaio specializzato provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commesso alla vendita al pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi,\npasticceria, anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- banconiere di spacci di carne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'alimentazione generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aiuto banconiere spacci di carne;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale\nlibero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiere comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ai negozi o filiali di esposizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al centralino telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo delle vendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preparatore di commissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di\nproduzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e saper utilizzare il glossario della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i sistemi di tutela del consumatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla\nrelazione con il cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla\nsoddisfazione del cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della\nvendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da\nsostenere conversazioni brevi ed elementari se necessario per l'organizzazione\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la merceologia alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le procedure stabilite per\nl'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di strumenti, dotazioni,\nmateriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- leggere e interpretare la documentazione tecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i materiali (materie prime, semi-lavorati,\nprodotti finiti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper riconoscere le specifiche di qualità e le criticità dei\nprodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper trattare e conservare gli alimenti anche secondo le norme HACCP;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le tecniche di lay-out se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper gestire le comunicazioni dirette e\u002Fo telefoniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se\nrichiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei\nprodotti se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa dei piani formativi\nindividuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto alla vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’usato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso specializzato provetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso di libreria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso stimatore di gioielleria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sportellista nelle concessionarie di pubblicità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cassiere comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- astatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- commesso alla vendita al pubblico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pompista specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto alle funzioni ausiliarie alla vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>chimico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ottico diplomato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- meccanico ortopedico ed ernista munito di patente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>medicinali, con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con digitazione del calcolatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al ricevimento ed esecuzione mansioni di bordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale\nlibero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con\nconoscenza delle specialità farmaceutiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estetista, anche con funzioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatore negli istituti di informazioni commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto di biblioteca circolante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ai negozi o filiali di esposizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al centralino telefonico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(semplici conoscenze pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dimostratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di\nproduzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- e saper utilizzare il glossario della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i sistemi di tutela del consumatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione finalizzate alla\nrelazione con il cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli elementi basilari di una lingua straniera in modo da sostenere\nconversazioni brevi ed elementari se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla\nsoddisfazione del cliente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la merceologia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le procedure stabilite per\nl'approvvigionamento, l'uso e la conservazione di strumenti, dotazioni,\nmateriali, prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- leggere e interpretare la documentazione tecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le specifiche di qualità e le criticità dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare tecniche di lay-out e di visual merchandising\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare i principali software applicativi se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, disporre e\npresentare merci e prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper gestire le comunicazioni dirette e\u002Fo telefoniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare le norme sulla etichettatura e marcatura dei\nprodotti se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche relative alle varie fasi della\nvendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano\nformativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO MANUTENZIONE\u002FASSISTENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO LOGISTICA\u002FGESTIONE MAGAZZINO FOOD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO LOGISTICA\u002FGESTIONE MAGAZZINO NO FOOD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze a carattere professionalizzante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO ORARIO CURRICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 210 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e approfondita conoscenza tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e particolari capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>semplici conoscenze pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OMOLOGHI ARTIGIANI (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 280 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e approfondita conoscenza tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili professionali sono individuati nell'elenco con carattere\nsottolineato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO - ADDETTO AMMINISTRATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corrispondente di concetto con o senza conoscenze di lingue estere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- schedulatore flussista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile\u002Fimpiegato amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmatore e minutatore di programmi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a pratiche doganali e valutarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore di elaboratore con controllo di flusso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- steno-dattilografo in lingue estere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore meccanografico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esattore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- traduttore adibito alle sole traduzioni scritte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle TLC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto a mansioni d'ordine di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contabile d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fatturista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- schedarista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- codificatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore di macchine perforatrici e verificatrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del\nprocesso di produzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare il glossario della professione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera, se richiesto dalla\nmansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software\napplicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le normative sulla privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità\ngenerale e analitica se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper redigere rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentare\ni risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper redigere, leggere e interpretare lettere e documenti in una lingua\nstraniera se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto\ndettatura se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper organizzare e gestire un archivio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO MANUTENZIONE\u002FASSISTENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nel settore automobilistico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore specializzato provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e\nacciaio, metalli non ferrosi e rottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro e\nacciaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutentore qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(semplici conoscenze pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e acciaio, metalli non ferrosi e rottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto assistenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- collaudatore e\u002Fo accettatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico riparatore del settore elettrodomestici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico riparatore del settore macchine per ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estetista, anche con funzioni di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al collaudo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pratico di laboratorio chimico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatore negli Istituti di informazioni commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto di biblioteca circolante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ai negozi o filiali di esposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al centralino telefonico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a integrale libero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(semplici conoscenze pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dimostratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le ‘check list’ per il controllo e il\ncollaudo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il\nlinguaggio tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del\nprocesso di produzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi,\nper le operazioni di manutenzione e di assistenza se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti e\ntecnologie);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper leggere e interpretare la documentazione tecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e\nutensili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le norme e le procedure per prevenire\ncomportamenti che danneggiano l'ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature\nriferiti al profilo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e\nprotezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO LOGISTICA\u002FGESTIONE MAGAZZINO FOOD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autotrenista, conducente di automezzi pesanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo e alla verifica delle merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente di autovetture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto gestione magazzino food\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- campionarista, prezzista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro\ndi distribuzione e\u002Fo depositi nelle aziende a integrale libero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio qualificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e gestionali e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper praticare le condizioni di conservazione e di stoccaggio\ndei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico\u002Fsanitari,\nche per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio\ntecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del\nprocesso di produzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di\nmagazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la merceologia alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti,\ntecnologie);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e\nutensili se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, secondo procedure\ncodificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature\nriferiti al profilo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e\nprotezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO LOGISTICA\u002FGESTIONE MAGAZZINO NO FOOD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- autotrenista, conducente di automezzi pesanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo e alla verifica delle merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducente di autovetture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto gestione magazzino no food\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nel settore automobilistico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al controllo del materiale in entrata e in uscita settore\nferro\u002Fmetalli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla distribuzione dei fascettari nelle aziende di distribuzione di\nlibri e di stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio specializzato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da\nrivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di libri e\nstampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operaio specializzato dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e\nrottami;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-campionarista, prezzista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro\ndi distribuzione e\u002Fo depositi nelle aziende a integrale libero servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di\ndistribuzione libri riviste e giornali e agenzie giornalistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di\naccompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e\nriviste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio qualificato nelle aziende commerciali nei settori ferro e\nacciaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla preparazione e\u002Fo suddivisione del fascettario nelle aziende\ndi distribuzione di libri e stampe periodiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(semplici conoscenze pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e acciaio, metalli non ferrosi e rottami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - SERVIZI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il\ncontesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ULTERIORI COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper praticare le condizioni di stoccaggio delle merci, sia\nper quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, che per quanto riguarda\nla loro movimentazione in sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio\ntecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla\nmansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del\nprocesso di produzione e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la merceologia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di\nmagazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper organizzare gli spazi di lavoro, disporre e presentare merci e\nprodotti, secondo procedure codificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi\nse richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti,\ntecnologie);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e\nutensili se richiesto dalla mansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature\nriferiti al profilo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e\nprotezione dagli incendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO AL SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze a carattere professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO ORARIO CURRICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 210 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e approfondita conoscenza tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e particolari capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>160\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>semplici conoscenze pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OMOLOGHI ARTIGIANI (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e capacità di divulgazione delle proprie competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>340\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(per gli apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in possesso di diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istruzione superiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di 2° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di laurea universitaria 280 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e approfondita conoscenza tecnico-pratica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>280\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili professionali sono individuati nell’elenco con carattere\nsottolineato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ADDETTO AL SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di divulgazione delle proprie competenze):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- estimatore nelle aziende di arte e antichità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente copywriter nelle aziende pubblicitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente art director nelle agenzie pubblicitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente account executive nelle agenzie di pubblicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente media planner nelle agenzie di pubblicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistente del product manager (altri assistenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- propagandista scientifico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(particolari conoscenze tecniche e approfondita conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disegnatore tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni\ncommerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- figurinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vetrinista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indossatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-propagandista di prodotti, con mansioni che non richiedono cognizioni\nscientifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pittore o disegnatore esecutivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatori di processo nelle aziende di ricerche di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allestitore esecutivo di vetrine e display.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA DI ATTIVITÀ - PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le\nprocedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e padroneggiare\nil linguaggio tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper redigere, leggere, interpretare lettere e documenti in una lingua\nstraniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di sostenere una conversazione, anche di carattere\nspecialistico, in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper monitorare la qualità del servizio\u002Fprodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi\nse richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le tecniche di vendita di base se richiesto\ndalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere le caratteristiche merceologiche del prodotto o gli aspetti\ncommerciali del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper adottare uno stile comunicativo corrispondente al ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le leve di marketing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper interpretare le politiche di marketing della azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche di ‘lay out’ e di ‘visual\nmerchandising’ se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper organizzare spazi di lavoro, esporre e presentare merci e prodotti se\nrichiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper leggere e interpretare schemi, progetti e documentazione tecnica se\nrichiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare la strumentazione e le tecnologie\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione\npubblicitaria se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche per la definizione di un planning\nse richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi relazionare con le diverse tipologie di fornitori nell'ambito della\npromozione e della pubblicità se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper effettuare attività di reporting periodica se richiesto dalle\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 19\u002F10\u002F16 presso la sede della CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\nsi sono incontrate le seguenti Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il D.lgs. n. 81\u002F2015, recante “disciplina organica dei contratti di\nlavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” disciplina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*negli artt. 43 comma 6) e 45 comma 2) le modalità di esecuzione della\nformazione ordinamentale nell'apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e\nricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*negli artt. 43 comma 7) e 45 comma 3), relativamente alla retribuzione, che\n“per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di\nlavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a\ncarico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari\nal 10% di quella che gli sarebbe dovuta” (1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12\nottobre 2015 definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri\ngenerali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il D.lgs. n. 185\u002F2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei\nDD.lgs. n. 81\u002F2015 e nn. 148, 149, 150 e 151\u002F2015, a norma dell'art. 1, comma\n13) della legge 10 dicembre 2014 n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act),\ndisciplina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*nell'art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale ex D.lgs. n. 167\u002F2011 attualmente in corso, la possibilità di\nproroga fino a un anno, qualora l'apprendista non abbia conseguito il diploma o\nla qualifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'art. 23 “rinvio alla legge” dell'Accordo di riordino\ndell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina\ndell'apprendistato contenuta nel CCNL Terziario 30 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avendo a riferimento la retribuzione del lavoratore qualificato per la\nmedesima figura professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema\nduale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo\ndell'istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per\nl'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione\nlavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro,\nintendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli\nEnti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore e i Consigli\nd'Ordine professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato, le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2), lett. a),\nD.lgs. n. 81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall' artt. 43, comma 7),\nD.lgs. n. 81\u002F2015, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa\ne per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel\npiano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di\nlavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è\nstabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori\nqualificati secondo le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° e 2° anno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° anno: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale 4° anno: 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di\ninquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è\ninquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato,\nper un periodo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dall'art. 43, comma 9), D.lgs. n. 81\u002F2015, successivamente al\nconseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma\ndi istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione\nprofessionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del\ncontratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata\ncomplessiva previsti per l'apprendistato professionalizzante dal CCNL Terziario\n30 marzo 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2), lett. c), D.lgs. n.\n81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3), D.lgs. n.\n81\u002F2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le\nore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di\nlavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore\neccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di\napprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 13\u002F10\u002F16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFESSIONALIZZANTE DEGLI OPERATORI DI VENDITA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI RIORDINO COMPLESSIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELL’APPRENDISTATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO\u002FImprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL, FISASCAT\u002FCISL e UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in data 24 marzo 2012 è stato siglato dalle Parti Sociali l’Accordo di\nriordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore Terziario,\ndistribuzione e servizi, di cui il presente protocollo costituisce\nintegrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è sorta la necessità di adattare la disciplina generale alle specifiche\ncaratteristiche della figura professionale dell'operatore di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per quanto non espressamente disciplinato nella presente intesa, risulta\napplicabile l'Accordo di riordino dell'apprendistato nel settore Terziario,\ndistribuzione e servizi del 24 marzo 2012 e segnatamente gli articoli: 1\n(Proporzione numerica) - 2 (Limiti di età) - 3 (Disciplina generale) - 4\n(Procedure di applicabilità) - 9 (Referente per l'apprendistato) - 10 (EST) -\n11 (FON.TE.) - 12 (FOR.TE.) - 13 (Riconoscimento dei precedenti periodi di\napprendistato) - 14 (Obblighi del datore di lavoro) - 15 (Doveri\ndell’apprendista) - 17 (Percentuale di conferma) - 20 (Modalità di\nerogazione della formazione) - 21 (Riconoscimento della qualifica e\nregistrazione nel libretto formativo) - 23 (Rinvio alla legge);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per le particolarità del settore, è fatta salva la possibilità di\nrealizzare a livello aziendale intese per valorizzare e adeguare il percorso\nformativo a specifiche esigenze di organizzazione aziendale e del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- resta fermo quanto previsto nell'Accordo del 24 marzo 2012 sulle procedure\ndi applicabilità da compiere presso gli Enti Bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 - PERIODO DI PROVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene\ndefinitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a 60\ngiorni durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 - TRATTAMENTO NORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del\nTerziario e dal Protocollo aggiuntivo degli Operatori di Vendita per i\nlavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non\ninferiore al 60% della prestazione di cui all'art. 8 del Protocollo aggiuntivo,\nferme restando per l'apprendistato professionalizzante la formazione e le\ndurate indicate nella tabella A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 - LIVELLI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento\neconomico per gli apprendisti saranno i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apprendistato finalizzato alla 1a categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1 livello inferiore per i primi 18 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per 18 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apprendistato finalizzato alla 2a categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* livello di inquadramento corrispondente alla qualifica finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'intero periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 - SFERA DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo\nvolto alla acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso per\ntutte le qualifiche e mansioni previste nel Protocollo aggiuntivo degli\noperatori di vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 - DURATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da\nconseguire secondo le scadenze di seguito indicate e secondo la progressione di\ncui all'art. 3:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1a cat.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2a cat.\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 – ATTIVITÀ FORMATIVA: DURATA E CONTENUTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nin affiancamento, o esterna finalizzato alla acquisizione dell'insieme delle\ncorrispondenti competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla\nqualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal Protocollo\naggiuntivo che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi all. 1), entro i limiti\ndi durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati\ndall'art. 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini\nquantitativi sono quelli indicati nella tabella A, che costituisce parte\nintegrante del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire una idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista,\nvengono indicate nella tabella A) le ore di formazione che dovranno essere\nerogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte\nl'attività formativa prevista per le annualità successive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo\ndel cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli\nfirma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILIPROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e particolari capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale alla 1a categoria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22 giornate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e adeguate capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale alla 2a categoria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20 giornate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 25 febbraio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIPOLOGIA DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERATORE DI VENDITA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze a carattere professionalizzante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO ORARIO CURRICOLARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore complessive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di formazione professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche conoscenze tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e particolari capacità tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale alla 1a categoria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22 giornate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normali conoscenze e adeguate capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(inquadramento finale alla 2a categoria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20 giornate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO COMPETENZE CHIAVE (*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di\nprevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di\nprevenzione e protezione dagli incendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo\nle procedure previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie\ndell'area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e padroneggiare\nil linguaggio tecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper redigere, leggere, interpretare lettere e documenti in una lingua\nstraniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- essere in grado di sostenere una conversazione, anche di carattere\nspecialistico, in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper monitorare la qualità del servizio\u002Fprodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE DI PROFILO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi\nse richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le tecniche di vendita di base se richiesto\ndalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riconoscere le caratteristiche merceologiche del prodotto o gli aspetti\ncommerciali del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper adottare uno stile comunicativo corrispondente al ruolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le leve di marketing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper interpretare le politiche di marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le tecniche di ‘lay out’ e di ‘visual\nmerchandising’ se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper organizzare spazi di lavoro, esporre e presentare merci e prodotti se\nrichiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper leggere e interpretare schemi, progetti e documentazione tecnica se\nrichiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare la strumentazione e le tecnologie\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione\npubblicitaria se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare le tecniche per la definizione di un planning\nse richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi relazionare con le diverse tipologie di fornitori nell'ambito della\npromozione e della pubblicità se richiesto dalle mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-saper effettuare attività di reporting periodica se richiesto dalle\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, una\nelencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La\ndefinizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica\nverrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 19 aprile 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'APPRENDISTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROFESSIONALIZZANTE DEGLI ADDETTI ALLA REVISIONE LEGALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ASSEPRIM (Associazione Servizi Professionali per le Imprese), nella persona\ndel Presidente dott. Umberto Bellini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ASSIREVI (Associazione Italiana dei Revisori contabili), nella persona del\ndott. Mario Boella, con l’assistenza di CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia,\nda una parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FILCAMS\u002FCGIL, FISASCAT\u002FCISL e UILTuCS\u002FUIL, dall'altra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a\nnorma dell'art. 1, comma 30) della legge 24 dicembre 2007 n. 247) disciplina il\ncontratto di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il comma 2) dell'art. 1, lett. B) del citato decreto legislativo definisce\nil contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preso atto che il D.lgs. n. 167\u002F2011 attribuisce alle Parti Sociali\ncompetenza in merito alla qualificazione contrattuale da conseguire, alla\ndurata del contratto per la sua componente formativa, nonché alla durata e\nalle modalità di erogazione della formazione professionalizzante per\nl’apprendistato di cui all’art. 1, comma 2), lett. B) del D.lgs. n.\n167\u002F2011;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Parti Sociali concordano la presente disciplina dell'istituto\ndell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per il\nconseguimento della qualifica di addetto alla revisione legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la disciplina contrattuale nazionale del Terziario regola il rapporto di\napprendistato per la generalità delle aziende del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in data 24 marzo 2012 è stato siglato dalle Parti Sociali l’Accordo di\nriordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore\nTerziario, distribuzione e servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Società di revisione legale e organizzazione contabile iscritte\nall'Albo speciale CONSOB anche per il tramite della loro associazione ASSIREVI,\nal fine di consentire l'estensione dell’apprendistato professionalizzante ai\ngiovani che intendano accedere alla professione, hanno rappresentato ad\nASSEPRIM la necessità di adattare la disciplina generale introdotta dal\nvigente CCNL e dall’Accordo di riordino alle specifiche caratteristiche del\nsettore della revisione legale e organizzazione contabile tenuto conto delle\nrelative peculiarità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’apprendistato professionalizzante è finalizzato all’acquisizione\ndelle competenze di base necessarie a sostenere l'esame di stato per\nl’iscrizione al Registro dei Revisori legali, mentre la qualifica di revisore\nlegale si consegue al superamento del sopracitato esame;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il percorso formativo dell'apprendistato professionalizzante deve tenere\nconto della disciplina del tirocinio propedeutico all'esame di stato per\nreiscrizione al Registro dei Revisori legali, che ha durata triennale e\ncontenuti obbligatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato, stipulano e convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le premesse formano parte integrante dell'Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Obiettivi dell'apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante è finalizzato alla acquisizione della\nqualifica di addetto alla revisione legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Sfera di applicazione e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammessi all’apprendistato professionalizzante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i laureati (o analogo titolo di studio conseguito all’estero) in\ndiscipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea\nspecialistica\u002Fmagistrale, oppure in possesso di titolo di laurea breve\ntriennale con master in revisione legale, o con master attinente alle\ndiscipline amministrative, contabili o finanziarie, della durata minima di 6\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i laureati (o analogo titolo di studio conseguito all’estero) in\ndiscipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea breve\ntriennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 24 mesi per\ni soggetti di cui al punto a) e in 36 mesi per i soggetti di cui al punto b)\ndel precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro possono essere ammessi\nall’apprendistato professionalizzante di cui al presente Accordo anche i\ngiovani che stiano per conseguire titolo di laurea specialistica o titolo di\nlaurea breve triennale in discipline economiche e aziendali con un numero di\ncrediti formativi non inferiore alla metà di quelli previsti nell’ultimo\nanno per lo specifico corso di laurea. La durata dell’apprendistato\nprofessionalizzante è di 24 mesi per i giovani che stiano per conseguire il\ntitolo di laurea specialistica\u002Fmagistrale e di 36 mesi per i giovani che stiano\nper conseguire il titolo di laurea breve triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È previsto un unico profilo formativo, che viene descritto in allegato al\npresente Accordo (all. 1 - Descrizione del profilo formativo), i cui contenuti\nformativi sono oggetto dei due piani formativi distinti, applicabili\nrispettivamente all’apprendistato con durata 24 mesi (all. 2 - Piano\nformativo biennale) e all’apprendistato con durata 36 mesi (all. 3 - Piano\nformativo triennale). Gli allegati 1), 2) e 3) sono parte integrante del\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Piani formativi di cui agli allegati 2) e 3) si differenziano nel monte\nore di formazione professionalizzante, che è determinato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-140 ore complessive nel biennio per i contratti di apprendistato\nbiennali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 210 ore complessive nel triennio per i contratti di apprendistato\ntriennali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della azienda di distribuire l’erogazione della formazione\nprofessionalizzante all’apprendista sull’intero periodo formativo,\ncoincidente con la durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante può attuarsi, internamente o esternamente\nall’azienda, attraverso le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione d’aula;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (c.d. e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione sul lavoro (c.d. on the job training);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione attraverso lo studio di casi aziendali (c.d. case\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>study).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione potrà aver luogo sia all’interno che all’esterno della\nazienda, anche mediante interventi di soggetti formatori terzi, a condizione\nche l’intero percorso sia monitorato dal datore di lavoro sotto la propria\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la formazione trasversale si rimanda alla durata e\ncontenuti individuati dalla Regione competente per territorio e\u002Fo per sede\nlegale dell’azienda dove l’apprendistato ha luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione svolta, professionalizzante e trasversale, dovrà essere\nannotata sul libretto formativo o, in attesa di quest’ultimo, su documento\naziendale equipollente. Deve in ogni caso essere garantita la tracciabilità\ndella formazione svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È garantita inoltre la figura di un tutore o referente aziendale che dovrà\npossedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello\nche l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e\ncompetenze adeguate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Parere di conformità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo le disposizioni del vigente CCNL Commercio e Terziario le aziende si\nimpegnano ad aderire agli Enti Bilaterali, a sottoporre i piani formativi al\nparere di conformità degli enti stessi, ed al rispetto integrale del contratto\ncollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Inquadramento dell'apprendista e retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto biennale saranno inquadrati al liv. 3)\ndurante tutto il periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto triennale saranno inquadrati al liv. 4)\ndurante i primi 18 mesi e al liv. 3) durante i successivi 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi al termine dell’apprendistato i lavoratori confermati\nsaranno inquadrati al liv. 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione dei risultati di apprendimento conseguiti potranno essere\nriconosciuti all'apprendista specifici premi individuali di apprendimento, non\ncollegati con il volume di attività, sia in forma di bonus sia in forma di\nsuperminimo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, sarà riconosciuto all’apprendista il medesimo\ntrattamento economico previsto per i lavoratori qualificati, con integrazione\naziendale dell’indennità di malattia INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si impegnano a rispettare una percentuale di conferma dei\ncontratti di apprendistato stipulati ai sensi del presente protocollo di intesa\nnon inferiore al 90% con le modalità previste dalla disciplina contrattuale\nnazionale del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Efficacia dell'Accordo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo ha efficacia a partire dal 26 aprile 2012 su tutto il\nterritorio nazionale e sarà trasmesso a cura delle parti firmatarie a tutti i\ncompetenti Organismi regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSEPRIM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSIREVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLA QUALIFICA DI ASSISTENTE REVISORE LEGALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DESCRIZIONE DEL PROFILO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo si pone come obiettivo l’acquisizione delle competenze\ndi base necessarie a svolgere l’attività di assistente revisore contabile e\nsolo successivamente poter sostenere l'esame di stato per l’accesso alla\nprofessione di revisore contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo si rivolge a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i laureati (o analogo titolo di studio conseguito all’estero) in\ndiscipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea\nspecialistica\u002Fmagistrale, oppure in possesso di titolo di laurea breve\ntriennale con master in revisione legale, o con master attinente alle\ndiscipline amministrative, contabili o finanziarie, della durata minima di 6\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i laureati (o analogo titolo di studio conseguito all’estero) in\ndiscipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea breve\ntriennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro possono essere ammessi\nall’apprendistato professionalizzante di cui al presente Accordo anche i\ngiovani che stiano per conseguire titolo di laurea specialistica\u002Fmagistrale o\ntitolo di laurea breve triennale in discipline economiche e aziendali con un\nnumero di crediti formativi non inferiore alla metà di quelli previsti\nnell’ultimo anno per lo specifico corso di laurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’apprendistato professionalizzante è di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 mesi per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*i laureati in discipline economiche e aziendali in possesso di titolo di\nlaurea specialistica\u002Fmagistrale, oppure in possesso di titolo di laurea breve\ntriennale con master in revisione legale, o con master attinente alle\ndiscipline amministrative, contabili o finanziarie, della durata minima di 6\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* i giovani che stiano per conseguire titolo di laurea specialistica in\ndiscipline economiche e aziendali con un numero di crediti formativi non\ninferiore alla metà di quelli previsti nell’ultimo anno per lo specifico\ncorso di laurea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 36 mesi per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*i laureati in discipline economiche e aziendali in possesso di titolo di\nlaurea breve triennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*i giovani che stiano per conseguire titolo di laurea breve triennale in\ndiscipline economiche e aziendali con un numero di crediti formativi non\ninferiore alla metà di quelli previsti nell’ultimo anno per lo specifico\ncorso di laurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può attuarsi, internamente o esternamente all’azienda,\nattraverso le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione d’aula;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (c.d. e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione sul lavoro (c.d. on the job training);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione attraverso lo studio di casi aziendali (c.d. case\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>study).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione potrà aver luogo sia all’interno che all’esterno della\nazienda, anche mediante interventi di soggetti formatori terzi, a condizione\nche l'intero percorso sia monitorato dal datore di lavoro sotto la propria\nresponsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti tecnico-professionali sono quelli che qualificano le abilità\ndell’assistente revisore legale secondo la prassi consolidatasi nel settore\ndella revisione legale e tengono conto dei contenuti del tirocinio propedeutico\nal sostenimento dell’esame di stato per l’iscrizione al Registro dei\nRevisori legali. Nello specifico i contenuti tecnico-professionali riguardano\nle tematiche relative alla disciplina e al controllo dei bilanci, affrontate ad\nun livello base, riguardanti l’attuazione della regolamentazione di legge,\nl’applicazione dei principi emanati dagli Organismi professionali - principi\ncontabili sulla rilevazione, valutazione e rappresentazione delle principali\nvoci di bilancio e principi di revisione - e di altra regolamentazione\ninerente. Particolare importanza in tale ambito hanno le tecniche di esecuzione\ndelle procedure di revisione per la verifica della adeguatezza dei controlli\ninterni delle imprese relativamente agli aspetti amministrativi e contabili, le\ntecniche di esecuzione delle procedure di verifica delle operazioni e dei saldi\ndi bilancio, le tecniche di esecuzione delle procedure di analisi comparativa\n(rispettivamente denominate procedure di conformità, procedure di validità,\nprocedure analitiche). Il percorso formativo prevede inoltre formazione sulle\nprocedure che regolano il processo di revisione, come previste dai principi di\nriferimento comuni a tutte le imprese (principi di revisione) e\u002Fo dalle\nmetodologie sviluppate dalle singole imprese in conformità ai principi comuni\ne secondo la propria tipicità (approccio metodologico della impresa), nonché\nformazione sulle procedure di gestione del rischio di revisione per quanto\nrilevante a livello di assistente revisore contabile. Sono inoltre comprese nel\npercorso formativo nozioni circa la selezione dei dati oggetto di verifica,\nnonché l’utilizzo di strumenti informatici utili\u002Fnecessari allo svolgimento\ndelle procedure di verifica e\u002Fo più in generale a supporto del processo di\nrevisione contabile. Infine, è prevista formazione sulle materie del diritto\n(diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del\nlavoro) per gli aspetti rilevanti nello svolgimento della revisione a livello\ndi assistente revisore contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la formazione trasversale si rimanda alla durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e contenuti individuati dalla Regione competente per territorio e\u002Fo per sede\nlegale dell’azienda dove l’apprendistato ha luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione svolta dovrà essere annotata sul libretto formativo o, in\nattesa di quest’ultimo, su documento aziendale equipollente. Deve in ogni\ncaso essere garantita la tracciabilità della formazione svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori confermati saranno\ninquadrati al liv. 2) del CCNL Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO BIENNALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione professionalizzante pari a 140 ore intero periodo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elenco dei contenuti formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può attuarsi, internamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o esternamente all’azienda, attraverso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione d’aula;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (c.d. e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c.d. on the job training);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione attraverso lo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di casi aziendali (c.d. case study)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- introduzione alla contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e al quadro normativo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la predisposizione del bilancio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi contabili relativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle principali componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di bilancio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di revisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e quadro normativo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il sistema di controllo interno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le procedure di conformità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le procedure di validità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le procedure analitiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aspetti contabili e di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativi alle imposte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- approccio metodologico all’attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di revisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- strumenti informatici a supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della revisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il controllo periodico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della contabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi rilevanti, ai fini della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività di revisione, delle seguenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* diritto commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* diritto del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* diritto tributario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* diritto fallimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* matematica e statistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO TRIENNALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione professionalizzante pari a 200 ore intero periodo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elenco dei contenuti formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può attuarsi, internamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o esternamente all’azienda, attraverso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione d’aula;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (c.d. e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(c.d. on the job training);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione attraverso lo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di casi aziendali (c.d. case study)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- introduzione alla contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e al quadro normativo di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la predisposizione del bilancio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi contabili relativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alle principali componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di bilancio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di revisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e quadro normativo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il sistema di controllo interno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le procedure di conformità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le procedure di validità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le procedure analitiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aspetti contabili e di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativi alle imposte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- approccio metodologico all’attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di revisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- strumenti informatici a supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della revisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il controllo periodico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della contabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi rilevanti, ai fini della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività di revisione, delle seguenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* diritto commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* diritto del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* diritto tributario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* diritto fallimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* matematica e statistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il conseguimento della qualifica di consulente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in Corporate Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(definizione del profilo formativo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo si pone come obiettivo la formazione professionale del\nconsulente in Corporate Finance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo si rivolge ai giovani con diploma di laurea in\ndiscipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e\u002Fo tecnico-scientifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato si articola su un arco temporale complessivo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 anni per i titolari di laurea specialistica\u002Fmagistrale (o analogo titolo\ndi studio conseguito all’estero);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 anni per i titolari di laurea triennale (o analogo titolo di studio\nconseguito all’estero).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità alternative di erogazione della formazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi interni erogati da consulenti esperti, appartenenti alla rete\naziendale sia nazionale sia internazionale, specializzati nelle specifiche aree\ndi intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento dei lavori (on the job\ntraining);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete aziendale nazionale e\ninternazionale eventualmente presso enti terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Nel corso del 1° anno il percorso formativo professionalizzante prevede\nl’acquisizione di conoscenze base sulle tematiche di organizzazione\naziendale, dei processi contabili\u002Ffinanziari\u002F amministrativi, di finanza\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Nel corso del 2° e 3° anno il percorso formativo professionalizzante\nprevede l’approfondimento e il consolidamento delle conoscenze ottenute\ndurante il 1° anno e prevede la formazione in modalità avanzata, specifica e\nspecialistica, sulle tematiche inerenti alle analisi economiche, finanziarie e\ndi bilancio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la formazione trasversale si rimanda alla durata e\ncontenuti individuati dalla Regione competente per territorio e\u002Fo per sede\nlegale dell’azienda dove l’apprendistato ha luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione svolta dovrà essere annotata sul libretto formativo o, in\nattesa di detto documento personale, su apposito registro aziendale. Deve in\nogni caso essere garantita la tracciabilità della formazione svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione professionalizzante pari a 140 ore per l’intero periodo\nformativo nel percorso biennale e 200 ore per l’intero periodo formativo nel\npercorso triennale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità alternative di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi interni erogati da consulenti esperti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartenenti alla rete aziendale sia nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sia internazionale, specializzati nelle specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aree di intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavori, c.d. “training on the job”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(attività lavorativa svolta presso il cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su incarichi di consulenza sotto la supervisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di personale qualificato che ricopre la posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di consulente aziendale esperto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendale nazionale e internazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventualmente presso enti terzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze per l’analisi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la rilevazione e la modellizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle dinamiche finanziarie d’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l’impresa di riferimento nei suoi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aspetti organizzativi e gestionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’interno del processo di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscere il proprio ruolo all’interno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del contesto aziendale e del processo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze tecniche,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contabili nazionali e internazionali,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>amministrative e finanziarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere fondamenti, aspetti rilevanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e contesti applicativi di compliance del contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normativo nazionale e internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper utilizzare i principali metodi numerici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e computazionali di base per la finanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apprendere le conoscenze base inerenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’aggregazione di dati, la consuntivazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e la costruzione della reportistica ad hoc;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper valutare rischi e opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di una transazione focalizzandone i fattori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>critici per creare valore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo e terzo anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità alternative di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi interni erogati da consulenti esperti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartenenti alla rete aziendale sia nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sia internazionale, specializzati nelle specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aree di intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavori, c.d. “training on the job”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(attività lavorativa svolta presso il cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su incarichi di consulenza sotto la supervisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di personale qualificato che ricopre la posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di consulente aziendale esperto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendale nazionale e internazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventualmente presso enti terzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper svolgere ricerche di analisi economico-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>finanziarie inerenti alle organizzazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapere svolgere analisi di bilancio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire i principi per la valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e applicare le metodologie aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inerenti analisi e studi reddituali\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>patrimoniali\u002Ffinanziari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper utilizzare un approccio analitico-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gestionale orientato alla creazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e conservazione del valore economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e sapere applicare le principali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>metodologie di ‘risk management’ inerenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’identificazione e la gestione dei rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il mancato raggiungimento degli obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>strategici, operativi (efficacia ed efficienza),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di reporting e di compliance con le normative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sviluppare conoscenze e competenze necessarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad effettuare analisi, valutazioni e diagnosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>strategiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 19 aprile 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’APPRENDISTATO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROFESSIONALIZZANTE PER PROFILI DI CONSULENZA SPECIALISTICA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ASSEPRIM (Associazione Servizi Professionali per le Imprese), nella persona\ndel Presidente dott. Umberto Bellini, con l’assistenza di\nCONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia, da una parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u002FCGIL, FISASCAT\u002FCISL e UILTuCS\u002FUIL, dall’altra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il D.lgs. 14 settembre 201, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a\nnorma dell'art. 1, comma 30) della legge 24 dicembre 2007 n. 247) disciplina il\ncontratto di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il comma )2 dell'art. 1, lett. B) del citato decreto legislativo definisce\nil contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- preso atto che il D.lgs. n. 167\u002F2011 attribuisce alle Parti Sociali\ncompetenza in merito alla qualificazione contrattuale da conseguire, alla\ndurata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le\nmodalità di erogazione della formazione professionalizzante per\nl’apprendistato di cui all’art. 1, comma 2), lett. b) del D.lgs. n.\n167\u002F2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la disciplina contrattuale nazionale del Terziario regola il rapporto di\napprendistato per la generalità delle aziende del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in data 24 marzo 2012 è stato siglato dalle Parti Sociali l’Accordo di\nriordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore\nTerziario, distribuzione e servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le Società di consulenza, al fine di consentire l’estensione\ndell'apprendistato professionalizzante ai giovani che intendano accedere alla\nprofessione di Consulente in Risk Management &amp; Performance Improvement,\nConsulente in Data Management &amp; IT Process Integration, Consulente in\nCorporate Finance, hanno rappresentato ad ASSEPRIM la necessità di adattare la\ndisciplina generale introdotta dal vigente CCNL e dall’Accordo di riordino\nalle specifiche caratteristiche del settore della consulenza tenuto conto delle\nrelative peculiarità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato, stipulano e convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le premesse formano parte integrante dell’Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Obiettivi dell’apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi si pongono come obiettivo la formazione professionale\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consulente in Risk Management &amp; Performance Improvement\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consulente in Data Management &amp; IT Process Integration\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consulente in Corporate Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Tipologia e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono previsti 3 distinti Piani formativi, riprodotti in allegato al presente\nprotocollo, per i profili di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consulente in Risk Management &amp; Performance Improvement\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consulente in Data Management &amp; IT Process Integration\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- consulente in Corporate Finance\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi contenuti formano oggetto di 3 percorsi formativi di durata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-biennale per i titolari di laurea specialistica\u002Fmagistrale in discipline\neconomiche, giuridiche, ingegneristiche e\u002Fo tecnico-scientifiche (o analogo\ntitolo di studio conseguito all’estero);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-triennale per i titolari di laurea triennale in discipline economiche,\ngiuridiche, ingegneristiche e\u002Fo tecnico-scientifiche (o analogo titolo di\nstudio conseguito all’estero).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 – Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il profilo formativo e i piani formativi di cui all'art. 2 sono allegati al\npresente Accordo e ne costituiscono parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante potrà avvenire interamente all’interno\ndelle aziende, le quali dispongono al loro interno di tutte le competenze\nnecessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante deve attuarsi secondo i criteri\nalternativi di seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-frequenza a corsi interni erogati da consulenti esperti, appartenenti alla\nrete aziendale sia nazionale sia internazionale, specializzati nelle specifiche\naree di intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (c.d. e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento dei lavori (c.d. on the job\ntraining);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete aziendale nazionale e\ninternazionale eventualmente presso enti terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione svolta, professionalizzante e trasversale, dovrà essere\nannotata sul libretto formativo o, in attesa di detto documento personale, su\napposito registro aziendale. Deve in ogni caso essere garantita la\ntracciabilità della formazione svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È garantita inoltre la figura di un referente aziendale che dovrà\npossedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello\nche l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e\ncompetenze adeguate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Parere di conformità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo le disposizioni della disciplina contrattuale nazionale del\nTerziario le aziende si impegnano ad aderire agli Enti Bilaterali, a sottoporre\ni piani formativi al parere di conformità degli enti stessi e al rispetto\nintegrale del contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Inquadramento dell’apprendista e retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto biennale saranno inquadrati 1durante\ntutto il periodo di apprendistato al liv. 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto triennale saranno inquadrati al liv. 4)\ndurante i primi 18 mesi di apprendistato, e al liv. 3) nei successivi 18\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, al termine dell’apprendistato, i lavoratori saranno\ninquadrati al liv. 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione dei risultati di apprendimento conseguiti potranno essere\nriconosciuti all'apprendista specifici premi individuali di apprendimento sia\nin forma di bonus sia in forma di superminimo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si impegnano a rispettare una percentuale di conferma dei\ncontratti di apprendistato stipulati ai sensi del presente protocollo di\nintesa, non inferiore all’80%, secondo le modalità previste dalle\ndisposizioni della disciplina contrattuale nazionale del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Efficacia dell’Accordo e disciplina transitoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo ha efficacia su tutto il territorio nazionale e sarà\ntrasmesso a cura delle parti firmatarie a tutti i competenti Organismi\nregionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSEPRIM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante per il conseguimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della qualifica di consulente in Risk Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&amp; Performance Improvement\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(definizione del profilo formativo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo si pone come obiettivo la formazione professionale del\nconsulente in Risk Management &amp; Performance Improvement.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo si rivolge ai giovani con diploma di laurea in\ndiscipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e\u002Fo tecnico-scientifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato si articola su un arco temporale complessivo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 anni per i titolari di laurea specialistica\u002Fmagistrale (o analogo titolo\ndi studio conseguito all’estero);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 anni per i titolari di laurea triennale (o analogo titolo di studio\nconseguito all’estero).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità alternative di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi interni erogati da consulenti esperti, appartenenti alla rete\naziendale sia nazionale sia internazionale, specializzati nelle specifiche aree\ndi intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento dei lavori (on the job\ntraining);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete aziendale nazionale e\ninternazionale eventualmente presso enti terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Nel corso del 1° anno il percorso formativo professionalizzante prevede\nl’acquisizione di conoscenze base sulle tematiche di organizzazione\naziendale, di analisi e ridisegno dei processi aziendali, di processi contabili\ne\u002Fo finanziari e\u002Fo amministrativi, di processi logistici e\u002Fo produttivi e\u002Fo\ndistributivi, nonché di Risk Management e\u002Fo Performance Improvement.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Nel corso del 2° e 3° anno il percorso formativo professionalizzante\nprevede l’approfondimento e il consolidamento delle conoscenze ottenute\ndurante il 1° anno e prevede la formazione in modalità avanzata, specifica e\nspecialistica, delle metodologie utilizzate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la formazione trasversale si rimanda alla durata e\ncontenuti individuati dalla Regione competente per territorio e\u002Fo per sede\nlegale dell’azienda dove l’apprendistato ha luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione svolta dovrà essere annotata sul libretto formativo o, in\nattesa di detto documento personale, su apposito registro aziendale. Deve in\nogni caso essere garantita la tracciabilità della formazione svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione professionalizzante pari a 140 ore per l’intero periodo\nformativo nel percorso biennale e 200 ore per l’intero periodo formativo nel\npercorso triennale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità alternative di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi interni erogati da consulenti esperti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartenenti alla rete aziendale sia nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sia internazionale, specializzati nelle specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aree di intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavori, c.d. “training on the job”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(attività lavorativa svolta presso il cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su incarichi di consulenza sotto la supervisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di personale qualificato che ricopre la posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di consulente aziendale esperto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendale nazionale e internazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventualmente presso enti terzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper individuare i processi chiave per ogni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segmento di mercato, saper definire la struttura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzativa, i ruoli e le responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a supporto dei processi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l’impresa di riferimento nei suoi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aspetti organizzativi e gestionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’interno del processo di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di erogazione del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare il processo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di gestione degli incarichi con particolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riferimento a ruoli ed attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze amministrativo-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contabili (nazionali e internazionali),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di controllo interno di base che hanno impatto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sui processi aziendali con particolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riferimento all’area Amministrazione e\u002Fo Finanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Controllo e\u002Fo all’area Logistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze nella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>identificazione e riduzione dei costi delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziende migliorandone la gestione e il controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere fondamenti, aspetti rilevanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e contesti applicativi di compliance del contesto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normativo nazionale e internazionale che hanno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>impatto sui processi aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo e terzo anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità alternative di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi interni erogati da consulenti esperti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartenenti alla rete aziendale sia nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sia internazionale, specializzati nelle specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aree di intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavori, c.d. “training on the job”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(attività lavorativa svolta presso il cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su incarichi di consulenza sotto la supervisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di personale qualificato che ricopre la posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di consulente aziendale esperto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendale nazionale e internazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventualmente presso enti terzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e applicare le metodologie a supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle attività di miglioramento dei processi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendali attraverso le fasi di cambiamento,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individuazione delle opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di miglioramento e ridisegno dei processi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper effettuare la valutazione e il ridisegno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>globale delle strutture organizzative e dei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>macroprocessi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper utilizzare un approccio analitico-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gestionale orientato alla creazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e conservazione del valore economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e sapere applicare le principali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>metodologie di ‘risk management’ inerenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’identificazione e la gestione dei rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il mancato raggiungimento degli obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>strategici, operativi (efficacia ed efficienza),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di reporting e di compliance con le normative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sviluppare conoscenze e competenze necessarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad effettuare analisi, valutazioni e diagnosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>strategiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- approfondire le conoscenze e le competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>amministrativo-contabili e di controllo interno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che hanno impatto sui processi aziendali con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolare riferimento all’area Amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo Finanza e Controllo e\u002Fo Logistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare la metodologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di ‘project management’ per l’implementazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di soluzioni applicative leader sul mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze nell’analisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di costi e benefici di singole attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attraverso indicatori economici oggettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante per il conseguimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della Qualifica di consulente in Data Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&amp; IT Process Integration\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione del profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo si pone come obiettivo la formazione professionale del\nconsulente in Data Management &amp; IT Process Integration.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo si rivolge a giovani con diploma di laurea in\ndiscipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e\u002Fo tecnico-scientifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato si articola su un arco temporale complessivo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 anni per i titolari di laurea specialistica\u002Fmagistrale (o analogo titolo\ndi studio conseguito all’estero);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 anni per i titolari di laurea triennale (o analogo titolo di studio\nconseguito all’estero).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità alternative di erogazione della formazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corsi interni erogati da consulenti esperti, appartenenti alla rete\naziendale sia nazionale sia internazionale, specializzati nelle specifiche aree\ndi intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento dei lavori (on the job\ntraining);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete aziendale nazionale e\ninternazionale eventualmente presso enti terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Nel corso del 1° anno il percorso formativo professionalizzante prevede\nl’acquisizione di conoscenze base sulle tematiche di Information Technology,\ndi organizzazione aziendale, di analisi e ridisegno dei processi aziendali, di\nprocessi contabili e\u002Fo finanziari e\u002Fo amministrativi, nonché di Risk\nManagement.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Nel corso del 2° e 3° anno il percorso formativo professionalizzante\nprevede l’approfondimento e il consolidamento delle conoscenze ottenute\ndurante il 1° anno e prevede la formazione in modalità avanzata, specifica e\nspecialistica, dei sistemi di Information Technology utilizzati nello specifico\ncontesto operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la formazione trasversale si rimanda alla durata e\ncontenuti individuati dalla Regione competente per territorio e\u002Fo per sede\nlegale dell’azienda dove l’apprendistato ha luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tracciabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione svolta dovrà essere annotata sul libretto formativo o, in\nattesa di detto documento personale, su apposito registro aziendale. Deve in\nogni caso essere garantita la tracciabilità della formazione svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione professionalizzante pari a 140 ore per l’intero periodo\nformativo nel percorso biennale e 200 ore per l’intero periodo formativo nel\npercorso triennale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità alternative di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi interni erogati da consulenti esperti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartenenti alla rete aziendale sia nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sia internazionale, specializzati nelle specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aree di intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavori, c.d. “training on the job”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(attività lavorativa svolta presso il cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su incarichi di consulenza sotto la supervisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di personale qualificato che ricopre la posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di consulente aziendale esperto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendale nazionale e internazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventualmente presso enti terzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper individuare i processi chiave per ogni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>segmento di mercato, saper definire la struttura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzativa, i ruoli e le responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a supporto dei processi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l’impresa di riferimento nei suoi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aspetti organizzativi e gestionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e il contesto in cui opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere il ruolo della propria area di attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’interno del processo di erogazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze nell’ambito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei sistemi informativi integrati al fine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di razionalizzare e ottimizzare le attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operative di un’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze nella gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei dati contabili ai fini decisionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di controllo aziendale nelle diverse fasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del processo informatico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze nell’ambito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della sicurezza informatica con particolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riferimento alla valutazione e gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comprendere l’Information Strategy del cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e definire un modello di dati in base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agli obiettivi di business stabiliti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze base contabili,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>amministrative e finanziarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apprendere le conoscenze base inerenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’aggregazione di dati, la consuntivazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e la costruzione della reportistica ad hoc;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare la disciplina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>normativa che ha impatto sui processi aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’area tecnologica di un’azienda in modo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da ridefinire i processi interni in linea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con i vincoli di legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo e terzo anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità alternative di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi interni erogati da consulenti esperti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>appartenenti alla rete aziendale sia nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sia internazionale, specializzati nelle specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aree di intervento formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione a distanza (e-learning);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione ottenuta durante lo svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei lavori, c.d. “training on the job”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(attività lavorativa svolta presso il cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su incarichi di consulenza sotto la supervisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di personale qualificato che ricopre la posizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di consulente aziendale esperto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio e analisi di casi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- corsi erogati da soggetti esterni alla rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendale nazionale e internazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventualmente presso enti terzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sviluppare la capacità di intervenire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contestualmente sulle diverse variabili di tipo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnologico e organizzativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i mercati, acquisire competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>funzionali e tecnologiche per la comprensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del business e dei suoi repentini cambiamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e applicare le metodologie a supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle attività di miglioramento dei processi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendali attraverso le fasi di cambiamento,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individuazione delle opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di miglioramento e ridisegno dei processi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- saper utilizzare un approccio analitico-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gestionale orientato alla creazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e conservazione del valore economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere l’approccio per lo svolgimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di incarichi di analisi e di progettazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del sistema di controllo interno relativamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’area Information Technology;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare la metodologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di ‘project management’ per l’implementazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di soluzioni applicative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze e competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nella individuazione dei rischi associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla pianificazione, alla introduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e alla scelta di tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- approfondire e saper applicare le conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’ambito dei sistemi informativi integrati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- approfondire e saper applicare le conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’ambito della sicurezza informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la valutazione e la gestione dei rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sviluppare conoscenze e competenze necessarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad effettuare analisi, valutazioni e diagnosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>strategiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare strumenti di ‘data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>management’ per l’analisi dei dati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisire conoscenze sulle infrastrutture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di rete e sulle architetture di sistema\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI CONTRATTUALI DA GENNAIO 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>paga base \n\n        \u003Cp>dall’1.1.11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>altri el.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>contingenza \n\n        \u003Cp>+ EDR\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TOTALE \n\n        \u003Cp>mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadri\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.617,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>250,76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>540,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.408,25\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.456,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>537,52\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.994,23\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.260,05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>532,54\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.792,59\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.077,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>527,90\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.604,90\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>931,46\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>524,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.455,68\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>841,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>521,94\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.363,47\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>755,52\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>519,76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.275,28\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>646,83\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>517,51\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.169,50\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>OPERATORI DI VENDITA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>879,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>530,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.409,31\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>736,59\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>526,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.262,70\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI CONTRATTUALI DA SETTEMBRE 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>paga base \n\n        \u003Cp>dall’1.9.11\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>altri el.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>contingenza \n\n        \u003Cp>+ EDR\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TOTALE \n\n        \u003Cp>mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadri\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.639,69\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>250,76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>540,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.430,82\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.477,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>537,52\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.014,56\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.277,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>532,54\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.810,18\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.092,03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>527,90\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.619,93\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>944,46\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>524,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.468,68\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>853,28\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>521,94\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.375,22\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>766,06\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>519,76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.285,82\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>655,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,16\u003C\u002Ftd>\n      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C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI CONTRATTUALI DA APRILE 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>paga base \n\n        \u003Cp>dall’1.4.12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>altri el.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>contingenza \n\n        \u003Cp>+ EDR\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003Cp>TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>mensile\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Quadri\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.665,73\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>250,76\u003C\u002Ftd>\n      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\u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>532,54\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.010,37\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.263,15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>527,90\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.791,04\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.092,46\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>524,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.616,68\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>987,01\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>521,94\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.508,94\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>886,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>519,76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.405,89\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>7)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>758,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>5,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>517,51\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.281,31\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>OPERATORI DI VENDITA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.031,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>530,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.561,27\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>864,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>526,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.390,30\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable border=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>2. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratti di reinserimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore, in\naggiunta a quanto previsto dal CCNL Terziario, fermi restando i presupposti ivi\ndisciplinati, potranno stipularsi contratti di reinserimento anche con soggetti\naventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, con i\nquali siano intercorsi, negli ultimi 18 mesi, contratti di collaborazione\ncoordinata e continuativa documentabili, della durata complessiva non inferiore\na mesi 6, con la medesima azienda o con altre del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Apprendistato (durata per il liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Apprendistato (retribuzione per il liv. 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Minimi tabellari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Lavoro ordinario domenicale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Disciplina transitoria per i prestatori d'opera con contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di collaborazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Allegato: Accordo di Settore - Schema di Avviso Comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie, richiamati il Titolo III, Capo I (Classificazione del\npersonale) e il titolo IV (Quadri), sezione IV del CCNL Terziario e le\ndeclaratorie contrattuali della classificazione unica del personale del CCNL\nper i dipendenti da aziende del Terziario, di seguito procedono alla\nindividuazione e conseguente inquadramento contrattuale delle figure\nprofessionali funzionali all'articolarsi della dinamica organizzativa delle\naziende e delle unità produttive operanti nel settore della accettazione delle\nscommesse sportive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordina e gestisce l'attività di più agenzie effettuando il relativo\ncontrollo di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo\ngestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quotisti - profilo esemplificativo: elabora le quote di apertura e\ngarantisce il monitoraggio del gioco e l'eventuale riallineamento delle quote\ngiocate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di agenzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestisce una agenzia di scommesse con autonomia ed iniziativa nell'ambito\ndelle procedure aziendali e delle direttive impartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vice responsabile di agenzia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collabora e coadiuva l'attività del responsabile di agenzia, assumendone\nle relative funzioni in caso di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-referente di sala\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-referente funzionale della attività di preparazione della sala per\nl'accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle\ngiocate, e delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota\nfissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto quote\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- predispone e trasmette alle agenzie e ai terzi il materiale funzionale\nalla corretta applicazione delle quote elaborate e\u002Fo approvate dai quotisti di\nliv. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto scommesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla ricezione e al pagamento delle giocate previa autorizzazione\nanche meccanografica\u002Finformatica (sportellista).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Permessi retribuiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti\nantecedentemente all’1.1.2000, che già usufruivano di una riduzione di 120\nore annue, ai quali verrà corrisposto un assegno ‘ad personam’\ncorrispondente alla monetizzazione della differenza tra le 120 ore di cui sopra\ne il monte ore di permessi spettante ai dipendenti della azienda di\nriferimento, avuto riguardo al CCNL applicato alla data del 31.12.1999 e al\nrelativo divisore orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegno di cui al comma precedente ha natura di retribuzione di fatto e\nnon è assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui al presente articolo si applicano ai Quadri e al personale\ndi cui al comma 1) dell'art. 134 del CCNL del Terziario 18 luglio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al comma 7) del\npresente articolo il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e\nil puerperio, l'assenza facoltativa post partum, i permessi e le aspettative\nnon retribuiti, anche se indennizzati da Istituti assistenziali o\nprevidenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni\nstraordinaria, nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi\ndurante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione\nretributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui\nall'ultimo comma dell'art. 180, CCNL Terziario 18 luglio 2008, sostituiscono a\ntutti gli effetti quanto previsto dall'Accordo interconfederale 16 maggio 1977,\nsulle festività abolite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 5 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di cui al presente Accordo ha diritto ad un periodo di ferie\nannuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana\nlavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale -\nè comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali\ne le festività settimanali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e\npertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quanti sono i\nriposi settimanali e le festività nazionali e infrasettimanali in esso\ncomprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente all’1.1.2000 che\ngià usufruivano di un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi verranno\nmantenute le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità\nsostitutiva delle ferie si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile di\ncui all'art. 195 CCNL del Terziario 18 luglio 2008.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto dall’1.1.2000 valgono le disposizioni di cui\nall'art. 192 CCNL del Terziario 18 luglio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale assunto antecedentemente al 1.1.2000 viene\nmantenuta la normativa di cui all'art. 21 del CCNL Agenzie Ippiche 10 gennaio\n1996, che viene di seguito integralmente riportato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Agenzia nel corso di\ntutto il rapporto di lavoro e indipendentemente dagli eventuali passaggi di\nlivello il lavoratore ha diritto ad un massimo di 6 aumenti biennali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello\nnel quale si compie il biennio di anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio al livello superiore, come pure le eventuali variazioni in\naumento del minimo contrattuale, nel corso del biennio intercorrente fra l'uno\ne l'altro aumento periodico non comportano, al momento della maturazione del\nsuccessivo aumento, la rivalutazione degli aumenti periodici pregressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati prima del 30\nsettembre 1998 è fissato nella misura del 5% (cinque per cento) del minimo\ncontrattuale e della indennità di contingenza vigenti per il livello di\ninquadramento al momento della maturazione dei singoli aumenti periodici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati dopo il 1° ottobre\n1998 è determinato in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento e nella\nseguente misura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>inquadramento \n\n        \u003Cp>(livello)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30,99\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>33,57\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35,12\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>38,73\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>43,90\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Minimi tabellari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori inquadrati nel 2° livello con la qualifica di responsabile di\nagenzia ed assunti antecedentemente all’1.1.2000 verrà riconosciuto, da\nquella data, in aggiunta alla retribuzione prevista per l'inquadramento al\nsuddetto livello, un superminimo ‘ad personam’ di € 41,32 avente natura\ndi retribuzione di fatto e non assorbibile da nessun istituto legale e\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Lavoro ordinario domenicale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti delle aziende del settore che, ai sensi dell'art. 5 della\nlegge 22 febbraio 1934 n. 370, effettuino il riposo settimanale di legge in\ngiornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro\nordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20%\n(venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art.\n193 del CCNL del Terziario 18 luglio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto antecedentemente all’1.1.2000, con una anzianità di\nservizio superiore a 10 anni conserva il diritto, in caso di assenza per\nmalattia o infortunio non sul lavoro, alla conservazione del posto fino a un\nmassimo di mesi 10 e alla corresponsione dell'intero trattamento economico\nspettante ai sensi dell'art. 193, del CCNL del Terziario 18 luglio 2008 fino al\ntermine del suddetto periodo di conservazione del posto, ovvero, qualora le\nnorme prevedano una indennità a carico degli Enti e Istituti assicuratori,\nalla integrazione al 100% della retribuzione giornaliera netta cui il\nlavoratore avrebbe avuto diritto in caso normale svolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina transitoria per i prestatori d'opera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con contratto di collaborazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in riferimento ai verbali di accordo sottoscritti precedentemente in\nmerito alla proroga concordata fino alla data del 23 ottobre 2005, per i\ncontratti di collaborazione coordinata e coordinativa di cui ai Dd.lgs. nn.\n276\u002F03 e 251\u002F04;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in coerenza con l'obiettivo della stabilizzazione della forza lavoro\noccupata nelle Agenzie\u002FSocietà di scommesse, in tali verbali richiamata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I prestatori d'opera collaboratori che hanno prestato attività nel periodo\n1\u002F12\u002F2004-23\u002F10\u002F2005, potranno essere assunti con contratto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione potrà avvenire con inquadramento contrattuale di un livello\ninferiore a quello previsto dalla classificazione del personale per la\nqualifica corrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi 24 mesi dalla data di assunzione con tale inquadramento, il\nlavoratore sarà automaticamente inquadrato nel livello superiore e fruirà del\ntrattamento economico previsto per le corrispondenti figure professionali\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso della vigenza della presente disciplina transitoria, ai lavoratori\nsarà applicato il CCNL del Terziario, ivi compreso il presente protocollo\naggiuntivo. Restano escluse le parti economiche di eventuali accordi aziendali\nvigenti che verranno applicate al termine del periodo di 24 mesi sopra\nindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il presente Accordo, unitamente al CCNL\nTerziario, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato\nun complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i\nlavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad\nogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti\ni rapporti di lavoro fra le Imprese e il personale del settore. Sono fatte\nsalve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla\ncontrattazione integrativa vigente alla stipula del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato: Accordo di settore - Schema di avviso comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Ministro dell'Economia e Finanze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il settore dei CONCESSIONARI di SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE è stato\ninvestito, nel corso degli ultimi anni, da una situazione di fortissima\ndifficoltà con ingenti perdite economiche, che ne hanno seriamente minacciato\nla stabilità e la capacità competitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il settore, già gravato dall'accollo di un rilevantissimo fardello di\ndebiti (alcune centinaia di milioni di euro) che i concessionari si sono\nimpegnati a pagare fino al 2011, vive in un equilibrio precario nel quale pesa,\nin modo crescente, una pressione fiscale insostenibile, che non consente alcuna\nvera competitività a livello europeo, e che al contrario mina alle basi\nl'intera struttura nazionale impedendole di rafforzarsi e di partecipare alla\npari nel sempre più difficile confronto internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciò deve aggiungersi che le nuove tecnologie hanno reso estremamente\npermeabili i singoli mercati nazionali, esponendoli al rischio di vera e\npropria invasione da parte di operatori esteri che, attraverso internet ovvero\nattraverso l'apertura di agenzie di scommesse di fatto “non oggetto di\nregolare concessione”, sottraggono continue risorse al mercato ed agli\noperatori legali, beneficiando, inoltre, nei propri Stati di origine di livelli\ndi prelievo irrisori che consentono tra l'altro di adottare pianificazioni\nfiscali di vantaggio, nonché godere di non irrilevanti economie di scala.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A completamento del quadro è bene sottolineare anche l'inasprirsi della\ncronica crisi dell'ippica, una crisi organizzativa che è diventata nel tempo\ncrisi di spettacolo e, quindi, crisi economica nella misura in cui ha intaccato\nl'appetibilità delle scommesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il settore, nonostante, le difficoltà che lo hanno perseguitato negli\nultimi anni, non ha ridotto il proprio contributo occupazionale. Le circa 1.000\nagenzie di scommesse danno lavoro direttamente, secondo le varie tipologie\ncontrattuali, ad oltre 15 mila persone, ma considerando l'ampio indotto di\nriferimento (pulizie, manutenzioni, arredamenti, impianti, marketing,\ncancelleria, sistemi informativi etc.) non è temerario stimare un numero di\noccupati pari al doppio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A ciò si aggiunga che la raccolta delle scommesse ippiche è, di gran\nlunga, il principale sistema di finanziamento della rete degli oltre 40\nippodromi italiani, che danno lavoro a più di 5 mila persone, considerando\nanche l'indotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo scenario, che ha aspetti già di per sé preoccupanti, si è\ninserita la normativa che riforma la disciplina del mercato del lavoro, la c.d.\n“Legge Biagi”, con conseguenze rilevanti sull'assetto e le attività dei\nconcessionari di scommesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nuova normativa sul lavoro costringerebbe i concessionari a modificare il\nloro attuale assetto occupazionale con conseguenze estremamente pesanti e\nnegative per l'intero comparto, che non può permettersi, vista l'attuale\nsituazione, né di rinunciare all'apporto professionale di migliaia di addetti,\nche in questi anni hanno contribuito al miglioramento dell'offerta e della\nqualità dei servizi al pubblico, né di caricarsi di oneri ulteriori e\naggiuntivi rispetto a quelli già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene stimato che dalla applicazione della nuova normativa sul lavoro,\nnonostante la possibilità di ricorrere ad alcune forme contrattuali più\nflessibili e adattabili alle singole esigenze aziendali, deriverebbe un aumento\ndei costi, per le agenzie, superiore al 60% e comunque insostenibile da parte\ndegli operatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obiettivo del consolidamento degli attuali rapporti di lavoro è un\nobiettivo comune delle Parti; si rende, pertanto, necessario, uno sforzo\ncomplessivo di tutti i soggetti coinvolti, al fine di consentire che ciò\navvenga senza ulteriori contraccolpi finanziari sull'intero comparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte queste ragioni, le Parti chiedono unitariamente un intervento\ndiretto dei titolari del Dicasteri in indirizzo, al fine di scongiurare il\nrischio di una ennesima crisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le soluzioni al problema possono essere diverse, ma tra tutte quella di un\nintervento di carattere fiscale sembra la più immediata ed efficace,\nsoprattutto in termini temporali, che può essere indicata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella riduzione della pressione fiscale sulle scommesse (ricordando che in\nInghilterra è meno di 1\u002F3 di quella italiana);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella detraibilità dell'IVA sugli acquisti (mediamente incide per il 10%\nsui costi totali di agenzia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interventi indicati non comporterebbero flessioni di gettito a livello\nerariale, ma anzi apporterebbero un beneficio immediato allo sviluppo del\nsettore, sia in termini di maggiori investimenti, con riflessi diretti e\nimmediati proprio sul versante occupazionale, sia in termini di maggiore\ncompetitività sul piano della concorrenza internazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione delle aliquote sulle scommesse consentirebbe di allineare\nl'offerta con quella dei principali competitors stranieri e, pertanto, di\npensare al mercato delle scommesse non più come ad un mercato domestico, ma ad\nun mercato globale nel quale entrare grazie anche all'apporto delle nuove\ntecnologie (Internet, tv interattiva, mobile etc.), e soprattutto al\nconsolidamento delle strutture e delle dimensioni dei concessionari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'espansione del mercato, con recupero di una vasta area di illegalità e\nconseguente crescita della raccolta consentirebbe di compensare la riduzione\ndelle aliquote e di favorire finanche una crescita del gettito, con innegabili\nbenefici anche sul piano delle imposte dirette (maggiori entrate a titolo di\nIRES).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La detraibilità IVA, infine, rafforzerebbe la tendenza ad aumentare gli\ninvestimenti, in particolare sui punti vendita, con effetti molto positivi\nsull'indotto a livello locale, formato principalmente da piccole e piccolissime\nimprese. Anche in questo caso, verrebbe favorita una compensazione, a livello\nerariale, fra il calo delle imposte indirette e l'aumento delle imposte\ndirette, con effetti virtuosi sull'intera economia del sistema scommesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sotto l'aspetto delle tutele e delle condizioni di lavoro si rende,\naltresì, necessario, prevedere la possibilità dell'utilizzo degli\nammortizzatori sociali nel settore al fine di affrontare con i necessari\nstrumenti eventuali situazioni di crisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce di quanto sopra descritto, le Parti ribadiscono la comune volontà\ndi sollevare il problema in tutte le sedi Istituzionali competenti, al fine di\ngiungere alla individuazione di una soluzione condivisa che consenta di evitare\nil disperdersi del grande patrimonio di professionalità e competenze acquisito\ngrazie alle migliaia di addetti del settore, nonché di favorire la crescita\ndell'intero settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>3. IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE, DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Considerato che il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei\nparcheggi, anche in virtù delle politiche di mobilità attuate dalle\nAmministrazioni locali, è in continua evoluzione ed espansione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerata La sempre maggiore presenza di aziende private quali\nerogatrici dei servizi, anche in virtù delle privatizzazioni delle ex aziende\nmunicipalizzate. Considerata L'assenza di una regolamentazione unica che\ndisciplini i rapporti di lavoro tra le aziende del settore e i propri\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerata l'adesione di AIPARK alla CONFCOMMERCIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti stipulanti il presente Accordo ritengono di considerare applicabile\na tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono\nattività di gestori e\u002Fo concessionari di impianti e\u002Fo strutture destinate al\nparcheggio e\u002Fo alla sosta, con decorrenza 1.01.2001, le norme contrattuali del\nCCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per\nessere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da una sempre\nmaggiore automazione degli impianti e dal conseguente impiego del personale\naddetto con funzioni di supporto alla funzionalità degli stessi, siano\nregolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità\ndei dipendenti del Terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data\ndal 1° gennaio 2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che\nsvolgono attività di gestori e\u002Fo concessionari di impianti e\u002Fo strutture\ndestinate al parcheggio e\u002Fo alla sosta secondo le norme del CCNL del Terziario\ndella distribuzione e dei servizi qui di seguito tassativamente indicate, fatto\nsalvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il presente Accordo, che per tutto il periodo\ndella sua validità deve essere considerato un complesso unitario e\ninscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente\nmigliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di\ntutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra\nle aziende del settore e il personale dipendente. Sono fatte salve le\ncondizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione\nvigente alla stipula del presente Accordo. Con la sottoscrizione del presente\nAccordo le Parti, ferma restando l'applicabilità del CCNL del Terziario, hanno\nconvenuto sull'esigenza e opportunità di disciplinare, a parziale deroga del\ncitato CCNL del Terziario, le sottoelencate materie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Reperibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Lavoro ordinario domenicale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di\ncui alla Premessa del presente Accordo nella classificazione del personale del\nCCNL del Terziario, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche\nfigure professionali nella suddetta classificazione del personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- professional senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile di struttura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- professional junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo squadra di addetti al controllo della sosta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo sala operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo squadra di unità tecnico-manutentiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo unità operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti ad attività prevalente di ausiliario alla sosta (art. 17, comma\n132), legge 15\u002F5\u002F1997 n. 127);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla manutenzione per interventi di carattere non ordinario sulle\nattrezzature e sugli impianti di parcheggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti al controllo della sosta in superficie e in struttura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla movimentazione e regolazione dei flussi auto nei parcheggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sportellista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e della\nsegnaletica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla rimozione e bloccaggio dei veicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 6):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla custodia e semplice sorveglianza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che le integrazioni di cui al presente articolo verranno\nricomprese nella stesura definitiva del CCNL Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 2 - Reperibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per garantire l'assistenza ai clienti nella emergenza, l'utilizzo\ncontinuativo e l'efficienza delle apparecchiature e degli impianti di\nparcheggio è previsto dal presente Accordo l'istituto della reperibilità. Le\nmodalità operative ed organizzative dell'istituto saranno definite dalle\nsingole aziende sulla base delle proprie esigenze e specificità gestionali.\nNessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla\nlegge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro\nnell'ambito della organizzazione predeterminata della reperibilità, salvo\ngiustificati motivi individuali di impedimento. La reperibilità deve essere\nassicurata giornalmente e\u002Fo settimanalmente. Al personale interessato è\nriconosciuto il seguente trattamento economico: € 7,75 per ogni giornata\nferiale di reperibilità; € 10,33 per ogni giornata festiva, o di riposo\nlegale, di reperibilità. Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito\ncome lavoro straordinario secondo la disciplina di cui al CCNL per i dipendenti\ndel Terziario della distribuzione e servizi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Lavoro ordinario domenicale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti delle aziende del settore che, (ai sensi dell'art. 5 della\nlegge 22 febbraio 1934 n. 370), effettuino il riposo settimanale di legge in\ngiornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro\nordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20%\n(venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art.\n193 del CCNL del Terziario 18 luglio 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali trattamenti similari in atto in sede aziendale sono assorbibili\nfino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO NAZIONALE AGGIUNTIVO AL CCNL DEL TERZIARIO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER I DIPENDENTI DAGLI AGENTI IMMOBILIARI ADERENTI ALLA FIMAA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che il 16 dicembre 2002 veniva sottoscritto un Protocollo aggiuntivo al\nCCNL Terziario 20.09.1999 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti\nalla FIMAA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, in quella sede venivano rilevate le specificità di un settore in\nevoluzione quanto a disciplina dell'accesso alla professione e organizzazione\ndel lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso, le parti stipulanti il presente Accordo confermano\nl'applicazione a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dagli agenti\nimmobiliari aderenti alla FIMAA, delle norme contrattuali del CCNL per i\ndipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi 2 luglio\n2004, con le modifiche e le integrazioni apportate nel Testo Unico 14 luglio\n2005, con le decorrenze ivi previste, nonché del Protocollo aggiuntivo\n16\u002F12\u002F2002 per i contratti stipulati in applicazione dello stesso, anche con\nriferimento alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante per le\nfigure professionali aggiuntive al sistema di classificazione disciplinata dal\nCCNL Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, confermano altresì la necessità che la classificazione del CCNL\nTerziario, per essere aderente alle specificità del settore in questione, sia\nintegrata con i profili professionali individuati nell'Accordo 16\u002F12\u002F2002, che\nsi riporta in calce al presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano altresì le disposizioni inerenti agli aspetti della\ndisciplina dell'orario di lavoro come concordata nel richiamato Accordo\n16\u002F12\u002F2002: orario settimanale, distribuzione dell'orario settimanale,\narticolazione dell'orario settimanale, flessibilità dell'orario, lavoro\nnotturno, lavoro straordinario, maggiorazione del lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di orario di lavoro le Parti dichiarano altresì che procederanno\nad incontrarsi tempestivamente per uniformare le suddette disposizioni a quanto\nverrà definito a livello di CCNL Terziario in materia di adeguamento delle\ndisposizioni ivi contenute al D.lgs. n. 66\u002F03 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano, infine l'impegno ad incontrarsi in un periodo\nimmediatamente successivo alla emanazione del decreto di cui all'art. 18 della\nlegge 57\u002F2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l'accesso al\nruolo tramite praticantato, al fine di esaminare congiuntamente i possibili\nriflessi sul mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti confermano il loro\nimpegno al perseguimento dell'obiettivo dell'unificazione contrattuale del\ncomparto dei servizi immobiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il presente Accordo, unitamente al CCNL\nTerziario, che per tutto il periodo della loro validità e fino al loro\nrinnovo, devono essere considerati un complesso unitario e inscindibile, nel\nrealizzare maggiori benefici per i lavoratori sono globalmente migliorativi e,\npertanto, sostituiscono ed assorbono ad ogni effetto le norme di tutti i\nprecedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le\nImprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior\nfavore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla\nstipula del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 - Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Orario settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Distribuzione dell'orario settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Articolazione dell'orario settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - Flessibilità dell'orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Maggiorazione del lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di incontrarsi entro 3 mesi dalla emanazione del decreto\ndi cui all'art. 18 della legge 57\u002F2001, che dovrà disciplinare le modalità\npratiche per l'accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminarne\ncongiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di una più delineata identità del settore e nell'ambito\ndi un sistema di relazioni sindacali condiviso, si impegnano ad incontrarsi nel\ncorso delle trattative per il rinnovo del CCNL del Terziario, al fine di\nesaminare eventuali problematiche ed esigenze collegate all'andamento del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la disciplina della classificazione del personale prevista al\ntitolo I della parte II del CCNL per i dipendenti del Terziario, le Parti\nconvengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella\nsuddetta classificazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) preposto ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 452\u002F90\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) capo del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) responsabile pubbliche relazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) responsabili di filiale operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 1):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) capi servizio o responsabili settore contratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) capi servizio o responsabili settore vendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) capi servizio o responsabili settore contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) capi servizio o responsabili settore pubblicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 2):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e alla organizzazione\ndegli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare\nstime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) addetti alle vendite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 3):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell'ambito\ndella conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli\natti in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) addetti alla accettazione clienti nell'ambito della locazione in\nlocalità turistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)bozzettisti e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei\ndati statistici della pubblicità medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello\nin grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia\nrichiesta la prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e\u002Fo sviluppo di\nparticolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e\nprospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)visuristi presso l'UTE, la Conservatoria Registri Immobiliari e gli uffici\ntecnici comunali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 4):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che\neventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) accompagnatori alle visite immobiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed\nelementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che\nprivati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 5):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)addetti alla compilazione di scritture elementari e\u002Fo semplificate, di\nregistri e repertori obbligatori. Le qualifiche di responsabile di agenzia -\npreposto - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e\nacquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e\naddetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime,\nincaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori\ndipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2\ndella legge 39\u002F89, sezione Agenti Immobiliari e\u002Fo Agenti muniti di mandato a\ntitolo oneroso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Orario settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata normale dell'orario di lavoro effettivo, per la generalità del\nSettore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi\nspecifici articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda una applicazione\nassidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per\nrecarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che\nall'esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l'inizio e la\nfine dell'orario di lavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non dovrà\nessere inferiore a 1 ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza\ninterruzione, più di 6 ore, in forza della legge 26 aprile 1934 n. 653.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli\npresta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto\nindicatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine\ndella giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del\nnormale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in\nrapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore\ndi lavoro secondo le norme contenute al capo VII (Missione e trasferimento) del\nCCNL per i dipendenti del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Distribuzione dell'orario settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 5 o 6 giornate\nlavorative; in questo ultimo caso la cessazione della attività lavorativa\navverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali di\ninteresse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione\nturistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la\ndomenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, ad\nuna indennità pari al 10% della paga base conglobata di cui all'art. 199 del\nCCNL del Terziario, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Articolazione dell'orario settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiari esigenze del Settore, al fine di migliorare il\nservizio alla utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure\ndi seguito indicate alle seguenti forme di articolazione dell'orario\nsettimanale di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) orario settimanale su 5 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale\ndurata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di\n5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al\nvenerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Orario settimanale su 6 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario\nsettimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la\ncessazione dell'attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro\nle ore 13 del sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Flessibilità dell'orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture\nlavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola\nrealtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 4, lett. a) e b),\nprevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodo\ndell'anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo\ndi 24 settimane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi\ndell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di\n24 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà\nriconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui\nall'art. 146 del CCNL Terziario pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna\nsettimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà\nriconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui all'art.\n146 del CCNL Terziario, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di\nsuperamento dell'orario settimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro\nriconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno ed in periodi di\nminore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la\nstessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento\ndell'orario settimanale contrattuale, così come definito all'art. 4, lett. a)\ne b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati dalla flessibilità dell'orario percepiranno la\nretribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di\nricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna\nsettimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione della flessibilità dell'orario di cui al\npresente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data\ndi avvio del programma annuale di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei\npermessi retribuiti, derivanti dall’applicazione dei criteri di cui ai punti\n1) e 2) del presente articolo, le ore maturate saranno pagate con la\nmaggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e\nnon oltre il 6° mese successivo a quello corrispondente al termine del\nprogramma annuale di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri\ntrattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre\nriduzioni in atto nella struttura lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Lavoro notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, visto il D.lgs. 26\u002F11\u002F1999 n. 532, tenuto conto delle\ncaratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità\nche tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base\ndi quanto il succitato decreto delega alle parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno\nessere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto\nsalvo il “Campo di applicazione”, la “Tutela della Salute” e la\n“Comunicazione del Lavoro Notturno” di cui agli artt. 1, 5, e 10 del\nsuddetto decreto, potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle\ntematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso decreto,\nquali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 2 - Definizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 3 - Limitazioni al lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 4 - Durata della prestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 6 - Trasferimento al lavoro diurno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 7 - Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva art. 8\n- Rapporti sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 9 - Doveri di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 11 - Misure di protezione personale e collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad incontrarsi successivamente al recepimento della\ndirettiva 93\u002F104\u002FCE in materia di orario di lavoro al fine di procedere ad una\nverifica della materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Lavoro straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale\norario di lavoro fissato dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di\nlavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale\nentro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di\neccezionalità delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro\nstraordinario deve essere giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Maggiorazione del lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti\nl'orario di lavoro previsto dal presente Accordo, verranno retribuite con la\nquota oraria della retribuzione di cui al capo XIII (Trattamento economico) del\nCCNL del Terziario e di eventuali superminimi, con le seguenti maggiorazioni da\ncalcolare sulla quota oraria della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti l'orario di lavoro\nsettimanale di cui al precedente art. 4 del presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei\ngiorni festivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la\nnotte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del\nmattino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno\nfestivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e\nnon oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo interconfederale per la costituzione\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>27 luglio 1994\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di RSU,\ncontenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e Parti Sociali il 23 luglio\n1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso soddisfa l'esigenza di darsi un quadro di regole certe ed esigibili cui\ntutti, in una situazione di “pluralismo” sindacale quale l'attuale, devono\nriferirsi, in ordine alla elezione delle RSU e alla legittimazione a concludere\ncontratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende e i lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'andamento occupazionale nel Terziario privato e la diffusione della\noccupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa\nnecessaria per far fronte alle nuove problematiche che si pongono. In questa\nstessa ottica le Parti si adopereranno per disciplinare, in occasione del\nprossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, l'adozione di meccanismi\npreventivi di conciliazione capaci di agevolare la soluzione delle controversie\nconcernenti l'interpretazione, l'applicazione e il rinnovo degli accordi\ncollettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo vale quale disciplina generale in materia di RSU, per\neffetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il\nGoverno e le Parti Sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Ambito e iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti,\npuò darsi luogo alla costituzione delle RSU, sulla base di liste presentate ad\niniziativa delle OO.SS. firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del\npresente Accordo e del CCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno altresì potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni,\ndiverse dalle OO.SS. suddette, purché formalmente costituite in sindacato con\nun proprio statuto ed atto costitutivo, e a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al\nvoto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Designazione liste\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a\npresentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale\nciascuna O.S. totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una\nConfederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura\ndella federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Composizione delle RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione delle RSU si procede per 2\u002F3 dei seggi mediante elezione a\nscrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra\nliste concorrenti alla competizione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate\ndalle OO.SS. firmatarie dei CCNL applicati, e alla sua copertura si procede in\nproporzione ai voti ricevuti nei 2\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della elezione dei 2\u002F3 dei componenti della RSU, il numero dei seggi\nsarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in relazione ai voti\nconseguiti dalle liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di\ncomposizione della RSU previsto dall'art. 4, comma 2) del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e,\nattraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i\nseggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel Collegio\nelettorale e risulterà attribuito il\u002Fi seggio\u002Fi alla\u002Fe lista\u002Fe che\navrà\u002Favranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al\ncomma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero\ndi voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia\nmaggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla\ncompetizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella RSU, alla\nstessa è riconosciuto il diritto di partecipare alla attività sindacale\naziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad\nogni O.S. firmataria del CCNL applicato e che abbia propri esponenti in seno\nalle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Composizione delle liste\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS saranno impegnate,\ncompatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a\ngarantire l'adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi\ne socio-professionali nei Collegi elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste sarà perseguita una adeguata rappresentanza\ndi genere, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le OO.SS. terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e\nquadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle\nstesse nella base occupazionale della unità produttiva, per garantire una\nadeguata composizione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Numero dei componenti RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il\ntitolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi\nper le aziende), il numero dei componenti delle RSU sarà così determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità\nproduttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla\nvigenza del presente Accordo, il numero dei componenti le RSU sarà determinato\na titolo sperimentale nel seguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1.200\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la RSU è\nincrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno alla scadenza del presente Accordo per verificare\nl'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 23\ndella legge 20 maggio 1970 n. 300, i componenti delle RSU hanno diritto, per\nl'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.\nb),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente\nstipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti\ndal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi,\nper l'espletamento del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei CdA, laddove\nprevisti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e\nnell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto\ndelle disposizioni di cui al titolo III della legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle OO.SS. dai CCNL (o accordi collettivi di diverso livello)\nin materia di diritti, permessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello\nesclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse\nunità produttive di una stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente\nl'andamento e l'uso del monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la\nRSU il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70%\na disposizione delle RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la RSU.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Compiti e funzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo\nle competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la\nverifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati\nall'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le RSU\naziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e\nin quanto espressione della articolazione organizzativa dei sindacati\ncategoriali e delle Confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del\nlivello aziendale, secondo le modalità definite nei CCNL nonché in attuazione\ndelle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono\ninterdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari\nlivelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale\npresuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della RSU restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti\nnelle successive elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU uscente provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da\naffiggere negli appositi spazi riservati alla attività sindacale che l'azienda\nmetterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la\ndata di scadenza di 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di\ncategoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per\npromuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei\n36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle RSU sulla base delle\nmodalità stabilite dal presente Accordo e delle relative norme attuative\nprecedentemente utilizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale termine la RSU si considera automaticamente decaduta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni di un componente la RSU, lo stesso sarà sostituito\ndal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero\nsuperiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle RSU, con conseguente\nobbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11- Revoca delle RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A maggioranza assoluta (50% + 1) del Collegio elettorale i lavoratori\npossono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle RSU. La revoca\ndeve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove\npartecipino almeno i 2\u002F3 dei lavoratori del Collegio interessato. La\nconvocazione dell’assemblea del Collegio nei limiti del monte ore previsto\ndai CCNL deve essere richiesta da non meno di 1\u002F3 dei lavoratori componenti il\nmedesimo Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dotate dei requisiti di cui all'art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19, legge 20 maggio 1970 n. 300, che siano firmatarie del presente Accordo o\nche, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla\nprocedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a\ncostituire RSA e\u002Fo CdA ai sensi della norma sopra citata e dichiarano\nautomaticamente decadute le RSA e\u002Fo i CdA, precedentemente costituiti, al\nmomento della costituzione della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Validità delle elezioni - Quorum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS stipulanti il presente Accordo si\nimpegnano, entro i 3 mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi\nvicendevolmente le nomine delle RSA e a favorire la più ampia partecipazione\ndei lavoratori alle prime elezioni per le RSU mediante una adeguata campagna di\ninformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla\nvotazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le OO.SS. assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità\ndella consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nella\nunità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in\nprova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri\nnon in prova in forza all'unità produttiva possono essere candidati nelle\nliste elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto\ndi assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del\nrapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I CCNL dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato\npassivo di particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato (es.\nlavoratori stagionali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista e i\nmembri del Comitato elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Presentazione delle liste\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei\nrequisiti richiesti dal presente Accordo all'art. 2, parte I, devono presentare\nle liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno 10 giorni prima della\ndata fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le\nliste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati\nall'attività sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Comitato elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituito un Comitato\nelettorale. Per la composizione dello stesso ogni Organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Compiti del Comitato elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni\ncontestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal\npresente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Scrutatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettata non oltre le\n24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Segretezza del voto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera, né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Schede elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di\ncontemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a\nsorte. Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la\nloro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la\nsegretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a\nciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di\nlista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della\nlista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta\ntracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Preferenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una\ncrocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il\nnome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda. L'indicazione\ndi più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della\nlista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a\npiù di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti,\nrende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze\ndate a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di\nlista e nulli i voti di preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Modalità della votazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, assicurando il\nnormale svolgimento dell'attività aziendale. Qualora l'ubicazione degli\nimpianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere\nstabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti\nanche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende\ncon più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.\nLuogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i\nlavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende,\nalmeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 6 e da un Presidente,\nnominato dal Comitato elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve\ninoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al\nvoto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Compiti del Presidente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco dei votanti, la firma\naccanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello\nscrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio, su cui\ndovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato\n- unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi etc.) - al Comitato\nelettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative\ndi calcolo dandone atto nel proprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva\nconvalida delle RSU, sarà conservato secondo accordi tra il Comitato\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l'integrità e ciò\nalmeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato\ndel Comitato elettorale e di un delegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Ricorsi al Comitato elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla\nassegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma 1) e il Comitato ne dà\natto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato\nelettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso\nsempre a cura del Comitato elettorale, alla associazione imprenditoriale\nterritoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Comitato dei garanti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale, da un membro designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici\ndelle liste, interessate al ricorso, da un rappresentante della associazione\nimprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore\ndell'UPLMO o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione di componenti della RSU, una volta definiti\ngli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale\nper il tramite della locale Organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a\ncura delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale\nl'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima\ndelle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a\nconsentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - L'intervento della legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A conclusione del presente Accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS e la\nCONFCOMMERCIO, le Parti, riconfermando il valore della libertà sindacale e\ndell'autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle\nsedi competenti affinché eventuali interventi legislativi di sostegno,\nfinalizzati alla efficacia ‘erga omnes’ e all’eliminazione delle norme\nlegislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 bis - Disposizioni varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio\nelettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, qualora in forza\nall'unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori\ndell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via\neccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, legge\n20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i\npoteri e le tutele già previste dalla legge e dal CCNL a favore dei dirigenti\ndelle RSA, e ora trasferite ai componenti le RSU in forza del presente\nAccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Clausole per la provincia autonoma di Bolzano\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con\nl'esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i\nsindacati extra-confederali, in base all'art. 5 bis della legge 236\u002F93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Clausola finale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle\nparti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Ch2>ACCORDO interconfederale 9 giugno 2004\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>per il recepimento dell'Accordo quadro europeo sul telelavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Visto l'Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16\nluglio 2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a\nseguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle\nComunità europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa\nalla modernizzazione e al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare\nnegoziati in tema di telelavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti\nl'Accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che alla attuazione di\ntale accordo negli Stati Membri, negli Stati appartenenti allo Spazio economico\neuropeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le Organizzazioni aderenti\nalle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali\nproprie delle parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che le Parti in epigrafe ritengono che il telelavoro\ncostituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che\nconsente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una\nmodalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare\nl'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia\nnell'assolvimento dei compiti loro affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite\nnella Società della informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di\norganizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza,\nmigliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più\nampie opportunità sul mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- considerato che l'Accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a\nlivello europeo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti in epigrafe riconoscono che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il presente Accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139,\nparagrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea,\ndell'Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio\n2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella traduzione in\nlingua italiana così come concordata fra le Parti in epigrafe;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia e in\nrapida espansione. Per tale motivo le Parti hanno individuato nell'Accordo una\ndefinizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di\ntelelavoro svolte con regolarità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro\ngenerale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle Parti in\nepigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali\nproprie delle stesse parti sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il\nlivello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione\ndell'accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si\neviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe concordano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Definizione e campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e\u002Fo di svolgimento del\nlavoro che si avvale delle tecnologie della informazione nell'ambito di un\ncontratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che\npotrebbe anche essere svolta nei locali della impresa, viene regolarmente\nsvolta al di fuori dei locali della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui\nche svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Carattere volontario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del\nlavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale\ndelle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno\nassunto volontariamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore\nle relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91\u002F533\u002FCEE, ivi\nincluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato e alla\ndescrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro\nrichiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all'unità\nproduttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le\naltre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di\nnatura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nattività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di\nsvolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale\nofferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come\ntelelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di\nuna diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo\nstatus del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il\ntelelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di\nlavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nprestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile\nper effetto di accordo individuale e\u002Fo collettivo. La reversibilità può\ncomportare il ritorno alla attività lavorativa nei locali del datore di lavoro\nsu richiesta di quest'ultimo o del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Condizioni di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei\nmedesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo\napplicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei\nlocali dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Protezione dei dati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a\ntutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione\ndei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in\nmerito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature,\nstrumenti, programmi informatici, quali internet ed alle eventuali sanzioni\napplicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Diritto alla riservatezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del\ntelelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare\nproporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto\ndel D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 di recepimento della Direttiva 90\u002F270\u002FCEE\nrelativa ai videoterminali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Strumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve\nessere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a\nquanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni\nquestione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal\nsuccessivo comma 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, della\nistallazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro\nsvolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti\npropri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede\nalla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in\nparticolare quelli relativi alla comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari\nallo svolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla\nlegislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai\nsensi del comma 1) del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti\ndalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati\nutilizzati dal telelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il\ntelelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e\nnon raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Salute e sicurezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della\nsicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla Direttiva\n89\u002F391\u002FCEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla\nlegislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in\nmateria di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alla\nesposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive\naziendali di sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile\nin materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei\nlavoratori e\u002Fo le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene\nsvolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti\ncollettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio\ndomicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei\nlimiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore può chiedere ispezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Organizzazione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive\naziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio\ntempo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono\nessere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività\nnei locali dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire\nl'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda,\ncome l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere\nalle informazioni della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che\nsvolgono attività nei locali della impresa e sono sottoposti ai medesimi\ncriteri di valutazione di tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori\nricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del\nlavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono\nparimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di\nlavoro e per la sua gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Diritti collettivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che\noperano all'interno della azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione\ncon i rappresentanti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle\nelezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli\nOrganismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione e ai\ncontratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di\nesercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall'inizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito alla\nintroduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle\ndirettive europee come recepite ed ai contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Contrattazione collettiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali\ninteressate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello\ncompetente, accordi che adeguino e\u002Fo integrino i principi ed i criteri definiti\ncon il presente Accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi\ncollettivi già conclusi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto\ncon il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6), la\nreversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle\nrelative modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si\npotrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e\u002Fo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Applicazione e verifica dell'Accordo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversie relative alla interpretazione e alla applicazione\ndel presente Accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi\ncongiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della relazione da rendere ad UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES circa\nl'attuazione in sede nazionale dell'Accordo-quadro europeo ed alla sua\neventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni\nterritoriali\u002Fcategoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza delle\nimprese, così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a CGIL,\nCISL e UIL, provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle Parti in\nepigrafe, la conclusione di accordi e contratti collettivi in materia di\ntelelavoro e ogni utile informazione circa l'andamento di tale modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>AVVISO COMUNE PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 8 OTTOBRE 2001\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>n. 86, CHE COMPLETA LO STATUTO DELLA SOCIETÀ EUROPEA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER QUANTO RIGUARDA IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>del 2 marzo 2005 tra CONFINDUSTRIA, ABI, ANIA, CONFCOMMERCIO,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONFSERVIZI e CGIL, CISL, UIL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direttiva n. 2001\u002F86 persegue l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento\ndei lavoratori nelle Società costituite in forma di Società Europea, secondo\nle modalità individuate dal Regolamento n. 2157\u002F2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Avviso comune le Parti intendono proporre al Governo e al\nlegislatore italiano, nell'assolvimento degli obblighi previsti dal Trattato e\ndalla Direttiva, la posizione condivisa dalle Parti Sociali in merito alla\nattuazione delle disposizioni della Direttiva ed alla formulazione del testo di\nlegge di recepimento della stessa, nella piena valorizzazione del metodo\nconcertativo e dell'autonomia collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente Avviso raccomandano al Governo ed al\nParlamento l'adozione di adeguati provvedimenti legislativi volti a consentire\nmodalità di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea coerenti con\ngli obiettivi della Direttiva stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla conformità dei provvedimenti legislativi in essere alla Direttiva\n2001\u002F86 le Parti ritengono che l'adozione di eventuali iniziative debba essere\npreceduta dalla consultazione delle Parti stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Oggetto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Avviso comune disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle\nattività delle Società per azioni europee (Società Europea, in seguito\ndenominata “SE”), di cui al Regolamento (CE) n. 2157\u002F2001, recependo i\ncontenuti della Direttiva 2001\u002F86\u002FCE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti indicano modalità relative al coinvolgimento dei\nlavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui\nagli artt. da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'art. 67, a quella prevista\nnell'allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Definizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente Avviso comune si intende per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)“SE”, una Società costituita conformemente al Regolamento (CE) n.\n2157\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)“Società partecipanti”, le Società partecipanti direttamente alla\ncostituzione di una SE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)“affiliata”, di una Società, una impresa sulla quale la Società\nesercita una influenza dominante ai sensi dell'art. 3, commi da 2) a 7) del\nD.lgs. 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come “controllata”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)“affiliata o dipendenza interessata”, l'affiliata o la dipendenza di\nuna Società partecipante, che è destinata a divenire affiliata o dipendenza\ndella SE a decorrere dalla creazione di quest'ultima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)“rappresentanti dei lavoratori”, i rappresentanti dei lavoratori ai\nsensi della legge, nonché degli Accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27\nluglio 1994 e successive modifiche o dei contratti collettivi nazionali di\nriferimento qualora i predetti Accordi interconfederali non trovino\napplicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)“organo di rappresentanza”, l'Organo di rappresentanza dei lavoratori\ncostituito mediante gli accordi di cui all'art. 4 o conformemente alle\ndisposizioni dell'Allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei\nlavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità\ne, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla\nSE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)“delegazione speciale di negoziazione”, la delegazione istituita\nconformemente all'art. 3 per negoziare con l'Organo competente delle Società\npartecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)“coinvolgimento dei lavoratori”, qualsiasi meccanismo, ivi comprese\nl'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i\nrappresentanti dei lavoratori possono esercitare una influenza sulle decisioni\nche devono essere adottate nell'ambito della Società;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)“informazione”, l'informazione dell'Organo di rappresentanza dei\nlavoratori e\u002Fo dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'Organo\ncompetente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi\naffiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su\nquestioni che esorbitano dai poteri degli Organi decisionali di un singolo\nStato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti\ndei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale\nimpatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'Organo competente\ndella SE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)“consultazione”, l'apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni\ntra l'Organo di rappresentanza dei lavoratori e\u002Fo i rappresentanti dei\nlavoratori e l'Organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che\nconsentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da\nessi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'Organo competente -\nun parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all'interno della\nSE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)“partecipazione”, l'influenza dell'Organo di rappresentanza dei\nlavoratori e\u002Fo dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una\nSocietà mediante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'Organo di\nvigilanza o di amministrazione della Società, o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri\ndell'Organo di vigilanza o di amministrazione della Società e\u002Fo di\nopporvisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando gli Organi di direzione o di amministrazione delle Società\npartecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena\npossibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una\nholding o dopo l'approvazione di un progetto di costituzione di una affiliata o\ndi trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese\nle informazioni da fornire circa l'identità e il numero di lavoratori delle\nSocietà partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare\nuna negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle Società sulle\nmodalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione,\nrappresentativa dei lavoratori delle Società partecipanti e delle affiliate o\ndipendenze interessate, secondo gli orientamenti in appresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in occasione della elezione o designazione dei membri della delegazione\nspeciale di negoziazione occorre garantire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei\nlavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati, in ciascuno Stato\nmembro, dalle Società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate,\nassegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua\nfrazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato\nimpiegati, in ciascuno Stato membro, dalle Società partecipanti e dalle\naffiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali\nmembri, nella misura del possibile, devono comprenderne almeno uno che\nrappresenti ciascuna Società partecipante che ha lavoratori. Dette misure non\ndevono comportare un aumento del numero complessivo dei membri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri\nmembri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la\ndelegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni\nSocietà partecipante che è iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro\nsubordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la\ncessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE\nse:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il numero di detti membri supplementari non supera il 20% del numero di\nmembri designati in virtù del punto 1) che precede; e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una\ndoppia rappresentanza dei lavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.che, nel caso di cui al punto 2) che precede, se il numero di tali\nSocietà è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili\nconformemente al comma 1), detti seggi supplementari siano attribuiti a\nSocietà di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di\nlavoratori ivi occupati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di\nnegoziazione sono eletti o designati, tra i componenti le rappresentanze\nsindacali (RSU\u002FRSA), dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con\nle OO.SS. stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono\ncomprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano\no non siano lavoratori di una Società partecipante o di una affiliata o\ndipendenza interessata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ove in uno stabilimento o in una impresa manchi, per motivi indipendenti\ndalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza\nsindacale, le OO.SS. che abbiano stipulato il CCNL applicato dalle Società\npartecipanti determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detto\nstabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della\ndelegazione speciale di negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delegazione speciale di negoziazione e gli Organi competenti delle\nSocietà partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del\ncoinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tal fine, gli Organi competenti delle\nSocietà partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del\nprogetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino alla\niscrizione di quest'ultima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi i commi 7), 8) e 9), la delegazione speciale di negoziazione\ndecide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza\nrappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro\ndispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una\nriduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere\ndi approvare tale Accordo è composta dai voti di 2\u002F3 dei membri della\ndelegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno 2\u002F3 dei\nlavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati\nin almeno due Stati membri,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione\ncomprende almeno il 25% del numero complessivo dei lavoratori delle Società\npartecipanti, o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o\ncostituzione di una affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50 %\ndel numero complessivo dei lavoratori delle Società partecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per “riduzione dei diritti di partecipazione” si intende una quota dei\nmembri degli Organi della SE ai sensi dell'art. 2, lett. k), inferiore alla\nquota più elevata esistente nelle Società partecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere\nad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle competenti OO.SS.\ndi livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono\npartecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta\ndella suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello\ncomunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare\ndell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle competenti OO.SS. esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delegazione speciale di negoziazione può decidere a maggioranza, quale\nspecificata in appresso, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati\nin corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione\ndei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori.\nTale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo\nmenzionato all'art. 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica\nnessuna delle disposizioni di cui all'allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i\nnegoziati è composta dai voti di 2\u002F3 dei membri che rappresentano almeno 2\u002F3\ndei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori\nimpiegati in almeno due Stati membri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, il comma 7) non si\napplica se la partecipazione è prevista nella Società da trasformare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su\nrichiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della SE, delle affiliate e\ndipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi 2 anni\ndalla decisione anzidetta, a meno che le Parti convengano di riaprire i\nnegoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare\ni negoziati con la Direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica\nnessuna delle disposizioni di cui all'allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di\nnegoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle Società\npartecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione\ndi espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non\nsia diversamente convenuto, le Società partecipanti sostengono le spese di cui\nall'allegato, parte II, comma 1), lett. l).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti invitano il legislatore ad adottare opportune norme relative al\nsostegno delle attività di funzionamento della delegazione speciale di\nnegoziazione, nonché delle attività formative rivolte ai membri ed esperti\ndella delegazione stessa e degli Organi competenti delle Società\npartecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Contenuto dell'Accordo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Organi competenti delle Società partecipanti e la delegazione speciale\ndi negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un\naccordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva l'autonomia delle Parti e salvo il comma 4), l'Accordo previsto\ndal comma 1), stipulato tra gli Organi competenti delle Società partecipanti e\nla delegazione speciale di negoziazione, determina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il campo d'applicazione dell'Accordo stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi\ndell'Organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli Organi competenti\ndella SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei\nlavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la\nconsultazione dell'Organo di rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) la frequenza delle riunioni dell'Organo di rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'Organo di\nrappresentanza. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, la SE\nsostiene le spese di cui all'allegato, parte II, comma 1), lett. l);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)se, durante i negoziati, le Parti decidono di istituire una o più\nprocedure per l'informazione e la consultazione anziché un Organo di\nrappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)nel caso in cui, durante i negoziati, le Parti decidano di stabilire\nmodalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità\ncompresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'Organo di\namministrazione o di vigilanza della SE che l'Organo di rappresentanza dei\nlavoratori e\u002Fo i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere,\ndesignare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure\nper tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte\ndell'Organo di rappresentanza dei lavoratori e\u002Fo i rappresentanti dei\nlavoratori, nonché i loro diritti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)la data di entrata in vigore dell'Accordo, la durata, i casi in cui\nl'Accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Accordo non è soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta,\nalle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo l'art. 13, comma 3), lett. a) nel caso di una SE costituita\nmediante trasformazione, l'Accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori\nsia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che\nesisteva nella Società da trasformare in SE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Durata dei negoziati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale\ndi negoziazione e possono proseguire nei 6 mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre\nil periodo di cui al comma 1), fino ad un anno in totale, a decorrere dalla\nistituzione della delegazione speciale di negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Legge applicabile alla procedura di negoziazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La legislazione applicabile alla procedura di negoziazione è quella vigente\nnello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della costituenda SE.\nLa SE registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione della\namministrazione centrale con quella della sede sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Disposizioni di riferimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato trovano applicazione\ndalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)qualora le Parti decidano nel corso dei negoziati di avvalersi di tali\ndisposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei\nlavoratori nella costituenda SE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto\nall'art. 5, e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'Organo competente di ciascuna delle Società partecipanti decida di\naccettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di\nproseguire quindi con l'iscrizione della SE, e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso, ai sensi dell'art.\n3, comma 7), la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai\nnegoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e\nconsultazione dei lavoratori vigenti negli stati membri in cui la SE annovera\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di riferimento previste dalla parte III dell'allegato si\napplicano soltanto qualora:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in\nuno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'Organo di\ndirezione o di vigilanza si applichino ad una Società trasformata in SE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nel caso di una SE costituita mediante fusione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.anteriormente alla iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue\nSocietà partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente\nalmeno il 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le Società\npartecipanti; o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.anteriormente alla iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue\nSocietà partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente\nmeno del 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le Società\npartecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o\ncostituzione di una affiliata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. anteriormente alla iscrizione della SE, esista presso una o più delle\nsue Società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente\nalmeno il 50 % del numero complessivo di lavoratori di tutte le Società\npartecipanti; o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. anteriormente alla iscrizione della SE, esista presso una o più delle\nsue Società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente\nmeno del 50% del numero complessivo di lavoratori di tutte le Società\npartecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se presso diverse Società partecipanti esistevano più di una delle forme\ndi partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse\nviene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa\nl'Organo competente delle Società partecipanti delle decisioni da essa\nadottate ai sensi del presente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Segreto e riservatezza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri della delegazione speciale di negoziazione e dell'Organo di\nrappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non sono autorizzati a\nrivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali\ndall'Organo competente della SE e delle Società partecipanti. Tale divieto\npermane per un periodo di 3 anni successivo alla scadenza del termine previsto\ndal mandato. La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori\nche operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la\nconsultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti da\nspecifiche disposizioni di legge, l'Organo di vigilanza o di amministrazione\ndella SE o della Società partecipante situato nel territorio italiano non è\nobbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di\nnatura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE (o,\neventualmente, della Società partecipante) o delle sue affiliate e dipendenze,\no da arrecare loro danno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti invitano il legislatore a ricomprendere nella disciplina del\npresente articolo le SE che perseguono direttamente e fondamentalmente fini di\norientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di\nopinioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando applicano i commi 1), 2) e 3), gli Stati membri prevedono procedure\namministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori\npossono avviare qualora l'Organo di vigilanza o di amministrazione della SE o\ndella Società partecipante esiga la riservatezza o non fornisca informazioni.\nQueste procedure possono includere dispositivi destinati a salvaguardare la\nriservatezza delle informazioni in questione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Funzionamento dell'Organo di rappresentanza e procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per l'informazione e la consultazione dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organo competente della SE e l'Organo di rappresentanza operano con\nspirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.\nLa stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'Organo di vigilanza o di\namministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della\nprocedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Tutela dei rappresentanti dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'Organo di\nrappresentanza, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito\ndella procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei\nlavoratori che fanno parte dell'Organo di controllo o di amministrazione della\nSE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate\u002Fcontrollate o dipendenze\no presso una Società partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro\nfunzioni, delle stesse tutele e delle stesse garanzie previste per i\nrappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti\ncollettivi vigenti negli Stati membri in cui i rappresentanti dei lavoratori\nsono impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rappresentanti di cui al comma 1) tali tutele e garanzie comportano\naltresì il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni\ned il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo\nsvolgimento delle loro funzioni, nelle misure che saranno definite dalle parti\nstipulanti il CCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti definiscono, nell'ambito dell'Accordo di cui all'art. 4, tutti gli\naspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori\nnella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle Società partecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Sviamento di procedura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti invitano il legislatore ad individuare discipline idonee, in tempi\nrapidi, ad impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE al\nfine di negare o privare i lavoratori dei diritti in materia di\ncoinvolgimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Sanzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sociali invitano il legislatore ad adottare sanzioni adeguate,\napplicabili in caso di violazione della legge di trasposizione della Direttiva\n2001\u002F86 da parte della SE. Tali sanzioni debbono essere effettive,\nproporzionate e dissuasive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Relazione tra il presente Avviso comune\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e altre disposizioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la SE sia una impresa di dimensioni comunitarie o una impresa di\ncontrollo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi del D.lgs.\n2 aprile 2002 n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad\nessa né alle sue affiliate. Tuttavia, qualora, conformemente all'art. 3, comma\n7), la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o\ndi porre termine a quelli già iniziati, si applicano le disposizioni contenute\nnel D.lgs. 2 aprile 2002 n. 74.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli Organismi\nsocietari, previste dalla legge e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli\natti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente\nAvviso comune, non si applicano alle Società costituite conformemente al\nRegolamento (CE) n. 2157\u002F2001 e contemplate dal presente Avviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Avviso non pregiudica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti\ndalla legge e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e\ndagli statuti societari diversi da quelle del presente Avviso comune, di cui\ngodono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla\npartecipazione agli Organi della SE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le disposizioni in materia di partecipazione agli Organi previste dalla\nlegge e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi\nsocietari diverse da quelle del presente Avviso comune di cui sono destinatarie\nle affiliate della SE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È prevista la costituzione di una sede tecnica presso il Ministero del\nLavoro, composta da membri nominati dalle parti sociali, preposta ad attività\ndi osservatorio e monitoraggio della applicazione della Direttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO di cui all'art. 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'art. 1 e nei casi previsti\nall'art. 7, è istituito un Organo di rappresentanza conformemente alle\nseguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'Organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SE e delle sue\naffiliate e dipendenze, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti\ndei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori,\ncongiuntamente alle OO.SS. stipulanti i contratti collettivi nazionali di\nriferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'elezione o designazione dei membri dell'Organo di rappresentanza avviene\nconformemente alle leggi, nonché agli Accordi interconfederali 20 dicembre\n1993 e 27 luglio 1994 e successive modifiche o ai contratti collettivi\nnazionali di riferimento qualora i predetti Accordi interconfederali non\ntrovino applicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)qualora si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della\nSE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.con allocazione di una o più nuove unità locali situate in uno Stato\nmembro che in precedenza non era coinvolto nella SE: i lavoratori di tale\nunità devono, nei termini previsti dalle norme nazionali, designare o eleggere\nun loro rappresentate nell'Organo di rappresentanza dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.con soppressione di una o più unità locali presenti in uno Stato membro:\ni rappresentanti dei lavoratori delle unità locali di uno Stato membro\ndecadono dall'Organo di rappresentanza e l'Organo stesso si ridetermina nella\ncomposizione risultante a seguito della avvenuta decadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.con alterazione della distribuzione dell’occupazione nell'ambito della\nSE, sue controllate o dipendenze per una quota pari ad almeno il 10% della\noccupazione totale del complesso di tale Società: la rappresentanza dei\nlavoratori che operano nei singoli Stati membri deve essere modificata in\nrelazione alle variazioni intervenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)se le sue dimensioni lo giustificano, l'Organo di rappresentanza può\neleggere al suo interno un Comitato ‘ad hoc’ composto da almeno 3\nmembri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)l'Organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)i membri dell'Organo di rappresentanza sono eletti o designati in\nproporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato\nimpiegati, in ciascuno Stato membro, dalle Società partecipanti nonché dalle\naffiliate o dipendenze interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio\nper ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori con\ncontratto di lavoro subordinato impiegati dalle Società partecipanti nonché\ndalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)l'Organo competente della SE è informato della composizione dell'Organo\ndi rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)4 anni dopo la sua istituzione, l'Organo di rappresentanza delibera in\nmerito alla opportunità di rinegoziare l'Accordo di cui agli artt. 4 e 7\noppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate\nin conformità del presente allegato. Qualora si decida di negoziare un accordo\nin conformità dell'art. 4, si applicano ‘mutatis mutandis’ gli artt. 3\n(commi da 4 a 12), 4, 5, 6 e l'espressione “delegazione speciale di\nnegoziazione” è sostituita da “Organo di rappresentanza”. Qualora al\ntermine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono\napplicabili le disposizioni inizialmente adottate in conformità delle\ndisposizioni di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO PER L'INFORMAZIONE E LA CONSULTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze e i poteri dell'Organo di rappresentanza istituito nella SE\nsono disciplinati dalle seguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la competenza dell'Organo di rappresentanza si limita alle questioni che\nriguardano la stessa SE o qualsiasi affiliata o dipendenza situata in un altro\nStato membro ovvero che esorbitano dai poteri degli Organi decisionali in un\nsingolo Stato membro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)fatte salve le riunioni tenute conformemente alla lett. e), l'Organo di\nrappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato, in tempo utile,\ne a tal fine di incontrare l'Organo competente della SE almeno una volta\nall'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'Organo competente,\nriguardo alla evoluzione delle attività e delle prospettive della SE. Le\nDirezioni locali ne sono informate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)l'Organo competente della SE trasmette all'Organo di rappresentanza gli\nordini del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione o, se del caso,\ndi direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati\nall'assemblea generale degli azionisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la riunione di cui alla lett. b) verte in particolare sui seguenti aspetti\ndella SE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile\ndelle attività, della produzione e delle vendite, situazione e evoluzione\nprobabile della occupazione, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti\nl'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi\nproduttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni\no chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli\nstessi, e licenziamenti collettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente\nsugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione,\ntrasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti\ncollettivi, l'Organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in\ntempo utile. L'Organo di rappresentanza o, se questo decide in tal senso\nsoprattutto per motivi di urgenza, il Comitato ‘ad hoc’ ha il diritto di\nriunirsi, a sua richiesta, con l'Organo competente della SE o qualsiasi altro\nlivello di direzione più appropriato nell'ambito della SE, avente la\ncompetenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato\nsulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)qualora l'Organo competente decida di non agire conformemente al parere\nespresso dell'Organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facoltà di\nriunirsi nuovamente con l'Organo competente della SE nella prospettiva di\ntrovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il Comitato ‘ad\nhoc’, hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'Organo di\nrappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle\nmisure in questione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)le riunioni di cui alla presente parte II lasciano impregiudicate le\nprerogative dell'Organo competente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)prima delle riunioni con l'Organo competente della SE, l'Organo di\nrappresentanza o il Comitato ‘ad hoc’, eventualmente allargato\nconformemente alla lett. f), può riunirsi senza che i rappresentanti\ndell'Organo competente siano presenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)fatto salvo l'art. 8, i membri dell'Organo di rappresentanza informano i\nrappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze\nriguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e\nconsultazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)l'Organo di rappresentanza o il Comitato ‘ad hoc’ può farsi assistere\nda esperti di sua scelta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei loro\ncompiti, i membri dell'Organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di\nformazione senza perdita di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)le spese dell'Organo di rappresentanza sono sostenute dalla SE, che\nfornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali\nnecessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e\nla formazione a ciò finalizzata. In particolare, la SE prende a proprio carico\n- salvo che non sia stato diversamente convenuto - le spese di organizzazione e\ndi interpretariato relative alle riunioni, le spese relative ai costi di un\nsolo esperto, nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'Organo\ndi rappresentanza e del Comitato ‘ad hoc’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione dei lavoratori alla SE è disciplinata dalle seguenti\ndisposizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti\nin uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'Organo di\namministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente alla iscrizione,\ntutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi\nalla SE. A tal fine, si applica ‘mutatis mutandis’ la lett. b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle\nsue affiliate e dipendenze e\u002Fo il loro Organo di rappresentanza sono\nautorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione\ndi un numero di membri dell'Organo di amministrazione o di vigilanza della SE\npari alla più alta quota applicabile nelle Società partecipanti prima della\niscrizione della SE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)se nessuna delle Società partecipanti era soggetta a disposizioni per la\npartecipazione prima della iscrizione della SE, non vi è l'obbligo di\nintrodurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la ripartizione dei seggi dell'Organo di amministrazione o di quello di\nvigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le\nmodalità secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la\ndesignazione dei membri di detti Organi od opporvisi sono decise dall'Organo di\nrappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati\nin ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono\nsoggetti al criterio proporzionale, l'Organo di rappresentanza designa uno dei\nmembri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato italiano,\nladdove opportuno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)le Parti invitano il legislatore ad affidare alla contrattazione\ncollettiva la disciplina dei criteri di ripartizione dei seggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall'Organo di\nrappresentanza nell'Organo di vigilanza o, se del caso, di amministrazione,\nsono membri a pieno titolo di tale Organo, con gli stessi diritti e gli stessi\nobblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di\nvoto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 10 dicembre 2009,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato raggiunto, quale Premessa del titolo III del CCNL 18 luglio 2008,\nil seguente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO SULLA GOVERNANCE E SUI CRITERI DI FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUTI E FONDI BILATERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PREVISTI DAL CCNL TDS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema della bilateralità del Terziario è un sistema ormai evoluto,\ntuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che\nhanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che\ncontrattuali, l’ente bilaterale nazionale, l'istituto bilaterale per la\nformazione dei quadri ed i fondi nazionali dedicati al welfare contrattuale per\nle loro diverse competenze di formazione, anche continua, assistenza sanitaria,\nprevidenza complementare e gli enti bilaterali territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò ha comportato, in assenza di un coordinamento preventivamente\nregolamentato una proliferazione di prassi talvolta difformi tra loro, con un\ncoinvolgimento e una corresponsabilità delle parti sociali costitutive,\nframmentate e a volte senza una visione d'insieme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche a fronte delle recenti novità legislative, si ravvisa l'esigenza di\nrivedere ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente efficace e funzionale,\nanche nella percezione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione\ndelle prestazioni in capo ai diversi soggetti che compongono la bilateralità\ndel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggi, quindi, trascorsi quasi 20 anni di esperienza di bilateralità si pone\nla questione di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti\nsecondo alcune fondamentali linee direttrici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)specializzare e razionalizzare il sistema della bilateralità,\nconcentrando gli sforzi verso gli obiettivi prioritari, ottimizzando la\ngestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)eliminare le attività non caratteristiche e improprie e le\nduplicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GOVERNANCE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulla base della premessa le Parti individuano i seguenti ruoli e\ncompiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Ruolo delle parti sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione indirizzi strategici e gestionali per la bilateralità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verifica della conformità della attività degli Organi degli enti e fondi\ndella bilateralità agli indirizzi strategici definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- definizione delle regole per le nomine degli Organi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costituzione a livello nazionale di un Organo di confronto permanente tra\nle parti sociali sugli indirizzi strategici nella Bilateralità (6 componenti\nCONFCOMMERCIO + 6 componenti OO.SS.) denominato Commissione Paritetica per la\nBilateralità del Terziario, il cui funzionamento dovrà essere regolamentato\ncon accordo e che farà parte integrante del CCNL Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Compiti degli Organi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attuazione degli indirizzi definiti dalle parti sociali nell'ambito del\nconfronto permanente sulla bilateralità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rendicontazione “politica” alle parti socie della attività svolta in\nrelazione agli obiettivi definiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- azioni per favorire lo sviluppo della bilateralità prevedendo un\ncoordinamento delle attività svolte nei confronti delle Istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Ruolo EBINTER e Enti bilaterali Territoriali (EBT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente Nazionale realizza le attività proprie che a livello nazionale\npossono contribuire a valorizzare e finalizzare un sistema articolato sul\nterritorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, sono necessarie le seguenti azioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rivisitazione e implementazione di obiettivi e funzioni di EBINTER\nattraverso due direttrici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*strumento di monitoraggio e supporto della attuazione degli indirizzi delle\nparti sociali e dell'andamento gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*attività propria a livello nazionale derivanti dalia contrattazione\ncollettiva, dagli Statuti e dalle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBINTER adotta tutte le regole e le modalità di funzionamento previste per\ni fondi nazionali dallo Statuto, dalle normative di legge e dal presente\nprotocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBINTER si interfaccia con gli EBT per monitorare l'attuazione dei compiti e\ndelle attività come previsti negli statuti e come regolamentati dalla\ncontrattazione collettiva nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBINTER assicurerà l'attività iniziale di supporto agli enti territoriali\nper l'adeguamento di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne\nmonitorerà il completamento secondo le scadenze di cui al successivo punto\nD).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adozione di schema unico di bilancio e relative strumentazioni tecniche, per\ntutti gli EBT, redatto secondo le regole indicate per i bilanci dei Fondi, che\ngli EBT provvederanno a trasmettere annualmente a EBINTER.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le entrate di un EBT non garantissero una sufficiente quantità di\nrisorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli statuti, lo stesso, su\nrichiesta di EBINTER, al fine di ottimizzare i costi della gestione, dovrà\nsottoporre alla Commissione paritetica per la Bilateralità del Terziario un\npiano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo\nmodalità congrue alle peculiarità territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBINTER dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali,\nche illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali\ncriticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un\nperiodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Revisione statuti e regolamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la concreta realizzazione di quanto disposto dal comma 3) del successivo\npunto E), la Commissione Paritetica per la Bilateralità del Terziario\nprocederà alla revisione dell'attuale Statuto di EBINTER e dello Statuto tipo\ndegli EBT, nonché degli Statuti degli altri Enti e Fondi nazionali entro il 28\nfebbraio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti Enti e Fondi dovranno procedere all'approvazione dei nuovi\nStatuti entro il 30 aprile 2010 e alla revisione dei relativi Regolamenti entro\nil 30 giugno 2010, in coerenza con quanto previsto dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CRITERI DI FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Regole generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le regole di funzionamento generali andranno previste negli statuti e\nsviluppate nei regolamenti dei diversi enti e fondi, con lo scopo di diffondere\nstandard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di\nefficacia, efficienza e trasparenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli enti bilaterali, comunque denominati dovranno prevedere\nl'assemblea dei soci, costituita dai legali rappresentanti dei soci o loro\ndelegati e i relativi compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli statuti-tipo sono allegati al CCNL di cui fanno parte integrante, con\nl'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e\nvincolanti per tutti gli statuti degli Enti\u002FFondi Nazionali e degli Enti\nBilaterali Territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F) Criteri di Selezione e Professionalità - Gestione Risorse Umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- componenti degli Organi esecutivo-gestionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1), lett. d), D.lgs.\nn. 276\u002F03;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* requisiti minimi di professionalità (esclusi Organi assembleari): aver\nmaturato esperienze professionali coerenti anche in Organizzazioni sindacali e\ndatoriali per almeno 24 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-posizioni direttive di struttura (direttori e, se previsti,\nvicedirettori):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1), lett. d) D.lgs. n.\n276\u002F03;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività\ndel fondo\u002Fente, maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale di struttura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* necessità di titoli di studio e\u002Fo esperienze pregresse coerenti con le\nmansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento\nprevisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- posizioni organizzative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*previsione di funzionigramma da presentare in occasione della relazione\nannuale al bilancio alle parti socie al livello corrispondente che individuano\ne confermano i fabbisogni di risorse umane e gli eventuali cambiamenti\norganizzativi, che si rendano necessari nel funzionamento del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi\ndecade dagli Organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di\nmoralità di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G) Consulenze e incarichi esterni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Fondi e gli Enti adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e\nmisurabili, degli operatori esterni, delle Società di servizi, degli incarichi\ndi consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità con\nriferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando\ncomparativamente almeno 3 offerte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni di servizi, i Fondi e gli Enti dovranno adottare una\nprocedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la\nmassima segretezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella valutazione delle offerte non dovrà essere necessariamente seguito il\ncriterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell’offerta\nmaggiormente vantaggiosa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H) Compiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti degli Enti e dei Fondi sono esclusivamente quelli stabiliti dalla\ncontrattazione collettiva nazionale nel rispetto delle leggi e in conformità\nagli Statuti presenti nel CCNL di categoria, come definiti in conseguenza dei\nlavori della Commissione paritetica per la Bilateralità del Terziario,\nspecificati alla precedente lett. D).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora un Ente\u002FFondo intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle\nfinalità degli enti, quali l'introduzione di nuove prestazioni o la modifica\ndi quelle esistenti, gli Organi ne danno preventiva comunicazione alla\nCommissione paritetica per la Bilateralità del Terziario a livello nazionale,\nper una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e\nle tempistiche che saranno definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Ottimizzazione delle Gestioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Fondi adottano sistemi di benchmarking rispetto a soggetti che svolgono\nattività analoghe sul mercato di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti bilaterali prevedono forme di confronto comparativo dei parametri\ncosti\u002Fbenefici con riferimento a soggetti che erogano prestazioni analoghe a\nquelle gestite dagli enti medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli Enti e i Fondi nazionali le informazioni sugli esiti del\nbenchmarking vengono presentate in sede di relazione al bilancio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli Enti territoriali lo Statuto tipo dovrà prevedere forme di\nperiodicità di informazione all'Organismo direttivo almeno una volta\nl'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Enti e Fondi nazionali presenteranno il piano biennale o triennale delle\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L) Risorse e Bilanci - Pubblicità e Trasparenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività degli Enti e dei Fondi dovrà essere improntata alla massima\nefficacia impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il\nfinanziamento delle prestazioni previste dagli Statuti e dai regolamenti,\nsecondo i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri di contabilità\nanalitica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- evidenza delle voci in entrata e in uscita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di\ngestione, i costi del personale e i compensi degli Organi, nel rispetto delle\nnormative fiscali e contributive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I bilanci degli Enti e Fondi nazionali sono certificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene predisposta a cura degli Organi, in concomitanza con Sa redazione del\nbilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale\nsull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento\ndella attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle\nprestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate periodicamente sulla\nsoddisfazione misurata presso gli iscritti (dipendenti e aziende) rispetto ai\nvantaggi concreti e percepiti e al rispetto dei benchmark di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono individuati i seguenti meccanismi per la pubblicità dei bilanci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli Enti territoriali inviano ad EBINTER il bilancio e la relazione annuale\ndi cui al precedente comma 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i Fondi o Enti nazionali inviano il bilancio certificato e la relativa\ndocumentazione alle Organizzazioni nazionali socie e alla Commissione\nparitetica per la Bilateralità del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni ente\u002Ffondo renderà noto alle parti sociali, alla Commissione\nparitetica per la Bilateralità del Terziario e agli Organi ai vari livelli il\nrapporto risorse\u002Fprestazioni\u002Fservizi, al fine di una valutazione complessiva\nche indichi il rapporto ottimale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli statuti degli EBT dovranno prevedere, trascorsi 3 mesi dalla data di\nscadenza prevista per l'approvazione e l'invio dei bilanci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'automatica decadenza degli Organi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la nomina da parte del Comitato esecutivo di EBINTER di un commissario\n‘ad acta’ con il compito di provvedere entro 3 mesi alla redazione del\nbilancio al fine di permettere alle Parti Sociali la ricostituzione\ndell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>M) EBINTER e Enti bilaterali Territoriali (EBT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si procede alla rivisitazione e implementazione di obiettivi e funzioni di\nEBINTER.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBINTER adotta tutte le regole e le modalità di funzionamento previste per\ni fondi nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBINTER si interfaccia con gli EBT per monitorare l'attuazione dei compiti e\ndelle attività previsti negli statuti, come regolamentati dalla contrattazione\ncollettiva nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBINTER assicurerà l'attività iniziale di supporto agli enti territoriali\nper l'adeguamento di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne\nmonitorerà il completamento a partire dal 30 marzo 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene previsto uno schema unico di bilancio tecnico e sociale e relative\ntecniche, da adottarsi da tutti gli EBT, secondo le regole indicate per i\nbilanci dei Fondi, che gli EBT provvederanno a trasmettere annualmente a\nEBINTER.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le entrate di un EBT non garantissero una sufficiente quantità di\nrisorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli statuti, lo stesso, su\nrichiesta di EBINTER, al fine di ottimizzare i costi della gestione, dovrà\nsottoporre Commissione paritetica per la Bilateralità del Terziario un piano\ndi razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo\nmodalità congrue alle peculiarità territoriali, previo parere vincolante\ndella Commissione Paritetica per la Bilateralità del Terziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EBINTER dovrà predisporre annualmente una relazione, per le parti sociali,\nche illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali\ncriticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un\nperiodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA GOVERNANCE DELLA BILATERALITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 20 febbraio 2014,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato raggiunto il seguente Accordo quadro sulle linee e sui principi in\nmateria di governance della bilateralità e funzionamento degli Enti e fondi\nbilaterali del Terziario, della distribuzione e dei servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso degli ultimi 20 anni, si è assistito ad un progressivo\nampliamento dell'esperienza di bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Molti sono i risultati positivi riscontrati in questi anni, ma occorre, ora,\nuna fase di riorganizzazione, rilancio e innovazione per favorire il passaggio\nad una nuova stagione della bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'evoluzione della contrattazione e delle relazioni sindacali da un lato, la\ncrisi economica e del mercato del lavoro dall'altro, richiedono un nuovo modo\ndi fare ed essere bilateralità e welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono perseguire una seria politica di trasparenza nella\ngestione degli Enti\u002FFondi di origine contrattuale aventi natura bilaterale, in\nlinea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le stesse ragioni, occorre perseguire l'obiettivo della efficienza\nmassima dei Fondi\u002FEnti strettamente legata alla loro capacità di funzionare\nsecondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati\nda adeguate professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alla sostenibilità futura, è evidente che questa è\nanche strettamente legata alla capacità di rendere attrattivi gli Enti e i\nFondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che la bilateralità è una opportunità per le imprese\ne per i lavoratori e che la bilateralità stessa debba essere luogo di\npartecipazione e dialogo costruttivo e non sede di confronti negoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occorre procedere nella attuazione dell'Accordo di Governance 2009\nsottoscritto dalle Federazioni di categoria e, nel contempo, implementarlo\nanche attraverso l'introduzione di previsioni che lo rendano maggiormente\nincisivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nel confermare l'impegno e l'obiettivo di avere un welfare più efficace e\nsoprattutto efficiente, in conformità ai principi di trasparenza, efficienza\nnel funzionamento e sostenibilità futura,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la fonte della bilateralità sono i contratti collettivi nazionali di\nlavoro di categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la bilateralità deve essere lo strumento che, in conformità ai\nprincipi di buona gestione sopra richiamati, può realizzare un modello di\nwelfare integrato e coordinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di riconoscere le potenzialità della bilateralità di rappresentare un\ninsieme di opportunità per le imprese e per i lavoratori e che la\nbilateralità debba essere luogo di partecipazione e dialogo costruttivo e non\nsede di confronto negoziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di assumere, tra gli altri, anche l'impegno di impedire la proliferazione\ndi mini Enti\u002FFondi, basata sulla idea che ogni contratto debba produrre un\nEnte\u002FFondo, e di conseguenza perseguire l'obiettivo di una bilateralità come\nsistema maggiormente omogeneo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di sostenere il welfare contrattuale consolidato, anche alla luce delle\nnecessarie masse critiche indispensabili alla sostenibilità futura di tale\nwelfare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di favorire la volontà di comparti aderenti a CONFCOMMERCIO a partecipare\nalla bilateralità ed al welfare consolidato nel sistema, senza modificare\nl'assetto costitutivo dei soci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di svolgere una azione comune sulle iniziative assunte da alcune\nistituzioni locali che si pongono come aggregatori, e in alcuni casi anche\nco-gestori, di welfare locale trasversale tra i settori economici, a potenziale\ndanno di welfare contrattuale già esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di realizzare una netta separazione tra Indirizzo e Controllo mediante la\ncostituzione di un apposito Comitato in capo ai Soci Costituenti, rispetto alla\nordinaria gestione dei Fondi\u002FEnti, prevedendo nell'accordo tra le Parti i temi\nche richiedono un esame e un parere preventivo vincolante da parte dei Soci\ncostituenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che per tale ragione la carica di legale rappresentante dei Soci\ncostituenti sia incompatibile con la presenza negli Organi di gestione dei\nFondi\u002FEnti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che i designati dei Soci costituenti presenti in un Organo di gestione e\ngli incaricati anche in ruoli operativi nelle strutture non possano essere\nnominati in enti\u002Ffondi deputati a realizzare analoghe prestazioni a livello\nnazionale, e non debbano avere interessi in attività connesse con l'erogazione\ndelle prestazioni e dei servizi degli stessi Fondi\u002FEnti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che nell'ambito del processo di individuazione delle professionalità\nchiamate ad operare negli Enti\u002FFondi sia indispensabile procedere mediante\ncriteri oggettivi che valorizzino esclusivamente le capacità e le competenze\ndei candidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che vengano definite le modalità con cui i Soci costituenti esprimono il\nproprio parere e le linee di indirizzo sulla revisione dell'assetto\norganizzativo dei Fondi nazionali, sia in termini di nuovi inserimenti sia per\nl'integrazione di compiti che comportino passaggi di livello\u002Finquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che nella gestione degli Enti\u002FFondi si adottino criteri di trasparenza,\nefficienza e sostenibilità, evidenziati nei bilanci\u002Frendiconti, nei budget\nprevisionali e nei documenti di programmazione, individuando il giusto\nequilibrio tra servizi \u002Fprestazioni forniti e costi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che di conseguenza gli enti bilaterali territoriali si costituiscano e\noperino solo in presenza di una massa critica minima di entrate definita dalle\nparti firmatarie dei CCNL di categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che tali entrate siano comunque prevalentemente destinate a\nprestazioni\u002Fservizi per lavoratori e imprese, riducendo i costi di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di promuovere aggregazioni di enti bilaterali afferenti allo stesso\nsettore tra territori limitrofi, al fine di ottimizzare le gestioni per erogare\nservizi e prestazioni, fermo restando il requisito della necessaria massa\ncritica di cui sopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che in ottica di trasparenza ed evidenza della efficienza della gestione\ntutti gli Enti territoriali redigano e trasmettano in modo tempestivo all'Ente\nBilaterale nazionale i propri bilanci e adottino obbligatoriamente lo Statuto\ntipo e il Regolamento definito dal CCNL, e che si definiscano le conseguenze in\ncaso di inadempimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ad impegnarsi, nelle more delle definizioni delle previsioni contrattuali\ne statutarie, al rispetto del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, infine, convengono che i principi contenuti nella presente intesa\nvengano recepiti in un apposito Accordo di Governance dalle parti stipulanti il\nCCNL di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 19\u002F03\u002F2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILCAMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISASCAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILTuCS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato raggiunto il seguente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO SULLA GOVERNANCE E SUI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E FONDI BILATERALI NAZIONALI E TERRITORIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di\nrelazioni sindacali nel settore del Terziario e punto di riferimento\naltrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue\nfunzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in coerenza con quanto definito con l'Accordo sulla governance del\n10 dicembre 2009 e con le linee indicate nell' Accordo interconfederale del 20\nfebbraio 2014 tra CONFCOMMERCIO e CGIL-CISL-UIL, condividono che i principi che\ndevono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla\ntrasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della\nsostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima\nefficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di\nbuona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate\nprofessionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza\nnella gestione degli enti\u002Ffondi di origine contrattuale in linea con le\naspettative delle imprese e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base della premessa, che costituisce parte integrante del presente\nAccordo le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. FONTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL è la fonte primaria della bilateralità e del welfare contrattuale\ne ne definisce compiti e contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti delle prestazioni e le contribuzioni non sono materia di\ncontrattazione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine, pertanto, di riordinare e chiarire la gerarchia delle fonti e gli\nambiti di agibilità all'interno delle norme regolatorie, andranno definiti i\nmeccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti\nsulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle\nParti a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì fonti della bilateralità e del welfare contrattuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Statuto: svolge funzione costitutiva dell’Ente bilaterale e\u002Fo del Fondo,\ndisciplina il funzionamento degli Organi, definisce gli scopi e i principi\ndell'organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Regolamento: atto interno, che disciplina le modalità di gestione della\ncontabilità, il funzionamento, gli acquisti e gli investimenti e l'attuazione\ndei compiti previsti dallo Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. COMPITI DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente Accordo intendono realizzare una puntuale\nseparazione tra atti di Indirizzo e Controllo rispetto alla ordinaria gestione\ndei Fondi, attraverso l'istituzione di un Comitato nazionale di indirizzo e\ncontrollo, richiamato negli Statuti dei Fondi\u002FEnti nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato, composto dai soci, svolgerà funzioni di verifica e\nmonitoraggio sulla attuazione delle nuove linee sulla bilateralità, con il\ncompito specifico di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verifica periodica sulla attuazione del presente Accordo di governance;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione di nuovi Statuti e nuovi Regolamenti coerenti con il presente\nAccordo e con gli indirizzi in materia sui Fondi\u002FEnti nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione di nuovi Statuti tipo e nuovi regolamenti tipo per gli Enti\nterritoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli Enti\u002FFondi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-controllo sulla gestione degli Enti\u002FFondi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verifica della coerenza dei bilanci di previsione e di programmazione,\ndelle sinergie e del contenimento dei costi di funzionamento con i principi di\ntrasparenza e di efficienza contenuti nel presente Accordo, sulla base della\nobbligatoria informazione da parte della assemblea dei soci e degli Organi di\nEnti\u002FFondi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione di gestione associata\u002Fcoordinata dei servizi tra Fondi\u002FEnti per\nil perseguimento della migliore efficienza gestionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costituzione dell'albo delle consulenze strategiche (advisor finanziari,\nconsulenze attuariali, consulenze legali, consulenze mediche, consulenze\nsistemi informatici), del quale gli Enti e i Fondi si avvarranno in relazione\nalle specifiche esigenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborazione del codice etico e sul conflitto di interessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i poteri degli Organi degli Enti e Fondi previsti dagli\nstatuti, il Comitato definisce anche orientamenti vincolanti in merito a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assetto organizzativo dei Fondi ed Enti nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verifica dei requisiti per la nomina delle funzioni direttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- definizione di eventuali sistemi premianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coerenza tra funzioni previste negli organigrammi e inquadramenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure per la selezione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i documenti di programmazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posta l'importanza della bilateralità e della funzione sociale e pubblica\nda essa svolta, le Parti concordano di agire in sinergia al fine di realizzare\nun governo ed una gestione efficiente, trasparente e professionalmente\nqualificata degli Enti e dei Fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, altresì, di condividere nel Comitato di indirizzo e\ncontrollo politiche di promozione del welfare contrattuale nei confronti delle\nIstituzioni, anche attraverso l'organizzazione di appositi eventi e campagne\nspecifiche indirizzate ai potenziali aderenti quali imprese e lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. GOVERNANCE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Regole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di quanto definito nella premessa, nelle fonti e nei compiti, le\nParti condividono le seguenti regole di governance:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-collegare i bilanci ad una programmazione strategica e gestionale fondata\nsulle analisi economiche del contesto e delle platee;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-obbligo di presentazione dei bilanci nei tempi previsti dalla normativa\n(codice civile) e l'adozione della certificazione annuale dei rendiconti per i\nFondi nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presentazione dei bilanci preventivi o budget previsionali (bilancio\npreventivo e suo aggiornamento entro una certa data);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasparenza e leggibilità dei bilanci rispetto alle politiche e ai\nservizi, anche mediante un modello tipo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-introduzione, tenuto conto della rilevanza di ciascun ente, di un codice\netico e sul conflitto di interesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-recepimento negli Statuti dei requisiti di onorabilità e soprattutto di\nprofessionalità e competenza dei componenti designati dai soci, definiti dal\nComitato di indirizzo e controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uniformare negli Statuti di Enti e Fondi le previsioni che subordinano la\nvalidità delle sedute degli Organi alla presenza della maggioranza semplice\ndei componenti e delle delibere degli Organi a maggioranza dei presenti, ad\nesclusione delle modifiche Statutarie e regolamentari, per le quali è\nrichiesta l'unanimità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prevedere nei regolamenti di Enti\u002FFondi la periodicità delle riunioni\ndegli Organi di Enti\u002FFondi (il consiglio almeno una volta a bimestre, con\ncalendario annuale da definire entro gennaio di ogni anno, l'assemblea almeno 2\nvolte l'anno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-obbligo degli uffici di Enti\u002FFondi di inviare la documentazione attinente\nai temi e all'ordine del giorno delle riunioni di assemblea e direttivo almeno\nentro 7 giorni lavorativi precedenti allo svolgimento delle stesse e comunque\nunitamente alla convocazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-previsione formale di verifiche attuariali annuali sull'andamento dei Fondi\ndi assistenza sanitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Organi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riduzione del numero dei componenti degli Organi degli enti\u002Ffondi\ncontrattuali, da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-limite di 2 mandati in qualità di presidente e vicepresidente e Collegio\ndei revisori dei conti, nello stesso ente\u002Ffondo (con decorrenza dai mandati in\ncorso);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incompatibilità per componenti di enti dello stesso tipo che svolgano la\nstessa attività a livello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- incompatibilità tra i legali rappresentanti dei soci e gli Organi di\ngestione (Presidenza e Consigli direttivi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contenimento compensi dei componenti gli Organi, riducendoli in proporzione\nalle dimensioni dell'ente e alla importanza delle responsabilità loro\nattribuita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- abolizione dei comparti in fondo EST;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- obbligatorietà della iscrizione del presidente del Collegio dei revisori\nall'albo dei dottori commercialisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rispetto dei requisiti professionali per le nomine negli Organi e per i\nvertici degli Enti\u002FFondi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-decadenza dalla carica di consigliere in caso di 3 assenze consecutive non\ngiustificate ai consigli convocati su calendario annuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decadenza dalla carica di componente di comparto per il fondo FOR.TE. in\ncaso di 3 assenze consecutive non giustificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità in capo ad\namministratori, componenti Organi, Presidenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Funzionamento e struttura amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assetto organizzativo del personale deve essere tarato su compiti e\nfunzioni necessarie all'Ente e gli inquadramenti e le retribuzioni del\npersonale che vi opera, definiti in base al CCNL TDS, devono essere coerenti\nnon solo con il funzionamento del Fondo\u002FEnte, ma anche con le politiche\nretributive delle Organizzazioni socie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non potranno essere stabiliti compensi o quote retributive aggiuntive, salvo\nla previsione di sistemi premiali variabili di incentivazione sulla base degli\norientamenti vincolanti indicati dal Comitato di indirizzo e controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti concordano di inserire negli Statuti e nei\nRegolamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la definizione puntuale del ruolo e dei compiti del direttore, ove\nprevisto, anche in considerazione della responsabilità nella gestione delle\nrisorse economiche e del personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di identificare con maggiore chiarezza le attribuzioni della rappresentanza\nlegale della Presidenza e le responsabilità degli Organi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di promuovere una gestione associata\u002Fcoordinata dei servizi tra Fondi\u002FEnti\nnazionali per perseguire maggiore efficienza nella gestione anche attraverso la\nrazionalizzazione dei sistemi informativi e informatici e il rafforzamento\ndell'albo unico delle consulenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che, per le consulenze e incarichi esterni, i fondi e gli enti adottano\ncriteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili degli operatori esterni,\ndelle Società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di\nprofessionalità ed economicità, con riferimento ai costi e alla tipologia di\nservizi resi, valutando comparativamente almeno 3 offerte. Per le prestazioni\ndi servizi, i fondi e gli enti dovranno adottare una procedura di trasmissione\ne valutazione delle offerte, tesa a garantire la massima segretezza. Nella\nvalutazione delle offerte si dovrà adottare una valutazione complessiva della\nofferta maggiormente vantaggiosa verificando anche la regolarità contributiva\ne contrattuale delle imprese aggiudicatane. I suddetti criteri saranno\nsottoposti al parere preventivo del Comitato di indirizzo e controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. ENTE BILATERALE NAZIONALE (EBN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le regole di governance sopra definite, le Parti condividono\nl'esigenza di rendere operativo il ruolo di monitoraggio sugli EBT assegnato a\nEBINTER dal contratto nazionale, attraverso una più puntuale e periodica\nattività di raccordo con gli enti territoriali, la raccolta dei bilanci, delle\ncorrelate relazioni sulla attività svolta e della puntuale attestazione del\nrispetto dei compiti assegnatigli dalle fonti di cui al punto 1), sulla base\ndelle risorse impiegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, l'EBN dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-censire gli enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni\ncontrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti,\nnonché di quanto previsto dal presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-raccogliere i dati degli Osservatori territoriali, delle Commissioni\napprendistato, delle Commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per\nla quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di\nimplementare e realizzare rapporti e\u002Fo documenti finalizzati a valorizzare il\nsettore Terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti\nsaranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul Terziario\ndell'ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all'anno in una\niniziativa pubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indicazione del possesso dei requisiti di onorabilità e di\nprofessionalità in capo ad amministratori, componenti Organi, Presidenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, inoltre, di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dotare l'EBN di poteri ispettivi sulla regolarità degli esercizi economici\ndegli Enti bilaterali territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conferire all'EBN potere di intervento sugli Enti territoriali in caso di\ninadempienza, attraverso specifiche norme da inserire negli statuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBN:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segnalerà al Comitato di indirizzo e controllo, e in tal modo ai firmatari\ndel CCNL, gli Enti bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del\ncontratto nazionale e del presente Accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assicurerà l'attività di supporto agli enti territoriali per\nl'adeguamento di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne\nmonitorerà il completamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-predisporrà uno schema unico di bilancio e relative strumentazioni\ntecniche, per tutti gli Enti Bilaterali Territoriali, redatto secondo le regole\nindicate per i bilanci dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a\ntrasmettere annualmente all'EBN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBN, inoltre, promuove la rete degli enti bilaterali territoriali che\nrispettano le previsioni del CCNL e del presente Accordo attraverso la\ndiffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli\nindirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti\nattribuiti agli enti territoriali stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. ENTI BILATERALI TERRITORIALI (EBT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'EBN per l'adempimento delle\nfunzioni e dei compiti previsti dal CCNL, dagli statuti e dal presente Accordo,\nin conseguenza a quanto definito al punto 1). Fonti, le Parti concordano che\nl'eventuale introduzione di nuove previsioni in coerenza con il contratto\nnazionale, da parte degli EBT sia soggetta al parere preventivo delle parti\nsocie a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano, altresì, l'esigenza di garantire l'omogeneità delle\nprestazioni attraverso la revisione delle apposite previsioni del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che tra i compiti degli EBT vi siano, sulla base di\nspecifici Accordi interconfederali da definire, anche l'istituzione degli\nOrganismi paritetici per la sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che gli EBT operino sulla base di una necessaria massa\ncritica, funzionale ad espletare i compiti ad essi attribuiti. Tale massa\ncritica viene individuata in entrate da contributi pari ad almeno €\n80.000,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, gli EBT dovranno destinare almeno il 70% delle entrate alle\nprestazioni\u002Fattività, assolvendo in ogni caso i compiti previsti dal CCNL in\ncoerenza con il presente Accordo. Per gli EBT che abbiano entrate 4 volte\nsuperiori alla quota di massa critica sopra indicata tale percentuale sarà\npari almeno all'80%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le risorse non fossero sufficienti a realizzare i compiti già\nprevisti dal contratto nazionale, sulla base delle quote contributive che lo\nstesso CCNL stabilisce, indipendentemente da altre attività storicamente\nrealizzate in loco, tali Enti verranno segnalati come non allineati alle\nprevisioni generali e andrà individuato un meccanismo che ne preveda\nl'unificazione con Enti territorialmente limitrofi, sino a raggiungere la piena\nmassa critica necessaria all'espletamento dei compiti indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale processo, che può avere inizio a livello interprovinciale, potrà, ove\nnecessario estendersi sino a livello regionale, attraverso un unico Organo di\ngestione, fermo restando la possibilità di valutare l'utilità di sportelli\nprovinciali di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'EBT, inoltre, su richiesta dell'EBN, al fine di ottimizzare i costi della\ngestione, dovrà sottoporre alla Comitato di indirizzo e controllo un piano di\nrazionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità\ncongrue alle peculiarità territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni ente\u002Ffondo renderà noto al Comitato di indirizzo e controllo, il\nrapporto risorse \u002Fprestazioni \u002Fservizi degli EBT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso si verifichi la necessità di unificazione\u002Faggregazione il Consiglio\ndirettivo di EBINTER, lo comunicherà al Comitato di indirizzo e controllo, per\nil parere sulla nomina di un commissario ‘ad acta’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli EBT non dovranno essere introdotti oneri procedurali, per le imprese\nche possano costituire vincoli per l'accesso a prestazioni o attività gestite\ndall'ente all'interno dei propri compiti, fatto salvo quanto già previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con la finalità di garantire prestazioni omogenee per il\nsistema di bilateralità territoriale, le Parti condividono l'esigenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-di superare progressivamente le attuali duplicazioni di prestazioni che\ninsistono sul livello territoriale, a fronte di prestazioni analoghe previste\ndai Fondi nazionali contrattuali, quali ad esempio quelle che afferiscono alla\nassistenza sanitaria integrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-prevedere, accanto alla razionalizzazione degli enti, meccanismi\nfinalizzati alla razionalizzazione della spesa, là dove le risorse sono\nsufficienti, ma orientate verso compiti non prioritari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti del presente Accordo inoltre andranno recepiti per le parti di\nafferenza, nel CCNL, negli statuti e nei regolamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su tutto quanto previsto dal presente Accordo le Parti definiranno inoltre\nappositi meccanismi sanzionatori, impegnandosi nel contempo al rispetto di\ntutte le previsioni ivi contenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTuCS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CGIL, CISL, UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è obiettivo comune l'impegno a realizzare un sistema di relazioni\nsindacali tra le Parti e le rispettive articolazioni categoriali, per\nsviluppare condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il\nsistema imprenditoriale, l’occupazione e le retribuzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche\nconsiderando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a\nfavorire la crescita della qualità, della diversità, dell'innovazione del\nprodotto e quindi la competitività dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere\nrisultati funzionali alla attività delle imprese e al miglioramento delle\ncondizioni di lavoro, la crescita di una occupazione stabile e tutelata e deve\nessere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti\nnecessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle\nesigenze delle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e\nquindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai\ntempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sulla\naffidabilità ed il rispetto delle regole stabilite ed è quindi interesse\ncomune definire pattiziamente tra le parti firmatarie le regole in materia di\nrappresentatività e rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fermo restando il ruolo del CCNL, è comune l'obiettivo di favorire lo\nsviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di 2° livello per cui\nvi è la necessità di promuoverne l’effettività e di garantire una maggiore\ncertezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e rappresentanze sindacali\ndei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della\nrappresentatività delle Associazioni dei Datori di Lavoro, CONFCOMMERCIO e\nCGIL, CISL, UIL, e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente,\nnell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori,\nquali soggetti comparativamente più rappresentativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni\nfirmatarie e sono inscindibili in ogni parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuove adesioni alla presente intesa sono realizzabili attraverso\nl'accettazione integrale e la formale sottoscrizione della stessa, previa\nverifica congiunta da parte delle Organizzazioni firmatarie, su richiesta di\naltre Confederazioni datoriali\u002Fsindacali che, non abbiano sottoscritto accordi\nche contengano norme, e\u002Fo procedure in violazione della presente intesa e che\nnon abbiano sottoscritto accordi collettivi con soggetti terzi, che determinano\ncompromissione degli accordi collettivi vigenti, sottoscritti tra i firmatari\ndella presente intesa, salvo che vi pongano termine, tramite formale recesso e\ndisapplicazione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti firmatari e aderenti, e le loro Organizzazioni categoriali, sono\nvincolati al rispetto del presente Accordo e la violazione, anche successiva,\ndi quanto sopra previsto comporta l’automatica decadenza dall'Accordo della\nConfederazione datoriale \u002Fsindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel\nterritorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Misurazione della rappresentatività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della certificazione della rappresentatività delle OO.SS. per la\ncontrattazione collettiva nazionale di categoria, la rappresentatività delle\nOO.SS. si determina sulla base dei seguenti indicatori, in concorso tra\nloro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)numero di deleghe per la trattenuta del contributo associativo\nsindacale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) consensi ottenuti (voti espressi) dalle OO.SS. in occasione delle\nelezioni delle RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) numero di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro\nrappresentate nel settore di riferimento, nel corso del triennio antecedente\nall’avvio dei negoziati per il rinnovo del CCNL. Per vertenze, individuali,\nplurime e collettive si intendono: accordi per cassa integrazione, anche in\nderoga, e mobilità, contratti di solidarietà, transazioni, conciliazioni\neffettuate presso le DTL, nonché quelle trattate in sede sindacale e le\nconciliazioni effettuate presso le competenti Commissioni costituite presso gli\nEnti bilaterali, depositate presso le DTL (fattispecie tutte riscontrabili\npresso gli uffici pubblici competenti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)le pratiche per la disoccupazione certificabili dall'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, con apposito regolamento definiranno le modalità specifiche di\nrilevazione, certificazione e ponderazione degli elementi di cui ai punti c) e\nd) attribuiranno specifici pesi agli indicatori complessivi di cui alle\nprecedenti lett. a), b), c) e d) da applicare a ogni CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Modalità di rilevazione della rappresentatività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle deleghe viene acquisito e certificato dall'INPS tramite una\napposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (UNIEMENS), predisposta a\nseguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente Accordo,\nall'interno delle quali il datore di lavoro indicherà il codice del contratto\ncollettivo applicato in azienda e il numero delle deleghe. L’elenco dei\ncodici attribuiti ai contratti collettivi sarà definito dalle Organizzazioni\nfirmatarie e comunicato anche al CNEL o altro Ente terzo. L’INPS, una volta\nelaborato il dato di rappresentatività relativo ad ogni O.S., per ambito di\napplicazione del CCNL, lo trasmetterà al CNEL o altro Ente terzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori\nnella elezione della RSU varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per\nogni O.S. aderente alle Confederazioni firmatarie della presente intesa o alle\nOO.SS. aderenti ad altra Confederazione sindacale, che abbia aderito secondo\nquanto previsto nelle premesse del presente Accordo. Lo stesso criterio si\napplicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in\ncui verrà effettuata la misurazione. I dati relativi ai voti espressi, come\nrisultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno trasmessi dalle\nCommissioni elettorali ai Comitati Regionali Paritetici (di seguito CRP)\nterritorialmente competenti, ad esclusione delle Regioni Lombardia e Veneto,\nnelle quali i Comitati potranno essere 2 per ciascuna Regione. Detti Comitati,\nche avranno sede presso la sede regionale della CONFCOMMERCIO, saranno composti\nda 6 componenti, di cui un rappresentante per ciascuna O.S. confederale\nfirmataria del presente Accordo e da un numero di rappresentanti\npariteticamente espresso dalla CONFCOMMERCIO. Il CRP, che opera a titolo\ngratuito, provvederà a raccogliere i dati comunicati, ad aggregarli per ogni\nO.S. per ambito di applicazione del CCNL di competenza, ed a trasmetterli al\nCNEL o altro Ente terzo. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna\nforma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe\ncertificate) per ogni singola Organizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati di cui ai precedenti punti 2c) e 2d), con la necessaria\ndocumentazione di deposito presso le DTL e\u002Fo l'INPS (per la disoccupazione),\nsaranno inoltrati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle Confederazioni\nfirmatarie della presente intesa al CRP territorialmente competente. Il CRP una\nvolta raccolti i dati relativi ad ogni O.S. per ambito di applicazione del CCNL\ndi competenza, li trasmetterà al CNEL (o altro Ente terzo), unitamente ai dati\nrelativi ai voti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CNEL o altro Ente terzo raccoglierà, per ambito contrattuale e per\nOrganizzazione, i dati relativi agli iscritti, ricevuti dall'INPS, unitamente\nai dati relativi ai voti, nonché quelli di cui ai precedenti punti 2c) e 2d),\nricevuti dal CRP, e ne effettuerà la ponderazione, secondo i rispettivi pesi\ndefiniti nel regolamento di cui al punto 2), al fine di determinare la\nrappresentatività per ogni singola O.S. aderente alle Confederazioni\nfirmatarie della presente intesa, per ogni CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La certificazione della rappresentatività di ogni singola O.S. aderente\nalle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o alle OO.SS. aderenti ad\naltra Confederazione sindacale che vi abbia aderito secondo quanto previsto\nnelle premesse del presente Accordo, sarà determinata, per ogni CCNL, come\nponderazione fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli\niscritti), la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul\ntotale dei votanti) e la percentuale, sul totale degli elementi rilevati ai\npunti 2c) e 2d), in base agli specifici pesi che saranno attribuiti\ndall’apposito Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la massima trasparenza ed efficacia di tutto il\nprocesso di rilevazione e di certificazione della Rappresentatività, è\nprevista la costituzione di una Commissione Nazionale composta da 6 componenti,\ndi cui un rappresentante per ciascuna O.S. confederale firmataria del presente\nAccordo e da un numero di rappresentanti pariteticamente espresso dalla\nCONFCOMMERCIO. La Commissione, che opera a titolo gratuito, avrà compiti di\nmonitoraggio e verifica del corretto funzionamento della presente intesa\nnonché di intervento presso le sedi istituzionali deputate alla raccolta e\nponderazione dei dati in caso di problematiche relative ai dati stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Titolarità ed efficacia della contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partecipano alla contrattazione collettiva nazionale le OO.SS. di categoria\naderenti alla Confederazioni firmatarie o aderenti al presente Accordo che\ndispongano, nell'ambito di applicazione del CCNL, di una rappresentatività non\ninferiore al 5%, secondo i criteri individuati nel presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni O.S., le rispettive\ncategorie - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di definizione\ndella piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con\nproprio regolamento, In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella\npresente intesa, le OO.SS. favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di\npiattaforme unitarie. Fermo restando quanto previsto al precedente punto, in\nassenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni\ncategoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata\nda OO.SS. che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel\nsettore pari almeno al 50% + 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle\nOO.SS. che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra\ndeterminata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei\nlavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle\ncategorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed esigibili per tutti\ni destinatari. La sottoscrizione formale dell'Accordo, come sopra descritta,\ncostituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre\nl’applicazione degli Accordi all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici,\nla piena esigibilità per tutte le Organizzazioni aderenti alle parti\nfirmatarie della presente intesa. Conseguentemente le parti firmatarie, o che\navranno successivamente aderito secondo quanto previsto nelle premesse del\npresente Accordo, e le rispettive categorie, si impegnano a dare piena\napplicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli Accordi così\ndefiniti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati alle condizioni di\ncui sopra, dovranno definire clausole e\u002Fo procedure di raffreddamento\nfinalizzate a garantire, per tutte le Parti, l'esigibilità degli impegni\nassunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi\nstabiliti con la presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie della presente intesa, o che avranno successivamente\naderito, secondo quanto previsto nelle premesse del presente Accordo, si\nimpegnano a far rispettare i principi qui concordati e si impegnano, altresì,\naffinché le rispettive strutture ad esse aderenti e le rispettive\narticolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto\nconcordato nel presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VII)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono impegnate, nel rispetto di quanto definito, a monitorare la\npuntuale attuazione dei principi qui concordati, nonché a concordare modalità\ndi definizione di eventuali controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Regole generali sulle forme di rappresentanza in azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto salvo quanto previsto in materia di rappresentanza sindacale dai\ncontratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da CONFCOMMERCIO e dalle\nOO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente Accordo\nconcordano che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno\nessere contemporaneamente presenti RSA. Tale previsione vale anche per le\nOO.SS. di categoria aderenti alle Confederazioni che dovessero aderire secondo\nle modalità previste dal presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la\npresenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire\nsolo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni\nfirmatarie il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente Accordo si incontreranno per procedere\nall’adeguamento dell’Accordo 27 luglio 1994 in materia di RSU,\nConseguentemente, le RSU scadute alla data di sottoscrizione dell'intesa\nsaranno rinnovate nei successivi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU saranno elette con voto proporzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne\ndetermina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non\neletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i punti precedenti, sono confermate le disposizioni già\npreviste dai CCNL in materia di RSU\u002FRSA, nonché di diritti, permessi e\nlibertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva si esercita per le materie delegate, in tutto o\nin parte, dal CCNL di categoria o dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi territoriali o alternativamente aziendali, che\ndefiniscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l'esigibilità\ndegli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto\nvincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori\ned associazioni sindacali espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie\ndel presente Accordo interconfederale, secondo quanto precedentemente previsto,\ne non per i singoli lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi di 2° livello possono definire, anche in via\nsperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle\nregolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei\nlimiti e con le procedure previste dagli stessi CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove tali previsioni modificative non siano definite nei CCNL, i contratti\ncollettivi di 2° livello, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza\ndi investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico e\noccupazionale delle imprese, possono definire intese modificative con\nriferimento agli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa,\ngli orari e l'organizzazione del lavoro, e i relativi costi, se realizzate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. In azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.I)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ove presenti RSU, conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in\nazienda e d'intesa con le OO.SS. territoriali o nazionali di categoria\nespressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo\ninterconfederale, secondo quanto precedentemente previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.II)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove presenti RSA, se approvati dalle RSA costituite nell'ambito delle\nOrganizzazioni che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie\ndelia maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai\nlavoratori della azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la\nstipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II) Sul territorio conclusi con le OO.SS. territoriali, d’intesa con le\nrispettive Organizzazioni nazionali di categoria espressione delle\nConfederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo interconfederale,\nsecondo quanto precedentemente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi territoriali, incluse le intese modificative del\nCCNL, esplicano l'efficacia generale come disciplinata nel presente Accordo per\ntutto il personale in forza alle imprese ricadenti nel campo di applicazione e\nvincolano tutte le OO.SS. territoriali, espressione delle Confederazioni\nsindacali firmatarie del presente Accordo interconfederale o delle\nConfederazioni che abbiano aderito ai medesimo Accordo secondo quanto previsto\nnelle premesse dello stesso, se approvati dalle suddette associazioni sindacali\nterritoriali che, singolarmente o insieme ad altre abbiano complessivamente un\nlivello di rappresentatività nel territorio e nei settore pari almeno al 50%\npiù 1. Tale rappresentatività, elaborata sulla base dei criteri di\nmisurazione previsti al punto 2), è riferita ai dati dell'anno precedente a\nquello in cui avviene la stipulazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di cui al punto precedente devono essere sottoposti alla\nconsultazione certificata dei lavoratori, le cui modalità saranno stabilite\ndalle OO.SS. di categoria nazionali, per ogni singolo contratto nazionale, e\ncomunicate preventivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali, inclusi quelli che contengono intese\nmodificative del CCNL, sono efficaci per tutto il personale in forza e\nvincolano tutte le OO.SS., aderenti alle Confederazioni sindacali firmatarie\ndel presente Accordo interconfederale o alle Confederazioni che abbiano aderito\nal medesimo Accordo, secondo quanto precedentemente previsto, operanti\nall'interno della azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle\nRSU elette. In caso di presenza delle RSA costituite ex art. 19 della legge n.\n300\u002F70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se\napprovati dalle RSA costituite nell’ambito delle OO.SS. aderenti alle\nConfederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo interconfederale o\nalle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo Accordo che, singolarmente\no insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe\nrelative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda\nnell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e\ncomunicati direttamente dalla azienda. Inoltre, i contratti collettivi\naziendali approvati dalle RSA con le modalità sopra indicate devono essere\nsottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle RSA a seguito di una richiesta\navanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una O.S.\naderente a una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente Accordo,\no delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo Accordo, secondo quanto\nprecedentemente previsto, oppure almeno dal 30% dei lavoratori della impresa.\nPer la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50%\npiù uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto\nnegativo espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro 8 mesi dalla stipula della presente Intesa\nper effettuare una valutazione su eventuali problematiche emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) LE PARTI CON IL PRESENTE ACCORDO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di dare sostegno alla contrattazione di 2° livello, le Parti\nconfermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere\nstrutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure - che già hanno\ndimostrato reale efficacia - volte ad incentivare, in termini di riduzione di\ntasse e contributi, la contrattazione di 2° livello che collega aumenti di\nretribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività,\nqualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del\nmiglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento\neconomico delle imprese, concordati fra le Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ribadiscono che le materie delle relazioni sindacali e della contrattazione\nsono affidate alla autonoma determinazione delle Parti e conseguentemente si\nimpegnano ad attenersi al presente Accordo, applicandone compiutamente le norme\ne a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, abbiano il medesimo\ncomportamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera\ndelle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 26 novembre 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo Interconfederale tra CONFCOMMERCIO e CGIL, CISL, UIL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER UN NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E MODELLO CONTRATTUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO e CGIL, CISL, UIL condividono la necessità di costruire un\nsistema di relazioni sindacali che abbia a riferimento le specificità dei\nsettori economici, anche considerando le esperienze consolidate in materia di\nrappresentanza, contrattazione, welfare contrattuale e sistemi di\nbilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Terziario di mercato costituisce la principale area di occupazione del\nPaese. Questa economia è caratterizzata da continua innovazione di prodotto,\ndi processo e di servizio, tale da richiedere una visione prospettica, anche\nsul versante delle relazioni sindacali, chiamate ad anticipare quella\nevoluzione delle economie con cui debbono confrontarsi le imprese che operano\nsu questi mercati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali ragioni, le Parti sostengono la necessità che le politiche del\nTerziario costituiscano un riferimento essenziale per la crescita del PIL e lo\nsviluppo economico e sociale del Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO e le Federazioni e Associazioni ad essa aderenti\nsottoscrivono, con le categorie di CGIL, CISL, UIL, 14 Contratti Nazionali, che\ncoprono tutto il ventaglio del Terziario di mercato: dalla distribuzione\nall’Information Technology; dal turismo ricettivo alla ristorazione, nonché\nproduzione e trasformazione di alimenti e bevande, ai pubblici esercizi, alle\nattività ludico-ricreative e di intrattenimento; dagli Impianti sportivi alle\nAssociazioni dilettantistiche; dai Trasporti, terrestri e marittimi, alla\nVigilanza; dai servizi alle imprese ai servizi alle persone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, pertanto, ritengono che la contrattazione collettiva sia luogo\nprivilegiato per la proficua individuazione di strumenti atti a migliorare la\ncompetitività delle imprese e i fattori di crescita del sistema economico e\ndella occupazione, nonché ambito di regolazione delle relazioni sindacali,\nanche attraverso il reciproco riconoscimento di rappresentanza delle imprese e\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diviene, quindi, essenziale definire un sistema di relazioni sindacali e\ncontrattuali in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai tempi\ne ai contenuti della contrattazione collettiva, ma anche sull'affidabilità e\nil rispetto delle regole stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con questi obiettivi le Parti, nell'aggiornare con la presente\nintesa le caratteristiche e gli assetti del modello contrattuale nei settori\nrappresentati, ribadiscono il valore e la centralità del CCNL quale\nstrumento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che abbia la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici\nminimi per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-che consenta la possibilità di aggiornamento di istituti contrattuali in\nmodo coerente con le variazioni dei bisogni legati all’evoluzione\ndell'innovazione tecnologica e di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che offra a tutti i lavoratori e ai datori di lavoro dei settori, comparti\ne attività interessate, l'opportunità di costruire modelli di regolazione\naziendale specifici per ciascuna impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che rappresenti una garanzia di leale concorrenza tra le imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che favorisca il sostegno alla occupazione e a positive condizioni di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della attuazione della riforma delle Politiche attive,\nfortemente auspicata dalle Parti, assume rilevanza il coordinamento tra le\npolitiche attive e gli strumenti e le risorse per la loro attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono altresì l'importanza fondamentale delle dimensioni e\nrelative masse critiche presenti nella contrattazione collettiva nazionale, per\nl'efficace e funzionale gestione di strumenti di welfare contrattuale ad alto\nvalore sociale e a costi contenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAPPRESENTANZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconfermare i contenuti dell'Accordo sulla Rappresentanza del\n26 novembre 2015, e nel condividere l'impegno per il suo completamento e la sua\nattuazione, ritengono necessario valorizzare i corpi intermedi quali soggetti\ndi rappresentanza per imprese e lavoratori attraverso certezza delle regole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine CONFCOMMERCIO e CGIL, CISL, UIL hanno condiviso l'importanza di\naddivenire a criteri di misurazione non solo per le OO.SS., ma anche per la\nparte datoriale, e CONFCOMMERCIO conferma la propria disponibilità ad\nindividuare idonei indicatori in tal senso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono, altresì, la necessità di arginare fenomeni di\ndumping, soprattutto di tipo retributivo, attraverso adeguate misure\nlegislative, che garantiscano il rispetto delle retribuzioni minime individuate\ndai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali\ne sindacali comparativamente più rappresentative, come già previsto per i\nminimi contributivi. In particolare, rafforzando quanto già previsto dall'art.\n1, comma 1) del D.L. n. 338\u002F1989, convertito in legge n. 389\u002F1989, dove si\nprevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi\ndi previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle\nretribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi e che, come\nprevisto dall'art. art. 2, comma 25), legge n. 549\u002F1995, in caso di pluralità\ndi contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione\nda assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e\nassistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle\nOO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più\nrappresentative nella categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti auspicano che in tal modo si giunga anche ad una riduzione dei\nmolteplici contratti collettivi esistenti, spesso insistenti su medesimi\nsettori\u002Fcomparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulta quindi centrale determinare il peso della rappresentatività delle\nOrganizzazioni, individuando forme di oggettiva misurazione, al fine di\ndeterminare quelle comparativamente più rappresentative, in quanto la\nrappresentatività deve costituire un prerequisito della contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tuttavia, ritengono che il ruolo di rappresentanza dei corpi\nintermedi non si esaurisca nell'esercizio della contrattazione collettiva, ma\nche estenda i propri confini alla tutela degli interessi collettivi\ndisciplinati attraverso appositi atti legislativi e nelle sedi istituzionali\npreposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per queste ragioni, le Parti Sociali, nel rapporto con le Istituzioni,\nintendono contribuire in modo fattivo allo sviluppo del Paese nel rispetto di\nquel principio di sussidiarietà che permea la nostra Carta Costituzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, nella evoluzione delle modalità di confronto istituzionale,\npermane la necessità di dare voce pubblica alle rappresentanze che si\nriconoscono liberamente e spontaneamente nelle formazioni sociali, con la\nfinalità di consentire un sano esercizio della cosiddetta democrazia\npartecipativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, alla luce del ruolo che la stessa Costituzione riconosce alle\nformazioni sociali nella tutela dei cittadini e del lavoro, ritengono che\nl'abolizione del CNEL non possa cancellare il diritto di rappresentanza degli\ninteressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono pertanto sulla necessità di costituire una “Sede\nPermanente” delle rappresentanze, aperta alle Organizzazioni che ne abbiano i\nrequisititi in termini di rappresentanza, dove sviluppare confronti finalizzati\na soluzioni e proposte in materie economiche e sociali da sottoporre alle\nIstituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono consapevoli della rilevanza che assume la crescita della\nproduttività nelle imprese ai fini della crescita complessiva del sistema\nPaese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti tuttavia ritengono che in materia di competitività e crescita\nincidano, oltre alla produttività del lavoro, altri rilevanti elementi quali i\ncosti della energia e idonee infrastrutture, al pari di rilevanti ambiti di\nintervento quali la semplificazione della burocrazia, la garanzia di legalità,\nla certezza del diritto e adeguati livelli di istruzione e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su questi elementi, che offrono decisivi spazi di miglioramento, le Parti\nritengono opportuni ulteriori interventi del Governo e del Parlamento,\nfinalizzati a fornire al Paese nel suo complesso un sistema economico e sociale\npositivo e orientato allo sviluppo, cui le Parti intendono contribuire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che nelle diverse aree riferibili al Terziario quali\nCommercio, Servizi, Turismo, Trasporti, Vigilanza e in tutti gli altri ambiti\nrappresentati, il CCNL, che avrà durata quadriennale, dovrà contenere regole\nnormative ed economiche applicabili alle imprese e ai lavoratori ricompresi\nnella sfera di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto nazionale, nel sistema delle categorie afferenti a\nCONFCOMMERCIO, è da tempo uno strumento in grado di coniugare esigenze\norganizzative e flessibilità per le imprese di tutte le dimensioni, con tutele\ncollettive e un significativo welfare integrativo per tutti i dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL pertanto, non si limita a stabilire i trattamenti retributivi\nminimi, ma è anche sede per concordare previsioni in materia di flessibilità\ne produttività immediatamente esigibili per le aziende, adeguabili alla\nevoluzione del quadro organizzativo, normativo ed economico e dare certezze al\nmondo del lavoro rispondendo a nuovi bisogni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli aumenti retributivi, il CCNL prenderà a riferimento le dinamiche\nmacro-economiche, gli andamenti del settore e dei tradizionali indici dei\nprezzi al consumo, all'interno dell'equilibrio negoziale complessivo risultante\ndal rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun CCNL individuerà elementi oggettivi e condivisi per la valutazione\ne la verifica, all'interno della vigenza, degli aumenti retributivi definiti,\nin relazione alle variabili economiche e sociali dei singoli contesti\nsettoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono consapevoli che il CCNL deve consentire anche l'apertura verso\nesigenze specifiche individuate in azienda con accordo tra le Parti e, in tal\nsenso, convengono sulla funzionalità di un modello articolato su 2 livelli per\nfornire risposte più specifiche in relazione alle caratteristiche e alle\npeculiarità dell'azienda o del territorio, intervenendo sui processi aziendali\ne del lavoro o su dinamiche territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL, pertanto, definisce l'ambito di operatività della contrattazione\naziendale o territoriale, anche nella direzione di modificabilità delle\ndisposizioni adottate nel CCNL stesso, per specifiche soluzioni sul mercato del\nlavoro, sullo svolgimento dei rapporti di lavoro e sulla organizzazione del\nlavoro, finalizzate alla produttività della singola impresa, evitando che\npossa realizzarsi una sovrapposizione di costi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, il CCNL può definire anche la modifica di norme del contratto\nmedesimo, per il miglioramento della competitività delle imprese, consentendo\nla possibilità di adottare specifiche previsioni, attraverso intese aziendali\no territoriali per crisi, sviluppo, sostegno alla occupazione e aree del\nMezzogiorno, con effetti derogatori e\u002Fo sospensivi in via sperimentale di\nistituti del CCNL, compresi quelli a contenuto economico come definito nei\nsingoli CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che tali soluzioni contrattuali possano favorire\nl'attrazione di nuovi investimenti, lo sviluppo delle attività esistenti, lo\nstart up di nuove imprese, il mantenimento della competitività e\u002Fo concorrere\nalla gestione di situazioni di crisi per la salvaguardia dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che i contratti nazionali possano affidare al livello\naziendale anche l’accordo sull'individuazione di nuove figure\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si confermano, altresì per la contrattazione aziendale e territoriale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-alternatività e non sovrapponibilità della contrattazione territoriale\nrispetto a quella aziendale, gli accordi territoriali, non trovano applicazione\nnei confronti delle aziende che abbiano già sottoscritto un accordo aziendale,\nanche se questo riguardi temi differenti rispetto a quello territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-variabilità dei riconoscimenti economici: l'erogazione di premi od\nemolumenti di analoga natura deve trovare fondamento in reali incrementi di\ncompetitività\u002Fdell’impresa, per cui occorre collegare premi variabili ad\nindicatori di produttività, in coerenza con le vigenti disposizioni\nlegislative ed amministrative in materia di detassazione dei trattamenti\neconomici legati alla produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione territoriale, considerate le realtà imprenditoriali\nestremamente varie e composite che caratterizzano l'economia del Terziario,\nnonché la presenza di differenti dimensioni aziendali, che determinano\ndifficoltà nella individuazione di indicatori uniformi per la misurazione\ndella produttività, potrà definire accordi territoriali “quadro” cui le\naziende potranno formalmente aderire, indicando le misure e le previsioni\nadottate tra quelle definite nell'Accordo stesso per applicare la fiscalità\nagevolata a quote variabili riconosciute in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso la contrattazione territoriale potrà assumere la funzione di\nvalorizzare ulteriori spazi per il miglioramento di produttività e premialità\nanche per la singola azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno costituito il Fondo interprofessionale per la formazione\ncontinua FOR.TE., condividendo l'importanza della formazione quale leva\nstrategica per la competitività delle imprese e la crescita professionale e\nl'occupabilità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente, condividono fa finalità di incrementare e rendere sempre\npiù aderente agli obiettivi sopra richiamati, l'attività di formazione, anche\nriducendo la dispersione nelle adesioni ai Fondi Interprofessionali, garantendo\ntrasparenza ed efficienza nella gestione delle risorse per la formazione\ncontinua. In tale senso assume rilievo, per la condivisione dei piani formativi\nda presentare a Fondo FOR.TE., la definizione di una procedura confederale tra\ni soci del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>WELFARE CONTRATTUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le profonde crisi economiche e finanziarie che hanno caratterizzato il\nmercato globale in questi ultimi 10 anni, la situazione demografica del Paese e\nle esigenze della finanza pubblica, sempre più vincolata al rispetto dei\nrigorosi parametri europei, stanno producendo un progressivo arretramento del\nwelfare pubblico e un conseguente aumento delle diseguaglianze sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questo le Parti condividono che il welfare pubblico debba continuare a\nsvolgere la sua funzione costituzionalmente garantita a sostegno del cittadino,\na fronte del rilevante carico fiscale presente nel Paese, la cui necessaria\nriduzione non può determinare un indebolimento del welfare stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti pertanto guardano con preoccupazione ad un arretramento del welfare\npubblico a livello nazionale e locale, per prestazioni fino ad oggi garantite\ndalla fiscalità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, diversamente, ritengono che, con particolare riferimento alla\nprevidenza e alla assistenza sanitaria complementari, che hanno già sviluppato\nuna significativa esperienza di welfare contrattuale, si possano realizzare\nsinergie per un modello integrato tra primo e secondo pilastro, dove i due\npilastri lavorino l'uno a sostegno all'altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti auspicano che in questa direzione si continuino a sviluppare\npolitiche di sostegno a vantaggio di imprese e dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal proposito, in riferimento all'intervento del Governo\nsull'interpretazione dell'art. 51 del TUIR circa l'applicazione del vantaggio\nfiscale anche al welfare che deriva dal contratto nazionale, le Parti valutano\npositivamente che sia stato assunto il principio, sostenuto e rappresentato\ndalle parti stesse, che il welfare contrattuale va sostenuto in correlazione al\ncontributo valoriale che offre, non per il livello contrattuale che lo\nprevede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assistenza sanitaria contrattuale e la previdenza complementare\ncostituiscono infatti strumenti fondamentali per garantire welfare di vantaggio\nche dovrebbe essere obiettivo primario del Paese soprattutto alla luce delle\nevidenti difficoltà in cui incorrono le future generazioni e quindi vanno\nsgravate da oneri aggiuntivi e contributi di solidarietà. In questa logica, la\nvalorizzazione del welfare contrattuale previsto dai contratti nazionali, che\nottimizza il vantaggio derivante da rilevanti masse critiche, deve continuare\nad essere sviluppata anche nelle politiche di incentivazione fiscale e\ncontributiva messe in atto dal Governo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BILATERALITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La bilateralità ha la propria fonte istitutiva nei contratti collettivi\nnazionali di lavoro di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La bilateralità è strumento paritetico delle parti sociali ed è stata\nelemento importante nell'azione e nelle politiche contrattuali nazionali e\nnelle conseguenti articolazioni territoriali; nel corso del tempo si sono\nampliati i suoi compiti e le sue funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La bilateralità è stata intesa come momento di confronto tra le Parti\nnella gestione delle problematiche collegate al mondo del lavoro, ma anche come\ninterprete di nuovi bisogni, legati ad una popolazione che cambia e ad un\nmercato del lavoro che ha visto negli ultimi anni mutare radicalmente,\nsoprattutto nel Terziario e nei servizi, esigenze di imprese e lavoratori. Per\nqueste ragioni le Parti hanno condiviso una riforma della governance della\nbilateralità, al fine di rendere tali sistemi sempre più efficaci e\ntrasparenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, confermando i contenuti dell'Accordo interconfederale sulla\nGovernance del 20 febbraio 2014 e il recepimento degli stessi nei contratti\ncollettivi con appositi accordi di categoria, volti a definire regole certe,\nritengono che la bilateralità sviluppata dalla contrattazione in una logica di\ncondivisione, quale peculiare esperienza di partecipazione tra le Parti, debba\nproseguire il percorso già avviato di efficientamento sia in termini di\nprestazioni, che di capacità di rispondere a bisogni emergenti, anche\nrimodulando prestazioni già esistenti, così da essere percepita come un\nvalore reale e concreto dai diretti interessati, ovvero dipendenti e\nimprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconfermano l'importanza di proseguire nella riforma della\nbilateralità a tutti i livelli, adottando strumenti idonei a favorire\nl'efficienza e trasparenza delle gestioni, per tutte le categorie, nonché di\nproseguire con il progressivo accorpamento degli Enti bilaterali territoriali,\nanche al fine di beneficiare di più rilevanti masse critiche a vantaggio delle\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, convenendo sulla rilevanza di consolidare proficue e costanti\nrelazioni sindacali a livello confederale, si incontreranno periodicamente su\ntemi di comune interesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 24 novembre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"JOBTYPE_descriptions":44,"apprenticeships":48,"disabilityfund":52,"pensionfund":56,"contracttrial":60,"contractseverancepay":64,"part_time_excluded":68,"tempagency":72,"sicknesspay":76,"sicknessmaxdays":80,"disabilitypay":84,"healthcareaccess":88,"protectiveclothing":92,"paidmaternityleave":96,"paidmaternityleavepay":100,"pregnancy":104,"jobsecuritymothers":108,"longtermillness":112,"alternatives":116,"childcare":118,"deathrelatives":122,"equalitymonitoring":126,"sexualhar":130,"violence":134,"eqtraining":138,"hourspweek_select":142,"flexible_work_options":146,"flexworktxt":150,"ADMINISTRATIVE_trigger":154,"TRADEUNLEAV_trigger":158,"maternityotherclause":162,"PAIDLEAV_trigger":166,"bankholidays1":170,"SCHEDULE_trigger":174,"MAXHOURS_trigger":178,"hourspday_select":182,"ONCERISE_trigger":186,"ONCERISE2_trigger":190,"NOCTPREM_trigger":194,"CONSIGN_trigger":198,"OVERTIME_trigger":202,"overtimeallowancetype":206,"SENIOR_trigger":210,"legalassistance_trigger":214,"SUNDAYwork_trigger":218,"sundayallowancetype":221,"legalassistancetxt":225,"STRUCINCR_trigger":229,"PAYSCALES_table_selection_txt":233,"cbadate_start":237,"cbadate_end":241,"SECTOR1":245,"cbasignsingle":249,"cbamemtrad":253,"trainingfund":257,"eqpay":261,"funeralpay":265},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"JOBTYPE_descriptions","Art. 113 - Classificazione Livello 1) A ","Art. 113 - Classificazione\n\n\n\nLivello 1)\n\n\n\nA questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto\nprofessionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che\nsovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con\ncarattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle\nresponsabilità ad essi delegate, e cioè:\n\n\n\n1)capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale\n(vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;\n\n2)gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare\nanche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;\n\n3)responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie\nper magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità\nmedicinali;\n\n4)analista sistemista;\n\n5)gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa\nresponsabilità sia tecnica che amministrativa;\n\n6)responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;\n\n7)responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;\n\n8)responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;\n\n9)responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;\n\n10)responsabile Ufficio studi nelle aziende di pubblicità;\n\n11)responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con\ncompiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;\n\n12)copywriter nelle agenzie di pubblicità;\n\n13) art-director nelle agenzie di pubblicità;\n\n14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;\n\n15) account executive nelle agenzie di pubblicità;\n\n16) media planner nelle agenzie di pubblicità;\n\n17) public relation executive nelle agenzie di pubblicità;\n\n18) research executive nelle agenzie di pubblicità;\n\n19)tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di\npubblicità;\n\n20) product manager;\n\n21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;\n\n22) esperto di sviluppo organizzativo;\n\n23)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\n\n\n\nLivello 2)\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti\noperativamente autonomi e\u002Fo con funzioni di coordinamento e controllo, nonché\nil personale che esplica la propria attività con carattere di creatività\nnell’ambito di una specifica professionalità tecnica e\u002Fo scientifica, e\ncioè:\n\n\n\n1)ispettore;\n\n2)cassiere principale che sovraintenda a più casse;\n\n3)propagandista scientifico;\n\n4)corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;\n\n5)addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;\n\n6)capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di\nvendita;\n\n7)contabile con mansioni di concetto;\n\n8)segretario di direzione con mansioni di concetto;\n\n9)consegnatario responsabile di magazzino;\n\n10) agente acquisitore nelle aziende di legname;\n\n11) agente esterno consegnatario delle merci;\n\n12) determinatore di costi;\n\n13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;\n\n14) spedizioniere patentato;\n\n15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;\n\n16) chimico di laboratorio;\n\n17) capitano di rimorchiatore;\n\n18)tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio\nchimico;\n\n19)interprete o traduttore simultaneo;\n\n20) creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;\n\n21)collaudatore e\u002Fo accettatore: il lavoratore che in piena autonomia\nprovvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell’autoveicolo, predispone il\npiano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di\ndelibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con\nla clientela rapporti rappresentativi nell’ambito della sua specifica\nfunzione;\n\n22)impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di\nimpaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento\ncon la redazione dell’editore anche tramite sua tipografia;\n\n23)segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di\nconcetto e funzioni di coordinamento e controllo;\n\n24)programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di\npubblicità;\n\n25)art-buyer nelle agenzie di pubblicità;\n\n26) organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;\n\n27) visualizer nelle agenzie di pubblicità;\n\n28) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;\n\n29) assistente art director nelle agenzie di pubblicità;\n\n30) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;\n\n31) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;\n\n32) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;\n\n33)capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e\nle vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale\nfunzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;\n\n34)programmatore analista;\n\n35)programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i\nseguenti compiti: coordina fattività di più linee di accettazione e, sulla\nbase di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari\naccettatoli, pianifica, in piena autonomia operativa, l’attività della\nofficina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli\ninterventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di\nconsegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la\ncontabilità di officina;\n\n36)supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;\n\n37) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;\n\n38) assistente del product manager;\n\n39)internal auditor;\n\n40) EDP auditor;\n\n41) specialista di controllo di qualità;\n\n42) revisore contabile;\n\n43) analista di procedure organizzative;\n\n44)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\n\n\n\nLivello 3)\n\n\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto\no prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed\nadeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni\ndi autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori\nche comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita\nmediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque\nconseguita, e cioè:\n\n\n\n1)steno-dattilografo in lingue estere;\n\n2)disegnatore tecnico;\n\n3)figurinista;\n\n4)vetrinista;\n\n5)creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni\ncommerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;\n\n6)commesso stimatore di gioielleria;\n\n7)ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’art. 140, R.D. 27\nluglio 1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31 e 32 del R.D.\n31 maggio 1928, n. 1334;\n\n8)meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;\n\n9)commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il\nrifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia\nprovvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia\nsufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;\n\n10) addetto a pratiche doganali e valutarie;\n\n11) operaio specializzato provetto;\n\n12)addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima\ndell’usato;\n\n13)operaio specializzato provetto nel settore automobilistico:\n\n\n\n-il meccanico riparatore di gruppo\u002Fi (elettrico e\u002Fo meccanico e\u002Fo idraulico\ne\u002Fo alimentazione), nonché l’addetto alla carrozzeria (lattoniere,\nverniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di\ncognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l’uso appropriato\ndi specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico\neconomico, nell’ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e\nle modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei\ndifetti e ne effettuano la delibera funzionale;\n\n-il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico,\nl'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con\nl'interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i\nguasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue\nqualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio,\nriparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed\neffettuandone la delibera funzionale;\n\n\n\n14)operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità:\ntecnico cine-TV; tecnico proiezione;\n\n15)sportellista nelle concessionarie di pubblicità;\n\n16)commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale\ncon mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da\nesperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e\nadeguata determinante iniziativa, con l’incarico di svolgere congiuntamente i\nseguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento\ndella attività commerciale, assicurare nell’ambito delle proprie mansioni\nl’ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla\ncomposizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere\nrapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni\npromozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine\ndell’addestramento e della formazione professionale degli altri\nlavoratori;\n\n17)operatore di elaboratore con controllo di flusso;\n\n18)schedulatore flussista;\n\n19)contabile\u002Fimpiegato amministrativo: personale che in condizioni di\nautonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle\nproprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative\ncomplesse relative al sistema contabile e\u002Fo amministrativo adottato\nnell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere\ncongiuntamente i seguenti compiti:\n\n\n\n-rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti,\nelaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a\nbilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i\nconseguenti interventi operativi;\n\n\n\n20)programmatore minutatore di programmi;\n\n21)addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo\nstoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle\naziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e\nrottami;\n\n22)operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori\nferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;\n\n23)il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il\nriparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione\ncritica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la\nsuccessione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di\nelevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di\nmacchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera\nfunzionale;\n\n24)il 1° operatore di linea di comprovata professionalità derivante da\nesperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri\ndella mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia\noperativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere,\ninterventi su organi, apparati e\u002Fo impianti con la relativa prova di\navviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura\noperazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e\nmanutenzioni, contribuire con la sua esperienza all’addestramento e alla\nformazione professionale degli altri operatori;\n\n25)addetto alla distribuzione dei fascettari, nell’ambito dei reparti di\nlavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di\nlibri e stampe periodiche;\n\n26)conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di\nautonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione\ndell’automezzo in dotazione;\n\n27)operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di\nmercato;\n\n28)rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;\n\n29)tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l’aggiustatore e il\nriparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione\ncritica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la\nsuccessione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di\nelevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la\nmanutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed\neffettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;\ncompila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione\neffettuata e incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;\n\n30)tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l’aggiustatore e\nil riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione\ncritica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la\nsuccessione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di\nelevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la\nmanutenzione di macchine e apparecchiature complesse curandone la messa a punto\ned effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;\ncompila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione\neffettuata e incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;\n\n31)macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche e\nadeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione\nteorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell’ambito delle\nmansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio\nanatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a\nmacchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento\ndelle confezioni ritirate dal banco;\n\n32)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nNelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i\nquali l’orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa\ndi figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi\nnell’ambito della declaratoria del liv. 3) quei lavoratori che, limitatamente\nal reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo\norganizzativo per l’applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute\ndalle suddette figure di coordinamento e controllo.\n\n\n\nLivello 4)\n\n\n\nAl liv. 4) appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di\nvendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai\nlavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:\n\n\n\n1)contabile d’ordine;\n\n2)cassiere comune;\n\n3)traduttore (adibito alle sole traduzioniscritte);\n\n4)astatore;\n\n5)controllore di settore tecnico di Centro elaborazione dati, compreso il\nsettore delle telecomunicazioni;\n\n6)operatore meccanografico;\n\n7)commesso alla vendita al pubblico;\n\n8)addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale\nlibero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed\nesercizi similari): addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla\nvendita, intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di\nincasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di\nprezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di\nrifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (11);\n\n9)addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento,\nCentro di distribuzione e\u002Fo depositi nelle aziende a integrale libero servizio\n(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi\nsimilari);\n\n10)commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto\nnormalmente alla preparazione e confezione;\n\n11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;\n\n12) indossatrice;\n\n13) estetista, anche con funzioni di vendita;\n\n14) stenodattilografo; addetto a mansioni d’ordine di segreteria;\n\n15)propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di\ncarattere scientifico;\n\n16)esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere\nl’importo della merce all’atto della consegna;\n\n17)pittore o disegnatore esecutivo;\n\n18) allestitore esecutivo di vetrine e display;\n\n19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;\n\n20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;\n\n21) banconiere di spacci di carne;\n\n22) operaio specializzato;\n\n22 bis) operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue\n\nlavori di media complessità per la riparazione e la\n\nmanutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque\n\nacquisite;\n\n23)specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi,\npasticceria, anche con funzioni di vendita;\n\n24)allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con\nconoscenza delle specialità farmaceutiche;\n\n25)telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con\nconoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del\ncalcolatore;\n\n26)addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da\nrivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;\n\n27)addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull’autoveicolo e\noperazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del\ncollaudatore senza compiti di diagnosi;\n\n28)pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla\nvendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di\nassistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti della utenza;\nprovvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla\npulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni e assistenza;\n\n29)operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e\nacciai, metalli non ferrosi e rottami:\n\n\n\na)il 1° operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e\u002Fo\nlongitudinale, il 1° operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con\nalimentazione e scarico automatico, l’operatore di macchina ossitaglio a\npantografo automatica, il 1° operatore di linea di taglio e foratura travi, il\n1° operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con\ncomprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore,\noperando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima\nricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle\nmodalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di\nconduzione dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con\nla predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione\nper la correzione di eventuali anomalie;\n\nb)addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che\neffettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico\ndi materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per\nil sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su\ncantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS.)\nper il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi\ndi registrazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo; il manovratore\ndi gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali,\nattrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata\ncomplessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei\nmateriali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze\ngraffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con\nequivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati\nconsentiti dall’uso dei mezzi speciali di cui sopra);\n\nc)il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo\nla successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute -\nprovvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la\ntestata per il taglio dei coils;\n\nd)il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata\nprofessionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in\ncondizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo\nla successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione,\neffettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture\ncomplesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;\n\ne)operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;\n\nf)operatore al frantoio nel settore dei rottami;\n\ng)il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata\nprofessionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in\ncondizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue\noltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il\ncontrollo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le\nmodalità di esecuzione e con l’ausilio di apparecchiature mobili, da\npredisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;\n\nh)il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con\ncognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale\nrilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la\nmanutenzione elettrico e\u002Fo meccanica, la messa a punto di macchine o di\nimpianti;\n\n\n\n30)addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di\ndistribuzione di libri e stampe periodiche;\n\n31)operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;\n\n32)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\n\n\n\n(11)\n\nL’esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono\ndeterminanti ai fini della attribuzione di questa figura al livello 4) nei\ntempi stabiliti dal presente contratto.\n\n\n\nLivello 5)\n\n\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati\nper la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità\ntecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè:\n\n\n\n1)fatturista;\n\n2)preparatore di commissioni;\n\n3)informatore negli istituti di informazioni commerciali;\n\n4)addetto di biblioteca circolante;\n\n5)addetto al controllo delle vendite;\n\n6)addetto ai negozi o filiali di esposizioni;\n\n7)addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di\ndistribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;\n\n8)pratico di laboratorio chimico;\n\n9)dattilografo;\n\n10)archivista, protocollista;\n\n11)schedarista;\n\n12)codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici etc.);\n\n13)operatore di macchine perforatrici e verificatrici;\n\n14)campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini\ndell’azienda);\n\n15)addetto alla applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di\naccompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e\nriviste;\n\n16)addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie\ngiornalistiche;\n\n17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;\n\n18) addetto al centralino telefonico;\n\n19)aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti della alimentazione\ngenerale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di\nortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al\ndettaglio di latte e derivati);\n\n20)aiuto banconiere di spacci di carne;\n\n21) aiutante commesso (12);\n\n22) conducente di autovetture;\n\n23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a\nintegrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico,\nsupermercati ed esercizi similari); addetto all’insieme delle operazioni\nausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle\nfunzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni,\ndi prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di\nrifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18\nmesi di servizio;\n\n24)addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento,\nCentri di distribuzione e\u002Fo depositi nelle aziende ad integrale libero servizio\n(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi\nsimilari), per i primi 18 mesi di servizio;\n\n25)operaio qualificato;\n\n26)operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed\nacciai, metalli non ferrosi e rottami:\n\n\n\na)il 2° operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e\u002Fo\nlongitudinale, il 2° operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con\nalimentazione e scarico automatico, il 2° operatore alla linea di taglio e\nforatura travi, il 2° operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali\ntutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di\npreparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il 1° operatore;\n\nb)l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità\nprofessionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad\neffettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di\nlavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento\nautomatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l’addetto\nalle presse, il sagomatore di tondo per cemento annate, l’addetto alla\npiegatrice e l’addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla\nfiamma;\n\nc)l’operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;\n\nd)il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali\nattrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;\n\ne)l’addetto alla manovra vagoni;\n\nf)il conduttore di carrelli elevatori;\n\ng)il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il\nmateriale e alle relative registrazioni di peso;\n\nh)il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di\nmanutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;\n\n\n\n27)addetto alla preparazione e\u002Fo suddivisione del fascettario nelle aziende\ndi distribuzione di libri e stampe periodiche;\n\n28)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\n\n\n\n(12)\n\nL’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha\ncompiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a\nprestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri\nsettori).\n\nL’aiutante commesso permane al liv. 5) per un periodo di 18 mesi.\n\n\n\nLivello 6)\n\n\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che\nrichiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:\n\n\n\n1)dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni\nprevalentemente manuali);\n\n2)usciere;\n\n3)imballatore;\n\n4)impaccatore;\n\n5)conducente di motofurgone;\n\n6)conducente di motobarca;\n\n7)guardiano di deposito;\n\n8)fattorino;\n\n9)portapacchi con o senza facoltà di esazione;\n\n10)custode;\n\n11)avvolgitore;\n\n12)fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di\ngiornali;\n\n13)portiere;\n\n14)ascensorista;\n\n15)addetto al carico e scarico;\n\n16)operaio comune;\n\n17)pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;\n\n18)operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio,\nmetalli non ferrosi e rottami:\n\n\n\na)l’imbragatore che esegue l’imbragaggio di merci e\u002Fo materiali\nguidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;\n\nb)il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con\napparecchiature manuali;\n\n\n\n19)altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella\npredetta elencazione.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nPer gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la\nderoga di cui all’art. 27, comma 4) del D.lgs. n. 198\u002F2006.\n\n\n\nLivello 7)\n\n\n\nA questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia\no equivalenti e cioè:\n\n\n\n1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici\n\n2) garzone\n\n\n\nArt. 114 - Classificazione settore distribuzione del farmaco\n\n- nuovo profilo professionale\n\n\n\nFermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di\ncui al titolo III, capo I del CCNL Terziario, le Parti concordano di inserire\nil seguente profilo professionale nel liv. 5) della vigente classificazione:\n\n\n\n- allestitore di commissioni nei magazzini d’ingrosso medicinali\n\ncon l’ausilio di supporti informatici.\n\n\n\nIl suddetto inquadramento e la sua permanenza al liv. 5) della\nclassificazione sarà oggetto di approfondimento e apposito accordo da parte di\nspecifica Commissione.\n\n\n\nDichiarazione a verbale n. 1 all’art. 113\n\n\n\nIn relazione a quanto previsto dalla sfera di applicazione del presente\nCCNL, alla lett. e) “servizi alle imprese\u002Falle organizzazioni, servizi di\nrete, servizi alle persone”, numero 47 (agenzie formative, agenzie di\nsviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle\nOrganizzazioni firmatarie il presente CCNL) le Parti si danno atto che le\nrelative figure professionali sono ricomprese nella classificazione del\npersonale contenuta nell’art. 113 e inquadrabili ai livelli corrispondenti\nalle declaratorie ivi contenute.\n\n\n\nDichiarazione a verbale n. 2 sui servizi\n\n\n\nNell’ambito della classificazione del personale, le Parti concordano di\nistituire una Commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente\nAccordo di rinnovo le esemplificazioni delle figure professionali appartenenti\nal settore servizi e segnatamente alle seguenti macroaree:\n\n\n\n- ricerche di mercato\n\n- marketing e comunicazione\n\n- Società di consulenza e di revisione\n\n- Servizi assicurativi\n\n- Servizi finanziari\n\n\n\nA tal fine le Parti concordano che, ferma restando in ogni caso l’unicità\ndei livelli e delle declaratorie contrattuali, sarà compito della Commissione\nstessa valutare la coerenza fra le declaratorie e le relative\nesemplificazioni.\n\n\n\nArt. 115 - Classificazione del personale per i dipendenti da imprese\n\nche svolgono attività esclusiva dell’Information\n\nand Communication Technology\n\n\n\nPremesso che:\n\n\n\n- le aziende che svolgono esclusivamente attività nell’Information and\nCommunication Technology sono connotate da particolari caratteristiche, quali\nla continua evoluzione delle tecnologie, i periodici e frequenti adeguamenti\nnelle competenze e conoscenze, nonché la necessità di adeguamenti e\nrivisitazioni degli organici;\n\n\n\n- per l’individuazione di qualificazioni professionali ICT nelle suddette\naziende ICT è stato elaborato a livello europeo l’e-Competence Framework\n(c.d. e-CF), quale sistema di riferimento per competenze professionali e\nmanageriali, che permette di far dialogare fra di loro sistemi di riferimento\nesistenti a livello internazionale, nazionale e delle singole imprese;\n\n\n\n- tale framework di riferimento risulta utile da adottare, in quanto le\ndefinizioni fornite da e-CF sono conformi alle esigenze delle aziende e dei\nlavoratori, e sono espresse nel loro linguaggio;\n\n\n\n- l’e-CF è progettato per mettere in relazione specifici skills e modelli\ndi profili professionali (per esempio AITTS, CIGREF, EUCIP, SFIA etc.) che\nprovengono da differenti culture ed esperienze in Europa e fornisce, inoltre,\nuna traduzione di questi approcci e nello stesso tempo dà identità\neuropea.\n\n\n\nSulla base delle premesse, la lettura della matrice sottostante, unitamente\nalla declaratoria prevista per ogni singolo livello contrattuale, può\nconsentire il corretto inquadramento dei profili definiti con e-CF\nall’interno di una impresa ICT.\n\n\n\nlivello\n\ndel CCNL\n\n\n\nlivello di competenza e-CF - dimensione 3 e-CF\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      1)\n      e5\n    \n    \n      2)\n      e4\n    \n    \n      3)\n      e3\n    \n    \n      4)\n      e2\n    \n    \n      5)\n      e1\n    \n    \n      6)\n      \n    \n  \n\n\n\n\nSi conviene, pertanto, sulla necessità che la classificazione del personale\nper talune figure professionali operanti all’interno delle aziende che\nsvolgono esclusivamente attività nell’ICT sia diversamente regolamentata\nrispetto ad altre tipologie di aziende.\n\nIl presente articolo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei\ndipendenti assunti nelle suddette aziende dell’ICT, a far data dalla\nsottoscrizione dell’Accordo nazionale di rinnovo del 30 marzo 2015.\n\nLe disposizioni ivi contenute, quindi, non sono applicabili a figure\nprofessionali, anche se similari, ma che prestino la loro attività in aziende\nnon appartenenti all’ambito dell’Information and Communication Technology,\nper le quali, dunque, continuano a trovare applicazione le norme contenute\nnell’art. 113 del presente CCNL.\n\nPer la determinazione delle qualifiche si è presa a riferimento la\nnomenclatura fornita dall’e-CF. In particolare, laddove si parla di\n“gestione” o di “manager” le Parti hanno riprodotto un termine tecnico\nche non si riferisce necessariamente allo svolgimento di attività che\nrichiedono al lavoratore di ricoprire una “posizione apicale”.\n\n\n\nTabella 1)\n\n\n\nqualifica\n\n\n\nmansioni\n\ninquadramento\n\n\n\n\n\nAccount Manager\n\ncostruisce relazioni di business con i clienti per favorire la vendita di\nhardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica opportunità\ne gestisce l’acquisizione e la consegna dei prodotti. Ha la responsabilità\ndi raggiungere i target di vendita e mantenere i margini\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n2\n\n\n\n\n\nBusiness\n\nAnalyst\n\nidentifica aree dove sono necessari cambiamenti del sistema informativo per\nsupportare il business plan e ne controlla l’impatto in termini di gestione\ndel cambiamento. Contribuisce ai requisiti funzionali generali della azienda\nper quanto riguarda l’area delle soluzioni ICT. Analizza le esigenze di\nmercato e le traduce in soluzioni ICT\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n2\n\n\n\n\n\nBusiness\n\nInformation\n\nManager\n\n\n\ngestisce e implementa gli aggiornamenti delle applicazioni esistenti e le\nattività di manutenzione sulla base dei bisogni, dei costi e dei piani\nconcordati con gli utenti interni. Assicura la qualità di servizio e la\nsoddisfazione del cliente interno\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\nChief\n\nInformation\n\nOfficer (CIO)\n\n\n\ndefinisce e implementa la governance e la strategia ICT. Determina le\nrisorse necessarie per l’implementazione della strategia ICT. Anticipa\nl’evoluzione del mercato ICT e i bisogni di business della azienda.\nContribuisce allo sviluppo del piano strategico aziendale. Conduce o partecipa\nin progetti di più grande cambiamento\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n1\n\n\n\n\n\n\n\nDatabase\n\nmanager\n\nassicura la progettazione e la realizzazione (Developer), o assicura la\nmanutenzione e la riparazione del database della azienda (Administrator) per\nsupportare soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di\ninformazioni del business. Verifica lo sviluppo e il disegno delle strategie di\ndatabase, monitorando e migliorando la capacità e le performance del database,\ne pianificando per bisogni di espansioni futuri. Pianifica, coordina e realizza\nmisure di sicurezza per salvaguardare il database\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\nDeveloper\n\n\n\nassicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT.\nContribuisce alla pianificazione e al disegno di dettaglio. Compila programma\ndi diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi e il software\nper assicurare il massimo della funzionalità e della efficienza\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\n\n\nDigital Media\n\nSpecialist\n\n\n\ndisegna, imposta e codifica applicazioni multimediali e website per\nottimizzare la presentazione delle informazioni, inclusi i messaggi di\nmarketing. Fa raccomandazioni sulle interfacce tecniche e assicura la\nsostenibilità attraverso l’applicazione di sistemi di gestione dei contenuti\nappropriati\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\nICT\n\nConsultant\n\n\n\ngarantisce il controllo tecnologico per informare gli stakeholder sulle\ntecnologie emergenti. Prevede e porta a maturazione progetti ICT mediante\nl’introduzione di tecnologia appropriata. Comunica il valore delle nuove\ntecnologie per il business. Contribuisce alla definizione del progetto\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\nICT\n\nOperations\n\nManager\n\n\n\nimplementa e mantiene una parte della infrastruttura ICT. Assicura che le\nattività siano condotte in accordo con le regole, i processi e gli standard\naziendali. Prevede i cambiamenti necessari secondo la strategia e il controllo\ndei costi della organizzazione. Valuta e suggerisce investimenti basati su\nnuove tecnologie. Assicura l’efficacia dell’ICT e la gestione dei rischi\nassociati\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\nICT\n\nSecurity\n\nManager\n\n\n\ndefinisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni. Gestisce la\ndiffusione della sicurezza attraverso tutti i sistemi informativi. Assicura la\nfruizione delle informazioni disponibili. Riconosciuto come l’esperto di\npolitica di sicurezza ICT dagli stakeholder interni ed esterni\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\n\n\nICT\n\nSecurity\n\nSpecialist\n\n\n\npropone e implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza. Consiglia,\nsupporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza.\nConduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. È\nriconosciuto come l’esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\nICT\n\nTrainer\n\n\n\n\n\nfornisce la conoscenza e gli skill necessari per assicurare che i discenti\nsiano effettivamente capaci di svolgere i loro compiti sul posto di lavoro\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\nNetwork\n\nSpecialist\n\n\n\ngestisce e opera sul sistema di informazioni in rete, risolvendo problemi ed\nerrori per assicurare definiti livelli di servizio. Monitorizza e migliora le\nperformance della rete\n\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\n\n\nProject\n\nManager\n\n\n\ndefinisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla\nconsegna finale. Responsabile dell’ottenimento di risultati ottimali,\nconformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità, nonché\ncoerenti con gli obiettivi, le performance, i costi e i tempi definiti\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\n\n\nQuality\n\nAssurance\n\nManager\n\n\n\nagisce e mette in essere un approccio della qualità ICT conforme alla\ncultura aziendale. Assicura che i controlli del management siano correttamente\nimplementati per salvaguardare il patrimonio, l’integrità dei dati e\nl’operatività. È focalizzato e impegnato nel raggiungimento degli obiettivi\ndi qualità e controlla statistiche per prevedere i risultati della qualità\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\n\n\nService\n\nDesk\n\nAgent\n\n\n\nfornire supporto all’utente per eliminare gli errori dovuti a problemi o\nad aspetti critici dell’ICT. L’obiettivo principale è di consentire\nall’utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente\ndelle attrezzature ICT o delle applicazioni software\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nService\n\nManager\n\ngestisce la definizione dei contratti di Service Level Agreements (SLA),\nOperational Level Agreements (OLA) e i Key Performance Indicators (KPI).\nNegozia i contratti nei vari contesti di business o con i clienti e in accordo\ncon il Business IS Manager. Gestisce lo staff che monitorizza, registra e\nsoddisfa gli SLA. Cerca di mitigare gli effetti in caso di non raggiungimento\ndegli SLA. Contribuisce allo sviluppo del budget di manutenzione tenendo conto\ndelle organizzazioni di business\u002Ffinanza\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n2\n\n\n\n\n\n\n\nSystem\n\nAdministrator\n\n\n\ninstalla software, configura e aggiorna sistemi ICT. Amministra\nquotidianamente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità\ndel servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance\n\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\nSystems\n\nAnalyst\n\n\n\nassicura il disegno tecnico e contribuisce alla implementazione di nuovo\nsoftware e\u002Fo di miglioramenti\n\n\n\n4\n\n\n\n\n\nSystems\n\nArchitect\n\n\n\ndisegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista\ntecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo\nsiano aggiornati e conformi agli standard. È al corrente degli sviluppi\ntecnologici e li integra nelle nuove soluzioni. Agisce da team leader per gli\nsviluppatori e gli esperti tecnici\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\n\n\n\n\nTechnical\n\nAnalyst\n\ndefinisce specifiche tecniche dettagliate e contribuisce in modo diretto\nalla creazione o modifica efficace di sistemi applicativi complessi, mediante\nl’utilizzo di appositi standard e strumenti. Garantisce che i risultati\nrispondano ai requisiti di business, sia in termini di progettazione tecnica di\nalta qualità, sia in termini di conformità con le specifiche funzionali\nconcordate\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n3\n\n\n\n\n\nTechnical\n\nSpecialist\n\n\n\nmantiene in modo efficace hardware\u002Fsoftware. Responsabile di una puntuale ed\nefficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema\ne un’alta soddisfazione del cliente\n\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\n\n\nTest\n\nSpecialist\n\ncontribuisce alla correttezza e alla completezza di un sistema garantendo\nche la soluzione soddisfi i requisiti tecnici e dell’utente. Contribuisce in\ndifferenti aree dello sviluppo del sistema, effettuando il testing delle\nfunzionalità del sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le\npossibili cause\n\n\n\n\n\n\n\n4\n\n\n\n\n\n\n\nEnterprise\n\nArchitect\n\n- descrivere la struttura di una organizzazione,\n\ni suoi processi operativi, i sistemi informativi\n\na supporto, i flussi informativi, le tecnologie\n\nutilizzate, le localizzazioni geografiche, i\n\nsuoi obiettivi, mantenendo un equilibrio tra\n\nopportunità tecnologiche e requisiti dei\n\nprocessi di business;\n\n- mantenere una visione olistica della strategia\n\ndella organizzazione, dei processi di business,\n\ndell’informazione e del patrimonio ICT\n\n\n\n\n\n\n\n2\n\n\n\n\n\nLe Parti concordano che, qualora emerga la necessità di definire ulteriori\nqualifiche non presenti nella tabella1, si incontreranno secondo le modalità\ndi cui all’art. 17, lett. b), punto 1) del CCNL.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"apprenticeships","Capo I - APPRENDISTATO (3) Art. 46 - Pre","Capo I - APPRENDISTATO (3)\n\n\n\nArt. 46 - Premessa (4)\n\n\n\nLe Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di\nlavoro con contenuto formativo in conformità con il D.lgs. n. 81\u002F2015,\nriconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione\ndelle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un\npercorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire\nl’incremento della occupazione giovanile, in un quadro che consenta di\npromuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati\ninternazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di\ninformatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto\nalle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.\n\nFerme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di\nistruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto\na tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei\ngiovani, è definito secondo le seguenti tipologie:\n\n\n\na)contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il\ndiploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione\ntecnica superiore (5);\n\nb) contratto di apprendistato professionalizzante;\n\nc) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (6).\n\n\n\nLe Parti, preso atto che il D.lgs. n. 81\u002F2015 attribuisce alla loro\ncompetenza per l’apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della\nformazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da\nconseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la\ndurata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante,\nconcordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine\ndi consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.\n\nLe Parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti\nistituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel\npresente Accordo, al fine di garantire una applicazione omogenea in tutte le\nRegioni della disciplina legislativa dell’apprendistato. A tal fine, le\nParti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province\nautonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche\nal fine dell’armonizzazione con il presente Accordo.\n\nLe Parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente CCNL costituiscono\nnel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le\nprevisioni contenute in precedenti accordi nazionali\u002Fcontratti collettivi\nnazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l’istituto\ndell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello\nnazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori\naccordi di 2° livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma\nrestando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il\ntipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.\n\nA tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di\napprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel\npresente Capo, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni, sono da\nritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente Capo.\n\nSono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle\nCommissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore.\n\nLe Parti concordano, altresì, che i datori di lavoro che hanno sede in più\nRegioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è\nubicata la sede legale.\n\n\n\n(3)\n\nPer i profili formativi si rinvia agli allegati.\n\n\n\n(4)\n\nLa disciplina di cui al presente Capo è stata definita con l’Accordo di\nriordino dell’apprendistato siglato in data 24\u002F3\u002F2012.\n\n\n\n(5)\n\nLa disciplina dell’apprendistato di 1° livello è stata definita con\nl’Accordo del 19\u002F10\u002F2016.\n\n\n\n(6)\n\nLa disciplina dell’apprendistato di 3° livello è stata definita con\nl’Accordo del 19\u002F10\u002F2016.\n\n\n\nCapo I (A) - DISPOSIZIONI COMUNI\n\n\n\nArt. 47 - Proporzione numerica\n\n\n\nConsiderato quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2015 e successive modificazioni\ne integrazioni, le Parti confermano che il numero massimo di apprendisti che il\ndatore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può\nsuperare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e\nqualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.\n\n\n\nArt. 48 - Limiti di età\n\n\n\n\n\nLe Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n.\n81\u002F2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante e\u002Fo con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di\netà compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni\nse in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. n.\n226\u002F2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il\ndiploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al\ncompimento del 25° anno di età.\n\nNelle aziende commerciali di anni e munizioni l’età minima per\nl’assunzione di apprendisti è il 18° anno compiuto.\n\nPer i lavoratori apprendisti di cui all’art. 43, D.lgs. n. 81\u002F2015, di\netà inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente CCNL,\nin quanto compatibili.\n\nArt. 49 - Disciplina generale\n\n\n\nAi fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un\ncontratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del\ncontratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello\nintermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine\ndel rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo\nindividuale dovrà essere definito contestualmente alla stipulazione del\ncontratto.\n\nLa malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di\nscadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei\ntermini connessi ai benefici contributivi.\n\nIn tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova\nscadenza del contratto di apprendistato.\n\nDurante lo svolgimento dell’apprendistato le Parti potranno recedere dal\ncontratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\n\nIn caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 c.c., si applica la\ndisciplina del presente CCNL in materia di indennità sostitutiva del\npreavviso.\n\nAlla scadenza del contratto, qualora una delle Parti intenda recedere dal\nrapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni\ndecorrente dalla scadenza del periodo di formazione.\n\n\n\nArt. 50 - Procedure di applicabilità\n\n\n\n1) Apprendistato professionalizzante\n\n\n\nI datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare\ndomanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di\nprogetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista\ndalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la\nquale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme\npreviste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di\nformazione indicati dalla azienda e ai contenuti del piano formativo,\nfinalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.\n\nAi fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta\nalla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e\nlavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di\ninquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo art.\n63.\n\nOve la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento\ndella richiesta, questa si intenderà accolta.\n\nIn alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità\nproduttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di\ncui al comma 1) alla apposita Commissione istituita in seno all’Ente\nBilaterale Nazionale.\n\nLa Commissione Paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale\nesprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste\ndalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato,\nai programmi formativi indicati dalla azienda e ai contenuti del piano\nformativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche\nprofessionali.\n\nOve la Commissione Paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si\nesprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità\ndel piano formativo si intenderà acquisita.\n\nIn occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a\ntrasmettere il parere di conformità della Commissione paritetica costituita in\nseno all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma\nprecedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle\nCommissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori\nnei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno\ninoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della\ncongruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati,\ndella ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, nonché del\nrispetto della condizione di cui al successivo art. 63.\n\nOve la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal\nricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.\n\nGli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a\nquanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per\nl’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.\n\n\n\n2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,\n\nil diploma di istruzione secondaria superiore\n\ne il certificato di specializzazione tecnica superiore\n\ne apprendistato di alta formazione e ricerca\n\n\n\nCon riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lett. a) e c)\ndell’art. 41, D.lgs. n. 81\u002F2015, l’inoltro del piano formativo previsto al\npunto 1) del presente articolo sarà effettuato, oltre che per verificare il\nrispetto di quanto previsto all’art. 2 del presente CCNL, al fine di\nverificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e l’utilizzo\ndi tali tipologie contrattuali.\n\n\n\nArt. 51 - Periodo di prova\n\n\n\nCompiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene\ndefinitiva.\n\nPuò essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto\nprevisto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale\ndi assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto\nsenza preavviso (*).\n\n\n\n(*)\n\nA tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per\nciascun livello.\n\nLa durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\n\n\n\n- Quadri e liv. 1): 6 mesi di calendario\n\n- livv. 2) e 3): 60 giorni di lavoro effettivo\n\n- livv. 4) e 5): 60 giorni di lavoro effettivo\n\n- livv. 6) e 7): 45 giorni di lavoro effettivo\n\n\n\nArt. 52 - Trattamento normativo\n\n\n\nL’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso\ntrattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del\nTerziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è\nstato assunto.\n\nFermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al comma 1)\ndell’art. 158, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi 3) e 4) del\nmedesimo art. 158 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un\nperiodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal\ntermine del periodo di apprendistato.\n\nNel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non\ninferiore al 60% della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti della\ndisciplina contrattuale nazionale del Terziario, ferme restando per\nl’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate\nnelle tabelle A) e B).\n\n\n\nArt. 53 - Livelli di inquadramento professionale\n\ne trattamento economico\n\n\n\nI livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento\neconomico per gli apprendisti saranno i seguenti:\n\n\n\n-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di\napprendistato;\n\n-1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di\napprendistato.\n\n\n\nAlla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello\ncorrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.\n\nPer gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni\ncomprese all’interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario\nnel 6° livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente\ntrattamento economico sono al 7° livello per la prima metà della durata del\nrapporto di apprendistato.\n\nÈ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\n\n\n\nArt. 54 - Malattia\n\n\n\nDurante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto\nprevisto dalla legislazione vigente:\n\n\n\na)per i primi 3 giorni di malattia, limitatamente a 6 eventi morbosi in\nragione d’anno, a una indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;\n\nb)in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro\ni limiti di cui all’art. 186 della disciplina contrattuale nazionale del\nTerziario, a una indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della\nretribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del\nrapporto.\n\n\n\nLe disposizioni di cui alle lett. a) e b) si applicano a decorrere dal\nsuperamento del periodo di prova.\n\n\n\nArt. 55 - Referente per l’apprendistato\n\n\n\nAi sensi di quanto previsto dall’art. 42, lett. c), D.lgs. n. 81\u002F2015,\nl’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti\ndagli allegati 1) e 2) e delle previsioni contenute nel presente Capo, è\nseguita dal referente per l’apprendistato, interno o esterno, che dovrà\nessere individuato all’avvio della attività formativa.\n\nIl referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare della\nimpresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto\nche ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano\nformativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o\npreferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine\ndel periodo di apprendistato e competenze adeguate.\n\nPer l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda\navvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna,\nquest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato\nprovvisto di adeguate competenze.\n\n\n\nArt. 56 - EST\n\n\n\nLe Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria\n(EST).\n\n\n\nArt. 57 - FON.TE.\n\n\n\nLe Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di\niscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (FON.TE.).\n\nAgli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a\ncarico del datore di lavoro sarà pari all’1,05%, comprensivo della quota\nassociativa pari ad € 22,00, della retribuzione utile per il computo del\nTFR.\n\n\n\nArt. 58 - FOR.TE.\n\n\n\nLe Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione\nnell’ambito della progettazione formativa della impresa tramite il Fondo\nFOR.TE.\n\n\n\nArt. 59 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato\n\n\n\nIl periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di\nformazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di\nformazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche\nai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione\nprofessionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non\nsia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un\nanno.\n\n\n\nArt. 60 - Obblighi del datore di lavoro\n\n\n\nIl datore di lavoro ha l’obbligo:\n\n\n\na)di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle\nsue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la\ncapacità per diventare lavoratore qualificato;\n\nb)di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né\nin genere a quelle a incentivo;\n\nc)di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze\nfisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale\nè stato assunto;\n\nd)di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla\nretribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo\nindividuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di\nlavoro;\n\ne)di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli\nesami relativi al conseguimento di titoli di studio;\n\nf)di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 65, 66 e 67.\n\n\n\nArt. 61 - Doveri dell’apprendista\n\n\n\nL’apprendista deve:\n\n\n\na)seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi\nincaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli\ninsegnamenti che gli vengono impartiti;\n\nb)prestare la sua opera con la massima diligenza;\n\nc)partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività\nformative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle\nmodalità ivi previste;\n\nd)osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina\ncontrattuale nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali\nregolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto\ncon le norme contrattuali e di legge.\n\n\n\nL’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente\nAccordo, anche se in possesso di un titolo di studio.\n\n\n\nCapo I (B)(7) - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (8)\n\n\n\nArt. 62 - Sfera di applicazione\n\n\n\nL’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo\nvolto alla acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso\nnell’ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte\nle qualifiche e mansioni comprese nei livv. 2), 3), 4), 5) e 6) della\nclassificazione del personale, con esclusione delle figure professionali\nindividuate nei punti 21), 23) e 24) del liv. 5).\n\nSono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:\n\n\n\na)lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche\ndi “archivista” e “protocollista”);\n\nb)lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di\n“dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di\nspecifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente\nriconosciuta.\n\n\n\nAi sensi e alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile\ninstaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di\nstudio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto\nall’attività da svolgere.\n\n\n\n(7)\n\nLa disciplina di cui al presente Capo è stata definita con l’Accordo di\nriordino dell’apprendistato siglato in data 24\u002F3\u002F2012.\n\n\n\n(8)\n\nI profili formativi sono allegati al presente CCNL.\n\n\n\nArt. 63 - Percentuale di conferma\n\n\n\nLe imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto\nin servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato\nprofessionalizzante sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti, ivi\ncompresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di\napprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto\ndall’art. 42, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F2015, non si computano i lavoratori che\nsi siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine\ndel periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti\ndi lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni\nconsensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel\ntriennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di\napprendistato.\n\n\n\nArt. 64 - Durata dell’apprendistato\n\n\n\nSalvo quanto previsto nel successivo art. 68, il rapporto di apprendistato\nsi estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di\nseguito indicate:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      II\n      36\n    \n    \n      III\n      36\n    \n    \n      IV\n      36\n    \n    \n      V\n      36\n    \n    \n      VI\n      24\n    \n  \n\n\nArt. 65 - Attività formativa: durata e contenuti\n\n\n\nSi definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi\nprofessionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna,\nin affiancamento, o esterna finalizzato alla acquisizione dell’insieme delle\ncorrispondenti competenze.\n\nIl percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla\nqualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla\ndisciplina contrattuale nazionale del Terziario che l’apprendista dovrà\nraggiungere, entro i limiti di durata che può avere il contratto di\napprendistato fissati dagli artt. 64 e 68.\n\nIn tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini\nquantitativi sono quelli indicati nella seguente tabella A) e nella tabella B)\nin calce al successivo art. 68.\n\nAl fine di garantire una idonea formazione teorico-pratica\ndell’apprendista, vengono indicate nella tabella A) le ore di formazione che\ndovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto\no in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.\n\nLa registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo\ndel cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli\nfirma.\n\n\n\nTabella A)\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      \n      PROFILI PROFESSIONALI\n    \n    \n      \n      ore complessive \n\n        di formazione professionalizzante\n      \n    \n    \n      \n      DURATA\n    \n    \n      approfondite conoscenze tecnico-scientifiche\n\n        e capacità di divulgazione delle proprie competenze\n\n        (inquadramento finale al liv. 2)\n\n        \n      \n      240\n    \n    \n      (per gli apprendisti in possesso\n\n        di diploma di istruzione superiore\n\n        di 2° grado o di laurea universitaria\n\n        210 ore)\n      \n      36 mesi\n      \n    \n    \n      particolari conoscenze tecniche e approfondita \n\n        conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale\n\n        al liv. 3)\n      \n      210 \n\n        36 mesi\n      \n    \n    \n      specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità \n\n        tecnico-pratiche (inquadramento finale al liv. 4)\n      \n      180 \n\n        36 mesi\n\n        \n      \n    \n    \n      normali conoscenze e adeguate capacità \n\n        tecnico-pratiche (inquadramento finale al liv. 5)\n      \n      160 \n\n        36 mesi\n      \n    \n    \n      semplici conoscenze pratiche \n\n        (inquadramento finale al liv. 6)\n      \n      120 \n\n        24 mesi\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nArt. 66 - Modalità di erogazione della formazione\n\n\n\nNel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 60, lett. d) e 65 in\nrelazione all’orario di svolgimento della attività formativa e in materia di\nregistrazione della formazione erogata, la formazione a carattere\nprofessionalizzante può essere svolta in aula, ‘on the job’, nonché\ntramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di\ne-learning e in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta\nin modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o\nvideo-comunicazione da remoto.\n\nQualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno\ndella azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione e\navere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal\npiano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato\nnel piano formativo.\n\n\n\nArt. 67 - Riconoscimento della qualifica professionale\n\ne registrazione nel libretto formativo\n\n\n\nAl termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà\nl’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30\ngiorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione\ndella qualifica professionale.\n\nIl datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni\nall’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata\nattribuita la qualifica.\n\nIl datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro\nper l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia\ncessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di\n5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.\n\nIn assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione\ndella formazione svolta, varrà anche ai fini della attestazione sul percorso\nformativo.\n\n\n\nArt. 68 - Qualifiche con durata fino a 5 anni\n\n\n\nIn deroga a quanto previsto dal precedente art. 64 e in coerenza con quanto\nindicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26\nottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti\ncompetenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per\nle quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per\nperiodi formativi superiori ai 3 anni, le Parti individuano nella seguente\ntabella B) le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48\nmesi.\n\n\n\nTabella B) - Figure omologhe a quelle artigiane\n\n\n\nAREA DI ATTIVITÀ\n\nTipologie di profilo\n\nQualifiche omologhe\n\na quelle artigiane\n\n\n\nDurata apprendistato\n\n\n\nOre complessive\n\ndi formazione\n\nprofessionalizzante\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n- addetto\n\nalla vendita:\n\n\n\n\n\nfront office\n\ne\n\n\n\n\n\naddetto food\n\ne\n\nfunzioni ausiliarie\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n- macellaio\n\nspecializzato\n\nprovetto\n\n\n\n48 mesi\n\n280 ore per inquadramento\n\nfinale al liv. 3)\n\n\n\n\n\nfunzioni ausiliarie\n\n\n\n- specialista\n\ndi macelleria,\n\ngastronomia,\n\nsalumeria,\n\npescheria,\n\nformaggi,\n\npasticceria,\n\nanche\n\ncon funzioni\n\ndi vendita\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n42 mesi\n\n\n\n\n\n\n\n200 ore per inquadramento finale al liv. 4)\n\npromozione\n\ne commercializzazione\n\naddetto al servizio\n\n\n\n\n\naddetto\n\nal servizio:\n\n\n\n- estimatore\n\nnelle aziende\n\ndi arte\n\ne antichità\n\n- disegnatore\n\ntecnico\n\n- figurista\n\n- vetrinista\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n48 mesi\n\n\n\n\n\n340 ore per inquadramento finale al liv. 2)\n\n\n\n280 ore per inquadramento finale al liv. 3)\n\n\n\n\n\naddetto manutenzione:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\naddetto\n\nmanutenzione\u002Fassistenza\n\n- operaio\n\nspecializzato\n\nprovetto\n\nnel settore\n\nautomobilistico\n\n- operaio\n\nspecializzato\n\nprovetto\n\nnel settore\n\nferro-metalli\n\n- operaio\n\nspecializzato\n\nprovetto\n\nnelle\n\nconcessionarie\n\ndi pubblicità\n\n- operaio\n\nspecializzato\n\nprovetto\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n48 mesi\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n280 ore per inquadramento finale al liv. 3)\n\nServizi generali\n\n\n\naddetto assistenza:\n\n\n\n- collaudatore\n\ne\u002Fo accettatore\n\n- tecnico\n\nriparatore\n\ndel settore\n\nelettrodomestici\n\n- tecnico\n\nriparatore\n\ndel settore\n\nmacchine\n\nper ufficio\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n48 mesi\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n340 ore per inquadramento finale al liv. 2)\n\n\n\n280 ore per inquadramento finale al liv. 3)\n\n\n\naddetto logistica\n\n\u002Fgestione magazzino\n\nno food\n\naddetto gestione\n\nmagazzino\n\nno food:\n\n\n\n- operaio\n\nspecializzato\n\nprovetto\n\n- operaio\n\nspecializzato\n\nprovetto\n\nnel settore\n\nautomobilistico\n\n- operaio\n\nspecializzato\n\nprovetto\n\nnel settore\n\nferro-metalli\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n48 mesi\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n280 ore per inquadramento finale al liv. 3)\n\n\n\n\n\n\n\nCapo I (C) (9)\n\n\n\nAPPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE,\n\nIL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE\n\nE IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE\n\nE APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA\n\n\n\nArt. 69 - Disciplina\n\n\n\n\n\nPer i soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2), lett. a),\nD.lgs. n. 81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall'artt. 43, comma 7),\nD.lgs. n. 81\u002F2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e\nper le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano\ncurriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro,\neccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in\nmisura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati\nsecondo le seguenti misure:\n\n\n\n- 1° e 2° anno: 50%\n\n- 3° anno: 65%\n\n- eventuale 4° anno: 70%\n\n\n\nAl termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di\ninquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è\ninquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato,\nper un periodo di 12 mesi.\n\nCome previsto dall’art. 43, comma 9), D.lgs. n. 81\u002F2015, successivamente\nal conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del\ndiploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la\nqualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la\ntrasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti\ndi durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante dal\nCCNL Terziario 30 marzo 2015.\n\nGli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 41, comma 2), lett. c), D.lgs. n.\n81\u002F2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3), D.lgs. n.\n81\u002F2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le\nore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di\nlavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore\neccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:\n\n\n\n-2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di\napprendistato;\n\n-1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale\nper cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di\napprendistato.\n\n\n\n(9)\n\nLa disciplina del presente Capo sull’apprendistato di I e III livello è\nstata definita con l’Accordo del 19\u002F10\u002F2016.\n\n\n\nCapo I (D) (10)- DISPOSIZIONI FINALI\n\nArt. 70 - Rinvio alla legge\n\n\n\nPer quanto non disciplinato dal presente Capo le Parti fanno espresso\nriferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle previsioni\ncontenute nella disciplina contrattuale nazionale del Terziario.\n\n\n\n(10)\n\nLa disciplina di cui al presente Capo è stata definita con l’Accordo di\nriordino dell’apprendistato siglato in data 24\u002F3\u002F2012.\n\n\n\nDichiarazione delle Parti n. 1\n\n\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero\nsignificative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato, si\nincontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti de presente\nCapo.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"disabilityfund","Capo VII - LAVORATORI DISABILI Art. 103 ","Capo VII - LAVORATORI DISABILI\n\nArt. 103 - Convenzioni\n\n\n\nLe Parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo\ndel lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap\nintellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti\nprevisti dall’art. 11 della legge n. 68\u002F1999.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"pensionfund","Art. 107 - Fondo di previdenza complemen","Art. 107 - Fondo di previdenza complementare FON.TE.\n\n\n\nPremesso che FON.TE. è il Fondo di previdenza complementare di categoria,\ncostituito dalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29\nnovembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del\nTerziario, Distribuzione e Servizi, le Parti convengono che il contributo da\ndestinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella\nmisura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a\ncarico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di\nquota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure,\ni termini e le modalità di seguito elencati:\n\n\n\n1)dal 1° gennaio2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per\nogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR;\n\n2)dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per\nogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il\ncomputo del TFR.\n\n\n\nDal 1° gennaio 2011 il valore complessivo della quota associativa è\nfissato nella misura di € 22,00, fermo restando in ogni caso il valore\nmassimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55%\ndella retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore\niscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retribuzione\nutile per il computo del TFR.\n\nIl valore della quota associativa - a carico sia dei datori di lavoro sia\ndei lavoratori - potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera\nall’unanimità del Consiglio di amministrazione di FON.TE. e previo parere\nconforme delle parti stipulanti il presente CCNL, fermo restando in ogni caso\nil valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro e quello\nminimo a carico dei lavoratori, così come definiti al precedente comma, del\npresente articolo.\n\nLa contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.\n\nLe Parti, tuttavia, concordano sulla esigenza di salvaguardare la\nspecificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data\ndel 29.11.96.\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede\ndi contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare\ncostituiti antecedentemente al 29.11.96 possono deliberare la confluenza in\nFON.TE.\n\nLe Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede\naziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori\na quelli previsti dall’Accordo sottoscritto in data 29.11.96, le aziende e i\nlavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a\nFON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi\naziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli\nprevisti dall’Accordo sottoscritto in data 29.11.96.\n\n\n\nDichiarazione delle Parti\n\n\n\nLe Parti, nel riconfermare l’importanza svolta dalla previdenza\ncomplementare nell’ambito del sistema previdenziale, concordano di\ndiffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"contracttrial","Art. 121 - Periodo di prova La durata ma","Art. 121 - Periodo di prova\n\n\n\nLa durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti\nlimiti:\n\n\n\n- Quadri e liv. 1): 6 mesi\n\n- livv. 2) e 3): 60 giorni\n\n- livv. 4) e 5): 60 giorni\n\n- livv. 6) e 7): 45 giorni\n\n\n\nIl periodo indicato per Quadri e liv. 1) deve essere computato in giorni di\ncalendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di\nlavoro effettivo.\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere\ninferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al\nlavoratore stesso.\n\nNel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto\nin qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto\nal trattamento di fine rapporto e ai ratei delle mensilità supplementari e\ndelle ferie.\n\nTrascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato\nregolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il\nperiodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe Parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche\ncorrelate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del\nlavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore\nrispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del\nsettore.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"contractseverancepay","Art. 249 - Trattamento di fine rapporto ","Art. 249 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore\ndi lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto determinato secondo le\nnorme della legge 29 maggio 1982 n. 297, e secondo le norme del presente\narticolo.\n\nPer i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di\nfine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste\ndall’art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (allegato 9).\n\nAi sensi e per gli effetti del comma 2) dell’art. 2120 c.c., come\nmodificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota annua\ndella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto\nle seguenti somme:\n\n\n\n- i rimborsi spese;\n\n-le somme concesse occasionalmente a titolo di ‘una tantum’\ngratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;\n\n- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;\n\n- la contribuzione di cui agli artt. 104, 105 e 107;\n\n- l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 200, 248, 251\ne 252;\n\n- l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 159;\n\n-le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo\nnonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari\nall’ammontare esente dall’IRPEF;\n\n-le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del\nlavoratore;\n\n-gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva\nintegrativa.\n\n\n\nAi sensi del comma 3), art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio\n1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso\ndell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di\nsospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione\nsalariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti\nassistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della\nretribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente\ndella retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto di lavoro.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nIl trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei\nlavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo\ndi anticipazione della indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto\nai sensi dell’art. 74 quater, CCNL 25 settembre 1976 e dell’art. 79, CCNL\n17 dicembre 1979.\n\nPer le anticipazioni previste dalla legge n. 297\u002F1982 sul trattamento di\nfine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate\nnell’allegato 5) che fa parte integrante del presente contratto.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"part_time_excluded","Art. 86 - Criterio di proporzionalità Ai","Art. 86 - Criterio di proporzionalità\n\n\n\n\n\nAi sensi del punto 3) dell’art. 82, la proporzionalità del trattamento\neconomico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina\nsulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il\ncorrispondente orario intero previsto dal presente contratto.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"tempagency","Art. 73 - Somministrazione di lavoro a t","Art. 73 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato\n\n\n\nFerme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione\na tempo determinato previste dalla normativa vigente, le Parti convengono che\nl’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione\na tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo\nindeterminato in forza nella unità produttiva, ad esclusione dei contratti\nconclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76 e per\nsostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.\n\nNelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato per 2 lavoratori.\n\nNelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è\nconsentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a\ntempo determinato per 5 lavoratori.\n\nNelle unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in\nogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e\nsomministrazione per 6 lavoratori.\n\n\n\nArt. 74 - Limiti percentuali\n\n\n\nLe assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti\ndi somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare\nil 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità\nproduttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove\nattività di cui all’art. 76 e per sostituzione di lavoratori assenti con\ndiritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai\nprecedenti art. 71, commi 2) e 3), art. 73, commi 2) e 3) e all’art. 76\ncontratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione.\n\nLa presente percentuale non è cumulatale con quella prevista dal comma 6)\ndell’art. 71 del presente CCNL.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"sicknesspay","Art. 187 - Trattamento economico di mala","Art. 187 - Trattamento economico di malattia\n\n\n\nDurante il periodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il\nlavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:\n\n\n\na)una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di\nmalattia dal 4° al 20° e pari a 2\u002F3 della retribuzione stessa per i giorni di\nmalattia dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74\ndella legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, e\nanticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 663\u002F1979 conv.\ndalla legge 29 febbraio 1980 n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro\nè posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità\ndi cui agli artt. 1 e 2, D.L. n. 663\u002F1979 conv. dalla legge 29 febbraio 1980 n.\n33;\n\nb)a una integrazione della indennità a carico dell’INPS da corrispondersi\ndal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le\nseguenti misure:\n\n\n\n1)100% (cento per cento) per primi 3 giorni (periodo di carenza)\n\n2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°\n\n3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi\n\n\n\ndella retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto\nin caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si\nintende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art.\n208.\n\n\n\nAl fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dal 1° aprile\n2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nei\nlimiti di quanto previsto dal comma 1) dell’art. 186, l’integrazione di cui\nal punto 1) della lett. b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i\nprimi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento e al 50% per il quarto\nevento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"sicknessmaxdays","Art. 186 - Periodo di comporto Durante l","Art. 186 - Periodo di comporto\n\n\n\nDurante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare,\ntrascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà\nprocedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt.\n248 e 249, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art.\n192.\n\nIl periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle\nindennità di preavviso e di licenziamento.\n\nNei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui\nal successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto\nstesso.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"disabilitypay","Art. 188 - Infortunio Le aziende sono te","Art. 188 - Infortunio\n\n\n\nLe aziende sono tenute ad assicurare presso l’ENAIL contro gli infortuni\nsul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto\nall’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e\nregolamentari.\n\nIl lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di\nlieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia\ntrascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non\nessendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto\ninoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta\nesonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.\n\nPer la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto\ndi lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 86, 87 e 186.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nA decorrere dall’1.1.95 i periodi di comporto per malattia e per\ninfortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione\ndel posto sono distinti e hanno la durata di 180 giorni cadauno.\n\n\n\nArt. 189 - Trattamento economico di infortunio\n\n\n\nAi sensi dell’art. 73, DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro è\ntenuto a corrispondere un’intera quota giornaliera della retribuzione di\nfatto di cui all’art. 208 per la giornata in cui avviene l’infortunio.\n\nA decorrere dal 1° giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà\ncorrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per\ninabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una\nintegrazione della indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere\ncomplessivamente le seguenti misure:\n\n\n\n1)60% (sessanta per cento) per i primi 3 giorni (periodo di carenza);\n\n2)90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;\n\n3)100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione\ngiornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota\ngiornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.\n\n\n\nPer il periodo successivo al 180° giorno resta esclusa la maturazione della\nretribuzione e di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa\nl’anzianità di servizio.\n\nIn caso di prosecuzione del rapporto il periodo stesso è considerato utile\nai fini dell’anzianità di servizio.\n\nPer gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente\ncomma sono fissate rispettivamente nell’80% e nel 90%.\n\nL’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nIl sistema di computo delle integrazioni a carico del datore di lavoro\ndecorre dal 1° aprile 1987.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"healthcareaccess","Art. 104 - Fondo EST Le Parti Sociali ha","Art. 104 - Fondo EST\n\n\n\nLe Parti Sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori del settore Terziario, Distribuzione e\nServizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D.lgs. 2.9.97,\nn.314 e successive modifiche e integrazioni.\n\nA decorrere dal 1° settembre 2005 sono iscritti al Fondo i lavoratori\ndipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, assunti a\ntempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei Quadri, per\ni quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui\nall’art. 105, del presente contratto.\n\nSempre a decorrere dal 1° settembre 2005 sono iscritti a detto Fondo i\nlavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e\nServizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad\nesclusione dei Quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la\nspecifica normativa di cui all’art. 105, del presente contratto.\n\nPer il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a\ncurarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio\na carico dell’azienda, pari a:\n\n\n\n-per il personale assunto a tempo pieno, € 10,00 mensili per ciascun\niscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;\n\n-per il personale assunto a tempo parziale, € 7,00 mensili per ciascun\niscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.\n\n\n\nCon decorrenza 1° gennaio 2014, il contributo obbligatorio a carico della\nazienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a\nquello previsto per il personale assunto a tempo pieno.\n\nA decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio a favore del\nFondo è incrementato di € 1,00 mensile, a carico del lavoratore.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo obbligatorio a favore del\nFondo è incrementato di € 1,00 mensile, a carico del lavoratore.\n\nGli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per\nla promozione, la diffusione e il consolidamento della assistenza sanitaria di\ncategoria.\n\nI contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le\nmodalità stabilite dal regolamento.\n\nCon decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente\nCCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad\nerogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile\ndi importo pari ad € 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che\nrientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 208.\n\nÈ inoltre dovuta al Fondo una quota ‘una tantum’, a carico della\nazienda, pari ad € 30,00 per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2)\ne 3).\n\nDal 1° marzo 2011 la quota ‘una tantum’ individuata al precedente comma\ndovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta\niscrivano i propri lavoratori al Fondo.\n\nIl Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del\nsettore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di\ncontribuzione.\n\nSono fatti salvi gli Accordi integrativi di 2° livello, territoriali o\naziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della\nobbligatorietà della iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di\ncasse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria\nintegrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse\nnecessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali\nincrementi ripartizioni diverse.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe Parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte\nnormativa\u002Feconomica del presente CCNL si è tenuto conto della incidenza delle\nquote e dei contributi previsti dall’art. 104 per il finanziamento del Fondo\ndi Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico\ncomplessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono\nda considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari\nad € 10,00 ed € 7,00, nonché la quota ‘una tantum’ di € 30,00,\nconcordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2 luglio 2004, sono\nsostitutivi di un equivalente aumento contrattuale e assumono, pertanto,\nvalenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.\n\n\n\nArt. 105 - Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.”\n\n\n\nA favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente\ncontratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “QuAS”, integrativa\ndel Servizio Sanitario Nazionale.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo obbligatorio a favore della\nCassa è fissato nella misura di € 247,90 annue, più un contributo di €\n247,90 da corrispondere una sola volta all’atto della iscrizione, entrambi\nposti a carico delle aziende.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo obbligatorio a favore della\nCassa è incrementato di € 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente\nalla categoria dei Quadri.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo obbligatorio a favore della\nCassa è incrementato di € 60,00 (sessanta\u002F00) annue, di cui € 54,00\n(cinquantaquattro\u002F00) a carico azienda ed € 6,00 (sei\u002F00) a carico del\nlavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo obbligatorio da corrispondere\nuna sola volta all’atto della iscrizione e il contributo annuo a favore della\nCassa sono incrementati ciascuno di € 38,00 a carico del datore di lavoro.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo obbligatorio annuo a favore\ndella Cassa è incrementato di € 8,00 a carico del lavoratore appartenente\nalla categoria dei Quadri.\n\nA decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo obbligatorio annuo a favore\ndella Cassa è pari a € 350,00 a carico del datore di lavoro e di € 56,00 a\ncarico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.\n\nGli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per\nla promozione, la diffusione e il consolidamento della assistenza sanitaria di\ncategoria.\n\nL’azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi obbligatori è\ntenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non\nassorbibile di importo pari ad € 37,00 lordi, da corrispondere per 14\nmensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 208.\n\nLa Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito\nregolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente\ncontratto.\n\nLa Cassa può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del\nsettore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di\ncontribuzione.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nLe Parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla QuAS\ndei Quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di\nverificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio\nfinanziario, QuAS dovrà provvedere ad effettuare, con cadenza annuale, la\nverifica dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale\nsull’ assetto della Cassa, volto a garantirne l’equilibrio nel rispetto\ndelle determinazioni dei soci assunte in materia.\n\n\n\nArt. 106 - Cassa di assistenza sanitaria integrativa “SANIMPRESA”\n\nper Roma e provincia\n\n\n\nCon decorrenza dall’1\u002F03\u002F2011, l’azienda che ometta il versamento di\nquanto dovuto alla Cassa di Assistenza SANIMPRESA, costituita per Roma e\nprovincia in applicazione di quanto previsto in materia di contrattazione di\n2° livello territoriale dall’art. 10 ter, Accordo di rinnovo del CCNL del 20\nsettembre 1999, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6\n(Criteri guida) è tenuta alternativamente:\n\n\n\n-ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non\nassorbibile di importo pari a 1\u002F12 della quota annua dovuta dalla azienda a\nSANIMPRESA incrementato di € 5,00 da corrispondere per 14 mensilità, che\nrientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 208;\n\n-ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite da\nSANIMPRESA sulla base del relativo nomenclatore approvato dalle parti\nsociali.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"protectiveclothing","Art. 230 - Divise e attrezzi Quando vien","Art. 230 - Divise e attrezzi\n\n\n\nQuando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la\nspesa relativa è a carico del datore di lavoro.\n\nÈ parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti\nche i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere\nigienico-sanitario.\n\nIl datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti\nnecessari per l’esecuzione del lavoro.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise,\nattrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di\nlavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla\nsostituzione o al rimborso.\n\n\n\nCapo XX - APPALTI",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"paidmaternityleave","Art. 197 - Congedo di maternità e di pat","Art. 197 - Congedo di maternità e di paternità\n\n\n\nDurante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la\nlavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:\n\n\n\na)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\n\nb) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso;\n\nc) per i 3 mesi dopo il parto;\n\nd) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;\n\ne) dopo l'evento del parto, su scelta volontaria della lavoratrice, entro i\n5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del\nServizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai\nfini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che\ntale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del\nnascituro.\n\n\n\nAi sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 151\u002F2001, e ferma restando la durata\ncomplessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle\nlett. a), c) ed e) le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a\npartire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi\nal parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario\nnazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della\nprevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale\nopzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.\n\nIn applicazione e alle condizioni previste dal D.lgs. n. 151\u002F2001 agli artt.\n6 comma 1 e art. 7 comma 6) l’astensione obbligatoria può essere prorogata\nfino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi,\nfaticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il\nprovvedimento è adottato anche dall’ITL su richiesta della lavoratrice.\n\nIl diritto di cui alle lett. c) e d) è riconosciuto anche al padre\nlavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del D.lgs. n.\n151\u002F2001, in caso di:\n\n\n\n- morte o di grave infermità della madre\n\n- abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre\n\n\n\nPer quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo\n(congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni\ndi legge e di contratto previste per il congedo di maternità.\n\nIn caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da\nquelle indicate al comma precedente, il padre lavoratore avrà diritto, per un\nperiodo di durata non superiore a quanto previsto al comma 1), lett. c) e d),\nad usufruire della aspettativa di cui all’art. 169.\n\nI periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nella\nanzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi\nquelli relativi alla 13a mensilità, alle ferie e al trattamento di fine\nrapporto.\n\nDurante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a una\nindennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS\ndall’art. 74, legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le modalità stabilite,\ne anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 663\u002F1979,\nconv. dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33.\n\nPer i soli periodi indicati nei commi 1) e 2) del presente articolo,\nl’indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro\nin modo da raggiungere 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che\nl’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore.\n\nL’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2,\nD.L. n. 663\u002F1979, conv. dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33.\n\n\n\nChiarimento a verbale all’art. 197\n\n\n\nLe Parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della\n13a mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla\n14a mensilità.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"paidmaternityleavepay","Durante il periodo di congedo di materni","Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a una\nindennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS\ndall’art. 74, legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le modalità stabilite,\ne anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 663\u002F1979,\nconv. dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33.\n\nPer i soli periodi indicati nei commi 1) e 2) del presente articolo,\nl’indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro\nin modo da raggiungere 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice\navrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che\nl’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"pregnancy","In applicazione e alle condizioni previs","In applicazione e alle condizioni previste dal D.lgs. n. 151\u002F2001 agli artt.\n6 comma 1 e art. 7 comma 6) l’astensione obbligatoria può essere prorogata\nfino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi,\nfaticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il\nprovvedimento è adottato anche dall’ITL su richiesta della lavoratrice.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"jobsecuritymothers","Art. 100 - Part-time post-maternità Al f","Art. 100 - Part-time post-maternità\n\n\n\nAl fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato\nl’assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età, le aziende\naccoglieranno, nell’ambito del 3% della forza occupata nell’unità\nproduttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la\nrichiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale da parte del genitore.\n\nNelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire\ndella riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro\naccoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori\ninteressati e in base al criterio della priorità cronologica della\npresentazione delle domande.\n\nLa richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un\npreavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta\nla prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa\nfruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"longtermillness","Art. 101 - Lavoratori affetti da patolog","Art. 101 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche\n\n\n\nAi sensi dell’art. 8, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F15, i lavoratori affetti da\npatologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a\ncausa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una\nCommissione medica istituita presso l’azienda Unità sanitaria locale\nterritorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il\nrapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in\nrapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni\ncaso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.",{"bindId":117,"name":106,"text":107},"alternatives",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"childcare","Art. 198 - Congedo parentale Ciascun gen","Art. 198 - Congedo parentale\n\n\n\nCiascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale),\nsecondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli\neffetti di cui al D.lgs. n. 151\u002F2001, per ogni bambino, nei suoi primi 12 anni\ndi vita.\n\nAi fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore\nè tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni,\nsalvo casi di oggettiva impossibilità.\n\nFermo restando quanto previsto dal precedente comma 1), nel caso in cui\nvengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi\nnell’ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere\npresentata con cadenza mensile unitamente a un prospetto delle giornate di\ncongedo.\n\nI congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il\nlimite di 10 mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2) dell’art. 32 e\nall’art. 33 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.\n\nNell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\n\n\n\na)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per\nun periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;\n\nb)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo\no frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 nel caso di cui al comma 2)\ndell’art. 32 del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;\n\nc)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a 10 mesi;\n\nd)nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 26\nmarzo 2001 n. 151.\n\n\n\nQualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi, il limite\ncomplessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.\n\nAi sensi dell’art. 34 del T.U. (D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151), per i\nperiodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell’INPS, alle lavoratrici\ne ai lavoratori fino al 6° anno di vita del bambino, un’indennità pari al\n30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6\nmesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta una indennità\npari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale\ndell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo\ndi pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria.\n\nI periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio\nesclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità supplementari.\n\n\n\nArt. 199 - Permessi per assistenza al bambino\n\n\n\nIl datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°\nanno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\n\nIl diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla\nmadre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:\n\n\n\na)nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;\n\nb)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;\n\nc)nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;\n\nd)in caso di morte o di grave infermità della madre.\n\n\n\nLa concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata,\nnei casi di cui alle lett. a), b) e c) del capoverso precedente,\nall’esplicito consenso scritto della madre.\n\nI periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un’ora\nciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del\nlavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire\ndalla azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e\nle ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.\n\nPer detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero\nammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi (17).\n\nL’indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli\nimporti contributivi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8,\nlegge 9 dicembre 1977 n. 903.\n\nEntrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nper i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a 3 anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di\nastenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno, per le\nmalattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.\n\nI periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nella\nanzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle\nmensilità supplementari, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 151\u002F2001 e al\ntrattamento di fine rapporto.\n\n\n\n(17)\n\nTale indennità è posta a carico dell’INPS dal 1° gennaio 1980, mentre\ncon effetto dal 1° gennaio 1978 era dovuta dall’Ente assicuratore di\nmalattia presso la quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi dell’art. 8,\nlegge 9 dicembre 1977 n. 903.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"deathrelatives","Art. 168 - Permessi per decessi e gravi ","Art. 168 - Permessi per decessi e gravi infermità\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1) della legge 8 marzo 2000\nn. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al Decreto\ninterministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno\ndiritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la\nlavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il 2°\ngrado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica\ndella lavoratrice o del lavoratore medesimi.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"equalitymonitoring","Art. 16 - Commissione Permanente per le ","Art. 16 - Commissione Permanente per le Pari Opportunità\n\n\n\nLe Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle\ndisposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna,\ninterventi che favoriscano parità di opportunità uomo- donna nel lavoro anche\nattraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e\nattivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto\n(nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.\n\nAlla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 14,\nsono assegnati i seguenti compiti:\n\n\n\n1)studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa della occupazione\nfemminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, €€di\ninquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi\nquelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;\n\n2)seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e\ninternazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;\n\n3)promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato\ndel lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo una\ninterruzione dell’attività lavorativa;\n\n4)individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche\nal fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono\nl’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e\ncongedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000;\n\n5)predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire\nl’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le\nopportunità offerte dal D.lgs. n. 198\u002F2006 e dai Fondi comunitari preposti;\n\n6)favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing\nnel sistema delle relazioni di lavoro;\n\n7)analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli\nOrganismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in\nrelazione a molestie sessuali;\n\n8)raccogliere e analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in\nmateria di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui\nall’art. 9 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone\npratiche;\n\n9)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale.\n\n\n\nL’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione\nprofessionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti\nil CCNL, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per\nl’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in\nmateria.\n\nLa Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti,\ndei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale.\n\nLa Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una\ndelle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera\nall’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati.\n\nAnnualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed\nelaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni\nstipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta\nl'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che\ncostituiscono le posizioni di una delle componenti.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"sexualhar","Art. 38 - Molestie sessuali Le Parti si ","Art. 38 - Molestie sessuali\n\n\n\nLe Parti si danno atto che con la presente disciplina sono recepiti i\nprincipi a cui si ispira il “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da\nadottare nella lotta contro le molestie sessuali” allegato alla\nRaccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, come modificato\ndal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle\ndonne e degli uomini sul lavoro.\n\nIl codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a\nsfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si\npone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad\naffrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.\n\nLe Parti concordano inoltre sulla esigenza primaria di favorire la ricerca\ndi un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza.\n\nLe Parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e\nqualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità\npersonale.\n\nAl fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy,\ngli Organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e\nterritoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure\ninformali e\u002Fo denunce formali e le soluzioni individuate alla Commissione\nparitetica pari opportunità nazionale.\n\n\n\nDefinizione\n\n\n\nPer molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione\nsessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che\noffendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.\n\nAssumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che\nesplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da\nparte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla\ncostituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del\nrapporto di lavoro.\n\n\n\nPrevenzione\n\n\n\nLe Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si\nconfiguri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e\ndei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella\npropria libertà personale.\n\nLe aziende adotteranno, d’intesa con le RSA\u002FRSU, le iniziative utili a\nprevenire le problematiche di cui sopra.\n\nLe Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno\nportate a conoscenza di tutti i lavoratori\u002Flavoratrici, anche, ad esempio,\nmediante affissione in ogni singola unità produttiva e in luogo accessibile a\ntutti.\n\nLe Parti affidano a una apposita Commissione paritetica che avrà sede\npresso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie,\nsegnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di\nnecessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni\nlavoratrice\u002Flavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla\nCommissione.\n\nLa Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e\ndi individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai\nlavoratori.\n\nCONFCOMMERCIO, FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS chiedono al Governo che tali\nprogrammi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini della\nammissione ai finanziamenti di art. 44, D.lgs. n. 198\u002F2006, e a tale scopo\nverrà redatto un avviso comune.\n\n\n\nQualificazione della formazione\n\n\n\nLe Parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale,\ndovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in\nmerito alla prevenzione delle molestie sessuali e alle procedure da seguire\nqualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e\ndignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti\nconfigurabili come molestie sessuali.\n\n\n\nProcedura e provvedimenti\n\n\n\nDichiarazione congiunta\n\n\n\nLe Parti convengono di affidare alla Commissione paritetica nazionale per le\npari opportunità di cui all’art. 17, il compito di individuare, le procedure\nformali e informali di accertamento delle molestie sessuali, nonché le\nconseguenti sanzioni.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"violence","Art. 37 - Mobbing Le Parti riconoscono l","Art. 37 - Mobbing\n\n\n\nLe Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro\nimprontato alla tutela della libertà, dignità e inviolabilità della persona\ne a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.\n\nIn attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione\nlegale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti\ndiscriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle\nlavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione\nsovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e\npropria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.\n\nLe Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative\nal fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza\nsociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze\npericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice\ninteressati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la\nsicurezza dell’ambiente di lavoro.\n\nA tal fine affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari\nOpportunità i seguenti compiti:\n\n\n\n1)raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del\nfenomeno del mobbing;\n\n2)individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare\nriferimento alla verifica della esistenza di condizioni di lavoro o fattori\norganizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni\npersecutorie o di violenza morale;\n\n3)formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e\nalla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare\nmisure di tutela del\u002Fdella dipendente interessato\u002Fa;\n\n4)formulazione di un codice quadro di condotta.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nIn caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing,\nle Parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente\narticolo con la nuova disciplina legale.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"eqtraining","Quanto sopra indicato verrà realizzato i","Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti\nnel presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del\npersonale femminile nell’impresa.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"hourspweek_select","Art. 130 - Orario normale settimanale La","Art. 130 - Orario normale settimanale\n\n\n\nLa durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende che\napplicano il presente contratto, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto\ndisposto dai seguenti due commi.\n\nPer i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti\nl’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.\n\nPer i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante\nesclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore\nsettimanali.\n\nTale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di\npermesso retribuito di cui al comma 3) dell’art. 158.\n\nSempre nel limite dell’orario settimanale è consentito al datore di\nlavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.\n\nPer lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede una applicazione\nassidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per\nrecarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che\nall’esterno della azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine\ndell’orario di lavoro giornaliero.\n\nAl 2° livello di contrattazione aziendale potranno essere raggiunte intese\nsulle materie riguardanti turni o nastri orari.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"flexible_work_options","Art. 137 - Flessibilità dell’orario Fatt","Art. 137 - Flessibilità dell’orario\n\n\n\nFatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di\ncontrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni della intensità\nlavorativa della azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario,\nrispetto alla articolazione prescelta, con il superamento dell’orario\ncontrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore\nsettimanali, per un massimo di 16 settimane.\n\nA fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi,\nl’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno e in\nperiodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di\nriduzione.\n\nAi fini della applicazione del presente articolo, per anno si intende il\nperiodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di\nflessibilità.\n\nI lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell’orario contrattuale.\n\nResta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di\nricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all’orario definito.\n\nL’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati\nil programma di flessibilità: le eventuali variazioni dovranno essere\ncomunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.\n\nAl termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non\nrecuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di\nstraordinario di cui all’art. 149 e nei limiti previsti dall’art. 148.\n\n\n\nArt. 138 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva A)\n\n\n\nNell’ambito del 2° livello di contrattazione possono essere realizzate\ndiverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 137, con\nle seguenti modalità:\n\n\n\nper le aziende di cui all’art. 133, lett. a), b) e c):\n\n\n\n-superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno\nda 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16\nsettimane.\n\n\n\nAi lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà\nriconosciuto, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui\nall’art. 158 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento\ndell’orario normale settimanale.\n\nA fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai\nlavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione\ndell’orario di lavoro.\n\nIl 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di\nflessibilità.\n\nIl restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle\nore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.\n\n\n\nArt. 139 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva B)\n\n\n\nNell’ambito del 2° livello di contrattazione possono essere realizzate\ndiverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 137 sino\nad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le\nseguenti modalità:\n\n\n\n1)superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno\nsino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;\n\n2)superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno\nsino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.\n\n\n\nAi lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub\n1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi\nretribuiti di cui all’art. 158, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di\nsuperamento dell’orario normale settimanale.\n\nAi lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub\n2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi\nretribuiti di cui all’art. 158, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di\nsuperamento dell’orario normale settimanale.\n\nA fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai\nlavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione\ndell’orario di lavoro.\n\nIl 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di\nflessibilità.\n\nIl restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle\nore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"flexworktxt","ACCORDO interconfederale 9 giugno 2004 p","ACCORDO interconfederale 9 giugno 2004\n\nper il recepimento dell'Accordo quadro europeo sul telelavoro\n\nconcluso il 16 luglio 2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES\n\n\n\n- Visto l'Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16\nluglio 2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a\nseguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle\nComunità europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa\nalla modernizzazione e al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare\nnegoziati in tema di telelavoro;\n\n\n\n- vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti\nl'Accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che alla attuazione di\ntale accordo negli Stati Membri, negli Stati appartenenti allo Spazio economico\neuropeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le Organizzazioni aderenti\nalle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali\nproprie delle parti sociali;\n\n\n\n- considerato che le Parti in epigrafe ritengono che il telelavoro\ncostituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che\nconsente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una\nmodalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare\nl'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia\nnell'assolvimento dei compiti loro affidati;\n\n\n\n- considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite\nnella Società della informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di\norganizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza,\nmigliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più\nampie opportunità sul mercato del lavoro;\n\n\n\n- considerato che l'Accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a\nlivello europeo\n\n\n\nle Parti in epigrafe riconoscono che\n\n\n\n1)\n\nil presente Accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139,\nparagrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea,\ndell'Accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio\n2002 tra UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella traduzione in\nlingua italiana così come concordata fra le Parti in epigrafe;\n\n\n\n2)\n\nil telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia e in\nrapida espansione. Per tale motivo le Parti hanno individuato nell'Accordo una\ndefinizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di\ntelelavoro svolte con regolarità;\n\n\n\n3)\n\nl'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro\ngenerale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle Parti in\nepigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali\nproprie delle stesse parti sociali;\n\n\n\n4)\n\nl'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il\nlivello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione\ndell'accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si\neviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese.\n\n\n\nTutto ciò premesso, le Parti in epigrafe concordano:\n\n\n\nArt. 1 - Definizione e campo di applicazione\n\n\n\n1)\n\nIl telelavoro costituisce una forma di organizzazione e\u002Fo di svolgimento del\nlavoro che si avvale delle tecnologie della informazione nell'ambito di un\ncontratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che\npotrebbe anche essere svolta nei locali della impresa, viene regolarmente\nsvolta al di fuori dei locali della stessa.\n\n\n\n2)\n\nIl presente Accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui\nche svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.\n\n\n\nArt. 2 - Carattere volontario\n\n\n\n1)\n\nIl telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del\nlavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale\ndelle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno\nassunto volontariamente.\n\n\n\n2)\n\nIn entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore\nle relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91\u002F533\u002FCEE, ivi\nincluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato e alla\ndescrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro\nrichiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all'unità\nproduttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le\naltre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di\nnatura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.\n\n\n\n3)\n\nQualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nattività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di\nsvolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale\nofferta.\n\n\n\n4)\n\nQualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come\ntelelavoratore, l'imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.\n\n\n\n5)\n\nIl passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l'adozione di\nuna diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo\nstatus del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il\ntelelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di\nlavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore\nmedesimo.\n\n\n\n6)\n\nQualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della\nprestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile\nper effetto di accordo individuale e\u002Fo collettivo. La reversibilità può\ncomportare il ritorno alla attività lavorativa nei locali del datore di lavoro\nsu richiesta di quest'ultimo o del lavoratore.\n\n\n\nArt. 3 - Condizioni di lavoro\n\n\n\n1)\n\nPer quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei\nmedesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo\napplicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei\nlocali dell'impresa.\n\n\n\nArt. 4 - Protezione dei dati\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.\n\n\n\n2)\n\nIl datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a\ntutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione\ndei dati.\n\n\n\n3)\n\nIl telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.\n\n\n\n4)\n\nIl datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in\nmerito ad ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature,\nstrumenti, programmi informatici, quali internet ed alle eventuali sanzioni\napplicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione\ncollettiva.\n\n\n\nArt. 5 - Diritto alla riservatezza\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del\ntelelavoratore.\n\n\n\n2)\n\nL'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare\nproporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto\ndel D.lgs. 19 settembre 1994 n. 626 di recepimento della Direttiva 90\u002F270\u002FCEE\nrelativa ai videoterminali.\n\n\n\nArt. 6 - Strumenti di lavoro\n\n\n\n1)\n\nOgni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve\nessere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro in conformità a\nquanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni\nquestione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal\nsuccessivo comma 5).\n\n\n\n2)\n\nDi regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, della\nistallazione e della manutenzione degli strumenti necessari a un telelavoro\nsvolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti\npropri.\n\n\n\n3)\n\nOve il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede\nalla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in\nparticolare quelli relativi alla comunicazione.\n\n\n\n4)\n\nIl datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari\nallo svolgimento della prestazione lavorativa.\n\n\n\n5)\n\nIl datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla\nlegislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai\nsensi del comma 1) del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti\ndalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati\nutilizzati dal telelavoratore.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il\ntelelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali\ncompetenti.\n\n\n\n7)\n\nIl telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e\nnon raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.\n\n\n\nArt. 7 - Salute e sicurezza\n\n\n\n1)\n\nIl datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della\nsicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla Direttiva\n89\u002F391\u002FCEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla\nlegislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.\n\n\n\n2)\n\nIl datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in\nmateria di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alla\nesposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive\naziendali di sicurezza.\n\n\n\n3)\n\nAl fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile\nin materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei\nlavoratori e\u002Fo le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene\nsvolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti\ncollettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio\ndomicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei\nlimiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.\n\n\n\n4)\n\nIl telelavoratore può chiedere ispezioni.\n\n\n\nArt. 8 - Organizzazione del lavoro\n\n\n\n1)\n\nNell'ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive\naziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio\ntempo di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nIl carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono\nessere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività\nnei locali dell'impresa.\n\n\n\n3)\n\nIl datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire\nl'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori della azienda,\ncome l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere\nalle informazioni della azienda.\n\n\n\nArt. 9 - Formazione\n\n\n\n1)\n\nI telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che\nsvolgono attività nei locali della impresa e sono sottoposti ai medesimi\ncriteri di valutazione di tali lavoratori.\n\n\n\n2)\n\nOltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori\nricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del\nlavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono\nparimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di\nlavoro e per la sua gestione.\n\n\n\nArt. 10 - Diritti collettivi\n\n\n\n1)\n\nI telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che\noperano all'interno della azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione\ncon i rappresentanti dei lavoratori.\n\n\n\n2)\n\nSi applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle\nelezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono\npreviste.\n\n\n\n3)\n\nI telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli\nOrganismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione e ai\ncontratti collettivi.\n\n\n\n4)\n\nL'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di\nesercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall'inizio.\n\n\n\n5)\n\nI rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito alla\nintroduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle\ndirettive europee come recepite ed ai contratti collettivi.\n\n\n\nArt. 11 - Contrattazione collettiva\n\n\n\n1)\n\nAl fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali\ninteressate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello\ncompetente, accordi che adeguino e\u002Fo integrino i principi ed i criteri definiti\ncon il presente Accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi\ncollettivi già conclusi in materia.\n\n\n\n2)\n\nLa contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto\ncon il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 6), la\nreversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle\nrelative modalità.\n\n\n\n3)\n\nAl fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si\npotrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e\u002Fo\nindividuale.\n\n\n\nArt. 12 - Applicazione e verifica dell'Accordo\n\n\n\n1)\n\nIn caso di controversie relative alla interpretazione e alla applicazione\ndel presente Accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi\ncongiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.\n\n\n\n2)\n\nAi fini della relazione da rendere ad UNICE\u002FUEAPME, CEEP e CES circa\nl'attuazione in sede nazionale dell'Accordo-quadro europeo ed alla sua\neventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni\nterritoriali\u002Fcategoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza delle\nimprese, così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a CGIL,\nCISL e UIL, provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle Parti in\nepigrafe, la conclusione di accordi e contratti collettivi in materia di\ntelelavoro e ogni utile informazione circa l'andamento di tale modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"ADMINISTRATIVE_trigger","Art. 167 - Funzioni pubbliche elettive I","Art. 167 - Funzioni pubbliche elettive\n\n\n\nIn conformità alla vigente legge 21 marzo 1990 n. 53, in occasione di tutte\nle consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle\nRegioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi\ncompresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in\noccasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei\npromotori del Referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il\nperiodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.\n\nI giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente\ncomma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.\n\nI lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee\nRegionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono,\na richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la\ndurata del loro mandato.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sinda","Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio\n\n\n\nI componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA e dei CdA, laddove\nprevisti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e\nnell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto\ndelle disposizioni di cui al titolo III della legge 300\u002F70.\n\nSono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle OO.SS. dai CCNL (o accordi collettivi di diverso livello)\nin materia di diritti, permessi e libertà sindacali.\n\nIl monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello\nesclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse\nunità produttive di una stessa azienda.\n\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente\nl'andamento e l'uso del monte ore.\n\nNelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la\nRSU il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70%\na disposizione delle RSU, il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da\nFILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la RSU.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"maternityotherclause","Ferma restando l’applicazione delle magg","Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti\neconomici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla\ncontrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le\naziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle\nmodalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore\na tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la\ndomenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva\npari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.lgs.\n31 marzo 1998 n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a\nlivello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al\npresente comma i lavoratori rientranti nei casi sottoelencati:\n\n\n\n-le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;\n\n-i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non\nautosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;\n\n-i portatori di handicap di cui all’art. 3, comma 3) della legge n.\n104\u002F1992.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"PAIDLEAV_trigger","Art. 5 - Ferie Il personale di cui al pr","Art. 5 - Ferie\n\n\n\nIl personale di cui al presente Accordo ha diritto ad un periodo di ferie\nannuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana\nlavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale -\nè comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle\nferie.\n\nDal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali\ne le festività settimanali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e\npertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quanti sono i\nriposi settimanali e le festività nazionali e infrasettimanali in esso\ncomprese.\n\nNei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente all’1.1.2000 che\ngià usufruivano di un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi verranno\nmantenute le condizioni di miglior favore.\n\nNelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità\nsostitutiva delle ferie si calcola dividendo per 26 la retribuzione mensile di\ncui all'art. 195 CCNL del Terziario 18 luglio 2008.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"bankholidays1","Art. 154 - Festività Le festività che do","Art. 154 - Festività\n\n\n\nLe festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:\n\n\n\nfestività nazionali:\n\n\n\n1) 25 aprile (ricorrenza della Liberazione)\n\n2) 1° maggio (festa dei lavoratori)\n\n3) 2 giugno (festa della Repubblica) (14)\n\n\n\nfestività infrasettimanali:\n\n\n\n1) il 1° giorno dell’anno\n\n2) l’Epifania\n\n3) il giorno di lunedì dopo Pasqua\n\n4) il 15 agosto (festa dell’Assunzione)\n\n5) il 1° novembre (Ognissanti)\n\n6) l’8 dicembre (Immacolata Concezione)\n\n7) il 25 dicembre (Natale)\n\n8) il 26 dicembre (S. Stefano)\n\n9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro\n\n\n\nIn relazione alla norma di cui al comma 1) del presente articolo, nessuna\nriduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori\nin conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati,\nsempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza\ncarattere di continuità.\n\nNulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera - qualunque sia la\nmisura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un\nperiodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di\nprovvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da\nogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.\n\nIn caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una\ndomenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori\nun ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di\ncui all’art. 208.\n\nPer la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, comma 2) della\nlegge 5 marzo 1977 n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto\nper le festività che coincidono con la domenica.\n\n\n\n(14)\n\nFestività ripristinata dalla legge 29 novembre 2000 n. 336. La modifica\ndecorre dal 1° giugno 2001.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"SCHEDULE_trigger","Art. 152 - Riposo settimanale Il lavorat","Art. 152 - Riposo settimanale\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle\nvigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito\nriferimento.\n\nSi richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività\nstagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a\nesigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la\nvendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente\nbisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli\nimpianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione\ndell’inventario e del bilancio annuale.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"MAXHOURS_trigger","Art. 148 - Norme generali lavoro straord","Art. 148 - Norme generali lavoro straordinario\n\n\n\nLe mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale\norario di lavoro fissato dal presente contratto.\n\nAi sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di\nlavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere\nindividuale nel limite di 250 ore annue.\n\nPer i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro\nstraordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre\nl’orario di lavoro stabilito dai commi 2) e 3) del precedente art. 130.\n\nIl lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato\ndal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.\n\nLe clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo\npermanente fra le Parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.lgs. 8\naprile 2003 n. 66.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"hourspday_select","Sempre nel limite dell’orario settimanal","Sempre nel limite dell’orario settimanale è consentito al datore di\nlavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"ONCERISE_trigger","Art. 220 - Tredicesima mensilità In coin","Art. 220 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nIn coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno\ncorrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208 (esclusi gli assegni familiari).\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di\n12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti\n12simi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di\nservizio prestato (19).\n\nAi lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali,\nil calcolo dell’importo della 13a mensilità dovrà essere effettuato sulla\nbase della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno\ncorrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso\nl’azienda.\n\nDall’ammontare della 13a mensilità saranno detratti i ratei relativi ai\nperiodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione\nper una delle cause previste dal presente contratto.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"ONCERISE2_trigger","Art. 221 - Quattordicesima mensilità Al ","Art. 221 - Quattordicesima mensilità\n\n\n\nAl personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto\nsarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una\nmensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al 30\ngiugno immediatamente precedente (14a mensilità), esclusi gli assegni\nfamiliari.\n\nIn caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di\n12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti\n12simi dell’ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di\nservizio prestato (20).\n\nNei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni\no percentuali, il calcolo dell’importo della 14a mensilità sarà effettuato\nsulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di\nfatto di cui all’art. 208, percepiti nei 12 mesi precedenti la maturazione\ndel diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso\nl’azienda.\n\nNon hanno diritto alla 14a mensilità tutti i lavoratori che alla data della\nentrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di\nretribuzione oltre la 13a mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la\n13a non raggiunga l’intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno\ndiritto alla differenza tra l’ammontare della 14a mensilità e l’importo in\natto percepito.\n\nNon sono assorbiti nella 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi\nerogati a titolo di merito individuale o collettivo.\n\nPer quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14a\nmensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Capo riguardanti\nla 13a mensilità.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"NOCTPREM_trigger","Art. 151 - Lavoro ordinario notturno A d","Art. 151 - Lavoro ordinario notturno\n\n\n\n\n\n\n\nA decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di\nnotte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del\nmattino, verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di\ncui all’art. 208 maggiorata del 15%.\n\nLa maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a\nconcorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima\nfunzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art.\n208.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"CONSIGN_trigger","Art. 2 - Reperibilità Per garantire l'as","Art. 2 - Reperibilità\n\n\n\nPer garantire l'assistenza ai clienti nella emergenza, l'utilizzo\ncontinuativo e l'efficienza delle apparecchiature e degli impianti di\nparcheggio è previsto dal presente Accordo l'istituto della reperibilità. Le\nmodalità operative ed organizzative dell'istituto saranno definite dalle\nsingole aziende sulla base delle proprie esigenze e specificità gestionali.\nNessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla\nlegge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro\nnell'ambito della organizzazione predeterminata della reperibilità, salvo\ngiustificati motivi individuali di impedimento. La reperibilità deve essere\nassicurata giornalmente e\u002Fo settimanalmente. Al personale interessato è\nriconosciuto il seguente trattamento economico: € 7,75 per ogni giornata\nferiale di reperibilità; € 10,33 per ogni giornata festiva, o di riposo\nlegale, di reperibilità. Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito\ncome lavoro straordinario secondo la disciplina di cui al CCNL per i dipendenti\ndel Terziario della distribuzione e servizi.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"OVERTIME_trigger","Art. 149 - Maggiorazione lavoro straordi","Art. 149 - Maggiorazione lavoro straordinario\n\n\n\nAi sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario,\nintendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto\ndall’art. 130 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria\ndella retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con le seguenti\nmaggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui\nall’art. 206:\n\n\n\n-15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a\nora settimanale;\n\n-20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora\nsettimanale.\n\n\n\nSalvo quanto disposto dal successivo art. 156, le ore straordinarie di\nlavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con la\nmaggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale\nretribuzione di cui all’art. 206.\n\nLe ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali\nquelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di\nturni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della\nretribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con la maggiorazione del 50%\n(cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui\nall’art. 206.\n\nPer i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la\nmaggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla\nquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, tenendo conto,\nper il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o\ndel periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi.\n\nLe varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili\ntra loro.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"overtimeallowancetype","-20% (venti per cento) per le prestazion","-20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora\nsettimanale.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"SENIOR_trigger","Art. 205 - Scatti di anzianità Per l’anz","Art. 205 - Scatti di anzianità\n\n\n\nPer l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo\naziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla\nstessa Società) il personale ha diritto a 10 scatti triennali. Ai fini della\nmaturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:\n\n\n\na)dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla\ndata di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987;\n\nb)dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il\npersonale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto\nil 21° anno di età;\n\nc)dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla\ndata di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già\ncompiuto il 21° anno di età.\n\n\n\nGli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun\nlivello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti\ndecorrenze:\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      \n      livelli\n    \n    \n      \n      importi\n\n        (dall’1.1.90)\n      \n    \n    \n      Quadri\n      \n      25,46\n    \n    \n      1)\n      \n      24,84\n    \n    \n      2)\n      \n      22,83\n    \n    \n      3)\n      \n      21,95\n    \n    \n      4)\n      \n      20,66\n    \n    \n      5)\n      \n      20,30\n    \n    \n      6)\n      \n      19,73\n    \n    \n      7)\n      \n      19,47\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\nIn occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati\nsuccessivamente al 1° luglio 1973 è calcolato in base ai valori indicati\nnella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per\ngli scatti maturati per il periodo pregresso.\n\nL’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi\nprecedenti, viene corrisposto con decorrenza dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di\nanzianità.\n\nGli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e\nsuccessivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere\nassorbiti dagli scatti maturati o da maturare.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe Parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto il 1°\nluglio 1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione\nin occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti\nindicati al comma 1) del presente articolo.\n\n\n\nInterpretazione Autentica delle Parti\n\nsulla disciplina degli scatti di anzianità\n\n\n\nLa decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità\n(denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento\ndel 21° anno di età trova la sua origine nel primo Accordo normativo\npost-corporativo settore Commercio del 10 agosto 1946.\n\nLa decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque\nriferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, in quanto diretta, al\nmomento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento\nautomatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra\nimpresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall’origine,\ncome supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione\nlavorativa e retribuzione; si tratta in sostanza, di un sistema meramente\nconvenzionale - dove tra l’altro la prima (eventuale) differenza retributiva\nviene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni - che, in modo parimenti\nconvenzionale, le Parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi\n(ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità\ntriennale etc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta\nfinalità generale contenendo, nel contempo, l’onere economico.\n\nSi deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque,\ninteso determinare una coincidenza tra maturazione della anzianità di servizio\ne maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto\ndi lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli\nscatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.\n\nNel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l’esplicita\nprevisione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per\nsingoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell’anzianità\ndal giorno dell’assunzione (art. 75, CCNL 18 marzo 1983).\n\nPer tutto quanto sopra indicato, le Parti riconfermano in particolare la\nnatura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi,\npertanto, sin dall’origine in nessun modo collegabile al concetto del\ncompimento della maggiore età.\n\nRiaffermano, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena\nvalidità di tutte le intese contrattuali intercorse.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"legalassistance_trigger","Art. 125 - Polizza assicurativa Ai Quadr","Art. 125 - Polizza assicurativa\n\n\n\nAi Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la\ncopertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o\npenali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti\ndirettamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.\n\nL’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle\nproprie funzioni.",{"bindId":219,"name":164,"text":220},"SUNDAYwork_trigger","Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti\neconomici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla\ncontrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le\naziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle\nmodalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore\na tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la\ndomenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva\npari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.lgs.\n31 marzo 1998 n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a\nlivello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al\npresente comma i lavoratori rientranti nei casi sottoelencati:",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"sundayallowancetype","Fermi restando le maggiorazioni e i trat","Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore\ngià concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o\naziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che\nabbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica,\nsarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del\n30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale\nretribuzione di cui all’art. 206, per ciascuna ora di lavoro effettivamente\nprestata di domenica.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"legalassistancetxt","Art. 227 - Assistenza legale Ai lavorato","Art. 227 - Assistenza legale\n\n\n\nAi lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le\nnorme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità\ncivili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi\nè riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese\nconnesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da\ncolpa grave o dolo e relativi fatti direttamente connessi con l’esercizio\ndelle funzioni svolte.",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"STRUCINCR_trigger","Art. 213 - Aumenti retributivi mensili A","Art. 213 - Aumenti retributivi mensili\n\n\n\nA decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti\naumenti salariali non assorbibili:\n\n\n\n\n\nAUMENTI RIPARAMETRATI\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n      decorrenza\n      decorrenza\n      decorrenza\n      decorrenza\n      decorrenza\n      \n    \n    \n      \n      1.4.15\n      1.11.15\n      1.6.16\n      1.8.17\n      1.3.18 (18)\n      totale\n    \n    \n      Quadri\n      26,04\n      26,04\n      26,04\n      41,67\n      27,78\n      147,57\n    \n    \n      1)\n      23,46\n      23,46\n      23,46\n      \n      37,53\n      25,02\n      132,93\n    \n    \n      2)\n      20,29\n      20,29\n      20,29\n      32,47\n      21,64\n      114,99\n    \n    \n      3)\n      17,34\n      17,34\n      17,34\n      27,75\n      18,50\n      98,28\n    \n    \n      4)\n      15,00\n      15,00\n      15,00\n      24,00\n      16,00\n      85,00\n    \n    \n      5)\n      13,55\n      13,55\n      13,55\n      21,68\n      14,46\n      76,80\n    \n    \n      6)\n      12,17\n      12,17\n      12,17\n      19,47\n      12,98\n      68,94\n    \n    \n      7)\n      10,42\n      10,42\n      10,42\n      16,67\n      11,11\n      59,03\n    \n    \n      operatori di vendita\n      \n      \n      \n      \n      \n      \n    \n    \n      I categoria\n      14,16\n      14,16\n      14,16\n      22,66\n      15,10\n      \n      80,24\n    \n    \n      II categoria\n      11,89\n      11,89\n      11,89\n      19,02\n      12,68\n      67,36",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"PAYSCALES_table_selection_txt","Tabella M) MINIMI CONTRATTUALI DA MARZO ","Tabella M)\n\n\n\nMINIMI CONTRATTUALI DA MARZO 2018\n\n\n\nQUALIFICATI\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n      paga base \n\n        dall’1.3.18\n      \n      altri el.\n      contingenza \n\n        + EDR\n      \n      TOTALE \n\n        mensile\n      \n    \n    \n      Quadri\n      1.896,64\n      260,76\n      540,37\n      2.697,77\n    \n    \n      1)\n      1.708,49\n      \n      537,52\n      2.246,01\n    \n    \n      2)\n      1.477,84\n      \n      532,54\n      2.010,37\n    \n    \n      3)\n      1.263,15\n      \n      527,90\n      1.791,04\n    \n    \n      4)\n      1.092,46\n      \n      524,22\n      1.616,68\n    \n    \n      5)\n      987,01\n      \n      521,94\n      1.508,94\n    \n    \n      6)\n      886,11\n      \n      519,76\n      1.405,89\n    \n    \n      7)\n      758,64\n      5,16\n      517,51\n      1.281,31\n    \n    \n      OPERATORI DI VENDITA\n      \n      \n      \n      \n    \n    \n      I categoria\n      1.031,24\n      \n      530,04\n      1.561,27\n    \n    \n      II categoria\n      864,18\n      \n      526,11\n      1.390,30",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"cbadate_start","Art. 259 - Decorrenza e durata Le Parti,","Art. 259 - Decorrenza e durata\n\n\n\nLe Parti, alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti\nrinnovi e preso atto che il precedente contratto cessa la sua vigenza in data\n31\u002F3\u002F2015, concordano che il presente contratto decorre dall’1\u002F4\u002F2015 e avrà\nvigore fino a tutto il 31\u002F12\u002F2019 (23).\n\nIl contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al comma 1) se\nnon disdetto, 3 mesi prima della scadenza, con raccomandata a\u002Fr. In caso di\ndisdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato\nsostituito dal successivo contratto nazionale.\n\nSalve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche\napportate con gli Accordi di rinnovo del 2011 e del 2015, nonché degli\nulteriori accordi intervenuti in data successiva, decorrono dalla data di\nsottoscrizione degli stessi.\n\n\n\n(23)\n\nCon Accordo del 13 maggio 2019 le Parti hanno stabilito che: “la scadenza\ndel CCNL TDS del 30 marzo 2015 è prolungato al 31 dicembre 2019, ferme\nrestando le disdette già inviate in conformità con il comma 2 dell’art. 236\ndel CCNL, che produrranno i propri effetti successivamente alla suddetta\nscadenza; la traduzione operativa dell’Accordo del 26 settembre 2017\ncostituirà oggetto di valutazione negoziale in occasione del rinnovo del CCNL\nTerziario 30 marzo 2015”.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"cbadate_end","Le Parti, alla luce del principio di ult","Le Parti, alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti\nrinnovi e preso atto che il precedente contratto cessa la sua vigenza in data\n31\u002F3\u002F2015, concordano che il presente contratto decorre dall’1\u002F4\u002F2015 e avrà\nvigore fino a tutto il 31\u002F12\u002F2019 (23).",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"SECTOR1","VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CON","VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO\n\n\n\nIl presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio\nnazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile\ncon le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di\nsomministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del Terziario di\nmercato, Distribuzione e Servizi che svolgano la propria attività con\nqualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza e il commercio\nelettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito\nspecificati e il relativo personale dipendente.\n\nAl fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di\nattività e accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori\nnell’ambito del presente CCNL, le Parti individuano nella sfera di\napplicazione due differenti macro-settori merceologici, Commercio e Servizi,\nall’interno dei quali si collocano tutte le aziende del Terziario della\nDistribuzione e dei Servizi.\n\nAll’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree\ndi attività:\n\n\n\n- dettaglio\u002Fingrosso tradizionale\n\n- distribuzione moderna e organizzata\n\n- importazione, commercializzazione e assistenza veicoli\n\n- ausiliari del commercio e commercio con l’estero\n\n\n\nNell’ambito del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree\ndi attività:\n\n\n\n- ICT\n\n- servizi alle imprese\u002Falle organizzazioni, servizi di rete, servizi\n\nalle persone\n\n- ausiliari dei servizi",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"cbasignsingle","tra - CONFCOMMERCIO\u002FImprese per l'Italia","tra\n\n\n\n- CONFCOMMERCIO\u002FImprese per l'Italia\n\n\n\ne\n\n\n\n- le Segreterie Generali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"cbamemtrad","FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL","FILCAMS-CGIL\n\nFISASCAT-CISL\n\nUILTuCS-UIL",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"trainingfund","Art. 108 - Formazione continua FOR.TE. L","Art. 108 - Formazione continua FOR.TE.\n\n\n\nLe Parti individuano in FOR.TE. (Fondo paritetico interprofessionale per la\nformazione continua per le imprese del Terziario) il fondo cui le imprese\nfaranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal\nlegislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"eqpay","9)individuare iniziative volte al supera","9)individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di\ndiscriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella\nsalariale e di accesso alla formazione professionale.",{"bindId":266,"name":267,"text":268},"funeralpay","Art. 252 - Decesso del dipendente In cas","Art. 252 - Decesso del dipendente\n\n\n\nIn caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e\nl’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi\ndiritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 2019 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-04-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Commercio al dettaglio, Assistenza sanitaria, servizio sociale, servizi alla persona, Informatica e attività connesse\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, UIL TuCS - Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-gender\">\n                Riferimento specifico al genere nella parità di retribuzione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;45 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;250 per year\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Independence Day of Lebanon \u002F Cambodia Water Festival (22nd November), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;-999.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1390.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;12.68\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;115 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;7.75\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;130&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;19.47 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;3 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[274],{"title":37,"slug":33},[276],{"type":277,"data":278},"call_to_action_body_block",{"title":279,"description":280,"variant":281,"link":282},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di 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