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Massimiliano Giansanti, assistito dai signori dott. Francesco\nPostorino, Direttore Generale, dott. Roberto Caponi, Direttore dell’area\nsindacale, dott.ssa Gaetana Pagano, funzionario dell’area sindacale, dott.\nGianpiero Del Vecchio, funzionario dell’area sindacale, dott.ssa Crisa La\nCivita, funzionario dell’area sindacale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché dai componenti la Delegazione confederale, signori dott. Serafino\nBertuletti, dott. Biagio Bonfiglio, dott. Giorgio Cammarota, dott. Gianluca\nCavicchioli, avv. Massimo Mazzanti, dott. Tommaso Picone, dott. Roberto\nAbellonio, dott. Angelo Politi, avv. Michelangelo De Benedittis, dott. Josef\nHaller, dott. Mario Liparoti, dott. Alessandro Alessandrini, dott.ssa Laura\nGalvani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della Federazione nazionale dei proprietari conduttori in economia,\nrappresentata dal Presidente dott. Francesco Martinoni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della federazione nazionale affittuari conduttori in economia,\nrappresentata dal Presidente dott. Alessandro Mocciaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della Federazione italiana impresa agricola familiare, rappresentata dal\nPresidente dott. Carlo Lasagna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell’Associazione italiana costruttori del verde, rappresentata dal\nPresidente dott. Antonio Maisto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell’Associazione Piscicoltori Italiani (API), rappresentata dal\nPresidente dott. Pier Antonio Salvador.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione nazionale Coldiretti, rappresentata dal Presidente Roberto\nMoncalvo, in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti, assistito\ndai signori Vice Presidenti Gennaro Masiello, Ettore Prandini e Mauro Tonello\nresponsabile del settore sindacale, dai signori membri della Giunta esecutiva\nGabriele Calliari, David Granieri, Tulio Marcelli, Pietro Santo Molinaro e\nPiergiorgio Quarto, dal Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, dal Capo Area\nGestione del Personale Lavoro e Relazioni Sindacali Romano Magrini assistito da\nFederico Borgoni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Cia - Agricoltori Italiani, rappresentata dal Presidente Secondo\nScanavino, assistito da Mauro Di Zio Vice Presidente, Rossana Zambelli\nDirettore Nazionale, Alberto Giombetti Responsabile Ufficio del Presidente\nRelazioni esterne e territoriali, Claudia Merlino Responsabile Lavoro e\nRelazioni Sindacali, componenti la delegazione Danilo De Lellis Ufficio\nRelazioni Sindacali, Roberto Barbero, Giuseppe Facchin, Adonis Bettoni, Maria\nGrazia Milone, Danilo Misirocchi, Maria Giuditta Politi, Michele Masuccio,\nValentino Berni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>la Flai-Cgil, rappresentata dal Segretario Generale Ivana Galli, dai\nSegretari Nazionali Giovanni Mininni, Marco Bermani, Ivano Gualerzi, Mauro\nMacchiesi, Sara Palazzoli, da Davide Fiatti del Dipartimento Agricoltura e dai\ncomponenti della delegazione trattante Dario Alba, Giusy Angheloni, Giovanna\nBasile, Andrea Basso, Domenico Bellinvia, Giuseppe Burdi, Giorgio Catacchio,\nFlorinda Di Giacomo, Andrea Gambillara, Michele Greco, Silvia Grinzato, Anna\nLepore, Antonio Ligorio, Pino Mandrà, Fabrizio Morocutti, Marco Nati, Federica\nPietramala, Anna Rita Poddesu, Ada Salimberghi, Laura Tosetti, Giancarlo\nVenturini e Maurizio Zabboni assistiti dal Segretario Generale Confederale\nSusanna Camusso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Onofrio Rota e dai\nSegretari Nazionali Raffaella Buonaguro, Attilio Cornelli, Silvano Giangiacomi\ne Mohamed Saady; assistiti dai Sigg. Stefano Faiotto e Giovanni Mattoccia e dai\nsegretari regionali Franco Pescara, Stefan Federer, Michele Sapia, Raffaele\nTangredi, Daniele Saporetti, Claudia Sacilotto, Claudio Tomarelli, Davide\nPiazzi, Massimiliano Albanese, Giuseppe Giorgetti, Evaristo Ghia, Paolo\nFrascella, Bruno Olivieri, Pierluigi Manca, Patrizio Giorni, Fulvio Bastiani,\nDario Bruschi, Mauro Filippi, Vincenzo Cavallo, Andrea Zanin, nonchè dai\ncomponenti la delegazione trattante Feliciantonio Maurizi, Francesco Fortunato,\nPaolo Fabiani, Vittorio Daviddi, Oliviero Sora, Antonio La Fortuna, Adolfo\nScotti, Piero Di Paola, Loreto Fioretti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Uila-Uil, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza, dai\nSegretari Nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari, Pietro Pellegrini, dal Tesoriere Alice Mocci, dai componenti la\ndelegazione trattante: Enrico Tonghini, Teresa Annunziata, Fabrizio De Pascale,\nLoris Fabrizi, Maria Laurenza, Sandro Mantegazza, Maurizio Matrascia,\nGiuseppina Pascucci, Oscar Maria Rossi, Raffaella Sette, Giuseppe Sorino,\nMichele Tartaglione, Eleonora Tomba, Francesca Torregrossa, Alberto Battaglino,\nPietro Buongiorno, Mirko Cavallini, Delfino Coccia, Antonio De Gregorio, Maria\nConcetta Di Gregorio, Mauro Fioretti, Gaia Garau, Pier Paolo Guerra, Leonardo\nLippa, Antonino Marino, Ciro Marino, Antonio Mattei, Antonio Merlino, Sergio\nModanesi, Gerardo Nardiello, Antonio Passaretti, Emilio Saggese, Michele\nSaleri, Nicola Storti, Stefano Tedeschi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’Accordo nazionale di rinnovo sottoscritto in pari\ndata, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per\ngli operai agricoli e florovivaisti, da valere in tutto il territorio della\nRepubblica italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE INTRODUTTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 1 – Oggetto del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i\nrapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o,\ncomunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e\nconnesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono\nlavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato\n– e gli operai agricoli da esse dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai\nsensi dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge\nvigenti, quali a titolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende ortofrutticole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende oleicole e i frantoi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi\nspecie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici\n(acquacoltura);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende vitivinicole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende funghicole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende casearie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende tabacchicole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende faunistico-venatorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende agrituristiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aziende di coltivazioni idroponiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 2 – Struttura ed assetto del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e\nprovinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le\nparti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni\ndi lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello provinciale di\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area\nnell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di\nvalidità e sarà coerente con l’obiettivo di salvaguardare il potere\nd’acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali\ndell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli\nandamenti specifici del settore agricolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra\ninflazione reale e le dinamiche retributive concordate tra le parti per la\ndefinizione degli aumenti salariali del precedente biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento\neconomico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’eventuale\nperiodo di carenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto provinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un\ntempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può\ntrattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 92 e 93 del CCNL,\nsecondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare\nistituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dinamica degli effetti economici e dei salari contrattuali nell’ambito\ndel rinnovo quadriennale dovrà riferirsi al primo biennio di validità dei\ncontratti provinciali medesimi e sarà coerente con l’obiettivo di\nsalvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti\ndall’andamento dell’economia territoriale del settore della realtà\nprovinciale e dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche\nretributive concordate per la definizione degli aumenti salariali del\nprecedente biennio dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in sede di rinnovo del Contratto provinciale, potranno inoltre\nprevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo\nincrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività.\nTali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore\nmerceologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta erogazione deve avere le caratteristiche idonee per\nl’applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla\nlegislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le parti potranno individuare, nella determinazione della\ndinamica salariale, una specifica quota del trattamento economico finalizzata a\nrealizzare gli obiettivi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l’elemento\neconomico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’eventuale\nperiodo di carenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>***\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e\u002Fo\ncomparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di\nmaterie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 92 e 93 del\npresente contratto), per i quali – ferma restando l’applicazione del\npresente CCNL – definire un accordo collettivo. Le materie così disciplinate\nsono sostitutive della disciplina prevista nei contratti provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziende pluri-localizzate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle imprese o ai gruppi di imprese - così come individuati ai sensi\ndell'articolo 2359 del codice civile - che operano su una pluralità di regioni\no province, è riconosciuta la possibilità, a richiesta degli stessi, di\napplicare le disposizioni individuate con specifico accordo sindacale\naziendale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti\nil presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma, per tali imprese o gruppi di imprese, la possibilità di\napplicare in ogni provincia le disposizioni del corrispondente contratto\nprovinciale, nonché di effettuare l’accentramento amministrativo secondo le\nnorme vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate alla\nproduttività, le parti stipulanti il presente CCNL hanno elaborato linee guida\nutili a definire modelli di premio di risultato con caratteristiche tali da\nconsentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali\nprevisti dalla normativa di legge (Allegato n. 4). Le linee guida così\ndefinite potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in\nfunzione delle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire\ncomunque l’accesso al particolare regime agevolato fiscale e contributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parti stipulanti il presente CCNL hanno sottoscritto il 19 giugno 2018 un\n“Accordo su relazioni sindacali, contrattazione collettiva e rappresentanza\nnel settore agricolo” (Allegato n. 20).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\u003Ch3>ART. 3 – Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di\nrinnovo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il\n22 ottobre 2014 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti,\nfatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata\nquadriennale e decorre dal 1 gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi\nprima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di\nmancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che avrà data disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue\nproposte tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di\nricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno un mese prima della scadenza\ndel contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative\nunilaterali né procedono ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in\nvigore del nuovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 4 – Efficacia del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia\ndirettamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono\nimpegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro\naderenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 – Sviluppo economico ed occupazionale del territorio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e\u002Fo situazioni di crisi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti a livello nazionale consentono che siano raggiunte specifiche\nintese, anche in via sperimentale e temporanea, per favorire lo sviluppo\neconomico ed occupazionale e\u002Fo per governare situazioni di crisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ricadute sugli istituti contrattuali delle intese suddette devono\nrispondere a parametri oggettivi individuati nel contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso le eventuali intese così raggiunte per essere efficaci devono\nessere preventivamente ed espressamente approvate dalle parti stipulanti il\ncontratto collettivo nazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Sistema della bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti\ncontrattuali del 22 settembre 2009, le Parti – al fine di riordinare e\nrazionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti – concordano di\narticolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., di cui\nall’art. 7 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Casse extra legem provinciali\u002FEnti bilaterali agricoli territoriali di\ncui all’art. 8 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione\ncollettiva o da singoli accordi e\u002Fo disciplinati da specifiche norme di legge,\nche le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I preesistenti organismi bilaterali di seguito indicati restano in attività\nfino a quando le relative funzioni saranno assorbite dall’Ente bilaterale\nagricolo nazionale o dalle Casse extra legem provinciali\u002FEnti bilaterali\nagricoli territoriali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all’art. 9 del\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Centri di formazione agricola” di cui all’art. 10 del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità” di cui\nall’art. 11 del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•“Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul\nlavoro” e “Comitati paritetici provinciali per la salute e la sicurezza sul\nlavoro” previsti dall’Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 – Ente Bilaterale Agricolo Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, denominato\nE.B.A.N., con il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare, attraverso il Fondo di cui all’art. 65, prestazioni\nsanitarie integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario\nNazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•organizzare e gestire attività e\u002Fo servizi bilaterali in tema di welfare\ne di integrazione al reddito individuati dall’art. 66 del presente CCNL o da\nappositi accordi stipulati dalle Parti istitutive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere le attività previste dall’art. 12 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere e coordinare lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri\norganismi bilaterali territoriali che erogano prestazioni e servizi in favore\ndei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire e promuovere la piena occupazione dei lavoratori, anche\nattraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la\nsalute e la sicurezza sul lavoro previsto dall’Accordo del 19 giugno 2018\n(Allegato n. 6 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Nazionale dall’art.\n9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere le attività assegnate alla Commissione nazionale paritetica per\nle pari opportunità dall’art. 11 del vigente CCNL operai agricoli e\nflorovivaisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo,\ndell’occupazione e della competitività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione\ncollettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il\nmiglioramento delle relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alcune delle attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite\ndelle Parti istitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni\ne i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre\nattività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori\ndi lavoro pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1.1.2014 la predetta contribuzione sarà pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per\ngli operai a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per\ngli operai a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta\ncontribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 – Casse extra legem\u002FEnti Bilaterali Agricoli Territoriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Casse extra legem\u002FEnti bilaterali agricoli territoriali sono costituite\ndalle Parti a livello territoriale al fine di corrispondere le integrazioni ai\ntrattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall’art. 62 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Casse extra legem\u002FEnti possono inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere le funzioni demandate all’Osservatorio provinciale dall’art.\n9 del vigente CCNL, ai Centri di formazione agricola dall’art. 10 del vigente\nCCNL e al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul\nlavoro dall’Allegato n. 6 al vigente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•organizzare e gestire attività e\u002Fo servizi bilaterali in tema di welfare\ne di integrazione al reddito individuati dai contratti provinciali di lavoro o\nda appositi accordi stipulati dalle medesime parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il\nmiglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della\ncontribuzione destinata al finanziamento delle predette Casse\u002FEnti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’autonomia negoziale del secondo livello di\ncontrattazione, le parti stipulanti il presente CCNL hanno definito linee-guida\ncongiunte per la riorganizzazione e la valorizzazione degli strumenti della\nbilateralità territoriale (Allegato n. 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a completare il processo di\ntrasformazione\u002Fcostituzione degli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali entro\nil 31 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 9 – Osservatori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservatorio nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi,\ndi ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse,\nquali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche\nad esso connesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le dinamiche e le tendenze dell’impiego di lavoratori stranieri e delle\nrelative problematiche anche al fine di fornire alle parti costituenti il\nrelativo fabbisogno occupazionale annuo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i fabbisogni di formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del\nsettore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti\nd’area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati\ne la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che incidono sulle\ndiverse produzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive\ncontrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del\nlivello provinciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di\nproporre iniziative alle parti interessate per rimuovere gli ostacoli che\npossono incidere negativamente sul normale svolgimento dei negoziati. A tal\nfine l’osservatorio sarà convocato a richiesta di una delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli\nregionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti,\ndesignati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservatorio regionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che\nsvolge le seguenti funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo\nsviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•politiche attive del lavoro e della formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche\nterritoriali e di tutela dell’ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli\nindividuate dai Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di\nverificarne la coerenza con le declaratorie di area previste dal CCNL,\nconsentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti\nprovinciali al fine di favorire l’armonizzazione di eventuali incoerenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio dell’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di\nlavoro della regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento\ndella negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e\nnon superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti\ndatoriali e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio regionale entro 90\ngiorni dalla stipula del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservatorio provinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio che\nsvolge le seguenti funzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le\ninformazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti\npubblici diretti allo sviluppo agricolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le\ninformazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di\nproduzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla\norganizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e\nsull’ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse\nnaturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche\nattraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione\nagricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di\nriconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per\n“conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera\nagricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche,\nopportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con\nparticolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo\nscopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e\nper quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio\nfinanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per\nl’agricoltura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in\nambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti\ncirca il relativo fabbisogno occupazionale annuo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a\nsuperare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari\nopportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva\napplicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di\nparità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in\nforza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto\nprovinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle\nOrganizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 89;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro\ndipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e\ndelle leggi sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori\nsegnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di\nqualificazione e\u002Fo riqualificazione professionale della manodopera, perché\nl’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei\ncorsi necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a\nsei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti\ncontraenti datoriali e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio provinciale entro 90\ngiorni dalla stipula del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali e provinciali)\nsi rinvia al Regolamento di cui all’Allegato n. 8 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>ART. 10 – Sistema di formazione professionale e continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato\nsu tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi\nlegati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione\ndell’occupazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo\nsvolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fondo interprofessionale per la formazione continua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Centri di formazione agricola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organismi di cui al punto 2 (Centri di formazione agricola) restano in\nvigore fino a quando le relative funzioni non saranno assorbite dalle Casse\nextra legem\u002FEnti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>•Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura\n(FOR. AGRI), di cui all’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive\nmodifiche e integrazioni – costituito in data 16.12.2006 (Allegato n. 9) –\nè alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30 di cui all’art. 25,\ncomma 4, della legge n. 845 del 1978 e all’art. 1, commi 63 e 64, della legge\nn. 247 del 2007 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse\nderivanti dallo stesso contributo (start-up).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali o settoriali\nconcordati tra le parti nelle misure previste.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il\nfinanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione e\nallo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche\nmirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari\nfigure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una consistente quota delle risorse dovrà essere destinata a sostenere\nattività formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma\nsingola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo,\ncosì come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri\nsolidaristici per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ai sistemi di bilateralità\nnazionale e territoriale per le attività di studio e ricerca e ai Centri di\nformazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FOR. AGRI, salva diversa volontà dell’azienda interessata, è il fondo\ninterprofessionale di riferimento di tutti i datori di lavoro agricolo che\napplicano o recepiscono anche di fatto il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere\nterritoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un\nmodello “flessibile”) in stretta relazione, da una parte, con le\nistituzioni competenti in materia di formazione professionale, continua e\npermanente e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale\nopportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle\ncaratteristiche del mercato del lavoro locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agricola\ntiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della\nstruttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e\ncompetenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di\nstabilizzazione dell’occupazione in connessione con l’attività degli\nOsservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle\nopportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa che le Regioni completino i loro sistemi di certificazione e che\nl’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) dia attuazione al\nfascicolo elettronico del lavoratore, le parti, convengono di istituire presso\nFOR.AGRI, anche in via sperimentale e previa delibera del Consiglio di\nAmministrazione, un sistema di registrazione individuale delle attestazioni\ndegli apprendimenti acquisiti dal lavoratore a seguito di corsi di formazione\ncontinua finanziati da FOR.AGRI.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>ART. 11 – Commissione nazionale paritetica per le “pari\nopportunità”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una\nCommissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente\nda due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>La Commissione ha l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca\ne di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una\neffettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro\n(accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a\nsuperarli.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizza l’andamento dell’occupazione femminile in agricoltura\nutilizzando anche i dati forniti dall’Osservatorio nazionale, disaggregati\nper sesso e inquadramento professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di\n“azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione\ndella Raccomandazione CEE 13.12.1984 n. 635, dei Programmi di azione della\nComunità europea 82\u002F85 e 86\u002F90 e delle disposizioni di legge in materia di\npari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla\nvalorizzazione del lavoro femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il\ndiritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro,\nai sensi delle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme\ndi finanziamento a sostegno della propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno\ntrasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute\nvalutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da\nun componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente\nriferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione\nconcluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali\nraccolti ed elaborati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle\nquali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le\nvalutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 12 – Mercato del lavoro: azioni bilaterali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•visto il d.lgs. n. 469 del 97, che trasferisce alle regioni e agli enti\nlocali le funzioni in materia di collocamento, e che prevede anche la\npossibilità di gestione da parte di soggetti privati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ritenendo opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione del\ncollocamento, anche al fine di valorizzare adeguatamente le peculiarità del\nsettore agricolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di attribuire al sistema degli Osservatori il compito di seguire,\nindirizzare, coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli\nopportuni contatti con le istituzioni competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di demandare alle parti territorialmente competenti la costituzione di\norganismi bilaterali con il compito di svolgere iniziative per organizzare\nl’incontro domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo delle\nconvenzioni previste dall’art. 28 del presente CCNL, dalla legge n. 608 del\n96 e dal d.lgs. n. 146 del 97, favorire la soluzione dei problemi derivanti\ndalla mobilità territoriale della manodopera. A tal fine i suddetti organismi\nrealizzeranno gli opportuni raccordi con il servizio pubblico per l’impiego e\ncon gli enti locali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 13 – Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti\ndisposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo\ndeterminato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le\ncomunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione\ndel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a\ntermine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere\nsaltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i\nquali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a”\nartt. 21 e 22);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per l’esecuzione di più lavori stagionali e\u002Fo per più fasi lavorative\nnell’anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue,\nnell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera “b” artt. 21\ne 22);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi\nnell’ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 21\ne 22).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla\nesecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo\nproduttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es.\naratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La individuazione delle fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano\nnelle colture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto\nprovinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le fasi lavorative individuate nel contratto provinciale l’assunzione\ndegli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione\nper tutta la durata della stessa “fase lavorativa”, facendo salve diverse e\nparticolari regolamentazioni del contratto provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto provinciale individuerà le eccezioni alla garanzia di\noccupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali eccezioni potranno riferirsi ad avversità atmosferiche e, nel caso di\naziende diretto-coltivatrici, al rientro di unità attive e agli scambi di\nmanodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ.. Altre eccezioni – riferite a\ncondizioni di mercato e ad esigenze tecniche – potranno essere previste dal\ncontratto provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il\nlavoro effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 14 – Contratto individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato o determinato\ncon contratto di lavoro stipulato ai sensi delle lettere b) e c) degli articoli\n21 e 22, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto\ndell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui\nalla lettera a) degli articoli 21 e 22 con le modalità previste dall’art.\n23, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio\ndel rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il\ntrattamento economico stabilito dal CCNL e dal Contratto provinciale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella\nstipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive\nOrganizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>ART. 15 – Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto\nad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area prima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area seconda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area terza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a\ntrenta giorni è soggetto a un periodo di prova di due giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il\ncontratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell'operaio a\npercepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva alle\ncondizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto\nindividuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>ART. 16 – Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti\nsi applicano le norme della legge 17.10.1967, n. 977, come modificata dal\nd.lgs. 4.8.1999, n. 345 e dal d.lgs. 18.8.2000, n. 262.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso\nil periodo di istruzione obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle\nlavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (“Testo\nunico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della\nmaternità e della paternità”, d.lgs. 26.3.2001, n. 151).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 17 – Rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del\nrapporto di lavoro a tempo parziale sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•volontarietà delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa\ndei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve\nle esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da\nsvolgere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal\npresente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione\nall’orario ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale\nsiano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del\npresente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo\nproporzionato all’entità della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni altra modalità di impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai\nseguenti minimi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per prestazioni settimanali: 24 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per prestazioni mensili: 72 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per prestazioni annuali:500 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo\nparziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono\noccupati presso altro datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori\nper le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni\nsettimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da\nesigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve\nsuperare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto\nconcordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del\nlimite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale\nlimite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in\nrelazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore\ngiornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto\ncollettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della\nprestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno\nretribuite in base alla disciplina contrattuale vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa\ncollocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola elastica) per un\nperiodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche\ndisgiuntamente, le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oggettive esigenze tecnico-produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una\nvariazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la\nvariazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausole\nelastiche) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo,\norganizzativo o sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione\ntemporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della\nstessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al\ncontratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli\nestremi del giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve\nessere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso\ndi almeno 3 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è\nridotto a 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche sono\nretribuite con una maggiorazione del 15 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con\nle esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in\nrapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i\nlavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni o\nportatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104\u002F1992, con\nfacoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>ART. 18 – Apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato ai fini della\nformazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del\nlavoro – definiscono, con l’Accordo del settore agricolo del 23 febbraio\n2017 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere\n(Allegato n. 10) e con l'Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per la\ndisciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione\nsecondaria superiore (primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione\ne ricerca (terzo livello) (Allegato n. 11) per gli elementi del rapporto di\ncompetenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto\nprevisto dal d.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>ART. 19 – Somministrazione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs.\nn. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato\npuò essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL\na fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o\nsostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa\nagricola utilizzatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti\ncasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi,\ncommerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte\ncon l’organico in servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati\nfinalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le\nmansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostituzione di lavoratori assenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria\nnonché al mantenimento e\u002Fo al ripristino della funzionalità e della sicurezza\ndelle attrezzature e degli impianti aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità non programmabili e\u002Fo non prevedibili di attività lavorative\nurgenti connesse ad andamenti climatici atipici e\u002Fo calamità, all’aumento\ntemporaneo dell’attività e\u002Fo a commesse ed ordinativi straordinari, cui non\nsia possibile far fronte con i lavoratori in organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti\nnelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti\ndai normali assetti produttivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto\ndi somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può\nessere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto\ntra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno\nprecedente e l’unità equivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la\nmisura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati\nmediamente in ciascun trimestre dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà\ncomunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro,\nall’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per\nl’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per\nfavorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo\ncomma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 20 – Riassunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del\nCCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse\nlavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle\ndisposizioni di cui all’art. 8-bis della legge n. 79 dell’83 e successive\nmodifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale\ndiritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del\n91 non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei\nriservatari da assumere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 21 – Categorie di operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente contratto sono operai agricoli i lavoratori che\nesplicano la loro attività nelle imprese agricole il cui rapporto di lavoro è\ndisciplinato dal presente Contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in\noperai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di\nlavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze\ndi un’impresa agricola singola o associata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la\ndurata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate\nper assenze volontarie, malattia od infortunio e per le giornate di sospensione\ndal lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro\nl'intervento della Cassa integrazione salari di cui alla legge n. 457 del\n72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio\ned intervento della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto\ndisposto dagli artt. 60 e 63.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi\nche alla data del 1.9.1972 si trovavano in servizio presso aziende agricole in\nvirtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 633 del 49 e dai\ncontratti collettivi provinciali. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono\nper tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento\ngià acquisito in base alla contrattazione collettiva provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti\ne le indennità annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono operai a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo\ndeterminato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di\nbreve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa\no per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla\nconservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di\npiù lavori stagionali e\u002Fo per più fasi lavorative nell’anno, ai quali\nl’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione\nsuperiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all’art.\n14, o nelle convenzioni di cui all’art. 28, debbono essere indicati i periodi\npresumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua\ndisponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e\ndella garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento\noggettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di\nlavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da\nsvolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1.1.2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono\nessere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo\nindeterminato. I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità verranno\nproporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi\nannui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 22 – Categorie di operai florovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dipendenti da aziende florovivaistiche, a seconda della natura\ndel rapporto, sono classificati in operai a tempo indeterminato ed operai a\ntempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di\nlavoro senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze\ndelle aziende indicate nell’art. 1, “Oggetto del contratto”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la\ndurata del rapporto di lavoro con esclusione delle sole giornate non lavorate\nper assenze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione\ndel lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro\nl'intervento della Cassa integrazione salari di cui alla legge n. 457 del\n72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio\ned intervento della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto\ndisposto dagli artt. 61 e 63.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i lavoratori\nfissi che alla data del 1.9.1972 si trovavano in servizio presso le aziende di\ncui all’art. 1, “Oggetto del contratto”, in virtù di rapporto di lavoro\ngià disciplinato dal CCNL per le maestranze agricole dipendenti da aziende\nflorovivaistiche del 29.1.1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali operai mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato il trattamento già acquisito in base alla contrattazione\ncollettiva nazionale ed alla contrattazione provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori a tempo indeterminato, spettano per intero gli istituti e le\nindennità annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono operai a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo\ndeterminato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di\nbreve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa\no per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla\nconservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli operai a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di\npiù lavori stagionali e\u002Fo per più fasi lavorative nell’anno, ai quali\nl’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione\nsuperiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all’art.\n14, o nelle convenzioni di cui all’art. 28, debbono essere indicati i periodi\npresumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua\ndisponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e\ndella garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento\noggettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di\nlavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da\nsvolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1.1.2003 gli operai di cui alle lettere b) e c) possono\nessere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo\nindeterminato. I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità verranno\nproporzionati alle giornate lavorate e rapportati a 312 giorni lavorativi\nannui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 23 – Trasformazione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda\n– nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di\neffettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello\na tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti\noriginariamente a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del\nrapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal\nperfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante\ncomunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una\nvolta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore,\ndeve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di\nlavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro non spetta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di\nlavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b)\ndegli articoli 21 e 22 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di\nlavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da\nsvolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lettera c)\ndegli articoli 21 e 22 del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai\nassenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 24 – Mobilità territoriale della manodopera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno a livello\nprovinciale ed interprovinciale, qualora la mobilità interessi il territorio\ndi più province, almeno due mesi prima dell’inizio dei lavori stagionali o\ndelle operazioni di raccolta per individuare il presumibile fabbisogno\nquantitativo e qualitativo di manodopera per aree omogenee di mobilità\nterritoriale da indicare alle sezioni o ai bacini di collocamento\nterritorialmente competenti. Le Parti si confronteranno con continuità nelle\napposite sedi per definire interventi specifici in materia, raccordandoli alla\nlegislazione regionale vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo, anche su invito delle parti, da un lato le aziende dovranno\nindicare, alle sezioni od ai bacini del collocamento territorialmente\ncompetenti, il presumibile fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera\ncon valore previsionale e non vincolante; dall'altro i lavoratori agricoli\ndovranno iscriversi nelle liste di mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti si attiveranno, altresì, presso i competenti organi\npubblici per ottenere, a favore delle aziende interessate, interventi di\nsostegno in materia di trasporto e di servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le parti, impegnandosi ad operare per una più fattiva\ncollaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire ogni\npossibile forma di violazione del collocamento, specialmente dovuta alla\nintermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto\nabusivo dei lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure più\nadeguate da sottoporre all’attenzione degli Organismi pubblici competenti,\nquali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•funzionalità e potenziamento dei Servizi per l’impiego per assicurare,\ncon la massima tempestività, l'avviamento dei lavoratori e quindi consentire\nla disponibilità immediata della manodopera occorrente alle aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vigilanza sugli automezzi privati che trasportano i lavoratori ed\ninterventi presso la Regione per potenziare le linee di trasporto pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studio ed individuazione delle possibili forme di compensazione\nterritoriale della manodopera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stesse parti, inoltre, per una concreta azione diretta a governare la\nmobilità territoriale della manodopera stagionale, convengono di organizzare\nconferenze annuali per l’esame delle problematiche poste dai flussi migratori\ndella manodopera anzidetta nell'ambito dei singoli bacini di impiego\nindividuati dalle Commissioni regionali tripartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo, ad iniziativa di una delle parti, sarà concordata la scelta\ndel bacino di impiego e la data di svolgimento della conferenza, cui saranno\ninteressate a partecipare le strutture pubbliche del bacino di impiego\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali conferenze un’attenzione particolare sarà riservata alla\nmobilità dei flussi migratori della manodopera extracomunitaria ed ai problemi\ndei servizi sociali indispensabili per l’accoglimento di tale manodopera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione ai detti servizi sociali, saranno interessate ed invitate alla\nconferenza le competenti autorità pubbliche tenute, per legge, agli\nadempimenti relativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali possono prevedere disposizioni in ordine alla\nquantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori\nanche al fine di consentire agli enti locali di stabilire le condizioni e\nl’ammontare dei contributi eventualmente da questi istituiti per il trasporto\ndei lavoratori agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 25 – Lavoratori migranti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi\ndelle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza\nnell'assunzione alla manodopera locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra\nprovincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il\nrispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per detta manodopera i Contratti provinciali di lavoro devono definire norme\natte ad assicurare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il pagamento delle spese di trasporto dal luogo di provenienza a quello\ndi lavoro e relativo ritorno, a carico dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari\ncondizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano “migranti” anche i gruppi di lavoratori, pur non\nprovenienti da altra provincia e regione, la cui distanza tra il comune di\nresidenza e quello della prestazione lavorativa sia superiore a 40 Km.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza\nvolontaria e quelle non lavorate per malattia od infortunio, sono garantite\nl'occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase\nlavorativa, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive\ndell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella\nmaturazione dei prodotti ortofrutticoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli\nscambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod.civ.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•obiettive difficoltà di mercato o il verificarsi di eventi non\ndipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la\ncollocazione del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la\nregolare prosecuzione della fase lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareotherclause\">\u003Ch3>ART. 26 – Trasporti e asili nido\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che si riferisce ai problemi del trasporto dei lavoratori sul posto\ndi lavoro e degli asili nido, le parti firmatarie del presente contratto\nconvengono di riunirsi in sede sindacale per scambiarsi informazioni, esaminare\ni problemi, al fine di prospettare ai livelli istituzionali proposte\noperative.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 27 – Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n.\n198, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle\nprevisioni legislative in materia di pari opportunità uomo donna, con\nparticolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di\nrimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di\nopportunità nel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un\nclima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e\nriconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati\ncon dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy,\nla Commissione nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 11 del\nvigente CCNL, viene investita del compito di recepire i dati quantitativi e\nqualitativi delle procedure informali e\u002Fo denunce formali inviati dalle sedi\nterritoriali, al fine di monitorare le condotte poste in essere e promuovere la\nnecessità di ricercare soluzioni alle problematiche emerse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti con Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 12) recepiscono i\nprincipi a cui si ispira il “Codice delle pari opportunità tra uomo e\ndonna” (D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 28 – Convenzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni\ncorrispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del\nprocesso produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza\nl’attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo\ndeterminato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti\nnell'anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una\nparte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali,\nmensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della\nmanodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in\ncui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende\nnel corso del medesimo anno, o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i\nprogrammi saranno predisposti da più aziende congiuntamente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni\nsindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e\npresentati, con il loro parere favorevole, ai competenti centri per\nl’impiego. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nei competenti\norgani di collocamento a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 29 – Vendita dei prodotti sulla pianta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne\ndaranno comunicazione all’Osservatorio provinciale, secondo le modalità e\nnei termini stabiliti dai contratti provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai addetti alla raccolta dei prodotti sulla pianta sono considerati\nlavoratori agricoli agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza\nsociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni\nsul lavoro e le malattie professionali (art. 6, legge 31.3.1979, n. 92).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori impiegati in tali attività trova applicazione il presente\nCCNL, salvo condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 – Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune\nfasi del processo produttivo sono tenute a verificare che i soggetti ai quali\naffidano l’incarico di svolgere le opere o i servizi nella propria azienda\nsiano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia\ndi appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare è necessario appurare che l’appaltatore sia in possesso di\nuna struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto,\neserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori\nutilizzati nell’appalto e si assuma il rischio d’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa appaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature\nnecessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto.\nAll’impresa appaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine\ned attrezzature disponibili in azienda per esigenze connesse con l’esecuzione\ndell’opera complessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ necessario altresì che l’impresa committente verifichi la\nregolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, acquisendo da\nquest’ultima la relativa certificazione (DURC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa agricola committente è tenuta a verificare che l’impresa\nappaltatrice - anche se condotta in forma cooperativa - applichi ai lavoratori\nimpegnati nell’attività oggetto del contratto di appalto la contrattazione\ncollettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda appaltatrice abbia la propria sede legale in un\ndiverso stato membro dell’Unione Europea, ovvero, nei limiti previsti dalla\nlegislazione vigente, in uno stato terzo \u002F extra UE, ai lavoratori addetti\nall’esecuzione dell’appalto si applicano, ai sensi del d.lgs. n. 136\u002F2016,\nle medesime condizioni di lavoro e di occupazione – compreso il CCNL per gli\noperai agricoli e florovivaisti e il contratto provinciale di riferimento –\npreviste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate\nanaloghe nel luogo in cui si svolge il lavoro, nonché le disposizioni in\nmateria di accesso alle informazioni di cui all’art. 7 del citato decreto\nlegislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti a livello provinciale definiscono modalità di comunicazione\ndell’appalto all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Ch2>TITOLO IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>ART. 31 – Classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Operai agricoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali”\nper ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il\nloro inquadramento all’interno di ciascuna area e l’attribuzione dei\nrelativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le\ntipologie aziendali di cui all’art. 1 del presente contratto, anche con\nriferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui\nall’art. 88 del CCNL 10.7.1998.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così\ndefinita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 1a – declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di\nspecifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere\nlavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 2a – declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi\nvariabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità\nprofessionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti\ndi un periodo di pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 3a – declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni\ngeneriche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di\nCapo, i Contratti provinciali stabiliscono un’apposita maggiorazione\nsalariale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Operai florovivaisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai florovivaisti sono inquadrati in “aree professionali\",\ncomprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed\nessenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così\nstabilita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 1a – declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di\nspecifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere\nlavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “a” – ex specializzato super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ibridatore-selezionatore: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed\nelevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue\nincroci varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati,\nassicurando un’attività lavorativa polivalente (come ibridatore e\nselezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione\nassegnatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse:\nl’operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed\nelevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla\nguida ed all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse,\ncompresi i trattori, che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e\nriparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgono un’attività\nlavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l’operaio che,\ncon autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per\npratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od\nautomezzi di portata superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e\nriparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione\ndalla azienda, svolgendo un’attività lavorativa polivalente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aiutante di laboratorio: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed\nelevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e\npolivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite\nalle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle\npiante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•potatore “artistico” di piante: l’operaio che, con autonomia\nesecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per\ntitolo, esegue la potatura artistica - figurativa di piante ornamentali od\nalberi di alto fusto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giardiniere: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata\ncompetenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la\nrealizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le\nconcimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle\nmalattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei\nviali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i\nrelativi tempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui\nsopra con responsabilità dei lavori assegnatigli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito\ncertificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva\ned elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che\nregolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed\nalle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa\npolivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “b” - ex specializzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vivaisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•potatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•innestatori e ibridatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti\nantiparassitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•selezionatori di piante innestate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttori patentati di autotreni – automezzi – trattori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•meccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elettricisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•spedizionieri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•costruttori di serre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 2a – declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi\nvariabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità\nprofessionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di\nun periodo di pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “c” - ex qualificati super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti agli impianti termici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione\ndelle marze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “d” - ex qualificati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutti gli aiuti degli operai di cui al livello “b”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•preparatori di acqua da irrorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•imballatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 3a – declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a quest’area i lavoratori addetti a mansioni generiche e\nsemplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “e” - ex comuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione di eventuali ed ulteriori profili professionali rispetto\na quelli del CCNL, il loro inquadramento nelle aree professionali,\nl’attribuzione dei parametri per ciascuno dei profili sono affidati ai\nContratti provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie dei\nvivaisti e l’inquadramento dei “giardinieri” il cui profilo professionale\nnon corrisponda a quello individuato per il giardiniere specializzato super.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l’incarico di\nCapo, i Contratti provinciali stabiliranno un’apposita maggiorazione\nsalariale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con il\ncompito di studiare la materia dell’inquadramento professionale degli operai\nagricoli e florovivaisti prevista dal presente contratto, al fine di fornire\nalle stesse Parti stipulanti proposte di modifiche o di aggiornamento nella\nclassificazione del personale, mediante analisi e studi del rapporto tra\nclassificazione e professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è composta di sei membri, di cui tre designati dalle\nOrganizzazioni imprenditoriali e tre designati dalle Organizzazioni sindacali,\ne potrà avvalersi anche di esperti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione delibera all’unanimità in ordine agli indirizzi e al\nmetodo di lavoro, nonché su eventuali pareri e proposte per l’adeguamento\ne\u002Fo la modifica dell’attuale sistema di classificazione, tenendo conto dei\nrisultati delle analisi e delle verifiche condotte dagli osservatori regionali\nai sensi dell’articolo 9 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è costituita all’interno dell’Ente Bilaterale Agricolo\nNazionale conformemente alle sue previsioni statutarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 32 – Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative al profilo\nprofessionale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa\ncorrispondente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora detti operai, per esigenze dell’azienda, siano adibiti a mansioni\npreviste per il profilo professionale con livello retributivo inferiore,\nconservano i diritti e la retribuzione del profilo di assunzione; nel caso\ninvece siano adibiti a mansioni di un profilo professionale con livello\nretributivo superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui\nsvolgono dette mansioni, al trattamento corrispondente all'attività svolta;\nacquisiscono altresì il diritto al nuovo profilo professionale quando siano\nadibiti continuativamente a detta nuova attività per un periodo di 20 giorni\nlavorativi, oppure saltuariamente per almeno due volte per un periodo\ncomplessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del passaggio al profilo professionale con livello retributivo\nsuperiore di cui al precedente comma non vengono conteggiate le giornate\nprestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia,\ninfortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la\nconservazione del posto dell'assente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il lavoro prestato nel profilo professionale con livello\nretributivo superiore deve essere registrato sul libretto sindacale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 33 – Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>operai florovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, per esigenze dell’azienda, viene temporaneamente\nadibito a mansioni di profilo professionale con livello retributivo inferiore\nconserva i diritti e la retribuzione del profilo professionale a cui\nappartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, per esigenza dell’azienda, viene adibito a mansioni del\nprofilo professionale con livello retributivo superiore, ha diritto al\nriconoscimento del trattamento economico previsto dal contratto collettivo per\ntale profilo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli acquisirà il diritto al riconoscimento del profilo professionale con\nlivello retributivo superiore soltanto dopo aver svolto tali mansioni superiori\nper un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 giorni nel caso di passaggio tra i profili professionali all’interno\ndella stessa prima area e nel caso di passaggio tra i profili professionali\ndella seconda area a quelli della prima area;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•15 giorni se il passaggio avviene all’interno dei profili professionali\ndella seconda e della terza area e nel caso di passaggio dalla terza area alla\nseconda area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di 25 e 15 giorni per acquisire il profilo professionale con\nlivello retributivo superiore possono anche essere raggiunti nell’anno e\nnella stessa azienda in più periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO V\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>ART. 34 – Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30\ngiornaliere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale orario, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n. 66,\npuò essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a\ndodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro\nper una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente\ncomma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma\nprecedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario\nsettimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione\nprovinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai addetti alle stalle, all’acquacoltura e alle attività\nagrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione\ndel lavoro, i contratti provinciali possono prevedere particolari modalità\napplicative dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di orario di lavoro per i lavoratori minori di età si applicano\ni limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo rimanendo il limite di orario di cui al primo comma del presente\narticolo, nonché quelli di cui al terzo comma del presente articolo, i\nContratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività\nzootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, una diversa\ndistribuzione dell’orario settimanale medesimo anche su cinque giorni o una\nriduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore\nnon lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da\neffettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente articolo sull’orario di lavoro non si\napplicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle province nelle\nquali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>ART. 35 – Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive,\npossibilmente in coincidenza con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella\ndomenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro\ngiorno della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base all’art. 22 della legge 17.10.1967, n. 977, modificata dal d.lgs.\n4.8.1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere\nassicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile\nconsecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere\nridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può\ncomunque essere inferiore a 36 ore consecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai addetti al bestiame, all’acquacoltura e per quelli aventi\nparticolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la\nregolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in\napplicazione dell’art. 8 della legge 22.2.1934, n. 370.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>ART. 36 – Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni\nanno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie\nretribuito pari a 26 giornate lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno,\nagli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono\ni mesi di servizio prestati presso l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi\neffetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art.\n23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del\nd.lgs. 4.8.1999, n. 345.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie,\ndeve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e\ndei desideri dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito\ndall’art. 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il\ncomputo delle ferie è rapportato a ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 37 – Permessi per formazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle iniziative di formazione individuale e collettiva del\npresente contratto, all'operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per\nformazione professionale di interesse agrario, istituiti da Enti qualificati e\nriconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo\nstrettamente necessario alla partecipazione al corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell’arco\ndel triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le\nparti sociali ai sensi dell’art. 6 della legge n. 53 del 2000 e quelli\napprovati dal Fondo per la formazione continua in agricoltura di cui all’art.\n118 della legge n. 388 del 2000, l’operaio a tempo indeterminato potrà\nusufruire dei relativi congedi, utilizzando in primo luogo il monte ore di cui\nal comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che\npuò beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà\nsuperare nello stesso momento il numero di uno, per quelle aziende che hanno da\nquattro a dieci operai a tempo indeterminato ed il 10 per cento per quelle\naziende che hanno più di dieci operai a tempo indeterminato. I permessi di cui\nsopra non sono conteggiabili nelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di formazione\nprofessionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai\na tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto\ncompatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla\ncontrattazione provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i\ncongedi per la formazione continua riconosciuti dall’art. 6 della legge n. 53\ndel 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>ART. 38 – Permessi straordinari e congedi parentali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un\npermesso retribuito di quindici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o\ndell’affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo\npreadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Ha altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni\ntre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti\ndalla legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può fruire in modo frazionato dei congedi della malattia del\nfiglio nella misura prevista dalla legge, previa valutazione da parte\ndell’azienda di detta richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con\nhandicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti\ndisposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.\n32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, il genitore è tenuto a presentare,\nalmeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la\ndurata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata\nminima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché\nl’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni\nsostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a\nrispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro\ndell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa\ncertificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio\ndell’assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 39 – Permessi per corsi di recupero scolastico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero\nscolastico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell'arco di un\ntriennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno; tali ore di permesso\npossono essere utilizzate dai lavoratori stranieri anche per la frequenza di\ncorsi di apprendimento della lingua italiana presso istituti scolastici\npubblici o altri organismi autorizzati e accreditati dalle regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che\npuò beneficiare dei permessi per partecipare ai detti corsi non potrà\nsuperare nello stesso momento, il numero di uno, per quelle aziende che hanno\nda quattro a dieci operai a tempo indeterminato ed il 10 per cento per quelle\naziende che hanno più di dieci operai a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di\nrecupero scolastico è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto\ncompatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla\ncontrattazione provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i\ncongedi per la formazione riconosciuti dall’art. 5 della legge n. 53 del\n2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>ART. 40 – Giorni festivi operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il primo dell’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 6 gennaio, Epifania del Signore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 25 aprile, Anniversario della Liberazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno di lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 1 maggio, festa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 1 novembre, giorno di Ognissanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 25 dicembre, giorno di Natale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 26 dicembre, Santo Stefano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Festa del Patrono del luogo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di\nfestività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui\nalle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2\ngiugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a\ntempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre\nper le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il\ntrattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime\ndue settimane dalla sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base all’art. 49 il trattamento economico spettante agli operai a tempo\ndeterminato, per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale\nprevista nell'articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel\ncaso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta\nla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la\nmaggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della legge 5.3.1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni\nfestivi e del verbale di Accordo del 2.5.1977, punto 5, nonché a seguito del\nDPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il\ntrattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo\nindeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento\nprevisto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali\ncoincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa\na tutti gli effetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus\nDomini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta,\noltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria,\neccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì\nconvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di\nfestività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di\npaga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento\nsarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non\neffettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività\nsoppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la\nretribuzione giornaliera normalmente dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione del Ministro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in\nmateria di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.1977, n. 54, precisa che\nla prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere\nregolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 41 – Giorni festivi operai florovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il primo dell’anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 6 gennaio, Epifania del Signore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 25 aprile, Anniversario della Liberazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il giorno di lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 1 maggio, festa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 1 novembre, giorno di Ognissanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 25 dicembre, giorno di Natale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 26 dicembre, Santo Stefano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Festa del Patrono del luogo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo\ninfrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei\ngiorni di festività nazionali ed infrasettimanali, valgono le disposizioni di\ncui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90 e pertanto nella ricorrenza\ndelle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se\ncadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso\nogni accessorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto\na), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato,\nmaggiorato della percentuale per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle\nleggi sopra citate è dovuto agli operai a tempo indeterminato di cui\nall’art. 22 del presente contratto, anche se detti lavoratori siano sospesi\ndal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione\ndal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono\nentro le prime due settimane dalla sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali\nfestività è compreso nella percentuale relativa al terzo elemento prevista\ndall’art. 49 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione\ndi lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente\neseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 43.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della legge 5.3.1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni\nfestivi e del verbale di Accordo del 2.5.1977, punto 5, nonché a seguito del\nDPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il\ntrattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo indeterminato\nil trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento\nprevisto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali\ncoincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa\na tutti gli effetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus\nDomini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta,\noltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria,\neccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuali direttamente interessate, possono, altresì\nconvenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di\nfestività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di\npaga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento\nsarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non\neffettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività\nsoppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la\nretribuzione giornaliera normalmente dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione del Ministro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in\nmateria di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.1977, n. 54, precisa che\nla prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere\nregolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 42 – Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario ordinario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni\nfestivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 40;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20:00 alle ore 6:00, nei\nperiodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22:00 alle ore 5:00, nei\nperiodi in cui è in vigore l’ora legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei\ncontratti provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le\ndiciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di\nevidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro\nstraordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario25 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo35 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro notturno40 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario festivo40 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo notturno45 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario\ncontrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all’art. 49.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo\nviene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella\nmisura in atto per le ore ordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro notturno e\u002Fo festivo che cada in regolari turni periodici e\nriguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del\nlavoratore, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per speciali lavori da eseguirsi di notte e nei giorni festivi, quali ad\nesempio le attività agrituristiche e di acquacoltura, i contratti provinciali\npossono stabilire un’adeguata particolare tariffa, in luogo delle\nmaggiorazioni previste dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro\nstraordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste,\nmaturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni\neffettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con\nle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle\nquote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle\nore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini\nprevisti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione\nordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno\nai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 43 – Lavoro straordinario, festivo, notturno operai\nflorovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro\nprevisto dall’art. 34;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi\nriconosciuti dallo Stato di cui all’art. 41;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in\ncui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in\ncui è in vigore l’ora legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le\ndiciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di\nevidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro\nstraordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni\ncontrattuali sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario29 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo40 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro notturno48 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario festivo50 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo notturno55 %\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoro notturno cada in regolari turni periodici o riguardi\nmansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore,\nmansioni che, per la loro natura e per esigenze tecniche debbono eseguirsi\nanche di notte, si farà luogo ad una maggiorazione del 10 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario\ncontrattuale, come definito all’art. 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo\nviene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella\nmisura in atto per le ore ordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro\nstraordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste,\nmaturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni\neffettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con\nle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato entro i termini, nelle\nquote e con le modalità definite dalla contrattazione provinciale (Banca delle\nore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini\nprevisti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione\nordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a individuare una definizione di lavoratore notturno\nai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 66 del 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 44 – Interruzioni e recuperi operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro\neffettivamente prestate nella giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore nonché a ragioni\ndi carattere tecnico e organizzativo, le ore di lavoro non prestate saranno\nretribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio\nrimanga nell’azienda a sua disposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’operaio a tempo indeterminato i Contratti provinciali di lavoro\npotranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie.\nNel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro\nquindici giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore\ngiornaliere e dodici ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la\nnorma dell’art. 8 della legge 8.8.1972, n. 457.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che le interruzioni devono essere\ncoerenti in termini di durata e non possono rappresentare fenomeni\ngeneralizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 45 – Interruzioni e recuperi operai florovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini\ndel recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz’ora di\nlavoro complessivamente in un giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di\nforza maggiore eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il\ndatore di lavoro potrà recuperare entro i successivi quindici giorni il tempo\nperduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per\ndetti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la\nnorma dell’art. 8 della legge n. 457 del 72.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>ART. 46 – Attrezzi ed utensili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono\nforniti dalle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui\nimputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 47 – Organizzazione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad\nassicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei\nriposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità\ndell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del\nmercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti\ned ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della\nintegrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte\nanche gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi specifici esami\nai sensi dell’articolo 9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Contratti provinciali di lavoro dovranno, altresì, individuare soluzioni\natte ad assicurare l’assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari\ndiretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con\npersonalità giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di\nattività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le\ncollaborazioni interaziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 48 – Trasferimenti operai florovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore definitivamente trasferito avrà diritto al rimborso, da parte\ndell'azienda, di tutte le spese di viaggio e di trasporto per le persone e le\nmasserizie della propria famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre avrà diritto ad una indennità straordinaria pari al corrispettivo\ndi sette giornate di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento, il rapporto di\nlavoro potrà essere risolto con la corresponsione di tutte le competenze\nmaturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 49 – Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•salario contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i\ncriteri di cui all’art. 31 e fissato per singole figure o per gruppi di\nfigure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo\nindeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•terzo elemento per gli operai a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ex salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti\nintegrativi provinciali vigenti all’atto della stipula del presente CCNL è\ncongelato in cifra. Esso è elemento costitutivo del salario contrattuale e\npotrà essere conglobato all’atto del rinnovo del contratto provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto\nprovinciale, qualora ne preveda l’obbligo di concessione agli operai a tempo\nindeterminato, deve stabilire il valore sostitutivo per il caso di mancata\nconcessione. Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo della\ntredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale\ncorrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo\nindeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•festività nazionali e infrasettimanali5,45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ferie8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tredicesima mensilità8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quattordicesima mensilità8,33%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•totale30,44%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario\ncontrattuale così come definito dal contratto provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a\ntempo indeterminato di cui all’art. 23, gli operai acquisiscono il diritto al\ntrattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli\noperai a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai predetti operai il\nterzo elemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere\nmensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini\nlocali, le modalità ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a\nsettimana, a quindicina, a mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga\ngiornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si\nottiene dividendo la paga mensile per 169.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Aumenti salariali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 19 giugno\n2018 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti\nprovinciali in applicazione del CCNL 22 ottobre 2014, sono incrementati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a decorrere dal 1° luglio 2018 dell’1,7 per cento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a decorrere dal 1° aprile 2019 dell’1,2 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta percentuale dell’1,7 per cento, relativa alla prima tranche di\naumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di\ncarenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>minimi salariali di area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli\naumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e 2\n(Allegato n. 1).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area\nprofessionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è\nprevisto dall’articolo 18 e relativo accordo allegato del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WAGES_payscale1_selected_year\">\u003Cp>I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le\nprovince dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del\nCCNL 22 ottobre 2014, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e\nnon oltre il 1° gennaio 2021; per le altre province dal 1° luglio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei\ncriteri di cui all’art. 2 e di una valutazione sull’andamento\ndell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al\nprimo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali\ndefiniti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito\ndell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero\nrisultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a\ndefinire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale\nstesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale\nprevisione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale\nnon hanno rinnovato il contratto provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>welfare contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 62 e 65 del presente CCNL\nrappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura\nperciò – esclusivamente nei confronti dell’azienda che non aderisca al\nsistema della bilateralità e non versi la relativa contribuzione – il\ndiritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni\nequivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi\nobblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all’Ente\nBilaterale Agricolo Nazionale di cui all’art. 7, a decorrere dal 1° gennaio\n2014 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore\nprestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva\ndi retribuzione – esclusa dalla base di calcolo del TFR – pari a 13,00 euro\nmensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con\nriferimento alla contribuzione dovuta al sistema di bilateralità\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 50 – Ex scala mobile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei salari contrattuali e nei minimi di area, previsti dall’art. 49 è\ncontenuta l’indennità di contingenza così come stabilita dalla legge\n26.2.1986, n. 38 e dalla legge 13.7.1990, n. 191 e successive modifiche e\nintegrazioni (Accordo sul costo del lavoro del 31.7.1992).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>ART. 51 – Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine\ndi ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile\nordinaria in vigore nel mese di dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della\ntredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi\neffetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa\nnella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>ART. 52 – Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere\ncorrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima\nmensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla\nstessa data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della\nquattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso\nl’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi\neffetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa\nnella percentuale relativa al terzo elemento di cui dall’art. 49.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>ART. 53 – Scatti di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun\nbiennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a\ntitolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in\ncifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, ad € 10,33 mensili se\noperai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad €\n11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai\nspecializzati super.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e\u002Fo a giornata secondo le norme\nsulla retribuzione previste dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Cp>Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano\ndal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il\nbiennio di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo\nsuperiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già\nmaturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto\nper il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso\noperaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di\nanzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di cinque.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio\ndipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed\nistituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti\ncontratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione\ndell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità, ivi\ncompresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai\nprofili professionali individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente\ncontratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da € 8,99 a € 9,89 per gli operai comuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da € 10,33 a € 11,36 per gli operai qualificati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da € 10,85 a € 11,93 per gli operai qualificati super;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati super.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 54 – Obblighi particolari tra le parti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, in applicazione delle norme contenute nel presente contratto,\ndovranno effettuare agli operai la corresponsione delle competenze da essi\nmaturate nei seguenti termini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario: ad ogni periodo di paga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo: ad ogni periodo di paga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•festività: alla scadenza del periodo di paga in corso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quattordicesima mensilità: alla data del 30 aprile di ogni anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tredicesima mensilità: in coincidenza con le festività del Santo Natale\ne comunque non oltre il 23 dicembre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trattamento di fine rapporto: all’atto della risoluzione del\nrapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli operai a tempo determinato: le festività, la tredicesima e\nquattordicesima mensilità sono conglobati nel terzo elemento, come previsto\ndall’art. 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza e\nnon possono esercitare attività in concorrenza con quella dell’azienda da\ncui dipendono né divulgare notizie attinenti l’organizzazione ed i metodi di\nproduzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa\npregiudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la busta paga si applicano le norme di legge vigenti secondo le\nindicazioni che potranno essere concordate in sede di stipulazione dei\ncontratti provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 55 – Rimborso spese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio\ncomunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro\ngiornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal\nluogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate\n(viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi.\nIl tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il\nrimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché\ndisciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 56 – Cottimo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni provinciali in sede di stipulazione dei contratti\nprovinciali, disciplineranno il cottimo sulla scorta delle situazioni riferite\nai tipi di azienda di cui all’art. 1, “Oggetto del contratto”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>ART. 57 – Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo\nindeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola\nsommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore\nall’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La\nquota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come\nmese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale\ndisciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a\npartire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297,\nle cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si\nintendono qui integralmente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le\ndisposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti\ncollettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del\nCCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa\nai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si\nriporta nell’Allegato n. 13).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento\ndi fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del\nCodice civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua\nfamiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come\ndegli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da\nfissarsi nei contratti provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di\nterreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha\ndiritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al\nmomento del decesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro\nordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale\ndefinito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto\na titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario\ncontrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non\nsi calcola sul terzo elemento (Allegato n. 14).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PREVIDENZA - ASSISTENZA - TUTELA DELLA SALUTE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 58 – Previdenza e assistenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore\ndi lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>ART. 59 – Fondo nazionale di previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza\nintegrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive\nmodifiche e integrazioni, nonché dall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le\nparti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a\ncapitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli\nimpiegati agricoli, denominato Agrifondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti\nsono costituite da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione\nutile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile\nper il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione\nal fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo\nall’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al\n28.4.1993.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore,\nlimitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di\nversare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale\nprevisti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a\nbase della determinazione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve\nessere effettuato, a partire dalla data stabilita nell’accordo istitutivo\ndello stesso, a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno\nsuccessivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento\nche decorre dalla definitiva approvazione del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in ordine alle prospettive di Agrifondo, convengono sulla\nopportunità di affidare alla Fondazione Enpaia – attraverso modalità\ntecniche da definire – le attività di previdenza complementare allo stato\ngestite dallo stesso, verificando, al riguardo, le possibilità ammesse dal\nD.lgs. 5 dicembre 2015, n. 252, art. 3 comma 1, lettera g).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si ritiene infatti che la Fondazione Enpaia, in ragione dei legami pregressi\ncon il Fondo e alla luce della tipologia di attività che la stessa svolge,\nrappresenti un riferimento in grado di garantire continuità all’operato di\nAgrifondo e di perseguire l’obiettivo di un ampliamento della platea degli\niscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le parti forniranno indicazioni ai propri rappresentanti in seno\nal Consiglio di Amministrazione di Agrifondo, affinché pongano in essere tutti\ngli atti necessari a verificare la fattibilità tecnica e a individuare i\npassaggi propedeutici all’attuazione di tale operazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Ch3>ART. 60 – Malattia ed infortunio operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di\ninfortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180\ngiorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la\nconservazione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione\nclinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi\ndall’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di\nrisolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine\nrapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità,\nnonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data\ndella risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo\nindeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto,\ndel pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere\ndella malattia o dell'infortunio. Se l’operaio agricolo coltiva un\nappezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha\ndiritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in\ncorso al momento in cui è caduto malato o infortunato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero\nl’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore\npuò richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del presente\narticolo, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaystxt\">\u003Ch3>ART. 61 – Malattia ed infortunio operai florovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di\ninfortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180\ngiorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la\nconservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione\nclinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi\ndall'infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di\nrisolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine\nrapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché\ndell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero\nl’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore\npuò richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del presente\narticolo, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà\ndiritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all’erogazione, da\nparte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera, nella misura del 25\nper cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo\nprofessionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la\nmalattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, e subordinatamente al\nriconoscimento della malattia stessa da parte dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro, l’operaio a tempo indeterminato, fermo\nrimanendo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del\nTesto unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), a partire dal\nquarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di\n180 giornate, avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di\nuna indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e il\nsalario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di\nappartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al\nriconoscimento dell'infortunio da parte dell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento, per malattia ed infortunio, integrativo a quello di legge,\ndi cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non\nabbiano raggiunto presso la stessa azienda trenta giornate di lavoro\ncontinuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, invece, l’operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la\nstessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di\nmalattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall’INPS e\ndall’INAIL, a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per\nla durata di quarantacinque giornate in un anno, alla medesima indennità\ngiornaliera, rispettivamente prevista al 6° e 7° commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora\nintervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali possono disporre che le indennità integrative\npreviste dal presente articolo siano effettuate a cura degli enti bilaterali\nterritoriali – Casse extra legem di cui all’art. 8 del CCNL, limitatamente\nalle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di\nbilateralità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>ART. 62 – Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul\nlavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione extra legem\nagli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà\nassicurare a detti operai, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e\nintegrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80 per cento del\nsalario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di\nappartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione\nsalariale da parte delle Casse extra legem medesime, dovrà assicurare un\ntrattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e\nintegrazione, pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Infortuni sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai\nagricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto\nprevisto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli\ninfortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un\ntrattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura\ndell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo\nprofessionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso\ndi infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di\ninabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra\nindennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo\nprofessionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le\nCasse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e\nintegrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario\ngiornaliero contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del rendiconto annuale delle Casse integrazione extra legem, le\nparti verificheranno l’adeguamento dei contributi in vigore per permettere\nl’applicazione del trattamento previsto dall’art. 62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle province ove non è ancora istituita la Cassa integrazione extra\nlegem, le parti contraenti interverranno per promuoverne la istituzione onde\nconseguire, gradualmente, i livelli di trattamento minimo di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 63 – Cassa integrazione salari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad\nopera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti\ndalla legge stessa e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il\ndatore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di\nlegge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale\nrelativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1 febbraio\ndell’anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in\napplicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione\ndell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato\nche svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate\nlavorative presso la stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 64 – Anticipazione trattamenti assistenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le\nindennità di legge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi\nrelativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia,\nall’infortunio e alla cassa integrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disposizione produce effetti dal momento in cui gli Enti\nprevidenziali e assistenziali renderanno operativa la possibilità per i datori\ndi lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi\nanticipati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>ART. 65 – Fondo di assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito a livello nazionale il Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa per i lavoratori agricoli e florovivaisti, denominato F.I.S.A., che\nrisponde ai requisiti di legge previsti dal d.lgs. 2.9.1997 n. 314 e successive\nmodifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo eroga prestazioni integrative dell’assistenza pubblica con\nfinalità sanitarie, antinfortunistiche e sociali, secondo le previsioni del\nrelativo regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono iscritti al Fondo gli operai agricoli e florovivaisti assunti con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento del Fondo è utilizzata la contribuzione di cui\nall’art. 7 nella misura individuata da specifico accordo tra le Parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Ch3>Art. 66 – Welfare integrativo a livello nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), previa delibera del\nproprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità\nfinanziaria, può riconoscere le seguenti prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una indennità economica agli operai agricoli a tempo indeterminato\nlicenziati nell’ultimo quadrimestre dell’anno solare pari al 30% del minimo\nretributivo della II area per tre mensilità, in attesa di modifiche\nlegislative in ordine alla disciplina dell’indennità di disoccupazione per\ngli operai a tempo indeterminato (OTI);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaretxt\">\u003Cp>•una indennità in favore del genitore lavoratore o lavoratrice dipendente\ncon contratto a tempo indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex\nastensione facoltativa), pari al 40% del minimo retributivo della II area per\nun massimo di sei mensilità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un assegno di solidarietà in favore degli operai a tempo indeterminato\n(OTI) affetti da patologie oncologiche che usufruiscano dell’aspettativa non\nretribuita di cui agli articoli 60 e 61 del presente CCNL, pari al 80% del\nminimo retributivo della II area per un massimo di sei mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>•una indennità in favore delle donne lavoratrici con contratto a tempo\nindeterminato vittime di violenza di genere che usufruiscano del periodo di\ncongedo di cui all’art. 69, del presente contratto. L’indennità – pari\nal 100% del minimo retributivo della II area – è riconosciuta per i due mesi\ndi congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e indennizzati\ndall’INPS.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute - nei limiti dei\nfondi stanziati annualmente dall’E.B.A.N. con apposita delibera del Comitato\ndi Gestione - ai soli dipendenti delle imprese iscritte e in regola con i\nversamenti contributivi al sistema di bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni spettano solo in assenza di analoghe forme di tutela previste\nnei contratti provinciali e\u002Fo nei regolamenti delle Casse extra legem\u002FEBAT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del presente contratto le Parti procederanno al monitoraggio\ndelle prestazioni effettivamente riconosciute al fine di valutarne gli effetti\ne gli eventuali correttivi da apportare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>ART. 67 – Lavori pesanti o nocivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o\nnocivi, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori nocivi\ne le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in\ncui vengono adibiti a detti lavori pesanti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>ART. 68 – Tutela della salute dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che\npresentano “fattori di nocività”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno\nla prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e\nconcederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il\nrimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà\nimpiegato in altri normali lavori dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di\nlavoro dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro – a parità\ndi retribuzione e di qualifica – di due ore e venti minuti giornaliere. Sono\nfatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Tenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL (Allegato\nn. 16), i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle\ncondizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre –\nfermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma\n– le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le\naltre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i\nContratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica\ndi visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per\ngli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da\nadottare – oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20.5.1970, n.\n300 – potrà essere richiesto l’intervento dei Centri di medicina\npreventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di\ndefinire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui\nproblemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori\nche partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso\nretribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 37 del presente CCNL,\nnell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-code_application\">\u003Cp>Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui\nal D.lgs. n. 81 del 2008 demandate alla contrattazione collettiva, con\nparticolare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS)\ne ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), sono\nstate attuate rispettivamente con gli accordi del 19 giugno 2018 (Allegati n. 6\ne n. 17).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>ART. 69 – Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un\nperiodo massimo di cinque mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre\nche su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a\ntempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 70 – Libretto sindacale e sanitario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno\nadottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile allegato al\npresente contratto collettivo nazionale di lavoro (Allegato n. 18), cui si\nuniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale\nintegrativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le\nrispettive Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 71 – Lavoratori tossicodipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di\ndisciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e\nriabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, l’operaio agricolo a\ntempo indeterminato a cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che\nintende seguire programmi di terapia e riabilitazione presso servizi sanitari\ndelle ASL e altre strutture riabilitative iscritte negli appositi albi, ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario alla\nriabilitazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di assenza dal lavoro\nè tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento\ndello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze ed il relativo programma ai sensi dell’art. 122 del citato\nTesto unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto qualora il\nlavoratore interrompa volontariamente il programma di terapia e riabilitazione,\nnonché non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della\nterapia o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai agricoli a tempo indeterminato che abbiano familiari conviventi\nin stato di tossicodipendenza, possono usufruire, previa richiesta scritta e\ncompatibilmente con le esigenze aziendali, di un periodo di aspettativa non\nsuperiore a quattro mesi, anche non consecutivi, per concorrere al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo del familiare, qualora il servizio per la\ntossicodipendenza ne attesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i suddetti periodi di assenza o di aspettativa non decorrerà\nretribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun\nistituto di legge e\u002Fo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà\nposta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO VIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SOSPENSIONE, RISOLUZIONE RAPPORTO E\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 72 – Trapasso di azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed\nil lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti\ndel datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato dal\ncessante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 73 – Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il servizio di leva ed il richiamo alle armi dei lavoratori, si\napplicano le norme di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 74 – Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo\nindeterminato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento\ndegli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo,\nsecondo la disciplina delle leggi n. 604 del 66 e n. 300 del 70, come\nmodificate dalla legge n. 108 del 90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Giusta causa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto\nsenza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non\nconsentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le assenze ingiustificate per tre giorni consecutivi, senza\nnotificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le condanne penali per reati che comportino lo stato di detenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione\ndi sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai Contratti provinciali\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto\nrappresentante nell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli\nstabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il furto in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Giustificato motivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole\ninadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’operaio ovvero da\nragioni inerenti all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al\nregolare funzionamento di esse, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli\nallevamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la radicale modifica degli ordinamenti colturali o della organizzazione\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la cessazione dell’attività agricola per fine contratto di affitto di\nfondo rustico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative\ndi servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta\nod il rientro di unità lavorative attive, relativamente ai familiari entro il\nsecondo grado, anche se non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto\ndei termini di preavviso di cui all’art. 76 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che\nper giustificato motivo, deve essere comunicato all’operaio a mezzo\nraccomandata a. r. e contenere i motivi che lo hanno determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla\npropria organizzazione sindacale la quale, con le modalità e procedure\npreviste dall’art. 89, esperirà il tentativo di amichevole componimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, c. 2, della legge n. 108 del\n90, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli\noperai aventi diritto alla pensione di vecchiaia ed in possesso dei requisiti\npensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto\ndi lavoro ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.12.1981 n. 791, convertito, con\nmodificazioni, con la legge 26.2.1982 n. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 75 – Dimissioni per giusta causa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro,\nsenza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi\ncontrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 76 – Preavviso di risoluzione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di\nlicenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve\nessere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all’altra parte a\nmezzo di raccomandata a.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della\ncomunicazione, sono così stabiliti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•due mesi nel caso di licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un mese nel caso di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è\ndovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente\nall'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione\ndel rapporto per morte dell’operaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 77 – Norme disciplinari operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal\nconduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il\nlavoro loro affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di\nlavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da\nassicurare la normale disciplina aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali di lavoro debbono prevedere le infrazioni\ndisciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni\ndisciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l’art.\n89.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 78 – Norme disciplinari operai florovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal\nconduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il\nlavoro loro affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di\nlavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da\nassicurare la normale disciplina aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere\npunita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi\nl’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di\nmaggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino\nrisarcimento di danni previsti dalla lettera b) del paragrafo 1), saranno\nversati alla Sede provinciale dell’INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 79 – Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai\nflorovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro due\ngiorni dalla loro adozione attraverso apposita registrazione su libretto\nsindacale, nei soli casi di multe e sospensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 78 il lavoratore\npotrà, entro dieci giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorrere alla\npropria organizzazione sindacale, la quale, con le modalità e procedure\npreviste dall’art. 89, esperirà il tentativo di amichevole componimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO IX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 80 – Delegato d’azienda operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un\ndelegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori\nfirmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano\nstate costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (vedi il Protocollo di\ncui all’Allegato n. 19), sarà eletto un secondo delegato di azienda\nnell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art.\n82 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali prevedranno eventuali norme particolari per\nagevolare l’esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano\nessi a tempo indeterminato o determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto\ndelegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei\nlavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle\nOrganizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate,\nalle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle\nOrganizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi\ne per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla\ndata in cui perviene la comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare\nalle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il delegato ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta\napplicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione\nsociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli\ninfortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni\nigienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della\ndecorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso\ndelegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 81 – Delegato d’azienda operai florovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di\nazienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupino più di 75 operai, nelle quali non siano state\ncostituite le Rappresentanze sindacali unitarie (vedi il Protocollo di cui\nall’Allegato n. 19), sarà eletto un secondo delegato di azienda\nnell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda,\nsiano essi a tempo indeterminato che determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto\ndelegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art.\n82 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei\nlavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli\nraggruppamenti sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle\nOrganizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate\nalle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle\nOrganizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi\ne per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati stessi entrano in\nfunzione dalla data in cui perviene la comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare\nalle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il delegato ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta\napplicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione\nsociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli\ninfortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni\nigienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della\ndecorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso\ndelegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 82 – Tutela del delegato di azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall'azienda\nin cui è stato eletto né colpito da misure disciplinari e\u002Fo da sanzioni di\ncarattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti\nl'attività sindacale svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del\ndelegato non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa\ndelle Organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che con il termine trasferimento sono fatti salvi i\n“comandi di servizio”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 83 – Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di\nintesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e\nflorovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (vedi art.\n19).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 84 – Riunioni in azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell'azienda in cui\nprestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante\nl’orario di lavoro nei limiti di tredici ore annue regolarmente\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle\nrappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro,\ndirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito\nProtocollo (vedi Allegato n. 19).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Ch3>ART. 85 – Permessi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai\ndelegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per\nl’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di\norganismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali; i permessi\nstessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro\nore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un\nquadrimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti\nper la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura\nsindacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne\ncomunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando\ntrattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi\nnon retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il\nperiodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti\nsindacali della stessa azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 81 relativi alla\ncomunicazione dei nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei\nnominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o\nprovinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni\nprovinciali sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori\ndi lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente\ncontratto), ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene\nla comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare\nalle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno\nvariazioni nella loro entità in caso di successione nella carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito\nProtocollo (vedi Allegato n. 19).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 86 – Permessi per le assemblee di Agrifondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori membri elettivi dell’assemblea di Agrifondo hanno diritto a\npermessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee ufficialmente\nconvocate nel limite massimo di tre giorni all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 87 – Contributo contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale, sono\ntenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e\nprovinciali stipulanti il presente Contratto ed i contratti provinciali, un\ncontributo per ogni giornata di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità ed entità di tale contributo sono determinate da appositi\naccordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da\nquesti versata, unitamente alla propria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al\nlavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni\ngiornata di effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 88 – Quote sindacali per delega\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto\nhanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali\nche i lavoratori intendono loro versare, con le modalità stabilite dai\ncontratti provinciali che garantiscono la segretezza del versamento effettuato\ndal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno concordare la misura e le\nmodalità di versamento del contributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TITOLO X\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORME FINALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 89 – Controversie individuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente\ndall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del\nrapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo\ndirettamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle\nrispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro quindici\ngiorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di\ncomposizione della vertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la controversia discende dal riconoscimento del profilo professionale in\nrapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata od\nerronea applicazione dell’art. 31 del presente contratto, il tentativo di\namichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti,\nnominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito\nmandato il datore di lavoro ed il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il tentativo di conciliazione relativo al riconoscimento del profilo\nprofessionale non ha esito positivo, le Organizzazioni sindacali possono\ndemandare la controversia all’Osservatorio provinciale di cui all’art.\n9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 90 – Controversie collettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro quindici giorni dalla segnalazione di una delle parti, le\nOrganizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le\ncontroversie collettive insorte per l’applicazione o la interpretazione di\nnorme di legge, del CCNL e dei contratti provinciali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 91 – Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condizioni di\nmiglior favore per i lavoratori, già previste dai contratti provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 92 – Contrattazione provinciale operai agricoli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a\nlivello provinciale e ne fissa l’ambito di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso\nattribuiti da quanto stabilito all’art. 2 del presente CCNL. La\ncontrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel\npresente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei\nlimiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei\nseguenti articoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 5 – Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e\u002Fo\nsituazioni di crisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 8 – Casse extra legem\u002FEnti Bilaterali Agricoli Territoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 9 – Osservatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 13 – Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 17 – Rapporto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 18 – Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 20 – Riassunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 24 – Mobilità territoriale della manodopera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 25 – Lavoratori migranti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 29 – Vendita dei prodotti sulla pianta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 31 – Classificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 34 – Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 35 – Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 37 – Permessi per formazione continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 39 – Permessi per corsi di recupero scolastico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 42 – Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 44 – Interruzioni e recuperi operai agricoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 47 – Organizzazione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 49 – Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 54 – Obblighi particolari tra le parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 55 – Rimborso spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 56 – Cottimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 62 – Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro\noperai agricoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 67 – Lavori pesanti o nocivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 68 – Tutela della salute dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 77 – Norme disciplinari operai agricoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 80 – Delegato d’azienda operai agricoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 88 – Quote sindacali per delega\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti\ncontraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni intese a\nmodificare il quadro dei livelli di contrattazione previsto da questa\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali scadono al termine del primo biennio di vigenza del\nCCNL ed hanno validità per quattro anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata a.r. almeno sei mesi\nprima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un\nanno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare\nall’altra le proposte per il rinnovo almeno tre mesi prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni\nrelative al raffreddamento del conflitto e all’elemento economico di cui\nall’art 2 a compensazione dell’eventuale periodo di carenza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dal rinnovo contrattuale, le Organizzazioni territoriali e\nprovinciali delle parti contraenti provvedono alla stesura del testo coordinato\ndel contratto provinciale con le modifiche ed integrazioni introdotte in sede\ndel rinnovo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 93 – Contrattazione provinciale operai florovivaisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate\nall’articolo “Oggetto del contratto” le Organizzazioni sindacali\nprovinciali dovranno procedere alla stipulazione di Contratti provinciali nei\nquali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli adempimenti di cui agli articoli 5, 8, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 31,\n34, 37, 39, 47, 49, 54, 55, 56, 61, 67, 68 e 88;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme\ngenerali del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di\nlavoro fornisca l’abitazione, altri annessi o il vitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti si impegnano di osservare e far osservare il presente\ncontratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni provinciali in\ncaso di necessità al fine di facilitare l’applicazione del contratto o\ndirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti provinciali scadono al termine del primo biennio di vigenza del\nCCNL ed hanno validità per quattro anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A\u002FR almeno sei mesi prima\ndella scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno\ne così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare\nall’altra le proposte per il rinnovo almeno tre mesi prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni\nrelative al raffreddamento del conflitto e all’elemento economico di cui\nall’art. 2 a compensazione dell’eventuale periodo di carenza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dal rinnovo contrattuale, le Organizzazioni territoriali e\nprovinciali delle parti contraenti provvedono alla stesura del testo coordinato\ndel contratto provinciale con le modifiche ed integrazioni introdotte in sede\ndel rinnovo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale – Diffusione contratti e tabelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, considerata l’utilità di portare a conoscenza immediata e\ndiretta dei propri associati il testo delle convenzioni collettive tra le\nstesse concordate, convengono di assicurare ogni possibile forma di diffusione\nagli accordi e contratti nazionali e provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoga diffusione sarà data, altresì, alle tabelle salariali,\npreventivamente concordate, per la cui autenticità è necessaria la\nsottoscrizione di tutte le parti contraenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali spese per la pubblicazione di testi contrattuali e tabelle\nsalariali saranno ripartite tra tutte le parti in proporzione degli ordinativi\ndi copie fatte da ciascuna Organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ART. 94 – Esclusività di stampa. Archivi contratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti\nstipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di\nlegge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva\nautorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in\npossesso delle Organizzazioni firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione\ndell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della\nlegge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio\nNazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, via David\nLubin n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, c.\n2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCNL, a cura di una delle\nparti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e\nagli Enti previdenziali e assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla\ncostituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione,\npattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per\nadesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente\ndalle Parti medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha\nvalidità anche per tutti i contratti provinciali e\u002Fo accordi applicativi del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI SALARIALI DI AREA MENSILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Tabella n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n      \u003Cdd>\n        \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Ctable width=\"423\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"239\">\n          \u003Ccol width=\"150\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n            \u003Ctr>\n              \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"405\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">OPERAI AGRICOLI\u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"239\" height=\"36\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">AREE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">MINIMI\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">Area 1\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">1.286, 25\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">Area 2\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">1.173, 06\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">Area 3\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"150\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">874, 65\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"423\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"150\">\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n        \u003C\u002Ftable>\n      \u003C\u002Fdd>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>MINIMI SALARIALI DI AREA ORARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\u003Cdl>\n  \u003Cdl>\n      \u003Cdd>\n        \u003Ctable width=\"434\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n          \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"239\">\n          \u003Ccol width=\"161\">\n          \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n            \u003Ctr>\n              \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"416\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">OPERAI FLOROVIVAISTI\u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"239\" height=\"36\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">AREE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">MINIMI\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">Area 1\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">7,79\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">Area 2\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">7,14\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n            \u003Ctr valign=\"top\">\n              \u003Ctd width=\"239\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">Area 3\u003C\u002Fp>\n              \u003C\u002Ftd>\n              \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n                \u003C\u002Fp>\n                \u003Cp align=\"center\">6,71\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdd>\u003C\u002Fdl>\u003C\u002Fdl>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdl>\u003Cdl>\u003Cdd>\u003Ctable width=\"434\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"161\">\n              \u003C\u002Ftd>\n            \u003C\u002Ftr>\n          \u003C\u002Ftbody>\n        \u003C\u002Ftable>\n      \u003C\u002Fdd>\n  \u003C\u002Fdl>\n\u003C\u002Fdl>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Verbale di Accordo per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese\ndi manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>e i loro operai\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anno 2014 il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della\nConfederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Corso\nVittorio Emanuele II, 101\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Nazionale Coldiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Italiana Agricoltori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli\noperai agricoli e florovivaisti prevede che \"le Parti a livello nazionale\npossono individuare specifici settori e\u002Fo comparti produttivi che presentano\nparticolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla\ncontrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 del presente contratto),\nper i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un\naccordo collettivo\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che in data 22\u002F10\u002F2014 le organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti, CIA,\nFai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del\nContratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i\ndipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde\npubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo\ndel biennio economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i\nrapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del\nverde pubblico e privato e i loro operai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del\nsistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti\ndi lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte\nintegrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso\nallegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e\ncreazione del verde pubblico e privato ed i loro operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL\nper gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli\noperai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 Campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente accordo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di\nlavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque,\nassociata, che svolgono, in via esclusiva, lavori e servizi di creazione,\nsistemazione e manutenzione di aree a verde pubbliche e private, di\nimboschimento, nonché lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione\nagraria, forestale e del territorio e gli operai da esse dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il presente accordo si applica, a titolo esemplificativo,\nalle imprese che svolgono lavori e servizi di progettazione, costruzione e\nmanutenzione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aree a verde pubblico e privato, compreso l’arredo urbano e il\npatrimonio forestale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•opere per la difesa del territorio e l’eliminazione del dissesto\nidrogeologico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impianti irrigui, idraulici e di illuminazione nelle aree verdi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•opere ambientali e in ambito fluviale, di sistemazione idraulica e\nbonifica,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché attività agli stessi complementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che il presente accordo è applicabile limitatamente\nalle imprese che, svolgendo esclusivamente attività di creazione, sistemazione\ne manutenzione di aree a verde, non sono considerate agricole, pur avendo gli\noperai addetti alle citate attività inquadrati previdenzialmente nel settore\nagricolo ai sensi dell’art. 6 lettera e) della legge n. 92\u002F1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 Cessazione di appalto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda cessante è tenuta a comunicare eventuali esuberi alle parti\ncontrattuali territoriali e all’azienda subentrante, affinché\nquest’ultima, in caso di nuove assunzioni legate all’appalto stesso, possa\nfare ricorso, di preferenza, a quegli stessi lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende informeranno le rappresentanze sindacali aziendali\u002Frappresentanze\nsindacali unitarie sulla tipologia, sulla modalità e sulla tempistica dei\ncontratti di appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle mansioni svolte, i lavoratori sono inquadrati secondo la\nclassificazione degli operai florovivaisti contenuta nell’art. 31, rubricato\n“Classificazione”, del vigente CCNL per gli operai agricoli e\nflorovivaisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente la classificazione degli operai dipendenti da imprese di\nmanutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato è così\nstabilita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 1a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “a” – ex specializzato super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tecnico in grado di strutturare e costruire impianti irrigui e di regime\ndelle acque di superficie in ogni particolare e in ogni situazione, nonché\nogni montaggio idraulico ed elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•potatore di alberi in grado di operare con capacità di pianificazione\ndel cantiere di potatura e in possesso di complete conoscenze agronomiche delle\ndiverse tecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di\nalberi ornamentali in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giardiniere specialista in possesso di complete conoscenze per affrontare\ne risolvere ogni problema di manutenzione delle diverse tipologie di aree verdi\n(giardini, parchi, aree boschive, ecc.) e in grado di interpretare disegni e\nplanimetrie di progetto dandone pratica esecuzione nella realizzazione di aree\nverdi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operatore in possesso di complete conoscenze tali da consentirgli\nl’esecuzione di progetti di rinaturazione e di manutenzioni ordinarie e\nstraordinarie di silvicoltura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore meccanico che, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o\nautomezzi di portata superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e\nriparazioni ordinarie con le attrezzature messe a disposizione dall’azienda,\nsvolgendo un’attività lavorativa polivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “b” - ex specializzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•potatore di alberi in possesso di buone conoscenze agronomiche delle\ntecniche di potatura per la corretta esecuzione delle potature di alberi\nornamentali in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giardiniere in grado di operare secondo le regole\nagronomiche\u002Fpaesaggistiche nella costruzione e manutenzione di parchi e\ngiardini ed aree a verde in genere, nonché in possesso di buone conoscenze\ncirca la formazione, la manutenzione e le patologie di ogni tipo di manto\nerboso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•meccanico in grado di mantenere il parco macchine e le attrezzature\ndell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore patentato di autotreni, automezzi e macchine operatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 2a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “c” - ex qualificati super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operaio in grado di provvedere agli scavi, alla stesura di tubi e di\ncavi, ad ogni montaggio idraulico, a montaggi elettrici in bassa tensione, a\nriparazioni su impianti esistenti, alla sistemazione di irrigatori in funzione\ndel verde sia nelle situazioni semplici e sia sulla base di un progetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giardiniere manutentore in grado di affrontare e risolvere ogni problema\ndi ordinaria manutenzione delle aree verdi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operaio in grado di eseguire opere di ingegneria naturalistica –\nregimazione delle acque, quali opere in legno (viminate, palizzate, ecc.) e in\npietra (gabbionate, scogliere, ecc.), idrosemine, piantagioni ed opere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “d” - ex qualificati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•potatore di arbusti, siepi e sarmentose in grado di operare secondo le\ntecniche agronomiche, nonché di effettuare potature su alberi seguendo le\nindicazioni fornitegli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giardiniere generico in possesso di conoscenze pratiche e\u002Fo teoriche per\nl’esecuzione di lavori di piantumazione di alberi e arbusti, di semplici\nopere di arredo e di ordinaria manutenzione di aree verdi, nonché in possesso\ndi conoscenze pratiche e\u002Fo teoriche per la formazione e la manutenzione dei\nmanti erbosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore di piccoli mezzi meccanici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 3a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello “e” - ex comuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operaio in grado di eseguire le operazioni più semplici (scavi, stesura\ndi tubi, montaggio di giunti, ricopertura e piantumazione, potatura, tosatura\ndei prati con macchine semplici, stesura e modellazione del terreno, ecc.),\nnonché di fornire supporto agli operai degli altri livelli di\ninquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione\ndel verde pubblico e privato che operano su una pluralità di territori e\u002Fo\nprovince, si applicano le disposizioni del contratto provinciale di lavoro\ndella provincia in cui si trova la sede legale del datore di lavoro, ovvero di\naltra sede eventualmente individuata con specifico accordo sindacale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salvi i trattamenti di miglior favore eventualmente previsti a\nlivello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 Indennità e rimborsi spese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio\ncomunale della sede abituale di lavoro, per i quali non è previsto il rientro\ngiornaliero, ma sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal\nluogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate\n(viaggio, vitto, alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il\ntempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta\ninoltre una indennità giornaliera proporzionale alla distanza dalla abituale\nsede di lavoro al posto assegnato. In tal caso, l’orario di lavoro ha inizio\ne termine sul posto di lavoro assegnato e va conteggiato dall’ora fissata\ndall’impresa per l’inizio dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori\nper i quali non è previsto il rientro giornaliero, limitatamente all’ipotesi\nin cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal Comune di\nalloggiamento in loco. In tal caso l’indennità giornaliera sarà\nproporzionale alla distanza tra il posto di lavoro assegnato e\nl’alloggiamento in loco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede\nabituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la\ncontrattazione provinciale disciplinerà la materia dei rientri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore dell’indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è\npari alle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 8,00 fino a 15 chilometri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 11,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 16,00 oltre 25 e fino a 40 chilometri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 26,00 oltre 40 chilometri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente che – previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta\ndal datore di lavoro o da un suo sostituto – usa il proprio mezzo per\nservizio, spetta un rimborso pari a 1\u002F5 del prezzo della benzina per ogni\nchilometro percorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fine dell’applicazione della presente norma, per “sede abituale di\nlavoro” deve intendersi la sede dell’azienda o il cantiere di prima\nassunzione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere\nforfetizzati dalla contrattazione provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che i rapporti di lavoro degli operai oggi disciplinati\ndal CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e\ncreazione del verde pubblico e privato del 26 aprile 2006 siano regolati, a\ndecorrere dal 1o gennaio 2015, dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti\ndel 22 ottobre 2014 e dal presente Accordo ad esso allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salvi i trattamenti economici di miglior favore acquisiti alla data\ndi entrata in vigore del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfagricolturaFlai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ColdirettiFai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CIAUila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 2-bis\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Verbale di Accordo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anno 2014 il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della\nConfederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Corso\nVittorio Emanuele II, 101\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Nazionale Coldiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Italiana Agricoltori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che le medesime Parti in data 26 aprile 2006 hanno sottoscritto il\nContratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle imprese\ndi manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come\nmodificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che, pur permanendo l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti\ndi lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde\npubblico e i loro dipendenti, le Parti - per ragioni di semplificazione e\nrazionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva - intendono far\nrientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e\nflorovivaisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso e considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti convengono di procedere alla consensuale risoluzione del CCNL per i\ndipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde\npubblico e privato siglato il 26 aprile 2006, come modificato dall'accordo 25\nsettembre 2008 di rinnovo del biennio economico, con effetto dal 31 dicembre\n2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che i rapporti di lavoro oggi disciplinati dal CCNL per\ni dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde\npubblico e privato siano regolati, a decorrere dal 1o gennaio 2015, per i\nlavoratori con la qualifica di operaio, dal CCNL per gli operai agricoli e\nflorovivaisti del 22 ottobre 2014 e dall' “Accordo per la disciplina dei\nrapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del\nverde pubblico e privato e i loro operai” del 22 ottobre 2014 ad esso\nallegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a dare adeguata pubblicità al presente accordo\naffinché le aziende ed i lavoratori interessati possano essere adeguatamente\ninformati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la risoluzione del CCNL per i dipendenti delle imprese di\nmanutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il\n26 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si impegnano a\ndefinire, entro il 31 dicembre 2014, un accordo per la disciplina collettiva\ndei rapporti di lavoro per i quadri e gli impiegati delle imprese di\nmanutenzione del verde.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfagricolturaFai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ColdirettiUila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Protocollo di intesa per un confronto permanente sui temi dello sviluppo,\ndell’occupazione e della competitività del settore agricolo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 6 luglio 2006, presso la sede di Confagricoltura in Roma, tra le\nseguenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Confederazione Italiana Agricoltori (CIA),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Flai-Cgil;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fai-Cisl;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Uila-Uil,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata\ndifficile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) ancora\nmodesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito\npubblico-Pil sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso,\nall’interno delle vigenti regole europee e dell’affermato processo di\nglobalizzazione dell’economia mondiale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che l’accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte\npressione competitiva che grava sull’agricoltura italiana ed europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a\ngravare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e\namministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore\nprimario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni\ndistorsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono\nessere adeguatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime\nparti nell’avviso comune per l’emersione del lavoro irregolare in\nagricoltura del 4 maggio 2004;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro\nagricolo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la\nstabilizzazione dell’occupazione, in linea con quanto indicato nel citato\navviso comune;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che per migliorare l’occupazione in agricoltura occorre innalzare la\nqualità dell’offerta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un\nlivello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro\nin rapida evoluzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò considerato, le Parti in epigrafe indicate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ravvisano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare\ne convenire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche\nistituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero\nsopravvenire, e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta\nl’anno a livello nazionale per monitorare l’andamento complessivo del\nsettore e decidere iniziative comuni di intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe\niniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>LINEE GUIDA PER LE EROGAZIONI DI SECONDO LIVELLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>LEGATE ALLA PRODUTTIVITA'\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dalla metà degli anni ’90 la legislazione nazionale ha\nincentivato in vario modo le forme di retribuzione premiale disciplinate dalla\ncontrattazione collettiva di secondo livello, partendo dal presupposto che i\npremi di risultato, se ben congegnati, sono in grado di aumentare\nl’efficienza e la produttività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse pubbliche destinate a questa forma di incentivazione – che si\nè concretizzata in sgravi contributivi e fiscali – sono nel tempo cresciute\ned hanno assunto caratteri strutturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Del resto il recupero di efficienza del sistema produttivo rimane una\npriorità per il nostro Paese, considerato il gap esistente rispetto agli altri\nsistemi produttivi dell’Unione Europea. E l’agricoltura non fa\neccezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutta la legislazione incentivante in materia di erogazioni legate alla\nproduttività assegna un ruolo di primo piano alla contrattazione collettiva di\nsecondo livello, giacché solo i premi regolati dai contratti aziendali o\nterritoriali sono ammessi agli sgravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel nostro sistema negoziale, tuttavia, la contrattazione collettiva di\nsecondo livello, che è territoriale, solo raramente è riuscita a prevedere\nerogazioni legate alla produttività, coi requisiti previsti dalla legislazione\nincentivante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella maggior parte dei casi si è trattato di erogazioni difformi dal\nmodello previsto dalla legge (e aventi natura di aumento retributivo) e che non\ndanno diritto agli sgravi fiscali e contributivi correlati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scarsa diffusione delle erogazioni di produttività nell’ambito della\nnostra contrattazione provinciale è probabilmente dovuta anche all’oggettiva\ndifficoltà di disciplinare a livello territoriale – e dunque in modo esteso\nper un numero rilevante di aziende con caratteristiche ed andamenti\ndiversificati – modelli premiali concretamente misurabili ed effettivamente\napplicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di qui l’esigenza di predisporre delle linee guida che - ferma restando\nl’autonomia delle Parti a livello territoriale, nel rispetto di quanto\nprevisto dal citato art. 2 del CCNL – possano essere utili a definire\nerogazioni di risultato con caratteristiche tali da consentire l’applicazione\ndei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Naturalmente trattandosi di linee guida le indicazioni fornite qui di\nseguito potranno essere adattate dalla contrattazione di secondo livello in\nfunzione delle particolari esigenze territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello normativo, a partire dal 1997, sono stati previsti sgravi\ncontributivi e fiscali sul premio di risultato, con diverse disposizioni\nlegislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da ultimo l’art. 4, commi 28-29 della legge 92\u002F2012 (cd. Riforma Fornero)\nha reso stabile il regime di sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi\n67 e 68, della legge n. 247\u002F2007, relativo alle erogazioni previste dalla\ncontrattazione collettiva di secondo livello a titolo di premio di\nproduttività (per l'anno 2014 le relative disposizioni attuative sono\ncontenute nel D.P.C.M. 14 febbraio 2014).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa riconosce, in particolare, lo sgravio di 25 punti percentuali\ndei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e lo sgravio totale\ndei contributi previdenziali a carico del lavoratore, sulle erogazioni che\npresentino le seguenti caratteristiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•siano previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo\nlivello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•siano incerte nella corresponsione o nell’ammontare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•siano correlate alla misurazione di incrementi di produttività,\nqualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto\ncollettivo come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi\nrisultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo stesso modo, il legislatore ha adottato, sin dal 2008, misure\nsperimentali di tipo fiscale per l’incremento della produttività del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da ultimo l’art. 1, c. 481, della legge n. 228\u002F2012 (Legge di Stabilità\n2013) ha disposto la proroga, per i periodi d’imposta 2013 e 2014, della\nspeciale agevolazione fiscale (aliquota IRPEF sostitutiva del 10%) per le\nretribuzioni premiali erogate sulla base di previsioni della contrattazione\ncollettiva di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative disposizioni sono state attuate per l'anno 2013 con D.P.C.M. 22\ngennaio 2013 (cfr. circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3.04.2013, e\ncircolare n. 11\u002FE del 30.04.2013 dell’Agenzia delle Entrate) e, per l'anno\n2014, con D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (cfr. circolare n. 14 del 29.05.2014 del\nMinistero del Lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A differenza di quanto previsto per i benefici di tipo contributivo - per i\nquali le caratteristiche sono definite una volta per tutte dalla normativa\ncitata - i criteri per l'applicazione delle agevolazioni fiscali vengono\nfissati annualmente. Sulla base dell'esperienza e della prassi applicativa\npregressa, deve comunque ritenersi che le erogazioni che presentano le\n(stringenti) caratteristiche per beneficiarie delle agevolazioni contributive,\nrispondano di norma anche ai criteri stabiliti per la detassazione (cfr.\ncircolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3.04.2013).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi relativi alle erogazioni premiali devono essere depositati\npresso la competente Direzione Territoriale del Lavoro nei termini previsti\ndalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e\nflorovivaisti, coerentemente con quanto indicato dal legislatore, all'art. 2,\nstabilisce che \"Le parti, in sede di rinnovo del Contratto provinciale,\npotranno inoltre prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati\nconseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come\nobiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di\ncompetitività. Tali programmi potranno essere individuati anche distintamente\nper settore merceologico. La predetta erogazione deve avere le caratteristiche\nidonee per l’applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato\nprevisto dalla legislazione vigente\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È evidente dunque la volontà del contratto nazionale di affidare al\nsecondo livello di contrattazione la definizione di erogazioni legate alla\nproduttività che abbiano quelle caratteristiche previste dalla legge\n(incertezza, misurabilità, etc.) per poter intercettare le agevolazioni di\ncarattere fiscale e contributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È il caso di precisare che si tratta di qualcosa di diverso rispetto alla\nnormale definizione della dinamica salariale finalizzata alla salvaguardia del\npotere di acquisto delle retribuzioni, compito pure affidato, per il secondo\nbiennio, ai contratti provinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni premiali infatti - a differenza dei normali incrementi\nsalariali - non sono finalizzate alla salvaguardia del potere di acquisto delle\nretribuzioni, bensì ad aumentare l'efficienza e la produttività aziendale.\nEsse dunque vengono riconosciute solo al verificarsi delle condizioni previste\ndal contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicatori di produttività, qualità ed altri elementi di competitività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni legate ai risultati devono essere riconosciute in presenza di\nincrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di\ncompetitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni possono essere previste anche distintamente per settore\nmerceologico, al fine di facilitare l'individuazione di indicatori mirati e\nselettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per determinare tali incrementi di produttività, di qualità e di altri\nelementi di competitività, nel contratto provinciale devono essere individuati\nidonei indicatori di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A mero titolo esemplificativo si elencano, qui di seguito, alcuni possibili\nindicatori di riferimento, con la relativa fonte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valore della produzione agricola (fonte: Istituto Tagliacarne; INEA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prezzi alla produzione e all’ingrosso, verificando gli scostamenti in\npiù o in meno e ricavando le relative percentuali (fonte: Camere di\nCommercio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento del mercato all’ingrosso dei prodotti, verificando le\ncontrattazioni e i quantitativi e ricavandone le percentuali in più o in meno\n(fonte: Camere di Commercio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valore aggiunto agricolo ai prezzi di base (fonte: Camere di\nCommercio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello di occupazione in termini di numero di lavoratori e giornate\nlavorate, verificando gli scostamenti in aumento o in diminuzione e\nquantificandone le percentuali (fonte: INPS o ISTAT);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•...\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Naturalmente è preferibile che vengano scelti almeno due degli indicatori\nsopra elencati, stabilendo anche il rapporto tra di loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È evidente che si tratta solo di un’elencazione esemplificativa e che\naltri parametri significativi potranno essere individuati dalle Parti a livello\nterritoriale, determinando anche l’incidenza dei riferimenti sopra citati,\nsempreché si tratti di parametri certi e oggettivamente rilevabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La verifica delle condizioni indicate dal contratto collettivo provinciale\nper la corresponsione del premio richiede - oltre all'acquisizione del dato\nufficiale di riferimento - una complessa valutazione dei rapporti tra i diversi\nindicatori selezionati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sorge quindi la necessità di individuare una sede nella quale possano\nessere raccolti i dati ed effettuate le valutazioni necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede più opportuna, a nostro avviso, è quella dell'ente bilaterale\nterritoriale, in cui siedono tutti gli attori della contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A detto ente potrà essere demandata la raccolta e verifica dei dati,\nnonché la dichiarazione di sussistenza (o meno) dell'incremento di\nproduttività, qualità o di altri elementi di competitività che determina la\ncorresponsione dell'erogazione premiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di produttività territoriale, nel caso in cui le parti dichiarino\nla sussistenza degli elementi per la sua corresponsione, potrà essere erogato\nall'inizio dell’anno solare successivo a quello di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di risultato può competere sia agli operai assunti a tempo\nindeterminato che agli operai assunti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Casi di esclusione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione di indicatori a livello territoriale, ancorché\ndistintamente per settore merceologico, comporta l'inevitabile rischio di\nvalutazioni di tipo medio e massivo che possono prescindere dal reale andamento\ndelle singole imprese operanti nella provincia e\u002Fo nel settore merceologico di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sussiste quindi la necessità di individuare, preventivamente, dei casi\noggettivi di esclusione dall'obbligo di corresponsione del premio, laddove ne\nscattino i presupposti, per le aziende che si trovino in determinate\nsituazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E così, a mero titolo di esempio, nei contratti provinciali potrà essere\nprevista l’esclusione dall'obbligo per le aziende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rientranti nei territori in cui sia stato dichiarato dalle competenti\nautorità nazionali e\u002Fo territoriali lo stato di calamità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la cui produzione prevalente rientra in comparti produttivi per i quali\nè stato dichiarato, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, lo stato di\ncrisi e\u002Fo lo stato di emergenza per rischio sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in crisi interessate da processi di ristrutturazione, riconversione,\nriorganizzazione nell’anno di riferimento, nonché da contratti di\nsolidarietà di tipo difensivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in fase di start-up per la durata di _____.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>“Accordo sulla disciplina dei rapporti di lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>nelle imprese che esercitano attività di acquacoltura”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 19 giugno 2018 presso la sede della Confederazione Generale\ndell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele\nn. 101,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Nazionale Coldiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la CIA Agricoltori Italiani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>congiuntamente “le parti”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata\nprofessionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi\nacquatici che avviene attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o\ndi una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in\nacque dolci, salmastre o marine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che le imprese che esercitano attività di acquacoltura ed i rispettivi\nlavoratori sono inquadrati a tutti gli effetti nel settore agricolo ai sensi\ndell’art. 2135 c.c., come novellato dal D.lgs. n. 228\u002F2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che i rapporti di lavoro tra le imprese che esercitano attività di\nacquacoltura e gli operai agricoli da esse dipendenti sono regolati dalla\ncontrattazione collettiva agricola (art. 1, CCNL Operai agricoli e\nflorovivaisti del 19 giugno 2018);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il contratto collettivo di lavoro prevede disposizioni specifiche per\nla materia dell’acquacoltura attraverso una delega alla contrattazione\nprovinciale prevista agli artt. 34 (orario di lavoro), 35 (riposo settimanale)\ne 42 (lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che permane comunque la necessità di stabilire a livello nazionale\nulteriori disposizioni che tengano conto delle specifiche modalità con le\nquali si svolge il lavoro nelle imprese che svolgono attività di\nacquacoltura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che ormai da tempo la normativa sull’allevamento e sulla coltura di\norganismi acquatici necessita di un coordinamento tra la contrattazione\ncollettiva e le disposizioni in materia di acquacoltura, di navigazione, igiene\ne sanità, salute e sicurezza dei lavoratori durante il trasporto, e protezione\ndegli animali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che la mancanza di tale regolamentazione combinata, crea da tempo alle\nimprese che si occupano di acquacoltura, una serie di dubbi, limiti e\ndifficoltà in merito ad alcuni aspetti gestionali relativi all’attività\nlavorativa svolta dai propri operai agricoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- che le parti avvertono e comprendono l’esigenza di individuare le\nspecificità del settore ed affrontare le problematiche esposte dalle\nimprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che sulle imbarcazioni asservite all’acquacoltura l’operaio agricolo\npuò svolgere le attività tipiche dell’acquacoltura, comprese quelle\nconnesse, nonché altre attività che siano comunque diverse da quelle\nriservate per legge al personale imbarcato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) che i contratti provinciali possono disciplinare gli aspetti relativi\nalle trasferte (o missioni) del personale dipendente dalle imprese che\nesercitano attività di acquacoltura, e in particolare le modalità di rimborso\nspese e la determinazione della relativa indennità, fatti sempre salvi i\ntrattamenti di miglior favore – laddove esistenti – stabiliti a livello\naziendale. A tal fine, si precisa che deve considerarsi “missione” o\n“trasferta”, lo spostamento temporaneo del luogo di lavoro ad altro Comune\nsito al di fuori di quello dove viene abitualmente eseguita l'attività\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) che i contratti provinciali possono disciplinare gli aspetti relativi\nall’attività di guardiania (vigilanza e custodia) diurna e notturna del\npersonale dipendente dalle imprese che esercitano attività di acquacoltura,\ncon particolare riferimento all’organizzazione del lavoro e alle eventuali\nindennità economiche specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) che i contratti provinciali possono disciplinare, nell’ambito della\nclassificazione dei lavoratori agricoli, il corretto inquadramento\nprofessionale degli operatori agricoli dipendenti dalle imprese di acquacoltura\nche svolgono anche le attività proprie dell’Operatore Tecnico Subacqueo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>§§§§§\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad avviare con le autorità competenti nel settore dei\ntrasporti e della salute un dialogo finalizzato ad esporre le problematiche\nspecifiche del settore e a trovare soluzioni condivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano altresì ad incontrarsi entro sei mesi dalla stipula\ndel presente accordo per definire eventuali modifiche o integrazioni con\nparticolare riferimento alle questioni inerenti il trasporto degli organismi\nacquatici vivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.la FLAI-CGILp. la Confagricoltura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.la FAI-CISLp.la Coldiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p.la UILA-UILp.la CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>“Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e Comitati\nparitetici”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 19 giugno 2018 presso la sede della Confederazione Generale\ndell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele\n101,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Confederazione Nazionale Coldiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la CIA-Agricoltori Italiani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la CONFEDERDIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visto il D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 che demanda alla contrattazione\ncollettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di\nrappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la\nsalute sul luogo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che le disposizioni contenute nel D.lgs. del 9 aprile 2008, n.\n81 non tengono adeguatamente conto delle particolari caratteristiche delle\naziende agricole e dello svolgimento delle attività di lavoro nel settore\nagricolo, le parti hanno convenuto con le norme di seguito indicate, di dare\nattuazione alla definizione degli aspetti concernenti la rappresentanza dei\nlavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di\ndetta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici da valere per\ni quadri, gli impiegati e gli operai agricoli e florovivaisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che in base al 2° comma dell’art. 47 del D.lgs. n. 81\u002F2008\n“in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il\nrappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, le parti convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione\ncomplessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale\nsuperiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto\no designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle RSA, (o delle RSU)\nove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo,\npotranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza\nper le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e\u002Fo diverse di\nquelle di cui al punto precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di elezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la\nsicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In\ntal caso alla riunione possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni\nsindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato e\u002Fo quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con\nl’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\ndovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di\nmaggiore durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio\nsegreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza\nnell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato\nche indeterminato, in servizio al momento della elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il\nquale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale\ndell’elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al\ncomitato paritetico provinciale a cura del segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà\nsvolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei\ncompiti previsti dall’art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008, permessi retribuiti\nannui che le parti convengono siano pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350\ngg.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700\ngg.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700\ngg.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a\ntempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà\nproporzionato al periodo di permanenza nell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo\npotranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai\nrappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b) del punto\n1 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento degli adempimenti previsti dal 1° comma dell’art. 50\ncitato, lettere b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore\ndefinito nel presente punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti,\naggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina è contenuta all’art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008, si concordano\nle seguenti procedure ed indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto\ndelle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di\nlavoro le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al\nresponsabile del servizio di prevenzione o protezione o ad un addetto da questi\nincaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei casi in cui il D.lgs. n. 81\u002F2008 preveda, a carico del datore di\nlavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve\nsvolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertanto,\nconsulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la\ndisciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il\nrappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà\ndi formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di\nconsultazione, secondo le previsioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni\ne la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1\ndell’art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008. Lo stesso rappresentante ha diritto di\nconsultare ove previsto il documento di valutazione dei rischi di cui\nall’art. 28 del D.lgs. n. 81\u002F2008 custodito presso l’azienda nei casi\nprevisti dal D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve\nfornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni\ne la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo\ndefiniranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di\ninformazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza designati nei\ncasi di cui al punto 1, lettera b) del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall’art. 50 comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndelle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a\nquelli previsti per la loro normale attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.\n37 del D.lgs. 81\u002F2008 e dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore\nche dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti\ndalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze\ngenerali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e\nprotezione; metodologie sulla valutazione del rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo\ndefiniranno le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza di\ncui alla lettere a) e b) del punto 1 del presente accordo, nonché la\ndistribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a\ntempo determinato, il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al\nperiodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un\ntriennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai\nfini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista\nuna integrazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riunioni periodiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 81\u002F2008 le riunioni\nperiodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso\ne con un ordine del giorno scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della\nriunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o\ndi significative variazioni delle condizioni di prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comitato paritetico nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di\nlavoro è espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali\nfirmatarie del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Comitato svolge compiti di coordinamento delle attività di gestione\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee\nguida per la formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese\nin materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle\nnormative di cui al D.lgs. n. 81\u002F2008;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e\npareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da\nproporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai\nfini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito\nmateriale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti ed\nimprenditori agricoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comitato paritetico provinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi\ndi lavoro è espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali\nfirmatarie del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orientativamente tale Comitato ha i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la\nformazione prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di\nsicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione ed informazione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve\ndurata, la formazione ed informazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs.\nn. 81\u002F2008, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di\nlavoro di adeguato materiale informativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Norma di rinvio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento\na quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche ed\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Linee - guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse extra\nlegem\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 30 luglio 2012 in Roma tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confagricoltura, Coldiretti e CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dal Protocollo di riforma degli assetti\ncontrattuali del 22 settembre 2009 e del CCNL per gli operai agricoli e\nflorovivaisti del 25 maggio 2010, definiscono congiuntamente, con gli atti\nallegati, le linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle\nCasse extra-legem\u002FEnti bilaterali ed il relativo Statuto tipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ConfagricolturaFlai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ColdirettiFai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CIAUila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La situazione degli enti ed organismi bilaterali esistenti a livello\nprovinciale non è uniforme in quanto alcuni degli organismi bilaterali\nterritoriali previsti dalla contrattazione collettiva o da accordi sindacali\nnon sono stati effettivamente costituiti o, laddove costituiti, non assicurano\nsempre attività e\u002Fo prestazioni omogenee su tutto il territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occorre peraltro tenere presente che recenti innovazioni legislative hanno\nvalorizzato in modo significativo la bilateralità, assegnando alle Parti\nSociali la gestione di importanti funzioni sussidiarie, ed in alcuni casi\naddirittura sostitutive, di quelle pubbliche. A fronte del nuovo ruolo\nattribuito agli enti bilaterali, il legislatore ha avvertito l’esigenza di\nintrodurre disposizioni normative che garantiscono una maggiore trasparenza\nnella gestione delle funzioni affidate a tali organismi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sussiste quindi la necessità, come sottolineato dal Protocollo di riforma\ndegli assetti contrattuali del 22\u002F09\u002F2009, di procedere al riordino ed alla\nvalorizzazione degli enti ed organismi bilaterali esistenti, anche mediante il\nloro accorpamento, con l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia\ndelle attività ad essi demandata, nel rispetto del nuovo quadro normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stante la significativa articolazione territoriale del lavoro in\nagricoltura, l’azione di riordino non può che avviarsi a livello decentrato,\nin un quadro di riferimento unitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’autonomia delle Parti a livello territoriale, nel\nrispetto di quanto previsto dall’art. 8 del CCNL per gli operai agricoli e\nflorovivaisti del 25 maggio 2010, si forniscono qui di seguito alcune\nindicazioni (linee-guida) utili per il riordino e la riqualificazione degli\nstrumenti della bilateralità, in primis delle Casse extra-legem\nprovinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obiettivo è quello di dare vita ad un unico organismo bilaterale per\nciascun territorio provinciale in cui unificare le funzioni attualmente\ndistribuite nei diversi organismi e a cui attribuire anche nuovi compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’unificazione avverrà attraverso un ampliamento dei compiti attualmente\naffidati alle Casse extra-legem provinciali – e la loro contestuale\nevoluzione in Enti bilaterali agricoli provinciali – al fine di non\ndisperdere il patrimonio di competenze e conoscenze consolidato nel tempo e di\nvalorizzare e arricchire adeguatamente questa positiva esperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unitamente alle linee-guida si ritiene utile fornire uno schema di\nstatuto-tipo che assicuri la rispondenza al dettato normativo ed una\ntendenziale omogeneità, nel rispetto dell’autonomia negoziale del secondo\nlivello di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Natura giuridica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Casse\u002FEnti bilaterali sono da considerarsi come una struttura organizzata\n(ente bilaterale) creata dalle associazioni datoriali e sindacali firmatarie\ndella contrattazione collettiva di lavoro agricola al fine di attuare un\ninteresse collettivo derivante dalla contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La configurazione giuridica che le Casse\u002FEnti bilaterali dovrebbero assumere\nè quella delle associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e\nseguenti del codice civile. Tra le norme che disciplinano questo tipo di\nassociazioni merita di essere ricordata quella relativa alla responsabilità\npatrimoniale (art. 38 del codice civile) secondo la quale, sebbene le\nassociazioni non riconosciute godano di autonomia patrimoniale, coloro che\nhanno agito in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e\nsolidalmente delle obbligazioni assunte dall’associazione medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sebbene la normativa, in linea generale, non imponga una particolare forma\nper la costituzione delle associazioni non riconosciute, appare senz’altro\nopportuno che l’atto costitutivo\u002Fstatuto sia redatto in forma scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per conferire maggiore certezza e valore probatorio all’atto\ncostitutivo\u002Fstatuto, è opportuno che sia redatto in forma di atto pubblico con\nl’assistenza di un notaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Naturalmente le Casse già esistenti e regolarmente funzionanti possono\nlimitarsi ad effettuare una modifica dello statuto attualmente in vigore, al\nfine di adeguarlo alle nuove esigenze, con particolare riferimento\nall’ampliamento dell’oggetto ed alla modifica della ragione sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora sussistano invece fondate ragioni di carattere organizzativo,\ngestionale o finanziario che rendano preferibile la costituzione di un nuovo\nente bilaterale, le parti devono porre in liquidazione l’organismo\npre-esistente, prevedendo una “sessione stralcio” che garantisca la\ncontinuità nella riscossione della contribuzione e nell’erogazione delle\nrelative prestazioni, e contestualmente costituire un nuovo organismo\nbilaterale secondo lo statuto-tipo allegato chiaramente distinto dal\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle poche province ove ancora non esista la Cassa extra legem le parti\npossono senz’altro procedere alla costituzione dell’ente secondo lo schema\ndi statuto-tipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un’importante opportunità è rappresentata dalla possibilità per le\nCasse\u002FEnti bilaterali di ampliare il proprio raggio d’azione attraverso lo\nsvolgimento di ulteriori compiti e funzioni rispetto a quelli originariamente\nprevisti (integrazione malattia e infortuni). In particolare, ai sensi\ndell’art. 8 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti, i predetti\norganismi potranno svolgere le funzioni oggi demandate agli Osservatori\nprovinciali, ai Comitati territoriali per la sicurezza, ai Centri di formazione\nagricola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno inoltre essere affidati alle Casse\u002FEnti bilaterali nuovi compiti in\nlinea con le previsioni delle nuove disposizioni legislative in materia di\nbilateralità quali, ad esempio, quelli previsti dall’Avviso comune del\n16.09.2011 in materia di semplificazione degli adempimenti relativi\nall’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese che\nimpiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta\ngiornate lavorative (convenzioni con le ASL e con i medici competenti,\ncertificazione di opuscoli per la formazione\u002Finformazione dei lavoratori,\netc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di allargare la platea delle imprese aderenti, potrebbe essere\nopportuno pubblicare sul web lo statuto e la modulistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli enti potranno dotarsi di apposita struttura per svolgere le funzioni\npreviste dal contratto e dallo statuto. Le eventuali strutture dovranno\nispirarsi a criteri di snellezza operativa e di economicità di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura della contribuzione per il finanziamento delle Casse\u002FEnti\nbilaterali deve essere determinata dal contratto collettivo provinciale di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contributo può essere, in sede contrattuale, accorpato in un’unica\nvoce al contributo di assistenza contrattuale provinciale (CAC provinciale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, le parti contrattuali provinciali, con separato accordo,\ndeterminano la specifica quota della predetta contribuzione da destinare al CAC\nprovinciale e quella da destinare al finanziamento delle Casse\u002FEnti\nbilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel medesimo accordo, le Parti devono distinguere - nell’ambito della\ncontribuzione destinata alle Casse\u002FEnti bilaterali - la quota finalizzata a\nfinanziare le prestazioni integrative da quella finalizzata a finanziare\n“altre attività bilaterali”. A tal fine le relative contabilità saranno\nseparate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rafforzare l’obbligo contrattuale di versamento di tale\ncontribuzione, il contratto provinciale può prevedere, nell’articolo\nrelativo alla retribuzione, una specifica disposizione in materia di welfare\ncontrattuale – che confermi che le prestazioni erogate dalle casse\nrappresentano un diritto contrattuale – con la previsione di una quota\naggiuntiva di retribuzione, integrativa di quella prevista dall’art. 49 del\nCCNL, dovuta dai datori di lavoro che non aderiscono al sistema di\nbilateralità territoriale e non corrispondono i relativi oneri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regime fiscale e previdenziale dei contributi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore alla\nCassa extra legem provinciale per l’erogazione dei trattamenti di\nintegrazione al reddito in caso di malattia ed infortunio, deve considerarsi -\nsecondo i principi elaborati in materia dal Ministero delle Finanze (cfr.\nCircolare Ministero delle Finanze n. 55\u002FE del 4\u002F3\u002F1999) - come contribuzione\nassistenziale di carattere sociale. Essa infatti è obbligatoria ai sensi delle\nrelative previsioni della contrattazione collettiva nazionale e provinciale e\ndestinata ad integrare le indennità di legge in caso di malattia e\ninfortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente tale quota di contribuzione concorre a formare il reddito\ndel lavoratore e deve essere soggetti all’imposizione fiscale ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sotto il profilo previdenziale, la quota di contribuzione a carico del\nlavoratore destinata al finanziamento delle indennità assistenziali\nintegrative previste dalla contrattazione collettiva è assoggettata a\ncontribuzione previdenziale e assistenziale ordinaria; mentre la quota a carico\ndel datore di lavoro avente la medesima finalità e natura è assoggetta al\ncontributo di solidarietà del 10% (D.lgs. n. 314\u002F1997).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento fiscale delle indennità erogate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda invece il trattamento fiscale delle prestazioni erogate\ndalle Casse extra legem, la circolare ministeriale citata (cfr. Circolare\nMinistero delle Finanze n. 55\u002FE del 4\u002F3\u002F1999) precisa che esso debba essere\ndeterminato autonomamente in base ai principi generali che regolano\nl’imposizione fiscale sui redditi. In altre parole la loro assoggettabilità\na tassazione dipende dalla riconducibilità, o meno, alle categorie reddituali\npreviste dall’art. 6 del TUIR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto se l’indennità erogata dalla Cassa di assistenza sociale rientra\ntra quelle sostitutive del reddito di lavoro dipendente, essa sarà\nassoggettata a tassazione con le necessarie modalità previste per il reddito\nche va a sostituire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di evitare la doppia imposizione, il Ministero delle Finanze ha\nchiarito inoltre che l’importo dell’indennità sostitutiva del reddito da\nlavoro subordinato da assoggettare a tassazione deve essere diminuito della\nquota di contributi assistenziali che, per lo stesso periodo d’imposta, ha\nconcorso a formare il reddito imponibile del percettore (cfr. paragrafo\nprecedente). In altre parole dalle erogazioni in questione debbono essere\ndetratti gli importi dei contributi destinati a finanziarle, versati nello\nstesso periodo di imposta ed assoggettati a tassazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Statuto della Cassa extra legem\u002FEnte Bilaterale Agricolo Territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Costituzione e denominazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. … del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\nper gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il … e dell’art. … del\nContratto Provinciale di Lavoro stipulato il …, tenuto conto della legge n.\n30\u002F2003 e del d.lgs. 276\u002F2003, è costituita\u002Fo, per iniziativa delle\nOrganizzazioni datoriali e sindacali agricole, la Cassa o l’Ente Bilaterale\ndenominata\u002Fo …\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Sede e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Cassa o l’Ente ha sede in … ed opera senza fini di lucro, secondo le\nnorme di diritto privato ai sensi dell’art. 36 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Finalità e scopi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La Cassa o l’Ente ha i seguenti scopi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o\ndi infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i\nlavoratori nell’ambito del settore agricolo della provincia di …….;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori\ntrattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di\n……;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro\nagricolo della provincia di ….., anche con riferimento alle pari\nopportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della\nprovincia di …..;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi\ndi lavoro nella provincia di …..;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti\nai compiti istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la\ncontribuzione per l’assistenza contrattuale prevista dall’art. … del\ncontratto provinciale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune\nper il miglioramento delle relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attuazione dei suoi scopi la Cassa o l’Ente può aderire ed essere\naffiliata\u002Fo alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e\nconcorrere alle iniziative delle stesse nell’ambito dei compiti\nistituzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il raggiungimento dei propri scopi, la Cassa o l’Ente potrà dotarsi\ndi strutture operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Patrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il patrimonio della Cassa o dell’Ente è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contributi previsti dal Contratto provinciale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni altra eventuale entrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 – Modifiche della contribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le\nspese di gestione, risulti insufficiente per l’erogazione delle prestazioni\nassistenziali integrative di cui alla lettera a) dell’art. 3 e per lo\nsvolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le\nOrganizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti\ndisposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il\nrapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Esercizio sociale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’esercizio della Cassa o dell’Ente si chiude al 31 dicembre di ogni\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Comitato di Gestione\nredige ed approva il conto consuntivo, che viene comunicato a tutte le\nOrganizzazioni promotrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di\nmalattia o di infortunio di cui all’art. 3 lettera a), la Cassa\u002FEnte deve\ntenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione\ndestinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Responsabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori\ndell’agricoltura della provincia di … promuovono la costituzione e\nl’attività della Cassa o dell’Ente nell’esercizio delle loro funzioni di\nrappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della\ngestione e amministrazione della Cassa o dell’Ente e degli atti da questa\u002Fo\nadottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti\ncompiuti dai propri designati nell’esercizio delle loro funzioni in seno alla\nCassa o dell’Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di\nrappresentanza diretta della\u002Fo stessa\u002Fo, essendo la loro funzione\nesclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Organi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono organi della Cassa o dell’Ente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Comitato di Gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Collegio Sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Comitato di Gestione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’amministrazione e la gestione della Cassa o dell’Ente nonché\nl’accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle\nprestazioni assistenziali e l’erogazione delle medesime spettano ad un\nComitato di gestione, composto da ... membri di cui ... in rappresentanza dei\ndatori di lavoro e … in rappresentanza dei lavoratori, designati,\nrispettivamente, da … e da …\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essi durano in carica ……… anni e possono essere riconfermati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, nel suo seno, il\nPresidente e il Vice – Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali\ne delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del\nComitato, l’Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo\nmembro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri\ndel Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato di gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al\nconseguimento degli scopi della Cassa o dell’Ente essendo munito, a tal fine,\ndi ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il Comitato di gestione delibera in merito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione\ndella Cassa o dell’Ente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice –\nPresidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle modalità di riscossione dei contributi di cui all’art. 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’approvazione del conto consuntivo e del preventivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all’andamento\ndella gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli\niscritti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle\nprestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione della\nCassa o dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta altresì al Comitato di gestione di approvare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione\ndelle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali\nprestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualsiasi modifica al presente Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lo scioglimento della Cassa o dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Deliberazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Comitato di gestione si riunisce almeno ……… volte al mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche\ntramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello\nfissato per l’adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ed ora della\nriunione e degli argomenti da trattare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale\nhanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere\nconvocati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue\ndeliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della\nmaggioranza dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell’art. 9 è\nnecessario il voto favorevole di almeno …… membri del Comitato di\ngestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Presidente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Presidente, eletto dal comitato di gestione fra i suoi componenti, dura\nin carica … anni e può essere riconfermato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ha la rappresentanza legale della Cassa o dell’Ente e, previa delibera\ndel Comitato di gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento\ndi singoli atti o di intere categorie di atti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•convoca e presiede il Comitato di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cura e segue l’attività complessiva della Cassa o dell’Ente\naccertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente\nStatuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Collegio dei Sindaci\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Sindaci è composto da … membri effettivi di cui uno con\nfunzioni di Presidente designato congiuntamente dalle Parti datoriali e\nsindacali tra i soggetti iscritti all’albo dei revisori dei conti. I restanti\ncomponenti sono designati pariteticamente dalle Organizzazioni datoriali e\ndalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Sindaci durano in carica … anni e possono essere riconfermati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme\ncontenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio\ndei Sindaci controlla l’amministrazione della Cassa o dell’Ente, vigila\nsull’osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie\ne regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la\ncorrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture\ncontabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al\nComitato di Gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la\nconsistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà\ndella Cassa o dell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e\ndi controllo e possono richiedere notizie riguardanti l’andamento della\ngestione o determinate operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Scioglimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di scioglimento della Cassa o dell’Ente il Comitato di gestione\nnomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo della Cassa o dell’Ente\nsarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del\ntrattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei\nlavoratori agricoli della provincia di …\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Regolamento per il funzionamento degli Osservatori (art. 9 CCNL)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire\nla funzionalità degli Osservatori, nonché per uniformarne le modalità\noperative a livello nazionale, regionale e provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Presidenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due\nanni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei\nlavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta\nal Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una\ndelle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante\ndei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei\nlavoratori e viceversa in caso contrario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riunioni dell’Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la\npresenza di tutti i componenti dell’Osservatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire\nentro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è\nsufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti\nsono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio\ne saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario\ncoordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede\ndell'Osservatorio medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive\nOrganizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante\nda parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno\no più membri dell’Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni\nsi sostituiranno temporaneamente ad essi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compiti dell’Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti dell’Osservatorio sono quelli indicati dall’art. 9 del CCNL,\nfermo restando quanto già previsto dai Contratti provinciali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatività dell’Osservatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sede dell’Osservatorio, la ripartizione delle spese, la periodicità\ndelle riunioni saranno definite da apposito accordo tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo interconfederale per la costituzione del\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in\nagricoltura\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Confederazione generale dell’agricoltura italiana (Confagricoltura), la\nConfederazione nazionale Coldiretti (Coldiretti), la Confederazione italiana\nagricoltori (CIA) e la Cgil, la Cisl, la Uil e la Confederdia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in coerenza con le intese raggiunte in materia di mercato del lavoro e di\nformazione professionale con il “Protocollo sulle relazioni sindacali” del\n27 giugno 1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ribadito che la formazione costituisce leva essenziale per la\nmodernizzazione del settore e per la valorizzazione del lavoro, così come\nconvenuto nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ritenuto, altresì, di dovere promuovere lo sviluppo di competenze meglio\nrispondenti alle esigenze di realizzazione della persona umana ed ai fabbisogni\ndelle imprese attraverso un sistema di formazione che assicuri al lavoro\ndipendente il patrimonio di conoscenze necessario a supportare un processo di\nsviluppo del settore finalizzato ad una nuova qualità ed alla sicurezza\nalimentare delle produzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concordano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di istituire un Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la\nformazione continua in agricoltura, ai sensi e per gli effetti previsti\ndall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche\ne integrazioni, denominato FOR.AGRI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Fondo, in riferimento a quanto previsto dal comma 6, lettera b),\ndell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è costituito come\n“soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del\nregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,\nn. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche\nsociali”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che al Fondo possono aderire tutte le imprese, singole ed associate,\nconsiderate agricole dalla legislazione vigente, nonché le imprese, gli enti e\nle associazioni, a qualunque settore appartenenti, che decidano liberamente di\naderire al fondo. L’attività del Fondo interprofessionale ha come\ndestinatari i lavoratori dei soggetti sopra indicati che hanno optato per\nl’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge 23 dicembre 2000,\nn. 388 e successive modifiche e integrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Fondo interprofessionale, ai sensi dell’articolo 118 della legge\n23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, finanzia in\ntutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o\nindividuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori\niniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani\nconcordate tra le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Fondo interprofessionale, per lo svolgimento delle predette\nattività, utilizza le risorse annualmente affluite secondo le modalità\npreviste dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive\nmodifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’80% delle risorse vengono messe a disposizione di ogni singola\nprovincia sulla base dei versamenti effettuati nello specifico territorio per\nfinanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali,\nsettoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, a favore di\nlavoratori e datori di lavoro operanti nel territorio di riferimento. La\nripartizione delle risorse destinata a sostenere attività formative tiene\nconto dell’apporto contributivo di ciascun soggetto aderente, nonché di\nesigenze redistributive in base a criteri solidaristici, secondo modalità da\ndefinire nel regolamento del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimanente 20% dell’ammontare è utilizzato per contribuire a\nfinanziare progetti di riequilibrio territoriale e settoriale, per azioni di\npromozione e sostegno delle attività del Fondo e per le spese di gestione\ndello stesso, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo unico del d.l.\n20 maggio 2005, che modifica il comma 2 dell’art. 3 del d.l. 23 aprile\n2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette percentuali saranno oggetto di verifica annuale da parte\ndell’Assemblea ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che nello svolgimento della propria attività il Fondo assume le seguenti\npriorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere attività di qualificazione e di riqualificazione per figure\nprofessionali di specifico interesse del settore, nonché per lavoratori a\nrischio di esclusione dal mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare e favorire le pari opportunità promuovendo e finanziando\nformazione continua volta alla valorizzazione del lavoro femminile ed alla\ndiffusione di azioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•realizzare progetti formativi sulla sicurezza del lavoro e sul complesso\ndelle relative normative rivolti a lavoratori dei soggetti che hanno optato per\nl’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge 23 dicembre 2000,\nn. 388 e successive modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare azioni individuali di formazione continua del lavoro\ndipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•perseguire politiche di qualità nella formazione continua e valorizzare\nesperienze di eccellenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere nei confronti dei soggetti aderenti funzioni di indirizzo,\ncoordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione\ncontinua sull’intero territorio nazionale, tenuto conto degli indirizzi\ndell’Osservatorio per la formazione continua e del Ministero del lavoro e\ndella previdenza sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che gli organi del Fondo sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consiglio di amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Collegio dei sindaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La composizione degli organi è paritetica tra le Organizzazioni dei datori\ndi lavoro e quelle dei lavoratori. Il numero dei componenti, le modalità di\ncostituzione e funzionamento, l’attribuzione delle funzioni e dei poteri,\nsono definiti dallo statuto allegato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore cui\naffidare la responsabilità operativa del Fondo, sulla base di una rosa di\ncandidature di comprovata esperienza professionale maturata nella\nprogettazione, programmazione e direzione di programmi formativi complessi e\nnella gestione amministrativa ed operativa. Compiti e funzioni del Direttore,\nnonché modalità di incarico e di revoca, sono stabiliti dal Consiglio di\namministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione delle Parti\nistitutive, un Comitato di Indirizzo composto pariteticamente da tre componenti\nche abbiano specifiche e riconosciute competenze in materia di formazione. Il\nComitato, che non assume valore di organo del Fondo, assolve funzioni di\nsupporto, elaborazione e proposta per le decisioni che il Consiglio di\namministrazione dovrà prendere rispetto al piano annuale, al raccordo con la\nprogrammazione regionale e territoriale ed alle funzioni di indirizzo\nesercitate dal Ministero del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Consiglio di amministrazione si avvale di esperti che collaborano\nnella valutazione dei progetti formativi da finanziare, secondo criteri e\nmodalità decisi dallo stesso Consiglio, a cui spetta l’approvazione\ndefinitiva, il finanziamento ed il controllo dei progetti medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Consiglio di amministrazione delibera annualmente programmi di\nlavoro sulla base delle esperienze e delle conoscenze acquisite dalle parti\nsociali relativamente ai fabbisogni formativi e professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi da\nparte degli organismi competenti debbono essere improntate alla massima\nsemplificazione e celerità. Il regolamento prevede la procedura di\nvalutazione, i tempi, i criteri per l’assegnazione del finanziamento e le\nmodalità di rendicontazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente accordo sarà oggetto di verifica tra le parti alla scadenza\ndel primo biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, lì 14 dicembre 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confagricoltura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coldiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederdia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 10\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO DEL SETTORE AGRICOLO PER LA DISCIPLINA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AI SENSI DEL D.LGS. N. 81\u002F2015\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti – confermando la scelta condivisa di valorizzare la\ncontrattazione collettiva applicandola a tutti i rapporti di lavoro dipendente,\nnonché l’importanza dell’apprendistato ai fini della formazione\nprofessionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro e\nconsiderata la revisione e razionalizzazione dei rapporti a contenuto formativo\na seguito dell’abrogazione del d.lgs. n. 167\u002F2011 (T.U. dell’apprendistato)\nex art. 55, lett. g) del d.lgs. n. 81\u002F2015 – definiscono qui di seguito gli\nelementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di\ndare attuazione a quanto previsto dall’art. 42, c. 5, del d.lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forma e contenuto del contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere\neffettuata a mezzo di atto scritto il quale specifichi: la durata del periodo\ndi apprendistato, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale,\nquello intermedio e quello finale, la qualifica contrattuale che potrà essere\nacquisita al termine del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla\nstipula del contratto e deve contenere anche l’indicazione del tutore o\nreferente aziendale. Esso sarà predisposto sulla base dello schema di cui\nall’allegato 1 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai\nsensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche\nlavoratori in mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la\npercentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si\napplicano le disposizioni di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo il contratto di apprendistato a tempo determinato, il contratto\ndi apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata\ninferiore a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"548\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"89\">\n  \u003Ccol width=\"122\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Area\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Durata complessiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Prima\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Seconda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Terza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"122\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la terza area il contratto di apprendistato professionalizzante può\nessere instaurato limitatamente al livello professionale più elevato\ndell’area previsto dalla contrattazione provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"587\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\" bgcolor=\"#ffffff\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"116\">\n  \u003Ccol width=\"82\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"157\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Durata complessiva\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Quadri e Prima\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Seconda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Terza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Quarta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Quinta\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"82\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del\ncontratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini\nconnessi ai benefici contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la\nnuova scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento del rapporto, le Parti possono recedere dal contratto\ndi apprendistato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato\nmotivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è\nsoggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto dalla contrattazione\ncollettiva per la categoria finale di destinazione al cui conseguimento è\nfinalizzato il contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio all’apprendista spettano le relative\nindennità secondo la disciplina generale prevista per la generalità dei\nlavoratori dipendenti e le integrazioni economiche previste dagli articoli 62 e\n63 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia ed infortunio all’apprendista spetta lo stesso\ntrattamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato, al netto delle\nerogazioni degli istituti previdenziali ed assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento e retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto\ncon contratto di apprendistato è così determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel terzo periodo: a livello di destinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti\nappartenenti alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti\ncontrattuali delle mensilità aggiuntive, delle festività, del TFR, delle\nferie e della bilateralità nazionale e territoriale con le stesse modalità\npreviste per gli operai a tempo indeterminato. Agli apprendisti impiegati\nspetta lo stesso trattamento previsto per gli impiegati a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in ogni caso vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per\nl’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 40 ore medie\nannue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia\nin possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da\nconseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità\ndell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o\nesterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e\ntrasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata\ndel triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità\ndell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle\nnecessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica\ncontrattuale da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula,\nanche esternamente all’impresa, modalità e-learning, comunque privilegiando\nla modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o\nspecializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria) ed in\naffiancamento (al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di\nlavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In attesa\ndell’attuazione della normativa in materia di libretto formativo del\ncittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello\nschema di cui all’allegato 2 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM\n28\u002F02\u002F2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare\ncoadiuvante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti – al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il\nterritorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante –\ndefiniscono gli standard formativi per i profili professionali del settore\nagricolo come da allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali profili formativi – per ciascuno dei quali sono elencate le relative\ncompetenze tecnico-professionali generali e specifiche – possono essere\naggiornati e integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico del\nsistema bilaterale nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 44, c. 5, del d.lgs. n. 81\u002F2015, i datori di lavoro\nagricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare\ncontratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le\nmansioni previste nell’area 1^ e 2^ di cui all’art. 31 del CCNL per gli\noperai agricoli e florovivaisti del 22\u002F10\u002F2014 e alle categorie 1^, 2^, 3^ e 4^\ndi cui all’art. 17 del CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli del\n19\u002F11\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, è\nconsentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio, dalla data di prima assunzione, entro 48 mesi. La\nprestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta\nnell’ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di\nsvolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata\nnon inferiore a 4 mesi consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo “Inquadramento e\nretribuzione”, l’inquadramento ed il trattamento economico dei lavoratori\nassunti con contratto di apprendistato a tempo determinato non può essere\ninferiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli operai: a quello previsto per il livello professionale minimo\ndell’Area di destinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli impiegati: a quello previsto per la 4^ categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di\napprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase\nstagionale in essere, sarà comunicata al lavoratore la modalità del percorso\nformativo per il ciclo stagionale successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare\nil diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda nella\nstagione successiva, con le modalità previste dalla contrattazione\nterritoriale; in attesa della definizione di tale modalità, il diritto di\nprecedenza è esercitato mediante invio al datore di lavoro di comunicazione\nscritta entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione è riproporzionata in relazione alla durata del\nsingolo rapporto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai apprendisti a tempo determinato non si applica l’art. 23 del\nCCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22\u002F10\u002F2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai apprendisti a tempo determinato possono essere retribuiti con le\nstesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente\nprima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 81\u002F2015 continua ad applicarsi la\nnormativa del d.lgs. n. 167\u002F2011 fino alla loro naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le competenze della legislazione regionale e del Ministero\ndel lavoro attribuite dal d.lgs. n. 81\u002F2015, il presente accordo si applica, in\nquanto compatibile, anche all’apprendistato per la qualifica e per il diploma\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica, e all’apprendistato di alta formazione e\nricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo decorre dal 23 febbraio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, lì 23 febbraio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFEDERDIAConfagricoltura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGILColdiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISLCIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(allegato 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DATI AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice fiscale\u002FP.IVA_________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo sede legale_________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo dell’unità operativa\ninteressata_________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono\u002FFax\u002FE-Mail_________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale rappresentante________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cod. ATECO_______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DATI APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome e Cognome____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice fiscale______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e Data di nascita________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residenza\u002FDomicilio__________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cittadinanza_________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)\n___________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono\u002FFax\u002FE-Mail_________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DATI RELATIVI ALLE ESPERIENZE FORMATIVE E DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi\n_____________ ____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali esperienze lavorative\n___________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali periodi di apprendistato svolti dal ______ al _____\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) ________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale)\n__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DATI CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL applicato _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata del periodo di formazione ______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica contrattuale da conseguire___________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progressione retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1^ periodo2^ periodo3^ periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mesi……………….……………….……………..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello ……………….……………….……………..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di lavoro□ T. indeterminato □ T. determinato (n. mesi\n…….)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale Sig.\u002FSig.ra ___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice fiscale _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di inquadramento (1) __________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anni di esperienza ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) nel caso non si tratti di un dipendente, precisare se titolare, socio o\nfamiliare coadiuvante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTENUTI FORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area delle competenze di base e trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla\nacquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non\nsuperiore a _____ ore per la durata del triennio secondo la disciplina\napplicabile in regione ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area delle competenze tecnico - professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare la formazione relativa alle competenze tecnico - professionali e\nspecialistiche ritenute idonee per la qualifica professionale ai fini\ncontrattuali da conseguire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione sopra indicata riferita alle competenze tecnico-professionali\nè quella da attestare a conclusione dell’intero percorso formativo ed è\narticolata in quantità non inferiore ad un numero di ore medie annue pari a 40\nore ridotte a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo\ndi studio correlato al profilo professionale da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità\ndell’impresa per garantire il raggiungimento della specifica qualifica\ncontrattuale da conseguire sono svolte con la seguente modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□modalità d’aula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□modalità e-learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□modalità on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□modalità in affiancamento al tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione on the job (a fianco di altri lavoratori di livello\npari o superiore) ed in affiancamento (al tutor aziendale), saranno certificate\na cura del datore di lavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e data______________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Timbro e Firma del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma dell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(allegato 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome azienda ____________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partita IVA \u002F C.F. __________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono Fax_____________ Mail ______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome e nome legale rappresentante_____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome e nome del tutore aziendale\n______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome e nome apprendista ____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL applicato _______________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata del periodo di formazione\n__________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica contrattuale da\nconseguire________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ d’aula□ e-learning□ on the job□ in affiancamento al tutor\naziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"553\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"48\">\n  \u003Ccol width=\"51\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"48\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Data\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">n. ore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">contenuti\n        formativi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">firma apprendista\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">firma tutor\n        aziendale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"48\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"48\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"48\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"48\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"48\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"51\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Timbro e firma del datore di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma del tutor aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma dell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(allegato 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili formativi del settore agricolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che per profilo formativo deve intendersi l’insieme delle\ncompetenze\u002Fconoscenze culturali e scientifiche a carattere trasversale, nonché\ntecnico professionali che l’apprendista deve raggiungere attraverso un\npercorso formativo esterno o interno all’impresa, si è ritenuto di definire\ni profili formativi di settore per gruppi di figure professionali aventi\nesigenze omogenee in termini di conoscenze sulle quali costruire le proprie\ncompetenze nell’esercizio dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo del singolo apprendista trova puntuale collocazione\nnel piano formativo individuale e dovrà essere attuato, con l’obiettivo del\nraggiungimento delle competenze di base trasversali e tecnico professionali\nspecifiche, attraverso l’offerta formativa territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione formale – competenze di base trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere trasversale ha contenuti comuni per tutti\ngli apprendisti, contrariamente a quella di carattere professionalizzante che\nprevede contenuti specifici in relazione alle competenze\u002Fconoscenze da\nacquisire funzionali al gruppo di appartenenza come sopra definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze di base trasversali richieste sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare le competenze e le risorse personali, anche in relazione al\nlavoro e al ruolo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna\ne\u002Fo esterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa (dei rispettivi settori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali fondamenti economici e commerciali\ndell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le condizioni e i fattori fondamentali di redditività\ndell’impresa (produttività, efficacia e efficienza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il contesto di riferimento di un’impresa (clienti e\nfornitori, reti, mercato di riferimento, moneta europea, etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, al\nmercato e alla soddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare le competenze imprenditoriali e di auto-imprenditorialità\nanche in forma associata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principi fondamentali della disciplina legislativa del\nrapporto di lavoro e i principali istituti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza sul lavoro (misure collettive)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali fattori di rischio per la sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione formale – competenze a carattere professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di competenze\u002Fconoscenze riconducibili ai seguenti gruppi di\nprofili formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area multifunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto conduzione macchine agricole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in impresa multifunzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area produzione animale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in aziende da latte e lattiero casearie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in allevamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area produzione vegetale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in aziende viti-vinicole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto in aziende orto-floro-frutticole\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO CONDUZIONE MACCHINE AGRICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche delle principali attività meccanizzate (dai\nsistemi di lavorazione dei terreni alla raccolta meccanizzata dei prodotti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche, modalità di funzionamento e manutenzione\ndelle macchine agricole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore nelle varie operazioni colturali meccanizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN IMPRESA MULTIFUNZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere la realtà produttiva, ambientale, paesaggistica e ricreativa\ndel territorio locale e relative opportunità di valorizzazione del territorio\ne del patrimonio rurale e forestale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di manipolazione, trasformazione, conservazione,\nesposizione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti tipici del\nterritorio e relative norme di sicurezza alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le norme ed i regolamenti che disciplinano le attività di\nservizio a favore della collettività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli elementi di base di almeno una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali sistemi di produzione agricola vegetale\ntradizionale, integrata e biologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali elementi di produzione animale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN AZIENDE DA LATTE E LATTIERO CASEARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli elementi essenziali del ciclo biologico e comportamento\nriproduttivo delle specie da allevamento e le modalità specifiche di governo,\ncura e mungitura delle fattrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti\nloro trattamento, conservazione e somministrazione bilanciata (dieta)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di diagnosi, prevenzione e cura della patologie\nanimali più diffuse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le procedure di fecondazione, selezione e miglioramento\ngenetico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere gli elementi essenziali dei processi di caseificazione,\nconservazione e igiene dei derivati del latte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore in operazioni di governo del bestiame e produzione dei derivati del\nlatte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN ALLEVAMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche delle specie da allevamento, tipologie,\nmodalità specifiche di allevamento, di cura ed alimentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti\nloro trattamento e conservazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il comportamento riproduttivo e produttivo delle specie da\nallevamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore in operazioni di governo degli animali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN AZIENDE VITI-VINICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il ciclo vegetativo della vite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le principali forme di allevamento e le tecniche colturali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di diagnosi, prevenzione e trattamento delle\npatologie della vite più diffuse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le principali tecniche enologiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il funzionamento delle macchine di cantina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il funzionamento delle macchine per l’imbottigliamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di gestione dei flussi di ingresso, di uscita e di\nstoccaggio delle merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO IN AZIENDE ORTO-FLORO-FRUTTICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere il ciclo vegetativo delle principali varietà colturali\norticole-frutticole e floricole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le principali tecniche di impianto selezione, trapianto,\ninnesto, ibridazione e modalità e tempi di potatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche di diagnosi, prevenzione e trattamento delle\npatologie vegetali più diffuse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i principali modelli di automazione in serra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e le tecniche di preparazione delle miscele per\ntrattamenti fitosanitari e di irrigazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore in operazioni che prevedono la manipolazione di prodotti chimici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di competenze\u002Fconoscenze riconducibili ai seguenti gruppi di\nprofili formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto area contabile, amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto area informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto area della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto area contabile – amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software\napplicativi, in particolare per le operazioni di calcolo e di video\nscrittura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio\ncartaceo ed elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere una adeguata conoscenza delle normative e delle procedure da\napplicare in materia di dichiarazioni fiscali, contabilità generale e IVA,\nsistemi di pagamento e\u002Fo contrattualistica relativa alle operazioni che si\nsvolgono con clienti e fornitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisire le conoscenze e compilare documenti contabili o lettere di\nnatura contabile\u002Famministrativa\u002Ffiscale, moduli e distinte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare i principi di amministrazione e gestione del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto area informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere i prodotti e i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le misure di sicurezza individuale e di\ntutela ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e gestire i processi relativi alle operazioni da effettuare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere la struttura hardware di un elaboratore elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare i principi della programmazione, i “linguaggi\ninformatici” e la terminologia “tecnica” della propria area di\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i\nmezzi periferici che interagiscono con il sistema operativo principale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e applicare le tecniche in materia di sicurezza informatica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto area della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le tecniche fondamentali di direzione, amministrazione e\ngestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e\ncommercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, ivi comprese le funzioni\ncontabili e quelle relative all’amministrazione del personale addetto alla\nproduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare gli strumenti tecnici e le tecnologie di\nlavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare misure di sicurezza e di protezione individuale e\ndi tutela ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare le tecniche fondamentali di coltura,\nsull’alimentazione degli animali d’allevamento, sul controllo qualitativo\ndelle produzioni agroalimentari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e saper utilizzare le tecniche in materia di misura e di stima,\ndi divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e\nzootecniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare le tecniche di valutazione dei danni alle colture,\nla stima di scorte e dei miglioramenti fondiari, la valutazioni degli\ninterventi fitosanitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscere e utilizzare le tecniche di progettazione e collaudo di opere\ndi miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative\ncostruzioni secondo le tecnologie del momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 11\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO DEL SETTORE AGRICOLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA DI\nISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>E DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AI SENSI DEL D.LGS. N. 81\u002F2015\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 19 giugno 2018, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confagricoltura, Coldiretti, CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederdia, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il d.lgs. n. 81\u002F2015 ha disciplinato, all'art. 43, l'apprendistato per il\nconseguimento del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria\nsuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. di primo\nlivello), la cui durata e' determinata in considerazione della qualifica o del\ntitolo da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a\nquattro nel caso di diploma professionale quadriennale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il d.lgs. n. 81\u002F2015 ha disciplinato, all'art. 45, l'apprendistato di\nalta formazione e ricerca (cd. di terzo livello) la cui durata é rimessa alle\nregioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’art. 43, c.7, del d.lgs. n. 81\u002F2015 stabilisce che “Per le ore di\nformazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato\nda ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di\nlavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di\nquella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsione dei\ncontratti collettivi”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’art. 45, c.3, del d.lgs. n. 81\u002F2015 stabilisce che “Per le ore di\nformazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato\nda ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di\nlavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di\nquella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsione dei\ncontratti collettivi”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto\ncon il Ministro dell'Istruzione, dell'università' e della ricerca e del\nMinistro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito, ai\nsensi dell'art. 46, c.1, del d.lgs. n. 81\u002F2015, gli standard formativi\ndell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai\nsensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 226\u002F2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la regolamentazione dell'apprendistato per il conseguimento del diploma\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica superiore, per attività di ricerca o per percorsi\ndi alta formazione é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e\nBolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 81\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'art. 42, c. 5, del d.lgs. n. 81\u002F2015 affida alcuni aspetti della\ndisciplina del rapporto di apprendistato alla contrattazione collettiva\nnazionale di settore stipulata dalle associazioni sindacali comparativamente\npiù rappresentative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti hanno sottoscritto un Accordo per la disciplina\ndell’apprendistato professionalizzante (cd. secondo livello) in attuazione\ndell’art. 44 del d.lgs. n. 81\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti ritengono opportuno favorire anche l'apprendistato di primo e\nterzo livello nelle imprese del settore agricolo, quale strumento di\nintegrazione tra percorsi formativi e percorsi lavorativi, al fine di\nconsentire ai giovani l'acquisizione di un titolo di studio riconosciuto\nnell'ordinamento scolastico (diploma professionale, diploma di istruzione\nsecondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore)\nnonché l'acquisizione di titoli di studio universitari e di alta formazione e\nricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, in attuazione della vigente\nnormativa in materia di apprendistato di primo e terzo livello (d.lgs. n.\n81\u002F2015 e successive modifiche ed integrazioni),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il piano formativo individuale (PFI) e il protocollo di formazione (art.\n43, c.6, e art. 45, c.2) comprendono anche la formazione in materia di salute e\nsicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. All'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di primo\nlivello (art. 43, d.lgs. n. 81\u002F2015), va attribuito un livello di inquadramento\ncontrattuale “convenzionale” - coerente con il percorso formativo ai sensi\ndell'art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 - al solo fine di determinare la\nretribuzione di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. La durata del rapporto di apprendistato non può essere inferiore a sei\nmesi e non può, in ogni caso, essere superiore ai limiti stabiliti dall’art.\n4 del Decreto Ministeriale 12\u002F10\u002F2015, pur prorogabile fino ad un anno, nei\nmodi ed alle condizioni di cui all’articolo richiamato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43, c.7, del d.lgs. n. 81\u002F2015,\nper i contratti di apprendistato di primo livello (art. 43, d.lgs. n. 81\u002F2015),\nla retribuzione, in ragione del titolo da conseguire e dell’anno\nscolastico\u002Fformativo di effettiva frequenza, è stabilita in percentuale\nrispetto al livello di inquadramento contrattuale attribuito di cui al punto 2)\nche precede, in coerenza con il percorso formativo, secondo la seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"587\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"116\">\n  \u003Ccol width=\"118\">\n  \u003Ccol width=\"303\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"569\" height=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Apprendistato di primo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Durata apprendistato\n        ex- art. 43 D.lgs 81\u002F15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Retribuzione\n        prestazione lavorativa\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"303\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Corrispondenza con\n        anno scolastico\u002Fformativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1^ anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45% della\n        retribuzione di inquadramento contrattuale convenzionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"303\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso\n            per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione\n            professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti\n            di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del\n            Dm 12\u002F10\u002F2015\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso\n            per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione\n            professionale per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4,\n            comma 1, lettera a) del Dm 12\u002F10\u002F2015\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Primo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b)\n            Dm 12\u002F10\u002F2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2^ anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55 % della\n        retribuzione di inquadramento contrattuale convenzionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"303\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Terzo anno del percorso per il conseguimento\n            del diploma di istruzione e formazione professionale o di\n            istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di\n            cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12\u002F10\u002F2015\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Terzo anno del percorso per il conseguimento\n            della qualifica di istruzione e formazione professionale per i\n            contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera a)\n            del Dm 12\u002F10\u002F2015\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Secondo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e\n            b) Dm 12\u002F10\u002F2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si\n            è attivato nel 1° anno di corso)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3^ anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60 % della\n        retribuzione di inquadramento contrattuale convenzionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"303\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Quarto anno del percorso per il conseguimento\n            del diploma di istruzione e formazione professionale o di\n            istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di\n            cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12\u002F10\u002F2015\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Primo anno del corso integrativo per\n            l’ammissione all’esame di Stato per i contratti di\n            apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del Dm\n            12\u002F10\u002F2015 \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Terzo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b)\n            Dm 12\u002F10\u002F2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è\n            attivato nel 1° anno di corso)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4^ anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"118\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">70 % della\n        retribuzione di inquadramento contrattuale convenzionale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"303\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Quinto anno del percorso per il conseguimento\n            del diploma di istruzione secondaria superiore per i contratti di\n            apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del Dm\n            12\u002F10\u002F2015\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Secondo anno del corso integrativo per\n            l’ammissione all’esame di Stato per i contratti di\n            apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) del Dm\n            12\u002F10\u002F2015\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Quarto anno dei percorsi art. 4 lettere a) e\n            b) Dm 12\u002F10\u002F2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si\n            è attivato nel 1° anno di corso)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Primo e unico anno per il conseguimento del\n            diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato\n            di specializzazione tecnica superiore per i contratti di\n            apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dm\n            12\u002F10\u002F2015\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che per le ore di formazione esterne svolte dall'apprendista\nnell'istituzione formativa, il datore di lavoro é esonerato da ogni obbligo\nretributivo (art. 43, c.7, del d.lgs. n. 81\u002F2015), con riferimento a tutti gli\nistituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti. Per le ore di\nformazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una\nretribuzione pari al 10 per cento, calcolata su quella spettante per la\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, c.3, del d.lgs. n. 81\u002F2015,\nper i contratti di apprendistato di terzo livello (art. 45, d.lgs. n. 81\u002F2015)\nla retribuzione é stabilita in percentuale rispetto al livello di\ninquadramento attribuito, secondo quanto stabilito nella seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"561\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"185\">\n  \u003Ccol width=\"341\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"542\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Apprendistato di terzo livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"185\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"justify\">Durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"341\" valign=\"bottom\">\u003Cp align=\"justify\">Retribuzione per la\n        prestazione di lavoro in azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"185\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Percorsi di durata\n        superiore all'anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"341\">\u003Cp align=\"justify\">Pari al 70 % della retribuzione di\n        riferimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"185\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Percorsi di durata\n        non superiore all'anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"341\">\u003Cp align=\"justify\">Pari al 80 % della retribuzione di\n        riferimento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che per le ore di formazione esterne svolte dall'apprendista\nnell'istituzione formativa, il datore di lavoro é esonerato da ogni obbligo\nretributivo (art. 45, c.3, del d.lgs. n. 81\u002F2015), con riferimento a tutti gli\nistituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. E' sempre ammesso che le parti nel contratto individuale concordino il\nprolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all'art. 42,\nc.5, lett. g) del d.lgs. n. 81\u002F2015 (malattia, infortunio o altra causa di\nsospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Per tutto quanto qui non disciplinato e comunque non incompatibile col\npresente Accordo e con le norme di legge, si applicano le disposizioni previste\nper l'apprendistato professionalizzante di cui all’Accordo citato in premessa\n(cd. di secondo livello).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 19 giugno 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFEDERDIAConfagricoltura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGILColdiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISLCIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch2>Allegato n. 12\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO QUADRO PER IL CONTRASTO ALLE MOLESTIE E ALLA VIOLENZA NEI LUOGHI DI\nLAVORO NEL SETTORE AGRICOLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 19 giugno 2018, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confagricoltura, Coldiretti, CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’“Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di\nlavoro” delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il D.lgs n. 198\u002F2006 (codice pari opportunità), libro III (pari\nopportunità tra uomo e donna nei rapporti economici)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’Accordo, è inaccettabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei\nlavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano\nmolestie o violenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i comportamenti molesti o la violenza subìti nei luoghi di lavoro vanno\ndenunciati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare\nal mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di\neguaglianza e di reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, le Parti come sopra identificate s’impegnano a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diffondere in maniera capillare il presente Accordo e il relativo\nallegato, presso i propri associati e le lavoratrici e i lavoratori ed a\npromuoverne l’applicazione, anche attraverso la contrattazione di secondo\nlivello e\u002Fo ad illustrarne il contenuto in assemblee sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire l’adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo\nnelle imprese e nelle attività produttive delle imprese anche al fine di\ndiffondere, all’interno dei contesti organizzativi, il principio della\ninaccettabilità di ogni atto e\u002Fo comportamento che si configuri come molestia\no violenza nei luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere presso ogni azienda azioni volte ad incoraggiare comportamenti\ncoerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini\nnell’ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabilizzare le aziende affinché provvedano a tutelare le\nlavoratrici e i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o\npenalizzazione e a vigilare sulla effettiva cessazione dei comportamenti\nmolesti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare periodicamente un monitoraggio di verifica dell’applicazione\ndel presente Accordo, anche su richiesta di una delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sottoscrittici il presente Accordo potranno, con l’obiettivo di\nrafforzare e qualificare la presente intesa e nel rispetto dei principi della\nstessa, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, definire codici\ndi condotta, linee guida e buone prassi per prevenire e contrastare le molestie\ne\u002Fo violenze nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sotto il profilo della prevenzione e della formazione le Parti convengono\naltresì che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell'ambito delle attività formative destinate ai lavoratori possa\nessere promossa e diffusa tra i dipendenti ed i dirigenti la cultura del\nrispetto della persona;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei programmi di formazione del personale, predisposti dalle aziende,\nvenga promossa la lettura e la diffusione del presente Accordo e del relativo\nallegato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i moduli formativi destinati a R.L.S. e R.S.U.\u002FR.S.A. contengano momenti\ndi formazione specifici sul tema oggetto del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>~~~\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bozza di dichiarazione dell'azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione ai sensi dell'Accordo quadro sulle molestie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e la violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda agricola .... ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che\nsi configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad\nadottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in\nessere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestia o violenza si intende quanto stabilito dall' “Accordo quadro\nsulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro” delle Parti Sociali\nEuropee del 26 aprile 2007 e dal d.lgs n. 198\u002F2006 (codice pari\nopportunità).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda riconosce inoltre il principio che la dignità degli individui non\npossa essere violata da atti e comportamenti che configurino molestie o\nviolenza e che i comportamenti molesti o la violenza subiti sul luogo di lavoro\ndebbano essere denunciati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti hanno il dovere di collaborare affinché nell'ambiente di lavoro venga\nrispettata la dignità di ciascuno e siano favorite relazioni interpersonali\nbasate sui principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>... firma ... (datore di lavoro)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 13\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TABELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni previste dai Patti collettivi nazionali di lavoro (PCNL) per i\nsalariati fissi e operai agricoli, precedenti alla data del 16 agosto 1976, da\napplicarsi in mancanza di disposizioni previste in merito dai contratti\ncollettivi provinciali e regionali preesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"589\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"180\">\n  \u003Ccol width=\"179\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Patti collettivi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Numero giornate\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Decorrenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>PCNL 31\u002F07\u002F1951, articoli 27 e 31\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">cinque\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dall’inizio dell’annata agraria\n        in corso al 31\u002F07\u002F1975\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>PCNL 23\u002F03\u002F1960, articoli 27 e 31\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">sette\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dall’inizio dell’annata agraria\n        in corso al 26\u002F03\u002F1960 o 1\u002F07\u002F1960\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>PCNL 8\u002F03\u002F1963, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>articoli 20-30 e norma transitoria punto 3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dieci\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dall’inizio dell’annata agraria\n        in corso all’8\u002F03\u002F1963\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>PCNL 5\u002F07\u002F1967,\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>articoli 31 e 39\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">12 giorni sino a 3\n        anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">14 giorni da 3 a 6 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">16 giorni da 6 anni di anzianità in poi.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dall’11\u002F11\u002F1967\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>PCNL 29\u002F01\u002F1970, articoli 34-48 e\n        norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>14 giorni sino a 3 anni di\n        anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>16 giorni da 3 a 6 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">18 giorni da 6 a 10 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>20 giorni oltre i 10 anni di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dall’11\u002F11\u002F1969 o\n        dall’1\u002F06\u002F1970\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>PCNL 26\u002F04\u002F1973, art. 38 e norma\n        transitoria “C”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">diciotto\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dal 9\u002F08\u002F1972\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>PCNL 11\u002F10\u002F1974, art. 41 e norma\n        transitoria “C”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">venticinque\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dal 12\u002F07\u002F1974\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>CCNL 20\u002F01\u002F1977, art. 41 e norma\n        transitoria “D”\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ventisei\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Dal 16\u002F08\u002F1976\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 14\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo sui termini di corresponsione del\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>trattamento di fine rapporto agli\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>operai a tempo determinato\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai a tempo determinato l’azienda erogherà il Tfr al termine\ndell’ultimo rapporto di lavoro e comunque entro il 31 dicembre di ogni\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia con la stessa azienda più rapporti di\nlavoro nell'arco dell’anno solare, l’importo del Tfr maturato di volta in\nvolta, sarà evidenziato sul modello allegato attestante l’ammontare del Tfr\nnei diversi periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai addetti alle operazioni di raccolta, il Tfr, calcolato sugli\nelementi del salario previsti dall’art. 54 del CCNL (27 novembre 1991) e in\naggiunta a questi, sarà conglobata nelle specifiche retribuzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di unico e breve rapporto di lavoro il Tfr sarà corrisposto alla\nfine del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo si applica dal 1 agosto 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFAGRICOLTURA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLDIRETTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISBA-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UISBA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 31 luglio 1992\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODELLO PER L’INDICAZIONE DELLE SPETTANZE MATURATE PER TRATTAMENTO DI FINE\nRAPPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDA AGRICOLA ………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORATORE ………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"589\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"227\">\n  \u003Ccol width=\"133\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">Mese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"center\">Periodi di giornate di effettivo lavoro\n        prestato\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"center\">Importo TFR\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"227\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Giornate n.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"133\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Totale competenze lorde TFR ____________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 15\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e\nflorovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo istitutivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 16 dicembre 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana –\nConfagricoltura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Confederazione Nazionale Coldiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Confederazione Italiana Agricoltori – CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Confederdia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e\nintegrazioni, recante “Disciplina delle forme pensionistiche\ncomplementari”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la direttiva 28 aprile 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze recante\n“Disciplina delle forme pensionistiche complementari attuativa della delega\ndi cui all’art. 1, c. 2, lettera h), n. 1 della legge 23 agosto 2004, n.\n243”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la deliberazione 28 giugno 2006 della Commissione di vigilanza sui fondi\npensione recante “Direttive generali alle forme pensionistiche complementari,\nai sensi dell’art. 23, c. 3 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il DM 21 novembre 1996, n. 703, “Regolamento recante norme sui criteri\ne sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole\nin materia di conflitto di interessi”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il DM 14 gennaio 1997, n. 211, “Regolamento recante norme sui requisiti\nformali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di\nonorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure\nper l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di\nprevidenza complementare”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si concorda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita\ne a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo\npensione per i lavoratori agricoli “Agrifondo” (di seguito semplicemente\nFondo), per gli operai agricoli e florovivaisti di cui al CCNL 6 luglio 2006, e\nsuccessive modificazioni e integrazioni, e per i quadri e gli impiegati\nagricoli di cui al CCNL 27 maggio 2004, e successive modificazioni e\nintegrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di disciplinare così la forma pensionistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II Fondo è costituito in forma di associazione con personalità giuridica\nai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice civile, nonché ai sensi del\nd.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Destinatari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La forma pensionistica complementare di cui al presente accordo, nei limiti\ne alle condizioni di cui al successivo comma, è rivolta ai lavoratori\ndipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti\ncontratti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CCNL 6 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni, per gli\noperai agricoli e florovivaisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CCNL 27 maggio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, per i\nquadri e gli impiegati agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, destinatari della forma pensionistica complementare, nonché\nbeneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori ai quali si applica\nuno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente che\nsiano stati assunti e abbiano superato – ove previsto – il relativo periodo\ndi prova con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro previsto dalla legge o\ndai contratti collettivi nazionali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari della forma pensionistica sono, altresì, i lavoratori dei\nsettori affini. Si conviene di considerare comunque “affini” i settori\ndisciplinati da uno dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli allevatori consorzi ed\nenti zootecnici, sottoscritto da AIA, Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e\nUila-Uil;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CCNL per i Dirigenti dell’agricoltura sottoscritto da Confagricoltura,\nConfederdia e Cida.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari della forma pensionistica complementare possono essere i\ndipendenti dei soggetti sottoscrittori dei contratti collettivi nazionali di\nlavoro di cui al precedente comma 1, nonché i dipendenti degli enti,\nassociazioni e società a essi collegati, previa delibera dei rispettivi organi\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari della forma pensionistica complementare possono essere inoltre i\nsoggetti fiscalmente a carico dei dipendenti indicati nei punti precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari della forma pensionistica complementare possono essere infine\ncoloro che aderiscono con conferimento tacito del Trattamento di fine rapporto\n(Tfr).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Associati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono associati al Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i destinatari di cui all’art. 2 i quali abbiano manifestato in forma\nesplicita la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite dal\npresente Statuto e coloro che abbiano aderito con conferimento tacito del\nTfr;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati\nal Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione\ncomplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà dei lavoratori dei settori affini di divenire associati al\nFondo, ferma restando l’adesione volontaria del lavoratore, deve essere\npreventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni\nsindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori in\noggetto e le rispettive Associazioni delle imprese di settore. Con il medesimo\naccordo sono stabilite le aliquote contributive e i relativi tempi di adesione.\nL’adesione al Fondo deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione\ne comporta la piena accettazione dello Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono mantenere la qualità di associati al Fondo, previo accordo\nsindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di\nazienda, operato ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, abbiano perso,\nper effetto dell’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro\ndiverso da quelli richiamati all’art. 2, i requisiti di partecipazione al\nFondo a condizione che nell’azienda cessionaria non operi altra forma\npensionistica complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da datori di\nlavoro che applicano uno dei contratti di cui all’art. 2 già iscritti a\nfondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che\ni competenti organi del Fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la\nconfluenza nel Fondo e che tale confluenza, previa apposita domanda, sia\nautorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo sotto forma di fusione\nper incorporazione. L’adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello\nStatuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza delle delibere di confluenza di cui al precedente comma 4, i\nlavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di\ncui all’art. 2, già iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di\ncostituzione del Fondo, diventano associati al Fondo se si avvalgono della\nfacoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista\ndalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente\ndel Fondo, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera\ndel Consiglio di amministrazione necessaria a provare l’eventuale status di\n“vecchio iscritto” agli effetti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Organi del Fondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono organi del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’Assemblea dei delegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Consiglio di amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Collegio dei sindaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assemblea dei delegati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assemblea dei delegati è costituita da 60 delegati, dei quali 30 in\nrappresentanza dei datori di lavoro associati al Fondo e 30 in rappresentanza\ndei lavoratori associati al Fondo sulla base di quanto previsto dai regolamenti\nelettorali definiti dai soggetti sottoscrittori del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni per l’insediamento dell’Assemblea sono indette al\nraggiungimento del numero di 10.000 adesioni al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Consiglio di amministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 16\ncomponenti di cui la metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei\nlavoratori e l’altra metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro\nassociati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei\nrequisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e\nil Vicepresidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A turno, Presidente e Vicepresidente sono eletti alternativamente tra i\ncomponenti del Consiglio in rappresentanza dei datori di lavoro e dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Collegio dei sindaci\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II Collegio dei sindaci è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti\neletti dall’Assemblea per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al\nFondo e per l’altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati al\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti il Collegio dei sindaci devono essere in possesso dei requisiti\ndi onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Impiego delle risorse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse del Fondo sono investite secondo i canoni di efficiente\nallocazione e di diversificazione del rischio avuto riguardo alle esigenze di\nsicurezza degli investimenti connesse all’utilizzo del Tfr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo può disporre di più comparti di investimento, con o senza\ngaranzia di rendimento, allo scopo di offrire a ciascun associato un’opzione\ndi investimento il più rispondente possibile al proprio orizzonte temporale e\nalla propria propensione al rischio. È inoltre previsto un comparto garantito,\ndestinato ad accogliere il conferimento tacito del Tfr, ai sensi della\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui\nfar confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo\ntale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione\nindividuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno\ndall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fase di avvio il Fondo attua una gestione monocomparto nei limiti di\ntempo che saranno definiti dal Consiglio di amministrazione. Tale linea è\ncomunque un comparto garantito in quanto destinata ad accogliere anche il\nconferimento tacito del Tfr, ai sensi della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio alla gestione pluricomparto viene deliberato, su proposta del\nConsiglio di amministrazione, dall’Assemblea dei delegati mediante modifica\nstatutaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito e il\nrelativo profilo di rischio e rendimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Conflitti d'interessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in\nmateria di conflitti di interesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di\ncontributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il\nconferimento del Tfr maturando, ovvero mediante il solo conferimento del Tfr\nmaturando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È prevista l’integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad\neccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota\ninformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr\nmaturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico\ndel lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi.\nQualora il lavoratore contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del\ndatore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive, in sede di contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per gli operai\nagricoli e florovivaisti, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di\ncui all’art. 57 del citato contratto, e successive modificazioni e\nintegrazioni, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per\nil calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del Tfr nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una quota di Tfr pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del\nTfr nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già\noccupati alla data del 28 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 100% del Tfr maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori\nqualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 nonché\nper tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per i quadri e\ngli impiegati agricoli, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui\nall’art. 40 del succitato contratto, e successive modificazioni e\nintegrazioni, nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr a carico del\ndatore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr a carico del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al fondo è dovuta per intero, sempre a condizione di\npariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a\nmalattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio, astensione\nobbligatoria per maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di\nretribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che\ndei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo\neffettivamente dovuto dai datori di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge\no degli Accordi collettivi di lavoro vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione della\nretribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a\ncarico dei datori di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del\nlavoratore associato al Fondo di proseguire volontariamente il versamento della\ncontribuzione a suo carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo è dovuta a decorrere dalla data di iscrizione,\ncoincidente con il primo giorno del mese successivo alla consegna del modulo di\niscrizione alle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le predette misure minime, l’aderente determina liberamente\nl’entità della contribuzione a proprio carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro che ritardano in tutto o in parte il versamento dei\ncontributi contrattualmente dovuti al Fondo entro il termine stabilito, sono\ncostituiti in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i\ncontributi dovuti maggiorati di interessi nella misura massima di cinque punti\npercentuali in più del tasso di riferimento BCE al 31 dicembre di ogni\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Adesione e permanenza nel Fondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori aderiscono ad Agrifondo per libera scelta individuale secondo\nle modalità previste dallo Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di\nuna Nota informativa contenente le indicazioni previste dalla legge e conforme\nallo schema della Covip.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito dell’adesione, il lavoratore e l’impresa dalla quale dipende\nassumono l’obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla\ncontrattazione collettiva vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione può avvenire anche con conferimento tacito del Trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Cessazione dell’obbligo di contribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell’impresa cessa a\nseguito della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché nel caso in cui il\nlavoratore si avvalga della facoltà di trasferimento di cui al successivo\ncomma terzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente\ncessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di\npartecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione\npensionistica ad altra forma pensionistica determina la cessazione\ndell’obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all’azienda che in capo\nal lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla\npresentazione dell’istanza. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà\nsono disciplinate nello Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In costanza del rapporto di lavoro il lavoratore associato ha facoltà di\nsospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione\ndell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il\nversamento del Tfr maturando al fondo. È possibile riattivare la contribuzione\nin qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Prestazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al\nmomento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti\nnel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni\ndi partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che\ndecide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di\ndeterminare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni\npensionistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta\ndelle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di\npartecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente\nper i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con\nun anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle\nprestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione\ndell’attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo di\ntempo superiore a 48 mesi o, in caso di invalidità permanente, che comporti la\nriduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione\npensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della\nposizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo\nerogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione\nper le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si\nottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a\nfavore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata\nrisulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3,\ncommi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la\nliquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto\nantecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma\npensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della\nlegge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera\nprestazione pensionistica complementare in capitale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di\ncedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a\ncarico degli istituti di previdenza obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e\nintenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione\nindividuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle\ncondizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Riscatto e trasferimento della posizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aderente al Fondo nei cui confronti vengano meno i requisiti di\npartecipazione ad Agrifondo prima del pensionamento, conserva la titolarità\ngiuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo la scelta tra una\ndelle seguenti opzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasferimento dell’intera posizione individuale ad altra forma\npensionistica complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riscatto della posizione pensionistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conservazione della posizione pensionistica anche in assenza di\ncontribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II lavoratore associato, fermo restando quanto previsto all’art. 12, primo\ncomma, anche in costanza dei requisiti di partecipazione ad Agrifondo ha\nfacoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale\npresso altro Fondo pensione, ovvero presso una forma pensionistica individuale\ndecorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità e i termini relativi all’esercizio di detta facoltà sono\ndeterminati nello Statuto. Gli adempimenti relativi, a carico di Agrifondo,\nsono espletati entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dal giorno di\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Spese di avvio del Fondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A copertura delle spese di costituzione e di avvio, nonché di pubblicità e\ndi promozione del Fondo, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, a titolo\ndi contributo una tantum, della somma di euro 2,58.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali somme devono essere versate entro 60 giorni dalla data di\nautorizzazione all’esercizio dell’attività di Agrifondo mediante bonifico\nsu conto corrente bancario indicato dal Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Spese per la gestione del Fondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle spese per la gestione del Fondo si fa fronte attraverso la quota\nassociativa dedotta dalla contribuzione di cui all’art. 10, il cui importo è\ndeterminato annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione sulla\nbase del preventivo di spesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Norme transitorie e finali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che il presente Accordo, lo Statuto e l’Atto\ncostitutivo del Fondo individuano l’insieme dei diritti e degli obblighi che\nsi sono intesi attribuire ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di\nprevidenza complementare e che tali obblighi non sussistono nei confronti dei\nlavoratori che non aderiscano o che perdano i requisiti di partecipazione al\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo previsto all’art. 10, e sue successive modificazioni, è\ndovuto esclusivamente al Fondo istituito per effetto del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di Atto costitutivo, le Parti firmatarie del presente accordo\nnominano i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all’art. 6 e\ndel Collegio dei sindaci di cui all’art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a revisionare lo Statuto in conformità alle eventuali\nindicazioni provenienti dalla Covip, anche alla luce della recente normativa\ndettata in materia di previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, lì 16 dicembre 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazione Nazionale Coldiretti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazione Italiana Agricoltori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederdia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 16\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>“TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI”\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) PROTOCOLLO D'INTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti contraenti, nell’intento di tutelare la salute e la sicurezza dei\nlavoratori dipendenti, con il presente “Protocollo” intendono fornire agli\noperatori agricoli, datori di lavoro e lavoratori, un sintetico quadro di\nriferimento per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine, anzitutto, di una opportuna conoscenza delle principali\ndisposizioni di legge che disciplinano la materia in esame, si richiamano i\nprincipali provvedimenti legislativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"592\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"155\">\n  \u003Ccol width=\"403\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"155\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">DPR 27\u002F04\u002F55, n. 547\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">DPR 19\u002F03\u002F56, n. 303\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">d.lgs. 15\u002F07\u002F91, n. 277\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">d.lgs. 19\u002F09\u002F94, n. 626\n        \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">d.lgs. 19\u002F03\u002F96, n. 242\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">d.lgs. 14\u002F08\u002F96, n. 493\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">d.lgs. 25\u002F11\u002F96, n. 645\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">DPR 24\u002F07\u002F96, n. 459\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">d.lgs. 4\u002F08\u002F99, n. 359\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">d.lgs. 4\u002F08\u002F99, n. 345\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">d.lgs. 25\u002F02\u002F2000, n.\n        66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"en-US\">d.lgs. 2\u002F02\u002F2002, n. 25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">legge 23\u002F12\u002F78, n. 833\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">DPR 30\u002F06\u002F65, n. 1124\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">DPR 13\u002F04\u002F94, n. 336 \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">d.lgs. 30\u002F04\u002F92, n. 285\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">DPR 16\u002F12\u002F92, n. 495\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">d.lgs. 17\u002F03\u002F95, n. 194\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">DPR 23\u002F04\u002F2001, n. 290\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"403\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">“Norme per la prevenzione degli infortuni sul\n        lavoro”.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">“Norme generali per l’igiene del lavoro”.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Attuazione delle direttive 80\u002F1107\u002FCEE, 82\u002F605\u002FCEE,\n        83\u002F477\u002FCEE, 86\u002F188\u002FCEE e 88\u002F642\u002FCEE in materia di protezione dei\n        lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,\n        fisici e biologici durante il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Attuazione delle direttive 89\u002F391\u002FCEE, 89\u002F654\u002FCEE,\n        89\u002F655\u002FCEE, 89\u002F656\u002FCEE, 90\u002F269\u002FCEE, 90\u002F270\u002FCEE, 90\u002F394\u002FCEE e 90\u002F679\u002FCEE\n        riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei\n        lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 19\u002F0994, n.\n        626.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Attuazione della direttiva 92\u002F58\u002FCE concernente le\n        prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e\u002Fo salute sul\n        luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\u003Cp align=\"justify\">Recepimento della direttiva 92\u002F85\u002FCE concernente il\n        miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle\n        lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Attuazione delle direttive 89\u002F392\u002FCE e seguenti,\n        concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri\n        relative alle macchine.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Attuazione della direttiva 95\u002F63\u002FCE che modifica la\n        direttiva 89\u002F655\u002FCEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute\n        per l’uso di attrezzature da parte dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Attuazione della direttiva 94\u002F33\u002FCE relativa alla\n        protezione dei giovani sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Attuazione delle direttive 97\u002F42\u002FCE e 1999\u002F38\u002FCE,\n        che modificano la direttiva 90\u002F394\u002FCEE, in materia di protezione dei\n        lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti\n        cancerogeni o mutageni durante il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Attuazione della direttiva 98\u002F24\u002FCE sulla protezione\n        della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti\n        da agenti chimici durante il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione\n        obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">“Nuove tabelle malattie professionali”. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">“Nuovo codice della strada”.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo\n        codice della strada.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Attuazione della direttiva 91\u002F414\u002FCEE in materia di\n        immissione in commercio di prodotti fitosanitari.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Regolamento di semplificazione dei procedimenti di\n        autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla\n        vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il d.lgs. 626\u002F94 ha recepito otto direttive comunitarie in materia di:\nmisure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei\nlavoratori durante il lavoro; luoghi di lavori; uso di attrezzature di lavoro;\nuso dei dispositivi di protezione individuali; movimentazione manuale dei\ncarichi; uso di attrezzature munite di videoterminali; protezione da agenti\ncancerogeni; protezione da agenti biologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. I PRODOTTI FITOSANITARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il d.lgs. 194\u002F95 disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti\nfitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le quattro classi\ntossicologiche previste dal DPR 1255\u002F68 e dal DPR 223\u002F88 vengono abolite e\nsostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti\n“molto tossici”, “tossici”, “nocivi”, e altri prodotti fitosanitari\nnon classificabili come tali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1. Classificazione dei prodotti fitosanitari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’applicazione delle nuove norme la classificazione dei\nprodotti fitosanitari è la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•preparati “molto tossici” e “tossici” (corrispondenti alla prima\nclasse delle norme previgenti) comprende i prodotti che possono provocare\nintossicazioni mortali per l’uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi\nvia. Il prodotto fitosanitario deve essere contrassegnato in etichetta da un\nteschio nero su ossa incrociate, inserito in un riquadro, di colore\ngiallo-arancio e dalla scritta “molto tossico” o “tossico” in base alla\ntossicità del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•preparati “nocivi” (corrispondenti alla seconda classe delle norme\nprevigenti) comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni gravi per\nl’uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto\nfitosanitario è contrassegnato in etichetta in modo indelebile, da una croce\ndi S. Andrea nera, inserita in un riquadro di colore giallo-arancio e dalla\nscritta “nocivi”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•altri preparati, non classificabili come molto tossici, tossici e nocivi\ncorrispondenti alla terza e quarta classe delle norme previgenti. Quelli\ncorrispondenti alla terza classe comprendono i prodotti che possono provocare\nintossicazione di lieve entità per l’uomo; il prodotto fitosanitario è\ncontrassegnato in etichetta con caratteri ben visibili e indelebili, dalla\nfrase “attenzione: manipolare con prudenza”. Quelli corrispondenti alla\nquarta classe comprendono i prodotti che possono comportare rischi trascurabili\nper l'uomo e non riportano in etichetta simbologie particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2. Misure di prevenzione generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misure comuni a tutte e quattro le classi di prodotti sono la conservazione\ndegli stessi prodotti in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali\ndomestici ed in ripostigli chiusi a chiave. Oltre a tenere ben chiusa la\nconfezione di tali prodotti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante l’impiego del prodotto, divieto di fumare o di mangiare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non contaminare alimenti, bevande, corsi d’acqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non operare contro vento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente\ncon acqua e sapone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rendere inutilizzabili, dopo l’uso, con i mezzi più idonei, le\nconfezioni che contenevano il prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consentire l’uso e l’impiego dei prodotti molto tossici, tossici e\nnocivi esclusivamente ai lavoratori muniti del prescritto patentino di cui\nall’art. 23 del DPR 1255\u002F68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3. Misure di prevenzione particolari per le diverse classi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLASSE 1°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non contaminare altre colture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evitare di respirarne i vapori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante la preparazione e l’impiego usare tute, guanti, maschere ed\nocchiali protettivi. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli\nl’etichetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLASSE 2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non contaminare altre colture;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evitare di respirare i vapori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l’etichetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4. Raccomandazioni utili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di utilizzo di macchinari con cabine è opportuno assicurare\naltresì la protezione dall’assorbimento dei prodotti utilizzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare la manutenzione periodica dei macchinari e strumenti usati per\nle miscele e lo spandimento dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a fine lavoro svuotamento degli attrezzi e ripulitura dei luoghi nei\nquali è stato compiuto il trattamento. Non effettuare il lavaggio con acque\nche possono venire utilizzate. Versare residui in fosse appositamente\npredisposte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esporre in modo ben visibile nei locali dove si conservano i prodotti\nantiparassitari le etichette dei prodotti medesimi o copia di esse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare scrupolosamente i tempi di agibilità sui terreni o locali\nchiusi ove sono stati impiegati antiparassitari, secondo quanto indicato nelle\netichette dei singoli prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli abiti da lavoro vanno comunque conservati in ripostigli strettamente\nseparati dagli abiti personali. Analogamente il vestiario utilizzato durante la\nmanipolazione e spandimento dei presidi sanitari deve essere lavato\nseparatamente da altri indumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.5. Informazioni mediche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sintomi di intossicazione ed i consigli terapeutici per il medico in\nparticolare per quanto concerne i prodotti molto tossici, tossici e nocivi sono\nevidenziati nelle rispettive etichettature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto al medico che presta l'intervento deve essere presentata\nl’etichettatura del prodotto che si presume abbia provocato\nl'intossicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una serie di norme legislative hanno vietato l’impiego in agricoltura dei\npresidi sanitari contenenti i sotto elencati principi attivi, a causa del loro\nelevato rischio per la salute degli utilizzatori e dei consumatori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"589\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"278\">\n  \u003Ccol width=\"278\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">1.2 – Dibromoetano \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">2,4,5 – T \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Acido cianidrico\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Aldrin \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Amitrol \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Atrazina \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Azinfon Etile \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Barban \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Binapacril\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Bromofos \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Bromofos Etile\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Butocarbossina\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Captafol \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Carbonio Solfuro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Carbonio Tetracloruro\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Cianato di Potassio\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Cloramben\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Cloraniformentano\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Clorbenside \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Clordano \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Clorobenzilato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">DDT\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Demeton s Metile\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Dialifos \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Piallato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Dieldrin \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Dinoseb \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Dinoterb \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Dioxation\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Edifenfos \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Endrin \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Eptacloro \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Esaclorobenzolo \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Etem \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Etion \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Fenoxicarb \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Ferban \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">HCH \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Mevinfos \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Nabam \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Naled \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Nicotina \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Pertane \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Protoato \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Tepp \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Toxafene \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Triallato \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Zireb \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Non autorizzato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Sospesa\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Non autorizzato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Non autorizzato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Sospeso\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Non autorizzato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">Revocato\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Hanno altresì subito una limitazione d’impiego i presidi sanitari\ncontenenti i sotto elencati principi attivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lindano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DDD\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.7. Elenco centri antiveleni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"640\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"278\">\n  \u003Ccol width=\"328\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Servizio informazioni tossicologica \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Servizio di Tossicologia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro provinciale per la lotta contro gli\n        avvelenamenti e le intossicazioni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro antiveleni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedale Maggiore “Ca Grande”Piazza Ospedale\n        Maggiore 3\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">20162 Milano Niguarda\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedali Riuniti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Via Cardarelli 9\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">80100 Napoli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Istituto di Farmacologia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">I facoltà di Medicina e chirurgia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Napoli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Istituto di Farmacologia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Università di Padova\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Largo Egidio Meneghetti 2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Padova\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Università di Torino\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Corso Polonia 14\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">10126 Torino\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Reparto Anestesia e Rianimazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedale civile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Vicenza\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Università di Roma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Policlinico Umberto I\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Viale del Policlinico\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">00161 Roma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Istituto di Anestesiologia e Rianimazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro di Rianimazione “Biancarosa Fanfani”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Università Cattolica del Sacro Cuore\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Largo Agostino gemelli 8\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">00168 Roma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedale San Camillo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Circonvallazione Gianicolense 87\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">00152 Roma\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedale “Maurizio Bufalini”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">47023 Cesena\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedali Civili di Genova\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedale Regionale Generale “San Martino”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">16132 Genova\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedale Civile di La Spezia “Sant’Andrea”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Servizio Anestesia e Rianimazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">La Spezia\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro di Rianimazione e Terapia Intensiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedale Generale Regionale “Vito Fazzi”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Lecce\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedale “Santissima Annunziata”\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro di Rianimazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Chieti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Ospedale Garibaldi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Centro di Rianimazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">95100 Catania\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. MEZZI MECCANICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principali misure di prevenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo puramente esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adozione di cabina o telaio di protezione per trattrici agricole a ruote\nindicate dalla citata circolare del ministero del Lavoro del 19 maggio 1981, n.\n49 al fine di evitare o ridurre gli infortuni derivanti dal ribaltamento delle\ntrattrici medesime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adeguato addestramento degli addetti all’uso dei singoli mezzi\nmeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispetto dei tempi e delle modalità di manutenzione del mezzo meccanico\nsecondo le specifiche indicazioni della casa costruttrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la pulizia, riparazione, registrazione, ingrassaggio o comunque la\nmanipolazione di parti di macchine non deve essere effettuata quando queste\nsono in moto. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo,\ndevono essere protetti o segregati o provvisti dei dispositivi di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni, ecc.), gli\ningranaggi, le ruote e parti mobili e dentate, i motori e quelle parti che in\ncaso di rottura possono fuoriuscire con violenza, devono essere fornite di\nadeguate protezioni (schermi, custodie, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere\nprovviste di idonei ripari (parapetti o griglie, coperture, ecc., esempio\ntrebbiatrici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto devono essere\nben riconoscibili e di facile portata, ma tali da evitare accensioni\naccidentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere usati in modo\nrispondente alle loro caratteristiche con le opportune misure per assicurare la\nstabilità del mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ove consentito dalla caratteristica del mezzo, sedili delle macchine con\nsospensioni regolabili in grado di ridurre almeno le vibrazioni verticali ed\nadeguata imbottitura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le macchine azionate da motori elettrici: corretta esecuzione\nimpianto elettrico di terra e perfetta taratura dei fusibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza scrupolosa dei\nlimiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi contro\nl’azionamento accidentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•parapetti protettivi dell’altezza di almeno un metro per le piattaforme\ndi sollevamento azionate da pompe idrauliche e per i piani di carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. STALLE E ALLEVAMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stalle e i ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i\nlocali di abitazione o con i dormitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando le stalle od i ricoveri siano situati sotto i locali predetti, devono\navere solai costruiti in modo da impedire il passaggio di gas.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende devono tenere a disposizione degli addetti alla custodia del\nbestiame, i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle\nmalattie infettive quali zoonosi batteriche e virali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle attività concernenti la distruzione di parassiti animali, nonché in\nquelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del\nbestiame, devono essere osservate le disposizioni per la difesa delle\nsostanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alla osservazione delle prescrizioni di legge in materia di stalle e\ndi concimaie, la prevenzione per gli addetti al bestiame deve essere rivolta ad\nevitare la polverosità derivante dal deposito, trasporto e scarico\ndell’alimentazione secca, i gas da fermentazione degli escrementi animali e\nquanto altro connesso al microclima dell'ambiente di lavoro (umidità e sbalzi\ndi temperatura).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. SILOS, POZZI NERI, CANTINE ED AMBIENTI SIMILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre all’osservazione delle norme di legge in materia, la prevenzione per\ngli addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe, deve\nessere rivolta ad evitare lo sviluppo di gas tossici prodotti dalla\nfermentazione organica vegetale o dei rifiuti animali, ma anche da microclima,\nincendi ed esplosioni e quanto altro connesso all'ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accesso dei lavoratori nei locali indicati può avvenire saltando dopo\nche sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni di\nrespirabilità, ossia assenza di gas tossici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che esplicano attività in tali ambienti, devono usare le\nnecessarie cautele ed, in particolare, essere forniti di ogni mezzo di\nprotezione (maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc.);\ndebbono essere, inoltre, vigilati dall'esterno per tutta la durata del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. FRIGORIFERI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prevenzione per gli addetti che esplicano la loro attività in ambienti\nrefrigerati deve essere rivolta in particolare ed evitare i rischi connessi al\nmicroclima specifico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto tali lavoratori devono essere muniti di mezzi protettivi adeguati\n(tute imbottite, guanti, cappelli).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. SERRE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre al rispetto delle prescrizioni di legge in materia, la prevenzione per\ngli addetti deve essere rivolta ad assicurare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•divieto di accesso per i non addetti al trattamento durante lo\nsvolgimento del medesimo con uso di sostanze chimiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispetto delle indicazioni individuate per l'uso dei fitofarmaci e dei\nrelativi tempi di sicurezza secondo le indicazioni delle etichette;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adeguato sistema di aerazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•uso di idonei mezzi protettivi individuali (indumenti di lavoro, cuffie,\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. LAVORAZIONI A CIELO APERTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto già previsto nell’impiego degli antiparassitari, ove si\nfaccia uso di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il carico e scarico\ndi fieno o per altri impieghi, deve trattarsi di scale costruite con materiali\nadatti alle condizioni di impiego, di dimensioni appropriate; se di legno\ndevono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, coperti di\nmateriale antisdrucciolevole alle estremità superiori. Le scale doppie non\ndevono superare l’altezza di cinque metri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dispositivo personale di sicurezza (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata\nad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro\nuno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante\nil lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art.\n40 del d.lgs. n. 626\u002F94).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo dei DPI comporta per il datore di lavoro l’applicazione del\nTitolo IV del d.lgs. n. 626\u002F94. In particolare occorre prestare attenzione\nalla:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi\n(esempio uso di prodotti fitosanitari);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione delle caratteristiche dei DPI correlata ai rischi\naziendali e acquisto degli stessi in relazione a tali esigenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato\nsoprattutto in relazione alla durata dell’uso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazione e formazione dei lavoratori sull’utilizzo dei DPI.\nL’addestramento è obbligatorio per quelli di terza categoria (maschere e\nfiltri per la protezione dell’apparato respiratorio – utilizzo dei prodotti\nfitosanitari – cuffie per la protezione dell’udito – utilizzo di macchine\ne\u002Fo impianti particolarmente rumorosi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’impiego dei prodotti fitosanitari i DPI servono a\nproteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via\ncutanea o respiratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di\nsicurezza aggiuntivo ai seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiego razionale dei presidi sanitari anche attraverso l'utilizzazione\ndelle tecniche di lotta guidata ed integrata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•manutenzione periodica delle apparecchiature adibite alla erogazione dei\nfitofarmaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inconvenienti legati all'uso dei mezzi di protezione individuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•disagio (sudorazione, fatica legata al peso di certi mezzi protettivi,\necc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumento lavoro respiratorio (nel caso di maschere);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•induzione di falsa sensazione di sicurezza che può portare a trascurare\nle norme di buona tecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno\nagili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"592\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"268\">\n  \u003Ccol width=\"290\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp align=\"center\">Mezzi di protezione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">adoperati abitualmente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"290\">\u003Cp align=\"center\">Mansioni durante\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">le quali vendo adoperati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"268\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">tuta in tessuto \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">tuta in materia impermeabile\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">cappello\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">occhiali protettivi \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">guanti \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">mascherina di carta \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">semimaschera in gomma\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">maschera intera \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">casco \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">cabina su trattore \u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">cabina con aria condizionata\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"290\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n        \u003Cul>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp align=\"justify\">_____________________________\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Ful>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legenda mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PM: preparazione miscela\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DM: distribuzione della miscela\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COME PROTEGGERE LA PELLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scegliere indumenti confezionati con prodotti che non siano penetrabili dai\nfitofarmaci (PVC resiste bene ai solventi organici tranne al tetracloruro di\ncarbonio, il polietilene resiste bene ai solventi organici compreso il\ntetracloruro di carbonio). Scegliere indumenti che si possano indossare\ncomodamente e che permettano un lavoro agevole e preferire indumenti usa e\ngetta per non doversi preoccupare della manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare sono consigliabili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tute in cotone al 100 per cento, meglio se impermeabilizzate e rivestite\nsui due lati con materiali che garantiscano una protezione conforme alle norme\nISO ed una buona permeabilità alla sudorazione come da norma DIN;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stivali in gomma con suola antisdrucciolo da calzare sotto la tuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•guanti in polietilene o polivinile con sottoguanti in cotone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cappucci impermeabili con copri collo se manca il casco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COME PROTEGGERE GLI OCCHI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scegliere occhiali a buona aderenza col viso dotati di guarnizione di\nmateriale resistente ai fitofarmaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scegliere occhiali con buona visibilità, anche laterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzare prodotti antiappannanti con cui trattare le lenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COME PROTEGGERE LE VIE RESPIRATORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maschere a filtro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si tratta o di mezze-maschere che proteggono solo naso e bocca con un\nfacciale dotato di uno o due filtri o di maschere che proteggono l’intero\nviso compresi gli occhi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caschi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sistemi di protezione integrale del capo in cui viene garantito un\nadeguato ricambio d’aria tramite un ventilatore che aspira l’aria\ndall'esterno, la fa passare attraverso un filtro e la immette nel casco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cabine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sistemi che creano piccoli ambienti confinati, isolati dall’ambiente\nesterno all'interno dei quali operano gli addetti. Viene garantito un adeguato\nricambio d’aria tramite un ventilatore che aspira l’aria dall'esterno, la\nfiltra e la immette nell’abitacolo. In alcuni casi le cabine sono dotate di\nimpianto di climatizzazione che controlla temperatura e umidità dell'aria\nimmessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EFFICACIA MEZZI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dipende da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•buona tenuta del facciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•buona efficacia dei filtri attraverso cui passa l’aria prima di essere\ninalata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EFFICACIA FILTRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È il punto cruciale di tutti i sistemi di protezione delle vie aeree.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dipende dalla composizione del filtro. Esiste una vasta gamma di sostanze\nche compongono i filtri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bisogna scegliere il più adatto in rapporto al prodotto o classe di\nprodotti da cui ci si vuole proteggere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non esiste un filtro universale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre informazioni contenute sulle etichette dei filtri rispondenti alle\nnorme UNI ‘83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mese e anno di scadenza (essi vanno riferiti al periodo massimo di\nconservazione del filtro in adeguate condizioni e non al periodo massimo di\nefficacia del filtro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capacità di assorbimento (funzione della quantità della sostanza\nassorbente contenuta): 1 piccola, 2 media, 3 grande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Garanzia dei filtri rispondenti alle norme UNI ‘83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bassa resistenza (per i filtri misti A 2 P2 al massimo 8,4 m bar e 30\n1\u002Fmin);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durata del filtro minima per i filtri A2 = 40 minuti (prove con\ntetracloruro di carbonio allo 0,5 per cento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limiti di efficacia e durata degli attuali filtri nei confronti dei\nfitofarmaci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prove di efficacia e di durata per i filtri misti A\u002FP (i più adatti\nall’uso agricolo) effettuate, secondo le norme UNI, solo con tetracloruro di\ncarbonio e con polveri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quindi garanzia di efficacia e di durata dei filtri, non si riferiscono\nspecialmente ai fitofarmaci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata minima garantita dalle norme UNI non tiene conto dell'effetto\nnegativo che su essa gioca l’impregnazione di aerosol acquosi, durante l'uso\ndei fitofarmaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA DATI INRS ‘84 SULL’EFFICACIA DEI FILTRI PER MASCHERE E CASCHI DA\nUSO AGRICOLO (% DI RITENZIONE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"589\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"180\">\n  \u003Ccol width=\"179\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">Fitofarmaco\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"center\">Filtri per 3 maschere\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">Filtri per 5 caschi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">Parathion\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"center\">75 – 87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">40 – 76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">Lindano\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"center\">50 – 60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">50 – 65 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">Endosulfan\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"center\">68 – 85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">45 – 78 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">Rinosebe\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"center\">92 – 97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">65 – 95 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"justify\">Paraquat\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"180\">\u003Cp align=\"center\">92 – 98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">48 – 96 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Indagine dell’Istituto di Meccanica Agraria di Bologna (anno 1981) sulle\ncaratteristiche costruttive di 6 caschi tra i più diffusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"589\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"278\">\n  \u003Ccol width=\"278\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp align=\"justify\">Peso\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp align=\"center\">1 – 5 Kg.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp align=\"justify\">Portata aria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp align=\"center\">50 – 80 l\u002Fminuto\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp align=\"justify\">Livello sonoro da ventilatore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"278\">\u003Cp align=\"center\">75 – 86 dB (A)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La estrema variabilità dei dati costruttivi dei caschi denuncia una carenza\ndi conoscenze da parte dei costruttori e la mancanza di una adeguata\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Necessaria una scelta oculata da parte dell’utente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratteristiche di un “buon casco”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•peso ridotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•buon appoggio sulle spalle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•portata aria 120 l\u002Fmin (proposta CEE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rumore generato dal ventilatore 75 dB (A), (Proposta CEE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•buona efficacia insonorizzante nei confronti rumori esterni\n(abbattimento) 5 dB(A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•buona visibilità anche laterale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•direzione dei getti d’aria del ventilatore tale da non procurare\nfastidi e\u002Fo impedire l’appannamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vantaggi delle cabine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eliminano i disagi legati all'uso di maschere o caschi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono offrire una buona protezione contro il rumore se opportunamente\nprogettate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono offrire una protezione contro le sfavorevoli condizioni\nambientali se dotate di climatizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono offrire una buona protezione contro polveri minerali, se le prese\nd’aria vengono provviste di opportuni filtri anti-polvere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando fossero disponibili filtri di provata efficacia nei confronti dei\nfitofarmaci, eliminerebbero o ridurrebbero sensibilmente il rischio di\nesposizione a fitofarmaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una cabina che fornisca condizioni di protezione (filtrazione,\nclimatizzazione e pressurizzazione dell’aria) risulta completamente efficace\nesclusivamente se l’operatore non inquina la cabina con fitofarmaci\n(svolgimento di altre mansioni connesse ai trattamenti quali: preparazione\ndella miscela, pulizia dei mezzi di distribuzione, ecc.). Pertanto l'uso della\ncabina va necessariamente integrato con una adeguata organizzazione del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limiti delle cabine quali mezzi di protezione contro i presidi sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elevati ricambi d’aria aggravano i problemi relativi all'efficacia e\nalla durata dei filtri. La “falsa sicurezza” indotta dal loro uso, può\nindurre a non far rispettare le norme di buona tecnica durante i\ntrattamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservazioni conclusive sui sistemi di protezione in agricoltura delle vie\nrespiratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•efficacia filtrante: non è mai il 100 per cento. Anzi per prodotti molto\nvolatili può avvicinarsi al 50 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•usare con cautela i dati di vita media dei filtri forniti dai\ncostruttori: in presenza di umidità la durata può ridursi in modo molto\nrilevante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mezzi individuali vanno conservati ben puliti, perché possono tramutarsi\nin una fonte aggiuntiva di assorbimento di tossici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non rinunziare mai ai sistemi di preparazione ed erogazione dei presidi\nsanitari dettati dalle norme di buona tecnica, perché in definitiva sono il\npiù efficace sistema di prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fumare o mangiare, cosparsi di prodotti chimici, vanifica ogni sistema di\nprevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 17\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza\nTerritoriale\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 19 giugno 2018, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confagricoltura, Coldiretti, CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che le scriventi Parti hanno definito gli aspetti applicativi relativi a\n\"Rappresentanti per la sicurezza e Comitati paritetici\" con verbale d'accordo\ndel 18 dicembre 1996 in attuazione del d.lgs. n. 626\u002F1996;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori\n(articoli 47, 48 e 50 del d.lgs. n. 81\u002F2008) ha istituito la figura del\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), affidando\nalla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione del\nRLST, le modalità di esercizio delle relative funzioni, le modalità, la\ndurata e i contenuti specifici della sua formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che le Parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare\npolitiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che sono maturate positive esperienze, in alcune realtà territoriali,\nnell'esercizio della rappresentanza in materia di salute e sicurezza attraverso\nil Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, in attuazione della vigente\nnormativa in materia di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza\nTerritoriale (d.lgs. n. 81\u002F2008 e successive modifiche ed integrazioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono quanto segue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)\nopera a livello provinciale nelle aziende agricole in cui non è stato\ndesignato il Rappresentante dei lavoratori per sicurezza (RLS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)\nviene designato dal Comitato Paritetico provinciale per la sicurezza e la\nsalute nei luoghi di lavoro, anche in sede di Ente Bilaterale Agricolo\nTerritoriale laddove costituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il soggetto (o i soggetti) da designare devono possedere adeguate\nconoscenze e capacità sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sia in\nmateria di lavorazioni agricole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è\nincompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con\nil ruolo di componente degli organismi paritetici sopra citati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le modalità di esercizio delle funzioni del Rappresentante dei\nLavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), nonché la modalità, la\ndurata e i contenuti specifici della sua formazione, sono rinviate alla\ncontrattazione provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti territoriali valutano l'opportunità e la sostenibilità\ndell'eventuale presa in carico, totale o parziale, da parte dell'Ente\nBilaterale Agricolo Territoriale delle spese di gestione e funzionamento del\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) che opera\nlimitatamente alle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi\nal sistema di bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano salvi gli accordi già raggiunti in sede provinciale sul\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFAGRICOLTURA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLDIRETTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 18\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Libretto sindacale e sanitario\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 19\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di costituzione e di funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1. Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali\nl'impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050\ngiornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente,\nnonché nell'impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse\ncaratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva,\nsingolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni\nsindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le OO.SS. firmatarie del presente accordo o che comunque\naderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di\nelezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti a 4.050\ngiornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed\nespressamente a costituire R.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 giornate\nrilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dai CCNL\nin materia di R.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e\npiù di 4.050 giornate rilevate come sopra, l'iniziativa potrà essere assunta\nanche dalla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2. Composizione della R.S.U.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU è composta per 2\u002F3 da rappresentanti eletti tra le liste presentate\nda tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre il\nresiduo terzo è assegnato alle liste presentate dalle sole Associazioni\nfirmatarie del CCNL applicato, e la relativa copertura avviene mediante\nelezione o designazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dei posti nella RSU avverrà proporzionalmente ai voti\nottenuti, sia per la quota alla cui divisione tutte le liste concorrono sia per\nquella riservata ai sindacati che abbiano stipulato il CCNL applicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 67% dei seggi (2\u002F3) sarà assegnato con criterio proporzionale in base al\nquoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in\nbase ai resti inutilizzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati\nche avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di\nparità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima\nnell'ordine di presentazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il restante 33% (1\u002F3) dei componenti sarà designato o eletto dalle\nAssociazioni sindacali che abbiano stipulato il CCNL applicato nell'azienda, in\nproporzione ai voti ottenuti. FISBA, FLAI e UILA si impegnano a rispettare gli\naccordi confederali sulla distribuzione paritetica di questa quota. Qualora il\ncollegio sia unico, non ricorrendo i requisiti di cui all’art. 3, ma siano\npresenti impiegati e quadri, la quota del 33% sarà designata da FISBA, FLAI,\nUILA. In entrambi i casi, qualora una organizzazione non superi il 10% dei\nconsensi espressi dagli\u002Fdalle elettori\u002Frici non avrà diritto alla designazione\no elezione del proprio componente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso invece sia costituita l'area elettorale impiegati e quadri in base\nall'art. 3, il terzo riservato alle OO.SS. confederali si applica\nesclusivamente all'area elettorale operaia e sarà designato da FISBA, FLAI,\nUILA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqofficer\">\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere,\nattraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si costituirà una specifica area elettorale per gli impiegati e quadri\ncomunque, a partire dalla presenza in azienda di più di 5 impiegati e\nquadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati\ndisponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra\ncategoria giuridica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà\neffettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli\naddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4. Numero dei componenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel prot. d’intesa del 23\u002F07\u002F93, sotto il\ntitolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della parità dei costi per\nle aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi\ndi lavoro, regionali, territoriali o aziendali, si procederà alla elezione\ndelle RSU nelle seguenti quantità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azienda da 16 a 75 dipendenti: tre RSU più un ulteriore rappresentante\nin presenza di impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azienda da 76 a 100 dipendenti: quattro RSU più un ulteriore\nrappresentante in presenza di impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una RSU aggiuntiva ogni 25 dipendenti oltre i 100 addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento delle elezioni, la forza lavoro presente in azienda, deve essere\nsuperiore alle 15 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di\nesercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità\ndei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per\neffetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in\nfavore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il\nCCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei\nlavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di assemblea\nretribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni\nlegislative e contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il\nCCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge n. 300\u002F70 (diritto di\nassemblea, permessi non retribuiti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai\ncontratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6. Compiti e funzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU subentrano alle RSA ed ai\u002Falle loro dirigenti nella titolarità dei\npoteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle\ndisposizioni di legge e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>7. Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine i loro poteri sono\nprorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere\nrieletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le associazioni sindacali\nintervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità\nstabilite dalla presente intesa unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla scadenza prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Frici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le\nfirme dovranno essere opportunamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o di interruzione del rapporto di lavoro di un\ncomponente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti\nappartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il componente dimissionario o decaduto per interruzione del rapporto di\nlavoro che sia stato nominato, per elezione o designazione, dalle associazioni\nstipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante\nnuova designazione da parte delle stesse associazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al\n50% degli stessi pena la decadenza della RSU e l'obbligo a procedere al suo\nrinnovo, secondo le modalità previste dal presente patto unitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>8. Funzionamento della RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU oltre che dalla stessa, può essere convocata su richiesta di una o\npiù associazioni sindacali firmatarie del CCNL, o qualora lo richieda il 20%\ndei delegati, con avviso affisso e l'ordine del giorno, fatti salvi i casi di\neccezionale urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di un terzo\ndei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio della\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di grave e inconciliabile dissenso la questione viene demandata alle\nstrutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9. Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elettori tutti i lavoratori, operai, impiegati e quadri che al momento\ndella convocazione delle elezioni lavorano nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono eleggibili tutti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere di\ndurata non inferiore a 90 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>10. Delegati sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati sindacali eletti nelle aziende a norma dei vigenti CCNL per le\nimprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e\ni doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>11. Rinvio all'Accordo quadro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le regole dell'accordo quadro CGIL, CISL e UIL e del Protocollo 23.7.93 non\nmodificate dal presente accordo quadro, sono applicabili anche se non\nespressamente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione del presente patto è vincolante per tutte le parti che lo\nsottoscrivono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso comporta per la FISBA, FLAI, UILA e Confederdia, a non richiedere\nl'applicazione degli artt. di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende dove\ntale patto è applicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende al di sotto dei 16 dipendenti restano in vigore le norme\ncontrattuali o di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari\ninterventi per garantire l'applicazione del presente accordo unitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte seconda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina della elezione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1. Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni\nsindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della RSU,\ncongiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le\nelezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda\nmetterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione Aziendale. Il\ntermine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di\npubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata\nalla mezzanotte del quindicesimo giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2. Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo\nfavoriranno la più ampia partecipazione dei\u002Fdelle lavoratori\u002Frici alle\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Frici aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione\nelettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in\nordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi\na determinare nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3. Presentazione delle liste\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•associazioni sindacali firmatarie del presente patto unitario e del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati\u002Fe coloro che abbiano presentato la lista ed i\ncomponenti della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun\u002Fa candidato\u002Fa può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un\u002Fa candidato\u002Fa risulti compreso\u002Fa in più\ndi una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7 inviterà il\u002Fla lavoratore\u002Frice\ninteressato\u002Fa ad optare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei\u002Fdelle candidati\u002Fe per ciascuna lista non può superare di\noltre 1\u002F3 il numero dei\u002Fdelle componenti da eleggere nella RSU del collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4. Commissione elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un\u002Fa lavoratore\u002Frice dall'unità\nproduttiva, non candidato\u002Fa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5. Compiti della Commissione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo\nla sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici\ndelle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6. Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei\u002Fdelle candidati\u002Fe dovranno essere portate a conoscenza\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Frici, a cura della Commissione elettorale, mediante\naffissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data\nfissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>7. Scrutatori\u002Frici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei\u002Fdelle presentatori\u002Frici di ciascuna lista di designare\nuno\u002Fa scrutatore\u002Frice per ciascun seggio elettorale, scelto\u002Fa fra i\u002Fle\nlavoratori\u002Frici elettori\u002Frici non candidati\u002Fe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli\u002Flle scrutatori\u002Frici deve essere effettuata non oltre\nle 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>8. Segretezza del voto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>9. Schede elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà\nestratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun\u002Fa elettore\u002Frice all'atto della\nvotazione dal\u002Fla Presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>10. Preferenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un\u002Fa candidato\u002Fa della\nlista da lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore\u002Frice mediante una\ncrocetta apposta a fianco del nome del\u002Fla candidato\u002Fa preferito\u002Fa, ovvero\nsegnando il nome del\u002Fla candidato\u002Fa preferito\u002Fa nell'apposito spazio della\nscheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>11. Modalità della votazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti\u002Fe gli\u002Fle aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto\ndelle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il\nnumero dei\u002Flle votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più\nluoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per\nconservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti\u002Fe i\u002Fle lavoratori\u002Frici mediante comunicazione nell'albo esistente presso\nle aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>12. Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente\naccordo e da un\u002Fa Presidente, nominato\u002Fa dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>13. Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli\u002Flle\nelettori\u002Frici aventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>14. Riconoscimento degli\u002Flle elettori\u002Frici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli\u002Fle elettori\u002Frici per essere ammessi\u002Fe al voto, dovranno esibire al\nPresidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di\ndocumento personale essi\u002Fe dovranno essere riconosciuti\u002Fe da almeno due\ndegli\u002Flle scrutatori\u002Frici del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto\nnel verbale concernente le operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>15. Compiti del\u002Fla Presidente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002Fla Presidente farà apporre all’elettore\u002Frice, nell’elenco di cui\nall’art. 14, la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>16. Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del\u002Fla Presidente del seggio il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi,\nprocederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò\nalmeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un\u002Fa\ndelegato\u002Fa della Commissione elettorale e di un\u002Fa delegato\u002Fa della\nDirezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>17. Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i\u002Fle componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne\nda atto nel verbale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun\u002Fa rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso,\nsempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione datoriale\nterritoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>18. Comitato dei\u002Flle garanti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei\u002Flle garanti. Tale Comitato è composto, a\nlivello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle\norganizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un\nrappresentante dell'associazione datoriale locale di appartenenza, ed è\npresieduto dal\u002Fle Direttore\u002Frice dell’UPLMO o da un\u002Fa suo\u002Fa delegato\u002Fa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>19. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU,\nuna volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto\ndirettamente alla direzione aziendale e per il tramite della locale\norganizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni\nsindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>20. Adempimenti dell’impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco\ndei\u002Flle dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e\nquanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>21. Clausola finale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle\nparti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 20\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Accordo su relazioni sindacali, contrattazione collettiva\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>e rappresentanza nel settore agricolo\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, FLAI-CGIL, FAI- CISL e UILA-UIL ritengono\nche un efficace e partecipativo sistema di relazioni sindacali sia necessario\nper qualificare i processi di trasformazione e innovazione in atto nel settore\nprimario e per creare condizioni di competitività e produttività tali da\nrafforzare il sistema produttivo e l’occupazione del settore agricolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Settore che sempre più si sta rivelando strategico per l'economia nazionale\nin termini di occupazione, export, sostenibilità ambientale, attraverso la\ncrescente valorizzazione della specificità delle produzioni italiane e\nl'ampliamento della gamma di attività accessorie (turismo, didattica, sociale,\nenergia, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di accompagnare efficacemente tali processi sia sul fronte\noccupazionale che su quello della sostenibilità economica, le Parti ritengono\nnecessario definire congiuntamente percorsi e linee di indirizzo per le\nrelazioni sindacali volte ad assicurare una governance equilibrata alla\ncontrattazione collettiva e alla bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare è interesse comune definire pattiziamente le regole in\nmateria di rappresentatività delle organizzazioni sindacali che contribuiscano\na realizzare un sistema di relazioni regolato e in grado di dare certezze a\ntutti gli operatori del settore agricolo, in primis imprese e lavoratori, in\nmerito ai soggetti, ai livelli, ai tempi, ai contenuti e all’efficacia della\ncontrattazione collettiva nonché sull’affidabilità ed il rispetto delle\nregole stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che il modello di governance degli assetti contrattuali\ndebba essere in grado di accompagnare l'evoluzione dei processi produttivi e\ndelle condizioni di lavoro in atto e, al contempo, di garantire certezza ai\ntrattamenti economici e normativi dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' convinzione comune infatti che la competitività delle imprese e la\nvalorizzazione del lavoro si possano meglio conseguire affidando ai diversi\nlivelli di contrattazione collettiva compiti e funzioni distinti, entro un\nquadro regolatorio flessibile ma coerente nel suo disegno complessivo e quindi\norganico e certo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso le Parti ribadiscono congiuntamente la validità degli assetti\ncontrattuali attualmente in vigore nel settore agricolo e ne confermano sia i\nlivelli (nazionale e territoriale) e sia la cadenza temporale (quadriennale) in\nquanto rispondenti alle specifiche esigenze del settore agricolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano altresì confermati ruolo e funzioni proprie del contratto nazionale\ne dei contratti territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratto nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma la durata quadriennale del contratto nazionale e la sua funzione\ndi centro regolatore del sistema di relazioni tra le parti, delle condizioni\nnormative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché\ndel ruolo e delle competenze del livello territoriale di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta altresì confermato che la dinamica degli effetti economici e dei\nminimi salariali di area nell’ambito del rinnovo quadriennale dovrà\nriferirsi al primo biennio di validità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare per le politiche salariali il contratto nazionale, al fine di\nsalvaguardare il potere d’acquisto delle retribuzioni, dovrà continuare ad\nassolvere alla duplice funzione, da una parte di adeguare per il primo biennio\ndi validità i salari definiti dai contratti territoriali, dall’altra di\ngarantire un’idonea valorizzazione dei minimi di area.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratti di secondo livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato il livello provinciale come normale sede della\ncontrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano altresì confermate la durata quadriennale del contratto\nterritoriale - che decorre in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del\ncontratto nazionale - e le funzioni che il contratto nazionale attribuisce al\nlivello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nazionali si riservano di valutare l’opportunità di prevedere,\nanche in via sperimentale, in ipotesi definite e delimitate, forme e luoghi di\ncontrattazione alternative al livello provinciale, ferma restando l’esigenza\ndi mantenere un sistema contrattuale ispirato a criteri di semplificazione e\nrazionalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale opportunità può trovare adeguata definizione e regolamentazione nel\nCCNL, fermo restando che la contrattazione non potrà avvenire su materie e\nistituti tra loro sovrapponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dinamiche salariali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dinamica degli effetti economici, sia per la parte di competenza del\nlivello nazionale e sia per la parte di competenza del livello territoriale,\nsarà coerente con l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto delle\nretribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell’economia e del\nmercato del lavoro, del raffronto competitivo, degli andamenti specifici del\nsettore agricolo e dell’andamento del costo della vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La verifica circa la significatività di eventuali scostamenti registratisi\ntra le dinamiche concordate e l’inflazione reale sarà effettuata dalle Parti\nin sede di rinnovo contrattuale nazionale o provinciale secondo le rispettive\ncompetenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Salario di produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la volontà di attribuire alla contrattazione di\nsecondo livello il compito di individuare erogazioni legate al raggiungimento\ndi obiettivi di produttività, qualità, redditività, efficienza, efficacia ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, nel rispetto dei compiti e delle funzioni assegnate al contratto\ndi secondo livello dagli attuali assetti contrattuali, le Parti si impegnano a\ndefinire erogazioni legate alla produttività che rispondano ai requisiti\nprevisti dalla legislazione vigente per l’accesso ai benefici contributivi e\nfiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire la diffusione di tale tipologia di erogazioni, le Parti\nhanno concordato apposite linee-guida utili a definire modelli di premio\nvariabile con caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei\nparticolari trattamenti contributivi e fiscali di legge. Le linee-guida\npotranno essere adottate e\u002Fo riadattate dalla contrattazione di secondo livello\nin funzione delle particolari esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a sollecitare nelle sedi istituzionali competenti il\nrifinanziamento dei benefici contributivi legati alla produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Democrazia e misura della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il modello di relazioni sindacali del settore agricolo é informato ai\nprincipi di democrazia sindacale e di misurazione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono perciò indispensabile condividere regole chiare per la\nrappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore agricolo, che\nrendano efficaci ed esigibili gli accordi sottoscritti a tutti i livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese in materia di rappresentanza possono infatti agevolare la\ndefinizione di un compiuto quadro normativo in materia di efficacia\ngeneralizzata dei contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consolidamento di tale pilastro delle relazioni sindacali é coerente con\ni principi sanciti dal legislatore costituzionale in tema di contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso sarebbe auspicabile una piena e leale collaborazione da parte\ndelle istituzioni competenti, soprattutto ai fini della misurazione e della\ncertificazione della rappresentanza delle parti che stipulano i contratti\ncollettivi, a partire da una precisa ricognizione dei perimetri della\ncontrattazione collettiva nazionale per settore e comparto nonché dei soggetti\nche risultano essere firmatari della predetta contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale ricognizione potrebbe costituire la base per l'adozione, da parte di\ntutti i soggetti coinvolti, di regole che assicurino il rispetto dei perimetri\ne dei contenuti della contrattazione collettiva e garantiscano coerenza e\nfunzionalità al sistema contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La piena efficacia di tale percorso necessita altresì della misurazione\ndella rappresentanza di parte datoriale, anche al fine di contrastare\npienamente la proliferazione di contratti collettivi stipulati da soggetti\nprivi di rappresentanza certificata che alterano la concorrenza tra le imprese\ne danneggiano i lavoratori. In tale ottica le parti stipulanti ritengono\nopportuno rinviare le modalità di definizione dei criteri di misurazione della\nrappresentanza datoriale ad un modello di certificazione condiviso anche con le\naltre associazioni datoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda invece la rappresentanza delle organizzazioni sindacali\ndei lavoratori, considerando le caratteristiche e le specificità del settore\nagricolo e delle forme di rappresentanza in esso operanti, le Parti definiscono\nqui di seguito le procedure e le modalità di misurazione e certificazione che\npossono meglio ed in maniera più coerente individuare e quantificare la\npresenza sindacale in agricoltura, tenendo conto anche dei principi generali in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che i contratti sottoscritti in\ncoerenza con le regole qui stabilite per la misurazione e la certificazione\ndella rappresentanza e che rispettano i percorsi di validazione della\ncontrattazione sia a livello nazionale che territoriale di categoria sono\nvincolanti per tutti i soggetti stipulanti e sono efficaci ed esigibili per\ntutti i lavoratori impegnati nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misurazione della rappresentanza deve avvenire sulla base di criteri\noggettivi e le relative modalità di certificazione dovranno essere governate\nda soggetti \"terzi\", affinché l'intero procedimento risulti trasparente ed\nimparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della certificazione della titolarità a stipulare la contrattazione\ncollettiva nazionale del settore agricolo, la rappresentatività delle\norganizzazioni sindacali si determina sulla base dei seguenti indicatori, in\nconcorso tra loro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dati associativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero delle deleghe aziendali per la trattenuta del contributo\nsindacale. Il dato sarà rilevato dall’INPS tramite un’apposita sezione\nnelle dichiarazioni contributive che verrà predisposta a seguito di apposita\nconvenzione fra INPS e le Parti stipulanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•numero delle deleghe per la trattenuta sindacale a valere sull'indennità\ndi disoccupazione agricola validate annualmente dall’INPS per ciascuna\nOrganizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali dati saranno trasmessi dall’INPS a ciascuna organizzazione nazionale\nstipulante o aderente all’accordo e da questa inviati al CNEL (o altro Ente\nterzo) per la successiva certificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentanza in azienda. Consensi ottenuti (voti espressi) dalle\norganizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU. Ai fini della\nmisurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della\nRappresentanza Sindacale Unitaria valgono esclusivamente i voti assoluti\nespressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente alla presente intesa. I\ndati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle\nRSU, vengono trasmessi dalle commissioni elettorali agli Osservatori Regionali\nterritorialmente competenti (art. 8 CCNL operai agricoli e florovivaisti), i\nquali provvedono a raccogliere i dati comunicati, ad aggregarli per ogni\norganizzazione sindacale, ed a trasmetterli al CNEL (o altro Ente Terzo).\nLaddove siano presenti RSA ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza,\nsarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni\nsingola organizzazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Bilateralità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto del sistema bilaterale nazionale e territoriale del settore e\ndelle prestazioni da esso erogate che costituiscono un elemento di tutela per\nle imprese e per le lavoratrici e i lavoratori impiegati in agricoltura, le\nParti concordano nel desumere, anche da questo sistema, un indicatore utile\nalla misurazione e certificazione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevazione della rappresentatività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati così raccolti e certificati, e trasmessi con le modalità sopra\nindividuate per ciascun indicatore, dovranno essere opportunamente ponderati\ndal CNEL (o altro Ente Terzo) in base a specifici pesi percentuali individuati\nda un apposito regolamento adottato dalle Parti con separato accordo che dovrà\ndefinire il peso specifico di ciascun indicatore con un rapporto equilibrato\ntra il dato associativo (a) e quello relativo alla rappresentanza in azienda\n(b). Sarà attribuito un peso adeguato anche alle attività svolte nel sistema\nbilaterale (c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la massima trasparenza del processo di rilevazione e\ncertificazione della rappresentatività, sarà costituita un'apposita\nCommissione tecnica paritetica di 6 membri (un rappresentante per ogni\norganizzazione) col compito di monitorare l'attuazione della presente intesa e\ndi intervenire, in caso di necessità, presso le istituzioni pubbliche\ncoinvolte nella rilevazione dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolarità ed efficacia della contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale del\nsettore agricolo le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività\ncertificata su base nazionale, secondo quanto previsto nel presente accordo,\nnon inferiore al 5% e che siano in possesso di una rappresentanza certificata\nnella stessa percentuale minima (5%) in almeno il 50% delle province nelle\nquali vengono stipulati i contratti collettivi provinciali agricoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale,\nFAI, FLAI e UILA decideranno le modalità di definizione della piattaforma e\ndella delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio\nregolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa,\nle Organizzazioni Sindacali si impegnano, in ogni caso, a favorire la\npresentazione di piattaforme unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto formalmente dalle\nOrganizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 51% della rappresentanza,\ncome sopra determinata, sarà efficace ed esigibile per tutti i destinatari. La\nsottoscrizione formale dell'accordo, come sopra descritta, costituirà l'atto\nvincolante per tutte le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre\nl'applicazione degli accordi all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la\npiena esigibilità per tutte le organizzazioni firmatarie della presente\nintesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le Parti firmatarie, si impegnano a dare piena applicazione\ne a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a fare in modo che le\nrispettive strutture aderenti e le rispettive articolazioni territoriali si\nattengano a quanto concordato nel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a monitorare la puntuale attuazione dei principi qui\ncondivisi, nonché a concordare modalità di definizione di eventuali\ncontroversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>~~~\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' volontà comune delle Parti intervenire prioritariamente in questa sede,\nattraverso specifiche intese, su alcuni ambiti che sempre più stanno\ninteressando le relazioni sindacali e la contrattazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mercato del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della progressiva contrazione del sistema universale di welfare\npubblico - dovuta principalmente all'andamento demografico ed alla (bassa)\ncrescita economica - le Parti del presente accordo ritengono di poter\ncontribuire alla realizzazione di un welfare contrattuale coordinato ed\nintegrato attraverso la valorizzazione del sistema della bilateralità\nagricola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le buone relazioni sindacali che caratterizzano il settore agricolo hanno\nconsentito di sviluppare, nel tempo, una serie di organismi (enti bilaterali),\nche assolvono importanti funzioni in favore dei datori di lavoro e dei\nlavoratori sia a livello nazionale che territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti credono fortemente nella bilateralità, e intendono rafforzare e\nrazionalizzare il relativo sistema alla luce delle esperienze già maturate e\ndelle possibili prospettive future.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine è stato ridisegnato e razionalizzato il sistema di bilateralità\nin agricoltura, attraverso la costituzione di un unico Ente Bilaterale Agricolo\nNazionale (EBAN) che assolve ad una serie di funzioni in materia di prestazioni\nsanitarie integrative, sicurezza sul lavoro, mercato del lavoro, pari\nopportunità, fabbisogni formativi, etc. che in precedenza erano svolte da una\npluralità di organismi. Le prestazioni sanitarie integrative sono assicurate\nper il tramite di un apposito fondo denominato FISA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche per il livello territoriale è stato previsto un nuovo sistema di\nbilateralità – in via di completamento – che trasforma le preesistenti\nCasse extra legem provinciali in Enti Bilaterali agricoli territoriali\nattribuendo loro ulteriori compiti previsti dalla legislazione e dalla\ncontrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto le Parti ritengono che il rinnovato sviluppo del welfare\ncontrattuale possa contribuire a realizzare un miglioramento complessivo della\nproduttività e delle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano dunque a creare le condizioni per un miglior\ncoordinamento delle attività svolte dai diversi enti bilaterali al fine di\nottimizzare e qualificare i contenuti della contrattazione collettiva in\nmateria di welfare integrativo e, al contempo, ad approfondire tutte le\nulteriori possibilità di sviluppo del sistema di welfare contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una particolare attenzione deve essere riservata alla previdenza\ncomplementare, che deve essere rafforzata sia in termini di crescita\ndimensionale (rilancio adesioni) e sia in termini di gestione amministrativa e\nfinanziaria (affidamento all'ENPAIA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione continua dei lavoratori rappresenta un elemento qualificante\ned imprescindibile del sistema produttivo del settore primario, come dimostra\nla ormai decennale esperienza del fondo interprofessionale FOR.AGRI che é\nriuscito a svolgere efficacemente la propria funzione in un settore che\npresenta indubbie particolarità come quello agricolo in cui l'occupazione é\nprevalentemente a carattere stagionale e con prestazioni discontinue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La competitività delle imprese agricole italiane si fonda sempre più sul\npatrimonio di competenze dei lavoratori del settore e sulla capacità di\nadeguarle ai processi di trasformazione della produzione e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro le Parti ritengono che occorra potenziare gli strumenti per\nla certificazione delle competenze che vengono acquisite nei percorsi di\napprendimento, al fine di rafforzare le capacità di attivazione dei lavoratori\nnel mondo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ritengono inoltre che sia necessario far leva sul sistema educativo del\nPaese, puntando a migliorare l'orientamento e l'efficacia dell'offerta\nscolastica e della formazione professionale, con l'obiettivo dell'acquisizione\ndelle competenze e dell’occupabilità dei giovani, anche attraverso un più\nstretto collegamento con il mondo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso le Parti intendono ulteriormente valorizzare l'apprendistato\nquale forma di ingresso nel mercato del lavoro, attraverso la disciplina delle\nforme di apprendistato cd. \"duale\" (acquisizione del diploma e alta formazione)\ne l'impegno ad individuare e promuovere azioni e soluzioni che moltiplichino le\nimprese coinvolte in questi percorsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono inoltre la necessità di continuare a sviluppare la\nformazione continua. A tal fine si impegnano ad attivarsi nei confronti delle\nistituzioni competenti affinché i fondi professionali siano messi nella\ncondizione di operare con regole certe e possano contare sulla regolarità dei\ntrasferimenti da parte dell'INPS. Si impegnano inoltre a valorizzare e\nqualificare maggiormente l'attività di FOR.AGRI, destinando quote sempre più\nimportanti alle iniziative formative finalizzate all'acquisizione di competenze\ninnovative, quali ad esempio quelle relative all'agricoltura di precisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) mercato del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono indispensabile l'attuazione di specifiche politiche\nattive del lavoro in agricoltura che – attraverso l’attivazione delle\nsezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di cui alla legge\nn.199\u002F2016 - rendano possibili interventi concreti che possano favorire\ncondizioni di legalità, trasparenza e tracciabilità nei rapporti di lavoro\ncon l’obiettivo di contrastare ogni forma di caporalato, intermediazione\nillecita e sfruttamento della manodopera; vanno a tal fine realizzate\niniziative sul versante del collocamento della manodopera volte a favorire\nl’incontro tra offerta e domanda di lavoro anche mediante l’intervento del\nsistema della bilateralità, in convenzione con le Istituzioni competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ritengono opportuno promuovere iniziative, anche attraverso la bilateralità\nterritoriale, con i soggetti competenti, di contrasto al lavoro sommerso e\nall’evasione contributiva, per la gestione dei flussi di manodopera\nstagionale, per dare assistenza ai lavoratori stranieri immigrati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ritengono inoltre necessario promuovere ed indirizzare idonee politiche\nformative e del lavoro, con particolare riferimento alle problematiche dei\nlavoratori migranti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, altresì, condividono di ricercare soluzioni a livello\nterritoriale volte a favorire iniziative per organizzare in maniera efficace il\ntrasporto delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli fino al luogo di lavoro,\nanche stipulando convenzioni con gli enti locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La salute e la sicurezza sul lavoro nelle imprese agricole resta uno dei\nprincipali obiettivi delle Parti firmatarie del presente accordo, come dimostra\nl'impegno congiunto, anche in sede bilaterale, per l'attuazione di concrete\nazioni formative e prevenzionali, sia a livello nazionale che territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire e migliorare costantemente le azioni volte a garantire la\nsalute e sicurezza dei lavoratori agricoli, le Parti ritengono opportuno\nvalorizzare ogni possibile sinergia con l'INAIL per la realizzazione delle\nattività istituzionali di prevenzione, ricerca e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) partecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I cambiamenti economici, produttivi e tecnologici che stanno interessando il\nsettore agricolo richiedono coinvolgimento e partecipazione che determinano una\ndiversa relazione tra impresa, lavoratrici e lavoratori. Si vanno diffondendo,\nperaltro, in particolare nelle imprese collocate nelle filiere produttive più\ndinamiche ed innovative, modalità di partecipazione più efficaci ed incisive\nrispetto al passato, con particolare riferimento agli aspetti di natura\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi processi vanno sostenuti con un sistema di relazioni sindacali più\nflessibile che incoraggi quei processi di cambiamento culturale capaci di\naccrescere nelle imprese le forme e gli strumenti della partecipazione\norganizzativa. In questo quadro, con particolare riferimento ai processi di\ninnovazione, si configurano le condizioni ideali anche per percorsi di\nsperimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiore autonomia e la responsabilità che questa intesa assegna alle\nparti stipulanti il contratto collettivo nazionale, potrà altresì consentire\ndi valorizzare, nei diversi ambiti settoriali, i percorsi più adatti per la\npartecipazione organizzativa, contribuendo, anche per questa via, alla\ncompetitività delle imprese ed alla valorizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano, altresì, un’opportunità la valorizzazione di forme\ndi partecipazione nei processi di definizione degli indirizzi strategici\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>~~~\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni\nfirmatarie e sono inscindibili in ogni parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti firmatari sono vincolati al rispetto del presente accordo e la\nviolazione, anche successiva, di quanto sopra previsto comporta l'automatica\ndecadenza dall'accordo della Confederazione datoriale\u002Fsindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera\ndelle parti firmatarie, previo preavviso di 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la categoria dei quadri e degli impiegati agricoli - per\ni quali esiste una contrattazione collettiva separata - le Parti si riservano,\nfermi restando i principi generali qui delineati, di addivenire ad uno\nspecifico accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. la FLAI -CGILp.la CONFAGRICOLTURA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>____________________ _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. la FAI- CISLp. la COLDIRETTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>____________________ _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p. la UILA - UILp. la C.I.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>____________________ _______________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            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11 – Commissione nazionale pariteti","ART. 11 – Commissione nazionale paritetica per le “pari\nopportunità”\n\n\n\nEntro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una\nCommissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente\nda due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.\n\n\n\nLa Commissione ha l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca\ne di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una\neffettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro\n(accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a\nsuperarli.\n\n\n\nLa Commissione ha i seguenti compiti:\n\n\n\n•analizza l’andamento dell’occupazione femminile in agricoltura\nutilizzando anche i dati forniti dall’Osservatorio nazionale, disaggregati\nper sesso e inquadramento professionale;\n\n•studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di\n“azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero in applicazione\ndella Raccomandazione CEE 13.12.1984 n. 635, dei Programmi di azione della\nComunità europea 82\u002F85 e 86\u002F90 e delle disposizioni di legge in materia di\npari opportunità;\n\n•individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla\nvalorizzazione del lavoro femminile;\n\n•propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il\ndiritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro,\nai sensi delle leggi vigenti.\n\n\n\nPer lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme\ndi finanziamento a sostegno della propria attività.\n\n\n\nI risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno\ntrasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute\nvalutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.\n\n\n\nLa Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da\nun componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente\nriferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.\n\n\n\nTre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione\nconcluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali\nraccolti ed elaborati.\n\n\n\nIn questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle\nquali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le\nvalutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","Infortuni sul lavoro La integrazione sal","Infortuni sul lavoro\n\n\n\nLa integrazione salariale corrisposta dalle Casse extra legem agli operai\nagricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto\nprevisto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del Testo unico sugli\ninfortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), dovrà assicurare un\ntrattamento minimo tra indennità di legge e integrazione, nella misura\ndell’80 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo\nprofessionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso.\n\n\n\nIl trattamento integrativo dovuto dalle Casse extra legem, sempre nel caso\ndi infortunio sul lavoro, a partire dal quindicesimo giorno del periodo di\ninabilità riconosciuto dall’INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra\nindennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo\nprofessionale di appartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso.\n\n\n\nPer gli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le\nCasse extra legem dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge e\nintegrazione, un trattamento minimo pari all’80 per cento del salario\ngiornaliero contrattuale.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"sexualhar","Allegato n. 12 ACCORDO QUADRO PER IL CON","Allegato n. 12\n\n\n\nACCORDO QUADRO PER IL CONTRASTO ALLE MOLESTIE E ALLA VIOLENZA NEI LUOGHI DI\nLAVORO NEL SETTORE AGRICOLO\n\n\n\nIn data 19 giugno 2018, in Roma\n\nTra\n\nConfagricoltura, Coldiretti, CIA\n\ne\n\nFLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL\n\n\n\nConsiderato\n\n\n\n•L’“Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di\nlavoro” delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007\n\n•il D.lgs n. 198\u002F2006 (codice pari opportunità), libro III (pari\nopportunità tra uomo e donna nei rapporti economici)\n\n\n\nLe Parti dichiarano che:\n\n\n\n•ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro, secondo le definizioni dell’Accordo, è inaccettabile;\n\n•è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei\nlavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano\nmolestie o violenza;\n\n•i comportamenti molesti o la violenza subìti nei luoghi di lavoro vanno\ndenunciati;\n\n•le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare\nal mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di\neguaglianza e di reciproca correttezza.\n\n\n\nTutto ciò premesso, le Parti come sopra identificate s’impegnano a:\n\n\n\n•diffondere in maniera capillare il presente Accordo e il relativo\nallegato, presso i propri associati e le lavoratrici e i lavoratori ed a\npromuoverne l’applicazione, anche attraverso la contrattazione di secondo\nlivello e\u002Fo ad illustrarne il contenuto in assemblee sindacali;\n\n•favorire l’adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo\nnelle imprese e nelle attività produttive delle imprese anche al fine di\ndiffondere, all’interno dei contesti organizzativi, il principio della\ninaccettabilità di ogni atto e\u002Fo comportamento che si configuri come molestia\no violenza nei luoghi di lavoro;\n\n•promuovere presso ogni azienda azioni volte ad incoraggiare comportamenti\ncoerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini\nnell’ambiente di lavoro;\n\n•responsabilizzare le aziende affinché provvedano a tutelare le\nlavoratrici e i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o\npenalizzazione e a vigilare sulla effettiva cessazione dei comportamenti\nmolesti;\n\n•effettuare periodicamente un monitoraggio di verifica dell’applicazione\ndel presente Accordo, anche su richiesta di una delle parti.\n\n\n\nLe Parti sottoscrittici il presente Accordo potranno, con l’obiettivo di\nrafforzare e qualificare la presente intesa e nel rispetto dei principi della\nstessa, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, definire codici\ndi condotta, linee guida e buone prassi per prevenire e contrastare le molestie\ne\u002Fo violenze nei luoghi di lavoro.\n\n\n\nSotto il profilo della prevenzione e della formazione le Parti convengono\naltresì che:\n\n\n\n•nell'ambito delle attività formative destinate ai lavoratori possa\nessere promossa e diffusa tra i dipendenti ed i dirigenti la cultura del\nrispetto della persona;\n\n•nei programmi di formazione del personale, predisposti dalle aziende,\nvenga promossa la lettura e la diffusione del presente Accordo e del relativo\nallegato;\n\n•i moduli formativi destinati a R.L.S. e R.S.U.\u002FR.S.A. contengano momenti\ndi formazione specifici sul tema oggetto del presente Accordo.\n\n~~~\n\nBozza di dichiarazione dell'azienda\n\nDichiarazione ai sensi dell'Accordo quadro sulle molestie\n\ne la violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo\n\n\n\nL'azienda agricola .... ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che\nsi configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad\nadottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in\nessere.\n\nPer molestia o violenza si intende quanto stabilito dall' “Accordo quadro\nsulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro” delle Parti Sociali\nEuropee del 26 aprile 2007 e dal d.lgs n. 198\u002F2006 (codice pari\nopportunità).\n\nL'azienda riconosce inoltre il principio che la dignità degli individui non\npossa essere violata da atti e comportamenti che configurino molestie o\nviolenza e che i comportamenti molesti o la violenza subiti sul luogo di lavoro\ndebbano essere denunciati.\n\nTutti hanno il dovere di collaborare affinché nell'ambiente di lavoro venga\nrispettata la dignità di ciascuno e siano favorite relazioni interpersonali\nbasate sui principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.\n\n\n\n... firma ... (datore di lavoro)",{"bindId":57,"name":54,"text":55},"violence",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"eqofficer","Nella composizione delle liste si perseg","Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere,\nattraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.",{"bindId":63,"name":64,"text":64},"cbadate_start","(1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2021)",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"childcaretxt","•una indennità in favore del genitore la","•una indennità in favore del genitore lavoratore o lavoratrice dipendente\ncon contratto a tempo indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex\nastensione facoltativa), pari al 40% del minimo retributivo della II area per\nun massimo di sei mensilità;",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"hourspday_select","ART. 34 – Orario di lavoro L’orario di l","ART. 34 – Orario di lavoro\n\n\n\nL’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a ore 6,30\ngiornaliere.",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"cbasignmultiple","la Confederazione generale dell’agricolt","la Confederazione generale dell’agricoltura italiana, rappresentata dal\nPresidente dott. Massimiliano Giansanti, assistito dai signori dott. Francesco\nPostorino, Direttore Generale, dott. Roberto Caponi, Direttore dell’area\nsindacale, dott.ssa Gaetana Pagano, funzionario dell’area sindacale, dott.\nGianpiero Del Vecchio, funzionario dell’area sindacale, dott.ssa Crisa La\nCivita, funzionario dell’area sindacale,\n\n\n\nnonché dai componenti la Delegazione confederale, signori dott. Serafino\nBertuletti, dott. Biagio Bonfiglio, dott. Giorgio Cammarota, dott. Gianluca\nCavicchioli, avv. Massimo Mazzanti, dott. Tommaso Picone, dott. Roberto\nAbellonio, dott. Angelo Politi, avv. Michelangelo De Benedittis, dott. Josef\nHaller, dott. Mario Liparoti, dott. Alessandro Alessandrini, dott.ssa Laura\nGalvani;\n\n\n\ncon la partecipazione:\n\n\n\n•della Federazione nazionale dei proprietari conduttori in economia,\nrappresentata dal Presidente dott. Francesco Martinoni;\n\n\n\n•della federazione nazionale affittuari conduttori in economia,\nrappresentata dal Presidente dott. Alessandro Mocciaro;\n\n\n\n•della Federazione italiana impresa agricola familiare, rappresentata dal\nPresidente dott. Carlo Lasagna;\n\n\n\n•dell’Associazione italiana costruttori del verde, rappresentata dal\nPresidente dott. Antonio Maisto;\n\n\n\n•dell’Associazione Piscicoltori Italiani (API), rappresentata dal\nPresidente dott. Pier Antonio Salvador.\n\n\n\nla Confederazione nazionale Coldiretti, rappresentata dal Presidente Roberto\nMoncalvo, in nome e per conto delle Federazioni Nazionali aderenti, assistito\ndai signori Vice Presidenti Gennaro Masiello, Ettore Prandini e Mauro Tonello\nresponsabile del settore sindacale, dai signori membri della Giunta esecutiva\nGabriele Calliari, David Granieri, Tulio Marcelli, Pietro Santo Molinaro e\nPiergiorgio Quarto, dal Segretario Generale Vincenzo Gesmundo, dal Capo Area\nGestione del Personale Lavoro e Relazioni Sindacali Romano Magrini assistito da\nFederico Borgoni.\n\n\n\nla Cia - Agricoltori Italiani, rappresentata dal Presidente Secondo\nScanavino, assistito da Mauro Di Zio Vice Presidente, Rossana Zambelli\nDirettore Nazionale, Alberto Giombetti Responsabile Ufficio del Presidente\nRelazioni esterne e territoriali, Claudia Merlino Responsabile Lavoro e\nRelazioni Sindacali, componenti la delegazione Danilo De Lellis Ufficio\nRelazioni Sindacali, Roberto Barbero, Giuseppe Facchin, Adonis Bettoni, Maria\nGrazia Milone, Danilo Misirocchi, Maria Giuditta Politi, Michele Masuccio,\nValentino Berni.",{"bindId":78,"name":71,"text":72},"hourspweek_select",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"childcare","ART. 38 – Permessi straordinari e conged","ART. 38 – Permessi straordinari e congedi parentali\n\n\n\nIn caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un\npermesso retribuito di quindici giorni.\n\n\n\nIn occasione della nascita, dell’adozione internazionale o\ndell’affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo\npreadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito.\n\n\n\nHa altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni\ntre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti\ndalla legge.\n\n\n\nIl permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.\n\n\n\nIl lavoratore può fruire in modo frazionato dei congedi della malattia del\nfiglio nella misura prevista dalla legge, previa valutazione da parte\ndell’azienda di detta richiesta.\n\n\n\nIn materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con\nhandicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti\ndisposizioni di legge ed i relativi regolamenti attuativi.\n\n\n\nAi fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale di cui all’art.\n32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, il genitore è tenuto a presentare,\nalmeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la\ndurata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata\nminima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché\nl’ulteriore documentazione prescritta, ovvero le dichiarazioni\nsostitutive.\n\n\n\nNel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a\nrispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro\ndell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa\ncertificazione tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio\ndell’assenza dal lavoro.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"pregnancy","Recepimento della direttiva 92\u002F85\u002FCE con","Recepimento della direttiva 92\u002F85\u002FCE concernente il\n        miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle\n        lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.\n\n        ",{"bindId":88,"name":89,"text":90},"tradeunleavdays","ART. 85 – Permessi sindacali Ai lavorato","ART. 85 – Permessi sindacali\n\n\n\nAi lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai\ndelegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per\nl’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.\n\n\n\nTali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di\norganismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali; i permessi\nstessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre.\n\n\n\nPer i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro\nore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un\nquadrimestre.\n\n\n\nI dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti\nper la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura\nsindacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno.\n\n\n\nI lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne\ncomunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando\ntrattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi\nnon retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il\nperiodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti\nsindacali della stessa azienda.",{"bindId":92,"name":93,"text":94},"equalityotherclause","•una indennità in favore delle donne lav","•una indennità in favore delle donne lavoratrici con contratto a tempo\nindeterminato vittime di violenza di genere che usufruiscano del periodo di\ncongedo di cui all’art. 69, del presente contratto. L’indennità – pari\nal 100% del minimo retributivo della II area – è riconosciuta per i due mesi\ndi congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e indennizzati\ndall’INPS.",{"bindId":96,"name":97,"text":98},"HARDSHIP_trigger","ART. 67 – Lavori pesanti o nocivi I Cont","ART. 67 – Lavori pesanti o nocivi\n\n\n\nI Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o\nnocivi, le eventuali limitazioni di orario per l’esecuzione dei lavori nocivi\ne le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in\ncui vengono adibiti a detti lavori pesanti.",{"bindId":100,"name":101,"text":102},"eqpromotion","La Commissione ha l’incarico di svolgere","La Commissione ha l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca\ne di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una\neffettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro\n(accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a\nsuperarli.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"trainingfund","•Il Fondo interprofessionale per la form","•Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura\n(FOR. AGRI), di cui all’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive\nmodifiche e integrazioni – costituito in data 16.12.2006 (Allegato n. 9) –\nè alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30 di cui all’art. 25,\ncomma 4, della legge n. 845 del 1978 e all’art. 1, commi 63 e 64, della legge\nn. 247 del 2007 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse\nderivanti dallo stesso contributo (start-up).\n\n\n\nIl Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali o settoriali\nconcordati tra le parti nelle misure previste.",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"cbadate_end_date","ART. 3 – Decorrenza, durata del contratt","ART. 3 – Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di\nrinnovo\n\n\n\nIl presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il\n22 ottobre 2014 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti,\nfatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata\nquadriennale e decorre dal 1 gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2021.",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"childcareotherclause","ART. 26 – Trasporti e asili nido Per ciò","ART. 26 – Trasporti e asili nido\n\n\n\nPer ciò che si riferisce ai problemi del trasporto dei lavoratori sul posto\ndi lavoro e degli asili nido, le parti firmatarie del presente contratto\nconvengono di riunirsi in sede sindacale per scambiarsi informazioni, esaminare\ni problemi, al fine di prospettare ai livelli istituzionali proposte\noperative.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"discrimination","Art. 27 – Pari opportunità In armonia co","Art. 27 – Pari opportunità\n\n\n\nIn armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n.\n198, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle\nprevisioni legislative in materia di pari opportunità uomo donna, con\nparticolare riguardo all’attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di\nrimuovere gli ostacoli che non consentono un’effettiva parità di\nopportunità nel lavoro.\n\n\n\nLe Parti concordano sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un\nclima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e\nriconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati\ncon dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.\n\n\n\nAl fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy,\nla Commissione nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 11 del\nvigente CCNL, viene investita del compito di recepire i dati quantitativi e\nqualitativi delle procedure informali e\u002Fo denunce formali inviati dalle sedi\nterritoriali, al fine di monitorare le condotte poste in essere e promuovere la\nnecessità di ricercare soluzioni alle problematiche emerse.\n\n\n\nLe parti con Accordo del 19 giugno 2018 (Allegato n. 12) recepiscono i\nprincipi a cui si ispira il “Codice delle pari opportunità tra uomo e\ndonna” (D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198).",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"pensionfund","ART. 59 – Fondo nazionale di previdenza ","ART. 59 – Fondo nazionale di previdenza complementare\n\n\n\nAl fine di assicurare ai lavoratori agricoli dipendenti la previdenza\nintegrativa, così come prevista dal d.lgs. n. 124 del 1993 e successive\nmodifiche e integrazioni, nonché dall’art. 4 del d.lgs. n. 173 del 1998, le\nparti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a\ncapitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli\nimpiegati agricoli, denominato Agrifondo.\n\n\n\nLe contribuzioni dovute al Fondo per gli operai agricoli e florovivaisti\nsono costituite da:\n\n\n\n•1 per cento a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione\nutile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;\n\n•1 per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile\nper il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;\n\n•una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo all’iscrizione\nal fondo per i lavoratori già occupati alla data del 28.4.1993;\n\n•il 100 per cento del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo\nall’iscrizione al Fondo per i lavoratori di prima occupazione successiva al\n28.4.1993.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"OVERTIME_trigger","Le percentuali di maggiorazione sono le ","Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:\n\n\n\n•lavoro straordinario25 %\n\n•lavoro festivo35 %\n\n•lavoro notturno40 %\n\n•lavoro straordinario festivo40 %\n\n•lavoro festivo notturno45 %\n\n\n\nLe maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione: salario\ncontrattuale ed eventuali generi in natura, come definito all’art. 49.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"healthcareaccess","ART. 65 – Fondo di assistenza sanitaria ","ART. 65 – Fondo di assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\nÈ costituito a livello nazionale il Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa per i lavoratori agricoli e florovivaisti, denominato F.I.S.A., che\nrisponde ai requisiti di legge previsti dal d.lgs. 2.9.1997 n. 314 e successive\nmodifiche e integrazioni.\n\n\n\nIl Fondo eroga prestazioni integrative dell’assistenza pubblica con\nfinalità sanitarie, antinfortunistiche e sociali, secondo le previsioni del\nrelativo regolamento.\n\n\n\nSono iscritti al Fondo gli operai agricoli e florovivaisti assunti con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.\n\n\n\nPer il finanziamento del Fondo è utilizzata la contribuzione di cui\nall’art. 7 nella misura individuata da specifico accordo tra le Parti.",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"apprenticeships","ART. 18 – Apprendistato Le parti – rilev","ART. 18 – Apprendistato\n\n\n\nLe parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato ai fini della\nformazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del\nlavoro – definiscono, con l’Accordo del settore agricolo del 23 febbraio\n2017 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere\n(Allegato n. 10) e con l'Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per la\ndisciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione\nsecondaria superiore (primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione\ne ricerca (terzo livello) (Allegato n. 11) per gli elementi del rapporto di\ncompetenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto\nprevisto dal d.lgs. n. 81\u002F2015.",{"bindId":136,"name":125,"text":126},"SUNDAY_trigger",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"cbamemtrad","la Flai-Cgil, rappresentata dal Segretar","la Flai-Cgil, rappresentata dal Segretario Generale Ivana Galli, dai\nSegretari Nazionali Giovanni Mininni, Marco Bermani, Ivano Gualerzi, Mauro\nMacchiesi, Sara Palazzoli, da Davide Fiatti del Dipartimento Agricoltura e dai\ncomponenti della delegazione trattante Dario Alba, Giusy Angheloni, Giovanna\nBasile, Andrea Basso, Domenico Bellinvia, Giuseppe Burdi, Giorgio Catacchio,\nFlorinda Di Giacomo, Andrea Gambillara, Michele Greco, Silvia Grinzato, Anna\nLepore, Antonio Ligorio, Pino Mandrà, Fabrizio Morocutti, Marco Nati, Federica\nPietramala, Anna Rita Poddesu, Ada Salimberghi, Laura Tosetti, Giancarlo\nVenturini e Maurizio Zabboni assistiti dal Segretario Generale Confederale\nSusanna Camusso.\n\n\n\nla Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Onofrio Rota e dai\nSegretari Nazionali Raffaella Buonaguro, Attilio Cornelli, Silvano Giangiacomi\ne Mohamed Saady; assistiti dai Sigg. Stefano Faiotto e Giovanni Mattoccia e dai\nsegretari regionali Franco Pescara, Stefan Federer, Michele Sapia, Raffaele\nTangredi, Daniele Saporetti, Claudia Sacilotto, Claudio Tomarelli, Davide\nPiazzi, Massimiliano Albanese, Giuseppe Giorgetti, Evaristo Ghia, Paolo\nFrascella, Bruno Olivieri, Pierluigi Manca, Patrizio Giorni, Fulvio Bastiani,\nDario Bruschi, Mauro Filippi, Vincenzo Cavallo, Andrea Zanin, nonchè dai\ncomponenti la delegazione trattante Feliciantonio Maurizi, Francesco Fortunato,\nPaolo Fabiani, Vittorio Daviddi, Oliviero Sora, Antonio La Fortuna, Adolfo\nScotti, Piero Di Paola, Loreto Fioretti.\n\n\n\nla Uila-Uil, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza, dai\nSegretari Nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari, Pietro Pellegrini, dal Tesoriere Alice Mocci, dai componenti la\ndelegazione trattante: Enrico Tonghini, Teresa Annunziata, Fabrizio De Pascale,\nLoris Fabrizi, Maria Laurenza, Sandro Mantegazza, Maurizio Matrascia,\nGiuseppina Pascucci, Oscar Maria Rossi, Raffaella Sette, Giuseppe Sorino,\nMichele Tartaglione, Eleonora Tomba, Francesca Torregrossa, Alberto Battaglino,\nPietro Buongiorno, Mirko Cavallini, Delfino Coccia, Antonio De Gregorio, Maria\nConcetta Di Gregorio, Mauro Fioretti, Gaia Garau, Pier Paolo Guerra, Leonardo\nLippa, Antonino Marino, Ciro Marino, Antonio Mattei, Antonio Merlino, Sergio\nModanesi, Gerardo Nardiello, Antonio Passaretti, Emilio Saggese, Michele\nSaleri, Nicola Storti, Stefano Tedeschi.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"healthandsafetytraining","È altresì demandato ai Contratti provinc","È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di\ndefinire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui\nproblemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori\nche partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso\nretribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 37 del presente CCNL,\nnell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"sicknessmaxdays","ART. 60 – Malattia ed infortunio operai ","ART. 60 – Malattia ed infortunio operai agricoli\n\n\n\nL’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di\ninfortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180\ngiorni.\n\n\n\nOve trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la\nconservazione del posto all’operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione\nclinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi\ndall’infortunio.\n\n\n\nTrascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di\nrisolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine\nrapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità,\nnonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data\ndella risoluzione del rapporto di lavoro.\n\n\n\nDurante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo\nindeterminato, continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto,\ndel pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere\ndella malattia o dell'infortunio. Se l’operaio agricolo coltiva un\nappezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha\ndiritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in\ncorso al momento in cui è caduto malato o infortunato.\n\n\n\nIn caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero\nl’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.\n\n\n\nIn caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore\npuò richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del presente\narticolo, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.\n\n\n\nART. 61 – Malattia ed infortunio operai florovivaisti\n\n\n\nL’operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di\ninfortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180\ngiorni.\n\n\n\nOve trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la\nconservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione\nclinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi\ndall'infortunio.\n\n\n\nTrascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di\nrisolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trattamento di fine\nrapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché\ndell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\n\n\n\nIn caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero\nl’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.\n\n\n\nIn caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore\npuò richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del presente\narticolo, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.\n\n\n\nIn caso di malattia, l’operaio, in aggiunta al trattamento di legge, avrà\ndiritto, per un periodo massimo di 90 giornate in un anno, all’erogazione, da\nparte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera, nella misura del 25\nper cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo\nprofessionale di appartenenza, in vigore al 1° febbraio dell’anno in\ncorso.\n\n\n\nTale indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la\nmalattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno, e subordinatamente al\nriconoscimento della malattia stessa da parte dell’INPS.\n\n\n\nIn caso di infortunio sul lavoro, l’operaio a tempo indeterminato, fermo\nrimanendo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 del\nTesto unico sugli infortuni approvato con DPR 30.6.1965 n. 1124), a partire dal\nquarto giorno in cui si è verificato l’infortunio e sino ad un massimo di\n180 giornate, avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di\nuna indennità giornaliera pari alla differenza tra la indennità di legge e il\nsalario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di\nappartenenza, in vigore al 1° febbraio dell'anno in corso.\n\n\n\nLa corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al\nriconoscimento dell'infortunio da parte dell’INAIL.\n\n\n\nIl trattamento, per malattia ed infortunio, integrativo a quello di legge,\ndi cui ai precedenti commi, non spetta agli operai a tempo determinato che non\nabbiano raggiunto presso la stessa azienda trenta giornate di lavoro\ncontinuative.\n\n\n\nQualora, invece, l’operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la\nstessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di\nmalattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall’INPS e\ndall’INAIL, a partire dal trentunesimo giorno dalla data di assunzione e per\nla durata di quarantacinque giornate in un anno, alla medesima indennità\ngiornaliera, rispettivamente prevista al 6° e 7° commi precedenti.\n\n\n\nLa presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora\nintervengano modifiche alle attuali disposizioni di legge in materia.\n\n\n\nI contratti provinciali possono disporre che le indennità integrative\npreviste dal presente articolo siano effettuate a cura degli enti bilaterali\nterritoriali – Casse extra legem di cui all’art. 8 del CCNL, limitatamente\nalle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di\nbilateralità.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"protectiveclothing","ART. 46 – Attrezzi ed utensili Di regola","ART. 46 – Attrezzi ed utensili\n\n\n\nDi regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono\nforniti dalle aziende.\n\n\n\nIl lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui\nimputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"sicknessmaxdaystxt","ART. 61 – Malattia ed infortunio operai ","ART. 61 – Malattia ed infortunio operai florovivaisti\n\n\n\nL’operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di\ninfortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180\ngiorni.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"healthandsafetypolicy","ART. 68 – Tutela della salute dei lavora","ART. 68 – Tutela della salute dei lavoratori\n\n\n\nAllo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che\npresentano “fattori di nocività”:\n\n\n\n•per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno\nla prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e\nconcederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il\nrimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà\nimpiegato in altri normali lavori dell’azienda;\n\n•per quanto riguarda gli operai agricoli, i Contratti provinciali di\nlavoro dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro – a parità\ndi retribuzione e di qualifica – di due ore e venti minuti giornaliere. Sono\nfatte salve le condizioni di miglior favore.\n\nTenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL (Allegato\nn. 16), i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle\ncondizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre –\nfermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma\n– le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le\naltre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i\nContratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica\ndi visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per\ngli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.\n\n\n\nPer la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da\nadottare – oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20.5.1970, n.\n300 – potrà essere richiesto l’intervento dei Centri di medicina\npreventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.\n\n\n\nÈ altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il compito di\ndefinire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui\nproblemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori\nche partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso\nretribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 37 del presente CCNL,\nnell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.\n\n\n\nLe disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui\nal D.lgs. n. 81 del 2008 demandate alla contrattazione collettiva, con\nparticolare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS)\ne ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), sono\nstate attuate rispettivamente con gli accordi del 19 giugno 2018 (Allegati n. 6\ne n. 17).",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"PAYSCALES_table_selection_txt"," OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINI","\n          \n          \n          \n            \n              \n                \n                OPERAI AGRICOLI\n                \n                \n              \n            \n            \n              \n                \n                AREE PROFESSIONALI\n                \n                \n              \n              \n                \n                MINIMI\n              \n            \n            \n              \n                \n                Area 1\n              \n              \n                \n                1.286, 25\n              \n            \n            \n              \n                \n                Area 2\n              \n              \n                \n                1.173, 06\n              \n            \n            \n              \n                \n                Area 3\n              \n              \n                \n                874, 65",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"ONCERISE_trigger","ART. 51 – Tredicesima mensilità Agli ope","ART. 51 – Tredicesima mensilità\n\n\n\nAgli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine\ndi ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile\nordinaria in vigore nel mese di dicembre.\n\n\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della\ntredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.\n\n\n\nLa frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi\neffetti, come mese intero.\n\n\n\nPer gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa\nnella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"sicknesspay","ART. 62 – Integrazione trattamento di ma","ART. 62 – Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul\nlavoro\n\noperai agricoli\n\n\n\nMalattia\n\n\n\nLa integrazione salariale, corrisposta dalla Cassa integrazione extra legem\nagli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, dovrà\nassicurare a detti operai, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e\nintegrazione, un trattamento minimo nella misura dell’80 per cento del\nsalario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di\nappartenenza, in vigore al 1 febbraio dell'anno in corso.\n\n\n\nPer gli operai a tempo determinato, resta confermato che la integrazione\nsalariale da parte delle Casse extra legem medesime, dovrà assicurare un\ntrattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) e\nintegrazione, pari all’80 per cento del salario giornaliero contrattuale.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"JOBTYPE_descriptions","ART. 31 – Classificazione A) Operai agri","ART. 31 – Classificazione\n\n\n\nA) Operai agricoli\n\n\n\nGli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali”\nper ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.\n\n\n\nL’individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il\nloro inquadramento all’interno di ciascuna area e l’attribuzione dei\nrelativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le\ntipologie aziendali di cui all’art. 1 del presente contratto, anche con\nriferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui\nall’art. 88 del CCNL 10.7.1998.\n\n\n\nConseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così\ndefinita:\n\n\n\nArea 1a – declaratoria\n\n\n\nAppartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di\nspecifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere\nlavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.\n\n\n\nArea 2a – declaratoria\n\n\n\nAppartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi\nvariabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità\nprofessionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti\ndi un periodo di pratica.\n\n\n\nArea 3a – declaratoria\n\n\n\nAppartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni\ngeneriche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.\n\n\n\nPer i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l’incarico di\nCapo, i Contratti provinciali stabiliscono un’apposita maggiorazione\nsalariale.\n\n\n\nB) Operai florovivaisti\n\n\n\nGli operai florovivaisti sono inquadrati in “aree professionali\",\ncomprendenti, ciascuna, diversi profili professionali.\n\n\n\nPer ognuna delle aree il CCNL definisce le caratteristiche generali ed\nessenziali, nonché, i corrispondenti profili professionali.\n\n\n\nConseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti è così\nstabilita:\n\n\n\nArea 1a – declaratoria\n\n\n\nAppartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di\nspecifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere\nlavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.\n\n\n\nLivello “a” – ex specializzato super\n\n\n\n•ibridatore-selezionatore: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed\nelevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue\nincroci varietali per ottenere ibridi di 1a generazione selezionati,\nassicurando un’attività lavorativa polivalente (come ibridatore e\nselezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione\nassegnatogli;\n\n•conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse:\nl’operaio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed\nelevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla\nguida ed all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse,\ncompresi i trattori, che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e\nriparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgono un’attività\nlavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico);\n\n•conduttore-meccanico di autotreni o di autoarticolati: l’operaio che,\ncon autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per\npratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati od\nautomezzi di portata superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e\nriparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione\ndalla azienda, svolgendo un’attività lavorativa polivalente;\n\n•aiutante di laboratorio: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed\nelevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e\npolivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite\nalle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle\npiante;\n\n•potatore “artistico” di piante: l’operaio che, con autonomia\nesecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per\ntitolo, esegue la potatura artistica - figurativa di piante ornamentali od\nalberi di alto fusto;\n\n•giardiniere: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata\ncompetenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la\nrealizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le\nconcimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle\nmalattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei\nviali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i\nrelativi tempi nella esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui\nsopra con responsabilità dei lavori assegnatigli;\n\n•conduttore di caldaie a vapore: colui che, in possesso di apposito\ncertificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva\ned elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che\nregolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed\nalle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa\npolivalente.\n\n\n\nLivello “b” - ex specializzati\n\n\n\n•vivaisti;\n\n•potatore;\n\n•innestatori e ibridatori;\n\n•preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti\nantiparassitari;\n\n•selezionatori di piante innestate;\n\n•conduttori patentati di autotreni – automezzi – trattori;\n\n•conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado;\n\n•meccanici;\n\n•elettricisti;\n\n•spedizionieri;\n\n•costruttori di serre.\n\n\n\nArea 2a – declaratoria\n\n\n\nAppartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi\nvariabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità\nprofessionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorché necessitanti di\nun periodo di pratica.\n\n\n\nLivello “c” - ex qualificati super\n\n\n\n•addetti agli impianti termici;\n\n•aiuti innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione\ndelle marze.\n\n\n\nLivello “d” - ex qualificati\n\n\n\n•tutti gli aiuti degli operai di cui al livello “b”;\n\n•preparatori di acqua da irrorazioni;\n\n•irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari;\n\n•imballatori;\n\n•conduttori di piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi;\n\n•trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolla.\n\n\n\nArea 3a – declaratoria\n\n\n\nAppartengono a quest’area i lavoratori addetti a mansioni generiche e\nsemplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.\n\n\n\nLivello “e” - ex comuni\n\n\n\nL’individuazione di eventuali ed ulteriori profili professionali rispetto\na quelli del CCNL, il loro inquadramento nelle aree professionali,\nl’attribuzione dei parametri per ciascuno dei profili sono affidati ai\nContratti provinciali.\n\n\n\nNei contratti provinciali dovranno essere precisate le mansioni proprie dei\nvivaisti e l’inquadramento dei “giardinieri” il cui profilo professionale\nnon corrisponda a quello individuato per il giardiniere specializzato super.\n\n\n\nPer i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l’incarico di\nCapo, i Contratti provinciali stabiliranno un’apposita maggiorazione\nsalariale.\n\n\n\nImpegno a Verbale\n\n\n\nLe Parti convengono di istituire una Commissione paritetica nazionale con il\ncompito di studiare la materia dell’inquadramento professionale degli operai\nagricoli e florovivaisti prevista dal presente contratto, al fine di fornire\nalle stesse Parti stipulanti proposte di modifiche o di aggiornamento nella\nclassificazione del personale, mediante analisi e studi del rapporto tra\nclassificazione e professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici.\n\n\n\nLa Commissione è composta di sei membri, di cui tre designati dalle\nOrganizzazioni imprenditoriali e tre designati dalle Organizzazioni sindacali,\ne potrà avvalersi anche di esperti.\n\n\n\nLa Commissione delibera all’unanimità in ordine agli indirizzi e al\nmetodo di lavoro, nonché su eventuali pareri e proposte per l’adeguamento\ne\u002Fo la modifica dell’attuale sistema di classificazione, tenendo conto dei\nrisultati delle analisi e delle verifiche condotte dagli osservatori regionali\nai sensi dell’articolo 9 del presente contratto.\n\n\n\nLa Commissione è costituita all’interno dell’Ente Bilaterale Agricolo\nNazionale conformemente alle sue previsioni statutarie.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"longserviceallowancetype2","Tali aumenti periodici sono fissati nel ","Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano\ndal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il\nbiennio di servizio.\n\n\n\nIn caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo\nsuperiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già\nmaturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto\nper il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso\noperaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di\nanzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di cinque.",{"bindId":182,"name":89,"text":183},"TRADEUNLEAV_trigger","ART. 85 – Permessi sindacali\n\n\n\nAi lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai\ndelegati aziendali, debbono essere concessi permessi retribuiti per\nl’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.\n\n\n\nTali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di\norganismi direttivi sindacali provinciali, regionali o nazionali; i permessi\nstessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre.\n\n\n\nPer i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di quattro\nore mensili e possono essere cumulabili entro il periodo massimo di un\nquadrimestre.\n\n\n\nI dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti\nper la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura\nsindacale in misura non inferiore a dieci giorni all’anno.\n\n\n\nI lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui sopra devono darne\ncomunicazione scritta al datore di lavoro ventiquattro ore prima quando\ntrattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi\nnon retribuiti, evitando possibilmente che l’assenza avvenga durante il\nperiodo di più intensi lavori o contemporaneamente da più rappresentanti\nsindacali della stessa azienda.\n\n\n\nFermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 81 relativi alla\ncomunicazione dei nominativi dei delegati di azienda, la notificazione dei\nnominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o\nprovinciali, deve essere effettuata con lettera dalle Organizzazioni\nprovinciali sindacali dei lavoratori alle Organizzazioni provinciali dei datori\ndi lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente\ncontratto), ai dirigenti stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali.\n\n\n\nI diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene\nla comunicazione.\n\n\n\nLe Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare\nalle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati.\n\n\n\nI permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno\nvariazioni nella loro entità in caso di successione nella carica.\n\n\n\nPer le aziende ove sono state costituite le RSU si rinvia all’apposito\nProtocollo (vedi Allegato n. 19).",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"SCHEDULE_trigger","ART. 35 – Riposo settimanale Agli operai","ART. 35 – Riposo settimanale\n\n\n\nAgli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive,\npossibilmente in coincidenza con la domenica.\n\n\n\nSe, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella\ndomenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro\ngiorno della settimana.\n\n\n\nIn base all’art. 22 della legge 17.10.1967, n. 977, modificata dal d.lgs.\n4.8.1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, deve essere\nassicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile\nconsecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere\nridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può\ncomunque essere inferiore a 36 ore consecutive.\n\n\n\nPer gli operai addetti al bestiame, all’acquacoltura e per quelli aventi\nparticolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la\nregolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in\napplicazione dell’art. 8 della legge 22.2.1934, n. 370.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"contracttrial","ART. 15 – Periodo di prova L’operaio ass","ART. 15 – Periodo di prova\n\n\n\nL’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto\nad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:\n\n\n\n•26 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area prima;\n\n•20 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area seconda;\n\n•14 giorni lavorativi per gli operai classificati nell’area terza.\n\n\n\nL’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a\ntrenta giorni è soggetto a un periodo di prova di due giorni lavorativi.\n\n\n\nDurante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il\ncontratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell'operaio a\npercepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.\n\n\n\nSuperato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva alle\ncondizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto\nindividuale.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"paidpaternityleave","In occasione della nascita, dell’adozion","In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o\ndell’affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affido a scopo\npreadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"unemploymentfund","Art. 66 – Welfare integrativo a livello ","Art. 66 – Welfare integrativo a livello nazionale\n\n\n\nL’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), previa delibera del\nproprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità\nfinanziaria, può riconoscere le seguenti prestazioni.\n\n\n\n•una indennità economica agli operai agricoli a tempo indeterminato\nlicenziati nell’ultimo quadrimestre dell’anno solare pari al 30% del minimo\nretributivo della II area per tre mensilità, in attesa di modifiche\nlegislative in ordine alla disciplina dell’indennità di disoccupazione per\ngli operai a tempo indeterminato (OTI);",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"longtermillness","In caso di patologie oncologiche, debita","In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore\npuò richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del presente\narticolo, un’aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"tempagency","ART. 19 – Somministrazione di lavoro In ","ART. 19 – Somministrazione di lavoro\n\n\n\nIn applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs.\nn. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato\npuò essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL\na fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o\nsostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa\nagricola utilizzatrice.\n\n\n\nA titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti\ncasi:\n\n\n\n•attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi,\ncommerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte\ncon l’organico in servizio;\n\n•esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati\nfinalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;\n\n•sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le\nmansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;\n\n•sostituzione di lavoratori assenti;\n\n•esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria\nnonché al mantenimento e\u002Fo al ripristino della funzionalità e della sicurezza\ndelle attrezzature e degli impianti aziendali;\n\n•necessità non programmabili e\u002Fo non prevedibili di attività lavorative\nurgenti connesse ad andamenti climatici atipici e\u002Fo calamità, all’aumento\ntemporaneo dell’attività e\u002Fo a commesse ed ordinativi straordinari, cui non\nsia possibile far fronte con i lavoratori in organico;\n\n•impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti\nnelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente;\n\n•temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti\ndai normali assetti produttivi aziendali.\n\n\n\nAd ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto\ndi somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente\narticolo.\n\n\n\nIn aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può\nessere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto\ntra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno\nprecedente e l’unità equivalente.\n\n\n\nIl numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la\nmisura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati\nmediamente in ciascun trimestre dell’anno.\n\n\n\nLe frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.\n\n\n\nL’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà\ncomunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro,\nall’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi.\n\n\n\nImpegno a verbale\n\n\n\nLe parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per\nl’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per\nfavorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo\ncomma del presente articolo.",{"bindId":209,"name":147,"text":210},"sicknessmaxdaysnr","ART. 60 – Malattia ed infortunio operai agricoli\n\n\n\nL’operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di\ninfortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180\ngiorni.",{"bindId":212,"name":125,"text":126},"NOCTPREM_trigger",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"violenceleave","ART. 69 – Contrasto e prevenzione alle m","ART. 69 – Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze\n\n\n\nAlle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto\nprevisto dalle vigenti disposizioni di legge.\n\n\n\nIl congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un\nperiodo massimo di cinque mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre\nche su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre\nanni.\n\n\n\nIl predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a\ntempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"MAXHOURS_trigger","Il lavoro straordinario non potrà supera","Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le\ndiciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di\nevidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la\nproduzione.\n\n\n\nFermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro\nstraordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"code_application","Le disposizioni in materia di salute e s","Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui\nal D.lgs. n. 81 del 2008 demandate alla contrattazione collettiva, con\nparticolare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza (RLS)\ne ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), sono\nstate attuate rispettivamente con gli accordi del 19 giugno 2018 (Allegati n. 6\ne n. 17).",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"bankholidays1","ART. 40 – Giorni festivi operai agricoli","ART. 40 – Giorni festivi operai agricoli\n\n\n\nSono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:\n\n\n\n•il primo dell’anno\n\n•il 6 gennaio, Epifania del Signore\n\n•il 25 aprile, Anniversario della Liberazione\n\n•il giorno di lunedì dopo Pasqua\n\n•il 1 maggio, festa del lavoro\n\n•il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica\n\n•il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria\n\n•il 1 novembre, giorno di Ognissanti\n\n•il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale\n\n•l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione\n\n•il 25 dicembre, giorno di Natale\n\n•il 26 dicembre, Santo Stefano\n\n•la Festa del Patrono del luogo\n\n\n\nPer il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di\nfestività nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui\nalle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90.\n\n\n\nIl trattamento previsto per le festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2\ngiugno e 4 novembre) dalle leggi sopra citate è dovuto agli operai agricoli a\ntempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre\nper le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il\ntrattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime\ndue settimane dalla sospensione.\n\n\n\nIn base all’art. 49 il trattamento economico spettante agli operai a tempo\ndeterminato, per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale\nprevista nell'articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel\ncaso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta\nla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la\nmaggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 42.\n\n\n\nA seguito della legge 5.3.1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni\nfestivi e del verbale di Accordo del 2.5.1977, punto 5, nonché a seguito del\nDPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il\ntrattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo\nindeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il\nseguente:\n\n\n\n•per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento\nprevisto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali\ncoincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa\na tutti gli effetti;\n\n•per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus\nDomini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta,\noltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria,\neccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.\n\n\n\nLe parti individuali direttamente interessate, possono, altresì\nconvenire:\n\n\n\n•che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di\nfestività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di\npaga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento\nsarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze\naziendali;\n\n•che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non\neffettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività\nsoppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la\nretribuzione giornaliera normalmente dovuta.\n\n\n\nDichiarazione del Ministro\n\n\n\nIl Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in\nmateria di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.1977, n. 54, precisa che\nla prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere\nregolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.\n\n\n\n(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979)\n\n\n\nART. 41 – Giorni festivi operai florovivaisti\n\n\n\nSono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:\n\n\n\n•il primo dell’anno\n\n•il 6 gennaio, Epifania del Signore\n\n•il 25 aprile, Anniversario della Liberazione\n\n•il giorno di lunedì dopo Pasqua\n\n•il 1 maggio, festa del lavoro\n\n•il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica\n\n•il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della B.V. Maria\n\n•il 1 novembre, giorno di Ognissanti\n\n•il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale\n\n•l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione\n\n•il 25 dicembre, giorno di Natale\n\n•il 26 dicembre, Santo Stefano\n\n•la Festa del Patrono del luogo\n\n\n\nQuando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo\ninfrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.\n\n\n\nPer il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei\ngiorni di festività nazionali ed infrasettimanali, valgono le disposizioni di\ncui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90 e pertanto nella ricorrenza\ndelle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se\ncadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:\n\n\n\n•se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso\nogni accessorio;\n\n•se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto\na), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato,\nmaggiorato della percentuale per il lavoro festivo.\n\n\n\nIl trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle\nleggi sopra citate è dovuto agli operai a tempo indeterminato di cui\nall’art. 22 del presente contratto, anche se detti lavoratori siano sospesi\ndal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione\ndal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono\nentro le prime due settimane dalla sospensione.\n\n\n\nPer gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali\nfestività è compreso nella percentuale relativa al terzo elemento prevista\ndall’art. 49 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione\ndi lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente\neseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all’art. 43.\n\n\n\nA seguito della legge 5.3.1977 n. 54, con disposizioni in materia di giorni\nfestivi e del verbale di Accordo del 2.5.1977, punto 5, nonché a seguito del\nDPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il\ntrattamento previsto dal comma precedente, per gli operai a tempo indeterminato\nil trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:\n\n\n\n•per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento\nprevisto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali\ncoincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa\na tutti gli effetti;\n\n•per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus\nDomini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta,\noltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria,\neccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.\n\n\n\nLe parti individuali direttamente interessate, possono, altresì\nconvenire:\n\n\n\n•che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di\nfestività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di\npaga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento\nsarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze\naziendali;\n\n•che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non\neffettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività\nsoppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la\nretribuzione giornaliera normalmente dovuta.\n\n\n\nDichiarazione del Ministro\n\n\n\nIl Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in\nmateria di festività soppresse, di cui alla legge 5.3.1977, n. 54, precisa che\nla prestazione lavorativa svolta in dette ex festività deve essere\nregolarmente pagata in aggiunta alla normale retribuzione.\n\n\n\n(Riprodotta dal CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979)",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"hivpolicy","Tenuto conto del Protocollo d’intesa all","Tenuto conto del Protocollo d’intesa allegato al presente CCNL (Allegato\nn. 16), i Contratti provinciali di lavoro dovranno valutare la idoneità delle\ncondizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre –\nfermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente comma\n– le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le\naltre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i\nContratti provinciali di lavoro dovranno prevedere la effettuazione periodica\ndi visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per\ngli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"SENIOR_trigger","ART. 53 – Scatti di anzianità Con decorr","ART. 53 – Scatti di anzianità\n\n\n\nCon decorrenza dal 1.2.1983, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun\nbiennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a\ntitolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in\ncifra fissa pari ad € 8,99 mensili se operai comuni, ad € 10,33 mensili se\noperai qualificati, ad € 10,85 mensili se operai qualificati super, ad €\n11,36 mensili se operai specializzati e ad € 11,62 mensili se operai\nspecializzati super.\n\n\n\nLe somme anzidette sono frazionabili ad ora e\u002Fo a giornata secondo le norme\nsulla retribuzione previste dal presente contratto.\n\n\n\nTali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque e maturano\ndal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il\nbiennio di servizio.\n\n\n\nIn caso di passaggio al profilo professionale con livello retributivo\nsuperiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già\nmaturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione qualora l’importo previsto\nper il nuovo profilo professionale sia più elevato. In tal caso lo stesso\noperaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di\nanzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di cinque.\n\n\n\nL’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio\ndipendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed\nistituti contrattuali.\n\n\n\nResta ferma la decorrenza dell’11.11.1969, stabilita dai precedenti\ncontratti collettivi nazionali di lavoro, quale data relativa alla introduzione\ndell'istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato.\n\n\n\nCon decorrenza dal 1.7.2006 gli importi degli scatti di anzianità, ivi\ncompresi quelli già maturati, attribuiti dai vigenti contratti provinciali ai\nprofili professionali individuati nelle aree di cui all’art. 31 del presente\ncontratto collettivo nazionale, sono incrementati nelle seguenti misure:\n\n\n\n•da € 8,99 a € 9,89 per gli operai comuni;\n\n•da € 10,33 a € 11,36 per gli operai qualificati;\n\n•da € 10,85 a € 11,93 per gli operai qualificati super;\n\n•da € 11,36 a € 12,50 per gli operai specializzati;\n\n•da € 11,62 a € 12,78 per gli operai specializzati super.",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"trainingprogrammes","ART. 10 – Sistema di formazione professi","ART. 10 – Sistema di formazione professionale e continua\n\n\n\nLe Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato\nsu tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi\nlegati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione\ndell’occupazione, all’impiego anche dei tempi di non lavoro per lo\nsvolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:\n\n\n\n•Fondo interprofessionale per la formazione continua;\n\n2) Centri di formazione agricola.\n\n\n\nGli organismi di cui al punto 2 (Centri di formazione agricola) restano in\nvigore fino a quando le relative funzioni non saranno assorbite dalle Casse\nextra legem\u002FEnti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del\npresente contratto.\n\n\n\n•Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura\n(FOR. AGRI), di cui all’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive\nmodifiche e integrazioni – costituito in data 16.12.2006 (Allegato n. 9) –\nè alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,30 di cui all’art. 25,\ncomma 4, della legge n. 845 del 1978 e all’art. 1, commi 63 e 64, della legge\nn. 247 del 2007 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse\nderivanti dallo stesso contributo (start-up).\n\n\n\nIl Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali o settoriali\nconcordati tra le parti nelle misure previste.\n\n\n\nUna parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il\nfinanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione e\nallo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche\nmirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari\nfigure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa.\n\n\n\nUna consistente quota delle risorse dovrà essere destinata a sostenere\nattività formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma\nsingola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo,\ncosì come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri\nsolidaristici per i lavoratori.\n\n\n\nIl Fondo dovrà fare principalmente riferimento ai sistemi di bilateralità\nnazionale e territoriale per le attività di studio e ricerca e ai Centri di\nformazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità\nterritoriali.\n\n\n\nFOR. AGRI, salva diversa volontà dell’azienda interessata, è il fondo\ninterprofessionale di riferimento di tutti i datori di lavoro agricolo che\napplicano o recepiscono anche di fatto il presente CCNL.\n\n\n\n•Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere\nterritoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un\nmodello “flessibile”) in stretta relazione, da una parte, con le\nistituzioni competenti in materia di formazione professionale, continua e\npermanente e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale\nopportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle\ncaratteristiche del mercato del lavoro locale.\n\n\n\nNello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agricola\ntiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della\nstruttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e\ncompetenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di\nstabilizzazione dell’occupazione in connessione con l’attività degli\nOsservatori e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle\nopportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nIn attesa che le Regioni completino i loro sistemi di certificazione e che\nl’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) dia attuazione al\nfascicolo elettronico del lavoratore, le parti, convengono di istituire presso\nFOR.AGRI, anche in via sperimentale e previa delibera del Consiglio di\nAmministrazione, un sistema di registrazione individuale delle attestazioni\ndegli apprendimenti acquisiti dal lavoratore a seguito di corsi di formazione\ncontinua finanziati da FOR.AGRI.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"paidmaternityleave","ART. 16 – Ammissione al lavoro e tutela ","ART. 16 – Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei minori\n\n\n\nPer l’ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti\nsi applicano le norme della legge 17.10.1967, n. 977, come modificata dal\nd.lgs. 4.8.1999, n. 345 e dal d.lgs. 18.8.2000, n. 262.\n\n\n\nNon è ammessa l’assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso\nil periodo di istruzione obbligatoria.\n\n\n\nPer l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle\nlavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (“Testo\nunico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della\nmaternità e della paternità”, d.lgs. 26.3.2001, n. 151).",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"JOBTITLE_trigger","TITOLO IV CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE","TITOLO IV\n\n\n\nCLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"ONCERISE2_trigger","ART. 52 – Quattordicesima mensilità Agli","ART. 52 – Quattordicesima mensilità\n\n\n\nAgli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere\ncorrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima\nmensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla\nstessa data.\n\n\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della\nquattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso\nl’azienda.\n\n\n\nLa frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi\neffetti, come mese intero.\n\n\n\nPer gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa\nnella percentuale relativa al terzo elemento di cui dall’art. 49.",{"bindId":254,"name":255,"text":256},"PAIDLEAV_trigger","ART. 36 – Ferie Agli operai con rapporto","ART. 36 – Ferie\n\n\n\nAgli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, per ogni\nanno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie\nretribuito pari a 26 giornate lavorative.\n\n\n\nNel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno,\nagli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono\ni mesi di servizio prestati presso l’azienda.\n\n\n\nLa frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi\neffetti, come mese intero.\n\n\n\nPer i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l’art.\n23 della legge 17.10.1967, n. 977, così come modificato dall’art. 2 del\nd.lgs. 4.8.1999, n. 345.\n\n\n\nIl datore di lavoro, nello stabilire il periodo di godimento delle ferie,\ndeve tenere conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e\ndei desideri dei lavoratori.\n\n\n\nPer gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito\ndall’art. 49.\n\n\n\nIn caso di orario flessibile ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, il\ncomputo delle ferie è rapportato a ore.",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"deathrelatives","Ha altresì diritto, per ciascun evento, ","Ha altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni\ntre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti\ndalla legge.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"funeralpay","In caso di morte dell’operaio, le indenn","In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento\ndi fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del\nCodice civile.",{"bindId":266,"name":267,"text":268},"contractseverancepay","ART. 57 – Trattamento di fine rapporto I","ART. 57 – Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo\nindeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola\nsommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore\nall’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La\nquota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come\nmese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale\ndisciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a\npartire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297,\nle cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si\nintendono qui integralmente richiamate.\n\n\n\nPer il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le\ndisposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti\ncollettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del\nCCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa\nai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si\nriporta nell’Allegato n. 13).\n\n\n\nIn caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento\ndi fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del\nCodice civile.\n\n\n\nOve l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua\nfamiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come\ndegli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da\nfissarsi nei contratti provinciali.\n\n\n\nQuando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di\nterreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha\ndiritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al\nmomento del decesso.\n\n\n\nAll’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro\nordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale\ndefinito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto\na titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario\ncontrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non\nsi calcola sul terzo elemento (Allegato n. 14).",{"bindId":270,"name":271,"text":272},"PAYSCALES_trigger","Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFES","Tabella n. 1\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n      \n        \n          \n          \n          \n            \n              \n                \n                OPERAI AGRICOLI\n                \n                \n              \n            \n            \n              \n                \n                AREE PROFESSIONALI\n                \n                \n              \n              \n                \n                MINIMI\n              \n            \n            \n              \n                \n                Area 1\n              \n              \n                \n                1.286, 25\n              \n            \n            \n              \n                \n                Area 2\n              \n              \n                \n                1.173, 06\n              \n            \n            \n              \n                \n                Area 3\n              \n              \n                \n                874, 65\n              \n            \n          \n        \n      \n  \n\n\nMINIMI SALARIALI DI AREA ORARI\n\n\n\nTabella n. 2\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n      \n        \n          \n          \n          \n            \n              \n                \n                OPERAI FLOROVIVAISTI\n                \n                \n              \n            \n            \n              \n                \n                AREE PROFESSIONALI\n                \n                \n              \n              \n                \n                MINIMI\n              \n            \n            \n              \n                \n                Area 1\n              \n              \n                \n                7,79\n              \n            \n            \n              \n                \n                Area 2\n              \n              \n                \n                7,14\n              \n            \n            \n              \n                \n                Area 3\n              \n              \n                \n                6,71",{"bindId":274,"name":275,"text":276},"STRUCINCR_trigger","Aumenti salariali I salari contrattuali ","Aumenti salariali\n\n\n\nI salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 19 giugno\n2018 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti\nprovinciali in applicazione del CCNL 22 ottobre 2014, sono incrementati:\n\n\n\n•a decorrere dal 1° luglio 2018 dell’1,7 per cento;\n\n•a decorrere dal 1° aprile 2019 dell’1,2 per cento.\n\n\n\nLa suddetta percentuale dell’1,7 per cento, relativa alla prima tranche di\naumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di\ncarenza contrattuale.\n\n\n\nminimi salariali di area\n\n\n\nI minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli\naumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e 2\n(Allegato n. 1).",{"bindId":278,"name":279,"text":280},"WAGES_payscale1_selected_year","I minimi salariali di cui al primo comma","I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le\nprovince dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del\nCCNL 22 ottobre 2014, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e\nnon oltre il 1° gennaio 2021; per le altre province dal 1° luglio 2018.\n\n\n\nIn sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei\ncriteri di cui all’art. 2 e di una valutazione sull’andamento\ndell’inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al\nprimo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali\ndefiniti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area\nprofessionale.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti, 2018-2021 - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2018-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2021-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Agricoltura, silvicoltura, pesca, piscicoltura\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;80&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;2 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;14 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;6.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;39.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;18.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre), Russia's National Unity Day (4th November)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;874.65\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseperc1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;1.7&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2018-07\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;140 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;135&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;9.89 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[286],{"title":37,"slug":33},[288],{"type":289,"data":290},"call_to_action_body_block",{"title":291,"description":292,"variant":293,"link":294},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":291,"url":295,"description":291,"rel":296,"type":297},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[299],{"type":289,"data":300},{"title":291,"description":292,"variant":293,"link":301},{"title":291,"url":295,"description":291,"rel":296,"type":297},[]]