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PROCEDURA GENERALE PER IL RINNOVO DEL\n        CCNL\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L333\">ART. 4 - PROCEDURA GENERALE DI CONCILIAZIONE DELLE\n        VERTENZE INERENTI ALL’APPLICAZIONE DEL CCNL\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L351\">ART. 5 - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L357\">ART. 6 - ASSEMBLEA (EX ART. 20 LEGGE N.\n      300\u002F1970)\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L375\">ART. 7 - PERMESSI PER ORGANI DIRETTIVI, AGIBILITÀ\n        SINDACALI NAZIONALI E ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI E PER CARICHE\n        PUBBLICHE ELETTIVE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L383\">ART. 8 - AFFISSIONI E BACHECHE SINDACALI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L393\">CAPO II TUTELE SOCIALI\u003C\u002Fa>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L395\">ART. 9 - APPALTI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L409\">ART. 10 - CESSIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L413\">ART. 11 - AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L421\">ART. 11 bis - PROTOCOLLI IN MATERIA DI MISURE\n        ANTIDISCRIMINATORIE E AGGRESSIONI SUL LAVORO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L439\">ART. 11 ter - LAVORI GRAVOSI E\u002FO USURANTI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L445\">ART. 12 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL\n        LAVORO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L507\">ART. 13 - DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE\n        INDIVIDUALE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L525\">ART. 14-TUTELA DELLA PRIVACY\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L545\">ART. 15 - TOSSICODIPENDENZA\u002FALCOLISMO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1257\">ART. 16 - SALVAGUARDIA DELLA DIGNITÀ DELLE\n        LAVORATRICI E DEI LAVORATORI ANCHE IN MATERIA DI MOLESTIE, MOLESTIE\n        SESSUALI O DI DISTURBI ALLA PERSONA\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L567\">ART. 17 - MOBBING\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L573\">ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1268\">ART. 19 - LAVORATRICI E LAVORATORI CON\n      DISABILITA\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L615\">ART. 20 - LAVORATRICI E LAVORATORI STUDENTI E\n        PERMESSI PER STUDIO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L637\">ART. 21 - CONGEDI, ASSENZE E PERMESSI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L665\">ART. 22 -TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L729\">ART. 23 - CONGEDO MATRIMONIALE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L741\">ART. 24 - RICHIAMO ALLE ARMI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L749\">ART. 25 - CLAUSOLA SOCIALE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L769\">CAPO III MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fa>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L771\">ART. 26-PREMESSA\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L777\">ART. 27 - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L815\">ART. 28 - TIPOLOGIE DI CONTRATTI A TEMPO\n        DETERMINATO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L839\">ART. 28 bis - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L867\">ART. 28 TER - STAGIONALITÀ\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L873\">ART. 29 - APPRENDISTATO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L893\">ART. 30 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO\n        DETERMINATO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L905\">ART. 31 - TELELAVORO E LAVORO AGILE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L967\">ART. 32 - FORMAZIONE CONTINUA E SOSTEGNO\n        ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L977\">CAPO IV IL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fa>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L979\">ART. 33 - ASSUNZIONE E DOCUMENTI RELATIVI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1015\">ART. 33 bis - NUOVE TECNOLOGIE E TUTELA DEI DIRITTI\n        DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1021\">ART. 34 - VISITA DI INVENTARIO E VISITE\n      PERSONALI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1027\">ART. 35 - DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI\n      AZIENDALI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1033\">ART. 36 - NORME DI COMPORTAMENTO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1051\">ART. 37 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1057\">ART. 37 bis - FERIE E PERMESSI SOLIDALI\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n  \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1081\">PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fa>\n    \u003Cul>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1085\">ART. 38 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1101\">ART. 39 - WELFARE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n      \u003Cli>\u003Ca href=\"#L1105\">ART. 40 - CASSA SANITARIA DI SETTORE\u003C\u002Fa>\u003C\u002Fli>\n    \u003C\u002Ful>\n  \u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch1>CCNL DEL TRASPORTO AEREO\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>Addì 7 febbraio 2025,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assaeroporti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aeroporti 2030\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assaereo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assohandlers\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assocontrol\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federcatering\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fairo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filt-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fit-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U il trasporti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ugl Trasporto Aereo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la sottoscrizione del presente accordo, riportato in allegato, si è\ncondiviso il testo della Par Generale del Contratto di settore del Trasporto\nAereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>CCNL Parte Generale Trasporto Aereo 7 febbraio 2025\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>CCNL DEL TRASPORTO AEREO\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assaereo, Assohandlers, Assocontrol,\nFedercatering, Fairo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>è stata stipulata la Parte Generale comune del Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro dell’industria del trasporto aereo, che contiene la\nregolamentazione della filiera del trasporto aereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Parte Generale ha efficacia dal 1 ° gennaio 2025 al 31 dicembre\n2027.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Quanto sopra fermo restando la totale autonomia negoziale delle Parti\nstipulanti le singole Parti Specifiche con riguardo a contenuti e decorrenza di\nqueste ultime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL DEL TRASPORTO AEREO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L77\">PARTE GENERALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>PREMESSA\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il CCNL del Trasporto Aereo, in uno scenario\ncaratterizzato dal continuo evolversi del quadro del trasporto aereo mondiale,\nin cui le complesse dinamiche risentono, allo stato, dell’incompiuta messa a\nsistema del settore italiano, concordano sul valore e sulla valenza centrale ed\ninclusiva del CCNL, sulla strategicità del sistema di relazioni industriali\nquale strumento di confronto e partecipazione sui processi settoriali e\naziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e\ncondivise, in grado di assicurare: il contributo alla definizione di un sistema\ndei trasporti, il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese\ngarantendo, al contempo, la costante attenzione alle condizioni di lavoro, la\nvalorizzazione e lo sviluppo occupazionale ed il coinvolgimento delle\nprofessionalità su obiettivi di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Tutto ciò premesso\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il perseguimento degli obiettivi condivisi dalle Parti stipulanti presuppone\nun approccio al settore del trasporto aereo nel suo complesso, caratterizzato\nda una pluralità di attività che devono assumere un ruolo complessivo di\nsistema in una logica di “filiera”, in quanto concorrenti, con diverso\ngrado ad una medesima catena del valore, oltre alla ricerca condivisa di un\nsempre crescente livello di servizio, di attenzione al cliente e di\nmiglioramento delle condizioni di lavoro. In tal senso le Parti intendono\nfavorire l’adozione di regole comuni che promuovono la qualità dei servizi\nsvolti e la competitività delle imprese anche in un’ottica di salvaguardia\noccupazionale e della dignità e qualità del lavoro. Per perseguire tali\nfinalità, le Parti condividono l’utilità di un modello di filiera che\nprevede una disciplina di garanzia delle tutele minime del lavoro e di\ncontrasto a forme di concorrenza improprie. In tale ottica, la Parte Generale\nindica le linee guida sulla base delle quali disciplinare le diverse Parti\nSpecifiche e la contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dell’appartenenza al sistema di “filiera” intende farsi artefice il\npresente CCNL attraverso la fissazione di un quadro di regole di insieme e la\npromozione congiunta di interventi legislativi da applicarsi a tutti gli\noperatori del settore nella Parte Generale in quanto componenti a pieno titolo\ndella filiera del trasporto aereo. Componenti, la cui specificità in termini\ndi diverso contributo alla catena del valore, viene dal CCNL riconosciuta e\nvalorizzata attraverso la definizione di Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>TITOLARITÀ\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte Generale del Contratto, comune a tutte le Parte Specifiche, è\nsottoscritta dalle Associazioni Datoriali del comparto e dalle Segreterie\nNazionali di Categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto\nAereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni Parte Specifica di seguito riportata ha una propria autonomia negoziale\ned è sottoscritta dalla\u002Fe Associazione\u002Fi Datoriale\u002Fi interessata\u002Fe e dalle\nSegreterie Nazionali di Categoria firmatarie della Parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte Specifica gestori aeroportuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Assaeroporti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Aeroporti 2030.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parti Specifiche vettori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assaereo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FAIRO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte Specifica servizi aeroportuali di assistenza a terra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assohandlers.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte Specifica catering aereo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Federcatering.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte Specifica ATM servizi diretti e complementari (Air Traffic\nManagement):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assocontrol.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta peraltro convenuto che attraverso la sua sottoscrizione le\nAssociazioni Datoriali e le OO.SS. stipulanti riconoscono di aver individuato\nla regolamentazione di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>AMBITO DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL di settore del Trasporto Aereo è il riferimento regolatorio sul\nversante del lavoro e si applica a tutto il personale di terra e di volo per\nl’intera industria del trasporto aereo italiano le cui attività, svolte\nstabilmente sul territorio nazionale, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•servizi di lavoro aereo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•vettori aerei;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•servizi di manutenzione aeronautica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•servizidi gestione aeroportuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•serviziaeroportuali di assistenza a terra\n(handling aeroportuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•servizidi catering aereo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•serviziATM diretti e complementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potrà, inoltre, applicarsi alle Aziende che, attraverso accordi di\nconfluenza ed armonizzazione, aderiscono alla regolamentazione generale\ncontrattuale del trasporto aereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con l’obiettivo comune di assicurare un livello crescente di\ntrasparenza e certezza di diritti e doveri, le Parti ritengono fondamentale\ndare massima diffusione al testo contrattuale curandone la distribuzione a\ntutte le Lavoratrici e Lavoratori anche attraverso la sua pubblicazione nelle\nintranet aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà altresì cura delle Associazioni Datoriali inviare al CNEL il testo\ndel Contratto sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L151\">CAPO I RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti, in relazione ai principi su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•rappresentanza, rappresentatività e titolarità\ndelle OO.SS.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•validità della sottoscrizione del CCNL, nonché\nmodalità di ratifica delle singole Parti Specifiche sulla base della\ntitolarità così come definita al precedente paragrafo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•costituzione e composizione delle RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•efficacia ed esigibilità dei Contratti\nCollettivi Nazionali di Lavoro con modalità stabilite dalle categorie per ogni\nsingolo contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•clausole e procedure finalizzate a garantire\nl’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze di eventuali\ninadempimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si impegnano a dare tempestiva attuazione agli accordi applicativi\nsottoscritti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Relazioni industriali\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL recepisce integralmente i contenuti del Testo Unico sulla\nrappresentanza del 10\u002F01\u002F2014 e dell’Accordo Interconfederale del 28\u002F02\u002F2018,\nattribuendo all’Osservatorio Nazionale i di cui all’art. 1 che segue, il\ncompito di individuare le soluzioni per il recepimento delle parti che il\npredetto Testo Unico demanda alla regolamentazione contrattuale sui capitoli\npresenti e non del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•sulla natura di servizi pubblici essenziali\ndelle attività delle imprese operanti nel settore e sulla necessità di\nassicurare la continuità dei servizi prestati ai sensi di quanto previsto\ndalla Legge n. 146\u002F1990 e s.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•sulla funzionalità dell'assetto contrattuale a\nuna dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei\nrisultati di gestione efficiente, in grado di coniugare qualità del servizio e\ntutela delle condizioni di lavoro anche attraverso il perseguimento di una\ngestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di\nmodelli e strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future\ndel settore, in un’ottica di salvaguardia della salute e della sicurezza\ndelle Lavoratrici e dei Lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•sull’agevolare nell’ambito aziendale la\ncreazione di modelli partecipativi, tenuto conto di quanto già fatto in alcune\nrealtà del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L1165\">ART. 1 - MODELLO RELAZIONALE DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• muovendo dalla condivisa esigenza di\nrealizzare, quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali, un\nsistema di partecipazione improntato sulla trasparenza e sulla tempestività\nnonché sul ruolo propositivo delle OO.SS.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">• allo scopo di rispondere tempestivamente alle\nsfide del mercato mediante miglioramenti dell’efficienza gestionale, della\nqualità dei servizi, della produttività, in un ambito di equilibrata\nvalorizzazione delle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•in considerazione della necessità di assicurare\nlo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende quale condizione\nessenziale per confrontarsi validamente con le esigenze dettate dalla\nprogressiva globalizzazione dei mercati e dal processo di integrazione\neuropea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso\nsvolto da un razionale ed efficiente assetto del sistema di relazioni\nsindacali, in tutti i suoi livelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ravvisano l’opportunità di realizzare il seguente modello relazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>A) Osservatorio nazionale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti confermano l’attivazione dell’Osservatorio\nNazionale, istituito con verbale di accordo del 24 maggio 2016, per\nl’approfondimento tempestivo delle problematiche connesse con l’evoluzione\ndel sistema del trasporto aereo. Oggetto di esame dell’Osservatorio potranno,\naltresì, essere le dinamiche comuni di evoluzione dell’industria, al fine di\nricercare soluzioni orientate alla costruzione di una logica di “sistema di\ncomparto”, all’incremento della competitività e attrattività del settore,\nnonché alla piena valorizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a organizzare un incontro almeno semestrale. Ulteriori\nincontri nel corso dell’anno potranno essere convocati a fronte di specifiche\nesigenze su richiesta congiunta di almeno quattro componenti, nelle misure e\nmodalità previste dal Regolamento. L’incontro sarà dedicato al\nmonitoraggio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•dell’impatto delle riforme del lavoro ed i\nrelativi strumenti, anche attraverso l’esame analitico delle singole\nfattispecie nonché in materia di sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•degli strumenti utili a favorire il\nreimpiego\u002Friqualificazione di risorse oggetto di ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•del recepimento e degli adempimenti in merito al\nTesto Unico sulla Rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•di iniziative finalizzate al riconoscimento da\nparte del Ministero del Lavoro dell’esistenza nel trasporto aereo di\nattività gravose e\u002Fo usuranti e conseguenti risvolti sul piano\npensionistico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•dell’adeguamento delle Aziende a sistemi e\nnorme che diano garanzia di rispetto e di controllo sulle prestazioni sociali\ned ambientali delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•della evoluzione della contrattazione di secondo\nlivello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•delle iniziative istituzionali nazionali e\ncomunitarie per la realizzazione del “Sistema Trasporto Aereo Italiano”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>Inoltre, in considerazione del quadro definito dall’Agenda 2030 dell’ONU\nper lo sviluppo sostenibile, nonché degli impegni che l’Unione Europea ha\nassunto in materia di clima ed energia con l’Accordo di Parigi e con i\nsuccessivi provvedimenti tesi al raggiungimento della neutralità climatica, le\nParti concordano di valutare, nell’ambito del suddetto Osservatorio, azioni\ncondivise atte a favorire lo sviluppo sostenibile del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali azioni dovranno essere in grado di contemperare la crescita\neconomico-produttiva del comparto con le esigenze di salvaguardia\ndell’ambiente e di tutela e promozione del lavoro, attraverso politiche\nindustriali che favoriscano processi di ristrutturazione produttiva e programmi\ndi riconversione professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio analizzerà altresì gli impatti sull’organizzazione del\nlavoro della digitalizzazione e delle nuove tecnologie quali, a titolo\nesemplificativo e non esaustivo, l’intelligenza artificiale e gli algoritmi,\nfavorendone l’utilizzo in una prospettiva di sostenibilità, competitività e\ntutela dell’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto Osservatorio avrà altresì il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.elaborare proposte e avvisi comuni sulla base delle esigenze del trasporto\naereo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.promuovere e organizzare incontri periodici per discutere dei problemi\ncomuni di sostenibilità e delle possibili azioni da adottare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.promuovere iniziative formative congiunte atte a diffondere la cultura\ndella sostenibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d.analizzare l’andamento dei principali fattori e degli indicatori\nrilevanti per la sostenibilità sociale e ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e.valutare assetti utili a promuovere una maggiore sostenibilità sociale e\nambientale delle attività aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f.analizzare e proporre modalità nuove per incentivare le professionalità\ngreen e il contributo dei singoli e dei gruppi al perseguimento di obiettivi di\nsalvaguardia ambientale (es. premi legati a risultati di miglioramento\nambientale, misure di welfare finalizzate a favorire mobilità e comportamenti\neco compatibili, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, viene attivata una fase progettuale relativa alla definizione di\nmodelli di agibilità sindacali nazionali a partire dalle intese vigenti e con\nl’obiettivo del superamento di ogni accordo in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio è composto da 1 componente designato da ogni\nOrganizzazione Sindacale stipulante ed 1 componente designato da ogni\nAssociazione Datoriale ed opererà, in ogni caso, in una logica di\nbilateralità. Ciascun componente rimarrà in carica per l’intera durata del\nCCNL salvo revoca da parte dell’Organizzazione\u002FAssociazione designante o\ndimissioni. Le delegazioni di Parte Datoriale e Sindacale nominano, nel\nrispetto del principio di alternanza delle cariche, il Presidente\ndell’Osservatorio. Per il funzionamento dell’Osservatorio si rimanda al\nseparato Regolamento, che verrà definito entro 6 mesi dalla data di decorrenza\ndel presente CCNL Parte Generale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>B)Informativa sull’andamento dell’azienda\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di un apposito incontro, da tenersi nel primo quadrimestre di ogni\nanno, le Aziende esporranno alle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti\novvero, in rapporto alla configurazione aziendale, alle loro articolazioni\nterritoriali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l’andamento relativo ai dati di traffico, ivi\ncomprese indicazioni di trend con specifico riferimento a particolari aree di\ninteresse strategico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•le prospettive di sviluppo dell’attività,\nanche con riferimento ad acquisizione e\u002Fo accordi commerciali con altre\nimprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•l’andamento della produttività, del livello\ndi efficienza e della qualità del servizio correlato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">all’anno precedente ed in rapporto, ove\npossibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze del\nmercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•le prospettive produttive e le conseguenti\nprevisioni di investimenti, nonché i relativi aggiornamenti dei progetti\nprecedenti con le prevedibili implicazioni su occupazione, condizioni di\nlavoro, condizioni ambientali\u002Fecologiche e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•gli orientamenti in materia di appalti e sub\nconcessioni, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché agli\nambiti in cui essi si esplicano o si prevede possano esplicarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale incontro verrà effettuato dalle Aziende, anche su richiesta delle\nOO.SS. stipulanti, in relazione ad aggiornamenti significativi di tali\nprogrammi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto\nindustriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la\nrealizzazione delle iniziative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>C)Progetti di intervento sugli assetti organizzativi\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fenomeni di rilevanza strategica quali ad esempio il riassetto\nproduttivo o organizzativo che abbiano significativi impatti sugli aspetti\noccupazionali, le Aziende daranno una preventiva informativa alle OO.SS.,\novvero, in rapporto alla loro configurazione aziendale, alle loro articolazioni\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>D)Disciplina dei luoghi di perfezionamento delle conciliazioni in\nsede aziendale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conciliazione in\nsede protetta, le Parti stipulanti confermano di attribuire validità ed\nefficacia alle conciliazioni di cui all’art. 2113 c.c. perfezionate anche in\nmodalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, nonché quelle\nperfezionate presso i locali delle Associazioni Datoriali e presso locali\naziendali permanentemente o temporaneamente all’uopo dedicati, purché\nrealizzate con l’assistenza e la partecipazione di soggetti qualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L267\">ART. 2 - ARTICOLAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di rendere più competitivo il comparto del trasporto\naereo, concordano nel riconoscere la centralità e il ruolo strategico del\npresente CCNL e, allo scopo di fornire al settore uno strumento volto a\nvalorizzare la professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori e a tutelare\nl’occupazione e lo sviluppo delle relazioni industriali, individuano nella\ncontrattazione aziendale lo strumento attraverso il quale promuovere tali\niniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, pertanto, in linea con quanto previsto dai relativi Accordi\nInterconfederali, convengono che la contrattazione collettiva sia articolata\ncome segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>\u003Cstrong>A)Contratto Nazionale\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Nazionale avrà durata triennale sia per la parte normativa che\nper quella economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro\ne costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi,\navendo la funzione di favorire processi di risanamento e riorganizzazione\naziendale e di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi\ncomuni per tutte le Lavoratrici e i Lavoratori del settore. Il Contratto\nNazionale definisce, altresì, modalità ed ambiti di applicazione della\ncontrattazione di secondo livello, affinché la stessa operi per migliorare il\nposizionamento competitivo delle Aziende e la produttività, attraverso un\nmigliore impiego dei fattori di produzione e dell’organizzazione del lavoro,\ncontinuando a garantire idonee condizioni di salute e sicurezza del\npersonale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Nazionale individua materie ed istituti propri del livello\nnazionale, derogabili a livello aziendale attraverso intese modificative\nsecondo le finalità e le modalità specificatamente riportate nel paragrafo\n“intese modificative del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Nazionale, sia nella Parte Generale comune che nelle Parti\nSpecifiche, individua materie ed istituti propri del livello nazionale, nonché\nmaterie ed istituti di competenza del livello aziendale, diversi e non\nripetitivi rispetto ai primi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>B)Contrattazione aziendale o di secondo livello\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli Accordi Interconfederali vigenti il Contratto Nazionale\nindividua le materie che sono oggetto della contrattazione aziendale. In virtù\ndi tale disposizione, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori\nmaterie nelle Parti Specifiche, le Parti hanno inteso delegare le seguenti\nmaterie nel rispetto del principio dell’effettività di regolamentazioni\ndisciplinate dal CCNL sulla base di specifici rinvìi già previsti nei singoli\nartt. dello stesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•orario di lavoro (aspetti applicativi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•mercato del lavoro (aspetti applicativi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•il Premio di Risultato ove ne sussistano le\ncondizioni aziendali, tra le quali anche la redditività; le modalità e\nl’ambito di applicazione possono essere definiti nelle Parti Specifiche,\nfermo restando che il premio variabile deve comunque avere caratteristiche tali\nda consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e\nfiscali previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi aziendali di cui al comma che precede, per le parti\neconomiche e normative, sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in\nforza secondo le previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10\u002F01\u002F2014\ne ss.mm.ii..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>C) Intese modificative del CCNL\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di adeguare la regolamentazione dei rapporti di lavoro\nalle esigenze di specifici contesti produttivi, concordano sulla possibilità\ndi sottoscrivere specifiche intese modificative a livello aziendale, anche in\nvia sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese modificative sottoscritte a livello aziendale sono efficaci per\ntutto il personale in forza e vincolano tutte le Organizzazioni Sindacali\nstipulanti il presente CCNL, secondo le previsioni del Testo Unico sulla\nRappresentanza del 10\u002F01\u002F2014 e ss.mm.ii..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le intese modificative sono negoziate con le Rappresentanze\nSindacali costituite su iniziativa delle OO.SS. stipulanti il CCNL operanti in\nAzienda, d’intesa ovvero congiuntamente con le OO.SS. territoriali di\ncategoria ovvero con le articolazioni organizzative competenti delle\ncorrispondenti Organizzazioni Sindacali espressione delle Federazioni Sindacali\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese sottoscritte ai sensi del presente articolo sono trasmesse,\nattraverso le rispettive Associazioni Datoriali, a fini informativi alle Parti\nstipulanti il CCNL ed acquisiscono immediatamente e direttamente efficacia\nmodificando, per le materie e le durate definite, le relative clausole del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese modificative dovranno indicare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•gli obiettivi che si intendono conseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la durata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•i riferimenti puntuali agli articoli del CCNL\noggetto di modifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•le pattuizioni a garanzia dell’esigibilità\ndell’accordo con provvedimenti a carico degli inadempimenti di entrambe le\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">Gli ambiti nei quali potranno essere raggiunte tali\nintese sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•la gestione di situazioni di crisi aziendale,\nanche con l’obiettivo di limitare le ricadute occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•lo sviluppo economico ed occupazionale\ndell’impresa nella prospettiva di nuovi significativi investimenti e di un\ndiverso posizionamento strategico e competitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi ambiti le intese modificative potranno avere ad oggetto gli\nistituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa,\nl’inquadramento, gli istituti di carattere retributivo, con l’esclusione\ndei minimi tabellari, dell’indennità di contingenza, degli emolumenti di\nnatura individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L323\">ART. 3 - PROCEDURA GENERALE PER IL RINNOVO DEL CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano al rispetto della seguente modalità di confronto per\nil rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le proposte per il\nrinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale saranno presentate sei mesi\nprima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL,\ne comunque per un periodo pari a sette mesi dalla data di presentazione delle\nproposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto continuerà ad essere il quadro regolatorio economico\ne normativo dei rapporti di lavoro fino al suo rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti e le articolazioni organizzative territoriali si\nastengono, altresì, dall’intraprendere qualsiasi iniziativa unilaterale\ninerente materie già oggetto di disciplina nel presente Contratto Collettivo,\ndurante l’intero periodo di vigenza dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L333\">ART. 4 - PROCEDURA GENERALE DI CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE\nINERENTI ALL’APPLICAZIONE DEL CCNL\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dalle specifiche intese intervenute tra le Parti e\ngià recepite in apposite delibere della Commissione di Garanzia, al fine di\nmigliorare l’efficacia delle relazioni sindacali, le Parti si obbligano,\nprima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alle procedure di\nconciliazione di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie individuali di rilevanza collettiva, intendendosi per tali\nle controversie che riguardano una potenziale pluralità di soggetti o comunque\nrelative all’interpretazione di accordi collettivi, dovranno essere\nsottoposte al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono,\nescludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi\nforma di azione sindacale o legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti materie sono escluse dalle procedure di che trattasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•licenziamenti individuali e collettivi, ai quali\nsi applicano le procedure previste, rispettivamente, dalle vigenti disposizioni\ndi legge e dagli Accordi Interconfederali in vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorga una controversia in materia di interpretazione ed\napplicazione delle norme della Parte Generale del CCNL, su richiesta scritta di\nuna delle Parti interessate, le Parti stipulanti si impegnano a fornire, nel\ncorso di un apposito incontro, la propria interpretazione e valutazione\npossibilmente concordata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo\ndiverso accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 parere delle Parti stipulanti, qualora concordato, è vincolante per i\nsoggetti che hanno dato corso alla procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo occorrente alle Parti stipulanti per pronunciarsi, i soggetti\ninteressati alla procedura non assumono iniziative unilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3 id=\"L351\">ART. 5 - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti sindacali, ivi compresi quelli delle RSA o delle le RSU, si\nfa rinvio a quanto previsto dalle apposite norme della Legge n. 300\u002F1970, per\nquanto applicabile od eventualmente regolamentato nelle Parti Specifiche,\nnonché dagli Accordi Interconfederali intervenuti in materia. Il trattamento\neconomico per i permessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe\nspettato all’interessato in caso di effettiva prestazione lavorativa, fatto\nsalvo quanto previsto nelle singole Parti Specifiche e\u002Fo nelle singole\nAziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L357\">ART. 6 - ASSEMBLEA (EX ART. 20 LEGGE N. 300\u002F1970)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive, così come individuate dalle norme vigenti,\npotranno essere promosse dalla RSU ovvero dalle RSA, ove presenti, o dalle\nOrganizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto,\nassemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del\ngiorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. Tali assemblee saranno\ntenute in luoghi posti a disposizione dall'Azienda, di norma fuori dagli\nambienti dove si svolge l'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta, che dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno,\ndovrà essere presentata alla direzione aziendale con un preavviso minimo di 48\nore rispetto alla data di convocazione, indicando il giorno, l'ora di inizio e\nla durata presunta dell'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali che\ncomportassero l'esigenza di uno spostamento della data, dell'ora e del luogo\ndell'assemblea saranno comunicate tempestivamente all'organismo che ha indetto\nl'assemblea. I predetti organismi provvederanno a dare comunicazione\ndell'assemblea mediante avviso affisso sulle bacheche fisiche e\u002Fo elettroniche\nmesse a disposizione dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del\nsindacato che ha costituito la RSU\u002FRSA, previamente indicati al Datore di\nlavoro. Lo svolgimento delle assemblee, al di fuori dell’orario di lavoro,\nper il personale navigante delle compagnie aeree, avviene secondo le modalità\ndefinite nell’apposita Parte Specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento\ndelle assemblee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Lavoratrici e i Lavoratori hanno diritto a riunirsi, nell’unità\nproduttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro,\nnonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, di cui\nall’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20, Legge n. 300\u002F1970 ed al Testo Unico sulla rappresentanza del 10\u002F01\u002F2014\ne ss.mm.ii., per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. La durata\ndell'assenza dal lavoro verrà, a tal fine, rilevata dal badge individuale o\naltro metodo equivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee saranno svolte con modalità tali da assicurare la continuità\ne la regolarità delle operazioni ed il diritto delle Lavoratrici e dei\nLavoratori a parteciparvi; in particolare per i settori operativi, durante le\nassemblee indette nel corso dell'orario di lavoro dovrà essere assicurato un\nadeguato presidio operativo secondo quanto sarà convenuto nelle Parti\nSpecifiche. Negli scali, le assemblee avverranno di norma nelle ore interessate\nda minor traffico e tali da rendere minimo il disagio all'utenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3 id=\"L375\">ART. 7 - PERMESSI PER ORGANI DIRETTIVI, AGIBILITÀ SINDACALI\nNAZIONALI E ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI E PER CARICHE PUBBLICHE\nELETTIVE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti membri di Organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali\nstipulanti il presente Contratto saranno concessi, ove richiesti, i permessi di\ncui all’art. 30 della Legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli stessi, nonché a quei dipendenti che siano chiamati all’assolvimento\ndi cariche pubbliche elettive, sarà concesso, ove richiesto per lo svolgimento\ndelle rispettive funzioni, un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 31\ndella Legge n. 300\u002F1970, sino alla scadenza dell’incarico, durante il quale\nil rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le agibilità sindacali nazionali si rinvia a quanto\ndefinito nell’ambito dall’Osservatorio Nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L383\">ART. 8 - AFFISSIONI E BACHECHE SINDACALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Aziende, presso la sede della direzione generale e presso le altre sedi\ndi lavoro, collocheranno una bacheca, fisica e\u002Fo digitale, a disposizione di\nciascuna delle RSA\u002FRSU delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente\nContratto per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle\nrispettive Organizzazioni, in modo da garantirne la più ampia diffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette comunicazioni dovranno riguardare la materia sindacale e temi ad\nessa attinenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere contestualmente\ninoltrato alle rispettive Direzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L393\">CAPO II TUTELE SOCIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L395\">ART. 9 - APPALTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo,\nassicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con\nle risoluzioni e gli orientamenti adottati a livello comunitario le Parti\nintendono definire un sistema che, a partire dai processi di selezione degli\nappaltatori, consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non\ndichiarato o irregolare, valorizzare le azioni in linea con principi etici e\ncomportamenti di responsabilità sociale delle imprese. Tali azioni potranno\nessere definite nelle Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’affidamento dei servizi in appalto\u002Fsubappalto sarà effettuato in\ncoerenza con il regolamento ENAC in vigore sulla certificazione dei prestatori\ndi servizi aeroportuali di assistenza a terra. Coerentemente con quanto\nstabilito nella Premessa del presente CCNL, le Parti riconoscono l’esigenza\ndi evitare gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall’utilizzo\nimproprio dell’istituto dell’appalto, onde evitare forme di dumping\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le Aziende appaltanti, al fine di consentire una più\nefficace tutela delle Lavoratrici e dei Lavoratori, inseriranno nei contratti\ndi appalto\u002Fgare apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al\nrispetto di tutte le normative e disposizioni di legge tempo per tempo vigenti\nin materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Inoltre, ai sensi dell’art. 29\ncomma 1 -bis del D.lgs. n. 276\u002F2003 come modificato dall’alt. 29 comma 2 del\nD.L. 19\u002F2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 56\u002F2024, al personale\nimpiegato nell'appalto e nel subappalto spetta un trattamento economico e\nnormativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto\ncollettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali\ncomparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel\nsettore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto\ndell'appalto e del subappalto, onde garantire le Lavoratrici ed i Lavoratori\nevitando forme di penalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto\ndella regolarità dell’appalto, anche attraverso la presentazione periodica\ndel DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) a richiesta\ndell’Appaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, infine, consapevoli della modifica comunitaria in discussione sul\ntema delle attività di assistenza a terra, si impegnano ad incontrarsi\ntempestivamente a valle delle modifiche introdotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Lavoratrici e i Lavoratori di Aziende appaltatrici di servizi operanti in\nazienda potranno fruire, compatibilmente con la disponibilità di strutture,\ndei servizi di mensa, ove esistenti, previe opportune intese tra la società di\nerogazione del servizio e l’Azienda appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L409\">ART. 10 - CESSIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per gli obblighi conseguenti al trasferimento di attività, alla cessione o\nal trasferimento di azienda o di ramo di azienda, le Parti fanno riferimento a\nquanto disposto dalle normative di legge in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L413\">ART. 11 - AMBIENTE DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l’ambiente di lavoro ed il contesto nel quale la\nprestazione viene fornita siano aspetti fondamentali per il miglioramento del\nservizio offerto e che il livello di soddisfacimento dei bisogni e delle\nfinalità delle risorse umane all’interno dell’organizzazione aziendale in\nrelazione agli obiettivi assegnati siano elementi imprescindibili al fine di\ncreare un clima positivo, nel qual poter operare validamente in condizioni di\nsalubrità e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, si conviene che le Aziende, andando anche oltre la specifica\ndisciplina sul tema “Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro” di cui al\nsuccessivo art. 12, pongano in essere quelle azioni volte a tutelare e\ngarantire il diritto delle Lavoratrici e dei Lavoratori ad operare in un\nambiente di lavoro consono e adeguato, rimuovendo quegli ostacoli che si\nfrappongono al perseguimento di tale obiettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, dove possibile e in coerenza con le previsioni contrattuali, si\nattiveranno per individuare ambienti per la consumazione del pasto da parte dei\npropri dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3 id=\"L421\">ART. 11 bis - PROTOCOLLI IN MATERIA DI MISURE ANTIDISCRIMINATORIE\nE AGGRESSIONI SUL LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel contesto del trasporto aereo il tema della sicurezza di tutti i soggetti\ncoinvolti e quello della tutela dalle discriminazioni hanno acquisito negli\nultimi anni una rilevanza tale da richiedere un intervento mirato da parte di\ntutti i soggetti coinvolti nella gestione ed erogazione del servizio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie, concordi nell’attribuire una rilevanza centrale al\ntema, ritengono oramai indispensabile favorire l’adozione di Protocolli che\nindividuino misure di dettaglio, innovazioni tecnologiche e best practice che\norientino lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attraverso i Protocolli, le Parti intendono favorire, a titolo\nesemplificativo, l’adozione delle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-costituzione di tavoli tematici finalizzati\nall’elaborazione di proposte, all’acquisizione di dati, informazioni,\nvalutazioni e commenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-promozione dell’utilizzo di dispositivi\ntecnologici e soluzioni tecniche sempre più efficaci e finalizzati ad\naumentare la sicurezza del servizio che passi anche per una semplificazione\ndelle procedure di autorizzazione degli impianti audiovisivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-individuazione di percorsi di reinserimento\nlavorativo per le Lavoratrici e i Lavoratori vittime di forme particolarmente\ngravi di aggressioni e violenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a sviluppare la tematica in un apposito confronto\nnell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti rinviano, per la disciplina di dettaglio, ai singoli Protocolli,\nfatti salvi quelli già vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L439\">ART. 11 ter - LAVORI GRAVOSI E\u002FO USURANTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a svolgere, in ragione delle specificità e della\nrilevanza del settore aereo, approfondimenti in merito all’individuazione di\nlavori gravosi e\u002Fo usuranti relativamente agli ambiti di attività inerenti al\ntrasporto aereo. Le Parti si impegnano dunque a siglare un avviso comune in\nmateria entro il 30 giugno 2025.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3 id=\"L445\">ART. 12 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano, come valore condiviso, l’impegno per una costante\nattenzione nei confronti della tutela della salute e dell’integrità fìsica\ndelle Lavoratrici e dei Lavoratori, della sicurezza negli ambienti di lavoro e\ndella prevenzione, formazione ed informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con questi obiettivi, le Parti condividono la necessità di\nagire in un’ottica proattiva anziché reattiva, stante i primari interessi in\ngioco che attengono, fondamentalmente ma non unicamente alla salute fìsica e\npsichica delle Lavoratrici e dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a tale ottica proattiva condivisa, tutti i soggetti\ninteressati collaborano ed interagiscono nell’ambito delle rispettive\nfunzioni e responsabilità per migliorare costantemente le condizioni degli\nambienti di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, salubrità,\nigiene, e garantire una formazione adeguata, con particolare riferimento ai\nrischi specifici connessi all’ambiente aeroportuale, in modo tale non solo da\nvalutare, prevenire, eliminare e\u002Fo ridurre progressivamente i rischi ed i\npericoli alla fonte, ma anche per creare un ambiente di lavoro ottimale.\nInoltre, i regolamenti\u002Faccordi aziendali potranno introdurre misure specifiche\ndi promozione della cultura della prevenzione e dell’invecchiamento sano e\nattivo, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di\nlavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione\nmondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della\nPrevenzione (PNP), che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a\nrendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane\nattraverso idonei cambiamenti organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto anche di quanto previsto dall’Ente regolatore in merito alle\nattività che si svolgono in aree o spazi destinati ad un uso generalizzato da\nparte di operatori e\u002Fo soggetti che operano in ambito aeroportuale o che\nprevedono l’utilizzo promiscuo di infrastrutture e\u002Fo attrezzature, le Parti\nconvergono sulla necessità di attribuire anche una particolare attenzione alle\nproblematiche inerenti la circolazione nelle aree aeroportuali operative\ninterne e ritengono opportuno che tutti i soggetti interessati sopra citati\ndiano il loro contributo in un’ottica di prevenzione e tutela grazie\nall’impiego di strumenti di coordinamento sempre più incisivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Aziende confermano l’impegno alla massima sensibilizzazione\ned alla diffusione di una cultura di prevenzione attraverso una formazione\nperiodica tra le Lavoratrici e i Lavoratori, ponendo particolare attenzione\nalle attività che, in relazione alla specificità di comparto, attengono alla\nmovimentazione carichi, agli agenti chimici e fìsici ed alle lavorazioni che\nrichiedono l’utilizzo di mezzi ed attrezzature aeroportuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso quanto sopra, visto quanto stabilito dal D.lgs. n. 81\u002F2008 (come\nmodificato da D.L. n. 48\u002F2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.\n85\u002F2023) con particolare riferimento al Titolo I, capo III, sezione VII, e\ndall’Accordo Interconfederale del 12\u002F12\u002F2018, tenuto conto di quanto previsto\nanche dall’Ente regolatore, le Parti confermano la piena attuazione ed il\nsostegno al ruolo degli RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)\ncui vengono affidati in maniera specifica ed esclusiva dalla normativa\nesistente le titolarità di rappresentanza in questa materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 47 del D.lgs n. 81\u002F2008 e ss.mm.ii. i Rappresentanti\ndei lavoratori per la sicurezza devono essere designati o eletti nell’ambito\ndelle rappresentanze sindacali esistenti in ciascuna Azienda, nel numero, con\nle modalità e la durata previste dall’Accordo Interconfederale del 12\u002F12\u002F\n2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le Aziende che impiegano meno di 15 dipendenti, si\nrinvia all’Accordo Interconfederale da ultimo citato, ferma restando\nl’opportunità, in coerenza con le premesse sviluppate, che in tutte le\nAziende sia eletto il RLS. In mancanza del RLS, ai sensi dell’art. 48 comma 2\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008, le Parti individuano il Rappresentante dei lavoratori\nper la sicurezza di cui al comma 1 del citato articolo nel “Rappresentante\ndei lavoratori per la sicurezza di ciascun comparto di competenza”. Si\nrinviano, pertanto, in sede aziendale le modalità di elezione e\ndesignazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Permessi retribuiti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esercizio delle attività di competenza ad ogni RLS spettano\npermessi retribuiti nella misura prevista dalla legge e\u002Fo dagli Accordi\nInterconfederali applicabili, fino ad un massimo di 72 ore, fatte salve le\ncondizioni di miglior favore condivise a livello aziendale o nelle Parti\nSpecifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione\naziendale con le stesse modalità in vigore per la concessione dei permessi ai\ncomponenti delle RSA o delle RSU, salvo le situazioni di rischio di particolare\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)\ned 1) dell’alt. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e ss.mm.ii. non viene utilizzato il\npredetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Formazione e Compiti degli RLS\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel comune impegno volto a dare concreta ed effettiva attuazione\nalle disposizioni del D.lgs. n. 81\u002F2008 e ss.mm.ii., in uno spirito di\nreciproca e fattiva collaborazione finalizzata a promuovere e migliorare la\nsicurezza e la salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori nei luoghi di lavoro,\nanche al fine di costruire una comune visione di valutazione e gestione dei\nrischi, confermano la primaria importanza rivestita dalla formazione dei\nRLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs n. 81\u002F2008 e dall’Accordo\nInterconfederale del 12\u002F12\u002F 2018, il RLS si rende disponibile\nall’effettuazione della necessaria attività formativa ed il Datore di lavoro\nassicurerà con oneri a proprio carico un’adeguata ed esaustiva formazione in\nmateria, con particolare attenzione ai rischi specifici esistenti nei relativi\nambiti di rappresentanza, prevedendo comunque specifici cicli di aggiornamento\nannuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui\nall’art. 50 del D.lgs n. 81\u002F2008, ed in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla\nvalutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e\nverifica della prevenzione nell’Azienda, ovvero nell’unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla\nvalutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle\ninerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli\nimpianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle\nmalattie professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)formula osservazioni\u002Fproposte nell’elaborazione, nell’individuazione e\nnell’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e\nl’integrità fisica delle Lavoratrici e dei Lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)elabora proposte in merito all’attività di prevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle\nautorità competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Modalità di accesso ai luoghi di lavoro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro ex art. 50 D.lgs n. 81\u002F2008, sarà\nesercitato nel rispetto dell’esigenze produttive nonché delle disposizioni\nlegislative relative ai luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS che intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro\ndovrà darne comunicazione scritta all’Azienda almeno 24 ore prima\nspecificando il luogo ed i motivi dell’accesso, salvo le situazioni di\nrischio di particolare gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di accesso su aree soggette a restrizioni, le Parti si\nattiveranno con le Direzioni aeroportuali per l’ottenimento di procedure che\nconsentano il rilascio delle autorizzazioni necessarie nei tempi predetti,\nsalvo il rispetto delle altre condizioni specifiche previste per le stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che tale accesso avvenga possibilmente congiuntamente ad\nun rappresentante del servizio di prevenzione e protezione, al quale deve\nessere fatta in ogni caso esplicita richiesta da parte del RLS, al fine di una\npiù puntuale analisi congiunta dei problemi e delle possibili soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle\ndisposizioni di legge e all’Accordo Interconfederale del 12\u002F12\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>RLS di sito\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e\nss.mm.ii. con riferimento al “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\ndi sito produttivo”, eletto tra gli RLS delle Aziende presenti, nel quadro di\nun sempre più efficace sistema di relazioni industriali nell’ambito delle\nspecifiche tematiche oggetto del presente articolo, le Parti condividono la\nnecessità, che negli aeroporti con traffico superiore ai 2 milioni di\npasseggeri annui e che presentino situazioni di particolare interferenza\noperativa connessa alla presenza di più Società, venga istituita anche la\nfigura del RLS di sito, cui verrà attribuito uno specifico compito di\ncoordinamento e di rappresentanza in caso di assenza di RLS nella singola\nazienda. Negli aeroporti ove venga nominato il RLS di sito produttivo, lo\nstesso svolgerà i compiti anche del RLS territoriale intervenendo nei casi e\ncon le modalità previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto sopra le Parti procederanno nell’ambito\ndell’Osservatorio di cui all’art. 1 del presente CCNL, ad esaminare ed\napprofondire la tematica del RLS di sito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3 id=\"L507\">ART. 13 - DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel ribadire il valore, condiviso come di primaria importanza,\ndella tutela della salute e dell’integrità fìsica delle Lavoratrici e dei\nLavoratori, convenendo sulla necessità di continuare nell’impegno comune di\nsensibilizzare le imprese ed i dipendenti al corretto utilizzo dei Dispositivi\ndi Protezione Individuale (D.P.I.), considerati, assieme alla formazione ed\nalla prevenzione, fondamentali per prevenire i rischi di infortunio e di\nmalattia professionale, confermano che la fornitura dei D.P.I. al personale in\nrelazione al genere, ove necessario, alle mansioni svolte ed alla specifica\ntipologia di lavoro è obbligo che, per la normativa di legge, grava\ndirettamente sulle' imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, fermo restando il rispetto da parte dei Datori di lavoro e dei\nLavoratori della normativa in materia, con particolare riferimento gli artt. 74\n- 79 del D.lgs. n. 81\u002F2008, all’atto di ogni nuova assunzione, le Lavoratrici\ne i Lavoratori hanno diritto ad ogni D.P.I. funzionale al genere, ove\nnecessario, e alla tipologia di lavorazione. Per il corretto utilizzo degli\nstessi dovranno inoltre essere previste apposite procedure informative e\u002Fo di\naddestramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa è comunque impegnata ad assicurare che, al verificarsi di\ncondizioni di usura o di inefficienza dei D.P.I., gli stessi vengano\nprontamente sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane l’obbligo per le Lavoratrici e per i Lavoratori di utilizzare\nsempre tutti i D.P.I. messi a disposizione (si veda Circolare n. 34 del\n29\u002F04\u002F1999 emanata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e ss.mm.ii.),\nin materia di “indumenti di lavoro e dispositivi di protezione\nindividuale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i D.P.I. dovranno essere usati unicamente nell’ambito delle\nattività aziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati all’impresa\nsia in occasione delle nuove forniture, sia al momento della risoluzione del\ncontratto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di\nformazione tese ad accrescere una diffusa cultura della Sicurezza e della\nPrevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l’uso, il\nrinnovo ed il controllo dei D.P.I. durante lo svolgimento dell’attività\nlavorativa, formano oggetto di accordo tra le Parti a livello. aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L525\">ART. 14-TUTELA DELLA PRIVACY\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•in considerazione della crescente rilevanza\ndelle problematiche connesse alla tutela dei dati personali, anche in relazione\nalla progressiva diffusione di sempre più avanzati apparati, tecnologie e\nstrumentazioni che possono consentire di accedere ad una moltitudine di\ninformazioni ed immagini inerenti a un soggetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•stante la acuita sensibilità da parte\ndell’opinione pubblica e dei soggetti passivi, anche solo potenziali, del\ntrattamento dei dati personali, conseguente al diffondersi del timore di\nillecite interferenze con la sfera di riservatezza individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•in considerazione del fatto che, per esigenze\nlegate alla garanzia della pubblica sicurezza potrebbe essere richiesta la\ncomunicazione di dati sensibili per assicurare l’affidabilità di chiunque\noperi in ambito aeroportuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•vista la necessità di trattare un numero di\ndati personali dei clienti dei servizi aeroportuali in costante e significativo\naumento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convergono sulla necessità di attribuire specifica attenzione alla tematica\ndella tutela dei dati personali, intesa in senso ampio e rivolta sia\nnell’ambito del rapporto di lavoro che vede come soggetto interessato il\ndipendente, sia nei confronti dei clienti dei servizi aeroportuali che può\ninteressare le Aziende ed un’ampia fascia di lavoratori come titolari,\nresponsabili e\u002Fo incaricati del trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica, le Parti condividono che, oltre ad una scrupolosa\napplicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti del Regolamento Europeo UE\n679\u002F2016 sulla Privacy o GDPR (General Data Protection Regulation), del codice\nin materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196\u002F2003 come modificato\ndal D.lgs. n. 101\u002F2018, e della Legge n. 300\u002F1970 “Statuto dei lavoratori”\ne relativi accordi aziendali in materia, ferme restando le Autorizzazioni\nGenerali del Garante, sarà attribuita un’adeguata considerazione alle\nindicazioni e raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati\npersonali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L545\">ART. 15 - TOSSICODIPENDENZA\u002FALCOLISMO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto distintamente regolato nelle Parti Specifiche, le\nAziende concederanno un periodo di aspettativa non retribuita per la durata\ndell'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a tre anni, alle Lavoratrici e ai Lavoratori assunti a tempo\nindeterminato, per i quali sia accertato lo stato di\ntossicodipendenza\u002Falcolismo e che intendano accedere ai programmi terapeutici e\ndi riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di\naltre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali individuate\ndalla Legge n. 162\u002F1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende concederanno alle Lavoratrici e ai Lavoratori, che ne facciano\nrichiesta, una aspettativa non retribuita, della durata complessiva non\nsuperiore a sei mesi, da fruire fino a concorrenza per periodi continuativi non\ninferiori a un mese, motivata dalla comprovata necessità di assistere\nfamiliari a carico che, risultando in condizioni documentate di\ntossicodipendenza\u002Falcolismo effettuano terapie di riabilitazione da eseguire\npresso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate\nriconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o comunità\nterapeutiche individuate dalla Legge n. 162\u002F1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa potrà non essere concessa in pendenza di procedimenti\ndisciplinari per fatti gravi che prevedano la sanzione di licenziamento a norma\ndi CCNL o regolamento aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui sia accertata la condizione di alcolismo si applicano le\nnorme e le garanzie di cui al presente articolo, compatibilmente con le\nspecifiche discipline nazionali e regionali tempo per tempo vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L1257\">ART. 16 - SALVAGUARDIA DELLA DIGNITÀ DELLE LAVORATRICI E DEI\nLAVORATORI ANCHE IN MATERIA DI MOLESTIE, MOLESTIE SESSUALI O DI DISTURBI ALLA\nPERSONA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga\nin un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, dovrà essere\nassicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua\nmanifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestie o disturbi alla persona si intendono quei comportamenti\nindesiderati, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo\no l’effetto di violare la dignità di una Lavoratrice o di un Lavoratore e di\ncreare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di particolare rilievo vanno considerate le molestie sessuali, intese come\nquei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma\nfisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la\ndignità di una Lavoratrice o di un Lavoratore e che producano atteggiamenti\nintimidatori in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla\nestinzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano nell’attribuire centralità alla tutela delle\ncondizioni di lavoro favorendo le iniziative, di natura informativa e\nformativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie e\nmolestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le Aziende, i Sindacati, i Datori di\nlavoro e i Lavoratori e le Lavoratrici si impegnano ad assicurare il\nmantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia\nrispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali,\nbasate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro o connesse all’attività\nlavorativa costituiscono infrazione disciplinare. Analogamente si configura la\ndenuncia di fatti inesistenti compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o\ncomunque di ottenere vantaggi sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestie e\nmolestie sessuali, le Aziende hanno l’obbligo di porre in atto procedure\ntempestive ed imparziali di accertamento, assicurando la riservatezza dei\nsoggetti coinvolti avvalendosi, per assistenza e consulenza, anche dei CPO\naziendali. Le Aziende provvederanno altresì alla diffusione di campagne di\ninformazione e valuteranno l’adozione di specifiche procedure nel rispetto\ndell’accordo Quadro sulle molestie e violenza nei luoghi di lavoro\nsottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L567\">ART. 17 - MOBBING\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro\nimprontato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona\ne ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative\nal fine di contrastare l’insorgere di situazioni di mobbing, nonché di\nprevenire il verificarsi di possibil conseguenze pericolose per la salute\nfisica e mentale delle Lavoratrici dei Lavoratori interessati e, più in\ngenerale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Ch3 id=\"L573\">ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini della piena applicazione delle disposizioni in materia di contrasto\nalle discriminazioni nonché della normativa UE in tema di pari opportunità\nuomo-donna nel lavoro, vengono istituiti, nel rispetto dei principi sanciti,\ntra l’altro, nella Convenzione OIL n. 190\u002F2019 ratificata in Italia con la\nLegge n. 4\u002F2021, il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità e i Comitati\nPari Opportunità Aziendali. Tali Comitati avranno il compito di individuare le\nmisure atte a superare gli eventuali ostacoli allo sviluppo dell’occupazione\nfemminile, nonché di prevenire e contrastare ogni comportamento vessatorio,\ndiscriminatorio o lesivo della dignità personale delle Lavoratrici e dei\nLavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità, costituito in forma\nbilaterale e paritetica tra rappresentanti designati dalle Associazioni\nDatoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ha il compito, anche\navvalendosi del supporto dei Comitati aziendali, di monitorare l’andamento\noccupazionale nelle aziende del settore, sulla base dei dati qualitativi e\nquantitativi fomiti dalle stesse anche in merito alle certificazioni della\nparità di genere quando presenti, e dal rapporto sulla situazione del\npersonale, ai sensi e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 46 del\nD.lgs. n. 198\u002F2006. I suddetti documenti saranno oggetto di analisi e confronti\nfra Associazioni Datoriali, 00.SS. e Comitato Nazionale e fra Aziende, OO.SS. e\nCPO aziendali, nel rispetto delle tempistiche e delle disposizioni di legge. I\nrapporti dovranno essere consegnati 15 giorni prima degli incontri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità, ha il compito di\ninstaurare buone prassi a livello europeo con organismi che hanno gli stessi\ncompiti istituzionali e con i Comitati Pari Opportunità Nazionali esistenti\nsul territorio italiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Nazionale è presieduto da un Presidente nominato tra i suoi\ncomponenti con apposita deliberazione assunta dai presenti alla riunione e a\nmaggioranza dei 2\u002F3 del numero complessivo dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riunirà trimestralmente e invierà annualmente alle Parti stipulanti un\nrapporto sull’attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ognuna delle Parti potrà formulare richieste per una riunione\nstraordinaria, con un preavviso di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, il Comitato\npresenterà alle Parti un rapporto conclusivo dell’attività svolta nel corso\ndel mandato, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame\ntra le Parti in occasione del successivo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Comitati Pari Opportunità Aziendali vengono costituiti in forma\nparitetica tra rappresentanti designati dalle Aziende e rappresentanti\nsindacali stipulanti il CCNL presenti sul territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di avere omogeneità nell’assegnazione dei compiti e nelle regole\ndi funzionamento i Comitati Pari Opportunità Aziendali si doteranno di uno\nstatuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per poter favorire la realizzazione delle finalità dei rispettivi organismi\ndi parità, le Associazioni Datoriali e le Aziende, nelle rispettive\ncompetenze, garantiranno tutti gli strumenti necessari al loro funzionamento\n(informazioni, corsi di formazione, strumenti comunicativi interni, agibilità\nper le componenti sindacali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, valorizzeranno, nell’ambito lavorativo, i risultati del\nlavoro svolto dagli organismi in questione, favorendone la pubblicità con i\nmezzi più idonei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività espletata in qualità di componenti del Comitato Nazionale e\ndei Comitati Pari Opportunità Aziendali è, a tutti gli effetti, prestazione\ndi servizio in orario di lavoro, trattandosi di attività istituzionale a\nvalere sul monte ore dei permessi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno programmati, a livello nazionale e aziendale, incontri periodici con\ni corrispondenti referenti datoriali e sindacali su tematiche particolari e\u002Fo\nper compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione e di applicazione della\nlegge, degli accordi e della normativa in materia di Pari Opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire un equilibrato accesso al lavoro tra uomini e donne,\nnel rispetto del D.lgs. n. 198\u002F2006, si individueranno, a livello aziendale,\ntutte le azioni positive che a ciò possano contribuire.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L1268\">ART. 19 - LAVORATRICI E LAVORATORI CON DISABILITA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire l'inserimento delle Lavoratrici e dei Lavoratori con\ndisabilità su attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con\nle esigenze impiantistiche e\u002Fo tecnico-organizzative, le Aziende si\nadopereranno anche per individuare interventi atti a superare le c.d.\n“barriere architettoniche” e ogni altra misura volta a eliminare gli\nostacoli che impediscono la piena partecipazione degli interessati alla vita\nprofessionale su base di uguaglianza con le altre Lavoratrici e Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia,\nconfermano la particolare attenzione verso l’evoluzione del quadro normativo\ne dei conseguenti regolamenti attuativi in una prospettiva di ricerca dei\npossibili ambiti di intervento tenendo conto delle disposizioni di cui alla\nLegge n. 104\u002F1992 e successive disposizioni legislative in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano inoltre a definire nelle Parti Specifiche del presente\nContratto principi chiari che garantiscano con certezza la durata del periodo\ndi comporto, introducendo criteri differenziati che tengano conto delle\nspecifiche condizioni individuali delle Lavoratrici e dei Lavoratori con\ndisabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L615\">ART. 20 - LAVORATRICI E LAVORATORI STUDENTI E PERMESSI PER\nSTUDIO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>A)Lavoratrici e Lavoratori studenti\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Lavoratrici e i Lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi\nregolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, e di\nqualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o\ncomunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, ai\nsensi dell’art. 10 della Legge n. 300\u002F1970, a turni di lavoro che agevolino\nla frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a\nprestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Lavoratrici e i Lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che\ndevono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri\nretribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni\nnecessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>B)Permessi per studio\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Lavoratrici e i Lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendono\nfrequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio\nattinenti all’attività svolta dall’Azienda istituiti in base a\ndisposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite\ndall'ordinamento scolastico a tali istituti, potranno usufruire, a richiesta,\ndi permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite,\nche potranno anche essere utilizzate in un solo anno, sempreché il corso al\nquale la Lavoratrice\u002Fil Lavoratore intende partecipare comporti la frequenza\nper un numero di ore pari o superiore a 300. Le Lavoratrici e i Lavoratori che\npotranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno\nsuperare il 2% del totale dei dipendenti occupati in ciascuna unità produttiva\nalla data del 1 ° gennaio di ogni anno. Né potranno contemporaneamente\nsuperare 1'1% del totale dei dipendenti occupati in ciascun turno nell'unità\nproduttiva. I permessi verranno concessi compatibilmente con la possibilità di\nun normale espletamento del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La previsione di cui al paragrafo precedente si applica anche alle\nLavoratrici e ai Lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendono\nfrequentare corsi di laurea o di specializzazione postuniversitaria, presso\nuniversità legalmente riconosciute, purché condivisi con l’Azienda. La\nfruizione delle ore di permesso retribuite è subordinata alle esigenze di\nservizio. Sul tema, le Parti condividono l’opportunità di un confronto in\nseno all’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Lavoratrici e i Lavoratori interessati dovranno inoltrare apposita\ndomanda scritta alla Direzione aziendale e successivamente il certificato di\niscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza con\nindicazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di\ncui al precedente secondo capoverso, l’Azienda, fermo restando il limite\nsopra previsto, stabilirà, tenendo presente le istanze espresse dai\ndipendenti, i criteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, le\ncaratteristiche dei corsi di studio, etc.) per l’identificazione dei\nbeneficiari dei permessi, dandone comunicazione alle strutture delle\nRSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico\u002Forganizzative,\nagevoleranno i suindicati percorsi di studio concedendo ai dipendenti eventuali\nperiodi di ferie o permessi non retribuiti su richiesta dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L637\">ART. 21 - CONGEDI, ASSENZE E PERMESSI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalle leggi in materia, limitatamente a\nquanto da esse demandate alla contrattazione collettiva, le Parti convengono\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)qualora il periodo di congedo di cui all’art. 4 comma 3 della Legge n.\n53\u002F2000 venga usufruito in modo continuativo per un periodo superiore ad un\nanno, la Lavoratrice\u002FLavoratore interessata\u002Fo sarà riammessa\u002Fo al lavoro,\npotendosi prevedere la partecipazione ad un corso di aggiornamento\nprofessionale relativo sia a tematiche operative sia a problematiche di\nsicurezza. Qualora il corso abbia una durata superiore a 5 giorni lavorativi,\nla parte eccedente sarà tenuta al 50% fuori orario di lavoro e, per questa\nparte, non darà corso a retribuzione aggiuntiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i congedi di formazione di cui all’art. 5 della Legge n. 53\u002F2000\npotranno essere utilizzati contemporaneamente da non più del 2% del personale\nin forza, all’atto della richiesta, avente i requisiti di anzianità\naziendale di cui al comma 1 del medesimo art. 5. I congedi verranno concessi,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, per il completamento della scuola\ndell’obbligo e, in sequenza, per il conseguimento di un titolo di studio di\nsecondo grado, del diploma universitario o di laurea in discipline attinenti\nall’attività professionale svolta o per la partecipazione ad attività\nformative inerenti all’attività svolta. In sede aziendale potranno essere\ndefiniti i criteri e il procedimento per la richiesta e la concessione o il\ndiniego di tali congedi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per quanto concerne i percorsi di formazione di cui all’art. 6 della\nLegge n. 53\u002F2000, viene definito in 2 ore\u002Fdipendente a tempo indeterminato\u002Fanno\nil monte ore da destinare ai congedi per la partecipazione agli interventi\nformativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1\ndello stesso art. 6 sopra citato. Le Aziende potranno intervenire con una\ncopertura forfettaria dei costi didattici sostenuti dal dipendente. In sede\naziendale, saranno definiti i criteri per l’individuazione delle Lavoratrici\ne dei Lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla\npartecipazione ai percorsi di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per quanto attiene ai congedi parentali ex D.lgs. n. 151\u002F2001 e ss.mm.ii.,\ne con particolare riferimento all’art. 32 dello stesso, che attribuisce alla\ncontrattazione collettiva la facoltà di introdurre criteri e modalità di\nesercizio del diritto al congedo parentale, si conviene che, al fine di\ncontemperare la ratio legis alla erogazione di un servizio pubblico legato alla\nmobilità della persona, la richiesta deve essere formulata alle Aziende nei\ntermini di legge, compresi i casi di oggettiva impossibilità, come definito\nnelle singole Parti Specifiche, ove si terrà conto delle esigenze di\nprogrammazione operativa e ove verranno comunque fatte salve le specifiche\npattuizioni attualmente in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) con riferimento al diritto delle Lavoratrici inserite in percorsi di\nprotezione relativi alla violenza di genere - debitamente certificati dai\nservizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case\nrifugio di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 93\u002F2013, convertito, con\nmodificazioni, dalla Legge n. 119\u002F2013 - di astenersi dal lavoro per motivi\nconnessi al suddetto percorso di protezione, il congedo può. essere usufruito,\nai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 80\u002F2015, su base oraria o giornaliera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell'arco temporale di tre anni, per un periodo massimo di tre mesi. Le\nParti convengono che le modalità applicative del congedo saranno disciplinate\nnelle rispettive Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’introduzione del congedo ad ore per il personale di\nterra previsto dall’art. 32 del D.lgs. n. 151\u002F2001 così come modificato\ndall’art. 1 comma 339 della Legge n. 228\u002F2012 e dall’art. 7 del D.lgs. n.\n80\u002F2015, si rinvia alle singole Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>Permessi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 della Legge n. 53\u002F2000 e\ndegli artt. 1 e 3 del Regolamento d'attuazione di cui al D.M. n. 278\u002F2000, la\nLavoratrice e il Lavoratore hanno diritto complessivamente a 3 giorni\nlavorativi di permesso retribuito all'anno nel caso di decesso o di documentata\ngrave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro\nil 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia\nanagrafica della Lavoratrice o del Lavoratore medesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso la Lavoratrice \u002F il Lavoratore è tenuta\u002Fo a\npreavvertire il Datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso\nmedesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, la Lavoratrice \u002F il Lavoratore deve presentare, entro il termine\nmassimo di 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea\ndocumentazione del medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, o del\nmedico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura\nsanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta\ndel permesso per decesso, la Lavoratrice \u002F il Lavoratore è tenuta\u002Fo a\ndocumentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi\nconsentiti, con dichiarazione sostitutiva. I giorni di permesso devono essere\nutilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della\ngrave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si darà priorità di accettazione alle richieste di ferie collegate con\ngravi motivi familiari, fatte salve esigenze organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3 id=\"L665\">ART. 22 -TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fatte salve le specifiche previsioni per il personale navigante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.ai sensi del D.lgs. n. 151\u002F2001 e ss.mm.ii., le Lavoratrici hanno diritto\nal congedo di maternità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta e la data effettiva del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)durante i tre mesi dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)in alternativa a quanto sopra, è riconosciuta alle Lavoratrici la\nfacoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i\ncinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del\nServizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai\nfini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che\ntale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del\nnascituro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>2.La Lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto dall'inizio del\nperiodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, attestato da\nregolare certifica o medico, e fino al compimento di un anno di età del\nbambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta\ncausa,\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>cessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la\nquale la Lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per\nscadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della\nprova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e la Lavoratrice licenziata nel periodo in cui opera il divieto ha\ndiritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante\npresentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione\ndalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni\nche lo vietavano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1026\u002F1976, la mancata prestazione di\nlavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione\neffettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non\ndà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato\nnell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla\ntredicesima mensilità o gratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il Datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla Lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Durante tutto il periodo di congedo di maternità le Lavoratrici hanno\ndiritto a un’indennità giornaliera secondo le modalità e le misure previste\nnelle singole Parti Specifiche del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nessuna altra indennità derivante dal presente Contratto o dalle sue\nParti Specifiche è dovuta dal Datore di lavoro per tutto il periodo di assenza\nobbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto eventualmente previsto nelle\nParti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>8.Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi,\nanche alle Lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione\nnazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi\nall’effettivo ingresso del minore nella famiglia della Lavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima\ndell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza\nall’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti\nrelativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del\ncongedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi\nall’ingresso del minore in Italia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda\no richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo\nnon retribuito, senza diritto ad indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di\nadozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della\nLavoratrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro\ncinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>9.Il padre Lavoratore, ai sensi dell’art. 27 bis D.lgs. n. 151\u002F2001 dai\ndue mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi\nsuccessivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi,\nnon frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. 11\ncongedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte\nperinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è\naumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche\ndurante il congedo di maternità della Lavoratrice madre. Il congedo si applica\nanche al padre adottivo o affidatario. Il congedo è riconosciuto anche al\npadre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del medesimo\nD.lgs. n. 151\u002F2001.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al Datore di\nlavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore\ndi cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base\ndella data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere\nsostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per\nla richiesta e la gestione delle assenze. Laddove il padre abbia già fruito\ndei congedi connessi allo stato di paternità nell’ambito di un precedente\nrapporto di lavoro è tenuto a informarne il nuovo Datore di lavoro in forma\nscritta onde consentire l’attivazione delle tutele previste dalla legge a\nfavore della paternità (es. convalida delle dimissioni, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.I periodi di assenza relativi al padre Lavoratore di cui al comma\nprecedente sono computati agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, della Legge\nn. 1204\u002F1971 e ss.mm.ii..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>IL II Datore di lavoro deve consentire alle Lavoratrici madri, durante il\nprimo anno di vita del bambino, due periodi di riposo della durata di un’ora\nciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando\nl'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Detti periodi di riposo\nhanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della Lavoratrice madre\nad uscire dall'Azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto\nad uscire dall'Azienda quando la Lavoratrice voglia usufruire della nursery o\ndell'asilo nido, ove istituiti dal Datore di lavoro nelle dipendenze dei locali\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>12.Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di asteners dal\nlavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto\ndi astenersi dal lavoro, nel limite individuale di cinque giorni lavorativi\nall'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto\nanni, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.I periodi di assenza di cui al comma precedente sono computati agli\neffetti dell'art. 7, ultimo comma, della Legge n. 1204\u002F1971.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.Per fruire dei congedi di cui al comma 12 il genitore deve presentare il\ncertificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio\nSanitario Nazionale o con esso convenzionato. Inoltre, la Lavoratrice e il\nLavoratore devono presentare al Datore di lavoro una dichiarazione, ai sensi\ndell'art. 47 del D.P.R. n. 445\u002F2000, attestante che l'altro genitore non sia in\ncongedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.In caso di dimissioni volontarie presentate secondo le modalità previste\nper legge, durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento,\nla Lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e alle indennità\npreviste dalle disposizioni di legge e da quanto previsto nelle singole Parti\nSpecifiche del presente Contratto per il caso di licenziamento. Tale\ndisposizione si applica sia al Lavoratore che ha fruito del congedo di\npaternità, sia in caso di adozione o affidamento sempre entro un anno\ndall’ingresso del minore in famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.La ripresa del lavoro da parte della Lavoratrice determina di diritto lo\nscioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in\nsua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto\ndell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 53\u002F2000 per gravi e\ndocumentati motivi familiari, i dipendenti possono richiedere un periodo di\ncongedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale\nperiodo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla\nretribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo\nnon è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, il\ndipendente può però procedere al riscatto col versamento dei relativi\ncontributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle\ndisposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia e alle disposizioni\ncontenute nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto ivi incluse le\nspecifiche previsioni o le regolamentazioni europee per il personale\nnavigante.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3 id=\"L729\">ART. 23 - CONGEDO MATRIMONIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in\noccasione del loro matrimonio o unione civile, ai sensi della Legge n. 76\u002F2016\ne ss.mm.ii., un periodo di congedo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>retribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con la\ndecorrenza della normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né\npotrà avere luogo durante il preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo deve essere avanzata dalla Lavoratrice e dal\nLavoratore con un preavviso di almeno 30 giorni dall’evento, salvo casi\neccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Lavoratrice \u002F Il Lavoratore ha l’obbligo di esibire al Datore di\nlavoro, al termine del congedo, la regolare documentazione della avvenuta\ncelebrazione del matrimonio o certificazione dell’unione civile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L741\">ART. 24 - RICHIAMO ALLE ARMI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto\nfino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il periodo di richiamo alle\narm verrà computato nell’anzianità di servizio ai soli fini del trattamento\ndi fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle norme\ndi legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L749\">ART. 25 - CLAUSOLA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con l’obiettivo di salvaguardare l’efficienza, la sicurezza e la\nqualità complessiva dei sevizi di assistenza a terra, a benefìcio degli\nutenti ed in relazione alle peculiarità organizzative, alla salvaguardia delle\ncompetenze del personale, dei processi formativi e delle professionalità ed al\nfine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la\nricollocazione del personale conseguente al trasferimento dei servizi tra gli\noperatori delle attività di assistenza a terra presenti in ciascuna Azienda\ndel trasporto aereo, salva l’ipotesi di cessione di azienda o di ramo di essa\nove sia concretamente identificabile la parte funzionalmente autonoma, in\nvirtù del dettato di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 18\u002F99, ogni trasferimento\ndelle sole attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza\na terra individuate negli allegati A e B del citato D.lgs. comporta, fatto\nsalvo quanto previsto nei punti che seguono, il passaggio di tutto il personale\nindividuato d’intesa con le 00.SS. stipulanti il presente CCNL dall’Azienda\ncedente il\u002Fi servizio\u002Fi stesso\u002Fi all’Azienda subentrante in misura\nproporzionale alla quota di traffico trasferita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more di un eventuale intervento normativo, le Parti, in virtù del\ndettato di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 18\u002F1999, convengono sull’adozione\ndella regolamentazione specificata nelle singole Parti Specifiche,\nsottolineando l’applicazione della stessa con la salvaguardia del principio\ndi reciprocità anche nel caso in cui il trasferimento di attività e risorse\nintervenga tra Aziende che applichino diverse Parti Specifiche del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano fin da ora che il passaggio di personale avverrà\ntramite novazione soggettiva ed oggettiva del contratto, con risoluzione del\nrapporto di lavoro e contestuale assunzione presso l’Azienda subentrante. In\nragione della sostanziale contestualità dell’instaurazione del rapporto di\nlavoro, il passaggio avverrà escludendo il periodo di prova nell’Azienda\nsubentrante e senza obbligo di reciproco preavviso per la Lavoratrice \u002F il\nLavoratore e per l’Azienda cedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto quanto sopra definito avverrà con l’applicazione dei trattamenti\nnormo retributivi individuati nella Parte Specifica dell’azienda subentrante\ned in base alle intese da definire nelle singole Parti Specifiche o in\nrelazione ad eventuali accordi locali\u002Faziendali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in sede aziendale\u002Fterritoriale, in coerenza con quanto previsto\nnelle Parti Specifiche o in relazione ad eventuali accordi locali\u002Faziendali\nvigenti, dovranno definire modalità applicative di salvaguardia e\narmonizzazione dei preesistenti e complessivi trattamenti economici, salariali\ne normativi nella prospettiva di evitare penalizzazioni per le Lavoratrici e i\nLavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, altresì, riconoscono che l’assunzione da Clausola Sociale non\ncostituisce violazione dei diritti di precedenza previsti dalla normativa in\ntema di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, altresì, consapevoli delle annunciate modifiche normative delle\nattività di handling da parte dell’Unione Europea e delle conseguenti norme\ndi recepimento da parte della legislazione nazionale si impegnano ad\nincontrarsi successivamente all’emanazione delle stesse al fine di\ncondividere il necessario raccordo tra la nuova normativa e quanto definito nel\npresente articolo, nelle relative Parti Specifiche e nei relativi Protocolli in\nmateria sottoscritti anche in sede locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono, infine, che l’applicazione della Clausola Sociale,\nper esperienza comune, non costituisce elemento di destabilizzazione degli\nammortizzatori sociali qualora attivati. Pertanto, qualora emergessero elementi\ndi contrasto allo stato non prevedibili, le Parti si impegnano ad incontrarsi\nnelle sedi istituzionali interessate ai soli fini del mantenimento\ndell’efficacia degli interventi in materia di ammortizzatori sociali già\nriconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2 id=\"L769\">CAPO III MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L771\">ART. 26-PREMESSA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, tenuto conto delle profonde trasformazioni in atto nel trasporto\naereo, valutano l’opportunità di fare ricorso agli strumenti previsti dalla\nnormativa sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di agevolare rincontro fra\ndomanda ed offerta, nonché di assicurare modalità della prestazione\nlavorativa funzionali ad una gestione ottimale del processo produttivo\nnell’intento di perseguire il rafforzamento della capacità competitiva delle\nAziende e condizioni di lavoro che valorizzino il contributo e la\nprofessionalità espressa dalle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti medesime attribuiscono particolare significato agli\nstrumenti di flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano\narticolate modalità di offerta del servizio, idonee a soddisfare le esigenze\nsempre più diversificate della clientela, in applicazione di quanto stabilito\ndalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro nei modi e nei\nlimiti di come è disciplinata nel presente CCNL, valorizzando percorsi\nfinalizzati ad una progressiva stabilizzazione. A tal fine le Parti convengono\nche quanto contenuto nei seguenti articoli, fatti salvi eventuali interventi\nnormativi, rappresenta il quadro di riferimento in tema di flessibilità del\nmercato del lavoro nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L777\">ART. 27 - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale, intendendosi per tale\nil rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente\nContratto, costituisce uno strumento funzionale alla flessibilità ed\narticolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto\nalle esigenze delle Aziende e della Lavoratrice \u002F del Lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità attuative vengono definite nelle Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale a tempo parziale avverrà avuto riguardo a\nquanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii. nonché a quanto previsto ai\ncommi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato, potrà fare\nrichiesta di passaggio a tempo parziale, con esclusione del personale che\nsvolge mansioni non compatibili con il lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende si riservano di accogliere le domande compatibilmente con le\nesigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di organico fermo\nrestando quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale,\ne previo accordo tra Azienda e dipendente, variazioni individuali delle\nquantità di ore all’interno del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)orizzontale, fatta eccezione per il personale navigante, quando la\nriduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione\nall’orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta\na tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)misto, fatta eccezione per il personale navigante, quando la prestazione\nsi realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che\ncontempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a\norario ridotto o di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale lo svolgimento di lavoro\nsupplementare è ammesso fino a concorrenza del limite settimanale, mensile\noppure annuo del normale orario di lavoro, individuato nelle Parti Specifiche\ndel presente Contratto Collettivo. Lo svolgimento di tali prestazioni\nsupplementari è ammesso nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo\nindeterminato e a tempo determinato ai sensi della legislazione vigente.\nEventuali e diverse modalità applicative dell’orario di lavoro supplementare\npotranno essere definite nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto\nCollettivo. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 81\u002F2015\ne ss.mm.ii., le causali al cui verificarsi è ammesso nei suddetti limiti il\nricorso al lavoro supplementare sono da individuare nelle specifiche esigenze\ntecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il\nsistema del trasporto aereo e che sono necessarie per garantire la continuità\ndel servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra può essere esemplificato, in via non esaustiva, nelle seguenti\nfattispecie: esigenza di mantenimento del pubblico servizio; anomalie\ntecnico-operative; improvvise modifiche di attività incidenti sulla\nregolarità dell’erogazione del servizio anche dipendenti da anomalie di\nerogazione di soggetti terzi; incrementi produttivi non prevedibili o comunque\ndefiniti nel tempo; particolari difficoltà organizzative derivanti da\nconcomitanti assenze di altri dipendenti; necessità non programmabili di\naddestramento con carattere di urgenza e per aree omogenee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 del D.lgs. n. 81\u002F2015 e\nss.mm.ii., nel contratto di lavoro a tempo parziale è possibile pattuire, per\niscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione\ntemporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in\naumento della sua durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento delle ore di lavoro supplementare come sopra definite,\nnonché le modalità di pattuizione delle clausole elastiche di cui al comma\nprecedente, sono disciplinate nelle singole Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di rapporto di lavoro a tempo parziale le prestazioni di lavoro\nstraordinario sono disciplinate con le relative disposizioni contrattuali\npreviste per il personale a tempo pieno nelle Parti Specifiche del presente\nContratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione dei regimi di orario verrà effettuata dall'Azienda in\nrelazione alle esigenze tecnicoorganizzative del settore di appartenenza e\nverrà comunicata alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali dei\nLavoratori stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione a tempo parziale può essere organizzata secondo turni\narticolati programmati a rotazione e predeterminati. Tali prestazioni a tempo\nparziale non configurano, secondo l’accordo delle Parti, una fattispecie di\nclausola elastica disciplinata dall’art. 6 del D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii..\nAnalogamente non configurano clausole elastiche le variazioni dell’orario\nconcordato conseguenti a variazioni dell’operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta con\npuntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della\ncollocazione temporale deH'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al\nmese e all'anno. In caso di lavoratori turnisti i requisiti di collocazione\ndella prestazione sono soddisfatti alternativamente indicando il tipo di turno\nassegnato e la sua articolazione (matrice turni e primo turno assegnato) ovvero\nindicando le fasce orarie di programmazione dei turni assegnabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L815\">ART. 28 - TIPOLOGIE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Aziende potranno ricorrere alle tipologie di contratto di lavoro a tempo\ndeterminato in conformità alle norme di legge vigenti e alle disposizioni\ncontenute nella Parte Generale comune nelle Parti Specifiche del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato si intendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a)il contratto di lavoro a tempo determinato di cui\nall’art. 28 bis che segue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b)il contratto di somministrazione a tempo\ndeterminato di cui all’art. 30 che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salve differenti previsioni contenute nelle Parti Specifiche del presente\nContratto Collettivo, la somma del personale utilizzabile attraverso le\ntipologie di contratti di lavoro a tempo determinato come sopra definiti non\npotrà superare la percentuale complessiva del 30% dei dipendenti a tempo\nindeterminato in forza al 1 ° gennaio dell'anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal predetto limite percentuale sono esclusi — e quindi non computati\nnello stesso - i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">a)conclusi per la fase di avvio di nuove attività\nsecondo quanto previsto dall’art. 28 bis che segue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">b)conclusi per i picchi di intensificazione\ndell’attività stagionale come definiti dall’art. 28 ter\n“stagionalità”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">c)conclusi per la sostituzione di dipendenti\nassenti con diritto alla conservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">d)stipulati con le Lavoratrici e i Lavoratori di\ncui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 223\u002F1991, con soggetti disoccupati che\ngodono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di\nammortizzatori sociali, e con Lavoratrici \u002F Lavoratori “svantaggiati” o\n“molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del\nRegolamento (UE) n. 651\u002F2014, come individuati con decreto del Ministro del\nLavoro e delle Politiche Sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto sia nella Parte\nGenerale comune che nelle Parti Specifiche, le Parti concordano di fare\nriferimento alle disposizioni di legge vigenti. Qualora vengano apportate\nmodifiche legislative o definiti accordi interconfederali disciplinanti le\ntipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato, le Parti\nconvengono di aprire tempestivamente uno specifico confronto sulle relative\nmaterie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L839\">ART. 28 bis - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dagli artt. 19 e ss. del D.lgs. n. 81\u002F2015 e\nss.mm.ii., e salve differenti previsioni contenute nelle Parti Specifiche del\npresente Contratto, le Parti convengono che l'utilizzo complessivo del\ncontratto di lavoro a tempo determinato di cui al medesimo art. 19 non potrà\nsuperare il 20% (da intendersi come media su base annua) dell’organico a\ntempo indeterminato in forza al 1° gennaio deli’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di\ncui ai commi che seguono, per sostituzione di dipendenti assenti con diritto\nalla conservazione del posto, e per i periodi di intensificazione delle\nattività stagionali per come definiti al seguente art. 28 ter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che la fase di avvio di nuovi attività\u002Fservizi\u002Frotte\ndebba essere riferita ad un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal momento\ndell’effettivo start-up dei nuovi attività\u002Fservizi\u002Frotte in questione,\ndovendosi intendere per tali, a titolo esemplificativo, anche quelli connessi\nalla messa in esercizio di nuovi impianti e\u002Fo infrastrutture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello\naziendale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora\nricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è\npossibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il\ndipendente da sostituire ed il sostituto, sia prima dell’assenza sia al\nrientro del dipendente sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio\ndi consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda informerà annualmente la RSU o le RSA, ove presenti, sulle\ndimensioni quantitative del ricorso all’istituto del contratto a termine e\nsulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati\nstipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Lavoratrici e i Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato\ndovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche\ndella mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a quanto previsto dall’art. 19 comma 2 del D.lgs. n.\n81\u002F2015 e ss.mm.ii., le Parti ritengono che la specificità e stagionalità del\nsettore debbano guidare ad una valorizzazione della delega che il legislatore\nha ritenuto affidare all’autonomia negoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione di quanto previsto dall’art. 19 comma 2 e 3 del D.lgs. n.\n81\u002F2015 e ss.mm.ii., la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato\nintercorsi tra lo stesso Datore di lavoro e la\u002Fo stessa\u002Fo Lavoratrice \u002F\nLavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo\nsvolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente\ndai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare\ncomplessivamente 36 mesi, le cui modalità applicative potranno essere definite\nnelle singole Parti Specifiche del presente Contratto Collettivo. Restano\nesclusi da qualsiasi limite di durata, per effetto di una successione di\ncontratti, i rapporti di lavoro a tempo determinato di natura stagionale\ndisciplinati dal successivo art. 28 ter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane, comunque, fermo quanto già pattuito in precedenti accordi\nintervenuti in sede aziendale fino alla loro scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra si applica anche nell’ipotesi di cumulo tra successivi\ncontratti a termine e di somministrazione a tempo determinato con la\u002Fil\nmedesima\u002Fo Lavoratrice \u002F Lavoratore e per lo svolgimento di mansioni\nequivalenti, fatto salvo quanto previsto nelle Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane ferma la possibilità di ulteriori diversi accordi a livello\naziendale, in particolare, con Aziende interessate da procedure concorsuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L867\">ART. 28 TER - STAGIONALITÀ\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che, tenuto conto della specificità del settore e\ndell’andamento del traffico passeggeri e merci, ai sensi dell’art. 21,\ncomma 2, del D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii., così come autenticamente\ninterpretato dall’art. 11 della Legge n. 203\u002F2024, sono stagionali le\nattività e\u002Fo i picchi di attività richiesti a fronte dell’intensificazione\ndell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno nonché le\nulteriori attività comunque riconducibili ai cicli stagionali del settore e\nmercato di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità applicative della presente disposizione potranno essere\ndefinite nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto Collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3 id=\"L873\">ART. 29 - APPRENDISTATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, nelle tipologie in cui\nesso si configura per effetto delle disposizioni di legge vigenti, da ultimo il\nD.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii., un contratto a causa mista (lavoro e formazione)\nche può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo\ndi applicazione del presente Contratto e lo considerano strumento idoneo a\nfacilitare ingresso di giovani nel mondo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione dei requisiti necessari per l’acquisizione delle\nabilitazioni professionali previste dalla normativa per il personale di volo,\nle Parti concordano che allo stato della normativa vigente non è possibile il\nricorso a questa tipologia contrattuale per il personale navigante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente si conviene che nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale\ndi cui all art. 1 si procederà ad un monitoraggio relativamente\nall’evoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese\napplicative in caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nelle singole Parti Specifiche, è consentita\nla stipulazione di contratti di “apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale , il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica superiore, di “apprendistato professionalizzante\ne di “apprendistato di alta formazione e di ricerca”, ex artt. 43, 44 e 45\ndel D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di\nistruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa\ntra i 15 ed i 25 anni non ancora compiuti, mentre il contratto di apprendistato\nper l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può\nessere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per le Lavoratrici e\ni Lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex Legge n.\n53\u002F2003) e 29 anni; in via transitoria, fino all emanazione delle normative\nregionali per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato,\nsi applicherà quanto di seguito convenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei contratti di apprendistato per l’espletamento del\ndiritto-dovere di istruzione e formazione e per l’acquisizione di un diploma\no per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di legge. Le\ncondizioni per la stipulazione delle differenti tipologie di contratto di\napprendistato e la relativa durata sono definite dalle norme di legge\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello\ndi professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli apprendisti nelle singole Aziende non potrà superare il\nrapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate\nassunte con contratto a tempo indeterminato. Le modalità attuative\ndell’apprendistato professionalizzante, anche ai fini del D.lgs. n. 81\u002F2015 e\nss.mm.ii. ed il trattamento economico sono definiti secondo quanto specificato\nnelle singole Parti Specifiche. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44,\ncomma 5 del D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii., è consentito, altresì, articolare\nlo svolgimento dell’apprendistato professionalizzante in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio entro trentasei mesi consecutivi di calendario dalla data\ndi prima assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione potrà\nesercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda\nnella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la\ncontrattazione riconoscono alle Lavoratrici e ai Lavoratori qualificati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3 id=\"L893\">ART. 30 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita alle\ncondizioni e con le modalità fissate dagli artt. 30 e ss. del D.lgs. n.\n81\u002F2015 e ss.mm.ii..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii., salve differenti\nprevisioni contenute nelle Parti Specifiche del presente Contratto, le Parti\nconvengono che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è\nconsentito entro il limite complessivo del 30% (da intendersi come media su\nbase annua) dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio\ndell’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano altresì ferme le ipotesi di cui all’art. 31, comma 2 del D.lgS.\nn. 81\u002F2015 e ss.mn\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con specifico riferimento al personale navigante, le Parti rilevano che,\nallo stato, i requisiti di legittimità previsti dalla normativa in relazione a\nquesta tipologia contrattuale non consentono un utilizzo della stessa in una\nprospettiva di tutela dell’occupazione di qualità avuto anche riguardo alle\ndisposizioni di legge in materia previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente si conviene che nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale\ndi cui all art. 1 si procederà ad un monitoraggio relativamente\nall’evoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese\napplicative in caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità\nesistenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_options\">\u003Ch3 id=\"L905\">ART. 31 - TELELAVORO E LAVORO AGILE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>A) Telelavoro\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per\ntelelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa\neffettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di\nstrumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di\nadempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità\nlogistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti\nprincipali tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•telelavoro domiciliare (o home working):\nl’effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il\ndomicilio della Lavoratrice \u002F del Lavoratore ovvero in idoneo locale di cui\nella\u002Fegli abbia la disponibilità;..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•telelavoro remoto: la prestazione lavorativa\nviene svolta presso strutture, centri operativi e\u002Fo articolazioni organizzative\ndistanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e\u002Fo\ngerarchicamente l’attività stessa e non costituenti unità produttiva\nautonoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi\nattività già presenti nelle Aziende, l’adesione allo stesso da parte delle\nLavoratrici e dei Lavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. Le\nLavoratrici e i Lavoratori che eventualmente non aderissero a tale forma di\nprestazione verranno ricollocati secondo le esigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento dell’attività\nmediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riassorbimento della attività in seno all’organizzazione\naziendale, le Aziende provvederanno al reinserimento in Azienda dei suddetti\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti altresì concordano che il telelavoro non modifica la natura\nsubordinata del rapporto di lavoro, non costituisce a nessun effetto\nprestazione in trasferta e non modifica la sede di lavoro che resta la medesima\nad ogni effetto di legge e di contratto, non incide sull’inserimento della\nLavoratrice \u002F del Lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla natura\ngiuridica del rapporto di lavoro subordinato, né ha effetti\nsull’inquadramento, sulla possibilità di crescita professionale e sul\nlivello retributivo (fatta eccezione per le indennità connesse a specifiche\nmodalità di svolgimento dell’attività di lavoro). Le Aziende potranno\naccogliere richieste del telelavoratore domiciliare, già prestatore di lavoro\ninterno, di interruzione dell’attività di telelavoro, motivate da esigenze\npersonali dalle quali derivi una incompatibilità con la continuazione di tale\nmodalità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione\ndella prestazione lavorativa nell arco della giornata, sia come durata\ngiornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente\nprevisto per le Lavoratrici e i Lavoratori adibiti in Azienda alle stesse\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle diverse configurazioni del telelavoro il dipendente continua ad essere\npienamente inserito nell’organizzazione aziendale e, specificamente in\norganico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica\nla connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come\ndisciplinato ai sensi del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell’art. 4 della Legge n. 300\u002F1970, e\u002Fo per il tramite di valutazione di\nobiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera\u002Fsettimanale. Nel\ncaso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di\norgani istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con\ncongruo preavviso, di rappresentanti dell’Azienda per motivi tecnici e di\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-expenses_remote_options2\">\u003Cp>Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione\ned attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà\nprovvedendo alla copertura assicurativa per furto\u002Fdanneggiamento. Nei casi di\ntelelavoro domiciliare le Aziende si fanno carico delle spese derivanti\ndall’effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono,\netc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all’idoneità\ndell’ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti\nin materia di salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e\nsalute nei luoghi di lavoro previste per le Lavoratrici e i Lavoratori che\nsvolgono attività lavorativa in Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del\ntelelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve\nrisultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel\nrispetto del D.lgs. n. 81\u002F2008 e ss.mm.ii..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a\ntutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione\ndei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di lavoro provvede ad informare il dipendente, in particolare, in\nmerito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature,\nstrumenti, programmi informatici, quali internet, ed alle eventuali sanzioni\napplicabili in caso di violazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera delle Lavoratrici e dei Lavoratori\ncomparabili che svolgono attività nei locali dell’Azienda e sono sottoposti\nai medesimi criteri di valutazione di quest’ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_remote\">\u003Cp>Oltre alla normale formazione offerta a tutte le Lavoratrici e Lavoratori, i\ntelelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici\ndi lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di\norganizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Parti invitano le Aziende a promuovere anche attraverso modalità\ninnovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale\nquali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal\ndiretto superiore del telelavoratore, comunicazioni telematiche, etc.. Sono\naltresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità\nderivanti dall’attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti\ndalla Legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno\noggetto di esame congiunto a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cstrong>B) Lavoro agile\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e\nsemplificate di lavoro allo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di\nvita e di lavoro, ai sensi dell’art. 18 e seguenti della Legge n. 81\u002F2017 e\nss.mm.ii.. A tal proposito considerano il “lavoro agile” una modalità di\nsvolgimento dell’attività di lavoro rispondente a tali obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Lavoratrici e ai Lavoratori che svolgono l'attività in modalità agile\nsarà in ogni caso riconosciuto, ai sensi dell’art. 2 comma 1-ter del D.L. n.\n30\u002F2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 61\u002F2021, il diritto alla\ndisconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme\ninformatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sindacali sottoscritti a\nlivello aziendale o individuali e fatti salvi eventuali periodi di\nreperibilità concordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto potrà trovare apposita regolamentazione su base individuale\nnel rispetto di eventuali regolamenti aziendali o in base alla contrattazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le intese aziendali e individuali sul lavoro agile,\nsottoscritte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3 id=\"L967\">ART. 32 - FORMAZIONE CONTINUA E SOSTEGNO ALL’AGGIORNAMENTO\nPROFESSIONALE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che il mantenimento dei livelli di competitività del\nsettore passi obbligatoriamente ai livelli professionali del personale tramite\nun costante processo di aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica, le Parti ritengono che puntare comunemente sulla formazione\ncontinua del personale rappresenti l’elemento chiave non solo per garantire\nun livello sempre elevato di qualità del servizio, ma sia anche lo strumento\nattraverso il quale favorire progressioni di carriera o anticipare processi di\nriqualificazione e riconversione professionale atti ad evitare emergenze di\nesuberi anche in fasi di crisi di mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende potranno prevedere l’adozione di piattaforme on-line per\nl’apprendimento della lingua inglese, alle quali i dipendenti potranno\naccedere su base volontaria al di fuori dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2 id=\"L977\">CAPO IV IL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L979\">ART. 33 - ASSUNZIONE E DOCUMENTI RELATIVI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione del personale, le Parti fanno riferimento alle disposizioni\ndi legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di norma ha luogo a tempo indeterminato, salvo quanto previsto\ndalla normativa legale e contrattuale in materia di tipologie contrattuali\ntempo per tempo vigente; essa viene comunicata all'interessato con lettera\ncontenente le seguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•data e luogo di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•località\u002Fsede delle prestazioni dilavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•categoria e livello di inquadramento\niniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•altre condizioni di lavoro eventualmente\nconcordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione, il dipendente deve presentare tutti i documenti\nche l’Azienda ritenesse opportuno richiedere in relazione alle mansioni da\naffidare tra i quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•un documento di identificazione personale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•certificato penale di data non anteriore a tre\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•certificato di stato di famiglia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•a richiesta dell’Azienda, il certificato degli\nstudi compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">•codice fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a dichiarare la sua residenza ed il suo abituale\nrecapito ed a notificare all’Azienda ogni successivo mutamento, nonché a\ncomunicare la sua condizione genitoriale al fine di attivare le tutele prevista\ndalla legge a favore della genitorialità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Le Lavoratrici e i Lavoratori possono essere sottoposti a visita medica di\nassunzione secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Società, ove lo reputi necessario, può sottoporre i candidati a\nverifiche tecnico\u002Fpratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Ch3 id=\"L1015\">ART. 33 bis - NUOVE TECNOLOGIE E TUTELA DEI DIRITTI DELLE\nLAVORATRICI E DEI LAVORATORI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, preso atto del rilevante impatto della digitalizzazione,\ndell’automazione e dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro che\ncoinvolge anche il settore del trasporto aereo, favoriscono l’utilizzo di\nsistemi e strumenti tecnologici, con particolare attenzione allo sviluppo\naziendale e occupazionale, nel rispetto della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti condividono l’opportunità che le Aziende si dotino di\nstrumenti per l’ottimizzazione delle attività aziendali garantendo la tutela\ndei diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori tramite informative dettagliate,\nadottate nel pieno rispetto delle disposizioni sulla privacy e delle\nraccomandazioni emesse dal Garante per la tutela dei dati personali, tali da\nnon richiedere la costante adozione di specifiche intesela livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L1021\">ART. 34 - VISITA DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nessun dipendente può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per\nordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che attiene alle visite personali di controllo, le stesse devono\nessere effettuate secondo le modalità fissate dall'art. 6 della Legge n.\n300\u002F1970 e ss.mm.ii..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L1027\">ART. 35 - DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI AZIENDALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I dipendenti devono osservare le disposizioni e i regolamenti che sono\nstabiliti dall'Azienda, entro i limiti della legge e del presente Contratto\nCollettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del personale\nmediante affissione nei luoghi di lavoro e\u002Fo mediante intranet aziendale o\naltri mezzi multimediali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3 id=\"L1033\">ART. 36 - NORME DI COMPORTAMENTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I doveri del dipendente che verranno articolati nelle Parti Specifiche,\nanche in relazione alle tipologie di attività, dovranno rispondere ai criteri\ngenerali di seguito specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispetto delle disposizioni di legge, delle autorità competenti, dei\nmanuali operativi, dei regolamenti aziendali e del contratto inerenti\nall’attività svolta, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro\nsua personale e degli altri, alla sicurezza del volo, alla sicurezza di\nimpianti e mezzi e di qualsiasi strumento aziendale assegnatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispetto della dignità e della riservatezza altrui e tutela del buon nome\ne della riservatezza dell’Azienda, evitando la divulgazione non autorizzata,\nattraverso qualunque strumento, di informazioni ed immagini di qualunque natura\nacquisite in occasione o per l’esecuzione del rapporto di lavoro, nonché la\ndiffusione di giudizi lesivi dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e\ndall’interesse della Azienda, mantenendo la segretezza sulle informazioni\nriservate della stessa, nonché fornire una collaborazione attiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attenersi ad un comportamento di scrupolosa correttezza e trasparenza nei\nrapporti che si intrattengono per ragioni di servizio con i clienti\ndell’Azienda, con espresso divieto di ricevere compensi in denaro o regalie\nsotto qualsiasi forma per l’attività svolta in relazione alle mansioni\naffidate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rispettare l’orario di lavoro nonché i tempi di presentazione previsti,\nassicurando la propria presenza sul posto di lavoro all'interno dell’orario\nprescritto, mantenendo un comportamento responsabile e vigile in linea con gli\nstandard previsti da regolamenti e disposizioni aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in relazione alla rilevanza posta dalla formazione e dall’aggiornamento\nprofessionale, garantire una partecipazione attiva ai corsi stabiliti\ndall’Azienda con particolare riferimento a quelli di riqualificazione\nprofessionale destinati a percettori di ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione delle norme di comportamento surrichiamate, anche attuata per\nmezzo di condotte e comportamenti non coerenti poste in essere per mezzo dei\ncanali sociali informatici (c.d. social network), potrà dar luogo a specifiche\nresponsabilità disciplinari secondo le norme contenute sia nella Parte\nGenerale comune che nelle Parti Specifiche del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3 id=\"L1051\">ART. 37 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il\ntrattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dalla Legge n. 297\u002F1982.\nIl trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso,\nquando dovuta, verranno corrisposte alla Lavoratrice \u002F al Lavoratore entro il\nmese successivo a quello della cessazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione o contenzioso dovrà, comunque, essere corrisposta\nla parte non controversa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L1057\">ART. 37 bis - FERIE E PERMESSI SOLIDALI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’istituto della Banca delle ore solidale può essere introdotto ed\nutilizzato da ogni Azienda per le ipotesi regolate all’art. 24 del D.lgs. n.\n151\u002F2015 e per quelle di cui all’art. 24 del D.lgs. n. 80\u002F2015, attraverso\nregolamentazioni stipulate e\u002Fo adottate in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda informerà le Lavoratrici e i Lavoratori dell’attivazione\ndella Banca delle ore solidale e riceverà le disponibilità ad aderire da\nparte degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’accordo o regolamento aziendale dovranno essere stabiliti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-le situazioni al ricorrere della quali si potrà\nusufruire dell’istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-il periodo entro il quale i dipendenti dovranno\nmanifestare in forma scritta la loro volontà di cedere le ferie aggiuntive non\nfruite e\u002Fo i permessi accantonati e la quantità minima di ore cedibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-l’eventuale modalità di partecipazione\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-i tempi tecnici necessari per avviare praticamente\nl’istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-le modalità ed il periodo entro il quale il\nbeneficiario potrà godere di tali permessi aggiuntivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-l’eventuale proroga dell’istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-left:2em;\">-la gestione degli eventuali residui della Banca\ndelle ore solidale non fruite; in mancanza di regolamentazione aziendale, gli\neventuali residui della Banca delle ore solidale rientreranno nella\ndisponibilità delle Lavoratrici e dei Lavoratori cedenti in misura\nproporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore\ncedute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch2 id=\"L1081\">PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3 id=\"L1085\">ART. 38 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, al\nmomento, in attesa di una compiuta fusione in unico Fondo Pensione del settore,\nil Fondo Prevaer ed il Fondo Fondaereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole Aziende\nin materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti\ndelle Aziende aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie del presente CCNL\npossono aderire al Fondo Prevaer ovvero al Fondo Fondaereo, secondo quanto\nprevisto nelle Parti Specifiche. Allo scopo accettano gli statuti e le norme\nche regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni dei fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le\nmodalità e le misure previste nelle rispettive Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L obbligo contributivo a carico del Datore di lavoro, di cui al punto\nprecedente, è assunto dalle Aziende nei confronti delle Lavoratrici e dei\nLavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e,\npertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà\nin alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia\ncollettivo che individuale, a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori che,\nper effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del\nFondo, ovvero la perdano successivamente. Tale obbligo è assunto dalle Aziende\nsolo ed esclusivamente nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori\niscritti a Prevaer ovvero a Fondaereo o all’evoluzione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le Lavoratrici e i Lavoratori di prima occupazione successiva al 28\naprile 1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l’integrale\ndestinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al Fondo\nmedesimo mentre per le Lavoratrici e i Lavoratori assunti in data precedente o\nsuccessiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per\n12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando\npari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici\ndi anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a definire nelle singole Parti Specifiche\nl’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a\ntempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a valorizzare nelle singole Parti Specifiche la\nprevidenza complementare e le prestazioni accessorie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3 id=\"L1101\">ART. 39 - WELFARE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la volontà di ricercare nelle Parti Specifiche, nel\nrispetto delle compatibilità economiche e delle specificità, la definizione\ndi forme integrative di assistenza sanitaria per tutte le Lavoratrici e i\nLavoratori del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3 id=\"L1105\">ART. 40 - CASSA SANITARIA DI SETTORE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano all’istituzione di una Cassa Sanitaria Integrativa\ndel Settore Trasporto Aereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende presso le quali siano già esistenti forme di assistenza\nsanitaria integrativa potranno aderire su base volontaria alla suddetta Cassa\nSanitaria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"healthandsafetypolicy":44,"protectiveclothing":48,"hivpolicy":52,"healthcareaccess":56,"paidmaternityleave":60,"jobsecuritymothers":64,"maternityotherclause":68,"deathrelatives":72,"marriage":76,"paidpaternityleaveduration":80,"GENEQ_trigger":84,"violence":88,"cbadate_end":92,"trainingprogrammes":96,"trainingprogrammes_remote":100,"trainingprogrammes_newtech":104,"apprenticeships":106,"pensionfund":110,"contracttrial":114,"contractseverancepay":117,"tempagency":121,"nursingmothers":125,"TRADEUNLEAV_trigger":129,"remote_work_options":133,"expenses_remote_options2":137,"direct_participation_hrs":141,"green_trigger":145,"newtech_trigger":149,"cbadate_start_date":153},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"healthandsafetypolicy","ART. 12 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZ","ART. 12 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO\n\nLe Parti individuano, come valore condiviso, l’impegno per una costante\nattenzione nei confronti della tutela della salute e dell’integrità fìsica\ndelle Lavoratrici e dei Lavoratori, della sicurezza negli ambienti di lavoro e\ndella prevenzione, formazione ed informazione.\n\nCoerentemente con questi obiettivi, le Parti condividono la necessità di\nagire in un’ottica proattiva anziché reattiva, stante i primari interessi in\ngioco che attengono, fondamentalmente ma non unicamente alla salute fìsica e\npsichica delle Lavoratrici e dei Lavoratori.\n\nIn ottemperanza a tale ottica proattiva condivisa, tutti i soggetti\ninteressati collaborano ed interagiscono nell’ambito delle rispettive\nfunzioni e responsabilità per migliorare costantemente le condizioni degli\nambienti di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, salubrità,\nigiene, e garantire una formazione adeguata, con particolare riferimento ai\nrischi specifici connessi all’ambiente aeroportuale, in modo tale non solo da\nvalutare, prevenire, eliminare e\u002Fo ridurre progressivamente i rischi ed i\npericoli alla fonte, ma anche per creare un ambiente di lavoro ottimale.\nInoltre, i regolamenti\u002Faccordi aziendali potranno introdurre misure specifiche\ndi promozione della cultura della prevenzione e dell’invecchiamento sano e\nattivo, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di\nlavoro - Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall'Organizzazione\nmondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale della\nPrevenzione (PNP), che prevedono l'attivazione di processi e interventi tesi a\nrendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane\nattraverso idonei cambiamenti organizzativi.\n\nTenuto conto anche di quanto previsto dall’Ente regolatore in merito alle\nattività che si svolgono in aree o spazi destinati ad un uso generalizzato da\nparte di operatori e\u002Fo soggetti che operano in ambito aeroportuale o che\nprevedono l’utilizzo promiscuo di infrastrutture e\u002Fo attrezzature, le Parti\nconvergono sulla necessità di attribuire anche una particolare attenzione alle\nproblematiche inerenti la circolazione nelle aree aeroportuali operative\ninterne e ritengono opportuno che tutti i soggetti interessati sopra citati\ndiano il loro contributo in un’ottica di prevenzione e tutela grazie\nall’impiego di strumenti di coordinamento sempre più incisivi.\n\nA tal fine, le Aziende confermano l’impegno alla massima sensibilizzazione\ned alla diffusione di una cultura di prevenzione attraverso una formazione\nperiodica tra le Lavoratrici e i Lavoratori, ponendo particolare attenzione\nalle attività che, in relazione alla specificità di comparto, attengono alla\nmovimentazione carichi, agli agenti chimici e fìsici ed alle lavorazioni che\nrichiedono l’utilizzo di mezzi ed attrezzature aeroportuali.\n\nPremesso quanto sopra, visto quanto stabilito dal D.lgs. n. 81\u002F2008 (come\nmodificato da D.L. n. 48\u002F2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.\n85\u002F2023) con particolare riferimento al Titolo I, capo III, sezione VII, e\ndall’Accordo Interconfederale del 12\u002F12\u002F2018, tenuto conto di quanto previsto\nanche dall’Ente regolatore, le Parti confermano la piena attuazione ed il\nsostegno al ruolo degli RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)\ncui vengono affidati in maniera specifica ed esclusiva dalla normativa\nesistente le titolarità di rappresentanza in questa materia.\n\nAi sensi dell’art. 47 del D.lgs n. 81\u002F2008 e ss.mm.ii. i Rappresentanti\ndei lavoratori per la sicurezza devono essere designati o eletti nell’ambito\ndelle rappresentanze sindacali esistenti in ciascuna Azienda, nel numero, con\nle modalità e la durata previste dall’Accordo Interconfederale del 12\u002F12\u002F\n2018.\n\nPer quanto concerne le Aziende che impiegano meno di 15 dipendenti, si\nrinvia all’Accordo Interconfederale da ultimo citato, ferma restando\nl’opportunità, in coerenza con le premesse sviluppate, che in tutte le\nAziende sia eletto il RLS. In mancanza del RLS, ai sensi dell’art. 48 comma 2\ndel D.lgs. n. 81\u002F2008, le Parti individuano il Rappresentante dei lavoratori\nper la sicurezza di cui al comma 1 del citato articolo nel “Rappresentante\ndei lavoratori per la sicurezza di ciascun comparto di competenza”. Si\nrinviano, pertanto, in sede aziendale le modalità di elezione e\ndesignazione.\n\nPermessi retribuiti\n\nPer l’esercizio delle attività di competenza ad ogni RLS spettano\npermessi retribuiti nella misura prevista dalla legge e\u002Fo dagli Accordi\nInterconfederali applicabili, fino ad un massimo di 72 ore, fatte salve le\ncondizioni di miglior favore condivise a livello aziendale o nelle Parti\nSpecifiche.\n\nL’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione\naziendale con le stesse modalità in vigore per la concessione dei permessi ai\ncomponenti delle RSA o delle RSU, salvo le situazioni di rischio di particolare\ngravità.\n\nPer l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)\ned 1) dell’alt. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e ss.mm.ii. non viene utilizzato il\npredetto monte ore.\n\nFormazione e Compiti degli RLS\n\nLe Parti, nel comune impegno volto a dare concreta ed effettiva attuazione\nalle disposizioni del D.lgs. n. 81\u002F2008 e ss.mm.ii., in uno spirito di\nreciproca e fattiva collaborazione finalizzata a promuovere e migliorare la\nsicurezza e la salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori nei luoghi di lavoro,\nanche al fine di costruire una comune visione di valutazione e gestione dei\nrischi, confermano la primaria importanza rivestita dalla formazione dei\nRLS.\n\nTenuto conto di quanto previsto dal D.lgs n. 81\u002F2008 e dall’Accordo\nInterconfederale del 12\u002F12\u002F 2018, il RLS si rende disponibile\nall’effettuazione della necessaria attività formativa ed il Datore di lavoro\nassicurerà con oneri a proprio carico un’adeguata ed esaustiva formazione in\nmateria, con particolare attenzione ai rischi specifici esistenti nei relativi\nambiti di rappresentanza, prevedendo comunque specifici cicli di aggiornamento\nannuali.\n\nIl Rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui\nall’art. 50 del D.lgs n. 81\u002F2008, ed in particolare:\n\na) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla\nvalutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e\nverifica della prevenzione nell’Azienda, ovvero nell’unità produttiva;\n\nb)riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla\nvalutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle\ninerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli\nimpianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle\nmalattie professionali;\n\nc)formula osservazioni\u002Fproposte nell’elaborazione, nell’individuazione e\nnell’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e\nl’integrità fisica delle Lavoratrici e dei Lavoratori;\n\nd)elabora proposte in merito all’attività di prevenzione;\n\ne)formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle\nautorità competenti.\n\nModalità di accesso ai luoghi di lavoro\n\nIl diritto di accesso ai luoghi di lavoro ex art. 50 D.lgs n. 81\u002F2008, sarà\nesercitato nel rispetto dell’esigenze produttive nonché delle disposizioni\nlegislative relative ai luoghi di lavoro.\n\nIl RLS che intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro\ndovrà darne comunicazione scritta all’Azienda almeno 24 ore prima\nspecificando il luogo ed i motivi dell’accesso, salvo le situazioni di\nrischio di particolare gravità.\n\nIn caso di necessità di accesso su aree soggette a restrizioni, le Parti si\nattiveranno con le Direzioni aeroportuali per l’ottenimento di procedure che\nconsentano il rilascio delle autorizzazioni necessarie nei tempi predetti,\nsalvo il rispetto delle altre condizioni specifiche previste per le stesse.\n\nLe Parti concordano che tale accesso avvenga possibilmente congiuntamente ad\nun rappresentante del servizio di prevenzione e protezione, al quale deve\nessere fatta in ogni caso esplicita richiesta da parte del RLS, al fine di una\npiù puntuale analisi congiunta dei problemi e delle possibili soluzioni.\n\nPer quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle\ndisposizioni di legge e all’Accordo Interconfederale del 12\u002F12\u002F2018.\n\nRLS di sito\n\nIn considerazione di quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e\nss.mm.ii. con riferimento al “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\ndi sito produttivo”, eletto tra gli RLS delle Aziende presenti, nel quadro di\nun sempre più efficace sistema di relazioni industriali nell’ambito delle\nspecifiche tematiche oggetto del presente articolo, le Parti condividono la\nnecessità, che negli aeroporti con traffico superiore ai 2 milioni di\npasseggeri annui e che presentino situazioni di particolare interferenza\noperativa connessa alla presenza di più Società, venga istituita anche la\nfigura del RLS di sito, cui verrà attribuito uno specifico compito di\ncoordinamento e di rappresentanza in caso di assenza di RLS nella singola\nazienda. Negli aeroporti ove venga nominato il RLS di sito produttivo, lo\nstesso svolgerà i compiti anche del RLS territoriale intervenendo nei casi e\ncon le modalità previste dalla legge.\n\nAi fini di quanto sopra le Parti procederanno nell’ambito\ndell’Osservatorio di cui all’art. 1 del presente CCNL, ad esaminare ed\napprofondire la tematica del RLS di sito.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"protectiveclothing","ART. 13 - DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZION","ART. 13 - DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE\n\nLe Parti, nel ribadire il valore, condiviso come di primaria importanza,\ndella tutela della salute e dell’integrità fìsica delle Lavoratrici e dei\nLavoratori, convenendo sulla necessità di continuare nell’impegno comune di\nsensibilizzare le imprese ed i dipendenti al corretto utilizzo dei Dispositivi\ndi Protezione Individuale (D.P.I.), considerati, assieme alla formazione ed\nalla prevenzione, fondamentali per prevenire i rischi di infortunio e di\nmalattia professionale, confermano che la fornitura dei D.P.I. al personale in\nrelazione al genere, ove necessario, alle mansioni svolte ed alla specifica\ntipologia di lavoro è obbligo che, per la normativa di legge, grava\ndirettamente sulle' imprese.\n\nPertanto, fermo restando il rispetto da parte dei Datori di lavoro e dei\nLavoratori della normativa in materia, con particolare riferimento gli artt. 74\n- 79 del D.lgs. n. 81\u002F2008, all’atto di ogni nuova assunzione, le Lavoratrici\ne i Lavoratori hanno diritto ad ogni D.P.I. funzionale al genere, ove\nnecessario, e alla tipologia di lavorazione. Per il corretto utilizzo degli\nstessi dovranno inoltre essere previste apposite procedure informative e\u002Fo di\naddestramento.\n\nL’impresa è comunque impegnata ad assicurare che, al verificarsi di\ncondizioni di usura o di inefficienza dei D.P.I., gli stessi vengano\nprontamente sostituiti.\n\nRimane l’obbligo per le Lavoratrici e per i Lavoratori di utilizzare\nsempre tutti i D.P.I. messi a disposizione (si veda Circolare n. 34 del\n29\u002F04\u002F1999 emanata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e ss.mm.ii.),\nin materia di “indumenti di lavoro e dispositivi di protezione\nindividuale”.\n\nTutti i D.P.I. dovranno essere usati unicamente nell’ambito delle\nattività aziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati all’impresa\nsia in occasione delle nuove forniture, sia al momento della risoluzione del\ncontratto di lavoro.\n\nLe Parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di\nformazione tese ad accrescere una diffusa cultura della Sicurezza e della\nPrevenzione.\n\nLe modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l’uso, il\nrinnovo ed il controllo dei D.P.I. durante lo svolgimento dell’attività\nlavorativa, formano oggetto di accordo tra le Parti a livello. aziendale.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"hivpolicy","Le Lavoratrici e i Lavoratori possono es","Le Lavoratrici e i Lavoratori possono essere sottoposti a visita medica di\nassunzione secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"healthcareaccess","ART. 40 - CASSA SANITARIA DI SETTORE Le ","ART. 40 - CASSA SANITARIA DI SETTORE\n\nLe Parti si impegnano all’istituzione di una Cassa Sanitaria Integrativa\ndel Settore Trasporto Aereo.\n\nLe Aziende presso le quali siano già esistenti forme di assistenza\nsanitaria integrativa potranno aderire su base volontaria alla suddetta Cassa\nSanitaria.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"paidmaternityleave","ART. 22 -TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERN","ART. 22 -TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ\n\nFatte salve le specifiche previsioni per il personale navigante:\n\n1.ai sensi del D.lgs. n. 151\u002F2001 e ss.mm.ii., le Lavoratrici hanno diritto\nal congedo di maternità:\n\na)durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;\n\nb)ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta e la data effettiva del parto;\n\nc)durante i tre mesi dopo il parto;\n\nd) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;\n\ne)in alternativa a quanto sopra, è riconosciuta alle Lavoratrici la\nfacoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i\ncinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del\nServizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai\nfini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che\ntale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del\nnascituro.\n\n2.La Lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto dall'inizio del\nperiodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, attestato da\nregolare certifica o medico, e fino al compimento di un anno di età del\nbambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta\ncausa,\n\ncessazione dell'attività dell'impresa, ultimazione della prestazione per la\nquale la Lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per\nscadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della\nprova).\n\n3.Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e la Lavoratrice licenziata nel periodo in cui opera il divieto ha\ndiritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante\npresentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione\ndalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni\nche lo vietavano.\n\n4.Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1026\u002F1976, la mancata prestazione di\nlavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione\neffettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non\ndà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato\nnell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla\ntredicesima mensilità o gratifica natalizia.\n\n5.In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il Datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla Lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\n\n6.Durante tutto il periodo di congedo di maternità le Lavoratrici hanno\ndiritto a un’indennità giornaliera secondo le modalità e le misure previste\nnelle singole Parti Specifiche del presente Contratto.\n\n7.Nessuna altra indennità derivante dal presente Contratto o dalle sue\nParti Specifiche è dovuta dal Datore di lavoro per tutto il periodo di assenza\nobbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto eventualmente previsto nelle\nParti Specifiche.\n\n8.Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi,\nanche alle Lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione\nnazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi\nall’effettivo ingresso del minore nella famiglia della Lavoratrice.\n\nIn caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima\ndell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza\nall’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti\nrelativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del\ncongedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi\nall’ingresso del minore in Italia.\n\nLa Lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda\no richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo\nnon retribuito, senza diritto ad indennità.\n\nL’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di\nadozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della\nLavoratrice.\n\nNel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro\ncinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.\n\n9.Il padre Lavoratore, ai sensi dell’art. 27 bis D.lgs. n. 151\u002F2001 dai\ndue mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi\nsuccessivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi,\nnon frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. 11\ncongedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte\nperinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è\naumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche\ndurante il congedo di maternità della Lavoratrice madre. Il congedo si applica\nanche al padre adottivo o affidatario. Il congedo è riconosciuto anche al\npadre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del medesimo\nD.lgs. n. 151\u002F2001.\n\nPer l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al Datore di\nlavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore\ndi cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base\ndella data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere\nsostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per\nla richiesta e la gestione delle assenze. Laddove il padre abbia già fruito\ndei congedi connessi allo stato di paternità nell’ambito di un precedente\nrapporto di lavoro è tenuto a informarne il nuovo Datore di lavoro in forma\nscritta onde consentire l’attivazione delle tutele previste dalla legge a\nfavore della paternità (es. convalida delle dimissioni, etc.).\n\n10.I periodi di assenza relativi al padre Lavoratore di cui al comma\nprecedente sono computati agli effetti dell'art. 7, ultimo comma, della Legge\nn. 1204\u002F1971 e ss.mm.ii..\n\nIL II Datore di lavoro deve consentire alle Lavoratrici madri, durante il\nprimo anno di vita del bambino, due periodi di riposo della durata di un’ora\nciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando\nl'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Detti periodi di riposo\nhanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della Lavoratrice madre\nad uscire dall'Azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto\nad uscire dall'Azienda quando la Lavoratrice voglia usufruire della nursery o\ndell'asilo nido, ove istituiti dal Datore di lavoro nelle dipendenze dei locali\ndi lavoro.\n\n12.Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di asteners dal\nlavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto\ndi astenersi dal lavoro, nel limite individuale di cinque giorni lavorativi\nall'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto\nanni, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età.\n\n13.I periodi di assenza di cui al comma precedente sono computati agli\neffetti dell'art. 7, ultimo comma, della Legge n. 1204\u002F1971.\n\n14.Per fruire dei congedi di cui al comma 12 il genitore deve presentare il\ncertificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio\nSanitario Nazionale o con esso convenzionato. Inoltre, la Lavoratrice e il\nLavoratore devono presentare al Datore di lavoro una dichiarazione, ai sensi\ndell'art. 47 del D.P.R. n. 445\u002F2000, attestante che l'altro genitore non sia in\ncongedo negli stessi giorni e per lo stesso motivo.\n\n15.In caso di dimissioni volontarie presentate secondo le modalità previste\nper legge, durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento,\nla Lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e alle indennità\npreviste dalle disposizioni di legge e da quanto previsto nelle singole Parti\nSpecifiche del presente Contratto per il caso di licenziamento. Tale\ndisposizione si applica sia al Lavoratore che ha fruito del congedo di\npaternità, sia in caso di adozione o affidamento sempre entro un anno\ndall’ingresso del minore in famiglia.\n\n16.La ripresa del lavoro da parte della Lavoratrice determina di diritto lo\nscioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in\nsua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto\ndell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.\n\n17.Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 53\u002F2000 per gravi e\ndocumentati motivi familiari, i dipendenti possono richiedere un periodo di\ncongedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale\nperiodo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla\nretribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo\nnon è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, il\ndipendente può però procedere al riscatto col versamento dei relativi\ncontributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.\n\n18.Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle\ndisposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia e alle disposizioni\ncontenute nelle singole Parti Specifiche del presente Contratto ivi incluse le\nspecifiche previsioni o le regolamentazioni europee per il personale\nnavigante.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"jobsecuritymothers","2.La Lavoratrice ha diritto alla conserv","2.La Lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto dall'inizio del\nperiodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, attestato da\nregolare certifica o medico, e fino al compimento di un anno di età del\nbambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta\ncausa,",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"maternityotherclause","8.Il congedo di maternità spetta, per un","8.Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi,\nanche alle Lavoratrici che abbiano adottato un minore. In caso di adozione\nnazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi\nall’effettivo ingresso del minore nella famiglia della Lavoratrice.\n\nIn caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima\ndell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza\nall’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti\nrelativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del\ncongedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi\nall’ingresso del minore in Italia.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"deathrelatives","Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, ","Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 della Legge n. 53\u002F2000 e\ndegli artt. 1 e 3 del Regolamento d'attuazione di cui al D.M. n. 278\u002F2000, la\nLavoratrice e il Lavoratore hanno diritto complessivamente a 3 giorni\nlavorativi di permesso retribuito all'anno nel caso di decesso o di documentata\ngrave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro\nil 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia\nanagrafica della Lavoratrice o del Lavoratore medesimi.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"marriage","ART. 23 - CONGEDO MATRIMONIALE Ai dipend","ART. 23 - CONGEDO MATRIMONIALE\n\nAi dipendenti che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in\noccasione del loro matrimonio o unione civile, ai sensi della Legge n. 76\u002F2016\ne ss.mm.ii., un periodo di congedo\n\nretribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con la\ndecorrenza della normale retribuzione.\n\nIl congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né\npotrà avere luogo durante il preavviso di licenziamento.\n\nLa richiesta di congedo deve essere avanzata dalla Lavoratrice e dal\nLavoratore con un preavviso di almeno 30 giorni dall’evento, salvo casi\neccezionali.\n\nLa Lavoratrice \u002F Il Lavoratore ha l’obbligo di esibire al Datore di\nlavoro, al termine del congedo, la regolare documentazione della avvenuta\ncelebrazione del matrimonio o certificazione dell’unione civile.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"paidpaternityleaveduration","9.Il padre Lavoratore, ai sensi dell’art","9.Il padre Lavoratore, ai sensi dell’art. 27 bis D.lgs. n. 151\u002F2001 dai\ndue mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi\nsuccessivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi,\nnon frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. 11\ncongedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte\nperinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è\naumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche\ndurante il congedo di maternità della Lavoratrice madre. Il congedo si applica\nanche al padre adottivo o affidatario. Il congedo è riconosciuto anche al\npadre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del medesimo\nD.lgs. n. 151\u002F2001.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"GENEQ_trigger","ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ Ai fini della","ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ\n\nAi fini della piena applicazione delle disposizioni in materia di contrasto\nalle discriminazioni nonché della normativa UE in tema di pari opportunità\nuomo-donna nel lavoro, vengono istituiti, nel rispetto dei principi sanciti,\ntra l’altro, nella Convenzione OIL n. 190\u002F2019 ratificata in Italia con la\nLegge n. 4\u002F2021, il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità e i Comitati\nPari Opportunità Aziendali. Tali Comitati avranno il compito di individuare le\nmisure atte a superare gli eventuali ostacoli allo sviluppo dell’occupazione\nfemminile, nonché di prevenire e contrastare ogni comportamento vessatorio,\ndiscriminatorio o lesivo della dignità personale delle Lavoratrici e dei\nLavoratori.\n\nIl Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità, costituito in forma\nbilaterale e paritetica tra rappresentanti designati dalle Associazioni\nDatoriali e Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ha il compito, anche\navvalendosi del supporto dei Comitati aziendali, di monitorare l’andamento\noccupazionale nelle aziende del settore, sulla base dei dati qualitativi e\nquantitativi fomiti dalle stesse anche in merito alle certificazioni della\nparità di genere quando presenti, e dal rapporto sulla situazione del\npersonale, ai sensi e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 46 del\nD.lgs. n. 198\u002F2006. I suddetti documenti saranno oggetto di analisi e confronti\nfra Associazioni Datoriali, 00.SS. e Comitato Nazionale e fra Aziende, OO.SS. e\nCPO aziendali, nel rispetto delle tempistiche e delle disposizioni di legge. I\nrapporti dovranno essere consegnati 15 giorni prima degli incontri.\n\nInoltre, il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità, ha il compito di\ninstaurare buone prassi a livello europeo con organismi che hanno gli stessi\ncompiti istituzionali e con i Comitati Pari Opportunità Nazionali esistenti\nsul territorio italiano.\n\nIl Comitato Nazionale è presieduto da un Presidente nominato tra i suoi\ncomponenti con apposita deliberazione assunta dai presenti alla riunione e a\nmaggioranza dei 2\u002F3 del numero complessivo dei componenti.\n\nSi riunirà trimestralmente e invierà annualmente alle Parti stipulanti un\nrapporto sull’attività svolta.\n\nOgnuna delle Parti potrà formulare richieste per una riunione\nstraordinaria, con un preavviso di 15 giorni.\n\nTre mesi prima della scadenza del presente Contratto, il Comitato\npresenterà alle Parti un rapporto conclusivo dell’attività svolta nel corso\ndel mandato, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame\ntra le Parti in occasione del successivo rinnovo contrattuale.\n\nI Comitati Pari Opportunità Aziendali vengono costituiti in forma\nparitetica tra rappresentanti designati dalle Aziende e rappresentanti\nsindacali stipulanti il CCNL presenti sul territorio.\n\nAl fine di avere omogeneità nell’assegnazione dei compiti e nelle regole\ndi funzionamento i Comitati Pari Opportunità Aziendali si doteranno di uno\nstatuto.\n\nPer poter favorire la realizzazione delle finalità dei rispettivi organismi\ndi parità, le Associazioni Datoriali e le Aziende, nelle rispettive\ncompetenze, garantiranno tutti gli strumenti necessari al loro funzionamento\n(informazioni, corsi di formazione, strumenti comunicativi interni, agibilità\nper le componenti sindacali).\n\nIn particolare, valorizzeranno, nell’ambito lavorativo, i risultati del\nlavoro svolto dagli organismi in questione, favorendone la pubblicità con i\nmezzi più idonei.\n\nL’attività espletata in qualità di componenti del Comitato Nazionale e\ndei Comitati Pari Opportunità Aziendali è, a tutti gli effetti, prestazione\ndi servizio in orario di lavoro, trattandosi di attività istituzionale a\nvalere sul monte ore dei permessi sindacali.\n\nSaranno programmati, a livello nazionale e aziendale, incontri periodici con\ni corrispondenti referenti datoriali e sindacali su tematiche particolari e\u002Fo\nper compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione e di applicazione della\nlegge, degli accordi e della normativa in materia di Pari Opportunità.\n\nAl fine di garantire un equilibrato accesso al lavoro tra uomini e donne,\nnel rispetto del D.lgs. n. 198\u002F2006, si individueranno, a livello aziendale,\ntutte le azioni positive che a ciò possano contribuire.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"violence","ART. 11 bis - PROTOCOLLI IN MATERIA DI M","ART. 11 bis - PROTOCOLLI IN MATERIA DI MISURE ANTIDISCRIMINATORIE\nE AGGRESSIONI SUL LAVORO\n\nNel contesto del trasporto aereo il tema della sicurezza di tutti i soggetti\ncoinvolti e quello della tutela dalle discriminazioni hanno acquisito negli\nultimi anni una rilevanza tale da richiedere un intervento mirato da parte di\ntutti i soggetti coinvolti nella gestione ed erogazione del servizio stesso.\n\nLe Parti firmatarie, concordi nell’attribuire una rilevanza centrale al\ntema, ritengono oramai indispensabile favorire l’adozione di Protocolli che\nindividuino misure di dettaglio, innovazioni tecnologiche e best practice che\norientino lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e per la sicurezza.\n\nAttraverso i Protocolli, le Parti intendono favorire, a titolo\nesemplificativo, l’adozione delle seguenti misure:\n\n-costituzione di tavoli tematici finalizzati\nall’elaborazione di proposte, all’acquisizione di dati, informazioni,\nvalutazioni e commenti;\n\n-promozione dell’utilizzo di dispositivi\ntecnologici e soluzioni tecniche sempre più efficaci e finalizzati ad\naumentare la sicurezza del servizio che passi anche per una semplificazione\ndelle procedure di autorizzazione degli impianti audiovisivi;\n\n-individuazione di percorsi di reinserimento\nlavorativo per le Lavoratrici e i Lavoratori vittime di forme particolarmente\ngravi di aggressioni e violenze.\n\nLe Parti si impegnano a sviluppare la tematica in un apposito confronto\nnell’ambito dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1.\n\nLe Parti rinviano, per la disciplina di dettaglio, ai singoli Protocolli,\nfatti salvi quelli già vigenti.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"cbadate_end","A)Contratto Nazionale Il Contratto Nazio","A)Contratto Nazionale\n\nIl Contratto Nazionale avrà durata triennale sia per la parte normativa che\nper quella economica.\n\nIl Contratto Nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro\ne costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi,\navendo la funzione di favorire processi di risanamento e riorganizzazione\naziendale e di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi\ncomuni per tutte le Lavoratrici e i Lavoratori del settore. Il Contratto\nNazionale definisce, altresì, modalità ed ambiti di applicazione della\ncontrattazione di secondo livello, affinché la stessa operi per migliorare il\nposizionamento competitivo delle Aziende e la produttività, attraverso un\nmigliore impiego dei fattori di produzione e dell’organizzazione del lavoro,\ncontinuando a garantire idonee condizioni di salute e sicurezza del\npersonale.\n\nIl Contratto Nazionale individua materie ed istituti propri del livello\nnazionale, derogabili a livello aziendale attraverso intese modificative\nsecondo le finalità e le modalità specificatamente riportate nel paragrafo\n“intese modificative del CCNL.\n\nIl Contratto Nazionale, sia nella Parte Generale comune che nelle Parti\nSpecifiche, individua materie ed istituti propri del livello nazionale, nonché\nmaterie ed istituti di competenza del livello aziendale, diversi e non\nripetitivi rispetto ai primi.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"trainingprogrammes","ART. 32 - FORMAZIONE CONTINUA E SOSTEGNO","ART. 32 - FORMAZIONE CONTINUA E SOSTEGNO ALL’AGGIORNAMENTO\nPROFESSIONALE\n\nLe Parti condividono che il mantenimento dei livelli di competitività del\nsettore passi obbligatoriamente ai livelli professionali del personale tramite\nun costante processo di aggiornamento.\n\nIn tale ottica, le Parti ritengono che puntare comunemente sulla formazione\ncontinua del personale rappresenti l’elemento chiave non solo per garantire\nun livello sempre elevato di qualità del servizio, ma sia anche lo strumento\nattraverso il quale favorire progressioni di carriera o anticipare processi di\nriqualificazione e riconversione professionale atti ad evitare emergenze di\nesuberi anche in fasi di crisi di mercato.\n\nLe Aziende potranno prevedere l’adozione di piattaforme on-line per\nl’apprendimento della lingua inglese, alle quali i dipendenti potranno\naccedere su base volontaria al di fuori dell’orario di lavoro.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"trainingprogrammes_remote","Oltre alla normale formazione offerta a ","Oltre alla normale formazione offerta a tutte le Lavoratrici e Lavoratori, i\ntelelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici\ndi lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di\norganizzazione del lavoro.",{"bindId":105,"name":102,"text":103},"trainingprogrammes_newtech",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"apprenticeships","ART. 29 - APPRENDISTATO Le Parti riconos","ART. 29 - APPRENDISTATO\n\nLe Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, nelle tipologie in cui\nesso si configura per effetto delle disposizioni di legge vigenti, da ultimo il\nD.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii., un contratto a causa mista (lavoro e formazione)\nche può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo\ndi applicazione del presente Contratto e lo considerano strumento idoneo a\nfacilitare ingresso di giovani nel mondo del lavoro.\n\nIn considerazione dei requisiti necessari per l’acquisizione delle\nabilitazioni professionali previste dalla normativa per il personale di volo,\nle Parti concordano che allo stato della normativa vigente non è possibile il\nricorso a questa tipologia contrattuale per il personale navigante.\n\nConseguentemente si conviene che nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale\ndi cui all art. 1 si procederà ad un monitoraggio relativamente\nall’evoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese\napplicative in caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità\nesistenti.\n\nFermo restando quanto previsto nelle singole Parti Specifiche, è consentita\nla stipulazione di contratti di “apprendistato per la qualifica e il diploma\nprofessionale , il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato\ndi specializzazione tecnica superiore, di “apprendistato professionalizzante\ne di “apprendistato di alta formazione e di ricerca”, ex artt. 43, 44 e 45\ndel D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii..\n\nIl contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di\nistruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa\ntra i 15 ed i 25 anni non ancora compiuti, mentre il contratto di apprendistato\nper l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può\nessere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per le Lavoratrici e\ni Lavoratori già in possesso di una qualifica professionale ex Legge n.\n53\u002F2003) e 29 anni; in via transitoria, fino all emanazione delle normative\nregionali per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato,\nsi applicherà quanto di seguito convenuto.\n\nLa durata dei contratti di apprendistato per l’espletamento del\ndiritto-dovere di istruzione e formazione e per l’acquisizione di un diploma\no per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di legge. Le\ncondizioni per la stipulazione delle differenti tipologie di contratto di\napprendistato e la relativa durata sono definite dalle norme di legge\nvigenti.\n\nLa qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello\ndi professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.\n\nIl numero degli apprendisti nelle singole Aziende non potrà superare il\nrapporto di tre a due rispetto alle maestranze specializzate e qualificate\nassunte con contratto a tempo indeterminato. Le modalità attuative\ndell’apprendistato professionalizzante, anche ai fini del D.lgs. n. 81\u002F2015 e\nss.mm.ii. ed il trattamento economico sono definiti secondo quanto specificato\nnelle singole Parti Specifiche. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44,\ncomma 5 del D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii., è consentito, altresì, articolare\nlo svolgimento dell’apprendistato professionalizzante in più stagioni\nattraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà\ncomunque avere inizio entro trentasei mesi consecutivi di calendario dalla data\ndi prima assunzione.\n\nL’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione potrà\nesercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda\nnella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la\ncontrattazione riconoscono alle Lavoratrici e ai Lavoratori qualificati.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"pensionfund","PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART. 38 - PREVI","PREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\nART. 38 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\n\nFondi Pensione Integrativa dei lavoratori del trasporto aereo sono, al\nmomento, in attesa di una compiuta fusione in unico Fondo Pensione del settore,\nil Fondo Prevaer ed il Fondo Fondaereo.\n\nFermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole Aziende\nin materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti\ndelle Aziende aderenti alle Associazioni Datoriali firmatarie del presente CCNL\npossono aderire al Fondo Prevaer ovvero al Fondo Fondaereo, secondo quanto\nprevisto nelle Parti Specifiche. Allo scopo accettano gli statuti e le norme\nche regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni dei fondi.\n\nL’adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le\nmodalità e le misure previste nelle rispettive Parti Specifiche.\n\nL obbligo contributivo a carico del Datore di lavoro, di cui al punto\nprecedente, è assunto dalle Aziende nei confronti delle Lavoratrici e dei\nLavoratori con contratto a tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e,\npertanto, la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà\nin alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia\ncollettivo che individuale, a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori che,\nper effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del\nFondo, ovvero la perdano successivamente. Tale obbligo è assunto dalle Aziende\nsolo ed esclusivamente nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori\niscritti a Prevaer ovvero a Fondaereo o all’evoluzione degli stessi.\n\nPer le Lavoratrici e i Lavoratori di prima occupazione successiva al 28\naprile 1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo, l’integrale\ndestinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell’anno al Fondo\nmedesimo mentre per le Lavoratrici e i Lavoratori assunti in data precedente o\nsuccessiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento mensile, per\n12 mensilità, al Fondo di una quota del trattamento di fine rapporto maturando\npari al 3% di minimi tabellari, indennità di contingenza ed aumenti periodici\ndi anzianità.\n\nLe Parti si impegnano a definire nelle singole Parti Specifiche\nl’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a\ntempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.\n\nLe Parti si impegnano a valorizzare nelle singole Parti Specifiche la\nprevidenza complementare e le prestazioni accessorie.",{"bindId":115,"name":116,"text":116},"contracttrial","•durata dell'eventuale periodo di prova;",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"contractseverancepay","ART. 37 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I","ART. 37 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il\ntrattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dalla Legge n. 297\u002F1982.\nIl trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso,\nquando dovuta, verranno corrisposte alla Lavoratrice \u002F al Lavoratore entro il\nmese successivo a quello della cessazione del servizio.\n\nIn caso di contestazione o contenzioso dovrà, comunque, essere corrisposta\nla parte non controversa.",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"tempagency","ART. 30 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ","ART. 30 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO\n\nLa somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita alle\ncondizioni e con le modalità fissate dagli artt. 30 e ss. del D.lgs. n.\n81\u002F2015 e ss.mm.ii..\n\nAi sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 81\u002F2015 e ss.mm.ii., salve differenti\nprevisioni contenute nelle Parti Specifiche del presente Contratto, le Parti\nconvengono che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è\nconsentito entro il limite complessivo del 30% (da intendersi come media su\nbase annua) dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio\ndell’anno di assunzione.\n\nRestano altresì ferme le ipotesi di cui all’art. 31, comma 2 del D.lgS.\nn. 81\u002F2015 e ss.mn\n\nCon specifico riferimento al personale navigante, le Parti rilevano che,\nallo stato, i requisiti di legittimità previsti dalla normativa in relazione a\nquesta tipologia contrattuale non consentono un utilizzo della stessa in una\nprospettiva di tutela dell’occupazione di qualità avuto anche riguardo alle\ndisposizioni di legge in materia previdenziale.\n\nConseguentemente si conviene che nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale\ndi cui all art. 1 si procederà ad un monitoraggio relativamente\nall’evoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese\napplicative in caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità\nesistenti.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"nursingmothers","IL II Datore di lavoro deve consentire a","IL II Datore di lavoro deve consentire alle Lavoratrici madri, durante il\nprimo anno di vita del bambino, due periodi di riposo della durata di un’ora\nciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando\nl'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Detti periodi di riposo\nhanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della Lavoratrice madre\nad uscire dall'Azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto\nad uscire dall'Azienda quando la Lavoratrice voglia usufruire della nursery o\ndell'asilo nido, ove istituiti dal Datore di lavoro nelle dipendenze dei locali\ndi lavoro.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"TRADEUNLEAV_trigger","ART. 7 - PERMESSI PER ORGANI DIRETTIVI, ","ART. 7 - PERMESSI PER ORGANI DIRETTIVI, AGIBILITÀ SINDACALI\nNAZIONALI E ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI E PER CARICHE PUBBLICHE\nELETTIVE\n\nAi dipendenti membri di Organi direttivi delle Organizzazioni Sindacali\nstipulanti il presente Contratto saranno concessi, ove richiesti, i permessi di\ncui all’art. 30 della Legge n. 300\u002F1970.\n\nAgli stessi, nonché a quei dipendenti che siano chiamati all’assolvimento\ndi cariche pubbliche elettive, sarà concesso, ove richiesto per lo svolgimento\ndelle rispettive funzioni, un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 31\ndella Legge n. 300\u002F1970, sino alla scadenza dell’incarico, durante il quale\nil rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.\n\nPer quanto riguarda le agibilità sindacali nazionali si rinvia a quanto\ndefinito nell’ambito dall’Osservatorio Nazionale.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"remote_work_options","ART. 31 - TELELAVORO E LAVORO AGILE A) T","ART. 31 - TELELAVORO E LAVORO AGILE\n\nA) Telelavoro\n\nAd ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per\ntelelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa\neffettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di\nstrumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede\naziendale.\n\nNei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di\nadempimento dell’obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità\nlogistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti\nprincipali tipologie:\n\n•telelavoro domiciliare (o home working):\nl’effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il\ndomicilio della Lavoratrice \u002F del Lavoratore ovvero in idoneo locale di cui\nella\u002Fegli abbia la disponibilità;..\n\n•telelavoro remoto: la prestazione lavorativa\nviene svolta presso strutture, centri operativi e\u002Fo articolazioni organizzative\ndistanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e\u002Fo\ngerarchicamente l’attività stessa e non costituenti unità produttiva\nautonoma.\n\nQualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi\nattività già presenti nelle Aziende, l’adesione allo stesso da parte delle\nLavoratrici e dei Lavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. Le\nLavoratrici e i Lavoratori che eventualmente non aderissero a tale forma di\nprestazione verranno ricollocati secondo le esigenze tecnico-organizzative.\n\nLe Aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento dell’attività\nmediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi.\n\nIn caso di riassorbimento della attività in seno all’organizzazione\naziendale, le Aziende provvederanno al reinserimento in Azienda dei suddetti\ndipendenti.\n\nLe Parti altresì concordano che il telelavoro non modifica la natura\nsubordinata del rapporto di lavoro, non costituisce a nessun effetto\nprestazione in trasferta e non modifica la sede di lavoro che resta la medesima\nad ogni effetto di legge e di contratto, non incide sull’inserimento della\nLavoratrice \u002F del Lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla natura\ngiuridica del rapporto di lavoro subordinato, né ha effetti\nsull’inquadramento, sulla possibilità di crescita professionale e sul\nlivello retributivo (fatta eccezione per le indennità connesse a specifiche\nmodalità di svolgimento dell’attività di lavoro). Le Aziende potranno\naccogliere richieste del telelavoratore domiciliare, già prestatore di lavoro\ninterno, di interruzione dell’attività di telelavoro, motivate da esigenze\npersonali dalle quali derivi una incompatibilità con la continuazione di tale\nmodalità lavorativa.\n\nLe obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione\ndella prestazione lavorativa nell arco della giornata, sia come durata\ngiornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente\nprevisto per le Lavoratrici e i Lavoratori adibiti in Azienda alle stesse\nmansioni.\n\nNelle diverse configurazioni del telelavoro il dipendente continua ad essere\npienamente inserito nell’organizzazione aziendale e, specificamente in\norganico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica\nla connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come\ndisciplinato ai sensi del presente CCNL.\n\nLe ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell’art. 4 della Legge n. 300\u002F1970, e\u002Fo per il tramite di valutazione di\nobiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera\u002Fsettimanale. Nel\ncaso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di\norgani istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con\ncongruo preavviso, di rappresentanti dell’Azienda per motivi tecnici e di\nsicurezza.\n\nLe apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione\ned attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà\nprovvedendo alla copertura assicurativa per furto\u002Fdanneggiamento. Nei casi di\ntelelavoro domiciliare le Aziende si fanno carico delle spese derivanti\ndall’effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono,\netc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari.\n\nLo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all’idoneità\ndell’ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti\nin materia di salute e sicurezza.\n\nAi telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e\nsalute nei luoghi di lavoro previste per le Lavoratrici e i Lavoratori che\nsvolgono attività lavorativa in Azienda.\n\nIl Datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del\ntelelavoratore.\n\nL’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve\nrisultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel\nrispetto del D.lgs. n. 81\u002F2008 e ss.mm.ii..\n\nIl Datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.\n\nIl Datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a\ntutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione\ndei dati.\n\nIl telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.\n\nIl Datore di lavoro provvede ad informare il dipendente, in particolare, in\nmerito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature,\nstrumenti, programmi informatici, quali internet, ed alle eventuali sanzioni\napplicabili in caso di violazione.\n\nI telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera delle Lavoratrici e dei Lavoratori\ncomparabili che svolgono attività nei locali dell’Azienda e sono sottoposti\nai medesimi criteri di valutazione di quest’ultimi.\n\nOltre alla normale formazione offerta a tutte le Lavoratrici e Lavoratori, i\ntelelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici\ndi lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di\norganizzazione del lavoro.\n\nLe Parti invitano le Aziende a promuovere anche attraverso modalità\ninnovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale\nquali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal\ndiretto superiore del telelavoratore, comunicazioni telematiche, etc.. Sono\naltresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità\nderivanti dall’attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti\ndalla Legge n. 300\u002F1970.\n\nEventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno\noggetto di esame congiunto a livello aziendale.\n\nB) Lavoro agile\n\nLe Parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e\nsemplificate di lavoro allo scopo di favorire la conciliazione dei tempi di\nvita e di lavoro, ai sensi dell’art. 18 e seguenti della Legge n. 81\u002F2017 e\nss.mm.ii.. A tal proposito considerano il “lavoro agile” una modalità di\nsvolgimento dell’attività di lavoro rispondente a tali obiettivi.\n\nAlle Lavoratrici e ai Lavoratori che svolgono l'attività in modalità agile\nsarà in ogni caso riconosciuto, ai sensi dell’art. 2 comma 1-ter del D.L. n.\n30\u002F2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 61\u002F2021, il diritto alla\ndisconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme\ninformatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sindacali sottoscritti a\nlivello aziendale o individuali e fatti salvi eventuali periodi di\nreperibilità concordati.\n\nL’istituto potrà trovare apposita regolamentazione su base individuale\nnel rispetto di eventuali regolamenti aziendali o in base alla contrattazione\naziendale.\n\nRimangono salve le intese aziendali e individuali sul lavoro agile,\nsottoscritte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente\naccordo.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"expenses_remote_options2","Le apparecchiature utilizzate dal telela","Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione\ned attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà\nprovvedendo alla copertura assicurativa per furto\u002Fdanneggiamento. Nei casi di\ntelelavoro domiciliare le Aziende si fanno carico delle spese derivanti\ndall’effettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono,\netc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"direct_participation_hrs","ART. 5 - DIRITTI SINDACALI Per i dirigen","ART. 5 - DIRITTI SINDACALI\n\nPer i dirigenti sindacali, ivi compresi quelli delle RSA o delle le RSU, si\nfa rinvio a quanto previsto dalle apposite norme della Legge n. 300\u002F1970, per\nquanto applicabile od eventualmente regolamentato nelle Parti Specifiche,\nnonché dagli Accordi Interconfederali intervenuti in materia. Il trattamento\neconomico per i permessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe\nspettato all’interessato in caso di effettiva prestazione lavorativa, fatto\nsalvo quanto previsto nelle singole Parti Specifiche e\u002Fo nelle singole\nAziende.\n\nART. 6 - ASSEMBLEA (EX ART. 20 LEGGE N. 300\u002F1970)\n\nNelle singole unità produttive, così come individuate dalle norme vigenti,\npotranno essere promosse dalla RSU ovvero dalle RSA, ove presenti, o dalle\nOrganizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente Contratto,\nassemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del\ngiorno su materie di interesse sindacale o del lavoro. Tali assemblee saranno\ntenute in luoghi posti a disposizione dall'Azienda, di norma fuori dagli\nambienti dove si svolge l'attività lavorativa.\n\nLa richiesta, che dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno,\ndovrà essere presentata alla direzione aziendale con un preavviso minimo di 48\nore rispetto alla data di convocazione, indicando il giorno, l'ora di inizio e\nla durata presunta dell'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali che\ncomportassero l'esigenza di uno spostamento della data, dell'ora e del luogo\ndell'assemblea saranno comunicate tempestivamente all'organismo che ha indetto\nl'assemblea. I predetti organismi provvederanno a dare comunicazione\ndell'assemblea mediante avviso affisso sulle bacheche fisiche e\u002Fo elettroniche\nmesse a disposizione dall’Azienda.\n\nAlle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del\nsindacato che ha costituito la RSU\u002FRSA, previamente indicati al Datore di\nlavoro. Lo svolgimento delle assemblee, al di fuori dell’orario di lavoro,\nper il personale navigante delle compagnie aeree, avviene secondo le modalità\ndefinite nell’apposita Parte Specifica.\n\nCompete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento\ndelle assemblee.\n\nLe Lavoratrici e i Lavoratori hanno diritto a riunirsi, nell’unità\nproduttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro,\nnonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, di cui\nall’art.\n\n20, Legge n. 300\u002F1970 ed al Testo Unico sulla rappresentanza del 10\u002F01\u002F2014\ne ss.mm.ii., per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. La durata\ndell'assenza dal lavoro verrà, a tal fine, rilevata dal badge individuale o\naltro metodo equivalente.\n\nLe assemblee saranno svolte con modalità tali da assicurare la continuità\ne la regolarità delle operazioni ed il diritto delle Lavoratrici e dei\nLavoratori a parteciparvi; in particolare per i settori operativi, durante le\nassemblee indette nel corso dell'orario di lavoro dovrà essere assicurato un\nadeguato presidio operativo secondo quanto sarà convenuto nelle Parti\nSpecifiche. Negli scali, le assemblee avverranno di norma nelle ore interessate\nda minor traffico e tali da rendere minimo il disagio all'utenza.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"green_trigger","Inoltre, in considerazione del quadro de","Inoltre, in considerazione del quadro definito dall’Agenda 2030 dell’ONU\nper lo sviluppo sostenibile, nonché degli impegni che l’Unione Europea ha\nassunto in materia di clima ed energia con l’Accordo di Parigi e con i\nsuccessivi provvedimenti tesi al raggiungimento della neutralità climatica, le\nParti concordano di valutare, nell’ambito del suddetto Osservatorio, azioni\ncondivise atte a favorire lo sviluppo sostenibile del settore.\n\nTali azioni dovranno essere in grado di contemperare la crescita\neconomico-produttiva del comparto con le esigenze di salvaguardia\ndell’ambiente e di tutela e promozione del lavoro, attraverso politiche\nindustriali che favoriscano processi di ristrutturazione produttiva e programmi\ndi riconversione professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori.\n\nL’Osservatorio analizzerà altresì gli impatti sull’organizzazione del\nlavoro della digitalizzazione e delle nuove tecnologie quali, a titolo\nesemplificativo e non esaustivo, l’intelligenza artificiale e gli algoritmi,\nfavorendone l’utilizzo in una prospettiva di sostenibilità, competitività e\ntutela dell’occupazione.\n\nIl suddetto Osservatorio avrà altresì il compito di:\n\na.elaborare proposte e avvisi comuni sulla base delle esigenze del trasporto\naereo;\n\nb.promuovere e organizzare incontri periodici per discutere dei problemi\ncomuni di sostenibilità e delle possibili azioni da adottare;\n\nc.promuovere iniziative formative congiunte atte a diffondere la cultura\ndella sostenibilità;\n\nd.analizzare l’andamento dei principali fattori e degli indicatori\nrilevanti per la sostenibilità sociale e ambientale;\n\ne.valutare assetti utili a promuovere una maggiore sostenibilità sociale e\nambientale delle attività aziendali;\n\nf.analizzare e proporre modalità nuove per incentivare le professionalità\ngreen e il contributo dei singoli e dei gruppi al perseguimento di obiettivi di\nsalvaguardia ambientale (es. premi legati a risultati di miglioramento\nambientale, misure di welfare finalizzate a favorire mobilità e comportamenti\neco compatibili, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).\n\nInoltre, viene attivata una fase progettuale relativa alla definizione di\nmodelli di agibilità sindacali nazionali a partire dalle intese vigenti e con\nl’obiettivo del superamento di ogni accordo in essere.\n\nL’Osservatorio è composto da 1 componente designato da ogni\nOrganizzazione Sindacale stipulante ed 1 componente designato da ogni\nAssociazione Datoriale ed opererà, in ogni caso, in una logica di\nbilateralità. Ciascun componente rimarrà in carica per l’intera durata del\nCCNL salvo revoca da parte dell’Organizzazione\u002FAssociazione designante o\ndimissioni. Le delegazioni di Parte Datoriale e Sindacale nominano, nel\nrispetto del principio di alternanza delle cariche, il Presidente\ndell’Osservatorio. Per il funzionamento dell’Osservatorio si rimanda al\nseparato Regolamento, che verrà definito entro 6 mesi dalla data di decorrenza\ndel presente CCNL Parte Generale.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"newtech_trigger","ART. 33 bis - NUOVE TECNOLOGIE E TUTELA ","ART. 33 bis - NUOVE TECNOLOGIE E TUTELA DEI DIRITTI DELLE\nLAVORATRICI E DEI LAVORATORI\n\nLe Parti, preso atto del rilevante impatto della digitalizzazione,\ndell’automazione e dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro che\ncoinvolge anche il settore del trasporto aereo, favoriscono l’utilizzo di\nsistemi e strumenti tecnologici, con particolare attenzione allo sviluppo\naziendale e occupazionale, nel rispetto della normativa vigente.\n\nA tal fine le Parti condividono l’opportunità che le Aziende si dotino di\nstrumenti per l’ottimizzazione delle attività aziendali garantendo la tutela\ndei diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori tramite informative dettagliate,\nadottate nel pieno rispetto delle disposizioni sulla privacy e delle\nraccomandazioni emesse dal Garante per la tutela dei dati personali, tali da\nnon richiedere la costante adozione di specifiche intesela livello\naziendale.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"cbadate_start_date","è stata stipulata la Parte Generale comu","è stata stipulata la Parte Generale comune del Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro dell’industria del trasporto aereo, che contiene la\nregolamentazione della filiera del trasporto aereo.\n\nLa presente Parte Generale ha efficacia dal 1 ° gennaio 2025 al 31 dicembre\n2027.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Parte generale trasporto aereo 2025 - 2025\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2025-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2027-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporto aereo di passeggeri  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti, UILTRASPORTI - Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks, The relationship between work and health, Musculoskeletal solicitation of workstations, Employee involvement in the monitoring\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;10 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;-9.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[162],{"title":37,"slug":33},[164],{"type":165,"data":166},"call_to_action_body_block",{"title":167,"description":168,"variant":169,"link":170},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":167,"url":171,"description":167,"rel":172,"type":173},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[175],{"type":165,"data":176},{"title":167,"description":168,"variant":169,"link":177},{"title":167,"url":171,"description":167,"rel":172,"type":173},[]]