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In tal senso le Parti intendono\nfavorire l’adozione di regole comuni che promuovano la qualità dei servizi\nsvolti e la competitività delle imprese anche in una ottica di salvaguardia\noccupazionale e della dignità e qualità del lavoro. Per perseguire tali\nfinalità le Parti condividono l’utilità di un modello di Filiera che\npreveda una disciplina di garanzia delle tutele minime del lavoro e di\ncontrasto a forme di concorrenza improprie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dell’appartenenza al sistema di “filiera” intende farsi artefice il\npresente CCNL attraverso la fissazione di un quadro di regole di insieme e la\npromozione congiunta di interventi legislativi, da applicarsi a tutti gli\noperatori del settore nella Parte Generale in quanto componenti a pieno titolo\ndella filiera del Trasporto Aereo. Componenti, la cui specificità in termini\ndi diverso contributo alla catena del valore, viene dal CCNL riconosciuta e\nvalorizzata attraverso la definizione di Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLARITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte Generale del contratto, comune a tutte le Parti Specifiche, è\nsottoscritta dalla totalità delle Associazioni Datoriali e dalle Segreterie\nNazionali di Categoria FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto\naereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni Parte Specifica di seguito riportata ha una propria autonomia negoziale\ned è sottoscritta dall’Associazione Datoriale interessata e dalle Segreterie\nNazionali di Categoria firmatarie della parte generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte specifica gestori aeroportuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSAEROPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parti specifiche vettori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSAEREO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FAIRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte specifica servizi aeroportuali di assistenza a terra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSOHANDLERS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte specifica catering aereo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FEDERCATERING\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parti specifiche ATM servizi diretti e complementari (Air Traffic\nManagement):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSOCONTROL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta peraltro convenuto che attraverso la sua sottoscrizione le\nAssociazioni datoriali e le OO.SS. stipulanti riconoscono di aver individuato\nla regolamentazione di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AMBITO DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL di settore del Trasporto Aereo è il riferimento regolatorio sul\nversante del lavoro e si applica a tutto il personale di terra e di volo per\nl’intera Industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti\nin Italia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in\nItalia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di manutenzione aeronautica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi di gestione aeroportuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servizi di catering aereo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- servizi ATM diretti e complementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potrà, inoltre, applicarsi alle Aziende che, attraverso accordi di\nconfluenza e armonizzazione, aderiscano alla regolamentazione generale\ncontrattuale del Trasporto Aereo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con l’obiettivo comune di assicurare incrementale\ntrasparenza e certezza di diritti e doveri, le Parti ritengono fondamentale\ndare massima diffusione al testo contrattuale curandone la distribuzione a\ntutti i lavoratori anche attraverso la sua pubblicazione nelle intranet\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo I - RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in relazione ai nuovi principi su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rappresentanza, rappresentatività e titolarità delle OO.SS.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-validità della sottoscrizione del CCNL, nonché modalità di ratifica\ndelle singole parti specifiche sulla base della titolarità così come definita\nal precedente paragrafo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-costituzione e composizione delle RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-efficacia ed esigibilità dei CCNL con modalità stabilite dalle categorie\nper ogni singolo contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-clausole e procedure finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni\nassunti e le conseguenze di eventuali inadempimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si impegnano a dare tempestiva attuazione agli accordi applicativi\nsottoscritti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL recepisce integralmente i contenuti del Testo Unico sulla\nrappresentanza del 10\u002F01\u002F2014 e dell’Accordo interconfederale del 28\u002F02\u002F2018,\nattribuendo all’Osservatorio Nazionale, di cui all’art. 1 che segue, il\ncompito di individuare le soluzioni per il recepimento delle parti che il\npredetto Testo Unico demanda alla regolamentazione contrattuale sui capitoli\npresenti e non del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulla natura di servizi pubblici essenziali delle attività delle imprese\noperanti nel settore e sulla necessità di assicurare la continuità dei\nservizi prestati ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 146\u002F1990 e\ns.m.i.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulla funzionalità dell'assetto contrattuale a una dinamica delle\nrelazioni di lavoro che sia improntata al raggiungimento dei risultati di\ngestione efficiente in grado di coniugare qualità del servizio e tutela delle\ncondizioni di lavoro anche attraverso il perseguimento di una gestione\ncontrollata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli\ne strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del\nsettore in una ottica di salvaguardia della salute e della sicurezza dei\nlavoratori \u002Flavoratrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sull’agevolare nell’ambito aziendale la creazione di modelli\npartecipativi, tenuto conto di quanto già fatto in alcune realtà del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Modello relazionale di informazione e consultazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare, quale momento prioritario\ne qualificante nei rapporti sindacali, un sistema di partecipazione improntato\nsulla trasparenza e sulla tempestività, nonché sul ruolo propositivo delle\nOO.SS.,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- allo scopo di rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante\nmiglioramenti dell’efficienza gestionale, della qualità di servizio, della\nproduttività, in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse\numane,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in considerazione della necessità di assicurare lo sviluppo della\ncapacità competitiva delle Aziende quale condizione essenziale per\nconfrontarsi validamente con le esigenze dettate dalla progressiva\nglobalizzazione dei mercati e dal processo di integrazione europea,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed\nefficiente assetto del sistema di relazioni sindacali, in tutti i suoi livelli,\nravvisano l’opportunità di realizzare il seguente modello relazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti confermano l’attivazione dell’Osservatorio\nNazionale, istituito con Verbale di accordo del 24 maggio 2016, per\nl’approfondimento tempestivo delle problematiche connesse con l’evoluzione\ndel sistema del Trasporto Aereo. Oggetto di esame dell’Osservatorio potranno,\naltresì, essere le dinamiche comuni di evoluzione dell’industria, al fine di\nricercare soluzioni orientate alla costruzione di una logica di “sistema di\ncomparto”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’Osservatorio si terrà un incontro almeno semestrale\ndedicato al monitoraggio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dell’impatto delle riforme del lavoro e i relativi strumenti, anche\nattraverso l’esame analitico delle singole fattispecie, nonché in materia di\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-degli strumenti utili a favorire reimpiego\u002Friqualificazione di risorse\noggetto di ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del recepimento e degli adempimenti in merito al Testo Unico sulla\nRappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di iniziative finalizzate al riconoscimento da parte del Ministero del\nLavoro dell’esistenza nel Trasporto Aereo di eventuali attività usuranti e\nconseguenti risvolti sul piano pensionistico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dell’adeguamento delle Aziende a sistemi e norme che diano garanzia di\nrispetto e di controllo sulle prestazioni sociali e ambientali delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- della evoluzione della contrattazione di 2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-delle iniziative istituzionali nazionali e comunitarie per la realizzazione\ndel “Sistema Trasporto Aereo Italiano”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, viene attivata una fase progettuale relativa alla definizione di\nmodelli di agibilità sindacali nazionali a partire dalle intese vigenti e con\nl’obiettivo del superamento di ogni accordo in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio è composto da 1 componente designato da ogni O.S.\nstipulante e 1 componente designato da ogni Associazione datoriale e opererà\nin ogni caso in una logica di bilateralità. Ciascun componente rimarrà in\ncarica per l’intera durata del CCNL salvo revoca da parte della\nOrganizzazione\u002FAssociazione designante o dimissioni. Per il funzionamento\ndell'Osservatorio si rimanda al separato regolamento, che verrà definito entro\n6 mesi dalla data di decorrenza del presente CCNL, Parte Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I servizi di Segreteria dell’Osservatorio Nazionale saranno assicurati a\nrotazione annua dalle parti stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Informativa sull’andamento dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di un apposito incontro, da tenersi nel 1° quadrimestre di ogni\nanno, le Aziende esporranno alle OO.SS. Nazionali stipulanti ovvero, in\nrapporto alla configurazione aziendale, alle loro articolazioni\nterritoriali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese indicazioni di\ntrend con specifico riferimento a particolari aree di interesse strategico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prospettive di sviluppo dell’attività, anche con riferimento ad\nacquisizione e\u002Fo accordi commerciali con altre imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento della produttività, del livello di efficienza e della\nqualità del servizio correlato all’anno precedente e in rapporto, ove\npossibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze del\nmercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le prospettive produttive e le conseguenti previsioni di investimenti,\nnonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti con le prevedibili\nimplicazioni su occupazione, condizioni di lavoro, condizioni\nambientali\u002Fecologiche e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli orientamenti in materia di appalti e sub concessioni, avuto riguardo\nalla natura delle attività conferite, nonché agli ambiti in cui essi si\nesplicano o si prevede possano esplicarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoga esposizione verrà effettuata dalle Aziende, anche a richiesta delle\nOO.SS. stipulanti, in relazione ad aggiornamenti significativi di tali\nprogrammi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto\nindustriale e dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la\nrealizzazione delle iniziative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Progetti di intervento sugli assetti organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fenomeni di rilevanza strategica quali ad esempio il riassetto\nproduttivo o organizzativo che abbiano significativi impatti sugli aspetti\noccupazionali, le Aziende daranno una preventiva informativa alle OO.SS.\novvero, in rapporto alla loro configurazione aziendale, alle loro articolazioni\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Articolazione della contrattazione collettiva.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di rendere più competitivo il comparto del trasporto\naereo, concordano nel riconoscere la centralità e il ruolo strategico del\npresente CCNL e allo scopo di fornire al settore uno strumento volto alla\nvalorizzazione della professionalità dei lavoratori, a tutelare\nl’occupazione e lo sviluppo delle relazioni industriali, individuano nella\ncontrattazione aziendale lo strumento attraverso il quale promuovere tali\niniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, pertanto, in linea con quanto previsto dai relativi Accordi\ninterconfederali, convengono che la contrattazione collettiva sia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>articolata come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Contratto nazionale (CCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL avrà durata triennale sia per la parte normativa che per quella\neconomica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce\nfonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi, avendo la\nfunzione di favorire processi di risanamento e riorganizzazione aziendale e di\ngarantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i\nlavoratori del settore. Il Contratto Nazionale definisce, altresì, modalità\ned ambiti di applicazione della contrattazione di 2° livello, affinché la\nstessa operi per migliorare il posizionamento competitivo delle Aziende e la\nproduttività, attraverso un migliore impiego dei fattori di produzione e\ndell’organizzazione del lavoro, continuando a garantire idonee condizioni di\nsalute e sicurezza del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL individua materie e istituti propri del livello nazionale,\nderogabili a livello aziendale attraverso intese modificative secondo le\nfinalità e le modalità specificatamente riportate nel paragrafo “intese\nmodificative del CCNL”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL, sia nella Parte Generale comune che nelle Parti Specifiche,\nindividua materie e istituti propri del livello nazionale, nonché materie e\nistituti di competenza del livello aziendale diversi e non ripetitivi rispetto\nai primi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Contrattazione aziendale o di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione agli Accordi Interconfederali vigenti il contratto nazionale\nindividua le materie che sono oggetto della contrattazione aziendale. In virtù\ndi tale disposizione, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori\nmaterie nelle Parti Specifiche, le Parti hanno inteso delegare le seguenti\nmaterie nel rispetto del principio dell’effettività di regolamentazioni\ndisciplinate dal CCNL sulla base di specifici rinvii già previsti nei singoli\narticoli dello stesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orario di lavoro (aspetti applicativi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mercato del lavoro (aspetti applicativi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il Premio di Risultato, ove ne sussistano le condizioni di redditività\naziendale; le modalità e l’ambito di applicazione possono essere definiti\nnelle PARTI SPECIFICHE, fermo restando che il premio variabile deve comunque\navere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari\ntrattamenti contributivi e fiscali previsti dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi aziendali di cui al comma che precede, per le parti\neconomiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in\nforza secondo le previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10\u002F01\u002F2014\ne s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Intese modificative del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, al fine di adeguare la regolamentazione dei rapporti di lavoro\nalle esigenze di specifici contesti produttivi, concordano sulla possibilità\ndi sottoscrivere specifiche intese modificative a livello aziendale, anche in\nvia sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese modificative sottoscritte a livello aziendale sono efficaci per\ntutto il personale in forza e vincolano tutte le OO.SS. stipulanti il presente\nCCNL, secondo le previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10\u002F01\u002F2014\ne s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le intese modificative sono negoziate con le Rappresentanze\nSindacali costituite su iniziativa delle OO.SS. firmatarie il CCNL operanti in\nAzienda, d’intesa ovvero congiuntamente con le OO.SS. territoriali di\ncategoria, ovvero con le articolazioni organizzative competenti delle\ncorrispondenti OO.SS. espressione delle Federazioni sindacali firmatarie del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese sottoscritte ai sensi del presente articolo sono trasmesse,\nattraverso le rispettive Associazioni datoriali, a fini informativi alle parti\nstipulanti il CCNL e acquisiscono immediatamente e direttamente efficacia\nmodificando, per le materie e le durate definite, le relative clausole del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese modificative dovranno indicare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gli obiettivi che si intendono conseguire;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la durata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i riferimenti puntuali agli articoli del CCNL oggetto di modifica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le pattuizioni a garanzia della esigibilità dell’accordo con\nprovvedimenti a carico degli inadempimenti di entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli ambiti nei quali potranno essere raggiunte tali intese sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la gestione di situazioni di crisi Aziendale, anche con l’obiettivo di\nlimitare le ricadute occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lo sviluppo economico e occupazionale della impresa nella prospettiva di\nnuovi significativi investimenti e di un diverso posizionamento strategico e\ncompetitivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi ambiti le intese modificative potranno avere ad oggetto gli\nistituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa,\nl’inquadramento, gli istituti di carattere retributivo—con l’esclusione\ndei minimi tabellari, della indennità di contingenza, degli emolumenti di\nnatura individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Procedura generale per il rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano al rispetto della seguente modalità di confronto per\nil rinnovo del CCNL. Le proposte per il rinnovo del presente CCNL saranno\npresentate 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e\ncomunque per un periodo pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle\nproposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto continuerà ad essere il quadro regolatorio economico\ne normativo dei rapporti di lavoro fino al suo rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti e le articolazioni organizzative territoriali si\nastengono, altresì, dall'intraprendere qualsiasi iniziativa unilaterale\ninerente materie già oggetto di disciplina nel presente CCNL, durante\nl’intero periodo di vigenza dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Procedura generale di conciliazione delle vertenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>inerenti all’applicazione del CCNL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dalle specifiche intese intervenute tra le Parti e\ngià recepite in apposite delibere della Commissione di Garanzia, al fine di\nmigliorare l’efficacia delle relazioni sindacali, le Parti si obbligano,\nprima di dar corso ad azioni sindacali o legali, a ricorrere alle procedure di\nconciliazione di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie individuali di rilevanza collettiva, intendendosi per tali\nle controversie che riguardano una potenziale pluralità di soggetti o comunque\nrelative alla interpretazione di accordi collettivi, dovranno essere sottoposte\nal tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi,\nfino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione\nsindacale o legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti materie sono escluse dalle procedure di che trattasi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-licenziamenti individuali e collettivi ai quali si applicano le procedure\npreviste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli Accordi\nInterconfederali in vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora insorga una controversia in materia di interpretazione ed\napplicazione delle norme della Parte Generale del CCNL, su richiesta scritta di\nuna delle parti interessate, le parti stipulanti si impegnano a fornire, nel\ncorso di un apposito incontro, la propria interpretazione e valutazione\npossibilmente concordata, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta,\nsalvo diverso accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il parere delle parti stipulanti, qualora concordato, è vincolante per i\nsoggetti che hanno dato corso alla procedura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo occorrente alle parti stipulanti per pronunciarsi, i soggetti\ninteressati alla procedura non assumono iniziative unilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dirigenti sindacali, ivi compresi quelli delle RSA o delle RSU, si fa\nrinvio a quanto previsto dalle apposite norme della legge n. 300\u002F70, per quanto\napplicabile od eventualmente regolamentato nelle Parti Specifiche, nonché\ndagli accordi interconfederali intervenuti in materia. Il trattamento economico\nper i permessi sindacali retribuiti è pari a quello che sarebbe spettato\nall’interessato in caso di effettiva prestazione lavorativa, fatto salvo\nquanto previsto nelle singole parti specifiche e\u002Fo nelle singole aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Assemblea (ex art. 20, legge n. 300\u002F70).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle singole unità produttive, così come individuate dalle norme vigenti,\npotranno essere promosse dalla RSU ovvero dalle RSA, ove presenti, o dalle\nOO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del\npersonale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie\ndi interesse sindacale o del lavoro. Tali assemblee saranno tenute in luoghi\nposti a disposizione dalla Azienda, di norma fuori dagli ambienti dove si\nsvolge l'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta, che dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno,\ndovrà essere presentata alla Direzione aziendale con un preavviso minimo di 48\nore rispetto alla data di convocazione, indicando il giorno, l'ora di inizio e\nla durata presunta della assemblea. Eventuali condizioni eccezionali che\ncomportassero l'esigenza di uno spostamento della data, dell'ora e del luogo\ndella assemblea saranno comunicate tempestivamente all'Organismo che ha indetto\nl'assemblea. I predetti Organismi provvederanno a dare comunicazione\ndell'assemblea mediante avviso affisso sugli albi aziendali a loro\ndisposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni del\nsindacato che ha costituito la RSU\u002FRSA, previamente indicati al datore di\nlavoro. Lo svolgimento delle assemblee, al di fuori dell’orario di lavoro,\nper il personale navigante delle Compagnie Aeree, avviene secondo le modalità\ndefinite nell’apposita Sezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compete agli Organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento\ndelle assemblee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto a riunirsi, nell’unità produttiva in cui\nprestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante\nl’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue di cui all’art. 20, legge n.\n300\u002F1970 e al T.U. sulla rappresentanza del 10\u002F1\u002F2014 e s.m.i., per le quali\nverrà corrisposta la normale retribuzione. La durata della assenza dal lavoro\nverrà, a tal fine, rilevata dal cartellino individuale o altro metodo\nequivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee saranno svolte con modalità tali da assicurare la continuità\ne la regolarità delle operazioni ed il diritto dei lavoratori a parteciparvi;\nin particolare per i settori operativi, durante le assemblee indette nel corso\ndell'orario di lavoro dovrà essere assicurato un adeguato presidio operativo\nsecondo quanto sarà convenuto nelle Parti Specifiche. Negli scali, le\nassemblee avverranno di norma nelle ore interessate da minor traffico e tali da\nrendere minimo il disagio all'utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 7 - Permessi per Organi direttivi, agibilità sindacali nazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e aspettativa per incarichi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e per cariche pubbliche elettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti membri di Organi direttivi delle OO.SS. stipulanti il presente\ncontratto saranno concessi, ove richiesti, i permessi di cui all’art. 30\ndella legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli stessi, nonché a quei dipendenti che siano chiamati all’assolvimento\ndi cariche pubbliche elettive, sarà concesso, ove richiesto, per\nl’assolvimento delle rispettive funzioni un periodo di aspettativa, ai sensi\ndell’art. 31 della legge n. 300\u002F70, sino alla scadenza dell’incarico,\ndurante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le agibilità sindacali nazionali si rinvia a quanto\ndefinito nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Affissioni e bacheche sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, presso la sede della Direzione Generale e presso le altre sedi\ndi lavoro, collocheranno un albo, cartaceo e\u002Fo informatico, a disposizione di\nciascuna delle RSA\u002FRSU delle OO.SS. stipulanti il presente contratto per\nl'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili delle rispettive\nOrganizzazioni, in modo di garantirne la più ampia diffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette comunicazioni dovranno riguardare la materia sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un esemplare delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere contestualmente\ninoltrato alle rispettive Direzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo II - TUTELE SOCIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Appalti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo,\nassicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con\nle risoluzioni e gli orientamenti adottati a livello comunitario, le Parti\nintendono definire un sistema che, a partire dai processi di selezione degli\nappaltatori consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non\ndichiarato o irregolare, valorizzare le azioni in linea con principi etici e\ncomportamenti di responsabilità sociale delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’affidamento dei servizi in appalto\u002Fsubappalto sarà effettuato in\ncoerenza con il regolamento ENAC in vigore sulla “certificazione dei\nprestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”. Coerentemente con\nquanto stabilito nell’ambito di applicazione di cui alla Premessa del\npresente CCNL, le Parti riconoscono l’esigenza di evitare gli effetti\ndistorsivi della concorrenza derivanti dall’utilizzo improprio\ndell’istituto dell’appalto, onde evitare forme di dumping contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, le Aziende appaltanti, al fine di consentire una più\nefficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto, di gare o\ndi concessioni apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al\nrispetto di tutte le normative e disposizioni di legge tempo per tempo vigenti\nin materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché alla applicazione dei CCNL\nsottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale,\nonde garantire le lavoratrici e i lavoratori, rispetto al presente CCNL,\nevitando forme di penalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica\ndel rispetto della regolarità dell’appalto, anche attraverso la\npresentazione periodica del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) a\nrichiesta dell’Appaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, infine, consapevoli della prevista modifica comunitaria\nattualmente in discussione sul tema delle attività di assistenza a terra, si\nimpegnano ad incontrarsi tempestivamente a valle delle modifiche introdotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di Aziende appaltatrici di servizi operanti in azienda potranno\nfruire, compatibilmente con la disponibilità di strutture, dei servizi di\nmensa, ove esistenti, previe opportune intese tra la Società di erogazione del\nservizio e l’Azienda appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Cessione o trasferimento di azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli obblighi conseguenti al trasferimento di attività, alla cessione o\nal trasferimento di Azienda o di ramo di Azienda, le Parti fanno riferimento a\nquanto disposto dalle normative di legge in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Ambiente di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l’ambiente di lavoro ed il contesto nel quale la\nprestazione viene fornita siano aspetti fondamentali per il miglioramento del\nservizio offerto e che il livello di soddisfacimento dei bisogni e delle\nfinalità delle risorse umane all’interno della organizzazione aziendale in\nrelazione agli obiettivi assegnati siano elementi imprescindibili al fine di\ncreare un clima positivo, nel quale poter operare validamente in condizioni di\nsalubrità e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, si conviene che le Aziende, andando anche oltre la specifica\ndisciplina sul tema “Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro” di cui al\nsuccessivo art. 12, pongano in essere quelle azioni volte a tutelare e\ngarantire il diritto i lavoratori ad operare in un ambiente di lavoro consono e\nadeguato, rimuovendo quegli ostacoli che si frappongono al perseguimento di\ntale obiettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 12 - Tutela della salute e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti individuano, come valore condiviso, l’impegno per una costante\nattenzione nei confronti della tutela della salute e della integrità fisica\ndei lavoratori, della sicurezza negli ambienti di lavoro e della prevenzione,\nformazione e informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con questi obiettivi, le Parti condividono la necessità di\nagire in una ottica proattiva anziché reattiva, stante i primari interessi in\ngioco che attengono, fondamentalmente ma non unicamente, alla salute fisica e\npsichica del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza a tale ottica proattiva condivisa, tutti i soggetti\ninteressati collaborano e interagiscono nell’ambito delle rispettive funzioni\ne responsabilità per migliorare costantemente le condizioni degli ambienti di\nlavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, salubrità, igiene e\ngarantire una formazione adeguata, con particolare riferimento ai rischi\nspecifici connessi all’ambiente aeroportuale, in modo tale non solo da\nvalutare, prevenire, eliminare e\u002Fo ridurre progressivamente i rischi e i\npericoli alla fonte, ma anche per potere creare un ambiente di lavoro\nottimale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto anche di quanto previsto dall’Ente regolatore in merito alle\nattività che si svolgono in aree o spazi destinati ad un uso generalizzato da\nparte di operatori e\u002Fo soggetti che operano in ambito aeroportuale o che\nprevedono l’utilizzo promiscuo di infrastrutture e\u002Fo attrezzature, le Parti\nconvergono sulla necessità di attribuire anche una particolare attenzione alle\nproblematiche inerenti la circolazione nelle aree aeroportuali operative\ninterne e ritengono opportuno che tutti i soggetti interessati sopra citati\ndiano il loro contributo in una ottica di prevenzione e tutela grazie\nall’impiego di strumenti di coordinamento sempre più incisivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Aziende confermano l’impegno alla massima sensibilizzazione\ne alla diffusione di una cultura di prevenzione tra i lavoratori, ponendo\nparticolare attenzione alle attività che, in relazione alla specificità di\ncomparto, attengono alla movimentazione carichi, agli agenti chimici e fisici e\nalle lavorazioni che richiedono l’utilizzo di mezzi e attrezzature\naeroportuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Premesso quanto sopra, visto quanto stabilito dal D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.,\ncon particolare riferimento al titolo I, capo III, sezione VII, e\ndall’Accordo interconfederale del 12 dicembre 2018, tenuto conto di quanto\nprevisto anche dall’Ente regolatore, le Parti confermano la piena attuazione\ne il sostegno al ruolo dei RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)\ncui vengono affidati in maniera specifica ed esclusiva dalla normativa\nesistente le titolarità di rappresentanza in questa materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i. i RLS devono essere\ndesignati o eletti nell’ambito delle rappresentanze sindacali esistenti in\nciascuna Azienda, nel numero, con le modalità e la durata previste\ndall'Accordo interconfederale 12 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le Aziende che impiegano meno di 15 dipendenti, si\nrinvia all’accordo interconfederale da ultimo citato, ferma restando\nl’opportunità, in coerenza con le premesse sviluppate, che in tutte le\nAziende sia eletto il RLS. In mancanza del RLS, ai sensi dell’art. 48, comma\n2) del D.lgs. n. 81\u002F2008, le Parti individuano il RLS di cui al comma 1) del\ncitato articolo nel “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di\nciascun comparto di competenza”. Si rinviano, pertanto, in sede aziendale le\nmodalità di elezione e designazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esercizio delle attività di competenza ad ogni RLS spettano 40 ore\nannue di permessi retribuiti, fatte salve le condizioni di miglior favore\ncondivise a livello aziendale o nelle Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di attività di RLS di sito, le ore spettanti vengono elevate a 60\nore complessive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione\naziendale con le stesse modalità in vigore per la concessione dei permessi ai\ncomponenti delle RSA o delle RSU, salvo le situazioni di rischio di particolare\ngravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)\ned l) dell’art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i. non viene utilizzato il\npredetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Formazione e compiti dei RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel comune impegno volto a dare concreta ed effettiva attuazione\nalle disposizioni del D.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i., in uno spirito di reciproca e\nfattiva collaborazione finalizzata a promuovere e migliorare la sicurezza e la\nsalute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche al fine di costruire una\ncomune visione di valutazione e gestione dei rischi, confermano la primaria\nimportanza rivestita dalla formazione dei RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2008 e dall’Accordo\ninterconfederale del 12 dicembre 2018, il RLS si rende disponibile alla\neffettuazione della necessaria attività formativa e il datore di lavoro\nassicurerà con oneri a proprio carico una adeguata ed esaustiva formazione in\nmateria con particolare attenzione ai rischi specifici esistenti nei relativi\nambiti di rappresentanza, prevedendo comunque specifici cicli di aggiornamento\nannuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il RLS esercita le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008,\ne in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione\ndei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della\nprevenzione nella Azienda, ovvero nell’unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla\nvalutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle\ninerenti alle sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,\nl’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)formula osservazioni\u002Fproposte nella elaborazione, nella individuazione e\nnella attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e\nl’integrità fisica dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)elabora proposte in merito all’attività di prevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle\nautorità competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di accesso ai luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro ex art. 50, D.lgs. 81\u002F2008, sarà\nesercitato nel rispetto delle esigenze produttive, nonché delle disposizioni\nlegislative relative ai luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il RLS che intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro\ndovrà dame comunicazione scritta alla Azienda almeno 24 ore prima specificando\nil luogo e i motivi dell’accesso, salvo le situazioni di rischio di\nparticolare gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di necessità di accesso su aree soggette a restrizioni, le Parti si\nattiveranno con le Direzioni aeroportuali per l’ottenimento di procedure che\nconsentano il rilascio delle autorizzazioni necessarie nei tempi predetti,\nsalvo il rispetto delle altre condizioni specifiche previste per le stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che tale accesso avvenga possibilmente congiuntamente a\nun rappresentante del servizio di prevenzione e protezione, al quale deve\nessere fatta in ogni caso esplicita richiesta da parte del RSL, al fine di una\npiù puntuale analisi congiunta dei problemi e delle possibili soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle\ndisposizioni di legge e all’Accordo interconfederale 12 dicembre 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>R.L.S. di sito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e\ns.m.i. con riferimento al “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di\nsito produttivo”, eletto tra gli RLS delle aziende presenti, nel quadro di un\nsempre più efficace sistema di relazioni industriali nell’ambito delle\nspecifiche tematiche oggetto del presente articolo, le Parti condividono la\nnecessità, che negli aeroporti con traffico superiore ai 3 milioni di\npasseggeri annui e che presentino situazioni di particolare interferenza\noperativa connessa alla presenza di più Società, venga istituita anche la\nfigura del RLS di sito, cui verrà attribuito uno specifico compito di\ncoordinamento e di rappresentanza in caso di assenza di RLS nella singola\nazienda. Negli aeroporti ove venga nominato il RLS di sito produttivo, lo\nstesso svolgerà i compiti anche del RLS territoriale intervenendo nei casi e\ncon le modalità previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto sopra le Parti procederanno nell’ambito\ndell’Osservatorio, di cui all’art. 1 del presente CCNL, ad esaminare e\napprofondire la tematica del RLS di Sito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 13 - Dispositivi di protezione individuale (DPI).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel ribadire il valore, condiviso come di primaria importanza,\ndella tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, convenendo\nsulla necessità di continuare nell’impegno comune di sensibilizzare le\nimprese e i dipendenti al corretto utilizzo dei DPI, considerati, assieme alla\nformazione e alla prevenzione, fondamentali per prevenire i rischi di\ninfortunio e di malattia professionale, confermano preliminarmente che la\nfornitura dei DPI al personale in relazione alle mansioni svolte e alla\nspecifica tipologia di lavoro è obbligo che, per la normativa di legge, grava\ndirettamente sulle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, fermo restando il rispetto da parte dei datori di lavoro e dei\nlavoratori della normativa in materia, con particolare riferimento gli artt. 74\n- 79 del D.lgs. 81\u002F2008, all’atto di ogni nuova assunzione i lavoratori hanno\ndiritto ad ogni DPI eventualmente funzionale alla tipologia di lavorazione. Per\nil corretto utilizzo degli stessi dovranno inoltre essere previste apposite\nprocedure informative e\u002Fo di addestramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa è comunque impegnata ad assicurare che, al verificarsi delle\ncondizioni di usura o di inefficienza del DPI, gli stessi vengano prontamente\nsostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane l’obbligo per i lavoratori di utilizzare sempre tutti i DPI messi a\ndisposizione (vedi Circolare n. 34 del 29\u002F4\u002F1999 emanata dal Ministero del\nLavoro e Previdenza Sociale e s.m.i.), in materia di “indumenti di lavoro e\ndispositivi di protezione individuale”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i DPI dovranno essere usati unicamente nell’ambito delle attività\naziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati alla impresa sia in\noccasione delle nuove forniture, sia al momento della risoluzione del contratto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di\nformazione tese ad accrescere una diffusa cultura della Sicurezza e della\nPrevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l’uso, il\nrinnovo e il controllo dei DPI durante lo svolgimento della attività\nlavorativa, formano oggetto di accordo tra le Parti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Tutela della privacy.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in considerazione della crescente rilevanza delle problematiche connesse\nalla tutela dei dati personali, anche in relazione alla progressiva diffusione\ndi sempre più avanzati apparati, tecnologie e strumentazioni che possono\nconsentire di accedere ad una moltitudine di informazioni ed immagini inerenti\na un soggetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- stante la acuita sensibilità da parte dell’opinione pubblica e dei\nsoggetti passivi, anche solo potenziali, del trattamento dei dati personali,\nconseguente al diffondersi del timore di illecite interferenze con la sfera di\nriservatezza individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in considerazione del fatto che, per esigenze legate alla garanzia della\npubblica sicurezza potrebbe essere richiesta la comunicazione di dati sensibili\nper assicurare l’affidabilità di chiunque operi in ambito aeroportuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vista la necessità di trattare un numero di dati personali dei clienti\ndei servizi aeroportuali in costante e significativo aumento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convergono sulla necessità di attribuire specifica attenzione alla tematica\ndella tutela dei dati personali, intesa in senso ampio e rivolta sia\nnell’ambito del rapporto di lavoro che vede come soggetto interessato il\ndipendente, sia nei confronti dei clienti dei servizi aeroportuali che può\ninteressare le aziende e un’ampia fascia di lavoratori come titolari,\nresponsabili e\u002Fo incaricati del trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica, le Parti condividono che, oltre ad una scrupolosa\napplicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti del Regolamento Europeo UE\n679\u002F2016 sulla Privacy o GDPR (General Data Protection Regulation), del Codice\nin materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196\u002F2003, come modificato\ndal D.lgs. n. 101\u002F2018 e dello Statuto dei lavoratori, legge n. 300\u002F1970 e\nrelativi accordi aziendali in materia, ferme restando le Autorizzazioni\nGenerali del Garante, sarà attribuita un’adeguata considerazione alle\nindicazioni e raccomandazioni del Garante per la protezione dei dati\npersonali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicytxt\">\u003Ch3>Art. 15 - Tossicodipendenza\u002Falcolismo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto distintamente regolato nelle Parti Specifiche, le\nAziende concederanno un periodo di aspettativa non retribuita per la durata\ndell'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a 3 anni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali\nsia accertato lo stato di tossico-dipendenza\u002Falcolismo e che intendano accedere\nai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i Servizi sanitari delle\nUSL o di altre Strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali\nindividuate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende concederanno al lavoratore, che ne faccia richiesta, una\naspettativa non retribuita, della durata complessiva non superiore a 6 mesi, da\nfruire fino a concorrenza per periodi continuativi non inferiori a 1 mese,\nmotivata dalla comprovata necessità di assistere familiari a carico che,\nrisultando in condizioni documentate di tossicodipendenza\u002Falcolismo effettuano\nterapie di riabilitazione da eseguire presso il SSN o presso Strutture\nspecializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o\ncomunità terapeutiche individuate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa potrà non essere concessa in pendenza di procedimenti\ndisciplinari per fatti gravi che prevedano la sanzione di licenziamento a norma\ndi CCNL o regolamento aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui sia accertata la condizione di alcolismo, si applicano le\nnorme e le garanzie di cui al presente articolo, compatibilmente con le\nspecifiche discipline nazionali e regionali tempo per tempo vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 16 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>anche in materia di molestie sessuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga\nin un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, dovrà essere\nassicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua\nmanifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestia sessuale, si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a\nconnotazione sessuale o comunque basato sul sesso che, di per sé, sia\npercepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo\nsubisce, oppure sia suscettibile di creare un clima intimidatorio, ostile,\ndegradante, umiliante od offensivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di particolare rilievo va considerata la molestia sessuale che produca\natteggiamenti intimidatori dei superiori gerarchici in relazione alla\ncostituzione, allo svolgimento e alla estinzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La molestia o ricatto sessuale costituisce infrazione disciplinare.\nAnalogamente si configura la denuncia di fatti inesistenti compiuta al solo\nscopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale\nsecondo quanto convenuto nel quarto capoverso del presente articolo, le Aziende\nhanno l’obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali di\naccertamento, assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi,\nper assistenza e consulenza, anche dei CPO aziendali. Le Aziende provvederanno\naltresì alla diffusione di campagne di informazione e valuteranno l’adozione\ndi specifici Codici di condotta nel rispetto dell’accordo Quadro sulle\nmolestie e violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL,\nCISL e UIL del 25 gennaio 2016.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 17 - Mobbing.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro\nimprontato alla tutela della libertà, dignità e inviolabilità della persona\ne ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative\nal fine di contrastare l’insorgere di situazioni di mobbing, nonché di\nprevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute\nfisica e mentale della lavoratrice e del lavoratore interessati e, più in\ngenerale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 18 - Pari opportunità.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della piena applicazione delle leggi nn. 903\u002F77, 125\u002F91 e s.m.i.,\nnonché della normativa della CEE in tema di pari opportunità uomo-donna nel\nlavoro, vengono istituiti il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità e i\nComitati Pari Opportunità Aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità, costituito in forma\nparitetica tra rappresentanti designati dalle Associazioni datoriali e OO.SS.\nstipulanti il CCNL, ha il compito di monitorare l’andamento occupazionale,\nrecepire le direttive nazionali ed europee emanate in materia di pari\nopportunità e monitorare la loro applicazione, instaurare buone prassi a\nlivello europeo con Organismi che hanno gli stessi compiti istituzionali e con\ni Comitati Pari Opportunità Nazionali esistenti sul territorio italiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Nazionale è presieduto da un Presidente nominato tra i suoi\ncomponenti con apposita deliberazione assunta dai presenti alla riunione e a\nmaggioranza dei 2\u002F3 del numero complessivo dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riunirà trimestralmente e invierà annualmente alle Parti stipulanti un\nrapporto sull’attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ognuna delle Parti potrà formulare richieste per una riunione\nstraordinaria, con un preavviso di 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, il Comitato\npresenterà alle Parti un rapporto conclusivo della attività svolta nel corso\ndel mandato, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame\nin occasione del successivo rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Comitati Pari Opportunità Aziendali vengono costituiti in forma\nparitetica tra rappresentanti designati dalle Aziende e rappresentanti\nsindacali stipulanti il CCNL presenti sul territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di avere omogeneità nella assegnazione dei compiti e nelle regole\ndi funzionamento i Comitati Pari Opportunità Aziendali si doteranno di uno\nstatuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per poter favorire la realizzazione delle finalità dei rispettivi Organismi\ndi parità le Associazioni datoriali e le Aziende, nelle rispettive competenze,\ngarantiranno tutti gli strumenti necessari al loro funzionamento (informazioni,\ncorsi di formazione, strumenti comunicativi interni, agibilità per le\ncomponenti sindacali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, valorizzeranno, nell’ambito lavorativo, i risultati del\nlavoro svolto dagli Organismi in questione, favorendone la pubblicità con i\nmezzi più idonei.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività espletata in qualità di componenti del Comitato Nazionale e\ndei Comitati Pari Opportunità Aziendali è, a tutti gli effetti, prestazione\ndi servizio in orario di lavoro, trattandosi di attività istituzionale a\nvalere sul monte ore dei permessi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno programmati, a livello nazionale e aziendale, incontri periodici con\ni corrispondenti referenti datoriali e sindacali su tematiche particolari e\u002Fo\nper compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione e di applicazione della\nlegge, degli accordi e della normativa in materia di pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ottemperanza all’art. 46 del D.lgs. n. 198\u002F2006 dovranno essere\nforniti, nel mese di gennaio, i rapporti sul personale che saranno oggetto di\nanalisi e confronti fra Associazioni datoriali, OO.SS. e Comitato Nazionale e\nfra Aziende, OO.SS. e CPO aziendali, nel rispetto delle tempistiche e delle\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti dovranno essere consegnati 15 giorni prima degli incontri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire un equilibrato accesso al lavoro tra uomini e donne,\nnel rispetto del D.lgs. n. 198\u002F2006, si individueranno, a livello aziendale,\ntutte le azioni positive che a ciò possano contribuire.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Lavoratori disabili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili su attività\nconfacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, compatibilmente con le\nesigenze impiantistiche e\u002Fo tecnico-organizzative, le Aziende si adopereranno\nanche per individuare interventi atti a superare le c.d. “barriere\narchitettoniche”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, nel constatare la specifica rilevanza della materia,\nconfermano la particolare attenzione verso l’evoluzione del quadro normativo\ne dei conseguenti regolamenti attuativi in una prospettiva di ricerca dei\npossibili ambiti di intervento, tenendo conto delle disposizioni di cui alla\nlegge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive disposizioni legislative in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Lavoratori studenti e permessi per studio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Lavoratori studenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, hanno diritto, ai sensi dell’art. 10 della legge\n300\u002F1970 a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la\npreparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro\nstraordinario o durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni\nnecessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi 1) e 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Permessi per studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a tempo indeterminato che intendono frequentare presso\nIstituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio attinenti alla\nattività svolta dalla Azienda istituiti in base a disposizioni di legge o\ncomunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a\ntali Istituti, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella\nmisura massima di 150 ore triennali ‘pro capite’, che potranno anche essere\nutilizzate in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende\npartecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.\nI lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui\nsopra non dovranno superare il 2% del totale dei lavoratori occupati in\nciascuna unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno. Né potranno\ncontemporaneamente superare l'1% del totale dei lavoratori occupati in ciascun\nturno nell'unità produttiva. I permessi verranno concessi compatibilmente con\nla possibilità di un normale espletamento del servizio. I lavoratori\ninteressati dovranno inoltrare apposita domanda scritta alla Direzione\naziendale e successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli\nattestati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative.\nQualora il numero dei richiedenti sia superiore alla percentuale massima di cui\nal precedente 2° capoverso, l’Azienda, fermo restando il limite sopra\nprevisto, stabilirà, tenendo presente le istanze espresse dai lavoratori, i\ncriteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, le\ncaratteristiche dei corsi di studio etc.) per l’identificazione dei\nbeneficiari dei permessi, dandone comunicazione alle strutture delle\nRSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico\u002Forganizzative,\nagevoleranno i suindicati percorsi di studio concedendo ai dipendenti eventuali\nperiodi di ferie o permessi non retribuiti su richiesta dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 – Congedi, assenze e permessi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalle leggi in materia, limitatamente a\nquanto da esse demandate alla contrattazione collettiva, le Parti convengono\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>qualora il periodo di congedo di cui all’art. 4, comma 3), legge 53\u002F00,\nvenga usufruito in modo continuativo per un periodo superiore a 1 anno, il\nlavoratore interessato sarà riammesso al lavoro, potendosi prevedere la\npartecipazione ad un corso di aggiornamento professionale relativo sia a\ntematiche operative sia a problematiche di sicurezza. Qualora il corso abbia\nuna durata superiore a 5 giorni lavorativi, la parte eccedente sarà tenuta al\n50% fuori orario di lavoro e, per questa parte, non darà corso a retribuzione\naggiuntiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i congedi di formazione di cui all’art. 5, legge 53\u002F00, potranno essere\nutilizzati contemporaneamente da non più del 2% del personale in forza,\nall’atto della richiesta, avente i requisiti di anzianità aziendale di cui\nal comma 1) del medesimo art. 5. I congedi verranno concessi, compatibilmente\ncon le esigenze di servizio, per il completamento della scuola dell’obbligo\ne, in sequenza, per il conseguimento di un titolo di studio di 2° grado, del\ndiploma universitario o di laurea in discipline attinenti alla attività\nprofessionale svolta o per la partecipazione ad attività formative inerenti\nalla attività svolta. In sede aziendale potranno essere definiti i criteri e\nil procedimento per la richiesta e la concessione o il diniego di tali\ncongedi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per quanto concerne i percorsi di formazione di cui all’art. 6, legge\n53\u002F00, viene definito in 2 ore\u002Fdipendente a tempo indeterminato\u002Fanno il monte\nore da destinare ai congedi per la partecipazione agli interventi formativi che\nrientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1) dello stesso\nart. 6 sopra citato. Le Aziende potranno intervenire con una copertura\nforfettaria dei costi didattici sostenuti dal dipendente. In sede aziendale\nsaranno definiti i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità\ndi orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di\nformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per quanto attiene ai congedi parentali ex D.lgs. 151\u002F2001 e s.m.i., e con\nparticolare riferimento all’art. 32 dello stesso, che attribuisce alla\ncontrattazione collettiva la facoltà di introdurre criteri e modalità di\nesercizio del diritto al congedo parentale, si conviene che, al fine di\ncontemperare la ‘ratio legis’ alla erogazione di un servizio pubblico\nlegato alla mobilità della persona, la richiesta deve essere formulata alle\nAziende nei termini di legge, compresi i casi di oggettiva impossibilità, come\ndefinito nelle singole parti specifiche, ove si terrà conto delle esigenze di\nprogrammazione operativa e ove verranno comunque fatte salve le specifiche\npattuizioni attualmente in vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con riferimento alle misure del congedo per le donne vittime di violenza\nintrodotte dal legislatore, con l’art. 24 del D.lgs. n. 80\u002F2015 le Parti\nconvengono di rinviare la regolamentazione e gli aspetti applicativi del\ncongedo alle rispettive Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’introduzione del congedo ad ore per il personale di\nterra previsto dall’art. 32 del D.lgs. 151\u002F2001, così come modificato\ndall’art. 1, comma 339) della legge 228\u002F2012 e dall’art. 7 del D.lgs. n.\n80\u002F2015, si rinvia alle singole Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Permessi per eventi e cause particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1), legge 8.3.2000 n. 53 e\ndegli artt. 1 e 3, Regolamento d'attuazione di cui al DM 21.7.00 n. 278, la\nlavoratrice e il lavoratore hanno diritto complessivamente a 3 giorni\nlavorativi di permesso retribuito all'anno nel caso di decesso o di documentata\ngrave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro\nil 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia\nanagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di\nlavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali\nsarà utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti\nindicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di 5 giorni\ndalla ripresa della attività lavorativa, idonea documentazione del medico\nspecialista del SSN, o con esso convenzionato, o del medico di medicina\ngenerale o del pediatra di libera scelta o della Struttura sanitaria nel caso\ndi ricovero o intervento chirurgico. Nel caso di richiesta del permesso per\ndecesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa\ncertificazione ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. I\ngiorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o\ndall'accertamento della insorgenza della grave infermità o della necessità di\nprovvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si darà priorità di accettazione alle richieste di ferie collegate con\ngravi motivi familiari, fatte salve esigenze organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 22 - Tutela della maternità e paternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte le salve le specifiche previsioni per il personale navigante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i. le lavoratrici hanno diritto al\ncongedo di maternità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta e la data effettiva del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) durante i 3 mesi dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto dall'inizio del\nperiodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, attestato da\nregolare certificato medico, e fino al compimento di 1 anno di età del\nbambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta\ncausa, cessazione della attività della impresa, ultimazione della prestazione\nper la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di\nlavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito\nnegativo della prova).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e la lavoratrice licenziata nel periodo in cui opera il divieto ha\ndiritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante\npresentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione\ndalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni\nche lo vietavano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 novembre 1976 n. 1026, la mancata\nprestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di\ncessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della\ncertificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia\ncomputato nella anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie\ne alla 13a mensilità o gratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tutto il periodo di congedo di maternità le lavoratrici hanno\ndiritto a una indennità giornaliera secondo le modalità e le misure previste\nnelle singole sezioni del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna altra indennità derivante dal presente contratto o dalle sue\nsezioni è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza\nobbligatoria e facoltativa, fatto salvo quanto eventualmente previsto nelle\nParti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il padre lavoratore, oltre a quanto previsto dall’art. 4, comma 24), lett.\na) della legge n. 92\u002F2012 e dal successivo D.M. 22 dicembre 2012 e ai sensi del\nD.lgs. 80\u002F2015, ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del\ncongedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla\nlavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre, nonché in caso\ndi abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre. A tal fine il\npadre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione\nda cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui\nsopra, nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, il\nrelativo certificato medico. Nel caso di assenza per un periodo di 6 mesi entro\nil 1° anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro 10 giorni dalla\ndichiarazione di cui al periodo precedente deve altresì presentare al proprio\ndatore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da\ncui risulti l'avvenuta rinuncia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza relativi al padre lavoratore di cui al comma precedente\nsono computati agli effetti dell'art. 7, ultimo comma della legge 30 dicembre\n1971 n. 1204 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°\nanno di vita del bambino, 2 periodi di riposo della durata di 1 ora ciascuno,\nanche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario\ngiornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno\ndurata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad\nuscire dall'Azienda; sono di mezzora ciascuno e non comportano il diritto ad\nuscire dall'Azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della nursery o\ndell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nper i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a 3 anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di\nastenersi dal lavoro, nel limite individuale di 5 giorni lavorativi all'anno,\nper le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, compreso\nil giorno del compimento dell'8° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui al comma precedente sono computati agli effetti\ndell'art. 7, ultimo comma della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire dei congedi di cui al comma 12) il genitore deve presentare il\ncertificato di malattia rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso\nconvenzionato. Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore devono presentare al\ndatore di lavoro una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445\u002F2000,\nattestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni e per lo\nstesso motivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al TFR e alle\nindennità previste dalle disposizioni di legge e da quanto previsto nelle\nsingole sezioni del presente contratto per il caso di licenziamento. Tale\ndisposizione si applica sia al lavoratore che ha fruito del congedo di\npaternità, sia in caso di adozione o affidamento sempre entro 1 anno\ndall’ingresso del minore in famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina di diritto lo\nscioglimento senza preavviso del rapporto di lavoro della persona assunta in\nsua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto della\nassunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, comma 2), legge n. 53\u002F2000, per gravi e documentati\nmotivi familiari i dipendenti possono richiedere un periodo di congedo,\ncontinuativo o frazionato, non superiore a 2 anni. Durante tale periodo il\ndipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e\nnon può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è\ncomputato nella anzianità di servizio, né ai fini previdenziali, il\nlavoratore però può procedere al riscatto col versamento dei relativi\ncontributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle\ndisposizioni di legge vigenti in materia e alle disposizioni contenute nelle\nsingole sezioni del presente contratto, ivi incluse le specifiche previsioni o\nle regolamentazioni europee per il personale navigante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in\noccasione del loro matrimonio o unione civile, ai sensi della legge 20 maggio\n2016 n. 76 e s.m.i., un periodo di congedo della durata di 15 giorni\nconsecutivi di calendario, con decorrenza della normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né\npotrà avere luogo durante il preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso\ndi almeno 30 giorni dall’evento, salvo casi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, al termine del\ncongedo, la regolare documentazione della avvenuta celebrazione del matrimonio\no certificazione dell’unione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Richiamo alle armi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto\nfino a 1 mese dopo la cessazione del servizio. Il periodo di richiamo alle armi\nverrà computato nella anzianità di servizio ai soli fini del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle norme\ndi legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Clausola sociale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’obiettivo di salvaguardare l’efficienza, la sicurezza e la\nqualità complessiva dei sevizi di assistenza a terra, a beneficio degli utenti\ne in relazione alle peculiarità organizzative, alla salvaguardia delle\ncompetenze del personale, dei processi formativi e delle professionalità e al\nfine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la\nricollocazione del personale conseguente al trasferimento dei servizi tra gli\noperatori delle attività di assistenza a terra presenti in ciascuna Azienda\ndel Trasporto Aereo, salva l’ipotesi di cessione di azienda o di ramo di essa\nove sia concretamente identificabile la parte funzionalmente autonoma, in\nvirtù del dettato di cui all’art. 13 del D.lgs. 18\u002F99, ogni trasferimento\ndelle sole attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza\na terra individuate negli allegati A) e B) del citato decreto comporta, fatto\nsalvo quanto previsto nei punti che seguono, il passaggio di tutto il personale\nindividuato, d’intesa con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, dalla\nAzienda cedente il\u002Fi servizio\u002Fi stesso\u002Fi alla Azienda subentrante in misura\nproporzionale alla quota di traffico trasferita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more di un eventuale intervento normativo, le Parti, in virtù del\ndettato di cui all’art. 13 del D.lgs. 18\u002F99, convengono sulla adozione della\nregolamentazione specificata nelle singole Parti Specifiche, sottolineando\nl’applicazione della stessa con la salvaguardia del principio di reciprocità\nanche nel caso in cui il trasferimento di attività e risorse intervenga tra\nAziende che applichino diverse Parti Specifiche del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano fin da ora che il passaggio di personale avverrà\ntramite novazione soggettiva e oggettiva del contratto, con risoluzione del\nrapporto di lavoro e contestuale assunzione presso l’Azienda subentrante. In\nragione della sostanziale contestualità della instaurazione del rapporto di\nlavoro, il passaggio avverrà escludendo il periodo di prova nella Azienda\nsubentrante e senza obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e per\nl’Azienda cedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto quanto sopra definito avverrà con l’applicazione dei trattamenti\nnormo-retributivi individuati nella Parte Specifica della azienda subentrante e\nin base alle intese da definire nelle singole Parti Specifiche o in relazione\nad eventuali accordi locali \u002Faziendali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in sede aziendale\u002Fterritoriale, in coerenza con quanto previsto\nnelle Parti Specifiche o in relazione ad eventuali accordi locali\u002Faziendali\nvigenti, dovranno definire modalità applicative di salvaguardia e\narmonizzazione dei preesistenti e complessivi trattamenti economici, salariali\ne normativi nella prospettiva di evitare penalizzazioni per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, altresì, riconoscono che l’assunzione da Clausola Sociale non\ncostituisce violazione dei diritti di precedenza previsti dalla normativa in\ntema di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, altresì, consapevoli delle annunciate modifiche normative delle\nattività di handling da parte della Unione Europea e delle conseguenti norme\ndi recepimento da parte della legislazione nazionale, si impegnano ad\nincontrarsi successivamente alla emanazione delle stesse al fine di condividere\nil necessario raccordo tra la nuova normativa e quanto definito nel presente\narticolo, nelle relative Parti Specifiche e nei relativi protocolli in materia\nsottoscritti anche in sede locale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono, infine, che l’applicazione della Clausola Sociale,\nper esperienza comune, non costituisce elemento di destabilizzazione degli\nammortizzatori sociali qualora attivati. Pertanto, qualora emergessero elementi\ndi contrasto allo stato non prevedibili, le Parti si impegnano ad incontrarsi\nnelle sedi istituzionali interessate ai soli fini del mantenimento della\nefficacia degli interventi in materia di ammortizzatori sociali già\nriconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo III - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 – Premessa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, tenuto conto delle profonde trasformazioni in atto nel trasporto\naereo, valutano l’opportunità di fare ricorso agli strumenti previsti dalla\nnormativa sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di agevolare rincontro fra\ndomanda e offerta, nonché di assicurare modalità della prestazione lavorativa\nfunzionali a una gestione ottimale del processo produttivo nell’intento di\nperseguire il rafforzamento della capacità competitiva delle Aziende e\ncondizioni di lavoro che valorizzino il contributo e la professionalità\nespressa dalle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le Parti medesime attribuiscono particolare significato agli\nstrumenti di flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano\narticolate modalità di offerta del servizio, idonee a soddisfare le esigenze\nsempre più diversificate della clientela, in applicazione di quanto stabilito\ndalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro nei modi e nei\nlimiti di come è disciplinata nel presente CCNL, valorizzando percorsi\nfinalizzati ad una progressiva stabilizzazione. A tal fine le Parti convengono\nche quanto contenuto nei seguenti articoli, fatti salvi eventuali interventi\nnormativi, rappresenta il quadro di riferimento in tema di flessibilità del\nmercato del lavoro nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Contratto a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale, intendendosi per tale\nil rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente\ncontratto, costituisce uno strumento funzionale alla flessibilità ed\narticolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto\nalle esigenze delle aziende e del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità attuative vengono definite nelle Sezioni Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale a tempo parziale avverrà avuto riguardo a\nquanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., nonché a quanto previsto ai\ncommi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato, potrà fare\nrichiesta di passaggio a tempo parziale, con esclusione del personale che\nsvolge mansioni non compatibili con il lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende si riservano di accogliere le domande compatibilmente con le\nesigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di organico, fermo\nrestando quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale,\ne previo accordo tra Azienda e lavoratore, variazioni individuali delle\nquantità di ore all’interno del rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)orizzontale, fatta eccezione per il personale navigante, quando la\nriduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione\nall’orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta\na tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)misto, fatta eccezione per il personale navigante, quando la prestazione\nsi realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che\ncontempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad\norario ridotto o di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale lo svolgimento di lavoro\nsupplementare è ammesso fino a concorrenza del limite settimanale, mensile\noppure annuo del normale orario di lavoro, individuato nelle parti specifiche\ndel presente CCNL. Lo svolgimento di tali prestazioni supplementari è ammesso\nnelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato e a tempo\ndeterminato ai sensi della legislazione vigente. Eventuali e diverse modalità\napplicative dell’orario di lavoro supplementare potranno essere definite\nnelle singole sezioni specifiche del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., le\ncausali al cui verificarsi è ammesso nei suddetti limiti il ricorso al lavoro\nsupplementare sono da individuare nelle specifiche esigenze tecnico-operative,\nnonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema del\ntrasporto aereo e che sono necessarie per garantire la continuità del\nservizio. Quanto sopra può essere esemplificato, in via non esaustiva, nelle\nseguenti fattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenza di mantenimento del pubblico servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- anomalie tecnico-operative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-improvvise modifiche di attività incidenti sulla regolarità della\nerogazione del servizio, anche dipendenti da anomalie di erogazione di soggetti\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incrementi produttivi non prevedibili o comunque definiti nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di\naltri dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità non programmabili di addestramento con carattere di urgenza e\nper aree omogenee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6, D.lgs. n. 81\u002F2015, nel\ncontratto di lavoro a tempo parziale è possibile pattuire, per iscritto,\nclausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della\nprestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua\ndurata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento delle ore di lavoro supplementare come sopra definite,\nnonché le modalità di pattuizione delle clausole elastiche di cui al comma\nprecedente, sono disciplinate nelle singole Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di rapporto di lavoro a tempo parziale le prestazioni di lavoro\nstraordinario sono disciplinate con le relative disposizioni contrattuali\npreviste per il personale a tempo pieno nelle parti specifiche del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione dei regimi di orario verrà effettuata dall'Azienda in\nrelazione alle esigenze tecnico-organizzative del settore di appartenenza e\nverrà comunicata alle competenti strutture delle OO.SS. dei lavoratori\nstipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione a tempo parziale può essere organizzata secondo turni\narticolati programmati a rotazione e predeterminati. Tali prestazioni a tempo\nparziale non configurano, secondo l’accordo delle Parti, una fattispecie di\nclausola elastica disciplinata dall’art. 3, comma 7) del D.lgs. n. 61\u002F2000 e\ns.m.i. ai sensi dell’art. 6, D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i. Analogamente non\nconfigurano clausole elastiche le variazioni dell’orario concordato\nconseguenti a variazioni dell’operativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Tipologie di contratti a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese potranno ricorrere alle tipologie di contratto di lavoro a tempo\ndeterminato in conformità alle norme di legge vigenti e alle disposizioni\ncontenute nella Parte Generale comune e nelle Parti Specifiche del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato si intendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 28 bis che\nsegue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 30\nche segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salve differenti previsioni contenute nelle Parti Specifiche del presente\ncontratto, la somma del personale utilizzabile attraverso le tipologie di\ncontratti di lavoro a tempo determinato come sopra definiti non potrà superare\nla percentuale complessiva del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in\nforza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal predetto limite percentuale sono esclusi - e quindi non computati nello\nstesso - i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)conclusi per la fase di avvio di nuove attività secondo quanto previsto\ndall’art. 28 bis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)conclusi per i picchi di intensificazione della attività stagionale come\ndefiniti dall’art. 28 ter “stagionalità”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)conclusi per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla\nconservazione del posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)stipulati con i lavoratori di cui all'art. 8, comma 2) della legge n. 223\ndel 1991, con soggetti disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti\ndi disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e con lavoratori\n“svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei nn. 4) e 99)\ndell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651\u002F2014 della Commissione, del 17 giugno\n2014, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche\nSociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, sia nella\nParte Generale comune che nelle Parti Specifiche, le Parti concordano di fare\nriferimento alle disposizioni di legge vigenti. Qualora vengano apportate\nmodifiche legislative o definiti accordi interconfederali disciplinanti le\ntipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato, le Parti\nconvengono di aprire tempestivamente uno specifico confronto sulle relative\nmaterie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 bis - Contratti a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dagli artt. 19 e ss., D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., e\nsalve differenti previsioni contenute nelle Parti Specifiche del presente\ncontratto, le Parti convengono che l'utilizzo complessivo del contratto di\nlavoro a tempo determinato di cui al medesimo art. 19, non potrà superare il\n20% (da intendersi come media su base annua) dell’organico a tempo\nindeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di\ncui ai commi che seguono, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto\nalla conservazione del posto, e per i periodi di intensificazione delle\nattività stagionali per come definiti al seguente art. 28 ter.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che la fase di avvio di nuovi attività\u002Fservizi \u002Frotte,\ndebba essere riferita ad un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal momento\ndell’effettivo start-up dei nuovi attività \u002Fservizi\u002Frotte in questione,\ndovendosi intendere per tali, a titolo esemplificativo, anche quelli connessi\nalla messa in esercizio di nuovi impianti e\u002Fo infrastrutture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata di tale periodo potrà essere incrementata previe intese a livello\naziendale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, qualora\nricorrano specifiche ragioni di ordine tecnico, organizzativo o produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è\npossibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il\nlavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al\nrientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio\ndi consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda informerà annualmente la RSU o le RSA, ove presenti, sulle\ndimensioni quantitative del ricorso all’istituto del contratto a termine e\nsulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati\nstipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una\nformazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta,\nal fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento a quanto previsto dall’art. 19, comma 2) del D.lgs. n.\n81\u002F2015 e s.m.i., le Parti ritengono che la specificità e stagionalità del\nsettore debbano guidare a una valorizzazione della delega che il legislatore ha\nritenuto affidare alla autonomia negoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione di quanto previsto dall’art. 19, commi 2) e 3), la durata dei\nrapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di\nlavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti,\nconclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e\nindipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non\npuò superare complessivamente 36 mesi, le cui modalità applicative potranno\nessere definite nelle singole sezioni specifiche del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane, comunque, fermo quanto già pattuito in precedenti accordi\nintervenuti in sede aziendale fino alla loro scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra si applica anche nell’ipotesi di cumulo tra successivi\ncontratti a termine e di somministrazione a tempo determinato con il medesimo\nlavoratore e per lo svolgimento di mansioni equivalenti, fatto salvo quanto\nprevisto nelle Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimane ferma la possibilità di ulteriori diversi accordi a livello\naziendale, in particolare, con aziende interessate da procedure concorsuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 ter - Stagionalità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che la stagionalità costituisce un elemento strutturale\ndel trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, in relazione alla\nintensificazione del traffico passeggeri e merci in alcuni periodi dell’anno,\na mente dell’art. 21, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità applicative della presente disposizione potranno essere\ndefinite nelle singole Sezioni Specifiche del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 29 - Apprendistato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, le tipologie in cui\nesso si configura per effetto delle disposizioni di legge vigenti, da ultimo il\nD.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., un contratto a causa mista (lavoro e formazione)\nche può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo\ndi applicazione del presente contratto e lo considerano strumento idoneo a\nfacilitare l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione dei requisiti necessari per l’acquisizione delle\nabilitazioni professionali previste dalla normativa per il personale di volo,\nle Parti concordano che allo stato della normativa vigente non è possibile il\nricorso a questa tipologia contrattuale per il personale navigante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente si conviene che nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale\ndi cui all’art. 1 si procederà ad un monitoraggio relativamente alla\nevoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese applicative\nin caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita la stipulazione di contratti di “apprendistato per la\nqualifica e il diploma professionale”, il diploma di istruzione secondaria\nsuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di\n“apprendistato professionalizzante” e di “apprendistato di alta\nformazione e di ricerca”, ex artt. 43, 44 e 45 del D.lgs. 81\u002F2015 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di\nistruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa\ntra i 15 e i 25 anni non ancora compiuti, mentre il contratto di apprendistato\nper l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può\nessere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per i lavoratori già\nin possesso di una qualifica professionale ex lege 53\u002F03) e 29 anni; in via\ntransitoria, fino alla emanazione delle normative regionali per la\nregolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, si applicherà\nquanto di seguito convenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei contratti di apprendistato per l’espletamento del\ndiritto-dovere di istruzione e formazione e per l’acquisizione di un diploma\no per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di legge. Le\ncondizioni per la stipulazione delle differenti tipologie di contratto di\napprendistato e la relativa durata sono definite dalle norme di legge\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello\ndi professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare il\nrapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate assunte\ncon contratto a tempo indeterminato. Le modalità attuative\ndell’apprendistato professionalizzante, anche ai fini del D.lgs. n. 81\u002F2015 e\ns.m.i. e il trattamento economico sono definiti secondo quanto specificato\nnelle singole sezioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 5) del\nD.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., è consentito, altresì, articolare lo svolgimento\ndell’apprendistato professionalizzante in più stagioni attraverso più\nrapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio\nentro 36 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione potrà\nesercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda\nnella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la\ncontrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 30 - Contratto di somministrazione a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita alle\ncondizioni e con le modalità fissate dagli artt. 30 e ss., D.lgs. n. 81\u002F2015 e\ns.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagencytxt\">\u003Cp>Ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., salve differenti\nprevisioni contenute nelle Parti Specifiche del presente contratto, le Parti\nconvengono che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è\nconsentito entro il limite complessivo del 30% (da intendersi come media su\nbase annua) dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio\ndell’anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Con specifico riferimento al personale navigante, le Parti rilevano che,\nallo stato, i requisiti di legittimità previsti dalla normativa in relazione a\nquesta tipologia contrattuale non consentono un utilizzo della stessa in una\nprospettiva di tutela della occupazione di qualità, avuto anche riguardo alle\ndisposizioni di legge in materia previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente si conviene che nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale\ndi cui all’art. 1 si procederà a un monitoraggio relativamente alla\nevoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese applicative\nin caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità\nesistenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 31 - Telelavoro e lavoro agile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per\ntelelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa\neffettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di\nstrumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di\nadempimento della obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità\nlogistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti\nprincipali tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telelavoro domiciliare (o home working): l’effettuazione della\nprestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio dei lavoratori\novvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso Strutture,\nCentri operativi e\u002Fo articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale\ncui fa capo organizzativamente e\u002Fo gerarchicamente l’attività stessa e non\ncostituenti unità produttiva autonoma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi\nattività già presenti nelle Aziende, l’adesione allo stesso da parte dei\nlavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. I lavoratori che\neventualmente non aderissero a tale forma di prestazione verranno ricollocati\nsecondo le esigenze tecnico-organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento della attività\nmediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di riassorbimento della attività in seno all’organizzazione\naziendale, le Aziende provvederanno al reinserimento in Azienda dei suddetti\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, altresì, concordano che il telelavoro non modifica la natura\nsubordinata del rapporto di lavoro, non costituisce a nessun effetto\nprestazione in trasferta e non modifica la sede di lavoro che resta la medesima\nad ogni effetto di legge e di contratto, non incide sull’inserimento del\nlavoratore nella organizzazione aziendale, sulla natura giuridica del rapporto\ndi lavoro subordinato, né ha effetti sull’inquadramento, sulla possibilità\ndi crescita professionale e sul livello retributivo (fatta eccezione per le\nindennità connesse a specifiche modalità di svolgimento della attività di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende potranno accogliere richieste del telelavoratore domiciliare,\ngià, prestatore di lavoro interno, di interruzione della attività di\ntelelavoro motivate da esigenze personali dalle quali derivi una\nincompatibilità con la continuazione di tale modalità lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione\ndella prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata\ngiornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente\nprevisto per i lavoratori adibiti in Azienda alle stesse mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore continua ad essere\npienamente inserito nella organizzazione aziendale e, specificamente in\norganico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica\nla connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato, così come\ndisciplinato ai sensi del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell’art. 4 della legge n. 300\u002F1970, e\u002Fo per il tramite di valutazione di\nobiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera\u002Fsettimanale. Nel\ncaso di telelavoro domiciliare, il dipendente dovrà consentire gli accessi di\nOrgani istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con\ncongruo preavviso, di rappresentanti della Azienda per motivi tecnici e di\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione e\nattrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà\nprovvedendo alla copertura assicurativa per furto\u002Fdanneggiamento. Nei casi di\ntelelavoro domiciliare, le Aziende si fanno carico delle spese derivanti dalla\neffettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono etc.)\nanche mediante la corresponsione di importi forfettari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all’idoneità\ndell’ambiente di lavoro e alla conformità dello stesso alle norme vigenti in\nmateria di salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e\nsalute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività\nlavorativa in Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del\ntelelavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve\nrisultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel\nrispetto del D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a\ntutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione\ndei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in\nmerito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature,\nstrumenti, programmi informatici, quali internet e alle eventuali sanzioni\napplicabili in caso di violazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che\nsvolgono attività nei locali della impresa e sono sottoposti ai medesimi\ncriteri di valutazione di tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori\nricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti invitano le Aziende a promuovere anche attraverso modalità\ninnovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale\nquali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal\ndiretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche etc. Sono\naltresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità\nderivanti dalla attività telelavorativa, le agibilità e i diritti sanciti\ndalla legge 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno\noggetto di esame congiunto a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Lavoro agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e\nsemplificate di lavoro allo scopo di incrementare la produttività aziendale e\ndi favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal proposito\nconsiderano il “lavoro agile” una modalità di svolgimento dell’attività\ndi lavoro rispondente a tali obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le intese aziendali e individuali sul lavoro agile, sottoscritte\nanteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 32 - Formazione continua e sostegno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>all’aggiornamento professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono che il mantenimento dei livelli di competitività del\nsettore passi obbligatoriamente ai livelli professionali del personale tramite\nun costante processo di aggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica le Parti ritengono che puntare comunemente sulla formazione\ncontinua del personale rappresenti l’elemento chiave non solo per garantire\nun livello sempre elevato di qualità del servizio, ma sia anche lo strumento\nattraverso il quale favorire progressioni di carriera o anticipare processi di\nriqualificazione e riconversione professionale atti ad evitare emergenze di\nesuberi anche in fasi di crisi di mercato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capo IV - IL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Assunzione e documenti relativi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione del personale, le Parti fanno riferimento alle disposizioni\ndi legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cp>L'assunzione di norma ha luogo a tempo indeterminato, salvo quanto precisato\nall’art. 23; essa viene comunicata all'interessato con lettera contenente le\nseguenti indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- data e luogo di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- località\u002Fsede delle prestazioni dilavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- categoria e livello di inquadramento iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento economico iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durata dell'eventuale periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre condizioni di lavoro eventualmente concordate\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione il dipendente deve presentare tutti i documenti\nche la Società ritenesse opportuno richiedere in relazione alle mansioni da\naffidare tra i quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un documento di identificazione personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato penale di data non anteriore a 3 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di stato di famiglia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a richiesta della Società, il certificato degli studi compiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente è tenuto a dichiarare la sua residenza e il suo abituale\nrecapito e a notificare alla Società ogni successivo mutamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Il lavoratore può essere sottoposto a visita medica di assunzione secondo\nquanto previsto dalle norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La Società, ove lo reputi necessario, può sottoporre i candidati a\nverifiche tecnico\u002Fpratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Visita di inventario e visite personali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun dipendente può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per\nordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che attiene alle visite personali di controllo, le stesse devono\nessere effettuate secondo le modalità fissate dall’art. 6 della legge n.\n300\u002F1970 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Disposizioni e regolamenti aziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti devono osservare le disposizioni e i regolamenti che sono\nstabiliti dalla Azienda, entro i limiti della legge e del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I regolamenti aziendali devono essere portati a conoscenza del personale\nmediante affissione nei luoghi di lavoro e\u002Fo mediante intranet aziendale o\naltri mezzi multimediali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Norme di comportamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I doveri del dipendente che verranno articolati nelle parti specifiche,\nanche in relazione alle tipologie di attività, dovranno rispondere ai criteri\ngenerali di seguito specificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto delle disposizioni di legge, delle autorità competenti, dei\nmanuali operativi, dei regolamenti aziendali e di contratto inerenti alla\nattività svolta, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro sua\npersonale e degli altri, alla sicurezza del volo, alla sicurezza di impianti e\nmezzi e di qualsiasi strumento aziendale assegnatogli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto della dignità e della riservatezza altrui e tutela del buon nome e\ndella riservatezza dell’azienda evitando la divulgazione non autorizzata,\nattraverso qualunque strumento, di informazioni e immagini di qualunque natura\nacquisite in occasione o per l’esecuzione del rapporto di lavoro, nonché la\ndiffusione di giudizi lesivi dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e\ndall’interesse della Azienda mantenendo la segretezza sulle informazioni\nriservate della stessa, nonché fornire una collaborazione attiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attenersi a un comportamento di scrupolosa correttezza e trasparenza nei\nrapporti che si intrattengono per ragioni di servizio con i clienti delle\nAziende, con espresso divieto di ricevere compensi in denaro o regalie sotto\nqualsiasi forma per l’attività svolta in relazione alle mansioni\naffidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispettare l’orario di lavoro, nonché i tempi di presentazione previsti,\nassicurando la propria presenza sul posto di lavoro all'interno dell’orario\nprescritto, mantenendo un comportamento responsabile e vigile in linea con gli\nstandard previsti da regolamenti e disposizioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla rilevanza posta dalla formazione e dall’aggiornamento\nprofessionale, garantire una partecipazione attiva ai corsi stabiliti dalla\nAzienda con particolare riferimento a quelli di riqualificazione professionale\ndestinati a percettori di ammortizzatori sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione delle norme di comportamento surrichiamate, anche attuata per\nmezzo di condotte e comportamenti non coerenti poste in essere per mezzo dei\ncanali sociali informatici (c.d. social network), potrà dar luogo a specifiche\nresponsabilità disciplinari secondo le norme contenute sia nella Parte\nGenerale comune che nelle Parti Specifiche del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il TFR\nsecondo quanto previsto dalla legge n. 297\u002F82. Il TFR e l’indennità\nsostitutiva del preavviso, quando dovuta, verranno corrisposte al lavoratore\nentro il mese successivo a quello della cessazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione o contenzioso dovrà, comunque, essere corrisposta\nla parte non controversa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Capo V - PREVIDENZA COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 38 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondi Pensione Integrativa dei lavoratori del Trasporto Aereo sono, al\nmomento in attesa di una compiuta fusione in unico Fondo Pensione del settore,\nil Fondo PREVAER e il Fondo FONDAEREO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende\nin materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti\ndelle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL\npossono aderire al Fondo PREVAER ovvero al Fondo FONDAEREO, secondo quanto\nprevisto nelle Parti Specifiche. Allo scopo accettano gli statuti e le norme\nche regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni dei Fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le\nmodalità e le misure previste nelle rispettive Parti Specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto\nprecedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto\na tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente\ncontribuzione non sarà dovuta, né si convertirà in alcun trattamento\nsostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che\nindividuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione,\nnon conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano\nsuccessivamente. Tale obbligo è assunto dalle Aziende solo ed esclusivamente\nnei confronti dei lavoratori iscritti a PREVAER ovvero a FONDAEREO o alla\nevoluzione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è\nprevista, in caso di adesione al Fondo, l’integrale destinazione del TFR\nmaturando nell’anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data\nprecedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento\nmensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del TFR maturando pari al 3%\ndi minimi tabellari, indennità di contingenza e aumenti periodici di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a definire nelle singole Parti Specifiche\nl’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a\ntempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Ch3>Art. 39 - Welfare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la volontà di ricercare nelle Parti Specifiche, nel\nrispetto delle compatibilità economiche e delle specificità, la definizione\ndi forme integrative di assistenza sanitaria per tutte le lavoratrici e i\nlavoratori del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’art. 25, nella definizione della Parte Specifica,\nFEDERCATERING richiederà alle OO.SS. di individuare una formulazione che tenga\nconto della peculiare situazione del settore, dove vi sono degli operatori con\nriferimento ai quali l’uso improprio delle deroghe ha prodotto delle\ndisparità in contrasto con la finalità di tutela espressa nelle modifiche\ncontrattuali sopra auspicate e definite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbasignmultiple":44,"cbamemtrad":48,"trainingprogrammes":52,"apprenticeships":56,"pensionfund":60,"contracttrial":64,"contractseverancepay":68,"tempagency":72,"tempagencytxt":76,"paidmaternityleave":80,"maternitydiscrimination":84,"jobsecuritymothers":88,"maternity_nursing_breaks_duration":92,"deathrelatives":96,"childcare":100,"equalitymonitoring":104,"violence":108,"violenceleave":112,"sexualhar":116,"maternityotherclause":120,"MEDICAL_trigger":124,"TRADEUNLEAV_trigger":128,"flexible_work_options":132,"protectiveclothing":136,"healthandsafetypolicy":140,"healthandsafetytraining":144,"hivpolicy":148,"hivpolicytxt":152,"cbadate_start":156},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbasignmultiple","- ASSAEROPORTI - ASSAEREO - ASSOHANDLERS","- ASSAEROPORTI\n\n- ASSAEREO\n\n- ASSOHANDLERS\n\n- ASSOCONTROL\n\n- FEDERCATERING\n\n- FAIRO",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbamemtrad","- FILT\u002FCGIL - FIT\u002FCISL - UILTRASPORTI - ","- FILT\u002FCGIL\n\n- FIT\u002FCISL\n\n- UILTRASPORTI\n\n- UGL Trasporto Aereo",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"trainingprogrammes","Art. 32 - Formazione continua e sostegno","Art. 32 - Formazione continua e sostegno\n\nall’aggiornamento professionale.\n\n\n\nLe Parti condividono che il mantenimento dei livelli di competitività del\nsettore passi obbligatoriamente ai livelli professionali del personale tramite\nun costante processo di aggiornamento.\n\nIn tale ottica le Parti ritengono che puntare comunemente sulla formazione\ncontinua del personale rappresenti l’elemento chiave non solo per garantire\nun livello sempre elevato di qualità del servizio, ma sia anche lo strumento\nattraverso il quale favorire progressioni di carriera o anticipare processi di\nriqualificazione e riconversione professionale atti ad evitare emergenze di\nesuberi anche in fasi di crisi di mercato.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"apprenticeships","Art. 29 - Apprendistato. Le Parti ricono","Art. 29 - Apprendistato.\n\n\n\nLe Parti riconoscono nel contratto di apprendistato, le tipologie in cui\nesso si configura per effetto delle disposizioni di legge vigenti, da ultimo il\nD.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., un contratto a causa mista (lavoro e formazione)\nche può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo\ndi applicazione del presente contratto e lo considerano strumento idoneo a\nfacilitare l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro.\n\nIn considerazione dei requisiti necessari per l’acquisizione delle\nabilitazioni professionali previste dalla normativa per il personale di volo,\nle Parti concordano che allo stato della normativa vigente non è possibile il\nricorso a questa tipologia contrattuale per il personale navigante.\n\nConseguentemente si conviene che nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale\ndi cui all’art. 1 si procederà ad un monitoraggio relativamente alla\nevoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese applicative\nin caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità\nesistenti.\n\nÈ consentita la stipulazione di contratti di “apprendistato per la\nqualifica e il diploma professionale”, il diploma di istruzione secondaria\nsuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di\n“apprendistato professionalizzante” e di “apprendistato di alta\nformazione e di ricerca”, ex artt. 43, 44 e 45 del D.lgs. 81\u002F2015 e s.m.i.\n\nIl contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di\nistruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa\ntra i 15 e i 25 anni non ancora compiuti, mentre il contratto di apprendistato\nper l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può\nessere stipulato con soggetti di età compresa tra 18 (17 per i lavoratori già\nin possesso di una qualifica professionale ex lege 53\u002F03) e 29 anni; in via\ntransitoria, fino alla emanazione delle normative regionali per la\nregolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, si applicherà\nquanto di seguito convenuto.\n\nLa durata dei contratti di apprendistato per l’espletamento del\ndiritto-dovere di istruzione e formazione e per l’acquisizione di un diploma\no per percorsi di alta formazione è definita dalle norme di legge. Le\ncondizioni per la stipulazione delle differenti tipologie di contratto di\napprendistato e la relativa durata sono definite dalle norme di legge\nvigenti.\n\nLa qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello\ndi professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.\n\nIl numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare il\nrapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate assunte\ncon contratto a tempo indeterminato. Le modalità attuative\ndell’apprendistato professionalizzante, anche ai fini del D.lgs. n. 81\u002F2015 e\ns.m.i. e il trattamento economico sono definiti secondo quanto specificato\nnelle singole sezioni. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 5) del\nD.lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., è consentito, altresì, articolare lo svolgimento\ndell’apprendistato professionalizzante in più stagioni attraverso più\nrapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio\nentro 36 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.\n\nL’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione potrà\nesercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda\nnella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la\ncontrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"pensionfund","Art. 38 - Previdenza complementare. Fond","Art. 38 - Previdenza complementare.\n\n\n\nFondi Pensione Integrativa dei lavoratori del Trasporto Aereo sono, al\nmomento in attesa di una compiuta fusione in unico Fondo Pensione del settore,\nil Fondo PREVAER e il Fondo FONDAEREO.\n\nFermo restando quanto ad oggi diversamente stabilito nelle singole aziende\nin materia di Previdenza Complementare, le Parti convengono che i dipendenti\ndelle aziende aderenti alle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL\npossono aderire al Fondo PREVAER ovvero al Fondo FONDAEREO, secondo quanto\nprevisto nelle Parti Specifiche. Allo scopo accettano gli statuti e le norme\nche regolamentano il funzionamento, la gestione e le prestazioni dei Fondi.\n\n\n\n1)\n\nL’adesione al Fondo comporterà una contribuzione mensile secondo le\nmodalità e le misure previste nelle rispettive Parti Specifiche.\n\n\n\n2)\n\nL’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto\nprecedente, è assunto dalle aziende nei confronti dei lavoratori con contratto\na tempo indeterminato che aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente\ncontribuzione non sarà dovuta, né si convertirà in alcun trattamento\nsostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che\nindividuale, a favore dei lavoratori che, per effetto della mancata adesione,\nnon conseguano la qualifica di socio del Fondo, ovvero la perdano\nsuccessivamente. Tale obbligo è assunto dalle Aziende solo ed esclusivamente\nnei confronti dei lavoratori iscritti a PREVAER ovvero a FONDAEREO o alla\nevoluzione degli stessi.\n\n\n\n3)\n\nPer i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 è\nprevista, in caso di adesione al Fondo, l’integrale destinazione del TFR\nmaturando nell’anno al Fondo medesimo mentre per i lavoratori assunti in data\nprecedente o successiva, ma non di prima occupazione, è previsto il versamento\nmensile, per 12 mensilità, al Fondo di una quota del TFR maturando pari al 3%\ndi minimi tabellari, indennità di contingenza e aumenti periodici di\nanzianità.\n\n\n\nLe Parti si impegnano a definire nelle singole Parti Specifiche\nl’estensione della previdenza complementare anche al personale assunto a\ntempo determinato nel rispetto della compatibilità economica complessiva.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"contracttrial","L'assunzione di norma ha luogo a tempo i","L'assunzione di norma ha luogo a tempo indeterminato, salvo quanto precisato\nall’art. 23; essa viene comunicata all'interessato con lettera contenente le\nseguenti indicazioni:\n\n\n\n- data e luogo di assunzione\n\n- località\u002Fsede delle prestazioni dilavoro\n\n- categoria e livello di inquadramento iniziale\n\n- trattamento economico iniziale\n\n- durata dell'eventuale periodo di prova\n\n- altre condizioni di lavoro eventualmente concordate",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"contractseverancepay","Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\n\n\n\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il TFR\nsecondo quanto previsto dalla legge n. 297\u002F82. Il TFR e l’indennità\nsostitutiva del preavviso, quando dovuta, verranno corrisposte al lavoratore\nentro il mese successivo a quello della cessazione del servizio.\n\nIn caso di contestazione o contenzioso dovrà, comunque, essere corrisposta\nla parte non controversa.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"tempagency","Art. 30 - Contratto di somministrazione ","Art. 30 - Contratto di somministrazione a tempo determinato.\n\n\n\nLa somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita alle\ncondizioni e con le modalità fissate dagli artt. 30 e ss., D.lgs. n. 81\u002F2015 e\ns.m.i.\n\nAi sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., salve differenti\nprevisioni contenute nelle Parti Specifiche del presente contratto, le Parti\nconvengono che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è\nconsentito entro il limite complessivo del 30% (da intendersi come media su\nbase annua) dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio\ndell’anno di assunzione.\n\nCon specifico riferimento al personale navigante, le Parti rilevano che,\nallo stato, i requisiti di legittimità previsti dalla normativa in relazione a\nquesta tipologia contrattuale non consentono un utilizzo della stessa in una\nprospettiva di tutela della occupazione di qualità, avuto anche riguardo alle\ndisposizioni di legge in materia previdenziale.\n\nConseguentemente si conviene che nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale\ndi cui all’art. 1 si procederà a un monitoraggio relativamente alla\nevoluzione della materia al fine di adottare le necessarie intese applicative\nin caso di interventi normativi che diano soluzione alle criticità\nesistenti.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"tempagencytxt","Ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 81\u002F2015","Ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 81\u002F2015 e s.m.i., salve differenti\nprevisioni contenute nelle Parti Specifiche del presente contratto, le Parti\nconvengono che il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è\nconsentito entro il limite complessivo del 30% (da intendersi come media su\nbase annua) dell’organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio\ndell’anno di assunzione.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"paidmaternityleave","Art. 22 - Tutela della maternità e pater","Art. 22 - Tutela della maternità e paternità.\n\n\n\nFatte le salve le specifiche previsioni per il personale navigante:\n\n\n\n1)\n\nAi sensi del D.lgs. n. 151\u002F2001 e s.m.i. le lavoratrici hanno diritto al\ncongedo di maternità:\n\n\n\na)durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;\n\nb)ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta e la data effettiva del parto;\n\nc) durante i 3 mesi dopo il parto;\n\nd) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"maternitydiscrimination","3) Il divieto di licenziamento opera in ","3)\n\nIl divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e la lavoratrice licenziata nel periodo in cui opera il divieto ha\ndiritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante\npresentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione\ndalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento delle condizioni\nche lo vietavano.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"jobsecuritymothers","2) La lavoratrice ha diritto alla conser","2)\n\nLa lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto dall'inizio del\nperiodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, attestato da\nregolare certificato medico, e fino al compimento di 1 anno di età del\nbambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta\ncausa, cessazione della attività della impresa, ultimazione della prestazione\nper la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di\nlavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito\nnegativo della prova).",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"maternity_nursing_breaks_duration","10) Il datore di lavoro deve consentire ","10)\n\nIl datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1°\nanno di vita del bambino, 2 periodi di riposo della durata di 1 ora ciascuno,\nanche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario\ngiornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno\ndurata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad\nuscire dall'Azienda; sono di mezzora ciascuno e non comportano il diritto ad\nuscire dall'Azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della nursery o\ndell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali\ndi lavoro.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"deathrelatives","Permessi per eventi e cause particolari.","Permessi per eventi e cause particolari.\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1), legge 8.3.2000 n. 53 e\ndegli artt. 1 e 3, Regolamento d'attuazione di cui al DM 21.7.00 n. 278, la\nlavoratrice e il lavoratore hanno diritto complessivamente a 3 giorni\nlavorativi di permesso retribuito all'anno nel caso di decesso o di documentata\ngrave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro\nil 2° grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia\nanagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"childcare","11) Entrambi i genitori, alternativament","11)\n\nEntrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nper i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a 3 anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di\nastenersi dal lavoro, nel limite individuale di 5 giorni lavorativi all'anno,\nper le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, compreso\nil giorno del compimento dell'8° anno di età.\n\n\n\n12)\n\nI periodi di assenza di cui al comma precedente sono computati agli effetti\ndell'art. 7, ultimo comma della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.\n\n\n\n13)\n\nPer fruire dei congedi di cui al comma 12) il genitore deve presentare il\ncertificato di malattia rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso\nconvenzionato. Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore devono presentare al\ndatore di lavoro una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445\u002F2000,\nattestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni e per lo\nstesso motivo.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"equalitymonitoring","Art. 18 - Pari opportunità. Ai fini dell","Art. 18 - Pari opportunità.\n\n\n\nAi fini della piena applicazione delle leggi nn. 903\u002F77, 125\u002F91 e s.m.i.,\nnonché della normativa della CEE in tema di pari opportunità uomo-donna nel\nlavoro, vengono istituiti il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità e i\nComitati Pari Opportunità Aziendali.\n\nIl Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità, costituito in forma\nparitetica tra rappresentanti designati dalle Associazioni datoriali e OO.SS.\nstipulanti il CCNL, ha il compito di monitorare l’andamento occupazionale,\nrecepire le direttive nazionali ed europee emanate in materia di pari\nopportunità e monitorare la loro applicazione, instaurare buone prassi a\nlivello europeo con Organismi che hanno gli stessi compiti istituzionali e con\ni Comitati Pari Opportunità Nazionali esistenti sul territorio italiano.\n\nIl Comitato Nazionale è presieduto da un Presidente nominato tra i suoi\ncomponenti con apposita deliberazione assunta dai presenti alla riunione e a\nmaggioranza dei 2\u002F3 del numero complessivo dei componenti.\n\nSi riunirà trimestralmente e invierà annualmente alle Parti stipulanti un\nrapporto sull’attività svolta.\n\nOgnuna delle Parti potrà formulare richieste per una riunione\nstraordinaria, con un preavviso di 15 giorni.\n\nTre mesi prima della scadenza del presente contratto, il Comitato\npresenterà alle Parti un rapporto conclusivo della attività svolta nel corso\ndel mandato, corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame\nin occasione del successivo rinnovo contrattuale.\n\nI Comitati Pari Opportunità Aziendali vengono costituiti in forma\nparitetica tra rappresentanti designati dalle Aziende e rappresentanti\nsindacali stipulanti il CCNL presenti sul territorio.\n\nAl fine di avere omogeneità nella assegnazione dei compiti e nelle regole\ndi funzionamento i Comitati Pari Opportunità Aziendali si doteranno di uno\nstatuto.\n\nPer poter favorire la realizzazione delle finalità dei rispettivi Organismi\ndi parità le Associazioni datoriali e le Aziende, nelle rispettive competenze,\ngarantiranno tutti gli strumenti necessari al loro funzionamento (informazioni,\ncorsi di formazione, strumenti comunicativi interni, agibilità per le\ncomponenti sindacali).\n\nIn particolare, valorizzeranno, nell’ambito lavorativo, i risultati del\nlavoro svolto dagli Organismi in questione, favorendone la pubblicità con i\nmezzi più idonei.\n\nL’attività espletata in qualità di componenti del Comitato Nazionale e\ndei Comitati Pari Opportunità Aziendali è, a tutti gli effetti, prestazione\ndi servizio in orario di lavoro, trattandosi di attività istituzionale a\nvalere sul monte ore dei permessi sindacali.\n\nSaranno programmati, a livello nazionale e aziendale, incontri periodici con\ni corrispondenti referenti datoriali e sindacali su tematiche particolari e\u002Fo\nper compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione e di applicazione della\nlegge, degli accordi e della normativa in materia di pari opportunità.\n\nIn ottemperanza all’art. 46 del D.lgs. n. 198\u002F2006 dovranno essere\nforniti, nel mese di gennaio, i rapporti sul personale che saranno oggetto di\nanalisi e confronti fra Associazioni datoriali, OO.SS. e Comitato Nazionale e\nfra Aziende, OO.SS. e CPO aziendali, nel rispetto delle tempistiche e delle\ndisposizioni di legge.\n\nI rapporti dovranno essere consegnati 15 giorni prima degli incontri.\n\nAl fine di garantire un equilibrato accesso al lavoro tra uomini e donne,\nnel rispetto del D.lgs. n. 198\u002F2006, si individueranno, a livello aziendale,\ntutte le azioni positive che a ciò possano contribuire.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"violence","Art. 17 - Mobbing. Le Parti riconoscono ","Art. 17 - Mobbing.\n\n\n\nLe Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro\nimprontato alla tutela della libertà, dignità e inviolabilità della persona\ne ai principi di correttezza nei rapporti interpersonali.\n\nLe Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative\nal fine di contrastare l’insorgere di situazioni di mobbing, nonché di\nprevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute\nfisica e mentale della lavoratrice e del lavoratore interessati e, più in\ngenerale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di\nlavoro.\n\n\n\nArt. 18 - Pari opportunità.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"violenceleave","e) con riferimento alle misure del conge","e)\n\ncon riferimento alle misure del congedo per le donne vittime di violenza\nintrodotte dal legislatore, con l’art. 24 del D.lgs. n. 80\u002F2015 le Parti\nconvengono di rinviare la regolamentazione e gli aspetti applicativi del\ncongedo alle rispettive Parti Specifiche.\n\n\n\nPer quanto riguarda l’introduzione del congedo ad ore per il personale di\nterra previsto dall’art. 32 del D.lgs. 151\u002F2001, così come modificato\ndall’art. 1, comma 339) della legge 228\u002F2012 e dall’art. 7 del D.lgs. n.\n80\u002F2015, si rinvia alle singole Parti Specifiche.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"sexualhar","Art. 16 - Salvaguardia della dignità dei","Art. 16 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori\n\nanche in materia di molestie sessuali.\n\n\n\nConsiderata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga\nin un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, dovrà essere\nassicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua\nmanifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.\n\nPer molestia sessuale, si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a\nconnotazione sessuale o comunque basato sul sesso che, di per sé, sia\npercepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo\nsubisce, oppure sia suscettibile di creare un clima intimidatorio, ostile,\ndegradante, umiliante od offensivo.\n\nDi particolare rilievo va considerata la molestia sessuale che produca\natteggiamenti intimidatori dei superiori gerarchici in relazione alla\ncostituzione, allo svolgimento e alla estinzione del rapporto di lavoro.\n\nLa molestia o ricatto sessuale costituisce infrazione disciplinare.\nAnalogamente si configura la denuncia di fatti inesistenti compiuta al solo\nscopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro.\n\nNel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale\nsecondo quanto convenuto nel quarto capoverso del presente articolo, le Aziende\nhanno l’obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali di\naccertamento, assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi,\nper assistenza e consulenza, anche dei CPO aziendali. Le Aziende provvederanno\naltresì alla diffusione di campagne di informazione e valuteranno l’adozione\ndi specifici Codici di condotta nel rispetto dell’accordo Quadro sulle\nmolestie e violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL,\nCISL e UIL del 25 gennaio 2016.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"maternityotherclause","5) In caso di malattia prodotta dallo st","5)\n\nIn caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"MEDICAL_trigger","Art. 39 - Welfare. Le Parti ribadiscono ","Art. 39 - Welfare.\n\n\n\nLe Parti ribadiscono la volontà di ricercare nelle Parti Specifiche, nel\nrispetto delle compatibilità economiche e delle specificità, la definizione\ndi forme integrative di assistenza sanitaria per tutte le lavoratrici e i\nlavoratori del settore.\n\n\n\nDichiarazione a verbale.\n\n\n\nCon riferimento all’art. 25, nella definizione della Parte Specifica,\nFEDERCATERING richiederà alle OO.SS. di individuare una formulazione che tenga\nconto della peculiare situazione del settore, dove vi sono degli operatori con\nriferimento ai quali l’uso improprio delle deroghe ha prodotto delle\ndisparità in contrasto con la finalità di tutela espressa nelle modifiche\ncontrattuali sopra auspicate e definite.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 7 - Permessi per Organi direttivi, ","Art. 7 - Permessi per Organi direttivi, agibilità sindacali nazionali\n\ne aspettativa per incarichi sindacali\n\ne per cariche pubbliche elettive.\n\n\n\nAi dipendenti membri di Organi direttivi delle OO.SS. stipulanti il presente\ncontratto saranno concessi, ove richiesti, i permessi di cui all’art. 30\ndella legge n. 300\u002F70.\n\nAgli stessi, nonché a quei dipendenti che siano chiamati all’assolvimento\ndi cariche pubbliche elettive, sarà concesso, ove richiesto, per\nl’assolvimento delle rispettive funzioni un periodo di aspettativa, ai sensi\ndell’art. 31 della legge n. 300\u002F70, sino alla scadenza dell’incarico,\ndurante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.\n\nPer quanto riguarda le agibilità sindacali nazionali si rinvia a quanto\ndefinito nell’ambito dell’Osservatorio nazionale.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"flexible_work_options","Art. 31 - Telelavoro e lavoro agile. A) ","Art. 31 - Telelavoro e lavoro agile.\n\n\n\nA) Telelavoro.\n\n\n\nAd ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per\ntelelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa\neffettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di\nstrumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede\naziendale.\n\nNei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di\nadempimento della obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità\nlogistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti\nprincipali tipologie:\n\n\n\n-telelavoro domiciliare (o home working): l’effettuazione della\nprestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio dei lavoratori\novvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;\n\n-telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso Strutture,\nCentri operativi e\u002Fo articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale\ncui fa capo organizzativamente e\u002Fo gerarchicamente l’attività stessa e non\ncostituenti unità produttiva autonoma.\n\n\n\nQualora la decisione di introdurre il telelavoro domiciliare riguardi\nattività già presenti nelle Aziende, l’adesione allo stesso da parte dei\nlavoratori ad esse adibiti avviene su base volontaria. I lavoratori che\neventualmente non aderissero a tale forma di prestazione verranno ricollocati\nsecondo le esigenze tecnico-organizzative.\n\nLe Aziende hanno facoltà di interrompere lo svolgimento della attività\nmediante telelavoro per motivi tecnico-organizzativi.\n\nIn caso di riassorbimento della attività in seno all’organizzazione\naziendale, le Aziende provvederanno al reinserimento in Azienda dei suddetti\nlavoratori.\n\nLe Parti, altresì, concordano che il telelavoro non modifica la natura\nsubordinata del rapporto di lavoro, non costituisce a nessun effetto\nprestazione in trasferta e non modifica la sede di lavoro che resta la medesima\nad ogni effetto di legge e di contratto, non incide sull’inserimento del\nlavoratore nella organizzazione aziendale, sulla natura giuridica del rapporto\ndi lavoro subordinato, né ha effetti sull’inquadramento, sulla possibilità\ndi crescita professionale e sul livello retributivo (fatta eccezione per le\nindennità connesse a specifiche modalità di svolgimento della attività di\nlavoro).\n\nLe Aziende potranno accogliere richieste del telelavoratore domiciliare,\ngià, prestatore di lavoro interno, di interruzione della attività di\ntelelavoro motivate da esigenze personali dalle quali derivi una\nincompatibilità con la continuazione di tale modalità lavorativa.\n\nLe obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione\ndella prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata\ngiornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente\nprevisto per i lavoratori adibiti in Azienda alle stesse mansioni.\n\nNelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore continua ad essere\npienamente inserito nella organizzazione aziendale e, specificamente in\norganico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica\nla connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato, così come\ndisciplinato ai sensi del presente CCNL.\n\nLe ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell’art. 4 della legge n. 300\u002F1970, e\u002Fo per il tramite di valutazione di\nobiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera\u002Fsettimanale. Nel\ncaso di telelavoro domiciliare, il dipendente dovrà consentire gli accessi di\nOrgani istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, con\ncongruo preavviso, di rappresentanti della Azienda per motivi tecnici e di\nsicurezza.\n\nLe apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione e\nattrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà\nprovvedendo alla copertura assicurativa per furto\u002Fdanneggiamento. Nei casi di\ntelelavoro domiciliare, le Aziende si fanno carico delle spese derivanti dalla\neffettuazione della prestazione lavorativa (energia elettrica, telefono etc.)\nanche mediante la corresponsione di importi forfettari.\n\nLo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all’idoneità\ndell’ambiente di lavoro e alla conformità dello stesso alle norme vigenti in\nmateria di salute e sicurezza.\n\nAi telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e\nsalute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività\nlavorativa in Azienda.\n\nIl datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del\ntelelavoratore.\n\nL’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve\nrisultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel\nrispetto del D.lgs. 81\u002F2008 e s.m.i.\n\nIl datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in\nparticolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione\ndei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.\n\nIl datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a\ntutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione\ndei dati.\n\nIl telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.\n\nIl datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in\nmerito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature,\nstrumenti, programmi informatici, quali internet e alle eventuali sanzioni\napplicabili in caso di violazione.\n\nI telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla\nformazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che\nsvolgono attività nei locali della impresa e sono sottoposti ai medesimi\ncriteri di valutazione di tali lavoratori.\n\nOltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori\nricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di\ncui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del\nlavoro.\n\nLe Parti invitano le Aziende a promuovere anche attraverso modalità\ninnovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale\nquali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal\ndiretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche etc. Sono\naltresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità\nderivanti dalla attività telelavorativa, le agibilità e i diritti sanciti\ndalla legge 300\u002F70.\n\nEventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno\noggetto di esame congiunto a livello aziendale.\n\n\n\nB) Lavoro agile.\n\n\n\nLe Parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e\nsemplificate di lavoro allo scopo di incrementare la produttività aziendale e\ndi favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal proposito\nconsiderano il “lavoro agile” una modalità di svolgimento dell’attività\ndi lavoro rispondente a tali obiettivi.\n\nFatte salve le intese aziendali e individuali sul lavoro agile, sottoscritte\nanteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"protectiveclothing","Art. 13 - Dispositivi di protezione indi","Art. 13 - Dispositivi di protezione individuale (DPI).\n\n\n\nLe Parti, nel ribadire il valore, condiviso come di primaria importanza,\ndella tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, convenendo\nsulla necessità di continuare nell’impegno comune di sensibilizzare le\nimprese e i dipendenti al corretto utilizzo dei DPI, considerati, assieme alla\nformazione e alla prevenzione, fondamentali per prevenire i rischi di\ninfortunio e di malattia professionale, confermano preliminarmente che la\nfornitura dei DPI al personale in relazione alle mansioni svolte e alla\nspecifica tipologia di lavoro è obbligo che, per la normativa di legge, grava\ndirettamente sulle imprese.\n\nPertanto, fermo restando il rispetto da parte dei datori di lavoro e dei\nlavoratori della normativa in materia, con particolare riferimento gli artt. 74\n- 79 del D.lgs. 81\u002F2008, all’atto di ogni nuova assunzione i lavoratori hanno\ndiritto ad ogni DPI eventualmente funzionale alla tipologia di lavorazione. Per\nil corretto utilizzo degli stessi dovranno inoltre essere previste apposite\nprocedure informative e\u002Fo di addestramento.\n\nL’impresa è comunque impegnata ad assicurare che, al verificarsi delle\ncondizioni di usura o di inefficienza del DPI, gli stessi vengano prontamente\nsostituiti.\n\nRimane l’obbligo per i lavoratori di utilizzare sempre tutti i DPI messi a\ndisposizione (vedi Circolare n. 34 del 29\u002F4\u002F1999 emanata dal Ministero del\nLavoro e Previdenza Sociale e s.m.i.), in materia di “indumenti di lavoro e\ndispositivi di protezione individuale”.\n\nTutti i DPI dovranno essere usati unicamente nell’ambito delle attività\naziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati alla impresa sia in\noccasione delle nuove forniture, sia al momento della risoluzione del contratto\ndi lavoro.\n\nLe Parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di\nformazione tese ad accrescere una diffusa cultura della Sicurezza e della\nPrevenzione.\n\nLe modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l’uso, il\nrinnovo e il controllo dei DPI durante lo svolgimento della attività\nlavorativa, formano oggetto di accordo tra le Parti a livello aziendale.",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"healthandsafetypolicy","Art. 12 - Tutela della salute e sicurezz","Art. 12 - Tutela della salute e sicurezza del lavoro.\n\n\n\nLe Parti individuano, come valore condiviso, l’impegno per una costante\nattenzione nei confronti della tutela della salute e della integrità fisica\ndei lavoratori, della sicurezza negli ambienti di lavoro e della prevenzione,\nformazione e informazione.\n\nCoerentemente con questi obiettivi, le Parti condividono la necessità di\nagire in una ottica proattiva anziché reattiva, stante i primari interessi in\ngioco che attengono, fondamentalmente ma non unicamente, alla salute fisica e\npsichica del lavoratore.\n\nIn ottemperanza a tale ottica proattiva condivisa, tutti i soggetti\ninteressati collaborano e interagiscono nell’ambito delle rispettive funzioni\ne responsabilità per migliorare costantemente le condizioni degli ambienti di\nlavoro, con particolare attenzione alla sicurezza, salubrità, igiene e\ngarantire una formazione adeguata, con particolare riferimento ai rischi\nspecifici connessi all’ambiente aeroportuale, in modo tale non solo da\nvalutare, prevenire, eliminare e\u002Fo ridurre progressivamente i rischi e i\npericoli alla fonte, ma anche per potere creare un ambiente di lavoro\nottimale.\n\nTenuto conto anche di quanto previsto dall’Ente regolatore in merito alle\nattività che si svolgono in aree o spazi destinati ad un uso generalizzato da\nparte di operatori e\u002Fo soggetti che operano in ambito aeroportuale o che\nprevedono l’utilizzo promiscuo di infrastrutture e\u002Fo attrezzature, le Parti\nconvergono sulla necessità di attribuire anche una particolare attenzione alle\nproblematiche inerenti la circolazione nelle aree aeroportuali operative\ninterne e ritengono opportuno che tutti i soggetti interessati sopra citati\ndiano il loro contributo in una ottica di prevenzione e tutela grazie\nall’impiego di strumenti di coordinamento sempre più incisivi.\n\nA tal fine le Aziende confermano l’impegno alla massima sensibilizzazione\ne alla diffusione di una cultura di prevenzione tra i lavoratori, ponendo\nparticolare attenzione alle attività che, in relazione alla specificità di\ncomparto, attengono alla movimentazione carichi, agli agenti chimici e fisici e\nalle lavorazioni che richiedono l’utilizzo di mezzi e attrezzature\naeroportuali.",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"healthandsafetytraining","Formazione e compiti dei RLS. Le Parti, ","Formazione e compiti dei RLS.\n\n\n\nLe Parti, nel comune impegno volto a dare concreta ed effettiva attuazione\nalle disposizioni del D.lgs. n. 81\u002F2008 e s.m.i., in uno spirito di reciproca e\nfattiva collaborazione finalizzata a promuovere e migliorare la sicurezza e la\nsalute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche al fine di costruire una\ncomune visione di valutazione e gestione dei rischi, confermano la primaria\nimportanza rivestita dalla formazione dei RLS.\n\nTenuto conto di quanto previsto dal D.lgs. n. 81\u002F2008 e dall’Accordo\ninterconfederale del 12 dicembre 2018, il RLS si rende disponibile alla\neffettuazione della necessaria attività formativa e il datore di lavoro\nassicurerà con oneri a proprio carico una adeguata ed esaustiva formazione in\nmateria con particolare attenzione ai rischi specifici esistenti nei relativi\nambiti di rappresentanza, prevedendo comunque specifici cicli di aggiornamento\nannuali.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"hivpolicy","Il lavoratore può essere sottoposto a vi","Il lavoratore può essere sottoposto a visita medica di assunzione secondo\nquanto previsto dalle norme di legge in materia.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"hivpolicytxt","Art. 15 - Tossicodipendenza\u002Falcolismo. F","Art. 15 - Tossicodipendenza\u002Falcolismo.\n\n\n\nFermo restando quanto distintamente regolato nelle Parti Specifiche, le\nAziende concederanno un periodo di aspettativa non retribuita per la durata\ndell'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a 3 anni, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali\nsia accertato lo stato di tossico-dipendenza\u002Falcolismo e che intendano accedere\nai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i Servizi sanitari delle\nUSL o di altre Strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali\nindividuate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.\n\nLe Aziende concederanno al lavoratore, che ne faccia richiesta, una\naspettativa non retribuita, della durata complessiva non superiore a 6 mesi, da\nfruire fino a concorrenza per periodi continuativi non inferiori a 1 mese,\nmotivata dalla comprovata necessità di assistere familiari a carico che,\nrisultando in condizioni documentate di tossicodipendenza\u002Falcolismo effettuano\nterapie di riabilitazione da eseguire presso il SSN o presso Strutture\nspecializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni o ancora presso sedi o\ncomunità terapeutiche individuate dalla legge 26 giugno 1990 n. 162.\n\nL’aspettativa potrà non essere concessa in pendenza di procedimenti\ndisciplinari per fatti gravi che prevedano la sanzione di licenziamento a norma\ndi CCNL o regolamento aziendale.\n\nNei casi in cui sia accertata la condizione di alcolismo, si applicano le\nnorme e le garanzie di cui al presente articolo, compatibilmente con le\nspecifiche discipline nazionali e regionali tempo per tempo vigenti.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"cbadate_start","30 maggio 2019 Addì 30 maggio 2019,","30 maggio 2019\n\n\n\nAddì 30 maggio 2019,","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl parte generale trasporto aereo 2019 - 2019\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2019-05-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;Non specificato\u003C\u002Fdiv>\n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporto aereo di passeggeri  , Trasporto aereo di merci  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti, UILTRASPORTI - Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;Not specified giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_perc\">\n                TFR dopo cinque anni di servizio (percentuale dello stipendio mensile): &rarr;&nbsp;Insufficient data&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_perc_1_tenure\">\n                TFR dopo un anno di servizio (percentuale dello stipendio mensile): &rarr;&nbsp;Insufficient data&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[165],{"title":37,"slug":33},[167],{"type":168,"data":169},"call_to_action_body_block",{"title":170,"description":171,"variant":172,"link":173},"Confronta contratti 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