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DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.N.G.O.P.I. (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti\nItaliani) rappresentata da Cesare Guidi, Presidente Nazionale, da Lino Capozzi,\nAlessandro Belmonte, Aniello Di Bonito, Giuseppe Eletti e Salvatore Moscuzza,\ncomponenti della Commissione Tecnica di Lavoro per il rinnovo del C.C.N.L., e\nda Lorenzo Paolizzi, Segretario Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP Servizi (Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi)\nrappresentata dal Presidente Fabrizio Bolzoni, dal Direttore di Legacoop\nNazionale Giancarlo Ferrari, dall’Amministratore di Legacoop Nazionale\nFiorenzo Davanzo, assistiti da Claudio Riciputi, dell’Ufficio Relazioni\nIndustriali della LEGACOOP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL, rappresentata da Alessandro Rocchi, Segretario Generale\nNazionale, Antonino Cortorillo, Segretario Nazionale e Maurizio Colombai,\nDipartimento Nazionale Porti\u002FMarittimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL, rappresentata da Antonio Piras, Segretario Generale, Emiliano\nFiorentino, Segretario Nazionale e Ugo Milone, Coordinatore nazionale\nportualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI, rappresentata da Claudio Tarlazzi, Segretario Generale, Marco\nOdone, Segretario Nazionale e Giuliano Galluccio del Dipartimento Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignmultiplesignatory\">\u003Cp>A.N.G.O.P.I. - Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti\nItaliani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP Servizi - Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>FILT-CGIL - Federazione italiana lavoratori trasporti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL - Federazione italiana trasporti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI - Unione italiana lavoratori trasporti\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì 29 giugno 2016 in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’A.N.G.O.P.I. (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli\nPorti Italiani)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la LEGACOOP Servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno stipulato l’allegato contratto per i lavoratori ormeggiatori e\nbarcaioli dei porti italiani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L.C.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.N.G.O.P.I.FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP ServiziFIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa al C.C.N.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed\ninscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto,\nnon ha carattere innovativo ma serve a ribadire la funzione svolta dai Gruppi e\nla natura di Società Cooperative che ciascun Gruppo si è dato. Le parti\nconcordemente riconoscono e dichiarano che i Gruppi ormeggiatori e barcaioli\n– e quindi i lavoratori iscritti nei relativi registri tenuti a norma degli\narticoli 208 e 216 reg.nav.mar. – svolgono un servizio essenziale per la\nsicurezza nei porti e nelle acque antistanti. Nell’adempimento degli obblighi\ndi servizio pubblico loro assegnati nella presente premessa si evidenzia\nche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai Gruppi è affidato, alla stregua di un fornitore universale di\nservizi, l’erogazione delle prestazioni descritte nei relativi Regolamenti di\nservizio, e pertanto, fermo quanto previsto dall’art. 70 C.N. e dalle altre\nnorme al riguardo applicabili, i Gruppi sono tenuti nello svolgere le mansioni\nad essi affidate a collaborare con la Capitaneria di Porto e con gli altri\nsoggetti volta volta rilevanti al fine di garantire la sicurezza della\nnavigazione, dell’approdo e della sosta delle navi in ambito portuale ed in\nrada oltreché ad intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare,\nanche attraverso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il mantenimento di adeguate strutture organizzative in termini di uomini e\ndi mezzi atte a prestare con immediatezza il costante presidio e i necessari\ninterventi per tutto quanto sopra ed in particolare per la dovuta assistenza\nalle navi nel porto e\u002Fo a strutture poste fuori delle acque portuali-rada, con\nspecifico riguardo al fine di garantirne la sicurezza dell’ormeggio od a\nripristinarne la tenuta, in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine\novvero per altra causa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la propria organizzazione di servizio, per assicurare ogni immediato\nintervento richiesto dall’Autorità Marittima per il salvataggio delle\npersone in pericolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la segnalazione, senza ritardo, all’Autorità Marittima di tutte quelle\nsituazioni che, direttamente o di riflesso, possono essere ricondotte alla\nnecessaria tutela della sicurezza della navigazione portuale, del porto e della\nnave.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra gli interventi di cui sopra devono intendersi comprese anche le\nattività ad essi accessorie tra cui a mero titolo esemplificativo: il rinforzo\ndegli ormeggi, il disormeggio immediato di navi e galleggianti vicine a\nsituazioni di pericolo, l’integrazione di equipaggi in caso di necessità per\nmanovre di emergenza, la rimozione di materiali galleggianti pericolosi per la\nnavigazione, lo sbroglio di ancore e cavi sommersi e non sommersi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio è garantito con continuità (24 ore al giorno, 365 giorni nel\ncorso dell’anno) e sotto la direzione di vigilanza dell’Autorità\nMarittima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono erogatori di un servizio di interesse generale secondo quanto\nprevisto dalle norme di legge (art. 14.1-bis della L. 28 gennaio 1994, n. 84) e\noperano quali prestatori universali del servizio nell’ambito dei porti\nitaliani, sotto la vigilanza dell’Autorità Marittima della quale, di fatto,\nsono un braccio operativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’organizzazione del servizio svolto dai Gruppi, come disciplinati\ndalla legge, dalle norme del cod.nav. e del reg.nav.mar., e dalla disciplina\nlocalmente applicabile, deve seguire ed essere improntata al rispetto delle\ncaratteristiche del servizio come sopra indicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli ormeggiatori e i barcaioli sono tenuti al rispetto di tutte le\nprescrizioni adottate dalla competente Autorità Marittima nell’esercizio dei\npropri compiti e funzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le disposizioni del presente C.C.N.L. dovranno dunque essere interpretate\nnel senso di garantire in ogni caso la rispondenza del rapporto di lavoro qui\ndisciplinato alle esigenze di natura pubblicistica proprie del lavoro di\normeggiatore o barcaiolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-FIRMPRI\">\u003Cp>•ciascun Gruppo ha assunto la veste giuridica di società cooperativa;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•la costituzione in società Cooperativa a r.l. impone l’osservanza di\ntutte le norme specifiche per tali società ed in particolare l’osservanza\ndella legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive variazioni e modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rispetto dei livelli salariali resta subordinato ai proventi derivanti\ndall’entità delle prestazioni svolte. In assenza di risorse adeguate si\nprocederà all’applicazione della Legge stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa al C.C.N.L. 10 marzo 2011\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti intendono integralmente confermare il contenuto della premessa al\nvigente C.C.N.L. nonché del protocollo di intesa 31 maggio 2006 allegato al\nmedesimo C.C.N.L. (allegato 1 al presente contratto). In particolare, in questa\nsede, si vuole ulteriormente sottolineare che il servizio di\normeggio\u002Fbattellaggio ha natura di servizio economico generale a carattere\nuniversale e pertanto i Gruppi\u002FCooperative, sottoposti alla permanente e\npervasiva disciplina dell’Autorità Marittima, operano come erogatori\nuniversali di tale servizio, volto a garantire la sicurezza della\nnavigazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le specificità sopra richiamate rendono unico e non ripetibile in altri\ncontesti il contenuto normativo ed economico del presente C.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa al C.C.N.L. 20 giugno 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scelta compiuta dalle parti nel 2006 di definire uno specifico contratto\nnazionale di lavoro per la categoria degli ormeggiatori e dei barcaioli si è\nin questi anni rivelata corretta, essendosi la relativa disciplina normativa ed\neconomica dimostratasi adeguata ad assecondare le peculiarità del lavoro\nsvolto nei porti dagli ormeggiatori e dai barcaioli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-monitoring\">\u003Cp>In particolare, il C.C.N.L. si è dimostrato un valido strumento per\ngarantire a livello nazionale un’uniforme disciplina su temi di particolare\nrilievo quali la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di\nlavoro, la previdenza complementare, la valorizzazione delle risorse umane\nattraverso uno specifico programma di formazione professionale e le tutele\nsanitarie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>L’assetto societario che i Gruppi si sono dati si è, inoltre, dimostrato\nfunzionale ad assicurare quella necessaria flessibilità anche sotto il profilo\neconomico, essendo le relative risorse disponibili per i Gruppi\nindissolubilmente legate al traffico dei porti ove essi operano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In un contesto caratterizzato da indicatori macroeconomici certamente non\npositivi, la bontà delle scelte allora fatte è anche confermata dalla tenuta\ndei livelli occupazionali, in evidente controtendenza rispetto all’andamento\noccupazionale che ha in questi anni caratterizzato altri settori economici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti sottolineano anche la specifica attenzione prestata alla qualità\ndel servizio offerto, testimoniata dalla pressoché totale diffusione della\ncertificazione qualità presso tutti i Gruppi e dal processo avviato in modo\nsignificativo per estendere tale certificazione anche alla sicurezza e\nall’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato quanto sopra e visto l’elevato grado di soddisfazione per il\nservizio prestato, confermato dai numerosi encomi ricevuti dai Gruppi, le parti\nritengono ancora valido il modello normativo nell’ambito del quale i servizi\ndi ormeggio e battellaggio sono prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente sosterranno, anche congiuntamente, ogni iniziativa\nnazionale e\u002Fo comunitaria tesa a rafforzare tale modello, contrastando, invece,\nogni tentativo volto al suo stravolgimento e, in particolare, a trasferire\nnelle sedi periferiche la disciplina dell’organizzazione dei servizi e la\nrelativa determinazione tariffaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti condividono che una soluzione in tal senso orientata\npregiudicherebbe i livelli di sicurezza delle attività portuali con le ovvie\nnegative ricadute anche sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa al C.C.N.L. 29 giugno 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano integralmente le premesse ai precedenti CCNL ed, in\nparticolare, quella contenuta nel rinnovo del 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale riguardo, riaffermano la loro condivisione del modello organizzativo\nprevisto nella normativa di riferimento e la loro volontà ad operare presso le\nsedi europee e nazionali affinché tale modello venga confermato e, se\npossibile, migliorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono funzionale a tale fine la definitiva approvazione della\nproposta di Regolamento sull’accesso al mercato dei servizi portuali e la\ntrasparenza dei finanziamenti ai porti, recentemente approvata in sede di\nTrilogo. In particolare, viene condivisa la necessità che, laddove tale\nprovvedimento prevede la facoltà di applicare le disposizioni a tutela dei\ndiritti dei lavoratori, vengano promosse iniziative a che tale facoltà sia\neffettivamente esercitata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa sede ribadiscono che, in questi anni di vigenza, il presente CCNL\nsi è dimostrato strumento fondamentale di regolamentazione del rapporto di\nlavoro e pertanto il suo rinnovo, oltre ad adeguare gli istituti normativi alle\nintervenute esigenze organizzative, nonché al mutato quadro normativo, e\nquelli economici agli indicatori al riguardo condivisi in sede confederale,\ncostituisce uno strumento utile per riaffermare la specificità del servizio\nsvolto dagli ormeggiatori e barcaioli nei porti italiani e il suo fondamentale\nlegame con la sicurezza della navigazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente all’evoluzione dei CCNL, anche in quello oggetto del\npresente rinnovo le parti ritengono di dare adeguato spazio al welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con particolare riguardo alle tutele sanitarie, condividono che\nl’assistenza pubblica debba rappresentare il primo presidio, il cui efficace\nfunzionamento deve garantire un’adeguata tutela a tutti i cittadini. A tale\nriguardo, quindi, opereranno, presso le sedi competenti, perché interventi\nnormativi non pregiudichino il diritto alla salute. Viene, comunque, condivisa\nl’opportunità di un miglioramento delle tutele sanitarie di fonte\ncontrattuale, che già nel vigente CCNL hanno costituito un valido ausilio per\ni lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre in termini di welfare, le parti sottolineano la rilevanza della\npratica entrata in vigore delle disposizioni definite in occasione del rinnovo\ndel 2013, riguardanti la costituzione del Fondo per l’accompagno\nall’esodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su quest’ultimo punto le parti sottolineano l’importanza di avere\npredisposto uno strumento in grado di consentire agli ormeggiatori e barcaioli\ndi poter interrompere, al raggiungimento del 62° anno di età e con\nun’anzianità contributiva prevista dalla vigente disposizione di legge,\nl’attività lavorativa, potendo contare sul riconoscimento di un’indennità\neconomica strettamente correlata alle retribuzioni percepite nel corso della\nvita lavorativa. E questo fino al raggiungimento dei requisiti previsti per il\npensionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Funzionale al rafforzamento del modello organizzativo è certamente\nun’adeguata formazione professionale, rispetto alla quale le parti firmatarie\nconcordano sulla necessità di proseguire il programma di formazione continua,\ndefinito nell’Accordo del 29 settembre 2009 e, nell’auspicio di potere\nintrodurre la figura dell’ormeggiatore\u002Fbarcaiolo all’interno del repertorio\nnazionale delle qualifiche con i conseguenti obblighi formativi, condividono\nl’opportunità di rafforzare, nell’ambito del presente CCNL, le misure\neconomiche incentivanti la formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(CAMPO DI APPLICAZIONE E CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica agli ormeggiatori ed ai barcaioli iscritti\nnei registri ai sensi degli artt. 208 e 216 del Regolamento alla Navigazione\nMarittima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà tenuto presso ogni Gruppo un elenco nominativo del personale\nincaricato dell’erogazione del servizio di ormeggio, disormeggio e\nbattellaggio nei porti comprensivo anche degli obblighi di servizio pubblico e\ndell’erogazione di servizi complementari disciplinati da appositi atti del\nMinistero delle Infrastrutture e Trasporti, del CoGeCap e\u002Fo del Comandante del\nporto anche a favore di impianti off-shore, di navi e di imbarcazioni da\ndiporto oltreché di altre attività appositamente individuate e disciplinate\nnei Regolamenti Interni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto elenco sarà a disposizione degli interessati e con possibilità di\nverifica e di controllo da parte delle Organizzazioni stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(APPARTENENTI AL GRUPPO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale iscritto nei registri degli ormeggiatori e\u002Fo barcaioli la\ncomposizione numerica è stabilita dall’Autorità Marittima competente che\ntiene conto dell’interconnessione esistente tra necessità operative per il\nregolare svolgimento del servizio e le ragioni della sicurezza delle navi,\ndelle strutture portuali, dell’ambiente e della vita umana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mediante “turn-over” si provvederà al mantenimento della consistenza\nstabilita dall’Autorità Marittima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ASSUNZIONE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri l’assunzione,\nprevia iscrizione nel registro da parte dell’Autorità Marittima, si\nconcretizza mediante l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ai\nsensi della L. 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare al Gruppo la propria residenza e\ntempestivamente gli eventuali mutamenti di essa. Dovrà inoltre presentare lo\nstato di famiglia, nonché gli altri documenti richiesti dalla legge per poter\nbeneficiare degli assegni per il nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>(PERIODO DI PROVA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri sono esonerati dal\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(RAPPORTI GERARCHICI E DISCIPLINARI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi, dal\nRegolamento istituito dall’Autorità Marittima e dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(CONDOTTA DEL PERSONALE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al fine di espletare le mansioni di istituto nonché di soddisfacimento\ndelle esigenze di servizio pubblico, gli ormeggiatori\u002Fbarcaioli, oltre al\nrispetto del Regolamento di servizio, hanno in particolare il dovere di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•effettuare le prestazioni di competenza con sollecitudine, osservando le\nregole d’arte impiegando i mezzi nautici e il personale necessario per la\nsicura esecuzione di esse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mantenere condotta disciplinata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a\nprestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a\nconoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dall’Autorità\nMarittima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•uniformarsi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima, eseguire ogni\nlegittimo ordine del Capo Gruppo e di ogni altra persona preposta al\nservizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•portare in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione\ndal Gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•portare sempre con loro, ed esibirlo a qualunque richiesta degli\nUfficiali ed Agenti dell’Autorità Marittima e della Forza Pubblica, la\ntessera di riconoscimento di cui all’art. 213 del Regolamento per\nl’esecuzione del Codice della Navigazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I rapporti tra i lavoratori devono essere improntati a spirito di\ncollaborazione e di comprensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nessun ormeggiatore\u002Fbarcaiolo potrà assentarsi dal lavoro senza il\nconsenso del Capo Gruppo o di chi lo rappresenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutti gli ormeggiatori\u002Fbarcaioli hanno il dovere di esercitare la più\nattenta sorveglianza affinché l’attività venga svolta secondo le norme che\nsalvaguardano la sicurezza delle persone e delle cose.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(FORMAZIONE PROFESSIONALE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Le parti riconoscono l’importanza della formazione professionale,\noltreché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro\n(ai sensi dell’art. 27, D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 o dell’art. 37,\nD.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), anche al fine della preparazione e valorizzazione\nprofessionale delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Pertanto convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli\neffettivi fabbisogni del Gruppo, che peraltro devono essere organici alla\ntutela degli interessi generali del porto, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consentire agli ormeggiatori\u002Fbarcaioli di acquisire conoscenze specifiche\nin grado di meglio rispondere alle esigenze del Gruppo, derivanti da\ninnovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute sulle navi, sugli approdi\ne nei mezzi tecnici in dotazione al Gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispondere ad effettive necessità di aggiornamento degli\normeggiatori\u002Fbarcaioli onde prevenire l’insorgere di situazioni di\ninadeguatezza professionale rispetto al ruolo di presidio con obblighi di\nsicurezza che il Gruppo ricopre nel porto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la\ncompatibilità dei costi e le esigenze\u002Fpossibilità di ogni Gruppo in\nconsiderazione delle specificità riconducibili all’ambito territoriale di\ncompetenza e alle caratteristiche tipologiche e merceologiche delle unità da\nservire, l’individuazione di corsi o programmi formativi è rimessa alle\ndeterminazioni dell’A.N.G.O.P.I. informate le OO.SS. firmatarie e LegaCoop\nServizi, che potranno fornire le proprie valutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle esigenze dei singoli Gruppi in tale ambito si\nprevederà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali,\ncomunitarie, ecc.) in grado di coprire parte dei costi relativi agli interventi\nformativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità di svolgimento degli interventi formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modalità e criteri di partecipazione agli stessi da parte degli\normeggiatori\u002Fbarcaioli che siano comunque compatibili con le esigenze del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota: In data 29 settembre 2009, l’A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali\nFILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI hanno sottoscritto un protocollo d’intesa\nin materia di formazione riportato all’allegato 2.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Laddove le infrazioni disciplinari commesse dagli ormeggiatori\u002Fbarcaioli,\nnon pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, le stesse sono\nsoggette, a seconda della gravità, ai seguenti provvedimenti disciplinari\ndecisi dal Capo Gruppo, sentito il Consiglio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa non superiore a 4 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Capo Gruppo non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti\ndell’ormeggiatore\u002Fbarcaiolo senza avergli preventivamente contestato\nl’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di richiamo verbale, la contestazione degli addebiti è fatta\nper iscritto con indicazione del termine entro cui il lavoratore può\npresentare le proprie giustificazioni. Tale termine non può essere inferiore\nai 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente,\ncon l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’organizzazione\nsindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicato\nal lavoratore con lettera raccomandata, anche a mano, entro 10 giorni dalla\nscadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue\ngiustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione del provvedimento disciplinare, salvo per il caso di\nrichiamo verbale, deve avvenire per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme versate come sanzione pecuniaria, qualora non costituiscano\nrisarcimento di danni, sono destinate all’Ente Bilaterale di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si tiene conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso\nun anno dalla loro comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove nelle precedenti disposizioni vengono indicati i termini espressi in\ngiorni, questi devono essere considerati come lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiamo verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà applicato per le mancanze di minor rilievo in particolare modo per le\nmancanze sanzionate con rimprovero scritto quando la considerazione delle\ncircostanze che le hanno accompagnate non renderebbero equo adottare la\nmaggiore sanzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ammonizioni scritte, multe e sospensioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione\nl’ormeggiatore\u002Fbarcaiolo che risulta inadempiente, in quanto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non rispetta quanto previsto all’art. 6 del presente contratto con\nriferimento alle sole disposizioni la cui inosservanza non comporti violazione\ndi prescrizioni dell’Autorità Marittima ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•reitera mancanze che hanno dato luogo a rimproveri verbali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non si presenti a lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello\ndell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento\ngiustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o\nne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non esegua il lavoro con l’assiduità e secondo le istruzioni ricevute\noppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per disattenzione o negligenza guasti il materiale e\u002Fo i mezzi nautici o\nterrestri utilizzati per svolgere il servizio e\u002Fo la merce\ntrasportata\u002Fmovimentata, oppure non avverta subito il Capo Gruppo degli\neventuali guasti verificatisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•usi impropriamente, o comunque in modo diverso da quello stabilito o\nprevisto dal Regolamento di servizio o interno, i mezzi nautici, terrestri, le\nstrumentazioni, le dotazioni personali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mostri trascuratezza nella conservazione e nell’uso degli strumenti da\nlavoro forniti dal Gruppo, ivi compresi i dispositivi di protezione\nindividuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non avverta subito il Capo Gruppo, o chi lo rappresenti, di eventuali\nirregolarità nell’andamento del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ferma restando la disciplina sanzionatoria prevista dalla vigente\nnormativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui\nluoghi di lavoro, non osserva tali disposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non osservi le misure di prevenzione contro gli infortuni o altre\ndisposizioni simili, producendo danno solo a se stesso o anche non producendo\ndanno alcuno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non osservi le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato\ncon apposito cartello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esegua, in luoghi di pertinenza del Gruppo, lavori di lieve entità per\nconto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di\nmateriale aziendale, con uso di attrezzature del Gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tenga un contegno inurbano e scorretto nello svolgimento del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o\ncommetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale\ned alla sicurezza del Gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in qualunque modo arrechi danni al Gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si presenti al lavoro o si trovi in servizio in stato di accertata\nubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compia abuso in ordine ai rimborsi spese per trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammonizione scritta viene applicata per le mancanze di minor rilievo; la\nmulta e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli altri casi di eventuali infrazioni commesse dagli ormeggiatori\u002Fbarcaioli\nche pregiudicano il regolare svolgimento del servizio comportano, ove non\nricorrano agli estremi di un reato, l’applicazione delle sanzioni previste\ndall’art. 1254 del Codice della Navigazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(CONTROVERSIE SINDACALI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno\nesaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, mediante apposita\ncommissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia\ndella divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate\nper eventuali reclami, le controversie sindacali fra Gruppi e lavoratori,\nquando riguardino l’interpretazione o l’applicazione dell’accordo\nintegrativo, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e\ndei Gruppi. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione\nufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e\nfirmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in\ncaso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere\nsecondo le consuete forme sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ORARIO DI LAVORO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per gli ormeggiatori\u002Fbarcaioli iscritti nei registri l’orario normale di\nlavoro è di 39 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspyear_select\">\u003Cp>Considerata la particolarità dell’attività svolta, spesso caratterizzata\nda fattori di stagionalità, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.lgs 8\naprile 2003 n. 66, la durata media dell’orario di lavoro può essere\ncalcolata su un arco temporale di 12 mesi, tenendo conto della turnistica\ndepositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in\noccasione della prevista istruttoria tariffaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal momento che la vigente turnistica assicura, a fronte del ricorso al\nlavoro straordinario il riconoscimento sia della maggiorazione retributiva sia\ndi un periodo di riposo compensativo di durata almeno equivalente alle ore di\nlavoro straordinario prestate, queste ultime non concorrono alla determinazione\ndella durata media settimanale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cp>Laddove per motivi legati alla specificità del lavoro svolto non sia\npossibile usufruire delle previste undici ore di riposo nell’arco delle\nventiquattro ore, la vigente turnistica assicura entro e non oltre i tre giorni\nsuccessivi le ore del previsto riposo, nel rispetto della vigente normativa\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(LAVORO A TURNI, LAVORO SUPPLEMENTARE, LAVORO STRAORDINARIO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tenuto conto della particolarità del servizio che deve essere garantito per\n24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno, ciascun Gruppo determinerà, con\nriferimento al proprio organico e alle esigenze operative e ferme restando le\ndisposizioni al riguardo impartite dall’Autorità Marittima, la propria\nturnistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compenso per lavoro straordinario, notturno, feriale, festivo e per gli\navvicendamenti derivanti dalla turnistica di cui al periodo precedente è\nstabilito al successivo art. 13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli scali ove opera un numero ridotto di ormeggiatori, qualora\nl’indisponibilità di uno o più di loro non consenta agli altri di usufruire\ndel periodo di riposo previsto dalla turnistica applicata, è possibile\ndifferire il periodo di riposo, nel rispetto delle vigenti normative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(MANSIONI E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ormeggiatori e Barcaioli iscritti nei Registri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli ormeggiatori ed i barcaioli che, previa\niscrizione nei Registri come previsto dagli artt. 208 e 216 del Regolamento di\nattuazione al Codice della Navigazione, instaurano un rapporto di lavoro\nsubordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli ormeggiatori e\u002Fo barcaioli iscritti nei registri, l’accesso al 2°\nlivello avviene su valutazione del Consiglio di Amministrazione o in sua\nassenza su decisione del Capo Gruppo, ed è in ogni caso subordinato alla\ncompetenza e correttezza professionale dimostrate anche nello svolgimento dei\nservizi complementari di cui all’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. ed al\nsuperamento con profitto del primo biennio del progetto di formazione continua.\nAl termine del biennio il Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza su\ndecisione del Capo Gruppo, valuta l’operato dell’ormeggiatore\u002Fbarcaiolo ai\nfini del passaggio di livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accedono a questo livello i lavoratori del 2° livello, su valutazione del\nConsiglio di Amministrazione, o in sua assenza su decisione del Capo Gruppo, in\npossesso dei titoli professionali previsti dal Regolamento di attuazione al\nCodice della Navigazione richiesti dalle esigenze organizzative\u002Ffunzionali di\nciascun porto, e che abbiano acquisito notevole preparazione, competenze\ninterdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata\nnell’esercizio delle relative funzioni e che abbiano inoltre svolto le\nattività di cui all’art.1, comma 2, del C.C.N.L. e superato con profitto il\nsecondo biennio del progetto di formazione continua. Inoltre, per coloro che\nalla data del 1° luglio 2006 non abbiano raggiunto i dieci anni di anzianità\nnel Gruppo, è richiesto il superamento con esito positivo dei seguenti\ncorsi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione di base (Regola VI\u002FI convenzione IMO STCW\u002F95)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Antincendio di base e avanzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sopravvivenza individuale e salvataggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sicurezza personale e responsabilità sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Primo soccorso sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attestato di frequenza per Osservatore radar rilasciato da centro di\nformazione riconosciuto dal Ministero (ai sensi della Convenzione IMO STCW\u002F95,\nRisoluzione IMO A483 XII del 15 gennaio 1982 e secondo le modalità del D.D. 7\nagosto 2001)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attestato di frequenza per Operatore G.M.D.S.S. goc o roc rilasciato da\ncentro di formazione riconosciuto dal Ministero (Convenzione IMO-GMDSS 11\nnovembre 1988 con particolare riguardo al cap. IV) e successiva STCW 95 Reg.\nIV\u002F2 e Sez. A-VI\u002F2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli appartenenti al Gruppo che abbiano con profitto superato il quinto anno\ndel progetto di formazione continua viene riconosciuto un importo denominato\n“premio formazione” pari a € 50,00 (cinquanta\u002F00) lorde, da erogarsi per\nquattordici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 01 gennaio 2017, l’importo, denominato “premio\nformazione”, è elevato a € 75,00 (settantacinque\u002F00) lorde.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi dodici mesi dal primo riconoscimento, il “premio formazione”\nviene erogato solo a coloro che con profitto proseguano il percorso di\nformazione professionale continua ed assorbito negli altri casi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni che disciplinano i requisiti per il\nriconoscimento del premio, agli appartenenti al Gruppo che abbiano con profitto\nsuperato il primo biennio del secondo ciclo quinquennale del progetto di\nformazione continua, l’importo denominato “premio formazione” è elevato\na € 100,00 (cento\u002F00) lorde, da erogarsi per quattordici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano, anche attraverso l’Ente bilaterale, ad attivarsi\npresso le sedi competenti, perché la qualifica di ormeggiatore\u002Fbarcaiolo sia\ninserita all’interno del repertorio nazionale delle qualifiche, con\nl’individuazione delle relative competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impegno riguarda anche ogni azione utile affinché le qualificazioni\ndella categoria, una volta inserite nel repertorio nazionale, costituiscano\ntitolo di ammissione al concorso pubblico per l’accesso alla professione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(RETRIBUZIONI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-lowwageamount\">\u003Cp>I minimi conglobati mensili per gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei\nRegistri, corrispondenti all’inquadramento contrattuale in livelli,\ncomprendono i valori dell’indennità di contingenza secondo la seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"614\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" border=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"116\">\n  \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003Ccol width=\"203\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\" height=\"23\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">Parametro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">Minimo Conglobato dal 1° luglio\n        2016\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp align=\"center\">Minimo Conglobato dal 1° gennaio\n        2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\" height=\"31\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">180\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">€ 1.569,24,\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp align=\"center\">€ 1.589,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\" height=\"31\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">170\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">€ 1.506,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp align=\"center\">€ 1.526,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"116\" height=\"30\">\u003Cp align=\"center\">3  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">160\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"203\">\u003Cp align=\"center\">€ 1.449,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\">\u003Cp align=\"center\">€ 1.469,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NB: Il riferimento viene fatto alla scala parametrale del C.C.N.L. Porti\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Oltre alla retribuzione come sopra indicata, agli ormeggiatori e barcaioli,\ntenuto conto del servizio da garantire nell’arco delle 24 ore per 365 giorni\nall’anno, viene riconosciuta una maggiorazione convenzionale e forfetaria del\n55% da calcolarsi sul:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>minimo conglobato + EDR + aumenti periodici di anzianità, per compensare il\nlavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, per indennità turni\navvicendati e le festività di cui ai punti b e c del successivo articolo\n19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale del 55% è da intendersi come massimo. All’inizio di\nciascun anno, seguendo le procedure definite nell’Allegato 3bis, per ciascun\nGruppo viene determinata la percentuale relativa alla maggiorazione\nconvenzionale e forfetaria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione della base di calcolo per quantificare la\nmaggiorazione convenzionale e forfetaria, per aumenti periodici di anzianità\ndevono intendersi quelli maturati secondo le disposizioni contenute nel\nsuccessivo art. 14 e nell’importo massimo ivi previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali anzianità pregresse, maturate precedentemente all’1\u002F07\u002F2006, a\nqualsiasi titolo riconosciute ai lavoratori, non potranno essere utili ai fini\ndella individuazione del suddetto imponibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun Gruppo, inoltre, determinerà e corrisponderà le seguenti\nindennità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>•Indennità operativa: da commisurarsi ai tempi di effettiva prestazione,\nalle caratteristiche di ciascun porto e alle tipologie del traffico. (A titolo\nesemplificativo vengono indicate di seguito delle linee guida).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Caratteristiche del porto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Navi superiori alle 50.000 tsl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni effettuate in off-shore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Bacini di carenaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stato delle banchine (illuminazione notturna, pulizia, scalette di\nrisalita, struttura delle bitte e loro distanza, parabordi…)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nave affiancata alle briccole dei pontili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Banchine disagiate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Particolari condizioni operative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cavi fuori sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiego motobarca\u002Fche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Movimenti lungo banchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Disimpegno ancore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nave affiancata ad altra nave\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni superiori alle due ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Distesa cavi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiego cavi d’acciaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operazioni su navi con carichi esplosivi e\u002Fo ai petrolchimici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pontoni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Navi sequestrate e senza equipaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di disponibilità: da determinarsi con riferimento alle ore\nglobali di impegno previste in tariffa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità operativa per attività extra istituzionali: hanno diritto a\nquesta indennità solo gli ormeggiatori e\u002Fo barcaioli appartenenti ai Gruppi\nnei quali, per ragioni di organizzazione interna, l’erogazione dei servizi\ncomplementari come individuato dall’art. 1 comma 2 del presente C.C.N.L., è\ndisciplinata su base volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le sopraindicate indennità, nonché la percentuale relativa alla\nmaggiorazione convenzionale e forfetaria nel limite massimo del 55%, verranno\ndeterminate all’inizio di ciascun anno, ovvero, limitatamente all’attività\nextraistituzionale, al momento dell’inizio della stessa, dall’Assemblea del\nGruppo e verranno corrisposte mensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà inoltre corrisposto l’importo mensile per 13 mensilità di €\n10,33 a titolo di EDR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Ch3>(AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ – SCATTI DI ANZIANITÀ)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.Dal 01\u002F07\u002F2006 per ogni biennio di anzianità di servizio presso lo stesso\nGruppo, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno\ndiritto ad un aumento della retribuzione mensile nelle seguenti misure, per un\nmassimo di 5 bienni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1° livello€ 29,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2° livello€ 28,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3° livello€ 27,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore conserva il numero e l’importo degli scatti\nd’anzianità fruiti al 31.12.2005; detti scatti concorrono alla formazione\ndel numero massimo di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti\nda precedenti o successivi aumenti di merito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di passaggio di livello il lavoratore conserverà in cifra\nl’importo maturato e avrà diritto a maturare gli ulteriori aumenti periodici\ndi anzianità biennali necessari al raggiungimento di quanto previsto al punto\n1 (cinque scatti). La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di\nlivello sarà utile agli effetti del successivo aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici di anzianità saranno corrisposti con la\nretribuzione del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il\nbiennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici di anzianità – scatti di anzianità utili ai\nfini della determinazione dell’imponibile su cui calcolare la maggiorazione\nconvenzionale e forfettaria di cui al precedente art. 13, sono unicamente\nquelli maturati secondo le indicazioni del presente articolo, anche se alla\ndefinizione degli stessi hanno contribuito aumenti periodici maturati\nprecedentemente alla data dell’01\u002F07\u002F2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A coloro che per effetto di previgenti regimi, sono riconosciuti importi\nsuperiori a quelli previsti dal citato art. 14.1, la conseguente differenza\nretributiva viene riconosciuta attraverso l’erogazione di un assegno “ad\npersonam” non riassorbibile, il cui importo, definito in cifra fissa, non è\nutile ai fini del calcolo di qualsiasi istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(INDENNITÀ DI TRASFERTA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All’ormeggiatore\u002Fbarcaiolo temporaneamente chiamato a svolgere la propria\nattività fuori dal comune in cui ha sede il Gruppo è riconosciuta\nun’indennità di trasferta per la copertura forfetaria delle spese di vitto e\nalloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle eventuali spese di viaggio corrispondenti a mezzi normali\ndi trasporto avviene dietro presentazione dei comprovanti le medesime spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di trasferta è pari a € 46,48 (quarantasei\u002F48), elevata a\n€ 77,46 (settantasette\u002F46) per trasferte all’estero, ed è ridotta di un\nterzo in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto o\nnel caso di alloggio o vitto fornito gratuitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La medesima indennità è ridotta di due terzi in caso di rimborso sia delle\nspese di alloggio che di quelle di vitto ovvero qualora vitto e alloggio sono\nforniti gratuitamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la trasferta non impieghi l’intera giornata, l’indennità è\nfrazionabile in quote 1\u002F3 per ogni pasto e 1\u002F3 per il pernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(DIVISORE ORARIO E GIORNALIERO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1\u002F170 della\nretribuzione mensile sino al 30.11.2008, successivamente nella misura di 1\u002F168\ndella retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera è pari a 1\u002F26 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(13ª E 14ª MENSILITÀ)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore competono due mensilità aggiuntive – 13ª e 14ª – da\ncorrispondersi rispettivamente la 13ª nel mese di dicembre e la 14ª nel mese\ndi giugno di ogni anno, costituite da un importo pari alla retribuzione globale\nmensile di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mensilità aggiuntive competono proporzionalmente all’effettivo\nservizio prestato durante i dodici mesi precedenti l’erogazione, in ragione\ndi dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non\nsaranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai\n15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13ª e 14ª saranno proporzionalmente ridotte per i periodi di assenza per\nmalattia ed infortunio non professionale nei casi in cui è prevista la\nriduzione della retribuzione ai sensi dell’art. 21 (Trattamento malattia e\ninfortunio non sul lavoro).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore entro 15 giorni\ndalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno\nconcordate in sede aziendale. All’atto del pagamento della retribuzione\nverrà consegnato un foglio paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno\nessere distintamente specificati: la ragione sociale del Gruppo, il nome e\ncognome del lavoratore, categoria d’inquadramento, il periodo di paga cui la\nretribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione,\nl’elencazione delle trattenute e l’indicazione delle ferie utilizzate e\nresidue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della\nretribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della\nretribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso\ndella quietanza per la somma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata\nsul foglio paga o prospetto equivalente, dovrà essere presentato\ntempestivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro 1 anno\ndal giorno del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(GIORNI FESTIVI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>a)tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale\nsostitutivi;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b)le festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)anniversario della liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)festa del lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)2 giugno (ai sensi della legge n. 336\u002F2000)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Giorno successivo alla Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Santo Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Santo Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Festa del Patrono del luogo ove ha sede il Gruppo presso la quale il\nlavoratore presta la sua opera o qualora non prevista\u002Findividuata altra\ngiornata individuata territorialmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro nei giorni festivi è compensato con la maggiorazione media\nonnicomprensiva prevista dall’art. 13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i\nlavoratori avranno diritto a godere di 4 giornate di permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(FERIE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuite pari a 30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono compensate con la retribuzione mensile globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie saranno utilizzate in modo scaglionato nel corso dell’anno,\ntenendo in considerazione le esigenze di carattere tecnico-organizzativo e\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore\nai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie interrompe il\nperiodo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2017, in applicazione dell’art. 24, comma 1,\ndel Decreto Legislativo 151\u002F2015, all’inizio di ciascun anno solare gli\normeggiatori e i barcaioli comunicano al Capo Gruppo il numero di giorni di\nferie, nel limite massimo di due per ogni anno solare (ferie cedute), che\nintendono mettere a disposizione, a titolo gratuito, degli\normeggiatori\u002Fbarcaioli che ne abbiano i requisiti ai sensi della richiamata\nnorma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli anni successivi, il Capo Gruppo registra tale disponibilità,\ntenendo in considerazione l’effettiva domanda di ferie cedute registratasi\nnell’anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie cedute, non utilizzate dagli ormeggiatori\u002Fbarcaioli aventi titolo a\nfarlo, dovranno essere usufruite dagli ormeggiatori\u002Fbarcaioli cedenti nel\nrispetto delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato\nimpedimento, deve essere comunicata dal lavoratore al Gruppo di norma\nimmediatamente e comunque entro l’inizio della prestazione della giornata in\ncui si verifica l’assenza stessa; in mancanza della comunicazione,\nl’assenza verrà considerata non giustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve inoltre comunicare al Gruppo, qualora richiestogli, il\nnumero di protocollo identificativo del certificato telematico secondo le\nmodalità previste dalle vigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi previsti dal Decreto Interministeriale 11 gennaio 2016, il\nlavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e\nper tutto il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore\n17.00 alle ore 19.00 (ai sensi del D.M. 15 luglio 1986) per consentire il\ncontrollo dello stato di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva\ninformazione al Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non\nsia reperito al domicilio comunicato al Gruppo durante le fasce orarie che è\ntenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico\ncontrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto\ndalle vigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non presente all’atto della visita di controllo nelle ore di\nreperibilità è considerato assente non giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia\no infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato al\nGruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore ha\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conservazione del posto cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si\nraggiunga il limite predetto anche con più malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>Il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per i primi 9 mesi,\nall’80% di essa per i successivi 6 mesi e al 60% per ulteriori 3 mesi. Il\npresente trattamento economico è riconosciuto per sommatoria, analogamente\nalla conservazione del posto di lavoro, per 18 mesi da considerare nell’arco\ndei precedenti 30 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia o dell’infortunio non sul lavoro,\noltre i 18 mesi non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli può\nrisolvere il rapporto con diritto alla sola indennità di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e il Comandante del porto non proceda alla\ncancellazione dal registro, il rapporto rimane sospeso per aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo anticiperà il trattamento a carico degli istituti assicurativi,\nove previsto, a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione\ndell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal\nlavoratore al proprio superiore diretto perchè possano essere prestate le\npreviste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà conservato il posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso d’infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata dal\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il\nlavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà, qualora\nnella prevista istruttoria ministeriale per l’organizzazione del servizio sia\nconvenuto di mantenerlo nell’organico, adibito a mansioni più adatte alla\npropria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibilmente con\nle esigenze del Gruppo, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello\nposseduto all’atto dell’infortunio\u002Fmalattia professionale. Tale norma non\nsi applica nei casi di cancellazione dai registri medesimi per permanente\ninabilità al servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa il trattamento economico e sua durata in caso di infortunio sul lavoro\no malattia professionale il personale avrà diritto all’intera retribuzione\nper tutto il periodo di cui alla precedente lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi\nper la conservazione del posto ai quali fa riferimento il comma precedente, è\nutile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima e\nquattordicesima, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota: in riferimento all’accordo del 22-11-2006 (allegato 4) ai soli fini\ndella “intera retribuzione” da assumere come riferimento per i trattamenti\ndi malattia e di infortunio previsti dagli artt. 21 e 22 del C.C.N.L. per gli\normeggiatori e barcaioli dei porti italiani, restano escluse l’indennità\noperativa, l’indennità di disponibilità e quella operativa per attività\nextra istituzionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(CONGEDO MATRIMONIALE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio, compete ai lavoratori un periodo di congedo di 15\ngiorni continuativi di calendario, durante il quale il lavoratore è\nconsiderato a tutti gli effetti in attività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, nè\npotrà essere computato sul periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo è compensato con la normale retribuzione e con la deduzione di\nquanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall’Istituto nazionale\ndella previdenza sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore di norma un mese\nprima dal suo inizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno in cui il lavoratore contrae il matrimonio deve essere\nall’interno dell’arco temporale dei 15 giorni di congedo previsti salvo\ndiverso accordo con il Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ASPETTATIVA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Previo nulla-osta da parte dell’Autorità Marittima, al lavoratore che\nabbia un’anzianità di servizio non inferiore a tre anni, il Gruppo può\nconcedere un periodo di aspettativa per malattia oltre il periodo di\nconservazione del posto di cui all’art. 21 (trattamento di malattia e\ninfortunio non sul lavoro) nella misura massima di sei mesi, prorogabile, per\ndocumentate ulteriori necessità di convalescenza, sino ad un massimo di altri\nsei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti di anzianità il Gruppo\npuò concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per riconosciute\nnecessità personali e familiari un’aspettativa, in relazione alla natura\ndella necessità, che ha motivato la richiesta stessa. Detti periodi di\naspettativa non potranno essere di norma superiori a sei mesi, salvo casi\neccezionali che il Gruppo potrà valutare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione né\nmaturazione di alcun effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ASSENZE E PERMESSI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le assenze, salvo giustificato impedimento e situazioni di assoluta\nimprevedibilità, debbono essere comunicate dal lavoratore al Gruppo con\ncongruo anticipo prima dell’inizio della prestazione della giornata in cui si\nverifica l’assenza stessa, al fine di consentirne la sostituzione per\ndisporre il regolare svolgimento del servizio; la giustificazione deve essere\nfornita entro il secondo giorno successivo a quello dall’inizio\ndell’assenza, salvo casi di impedimento giustificato. In mancanza delle\npredette comunicazioni l’assenza verrà considerata ingiustificata.\nCompatibilmente con le esigenze del servizio, il Gruppo potrà consentire al\nlavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per brevi permessi\nnon retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni\nlavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del\nconiuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile\nconvivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica. Per i predetti eventi luttuosi che si verifichino nel corso del\nservizio il lavoratore sarà sostituito immediatamente con diritto all’intera\nretribuzione giornaliera in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>•I rappresentanti dei lavoratori che sono componenti dei Comitati Portuali\ndelle Autorità Portuali, delle Commissioni Consultive locali di cui all’art.\n15, L. 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dei Comitati di igiene e sicurezza di\ncui all’art. 7, D.lgs 27 luglio 1999, n. 272, usufruiscono di permessi\nretribuiti per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi, qualora\nle riunioni si svolgano nell’orario di lavoro osservato dagli stessi\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che ne faccia domanda il Gruppo ha facoltà di accordare un\nmassimo di 10 ore all’anno di permesso retribuito in caso di documentati\nesami clinici, visite ed interventi specialistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(MOBILITÀ)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli ormeggiatori\u002Fbarcaioli appartenenti a Gruppi che presentino esuberi\nrispetto alle esigenze di traffico sono assoggettati, previa autorizzazione\ndella competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture dei\nTrasporti, alla mobilità, temporanea o definitiva, per coprire vacanze\nverificatesi in altri Gruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’istituto della mobilità è utilizzabile fra Gruppi operanti in porti\ncon simili caratteristiche di traffico e nell’ambito dei quali risultano\ncomparabili i livelli di preparazione e valorizzazione professionale delle\nrisorse umane, ovvero estendibile anche ad altre realtà, previo congruo\nperiodo di formazione. Il ricorso alla mobilità provvisoria o a quella\ndefinitiva dipende dalla natura strutturale o meno dei dati di traffico che\nhanno comportato esuberi in un porto. In ogni caso, la mobilità provvisoria\nnon potrà mai eccedere i sette mesi consecutivi, ritenendosi in tal caso\ndefinitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso alla mobilità definitiva, comporta la cancellazione dal registro\ndegli ormeggiatori\u002Fbarcaioli dal Gruppo di provenienza, la risoluzione del\nrapporto di lavoro con il medesimo Gruppo e la contestuale iscrizione nel\nregistro del Gruppo ormeggiatori\u002Fbarcaioli del porto accipiente, con il quale\nviene instaurato un nuovo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’individuazione degli ormeggiatori\u002Fbarcaioli nell’ambito del Gruppo\nda assoggettare a mobilità si procede sulla base di domande volontarie o, in\ncaso di assenza o di un numero di domande non rispondente ai posti disponibili,\nsulla base dei carichi di famiglia e dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli ormeggiatori\u002Fbarcaioli posti in mobilità viene erogato il trattamento\neconomico previsto nel Gruppo accipiente, essendo, inoltre, agli stessi\nriconosciuta l’anzianità maturata nel Gruppo di provenienza. Per il livello\ndi inquadramento, l’ormeggiatore\u002Fbarcaiolo mantiene il livello di provenienza\nqualora il porto di provenienza abbia caratteristiche di traffico e di ambiti\noperativi comparabili al Gruppo accipiente. Diversamente, il livello di\nriferimento non può essere superiore al secondo fino a competenza acquisita.\nIn caso di mobilità definitiva il TFR maturato viene trasferito al Gruppo\naccipiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nel Gruppo accipiente si provveda alla attribuzione dei ristorni\nmediante integrazione delle retribuzioni complessive, agli\normeggiatori\u002Fbarcaioli impiegati nel medesimo Gruppo in regime di mobilità\nprovvisoria viene riconosciuta una percentuale da proporzionarsi al periodo di\nattività e da calcolarsi sulle ore di lavoro effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la previsione di cui al secondo periodo del presente\narticolo, l’indizione di un bando di concorso per la copertura\ndell’organico di un Gruppo ormeggiatori\u002Fbarcaioli tiene conto,\nnell’individuazione dei posti da mettere a concorso, di eventuali esuberi\npresenti in altri Gruppi ormeggiatori\u002Fbarcaioli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di\nvalidità delle graduatorie derivanti dal concorso si darà priorità agli\normeggiatori in esubero in altri Gruppi e, solo in caso di mancanza di esuberi,\nsi procederà a iscrivere nel registro il primo idoneo nella graduatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si attiveranno anche congiuntamente presso la competente Direzione\nGenerale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’emanazione\ndelle disposizioni amministrative necessarie a dare pratica applicazione alla\npresente disposizione, che assume piena validità nel momento in cui entreranno\nin vigore le disposizioni emanate dalla Direzione Generale dei Porti del\nMinistero Infrastrutture e Trasporti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il ricorso al tempo determinato deve costituire un’eccezione per i Gruppi\nlimitata ad esigenze di copertura dell’organico in attesa dell’espletamento\ndel concorso o per soddisfare il fabbisogno derivante da traffici non\nconsolidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica anche agli ormeggiatori e barcaioli assunti\na tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti a termine non possono avere durata complessiva superiore ai 36\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vista la specificità dell’attività lavorativa e del modello\norganizzativo e considerato il fatto che il ricorso al tempo determinato è,\nfra l’atro, motivato dalla stagionalità che caratterizza il traffico di\nalcuni scali, per gli ormeggiatori e barcaioli assunti a tempo determinato non\ntrova applicazione la disposizione contenuta nel primo periodo dell’art. 21,\ncomma 2, del D.lgs 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale massima di lavoratori assunti con contratto a tempo\ndeterminato non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Comunque, i\ncasi in cui venga superata la percentuale prevista dalla legge, saranno oggetto\ndi preventiva informazione alle OO.SS..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale,\nstatali parificate o legalmente riconosciute e, comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, corsi universitari con obbligo di frequenza\ndocumentata hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei\ncorsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dall’obbligo delle\nprestazioni straordinarie e durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti lavoratori potranno usufruire, a richiesta, di permessi\nretribuiti individuali nella misura massima di 200 ore triennali, che potranno\nanche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il\nlavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari\no superiore a 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di\ncui sopra non dovranno superare – nel triennio – il 5% del totale della\nforza occupata nell’unità produttiva. Nel limite del 5% avranno la\nprecedenza quei lavoratori studenti impegnati a sostenere esami finali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta al Gruppo, e\nprodurre successivamente il certificato d’iscrizione al corso e gli attestati\nmensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale\nmassima del 5%, il Gruppo e la R.S.U.\u002FR.S.A. fermo restando il limite sopra\nprevisto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i\ncriteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, le\ncaratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l’identificazione dei\nbeneficiari dei permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti sono concesse 30 ore di permesso retribuito per la\npartecipazione agli esami finali annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori studenti universitari iscritti a corsi senza obbligo di\nfrequenza, in alternativa alle 200 ore di permesso retribuito di cui al\nprecedente 2° comma, oltre quanto previsto per la partecipazione agli esami\ndallo statuto dei lavoratori, sono concesse quaranta ore massime di permesso\nretribuito in un biennio computato a decorrere dal primo giorno di permesso\nusufruito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i permessi di cui sopra verranno concessi, previa autorizzazione\ndell’Autorità Marittima, compatibilmente alla possibilità di un normale\nespletamento del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONGEDI FORMATIVI NON RETRIBUITI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti, con almeno 5 anni di anzianità di servizio,\ncompatibilmente alle esigenze del servizio e previa autorizzazione\ndell’Autorità Marittima, saranno riconosciuti i benefici di cui agli\narticoli 5 e 6 della 53\u002F2000 (T.U. 151\u002F2001); la percentuale dei lavoratori che\npotranno avvalersi sarà del 5%; questi, previa domanda al Gruppo, con un\npreavviso di almeno trenta giorni, potranno richiedere la sospensione del\nrapporto di lavoro per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o\nfrazionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(DONATORI DI SANGUE E DI ORGANI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori donatori di sangue sono concessi permessi retribuiti secondo\nle disposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori donatori di organi e di midollo osseo compete l’indennità\ndi malattia per le giornate di effettiva degenza e di convalescenza come da\ndocumentazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(SISTEMA DI INFORMAZIONI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’A.N.G.O.P.I. e LegaCoop Servizi informano le OO.SS., stipulanti il\npresente contratto, sulle seguenti materie: previsioni e programmi aziendali,\nristrutturazioni o riorganizzazioni o comunque modifiche tecnologiche,\nl’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, andamento\ndell’occupazione e dell’attività svolta e la formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunicazioni di cui al comma precedente vengono fornite periodicamente\nprima dell’attuazione dei provvedimenti aziendali e comunque almeno una volta\nall’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(RELAZIONI SINDACALI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In conformità allo spirito dei Protocolli interconfederali in materia di\nrelazioni industriali le medesime saranno caratterizzate dal principio della\nconcertazione finalizzata allo sviluppo economico e occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le\nrelazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato\naziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione e\nverifica, sempre tenuto conto dei vincoli a cui i Gruppi devono rispondere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l’informazione vedi l’art. precedente; per quanto\nconcerne la contrattazione aziendale vedi art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In materia di modalità di costituzione e di funzionamento delle\nRappresentanze Sindacale Unitarie si recepiscono, per quanto applicabili, le\ndisposizioni contenute nell’Accordo interconfederale sottoscritto il 28\nluglio 2015 da AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL e UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. informano che la pratica applicazione dell’Accordo\ninterconfederale del 28 luglio 2015 segue le disposizioni contenute nel\nRegolamento di recepimento nel settore trasporti del Testo Unico sulla\nrappresentanza del 16 luglio 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(PERMESSI SINDACALI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I permessi sindacali disponibili per le R.S.U.\u002FR.S.A. corrispondono a 2 ore\nannue da calcolarsi per ciascun lavoratore in forza in ogni scalo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando le due ore di cui al comma precedente, in caso di\ncostituzione della R.S.U., un’ora per ciascun dipendente resta a disposizione\ndelle strutture aziendali di FILT, FIT, UILTRASPORTI, mentre la rimanente ora\nverrà attribuita alla R.S.U. stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. territoriali di FILT, FIT, UILTRASPORTI comunicheranno\ntempestivamente al Gruppo gli aventi diritto a godere di tali permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori componenti degli organi direttivi sia delle confederazioni sia\ndei sindacati di categoria stipulanti il presente C.C.N.L. spettano un numero\ndi permessi giornalieri non superiori a 12 annui.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(AFFISSIONI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I Gruppi consentiranno alle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 19\ndella legge 300\u002F70, alle R.S.A. ovvero, ove costituite, alle R.S.U. di fare\naffiggere su appositi spazi, che i Gruppi avranno cura di predisporre in luoghi\naccessibili a tutti i lavoratori all’interno delle unità produttive,\npubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse oggettivamente\nsindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia sarà\ninoltrata al Gruppo, non dovrà risultare lesivo del Gruppo e della sua\ndirigenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ASSEMBLEE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui\nprestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché, compatibilmente\ncon le esigenze del servizio, durante l’orario nei limiti di dieci ore annue\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le riunioni sono indette dalle R.S.U.\u002FR.S.A. o dalle OO.SS. stipulanti il\npresente contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e\ndel lavoro e vengono comunicate preventivamente all’Autorità Marittima e\nagli organi del Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni,\nl’assemblea potrà essere articolata in più riunioni nella medesima\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver\nluogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la\nsicurezza delle persone e delle navi, la salvaguardia degli impianti e\nl’operatività del porto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La convocazione dell’assemblea, unitamente all’orario di svolgimento\ned all’ordine del giorno della stessa, dovrà essere resa nota al Gruppo con\nun preavviso di almeno 72 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’assemblea potranno partecipare i dirigenti sindacali, i cui\nnominativi e qualifiche dovranno essere preventivamente resi noti al Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(CONTRIBUTI SINDACALI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta\npaga, il proprio contributo sindacale alle Organizzazioni sindacali stipulanti\nil presente contratto incaricherà il Gruppo attraverso apposita delega di\npagamento, espressa in forma scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega di pagamento conterrà: l’indicazione dell’Organizzazione\nsindacale beneficiaria, il numero di conto corrente su cui il Gruppo\neffettuerà i versamenti dei contributi sindacali, l’ammontare del contributo\novvero l’importo percentuale della trattenuta, che non potrà essere di norma\ninferiore all’ 1% del minimo conglobato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità percepite dal\nlavoratore e sarà versata mensilmente all’organizzazione sindacale\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega avrà validità fino a quando non venga revocata dal lavoratore in\nforma scritta, dandone comunicazione al Gruppo ed all’Organizzazione\nsindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di\nricevimento da parte datoriale, salvo diverse previsioni contenute nella\noriginaria delega di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(PROCEDURE E SEDI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento\ndelle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei\nstrumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle\nvarie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali\ndivergenze in merito all’interpretazione delle norme contrattuali e di legge\ndisciplinanti il rapporto di lavoro – eccezion fatta per quelle di cui\nall’art. 8 (infrazioni disciplinari e sanzioni) del presente contratto –\ndevono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti a livello\nnazionale, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la\ncomposizione delle controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’esame della controversia è sempre necessario il coinvolgimento\ndell’Autorità Marittima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma\ndisciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga\nesaminata tra il Gruppo e la R.S.U.\u002FR.S.A. interessata, o in mancanza le\nOO.SS., l’A.N.G.O.P.I. e LegaCoop Servizi firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la\npresente procedura può essere assunta dalla R.S.U.\u002FR.S.A..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per controversie plurime si intendono i contenziosi applicativi derivanti da\ncontratto e\u002Fo da leggi e riguardanti una pluralità di dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la\npresentazione di apposita domanda che deve contenere l’indicazione della\nnorma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un\nincontro con il lavoratore e la R.S.U.\u002FR.S.A. interessata per l’esame della\ncontroversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta di una delle parti possono intervenire nelle controversie le\nOO.SS. nazionali e l’A.N.G.O.P.I..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione in sede sindacale è disciplinato dall’artt.\n410 e 411 c.p.c. e dai regolamenti interni dei Gruppi. È comunque necessario\nil coinvolgimento dell’Autorità Marittima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO E PROCEDURE DI\nRAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del\nconflitto e le regole per l’esercizio dello sciopero per la categoria degli\normeggiatori e barcaioli dei porti italiani sono contenute nel Protocollo\ndefinito contestualmente nel presente verbale di incontro, parte integrante del\nCCNL di categoria, riportato in allegato (All. 7) al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>(PREVIDENZA COMPLEMENTARE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il fondo pensione negoziale per i soci lavoratori e per i dipendenti dei\ngruppi\u002Fcooperative di lavoro aderenti all’A.N.G.O.P.I. è COOPERLAVORO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore dei lavoratori che volontariamente scelgano l’iscrizione al Fondo\nCooperativo destinando alla previdenza complementare la quota annuale di TFR, i\ngruppi\u002Fcooperative verseranno l’1% della retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il socio lavoratore nonché i dipendenti dei gruppi\u002Fcooperative, verseranno\nla stessa retribuzione di cui al punto precedente mediante trattenuta mensile\nin busta paga, salvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni\npiù elevate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(TUTELE SANITARIE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 01\u002F10\u002F2016 tutti gli ormeggiatori e barcaioli inscritti nei\nRegistri ai quali si applica il presente C.C.N.L., hanno diritto alle\nprestazioni di sanità integrativa, come appresso individuate, in dipendenza\ndel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo, a solo\ncarico del datore di lavoro, di € 190,00 per ciascun lavoratore, al netto del\ncontributo di solidarietà del 10%, da versare in un’unica rata e nei modi\nche saranno specificatamente previsti da apposito ulteriore accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dal precedente punto, alcun altro costo diretto o\nindiretto sarà previsto a carico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella parte economica del presente C.C.N.L. si è tenuto conto\ndell’incidenza delle quote per il finanziamento dell’istituenda Assistenza\nSanitaria Integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto il Gruppo che ometta il versamento dei suddetti contributi è\nresponsabile verso il lavoratore della perdita delle prestazioni sanitarie che\nsaranno pattuite da specifico accordo, salvo il diritto del lavoratore al\nrisarcimento del danno subito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una commissione tecnica costituita tra le parti dovrà individuare il\npercorso e definire le prestazioni per l’attuazione, nel pieno rispetto delle\nnorme legislative e fiscali in corso, dell’assistenza sanitaria integrativa\nagli ormeggiatori\u002Fbarcaioli (allegato 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(CONTRATTAZIONE AZIENDALE O DI SECONDO LIVELLO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale o di secondo livello, nel rispetto di quanto\nprevisto dal relativo Protocollo interconfederale, riguarda materie ed istituti\ndiversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente\nC.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione di secondo livello viene demandata la valutazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dei risultati aventi come obiettivo gli incrementi di produttività\nlegati al traffico marittimo-portuale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•delle materie relative all’aumento di competitività, qualità ed\nefficienza e oggetto di detassazione come previsto dalle vigenti disposizioni\ndi legge,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della complessiva efficienza,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della qualità del servizio ed altri elementi rilevanti ai fini del\nmiglioramento della funzionalità del Gruppo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della qualità del lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•degli esiti conseguiti, in quanto presidio con obblighi di servizio\npubblico, a favore della generale sicurezza del porto,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•del livello di formazione di cui all’art. 7,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sulle condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli\ninfortuni, in attuazione delle norme di legge esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>Inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>degli indumenti di lavoro e i Dispositivi di Protezione individuale secondo\nle regole dettate dalle Leggi, Regolamenti e Norme di settore, sia nazionale\nche europee, aventi le caratteristiche definite nella circolare A.N.G.O.P.I. n.\n127\u002F05 del 3 agosto 2005, che, in ottemperanza ai dispacci del Comando Generale\ndelle Capitanerie di porto, in materia di Security e Security Pass, oltre ai\ncompiti istituzionali di Safety, indica la necessità di avere un abbigliamento\nuniforme sul piano nazionale adeguato comunque alle condizioni operative,\ngeografiche e meteorologiche nelle quali operano i singoli Gruppi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto,\nsi impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e\naziendali nonché delle R.S.U.\u002FR.S.A. costituite ai sensi dell’accordo\ninterconfederale 20\u002F12\u002F93, a dare corretta attuazione ai principi e contenuti\ndel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di tale impegno le parti concordano l’opportunità che\nla definizione di intese riconducibili ai richiamati livelli contrattuali\navvenga alla presenza dell’ A.N.G.O.P.I., della LegaCoop Servizi e delle\nSegreterie Nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viste le novità normative introdotte dall’art. 1, comma 47, della legge\n220\u002F2010 sulla materia di cui trattasi, le parti si riservano di incontrarsi\nnon appena definitivamente chiarita la portata della richiamata disposizione al\nfine di individuarne la pratica applicazione per i servizi di\normeggio\u002Fbattellaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(INDUMENTI DI LAVORO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La fornitura degli indumenti di lavoro secondo le caratteristiche di cui\nall’art. precedente, sono a carico del Gruppo che ne individua le\nquantità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto ad indossare in servizio gli indumenti fornitigli,\nnonché curare la buona conservazione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per\ngarantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute\ne sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, fermo restando che, per le\nparti in materia non esplicitamente disciplinate dal presente contratto,\ntrovano applicazione: l’art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il D.lgs. 27\nluglio 1999, n. 271 e per quanto non diversamente previsto da detto D.lgs. le\ndisposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.lgs.\n3 agosto 2009, n. 106, l’accordo interconfederale 22 giugno 1995 (parte\nprima).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito dell’attività di cui all’art. 30 (Sistema di\ninformazioni) del presente C.C.N.L. l’A.N.G.O.P.I. effettuerà la valutazione\ndegli infortuni e delle malattie professionali per le attività di ormeggio e\nbattellaggio con particolare riferimento alle operazioni svolte per\nl’espletamento dei servizi sia in banchina che a bordo, rendendone completa e\npuntuale analisi statistica agli enti assicurativi, secondo protocolli\nappositamente predisposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’A.N.G.O.P.I. provvederà, inoltre, alla promozione di studi e ricerche e\nformulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro,\nnonché in materia formativa ed informativa, anche in coordinamento con gli\naltri organismi istituzionali preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza (R.L.S.), la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l’art. 50\ndel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l’art. 16 del D.lgs. 27 luglio 1999, n.\n271, con particolare attenzione al comma 5 che, a parziale modifica di quanto\nstabilito ai punti precedenti, cita specificatamente le “unità adibite ai\nservizi tecnico nautici” indicando che il rappresentante può essere eletto\nnell’ambito del “personale appartenente alla struttura di terra”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che attiene il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al\nR.L.S. si precisa quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accesso ai luoghi di lavoro: la visita che deve essere preventivamente\nsegnalata al Gruppo, può avvenire anche alla presenza del responsabile del\nServizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consultazione: a tal fine il rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza partecipa alle riunioni periodiche e può richiederne la convocazione\nal presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative\nvariazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Egli può inoltre\nformulare proposte ed opinioni. L’avvenuta consultazione è attestata dalla\nfirma su apposito verbale degli incontri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazione: il R.L.S. ha accesso alla documentazione aziendale inerente\nla valutazione dei rischi redatta ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 9 aprile\n2008, n. 81 e dell’art. 6 comma 1 lettere a)b)c) del D.lgs 27 luglio 1999, n.\n271 nonché ai registri degli infortuni e ad ogni ulteriore aggiornamento\nmediante consegna materiale di copia degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve\navvenire nel rispetto del segreto industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento\nper ciascun R.L.S. di un numero di permessi retribuiti pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•16 ore annue per i Gruppi fino a 5 ormeggiatori\u002Fbarcaioli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•30 ore annue per i Gruppi da 6 a 15 ormeggiatori\u002Fbarcaioli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•60 ore annue per i Gruppi con più di 15 ormeggiatori\u002Fbarcaioli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndel Gruppo, si svolge mediante un programma formativo che tiene conto della\nspecificità delle attività di ormeggiatore e barcaiolo e dei contenuti del DM\n16 gennaio 1997, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principi costituzionali e civilistici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e\nigiene del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione e individuazione dei fattori di rischio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Valutazione dei rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di\nprevenzione e protezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di tecnica della comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo formativo avrà una durata minima di 32 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della\ntutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede ove necessario\nun’integrazione della formazione o comunque almeno tre ore l’anno di\naggiornamento dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività formative obbligatorie, come sopra specificate, e le ulteriori\nfuture necessità che dovessero, di volta in volta, presentarsi potranno essere\nvalidamente erogate dall’A.N.G.O.P.I. nella sua qualità di Associazione\nprofessionale che provvederà a predisporre programmi specifici del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione di ingresso alla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione dell’assunzione e\u002Fo temporanea utilizzazione ogni lavoratore\normeggiatore e\u002Fo barcaiolo riceve, con oneri a carico del Gruppo, un’adeguata\nformazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che attesti\ncontenuti e modalità della formazione erogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione d’ingresso non sostituisce quella prevista dalla\nlegislazione vigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ – ASPETTATIVA PER FUNZIONI\nPUBBLICHE O PER CARICHE SINDACALI – PERMESSI AI VOLONTARI DI PROTEZIONE\nCIVILE – VOLONTARIATO – TUTELA DELLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI E DEGLI\nETILISTI – TUTELA DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto sopra si fa riferimento alle norme di legge vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’applicabilità agli ormeggiatori e barcaioli dei porti\nitaliani della normativa in materia di congedi parentali, tuttavia, al fine di\ncontemperare il diritto dei lavoratori alla fruizione dei previsti permessi\nalle imprescindibili esigenze derivanti dalla natura di servizio economico\ngenerale e ai relativi rilevanti obblighi in materia di sicurezza della\nnavigazione, propri dei servizi di ormeggio e battellaggio, la richiesta dei\ngiorni di permesso per tali congedi, deve essere presentata, d’intesa con il\nCapo Gruppo, con un mese di anticipo rispetto alla data di fruizione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il Gruppo nell’ambito della tutela dei propri diritti ed interessi,\nassicura l’assistenza in sede processuale agli ormeggiatori\u002Fbarcaioli che si\ntrovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento\ndel servizio ed all’adempimento dei compiti assegnati, in procedimento di\nresponsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, con sentenza passata in giudicato, sia rilevata la responsabilità\ndel dipendente per dolo o colpa grave, è fatta salva la rivalsa delle spese\nsostenute dal Gruppo anche se l’interessato sia stato assistito da un legale\ndello stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(ENTE BILATERALE)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sull’opportunità di istituire un Ente Bilaterale per\nla categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a cui affidare\ni seguenti scopi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\u003Cp>•prevedere, attraverso la costituzione di un Fondo bilaterale di\ncategoria, forme di sostegno al reddito integrative rispetto agli obblighi di\nlegge, nel quadro di processi di agevolazione all’esodo;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•certificare l’attività di formazione professionale, valorizzando la\nfigura dell’ormeggiatore e barcaiolo. In particolare, la certificazione è\nriferita al programma di formazione su cui c’è stato il coinvolgimento,\nanche nei suoi contenuti, del Ministero dei Trasporti, del Comando Generale del\nCorpo delle Capitanerie di Porto e di ASSOPORTI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere, progettare e\u002Fo gestire anche attraverso convenzioni,\niniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in\ncollaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché\ncon altri organismi orientati ai medesimi scopi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con\nparticolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della\nsicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e\ndalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia,\nprevie specifiche intese tra le parti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono, inoltre, essere ricondotte all’attività dell’Ente Bilaterale\nalcune iniziative già previste nel presente C.C.N.L. e, segnatamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•convalidare la declinazione del profilo professionale dell’ormeggiatore\ne del barcaiolo, proposta dall’A.N.G.O.P.I.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare un modello\u002Fsistema di raccolta dati sugli infortuni e\nincidenti sul lavoro degli ormeggiatori e barcaioli in grado di registrare e\nmonitorare in tempo reale lo stato dell’arte e che permetta di sviluppare\nazioni politiche e sociali di prevenzione (formazione\u002Fcampagne di\nsensibilizzazione, ecc);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire lo sviluppo di interventi settoriali\u002Fterritoriali al fine di\nrealizzare azioni di formazione continua, volte alla qualificazione e\nall’aggiornamento delle competenze degli ormeggiatori e barcaioli per\nrafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità nel mercato del lavoro\ne nel territorio di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di dare pratica applicazione alla presente disposizione, le parti si\nincontreranno entro il 30 dicembre 2013 per definire Statuto e Regolamento\ndell’Ente Bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(INSCINDIBILTÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente C.C.N.L. nell’ambito di ogni istituto sono\ncorrelate, inscindibili tra loro, non modificabili e non si cumulano ad alcun\naltro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(RINVIO)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. valgono le norme di legge che\ndisciplinano il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>(DECORRENZA E DURATA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La parte normativa ed economica del presente C.C.N.L. avrà decorrenza dal\n1° luglio 2016 e scadrà il 30 giugno 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente C.C.N.L. si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al\nperiodo precedente se non disdettato sei mesi prima della scadenza con\nraccomandata r.r..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non\nsia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le piattaforme rivendicative dovranno essere presentate all’A.N.G.O.P.I.\nin tempo utile per consentire l’apertura delle trattative ovvero 6 (sei) mesi\nprima della scadenza del presente C.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’A.N.G.O.P.I. dovrà dar riscontro entro 20 (venti) giorni decorrenti\ndalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 29 giugno 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Protocollo di intesa allegato al\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>C.C.N.L. DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Ormeggiatori e Barcaioli Porti\nItaliani sottoscritto il 31 maggio 2006, a partire dal 1 luglio 2006, verrà\napplicato a tutti gli effetti contrattuali e di legge, in sostituzione del\nC.C.N.L. dei Porti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’A.N.G.O.P.I., LegaCoop Servizi e le OO.SS. contraenti hanno preso atto\nnella stesura del presente contratto delle particolari condizioni che\ncaratterizzano i Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei Porti Italiani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fra queste di particolare rilievo sono da indicare le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è l’Autorità competente che determina l’organico, i mezzi nautici,\nla strumentazione necessaria per l’esercizio del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le tariffe sono definite dalla stessa Autorità, questo significa che non\nsono i Gruppi che possono fissare autonomamente il corrispettivo delle\nprestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la distribuzione del personale per far fronte alle incombenze del Gruppo\nè parte integrante e fondamentale del regolamento di Servizio (atto pubblico\ndeterminato dalla Autorità Marittima secondo le esigenze ritenute necessarie\nai fini della sicurezza e del transito navale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Gruppo non può decidere la qualità e la quantità delle possibili\nprestazioni richieste e da soddisfare, infatti, queste dipendono da fattori\nesterni dovuti alla natura tipica dei traffici marittimo-portuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•una caratteristica importante rimane la variabilità dei carichi di\nlavoro in archi temporali diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, si evidenzia che le voci previste dall’art. 13:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità operativa da commisurarsi ai tempi di effettiva prestazione,\nalle caratteristiche di ciascun porto e alle tipologie del traffico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di disponibilità da determinarsi con riferimento alle ore\nglobali di impegno previste in tariffa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono indennità variabili, correlate all’andamento economico ed alle\ndisponibilità dei Gruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tutto questo si è tenuto conto nel formulare i vari articoli del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma 31 maggio 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.N.G.O.P.I.FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP ServiziFIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Ch2>Allegato 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>FORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO D’INTESA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>A.N.G.O.P.I. E OO.SS.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONSIDERATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che in data 12 dicembre 2008 l’Assemblea Generale A.N.G.O.P.I. ha\ndeliberato l’avvio di un progetto di formazione continua diretto ai propri\nassociati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che i cambiamenti in atto nel settore in pochi decenni oltre a\nsconvolgere i processi produttivi, hanno favorito l’accorciamento delle\ndistanze – “l’ingorgo degli oceani” – modificando in tal modo\nl’attività nei porti e sulle navi riflettendosi di conseguenza sull’opera\ne sul ruolo degli ormeggiatori\u002Fbarcaioli dei porti italiani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la normativa e la giurisprudenza afferente il modello organizzativo\ndel servizio di ormeggio\u002Fbattellaggio quale servizio tecnico-nautico di cui\nall’art. 14 della legge 84\u002F94, è in continua evoluzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che ai fini di assicurare il costante mantenimento e miglioramento degli\nstandard professionali di eccellenza che fino ad oggi hanno assicurato il\nlivello delle prestazioni rese dagli ormeggiatori italiani e la generale\nsoddisfazione degli utenti, tale essendo comunque un requisito fondamentale per\ngarantire prospettive di lavoro, di sviluppo e di benessere della categoria,\ndiviene necessario dotarsi di un programma di adeguamento, formazione e\nspecializzazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che l’A.N.G.O.P.I. – nella sua qualità di Associazione\nprofessionale, nell’ambito dei poteri che all’art. 40 il C.C.N.L. di\ncategoria gli riconosce – è interessata a sviluppare un programma di\nqualificazione e riqualificazione professionale nonché di crescita delle\ncompetenze di cui devono essere in possesso gli ormeggiatori\u002Fbarcaioli aderenti\nai Gruppi associati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che lo scopo dell’A.N.G.O.P.I. è favorire tale processo di crescita\nche nella sua architettura si dovrà articolare per fasi, dando quindi forte\nrilievo agli standard professionali, al senso di responsabilità in funzione\ndel ruolo che la categoria svolge nei porti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che gli obiettivi che A.N.G.O.P.I. si propone sono relativi alla crescita\nprofessionale riconosciuta anche ad opera delle competenti istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che l’A.N.G.O.P.I. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie, si\nripropongono di valorizzare la crescita professionale anche attraverso il\nC.C.N.L. di categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il programma di formazione deve ottenere una certificazione da parte\ndi Ente terzo qualificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il progetto deve essere sviluppato in coerenza con le indicazioni che\npotranno pervenire dalle competenti autorità allo scopo coinvolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il progetto è rivolto esclusivamente ad ormeggiatori\u002Fbarcaioli\niscritti nei registri, ed è quindi funzionale alla formazione professionale\npermanente degli addetti già appartenenti alla categoria, senza quindi\nintaccare le condizioni di accesso alla professione, né promuovere alcuna\ncommercializzazione al pubblico del progetto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che tutti i costi dell’attività formativa sono a completo carico di\nA.N.G.O.P.I. e dei Gruppi aderenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che peraltro, essendo la realtà dei Gruppi particolarmente frammentata,\nesistono situazioni nelle quali, per ragioni di bilancio, i Gruppi non\npotrebbero sostenere i costi della formazione prevista nel progetto. Al fine,\nquindi, di poter far accedere tutti i Gruppi, il finanziamento complessivo del\nprogetto beneficia di elementi di solidarietà fra gli associati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO D’INTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’A.N.G.O.P.I. e la FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, si impegnano a\npromuovere una efficace sinergia al fine di concretizzare iniziative volte\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sostenere e divulgare le attività formative promosse dall’A.N.G.O.P.I.\npresso i propri associati attraverso un sistema di comunicazione organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•convalidare il sistema di misurazione e certificazione delle competenze\nacquisite dagli ormeggiatori\u002Fbarcaioli aderenti al percorso formativo promosso\ndall’A.N.G.O.P.I.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•convalidare la declinazione del profilo professionale dell’ormeggiatore\ne del barcaiolo, proposta dall’A.N.G.O.P.I.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere l’attività di formazione continua realizzata da\nA.N.G.O.P.I. valorizzando la figura dell’ormeggiatore e barcaiolo. Programma\ndi formazione continua su cui c’è stato il coinvolgimento, anche nei suoi\ncontenuti, da parte del Ministero dei Trasporti, Comando Generale del Corpo\ndelle Capitanerie di Porto ASSOPORTI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sviluppare con A.N.G.O.P.I. un modello\u002Fsistema di raccolta dati sugli\ninfortuni e incidenti sul lavoro degli ormeggiatori e barcaioli volto alla\ncreazione di un osservatorio nazionale paritetico, in grado di registrare e\nmonitorare in tempo reale lo stato dell’arte e che permetta di sviluppare\nazioni politiche e sociali di prevenzione (formazione\u002Fcampagne di\nsensibilizzazione, ecc), che verrà disciplinato con apposito regolamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire, anche con progettualità congiunte ed in accordo con\nA.N.G.O.P.I., lo sviluppo di interventi settoriali\u002Fterritoriali al fine di\nrealizzare azioni di formazione continua volte alla qualificazione e\nall’aggiornamento delle competenze degli ormeggiatori e barcaioli per\nrafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità nel mercato del lavoro\ne nel territorio di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, approvato e sottoscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 29 settembre 2009\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch2>Allegato 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Si fa riferimento alle ore medie settimanali procapite come risultanti\ndall’ultima istruttoria tariffaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si determina la differenza tra tale valore e le 39 ore settimanali, previste\ndal C.C.N.L..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si calcola l’incidenza in percentuale della differenza come dianzi\ndeterminata sull’orario contrattuale di lavoro di 39 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tale percentuale si assume fino ad un massimo dell’80%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quest’ultima percentuale va applicata su: minimo conglobato e\nmaggiorazione convenzionale e forfettaria del 55%. Il risultato ottenuto viene\ncorrisposto per tutte le mensilità, 13ma e 14ma comprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale procedimento viene applicato quando l’organico del Gruppo corrisponde\na quello previsto in tariffa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, anche per brevi periodi, l’organico risulta\nsottodimensionato, la percentuale dianzi calcolata subirà il correttivo\ndeterminato dal raffronto tra organico teorico e organico di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore medie settimanali procapiten. 66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore settimanali contrattualin. 39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>66 – 39 = 27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x 100 = 69,23%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>80% di 69,23 = 55,38%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale percentuale, si ribadisce, va applicata su: minimo conglobato,\nmaggiorazione convenzionale e forfettaria del 55%. Il risultato ottenuto deve\nessere corrisposto per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo naturalmente quando l’organico di fatto corrisponde a quello\nprevisto in tariffa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di organico sottodimensionato, per esempio organico in tariffa 28\ned organico di fatto 26, la percentuale del 55.38% va moltiplicata per il\ncoefficiente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ OPERATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun Gruppo determinerà le percentuali di ricarico da calcolarsi su:\nminimo conglobato, maggiorazione convenzionale e forfettaria del 55% nel modo\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>K1 = è la percentuale derivante dal rapporto tra tempo settimanale\neffettivo di impiego procapite, il cui valore non può essere comunque\ninferiore a 32, diminuito dell’orario settimanale di 32 ore indicato in\ntariffa e il divisore 32. Il tempo settimanale effettivo di impiego procapite\nsi ottiene determinando il numero di ore complessive di prestazioni rese\ndall’organico presente al lavoro (n° di prestazioni per squadra e tempi), e\ndividendo tale valore per il numero degli ormeggiatori. Il risultato va ancora\ndiviso per 42 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divisore 42 settimane è riferito a 52 settimane nell’anno diminuite\ndelle festività, ferie, malattie e infortuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>K2 = è la percentuale derivante dal raffronto tra operazioni notturne,\ndomenicali e festive e le operazioni complessive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Naturalmente tale riferimento viene fatto ai tempi effettivi di impiego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>K3 = è la percentuale derivante dal raffronto tra operazioni disagiate,\ncomprese le operazioni rese a navi superiori alle 50.000 tonnellate e le\noperazioni complessive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>K4 = è la percentuale derivante dal raffronto tra il fatturato relativo ad\noperazioni non tabellate, e il fatturato complessivo; oppure dal raffronto tra\noperazioni varie non tabellate e le operazioni complessive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale raffronto può essere eseguito mettendo a confronto il gettito\ntariffario specifico con il gettito tariffario globale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somma delle quattro percentuali come sopra determinate (K1+K2+K3+K4)\nverrà assunta su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>minimo conglobato e maggiorazione convenzionale e forfettaria del 55% e\ncorrisposta per 14 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui trattasi verranno corrisposte da ciascun Gruppo nei\nlimiti delle disponibilità economiche derivanti dal gettito tariffario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>Allegato 3 bis\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI DA IMPUTARE PER POTER DETERMINARE LA “MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE E\nFORFETARIA” FINO AL MASSIMO DEL 55%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sottoindicati valori vanno rilevati sulla base dei prospetti depositati\npresso la DG Porti del Ministero delle Infrastrutture in occasione\ndell’ultima istruttoria tariffaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Computo per incidenza delle prestazioni notturne sulle prestazioni\ncomplessive dell’anno precedente inferiore al 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Computo per disponibilità al servizio superiore al 60%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Risultato del prodotto relativo al numero delle prestazioni x tempi x\nsquadre - evidenziato nella Colonna (g) dei sopracitati prospetti - uguale o\nsuperiore a 1.176 ore [168 (h mensili) x 7 (n° mesi su base annua) = 1.176]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Computo dell’incidenza del lavoro straordinario sul totale delle ore\nsettimanali forfetarie di disponibilità al servizio (riga (n)\n“determinazione lavoro straordinario dei sopracitati prospetti) inferiore al\n45%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione del “Coefficiente di abbattimento” a prescindere dei\npunti 1,2,3 e 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei Gruppi in cui sussistono le condizioni previste ai precedenti punti 1,\n2, 3 e 4 ovvero al punto 5, allo scopo di poter erogare l’eventuale\n“Maggiorazione convenzionale e forfetaria” fino al valore massimo del 55%,\nall’inizio di ogni anno dovrà essere stabilita l’esatta percentuale\napprovata dall’assemblea generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Roma 22 novembre 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra A.N.G.O.P.I. (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli\nPorti Italiani) rappresentata da Guidi Cesare Presidente Nazionale e dai\ncomponenti del Gruppo di lavoro Angopi: Sergio Bensi, Maurizio Bevere, Arnaldo\nBongiovanni, Giuseppe Riera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCST-LEGACOOP rappresentata da Ferdinando Palanti Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filt-Cgilrappresentata daRoberto Martelli e Massimo Ercolani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fit-Cislrappresentata daGianni Ursotti e Domenico Barbera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uiltrasportirappresentata da Claudio Tarlazzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in data 31\u002F05\u002F2006 è stato stipulato il C.C.N.L. per gli Ormeggiatori e\nBarcaioli dei Porti Italiani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di una precisa interpretazione relativa alla definizione di\n“intera retribuzione” per il trattamento di malattia, infortunio non sul\nlavoro, infortunio sul lavoro e malattie professionali (art. 21 e art. 22\nC.C.N.L.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’art. 13 prevede la corresponsione dei seguenti elementi: minimo\nconglobato, maggiorazione convenzionale e forfetaria 55%, EDR, indennità\noperativa ed indennità di disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con particolare riferimento alle indennità operativa e di\ndisponibilità, si ribadisce che le stesse vanno determinate porto per porto\ncon riferimento alle caratteristiche di ciascun porto, alle tipologie di\ntraffico ed alle ore globali di disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tuttavia tali indennità non possono prescindere dalla effettiva\noperatività e presenza del lavoratore,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto ciò premesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti si danno reciprocamente atto che, ai soli fini della “intera\nretribuzione” da assumere come riferimento per i trattamenti di malattia ed\ninfortunio previsti dagli artt. 21e 22 del C.C.N.L. per gli ormeggiatori e\nbarcaioli dei porti italiani, restano escluse la indennità operativa e la\nindennità di disponibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.N.G.O.P.I.FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCST-LEGACOOPUILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">\u003Ch2>Allegato 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Convenzione Cassa Sanitaria Cassagest-ormeggiatori\u002Fbarcaioli\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra “CASSA SANITARIA CASSAGEST”, Associazione senza fini di lucro, con\nsede in Via del Commercio 36 – Roma - Codice Fiscale 97583750589,\nrappresentata nel presente atto dal signor Antonio Bottoni, munito dei\nnecessari poteri, (d’ora innanzi “CASSA” o “CASSAGEST” o\n“PARTE”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANGOPI - LEGACOOP SERVIZI - FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Lorenzo Paolizzi per ANGOPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Claudio Riciputi per LEGACOOP SERVIZI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Maurizio Colombai per FILT CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ugo Milone per FIT CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Giuliano Galluccio per UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>muniti dei necessari poteri, (d’ora innanzi “RAPPRESENTANTI” o\n“PARTE”)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CASSAGEST e RAPPRESENTANTI, collettivamente indicate come “PARTI”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con riferimento al CCNL (d’ora innanzi “CCNL”) dei lavoratori\nOrmeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, ed all’accordo intesa del\n29\u002F06\u002F2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ben noti alle PARTI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’assistenza sanitaria integrativa di cui al CCNL e successive intese\nsi applica ai lavoratori dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli (d’ora innanzi,\n“GRUPPI”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso viene stipulata la seguente convenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I GRUPPI forniranno ai propri dipendenti l’assistenza sanitaria\nintegrativa tramite CASSAGEST per l’adeguatezza riscontrata nello suo Statuto\ne nel suo Regolamento approvato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per l’adesione occorrerà che i GRUPPI inviino a CASSAGEST, lettera di\niscrizione ed elenco completo dei dati anagrafici di ciascun dipendente assunto\na tempo indeterminato (d’ora innanzi “LAVORATORE” O “LAVORATORI”) e\nper il quale si applichi il CCNL così come indicato nell’articolo 41 dello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I GRUPPI invieranno alla CASSA lettera di nomina a Rappresentante del\ntrattamento dei dai personali dei propri dipendenti iscritti alla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CASSAGEST fornirà l’assistenza sanitaria integrativa ad ogni\nlavoratore dei Gruppi, mediante la stipula di singole polizze con la Unisalute\nS.p.A. (d’ora innanzi, “POLIZZE”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CASSAGEST si rende disponibile a fornire tale copertura sanitaria\nintegrativa, anche al fine di rendere possibile la fruizione dei benefici\nfiscali come previsto dalle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e\nsuccessive integrazioni e modificazioni; d.lgs. Ministero della Salute 31 marzo\n2008);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’erogazione dell’assistenza sanitaria integrativa sarà assicurata\nda CASSAGEST tramite Unisalute S.p.A. secondo il Fascicolo Informativo\nappositamente strutturato per i GRUPPI, contenente termini e condizioni di\nfruibilità, perfettamente noto alle PARTI e che viene allegato alla presente\nConvenzione per formarne parte integrante (Allegato 1), (d’ora innanzi\n“FASCICOLO INFORMATIVO”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I GRUPPI, con la lettera di iscrizione, garantiranno di aver ricevuto,\nletto, compreso e divulgato ai propri LAVORATORI quanto contenuto\nnell’Informativa Privacy inviata da CASSAGEST, nel Regolamento di CASSAGEST\napprovato dal suo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre\n2009, che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte\nintegrante (Allegato 2) e nello suo Statuto, approvato nel suo Atto Costitutivo\ndel 22.12.2009 e modificato ed integrato dalla sua Assemblea Straordinaria dei\nSoci del 15 marzo 2012, che viene allegato alla presente Convenzione per\nformarne parte integrante (Allegato 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sulla base di quanto sopra, le modalità di gestione, unicamente per\nmotivazioni organizzative, prevedranno l’emissione di un singolo piano\nsanitario per ciascun GRUPPO alle quali si applicheranno quindi le condizioni\ndi cui al FASCICOLO INFORMATIVO, restando comunque inteso che l’esistenza del\npiano sanitario, le verifiche, migliorie o variazioni verranno effettuate\nunicamente sulla collettività dei piani emessi come se gli stessi fossero un\nunico piano sanitario esistente, senza che tale condizione possa essere\nmodificata in seguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 1 - Premesse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente\nConvenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le prestazioni sanitarie che CASSAGEST è tenuta a garantire ai sensi della\npresente Convenzione saranno erogate tramite Unisalute S.p.A. e con\nl’approvazione incondizionata del FASCICOLO INFORMATIVO, che s’intende nota\nalle PARTI con la sottoscrizione della presente Convenzione e dai GRUPPI con la\nlettera di iscrizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La copertura prevista dal FASCICOLO INFORMATIVO esplicherà i propri\neffetti, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, dalle\nore 00:00 del 01 Ottobre 2016 e scadenza alle ore 00:00 del 01 Ottobre 2019 e a\ncondizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla\npresente Convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 3 – Contributo associativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I GRUPPI si impegnano a corrispondere a CASSAGEST il contributo complessivo\ndi € 190,00 (di cui € 187,50 quale premio assicurativo da corrispondere\nalla UNISALUTE S.P.A. ed € 2,50 quale quota associativa a CASSAGEST). Il\npremio assicurativo si intende erogato in ragione di anno e per ciascun\nLAVORATORE, secondo quanto previsto dal FASCICOLO INFORMATIVO. La quota\nassociativa si intende erogata per l’iscrizione annuale alla CASSA e per\nciascun LAVORATORE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento dei premi assicurativi avverrà in unica soluzione, come da\nfrazionamento dei contratti assicurativi stessi; il pagamento della quota\nassociativa avverrà, anch’esso, in unica soluzione al momento del versamento\ndella rata del premio assicurativo. Tutti i pagamenti dovranno essere\neffettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CASSAGEST, presso la\nUnipol Banca Spa – Ag. di Roma Ostiense, IBAN:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IBAN: IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicando la seguente causale: “Nome Azienda, per adesione a\nCASSAGEST–Convenzione Ormeggiatori e Barcaioli”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’attivazione di quanto previsto nel FASCICOLO INFORMATIVO, il\nsuddetto versamento, dovrà pervenire a CASSAGEST, tassativamente, entro 30\ngiorni dall’effetto della copertura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSAGEST, a cura e onere\ndelle GRUPPI, i dati anagrafici dei LAVORATORI come già indicato in\npremessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 4 – Modalità accettazione variazioni ai Fascicoli\ninformativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora dovesse rendersi necessario modificare il FASCICOLO INFORMATIVO, le\nPARTI potranno intervenire modificando direttamente l’Allegato 1 alla\npresente Convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili automaticamente\nalla presente Convenzione una volta sottoscritte da entrambe le PARTI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 5 – Condizioni generali e precisazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>5.1 Effetto della Convenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Convenzione decorre dalle ore 00:00 del 01 Ottobre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi a carico dei GRUPPI sono quelli indicati nel comma 1 del\nprecedente articolo 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del\nmedesimo articolo 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La raccolta delle anagrafiche dei dipendenti aventi diritto così come\nindicato nell’art 2 “Persone assicurate” del FASCICOLO INFORMATIVO, sarà\neseguita dai GRUPPI, e sarà inviata alla mail dedicata comunicata\ndall’Intermediario assicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli effetti della copertura e per eventuali nuovi inserimenti e\u002Fo\nesclusioni, si rimanda a quanto regolamentato nei FASCICOLI INFORMATIVI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste\nnell’art. 19.1 del FASCICOLO INFORMATIVO, il premio da corrispondere\nall’atto dell’inserimento della garanzia corrisponde a tanti\ntrecentosessantesimi del premio annuo quanti sono i giorni che intercorrono\ndalla data di inclusione al termine del periodo assicurativo in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il GRUPPO non pagano l’unica rata di contributi o quella per iscrizioni\nsuccessive, gli effetti della Convenzione e del FASCICOLO INFORMATIVO ad essa\nallegato restano sospesi dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a\nquello della scadenza e riprendono efficacia dalle ore 24:00 del giorno di\npagamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di effetto della Convenzione,\nl’iscrizione a CASSAGEST e la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO cessano\nautomaticamente, come stabilito dal Regolamento, (Allegato 3). Qualora\nUnisalute S.p.A dichiari la sua disponibilità, la copertura dei FASCICOLO\nINFORMATIVO e la Convenzione stessa potranno essere riattivate secondo la\nvolontà espressa dalla Compagnia con successivo e separato atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2 Durata della Convenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convenzione ha durata triennale e scade alle ore 00.00 del 01\u002F10\u002F2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 01\u002F07\u002F2018 le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificare\nl’andamento della polizza. In questa occasione verrà effettuato il calcolo\ndel rapporto fra sinistri ed i premi di competenza del periodo 01\u002F10\u002F2016 –\n01\u002F10\u002F2018 della polizza in base ai dati di consuntivo rilevare a quella data e\ndelle proiezioni di chiusura dell’annualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Numerazione: sinistri pagati + riservati del periodo 01\u002F10\u002F2016 –\n01\u002F10\u002F2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Denominatore: premi netti di competenza del periodo 01\u002F10\u002F2016 –\n01\u002F10\u002F2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di un valore superiore all’80% verranno apportate delle\nmodifiche del premio o alle garanzie tale da riportare il rapporto\nsinistri\u002Fpremio all’80%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo, le parti sono libere di recedere dal contratto\ncon effetto 01\u002F10\u002F2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di disdetta, la Convenzione s’intende tacitamente rinnovata\nper il periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale disdetta della presente Convenzione da parte delle\nRAPPRESENTANTI deve essere comunicata a CASSAGEST, a mezzo raccomandata con\nricevuta di ritorno, almeno settantacinque giorni prima della scadenza in corso\ndella presente Convenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale disdetta della presente Convenzione da parte di CASSAGEST deve\nessere comunicata alle RAPPRESENTANTI a mezzo raccomandata con ricevuta di\nritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso della\npresente Convenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3 Altre assicurazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali del FASCICOLO\nINFORMATIVO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 6 - Limitazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 7 - Sinistri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Articolo 8 – Condizioni di assistenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.1 Oggetto della convenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Convenzione è operante in caso di malattia e in caso d’infortunio\navvenuto durante l’operatività della Convenzione stessa, per le spese in\nseguito meglio definite, sostenute dall’Iscritto per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità giornaliera dovuta a Grande Intervento Chirurgico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità giornaliera per ricovero medico o per ricovero con intervento\ndiverso da Grande Intervento Chirurgico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità giornaliera per day-hospital;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità giornaliera per intervento chirurgico ambulatoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ospedalizzazione domiciliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni di alta specializzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici e pronto\nsoccorso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistenza infermieristica domiciliare da ricovero per Grande Intervento\nChirurgico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pacchetto maternità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio e\u002Fo\nmalattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni odontoiatriche particolari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cure dentarie da infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diagnosi comparativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sindrome metabolica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni diagnostiche particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prestazioni a tariffe agevolate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizi di consulenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere le prestazioni di cui necessita, il LAVORATORE può rivolgersi,\ncon le modalità riportate alla voce “Sinistri” dei FASCICOLI INFORMATIVI,\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute\nS.p.A.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute\nS.p.A.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate\nnei punti di definizione delle singole garanzie all’interno del FASCICOLO\nINFORMATIVO.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>8.2 Persone assistite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a\nfavore dei LAVORATORI dipendenti dei GRUPPI assunti con contratto a tempo\nindeterminato, ai quali si applica il CCNL degli Ormeggiatori e Barcaioli dei\nPorti Italiani, e i cui GRUPPI abbiano perfezionato l’iter dell’iscrizione\na CASSAGEST entro la data di effetto della presente Convenzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Eventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data\ndi effetto di cui all’articolo 5.1 della presente Convenzione, saranno\nregolate come disposto dai relativi articoli del FASCICOLO INFORMATIVO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.3 Prestazioni erogate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si rinvia a quanto regolato a quanto esplicitamente previsto dalla presente\nConvenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 9 – Impegni assunti dalle OO.SS.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I GRUPPI e le OO.SS provvederanno a rendere nota la presente Convenzione ai\nlavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 10 - Modifica delle Condizioni di Convenzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le eventuali modifiche alla presente Convenzione successive alla sua stipula\ndovranno essere eseguite per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 11 - Oneri fiscali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Gli oneri fiscali relativi alla presente Convenzione e riguardanti il\ncontributo assicurativo, oggi stabilito nella misura del 2,50% (due virgola\ncinquanta), sono inclusi nel contributo versato a CASSAGEST. Le eventuali\nvariazioni imposte dalla legge sul premio di POLIZZA che dovessero intervenire\ndopo la sua stipula, saranno a carico dei GRUPPI, che dovranno versarle a\nCASSAGEST a prima richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 12 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La legge applicabile alla Convenzione è quella Italiana e per le\ncontroversie legate alla presente e ai suoi allegati, il Foro esclusivo\ncompetente è quello di Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 13 - Termini di prescrizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il termine di prescrizione dei diritti di cui alla presente Convenzione,\nrelativamente alla POLIZZA stipulata da CASSAGEST per l’erogazione delle\nprestazioni oggetto della presente Convenzione, è di due anni decorrenti dalla\ndata di stipula, in linea con quanto previsto dall’art. 2952 del codice\ncivile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 14 – Aspetti Privacy (DLGS n. 196\u002F03)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti di cui al dlgs n. 196\u002F03, con separato analitico\natto, i GRUPPI nomineranno CASSAGEST responsabile del trattamento dei dati\npersonali dei suoi dipendenti con contratto di lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che, al momento dell'adesione di ciascun LAVORATORE a Cassagest\nquesti riceveranno idonea informativa e saranno chiamati ad autorizzare la\nCASSAGEST stessa al trattamento dei dati personali conferiti nel rispetto degli\nobblighi di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che, nella\nsua esecuzione, si atterrano ad una rigorosa applicazione delle disposizioni\nsulla privacy, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati\npersonali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 15 - Rinvio alle norme di legge\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Convenzione e dai\nsuoi allegati, valgono le vigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 16 – Esemplari sottoscritti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Convenzione e i suoi allegati sono stati redatti e sottoscritti\nin duplice copia, una per parte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Articolo 17 – Allegati alla Convenzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono allegati alla Convenzione, facendone parte integrante ed inscindibile i\nseguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FASCICOLO INFORMATIVO UNISALUTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•REGOLAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•STATUTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PRIVACY\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, approvato e sottoscritto a Roma, il 12 settembre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.N.G.O.P.I. FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP SERVIZIFIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CASSAGEST\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma 31 maggio 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra A.N.G.O.P.I. (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli\nPorti Italiani) rappresentata da Guidi Cesare Presidente Nazionale e dai\ncomponenti del Gruppo di Lavoro A.N.G.O.P.I.: Sergio Bensi, Maurizio Bevere,\nArnaldo Bongiovanni, Giuseppe Riera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP Servizi rappresentata da Ferdinando Palanti Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filt-Cgilrappresentata da Massimo Ercolani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fit-Cislrappresentata da Gianni Ursotti e Domenico Barbera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uiltrasportirappresentata da Claudio Tarlazzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai dipendenti dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli, e dell’A.N.G.O.P.I.\ncontinua ad applicarsi il Contratto unico dei lavoratori dei porti,\nsottoscritto tra le OO.SS. e Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise\navente validità 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente situazione alla luce della determinazione e assunzione del\ncontratto specifico dei lavoratori dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei\nporti italiani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le previsioni di cui all’art. 2516 del Codice Civile, ai\nsoci lavoratori amministrativi e tecnici (operai\u002Fmeccanici) anche se imbarcati\ndei Gruppi ormeggiatori e barcaioli si applica il Contratto dei lavoratori dei\nporti 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 e successivi rinnovi, sottoscritto\ndalle Organizzazioni sindacali e da Assiterminal, Assologistica, Assoporti e\nFise\u002FUniport.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.N.G.O.P.I.FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGACOOP ServiziFIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo d’intesa sulle prestazioni indispensabili, sulle procedure di\nraffreddamento e di conciliazione e sulle altre misure di cui all'articolo 2,\ncomma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11\naprile 2000, n. 83, relativa all’esercizio del diritto di sciopero della\ncategoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Associazione nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani, di\nseguito ANGOPI, e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e\nUILTRASPORTI, in attuazione della legge n. 146\u002F90, come modificata dalla legge\n11 aprile 2000 n. 83, concordano la seguente disciplina per l’esercizio del\ndiritto di sciopero attuativa della legge stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 Efficacia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa della\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo si riferisce allo stato attuale di organizzazione del servizio\neventuali future modifiche dello stato attuale potranno richiedere un suo\naggiornamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 Campo di applicazione e definizione di sciopero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il presente accordo si applica alle astensioni collettive dalle\nprestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, dei\nlavoratori che prestano il servizio di ormeggio e battellaggio, di cui\nall’articolo 14 della legge 84\u002F94 e al vigente CCNL per gli ormeggiatori e\nbarcaioli dei porti italiani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo sciopero consiste:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’astensione dalla prestazione per un periodo di tempo uguale e\ncoincidente per tutti i lavoratori che aderiscono alla protesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ovvero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie e\nsupplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 Procedure di raffreddamento e conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Obbligatorietà delle procedure di raffreddamento e conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero deve esperire,\npreventivamente, le procedure di raffreddamento e conciliazione, articolate\ndiversamente a seconda della rilevanza nazionale ovvero locale o aziendale\ndella vertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Divieto di azioni unilaterali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, durante le procedure di cui al presente articolo, le parti si\nasterranno dal porre in essere azioni unilaterali e i Gruppi sospenderanno, per\nla medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali che hanno\ndato luogo alla vertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Sanzionabilità dei comportamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a collaborare, in buona fede, ai fini\ndell'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione. L'omessa\nconvocazione da parte del Gruppo o dell’ANGOPI o il rifiuto di partecipare\nall'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché\nil comportamento non collaborativo assunto dalle parti durante l'esperimento\ndelle procedure, possono essere oggetto di valutazione della Commissione, ai\nsensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della legge n. 146 del\n1990, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Efficacia nel tempo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che\nlocale\u002Faziendale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le\nprocedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo\ncaso in cui siano trascorsi più di 90 giorni, decorrenti dall'avvenuto\nsvolgimento delle procedure, ovvero dal momento in cui le stesse avrebbero\ndovuto concludersi. Ai fini del computo del termine di cui al capoverso\nprecedente sono esclusi i periodi di franchigia previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Vertenze a carattere locale o aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della\nproclamazione di sciopero, deve aprire formalmente le procedure di\nraffreddamento e conciliazione avanzando richiesta di incontro al Gruppo e\nall’ANGOPI, specificando, per iscritto, l’oggetto della rivendicazione. Le\nmotivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle\ndell’eventuale proclamazione dello sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 5 giorni dalla richiesta, il Gruppo o l’ANGOPI, a seconda\ndell’ambito di rilevanza della controversia, procedono alla formale\nconvocazione di un incontro che deve avvenire entro e non oltre i successivi 5\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della\ndata fissata, al fine di consentire alle stesse l’effettiva partecipazione\nall’incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata convocazione del soggetto collettivo nel termine di 5\ngiorni dalla richiesta, le procedure si intendono comunque esperite e lo\nsciopero è proclamabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedure si intendono invece esaurite nel caso in cui le parti non\nabbiano raggiunto un accordo nel termine di 5 giorni dal primo incontro di cui\nal comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle\nparti, è inviato alla Commissione di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere\nl'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del\nmancato accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di\ncontroversia nazionale, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere\nindirizzata a cura del soggetto collettivo che lo promuove, all’ANGOPI, che\nprovvederà alla convocazione, nei termini previsti nel comma 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con particolare riguardo ai rinnovi contrattuali, la piattaforma\ncontrattuale per il rinnovo del CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti\nitaliani sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle\ntrattative - sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo,\ne per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative\nunilaterali riguardanti il medesimo rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione deve essere inviata alle parti almeno 24 ore prima della\ndata fissata, al fine di consentire alle stesse l’effettiva partecipazione\nall’incontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Ai fini della comunicazione all'utenza e della predisposizione delle\nmisure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, la\nproclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, con un preavviso\nminimo di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. É fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 146\ndel 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in\ndifesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi\ndell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 Requisiti dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di\nsciopero e deve contenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione\nleggibile dei soggetti firmatari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le\nprocedure di raffreddamento e conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché\ndella durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, nel\nrispetto del preavviso minimo di cui al precedente comma 1, dell’art. 4:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• se l’astensione ha rilievo locale o aziendale, al\u002Fai Gruppo\u002Fi\ninteressato\u002Fi, al Prefetto, all’Autorità marittima, all’Autorità portuale\n(se presente), alla Commissione di Garanzia ed all’Osservatorio sui conflitti\nsindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei\nTrasporti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se l’astensione ha rilievo nazionale, all’ANGOPI, al Ministero del\nLavoro e delle Politiche Sociali, alla Commissione di garanzia, al Comando\nGenerale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed all’Osservatorio sui\nconflitti sindacali istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei\nTrasporti. L’ANGOPI avrà cura di informare tempestivamente tutti i Gruppi\nassociati interessati dall’astensione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I riceventi l’atto di proclamazione provvederanno a dare informazione\nall'utenza dell'avvenuta proclamazione di sciopero, nei modi e con le forme\npreviste dall'art. 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive\nmodificazioni, nel termine di almeno 5 giorni prima dell'inizio\ndell'astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 Durata dello sciopero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Al fine di garantire l’adeguato contemperamento tra l’esercizio del\ndiritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona\ncostituzionalmente tutelati, la prima azione di sciopero non può avere una\ndurata superiore alle 12 (dodici) ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Le astensioni collettive successive alla prima, relative alla stessa\nvertenza, non possono superare la durata di 24 (ventiquattro) ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata\ncontinuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Non sono ammessi scioperi brevi alternati a periodi di ripresa del\nlavoro, nell’arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a singhiozzo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 Intervallo tra azioni di sciopero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della\ncontroversia, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del\nsuccessivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un\nintervallo di almeno 1 (uno) giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tra due azioni di sciopero proclamate anche da soggetti sindacali\ndiversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di\nutenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o\ntra uno sciopero ordinario (non ricadente nei 30 giorni di astensione dallo\nstraordinario) ed un’astensione dal lavoro straordinario, da chiunque\nproclamati, devono intercorrere almeno 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Per gli scioperi in cui coincidono le date e quando la coincidenza non\ncostituisca un prolungamento dell’azione di sciopero di maggior durata fra\nquelle proclamate e\u002Fo un ampliamento dell’ambito territoriale, non si applica\nla regola della rarefazione. Le Organizzazioni Sindacali, stipulanti il\npresente accordo ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di\nconcentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 Revoca e sospensione dello sciopero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di\ngaranzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8\ndella legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea\ndello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari\ndell'atto di proclamazione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di inizio\ndell'astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Agli effetti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990,\ne successive modificazioni, la revoca dello sciopero potrà intendersi\neffettuata in conseguenza dell'ordine dell'Autorità precettante e\u002Fo della\nCommissione di garanzia, solo nel caso in cui venga comunicata entro 5 giorni\ndalla ricezione del provvedimento dell'Autorità medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Al riguardo, i Gruppi procedono tempestivamente alle comunicazioni\nall’utenza, previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 146\u002F1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 Franchigie ed esclusioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>É esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso\ntraffico nazionale e internazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 21 dicembre al 7 gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 24 aprile al 2 maggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 5 agosto al 25 agosto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le 3 giornate che precedono e seguono la Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le 3 giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione\nelettorale nazionale, europea, regionale e amministrativa generale, ivi\ncompresi gli eventuali turni di ballottaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la giornata precedente e quella seguente le giornate di consultazione\nelettorale amministrativa, limitatamente al porto interessato alla\nconsultazione, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei periodi di franchigia l’azienda si asterrà dall’intraprendere\niniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni\nindustriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 Astensioni collettive dal lavoro straordinario e supplementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare, in\nquanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono\napplicabili le regole di cui alla legge 146\u002F1990 e s.m.i. nonché quelle\ncontenute nel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro\nstraordinario o supplementare viene considerato come unica azione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e,\ndunque, elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se\ncontenuta in trenta (30) giorni esclusi i periodi di franchigia nel corso dei\nquali lo sciopero dello straordinario sarà sospeso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro\nstraordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione,\nle due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione\nsuccessiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento\ne di conciliazione resta fermo quanto stabilito all’art 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di\nastensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se\nquest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 Avvenimenti eccezionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione\nsono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di\ncalamità naturali o di stato di emergenza dichiarato senza dare applicazione\nai provvedimenti previsti per le revoche tardive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 Individuazione delle prestazioni indispensabili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i\nprovvedimenti adottati dall’Autorità marittima, con riferimento all’ambito\nportuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza e della\nconseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in\nmateria di sicurezza e di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice\ndella navigazione, articolo 14 della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e\nsuccessive modificazioni), nonché quelli adottati dalla Autorità medesima, ai\nsensi della normativa vigente, per garantire l’ordine e la sicurezza della\nnavigazione e del porto e\u002Fo per far fronte a situazioni di emergenza, cui i\nprestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari\ndell’autorità pubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in\nrada, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo\nnegli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti\ngalleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso\nl’ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza,\ndall’Autorità marittima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che\nesercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono\ngarantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali\ne predeterminati indici di rischio per la sicurezza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in\narrivo o in partenza, aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti\npetroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) movimentazioni di navi da\u002Fper l’ormeggio\u002Frada, in presenza di\ncondizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento\nstraordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e\nper le isole nelle seguenti fasce orarie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6:00-8:30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•12:30-14:30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•19:00-21:00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che\nesercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono\nassicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione - non\nricompresa nell’elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da\nquelle individuate nel predetto comma 2 - valutata indifferibile\ndall’Autorità marittima competente e disposta da quest’ultima, con proprio\nprovvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non\npredeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto\nriguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla\nstazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e\nmorfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei\nfondali, alle infrastrutture portuali, nonché ad eventuali, ulteriori\nvariabili legate ad ogni singola realtà portuale. Per navi diverse da quelle\nindividuate nel predetto comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori\ndeterminazioni dell’Autorità marittima, navi che trasportano animali vivi,\nmerci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l’approvvigionamento\nenergetico, navi militari nazionali ed estere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste\ndall’Autorità marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in materia di\nsicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei\nportuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146\u002F90, si invia il presente accordo\nalla Commissione di Garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.N.G.O.P.I.FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma 29 giugno, 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"ONCERISE2_trigger":48,"lowwageamount":52,"pensionfund":56,"ONCERISE_trigger":60,"STRUCINCR_trigger":62,"HARDSHIP_trigger":66,"monitoring":70,"cbadate_start":74,"ADMINISTRATIVE_trigger":78,"healthcareaccess":82,"SUNDAY_trigger":86,"cbamemtrad":90,"healthandsafetytraining":94,"legalassistance_trigger":98,"protectiveclothing":102,"healthandsafetypolicy":106,"healthcareaccessrelatives":110,"contracttrial":114,"sicknesspay":118,"cbasignmultiplesignatory":122,"TRADEUNLEAV_trigger":126,"SCHEDULE_trigger":130,"FIRMPRI":134,"longtermillness":138,"schedulesrestpw":142,"NOCTPREM_trigger":146,"JOBTYPE_descriptions":150,"PAYSCALES_trigger":154,"bankholidays2":158,"hourspyear_select":162,"hourspweek_select":166,"trainingprogrammes":170,"paidmaternityleave":174,"PAIDLEAV_trigger":178,"deathrelatives":182,"trainingfund":186,"unemploymentfund":190,"healthinsurance":194,"CONSIGN_trigger":198},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Art. 22 (INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE","Art. 22\n\n(INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI)\n\nSi richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.\n\nL’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione\ndell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal\nlavoratore al proprio superiore diretto perchè possano essere prestate le\npreviste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.\n\nAl lavoratore sarà conservato il posto:\n\na)in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\n\nb)in caso d’infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata dal\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto\nassicuratore.\n\nQualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il\nlavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà, qualora\nnella prevista istruttoria ministeriale per l’organizzazione del servizio sia\nconvenuto di mantenerlo nell’organico, adibito a mansioni più adatte alla\npropria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibilmente con\nle esigenze del Gruppo, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello\nposseduto all’atto dell’infortunio\u002Fmalattia professionale. Tale norma non\nsi applica nei casi di cancellazione dai registri medesimi per permanente\ninabilità al servizio\n\nCirca il trattamento economico e sua durata in caso di infortunio sul lavoro\no malattia professionale il personale avrà diritto all’intera retribuzione\nper tutto il periodo di cui alla precedente lettera b).\n\nL’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi\nper la conservazione del posto ai quali fa riferimento il comma precedente, è\nutile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima e\nquattordicesima, ecc.).\n\nNota: in riferimento all’accordo del 22-11-2006 (allegato 4) ai soli fini\ndella “intera retribuzione” da assumere come riferimento per i trattamenti\ndi malattia e di infortunio previsti dagli artt. 21 e 22 del C.C.N.L. per gli\normeggiatori e barcaioli dei porti italiani, restano escluse l’indennità\noperativa, l’indennità di disponibilità e quella operativa per attività\nextra istituzionali.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"ONCERISE2_trigger","Art. 17 (13ª E 14ª MENSILITÀ) Al lavorat","Art. 17\n\n(13ª E 14ª MENSILITÀ)\n\nAl lavoratore competono due mensilità aggiuntive – 13ª e 14ª – da\ncorrispondersi rispettivamente la 13ª nel mese di dicembre e la 14ª nel mese\ndi giugno di ogni anno, costituite da un importo pari alla retribuzione globale\nmensile di fatto.\n\nLe mensilità aggiuntive competono proporzionalmente all’effettivo\nservizio prestato durante i dodici mesi precedenti l’erogazione, in ragione\ndi dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non\nsaranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai\n15 giorni.\n\n13ª e 14ª saranno proporzionalmente ridotte per i periodi di assenza per\nmalattia ed infortunio non professionale nei casi in cui è prevista la\nriduzione della retribuzione ai sensi dell’art. 21 (Trattamento malattia e\ninfortunio non sul lavoro).",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"lowwageamount","I minimi conglobati mensili per gli orme","I minimi conglobati mensili per gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei\nRegistri, corrispondenti all’inquadramento contrattuale in livelli,\ncomprendono i valori dell’indennità di contingenza secondo la seguente\ntabella:\n\n\n\n\n\n",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"pensionfund","(PREVIDENZA COMPLEMENTARE) Il fondo pens","(PREVIDENZA COMPLEMENTARE)\n\nIl fondo pensione negoziale per i soci lavoratori e per i dipendenti dei\ngruppi\u002Fcooperative di lavoro aderenti all’A.N.G.O.P.I. è COOPERLAVORO.\n\nA favore dei lavoratori che volontariamente scelgano l’iscrizione al Fondo\nCooperativo destinando alla previdenza complementare la quota annuale di TFR, i\ngruppi\u002Fcooperative verseranno l’1% della retribuzione globale di fatto.\n\nIl socio lavoratore nonché i dipendenti dei gruppi\u002Fcooperative, verseranno\nla stessa retribuzione di cui al punto precedente mediante trattenuta mensile\nin busta paga, salvo l’esercizio di opzioni individuali per contribuzioni\npiù elevate.",{"bindId":61,"name":50,"text":51},"ONCERISE_trigger",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"STRUCINCR_trigger","(AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ – SCATTI","(AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ – SCATTI DI ANZIANITÀ)\n\n1.Dal 01\u002F07\u002F2006 per ogni biennio di anzianità di servizio presso lo stesso\nGruppo, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno\ndiritto ad un aumento della retribuzione mensile nelle seguenti misure, per un\nmassimo di 5 bienni:\n\n•1° livello€ 29,00\n\n•2° livello€ 28,00\n\n•3° livello€ 27,00\n\n\n\n•Il lavoratore conserva il numero e l’importo degli scatti\nd’anzianità fruiti al 31.12.2005; detti scatti concorrono alla formazione\ndel numero massimo di cui al precedente comma.\n\n•Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti\nda precedenti o successivi aumenti di merito.\n\n•In caso di passaggio di livello il lavoratore conserverà in cifra\nl’importo maturato e avrà diritto a maturare gli ulteriori aumenti periodici\ndi anzianità biennali necessari al raggiungimento di quanto previsto al punto\n1 (cinque scatti). La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di\nlivello sarà utile agli effetti del successivo aumento periodico.\n\n•Gli aumenti periodici di anzianità saranno corrisposti con la\nretribuzione del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il\nbiennio di anzianità.\n\n•Gli aumenti periodici di anzianità – scatti di anzianità utili ai\nfini della determinazione dell’imponibile su cui calcolare la maggiorazione\nconvenzionale e forfettaria di cui al precedente art. 13, sono unicamente\nquelli maturati secondo le indicazioni del presente articolo, anche se alla\ndefinizione degli stessi hanno contribuito aumenti periodici maturati\nprecedentemente alla data dell’01\u002F07\u002F2006.\n\nA coloro che per effetto di previgenti regimi, sono riconosciuti importi\nsuperiori a quelli previsti dal citato art. 14.1, la conseguente differenza\nretributiva viene riconosciuta attraverso l’erogazione di un assegno “ad\npersonam” non riassorbibile, il cui importo, definito in cifra fissa, non è\nutile ai fini del calcolo di qualsiasi istituto contrattuale.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"HARDSHIP_trigger","•Indennità operativa: da commisurarsi ai","•Indennità operativa: da commisurarsi ai tempi di effettiva prestazione,\nalle caratteristiche di ciascun porto e alle tipologie del traffico. (A titolo\nesemplificativo vengono indicate di seguito delle linee guida).",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"monitoring","In particolare, il C.C.N.L. si è dimostr","In particolare, il C.C.N.L. si è dimostrato un valido strumento per\ngarantire a livello nazionale un’uniforme disciplina su temi di particolare\nrilievo quali la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di\nlavoro, la previdenza complementare, la valorizzazione delle risorse umane\nattraverso uno specifico programma di formazione professionale e le tutele\nsanitarie.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"cbadate_start","Decorrenza 1 luglio 2016 – Scadenza 30 g","Decorrenza 1 luglio 2016 – Scadenza 30 giugno 2019",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"ADMINISTRATIVE_trigger","•I rappresentanti dei lavoratori che son","•I rappresentanti dei lavoratori che sono componenti dei Comitati Portuali\ndelle Autorità Portuali, delle Commissioni Consultive locali di cui all’art.\n15, L. 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dei Comitati di igiene e sicurezza di\ncui all’art. 7, D.lgs 27 luglio 1999, n. 272, usufruiscono di permessi\nretribuiti per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi, qualora\nle riunioni si svolgano nell’orario di lavoro osservato dagli stessi\nlavoratori.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"healthcareaccess","Articolo 8 – Condizioni di assistenza 8.","Articolo 8 – Condizioni di assistenza\n\n\n\n8.1 Oggetto della convenzione\n\nLa Convenzione è operante in caso di malattia e in caso d’infortunio\navvenuto durante l’operatività della Convenzione stessa, per le spese in\nseguito meglio definite, sostenute dall’Iscritto per:\n\n•Indennità giornaliera dovuta a Grande Intervento Chirurgico;\n\n•Indennità giornaliera per ricovero medico o per ricovero con intervento\ndiverso da Grande Intervento Chirurgico;\n\n•Indennità giornaliera per day-hospital;\n\n•Indennità giornaliera per intervento chirurgico ambulatoriale;\n\n•Ospedalizzazione domiciliare;\n\n•Prestazioni di alta specializzazione;\n\n•Visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici e pronto\nsoccorso;\n\n•Assistenza infermieristica domiciliare da ricovero per Grande Intervento\nChirurgico;\n\n•Pacchetto maternità;\n\n•Trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio e\u002Fo\nmalattia;\n\n•Prestazioni odontoiatriche particolari:\n\n•Cure dentarie da infortunio;\n\n•Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero;\n\n•Diagnosi comparativa;\n\n•Sindrome metabolica;\n\n•Prestazioni diagnostiche particolari;\n\n•Prestazioni a tariffe agevolate;\n\n•Servizi di consulenza\n\nPer ottenere le prestazioni di cui necessita, il LAVORATORE può rivolgersi,\ncon le modalità riportate alla voce “Sinistri” dei FASCICOLI INFORMATIVI,\na:\n\n•Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute\nS.p.A.;\n\n•Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute\nS.p.A.;\n\n•Servizio Sanitario Nazionale.\n\nLe modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate\nnei punti di definizione delle singole garanzie all’interno del FASCICOLO\nINFORMATIVO.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"SUNDAY_trigger","K2 = è la percentuale derivante dal raff","K2 = è la percentuale derivante dal raffronto tra operazioni notturne,\ndomenicali e festive e le operazioni complessive.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"cbamemtrad","FILT-CGIL - Federazione italiana lavorat","FILT-CGIL - Federazione italiana lavoratori trasporti\n\nFIT-CISL - Federazione italiana trasporti\n\nUILTRASPORTI - Unione italiana lavoratori trasporti",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"healthandsafetytraining","Le parti riconoscono l’importanza della ","Le parti riconoscono l’importanza della formazione professionale,\noltreché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro\n(ai sensi dell’art. 27, D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 o dell’art. 37,\nD.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), anche al fine della preparazione e valorizzazione\nprofessionale delle risorse umane.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"legalassistance_trigger","Art. 46 (PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENT","Art. 46\n\n(PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI)\n\nIl Gruppo nell’ambito della tutela dei propri diritti ed interessi,\nassicura l’assistenza in sede processuale agli ormeggiatori\u002Fbarcaioli che si\ntrovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento\ndel servizio ed all’adempimento dei compiti assegnati, in procedimento di\nresponsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.\n\nQualora, con sentenza passata in giudicato, sia rilevata la responsabilità\ndel dipendente per dolo o colpa grave, è fatta salva la rivalsa delle spese\nsostenute dal Gruppo anche se l’interessato sia stato assistito da un legale\ndello stesso.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"protectiveclothing","Inoltre: degli indumenti di lavoro e i D","Inoltre:\n\ndegli indumenti di lavoro e i Dispositivi di Protezione individuale secondo\nle regole dettate dalle Leggi, Regolamenti e Norme di settore, sia nazionale\nche europee, aventi le caratteristiche definite nella circolare A.N.G.O.P.I. n.\n127\u002F05 del 3 agosto 2005, che, in ottemperanza ai dispacci del Comando Generale\ndelle Capitanerie di porto, in materia di Security e Security Pass, oltre ai\ncompiti istituzionali di Safety, indica la necessità di avere un abbigliamento\nuniforme sul piano nazionale adeguato comunque alle condizioni operative,\ngeografiche e meteorologiche nelle quali operano i singoli Gruppi.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"healthandsafetypolicy","Art. 44 (AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SU","Art. 44\n\n(AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)\n\nI soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per\ngarantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute\ne sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, fermo restando che, per le\nparti in materia non esplicitamente disciplinate dal presente contratto,\ntrovano applicazione: l’art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il D.lgs. 27\nluglio 1999, n. 271 e per quanto non diversamente previsto da detto D.lgs. le\ndisposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.lgs.\n3 agosto 2009, n. 106, l’accordo interconfederale 22 giugno 1995 (parte\nprima).\n\nNell’ambito dell’attività di cui all’art. 30 (Sistema di\ninformazioni) del presente C.C.N.L. l’A.N.G.O.P.I. effettuerà la valutazione\ndegli infortuni e delle malattie professionali per le attività di ormeggio e\nbattellaggio con particolare riferimento alle operazioni svolte per\nl’espletamento dei servizi sia in banchina che a bordo, rendendone completa e\npuntuale analisi statistica agli enti assicurativi, secondo protocolli\nappositamente predisposti.\n\nL’A.N.G.O.P.I. provvederà, inoltre, alla promozione di studi e ricerche e\nformulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro,\nnonché in materia formativa ed informativa, anche in coordinamento con gli\naltri organismi istituzionali preposti.\n\nRappresentante dei lavoratori per la sicurezza\n\nPer quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza (R.L.S.), la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l’art. 50\ndel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l’art. 16 del D.lgs. 27 luglio 1999, n.\n271, con particolare attenzione al comma 5 che, a parziale modifica di quanto\nstabilito ai punti precedenti, cita specificatamente le “unità adibite ai\nservizi tecnico nautici” indicando che il rappresentante può essere eletto\nnell’ambito del “personale appartenente alla struttura di terra”.\n\nPer ciò che attiene il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al\nR.L.S. si precisa quanto segue:\n\n•accesso ai luoghi di lavoro: la visita che deve essere preventivamente\nsegnalata al Gruppo, può avvenire anche alla presenza del responsabile del\nServizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato;\n\n•consultazione: a tal fine il rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza partecipa alle riunioni periodiche e può richiederne la convocazione\nal presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative\nvariazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Egli può inoltre\nformulare proposte ed opinioni. L’avvenuta consultazione è attestata dalla\nfirma su apposito verbale degli incontri;\n\n•informazione: il R.L.S. ha accesso alla documentazione aziendale inerente\nla valutazione dei rischi redatta ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 9 aprile\n2008, n. 81 e dell’art. 6 comma 1 lettere a)b)c) del D.lgs 27 luglio 1999, n.\n271 nonché ai registri degli infortuni e ad ogni ulteriore aggiornamento\nmediante consegna materiale di copia degli stessi.\n\nL’utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve\navvenire nel rispetto del segreto industriale.\n\nL’esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento\nper ciascun R.L.S. di un numero di permessi retribuiti pari a:\n\n•16 ore annue per i Gruppi fino a 5 ormeggiatori\u002Fbarcaioli\n\n•30 ore annue per i Gruppi da 6 a 15 ormeggiatori\u002Fbarcaioli\n\n•60 ore annue per i Gruppi con più di 15 ormeggiatori\u002Fbarcaioli.\n\nLa formazione del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndel Gruppo, si svolge mediante un programma formativo che tiene conto della\nspecificità delle attività di ormeggiatore e barcaiolo e dei contenuti del DM\n16 gennaio 1997, quali:\n\n•Principi costituzionali e civilistici\n\n•Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e\nigiene del lavoro\n\n•Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi\n\n•Definizione e individuazione dei fattori di rischio\n\n•Valutazione dei rischi\n\n•Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di\nprevenzione e protezione\n\n•Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori\n\n•Nozioni di tecnica della comunicazione\n\nIl periodo formativo avrà una durata minima di 32 ore.\n\nIl Gruppo, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della\ntutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede ove necessario\nun’integrazione della formazione o comunque almeno tre ore l’anno di\naggiornamento dello stesso.\n\nLe attività formative obbligatorie, come sopra specificate, e le ulteriori\nfuture necessità che dovessero, di volta in volta, presentarsi potranno essere\nvalidamente erogate dall’A.N.G.O.P.I. nella sua qualità di Associazione\nprofessionale che provvederà a predisporre programmi specifici del settore.\n\n\n\n\n\nFormazione di ingresso alla sicurezza\n\nIn occasione dell’assunzione e\u002Fo temporanea utilizzazione ogni lavoratore\normeggiatore e\u002Fo barcaiolo riceve, con oneri a carico del Gruppo, un’adeguata\nformazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a 24 ore.\n\nIl Gruppo rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che attesti\ncontenuti e modalità della formazione erogata.\n\nLa formazione d’ingresso non sostituisce quella prevista dalla\nlegislazione vigente.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthcareaccessrelatives","8.2 Persone assistite •L’assicurazione s","8.2 Persone assistite\n\n•L’assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a\nfavore dei LAVORATORI dipendenti dei GRUPPI assunti con contratto a tempo\nindeterminato, ai quali si applica il CCNL degli Ormeggiatori e Barcaioli dei\nPorti Italiani, e i cui GRUPPI abbiano perfezionato l’iter dell’iscrizione\na CASSAGEST entro la data di effetto della presente Convenzione.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"contracttrial","(PERIODO DI PROVA) Gli ormeggiatori e ba","(PERIODO DI PROVA)\n\nGli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri sono esonerati dal\nperiodo di prova.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"sicknesspay","Il lavoratore ha diritto all’intera retr","Il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per i primi 9 mesi,\nall’80% di essa per i successivi 6 mesi e al 60% per ulteriori 3 mesi. Il\npresente trattamento economico è riconosciuto per sommatoria, analogamente\nalla conservazione del posto di lavoro, per 18 mesi da considerare nell’arco\ndei precedenti 30 mesi.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"cbasignmultiplesignatory","A.N.G.O.P.I. - Associazione Nazionale Gr","A.N.G.O.P.I. - Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli Porti\nItaliani\n\nLEGACOOP Servizi - Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 33 (PERMESSI SINDACALI) I permessi ","Art. 33\n\n(PERMESSI SINDACALI)\n\nI permessi sindacali disponibili per le R.S.U.\u002FR.S.A. corrispondono a 2 ore\nannue da calcolarsi per ciascun lavoratore in forza in ogni scalo.\n\nFermo restando le due ore di cui al comma precedente, in caso di\ncostituzione della R.S.U., un’ora per ciascun dipendente resta a disposizione\ndelle strutture aziendali di FILT, FIT, UILTRASPORTI, mentre la rimanente ora\nverrà attribuita alla R.S.U. stessa.\n\nLe OO.SS. territoriali di FILT, FIT, UILTRASPORTI comunicheranno\ntempestivamente al Gruppo gli aventi diritto a godere di tali permessi.\n\nAi lavoratori componenti degli organi direttivi sia delle confederazioni sia\ndei sindacati di categoria stipulanti il presente C.C.N.L. spettano un numero\ndi permessi giornalieri non superiori a 12 annui.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"SCHEDULE_trigger","Laddove per motivi legati alla specifici","Laddove per motivi legati alla specificità del lavoro svolto non sia\npossibile usufruire delle previste undici ore di riposo nell’arco delle\nventiquattro ore, la vigente turnistica assicura entro e non oltre i tre giorni\nsuccessivi le ore del previsto riposo, nel rispetto della vigente normativa",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"FIRMPRI","•ciascun Gruppo ha assunto la veste giur","•ciascun Gruppo ha assunto la veste giuridica di società cooperativa;",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"longtermillness","In caso di interruzione del servizio dov","In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore ha\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.\n\nLa conservazione del posto cesserà comunque ove nell’arco di 30 mesi si\nraggiunga il limite predetto anche con più malattie.\n\nIl lavoratore ha diritto all’intera retribuzione per i primi 9 mesi,\nall’80% di essa per i successivi 6 mesi e al 60% per ulteriori 3 mesi. Il\npresente trattamento economico è riconosciuto per sommatoria, analogamente\nalla conservazione del posto di lavoro, per 18 mesi da considerare nell’arco\ndei precedenti 30 mesi.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"schedulesrestpw","a)tutte le domeniche oppure i corrispond","a)tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale\nsostitutivi;",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"NOCTPREM_trigger","Oltre alla retribuzione come sopra indic","Oltre alla retribuzione come sopra indicata, agli ormeggiatori e barcaioli,\ntenuto conto del servizio da garantire nell’arco delle 24 ore per 365 giorni\nall’anno, viene riconosciuta una maggiorazione convenzionale e forfetaria del\n55% da calcolarsi sul:\n\nminimo conglobato + EDR + aumenti periodici di anzianità, per compensare il\nlavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, per indennità turni\navvicendati e le festività di cui ai punti b e c del successivo articolo\n19.\n\nLa percentuale del 55% è da intendersi come massimo. All’inizio di\nciascun anno, seguendo le procedure definite nell’Allegato 3bis, per ciascun\nGruppo viene determinata la percentuale relativa alla maggiorazione\nconvenzionale e forfetaria.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"JOBTYPE_descriptions","Art. 12 (MANSIONI E CLASSIFICAZIONE DEL ","Art. 12\n\n(MANSIONI E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE)\n\nOrmeggiatori e Barcaioli iscritti nei Registri\n\n3° Livello\n\nAppartengono a questo livello gli ormeggiatori ed i barcaioli che, previa\niscrizione nei Registri come previsto dagli artt. 208 e 216 del Regolamento di\nattuazione al Codice della Navigazione, instaurano un rapporto di lavoro\nsubordinato.\n\n\n\n2° Livello\n\nPer gli ormeggiatori e\u002Fo barcaioli iscritti nei registri, l’accesso al 2°\nlivello avviene su valutazione del Consiglio di Amministrazione o in sua\nassenza su decisione del Capo Gruppo, ed è in ogni caso subordinato alla\ncompetenza e correttezza professionale dimostrate anche nello svolgimento dei\nservizi complementari di cui all’art. 1, comma 2, del C.C.N.L. ed al\nsuperamento con profitto del primo biennio del progetto di formazione continua.\nAl termine del biennio il Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza su\ndecisione del Capo Gruppo, valuta l’operato dell’ormeggiatore\u002Fbarcaiolo ai\nfini del passaggio di livello.\n\n\n\n1° Livello\n\nAccedono a questo livello i lavoratori del 2° livello, su valutazione del\nConsiglio di Amministrazione, o in sua assenza su decisione del Capo Gruppo, in\npossesso dei titoli professionali previsti dal Regolamento di attuazione al\nCodice della Navigazione richiesti dalle esigenze organizzative\u002Ffunzionali di\nciascun porto, e che abbiano acquisito notevole preparazione, competenze\ninterdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata\nnell’esercizio delle relative funzioni e che abbiano inoltre svolto le\nattività di cui all’art.1, comma 2, del C.C.N.L. e superato con profitto il\nsecondo biennio del progetto di formazione continua. Inoltre, per coloro che\nalla data del 1° luglio 2006 non abbiano raggiunto i dieci anni di anzianità\nnel Gruppo, è richiesto il superamento con esito positivo dei seguenti\ncorsi:\n\n•Formazione di base (Regola VI\u002FI convenzione IMO STCW\u002F95)\n\n•Antincendio di base e avanzato\n\n•Sopravvivenza individuale e salvataggio\n\n•Sicurezza personale e responsabilità sociale\n\n•Primo soccorso sanitario\n\n•Attestato di frequenza per Osservatore radar rilasciato da centro di\nformazione riconosciuto dal Ministero (ai sensi della Convenzione IMO STCW\u002F95,\nRisoluzione IMO A483 XII del 15 gennaio 1982 e secondo le modalità del D.D. 7\nagosto 2001)\n\n•Attestato di frequenza per Operatore G.M.D.S.S. goc o roc rilasciato da\ncentro di formazione riconosciuto dal Ministero (Convenzione IMO-GMDSS 11\nnovembre 1988 con particolare riguardo al cap. IV) e successiva STCW 95 Reg.\nIV\u002F2 e Sez. A-VI\u002F2)\n\nAgli appartenenti al Gruppo che abbiano con profitto superato il quinto anno\ndel progetto di formazione continua viene riconosciuto un importo denominato\n“premio formazione” pari a € 50,00 (cinquanta\u002F00) lorde, da erogarsi per\nquattordici mensilità.\n\nA decorrere dal 01 gennaio 2017, l’importo, denominato “premio\nformazione”, è elevato a € 75,00 (settantacinque\u002F00) lorde.\n\nDecorsi dodici mesi dal primo riconoscimento, il “premio formazione”\nviene erogato solo a coloro che con profitto proseguano il percorso di\nformazione professionale continua ed assorbito negli altri casi.\n\nFerme restando le disposizioni che disciplinano i requisiti per il\nriconoscimento del premio, agli appartenenti al Gruppo che abbiano con profitto\nsuperato il primo biennio del secondo ciclo quinquennale del progetto di\nformazione continua, l’importo denominato “premio formazione” è elevato\na € 100,00 (cento\u002F00) lorde, da erogarsi per quattordici mensilità.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe parti si impegnano, anche attraverso l’Ente bilaterale, ad attivarsi\npresso le sedi competenti, perché la qualifica di ormeggiatore\u002Fbarcaiolo sia\ninserita all’interno del repertorio nazionale delle qualifiche, con\nl’individuazione delle relative competenze.\n\n\n\nL’impegno riguarda anche ogni azione utile affinché le qualificazioni\ndella categoria, una volta inserite nel repertorio nazionale, costituiscano\ntitolo di ammissione al concorso pubblico per l’accesso alla professione.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"PAYSCALES_trigger"," Livello Parametro Minimo Conglobato dal","\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livello\n      \n      Parametro\n      \n      Minimo Conglobato dal 1° luglio\n        2016\n      \n      Minimo Conglobato dal 1° gennaio\n        2018\n      \n    \n    \n      1\n      \n      180\n      \n      € 1.569,24,\n      \n      € 1.589,24\n      \n    \n    \n      2\n      \n      170\n      \n      € 1.506,99\n      \n      € 1.526,99\n      \n    \n    \n      3  \n      \n      160\n      \n      € 1.449,23\n      \n      € 1.469,23\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nNB: Il riferimento viene fatto alla scala parametrale del C.C.N.L. Porti",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"bankholidays2","Art. 19 (GIORNI FESTIVI) Sono considerat","Art. 19\n\n(GIORNI FESTIVI)\n\nSono considerati giorni festivi:\n\na)tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale\nsostitutivi;\n\nb)le festività nazionali:\n\n1)anniversario della liberazione (25 aprile)\n\n2)festa del lavoro (1° maggio)\n\n3)2 giugno (ai sensi della legge n. 336\u002F2000)\n\nc)le seguenti festività:\n\n1)Capodanno (1° gennaio)\n\n2)Epifania (6 gennaio)\n\n3)Giorno successivo alla Pasqua\n\n4)Assunzione (15 agosto)\n\n5)Ognissanti (1° novembre)\n\n6)Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n7)Santo Natale (25 dicembre)\n\n8)Santo Stefano (26 dicembre)\n\n9)Festa del Patrono del luogo ove ha sede il Gruppo presso la quale il\nlavoratore presta la sua opera o qualora non prevista\u002Findividuata altra\ngiornata individuata territorialmente.\n\nIl lavoro nei giorni festivi è compensato con la maggiorazione media\nonnicomprensiva prevista dall’art. 13.\n\nCon riferimento alle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i\nlavoratori avranno diritto a godere di 4 giornate di permesso retribuito.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"hourspyear_select","Considerata la particolarità dell’attivi","Considerata la particolarità dell’attività svolta, spesso caratterizzata\nda fattori di stagionalità, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.lgs 8\naprile 2003 n. 66, la durata media dell’orario di lavoro può essere\ncalcolata su un arco temporale di 12 mesi, tenendo conto della turnistica\ndepositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in\noccasione della prevista istruttoria tariffaria.\n\nDal momento che la vigente turnistica assicura, a fronte del ricorso al\nlavoro straordinario il riconoscimento sia della maggiorazione retributiva sia\ndi un periodo di riposo compensativo di durata almeno equivalente alle ore di\nlavoro straordinario prestate, queste ultime non concorrono alla determinazione\ndella durata media settimanale.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"hourspweek_select","Art. 10 (ORARIO DI LAVORO) Per gli ormeg","Art. 10\n\n(ORARIO DI LAVORO)\n\nPer gli ormeggiatori\u002Fbarcaioli iscritti nei registri l’orario normale di\nlavoro è di 39 ore settimanali.",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"trainingprogrammes","Art. 7 (FORMAZIONE PROFESSIONALE) Le par","Art. 7\n\n(FORMAZIONE PROFESSIONALE)\n\nLe parti riconoscono l’importanza della formazione professionale,\noltreché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro\n(ai sensi dell’art. 27, D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 o dell’art. 37,\nD.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), anche al fine della preparazione e valorizzazione\nprofessionale delle risorse umane.\n\nPertanto convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli\neffettivi fabbisogni del Gruppo, che peraltro devono essere organici alla\ntutela degli interessi generali del porto, per:\n\n•consentire agli ormeggiatori\u002Fbarcaioli di acquisire conoscenze specifiche\nin grado di meglio rispondere alle esigenze del Gruppo, derivanti da\ninnovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute sulle navi, sugli approdi\ne nei mezzi tecnici in dotazione al Gruppo;\n\n•rispondere ad effettive necessità di aggiornamento degli\normeggiatori\u002Fbarcaioli onde prevenire l’insorgere di situazioni di\ninadeguatezza professionale rispetto al ruolo di presidio con obblighi di\nsicurezza che il Gruppo ricopre nel porto.\n\nPremesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la\ncompatibilità dei costi e le esigenze\u002Fpossibilità di ogni Gruppo in\nconsiderazione delle specificità riconducibili all’ambito territoriale di\ncompetenza e alle caratteristiche tipologiche e merceologiche delle unità da\nservire, l’individuazione di corsi o programmi formativi è rimessa alle\ndeterminazioni dell’A.N.G.O.P.I. informate le OO.SS. firmatarie e LegaCoop\nServizi, che potranno fornire le proprie valutazioni.\n\nSulla base delle esigenze dei singoli Gruppi in tale ambito si\nprevederà:\n\n•la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali,\ncomunitarie, ecc.) in grado di coprire parte dei costi relativi agli interventi\nformativi;\n\n•modalità di svolgimento degli interventi formativi;\n\n•modalità e criteri di partecipazione agli stessi da parte degli\normeggiatori\u002Fbarcaioli che siano comunque compatibili con le esigenze del\nservizio.\n\nNota: In data 29 settembre 2009, l’A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali\nFILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI hanno sottoscritto un protocollo d’intesa\nin materia di formazione riportato all’allegato 2.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"paidmaternityleave","Art. 45 (TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA ","Art. 45\n\n(TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ – ASPETTATIVA PER FUNZIONI\nPUBBLICHE O PER CARICHE SINDACALI – PERMESSI AI VOLONTARI DI PROTEZIONE\nCIVILE – VOLONTARIATO – TUTELA DELLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI E DEGLI\nETILISTI – TUTELA DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP)\n\nPer quanto sopra si fa riferimento alle norme di legge vigenti.\n\nFerma restando l’applicabilità agli ormeggiatori e barcaioli dei porti\nitaliani della normativa in materia di congedi parentali, tuttavia, al fine di\ncontemperare il diritto dei lavoratori alla fruizione dei previsti permessi\nalle imprescindibili esigenze derivanti dalla natura di servizio economico\ngenerale e ai relativi rilevanti obblighi in materia di sicurezza della\nnavigazione, propri dei servizi di ormeggio e battellaggio, la richiesta dei\ngiorni di permesso per tali congedi, deve essere presentata, d’intesa con il\nCapo Gruppo, con un mese di anticipo rispetto alla data di fruizione.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"PAIDLEAV_trigger","Art. 20 (FERIE) I lavoratori maturano pe","Art. 20\n\n(FERIE)\n\nI lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuite pari a 30 giorni di calendario.\n\nLe ferie sono compensate con la retribuzione mensile globale di fatto.\n\nLe ferie saranno utilizzate in modo scaglionato nel corso dell’anno,\ntenendo in considerazione le esigenze di carattere tecnico-organizzativo e\nproduttivo.\n\nAl lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall’intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore\nai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.\n\nLa malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie interrompe il\nperiodo medesimo.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2017, in applicazione dell’art. 24, comma 1,\ndel Decreto Legislativo 151\u002F2015, all’inizio di ciascun anno solare gli\normeggiatori e i barcaioli comunicano al Capo Gruppo il numero di giorni di\nferie, nel limite massimo di due per ogni anno solare (ferie cedute), che\nintendono mettere a disposizione, a titolo gratuito, degli\normeggiatori\u002Fbarcaioli che ne abbiano i requisiti ai sensi della richiamata\nnorma di legge.\n\nPer gli anni successivi, il Capo Gruppo registra tale disponibilità,\ntenendo in considerazione l’effettiva domanda di ferie cedute registratasi\nnell’anno precedente.\n\nLe ferie cedute, non utilizzate dagli ormeggiatori\u002Fbarcaioli aventi titolo a\nfarlo, dovranno essere usufruite dagli ormeggiatori\u002Fbarcaioli cedenti nel\nrispetto delle vigenti disposizioni di legge.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"deathrelatives","•Il lavoratore ha diritto ad un permesso","•Il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni\nlavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del\nconiuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile\nconvivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione\nanagrafica. Per i predetti eventi luttuosi che si verifichino nel corso del\nservizio il lavoratore sarà sostituito immediatamente con diritto all’intera\nretribuzione giornaliera in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma.",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"trainingfund","Allegato 2 FORMAZIONE PROTOCOLLO D’INTES","Allegato 2\n\n\n\nFORMAZIONE\n\nPROTOCOLLO D’INTESA\n\nTRA\n\nA.N.G.O.P.I. E OO.SS.\n\n\n\nCONSIDERATO\n\n•che in data 12 dicembre 2008 l’Assemblea Generale A.N.G.O.P.I. ha\ndeliberato l’avvio di un progetto di formazione continua diretto ai propri\nassociati;\n\n•che i cambiamenti in atto nel settore in pochi decenni oltre a\nsconvolgere i processi produttivi, hanno favorito l’accorciamento delle\ndistanze – “l’ingorgo degli oceani” – modificando in tal modo\nl’attività nei porti e sulle navi riflettendosi di conseguenza sull’opera\ne sul ruolo degli ormeggiatori\u002Fbarcaioli dei porti italiani;\n\n•che la normativa e la giurisprudenza afferente il modello organizzativo\ndel servizio di ormeggio\u002Fbattellaggio quale servizio tecnico-nautico di cui\nall’art. 14 della legge 84\u002F94, è in continua evoluzione;\n\n•che ai fini di assicurare il costante mantenimento e miglioramento degli\nstandard professionali di eccellenza che fino ad oggi hanno assicurato il\nlivello delle prestazioni rese dagli ormeggiatori italiani e la generale\nsoddisfazione degli utenti, tale essendo comunque un requisito fondamentale per\ngarantire prospettive di lavoro, di sviluppo e di benessere della categoria,\ndiviene necessario dotarsi di un programma di adeguamento, formazione e\nspecializzazione professionale;\n\n•che l’A.N.G.O.P.I. – nella sua qualità di Associazione\nprofessionale, nell’ambito dei poteri che all’art. 40 il C.C.N.L. di\ncategoria gli riconosce – è interessata a sviluppare un programma di\nqualificazione e riqualificazione professionale nonché di crescita delle\ncompetenze di cui devono essere in possesso gli ormeggiatori\u002Fbarcaioli aderenti\nai Gruppi associati;\n\n•che lo scopo dell’A.N.G.O.P.I. è favorire tale processo di crescita\nche nella sua architettura si dovrà articolare per fasi, dando quindi forte\nrilievo agli standard professionali, al senso di responsabilità in funzione\ndel ruolo che la categoria svolge nei porti;\n\n•che gli obiettivi che A.N.G.O.P.I. si propone sono relativi alla crescita\nprofessionale riconosciuta anche ad opera delle competenti istituzioni;\n\n•che l’A.N.G.O.P.I. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie, si\nripropongono di valorizzare la crescita professionale anche attraverso il\nC.C.N.L. di categoria;\n\n•che il programma di formazione deve ottenere una certificazione da parte\ndi Ente terzo qualificato;\n\n•che il progetto deve essere sviluppato in coerenza con le indicazioni che\npotranno pervenire dalle competenti autorità allo scopo coinvolte;\n\n•che il progetto è rivolto esclusivamente ad ormeggiatori\u002Fbarcaioli\niscritti nei registri, ed è quindi funzionale alla formazione professionale\npermanente degli addetti già appartenenti alla categoria, senza quindi\nintaccare le condizioni di accesso alla professione, né promuovere alcuna\ncommercializzazione al pubblico del progetto stesso;\n\n•che tutti i costi dell’attività formativa sono a completo carico di\nA.N.G.O.P.I. e dei Gruppi aderenti;\n\n•che peraltro, essendo la realtà dei Gruppi particolarmente frammentata,\nesistono situazioni nelle quali, per ragioni di bilancio, i Gruppi non\npotrebbero sostenere i costi della formazione prevista nel progetto. Al fine,\nquindi, di poter far accedere tutti i Gruppi, il finanziamento complessivo del\nprogetto beneficia di elementi di solidarietà fra gli associati.\n\n\n\n\n\nPROTOCOLLO D’INTESA\n\nL’A.N.G.O.P.I. e la FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, si impegnano a\npromuovere una efficace sinergia al fine di concretizzare iniziative volte\na:\n\n•sostenere e divulgare le attività formative promosse dall’A.N.G.O.P.I.\npresso i propri associati attraverso un sistema di comunicazione organico;\n\n•convalidare il sistema di misurazione e certificazione delle competenze\nacquisite dagli ormeggiatori\u002Fbarcaioli aderenti al percorso formativo promosso\ndall’A.N.G.O.P.I.;\n\n•convalidare la declinazione del profilo professionale dell’ormeggiatore\ne del barcaiolo, proposta dall’A.N.G.O.P.I.;\n\n•promuovere l’attività di formazione continua realizzata da\nA.N.G.O.P.I. valorizzando la figura dell’ormeggiatore e barcaiolo. Programma\ndi formazione continua su cui c’è stato il coinvolgimento, anche nei suoi\ncontenuti, da parte del Ministero dei Trasporti, Comando Generale del Corpo\ndelle Capitanerie di Porto ASSOPORTI;\n\n•sviluppare con A.N.G.O.P.I. un modello\u002Fsistema di raccolta dati sugli\ninfortuni e incidenti sul lavoro degli ormeggiatori e barcaioli volto alla\ncreazione di un osservatorio nazionale paritetico, in grado di registrare e\nmonitorare in tempo reale lo stato dell’arte e che permetta di sviluppare\nazioni politiche e sociali di prevenzione (formazione\u002Fcampagne di\nsensibilizzazione, ecc), che verrà disciplinato con apposito regolamento;\n\n•favorire, anche con progettualità congiunte ed in accordo con\nA.N.G.O.P.I., lo sviluppo di interventi settoriali\u002Fterritoriali al fine di\nrealizzare azioni di formazione continua volte alla qualificazione e\nall’aggiornamento delle competenze degli ormeggiatori e barcaioli per\nrafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità nel mercato del lavoro\ne nel territorio di riferimento.\n\n\n\nLetto, approvato e sottoscritto.\n\n\n\nRoma, 29 settembre 2009",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"unemploymentfund","•prevedere, attraverso la costituzione d","•prevedere, attraverso la costituzione di un Fondo bilaterale di\ncategoria, forme di sostegno al reddito integrative rispetto agli obblighi di\nlegge, nel quadro di processi di agevolazione all’esodo;",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"healthinsurance","Allegato 5 Convenzione Cassa Sanitaria C","Allegato 5\n\n\n\n\n\nConvenzione Cassa Sanitaria Cassagest-ormeggiatori\u002Fbarcaioli\n\n\n\nTra “CASSA SANITARIA CASSAGEST”, Associazione senza fini di lucro, con\nsede in Via del Commercio 36 – Roma - Codice Fiscale 97583750589,\nrappresentata nel presente atto dal signor Antonio Bottoni, munito dei\nnecessari poteri, (d’ora innanzi “CASSA” o “CASSAGEST” o\n“PARTE”)\n\ne\n\nANGOPI - LEGACOOP SERVIZI - FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI ;\n\n• Lorenzo Paolizzi per ANGOPI\n\n•Claudio Riciputi per LEGACOOP SERVIZI\n\n•Maurizio Colombai per FILT CGIL\n\n•Ugo Milone per FIT CISL\n\n•Giuliano Galluccio per UILTRASPORTI\n\ne\n\nmuniti dei necessari poteri, (d’ora innanzi “RAPPRESENTANTI” o\n“PARTE”)\n\nCASSAGEST e RAPPRESENTANTI, collettivamente indicate come “PARTI”.\n\nPremesso che:\n\n•con riferimento al CCNL (d’ora innanzi “CCNL”) dei lavoratori\nOrmeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani, ed all’accordo intesa del\n29\u002F06\u002F2016 e successive modificazioni ed integrazioni, ben noti alle PARTI;\n\n•l’assistenza sanitaria integrativa di cui al CCNL e successive intese\nsi applica ai lavoratori dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli (d’ora innanzi,\n“GRUPPI”);\n\nCiò premesso viene stipulata la seguente convenzione.\n\n•I GRUPPI forniranno ai propri dipendenti l’assistenza sanitaria\nintegrativa tramite CASSAGEST per l’adeguatezza riscontrata nello suo Statuto\ne nel suo Regolamento approvato;\n\n•Per l’adesione occorrerà che i GRUPPI inviino a CASSAGEST, lettera di\niscrizione ed elenco completo dei dati anagrafici di ciascun dipendente assunto\na tempo indeterminato (d’ora innanzi “LAVORATORE” O “LAVORATORI”) e\nper il quale si applichi il CCNL così come indicato nell’articolo 41 dello\nstesso.\n\n•I GRUPPI invieranno alla CASSA lettera di nomina a Rappresentante del\ntrattamento dei dai personali dei propri dipendenti iscritti alla stessa.\n\n•CASSAGEST fornirà l’assistenza sanitaria integrativa ad ogni\nlavoratore dei Gruppi, mediante la stipula di singole polizze con la Unisalute\nS.p.A. (d’ora innanzi, “POLIZZE”).\n\n•CASSAGEST si rende disponibile a fornire tale copertura sanitaria\nintegrativa, anche al fine di rendere possibile la fruizione dei benefici\nfiscali come previsto dalle norme vigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e\nsuccessive integrazioni e modificazioni; d.lgs. Ministero della Salute 31 marzo\n2008);\n\n•l’erogazione dell’assistenza sanitaria integrativa sarà assicurata\nda CASSAGEST tramite Unisalute S.p.A. secondo il Fascicolo Informativo\nappositamente strutturato per i GRUPPI, contenente termini e condizioni di\nfruibilità, perfettamente noto alle PARTI e che viene allegato alla presente\nConvenzione per formarne parte integrante (Allegato 1), (d’ora innanzi\n“FASCICOLO INFORMATIVO”);\n\n•I GRUPPI, con la lettera di iscrizione, garantiranno di aver ricevuto,\nletto, compreso e divulgato ai propri LAVORATORI quanto contenuto\nnell’Informativa Privacy inviata da CASSAGEST, nel Regolamento di CASSAGEST\napprovato dal suo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 dicembre\n2009, che viene allegato alla presente Convenzione per formarne parte\nintegrante (Allegato 2) e nello suo Statuto, approvato nel suo Atto Costitutivo\ndel 22.12.2009 e modificato ed integrato dalla sua Assemblea Straordinaria dei\nSoci del 15 marzo 2012, che viene allegato alla presente Convenzione per\nformarne parte integrante (Allegato 3).\n\n•Sulla base di quanto sopra, le modalità di gestione, unicamente per\nmotivazioni organizzative, prevedranno l’emissione di un singolo piano\nsanitario per ciascun GRUPPO alle quali si applicheranno quindi le condizioni\ndi cui al FASCICOLO INFORMATIVO, restando comunque inteso che l’esistenza del\npiano sanitario, le verifiche, migliorie o variazioni verranno effettuate\nunicamente sulla collettività dei piani emessi come se gli stessi fossero un\nunico piano sanitario esistente, senza che tale condizione possa essere\nmodificata in seguito.\n\n\n\nArticolo 1 - Premesse\n\nLe premesse formano parte integrante e sostanziale della presente\nConvenzione.\n\nArticolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni\n\nLe prestazioni sanitarie che CASSAGEST è tenuta a garantire ai sensi della\npresente Convenzione saranno erogate tramite Unisalute S.p.A. e con\nl’approvazione incondizionata del FASCICOLO INFORMATIVO, che s’intende nota\nalle PARTI con la sottoscrizione della presente Convenzione e dai GRUPPI con la\nlettera di iscrizione.\n\nLa copertura prevista dal FASCICOLO INFORMATIVO esplicherà i propri\neffetti, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, dalle\nore 00:00 del 01 Ottobre 2016 e scadenza alle ore 00:00 del 01 Ottobre 2019 e a\ncondizione che vengano rispettati tutti i termini e condizioni stabiliti dalla\npresente Convenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.\n\n\n\nArticolo 3 – Contributo associativo\n\nI GRUPPI si impegnano a corrispondere a CASSAGEST il contributo complessivo\ndi € 190,00 (di cui € 187,50 quale premio assicurativo da corrispondere\nalla UNISALUTE S.P.A. ed € 2,50 quale quota associativa a CASSAGEST). Il\npremio assicurativo si intende erogato in ragione di anno e per ciascun\nLAVORATORE, secondo quanto previsto dal FASCICOLO INFORMATIVO. La quota\nassociativa si intende erogata per l’iscrizione annuale alla CASSA e per\nciascun LAVORATORE.\n\nIl pagamento dei premi assicurativi avverrà in unica soluzione, come da\nfrazionamento dei contratti assicurativi stessi; il pagamento della quota\nassociativa avverrà, anch’esso, in unica soluzione al momento del versamento\ndella rata del premio assicurativo. Tutti i pagamenti dovranno essere\neffettuati a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CASSAGEST, presso la\nUnipol Banca Spa – Ag. di Roma Ostiense, IBAN:\n\nIBAN: IT 48F 03127 05038 0000 0000 1386\n\nIndicando la seguente causale: “Nome Azienda, per adesione a\nCASSAGEST–Convenzione Ormeggiatori e Barcaioli”.\n\nPer l’attivazione di quanto previsto nel FASCICOLO INFORMATIVO, il\nsuddetto versamento, dovrà pervenire a CASSAGEST, tassativamente, entro 30\ngiorni dall’effetto della copertura.\n\nEntro lo stesso termine, dovranno pervenire a CASSAGEST, a cura e onere\ndelle GRUPPI, i dati anagrafici dei LAVORATORI come già indicato in\npremessa.\n\n\n\nArticolo 4 – Modalità accettazione variazioni ai Fascicoli\ninformativi\n\nQualora dovesse rendersi necessario modificare il FASCICOLO INFORMATIVO, le\nPARTI potranno intervenire modificando direttamente l’Allegato 1 alla\npresente Convenzione. Le modifiche saranno valide e applicabili automaticamente\nalla presente Convenzione una volta sottoscritte da entrambe le PARTI.\n\n\n\nArticolo 5 – Condizioni generali e precisazioni\n\n5.1 Effetto della Convenzione\n\nLa presente Convenzione decorre dalle ore 00:00 del 01 Ottobre 2016.\n\nI contributi a carico dei GRUPPI sono quelli indicati nel comma 1 del\nprecedente articolo 3 e versati secondo quanto previsto nel comma 2 del\nmedesimo articolo 3.\n\nLa raccolta delle anagrafiche dei dipendenti aventi diritto così come\nindicato nell’art 2 “Persone assicurate” del FASCICOLO INFORMATIVO, sarà\neseguita dai GRUPPI, e sarà inviata alla mail dedicata comunicata\ndall’Intermediario assicurativo.\n\nPer gli effetti della copertura e per eventuali nuovi inserimenti e\u002Fo\nesclusioni, si rimanda a quanto regolamentato nei FASCICOLI INFORMATIVI.\n\nRelativamente alle inclusioni nel corso del periodo assicurativo previste\nnell’art. 19.1 del FASCICOLO INFORMATIVO, il premio da corrispondere\nall’atto dell’inserimento della garanzia corrisponde a tanti\ntrecentosessantesimi del premio annuo quanti sono i giorni che intercorrono\ndalla data di inclusione al termine del periodo assicurativo in corso.\n\nSe il GRUPPO non pagano l’unica rata di contributi o quella per iscrizioni\nsuccessive, gli effetti della Convenzione e del FASCICOLO INFORMATIVO ad essa\nallegato restano sospesi dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a\nquello della scadenza e riprendono efficacia dalle ore 24:00 del giorno di\npagamento. Trascorsi trenta giorni dalla data di effetto della Convenzione,\nl’iscrizione a CASSAGEST e la copertura del FASCICOLO INFORMATIVO cessano\nautomaticamente, come stabilito dal Regolamento, (Allegato 3). Qualora\nUnisalute S.p.A dichiari la sua disponibilità, la copertura dei FASCICOLO\nINFORMATIVO e la Convenzione stessa potranno essere riattivate secondo la\nvolontà espressa dalla Compagnia con successivo e separato atto.\n\n5.2 Durata della Convenzione\n\nLa convenzione ha durata triennale e scade alle ore 00.00 del 01\u002F10\u002F2019.\n\nEntro il 01\u002F07\u002F2018 le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificare\nl’andamento della polizza. In questa occasione verrà effettuato il calcolo\ndel rapporto fra sinistri ed i premi di competenza del periodo 01\u002F10\u002F2016 –\n01\u002F10\u002F2018 della polizza in base ai dati di consuntivo rilevare a quella data e\ndelle proiezioni di chiusura dell’annualità.\n\n•Numerazione: sinistri pagati + riservati del periodo 01\u002F10\u002F2016 –\n01\u002F10\u002F2018;\n\n•Denominatore: premi netti di competenza del periodo 01\u002F10\u002F2016 –\n01\u002F10\u002F2018\n\nIn presenza di un valore superiore all’80% verranno apportate delle\nmodifiche del premio o alle garanzie tale da riportare il rapporto\nsinistri\u002Fpremio all’80%.\n\nIn caso di mancato accordo, le parti sono libere di recedere dal contratto\ncon effetto 01\u002F10\u002F2018.\n\nIn mancanza di disdetta, la Convenzione s’intende tacitamente rinnovata\nper il periodo di un anno e così, successivamente, di anno in anno.\n\nL’eventuale disdetta della presente Convenzione da parte delle\nRAPPRESENTANTI deve essere comunicata a CASSAGEST, a mezzo raccomandata con\nricevuta di ritorno, almeno settantacinque giorni prima della scadenza in corso\ndella presente Convenzione.\n\nL’eventuale disdetta della presente Convenzione da parte di CASSAGEST deve\nessere comunicata alle RAPPRESENTANTI a mezzo raccomandata con ricevuta di\nritorno, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza in corso della\npresente Convenzione.\n\n5.3 Altre assicurazioni\n\nSi rinvia a quanto previsto dalle condizioni generali del FASCICOLO\nINFORMATIVO.\n\nArticolo 6 - Limitazioni\n\nSi rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.\n\n\n\nArticolo 7 - Sinistri\n\nSi rinvia a quanto regolato al riguardo dal FASCICOLO INFORMATIVO.\n\n\n\nArticolo 8 – Condizioni di assistenza\n\n\n\n8.1 Oggetto della convenzione\n\nLa Convenzione è operante in caso di malattia e in caso d’infortunio\navvenuto durante l’operatività della Convenzione stessa, per le spese in\nseguito meglio definite, sostenute dall’Iscritto per:\n\n•Indennità giornaliera dovuta a Grande Intervento Chirurgico;\n\n•Indennità giornaliera per ricovero medico o per ricovero con intervento\ndiverso da Grande Intervento Chirurgico;\n\n•Indennità giornaliera per day-hospital;\n\n•Indennità giornaliera per intervento chirurgico ambulatoriale;\n\n•Ospedalizzazione domiciliare;\n\n•Prestazioni di alta specializzazione;\n\n•Visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici e pronto\nsoccorso;\n\n•Assistenza infermieristica domiciliare da ricovero per Grande Intervento\nChirurgico;\n\n•Pacchetto maternità;\n\n•Trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio e\u002Fo\nmalattia;\n\n•Prestazioni odontoiatriche particolari:\n\n•Cure dentarie da infortunio;\n\n•Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero;\n\n•Diagnosi comparativa;\n\n•Sindrome metabolica;\n\n•Prestazioni diagnostiche particolari;\n\n•Prestazioni a tariffe agevolate;\n\n•Servizi di consulenza\n\nPer ottenere le prestazioni di cui necessita, il LAVORATORE può rivolgersi,\ncon le modalità riportate alla voce “Sinistri” dei FASCICOLI INFORMATIVI,\na:\n\n•Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con Unisalute\nS.p.A.;\n\n•Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con Unisalute\nS.p.A.;\n\n•Servizio Sanitario Nazionale.\n\nLe modalità di attuazione delle opzioni sopraindicate, vengono specificate\nnei punti di definizione delle singole garanzie all’interno del FASCICOLO\nINFORMATIVO.\n\n8.2 Persone assistite\n\n•L’assicurazione sottostante alla presente convenzione è prestata a\nfavore dei LAVORATORI dipendenti dei GRUPPI assunti con contratto a tempo\nindeterminato, ai quali si applica il CCNL degli Ormeggiatori e Barcaioli dei\nPorti Italiani, e i cui GRUPPI abbiano perfezionato l’iter dell’iscrizione\na CASSAGEST entro la data di effetto della presente Convenzione.\n\nEventuali nuove adesioni che dovessero intervenire successivamente alla data\ndi effetto di cui all’articolo 5.1 della presente Convenzione, saranno\nregolate come disposto dai relativi articoli del FASCICOLO INFORMATIVO.\n\n\n\n8.3 Prestazioni erogate\n\nSi rinvia a quanto regolato a quanto esplicitamente previsto dalla presente\nConvenzione e dal FASCICOLO INFORMATIVO.\n\nArticolo 9 – Impegni assunti dalle OO.SS.\n\n\n\nI GRUPPI e le OO.SS provvederanno a rendere nota la presente Convenzione ai\nlavoratori interessati.\n\nArticolo 10 - Modifica delle Condizioni di Convenzione\n\nLe eventuali modifiche alla presente Convenzione successive alla sua stipula\ndovranno essere eseguite per iscritto.\n\n\n\nArticolo 11 - Oneri fiscali\n\nGli oneri fiscali relativi alla presente Convenzione e riguardanti il\ncontributo assicurativo, oggi stabilito nella misura del 2,50% (due virgola\ncinquanta), sono inclusi nel contributo versato a CASSAGEST. Le eventuali\nvariazioni imposte dalla legge sul premio di POLIZZA che dovessero intervenire\ndopo la sua stipula, saranno a carico dei GRUPPI, che dovranno versarle a\nCASSAGEST a prima richiesta.\n\n\n\nArticolo 12 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente\n\nLa legge applicabile alla Convenzione è quella Italiana e per le\ncontroversie legate alla presente e ai suoi allegati, il Foro esclusivo\ncompetente è quello di Roma.\n\n\n\nArticolo 13 - Termini di prescrizione\n\nIl termine di prescrizione dei diritti di cui alla presente Convenzione,\nrelativamente alla POLIZZA stipulata da CASSAGEST per l’erogazione delle\nprestazioni oggetto della presente Convenzione, è di due anni decorrenti dalla\ndata di stipula, in linea con quanto previsto dall’art. 2952 del codice\ncivile.\n\n\n\nArticolo 14 – Aspetti Privacy (DLGS n. 196\u002F03)\n\nAi sensi e per gli effetti di cui al dlgs n. 196\u002F03, con separato analitico\natto, i GRUPPI nomineranno CASSAGEST responsabile del trattamento dei dati\npersonali dei suoi dipendenti con contratto di lavoro subordinato.\n\nResta fermo che, al momento dell'adesione di ciascun LAVORATORE a Cassagest\nquesti riceveranno idonea informativa e saranno chiamati ad autorizzare la\nCASSAGEST stessa al trattamento dei dati personali conferiti nel rispetto degli\nobblighi di legge.\n\nLe parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che, nella\nsua esecuzione, si atterrano ad una rigorosa applicazione delle disposizioni\nsulla privacy, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati\npersonali.\n\nArticolo 15 - Rinvio alle norme di legge\n\nPer tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Convenzione e dai\nsuoi allegati, valgono le vigenti norme di legge.\n\n\n\nArticolo 16 – Esemplari sottoscritti\n\n\n\nLa presente Convenzione e i suoi allegati sono stati redatti e sottoscritti\nin duplice copia, una per parte.\n\nArticolo 17 – Allegati alla Convenzione\n\nSono allegati alla Convenzione, facendone parte integrante ed inscindibile i\nseguenti documenti:\n\n•FASCICOLO INFORMATIVO UNISALUTE\n\n•REGOLAMENTO\n\n•STATUTO\n\n•PRIVACY\n\nLetto, approvato e sottoscritto a Roma, il 12 settembre 2016\n\n\n\nA.N.G.O.P.I. FILT-CGIL\n\n\n\n\n\n\n\nLEGACOOP SERVIZIFIT-CISL\n\n\n\n\n\nUILTRASPORTI\n\n\n\n\n\nCASSAGEST",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"CONSIGN_trigger","Allegato 3 INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ Si","Allegato 3\n\nINDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ\n\nSi fa riferimento alle ore medie settimanali procapite come risultanti\ndall’ultima istruttoria tariffaria.\n\nSi determina la differenza tra tale valore e le 39 ore settimanali, previste\ndal C.C.N.L..\n\nSi calcola l’incidenza in percentuale della differenza come dianzi\ndeterminata sull’orario contrattuale di lavoro di 39 ore settimanali.\n\nDi tale percentuale si assume fino ad un massimo dell’80%.\n\nQuest’ultima percentuale va applicata su: minimo conglobato e\nmaggiorazione convenzionale e forfettaria del 55%. Il risultato ottenuto viene\ncorrisposto per tutte le mensilità, 13ma e 14ma comprese.\n\nTale procedimento viene applicato quando l’organico del Gruppo corrisponde\na quello previsto in tariffa.\n\nNei casi in cui, anche per brevi periodi, l’organico risulta\nsottodimensionato, la percentuale dianzi calcolata subirà il correttivo\ndeterminato dal raffronto tra organico teorico e organico di fatto.\n\n\n\nEsempio:\n\nOre medie settimanali procapiten. 66\n\nOre settimanali contrattualin. 39\n\n66 – 39 = 27\n\n27\n\nx 100 = 69,23%\n\n39\n\n\n\n80% di 69,23 = 55,38%\n\n\n\nTale percentuale, si ribadisce, va applicata su: minimo conglobato,\nmaggiorazione convenzionale e forfettaria del 55%. Il risultato ottenuto deve\nessere corrisposto per 14 mensilità.\n\nQuesto naturalmente quando l’organico di fatto corrisponde a quello\nprevisto in tariffa.\n\nNel caso di organico sottodimensionato, per esempio organico in tariffa 28\ned organico di fatto 26, la percentuale del 55.38% va moltiplicata per il\ncoefficiente:\n\n28\n\n26\n\n\n\n\n\nINDENNITÀ OPERATIVA\n\nCiascun Gruppo determinerà le percentuali di ricarico da calcolarsi su:\nminimo conglobato, maggiorazione convenzionale e forfettaria del 55% nel modo\nseguente:\n\nK1 = è la percentuale derivante dal rapporto tra tempo settimanale\neffettivo di impiego procapite, il cui valore non può essere comunque\ninferiore a 32, diminuito dell’orario settimanale di 32 ore indicato in\ntariffa e il divisore 32. Il tempo settimanale effettivo di impiego procapite\nsi ottiene determinando il numero di ore complessive di prestazioni rese\ndall’organico presente al lavoro (n° di prestazioni per squadra e tempi), e\ndividendo tale valore per il numero degli ormeggiatori. Il risultato va ancora\ndiviso per 42 settimane.\n\nIl divisore 42 settimane è riferito a 52 settimane nell’anno diminuite\ndelle festività, ferie, malattie e infortuni.\n\nK2 = è la percentuale derivante dal raffronto tra operazioni notturne,\ndomenicali e festive e le operazioni complessive.\n\nNaturalmente tale riferimento viene fatto ai tempi effettivi di impiego.\n\nK3 = è la percentuale derivante dal raffronto tra operazioni disagiate,\ncomprese le operazioni rese a navi superiori alle 50.000 tonnellate e le\noperazioni complessive.\n\nK4 = è la percentuale derivante dal raffronto tra il fatturato relativo ad\noperazioni non tabellate, e il fatturato complessivo; oppure dal raffronto tra\noperazioni varie non tabellate e le operazioni complessive.\n\nTale raffronto può essere eseguito mettendo a confronto il gettito\ntariffario specifico con il gettito tariffario globale.\n\nLa somma delle quattro percentuali come sopra determinate (K1+K2+K3+K4)\nverrà assunta su:\n\nminimo conglobato e maggiorazione convenzionale e forfettaria del 55% e\ncorrisposta per 14 mensilità.\n\nLe indennità di cui trattasi verranno corrisposte da ciascun Gruppo nei\nlimiti delle disponibilità economiche derivanti dal gettito tariffario.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (2019) - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-07\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-06-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;In a co-operative organisation\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Professional risks\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-severance_perc\">\n                TFR dopo cinque anni di servizio (percentuale dello stipendio mensile): &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-severance_perc_1_tenure\">\n                TFR dopo un anno di servizio (percentuale dello stipendio mensile): &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;39.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Commemoration of the Assassination of President Ntaryamira (6th April), Santo Stefano (26 dicembre), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;11.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1469.23\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;27.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;155 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;155&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;27.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[207],{"title":37,"slug":33},[209],{"type":210,"data":211},"call_to_action_body_block",{"title":212,"description":213,"variant":214,"link":215},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":212,"url":216,"description":212,"rel":217,"type":218},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[220],{"type":210,"data":221},{"title":212,"description":213,"variant":214,"link":222},{"title":212,"url":216,"description":212,"rel":217,"type":218},[]]