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class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignsingle\">\u003Cp>-AGENS, rappresentata dal presidente Arrigo Giana, dal direttore generale\nFabrizio Molina\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\n\u003Cp>- FILT\u002FCGIL, rappresentata dal segretario generale Stefano Malorgio, dalla\nsegretaria nazionale Maria Teresa De Benedictis e da Andrea Gambacciani,\nDaniele Fuligni, Davide Franzosi, Luigi Ciracì, Maria Ippolito, Pasquale\nTaddeo e Marco D’Aleo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIT\u002FCISL, rappresentata dal segretario generale Salvatore Pellecchia, dal\ncoordinatore nazionale Gaetano Riccio e da Michele Castellano, Massimo Luca\nMalvisi, Giorgio Ghiglione, Silvia Ferro e Christian Tsihigg;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILTRASPORTI, rappresentata dal segretario generale Claudio Tarlazzi e da\nRiccardo Mussoni, Michele Cipriani, Angelo Cotroneo, Valerio Tota, Massimo\nFerretti e Massimiliano Feduzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UGL Ferrovieri, rappresentata dal segretario nazionale Ezio Favetta e da\nMarco Testi, Giovanni Falanga, Francesco Zolezzi, Angelo Chirico, Ernesto\nFracassi e Massimo Mariotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FAST\u002FConfSAL, rappresentata dal segretario generale Pietro Serbassi, dal\nsegretario nazionale Vincenzo Multari e da Francesco Marcelli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ORSA Ferrovie, rappresentata dal segretario generale Andrea Pelle e da\nMichele Formisano e Adriano Coscia\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché, per adesione, ANCP, rappresentata dal presidente Arnaldo De\nSantis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGENS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UGL Ferrovieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAST-ConfSAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORSA Ferrovie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso di rinnovo del CCNL della Mobilità\u002FArea contrattuale Attività\nFerroviarie del 16 dicembre 2016 è stato condizionato da una generale\nsituazione di criticità determinata dall’emergenza sanitaria e le Parti, in\nconsiderazione del particolare contesto economico e sociale che, con specifico\nriferimento al settore della mobilità e delle attività ferroviarie, ha\nregistrato delle conseguenze fortemente negative a causa dalla suddetta\nemergenza, hanno, comunque, voluto definire, con Accordo 18 febbraio 2021, un\nimporto ‘una tantum’ ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2018-31\ndicembre 2020 al fine di valorizzare le risorse umane che sempre di più\nrappresentano per l’Impresa un ruolo determinante e centrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che il perdurare degli effetti dell’emergenza\nsanitaria, che continua ad incidere sul settore della mobilità e delle\nattività ferroviarie, conferma l'esigenza di continuare ad operare una serie\ndi scelte responsabili che, in una logica di compatibilità economica\ncomplessiva, rappresentino una risposta alle emergenti evoluzioni delle Aziende\ne alle esigenze dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto, la definizione del rinnovo del CCNL della Mobilità\u002FArea\ncontrattuale Attività Ferroviarie vuole porre le basi per un riavvio del\nprogetto, considerato strategico e finalizzato a gestire il complessivo\nprocesso di trasformazione del settore che tenga conto anche delle evoluzioni\ndel digitale, delle nuove tecnologie, delle nuove attività e del conseguente\nadeguamento dei ruoli professionali in coerenza con le nuove esigenze delle\ndiverse aree e dei processi produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono, altresì, l’esigenza di fornire risposte tempestive,\nflessibili e qualificate alla evoluzione del mercato e del business in\nconsiderazione dell’elevato livello di competitività e alla crescente\ndinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli di tipo\npartecipativo che saranno volti a valorizzare il contributo dei lavoratori\nprevedendo uno sviluppo qualitativo delle professionalità richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono, inoltre, che la sicurezza del lavoro rappresenta un\nbene comune e un valore irrinunciabile da promuovere e diffondere mediante\npolitiche responsabili finalizzate alla realizzazione di una nuova cultura di\nsalute e sicurezza nelle Imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti, inoltre, assumono quali principi fondanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la centralità del CCNL quale sistema di regole certe e condivise da\napplicare a tutte le Aziende del settore della Mobilità\u002Farea contrattuale\nAttività Ferroviarie per conseguire una gestione omogenea dei rapporti di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’importanza di un sistema di Relazioni industriali improntato alla\npartecipazione che riesca ad individuare soluzioni condivise che siano\ninnovative, efficaci e responsabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la condivisione di assetti contrattuali che prevedano, unitamente al CCNL\nche costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra\nesposti, la contrattazione di 2° livello, anche al fine di contemperare\nesigenze produttive aziendali con il miglioramento delle condizioni di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il consolidamento delle iniziative tese a rafforzare la formazione e lo\nsviluppo delle professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti\nnei processi di trasformazione, anche tecnologici, che attraverseranno il\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il consolidamento delle iniziative di contrasto alle disuguaglianze di\ngenere rafforzando il ruolo del Comitato per le Pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti favoriranno, attraverso la sensibilizzazione degli attori operanti\nnel settore e delle Istituzioni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,\nla promozione di politiche di outplacement compatibili con il quadro normativo\ne con le specifiche realtà aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Accordo le sopra richiamate Parti hanno individuato le\nseguenti previsioni per il rinnovo del CCNL della Mobilità\u002Farea contrattuale\nAttività Ferroviarie 16 dicembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, visto il ruolo strategico che il settore della mobilità e delle\nattività ferroviarie avrà nel raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR,\nnonché dall’Agenda 2030 sulla lotta ai cambiamenti climatici, intendono,\naltresì, confermare l’impegno per la definizione, entro la vigenza della\npresente intesa, di un rinnovato CCNL della Mobilità\u002Farea contrattuale\nAttività Ferroviarie per il triennio 2024-2026 che rappresenti un sistema di\nregole e strumenti moderni, efficaci, innovativi ed inclusivi per l’intero\nsettore, cogliendo le esigenze scaturenti dal complessivo processo di\ntrasformazione sociale e tecnologica, dalle mutate logiche di offerta e di\nfruizione dei servizi e tenendo conto dell’evoluzione delle Aziende e dello\nsviluppo e del benessere dei lavoratori, anche attraverso strumenti di welfare\ncontrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzati al miglioramento\ndella produttività e delle condizioni di lavoro, in una logica di\ncompatibilità economica complessiva. A tal fine, le Parti si faranno parte\nattiva per ricercare e favorire l’attivazione di un apposito tavolo di lavoro\ncon il coinvolgimento anche di altre Associazioni datoriali finalizzato alla\nindividuazione di elementi utili ad affrontare le tematiche del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Intesa modifica e\u002Fo sostituisce esclusivamente gli articoli e\ngli allegati espressamente richiamati del suddetto CCNL della Mobilità\u002Farea\ncontrattuale Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016, le cui previsioni non\nvariate con il presente Accordo restano confermate tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cp>Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL decorre dalla data di stipula e avrà durata fino al 31\ndicembre 2023.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel\nloro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili. A tal fine, nel\ncorso della vigenza contrattuale, le parti stipulanti il presente accordo, su\nrichiesta di una di esse, si incontreranno per operare una verifica sulla\nattuazione degli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Relazioni industriali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni industriali e in linea\ncon le dinamiche del processo di liberalizzazione in atto, le parti condividono\nil metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi, confronto e\nverifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo\nfondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli\ndi competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese, di\nmiglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per\nrafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare\ni livelli di tutela e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con tale rinnovato sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla\ncomposizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si\nriafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali\nrappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si impegnano a\nrispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello\naziendale, nonché ad evitare, durante la vigenza di tale contratto, azioni o\nrivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato\noggetto dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, le parti individuano un sistema di relazioni sindacali\nstrutturato in livelli di partecipazione, organismi paritetici e fasi di\ninformativa definiti di seguito, nonché negli assetti contrattuali, nelle\nrelative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come\ndefiniti nel presente capo I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL perseguono\nopportune iniziative al fine di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promuovere lo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il\nricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del\nservizio e la riqualificazione della offerta che favorisca la capacità di\nintercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza\ne che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovere, nelle sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di\nconfronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico, monitorando i\nprocessi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di\nprogrammazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di\ndefinizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovere la partecipazione, nelle apposite sedi istituzionali, a momenti\ndi confronto sulle strategie del trasporto merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti\nai singoli settori, utilizzando ed estendendo le agevolazioni previste in sede\ncomunitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti\noccupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nei settori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su\ntematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei\nposti di lavoro degli addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL, nei limiti di\nquanto nello stesso convenuto, provvedono a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare la corretta applicazione del CCNL, con riferimento agli istituti\ndallo stesso disciplinati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano ancora\ntrovato una soluzione su problematiche inerenti l'interpretazione e\u002Fo la\ncorretta applicazione del CCNL, secondo modalità e procedure a tal fine\nstabilite negli Accordi aziendali\u002Fdi gruppo in vigore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della\ncontrattazione di secondo livello e la sua coerenza con la disciplina nazionale\ncontrattuale, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite nel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Organismi paritetici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSSERVATORIO NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente\nda un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il\npresente CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte\nimprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle\nseguenti aree tematiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro e dei servizi di\ntrasporto pubblico locale su ferro e gomma, nazionali e comunitarie, del\nmercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo\nperiodo relativi agli altri settori del trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato di riferimento,\nrispetto all'evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo\nalle realtà territoriali di cui all'obiettivo quale definito nella normativa\ncomunitaria, e in particolare al Mezzogiorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili\napplicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai\nsistemi di sicurezza e alla formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori\neconomici rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all'andamento\ncomplessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro,\nanche con riferimento al mercato internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro distinti per sesso e\nper età anagrafica con analisi e valutazione della dimensione occupazionale\ndelle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti\ndi lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali\ninterne, dell'andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari\neffettivi in rapporto all'orario contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\n\u003Cp>g)formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento\nalle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni\ntecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e\nprofessionali;\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h)andamento del tasso di adesione ai fondi contrattuali di previdenza\ncomplementare, finalizzato alla individuazione di azioni volte a favorirne\nl'adesione, in particolare dei giovani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà costituita presso l'Osservatorio stesso una banca dati destinata a\nraccogliere informazioni relative all'andamento della occupazione e del mercato\ndel lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei\nrapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della\nvigente disciplina sulla tutela della privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di\napprofondimento, studio e ricerca su materie e argomenti individuati di comune\naccordo tra le parti e nell'ambito delle aree tematiche sopra definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare\nstudi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare\nsoluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti,\nanche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne,\nscelti di comune accordo dalle parti. Costituito l'Osservatorio Nazionale, le\nparti valuteranno la possibilità di istituire Osservatori Regionali con\nspecifici compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\n\u003Cp>COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità,\ncomposto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione\nsindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di\ncomponenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre\nalle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti\ne azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198\ndell'11.4.06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i.,\nnonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle\norganizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato per le Pari Opportunità opera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento\ndell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie\ndi rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato,\netc.) e all'utilizzo degli strumenti atti a favorire l'inserimento e lo\nsviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni,\nriorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio\nNazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di\npari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e\nindividuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al\nfine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la\ndiversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità,\ncon particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di\nristrutturazione e riorganizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in\nruoli connessi alle nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i\nCPO aziendali ove costituiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le\niniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l'indicazione dei\nrisultati che ne sono conseguiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqtraining\">\n\u003Cp>f)individuare orientamenti e indirizzi generali in materia di informazione e\nformazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari\nopportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie\nsessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e\nsulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti\ncoerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini\nnell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Direttiva\nUE 2002\u002F73\u002FCE, dalla Convenzione di Istanbul del 7.4.11 e dall'AI 25.1.16 che\nrecepisce l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro\ndel 26.4.07;\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>h) realizzare iniziative atte a sensibilizzare sul fenomeno della violenza\nsulle donne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del\ncontributo di esperti nominati di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il\npresente CCNL al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento\nindicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di\nimpresa, si potranno costituire i CPO aziendali, composti pariteticamente da un\nrappresentante per ciascuna O.S. stipulante il CCNL e da un uguale numero\ncomplessivo di componenti di parte imprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMITATO SICUREZZA SUL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituito il Comitato per la Sicurezza sul Lavoro, composto\npariteticamente da un rappresentante per ciascuna O.S. stipulante il presente\nCCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte\nimprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle\ntematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse\nalle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai\nrapporti con le Istituzioni ai diversi livelli e alla evoluzione delle\nnormative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle\niniziative formative realizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di funzionamento e attivazione degli Organismi paritetici di\ncui al punto 3), lett. C) del presente articolo saranno concordate e definite\ntra le parti interessate entro il 31.12.17. In ogni caso, la partecipazione ai\nsuddetti organismi non comporterà incrementi del quantitativo dei permessi\nsindacali annui riconosciuto a ciascuna O.S. stipulante il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali oneri di costituzione e funzionamento degli Organismi saranno\na carico delle singole organizzazioni partecipanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione entro il 31.12.17 le\nparti stipulanti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle tematiche della\nsicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle forme di assistenza\ne previdenza integrativa e sulle pari opportunità, anche attraverso il\nrafforzamento della bilateralità esistente e\u002Fo con l'istituzione di nuove\nforme di bilateralità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende o Gruppi di aziende avviino relativamente ai rispettivi obiettivi\naziendali, potranno costituire Sedi Paritetiche di Partecipazione, nelle forme\ne con le modalità che verranno definite a livello aziendale, che favoriscano\nil dialogo con le OO.SS. e il loro coinvolgimento quali rappresentanti di\n‘stakeholders’ di riferimento, e cioè i lavoratori dipendenti delle stesse\nSocietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fase dell'informativa si articola come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Fase dell'informativa nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale e, di norma, entro il 1° trimestre, nel corso di un\napposito incontro, le parti datoriali forniranno alle Segreterie nazionali\ndelle OO.SS. stipulanti il presente CCNL elementi conoscitivi riguardanti le\nseguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scenari evolutivi del mercato del trasporto con riferimento al quadro\nistituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle\nstrategie competitive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fabbisogni formativi, con particolare riguardo alle abilitazioni\nobbligatorie connesse alla sicurezza dell'esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento qualitativo e\nquantitativo dell'occupazione femminile ed alle problematiche ad essa\nconnesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\n\u003Cp>-sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Fase dell'informativa aziendale.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente e, di norma, entro il 1° trimestre, le imprese con almeno 25\ndipendenti forniranno alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, una informativa\nriguardante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di\ninvestimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai\nconseguenti impatti sull'organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata e in uscita,\nspecificando le diverse tipologie contrattuali utilizzate e quelle che\nl'azienda intenderà utilizzare nel corso dell'anno, occupazione giovanile,\nandamento della occupazione femminile, iniziative e attività di formazione e\u002Fo\nqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione\nproduttiva o innovazione tecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-linee di politiche produttive in relazione alla evoluzione dei mercati e\ndegli assetti societari e dei loro conseguenti effetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-linee, tipologie ed entità dei lavori complessivamente da dare in\nappalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento dei principali indicatori economici in funzione dello sviluppo\ndelle politiche di incremento della redditività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali\nriferiti alle materie oggetto della informativa, sarà fornito, anche su\nrichiesta delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, un ulteriore aggiornamento\nintegrativo dell'informativa aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riguardo alle informazioni fornite in via riservata e qualificate come tali\ndai datori di lavoro o dai loro rappresentanti si applica quanto previsto dal\nD.lgs. 6.2.07 n. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Assetti contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto di quanto definito dalla parte III) (Titolarità ed efficacia\ndella contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli\nAccordi interconfederali del 10.1.14 (CONFINDUSTRIA-CGIL, CISL, UIL e\nCONFINDUSTRIA-UGL), del 15.1.14 (CONFINDUSTRIA-ConfSAL) e del 30.7.015\n(CONFINDUSTRIA-ORSA), il sistema contrattuale è articolato come di seguito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CCNL con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte\neconomica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2° livello di contrattazione aziendale destinato ad operare nel rispetto\ndelle modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal CCNL o dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale,\ntutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte principale di\nregolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del\npersonale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque\nimpiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni\nnormativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei\nrinnovi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle\nOO.SS. firmatarie o aderenti agli Accordi interconfederali di cui all'art. 2\ndel presente CCNL che abbiano, nell'ambito di applicazione del presente CCNL,\nuna rappresentatività non inferiore al 5%, calcolata ai sensi dei citati\nAccordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per\nconsentire l'apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza e secondo le\nmodalità previste in materia dalla parte III (Titolarità ed efficacia della\ncontrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi\ninterconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro\nentro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e\ncomunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di\npresentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il\npresente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad\nazioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte\ninteressata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è\ncondizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del\ncontratto precedente, riconosce una copertura economica nella misura e secondo\nle modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a\nfavore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non\npercepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a\nquanto previsto dal CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di Elemento\ndi Garanzia Retributiva (EGR), nella misura e alle condizioni concordate nel\nrinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla\nsituazione rilevata nell'ultimo quadriennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I CCNL sottoscritti formalmente dalle OO.SS. che rappresentino almeno il 50%\n+ 1 della rappresentanza, determinata ai sensi degli Accordi interconfederali\ndi cui all'art. 2 del presente CCNL, previa consultazione certificata dei\nlavoratori a maggioranza semplice, saranno efficaci ed esigibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sottoscrizione formale del presente CCNL, come sopra descritta,\ncostituirà l'atto vincolante per entrambe le parti. Il rispetto delle\nprocedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi sono\nefficaci ed esigibili per l'insieme dei lavoratori nonché pienamente esigibili\nper tutte le parti firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le parti firmatarie si impegnano a dare piena applicazione\ne a non promuovere iniziative di contrasto al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Secondo livello di contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti\narticolazioni organizzative delle aziende e le strutture\nterritoriali\u002Fregionali\u002Fnazionali delle OO.SS. stipulanti congiuntamente alle\nRSU costituite ai sensi della parte II (Regolamentazione della rappresentanza\nin azienda) degli Accordi interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL,\novvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza,\nper le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione\naziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali\nterritoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello si esercita per le materie in tutto o in\nparte delegate dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti\ndiversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a\nlivello interconfederale, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo alinea,\ndel presente CCNL, nonché dal punto 6) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello con contenuti economici basata sul premio\ndi risultato, persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici ad\nincrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di\ninnovazione, di efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del\nmiglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati\nall'andamento economico della impresa. Il premio di risultato è variabile ed\nè calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di\nprogrammi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata\ntriennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei\nparticolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione di 2° livello, le parti esamineranno\npreventivamente le condizioni produttive e occupazionali e le relative\nprospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle\ncondizioni essenziali di redditività dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione\nquantitativa della erogazione connessa al premio variabile sono definiti\ncontrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede\naziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto\nprecedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti e il rispetto\ndei tempi delle verifiche e una approfondita qualità dei processi di\ninformazione e consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione della parte III (Titolarità ed efficacia della contrattazione\ncollettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi interconfederali\ndi cui all'art. 2 del presente CCNL, i contratti di 2° livello possono\ndefinire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese\nmodificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di\ncui al capoverso successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in\npresenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed\noccupazionale della impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni\ndel punto 1) del presente articolo e della richiamata parte III degli Accordi\ninterconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, possono definire intese\nmodificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano\nla prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad\noperare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di\nconfluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le\nparti stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Procedure di negoziazione a livello aziendale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di rinnovo dell'Accordo di 2° livello avente contenuto\neconomico, secondo le previsioni di cui al precedente art. 4, punto 3),\nsottoscritte dai soggetti di cui al precedente art. 4, punto 1), del presente\nCCNL, devono essere presentate alla azienda in tempo utile per consentire\nl'apertura della trattativa 2 mesi prima della scadenza dell'accordo, secondo\nla procedura prevista dalla parte III (Titolarità ed efficacia della\ncontrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi\ninterconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda che ha ricevuto le richieste di rinnovo deve dare riscontro entro\n20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure negoziali dovranno svolgersi durante i 2 mesi successivi alla\ndata di presentazione delle richieste di rinnovo dell'accordo di cui al punto\n1) del presente articolo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e\ncomunque per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di\npresentazione delle proposte di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alle altre materie oggetto della contrattazione aziendale in\nattuazione degli specifici rinvii previsti dal presente CCNL, le procedure\nnegoziali non potranno essere superiori a 20 giorni per i gruppi di aziende e\nper le aziende di dimensione nazionale e a giorni 15 per le altre aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di cui ai precedenti punti 2) e 3) del presente articolo\nle parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali,\nné procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente\nprevisione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione\ndell'azione messa in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attivazione della procedura di cui all'art. 1, punto 3), lett. B), ultimo\nalinea, del presente CCNL, per la verifica delle condizioni per l'attivazione\ndella contrattazione di 2° livello, sospende il decorso dei termini di cui al\nprecedente punto 2), ovvero punto 3), del presente articolo, per un periodo\ncomunque non superiore a 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capo II - DIRITTI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega\nsottoscritta e inoltrata alla azienda con lettera della O.S. stipulante il\npresente CCNL o della O.S. di categoria che aderisca agli Accordi\ninterconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL e si obblighi a\nrispettarne integralmente i contenuti, alla quale il lavoratore aderisce,\nl'azienda stessa provvederà a trattenere l'importo del contributo associativo\ndalla retribuzione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega dovrà contenere l'indicazione della O.S. a cui l'azienda dovrà\nversare i contributi associativi raccolti, il cognome e nome e il codice\nidentificativo aziendale del lavoratore, la data di sottoscrizione e la firma\ndel lavoratore che la sottoscrive. La delega dovrà essere raccolta in 2\noriginali, entrambi intestati sia alla struttura territorialmente competente\n(nazionale o regionale) della O.S. a favore della quale viene sottoscritta sia\nalla struttura individuata dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega ha validità dal 1° giorno del mese successivo a quello\ndell'inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata\ndall'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dall'entrata in vigore del presente CCNL, la validità della\ndelega sottoscritta dal lavoratore a favore di una delle OO.SS. di cui al punto\n1) del presente articolo è attivabile a condizione che il lavoratore operi la\nrevoca della eventuale delega precedentemente conferita a favore di altre\nOO.SS., con le modalità di cui al successivo punto 6) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo sindacale è pari allo 0,55% da calcolare sulle seguenti voci\nretributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo contrattuale, di cui al punto 3), art. 68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salario professionale, di cui all'art. 72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e viene applicato anche sulla 13a e sulla 14a mensilità, di cui all'art.\n70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda, ricevuta la comunicazione, verserà mensilmente gli importi della\ntrattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che\nverranno fornite dalle strutture territorialmente competenti (nazionale o\nregionale) delle OO.SS. di cui al precedente punto 1). Eventuali variazioni dei\nriferimenti bancario o postale per il versamento dovranno essere comunicate\nalla azienda per iscritto e con un preavviso di almeno 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La revoca della delega va inoltrata in forma scritta alla O.S. interessata\ne, per gli adempimenti relativi, all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dagli Accordi interconfederali di cui all'art. 2\ndel presente CCNL, in tema di rilevazione della rappresentatività, gli effetti\ndella revoca si produrranno dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in\ncui viene presentata alla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle singole OO.SS., a\nrichiesta di ciascuna delle Organizzazioni di cui al precedente punto 1),\nl'azienda fornirà con cadenza mensile l'elenco degli iscritti con le relative\nquote associative, nel rispetto del D.lgs. 30.6.03 n. 196 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul\nmodulo, in conformità alla normativa di cui al D.lgs. n. 196\u002F03, la dicitura:\n“Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali, ai\nsensi dell'art. 13, D.lgs. n. 196\u002F03, consento al loro trattamento nella misura\nnecessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i\ndati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e\nda questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti\ndalla legge o dai contratti”. L'omessa dicitura e dichiarazione di cui sopra\no la mancanza di uno dei dati di cui al precedente punto 2) del presente\narticolo rendono nulla la delega, che verrà restituita alla struttura della\nO.S. che l'ha inoltrata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Affissione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 25, legge 20.5.70 n. 300 le aziende, all'interno\ndi ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle OO.SS.\nstipulanti il CCNL e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle\nRSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi\naccessibili e visibili ai lavoratori, per l'affissione di pubblicazioni, testi\ne comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il materiale informativo deve recare la denominazione della\u002Fe strutturale\nsindacale\u002Fi che lo ha\u002Fhanno redatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente\ninoltrato alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e\npropaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai punti 2), 3) e 4) del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 8 - Permessi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle confederazioni sindacali,\ndelle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali\u002Fterritoriali\naderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi\npermessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per\npartecipare a riunioni degli Organi cui appartengono o per le attività\nsindacali di loro competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di 3\ngiornate lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al\nprecedente punto 1) del presente articolo e le relative variazioni vanno\ncomunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali\no regionali) delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL alle aziende\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione\ndi detti permessi per iscritto almeno 2 giorni prima della data prevista della\nassenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la\nregolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non\nprevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata\nconcentrazione di eventi morbosi), l'azienda dovrà motivare l'eventuale\ndiniego del permesso con comunicazione scritta alla O.S. richiedente almeno 24\nore prima della data prevista dell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per\nl'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto\ndagli artt. 23 e 24, legge 20.5.70 n. 300 e dalla parte II (Regolamentazione\ndella rappresentanza in azienda) degli Accordi interconfederali di cui all'art.\n2 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche\nsindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art.\n31, legge 20.5.70 n. 300 e al T.U. approvato con D.lgs. 18.8.00, n. 267 e\ns.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\nstabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che\ndovessero derivare da disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base\nalla retribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c), d) ed n), punto 1.2),\nart. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio\nalla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul\nnumero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di\nretribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali\nstipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Istituzione, funzionamento e prerogative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione della parte II (Regolamentazione della rappresentanza in\nazienda) degli Accordi interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL,\nnelle aziende o nei Gruppi di impresa che applicano il presente CCNL vengono\ncostituite le RSU che - congiuntamente alle OO.SS. nazionali stipulanti il\npresente CCNL, ovvero alle rispettive strutture territoriali\u002Fregionali - hanno\nla capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere\naccordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le\nprocedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base della\nrichiamata parte II (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli\nAccordi interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei\ncomponenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni\nelettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno,\ncomunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto accordo\ninterconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi,\ndelle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al\ntitolo III, legge 20.5.70 n. 300, con particolare riferimento a quelle previste\nper situazioni di trasferimento e di risoluzione de] rapporto di lavoro a\nqualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione, il numero e le competenze dei RLS e le modalità di\nfunzionamento degli Organismi di natura pattizia di cui al D.lgs. 9.4.08 n. 81\ne s.m.i., saranno definiti a livello aziendale, tenuto conto delle disposizioni\ndell'AI 22.6.95.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato che agli RLS, per l'espletamento della loro attività,\nsaranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno fatte salve\nle diverse intese raggiunte in materia a livello aziendale. Con riferimento\nalle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono\nle medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all'art. 8 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 e\ns.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) del presente\narticolo sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali\nintese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\n\u003Ch3>Art. 11 - Assemblee dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL, nonché le RSU dei lavoratori\ndi cui al precedente art. 9, ovvero dalle RSA ove esistenti, possono indire,\nseparatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL,\nl'assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l'esame di materie di\ninteresse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di servizio, inoltrando\ncomunicazione scritta alla Direzione della azienda almeno 48 ore prima della\ndata fissata, trasmettendo l'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente l'azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l'orario di lavoro e,\nin tal caso, potranno essere indette nei limiti di 10 ore annue, fatti salvi\nspecifici accordi a livello aziendale, a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)siano indette dalle RSU, ovvero dalle RSA ove esistenti, anche\ncongiuntamente alle strutture territoriali\u002Fregionali delle OO.SS. stipulanti il\nCCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ovvero siano indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS.\nstipulanti il CCNL, per 3 delle 10 ore annue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)si tengano preferibilmente all'inizio o al termine della prestazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)abbiano luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle\npersone, salvaguardia degli impianti e la regolarità del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) ne sia data comunicazione scritta all'azienda almeno 48 ore prima della\ndata e dell’ora fissata, trasmettendo l'ordine del giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, le parti potranno definire modalità diverse per indire\nle assemblee dei lavoratori. In occasione dei congressi sindacali e dei\nrelativi adempimenti statutari, le assemblee potranno essere indette dalle\nsingole Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'attività del personale interessato si svolga a turni e\u002Fo\nin presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l'assemblea potrà\nessere articolata in almeno 2 riunioni nell'arco di 6 giorni consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. di cui al punto 1) del presente articolo e le rappresentanze\nsindacali si impegnano, con riferimento all'art. 20 della legge n. 300\u002F70, a\nnon convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino\ninterruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che, per effetto delle attività in cui sono impiegati, non\npossono presenziare alla assemblea se non intaccando il proprio periodo di\nriposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente\nalle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di\nrecupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso alla\nazienda, dirigenti esterni delle OO.SS. dei lavoratori di cui al punto 1),\nnonché dirigenti degli Organi confederali delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale interessato da processi di ristrutturazione e\u002Fo\nriorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle\nassemblee, nonché ai referendum indetti in azienda ai sensi del successivo\nart. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Consultazioni certificate e referendum.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le procedure di validazione degli accordi collettivi di cui alla\nparte III (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale\ndi categoria e aziendale) degli Accordi interconfederali di cui all'art. 2 del\npresente CCNL, dovrà essere consentito nell'ambito aziendale lo svolgimento di\nconsultazioni certificate per altre materie inerenti all'attività sindacale di\ncui all'art. 21, legge 20.5.70 n. 300, indette:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle RSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ovvero congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il CCNL o dalle loro\nstrutture territorialmente competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle RSA ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le consultazioni certificate si svolgeranno in forma di assemblea o\nreferendum e nel rispetto delle relative discipline.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I referendum, se svolti durante l'orario di lavoro, dovranno prevedere\nmodalità compatibili con la regolarità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’effettuazione dei referendum, le aziende metteranno a disposizione\ndei soggetti sindacali di cui al punto 1) del presente articolo idonei locali e\nattrezzature.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità operative di svolgimento potranno altresì essere\ndefinite tra le parti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Locali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 27, legge 20.5.70 n. 300, nelle aziende\u002Funità produttive\ncon almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove\nesistenti, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune\nall'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende\u002Funità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA\nove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale\nidoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere\ninoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile\ndell'azienda\u002Funità produttiva almeno 2 giorni prima della data fissata per la\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per\nregolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'utilizzo di locali aziendali per le OO.SS. stipulanti il CCNL, ove le\naziende ne abbiano la disponibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle OO.SS. di cui\nal precedente alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Comitati Aziendali Europei (CAE).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, con riferimento al D.lgs. n. 113\u002F12, emanato in attuazione della\nDirettiva 2009\u002F38\u002FCE del Parlamento Europeo e del Consiglio convengono, nei\ncasi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l'istituzione di un\nCAE o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori\ndipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, nel rispetto del D.lgs. n. 113\u002F12, a livello aziendale le\nparti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione\nspeciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di\nfinanziamento, nonché la durata del mandato del CAE, ovvero le modalità di\nattuazione della procedura per l'informazione e la consultazione ai sensi di\nquanto stabilito dal citato D.lgs. n. 113\u002F12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti il CCNL, sarà\nesperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine\nall’applicazione del D.lgs. n. 113\u002F12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Non cumulabilità dei diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali di cui al precedente\nart. 9 non possono essere cumulate con quelli eventualmente concessi allo\nstesso titolo in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Appalti, cambi appalto e trasferimenti d’azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Appalti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le aziende ricorrano all'appalto, le stesse dovranno porre\nparticolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze\nprofessionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto\ntra qualità del servizio ed economicità di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nella\nosservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e\nnel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto\nattiene alla applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81\u002F08 e\ns.m.i., in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti\ndella azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie\napplicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare\ninterferenze all'interno dell'impresa appaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei\nlavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che\nimpegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in\nmateria di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di\nlegge, nonché alla applicazione del CCNL del settore merceologico di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previe opportune intese tra l'azienda appaltante e l'azienda appaltatrice i\nlavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali\ncalcolate come stabilito al punto 1.1), 4° capoverso, art. 27 (Orario di\nlavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare\ni dipendenti nell'ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a\ndiverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine\nl'elenco delle risorse che operano nell'impianto, a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda\nappaltatrice con il medesimo committente ovvero con più committenti\nappartenenti al medesimo gruppo industriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute\nnell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all'interno del\nterritorio comunale della sede di lavoro assegnata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Cambi appalto e subentro di azienda nell'appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti\nnormativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di\ntrasferimento di attività per subentro di azienda a qualunque titolo ed al\nfine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza e di favorire la\nprogressiva estensione\u002Fapplicazione di norme comuni riferite al sistema degli\nappalti e dei cambi appalto da parte di tutte le imprese che applicano il\npresente CCNL, il trasferimento all'impresa subentrante del personale occupato\nin quella cessante al momento della pubblicazione del bando avviene secondo\nquanto previsto nel presente punto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con gli obiettivi congiuntamente dichiarati nel precedente\ncapoverso, le aziende appaltatrici rientranti nel campo di applicazione del\npresente CCNL, affidatarie dei servizi\u002Fattività di seguito specificati,\napplicheranno, indipendentemente dalla tipologia giuridica della impresa\nappaltatrice, il presente CCNL ai propri dipendenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accompagnamento treni notte e relativi servizi ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ristorazione a bordo treno e relativi servizi ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pulizia a bordo treno, negli impianti e negli uffici e relativi servizi\nausiliari (ad es. ferrotel, servizi igienici);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovra di materiali rotabili svolta negli impianti ferroviari e nei\nraccordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione del vigente quadro normativo in materia di appalti e di\ndisciplina degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei\nconfronti dei lavoratori e al fine di coniugare le dinamiche competitive con le\nregole poste a tutela del lavoro e della occupazione, le aziende appaltanti,\nsecondo criteri di trasparenza, acquisiranno nei modi e nelle fasi procedurali\npreviste dalla normativa vigente, tutta la documentazione necessaria al fine di\navere visibilità su:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la capacità economico-finanziaria delle aziende che partecipano alle\nprocedure di appalto in materia di servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) la regolarità contributiva attestata attraverso la verifica del DURC\nnelle fasi di aggiudicazione e nelle successive fasi di gestione, prima di ogni\npagamento previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) il CCNL applicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di\ninquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato, mediante una\ndichiarazione mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)in fase di gestione del contratto: modelli F24 mensile; DM 10 virtuale,\nDURC, flusso UNIEMENS, comunicazione ai Centri per l'Impiego e ogni altra\ndocumentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli\nobblighi nei confronti dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)autodichiarazione mensile di avvenuto accantonamento delle somme previste\na copertura della eventuale vacanza contrattuale di cui al successivo punto\n5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente\ncontratta, le aziende del settore che abbiano in corso contratti di appalto\nrientranti nel campo di applicazione del presente articolo, acquisiranno dalle\naziende appaltatrici e subappaltatrici, anche per il tramite delle Associazioni\ndatoriali che sottoscrivono il presente contratto e alle quali le aziende\nappaltatrici risultano associate, l'elenco completo dei lavoratori occupati\nnelle attività di cui al presente articolo, distinto per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- regione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- struttura organizzativa aziendale del committente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lotto al quale si riferisce l'appalto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comprensivo, per ciascun lavoratore, dei seguenti dati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* cognome e nome;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* data di nascita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* CCNL applicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* livello di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* figura professionale o qualifica rivestita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* attività svolta\u002Fe (indicando le % di utilizzo per ciascuna di esse, in\ncaso di svolgimento di più attività);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* tipologia di contratto (a tempo indeterminato, a tempo determinato,\napprendistato professionalizzante);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* durata del contratto, nei casi di contratto a tempo determinato o di\napprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*percentuale di part-time (rispetto al full-time) nei contratti part-time a\ntempo indeterminato o a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*ammortizzatori sociali eventualmente applicati, indicandone la durata\n(inizio e fine)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e con l'indicazione da parte della azienda appaltatrice del responsabile del\ncontratto di appalto\u002Fsubappalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente, con cadenza mensile, la ditta appaltatrice\u002F subappaltatrice\nautorizzata invierà al committente l'elenco di cui al precedente capoverso,\naggiornato con le eventuali variazioni nella composizione occupazionale\ndichiarata a seguito della procedura di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tale obbligo si dovrà dare evidenza nei bandi di gara emanati a partire\ndalla data di sottoscrizione del presente CCNL, con indicazione delle penali\napplicate all'appaltatore in conseguenza della mancata comunicazione di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disciplinato all'art. 1 (Relazioni industriali), punto\n5), lett. B), 5° alinea del presente CCNL, in occasione del cambio appalto,\nnel rispetto dei limiti di legge e su richiesta delle OO.SS. stipulanti, le\naziende appaltanti daranno informativa su quanto sopra previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si\nconsidera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al\nprecedente punto 2.2) che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano\nlavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle\ndipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente\nautorizzato dall'appaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente\nconsiderato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo\ncontratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere\nprioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle\ndipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a\ncondizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa\nprescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e\u002Fo ai\nvolumi delle lavorazioni\u002Fservizi oggetto di appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali lavoratori sarà preso a riferimento l'orario di lavoro\nindividualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che, nella prospettiva di fornire servizi di mobilità sempre più\nefficienti e di qualità ai cittadini clienti, i servizi\u002Fattività di cui al\nprecedente punto 2.1) affidati con procedure di gara concorrono a raggiungere\ngli obiettivi di cui sopra, le parti convengono che in occasione dei cambi\nappalto o di subentro di azienda nei predetti servizi\u002Fattività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno\nsalvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con\nriguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati\nall'anzianità di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la disciplina di cui all'art. 1, D.lgs. n. 23\u002F15 si intende applicata ai\nlavoratori che hanno instaurato un rapporto di lavoro nel settore a partire\ndalla data di entrata in vigore del citato decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 3 mesi dalla conclusione della procedura di cambio appalto,\nl’impresa subentrante e le rispettive OO.SS. di categoria si incontreranno\nper valutare l’organizzazione aziendale successiva all’esito della\nprocedura citata anche con riferimento ad eventuali processi di\nriorganizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cambio d'appalto e il passaggio dei lavoratori alla impresa subentrante\nsaranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante\ne le strutture competenti (nazionali o regionali) delle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL, che di norma dovrà concludersi entro 30 giorni antecedenti al\npassaggio delle attività e comunque prima del cambio appalto, al fine di\ngarantire i necessari adempimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il confronto riguarderà anche le eventuali prestazioni autorizzate per il\nsubappalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso l'appalto e\u002Fo il cambio appalto sia di rilevanza nazionale o\ninterregionale e comporti la riduzione del perimetro di attività, l'azienda\nappaltante darà comunicazione, nei 30 giorni precedenti l'affidamento delle\nattività, alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, specificando gli elementi\noggettivi determinanti la riduzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività di cui al precedente punto 2.1) le Parti hanno definito,\ncon intesa raggiunta contestualmente alla sottoscrizione del presente CCNL, le\ntabelle del costo orario, da sottoporre alla approvazione del Ministero del\nLavoro cui spetta la predisposizione delle stesse, sulla base di quanto\nprevisto dall'art. 23, comma 16), D.lgs. n. 50\u002F16 (Codice degli appalti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I bandi di gara per gli appalti relativi ad attività diverse da quelle di\ncui al 2° capoverso del precedente punto 2.1), per le quali vale la disciplina\ndel presente articolo, dovranno prevedere l'applicazione del CCNL del settore\nmerceologico di riferimento, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più\nrappresentative e le relative tabelle di costo orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Trasferimenti d'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d'azienda\nsi applicano l'art. 2112 CC e l'art. 47, legge 29.12.90 n. 428 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura\nprevista dall'art. 47, legge n. 428\u002F90, come modificata dal D.lgs. n. 18\u002F01, le\naziende devono dare comunicazione alle rappresentanze sindacali competenti e\nalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL dei motivi dei programmati\ntrasferimenti d'azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e\nsociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei\nconfronti di questi ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici addetti ai servizi\n\u002Fattività appaltate di cui al presente articolo che applicano il presente CCNL\ne che siano in servizio alla data di sottoscrizione del medesimo CCNL, spettano\ngli importi della 'una tantum’ di cui all'allegato A) allo stesso CCNL, con\nle modalità ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere da gennaio 2018, al fine di garantire ai lavoratori occupati nei\nservizi\u002Fattività appaltate di cui al precedente punto 2.1) quanto previsto al\npunto 6), art. 3 del presente CCNL, gli appaltatori dovranno prevedere gli\naccantonamenti mensili necessari a garantire la copertura di una eventuale\nvacanza contrattuale, convenzionalmente pari al 30% degli importi definiti\nnell'allegato A) al presente CCNL per ciascun livello\u002Fparametro retributivo,\nragguagliati a mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Facendo seguito a quanto previsto al 4° capoverso del precedente punto\n2.3), in caso di cambio appalto o subentro di azienda durante il periodo di\nvacanza contrattuale l'appaltatore cessante sarà tenuto ad erogare al\nlavoratore con le competenze di chiusura del rapporto di lavoro gli importi\naccantonati in applicazione del precedente capoverso in proporzione ai mesi di\nservizio effettivamente resi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte II - MERCATO DEL LAVORO E CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Costituzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di sviluppare l'occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i\nservizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di\nefficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre\ntipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di\nattivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali\ndelle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella\nquale è specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tipologia del contratto di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro e CCNL applicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-livello\u002Ffigura professionale e posizione retributiva di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relativo trattamento economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- durata del periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sede\u002Fresidenza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informativa di cui al D.lgs. n. 252\u002F05 in materia di scelta della\ndestinazione del TFR alla previdenza complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il\ndatore di lavoro richiederà, tra i quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documento di identità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- titolo di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eventuali abilitazioni richieste per l’espletamento delle mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o funzioni connesse al livello\u002Ffigura professionale di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo\nscopo di certificare l'idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo\nle disposizioni della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'art. 42,\ncomma 2), lett. a), D.lgs. 11.4.06 n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra\nuomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo\nmodalità e requisiti con apposito accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di mantenere, previa clausola apposta nella lettera di\nconferma, la normativa sui licenziamenti illegittimi prevista dall'art. 18,\nlegge 20.5.70 n. 300 e s.m.i., previgente a quella di cui al D.lgs. n. 23\u002F15,\nal personale assunto in data precedente al 7.3.15 con contratto di\napprendistato e il cui rapporto di lavoro sia stato confermato al termine del\nperiodo di apprendistato. Il mantenimento della normativa di cui al suddetto\nart. 18 è altresì assicurato, previa clausola confermativa apposta nella\nlettera di cessione, nei confronti dei lavoratori già in forza al 7 marzo 2015\nche siano interessati da cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 CC e\nss.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\n\u003Ch3>Art. 18 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto a un periodo di\nprova che deve risultare dalla lettera di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova è:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di 6 mesi, per i livelli professionali Quadri e A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di 6 mesi, per i livelli professionali B) e C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di 2 mesi per i livelli professionali D), E, ed F)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del periodo di prova,\nsalvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il\nlavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia\nin grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare\nil periodo di prova al termine del periodo di infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle\nparti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o\nal termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo\ndi servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio\nse nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti\ncontrattuali e previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Contratto a termine.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle\nvigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell'art. 19, comma 4), D.lgs. 15.6.15\nn. 81, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non\nrisulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 19, comma 2), D.lgs. 15.6.15 n. 81, le parti convengono\nche il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine\nper Io svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale è di 36\nmesi, comprensivo di eventuali missioni svolte nell'ambito di un contratto di\nsomministrazione di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite di 36 mesi\nsia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di\ncontratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla\ndata di tale superamento. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine\nche ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta\ntra le stesse parti presso la DTL secondo le modalità previste dalla legge e\nper una durata non superiore a 12 mesi. Ai sensi dell'art. 21, comma 2), D.lgs.\n15.6.15 n. 81, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle\nche, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate\nin determinate stagioni o periodi dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima dei contratti a termine è pari a 30 giorni di calendario,\nad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori aventi\ndiritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 24, comma 1), D.lgs. 15.6.15 n. 81, le aziende,\nove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato,\ndaranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità\nproduttiva o in una delle unità produttive ubicate nel territorio della\nmedesima regione che abbiano svolto attività lavorativa in forza di uno o più\ncontratti a termine, nella stessa figura professionale ricercata, per un\nperiodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi. Il diritto di precedenza è\nesercitabile per le assunzioni effettuate nei 9 mesi successivi alla scadenza\ndell'ultimo contratto a termine, sempreché il dipendente ne faccia richiesta\nscritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto; nel caso di più aspiranti\nalla assunzione sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il\nmaggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di maternità eventualmente fruito durante l'esecuzione di un\ncontratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro è considerato\nperiodo utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al presente punto\n3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a\ntempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento\no dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle situazioni di cui all'art. 23, comma 2), lett. a), D.lgs. 15.6.15 n.\n81, la fase di avvio è individuata nella durata di 10 mesi, prolungabile a 18\nmesi a seguito di negoziazione a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo\nindeterminato e con riferimento agli accordi di 2° livello che saranno\nsottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l'attribuzione del premio\ndi risultato spetta anche ai lavoratori con contratto a termine secondo quanto\nstabilito negli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi\ninformativi in materia di sicurezza sul lavoro e processo lavorativo con\nriferimento alle mansioni assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’art. 23, comma 5), D.lgs. 15.6.15 n. 81, le aziende\ninformeranno semestralmente le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, o, in assenza\ndi queste le strutture territoriali\u002F regionali delle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL, sulle qualità dei contratti da stipulare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 19, comma 5), D.lgs. 15.6.15 n. 81, il datore di lavoro\ninforma i lavoratori a tempo determinato, nonché le RSU, ovvero le RSA ove\nesistenti, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa,\nsecondo modalità definite aziendalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo\nindeterminato, ovvero di assunzione a tempo indeterminato nei 9 mesi successivi\nalla conclusione del precedente rapporto a termine, l'anzianità maturata nello\nstesso profilo professionale o in profilo professionale equivalente durante i\nprecedenti contratti a termine sarà computata quale anzianità di servizio. La\npresente norma ha effetto per le trasformazioni e\u002Fo assunzioni effettuate dal\nmese successivo a quello di entrata in vigore del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 15.6.15 n. 81, l'apposizione di un termine\nalla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>b)presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi\nprecedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli artt. 4 e 24, legge n.\n223\u002F91, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si\nriferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto\nsia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per\nassumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia durata iniziale\nnon superiore a 3 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del\nlavoro o una riduzione dell'orario in regime di sospensione del lavoro o una\nriduzione dell'orario in regime di CIG, che interessano lavoratori adibiti alle\nmansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei\nrischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di violazione di tali divieti, il contratto si trasforma in\ncontratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1 sarà\nistituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e\nmodalità specifici diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a termine ad\nopportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine\ndi un ottimale impiego professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs.\n15.6.15 n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e\ndalla seguente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'orario di lavoro applicato in sede aziendale, il lavoro\na tempo parziale può essere di tipo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è\nprevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verticale, quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma\nlimitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o\ndell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle\nmodalità sopraindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini dell’individuazione della percentuale della prestazione nel\nrapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del\nlavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera\ndell'orario normale settimanale applicato in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale\nsono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi\nretributivi e\u002Fo istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i\nlavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere specificata la durata\ndella prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario di lavoro\n(giornaliera, settimanale, mensile o annua).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti a tempo parziale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma,\ninferiore al 50% dell'orario normale settimanale, mensile o annuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su\n5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare,\noltre l'orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di\nassunzione e\u002Fo trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di\nspecifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate\nda condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di\nsicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di\nlavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata\ndell'orario di lavoro a tempo parziale riferito a 1 anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al precedente punto 5) possono\nessere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono\nretribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Ai sensi\ndell'art. 6, comma 2), D.lgs. 15.6.15 n. 81, il lavoratore può rifiutare lo\nsvolgimento di lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze\nlavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il rifiuto da\nparte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento, né può dar luogo a qualsiasi\nprovvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della\nretribuzione oraria come definita nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva della\nincidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di\nprestazioni lavorative straordinarie, nel rispetto delle previsioni\ncontrattuali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall'art. 8, comma 1)\n(legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale),\ncomma 3) (diritto del lavoratore affetto da patologia oncologica o da grave\npatologia cronico-degenerativa ingravescente ad ottenere la trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a\nritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7) (diritto\nad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a\ntempo parziale in luogo del congedo parentale di cui all'art. 33, punto 2, del\npresente CCNL), punto 8) (informativa preventiva al personale a tempo pieno in\ncaso di nuove assunzioni a tempo parziale) del D.lgs. 15.6.15 n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, ai sensi dell'art. 24, comma 6), D.lgs. n. 80\u002F15, la\nlavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati in forza del medesimo art. 24, ha diritto alla\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale,\nverticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a\ntempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della\nlavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e\nproduttive, procederà alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno\nin rapporto di lavoro a tempo parziale del lavoratore che ne faccia richiesta,\nper i seguenti casi di gravi e comprovate necessità familiari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)patologie oncologiche o altre gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità\nlavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3),\nlegge 5.2.92 n. 104, e che necessita di assistenza continua in quanto non in\ngrado di compiere gli atti quotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)figlio convivente di età non superiore a 13 anni o figlio convivente\nportatore di handicap ai sensi dell'art. 3, legge 5.2.92 n. 104.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei casi sopra richiamati, l'azienda valuterà, compatibilmente\ncon le proprie esigenze organizzative e produttive, la possibilità di\nconcedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo\nparziale per un periodo predeterminato, definito tra lavoratore e azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui ai precedenti punti 11) e 12), a parità di condizioni, si\nfarà riferimento all'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui ai precedenti punti 11) e 12) è consentita l'assunzione di\npersonale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di\nlavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato\nosserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di\ncui al presente punto deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto\ne non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all'art.\n25 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 8, comma 6), D.lgs. 15.6.15 n. 81, il lavoratore che\nabbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo\nparziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno\npresso la medesima unità produttiva, per l'espletamento delle medesime\nmansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a tempo parziale nel settore dell'esercizio, l'azienda\ndovrà accertare che non sussistano incompatibilità che possano essere in\ncontrasto con la regolarità del servizio e\u002Fo la sicurezza dell'esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo scritto tra azienda e lavoratore potranno essere concordate\nclausole elastiche relative alla variazione della collocazione della\nprestazione lavorativa o alla variazione in aumento della sua durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere\nil 20% della prestazione concordata su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del\ngiustificato motivo di licenziamento, né può dar luogo a qualsiasi\nprovvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 6, comma 7), D.lgs. 15.6.15 n. 81, al lavoratore che si\ntrovi nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 3), D.lgs. 15.6.15 n. 81\n(patologia oncologica o grave patologia cronico-degenerativa ingravescente),\novvero in quelle di cui all'art. 10, comma 1), legge n. 300\u002F70 (lavoratori\nstudenti), nonché ai lavoratori di cui al punto 11) del presente articolo, è\nriconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole\nelastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio della facoltà di revoca deve essere comunicata per iscritto dal\nlavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario,\ncorredata della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può richiedere altresì, per iscritto, di sospendere\nl'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale\nsussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela\ndella propria salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni di cui al precedente punto 17) del presente articolo devono\nessere preannunciate con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni\nlavorativi in caso di oggettive esigenze di servizio, e sono compensate con una\nmaggiorazione del 5% della quota oraria della retribuzione di cui al punto\n1.1), art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il compenso di cui al precedente punto 20) è comprensivo della incidenza su\ntutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo\nsvolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la\npossibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto\nprevisto dalla lett. g), art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs.\n15.6.15 n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\n\u003Ch3>Art. 21 - Contratto di apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro\na tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei\ngiovani per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali (figura professionale). Esso può essere instaurato, ai sensi\ndell'art. 44, comma 1), D.lgs. 15.6.15 n. 81, con soggetti di età compresa tra\ni 18 e fino al giorno antecedente il compimento del 30° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualificazione professionale, conseguita\nai sensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 47, comma 4), D.lgs. 15.6.15 n. 81, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti\ndi età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un\ntrattamento di disoccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere\ninferiore a 6 mesi e, fatto salvo quanto previsto all’ultimo paragrafo del\nsuccessivo punto 7), superiore a 3 anni. In caso di attivazione di tirocinio\nextra-curricolare, la durata del contratto potrà essere ridefinita con accordo\naziendale, tenendo anche conto della durata del tirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in\nforma scritta tra azienda e lavoratore e deve contenere la prestazione oggetto\ndel contratto, la qualificazione (figura professionale) al conseguimento della\nquale è finalizzato il contratto, la durata del contratto, il periodo di\nprova, il piano formativo individuale come definito nel presente CCNL (allegato\nB), che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può\nprevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e\u002Fo\nda regolamenti, da ottenere nei tempi programmati, nel rispetto delle\ndisposizioni regolamentari vigenti, in quanto propedeutiche alla prosecuzione\ndel percorso formativo e del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova è quella stabilita all'art. 18 del presente\nCCNL, con riferimento al livello professionale relativo alla qualificazione\n(figura professionale) al conseguimento della quale è finalizzato il\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato\nprofessionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato\nper intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e\nl'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse\nmodalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti ai sensi\ndell'art. 43, D.lgs. 15.6.15 n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante\nsarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso,\nconvenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione\nretributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a\nquello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12\nmesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di\ndestinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica\nprofessionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà\ninquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva\niniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle\ncui attività è finalizzata la formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla figura professionale di “specialista tecnico\namministrativo”, il lavoratore in possesso di laurea magistrale richiesta\nquale elemento essenziale per l’assunzione sarà inquadrato, per tutta la\ndurata del contratto di apprendistato, prevista in 24 mesi, nel livello\nprofessionale B), posizione retributiva B2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i\ntrattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni\nproprie della figura professionale da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del contratto di apprendistato professionalizzante, in caso di\nprosecuzione del rapporto di lavoro l'intero periodo di apprendistato\nprofessionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di\nservizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai soli fini della maturazione degli\naumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo\nindeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno\nsottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l'attribuzione del premio\ndi risultato ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante\navverrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto\ndall'art. 31 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti spettano il trattamento economico e gli eventuali servizi\naziendali secondo quanto previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione da erogare all'apprendista si distingue in formazione di tipo\nprofessionalizzante e formazione di base e trasversale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione è pari a 120 ore nel triennio per la formazione\ndi base e trasversale e ad almeno 80 ore medie annue per la formazione\nprofessionalizzante. Viene demandata alla discrezionalità aziendale la\nfacoltà di articolare le ore di formazione nell'arco della durata complessiva\ndel contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legislazione vigente la formazione di base e trasversale\npotrà essere erogata in modalità esterna o interna alle aziende. In\nquest'ultimo caso l'azienda dovrà possedere i seguenti standard minimi\nnecessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in\ngrado di trasferire competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a\nricoprire la figura del tutor;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e\nalle dimensioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di gruppi di imprese, la formazione con modalità interna potrà\nessere erogata a tutte le aziende del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante comprende anche l'adibizione alle mansioni\nproprie della qualificazione contrattuale (figura professionale) da conseguire,\nche potranno essere svolte autonomamente, purché l'apprendista sia in possesso\ndelle relative abilitazioni, ove prescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche\nmodalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in\ncoincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del\ncittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore apprendista dovrà essere affiancato da un tutor, con le\nseguenti caratteristiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratore qualificato con livello di inquadramento pari o superiore a\nquello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle\ndell'apprendista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-possesso di almeno 3 anni di esperienza lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro\nordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzazione degli apprendisti nelle attività di condotta e scorta dei\ntreni deve essere coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della\nnormativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti dipendenti\ndalla medesima azienda, con arrotondamento alla unità superiore di eventuali\nfrazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Per i\ndatori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore alle 50 unità,\nla percentuale di conferma degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti è\npari al 20%. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti\ncessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per\nlicenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni\nindicate nel progetto formativo. Qualora non sia rispettata la predetta\npercentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a\nquelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata\nconferma degli apprendisti pregressi. Ai sensi dell'art. 42, comma 8), D.lgs.\n15.6.15 n. 81, gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al\npresente punto sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato,\nsin dalla data di costituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le figure professionali e i piani formativi per l’attivazione del\ncontratto di apprendistato professionalizzante sono quelli di seguito\nriportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo stazione (livello professionale B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macchinista (livello professionale B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo treno\u002Fcapo Servizi Treno (livello professionale B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista tecnico commerciale (livello professionale B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo tecnico Infrastrutture (livello professionale B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo tecnico Rotabili (livello professionale B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista tecnico-amministrativo (livello professionale B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico di Ufficio (livello professionale C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico polifunzionale Treno (livello professionale C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specializzato Manutenzione infrastrutture (liv. prof. D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specializzato Manutenzione rotabili (liv. prof. D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specializzato della Circolazione (liv. prof. D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piani formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I piani formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate\nsono riportati nell’allegato B) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di attivazione di tirocinio extracurriculare, fatte salve le intese\ngià in essere a livello aziendale, i piani formativi saranno ridefiniti con\naccordo aziendale, tenendo conto della formazione svolta durante il\ntirocinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le figure professionali e i piani formativi potranno essere integrati con\nspecifico accordo tra le Parti stipulanti il presente CCNL, ovvero tra le Parti\na livello aziendale, qualora le Imprese, in relazione alle esigenze produttive,\nlo richiedano, anche con riferimento all’inserimento di personale operativo\nin possesso di specifiche certificazioni\u002Fabilitazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\n\u003Ch3>Art. 22 - Somministrazione a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 35, comma 1), D.lgs. 15.6.15 n. 81, per tutta la durata\ndella missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno\ndiritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative\ncomplessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello\ndell'utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in\nmancanza, alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, il\nnumero e la figura professionale dei lavoratori interessati e la durata delle\nmissioni. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta\ncomunicazione è fornita entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto\ndi fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente punto\nassorbe quella prevista dall'art. 36, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso\ndelle specifiche abilitazioni\u002Fpatenti prescritte per le mansioni da\nsvolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende\nutilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge\n20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 31, comma 3), D.lgs. 15.6.15 n. 81, i lavoratori\nsomministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso\nquest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali\ndell'utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\n\u003Ch3>Art. 23 - Telelavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell'AI 9.6.04,\nconsiderato l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche che\nconsentono maggiore flessibilità nel lavoro per favorire l'efficienza e la\nproduttività delle aziende e il miglioramento della qualità delle condizioni\ndi vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace\nintegrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il\ntelelavoro secondo le modalità di seguito stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il\ntelelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro\nsubordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione\nlavorativa. Esso consente l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante\nl'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate\nesclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro può trovare applicazione in diversi contesti organizzativi e\nproduttivi. Le modalità di attuazione del telelavoro dovranno tenere conto\ndella specificità di tali contesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti possono modificare, ai sensi del presente articolo, l'esecuzione\ndella prestazione lavorativa in essere per un periodo di tempo predeterminato\nnon inferiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della\nprestazione di lavoro dopo un periodo minimo di 6 mesi dall'inizio del\ntelelavoro. L'azienda per esigenze tecnico- organizzative e produttive può\ndisporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno essere adempiute con\nmodalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della\nprestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera\ndella stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l'organizzazione\ndel proprio tempo di lavoro nell'ambito delle direttive aziendali. Resta ferma,\nda parte del responsabile della risorsa, la valutazione degli obiettivi\nassegnati in relazione alla prestazione settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce concordate\ncon l'azienda. In caso di impossibilità, il telelavoratore è tenuto a darne\ntempestiva comunicazione alla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi alla osservanza\ndella normativa contrattuale, adottando comunque ogni prescritta e\u002Fo necessaria\nazione al fine di assicurare la segretezza delle informazioni e dei dati\naziendali. Si applicano, al riguardo, le regole previste dalla normativa\naziendale in tema di utilizzo delle risorse ICT e di ogni altro dispositivo\naziendale che contenga informazioni o dati aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell'art. 4, legge n. 300\u002F70 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli\npresta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di\nsicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle caratteristiche\ndella prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli\naccessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché,\ncon congruo preavviso, di rappresentanti della azienda per motivi tecnici e di\nsicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il\ntelelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno\noggetto di esame congiunto a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il lavoratore, affetto da una malattia grave tra quelle\nindividuate al punto 8 dell'art. 31 del presente CCNL, lo richieda, può essere\nattivata la prestazione di lavoro con la modalità del telelavoro previo\naccordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di promuovere ulteriori forme di lavoro che agevolino la\nconciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e favoriscano una\norganizzazione aziendale efficiente, le parti convengono sulla opportunità di\napprofondire il ricorso al lavoro agile alla luce dell’evoluzione legislativa\nin materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 bis - Smart-working\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono favorire la conciliazione dei tempi di vita privata e di\nlavoro delle lavoratrici e dei lavoratori promuovendo l’introduzione dello\nsmart-working quale strumento utile ai fini di una più efficiente\norganizzazione del lavoro tesa al perseguimento di incrementi di competitività\ne produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, a livello aziendale, le Parti potranno definire accordi per la\ndisciplina dello smart-working in coerenza con le linee di indirizzo definite\nnel “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” 7 dicembre 2021,\nnell’ambito delle quali si confermano il diritto alla disconnessione e la\nvolontarietà da parte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli Accordi aziendali in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Altre tipologie di lavoro flessibile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sull'opportunità di procedere a una ricognizione\ncongiunta per verificare la necessità di integrare il presente CCNL con\ndisposizioni inerenti altre tipologie di lavoro flessibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le integrazioni in esito alla verifica di cui al precedente punto 1) saranno\ndefinite dalle parti entro i successivi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Percentuali di utilizzo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo determinato, le missioni in somministrazione\na tempo determinato, nonché il contratto di lavoro a tempo indeterminato con\nmodalità a tempo parziale, sono attivabili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei\nlavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto della assunzione, fatto\ncomunque salvo il minimo di 5 unità assumibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura\nmassima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'atto\ndell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore a quella\nconsentita alle aziende fino a 50 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20%\ndei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto della assunzione e, in\nogni caso, in misura numerica non inferiore a quella consentita nelle aziende\nfino a 500 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se dalla applicazione delle percentuali di cui al punto precedente\nrisultassero frazioni di unità, il numero dei lavoratori da assumere è\nelevato all'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le limitazioni di cui ai punti precedenti non trovano applicazione per i\ncontratti a tempo determinato individuati dall'art. 23, comma 2), D.lgs.\n15.6.15 n. 81 e per i contratti part-time che facciano seguito a una richiesta\ndi trasformazione da parte del dipendente o a una trasformazione derivante da\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\n\u003Ch3>Art. 26 - Classificazione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria articolata\nsu 7 livelli professionali, cui corrispondono 16 posizioni retributive e i\nrelativi valori dei minimi retributivi di cui all'art. 68 (Retribuzione) del\npresente CCNL, nei termini di seguito indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"452\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"294\">\n    \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">livelli\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">professionali\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">posizioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retributive\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">F)\n        generici\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">F2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">F1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">E) operatori\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">E3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">E2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">E1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D) operatori\n        specializzati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C)\n        tecnici\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B) tecnici\n        specializzati\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A)\n        direttivi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q) quadri\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento del lavoratore è effettuato sulla base delle declaratorie\ngenerali per ciascun livello professionale e delle caratteristiche\ncomplementari individuate per ciascuna figura professionale, così come\ndefinite nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi\nesemplificative e che la descrizione delle caratteristiche complementari delle\nstesse non ha carattere esaustivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le declaratorie dei livelli e le caratteristiche complementari delle figure\nprofessionali esemplificative consentono, per analogia, di inquadrare le\nulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di ciascun livello professionale sono individuate differenti\nposizioni retributive che, sulla base delle caratteristiche complementari di\nciascuna figura professionale esprimono, in forma distinta per le diverse\nfigure professionali o per gruppi di esse, il grado di competenza maturata\nnello svolgimento delle mansioni e la professionalità acquisita, anche con\nriferimento alle abilitazioni\u002Fpatenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono\nstati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che\nabbiano successivamente acquisito ovvero, per comprovate esigenze tecniche,\norganizzative e produttive, a mansioni riconducibili allo stesso livello e\ncategoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte purché in\npossesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e mantenendo la\nretribuzione relativa al livello professionale\u002Fparametro retributivo di\nprovenienza di cui al punto 1.1 ed alla lettera e) del punto 1.2), art. 68\n(Retribuzione) del presente CCNL, nonché degli altri elementi fissi e\ncontinuativi eventualmente riconosciuti a livello aziendale. Le restanti voci\nretributive di cui al presente CCNL, nonché gli eventuali ulteriori elementi\nretributivi previsti a livello aziendale, saranno riconosciuti in relazione\nalla figura professionale rivestita e all'attività effettivamente svolta,\nsecondo quanto previsto dai medesimi contratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno\ndiritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l'assegnazione\nstessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni\nsostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non\ninferiore a 3 mesi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione i lavoratori saranno inquadrati nel livello\nprofessionale cui appartiene la figura professionale di assunzione, alla\nposizione retributiva minima prevista per la medesima figura professionale,\nfatto salvo quanto previsto nella parte II (Mercato del lavoro) del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che, tramite accordi anche a livello aziendale, potranno\nessere concordati gli opportuni adeguamenti della presente disciplina qualora\nlo sviluppo tecnico-organizzativo del settore, le esigenze produttive delle\naziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la\nnecessità di individuare nuove figure professionali, in coerenza con\nl'impianto classificatorio definito nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) DECLARATORIE E FIGURE PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale F): GENERICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali\ne\u002Fo generiche, anche di sorveglianza di impianti e\u002Fo strutture, per le quali\noccorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni\nricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure\ncodificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso\nsemplice. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono la\nloro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in\nattuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore\nmarittimo delle navi traghetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manovale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori addetti alle attività di carico e scarico delle merci, di\nfacchinaggio e pulizia per le quali non occorrono specializzazioni o esperienze\nparticolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pulitore impianti fissi e a bordo treno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, avvalendosi anche di mezzi e di attrezzature meccaniche,\nprovvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle\ncarrozze ferroviarie, anche in corso di viaggio, nonché all'allestimento e al\ndisallestimento delle vetture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GENERICI (servizi ausiliari)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono, sia a bordo treno che a terra, attività generiche\ncomunque connesse con i servizi ferroviari, che non richiedono particolari\nqualificazioni professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto di logistica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che provvedono al carico e allo scarico delle merci dai carrelli\ntrasportatori ed il carico e lo scarico dei prodotti destinati ai servizi a\nbordo; effettuano il prelievo da bordo treno e nei magazzini dei rifiuti con il\ntrasporto fino ai punti di raccolta indicati ed i rifornimenti idrici dei\nmateriali rotabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto al minibar:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, nell'ambito delle attività a bordo treno, sulla base di\nprocedure prestabilite, promuovono sul treno la vendita dei prodotti\ncommercializzati con l'ausilio del bar mobile, nel rispetto delle norme\nigieniche, amministrative e fiscali vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mozzo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* allievo comune polivalente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* piccolo di cucina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggi di posizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le figure professionali del livello GENERICI, il passaggio dalla\nposizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1) avviene a seguito del\nraggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione retributiva 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale E): OPERATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività di\ncarattere operativo tecniche e\u002Fo amministrative in applicazione di metodi\noperativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e\nalle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro\nattività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in\nattuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore\nmarittimo delle navi traghetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto di bordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, anche con conoscenza di lingue estere, effettuano il\nservizio di accoglienza e assistenza clienti delle carrozze ferroviarie\nprovvedendo ad ogni attività connessa al tipo di servizio scortato e\nriscuotono e versano gli importi per ogni servizio a pagamento reso alla\nclientela coni relativi rendiconto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore polivalente di condotta e manovra nei raccordi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono\nattività di condotta e manovra esclusivamente nei raccordi industriali e\ncommerciali con le relative operazioni accessorie nei binari di presa e\nconsegna, provvedendo, se collocati almeno nella posizione retributiva 2),\nanche al coordinamento e al controllo di lavoratori di livello pari o\ninferiore, comprese le attività amministrative connesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- meccanico officina fissa\u002Fmobile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, inseriti nel ciclo manutentivo, svolgono attività operative\ndi natura tecnica qualificata anche attraverso l'acquisizione delle\nabilitazioni previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- armatore ferroviario raccordi\u002Freferente armamento ferroviario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, inseriti nel ciclo produttivo, svolgono attività di\nmontaggio e manutenzione dei binari esclusivamente all'interno dei raccordi\nindustriali e commerciali anche attraverso l'utilizzo di mezzi, delle\nattrezzature e delle abilitazioni previste. Se collocati almeno nella posizione\nretributiva 2) possono svolgere anche compiti di addestramento e di controllo\ndi squadre di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività\namministrative connesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ausiliario (circolazione, manovra infrastruttura, manovra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rotabili, uffici):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività di carattere operativo anche\namministrative di limitata complessità nell'ambito dei rispettivi settori di\nattività a supporto della realizzazione del processo lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore (servizi ausiliari e\u002Fo di pulizia):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività di carattere operativo di limitata\ncomplessità nell'ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della\nrealizzazione del processo lavorativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore qualificato di logistica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai\nservizi a bordo treno in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a\ngruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa e\u002Fo\ntecnico\u002Fpratiche che richiedono il possesso di conoscenze qualificate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che nell'ambito delle attività a bordo treno, sulla base di\nprocedure prestabilite ed in condizioni di autonomia esecutiva svolgono il\nservizio di sala secondo modalità di esecuzione predeterminata, provvedendo\ndirettamente a bordo treno all'approntamento dei pasti secondo ricette\npredefinite, alla preparazione delle pietanze ed alla presentazione delle\nstesse adempiendo alle operazioni di pulizia del materiale e delle attrezzature\ndi ristorazione. Svolgono anche compiti di carattere manuale destinati a\nfornire il servizio di accoglienza\u002Fassistenza a bordo, di ristorazione e le\nnecessarie attività di offerta, prenotazioni, preparazione e vendita dei\nprodotti commercializzati. Il tutto nel rispetto delle norme igieniche,\namministrative e fiscali vigenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* comune polivalente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* giovanotto di coperta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* garzone di camera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* cameriere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggi di posizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le figure professionali del livello OPERATORI, il passaggio dalla\nposizione retributiva 3) alla posizione retributiva 2) avviene a seguito del\nraggiungimento di due anni di anzianità nella posizione retributiva 3),\npurché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle\nabilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle\nattività previste per ciascuna figura professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalla posizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1),\npurché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle\nabilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle\nattività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del\nraggiungimento di 3 anni di anzianità nella posizione retributiva 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale D): OPERATORI SPECIALIZZATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze\nprofessionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio\ndelle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi,\nsvolgono attività operative, tecniche e amministrative, nell'ambito di metodi\ne procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di\ncoordinamento di personale di livello pari o inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della\nqualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e\npratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché\ni lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di\ntraghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed\namministrative vigenti nel settore marittimo delle navi traghetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte\nabilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli\nformativi di specializzazione e\u002Fo esperienza professionale maturata nei livelli\ninferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla\nrealizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei\nprocessi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specializzato manutenzione infrastrutture:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a\ninstallazione, riparazione, manutenzione e verifica sugli impianti e sulle\nstrutture, sulle apparecchiature, nonché sulla sede e sull'armamento svolgendo\naltresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative\nconnesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specializzato manutenzione rotabili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a\ninstallazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e\nsulle apparecchiature, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le\noperazioni amministrative connesse; effettuano, altresì, la messa in esercizio\ndei mezzi di trazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specializzato circolazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a manovra degli\nscambi e dei segnali di istradamento mediante l'uso di appositi dispositivi ed\napparati di sicurezza; composizione e scomposizione dei convogli ferroviari;\ncondotta di locomotive da manovra, limitatamente a manovre nell'ambito di un\nimpianto di servizio e ad interventi tecnici sui mezzi di trazione e sul\nmateriale rimorchiato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specializzato commerciale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono sia a terra che a bordo treno attività di\nassistenza e accoglienza della clientela, anche con riferimento ai settori\ndell'accompagnamento notte e della ristorazione dialogando in lingua straniera\nquando necessario e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assicurare il\nmiglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con\niniziative promozionali e commerciali. Concorrono ad assicurare il buon\nandamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche,\ntecnico\u002F amministrative e fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specializzato attività di supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002Foperatore specializzato di protezione aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che esplicano attività tecnico\u002Famministrative richiedenti la\nconoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze\nacquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception,\ndi controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della\ncorrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei\nlavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte,\ndi manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le\noperazioni amministrative connesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore specializzato di logistica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai\nservizi a bordo treno in condizioni di autonomia operativa, coordinano le\nattività del personale di livello inferiore relative alle operazioni di\ntrasporto da e per il treno, di carico e di scarico delle merci, attrezzature e\nmateriali utili ai servizi di bordo, alle operazioni di ricezione, presa in\nconsegna, magazzinaggio, custodia e smistamento sia di prodotti alimentari che\nnon alimentari, delle attrezzature di bordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile dei servizi di bordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che nell'ambito delle attività a bordo treno, in condizioni di\nautonomia operativa e con specifica e adeguata capacità professionale svolgono\nlavori che comportano una particolare conoscenza tecnica, coordinando un gruppo\ndi lavoratori di livello inferiore che esplicano i servizi di ristorazione, di\naccoglienza e di assistenza nelle carrozze ristorante e lungo il treno. Sono\nresponsabili del buon andamento del servizio e del corretto adempimento delle\nnorme igieniche, tecnico\u002Famministrative e fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore di cantiere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in possesso dei requisiti previsti per l'operatore\npolivalente di condotta e manovra nei raccordi, provvedono anche al\ncoordinamento ed al controllo di squadre di lavoratori di livello pari o\ninferiore, comprese le attività ad esso connesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore di armamento ferroviario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in possesso dei requisiti previsti, provvedono anche al\ncoordinamento ed al controllo tecnico, operativo e amministrativo delle squadre\ndi armamento ferroviario nei raccordi industriali e commerciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore gruista (nei terminal):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operatore avente specifica professionalità e specializzazione, addetto alla\nguida di mezzi complessi (autoarticolati, gru semoventi e gru a portale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore meccanico (nei terminal):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operatore addetto alla manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali\nutilizzati nelle attività di terminalizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operatore sanitario specializzato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* marinaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* dispensiere cuoco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggi di posizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le figure professionali del livello “operatori specializzati”, il\npassaggio dalla posizione retributiva 3) alla posizione retributiva 2) avviene\na seguito del raggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione\nretributiva 3), purché il lavoratore sia in possesso delle competenze\nprofessionali e\u002Fo delle abilitazioni\u002F patenti richieste a livello aziendale per\nlo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalla posizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1),\npurché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle\nabilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle\nattività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del\nraggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione retributiva 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale C): TECNICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia\noperativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e\nistruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze\ne professionalità, nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali\ne\u002Fo gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei\nprocessi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo\ndi attività operative e il coordinamento di personale di livello pari o\ninferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle\nqualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di\napposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico-sanitaria e\namministrativa, nonché quelle connesse all'accertamento psico-attitudinale e\nper l'ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo\ndelle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle\ndisposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle\nnavi traghetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte\nabilitazioni\u002Fpatenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una\nspecifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni\nretributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi\nsettori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi\nanche attraverso il coordinamento e il controllo delle attività di personale\ndi livello pari o inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico della manutenzione infrastrutture:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e\nmanutenzione degli impianti e degli apparati, anche attraverso l'utilizzo di\nschemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso\ncontrollo amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico della manutenzione rotabili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e\nmanutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso\nl'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il\nconnesso controllo amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico della circolazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività di circolazione e\u002Fo di controllo e\nsorveglianza su determinati apparati di sicurezza operando con autonomia\noperativa relativamente agli istradamenti, ovvero collaborano alle attività\ngestionali necessarie in stazione ferroviaria di non elevato traffico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico di verifica e formazione treno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al\nfine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione,\nattività tecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, nonché\nattività operative\u002Ftecnico-pratiche\u002F amministrativo-contabili con specifica\npreparazione professionale in relazione ai processi di gestione del materiale\nrotabile e della formazione dei convogli e in coerenza con le norme di\nsicurezza e circolazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico di manovra e condotta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività: di manovra, di composizione e\nscomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti e\noperano, inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra, anche\nattraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra; di\ncondotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni; previa\nabilitazione al mezzo di trazione, di movimenti di convogli merci o vuoti\nviaggiatori su tratti di linea specificatamente delimitati e autorizzati oppure\ntra impianti della stessa località con locomotive da treni\u002Fmanovra, di\nlocomotori isolati o accoppiati, di materiali vuoti (anche leggeri) tra gli\nscali e\u002Fo impianti di una stessa località; di supporto al macchinista in\nservizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico polifunzionale treno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che possono svolgere almeno 2 delle seguenti attività: manovra\ndegli scambi e dei segnali di istradamento mediante l'uso di appositi\ndispositivi; manovra di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari\nnel rispetto delle normative vigenti; operano, inoltre, con autonomia operativa\nrelativamente alla manovra, nonché attraverso il coordinamento e la\nsorveglianza di più squadre di manovra;\noperative\u002Ftecnico-pratiche\u002Famministrativo-contabili, nel rispetto di norme e\nregolamenti prefissati, con specifica preparazione professionale in relazione\nai processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli\ne in coerenza con le norme di sicurezza e circolazione; tecniche, di controllo\ne verifica sul materiale rotabile, nel rispetto di norme e regolamenti\nprefissati, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e\ncircolazione; previa abilitazione al mezzo di trazione, di movimenti di\nconvogli merci o vuoti viaggiatori su tratti di linea specificatamente\ndelimitati e autorizzati oppure tra impianti della stessa località con\nlocomotive da treni\u002Fmanovra, di locomotori isolati o accoppiati, di materiali\nvuoti (anche leggeri) tra gli scali e\u002Fo impianti di una stessa località; di\nsupporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di\nemergenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico di protezione aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori addetti al monitoraggio delle criticità di security, anche a\nbordo treno, attraverso un'attività di rilevamento degli eventi anomali che\ninteressano il patrimonio aziendale concorrendo alla elaborazione di progetti e\nfavorendo le necessarie attività di tutela; supporto all'operato del personale\nincaricato di verificare la regolarità dei titoli di viaggio e le violazioni\nal regolamento di polizia ferroviaria; presenziamento degli asset aziendali in\noccasione di eventi che possano provocare ripercussioni sull'attività\naziendale svolgendo attività di raccordo con le autorità di P.S.; controllo e\nverifica della corretta applicazione dei sistemi di sicurezza connessi in\noccasione di trasporti di merci speciali o pericolose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico di ufficio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività di specifica natura tecnica e\u002Fo\namministrativa anche operando su sistemi informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico commerciale a terra\u002Fa bordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni e competenze\nprofessionali, espletano attività di assistenza alla clientela svolgendo in\nparticolare, nelle stazioni e a bordo treno, dialogando in lingua straniera\nquando necessario, attività di controlleria ed emissione dei titoli di\nviaggio, informazioni alla clientela e provvedendo, con ogni iniziativa atta,\nad assicurare il miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni\nconnesse con iniziative promozionali e commerciali. Sono responsabili del buon\nandamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche,\ntecnico\u002Famministrative e fiscali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico di logistica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai\nservizi a bordo treno, in condizioni di autonomia operativa supervisionano, nel\nrispetto delle indicazioni fornite dalla azienda e in particolare dal\nresponsabile di impianto, tutte le attività che vengono svolte all'interno ed\nall'esterno dei magazzini, sussidiarie ai servizi a bordo treno, sia ordinarie\nche straordinarie; provvedono alla corretta ottimizzazione delle risorse umane\nimpiegate, all'adeguamento e allo sviluppo di procedure, metodologie e\ntecnologie presenti sui luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico polivalente terminalista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico che negli impianti di terminalizzazione svolge una o più delle\nseguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* gruista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* manovra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* tecnico sanitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* elettricista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* motorista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* carpentiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* operaio di coperta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggi di posizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le figure professionali del livello “tecnici” il passaggio dalla\nposizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1), purché il lavoratore\nsia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle abilitazioni\u002Fpatenti\nrichieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per\nciascuna figura professionale, avviene a seguito del raggiungimento di cinque\nanni di anzianità nella posizione retributiva 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale B): TECNICI SPECIALIZZATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con maggiore\nautonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni\nricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di\nprofessionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e\ncoordinamento dei lavori, commerciali e\u002Fo gestionali, di protezione aziendale,\nfinalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso\nl'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi\nproduttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle\nqualificazioni professionali necessarie, svolgono attività tecnico-sanitarie\nnell'ambito delle mansioni previste dalla vigente normativa per l'infermiere\nprofessionale e coadiuvano il medico sulla base di apposite istruzioni negli\naccertamenti clinico-strumentali, oppure svolgono le operazioni connesse alla\nesecuzione di esami radiologici, di analisi cliniche, chimiche e\nmicrobiologiche, di igiene industriale e di riabilitazione, nonché i\nlavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di\ntraghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative e\namministrative vigenti nei settori marittimi dei capi servizio e dello stato\nmaggiore delle navi traghetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte\nabilitazioni\u002Fpatenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una\nspecifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni\nretributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi\nsettori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi\nanche attraverso il coordinamento e il controllo delle attività di personale\ndi livello pari o inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo stazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività di dirigenza della circolazione dei treni,\ndi sorveglianza e coordinamento tecnico\u002Fpratico\u002F amministrativo\u002Fgestionale in\nambito stazione e nei settori relativi all'andamento dei treni, di applicazione\ndelle nonne regolamentari dell'esercizio ferroviario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo tecnico infrastrutture:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività tecnico\u002Foperative\u002Forganizzative\u002F\ngestionali e contabili finalizzate alla realizzazione e al controllo dei\nprocessi produttivi di manutenzione e realizzazione della infrastruttura\nferroviaria in linea, negli impianti, nei cantieri e nei laboratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo tecnico rotabili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività tecnico\u002Foperative\u002Forganizzative\u002F\ngestionali e contabili finalizzate alla realizzazione e al controllo dei\nprocessi produttivi di manutenzione dei rotabili e delle apparecchiature negli\nimpianti e nelle officine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista tecnico amministrativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività: amministrative, gestionali, di supporto e\ncollaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento; specialistiche\ntecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di\ndisegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di\ncollaborazione e coordinamento di particolari attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- specialista tecnico commerciale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori con qualificata competenza professionale che svolgono attività\nrelative alla promozione, alla vendita, nonché alla realizzazione del\ncontratto di trasporto, di sorveglianza e di coordinamento tecnico, pratico,\namministrativo e contabile, di collaudo e verifica dei materiali e di\nassistenza alla clientela, anche dialogando in lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico specializzato di protezione aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività di coordinamento e di organizzazione\ntecnica dei compiti assegnati ai tecnici, finalizzata al rispetto delle\nprocedure e degli standard attesi durante lo svolgimento delle attività\noperative, anche attraverso visite degli asset aziendali e il loro\npresenziamento diretto a prevenire possibili situazioni critiche; accertamento\ndelle violazioni al regolamento di polizia ferroviaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>capo treno\u002Fcapo servizi treno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività relative alla dirigenza, sorveglianza e\nresponsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con\ninterventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno nei\ncasi previsti sulla base dei regolamenti e della normativa vigenti; alla\ncompilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del\npersonale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del\nservizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell'ambito\ndelle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di\nviaggio, alla assistenza e informazione della clientela, anche dialogando in\nlingua straniera, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e\nscambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi\nprevisti e in eventuali altri casi con il possesso di specifiche\nabilitazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- macchinista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono attività di condotta di mezzi di trazione con\nrelativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sulla intera\ninfrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa\nspecificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in\nbase ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta\nsulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti\ncompetenti previsti dalle discipline legislative in materia. Effettuano visite\ndi controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono la prova\nfreno ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale\nrimorchiato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnico specializzato polivalente terminalista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico specializzato che negli impianti di terminalizzazione svolge una o\npiù delle seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* impiegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* gruista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* manovra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* coadiutore medico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* tecnico sanitario specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* nostromo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* capo elettricista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* capo motorista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* ufficiale navale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* ufficiale di macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* ufficiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggi di posizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le figure professionali del livello “tecnici specializzati” il\npassaggio dalla posizione retributiva 3) alla posizione retributiva 2) avviene\na seguito del raggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione\nretributiva 3), purché il lavoratore sia in possesso delle competenze\nprofessionali e\u002Fo delle abilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per\nlo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalla posizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1,\npurché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle\nabilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle\nattività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del\nraggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione retributiva 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale A): DIRETTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di più elevata\nprofessionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al\nlivello inferiore, oltre che delle abilitazioni\u002Fpatenti prescritte, espletano\ncon discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali,\nattività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche\ncompetenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e\ncoordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione\nprofessionale e la gestione di altro personale e\u002Fo di risorse affidate di\nlivello pari o inferiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esperto\u002Fimpiegato direttivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e\u002Fo\ncompetenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto\nnell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività\nspecialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e\u002Fo\ndirettive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabili di piattaforma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che gestiscono con discrezionalità e facoltà di iniziativa\nl'arrivo e l'uscita delle merci negli impianti di logistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo traffico traslochi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che svolgono funzioni direttive e specialistiche inerenti la\nrealizzazione dei risultati produttivi anche attraverso il coordinamento e il\ncontrollo del processo legato al trasloco delle merci nel settore della\nlogistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capo commessa commerciale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori adibiti, con compiti di responsabilità, alla gestione delle\ncommesse commerciali nel settore della logistica sia sotto il profilo tecnico\nche relazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello professionale Q): QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.85\nn. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale,\nampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nella\nattuazione degli obiettivi e dei processi produttivi della azienda. Rientrano\nin questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di\nstrutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato\ncontenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni\norganizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di\ninteresse strategico per l'azienda, che comportino attività di studio,\nconsulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e\napplicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'interno del livello professionale Q) sono individuate 2 distinte\nposizioni retributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>posizione retributiva 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile linea\u002Fstruttura operativa-tecnica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono\nresponsabili di linea\u002Funità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane,\neconomiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori\naziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, esercizio rete,\ncondotta, servizi di bordo, sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione\naziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e\ncontabilità, tecnico-amministrativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllore\u002Fcoadiutore di protezione aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della\nprotezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, della\nassistenza alla clientela e della vendita, espletano servizi ispettivi negli\nimpianti rispetto a disfunzioni gravi e ripetute che possono caratterizzare i\nprocessi produttivi aziendali, accertano e contestano a terra e a bordo treno\nle infrazioni e gli abusi in materia di rilascio, acquisto ed utilizzo dei\ntitoli di viaggio al fine di ridurre le frodi, l'evasione e l'elusione,\ncontrollano i servizi forniti dalle società appaltatrici verificando l'operato\ndel relativo personale. Rappresentano il raccordo necessario per le attività\ndi studio, progettazione e realizzazione dei sistemi security necessari alla\ntutela degli asset aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- professional:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei\nprescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in\nuno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete,\ncondotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla\nclientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione\ne contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza,\npianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di\nattività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione\noperativa, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche\nattraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori\nche hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico\u002Fcontabile nella\nrealizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o\nconcorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi\nproduttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture\noperative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- professional sanitario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1° ufficiale navale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1° ufficiale di macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1° ufficiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la\nloro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in\nattuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore\nmarittimo dello stato maggiore delle navi traghetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizione retributiva 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali esemplificative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- responsabile struttura operativa complessa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in possesso di notevole esperienza, dei prescritti titoli\nprofessionali e di elevatissime competenze tecniche e gestionali organizzano e\ncoordinano, in strutture operative articolate e complesse e con ampi margini di\ndiscrezionalità ed iniziativa, le risorse di uno dei seguenti settori:\nmanutenzione dell'infrastruttura, manutenzione e verifica dei rotabili,\ncircolazione treni, esercizio rete, condotta rotabili, servizi di bordo, di\nsicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, servizi di vendita,\ndi marketing, di assistenza clienti, medico-sanitario, di amministrazione e\ncontabilità e tecnico-amministrativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- coordinatore di protezione aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della\nprotezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, della\nassistenza alla clientela e della vendita, attuano le politiche, le strategie\ned i piani operativi emanati dalla competente struttura aziendale e finalizzati\nalla tutela e alla salvaguardia degli asset societari anche nella gestione\ndelle anormalità rilevanti; gestiscono rapporti, al livello di competenza, con\nPOLFER, Protezione Civile, Prefetture e Organismi e Istituzioni, nonché delle\nattività di protezione aziendale nelle situazioni di anormalità ed eventi\ncritici; elaborano e redigono appositi piani di dettaglio per la tutela degli\nimpianti, provvedendo a determinare le misure di protezione necessarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- professional senior:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle\nsole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti\nsettori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta,\nservizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela,\nvendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e\ncontabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione\ne controllo, personale e organizzazione, nell'ambito del loro campo di\nattività realizzano studi di ricerca, di progettazione e\u002Fo di pianificazione\noperativa, direzione e coordinamento della progettazione e dei lavori di\nrealizzazione di nuove opere di ingegneria, finalizzati al conseguimento degli\nobiettivi aziendali, nonché l'attuazione operativa, con ampi margini di\ndiscrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e\nutilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con\nfunzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comandante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- direttore di macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, sono\nresponsabili della loro attività a bordo delle navi in servizio di\ntraghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative e\namministrative vigenti nel settore marittimo dello stato maggiore delle navi\ntraghetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggio di posizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalle figure professionali della posizione retributiva 2) alle\nfigure professionali della posizione retributiva 1) avviene esclusivamente\nsulla base di una positiva valutazione di merito della azienda sulle competenze\ne sulle capacità professionali espresse nelle funzioni svolte e sulla\nattitudine al disimpegno delle funzioni previste per le figure professionali\ndella posizione retributiva 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIGURE PROFESSIONALI DEL SETTORE MARITTIMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità con quanto stabilito dal D.lgs. 12.5.15 n. 71 e dai connessi\nprovvedimenti amministrativi di attuazione (ad es. DM 25.7.16), entro\nl’1.1.17 le figure professionali del settore marittimo elencate nei livv. Q),\nB), C), D), E) ed F) saranno quelle risultanti dall'adeguamento che le\nCapitanerie di porto competenti metteranno in atto in fase di rinnovo dei\ncertificati di competenza o di addestramento (in scadenza al 31.12.16),\nrilasciati ai lavoratori interessati sulla base di apposite tabelle di\nequivalenza e valutato l'addestramento obbligatorio richiesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTIVITÀ POLIFUNZIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le modalità che saranno individuate tra le parti con contrattazione a\nlivello aziendale, i lavoratori in possesso dei requisiti fisici e\nprofessionali richiesti in relazione alle rispettive specializzazioni, potranno\nsvolgere attività polifunzionali previa acquisizione delle prescritte\nabilitazioni da parte del gestore della infrastruttura e\u002Fo della impresa\nferroviaria nei livelli professionali B), C) e D).\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte IV - ORARIO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\n\u003Ch3>Art. 27 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Disciplina generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lett. a) del successivo\npunto 1.6) l’orario settimanale di 38 si calcola come media nello sviluppo\ndel turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che operano nei turni di cui alla lett. b) del successivo\npunto 1.6) l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello\nsviluppo del turno, di norma nel mese, con i limiti minimi e massimi\nrispettivamente di 30 e 44 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori,\ncomplementari, di supporto e\u002Fo di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di\n38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale\npossono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al\nlimite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale\npotrà essere concordata l’elevazione fina ad un massimo di 6 mesi del\nperiodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite\nmassimo di 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione\ndei turni e degli orari di servizio.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di\nflessibilità nell’anno articolato in 3 distinti periodi, ciascuno di durata\nnon superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell’orario\ndi lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei 3 periodi, nel corso dei\nquali potranno essere previste settimane con durata dell’orario di lavoro non\ninferiore a 30 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1°\ncapoverso non si pervenga alla definizione di una intesa, le aziende, per i\nsoli lavoratori che operano nei turni\u002Fprestazioni di cui alle lett. c) e d) del\nsuccessivo punto 1.6), potranno realizzare il regime di flessibilità ivi\nprevisto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore,\nper un solo periodo nell'anno di durata non superiore a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la\nretribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di\nriduzione dell'orario ordinario di lavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale è\nprogrammata dalle aziende e si realizza in funzione delle esigenze tecniche,\nproduttive od organizzative del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni di tale distribuzione saranno oggetto di specifica\nnegoziazione a livello di contrattazione aziendale, da completarsi, di norma,\nentro i 20 giorni successivi alla loro presentazione alle strutture sindacali\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora tale negoziazione non determini accordo, le aziende potranno\nattivare, previa ulteriore comunicazione almeno 20 giorni prima alle strutture\nsindacali competenti, variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino ad\nun massimo di 1 ora nell'anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero\noriginariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno\noriginariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario\nspezzato di cui al successivo punto 1.7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\n\u003Cp>Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel\ncaso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 24-5, la\ndurata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa\nmaggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori\noperanti nei turni di cui alla lett. a) del successivo punto 1.6) e salvo\nquanto stabilito al successivo punto 2) (Disciplina particolare per il\npersonale mobile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può\nessere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i\nlavoratori operanti nei turni di cui alla lett. e) del successivo punto 1.6),\nqualora il periodo di lavoro giornaliero abbia inizio non prima delle ore 4,\novvero abbia termine entro le ore 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale operante a terra dipendente dalle aziende dei servizi\naccessori, complementari, di supporto e\u002Fo di pulizia, con contrattazione a\nlivello aziendale il periodo di lavoro giornaliero diurno interessante la\nfascia oraria 5-24 di cui al 1° paragrafo del presente punto 1.4) potrà\nessere elevato fino ad un massimo di 1 ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo stesso personale il periodo di lavoro giornaliero che interessi la\nfascia oraria 24-5 avrà una durata programmata massima di 10 ore, ferma\nrestando la media di 8 ore tra 2 riposi settimanali consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\n\u003Cp>1.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\n\u003Cp>L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative\nl'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi\ngli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di\ncontrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle OO.SS.\nstipulanti il presente CCNL, nell'ambito di una procedura negoziale da\nattivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro\n20 giorni dalla attivazione della procedura stessa.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) in turni avvicendati nelle 24 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale mobile); c) in\nturni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) su prestazione unica giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla precedente lett. d) può\narticolarsi in orario spezzato nei termini previsti al successivo punto 1.7),\novvero in orario misto (prestazione con orario continuativo alternato con\nprestazione con orario spezzato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni della articolazione dell'orario di lavoro giornaliero saranno\noggetto di una specifica procedura negoziale a livello aziendale, da\ncompletarsi, di norma, entro i 20 giorni successivi alla attivazione della\nprocedura stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che operano nelle prestazioni di cui alla lett. d) del\nprecedente punto 1.6), per orario spezzato si intende il periodo di lavoro\ngiornaliero nel corso del quale è previsto un intervallo non retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata di ciascuno dei 2 periodi di lavoro che compongono il periodo di\nlavoro giornaliero non sarà inferiore a 2 ore; la durata dell'intervallo tra i\n2 periodi stessi non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 2 ore\ne 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite di 2 ore e 30 minuti alla durata massima dell'intervallo tra i 2\nperiodi può essere elevato fino a 3 ore con contrattazione a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori,\ncomplementari, di supporto e\u002Fo di pulizia sui treni in stazionamento, negli\nimpianti ferroviari o negli uffici, le aziende stesse potranno programmare\nl'orario spezzato di cui al presente punto 1.7) previa contrattazione con le\nRSU, o con le RSA ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso del lavoro a turni, di cui alle lett. a) e c) del precedente punto\n1.6), per prestazioni che richiedono continuità di presenza il lavoratore del\nturno cessante può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende garantiranno la sostituzione entro 1 ora dal completamento del\nperiodo di lavoro giornaliero programmato. A livello di contrattazione\naziendale potrà essere previsto un termine maggiore per la sostituzione,\ncomunque non superiore a 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni stabilite\ndall’art. 75 (Indennità per lavoro notturno) del presente CCNL quello\ncompreso tra le ore 22 e le 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 24 e le 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I servizi notturni sono programmabili nel numero massimo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 servizi tra 2 riposi settimanali, elevabili a 3 servizi, purché il terzo\nnon sia consecutivo al precedente, previa contrattazione a livello\naziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 10 per mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 79 per anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale mobile, i servizi di cui alle precedenti\nlett. b) e c) sono definiti al successivo punto 2) (Disciplina particolare per\nil personale mobile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale le parti possono definire gli\neventuali ulteriori criteri per l'individuazione delle casistiche che,\nrilevando la possibilità del superamento dei servizi annui di cui alla lettera\nc) del precedente capoverso, determinino l'applicazione delle norme relative al\nlavoro notturno di cui al capo IV, D.lgs. 8.4.03 n. 66 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 11 ore consecutive nel\ncorso di ogni periodo di 24 ore, fatto salvo quanto definito al successivo\npunto 2) per il personale mobile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'articolazione dell'orario di lavoro nei turni di cui alle lett.\na) ed e) del precedente punto 1.6), si potranno prevedere, in sede di\nnegoziazione dei turni di servizio, durate inferiori del riposo giornaliero,\nfino ad un minimo di 8 ore consecutive, ferma restando la misura minima di 11\nore medie nello sviluppo del turno, di norma nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale le parti potranno altresì definire,\nper le attività di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie interessanti\nl'arco notturno, lo stesso limite minimo di 8 ore consecutive, ferma restando\nla misura minima di 11 ore medie tra 2 riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1), art. 29 (Riposo\nsettimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a\n48 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultimo periodo di lavoro, fatto\nsalvo quanto previsto per il personale mobile al successivo punto 2)\n(Disciplina particolare per il personale mobile).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni, il riposo\nminimo settimanale non potrà essere inferiore a 35 ore consecutive a decorrere\ndal termine dell'ultimo periodo di lavoro, comprendente una intera giornata di\ncalendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, qualora il periodo di lavoro giornaliero precedente il\nriposo settimanale si concluda nella fascia oraria 24-6, al termine del riposo\nsettimanale la ripresa del servizio non potrà comunque essere disposta prima\ndelle ore 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà\nessere prevista una pausa di 15 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine si considerano utili anche le pause per la refezione e ogni altro\nspazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore\ndi lavoro, non sia nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni,\nnonché, per i lavoratori il cui periodo di lavoro giornaliero è articolato ai\nsensi del precedente punto 1.7), l'intervallo collocato tra i 2 periodi di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale le parti definiranno, in funzione\ndella specificità del servizio, le modalità di fruizione dell'istituto in\ncoerenza con quanto definito nel presente punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Disciplina particolare per il personale mobile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1) Definizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il presente punto 2 si applica al personale definito alla successiva lett.\nb) quando è utilizzato in servizio ai treni, compresi eventuali trasferimenti\ndi materiale rotabile non in servizio commerciale, ovvero al personale\nnavigante (PNT) di cui alla successiva sezione specifica 2.7.H, o in almeno una\ndelle attività di cui alla successiva lett. c). Per quanto non diversamente\ndisciplinato, a detto personale si applica la disciplina generale di cui al\nprecedente punto 1) del presente art. 27;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai fini della presente disciplina e con riferimento all'art. 26\n(Classificazione professionale) del presente CCNL, si definisce:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di macchina (PDM):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore, dipendente dalla impresa ferroviaria o dal gestore della\ninfrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di\n“macchinista”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale di bordo (PDB):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore, dipendente dalla impresa ferroviaria o dal gestore della\ninfrastruttura ferroviaria, al quale è attribuita la figura professionale di\n“capotreno\u002Fcapo servizi treno”, o la figura professionale di “tecnico\ncommerciale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale polifunzionale treno (PPT):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore, dipendente dalla impresa ferroviaria, al quale è attribuita\nla figura professionale di “tecnico polifunzionale treno”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale dei servizi (PDS):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore, di norma non dipendente dalla impresa ferroviaria, al quale,\nper ognuna delle articolazioni che seguono, è attribuita la figura\nprofessionale di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*per il personale di accompagnamento notte (PAN): “operatore specializzato\ncommerciale” o “addetto di bordo”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* per il personale di assistenza e\u002Fo ristorazione (PAR): “operatore\nspecializzato commerciale”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* per il personale ausiliario e\u002Fo pulizia (PAP): “pulitore a bordo\ntreno”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- personale navigante (PNT):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore, di norma dipendente dalla società che effettua il servizio\nmarittimo di traghettamento ferroviario, al quale è attribuita una delle\nfigure professionali di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* mozzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* allievo comune polivalente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* piccolo di cucina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* comune polivalente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* giovanotto di coperta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* garzone di camera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* cameriere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* marinaio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* dispensiere cuoco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* elettricista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* motorista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* carpentiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* operaio di coperta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* nostromo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* capo elettricista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* capo motorista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* ufficiale navale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* ufficiale di macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* ufficiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1° ufficiale navale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1° ufficiale di macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* 1° ufficiale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* comandante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* direttore di macchina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>agli stessi fini si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il\nlavoratore svolge una delle seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del\ntreno. A sua volta, tale attività si definisce:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*continuativa, quando, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro\ngiornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque\ncon modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che\nnon ne determinino le interruzioni di continuità descritte per la “condotta\neffettiva” nel capoverso successivo del presente alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*effettiva, data, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero,\ndalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente\ncapoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti\nnetti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da\nfermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali\nperò non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni\nassorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*scorta, nel corso della quale il PDB o il PPT, ovvero il PDS, nell'ambito\ndelle rispettive competenze, opera in servizio al treno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la\nmessa fuori servizio del mezzo di trazione, o il PDB, ovvero il PPT, oppure il\nPDS, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono operazioni preliminari o\nsuccessive connesse alla circolazione o al servizio del treno, ovvero,\naltresì, il PDM o il PDB\u002FPPT\u002FPDS, procedono alle operazioni di consegna\ndiretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo\ntreno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di\nesercizio dell'azienda o del gestore dell'infrastruttura, operazioni di\nspostamento del mezzo di trazione e\u002Fo del convoglio precedenti e\u002Fo successive\nal servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario\ne nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante\nl’esecuzione di dette operazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a\ndisposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di\nuna o più delle attività sopra descritte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno\nstesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione della azienda\npresso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di\niniziare la successiva programmata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*pausa, nel corso della quale, nell'ambito di una sosta di servizio, di uno\nspostamento di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di\nun intervallo di tempo ai fini del recupero psico-fisico pur rimanendo a\ndisposizione dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere\nattività di condotta o di scorta e su disposizione della azienda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>°si reca anche in treno presso una località posta al di fuori della\npropria base operativa di assegnazione, provenendo da quest'ultima, oppure,\nviceversa, presso una località appartenente alla propria base operativa\nprovenendo da una località esterna a detta base operativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>° si sposta tra località diverse collocate al di fuori della propria base\noperativa di assegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>° si reca presso la struttura alberghiera per la fruizione del riposo fuori\nresidenza dopo l'effettuazione di un periodo di lavoro giornaliero o,\nviceversa, proviene dalla stessa per effettuare un periodo di lavoro\ngiornaliero, con percorrenza superiore a 10 minuti per ognuno dei 2 casi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>°si sposta tra impianti collocati all'interno della propria base operativa\ndi assegnazione, tra l'una e l'altra delle attività sopra descritte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sempre agli stessi fini, si definisce inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- base operativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>entità organizzativa convenzionale entro il cui perimetro il personale\nmobile può iniziare o terminare il servizio, composta dall'insieme degli\nimpianti ferroviari collocati all'interno del territorio comunale della sede di\nlavoro del lavoratore. Con contrattazione a livello aziendale il perimetro\ndella base operativa potrà essere diversamente individuato sulla base di\nspecifiche esigenze produttive e organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modulo di equipaggio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>modello organizzativo di servizio ai treni definito secondo le disposizioni\ndell'ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), ove previste, e\ngli accordi aziendali, articolato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* MEC1: modulo di condotta operante con un solo agente PDM in cabina di\nguida;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* MEC2: modulo di condotta operante con 2 agenti PDM in cabina di guida;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* MEC3: modulo di condotta operante con un solo agente PDM e un agente PPT\nin cabina di guida;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*MEC4: modulo di condotta operante con un solo agente PDM e coadiuvato in\ncabina di guida, nei casi previsti, da un agente PDB;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* MEB1: modulo di bordo operante con un solo agente PDB;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* MEB2: modulo di bordo MEB1 operante con altri agenti PDB;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*MES: modulo di servizio composto da personale PDS, articolato per le\nrispettive attività in MESI (accompagnamento notte);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* MES2 (assistenza e\u002Fo ristorazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* MES3 (assistenza e\u002Fo pulizia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I moduli di equipaggio già operativi nelle aziende all'atto della entrata\nin vigore del presente CCNL restano confermati. È invece subordinato\nall'accordo in sede aziendale l'impiego di ulteriori moduli di equipaggio,\nsempreché siano coerenti con le disposizioni dell'ANSF e rispettino le\ncondizioni di utilizzazione definite nel presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riposo giornaliero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodo continuativo di tempo a completa disposizione del lavoratore\nintercorrente tra 2 periodi di lavoro giornaliero tenuto conto di quanto\nprevisto al successivo punto 2.3), a sua volta definito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*in residenza: quando è fruito tra il termine di un periodo di lavoro\ngiornaliero e l'inizio di un nuovo periodo di lavoro giornaliero presso la\npropria base operativa di assegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*fuori residenza (RFR): quando non può essere fruito presso la propria base\noperativa di assegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* servizio in andata e ritorno (A\u002FR): composto da un unico periodo di lavoro\ngiornaliero preceduto e seguito da un riposo giornaliero in residenza, ovvero\npreceduto o seguito da un periodo di riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*servizio con RFR: composto da 2 distinti periodi di lavoro giornaliero, tra\nloro separati da un riposo giornaliero fuori residenza, in cui il 1° periodo\nè preceduto da un riposo giornaliero in residenza o da un riposo settimanale e\nil 2° periodo è seguito da un riposo giornaliero in residenza o da un periodo\ndi riposo settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza\neffettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di\nappartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto\nferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro\nimpianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale\nriposo fuori residenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>infine, allo scopo di disciplinare opportunamente l'articolazione degli\norari per rispondere alle diverse modalità organizzative del lavoro e dei\nregimi di orario e alle condizioni operative di erogazione dei servizi, proprie\ndelle attività che caratterizzano il personale mobile ricompreso nel campo di\napplicazione del presente CCNL, si individuano le seguenti Sezioni Specifiche\nquali articolazioni normative del presente punto 2) riferite ad aziende o\nstrutture organizzative delle stesse rispettivamente dedicate, in via esclusiva\no prevalente, ad ognuna delle attività di seguito descritte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi passeggeri a mercato (SP1), comprendenti i servizi circolanti in\ntutto o in parte su tratte ferroviarie classificate AV\u002FAC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi passeggeri regionali e locali (SP2), comprendente i servizi\nregolati dalla legislazione nazionale di cui al D.lgs. n. 422\u002F97 e s.m.i. e\ndalla relativa legislazione attuativa regionale, ovvero effettuati tra due\nRegioni limitrofe su autorizzazione del competente Organismo di cui alla legge\n23.7.09 n. 99 e s.m.i., in quanto valutati compatibili con dette\nlegislazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi passeggeri media-lunga percorrenza (SP3), comprendente tutti gli\naltri servizi, inclusi quelli effettuati tra due o più Regioni tra loro\nlimitrofe autorizzati dal citato Organismo e i servizi a mercato non rientranti\nnella definizione di SPI di cui al precedente 1° alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi merci (SM);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-servizi complementari e di supporto alle attività ferroviarie, forniti, di\nnonna, da aziende diverse dalle imprese ferroviarie, a loro volta articolati\nin:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* accompagnamento treni notte (SAN)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* assistenza e\u002Fo ristorazione a bordo treno (SAR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* ausiliari e\u002Fo pulizia (SAP)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* navi traghetto (SNT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività “accessoria” e “complementare” di cui alla lett. c) del\nprecedente punto 2.1) vengono quantificate ed eventualmente ulteriormente\nspecificate a livello aziendale, anche in relazione alla evoluzione della\ntecnologia, della organizzazione del lavoro, delle caratteristiche della\ninfrastruttura e del materiale rotabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della entrata in vigore del presente CCNL restano confermate, per\ntali attività, le specificazioni e le quantità in vigore nelle singole\naziende. Le eventuali successive variazioni saranno oggetto di informativa\npreventiva alle strutture sindacali interessate, almeno 20 giorni prima della\nloro introduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di servizi giornalieri promiscui, effettuati cioè con diversi\nmoduli di equipaggio, i limiti del periodo di lavoro, della condotta e del\nriposo giornaliero, come definiti nelle singole Sezioni specifiche di cui al\nsuccessivo punto 2.7), saranno quelli relativi ai moduli di condotta MEC1 o\nMEC3 o MEC4, qualora si abbia una durata complessiva del periodo di lavoro\ngiornaliero programmato con tali moduli, pari o superiore a 2 ore e 30 minuti.\nIn tali casi, la durata delle soste di servizio o gli spostamenti di servizio\ndi cui alla lett. c), ultimo alinea, 2° capoverso del precedente punto 2.1),\ntra 2 servizi di condotta programmati con moduli di equipaggio diversi, sarà\nattribuita al 50% a ciascuno dei due servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende garantiranno con i mezzi necessari gli spostamenti del personale\nnell'ambito della base operativa per fare ritorno, a servizio compiuto,\nall'impianto di partenza quando questo sia diverso da quello di arrivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo giornaliero decorre dall'ora di rientro nell'impianto di partenza,\ncon le modalità definite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui vengano programmati riposi fuori residenza (RFR) in\napplicazione di quanto previsto nelle successive parti specifiche, le aziende\ngarantiranno la completa fruizione del RFR stesso nella struttura individuata a\ntale scopo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4) Riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di riposo settimanale non potrà essere inferiore a 48 ore\nconsecutive a decorrere dal termine dell'ultimo periodo di lavoro giornaliero,\ncomprendente il giorno di riposo settimanale come definito al punto 1), art. 30\n(Riposo settimanale e giorni festivi) del presente CCNL e il riposo\ngiornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno, ma con\ncontrattazione a livello aziendale è spostabile tra il 4° e il 7° giorno\ngarantendo, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore annue di\nriposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale, secondo la procedura di cui al\nsuccessivo punto 2.9), possono essere concordate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le condizioni per la riduzione ad un minimo di 35 ore consecutive del\nlimite di cui al precedente punto 2.4.1), per un massimo di 8 volte\nnell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le condizioni per la riduzione del monte ore annuo di cui al precedente\npunto 2.4.2) e le eventuali modalità alternative a tale monte ore annuo, per\nla fruizione a condizioni equivalenti dei riposi settimanali programmati\nnell'arco dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripresa del servizio al termine del periodo di riposo settimanale è\nquella definita al precedente punto 1.11), fatto salvo quanto definito nel\nsuccessivo punto 2.7.D) (Sezione specifica “SM” - servizi merci).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5) Lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui al presente punto 2) si applica la disciplina\ngenerale di cui al 1° e al 2° capoverso del precedente punto 1.9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I servizi notturni tra 2 riposi settimanali, nel mese e nell'anno sono\ninvece fissati, per ogni sezione specifica, come stabilito al successivo punto\n2.7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od\norganizzativo, a livello di contrattazione aziendale possono essere concordate\nmodalità di calcolo diverse del limite numerico annuo di servizi notturni,\nnonché gli eventuali ulteriori criteri di cui all'ultimo capoverso del\nmedesimo punto 1.9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.6) Pause.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla definizione di cui al 7° alinea della lett. c) del\nprecedente punto 2.1), anche per i lavoratori di cui al presente punto 2) si\napplica la disciplina generale di cui al 1° capoverso del precedente punto\n1.12).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la fruizione del pasto ai sensi dei punti 1) e 3), art. 48 del presente\nCCNL, nella programmazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno\n30 minuti, considerata all'interno del periodo di lavoro giornaliero; tale\npausa non è assorbita dall'eventuale RFR diurno qualora interessi le fasce\norarie 11-15 e\u002Fo 18-22 e la durata dello stesso RFR sia quella minima, mentre\ninvece negli altri casi è confermato che la pausa è assorbita dal RFR qualora\nlo stesso interessi le suddette fasce orarie. Tale pausa non è programmata nei\ncasi di prestazioni notturne non successive ad un RFR, qualora tali prestazioni\nabbiano inizio a partire dalle ore 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale potranno essere concordate specifiche\ndiverse modalità per la fruizione del pasto e, nei casi previsti, del pasto\ndurante la pausa, nonché le eventuali modalità di adeguamento a tale scopo\ndella durata della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7) Sezioni specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa che segue è riferita ad ognuna delle sezioni Specifiche di cui\nalla lett. e) del precedente punto 2.1) ed esclusivamente ai moduli di\nequipaggio ivi indicati, composti come descritto alla lett. d) del medesimo\npunto 2.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale possono essere concordate eventuali\nulteriori configurazioni organizzative dei moduli di equipaggio, le cui\ncorrispondenti norme di utilizzazione andranno definite nell'ambito della\nrelativa sezione Specifica di appartenenza, fermo restando quanto definito\nnella medesima e, ove previsto, sulla base di quanto disposto dall'ANSF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7.A) Sezione Specifica “SP1”\" (servizi passeggeri a mercato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.1) Lavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-10 ore, per servizi programmati in a\u002Fr collocati nella fascia oraria 5-24\ned effettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEBI, MEB2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in a\u002Fr collocati nella fascia\noraria 5-24 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 ore, per servizi programmati in a\u002Fr interessanti la fascia oraria 24-5,\nper servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore, per servizi programmati in a\u002Fr interessanti la fascia oraria 24-5,\nper servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-17 ore complessive, ottenute come somma dei 2 periodi di lavoro giornalieri\nantecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata\nmassima pari a 9 ore per i servizi diurni nella fascia oraria 5-24 e con i\nlimiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi\nnotturni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese, può essere concordata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di\nlavoro giornaliero per i servizi di cui al 2° alinea della precedente lett. a)\ne l'estensione della fascia oraria fino alle ore 1 per i servizi di cui al 1°\ne al 2° alinea della precedente lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'estensione della fascia oraria fino alle ore L00 per i servizi diurni con\nRFR e con durata massima di 9 ore, di cui al 5° alinea della precedente lett.\na).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare\nl'efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al\nsuccessivo punto 2.9) si può concordare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elevazione fino a 18 ore della durata complessiva dei due periodi di\nlavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR di cui al 5° alinea della\nprecedente lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-allo scopo di ridurre il numero di servizi con RFR programmabili nel mese\ndi cui alla lett. b) del successivo punto A.3), il prolungamento fino a 11 ore\ndella durata massima del periodo di lavoro giornaliero per il PDB per i servizi\ndi cui al 1° alinea della precedente lett. a) anche interessanti la fascia\noraria 24-1, nel numero massimo di 5 servizi per mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.2) Riposo giornaliero in residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato\nnella fascia oraria 5-24;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero\ninteressante la fascia oraria 24-5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), è possibile concordare la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero\nin residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.3) Riposo giornaliero fuori residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti\nla fascia oraria 24-5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato\nin:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 tra 2 riposi settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 nel mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro\ngiornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà\nessere programmata per periodi superiori a 24 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), è possibile concordare l'elevazione del periodo di assenza dalla\nresidenza fino ad un massimo di 30 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.4) Servizio di condotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la\nprogrammazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea, lett.\nc) del precedente punto 2.1), è di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di\nequipaggio MEC2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con moduli di\nequipaggio MEC 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, con garanzia del rientro in\nresidenza, per servizi effettuati con modulo di equipaggio MEC1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), può essere concordata l'elevazione fino a 7 ore del limite massimo per\nla programmazione della condotta effettiva, con garanzia del rientro in\nresidenza, per servizi programmati in a\u002Fr effettuati con modulo di equipaggio\nMEC 1, per un massimo di 5 servizi nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.5) Lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5), il numero\nmassimo di servizi notturni programmabili è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 2 servizi tra due riposi settimanali consecutivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 11 per mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 79 per anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lett. c), resta\nconfermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.6) Termine del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità\nstabilite dal successivo punto 2.8) non prima di 2 ore oltre il termine\nprogrammato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti\nmassimi programmabili stabiliti alla precedente lett. a), punto A.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più\nelevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro\ngiornaliero, comunque non oltre le 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7.B) Sezione Specifica “SP2” (servizi passeggeri regionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e locali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.1) Lavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in a\u002Fr collocati nella fascia\noraria 5-24 ed effettuati con moduli di equipaggio MEC1, MEC4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-10 ore, per servizi programmati in a\u002Fr collocati nella fascia oraria 5- 24\neffettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 ore, per servizi programmati in a\u002Fr interessanti la fascia oraria 24-5\neffettuati con moduli di equipaggio MEC1, MEC4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore, per servizi programmati in a\u002Fr interessanti la fascia oraria 24-5\neffettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB 1, MEB2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-16 ore complessive, ottenute come somma dei 2 periodi di lavoro giornalieri\nantecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata\nmassima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5-24\ne con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi\nnotturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale, al fine di contemperare il\nmiglioramento della efficienza produttiva delle imprese e la riduzione del\nnumero dei RFR, può essere concordata, limitatamente ai servizi effettuati su\nlinee complementari di RFI spa e\u002Fo su linee di altri gestori\ndell'infrastruttura ferroviaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di\nlavoro giornaliero per i servizi di cui al 1° alinea della precedente lett.\na).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare\nl'efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al\nsuccessivo punto 2.9), può essere concordata l'estensione della fascia oraria\nfino alle ore 1 per i servizi di cui al 1° e 2° alinea e per i servizi di cui\nal 5° alinea della precedente lett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.2) Riposo giornaliero in residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato\nnella fascia oraria 5-24;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero\ninteressante la fascia oraria 24-5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese, è possibile concordare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le condizioni per la riduzione fino a 11 ore consecutive della durata\nminima del riposo giornaliero in residenza tra servizi programmati in a\u002Fr\ncollocati su due distinte giornate di calendario consecutive e le cui\nprestazioni giornaliere siano entrambe collocate nella fascia oraria 6-22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare\nl'efficienza produttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al\nsuccessivo punto 2.9), è possibile concordare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero in residenza di cui al\n1° alinea della precedente lett. a), a seguito di servizi che terminano entro\nle ore 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'ampliamento della fascia oraria di cui al 1° alinea della precedente\nlett. b) al periodo 5-24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.3) Riposo giornaliero fuori residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del RFR è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-7 ore consecutive, comunque interessanti la fascia oraria 24-5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 ore consecutive, qualora il RFR sia collocato per almeno 4 ore nella\nfascia oraria 24-5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato\nin:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 tra 2 riposi settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 nel mese, per il PDM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 nel mese, per il PDB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro\ngiornaliero (andata) RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà\nessere programmata per periodi superiori a 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità stabilite al successivo punto\n2.9), può essere concordata la riduzione a 6 ore consecutive di durata minima\ndel RFR nel caso in cui entrambi i periodi di lavoro giornaliero afferenti tale\nRFR siano collocati nella fascia ora 5-24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.4) Servizio di condotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la\nprogrammazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea, lett.\nc) del precedente punto 2.1), è di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 ore di condotta continuativa, per servizi effettuati con modulo di\nequipaggio MEC1 oppure MEC4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per servizi effettuati con\nmodulo di equipaggio MEC2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo\ndi equipaggio MEC1 e MEC4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.5) Lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5), il numero\nmassimo di servizi notturni programmabili è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 2 per servizi tra 2 riposi settimanali consecutivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 11 per mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 79 per anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lett. c), resta\nconfermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.6) Termine del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità\nstabilite al successivo punto 2.8) non prima di 2 ore oltre il termine\nprogrammato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti\nmassimi programmabili stabiliti alla precedente lett. a), punto B.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più\nelevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro\ngiornaliero, comunque non oltre le 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7.C) Sezione Specifica “SP3”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(servizi passeggeri mela-lunga percorrenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.1) Lavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-10 ore, per servizi programmati in a\u002Fr collocati nella fascia oraria 5-24\neffettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in a\u002Fr collocati nella fascia\noraria 5-24 effettuati con moduli di equipaggio MEC1 oppure MEC4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 ore, per servizi programmati in a\u002Fr interessanti la fascia oraria 24-5\neffettuati con moduli di equipaggio MEC1 oppure MEC4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore, per servizi programmati in a\u002Fr interessanti la fascia oraria 224-5\neffettuati con moduli di equipaggio MEC2, MEB1, MEB2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-17 ore complessive, ottenute come somma dei 2 periodi di lavoro giornalieri\nantecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio, con durata\nmassima pari a 9 ore per i servizi diurni nella fascia oraria 5-24 e con i\nlimiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi\nnotturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), può essere concordata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'elevazione fino a 10 ore del limite di durata massima del periodo di\nlavoro giornaliero e l'estensione della fascia oraria fino alle ore 1 per\nservizi di cui al 2° alinea della precedente lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'estensione della fascia oraria fino alle ore 1 per i servizi di cui al\n1° alinea e per i servizi diurni di cui al 5° alinea della precedente lett.\na).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.2) Riposo giornaliero in residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-14 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato\nnella fascia oraria 5-24;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero\ninteressante la fascia oraria 24-5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), è possibile concordare la durata minima di 14 ore del riposo giornaliero\nin residenza a seguito di servizi che terminano entro le ore 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.3) Riposo giornaliero fuori residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive, comunque interessanti\nla fascia oraria 24-5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la durata minima del RFR è pari a 6 ore consecutive, se il RFR è collocato\nper almeno 4 ore nella fascia oraria 24-5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato\nin:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 tra 2 riposi settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 nel mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza della residenza determinate dalla sequenza periodo di lavoro\ngiornaliero (andata) + RFR periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà\nessere programmata per periodi superiori a 24 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l’efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), è possibile concordare l’elevazione del periodo di assenza dalla\nresidenza fino ad un massimo di 30 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.4) Servizio di condotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la\nprogrammazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea, lett.\ne) del precedente punto 2.1), è di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 ore di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere effettuate con\nmodulo di equipaggio MEC2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 ore e 30 minuti di condotta continuativa, per prestazioni giornaliere\neffettuate con modulo di equipaggio MEC 1 oppure MEC4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 ore di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo di\nequipaggio MEC1 oppure MEC4. Qualora il servizio di condotta interessi la\nfascia 24-5, deve essere garantito il rientro in residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), può essere concordata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elevazione fino ad un massimo di 5 ore della condotta continuativa di cui\nal 2° alinea della precedente lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elevazione fino a 6 ore e 30 minuti del limite massimo per la\nprogrammazione della condotta effettiva di cui al 3° alinea della precedente\nlett. a), con garanzia del rientro in residenza qualora il servizio di condotta\ninteressi la fascia 24-5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.5) Lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5), il numero\nmassimo di servizi notturni programmabili è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)2 servizi tra 2 riposi settimanali consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 11 per mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 79 per anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)a livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo\nservizio notturno tra 2 riposi settimanali consecutivi, purché il terzo\nservizio non sia consecutivo al precedente e non interessi per più di 1 ora la\nfascia oraria 24-5 fino ad un massimo di 2 volte nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lett. c), resta\nconfermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.6) Termine del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità\nstabilite al successivo punto 2.8) non prima di 2 ore oltre il termine\nprogrammato dello stesso e, in ogni caso, non oltre 1 ora rispetto ai limiti\nmassimi programmabili stabiliti alla precedente lett. a), punto C.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un termine più\nelevato rispetto ai limiti massimi programmabili del periodo di lavoro\ngiornaliero, comunque non oltre le 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7.D) Sezione Specifica “SM”\" (servizi merci).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.1) Lavoro giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di lavoro giornaliero è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-10 ore, per servizi programmati in a\u002Fr collocati nella fascia oraria 5-24\ned effettuati con modulo di equipaggio MEC2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 ore e 30 minuti, per servizi programmati in a\u002Fr collocati nella fascia\noraria 5-24 ed effettuati con modulo di equipaggio MEC3 oppure MEC4,\ncomprendente una pausa di almeno 30 minuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore, per servizi programmati in a\u002Fr interessanti la fascia oraria 24-5\ned effettuati con modulo di equipaggio MEC2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7 ore per servizi programmati in a\u002Fr interessanti la fascia oraria 24-5 ed\neffettuati con modulo di equipaggio, MEC3 oppure MEC4, con le modalità\ndefinite a livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro\ngiornalieri antecedente e seguente il RFR, per servizi effettuati con moduli di\nequipaggio MEC2, MEC3 oppure MEC4, con le durate massime dei 2 periodi\nantecedente e seguente il RFR pari ai limiti di cui ai precedenti 1°, 2°, 3°\ne 4° alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), si può concordare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'elevazione a 11 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro\ngiornaliero e\u002Fo l'estensione fino alle ore 1 della fascia oraria per i servizi\ndi cui al 1° alinea della precedente lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'elevazione a 10 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro\ngiornaliero e\u002Fo l'estensione fino alle ore 1 della fascia oraria per i servizi\ndi cui al 2° alinea della precedente lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'elevazione a 9 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro\ngiornaliero di cui al 3° alinea della precedente lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'elevazione a 8 ore del limite di durata massima del periodo di lavoro\ngiornaliero di cui al 4° alinea della precedente lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elevazione a 18 ore complessive dei 2 periodi giornalieri antecedente e\nseguente il RFR di cui al 5° alinea della precedente lett. a), con la durata\nmassima pari a 10 ore per i servizi diurni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.2) Riposo giornaliero in residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del riposo giornaliero in residenza è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-16 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero collocato\nnella fascia oraria 5-24;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 18 ore consecutive, a seguito di un periodo di lavoro giornaliero\ninteressante la fascia oraria 24-5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 22 ore consecutive, dopo ciascun servizio nel caso di 2 servizi notturni\nconsecutivi non intervallati da riposo settimanale, riducibili a 18 ore se il\n2° servizio notturno è seguito da un RFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), si può concordare la riduzione fino a 14 ore del riposo giornaliero di\ncui al 1° alinea della precedente lett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.3) Riposo giornaliero fuori residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del RFR è pari a 7 ore consecutive e interessa la fascia\noraria 24-5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il numero massimo dei RFR programmabili per ogni lavoratore è fissato\nin:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 tra 2 riposi settimanali, elevabili a 3 con contrattazione a livello\naziendale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 nel mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza periodo di lavoro\ngiornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno), non\npotrà essere programmata di norma per periodi superiori a 24 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), può essere concordata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la programmazione di un 3° RFR tra 2 riposi settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la programmazione di un massimo di 3 RFR diurni nel mese collocati nella\nfascia oraria 5-24, ciascuno tra 2 riposi settimanali consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’elevazione fino ad un massimo di 7 dei RFR nel mese, di cui al 2°\nalinea della precedente lett. b);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’ampliamento fino ad un massimo di 30 ore del periodo di assenza dalla\nresidenza di cui alla precedente lett. c). In tali casi, il servizio di ritorno\ndeve essere composto esclusivamente da attività di condotta, con accessorie e\ncomplementari ad essa strettamente collegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.4) Servizio di condotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni periodo di lavoro giornaliero, il limite massimo per la\nprogrammazione della attività di condotta, come definita al 1° alinea, lett.\nc) del precedente punto 2.1), è di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 ore e 30 minuti di condotta effettiva, per servizi effettuati con modulo\ndi equipaggio MEC3 oppure MEC4 nella fascia oraria 5-24;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 ore e 30 minuti di condotta effettiva per servizi effettuati con modulo\ndi equipaggio MEC3 oppure MEC4 nella fascia oraria 24-5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto\n2.9), può essere concordata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'elevazione fino a 30 minuti dei limiti massimi per la programmazione\ndella condotta di cui alla precedente lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'estensione fino alle ore 1 della fascia oraria di cui al 1° alinea della\nprecedente lett. a), ove venga concordata l'estensione del periodo di lavoro\ngiornaliero di cui al 2° alinea, lett. b) del precedente punto 2.7.D.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.5) Lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5), il numero\nmassimo di servizi notturni programmabili è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 servizi tra 2 riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio\nnon sia consecutivo al precedente e interessi per non più di 1 ora la fascia\noraria 24-5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 12 per mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 79 per anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i servizi annui di cui alla precedente lett. c), resta\nconfermato quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto 2.5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)a livello di contrattazione aziendale, al fine di migliorare l'efficienza\nproduttiva delle imprese e secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9)\npuò essere concordato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*che il 3° servizio notturno di cui alla precedente lett. a) interessi per\npiù di 1 ora la fascia 24-5 e che i 3 servizi notturni non siano tutti\nconsecutivi tra loro. In tali casi, il 3° servizio notturno deve essere\nseguito da un riposo settimanale di durata minima di 60 ore e la successiva\nprestazione giornaliera deve essere una prestazione diurna in a\u002Fr collocata\nnella fascia oraria 5-24; non potrà, quindi, essere seguita da un RFR. In tali\ncasi non si applica quanto previsto al 3° capoverso del precedente punto\n1.11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.6) Termine del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha facoltà di lasciare il servizio secondo le modalità\nstabilite al successivo punto 2.8) non prima di 3 ore oltre il termine\nprogrammato dello stesso e, in ogni caso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non oltre la 11a ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate\ncon modulo di equipaggio MEC2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non oltre la 9a ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate\ncon modulo di equipaggio MEC2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non oltre la 10a ora in caso di prestazioni lavorative diurne effettuate\ncon modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non oltre la 8a ora in caso di prestazioni lavorative notturne effettuate\ncon modulo di equipaggio MEC3 ovvero MEC4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i servizi a\u002Fr di cui ai precedenti alinea, le aziende adotteranno\nprioritariamente le azioni per consentire il rientro in residenza del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7.E) Sezione Specifica “SAN”\" (accompagnamento treni notte).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro settimanale di cui al precedente punto 1.1) sarà\nripartito in turni di lavoro denominati “cicli di lavoro” che potranno\nsvolgersi anche su periodi superiori a 7 giorni, purché nell'ambito del ciclo\nsiano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti per legge e l'orario\ndi lavoro del ciclo sia fissato in misura proporzionale all'orario settimanale\ndi 38 ore, che dovrà essere comunque garantito su base mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scorta, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 2° alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accessoria, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 3° alinea,\nconsiderando pari a 75 minuti per ogni tratta il tempo delle operazioni da\neseguire prima della partenza e dopo l'arrivo del treno, e con diversa\nquantificazione che potrà essere concordata a livello aziendale in fase di\ndefinizione dei turni di cui al successivo punto 2.9);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 8°\nalinea; riserva, di cui al precedente punto 2.1), lett. e), 5° alinea, nel\ncorso della quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata\nl'effettuazione di eventuali servizi a terra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pausa, di cui al precedente punto 2.1), lett. e), 7° alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo totale concorre alla formazione dell'orario di lavoro stabilito dai\ncicli lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente\nriproporzionato all'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione del fatto che i servizi oggetto della presente disciplina\nparticolare si svolgono normalmente a cavallo di due giornate consecutive di\ncalendario, la durata massima di un periodo programmato di lavoro ordinario non\nsarà superiore a 18 ore consecutive riferite a un servizio di sola andata o di\nsolo ritorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il servizio di accompagnamento superi il suddetto limite, la prestazione\nlavorativa sarà prolungabile, in funzione delle esigenze dell'orario di\npercorrenza del servizio, sino all'arrivo alla stazione di destinazione,\naumentata dei tempi accessori che costituiscono l'orario di lavoro, come\nstabiliti al precedente punto 2.7.E.2), 2° alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data la specificità dei servizi di accompagnamento dei treni notte, al\npersonale addetto non si applicano le disposizioni di cui al 2°, 3° e 4°\ncapoverso del precedente punto 1.9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I servizi di andata e conseguente ritorno programmati non possono essere\npiù di 4 tra 2 riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza dalla residenza così come definita al precedente punto 2.1),\nlett. d), 6° alinea, sarà programmata per periodi non superiori a 70 ore\nconsecutive. Eventuali variazioni potranno essere concordate a livello\naziendale, in funzione di specifiche esigenze organizzative\u002Fproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla particolare tipologia della attività svolta, il riposo\ngiornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente punto 2.1),\nlett. d), 3° alinea, tra due servizi non deve essere inferiore a 28 ore,\ncomprendenti una intera notte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali variazioni potranno essere concordate a livello aziendale, in\nfunzione di specifiche esigenze organizzative\u002Fproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi giornalieri fuori residenza, così come definito al precedente\npunto 2.1), lett. d), 3° alinea, potranno essere fruiti nel minimo di 8 ore\nconsecutive, riducibili sino a 6 ore consecutive da concordare in sede di\ndeterminazione dei turni a livello aziendale. A livello di contrattazione\naziendale, secondo le modalità di cui al successivo punto 2.9), può essere\naltresì concordata la durata minima del riposo fuori residenza da fruire in\ncasi eccezionali, purché sia comunque garantita al lavoratore una protezione\nappropriata, come previsto per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di riposo è disciplinato ai sensi del precedente punto\n2.4.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di\ndefinire intese per l'articolazione organizzativa dei servizi connessa ad\nulteriori eventuali specificità aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7.F) Sezione Specifica “SAR” (assistenza e\u002Fo ristorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a bordo treno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo,\nl'orario ordinario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore, sarà ripartito in\nturni di lavoro denominati “cicli lavorativi”, che potranno essere\narticolati anche su periodi superiori a 7 giorni purché, nell'ambito del\nciclo, siano rispettati i giorni di riposo settimanale previsti e la durata\ndell'orario di lavoro del ciclo sia fissata in misura proporzionale all'orario\nsettimanale di 38 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In programmazione, l'orario settimanale di lavoro si calcola e si intende\nrealizzato come media nel turno, con il limite massimo di 46 ore e il limite\nminimo di 30 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire\nsu base quadrimestrale il rispetto delle 38 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scorta, di cui al precedente punto 2.1), lett. e), 2° alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accessoria, di cui al precedente punto 2.1), lett. e), 3° alinea;\nconsiderando il tempo delle operazioni da eseguire, prima della partenza e dopo\nl'arrivo del treno, pari a 60 minuti per i treni aventi origine nella stazione\ndi presa servizio, 30 minuti per i treni in transito e 30 minuti dopo l'arrivo\ndel treno. Nel caso non dovesse esserci la necessità di effettuare le\noperazioni di carico o scarico della merce e delle attrezzature necessarie per\nil servizio di bordo, i tempi accessori sopra elencati saranno di 30 minuti per\ni treni aventi origine nella stazione di presa servizio, 15 minuti per i treni\nin transito e 15 minuti dopo l'arrivo del treno. In applicazione del precedente\npunto 2.2) una eventuale diversa quantificazione sarà oggetto di accordo\naziendale in fase di definizione turni di cui al successivo punto 2.9);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 8°\nalinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riserva, di cui al precedente punto 2.1), lett. e), 5° alinea, nel corso\ndella quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata\nl'effettuazione di eventuali servizi a terra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sosta di servizio, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 6°\nalinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pausa, di cui al precedente punto 2.1), lett. e), 7° alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo totale concorre alla formazione dell'orario di lavoro stabilito dai\ncicli lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente\nriproporzionato all'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13\nore, elevabili fino a 14 ore per servizi programmati di andata e ritorno\ninteressanti una sola coppia di treni previo accordo aziendale in fase di\ndefinizione turni, di cui al successivo punto 2.9), allo scopo di limitare il\nnumero dei riposi fuori residenza nonché per il servizio in andata e ritorno,\nsenza riposo fuori residenza, collocati nella fascia oraria 6-22 interessanti\nparticolari relazioni ferroviarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale può essere altresì concordata l'elevazione fino a 18\nore del limite massimo di durata del periodo di lavoro giornaliero programmato\nin servizi su tratte internazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente\npunto 2.1, lettera d), 3° alinea, è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata\nnon superiore a 10 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero la cui\ndurata è compresa tra le 10.01 e le 13 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata\nsuperiore a 13 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza dalla residenza di cui al precedente punto 2.1), lett. d), 6°\nalinea sarà di norma programmata per periodi non superiori a 24 ore\nconsecutive, elevabili fino a 48 ore previo accordo aziendale in sede di\ncompilazione turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo giornaliero fuori residenza di cui al punto 2.1), lett. d), 3°\nalinea, può avere durata minima di 7 ore consecutive, riducibili fino a 5 ore,\npurché detto limite inferiore sia ricompreso nella fascia oraria 24-6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di riposo settimanale è disciplinato ai sensi del precedente\npunto 2.4.1) e previo accordo aziendale, al fine di migliorare lo svolgimento\ncomplessivo dei turni di servizio, potrà avere durata minima pari a 35 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di\ndefinire intese per l'articolazione organizzativa dei servizi connessa ad\nulteriori eventuali specificità aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al secondo capoverso del precedente punto 2.5) il numero\nmassimo (di servizi notturni programmabili è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 2 servizi tra 2 riposi settimanali consecutivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 11 per mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 350 ore per anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7.G)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione Specifica “SAP” (ausiliari e\u002Fo pulizia a bordo treno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo,\nl'orario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore medie, sarà ripartito in\nturni di lavoro denominati “cicli lavorativi”, che potranno essere\narticolati anche su periodi di 7 giorni purché nell'ambito del ciclo siano\nrispettati i giorni di riposo settimanali come normati dal presente CCNL e la\ndurata del ciclo sia fissata in misura proporzionale all'orario settimanale di\n38 ore. L'orario settimanale di 38 ore dovrà essere comunque garantito come\nmedia su base quadrimestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro del personale mobile è costituito da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-scorta, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 2° alinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accessoria, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 3° alinea, la cui\nquantificazione sarà oggetto di accordo aziendale in fase di definizione turni\ndi cui al successivo punto 2.9);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spostamento di servizio, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 8°\nalinea; riserva, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 5° alinea, nel\ncorso della quale in sede di contrattazione aziendale può essere concordata\nl'effettuazione di eventuali servizi a terra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sosta di servizio, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 6°\nalinea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pausa, di cui al precedente punto 2.1), lett. c), 7° alinea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di lavoro giornaliero programmato è pari a 13\nore, elevabili fino 14 ore per servizi programmati di andata e ritorno previo\naccordo aziendale in sede di compilazione dei turni, allo scopo di limitare il\nnumero dei riposi fuori residenza nonché per i servizi in andata e ritorno,\nsenza riposo fuori residenza, collocati nella fascia oraria 6-22 interessanti\nparticolari relazioni ferroviarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo giornaliero minimo in residenza, così come definito al precedente\npunto 2.1), lett. d), 3° alinea, è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-11 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata\nnon superiore a 10 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero la cui\ndurata è compresa tra le 10.01 e le 13 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 ore consecutive a seguito di un periodo di lavoro giornaliero di durata\nsuperiore a 13 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza dalla residenza, come definita al precedente punto 2.1), lett. d),\n6° alinea, sarà di norma programmata per periodi non superiori a 40 ore\nconsecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo giornaliero fuori residenza di cui al precedente punto 2.1), lett.\nd), 3° alinea, può avere durata minima di 7 ore consecutive, riducibili fino\na 5 ore purché detto limite inferiore sia ricompreso nella fascia oraria\n24-6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al 2° capoverso del precedente punto 2.5) il numero massimo\ndi servizi notturni programmabili è fissato in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) 2 servizi tra 2 riposi settimanali consecutivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) 11 per mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) 350 ore per anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale è fatta salva la possibilità di\ndefinire intese per l'articolazione organizzativa dei servizi connessa ad\nulteriori eventuali specificità aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto della necessità che, in occasione del prossimo\nrinnovo del presente CCNL, potrà essere definita una apposita Appendice al\nCCNL, che ne costituisca parte integrante, che raccolga tutte le specifiche\nnorme contrattuali interessanti la presente sezione specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7.H) Sezione Specifica “SNT” (navi traghetto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano servizi\ndi traghettamento ferroviario di breve durata, l'articolazione dell'orario\ngiornaliero sarà effettuata nei turni avvicendati o con prestazione unica\ngiornaliera di cui, rispettivamente, alle lett. a), c) e d) del precedente\npunto 1.6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tale personale il cui periodo di lavoro giornaliero sia articolato nei\nturni di cui alla lett. a) del precedente punto 1.6), al fine di garantire\nl'avvicendamento degli equipaggi, la durata del periodo di lavoro giornaliero\nnon sarà inferiore a 8 ore e 10 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.2), la durata\nminima del riposo giornaliero non può essere inferiore a 7 ore e 30 minuti\nconsecutive, ferma restando la media di almeno 11 ore nell’arco del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale marittimo di cui al precedente punto 2.7.H.1), i servizi\nnotturni programmabili sono 2 tra 2 riposi settimanali e 11 nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale potrà essere programmato un terzo\nservizio tra 2 riposi settimanali consecutivi, purché il terzo servizio non\nsia consecutivo al precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al precedente punto 2.7.H.1) si applicano le norme\nrelative al lavoro notturno di cui al capo IV, D.lgs. 8.4.03 n. 66 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale marittimo impiegato a bordo di navi che effettuano il\nsevizio di traghettamento ferroviario su lunghe tratte, si applica la\ndisciplina sull’orario di lavoro prevista dal D.lgs. n. 108\u002F05 di recepimento\ndella Direttiva 1999\u002F63\u002FCE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.8) Termine del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.8.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il PDM e il PDB hanno facoltà\ndi lasciare il servizio nei limiti stabiliti, per ogni sezione Specifica, al\nprecedente punto 2.7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.8.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare la volontà di lasciare il servizio almeno 2\nore prima dell'orario programmato di termine del periodo di lavoro giornaliero\nche sta effettuando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi ed entro i termini definiti al precedente punto 2.8.1), il\nlavoratore potrà lasciare il servizio nella prima località utile tra quelle\nindividuate tra azienda e gestore della Infrastruttura in caso di inconvenienti\ndi esercizio e\u002Fo di perturbazione della regolarità di circolazione dei\ntreni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, in tali casi, si impegnano ad adottare le misure necessarie per\ngarantire che il lavoratore, nei termini sotto indicati possa comunque\nraggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i servizi SP1, SP2 ed SP3, entro 2 ore oltre il termine programmato del\nperiodo di lavoro giornaliero e, comunque, non oltre 1 ora rispetto alla durata\nmassima programmabile del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i servizi SM, entro 3 ore oltre il termine programmato del periodo di\nlavoro giornaliero e comunque non oltre i limiti fissati al punto 2.7.D.6),\nart. 28, CCNL Mobilità\u002FArea AF. Tali previsioni, con i limiti fissati al\npresente alinea, si applicano anche al PPT.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.8.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di lasciare il servizio,\nl'azienda attua gli opportuni interventi affinché la prosecuzione del servizio\nnon determini comunque, per il lavoratore che stia svolgendo attività di\ncondotta ovvero di scorta, il superamento per oltre 2 ore dei limiti massimi\nprogrammabili - stabiliti per ogni sezione Specifica al precedente punto 2.7) -\nnel raggiungere la località di fruizione del riposo, fatto salvo quanto\nprevisto al precedente punto 2.7.D.6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.9) Procedura negoziale per l'elaborazione dei turni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni del personale mobile vengono elaborati dalle aziende in relazione\nalle esigenze di mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coincidenza del cambio dell'orario annuale e in occasione di\nsignificative variazioni in corso d'orario (VCO) dell'offerta commerciale, tali\nda richiedere la riarticolazione dei piani di lavoro, si attiverà la procedura\nnegoziale relativa ai turni di servizio, ed in tale ambito si collocherà anche\nil negoziato a livello di contrattazione aziendale nazionale\u002Fterritoriale\nrelativo alle materie di cui ai precedenti punti, finalizzato al miglioramento\ndell'efficienza produttiva delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali occasioni le aziende forniranno alle strutture sindacali competenti\nuna informativa in merito ai volumi di produzione assegnati e alla consistenza\ndi personale di ogni singolo impianto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, al termine della procedura negoziale per la programmazione dei\nturni di servizio, non sia stata raggiunta una intesa tra le parti, le aziende\nattiveranno comunque le proprie elaborazioni dei turni a decorrere dalla data\nprogrammata, nel rispetto della normativa di cui al presente CCNL e delle\nrelative modalità attuative eventualmente convenute a livello di\ncontrattazione aziendale ai sensi del presente punto 2.9).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso\ndeve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili,\nindifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlative\ndimensionamenti di organico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le esclusioni previste dalla legge e dal presente CCNL,\nnessun lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, nei\nseguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)malattia improvvisa di un dipendente durante lo svolgimento o in procinto\ndi iniziare l’attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) mancata sostituzione di un dipendente per le cause di cui alle seguenti\nlett. e) ed f), ovvero per altre cause accidentali, con esclusione, per queste\nultime, del personale di macchina e di bordo in relazione alle specifiche\ndiscipline in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ritardo dei treni anche per motivi non dipendenti dalle cause di cui alle\nseguenti lett. e) ed f);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)prestazione in regime di pronto intervento per il personale reperibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)interruzione della circolazione per disastri, svii, alluvioni, frano,\nnevicate, etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)calamità pubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario di lavoro settimanale definite in applicazione del\npunto 1.1), art. 27 (Orario di Lavoro) del presente CCNL. Le prestazioni\nstraordinarie risultanti dall’applicazione della disciplina di seguito\ndefinite, saranno retribuite mensilmente con i compensi orari previsti\nall’art.74 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL, operando\ncon le modalità di seguito indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della corresponsione, nella sommatoria del computo complessivo\nmensile, la frazione di ora sino a 29 minuti si arrotonda a 30 minuti; la\nfrazione di ora superiore a 30 minuti si arrotonda a 1 ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso delle prestazioni di cui alle lett. a), c) e d), punto 1.6), art.\n27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro straordinario\nquello eccedente il periodo di lavoro giornaliero programmato definito all'art.\n27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ovvero le prestazioni rese in giornate\ndi riposo lavorate e non recuperate. Tale lavoro straordinario è retribuito\nmensilmente con le maggiorazioni orarie previste all'art. 74 (Compenso per\nlavoro straordinario) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese successivo a quello nel quale sono state rese prestazioni\nstraordinarie è facoltà della azienda fare recuperare e del lavoratore\naccettare l'eventuale recupero totale o parziale e, analogamente, del\nlavoratore richiedere permessi compensativi compatibilmente con le esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi le maggiori prestazioni recuperate saranno considerate feriali\ndiurne e ai lavoratori verrà comunque corrisposta l'eventuale differenza tra\nla maggiorazione oraria prevista rispettivamente per il lavoro straordinario\nferiale notturno, festivo diurno e festivo notturno e la maggiorazione oraria\nprevista per il lavoro straordinario feriale diurno come stabilite all'art. 74\n(Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei turni non cadenzati del personale mobile di cui alla lett. b),\npunto 1.6), art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, è considerato lavoro\nstraordinario quello eccedente il periodo massimo di lavoro giornaliero\ndefinito all'art. 27 del presente CCNL. Tale lavoro straordinario è retribuito\nmensilmente con le maggiorazioni orarie previste all'art. 74 (Compenso per\nlavoro straordinario) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà inoltre retribuita su base mensile, con la maggiorazione convenzionale\ndel 20% della quota della retribuzione oraria di cui al punto 2), art. 74 del\npresente CCNL, la differenza positiva tra i due seguenti valori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)somma delle prestazioni giornaliere effettivamente rese da ogni\nlavoratore, al netto delle eventuali eccedenze già riconosciute in\napplicazione del precedente capoverso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ore ragguagliate al periodo di riferimento, calcolate come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>orario settimanale ordinario x il n. di settimane compreso nel mese di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze dal lavoro per ferie, malattia, infortunio, riposi compensativi\ndi cui al punto 2 dell'art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi), nonché\nle altre assenze espressamente disciplinate nel presente CCNL, determinano una\nriduzione della somma mensile dell'orario di lavoro di cui alla lett. b), 2°\ncapoverso del precedente punto 3.2), pari al lavoro programmato da turno nella\ngiornata di assenza. Per il personale non inserito in turno il valore di tale\nriduzione per ogni giornata di assenza è pari ad 1\u002F5 di 38 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore entro il giorno 5 del mese successivo a quello di\nriferimento richieda il recupero delle eccedenze di orario di cui al precedente\npunto 3.2), il recupero stesso sarà disposto dalle aziende entro lo stesso\nmese, compatibilmente con le esigenze produttive e\u002Fo organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni aggiuntive comandate al personale che, alla data di\napplicazione a livello aziendale del CCNL della Mobilità\u002FArea AF del 20.7.12\nera collocato nel livello professionale Q) Quadri della scala classificatoria\ndi cui al precedente art. 26, continueranno ad essere riconosciute in caso di\nsuperamento delle 6 ore calcolate su base mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni aggiuntive comandate al personale che ha avuto accesso al\nlivello professionale Q) Quadri successivamente alla data di applicazione a\nlivello aziendale del CCNL della Mobilità\u002FArea AF del 20.7.2012 o che vi\naccederà dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, verranno riconosciute\nsu base mensile come indicato al precedente punto 3.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi troverà applicazione quanto previsto all'art. 74 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le prestazioni aggiuntive siano comandate ai Quadri in giornata di\nriposo lavorata e non recuperata, al lavoratore verrà riconosciuto un compenso\norario corrispondente ai trattamenti previsti dall'art. 74 del presente CCNL.\nTali prestazioni non vengono considerate ai fini del computo su base mensile\ndelle ore eccedenti di cui al 1° capoverso del presente punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali\ndi cui al precedente punto 2), sono fissati in 250 ore annue e 80 ore\ntrimestrali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\n\u003Ch3>Art. 29 - Riposo settimanale e giorni festivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica.\nNella articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso\ngiorno della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSECUTVESUNDAYS_trigger\">\n\u003Cp>1.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la\nprestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della\nsettimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo\nin altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella\nsuccessiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di\nalmeno 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\n\u003Cp>2) Giorni festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° gennaio (Capodanno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 gennaio (Epifania)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 aprile (anniversario della Liberazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° maggio (festa del Lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 giugno (festa della Repubblica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 29 giugno (SS. Pietro e Paolo, in sostituzione del S. Patrono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 15 agosto (Assunzione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° novembre (Ognissanti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 dicembre (Immacolata Concezione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 dicembre (Natale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 26 dicembre (S. Stefano)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso\ngiorno dell'anno per la festività del S. Patrono, in sostituzione del 29\ngiugno.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività\ndi cui al punto 2.1) per effetto dei differenti regimi di orario previsti al\npunto 1.6), art. 27 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4),\nart. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e una\ngiornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività\nlavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore\nformulata entro il predetto termine di 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove per esigenze produttive e\u002Fo organizzative non sia possibile la fruizione\ndel riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta\nalla indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione\ncalcolata sulle voci retributive di cui al punto 39 dell’art. 68\n(Retribuzione), all'art. 69 (Aumenti peri i di anzianità) e all'art. 72\n(Salario professionale) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la\nprestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1), competono\nquanto previsto al punto 4), art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o\nfestivo) del presente CCNL e 1 giornata di riposo da godere entro 90 giorni\ndalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa\nverrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui\nal punto 1°), lett. a), art. 74 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di\ncui al punto 2) coincida con la domenica o con il diverso giorno della\nsettimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto a un'altra\ngiornata di riposo da fruire entro 90 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove per esigenze produttive e\u002Fo organizzative non sia possibile la fruizione\ndella ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente\nverrà corrisposta una giornata di retribuzione calcolata sulle voci\nretributive di cui al punto 3) dell’art. 68 (Retribuzione), all'art. 69\n(Aumenti periodici di anzianità) e all'art. 72 (Salario professionale) del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione\ngiornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1) coincidente con la\ndomenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale,\ncompetono quanto previsto al punto 4), art. 76 (Indennità per lavoro\ndomenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il\nprimo con le modalità di cui al precedente punto 1.2) e il secondo con le\nmodalità di cui al precedente punto 2.3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2), 2.3) e 2.5), ove si verifichi la\nparziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i\n90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di\n1 intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3\nore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel\ngiorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui alla lett. b), punto 1.6), art. 27 del presente\nCCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale\nriposo giornaliero fuori residenza (RFR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la\nfruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà\ncorrisposto, oltre alla indennità per lavoro festivo nei termini di cui al\npunto 4), art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il\n50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato\npunto 2.2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti\n2.2), 2.4), 2.5) e 2.6), terranno conto, compatibilmente con le esigenze\nproduttive e\u002Fo organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale di cui alle lett. a), b) e c), punto 1.6), art. 27 del\npresente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1) coincida\ncon il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve\nessere spostato in altra giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate comunque non lavorative (riposo settimanale e festività)\ncadenti in un periodo di assenza per motivi diversi dalle ferie o dai permessi\nretribuiti di cui agli artt. 42 (Permessi) e 43 (Permessi per donatori di\nsangue e di midollo osseo) del presente CCNL sono assorbite dalle assenze\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle soppresse festività di cui alla legge 5.3.1977 n. 54\ne del relativo trattamento, ai lavoratori spettano, nel corso di ciascun anno,\n4 giorni di permesso individuale retribuito non frazionabile, salvo quanto\nprevisto al successivo paragrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2023, nell’ottica di agevolare la conciliazione\ndei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche come strumento di maggiore\nattrattività verso il personale neo-assunto, ai soli lavoratori con anzianità\ndi servizio fino a 8 anni è consentita la frazionabilità in ore, per periodi\ncomunque non inferiori a 1 ora, di uno dei suddetti 4 giorni di permesso\nindividuale retribuito. A tal fine, in caso di frazionamento, la giornata di\npermesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di\narticolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni e a 6 ore e 20\nminuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 30 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito\nriportati, un periodo di ferie retribuito pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con\nriferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da\nlavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di\ncalendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito\ndall'azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo\nannualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile,\ndelle domande dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato\ndalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di nuove aziende, nei primi 12 mesi dall'avvio commerciale del\nservizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di\nferie di cui al precedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò\nnon vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo\nfrazionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano\nla previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell'anno, le\naziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo\ndi 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti\nperiodi nell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2\nmesi prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le\nesigenze produttive lo consentano, con contrattazione a livello aziendale di\nunità produttiva potranno essere definiti periodi di ferie collettive\nobbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche\nfrazionabili in due distinti periodi nell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie devono essere godute normalmente nel corso dell'anno di\nmaturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano\nreso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30\nsettembre dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2) e 3) le ferie, su\nrichiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e\ngodute compatibilmente con le esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva\ntempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro\nadempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini\ndell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti\ndalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato\nespressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da\nrecuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine\ndel periodo di ferie originariamente fissato, oppure al termine, se successivo,\ndella malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà\nsuccessivamente dei periodi di ferie da recuperare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1)\ne alle lett. c), d) ed n), punto 1.2), art. 68 (Retribuzione) del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla\nliquidazione dei 12simi di ferie proporzionali ai mesi dell'anno lavorati; le\nfrazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore abbia fruito delle ferie in misura maggiore rispetto a\nquelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione\ncorrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e\ndi quelle fruite dal lavoratore deceduto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui alle lett. a) e c), punto 1.6), art. 27 (Orario di\nlavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari a un periodo di 24 ore\nlibere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori di cui alla lett. b), punto 1.6), art. 27 (Orario di\nlavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari a un periodo di 24 ore\nlibere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero\no del riposo settimanale, come definiti al punto 2), art. 27 sopracitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tali lavoratori, ai fini della ripresa del turno programmato è ammessa\nla frazionabilità a mezza giornata delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall'art. 24, D.lgs. n. 151\u002F15, i\nlavoratori potranno cedere volontariamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le ferie maturate e non fruite nell'anno precedente, eccedenti le 20 o le\n24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell'orario settimanale\ndi lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le ferie maturate in corso d'anno, eccedenti le 20 o le 24 giornate di\nferie spettanti in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro,\nrispettivamente, su 5 o 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le 4 giornate di permesso per festività soppresse previste all'art. 29,\npunto 4) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse è\nconsentita in favore dei lavoratori che abbiano esaurito le giornate di ferie e\nle giornate di permesso per festività soppresse e debbano assistere figli\nminori che, per particolari condizioni di salute debitamente documentate,\nnecessitano di cure costanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione dovrà avvenire a giornata intera o a mezza giornata per le\nferie e a giornata intera per i permessi per festività soppresse, nel rispetto\ndelle modalità di fruizione previste dal presente CCNL e dall'eventuale\ncontratto aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di applicazione del presente punto saranno definite dalle\naziende entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del\nD.lgs. n. 196\u002F03 in materia di protezione dei dati personali.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte IV - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Malattia e infortunio non sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore malato deve comunicare alla azienda prima dell'inizio del suo\norario di lavoro e comunque, nel caso di giustificato impedimento, entro il 1°\ngiorno di assenza specificando l'indirizzo in cui è reperibile, se diverso\ndalla propria residenza o dimora abituale dichiarate all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 2 giorni dal rilascio della certificazione medica il lavoratore dovrà\ncomunicare alla azienda il numero di protocollo identificativo della stessa\ninviata dal medico telematicamente. Nei seguenti casi che si indicano a titolo\nesemplificativo (medico o struttura curante non convenzionati con il SSN;\neventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero o che vengono\ncertificati da strutture di pronto soccorso, qualora non ancora abilitati\nall'inoltro telematico; problemi tecnici di trasmissione della certificazione\nmedica; insorgenza dello stato patologico all'estero) il lavoratore, ove entro\ni 2 giorni di cui al precedente capoverso non sia in possesso del numero di\nprotocollo identificativo della certificazione medica, dovrà inviare alla\nazienda, entro il suddetto termine di 2 giorni, l'attestato di malattia\nrilasciato dal medico con la data di inizio della malattia o dell'infortunio\nnon sul lavoro e la relativa prognosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'invio dell'attestato di malattia dovrà avvenire tramite mail o tramite\nfax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale continuazione dello stato di malattia o di infortunio non sul\nlavoro deve essere comunicata alla azienda entro il giorno in cui il lavoratore\navrebbe dovuto riprendere servizio, e deve essere attestata dal certificato\nmedico telematico del quale il lavoratore dovrà comunicare alla azienda il\nnumero di protocollo identificativo entro il 2° giorno dalla scadenza del\nperiodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi individuati a titolo esemplificativo al 3° capoverso del\nprecedente punto 1) il lavoratore, ove entro i 2 giorni di cui al precedente\ncapoverso non sia in possesso del numero di protocollo identificativo della\ncertificazione medica, dovrà inviare alla azienda, entro il suddetto termine\ndi 2 giorni, l'attestato di malattia contenente la nuova prognosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'invio dell'attestato di malattia dovrà avvenire tramite mail o tramite\nfax agli indirizzi o ai numeri di fax indicati dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato alla\nazienda. Il lavoratore che durante il periodo di malattia debba recarsi in\naltro luogo ha l'obbligo di avvisare preventivamente l'azienda, anche\ntelefonicamente, specificando l'indirizzo dove è possibile effettuare il\ncontrollo di cui al successivo punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile all'indirizzo comunicato\nall'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle ore 10 alle 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle ore 17 alle 19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 25, D.lgs. n. 151\u002F15 e dei relativi provvedimenti\nattuativi, i lavoratori sono esonerati dall'obbligo di rispettare le fasce di\nreperibilità nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)patologie gravi che richiedono terapie salvavita, attestate da idonea\ndocumentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche o\naccreditate con il SSN, dalla quale si evinca la patologia e la terapia\nsalvavita da effettuare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)stati patologici sottesi o connessi a una situazione di invalidità\nriconosciuta, che determini una riduzione della capacità lavorativa in misura\npari o superiore al 67%, attestata dalle competenti Commissioni ASL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente\ndocumentato, l'inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) o\n4) comporta l'irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare\nprevista dall'art. 59 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto,\ncon il riconoscimento della anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del\npassaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le\naziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non\nsul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore\npercepisce da parte degli Istituti previdenziali in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al\nraggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo\na riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c) e d), punto\n1.2), art. 68 (Retribuzione) per i primi 9 mesi e all'80% del trattamento\neconomico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al\npunto 1.1) e alle lett. c) e d), punto 1.2), art. 68 (Retribuzione) per i\nsuccessivi 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti\nprevidenziali a norma di legge è anticipata direttamente dalla azienda\ncontestualmente all'integrazione dalla stessa dovuta.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto\nrisulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15\nmesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto a una integrazione\ndi quanto lo stesso percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di\ndisposizioni legislative e\u002Fo di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del\ntrattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la\nretribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c) e d), punto 1.2), art. 68\n(Retribuzione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene\nconto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di\ndurata superiore a 20 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi\nmorbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito\nalle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi\nconsecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla,\ndistrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera\ndeterminati da trapianti chirurgici ovvero per terapie per pazienti dializzati,\nil periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi\nnell'arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto\nal lavoratore il 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a\nriferimento la retribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c) e d), punto\n1.2), art. 68 (Retribuzione) per i primi 18 mesi e il 70% della retribuzione di\ncui al punto 1.1) e alle lett. e) e d), punto 1.2), art. 68 (Retribuzione) per\ni successivi 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elenco delle malattie gravi che danno titolo al prolungamento del periodo\ncomporto di cui al presente punto potrà essere aggiornato d'intesa tra le\nparti.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima che siano superati i limiti di comporto, il lavoratore a tempo\nindeterminato, al perdurare dello stato di malattia, può richiedere\nall’azienda di fruire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)delle giornate di ferie eventualmente maturate e non fruite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) di un periodo non retribuito di aspettativa per motivi di salute della\ndurata massima di 12 mesi, commisurato a quanto indicato nell'attestato di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi la richiesta deve essere presentata dal lavoratore per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora lo stato di malattia in corso sia di durata superiore a 2 mesi, il\nperiodo di aspettativa di cui alla precedente lett. b) è elevato fino a 16\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda concederà le ferie e l'aspettativa al termine del periodo di\ncomporto, al fine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non è considerato utile\nad alcun effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati\nmalattia a tutti gli effetti contrattuali e non rientrano, in ogni caso, nel\ncomputo del periodo di 12 mesi di cui al precedente punto 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, ai sensi dell'art. 20, DPR n. 1026\u002F76, la malattia determinata\ndalla gravidanza o dal puerperio non rientra nel computo del comporto di 12\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa,\nil datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al\nlavoratore il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono\nprescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui sia eventualmente accertato\ne certificato, con le modalità stabilite dai decreti ministeriali e dagli\nulteriori provvedimenti amministrativi della Agenzia Nazionale per la Sicurezza\ndelle Ferrovie, che lo stato patologico abbia determinato una riduzione della\ncapacità lavorativa che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti\nprecedentemente affidatigli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego\nconformi con la ridotta capacità lavorativa. Compatibilmente con le esigenze\norganizzative aziendali, l'individuazione mirerà prioritariamente alla\nricollocazione nell'ambito dello stesso livello professionale e ne sarà data\ninformativa alle RSU ovvero RSA ove esistenti. A tal fine l'azienda provvederà\nagli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le parti potranno definire condizioni di miglior\nfavore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di\napplicazione della legge 12.3.99 n. 68 e del regolamento attuativo di cui al\nDPR 10.10.00 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4\ndella stessa legge n. 68\u002F99 con riferimento alle quote di riserva per il\ncollocamento dei lavoratori disabili ed ai relativi criteri di computo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\n\u003Ch3>Art. 32 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi,\nprevidenziali e assistenziali, in caso di infortunio sul lavoro, anche di lieve\nentità, e di malattia professionale il lavoratore interessato deve\nimmediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, tramite\ncomunicazione, anche nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria\nsede di lavoro, il superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce\ndi legge, fornendo i riferimenti identificativi (n. progressivo, data di\nrilascio, giorni di prognosi) del certificato medico telematico già trasmesso\nall'Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al\nrilascio, nel rispetto delle relative disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale specifico riguardo analoga comunicazione dovrà essere resa dal\nlavoratore nel caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale\nl'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi\ndisciplinati dall'art. 12, D.lgs. 23.2.00 n. 38.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata\ncon rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di inabilità temporanea assoluta per infortunio o\nmalattia professionale certificato ai sensi della normativa di riferimento, al\ndipendente compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il\ntrattamento economico spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di\ncui al precedente punto 1) e il periodo stesso è utile ai fini del passaggio\nalla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al\nprecedente punto 2) l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la\nprestazione economica che il lavoratore percepisce da parte degli Istituti\nassicurativi, in forza di disposizioni legislative, fino al raggiungimento del\n100% del trattamento economico complessivo netto calcolato come media degli\nultimi 3 mesi di paga precedenti l'assenza, ad eccezione del compenso per\nlavoro straordinario, della trasferta, della indennità di trasferimento e\ndella indennità di mobilità individuale. In tale circostanza il datore di\nlavoro anticipa al lavoratore il trattamento economico di cui sopra ai sensi\ndell'art. 70, DPR n. 1124\u002F65.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato,\nqualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo\nsuccessivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà\nconsiderato in assenza ingiustificata e incorrerà nelle sanzioni disciplinari\npreviste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono\nprescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio\nsul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una riduzione della\ncapacità lavorativa, accertata e certificata con le modalità stabilite dai\nDecreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati\ndell'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, che non consenta al\nlavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda\nindividuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del\nlavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza, dandone\ninformativa alla RSU ovvero RSA ove esistenti. A tal fine l'azienda provvederà\nagli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di\napplicazione della legge 12.3.99 n. 68 e del regolamento attuativo di cui al\nDPR 10.10.00 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4\ndella stessa legge n. 68\u002F99 con riferimento alle quote di riserva per il\ncollocamento dei lavoratori disabili e ai relativi criteri di computo.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\n\u003Ch3>Art. 33 - Tutela della maternità e della parentela.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Congedo di maternità e congedo di paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\n\u003Cp>1.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 26.3.01 n. 151 e s.m.i., durante lo stato di gravidanza\ne puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di congedo di\nmaternità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per i 3 mesi dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in\ndata anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al\nperiodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei\nperiodi di cui alle lett. a) e c) superi il limite complessivo di 5 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 16 bis, D.lgs. n. 151\u002F01, in caso di ricovero del neonato\nin una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la\nsospensione del congedo di maternità successiva al parto spettante ai sensi\ndel precedente punto 1.1) e di godere del congedo, in tutto o per la restante\nparte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere\nesercitato una sola volta per ogni figlio previa presentazione della\ncertificazione medica attestante la compatibilità dello stato di salute della\nmadre con la ripresa della attività lavorativa e della certificazione\nattestante il ricovero e la successiva dimissione del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al\npunto 1.1), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire\ndal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al\nparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave_father\">\n\u003Cp>1.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di cui al punto 1.1),\nlett. c), è riconosciuto al padre lavoratore (congedo di paternità) in caso\ndi morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono da parte della\nmadre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore deve presentare alla\nazienda la documentazione che attesti le condizioni sopra citate e, nel caso di\nabbandono, rilascia una dichiarazione ai sensi dell'art. 47, DPR 28.12.00 n.\n445.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\n\u003Cp>2) Congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre al periodo di congedo di maternità\u002Fpaternità, nei primi 12 anni di\nvita del bambino, per ogni figlio ciascun genitore ha diritto a un periodo di\ncongedo parentale, continuativo o frazionato, da fruire previo preavviso\nscritto al datare di lavoro di almeno 5 giorni prima del periodo di congedo\ndella seguente durata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non superiore a 6 mesi, da fruirsi anche contemporaneamente all'altro\ngenitore. Qualora il padre usufruisca di un periodo di congedo parentale non\ninferiore a 3 mesi, il suo limite individuale massimo è elevato a 7 mesi e,\nconseguentemente, il limite complessivo di cui alla successiva lett. b) è\nelevato a 11;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) non superiore complessivamente a 10 mesi tra madre e padre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) non superiore a 10 mesi nel caso vi sia un solo genitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore può scegliere fra la fruizione giornaliera e quella oraria\ndel congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione su base oraria è consentita, previo preavviso scritto di\nalmeno 2 giorni, in misura pari a mezza giornata di ferie e per il personale\nper il quale è prevista dal presente CCNL o dagli eventuali contratti\naziendali la fruizione delle ferie a mezza giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le parti potranno prevedere la modalità di\nprogrammazione della fruizione, giornaliera o oraria, dei permessi di cui al\npresente punto, al fine di contemperare il diritto a detta fruizione con le\nesigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\n\u003Cp>3) Trattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di maternità e di paternità l'azienda\nprovvede a integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al\nraggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo\na riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c), d), n),\npunto 1.2), art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a\nnorma di legge è anticipata direttamente dalla azienda contestualmente\nall'integrazione dalla stessa dovuta.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo parentale la madre lavoratrice e il padre\nlavoratore hanno diritto, fino al 6° anno di età del bambino a un trattamento\neconomico pari al 30% della retribuzione dovuta da parte degli Istituti\nprevidenziali per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Istituti\nprevidenziali a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni\nintegrative e di armonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 6° anno sino al compimento dell'8° anno di età del bambino e comunque\nper il restante periodo di congedo parentale, la madre lavoratrice e il padre\nlavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al 1° capoverso del\npresente punto 3.2) a condizione che il reddito individuale dell'interessato\nsia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico\ndella Assicurazione generale obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il\nperiodo di congedo di maternità e paternità e di congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo di maternità e paternità sono computati nella\nanzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi. Ai sensi\ndell'art. 1, comma 183), legge n. 208\u002F15, il congedo di maternità è computato\nai fini della determinazione del premio di risultato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale è computato nella anzianità di servizio a tutti gli\neffetti economici e normativi, ad esclusione degli effetti relativi alle\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di congedo parentale i lavoratori percepiranno\nintegralmente l'importo dovuto a titolo di 13a mensilità e i periodi di\nassenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni\nintegrative e di armonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Malattia del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente e per ciascun figlio, ad\nassentarsi dal lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i periodi corrispondenti alla durata della malattia del bambino fino\nal compimento del 3° anno di età, compreso il giorno del compleanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)entro il limite di 5 giorni lavorativi all'anno per la malattia del\nbambino dal 3° anno di età e fino all'8° anno, compreso il giorno del\ncompleanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero, a richiesta\ndel genitore interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento per i\nperiodi di cui al precedente punto 4.1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto di cui ai punti 4.1) e 4.2), la\nlavoratrice o il lavoratore sono tenuti a presentare il certificato medico\nrilasciato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, nonché\nuna dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del citato DPR n. 445\u002F00 che\nattesti che l'altro genitore non è in astensione da lavoro nello stesso\nperiodo per il medesimo motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui al presente punto 4) saranno computati agli\neffetti della anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e\nalla 13a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni\nintegrative e di armonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\n\u003Cp>5) Riposi giornalieri (c.d. permessi per allattamento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.1)\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pregnancy\">\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve\nconsentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, di\nusufruire di 2 periodi di riposo retribuito, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è 1 solo quando il proprio orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il\ndiritto della lavoratrice madre ad uscire dalla azienda; sono di mezzora\nciascuno quando la lavoratrice voglia usufruire dell'asilo nido o di altra\nstruttura idonea, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei\nlocali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di riposo di cui ai precedenti punti 5.1) e 5.2) e i relativi\ntrattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore, in base al proprio\norario di lavoro giornaliero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) in caso di morte o di grave infermità della madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di cui alla lett. b) il lavoratore è tenuto a presentare una\ndichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del citato DPR n. 445\u002F00 che\nattesti che la lavoratrice non gode nello stesso periodo dei riposi\nmedesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavetxt\">\n\u003Cp>5.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti\n5.1) e 5.2) sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate\nanche dal padre.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per detti riposi l'azienda anticipa per conto Istituto previdenziale\nerogatore della prestazione un trattamento economico pari all'intero ammontare\ndella retribuzione relativa ai riposi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Adozione e affidamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti\npunti 1), 2), 3), 4) e 5), in caso di adozione e affidamento, anche nelle\nipotesi di preadozioni internazionali, si applicano le specifiche disposizioni\ndi cui al T.U. D.lgs. n. 151\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Disposizioni varie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\n\u003Cp>7.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 1), art. 53, T.U. D.lgs. n. 151\u002F01, è vietato adibire le\ndonne al lavoro, dalle ore 24 alle 6, dall'accertamento dello stato di\ngravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno ai sensi di quanto\nprevisto ai commi 2) e 3), art. 53 del T.U. sopra richiamato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o,\nalternativamente, il padre convivente con la stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un\nfiglio convivente di età inferiore ai 12 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni\ndall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il 12° anno di età\no, in alternativa e alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o\naffidatario convivente con la stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7, D.lgs. n. 151\u002F01, è\nvietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a 7\nmesi di età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai\nlavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall’art. 5, DPR\n25.11.76 n. 1026 e riportati negli allegati A) e B) al sopracitato T.U.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-timeoff\">\n\u003Cp>7.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro. Per usufruire dei permessi, la lavoratrice, dopo avere informato il\ndatore di lavoro della gravidanza mediante la produzione di una certificazione\nmedica, deve presentare apposita domanda e, successivamente, la documentazione\ngiustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione della visita o\ndegli esami e accertamenti.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\n\u003Cp>7.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in\nvirtù delle disposizioni di cui al T.U. D.lgs. n. 151\u002F01, può avvenire con le\nmodalità previste all'art. 4 del medesimo T.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2) dello stesso art. 4 tali sostituzioni possono essere\nanticipate anche fino a 3 mesi prima dell'inizio della astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina la cessazione del\ncontratto a termine per scadenza del termine senza preavviso della persona\nassunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto\ndell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della sostituzione la lavoratrice in stato di gravidanza consegna\nalla azienda il certificato medico indicante la data presunta del parto.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice\nè tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 30° giorno successivo al\nparto, il certificato di nascita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-screeningpromotion\">\n\u003Cp>7.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e fatte salve le eccezioni\npreviste dalla legge stessa, è fatto divieto di licenziamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza, attestato da\nregolare certificato medico, fino al termine dei periodi di interdizione dal\nlavoro a titolo di congedo di maternità, nonché fino al compimento di 1 anno\ndi età del bambino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)del padre lavoratore in caso di fruizione del periodo di congedo di\npaternità di cui al precedente punto 1.4) e fino al compimento di 1 anno di\netà del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 54, comma 6), D.lgs. n. 151\u002F01, è nullo il licenziamento\ncausato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e del congedo per\nmalattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di cui\nsopra, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di\nlegge e contrattuali per il caso di licenziamento. Analogo trattamento è\nprevisto per il lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità, ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice e il lavoratore provvederanno alla convalida preventiva delle\ndimissioni presso il Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le norme di legge e i\nregolamenti vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del\nD.lgs. n. 196\u002F03 in materia di protezione dei dati personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\n\u003Ch3>Art. 44 - Formazione professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per\nla valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva\nessenziale per potenziare il ‘know how’ delle aziende e la loro\ncompetitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e\ndi motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei\nrisultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati\nstandard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi,\nche la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello\nformativo terrà conto delle seguenti linee-guida:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze\u002Fabilità\nprofessionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni\ntecnologiche e organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione\norganizzativa interessanti il settore delle attività ferroviarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione della impiegabilità delle risorse umane per far fronte alle\ndinamiche evolutive determinate dai processi di riposizionamento aziendale,\nsalvaguardando in particolare le peculiarità relative al personale\nfemminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente\ne sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione sulle tematiche relative alla parità di genere e alla\nprevenzione delle discriminazioni legate al sesso e all'orientamento\nsessuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle linee-guida sopra definite, le iniziative formative saranno\nrivolte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)al personale neo-assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento\nin azienda (formazione d'ingresso);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente\ne un aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche\nnormative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero\nper affermare e promuovere una cultura e una pratica di pari opportunità di\ngenere (formazione continua);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)a singoli e gruppi\u002Ffamiglie professionali, al fine di creare e potenziare\nfigure professionali ritenute strategiche in relazione alle esigenze aziendali\novvero al personale interessato a percorsi di crescita professionale in\nfunzione delle esigenze aziendali (formazione per la crescita\nprofessionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)al personale interessato da interventi di riqualificazione\u002F riconversione\nprofessionale conseguenti a processi di innovazione tecnologica e\u002Fo a processi\ndi ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche\nnell'organizzazione del lavoro, per realizzare una effettiva riqualificazione\ndelle competenze\u002F professionalità finalizzate al proficuo reimpiego delle\nrisorse (formazione mirata).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione, da parte delle aziende, dei fabbisogni formativi dei\npropri dipendenti, delle modalità e finalità di espletamento, il numero delle\nore dedicate e i percorsi formativi completati, formerà oggetto di specifici\nincontri sindacali, nell'ambito degli Organismi paritetici di cui all'art. 1,\npunto 3), lett. C) (Relazioni industriali) del presente CCNL, nella comune\nconsapevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello scenario\nproduttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita\nprofessionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo\ncompetitivo delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di\nmantenimento del sistema delle abilitazioni nonché alla opportunità di\nrealizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del\npersonale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo\nda realizzare pari a 5 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1, punto 3), lett.\nC) (Relazioni industriali) del presente CCNL le parti convengono, altresì, di\ncostituire una Commissione paritetica nazionale alla quale, sulla base delle\nesigenze rappresentate dalle singole imprese o su impulso dell'Osservatorio\nNazionale, saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia a\nlivello nazionale che comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del\nsettore; monitoraggio sull'andamento dei progetti di formazione in atto nel\nsettore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a\nsostenere le esigenze del settore delle attività ferroviarie; monitoraggio\nsulle normative e procedure elaborate da varie istituzioni in materia di\nformazione, affinché siano coerenti con le esigenze del settore e anche allo\nscopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le\nopportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo,\nnazionale e territoriale, da sottoporre alle parti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi 6 mesi dall'avvio dei\nlavori della Commissione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali\nnelle imprese che occupino almeno 2.500 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\n\u003Ch3>Art. 35 - Ambiente, salute e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela\nambientale e di salute e sicurezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi\nfondamentali di tutela ambientale e di salute e sicurezza del lavoro, le\naziende, nell'ambito delle soluzioni strutturali adottate, continueranno a\nmantenere attivi, monitorare e sviluppare ove non presenti, i sistemi di\ngestione per la tutela ambientale e per la salute e sicurezza sul lavoro, al\nfine di proseguire nell'azione di continuo miglioramento e adeguamento delle\nattuali prestazioni in tema di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel riconoscere la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul\nlavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, dell'igiene e sicurezza del lavoro,\nnonché della tutela ambientale, all'interno dei processi produttivi, le parti\nribadiscono il comune obiettivo del miglioramento continuo del livello di\nsicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente,\nimpegnandosi a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per\nquanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a\nquelle che saranno emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di\ntutela ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle misure generali di tutela della salute e della\nsicurezza sul lavoro dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al\ncontenuto dell’art. 15, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie da\nlavorare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- protezione individuale e collettiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di informazione e formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure per il controllo sanitario.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le valutazioni dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28, D.lgs. n. 81\u002F18 e\ns.m.i. dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei\nlavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a\nrischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle\nsostanze o dei parametri chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei\nluoghi di lavoro; nell’ambito di quanto previsto all’art. 18, D.lgs. n.\n81\u002F08 e s.m.i. in ordine agli esiti della valutazione dei rischi le imprese\nprovvederanno a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività\nlavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione\nindividuale necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati\ncongiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di\ndotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione\nindividuale, al fine di verificare l’adeguatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delle valutazioni comuni l’azienda darà tempestiva comunicazione agli RLS\ndi ciascuna unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti istituiranno entro il 31.12.16 una Commissione paritetica che,\nentro il 31.12.17, analizzerà le soluzioni già messe in atto al fine di\ngarantire il soccorso in caso di malore del personale in tempi certi e,\ncomunque, più rapidi possibili, in aderenza a quanto previsto dal D.lgs. n.\n81\u002F08 e dal DM n. 19\u002F11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli esiti della analisi effettuata dalla Commissione e le eventuali proposte\nsaranno valutate dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata e aggiornata\ninformazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute\nconnessi alla propria attività e al luogo di lavoro, sulle misure e sulle\nattività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali\nessi sono esposti in relazione alla attività svolta, sulle normative di salute\ne sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente a formazione dei\ndipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nposto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che della\nassunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del\ntrasferimento o del cambiamento di mansioni, anche della introduzione di nuove\napparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati\npericolosi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni\nimpartite ai fini della protezione individuale e collettiva, di utilizzare\ncorrettamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi,\ni mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di indossare gli\nindumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale e a tal fine le\naziende predisporranno idonei supporti logistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata ottemperanza a tali obblighi, ricompresi nella lett. d), art. 56\n(Doveri del personale) del presente CCNL, potrà essere oggetto di sanzione\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, nei capitolati di\nappalto verrà inserita una apposita clausola che stabilisca le penalità da\napplicarsi in caso di inosservanza del documento di valutazione dei rischi da\ninterferenza, secondo quanto previsto dall'art. 26, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., e\ndel piano di sicurezza e coordinamento, secondo quanto previsto al titolo IV,\ncapo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) del\nD.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. da parte della impresa appaltatrice, fino alla\nrescissione del contratto di appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo l'azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile\ndella sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di\neventuali inadempienze da parte della impresa appaltatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti ritengono opportuno elevare il livello di prevenzione degli\nambienti di lavoro nei quali si svolgono attività da parte dei lavoratori\ndipendenti da diversi datori di lavoro. A tal fine a livello aziendale potranno\nessere individuate soluzioni idonee al conseguimento di tale obiettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) riceverà, secondo\nquanto previsto all'art. 37, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., una formazione\nparticolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate\nnozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle\nprincipali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti\nnel proprio ambito di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dei dipendenti e quella dei loro RLS, che conterrà elementi\ninformativi sulle strategie aziendali e sulle iniziative per il miglioramento\ndegli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e alla sostenibilità\nambientale, avverrà durante l'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul\nlavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza\nnella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca\nprocedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di\nprevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\n\u003Ch3>Art. 36 - Divisa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche\nattività lavorative, della divisa e degli oggetti di vestiario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto obbligo al dipendente di indossare sia la divisa prescritta che gli\noggetti di vestiario. A tal fine le aziende predisporranno idonei supporti\nlogistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale verranno esaminate congiuntamente tra le parti la\nqualità, la quantità e la tipologia della dotazione di vestiario al fine di\nverificarne l'adeguatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mancato utilizzo o l'uso non regolare della divisa e degli oggetti di\nvestiario potrà essere oggetto di azione disciplinare, come previsto alla\nlett. c), art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Welfare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono al welfare aziendale l’importante finalità di\nmigliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori e condividono di\nverificare la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori delle\nSocietà che applicano il presente CCNL misure di welfare contrattuale per\ncategorie omogenee di lavoratori finalizzate al miglioramento della\nproduttività e delle condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthinsurance\">In tale contesto le Parti si impegnano ad individuare, attraverso la\ncontrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli\ncontesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo\nesemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i\nfigli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di\nagevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori\ndipendenti.\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\n\u003Cp>2) Fondo pensione complementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuano nel Fondo EUROFER il Fondo di previdenza complementare\nper le aziende che applicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di definire a livello aziendale l'importo della somma\nannua che, a far data 1.1.17, le aziende destineranno al fondo EUROFER per ogni\nlavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi tra questi i lavoratori con\ncontratto di apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto già destinato al fondo\nEUROFER dai lavoratori già iscritti su base volontaria alla data di stipula\ndel presente CCNL e da quelli che vi si iscriveranno e dalle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori, che all’1.1.17 non risultino iscritti al fondo EUROFER,\ntale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo\nmedesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico e a carico delle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non vi è pertanto l'obbligo, per i lavoratori che non siano già iscritti\nvolontariamente al fondo EUROFER al 31.12.16 di trasferire al medesimo Fondo le\nquote di TFR maturate e maturande, secondo quanto stabilito dal D.lgs. n.\n252\u002F05.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora successivamente tali lavoratori intendano aderire al Fondo, ai\nmedesimi si applicheranno le condizioni stabilite dal D.lgs. n. 252\u002F05 e dagli\naccordi vigenti sulla istituzione e il funzionamento del fondo EUROFER.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\n\u003Cp>3) Assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nel valutare positivamente le azioni tese a sviluppare il sistema\ndi welfare aziendale e ferme restando le forme di assistenza sanitaria\nintegrativa già in essere a livello aziendale, promuoveranno l'adozione di\npiani di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle imprese che\napplicano il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le intese già in essere a livello aziendale in materia di\nwelfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Volontariato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che facciano parte di Organizzazioni di volontariato iscritte\nnei registri di cui all'art. 6, legge 11.8.91 n. 266 e successivi provvedimenti\nattuativi, per poter espletare attività di volontariato hanno diritto, ai\nsensi dell'art. 17 della stessa legge, di usufruire delle forme di\nflessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL\ne da eventuali accordi aziendali in materia, compatibilmente con le esigenze\ntecnico-produttivo-organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'Agenzia di Protezione civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del DPR n. 194\u002F01 i lavoratori volontari aderenti ad Organizzazioni\ndi volontariato inserite nell'elenco nazionale della Agenzia di protezione\ncivile possono richiedere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per attività di soccorso e assistenza per catastrofi, calamità naturali o\naltri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con\nmezzi e poteri straordinari, permessi retribuiti non superiori a 30 giorni\ncontinuativi e, comunque, fino a 90 giorni nell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza\nnazionale, e per tutta la durata dello stesso, permessi retribuiti fino a 60\ngiorni continuativi e comunque fino a 180 giorni nell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di\nformazione teorico-pratica, permessi retribuiti non superiori a 10 giorni\ncontinuativi e comunque fino ad un massimo di 30 giorni nell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende richiederanno alla Agenzia di protezione civile il rimborso del\ntrattamento economico riconosciuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Soccorso alpino e speleologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge n. 162\u002F92 i volontari del Corpo nazionale del soccorso\nalpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) hanno diritto a permessi\nretribuiti nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e\nspeleologico o le relative esercitazioni e nel giorno successivo ad operazioni\ndi soccorso che si siano protratte per più di 8 ore ovvero oltre le ore 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende richiederanno all'INPS il rimborso del trattamento economico\nriconosciuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Cooperazione internazionale allo sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica quanto previsto dalla legge 6.8.14 n. 125, in materia di\ncooperazione internazionale allo sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Facilitazioni per i lavoratori studenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti che frequentano corsi di studio presso scuole di\nistruzione e di qualificazione professionali statali, parificate o legalmente\nriconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studio legali,\nsaranno riservati, su richiesta degli stessi e in relazione alle possibilità\ntecnico-organizzative del servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza\nai corsi e la preparazione agli esami. Tali lavoratori non saranno obbligati a\nfornire prestazioni di lavoro straordinario oppure prestazioni durante i riposi\nsettimanali, fatti salvi i casi previsti all'art. 28, punto 2), lett. d), e) ed\nf).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti, inclusi i privatisti, e ai lavoratori universitari o\niscritti a corsi post-laurea legalmente riconosciuti, sono concessi su\nrichiesta permessi giornalieri retribuiti, con la retribuzione spettante per i\ngiorni di ferie, per la giornata di discussione della tesi di laurea e per le\ngiornate in cui svolgono le prove di esame, incluse le singole prove in cui\nl'esame eventualmente si articola, comprese quelle di maturità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stessi lavoratori studenti possono usufruire, su richiesta, di permessi\nretribuiti per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame, nel caso di\nesami universitari, ovvero precedenti la sessione di esami negli altri casi.\nQualora l'esame sia articolato su più prove i due giorni di permesso\nretribuito di cui sopra potranno essere fruiti per una sola prova. Tali\npermessi non assorbono la giornata individuata come riposo settimanale ai sensi\ndel precedente art. 29 che, pertanto, deve essere fruita secondo la normale\nprogrammazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente punto 2) sono utili ai fini del passaggio alla\nposizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli esami universitari ripetuti verrà riconosciuta una sola giornata di\npermesso non retribuito, con un massimo di 2 giornate nell'anno accademico di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre i lavoratori studenti, che abbiano meno di 5 anni di anzianità\naziendale, potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore di permesso non\nretribuito il cui utilizzo sarà programmato trimestralmente ‘pro quota’,\nin sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal compimento del quinto anno di anzianità di servizio presso\nla stessa azienda, i lavoratori potranno richiedere un congedo per la\nformazione nei limiti ed alle condizioni previste per i congedi per formazione\ndisciplinati all'art. 40 (Congedi per formazione e per formazione continua) del\npresente CCNL e in conformità alle disposizioni dell'art. 5, legge 8.3.00 n.\n53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di usufruire delle facilitazioni previste dal presente articolo il\nlavoratore dovrà produrre le certificazioni necessarie rilasciate dai\ncompetenti istituti o l'attestazione della avvenuta prenotazione dell'esame\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Congedi per formazione e per formazione continua.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, legge 8.3.00 n. 53, il dipendente con almeno 5 anni di\nanzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione,\ncontinuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera\nvita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola\ndell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di 2° grado, del diploma\nuniversitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse\nda quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo potrà non essere accolta, ovvero l'accoglimento\npotrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione\ncomprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla unità\nproduttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5%\ndella forza occupata nell’unità produttiva medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a un intero\nmese di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata alla\nazienda con un preavviso di almeno 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del\nposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo non è computabile nella anzianità di servizio e non è\ncumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi\u002Fpermessi previsti\ndalle leggi vigenti e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del DPCM\n21.7.00 n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è\ninterrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le\nproprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di\ncongedi per la formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Congedo per gravi motivi familiari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, comma 2), legge n. 53\u002F00 e secondo le modalità del\nRegolamento attuativo stabilito dal DPCM n. 278\u002F00, l'azienda potrà concedere\nal lavoratore che ne faccia richiesta scritta un periodo di congedo,\ncontinuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, per gravi e documentati\nmotivi familiari come individuati all'art. 2 del citato DPCM n. 278\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha\ndiritto alla retribuzione. Il periodo non è computato nella anzianità di\nservizio né ai fini previdenziali e il lavoratore può procedere al riscatto,\novvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della\nprosecuzione volontaria, come stabilito dall'art. 4, legge n. 53\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata minima del congedo eventualmente stabilita tra\nazienda e lavoratrice\u002Flavoratore, la lavoratrice e il lavoratore possono\nrichiedere, con un preavviso di almeno 15 giorni, di rientrare in servizio\nprima del termine del congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\n\u003Ch3>Art. 42 - Permessi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ne ricorrano\ngiustificati motivi, permessi di breve durata, utili ai fini del passaggio alla\nposizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta scritta del lavoratore saranno concessi permessi giornalieri\nretribuiti, non computabili nelle ferie annuali nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del\nconiuge anche legalmente separato e\u002Fo di ogni parente entro il secondo grado\nanche non convivente e\u002Fo del\u002Fi convivente\u002Fi, ai sensi e secondo le modalità\ndell'art. 4, comma 1), legge 8.3.00 n. 53 e del relativo Regolamento attuativo\nstabilito dal DPCM 21.7.00 n. 278;\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\n\u003Cp>b)15 giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimonio avente\nvalidità civile o della unione civile di cui alla legge 20.5.16 n. 76 del\nlavoratore non in prova. In tal caso la richiesta dovrà essere presentata dal\nlavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni dall'inizio del permesso e\ndocumentata formalmente al rientro dal periodo di assenza.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove sussistano i presupposti e le condizioni previsti dalle vigenti\ndisposizioni di legge in materia, i donatori di sangue e di emocomponenti con\nrapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la\nnormale retribuzione, nel caso in cui effettuino la donazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)limitatamente al tempo necessario all'accertamento della inidoneità e\nalle relative procedure, nei casi di inidoneità al prelievo previsti dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del permesso deve essere presentata alla azienda con un\npreavviso di almeno 48 ore, salvo i casi di chiamata d'urgenza certificata\ndalle strutture sanitarie competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di donazione, la giornata di riposo è computata in 24 ore a\npartire dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per\nl'operazione di prelievo del sangue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di donazione di midollo osseo, al lavoratore che ne faccia\nrichiesta scritta sono concessi permessi giornalieri retribuiti non fruibili a\ntitolo di ferie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per gli accertamenti e i prelievi preliminari previsti dalla legge, anche\nnel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per l'intero periodo di degenza ospedaliera, a prescindere dalla quantità\ndi sangue midollare donato, incluso il periodo di convalescenza debitamente\ncertificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del permesso deve essere presentata all’azienda con un\npreavviso di almeno 48 ore, salvo i casi di chiamata d'urgenza certificata\ndalle strutture sanitarie competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente articolo sono utili ai fini del passaggio alla\nposizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Tossicodipendenza e alcool-dipendenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del DPR 9.10.90 n. 309, i lavoratori assunti a tempo indeterminato,\ndei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di\ntossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di\nriabilitazione presso i Servizi sanitari delle USL o di altre strutture\nterapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto alla\nconservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle\nprestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo\ne, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è\nconsiderata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa\nnon retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che intenda avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare alla azienda la documentazione di accertamento dello stato\ndi tossicodipendenza rilasciata dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze\ne il relativo programma terapeutico-riabilitativo ai sensi dell'art. 122 del\ncitato DPR n. 309\u002F90. Il trattamento dei relativi dati avverrà nel rispetto di\nquanto previsto dal D.lgs. n. 196\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato dovrà inoltre far pervenire con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale esegue il\nprogramma terapeutico, attestante l'effettiva prosecuzione del programma\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione\ncertificato dalla struttura presso la quale è stato eseguito il programma\nriabilitativo ovvero dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore interrompa volontariamente il programma\nterapeutico-riabilitativo, il rapporto di lavoro si intenderà risolto qualora\nil lavoratore stesso non riprenda servizio entro il giorno successivo\nall'interruzione del programma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono chiedere di essere\nposti in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e\nsocio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le\ntossicodipendenze ne attesti la necessità, ai sensi dell'art. 124, DPR n.\n309\u002F90 e dell'art. 4, legge n. 53\u002F00 e delle relative disposizioni\nregolamentari di attuazione. In alternativa e per le medesime finalità i\nlavoratori possono richiedere, compatibilmente con le esigenze tecniche,\norganizzative e produttive, di essere adibiti a turni di lavoro che agevolino\nla partecipazione al programma terapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai punti 1) e 6) è consentito il\nricorso all'assunzione a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 125 del citato DPR n. 309\u002F90 e successive norme di\nattuazione, in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso\ndel rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il\nlavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la\nsicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il percorso terapeutico-riabilitativo non richieda\nl'allontanamento dal lavoro, al fine di favorire l'accesso alla terapia di\nrecupero le aziende potranno utilizzare il lavoratore in attività lavorative\nla cui articolazione oraria agevoli l'accesso alla terapia di recupero, tenendo\nanche conto delle indicazioni delle strutture sanitarie presso cui il\nlavoratore è in cura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori affetti da patologie alcool-correlate si applicano le\ndisposizioni di cui all'art. 15, legge 30.3.01 n. 125 e successive norme di\nattuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Persone con handicap.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,\ndi minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.\n4, comma 1), legge 5.2.92 n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo\nparentale di cui all'art. 33, comma 1), T.U. D.lgs. n. 151\u002F01 per un periodo\nmassimo non superiore a 3 anni, comprensivo del congedo parentale fruito ai\nsensi dell'art. 32, T.U. D.lgs. n. 151\u002F01 da fruire fino a 12 anni di età del\nbambino, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso\nistituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti di cui al precedente punto 1) possono chiedere ai rispettivi\ndatori di lavoro che applicano il presente CCNL di usufruire, in alternativa al\nprolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di 2 ore di permesso\ngiornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia\nricoverata a tempo pieno, la lavoratrice o il lavoratore che assiste persone\ncon handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 2°\ngrado, ovvero entro il 3° grado, qualora i genitori o il coniuge della persona\ncon handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età\noppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o\nmancanti, ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito mensile, fruibili anche\nin maniera continuativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, commi 3) e 3\nbis), legge 5.2.92 n. 104.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione dei permessi di cui al presente punto può essere giornaliera\nod oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione su base oraria è consentita per il personale per il quale è\nprevista dal presente CCNL o dagli eventuali contratti aziendali la fruizione\ndelle ferie a mezza giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le parti potranno prevedere la modalità di\nprogrammazione della fruizione, giornaliera o oraria, dei permessi di cui al\npresente punto, al fine di contemperare il diritto a detta fruizione con le\nesigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente\nper l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente punto sono cumulabili con quelli di cui agli\nartt. 32 e 47, T.U. D.lgs. n. 151\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) l'azienda\nanticiperà la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari all'intero\nammontare della retribuzione relativa ai permessi stessi. A tali permessi si\napplica, inoltre, quanto previsto dall'art. 34, comma 5), T.U. D.lgs. n. 151\u002F01\ne i permessi medesimi sono utili ai fini del passaggio alla posizione\nretributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistenza a portatori di\nhandicap grave, si rinvia all'art. 42, commi 5), 5 bis), 5 ter), 5 quater) e 5\nquinquies, T.U. D.lgs. n. 151\u002F01 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo straordinario è cumulabile, ai sensi di legge, nello stesso\nmese, con i benefici di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 5), art. 33 della citata legge n. 104\u002F92 il lavoratore di\ncui al precedente punto 4) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di\nlavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere\ntrasferito senza il suo consenso ad altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore con handicap in situazione di gravità può usufruire,\nalternativamente, dei permessi retribuiti di cui ai punti 2) e 3) e ha diritto\ndi scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio\ne non può essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso. Si\napplica in questi casi quanto previsto al precedente punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto stabilito ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) si applica\nanche in caso di adozione o affidamento di soggetti con handicap in situazione\ndi gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del\nD.lgs. n. 196\u002F03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Agevolazioni a favore di genitori di studenti affetti da DSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge n. 170\u002F10 le lavoratrici\u002Fi lavoratori genitori\nconviventi di studenti del 1° ciclo di istruzione che siano affetti da\ndislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (disturbi specifici di\napprendimento - DSA), impegnati nella assistenza alle attività scolastiche a\ncasa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali fini, su richiesta delle lavoratrici\u002Fdei lavoratori interessati, e\ntenuto conto delle esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo,\nle aziende favoriranno l'assegnazione di turni di lavoro che agevolino\nl'assistenza sopra richiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\n\u003Ch3>Art. 46 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la lavoratrice inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati in forza dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15, ha il diritto a un congedo\nper motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi\nda fruire in un arco temporale di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo può essere fruito su base giornaliera o su base oraria in misura\npari a mezza giornata di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice avanzerà\nalla azienda la richiesta di fruizione del congedo con un preavviso non\ninferiore a 7 giorni, indicando la data di inizio e di fine del congedo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo, alla lavoratrice sarà corrisposta una\nindennità a carico dell'INPS. L'azienda è tenuta ad anticipare la prestazione\nerogata dagli Istituti previdenziali a norma di legge. Il periodo di congedo è\ncomputato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, incluso il\npassaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale, e ai fini della maturazione delle ferie, della 13a mensilità e\ndel TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle lavoratrici che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, siano\ninserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere sia\napplica quanto previsto al punto 10), art. 20 (Lavoro a tempo parziale).\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\n\u003Ch3>Art. 47 - Lavoratori affetti da virus HIV.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è vietato al datore di lavoro\nlo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese\nin considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di\nuno stato di sieropositività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere\nmansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi\naccertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente\ntutelato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori affetti dal virus HIV si applica quanto previsto all'art. 41\n(Congedo per gravi motivi familiari) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 48 - Pasti aziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero di cui alle lett. c)\ne d), punto 1.6) del precedente art. 27, il lavoratore fruirà del pasto\naziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria\npreventivamente programmata ed effettivamente resa, purché la prestazione\nprogrammata abbia una durata complessiva superiore alle 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, per le prestazioni\nnotturne con inizio dalle ore 22, ai lavoratori interessati verrà\nriconosciuto, in sostituzione del servizio di mensa aziendale o del servizio\nsostitutivo della stessa, un ticket per il pasto, il cui valore sarà definito\na livello aziendale come indicato al 2° capoverso del successivo punto 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito potranno essere definite diverse modalità di fruizione del\npasto relativamente a specifiche condizioni lavorative del personale della\nmanutenzione delle infrastrutture che, operando su prestazione unica\ngiornaliera, venga chiamato a svolgere attività nel periodo notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero di cui alla lett. a),\npunto 1.6) del precedente art. 27, il lavoratore fruirà del pasto aziendale\nqualora la prestazione giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed\neffettivamente resa sia superiore alle 6 ore, fermo restando quanto stabilito\nal 2° capoverso del precedente punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale mobile di cui alla lett. h), punto 1.6) del precedente art.\n27, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione\nlavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente\nresa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva almeno\npari a 6 ore calcolate, in caso di ritardo, con riferimento all'ora reale di\narrivo del treno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT) che\neffettua servizi con RFR è ammesso a fruire del pasto aziendale. Nei confronti\ndi tale personale che effettua servizi con RFR che prevedano il servizio di\nritorno con inizio dopo le 22, è ammessa la fruizione del pasto anche con\nriferimento a tale ultima prestazione, nella fascia oraria 18-22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale mobile il cui periodo di lavoro giornaliero programmato impegni\nper più di 2 ore una delle fasce orarie 11-15 o 18-22, sarà riconosciuta la\nfruizione del pasto anche se la prestazione effettuata è inferiore alle 6\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti gli altri casi si applica quanto previsto al 2° capoverso del\nprecedente punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il restante personale (sezioni specifiche SAN, SAR, SAP), a livello di\ncontrattazione aziendale saranno definite diverse modalità per la fruizione\ndel pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attivazione dei periodi multiperiodali di cui al punto 1.2) del\nprecedente art. 27 non comporterà modifiche al riconoscimento della fruizione\ndel pasto, quale risulta al momento della attivazione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze dal servizio a qualunque titolo per frazioni di giornata (1\u002F2\ngiornata di ferie, permessi orari a qualunque titolo ad esclusione delle\nassemblee durante l’orario di lavoro, flessibilità di orario in ingresso o\nin uscita) vanno detratte dalla durata della prestazione giornaliera ordinaria\nprogrammata ai fini del computo della durata complessiva come indicata ai\nprecedenti punti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione del pasto, che dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli\nesercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa\naziendale, dovrà essere programmata dalla azienda nelle fasce orarie 10-15 o\n18-22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchersamount\">\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera in\nimpianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che\neffettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un\nticket per il pasto il cui valore nominale sarà definito a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT)\nche, per effetto del ritardo del treno, non possa fruire del pasto aziendale\ncome previsto al precedente 1° capoverso, le modalità di fruizione saranno\ndefinite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto nel presente articolo si applica anche al personale che\nvenga chiamato a svolgere una prestazione lavorativa in giornata di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di contrattazione aziendale potranno essere definiti regimi\ndiversi per la fruizione dei pasti aziendali.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio di leva obbligatoria, ove previsto dalla legge, e il richiamo\nalle armi non risolvono il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore chiamato al servizio di leva obbligatoria, ovvero richiamato\nalle armi, ha diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Trasferimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Trasferimenti individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento individuale da una unità produttiva all'altra che comporta\nper il lavoratore l'assegnazione stabile a una nuova sede di lavoro può essere\ndisposto dalla azienda in relazione a comprovate esigenze tecniche,\norganizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini del presente articolo si intende convenzionalmente per unità\nproduttiva quella composta anche da più sedi di lavoro ubicate nel comune\ndella sede di lavoro originaria e nel comune limitrofo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore, con\nindicazione delle motivazioni, con un preavviso di almeno 40 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà richiedere alla azienda di indicare le esigenze di cui\nal precedente punto 1) e addurre proprie ragioni contro il trasferimento entro\n20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ed entro i successivi 10\ngiorni l'azienda valuterà le motivazioni addotte, con specifico riferimento a\nquelle legate a situazioni di carattere familiare di particolare disagio,\ndandone al lavoratore il relativo riscontro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti non possono essere disposti, in assenza del consenso degli\ninteressati, nei confronti dei lavoratori che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-rientrino nelle tutele previste dalla legge n. 104\u002F92;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-abbiano compiuto i 55 anni di età, ad esclusione dei lavori relativi alla\ncostruzione di linee e impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e\nproduttive, le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste,\nterranno conto, nell'ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)della minore anzianità maturata nella figura professionale rivestita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) della minore anzianità di servizio complessiva in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) della minore età anagrafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) del numero dei figli minori a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento per intervenute esigenze tecniche, organizzative e\nproduttive le aziende potranno procedere con i trasferimenti individuali in una\nregione diversa da quella in cui si trova la sede di lavoro originaria solo in\ncasi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del lavoratore fare domanda di trasferimento. Nel caso di più\ndomande di trasferimento per la medesima sede di lavoro avanzate dai\nlavoratori, le aziende, a parità di caratteristiche professionali richieste\nterranno conto nell'ordine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)della maggiore anzianità maturata nella figura professionale\nrivestita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) della maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) della maggiore età anagrafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) del numero dei figli minori a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale saranno definiti i criteri per valutare le anzianità di\ncui alla precedente lett. a) nel caso di cambio di figura professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito spettano i trattamenti previsti all'art. 78\n(Indennità di trasferimento) del presente CCNL, ad esclusione dei casi di\ntrasferimento di cui al precedente punto 7) in accoglimento di domanda del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti individuali di cui al presente articolo saranno oggetto di\ntempestiva comunicazione e di informativa periodica alle RSU, o alle RSA ove\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Trasferimenti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di trasferimenti collettivi per chiusura o spostamento di\nsedi\u002Fimpianti conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie o alle\nriorganizzazioni industriali, a livello aziendale saranno definite le relative\nprocedure sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Mobilità individuale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno disporre la mobilità individuale che comporta per il\nlavoratore l'assegnazione stabile a una nuova sede di lavoro all'interno della\nstessa unità produttiva come definita al punto 2) del precedente art. 50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo spostamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore con un\npreavviso non inferiore a 15 giorni, corredato dalle motivazioni connesse alle\nesigenze tecniche, organizzative e produttive. Entro tale termine il lavoratore\npotrà addurre eventuali motivazioni contrarie in ordine allo spostamento anche\ntramite l'O.S., tra quelle stipulanti il presente CCNL, cui conferisce\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo spostamento può essere disposto anche in accoglimento di apposita\ndomanda del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di spostamento al lavoratore verrà riconosciuto un importo\n‘una tantum’ pari ad € 100,00, tranne nel caso in cui lo spostamento\nvenga effettuato a domanda del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli spostamenti di cui sopra saranno oggetto di tempestiva comunicazione e,\ncomunque, di informative periodica alle RSU o alle RSA ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Trasferimenti individuali interaziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trasferimenti individuali tra aziende di uno stesso gruppo societario che\napplichino il presente CCNL, che non rientrino nelle ipotesi di cui all'art.\n2112 CC avverranno con il consenso dei lavoratori interessati e pertanto su\nbase volontaria, in applicazione degli artt. 1406 CC e ss. Il rapporto di\nlavoro proseguirà, senza soluzione di continuità, alle condizioni economiche\ne normative esistenti al momento della cessione del contratto o a quelle\nequivalenti eventualmente concordate tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 53 - Tutela legale e copertura assicurativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, mediante apposita polizza assicurativa, garantiranno la tutela\nlegale e le spese di giudizio ai propri dipendenti che siano citati in giudizio\ncivile o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi\nall'esercizio delle loro funzioni sempre che tali fatti non siano dipendenti da\ndolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende garantiranno con apposita polizza assicurativa i propri\ndipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto\ndell’azienda siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte,\nlesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale saranno definite le relative discipline in materia,\nfacendo salve le discipline aziendali già operanti alla data di stipula del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno estendere le tutele di cui al presente articolo anche\nnei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli\nabbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del\nproprio lavoro e in connessione con lo stesso.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro\na tempo indeterminato di un dipendente non in prova non può essere risolto da\nnessuna delle Parti senza un periodo di preavviso i cui termini e modalità\nsono di seguito specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"278\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"167\">\n    \u003Ccol width=\"76\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp align=\"center\">livelli professionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">durata\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>Quadri - A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>B - C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"167\">\u003Cp>D – E - F\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"76\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cambio appalto di cui all’art. 16, punto 2.3) del presente\nCCNL, la disciplina del preavviso per il personale che passa ad operare\ndall’Azienda cedente a quella subentrante sarà oggetto di intesa al\ncompetente livello nazionale, in attesa della quale si conferma la disciplina\nin essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte recedente che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei\ntermini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra una indennità\npari all'importo della retribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c) e d),\npunto 1.2), art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL per il periodo di mancato\npreavviso, ovvero per il periodo di preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente, l'azienda corrisponde agli aventi diritto\nl'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto previsto all'art. 2122\nCC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni devono essere presentate dal lavoratore al datore di lavoro\ncon le modalità previste dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 55 - Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>diritti dei lavoratori e privacy.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di adempiere ad esigenze organizzative e al fine di garantire la\nsicurezza e la tutela delle persone, del personale e del patrimonio aziendale,\nle parti convengono che è consentita l'installazione e l'utilizzo sui treni,\nnei locali e sui mezzi delle aziende, di impianti ed apparecchiature di\nvideosorveglianza e di altri strumenti quali sistemi satellitari e\u002Fo altre\napparecchiature elettroniche (hardware e software) atte a rilevare, registrare\ne trasmettere informazioni, immagini e dati connessi alla sicurezza del\nservizio nonché alla tutela del patrimonio delle aziende. Nel rispetto del\ncomma 1), art. 4, legge n. 300\u002F70, come modificato dall'art. 23, comma 1),\nD.lgs. n. 151\u002F15, le apparecchiature di videosorveglianza potranno essere\ninstallate previo accordo collettivo stipulato con le RSU, o con le RSA ove\nesistenti, a livello di unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende non utilizzeranno tali strumenti per il controllo della attività\nlavorativa dei dipendenti, tutelandone la privacy e la dignità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, legge n. 300\u002F70, come modificato dal D.lgs. n.\n151\u002F15, esclusivamente allo scopo di salvaguardare il patrimonio aziendale, la\nsicurezza dei sistemi e per esigenze organizzative e produttive, le aziende\npotranno effettuare controlli, pertinenti rispetto alle predette finalità, con\nriferimento sia agli strumenti sopra richiamati, sia agli strumenti utilizzati\ndal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento dei dati derivanti dalla installazione delle apparecchiature\ne\u002Fo dall’utilizzo degli strumenti sopra indicati avverrà nel rispetto dei\nlimiti dettati dalle vigenti norme di legge e dalle indicazioni fornite dal\ngarante per la privacy, previa adeguata informazione ai dipendenti sulle loro\nmodalità d’uso e sulle modalità di effettuazione di controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, le parti definiranno specifiche norme applicative di\nquanto previsto ai commi precedenti con riferimento ai GPS e ai sistemi di\nvideosorveglianza, adeguando gli accordi eventualmente in essere alle\ndisposizioni vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto e\u002Fo normato dal presente articolo, si\napplicano le vigenti norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Doveri del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente deve svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le\nproprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti\ninterni dell'azienda, ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in attività che comportino contatto con il pubblico deve mantenere un\ncontegno corretto e decoroso al fine di tutelare l'immagine della azienda e di\nstabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con la clientela, con\nspecifico riferimento alla informazione al pubblico; dovrà inoltre esporre un\nadeguato contrassegno identificativo ove previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)deve avere cura dei locali della azienda e degli oggetti, macchinari,\nattrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e i\ndispositivi di protezione individuale forniti dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni e i\nregolamenti interni emanati dalla azienda in materia di sicurezza del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere alle\nformalità per la rilevazione della presenza nel rispetto puntuale delle\ndisposizioni emanate. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a\nprestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il\nrapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all'obbligo della\nreperibilità, ove prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)il lavoratore ha l'obbligo di non fornire a terzi informazioni o\ncomunicazioni riservate che possano, anche indirettamente, essere utilizzate\ncon pregiudizio degli interessi della azienda o contrarie a quanto disposto dal\nD.lgs. n. 196\u002F03 e s.m.i.; non deve esplicare, direttamente o per interposta\npersona, anche fuori dell'orario di lavoro, mansioni e attività - a titolo\ngratuito od oneroso - che siano in contrasto con l'obbligo di fedeltà di cui\nall'art. 2105 CC o comunque in concorrenza o in conflitto d'interessi con\nl'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie\nfunzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e\nfunzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni\ndeve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le\nragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi\nesecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando la sua esecuzione\npossa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)deve comunicare alla azienda la propria residenza e dimora, ove non\ncoincidenti, e ogni successivo mutamento delle stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)in caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, deve darne avviso\nall'azienda con le modalità disciplinate all'art. 31 (Malattia e infortunio\nnon sul lavoro) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)nell'esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro\npresenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti\nimprontati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei\ndiritti della persona. Le aziende, in conformità al disposto dell'art. 2087\nCC, si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in\nviolazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che\npossano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo\nsviluppo professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione della\nCommissione Europea 27.11.91, n. 92\u002F131\u002FCEE, si impegnano ad adottare codici di\ncondotta volti a contrastare le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e\nlo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più\nin generale, sociali, si impegnano affinché vengano impedite azioni\nsistematiche e protratte nel tempo contraddittorie rispetto a tale fine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si impegnano a tutelare l'integrità psico-fisica del personale\nfavorendo un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della dignità\ndella persona, della condizione sessuale, della uguaglianza e della\ncorrettezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si impegnano altresì a contrastare qualsiasi atteggiamento o\ncomportamento discriminatorio o lesivo dei diritti e della dignità della\npersona, nonché a perseguire ogni condotta che possa configurarsi quale\nmolestia sessuale, atto intimidatorio e\u002Fo ostile nelle relazioni di lavoro ai\nsensi della vigente legislazione in materia, nonché dell'AI 25.1.16.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità a quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300\u002F70,\nl'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento\ndella prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar\nluogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa mediante ritenuta sulla retribuzione non superiore a 4 ore della\nretribuzione giornaliera spettante, di cui al punto 1.1) e alla lett. d), punto\n1.2), art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni, secondo\nquanto disciplinato dai successivi articoli, senza perdita di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)licenziamento con o senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella individuazione della correlazione tra sanzioni e mancanze l'azienda\nterrà conto, ai fini della irrogazione della sanzione per le mancanze commesse\ndal lavoratore, delle circostanze oggettive del fatto, nonché del\ncomportamento complessivo tenuto dal lavoratore medesimo e, in considerazione\ndi tali elementi, potrà irrogare una sanzione di minore entità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Mancanze punibili con il rimprovero verbale o scritto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per lievi irregolarità\nnell'adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo\ndel dovere di corretto comportamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Mancanze punibili con la multa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per recidiva, entro 1 anno dalla applicazione del rimprovero scritto,\nnelle stesse mancanze previste nel precedente art. 58;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per inosservanza per più di una volta dell'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per inosservanza di uno degli obblighi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4),\nart. 31 (Malattia e infortunio non sul lavoro) del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i\ndipendenti, anche di altre Società dello stesso Gruppo, o verso la\nclientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di\ncontegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) per ritardo colposo nell'effettuare consegne di valori od oggetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per il mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia\nspecificatamente indicato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)in genere per negligenza e\u002Fo per inosservanza di leggi o regolamenti o\ndegli obblighi di servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al\nservizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe è devoluto ad istituzioni assistenziali e\nprevidenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e dalla retribuzione da 1 a 4 giorni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con\nprivazione della retribuzione da 1 a 4 giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per particolare gravità o per recidiva, entro 1 anno dalla applicazione\ndella sanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 59;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per assenza ingiustificata fino a 3 giorni solari lavorativi\nconsecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per ingiustificato ritardo a trasferirsi nell'impianto di assegnazione\ndisposto dalla Società, quando il ritardo non superi i 10 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per aver rivolto ingiurie o accuse infondate verso i colleghi anche di\naltre Società o verso terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in\nmateria di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)in genere, per negligenza, oppure per inosservanza di leggi o regolamenti\no degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso,\nalla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e dalla retribuzione da 5 a 7 giorni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con\nprivazione della retribuzione da 5 a 7 giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dall’applicazione\ndella sanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 60;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per\nsé e\u002Fo danno per l'azienda, salvo che, per la particolare gravità della\nmancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per assenza ingiustificata pari a quattro giorni solari lavorativi\nconsecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che\navrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o danno\nall'azienda ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme vigenti, a visite personali\ndisposte a tutela del patrimonio della azienda e di quanto all’azienda è\naffidato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per alterchi con vie di fatto negli impianti dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per comprovati e gravi atti e\u002Fo comportamenti lesivi della dignità della\npersona, in qualunque modalità attuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Mancanze punibili con la sospensione dal servizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e dalla retribuzione da 8 a 10 giorni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con\nprivazione della retribuzione da 8 a 10 giorni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per particolare gravità o recidiva, entro 1 anno dalla applicazione della\nsanzione, nelle mancanze previste nel precedente art. 61;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti della azienda, o per\nmanifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti\ndell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe all'atto della\npresentazione in servizio, oppure nel disimpegno di mansioni non inerenti la\nsicurezza dell'esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in genere, per qualsiasi inosservanza di leggi o regolamenti o degli\nobblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti\nvantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e\nsempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti\nperseguibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per abituale negligenza nell'osservanza degli obblighi di servizio, ovvero\nper volontario abbandono del posto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per atti, comportamenti, inosservanze di leggi o regolamenti che producano\ninterruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per assenza ingiustificata pari a 5 giorni solari lavorativi\nconsecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)per alterchi negli impianti della azienda in presenza della clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Mancanze punibili con il licenziamento con preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la mancanza di cui alla lett. f) del precedente art. 62 ripetuta per\npiù di 2 volte nel corso dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per recidiva, entro 1 anno dalla applicazione della sanzione, nelle\nmancanze previste dal precedente art. 62, fatta eccezione per le mancanze\npreviste alla lett. f) del precedente art. 62;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale\nfunzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la\nsicurezza dell'esercizio o altre attività gestionali, ancorché non ne sia\nderivato danno ai beni della azienda o alle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli\nobblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza\ndell'esercizio con danni gravi al materiale, all'armamento e a cose di terzi, o\nanche con danni gravi alle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per inosservanza di leggi, regolamenti, disposizioni in genere in materia\ndi prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro che abbiano arrecato gravi\nlesioni ad altri lavoratori e\u002Fo a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)per rifiuto del trasferimento disposto per esigenze di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per assenza ingiustificata dal servizio pari a 6 giorni solari lavorativi\nconsecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero\nper qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere\nadeguatamente gli obblighi di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)per ogni altra mancanza di equivalente gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso, seppure errato, a tasti di soccorso, oppure l'instaurazione di\nsituazioni di esercizio di particolare eccezionalità, non rientrano nella\nlett. c) del precedente punto 1), a meno che il lavoratore stesso non abbia\nmanomesso deliberatamente il meccanismo per fatti che nulla hanno a che fare\ncon situazioni di particolare disagio nella circolazione ferroviaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Mancanze punibili con il licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per\nogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'azienda,\ncome di seguito riportato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per illecito uso, manomissione, distrazione, sottrazione o furto di somme,\nbagagli, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza della\nazienda o ad essa affidati, ovvero per connivente tolleranza o occultamento\nrelativamente ad abusi commessi da dipendenti o da terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per aver dolosamente percepito somme indebite o per aver accettato un\nqualsiasi compenso, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a\nbenefici offerti, ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per\nragioni d'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per essere sotto effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il\ndisimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio o attività\na contatto con la clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano\narrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’azienda o a terzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)per avere tenuto condotte atte alla turbativa del regolare svolgimento di\nprocedure in materia di appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) per aver dolosamente alterato, falsificato, sottratto o distrutto\nbiglietti di viaggio od altri documenti di trasporto, piombi ferroviari o\ndoganali, registri o atti dell’azienda al fine di trarne profitto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) per essersi reso colpevole di vie di fatto per motivi attinenti al\nservizio ovvero per aver provocato risse sul luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele\nprescritte per il trasporto di materie infiammabili, esplodenti o radioattive,\nancorché non ne sia derivato danno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)per aver provocato o partecipato a disordini, tumulti, violenze in\nservizio o comunque negli ambiti ferroviari nei quali è consentito l'accesso\nalla clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)per avere deliberatamente trasgredito al divieto di fumare in luoghi in\ncui tale atto è tassativamente vietato perché può provocare immediato e\ndiretto pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)per condanna passata in giudicato ovvero per sentenza di patteggiamento ex\nart. 444 CPP relativamente a reati di gravità tale da ledere il rapporto di\nfiducia con il lavoratore, quali fatti e\u002Fo atti ascrivibili ai reati di\nviolenza sessuale di cui all'art. 609 bis CP e ss., spaccio di droga, rapina,\nsequestro di persona, estorsione, per furto, truffa e appropriazione indebita a\ndanno di terzi, per concussione e corruzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)per violazione dolosa di leggi, di regolamenti o degli obblighi di\nservizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con\ndanni al materiale, all'armamento e a cose di terzi, o anche con danni alle\npersone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) quando sia accertato che l'assunzione in servizio o l'attribuzione di\nincarichi siano stati conseguiti mediante la produzione di documenti falsi e,\ncomunque, con mezzi fraudolenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)per gravi e comprovate violazioni delle disposizioni sulla rilevazione\ndello stato di presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)per l'adozione di condotte in violazione delle regole contenute nel\nmodello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.lgs. n. 231\u002F01,\nche determinino l'applicazione a carico della azienda di misure\nsanzionatorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)in genere per fatti o atti dolosi, comprese le violazioni dell'obbligo di\nfedeltà di cui all'art. 2105 CC, di gravità tale da non consentire la\nprosecuzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Sospensione cautelare non disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di\nlicenziamento di cui ai precedenti artt. 63 e 64, la sospensione cautelare non\ndisciplinare del lavoratore con effetto immediato. Per un periodo massimo di 60\ngiorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione di cui al punto 1.1) e\nalle lett. e) e d), punto 1.2), art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti\nrilevanti ai fini del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della\nsospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto 1), ovvero\nin relazione all'esito del giudizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1)\nverrà integrata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Procedimento disciplinare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda deve portare a conoscenza dei dipendenti, mediante affissione in\nluogo accessibile a tutti, le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle\ninfrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e\nalle procedure di contestazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma\nentro 30 giorni dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza del fatto\ncontestato e tenuto conto della natura dell'addebito e dei tempi tecnici\nimposti da eventuali esigenze istruttorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contestazione delle infrazioni che danno luogo alla irrogazione delle\nsanzioni deve essere puntuale con precisa indicazione del fatto addebitato,\ndelle sue circostanze e del tempo in cui si sarebbe verificato in modo da\nconsentire al dipendente di esercitare compiutamente il diritto di difesa nel\nrispetto della legge n. 300\u002F70 e delle norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti\ndel dipendente senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito\ne averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante della associazione\nsindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale\nnon potranno essere adottati prima che siano trascorsi 10 giorni dal\nricevimento della contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.\nEntro tale termine il dipendente può presentare le sue giustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere notificata al\nlavoratore entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente\nper presentare le giustificazioni di cui al punto 6), in una delle seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mediante consegna del provvedimento all'interessato che ne rilascia\nricevuta su copia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con raccomandata a\u002Fr spedita al domicilio dell'interessato dichiarato alla\nsede di appartenenza; a tal fine fa fede la data dell'ufficio postale di\nspedizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con consegna del provvedimento disciplinare mediante ufficiale\ngiudiziario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il termine di cui al punto 7) può essere sospeso, se sopraggiungono\nprovati, oggettivi impedimenti di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di notifica del provvedimento disciplinare entro il termine di\ncui al punto 7 e fatta salva l'ipotesi di cui al punto 8) il suddetto\nprocedimento disciplinare si estingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al\nquale sia stata irrogata una sanzione disciplinare può fare ricorso al\nCollegio di conciliazione e arbitrato di cui al successivo art. 67 (Collegio di\nConciliazione e Arbitrato) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione\ndel provvedimento disciplinare, con istanza scritta al Collegio inoltrata\ndirettamente o anche per il tramite dell'Organizzazione sindacale alla quale\nsia iscritto o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Collegio di conciliazione e arbitrato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia\ndi cui al punto IO del precedente art. 66 (Procedimento disciplinare),\nl'azienda e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL possono costituire Collegi di\nconciliazione e arbitrato presso le sedi che, a livello aziendale, saranno\ndecise per il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali sui Collegi di\nconciliazione e arbitrato già esistenti alla data di stipula del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio di conciliazione e arbitrato decide con equo apprezzamento dei\nfatti e di ogni circostanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre\nla sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Collegi di conciliazione e arbitrato sono composti da un presidente,\nscelto di comune accordo tra le parti, da un membro designato dalla azienda e\nda un membro designato dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presidente viene scelto dalle parti preferibilmente tra docenti\nuniversitari, ordinari o associati, magistrati in pensione, dirigenti della\nDirezione territoriale del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla scelta del presidente si adirà la\nDirezione territoriale del lavoro, cui compete la nomina del presidente ai\nsensi dell'art. 7, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare conservativa resta sospesa fino al pronunciamento\nda parte del Collegio. Se l'azienda non provvede, entro 10 giorni dall'invito\nrivoltole, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di\nconciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione\ndisciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di operare, ciascuna per la propria competenza,\naffinché i Collegi di conciliazione e arbitrato possano pronunciarsi entro 60\ngiorni dalla loro attivazione e che, per casi di particolare necessità, il\nCollegio possa stabilire, nella propria autonomia, di prolungare i lavori ma\ncomunque non oltre 120 giorni dalla data di attivazione del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Parte V - RETRIBUZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Elementi della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1) Sono elementi della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) minimo contrattuale, di cui al punto 3) del presente articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) assegni ‘ad personam’ pensionabili, di cui al punto 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del presente articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2) Sono elementi ulteriori della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) indennità di funzione Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) salario professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) premio di risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) compenso per lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) indennità per lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) indennità per lavoro domenicale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) indennità per lavoro festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k) indennità di trasferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) compensi per reperibilità e disponibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) indennità di maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) indennità di turno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) indennità diverse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Modalità della corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione è corrisposta su base mensile secondo le procedure previste\ndal presente CCNL entro il 20 del mese successivo a quello corrente per la\nparte di retribuzione di cui al precedente punto 1.1) e alle lettere c) e d)\ndel precedente punto 1.2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di cui al precedente punto 1.2) legata a prestazioni è\ncorrisposta entro il mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che per effetto di quanto previsto ai due capoversi precedenti,\nmodifichino le modalità di corresponsione in atto alla data di stipula del\npresente CCNL, ne daranno comunicazione ai propri dipendenti entro 60 giorni\ndalla data medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdatesec\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusdate_date\">\n\u003Cp>La 13a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre di ogni\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 14a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni\nanno.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le parti potranno concordare a livello aziendale diverse modalità di\ncorresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>3. Minimi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 27 (Classificazione\nprofessionale) del presente CCNL, i valori dei minimi contrattuali mensili sono\ni seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 6pt\" width=\"94%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"100*\">\n    \u003Ccol width=\"20*\">\n    \u003Ccol width=\"44*\">\n    \u003Ccol width=\"48*\">\n    \u003Ccol width=\"44*\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" colspan=\"2\" width=\"47%\">\u003Cp align=\"center\">livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"53%\">\u003Cp align=\"center\">nuovi minimi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">dal 1.5.22\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">dal 1.11.22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">dal 1.8.23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"39%\">\u003Cp>Q - quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>Q1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">2.430,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">2.470,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">2.517,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>Q2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">2.135,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">2.170,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">2.212,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"39%\">\u003Cp>A - direttivi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">2.065,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">2.099,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">2.139,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"39%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>B - tecnici specializzati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.966,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.999,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">2.037,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.882,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.913,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.950,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.854,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.885,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.920,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"39%\">\u003Cp>C - tecnici\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.812,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.842,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.877,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.784,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.813,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.848,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"39%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>D - operatori specializzati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.756,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.785,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.819,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.699,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.728,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.760,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.671,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.699,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.731,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"39%\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>E - operatori\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>E1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.643,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.670,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.702,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>E2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.573,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.599,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.629,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>E3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.545,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.570,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.600,79\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"39%\">\u003Cp>F - generici\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.432,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.456,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.484,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"8%\">\u003Cp>F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.404,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"19%\">\u003Cp align=\"center\">1.428,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"17%\">\u003Cp align=\"center\">1.455,27\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable style=\"font-size: 6pt\" width=\"94%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"17%\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Assegni ‘ad personam’ pensionabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale assegno ad personam pensionabile determinato a livello aziendale\nin applicazione del punto 5), art. 63, CCNL 16.4.03 delle Attività\nferroviarie, resta confermato a favore dei lavoratori ai quali risulta\nriconosciuto alla data di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale “superminimo individuale” determinato ai sensi del punto\n4.2), art. 68 (Retribuzione), CCNL 20.7.121 della Mobilità\u002FArea contrattuale\nAttività ferroviarie, resta confermato ai lavoratori ai quali risulta\nriconosciuto alla data di sottoscrizione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Elemento distinto dalla retribuzione (EDR).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali importi già riconosciuti a livello aziendale a titolo di EDR\nin favore dei lavoratori occupati al 31.7.03 nelle aziende che hanno adottato\nil CCNL 16.4.03 delle Attività ferroviarie, rimangono riconosciuti nelle\nstesse misure mensili, con le stesse finalità e con analoghe modalità di\nassorbimento, eventualmente previste e da ridefinire a livello aziendale tra le\nparti per tener conto della nuova struttura retributiva stabilita dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Retribuzione giornaliera e oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente\nper 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi\ndi cui al punto 1.1), e alla lett. d), punto 1.2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che le voci retributive di cui al punto 1.1) e al punto\n5) del presente articolo sono elementi dello “stipendio” ai sensi di quanto\nprevisto dall'art. 220, T.U. n. 1092\u002F73, come sostituito dall'art. 22, legge n.\n177\u002F76 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 69 - Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio\nretribuito a decorrere dalla data di assunzione, alla corresponsione, a titolo\ndi aumenti periodici di anzianità, di un aumento retributivo mensile in cifra\nfissa pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"334\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n    \u003Ccol width=\"125\">\n    \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">prof.le\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">posizione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">retributiva\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">importo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">47,19\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">38,27\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">35,95\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">33,62\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">31,77\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">31,30\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29,91\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">29,45\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">28,42\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">25,22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">E)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">E1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">E2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">E3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">24,34\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22,66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">F)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">F1\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">F2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,58\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">18,22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo maturabile di aumenti biennali di anzianità è 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello nel quale si compie il biennio di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto del passaggio al livello\u002Fposizione retributiva superiore, ai\nlavoratori interessati sarà mantenuto il numero di aumenti di anzianità\nmaturati nel livello\u002Fposizione retributiva di provenienza, con gli importi\nrivalutati in relazione al valore dell'aumento di anzianità previsto per il\nnuovo livello\u002Fposizione retributiva al precedente punto 1 e la frazione di\nbiennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione del successivo\naumento al valore del nuovo livello\u002Fposizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale differenza retributiva determinata in applicazione del punto\n6), art. 69 (Aumenti periodici di anzianità), CCNL 20.7.12 della\nMobilità\u002FArea contrattuale Attività Ferroviarie, nei confronti del lavoratore\nche aveva maturato complessivamente un importo mensile per scatti di anzianità\npari o superiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in\napplicazione dello stesso articolo, verrà mantenuta ‘ad personam’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di successivo passaggio al livello\u002Fposizione retributiva superiore\nin applicazione del precedente punto 4), la differenza di cui al precedente\ncapoverso del presente punto 5) sarà riassorbita fino a concorrenza del valore\ncomplessivo dei 7 aumenti di anzianità previsti dal presente articolo per il\nnuovo livello\u002Fposizione retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale differenza economica di cui al precedente punto 5) è\nconsiderata a tutti gli effetti nella retribuzione di cui al punto 1.1), art.\n68 (Retribuzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 70 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte,\nsecondo le modalità previste al punto 2), art. 68 (Retribuzione) del presente\nCCNL, una 13a e una 14a mensilità, di importo pari alla somma della\nretribuzione mensile di cui alle lett. a), b) ed e), punto 1.1), art. 68, della\nindennità di funzione Quadri di cui all'art. 71 del presente CCNL e del\nsalario professionale di cui all'art. 72 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-incidentalbonusperc1\">\n\u003Cp>La 13a mensilità sarà determinata con riferimento alla retribuzione\nmensile di cui al precedente punto 1) in godimento al 1° dicembre di ciascun\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 14a mensilità sarà determinata con riferimento alla retribuzione\nmensile di cui al precedente punto 1) in godimento al 30 giugno di ciascun\nanno.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La 13a e la 14a mensilità saranno corrisposte come stabilito al punto 2)\ndel precedente art. 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno,\no nei casi di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi\ndell'ammontare della 13a e\u002Fo della 14a mensilità, quanti sono i mesi interi di\nservizio prestati presso l'azienda nei 12 mesi antecedenti quello di\nerogazione. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi\neffetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in prova i primi 45 giorni del periodo di prova non sono\nconsiderati utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei\ndodicesimi di cui al precedente punto 3) ai fini della corresponsione della 13a\ne della 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, le quote della 13a e della 14a mensilità non competono al\nlavoratore che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro con l'azienda\ndurante il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che per i lavoratori già occupati al 31.7.03 nelle\naziende che hanno applicato il CCNL 16.4.03 delle Attività ferroviarie, per i\nquali la 14a mensilità era corrisposta con denominazione e finalità diverse,\na livello aziendale saranno garantiti i riflessi previdenziali precedentemente\nin vigore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Indennità di funzione Quadri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri del livello professionale Q) della classificazione professionale\ndi cui all'art. 26 del presente CCNL compete una indennità di funzione\nonnicomprensiva, a fronte delle responsabilità proprie della funzione, nelle\nmisure mensili di seguito determinate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>posizione retributiva Q1) € 250,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>posizione retributiva Q2 € 130,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Salario professionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori compete il salario professionale in ragione della\nfunzionalità produttiva propria delle differenti figure professionali e, ove\nprevisto, in relazione alle caratteristiche e al grado di complessità del\nprocesso lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi del salario professionale sono quelli individuati nella tabella\ndi seguito riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il salario professionale è utile ai fini della determinazione della 13a e\n14a mensilità, come definite nel precedente art. 70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella salario professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 10pt\" width=\"754\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"53\">\n    \u003Ccol width=\"370\">\n    \u003Ccol width=\"212\">\n    \u003Ccol width=\"53\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">liv.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">prof.le\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"370\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">figura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">prof.le\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">attività\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">importo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">mensile\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"370\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">responsabile\n        struttura operativa complessa\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">professional senior\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">coordinatore di protezione\n        aziendale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">comandante\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">direttore di macchina\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">364,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">329,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">329,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">364,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">329,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Q2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"370\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">responsabile di\n        linea\u002Fstruttura operativa\u002Ftecnica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">professional\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">controllore\u002Fcoadiutore di\n        protezione aziendale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">professional sanitario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1° ufficiale navale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1° ufficiale di\n        macchina\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1° ufficiale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">301,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">279,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">279,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">279,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">279,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">279,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">279,10\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">A)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"370\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">impiegato\n        direttivo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">capo traffico traslochi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">capo commessa\n        commerciale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">212,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">212,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">212,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">B)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"370\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">capo tecnico\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">capo tecnico rotabili\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">capo stazione \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">macchinista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">specialista tecnico\n        amministrativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">capo treno\u002Fcapo servizi\n        treno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">specialista tecnico\n        commerciale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico specializzato di\n        protezione aziendale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico specializzato polivalente\n        terminalista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico specializzato polivalente\n        terminalista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico sanitario specializzato\n        \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ufficiale navale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ufficiale di macchina\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ufficiale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">nostromo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">capo motorista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">capo elettricista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">officine nazionali\n        infrastr.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">officine navi traghetto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">se svolge tutte e 3 \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">le attività previste\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">se svolge 1 o 2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">delle attività\n        previste\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">111,40\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">175,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">162,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">175,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">166,20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">208,96\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">104,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">142,54\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">137,22\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">104,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">175,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">162,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">104,02\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">167,85\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">167,85\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">167,85\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">144,61\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">144,61\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">144,61\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">C)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"370\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico della\n        manutenzione infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico della manutenzione\n        rotabili\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico della\n        circolazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico di macchina\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico di verifica e formazione\n        treno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico di manovra e\n        condotta\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico polifunzionale\n        treno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico di produzione\n        aziendale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico di ufficio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico commerciale a terra\u002Fa\n        bordo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico di logistica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico polivalente\n        terminalista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">tecnico polivalente\n        terminalista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">elettricista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">motorista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">carpentiere\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operaio di coperta\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">officine nazionali\n        infrastr.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">officine navi traghetto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">se svolge tutte e 3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">le attività previste\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">se svolge 1 o 2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">delle attività\n        previste\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">89,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">125,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">112,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">125,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">123,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">131,49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">125,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">131,49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">141,49\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">74,79\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">74,79\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">77,89\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">64,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">125,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">112,48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">139,44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">139,44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">139,44\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">D)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"370\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore\n        specializzato manutenzione infrastr.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore specializzato\n        manutenzione rotabili\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore specializzato\n        circolazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">capo squadra ausiliari\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore specializzato attività\n        di supporto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore specializzato\n        commerciale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore specializzato di\n        logistica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">responsabile dei servizi di\n        bordo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">coordinatore di\n        cantiere\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">coordinatore di armamento\n        ferroviario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore gruista (nei\n        terminal)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore meccanico (nei\n        terminal)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore sanitario\n        specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">marinaio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">dispensiere cuoco\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">officine nazionali\n        infrastr.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">officine navi traghetto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">79,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">104,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">91,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">104,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">107,73\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">68,64\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">69,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">86,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">55,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">55,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">79,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">79,08\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">86,25\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">91,21\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">69,94\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">E)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"370\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ausiliario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore qualificato di\n        logistica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">addetto ai servizi di\n        ristorazione a bordo treno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">addetto di bordo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore polivalente e di\n        condotta e manovra\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">nei raccordi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">meccanico officina\n        fissa\u002Fmobile\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">armatore ferroviario\n        raccordi\u002Freferente armamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">ferroviario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">operatore (servizi ausiliari\n        \u003C\u002Fspan>\u003Cspan lang=\"it-IT\">e\u002Fo\u003C\u002Fspan>\u003Cspan lang=\"it-IT\">di\n        pulizia)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">cameriere\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">comune polivalente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">giovanotto di coperta\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">garzone di camera\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">circolazione\n        \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">manovra infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">manovra rotabili\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">officine nazionali\n        infrastr.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">officine navi traghetto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">uffici\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">80,57\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">64,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">78,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">78,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">65,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">56,66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">22,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">42,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">56,66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">56,66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">56,66\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">64,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">F)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"370\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">manovale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">pulitore impianti fissi e a bordo\n        treno\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">generici (servizi\n        ausiliari)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">addetto di logistica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">addetto al minibar\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">mozzo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">piccolo di cucina\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">allievo comune\n        polivalente\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"212\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"53\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">38,73\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">38,73\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">38,73\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">15,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">129,11\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-onceonlytxt\">\n\u003Ch3>Art. 73 - Premio di risultato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 4 (2° livello di\ncontrattazione), e in particolare al punto 5) dello stesso articolo, gli\nimporti, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa\ndella erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente\ndalle parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri\nassunti e il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità\ndei processi di informazione e consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi aziendali eventualmente già in essere alla\ndata di stipula del presente CCNL, che risultino coerenti con quanto stabilito\nal suddetto art. 4.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 74 - Compenso per lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, la\nretribuzione oraria, determinata come definito al successivo punto 2), è\nincrementata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\n\u003Cp>a) prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 18%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e festive diurne (dalle 6.01 alle 22): 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) prestazioni straordinarie festive notturne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(dalle 22.01 alle 6): 50%\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni di cui al\nprecedente punto 1) è data applicando il divisore orario di cui al punto 6),\nart. 68 (Retribuzione) del presente CCNL all'importo mensile delle seguenti\nvoci retributive, spettanti nel mese in cui sono state effettuate le\nprestazioni straordinarie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)minimo contrattuale, di cui al punto 3), art. 68 (Retribuzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 (Aumenti periodici di\nanzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ‘ad personam’ determinati\nin applicazione del punto 6) dello stesso art. 69;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)assegni personali pensionabili, di cui al punto 4), art. 68\n(Retribuzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)salario professionale di cui all'art. 72.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 75 - Indennità per lavoro notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceamount2\">\n\u003Cp>Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22 e le 6 è corrisposta\nl'indennità oraria per lavoro notturno prevista dal punto 1), art. 75, CCNL\n20.7.12 della Mobilità\u002FArea AF che, a partire dall’1.1.17 sarà pari ad €\n2,40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai fini della corresponsione della indennità si sommano le prestazioni\nnotturne effettuate nel mese arrotondando ad ora intera la frazione di ora\nsuperiore a 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale mobile di cui al punto 2) del precedente art. 27 (Orario di\nlavoro) che per tutto o parte del periodo compreso dalle ore 22 alle ore 6 ha\ntitolo alla indennità per assenza dalla residenza di cui al punto 2) del\nsuccessivo art. 77, viene corrisposta una indennità giornaliera di\npernottamento pari ad € 2,80.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al precedente punto 3) non compete quando il lavoratore\nha titolo alla indennità di trasferta di cui al punto 1) del successivo art.\n77.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 76 - Indennità per lavoro domenicale o festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate\ndomenicali per più di 2 ore è corrisposta l'indennità di cui al punto 1),\nart. 76, CCNL 20.7.12 della Mobilità\u002FArea AF che, a partire dall’1.1.17\nsarà pari ad € 20,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceamount1\">\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di\nPasqua per più di 2 ore, in luogo della indennità di cui al precedente punto\n1) è corrisposta una indennità pari ad € 65,00.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\n\u003Cp>Per prestazioni fino a 2 ore le indennità di cui ai precedenti punti 1) e\n2) vengono corrisposte nella misura del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nei giorni festivi di\ncui al punto 2.1), art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente\nCCNL è corrisposta una indennità oraria pari al 35% delle seguenti voci\nretributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)minimo contrattuale, di cui al punto 3), art. 68 (Retribuzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 (Aumenti periodici di\nanzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ‘ad personam’ determinati\nin applicazione del punto 6) dello stesso art. 69;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)assegni personali pensionabili, di cui al punto 4), art. 68\n(Retribuzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)salario professionale di cui all'art. 72.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente\ndalla azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata e per\ni quali non sussistano le condizioni di impiego di cui ai successivi punti 2) e\n3), verranno corrisposti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso l'azienda autorizzi il lavoratore all'uso del proprio mezzo per\nrecarsi in trasferta, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con\nriferimento ai chilometri percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto\ndalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le spese di pernottamento e prima colazione, di norma prepagate, ovvero il\nrimborso delle spese documentate di pernottamento e di prima colazione in\nalbergo, quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba\nsostenere tali spese, fino al limite massimo di € 60,00 per notte. A tal fine\ni lavoratori dovranno prioritariamente utilizzare le strutture alberghiere\neventualmente indicate dalle aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e\u002Fo cena), quando per\nla durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese,\nfino al limite massimo giornaliero di € 26,00 nel caso di 2 pasti, o fino al\nlimite massimo di € 15,00 per un solo pasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità di trasferta giornaliera pari ad € 32,00, se la durata\ndella trasferta è superiore alle 12 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine la trasferta ha inizio e termine dall'ora di partenza all'ora di\narrivo con il mezzo autorizzato dalla azienda per il viaggio come indicate\nnell’autorizzazione stessa. Se la trasferta ha durata superiore alle 24 ore,\nai fini del calcolo della indennità di cui alla presente lett. d), si calcola\nla durata complessiva della trasferta e si individuano, ai fini della\ndeterminazione del numero di giornate, i periodi interi di 24 ore. Per la\neventuale frazione residua fino a 12 ore, al lavoratore verrà corrisposto, in\naggiunta alla indennità giornaliera intera calcolata con i criteri sopra\ndefiniti, l'ulteriore importo correlato proporzionalmente alla indennità\ngiornaliera stessa, sulla base delle ore di trasferta eccedenti, arrotondando\nad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti; la frazione eccedente\nle 12 ore si arrotonda a giornata intera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente eccedenti gli importi di cui alle precedenti lett. b)\ne c) sono a carico del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le trasferte di durata fino a 12 ore comprendenti i tempi di\nspostamento, al lavoratore verrà corrisposto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) il rimborso delle spese documentate di vitto (1 pasto: pranzo o cena),\nquando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale\nspesa, fino al limite massimo di € 15,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso per spese forfettarie di un importo pari ad € 12,00 quando\nla trasferta supera complessivamente le 4 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti di cui ai precedenti punti vengono corrisposti anche nei casi\nin cui il lavoratore debba recarsi in trasferta per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sottoporsi alle visite mediche obbligatorie in relazione alle mansioni\nsvolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipare, nell'interesse della azienda, a procedimenti giudiziari in\nqualità di testimone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-partecipare ad attività di formazione professionale realizzate\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti di cui al presente punto si applicano anche ai lavoratori di\ncui ai successivi punti 2) e 3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per trasferte nella medesima località di durata superiore a 2 giorni, al\nlavoratore che ne faccia richiesta verrà corrisposto, in luogo dei rimborsi di\ncui alle lett. b) e c) e della indennità di cui alla lett. d) del precedente\npunto 1.1), il rimborso per spese forfettarie di un importo giornaliero pari ad\n€ 45,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per specifiche situazioni organizzative o produttive le parti a livello\naziendale potranno definire diverse soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le trasferte all’estero, al lavoratore verrà corrisposto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese documentate di pernottamento e prima colazione in\nalbergo a 3 stelle o categoria equivalente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese documentate di vitto, di cui alla lett. c) del\nprecedente punto 1.1), con le misure ivi indicate maggiorate del 30%, fatto\nsalvo quanto eventualmente concordato tra azienda e lavoratore in relazione\nalle diverse destinazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità di trasferta con le modalità definite alla lett. d) del\nprecedente punto 1.1), maggiorata del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto ai precedenti punti 1.2) e 1.4) si applica anche nel caso di\ntrasferte all'estero con gli importi di cui alle lett. b) e c), punto 1.2) e\npunto 1.4) maggiorati del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi e l'indennità di trasferta, nel rispetto di quanto stabilito nel\npresente articolo, verranno corrisposti dalle aziende con le competenze del\nmese nel quale la trasferta viene effettuata. Al lavoratore sarà attribuita,\nsu sua richiesta, una anticipazione delle spese di trasferta di cui alle lett.\na), b) e c) del precedente punto 1.1), con le modalità definite dalle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi e le indennità definite al presente articolo, riconosciuti al\npersonale in trasferta, sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante\nper tutti gli istituti di legge e\u002Fo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in trasferta nella medesima\nlocalità per periodi continuativi superiori a 240 giorni, permanendo le\ncondizioni che avevano determinato l'invio in trasferta l'azienda potrà\nprolungare tale periodo ovvero disporre il trasferimento individuale del\nlavoratore nella nuova sede di lavoro, nel rispetto dei limiti previsti\nall'art. 45 (Trasferimenti) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Assenza dalla residenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza\ndalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni\nora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno,\nsecondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro,\nquando effettua per conto della unità produttiva presso cui è in forza\nservizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, una\nassenza di durata non inferiore a 3 ore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della corresponsione del compenso si sommano le prestazioni mensili\nper ciascuna delle tipologie sopra indicate, arrotondando a ora intera la\nfrazione di ora superiore a 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la somma delle frazioni pari o inferiori a 30 minuti superi i 30 minuti,\nin aggiunta ai compensi di cui al precedente comma verrà corrisposta la misura\noraria della indennità prevista per servizi senza RFR di cui alla precedente\nlett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale mobile di cui ai punti 2.7.F) e 2.7.G) del precedente art. 27\n(Orario di lavoro) saranno corrisposte le misure dei trattamenti di cui al\npresente punto 2), comprensive della sosta di servizio di cui al art. 27, punto\n2.1), lett. c), 6° alinea. Tali trattamenti saranno corrisposti con i criteri\ndi cui al precedente 1° paragrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali intese già definite a livello aziendale alla\ndata di entrata in vigore del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località\nestere di confine con l'Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1) sono\ndeterminati nelle misure orarie di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 2,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per servizi con riposo fuori residenza: € 3,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i servizi internazionali, il trattamento di cui alla precedente lett. c)\ndecorre dall'ora di transito presso la località del confine nazionale, ovvero\nfino all'ora di transito presso la stessa località.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime\nfiscale del trattamento di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della\nretribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e\u002Fo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Indennità di linea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli lavoratori addetti alla manutenzione delle infrastrutture\nferroviarie che, per lo svolgimento della loro attività lavorativa, sono\ncomandati a spostarsi per più di km. 3 dalla sede di lavoro, compete, per\nciascuna giornata di spostamento e per spostamenti di durata non inferiore a\ndue ore e non superiore a 10 ore, comprendenti i tempi per lo spostamento, una\nindennità di linea nelle seguenti misure individuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri: € 5,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rimanente personale € 4,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per spostamenti superiori alle 10 ore gli importi della indennità di linea\ndi cui al precedente punto 3.1) sono maggiorati del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di linea è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento\ndi trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di linea è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante\nper tutti gli istituti di legge e\u002Fo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non sono tra loro\ncumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Indennità di trasferimento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di trasferimento individuale disposto dalla azienda in applicazione\ndell'art. 50 (Trasferimenti) del presente CCNL, al lavoratore compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese documentate di trasporto per sé e per i familiari\nconviventi nonché per il mobilio, l'arredamento e il bagaglio, previ opportuni\naccordi da prendersi con l'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un compenso pari alla indennità di trasferta di cui al punto 1), lett.\nd), art. 77 (Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede) del\npresente CCNL, pari a 15 giorni dal trasferimento qualora il lavoratore si\ntrasferisca da solo e a 30 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i\nfamiliari conviventi, nel caso di trasferimento disposto nell'ambito della\nstessa provincia, ovvero, in caso di trasferimento disposto nell'ambito della\nstessa Regione, pari a 30 giorni qualora il lavoratore si trasferisca da solo e\na 45 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)una indennità una tantum all'atto del trasferimento pari ai 4\u002F3 della\nultima retribuzione mensile globale percepita nel mese precedente il\ntrasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità viene raddoppiata nel caso di trasferimento disposto oltre\nl'ambito della stessa provincia e il lavoratore si trasferisca con i familiari\nconviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il trasferimento disposto comporti il mutamento della sede di lavoro in\nuna nuova unità produttiva nella regione limitrofa alla regione della sede di\nlavoro originaria, il trattamento di cui alla lett. b) del precedente punto 1)\nè corrisposto per 45 giorni qualora il lavoratore si trasferisca da solo e per\n60 giorni qualora il lavoratore si trasferisca con i familiari conviventi e le\nindennità di cui alla lett. c), commi 1) e 2) del punto stesso sono\nraddoppiate, nei casi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento disposto oltre il confine della regione limitrofa,\nil trattamento di cui alla lett. b) è corrisposto per 90 giorni qualora il\nlavoratore si trasferisca da solo e per 120 giorni qualora il lavoratore si\ntrasferisca con i familiari conviventi e le indennità di cui alla lett. e),\ncommi 1) e 2), punto 1) sono triplicate, nei casi previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dalla azienda in una nuova\nunità produttiva nella medesima regione della sede di lavoro originaria, al\nlavoratore saranno concessi i seguenti permessi retribuiti per effettuare il\ntrasloco:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 giorni al lavoratore che non abbia congiunti conviventi a carico che si\ntrasferiscano con lui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 giorni al lavoratore che abbia congiunti conviventi a carico che si\ntrasferiscano con lui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dalla azienda in una nuova\nunità produttiva in una regione diversa dalla regione della sede di lavoro\noriginaria, le aziende concederanno i seguenti permessi retribuiti per\neffettuare il trasloco:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 giorni al lavoratore che non abbia congiunti conviventi a carico che si\ntrasferiscano con lui;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 giorni al lavoratore che abbia congiunti conviventi a carico che si\ntrasferiscano con lui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i permessi retribuiti di cui ai precedenti punti 3) e 4) al lavoratore\nverrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al punto 1.1) e alle\nlett. c) e d), punto 1.2), art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto del trasferimento individuale disposto dalla azienda il\nlavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del\ncontratto di affitto per la propria abitazione, regolarmente registrato in data\nantecedente alla comunicazione del trasferimento, l'azienda riconoscerà al\nmedesimo il rimborso di tale indennizzo per un importo massimo pari a 6\nmensilità del canone di affitto, nonché il rimborso delle spese relative alla\ndisdetta delle utenze precedenti e all'intestazione delle nuove utenze per il\nnuovo alloggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il trasferimento determini il cambio di domicilio, debitamente\ndocumentato, al di fuori del territorio della Provincia della sede di lavoro\noriginaria, l'azienda attribuirà al lavoratore, a partire dall'effettivo\ntrasloco nella nuova abitazione, una indennità mensile per contribuire alle\nspese per la stessa abitazione, per un periodo massimo di 12 mesi, di importo\nnon superiore ad € 350,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il trasferimento venga disposto per una sede collocata in una regione\ndiversa da quella di origine l'importo massimo di cui al precedente comma viene\nraddoppiato o triplicato secondo quanto definito al precedente punto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa, al lavoratore trasferito che acquisti un alloggio nella\nlocalità in cui si trova la nuova sede di lavoro, saranno attribuiti gli\nstessi contributi di cui al presente punto 7), calcolati con i criteri di cui\nal comma precedente, per un importo corrispondente a un periodo di 18 mesi, da\nerogare in una unica soluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il lavoratore dovrà presentare alla azienda specifica richiesta\nentro 12 mesi dal trasferimento e documentare l'acquisto entro 30 giorni dal\nricevimento del contributo aziendale, con le modalità stabilite\ndall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso dei trasferimenti individuali disposti dalla azienda, in\napplicazione dell'art. 50 (Trasferimenti) del presente CCNL, i lavoratori\ntrasferiti hanno diritto di priorità, per un periodo di 3 anni dalla data del\ntrasferimento, nella richiesta di anticipazione del TFR ai fini dell'acquisto\ndella casa di abitazione nelle zone limitrofe alla nuova sede di lavoro, entro\ni limiti quantitativi previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti di cui al presente articolo non competono ai lavoratori che\nvengano trasferiti a domanda, ai quali verranno accordati soltanto due giorni\ndi permesso retribuito per effettuare il trasloco con la retribuzione di cui al\nprecedente punto 5) ove il lavoratore si trasferisca con la famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo, attribuiti al\nlavoratore trasferito, sono esclusi dal calcolo della retribuzione spettante\nper tutti gli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 79 - Reperibilità e disponibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le\nprestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al\nfine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità\ndegli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per\nsopperire ad esigenze non prevedibili delle imprese ferroviarie, delle\nattività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i\nmedia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni\npreviste, ove richiesto dalla azienda, in base a quanto stabilito alla lett.\nf), art. 56 (Doveri del personale) del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presente CCNL, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che\nverranno esposte negli impianti almeno 15 giorni prima della loro operatività\ne avranno durata almeno trimestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere\nreperibile nel turno predisposto dalla azienda, lo stesso deve darne immediata\ncomunicazione ai superiori diretti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si determini quanto previsto al precedente capoverso, il sostituto,\nsuccessivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di\nmodifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un\npreavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause\naccidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto,\nda individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello\naziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo della reperibilità, di cui al precedente capoverso, consiste\nnell'impegno, da parte del lavoratore, di lasciare alla azienda indicazioni\nidonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le\neventuali chiamate della azienda fuori dell'orario normale di lavoro, per\nessere in grado di raggiungere entro 1 ora la località di raccolta, di\nriunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del\nsuccessivo punto 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle\nchiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di\ncomunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7\ngiorni ogni 4 settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e\nproduttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti una\narticolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità\nsuperiore, sino ad un massimo di 10.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore\na seguito di segnalazione della azienda, in relazione a quanto previsto al\nprecedente punto 1), di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della\nfunzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo\ncomplessivo dell'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento\ndella chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento\ndella chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di\nnorma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per\nnecessità di continuità dell'intervento, senza comunque superare la durata\nmassima di 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle specifiche esigenze organizzative e\u002Fo produttive, a\nlivello aziendale le parti, nell'ambito di quanto previsto al successivo punto\n8), potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in\nreperibilità e del relativo regime dei riposi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente\nnell'impianto non può essere considerato reperibile né può esserlo nei\ngiorni di malattia o di altra assenza che impedisca l'effettuazione delle\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene\nogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di\nchiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore chiamato ad intervenire durante la pausa per refezione o\nnell'intervallo tra le due prestazioni in caso di orario spezzato non è\nconsiderato reperibile e gli interventi effettuati durante la pausa o\nnell'intervallo sono da considerare prestazioni straordinarie e in tal senso\nassoggettate alla disciplina sul lavoro straordinario di cui all'art. 28\n(Lavoro straordinario) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno i seguenti\ntrattamenti retributivi specifici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype2\">\n\u003Cp>5.1) Compenso per reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giornata in cui il lavoratore è inserito nel turno di\nreperibilità, al medesimo compete il seguente compenso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) se si tratta di giornate lavorative € 14,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) se si tratta di giornate di riposo € 32,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione dei compensi per le giornate lavorative o di riposo è\nstabilita in base al turno programmato di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soli giorni di 1° gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto e 25\ndicembre il compenso per reperibilità viene elevato ad € 58,00.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.2) Indennità di chiamata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore reperibile viene corrisposta, in aggiunta al compenso\ngiornaliero per reperibilità, di cui al precedente punto 5.1), una indennità\nper ogni chiamata nella misura di € 20,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità va corrisposta esclusivamente in caso di effettivo\nspostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La misura dell'indennità di chiamata di cui al precedente comma è\ncomprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di\nriunione o di intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni rese dai lavoratori chiamati ad effettuare interventi in\nreperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste all'art.\n74 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL ovvero, a richiesta\nscritta del lavoratore entro il mese successivo a quello in cui viene\neffettuato l'intervento in reperibilità, con corrispondenti periodi di\nrecupero. In tale ultimo caso, al lavoratore verrà comunque corrisposta la\neventuale differenza tra le maggiorazioni orarie per lavoro straordinario, ove\nl'intervento non sia stato effettuato durante il periodo feriale diurno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire o da\nrecuperare viene considerato lavoro tutto il tempo intercorrente fra l'ora in\ncui il dipendente raggiunge il punto di raccolta o di riunione o di intervento\ne l'ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di raccolta o di\nriunione o di intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente\npunto 3), potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente\nindividuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi al lavoratore compete una indennità di chiamata pari ad €\n33,00, comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta\no di riunione o di intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni rese dal lavoratore disponibile in caso di intervento saranno\nretribuite con le stesse modalità previste per il lavoratore reperibile al\nprecedente punto 5.3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi\ndisponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale\nreperibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso le aziende autorizzino il lavoratore all’uso dell’automezzo\nprivato per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell’intervento, lo\nstesso sarà coperto da apposita polizza KASKO stipulata dalle aziende stesse,\nle quali provvederanno a garantire anche eventuali franchigie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, al lavoratore saranno rimborsate le relative spese con\nriferimento ai chilometri percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto\ndalle tabelle ACI in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i criteri e i compensi sopra definiti, le modalità\napplicative dell'istituto, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto da\nutilizzare, ai rimborsi e alle condizioni di intervento, verranno definite tra\nle parti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Indennità di maneggio denaro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori utilizzati in impianti di vendita diretta (viaggiatori e\nmerci) o addetti agli Uffici Cassa Valori e al maneggio di valuta estera e al\npersonale di assistenza a terra utilizzato in attività di vendita diretta, con\nresponsabilità diretta per eventuali ammanchi, compete una indennità\ngiornaliera pari ad € 2,20.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale di bordo che provvede alla vendita di titoli di viaggio e di\naltri servizi offerti dalla azienda ai viaggiatori, verrà riconosciuta una\nprovvigione per ogni vendita conclusa. Le modalità di erogazione di tale\nprovvigione saranno oggetto di specifico accordo da definire tra le parti a\nlivello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Indennità di turno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giornata di presenza ai lavoratori è corrisposta una indennità,\nin base al turno espletato, nelle misure di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)turni avvicendati nelle 24 ore (di cui alla lett. a, punto 1.6, art. 27\n“Orario di lavoro” del presente CCNL): € 2,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) turni non cadenzati nelle 24 ore (di cui alla lett. b, punto 1.6), art.\n27 “Orario di lavoro” del presente CCNL): € 2,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda) (di cui\nalla lett. c, punto 1.6, art. 27 “Orario di lavoro” del presente CCNL): €\n1,10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al precedente punto 1) non è corrisposta, oltre che\nnelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia e nelle\ngiornate di permesso di cui al punto 2), art. 42 (Permessi) del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 82 - Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o tossiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowanceamount1\">\n\u003Cp>1.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di\nprotezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze\nnocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie\nrespiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da\nutilizzarsi in aggiunta e\u002Fo parziale sostituzione dei normali indumenti di\nlavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze\nnocive o tossiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici\nche implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli Organi\nsanitari competenti, dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per\nperiodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2)\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1),\naddetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono\nmanipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali\nfini dagli Organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di\nreale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari ad € 1,40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra\nloro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Indennità per lavori in galleria o sottosuolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che per almeno 2 ore nell'arco della prestazione giornaliera\nsvolgano il servizio in gallerie di lunghezza superiore a m. 300 spetta una\nindennità giornaliera pari ad € 1,70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che per almeno la metà della durata dell'orario di lavoro\ngiornaliero prestino servizio in locali sotterranei, individuati dall’azienda\ne sulla base delle caratteristiche definite dagli Organi tecnico-sanitari\ncompetenti, spetta una indennità giornaliera pari ad € 1,00.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Indennità diverse.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei periodi di flessibilità multiperiodale di cui al punto 1.2), art. 27\n(Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta una\nindennità settimanale, correlata alla durata del periodo di flessibilità, per\nciascuna delle settimane nelle quali, nei termini indicati al punto 1.2)\nsopracitato, si supera l'orario di lavoro settimanale definito\ncontrattualmente, nelle misure di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) con superamento dell'orario settimanale fino a 3 ore: € 18,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) con superamento dell'orario settimanale per oltre 3 ore: € 36,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui sopra vengono ridotte di 1\u002F5 per ogni giornata di\nassenza dal servizio a qualsiasi titolo, ovvero di 1\u002F6 qualora la ripartizione\ndell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni, non considerando, a tali\nfini, le assenze di durata inferiore alla intera giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di ripartizione concordata dell'orario di lavoro settimanale su 6\ngiorni secondo quanto stabilito ai commi 2) e 3), punto 1.5), art. 27 (Orario\ndi lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni 6°\ngiorno lavorato, una indennità pari ad € 15,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità non è corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo, ad\neccezione dei periodi continuativi di malattia o infortunio di durata superiore\na 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui al punto 1.7), art.\n27 (Orario di lavoro) del presente CCNL con orario spezzato è corrisposta, per\nprestazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore, una indennità\ngiornaliera nelle misure di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per i lavoratori dei livelli professionali Q, A, B: € 17,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per i lavoratori dei livelli professionali C, D, E, F: € 11,35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al presente punto 3) non viene corrisposta, oltre che\nnelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia, nelle\ngiornate di assenza facoltativa retribuita e nelle giornate di permesso di cui\nal punto 2), art. 42 (Permessi) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ulteriori flessibilità dell'orario di lavoro concordate tra le parti\na livello aziendale, secondo quanto stabilito al punto 2), art. 27 (Orario di\nlavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verranno corrisposte le indennità di\nseguito indicate per i servizi programmati ed effettuati in regime di\nflessibilità concordata, nei casi e con le modalità definite tra le parti a\nlivello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative diurne, come definite a\nlivello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun\nservizio, pari ad € 8,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, come definite\na livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun\nservizio, pari ad € 10,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di cumulo delle flessibilità relative a un medesimo istituto (ad\nes.: lavoro giornaliero diurno o notturno, riposo giornaliero fuori residenza,\nriposo giornaliero in residenza, assenza dalla residenza, numero notti,\n……), ai lavoratori sarà corrisposta una indennità complessiva pari ad €\n16,00, secondo quanto stabilito a livello di contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui al presente punto 4) non vengono corrisposte in caso di\nassenza a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\n\u003Ch3>Art. 84 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda corrisponderà\nal lavoratore un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 CC e\ndalla legge 29.5.82 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di morte del lavoratore, il TFR è corrisposto ai soggetti e con le\nmodalità previste dall'art. 2122 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dal comma 2), art. 2120 CC, sono incluse\nnel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del\nTFR le seguenti voci retributive definite nel presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo contrattuale, di cui al punto 3), art. 68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assegni ‘ad personam’ pensionabili di cui al punto 4), art. 68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- EDR, di cui al punto 5), art. 68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tredicesima e quattordicesima mensilità, di cui all'art. 70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salario professionale, di cui all'art. 72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per lavoro notturno, di cui all'art. 75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per lavoro domenicale o festivo, di cui all'art. 76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compenso per reperibilità, di cui al punto 5.1), art. 79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di maneggio denaro, di cui al punto 1), art. 80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di turno, di cui all'art. 81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, di cui\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all'art. 82\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di cui al punto 3), art. 83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende concederanno ai lavoratori anticipazioni del TFR con le modalità\ndefinite tra le parti a livello aziendale, in applicazione della legislazione\nvigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assenze retribuite di cui al presente CCNL, la retribuzione di\nriferimento ai fini dell'accantonamento del TFR è quella indicata al\nprecedente punto 2) ove corrisposta. Le assenze non retribuite non danno titolo\nalla maturazione del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si computano nel TFR le quote indennitarie della indennità di\ntrasferta, della assenza dalla residenza e della indennità di linea di cui\nall'art. 77 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento del TFR avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione\ndell'indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del trattamento\nmaturato.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\n\u003Cp>UNA TANTUM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza nelle Aziende che applicano il CCNL della\nMobilità\u002Farea contrattuale Attività Ferroviarie 16.12.2016 alla data di\nstipula del presente Accordo, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio\n2021 - 30 aprile 2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo\n‘pro capite’ ‘una tantum’ nelle misure di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"294\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"113\">\n    \u003Ccol width=\"147\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u002Fparametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">importo lordo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">‘\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">Q1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">670,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">Q2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">589,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">569,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">542,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">519,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">B3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">511,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">500,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">492,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">484,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">468,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">D3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">461,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">E1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">453,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">E2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">434,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">E3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">426,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">F1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">395,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\">\u003Cp align=\"justify\">F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"147\">\u003Cp align=\"center\">387,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi della ’una tantum’ di cui sopra non avranno riflessi su\nalcun istituto contrattuale o di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette somme saranno corrisposte in una unica soluzione con la retribuzione\ndi giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di\nriferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori occupati negli appalti\u002Fsubappalti di cui all’art. 16 del\nCCNL Mobilità\u002Farea A.F. 16.12.2016, le modalità (eventuale rateizzazione e\nrelative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno\nessere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno\n2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà\ndi attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie\nnazionali delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo entro il 10 giugno\n2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso contrario gli importi di cui al precedente punto 1) saranno\ncorrisposti con il ruolo paga di giugno 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che per i medesimi lavoratori occupati negli appalti\n\u002Fsubappalti di cui all’art. 16, CCNL Mobilità\u002Farea A.F. 16.12.2016, le somme\ndi cui al precedente punto 1) saranno erogate al netto di quanto già\neventualmente corrisposto dall’appaltatore cessante ai sensi dell’art. 16,\npunto 5) del CCNL stesso.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato B)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>PIANI FORMATIVI PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riportano di seguito i profili formativi specifici delle figure\nprofessionali indicate al punto 25), art. 21 del presente CCNL per le quali\npossono essere attivati contratti di apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista tecnico-amministrativo - livello professionale B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 2pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 2pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 2pt\" width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83\">\n    \u003Ccol width=\"384\">\n    \u003Ccol width=\"36\">\n    \u003Ccol width=\"66\">\n    \u003Ccol width=\"117\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"483\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"250\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">formazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">figura\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">percorso \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">formativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(gg.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">di\n        base\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">e trasversale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ore)(*)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">professionalizzante\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ore) (*)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"9\" width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">specialista\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">tecnico amministrativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: formazione\n        tecnica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">45,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: cultura\n        d’impresa\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">45,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: organizzazione del lavoro:\n        conoscere il ciclo produttivo \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">della propria struttura di\n        appartenenza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">e il sistema cliente\n        (interno)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">30,4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 4: la gestione delle interfacce\n        organizzative: \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">comunicazione organizzativa e\n        interpersonale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">15,2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 5: competenze informatiche e sistemi\n        informativi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">45,6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 6: affiancamento ‘on the\n        job’\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">45,6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 7: aggiornamento\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">106,4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 8: completamento dello sviluppo\n        individuale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">15,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 9: aggiornamento e verifica del\n        processo di inserimento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">15,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"483\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">48\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"66\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">121,6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"117\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">243,2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di ora sono espresse in decimali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di ufficio: livello professionale C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 5pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 5pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 5pt\" width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83\">\n    \u003Ccol width=\"384\">\n    \u003Ccol width=\"36\">\n    \u003Ccol width=\"77\">\n    \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"483\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"261\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">formazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">figura\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">percorso \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">formativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(gg.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">di\n        base\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">e trasversale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ore)(*)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">professionalizzante\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ore) (*)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"8\" width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">tecnico \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">di ufficio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: formazione\n        tecnica\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">6 \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">45,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: cultura d’impresa\n        \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">6 \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">45,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">30,4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: organizzazione del lavoro:\n        conoscere il ciclo produttivo \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">della propria struttura di\n        appartenenza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">e il sistema cliente\n        (interno)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;&lt;\u002Ffont&gt;\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">4 \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">15,2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 4: competenze informatiche e sistemi\n        informativi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">45,6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 5: affiancamento ‘on the\n        job’\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">45,6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 6: aggiornamento\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">106,4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 7: completamento dello sviluppo\n        individuale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">15,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"384\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 8: aggiornamento e verifica del\n        processo di inserimento \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">15,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"483\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\">48\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\">121,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\">243,2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di ora sono espresse in decimali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Operatore specializzato manutenzione infrastrutture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>– livello professionale D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 3pt\">\u003Cspan style=\"font-size: 5pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 3pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 3pt\" width=\"645\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"160\">\n    \u003Ccol width=\"340\">\n    \u003Ccol width=\"40\">\n    \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">figura\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">percorso formativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(hh.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(gg.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"10\" width=\"160\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">on boarding: le relazioni nel contesto\n        lavorativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">7,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: organizzazione: il contesto di\n        riferimento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">7,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: il contratto di\n        lavoro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">15,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: la comunicazione\n        interpersonale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">7,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 4: formazione generale lavoratori e\n        rischio medio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"40\">53,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"39\">7\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 5: CEI 11 27_PAV\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 6: DM 388 primo\n        soccorso\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 7: antincendio rischio\n        medio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">safety induction (nel corso del\n        triennio)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">7,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">98,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">13\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"627\" valign=\"top\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">In aggiunta uno dei 2 sottostanti percorsi\n        formativi, in base al settore di assegnazione:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"160\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Armamento)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: gru su autocarro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"40\">22,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"39\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: ambiente e SIGS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale: \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">22,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"4\" width=\"160\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito ENERGIA TLC IS)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: PLE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"40\">22,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd rowspan=\"3\" width=\"39\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: lavori in quota\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: ambiente e SIGS\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"340\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale: \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"40\">22,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ARMAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"779\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"294\">\n    \u003Ccol width=\"318\">\n    \u003Ccol width=\"62\">\n    \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"294\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">figura\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">percorso formativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(hh.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(gg.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"10\" width=\"294\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato manutenzione\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Armamento)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore Armamento\n        MI.ARM.OP\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: l’infrastruttura\n        ferroviaria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: caratteristiche della linea\n        ferroviaria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">53,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">7\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: binario: geometria e\n        lavorazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">60,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 4: deviatoi: geometria e\n        lavorazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">53,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">7\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 5: termica del\n        binario\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">45,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 6: mansioni esecutive protezione dei\n        cantieri\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">30,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 7: visita linea\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">22,8 \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 8: anormalità e interventi di\n        emergenza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">30,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">moduli 9-15: addestramento sugli oggetti\n        dell’armamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">98,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">13\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"318\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 16: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">456\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEGNALAMENTO\u003Cspan style=\"font-size: 5pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 5pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 5pt\" width=\"779\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"194\">\n    \u003Ccol width=\"418\">\n    \u003Ccol width=\"62\">\n    \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"194\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">figura\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">percorso formativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(hh.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(gg.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"12\" width=\"194\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Segnalamento)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore Segnalamento\n        MI.IS.OP\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Segnalamento)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutentore Segnalamento\n        MI.IS.MAN\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1 : l’infrastruttura ferroviaria\n        \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: caratteristiche della linea\n        ferroviaria ed enti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">106,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">14\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: mansioni esecutive protezione dei\n        cantieri\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">30,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">Moduli78 4-5: addestramento su attività\n        non di sicurezza\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">60,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 6: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">22,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">258,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">34\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: struttura\n        normativa\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">60,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: lettura schemi elettrici e\n        apparecchiature di sala relè\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">60,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: manutenzione degli enti IS tipici\n        dei piazzali ferroviari\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">152\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">20\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">moduli 4-6: addestramento sugli oggetti del\n        segnalamento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">144,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">19\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 7: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">10\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale;\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">494\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"39\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">65\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENERGIA\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"161\">\n    \u003Ccol width=\"429\">\n    \u003Ccol width=\"62\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">figura\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">percorso formativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(hh.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(gg.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"10\" width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Energia)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore Energia\n        MI.EN.OP.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: l’infrastruttura ferroviaria\n        \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: contesto energia\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: conoscenze dei principi di base\n        del settore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">19\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">2,5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 4: oggetto ed enti del contesto\n        Energia\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 5: mansioni esecutive protezione dei\n        cantieri\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">30,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 6: normativa\n        Energia3\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">34,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">4,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 7: organizzazione della manutenzione\n        di settore\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">7,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 8: addestramento su attività non di\n        sicurezza agli enti di piazzale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 9: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">281,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">37\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"749\" valign=\"top\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">In\n        aggiunta 1 dei 2 sottostanti percorsi formativi, in base\n        all’assegnazione c\u002Fo impianti IC o SSE:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"12\" width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">ambito LC\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Energia)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore Energia\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">contesto linea di contatto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">MI.EN.OP.OP\u002FLC\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: contesto linea di\n        contatto\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">11,4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">1,5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: generalità impianti\n        TE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">91,2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">12\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: manutenzione impianti\n        TE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>60,8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 4: impianti luce e forza\n        motrice\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">34,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">4,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 5: presenziamento impianti\n        SSE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">34,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">4,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 6: normativa TE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">7,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 7: verifica alle apparecchiature\n        della linea di contatto \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">15,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 8: utilizzo sistemi\n        informativi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">22,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 9: gestione guasti ed\n        emergenze\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">11,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">1,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 10: addestramento sugli impianti\n        LC\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">68,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">9\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 11: tirocinio\n        pratico\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">60,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">418\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"12\" width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">ambito\n        SSE \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Energia)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore Energia\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">contesto sottostazioni elettriche\n        MI.EN.OP.OP\u002FSSE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: contesto sottostazioni\n        elettriche\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">11,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">1,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: generalità impianti\n        SSE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">125,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">16,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: manutenzione impianti\n        SSE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 4: impianti luce e forza\n        motrice\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">26,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">3,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 5: presenziamento impianti\n        SSE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">30,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">4\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 6: normativa SSE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">7,6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 7: verifiche alle apparecchiature\n        della SSE\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">15,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 8: utilizzo sistemi\n        informativi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">22,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 9: gestione guasti ed\n        emergenze\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">11,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">1,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 10: addestramento sugli impianti\n        LC\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">68,4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">9\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 11: tirocinio\n        pratico\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"62\">60,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"429\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"62\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">418\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">55\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TELECOMUNICAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"161\">\n    \u003Ccol width=\"418\">\n    \u003Ccol width=\"73\">\n    \u003Ccol width=\"50\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">figura\n        professionale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">percorso formativo\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(hh.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">durata\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(gg.)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"6\" width=\"161\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastrutture\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Telecomunicazioni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore\n        telecomunicazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">MI.TIC.OP.\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: l’infrastruttura ferroviaria\n        \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"73\">38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: alimentazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"73\">22,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: mansioni esecutive protezione dei\n        cantieri\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">30,4 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">moduli 4: addestramento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"73\">22,8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">3\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 5: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">152\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"4\" width=\"749\" valign=\"top\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">In\n        aggiunta 1 dei 3 sottostanti percorsi formativi, in base\n        all’assegnazione c\u002Fo impianti GSM-R, Cavi o IaP:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd rowspan=\"39\" width=\"161\" height=\"5\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">ambito\n        GSM-R\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Telecomunicazioni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore\n        Telecomunicazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">contesto Sistemi\n        trasmissivi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Telecomunicazioni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore\n        Telecomunicazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">contesto Sistema radio\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Telecomunicazioni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">contesto Reti IP\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">ambito Cavi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Telecomunicazioni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore\n        Telecomunicazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">contesto Cavi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Telecomunicazioni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore\n        Telecomunicazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">contesto Sistemi\n        trasmissivi\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">ambito IaP\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Telecomunicazioni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore\n        Telecomunicazioni\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">contesto sistema\n        Informazione\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Telecomunicazioni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore specializzato\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">manutenzione\n        infrastruttura\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">(ambito Telecomunicazioni)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">operatore Telecomunicazioni \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">contesto Sicurezza\n        gallerie\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"573\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: teoria60,\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">60,8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: addestramento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">53,2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">7\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">152\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"573\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: teoria \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"73\">76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"text-align:center;margin-left:auto;margin-right:auto;\" width=\"50\">10\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: addestramento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">60,8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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\u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale: \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd 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normal\">45\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>,6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: addestramento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">45,6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">129,2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">17\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: teoria \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">60,8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: addestramento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">53,2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: 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align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">9\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: addestramento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">45,6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">152\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">20\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"573\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1: teoria\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">53,2\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">7\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2: addestramento\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3: tirocinio pratico sugli\n        impianti\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">45,6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">136,8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">18\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"573\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 1:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">60,8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">8\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 2:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">38\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">5\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">modulo 3:\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">45,6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">6\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"418\">\u003Cp>\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">totale: \u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">144,4\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cspan style=\"text-decoration: none\">\u003Cspan style=\"font-weight: normal\">19\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di ora sono espresse in decimali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"JOBTYPE_descriptions":44,"trainingprogrammes":48,"apprenticeships":52,"contractseverancepay":56,"contracttrial":60,"legalassistance_trigger":64,"tempagency":68,"maxsicknesspay":72,"longtermillness":76,"disabilitypay":80,"healthcareaccess":84,"healthandsafetypolicy":88,"healthandsafetyext":92,"protectiveclothing":96,"hivpolicy":100,"hiv":104,"paidmaternityleave":108,"paidmaternityleaveduration":112,"paidmaternityleavepay":116,"jobsecuritymothers":120,"pregnancy":124,"deathrelatives":128,"marriage":132,"breastfeeding_workingtime":136,"discrimination":138,"violenceleave":142,"strikes_trigger":146,"direct_participation_hrs":150,"hourspweek_select":154,"SCHEDULE_trigger":158,"PAIDLEAV_trigger":162,"bankholidays1":166,"schedulesrestpw":170,"TRADEUNLEAV_trigger":172,"flexible_work_options":176,"incidentalbonusperc1":180,"ONCERISE2_trigger":184,"incidentalbonusdatesec":188,"incidentalbonusdate_date":192,"OVERTIME_trigger":194,"NOCTPREM_trigger":198,"shiftallowanceamount2":202,"overtimeallowanceperc1_general":206,"SUNDAY_trigger":210,"SENIOR_trigger":214,"longserviceallowancetype2":218,"ONCEONLY_trigger":222,"trainingprogrammes_newtech":226,"pensionfund":230,"paidmaternityleave_father":234,"paidmaternityleavetxt":238,"breastfeeding_dangerouswork":242,"timeoff":246,"screeningpromotion":250,"childcare":254,"eqtraining":258,"sexualhar":262,"violence":266,"green_trigger":268,"newtech_trigger":272,"MEALALL_trigger":276,"HARDSHIP_trigger":280,"hardshipallowanceamount1":284,"onceonlytxt":288,"CONSIGN_trigger":292,"standbyallowancetype":296,"standbyallowancetype2":300,"mealvouchersamount":302,"CONSECUTVESUNDAYS_trigger":306,"hourspday_select":310,"dayspweek_select":314,"cbadate_start":318,"cbadate_end":322,"cbasignsingle":324,"healthinsurance":328,"MAXHOURS_trigger":332,"PAYSCALES_trigger":336,"ONCERISE_trigger":340,"sundayallowanceamount1":343},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"JOBTYPE_descriptions","Art. 26 - Classificazione professionale.","Art. 26 - Classificazione professionale.\n\n\n\n1) Premessa.\n\n\n\n1.1)\n\nI lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria articolata\nsu 7 livelli professionali, cui corrispondono 16 posizioni retributive e i\nrelativi valori dei minimi retributivi di cui all'art. 68 (Retribuzione) del\npresente CCNL, nei termini di seguito indicati:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livelli\n\n        professionali\n\n        \n        \n      \n      posizioni\n\n        retributive\n      \n    \n    \n      F)\n        generici\n      \n      F2\n\n        F1\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        E) operatori\n      \n      E3\n\n        E2\n\n        E1\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        D) operatori\n        specializzati\n      \n      D3\n\n        D2\n\n        D1\n      \n    \n    \n      C)\n        tecnici\n      \n      C2\n\n        C1\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        B) tecnici\n        specializzati\n      \n      B3\n\n        B2\n\n        B1\n      \n    \n    \n      A)\n        direttivi\n      \n      A1\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Q) quadri\n      \n      Q2\n\n        Q1\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n1.2)\n\nL'inquadramento del lavoratore è effettuato sulla base delle declaratorie\ngenerali per ciascun livello professionale e delle caratteristiche\ncomplementari individuate per ciascuna figura professionale, così come\ndefinite nel presente articolo.\n\nLe parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi\nesemplificative e che la descrizione delle caratteristiche complementari delle\nstesse non ha carattere esaustivo.\n\nLe declaratorie dei livelli e le caratteristiche complementari delle figure\nprofessionali esemplificative consentono, per analogia, di inquadrare le\nulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL.\n\nNell'ambito di ciascun livello professionale sono individuate differenti\nposizioni retributive che, sulla base delle caratteristiche complementari di\nciascuna figura professionale esprimono, in forma distinta per le diverse\nfigure professionali o per gruppi di esse, il grado di competenza maturata\nnello svolgimento delle mansioni e la professionalità acquisita, anche con\nriferimento alle abilitazioni\u002Fpatenti.\n\n\n\n1.3)\n\nI lavoratori devono essere adibiti alle mansioni proprie per le quali sono\nstati assunti o a quelle corrispondenti al livello professionale superiore che\nabbiano successivamente acquisito ovvero, per comprovate esigenze tecniche,\norganizzative e produttive, a mansioni riconducibili allo stesso livello e\ncategoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte purché in\npossesso delle abilitazioni e dei requisiti richiesti e mantenendo la\nretribuzione relativa al livello professionale\u002Fparametro retributivo di\nprovenienza di cui al punto 1.1 ed alla lettera e) del punto 1.2), art. 68\n(Retribuzione) del presente CCNL, nonché degli altri elementi fissi e\ncontinuativi eventualmente riconosciuti a livello aziendale. Le restanti voci\nretributive di cui al presente CCNL, nonché gli eventuali ulteriori elementi\nretributivi previsti a livello aziendale, saranno riconosciuti in relazione\nalla figura professionale rivestita e all'attività effettivamente svolta,\nsecondo quanto previsto dai medesimi contratti.\n\nNel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno\ndiritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l'assegnazione\nstessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni\nsostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non\ninferiore a 3 mesi continuativi.\n\n\n\n1.4)\n\nIn caso di assunzione i lavoratori saranno inquadrati nel livello\nprofessionale cui appartiene la figura professionale di assunzione, alla\nposizione retributiva minima prevista per la medesima figura professionale,\nfatto salvo quanto previsto nella parte II (Mercato del lavoro) del presente\nCCNL.\n\n\n\n1.5)\n\nLe parti convengono che, tramite accordi anche a livello aziendale, potranno\nessere concordati gli opportuni adeguamenti della presente disciplina qualora\nlo sviluppo tecnico-organizzativo del settore, le esigenze produttive delle\naziende o gli accordi aziendali applicativi del presente CCNL evidenziassero la\nnecessità di individuare nuove figure professionali, in coerenza con\nl'impianto classificatorio definito nel presente articolo.\n\n\n\n\n\n2) DECLARATORIE E FIGURE PROFESSIONALI\n\n\n\nLivello professionale F): GENERICI\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali\ne\u002Fo generiche, anche di sorveglianza di impianti e\u002Fo strutture, per le quali\noccorrono conoscenze professionali elementari, sulla base di indicazioni\nricevute, ovvero in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure\ncodificate in relazione all'esperienza e alle abilitazioni conseguite.\n\nPuò essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso\nsemplice. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che svolgono la\nloro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in\nattuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore\nmarittimo delle navi traghetto.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- manovale:\n\nlavoratori addetti alle attività di carico e scarico delle merci, di\nfacchinaggio e pulizia per le quali non occorrono specializzazioni o esperienze\nparticolari;\n\n\n\n- pulitore impianti fissi e a bordo treno:\n\nlavoratori che, avvalendosi anche di mezzi e di attrezzature meccaniche,\nprovvedono alla pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti e delle\ncarrozze ferroviarie, anche in corso di viaggio, nonché all'allestimento e al\ndisallestimento delle vetture.\n\n\n\nGENERICI (servizi ausiliari)\n\n\n\nLavoratori che svolgono, sia a bordo treno che a terra, attività generiche\ncomunque connesse con i servizi ferroviari, che non richiedono particolari\nqualificazioni professionali.\n\n\n\n- addetto di logistica:\n\nlavoratori che provvedono al carico e allo scarico delle merci dai carrelli\ntrasportatori ed il carico e lo scarico dei prodotti destinati ai servizi a\nbordo; effettuano il prelievo da bordo treno e nei magazzini dei rifiuti con il\ntrasporto fino ai punti di raccolta indicati ed i rifornimenti idrici dei\nmateriali rotabili;\n\n\n\n- addetto al minibar:\n\nlavoratori che, nell'ambito delle attività a bordo treno, sulla base di\nprocedure prestabilite, promuovono sul treno la vendita dei prodotti\ncommercializzati con l'ausilio del bar mobile, nel rispetto delle norme\nigieniche, amministrative e fiscali vigenti;\n\n\n\n- mozzo:\n\n\n\n* allievo comune polivalente\n\n* piccolo di cucina\n\n\n\nPassaggi di posizione retributiva.\n\n\n\nPer le figure professionali del livello GENERICI, il passaggio dalla\nposizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1) avviene a seguito del\nraggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione retributiva 2).\n\n\n\n\n\nLivello professionale E): OPERATORI\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività di\ncarattere operativo tecniche e\u002Fo amministrative in applicazione di metodi\noperativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e\nalle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro\nattività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in\nattuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore\nmarittimo delle navi traghetto.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- addetto di bordo:\n\nlavoratori che, anche con conoscenza di lingue estere, effettuano il\nservizio di accoglienza e assistenza clienti delle carrozze ferroviarie\nprovvedendo ad ogni attività connessa al tipo di servizio scortato e\nriscuotono e versano gli importi per ogni servizio a pagamento reso alla\nclientela coni relativi rendiconto;\n\n\n\n- operatore polivalente di condotta e manovra nei raccordi:\n\nlavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono\nattività di condotta e manovra esclusivamente nei raccordi industriali e\ncommerciali con le relative operazioni accessorie nei binari di presa e\nconsegna, provvedendo, se collocati almeno nella posizione retributiva 2),\nanche al coordinamento e al controllo di lavoratori di livello pari o\ninferiore, comprese le attività amministrative connesse;\n\n\n\n- meccanico officina fissa\u002Fmobile:\n\nlavoratori che, inseriti nel ciclo manutentivo, svolgono attività operative\ndi natura tecnica qualificata anche attraverso l'acquisizione delle\nabilitazioni previste;\n\n\n\n- armatore ferroviario raccordi\u002Freferente armamento ferroviario:\n\nlavoratori che, inseriti nel ciclo produttivo, svolgono attività di\nmontaggio e manutenzione dei binari esclusivamente all'interno dei raccordi\nindustriali e commerciali anche attraverso l'utilizzo di mezzi, delle\nattrezzature e delle abilitazioni previste. Se collocati almeno nella posizione\nretributiva 2) possono svolgere anche compiti di addestramento e di controllo\ndi squadre di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività\namministrative connesse;\n\n\n\n- ausiliario (circolazione, manovra infrastruttura, manovra\n\nrotabili, uffici):\n\nlavoratori che svolgono attività di carattere operativo anche\namministrative di limitata complessità nell'ambito dei rispettivi settori di\nattività a supporto della realizzazione del processo lavorativo;\n\n\n\n- operatore (servizi ausiliari e\u002Fo di pulizia):\n\nlavoratori che svolgono attività di carattere operativo di limitata\ncomplessità nell'ambito dei rispettivi settori di attività a supporto della\nrealizzazione del processo lavorativo;\n\n\n\n- operatore qualificato di logistica:\n\nlavoratori che nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai\nservizi a bordo treno in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a\ngruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa e\u002Fo\ntecnico\u002Fpratiche che richiedono il possesso di conoscenze qualificate;\n\n\n\n- addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno:\n\nlavoratori che nell'ambito delle attività a bordo treno, sulla base di\nprocedure prestabilite ed in condizioni di autonomia esecutiva svolgono il\nservizio di sala secondo modalità di esecuzione predeterminata, provvedendo\ndirettamente a bordo treno all'approntamento dei pasti secondo ricette\npredefinite, alla preparazione delle pietanze ed alla presentazione delle\nstesse adempiendo alle operazioni di pulizia del materiale e delle attrezzature\ndi ristorazione. Svolgono anche compiti di carattere manuale destinati a\nfornire il servizio di accoglienza\u002Fassistenza a bordo, di ristorazione e le\nnecessarie attività di offerta, prenotazioni, preparazione e vendita dei\nprodotti commercializzati. Il tutto nel rispetto delle norme igieniche,\namministrative e fiscali vigenti:\n\n\n\n* comune polivalente\n\n* giovanotto di coperta\n\n* garzone di camera\n\n* cameriere\n\n\n\nPassaggi di posizione retributiva.\n\n\n\nPer le figure professionali del livello OPERATORI, il passaggio dalla\nposizione retributiva 3) alla posizione retributiva 2) avviene a seguito del\nraggiungimento di due anni di anzianità nella posizione retributiva 3),\npurché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle\nabilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle\nattività previste per ciascuna figura professionale.\n\nIl passaggio dalla posizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1),\npurché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle\nabilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle\nattività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del\nraggiungimento di 3 anni di anzianità nella posizione retributiva 2).\n\n\n\n\n\nLivello professionale D): OPERATORI SPECIALIZZATI\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze\nprofessionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio\ndelle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi,\nsvolgono attività operative, tecniche e amministrative, nell'ambito di metodi\ne procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di\ncoordinamento di personale di livello pari o inferiore.\n\nAppartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della\nqualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e\npratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché\ni lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di\ntraghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed\namministrative vigenti nel settore marittimo delle navi traghetto.\n\nRientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte\nabilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli\nformativi di specializzazione e\u002Fo esperienza professionale maturata nei livelli\ninferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla\nrealizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei\nprocessi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- operatore specializzato manutenzione infrastrutture:\n\nlavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a\ninstallazione, riparazione, manutenzione e verifica sugli impianti e sulle\nstrutture, sulle apparecchiature, nonché sulla sede e sull'armamento svolgendo\naltresì le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative\nconnesse;\n\n\n\n- operatore specializzato manutenzione rotabili:\n\nlavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a\ninstallazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e\nsulle apparecchiature, svolgendo altresì le mansioni di uso comune comprese le\noperazioni amministrative connesse; effettuano, altresì, la messa in esercizio\ndei mezzi di trazione;\n\n\n\n- operatore specializzato circolazione:\n\nlavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a manovra degli\nscambi e dei segnali di istradamento mediante l'uso di appositi dispositivi ed\napparati di sicurezza; composizione e scomposizione dei convogli ferroviari;\ncondotta di locomotive da manovra, limitatamente a manovre nell'ambito di un\nimpianto di servizio e ad interventi tecnici sui mezzi di trazione e sul\nmateriale rimorchiato;\n\n\n\n- operatore specializzato commerciale:\n\nlavoratori che svolgono sia a terra che a bordo treno attività di\nassistenza e accoglienza della clientela, anche con riferimento ai settori\ndell'accompagnamento notte e della ristorazione dialogando in lingua straniera\nquando necessario e provvedendo, con ogni iniziativa atta, ad assicurare il\nmiglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni connesse con\niniziative promozionali e commerciali. Concorrono ad assicurare il buon\nandamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche,\ntecnico\u002F amministrative e fiscali;\n\n\n\n- operatore specializzato attività di supporto\n\n\u002Foperatore specializzato di protezione aziendale:\n\nlavoratori che esplicano attività tecnico\u002Famministrative richiedenti la\nconoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze\nacquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception,\ndi controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della\ncorrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei\nlavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte,\ndi manutenzione e conduzione di automezzi di servizio su gomma, comprese le\noperazioni amministrative connesse;\n\n\n\n- operatore specializzato di logistica:\n\n\n\nlavoratori che, nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai\nservizi a bordo treno in condizioni di autonomia operativa, coordinano le\nattività del personale di livello inferiore relative alle operazioni di\ntrasporto da e per il treno, di carico e di scarico delle merci, attrezzature e\nmateriali utili ai servizi di bordo, alle operazioni di ricezione, presa in\nconsegna, magazzinaggio, custodia e smistamento sia di prodotti alimentari che\nnon alimentari, delle attrezzature di bordo;\n\n\n\n- responsabile dei servizi di bordo:\n\nlavoratori che nell'ambito delle attività a bordo treno, in condizioni di\nautonomia operativa e con specifica e adeguata capacità professionale svolgono\nlavori che comportano una particolare conoscenza tecnica, coordinando un gruppo\ndi lavoratori di livello inferiore che esplicano i servizi di ristorazione, di\naccoglienza e di assistenza nelle carrozze ristorante e lungo il treno. Sono\nresponsabili del buon andamento del servizio e del corretto adempimento delle\nnorme igieniche, tecnico\u002Famministrative e fiscali;\n\n\n\n- coordinatore di cantiere:\n\nlavoratori che, in possesso dei requisiti previsti per l'operatore\npolivalente di condotta e manovra nei raccordi, provvedono anche al\ncoordinamento ed al controllo di squadre di lavoratori di livello pari o\ninferiore, comprese le attività ad esso connesse;\n\n\n\n- coordinatore di armamento ferroviario:\n\nlavoratori che, in possesso dei requisiti previsti, provvedono anche al\ncoordinamento ed al controllo tecnico, operativo e amministrativo delle squadre\ndi armamento ferroviario nei raccordi industriali e commerciali;\n\n\n\n- operatore gruista (nei terminal):\n\noperatore avente specifica professionalità e specializzazione, addetto alla\nguida di mezzi complessi (autoarticolati, gru semoventi e gru a portale);\n\n\n\n- operatore meccanico (nei terminal):\n\noperatore addetto alla manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali\nutilizzati nelle attività di terminalizzazione;\n\n\n\n- operatore sanitario specializzato:\n\n\n\n* marinaio\n\n* dispensiere cuoco\n\n\n\nPassaggi di posizione retributiva.\n\n\n\nPer le figure professionali del livello “operatori specializzati”, il\npassaggio dalla posizione retributiva 3) alla posizione retributiva 2) avviene\na seguito del raggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione\nretributiva 3), purché il lavoratore sia in possesso delle competenze\nprofessionali e\u002Fo delle abilitazioni\u002F patenti richieste a livello aziendale per\nlo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale.\n\nIl passaggio dalla posizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1),\npurché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle\nabilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle\nattività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del\nraggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione retributiva 2).\n\n\n\n\n\nLivello professionale C): TECNICI\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia\noperativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e\nistruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze\ne professionalità, nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali\ne\u002Fo gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei\nprocessi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo\ndi attività operative e il coordinamento di personale di livello pari o\ninferiore.\n\nAppartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle\nqualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di\napposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico-sanitaria e\namministrativa, nonché quelle connesse all'accertamento psico-attitudinale e\nper l'ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo\ndelle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle\ndisposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle\nnavi traghetto.\n\nRientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte\nabilitazioni\u002Fpatenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una\nspecifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni\nretributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi\nsettori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi\nanche attraverso il coordinamento e il controllo delle attività di personale\ndi livello pari o inferiore.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- tecnico della manutenzione infrastrutture:\n\nlavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e\nmanutenzione degli impianti e degli apparati, anche attraverso l'utilizzo di\nschemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il connesso\ncontrollo amministrativo;\n\n\n\ntecnico della manutenzione rotabili:\n\nlavoratori che svolgono attività tecnico-operative di installazione e\nmanutenzione degli apparati e del materiale rotabile, anche attraverso\nl'utilizzo di schemi, disegni e tecnologie complesse, realizzando, inoltre, il\nconnesso controllo amministrativo;\n\n\n\n- tecnico della circolazione:\n\nlavoratori che svolgono attività di circolazione e\u002Fo di controllo e\nsorveglianza su determinati apparati di sicurezza operando con autonomia\noperativa relativamente agli istradamenti, ovvero collaborano alle attività\ngestionali necessarie in stazione ferroviaria di non elevato traffico;\n\n\n\n- tecnico di verifica e formazione treno:\n\nlavoratori che svolgono, nel rispetto di norme e regolamenti prefissati, al\nfine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e circolazione,\nattività tecniche, di controllo e verifica sul materiale rotabile, nonché\nattività operative\u002Ftecnico-pratiche\u002F amministrativo-contabili con specifica\npreparazione professionale in relazione ai processi di gestione del materiale\nrotabile e della formazione dei convogli e in coerenza con le norme di\nsicurezza e circolazione;\n\n\n\n- tecnico di manovra e condotta:\n\nlavoratori che svolgono attività: di manovra, di composizione e\nscomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti e\noperano, inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra, anche\nattraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra; di\ncondotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni; previa\nabilitazione al mezzo di trazione, di movimenti di convogli merci o vuoti\nviaggiatori su tratti di linea specificatamente delimitati e autorizzati oppure\ntra impianti della stessa località con locomotive da treni\u002Fmanovra, di\nlocomotori isolati o accoppiati, di materiali vuoti (anche leggeri) tra gli\nscali e\u002Fo impianti di una stessa località; di supporto al macchinista in\nservizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza;\n\n\n\n- tecnico polifunzionale treno:\n\nlavoratori che possono svolgere almeno 2 delle seguenti attività: manovra\ndegli scambi e dei segnali di istradamento mediante l'uso di appositi\ndispositivi; manovra di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari\nnel rispetto delle normative vigenti; operano, inoltre, con autonomia operativa\nrelativamente alla manovra, nonché attraverso il coordinamento e la\nsorveglianza di più squadre di manovra;\noperative\u002Ftecnico-pratiche\u002Famministrativo-contabili, nel rispetto di norme e\nregolamenti prefissati, con specifica preparazione professionale in relazione\nai processi di gestione del materiale rotabile e della formazione dei convogli\ne in coerenza con le norme di sicurezza e circolazione; tecniche, di controllo\ne verifica sul materiale rotabile, nel rispetto di norme e regolamenti\nprefissati, al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e\ncircolazione; previa abilitazione al mezzo di trazione, di movimenti di\nconvogli merci o vuoti viaggiatori su tratti di linea specificatamente\ndelimitati e autorizzati oppure tra impianti della stessa località con\nlocomotive da treni\u002Fmanovra, di locomotori isolati o accoppiati, di materiali\nvuoti (anche leggeri) tra gli scali e\u002Fo impianti di una stessa località; di\nsupporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di\nemergenza;\n\n\n\n- tecnico di protezione aziendale:\n\nlavoratori addetti al monitoraggio delle criticità di security, anche a\nbordo treno, attraverso un'attività di rilevamento degli eventi anomali che\ninteressano il patrimonio aziendale concorrendo alla elaborazione di progetti e\nfavorendo le necessarie attività di tutela; supporto all'operato del personale\nincaricato di verificare la regolarità dei titoli di viaggio e le violazioni\nal regolamento di polizia ferroviaria; presenziamento degli asset aziendali in\noccasione di eventi che possano provocare ripercussioni sull'attività\naziendale svolgendo attività di raccordo con le autorità di P.S.; controllo e\nverifica della corretta applicazione dei sistemi di sicurezza connessi in\noccasione di trasporti di merci speciali o pericolose;\n\n\n\n- tecnico di ufficio:\n\nlavoratori che svolgono attività di specifica natura tecnica e\u002Fo\namministrativa anche operando su sistemi informatici;\n\n\n\n- tecnico commerciale a terra\u002Fa bordo:\n\nlavoratori che, in possesso delle specifiche abilitazioni e competenze\nprofessionali, espletano attività di assistenza alla clientela svolgendo in\nparticolare, nelle stazioni e a bordo treno, dialogando in lingua straniera\nquando necessario, attività di controlleria ed emissione dei titoli di\nviaggio, informazioni alla clientela e provvedendo, con ogni iniziativa atta,\nad assicurare il miglior comfort possibile, effettuando anche prestazioni\nconnesse con iniziative promozionali e commerciali. Sono responsabili del buon\nandamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche,\ntecnico\u002Famministrative e fiscali;\n\n\n\n- tecnico di logistica:\n\n\n\nlavoratori che, nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai\nservizi a bordo treno, in condizioni di autonomia operativa supervisionano, nel\nrispetto delle indicazioni fornite dalla azienda e in particolare dal\nresponsabile di impianto, tutte le attività che vengono svolte all'interno ed\nall'esterno dei magazzini, sussidiarie ai servizi a bordo treno, sia ordinarie\nche straordinarie; provvedono alla corretta ottimizzazione delle risorse umane\nimpiegate, all'adeguamento e allo sviluppo di procedure, metodologie e\ntecnologie presenti sui luoghi di lavoro;\n\n\n\n- tecnico polivalente terminalista:\n\ntecnico che negli impianti di terminalizzazione svolge una o più delle\nseguenti attività:\n\n\n\n* gruista\n\n* meccanico\n\n* manovra\n\n* tecnico sanitario\n\n* elettricista\n\n* motorista\n\n* carpentiere\n\n* operaio di coperta\n\n\n\nPassaggi di posizione retributiva.\n\n\n\nPer le figure professionali del livello “tecnici” il passaggio dalla\nposizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1), purché il lavoratore\nsia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle abilitazioni\u002Fpatenti\nrichieste a livello aziendale per lo svolgimento delle attività previste per\nciascuna figura professionale, avviene a seguito del raggiungimento di cinque\nanni di anzianità nella posizione retributiva 2).\n\n\n\n\n\nLivello professionale B): TECNICI SPECIALIZZATI\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con maggiore\nautonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni\nricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di\nprofessionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e\ncoordinamento dei lavori, commerciali e\u002Fo gestionali, di protezione aziendale,\nfinalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso\nl'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi\nproduttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.\n\nAppartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle\nqualificazioni professionali necessarie, svolgono attività tecnico-sanitarie\nnell'ambito delle mansioni previste dalla vigente normativa per l'infermiere\nprofessionale e coadiuvano il medico sulla base di apposite istruzioni negli\naccertamenti clinico-strumentali, oppure svolgono le operazioni connesse alla\nesecuzione di esami radiologici, di analisi cliniche, chimiche e\nmicrobiologiche, di igiene industriale e di riabilitazione, nonché i\nlavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di\ntraghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative e\namministrative vigenti nei settori marittimi dei capi servizio e dello stato\nmaggiore delle navi traghetto.\n\nRientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte\nabilitazioni\u002Fpatenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una\nspecifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni\nretributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi\nsettori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi\nanche attraverso il coordinamento e il controllo delle attività di personale\ndi livello pari o inferiore.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- capo stazione\n\nlavoratori che svolgono attività di dirigenza della circolazione dei treni,\ndi sorveglianza e coordinamento tecnico\u002Fpratico\u002F amministrativo\u002Fgestionale in\nambito stazione e nei settori relativi all'andamento dei treni, di applicazione\ndelle nonne regolamentari dell'esercizio ferroviario;\n\n\n\n- capo tecnico infrastrutture:\n\nlavoratori che svolgono attività tecnico\u002Foperative\u002Forganizzative\u002F\ngestionali e contabili finalizzate alla realizzazione e al controllo dei\nprocessi produttivi di manutenzione e realizzazione della infrastruttura\nferroviaria in linea, negli impianti, nei cantieri e nei laboratori;\n\n\n\n- capo tecnico rotabili:\n\nlavoratori che svolgono attività tecnico\u002Foperative\u002Forganizzative\u002F\ngestionali e contabili finalizzate alla realizzazione e al controllo dei\nprocessi produttivi di manutenzione dei rotabili e delle apparecchiature negli\nimpianti e nelle officine;\n\n\n\n- specialista tecnico amministrativo:\n\nlavoratori che svolgono attività: amministrative, gestionali, di supporto e\ncollaborazione, di studio, di ricerca e di coordinamento; specialistiche\ntecnico-amministrative, contabili, di controllo, verifica e collaudo, di\ndisegno, misurazione e rilievo, di partecipazione alla progettazione nonché di\ncollaborazione e coordinamento di particolari attività;\n\n\n\n- specialista tecnico commerciale:\n\nlavoratori con qualificata competenza professionale che svolgono attività\nrelative alla promozione, alla vendita, nonché alla realizzazione del\ncontratto di trasporto, di sorveglianza e di coordinamento tecnico, pratico,\namministrativo e contabile, di collaudo e verifica dei materiali e di\nassistenza alla clientela, anche dialogando in lingua straniera;\n\n\n\n- tecnico specializzato di protezione aziendale:\n\nlavoratori che svolgono attività di coordinamento e di organizzazione\ntecnica dei compiti assegnati ai tecnici, finalizzata al rispetto delle\nprocedure e degli standard attesi durante lo svolgimento delle attività\noperative, anche attraverso visite degli asset aziendali e il loro\npresenziamento diretto a prevenire possibili situazioni critiche; accertamento\ndelle violazioni al regolamento di polizia ferroviaria;\n\n\n\ncapo treno\u002Fcapo servizi treno:\n\nlavoratori che svolgono attività relative alla dirigenza, sorveglianza e\nresponsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con\ninterventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno nei\ncasi previsti sulla base dei regolamenti e della normativa vigenti; alla\ncompilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del\npersonale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del\nservizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell'ambito\ndelle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di\nviaggio, alla assistenza e informazione della clientela, anche dialogando in\nlingua straniera, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e\nscambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi\nprevisti e in eventuali altri casi con il possesso di specifiche\nabilitazioni;\n\n\n\n- macchinista:\n\nlavoratori che svolgono attività di condotta di mezzi di trazione con\nrelativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sulla intera\ninfrastruttura ferroviaria nazionale, o su tratti di linea della stessa\nspecificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in\nbase ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta\nsulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti\ncompetenti previsti dalle discipline legislative in materia. Effettuano visite\ndi controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono la prova\nfreno ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale\nrimorchiato;\n\n\n\n- tecnico specializzato polivalente terminalista:\n\ntecnico specializzato che negli impianti di terminalizzazione svolge una o\npiù delle seguenti attività:\n\n\n\n* impiegato\n\n* gruista\n\n* manovra\n\n* coadiutore medico\n\n* tecnico sanitario specializzato\n\n* nostromo\n\n* capo elettricista\n\n* capo motorista\n\n* ufficiale navale\n\n* ufficiale di macchina\n\n* ufficiale\n\n\n\nPassaggi di posizione retributiva.\n\n\n\nPer le figure professionali del livello “tecnici specializzati” il\npassaggio dalla posizione retributiva 3) alla posizione retributiva 2) avviene\na seguito del raggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione\nretributiva 3), purché il lavoratore sia in possesso delle competenze\nprofessionali e\u002Fo delle abilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per\nlo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale.\n\nIl passaggio dalla posizione retributiva 2) alla posizione retributiva 1,\npurché il lavoratore sia in possesso delle competenze professionali e\u002Fo delle\nabilitazioni\u002Fpatenti richieste a livello aziendale per lo svolgimento delle\nattività previste per ciascuna figura professionale, avviene a seguito del\nraggiungimento di 4 anni di anzianità nella posizione retributiva 2).\n\n\n\n\n\nLivello professionale A): DIRETTIVI\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di più elevata\nprofessionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al\nlivello inferiore, oltre che delle abilitazioni\u002Fpatenti prescritte, espletano\ncon discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali,\nattività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche\ncompetenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e\ncoordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione\nprofessionale e la gestione di altro personale e\u002Fo di risorse affidate di\nlivello pari o inferiore.\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- esperto\u002Fimpiegato direttivo:\n\nlavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e\u002Fo\ncompetenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto\nnell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività\nspecialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e\u002Fo\ndirettive;\n\n\n\n- responsabili di piattaforma:\n\nlavoratori che gestiscono con discrezionalità e facoltà di iniziativa\nl'arrivo e l'uscita delle merci negli impianti di logistica;\n\n\n\n- capo traffico traslochi:\n\nlavoratori che svolgono funzioni direttive e specialistiche inerenti la\nrealizzazione dei risultati produttivi anche attraverso il coordinamento e il\ncontrollo del processo legato al trasloco delle merci nel settore della\nlogistica;\n\n\n\n- capo commessa commerciale:\n\nlavoratori adibiti, con compiti di responsabilità, alla gestione delle\ncommesse commerciali nel settore della logistica sia sotto il profilo tecnico\nche relazionale.\n\n\n\n\n\nLivello professionale Q): QUADRI\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.85\nn. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale,\nampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nella\nattuazione degli obiettivi e dei processi produttivi della azienda. Rientrano\nin questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di\nstrutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato\ncontenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni\norganizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di\ninteresse strategico per l'azienda, che comportino attività di studio,\nconsulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e\napplicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.\n\nAll'interno del livello professionale Q) sono individuate 2 distinte\nposizioni retributive:\n\n\n\nposizione retributiva 2)\n\n\n\nfigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- responsabile linea\u002Fstruttura operativa-tecnica:\n\nlavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono\nresponsabili di linea\u002Funità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane,\neconomiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori\naziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, esercizio rete,\ncondotta, servizi di bordo, sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione\naziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e\ncontabilità, tecnico-amministrativo;\n\n\n\n- controllore\u002Fcoadiutore di protezione aziendale:\n\nlavoratori che, in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della\nprotezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, della\nassistenza alla clientela e della vendita, espletano servizi ispettivi negli\nimpianti rispetto a disfunzioni gravi e ripetute che possono caratterizzare i\nprocessi produttivi aziendali, accertano e contestano a terra e a bordo treno\nle infrazioni e gli abusi in materia di rilascio, acquisto ed utilizzo dei\ntitoli di viaggio al fine di ridurre le frodi, l'evasione e l'elusione,\ncontrollano i servizi forniti dalle società appaltatrici verificando l'operato\ndel relativo personale. Rappresentano il raccordo necessario per le attività\ndi studio, progettazione e realizzazione dei sistemi security necessari alla\ntutela degli asset aziendali;\n\n\n\n- professional:\n\nlavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei\nprescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in\nuno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete,\ncondotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla\nclientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione\ne contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza,\npianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di\nattività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione\noperativa, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche\nattraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori\nche hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico\u002Fcontabile nella\nrealizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o\nconcorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi\nproduttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture\noperative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza;\n\n\n\n- professional sanitario:\n\n\n\n* 1° ufficiale navale\n\n* 1° ufficiale di macchina\n\n* 1° ufficiale\n\n\n\nlavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la\nloro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in\nattuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore\nmarittimo dello stato maggiore delle navi traghetto.\n\n\n\nPosizione retributiva 1)\n\n\n\nFigure professionali esemplificative:\n\n\n\n- responsabile struttura operativa complessa:\n\nlavoratori che, in possesso di notevole esperienza, dei prescritti titoli\nprofessionali e di elevatissime competenze tecniche e gestionali organizzano e\ncoordinano, in strutture operative articolate e complesse e con ampi margini di\ndiscrezionalità ed iniziativa, le risorse di uno dei seguenti settori:\nmanutenzione dell'infrastruttura, manutenzione e verifica dei rotabili,\ncircolazione treni, esercizio rete, condotta rotabili, servizi di bordo, di\nsicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, servizi di vendita,\ndi marketing, di assistenza clienti, medico-sanitario, di amministrazione e\ncontabilità e tecnico-amministrativi;\n\n\n\n- coordinatore di protezione aziendale:\n\nlavoratori che, in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della\nprotezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, della\nassistenza alla clientela e della vendita, attuano le politiche, le strategie\ned i piani operativi emanati dalla competente struttura aziendale e finalizzati\nalla tutela e alla salvaguardia degli asset societari anche nella gestione\ndelle anormalità rilevanti; gestiscono rapporti, al livello di competenza, con\nPOLFER, Protezione Civile, Prefetture e Organismi e Istituzioni, nonché delle\nattività di protezione aziendale nelle situazioni di anormalità ed eventi\ncritici; elaborano e redigono appositi piani di dettaglio per la tutela degli\nimpianti, provvedendo a determinare le misure di protezione necessarie;\n\n\n\n- professional senior:\n\nlavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle\nsole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti\nsettori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta,\nservizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela,\nvendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e\ncontabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione\ne controllo, personale e organizzazione, nell'ambito del loro campo di\nattività realizzano studi di ricerca, di progettazione e\u002Fo di pianificazione\noperativa, direzione e coordinamento della progettazione e dei lavori di\nrealizzazione di nuove opere di ingegneria, finalizzati al conseguimento degli\nobiettivi aziendali, nonché l'attuazione operativa, con ampi margini di\ndiscrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e\nutilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con\nfunzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza;\n\n\n\n- comandante\n\n- direttore di macchina\n\n\n\nlavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, sono\nresponsabili della loro attività a bordo delle navi in servizio di\ntraghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative e\namministrative vigenti nel settore marittimo dello stato maggiore delle navi\ntraghetto.\n\n\n\nPassaggio di posizione retributiva.\n\n\n\nIl passaggio dalle figure professionali della posizione retributiva 2) alle\nfigure professionali della posizione retributiva 1) avviene esclusivamente\nsulla base di una positiva valutazione di merito della azienda sulle competenze\ne sulle capacità professionali espresse nelle funzioni svolte e sulla\nattitudine al disimpegno delle funzioni previste per le figure professionali\ndella posizione retributiva 1)\n\n\n\n\n\nFIGURE PROFESSIONALI DEL SETTORE MARITTIMO\n\n\n\nIn conformità con quanto stabilito dal D.lgs. 12.5.15 n. 71 e dai connessi\nprovvedimenti amministrativi di attuazione (ad es. DM 25.7.16), entro\nl’1.1.17 le figure professionali del settore marittimo elencate nei livv. Q),\nB), C), D), E) ed F) saranno quelle risultanti dall'adeguamento che le\nCapitanerie di porto competenti metteranno in atto in fase di rinnovo dei\ncertificati di competenza o di addestramento (in scadenza al 31.12.16),\nrilasciati ai lavoratori interessati sulla base di apposite tabelle di\nequivalenza e valutato l'addestramento obbligatorio richiesto.\n\n\n\n\n\nATTIVITÀ POLIFUNZIONALI\n\n\n\nCon le modalità che saranno individuate tra le parti con contrattazione a\nlivello aziendale, i lavoratori in possesso dei requisiti fisici e\nprofessionali richiesti in relazione alle rispettive specializzazioni, potranno\nsvolgere attività polifunzionali previa acquisizione delle prescritte\nabilitazioni da parte del gestore della infrastruttura e\u002Fo della impresa\nferroviaria nei livelli professionali B), C) e D).",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"trainingprogrammes","Art. 44 - Formazione professionale. 1) L","Art. 44 - Formazione professionale.\n\n1)\n\nLe parti concordano sul valore strategico della formazione professionale per\nla valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazioni, considerandola leva\nessenziale per potenziare il ‘know how’ delle aziende e la loro\ncompetitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e\ndi motivazione dei lavoratori, che consenta il continuo miglioramento dei\nrisultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati\nstandard di qualità del servizio e di gradimento della clientela.\n\n\n\n2)\n\nIn considerazione della valenza della formazione e della necessità, quindi,\nche la stessa sia continuativa, sistematica e generalizzata, il modello\nformativo terrà conto delle seguenti linee-guida:\n\n\n\n-crescita e sviluppo delle competenze e delle conoscenze\u002Fabilità\nprofessionali delle risorse per adeguarle continuamente alle innovazioni\ntecnologiche e organizzative;\n\n-accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione\norganizzativa interessanti il settore delle attività ferroviarie;\n\n-promozione della impiegabilità delle risorse umane per far fronte alle\ndinamiche evolutive determinate dai processi di riposizionamento aziendale,\nsalvaguardando in particolare le peculiarità relative al personale\nfemminile;\n\n- promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente\ne sicurezza del lavoro;\n\n- formazione sulle tematiche relative alla parità di genere e alla\nprevenzione delle discriminazioni legate al sesso e all'orientamento\nsessuale.\n\n\n\n3)\n\nSulla base delle linee-guida sopra definite, le iniziative formative saranno\nrivolte:\n\n\n\na)al personale neo-assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento\nin azienda (formazione d'ingresso);\n\nb)alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente\ne un aggiornamento professionale con particolare riferimento alle modifiche\nnormative e regolamentari, organizzative e per innovazioni tecnologiche ovvero\nper affermare e promuovere una cultura e una pratica di pari opportunità di\ngenere (formazione continua);\n\nc)a singoli e gruppi\u002Ffamiglie professionali, al fine di creare e potenziare\nfigure professionali ritenute strategiche in relazione alle esigenze aziendali\novvero al personale interessato a percorsi di crescita professionale in\nfunzione delle esigenze aziendali (formazione per la crescita\nprofessionale);\n\nd)al personale interessato da interventi di riqualificazione\u002F riconversione\nprofessionale conseguenti a processi di innovazione tecnologica e\u002Fo a processi\ndi ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche\nnell'organizzazione del lavoro, per realizzare una effettiva riqualificazione\ndelle competenze\u002F professionalità finalizzate al proficuo reimpiego delle\nrisorse (formazione mirata).\n\n\n\n4)\n\nL'individuazione, da parte delle aziende, dei fabbisogni formativi dei\npropri dipendenti, delle modalità e finalità di espletamento, il numero delle\nore dedicate e i percorsi formativi completati, formerà oggetto di specifici\nincontri sindacali, nell'ambito degli Organismi paritetici di cui all'art. 1,\npunto 3), lett. C) (Relazioni industriali) del presente CCNL, nella comune\nconsapevolezza del ruolo centrale che le risorse umane rivestono nello scenario\nproduttivo del settore delle attività ferroviarie, nel quale la crescita\nprofessionale dei lavoratori costituisce elemento essenziale per lo sviluppo\ncompetitivo delle aziende.\n\nIn relazione alla necessità di rispettare i vincoli esistenti in materia di\nmantenimento del sistema delle abilitazioni nonché alla opportunità di\nrealizzare specifiche azioni di aggiornamento professionale nei confronti del\npersonale interessato, le parti individuano un fabbisogno formativo medio annuo\nda realizzare pari a 5 giornate.\n\n\n\n5)\n\nNell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1, punto 3), lett.\nC) (Relazioni industriali) del presente CCNL le parti convengono, altresì, di\ncostituire una Commissione paritetica nazionale alla quale, sulla base delle\nesigenze rappresentate dalle singole imprese o su impulso dell'Osservatorio\nNazionale, saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia a\nlivello nazionale che comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del\nsettore; monitoraggio sull'andamento dei progetti di formazione in atto nel\nsettore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a\nsostenere le esigenze del settore delle attività ferroviarie; monitoraggio\nsulle normative e procedure elaborate da varie istituzioni in materia di\nformazione, affinché siano coerenti con le esigenze del settore e anche allo\nscopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le\nopportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo,\nnazionale e territoriale, da sottoporre alle parti a livello aziendale.\n\n\n\n6)\n\nLe parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi 6 mesi dall'avvio dei\nlavori della Commissione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali\nnelle imprese che occupino almeno 2.500 dipendenti.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"apprenticeships","Art. 21 - Contratto di apprendistato pro","Art. 21 - Contratto di apprendistato professionalizzante.\n\n\n\n1)\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro\na tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei\ngiovani per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini\ncontrattuali (figura professionale). Esso può essere instaurato, ai sensi\ndell'art. 44, comma 1), D.lgs. 15.6.15 n. 81, con soggetti di età compresa tra\ni 18 e fino al giorno antecedente il compimento del 30° anno di età.\n\nPer i soggetti in possesso di una qualificazione professionale, conseguita\nai sensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\n\nAi sensi dell'art. 47, comma 4), D.lgs. 15.6.15 n. 81, il contratto di\napprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti\ndi età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un\ntrattamento di disoccupazione.\n\n\n\n2)\n\nLa durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere\ninferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni.\n\n\n\n3)\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in\nforma scritta tra azienda e lavoratore e deve contenere la prestazione oggetto\ndel contratto, la qualificazione (figura professionale) al conseguimento della\nquale è finalizzato il contratto, la durata del contratto, il periodo di\nprova, il piano formativo individuale come definito nel presente CCNL (allegato\nB), che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione.\n\n\n\n4)\n\nQualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può\nprevedere altre specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e\u002Fo da\nregolamenti, da ottenere nei programmati in quanto propedeutiche alla\nprosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.\n\n\n\n5)\n\nLa durata del periodo di prova è quella stabilita all'art. 18 del presente\nCCNL, con riferimento al livello professionale relativo alla qualificazione\n(figura professionale) al conseguimento della quale è finalizzato il\ncontratto.\n\n\n\n6)\n\nAi fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato\nprofessionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato\nper intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e\nl'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse\nmodalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti ai sensi\ndell'art. 43, D.lgs. 15.6.15 n. 81.\n\n\n\n7)\n\nAl lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante\nsarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso,\nconvenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione\nretributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a\nquello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12\nmesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di\ndestinazione finale.\n\nNella ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica\nprofessionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, lo stesso sarà\ninquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva\niniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle\ncui attività è finalizzata la formazione.\n\n\n\n8)\n\nPer la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i\ntrattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni\nproprie della figura professionale da conseguire.\n\n\n\n9)\n\nAl termine del contratto di apprendistato professionalizzante, in caso di\nprosecuzione del rapporto di lavoro l'intero periodo di apprendistato\nprofessionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità di\nservizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai soli fini della maturazione degli\naumenti periodici di anzianità.\n\n\n\n10)\n\nIn analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo\nindeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno\nsottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l'attribuzione del premio\ndi risultato ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante\navverrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.\n\n\n\n11)\n\nNel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto\ndall'art. 31 del presente CCNL.\n\n\n\n12)\n\nAgli apprendisti spettano il trattamento economico e gli eventuali servizi\naziendali secondo quanto previsto dal presente CCNL.\n\n\n\n13)\n\nLa formazione da erogare all'apprendista si distingue in formazione di tipo\nprofessionalizzante e formazione di base e trasversale.\n\n\n\n14)\n\nLa durata della formazione è pari a 120 ore nel triennio per la formazione\ndi base e trasversale e ad almeno 80 ore medie annue per la formazione\nprofessionalizzante. Viene demandata alla discrezionalità aziendale la\nfacoltà di articolare le ore di formazione nell'arco della durata complessiva\ndel contratto.\n\n\n\n15)\n\nAi sensi della legislazione vigente la formazione di base e trasversale\npotrà essere erogata in modalità esterna o interna alle aziende. In\nquest'ultimo caso l'azienda dovrà possedere i seguenti standard minimi\nnecessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo:\n\n\n\n-presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in\ngrado di trasferire competenze;\n\n-presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a\nricoprire la figura del tutor;\n\n-disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e\nalle dimensioni aziendali.\n\n\n\nNel caso di gruppi di imprese, la formazione con modalità interna potrà\nessere erogata a tutte le aziende del gruppo.\n\n\n\n16)\n\nLa formazione professionalizzante comprende anche l'adibizione alle mansioni\nproprie della qualificazione contrattuale (figura professionale) da conseguire,\nche potranno essere svolte autonomamente, purché l'apprendista sia in possesso\ndelle relative abilitazioni, ove prescritte.\n\n\n\n17)\n\nÈ possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche\nmodalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in\ncoincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa\nattività.\n\n\n\n18)\n\nLa formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo del\ncittadino secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.\n\n\n\n19)\n\nIl lavoratore apprendista dovrà essere affiancato da un tutor, con le\nseguenti caratteristiche:\n\n\n\n-lavoratore qualificato con livello di inquadramento pari o superiore a\nquello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;\n\n-svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle\ndell'apprendista;\n\n-possesso di almeno 3 anni di esperienza lavorativa.\n\n\n\n20)\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne all'azienda.\n\n\n\n21)\n\nLe ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro\nordinario.\n\n\n\n22)\n\nL'utilizzazione degli apprendisti nelle attività di condotta e scorta dei\ntreni deve essere coerente con le abilitazioni conseguite in applicazione della\nnormativa vigente.\n\n\n\n23)\n\nL'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti dipendenti\ndalla medesima azienda, con arrotondamento alla unità superiore di eventuali\nfrazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Per i\ndatori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore alle 50 unità,\nla percentuale di conferma degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti è\npari al 20%. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti\ncessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per\nlicenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni\nindicate nel progetto formativo. Qualora non sia rispettata la predetta\npercentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a\nquelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata\nconferma degli apprendisti pregressi. Ai sensi dell'art. 42, comma 8), D.lgs.\n15.6.15 n. 81, gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al\npresente punto sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato,\nsin dalla data di costituzione del rapporto.\n\n\n\n24)\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\n\n\n\n25)\n\nLe figure professionali ed i profili formativi per l'attivazione del\ncontratto di apprendistato professionalizzante sono quelli di seguito\nriportati:\n\n\n\nfigure professionali:\n\n\n\n- capo stazione liv. professionale B)\n\n- macchinista (liv. professionale B)\n\n- capo treno\u002Fcapo servizi treno (liv. professionale B)\n\n- specialista tecnico commerciale (liv. professionale B)\n\n- capo tecnico infrastrutture (liv. professionale B)\n\n- capo tecnico rotabili (liv. professionale B)\n\n- tecnico polifunzionale treno (liv. professionale C)\n\n- operatore specializzato manutenzione infrastrutture (liv. prof. D)\n\n- operatore specializzato manutenzione rotabili (liv. prof. D)\n\n- operatore specializzato della circolazione (liv. professionale D)\n\n\n\nProfili formativi.\n\n\n\nI profili formativi per ciascuna delle figure professionali sopra indicate\nsono riportati nell'allegato B) al presente CCNL.\n\nLe figure professionali e i profili formativi potranno essere integrati con\nspecifico accordo tra le parti stipulanti il presente CCNL, ovvero tra le parti\na livello aziendale, qualora le imprese, in relazione alle esigenze produttive,\nlo richiedano.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"contractseverancepay","Art. 84 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 84 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\n1)\n\nAll'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda corrisponderà\nal lavoratore un TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120 CC e\ndalla legge 29.5.82 n. 297.\n\nNel caso di morte del lavoratore, il TFR è corrisposto ai soggetti e con le\nmodalità previste dall'art. 2122 CC.\n\n\n\n2)\n\nIn attuazione di quanto previsto dal comma 2), art. 2120 CC, sono incluse\nnel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del\nTFR le seguenti voci retributive definite nel presente CCNL:\n\n\n\n- minimo contrattuale, di cui al punto 3), art. 68\n\n- assegni ‘ad personam’ pensionabili di cui al punto 4), art. 68\n\n- EDR, di cui al punto 5), art. 68\n\n- aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69\n\n- tredicesima e quattordicesima mensilità, di cui all'art. 70\n\n- indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71\n\n- salario professionale, di cui all'art. 72\n\n- indennità per lavoro notturno, di cui all'art. 75\n\n- indennità per lavoro domenicale o festivo, di cui all'art. 76\n\n- compenso per reperibilità, di cui al punto 5.1), art. 79\n\n- indennità di maneggio denaro, di cui al punto 1), art. 80\n\n- indennità di turno, di cui all'art. 81\n\n- indennità per lavorazioni in condizioni disagiate, di cui\n\nall'art. 82\n\n- indennità di cui al punto 3), art. 83\n\n\n\n3)\n\nLe aziende concederanno ai lavoratori anticipazioni del TFR con le modalità\ndefinite tra le parti a livello aziendale, in applicazione della legislazione\nvigente in materia.\n\n\n\n4)\n\nPer le assenze retribuite di cui al presente CCNL, la retribuzione di\nriferimento ai fini dell'accantonamento del TFR è quella indicata al\nprecedente punto 2) ove corrisposta. Le assenze non retribuite non danno titolo\nalla maturazione del TFR.\n\n\n\n5)\n\nNon si computano nel TFR le quote indennitarie della indennità di\ntrasferta, della assenza dalla residenza e della indennità di linea di cui\nall'art. 77 del presente CCNL.\n\n\n\n6)\n\nIl pagamento del TFR avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione\ndell'indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del trattamento\nmaturato.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"contracttrial","Art. 18 - Periodo di prova. 1) Il lavora","Art. 18 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto a un periodo di\nprova che deve risultare dalla lettera di assunzione.\n\n\n\n2)\n\nLa durata del periodo di prova è:\n\n\n\n- di 6 mesi, per i livelli professionali Quadri e A)\n\n- di 6 mesi, per i livelli professionali B) e C)\n\n- di 2 mesi per i livelli professionali D), E, ed F)\n\n\n\n3)\n\nNon sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del periodo di prova,\nsalvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il\nlavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia\nin grado di riprendere il servizio entro 3 mesi.\n\nNei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare\nil periodo di prova al termine del periodo di infortunio.\n\n\n\n4)\n\nDurante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle\nparti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o\nal termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo\ndi servizio prestato.\n\n\n\n5)\n\nDecorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio\nse nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto.\n\nIn tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti\ncontrattuali e previdenziali.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"legalassistance_trigger","Art. 53 - Tutela legale e copertura assi","Art. 53 - Tutela legale e copertura assicurativa.\n\n\n\n1)\n\nLe aziende, mediante apposita polizza assicurativa, garantiranno la tutela\nlegale e le spese di giudizio ai propri dipendenti che siano citati in giudizio\ncivile o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi\nall'esercizio delle loro funzioni sempre che tali fatti non siano dipendenti da\ndolo.\n\n\n\n2)\n\nLe aziende garantiranno con apposita polizza assicurativa i propri\ndipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto\ndell’azienda siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte,\nlesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche\naziendali.\n\n\n\n3)\n\nA livello aziendale saranno definite le relative discipline in materia,\nfacendo salve le discipline aziendali già operanti alla data di stipula del\npresente CCNL.\n\nLe aziende potranno estendere le tutele di cui al presente articolo anche\nnei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli\nabbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del\nproprio lavoro e in connessione con lo stesso.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"tempagency","Art. 22 - Somministrazione a tempo deter","Art. 22 - Somministrazione a tempo determinato.\n\n\n\n1)\n\nLa somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle\nvigenti disposizioni di legge.\n\nAi sensi dell'art. 35, comma 1), D.lgs. 15.6.15 n. 81, per tutta la durata\ndella missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno\ndiritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative\ncomplessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello\ndell'utilizzatore.\n\n\n\n2)\n\nL'azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in\nmancanza, alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, il\nnumero e la figura professionale dei lavoratori interessati e la durata delle\nmissioni. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta\ncomunicazione è fornita entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto\ndi fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente punto\nassorbe quella prevista dall'art. 36, comma 3), D.lgs. n. 81\u002F15.\n\n\n\n3)\n\nI lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso\ndelle specifiche abilitazioni\u002Fpatenti prescritte per le mansioni da\nsvolgere.\n\n\n\n4)\n\nI lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende\nutilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge\n20.5.70 n. 300.\n\n\n\n5)\n\nAi sensi dell'art. 31, comma 3), D.lgs. 15.6.15 n. 81, i lavoratori\nsomministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso\nquest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali\ndell'utilizzatore.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"maxsicknesspay","6) Il lavoratore assente per malattia ha","6)\n\nIl lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto,\ncon il riconoscimento della anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del\npassaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante tale periodo le\naziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non\nsul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore\npercepisce da parte degli Istituti previdenziali in forza di disposizioni\nlegislative e\u002Fo di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al\nraggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo\na riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c) e d), punto\n1.2), art. 68 (Retribuzione) per i primi 9 mesi e all'80% del trattamento\neconomico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al\npunto 1.1) e alle lett. c) e d), punto 1.2), art. 68 (Retribuzione) per i\nsuccessivi 3 mesi.\n\nL'eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti\nprevidenziali a norma di legge è anticipata direttamente dalla azienda\ncontestualmente all'integrazione dalla stessa dovuta.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"longtermillness","8) Nei casi di assenze dovute a malattie","8)\n\nNei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla,\ndistrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera\ndeterminati da trapianti chirurgici ovvero per terapie per pazienti dializzati,\nil periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi\nnell'arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto\nal lavoratore il 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a\nriferimento la retribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c) e d), punto\n1.2), art. 68 (Retribuzione) per i primi 18 mesi e il 70% della retribuzione di\ncui al punto 1.1) e alle lett. e) e d), punto 1.2), art. 68 (Retribuzione) per\ni successivi 12 mesi.\n\nL'elenco delle malattie gravi che danno titolo al prolungamento del periodo\ncomporto di cui al presente punto potrà essere aggiornato d'intesa tra le\nparti.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"disabilitypay","Art. 32 - Infortunio sul lavoro e malatt","Art. 32 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale.\n\n\n\n1)\n\nFerme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi,\nprevidenziali e assistenziali, in caso di infortunio sul lavoro, anche di lieve\nentità, e di malattia professionale il lavoratore interessato deve\nimmediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, tramite\ncomunicazione, anche nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria\nsede di lavoro, il superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce\ndi legge, fornendo i riferimenti identificativi (n. progressivo, data di\nrilascio, giorni di prognosi) del certificato medico telematico già trasmesso\nall'Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al\nrilascio, nel rispetto delle relative disposizioni.\n\nA tale specifico riguardo analoga comunicazione dovrà essere resa dal\nlavoratore nel caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale\nl'infortunio eventualmente occorso al lavoratore negli specifici casi\ndisciplinati dall'art. 12, D.lgs. 23.2.00 n. 38.\n\n\n\n2)\n\n\n\nIl lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto:\n\n\n\n-in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\n\n-in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata\ncon rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio\ncompetente.\n\n\n\n3)\n\nDurante il periodo di inabilità temporanea assoluta per infortunio o\nmalattia professionale certificato ai sensi della normativa di riferimento, al\ndipendente compete, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, il\ntrattamento economico spettantegli in adempimento degli obblighi di legge di\ncui al precedente punto 1) e il periodo stesso è utile ai fini del passaggio\nalla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale.\n\nPer tutta la durata del periodo di conservazione del posto di cui al\nprecedente punto 2) l'azienda provvederà ad integrare mensilmente la\nprestazione economica che il lavoratore percepisce da parte degli Istituti\nassicurativi, in forza di disposizioni legislative, fino al raggiungimento del\n100% del trattamento economico complessivo netto calcolato come media degli\nultimi 3 mesi di paga precedenti l'assenza, ad eccezione del compenso per\nlavoro straordinario, della trasferta, della indennità di trasferimento e\ndella indennità di mobilità individuale. In tale circostanza il datore di\nlavoro anticipa al lavoratore il trattamento economico di cui sopra ai sensi\ndell'art. 70, DPR n. 1124\u002F65.\n\n\n\n4)\n\nSuperato il termine di conservazione del posto come sopra determinato,\nqualora il lavoratore non riprenda il servizio entro il giorno lavorativo\nsuccessivo al rilascio del certificato di guarigione, lo stesso sarà\nconsiderato in assenza ingiustificata e incorrerà nelle sanzioni disciplinari\npreviste dal presente CCNL.\n\n\n\n5)\n\nRelativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono\nprescritte specifiche abilitazioni, nei casi in cui, a seguito di infortunio\nsul lavoro o di malattia professionale, questi riportino una riduzione della\ncapacità lavorativa, accertata e certificata con le modalità stabilite dai\nDecreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati\ndell'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie, che non consenta al\nlavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l'azienda\nindividuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità del\nlavoratore anche in settori diversi rispetto a quello di appartenenza, dandone\ninformativa alla RSU ovvero RSA ove esistenti. A tal fine l'azienda provvederà\nagli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora\nnecessari.\n\nAi lavoratori di cui al presente punto che rientrano nel campo di\napplicazione della legge 12.3.99 n. 68 e del regolamento attuativo di cui al\nDPR 10.10.00 n. 333, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4\ndella stessa legge n. 68\u002F99 con riferimento alle quote di riserva per il\ncollocamento dei lavoratori disabili e ai relativi criteri di computo.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"healthcareaccess","3) Assistenza sanitaria integrativa. Le ","3) Assistenza sanitaria integrativa.\n\n\n\nLe parti, nel valutare positivamente le azioni tese a sviluppare il sistema\ndi welfare aziendale e ferme restando le forme di assistenza sanitaria\nintegrativa già in essere a livello aziendale, promuoveranno l'adozione di\npiani di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori delle imprese che\napplicano il presente CCNL.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"healthandsafetypolicy","Art. 35 - Ambiente, salute e sicurezza d","Art. 35 - Ambiente, salute e sicurezza del lavoro.\n\n\n\n1)\n\nCon riferimento alla legislazione e regolamentazione in materia di tutela\nambientale e di salute e sicurezza del lavoro e per raggiungere gli obiettivi\nfondamentali di tutela ambientale e di salute e sicurezza del lavoro, le\naziende, nell'ambito delle soluzioni strutturali adottate, continueranno a\nmantenere attivi, monitorare e sviluppare ove non presenti, i sistemi di\ngestione per la tutela ambientale e per la salute e sicurezza sul lavoro, al\nfine di proseguire nell'azione di continuo miglioramento e adeguamento delle\nattuali prestazioni in tema di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro.\n\n\n\n2)\n\nNel riconoscere la priorità della tutela della salute e della sicurezza sul\nlavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, dell'igiene e sicurezza del lavoro,\nnonché della tutela ambientale, all'interno dei processi produttivi, le parti\nribadiscono il comune obiettivo del miglioramento continuo del livello di\nsicurezza e di salute sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente,\nimpegnandosi a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per\nquanto di rispettiva competenza, alle disposizioni normative in vigore ed a\nquelle che saranno emanate in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di\ntutela ambientale.\n\n\n\n3)\n\nCon riferimento alle misure generali di tutela della salute e della\nsicurezza sul lavoro dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al\ncontenuto dell’art. 15, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i.:\n\n\n\n-monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;\n\n- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie da\nlavorare;\n\n- protezione individuale e collettiva;\n\n- procedure di informazione e formazione;\n\n- procedure per il controllo sanitario.\n\n\n\n4)\n\nLe valutazioni dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28, D.lgs. n. 81\u002F18 e\ns.m.i. dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei\nlavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a\nrischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle\nsostanze o dei parametri chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei\nluoghi di lavoro; nell’ambito di quanto previsto all’art. 18, D.lgs. n.\n81\u002F08 e s.m.i. in ordine agli esiti della valutazione dei rischi le imprese\nprovvederanno a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche attività\nlavorative, degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione\nindividuale necessari.\n\nA livello aziendale, su iniziativa delle imprese, verranno esaminati\ncongiuntamente tra le parti la qualità, la quantità e la tipologia di\ndotazione degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione\nindividuale, al fine di verificare l’adeguatezza.\n\nDelle valutazioni comuni l’azienda darà tempestiva comunicazione agli RLS\ndi ciascuna unità produttiva.\n\nLe parti istituiranno entro il 31.12.16 una Commissione paritetica che,\nentro il 31.12.17, analizzerà le soluzioni già messe in atto al fine di\ngarantire il soccorso in caso di malore del personale in tempi certi e,\ncomunque, più rapidi possibili, in aderenza a quanto previsto dal D.lgs. n.\n81\u002F08 e dal DM n. 19\u002F11.\n\nGli esiti della analisi effettuata dalla Commissione e le eventuali proposte\nsaranno valutate dalle parti.\n\n\n\n5)\n\nLe aziende sono altresì tenute a fornire una adeguata e aggiornata\ninformazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute\nconnessi alla propria attività e al luogo di lavoro, sulle misure e sulle\nattività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali\nessi sono esposti in relazione alla attività svolta, sulle normative di salute\ne sicurezza e di tutela ambientale e le disposizioni aziendali adottate in\nmateria.\n\n\n\n6)\n\nLe aziende provvederanno ad aggiornare tempestivamente a formazione dei\ndipendenti in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nposto di lavoro ed alle mansioni svolte, in occasione, oltre che della\nassunzione nelle diverse forme previste dalla legge e dal presente CCNL, del\ntrasferimento o del cambiamento di mansioni, anche della introduzione di nuove\napparecchiature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati\npericolosi.\n\n\n\n7)\n\nÈ fatto obbligo al lavoratore di osservare le disposizioni e le istruzioni\nimpartite ai fini della protezione individuale e collettiva, di utilizzare\ncorrettamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi,\ni mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di indossare gli\nindumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale e a tal fine le\naziende predisporranno idonei supporti logistici.\n\nLa mancata ottemperanza a tali obblighi, ricompresi nella lett. d), art. 56\n(Doveri del personale) del presente CCNL, potrà essere oggetto di sanzione\ndisciplinare.\n\n\n\n8)\n\nIn coerenza con quanto previsto dalle leggi vigenti, nei capitolati di\nappalto verrà inserita una apposita clausola che stabilisca le penalità da\napplicarsi in caso di inosservanza del documento di valutazione dei rischi da\ninterferenza, secondo quanto previsto dall'art. 26, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., e\ndel piano di sicurezza e coordinamento, secondo quanto previsto al titolo IV,\ncapo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) del\nD.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i. da parte della impresa appaltatrice, fino alla\nrescissione del contratto di appalto.\n\nA tale scopo l'azienda appaltante è tenuta ad individuare il responsabile\ndella sicurezza incaricato della sorveglianza e della contestazione di\neventuali inadempienze da parte della impresa appaltatrice.\n\nLe parti ritengono opportuno elevare il livello di prevenzione degli\nambienti di lavoro nei quali si svolgono attività da parte dei lavoratori\ndipendenti da diversi datori di lavoro. A tal fine a livello aziendale potranno\nessere individuate soluzioni idonee al conseguimento di tale obiettivo.\n\n\n\n9)\n\nIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) riceverà, secondo\nquanto previsto all'art. 37, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i., una formazione\nparticolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate\nnozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute nonché sulle\nprincipali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti\nnel proprio ambito di rappresentanza.\n\n\n\n10)\n\nLa formazione dei dipendenti e quella dei loro RLS, che conterrà elementi\ninformativi sulle strategie aziendali e sulle iniziative per il miglioramento\ndegli aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro e alla sostenibilità\nambientale, avverrà durante l'orario di lavoro.\n\n\n\n11)\n\nL'eventuale adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul\nlavoro (SGSL) che, integrando obiettivi e politiche per la salute e sicurezza\nnella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione, definisca\nprocedure, processi e risorse per la realizzazione della politica aziendale di\nprevenzione, sarà oggetto di specifica informativa alle OO.SS. stipulanti il\npresente CCNL.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"healthandsafetyext","3) Con riferimento alle misure generali ","3)\n\nCon riferimento alle misure generali di tutela della salute e della\nsicurezza sul lavoro dei lavoratori le parti si richiamano sinteticamente al\ncontenuto dell’art. 15, D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.i.:\n\n\n\n-monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi;\n\n- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie da\nlavorare;\n\n- protezione individuale e collettiva;\n\n- procedure di informazione e formazione;\n\n- procedure per il controllo sanitario.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"protectiveclothing","Art. 36 - Divisa. 1) L'azienda provvede ","Art. 36 - Divisa.\n\n\n\n1)\n\nL'azienda provvede a dotare i dipendenti, in relazione alle specifiche\nattività lavorative, della divisa e degli oggetti di vestiario.\n\n\n\n2)\n\nÈ fatto obbligo al dipendente di indossare sia la divisa prescritta che gli\noggetti di vestiario. A tal fine le aziende predisporranno idonei supporti\nlogistici.\n\n\n\n3)\n\nA livello aziendale verranno esaminate congiuntamente tra le parti la\nqualità, la quantità e la tipologia della dotazione di vestiario al fine di\nverificarne l'adeguatezza.\n\n\n\n4)\n\nIl mancato utilizzo o l'uso non regolare della divisa e degli oggetti di\nvestiario potrà essere oggetto di azione disciplinare, come previsto alla\nlett. c), art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"hivpolicy","6) Prima della assunzione, il lavoratore","6)\n\nPrima della assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo\nscopo di certificare l'idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo\nle disposizioni della legislazione vigente.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"hiv","Art. 47 - Lavoratori affetti da virus HI","Art. 47 - Lavoratori affetti da virus HIV.\n\n1)\n\nAi sensi delle vigenti disposizioni di legge è vietato al datore di lavoro\nlo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese\nin considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di\nuno stato di sieropositività.\n\n\n\n2)\n\nNel caso in cui i soggetti sopra menzionati svolgano o dovessero svolgere\nmansioni che possono comportare rischi per la salute dei terzi sono ammessi\naccertamenti sanitari a tutela del bene della salute costituzionalmente\ntutelato.\n\n\n\n3)\n\nAi lavoratori affetti dal virus HIV si applica quanto previsto all'art. 41\n(Congedo per gravi motivi familiari) del presente CCNL.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"paidmaternityleave","Art. 33 - Tutela della maternità e della","Art. 33 - Tutela della maternità e della parentela.\n\n\n\n1) Congedo di maternità e congedo di paternità.\n\n\n\n1.1)\n\nAi sensi del D.lgs. 26.3.01 n. 151 e s.m.i., durante lo stato di gravidanza\ne puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di congedo di\nmaternità:\n\n\n\na)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\n\nb) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso;\n\nc) per i 3 mesi dopo il parto;\n\nd) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in\ndata anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al\nperiodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei\nperiodi di cui alle lett. a) e c) superi il limite complessivo di 5 mesi.\n\n\n\n1.2)\n\nAi sensi dell'art. 16 bis, D.lgs. n. 151\u002F01, in caso di ricovero del neonato\nin una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la\nsospensione del congedo di maternità successiva al parto spettante ai sensi\ndel precedente punto 1.1) e di godere del congedo, in tutto o per la restante\nparte, dalla data di dimissione del bambino. Tale diritto può essere\nesercitato una sola volta per ogni figlio previa presentazione della\ncertificazione medica attestante la compatibilità dello stato di salute della\nmadre con la ripresa della attività lavorativa e della certificazione\nattestante il ricovero e la successiva dimissione del bambino.\n\n\n\n1.3)\n\nFerma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al\npunto 1.1), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire\ndal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al\nparto.\n\n\n\n1.4)\n\nIl diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di cui al punto 1.1),\nlett. c), è riconosciuto al padre lavoratore (congedo di paternità) in caso\ndi morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono da parte della\nmadre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.\n\nPer l'esercizio del diritto, il padre lavoratore deve presentare alla\nazienda la documentazione che attesti le condizioni sopra citate e, nel caso di\nabbandono, rilascia una dichiarazione ai sensi dell'art. 47, DPR 28.12.00 n.\n445.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"paidmaternityleaveduration","1.1) Ai sensi del D.lgs. 26.3.01 n. 151 ","1.1)\n\nAi sensi del D.lgs. 26.3.01 n. 151 e s.m.i., durante lo stato di gravidanza\ne puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di congedo di\nmaternità:\n\n\n\na)per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza;\n\nb) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto\nstesso;\n\nc) per i 3 mesi dopo il parto;\n\nd) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in\ndata anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al\nperiodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei\nperiodi di cui alle lett. a) e c) superi il limite complessivo di 5 mesi.\n\n\n\n1.2)",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"paidmaternityleavepay","3) Trattamento economico. 3.1) Durante i","3) Trattamento economico.\n\n\n\n3.1)\n\nDurante il periodo di congedo di maternità e di paternità l'azienda\nprovvede a integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al\nraggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo\na riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c), d), n),\npunto 1.2), art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.\n\nLa prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a\nnorma di legge è anticipata direttamente dalla azienda contestualmente\nall'integrazione dalla stessa dovuta.",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"jobsecuritymothers","7.4) La sostituzione delle lavoratrici e","7.4)\n\nLa sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro in\nvirtù delle disposizioni di cui al T.U. D.lgs. n. 151\u002F01, può avvenire con le\nmodalità previste all'art. 4 del medesimo T.U.\n\nAi sensi del comma 2) dello stesso art. 4 tali sostituzioni possono essere\nanticipate anche fino a 3 mesi prima dell'inizio della astensione.\n\nLa ripresa del lavoro da parte della lavoratrice determina la cessazione del\ncontratto a termine per scadenza del termine senza preavviso della persona\nassunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto\ndell'assunzione, del carattere provvisorio del rapporto stesso.\n\nAi fini della sostituzione la lavoratrice in stato di gravidanza consegna\nalla azienda il certificato medico indicante la data presunta del parto.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"pregnancy","5) Riposi giornalieri (c.d. permessi per","5) Riposi giornalieri (c.d. permessi per allattamento).\n\n\n\n5.1)\n\nAi sensi delle vigenti disposizioni di legge, il datore di lavoro deve\nconsentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, di\nusufruire di 2 periodi di riposo retribuito, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è 1 solo quando il proprio orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"deathrelatives","Art. 42 - Permessi. 1) Al lavoratore che","Art. 42 - Permessi.\n\n\n\n1)\n\nAl lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ne ricorrano\ngiustificati motivi, permessi di breve durata, utili ai fini del passaggio alla\nposizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale.\n\n\n\n2)\n\nSu richiesta scritta del lavoratore saranno concessi permessi giornalieri\nretribuiti, non computabili nelle ferie annuali nelle seguenti misure:\n\n\n\na)3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del\nconiuge anche legalmente separato e\u002Fo di ogni parente entro il secondo grado\nanche non convivente e\u002Fo del\u002Fi convivente\u002Fi, ai sensi e secondo le modalità\ndell'art. 4, comma 1), legge 8.3.00 n. 53 e del relativo Regolamento attuativo\nstabilito dal DPCM 21.7.00 n. 278;\n\nb)15 giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimonio avente\nvalidità civile o della unione civile di cui alla legge 20.5.16 n. 76 del\nlavoratore non in prova. In tal caso la richiesta dovrà essere presentata dal\nlavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni dall'inizio del permesso e\ndocumentata formalmente al rientro dal periodo di assenza.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"marriage","b)15 giorni consecutivi di calendario in","b)15 giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimonio avente\nvalidità civile o della unione civile di cui alla legge 20.5.16 n. 76 del\nlavoratore non in prova. In tal caso la richiesta dovrà essere presentata dal\nlavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni dall'inizio del permesso e\ndocumentata formalmente al rientro dal periodo di assenza.",{"bindId":137,"name":126,"text":127},"breastfeeding_workingtime",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"discrimination","COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ È costi","COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ\n\n\n\nÈ costituito a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità,\ncomposto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione\nsindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di\ncomponenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre\nalle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti\ne azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198\ndell'11.4.06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e s.m.i.,\nnonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle\norganizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi\nprofessionali.\n\nIl Comitato per le Pari Opportunità opera:\n\n\n\n- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento\ndell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie\ndi rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato,\netc.) e all'utilizzo degli strumenti atti a favorire l'inserimento e lo\nsviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni,\nriorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio\nNazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante;\n\n-seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di\npari opportunità nel lavoro;\n\ncon il compito di:\n\n\n\na)analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e\nindividuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al\nfine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la\ndiversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità,\ncon particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di\nristrutturazione e riorganizzazione;\n\nb)promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la\nprofessionalità;\n\nc)individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in\nruoli connessi alle nuove tecnologie;\n\nd)mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i\nCPO aziendali ove costituiti;\n\ne)raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le\niniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l'indicazione dei\nrisultati che ne sono conseguiti;\n\nf)individuare orientamenti e indirizzi generali in materia di informazione e\nformazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari\nopportunità nel lavoro;\n\ng)proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie\nsessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e\nsulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti\ncoerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini\nnell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Direttiva\nUE 2002\u002F73\u002FCE, dalla Convenzione di Istanbul del 7.4.11 e dall'AI 25.1.16 che\nrecepisce l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro\ndel 26.4.07;\n\nh) realizzare iniziative atte a sensibilizzare sul fenomeno della violenza\nsulle donne.\n\n\n\nIl CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del\ncontributo di esperti nominati di comune accordo.\n\nLe proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il\npresente CCNL al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.\n\nCon le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento\nindicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di\nimpresa, si potranno costituire i CPO aziendali, composti pariteticamente da un\nrappresentante per ciascuna O.S. stipulante il CCNL e da un uguale numero\ncomplessivo di componenti di parte imprenditoriale.",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"violenceleave","Art. 46 - Congedo per le donne vittime d","Art. 46 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere.\n\n\n\nAi sensi delle vigenti disposizioni di legge, la lavoratrice inserita nei\npercorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificati in forza dell'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15, ha il diritto a un congedo\nper motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi\nda fruire in un arco temporale di 3 anni.\n\nIl congedo può essere fruito su base giornaliera o su base oraria in misura\npari a mezza giornata di ferie.\n\nFermo restando i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice avanzerà\nalla azienda la richiesta di fruizione del congedo con un preavviso non\ninferiore a 7 giorni, indicando la data di inizio e di fine del congedo\nstesso.\n\nDurante il periodo di congedo, alla lavoratrice sarà corrisposta una\nindennità a carico dell'INPS. L'azienda è tenuta ad anticipare la prestazione\nerogata dagli Istituti previdenziali a norma di legge. Il periodo di congedo è\ncomputato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, incluso il\npassaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale, e ai fini della maturazione delle ferie, della 13a mensilità e\ndel TFR.\n\nAlle lavoratrici che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, siano\ninserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere sia\napplica quanto previsto al punto 10), art. 20 (Lavoro a tempo parziale).",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"strikes_trigger","9) Ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 15.6.15","9)\n\nAi sensi dell'art. 20, D.lgs. 15.6.15 n. 81, l'apposizione di un termine\nalla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:\n\n\n\na)per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di\nsciopero;",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"direct_participation_hrs","Art. 11 - Assemblee dei lavoratori. 1) L","Art. 11 - Assemblee dei lavoratori.\n\n\n\n1)\n\nLe OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL, nonché le RSU dei lavoratori\ndi cui al precedente art. 9, ovvero dalle RSA ove esistenti, possono indire,\nseparatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL,\nl'assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l'esame di materie di\ninteresse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di servizio, inoltrando\ncomunicazione scritta alla Direzione della azienda almeno 48 ore prima della\ndata fissata, trasmettendo l'ordine del giorno.\n\nConseguentemente l'azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.\n\n\n\n2)\n\nLe assemblee possono comunque aver luogo anche durante l'orario di lavoro e,\nin tal caso, potranno essere indette nei limiti di 10 ore annue, fatti salvi\nspecifici accordi a livello aziendale, a condizione che:\n\n\n\na)siano indette dalle RSU, ovvero dalle RSA ove esistenti, anche\ncongiuntamente alle strutture territoriali\u002Fregionali delle OO.SS. stipulanti il\nCCNL;\n\nb) ovvero siano indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS.\nstipulanti il CCNL, per 3 delle 10 ore annue;\n\nc)si tengano preferibilmente all'inizio o al termine della prestazione\nlavorativa;\n\nd)abbiano luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle\npersone, salvaguardia degli impianti e la regolarità del servizio;\n\ne) ne sia data comunicazione scritta all'azienda almeno 48 ore prima della\ndata e dell’ora fissata, trasmettendo l'ordine del giorno.\n\n\n\nA livello aziendale, le parti potranno definire modalità diverse per indire\nle assemblee dei lavoratori. In occasione dei congressi sindacali e dei\nrelativi adempimenti statutari, le assemblee potranno essere indette dalle\nsingole Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.\n\nNel caso in cui l'attività del personale interessato si svolga a turni e\u002Fo\nin presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l'assemblea potrà\nessere articolata in almeno 2 riunioni nell'arco di 6 giorni consecutivi.\n\n\n\n3)\n\nLe OO.SS. di cui al punto 1) del presente articolo e le rappresentanze\nsindacali si impegnano, con riferimento all'art. 20 della legge n. 300\u002F70, a\nnon convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino\ninterruzione totale o parziale nella erogazione del servizio all'utenza.\n\n\n\n4)\n\nAi lavoratori che, per effetto delle attività in cui sono impiegati, non\npossono presenziare alla assemblea se non intaccando il proprio periodo di\nriposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente\nalle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di\nrecupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello\naziendale.\n\n\n\n5)\n\nAlle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso alla\nazienda, dirigenti esterni delle OO.SS. dei lavoratori di cui al punto 1),\nnonché dirigenti degli Organi confederali delle stesse.\n\n\n\n6)\n\nIl personale interessato da processi di ristrutturazione e\u002Fo\nriorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle\nassemblee, nonché ai referendum indetti in azienda ai sensi del successivo\nart. 12.\n\n\n\n\n\nArt. 12 - Consultazioni certificate e referendum.\n\n\n\n1)\n\nFatte salve le procedure di validazione degli accordi collettivi di cui alla\nparte III (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale\ndi categoria e aziendale) degli Accordi interconfederali di cui all'art. 2 del\npresente CCNL, dovrà essere consentito nell'ambito aziendale lo svolgimento di\nconsultazioni certificate per altre materie inerenti all'attività sindacale di\ncui all'art. 21, legge 20.5.70 n. 300, indette:\n\n\n\n- dalle RSU;\n\n- ovvero congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il CCNL o dalle loro\nstrutture territorialmente competenti;\n\n- dalle RSA ove esistenti.\n\n\n\n2)\n\nLe consultazioni certificate si svolgeranno in forma di assemblea o\nreferendum e nel rispetto delle relative discipline.\n\nI referendum, se svolti durante l'orario di lavoro, dovranno prevedere\nmodalità compatibili con la regolarità del servizio.\n\n\n\n3)\n\nPer l’effettuazione dei referendum, le aziende metteranno a disposizione\ndei soggetti sindacali di cui al punto 1) del presente articolo idonei locali e\nattrezzature.\n\n\n\n4)\n\nUlteriori modalità operative di svolgimento potranno altresì essere\ndefinite tra le parti a livello aziendale.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"hourspweek_select","Art. 27 - Orario di lavoro. 1) Disciplin","Art. 27 - Orario di lavoro.\n\n\n\n1) Disciplina generale.\n\n\n\n1.1)\n\nL’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore.\n\nPer i lavoratori che operano nei turni di cui alla lett. a) del successivo\npunto 1.6) l’orario settimanale di 38 si calcola come media nello sviluppo\ndel turno, di norma nel mese, nei limiti massimi e minimi programmati.\n\nPer i lavoratori che operano nei turni di cui alla lett. b) del successivo\npunto 1.6) l’orario settimanale di 38 ore si calcola come media nello\nsviluppo del turno, di norma nel mese, con i limiti minimi e massimi\nrispettivamente di 30 e 44 ore settimanali.\n\nPer il personale dipendente dalle aziende che svolgono servizi accessori,\ncomplementari, di supporto e\u002Fo di pulizia, l’orario di lavoro settimanale di\n38 ore è da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi, nel corso del quale\npossono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al\nlimite massimo di 48 ore settimanali. A livello di contrattazione aziendale\npotrà essere concordata l’elevazione fina ad un massimo di 6 mesi del\nperiodo nel quale calcolare la media di 38 ore settimanali con il limite\nmassimo di 48 ore settimanali.\n\nTutti i limiti di cui al presente articolo sono riferiti alla programmazione\ndei turni e degli orari di servizio.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"SCHEDULE_trigger","Art. 29 - Riposo settimanale e giorni fe","Art. 29 - Riposo settimanale e giorni festivi.\n\n\n\n1) Riposo settimanale.\n\n\n\n1.1)\n\nAgli effetti del presente CCNL si considera riposo settimanale la domenica.\nNella articolazione dei turni tale riposo può essere individuato in un diverso\ngiorno della settimana.\n\n\n\n1.2)\n\nNei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la\nprestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della\nsettimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo\nin altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella\nsuccessiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di\nalmeno 48 ore.\n\nIl riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"PAIDLEAV_trigger","Art. 30 - Ferie. 1) Ai lavoratori spetta","Art. 30 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nAi lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito\nriportati, un periodo di ferie retribuito pari a:\n\n\n\na)per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:\n\n\n\n-20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5\ngiorni;\n\n-24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6\ngiorni;\n\n\n\nb)per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:\n\n\n\n-25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5\ngiorni;\n\n-29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6\ngiorni.\n\n\n\nPer l'anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con\nriferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da\nlavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.\n\n\n\n2)\n\nLe ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno 15 giornate di\ncalendario. Il periodo di fruizione continuativa delle ferie sarà stabilito\ndall'azienda, di norma nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, garantendo\nannualmente la rotazione dei lavoratori nei periodi di fruizione,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto, ove possibile,\ndelle domande dei lavoratori.\n\nIl programma annuale di fruizione delle ferie continuative sarà comunicato\ndalle aziende alle RSU entro il 31 marzo di ciascun anno.\n\nNel caso di nuove aziende, nei primi 12 mesi dall'avvio commerciale del\nservizio di trasporto ferroviario, il godimento del periodo continuativo di\nferie di cui al precedente primo capoverso potrà essere ridotto, purché ciò\nnon vanifichi la fruizione delle stesse a causa di un eccessivo\nfrazionamento.\n\n\n\n3)\n\nOve le esigenze produttive non legate alla circolazione dei treni consentano\nla previsione di chiusura degli impianti in determinati periodi dell'anno, le\naziende potranno disporre ferie collettive obbligatorie di norma per un massimo\ndi 6 giornate continuative di calendario, anche frazionabili in due distinti\nperiodi nell'anno.\n\nIn tali casi le aziende dovranno dare apposita informativa alle RSU almeno 2\nmesi prima.\n\nPer le attività di esercizio legate alla circolazione dei treni, ove le\nesigenze produttive lo consentano, con contrattazione a livello aziendale di\nunità produttiva potranno essere definiti periodi di ferie collettive\nobbligatorie fino ad un massimo di 4 giornate continuative di calendario, anche\nfrazionabili in due distinti periodi nell'anno.\n\n\n\n4)\n\nLe ferie devono essere godute normalmente nel corso dell'anno di\nmaturazione. Nel caso in cui particolari esigenze di servizio non ne abbiano\nreso possibile il godimento, le ferie potranno essere fruite entro il 30\nsettembre dell'anno successivo.\n\nAl di fuori dei periodi di cui ai precedenti punti 2) e 3) le ferie, su\nrichiesta del lavoratore, possono essere frazionate fino a mezza giornata e\ngodute compatibilmente con le esigenze di servizio.\n\n\n\n5)\n\nLe ferie sono interrotte qualora sia sopraggiunta una malattia.\n\nL'effetto sospensivo si determina a condizione che il lavoratore assolva\ntempestivamente agli obblighi di comunicazione, di certificazione ed ogni altro\nadempimento previsto dalle norme di legge e contrattuali vigenti, anche ai fini\ndell'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti\ndalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non sia stato\nespressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie da\nrecuperare, il lavoratore avrà l'obbligo di presentarsi in servizio al termine\ndel periodo di ferie originariamente fissato, oppure al termine, se successivo,\ndella malattia o dell'infortunio. In tal caso il lavoratore fruirà\nsuccessivamente dei periodi di ferie da recuperare.\n\n\n\n6)\n\nDurante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1)\ne alle lett. c), d) ed n), punto 1.2), art. 68 (Retribuzione) del presente\nCCNL.\n\n\n\n7)\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla\nliquidazione dei 12simi di ferie proporzionali ai mesi dell'anno lavorati; le\nfrazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.\n\nOve il lavoratore abbia fruito delle ferie in misura maggiore rispetto a\nquelle effettivamente maturate, si provvederà al recupero della retribuzione\ncorrispondente, ad esclusione delle ferie disposte direttamente dalle aziende e\ndi quelle fruite dal lavoratore deceduto.\n\n\n\n8)\n\nPer i lavoratori di cui alle lett. a) e c), punto 1.6), art. 27 (Orario di\nlavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari a un periodo di 24 ore\nlibere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata.\n\n\n\n9)\n\nPer i lavoratori di cui alla lett. b), punto 1.6), art. 27 (Orario di\nlavoro) del presente CCNL, la giornata di ferie è pari a un periodo di 24 ore\nlibere dal servizio a decorrere dal termine programmato del riposo giornaliero\no del riposo settimanale, come definiti al punto 2), art. 27 sopracitato.\n\nPer tali lavoratori, ai fini della ripresa del turno programmato è ammessa\nla frazionabilità a mezza giornata delle ferie.\n\n\n\n10)\n\nCessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse.\n\n\n\nIn attuazione di quanto previsto dall'art. 24, D.lgs. n. 151\u002F15, i\nlavoratori potranno cedere volontariamente:\n\n\n\n-le ferie maturate e non fruite nell'anno precedente, eccedenti le 20 o le\n24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell'orario settimanale\ndi lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni;\n\n- le ferie maturate in corso d'anno, eccedenti le 20 o le 24 giornate di\nferie spettanti in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro,\nrispettivamente, su 5 o 6 giorni;\n\n- le 4 giornate di permesso per festività soppresse previste all'art. 29,\npunto 4) del presente CCNL.\n\n\n\nLa cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse è\nconsentita in favore dei lavoratori che abbiano esaurito le giornate di ferie e\nle giornate di permesso per festività soppresse e debbano assistere figli\nminori che, per particolari condizioni di salute debitamente documentate,\nnecessitano di cure costanti.\n\nLa cessione dovrà avvenire a giornata intera o a mezza giornata per le\nferie e a giornata intera per i permessi per festività soppresse, nel rispetto\ndelle modalità di fruizione previste dal presente CCNL e dall'eventuale\ncontratto aziendale.\n\nLe modalità di applicazione del presente punto saranno definite dalle\naziende entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente CCNL.\n\nLe disposizioni del presente articolo saranno applicate nel rispetto del\nD.lgs. n. 196\u002F03 in materia di protezione dei dati personali.",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"bankholidays1","2) Giorni festivi. 2.1) Agli effetti del","2) Giorni festivi.\n\n\n\n2.1)\n\nAgli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi:\n\n\n\n- 1° gennaio (Capodanno)\n\n- 6 gennaio (Epifania)\n\n- lunedì dopo Pasqua\n\n- 25 aprile (anniversario della Liberazione)\n\n- 1° maggio (festa del Lavoro)\n\n- 2 giugno (festa della Repubblica)\n\n- 29 giugno (SS. Pietro e Paolo, in sostituzione del S. Patrono\n\n- 15 agosto (Assunzione)\n\n- 1° novembre (Ognissanti)\n\n- 8 dicembre (Immacolata Concezione)\n\n- 25 dicembre (Natale)\n\n- 26 dicembre (S. Stefano)\n\n\n\nA livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso\ngiorno dell'anno per la festività del S. Patrono, in sostituzione del 29\ngiugno.",{"bindId":171,"name":160,"text":161},"schedulesrestpw",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 8 - Permessi sindacali. 1) Ai lavor","Art. 8 - Permessi sindacali.\n\n\n\n1)\n\nAi lavoratori membri di Organi direttivi delle confederazioni sindacali,\ndelle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali\u002Fterritoriali\naderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi\npermessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per\npartecipare a riunioni degli Organi cui appartengono o per le attività\nsindacali di loro competenza.\n\nTali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di 3\ngiornate lavorative.\n\n\n\n2)\n\nLe generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al\nprecedente punto 1) del presente articolo e le relative variazioni vanno\ncomunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali\no regionali) delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL alle aziende\ninteressate.\n\n\n\n3)\n\nLe OO.SS. stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione\ndi detti permessi per iscritto almeno 2 giorni prima della data prevista della\nassenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la\nregolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non\nprevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata\nconcentrazione di eventi morbosi), l'azienda dovrà motivare l'eventuale\ndiniego del permesso con comunicazione scritta alla O.S. richiedente almeno 24\nore prima della data prevista dell'assenza.\n\n\n\n4)\n\nI componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per\nl'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto\ndagli artt. 23 e 24, legge 20.5.70 n. 300 e dalla parte II (Regolamentazione\ndella rappresentanza in azienda) degli Accordi interconfederali di cui all'art.\n2 del presente CCNL.\n\n\n\n5)\n\nAi lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche\nsindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art.\n31, legge 20.5.70 n. 300 e al T.U. approvato con D.lgs. 18.8.00, n. 267 e\ns.m.i.\n\n\n\n6)\n\nI permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\nstabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che\ndovessero derivare da disposizioni di legge.\n\n\n\n7)\n\nI permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base\nalla retribuzione di cui al punto 1.1) e alle lett. c), d) ed n), punto 1.2),\nart. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio\nalla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello\nprofessionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.\n\n\n\n8)\n\nA livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul\nnumero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di\nretribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali\nstipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del\npresente CCNL.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"flexible_work_options","Art. 23 - Telelavoro. 1) Le parti, nel r","Art. 23 - Telelavoro.\n\n\n\n1)\n\nLe parti, nel richiamarsi ai principi e ai criteri dell'AI 9.6.04,\nconsiderato l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche che\nconsentono maggiore flessibilità nel lavoro per favorire l'efficienza e la\nproduttività delle aziende e il miglioramento della qualità delle condizioni\ndi vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace\nintegrazione nel mondo del lavoro dei disabili, convengono di disciplinare il\ntelelavoro secondo le modalità di seguito stabilite.\n\n\n\n2)\n\nAd ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, il\ntelelavoro non costituisce una diversa tipologia di rapporto di lavoro\nsubordinato ma una diversa modalità di esecuzione della prestazione\nlavorativa. Esso consente l'espletamento delle prestazioni lavorative mediante\nl'impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate\nesclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell'azienda.\n\n\n\n3)\n\nIl telelavoro può trovare applicazione in diversi contesti organizzativi e\nproduttivi. Le modalità di attuazione del telelavoro dovranno tenere conto\ndella specificità di tali contesti.\n\n\n\n4)\n\nLe parti possono modificare, ai sensi del presente articolo, l'esecuzione\ndella prestazione lavorativa in essere per un periodo di tempo predeterminato\nnon inferiore a 12 mesi.\n\n\n\n5)\n\nIl telelavoratore può chiedere di rientrare nella normale modalità della\nprestazione di lavoro dopo un periodo minimo di 6 mesi dall'inizio del\ntelelavoro. L'azienda per esigenze tecnico- organizzative e produttive può\ndisporre rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di\nappartenenza.\n\n\n\n6)\n\nLe obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno essere adempiute con\nmodalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della\nprestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera\ndella stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l'organizzazione\ndel proprio tempo di lavoro nell'ambito delle direttive aziendali. Resta ferma,\nda parte del responsabile della risorsa, la valutazione degli obiettivi\nassegnati in relazione alla prestazione settimanale.\n\n\n\n7)\n\nIl telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce concordate\ncon l'azienda. In caso di impossibilità, il telelavoratore è tenuto a darne\ntempestiva comunicazione alla azienda.\n\n\n\n8)\n\nIl lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi alla osservanza\ndella normativa contrattuale, adottando comunque ogni prescritta e\u002Fo necessaria\nazione al fine di assicurare la segretezza delle informazioni e dei dati\naziendali. Si applicano, al riguardo, le regole previste dalla normativa\naziendale in tema di utilizzo delle risorse ICT e di ogni altro dispositivo\naziendale che contenga informazioni o dati aziendali.\n\n\n\n9)\n\nLe ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell'art. 4, legge n. 300\u002F70 e s.m.i.\n\n\n\n10)\n\nNei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli\npresta la sua attività di lavoro si applicano le norme vigenti in materia di\nsicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle caratteristiche\ndella prestazione.\n\n\n\n11)\n\nNel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli\naccessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché,\ncon congruo preavviso, di rappresentanti della azienda per motivi tecnici e di\nsicurezza sul lavoro.\n\n\n\n12)\n\nLe parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il\ntelelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali,\nindividuali e collettivi, sanciti dalla legge e dal presente contratto.\n\n\n\n13)\n\nEventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno\noggetto di esame congiunto a livello aziendale.\n\n\n\n14)\n\nNei casi in cui il lavoratore, affetto da una malattia grave tra quelle\nindividuate al punto 8 dell'art. 31 del presente CCNL, lo richieda, può essere\nattivata la prestazione di lavoro con la modalità del telelavoro previo\naccordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro).\n\n\n\n15)\n\nAl fine di promuovere ulteriori forme di lavoro che agevolino la\nconciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e favoriscano una\norganizzazione aziendale efficiente, le parti convengono sulla opportunità di\napprofondire il ricorso al lavoro agile alla luce dell’evoluzione legislativa\nin materia.\n\n\n\n\n\nArt. 24 - Altre tipologie di lavoro flessibile.\n\n\n\n1)\n\nLe parti convengono sull'opportunità di procedere a una ricognizione\ncongiunta per verificare la necessità di integrare il presente CCNL con\ndisposizioni inerenti altre tipologie di lavoro flessibile.\n\n\n\n2)\n\nLe integrazioni in esito alla verifica di cui al precedente punto 1) saranno\ndefinite dalle parti entro i successivi 6 mesi.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"incidentalbonusperc1","La 13a mensilità sarà determinata con ri","La 13a mensilità sarà determinata con riferimento alla retribuzione\nmensile di cui al precedente punto 1) in godimento al 1° dicembre di ciascun\nanno.\n\nLa 14a mensilità sarà determinata con riferimento alla retribuzione\nmensile di cui al precedente punto 1) in godimento al 30 giugno di ciascun\nanno.",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"ONCERISE2_trigger","Art. 70 - Tredicesima e quattordicesima ","Art. 70 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.\n\n\n\n1)\n\nOltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte,\nsecondo le modalità previste al punto 2), art. 68 (Retribuzione) del presente\nCCNL, una 13a e una 14a mensilità, di importo pari alla somma della\nretribuzione mensile di cui alle lett. a), b) ed e), punto 1.1), art. 68, della\nindennità di funzione Quadri di cui all'art. 71 del presente CCNL e del\nsalario professionale di cui all'art. 72 del presente CCNL.\n\n\n\n2)\n\nLa 13a mensilità sarà determinata con riferimento alla retribuzione\nmensile di cui al precedente punto 1) in godimento al 1° dicembre di ciascun\nanno.\n\nLa 14a mensilità sarà determinata con riferimento alla retribuzione\nmensile di cui al precedente punto 1) in godimento al 30 giugno di ciascun\nanno.\n\nLa 13a e la 14a mensilità saranno corrisposte come stabilito al punto 2)\ndel precedente art. 68.\n\n\n\n3)\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno,\no nei casi di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi\ndell'ammontare della 13a e\u002Fo della 14a mensilità, quanti sono i mesi interi di\nservizio prestati presso l'azienda nei 12 mesi antecedenti quello di\nerogazione. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi\neffetti come mese intero.\n\n\n\n4)\n\nPer i lavoratori in prova i primi 45 giorni del periodo di prova non sono\nconsiderati utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei\ndodicesimi di cui al precedente punto 3) ai fini della corresponsione della 13a\ne della 14a mensilità.\n\nInoltre, le quote della 13a e della 14a mensilità non competono al\nlavoratore che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro con l'azienda\ndurante il periodo di prova.\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nLe parti si danno atto che per i lavoratori già occupati al 31.7.03 nelle\naziende che hanno applicato il CCNL 16.4.03 delle Attività ferroviarie, per i\nquali la 14a mensilità era corrisposta con denominazione e finalità diverse,\na livello aziendale saranno garantiti i riflessi previdenziali precedentemente\nin vigore.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"incidentalbonusdatesec","La 13a mensilità è corrisposta entro e n","La 13a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre di ogni\nanno.\n\nLa 14a mensilità è corrisposta entro e non oltre il 27 luglio di ogni\nanno.",{"bindId":193,"name":190,"text":191},"incidentalbonusdate_date",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"OVERTIME_trigger","Art. 74 - Compenso per lavoro straordina","Art. 74 - Compenso per lavoro straordinario.\n\n\n\n1)\n\nAi fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, la\nretribuzione oraria, determinata come definito al successivo punto 2), è\nincrementata come segue:\n\n\n\na) prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 18%\n\nb) prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6)\n\ne festive diurne (dalle 6.01 alle 22): 35%\n\nc) prestazioni straordinarie festive notturne\n\n(dalle 22.01 alle 6): 50%\n\n\n\n\n\n2)\n\nLa retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni di cui al\nprecedente punto 1) è data applicando il divisore orario di cui al punto 6),\nart. 68 (Retribuzione) del presente CCNL all'importo mensile delle seguenti\nvoci retributive, spettanti nel mese in cui sono state effettuate le\nprestazioni straordinarie:\n\n\n\na)minimo contrattuale, di cui al punto 3), art. 68 (Retribuzione);\n\nb)aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 (Aumenti periodici di\nanzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ‘ad personam’ determinati\nin applicazione del punto 6) dello stesso art. 69;\n\nc)assegni personali pensionabili, di cui al punto 4), art. 68\n(Retribuzione);\n\nd)salario professionale di cui all'art. 72.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"NOCTPREM_trigger","Art. 75 - Indennità per lavoro notturno.","Art. 75 - Indennità per lavoro notturno.\n\n\n\n1)\n\nAi lavoratori che prestano servizio tra le ore 22 e le 6 è corrisposta\nl'indennità oraria per lavoro notturno prevista dal punto 1), art. 75, CCNL\n20.7.12 della Mobilità\u002FArea AF che, a partire dall’1.1.17 sarà pari ad €\n2,40.\n\n\n\n2)\n\nAi fini della corresponsione della indennità si sommano le prestazioni\nnotturne effettuate nel mese arrotondando ad ora intera la frazione di ora\nsuperiore a 30 minuti.\n\n\n\n3)\n\nAl personale mobile di cui al punto 2) del precedente art. 27 (Orario di\nlavoro) che per tutto o parte del periodo compreso dalle ore 22 alle ore 6 ha\ntitolo alla indennità per assenza dalla residenza di cui al punto 2) del\nsuccessivo art. 77, viene corrisposta una indennità giornaliera di\npernottamento pari ad € 2,80.\n\n\n\n4)\n\nL'indennità di cui al precedente punto 3) non compete quando il lavoratore\nha titolo alla indennità di trasferta di cui al punto 1) del successivo art.\n77.",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"shiftallowanceamount2","Ai lavoratori che prestano servizio tra ","Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22 e le 6 è corrisposta\nl'indennità oraria per lavoro notturno prevista dal punto 1), art. 75, CCNL\n20.7.12 della Mobilità\u002FArea AF che, a partire dall’1.1.17 sarà pari ad €\n2,40.\n\n\n\n2)",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"overtimeallowanceperc1_general","a) prestazioni straordinarie feriali diu","a) prestazioni straordinarie feriali diurne (dalle 6.01 alle 22.00): 18%\n\nb) prestazioni feriali notturne (dalle 22.01 alle 6)\n\ne festive diurne (dalle 6.01 alle 22): 35%\n\nc) prestazioni straordinarie festive notturne\n\n(dalle 22.01 alle 6): 50%",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"SUNDAY_trigger","Art. 76 - Indennità per lavoro domenical","Art. 76 - Indennità per lavoro domenicale o festivo.\n\n1)\n\nAi lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate\ndomenicali per più di 2 ore è corrisposta l'indennità di cui al punto 1),\nart. 76, CCNL 20.7.12 della Mobilità\u002FArea AF che, a partire dall’1.1.17\nsarà pari ad € 20,00.\n\n\n\n2)\n\nAi lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di\nPasqua per più di 2 ore, in luogo della indennità di cui al precedente punto\n1) è corrisposta una indennità pari ad € 65,00.\n\n\n\n3)\n\nPer prestazioni fino a 2 ore le indennità di cui ai precedenti punti 1) e\n2) vengono corrisposte nella misura del 50%.\n\n\n\n4)\n\nAi lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nei giorni festivi di\ncui al punto 2.1), art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente\nCCNL è corrisposta una indennità oraria pari al 35% delle seguenti voci\nretributive:\n\n\n\na)minimo contrattuale, di cui al punto 3), art. 68 (Retribuzione);\n\nb)aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 (Aumenti periodici di\nanzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ‘ad personam’ determinati\nin applicazione del punto 6) dello stesso art. 69;\n\nc)assegni personali pensionabili, di cui al punto 4), art. 68\n(Retribuzione);\n\nd)salario professionale di cui all'art. 72.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"SENIOR_trigger","Art. 69 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 69 - Aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio\nretribuito a decorrere dalla data di assunzione, alla corresponsione, a titolo\ndi aumenti periodici di anzianità, di un aumento retributivo mensile in cifra\nfissa pari a:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        prof.le\n\n        \n        \n      \n      posizione\n\n        retributiva\n      \n      importo\n      \n    \n    \n      Q)\n      \n      Q1\n\n        Q2\n      \n      47,19\n\n        38,27\n      \n    \n    \n      A)\n      \n      A\n      \n      35,95\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        B)\n\n        \n        \n      \n      B1\n\n        B2\n\n        B3\n      \n      33,62\n\n        31,77\n\n        31,30\n      \n    \n    \n      C)\n      \n      C1\n\n        C2\n      \n      29,91\n\n        29,45\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        D)\n      \n      D1\n\n        D2\n\n        D3\n      \n      28,42\n\n        25,64\n\n        25,22\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        E)\n      \n      E1\n\n        E2\n\n        E3\n      \n      24,34\n\n        22,66\n\n        22,26\n      \n    \n    \n      F)\n      \n      F1\n\n        F2\n      \n      18,58\n\n        18,22\n      \n    \n  \n\n\n2)\n\nIl numero massimo maturabile di aumenti biennali di anzianità è 7.\n\n\n\n3)\n\nGli aumenti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello nel quale si compie il biennio di\nanzianità.\n\n\n\n4)\n\nAll'atto del passaggio al livello\u002Fposizione retributiva superiore, ai\nlavoratori interessati sarà mantenuto il numero di aumenti di anzianità\nmaturati nel livello\u002Fposizione retributiva di provenienza, con gli importi\nrivalutati in relazione al valore dell'aumento di anzianità previsto per il\nnuovo livello\u002Fposizione retributiva al precedente punto 1 e la frazione di\nbiennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione del successivo\naumento al valore del nuovo livello\u002Fposizione retributiva.\n\n\n\n5)\n\nL’eventuale differenza retributiva determinata in applicazione del punto\n6), art. 69 (Aumenti periodici di anzianità), CCNL 20.7.12 della\nMobilità\u002FArea contrattuale Attività Ferroviarie, nei confronti del lavoratore\nche aveva maturato complessivamente un importo mensile per scatti di anzianità\npari o superiore alla somma dei 7 aumenti di anzianità attribuibili in\napplicazione dello stesso articolo, verrà mantenuta ‘ad personam’.\n\nIn caso di successivo passaggio al livello\u002Fposizione retributiva superiore\nin applicazione del precedente punto 4), la differenza di cui al precedente\ncapoverso del presente punto 5) sarà riassorbita fino a concorrenza del valore\ncomplessivo dei 7 aumenti di anzianità previsti dal presente articolo per il\nnuovo livello\u002Fposizione retributiva.\n\n\n\n6)\n\nL'eventuale differenza economica di cui al precedente punto 5) è\nconsiderata a tutti gli effetti nella retribuzione di cui al punto 1.1), art.\n68 (Retribuzione) del presente CCNL.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"longserviceallowancetype2","Il lavoratore ha diritto, per ogni bienn","Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio\nretribuito a decorrere dalla data di assunzione, alla corresponsione, a titolo\ndi aumenti periodici di anzianità, di un aumento retributivo mensile in cifra\nfissa pari a:\n\n\n\n",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"ONCEONLY_trigger","Una tantum. 1) Ai lavoratori in forza ne","Una tantum.\n\n\n\n1)\n\nAi lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della\nMobilità\u002FArea contrattuale Attività ferroviarie del 20.7.12 alla data di\nstipula del presente CCNL, a copertura del periodo 1.1.15-31.10.16, viene\nriconosciuto un importo ‘pro capite’ una tantum, nelle misure di seguito\nindicate:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello\n\n        \u002Fparametro\n      \n      importo\n\n        ‘una tantum’\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Q1\n      \n      804,65\n      \n    \n    \n      Q2\n      \n      706,98\n      \n    \n    \n      A\n      \n      683,72\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      651,16\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      623,26\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      613,95\n      \n    \n    \n      C1\n      \n      600,00\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      590,70\n      \n    \n    \n      D1\n      \n      581,40\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      562,79\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      553,49\n      \n    \n    \n      E1\n      \n      544,19\n      \n    \n    \n      E2\n      \n      520,93\n      \n    \n    \n      E3\n      \n      511,63\n      \n    \n    \n      F1\n      \n      474,42\n      \n    \n    \n      F2\n      \n      465,12\n      \n    \n  \n\n\n\n\nGli importi della 'una tantum’ di cui sopra non avranno riflessi su nessun\nistituto contrattuale o di legge.\n\nDetti importi saranno corrisposti in unica soluzione con la retribuzione di\ngennaio 2017, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di\nriferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15\ngiorni.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"trainingprogrammes_newtech","g)formazione e riqualificazione professi","g)formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento\nalle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni\ntecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e\nprofessionali;",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"pensionfund","2) Fondo pensione complementare. Le part","2) Fondo pensione complementare.\n\n\n\nLe parti individuano nel Fondo EUROFER il Fondo di previdenza complementare\nper le aziende che applicano il presente CCNL.\n\nLe Parti convengono di definire a livello aziendale l'importo della somma\nannua che, a far data 1.1.17, le aziende destineranno al fondo EUROFER per ogni\nlavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi tra questi i lavoratori con\ncontratto di apprendistato professionalizzante.\n\nTale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto già destinato al fondo\nEUROFER dai lavoratori già iscritti su base volontaria alla data di stipula\ndel presente CCNL e da quelli che vi si iscriveranno e dalle aziende.\n\nPer i lavoratori, che all’1.1.17 non risultino iscritti al fondo EUROFER,\ntale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo\nmedesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico e a carico delle\naziende.\n\nNon vi è pertanto l'obbligo, per i lavoratori che non siano già iscritti\nvolontariamente al fondo EUROFER al 31.12.16 di trasferire al medesimo Fondo le\nquote di TFR maturate e maturande, secondo quanto stabilito dal D.lgs. n.\n252\u002F05.\n\nQualora successivamente tali lavoratori intendano aderire al Fondo, ai\nmedesimi si applicheranno le condizioni stabilite dal D.lgs. n. 252\u002F05 e dagli\naccordi vigenti sulla istituzione e il funzionamento del fondo EUROFER.",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"paidmaternityleave_father","1.4) Il diritto ad assentarsi dal lavoro","1.4)\n\nIl diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo di cui al punto 1.1),\nlett. c), è riconosciuto al padre lavoratore (congedo di paternità) in caso\ndi morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono da parte della\nmadre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.\n\nPer l'esercizio del diritto, il padre lavoratore deve presentare alla\nazienda la documentazione che attesti le condizioni sopra citate e, nel caso di\nabbandono, rilascia una dichiarazione ai sensi dell'art. 47, DPR 28.12.00 n.\n445.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"paidmaternityleavetxt","5.4) In caso di parto plurimo, i periodi","5.4)\n\nIn caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui ai precedenti punti\n5.1) e 5.2) sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate\nanche dal padre.",{"bindId":243,"name":244,"text":245},"breastfeeding_dangerouswork","7.1) Ai sensi del comma 1), art. 53, T.U","7.1)\n\nAi sensi del comma 1), art. 53, T.U. D.lgs. n. 151\u002F01, è vietato adibire le\ndonne al lavoro, dalle ore 24 alle 6, dall'accertamento dello stato di\ngravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.\n\nNon sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno ai sensi di quanto\nprevisto ai commi 2) e 3), art. 53 del T.U. sopra richiamato:\n\n\n\na)la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o,\nalternativamente, il padre convivente con la stessa;\n\nb)la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un\nfiglio convivente di età inferiore ai 12 anni;\n\nc)la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni\ndall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il 12° anno di età\no, in alternativa e alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o\naffidatario convivente con la stessa;\n\nd)la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e s.m.\n\n\n\n7.2)\n\nAi sensi e nei limiti previsti dagli artt. 6 e 7, D.lgs. n. 151\u002F01, è\nvietato adibire la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e fino a 7\nmesi di età del bambino, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai\nlavori faticosi, pericolosi e insalubri come indicati dall’art. 5, DPR\n25.11.76 n. 1026 e riportati negli allegati A) e B) al sopracitato T.U.",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"timeoff","7.3) Le lavoratrici gestanti hanno dirit","7.3)\n\nLe lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per\nl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche\nspecialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario\ndi lavoro. Per usufruire dei permessi, la lavoratrice, dopo avere informato il\ndatore di lavoro della gravidanza mediante la produzione di una certificazione\nmedica, deve presentare apposita domanda e, successivamente, la documentazione\ngiustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione della visita o\ndegli esami e accertamenti.",{"bindId":251,"name":252,"text":253},"screeningpromotion","7.6) Ai sensi delle vigenti disposizioni","7.6)\n\nAi sensi delle vigenti disposizioni di legge e fatte salve le eccezioni\npreviste dalla legge stessa, è fatto divieto di licenziamento:\n\n\n\na)della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza, attestato da\nregolare certificato medico, fino al termine dei periodi di interdizione dal\nlavoro a titolo di congedo di maternità, nonché fino al compimento di 1 anno\ndi età del bambino;\n\nb)del padre lavoratore in caso di fruizione del periodo di congedo di\npaternità di cui al precedente punto 1.4) e fino al compimento di 1 anno di\netà del bambino.\n\n\n\nAi sensi dell'art. 54, comma 6), D.lgs. n. 151\u002F01, è nullo il licenziamento\ncausato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e del congedo per\nmalattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.\n\nNel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di cui\nsopra, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di\nlegge e contrattuali per il caso di licenziamento. Analogo trattamento è\nprevisto per il lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità, ai sensi\ndelle vigenti disposizioni di legge.\n\nLa lavoratrice e il lavoratore provvederanno alla convalida preventiva delle\ndimissioni presso il Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro\ncompetente.",{"bindId":255,"name":256,"text":257},"childcare","2) Congedo parentale. 2.1) Oltre al peri","2) Congedo parentale.\n\n\n\n2.1)\n\nOltre al periodo di congedo di maternità\u002Fpaternità, nei primi 12 anni di\nvita del bambino, per ogni figlio ciascun genitore ha diritto a un periodo di\ncongedo parentale, continuativo o frazionato, da fruire previo preavviso\nscritto al datare di lavoro di almeno 5 giorni prima del periodo di congedo\ndella seguente durata:\n\n\n\na)non superiore a 6 mesi, da fruirsi anche contemporaneamente all'altro\ngenitore. Qualora il padre usufruisca di un periodo di congedo parentale non\ninferiore a 3 mesi, il suo limite individuale massimo è elevato a 7 mesi e,\nconseguentemente, il limite complessivo di cui alla successiva lett. b) è\nelevato a 11;\n\nb) non superiore complessivamente a 10 mesi tra madre e padre;\n\nc) non superiore a 10 mesi nel caso vi sia un solo genitore.\n\n\n\n2.2)\n\nCiascun genitore può scegliere fra la fruizione giornaliera e quella oraria\ndel congedo parentale.\n\nLa fruizione su base oraria è consentita, previo preavviso scritto di\nalmeno 2 giorni, in misura pari a mezza giornata di ferie e per il personale\nper il quale è prevista dal presente CCNL o dagli eventuali contratti\naziendali la fruizione delle ferie a mezza giornata.\n\nA livello aziendale le parti potranno prevedere la modalità di\nprogrammazione della fruizione, giornaliera o oraria, dei permessi di cui al\npresente punto, al fine di contemperare il diritto a detta fruizione con le\nesigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo dell'azienda.",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"eqtraining","f)individuare orientamenti e indirizzi g","f)individuare orientamenti e indirizzi generali in materia di informazione e\nformazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari\nopportunità nel lavoro;\n\ng)proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie\nsessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e\nsulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti\ncoerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini\nnell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Direttiva\nUE 2002\u002F73\u002FCE, dalla Convenzione di Istanbul del 7.4.11 e dall'AI 25.1.16 che\nrecepisce l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro\ndel 26.4.07;",{"bindId":263,"name":264,"text":265},"sexualhar","3) Le aziende, nel rispetto dei principi","3)\n\nLe aziende, nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione della\nCommissione Europea 27.11.91, n. 92\u002F131\u002FCEE, si impegnano ad adottare codici di\ncondotta volti a contrastare le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.\n\nLe aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e\nlo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più\nin generale, sociali, si impegnano affinché vengano impedite azioni\nsistematiche e protratte nel tempo contraddittorie rispetto a tale fine.\n\nLe aziende si impegnano a tutelare l'integrità psico-fisica del personale\nfavorendo un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della dignità\ndella persona, della condizione sessuale, della uguaglianza e della\ncorrettezza.\n\nLe aziende si impegnano altresì a contrastare qualsiasi atteggiamento o\ncomportamento discriminatorio o lesivo dei diritti e della dignità della\npersona, nonché a perseguire ogni condotta che possa configurarsi quale\nmolestia sessuale, atto intimidatorio e\u002Fo ostile nelle relazioni di lavoro ai\nsensi della vigente legislazione in materia, nonché dell'AI 25.1.16.",{"bindId":267,"name":264,"text":265},"violence",{"bindId":269,"name":270,"text":271},"green_trigger","-sicurezza del lavoro e tutela dell'ambi","-sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.\n\n\n\nB) Fase dell'informativa aziendale.",{"bindId":273,"name":274,"text":275},"newtech_trigger","Art. 55 - Utilizzo di nuove tecnologie, ","Art. 55 - Utilizzo di nuove tecnologie, controlli difensivi,\n\ndiritti dei lavoratori e privacy.\n\n\n\n1)\n\nAllo scopo di adempiere ad esigenze organizzative e al fine di garantire la\nsicurezza e la tutela delle persone, del personale e del patrimonio aziendale,\nle parti convengono che è consentita l'installazione e l'utilizzo sui treni,\nnei locali e sui mezzi delle aziende, di impianti ed apparecchiature di\nvideosorveglianza e di altri strumenti quali sistemi satellitari e\u002Fo altre\napparecchiature elettroniche (hardware e software) atte a rilevare, registrare\ne trasmettere informazioni, immagini e dati connessi alla sicurezza del\nservizio nonché alla tutela del patrimonio delle aziende. Nel rispetto del\ncomma 1), art. 4, legge n. 300\u002F70, come modificato dall'art. 23, comma 1),\nD.lgs. n. 151\u002F15, le apparecchiature di videosorveglianza potranno essere\ninstallate previo accordo collettivo stipulato con le RSU, o con le RSA ove\nesistenti, a livello di unità produttiva.\n\nLe aziende non utilizzeranno tali strumenti per il controllo della attività\nlavorativa dei dipendenti, tutelandone la privacy e la dignità.\n\n\n\n2)\n\nAi sensi dell’art. 4, legge n. 300\u002F70, come modificato dal D.lgs. n.\n151\u002F15, esclusivamente allo scopo di salvaguardare il patrimonio aziendale, la\nsicurezza dei sistemi e per esigenze organizzative e produttive, le aziende\npotranno effettuare controlli, pertinenti rispetto alle predette finalità, con\nriferimento sia agli strumenti sopra richiamati, sia agli strumenti utilizzati\ndal lavoratore.\n\n\n\n3)\n\nIl trattamento dei dati derivanti dalla installazione delle apparecchiature\ne\u002Fo dall’utilizzo degli strumenti sopra indicati avverrà nel rispetto dei\nlimiti dettati dalle vigenti norme di legge e dalle indicazioni fornite dal\ngarante per la privacy, previa adeguata informazione ai dipendenti sulle loro\nmodalità d’uso e sulle modalità di effettuazione di controlli.\n\n\n\n4)\n\nA livello aziendale, le parti definiranno specifiche norme applicative di\nquanto previsto ai commi precedenti con riferimento ai GPS e ai sistemi di\nvideosorveglianza, adeguando gli accordi eventualmente in essere alle\ndisposizioni vigenti.\n\n\n\n5)\n\nPer quanto non espressamente previsto e\u002Fo normato dal presente articolo, si\napplicano le vigenti norme di legge in materia.",{"bindId":277,"name":278,"text":279},"MEALALL_trigger","Art. 48 - Pasti aziendali. 1) Per le art","Art. 48 - Pasti aziendali.\n\n\n\n1)\n\nPer le articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero di cui alle lett. c)\ne d), punto 1.6) del precedente art. 27, il lavoratore fruirà del pasto\naziendale per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria\npreventivamente programmata ed effettivamente resa, purché la prestazione\nprogrammata abbia una durata complessiva superiore alle 6 ore.\n\nFermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, per le prestazioni\nnotturne con inizio dalle ore 22, ai lavoratori interessati verrà\nriconosciuto, in sostituzione del servizio di mensa aziendale o del servizio\nsostitutivo della stessa, un ticket per il pasto, il cui valore sarà definito\na livello aziendale come indicato al 2° capoverso del successivo punto 6).\n\nIn tale ambito potranno essere definite diverse modalità di fruizione del\npasto relativamente a specifiche condizioni lavorative del personale della\nmanutenzione delle infrastrutture che, operando su prestazione unica\ngiornaliera, venga chiamato a svolgere attività nel periodo notturno.\n\n\n\n2)\n\nPer le articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero di cui alla lett. a),\npunto 1.6) del precedente art. 27, il lavoratore fruirà del pasto aziendale\nqualora la prestazione giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed\neffettivamente resa sia superiore alle 6 ore, fermo restando quanto stabilito\nal 2° capoverso del precedente punto 1).\n\n\n\n3)\n\nPer il personale mobile di cui alla lett. h), punto 1.6) del precedente art.\n27, il lavoratore fruirà del pasto aziendale per ciascuna prestazione\nlavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente\nresa, purché la prestazione programmata abbia una durata complessiva almeno\npari a 6 ore calcolate, in caso di ritardo, con riferimento all'ora reale di\narrivo del treno.\n\nIl personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT) che\neffettua servizi con RFR è ammesso a fruire del pasto aziendale. Nei confronti\ndi tale personale che effettua servizi con RFR che prevedano il servizio di\nritorno con inizio dopo le 22, è ammessa la fruizione del pasto anche con\nriferimento a tale ultima prestazione, nella fascia oraria 18-22.\n\nAl personale mobile il cui periodo di lavoro giornaliero programmato impegni\nper più di 2 ore una delle fasce orarie 11-15 o 18-22, sarà riconosciuta la\nfruizione del pasto anche se la prestazione effettuata è inferiore alle 6\nore.\n\nIn tutti gli altri casi si applica quanto previsto al 2° capoverso del\nprecedente punto 1).\n\nPer il restante personale (sezioni specifiche SAN, SAR, SAP), a livello di\ncontrattazione aziendale saranno definite diverse modalità per la fruizione\ndel pasto.\n\n\n\n4)\n\nL’attivazione dei periodi multiperiodali di cui al punto 1.2) del\nprecedente art. 27 non comporterà modifiche al riconoscimento della fruizione\ndel pasto, quale risulta al momento della attivazione stessa.\n\n\n\n5)\n\nLe assenze dal servizio a qualunque titolo per frazioni di giornata (1\u002F2\ngiornata di ferie, permessi orari a qualunque titolo ad esclusione delle\nassemblee durante l’orario di lavoro, flessibilità di orario in ingresso o\nin uscita) vanno detratte dalla durata della prestazione giornaliera ordinaria\nprogrammata ai fini del computo della durata complessiva come indicata ai\nprecedenti punti.\n\n\n\n6)\n\nLa fruizione del pasto, che dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli\nesercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa\naziendale, dovrà essere programmata dalla azienda nelle fasce orarie 10-15 o\n18-22.\n\nNel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera in\nimpianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che\neffettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un\nticket per il pasto il cui valore nominale sarà definito a livello\naziendale.\n\nPer il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT)\nche, per effetto del ritardo del treno, non possa fruire del pasto aziendale\ncome previsto al precedente 1° capoverso, le modalità di fruizione saranno\ndefinite a livello aziendale.\n\n\n\n7)\n\nQuanto previsto nel presente articolo si applica anche al personale che\nvenga chiamato a svolgere una prestazione lavorativa in giornata di riposo.\n\n\n\n8)\n\nA livello di contrattazione aziendale potranno essere definiti regimi\ndiversi per la fruizione dei pasti aziendali.",{"bindId":281,"name":282,"text":283},"HARDSHIP_trigger","Art. 82 - Indennità per lavorazioni in c","Art. 82 - Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.\n\n\n\n1) Indennità per lavorazioni in presenza di sostanze nocive\n\no tossiche.\n\n\n\n1.1)\n\nAi lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di\nprotezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze\nnocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie\nrespiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da\nutilizzarsi in aggiunta e\u002Fo parziale sostituzione dei normali indumenti di\nlavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:\n\n\n\n-operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze\nnocive o tossiche;\n\n- interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici\nche implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli Organi\nsanitari competenti, dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per\nperiodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa\n\n\n\nè corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00.\n\n\n\n1.2)\n\nAi lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1),\naddetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono\nmanipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali\nfini dagli Organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di\nreale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari ad € 1,40.\n\n\n\n1.3)\n\nLe indennità giornaliere di cui ai precedenti punti non sono cumulabili tra\nloro.\n\n\n\n2) Indennità per lavori in galleria o sottosuolo.\n\n\n\n2.1)\n\nAi lavoratori che per almeno 2 ore nell'arco della prestazione giornaliera\nsvolgano il servizio in gallerie di lunghezza superiore a m. 300 spetta una\nindennità giornaliera pari ad € 1,70.\n\n\n\n2.2)\n\nAi lavoratori che per almeno la metà della durata dell'orario di lavoro\ngiornaliero prestino servizio in locali sotterranei, individuati dall’azienda\ne sulla base delle caratteristiche definite dagli Organi tecnico-sanitari\ncompetenti, spetta una indennità giornaliera pari ad € 1,00.",{"bindId":285,"name":286,"text":287},"hardshipallowanceamount1","1.1) Ai lavoratori addetti a lavorazioni","1.1)\n\nAi lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di\nprotezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze\nnocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie\nrespiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da\nutilizzarsi in aggiunta e\u002Fo parziale sostituzione dei normali indumenti di\nlavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:\n\n\n\n-operazioni di disinfezione e disinfestazione comportanti l'uso di sostanze\nnocive o tossiche;\n\n- interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici\nche implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli Organi\nsanitari competenti, dell'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per\nperiodi anche non continuativi superiori a 4 ore nella giornata lavorativa\n\n\n\nè corrisposta una indennità giornaliera pari a € 11,00.\n\n\n\n1.2)",{"bindId":289,"name":290,"text":291},"onceonlytxt","Art. 73 - Premio di risultato. In applic","Art. 73 - Premio di risultato.\n\n\n\nIn applicazione di quanto previsto dal precedente art. 4 (2° livello di\ncontrattazione), e in particolare al punto 5) dello stesso articolo, gli\nimporti, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa\ndella erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente\ndalle parti in sede aziendale assicurando piena trasparenza sui parametri\nassunti e il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità\ndei processi di informazione e consultazione.\n\nSono fatti salvi gli accordi aziendali eventualmente già in essere alla\ndata di stipula del presente CCNL, che risultino coerenti con quanto stabilito\nal suddetto art. 4.",{"bindId":293,"name":294,"text":295},"CONSIGN_trigger","Art. 79 - Reperibilità e disponibilità. ","Art. 79 - Reperibilità e disponibilità.\n\n\n\n1)\n\nLe aziende possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le\nprestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al\nfine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità\ndegli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per\nsopperire ad esigenze non prevedibili delle imprese ferroviarie, delle\nattività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i\nmedia.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni\npreviste, ove richiesto dalla azienda, in base a quanto stabilito alla lett.\nf), art. 56 (Doveri del personale) del\n\npresente CCNL, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che\nverranno esposte negli impianti almeno 15 giorni prima della loro operatività\ne avranno durata almeno trimestrale.\n\nIn caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere\nreperibile nel turno predisposto dalla azienda, lo stesso deve darne immediata\ncomunicazione ai superiori diretti.\n\nQualora si determini quanto previsto al precedente capoverso, il sostituto,\nsuccessivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di\nmodifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un\npreavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause\naccidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto,\nda individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello\naziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.\n\nL'obbligo della reperibilità, di cui al precedente capoverso, consiste\nnell'impegno, da parte del lavoratore, di lasciare alla azienda indicazioni\nidonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le\neventuali chiamate della azienda fuori dell'orario normale di lavoro, per\nessere in grado di raggiungere entro 1 ora la località di raccolta, di\nriunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del\nsuccessivo punto 8).\n\nAl fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle\nchiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di\ncomunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.\n\nL'impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 7\ngiorni ogni 4 settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e\nproduttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti una\narticolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità\nsuperiore, sino ad un massimo di 10.\n\n\n\n3)\n\nPer intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dal lavoratore\na seguito di segnalazione della azienda, in relazione a quanto previsto al\nprecedente punto 1), di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della\nfunzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo\ncomplessivo dell'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento\ndella chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.\n\nLa durata dell'intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento\ndella chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di\nnorma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per\nnecessità di continuità dell'intervento, senza comunque superare la durata\nmassima di 8 ore.\n\nIn relazione alle specifiche esigenze organizzative e\u002Fo produttive, a\nlivello aziendale le parti, nell'ambito di quanto previsto al successivo punto\n8), potranno individuare limiti più elevati della durata degli interventi in\nreperibilità e del relativo regime dei riposi.\n\n\n\n4)\n\nDurante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente\nnell'impianto non può essere considerato reperibile né può esserlo nei\ngiorni di malattia o di altra assenza che impedisca l'effettuazione delle\nprestazioni.\n\nA tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene\nogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di\nchiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.\n\nIl lavoratore chiamato ad intervenire durante la pausa per refezione o\nnell'intervallo tra le due prestazioni in caso di orario spezzato non è\nconsiderato reperibile e gli interventi effettuati durante la pausa o\nnell'intervallo sono da considerare prestazioni straordinarie e in tal senso\nassoggettate alla disciplina sul lavoro straordinario di cui all'art. 28\n(Lavoro straordinario) del presente CCNL.\n\n\n\n5)\n\nAi lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno i seguenti\ntrattamenti retributivi specifici:\n\n\n\n5.1) Compenso per reperibilità.\n\n\n\nPer ogni giornata in cui il lavoratore è inserito nel turno di\nreperibilità, al medesimo compete il seguente compenso:\n\n\n\na) se si tratta di giornate lavorative € 14,00\n\nb) se si tratta di giornate di riposo € 32,00\n\n\n\nL'individuazione dei compensi per le giornate lavorative o di riposo è\nstabilita in base al turno programmato di reperibilità.\n\nPer i soli giorni di 1° gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto e 25\ndicembre il compenso per reperibilità viene elevato ad € 58,00.\n\n\n\n5.2) Indennità di chiamata.\n\n\n\nAl lavoratore reperibile viene corrisposta, in aggiunta al compenso\ngiornaliero per reperibilità, di cui al precedente punto 5.1), una indennità\nper ogni chiamata nella misura di € 20,00.\n\nTale indennità va corrisposta esclusivamente in caso di effettivo\nspostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata\ndell'azienda.\n\nLa misura dell'indennità di chiamata di cui al precedente comma è\ncomprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di\nriunione o di intervento.\n\n\n\n5.3)\n\nLe prestazioni rese dai lavoratori chiamati ad effettuare interventi in\nreperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste all'art.\n74 (Compenso per lavoro straordinario) del presente CCNL ovvero, a richiesta\nscritta del lavoratore entro il mese successivo a quello in cui viene\neffettuato l'intervento in reperibilità, con corrispondenti periodi di\nrecupero. In tale ultimo caso, al lavoratore verrà comunque corrisposta la\neventuale differenza tra le maggiorazioni orarie per lavoro straordinario, ove\nl'intervento non sia stato effettuato durante il periodo feriale diurno.\n\nAi fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire o da\nrecuperare viene considerato lavoro tutto il tempo intercorrente fra l'ora in\ncui il dipendente raggiunge il punto di raccolta o di riunione o di intervento\ne l'ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di raccolta o di\nriunione o di intervento.\n\n\n\n6)\n\nLe aziende, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente\npunto 3), potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente\nindividuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario\ndi lavoro.\n\nIn tali casi al lavoratore compete una indennità di chiamata pari ad €\n33,00, comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta\no di riunione o di intervento.\n\nLe prestazioni rese dal lavoratore disponibile in caso di intervento saranno\nretribuite con le stesse modalità previste per il lavoratore reperibile al\nprecedente punto 5.3).\n\nDal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi\ndisponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale\nreperibile.\n\n\n\n7)\n\nNel caso le aziende autorizzino il lavoratore all’uso dell’automezzo\nprivato per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell’intervento, lo\nstesso sarà coperto da apposita polizza KASKO stipulata dalle aziende stesse,\nle quali provvederanno a garantire anche eventuali franchigie.\n\nIn tal caso, al lavoratore saranno rimborsate le relative spese con\nriferimento ai chilometri percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto\ndalle tabelle ACI in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno.\n\n\n\n8)\n\nFermi restando i criteri e i compensi sopra definiti, le modalità\napplicative dell'istituto, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto da\nutilizzare, ai rimborsi e alle condizioni di intervento, verranno definite tra\nle parti a livello aziendale.",{"bindId":297,"name":298,"text":299},"standbyallowancetype","5.1) Compenso per reperibilità. Per ogni","5.1) Compenso per reperibilità.\n\n\n\nPer ogni giornata in cui il lavoratore è inserito nel turno di\nreperibilità, al medesimo compete il seguente compenso:\n\n\n\na) se si tratta di giornate lavorative € 14,00\n\nb) se si tratta di giornate di riposo € 32,00\n\n\n\nL'individuazione dei compensi per le giornate lavorative o di riposo è\nstabilita in base al turno programmato di reperibilità.\n\nPer i soli giorni di 1° gennaio, domenica di Pasqua, 15 agosto e 25\ndicembre il compenso per reperibilità viene elevato ad € 58,00.",{"bindId":301,"name":298,"text":299},"standbyallowancetype2",{"bindId":303,"name":304,"text":305},"mealvouchersamount","Nel caso in cui il lavoratore effettui l","Nel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera in\nimpianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che\neffettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un\nticket per il pasto il cui valore nominale sarà definito a livello\naziendale.\n\nPer il personale di macchina (PDM), di bordo (PDB) e polifunzionale (PPT)\nche, per effetto del ritardo del treno, non possa fruire del pasto aziendale\ncome previsto al precedente 1° capoverso, le modalità di fruizione saranno\ndefinite a livello aziendale.",{"bindId":307,"name":308,"text":309},"CONSECUTVESUNDAYS_trigger","1.2) Nei casi in cui i lavoratori siano ","1.2)\n\nNei casi in cui i lavoratori siano chiamati eccezionalmente a svolgere la\nprestazione lavorativa giornaliera nella domenica o nel diverso giorno della\nsettimana destinato al riposo settimanale, essi godranno del prescritto riposo\nin altro giorno nella stessa settimana o, eccezionalmente, in quella\nsuccessiva, a seguito della comunicazione al lavoratore con un preavviso di\nalmeno 48 ore.\n\nIl riposo suddetto può essere differito per una sola volta nel mese.",{"bindId":311,"name":312,"text":313},"hourspday_select","Il periodo di lavoro giornaliero non sar","Il periodo di lavoro giornaliero non sarà superiore a 10 ore, anche nel\ncaso in cui sia adottata la flessibilità di cui al precedente punto 1.2).\n\nOve il periodo di lavoro giornaliero interessi la fascia oraria 24-5, la\ndurata dello stesso non potrà essere superiore a 8 ore, salvo una diversa\nmaggiore durata, comunque entro il limite massimo di 9 ore, per i lavoratori\noperanti nei turni di cui alla lett. a) del successivo punto 1.6) e salvo\nquanto stabilito al successivo punto 2) (Disciplina particolare per il\npersonale mobile).\n\nInoltre, il limite massimo di 9 ore del periodo di lavoro giornaliero può\nessere definito tra le parti a livello di contrattazione aziendale per i\nlavoratori operanti nei turni di cui alla lett. e) del successivo punto 1.6),\nqualora il periodo di lavoro giornaliero abbia inizio non prima delle ore 4,\novvero abbia termine entro le ore 1.\n\nPer il personale operante a terra dipendente dalle aziende dei servizi\naccessori, complementari, di supporto e\u002Fo di pulizia, con contrattazione a\nlivello aziendale il periodo di lavoro giornaliero diurno interessante la\nfascia oraria 5-24 di cui al 1° paragrafo del presente punto 1.4) potrà\nessere elevato fino ad un massimo di 1 ora.\n\nPer lo stesso personale il periodo di lavoro giornaliero che interessi la\nfascia oraria 24-5 avrà una durata programmata massima di 10 ore, ferma\nrestando la media di 8 ore tra 2 riposi settimanali consecutivi.",{"bindId":315,"name":316,"text":317},"dayspweek_select","1.5) L'orario di lavoro settimanale è ri","1.5)\n\nL'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni.\n\nIn relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative\nl'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni.\n\nLa ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi\ngli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di\ncontrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle OO.SS.\nstipulanti il presente CCNL, nell'ambito di una procedura negoziale da\nattivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro\n20 giorni dalla attivazione della procedura stessa.",{"bindId":319,"name":320,"text":321},"cbadate_start","Decorrenza e durata Il presente CCNL dec","Decorrenza e durata\n\n\n\nIl presente CCNL decorre dalla data di stipula e avrà durata fino al 31\ndicembre 2023.",{"bindId":323,"name":320,"text":321},"cbadate_end",{"bindId":325,"name":326,"text":327},"cbasignsingle","-AGENS, rappresentata dal presidente Arr","-AGENS, rappresentata dal presidente Arrigo Giana, dal direttore generale\nFabrizio Molina",{"bindId":329,"name":330,"text":331},"healthinsurance","In tale contesto le Parti si impegnano a","In tale contesto le Parti si impegnano ad individuare, attraverso la\ncontrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli\ncontesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo\nesemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i\nfigli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di\nagevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori\ndipendenti.",{"bindId":333,"name":334,"text":335},"MAXHOURS_trigger","I limiti massimi delle prestazioni strao","I limiti massimi delle prestazioni straordinarie, oltre ai casi eccezionali\ndi cui al precedente punto 2), sono fissati in 250 ore annue e 80 ore\ntrimestrali.",{"bindId":337,"name":338,"text":339},"PAYSCALES_trigger","3. Minimi contrattuali In relazione a qu","3. Minimi contrattuali\n\n\n\nIn relazione a quanto previsto dall’art. 27 (Classificazione\nprofessionale) del presente CCNL, i valori dei minimi contrattuali mensili sono\ni seguenti:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      livelli\n      \n      nuovi minimi\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      dal 1.5.22\n\n        \n        \n      \n      dal 1.11.22\n      \n      dal 1.8.23\n      \n    \n    \n      Q - quadri\n      \n      Q1\n      \n      2.430,45\n      \n      2.470,68\n      \n      2.517,62\n      \n    \n    \n      Q2\n      \n      2.135,42\n      \n      2.170,77\n      \n      2.212,01\n      \n    \n    \n      A - direttivi\n      \n      A\n      \n      2.065,18\n      \n      2.099,37\n      \n      2.139,25\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        B - tecnici specializzati\n      \n      B1\n      \n      1.966,84\n      \n      1.999,40\n      \n      2.037,38\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      1.882,54\n      \n      1.913,70\n      \n      1.950,06\n      \n    \n    \n      B3\n      \n      1.854,45\n      \n      1.885,15\n      \n      1.920,96\n      \n    \n    \n      C - tecnici\n\n        \n        \n      \n      C1\n      \n      1.812,30\n      \n      1.842,30\n      \n      1.877,30\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      1.784,20\n      \n      1.813,73\n      \n      1.848,19\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        D - operatori specializzati\n      \n      D1\n      \n      1.756,10\n      \n      1.785,17\n      \n      1.819,08\n      \n    \n    \n      D2\n      \n      1.699,91\n      \n      1.728,05\n      \n      1.760,88\n      \n    \n    \n      D3\n      \n      1.671,81\n      \n      1.699,48\n      \n      1.731,77\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        E - operatori\n      \n      E1\n      \n      1.643,71\n      \n      1.670,92\n      \n      1.702,66\n      \n    \n    \n      E2\n      \n      1.573,47\n      \n      1.599,52\n      \n      1.629,91\n      \n    \n    \n      E3\n      \n      1.545,37\n      \n      1.570,95\n      \n      1.600,79\n      \n    \n    \n      F - generici\n      \n      F1\n      \n      1.432,98\n      \n      1.456,70\n      \n      1.484,37\n      \n    \n    \n      F2\n      \n      1.404,88\n      \n      1.428,14\n      \n      1.455,27",{"bindId":341,"name":186,"text":342},"ONCERISE_trigger","Art. 70 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.\n\n\n\n\n\n\n\n\n1)\n\nOltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte,\nsecondo le modalità previste al punto 2), art. 68 (Retribuzione) del presente\nCCNL, una 13a e una 14a mensilità, di importo pari alla somma della\nretribuzione mensile di cui alle lett. a), b) ed e), punto 1.1), art. 68, della\nindennità di funzione Quadri di cui all'art. 71 del presente CCNL e del\nsalario professionale di cui all'art. 72 del presente CCNL.\n\n\n\n2)\n\n\nLa 13a mensilità sarà determinata con riferimento alla retribuzione\nmensile di cui al precedente punto 1) in godimento al 1° dicembre di ciascun\nanno.\n\nLa 14a mensilità sarà determinata con riferimento alla retribuzione\nmensile di cui al precedente punto 1) in godimento al 30 giugno di ciascun\nanno.\n\n\nLa 13a e la 14a mensilità saranno corrisposte come stabilito al punto 2)\ndel precedente art. 68.\n\n\n\n3)\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno,\no nei casi di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi\ndell'ammontare della 13a e\u002Fo della 14a mensilità, quanti sono i mesi interi di\nservizio prestati presso l'azienda nei 12 mesi antecedenti quello di\nerogazione. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi\neffetti come mese intero.\n\n\n\n4)\n\nPer i lavoratori in prova i primi 45 giorni del periodo di prova non sono\nconsiderati utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei\ndodicesimi di cui al precedente punto 3) ai fini della corresponsione della 13a\ne della 14a mensilità.\n\nInoltre, le quote della 13a e della 14a mensilità non competono al\nlavoratore che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro con l'azienda\ndurante il periodo di prova.\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nLe parti si danno atto che per i lavoratori già occupati al 31.7.03 nelle\naziende che hanno applicato il CCNL 16.4.03 delle Attività ferroviarie, per i\nquali la 14a mensilità era corrisposta con denominazione e finalità diverse,\na livello aziendale saranno garantiti i riflessi previdenziali precedentemente\nin vigore.",{"bindId":344,"name":345,"text":346},"sundayallowanceamount1","2) Ai lavoratori che vengono chiamati a ","2)\n\n\nAi lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di\nPasqua per più di 2 ore, in luogo della indennità di cui al precedente punto\n1) è corrisposta una indennità pari ad € 65,00.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl-mobilita-attivita-ferroviarie-2022 (non definitivo) - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2022-03-22\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2023-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporto ferroviario di merci  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore pubblico\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti, UILTRASPORTI - Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti, UGL - Unione Generale del Lavoro, FAST - Federazione Autonoma Sindacati Trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;Musculoskeletal solicitation of workstations, Professional risks, Employee involvement in the monitoring, The relationship between work and health\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.0 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Saint Peter and Saint Paul’s Day (29th June), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \u003Cdiv id=\"display-consecutivesundays\">\n                Numero massimo di domeniche consecutive che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;1.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2022-11\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp; al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;14.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;11.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;65.0 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;18.22 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp; per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[352],{"title":37,"slug":33},[354],{"type":355,"data":356},"call_to_action_body_block",{"title":357,"description":358,"variant":359,"link":360},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":357,"url":361,"description":357,"rel":362,"type":363},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[365],{"type":355,"data":366},{"title":357,"description":358,"variant":359,"link":367},{"title":357,"url":361,"description":357,"rel":362,"type":363},[]]