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Marini e da Giuseppe Cesaris con i sigg. Giampaolo\nBotta, Andrea Cappa, Francesco Damato, Fabrizio Morosini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FEDIT (Federazione Italiana Trasportatori), rappresentata dal presidente\nStefania Pezzetti, dal segretario generale Enzo Solaro, dal vice segretario\nAlfredo D’Ascoli e dai sigg. Paolo Bardelli, Massimo Boccaccio, Andrea Cappa,\nMaurizio Diano, Diego Giacchetti, Claudio Poggi Longostrevi, Paola Ravotto,\nGuido Rossi, Nino Maddaluno, Giuliana Minelli, Viviana Trenti e Adriano\nVaia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-(FISI) (Federazione Italiana Spedizionieri Industriali), rappresentata dal\npresidente Andrea Vezzosi, assistito da Giuseppe Cesaris e Piera M. Marini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-TRASPORTOUNITO FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali),\nrappresentata dal presidente nazionale Franco Pensiero, dal vice presidente\nnazionale Giulio Stoppa e dal segretario generale Maurizio Longo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistite da CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e\ndella Logistica), rappresentata dal presidente Nereo Marcucci, assistito dal\ndirettore generale Piero Luzzati e da Fabio Marrocco;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici),\nrappresentata dal presidente Eleuterio Arcese e dai sigg. Thomas Baumgartner,\nMario Beschi, Claudio Collotta, Natale Mariella, Emanuela Panero, Marcello\nPigliacelli, Dino Rovina, Salucci Dora, Andrea Vezzosi, assistiti dal\nsegretario generale Giuseppina Della Pepa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FAI (Federazione Autotrasporti Italiani), rappresentata dal presidente\nPaolo Uggè, assistito dal segretario nazionale Stefania Cippitelli e dai sigg.\nGianni Satini, Enzo Pompilio, Giuseppe Furlan, Corrado Caviglia e Sergio Lo\nMonte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FEDERTRASLOCHI (Federazione Traslocatori Italiani), rappresentata dal\nsegretario nazionale Marco Colombo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FEDERLOGISTICA (Federazione della Logistica), rappresentata dal sig.\nAntonio Iorio, assistito dal segretario nazionale Pasquale Russo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIAP (Federazione Italiana Autotrasporti Professionali L.), rappresentata\ndal presidente Massimo Bagnoli, assistito dal segretario generale Silvio Faggi\ne dal sig. Mirco Minardi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UNITAI (Unione Imprese Trasporti Automobilisti), rappresentata dal\npresidente Emanuela Bertoni, assistito dal sig. Alberto Riboni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assistite da CONFTRASPORTO (Confederazione Trasporto, Spedizioni e\nLogistica), rappresentata dal presidente Francesco Colucci e dal segretario\ngenerale Pasquale Russo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CNA\u002FFITA - Unione Nazionale Imprese di Trasporto, rappresentata dal\npresidente nazionale Cinzia Franchini e da Mauro Concezzi (responsabile\nnazionale), Riccardo Battisti (responsabile regionale CNA FITA Marche) e\nAdriano Bruneri (responsabile regionale CNA FITA Lombardia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CONFARTIGIANATO Trasporti, rappresentata dal presidente Amedeo Genedani,\ndalla delegata alla contrattazione Barbara Piccinini e dal segretario nazionale\nGian Luigi Bassi, e assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, rappresentata dal\ndirettore dell’Area Relazioni sindacali Riccardo Giovani e dal funzionario\ndel settore contrattuale Fabio Antonilli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CASARTIGIANI (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani), rappresentata\ndal presidente Giacomo Basso, con l’assistenza del direttore Nicola Molfese e\ndel responsabile nazionale della categoria (SNA) Paolo Melfa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI),\nrappresentata dal presidente Stefano Fugazza, dal vice presidente vicario\nOrazio Platania, dal vice presidente Alessandro Limatola e dai sigg. Franco\nPrinzivalli, Walter Mariani, Ernesto Iemmolo, Adolfo Giampaolo, Ruggero Go,\nGiorgio Violi, Silvio Guerrieri, assisiti dal segretario generale Marco\nAccornero, da Pasquale Maiocco, Rita Balzoni e Paolo Sebaste\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>-FILT\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), rappresentata dal\nsegretario generale Franco Nasso, dal segretario nazionale Giulia Guida, dai\ncoordinatori nazionali Merci\u002FLogistica Valeria Mizzau e Antonio Pepe, dai\ndirigenti territoriali Teresa Bovino, Ettore Montagna, Ilario Simonaggio, Romeo\nBarutta, Marco Gallo, Leo Cafuoti, Mauro Barutti, Giovanni Fedini, Gabrio\nGuidotti, Maurizio Amadori, Cristiano Tardioli, Alessandro Antonelli, Gaetano\nMosca, Antonio D’Auria, Annamaria Renna, Mohamed Ben Allah, Giovanni\nRomanelli, Paolo Buzzi, Stefano D’Andrea, Massimo Bottai, unitamente a una\ndelegazione di RSA\u002FRSU composta da Giuseppe Gucciardo, Tania Tenenti, Simona\nCavaglià, Patrizia Salvi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIT\u002FCISL (Federazione Italiana Trasporti), rappresentata dal segretario\ngenerale Giovanni Luciano, dal segretario nazionale Pasquale Paniccia, dal\ncoordinatore nazionale Arnaldo Neri, Maurizio Diamante, e dai segretari\ngenerali regionali Abimelech Giovanni, Antonello Gaetano, Ascani Roberto,\nBenigno Amedeo, Bigoni Lilli, Boni Stefano, Curcio Vincenzo, Di Naccio\nAlessandro, Esposito Giuseppe, Fiorenza Annibale, Furfaro Claudio, Giorgi\nGianluca, Giorlando Giovanni, Marra Heros Francesco, Proglio Massimo, Severino\nMaria Rosaria, Sorrentino Francesco, Vasco Pietro, Zoccheddu Valerio e la\ndelegazione trattante Archilletti Quirino, Chiaravalli Francesco, Gila Alberto,\nLovergine Mario, Marino Raffaele, Napoli Antonino, Palla Antonio, Pani Corrado,\nPorrazzo Giovanni, Rivola Stefano, Toffoli Nicola, Tutone Francesco e Verco\nBruno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILTRASPORTI, rappresentata dal segretario generale Claudio Tarlazzi, dai\ncoordinatori nazionali Walter Barbieri, Giuseppe Filippone, Marco Verzari e dai\nsegretari regionali e territoriali Marco Odone, Giovanni Ciaccio, Enore\nFacchini, Grazia Golosi, Renato Roverselli, Luigi Galante, Roberto Legramandi,\nGiacomo Ricciardi, Luiz Sidotti, Giorgio Bullo, Stefano La Dogana, Raffaele\nPerfetto, Daniele Zennaro, Lanfranco Ricci, Vincenzo Boffoli, Giovanni Rizzo,\nGennaro Gigli, Pierfranco Meloni, Gerardo Migliaccio, Stefano Cecchetti,\nAntonio Barillà, Orazio Colapietra e Claudio Sodano\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato sottoscritto il testo unico del CCNL che disciplina il rapporto di\nlavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se\ndenominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di\nmerce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e\nausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese\nsvolgenti l’attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e\npubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a\nquella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai\ndepositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi,\ndalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi\nlogistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti\nsingolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali,\nportuali e aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del\nCCNL dei lavoratori dei porti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi\ncomuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Il\nCCNL vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di\ntutti i soggetti che operano nel mercato della logistica, del trasporto delle\nmerci e della spedizione a qualificare le scelte produttive, finanziarie e\noperative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e\nvalorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò rende attuale una visione più conforme alle necessità produttive del\nmondo industriale come un elemento importante della stessa innovazione del\nnostro sistema produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano\nin particolare i diritti di informazione e consultazione, gli strumenti di\npartecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti\nsindacali, i minimi conglobati, la classificazione dei lavoratori, la durata\ndell’orario di lavoro, la regolamentazione della parte sociale, della\nprevidenza complementare, dell’assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individua, per il livello aziendale e\u002Fo territoriale, le\nmaterie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie\nprocedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri\ndel livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per\nconsentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\ncontratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data\ndi presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno\niniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A condizione che siano stati rispettati i tempi e le procedure di cui in\npremessa, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del\ncontratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le Parti\nindividuano essere pari al 40% della inflazione, riferita all’anno precedente\nda calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale indicata in calce alla\ntabella dei minimi tabellari; dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al\n60%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba\nsviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi\ndi trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la\nlogistica industriale e la intermodalità dei trasporti e la movimentazione\ndelle merci. Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la\npossibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali e\ninternazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica\ndell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile, incremento dei\nlivelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore. La\nrisposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e\nsicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nella\nintermodalità che si configura come sistema al quale difficilmente possono\npartecipare in termini imprenditoriali le numerose imprese che operano come\n“trazione”, svolgendo l'attività di prestatori d'opera autonomi. In questi\nanni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte\ninternazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtà del\ntrasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto\nsignificative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle\nmerci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e\nspecialistici. Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è\ncondizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche\ndelle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di\nristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia,\nmare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di\ninvestimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze, incremento dei\nposti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si\nincontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo\nmercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del\ntutto nuove. L’e-Commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno.\nConsente a tutti i potenziali clienti della Terra un confronto istantaneo tra\nbeni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare\nacquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare\ntransazioni in rete mette in discussione l’attuale struttura dei canali\ncommerciali tradizionali, poiché si fonda su un contatto diretto tra\nproduttore e cliente senza ulteriori mediazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’intermediario commerciale si sostituisce l’impresa di trasporto-\nspedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attività:\nl’e-fulfilment, cioè il soddisfacimento degli ordini on-line, andando ben\noltre la semplice distribuzione fisica delle merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’e-fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui\nconosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa\ndell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi\npost-transazione quali rese, riparazioni etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In altre parole, le imprese destinatarie della presente normativa saranno\nchiamate a “salire” e a “scendere” lungo la catena della distribuzione\ndei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo\nil concetto stesso di catena logistica fino a inglobarvi attività, come quella\nbancaria, che nella accezione corrente non vi erano comprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’e-fulfilment collegato all’e-Commerce Business to Business (B2B) e\nancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima\nflessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare\nle spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla\nclientela. Richiederà inoltre, da una parte, nuove professionalità\n(parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei\nbeni) e dall’altra nuove modalità della prestazione lavorativa, come il\ntelelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il presente CCNL è volto ad intercettare questa\nnuova attività emergente fonte di enormi potenzialità occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire le migliori condizioni di competitività per le imprese\ndi autotrasporto e nel contempo per garantire una crescita quantitativa e\nqualitativa del fattore lavoro, le Parti convengono di definire nel prossimo\nrinnovo contrattuale una apposita sezione che disciplini la parte relativa\nall'autotrasporto. Con tale scopo le Parti convengono di insediare una apposita\nCommissione tecnica che sarà composta da 9 componenti di parte datoriale e 9\ndi parte sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazioni artigiane \u002F Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconoscere la specificità della attività imprenditoriale e\ndel sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, valutata l’importanza\nche lo sviluppo della imprenditoria artigiana ha assunto nella economia e nel\nPaese, attribuiscono alla esperienza delle relazioni sindacali e della\nbilateralità maturata nel comparto una fondamentale funzione non solo per lo\nsviluppo dell’artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore\nartigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo e\noccupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Proprio per questo le Parti ritengono importante evidenziare la nuova\nstagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali\nnell’artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo\nsviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici,\nmigliori le condizioni dei lavoratori all’interno e all’esterno dei luoghi\ndi lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole\nimprese, favorisca l'innovazione e una formazione di qualità nell’arco\ndell’intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutto in un contesto di relazioni sindacali di alto profilo, dove\npotranno essere sperimentati, anche nel settore del trasporto merci, strumenti\ndi bilateralità da tempo presenti nell’artigianato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritti e agibilità sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli Accordi\ninterconfederali 21.12.83 e 21.7.88 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti avvieranno specifici incontri finalizzati ad armonizzare la\nregolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto negli Accordi\ninterconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in essere\nnell’artigianato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentante per la sicurezza (RLS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di RLS trova applicazione l’Accordo sottoscritto il 3.9.96 e\ns.m. tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le\nrelative intese attuative regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazioni cooperative \u002F Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche\npeculiari rispetto alle imprese private.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali\ntra i quali la promozione della occupazione e lo sviluppo professionale dei\nsoci, dei lavoratori e delle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di\ncooperativa è stata definita dalla legge 3.4.01 n. 142, la quale ha previsto\nche i soci lavoratori di cooperativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concorrono alla gestione della impresa partecipando alla formazione degli\nOrgani sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione\ndell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni\nconcernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi\nproduttivi dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al\nrischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro\ndestinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in\nrelazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità\ndelle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di ciò le Associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti\nconvengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore\nè quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità\ndefinite nella sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando\nle prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee\nsociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare\nprevisti dall'art. 50 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le\nOO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione COOPERLAVORO.\nInfine, per quanto attiene la formazione continua, si fa riferimento al Fondo\nInterprofessionale Cooperativo “FONDCOOP\".\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti, ferma restando l'autonomia della attività\nimprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e\ndelle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo I - RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni\nindustriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali\nda consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei\nfattori per la occupabilità e il miglioramento delle retribuzioni reali di\ntutti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relazioni industriali devono pertanto tendere a un coinvolgimento dei\nlavoratori e assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze\nsindacali sui processi produttivi e organizzativi, sugli investimenti\ntecnologici, sugli obiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute\ne sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento\noccupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei\ndipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo\nprofessionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di\nqualità, efficacia ed efficienza della attività della impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle Parti e dei rispettivi ruoli,\nle relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale,\ncon un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di\ncontrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le Associazioni nazionali\nimprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a\nconoscenza di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i programmi inerenti le prospettive del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione\nper i trasporti specialistici più significativi e\u002Fo per aree geografiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei\ncontributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e\ndegli Enti locali nel quadro di apposite leggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche\ne sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore, nonché\nquelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di\nsalvaguardarne le capacità competitive nell'ambito dell’integrazione\neconomica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le\ninformazioni\u002Fprevisioni circa le ripercussioni sulla occupazione dei lavoratori\nsubordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta\narticolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il\nmantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione\ndel lavoro appaltato\u002Festernalizzato o terziarizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ciascuna delle Parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro,\ninvierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si\ndovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note\nesplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a\nsostegno della richiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione non\noltre 15 giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma annualmente su iniziativa di una delle Parti potranno essere\nrichiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi\nconoscitivi globali sui processi di riorganizzazione della attività sul\nterritorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni\ntecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale e alla mobilità,\nai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento\ndella occupazione giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito\nregionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ambito aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di sviluppare e migliorare l’attuale sistema di\nrelazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche\nautonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere\nstrutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di\naffermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della\nformazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le\nrelazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto\npredefiniti tra le Parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e\nprocedure del confronto definite contrattualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo senso le Parti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le aziende di cui alla\nsfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni\nterritoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che\noccupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base\nannua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con\nle RSU\u002FRSA, unitamente alle OO.SS. territoriali stipulanti, in appositi\nincontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di\nintese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi\nrilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione,\nutilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto\naziendale e nuovi insediamenti nel territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con l’eventuale\nspecifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o\nregionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro\nriguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)organizzazione del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)applicazione della normativa sulla sicurezza (D.lgs. n. 81\u002F08 e s.m.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)applicazione della legge sulle pari opportunità (legge n. 125\u002F91 e\ns.m.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)numero degli addetti, distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o\nparziale), per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi\ndecentrate ove presenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)rapporti di lavoro atipici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)informazione, anche per singoli reparti e\u002Fo filiali, in merito agli orari\nstraordinari effettuati e ai regimi di orario flessibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) inquadramenti professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei 12\nmesi precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)interventi di formazione riqualificazione del personale e\nriorganizzazioni e\u002Fo ristrutturazioni che comportino il trasferimento\ncollettivo del personale o di singoli reparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di\nresponsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e\ncertificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere\nregionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su\nrichiesta di una delle Parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni\nimprenditoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttive\ndislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico almeno\n50 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date\nin sede nazionale con i medesimi criteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la stessa periodicità di cui al comma 1) del presente articolo le\naziende che occupano meno di 50 dipendenti forniranno alle OO.SS. e\u002Fo RSA\u002FRSU\ninformazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale,\novvero in occasione della contrattazione di 2° livello e dei suoi\naggiornamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, con le RSU\u002FRSA si procederà con cadenza annuale a una\nvalutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, anche in\nrelazione alla fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai\ndati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei\npermessi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto e appropriate\nallo scopo e in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di\nprocedere a un esame adeguato delle informazioni ricevute e preparare la\nconsultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consultazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri\ninformativi annuali di cui sopra, o a seguito di specifica richiesta di una\ndelle Parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di\ndirezione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della\ndimensione\u002Farticolazione territoriale delle aziende, al fine di permettere ai\nrappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri e ottenere risposte\nmotivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa\ncomunitaria e nazionale vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione dell'Osservatorio nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e degli Osservatori regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente e\nOsservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di\nproblemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri\nrappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza della\nimportanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo\nfinalizzate alla prevenzione del conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che\npossono essere rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di\nconsentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo della\nattività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che\ncausano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme\npossibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le\nseguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'andamento della occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento\ndella occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette\nad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi nn. 903\u002F77\ne 125\u002F91 e s.m.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a\ntutte le fasi del processo logistico e di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e\ndelle RSA\u002FRSU eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori\nper meglio interpretare e applicare in modo funzionale la disciplina\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle\nimprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle\nOO.SS. alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni\nterritoriali e sindacali degli altri Paesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro,\ndella formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente\ndalla costituzione dell’Osservatorio nazionale ad iniziativa delle\nassociazioni firmatarie il presente CCNL territorialmente competenti con il\ncompito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse\nattività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio\ninterno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le\nrisorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente\nCCNL e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari\nprogrammi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto\ncirca la loro attività annuale, nonché gli studi e le ricerche compiuti e\npossono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti gli Osservatori\npossono produrre effetti impegnando le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori hanno sede presso una delle associazioni imprenditoriali che\nfornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata\nd'accordo fra i rappresentanti delle Parti e comunque non oltre i 15 giorni\ndalla presentazione della richiesta di una delle due Parti che costituiscono\nl'Osservatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno\nformare oggetto di confronto nell’ambito della contrattazione a livello\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cp>Commissione nazionale per le pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confermare la comune volontà di valorizzare le risorse del\nlavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con i principi di\nparità e di pari opportunità fra donne e uomini nel lavoro, costituiranno la\n“Commissione paritetica per le pari opportunità” formata fino ad un\nmassimo di 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati,\nrispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle\nSegreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, con lo scopo di\nsvolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di\ncui alla legge 9.12.77 n. 903 e alla legge 10.4.91 n. 125 e s.m., e di\nindividuare gli eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di\nopportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le modalità per un loro\nsuperamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione opera studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e\nl'andamento della occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine i\ndati dell'Osservatorio nazionale permanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>La Commissione ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specifico\ncomparto e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione\nprofessionale al fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro,\nfavorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove\nprofessionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate\nda processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con\nl'Osservatorio nazionale permanente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli\nconnessi alle nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)studiare la fattibilità, anche in via sperimentale, di proposte di\nspecifiche azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e\ncomportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di una delle due\nParti, si riunirà di norma ogni 4 mesi e invierà periodicamente, e comunque\nalmeno 1 volta l'anno, alle parti stipulanti un rapporto sulla attività\nsvolta. Essa si potrà avvalere, per lo sviluppo dei propri compiti, del\ncontributo di esperti\u002Fe nominati di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soltanto gli atti approvati all'unanimità possono produrre effetti,\nimpegnando le parti interessate. Sei mesi prima della scadenza del contratto la\nCommissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un\nrapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle\nesperienze realizzate nell'arco di attività della Commissione, corredato da\neventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del rinnovo\ndel presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni nazionali\nimprenditoriali, che fornirà i servizi di segreteria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizi essenziali da garantire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>Fermo restando il fatto che la legge n. 146\u002F90 disciplina l'esercizio del\ndiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela\ndei diritti della persona, le Parti convengono che le seguenti attività\ncorrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge, di proteggere\nalcuni interessi costituzionalmente garantiti:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di\ncombustibile da riscaldamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) raccolta e distribuzione del latte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) trasporto di animali vivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di\nconflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazioni da garantire nell’ambito della sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle persone e degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)custodia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container\nfrigoriferi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)controllo merci pericolose e\u002Fo deperibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalità e sicurezza\ndegli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale le RSA\u002FRSU o, ove assenti, il sindacato territorialmente\ncompetente, indicherà il numero delle unità di lavoratori presenti al fine di\ngarantire quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo II - DISPOSIZIONI GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 1 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Cp>Il presente contratto decorre dall’1 gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre\n2015.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto è rinnovabile tacitamente di 6 mesi in 6 mesi, salvo disdetta\ndi una delle due parti stipulanti da comunicarsi all’altra parte 6 mesi prima\ndella scadenza con raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto,\nsono correlative e inscindibili tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma la inscindibilità di cui sopra, le Parti con il presente contratto\nnon hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno\nessere mantenute in ogni singolo istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Sostituzione degli usi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto sostituisce e assorbe tutti gli usi o consuetudini\nanche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili\ncon l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera\nnella quale deve essere specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo\nsommario, le mansioni cui deve attendere, nonché la sede di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) numero di matricola.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)carta d'identità o documento equivalente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) libretto di lavoro o documento equivalente e libretto formativo del\ncittadino se in possesso del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) tesserino di codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)i documenti previsti da particolari disposizioni di legge ed eventuali\naltri documenti o certificati richiesti dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio\ne la sua residenza, nonché le eventuali successive variazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Prima della assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture\npubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel\nrispetto della normativa sulla privacy.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini della assunzione, come nel\ncorso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a\nmezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,\nnonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine\nprofessionale del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrialperiod\">\u003Ch3>Art. 5 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 mesi per i quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 mesi per i dipendenti del liv. 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 mesi per i dipendenti del liv. 2) e per i conducenti di autoveicoli\ninquadrati nel liv. 3S)(liv. 3, CCNL ASSOLOGISTICA), nel liv. 3S junior) (rif.\nart 11 quater) e nel liv. 3) (liv. 4, CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 mesi per i dipendenti del liv. 3S) (liv. 3, CCNL ASSOLOGISTICA), liv. 3)\n(liv. 4, CCNL ASSOLOGISTICA), liv. 4) e liv. 4 junior) (liv. 5, CCNL\nASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 mese per tutti gli altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza,\ndurante il periodo stesso, di malattia o infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall'art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\navere luogo da ciascuna delle due Parti, in qualsiasi momento, senza preavviso,\nné diritto alla relativa indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per\nlicenziamento, durante i primi 2 mesi di prova per i quadri e gli impiegati del\nliv. 1), durante il 1° mese per i dipendenti degli altri livelli e per i\nconducenti di autoveicoli inquadrati nel liv. 3S (liv. 3, CCNL ASSOLOGISTICA),\nnel liv. 3S junior) (rif. art. 11 quater) e nel liv. 3) (liv. 4, CCNL\nASSOLOGISTICA), la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di\nservizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato\nsarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in\ncorso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda\nquindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e\ntale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione della\nanzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene l’iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.lgs. n.\n252\u002F05 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei\nrispettivi statuti e regolamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già\nsuperato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 6 - Classificazione del personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri - parametro 169.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con la nuova definizione del livello Quadri è\ndata attuazione al disposto della legge n. 190\u002F85 sui Quadri qintermedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 CC e dell'art. 5,\nlegge n. 190\u002F85, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal\nQuadro nello svolgimento della sua attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la\nsottoscrizione di apposita polizza assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>L'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso polizza\nassicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i\nprocedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle loro esigenze le aziende di norma promuoveranno la\npartecipazione dei singoli Quadri a iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione pari ad € 51,65\nmensili lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla\ncategoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività\ndirettive di rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di\nresponsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia\ndecisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata\ncomplessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche e\nindirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell’azienda,\nrichiedenti un alto grado di competenze specialistiche e\u002Fo manageriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione,\norganizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o\ntramite la responsabilità di unità organizzative e\u002Fo strutture professionali\ndi rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli\ncompetenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto\nlivello di professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale livello è previsto nell’ambito di unità produttive multifunzionali\ncon più di 40 dipendenti e il lavoratore per essere inquadrato in questo\nlivello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve\navere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi\nreparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e\ncontrollo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le\ncaratteristiche numeriche previste in declaratoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione\n(air couriers);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i gestori e reggenti autonomi di docks o silos.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 1) - parametro 159.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi,\ninterni o esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle\npreviste per i Quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in\nautonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle\nsole direttive generali loro impartite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi\nreparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga\nimportanza non rientranti nel livello superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione\ndell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente\nviene utilizzata per conto dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con\nspecifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo e abbiano la padronanza di\nlingue straniere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analista\u002Fprogrammatore responsabile della conduzione di progetti in\nautonomia o del Centro Elaborazione Dati (CED);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capi magazzinieri con responsabilità tecnica e amministrativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo turno Terminal;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo tariffista di traffico nazionale e\u002Fo internazionale o tariffista\nautonomo per traffici internazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le\nfunzioni specificate nella declaratoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cassiere principale o che sovrintenda a più casse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno 2\nlingue estere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incaricato della compilazione del budget aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinatore aeroportuale (air couriers);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo Centro smistamento e distribuzione (air couriers);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di laboratorio chimico-fisico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile di ‘terminal container’ gestito direttamente dalla\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2) - parametro 146.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con\nspecifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica\ncaratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive\nloro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e\u002Fo\nformazione tecnico-pratica e una notevole esperienza nell'esercizio della\nfunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia\nper tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine\ngestione necessari per la formazione del bilancio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-segretari\u002Fassistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in\npossesso di particolare competenza professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cassieri con responsabilità e oneri per errore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e\u002Fo inoltri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o\ncommerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e\u002Fo\nstipendi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazziniere - capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei\n‘terminal containers’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore\u002Fprogrammatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni\nsuperiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro\ndell'elaboratore assicurandone la regolarità. Traduce in programmi i problemi\ntecnici e\u002Fo amministrativi, componendone i relativi diagrammi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti\nla conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali\nnel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria\ndell'impiegato di concetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pianificatore carico nave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capo officina manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno\nalla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e\u002Fo\navarie e\u002Fo furti e\u002Fo mancanze e\u002Fo eccedenze delle merci trasportate);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle\ntecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni,\ncalibrazioni nel loro specifico settore di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistenti e\u002Fo esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche,\norganolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in\nimprese di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore CED in unità articolate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisitori di traffici internazionali e\u002Fo nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di\nvideoscrittura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-traduttori e\u002Fo interpreti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tariffisti per traffici internazionali marittimi e\u002Fo terrestri e\u002Fo\ntariffisti autonomi per traffici nazionali, anche se si esprimono mediante\ncodice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi fatturisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3 Super) - parametro 132.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con\ncognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del\nlavoro e alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità e abilità\nconseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e\ncontrollino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la\ncondotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai\naventi specifica professionalità e alta specializzazione addetti alla guida di\nmezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che\nsiano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi\nparte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli\nautomezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a q. 80 e i\nconducenti di autocarri con portata superiore a q. 20 muniti di gru;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di t.\n20;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza\noperativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina\npolivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con responsabilità della\nmanutenzione ordinaria dei mezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico specialista in una o più delle seguenti specializzazioni:\nelettrotecnica, elettronica, meccanica, impiantistica, che con interpretazione\ncritica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di\nparticolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di\nimpianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore di quadri sinottici complessi per l’introduzione, la\nmanipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e\nmanutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del\nfreddo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- motoristi e\u002Fo collaudatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- capi operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito\ndelle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL\nTrasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (customer service);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telesales senior dopo 24 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-city couriers senior dopo 18 mesi (air couriers);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore addetto alle trilaterali automatizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-assistente alla pesatura e\u002Fo taratura delle merci con certificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addetti al controllo imballaggi con certificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla gestione di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* contabilità generale (CCNL ASSOLOGISTICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* contabilità industriale (CCNL ASSOLOGISTICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* controllo gestione commesse (CCNL ASSOLOGISTICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* stipendi e paghe (CCNL ASSOLOGISTICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dichiaranti doganali in sottordine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- vice magazzinieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3 Super Junior) - parametro 129.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartiene a questo livello il personale viaggiante delle aziende rientranti\nnell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 11 quater del\npresente contratto; la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi, al\ntermine dei quali avverrà il passaggio automatico al livello 3S).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3) - parametro 128.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti\npreparazione risultante da diplomi di Istituti o Centri professionali oppure\nacquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza\ndi lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità\ndegli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni\nstesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività\nesecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare\npreparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le\nmansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente\nvariabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o\nnell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a q.\n80;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducenti di motobarche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattoristi (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio e ai trasporti\neccezionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a gru semoventi con portata inferiore a t. 20 e a gru a ponte\ncabinate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a q. 30 (CCNL\nTrasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, possedendo le necessarie capacità tecniche e adeguate\nesperienze professionali, svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami\nprovetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o\nautogeni provetti, meccanici provetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di\nindicazioni, schizzi di massima, per l’imballaggio di attrezzature, macchine\no loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-imballatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conducenti di autocarri con portata superiore a q. 30 e fino a q. 20 se\nmuniti di gru;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operai specializzati di officina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle\noperazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti\nleggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a\ncondurre più mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di\nnotevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri\nmezzi di traslazione e movimento, compreso carrelli porta containers;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di operatore di piattaforma aerea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operazioni di magazzino con l’utilizzo anche di mappe informatiche per la\ngestione fisica delle merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono\nlavori e operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e\npiccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacità\ntecnico-pratiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di\naspirazione di silos;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pesatore pubblico munito di apposita patente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-deckman;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione\ndei semplici portavalori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni\nferroviarie, postali e bancarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a\nquietanzare e a versare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito\ndelle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL\nASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di\nmerci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci,\nsempreché non compiano abitualmente mansioni manuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti\nsu videoterminali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compilatori di bolle doganali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano\nprelevamenti o versamenti in banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e\u002Fo\nincassi fatture, pagamento noli, trasporti etc. (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-archivisti (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telefonisti esclusivi e\u002Fo centralinisti (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che\neseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documenti oppure\nche ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi preesistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-city couriers junior (air couriers);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agente di smistamento\u002Foperatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air\ncouriers);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti al servizio clienti junior (customer service);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telesales junior;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua\nestera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla compilazione di lettere di vettura e\u002Fo bollette di spedizione\ncomportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come\ncontrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabili d'ordine (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto alla segreteria di funzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4) - parametro 122.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per\nabilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento\nper compiere lavori e operazioni delicate e complesse, la cui corretta\nesecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I\nlavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono\nattività amministrative e\u002Fo tecnico-operative che richiedono una preparazione\nacquisibile attraverso l’esperienza di lavoro e\u002Fo la formazione\nprofessionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure\npredeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai con mansioni multiple di magazzino e\u002Fo terminal (carico; scarico;\nspunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il\nposizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni\nricevute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la\nmovimentazione e stivaggio delle merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoratori che, esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono\nautorizzati dalla azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso\neseguito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri autisti non compresi nel livello 3S e 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi\nprefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette etc. e addetti alla\nreggettatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con\ncognizioni tecnico-pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di\nmacchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili\nprofessionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del\ncarico-scarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a q. 30 (CCNL\nTrasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici,\nmeccanici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-bilancisti addetti alle bilance automatiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti alla conduzione di nastri trasportatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle\nmerci e degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiuto macchinisti frigoristi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattoristi (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carrellisti (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree\ngeografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altri capisquadra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aiuto contabile d’ordine (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fattorini di ufficio non rientranti nel liv. 3) (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dattilografi, anche con sistemi videoscrittura (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione etc., non\nrientranti nel liv. 3) anche con sistemi computerizzati (CCNL Trasporto\nmerci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-agente di smistamento e operatore aereoportuale Junior (air couriers);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commessi contatori di calata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-spuntatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fattorini con mansioni impiegatizie di ufficio o magazzino che\nprevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture,\npagamenti di noli, trasporti etc. (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-archivisti (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche\n(office automation) e reception aziendale (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contabili d’ordine (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di\nvettura (CCNL ASSOLOGISTICA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4 Junior) - parametro 119.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono\nspecifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i\nrequisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di\nsollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida\nprevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli\nelevatori di cui ai livelli superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5) - parametro 116.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati\nper la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le\nmansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e\ncomportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione\ndel proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di\nmovimentazione merci e di magazzini che comportano l’utilizzo di mezzi\nmeccanici e\u002Fo elettrici di limitata complessità che richiedono normale\ncapacità esecutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetto rizzaggio\u002Fderizzaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività di addetto al magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle\nquali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del liv. 6);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets\nmanuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-semplici attività comuni di supporto alla produzione o ai servizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che\nrichiedono normale capacità esecutiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di preparazione degli ordini (picking) con conseguente montaggio\ne riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller\netc.) e di reggettatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e\ndeposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi\nanche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza\ndell'accesso agli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali\ngarage);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai comuni di manutenzione di garage e di officina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- chiattaioli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- barcaioli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fattorini addetti alla presa e consegna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata\ncomplessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manovratori di paranco a bandiera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dattilografi (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fattorini (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a 3 linee esterne\n(CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti a mansioni semplici di segreteria (CCNL ASSOLOGISTICA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6) - parametro 109.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive\nche richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in\nquesto livello non comportano responsabilità e autonomia. In particolare\nappartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci\nche utilizzano mezzi di sollevamento semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività manuali di scarico e carico merci - facchino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-recupero di contenitori e attrezzature di imballaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e\u002Fo\nelettrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-manovali comuni, compresi quelli di officina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-guardiani e\u002Fo personale di custodia alla porta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6 junior) - parametro 100.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici.\nIn particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che\nnecessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori, se\napprendisti, saranno inquadrati al liv. 6) dopo 24 mesi; i non apprendisti\nsaranno invece inquadrati al liv. 6) dopo 30 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale inquadrato al 26.1.11 nel liv. 4) sarà inquadrato\nautomaticamente nel nuovo liv. 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale inquadrato al liv. 6) alla data di entrata in vigore del nuovo\nliv. 6 junior) andrà inquadrato automaticamente al liv. 6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale assunto nel liv. 6) prima dell’entrata in vigore del liv. 6\njunior) manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il liv. 5)\nprevisto dalla declaratoria del liv. 6) del testo contrattuale del 29.1.05.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Mutamento di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è\nstato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello\nsuperiore al suo dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non\ninferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei 2 livelli,\ncomposte dai minimi conglobati dei 2 livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni superiori al\nlivello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a\ntutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di\naltro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi etc., nel qual\ncaso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza\nche ne derivi il passaggio di livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento collettivo non temporaneo, l’azienda fornirà\npreventiva comunicazione scritta alle RSA\u002FRSU. Queste ultime potranno\nrichiedere per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della\ncomunicazione, un incontro con l’azienda allo scopo di esperire al riguardo\nun esame congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro e non\noltre 5 giorni dalla richiesta scritta delle RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano\ntrascorsi i termini predetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Cumulo di mansioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità\nmansioni rientranti in 2 diversi livelli sarà senz'altro attribuito il livello\nsuperiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello\nsuperiore dopo 1 anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei 2 livelli,\noppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni\nsuperiori per un periodo complessivo di 1 anno nell'arco di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi\nprecedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza\ngià svolte prima del passaggio di livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un\nmassimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì.\nL’orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì e il\nsabato, salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore,\ncomprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di\n6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio e il termine della\ngiornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate\nall’attività di logistica, nonché per quelle che svolgono le attività di\ncui al D.lgs. n. 261\u002F99, in base a quanto previsto dal comma 5), dal lunedì al\nsabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui;\nla prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a 4 ore, mentre il\nrestante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate.\nLe ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del\n18%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione su 5\ngiorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a\nquanto previsto dal comma 5), fermo restando il minimo di 6 e il massimo di 9\nore giornaliere ordinarie. La distribuzione ha carattere strutturale e sarà\nmodificabile solo in presenza di nuovo accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su\n6 giornate e la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nell’arco\ndella settimana saranno oggetto di accordo tra l’azienda e le RSU\u002FRSA, le\nOO.SS. competenti territorialmente, le OO.SS. nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale verranno definite le condizioni economiche spettanti ai\nlavoratori con orario di lavoro distribuito in maniera non omogenea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'intesa relativa alla distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni non\ndovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia insorta a livello di azienda, le questioni non\nrisolte saranno esaminate in un incontro a livello regionale tra i\nrappresentanti dell’Associazione datoriale interessata e le rispettive OO.SS.\nterritoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.\nTale incontro dovrà essere svolto entro 10 giorni successivi alla\nformalizzazione della conclusione dell’esame in sede di unità produttiva. Al\ntermine di tale fase viene redatto uno specifico verbale. Permanendo il\ndisaccordo, la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti\nOrganizzazioni nazionali che si incontreranno entro 10 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di\noccasionalità, dà luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione\nglobale oraria maggiorata del 50%. Detta percentuale assorbe fino a concorrenza\nle maggiorazioni per il lavoro straordinario. Nel caso sia concesso il riposo\ncompensativo, la suddetta percentuale è ridotta al 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata\ndall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione\nfino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà,\ncomprese le eventuali ore di inoperosità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione alla organizzazione\ndel lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto a una pausa non\nretribuita da un minimo di 30 minuti a un massimo di 120 minuti. Eventuali\nspecifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e\u002Fo\nterritoriale e potranno comportare l’estensione della pausa sino ad un\nmassimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario\ndisagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il\nperiodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate\n2 ore di permesso retribuito; l’alternativa è in relazione alle esigenze\naziendali, previa verifica delle modalità applicative con le RSU, il delegato\nd’impresa, le OO.SS. territoriali. Nella definizione della pausa si dovrà\ncomunque tenere conto della localizzazione della unità produttiva e della\nsituazione dei trasporti pubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei\ncall-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative\ndi cui al D.lgs. n. 81\u002F08 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e\u002Fo orari sfalsati\ndella durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione\ndell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi,\ndovrà essere concordata tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno 2 ore prima o\ndopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituzione di detti turni e\u002Fo orari sfalsati è finalizzata alla\ncontrazione delle prestazioni straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell’art. 1, D.lgs. 8.4.03\nn. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24\nore, per ciascun turno notturno di 8 ore l’orario di lavoro verrà ridotto di\n15 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e\u002Fo sfalsati con orario\ncontinuato, ferma restando la durata dell’orario settimanale, viene accordata\nper ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo\nsarà definito di intesa tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le\nmedesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze\ndell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano\nequamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al\nriposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può\nlasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno\nsuccessivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di\n2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il solo personale di magazzino e\u002Fo ribalta, fermo restando la durata\ndell'orario contrattuale e l'intervallo di cui al precedente comma 8), potrà\nessere anticipato o posticipato l'inizio della attività lavorativa per un\nmassimo di 2 ore giornaliere, previo accordo con le RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la diversa distribuzione dell'orario di lavoro non potrà\nessere richiesta per più di 6 settimane nell'arco dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi\ndel successivo art. 14, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5\ngruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e\u002Fo\ncollettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le\nParti, tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno\ninoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite\n(assenze facoltative post-partum, aspettativa etc.), fatto salvo quanto\nprevisto dalle predette modalità concordate tra le Parti. Qualora non fruiti\nentro l'anno di maturazione (1 gennaio - 31 dicembre) decadranno e saranno\npagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di\naprile successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori inseriti in turni continuativi e\u002Fo orari sfalsati che\ngodono della pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la predetta riduzione\nviene fruita di norma per il 50% con le medesime modalità previste nel\nprecedente comma e il restante 50%, qualora non fruito entro il 31 dicembre\ndell'anno di maturazione, verrà retribuito con la retribuzione in atto al\nmomento della scadenza, entro il mese di aprile successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non si applica alle imprese che attuino la riduzione\ndell'orario di lavoro su base giornaliera o settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che\ngià godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per\nlo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene\naccordata in misura proporzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale addetto alla filiera logistica dell’e-commerce\n(e-fulfilment), assunto a partire dall’1.7.00 l’orario di lavoro\nsettimanale, calcolato come media nell’arco di 4 mesi, è stabilito in 38 ore\ndal lunedì al sabato con un minimo di 30 e un massimo di 48 ore settimanali;\nla prestazione ordinaria giornaliera non potrà essere inferiore alle 5 ore e\nnon superiore alle 10 ore, ferme restando le normative di legge inerenti le\npause. Per prestazioni superiori alle 8 ore sarà concessa una pausa retribuita\ndi mezzora. Tra ciascuna prestazione settimanale e un'altra sarà garantito,\nogni 2 settimane, un periodo di riposo continuativo di almeno 2 giornate. Resta\ninteso che si è in presenza di orario multiperiodale, formalmente determinato,\nsolo allorquando l’imprenditore ha programmato il predetto orario e lo ha\nformalizzato con le modalità di cui all’art. 12, RD 10.9.23 n. 1955 e alle\nnormative di legge in vigore. Non si farà luogo al pagamento di alcuna\nmaggiorazione per le ore lavorate di sabato; restano ferme le maggiorazioni per\nil lavoro prestato di notte ai sensi dell’art. 12; restano ferme le\nmaggiorazioni di cui all’art. 13 per il lavoro straordinario; i permessi di\ncui al comma 16) del presente articolo sono ridotti a 20 ore in ragione di anno\ndi servizio o frazione di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che l’utilizzo di sistemi telematici e\u002Fo di posta\nelettronica ovvero di altri sistemi di comunicazione informatica nell’ambito\ndelle attività svolte non costituisce di per sé condizione sufficiente per\nl’applicazione della speciale regolamentazione inerente l’e-fulfilment che\ndeve essere unicamente intesa a regolamentare tale specifica nuova attività\nsvolta con nuova occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deroghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la\npropria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi\ndeperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e\u002Fo le dogane,\nfermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente articolo, è\nescluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale\nstesso non si farà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore\nlavorate di sabato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale addetto ai traslochi la durata normale di lavoro potrà\nessere ripartita in 5 giornate dal martedì al sabato, restando inteso che\ntutte le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato,\nvarranno integralmente per la giornata di lunedì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di\nghiaccio l'orario contrattuale di 39 ore settimanali sarà distribuito,\nnormalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa\ncomunicazione preventiva alle RSU\u002FRSA, l'eventuale distribuzione su 5\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale,\nufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, magazzini e Centri\nlogistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero\nparticolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può\nessere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione\ncomprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva.\nL'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e\nRSU\u002FRSA o strutture territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della\ndurata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso\nintrodurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692,\nil quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni\ndirettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale effetto e ai sensi dell'art. 3, n. 2, RD 10.9.23 n. 1955 (Regolamento\nper l'applicazione del RDL sopra citato) si conferma che è da considerare\npersonale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, “quello\npreposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto\ndi essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi”;\npersonale, quindi, da non identificare necessariamente con quello del livello\n1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente articolo le Parti hanno inteso disciplinare la materia\ndell'orario di lavoro in maniera più aderente alle esigenze organizzative e\nproduttive delle imprese; si intendono pertanto superate e quindi non più\napplicabili le norme sui nastri lavorativi previste da accordi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende aderenti ad ASSOLOGISTICA al 29.1.05 continuano ad applicarsi\nle disposizioni dell’art. 16 del precedente CCNL 7.7.00 fino alla completa\nunificazione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 10 - Riposo settimanale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con\nriposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per\nlavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli\neffetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modificazioni dei turni di riposo il lavoratore sarà preavvisato\nentro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con\ndiritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - a\nuna maggiorazione del 40%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 bis, l’orario di lavoro\nsettimanale è stabilito in 39 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La\ndurata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se\nsu un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la\nmedia delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario\ndi lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il\nquale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore\ndi lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la\nguida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del\nveicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del\ncarico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati\nal trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di\ncarico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o\naltro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre\nliberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a\nsvolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione\ndalla guida di cui all'art. 7, Regolamento CE n. 561\u002F06, i riposi intermedi di\ncui all'art. 5, D.lgs. n. 234\u002F07, i periodi di riposo di cui all'art. 6 del\nmedesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con\nesclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del\nlavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità\ndi trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo\nrimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad\neventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la\nguida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di\ntrasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in\nragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite\ndell’orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro\nstraordinario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo o altri mezzi di\ntrasporto per l’esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno\nguidato da 2 conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro\neffettivo in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni per l’imbarco su treno o traghetto o per la presenza del\n2° conducente assolvono la comunicazione di cui all’art. 3, comma 1), lett.\nb), D.lgs. n. 234\u002F07.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di cui sopra potranno essere retribuiti secondo le modalità\nstabilite dagli accordi di forfettizzazione di cui al successivo comma 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme previste dal Regolamento CE n. 561\u002F06 devono essere integralmente\nosservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli\nprevisti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più\nfavorevole al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nei riposi intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di 1 ora per le trasferte\ndi durata fino a 15 ore e di 2 ore (1 ora per ciascuna interruzione) per le\ntrasferte superiori alle 15 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il tempo minimo previsto dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo e ha\ndiritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato\nfuori dalla sede dell'impresa o della residenza del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l’eventuale maggior\ndurata dell’orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per\nil lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal Libro unico\ndel lavoro di cui al comma 2), art. 8, D.lgs. n. 234\u002F07 e dalle registrazioni\ndel tachigrafo; le aziende, su richiesta dei lavoratori, sono tenute a fornire\ncopia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)secondo quanto previsto da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- accordi aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del\ncompenso per il lavoro straordinario; se convenuto nell’ambito di tali\naccordi, ai fini della determinazione della retribuzione spettante e in\nconformità al disposto dell’art. 3, comma 1), lett. a), D.lgs. 19.11.07 n.\n234, si considera equiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile\ndei periodi di attesa per carico e scarico la situazione in cui in\nalternativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*l’impresa rimetta al lavoratore mobile l’onere di acquisire, presso la\nsede ove lo stesso deve effettuare il carico e\u002Fo lo scarico, indicazioni sul\nperiodo di attesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* le Parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico\ne scarico riferito alla specifica tipologia di attività svolta dai lavoratori\nmobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi assolveranno l’obbligo di\ncomunicazione fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Accordi collettivi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la\nforfettizzazione che fanno riferimento alle “linee guida” stabilite fra le\nParti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo le seguenti\nmodalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Accordo-quadro territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli\naccordi di forfettizzazione. I valori di forfettizzazione saranno determinati a\nlivello aziendale. Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti autisti,\nsalvo che le stesse non applichino accordi aziendali ovvero i parametri di\nriferimento di cui agli “accordi quadro territoriali”, gli accordi\nterritoriali stessi potranno determinare altresì i valori della\nforfettizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque fatte salve altre norme di regolazione della materia, purché\nrientrino nella fattispecie di accordi collettivi stipulati fra le Parti\ntitolate a norma del presente contratto, conclusi precedentemente alla stipula\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Accordi per servizi omogenei e\u002Fo per bacini di traffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali accordi sono stipulati fra le Associazioni datoriali e le OO.SS.\nstipulanti e firmatarie il presente CCNL, laddove si individuino, a livello\nterritoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei\nservizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei bacini di\ntraffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfettizzazioni saranno\nindividuati all'interno dell'accordo territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni\ndel Lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti,\na norma dell'art. 3, DL n. 318\u002F96, convertito nella legge 29.7.96 n. 402,\naffinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali come\nprevisto dalla stessa legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro\nstraordinario ha la natura e l’efficacia di accordo collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese\ne le loro Associazioni da una parte, le RSU, le RSA, le rappresentanze\nterritoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie dall’altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti\ndelle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi collettivi territoriali si applicano altresì a tutte le imprese\ne ai loro dipendenti che, pur non aderendo alle associazioni e alle OO.SS.\nstipulanti, vi abbiano dato adesione volontaria, applicandoli di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese che sono tenute alla applicazione degli accordi territoriali\npossono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali,\nconclusi dalle parti titolate a norma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola\ndi decadenza: “il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il\npagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro\nstraordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente Accordo, nel termine\nperentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli\nsuddetti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario\nprevisti dagli artt. 11 e 11 bis e non si applicano i limiti annuali,\nsettimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario\nrelativi al personale non viaggiante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 14 del\npresente CCNL, al personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere\ndall’1.7.00, 4, 5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di\nservizio o frazione di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle\nassenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli anni 2014 e 2015 le 4, 5 giornate di permesso retribuito di cui al\npresente comma, in luogo della fruizione, saranno obbligatoriamente monetizzate\nin ragione del 75% del valore corrispondente. Tale importo sarà erogato in via\nanticipata nel mese di febbraio di ciascun anno di vigenza contrattuale, salvo\neventuali conguagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione in esame ha validità fino alla scadenza del presente\ncontratto. Entro e non oltre il 31.10.15 le Parti si incontreranno per\nverificare le condizioni di prosieguo del presente provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il\ntempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano\nper analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di migliore favore\ndi cui ai commi precedenti sono assorbite fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del\npersonale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di\ntrasferta (livv. 3S, 3S junior - rif. art. 11 quater - e liv. 3) si intende\ndistribuibile fino alle ore 13 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è\nconsentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, durante la vigenza del presente contratto, potrà\nessere concordato a livello aziendale una specifica indennità economica per\ngli autisti inquadrati al liv. 3 Super) in possesso di particolari\nabilitazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i “trasporti speciali” vedi l'art. 45 della presente Parte\nComune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>viaggiante impiegato in mansioni discontinue.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dall’art. 11, comma 1), per il personale\nviaggiante inquadrato nei livv. 3S) e 3S junior) (rif. art. 11 quater), il cui\ntempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione\nin ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei\ntrasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze\ngiornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui\nall'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei\nRegolamenti CE nn. 561\u002F06, 3821\u002F85 e 165\u002F14, la cui attività comporti\nl’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di\ninattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 47 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le modalità previste dal successivo comma 3), ai lavoratori che\nesercitano l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati\ndiscontinui anche a norma del RDL 15.3.23 n. 692, RD 10.9.23 n. 1953, RD\n6.12.23 n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2), art. 4, D.lgs. n.\n234\u002F07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata\nmassima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un\nperiodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente\npiù rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza\ndelle condizioni che consentono l’applicazione dei diversi limiti di orario\nstabiliti dal precedente comma 2). Tali accordi, che costituiscono requisito\nessenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2), dovranno\nessere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese\ne le loro associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le\nrappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative\nsul territorio nazionale dall’altra. Il confronto dovrà avere inizio entro\n15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle\nParti. Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In\nassenza di accordo e\u002Fo di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza la media\noraria sarà quella prevista dall’art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo su iniziativa anche di una sola delle Parti,\nl'accertamento per singola azienda di cui ai commi 2) e 3), potrà essere\nesperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti della\nAssociazione datoriale mandataria e le OO.SS. territoriali comparativamente\npiù rappresentative sul piano nazionale. Il confronto tra le Parti dovrà\navere inizio entro 10 giorni dalla conclusione dell'esame a livello aziendale o\ndalla richiesta avanzata anche da una sola delle Parti stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle\ncompetenti Organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative sul\npiano nazionale, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo devono\nessere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono\naffidate al Collegio arbitrale, di cui all’art. 11 ter. Lo stesso Collegio,\nsecondo le modalità previste dalla clausola compromissoria è competente a\ndecidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche\ntramite la O.S. cui aderiscono o abbiano conferito mandato, per accertare la\nsussistenza delle condizioni di cui al comma 1); anche per tali azioni di\naccertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, è obbligatorio\nil tentativo di conciliazione davanti agli Uffici sindacali di conciliazione\nistituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Ufficio sindacale di conciliazione è composto pariteticamente da 3\nrappresentanti delle OO.SS. stipulanti e da 3 rappresentanti delle Associazioni\nimprenditoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui\nall’art. 11, comma 8), punto b), ovvero degli accordi di cui ai commi 2) e 3)\ndel presente articolo, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che\ncostituiscono requisito essenziale per l’applicazione del regime di orario\nprevisto dal comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in\npartenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per\nrientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella\ndefinita in modo positivo all’art. 3, comma 1), lett. a), D.lgs. n.\n234\u002F07.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1) saranno retribuite\ncon le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste\ndal comma 8) del precedente art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui agli\nartt. 11 e 11 bis possono essere stipulati dalle Associazioni cui aderiscono le\nimprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende\ncui gli accordi stessi si applicano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro di qualsiasi settore merceologico può essere\ndisciplinato tanto dall’art. 11, quanto dall’art. 11 bis del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 ter - Clausola compromissoria.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, in applicazione dei Dd.lgs. nn. 80 del 31.3.98 e 387\ndel 29.10.98, istituiscono gli Uffici sindacali di conciliazione per il\ntentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie individuali o\nseriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il tentativo di conciliazione produca esito positivo sarà stilato\napposito verbale nel quale saranno precisati i termini di dissenso tra le\nParti. Ciascuna delle Parti può attivare volontariamente richiesta di\narbitrato. Se tale richiesta è accolta dall'altra parte la controversia sarà\ndevoluta al Collegio arbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ufficio sindacale di conciliazione di cui al comma 1) e il Collegio\narbitrale di cui al comma 2) sono costituiti e disciplinati ai sensi del\nregolamento funzionale riportato nell'all. 2) del presente CCNL di cui fa parte\nintegrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le Parti hanno il diritto di ripensamento entro 10 giorni a\npartire della data di ricevimento della comunicazione che la segreteria del\nCollegio invierà alle Parti, avviando formalmente la procedura con lettera\nraccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso alla via giudiziaria è ammesso solo dopo aver esperito il\ntentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le controversie riguardanti la natura continua o discontinua\ndell’attività del conducente a norma degli artt. 11 e 11 bis del presente\ncontratto, il Collegio decide esclusivamente secondo norme di legge e contratto\ncollettivo, accertando se sussistano e non sussistano le condizioni oggettive\ndella continuità o della discontinuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere esperito nei casi\nin cui non è previsto dalla legge, fatta eccezione per il caso previsto\ndall'art. 11 bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 quater - Norme straordinarie e temporanee\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>a sostegno delle imprese di autotrasporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Premialità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo contrattuale, trattandosi di una intesa volta a\nsostenere nel momento di forte crisi del settore le aziende e l’occupazione,\navrà validità sino alla vigenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese di autotrasporto in regola con gli adempimenti contributivi e che\nabbiano svolto, ai sensi degli artt. 11 e 11 bis del presente CCNL, il percorso\nfinalizzato a rendere trasparenti le procedure di determinazione dell’orario\ndi lavoro e della retribuzione del personale viaggiante possono accedere in via\nstraordinaria e temporanea alle disposizioni stabilite dal presente articolo.\nLe imprese che possono accedere a tale regime di premialità non devono aver\neffettuato licenziamenti collettivi nell’anno precedente all’accordo e\nmantenere tale requisito per tutto il periodo in cui è previsto il beneficio\ndelle misure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali imprese dovranno inviare, anche per il tramite dell’associazione di\ncategoria di appartenenza, alle OO.SS. nazionali la seguente documentazione\nprobante:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)documento unico di regolarità contributiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)attestazione comprovante la stipula degli accordi sottoscritti ai sensi\ndell’art. 4, D.lgs. n. 234 del 19.11.07, così come disciplinati dall’art.\n11 bis del presente CCNL, per l’applicazione dei diversi limiti di orario\nlavorativo settimanale e\u002Fo attestazione comprovante la stipula di accordi\nsottoscritti ai sensi del comma 8), art. 11 del presente CCNL per la\ndefinizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per\nlavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale attestazione dovrà contenere i nominativi delle parti sottoscrittrici,\nla data di sottoscrizione, decorrenza e scadenza e può essere rilasciata\ndall’associazione datoriale di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dichiarazione resa dalla impresa di avvenuto adempimento degli obblighi\ninformativi di cui all’art. 58, commi 5), 5 bis) e 6) del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)dichiarazione resa dalla impresa di avvenuto adempimento degli obblighi\ninformativi e formativi di cui al DM 31.3.06 per i lavoratori soggetti a tale\nobbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente alla prima presentazione, per poter mantenere il regime\npremiale di cui al presente articolo, con le stesse modalità di cui al punto\nprecedente le imprese dovranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aggiornare e inviare il Documento unico di regolarità contributiva con\ncadenza almeno semestrale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inviare le attestazioni comprovanti il rinnovo degli accordi di cui al\npunto b), qualora gli stessi venissero rinnovati a seguito di scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema premiale di cui al presente articolo cessa con effetto immediato\ndalla data in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di cui al punto 3),\novvero l’azienda non provveda alle comunicazioni di cui al punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure premiali che si applicano esclusivamente al personale viaggiante\nsono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)estensione della percentuale massima ammessa per il rapporto tra\nlavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, passando dal\n35% al 40%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)introduzione del nuovo liv. 3S junior) con il parametro contrattuale pari\na 129 a cui si applica la disciplina, segnatamente in materia di orario di\nlavoro, di cui all’art. 11 bis del presente CCNL; tale nuovo livello si\napplicherà per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le nuove assunzioni a tempo indeterminato ovvero con contratto di\napprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il passaggio a tale livello dei lavoratori in forza alla data di\nsottoscrizione del presente Accordo dai livv. 3) e 4);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi; al termine di tale\nperiodo avverrà il passaggio in automatico al liv. 3S; qualora la scadenza del\n30° mese avvenga nel corso del mese, il passaggio decorrerà con il 1° giorno\ndel mese successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla\ndisciplina del personale viaggiante e in particolare a quella del liv. 3S) (a\ntitolo esemplificativo e non esaustivo, percentuali dell’apprendistato,\nferie, permessi, 13a, 14a, scatti di anzianità etc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)alle imprese di cui al comma 2) del presente articolo, gli incrementi\ndelle indennità di trasferta, così come definiti nell’ambito del presente\nrinnovo contrattuale, si considerano automaticamente assorbiti nei valori delle\nforfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti potranno, attraverso accordi aziendali\u002Fterritoriali agire sulle\nseguenti leve di intervento, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)compenso per prestazioni straordinarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) indennità di trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)orario multiperiodale per il personale impiegato in attività accessorie\nper la gestione del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante. La\nprogrammazione delle attività sarà comunicata dalla Direzione aziendale\nalmeno 15 giorni prima dell’applicazione, fatte salve esigenze di servizio\nimprorogabili e dovrà avvenire all’interno dei seguenti limiti: l’orario\nnormale giornaliero sarà ricompreso in un limite minimo di 6 ore e massimo di\n10, il limite orario settimanale sarà ricompreso in un limite minimo di 30 ore\ne massimo di 44, fermo restando il rispetto della media di 39 ore lavorative\nordinarie settimanali calcolate in un periodo di massimo 6 mesi. Nell’ambito\ndegli stessi accordi sarà prevista una specifica indennità per i lavoratori\nai quali si applica il regime dell’orario multiperiodale. Laddove tale media\nsuperi le 39 ore, le ore eccedenti saranno retribuite con la maggiorazione\nprevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli obiettivi degli accordi, anche alternativamente tra di loro, sono i\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-difesa dei livelli occupazionali e salariali in situazioni di difficoltà\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sostegno agli investimenti per il rafforzamento e consolidamento delle\nstrutture aziendali in ambito nazionale, e alle nuove iniziative\nimprenditoriali finalizzate a processi di diversificazione delle attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mantenimento delle virtuosità aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese strutturate con più unità operative sul territorio\nnazionale gli accordi saranno stipulati a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sottoscrizione degli accordi si applicheranno le stesse procedure\npreviste dall’art. 11 bis. Le OO.SS. comunicheranno all’Ente Bilaterale di\nriferimento, a fini statistici, la sottoscrizione degli accordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flessibilità personale viaggiante: viste le esigenze del settore, nello\nspecifico contesto economico, le Parti, a livello aziendale, in una ottica di\ncondivisione sui temi della organizzazione del lavoro e dietro riconoscimento\ndi una indennità sostitutiva, per il solo personale viaggiante inquadrato al\nliv. 3S) potranno sottoscrivere intese modificative delle previsioni\ncontrattuali in materia di riposo settimanale e di distribuzione dell’orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 quinquies - Disposizioni particolari per il personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>viaggiante inquadrato al liv. 4).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per favorire nuova e stabile occupazione, cercando di cogliere tutte le\nspecificità proprie del trasporto delle merci, attraverso un percorso di\ncontrattazione aziendale si definiscono condizioni di maggiore flessibilità\nper il personale viaggiante inquadrato al liv. 4). Tale previsione è vincolata\nalla verifica dei requisiti attraverso la stipula di specifici accordi\naziendali tra le parti stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale viaggiante inquadrato nel liv. 4), in deroga a quanto\nprevisto dall’art. 11, comma 1), che prevede una durata dell’orario di\nlavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali\nconclusi con le OO.SS. sottoscrittrici il presente CCNL, potranno essere\ndefinite, alternativamente, le seguenti intese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla definizione di una articolazione del nastro lavorativo\ngiornaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla verifica della sussistenza della prestazione lavorativa in regime di\ndiscontinuità, a norma del RDL 15.3.23 n. 692, RD 10.9.23 n. 1953, RD 6.12.23\nn. 2657. Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con\ni tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di\norganizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività\ncomporti l’alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo\no di inattività, il limite dell’orario ordinario di lavoro è di 44 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese\ne le loro Associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le\nrappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative\nsul territorio nazionale dall’altra. Il confronto dovrà avere inizio entro\n15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui\nall’art. 11, comma 8), punto b), potrà essere verificata la sussistenza\ndelle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione\ndel regime di orario previsto dal comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in\npartenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per\nrientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella\ndefinita in modo positivo all’art. 3, comma 1), lett. a), D.lgs. n.\n234\u002F07.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale saranno definite le modalità di forfettizzazione del\nlavoro straordinario secondo le modalità previste dal comma 8) del precedente\nart. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le condizioni in merito al diritto del riconoscimento della\nindennità di trasferta ai sensi dell’art. 62 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accordo di cui al presente articolato, per le imprese artigiane fino a 8\ndipendenti, è sottoscritto a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dichiarano che sottoscriveranno gli accordi di cui al presente\narticolo esclusivamente in presenza di rapporti di lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 sexies - Misure per contrastare l’assenteismo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del personale viaggiante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie riconoscono che livelli significativi di ripetute\nassenze dei conducenti, tali da incidere negativamente sulla pianificazione dei\ntrasporti e gestione degli autisti, siano tra le cause che determinano ricadute\nnegative sulla organizzazione del lavoro, sulla produttività, nonché sulla\nefficienza e competitività delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la diminuzione del fenomeno, congiuntamente\nriscontrata, rientri tra gli obiettivi della loro azione. Pertanto si\nindividuano le seguenti azioni finalizzate a disincentivare e contrastare tali\ncondotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti ritengono che la verifica del fenomeno deve essere\neffettuata a livello aziendale con le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL,\nsecondo le differenti procedure e nelle sedi previste per le imprese\nindustriali e artigiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le azioni atte a contenere tali assenze devono agire nell’ambito degli\naccordi di forfettizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A puro titolo esemplificativo le Parti ritengono che ad ogni incremento\nindividuale di periodi di assenze debba corrispondere un decremento di\nretribuzione pari a una percentuale del compenso per lavoro straordinario\nforfettizzato, ovvero da quello risultante dall’applicazione degli artt. 11 e\n11 bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale penalizzazione deve avere un effetto ben determinato nel tempo, ovvero\nla stessa deve essere effettuata nel mese di competenza ed evidenziata nella\nbusta paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi trattenuti, per effetto di tali azioni, saranno redistribuiti\nnell’ambito degli accordi di cui all’art. 38 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 septies - Satellitari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che l’installazione delle apparecchiature di controllo\nsatellitare non ha finalità di controllo sull’operato dei lavoratori\ndipendenti, ma di garanzia della sicurezza del mezzo e del carico, definendo\ntali controlli quali difensivi della merce e dell'automezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale fine le Parti concordano che, nel rispetto della legge n. 300\u002F70 e\ndella disciplina dettata dalla legge n. 675\u002F96 e ss. circa la videosorveglianza\nin caso di installazione di sistemi satellitari, i lavoratori andranno\nanticipatamente informati a mezzo di apposita comunicazione individuale. Il\ntesto concordato di tale comunicazione viene inserito quale allegato del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano inoltre che le apparecchiature di cui sopra non potranno\nessere utilizzate dalla impresa per contestazioni disciplinari ai\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento,\ndi compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro\ndomenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e\ninfrasettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale il lavoro\nnotturno decorre dalle ore 20 alle 24 e dalle ore 1 alle 5 del mattino (ex art.\n3, parte Speciale, sezione II).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni\nregolari e alternativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto\nla domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della\nsettimana, stabilito con preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla domenica\nlavorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il\nlavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali saranno corrisposte le\nseguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle\nvoci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro notturno (escluso il personale viaggiante):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro domenicale con riposo compensativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) diurno: maggiorazione 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) notturno: maggiorazione 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito\ndell'orario normale):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) maggiorazione 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Lavoro straordinario e banca ore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può\nsuperare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype\">\u003Cp>1 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al\nlimite massimo annuale di 250 ore il lavoratore potrà richiedere di fruire, in\nalternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi\ncompensativi mediante versamento in una “banca ore” individuale, ferma\nrestando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al\npresente articolo in quanto spettanti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ter)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto\nprecedente darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle\nmaggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla\nconseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante\nversamento in una “banca ore” individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra\ndetti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti\ngiornalieri e settimanali previsti dagli artt. 9, 11, 11 bis e 11 quinquies.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica,\nsalvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per\nquesti è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno\ndi riposo compensativo. È altresì considerato lavoro straordinario festivo\nquello eseguito oltre l'orario normale nei giorni festivi di cui agli artt. 60\ne 71 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22\nalle 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni\nsulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dagli artt.\n61 e 73 del presente CCNL:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per\nil personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedì al\nvenerdì): maggiorazione 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì\n(per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al\nsabato): maggiorazione 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette percentuali, come pure quelle del precedente art. 12, non sono\ncumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il\nguardiano, per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione\nprevista dal precedente art. 12 per il lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la\ndeterminazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per\n168. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a\nprovvigioni o commissioni si prenderà per base la parte fissa, col minimo in\nogni caso della retribuzione mensile di cui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12\nsettimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il\nlavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel\nperiodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro\nstraordinario non sia superiore a 36.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende comunicheranno mensilmente alle RSU le ore straordinarie\ncomplessivamente effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore\nomogeneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro\nil 15° giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore\nstraordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo\nhanno facoltà di richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato\nlegate alla stagionalità, 3 gruppi di 8 ore di straordinario collettivo da\nattuarsi il sabato, previa verifica sulle modalità di attuazione con le RSU,\nRSA, le OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora sia svolta, dal datore di lavoro o da enti\u002Fsoggetti dallo stesso\nautorizzati oppure in ogni caso previa autorizzazione del datore di lavoro,\nattività formativa fuori dal normale orario di lavoro, al lavoratore verrà\nriconosciuta esclusivamente la retribuzione oraria ordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della\ndurata del lavoro normale e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso\nintrodurre alcuna modifica ai limiti legali dell'orario di lavoro di cui al RDL\n15.3.23 n. 692.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire, dall’1.1.06, una banca ore costituita da\nconti individuali nei quali confluiscono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma\n1) del presente articolo, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento\ndi riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto\n3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250\nore annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1) del\npresente articolo sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e\nsino al limite di 250 ore il lavoratore potrà richiedere di fruire, in\nalternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi\ncompensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta\nalla Azienda entro dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per\nl’intero anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la\nretribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola\nmaggiorazione per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta\nscritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni.\nTale fruizione avrà priorità rispetto all’utilizzo dei ROL in caso di\nrichiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non\npotrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello\naziendale sulla collocazione dei 2 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 5) verranno accolte\nentro il limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti\nnell’ufficio\u002Freparto nel giorno e\u002Fo nelle ore richiesti con il limite minimo\ndi una unità per ufficio\u002Freparto. Nel caso in cui le richieste superino il\nlimite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso\ninferiore a quanto previsto dal punto 5), oppure sia superata la percentuale di\ncui al punto 6), le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta\npaga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di cui alla lett. a), punto 1) del presente articolo, risultanti a\nconsuntivo al 31 dicembre di ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte\ndel lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo\ndi 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora\naccantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base\ndella retribuzione al 31 dicembre dell’anno di maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Festività abolite.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle\n4 festività abolite dalla legge n. 54\u002F77 verranno fruiti dai lavoratori in\nragione d'anno (1 gennaio - 31 dicembre).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le RSA, diverse\nmodalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno\npagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro aprile\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Indennità di cassa e maneggio denaro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di\ncassa nella misura del 5% della retribuzione mensile composta da minimo\ntabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità ed eventuali altri aumenti\ncomunque denominati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà\ncorrisposta una indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione\nmensile di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel\nsolo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da\nogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di\nfondo spese non sono da considerarsi ai fini della corresponsione\ndell’indennità di cassa per maneggio denaro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati non qualificati cassieri, cui per le loro mansioni sia o sia\nstata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verrà mantenuto e\ncorrisposto fintantoché gli stessi esplichino le mansioni suddette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria per CCNL ASSOLOGISTICA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, a cui era applicato il CCNL ASSOLOGISTICA al 29.1.05,\nmantengono le precedenti condizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Indennità di lavoro notturno.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale viaggiante cui spetta l'indennità di trasferta ha diritto a\nuna indennità di € 0,93 per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore,\noppure per ogni indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche\nin parte, con l'orario notturno. L'indennità di lavoro notturno ha natura\nretributiva e viene computata esclusivamente ai fini del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype1\">\u003Cp>Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa\nazienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo\nalla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà\ncorrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di\n5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello\nretributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli aumenti è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri 30,99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) 29,44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) 26,86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3S) 24,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3S junior (rif. art. 11 quater) 24,22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) 24,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) 23,24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) junior 22,34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) 22,21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) 20,66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) junior 18,78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno\nessere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da\nmaturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli\nscatti di anzianità maturati nel livello di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità,\no loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del\nnuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL Trasporto merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti prima dell’1.6.00 il numero di scatti è pari a\n8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL ASSOLOGISTICA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi indicati al comma 2) del presente articolo si applicano agli\nscatti maturati successivamente all’1.1.13. Gli importi e il numero degli\naumenti periodici di anzianità maturati al 30.12.83, anche se non corrisposti\na questa data, saranno definitivamente congelati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti prima dell’1.6.80 conserveranno ‘ad personam’ il\ndiritto a completare il numero dei bienni di anzianità previsto dalla\nprecedente normativa contrattuale e più precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) settore magazzini generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati: 15 scatti biennali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- intermedi: 11 scatti biennali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operai: 7 scatti biennali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) settore freddo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati: 12 scatti biennali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- intermedi: 10 scatti biennali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- operai: 5 scatti biennali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la normativa precedente l’Accordo 11.1.84, inerente la\nmaturazione degli scatti di anzianità, si rimanda all'allegato in\nappendice.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 18 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda corrisponderà una 13a mensilità pari alla retribuzione globale\nmensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci\npreviste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale\nmensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno\nil lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità\nper quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del\ncontratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni\ndi mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno\nconsiderate come mese intero se superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 13a mensilità va computata agli effetti del TFR e della indennità\nsostitutiva di preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 19 - Quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda corrisponderà una 14a mensilità pari alla retribuzione globale\nmensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli\nartt. 61 e 73 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della suddetta 14a mensilità avverrà entro la prima\ndecade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore\nal 30 giugno. La 14a mensilità è riferita all'anno che precede la data di\npagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1° luglio dell'anno\nprecedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione\ndel rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a\ntanti 12simi dell'ammontare della 14a mensilità per quanti sono i mesi di\nservizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di\nmancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a\n15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se\nsuperiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 14a mensilità viene computata ai soli effetti del TFR e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze devono essere tempestivamente giustificate all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare\npermessi di breve congedo per giustificati motivi e ha altresì facoltà di non\ncorrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto\ndell'annuale periodo di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovrà\nconcedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere\nusufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la\nretribuzione e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie. Dieci delle\nsuddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite e interventi\nspecialistici. Le ore non retribuite potranno essere usufruite previo\nesaurimento ROL ed ex festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del coniuge anche se legalmente separato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del convivente ‘more uxorio’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di parenti entro il 2° grado (genitori, nonni, fratelli);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di persone anche non familiari conviventi, purché la convivenza sia\nattestata da certificazione anagrafica del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi\nall'anno, ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore\ndebba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dal successivo comma 6), le aziende concederanno un\npermesso retribuito a causa di documentata grave infermità del coniuge anche\nlegalmente separato, del convivente ‘more uxorio’, di parenti entro il 2°\ngrado (genitori, nonni, fratelli) o di altre persone componenti la famiglia\nanagrafica come dal precedente comma 4); tale permesso sarà nella misura\nminima di 3 giorni lavorativi all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che il permesso deve essere fruito entro 7 giorni\ndall'accertamento della insorgenza della grave infermità o dall'accertamento\ndella necessità di provvedere ad interventi terapeutici, il lavoratore deve\ncomunicare per iscritto quale sia l'evento che dà titolo al permesso e i\ngiorni nei quali deve essere utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La documentazione comprovante la sussistenza della grave infermità,\nrilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato o dal medico\ndi medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura\nsanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, deve essere presentata\nalla azienda entro 10 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa a quanto previsto dal comma 5), le aziende concorderanno per\niscritto con il lavoratore che ne faccia domanda diverse modalità di\nespletamento della attività lavorativa in presenza di documentata grave\ninfermità che colpisca le persone indicate al comma 5). Nel caso di fruizione\ndei permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma i giorni\nlavorativi, previsti al comma precedente, potranno essere anche più di 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo deve prevedere i giorni di permesso sostituiti con le diverse\nmodalità, pari comunque a una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente\nnon inferiore ai giorni di permesso sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza della infermità deve risultare da certificazione del medico\nspecialista del SSN o con esso convenzionato o del medico di medicina generale\no del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di\nricovero o intervento chirurgico, certificazione che deve tenere conto del\ndiritto alla riservatezza della persona inferma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere\nfruita entro 7 giorni dalla insorgenza del fatto che ne dà causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accertato venire meno della infermità, il dipendente è tenuto a\nriprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e il residuo\nperiodo di permesso può essere goduto successivamente nell'arco dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al presente comma sono cumulabili con altri permessi\nprevisti da altre norme di legge, quali la legge n. 104\u002F92 e s.m. e da altre\nnorme del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di\nfigli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di 1 giorno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con\ndecorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non\nsarà computato nel periodo delle ferie annuali, salvo migliori condizioni\ndefinite a livello aziendale, e dovrà essere richiesto dal lavoratore con un\npreavviso di almeno 10 giorni antecedenti e fruito nel termine di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Permessi per gravi e documentati motivi familiari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della\ndurata non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e\ndocumentati motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, comma 2), legge 8.3.00 n.\n53 e dell’art. 2, Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale 21.7.00\nn.278 (“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4, legge\n8.3.00 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore,\ndi un componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle\naltre persone indicate dall’art. 433 CC, anche se non conviventi, di persone\nportatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il 3° grado, anche se\nnon conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui\nal presente comma sono costituiti da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate\nsopra;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-necessità di impegno particolare nella cura o nella assistenza di una\ndelle persone suindicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-situazione di grave disagio personale (esclusa l’ipotesi di malattia) del\nlavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle persone\nsuindicate quali quelle indicate alla lett. d), comma 1), art. 2, DM 21.7.00 n.\n278.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo può essere fruito in materia continuativa o frazionata. Il suo\ngodimento viene attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel\ncalcolo si computano anche le frazioni di mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il\nlavoratore ha diritto alla conservazione del posto; non ha diritto a\nretribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salva l’applicazione di quanto previsto dal comma 2), art. 4, legge 8.3.00\nn. 53, in ordine al riscatto e alla prosecuzione volontaria, il periodo di\ncongedo non viene computato ai fini della anzianità di servizio e ai fini\nprevidenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne\ndeve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, di almeno 15 giorni di calendario specificando, sempre con il\nrispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della domanda\ne allegando idonea documentazione del medico specialista del SSN o con esso\nconvenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta\no della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.\nDevono essere indicate altresì la decorrenza e la durata del periodo o dei\nperiodi di congedo richiesti e, ove sia possibile, indicata anche una durata\nminima. Ove il congedo venga richiesto per causa di decesso, lo stesso deve\nessere documentato con la relativa certificazione o con dichiarazione\nsostitutiva. Ove il congedo venga richiesto per situazioni che richiedano\nparticolare impegno del dipendente o per la sua situazione di grave disagio\npersonale, in uno con la domanda deve essere indicata la sussistenza delle\ncondizioni ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l’azienda\ndeve pronunciarsi in ordine alla stessa; l’eventuale diniego, la concessione\nsolo parziale, la proposta di rinvio devono essere motivati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dal mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge o dal\nregolamento di attuazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentano la\nsostituzione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È data facoltà alle Parti di indicare se sia o meno possibile il rientro\ndel lavoratore in azienda anticipatamente e in caso affermativo di specificare\ncon quale preavviso. In ogni caso, con il consenso della azienda, il lavoratore\npuò sempre rientrare in epoca anticipata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parziale accoglimento o di diniego, il lavoratore può chiedere\nil riesame della sua domanda nei successivi 20 giorni, assistito dalle RSA\u002FRSU\no dalle OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’azienda può negare\nil congedo perché la durata richiesta è incompatibile con quella del rapporto\ndi lavoro stesso, per avere già concesso congedi per durata superiore a 3\ngiorni, per essere stato il dipendente assunto in sostituzione di lavoratore\nassente per motivi di congedo di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del disposto dell’art. 4, comma 3), legge n. 53\u002F00, il\ndipendente che riprenda l’attività lavorativa dopo avere goduto un congedo\nai sensi del presente articolo per complessivi 2 anni potrà frequentare un\ncorso di formazione teorico-pratico della durata massima di 160 ore, delle\nquali almeno metà di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato\ninferiore a 2 anni, la durata del corso verrà riproporzionata in relazione\nalla durata del congedo e alle mansioni del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Diritto allo studio\u002Fformazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>\u002Fformazione personale viaggiante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a\nprestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che\nnon saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a\n30 ore annue di permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni\nnecessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di\ncui all'art. 10, legge 20.5.70 n. 300, i dipendenti che abbiano almeno 5 anni\ndi anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una\nsospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione ai sensi\ndell'art. 5, legge n. 53\u002F00, per un periodo non superiore a 11 mesi,\ncontinuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, ad eccezione di quelli universitari che, ai fini previsti\ndall'art. 6, legge 8.3.00 n. 53, intendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di\nstudio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle\nfacoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali Istituti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-migliorare la loro preparazione professionale specifica, attraverso la\nfrequenza di corsi di formazione continua correlati alla attività generale\ndella azienda e organizzati da enti pubblici o da enti gestiti dalle\nRegioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-frequentare, qualora inviati dalla azienda, corsi di formazione continua\nprevisti da piani formativi aziendali o territoriali, potranno usufruire, a\nrichiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali\nciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il\ncorso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un\nnumero di ore pari a o superiore a 300.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di cui sopra\nnon dovranno superare - nel triennio - il 5% del totale della forza occupata\nnell'unità produttiva alla data di inizio dell’anno solare e non potranno\ncontemporaneamente superare il 3% del totale della forza occupata nella unità\nproduttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese che occupano almeno 15\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un normale\nespletamento del servizio. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda\nscritta, con un preavviso di almeno 30 giorni, alla Direzione aziendale e\nsuccessivamente il certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili\ndi effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative. Qualora il numero\ndei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la\nDirezione aziendale e le RSA, fermo restando il limite sopra previsto,\nstabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri\nobiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi\ndi studio etc.) per l’identificazione dei beneficiari dei permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parziale accoglimento o di diniego il lavoratore può chiedere il\nriesame della sua richiesta nei successivi 20 giorni assistito dalle RSU\u002FRSA o\ndalle OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda impartirà agli autisti specifica formazione sull’utilizzo del\ntachigrafo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione della prestazione normale sarà riservato agli\noperai il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)per le ore perdute, ma passate a disposizione dell’azienda, sarà\ncorrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli\noperai stessi ad altri lavori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a\ndisposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla\nprevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la\nprima giornata di sospensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente\npreavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta non sarà dovuta\nalcuna retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda\nil rimborso da richiedersi dalle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni\nl'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del\npreavviso e a quella di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di\ncui ai commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le\nParti, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno oltre l'orario\nnormale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a\ntale giornata e si effettui entro le 2 quindicine immediatamente successive a\nquelle in cui è avvenuta l'interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-holidaysdays\">\u003Ch3>Art. 24 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), a\nun periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente\ndalla anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene\nconsiderato giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, ai sensi della “deroga” in calce all'art. 9, non\nfruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio -\n31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) a un periodo\ndi riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione le frazioni di anno\nsaranno conteggiate per 12simi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non\nsaranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle\nsuperiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il\nconteggio per 12simi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica\nil diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla\nindennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie\nsuperiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere\nin sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e\nnon maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie sarà fissata dalla azienda tenuto conto,\ncompatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del\nlavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di\ncomune soddisfazione, con le RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i\nperiodi superiori a 2 settimane che, mediante accordo fra le Parti, potranno\nessere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di\npreavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore che sarà accolta\ncompatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale\no di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà\ndiritto al rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dalla\ninterruzione o dallo spostamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di\ninfermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo\nferiale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie,\nfermo restando il diritto alle ferie non godute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria per i magazzini generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati in servizio all’1.4.75 viene mantenuto ‘ad personam’\nlo scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 12\nanni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Tutela dei disabili.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,\ndi minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.\n4, comma 1), legge n. 104\u002F92, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del\nperiodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7, legge 30.12.71\nn. 1204 e s.m., a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno\npresso istituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti di cui al comma 1) possono chiedere ai rispettivi datori di\nlavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo\ndi astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al\ncompimento del 3° anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino la\nlavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di\nminore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una\npersona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3°\ngrado, convivente hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito, fruibili\nanche in maniera continuativa od oraria, a condizione che la persona con\nhandicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai permessi di cui ai commi 2) e 3), che si cumulano con quelli previsti\nall'art. 7 della citata legge n. 1204\u002F71 e s.m., si applicano le disposizioni\ndi cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli\nartt. 7 e 8, legge 9.12.77 n. 903.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente\no un affine entro il 3° grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a\nscegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e\nnon può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire\ndei permessi retribuiti di cui ai commi 2) e 3), e ha diritto di scegliere, ove\npossibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere\ntrasferita in altra sede, senza il proprio consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dalla legge 5.2.92 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle\npresenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle\nstrutture e dagli Organismi pubblici competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Tutela etilisti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di\netilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i\nServizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e\nsocio-assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta,\ncompatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di\naspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la\nsospensione della prestazione è dovuta alla esecuzione del trattamento\nriabilitativo e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi. A tal fine, il\nlavoratore è tenuto a presentare, unitamente alla relativa richiesta, la\ndocumentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di\nriabilitazione. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare\nadeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il\ntrattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro 7 giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla\nscadenza della annualità ovvero alla data della eventuale volontaria\ninterruzione anticipata del programma terapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa prevista dal comma 1) costituisce interruzione dal servizio.\nPertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà\ndecorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere\nad assunzioni a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Servizio militare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiamo alle armi si applicano le norme di legge al momento in\nvigore e il periodo passato sotto le armi viene computato nell’anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine\ndi 30 giorni alla azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel\ntermine suddetto sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 28 - Indennità varie e alloggio al personale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Indennità di uso mezzo di trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda corrisponderà al lavoratore che usa un mezzo di trasporto una\nindennità mensile o, in alternativa, il rimborso chilometrico da concordarsi\nfra le Parti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype\">\u003Cp>- Indennità zona malarica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie\ncompetenti, ha diritto a una indennità di rischio, la cui entità deve essere\nconcordata dalle OO.SS. territoriali competenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Indennità di alta montagna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale sede\ndi lavoro in località di alta montagna l'azienda corrisponderà una equa\nindennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Indennità di lontananza dai centri abitati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la sede della azienda disti dal perimetro del più vicino centro\nabitato oltre km. 30 in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che\nnon provveda direttamente al trasporto stesso corrisponderà un indennizzo da\nconcordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Alloggio al personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chieda di restare\ncontinuativamente a disposizione della azienda stessa, la concessione\ndell'alloggio sarà gratuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che fanno parte di Associazioni di volontariato iscritte negli\nappositi registri hanno diritto di usufruire, compatibilmente con\nl’organizzazione del datore di lavoro, di forme di flessibilità\ndell’orario e turnazione agevolata, in recepimento degli artt. 6 e 17, legge\n11.8.91 n. 266.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo\nnemmeno dal beneficiario, pena l’esclusione del lavoratore dal diritto\nstabilito dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente\ncertificato dalla Prefettura competente, o dall’autorità regionale ove\nprevisto, sulla base della legge n. 266\u002F91 e della Ordinanza 30.3.89 del\nMinistero per il coordinamento della protezione civile, è data facoltà agli\nappartenenti alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile di\nrichiedere al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio\nper il tempo necessario all’espletamento delle attività di soccorso e\nassistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le\nattività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2), art. 1 della\nrichiamata ordinanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegata alla domanda di permesso, presentata, salvo casi assolutamente\neccezionali, al datore di lavoro 24 ore prima della data dell’inizio del\npermesso stesso, i richiedenti devono specificatamente indicare di assentarsi\ndal servizio per prestare la propria opera di volontariato unitamente alla\nrelativa attestazione del gruppo di loro appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente,\nè tenuto ad esonerare, nei limiti del DPR n. 613\u002F94, dal servizio i propri\ndipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento od\noperazioni di protezione civile, acquisendo - ad operazione conclusa - la\ncertificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista non deve essere comandato, né destinato ad effettuare operazioni\ndi facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che\nle operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente\neffettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al\npersonale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che\nricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano\nad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autista è tenuto alla corretta compilazione e utilizzazione dei fogli\ndi registrazione del tachigrafo ovvero della carta tachigrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere e altri strumenti\ndi pagamento che riceve in consegna dal datore di lavoro, rispondendo\ndell’eventuale smarrimento e\u002Fo dei danni diretti e indiretti che dovessero\nderivare dalla negligente custodia e\u002Fo dall’uso improprio. L’autista può\nutilizzare le tessere e altri strumenti di pagamento esclusivamente per\ncompiere spese ricollegabili all’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È a carico del datore di lavoro l'onere di provare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la gravità della responsabilità del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza\ndelle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l'obbligo per il\ndatore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A\ntale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e\nanomalie da lui riscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione\nKASKO, deve comunicare ai lavoratori e alla RSA\u002FRSU le condizioni\ndell'assicurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso\neconomico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili\nper negligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando le due Parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre\nopposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso\nquello dell'assistenza legale - è a carico della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il\nservizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto\nstato di funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario,\ndeve darne immediatamente avviso alla azienda, la quale ha l'obbligo di\npredisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere\neffettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve\nmettere in opera tutte le strumentazioni fornite dalla azienda e adottare tutte\nle misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esclusione del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di\npresa e consegna, le Parti a livello aziendale e\u002Fo territoriale si\nincontreranno per esaminare ed eventualmente concordare le possibilità e le\ncondizioni di esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo\nautista. In questo ambito verrà definita contemporaneamente la posizione del\nfattorino di presa e consegna non utilizzato come tale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria CCNL ASSOLOGISTICA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La previsione di cui al comma 1) non trova applicazione agli autisti ex liv.\n5) provenienti dal CCNL ASSOLOGISTICA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Ritiro patente\u002Fcarta conducente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista al quale dall'Autorità, per motivi che non comportino il\nlicenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli,\navrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza\npercepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere\nadibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribuzione del livello\nnel quale viene a prestare servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano fino a 6 dipendenti il datore di lavoro\nprovvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro\ndella patente per un massimo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano più di 6 dipendenti, oltre alla conservazione\ndel posto di cui sopra, l'azienda dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro\nlavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene\nadibito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti,\noppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo\ndestina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso\nall'autista verrà corrisposto il TFR di cui all'art. 37, secondo la\nretribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del\nritiro della patente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui il ritiro della patente sia avvenuto per\ncomportamenti\u002Ffatti addebitabili all’autista fuori dall’esercizio delle\nproprie mansioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2) e 3) del\npresente articolo. In tali casi si applica unicamente il comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a cui viene ritirata la patente è tenuto ad informare\nimmediatamente per iscritto il datore di lavoro del ritiro. Il lavoratore che\nguidi durante il periodo di ritiro della patente è responsabile dei danni\ndiretti e indiretti subiti dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Provvedimenti disciplinari – Licenziamenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Diritti e doveri del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede\nreligiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di\nmanifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della\nCostituzione e delle norme della legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei\nlavoratori).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei\nreciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e\ndei loro diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti\nprovvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi\nall'INPS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve\npreventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero\nscritto, specificando l'entità del danno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) A titolo indicativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che\ncommetta durante il lavoro lievi mancanze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso\nmese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure\nnon adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il\ncontrollo, a norma di legge, della presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dell’autista che compili e che utilizzi in modo non conforme i fogli di\nregistrazione del tachigrafo e della carta tachigrafica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che non comunica l’assenza per malattia e\u002Fo la relativa\nprognosi, nonché l’infortunio, secondo le modalità e la tempistica previste\ndal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il\ndivieto, salvo i più gravi provvedimenti previsti al numero 3) del presente\narticolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la\nclientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla\ndisciplina, alla morale, all'igiene dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si\nsottragga agli obblighi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di\nubriachezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per\ngli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a\nraccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale\nazione di difesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la\nmulta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone,\nseta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e\ninfiammabili in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dell’autista che non inserisca il foglio di registrazione e\u002Fo la carta\ntachigrafica nell’apparecchio di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e\u002Fo alla merce\nche deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi\noppure non avverta subito l’azienda degli eventuali danni arrecati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che non utilizzi in modo corretto il tachigrafo e tutti i\ndispositivi di sicurezza sia individuali che quelli in dotazione del mezzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che per la seconda volta non comunica l’assenza per\nmalattia e\u002Fo la relativa prognosi, nonché infortunio, secondo le modalità e\nla tempistica previste dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla\nsicurezza dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia\ndi gravità a quelli elencati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado\nimmediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli\npreventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a\nsua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente\nentro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto\ncontestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di\nricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa\ncon la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione\nsindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dalla impresa al lavoratore\nentro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito\ndal precedente comma 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma\nrestando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20\ngiorni successivi, anche per mezzo della associazione alla quale sia iscritto\novvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del\nlavoro e della massima occupazione di un Collegio di conciliazione e arbitrato,\ncomposto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo membro\nscelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore\ndell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla\npronuncia da parte del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli\ndall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al\nCollegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha\neffetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta\nsospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\n2 anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il danno è inferiore ad € 400,00 e l’azienda lo quantifica\nimmediatamente, comunicandone l’entità al lavoratore, sarà evitata la\nprocedura disciplinare qualora il lavoratore sottoscriva entro 10 giorni dalla\ndata in cui l’impresa è venuta a conoscenza del fatto una dichiarazione di\nresponsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale a cui il\nlavoratore conferisce mandato. In difetto di sottoscrizione si applicherà la\nprocedura di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Licenziamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 CC, dalle\nleggi 15.7.66 n. 604, 20.5.70 n. 300 e 11.5.90 n. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A puro titolo semplificativo e non esaustivo il licenziamento disciplinare\npuò essere adottato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore per almeno 4 giorni\nconsecutivi, salvo i casi di forza maggiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di assenza ingiustificata per almeno 4 volte nel periodo di 1\nanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ai lavoratori mobili che non abbiano comunicato alla azienda nei modi e nei\ntermini stabiliti dal presente CCNL il ritiro della patente e\u002Fo della carta di\nqualificazione del conducente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-al lavoratore che per la terza volta non comunica l’assenza per malattia\ne\u002Fo la relativa prognosi, nonché l’infortunio, secondo le modalità e la\ntempistica previste dal presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso di manomissione dell’apparecchio di controllo del veicolo e\u002Fo\ndei suoi sigilli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti\nper determinare se lo stesso si trovi sotto l’effetto di alcool o\nstupefacenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della\npatente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni\nvolontarie fisiche a colleghi o a personale esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di atti di vandalismo nei confronti dei materiali della\nazienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso in cui il lavoratore provochi rissa all’interno dei luoghi di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in caso di furto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23.7.91\nn. 223 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è\ndisciplinato dalla legge 9.1.63 n. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U.\nsulla maternità 26.3.01 n. 151 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Trasferimenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra\nse non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Nelle\nimprese con più unità produttive tramite specifici accordi a livello\naziendale potranno essere individuati i distretti all’interno dei quali\nl’eventuale mobilità del lavoratore non configura trasferimento ai sensi del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto\nprecedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle\ncondizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e\nche non ricorrano nella destinazione e salva l'applicazione dei nuovi minimi di\nstipendio o salario della località ove viene trasferito se più favorevoli per\nil lavoratore, nonché il riconoscimento di quelle indennità e competenze che\nsiano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche,\norganizzative e produttive, non accetti il trasferimento, avrà diritto al TFR\ne al preavviso come nel caso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese\ndi viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti\nfamiliari (mobilia, bagagli etc.). Le modalità e i termini dovranno essere\npreviamente concordati con l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre dovuta la diaria, ‘una tantum’, nella misura di una intera\nretribuzione globale mensile e, per i lavoratori con famiglia, 1\u002F4 della\nretribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca con il\nlavoratore, purché venga comprovato il trasferimento del nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un\nindennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente\nregistrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione\ndel trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla\nconcorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per\niscritto con il preavviso di 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di trasferimento collettivo riguardante almeno 5 lavoratori, il\nrelativo preavviso dovrà essere comunicato anche alle RSA\u002FRSU con procedura\nanaloga a quella prevista dall’art. 7 per il mutamento di mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a\ncarico e che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento\nin tronco, nei primi 6 mesi dal trasferimento ha diritto al rimborso spese come\nsopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima\ndella cessazione dal servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Piccola manutenzione e pulizia macchine.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa\na conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia.\nDette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano\neffettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come\nprestazioni straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da\naltro personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Indumenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, oltre alla fornitura di indumenti e dispositivi individuali\nprevisti dal D.lgs. n. 626\u002F94 e s.m., forniranno una volta l'anno, a proprie\nspese, 2 tute o 2 completi di 2 pezzi ciascuno a tutto il personale operaio\ndipendente, 1 invernale e 1 estivo salvo esigenze particolari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i 3 mesi\ndalla assegnazione dell'indumento, lo stesso resterà di proprietà del\nlavoratore previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a\ndisposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro\nattività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona\nconservazione degli indumenti loro affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria\nprescrizione sono obbligate a fornirla a loro spese e il personale deve,\ndurante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di\nlicenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due\nParti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno\nsuperato i 5 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 2 e 15 giorni per i quadri e gli impiegati del liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati del liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 1 per gli impiegati degli altri livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non 10:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 3 e 15 giorni per i quadri e gli impiegati del liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 2 per gli impiegati del liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati degli altri livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 4 e 15 giorni per i quadri e gli impiegati del liv. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del liv. 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mesi 2 per gli impiegati degli altri livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun\nmese. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso\nsono ridotti della metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai non in prova, 6 giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi\ngiorno della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale viaggiante dei livv. 3S), 3S junior) (rif. art. 11 quater)\ne 3) non in prova, 15 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della\nsettimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al\nlavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente\nindennità, sarà computato agli effetti del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1) di\ntroncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da\nciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere\npermessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere\no di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di tali assenze sarà concordato col datore di lavoro che dovrà\ntenere conto delle esigenze del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche\nle dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione del presente articolo è estesa a decorrere dall’1.1.13\nalle imprese destinatarie della Parte Speciale, sezione II del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il TFR è regolato dalle norme della legge 29.5.82 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR è\nquella composta tassativamente dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti di merito o superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui\nall’art. 45, CCNL 1.3.91 (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- erogazioni di cui all'art. 38, salvo che l'esclusione dal TFR sia prevista\ndagli accordi di 2° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 13a e 14a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-parte retributiva della trasferta a norma dell'art. 62, sezione I, Parte\nSpeciale (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indennità di lavoro notturno a norma del precedente art. 16;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuale terzo elemento di cui al punto 6), art. 61, sezione I, Parte\nSpeciale (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- indennità di funzione per i Quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente\ncontratto per i lavoratori in servizio al 26.1.11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le\nferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a\nmensilità o la frazione di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al\nlavoratore defunto in caso di normale licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero, il calcolo della quota\nannua da accantonare sarà effettuato a far data dall'1.8.82, nel rispetto dei\ncriteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito\nin Italia, con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima\ndell'entrata in vigore della legge 29.5.82 n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del dipendente il datore di lavoro valuterà l'opportunità\ndi integrare, in caso di particolari situazioni di disagio, il TFR dovuto a\ntermine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori\ngià conviventi a carico dell'operaio defunto e in condizioni di particolare\nbisogno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL Trasporto merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anzianità maturata fino al 31.5.82 si richiamano le norme relative\nall'indennità di anzianità previste dall'art. 35, CCNL 26.7.79 qui di seguito\nriportato. I riferimenti agli artt. 37 e 24 contenuti nell'ultimo comma si\nintendono adeguati agli attuali artt. 63 e 67, Parte Speciale, sezione I. Lo\nstesso dicasi per il riferimento alla legge 26.8.50 n. 860, che è stata\nsostituita dalla legge 30.12.71 n. 1204, a sua volta sostituita dal D.lgs. n.\n151\u002F01.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Indennità di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta\n(licenziamento da parte dell'azienda, dimissioni da parte del lavoratore etc.)\nspetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni\ndi servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Per l'anzianità maturata dalla data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e fino al 31.12.50:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un importo pari al 27% della retribuzione mensile per ogni anno di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Per l'anzianità maturata successivamente all'1.1.51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e fino al 31.3.71:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori\naventi anzianità fino a 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-31% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori\naventi anzianità fino a 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 38,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per\nlavoratori aventi anzianità fino a 15 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 46,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per\nlavoratori aventi anzianità oltre 15 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità maturata fino al 31.12.50 e quella successiva al 31.3.71 sarà\ncomputata agli effetti della maggiore indennità spettante per il periodo di\nservizio oggetto del presente punto b), nel senso che lo scaglione di giorni\napplicabile per l'anzianità compresa tra l'1.1.51 e fino al 31.3.71 è quello\ncorrispondente alla intera anzianità maturatasi dalla data di assunzione del\nlavoratore a quella di cessazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Per l'anzianità successiva al 31.3.71:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-50% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.71 al\n31.3.72;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-75% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.72 al\n31.3.73;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-83,34% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1.4.73\nal 31.3.74;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una intera retribuzione mensile per ogni anno di anzianità successiva al\n31.3.74.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno (compreso il 1° anno) si computano in 12simi. Le\nfrazioni di mese superiori ai 15 giorni si computano come mese intero, mentre\nsi trascurano le frazioni fino a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione della indennità verrà fatta sulla base della retribuzione\nglobale in corso al momento della risoluzione del rapporto, maggiorata dei\nratei di 13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre\nle provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche\ntutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere\ncontinuativo e che siano di ammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di\nproduzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media\ndell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto 3 anni di servizio,\nsulla media del periodo da lui passato in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi\nprima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione\nposteriormente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata\ne le partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi già chiusi al momento\ndella risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto e salvo i casi di\ncontraria pattuizione per l'aspettativa eventualmente richiesta dal lavoratore\n(con esclusione di quella prevista della legge 26.8.50 n. 860 e relativo\nregolamento) le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa, non\ninterrompono l'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre\ndall'indennità di licenziamento quanto il lavoratore percepisca in conseguenza\ndel licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza,\nassicurazioni varie) compiuti dalla azienda; nessuna detrazione è invece\nammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 37 del presente\ncontratto e per il trattamento di previdenza di cui al CCNL 5.8.37 (Fondo\nprevidenza industria), nonché il trattamento assicurativo di cui all'art.\n24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in servizio al 26.7.79 l'indennità di anzianità sarà\ncostituita da quanto di loro competenza a seguito della applicazione delle\nnorme previste nel presente articolo e integrata della somma di £. 200.000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta somma sarà anticipata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella misura di £. 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre\n1979;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella misura di £. 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre\n1979;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nella misura di £. 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre\n1979.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente all'1.10.78 e fino al\n25.7.79 la somma di £. 200.000 e le conseguenti anticipazioni saranno erogate\ne proporzionalmente ridotte nella misura di 1\u002F10 per ogni mese di anzianità\nmaturata presso l'impresa al 26.7.79.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CCNL ASSOLOGISTICA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alle misure del TFR si applicano, fino al 31.12.89, le\nnormative previste dai singoli contratti di settore e riportate in allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Secondo livello di contrattazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 2° livello di contrattazione riguarda materie e istituti diversi e non\nripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà\npertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio\ndel CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di 2° livello stipulati successivamente alla data del presente\nrinnovo contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del\nprincipio della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare\nsovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazioni\neconomiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali\u002Fterritoriali di cui\nal presente articolo devono essere presentate alla azienda e\u002Fo\nall’associazione datoriale in tempo utile per consentire l’apertura delle\ntrattative 2 mesi prima della scadenza degli accordi stessi. L’azienda e\u002Fo\nl’associazione datoriale dovranno procedere a convocare un apposito incontro\nentro 20 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattativa si dovrà sviluppare e concludere entro i successivi 70\ngiorni. Nelle more dell’espletamento della procedura le Parti sono tenute ad\nastenersi dall’assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di 2° livello sia aziendale\nche territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione\ndel particolare trattamento previsto dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le\nerogazioni del 2° livello di contrattazione sono strettamente correlate ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della\ncompetitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa e\naltri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i\nmargini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le Parti,\nnonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine della\nacquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli\nobiettivi del 2° livello di contrattazione vanno valutate le condizioni della\nimpresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo\nconto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle\ncondizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche\ncontrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente\nvariabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle\nnuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle\nerogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le\ncompetenti OO.SS. dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente,\nnell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15\ndipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali; le imprese\nforniranno annualmente le informazioni necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione\naziendale entro i tempi previsti dal comma 2) del presente articolo,\nl’azienda dovrà applicare l’accordo territoriale, fermo restando che i due\nlivelli non si possono sommare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione dei parametri utili per la contrattazione di 2° livello, le Parti,\nanche in base ai dati dell’ente bilaterale, valuteranno preventivamente le\ncondizioni del comparto nel territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove a livello territoriale non si pervenisse a un accordo entro i\ntermini previsti dalla procedura di cui al comma 2) del presente articolo, ai\nlavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo una\nerogazione pari all’1,5% del minimo conglobato, provvisoria e assorbibile da\neventuale accordi di 2° livello sottoscritti nel triennio di riferimento.\nTrascorso tale termine l’importo diventerà definitivo e non riassorbibile da\nnessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella località ove non sia presente una associazione territoriale aderente\nalle Organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di\ncui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza,\nalla struttura territoriale della confederazione di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In comparti omogenei, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere\nconcordati tra le Parti criteri generali al fine di favorire omogeneità di\nimpostazione alla contrattazione aziendale di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto in materia dei compiti delle RSA\u002FRSU dei\nlavoratori all'art. 40 del CCNL e quanto contenuto al capitolo I sulle\nrelazioni industriali, la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto i\ntrattamenti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, in ogni caso\nnon ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente CCNL per\ntutto il suo periodo di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano,\nanche a nome e per conto dei propri Organismi territoriali e aziendali a dare\ncorretta attuazione ai principi del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito le Parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in\napplicazione del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le associazioni stipulanti il presente CCNL, nei limiti conferiti dai\nrispettivi statuti, si impegnano a favorire il pieno svolgimento del 2°\nlivello di contrattazione di cui al comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deroga per ASSOLOGISTICA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto che ASSOLOGISTICA non ha strutture territoriali, le piattaforme\ndovranno essere inviate alla sede nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Controversie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello\nsvolgimento del rapporto di lavoro in relazione all'applicazione del presente\ncontratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione della azienda,\ntramite le rappresentanze aziendali dei lavoratori, entro 15 giorni verranno\nsottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei\nlavoratori le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30\ngiorni ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione\ngiudiziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto\nsaranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di\nmancato accordo, da quelle nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di incontri tra le Direzioni e le\nrappresentanze aziendali dei lavoratori per la definizione dei seguenti\nproblemi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la distribuzione degli orari di lavoro (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale articolazione dei turni (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di\nmiglior favore (CCNL Trasporto merci);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni,\nin attuazione dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'eventuale istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e\ninteraziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la programmazione del periodo delle ferie annuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli indumenti di lavoro, nonché per tutti gli altri problemi\nspecificatamente previsti dal presente contratto o da norme di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’inquadramento delle mansioni non esemplificate nella classificazione\n(CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la corretta applicazione di quanto previsto dall’articolo sull’orario\ndi lavoro (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui all’art.\n3, sezione II, Parte Speciale (CCNL ASSOLOGISTICA);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la misura della indennità di lontananza dai centri abitati (CCNL\nASSOLOGISTICA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. hanno comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali la loro\ndecisione di procedere, a livello aziendale, alla elezione di RSU. Nel momento\nin cui saranno costituite, le RSU avranno i compiti, le tutele e le libertà\nsindacali oggi previste per le RSA e queste ultime decadranno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 41 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imprese con più di 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cariche sindacali - Permessi e aspettative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori componenti gli organi esecutivi e\u002Fo direttivi sia delle\nConfederazioni e dei Sindacati nazionali delle Organizzazioni stipulanti il\npresente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e provinciali\ne\u002Fo comprensoriali delle predette Organizzazioni, saranno concessi, dietro\nesibizione della convocazione degli Organismi di cui sopra o su espressa\nrichiesta delle Organizzazioni predette, permessi retribuiti fino a 24 giornate\nannue.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei lavoratori componenti gli Organi di cui al precedente comma\ndevono essere tempestivamente comunicati alla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti gli Organi direttivi delle RSA, di cui alla legge 20.5.70 n.\n300, in sostituzione di quanto previsto dall'art. 23 della legge stessa, hanno\ndiritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi retribuiti verranno concessi nel limite complessivo annuo di 1\nora e mezza per ciascun dipendente dell'unità produttiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e\nnazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita,\nper tutta la durata del loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di aspettativa si applicano le norme di cui all'art. 31,\nlegge 20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto di affissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso i posti di lavoro l'impresa collocherà un unico albo per\nl'affissione di comunicazioni a disposizione delle OO.SS. di categoria\nfirmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali,\nprovinciali o territoriali e dai dirigenti delle RSA dovranno riguardare\nesclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto\ndi lavoro. L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale\nperiodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. nazionali o territoriali preciseranno all'impresa, tramite le\nrispettive Organizzazioni datoriali, i nominativi dei responsabili autorizzati\nalla firma delle predette comunicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della comunicazione da affiggere verrà contemporaneamente informata la\nDirezione locale mediante consegna di una copia della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee retribuite di cui all’art. 20, legge n. 300 del 20.5.70\npotranno essere convocate con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di\ngravissima ed estrema urgenza, dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e\u002Fo\ndalle RSU\u002FRSA nei limiti di quanto previsto alla parte I, art. 4, lett. a),\nAccordo interconfederale 20.12.93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imprese fino a 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assemblea e delegato di impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti saranno concesse a\nciascun dipendente 8 ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori\ndell'orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali,\ncompatibilmente con le disponibilità aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presso le predette unità produttive è eletto un delegato di impresa in\nrappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro (CCNL\nTrasporto merci).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compito fondamentale del delegato di impresa è quello di concorrere a\nmantenere normali i rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro per il\nregolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di\ncollaborazione e di reciproca comprensione (CCNL Trasporto merci).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al\ndelegato di impresa (CCNL Trasporto merci):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle\nnorme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei\ncontratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la\ncomposizione delle controversie collettive e individuali relative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)esaminare con il datore di lavoro, anche preventivamente e al fine di una\nauspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti\ninterni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dalla azienda tenuto\nconto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta\npaga, il proprio contributo sindacale alle OO.SS. sottoscrittrici del presente\nAccordo, potrà incaricare l’azienda attraverso apposita delegazione di\npagamento ex art. 1269 CC espressa in forma scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delegazione di pagamento conterrà l’indicazione della O.S.\nbeneficiaria, il numero di conto corrente su cui l’Azienda effettuerà il\nversamento dei contributi sindacali, l’importo percentuale della trattenuta\nche non potrà essere inferiore all’1% del minimo tabellare conglobato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità (comprese 13a e 14a)\npercepite dal lavoratore e sarà versata mensilmente alla O.S. interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delegazione di pagamento potrà comunque essere revocata in qualunque\nmomento in forma scritta dal lavoratore con comunicazione da indirizzarsi sia\nall’azienda che alla O.S. interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di\nricevimento da parte della azienda, salvo diverse previsioni contenute nella\noriginaria delegazione di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Appalto di lavori di logistica, facchinaggio\u002Fmovimentazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>merci.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad adoperarsi per il pieno rispetto della disciplina\ndei lavori di logistica, facchinaggio\u002Fmovimentazione merci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino\niscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di\nCommercio e in regola con l’istituto della revisione previsto dal DM delle\nAttività produttive del 6.12.04, o che dimostrino di aver formulato formale\nrichiesta scritta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale\ndegli Enti Cooperativi - per l’esercizio della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’appalto per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio\n\u002Fmovimentazione merci sarà affidato solo a imprese che applicano il presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese verificheranno l'idoneità dell’appaltatore interessato da\neventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA\u002FRSU e alle OO.SS.\nle informazioni circa l’applicazione del contratto di lavoro e delle\nnormative previdenziali di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte dell’accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-omesso e\u002Fo incongruente versamento contributivo e\u002Fo assicurativo con il\nfine di trarne un illecito vantaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-applicazione di un CCNL diverso dal presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mancata e\u002Fo incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a\ncarattere economico nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine\ndi trarne un illecito vantaggio; le aziende interromperanno i rapporti con\ndetti appaltatori, garantendo l'occupazione ai lavoratori presso altre imprese\nappaltatrici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e\ndi legge dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nella unità produttiva si manifesti la necessità di\nprocedere ad assunzioni di personale con mansioni analoghe a quelle\nprecedentemente svolte, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa\nche ha maturato la maggiore anzianità nella unità produttiva stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale tra ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, LEGACOOP Servizi,\nFEDERLAVORO e Servizi-CONFCOOPERATIVE, AGCI-PSL e FILT-CGIL, FIT-CISL e\nUILTRASPORTI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti suddette, al fine di avere una panoramica completa delle dinamiche\noccupazionali del settore con particolare riferimento alle attività\nterziarizzate, nonché il monitoraggio sull’applicazione del CCNL, convengono\ndi istituire un Organismo che raccoglierà i dati relativi agli appalti\npresenti sul territorio disaggregati per tipologia di rapporto di lavoro,\ndifferenza di genere, nazionalità e produrrà dati statistici utili alla\ncomprensione delle macro-dinamiche del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di segreteria dell’Organismo di cui sopra saranno a carico delle\nassociazioni datoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nuovi commi 2), 2 bis) e 3) sono entrati in vigore dall’1.7.12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 bis - Cambi di appalto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cambio di gestione nell’appalto, l’azienda appaltante darà\ncomunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di\nalmeno 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente,\nl’azienda appaltante informerà in uno specifico incontro sulle problematiche\nrelative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione\ndel lavoro e sicurezza e all’applicazione da parte della gestione subentrante\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con\nl’impresa subentrante l’impegno di questa, nel rispetto della autonomia\nimprenditoriale, a parità di condizioni di appalto e a fronte di obiettive\nnecessità operative e produttive della impresa subentrante, a dare preferenza,\na parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di subappalto e\u002Fo cambio di subappalto e\u002Fo nel caso di affidamento\nall’interno di una impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la\nprocedura di cui ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo da parte\ndell’impresa titolare dell’appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto\nprevisto dal comma 3), art. 42.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro\nl'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti\ndovutigli, regolarmente aggiornati, e il lavoratore rilascerà regolare\nricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali\nindipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di\nconsegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione\nscritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i\ndocumenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante\nle mansioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda corrisponderà al lavoratore le competenze di fine rapporto\nentro il periodo di paga successivo a quello di cessazione del rapporto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine\nrapporto, l'azienda corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali\ncontestazioni in corso, le competenze di fine rapporto secondo il proprio\ncomputo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore - entro i termini di cui sopra\n- un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti\npaga, con l'indicazione particolareggiata delle competenze spettanti al\nlavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra\npreviste decorreranno di diritto gli interessi nella misura pari al tasso\nufficiale di sconto maggiorato di 2 punti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione e la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve\ndi per sé il contratto di lavoro e il personale conserva i suoi diritti nei\nconfronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun dipendente di\nchiedere la liquidazione del TFR e di iniziare ‘ex novo’ un altro rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per accordo sindacale con le Organizzazioni territoriali delle parti\nstipulanti può essere convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro e la\nconseguente liquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Devono comunque essere rispettate le procedure previste dall'art. 47, legge\n29.12.90 n. 428 (legge comunitaria '90) e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, in applicazione dell’art. 47, legge n. 428\u002F90, il\ntrasferimento di azienda riguardi più di 60 dipendenti, il termine di 25\ngiorni previsto dallo stesso art. 47 è portato a 40 giorni (CCNL Trasporto\nmerci).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Trasporti speciali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i\ntrasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in\nforma esclusiva, non trova applicazione l'istituto degli accordi integrativi\nprovinciali e le norme relative alla distribuzione dell'orario settimanale di\nlavoro in 5 giorni lavorativi, salva diversa pattuizione in sede locale in\nrelazione alle esigenze del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto presente la non applicazione degli accordi integrativi per i settori\ndi cui al comma precedente delle presenti disposizioni particolari, le imprese\ndi detti settori corrisponderanno una indennità sostitutiva nella misura del\n9,80% del minimo contrattuale conglobato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che l'indennità sostitutiva di cui al comma 2) viene\ncalcolata a far data dall’1.2.77 sulla sola retribuzione tabellare in\napplicazione dell'Accordo 24.6.77.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Rappresentante per la sicurezza (RLS).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La figura del RLS è disciplinata dall’art. 47, Testo Unico sulla\nsicurezza (D.lgs. n. 81 del 9.4.08), in base al quale detta figura è eletta o\ndesignata in tutte le aziende o unità produttive, nonché dall’Accordo\ninterconfederale 24.7.96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il RLS è eletto\ndirettamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi dell’art. 48 del citato\nTesto Unico, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il RLS può\naltresì essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale; la\ndisciplina del rappresentante territoriale per la sicurezza e le relative\nmodalità di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa\nterritoriale anche nell’ambito degli Osservatori regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i RLS si\nindividuano tra i componenti della RSU. La procedura di elezione è quella\napplicata per le elezioni della RSU. Nei casi in cui la RSU non sia stata\nancora costituita (e fino a tale evento) e nell’unità produttiva operino le\nRSA, i RLS sono eletti dai lavoratori su iniziativa delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I RLS restano in carica 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di affidare a una apposita Commissione\nl’approfondimento di quanto stabilito dall’art. 49, Testo Unico sulla\nsicurezza in merito alla figura del RLS di sito produttivo. Per le imprese\nartigiane trova applicazione quanto previsto nella sezione artigiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Distacco.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 30, D.lgs. n. 276\u002F03, al lavoratore distaccato, sia\nall’interno del territorio nazionale che dall’estero, si applicano tutte le\ndisposizioni economiche e normative del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 48 - Molestie sessuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di\nlavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo\ninaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo\ndella dignità personale e convengono di recepire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare\nnella lotta contro le molestie sessuali, D.lgs. n. 145 del 30.5.05.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei\ncomportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica,\nverbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di\nuna lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,\ndegradante, umiliante od offensivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per\nprevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali\ne di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sessuale, sul posto di lavoro, la persona oggetto di molestie può\nrivolgersi alle RSU\u002FRSA e alla Direzione del Personale, per la trattazione\nformale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità\ndisciplinare e\u002Fo presso gli uffici legali competenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 49 - Mobbing.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato\nalla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata\nogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a\nprevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo,\nposto in essere dai superiori o da lavoratori\u002Flavoratrici nei confronti di\naltri, sul luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti\nconvengono di affidare alla Commissione nazionale per le pari opportunità di\ncui al capitolo I del presente CCNL il compito di analizzare la problematica,\ncon particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o\ndei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni\npersecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti\nfirmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 50 - Previdenza complementare - PREVILOG.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che il fondo pensione PREVILOG (Fondo pensione\ncomplementare per i lavoratori della logistica) di cui all’Accordo istitutivo\n21.2.07, rappresenta la forma pensionistica complementare di riferimento per i\nlavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di destinare a PREVILOG, per il personale dipendente non\ntenuto al versamento al FASC, con decorrenza 1.11.06 le seguenti quote\ncontributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1% a carico della azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione\nmensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità,\nsuperminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL Trasporto merci) per i\ndipendenti con anzianità fino al 30.9.81, eventuale indennità di mensa nelle\nlocalità ove esiste, indennità di funzione per i Quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione\nmensile di cui al punto precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì di destinare a PREVILOG, per tutto il personale\ndipendente a cui si applica il presente CCNL, le seguenti quote di TFR:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori già occupati al 28.4.93, una quota mensile\ndell’accantonamento del TFR maturato nel corso dell’anno, nella misura\ndell’1% della retribuzione utile al computo di tale istituto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93, la quota di\nTFR maturato nel corso dell’anno da destinarsi alla previdenza complementare\nsarà quella delle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adesione alla previdenza complementare sarà volontaria e il lavoratore\npotrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo\ncarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le confederazioni artigiane e per quelle cooperative trova applicazione\nla previdenza complementare di settore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 51 - Assistenza sanitaria integrativa - SANILOG.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto di istituire un fondo sanitario integrativo del\nsettore cui si rivolge il presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione\n(Fondo SANILOG), ad integrazione del SSN in conformità alle norme vigenti\npreviste all'art. 51, comma 2), lett. a) del TUIR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie di SANILOG tutti i\nlavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto in dipendenza\ndi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso\nl’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento di detto istituto è previsto il solo contributo a\ncarico dei datori di lavoro, il cui importo è di € 120,00 annuali a\ndecorrere dall’1.7.11 per ciascun lavoratore (al netto del contributo di\nsolidarietà INPS attualmente stabilito al 10% e al lordo delle spese di\nfunzionamento del Fondo) da versare in rate mensili ovvero nei modi e tempi che\nsaranno definiti dal Consiglio d’amministrazione di SANILOG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto e\nindiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a\ncarico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella parte normativa\u002Feconomica del presente CCNL si è tenuto conto della\nincidenza delle quote (€ 120,00 all'anno per lavoratore e relativo contributo\ndi solidarietà INPS al 10%) per il finanziamento dell’assistenza sanitaria\nintegrativa. Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi\nsuddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita\ndelle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno\nsubito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad\nassistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non\nsono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando\nsuccessivamente le condizioni di adesione a SANILOG circa gli importi definiti\ndalla contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente\naccordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla\npresente intesa aderendo a SANILOG.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella sezione\nartigiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rate relative al periodo luglio-dicembre 2011 verranno versate in una\nunica soluzione nel mese di settembre 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prendendo atto dei ritardi nelle procedure di costituzione e di avviamento\ndella Cassa, le Parti convengono che le rate di contribuzione relative al\nperiodo gennaio 2012 - 15 novembre 2012 non sono dovute. Per la restante parte\ndi novembre 2012 la rata dovuta sarà pari ad € 5,00. Dal successivo mese di\ndicembre la contribuzione riprenderà nella misura ordinaria prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese aderenti alla CONFTRASPORTO viene previsto un periodo entro\nil quale CONFTRASPORTO e le OO.SS. si confronteranno al fine di svolgere gli\nopportuni approfondimenti circa l’adesione a un fondo sanitario del settore,\ntenuto conto della appartenenza al sistema confederale CONFCOMMERCIO.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Ente Bilaterale - EBILOG.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti hanno convenuto di istituire un Ente Bilaterale Nazionale per il\nsettore Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (EBILOG) con il compito di\nsvolgere le seguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interventi a favore del personale autista a cui sia stata sospesa e\nritirata la patente di guida;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per\nfigure specifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verifica e monitoraggio dell’andamento sulla stabilità\noccupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e\nsicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e\ncontemporaneamente di ridurre i premi INAIL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tutte le materie che le Parti decideranno di inserire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al finanziamento dell’Ente Bilaterale è destinata, a partire\ndall’1.7.11, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12\nmensilità) di € 2,00 a carico delle imprese per ciascun lavoratore in forza\ne di € 0,50 a carico dei lavoratori, che le imprese verseranno in rate\nmensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio direttivo\ndell’Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che\nnon aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo\ncontributo all’Ente Bilaterale (€ 2,00 per 12 mensilità) devono erogare\nuna quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR, “elemento\naggiuntivo della retribuzione”) pari ad € 5,00 mensili per 12\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella sezione\nartigiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rate relative al periodo luglio-dicembre 2011 saranno versate in una\nunica soluzione nel mese di settembre 2012. Prendendo atto dei ritardi nelle\nprocedure di costituzione e di avviamento dell’Ente le Parti convengono che\nle rate di contribuzione relative al periodo gennaio 2012 - 15 novembre 2012\nnon sono dovute. Per la restante parte del mese di novembre 2012 la rata dovuta\nsarà pari ad € 1,00 a carico azienda e ad € 0,25 a carico del lavoratore.\nDal successivo mese di dicembre la contribuzione riprenderà nella misura\nordinaria prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Lavoratori stranieri.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, preso atto del crescente rilievo nel settore della occupazione dei\ncittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate\nall’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso\nattività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi\nmirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale,\naziendale). A tale proposito si richiamano le disposizioni previste dagli artt.\n20 e 22, Parte Comune, del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Tossicodipendenza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato\ndalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che\nintendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nServizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e\nsocio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per\nil tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta alla\nesecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è\nconsiderata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa\nnon retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere\nposti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il\nservizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1) e 3) è consentito il\nricorso alla assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 2),\nlett. b), legge 18.4.62 n. 230 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di\nparticolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,\nnonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza,\nl’incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di\nlavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla\nincolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del ministro\ndel Lavoro, di concerto con il ministro della Sanità, e sono sottoposti, a\ncura di strutture pubbliche nell'ambito del SSN e a spese del datore di lavoro,\nad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima della assunzione in\nservizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità\nstabilite dal decreto interministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del\nrapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore\ndall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza,\nl’incolumità e la salute dei terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dal DPR 9.10.90 n. 309 e s.m. Conseguentemente, per l'applicazione\ndelle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle\nstrutture e dagli Organismi pubblici competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione del presente articolo è estesa a decorrere dall’1.1.13\nalle imprese destinatarie della Parte Speciale, sezione II, del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>MINIMI TABELLARI MENSILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"719\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"249\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"102\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">livello  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">1.6.13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">1.10.14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">1.10.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"justify\">parametri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Quadri\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+44,81) 2.014,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+44,81)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2.059,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+48,65)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2.108,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">169\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+42,16)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.891,78\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+42,16)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.933,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+45,77)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.979,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">159\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+38,71)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.738,03\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+38,71)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.776,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+42,03)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.818,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">146\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+35,00)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.569,37\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+35,00)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.604,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+38,00)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.642,37\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">132\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">3S Junior)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(rif. art. 11 quarter)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+34,20)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.533,70\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+34,20)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.567,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+37,14)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.605,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">129\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+33,94)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.527,99\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+33,94)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.561,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+36,85)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.598,78\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">128\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">4)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+32,35)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.452,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+32,35)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.485,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+35,12)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.520,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">122\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">4J)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+31,55)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.414,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+31,55)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.446,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+34,26)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.480,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">119\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+30,76)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.385,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+30,76)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.416,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+33,39)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.450,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">116\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+28,90)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.294,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+28,90)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.323,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+31,38)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.354,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">109\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">6J)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+26,51)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.191,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+26,51)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.217,56\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable width=\"719\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"95\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"justify\">(+28,79)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">1.246,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Ctable width=\"719\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"102\">\n      \u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"719\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prima rata di aumento assorbe interamente la rata di acconto di pari\nimporto prevista dall’Accordo 5.6.13 che pertanto non deve essere erogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi\ncontrattuali, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari\nad € 1.779,00 mensili riferita al liv. 3S).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con la determinazione dei suddetti aumenti è\nstato salvaguardato il potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del\nsettore, riferito al periodo di valenza contrattuale del presente rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esclusivamente per la 14a mensilità relativa al 2013, la prima tranche di\naumento non ha incidenza sulla determinazione di tale mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cp>Una tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad integrale copertura del periodo 1.1.13\u002F31.5.13, ai soli lavoratori in\nservizio alla data di stipula del presente Accordo verrà corrisposto un\nimporto forfettario lordo ‘pro capite’ di € 88,00 suddivisibile in quote\nmensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo\ninteressato. L’importo di cui sopra sarà erogato in 2 rate di pari importo,\ndi € 44,00 ciascuna, l’una con le competenze di novembre 2013 e l’altra\ncon le competenze di febbraio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo ‘una tantum’ sarà inoltre ridotto proporzionalmente per il\npersonale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal\nfine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre\nquelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo forfettario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari\nistituti contrattuali e della determinazione del TFR.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Capitolo III - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le Parti\nconvengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale\nprevista è quella del lavoro a tempo pieno e indeterminato, utilizzando gli\nstrumenti di flessibilità del mercato del lavoro per cogliere le opportunità\ndi crescita e sviluppo aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili\na livello aziendale secondo le norme del presente CCNL previa informativa alle\nstrutture sindacali competenti, le Parti convengono che l’insieme dei\nlavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione)\nnon potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo\nindeterminato a livello aziendale e del 47% a livello di ogni unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta percentuale del 27% è elevata al 35% per tutti i contratti\nattivati durante la vigenza contrattuale del presente CCNL e per la durata dei\ncontratti stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche\nattraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È comunque consentita l’attivazione di contratti di cui sopra sino a 10\nunità, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo\nindeterminato in atto nell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di ‘start up’, per i\nprimi 2 anni di avvio della nuova attività lavorativa con accordi sindacali da\nstipularsi a livello aziendale\u002Fterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la\nnecessità di flessibilità del mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo\nindeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione\ncongiunturale del settore, le Parti convengono di non applicarli al settore. Le\nParti, inoltre, convengono di riesaminare le misure di flessibilità del\nmercato del lavoro in sede di rinnovo del CCNL per valutarne l’efficacia e la\ndiffusione alla luce delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti\ndelle persone che vi lavorano e dell’eventuale evoluzione normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta premessa all’art. 55.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si richiamano all’Accordo europeo UNICE-CEEP-CES del\n18.3.99 nel quale, riconoscendo che i contratti di lavoro a tempo indeterminato\nsono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si\ndichiara che i contratti a tempo determinato rappresentano una tipologia di\nimpiego funzionale ad attività e servizi specifici, atta a soddisfare le\nesigenze sia aziendali che occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle\nnorme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste\nper l’assunzione a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di\nlavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico,\nproduttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati\nperiodi dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)commesse improvvise e\u002Fo importanti con consegne in tempi ristretti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)manutenzione straordinaria degli impianti e\u002Fo trasloco di sede, uffici,\nmagazzini etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti\nstraordinari o sperimentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono\nl'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente\nimpiegate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)esecuzione di un servizio e\u002Fo di un appalto definiti o predeterminati nel\ntempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)necessità derivanti dalla intensificazione della attività lavorativa cui\nnon sia possibile sopperire con il normale organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative aventi carattere di\ntemporaneità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)fase di avvio di nuove attività e\u002Fo di nuovi servizi, ai sensi\ndell’art. 10, comma 7), lett. a), D.lgs. 6.9.01 n. 368 per un periodo non\nsuperiore a 18 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del\nposto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infermità per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infortunio sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aspettativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di\ncui alla legge 18.1.92 n. 16 e s.m.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.lgs.\n26.3.01 n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo\ndeterminato costituiranno materia di esame preventivo a livello di unità\nproduttiva con le RSU\u002FRSA o, in mancanza di queste, in sede locale con le\nOO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i\nsindacati a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il\npersonale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2),\nlett. b), c), d), e), f), g), h), i), non può eccedere mediamente nell’anno\nla misura del 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere\nelevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle\nRSU in funzione delle specifiche esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se dalla applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di\nunità, il numero degli assumendi è elevato alla unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o\nindirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al\ncomma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore entro 5 giorni calendariali dall'inizio della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro\nsubordinato non è ammessa nei casi seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità\nproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a\nlicenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che\nabbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\ncontratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso\nper provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai\nsensi dell’art. 8, comma 2), legge 23.7.91 n. 223;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle\nmansioni cui si riferisce il contratto a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi\nai sensi del T.U. n. 81\u002F08 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a 3 mesi sia\nnei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare\nl'affiancamento della lavoratrice\u002Flavoratore che si deve assentare sia rispetto\nal periodo di inizio della astensione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n.\n151\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi,\ncompresa l’eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto\nindividuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo\ndeterminato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dagli Avvisi Comuni del 10.4.08, del\n24.4.08 e dell’11.6.08, sottoscritti rispettivamente dalla CONFINDUSTRIA,\ndalle Associazioni artigiane e dalla CONFETRA con CGIL, CISL e UIL, un\nulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere\nstipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione\nche la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente\nper territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle OO.SS.\ncomparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia\niscritto o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'onere della prova relativa alla obiettiva esistenza delle ragioni che\ngiustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente\nfissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 9), il datore di lavoro\nè tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della\nretribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al 10°\ngiorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al 20° giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in caso di contratto\ndi durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il\ncontratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti\ntermini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l’intervallo di tempo per la riassunzione a\ntermine del lavoratore, ai sensi dell’art. 5, comma 3), ultimo periodo,\nD.lgs. n. 368\u002F01 e s.m., è fissato in 10 giorni in caso di contratto di durata\nfino a 6 mesi e in 20 giorni nel caso di contratto di durata superiore a 6 mesi\nper tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine di cui al comma\n2) del presente articolo. Qualora la riassunzione avvenga prima dei suddetti\ntermini, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali\nquelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro\nsi considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie,\nla 13a, la 14a mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto nella\nimpresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,\nintendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei\ncriteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in\nproporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento\nnon sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un\ntrattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a\ntempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione\nsufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine\ndi prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato,\ndirettamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle\nOO.SS. stipulanti, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo\nindeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo\ndeterminato, che si rendessero disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a\ntempo determinato, per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2), legge\n28.2.87 n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso\nla stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si\nestingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e il\nlavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, per iscritto, in tal\nsenso la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di\ncessazione del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il suddetto termine di 1 anno, a parità di richieste di\nassunzione per la medesima qualifica, prevale l’anzianità di servizio\nmaturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo\ndeterminato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità\nanagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo\nindeterminato, il periodo di servizio prestato a tempo determinato è utile ai\nfini del computo dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima dei contratti a termine è di 6 settimane e le norme\nrelative al Fondo di previdenza non si applicano ai contratti di durata\ninferiore ai 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto quanto\nprevisto dal 2° livello di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Contratto a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un\norario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dagli artt. 9, 11, 11\nbis e 11 quinquies del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme\ndel presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate\nsecondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si\nrealizza secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto\nrispetto a quanto stabilito dagli artt. 9, 11, 11 bis e 11 quinquies per il\npersonale a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo\npieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del\nmese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di\nsvolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lett. a) e b), che\ncontempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di\nnon lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione a\ntempo parziale, che non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore già assunto con contratto a tempo parziale può richiedere di\neffettuare una prestazione di durata inferiore a quanto previsto dal presente\ncomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione giornaliera continuativa che il personale con rapporto a\ntempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore, fino a 6\nore la prestazione avverrà senza interruzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta\npuntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della\ncollocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana,\nal mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7) e\n8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo\nparziale può essere svolto secondo modalità flessibili, che consentano la\nvariabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa come\nstabilita al precedente comma 6), quando lo stesso sia stipulato a tempo\nindeterminato e nel caso di assunzione a termine per sostituzione di personale\ncon diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono\nessere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche,\nche stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della\nprestazione lavorativa inizialmente pattuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili, nonché\ndelle modalità elastiche di cui ai commi 7) e 8) è giustificata dalla\nnecessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico,\nproduttivo, organizzativo o sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le\nprestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare,\nin ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore ‘pro capite’ pari\nal 20% della prestazione già concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale, secondo le\nmodalità di cui ai commi 7) e 8), richiede il consenso del lavoratore,\nformalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla\nlettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di\nun componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS.\nstipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non\nintegra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione\ndi provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nonché\nla modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi\n7) e 8), deve essere comunicata da parte della azienda al lavoratore con un\npreavviso di almeno 7 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della\nmodifica disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori\ndegli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto\na tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore\nla corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del\n15% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi 5 mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo flessibili, il lavoratore ne può dare disdetta con un preavviso di 1\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori,\ndi stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo\nparziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà della azienda\nrichiedere e del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in\npresenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle\nconnesse a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del\nposto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a\n90 giorni calendariali consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la\nprestazione già concordata. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare\nlavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti\ndisciplinari. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la\nmaggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della\nquota oraria della retribuzione globale e non possono superare, annualmente, il\n30% della prestazione già concordata. Fermo restando il tetto di cui al comma\nprecedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale\ne misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al\nlimite massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente\nlavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista\nprestazione di lavoro. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo\nverticale, tali ore supplementari possono essere effettuate fino al limite\nmassimo settimanale o mensile del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e\nnelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Le\nprestazioni rese nella giornata di sabato saranno retribuite con le\nmaggiorazioni previste dall’art. 13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il\nlimite massimo complessivo annuale di ore ‘pro capite’ di cui al comma 16),\nsi darà luogo alla corresponsione della maggiorazione oraria comprensiva degli\nistituti legali e contrattuali del 40%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di\nprestazioni lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla\nspecifica disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al\nsuperamento dell’orario normale di lavoro giornaliero e\u002Fo settimanale di cui\nagli artt. 9, 11, 11 bis e 11 quinquies del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione\nstabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della\nridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a\ntempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile\nche il lavoratore è tenuto ad assicurare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle\ndisposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve\nle esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi\ndei principi di non discriminazione previsti dalla normativa vigente. Pertanto,\nle clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari\ncaratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata\ndella prestazione e alla conseguente misura della retribuzione ivi comprese,\nanche mediante riposo compensativo, le semi-festività previste dall’art. 60,\nlett. c); i permessi retribuiti previsti dal precedente art. 20, comma 3),\npossono essere fruiti per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e\nviceversa deve avvenire con il consenso delle Parti, le quali possono stabilire\nle condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata\npredeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa\ncomunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.\nQualora il tempo parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione di\npersonale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di\nlavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato\nosserverà il tempo di lavoro parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale consenso delle Parti deve risultare da atto scritto, convalidato dalla\nDirezione provinciale del lavoro competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità\nprevisto dal comma 1), art. 64 del presente CCNL potranno godere di un periodo\ndi lavoro ‘part-time’ della durata di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno\ne viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili\nrelativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura\nproporzionale alla effettiva durata della prestazione lavorativa nei due\ndistinti periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare\nrichiesta di passare a tempo parziale. L’azienda si riserva di accogliere\ntali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di previsione di assunzione di personale a tempo parziale e\nindeterminato il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al\npersonale già dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato\noccupato in unità produttive site nell’ambito provinciale, adibiti alle\nstesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è\nprevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo\naccessibile a tutti nei locali dell’impresa e ad accogliere prioritariamente\nle eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei\ndipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia\nl’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi\nprioritariamente di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati\nproblemi di salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente\ndei familiari; motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai\n3 anni; motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto\ndella maggiore anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una\nridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di\nterapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’ASL\nterritorialmente competente hanno diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il\nrapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in\nrapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni\ncaso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale trovano\napplicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti\nnorme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio\nprestati a tempo pieno vengono computati per intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno\nprioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano\nrichiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità\nproduttive site nell’ambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a\nmansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione.\nA tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore\nanzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore\nanzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre\ndell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato\nnella azienda non può eccedere mediamente nell’anno il 25% del personale\ndipendente (con arrotondamento all'unità superiore), tale percentuale può\nessere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la RSA, RSU o\ndelegato di impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti; in tali\naccordi dovrà essere inoltre specificato il numero dei contratti per i quali\ndovrà essere aumentato l’orario settimanale di lavoro in misura non\ninferiore alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui sopra sarà data priorità\nal personale già in forza all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al comma precedente la suddetta percentuale del 25% può\nessere elevata fino al 38% del personale dipendente (con arrotondamento alla\nunità superiore) nel caso in cui l’azienda comunichi alle RSA\u002FRSU o, in loro\nassenza, alle OO.SS. territoriali di aver ottemperato a quanto previsto dai\nprecedenti commi 23) e 24). Tale percentuale potrà essere elevata fino al 48%\nper ulteriori part-time con almeno il 65% della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita, comunque, l’attivazione di contratti part-time sino a 10\nunità, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e\nindeterminato in atto nell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell’art. 35, legge n.\n300\u002F70, come unità a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese che occupino da 0 a 3 dipendenti è comunque consentita\nl’assunzione con contratto part-time di 3 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 57 - Apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del D.lgs. n. 167\u002F11 (Testo Unico sull’Apprendistato) le\nParti concordano la seguente disciplina dell’istituto dell’apprendistato\nprofessionalizzante; per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato\npreviste dal suddetto decreto si rinvia alle relative disposizioni legislative\ndi attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di\napprendistato stipulati successivamente al 25.4.12. Agli apprendisti assunti\nentro la suddetta data continuerà ad applicarsi la precedente disciplina\nlegale e contrattuale in forza del regime transitorio di cui all’art. 7,\ncomma 7) del citato Testo Unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con\nlavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla\nqualificazione professionale attraverso un percorso formativo per\nl’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi della legge 28.3.03 n. 53, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto\nscritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il piano formativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato\nper i livelli compresi tra il 6 junior) e l’1) inclusi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari\nprofili professionali è pari a quello previsto dall’art. 5 del presente CCNL\nper la generalità dei dipendenti a seconda dei livelli di inquadramento. Detto\nperiodo sarà ridotto della metà quando si tratta di un lavoratore che\nnell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi\nformativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti\nall’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il\nperiodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto\ndall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto previsto dal successivo comma 9), la durata del contratto di\napprendistato è stabilita dalla tabella A) riportata nel presente articolo che\nfissa durate differenziate a seconda dei livelli di inquadramento, definendo\naltresì per ciascuno di essi il trattamento retributivo da calcolarsi in\npercentuale sul minimo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dal precedente comma, in base all’art. 4,\ncomma 2) del citato Testo Unico e secondo quanto chiarito dal Ministero del\nLavoro con la risposta ad interpello n. 40\u002F11, le Parti individuano nella\ntabella B) riportata nel presente articolo i profili professionali operai\ndell’artigianato e delle figure equipollenti a quelli dell’artigianato per\ni quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 5 o 4\nanni; anche la tabella B) riporta per ciascun profilo il trattamento\nretributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante\nper i profili di cui alla tabella B) in questione non è esercitabile dalle\naziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver\nmantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di apprendistato, relativi\nagli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti; detta regola non trova\napplicazione fino a 3 unità non confermate. Fatta eccezione per le\ndisposizioni di cui al precedente periodo, resta confermato quanto previsto dal\nsuccessivo comma 14) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o\nper le altre cause previste dal T.U. n. 151\u002F01, per malattia o infortunio per\nperiodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine\ndi poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di\napprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più\ndatori di lavoro, così come quelli svolti presso gli Istituti di formazione,\ndevono essere certificati dalle aziende ovvero dagli Istituti di formazione e\nsi cumulano, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi,\npurché l’addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente\nai fini dei limiti numerici per l’applicazione del titolo III, legge n.\n300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale\nassunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la\nnormativa di cui agli artt. 63 e 77.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante\nnon è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un\nnuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno l’80% dei\ncontratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non\ntrova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo rimanendo il limite\nsuddetto delle 5 unità, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di\napprendistato darà diritto al recupero di 1 unità. Nella percentuale di cui\nsopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta\ncausa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la\nproposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,\ni contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di\napprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un “tutor”.\nPer quanto concerne l’apprendistato professionalizzante per i profili degli\nautisti inquadrati nei livv. 3S), 3S junior) (rif. art. 11 quater), 3) (3 e 4\nper CCNL ASSOLOGISTICA) e 4), considerando che per la guida dei veicoli\nindustriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge\nche attestano la specifica idoneità tecnica, le Parti concordano che quanto\nprevisto dal presente comma sia realizzato prescindendo dall’affiancamento\nfisico del tutor.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un\nmonte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue (ivi\ncompresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato-Regioni\ndel 21.12.11) per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche; tale formazione sarà integrata dalla offerta formativa\npubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per l’acquisizione delle\ncompetenze di base e trasversali (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 167\u002F11).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra\nstruttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, ‘on the\njob’, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e\nstrumenti di e-learning.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della normativa vigente l’azienda dovrà essere in grado di\nerogare formazione disponendo di risorse umane e materiali idonee al\ntrasferimento di competenze (cosiddetta “capacità formativa”). Le Parti\nconvengono che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livv. 6) e\n6 junior), in considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili\nprofessionali la formazione sarà erogata all’interno dell’azienda con\nmodalità in affiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili\nformativi individuati dalle parti stipulanti il presente Accordo. In\nparticolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze\ntecnico-professionali - generali e specifiche - che l’apprendista dovrà\nacquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare\ne\u002Fo modificare i profili e il Piano formativo in relazione alle specificità e\nalla tipologia della attività svolta dall’azienda solo a seguito di accordo\nstipulato a livello territoriale o nazionale con le OO.SS. firmatarie del\npresente CCNL. La formazione effettuata e le competenze acquisite durante\nl’apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino,\nsecondo le modalità definite dalla normativa in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della piena operatività del libretto formativo, la registrazione\ndella formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli\nfirma che attestino l’avvenuta formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle\nRSA\u002FRSU, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati\nnei 12 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"633\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"328\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"271\">\u003Cp align=\"center\">percentuali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">per calcolo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">minimo contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">1° anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">2° anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3° anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">3S) non autisti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">3) non autisti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">4) esclusi profili  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di cui alla tab. B)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">4 junior) esclusi profili\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di cui alla tab. B)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">5)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">6)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"328\">\u003Cp align=\"justify\">6 junior)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"justify\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"427\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"54\">\n  \u003Ccol width=\"50\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">profili\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"5\" width=\"306\">\u003Cp align=\"center\">percentuali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">per calcolo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">minimo contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">1° anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">2° anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">3° anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">4°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"justify\">5°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp align=\"justify\">autisti classificati al liv. 3S)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp align=\"justify\">autisti classificati al liv. 3S\n        junior)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(rif. art. 11 quater)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp align=\"justify\">autisti classificati al liv. 3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp align=\"justify\">addetti al magazzinaggio\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp align=\"justify\">addetti alla manutenzione veicoli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"427\">\u003Cp align=\"justify\">addetti alla movimentazione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"54\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"50\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI FORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti\nattinente alle competenze tecnico-professionali generali e in una parte\ndifferenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Parte comune a tutti i profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il contesto di riferimento della impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei\nservizi svolti dall’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con\nparticolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche dei profili formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) addetti alle attività di amministrazione\u002Fsegreteria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione flussi informativi e comunicativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento documenti amministrativo-contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione riunioni ed eventi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione corrispondenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) addetti alla contabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- configurazione sistema della contabilità generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi ragionieristici di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento operazioni fiscali e previdenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborazione bilancio aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) addetti all’amministrazione e finanza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistema di contabilità generale e analitica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborazione budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo andamento economico-finanziario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione servizi bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione acquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) addetti all’amministrazione di filiale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza dei principi ragionieristici di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione attività di fatturazione e contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- predisposizione e gestione documentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenza clienti e segreteria commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione incassi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) addetti alle risorse umane:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza normativa del lavoro e del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi base di amministrazione e di gestione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi ragionieristici di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) addetti all’internal auditing:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- individuazione e applicazione dei meccanismi di sorveglianza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività di prevenzione e\u002Fo riduzione rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi ragionieristici di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) addetti ai servizi legali\u002Fassicurativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza normativa contrattuale societaria e amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- predisposizione documentazione legale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività di supporto organi aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contenzioso e precontenzioso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assicurazione e gestione rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) addetti alla qualità, procedure e certificazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi base di qualità, procedure e certificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza normativa di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisi sistema aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione\u002Ftrattamento sistema qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) addetti alle vendite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmazione azioni di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione trattativa commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività di televendita, sviluppo e supporto alla clientela\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività di call center\u002Fassistenza clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) addetti alle attività commerciali e di marketing:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rappresentazione potenziali di zona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisi mercato di riferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- configurazione offerta di prodotto\u002Fservizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- posizionamento prodotto\u002Fservizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conversione operativa strategia commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) addetti alle attività informatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza di base dei sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutenzione e supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza dei sistemi informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) addetti alle attività di controllo, campionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e certificazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo qualitativo e quantitativo delle merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza principi base di contratti e contatti commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di certificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza principi base di fatturazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) addetti alla gestione linee:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pianificazione e gestione dei collegamenti dei flussi di spedizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione risoluzione anomalie ed emergenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione linee di collegamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) addetti alle attività tecniche, amministrative e commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nella gestione dei traffici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutazione scambi internazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- predisposizione della documentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assicurazione delle merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- svolgimento attività preparative al trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza della normativa import\u002Fexport\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) addetti alla gestione della filiale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione commerciale e operativa reparto\u002Fsettore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- amministrazione conto economico del reparto\u002Fsettore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione risorse umane del reparto\u002Fsettore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assistenza clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16) addetti alla gestione del traffico marittimo, aereo, terrestre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e combinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza della normativa e delle singole tariffe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza delle tipologie di spedizioni e trasporti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione amministrativa e contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- determinazione degli instradamenti e combinazioni di carico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza principi base rapporti commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza dei pesi e delle misure delle unità di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17) addetti alla gestione di traffico intermodale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità tecnico-operative nella composizione dei treni blocco\nintermodali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-capacità commerciali nel stipulare contratti con imprese ferroviarie,\nmarittime e aeree;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle condizioni economiche del mercato e della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei pesi e delle misure di unità di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18) addetti al magazzino:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gestione spazi attrezzati di magazzino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- movimentazione e lavorazione merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trattamento dati di magazzino e preparazione documenti per il trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche\u002Fattrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rapporti con il personale terzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nozioni su merci pericolose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19) addetti alla logistica industriale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- programmazione ciclo logistico integrato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- amministrazione magazzino merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pianificazione reti distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione flussi informativi delle merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rapporti con il personale terzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20) autisti di mezzi di trasporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza di base della normativa relativa al trasporto merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione attività documentale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza di nozioni sulla circolazione e sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attività inerenti alla corretta gestione del veicolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza delle tipologie\u002Ftecniche di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21) addetti alla manutenzione dei veicoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza tecnica dei veicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza principi base in tema di attrezzature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di officina\u002Fcarrozzeria e loro manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- primaria manutenzione e preparazione del veicolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza principi base di meccanica\u002Fcarrozzeria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interventi di riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22) addetti alle macchine di movimentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-acquisizione abilitazione all’utilizzo di macchine operatrici di\nmovimentazione, salvo quelli per cui è prevista la patente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza base dei documenti di spedizione, trasporto e magazzinaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza tecnica delle macchine di movimentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23) addetti alla gestione impianti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza base di meccanica, elettronica e impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sistemi tecnologici e manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza processo distributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24) addetti alle attività di guardie particolari giurate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza normativa vigente in materia di circolazione e di recapito di\ncorrispondenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- uso sistemi di sicurezza attivi e passivi in dotazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- addestramento maneggio delle armi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25) addetti al servizio di ricontazione e trattamento di banconote\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e moneta metallica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza e pratica di macchinari conta banconote\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- compilazione modulistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione operativa monete e banconote\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- riconoscimento e selezione delle banconote\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26) addetti alle pratiche automobilistiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei veicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa sulle patenti di guida;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- norme sull’accesso alla professione di autotrasportatore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27) addetti alle operazioni di trasloco:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di imballaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carico e stivaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scarico, movimentazione e collocazione materiali a destino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- smontaggio dei mobili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inventario operativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- custodia in magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28) addetti ai sopralluoghi tecnici nei traslochi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricognizione del materiale da traslocare e dei luoghi da praticare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutazione degli oggetti fragili e delicati e di eventuali oggetti\nd’arte o di valore; presenza di pianoforti o di pezzi pesanti es.\ncasseforti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni per\nl’occupazione di suolo pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-elaborazione di preventivi di spesa anche tenendo conto delle differenti\ncoperture assicurative del materiale da traslocare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 58 - Lavoro somministrato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto\nalle altre forme del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è\nprorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso\nil primo contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti\nproduttivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un\nservizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità\nrichiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle\nimpiegate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del\nposto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità\nproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a\nlicenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che\nabbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\ncontratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso\nper provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai\nsensi dell’art. 8, comma 2), legge 23.7.91 n. 223;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle\nmansioni cui si riferisce il contratto a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi\nai sensi del T.U. n. 81\u002F08 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda utilizzatrice comunica alle RSU\u002FRSA e, in mancanza, alle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OO.SS. territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori\nmaggiormente rappresentative sul piano nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula\ndel contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e\nnecessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le\npredette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro\nalla quale aderisce o conferisce il mandato, il numero e i motivi dei contratti\ndi fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e\nla qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui al comma precedente deve essere attivata anche nel caso\ndi somministrazione e distacco transnazionale europeo, effettuato ai sensi\ndella Direttiva CE 96\u002F71, recepita in Italia con D.lgs. n. 72\u002F00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun\ntrimestre, la media del 15% per il personale viaggiante e del 35% per quello\nnon viaggiante dei lavoratori occupati dalla impresa utilizzatrice con\ncontratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione\ndi contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti\nsuperato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella\npercentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro,\nabbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione I - CCNL TRASPORTO MERCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano alle aziende\naderenti alle Organizzazioni firmatarie il CCNL Trasporto merci 13.6.00 ovvero\na quelle rientranti nel relativo campo di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Ch3>Art. 59 - Flessibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora siano preventivamente concordati con le RSU, ovvero in loro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mancanza con i sindacati territoriali, periodi annuali di flessibilità\ndell'orario di lavoro, l'impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi\ndi orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli\ngruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti della impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di\nflessibilità non potrà superare complessivamente le 150 ore annue,\nsuddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata\nmediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche\nindividuale, in periodi di minore intensità produttiva, sulla base di\nprogrammi prestabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario,\nferma restando la compensazione di cui al precedente comma, verrà corrisposta\nuna quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello\nstesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e\ncomunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni\ndall'effettuazione della maggiore prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa\ndella risoluzione del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore\nprestate in regime di flessibilità oltre l'orario normale di lavoro maggiorate\ndi una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di\nmaggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata e il\n17% già erogato; il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro. Le\nore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in\ndiminuzione del monte annuo di ore straordinarie previsto dal precedente art.\n13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa\nmaggiore prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,\nal lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a fronte dei riposi\ncompensativi di cui sopra, né gli stessi potranno essere compensati con\npermessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti\ndalla sua volontà (malattia, infortunio, maternità etc.) non abbia potuto\nrendere la maggiore controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere\neffettuata al termine della causa impeditiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non fosse possibile osservare\nil programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune\nderoghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deroghe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per un massimo di 4 mesi all’anno, anche non consecutivi e anche non\ncoincidenti con il mese solare, è consentito alle imprese di distribuire\nl’orario di lavoro su 5 giorni in maniera non omogenea nell’arco della\nsettimana, fermo restando il minimo di 32 e il massimo di 48 ore settimanali,\nnonché il minimo di 6 e il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie, con una\nmedia settimanale di 39 ore sui 2 mesi consecutivi, da considerarsi entrambi in\nregime di flessibilità, tranne che ricorrano le condizioni di cui al\nsuccessivo punto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre all’interno del periodo massimo di 4 mesi all’anno, le imprese\nper un periodo massimo di 4 settimane consecutive potranno articolare la durata\ndell’orario normale di lavoro su 6 giornate con le modalità di cui alla\nlettera precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al\ncomma 1) sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva\nlorda pari ad € 75,00, che verrà riproporzionata in base alle effettive\nsettimane di utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al comma\n2) sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda\npari ad € 110,00, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane\ndi utilizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nel mese di flessibilità venisse superata la media delle 39\nore settimanali, le ore in più verranno fatte fruire, nel mese successivo, al\nlavoratore prevalentemente a giornate intere o a mezze giornate; in questo caso\ntale mese non sarà da considerarsi in regime di flessibilità. Qualora le ore\neccedenti non vengano recuperate, saranno retribuite come lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con un anticipo di almeno 45 giorni dovrà essere avviato un esame\npreventivo con la RSA\u002FRSU e\u002Fo le OO.SS. territoriali, in merito alla\napplicazione di tale regime di orario, nonché la distribuzione dell’orario\ndi lavoro, l’inizio e il termine della giornata lavorativa, che in ogni caso\nnon può pregiudicare l’applicazione del suddetto regime di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I mesi di flessibilità non utilizzati dalla impresa non potranno essere\ncumulati con quelli relativi all’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui sopra si applicano solo ai lavoratori con contratto a\ntempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente\ncollegato al trasporto completo e ai traslochi internazionali, per la misura\nmassima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare\nregimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un\nmassimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell’anno.\nTale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del\n20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le\nmodalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS.\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non\npregiudica l’applicazione della suddetta deroga.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 60 - Giorni festivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la domenica o i giorni di riposo compensativi di cui all'art. 10, Parte\nComune del presente CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Capodanno (1 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) lunedì dopo Pasqua (mobile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) anniversario Liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) festa del Lavoro (1 maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Ognissanti (1 novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia\npresso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29\ngiugno, SS. Pietro e Paolo, quale giorno del S. Patrono) o un'altra festività\nda concordarsi tra l'azienda e le RSA o, in mancanza, con le OO.SS. locali, in\nsostituzione di quella del S. Patrono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento,\nstabilita dalla autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà\nriportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in\ncui la festa del S. Patrono coincide con altra festività, le Associazioni\nterritoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere\ninvariato il numero complessivo delle medesime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio\ndella vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione\nlavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario\nnormale giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività di cui al punto b), escluse invece le semi-festività di\ncui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività è\ndovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una\ngiornata, calcolata in base a 1\u002F22 di quella mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività\ncoincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, sia in\ninfortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa\nseguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati\nmotivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la\ndomenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica\ngodendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana,\nfermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della\nfestività col giorno di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale il\nlavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con\nriposo compensativo in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione\nlavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come\nstraordinario festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lett. b),\noltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la\nretribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste\ndall’art. 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà dell’azienda sostituire per il personale viaggiante la\nfestività del S. Patrono del luogo dove si trova la sede, filiale o agenzia\npresso la quale il lavoratore presta la sua opera con 10 ore di permessi\nretribuiti in ragione di anno. I permessi matureranno al momento della\nfestività in questione. I permessi non usufruiti durante l’anno di\nmaturazione decadranno e saranno pagati con le modalità di cui all’art. 9,\ncomma 16).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione che dovrà definire la sezione autotrasporto valuterà\nl’estensione di tale istituto a tutto il personale delle imprese di\nautotrasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni\nfestivi disposta dall’Accordo di rinnovo 26.1.11, ai lavoratori in servizio\nal 26.1.11 è riconosciuto un EDR non riassorbibile pari ad € 10,00 al liv.\n3S) da riparametrare come da tabella seguente. Tale importo, da erogarsi a\ndecorrere da gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"170\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">livello \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">EDR\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Quadro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12,89\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">12,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">11,07\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3S)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">10,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9,75\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">9,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">8,26\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad\nalcun effetto contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)eventuali aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)eventuali altri aumenti comunque denominati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di\ncui all’art. 45, CCNL 1.3.91 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di\nparticolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)erogazioni previste dagli accordi di 2° livello di cui all'art. 38 del\npresente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari\nistituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81\ncome da nota in calce;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) indennità di funzione per i Quadri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) EDR di cui al precedente articolo, comma 8) per i lavoratori in servizio\nal 26.1.11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt. 15, 28 e\n62 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non\nretributivo; per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la\nretribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la\nretribuzione mensile per 168.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente\na un prospetto compilato a norma di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il\npagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al\ntasso ufficiale di sconto maggiorato di 2 punti e con decorrenza dalla scadenza\ndi cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere\nil rapporto con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e\ndi mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi\ncostitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta\nla parte di retribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della “deroga”\nin calce dell'art. 9, non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo\nla retribuzione mensile per 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.1.01 l’indennità di contingenza è stata conglobata\nnei minimi tabellari unitamente all’EDR di € 10,33 mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno\ndiritto è stato stabilito - con CCNL 12.11.83 - nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"249\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"57\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">livello \u003C\u002Fspan> \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">€\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Quadri (ex\n        1S)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21,24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">21,24\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">19,23\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3S)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17,84\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">17,52\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,95\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,70\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"158\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"57\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">16,45\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Rimborso spese - Indennità equivalenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in missione di servizio e a quelli chiamati quali testi in\ncausa civile o penale per motivi inerenti al servizio - fatta eccezione per il\npersonale di cui al comma 3) - l'azienda corrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia in territorio nazionale è dovuto il\nrimborso della I classe);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti\nmassimi in vigore dall’1.9.07:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) prima colazione € 2,04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) pranzo € 25,47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) cena € 25,47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) pernottamento € 59,37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento\ndella missione. Resta inteso che il trattamento previsto al soprastante punto\n2), lett. b), è dovuto anche nel caso che il lavoratore per le implicazioni\ndel servizio o per disposizioni aziendali si trovi fuori dalla sede di lavoro\nper l'intervallo di cui al comma 8), art. 9, ovvero sia impossibilitato a\nrientrare in tempo utile per usufruirlo secondo l'orario prestabilito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le missioni di durata superiori a 30 giorni i rimborsi delle spese\npotranno essere rivisti e concordati diversamente da quanto sopra previsto in\nrelazione alle particolarità delle missioni stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11 bis, nonché il personale\nad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla\nnormale retribuzione globale giornaliera, ha diritto a una indennità di\ntrasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.9.07 le misure dell'indennità di trasferta sono le\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) per i servizi in territorio nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle 6 alle 12 ore € 20,60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle 12 alle 18 ore € 31,82\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle 18 alle 24 ore € 39,96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) per i servizi in territorio estero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle 6 alle 12 ore € 28,74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle 12 alle 18 ore € 41,85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle 18 alle 24 ore € 59,29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti importi giornalieri sono incrementati dalle seguenti somme\nriferite a ciascuna fascia temporale e tipologia di servizio nazionale e\ninternazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 0,60 dall’1 gennaio al 31 dicembre 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 0,60 dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese di cui all’art.11 quater, comma 2), gli incrementi di cui\nsopra si considereranno automaticamente assorbibili nei valori delle\nforfettizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori della indennità di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi\ndi rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 1), lett. b),\nsaranno adeguati all'indice ISTAT del costo della vita in occasione del rinnovo\ndel CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure per l'indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono\napplicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le\nore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure\npreviste al punto 1), cumulandosi i due trattamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura\nrestitutoria nella misura fissata dalle Parti e può essere integrata fino alla\nconcorrenza dei limiti stabiliti per l’esenzione contributiva e fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi\ncollettivi aziendali o territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall’IRPEF hanno natura\nretributiva e sono computabili esclusivamente nel TFR, sempre che l'indennità\nsia erogata in modo non occasionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà\ndiritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi\nnel complesso le 6 ore continuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata\nciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto\nalla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al\nlavoratore sia concessa 1 ora di libertà in sede per consumare il pasto e\nsempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle\n14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino\nal loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale che goda del trattamento di trasferta le prestazioni dalle\nore 22 alle 6 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai\nprecedenti artt. 12 e 13, essendo concordata l'indennità di lavoro notturno di\ncui all'art. 16 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Malattia, infortunio, cure termali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A) Malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni normative ed economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino\ninabilità temporanea del lavoratore, desunta dalla apposita certificazione\nmedica e derivanti da cause non attinenti all’attività lavorativa occorsi\nfuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti\nprevidenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza deve essere comunicata all'azienda entro le prime 2 ore\ndall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza\nstessa, salvo i casi di giustificato impedimento. Per il personale viaggiante e\nper il personale che effettua turni continui avvicendati, l’assenza deve\nessere comunicata almeno 4 ore prima dell’inizio del servizio affidato ovvero\ndell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi il lavoratore dovrà altresì comunicare la prognosi\ntempestivamente e comunque non oltre la giornata di rilascio del certificato.\nAi fini delle suddette comunicazioni l’azienda metterà a disposizione un\nrecapito telefonico e\u002Fo indirizzo e-mail. In caso di mancato adempimento degli\nobblighi sopra indicati l’azienda potrà adottare la procedura disciplinare\ndi cui all’art. 32 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore è tenuto a comunicare il luogo dove lo stesso è\nreperibile durante la malattia, se diverso dal domicilio comunicato\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare alla azienda il certificato\nmedico attestante la malattia entro il 2° giorno successivo a quello del suo\nrilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il 2° giorno successivo a quello del rilascio del\ncertificato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine\nd'invio o di consegna è posticipato al 1° giorno non festivo immediatamente\nseguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale\nin caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da\nparte dell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prosecuzione della assenza deve essere comunicata e certificata\ncon le stesse modalità sopra previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non\nsuperiore a 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore\nai 5 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di\nassenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente\ngravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i\nlavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i\nlavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo\ncoincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi\nmomento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con\nl'esclusione del periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà\naccordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia,\nnella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è\ncomputabile ad alcun effetto contrattuale nella anzianità di servizio. La\nrichiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il 2°\ngiorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere\ninoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al\nlicenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di\nlicenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda\nnon proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo\nall'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli\neffetti del preavviso e del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale\nindividuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8), lett. A) del\npresente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)corresponsione della intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e\ndella metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non\nsuperiore a 5 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)corresponsione della intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e\ndella metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute\ndall'INPS ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di\nretribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione delle quote di integrazione a carico della azienda si\nprende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale\nretribuzione globale mensile di cui all’art. 61 del CCNL, comma 1), punti 1),\n2), 3), 4) e 6) aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico\ndel dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore\nl'intero trattamento di cui al presente articolo, mantenendo distinte le quote\ndi integrazione da quelle relative alla indennità in relazione alle quali\nrimetterà copia della documentazione predisposta per l'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le\nnorme relative alla conservazione del posto e al trattamento retributivo di cui\nal presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto\nstesso, fermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS,\nprevisto in termini di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>B) Infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni normative ed economiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali\ndall'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e\nsoccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (DPR\n30.6.65 n. 1124, DPR 27.4.55 n. 547).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare\nimmediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli\naccada, anche se di lieve entità e della eventuale continuazione dello stesso.\nIl datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL e all'autorità di\nPubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che\nsiano prognosticati non guaribili entro 3 giorni; tale obbligo scatta\nunicamente in presenza di infortuni denunciati come tali al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse\ndisposizioni previste alla lett. A), commi 3), 4), 5) e 6) del presente\narticolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo\ncertificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo\nriconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione della indennità\nper l'invalidità temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 bis)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di infortunio o malattia professionale l’Azienda\nriconoscerà al lavoratore il trattamento complessivo di cui comma 12) della\nprecedente lett. A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti\ndai commi 8) e 9), lett. A) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea valgono\nle disposizioni dei commi 5) e 6) qui sopra riportati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte di indennità afferente i ratei di 13a e 14a mensilità, anche\nquella afferente le ferie e i riposi compensativi, sarà trattenuta\ndall’azienda in quanto poi tali istituti non potranno subire in nessun caso\nalcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e\u002Fo fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che qualora la parte di indennità dovuta dall'INAIL utilizzata\nper determinare le quote di integrazione sia maggiore del trattamento previsto\ndal presente articolo e anticipato dalla Azienda, l’intera indennità\nrisulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell’azienda non si farà\nluogo a ritenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro, all’azienda che non si avvalga del\nsistema di compensazione diretta con l’Istituto assicuratore, è data\nfacoltà di recuperare l’anticipazione corrisposta, in occasione del 2°\nperiodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è\navvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell’Istituto\nassicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare alla azienda il\nprospetto di liquidazione della indennità rilasciatogli dall’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Malattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni\ndi legge (DPR 30.6.65 n. 1124).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D) Malattia e infortunio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni normative comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il controllo delle assenze si richiama l'art. 5, legge\nn. 300\u002F70, nonché la legge n. 638\u002F83 e le relative disposizioni di\nattuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di\nlavoro al fine di poter essere sottoposto all’eventuale visita di controllo\nnelle seguenti fasce orarie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle ore 10 alle 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dalle ore 17 alle 19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte\nsalve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle\ncompetenti autorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve\nessere tempestivamente comunicato all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, per i motivi giustificativi previsti dall'INPS, abbia\nnecessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra\npreviste è tenuto, salvo giustificato impedimento, a darne preventiva\ncomunicazione all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4), non sia\nreperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie\nindicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di\nlegge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi\nimmediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assistenza di malattia e infortunio sul lavoro a favore del prestatore\nd'opera si provvede nei termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei\ncontratti collettivi vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E) Cure termali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze per cure termali, così come individuate dalle vigenti\ndisposizioni di legge, concesse dagli Enti a proprio carico, danno luogo al\nseguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti\nOrganismi sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o\nriabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare\nun ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà\napplicato per ogni giornata di assenza il trattamento economico di malattia di\ncui al comma 12) delle “Disposizioni normative ed economiche” del presente\narticolo nella misura del 90% della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda all'azienda dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo\nrispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere\nal lavoratore eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti\npresso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino\nchiaramente indicati nella certificazione prodotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti Organismi non\ncontenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo\nautorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere\nconcordati tra il lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio\ne, comunque, in un arco di tempo non superiore a 3 mesi dalla data della\nrichiesta presentata dalla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. ribadiscono che le visite fiscali previste dalla legge 11.11.83 n.\n638 sono finalizzate unicamente ad accertare l'effettiva sussistenza dello\nstato invalidante e pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si\ngiustifichi solo se diretto a controllare assenze non confermate, nell'ambito\ndella stessa prognosi, da precedenti controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie riconoscono che livelli anomali di assenze improvvise e\nnon pianificate sono tra le cause che incidono negativamente sulla\norganizzazione produttiva, sulla efficienza e sulla competitività delle\naziende e, di conseguenza, sulla stessa occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie confermano quindi che la diminuzione del fenomeno\nrientra tra gli obiettivi della loro azione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, laddove a livello aziendale si riscontrassero fenomeni di\nassenteismo anomalo, le Parti si impegnano ad individuare e mettere in atto,\nnell’ambito di specifici accordi aziendali, ogni misura e strumento\nfinalizzato a disincentivare e contrastare tali condotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveall\">\u003Ch3>Art. 64 - Tutela della maternità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgs. n.\n151\u002F01 e dei decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della\nmaternità, l'azienda deve comunque in tale evenienza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)conservare il posto per un periodo di 8 mesi, di cui 2 prima del parto e 6\ndopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell’art. 20 del\nsuddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese\nprecedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva\nassenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi\ncriteri previsti dal precedente art. 63 di quanto le lavoratrici percepiscono\nper atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge,\nl'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza e il\n50% di essa per il 6° mese.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inizio della assenza è determinato dal certificato medico di cui all'art.\n21 del T.U., ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato\ndall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 17 del medesimo T.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva\nfacoltà di assorbirle da quelle di cui alle lett. a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si\napplicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo del presente CCNL\nquando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno\nin cui si manifesta la malattia stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso\ndell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui all’art. 32 del\nT.U. sulla maternità deve preavvisare l’azienda, mediante comunicazione\nscritta, almeno 15 giorni prima della usufruizione di tale diritto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Composizione delle RSU.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di recepire l'Accordo interconfederale 20.12.93 per la\ncostituzione delle RSU. Il numero massimo dei componenti le RSU è il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 110\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-6 componenti nelle unità produttive che occupano da 111 a 250\ndipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 250 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Previdenza per le aziende del terziario - FASC (Fondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Agenti Spedizionieri e Corrieri).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A favore degli impiegati e dei quadri dipendenti da aziende inquadrate, agli\neffetti contributivi, nel settore Terziario è mantenuto il trattamento di\nprevidenza istituito con il CCNL 25.1.36 e s.m.i. e confermato dal D.lgs. n.\n509\u002F94 che ne ha ribadito l’obbligatorietà (FASC).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi al FASC vengono calcolati sulla retribuzione globale mensile di\nfatto soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali di legge, nonché\nsulla 13a e sulla 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati di età inferiore ai 18 anni sono esclusi dalla iscrizione al\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono altresì che per il periodo successivo al momento della\ncessazione degli obblighi contributivi al Fondo, l'aliquota a carico delle\naziende andrà a far parte in cifra fissa della retribuzione al netto degli\noneri contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi al FASC sono determinati nella misura del 2,5% a carico dei\nlavoratori e del 3,1% a carico delle imprese, di cui lo 0,6% a titolo di\nadesione contrattuale secondo la convenzione prevista all’art. 6, comma 3)\ndello Statuto del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo\ndi prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con\ndecorrenza dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale della FAI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo dello 0,6% a titolo di adesione associativa, previsto dal\ncomma 5) del presente articolo, non è dovuto dalle imprese associate alla\nFAI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale della CONFETRA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese non destinatarie del presente articolo scattano integralmente\ngli obblighi di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252\u002F05, così come\nattuato dall’art. 50 del presente CCNL (PREVILOG).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Reperibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad eccezione del personale viaggiante di cui agli artt. 11 e 11 bis del\npresente CCNL che non sia impiegato in servizi di pubblica utilità ed\nemergenza, possono essere individuate a livello aziendale, previo esame\ncongiunto per una sua definizione con le RSU\u002FRSA, le figure professionali\nsoggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze\ntecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell’azienda,\nnonché alla sicurezza delle strutture. A livello aziendale saranno altresì\nindividuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante\nal lavoratore in reperibilità, nonché le modalità applicative di un\neventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della\nreperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo,\ndi compiere turni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi in materia eventualmente esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione II - CCNL ASSOLOGISTICA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano alle aziende\naderenti ad ASSOLOGISTICA, ovvero a quelle rientranti nel campo di applicazione\ndel relativo CCNL 7.7.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di recepire l'Accordo interconfederale 20.12.93 per la\ncostituzione delle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo dei componenti delle RSU\u002FRSA è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 125;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 126 a 300;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti delle RSU\u002FRSA, in caso di mancata costituzione delle stesse,\nvengono attribuiti alle RSA di cui all'art. 19, legge 20.5.70 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che le Aziende, in uno o più periodi dell'anno o\ndell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a\nfluttuazioni di mercato e\u002Fo punte di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto sopra, le Aziende potranno realizzare orari\nsettimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva\no per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale\ndell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva\nfino ad un massimo di 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al\nlimite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi\ndi conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane\ncon prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale verrà\ncorrisposta la maggiorazione del 25% da liquidare nei periodi di superamento\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previo incontro con le RSU\u002FRSA saranno comunicati i periodi previsti di\nmaggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie per\nl'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente\nentro 180 giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in\nflessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali\ne festive, salvo accordo fra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese\nche organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni,\nprevio esame congiunto con le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che le eventuali variazioni saranno comunicate alle RSU\u002FRSA con\nalmeno 24 ore di anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di\nflessibilità consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna\ncorresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la\nmedia di 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conteggio delle ore straordinarie viene fatto al termine di ogni\nbimestre; le ore lavorate nella settimana oltre la 40a saranno retribuite con\nla maggiorazione del 17%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro eccedenti la media bimestrale delle 40 ore settimanali sono\nretribuite con le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario e con\nl'assorbimento della maggiorazione del 17% di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane\ncon prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane\nlavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Giorni festivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tutte le domeniche oppure i giorni di riposo settimanale compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)anniversario della Liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)festa del Lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2) Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3) festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(7) S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(8) S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(9) giorno successivo alla Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la quale il\nlavoratore presta la sua opera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle festività di cui ai punti b) e c) coincidesse con la\ndomenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico\nmensile, 1 giornata di retribuzione di fatto. Le OO.SS. periferiche, per le\nfestività di cui ai punti b) e c), coincidenti con la domenica, concorderanno\n- entro gennaio di ciascun anno - altrettante festività sostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso non si darà luogo al trattamento economico previsto al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di esemplificare la corresponsione, il trattamento di cui sopra\nè dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui\nalle lett. b) e c) anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge,\nlavorino di domenica, godendo il riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di\ncoincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altra\nfestività di cui alle lett. b) e c) le associazioni territoriali competenti\nstabiliranno un'altra giornata di festività, in modo da mantenere invariato il\nnumero delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro nelle festività indicate nella lett. a) è consentito con\nl'osservanza delle norme dell'art. 10 (Riposo settimanale) della Parte Comune\ndel presente CCNL; il lavoro nelle festività indicate nelle lett. b) e c) è\nconsentito nei casi di riconosciuta necessità. Comunque l'effettuazione del\nlavoro in tali giornate è compensato col trattamento economico di cui ai\nprecedenti artt. 12 e 13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le festività indicate nelle lett. b) e c) ricorrano nel periodo di\nassenza dovuta a malattia o ad infortunio, compensato con retribuzione, ridotta\nai sensi del successivo art. 77 (Trattamento malattia - infortunio), l'azienda\nintegrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera\nretribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della eliminazione del 4 novembre dai giorni festivi disposta dal\npresente CCNL ai lavoratori in servizio al 26.1.11 è riconosciuto un EDR non\nriassorbibile pari ad € 5,00 mensili al liv. 3S) da riparametrare come\ntabella seguente. Tale importo, da erogarsi a decorrere da gennaio 2011, incide\nsu tutti gli istituti legali e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"158\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"45\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">livello\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">EDR\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">Quadro\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6,45\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">1)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6,03\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">2)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5,54\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3S)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5,00\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">3)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4,88\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4,63\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">5)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4,42\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">6)\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cspan lang=\"it-IT\">4,13\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o\ncustodia, quali custodi, portieri e guardiani, l’orario normale lavorativo è\ndi 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli\naddetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi\nespletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Retribuzione: corresponsione e divisori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore ad ogni fine mese e\ncomunque non oltre 5 giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a\ndetto termine saranno concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento\ndella retribuzione verrà consegnata la busta paga, o prospetto equivalente, in\ncui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale\ndell’Azienda, il nome e cognome del lavoratore, categoria di inquadramento,\nil periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti\nla retribuzione, l’elencazione delle trattenute e l’indicazione dei giorni\ndi ferie e permessi utilizzati e residui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della\nretribuzione dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della\nretribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso\ndella quietanza per la somma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda\u002Fente ritardi il pagamento delle competenze di\ncui sopra di oltre 15 giorni, decorreranno a favore del lavoratore gli\ninteressi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto,\ncon decorrenza dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso predetto di\nritardo il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto\nall’intero trattamento di liquidazione e alla indennità di mancato\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1\u002F168 mentre\nquella giornaliera è fissata nella misura di 1\u002F26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria della retribuzione è fissata nella misura di 1\u002F170 della\nretribuzione mensile fino al 30.6.12, di 1\u002F169 a decorrere dall’1.7.12 e di\n1\u002F168 dall’1.1.13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Elementi della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene che, nel testo del presente contratto, le dizioni sotto indicate\nabbiano il significato che a loro fianco viene precisato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-minimo tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione individuale: minimo tabellare, EDR, (4 novembre), aumenti\nperiodici di anzianità e superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione di fatto: retribuzione individuale e compenso sostitutivo del\npremio di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-retribuzione globale: retribuzione di fatto, indennità di mensa, eventuale\nindennità malarica e di lontananza, indennità di disagio e indennità\nmaneggio denaro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 75 - Mense aziendali\u002FIndennità di mensa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non esista una mensa aziendale verrà corrisposta ai lavoratori una\nindennità sostitutiva di € 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva\nprestazione di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni\nconcordate localmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove\nesiste, non ha diritto alla predetta indennità sostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il\ncalcolo della indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, del trattamento di\nfestività e di ferie, della 13a e della erogazione annuale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Ch3>Art. 76 - Indennità di reperibilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere\nreperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponderà una indennità\nminima di reperibilità di € 25,82 lorde mensili, per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità non ha alcuna incidenza sulla retribuzione da corrispondere\nper lavoro straordinario, notturno e festivo e relative maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le professionalità interessate e i tempi di reperibilità verranno\nindividuati aziendalmente dopo esame congiunto con le RSU\u002FRSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato comandato a prestare servizio in ore notturne non in\ncontinuazione di lavoro o non tempestivamente preavvisate o nei giorni\nconsiderati festivi di cui al precedente art. 71 (Giorni festivi) nel caso di\nprestazioni di durata inferiore a 4 ore continuative, l'azienda dovrà\ncorrispondere un compenso non inferiore alla metà della retribuzione di fatto,\ncon l'aggiunta delle maggiorazioni previste dal presente articolo; superando le\n4 ore, l'intera giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i medesimi servizi siano di durata superiore a quella predetta per\ntutte le ore di servizio si farà luogo al trattamento previsto dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’operaio, chiamato a prestare servizio in giorni lavorativi, per\nmotivi non a lui imputabili, non effettui alcuna prestazione d'opera, sarà\ncorrisposta una indennità non inferiore a 2 ore di retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli ultimi 3 commi fanno riferimento all’ex art. 3, Parte Speciale,\nsezione II, CCNL 29.1.05.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Trattamento di malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato\nimpedimento, deve essere comunicata dal lavoratore alla azienda entro il\nnormale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa: in\nmancanza della comunicazione, l'assenza verrà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire alla azienda, nei\ntermini e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il\ncertificato medico attestante la malattia o infortunio non sul lavoro, salvo il\ncaso di giustificato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal 1°\ngiorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10 alle 12 e dalle ore\n16 alle 18 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per\nmalattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari\ndiversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi\nlocali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva\ninformazione all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non\nsia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce\norarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento\neconomico contrattuale di malattia e infortunio non sul lavoro secondo quanto\nprevisto dalle vigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di\nreperibilità è considerato assente ingiustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia\no infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato\nall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce altresì giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di\nattività lavorativa durante l'assenza per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore non in\nprova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove\nnell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più\nmalattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non in prova ha diritto alla intera retribuzione di fatto\nnetta, comprensiva della indennità di turno continuativamente corrisposta, per\ni primi 6 mesi e metà di essa per i successivi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà per tutti i\nlavoratori il trattamento erogato dall'istituto assicuratore fino al 100% della\nretribuzione netta di fatto, dal 1° giorno fino alla guarigione clinica eguali\ndiritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza\ndel periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico sopra stabilito cesserà qualora il lavoratore con\npiù periodi di malattia e di infortunio non sul lavoro raggiunga, in\ncomplesso, durante 30 mesi consecutivi, i 12 mesi di malattia o di infortunio\nnon sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine di conservazione del posto, l’azienda potrà risolvere\ndi pieno diritto il rapporto di lavoro, corrispondendo al lavoratore il\ntrattamento completo previsto dal presente contratto per il licenziamento,\ncompresa l’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia o dell’infortunio non sul lavoro\noltre i 15 mesi non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli può\nrisolvere il rapporto con il diritto alla sola indennità di anzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso, con maturazione dell’anzianità agli effetti del preavviso e\ndel TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda anticiperà il trattamento a carico degli istituti assicurativi\na termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Aspettativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia una anzianità di servizio non inferiore a 3 anni\nl’Azienda può concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il\nperiodo di conservazione del posto di cui all’art. 77 trattamento malattia\ninfortunio) nella misura massima di 6 mesi, prorogabile, per documentate\nulteriori necessità di convalescenza, sino ad un massimo di altri 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre che ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, l’Azienda può\nconcedere al lavoratore che ne faccia richiesta, per comprovate e riconosciute\nnecessità personali e familiari, una aspettativa, in relazione alla natura\ndella necessità che ha motivato la richiesta stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione, né\nmaturazione di alcun effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Trattamento di missione e trasferta.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al dipendente in missione di servizio, l’azienda corrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con normali\nmezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla I\nclasse);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la\ndurata del servizio obblighi l’impiegato a sostenerle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle spese vive necessarie per l’espletamento della\nmissione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)una indennità pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera, se la\nmissione dura oltre 12 ore e sino a 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la missione dura più di 24 ore, detta indennità va calcolata\nmoltiplicando il 50% della retribuzione di fatto per il numero dei giorni di\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento del comma d) assorbe l’eventuale compenso per impreviste\nanticipazioni o protrazioni di orario richieste dalla missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Rimborso spese per rinnovo porto d’armi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda rimborserà all’interessato le spese di rinnovo del porto\nd’armi, e rinnovo della licenza di guardia giurata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione III - COOPERAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto dei “Protocollo d'intesa” e del “Protocollo attuativo\nall’intesa”, sottoscritti il 27.6.02 e modificati il 9.11.04;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerate le modifiche alla stessa legge n. 142\u002F01, introdotte dalla legge\nn. 30\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Sezione vuole essere l’occasione per determinare la capacità\ndi tutti i soggetti che operano nel processo di sviluppo della filiera di\ncooperazione nel trasporto e della movimentazione delle merci e della logistica\na qualificare le scelte produttive, finanziarie e operative per una migliore\nefficienza dei servizi del trasporto delle merci, nonché della tutela e\nvalorizzazione del lavoro e delle professioni presenti nel settore della\nCooperazione, con particolare riferimento alla logistica e movimentazione\nmerci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, per quanto di loro competenza, le Parti si danno atto che i\nrapporti di lavoro degli addetti alle attività, di cui al campo di\napplicazione della sezione Cooperative si configurano pienamente nella\nfattispecie del lavoro subordinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Convengono che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa\npotranno configurarsi di norma per professionalità inquadrate nei livv. 2), 1)\ne nell'area “Quadri”. In ogni caso, per questi lavoratori, il trattamento\neconomico complessivo, rapportato all'effettivo impegno lavorativo, non potrà\nessere inferiore a quanto stabilito dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, si danno reciprocamente atto della opportunità della\npromozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto\nprevisto dall'art. 6, lett. f), legge n. 142\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto di quanto sopra, gli articoli di cui alla presente Sezione\nintegrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si\nintendono applicabili integralmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Campo di applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che la presente Sezione si applica, ai sensi della legge\nn. 142\u002F01 e s.m., a tutti gli Organismi economici cooperativi che abbiano ad\noggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto,\ndi logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione\ndelle realtà operanti negli ambiti portuali e autorizzate ai sensi della legge\nn. 84\u002F94 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie di cui agli artt. 4, 5, 16, 23, 33, 36, 55, 56 e 59 del CCNL\nlogistica, trasporto merci e spedizione, vista la specificità dei soggetti di\ncui alla legge n. 142\u002F01, là dove applicabili, saranno disciplinate dai\nregolamenti interni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto\ndel riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168),\nnonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione\ndell'orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione settimanale, e la\ndisciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai\nregolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti\ndella legge n. 142\u002F01 e s.m., fermo restando il calcolo su base mensile\ndell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle\nprestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che\nin un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi\naggiuntivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni effettuate oltre il limite mensile, calcolando 39 ore\nsettimanali per il numero di settimane del mese, e quelle oltre le 11 ore\ngiornaliere saranno retribuite con le modalità previste dall'art. 13 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di straordinario retribuite oltre il limite giornaliero aumenteranno\nil tetto mensile di cui sopra di un analogo numero di ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione\nmensilizzata, si conviene che l'orario normale potrà essere riferito alla\ndurata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3\nmesi. Pertanto le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere\naccantonate e recuperate in periodi di minore attività senza dar luogo a\ncompensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre il limite\ngiornaliero di cui al comma 2) e la corresponsione mensile della sola\nmaggiorazione di cui all'art. 12 del presente CCNL, le ore eccedenti le 504 nel\ntrimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque fatti salvi i diversi accordi aziendali sottoscritti alla data\nodierna con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine, per il personale di cui all’art. 9, ai sensi dell'art. 4, comma\n4), D.lgs. n. 66\u002F03, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata\nmedia settimanale dell'orario di lavoro, in funzione delle specifiche\ncaratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della\nparticolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti\nderivanti anche da fattori esterni, tra i quali la stagionalità e i picchi\nproduttivi, è elevato a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Parte Speciale, sezione I – Retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite,\n13a mensilità e 14a mensilità potranno essere erogati attraverso una\nmaggiorazione della retribuzione oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne quanto previsto dal Protocollo 15.7.09 relativamente al\ncomma 3) della parte concernente l’art. 61 del CCNL e alla parte relativa\nall’art. 24 (Ferie), nonché alla parte relativa all’art. 37 (TFR), le\nParti concordano, per le Cooperative operanti al 27.6.02, il mantenimento dei\nlivelli applicativi vigenti dall’1.4.10 previsti dal Protocollo tra OO.SS. e\nCentrali cooperative del 15.7.09.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra descritto ha effetto per l’intera vigenza contrattuale con\nscadenza al 31.12.12. Sono fatti salvi gli accordi sottoscritti, prima della\ndata dell’Accordo di rinnovo 26.1.11, dalle imprese cooperative costituite\ndopo il 27.6.02 e le OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Parte Generale - Lavoro straordinario.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale\nordinario come definito dagli artt. 9 e 11 della presente Sezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita la prestazione di lavoro straordinario nel limite massimo\nprevisto dall'art. 4, comma 2), D.lgs. n. 66\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello locale le Parti, al fine di cogliere al massimo le esigenze di\nflessibilità rappresentate dal settore cooperativo, potranno definire intese\nvolte ad istituire la “Banca Ore” per le eventuali ore straordinarie\neccedenti il tetto stabilito dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Parte Speciale sezione I - Rimborso spese,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>indennità equivalenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente all'art. 62, Sezione Speciale, le Parti stabiliscono di\ndemandare la disciplina ai regolamenti interni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si precisa che l'art. 62, Sezione Speciale, non troverà applicazione solo\nnelle cooperative il cui regolamento interno normi la materia, garantendo,\ncomunque, rimborsi spese non inferiori a quanto effettivamente sostenuto dal\nsocio, nei tetti massimi stabiliti dai regolamenti interni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1.7.02 decorrono i termini per il calcolo della anzianità\natta a maturare gli importi degli aumenti periodici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artt. 26, 54 e 63 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>etilismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene il trattamento di malattia e infortunio, si fa\nriferimento alle norme del DPR n. 602\u002F70, come modificato dal D.lgs. 6.11.01 n.\n423, e comunque alle leggi vigenti in materia e alle condizioni stabilite dagli\nistituti di previdenza e assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Provvedimenti disciplinari e licenziamenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 32\ndel CCNL, ferme restando le procedure inerenti i provvedimenti disciplinari per\nquanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, questa va comunque ad\nintrecciarsi con diritti e doveri dei soci, nell'ambito dei suo rapporto\nassociativo nei confronti della cooperativa; si dà conseguentemente atto che\nè demandato ai regolamenti interni delle cooperative di definire diritti,\ndoveri e provvedimenti relativamente al rapporto associativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Diritti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente ai diritti sindacali le Parti, in relazione alla trattativa in\ncorso su tale materia tra le Confederazioni sindacali e le Centrali\ncooperative, si danno reciprocamente atto di essere vincolate ad uniformarsi\nalle conclusioni di tale trattativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in ragione delle modifiche apportate alla normativa degli appalti\nnel presente rinnovo del CCNL, effettueranno un attento monitoraggio\nsull’andamento del mercato mediante appositi incontri con cadenza\nsemestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente “sezione cooperazione” sostituisce e innova il Protocollo\nsiglato il 27.6.02 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle Centrali Cooperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nell’Accordo di rinnovo del presente CCNL\nin merito alla assistenza sanitaria integrativa e all’Ente Bilaterale\nNazionale, le Associazioni cooperative AGCI\u002FPSL, FEDERLAVORO e Servizi -\nCONFCOOPERATIVE, LEGACOOP Servizi, dichiarano che, in caso di accordi\nconfederali sui suddetti temi, le Centrali cooperative chiederanno un incontro\nalle OO.SS. di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PARTE SPECIALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione IV – ARTIGIANA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano alle imprese\nartigiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 bis, l'orario di lavoro\nsettimanale è stabilito in 39 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La\ndurata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se\nsu un periodo di 6 mesi - al netto delle giornate non lavorate ma retribuite -\nla media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario\ndi lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il\nquale il lavoratore autista è sul posto di lavoro, a disposizione del datore\ndi lavoro ed esercita le sue funzioni o attività ossia:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la\nguida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del\nveicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del\ncarico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati\nal trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di\ncarico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o\naltro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre\nliberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a\nsvolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione\ndalla guida di cui all'art. 7, Regolamento CE n. 561\u002F06, i riposi intermedi di\ncui all'art. 5, D.lgs. n. 234\u002F07, i periodi di riposo di cui all'art. 6 del\nmedesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali\ncasi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i tempi di disponibilità in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo\nrimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad\neventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la\nguida o di eseguire altri lavori, è dovuto unicamente il trattamento di\ntrasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in\nragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite\ndell'orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo o altri mezzi di\ntrasporto per l’esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno\nguidato da 2 conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro\neffettivo in trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni per l'imbarco su treno o traghetto o per la presenza del\nsecondo conducente assolvono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 1),\nlett. b), D.lgs. n. 234\u002F07.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme previste dal Regolamento CE n. 561\u002F06 devono essere integralmente\nosservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli\nprevisti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più\nfavorevole al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nei riposi intermedi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di 1 ora per le trasferte\ndi durata fino a 15 ore e di 2 ore (1 ora per ciascuna interruzione) per le\ntrasferte superiori alle 15 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il tempo minimo previsto dalle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo e ha\ndiritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato\nfuori dalla sede dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l'eventuale maggior durata\ndell'orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro\nstraordinario con una delle seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal registro di\ncui al comma 2), art. 8, D.lgs. n. 234\u002F07 e dalle registrazioni del\ncronotachigrafo; le aziende su richiesta dei lavoratori sono tenute a fornire\ncopia della registrazione entro 30 giorni dalla richiesta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)secondo quanto previsto da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del\ncompenso per il lavoro straordinario; se convenuto nell'ambito di tali accordi,\nai fini della determinazione della retribuzione spettante e in conformità al\ndisposto dell'art. 3, comma 1), lett. a), D.lgs. 19.11.07 n. 234, si considera\nequiparato alla anticipata conoscenza della durata probabile dei periodi di\nattesa per carico e scarico la situazione in cui in alternativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'impresa rimetta al lavoratore mobile l'onere di acquisire presso la sede\nove lo stesso deve effettuare il carico e\u002Fo lo scarico, indicazioni sul periodo\ndi attesa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le Parti determinino il tempo medio di attesa per le operazioni di carico e\nscarico riferito alla specifica tipologia di attività svolta dai lavoratori\nmobili occupati nella medesima impresa. Tali tempi assolveranno l'obbligo di\ncomunicazione fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi possono essere\nstipulati anche a livello territoriale dalle associazioni cui aderiscono le\nimprese con le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordi collettivi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi collettivi territoriali stabiliscono regole per la\nforfettizzazione che fanno riferimento alle “linee-guida” stabilite fra le\nParti a livello nazionale. Tali accordi sono stipulati secondo le seguenti\nmodalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Accordo quadro territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definisce, senza determinarne i valori, i parametri di riferimento per gli\naccordi di forfettizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I valori di forfettizzazione saranno determinati a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende che occupano meno di 8 dipendenti, salvo che le stesse non\napplichino accordi aziendali ovvero i parametri di riferimento di cui agli\n“accordi quadro territoriali”, gli accordi territoriali stessi potranno\ndeterminare altresì i valori della forfettizzazione. Sono comunque fatte salve\naltre norme di regolazione della materia purché rientrino nella fattispecie di\naccordi collettivi stipulati fra le Parti titolate a norma del presente\ncontratto, conclusi precedentemente alla stipula del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Accordi per servizi omogenei e\u002Fo per bacini di traffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali accordi sono stipulati fra le Associazioni datoriali e le OO.SS.\nstipulanti e firmatarie il presente CCNL, laddove si individuino, a livello\nterritoriale, condizioni oggettivamente omogenee in ragione della tipologia dei\nservizi, della durata e della qualità delle relazioni e dei bacini di\ntraffico. A fronte di tali condizioni, i valori delle forfettizzazioni saranno\nindividuati all'interno dell'accordo territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni\ndel lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti,\na norma dell'art. 3, DL n. 318\u002F96, convertito nella legge 29.7.96 n. 402,\naffinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali come\nprevisto dalla stessa legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La forfettizzazione dei trattamenti di trasferta e dei compensi per lavoro\nstraordinario ha la natura e l'efficacia di accordo collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolate alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese\ne le loro Associazioni da una parte, le RSU, le RSA, le rappresentanze\nterritoriali delle OO.SS. stipulanti e firmatarie dall'altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi collettivi si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti\ndelle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese che sono tenute alla applicazione degli accordi territoriali\npossono derogare agli stessi soltanto con accordi collettivi aziendali,\nconclusi dalle Parti titolate a norma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola\ndi decadenza: “il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il\npagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro\nstraordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente Accordo, nel termine\nperentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli\nsuddetti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale viaggiante si applicano i limiti sul lavoro straordinario\nprevisti dagli artt. 11 e 11 bis e non si applicano i limiti annuali,\nsettimanali e giornalieri previsti dagli articoli sul lavoro straordinario\nrelativi al personale non viaggiante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 14 del\npresente CCNL, al personale viaggiante sono riconosciute, a decorrere\ndall’1.7.00, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di\nservizio o frazione di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle\nassenze non retribuite (assenze facoltative “post-partum”, aspettativa\netc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il\ntempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano\nper analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di miglior favore di\ncui ai commi precedenti sono assorbite fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del\npersonale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di\ntrasferta (livv. 3 e 3S) si intende distribuibile fino alle ore 13 del sabato\nsenza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario\nnell'ambito di 4 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>viaggiante impiegato in mansioni discontinue.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1), per il personale\nviaggiante inquadrato nel liv. 3S), il cui tempo di lavoro effettivo non\ncoincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli\ndi organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di\ncarattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le\nquali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, sezione I, Parte\nSpeciale, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei\nRegolamenti CE nn. 561\u002F06 e 3821\u002F85, la cui attività comporti l'alternanza tra\nperiodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite\ndell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le modalità previste dal successivo comma 3), ai lavoratori che\nesercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati\ndiscontinui anche a norma del RDL 15.3.23 n. 692, RD 10.9.23 n. 1953, RD\n6.12.23 n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2), art. 4, D.lgs. n.\n234\u002F07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata\nmassima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un\nperiodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con accordi collettivi territoriali, stipulati - per le aziende che occupano\nfino a 8 dipendenti, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul\nterritorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che\nconsentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente\ncomma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali accordi, che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione\ndelle disposizioni di cui al comma 2), dovranno essere sottoscritti per\nadesione dai lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese\ne le loro Associazioni da una parte e le RSU, le RSA ove esistenti, le\nrappresentanze territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative\nsul territorio nazionale dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15\ngiorni dal ricevimento dalla richiesta avanzata anche da una sola delle\nParti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 4 anni. In assenza di\naccordo e\u002Fo di rinnovo e trascorsi 3 mesi dalla scadenza, la media oraria sarà\nquella prevista dall'art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo anche su iniziativa di una sola delle Parti,\nl'accertamento per singola azienda di cui ai commi 2) e 3) potrà essere\nesperito mediante appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti della\nAssociazione datoriale mandataria e le OO.SS. territoriali comparativamente\npiù rappresentative sul piano nazionale. Il confronto tra le Parti dovrà\navere inizio entro 10 giorni dalla conclusione dell'esame a livello aziendale o\ndalla richiesta avanzata anche da una sola delle Parti stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle\ncompetenti Organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative sul\npiano nazionale, che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie derivanti dalla applicazione del presente articolo devono\nessere deferite all'Ufficio di conciliazione sindacale e, se convenuto, sono\naffidate al Collegio arbitrale, di cui all'art. 11 ter. Lo stesso Collegio,\nsecondo le modalità previste dalla clausola compromissoria è competente a\ndecidere le azioni promosse dal datore di lavoro o dai lavoratori, anche\ntramite la O.S. cui aderiscono o abbiano conferito mandato, per accertare la\nsussistenza delle condizioni di cui al comma 1); anche per tali azioni di\naccertamento, esperibili senza che siano insorte controversie, è obbligatorio\nil tentativo di conciliazione davanti agli Uffici sindacali di conciliazione\nistituiti tra le parti sociali, secondo la clausola compromissoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ufficio sindacale di conciliazione è composto pariteticamente da 3\nrappresentanti delle OO.SS. stipulanti e da 3 rappresentanti delle Associazioni\nimprenditoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui\nall'art. 11, comma 8), punto b), ovvero degli accordi di cui ai commi 2) e 3)\ndel presente articolo, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che\ncostituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario\nprevisto dal comma 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in\npartenza dal luogo fisso nel quale è situata l'abituale sede di lavoro, per\nrientrare nello stesso luogo, fermo restando che tale attività è quella\ndefinita in modo positivo all'art. 3, comma 1), lett. a), D.lgs. n. 234\u002F07.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1) saranno retribuite\ncon le maggiorazioni per lavoro straordinario ovvero con le modalità previste\ndal comma 8) del precedente art. 11.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui agli\nartt. 11 e 11 bis possono essere stipulati dalle Associazioni cui aderiscono le\nimprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle OO.SS. firmatarie\ndel presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende\ncui gli accordi stessi si applicano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle relazioni sindacali si fa riferimento a quanto\nprevisto in materia dagli accordi interconfederali dell'Artigianato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle\nnorme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste\nper l'assunzione a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di\nlavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico,\nproduttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per l'intensificazione della attività lavorativa in determinati periodi\ndell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)commesse improvvise e\u002Fo importanti con consegne in tempi ristretti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)manutenzione straordinaria degli impianti e\u002Fo trasloco di sede, uffici,\nmagazzini etc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti\nstraordinari o sperimentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono\nl'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente\nimpiegate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)esecuzione di un servizio e\u002Fo di un appalto definiti o predeterminati nel\ntempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)necessità derivanti dalla intensificazione della attività lavorativa cui\nnon sia possibile sopperire con il normale organico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di\ntemporaneità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)fase di avvio di nuove attività e\u002Fo di nuovi servizi, ai sensi dell'art.\n10, comma 7), lett. a), D.lgs. 6.9.01 n. 368, per un periodo non superiore a 18\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del\nposto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-infermità per malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- infortunio sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aspettativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di\ncui alla legge 18.1.92 n. 16 e s.m.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.lgs.\n26.3.01, n. 151.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo\ndeterminato costituiranno materia di esame preventivo a livello di unità\nproduttiva con le RSU\u002FRSA o, in mancanza di queste, in sede locale con le\nOO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i\nsindacati a livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa, il\npersonale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2),\nlett. b), c), d), e), f), g), h), i) non può eccedere mediamente nell'anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori\nassunti a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei\nlavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore\na quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere\nelevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle\nRSU in funzione delle specifiche esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se dalla applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di\nunità, il numero degli assumendi è elevato alla unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o\nindirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al\ncomma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al\nlavoratore entro 5 giorni calendariali dall'inizio della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro\nsubordinato non è ammessa nei casi seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità\nproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti a\nlicenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che\nabbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\ncontratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso\nper provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai\nsensi dell'art. 8, comma 2), legge 23.7.91 n. 223;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle\nmansioni cui si riferisce il contratto a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei\nrischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a 3 mesi sia\nnei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare\nl'affiancamento della lavoratrice\u002Flavoratore che si deve assentare, sia\nrispetto al periodo di inizio della astensione obbligatoria ai sensi del D.lgs.\nn. 151\u002F01.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi,\ncompresa l'eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto\nindividuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo\ndeterminato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall’Avviso comune del 24.4.08,\nsottoscritto dalle Associazioni artigiane e da CGIL, CISL e UIL, un ulteriore\nsuccessivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato\nper una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la\nstipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per\nterritorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle OO.SS.\ncomparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia\niscritto o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'onere della prova relativa alla obiettiva esistenza delle ragioni che\ngiustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine, inizialmente\nfissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 9), il datore di lavoro\nè tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della\nretribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al 10°\ngiorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al 20° giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il rapporto di lavoro continua oltre il 20° giorno in caso di contratto\ndi durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 30° giorno negli altri casi, il\ncontratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti\ntermini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10\ngiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero\n20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi,\nil secondo contratto si considera a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali\nquelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro\nsi considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie\ne la 13a e la 14a mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto nella\nimpresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,\nintendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei\ncriteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in\nproporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento\nnon sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. Al\nlavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un\ntrattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a\ntempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione\nsufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine\ndi prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato,\ndirettamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle\nOO.SS. stipulanti, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo\nindeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo\nindeterminato, che si rendessero disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a\ntempo determinato, per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2), legge\n28.2.87 n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso\nla stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si\nestingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e il\nlavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti per iscritto, in tal\nsenso, la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di\ncessazione del rapporto stesso. Fermo restando il suddetto termine di 1 anno, a\nparità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale\nl'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso\nprecedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale\nla maggiore anzianità anagrafica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo\nindeterminato il periodo di servizio prestato a tempo determinato è utile ai\nfini del computo della anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima dei contratti a termine è di 6 settimane e le norme\nrelative al Fondo di previdenza non si applicano ai contratti di durata\ninferiore ai 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'art. 35, legge n. 300\u002F70, è utile il numero dei lavoratori con\ncontratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto quanto\nprevisto dal 2° livello di contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO PER IL RILANCIO DEL SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese artigiane e le piccole-medie imprese del settore Autotrasporto\naffrontano da tempo una lunga e complessa fase di riposizionamento competitivo,\naggravata dall’attuale crisi economica che continua a provocare drammatiche\nconseguenze sul tessuto produttivo e occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono indispensabile promuovere nel breve termine e per la fase\ndi crisi - che, nelle previsioni, continuerà a produrre i suoi effetti anche\nnel corso del 2014 - e soprattutto nei confronti del comparto artigiano,\niniziative volte ad affermare politiche contrattuali di sostegno alla\noccupazione e alla riorganizzazione delle imprese del settore, evitando il\nfenomeno depressivo dovuto alla chiusura di migliaia di attività e alla\nperdita di numerosi posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini\ndi costi economici e sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente con quanto affermato, le Parti individuano quale obiettivo\nprioritario la difesa delle attività produttive e dei livelli occupazionali,\nper evitare che la crisi determini un pericoloso deterioramento del patrimonio\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva di 2° livello prevista dagli accordi\ninterconfederali che si applicano alle parti firmatarie del presente Protocollo\nincontra comuni convenienze, anche attraverso il confronto su tematiche quali\nla legalità e la virtuosità nella convinzione e condivisione che il\n“lavoro” in Italia, comunque sia svolto, debba realizzarsi nel rispetto\ndelle normative di legge e dei contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le Parti ritengono necessario che la contrattazione di 2°\nlivello, anche a fronte di criticità derivanti dalla situazione di crisi\n(quali ad esempio: rischio chiusura imprese, riduzione dell’orario di lavoro\na fronte di un calo delle commesse, esuberi, forte presenza di fenomeni che\nfavoriscono lo svilupparsi della concorrenza sleale etc.) e nel caso di avvio\ndi nuove attività imprenditoriali, anche in forma aggregata, dovrà\nintervenire al fine di consentire che la normativa prevista dal CCNL\nAutotrasporto merci divenga uno strumento confacente alle esigenze di\nflessibilità delle imprese, anche al fine di favorire la ripresa del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, convengono i seguenti ambiti di intervento, la cui attuazione\nviene affidata alla contrattazione collettiva di 2° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prevedere che le norme in materia di contratto a termine per quanto riguarda\ni picchi produttivi, la stagionalità, lo start-up, gli intervalli temporali,\ncosì come previsto dalla normativa vigente, siano concordate a livello\nterritoriale secondo le esigenze del tessuto produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prevedere una disciplina del contratto di lavoro part-time che possa\nconsentire ai lavoratori nuove opportunità occupazionali e alle imprese di far\nfronte ad esigenze imprevedibili di mercato, anche con una diversa durata della\nprestazione rispetto a quanto previsto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di tutelare l’attività produttiva e l’occupazione nei momenti\ndi gravi crisi aziendali potranno essere stipulate intese sperimentali e\ntemporanee atte a favorire la ripresa economica. Ciò potrà essere previsto\nanche per le start-up d’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di affrontare situazioni di crisi aziendale prevedere la\npossibilità che il monte ore accantonato (es. banca ore) e le giornate di\nferie residue possano essere utilizzate, anche in modo collettivo, al fine di\nevitare le sospensioni della attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello territoriale si riscontrassero difficoltà in\nordine all’avvio o al proseguimento del confronto sindacale per la\npredisposizione dell’intesa di cui al presente Protocollo, le parti sociali\nterritoriali, anche singolarmente, potranno richiedere l’intervento delle\nparti sociali nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BILATERALITA’ ARTIGIANA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma che per le imprese aderenti alle Organizzazioni datoriali\nfirmatarie del presente Protocollo la Bilateralità e il Fondo Nazionale di\nAssistenza Sanitaria Integrativa dell’Artigianato (SAN.ARTI.) sono quelli\nprevisti dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFARTIGIANATO\nImprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, in\nparticolare l’Atto di indirizzo alla bilateralità del 30.6.10 e gli accordi\ninterconfederali istitutivi del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo\ndel 31.10.13 e 29.11.13, nonché gli Accordi interconfederali 21.9.10 e 28.2.13\nrelativamente all’assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, fermo restando quanto già previsto da accordi e prassi regionali\nin materia di applicazione della bilateralità del sistema artigiano alle\nimprese di autotrasporto, si incontreranno a livello nazionale entro il\n31.12.14 - o, su richiesta di una delle Parti - al fine di definire le\nmodalità per l’effettiva attuazione, nonché il monitoraggio, di quanto\nsopra, fermi restando gli accordi e le prassi già in essere a livello\nregionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CABOTAGGIO \u002F DISTACCO INTERNAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuale eccesso di offerta dei servizi di cabotaggio ha causato gravi\nperturbazioni nel mercato nazionale dei trasporti e ha raggiunto in determinate\nzone geografiche del Paese livelli insopportabili. Consapevoli della tragica\nsituazione, le Parti chiedono l’applicazione delle misure di salvaguardia a\ntutela del mercato da parte del Governo nazionale. Pertanto le Parti\nunitariamente chiedono, al fine di evitare il disequilibrio sociale e\nfinanziario che possa pregiudicare la sopravvivenza di molte imprese di\ntrasporto, di giungere alla sospensione del cabotaggio nelle zone colpite dalla\ncrisi per la durata di 6 mesi; secondo le procedure di cui al Regolamento CE n.\n1072\u002F09 e Reg. n. 3118\u002F93\u002FCEE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AREE PORTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Constatate le rischiose e ripetitive situazioni di lavoro all’interno\ndelle aree portuali che hanno provocato infortuni e incidenti, le Parti\nintendono unitariamente sollecitare le Autorità portuali al fine di concorrere\nal miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute per tutti gli operatori\nportuali. A tal proposito le Parti si impegnano a chiedere alle Autorità\nportuali la verifica della efficace attuazione del D.lgs. n. 81\u002F08, nonché\nl’istituzione del RLST di cui all’Accordo interconfederale 13.9.11\nnell’ambito del sito produttivo, per meglio coordinare le misure di\nprevenzione e di protezione anche nei confronti delle imprese di autotrasporto\nche operano nelle aree stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente Protocollo per il rilancio del settore Autotrasporto merci\nartigiano si intende integralmente sottoscritto l’Accordo di rinnovo 1.8.13\ndel CCNL Autotrasporto merci, Logistica e Spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30.6.14 le Parti si incontreranno a livello nazionale per una prima\nanalisi dello stato di attuazione della presente intesa e dei suoi conseguenti\neffetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>LINEE GUIDA PER FORFETTIZZAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regole generali per l’applicazione dei trattamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di forfettizzazione dello straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e della indennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gli accordi collettivi conclusi a norma dei successivi punti A), B) e C)\nsono depositati in esecuzione della norma di cui all’art. 11, comma 9) del\nnuovo CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tutti gli accordi richiamano, per essere efficaci, la clausola di\ndecadenza semestrale, che il lavoratore deve sottoscrivere per adesione,\nall’atto dell’assunzione o successivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tutti i tempi di lavoro effettivo e i tempi a disposizione, che devono\nessere retribuiti, secondo quanto stabilito dal CCNL, sono al netto dei riposi\nintermedi secondo quanto stabilito dal CCNL. In ciascun accordo vengono\nstabilite le ore totali di lavoro effettuate e di presenza a disposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In tutti gli accordi di forfettizzazione i compensi relativi allo\nstraordinario e alla indennità di trasferta devono essere definiti\nseparatamente in modo da consentire il controllo effettivo delle spettanze del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Contestualmente al foglio paga mensile, l’azienda provvederà a\nconsegnare al lavoratore una tabella riassuntiva analitica sia dei compensi\npagati ‘a forfait’ sia delle prestazioni eseguite, sempreché tali dati non\nrisultino già dai fogli individuali di paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gli accordi potranno stabilire le modalità di applicazione dell’art.14,\ncomma 2), Regolamento CEE n. 3821\u002F85.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gli accordi potranno contenere clausole per definire periodi sperimentali\ndegli accordi stessi, stabiliti tra le Parti e prevedere verifiche per adeguare\ntempi e valori alle effettive condizioni in cui si eseguono i servizi e che\npossono variare col tempo. Nel caso di condizioni variate, le Parti\nprovvederanno a rideterminare i compensi pattuiti precedentemente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Restano salve le condizioni di miglior favore, in precedenza riconosciute,\na parità di orario di lavoro e di prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La forfettizzazione prevista dall’art. 11 del nuovo CCNL può essere\nconcordata dalle Parti, secondo i criteri seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)compensi per viaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo\ncriteri obiettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) compensi per fasce di impegno giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti possono concordare a livello territoriale e\u002Fo aziendale modelli\ndiversi da quelli stabiliti nei procedenti punti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Compensi per viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali compensi si calcolano con le regole seguenti, per i viaggi che hanno un\nandamento statistico regolare, e con tempi di attesa, carico e scarico, la cui\nvariabilità ha scarti contenuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stabiliscono il numero delle ore di lavoro straordinario che durante il mese\nsi rendono necessarie ad eseguire i servizi, nei limiti fissati dalla legge e\ndal CCNL, prestando l’attività per 22 giornate di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forfettizzano l’indennità di trasferta, prevista dall’art. 62 della\nsezione I, Parte Speciale del contratto, in modo che il suo importo sia\ninvariabile per ogni giornata trascorsa in trasferta, sempre che l’assenza\nabbia durata superiore alle 6 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo giornaliero può essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quello dell’indennità da 12 a 18 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quello dato dalla media aritmetica dei 3 valori giornalieri, previsti dallo\nstesso art. 62;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quello della media ponderale, calcolata in ragione delle trasferte compiute\nnel mese, per gli importi previsti per i 3 periodi giornalieri di assenza\n(6-12; 12-18; 18-24). Tale importo giornaliero si moltiplica per 22.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si sommano i due importi totali mensili dei compensi del lavoro\nstraordinario e della indennità di trasferta, calcolati secondo le regole\nsuddette, e il risultato della somma costituisce il compenso forfettario\nmensile, spettante al lavoratore, per 22 giornate di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per viaggio si calcolano dividendo le ore totali retribuite per\nlavoro ordinario e straordinario, per la durata dei singoli viaggi e si ottiene\nil numero dei viaggi eseguibili durante il mese, in ragione della durata di\nciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si divide il compenso totale mensile forfettizzato, per il diverso numero\ndei viaggi che si compiono durante il totale del tempo di lavoro (ordinario e\nstraordinario), e si ottiene il compenso per ciascun viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Affinché l’accordo di forfettizzazione sia legittimo, il lavoratore, nel\nricevere il foglio paga, deve conoscere il numero delle ore totali così\ncompensate; tale numero si ricava, dividendo il totale di cui al punto\nprecedente per l’importo orario del compenso per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dei viaggi è data dalle statistiche aziendali, secondo i\nrisultati medi ottenuti osservando le regole di ordinaria diligenza; in\nrelazione alla durata, si determina necessariamente anche la lunghezza dei\nviaggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai compensi per viaggio possono essere previsti compensi aggiuntivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per specifiche operazioni accessorie e complementari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per partenza in determinate giornate e soste in trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il metodo di forfettizzazione illustrato nel punto A) assicura al\nlavoratore, anche nel caso in cui il totale dei compensi per viaggio, diviso\nper le giornate di attività in trasferta, dia un importo giornaliero inferiore\na quello della indennità forfettizzata di trasferta, il pagamento di tale\nindennità forfettizzata che costituisce il valore giornaliero minimo\nirriducibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo modo, con la retribuzione contrattuale mensile per lavoro\nordinario, il lavoratore riceve un compenso non inferiore al 75% circa del\ncompenso che riceverebbe per l’attività prestata nella misura massima\nconsentita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compensi per viaggio possono essere integrati con quelli di cui al punto\nb) quando i tempi di carico e scarico e di presenza a disposizione sono molto\nvariabili e non statisticamente accertabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accertate secondo criteri obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire il calcolo agevole delle competenze mensili del\npersonale viaggiante, salva la facoltà di conguaglio da effettuarsi con le\nmodalità e nei tempi di decadenza infra specificati, le Parti convengono di\nutilizzare i seguenti criteri contabili, validi quale parametro sia per la\ndiaria di trasferta, sia per la retribuzione oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini retributivi la durata delle prestazioni mensili è determinata tra\nle Parti sulla base di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un tempo di percorrenza delle tratte effettuate nell’espletamento del\nservizio, determinato sulla scorta della velocità media, definita tenendo\nconto dei tempi di guida e delle pause previste dal regolamento UE n.\n561\u002F06;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un tempo medio definito in via forfettaria per altre operazioni\ncomplementari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tempo di presenza a disposizione funzionalmente necessario che l’autista\ntrascorre nell’esercizio delle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla effettiva organizzazione del lavoro esistente in azienda e\nsulla base dei tempi di percorrenza medi occorrenti per l’espletamento dei\nviaggi, viene pertanto definita in via teorica, mediante l’applicazione delle\ntabelle e dei criteri sopra indicati, la prestazione lavorativa mensile di ogni\nsingolo autista, calcolata in ragione delle percorrenze effettuate nell’arco\ndel mese divise per il dato della velocità media sopra individuato, a cui si\nsommano le ore dovute al totale delle operazioni di carico e scarico svolte,\nquelle dovute per le operazioni di rifornimento e piccola manutenzione del\nmezzo e quelle derivanti dal tempo di presenza a disposizione funzionalmente\nnecessario che l’autista trascorre nell’esercizio delle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa mensile che, applicando le tabelle e i criteri di\ncui sopra, risulterà in eccedenza rispetto alle 188 ore nell’arco di 4\nsettimane, verrà contabilizzata ai fini retributivi come lavoro\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti effettueranno periodicamente una verifica sulla effettiva\nprestazione resa dal personale viaggiante; nel caso in cui dall’esame dei\ndischi e dalla documentazione di trasporto fornita dal dipendente risultino\ndati di prestazioni difformi rispetto a quanto predeterminato in via teorica,\nle Parti provvederanno a rideterminare le spettanze retributive per lavoro\nordinario e straordinario dei dipendenti interessati, con applicazione\nanalitica delle disposizioni del CCNL di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghi criteri valgono per la determinazione delle diarie di trasferta; a\ntali fini vengono stabiliti gli importi spettanti per ogni singola\ndestinazione, desunti in ragione dei valori giornalieri convenuti tra le Parti\ne delle ore di presumibile durata dei viaggi, determinate a seguito di una\nverifica congiunta sulla organizzazione del lavoro esistente e in ragione dei\nparametri e dei criteri di cui sopra; detti importi, ancorché determinati in\nmaniera forfettaria per semplicità di calcolo, assolvono una funzione\nmeramente restitutoria e vanno a rimborsare le spese effettuate dal lavoratore\nnell’interesse dell’imprenditore e per l’esercizio delle proprie\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Accordi per fasce di impegno giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definiscono le fasce di impegno giornaliero secondo quanto previsto\ndall’art. 11 e 11bis, comma 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si definiscono i tempi di riposo di cui al Regolamento UE n. 561\u002F06. A\nciascuna fascia di impegno giornaliero viene attribuito un compenso per un\nnumero predeterminato di ore di straordinario e un trattamento di indennità di\ntrasferta tenuto conto dei tempi di impegno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasferta può essere forfettizzata sui valori delle fasce o applicata\nnelle singole fasce così come prevede il contratto. Il valore della trasferta\npuò variare anche considerando se il periodo lavorativo delle fasce più basse\nimpegna la fascia oraria del pranzo e\u002Fo la fascia oraria della cena.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di lavoro, così determinata, dovrà essere eseguita\nosservando regole di ordinaria diligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le fasce di impegno giornaliero saranno valutate secondo criteri obiettivi\nquali, ad esempio, la velocità commerciale o altri parametri, che siano\ndeterminabili tra le Parti nell’ambito aziendale, per calcolare i risultati\ndelle prestazioni lavorative, agli effetti della forfettizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale modello di accordo è aziendale ed eventualmente anche territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONCILIAZIONE E ARBITRATO: REGOLAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione degli artt. 11 bis e 11 ter si conviene il seguente\nregolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ai sensi dell’art. 11, lett. g), legge di delega 15.3.97 n. 59, il\nlegislatore delegato (D.lgs. 31.3.98 n. 80 e D.lgs. 29.10.98 n. 387) ha\nprovveduto a dettare una disciplina che consolida e specifica le regole\nconcernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei\nconflitti individuali, plurimi e di serie nella materia del lavoro ex art. 409\nCPC;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- finalità dell’intervento legislativo è quello di dettare misure\norganizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire\ndisfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle\nprocedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato preorganizzate dai\ncontratti o accordi collettivi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso giudiziario\ndel lavoro le parti stipulanti intendono dare ulteriore attuazione alle\nprevisioni legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali di\ncomposizione delle controversie, sostitutive degli interventi della\ngiurisdizione statuale, ferme restando quelle già in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- al fine di incentivare l’applicazione delle procedure di conciliazione e\ndelle procedure arbitrali previste dalla legge, le parti stipulanti si\nimpegnano a richiedere immediatamente al Governo provvedimenti volti al\nsostegno di dette procedure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Tentativo obbligatorio di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge\nsecondo la procedura, che viene così definita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante\ndella O.S. alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un\nrappresentante dell’Associazione Imprenditoriale Territoriale cui l’impresa\nconferisce mandato speciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore o, in caso di controversie plurime e di serie, i lavoratori,\nche intendono proporre ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, possono rivolgere\nrichiesta scritta, con lettera raccomandata a\u002Fr, alla Segreteria dell’Ufficio\nper l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede\nsindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa\ntramite lettera raccomandata a\u002Fr, al datore di lavoro interessato. L’istanza\ndeve contenere l’indicazione delle Parti, l’oggetto della domanda,\nl’esposizione completa dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della\npretesa, l’ammontare delle somme eventualmente richieste, il riepilogo dei\ndocumenti allegati, l’elezione del domicilio presso la Segreteria, il\nnominativo del rappresentante della O.S. di cui al punto 1), cui è stata\nconferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nella\nipotesi in cui attore sia il datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata,\ncon l’eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive OO.SS., si\ndevono riunire entro 20 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta di\ncui sopra per procedere all’esame della controversia e al tentativo\nobbligatorio di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche\ntramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del\nricevimento della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e\nper gli effetti dell’art. 411 CPC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle Parti acquista efficacia di\ntitolo esecutivo con l’osservanza di quanto previsto dall’art. 411 CPC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, che deve\ncontenere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i rispettivi termini della controversia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le rispettive prospettazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la proposta di definizione della controversia e\u002Fo i motivi del mancato\naccordo formulati dall’Ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti possono, altresì, indicare la soluzione anche parziale sulla quale\nconcordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del credito che\nspetta all’istante. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista\nefficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’art. 411\nCPC, fermo restando quanto previsto al precedente punto 7).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La segreteria medesima provvede, a richiesta delle Parti, a rilasciare copia\ndel verbale di conciliazione o di mancato accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Arbitrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il\ntermine di cui al punto 4), lett. A) del presente accordo, le parti interessate\npossono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione\ndel Collegio arbitrale a norma dell’art. 409 CPC, secondo i seguenti\ncriteri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designato dal\nlavoratore, da un rappresentante dell’Associazione imprenditoriale\nterritoriale designato dalla azienda, e dal presidente scelto di comune\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato accordo sulla nomina del presidente, lo stesso sarà\nscelto, successivamente alla manifestazione di volontà delle Parti di cui ai\ncommi 3) e 4), punto 4), per rotazione o altri criteri da individuare da una\nlista, revisionabile di norma ogni biennio, contenente i nominativi di giuristi\ne\u002Fo esperti della materia individuati concordemente dalle OO.SS. firmatarie del\npresente accordo e dalle Associazioni imprenditoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per iscritto, che\nnon ricorre alcuna delle fattispecie previste dall’art. 51 CPC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve\ncontenere l’indicazione della parte istante, l’elezione del domicilio\npresso la segreteria del Collegio e l’esposizione dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta sottoscritta dalla parte interessata deve essere inviata, a\nmezzo raccomandata a\u002Fr, alla segreteria del Collegio e alla controparte,\ntramite la O.S. o le Associazioni imprenditoriali entro il termine di 30 giorni\nche decorre dal giorno del rilascio del verbale di cui al punto 6), parte A)\ndel presente accordo o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva\nessere esperito il tentativo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte istante, entro i successivi 15 giorni, decorrenti dall’invio\ndella raccomandata a\u002Fr di cui al comma che precede, dovrà dare conferma\nscritta alla segreteria circa la volontà di adire il Collegio medesimo,\ninviando contestualmente copia dell’avviso di ricevimento della comunicazione\ntrasmessa alla controparte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la conferma non giunga entro tale termine, la richiesta di arbitrato si\nritiene revocata. Il Collegio arbitrale, nella sua decisione, può essere\ntenuto, a richiesta delle Parti, al rispetto del CCNL e delle norme\ninderogabili di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la controparte intenda aderire alla richiesta, dovrà darne\ncomunicazione alla segreteria del Collegio entro il termine di 15 giorni dalla\ndata di ricevimento dell’istanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle\nParti di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante in rappresentanza\ndelle Parti stesse, come pure del presidente designato ai sensi del punto 2),\nnonché del conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere come\nstabilito nei punti precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accettazione da parte degli arbitri di trattare la controversia dovrà\nrisultare per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il Collegio arbitrale è costituito in forma permanente, la designazione\ndel presidente è di competenza delle OO.SS. e delle Associazioni\nimprenditoriali, che stabiliscono i tempi di durata del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale istruttoria della controversia deve svolgersi in forma\nprevalentemente orale, secondo le modalità fissate dal Collegio nella prima\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio potrà liberamente interrogare le Parti interessate, nonché le\npersone che risultino informate dei fatti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti possono essere assistite da OO.SS. e\u002Fo da esperti di fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei termini perentori fissati dal Collegio le Parti possono depositare\npresso la Segreteria memorie e repliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio emette il lodo entro 60 giorni, a decorrere dalla data di\nricevimento, presso la Segreteria, della conferma scritta di cui al precedente\npunto 4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio,\nd’intesa con le Parti, il termine può essere prorogato dagli arbitri non\noltre i 120 giorni. In caso di ingiustificato ritardo protratto per oltre 30\ngiorni dalla scadenza dei termini suddetti, il Collegio arbitrale decade dal\nmandato specifico. La richiesta di arbitrato viene assegnata a un nuovo\nCollegio che dovrà decidere, sulla base degli elementi già acquisiti, entro\nil termine perentorio di 60 giorni dal suo insediamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per\niscritto. Esso è comunicato, tramite la Segreteria, alle Parti in giudizio ed\nè esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal comma 2), art. 412\nCPC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando a carico delle Parti della controversia l’onere relativo\nalle spese e agli onorari spettanti agli arbitri indicati nel Collegio e gli\neventuali esperti in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese\ndella procedura arbitrale saranno divise in parti uguali dagli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di azione di accertamento, a norma dell’art. 11 bis, comma 6), le\nspese sono a carico della parte che promuove l’azione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono a carico del datore di lavoro, se l’azione è promossa con\nl’accordo delle Parti, che deve essere concluso in forma scritta e depositato\ncol ricorso al Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente tribunale per\nerrore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste\ndall’art. 412 CPC, delle norme inderogabili di legge e di quanto previsto nel\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) Durata dell’Accordo e procedura di verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Accordo è sperimentale e ha durata triennale e si intenderà\ntacitamente rinnovato alla scadenza se nessuna delle parti firmatarie\ncomunicherà all’altra disdetta, con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima\ndella scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di anno in anno le Parti procederanno a un incontro di verifica circa la\nfunzionalità della presente intesa. Tutte le questioni concernenti\nl’interpretazione e\u002Fo l’applicazione del presente Accordo sono devolute\nalla esclusiva decisione delle parti firmatarie del presente Accordo, le quali\naddiverranno alla decisione medesima con spirito di amichevole composizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 60 giorni dalla firma le Parti definiranno quali saranno le strutture\nregionali e le segreterie d’ufficio per l’applicazione, anche graduale, del\npresente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con successivi accordi sarà stabilito il luogo ove le Commissioni di\nconciliazione e i Collegi arbitrali saranno costituiti, le competenze spettanti\nai componenti dei Collegi. Quanto alla competenza territoriale per le\ncontroversie si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMUNICAZIONE SULLA INSTALLAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI SISTEMI DI CONTROLLO SATELLITARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e\ngli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un\nterritorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che sugli automezzi della ditta “………” viaggiano, sovente, merci ad\nelevato valore aggiunto e, pertanto, potenzialmente esposte al rischio furti e\nrapine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che la sicurezza, nelle attività economiche, riguarda sia l’integrità\ndella azienda nel suo complesso che quella delle persone che vi operano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che i sistemi di controllo satellitare possono essere un formidabile\nstrumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza\nfisica delle persone, escludendo, in ogni caso, la possibilità che le\napparecchiature di controllo satellitare possano essere utilizzate, anche\nincidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che sempre più una azienda di autotrasporti ha l’esigenza di localizzare\nil parco veicolare per una sua corretta gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che esiste una articolata disciplina, dettata dal D.lgs. n. 196\u002F03 e s.m. ed\nesplicitata dal Garante per la privacy per il tramite di un decalogo sulla\nvideosorveglianza, per molti versi affine a quella trattata nella presente\ncomunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che l’azienda ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 4, legge n.\n300\u002F70 (v. nota in calce)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si comunica che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sugli automezzi della ditta “………“ verranno installate\napparecchiature di controllo satellitare, le cui caratteristiche sono indicate\nnell’allegato prospetto informativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’installazione delle apparecchiature di cui sopra avviene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per prevenire il rischio di rapine, elevato data la tipologia di merci\nsovente trasportate sui mezzi della ditta “………” ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per monitorare il reale andamento del viaggio, per una ottimale gestione\ndel traffico e una puntuale informazione ai clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per una ottimizzazione e riduzione dei costi telefonici, essendo possibile,\ntramite l’utilizzo delle apparecchiature satellitari, il ricorso a scambi di\nsms;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’installazione delle apparecchiature di controllo satellitare non ha\nfinalità di controllo e\u002Fo di valutazione sull’operato dei lavoratori\ndipendenti, né potrà essere utilizzata ai fini disciplinari e avviene,\ncomunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il titolare del trattamento dei dati è il sig.\n……………………………………………:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’AZIENDA:IL LAVORATORE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’art. 4, legge n. 300\u002F70, così recita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Impianti audiovisivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per\nfinalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da\nesigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai\nquali derivi anche la possibilità di controllo a distanza della attività dei\nlavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le RSA,\noppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di\naccordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,\ndettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle\ncaratteristiche di cui al comma 2) del presente articolo, in mancanza di\naccordo con le RSA o con la Commissione interna, l'Ispettorato del lavoro\nprovvede entro 1 anno dalla entrata in vigore della presente legge, dettando\nall'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli\nimpianti suddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti\ncommi 2) e 3), il datore di lavoro, le RSA o, in mancanza di queste, la\nCommissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo\nart. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del\nprovvedimento, al ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>EX FONDO DI PREVIDENZA IMPIEGATI MAGAZZINI GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(CCNL ASSOLOGISTICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza 1.6.80 le aziende e i lavoratori del settore Magazzini\ngenerali e depositi per conto terzi hanno cessato di versare le contribuzioni\npreviste al Fondo previdenza costituito come da art. 45, CCNL 26.7.77 e da\nRegolamento istitutivo 16.6.48.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che agli impiegati del settore Magazzini generali e\ndepositi per conto terzi in forza al 31.5.80 viene erogato, con decorrenza\n1.6.80, un assegno individuale ‘ad personam’ in cifra fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale assegno individuale ‘ad personam' è parte integrante a tutti gli\neffetti della retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto assegno ‘ad personam’, dovendo estendersi su tutti gli\nistituti contrattuali, sarà determinato riproporzionando al 2% la precedente\npercentuale del 3,5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 2%, come per il vecchio fondo di previdenza, sarà calcolato sulla\nretribuzione individuale. Conseguentemente, si conviene che, con decorrenza\n1.6.80 i minimi tabellari del presente Accordo di rinnovo (settori: Magazzini\ngenerali e industria del freddo), saranno aumentati di £. 2.000 mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La destinazione degli accantonamenti in atto del fondo previdenza impiegati\nal 31.5.80 viene demandata alla Commissione di cui all'art. 12 del regolamento\ndel suddetto fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRECEDENTE NORMATIVA SUGLI SCATTI DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(CCNL ASSOLOGISTICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applicano le normative previste dai singoli contratti di settore\nriportate qui di seguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Magazzini generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni biennio di anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda\no gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo\nalla stessa Società), dopo il 18° anno di età per gli operai intermedi e\nimpiegati indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno\ndiritto a una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-impiegati: 5% per i primi 5 bienni, e 6% per 9 successivi bienni di\nanzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- intermedi: 4% per i primi 2 bienni e 5% per 9 successivi bienni di\nanzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai: 3,5% per i primi 3 bienni; 5% per ulteriori 3 bienni di anzianità;\n6% per l’ultimo biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo il limite massimo del 53% per gli intermedi e del 31,5% per gli\noperai, per i nuovi assunti successivamente al 31.3.75 e per coloro che non\nabbiano maturato ancora, in tutto o in parte, i primi 2 bienni (per gli\nintermedi) e i primi 3 bienni (per gli operai) la percentuale degli aumenti\nperiodici di anzianità da maturare viene elevata rispettivamente dal 4% (per\ngli intermedi) e dal 3,5% (per gli operai), al 5%. Per gli impiegati,\ndall’1.4.75, o di età inferiore a 20 anni, viene ridotta da 20 a 18 anni\nl’età minima per l’inizio della maturazione dell’anzianità utile ai\nfini degli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali aliquote sono calcolate sul minimo tabellare del livello cui appartiene\nil lavoratore, con l’aggiunta della indennità di contingenza in vigore al\nmomento dello scatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati\npercentualmente sui minimi tabellari in atto alle singole scadenze mensili. Il\nricalcolo degli aumenti periodici di anzianità dovuto alle variazioni della\nindennità di contingenza si effettuerà al termine di ogni anno solare e avrà\napplicazione dal 1° gennaio successivo. In caso di licenziamento, il ricalcolo\ndella indennità di contingenza sarà fatto sulla base della indennità in\nvigore al momento della cessazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti\ndegli aumenti periodici, l’anzianità per il servizio prestato\ndall’1.1.37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli intermedi attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti\ndegli aumenti periodici, l’anzianità per il servizio prestato dall’1.1.50.\nPer l’anzianità maturata fino al 31.5.52 l’importo consolidato in cifra\nsarà ricalcolato in percentuale con decorrenza 1.3.62, in base ai minimi\ntabellari in atto della categoria nella quale era stato conseguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli\naumenti biennali periodici di anzianità, esclusivamente l’anzianità\nmaturata successivamente all’1.5.65.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già\nconcessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà, in aggiunta al\nminimo del nuovo livello di assegnazione e alla relativa indennità di\ncontingenza, l’importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel livello\ndi provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale\nmassima di cui al comma 2) e di quanto previsto al comma 6) del presente\narticolo, sarà tradotto nella percentuale corrispondente all’ammontare\ncomplessivo del minimo tabellare del nuovo livello di assegnazione e della\nrelativa indennità di contingenza in vigore al 31 dicembre dell’anno\nprecedente. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello\nsarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio del nuovo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai che avessero maturato, prima dell’1.5.65, il 5°, il 10° e\n15° anno di anzianità senza alcuna interruzione presso la stessa azienda,\nverranno mantenuti in cifra gli importi corrispondenti ai precedenti premi di\nanzianità previsti dal comma 1), art. 21 (parte Operai), CCNL 7.4.62.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici biennali previsti dal presente articolo, alle loro\nscadenze, verranno aggiunti ai predetti importi in cifra fino al raggiungimento\ndel limite massimo complessivo del 31,5% del minimo tabellare di categoria e\nindennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell’Accordo 30.3.73 gli aumenti periodici di anzianità\nper quanto attiene alla indennità di contingenza vanno calcolati per gli\noperai su quella in vigore all’1.3.73, e per gli impiegati intermedi su\nquella in vigore all’1.1.73.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme del contratto in materia di aumenti periodici di\nanzianità, si conviene che l’aumento dovuto agli impiegati per l’Accordo\n19.1.62 che ha effetto dall’1.3.62, venga invece conteggiato ai fini degli\naumenti periodici di anzianità dall’1.4.62 e che quello loro dovuto\ndall’1.3.63 venga invece conteggiato agli stessi fini dall’1.1.74.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria del freddo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai, per ogni biennio di anzianità di servizio prestato dopo il\ncompimento del 18° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale\n(intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa\nSocietà) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione nella\nmisura del 5% della paga minima tabella oraria e della indennità di\ncontingenza oraria della categoria cui appartiene l’operaio per 5 bienni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non devono essere considerati agli\neffetti dei cottimi e delle altre forme di incentivo e di tutti gli istituti\nche non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici, di cui al presente articolo, assorbono fino a\nconcorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni variazione del minimo tabellare saranno nuovamente calcolati\npercentualmente gli aumenti periodici già maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza, il\nricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di\nogni anno solare e avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello successivo alla entrata in vigore della\nnuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l’importo maturato\ne avrà diritto a ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo\nlivello fino a concorrenza con l’importo raggiungibile nel nuovo livello. La\nfrazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile\nagli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzianità utile, ai fini della maturazione del 1° scatto decorre\ndall’1.1.63.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione delle norme di cui al comma 1) relativa al computo degli\naumenti periodici anche sulla indennità di contingenza avrà effetto\ndall’1.5.68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai del freddo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione, la percentuale maturata al 31.5.80 sarà\ncosì utilizzata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso di lavoratore che non abbia ancora raggiunto il 1° biennio, il\n5% sarà erogato al raggiungimento del biennio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)nel caso di lavoratore che abbia maturato una percentuale inferiore al 5%,\ncon la decorrenza del presente accordo, raggiungerà il 5%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)nel caso di lavoratore che abbia superato il 5%, verrà conservata in\ncifra l’eccedenza rispetto al 5% e, in occasione del successivo scatto,\nmaturerà la differenza tra il 5% e l’eccedenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nel caso di lavoratore che abbia raggiunto il 5,5% da almeno 24 mesi, si\nprocederà alla erogazione del 2° scatto (totale 10% meno l’eccedenza) al\ncompimento del 12° mese che decorrerà dalla firma del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli intermedi, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il\ncompimento del 18° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale\n(intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa\nSocietà) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione della\npaga contrattuale mensile della categoria di appartenenza, nella misura del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4% per il 1° e 2° biennio di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5% per i bienni dal 3° al 10°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia per gli aumenti periodici maturati successivamente all’1.6.52 le\nmaggiorazioni di cui sopra si applicheranno, oltre che sulla paga contrattuale\nmensile, anche sulla indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici già maturati, eccettuati quelli previsti dalla norma\ntransitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati sui minimi\ndi paga mensile in atto alle singole scadenze mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le variazioni della indennità di contingenza, il\nricalcalo degli aumenti periodici si effettuerà al termine di ogni anno solare\ne avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio degli intermedi dalla II categoria alla I categoria, la\ncifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati nella precedente\ncategoria sarà riportata nella misura del 33% in aggiunta alla nuova\nretribuzione stabilita e l’anzianità, ai fini degli aumenti periodici di\nanzianità, nonché il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal\ngiorno di assegnazione alla nuova categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici maturati anteriormente all’1.6.52 sono - con\ndecorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto -\nconsolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di\nrivalutazione previste dagli Accordi interconfederali 14.6.52 (art. 3) e\n12.6.54 (art. 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(al 4%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>CATEGORIA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex I zona \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex II zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex III zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex IV zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I cat.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.075\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.770\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.020\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.725\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.980\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.700\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.940\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.670\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II cat.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.410\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.220\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.390\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.090\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.368\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.165\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.336\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.145\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ CONSOLIDATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(al 5%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>CATEGORIA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex I zona \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex II zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex III zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex IV zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I cat.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.450\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.850\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.380\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.030\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.330\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.995\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.290\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.960\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II cat.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.650\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.415\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.610\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.380\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.570\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.350\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.545\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.325\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il\ncompimento del 18° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale\n(intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa\nSocietà) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione della\nretribuzione mensile nella misura del 5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale aliquota, per l’anzianità maturata fino al 31.5.52, è calcolata sul\nminimo, dopo tale data invece l’aliquota stessa è calcolata, oltre che sul\nminimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene\nl’impiegato, anche sulla indennità di contingenza in vigore al momento dello\nscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12\nbienni per ogni categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito\npotranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici già maturati devono essere ricalcolati ad ogni\nvariazione di minimi tabellari dello stipendio mensile, con effetto dal mese\nsuccessivo a quello della variazione stessa, nonché - per indennità di\ncontingenza - al termine di ogni anno solare e con applicazione dal 1° gennaio\nsuccessivo; resta fermo, per gli aumenti maturati prima dell’1.6.52, quanto\nstabilito dalle disposizioni nella norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati in servizio all’1.1.48 verrà riconosciuta, agli effetti\ndegli aumenti periodici, l’anzianità per il servizio prestato dall’1.1.37\ncon esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20°\nanno di età o di quella maturata antecedentemente all’ultimo passaggio di\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti\neventualmente già concessi per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore, la cifra\ncorrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella\nmisura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l’anzianità,\nai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi,\ndecorreranno nuovamente dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalla categoria V alla III, poiché avviene nell’ambito delle\ndiverse categorie impiegatizie d’ordine, non comporta l’applicazione delle\ndisposizioni di cui al precedente comma e gli aumenti periodici già maturati\nsaranno ricalcolati sui minimi di stipendio della nuova categoria d’ordine\nalla quale l’impiegato è assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici maturati anteriormente all’1.6.52 sono - con\ndecorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto -\nconsolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di\nrivalutazione previste dagli Accordi interconfederali 14.6.52 (art. 3), e\n12.6.54 (art. 8).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’ CONSOLIDATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(al 5%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>CATEGORIA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex I zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex II zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex III zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ex IV zona\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>uomini\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>donne\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>I cat.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.780\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.780\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.670\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.670\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.580\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.580\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.515\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3.515\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>II cat.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.615\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.220\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.540\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.160\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.480\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.115\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.440\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2.080\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>III cat. A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.720\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.470\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.670\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.430\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.635\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.405\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.600\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.375\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>III cat. B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.315\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.135\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.280\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.110\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.255\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.085\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.235\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.060\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ NUOVI ASSUNTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER MAGAZZINI GENERALI E INDUSTRIA DEL FREDDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i nuovi assunti dall’1.6.80 per ogni biennio di anzianità di servizio\npresso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso\naziendale facente capo alla stessa azienda), dopo il 18° anno di età,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno diritto a\nun aumento della retribuzione mensile nelle seguenti misure e per un massimo di\n5 bienni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I livello: £. 35.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- II livello: £. 32.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- III livello: £. 30.500\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- IV livello: £. 29.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- V livello: £. 28.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- VI livello: £. 27.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- VII livello: £. 26.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, salvo i casi in cui tali\nassorbimenti siano previsti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello successivo alla entrata in vigore della\nnuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifra l’importo maturato\ne avrà diritto a ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo\nlivello, fino a concorrenza con l’importo raggiungibile nel nuovo livello. La\nfrazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile\nagli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti il presente Accordo concordano di incontrarsi entro il\n30.11.80 per esaminare la possibilità di armonizzare il vecchio sistema con\nquello individuato nel presente articolo per i lavoratori nuovi assunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel frattempo e fino al 31.12.80 ai lavoratori in forza al 31.5.80\ncontinuerà ad applicarsi la normativa vigente (CCNL 26.7.77).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che resteranno in atto le condizioni precedenti per impiegati\nintermedi e operai dei Magazzini generali e per impiegati e intermedi\ndell’Industria del freddo in forza al 31.5.80.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i nuovi assunti e per gli operai dell’Industria del freddo saranno\nvalidi i contenuti del presente Accordo, ferme le modalità di applicazione\npreviste dalle norme precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRECEDENTE NORMATIVA SULL’INDENNITA’ DI ANZIANITA’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(CCNL ASSOLOGISTICA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Magazzini generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa della azienda o\nper dimissioni, al lavoratore non in prova verrà liquidata una indennità per\nl’anzianità di servizio della misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiegati: 31\u002F30 della retribuzione per ogni anno di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- intermedi: 27\u002F30 per ogni anno di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-operai: 26\u002F30 per l’anzianità maturata fino al 31.3.75; 27\u002F30 per\nl’anzianità successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità maturata dopo il 31.12.81:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-intermedi e operai: 28\u002F30 per anzianità oltre il 20° anno e fino al 25°\nanno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-29\u002F30 per anzianità dal 26° anno e fino al 30° anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-30\u002F30 per anzianità oltre i 30 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’individuazione degli scaglioni sopra esposti si terrà conto anche\ndell’anzianità precedentemente maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la liquidazione della indennità verrà fatta sulla base della\nretribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,\nsecondo le norme dell’art. 2121 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno conteggiate per 12simi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario verranno considerate\nmese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che\nnon abbia maturato 1 anno di anzianità, verrà liquidata la frazione di\nindennità proporzionale ai mesi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono comprese nella retribuzione, oltre\nalle provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili e tutti\ngli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo\no che siano di ammontare determinato ivi compresa l’indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di\nproduzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media\ndell’ultimo triennio. Se il lavoratore non abbia compiuto 3 anni di servizio,\nsulla media del periodo di servizio da lui prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine e conclusi\nprima della risoluzione del rapporto, anche se devono avere esecuzione\nposteriormente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata\ne nella partecipazione agli utili ci si riferisce agli esercizi già chiusi al\nmomento della risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalla\nindennità di licenziamento quanto il lavoratore percepisce in conseguenza del\nlicenziamento per eventuali atti di previdenza compiuti dalla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria del freddo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro dà diritto all’operaio a percepire\nuna indennità, ragguagliata alla retribuzione globale di fatto, nella seguente\nmisura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)giorni 6 (48 ore) per il 1° e 2° anno di anzianità compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) giorni 7 (56 ore) per il 3° e 4° anno di anzianità compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) giorni 11 (88 ore) per ciascuno degli anni di anzianità compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) giorni 13 (104 ore) per ciascuno degli anni di anzianità dal 10° al\n17° anno compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) giorni 15 (120 ore) per ciascuno degli anni di anzianità oltre il 17°\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui sopra si applica per l’anzianità maturata\nposteriormente al 31.12.47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità maturati dopo il 31.12.81:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16\u002F30 per ciascun anno di anzianità fino al 15° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 28\u002F30 per ciascun anno di anzianità dal 16° fino al 25° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 29\u002F30 per ciascun anno di anzianità dal 26° fino al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30\u002F30 per ciascun anno di anzianità oltre il 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’individuazione degli scaglioni sopra esposti si terrà conto anche\ndell’anzianità precedentemente maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di licenziamento è frazionabile a mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Intermedi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore compete, per\nl’anzianità maturata successivamente alla assegnazione della qualifica di\nintermedio, una indennità di 15\u002F30 della retribuzione mensile per ogni anno di\nanzianità presso l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità maturata successivamente all’1.1.48 l’indennità di\nlicenziamento verrà liquidata, per ogni anno di anzianità, nella misura di\n20\u002F30 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anzianità maturata successivamente al 31.8.63 l’indennità di\nlicenziamento verrà liquidata, per ogni anno di anzianità, nella misura di\n25\u002F30 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità maturati dopo il 31.12.81:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 28\u002F30 per ciascun anno di anzianità fino al 25° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 29\u002F30 per ciascun anno di anzianità dal 26° fino al 30° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30\u002F30 per ciascun anno di anzianità oltre il 30°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’individuazione degli scaglioni sopra esposti si terrà conto anche\ndell’anzianità precedentemente maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione della indennità verrà fatta sulla base della retribuzione\nin corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l’indennità\ndi contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il 1° anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per\n12simi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del\ncomputo della anzianità si fa riferimento all’art. 2121 CC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta all’impiegato\nlicenziato una indennità di importo pari a tante mensilità di retribuzione\nper quanti sono gli anni di servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di liquidazione della indennità verrà fatta sulla base della\nretribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Le frazioni di\nanno verranno conteggiate per 12simi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese di almeno 15 giorni saranno considerate come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre\nle provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche gli\naltri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e\nche siano di ammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l’impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di\nproduzione, partecipazioni agli utili, questi saranno commisurati sulla media\ndell’ultimo triennio o, se l’impiegato non abbia compiuto 3 anni di\nservizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che le eventuali provvigioni, premi di produzione etc. di cui al\ncomma precedente vengano liquidati mensilmente o comunque a periodi inferiori\nal semestre, il computo verrà effettuato sulla media dell’ultimo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi\nprima della risoluzione del rapporto, anche se devono avere esecuzione\nposteriormente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata\ne le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento\ndella risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dalla\nindennità di licenziamento quanto l’impiegato percepisca in conseguenza del\nlicenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenza,\nassicurazioni varie) compiuti dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza\nprevisto dall’art. 25 CC, del 5.8.37 per gli impiegati dell’industria e del\nCC del 31.7.38 (ex art. 18, parte IV, CCNL 30.11.73 per i dipendenti da aziende\nproduttrici di energia refrigerante e ghiaccio).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la retribuzione di agosto 1977 verrà corrisposto ai lavoratori dei\nMagazzini generali e dell’Industria del freddo un acconto di £. 75.000 sulla\nindennità di anzianità dei lavoratori in forza al 26.7.77 non in prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di anzianità dei medesimi lavoratori viene aumentata di pari\nimporto rispetto alle misure contrattualmente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti della indennità di anzianità è escluso dalla retribuzione,\nvigenti le attuali disposizioni di legge, quanto dovuto come ulteriori aumenti\ndi indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati\nposteriormente al 31.1.77.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la retribuzione relativa a luglio 1980 verrà erogata ad ogni lavoratore\nin forza all’1.6.80, a titolo di anticipazione sulla indennità di\nanzianità, la somma di £. 150.000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli assunti successivamente all’1.1.80 l’anticipazione di cui sopra\nverrà erogata ‘pro quota‘ mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di anzianità dei medesimi lavoratori viene aumentata di pari\nimporto rispetto alle misure contrattualmente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"cbadate_start_date":48,"cbadate_end":52,"cbasignmultiple":55,"cbamemtrad":59,"JOBTYPE_descriptions":63,"trainingprogrammes":67,"apprenticeships":71,"trainingfund":75,"pensionfund":79,"contracttrial":83,"contracttrialperiod":87,"contractseverancepay":90,"tempagency":94,"disabilitypay":98,"maxsicknesspay":102,"longtermillness":106,"healthcareaccess":110,"hivpolicy":114,"paidmaternityleave":118,"paidmaternityleaveall":122,"jobsecuritymothers":125,"paidpaternityleave":129,"deathrelatives":133,"violence":137,"sexualhar":141,"hourspweek_select":145,"MAXHOURS_trigger":149,"SCHEDULE_trigger":153,"PAIDLEAV_trigger":157,"holidaysdays":161,"bankholidays1":164,"TRADEUNLEAV_trigger":168,"tradeunleavdays":172,"flexible_work_options":176,"PAYSCALES_trigger":180,"ONCERISE_trigger":184,"ONCERISE2_trigger":188,"mealvouchers":192,"MEALALL_trigger":196,"CONSIGN_trigger":200,"standbyallowancetype":204,"OVERTIME_trigger":207,"overtimeallowancetype":211,"SENIOR_trigger":215,"longserviceallowancetype1":219,"COMMUTE_trigger":223,"hardshipallowancetype":227,"SUNDAY_trigger":231,"shiftallowancetype":235,"legalassistance_trigger":238,"equalitymonitoring":242,"funeralpay":246,"marriage":250,"strikes_trigger":254,"ONCEONLY_trigger":258},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 1 - Decorrenza e durata. 1) Il pres","Art. 1 - Decorrenza e durata.\n\n\n\n1)\n\nIl presente contratto decorre dall’1 gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre\n2015.\n\n\n\n2)\n\nIl contratto è rinnovabile tacitamente di 6 mesi in 6 mesi, salvo disdetta\ndi una delle due parti stipulanti da comunicarsi all’altra parte 6 mesi prima\ndella scadenza con raccomandata a\u002Fr.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"cbadate_start_date","Il presente contratto decorre dall’1 gen","Il presente contratto decorre dall’1 gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre\n2015.",{"bindId":53,"name":46,"text":54},"cbadate_end","Art. 1 - Decorrenza e durata.\n\n\n\n1)\n\nIl presente contratto decorre dall’1 gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre\n2015.",{"bindId":56,"name":57,"text":58},"cbasignmultiple","-AITE (Associazione Italiana Trasporti E","-AITE (Associazione Italiana Trasporti Eccezionali), rappresentata dal\npresidente Antonio Catiello e dal segretario nazionale Sandra Forzoni;\n\n-AITI (Associazione Imprese Traslocatori Italiani), rappresentata dal\npresidente Sandro Gobbi, assistito dal segretario generale Marta Santamaria;\n\n-ASSOESPRESSI (Associazione Nazionale Corrieri Espressi), rappresentata dal\npresidente Riccardo Maria Graziano e dal segretario Francesco Damato;\n\n-ASSOLOGISTICA (Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini\nGenerali e Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali e Aeroportuali),\nrappresentata dal presidente Carlo Mearelli, assistito dal segretario generale\nJean-François Daher e da Bianca Picciurro;\n\n-FEDESPEDI (Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni\nInternazionali), rappresentata dal presidente Piero Lazzeri, assistito dal\nsegretario generale Piera M. Marini e da Giuseppe Cesaris con i sigg. Giampaolo\nBotta, Andrea Cappa, Francesco Damato, Fabrizio Morosini;\n\n-FEDIT (Federazione Italiana Trasportatori), rappresentata dal presidente\nStefania Pezzetti, dal segretario generale Enzo Solaro, dal vice segretario\nAlfredo D’Ascoli e dai sigg. Paolo Bardelli, Massimo Boccaccio, Andrea Cappa,\nMaurizio Diano, Diego Giacchetti, Claudio Poggi Longostrevi, Paola Ravotto,\nGuido Rossi, Nino Maddaluno, Giuliana Minelli, Viviana Trenti e Adriano\nVaia;\n\n-(FISI) (Federazione Italiana Spedizionieri Industriali), rappresentata dal\npresidente Andrea Vezzosi, assistito da Giuseppe Cesaris e Piera M. Marini;\n\n-TRASPORTOUNITO FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali),\nrappresentata dal presidente nazionale Franco Pensiero, dal vice presidente\nnazionale Giulio Stoppa e dal segretario generale Maurizio Longo;\n\n\n\nassistite da CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e\ndella Logistica), rappresentata dal presidente Nereo Marcucci, assistito dal\ndirettore generale Piero Luzzati e da Fabio Marrocco;\n\n\n\n-ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici),\nrappresentata dal presidente Eleuterio Arcese e dai sigg. Thomas Baumgartner,\nMario Beschi, Claudio Collotta, Natale Mariella, Emanuela Panero, Marcello\nPigliacelli, Dino Rovina, Salucci Dora, Andrea Vezzosi, assistiti dal\nsegretario generale Giuseppina Della Pepa;\n\n-FAI (Federazione Autotrasporti Italiani), rappresentata dal presidente\nPaolo Uggè, assistito dal segretario nazionale Stefania Cippitelli e dai sigg.\nGianni Satini, Enzo Pompilio, Giuseppe Furlan, Corrado Caviglia e Sergio Lo\nMonte;\n\n-FEDERTRASLOCHI (Federazione Traslocatori Italiani), rappresentata dal\nsegretario nazionale Marco Colombo;\n\n-FEDERLOGISTICA (Federazione della Logistica), rappresentata dal sig.\nAntonio Iorio, assistito dal segretario nazionale Pasquale Russo;\n\n-FIAP (Federazione Italiana Autotrasporti Professionali L.), rappresentata\ndal presidente Massimo Bagnoli, assistito dal segretario generale Silvio Faggi\ne dal sig. Mirco Minardi;\n\n-UNITAI (Unione Imprese Trasporti Automobilisti), rappresentata dal\npresidente Emanuela Bertoni, assistito dal sig. Alberto Riboni;\n\n\n\nassistite da CONFTRASPORTO (Confederazione Trasporto, Spedizioni e\nLogistica), rappresentata dal presidente Francesco Colucci e dal segretario\ngenerale Pasquale Russo;\n\n\n\n-CNA\u002FFITA - Unione Nazionale Imprese di Trasporto, rappresentata dal\npresidente nazionale Cinzia Franchini e da Mauro Concezzi (responsabile\nnazionale), Riccardo Battisti (responsabile regionale CNA FITA Marche) e\nAdriano Bruneri (responsabile regionale CNA FITA Lombardia);\n\n-CONFARTIGIANATO Trasporti, rappresentata dal presidente Amedeo Genedani,\ndalla delegata alla contrattazione Barbara Piccinini e dal segretario nazionale\nGian Luigi Bassi, e assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, rappresentata dal\ndirettore dell’Area Relazioni sindacali Riccardo Giovani e dal funzionario\ndel settore contrattuale Fabio Antonilli;\n\n-CASARTIGIANI (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani), rappresentata\ndal presidente Giacomo Basso, con l’assistenza del direttore Nicola Molfese e\ndel responsabile nazionale della categoria (SNA) Paolo Melfa;\n\n-CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI),\nrappresentata dal presidente Stefano Fugazza, dal vice presidente vicario\nOrazio Platania, dal vice presidente Alessandro Limatola e dai sigg. Franco\nPrinzivalli, Walter Mariani, Ernesto Iemmolo, Adolfo Giampaolo, Ruggero Go,\nGiorgio Violi, Silvio Guerrieri, assisiti dal segretario generale Marco\nAccornero, da Pasquale Maiocco, Rita Balzoni e Paolo Sebaste",{"bindId":60,"name":61,"text":62},"cbamemtrad","-FILT\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavorat","-FILT\u002FCGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), rappresentata dal\nsegretario generale Franco Nasso, dal segretario nazionale Giulia Guida, dai\ncoordinatori nazionali Merci\u002FLogistica Valeria Mizzau e Antonio Pepe, dai\ndirigenti territoriali Teresa Bovino, Ettore Montagna, Ilario Simonaggio, Romeo\nBarutta, Marco Gallo, Leo Cafuoti, Mauro Barutti, Giovanni Fedini, Gabrio\nGuidotti, Maurizio Amadori, Cristiano Tardioli, Alessandro Antonelli, Gaetano\nMosca, Antonio D’Auria, Annamaria Renna, Mohamed Ben Allah, Giovanni\nRomanelli, Paolo Buzzi, Stefano D’Andrea, Massimo Bottai, unitamente a una\ndelegazione di RSA\u002FRSU composta da Giuseppe Gucciardo, Tania Tenenti, Simona\nCavaglià, Patrizia Salvi;\n\n-FIT\u002FCISL (Federazione Italiana Trasporti), rappresentata dal segretario\ngenerale Giovanni Luciano, dal segretario nazionale Pasquale Paniccia, dal\ncoordinatore nazionale Arnaldo Neri, Maurizio Diamante, e dai segretari\ngenerali regionali Abimelech Giovanni, Antonello Gaetano, Ascani Roberto,\nBenigno Amedeo, Bigoni Lilli, Boni Stefano, Curcio Vincenzo, Di Naccio\nAlessandro, Esposito Giuseppe, Fiorenza Annibale, Furfaro Claudio, Giorgi\nGianluca, Giorlando Giovanni, Marra Heros Francesco, Proglio Massimo, Severino\nMaria Rosaria, Sorrentino Francesco, Vasco Pietro, Zoccheddu Valerio e la\ndelegazione trattante Archilletti Quirino, Chiaravalli Francesco, Gila Alberto,\nLovergine Mario, Marino Raffaele, Napoli Antonino, Palla Antonio, Pani Corrado,\nPorrazzo Giovanni, Rivola Stefano, Toffoli Nicola, Tutone Francesco e Verco\nBruno;\n\n-UILTRASPORTI, rappresentata dal segretario generale Claudio Tarlazzi, dai\ncoordinatori nazionali Walter Barbieri, Giuseppe Filippone, Marco Verzari e dai\nsegretari regionali e territoriali Marco Odone, Giovanni Ciaccio, Enore\nFacchini, Grazia Golosi, Renato Roverselli, Luigi Galante, Roberto Legramandi,\nGiacomo Ricciardi, Luiz Sidotti, Giorgio Bullo, Stefano La Dogana, Raffaele\nPerfetto, Daniele Zennaro, Lanfranco Ricci, Vincenzo Boffoli, Giovanni Rizzo,\nGennaro Gigli, Pierfranco Meloni, Gerardo Migliaccio, Stefano Cecchetti,\nAntonio Barillà, Orazio Colapietra e Claudio Sodano",{"bindId":64,"name":65,"text":66},"JOBTYPE_descriptions","Art. 6 - Classificazione del personale. ","Art. 6 - Classificazione del personale.\n\n\n\nQuadri - parametro 169.\n\n\n\nDisposizioni generali.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti si danno atto che con la nuova definizione del livello Quadri è\ndata attuazione al disposto della legge n. 190\u002F85 sui Quadri qintermedi.\n\n\n\n2)\n\nL'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 CC e dell'art. 5,\nlegge n. 190\u002F85, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal\nQuadro nello svolgimento della sua attività.\n\nLa suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la\nsottoscrizione di apposita polizza assicurativa.\n\nL'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso polizza\nassicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i\nprocedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.\n\n\n\n3)\n\nIn relazione alle loro esigenze le aziende di norma promuoveranno la\npartecipazione dei singoli Quadri a iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\n\n\n\n4)\n\nAi Quadri è riconosciuta una indennità di funzione pari ad € 51,65\nmensili lordi.\n\n\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla\ncategoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività\ndirettive di rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di\nresponsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia\ndecisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata\ncomplessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche e\nindirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell’azienda,\nrichiedenti un alto grado di competenze specialistiche e\u002Fo manageriali.\n\n\n\n2)\n\nTali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione,\norganizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o\ntramite la responsabilità di unità organizzative e\u002Fo strutture professionali\ndi rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli\ncompetenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto\nlivello di professionalità.\n\n\n\n3)\n\nTale livello è previsto nell’ambito di unità produttive multifunzionali\ncon più di 40 dipendenti e il lavoratore per essere inquadrato in questo\nlivello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve\navere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi\nreparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e\ncontrollo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le\ncaratteristiche numeriche previste in declaratoria;\n\n-responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione\n(air couriers);\n\n-i gestori e reggenti autonomi di docks o silos.\n\n\n\n\n\nLivello 1) - parametro 159.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi,\ninterni o esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle\npreviste per i Quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in\nautonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle\nsole direttive generali loro impartite.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi\nreparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga\nimportanza non rientranti nel livello superiore;\n\n-capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione\ndell'azienda;\n\n-impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente\nviene utilizzata per conto dell'azienda;\n\n-produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con\nspecifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo e abbiano la padronanza di\nlingue straniere;\n\n-analista\u002Fprogrammatore responsabile della conduzione di progetti in\nautonomia o del Centro Elaborazione Dati (CED);\n\n-capi magazzinieri con responsabilità tecnica e amministrativa;\n\n-capo turno Terminal;\n\n-capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;\n\n-capo tariffista di traffico nazionale e\u002Fo internazionale o tariffista\nautonomo per traffici internazionali;\n\n-capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;\n\n-impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le\nfunzioni specificate nella declaratoria;\n\n-cassiere principale o che sovrintenda a più casse;\n\n-corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno 2\nlingue estere;\n\n-incaricato della compilazione del budget aziendale;\n\n-coordinatore aeroportuale (air couriers);\n\n-capo Centro smistamento e distribuzione (air couriers);\n\n-responsabile di laboratorio chimico-fisico;\n\n-responsabile di ‘terminal container’ gestito direttamente dalla\nazienda.\n\n\n\n\n\nLivello 2) - parametro 146.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con\nspecifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica\ncaratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive\nloro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e\u002Fo\nformazione tecnico-pratica e una notevole esperienza nell'esercizio della\nfunzione stessa.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\n-altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;\n\n-contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia\nper tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine\ngestione necessari per la formazione del bilancio;\n\n-spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde);\n\n-segretari\u002Fassistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in\npossesso di particolare competenza professionale;\n\n-cassieri con responsabilità e oneri per errore;\n\n-impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e\u002Fo inoltri;\n\n-lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o\ncommerciale;\n\n-magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;\n\n-impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e\u002Fo\nstipendi;\n\n-addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;\n\n-magazziniere - capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei\n‘terminal containers’;\n\n-operatore\u002Fprogrammatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni\nsuperiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro\ndell'elaboratore assicurandone la regolarità. Traduce in programmi i problemi\ntecnici e\u002Fo amministrativi, componendone i relativi diagrammi;\n\n-impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti\nla conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali\nnel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria\ndell'impiegato di concetto;\n\n-pianificatore carico nave;\n\n-capo officina manutenzione;\n\n-supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);\n\n-altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno\nalla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e\u002Fo\navarie e\u002Fo furti e\u002Fo mancanze e\u002Fo eccedenze delle merci trasportate);\n\n-esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle\ntecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni,\ncalibrazioni nel loro specifico settore di attività;\n\n-assistenti e\u002Fo esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche,\norganolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in\nimprese di controllo;\n\n-operatore CED in unità articolate;\n\n- acquisitori di traffici internazionali e\u002Fo nazionali;\n\n-stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di\nvideoscrittura;\n\n-traduttori e\u002Fo interpreti;\n\n- addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree;\n\n- tariffisti per traffici internazionali marittimi e\u002Fo terrestri e\u002Fo\ntariffisti autonomi per traffici nazionali, anche se si esprimono mediante\ncodice;\n\n- capi fatturisti.\n\n\n\n\n\nLivello 3 Super) - parametro 132.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con\ncognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del\nlavoro e alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità e abilità\nconseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e\ncontrollino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la\ncondotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai\naventi specifica professionalità e alta specializzazione addetti alla guida di\nmezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che\nsiano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi\nparte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli\nautomezzi.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a q. 80 e i\nconducenti di autocarri con portata superiore a q. 20 muniti di gru;\n\n-primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;\n\n-gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di t.\n20;\n\n-conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza\noperativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina\npolivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con responsabilità della\nmanutenzione ordinaria dei mezzi;\n\n-tecnico specialista in una o più delle seguenti specializzazioni:\nelettrotecnica, elettronica, meccanica, impiantistica, che con interpretazione\ncritica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di\nparticolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di\nimpianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;\n\n-operatore di quadri sinottici complessi per l’introduzione, la\nmanipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali;\n\n-tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e\nmanutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del\nfreddo;\n\n- motoristi e\u002Fo collaudatori;\n\n- capi operai.\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito\ndelle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL\nTrasporto merci);\n\n-addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (customer service);\n\n-telesales senior dopo 24 mesi;\n\n-city couriers senior dopo 18 mesi (air couriers);\n\n-operatore addetto alle trilaterali automatizzate;\n\n-assistente alla pesatura e\u002Fo taratura delle merci con certificazione;\n\n-addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;\n\n- addetti al controllo imballaggi con certificazione;\n\n- pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);\n\n-addetti alla gestione di:\n\n\n\n* contabilità generale (CCNL ASSOLOGISTICA)\n\n* contabilità industriale (CCNL ASSOLOGISTICA)\n\n* controllo gestione commesse (CCNL ASSOLOGISTICA)\n\n* stipendi e paghe (CCNL ASSOLOGISTICA)\n\n\n\n-responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;\n\n- dichiaranti doganali in sottordine;\n\n- vice magazzinieri.\n\n\n\n\n\nLivello 3 Super Junior) - parametro 129.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartiene a questo livello il personale viaggiante delle aziende rientranti\nnell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art. 11 quater del\npresente contratto; la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi, al\ntermine dei quali avverrà il passaggio automatico al livello 3S).\n\n\n\n\n\nLivello 3) - parametro 128.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti\npreparazione risultante da diplomi di Istituti o Centri professionali oppure\nacquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza\ndi lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità\ndegli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni\nstesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività\nesecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare\npreparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le\nmansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente\nvariabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o\nnell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di\nlavoro.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a q.\n80;\n\n- conducenti di motobarche;\n\n- conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;\n\n- trattoristi (CCNL Trasporto merci);\n\n-capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio e ai trasporti\neccezionali;\n\n-addetti a gru semoventi con portata inferiore a t. 20 e a gru a ponte\ncabinate;\n\n-conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a q. 30 (CCNL\nTrasporto merci);\n\n-lavoratori che, possedendo le necessarie capacità tecniche e adeguate\nesperienze professionali, svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami\nprovetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o\nautogeni provetti, meccanici provetti;\n\n-esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di\nindicazioni, schizzi di massima, per l’imballaggio di attrezzature, macchine\no loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie;\n\n-imballatori;\n\n- conducenti di autocarri con portata superiore a q. 30 e fino a q. 20 se\nmuniti di gru;\n\n- operai specializzati di officina;\n\n-macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle\noperazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti\nleggi;\n\n-conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;\n\n-lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a\ncondurre più mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di\nnotevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri\nmezzi di traslazione e movimento, compreso carrelli porta containers;\n\n-attività di operatore di piattaforma aerea;\n\n-operazioni di magazzino con l’utilizzo anche di mappe informatiche per la\ngestione fisica delle merci;\n\n-meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;\n\n-bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;\n\n-preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono\nlavori e operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e\npiccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacità\ntecnico-pratiche;\n\n-operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di\naspirazione di silos;\n\n-pesatore pubblico munito di apposita patente;\n\n-deckman;\n\n-capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai.\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione\ndei semplici portavalori;\n\n-impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni\nferroviarie, postali e bancarie;\n\n-impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a\nquietanzare e a versare;\n\n-personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito\ndelle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL\nASSOLOGISTICA);\n\n-agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di\nmerci;\n\n-magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci,\nsempreché non compiano abitualmente mansioni manuali;\n\n-fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;\n\n-compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti\nsu videoterminali;\n\n-compilatori di bolle doganali;\n\n-fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano\nprelevamenti o versamenti in banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e\u002Fo\nincassi fatture, pagamento noli, trasporti etc. (CCNL Trasporto merci);\n\n-archivisti (CCNL Trasporto merci);\n\n-telefonisti esclusivi e\u002Fo centralinisti (CCNL Trasporto merci);\n\n-operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che\neseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documenti oppure\nche ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi preesistenti;\n\n-city couriers junior (air couriers);\n\n-agente di smistamento\u002Foperatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air\ncouriers);\n\n-addetti al servizio clienti junior (customer service);\n\n-telesales junior;\n\n-telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua\nestera;\n\n-addetti alla compilazione di lettere di vettura e\u002Fo bollette di spedizione\ncomportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come\ncontrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati;\n\n-contabili d'ordine (CCNL Trasporto merci);\n\n-addetto alla segreteria di funzione.\n\n\n\n\n\nLivello 4) - parametro 122.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per\nabilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento\nper compiere lavori e operazioni delicate e complesse, la cui corretta\nesecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I\nlavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono\nattività amministrative e\u002Fo tecnico-operative che richiedono una preparazione\nacquisibile attraverso l’esperienza di lavoro e\u002Fo la formazione\nprofessionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure\npredeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-operai con mansioni multiple di magazzino e\u002Fo terminal (carico; scarico;\nspunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);\n\n-operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il\nposizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni\nricevute;\n\n-gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la\nmovimentazione e stivaggio delle merci;\n\n-lavoratori che, esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono\nautorizzati dalla azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso\neseguito;\n\n-altri autisti non compresi nel livello 3S e 3);\n\n-preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi\nprefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette etc. e addetti alla\nreggettatura;\n\n-facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con\ncognizioni tecnico-pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di\nmacchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili\nprofessionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del\ncarico-scarico;\n\n-conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a q. 30 (CCNL\nTrasporto merci);\n\n-operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici,\nmeccanici;\n\n-bilancisti addetti alle bilance automatiche;\n\n-addetti alla conduzione di nastri trasportatori;\n\n-personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle\nmerci e degli impianti;\n\n-aiuto macchinisti frigoristi;\n\n- trattoristi (CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n- carrellisti (CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n- attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree\ngeografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;\n\n- altri capisquadra.\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-aiuto contabile d’ordine (CCNL Trasporto merci);\n\n-fattorini di ufficio non rientranti nel liv. 3) (CCNL Trasporto merci);\n\n-dattilografi, anche con sistemi videoscrittura (CCNL Trasporto merci);\n\n-altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione etc., non\nrientranti nel liv. 3) anche con sistemi computerizzati (CCNL Trasporto\nmerci);\n\n-agente di smistamento e operatore aereoportuale Junior (air couriers);\n\n-commessi contatori di calata;\n\n-spuntatori;\n\n-fattorini con mansioni impiegatizie di ufficio o magazzino che\nprevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture,\npagamenti di noli, trasporti etc. (CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n-archivisti (CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n-centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche\n(office automation) e reception aziendale (CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n-contabili d’ordine (CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n-compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di\nvettura (CCNL ASSOLOGISTICA).\n\n\n\n\n\nLivello 4 Junior) - parametro 119.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono\nspecifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.\n\nGli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i\nrequisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di\nsollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida\nprevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli\nelevatori di cui ai livelli superiori.\n\n\n\n\n\nLivello 5) - parametro 116.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati\nper la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le\nmansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e\ncomportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione\ndel proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di\nmovimentazione merci e di magazzini che comportano l’utilizzo di mezzi\nmeccanici e\u002Fo elettrici di limitata complessità che richiedono normale\ncapacità esecutiva.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-addetto rizzaggio\u002Fderizzaggio;\n\n- attività di addetto al magazzino;\n\n-facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle\nquali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del liv. 6);\n\n-attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets\nmanuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;\n\n-semplici attività comuni di supporto alla produzione o ai servizi;\n\n-operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;\n\n-attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che\nrichiedono normale capacità esecutiva;\n\n-attività di preparazione degli ordini (picking) con conseguente montaggio\ne riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller\netc.) e di reggettatura;\n\n-manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e\ndeposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi\nanche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra);\n\n-guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza\ndell'accesso agli impianti;\n\n-uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali\ngarage);\n\n-operai comuni di manutenzione di garage e di officina;\n\n- chiattaioli;\n\n- barcaioli;\n\n- fattorini addetti alla presa e consegna;\n\n-attività di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata\ncomplessità;\n\n-manovratori di paranco a bandiera;\n\n\n\nImpiegati:\n\n\n\n-dattilografi (CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n-fattorini (CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n-telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a 3 linee esterne\n(CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n-addetti a mansioni semplici di segreteria (CCNL ASSOLOGISTICA).\n\n\n\n\n\nLivello 6) - parametro 109.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive\nche richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in\nquesto livello non comportano responsabilità e autonomia. In particolare\nappartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci\nche utilizzano mezzi di sollevamento semplici.\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nOperai:\n\n\n\n-attività manuali di scarico e carico merci - facchino;\n\n-recupero di contenitori e attrezzature di imballaggio;\n\n-comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e\u002Fo\nelettrici;\n\n-manovali comuni, compresi quelli di officina;\n\n-guardiani e\u002Fo personale di custodia alla porta.\n\n\n\n\n\nLivello 6 junior) - parametro 100.\n\n\n\nDeclaratoria.\n\n\n\n1)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici.\nIn particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che\nnecessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori, se\napprendisti, saranno inquadrati al liv. 6) dopo 24 mesi; i non apprendisti\nsaranno invece inquadrati al liv. 6) dopo 30 mesi.\n\n\n\n\n\nNorma transitoria.\n\n\n\nIl personale inquadrato al 26.1.11 nel liv. 4) sarà inquadrato\nautomaticamente nel nuovo liv. 4).\n\nIl personale inquadrato al liv. 6) alla data di entrata in vigore del nuovo\nliv. 6 junior) andrà inquadrato automaticamente al liv. 6).\n\nIl personale assunto nel liv. 6) prima dell’entrata in vigore del liv. 6\njunior) manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il liv. 5)\nprevisto dalla declaratoria del liv. 6) del testo contrattuale del 29.1.05.",{"bindId":68,"name":69,"text":70},"trainingprogrammes","6) I lavoratori, ad eccezione di quelli ","6)\n\nI lavoratori, ad eccezione di quelli universitari che, ai fini previsti\ndall'art. 6, legge 8.3.00 n. 53, intendono:\n\n\n\n-frequentare presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di\nstudio istituiti in base a disposizioni di legge o comunque nel quadro delle\nfacoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali Istituti;\n\n-migliorare la loro preparazione professionale specifica, attraverso la\nfrequenza di corsi di formazione continua correlati alla attività generale\ndella azienda e organizzati da enti pubblici o da enti gestiti dalle\nRegioni;\n\n-frequentare, qualora inviati dalla azienda, corsi di formazione continua\nprevisti da piani formativi aziendali o territoriali, potranno usufruire, a\nrichiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 200 ore triennali\nciascuno, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il\ncorso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un\nnumero di ore pari a o superiore a 300.",{"bindId":72,"name":73,"text":74},"apprenticeships","Art. 57 - Apprendistato professionalizza","Art. 57 - Apprendistato professionalizzante.\n\n\n\n1)\n\nIn attuazione del D.lgs. n. 167\u002F11 (Testo Unico sull’Apprendistato) le\nParti concordano la seguente disciplina dell’istituto dell’apprendistato\nprofessionalizzante; per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato\npreviste dal suddetto decreto si rinvia alle relative disposizioni legislative\ndi attuazione.\n\n\n\n2)\n\nLe disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di\napprendistato stipulati successivamente al 25.4.12. Agli apprendisti assunti\nentro la suddetta data continuerà ad applicarsi la precedente disciplina\nlegale e contrattuale in forza del regime transitorio di cui all’art. 7,\ncomma 7) del citato Testo Unico.\n\n\n\n3)\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con\nlavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla\nqualificazione professionale attraverso un percorso formativo per\nl’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\n\n\n\n4)\n\nPer i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi della legge 28.3.03 n. 53, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\n\n\n\n5)\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante dovrà risultare da atto\nscritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno essere indicati:\n\n\n\n-la durata del periodo di apprendistato;\n\n-il piano formativo;\n\n-la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di\napprendistato.\n\n\n\n6)\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato\nper i livelli compresi tra il 6 junior) e l’1) inclusi.\n\n\n\n7)\n\nIl periodo di prova degli apprendisti sia operai che impiegati nei vari\nprofili professionali è pari a quello previsto dall’art. 5 del presente CCNL\nper la generalità dei dipendenti a seconda dei livelli di inquadramento. Detto\nperiodo sarà ridotto della metà quando si tratta di un lavoratore che\nnell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi\nformativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti\nall’uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il\nperiodo di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto\ndall’apprendistato, sia agli effetti dell’anzianità di servizio.\n\n\n\n8)\n\nSalvo quanto previsto dal successivo comma 9), la durata del contratto di\napprendistato è stabilita dalla tabella A) riportata nel presente articolo che\nfissa durate differenziate a seconda dei livelli di inquadramento, definendo\naltresì per ciascuno di essi il trattamento retributivo da calcolarsi in\npercentuale sul minimo contrattuale.\n\n\n\n9)\n\nIn deroga a quanto previsto dal precedente comma, in base all’art. 4,\ncomma 2) del citato Testo Unico e secondo quanto chiarito dal Ministero del\nLavoro con la risposta ad interpello n. 40\u002F11, le Parti individuano nella\ntabella B) riportata nel presente articolo i profili professionali operai\ndell’artigianato e delle figure equipollenti a quelli dell’artigianato per\ni quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 5 o 4\nanni; anche la tabella B) riporta per ciascun profilo il trattamento\nretributivo da calcolarsi in percentuale sul minimo contrattuale.\n\nLa facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante\nper i profili di cui alla tabella B) in questione non è esercitabile dalle\naziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver\nmantenuto in servizio almeno il 90% dei contratti di apprendistato, relativi\nagli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti; detta regola non trova\napplicazione fino a 3 unità non confermate. Fatta eccezione per le\ndisposizioni di cui al precedente periodo, resta confermato quanto previsto dal\nsuccessivo comma 14) del presente articolo.\n\n\n\n10)\n\nQualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o\nper le altre cause previste dal T.U. n. 151\u002F01, per malattia o infortunio per\nperiodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine\ndi poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di\napprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell’assenza.\n\n\n\n11)\n\nI periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più\ndatori di lavoro, così come quelli svolti presso gli Istituti di formazione,\ndevono essere certificati dalle aziende ovvero dagli Istituti di formazione e\nsi cumulano, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi,\npurché l’addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.\n\n\n\n12)\n\nLe assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente\nai fini dei limiti numerici per l’applicazione del titolo III, legge n.\n300\u002F70.\n\n\n\n13)\n\nPer quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio per il personale\nassunto con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la\nnormativa di cui agli artt. 63 e 77.\n\n\n\n14)\n\nLa facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante\nnon è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un\nnuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno l’80% dei\ncontratti di apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non\ntrova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo rimanendo il limite\nsuddetto delle 5 unità, la conferma da parte della azienda di 3 contratti di\napprendistato darà diritto al recupero di 1 unità. Nella percentuale di cui\nsopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta\ncausa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la\nproposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,\ni contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.\n\n\n\n15)\n\nPer tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di\napprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un “tutor”.\nPer quanto concerne l’apprendistato professionalizzante per i profili degli\nautisti inquadrati nei livv. 3S), 3S junior) (rif. art. 11 quater), 3) (3 e 4\nper CCNL ASSOLOGISTICA) e 4), considerando che per la guida dei veicoli\nindustriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge\nche attestano la specifica idoneità tecnica, le Parti concordano che quanto\nprevisto dal presente comma sia realizzato prescindendo dall’affiancamento\nfisico del tutor.\n\n\n\n16)\n\nNei confronti di ciascun apprendista l’azienda è tenuta ad erogare un\nmonte ore di formazione interna o esterna pari a 80 ore medie annue (ivi\ncompresa la formazione teorica iniziale prevista dall’Accordo Stato-Regioni\ndel 21.12.11) per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche; tale formazione sarà integrata dalla offerta formativa\npubblica, laddove esistente, prevista dalle Regioni per l’acquisizione delle\ncompetenze di base e trasversali (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 167\u002F11).\n\n\n\n17)\n\nLa formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno\n\ndell’azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra\nstruttura di riferimento. La formazione può essere svolta in aula, ‘on the\njob’, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e\nstrumenti di e-learning.\n\n\n\n18)\n\nAi sensi della normativa vigente l’azienda dovrà essere in grado di\nerogare formazione disponendo di risorse umane e materiali idonee al\ntrasferimento di competenze (cosiddetta “capacità formativa”). Le Parti\nconvengono che per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livv. 6) e\n6 junior), in considerazione delle caratteristiche dei rispettivi profili\nprofessionali la formazione sarà erogata all’interno dell’azienda con\nmodalità in affiancamento.\n\n\n\n19)\n\nLa formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili\nformativi individuati dalle parti stipulanti il presente Accordo. In\nparticolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze\ntecnico-professionali - generali e specifiche - che l’apprendista dovrà\nacquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare\ne\u002Fo modificare i profili e il Piano formativo in relazione alle specificità e\nalla tipologia della attività svolta dall’azienda solo a seguito di accordo\nstipulato a livello territoriale o nazionale con le OO.SS. firmatarie del\npresente CCNL. La formazione effettuata e le competenze acquisite durante\nl’apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino,\nsecondo le modalità definite dalla normativa in materia.\n\nIn attesa della piena operatività del libretto formativo, la registrazione\ndella formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli\nfirma che attestino l’avvenuta formazione.\n\n\n\n20)\n\nPer tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle\ndisposizioni di legge.\n\n\n\n21)\n\nCon cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle\nRSA\u002FRSU, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati\nnei 12 mesi precedenti.\n\n\n\n\n\nTabella A)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        livello\n\n        \n        \n      \n      percentuali\n\n        per calcolo\n\n        minimo contrattuale\n\n        apprendisti\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      1° anno\n      \n      2° anno\n      \n      3° anno\n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      1)\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      3S) non autisti\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      3) non autisti\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      4) esclusi profili  \n\n        di cui alla tab. B)\n      \n      \n        \n\n        75%\n      \n      \n        \n\n        85%\n      \n      \n        \n\n        100%\n      \n    \n    \n      4 junior) esclusi profili\n\n        di cui alla tab. B)\n      \n      \n        \n\n        75%\n      \n      \n        \n\n        85%\n      \n      \n        \n\n        100%\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      6 junior)\n      \n      75%\n      \n      85%\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTabella B)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        profili\n\n        \n        \n      \n      percentuali\n\n        per calcolo\n\n        minimo contrattuale\n\n        apprendisti\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n      \n      1° anno\n      \n      2° anno\n      \n      3° anno\n      \n      4°\n\n        anno\n      \n      5°\n\n        anno\n\n        \n      \n    \n    \n      autisti classificati al liv. 3S)\n      \n      90%\n      \n      95%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n    \n    \n      autisti classificati al liv. 3S\n        junior)\n\n        (rif. art. 11 quater)\n      \n      \n        \n\n        90%\n      \n      \n        \n\n        95%\n      \n      \n        \n\n        100%\n      \n      \n        \n\n        100%\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      autisti classificati al liv. 3)\n      \n      90%\n      \n      95%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      addetti al magazzinaggio\n      \n      90%\n      \n      95%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      addetti alla manutenzione veicoli\n      \n      90%\n      \n      95%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      addetti alla movimentazione\n      \n      90%\n      \n      95%\n      \n      100%\n      \n      100%\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nPROFILI FORMATIVI\n\n\n\nI seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti\nattinente alle competenze tecnico-professionali generali e in una parte\ndifferenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali generali\n\n- Parte comune a tutti i profili:\n\n\n\n-conoscere il contesto di riferimento della impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa;\n\n-conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei\nservizi svolti dall’azienda;\n\n-sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda;\n\n-conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con\nparticolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;\n\n-conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera;\n\n-conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza;\n\n-conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali specifiche dei profili formativi:\n\n\n\n1) addetti alle attività di amministrazione\u002Fsegreteria:\n\n\n\n- gestione flussi informativi e comunicativi\n\n- organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico\n\n- trattamento documenti amministrativo-contabili\n\n- organizzazione riunioni ed eventi di lavoro\n\n- gestione corrispondenza\n\n\n\n2) addetti alla contabilità:\n\n\n\n- configurazione sistema della contabilità generale\n\n- principi ragionieristici di base\n\n- trattamento operazioni fiscali e previdenziali\n\n- elaborazione bilancio aziendale\n\n\n\n3) addetti all’amministrazione e finanza:\n\n\n\n- sistema di contabilità generale e analitica\n\n- elaborazione budget\n\n- controllo andamento economico-finanziario\n\n- gestione servizi bancari\n\n- gestione acquisti\n\n\n\n4) addetti all’amministrazione di filiale:\n\n\n\n- conoscenza dei principi ragionieristici di base\n\n- gestione attività di fatturazione e contabilità\n\n- predisposizione e gestione documentale\n\n- assistenza clienti e segreteria commerciale\n\n- gestione incassi\n\n\n\n5) addetti alle risorse umane:\n\n\n\n- conoscenza normativa del lavoro e del CCNL\n\n- principi base di amministrazione e di gestione del personale\n\n- principi ragionieristici di base\n\n- sicurezza sul lavoro\n\n\n\n6) addetti all’internal auditing:\n\n\n\n- conoscenza normativa del lavoro\n\n- individuazione e applicazione dei meccanismi di sorveglianza\n\n- attività di prevenzione e\u002Fo riduzione rischi\n\n- principi ragionieristici di base\n\n\n\n7) addetti ai servizi legali\u002Fassicurativi:\n\n\n\n- conoscenza normativa contrattuale societaria e amministrativa\n\n- predisposizione documentazione legale\n\n- attività di supporto organi aziendali\n\n- contenzioso e precontenzioso\n\n- assicurazione e gestione rischi\n\n\n\n8) addetti alla qualità, procedure e certificazione:\n\n\n\n- principi base di qualità, procedure e certificazione\n\n- conoscenza normativa di riferimento\n\n- analisi sistema aziendale\n\n- gestione\u002Ftrattamento sistema qualità\n\n\n\n9) addetti alle vendite:\n\n\n\n- programmazione azioni di vendita\n\n- gestione trattativa commerciale\n\n- attività di televendita, sviluppo e supporto alla clientela\n\n- attività di call center\u002Fassistenza clienti\n\n\n\n10) addetti alle attività commerciali e di marketing:\n\n\n\n- rappresentazione potenziali di zona\n\n- analisi mercato di riferimento\n\n- configurazione offerta di prodotto\u002Fservizio\n\n- posizionamento prodotto\u002Fservizio\n\n- conversione operativa strategia commerciale\n\n\n\n11) addetti alle attività informatiche:\n\n\n\n- conoscenza di base dei sistemi informativi\n\n- conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione\n\n- gestione operativa\n\n- manutenzione e supporto\n\n- sicurezza dei sistemi informatici\n\n\n\n12) addetti alle attività di controllo, campionamento\n\ne certificazione:\n\n\n\n- controllo qualitativo e quantitativo delle merci\n\n- conoscenza principi base di contratti e contatti commerciali\n\ne di certificazione\n\n- conoscenza principi base di fatturazione\n\n\n\n13) addetti alla gestione linee:\n\n\n\n- pianificazione e gestione dei collegamenti dei flussi di spedizione\n\n- gestione risoluzione anomalie ed emergenze\n\n- gestione linee di collegamento\n\n\n\n14) addetti alle attività tecniche, amministrative e commerciali\n\nnella gestione dei traffici:\n\n\n\n- valutazione scambi internazionali\n\n- predisposizione della documentazione\n\n- assicurazione delle merci\n\n- svolgimento attività preparative al trasporto\n\n- conoscenza della normativa import\u002Fexport\n\n\n\n15) addetti alla gestione della filiale:\n\n\n\n- gestione commerciale e operativa reparto\u002Fsettore\n\n- amministrazione conto economico del reparto\u002Fsettore\n\n- gestione risorse umane del reparto\u002Fsettore\n\n- assistenza clienti\n\n\n\n16) addetti alla gestione del traffico marittimo, aereo, terrestre\n\ne combinato:\n\n\n\n- conoscenza della normativa e delle singole tariffe\n\n- conoscenza delle tipologie di spedizioni e trasporti\n\n- gestione amministrativa e contabile\n\n- determinazione degli instradamenti e combinazioni di carico\n\n- conoscenza principi base rapporti commerciali\n\n- conoscenza dei pesi e delle misure delle unità di trasporto\n\n\n\n17) addetti alla gestione di traffico intermodale:\n\n\n\n-capacità tecnico-operative nella composizione dei treni blocco\nintermodali;\n\n-capacità commerciali nel stipulare contratti con imprese ferroviarie,\nmarittime e aeree;\n\n-conoscenza delle condizioni economiche del mercato e della clientela;\n\n-conoscenza dei pesi e delle misure di unità di trasporto;\n\n\n\n\n\n18) addetti al magazzino:\n\n\n\n-gestione spazi attrezzati di magazzino;\n\n- movimentazione e lavorazione merci;\n\n-trattamento dati di magazzino e preparazione documenti per il trasporto;\n\n- tecniche\u002Fattrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci;\n\n- rapporti con il personale terzo;\n\n- nozioni su merci pericolose;\n\n\n\n19) addetti alla logistica industriale:\n\n\n\n- programmazione ciclo logistico integrato\n\n- amministrazione magazzino merci\n\n- pianificazione reti distributiva\n\n- gestione flussi informativi delle merci\n\n- rapporti con il personale terzo\n\n\n\n20) autisti di mezzi di trasporto:\n\n\n\n- conoscenza di base della normativa relativa al trasporto merci\n\n- gestione attività documentale\n\n- conoscenza di nozioni sulla circolazione e sicurezza\n\n- attività inerenti alla corretta gestione del veicolo\n\n- conoscenza delle tipologie\u002Ftecniche di trasporto\n\n\n\n21) addetti alla manutenzione dei veicoli:\n\n\n\n-conoscenza tecnica dei veicoli;\n\n-conoscenza principi base in tema di attrezzature\n\ndi officina\u002Fcarrozzeria e loro manutenzione;\n\n- primaria manutenzione e preparazione del veicolo;\n\n- conoscenza principi base di meccanica\u002Fcarrozzeria;\n\n- interventi di riparazione;\n\n\n\n22) addetti alle macchine di movimentazione:\n\n\n\n-acquisizione abilitazione all’utilizzo di macchine operatrici di\nmovimentazione, salvo quelli per cui è prevista la patente;\n\n-conoscenza base dei documenti di spedizione, trasporto e magazzinaggio;\n\n-conoscenza tecnica delle macchine di movimentazione;\n\n\n\n23) addetti alla gestione impianti:\n\n\n\n- conoscenza base di meccanica, elettronica e impiantistica\n\n- conoscenza sistemi tecnologici e manutenzione\n\n- conoscenza processo distributivo\n\n\n\n24) addetti alle attività di guardie particolari giurate:\n\n\n\n-conoscenza normativa vigente in materia di circolazione e di recapito di\ncorrispondenza;\n\n- conoscenza normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;\n\n- uso sistemi di sicurezza attivi e passivi in dotazione;\n\n- addestramento maneggio delle armi\n\n\n\n25) addetti al servizio di ricontazione e trattamento di banconote\n\ne moneta metallica:\n\n\n\n- conoscenza e pratica di macchinari conta banconote\n\n- compilazione modulistica\n\n- gestione operativa monete e banconote\n\n- riconoscimento e selezione delle banconote\n\n\n\n26) addetti alle pratiche automobilistiche:\n\n\n\n- classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione\n\ndei veicoli;\n\n- normativa sulle patenti di guida;\n\n- norme sull’accesso alla professione di autotrasportatore;\n\n- disciplina trasporto di cose in conto terzi e in conto proprio;\n\n\n\n27) addetti alle operazioni di trasloco:\n\n\n\n- tecniche di imballaggio\n\n- carico e stivaggio\n\n- scarico, movimentazione e collocazione materiali a destino\n\n- smontaggio dei mobili\n\n- inventario operativo\n\n- custodia in magazzino\n\n\n\n28) addetti ai sopralluoghi tecnici nei traslochi:\n\n\n\n-ricognizione del materiale da traslocare e dei luoghi da praticare;\n\n-valutazione degli oggetti fragili e delicati e di eventuali oggetti\nd’arte o di valore; presenza di pianoforti o di pezzi pesanti es.\ncasseforti;\n\n-conoscenza delle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni per\nl’occupazione di suolo pubblico;\n\n-elaborazione di preventivi di spesa anche tenendo conto delle differenti\ncoperture assicurative del materiale da traslocare.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"trainingfund","Per quanto attiene, infine, i trattament","Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare\nprevisti dall'art. 50 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le\nOO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione COOPERLAVORO.\nInfine, per quanto attiene la formazione continua, si fa riferimento al Fondo\nInterprofessionale Cooperativo “FONDCOOP\".",{"bindId":80,"name":81,"text":82},"pensionfund","Art. 50 - Previdenza complementare - PRE","Art. 50 - Previdenza complementare - PREVILOG.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti convengono che il fondo pensione PREVILOG (Fondo pensione\ncomplementare per i lavoratori della logistica) di cui all’Accordo istitutivo\n21.2.07, rappresenta la forma pensionistica complementare di riferimento per i\nlavoratori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.\n\n\n\n2)\n\nLe Parti convengono di destinare a PREVILOG, per il personale dipendente non\ntenuto al versamento al FASC, con decorrenza 1.11.06 le seguenti quote\ncontributive:\n\n\n\n-1% a carico della azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione\nmensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità,\nsuperminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL Trasporto merci) per i\ndipendenti con anzianità fino al 30.9.81, eventuale indennità di mensa nelle\nlocalità ove esiste, indennità di funzione per i Quadri;\n\n-1% a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione\nmensile di cui al punto precedente.\n\n\n\nLe Parti convengono altresì di destinare a PREVILOG, per tutto il personale\ndipendente a cui si applica il presente CCNL, le seguenti quote di TFR:\n\n\n\n-per i lavoratori già occupati al 28.4.93, una quota mensile\ndell’accantonamento del TFR maturato nel corso dell’anno, nella misura\ndell’1% della retribuzione utile al computo di tale istituto;\n\n-per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.93, la quota di\nTFR maturato nel corso dell’anno da destinarsi alla previdenza complementare\nsarà quella delle disposizioni legislative vigenti.\n\n\n\nL’adesione alla previdenza complementare sarà volontaria e il lavoratore\npotrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo\ncarico.\n\nPer le confederazioni artigiane e per quelle cooperative trova applicazione\nla previdenza complementare di settore.",{"bindId":84,"name":85,"text":86},"contracttrial","Art. 5 - Periodo di prova. 1) L'assunzio","Art. 5 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nL'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:\n\n\n\n- 6 mesi per i quadri;\n\n- 5 mesi per i dipendenti del liv. 1);\n\n-4 mesi per i dipendenti del liv. 2) e per i conducenti di autoveicoli\ninquadrati nel liv. 3S)(liv. 3, CCNL ASSOLOGISTICA), nel liv. 3S junior) (rif.\nart 11 quater) e nel liv. 3) (liv. 4, CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n-3 mesi per i dipendenti del liv. 3S) (liv. 3, CCNL ASSOLOGISTICA), liv. 3)\n(liv. 4, CCNL ASSOLOGISTICA), liv. 4) e liv. 4 junior) (liv. 5, CCNL\nASSOLOGISTICA);\n\n-1 mese per tutti gli altri lavoratori.\n\n\n\nIl decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza,\ndurante il periodo stesso, di malattia o infortunio.\n\n\n\n2)\n\nTale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall'art. 4.\n\n\n\n3)\n\nDurante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\n\n\n\n4)\n\nDurante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\navere luogo da ciascuna delle due Parti, in qualsiasi momento, senza preavviso,\nné diritto alla relativa indennità sostitutiva.\n\n\n\n5)\n\nQualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per\nlicenziamento, durante i primi 2 mesi di prova per i quadri e gli impiegati del\nliv. 1), durante il 1° mese per i dipendenti degli altri livelli e per i\nconducenti di autoveicoli inquadrati nel liv. 3S (liv. 3, CCNL ASSOLOGISTICA),\nnel liv. 3S junior) (rif. art. 11 quater) e nel liv. 3) (liv. 4, CCNL\nASSOLOGISTICA), la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di\nservizio prestato.\n\n\n\n6)\n\nQualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato\nsarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in\ncorso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda\nquindicina del mese stesso.\n\n\n\n7)\n\nQualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e\ntale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione della\nanzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.\n\n\n\n8)\n\nPer quanto attiene l’iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.lgs. n.\n252\u002F05 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei\nrispettivi statuti e regolamenti.\n\n\n\n9)\n\nSaranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già\nsuperato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi\nprecedenti.",{"bindId":88,"name":85,"text":89},"contracttrialperiod","Art. 5 - Periodo di prova.\n\n\n\n1)\n\nL'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:\n\n\n\n- 6 mesi per i quadri;\n\n- 5 mesi per i dipendenti del liv. 1);\n\n-4 mesi per i dipendenti del liv. 2) e per i conducenti di autoveicoli\ninquadrati nel liv. 3S)(liv. 3, CCNL ASSOLOGISTICA), nel liv. 3S junior) (rif.\nart 11 quater) e nel liv. 3) (liv. 4, CCNL ASSOLOGISTICA);\n\n-3 mesi per i dipendenti del liv. 3S) (liv. 3, CCNL ASSOLOGISTICA), liv. 3)\n(liv. 4, CCNL ASSOLOGISTICA), liv. 4) e liv. 4 junior) (liv. 5, CCNL\nASSOLOGISTICA);\n\n-1 mese per tutti gli altri lavoratori.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"contractseverancepay","Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR).\n\n\n\n1)\n\nIl TFR è regolato dalle norme della legge 29.5.82 n. 297.\n\n\n\n2)\n\nLa retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR è\nquella composta tassativamente dai seguenti elementi:\n\n\n\n-minimo tabellare;\n\n- aumenti periodici di anzianità;\n\n- aumenti di merito o superminimi;\n\n-premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui\nall’art. 45, CCNL 1.3.91 (CCNL Trasporto merci);\n\n- erogazioni di cui all'art. 38, salvo che l'esclusione dal TFR sia prevista\ndagli accordi di 2° livello;\n\n- eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;\n\n- 13a e 14a mensilità;\n\n-parte retributiva della trasferta a norma dell'art. 62, sezione I, Parte\nSpeciale (CCNL Trasporto merci);\n\n-indennità di lavoro notturno a norma del precedente art. 16;\n\n- eventuale terzo elemento di cui al punto 6), art. 61, sezione I, Parte\nSpeciale (CCNL Trasporto merci);\n\n- indennità di funzione per i Quadri;\n\n- elemento della retribuzione di cui agli artt. 60 e 71 del presente\ncontratto per i lavoratori in servizio al 26.1.11.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le\nferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a\nmensilità o la frazione di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al\nlavoratore defunto in caso di normale licenziamento.\n\n\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nPer quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero, il calcolo della quota\nannua da accantonare sarà effettuato a far data dall'1.8.82, nel rispetto dei\ncriteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito\nin Italia, con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima\ndell'entrata in vigore della legge 29.5.82 n. 297.\n\n\n\nRaccomandazione a verbale.\n\n\n\nIn caso di morte del dipendente il datore di lavoro valuterà l'opportunità\ndi integrare, in caso di particolari situazioni di disagio, il TFR dovuto a\ntermine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori\ngià conviventi a carico dell'operaio defunto e in condizioni di particolare\nbisogno.\n\n\n\nNorme transitorie.\n\n\n\nCCNL Trasporto merci.\n\n\n\n1)\n\nPer l'anzianità maturata fino al 31.5.82 si richiamano le norme relative\nall'indennità di anzianità previste dall'art. 35, CCNL 26.7.79 qui di seguito\nriportato. I riferimenti agli artt. 37 e 24 contenuti nell'ultimo comma si\nintendono adeguati agli attuali artt. 63 e 67, Parte Speciale, sezione I. Lo\nstesso dicasi per il riferimento alla legge 26.8.50 n. 860, che è stata\nsostituita dalla legge 30.12.71 n. 1204, a sua volta sostituita dal D.lgs. n.\n151\u002F01.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"tempagency","Art. 58 - Lavoro somministrato. 1) La so","Art. 58 - Lavoro somministrato.\n\n\n\n1)\n\nLa somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto\nalle altre forme del rapporto di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nLa durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è\nprorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso\nil primo contratto.\n\n\n\n3)\n\nIl contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:\n\n\n\n-attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti\nproduttivi aziendali;\n\n-quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un\nservizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;\n\n-per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità\nrichiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle\nimpiegate;\n\n-sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del\nposto.\n\n\n\n4)\n\nIl contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:\n\n\n\n-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;\n\n-salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità\nproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a\nlicenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, legge 23.7.91 n. 223, che\nabbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il\ncontratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso\nper provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai\nsensi dell’art. 8, comma 2), legge 23.7.91 n. 223;\n\n-presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle\nmansioni cui si riferisce il contratto a termine;\n\n-da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi\nai sensi del T.U. n. 81\u002F08 e s.m.\n\n\n\n5)\n\nL’azienda utilizzatrice comunica alle RSU\u002FRSA e, in mancanza, alle\n\nOO.SS. territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori\nmaggiormente rappresentative sul piano nazionale:\n\n\n\n-il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula\ndel contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e\nnecessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le\npredette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;\n\n-ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro\nalla quale aderisce o conferisce il mandato, il numero e i motivi dei contratti\ndi fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e\nla qualifica dei lavoratori interessati.\n\n\n\n5 bis)\n\nLa procedura di cui al comma precedente deve essere attivata anche nel caso\ndi somministrazione e distacco transnazionale europeo, effettuato ai sensi\ndella Direttiva CE 96\u002F71, recepita in Italia con D.lgs. n. 72\u002F00.\n\n\n\n6)\n\nI prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun\ntrimestre, la media del 15% per il personale viaggiante e del 35% per quello\nnon viaggiante dei lavoratori occupati dalla impresa utilizzatrice con\ncontratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipulazione\ndi contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti\nsuperato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Nella\npercentuale di cui sopra non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli\nlicenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro,\nabbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a\ntempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di\nprova.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"disabilitypay","B) Infortunio sul lavoro. Disposizioni n","B) Infortunio sul lavoro.\n\n\n\nDisposizioni normative ed economiche.\n\n\n\n1)\n\nSi considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali\ndall'INAIL.\n\n\n\n2)\n\nLe disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e\nsoccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (DPR\n30.6.65 n. 1124, DPR 27.4.55 n. 547).\n\n\n\n3)\n\nIl lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare\nimmediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli\naccada, anche se di lieve entità e della eventuale continuazione dello stesso.\nIl datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL e all'autorità di\nPubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che\nsiano prognosticati non guaribili entro 3 giorni; tale obbligo scatta\nunicamente in presenza di infortuni denunciati come tali al lavoratore.\n\n\n\n4)\n\nPer le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse\ndisposizioni previste alla lett. A), commi 3), 4), 5) e 6) del presente\narticolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo\ncertificato.\n\n\n\n5)\n\nAl lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo\nriconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione della indennità\nper l'invalidità temporanea.\n\n\n\n5 bis)\n\nDurante il periodo di infortunio o malattia professionale l’Azienda\nriconoscerà al lavoratore il trattamento complessivo di cui comma 12) della\nprecedente lett. A).\n\n\n\n6)\n\nL'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti\ndai commi 8) e 9), lett. A) del presente articolo.\n\n\n\n7)\n\nPer la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea valgono\nle disposizioni dei commi 5) e 6) qui sopra riportati.\n\n\n\n8)\n\nLa parte di indennità afferente i ratei di 13a e 14a mensilità, anche\nquella afferente le ferie e i riposi compensativi, sarà trattenuta\ndall’azienda in quanto poi tali istituti non potranno subire in nessun caso\nalcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e\u002Fo fruizione.\n\n\n\n9)\n\nResta inteso che qualora la parte di indennità dovuta dall'INAIL utilizzata\nper determinare le quote di integrazione sia maggiore del trattamento previsto\ndal presente articolo e anticipato dalla Azienda, l’intera indennità\nrisulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell’azienda non si farà\nluogo a ritenute.\n\n\n\n10)\n\nIn caso di infortunio sul lavoro, all’azienda che non si avvalga del\nsistema di compensazione diretta con l’Istituto assicuratore, è data\nfacoltà di recuperare l’anticipazione corrisposta, in occasione del 2°\nperiodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è\navvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell’Istituto\nassicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare alla azienda il\nprospetto di liquidazione della indennità rilasciatogli dall’INAIL.\n\n\n\n\n\nC) Malattie professionali.\n\n\n\n1)\n\nIn materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni\ndi legge (DPR 30.6.65 n. 1124).\n\n\n\n\n\nD) Malattia e infortunio sul lavoro.\n\n\n\nDisposizioni normative comuni.\n\n\n\n1)\n\nPer quanto riguarda il controllo delle assenze si richiama l'art. 5, legge\nn. 300\u002F70, nonché la legge n. 638\u002F83 e le relative disposizioni di\nattuazione.\n\n\n\n2)\n\nIl lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di\nlavoro al fine di poter essere sottoposto all’eventuale visita di controllo\nnelle seguenti fasce orarie:\n\n\n\n- dalle ore 10 alle 12\n\n- dalle ore 17 alle 19\n\n\n\nin qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte\nsalve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle\ncompetenti autorità.\n\n\n\n3)\n\nOgni mutamento di indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve\nessere tempestivamente comunicato all'azienda.\n\n\n\n4)\n\nIl lavoratore che, per i motivi giustificativi previsti dall'INPS, abbia\nnecessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra\npreviste è tenuto, salvo giustificato impedimento, a darne preventiva\ncomunicazione all'azienda.\n\n\n\n5)\n\nIl lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4), non sia\nreperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie\nindicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di\nlegge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.\n\n\n\n6)\n\nAl termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi\nimmediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del\nlavoro.\n\n\n\n7)\n\nPer l'assistenza di malattia e infortunio sul lavoro a favore del prestatore\nd'opera si provvede nei termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei\ncontratti collettivi vigenti.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"maxsicknesspay","7) In caso di interruzione del servizio ","7)\n\nIn caso di interruzione del servizio dovuto a malattia il lavoratore non in\nprova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi.\n\nL'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove\nnell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più\nmalattie.\n\n\n\n8)\n\nIl lavoratore non in prova ha diritto alla intera retribuzione di fatto\nnetta, comprensiva della indennità di turno continuativamente corrisposta, per\ni primi 6 mesi e metà di essa per i successivi 6 mesi.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"longtermillness","Qualora la prosecuzione della malattia o","Qualora la prosecuzione della malattia o dell’infortunio non sul lavoro\noltre i 15 mesi non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli può\nrisolvere il rapporto con il diritto alla sola indennità di anzianità.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"healthcareaccess","Art. 51 - Assistenza sanitaria integrati","Art. 51 - Assistenza sanitaria integrativa - SANILOG.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti hanno convenuto di istituire un fondo sanitario integrativo del\nsettore cui si rivolge il presente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione\n(Fondo SANILOG), ad integrazione del SSN in conformità alle norme vigenti\npreviste all'art. 51, comma 2), lett. a) del TUIR.\n\n\n\n2)\n\nHanno diritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie di SANILOG tutti i\nlavoratori non in prova ai quali si applica il presente contratto in dipendenza\ndi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso\nl’apprendistato.\n\n\n\n3)\n\nPer il finanziamento di detto istituto è previsto il solo contributo a\ncarico dei datori di lavoro, il cui importo è di € 120,00 annuali a\ndecorrere dall’1.7.11 per ciascun lavoratore (al netto del contributo di\nsolidarietà INPS attualmente stabilito al 10% e al lordo delle spese di\nfunzionamento del Fondo) da versare in rate mensili ovvero nei modi e tempi che\nsaranno definiti dal Consiglio d’amministrazione di SANILOG.\n\n\n\n4)\n\nOltre a quanto previsto al punto precedente, nessun altro costo diretto e\nindiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a\ncarico del datore di lavoro.\n\n\n\n5)\n\nNella parte normativa\u002Feconomica del presente CCNL si è tenuto conto della\nincidenza delle quote (€ 120,00 all'anno per lavoratore e relativo contributo\ndi solidarietà INPS al 10%) per il finanziamento dell’assistenza sanitaria\nintegrativa. Pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi\nsuddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita\ndelle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del danno\nsubito.\n\n\n\n6)\n\nSono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in essere, relativi ad\nassistenza sanitaria integrativa aventi condizioni di migliore favore, che non\nsono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa, negoziando\nsuccessivamente le condizioni di adesione a SANILOG circa gli importi definiti\ndalla contrattazione di 2° livello.\n\n\n\n7)\n\nI contratti o accordi in essere che abbiano condizioni inferiori al presente\naccordo, alla loro prima scadenza annuale, dovranno essere uniformati alla\npresente intesa aderendo a SANILOG.\n\nPer le imprese artigiane trova applicazione quanto previsto nella sezione\nartigiana.\n\n\n\n\n\nNorme transitorie.\n\n\n\nLe rate relative al periodo luglio-dicembre 2011 verranno versate in una\nunica soluzione nel mese di settembre 2012.\n\nPrendendo atto dei ritardi nelle procedure di costituzione e di avviamento\ndella Cassa, le Parti convengono che le rate di contribuzione relative al\nperiodo gennaio 2012 - 15 novembre 2012 non sono dovute. Per la restante parte\ndi novembre 2012 la rata dovuta sarà pari ad € 5,00. Dal successivo mese di\ndicembre la contribuzione riprenderà nella misura ordinaria prevista.\n\n\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nPer le imprese aderenti alla CONFTRASPORTO viene previsto un periodo entro\nil quale CONFTRASPORTO e le OO.SS. si confronteranno al fine di svolgere gli\nopportuni approfondimenti circa l’adesione a un fondo sanitario del settore,\ntenuto conto della appartenenza al sistema confederale CONFCOMMERCIO.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"hivpolicy","Prima della assunzione le aziende posson","Prima della assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture\npubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel\nrispetto della normativa sulla privacy.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"paidmaternityleave","Art. 64 - Tutela della maternità. 1) Fer","Art. 64 - Tutela della maternità.\n\n\n\n1)\n\nFerme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgs. n.\n151\u002F01 e dei decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della\nmaternità, l'azienda deve comunque in tale evenienza:\n\n\n\na)conservare il posto per un periodo di 8 mesi, di cui 2 prima del parto e 6\ndopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell’art. 20 del\nsuddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese\nprecedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva\nassenza;\n\nb)corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi\ncriteri previsti dal precedente art. 63 di quanto le lavoratrici percepiscono\nper atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge,\nl'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza e il\n50% di essa per il 6° mese.\n\n\n\n2)\n\nL'inizio della assenza è determinato dal certificato medico di cui all'art.\n21 del T.U., ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato\ndall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 17 del medesimo T.U.\n\n\n\n3)\n\nLe aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali\ncon quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva\nfacoltà di assorbirle da quelle di cui alle lett. a) e b).\n\n\n\n4)\n\nOve durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si\napplicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo del presente CCNL\nquando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno\nin cui si manifesta la malattia stessa.\n\n\n\n5)\n\nL'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso\ndell'anzianità di servizio.\n\n\n\n6)\n\nIl lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui all’art. 32 del\nT.U. sulla maternità deve preavvisare l’azienda, mediante comunicazione\nscritta, almeno 15 giorni prima della usufruizione di tale diritto.",{"bindId":123,"name":120,"text":124},"paidmaternityleaveall","Art. 64 - Tutela della maternità.\n\n\n\n1)\n\nFerme restando le disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.lgs. n.\n151\u002F01 e dei decreti ministeriali e circolari applicative sulla tutela della\nmaternità, l'azienda deve comunque in tale evenienza:\n\n\n\na)conservare il posto per un periodo di 8 mesi, di cui 2 prima del parto e 6\ndopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell’art. 20 del\nsuddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese\nprecedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva\nassenza;\n\nb)corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi\ncriteri previsti dal precedente art. 63 di quanto le lavoratrici percepiscono\nper atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge,\nl'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza e il\n50% di essa per il 6° mese.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"jobsecuritymothers","La Commissione ha il compito di: a)anali","La Commissione ha il compito di:\n\n\n\na)analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specifico\ncomparto e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione\nprofessionale al fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro,\nfavorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove\nprofessionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate\nda processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con\nl'Osservatorio nazionale permanente;\n\nb)promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"paidpaternityleave","Le aziende concederanno inoltre i permes","Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di\nfigli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di 1 giorno.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"deathrelatives","4) Le aziende concederanno un permesso r","4)\n\nLe aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:\n\n\n\n- del coniuge anche se legalmente separato;\n\n- del convivente ‘more uxorio’;\n\n- di parenti entro il 2° grado (genitori, nonni, fratelli);\n\n- di persone anche non familiari conviventi, purché la convivenza sia\nattestata da certificazione anagrafica del lavoratore.\n\n\n\nTali permessi saranno fruiti nella misura minima di 3 giorni lavorativi\nall'anno, ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore\ndebba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"violence","Art. 49 - Mobbing. 1) Le Parti, riconosc","Art. 49 - Mobbing.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato\nalla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata\nogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a\nprevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo,\nposto in essere dai superiori o da lavoratori\u002Flavoratrici nei confronti di\naltri, sul luogo di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nIn assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti\nconvengono di affidare alla Commissione nazionale per le pari opportunità di\ncui al capitolo I del presente CCNL il compito di analizzare la problematica,\ncon particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o\ndei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni\npersecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti\nfirmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"sexualhar","Art. 48 - Molestie sessuali. 1) Le Parti","Art. 48 - Molestie sessuali.\n\n\n\n1)\n\nLe Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di\nlavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo\ninaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo\ndella dignità personale e convengono di recepire\n\ni principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare\nnella lotta contro le molestie sessuali, D.lgs. n. 145 del 30.5.05.\n\n\n\n2)\n\nSono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei\ncomportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica,\nverbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di\nuna lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,\ndegradante, umiliante od offensivo.\n\n\n\n3)\n\nIl datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per\nprevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali\ne di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.\n\n\n\n4)\n\nQualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo\n\nsessuale, sul posto di lavoro, la persona oggetto di molestie può\nrivolgersi alle RSU\u002FRSA e alla Direzione del Personale, per la trattazione\nformale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità\ndisciplinare e\u002Fo presso gli uffici legali competenti.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"hourspweek_select","Art. 11 - Orario di lavoro per il person","Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante.\n\n\n\n1)\n\nFatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 bis, l’orario di lavoro\nsettimanale è stabilito in 39 ore.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"MAXHOURS_trigger","La durata media della settimana lavorati","La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore. La\ndurata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se\nsu un periodo di 6 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite, la\nmedia delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"SCHEDULE_trigger","Art. 10 - Riposo settimanale. 1) Il ripo","Art. 10 - Riposo settimanale.\n\n\n\n\n\n1)\n\nIl riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.\n\n\n\n2)\n\nPer i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con\nriposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per\nlavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli\neffetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.\n\n\n\n3)\n\nIn caso di modificazioni dei turni di riposo il lavoratore sarà preavvisato\nentro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con\ndiritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - a\nuna maggiorazione del 40%.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"PAIDLEAV_trigger","Art. 24 - Ferie. 1) Il lavoratore ha dir","Art. 24 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), a\nun periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente\ndalla anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene\nconsiderato giornata lavorativa.\n\n\n\n1 bis)\n\nI lavoratori che, ai sensi della “deroga” in calce all'art. 9, non\nfruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio -\n31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) a un periodo\ndi riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità\ndi servizio.\n\n\n\n2)\n\nNell'anno di assunzione e in quello di cessazione le frazioni di anno\nsaranno conteggiate per 12simi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non\nsaranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle\nsuperiori.\n\n\n\n3)\n\nPer il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il\nconteggio per 12simi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata\nsuperiore.\n\n\n\n4)\n\nLa risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica\nil diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla\nindennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.\n\n\n\n5)\n\nQualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie\nsuperiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere\nin sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e\nnon maturati.\n\n\n\n6)\n\nL'epoca delle ferie sarà fissata dalla azienda tenuto conto,\ncompatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del\nlavoratore e previa consultazione, al fine di una auspicabile soluzione di\ncomune soddisfazione, con le RSA\u002FRSU.\n\n\n\n7)\n\nLe ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i\nperiodi superiori a 2 settimane che, mediante accordo fra le Parti, potranno\nessere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.\n\n\n\n8)\n\nL'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di\npreavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore che sarà accolta\ncompatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.\n\n\n\n9)\n\nIn caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale\no di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà\ndiritto al rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dalla\ninterruzione o dallo spostamento.\n\n\n\n10)\n\nIl decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante\nil periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta.\n\nL'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di\ninfermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\n\n\n\n11)\n\nIl lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo\nferiale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie,\nfermo restando il diritto alle ferie non godute.\n\n\n\n\n\nNorma transitoria per i magazzini generali.\n\n\n\nPer gli impiegati in servizio all’1.4.75 viene mantenuto ‘ad personam’\nlo scaglione di 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 12\nanni.",{"bindId":162,"name":159,"text":163},"holidaysdays","Art. 24 - Ferie.\n\n\n\n1)\n\nIl lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), a\nun periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente\ndalla anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene\nconsiderato giornata lavorativa.\n\n\n\n1 bis)\n\nI lavoratori che, ai sensi della “deroga” in calce all'art. 9, non\nfruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio -\n31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) a un periodo\ndi riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità\ndi servizio.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"bankholidays1","Art. 60 - Giorni festivi. 1) Sono consid","Art. 60 - Giorni festivi.\n\n\n\n1) Sono considerati giorni festivi:\n\n\n\na)la domenica o i giorni di riposo compensativi di cui all'art. 10, Parte\nComune del presente CCNL;\n\n\n\nb) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali:\n\n\n\n1)Capodanno (1 gennaio)\n\n2) Epifania (6 gennaio)\n\n3) lunedì dopo Pasqua (mobile)\n\n4) anniversario Liberazione (25 aprile)\n\n5) festa del Lavoro (1 maggio)\n\n6) festa della Repubblica (2 giugno)\n\n7) Assunzione (15 agosto)\n\n8) Ognissanti (1 novembre)\n\n9) Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n10)S. Natale (25 dicembre)\n\n11)S. Stefano (26 dicembre)\n\n12)festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia\npresso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29\ngiugno, SS. Pietro e Paolo, quale giorno del S. Patrono) o un'altra festività\nda concordarsi tra l'azienda e le RSA o, in mancanza, con le OO.SS. locali, in\nsostituzione di quella del S. Patrono.\n\n\n\nFermo restando il minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento,\nstabilita dalla autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà\nriportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in\ncui la festa del S. Patrono coincide con altra festività, le Associazioni\nterritoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere\ninvariato il numero complessivo delle medesime;\n\n\n\nc)il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio\ndella vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione\nlavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario\nnormale giornaliero.\n\n\n\n2)\n\nPer le festività di cui al punto b), escluse invece le semi-festività di\ncui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività è\ndovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una\ngiornata, calcolata in base a 1\u002F22 di quella mensile.\n\n\n\n3)\n\nUguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività\ncoincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, sia in\ninfortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa\nseguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati\nmotivi.\n\n\n\n4)\n\nLo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la\ndomenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica\ngodendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana,\nfermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della\nfestività col giorno di riposo compensativo.\n\n\n\n5)\n\nNel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale il\nlavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con\nriposo compensativo in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione\nlavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come\nstraordinario festivo.\n\n\n\n6)\n\nIn caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lett. b),\noltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la\nretribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste\ndall’art. 12.\n\n\n\n7)\n\nÈ facoltà dell’azienda sostituire per il personale viaggiante la\nfestività del S. Patrono del luogo dove si trova la sede, filiale o agenzia\npresso la quale il lavoratore presta la sua opera con 10 ore di permessi\nretribuiti in ragione di anno. I permessi matureranno al momento della\nfestività in questione. I permessi non usufruiti durante l’anno di\nmaturazione decadranno e saranno pagati con le modalità di cui all’art. 9,\ncomma 16).\n\nLa Commissione che dovrà definire la sezione autotrasporto valuterà\nl’estensione di tale istituto a tutto il personale delle imprese di\nautotrasporto.\n\n\n\n8)\n\nA seguito della eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni\nfestivi disposta dall’Accordo di rinnovo 26.1.11, ai lavoratori in servizio\nal 26.1.11 è riconosciuto un EDR non riassorbibile pari ad € 10,00 al liv.\n3S) da riparametrare come da tabella seguente. Tale importo, da erogarsi a\ndecorrere da gennaio 2011, incide su tutti gli istituti legali e\ncontrattuali.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      livello  \n\n        \n        \n      \n      EDR\n      \n    \n    \n      Quadro\n      \n      12,89\n      \n    \n    \n      1)\n      \n      12,07\n      \n    \n    \n      2)\n      \n      11,07\n      \n    \n    \n      3S)\n      \n      10,00\n      \n    \n    \n      3)\n      \n      9,75\n      \n    \n    \n      4)\n      \n      9,26\n      \n    \n    \n      5)\n      \n      8,84\n      \n    \n    \n      6)\n      \n      8,26\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nChiarimento a verbale.\n\n\n\nLe Parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad\nalcun effetto contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 41 - Diritti sindacali. Parte I Imp","Art. 41 - Diritti sindacali.\n\n\n\nParte I\n\n\n\nImprese con più di 15 dipendenti.\n\n\n\nCariche sindacali - Permessi e aspettative.\n\n\n\n1)\n\nAi lavoratori componenti gli organi esecutivi e\u002Fo direttivi sia delle\nConfederazioni e dei Sindacati nazionali delle Organizzazioni stipulanti il\npresente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e provinciali\ne\u002Fo comprensoriali delle predette Organizzazioni, saranno concessi, dietro\nesibizione della convocazione degli Organismi di cui sopra o su espressa\nrichiesta delle Organizzazioni predette, permessi retribuiti fino a 24 giornate\nannue.\n\n\n\n2)\n\nI nominativi dei lavoratori componenti gli Organi di cui al precedente comma\ndevono essere tempestivamente comunicati alla azienda.\n\n\n\n3)\n\nI componenti gli Organi direttivi delle RSA, di cui alla legge 20.5.70 n.\n300, in sostituzione di quanto previsto dall'art. 23 della legge stessa, hanno\ndiritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\n\n\n\n4)\n\nTali permessi retribuiti verranno concessi nel limite complessivo annuo di 1\nora e mezza per ciascun dipendente dell'unità produttiva aziendale.\n\n\n\n5)\n\nI lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e\nnazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita,\nper tutta la durata del loro mandato.\n\n\n\n6)\n\nDurante il periodo di aspettativa si applicano le norme di cui all'art. 31,\nlegge 20.5.70 n. 300.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"tradeunleavdays","1) Ai lavoratori componenti gli organi e","1)\n\nAi lavoratori componenti gli organi esecutivi e\u002Fo direttivi sia delle\nConfederazioni e dei Sindacati nazionali delle Organizzazioni stipulanti il\npresente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e provinciali\ne\u002Fo comprensoriali delle predette Organizzazioni, saranno concessi, dietro\nesibizione della convocazione degli Organismi di cui sopra o su espressa\nrichiesta delle Organizzazioni predette, permessi retribuiti fino a 24 giornate\nannue.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"flexible_work_options","Art. 59 - Flessibilità. 1) Qualora siano","Art. 59 - Flessibilità.\n\n\n\n1)\n\nQualora siano preventivamente concordati con le RSU, ovvero in loro\n\nmancanza con i sindacati territoriali, periodi annuali di flessibilità\ndell'orario di lavoro, l'impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi\ndi orario contrattuale.\n\n\n\n2)\n\nLa diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli\ngruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti della impresa.\n\n\n\n3)\n\nLa maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di\nflessibilità non potrà superare complessivamente le 150 ore annue,\nsuddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata\nmediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche\nindividuale, in periodi di minore intensità produttiva, sulla base di\nprogrammi prestabiliti.\n\n\n\n4)\n\nIn regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario,\nferma restando la compensazione di cui al precedente comma, verrà corrisposta\nuna quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello\nstesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione.\n\n\n\n5)\n\nI riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e\ncomunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni\ndall'effettuazione della maggiore prestazione.\n\n\n\n6)\n\nAl lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa\ndella risoluzione del rapporto spetterà la retribuzione relativa alle ore\nprestate in regime di flessibilità oltre l'orario normale di lavoro maggiorate\ndi una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di\nmaggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata e il\n17% già erogato; il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro. Le\nore di lavoro non recuperate e retribuite come sopra verranno computate in\ndiminuzione del monte annuo di ore straordinarie previsto dal precedente art.\n13.\n\n\n\n7)\n\nQualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa\nmaggiore prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,\nal lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a fronte dei riposi\ncompensativi di cui sopra, né gli stessi potranno essere compensati con\npermessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti\ndalla sua volontà (malattia, infortunio, maternità etc.) non abbia potuto\nrendere la maggiore controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere\neffettuata al termine della causa impeditiva.\n\n\n\n8)\n\nAi lavoratori che, per comprovate necessità, non fosse possibile osservare\nil programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune\nderoghe.\n\n\n\n\n\nDeroghe.\n\n\n\n1)\n\nPer un massimo di 4 mesi all’anno, anche non consecutivi e anche non\ncoincidenti con il mese solare, è consentito alle imprese di distribuire\nl’orario di lavoro su 5 giorni in maniera non omogenea nell’arco della\nsettimana, fermo restando il minimo di 32 e il massimo di 48 ore settimanali,\nnonché il minimo di 6 e il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie, con una\nmedia settimanale di 39 ore sui 2 mesi consecutivi, da considerarsi entrambi in\nregime di flessibilità, tranne che ricorrano le condizioni di cui al\nsuccessivo punto 4).\n\n\n\n2)\n\nSempre all’interno del periodo massimo di 4 mesi all’anno, le imprese\nper un periodo massimo di 4 settimane consecutive potranno articolare la durata\ndell’orario normale di lavoro su 6 giornate con le modalità di cui alla\nlettera precedente.\n\n\n\n3)\n\nPer ogni mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al\ncomma 1) sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva\nlorda pari ad € 75,00, che verrà riproporzionata in base alle effettive\nsettimane di utilizzo.\n\nPer il mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al comma\n2) sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda\npari ad € 110,00, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane\ndi utilizzo.\n\n\n\n4)\n\nNel caso in cui nel mese di flessibilità venisse superata la media delle 39\nore settimanali, le ore in più verranno fatte fruire, nel mese successivo, al\nlavoratore prevalentemente a giornate intere o a mezze giornate; in questo caso\ntale mese non sarà da considerarsi in regime di flessibilità. Qualora le ore\neccedenti non vengano recuperate, saranno retribuite come lavoro\nstraordinario.\n\n\n\n5)\n\nCon un anticipo di almeno 45 giorni dovrà essere avviato un esame\npreventivo con la RSA\u002FRSU e\u002Fo le OO.SS. territoriali, in merito alla\napplicazione di tale regime di orario, nonché la distribuzione dell’orario\ndi lavoro, l’inizio e il termine della giornata lavorativa, che in ogni caso\nnon può pregiudicare l’applicazione del suddetto regime di flessibilità.\n\n\n\n6)\n\nI mesi di flessibilità non utilizzati dalla impresa non potranno essere\ncumulati con quelli relativi all’anno successivo.\n\n\n\n7)\n\nLe disposizioni di cui sopra si applicano solo ai lavoratori con contratto a\ntempo pieno.\n\n\n\n8)\n\nIn considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente\ncollegato al trasporto completo e ai traslochi internazionali, per la misura\nmassima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare\nregimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un\nmassimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell’anno.\nTale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3) del presente\narticolo.\n\nLa retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del\n20%.\n\nLe Parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le\nmodalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le OO.SS.\nterritoriali.\n\nLe Parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non\npregiudica l’applicazione della suddetta deroga.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"PAYSCALES_trigger","MINIMI TABELLARI MENSILI livello 1.6.13 ","MINIMI TABELLARI MENSILI\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      livello  \n\n        \n        \n      \n      1.6.13\n      \n      1.10.14\n      \n      1.10.15\n      \n      parametri\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Quadri\n      \n      (+44,81) 2.014,93\n      \n      (+44,81)\n\n        2.059,74\n      \n      (+48,65)\n\n        2.108,39\n      \n      \n        \n\n        169\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        1)\n      \n      (+42,16)\n\n        1.891,78\n\n        \n        \n      \n      (+42,16)\n\n        1.933,94\n      \n      (+45,77)\n\n        1.979,71\n      \n      \n        \n\n        159\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        2)\n      \n      (+38,71)\n\n        1.738,03\n\n        \n        \n      \n      (+38,71)\n\n        1.776,74\n      \n      (+42,03)\n\n        1.818,77\n      \n      \n        \n\n        146\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        3S)\n      \n      (+35,00)\n\n        1.569,37\n\n        \n        \n      \n      (+35,00)\n\n        1.604,37\n      \n      (+38,00)\n\n        1.642,37\n      \n      \n        \n\n        132\n      \n    \n    \n      3S Junior)\n\n        (rif. art. 11 quarter)\n      \n      (+34,20)\n\n        1.533,70\n\n        \n        \n      \n      (+34,20)\n\n        1.567,90\n      \n      (+37,14)\n\n        1.605,04\n      \n      \n        \n\n        129\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        3)\n      \n      (+33,94)\n\n        1.527,99\n\n        \n        \n      \n      (+33,94)\n\n        1.561,93\n      \n      (+36,85)\n\n        1.598,78\n      \n      \n        \n\n        128\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        4)\n\n        \n        \n      \n      (+32,35)\n\n        1.452,95\n      \n      (+32,35)\n\n        1.485,30\n      \n      (+35,12)\n\n        1.520,42\n      \n      \n        \n\n        122\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        4J)\n\n        \n        \n      \n      (+31,55)\n\n        1.414,76\n      \n      (+31,55)\n\n        1.446,31\n      \n      (+34,26)\n\n        1.480,57\n      \n      \n        \n\n        119\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        5)\n\n        \n        \n      \n      (+30,76)\n\n        1.385,91\n      \n      (+30,76)\n\n        1.416,67\n      \n      (+33,39)\n\n        1.450,06\n      \n      \n        \n\n        116\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        6)\n\n        \n        \n      \n      (+28,90)\n\n        1.294,27\n      \n      (+28,90)\n\n        1.323,17\n      \n      (+31,38)\n\n        1.354,55\n      \n      \n        \n\n        109\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        6J)\n\n        \n        \n      \n      (+26,51)\n\n        1.191,05\n      \n      (+26,51)\n\n        1.217,56\n      \n      (+28,79)\n\n        1.246,35\n      \n      \n        \n\n        100\n      ",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"ONCERISE_trigger","Art. 18 - Tredicesima mensilità. 1) L'az","Art. 18 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\n1)\n\nL'azienda corrisponderà una 13a mensilità pari alla retribuzione globale\nmensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci\npreviste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale\nmensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.\n\n\n\n2)\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno\nil lavoratore avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità\nper quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del\ncontratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni\ndi mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno\nconsiderate come mese intero se superiori a 15 giorni.\n\n\n\n3)\n\nLa 13a mensilità va computata agli effetti del TFR e della indennità\nsostitutiva di preavviso.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"ONCERISE2_trigger","Art. 19 - Quattordicesima mensilità. 1) ","Art. 19 - Quattordicesima mensilità.\n\n\n\n1)\n\nL'azienda corrisponderà una 14a mensilità pari alla retribuzione globale\nmensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli\nartt. 61 e 73 del presente CCNL.\n\n\n\n2)\n\nLa corresponsione della suddetta 14a mensilità avverrà entro la prima\ndecade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore\nal 30 giugno. La 14a mensilità è riferita all'anno che precede la data di\npagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1° luglio dell'anno\nprecedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione\ndel rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a\ntanti 12simi dell'ammontare della 14a mensilità per quanti sono i mesi di\nservizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di\nmancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a\n15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se\nsuperiori a 15 giorni.\n\n\n\n3)\n\nLa 14a mensilità viene computata ai soli effetti del TFR e\n\ndell’indennità sostitutiva del preavviso.",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"mealvouchers","Art. 75 - Mense aziendali\u002FIndennità di m","Art. 75 - Mense aziendali\u002FIndennità di mensa.\n\n\n\n1)\n\nQualora non esista una mensa aziendale verrà corrisposta ai lavoratori una\nindennità sostitutiva di € 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva\nprestazione di lavoro.\n\n\n\n2)\n\nL’eventuale fruizione dei servizi mense avverrà alle condizioni\nconcordate localmente.\n\n\n\n3)\n\nIl lavoratore che, per sua volontà, non usufruisca della mensa, là dove\nesiste, non ha diritto alla predetta indennità sostitutiva.\n\n\n\n4)\n\nL'indennità sostitutiva di mensa va considerata come elemento utile per il\ncalcolo della indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, del trattamento di\nfestività e di ferie, della 13a e della erogazione annuale.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"MEALALL_trigger","1) Qualora non esista una mensa aziendal","1)\n\nQualora non esista una mensa aziendale verrà corrisposta ai lavoratori una\nindennità sostitutiva di € 0,06 giornaliere per i giorni di effettiva\nprestazione di lavoro.",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"CONSIGN_trigger","Art. 76 - Indennità di reperibilità. 1) ","Art. 76 - Indennità di reperibilità.\n\n\n\n1)\n\nAl lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere\nreperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponderà una indennità\nminima di reperibilità di € 25,82 lorde mensili, per 12 mensilità.\n\n\n\n2)\n\nTale indennità non ha alcuna incidenza sulla retribuzione da corrispondere\nper lavoro straordinario, notturno e festivo e relative maggiorazioni.\n\n\n\n3)\n\nLe professionalità interessate e i tempi di reperibilità verranno\nindividuati aziendalmente dopo esame congiunto con le RSU\u002FRSA.\n\n\n\n4)\n\nSono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.\n\n\n\n5)\n\nAll'impiegato comandato a prestare servizio in ore notturne non in\ncontinuazione di lavoro o non tempestivamente preavvisate o nei giorni\nconsiderati festivi di cui al precedente art. 71 (Giorni festivi) nel caso di\nprestazioni di durata inferiore a 4 ore continuative, l'azienda dovrà\ncorrispondere un compenso non inferiore alla metà della retribuzione di fatto,\ncon l'aggiunta delle maggiorazioni previste dal presente articolo; superando le\n4 ore, l'intera giornata.\n\n\n\n6)\n\nQualora i medesimi servizi siano di durata superiore a quella predetta per\ntutte le ore di servizio si farà luogo al trattamento previsto dal presente\narticolo.\n\n\n\n7)\n\nQualora l’operaio, chiamato a prestare servizio in giorni lavorativi, per\nmotivi non a lui imputabili, non effettui alcuna prestazione d'opera, sarà\ncorrisposta una indennità non inferiore a 2 ore di retribuzione di fatto.\n\n\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nGli ultimi 3 commi fanno riferimento all’ex art. 3, Parte Speciale,\nsezione II, CCNL 29.1.05.",{"bindId":205,"name":202,"text":206},"standbyallowancetype","Art. 76 - Indennità di reperibilità.\n\n\n\n1)\n\nAl lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere\nreperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponderà una indennità\nminima di reperibilità di € 25,82 lorde mensili, per 12 mensilità.",{"bindId":208,"name":209,"text":210},"OVERTIME_trigger","5) È considerato lavoro straordinario no","5)\n\nÈ considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22\nalle 6.\n\n\n\n6)\n\nPer il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni\nsulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dagli artt.\n61 e 73 del presente CCNL:\n\n\n\n-lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;\n\n-lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato (per\nil personale con orario normale settimanale distribuito dal lunedì al\nvenerdì): maggiorazione 50%;\n\n-lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del lunedì\n(per il personale con orario normale settimanale distribuito dal martedì al\nsabato): maggiorazione 50%;\n\n-lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;\n\n-lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;\n\n-lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.",{"bindId":212,"name":213,"text":214},"overtimeallowancetype","1 bis) Per le ore di straordinario prest","1 bis)\n\nPer le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al\nlimite massimo annuale di 250 ore il lavoratore potrà richiedere di fruire, in\nalternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi\ncompensativi mediante versamento in una “banca ore” individuale, ferma\nrestando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al\npresente articolo in quanto spettanti.",{"bindId":216,"name":217,"text":218},"SENIOR_trigger","Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\n1)\n\nAi lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa\nazienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo\nalla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà\ncorrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di\n5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello\nretributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di\nanzianità.\n\n\n\n2)\n\nL'importo degli aumenti è il seguente:\n\n\n\nlivello euro\n\n\n\nQuadri 30,99\n\n1) 29,44\n\n2) 26,86\n\n3S) 24,79\n\n3S junior (rif. art. 11 quater) 24,22\n\n3) 24,27\n\n4) 23,24\n\n4) junior 22,34\n\n5) 22,21\n\n6) 20,66\n\n6) junior 18,78\n\n\n\n3)\n\nGli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno\nessere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da\nmaturare.\n\n\n\n4)\n\nGli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di\nanzianità.\n\n\n\n5)\n\nIn caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli\nscatti di anzianità maturati nel livello di provenienza.\n\n\n\n6)\n\nIl lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità,\no loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo.\n\n\n\n7)\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del\nnuovo livello.\n\n\n\n\n\nNorme transitorie.\n\n\n\nCCNL Trasporto merci.\n\n\n\nPer i lavoratori assunti prima dell’1.6.00 il numero di scatti è pari a\n8.\n\n\n\n\n\nCCNL ASSOLOGISTICA.\n\n\n\nGli importi indicati al comma 2) del presente articolo si applicano agli\nscatti maturati successivamente all’1.1.13. Gli importi e il numero degli\naumenti periodici di anzianità maturati al 30.12.83, anche se non corrisposti\na questa data, saranno definitivamente congelati.\n\nI lavoratori assunti prima dell’1.6.80 conserveranno ‘ad personam’ il\ndiritto a completare il numero dei bienni di anzianità previsto dalla\nprecedente normativa contrattuale e più precisamente:\n\n\n\na) settore magazzini generali:\n\n\n\n- impiegati: 15 scatti biennali\n\n- intermedi: 11 scatti biennali\n\n- operai: 7 scatti biennali\n\n\n\nb) settore freddo:\n\n\n\n- impiegati: 12 scatti biennali\n\n- intermedi: 10 scatti biennali\n\n- operai: 5 scatti biennali\n\n\n\nPer quanto concerne la normativa precedente l’Accordo 11.1.84, inerente la\nmaturazione degli scatti di anzianità, si rimanda all'allegato in\nappendice.",{"bindId":220,"name":221,"text":222},"longserviceallowancetype1","Ai lavoratori, per l'anzianità di serviz","Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa\nazienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo\nalla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà\ncorrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di\n5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello\nretributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di\nanzianità.",{"bindId":224,"name":225,"text":226},"COMMUTE_trigger","Art. 28 - Indennità varie e alloggio al ","Art. 28 - Indennità varie e alloggio al personale.\n\n\n\n\n\n\n\n- Indennità di uso mezzo di trasporto.\n\nL'azienda corrisponderà al lavoratore che usa un mezzo di trasporto una\nindennità mensile o, in alternativa, il rimborso chilometrico da concordarsi\nfra le Parti.",{"bindId":228,"name":229,"text":230},"hardshipallowancetype","- Indennità zona malarica. Il lavoratore","- Indennità zona malarica.\n\nIl lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie\ncompetenti, ha diritto a una indennità di rischio, la cui entità deve essere\nconcordata dalle OO.SS. territoriali competenti.",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"SUNDAY_trigger","5) Per il lavoro notturno, il lavoro dom","5)\n\nPer il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il\nlavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali saranno corrisposte le\nseguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle\nvoci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL:\n\n\n\n- lavoro notturno (escluso il personale viaggiante):\n\n\n\na) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%\n\nb) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%\n\nc) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%\n\n\n\n- lavoro domenicale con riposo compensativo:\n\n\n\na) diurno: maggiorazione 20%\n\nb) notturno: maggiorazione 50%\n\n\n\n-lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito\ndell'orario normale):\n\n\n\na) maggiorazione 50%",{"bindId":236,"name":233,"text":237},"shiftallowancetype","5)\n\nPer il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il\nlavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali saranno corrisposte le\nseguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle\nvoci previste dagli artt. 61 e 73 del presente CCNL:\n\n\n\n- lavoro notturno (escluso il personale viaggiante):\n\n\n\na) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%\n\nb) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%\n\nc) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"legalassistance_trigger","L'azienda garantirà al Quadro dipendente","L'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso polizza\nassicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i\nprocedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.",{"bindId":243,"name":244,"text":245},"equalitymonitoring","Commissione nazionale per le pari opport","Commissione nazionale per le pari opportunità.\n\n\n\nLe Parti, nel confermare la comune volontà di valorizzare le risorse del\nlavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con i principi di\nparità e di pari opportunità fra donne e uomini nel lavoro, costituiranno la\n“Commissione paritetica per le pari opportunità” formata fino ad un\nmassimo di 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati,\nrispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle\nSegreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, con lo scopo di\nsvolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di\ncui alla legge 9.12.77 n. 903 e alla legge 10.4.91 n. 125 e s.m., e di\nindividuare gli eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di\nopportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le modalità per un loro\nsuperamento.\n\nLa Commissione opera studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e\nl'andamento della occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine i\ndati dell'Osservatorio nazionale permanente.\n\nLa Commissione ha il compito di:\n\n\n\na)analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specifico\ncomparto e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione\nprofessionale al fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro,\nfavorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove\nprofessionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate\nda processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con\nl'Osservatorio nazionale permanente;\n\nb)promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;\n\nc)individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli\nconnessi alle nuove tecnologie;\n\nd)studiare la fattibilità, anche in via sperimentale, di proposte di\nspecifiche azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e\ncomportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;\n\ne)proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno.\n\n\n\nLa Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di una delle due\nParti, si riunirà di norma ogni 4 mesi e invierà periodicamente, e comunque\nalmeno 1 volta l'anno, alle parti stipulanti un rapporto sulla attività\nsvolta. Essa si potrà avvalere, per lo sviluppo dei propri compiti, del\ncontributo di esperti\u002Fe nominati di comune accordo.\n\nSoltanto gli atti approvati all'unanimità possono produrre effetti,\nimpegnando le parti interessate. Sei mesi prima della scadenza del contratto la\nCommissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un\nrapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle\nesperienze realizzate nell'arco di attività della Commissione, corredato da\neventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del rinnovo\ndel presente contratto.\n\nLa Commissione avrà sede presso una delle Associazioni nazionali\nimprenditoriali, che fornirà i servizi di segreteria.",{"bindId":247,"name":248,"text":249},"funeralpay","3) In caso di morte del lavoratore verra","3)\n\nIn caso di morte del lavoratore verranno liquidate agli aventi diritto le\nferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa, la 14a\nmensilità o la frazione di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al\nlavoratore defunto in caso di normale licenziamento.\n\n\n\n\n\nNota a verbale.\n\n\n\nPer quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero, il calcolo della quota\nannua da accantonare sarà effettuato a far data dall'1.8.82, nel rispetto dei\ncriteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito\nin Italia, con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima\ndell'entrata in vigore della legge 29.5.82 n. 297.\n\n\n\nRaccomandazione a verbale.\n\n\n\nIn caso di morte del dipendente il datore di lavoro valuterà l'opportunità\ndi integrare, in caso di particolari situazioni di disagio, il TFR dovuto a\ntermine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori\ngià conviventi a carico dell'operaio defunto e in condizioni di particolare\nbisogno.",{"bindId":251,"name":252,"text":253},"marriage","Ai lavoratori sarà concesso un permesso ","Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con\ndecorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non\nsarà computato nel periodo delle ferie annuali, salvo migliori condizioni\ndefinite a livello aziendale, e dovrà essere richiesto dal lavoratore con un\npreavviso di almeno 10 giorni antecedenti e fruito nel termine di legge.",{"bindId":255,"name":256,"text":257},"strikes_trigger","Fermo restando il fatto che la legge n. ","Fermo restando il fatto che la legge n. 146\u002F90 disciplina l'esercizio del\ndiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela\ndei diritti della persona, le Parti convengono che le seguenti attività\ncorrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge, di proteggere\nalcuni interessi costituzionalmente garantiti:",{"bindId":259,"name":260,"text":261},"ONCEONLY_trigger","Una tantum. Ad integrale copertura del p","Una tantum.\n\n\n\nAd integrale copertura del periodo 1.1.13\u002F31.5.13, ai soli lavoratori in\nservizio alla data di stipula del presente Accordo verrà corrisposto un\nimporto forfettario lordo ‘pro capite’ di € 88,00 suddivisibile in quote\nmensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo\ninteressato. L’importo di cui sopra sarà erogato in 2 rate di pari importo,\ndi € 44,00 ciascuna, l’una con le competenze di novembre 2013 e l’altra\ncon le competenze di febbraio 2014.\n\nL’importo ‘una tantum’ sarà inoltre ridotto proporzionalmente per il\npersonale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal\nfine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre\nquelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.\n\nL’importo forfettario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari\nistituti contrattuali e della determinazione del TFR.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl logistica, trasporto merci e spedizione 2013-2015 - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2013-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2015-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILT - Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FIT - Federazione Italiana trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;26 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;39.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5 OR 6\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;9.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pentecost Monday \u002F Whit Monday \u002F Monday of the Holy Spirit \u002F Deluge Monday - Kataklysmos (day after Pentecost \u002F seventh Monday after Easter), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Burkina Faso's Revolution Day (4th August), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;24.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1246.35\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;28.79\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;25.82\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;120&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;18.78 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchersamount\">\n                 &rarr;&nbsp;0.06 per pasto\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[267],{"title":37,"slug":33},[269],{"type":270,"data":271},"call_to_action_body_block",{"title":272,"description":273,"variant":274,"link":275},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo 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