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tale contratto si applica altresì alle imprese di cui al\nprimo comma che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica e\ndi manutenzione agraria e forestale e operazioni di manutenzione e tutela del\nterritorio (D.lgs. 285\u002F92 - art. 57 e successive modifiche e integrazioni), di\nimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché\na quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per\nconto terzi, e in modo non prevalente di scavi meccanici, movimento terra e\nlavori affini.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Il contratto nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha durata triennale e stabilisce le norme generali e le condizioni\neconomiche minime da applicare in tutto il territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel determinare gli effetti economici si terrà conto dell’obiettivo\nmirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle\ntendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e\ndelle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Contrattazione integrativa territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi territoriali stabiliscono le norme specifiche e le\ncondizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà territoriali\nsulla base dei rimandi previsti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi possono essere provinciali, interprovinciali o\nregionali. La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da\naccordi, ad essa alternativi, aziendali e limitatamente alle materie di cui\nalle lettere c, d, l, m, p, del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione integrativa territoriale terrà conto della situazione e\ndelle prospettive economiche, competitive ed occupazionali del settore, dei\nmargini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella\neventualmente già utilizzata a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi territoriali avranno validità triennale e potranno\nessere rinnovati una sola volta nell’arco di vigenza del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disdetta, almeno 4 mesi prima della scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- invio piattaforma, almeno 2 mesi prima della scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inizio trattativa, almeno 1 mese prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello\nintegrativo per le materie che hanno trovato una definizione compiuta nel\ncontratto nazionale e demandano al livello decentrato le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)definizione dei casi per i quali è ammessa l’assunzione a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)definizione dei profili professionali e parametri di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) gestione dell’orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) erogazioni salariali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) elezione rappresentante per la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) ambiente e salute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)individuazione dei lavori nocivi e pesanti e definizione delle relative\nindennità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) missioni e trasferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) modalità per visite mediche preventive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)modalità di godimento dei permessi per studio e formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)commissioni regionali per le pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)riassunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie inerenti alla organizzazione del lavoro, la gestione\ndell’orario, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio e\nformazione professionale, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori\nnocivi, potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale\nsu specifiche indicazioni dei contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza del contratto integrativo territoriale, le retribuzioni lorde\nmensili di cui all’art. 19 sono aumentate dell’importo fisso di € 20,00\nmensili, uguale per tutti i livelli retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a\nsollecitare quanto prima la convocazione di tavoli regionali per verificare\nl’esistenza delle condizioni necessarie a definire un percorso che porti alla\nstipula di contratti integrativi territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale:\ndecorre pertanto dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2020 salvo le\nnorme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente\ndecorrenza dall’1.1.2018, dall’1.1.2019 e dall’1.1.2020.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Procedure di rinnovo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure per il rinnovo sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a\u002Fr;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- invio piattaforma, almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata\na\u002Fr;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inizio trattativa, almeno 2 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dei tre mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si\napra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla\nscadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne\nprocederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui\nal precedente comma, la norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai\nquattro mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo contrattuale le parti concorderanno l’elemento\neconomico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell’eventuale\nperiodo di carenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di un anno e\ncosì di anno in anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di\nesaminare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello\nsviluppo, della innovazione tecnologica e della organizzazione del sistema\ndelle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’andamento della occupazione, in termini qualitativi e quantitativi,\nnonché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita\nprofessionale dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare\nle attività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo,\nidonei a garantire la trasparenza e a combattere l’abusivismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i problemi relativi alla salvaguardia della salute e della integrità\nfisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi ed a\ngarantire una migliore tutela degli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte\ndatoriale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una\nvolta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta una delle parti lo richieda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una\ndelle parti ogni due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il primo biennio il Presidente e nominato dalla parte datoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deliberazioni assunte dal Comitato all’unanimità sono vincolanti per\nle parti firmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D’accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da\nesperti esterni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al\nComitato una informazione scritta sull’andamento economico complessivo del\nsettore e su quello della occupazione relativo all’anno precedente, nonché\nle previsioni per l’anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti istituiscono anche ai livelli territoriali Comitati paritetici con\nle stesse caratteristiche di quello nazionale; compiti dei Comitati paritetici\nterritoriali sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed\nattività connesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attuazione delle politiche attive del lavoro e della formazione\nprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitoraggio dell’utilizzo degli strumenti della flessibilità nella\ngestione del mercato del lavoro e dell’articolato contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le\nistituzioni regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel Comitato paritetico territoriale si dovrà inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire alle OO.SS. da parte di CAI le informazioni utili ad individuare il\nflusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fornire alle OO.SS. da parte di CAI le informazioni utili sui programmi di\nsostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono\npresentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del\nlavoro nonché sulla occupazione e sull’ambiente di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni della occupazione, che si\nverifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione\nproduttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera,\nsollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni\ninterventi di formazione e di riqualificazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con\nparticolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo\nscopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad\ninserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione\nspecifici per il settore;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di\nformazione-lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere\nagli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti,\nl’elenco dei progetti ritenuti conformi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali,\nnonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-certificare l’esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli\nimprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di\nqualificazione e\u002Fo riqualificazione professionale della manodopera, perché il\nComitato prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi\nnecessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Nazionale Paritetico avvierà i propri lavori entro il 31 marzo\n2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano di valutare la possibilità di costituire un Ente\nBilaterale Nazionale, al fine di rafforzare e migliorare le attività\nbilaterali del settore agromeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Diritti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Riunioni in azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente\ncontratto, anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, è\nriconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano\nla loro attività, o in altro luogo comunicato dal sindacato alle aziende,\nfuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti\ndi 10 ore annue e solo nelle aziende che superano 5 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di aziende con meno di 5 dipendenti le riunioni potranno essere\ninteraziendali al di fuori dell’unità produttiva, sempre nel limite di 10\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di cui sopra sarà corrisposta la normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze\nsindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e\ndel lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al\ndatore di lavoro di norma con preavviso di almeno 48 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla direzione\naziendale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza\nsindacale aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione integrativa saranno individuati i criteri per la\npiù funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso per la\npartecipazione alle assemblee di cui al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Rappresentanze sindacali aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Rappresentanze sindacali unitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per\nla tutela della condizione dei dipendenti possono essere costituite\nrappresentanze sindacali nell’ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali rappresentanze possono essere comunque costituite in aziende che\nabbiano almeno 5 dipendenti compresi gli eventuali apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla rappresentanza sindacale è riconosciuto il diritto di valutare con le\ndirezioni aziendali interessate i piani e i programmi al fine di migliorare\nl’occupazione e lo sviluppo economico e i compiti previsti all’art. 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nome dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere comunicato alle\ndirezioni aziendali dalla relativa organizzazione sindacale territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di\ncui al precedente comma può essere disposto solo previo nullaosta delle\nOrganizzazioni sindacali di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine\ndell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le RSU - Rappresentanze sindacali unitarie, si applica l’accordo\nallegato 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>c) Permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun dirigente della RSA ha diritto, per l’espletamento del mandato, a\npermessi retribuiti pari a 5 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo\ndi un trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno\ndiritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali\no a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto\ngiorni all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1° comma.\nI lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta alla direzione aziendale, di norma tre\ngiorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali,\nregionali o provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente\ncontratto sono concessi permessi retribuiti per l’espletamento della relativa\nattività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi\nnell’arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni\nlavorativi, non superiore a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e\nregionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione dei propri\ndipendenti la quota di contribuzione sindacale da versare alle organizzazioni\nsindacali per conto dei lavoratori che lo richiedono mediante delega\ndebitamente sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore ed\nindicare l’importo della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e la\norganizzazione sindacale cui è diretta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo della trattenuta, su mandato del lavoratore, potrà variare nei\nperiodi successivi a seguito di comunicazione della organizzazione sindacale\nprescelta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale delega resterà valida ed operante fino a quando il lavoratore non\nabbia a revocarla o a sostituirla con altra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna\nl’azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sul c\u002Fc che\nle organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione\nalle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono da intendersi\ncon cadenza mensile, salvo diversi specifici accordi al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale al punto b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che per trasferimento si intende destinazione definitiva\nad altra sede o unità produttiva comunque da non confondere con “comando di\nservizio” che ha carattere temporaneo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono essere assunti secondo le norme vigenti. L’assunzione\navviene normalmente a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo\ndi atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di\ninizio del rapporto di lavoro, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e\nla retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal\npresente CCNL e dai contratti territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammessa l’assunzione a termine nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quando ciò sia richiesto dalla speciale natura della attività lavorativa\nderivante dal carattere stagionale della medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per\ni quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel\ncontratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e\nla causa della sua sostituzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quando l’assunzione abbia luogo per la esecuzione di un’opera o di un\nservizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od\noccasionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per l’esecuzione di lavori di breve durata, o a carattere saltuario, o\nper fase lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nonché nei casi previsti dalla contrattazione territoriale e con le\nrelative modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla\nesecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo\nproduttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es.\naratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’individuazione delle fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano\nnelle colture agrarie tipiche della provincia è demandata al contratto\nterritoriale. Per le fasi lavorative individuate nel contratto territoriale\nl’assunzione a termine viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta\nla durata della stessa “fase lavorativa”, facendo salve diverse e\nparticolari regolamentazioni del contratto territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, viste le specificità del settore e della natura delle sue imprese,\nin applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 13 quinquies, D.lgs.\n101\u002F2005, i dipendenti potranno essere assunti come lavoratori agricoli\nstagionali per le sole attività agricole così come previsto nella L. 92\u002F1979\ne nelle integrazioni del D.lgs. 173\u002F1998, art 6, lett. d) ed e), il tutto\nspecificato nella Circolare Attuativa INPS n. 126\u002F2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro\neffettivamente prestate nella giornata. Nel caso di interruzioni dovute a causa\ndi forza maggiore, nonché alle cause indicate al comma successivo, le ore di\nlavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro\nabbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione. Per\nle altre cause diverse dalla forza maggiore si intendono calamità naturali,\neventi eccezionali, condizioni atmosferiche o climatiche avverse (quali a mero\ntitolo esemplificativo, pioggia, neve, grandine, venti forti, temperature\ntroppo alte o troppo basse etc.) o altri eventi non dipendenti dalla volontà\ndel datore di lavoro o del lavoratore (quali, a mero titolo di esempio, fine\nlavori, impraticabilità del terreno, sopravvenuta indisponibilità o rottura\ndei mezzi meccanici e\u002Fo attrezzature, etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le interruzioni devono essere giustificate dalle causali sopra indicate e\ncoerenti in termini di durata; le stesse non possono rappresentare fenomeni\ngeneralizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il\nlavoro effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità, di cui al presente\narticolo, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse\nlavorazioni nelle medesime imprese, a condizione che ne manifestino\nl’interesse, tramite comunicazione scritta, entro 60 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai con contratto a termine che hanno effettuato presso la stessa\nazienda - nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di\neffettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto a tempo\nindeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti\noriginariamente a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena\ndi decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180\ngiornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quest’ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da\nparte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione\ndel nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, nel caso in cui si proceda a nuove assunzioni a tempo\nindeterminato, si impegna a fare prioritariamente riferimento, in una misura\npari ad almeno il 70%, ai lavoratori con contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di rapporti di lavoro con contratto a termine potrà\nessere individuato prendendo a base di riferimento il numero di giornate\ncomplessive lavorate in azienda nell’anno precedente, diviso 270, ed\napplicando al rapporto così conseguito la percentuale del 5%; l’eventuale\nfrazione di unità derivante dal suddetto rapporto è arrotondata all’unità\nintera superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a\nsette, resta ferma la possibilità di avere presenti in azienda fino a sette\nlavoratori con contratto a termine. In sede di contrattazione territoriale le\nsuddette ipotesi potranno essere integrate in relazione a particolari esigenze\nlocali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assunzioni a tempo determinato degli operai che svolgano attività di\nprestazione di servizi in contoterzi non agricole e per l’assunzione a tempo\ndeterminato degli impiegati si fa riferimento a quanto stabilito dal D.lgs. 6\nsettembre 2001 n. 368 così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n.\n247 e dalla L. 29\u002F06\u002F2012 n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che fermo rimanendo il limite temporale di interruzione tra un\nrapporto a termine e il successivo, in caso di successione di differenti\ncontratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di\nlavoro tra le parti non può eccedere complessivamente i 36 mesi, comprensivi\ndi proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che\nintercorrano tra un contratto e l’altro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il periodo complessivo di 36 mesi fosse superato, il rapporto di lavoro\nsi verrebbe a considerare a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite previsto al comma precedente potrà essere superato una sola volta\nper un ulteriore successivo contratto a termine di 10 mesi, a condizione che la\nstipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle\norganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano\nnazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, nella esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore\na sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali\nha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello\nstesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il diritto di\nprecedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in\ntal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei\nmesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue\nentro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto\nscritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di\nscadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari\nelementi costitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel\npresente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad\nesse inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto.\nL’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche\nin difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente\nesecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 bis - Assunzione di lavoratori provenienti da paesi terzi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori a qualsiasi titolo e modalità assunti e\u002Fo che svolgano\nattività nel territorio italiano, provenienti da Paesi terzi, membri della UE\ne non, dovranno essere applicati il CCNL e le leggi sociali vigenti del Paese\npresso cui prestano la loro attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 7 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione in servizio dei lavoratori a tempo indeterminato avviene con\nun periodo di prova non superiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a giorni lavorativi 9 per quelli appartenenti al livello 6°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a giorni lavorativi 12 per quelli appartenenti al livello 5°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a giorni lavorativi 24 per quelli appartenenti ai livelli 4°, 3° e\n2°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a giorni lavorativi 30 per quelli appartenenti ai livelli 5° e 4°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a giorni lavorativi 60 per quelli appartenenti ai livelli 3°, 2° e\n1°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto\ndi lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione, che sarà corrisposta al lavoratore per il tempo\neffettivamente lavorato durante il periodo di prova, sarà quella del livello\nper cui lo stesso lavoratore è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova, di cui al primo comma del presente articolo,\nsenza che sia intervenuta disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene\ndefinitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione\nstessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 8 - Classificazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati secondo la seguente scala di\nclassificazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Livello 6 (ex Parametro 100), operai in possesso di relative conoscenze e\ncapacità in grado di svolgere mansioni generiche non richiedenti specifici\nrequisiti professionali, come ad esempio gli operai comuni ed il facchino di\nfrantoio. I lavoratori assunti a tempo indeterminato inquadrati in questo\nlivello maturano dopo dodici mesi il passaggio automatico al livello superiore.\nTali lavoratori non potranno essere destinati a condurre trattrici o altre\nmacchine semoventi salvo che gli stessi non vengano qualificati attraverso\ncorsi specifici abilitanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livello 5 (ex Parametro 135), operai in possesso di specifiche conoscenze\ne capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, che consentono\nloro di eseguire una o più mansioni nell’ambito dei lavori di\nmeccanizzazione, quali ad esempio conducente patentato di trattrice o altra\nmacchina semovente senza autonomia nella esecuzione del lavoro. Allo stesso\nlivello appartiene pure l’aiuto frantoiano con compiti di semplice\nesecuzione. Impiegati di prima assunzione che svolgono lavori di semplice\nesecuzione non richiedenti una particolare preparazione tecnica e\u002Fo\namministrativa, come, ad esempio: dattilografi, addetti a mansioni semplici di\nsegreteria, terminalista CED addetto alla acquisizione dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livello 4 (ex Parametro 150), operai in possesso di specifiche conoscenze\ne capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono\nloro di svolgere, con autonomia e responsabilità, una o più mansioni, quali\nad esempio conducente patentato di macchine complesse, meccanico addetto alla\nmanutenzione ordinaria. Allo stesso livello appartiene pure il frantoiano che\nopera in condizione di autonomia esecutiva controllando anche più fasi del\nprocesso produttivo. Impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o degli\nimpiegati superiori, eseguono le istruzioni per l’effettuazione di operazioni\ndi carattere tecnico-amministrativo che richiedono il possesso di una specifica\npreparazione professionale come, ad esempio: addetti alle registrazioni e ai\nservizi amministrativi, operatori CED.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Livello 3 (ex Parametro 175), conducenti patentati in grado di utilizzare\nalmeno due macchine operatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi,\nsenza autonomia di concezione e potere d’iniziativa, esplicano mansioni del\nramo tecnico, amministrativo in relazione alla loro specifica competenza\nprofessionale e che rispondono al datore di lavoro o al superiore, da cui\ndipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati come, ad esempio:\nimpiegato tecnico con compiti di controllo dell’andamento delle lavorazioni\nagromeccaniche, impiegati amministrativi con particolare specifica competenza\nnella contabilità e nella amministrazione del personale, impiegati addetti\nalle trattative con i clienti e con i fornitori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livello 2 (ex Parametro 200), operai dotati di elevata competenza\nprofessionale teorico-pratica, in grado di svolgere mansioni polivalenti di\nparticolare complessità con responsabilità di decisioni operative autonome,\nquali ad esempio conducente patentato di macchine operatrici complesse,\nmeccanico addetto alla manutenzione straordinaria. Allo stesso livello\nappartiene pure il capo frantoiano che svolge normalmente le proprie mansioni\nin condizioni di autonomia, controllando e coordinando tutte le fasi del\nprocesso produttivo di un impianto complesso, compiendo anche operazioni la cui\nesecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata\npreparazione teorica ed esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Livello 1 (ex Parametro 220), impiegati che, in condizioni di autonomia\nesecutiva e con facoltà di iniziativa adeguata nell’ambito delle proprie\nfunzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare\ncompetenza professionale, attestata da uno specifico titolo di studio (perito\nagrario, geometra, ecc.) e accompagnata da notevole esperienza acquisita anche\nmediante un adeguato periodo di pratica lavorativa attinente le proprie\nfunzioni, come ad esempio: l’impiegato che, in collaborazione con il proprio\ndatore di lavoro, dispone, con riferimento alle richieste dei committenti della\nimpresa, l’esecuzione delle varie prestazioni agromeccaniche da parte del\npersonale dipendente, provvede, su autorizzazione del datore di lavoro, agli\nacquisti di mezzi tecnici, è incaricato della analisi dei costi di esercizio,\ndella formulazione delle tariffe di lavorazione e dei preventivi nonché del\ncontrollo e misurazione delle lavorazioni eseguite a favore dei committenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È demandato ai CIT il compito di definire eventuali profili professionali\nnon ricompresi nella scala classificatoria, profili intermedi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Mansioni e cambiamento dl qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di\nassunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente. Il\nlavoratore che, per esigenze della azienda, sia adibito a mansioni di qualifica\nsuperiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta\nmansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica superiore dopo aver\nsvolto, con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per\nun periodo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"352\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"187\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"187\">\u003Cp align=\"justify\">per gli operai:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp align=\"justify\">di 25 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">per gli\n        impiegati:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">di 2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio di qualifica, di cui al precedente comma, dovrà essere\neffettuato anche nel caso in cui le mansioni di qualifica superiore siano\ndisimpegnate dal lavoratore non continuativamente, purché la somma dei singoli\nperiodi raggiunga almeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"522\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"187\">\n  \u003Ccol width=\"300\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"187\">\u003Cp align=\"justify\">per gli operai:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"300\">\u003Cp align=\"justify\">40 giorni nell’anno solare\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"187\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">per gli\n        impiegati:\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"300\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">4 mesi nell’arco\n        di 18 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La temporanea sostituzione di un lavoratore appartenente alla qualifica\nsuperiore, ove la medesima abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore\nassente con diritto alla conservazione del posto, non dà diritto a passaggio\nalla qualifica superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 10 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai\nCIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo\ndi 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per\nsettimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo si fa riferimento ad un orario settimanale medio di 39 ore,\ncorrispondente a 7 ore e 48 minuti giornalieri nel caso di settimana lavorativa\ndi 5 giorni, e 6 ore e 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6\ngiorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore\nannuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla\ncontrattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme\ndi legge vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tutto o\nin parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun\nlavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative\nmaggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di\neffettuazione del lavoro straordinario (Banca ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi\ndall’accantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i\nriposi compensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le\nesigenze organizzative dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini\nprevisti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione\nordinaria per le ore accantonate e non fruite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 bis - Operai agricoli a tempo indeterminato: intervento CISOA\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’operaio a tempo indeterminato sia inquadrato nella previdenza\nagricola (Circ. Inps 126 \u002F2009) e non possa effettuare la giornata di lavoro\nper cause non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore stesso,\nl’Azienda chiederà l’intervento della Cassa Integrazione Salari Operai\nAgricoli nei modi e nei tempi stabiliti dalla legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad\nopera della Cassa istituita dalla legge 457\u002F1972, nei casi previsti dalla legge\nstessa e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in\napplicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del ‘72, la concessione\ndella integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato\nche svolgono, nel corso dell’anno contrattuale individuale, oltre 180\ngiornate lavorative presso la stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il\ndatore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di\nlegge, nella misura del 10 per cento del salario giornaliero contrattuale\nrelativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al 1° febbraio\ndell’anno in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Ch3>Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore sei del\nmattino successivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art.\n13.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le nove\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari\nesigenze della azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed\nautorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della\nretribuzione sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003Cp>a) lavoro straordinario 29%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowanceperc1\">\u003Cp>b) lavoro notturno 40%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c) lavoro festivo 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) lavoro straordinario festivo 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) lavoro notturno festivo 60%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che svolge almeno 3 ore del proprio normale orario giornaliero\ndi lavoro nel periodo definito dal DL 66\u002F2003 art. 1 comma 2 lettera d) è\nconsiderato lavoratore notturno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 12 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una\ndurata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.\nNei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo\nsettimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro di domenica, gli stessi\ndevono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 13 - Festività\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.il primo giorno dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.il 6 gennaio, Epifania del Signore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.il 25 aprile, anniversario della Liberazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.il giorno di lunedì di Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.il primo maggio, festa del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Maria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.il primo novembre, giorno di Ognissanti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. il 25 dicembre, giorno di Natale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. il 26 dicembre, Santo Stefano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. la festa del patrono del luogo (**).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo\ninfrasettimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività\nnazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27\nmaggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle\nfeste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se\ncadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso\nogni accessorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una\nseconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata\ndella percentuale per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle\nleggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il\ntrattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime\ndue settimane della sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di\ngiorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i\nlavoratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata\nspostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento\nprevisto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali\ncoincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa\na tutti gli effetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus\nDomini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta\noltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria,\neccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuali possono altresì convenire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di\nfestività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di\npaga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento\nsarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non\neffettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività\nsoppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la\nretribuzione giornaliera normalmente dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica\nsuccessiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(**)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il comune di Roma la festa del patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e\nPaolo).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 14 - Ferie\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori spettano, per ogni anno di servizio prestato, 26 giornate\ncorrispondenti a 169 ore annue di ferie retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in cinque\ngiorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il\nrateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell’anno\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti,\ncome mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o\ninfortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato\ncol datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunque, il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a\nmetà, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, per ragioni eccezionali, il godimento delle ferie non avvenga durante\nl’anno di maturazione, le ferie stesse dovranno essere completate non oltre\n18 mesi dal 31 dicembre dell’anno in cui sono maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore\ndalle ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente\nsostenute a causa del ritorno in sede e al rimborso del costo della vacanza a\nseconda dei giorni persi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 bis - Ferie solidali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 66\u002F2003 in materia di orario\ndi lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie\nmaturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti di una stessa impresa contoterzista possono volontariamente\ncedere le giornate di ferie nella propria disponibilità fino ad un massimo di\ngiorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque la misura di quattro\nsettimane annuali, come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di\nriposi e ferie minimi di cui il lavoratore deve irrinunciabilmente\nusufruire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo strumento previsto nel presente articolo può essere utilizzato dai\nlavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli, componenti del\nnucleo famigliare e\u002Fo parente ed affini di primo grado che per le particolari\ncondizioni di salute necessitano di cure costanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della attuazione dell’Istituto, i lavoratori che si trovino nelle\ncondizioni di necessità possono avanzare la richiesta, reiterabile, di\nutilizzo di “ferie solidali”, per un massimo di trenta giorni per ciascuna\nistanza, previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di\nnecessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione delle “ferie solidali” resta comunque vincolata al\npreventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi\nretribuiti previsti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente\nl’esigenza, in forma rigorosamente anonima, di “ferie solidali” e invita\ni propri dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla\nrichiesta, con l’indicazione della quantità di giorni che intendono\ncedere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti\nconseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta acquisite le “ferie solidali” rimangono definitivamente nella\ndisponibilità del dipendente richiedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione dell’accordo non comporterà oneri aggiuntivi per\nl’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 15 - Permessi straordinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 53\u002F00 il lavoratore ha diritto ad\nun permesso retribuito di tre giorni lavorativi ad evento in caso di decesso\ndel coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado o del convivente,\npurché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Al lavoratore padre sono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito in\noccasione della nascita del figlio, di adozione o di affidamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Ch3>Art. 15 bis - Congedi parentali - assistenza alla prole\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I congedi, i riposi, i permessi, l’assistenza per i portatori di handicap\ne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ammessi alla maternità o alla\npaternità sono disciplinati dal D.lgs. 26 Marzo 2001, n. 151 (Testo unico\ndelle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità\ne della paternità a norma dell’articolo 15 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53),\ncon le modifiche introdotte dal D.lgs. 23 Aprile 2003, n. 115 e successive\nmodifiche e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato\nl’assistenza al bambino fino al compimento del 13° anno di età le aziende\naccoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro\nda tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore con il limite di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 lavoratore per aziende da 3 a 15 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 lavoratori per le aziende da 16 a 30 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- del 2% della forza occupata nella unità produttiva, in funzione della\nfungibilità dei lavoratori interessati nelle aziende con oltre 30\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo l’obbligo di ripristino del tempo pieno al raggiungimento del\nlimite di età suddetto del bambino o su richiesta dello stesso lavoratore. La\nrichiesta di part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e\ndovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 16 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaredifferenttrigger\">\u003Cp>In caso di matrimonio, il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, ha\ndiritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, il lavoratore con\ncontratto a tempo determinato, ha diritto ad un permesso retribuito di 10\ngiorni di calendario.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Servizio di leva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il periodo di prova, la ferma volontaria e il richiamo alle armi\nnon risolvono il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta alla conservazione del posto per la durata del\nservizio militare ai volontari con ferma prefissata di un anno di cui\nall’art. 3 della legge 23 agosto 2004 n° 226, il relativo periodo sarà\nutile a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, fatta eccezione per la\nmaturazione degli aumenti periodici e per gli accantonamenti di cui alla legge\n227\u002F1982, quando non sia corrisposta la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di richiamo alle armi sarà considerato utile agli effetti della\nanzianità di servizio anche per il lavoratore richiamato durante il periodo di\nprova qualora, cessato lo stesso, l’azienda faccia completare al lavoratore\nl’interrotto periodo, in modo da fargli conseguire la conferma in\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le categorie di personale, quanto al trattamento economico durante\nil periodo di richiamo, si fa riferimento alla legge 10 giugno 1940 n° 653.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessato il periodo di richiamo alle armi il lavoratore ha l’obbligo di\nmettersi a disposizione dell’azienda entro i termini stabiliti dalla legge 3\nmaggio 1955 n°370. Il lavoratore che non riprende servizio nei predetti\ntermini sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere concessa al lavoratore, che ne faccia motivata richiesta e\nsempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un\nperiodo di aspettativa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo non è dovuta la retribuzione, né decorre\nl’anzianità agli effetti del TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro darà comunicazione scritta al richiedente sia in caso\ndi accoglimento che di rigetto della richiesta entro trenta giorni dalla\nformulazione della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con\ncontratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti dal lavoro\nnei periodi di aspettativa per i quali sussiste il diritto alla conservazione\ndel posto (legge 300 del 20 maggio 1970).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di assunzione devono essere indicati il motivo della\nsostituzione ed il nome del lavoratore sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 – Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratori a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato\n(allegato 1) è costituita da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) retribuzione nazionale conglobata mensile, distinta per livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) stipendio o salario di II° livello contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota\ndi retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre\nla quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per\n169.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali, ad esempio, le\nmensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare\nsugli elementi della retribuzione indicati al 1° comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti\ncon paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle sole\ngiornate non lavorate per assenze volontarie, malattia, od infortunio e ove\nprevisto per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto ed\nottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa integrazione\nsalariale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratori a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato\n(allegato 2) è costituita da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)retribuzione nazionale conglobata giornaliera, ottenuta dividendo quella\nmensile per 26, distinta per livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)stipendio o salario di II° livello contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (3°\nelemento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti\nriconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"183\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"63\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">Ferie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">8,33%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp align=\"justify\">13ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"justify\">8,33%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">14ª\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">8,33%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\">\u003Cp align=\"justify\">Festività\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"justify\">5,45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"justify\">Totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"justify\">30,44%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale percentuale è calcolata sugli elementi di cui alle lettere a) e b),\ndel primo comma del punto 2 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto\nper l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9% della retribuzione\nnazionale conglobata, del salario di II livello contrattuale, nonché per le\nore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale misura deve essere evidenziata nelle buste paga e corrisposta al\nlavoratore insieme alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il TFR non si calcola sul 3° elemento e la percentuale del 9% tiene conto\ndella mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per il 13,5\nnonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per frazione di mese\ninferiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 20 - Mensilità aggiuntive (13ª e 14ª)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13ª e 14ª mensilità,\npari rispettivamente alla retribuzione in vigore nei mesi di dicembre e\ngiugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diversa pattuizione collettiva in atto, la 13ª mensilità deve essere\ncorrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14ª mensilità entro il 15 luglio;\ndette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell’ipotesi di\ninizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest’ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità\naggiuntive, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione\ndel rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione dei dodicesimi di tali mensilità compete anche nel caso\ndi recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come un mese\nintero. Per gli operai a tempo determinato la corresponsione delle mensilità\naggiuntive è risolta secondo le modalità previste dall’art. 19 del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Ch3>Art. 20 bis - Nuovo articolo: premio di continuità professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 2018 viene istituito un premio annuo collegato\nalla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda con\nimporto pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 150,00 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- € 180,00 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale somma potrà essere liquidata mese per mese o in cifra unica nel mese\ndi settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei territori che hanno già previsto il suddetto premio nella propria\ncontrattazione integrativa territoriale verrà erogata solo la differenza tra\nil premio nazionale e quello definito dal contratto di 2° livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 21 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti (tempo\nindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed\navventizi), compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, di\nusufruire della previdenza integrativa così come prevista dal D.lgs. 124\u002F93\ne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>successive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire al\nFondo di previdenza complementare volontaria denominato ALIFOND.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del\ndatore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico della azienda commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del\nTFR maturato nel periodo di riferimento successivo alla iscrizione al Fondo per\ni lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo alla\niscrizione al Fondo per i lavoratori, anche a part-time, occupati dopo il 28\naprile 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore,\nlimitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di\nversare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale\nprevisti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve\nessere effettuato a partire dalla data di effettivo esercizio del Fondo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale versamento sarà effettuato a cura del datore di lavoro e con le\nmodalità stabilite dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei\nversamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono\nda riferirsi anche ai periodi coperti da indennità INPS e INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari della forma pensionistica complementare nonché beneficiari\ndelle relative prestazioni sono i lavoratori che siano stati assunti ed abbiano\nsuperato il relativo periodo di prova con qualsiasi tipologia di contratto di\nlavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro,\ncompresi gli operai a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata pari o\nsuperiore a 100 giornate lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a divulgare la previdenza complementare organizzando\napposite campagne informative con le aziende ed in accordo con le OO.SS\nterritoriali; promuoveranno presso le proprie sedi o in alternativa\nindividuando sedi idonee, momenti di informazione e approfondimento da tenersi\ndurante l’orario di lavoro sulle prerogative dell’istituto ed i vantaggi\nofferti ai lavoratori aderenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 22 - Salute e sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto che la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute\ndei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e\ncivile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo\nambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della\nsalute e della sicurezza dei lavoratori le parti convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad\nalmeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.tramite i comitati paritetici territoriali le aziende dovranno individuare\nmedici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti\na fattori di nocività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli organismi paritetici (ex art. 51 del D.lgs. 81\u002F2008) possono effettuare\nsopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in\nmateria di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti\ndei sopralluoghi deve essere informata la competente autorità di coordinamento\ndelle attività di vigilanza (L.123\u002F07).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire alle aziende di programmare l’eliminazione dei\nrischi, oppure, ove oggettivamente non siano eliminabili, provvedere ad una\nprogressiva riduzione degli stessi, le rappresentanze sindacali dei lavoratori\ne i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello\nsvolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di\nesposizione al rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa,\nindividuali o collettivi, necessari contro l’azione di agenti che, per la\nloro specifica natura e\u002Fo in determinate condizioni, possono risultare nocivi\nalla salute del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute,\nstivali, copricapo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per\ntutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.\nL’equipaggiamento personale sarà definito dai CIT.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ogni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di\nmedicinali e degli idonei presidi sanitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori inviati a lavorare presso altre aziende compete una\ninformazione dettagliata dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dove dovranno\nespletare le loro mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per particolari situazioni è necessario vengano formati ai fini della\ntutela della salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e\nprotezione, si fa riferimento alle procedure di cui al D.lgs. 81\u002F2008 e\nsuccessive modificazioni (analisi e valutazione dei rischi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni azienda, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 81\u002F2008, sarà eletto\nalmeno un Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) (All. n° 3), al\nquale si attribuiscono i compiti previsti dall’art. 9 della Legge 25\u002F1970 n.\n300 e dall’art. 50 del D.lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle\nrappresentanze sindacali aziendali, nonché della programmazione e attuazione\ndelle misure di protezione e prevenzione e di verifica dei risultati ai sensi\ndell’art. 9 della legge 20\u002F5\u002F1970, n. 300, le parti convengono che all’atto\ndella stipula o rinnovo degli accordi integrativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi di indagine\nfinalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, al fine di\nvagliarne l’idoneità per la salvaguardia della integrità psicofisica dei\nlavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti\nspecializzati scelti di comune accordo tra le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui\npredisposizione e tenuta sarà a carico delle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori contraenti. Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno\nessere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di\nassunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle\nmalattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati\ni dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle\nattività lavorative prestate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in sede di contrattazione integrativa, saranno individuati ed adottati i\ncriteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle\nrilevazioni e dai controlli effettuati nell’ambiente di lavoro, nonché\nquelli riguardanti le assenze dovute a malattia o infortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)devono essere consegnati in copia, su richiesta del RLS, il documento di\nvalutazione dei rischi e il Registro degli infortuni (L. 123\u002F07).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono inoltre che ai lavoratori esposti a fattori di nocività\nsi applica un regime di orario per cui ad ogni ora effettuata in tali\ncondizioni corrisponde una sosta retribuita di 20 minuti. Le aziende\ninformeranno i lavoratori interessati e le RSA dei fattori di nocività dei\nprodotti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 23 - Indennità per lavori disagiati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le condizioni di lavoro disagiate non strettamente riconducibili ai rischi\nper la salute e sicurezza sul lavoro sono indennizzabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti debbono, prima dell’avvio della contrattazione integrativa\nterritoriale, definire l’elenco delle lavorazioni interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti economici in essere nei territori attribuiti dalla\ncontrattazione ai fini dell’articolo 26 del CCNL 1\u002F1\u002F2000 - 31\u002F12\u002F2003\nsaranno attribuiti in cifra ad personam.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 - Mezzi di trasporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto normalmente a fornire al lavoratore un\nefficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle\nmansioni affidategli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dallo\nstesso lavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un\ncompenso che dovrà essere almeno pari ad 1\u002F5 del prezzo del carburante per\nchilometro di percorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno entro il 20 gennaio di ogni anno in sede\nterritoriale per fissare le tariffe di rimborso chilometrico in base alla\nfluttuazione media del costo del carburante registrata nell’anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al II comma, i CIT potranno stabilire diverse\nmodalità di criteri di individuazione dei rimborsi chilometrici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Trasferte e missioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per\nragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate a piè di lista, previa\ndocumentazione, entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che\nle ha determinate ha avuto luogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso\nspese per vitto, alloggio e viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo impiegato per il viaggio alla guida della macchina operatrice dalla\nsede aziendale sino al fondo\u002Fterreno da trattare e ritorno è considerato\nlavorativo a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale tempo eccedente il normale orario contrattuale sarà\nremunerato attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni per\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore si avvale del servizio di trasporto, che il\ndatore di lavoro è normalmente tenuto, al fine di ridurre il disagio del\nlavoratore, ad organizzare ed assicurare dalla sede aziendale fino al fondo e\u002Fo\nterreno oggetto della lavorazione, al lavoratore stesso spetterà\nl’indennità di trasferta ex art. 51 comma 5° del TUIR, così come regolata\nnel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso previsto dal precedente comma, l’orario di lavoro decorre dal\nmomento in cui il lavoratore svolge la sua attività presso il fondo\u002Fterreno\ndel Committente e l’eventuale tempo eccedente il normale orario di lavoro\nsvolto presso il fondo\u002Fterreno verrà remunerato attraverso il riconoscimento\ndelle maggiorazioni per lavoro straordinario previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore faccia uso del proprio mezzo, allo stesso\nspetterà il trattamento previsto dall’art. 24 del CCNL oltre\nall’indennità di trasferta come sopra definita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo impiegato per il viaggio dalla sede aziendale al fondo\u002Fterreno dove\nsi svolge l’attività lavorativa e ritorno, darà diritto ad una indennità\nforfettaria di trasferta, per ogni giornata di prestazione effettiva, non\ninferiore alle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"239\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"74\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 15 km\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"justify\">€ 16,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">da 16 a 30 km\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">€ 28,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp align=\"justify\">da 31 a 50 km\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\">\u003Cp align=\"justify\">€ 38,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 50 km\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"74\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">€ 44,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aree metropolitane la distanza indicata nella precedente tabella\nverrà calcolata dalla sede dell’azienda anziché dal confine del territorio\ncomunale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 26 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore a tempo indeterminato in caso di risoluzione del rapporto di\nlavoro, spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio\n1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anzidetta disciplina si applica a partire dal primo giugno 1982, data di\nentrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui norme in materia\ndi trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il servizio prestato anteriormente al primo giugno 1982 si applicano le\ndisposizioni all’epoca previste, in merito alla indennità di anzianità, dai\ncontratti applicati già in essere alla data di entrata in vigore del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai a tempo determinato la corresponsione del TFR è risolta\nsecondo le modalità previste dall’art. 19 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 27 - Malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assicurazioni sociali, la maternità, per l’assicurazione contro\ngli infortuni, per l’assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare\ntrovano applicazione le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Tutela della salute - visite mediche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È data facoltà al datore di lavoro, in accordo con le organizzazioni\nsindacali, di disporre visite mediche finalizzate a prevenire i fattori di\nrischio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenza per malattia o infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dal lavoratore\nalla impresa entro il giorno successivo, salvo caso di giustificato\nimpedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla comunicazione dovrà seguire - da parte del lavoratore - l’invio del\ncertificato medico attestante la malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa ha facoltà di far controllare la malattia con le modalità\npreviste dalle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza delle comunicazioni sunnominate l’assenza sarà considerata\ningiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’approssimarsi della fine del periodo di comporto l’azienda comunica\nper iscritto al lavoratore la data di scadenza di detto termine, indicando la\npossibilità di usufruire dell’aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno (1°\ngennaio - 31 dicembre); nel caso di infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale fino alla guarigione o alla cessazione della indennità di\ninabilità temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia, l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto\nper un periodo massimo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di mesi 6 per una anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a 5\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di mesi 10 per una anzianità di servizio presso l’azienda compresa fra\n5 e 10 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- di mesi 12 per una anzianità di servizio presso l’azienda superiore a\n10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo, di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro ha\nfacoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso il lavoratore\nha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di\npreavviso ed al trattamento di fine rapporto salvi restando tutti gli altri\ndiritti dallo stesso acquisiti in dipendenza del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha\ndiritto alla conservazione del posto fino alla guarigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A1) Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti\ndi lavoro, il datore di lavoro, all’operaio assente per malattia, è tenuto a\ncorrispondere una indennità pari al 90% della normale retribuzione giornaliera\nper i tre giorni di carenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza e fino al\n180° giorno il datore di lavoro deve corrispondere, all’operaio a tempo\nindeterminato assente per malattia, una integrazione della indennità\ncorrisposta dall’INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\ngiornaliera effettivamente percepita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per l’operaio con contratto a termine la normativa di cui al comma\nprecedente si applica per le malattie di durata superiore ai 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha l’obbligo di dare comunicazione per iscritto al\nlavoratore dell’approssimarsi della scadenza dei 180 giorni di malattia,\nindicando espressamente la possibilità di usufruire della aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologia grave e continuativa, la conservazione del posto, a\nrichiesta del lavoratore, sarà prolungata per un ulteriore periodo di\naspettativa non retribuita e non superiore a 180 giorni, alla condizione che\nsiano esibiti regolari certificati medici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di ulteriore aspettativa\ndi cui al comma precedente, dovranno presentare richiesta mediante raccomandata\na\u002Fr prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare\nespressa accettazione della suddetta condizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte del perdurare della patologia grave e continuativa, che comporti\nterapie salvavita periodiche documentate da specialisti del Servizio Sanitario\nNazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un\nulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a guarigione clinica e\ncomunque di durata non superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A2) Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento\neconomico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"578\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"161\">\n  \u003Ccol width=\"162\">\n  \u003Ccol width=\"206\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Anzianità presso\n        l’azienda\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dello stipendio mensile  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">fino a mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di mezzo stipendio mensile  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">fino a mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"justify\">a) inferiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">b) da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"161\">\u003Cp align=\"justify\">c) oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"162\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"206\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per malattia professionale si sommano quando si\nverificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella\nsommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12\nmesi considerati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>B) Infortunio e malattia professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B1) Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti\ndi lavoro, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera\nretribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio ed una indennità\npari al 100% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 4° giorno e fino al 180°, il datore di lavoro deve\ncorrispondere all’operaio, assente per infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale, una integrazione della indennità corrisposta dall’INAIL fino\na raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera effettivamente\npercepita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l’assenza si protrae oltre il 180° giorno il lavoratore percepirà il\ntrattamento corrisposto dall’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL\nnon corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B2) Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impiegato in stato di infortunio o malattia professionale avrà diritto\nal seguente trattamento economico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"545\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"142\">\n  \u003Ccol width=\"169\">\n  \u003Ccol width=\"183\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Anzianità  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">presso l’azienda\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dello stipendio mensile  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">fino a mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di mezzo stipendio mensile  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">fino a mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"center\">a) inferiore a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"142\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"justify\">b) da 5 a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\" bgcolor=\"#dcddde\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"142\">\u003Cp align=\"justify\">c) oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"183\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per infortunio o malattia professionale si sommano\nquando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano\nnella sommatoria i periodi di assenza per infortunio o malattia professionale\nverificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti relativi a malattia, infortuni e malattia professionale\nsaranno corrisposti con il normale periodo di paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i rapporti di lavoro a tempo determinato non spetta, comunque, alcun\ntrattamento economico a carico delle aziende successivamente alla scadenza\nprefissata nel contratto individuale di assunzione o a quella stabilita con\nsuccessivo contratto individuale di proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che quanto sopra si riferisce ai contratti di lavoro\nstipulati in applicazione delle disposizioni previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Distacco\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È ammesso l’utilizzo dell’istituto del distacco ai sensi del D.lgs.\n276\u002F2003 previa informazione alle Organizzazioni sindacali territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 29 - Studio e corsi di formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno assunti come\nmetodo permanente e come attività ordinaria per assicurare il costante\nadeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura\nimprontata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa\ne di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità e per\norientare i percorsi di carriera di tutto il personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine sono concessi permessi retribuiti nel limite di 200 ore nel\ntriennio usufruibili anche in un anno, nel limite di 150 ore, sia per la\nfrequenza a corsi di studio e di recupero scolastico e sia per la frequenza a\ncorsi di formazione ed aggiornamento professionali, ivi compresa la formazione\ncontinua ai sensi dell’art. 6 della legge 53\u002F2000, istituiti da Enti\nqualificati e riconosciuti, i cui programmi e la partecipazione verranno\ndiscussi con le RSA\u002FRSU. Ai sensi ed agli effetti dell’articolo 5 della legge\n8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori, con almeno 5 anni di anzianità di servizio\npresso la stessa azienda, possono presentare domanda al datore di lavoro per\nusufruire del congedo per la formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, i lavoratori che vogliono usufruire del congedo formativo da\n5 mesi a 11 mesi continuativi, devono presentare domanda al datore di lavoro\ncon almeno 3 mesi di anticipo sull’inizio del periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le domande di periodi inferiori ai 5 mesi, la domanda andrà presentata\ndue mesi prima dell’inizio del periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a rispondere al lavoratore entro\n15 giorni dal ricevimento della domanda, sia in caso di accoglimento della\nstessa, sia in caso di differimento o di diniego.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di lavoratori di ogni singola azienda che può fruire del congedo\nformativo non può superare 1 unità nel caso di aziende con 4 lavoratori, ed\nil 10% dei lavoratori in caso di aziende con numero superiore a 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale che partecipa ai corsi di formazione professionale e risultato\nidoneo, verrà riconosciuto, compatibilmente con le condizioni organizzative\naziendali, il corrispondente livello di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Le parti concordano che il fondo paritetico nazionale Interprofessionale per\nla Formazione Continua in agricoltura (FORAGRI), di cui all’art. 118 della\nLegge n° 388\u002F2000 e successive modificazioni è il fondo di riferimento per il\ncomparto agromeccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, di\ncui all’art.118 della Legge 388\u002F2000 è alimentato dal contributo dello 0,30,\ndi cui all’art.25, comma 4, della legge 845\u002F1978 e dalle quote assegnate a\nvalere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o\nindividuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori\niniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani\nconcordate tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il\nfinanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione\ned allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche\nmirate, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari\nfigure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività\nformative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o\nassociata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come,\nnella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri\nsolidaristici per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 30 - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione della\nraccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in\ntema di parità uomo-donna (leggi 903\u002F77 e 125\u002F91), attività di studio e\nricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale\nfemminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine potrà essere costituita apposita sottocommissione nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>paritetica nell’ambito del Comitato nazionale paritetico di cui all’art.\n4 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghe commissioni potranno essere costituite in sede di contrattazione\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Ch3>Art. 31 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle\nlavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo Unico\nD.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 32 - Tutela della maternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore.\nIl datore di lavoro garantirà e anticiperà il 100 % della retribuzione in\ncaso di maternità per i 5 mesi da usufruire prima e dopo il parto previsti dal\ncongedo parentale (ex astensione obbligatoria), nonché l’anticipazione del\n30% della retribuzione per l’eventuale utilizzazione del congedo parentale\nnei termini e con le modalità previste dall’art. 32 del D.lgs. 26 marzo 2001\nn° 151.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 33 - Mobbing e molestie sessuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la\ndiscriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto riconosciuto\ndalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla convenzione delle\nNazioni Unite sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti\ndella donna, dalla convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le\nforme di discriminazione razziale, nei patti delle Nazioni Unite relativi ai\ndiritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché\ndalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà\nfondamentali della Comunità Europea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno\nè tenuto a rispettare la dignità e la personalità dell’altro e in cui\nciascuno ha diritto ad essere rispettato nella propria dignità e personalità,\nsono condizioni imprescindibili per la tutela della dignità della persona di\ncui l’organizzazione aziendale è tenuta a farsi carico, promuovendo le\niniziative opportune a vietare e contrastare le azioni lesive di tali\ndiritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento,\nverbale o di altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali,\ndiscriminazioni e mobbing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, secondo quanto definito dall’art. 24, D.lgs. n. 80 del 2015, hanno\ndiritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, di cui almeno 4\npagati, per i motivi connessi a tali percorsi.\u003C\u002Fdiv>\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La dipendente potrà usufruire di tale congedo, nell’arco temporale di tre\nanni, potendo scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di cui sopra, alla lavoratrice verrà erogata\nuna indennità corrispondente all’ultima retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. Molestie, discriminazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono\nlesive della integrità della persona e contrarie al principio di non\ndiscriminazione. Le parti assumono le definizioni indicate dalla Direttiva\nEuropea 2002\u002F73:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata\nmeno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe\ntrattata un’altra persona in una situazione analoga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un\ncriterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione\ndi particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a\npersone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi\nsiano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi\nimpiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato\nconnesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la\ndignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,\ndegradante, umiliante od offensivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento\nindesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non\nverbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona,\nin particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o\noffensivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando l’inammissibilità di ogni atto o comportamento che si\nconfiguri come molesto e discriminatorio, il diritto delle lavoratrici e dei\nlavoratori ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella propria\nlibertà personale, a denunciare atti e comportamenti molesti e le eventuali,\nconseguenti intimidazioni e ritorsioni, la valutabilità di tali comportamenti\nai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, CAI si impegnano\na promuovere iniziative di informazione e formazione atte a diffondere e\nsviluppare una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della\npersona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate tra\nle parti a livello aziendale, territoriale e\u002Fo regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. mobbing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, di versi e\nripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni\naggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione\npsicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di\nlavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità\ndel lavoratore nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura,\ntali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali atti, atteggiamenti, comportamenti, miranti a discriminare, screditare,\ndanneggiare il lavoratore nella propria carriera e status, da chiunque\nperpetrati, superiori, pari-grado, inferiori e datori di lavoro, sono da\nconsiderare violenze morali e persecuzioni psicologiche vietate e tali da\nrendere illegittime le variazioni delle condizioni di lavoro da esse\noriginate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riferimento anche alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20\nsettembre 2001, le Parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e\nopportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni\nche sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale\ndel lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza\ndell’ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine CAI si impegna a promuovere iniziative di informazione e\nformazione tese a prevenire il verificarsi di fenomeni di tale genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parimenti, a livello aziendale, saranno concordate con RSU\u002FRSA, RLS campagne\ndi informazione per tutti i lavoratori e di formazione specifica per RLS per\nl’individuazione dei sintomi e delle cause, per la valutazione del rischio e\nla definizione degli interventi di prevenzione e gestione degli eventuali casi\ndi mobbing.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Lavoratori svantaggiati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui è accertato, con idonea documentazione, lo stato di\ntossicodipendenza o di etilismo, i quali intendano accedere ai programmi\nterapeutici e di riabilitazione presso strutture del servizio sanitario\nnazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle competenti\nistituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla\nlegge 26 giugno 1990 n. 162 e successive integrazioni, se assunti a tempo\nindeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il\ntempo in cui la sospensione delle prestazioni di lavoro è dovuta alla\nesecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, dopo il programma terapeutico e socio-riabilitativo cui\nsi è sottoposto il lavoratore tossicodipendente od etilista e, comunque, prima\ndel suo reinserimento nel posto di lavoro, si riserva la facoltà di accertare,\nmediante apposita visita medica presso una struttura pubblica. La permanenza\ndelle attitudini professionali previste dalla qualifica di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di tossicodipendente od etilista possono essere\nposti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo, qualora il relativo servizio ne attesti la\nnecessità, per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non\nripetibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per\niscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o\ndalle altre strutture sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi\nsanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo\nparziale (ove consentito dalla legge) hanno diritto di precedenza rispetto agli\naltri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap bisognosi\ndi assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle competenti strutture\nsanitarie pubbliche, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze\ndi servizio, brevi permessi non retribuiti, la cui richiesta dovrà essere\navanzata con congruo anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con\ncontratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa come\nprevisto dal presente articolo, indicando nel contratto di assunzione il motivo\ndella sostituzione ed il nome del lavoratore sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e con\nparticolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della\nstessa, il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo\nstesso datore di lavoro, può richiedere una anticipazione non superiore al 70%\nsul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di\nlavoro alla data della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste sono soddisfatte nei limiti stabiliti dalla legge e comunque\nper almeno un lavoratore ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle\ncompetenti strutture sanitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato\ncon atto idoneo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti\nnella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche\ncongiunta con il proprio coniuge, o titolare, congiuntamente con il proprio\nconiuge del diritto di superficie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o\nin proprietà comune col proprio coniuge, quando imposta con provvedimento\ndelle autorità competenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)congedo formativo ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della legge 8 marzo\n2000 n° 53;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) per le spese da sostenere per il matrimonio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)per le spese da sostenere in caso di adozione o affidamento estero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) per le spese da sostenere in caso di decesso di parenti in linea retta di\n1° grado e del coniuge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) per i periodi di aspettativa atti a garantire la conservazione del posto\ndi lavoro a seguito di una lunga malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto\ndi lavoro ed è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo\ndeve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti\nstrutture pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della determinazione e del pagamento della anticipazione dovranno\nessere presentati, al datore di lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi\nsanitari prescelti per la terapia o l’intervento nonché delle spese\ncomplementari essenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere\naccompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti\nche il compratore non sia proprietario o comproprietario di altra casa di\nabitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico popolare,\nnonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo dell’anticipazione sarà erogato all’atto della\npresentazione dell’atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro\nsei mesi dall’accettazione della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà\nessere corredata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il\nrichiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione\no assegnatario con patto di riscatto di una casa economico popolare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) da copia autenticata dalla licenza edilizia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dal progetto, comprensivo dei corsi dell’opera, firmato da un\nprofessionista tecnico iscritto all’Ordine professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di\nabitazione. secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo\ndovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente,\nesclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al\npresente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento\naccertato all’atto della domanda, compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della\ndomanda e dei documenti e da impiegare entro un anno dalla erogazione\nstessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione\nsostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della\nsomma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una\nperizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’Ordine\nprofessionale, che attesti l’ultimazione dei lavori, la conformità\ndell’opera al progetto e i costi della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da\nun certificato di abitabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro due anni\ndalla data della prima anticipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con raccomandata\na\u002Fr entro il mese di febbraio di ogni anno e l’eventuale graduatoria sarà\nredatta entro i due mesi successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di anticipazione, che, comunque non potrà superare il costo\ndella terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturare,\nqualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definitiva, o\nla stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a\npreferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i\ntempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le\nsomme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si\neffettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della formazione della eventuale graduatoria si seguiranno,\nnell’ordine, i seguenti criteri di priorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interventi chirurgici di notevole onerosità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- acquisto della casa di abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di\nsfratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare con\nprecedenza per i nuclei con presenza di diversamente abili, acquisto\ndell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà\nprecedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare\ndeterminato ai fini IRPEF.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto\napplicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di\nristrutturazione, così come previsto alla lettera d) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire\nl’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle\ndomande.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi più urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi\nstraordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di\nalcuna graduatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Norme in materia disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro\ngravità e della loro recidività con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a\ntre giorni di effettivo lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e\nd) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’articolo 7 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108\u002F90.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ammonizione, multa, sospensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normalmente il richiamo verbale può essere adottato nei casi di prima\nmancanza, l’ammonizione scritta nei casi di recidiva per mancanza non grave,\nla multa nei casi di recidività, la sospensione nei casi di ulteriore recidiva\ndi mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia,\nle mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle\nmansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso\ndi prima mancanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti della ammonizione, della multa o della sospensione\nil lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni\nanche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il\ncaso di materiale impossibilità di richiederla;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la\ncessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua\ncon negligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai\nmateriali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo\nsuperiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.che sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.che si presti a diverbio litigioso, senza vie di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nel luogo di lavoro,\nsenza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto\nterzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve\nrilevanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.che occulti materiale o scarti di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente\ncontratto o del regolamento interno della azienda o che commetta qualunque atto\nche porti pregiudizio alla morale o all’igiene, alla disciplina, purché gli\natti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione\nalla entità o alla gravità o alla abituale recidività della infrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.che commetta infrazioni di analoga gravità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle multe, non sostituenti risarcimento di danni, è devoluto\nalle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale\ne, in mancanza di queste, alle casse mutue integrative dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Licenziamento per cause disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di\nlavoro e con la perdita della indennità di preavviso, potrà essere adottato\nper le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.rissa e vie di fatto nel luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte\nall’anno nei giorni seguenti ai festivi e alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.gravi offese verso i compagni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.lavorazione e costruzione nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della\ndirezione, di oggetti per proprio uso e per conto terzi, allorché si tratti di\nlavorazione e di costruzione di rilevante entità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei\n12 mesi antecedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.furto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del\ncustode dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.danneggiamento volontario di impianti o di materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.danneggiamento volontario e messa fuori opera di dispositivi\nantinfortunistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. atti implicanti dolo e colpa grave con danno per l’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. alterazione dolosa dei sistemi aziendali di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare\ngravi incidenti alle persone e alle cose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.insubordinazione grave verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.ritiro della patente di guida per motivi di manifesta e comprovata\nnegligenza e imperizia. Nel caso di specie la patente di guida deve costituire\ntitolo specifico per la conduzione delle macchine di cui alla declaratoria\ndelle mansioni inerenti alla qualifica di appartenenza del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ai motivi di giusta causa di licenziamento di cui al precedente\narticolo, rappresentano giustificato motivo di licenziamento ai sensi\ndell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 i seguenti fatti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavoratore\nnon si sia avvalso della facoltà di cui alla legge 54 del 1982;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. cessazione dell’attività aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. sostanziale riduzione dell’attività aziendale che impedisca alla\nresidua azienda e\u002Fo attività il mantenimento del precedente personale con\nrapporto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato, nei casi e\ncon le procedure previste dalle leggi, saranno comunicati e discussi\npreventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase\nesecutiva. In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di\noccupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi\ncon le organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i\nseguenti fatti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)violenza e vie di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della\nstessa per oltre tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali\npattuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Preavviso\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di\nlicenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve\nessere preceduta da preavviso, da notificarsi dall’una all’altra parte a\nmezzo di raccomandata a\u002Fr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della\ncomunicazione, sono così stabiliti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)operai: 2 mesi in caso di licenziamento ed 1 mese in caso di\ndimissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"571\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"249\">\n  \u003Ccol width=\"137\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"center\">Anni\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">di servizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 5° e 4°  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 3° e 1°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">fino a 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1 mese  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">oltre 5 fino a 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">2 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"249\">\u003Cp align=\"justify\">oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\">\u003Cp align=\"center\">4 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">3 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti, è\ndovuta dall’una all’altra parte una indennità sostitutiva equivalente\nall’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Cp>La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione\ndel rapporto per la morte del lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire di adeguati\npermessi per la ricerca di altra occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è dovuta\nl’indennità di mancato preavviso come quella prevista per il\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Individuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dalla\napplicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del\nrapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo\ndirettamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle\nrispettive organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni\ndalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione\ndella vertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto\nalle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore dalla mancata od erronea\napplicazione dell’articolato del presente contratto, il tentativo di\namichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti,\nnominati dalle organizzazioni sindacali cui aderiscono od abbiano conferito\nmandato, il datore di lavoro ed il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le organizzazioni\ncontraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie\ncollettive insorte per l’applicazione o l’interpretazione di norme di\nlegge, del CCNL e dei contratti integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 40 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti - rilevata l’importanza dell’apprendistato ai fini della\nformazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del\nlavoro e considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti a contenuto\nformativo a seguito della abrogazione del D.lgs. n. 167 del 2011 (T.U.\ndell’apprendistato) - definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di\ncompetenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto\nprevisto dal D.lgs. n. 81 del 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Forma e contenuto del contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere\neffettuata a mezzo di atto scritto il quale specifichi: la durata del periodo\ndi apprendistato, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale,\nquello intermedio e quello finale, la qualifica contrattuale che potrà essere\nacquisita al termine del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale deve essere definito dalle parti entro 30\ngiorni dalla stipula del contratto e deve contenere anche l’indicazione del\ntutore o referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso può essere predisposto sulla base dello schema che sarà definito\ndalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche\nlavoratori in mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"628\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">2° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">3° periodo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">Durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">complessiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">12 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">36 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">10 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">10 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">10 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">30 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"justify\">4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\">\u003Cp align=\"center\">24 mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del\ncontratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini\nconnessi ai benefici contributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la\nnuova scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento del rapporto, le parti possono recedere dal contratto\ndi apprendistato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato\nmotivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è\nsoggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto dalla contrattazione\ncollettiva per la categoria finale di destinazione al cui conseguimento è\nfinalizzato il contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio all’apprendista spettano le relative\nindennità secondo la disciplina generale prevista per la generalità dei\nlavoratori dipendenti e le integrazioni economiche previste dall’art. 27 del\nCCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio all’apprendista spetta lo stesso\ntrattamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato, al netto delle\nerogazioni degli istituti previdenziali ed assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento e retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto\ncon contratto di apprendistato sono così determinati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel terzo periodo: al livello di destinazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti\nsono corrisposti gli istituti contrattuali delle mensilità aggiuntive, delle\nfestività, del TFR e delle ferie con le stesse modalità previste per i\nlavoratori a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Contratti territoriali di lavoro, in alternativa a quanto previsto nei\ncommi precedenti, possono stabilire la retribuzione dell’apprendista in\nmisura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misura che comunque non potrà essere inferiore nel primo periodo al 70% del\nsalario di qualifica di destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in ogni caso vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il monte ore di formazione, interna o esterna alla azienda, per\nl’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie\nannue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in\npossesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.\nLa formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità\ndella azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna\nalla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali\nper un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del\ntriennio. Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la\nresponsabilità della impresa, devono consentire all’apprendista\nl’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento\ndella specifica qualifica contrattuale da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula,\nanche esternamente alla impresa, modalità e-learning, comunque privilegiando\nla modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o\nspecializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento\n(al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e\ncontrofirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM\n28\u002F02\u002F2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il\nterritorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante -\ndefiniscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come\nda allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli\napprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per\nrecesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per\ngiusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori\ndelle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto\ndi apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di\ndestinazione finale del nuovo contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le competenze della legislazione regionale e del Ministero\ndel Lavoro attribuite dal D.lgs. n. 81 del 2015, il presente accordo si\napplica, in quanto compatibile, anche all’apprendistato per la qualifica e\nper il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e\nil certificato di specializzazione tecnica superiore, e all’apprendistato di\nalta formazione e ricerca. Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi\ndella disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 81\u002F2015\ncontinua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo decorre dal 10 maggio 2018.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI FORMATIVI PER IL CONTRATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che per profilo formativo deve intendersi l’insieme delle\ncompetenze\u002Fconoscenze culturali e scientifiche a carattere trasversale nonché\ntecnico professionali che l’apprendista deve raggiungere attraverso un\npercorso formativo esterno o interno alla impresa, si è ritenuto definire i\nprofili formativi di settore per gruppi di figure professionali aventi esigenze\nomogenee in termini di conoscenze sulle quali costruire le proprie competenze\nnell’esercizio dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo del singolo apprendista trova puntuale collocazione\nnel piano formativo individuale e dovrà essere attuato, con l’obiettivo del\nraggiungimento delle competenze di base trasversali e tecnico professionali\nspecifiche, attraverso l’offerta formativa territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione formale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze di base trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere trasversale ha contenuti comuni per tutti\ngli apprendisti contrariamente a quella di carattere professionalizzante che\nprevede contenuti specifici in relazione alle competenze\u002Fconoscenze da\nacquisire funzionali al gruppo di appartenenza come sopra definito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le competenze di base trasversali richieste sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE RELAZIONALI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro\ned al ruolo professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e\u002Fo\nesterna);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analizzare e risolvere situazioni problematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa (dei rispettivi settori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere i principali elementi economici e commerciali della impresa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*le condizioni e i fattori di redditività della impresa (produttività,\nefficacia ed efficienza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato,\nmoneta europea, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla\nsoddisfazione del cliente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*sviluppare competenze imprenditoriali e di auto-imprenditorialità anche in\nforma associata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SICUREZZA SUL LAVORO (MISURE COLLETTIVE):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i principali fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di competenze\u002Fconoscenze riconducibili ai seguenti gruppi di\nprofili formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO CONDUZIONE MACCHINE AGRICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 5° e 4°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche delle principali attività meccanizzate (dai\nsistemi di lavorazione dei terreni alla raccolta meccanizzata dei prodotti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le caratteristiche, modalità di funzionamento e manutenzione\ndelle macchine agricole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore nelle varie operazioni colturali meccanizzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO ALLE REGISTRAZIONI ED AI SERVIZI AMMINISTRATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 5° e 4°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le semplici mansioni di segreteria, di acquisizione di dati e di\ndattilografia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere ed utilizzare terminali di acquisizione dei dati e programmi di\nregistrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO SVOLGIMENTO MANSIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE, CONTABILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 3°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore in operazioni che prevedono la manipolazione di prodotti chimici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere le principali disposizioni di amministrazione del personale e di\ncontabilità generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- svolgere mansioni di controllo sulle lavorazioni agromeccaniche e gestire\nle trattative con i clienti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi di base di almeno una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo formativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDETTO AL CONTROLLO E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello 2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere gli elementi di base di almeno una lingua straniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disporre l’esecuzione delle varie prestazioni agromeccaniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestire l’acquisto di mezzi tecnici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- svolgere l’analisi dei costi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formulare tariffe di lavorazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-part_time_excluded\">\u003Ch3>Art. 41 - Rapporti di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti considerano il rapporto di lavoro a tempo parziale un utile\nstrumento per favorire l’occupazione e far fronte a particolari esigenze\ndelle Aziende e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto, con\nindicazione della prestazione lavorativa alla quale il dipendente viene\nadibito, della collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento\nal giorno, alla settimana, al mese e all’anno, del trattamento economico, del\nperiodo di prova, del preavviso per il licenziamento nel rispetto della\nnormativa vigente, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali\naziendali\u002F unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il principio\ndella parità di trattamento per cui le norme previste dal C.C.N.L. per il\npersonale a tempo pieno devono essere applicate al personale a tempo parziale\nin misura proporzionale alla minore durata dell’orario di lavoro settimanale,\nsempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura\nproporzionale alla durata della prestazione e il lavoratore a tempo parziale\ngode di tutti i benefici e dei medesimi diritti di lavoratori a tempo pieno. Il\nrifiuto del lavoratore a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale e viceversa, non costituisce causa di sanzionamento o\ngiustificato motivo di licenziamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in\nrapporto di lavoro a tempo pieno l’anzianità di servizio maturata durante il\nrapporto di lavoro a tempo parziale viene valutata nella stessa misura\npercentuale in cui è stato prestato il lavoro a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.ai lavoratori con rapporto di lavoro, a tempo parziale di tipo orizzontale\nspettano gli stessi istituti e diritti dei lavoratori a tempo pieno (con\nriferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). A tali\nlavoratori spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo\npieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate).\nAi lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le\nferie vanno riproporzionate alla durata della prestazione di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.l’indennità sostitutiva del preavviso è calcolata con riferimento alla\nretribuzione percepita in atto al momento della risoluzione del rapporto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.il datore di lavoro in caso di comprovate esigenze organizzative di\ncarattere contingente, può richiedere ai lavoratori a tempo parziale\nprestazioni di lavoro supplementare, previo consenso degli stessi, entro i\nlimiti del 10% della durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo\nparziale riferiti a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell’arco\ndi più settimane. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce\ninfrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di\nlicenziamento. In caso di part-time orizzontale il lavoratore potrà svolgere\nal massimo 1 ora di lavoro supplementare al giorno. In caso di lavoro\nsupplementare, spetta per ogni ora di lavoro svolto, un trattamento economico\norario maggiorato del 27%, del 40 % del lavoro festivo o notturno, del 60% per\nil lavoro festivo notturno. Tutti gli istituti contrattuali (normativi,\nretributivi e di legge) sono proporzionati alle percentuali delle ore ordinarie\neffettivamente svolte dal lavoratore a tempo parziale, comprese quelle\nsupplementari e straordinarie, rispetto alle 39 ore. Nel caso in cui per\nsituazioni contingenti e di emergenza l’azienda dovesse richiedere\nprestazioni che vanno oltre il limite delle ore supplementari sopra definite,\nper queste ore eccedenti è dovuto al lavoratore la maggiorazione del 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, non è\nconsentito lo svolgimento di lavoro supplementare, ma sono consentite ore di\nlavoro straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa nel\nlimite massimo di 2 ore giornaliere, e comunque nel rispetto del limite massimo\nprevisto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla\nridotta durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al datore di lavoro è consentita la possibilità di richiedere, con un\npreavviso di almeno 5 gg., una diversa collocazione temporale della prestazione\nlavorativa (clausola elastica) che non dovrà comunque essere effettuata per un\nperiodo continuativo superiore a mesi tre e purché si verifichino le seguenti\ncondizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di\nfronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.esigenze connesse alla funzionalità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ed il lavoratore a tempo parziale possono concordare\nanche contestualmente alla stipula del contratto, un patto che autorizza il\nprimo a modificare, previo preavviso non inferiore a 15 giorni, il cambiamento\ndella collocazione temporale della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consenso del lavoratore deve essere scritto ed egli potrà recedere con\npreavviso scritto di almeno un mese per esigenze familiari, per esigenze di\ntutela della salute, per necessità di attendere ad altra attività lavorativa,\nper uso del tempo per la solidarietà sociale, ma non prima che siano trascorsi\ncinque mesi dalla stipulazione del patto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere tale clausola non costituisce\nmotivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella condizione di\ndiversa collocazione temporale rispetto a quello concordato comporta in favore\ndel lavoratore il diritto a una maggiorazione della retribuzione oraria globale\ndi fatto, nella misura del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale deve essere effettuata con\natto scritto, con l’assistenza di un rappresentante sindacale, o in mancanza,\ncon convalida della direzione provinciale del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>Hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro in part\ntime i lavoratori che siano nelle sotto indicate condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)siano affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda\nunità sanitaria locale territorialmente competente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui assista una persona convivente con\ntotale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi\ndell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>c)con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3\ndella legge n. 104 del 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altresì, hanno la priorità alla trasformazione del proprio rapporto di\nlavoro in part-time i lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)con figlio convivente di età non superiore a tredici anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di\nistruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,\npareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli\ndi studio legali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni di\npersonale a tempo pieno e l’Azienda, in caso di nuove assunzioni a tempo\nparziale deve dare tempestiva informazione al personale dipendente occupato a\ntempo pieno, anche tramite l’affissione della comunicazione in luogo\naccessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente indicato nel presente articolato, si rimanda\nalle disposizioni di legge di pertinenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Contributo per assistenza contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro ed i lavoratori, a titolo di assistenza contrattuale,\nversano a favore delle rispettive organizzazioni sindacali nazionali,\nstipulanti il presente contratto, un contributo per ogni giornata di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’entità di tale contributo è pari allo 0,50% della retribuzione\ngiornaliera del lavoratore, di cui lo 0,25% a carico dello stesso e lo 0,25% a\ncarico del datore di lavoro (allegato 5).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da\nquesti versata unitamente alla propria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tabelle salariali debbono contemplare, tra le altre trattenute al\nlavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni\ngiornata di effettivo lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 43 - Condizioni di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve tutte le condizioni, economiche e normative, di miglior\nfavore eventualmente in atto, derivanti dalla precedente contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE NAZIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CONTOTERZISTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-wageincreasetype2\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"537\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"91\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">Parametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">Livello  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">Aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.2018\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">Aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.2019\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">Aumento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.2020\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">17,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">17,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">22,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">23,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">23,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">30,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">25,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">25,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">34,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">175\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">30,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">30,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">34,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">34,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">45,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">37,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"91\">\u003Cp align=\"center\">37,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">50,29\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"90\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE SALARIALI OPERAI ED IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE NAZIONALE CONGLOBATA MENSILE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza 1° gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"498\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">Parametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">Livello  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">Min. naz.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con C.I.T.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">Min. naz.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">senza C.I.T.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.275,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.295,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.461,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.481,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.540,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.560,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">175\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.679,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.699,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.813,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.833,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.921,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.941,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza 1° gennaio 2019\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"498\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"102\">\n  \u003Ccol width=\"80\">\n  \u003Ccol width=\"114\">\n  \u003Ccol width=\"136\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">Parametro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">Livello  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">Min. naz.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con C.I.T.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">Min. naz.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">senza C.I.T.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.292,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.312,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.484,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.504,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.566,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.586,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">175\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.709,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.729,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.847,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.867,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"102\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"80\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"114\">\u003Cp align=\"center\">1.959,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"136\">\u003Cp align=\"center\">1.979,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003Cp>Decorrenza 1° gennaio 2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"467\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"85\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Parametro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Min. naz.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con C.I.T.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Min. naz.  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">senza C.I.T.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">1.315,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp align=\"center\">1.335,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" height=\"8\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">135\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">1.515,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">1.535,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">150\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">1.600,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp align=\"center\">1.620,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" height=\"8\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">175\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">1.749,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">1.769,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" height=\"8\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">1.893,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\">\u003Cp align=\"center\">1.913,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"85\" height=\"7\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">220\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">2.009,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">2.029,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE NAZIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CONTOTERZISTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza 1° gennaio 2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA SALARIALE OPERAI A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE NAZIONALE CONGLOBATA GIORNALIERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"400\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"63\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">Minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con C.I.T.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">ELEMENTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">TOTALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">49,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">14,93\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">63,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">56,22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">17,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">73,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">59,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">18,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">77,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">64,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">19,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">84,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">69,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">21,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">90,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"443\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"83\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">Minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">senza C.I.T.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">ELEMENTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">TOTALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">49,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">15,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">64,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">56,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">17,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">74,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">60,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">18,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">78,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">65,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">19,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">85,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"83\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">70,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">21,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">91,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai a tempo determinato compete inoltre il trattamento di fine\nrapporto di lavoro nella misura del 9% della retribuzione conglobata e del\nsalario di 2° livello contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE NAZIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CONTOTERZISTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza 1° gennaio 2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA SALARIALE OPERAI A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE NAZIONALE CONGLOBATA GIORNALIERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"400\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"63\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"justify\">Minimo  \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"left\">Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"left\">Nazionale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">con C.I.T.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">ELEMENTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"left\">TOTALE\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"left\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">49,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">15,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">64,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">57,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">17,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">74,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">60,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">18,34\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">78,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">65,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">20,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">85,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">71,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">21,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">92,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"422\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"63\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Nazionale  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">senza C.I.T.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">ELEMENTO  \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">TOTALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">50,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">15,36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">65,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">57,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">17,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">75,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">61,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">18,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">79,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">66,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">20,24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">86,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">71,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">21,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">93,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai a tempo determinato compete inoltre il trattamento di fine\nrapporto di lavoro nella misura del 9% della retribuzione conglobata e del\nsalario di 2° livello contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE RETRIBUTIVE NAZIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CONTOTERZISTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza 1° gennaio 2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA SALARIALE OPERAI A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RETRIBUZIONE NAZIONALE CONGLOBATA GIORNALIERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"400\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"63\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">con C.I.T.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">ELEMENTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">TOTALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">50,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">15,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">65,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">58,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">17,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">76,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">61,56\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">18,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">80,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">67,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">20,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">87,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\">\u003Cp align=\"center\">72,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\">\u003Cp align=\"center\">22,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">94,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"422\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"63\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"86\">\n  \u003Ccol width=\"75\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">3°\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">senza C.I.T.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">ELEMENTO\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">30,44%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#6d6e71\">\u003Cp align=\"center\">TOTALE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">51,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"center\">15,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">66,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">59,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">17,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">77,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">62,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"center\">18,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">81,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">68,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">20,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\" bgcolor=\"#d1d3d4\">\u003Cp align=\"center\">88,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"63\">\u003Cp align=\"center\">Liv. 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\">\u003Cp align=\"center\">73,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"86\">\u003Cp align=\"center\">22,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"75\">\u003Cp align=\"center\">95,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai a tempo determinato compete inoltre il trattamento di fine\nrapporto di lavoro nella misura del 9% della retribuzione conglobata e del\nsalario di 2° livello contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza,\nnell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali o tra i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È comunque demandato alla contrattazione territoriale il compito di\ndefinire forme diverse, anche a carattere interaziendale, di individuazione del\nrappresentante territoriale alla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di elezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione\nelettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale riunione può svolgersi anche in ambito interaziendale e coinvolgere\nlavoratori dipendenti da più aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione è convocata congiuntamente dalle R.S.A. o dalle Organizzazioni\nsindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali\nfirmatarie del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.\nRisulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata\ndell’incarico è di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato\nche indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il\nquale, a seguito dello spoglio delle schede, redige il verbale della elezione.\nTale verbale sarà trasmesso al datore di lavoro e alle Organizzazioni\nsindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie il\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei\ncompiti previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,\npermessi retribuiti pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di\ngiornate annue complessive fino a 1.350;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di\ngiornate annue superiori a 1.350.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano\npermessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola azienda dovrebbe\nconcedere; in tal caso le singole aziende concorreranno alla spesa\ncomplessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da\nconcordare in sede di contrattazione territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 citato,\nlettere b, c, d, g, i, l, non è utilizzato il monte ore definito nel presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli\neffetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle R.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del decreto legislativo\n81\u002F2008, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto\ndelle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla\nlegge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del\nservizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Nei casi in cui il decreto legislativo 81\u002F2008 preveda, a carico del\ndatore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si\ndeve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il\ndatore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su\ntutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento\nconsultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di\nformulare proprie proposte e opinioni, sul tema oggetto di consultazione,\nsecondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione, di cui\nl’azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte\nformulate dal rappresentante per la sicurezza. Lo stesso conferma l’avvenuta\nconsultazione apponendo la propria firma sul verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni\ne la documentazione aziendale di cui alle lettere e ed f del comma 1\ndell’art. 50 del decreto legislativo 81\u002F2008. Lo stesso rappresentante ha\ndiritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art.\n28 comma 2 custodito presso l’azienda nei casi previsti dal decreto\nlegislativo 81\u002F2008 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la\nsicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto\nprevisto dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione territoriale definirà le modalità di consultazione, di\naccesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei\nrappresentanti territoriali per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall’art. 50 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndelle imprese, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli\nprevisti per la loro normale attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il programma formativo dovrà comprendere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in\nmateria di igiene e di sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di\nprevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodologie sulla valutazione del rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei\nrappresentanti territoriali alla sicurezza e gli oneri relativi al sostegno\ndell’attività formativa stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uso di attrezzature munite di videoterminale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo\n81\u002F2008, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in\nmodo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad\ninterrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti\ndi applicazione continuativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario\ndi lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali\naccordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine\ndell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organismo bilaterale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In seno all’Osservatorio nazionale di cui all’art. 3 del CCNL è\nistituita una commissione paritetica, composta da un rappresentante effettivo\ned un supplente di ogni organizzazione firmataria il CCNL, per la sicurezza e\nla salute nei luoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale commissione svolgerà compiti di coordinamento delle attività di\ngestione del decreto legislativo 626\u002F94 in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee\nguida per la formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in\nmateria di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle\nnormative di cui al decreto legislativo 626\u002F94;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e\npareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da\nproporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei\nlavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione\ndi apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori ed\nimprenditori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- promuovendo indagini sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia\nper i rappresentanti alla sicurezza che per i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- eventuali altre attività concordate tra i soggetti firmatari del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione avrà inoltre il compito di esaminare tutti i casi di\ninsorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti\ni diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme\nvigenti. Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro\nrappresentanti) segnate a sottoporre alla commissione le eventuali controversie\ninsorte al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impegno a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora successivamente alla stipula del presente accordo siano approvate\ndisposizioni di legge modificative delle disposizioni del decreto legislativo\n81\u002F2008 cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad\nincontrarsi per adeguare le norme dell’accordo alle innovazioni\nlegislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di costituzione e di funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali\nl’impresa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050\ngiornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente,\ninclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi in misura\nproporzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo\ndeterminato da computarsi in base al numero medio mensile di quelli impiegati\nnegli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di\nlavoro, nonché nella impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse\ncaratteristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva,\nsingolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni\nsindacali firmatarie del Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da\nCONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL il 10 gennaio 2014 e successive modifiche, e\nche siano firmatarie del CCNL (*).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le OO.SS. firmatarie del presente accordo o che comunque\naderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di\nelezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050\ngiornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed\nespressamente a costituire R.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 giornate\nrilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal CCNL\nin materia di R.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e\npiù di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa potrà essere\nassunta anche dalla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di 15 dipendenti, più volte richiamato, va inteso come rapporto\ntra le giornate di occupazione dell’azienda e l’unità equivalente, che è\npari a 270 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Composizione della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Ai fini\ndell’elezione dei componenti RSU, il numero dei seggi sarà ripartito,\nsecondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più\nalti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti\nsufficiente alla attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati\nseguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in\ncaso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà una rappresentanza di genere,\nattraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Numero dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio\n2014, sotto il titolo rappresentanze sindacali al punto B (vincolo della\nparità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti\no accordi collettivi di lavoro, regionali, territoriali o aziendali, si\nprocederà alla elezione delle RSU nelle seguenti quantità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Azienda da 16 a 75 dipendenti - 3 RSU più un ulteriore rappresentante in\npresenza di impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Azienda da 76 a 100 dipendenti - 4 RSU più un ulteriore rappresentante in\npresenza di impiegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 RSU aggiuntiva ogni 25 dipendenti oltre i 100 addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento delle elezioni, la forza lavoro presente in azienda deve essere\nsuperiore alle 15 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità\ndei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per\neffetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in\nfavore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il\nCCNL applicato nell’unità produttiva i seguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei\nlavoratori durante l’orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di\nassemblea retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle\ndisposizioni legislative e contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il\nCCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24 della legge 300\u002F70 (diritto di\nassemblea, permessi non retribuiti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già previste dai\ncontratti e da accordi collettivi di lavoro di diverso livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Compiti e funzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU subentrano alle RSA ed ai\u002Falle loro dirigenti nella titolarità dei\npoteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle\ndisposizioni di legge e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Durata e sostituzione nell’incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU resta in carica 3 anni. Trascorso tale termine, i loro poteri sono\nprorogabili per non più di 3 mesi; i singoli componenti uscenti possono essere\nrieletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le associazioni sindacali\nintervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità\nstabilite dalla presente intesa unitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla scadenza prevista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Ftrici aventi diritto al voto, pari o superiore al 50%. Le\nfirme dovranno essere opportunamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o di interruzione del rapporto di lavoro di un\ncomponente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti\nappartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il componente dimissionario o decaduto per interruzione del rapporto di\nlavoro che sia stato nominato, per elezione o designazione, dalle associazioni\nstipulanti il CCNL applicato nella unità produttiva, sarà sostituito mediante\nnuova designazione da parte delle stesse associazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e sostituzioni non possono concernere un numero superiore al\n50% degli stessi, pena la decadenza della RSU e l’obbligo di procedere al suo\nrinnovo, secondo le modalità previste dal presente patto unitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della RSU\nne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non\neletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. Per cambio di\nappartenenza sindacale deve intendersi qualsiasi modifica allo status sindacale\ndel lavoratore regolarmente candidato nelle liste elettorali di FAI, FLAI e\nUILA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta all’ipotesi di decadenza per cambio di appartenenza sindacale,\nil lavoratore decade dalla carica di RSU se:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si iscrive ad un sindacato diverso da quello della lista nella quale è\nstato eletto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- invia regolare richiesta di disdetta alla organizzazione nella cui lista\nè stato eletto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-viene espulso per violazione delle norme statutarie dalla organizzazione\nnella cui lista è stato eletto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa salva l’ipotesi del lavoratore che non iscritto a nessun sindacato,\ndecide di candidarsi nella lista di una organizzazione e poi aderisce\nformalmente alla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Funzionamento della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU oltre che dalla stessa, può essere convocata su richiesta di una o\npiù associazioni sindacali firmatarie del CCNL, o qualora lo richieda il 20%\ndei delegati, con avviso affisso e l’ordine del giorno, fatti salvi i casi di\neccezionale urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione è valida se presente il 50% + 1 dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU di norma delibera a maggioranza semplice, salvo richiesta di un terzo\ndei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all’inizio della\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di grave e inconciliabile dissenso la questione è demandata alle\nstrutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elettori tutti i lavoratori che al momento della convocazione delle\nelezioni lavorano nell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono eleggibili tutti i lavoratori con rapporto di lavoro in essere di\ndurata non inferiore a 90 giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Delegati sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I delegati sindacali eletti nelle aziende a norma del vigente CCNL per le\nimprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e\ni doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Rinvio all’Accordo Quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo sono da\nconsiderarsi direttamente applicabili le previsioni contenute nel T.U. 10\ngennaio 2014 siglato da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL e successive\nmodifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausola finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione del presente patto è vincolante per tutte le parti che lo\nsottoscrivono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso comporta per FAI, FLAI e UILA di non richiedere l’applicazione degli\narticoli di legge attinenti alle RSA in tutte le aziende dove tale patto è\napplicabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende al di sotto dei 16 dipendenti restano in vigore le norme\ncontrattuali o di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inadempienza le associazioni firmatarie svolgeranno i necessari\ninterventi per garantire l’applicazione del presente accordo unitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina della elezione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni\nsindacali di cui al punto 1 dell’accordo per la costituzione della RSU,\ncongiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le\nelezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che\nl’azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione\nAziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si\nintende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo\nfavoriranno la più ampia partecipazione dei\u002Fdelle lavoratori\u002Flavoratrici alle\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Flavoratrici aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione\nelettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in\nordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi\na determinare nell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)associazioni sindacali firmatarie del presente patto unitario e del\ncontratto collettivo nazionale di lavoro applicato nella unità produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e\nquella definita dal T.U. del 10 gennaio 2014 e successive modifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati\u002Fe coloro che abbiano presentato la lista ed i\ncomponenti della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun\u002Fa candidato\u002Fa può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un\u002Fa candidato\u002Fa risulti compreso\u002Fa in più\ndi una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7 inviterà il\u002Fla lavoratore\u002Flavoratrice\ninteressato\u002Fa ad optare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei\u002Fdelle candidati\u002Fe per ciascuna lista non può superare di\noltre 2\u002F3 il numero dei\u002Fdelle componenti la RSU da eleggere nel collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive è costituita una commissione\nelettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un\u002Fa lavoratore\u002Flavoratrice\ndell’unità produttiva, non candidato\u002Fa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Compiti della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici\ndelle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei\u002Fdelle candidati\u002Fe dovranno essere portate a conoscenza\ndei\u002Fdelle lavoratori\u002Flavoratrici, a cura della Commissione elettorale, mediante\naffissione nell’albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data\nfissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Scrutatori\u002FScrutatrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei\u002Fdelle presentatori\u002Fpresentatrici di ciascuna lista di\ndesignare uno\u002Fa scrutatore\u002Fscrutatrice per ciascun seggio elettorale, scelto\u002Fa\nfra i\u002Fle lavoratori\u002Flavoratrici elettori\u002F elettrici non candidati\u002Fe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli\u002Fdelle scrutatori\u002Fscrutatrici deve essere effettuata\nnon oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Segretezza del voto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\nlettera né per interposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Schede elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione avviene a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza\nsarà estratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun\u002Fa elettore\u002Felettrice all’atto\ndella votazione dal\u002Fdalla Presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Preferenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elettore può manifestare la preferenza solo per un\u002Fa candidato\u002Fa della\nlista da lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore\u002Felettrice mediante una\ncrocetta apposta a fianco del nome del\u002Fla candidato\u002Fa preferito\u002Fa, ovvero\nsegnando il nome del\u002Fla candidato\u002Fa preferito\u002Fa nell’apposito spazio della\nscheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente\ncome votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della\nlista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più\npreferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione\nelettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti\u002Fe gli\u002Fle aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto\ndelle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il\nnumero dei\u002F delle votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti\npiù luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per\nconservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avverranno di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti\u002Fe i\u002Fle lavoratori\u002Flavoratrici mediante comunicazione nell’albo\nesistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le\nvotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 7 del presente\naccordo e da un\u002Fa Presidente, nominato\u002Fa dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli\u002Fdelle\nelettori\u002Felettrici aventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Riconoscimento degli\u002Fdelle elettori\u002Felettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli\u002Fle elettori\u002Felettrici per essere ammessi\u002Fe al voto, dovranno esibire al\nPresidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di\ndocumento personale essi\u002Fe dovranno essere riconosciuti\u002Fe da almeno due\ndegli\u002Fdelle scrutatori\u002Fscrutatrici del seggio; di tale circostanza deve essere\ndato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Compiti del\u002Fla Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il\u002Fla Presidente farà apporre all’elettore\u002Felettrice, nell’elenco di\ncui al punto 13, la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del\u002Fla Presidente del seggio il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, sarà consegnato unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi,\nprocederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio\nverbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione\nelettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità e ciò\nalmeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un\u002Fa\ndelegato\u002Fa della Commissione elettorale e di un\u002Fa delegato\u002Fa della\nDirezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i\u002Fle componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne\ndà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso anche al Comitato\nprovinciale dei Garanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun\u002Fa rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta, ovvero a mezzo posta\nelettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione\nelettorale, al Comitato provinciale dei Garanti, alla Associazione datoriale\nterritoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Comitato dei Garanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngiorni ad apposito Comitato dei\u002Fdelle garanti. Tale Comitato è composto, a\nlivello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle\norganizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un\nrappresentante dell’associazione datoriale locale di appartenenza, ed è\npresieduto dal\u002Fdalla Direttore\u002FDirettrice della ITL o da un\u002Fa suo\u002Fa\ndelegato\u002Fa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali\nricorsi, sarà comunicata per iscritto direttamente alla direzione aziendale e\nper il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a\ncura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei\ncomponenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Adempimenti dell’impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco\ndei\u002Fdelle dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e\nquanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21. Clausola finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle\nparti firmatarie, con preavviso di mesi 4 (quattro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA CONTRATTUALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 25 gennaio 1993 nella sede della Associazione Provinciale degli\nIndustriali - Via Valfonda, 9 - Firenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UNIMA (Unione Nazionale imprese di Meccanizzazione Agricola) aderente alla\nCONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FLAI-CGIL, FISBA-CISL e UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato concordato il seguente regolamento nazionale per l’assistenza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni di carattere contrattuale e sindacale che le\nOrganizzazioni contraenti, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro per i dipendenti da imprese che esercitano attività di contoterzismo in\nagricoltura, svolgono rispettivamente a favore e tutela dei componenti delle\ncategorie e dei corrispondenti datori di lavoro sia direttamente in sede\nnazionale che nelle sedi provinciali, attraverso le loro rispettive\norganizzazioni paritetiche, in applicazione di leggi, di regolamenti e\ndell’art. 29 del contratto collettivo, è fissato un contributo nella misura\ndello 0,50 per cento, calcolato sul salario giornaliero. Tale contributo, per\nlo 0,25 a carico dei lavoratori e per lo 0,25 a carico del datore di lavoro, è\ndevoluto alle stesse Organizzazioni nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota a carico del lavoratore prevista dall’art. 1 sarà trattenuta dal\ndatore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione e versata,\ncongiuntamente alla quota a carico della azienda, mensilmente alla struttura\ndatoriale territorialmente competente. Le Organizzazioni provinciali aderenti\nalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo modificheranno le tabelle\nsalariali contrattuali prevedendo la trattenuta di cui all’art. 1 in aggiunta\na quelle di legge, dal 1° gennaio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi riscossi per effetto di quanto stabilito dall’art. 1,\ndovranno essere versati semestralmente presso il conto corrente bancario\nindicato dall’UNIMA (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola -\nRoma) entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, accompagnati\ndall’elenco riepilogativo riportante i nominativi dei soggetti versanti e le\nrispettive cifre corrisposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riscossione dei contributi di cui all’art. 1 del presente Regolamento\nsarà effettuata attraverso un Ente o Istituto scelto dalle Organizzazioni\nfirmatarie del presente Accordo. Tra queste e il soggetto incaricato della\nriscossione dovrà essere stipulata apposita convenzione che dovrà stabilire\nle date della messa in esazione dei contributi, le spese per la messa in\nesazione e la riscossione di essi, le modalità di esazione, le modalità di\nversamento delle somme riscosse agli istituti bancari di cui al n. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla verifica della effettiva operatività di quanto previsto dal presente\nregolamento ed al riparto tra UNIMA e OO.SS. firmatarie del CCNL provvederà il\ncomitato paritetico di cui all’art. 4 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dal l° gennaio\n1993 e sarà tacitamente rinnovato per uguale periodo, se non disdettato da una\ndelle Organizzazioni contraenti con lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi\nprima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISBA CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firenze, 25 gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI ADESIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i lavoratori dipendenti delle Imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che esercitano attività agromeccanica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(contoterzismo in agricoltura)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2018\u002F2020\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggi 16-07-2018 presso Sede CAI via Nomentana 303 sono presenti i sigg. Sara\nPalazzoli, Segretaria Nazionale della FLAI-CGIL, Giovanni Mattoccia, per la\nSegreteria Nazionale FAI-CISL; Teresa Annunziata, per la Segreteria Nazionale\ndella UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nonché\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sandro Capellini, Vice Presidente di CAI - Confederazione Agromeccanici e\nAgricoltori Italiani, Massimo Alberghini, Giunta CAI, Gianluca Ravizza, Giunta\nCAI, Aproniano Tassinari, Presidente di UNCAI - Unione Nazionale Contoterzisti\nagromeccanici Industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.conclusa positivamente la trattativa per il rinnovo del CCNL per i\nlavoratori dipendenti delle Imprese che esercitano attività agro meccanica\n(Contoterzismo in agricoltura) per il periodo 2018\u002F2020, le parti sindacali,\nFLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL da una parte e CAI dall’altra, hanno\nsottoscritto verbale di accordo in data 10 maggio 2018;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. UNCAI ha preso atto del contenuto della suddetta intesa e della relativa\nbozza di CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. UNCAI approvandone integralmente i contenuti decide di applicare alle\nproprie ditte associate il suddetto CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)UNCAI, come sopra rappresentata, dichiara di formalizzare la completa\nadesione al CCNL di cui in premessa applicandolo, nella sua interezza, a tutte\nle proprie associate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e CAI dichiarano di prendere atto della\ndecisione di UNCAI, a cui nulla osta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le parti, pertanto, dichiarano che il suddetto CCNL, sottoscritto il 10\nmaggio 2018 tra CAI e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL, sarà applicato a tutte\nle aziende associate sia a CAI sia a UNCAI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e CAI preso atto di quanto sopra, con\nparticolare riferimento a quanto esplicitato nel punto a), concordano di\naccogliere una eventuale specifica richiesta di UNCAI, quale associazione\ndatoriale, nella prassi di rinnovo e nei contenuti del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per UNCAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per CAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dicembre\u002F2018 Eurografica2 Srl – Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"sexualhar":52,"dayspweek_select":56,"maxsicknesspay":60,"cbadate_end":64,"ONCERISE_trigger":68,"hourspweek_select":72,"childcare":75,"cbadate_start":79,"shiftallowanceperc1":81,"part_time_excluded":84,"HARDSHIP_trigger":88,"GENEQ_trigger":92,"trainingfund":94,"discrimination":98,"maxsicknesspayperc":100,"pensionfund":103,"apprenticeships":107,"COMMUTE_trigger":111,"cbamemtrad":115,"healthandsafetytraining":119,"healthandsafetypolicy":123,"PAYSCALES_table_selection_txt":127,"contracttrial":131,"sicknesspay":135,"JOBTYPE_descriptions":139,"longserviceallowancetype2":143,"TRADEUNLEAV_trigger":147,"SCHEDULE_trigger":151,"paidpaternityleave":155,"longtermillness":159,"PAIDLEAV_trigger":163,"NOCTPREM_trigger":167,"overtimeallowancetype_general":171,"violenceleave":174,"cbasignsingle":178,"violence":182,"bankholidays1":184,"hivpolicy":188,"SENIOR_trigger":192,"trainingprogrammes":195,"paidmaternityleave":199,"contractseverancepay":203,"ONCERISE2_trigger":207,"jobsecuritymothers":209,"MAXHOURS_trigger":213,"deathrelatives":217,"NACE2004":221,"SUNDAY_trigger":225,"funeralpay":229,"wageincreasetype2":233,"marriage":237,"childcaredifferenttrigger":241,"equalityotherclause":245,"protectiveclothing":249},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 30 - Pari opportunità Le parti conc","Art. 30 - Pari opportunità\n\n\n\nLe parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione della\nraccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in\ntema di parità uomo-donna (leggi 903\u002F77 e 125\u002F91), attività di studio e\nricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale\nfemminile.\n\nA tal fine potrà essere costituita apposita sottocommissione nazionale\n\n\n\nparitetica nell’ambito del Comitato nazionale paritetico di cui all’art.\n4 del presente CCNL.\n\nAnaloghe commissioni potranno essere costituite in sede di contrattazione\nintegrativa.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","B) Infortunio e malattia professionale B","B) Infortunio e malattia professionale\n\n\n\nB1) Operai\n\n\n\nRestando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti\ndi lavoro, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera\nretribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio ed una indennità\npari al 100% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni\nsuccessivi.\n\nA decorrere dal 4° giorno e fino al 180°, il datore di lavoro deve\ncorrispondere all’operaio, assente per infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale, una integrazione della indennità corrisposta dall’INAIL fino\na raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera effettivamente\npercepita.\n\nSe l’assenza si protrae oltre il 180° giorno il lavoratore percepirà il\ntrattamento corrisposto dall’INAIL.\n\nL’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL\nnon corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.\n\n\n\nB2) Impiegati\n\n\n\nL’impiegato in stato di infortunio o malattia professionale avrà diritto\nal seguente trattamento economico:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anzianità  \n\n        presso l’azienda\n\n        \n        \n      \n      Corresponsione  \n\n        dello stipendio mensile  \n\n        fino a mesi\n\n        \n        \n      \n      Corresponsione  \n\n        di mezzo stipendio mensile  \n\n        fino a mesi\n      \n    \n    \n      a) inferiore a 5 anni\n      \n      3\n      \n      3\n      \n    \n    \n      b) da 5 a 10 anni\n      \n      5\n      \n      5\n      \n    \n    \n      c) oltre i 10 anni\n      \n      6\n      \n      6\n      \n    \n  \n\n\n\n\nAgli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per infortunio o malattia professionale si sommano\nquando si verificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano\nnella sommatoria i periodi di assenza per infortunio o malattia professionale\nverificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.\n\nI trattamenti relativi a malattia, infortuni e malattia professionale\nsaranno corrisposti con il normale periodo di paga.\n\n\n\nImpegno a verbale\n\n\n\nPer i rapporti di lavoro a tempo determinato non spetta, comunque, alcun\ntrattamento economico a carico delle aziende successivamente alla scadenza\nprefissata nel contratto individuale di assunzione o a quella stabilita con\nsuccessivo contratto individuale di proroga.\n\nLe parti si danno atto che quanto sopra si riferisce ai contratti di lavoro\nstipulati in applicazione delle disposizioni previste dalla legge.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"sexualhar","Art. 33 - Mobbing e molestie sessuali Il","Art. 33 - Mobbing e molestie sessuali\n\n\n\nIl diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la\ndiscriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto riconosciuto\ndalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla convenzione delle\nNazioni Unite sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti\ndella donna, dalla convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le\nforme di discriminazione razziale, nei patti delle Nazioni Unite relativi ai\ndiritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché\ndalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà\nfondamentali della Comunità Europea.\n\nRelazioni interpersonali improntate al rispetto reciproco, in cui ciascuno\nè tenuto a rispettare la dignità e la personalità dell’altro e in cui\nciascuno ha diritto ad essere rispettato nella propria dignità e personalità,\nsono condizioni imprescindibili per la tutela della dignità della persona di\ncui l’organizzazione aziendale è tenuta a farsi carico, promuovendo le\niniziative opportune a vietare e contrastare le azioni lesive di tali\ndiritti.\n\nCostituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento,\nverbale o di altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali,\ndiscriminazioni e mobbing.\n\nLe lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, secondo quanto definito dall’art. 24, D.lgs. n. 80 del 2015, hanno\ndiritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, di cui almeno 4\npagati, per i motivi connessi a tali percorsi.\n\nLa dipendente potrà usufruire di tale congedo, nell’arco temporale di tre\nanni, potendo scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.\n\nDurante il periodo di congedo di cui sopra, alla lavoratrice verrà erogata\nuna indennità corrispondente all’ultima retribuzione.\n\n\n\nA. Molestie, discriminazioni\n\n\n\nLe molestie riferite al sesso di una persona e le molestie sessuali sono\nlesive della integrità della persona e contrarie al principio di non\ndiscriminazione. Le parti assumono le definizioni indicate dalla Direttiva\nEuropea 2002\u002F73:\n\n\n\n-discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata\nmeno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe\ntrattata un’altra persona in una situazione analoga;\n\n-discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un\ncriterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione\ndi particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a\npersone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi\nsiano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi\nimpiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;\n\n-molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato\nconnesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la\ndignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,\ndegradante, umiliante od offensivo;\n\n-molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento\nindesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non\nverbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona,\nin particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o\noffensivo.\n\n\n\nFermi restando l’inammissibilità di ogni atto o comportamento che si\nconfiguri come molesto e discriminatorio, il diritto delle lavoratrici e dei\nlavoratori ad essere trattati con dignità, ad essere tutelati nella propria\nlibertà personale, a denunciare atti e comportamenti molesti e le eventuali,\nconseguenti intimidazioni e ritorsioni, la valutabilità di tali comportamenti\nai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, CAI si impegnano\na promuovere iniziative di informazione e formazione atte a diffondere e\nsviluppare una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della\npersona.\n\nIniziative di informazione, formazione e prevenzione saranno concordate tra\nle parti a livello aziendale, territoriale e\u002Fo regionale.\n\n\n\nB. mobbing.\n\n\n\nSi identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, di versi e\nripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni\naggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la destabilizzazione\npsicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di\nlavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità\ndel lavoratore nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura,\ntali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.\n\nTali atti, atteggiamenti, comportamenti, miranti a discriminare, screditare,\ndanneggiare il lavoratore nella propria carriera e status, da chiunque\nperpetrati, superiori, pari-grado, inferiori e datori di lavoro, sono da\nconsiderare violenze morali e persecuzioni psicologiche vietate e tali da\nrendere illegittime le variazioni delle condizioni di lavoro da esse\noriginate.\n\nIn riferimento anche alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20\nsettembre 2001, le Parti riconoscono la necessità di promuovere adeguate e\nopportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni\nche sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale\ndel lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza\ndell’ambiente di lavoro.\n\nA tal fine CAI si impegna a promuovere iniziative di informazione e\nformazione tese a prevenire il verificarsi di fenomeni di tale genere.\n\nParimenti, a livello aziendale, saranno concordate con RSU\u002FRSA, RLS campagne\ndi informazione per tutti i lavoratori e di formazione specifica per RLS per\nl’individuazione dei sintomi e delle cause, per la valutazione del rischio e\nla definizione degli interventi di prevenzione e gestione degli eventuali casi\ndi mobbing.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"dayspweek_select","Art. 10 - Orario di lavoro L’orario di l","Art. 10 - Orario di lavoro\n\n\n\nL’orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai\nCIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo\ndi 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per\nsettimana.\n\nA tale scopo si fa riferimento ad un orario settimanale medio di 39 ore,\ncorrispondente a 7 ore e 48 minuti giornalieri nel caso di settimana lavorativa\ndi 5 giorni, e 6 ore e 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6\ngiorni.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"maxsicknesspay","Trattamento economico A) Malattia A1) Op","Trattamento economico\n\n\n\nA) Malattia\n\n\n\nA1) Operai\n\n\n\nRestando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti\ndi lavoro, il datore di lavoro, all’operaio assente per malattia, è tenuto a\ncorrispondere una indennità pari al 90% della normale retribuzione giornaliera\nper i tre giorni di carenza.\n\nA decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza e fino al\n180° giorno il datore di lavoro deve corrispondere, all’operaio a tempo\nindeterminato assente per malattia, una integrazione della indennità\ncorrisposta dall’INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\ngiornaliera effettivamente percepita.\n\nPer l’operaio con contratto a termine la normativa di cui al comma\nprecedente si applica per le malattie di durata superiore ai 6 giorni.\n\nL’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.\n\nIl datore di lavoro ha l’obbligo di dare comunicazione per iscritto al\nlavoratore dell’approssimarsi della scadenza dei 180 giorni di malattia,\nindicando espressamente la possibilità di usufruire della aspettativa.\n\nIn caso di patologia grave e continuativa, la conservazione del posto, a\nrichiesta del lavoratore, sarà prolungata per un ulteriore periodo di\naspettativa non retribuita e non superiore a 180 giorni, alla condizione che\nsiano esibiti regolari certificati medici.\n\nI lavoratori che intendano beneficiare del periodo di ulteriore aspettativa\ndi cui al comma precedente, dovranno presentare richiesta mediante raccomandata\na\u002Fr prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare\nespressa accettazione della suddetta condizione.\n\nA fronte del perdurare della patologia grave e continuativa, che comporti\nterapie salvavita periodiche documentate da specialisti del Servizio Sanitario\nNazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un\nulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a guarigione clinica e\ncomunque di durata non superiore a 12 mesi.\n\n\n\nA2) Impiegati\n\n\n\nL’impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento\neconomico.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anzianità presso\n        l’azienda\n\n        \n        \n      \n      Corresponsione  \n\n        dello stipendio mensile  \n\n        fino a mesi\n\n        \n        \n      \n      Corresponsione  \n\n        di mezzo stipendio mensile  \n\n        fino a mesi\n      \n    \n    \n      a) inferiore a 5 anni\n      \n      3\n      \n      3\n      \n    \n    \n      b) da 5 a 10 anni\n      \n      5\n      \n      5\n      \n    \n    \n      c) oltre i 10 anni\n      \n      6\n      \n      6\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nAgli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per malattia professionale si sommano quando si\nverificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella\nsommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12\nmesi considerati.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"cbadate_end","Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure d","Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo\n\n\n\na) Decorrenza e durata\n\n\n\nIl presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale:\ndecorre pertanto dal 1° gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2020 salvo le\nnorme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.\n\nI minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispettivamente\ndecorrenza dall’1.1.2018, dall’1.1.2019 e dall’1.1.2020.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"ONCERISE_trigger","Art. 20 - Mensilità aggiuntive (13ª e 14","Art. 20 - Mensilità aggiuntive (13ª e 14ª)\n\n\n\nI lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13ª e 14ª mensilità,\npari rispettivamente alla retribuzione in vigore nei mesi di dicembre e\ngiugno.\n\nSalvo diversa pattuizione collettiva in atto, la 13ª mensilità deve essere\ncorrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14ª mensilità entro il 15 luglio;\ndette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell’ipotesi di\ninizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno.\n\nIn quest’ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità\naggiuntive, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione\ndel rapporto stesso.\n\nLa corresponsione dei dodicesimi di tali mensilità compete anche nel caso\ndi recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come un mese\nintero. Per gli operai a tempo determinato la corresponsione delle mensilità\naggiuntive è risolta secondo le modalità previste dall’art. 19 del presente\nCCNL.",{"bindId":73,"name":58,"text":74},"hourspweek_select","Art. 10 - Orario di lavoro\n\n\n\nL’orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandato ai\nCIT l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro entro il limite massimo\ndi 48 ore settimanali e 24 settimane nell’anno per 6 giorni lavorativi per\nsettimana.\n\nA tale scopo si fa riferimento ad un orario settimanale medio di 39 ore,\ncorrispondente a 7 ore e 48 minuti giornalieri nel caso di settimana lavorativa\ndi 5 giorni, e 6 ore e 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6\ngiorni.\n\nÈ ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore\nannuali.\n\nL’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla\ncontrattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme\ndi legge vigenti.\n\nI lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tutto o\nin parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun\nlavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative\nmaggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di\neffettuazione del lavoro straordinario (Banca ore).\n\nI riposi compensativi dovranno essere goduti non oltre 18 mesi\ndall’accantonamento degli stessi. Per i lavoratori a tempo determinato i\nriposi compensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di\nlavoro.\n\nIl godimento dei riposi compensativi avverrà compatibilmente con le\nesigenze organizzative dell’azienda.\n\nQualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini\nprevisti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione\nordinaria per le ore accantonate e non fruite.",{"bindId":76,"name":77,"text":78},"childcare","Art. 15 bis - Congedi parentali - assist","Art. 15 bis - Congedi parentali - assistenza alla prole\n\n\n\nI congedi, i riposi, i permessi, l’assistenza per i portatori di handicap\ne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ammessi alla maternità o alla\npaternità sono disciplinati dal D.lgs. 26 Marzo 2001, n. 151 (Testo unico\ndelle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità\ne della paternità a norma dell’articolo 15 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53),\ncon le modifiche introdotte dal D.lgs. 23 Aprile 2003, n. 115 e successive\nmodifiche e integrazioni.\n\nAl fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato\nl’assistenza al bambino fino al compimento del 13° anno di età le aziende\naccoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro\nda tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore con il limite di:\n\n\n\n- 1 lavoratore per aziende da 3 a 15 dipendenti;\n\n- 3 lavoratori per le aziende da 16 a 30 dipendenti;\n\n- del 2% della forza occupata nella unità produttiva, in funzione della\nfungibilità dei lavoratori interessati nelle aziende con oltre 30\ndipendenti.\n\n\n\nResta fermo l’obbligo di ripristino del tempo pieno al raggiungimento del\nlimite di età suddetto del bambino o su richiesta dello stesso lavoratore. La\nrichiesta di part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e\ndovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione\nlavorativa.",{"bindId":80,"name":66,"text":67},"cbadate_start",{"bindId":82,"name":83,"text":83},"shiftallowanceperc1","b) lavoro notturno 40%",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"part_time_excluded","Art. 41 - Rapporti di lavoro a tempo par","Art. 41 - Rapporti di lavoro a tempo parziale\n\n\n\nLe parti considerano il rapporto di lavoro a tempo parziale un utile\nstrumento per favorire l’occupazione e far fronte a particolari esigenze\ndelle Aziende e dei lavoratori.\n\nIl contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per iscritto, con\nindicazione della prestazione lavorativa alla quale il dipendente viene\nadibito, della collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento\nal giorno, alla settimana, al mese e all’anno, del trattamento economico, del\nperiodo di prova, del preavviso per il licenziamento nel rispetto della\nnormativa vigente, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali\naziendali\u002F unitarie.\n\nCon riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il principio\ndella parità di trattamento per cui le norme previste dal C.C.N.L. per il\npersonale a tempo pieno devono essere applicate al personale a tempo parziale\nin misura proporzionale alla minore durata dell’orario di lavoro settimanale,\nsempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"HARDSHIP_trigger","Art. 23 - Indennità per lavori disagiati","Art. 23 - Indennità per lavori disagiati\n\n\n\nLe condizioni di lavoro disagiate non strettamente riconducibili ai rischi\nper la salute e sicurezza sul lavoro sono indennizzabili.\n\nLe parti debbono, prima dell’avvio della contrattazione integrativa\nterritoriale, definire l’elenco delle lavorazioni interessate.\n\nI trattamenti economici in essere nei territori attribuiti dalla\ncontrattazione ai fini dell’articolo 26 del CCNL 1\u002F1\u002F2000 - 31\u002F12\u002F2003\nsaranno attribuiti in cifra ad personam.",{"bindId":93,"name":46,"text":47},"GENEQ_trigger",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"trainingfund","Le parti concordano che il fondo paritet","Le parti concordano che il fondo paritetico nazionale Interprofessionale per\nla Formazione Continua in agricoltura (FORAGRI), di cui all’art. 118 della\nLegge n° 388\u002F2000 e successive modificazioni è il fondo di riferimento per il\ncomparto agromeccanico.\n\nIl Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, di\ncui all’art.118 della Legge 388\u002F2000 è alimentato dal contributo dello 0,30,\ndi cui all’art.25, comma 4, della legge 845\u002F1978 e dalle quote assegnate a\nvalere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.\n\nIl fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o\nindividuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori\niniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani\nconcordate tra le parti.\n\nUna parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il\nfinanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione\ned allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche\nmirate, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari\nfigure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa.\n\nUna quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività\nformative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o\nassociata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come,\nnella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri\nsolidaristici per i lavoratori.",{"bindId":99,"name":46,"text":47},"discrimination",{"bindId":101,"name":62,"text":102},"maxsicknesspayperc","Trattamento economico\n\n\n\nA) Malattia\n\n\n\nA1) Operai\n\n\n\nRestando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti\ndi lavoro, il datore di lavoro, all’operaio assente per malattia, è tenuto a\ncorrispondere una indennità pari al 90% della normale retribuzione giornaliera\nper i tre giorni di carenza.\n\nA decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza e fino al\n180° giorno il datore di lavoro deve corrispondere, all’operaio a tempo\nindeterminato assente per malattia, una integrazione della indennità\ncorrisposta dall’INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\ngiornaliera effettivamente percepita.",{"bindId":104,"name":105,"text":106},"pensionfund","Art. 21 - Previdenza complementare Al fi","Art. 21 - Previdenza complementare\n\n\n\nAl fine di assicurare la possibilità a tutti i lavoratori dipendenti (tempo\nindeterminato, part-time, tempo determinato, CFL, apprendisti, stagionali ed\navventizi), compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, di\nusufruire della previdenza integrativa così come prevista dal D.lgs. 124\u002F93\ne\n\nsuccessive modifiche ed integrazioni, le parti convengono di aderire al\nFondo di previdenza complementare volontaria denominato ALIFOND.\n\nLe contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del\ndatore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:\n\n\n\n- 1% a carico della azienda commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR nel periodo di riferimento;\n\n- 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il\ncalcolo del TFR nel periodo di riferimento;\n\n- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del\nTFR maturato nel periodo di riferimento successivo alla iscrizione al Fondo per\ni lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993;\n\n-il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento successivo alla\niscrizione al Fondo per i lavoratori, anche a part-time, occupati dopo il 28\naprile 1993.\n\n\n\nFermo restando quanto previsto ai commi precedenti il lavoratore,\nlimitatamente alla quota di contribuzione a proprio carico, può scegliere di\nversare un contributo più elevato entro i limiti di deducibilità fiscale\nprevisti dalla normativa vigente.\n\nIl versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve\nessere effettuato a partire dalla data di effettivo esercizio del Fondo\nstesso.\n\nTale versamento sarà effettuato a cura del datore di lavoro e con le\nmodalità stabilite dalle parti.\n\nResta comunque inteso, per assicurare la continuità ed omogeneità dei\nversamenti che, in costanza di rapporto di lavoro, le quote di cui sopra sono\nda riferirsi anche ai periodi coperti da indennità INPS e INAIL.\n\nDestinatari della forma pensionistica complementare nonché beneficiari\ndelle relative prestazioni sono i lavoratori che siano stati assunti ed abbiano\nsuperato il relativo periodo di prova con qualsiasi tipologia di contratto di\nlavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro,\ncompresi gli operai a tempo determinato con rapporto di lavoro di durata pari o\nsuperiore a 100 giornate lavorate.\n\nLe parti si impegnano a divulgare la previdenza complementare organizzando\napposite campagne informative con le aziende ed in accordo con le OO.SS\nterritoriali; promuoveranno presso le proprie sedi o in alternativa\nindividuando sedi idonee, momenti di informazione e approfondimento da tenersi\ndurante l’orario di lavoro sulle prerogative dell’istituto ed i vantaggi\nofferti ai lavoratori aderenti.",{"bindId":108,"name":109,"text":110},"apprenticeships","Art. 40 - Apprendistato professionalizza","Art. 40 - Apprendistato professionalizzante\n\n\n\nLe Parti - rilevata l’importanza dell’apprendistato ai fini della\nformazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del\nlavoro e considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti a contenuto\nformativo a seguito della abrogazione del D.lgs. n. 167 del 2011 (T.U.\ndell’apprendistato) - definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di\ncompetenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto\nprevisto dal D.lgs. n. 81 del 2015.\n\n\n\nForma e contenuto del contratto di apprendistato\n\n\n\nL’assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere\neffettuata a mezzo di atto scritto il quale specifichi: la durata del periodo\ndi apprendistato, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale,\nquello intermedio e quello finale, la qualifica contrattuale che potrà essere\nacquisita al termine del rapporto.\n\nIl piano formativo individuale deve essere definito dalle parti entro 30\ngiorni dalla stipula del contratto e deve contenere anche l’indicazione del\ntutore o referente aziendale.\n\nEsso può essere predisposto sulla base dello schema che sarà definito\ndalle parti.\n\n\n\nDestinatari\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti.\n\nPer i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\n\nÈ inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche\nlavoratori in mobilità.\n\n\n\nDurata\n\n\n\nLa durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n\n        \n        \n      \n      1° periodo\n      \n      2° periodo\n      \n      3° periodo\n      \n      Durata\n\n        complessiva\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      2\n      \n      12 mesi\n      \n      12 mesi\n      \n      12 mesi\n      \n      36 mesi\n      \n    \n    \n      3\n      \n      10 mesi\n      \n      10 mesi\n      \n      10 mesi\n      \n      30 mesi\n      \n    \n    \n      4 e 5\n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      24 mesi\n      \n      24 mesi\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nLa malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del\nrapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del\ncontratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini\nconnessi ai benefici contributivi.\n\nIn tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la\nnuova scadenza del contratto.\n\nDurante lo svolgimento del rapporto, le parti possono recedere dal contratto\ndi apprendistato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato\nmotivo.\n\n\n\nPeriodo di prova\n\n\n\nIl lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è\nsoggetto ad un periodo di prova pari a quello previsto dalla contrattazione\ncollettiva per la categoria finale di destinazione al cui conseguimento è\nfinalizzato il contratto.\n\n\n\nMalattia e infortunio\n\n\n\nOPERAI\n\n\n\nIn caso di malattia e infortunio all’apprendista spettano le relative\nindennità secondo la disciplina generale prevista per la generalità dei\nlavoratori dipendenti e le integrazioni economiche previste dall’art. 27 del\nCCNL\n\n\n\nIMPIEGATI\n\n\n\nIn caso di malattia e infortunio all’apprendista spetta lo stesso\ntrattamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato, al netto delle\nerogazioni degli istituti previdenziali ed assistenziali.\n\n\n\nInquadramento e retribuzione\n\n\n\nL’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto\ncon contratto di apprendistato sono così determinati:\n\n\n\n- nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;\n\n-nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;\n\n- nel terzo periodo: al livello di destinazione finale.\n\n\n\nConsiderata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti\nsono corrisposti gli istituti contrattuali delle mensilità aggiuntive, delle\nfestività, del TFR e delle ferie con le stesse modalità previste per i\nlavoratori a tempo indeterminato.\n\nI Contratti territoriali di lavoro, in alternativa a quanto previsto nei\ncommi precedenti, possono stabilire la retribuzione dell’apprendista in\nmisura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.\n\nMisura che comunque non potrà essere inferiore nel primo periodo al 70% del\nsalario di qualifica di destinazione.\n\nÈ in ogni caso vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di\ncottimo.\n\n\n\nFormazione\n\n\n\nIl monte ore di formazione, interna o esterna alla azienda, per\nl’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari 40 ore medie\nannue.\n\nEsso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in\npossesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.\nLa formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità\ndella azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna\nalla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali\nper un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del\ntriennio. Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la\nresponsabilità della impresa, devono consentire all’apprendista\nl’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento\ndella specifica qualifica contrattuale da conseguire.\n\nLa formazione potrà essere alternativamente erogata con modalità d’aula,\nanche esternamente alla impresa, modalità e-learning, comunque privilegiando\nla modalità on the job ed in affiancamento al tutor aziendale.\n\nLe ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o\nspecializzati ovvero di impiegati di categoria superiore) ed in affiancamento\n(al tutor aziendale), saranno certificate a cura del datore di lavoro e\ncontrofirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale.\n\nLe competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal DM\n28\u002F02\u002F2000.\n\nIl tutor può essere anche lo stesso imprenditore.\n\nLe Parti - al fine di dare piena ed immediata attuazione su tutto il\nterritorio nazionale al rapporto di apprendistato professionalizzante -\ndefiniscono gli standard formativi per i profili professionali del settore come\nda allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo.\n\nL’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il cinquanta per cento degli\napprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.\n\nDal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per\nrecesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per\ngiusta causa.\n\nGli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma\nsono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori\ndelle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del\nrapporto.\n\nNon potrà essere assunto un lavoratore che abbia già svolto un contratto\ndi apprendistato presso altro datore di lavoro per la stessa qualifica di\ndestinazione finale del nuovo contratto di apprendistato\n\n\n\nDisposizioni transitorie\n\n\n\nFerme restando le competenze della legislazione regionale e del Ministero\ndel Lavoro attribuite dal D.lgs. n. 81 del 2015, il presente accordo si\napplica, in quanto compatibile, anche all’apprendistato per la qualifica e\nper il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e\nil certificato di specializzazione tecnica superiore, e all’apprendistato di\nalta formazione e ricerca. Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi\ndella disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 81\u002F2015\ncontinua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale\nscadenza.\n\n\n\nDecorrenza\n\n\n\nIl presente accordo decorre dal 10 maggio 2018.\n\n\n\n\n\nPROFILI FORMATIVI PER IL CONTRATTO\n\nDI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\n\n\n\nPremesso che per profilo formativo deve intendersi l’insieme delle\ncompetenze\u002Fconoscenze culturali e scientifiche a carattere trasversale nonché\ntecnico professionali che l’apprendista deve raggiungere attraverso un\npercorso formativo esterno o interno alla impresa, si è ritenuto definire i\nprofili formativi di settore per gruppi di figure professionali aventi esigenze\nomogenee in termini di conoscenze sulle quali costruire le proprie competenze\nnell’esercizio dell’attività lavorativa.\n\nIl percorso formativo del singolo apprendista trova puntuale collocazione\nnel piano formativo individuale e dovrà essere attuato, con l’obiettivo del\nraggiungimento delle competenze di base trasversali e tecnico professionali\nspecifiche, attraverso l’offerta formativa territoriale.\n\n\n\nFormazione formale\n\n\n\nCompetenze di base trasversali\n\n\n\nLa formazione formale a carattere trasversale ha contenuti comuni per tutti\ngli apprendisti contrariamente a quella di carattere professionalizzante che\nprevede contenuti specifici in relazione alle competenze\u002Fconoscenze da\nacquisire funzionali al gruppo di appartenenza come sopra definito.\n\nLe competenze di base trasversali richieste sono le seguenti:\n\n\n\nCOMPETENZE RELAZIONALI:\n\n\n\n- valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro\ned al ruolo professionale;\n\n-comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e\u002Fo\nesterna);\n\n- analizzare e risolvere situazioni problematiche;\n\n-definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura\norganizzativa;\n\n\n\nORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA:\n\n\n\n- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro\nnell’impresa (dei rispettivi settori);\n\n-conoscere i principali elementi economici e commerciali della impresa:\n\n\n\n*le condizioni e i fattori di redditività della impresa (produttività,\nefficacia ed efficienza);\n\n*il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato,\nmoneta europea, ecc.);\n\n*saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla\nsoddisfazione del cliente;\n\n*sviluppare competenze imprenditoriali e di auto-imprenditorialità anche in\nforma associata;\n\n\n\nDISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO:\n\n\n\n-conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di\nlavoro e gli istituti contrattuali;\n\n- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;\n\n- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del\nlavoro;\n\n\n\nSICUREZZA SUL LAVORO (MISURE COLLETTIVE):\n\n\n\n- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla\nsicurezza sul lavoro;\n\n- conoscere i principali fattori di rischio;\n\n-conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.\n\n\n\nLa formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al\nconseguimento di competenze\u002Fconoscenze riconducibili ai seguenti gruppi di\nprofili formativi:\n\n\n\nProfilo formativo\n\n\n\nADDETTO CONDUZIONE MACCHINE AGRICOLE\n\nlivello 5° e 4°\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali generali:\n\n\n\n- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;\n\n- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\n\n- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro\n(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);\n\n- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\n\n- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali specifiche:\n\n\n\n-conoscere le caratteristiche delle principali attività meccanizzate (dai\nsistemi di lavorazione dei terreni alla raccolta meccanizzata dei prodotti);\n\n-conoscere le caratteristiche, modalità di funzionamento e manutenzione\ndelle macchine agricole;\n\n- conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore nelle varie operazioni colturali meccanizzate.\n\n\n\nProfilo formativo\n\n\n\nADDETTO ALLE REGISTRAZIONI ED AI SERVIZI AMMINISTRATIVI\n\nlivello 5° e 4°\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali generali:\n\n\n\n- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;\n\n- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali specifiche:\n\n\n\n- conoscere le semplici mansioni di segreteria, di acquisizione di dati e di\ndattilografia;\n\n-conoscere ed utilizzare terminali di acquisizione dei dati e programmi di\nregistrazione.\n\n\n\nProfilo formativo\n\n\n\nADDETTO SVOLGIMENTO MANSIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE, CONTABILI\n\nlivello 3°\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali generali:\n\n\n\n- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;\n\n- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali specifiche:\n\n\n\n- conoscere le specifiche disposizioni a tutela della sicurezza del\nlavoratore in operazioni che prevedono la manipolazione di prodotti chimici;\n\n-conoscere le principali disposizioni di amministrazione del personale e di\ncontabilità generale;\n\n- svolgere mansioni di controllo sulle lavorazioni agromeccaniche e gestire\nle trattative con i clienti;\n\n- conoscere gli elementi di base di almeno una lingua straniera;\n\n\n\nProfilo formativo\n\n\n\nADDETTO AL CONTROLLO E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA\n\nlivello 2°\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali generali:\n\n\n\n- conoscere i servizi di settore e il contesto aziendale;\n\n- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;\n\n- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela\nambientale;\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali specifiche:\n\n\n\n- conoscere gli elementi di base di almeno una lingua straniera;\n\n- disporre l’esecuzione delle varie prestazioni agromeccaniche;\n\n- gestire l’acquisto di mezzi tecnici;\n\n- svolgere l’analisi dei costi aziendali;\n\n- formulare tariffe di lavorazione.",{"bindId":112,"name":113,"text":114},"COMMUTE_trigger","Art. 24 - Mezzi di trasporto Il datore d","Art. 24 - Mezzi di trasporto\n\n\n\nIl datore di lavoro è tenuto normalmente a fornire al lavoratore un\nefficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle\nmansioni affidategli.\n\nQualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dallo\nstesso lavoratore, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un\ncompenso che dovrà essere almeno pari ad 1\u002F5 del prezzo del carburante per\nchilometro di percorrenza.\n\nLe parti si incontreranno entro il 20 gennaio di ogni anno in sede\nterritoriale per fissare le tariffe di rimborso chilometrico in base alla\nfluttuazione media del costo del carburante registrata nell’anno\nprecedente.\n\nFermo restando quanto previsto al II comma, i CIT potranno stabilire diverse\nmodalità di criteri di individuazione dei rimborsi chilometrici.",{"bindId":116,"name":117,"text":118},"cbamemtrad","- FAI CISL, rappresentata dal Segretario","- FAI CISL, rappresentata dal Segretario Generale Onofrio Rota e dai\nSegretari Nazionali: Raffaella Buonaguro, Attilio Cornelli, Silvano Giangiacomi\ne Mohamed Saady, assistiti dal signor Giovanni Mattoccia del Dipartimento\nNazionale Agricoltura;\n\n- FLAI CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Ivana Galli e dai\nSegretari Nazionali: Sara Palazzoli, Giovanni Mininni, Ivano Gualerzi, Marco\nBermani, Mauro Marchesi assistiti da Andrea Coinu del Dipartimento nazionale e\nda Giancarlo Venturini della FLAI Lombardia, Fabio Singh della FLAI Cremona e\nGiovanni Gerace della FLAI Mantova;\n\n-UILA UIL, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza e dai\nSegretari Nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari, Pietro Pellegrini, dal Tesoriere Alice Mocci e dal responsabile\nnazionale del settore Enrico Tonghini, assistiti da Teresa Annunziata",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"healthandsafetytraining","Formazione dei rappresentanti per la sic","Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\n\n\n\nIl rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall’art. 50 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 81\u002F2008.\n\nLa formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndelle imprese, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli\nprevisti per la loro normale attività.\n\nTale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20\nore.\n\nIl programma formativo dovrà comprendere:\n\n\n\n-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in\nmateria di igiene e di sicurezza del lavoro;\n\n- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di\nprevenzione e protezione;\n\n- metodologie sulla valutazione del rischio.\n\n\n\nLa contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei\nrappresentanti territoriali alla sicurezza e gli oneri relativi al sostegno\ndell’attività formativa stessa.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"healthandsafetypolicy","Art. 22 - Salute e sicurezza sul lavoro ","Art. 22 - Salute e sicurezza sul lavoro\n\n\n\nTenuto conto che la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute\ndei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e\ncivile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo\nambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della\nsalute e della sicurezza dei lavoratori le parti convengono:\n\n\n\n1.ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad\nalmeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario;\n\n2.tramite i comitati paritetici territoriali le aziende dovranno individuare\nmedici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti\na fattori di nocività.\n\nGli organismi paritetici (ex art. 51 del D.lgs. 81\u002F2008) possono effettuare\nsopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in\nmateria di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti\ndei sopralluoghi deve essere informata la competente autorità di coordinamento\ndelle attività di vigilanza (L.123\u002F07).\n\nAl fine di consentire alle aziende di programmare l’eliminazione dei\nrischi, oppure, ove oggettivamente non siano eliminabili, provvedere ad una\nprogressiva riduzione degli stessi, le rappresentanze sindacali dei lavoratori\ne i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello\nsvolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di\nesposizione al rischio;\n\n3.i datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa,\nindividuali o collettivi, necessari contro l’azione di agenti che, per la\nloro specifica natura e\u002Fo in determinate condizioni, possono risultare nocivi\nalla salute del lavoratore.\n\nI mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute,\nstivali, copricapo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per\ntutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.\nL’equipaggiamento personale sarà definito dai CIT.\n\nOgni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di\nmedicinali e degli idonei presidi sanitari.\n\nAi lavoratori inviati a lavorare presso altre aziende compete una\ninformazione dettagliata dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dove dovranno\nespletare le loro mansioni.\n\nPer particolari situazioni è necessario vengano formati ai fini della\ntutela della salute.\n\nAi fini della individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione e\nprotezione, si fa riferimento alle procedure di cui al D.lgs. 81\u002F2008 e\nsuccessive modificazioni (analisi e valutazione dei rischi).\n\nIn ogni azienda, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 81\u002F2008, sarà eletto\nalmeno un Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS) (All. n° 3), al\nquale si attribuiscono i compiti previsti dall’art. 9 della Legge 25\u002F1970 n.\n300 e dall’art. 50 del D.lgs. 81\u002F2008.\n\n4.Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle\nrappresentanze sindacali aziendali, nonché della programmazione e attuazione\ndelle misure di protezione e prevenzione e di verifica dei risultati ai sensi\ndell’art. 9 della legge 20\u002F5\u002F1970, n. 300, le parti convengono che all’atto\ndella stipula o rinnovo degli accordi integrativi:\n\n\n\na)si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi di indagine\nfinalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, al fine di\nvagliarne l’idoneità per la salvaguardia della integrità psicofisica dei\nlavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti\nspecializzati scelti di comune accordo tra le parti;\n\nb)sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui\npredisposizione e tenuta sarà a carico delle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori contraenti. Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno\nessere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di\nassunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle\nmalattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati\ni dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle\nattività lavorative prestate;\n\nc)in sede di contrattazione integrativa, saranno individuati ed adottati i\ncriteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle\nrilevazioni e dai controlli effettuati nell’ambiente di lavoro, nonché\nquelli riguardanti le assenze dovute a malattia o infortunio;\n\nd)devono essere consegnati in copia, su richiesta del RLS, il documento di\nvalutazione dei rischi e il Registro degli infortuni (L. 123\u002F07).\n\n\n\nLe parti convengono inoltre che ai lavoratori esposti a fattori di nocività\nsi applica un regime di orario per cui ad ogni ora effettuata in tali\ncondizioni corrisponde una sosta retribuita di 20 minuti. Le aziende\ninformeranno i lavoratori interessati e le RSA dei fattori di nocività dei\nprodotti.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"PAYSCALES_table_selection_txt","Decorrenza 1° gennaio 2020 Parametro Liv","Decorrenza 1° gennaio 2020\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Parametro\n      \n      Livello\n\n        \n        \n      \n      Min. naz.  \n\n        con C.I.T.\n\n        \n        \n      \n      Min. naz.  \n\n        senza C.I.T.\n      \n    \n    \n      100\n      \n      6\n      \n      1.315,12\n      \n      1.335,12\n      \n    \n    \n      135\n      \n      5\n      \n      1.515,70\n      \n      1.535,70\n      \n    \n    \n      150\n      \n      4\n      \n      1.600,67\n      \n      1.620,67\n      \n    \n    \n      175\n      \n      3\n      \n      1.749,03\n      \n      1.769,03\n      \n    \n    \n      200\n      \n      2\n      \n      1.893,21\n      \n      1.913,21\n      \n    \n    \n      220\n      \n      1\n      \n      2.009,51\n      \n      2.029,51\n      \n    \n  \n",{"bindId":132,"name":133,"text":134},"contracttrial","Art. 7 - Periodo di prova L’assunzione i","Art. 7 - Periodo di prova\n\n\n\nL’assunzione in servizio dei lavoratori a tempo indeterminato avviene con\nun periodo di prova non superiore:\n\n\n\nOperai\n\n\n\n- a giorni lavorativi 9 per quelli appartenenti al livello 6°;\n\n- a giorni lavorativi 12 per quelli appartenenti al livello 5°;\n\n- a giorni lavorativi 24 per quelli appartenenti ai livelli 4°, 3° e\n2°.\n\n\n\nImpiegati\n\n\n\n- a giorni lavorativi 30 per quelli appartenenti ai livelli 5° e 4°;\n\n-a giorni lavorativi 60 per quelli appartenenti ai livelli 3°, 2° e\n1°.\n\n\n\nDurante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto\ndi lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità\nsostitutiva.\n\nLa retribuzione, che sarà corrisposta al lavoratore per il tempo\neffettivamente lavorato durante il periodo di prova, sarà quella del livello\nper cui lo stesso lavoratore è stato assunto.\n\nScaduto il periodo di prova, di cui al primo comma del presente articolo,\nsenza che sia intervenuta disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene\ndefinitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione\nstessa.",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"sicknesspay","Art. 27 - Malattia e infortunio Per le a","Art. 27 - Malattia e infortunio\n\n\n\nPer le assicurazioni sociali, la maternità, per l’assicurazione contro\ngli infortuni, per l’assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare\ntrovano applicazione le norme di legge.\n\n\n\nTutela della salute - visite mediche\n\n\n\nÈ data facoltà al datore di lavoro, in accordo con le organizzazioni\nsindacali, di disporre visite mediche finalizzate a prevenire i fattori di\nrischio sul lavoro.\n\n\n\nAssenza per malattia o infortunio\n\n\n\nL’assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dal lavoratore\nalla impresa entro il giorno successivo, salvo caso di giustificato\nimpedimento.\n\nAlla comunicazione dovrà seguire - da parte del lavoratore - l’invio del\ncertificato medico attestante la malattia.\n\nL’impresa ha facoltà di far controllare la malattia con le modalità\npreviste dalle vigenti disposizioni di legge.\n\nIn mancanza delle comunicazioni sunnominate l’assenza sarà considerata\ningiustificata.\n\n\n\nConservazione del posto\n\n\n\nAll’approssimarsi della fine del periodo di comporto l’azienda comunica\nper iscritto al lavoratore la data di scadenza di detto termine, indicando la\npossibilità di usufruire dell’aspettativa.\n\n\n\n1) Operai\n\n\n\nL’operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia, ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno (1°\ngennaio - 31 dicembre); nel caso di infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale fino alla guarigione o alla cessazione della indennità di\ninabilità temporanea.\n\n\n\n2) Impiegati\n\n\n\nNel caso di malattia, l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto\nper un periodo massimo:\n\n\n\n- di mesi 6 per una anzianità di servizio presso l’azienda inferiore a 5\nanni;\n\n- di mesi 10 per una anzianità di servizio presso l’azienda compresa fra\n5 e 10 anni;\n\n- di mesi 12 per una anzianità di servizio presso l’azienda superiore a\n10 anni.\n\n\n\nTrascorso il periodo, di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro ha\nfacoltà di procedere alla risoluzione del rapporto. In tal caso il lavoratore\nha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di\npreavviso ed al trattamento di fine rapporto salvi restando tutti gli altri\ndiritti dallo stesso acquisiti in dipendenza del presente contratto.\n\nL’impiegato nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale ha\ndiritto alla conservazione del posto fino alla guarigione.\n\n\n\nTrattamento economico\n\n\n\nA) Malattia\n\n\n\nA1) Operai\n\n\n\nRestando salvo ed impregiudicato quanto stabilito nei precedenti contratti\ndi lavoro, il datore di lavoro, all’operaio assente per malattia, è tenuto a\ncorrispondere una indennità pari al 90% della normale retribuzione giornaliera\nper i tre giorni di carenza.\n\nA decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza e fino al\n180° giorno il datore di lavoro deve corrispondere, all’operaio a tempo\nindeterminato assente per malattia, una integrazione della indennità\ncorrisposta dall’INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\ngiornaliera effettivamente percepita.\n\nPer l’operaio con contratto a termine la normativa di cui al comma\nprecedente si applica per le malattie di durata superiore ai 6 giorni.\n\nL’integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INPS non\ncorrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.\n\nIl datore di lavoro ha l’obbligo di dare comunicazione per iscritto al\nlavoratore dell’approssimarsi della scadenza dei 180 giorni di malattia,\nindicando espressamente la possibilità di usufruire della aspettativa.\n\nIn caso di patologia grave e continuativa, la conservazione del posto, a\nrichiesta del lavoratore, sarà prolungata per un ulteriore periodo di\naspettativa non retribuita e non superiore a 180 giorni, alla condizione che\nsiano esibiti regolari certificati medici.\n\nI lavoratori che intendano beneficiare del periodo di ulteriore aspettativa\ndi cui al comma precedente, dovranno presentare richiesta mediante raccomandata\na\u002Fr prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare\nespressa accettazione della suddetta condizione.\n\nA fronte del perdurare della patologia grave e continuativa, che comporti\nterapie salvavita periodiche documentate da specialisti del Servizio Sanitario\nNazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un\nulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a guarigione clinica e\ncomunque di durata non superiore a 12 mesi.\n\n\n\nA2) Impiegati\n\n\n\nL’impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento\neconomico.\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anzianità presso\n        l’azienda\n\n        \n        \n      \n      Corresponsione  \n\n        dello stipendio mensile  \n\n        fino a mesi\n\n        \n        \n      \n      Corresponsione  \n\n        di mezzo stipendio mensile  \n\n        fino a mesi\n      \n    \n    \n      a) inferiore a 5 anni\n      \n      3\n      \n      3\n      \n    \n    \n      b) da 5 a 10 anni\n      \n      5\n      \n      5\n      \n    \n    \n      c) oltre i 10 anni\n      \n      6\n      \n      6\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nAgli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i\nperiodi di sospensione per malattia professionale si sommano quando si\nverificano nell’arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella\nsommatoria i periodi di assenza per malattia verificatisi anteriormente ai 12\nmesi considerati.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"JOBTYPE_descriptions","Art. 8 - Classificazione I lavoratori so","Art. 8 - Classificazione\n\n\n\nI lavoratori sono inquadrati secondo la seguente scala di\nclassificazione:\n\n\n\n-Livello 6 (ex Parametro 100), operai in possesso di relative conoscenze e\ncapacità in grado di svolgere mansioni generiche non richiedenti specifici\nrequisiti professionali, come ad esempio gli operai comuni ed il facchino di\nfrantoio. I lavoratori assunti a tempo indeterminato inquadrati in questo\nlivello maturano dopo dodici mesi il passaggio automatico al livello superiore.\nTali lavoratori non potranno essere destinati a condurre trattrici o altre\nmacchine semoventi salvo che gli stessi non vengano qualificati attraverso\ncorsi specifici abilitanti.\n\n\n\n- Livello 5 (ex Parametro 135), operai in possesso di specifiche conoscenze\ne capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, che consentono\nloro di eseguire una o più mansioni nell’ambito dei lavori di\nmeccanizzazione, quali ad esempio conducente patentato di trattrice o altra\nmacchina semovente senza autonomia nella esecuzione del lavoro. Allo stesso\nlivello appartiene pure l’aiuto frantoiano con compiti di semplice\nesecuzione. Impiegati di prima assunzione che svolgono lavori di semplice\nesecuzione non richiedenti una particolare preparazione tecnica e\u002Fo\namministrativa, come, ad esempio: dattilografi, addetti a mansioni semplici di\nsegreteria, terminalista CED addetto alla acquisizione dei dati.\n\n\n\n- Livello 4 (ex Parametro 150), operai in possesso di specifiche conoscenze\ne capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono\nloro di svolgere, con autonomia e responsabilità, una o più mansioni, quali\nad esempio conducente patentato di macchine complesse, meccanico addetto alla\nmanutenzione ordinaria. Allo stesso livello appartiene pure il frantoiano che\nopera in condizione di autonomia esecutiva controllando anche più fasi del\nprocesso produttivo. Impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o degli\nimpiegati superiori, eseguono le istruzioni per l’effettuazione di operazioni\ndi carattere tecnico-amministrativo che richiedono il possesso di una specifica\npreparazione professionale come, ad esempio: addetti alle registrazioni e ai\nservizi amministrativi, operatori CED.\n\n\n\n-Livello 3 (ex Parametro 175), conducenti patentati in grado di utilizzare\nalmeno due macchine operatrici.\n\nImpiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite e, quindi,\nsenza autonomia di concezione e potere d’iniziativa, esplicano mansioni del\nramo tecnico, amministrativo in relazione alla loro specifica competenza\nprofessionale e che rispondono al datore di lavoro o al superiore, da cui\ndipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati come, ad esempio:\nimpiegato tecnico con compiti di controllo dell’andamento delle lavorazioni\nagromeccaniche, impiegati amministrativi con particolare specifica competenza\nnella contabilità e nella amministrazione del personale, impiegati addetti\nalle trattative con i clienti e con i fornitori.\n\n\n\n- Livello 2 (ex Parametro 200), operai dotati di elevata competenza\nprofessionale teorico-pratica, in grado di svolgere mansioni polivalenti di\nparticolare complessità con responsabilità di decisioni operative autonome,\nquali ad esempio conducente patentato di macchine operatrici complesse,\nmeccanico addetto alla manutenzione straordinaria. Allo stesso livello\nappartiene pure il capo frantoiano che svolge normalmente le proprie mansioni\nin condizioni di autonomia, controllando e coordinando tutte le fasi del\nprocesso produttivo di un impianto complesso, compiendo anche operazioni la cui\nesecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata\npreparazione teorica ed esperienza di lavoro.\n\n\n\n-Livello 1 (ex Parametro 220), impiegati che, in condizioni di autonomia\nesecutiva e con facoltà di iniziativa adeguata nell’ambito delle proprie\nfunzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare\ncompetenza professionale, attestata da uno specifico titolo di studio (perito\nagrario, geometra, ecc.) e accompagnata da notevole esperienza acquisita anche\nmediante un adeguato periodo di pratica lavorativa attinente le proprie\nfunzioni, come ad esempio: l’impiegato che, in collaborazione con il proprio\ndatore di lavoro, dispone, con riferimento alle richieste dei committenti della\nimpresa, l’esecuzione delle varie prestazioni agromeccaniche da parte del\npersonale dipendente, provvede, su autorizzazione del datore di lavoro, agli\nacquisti di mezzi tecnici, è incaricato della analisi dei costi di esercizio,\ndella formulazione delle tariffe di lavorazione e dei preventivi nonché del\ncontrollo e misurazione delle lavorazioni eseguite a favore dei committenti.\n\n\n\nÈ demandato ai CIT il compito di definire eventuali profili professionali\nnon ricompresi nella scala classificatoria, profili intermedi.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"longserviceallowancetype2","Art. 20 bis - Nuovo articolo: premio di ","Art. 20 bis - Nuovo articolo: premio di continuità professionale\n\n\n\nA partire dal 1° gennaio 2018 viene istituito un premio annuo collegato\nalla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda con\nimporto pari a:\n\n\n\n- € 150,00 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità;\n\n- € 180,00 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"TRADEUNLEAV_trigger","c) Permessi sindacali Ciascun dirigente ","c) Permessi sindacali\n\n\n\nCiascun dirigente della RSA ha diritto, per l’espletamento del mandato, a\npermessi retribuiti pari a 5 ore mensili e cumulabili entro il periodo massimo\ndi un trimestre.\n\nGli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno\ndiritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali\no a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto\ngiorni all’anno.\n\nA tal fine potranno essere utilizzati anche i permessi di cui al 1° comma.\nI lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta alla direzione aziendale, di norma tre\ngiorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.\n\nAi lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali,\nregionali o provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente\ncontratto sono concessi permessi retribuiti per l’espletamento della relativa\nattività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi\nnell’arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni\nlavorativi, non superiore a 3 giorni consecutivi, per i dirigenti nazionali e\nregionali.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"SCHEDULE_trigger","Art. 12 - Riposo settimanale Il riposo s","Art. 12 - Riposo settimanale\n\n\n\nIl riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una\ndurata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.\nNei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo\nsettimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro di domenica, gli stessi\ndevono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"paidpaternityleave","Al lavoratore padre sono riconosciuti 2 ","Al lavoratore padre sono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito in\noccasione della nascita del figlio, di adozione o di affidamento.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"longtermillness","Hanno diritto alla trasformazione del pr","Hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro in part\ntime i lavoratori che siano nelle sotto indicate condizioni:\n\n\n\na)siano affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda\nunità sanitaria locale territorialmente competente;\n\nb)in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui assista una persona convivente con\ntotale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi\ndell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita;",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"PAIDLEAV_trigger","Art. 14 - Ferie Ai lavoratori spettano, ","Art. 14 - Ferie\n\n\n\nAi lavoratori spettano, per ogni anno di servizio prestato, 26 giornate\ncorrispondenti a 169 ore annue di ferie retribuite.\n\nNel caso in cui l’orario settimanale di lavoro sia distribuito in cinque\ngiorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato).\n\nNella ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno spetta il\nrateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell’anno\nmedesimo.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti,\ncome mese intero.\n\nIl diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o\ninfortunio.\n\nLe ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato\ncol datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori.\n\nComunque, il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarle fino a\nmetà, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro.\n\nOve, per ragioni eccezionali, il godimento delle ferie non avvenga durante\nl’anno di maturazione, le ferie stesse dovranno essere completate non oltre\n18 mesi dal 31 dicembre dell’anno in cui sono maturate.\n\nIn caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore\ndalle ferie, l’azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente\nsostenute a causa del ritorno in sede e al rimborso del costo della vacanza a\nseconda dei giorni persi.",{"bindId":168,"name":169,"text":170},"NOCTPREM_trigger","Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo,","Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno\n\n\n\nSi considera:\n\n\n\na)lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero\ndi lavoro;\n\nb)lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore sei del\nmattino successivo;\n\nc)lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art.\n13.\n\n\n\nIl lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le nove\nsettimanali.\n\nIl lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari\nesigenze della azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed\nautorizzazione.\n\nLe percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della\nretribuzione sono le seguenti:\n\n\n\na) lavoro straordinario 29%\n\nb) lavoro notturno 40%\n\nc) lavoro festivo 40%\n\nd) lavoro straordinario festivo 50%\n\ne) lavoro notturno festivo 60%\n\n\n\nIl lavoratore che svolge almeno 3 ore del proprio normale orario giornaliero\ndi lavoro nel periodo definito dal DL 66\u002F2003 art. 1 comma 2 lettera d) è\nconsiderato lavoratore notturno.",{"bindId":172,"name":173,"text":173},"overtimeallowancetype_general","a) lavoro straordinario 29%",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"violenceleave","Le lavoratrici inserite nei percorsi di ","Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, secondo quanto definito dall’art. 24, D.lgs. n. 80 del 2015, hanno\ndiritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, di cui almeno 4\npagati, per i motivi connessi a tali percorsi.",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"cbasignsingle","-CAI (Confederazione Agromeccanici e Agr","-CAI (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani), rappresentata\ndal Presidente Gianni Dalla Bernardina e da una delegazione composta da:\nMassimo Alberghini Maltoni, Clemente Ballarini, Sandro Cappellini, Enzo\nCattaneo, assistiti da Valentina Aloi",{"bindId":183,"name":54,"text":55},"violence",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"bankholidays1","Art. 13 - Festività Sono considerati gio","Art. 13 - Festività\n\n\n\nSono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:\n\n\n\n1.il primo giorno dell’anno;\n\n2.il 6 gennaio, Epifania del Signore;\n\n3.il 25 aprile, anniversario della Liberazione;\n\n4.il giorno di lunedì di Pasqua;\n\n5.il primo maggio, festa del lavoro;\n\n6.il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;\n\n7.il 15 agosto, giorno dell’assunzione della B.V. Maria;\n\n8.il primo novembre, giorno di Ognissanti;\n\n9.il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale (*);\n\n10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;\n\n11. il 25 dicembre, giorno di Natale;\n\n12. il 26 dicembre, Santo Stefano;\n\n13. la festa del patrono del luogo (**).\n\n\n\nQuando la festa del patrono cade di domenica o in giorno festivo\ninfrasettimanale, il giorno feriale susseguente è riconosciuto come riposo\ncompensativo.\n\nPer il trattamento da praticarsi ai lavoratori nei giorni di festività\nnazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27\nmaggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 e pertanto, nella ricorrenza delle\nfeste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se\ncadono di domenica, sarà usato ai lavoratori il seguente trattamento:\n\n\n\na)se non lavorano sarà corrisposta una giornata normale di paga compreso\nogni accessorio;\n\nb)se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al punto a), una\nseconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorata\ndella percentuale per il lavoro festivo.\n\n\n\nIl trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle\nleggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori anche se sospesi dal lavoro, il\ntrattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime\ndue settimane della sospensione.\n\nA seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54 con disposizioni in materia di\ngiorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, per i\nlavoratori il trattamento economico per le festività soppresse sarà il\nseguente:\n\n\n\na)per la festività nazionale (4 novembre) la cui celebrazione è stata\nspostata, alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento\nprevisto dalla legge 31 marzo 1954, per il caso di festività nazionali\ncoincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è una giornata lavorativa\na tutti gli effetti;\n\nb)per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus\nDomini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta\noltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria,\neccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.\n\n\n\nLe parti individuali possono altresì convenire:\n\n\n\na)che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di\nfestività soppresse possa essere compensata, invece che con la giornata di\npaga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento\nsarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze\naziendali;\n\nb)che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non\neffettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività\nsoppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la\nretribuzione giornaliera normalmente dovuta.\n\n\n\n(*)\n\nLa celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica\nsuccessiva dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.\n\n\n\n(**)\n\nPer il comune di Roma la festa del patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e\nPaolo).",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"hivpolicy","Tutela della salute - visite mediche È d","Tutela della salute - visite mediche\n\n\n\nÈ data facoltà al datore di lavoro, in accordo con le organizzazioni\nsindacali, di disporre visite mediche finalizzate a prevenire i fattori di\nrischio sul lavoro.",{"bindId":193,"name":145,"text":194},"SENIOR_trigger","Art. 20 bis - Nuovo articolo: premio di continuità professionale\n\n\n\nA partire dal 1° gennaio 2018 viene istituito un premio annuo collegato\nalla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda con\nimporto pari a:\n\n\n\n- € 150,00 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità;\n\n- € 180,00 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.\n\n\n\nTale somma potrà essere liquidata mese per mese o in cifra unica nel mese\ndi settembre.\n\nNei territori che hanno già previsto il suddetto premio nella propria\ncontrattazione integrativa territoriale verrà erogata solo la differenza tra\nil premio nazionale e quello definito dal contratto di 2° livello.",{"bindId":196,"name":197,"text":198},"trainingprogrammes","Art. 29 - Studio e corsi di formazione L","Art. 29 - Studio e corsi di formazione\n\n\n\nL’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno assunti come\nmetodo permanente e come attività ordinaria per assicurare il costante\nadeguamento delle competenze e favorire il consolidarsi di una nuova cultura\nimprontata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa\ne di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità e per\norientare i percorsi di carriera di tutto il personale.\n\nA tal fine sono concessi permessi retribuiti nel limite di 200 ore nel\ntriennio usufruibili anche in un anno, nel limite di 150 ore, sia per la\nfrequenza a corsi di studio e di recupero scolastico e sia per la frequenza a\ncorsi di formazione ed aggiornamento professionali, ivi compresa la formazione\ncontinua ai sensi dell’art. 6 della legge 53\u002F2000, istituiti da Enti\nqualificati e riconosciuti, i cui programmi e la partecipazione verranno\ndiscussi con le RSA\u002FRSU. Ai sensi ed agli effetti dell’articolo 5 della legge\n8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori, con almeno 5 anni di anzianità di servizio\npresso la stessa azienda, possono presentare domanda al datore di lavoro per\nusufruire del congedo per la formazione.\n\nIn particolare, i lavoratori che vogliono usufruire del congedo formativo da\n5 mesi a 11 mesi continuativi, devono presentare domanda al datore di lavoro\ncon almeno 3 mesi di anticipo sull’inizio del periodo di congedo.\n\nPer le domande di periodi inferiori ai 5 mesi, la domanda andrà presentata\ndue mesi prima dell’inizio del periodo di congedo.\n\nIn ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a rispondere al lavoratore entro\n15 giorni dal ricevimento della domanda, sia in caso di accoglimento della\nstessa, sia in caso di differimento o di diniego.\n\nIl numero di lavoratori di ogni singola azienda che può fruire del congedo\nformativo non può superare 1 unità nel caso di aziende con 4 lavoratori, ed\nil 10% dei lavoratori in caso di aziende con numero superiore a 4.\n\nAl personale che partecipa ai corsi di formazione professionale e risultato\nidoneo, verrà riconosciuto, compatibilmente con le condizioni organizzative\naziendali, il corrispondente livello di inquadramento.\n\nLe parti concordano che il fondo paritetico nazionale Interprofessionale per\nla Formazione Continua in agricoltura (FORAGRI), di cui all’art. 118 della\nLegge n° 388\u002F2000 e successive modificazioni è il fondo di riferimento per il\ncomparto agromeccanico.\n\nIl Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, di\ncui all’art.118 della Legge 388\u002F2000 è alimentato dal contributo dello 0,30,\ndi cui all’art.25, comma 4, della legge 845\u002F1978 e dalle quote assegnate a\nvalere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.\n\nIl fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o\nindividuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori\niniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani\nconcordate tra le parti.\n\nUna parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il\nfinanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione\ned allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche\nmirate, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari\nfigure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa.\n\nUna quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività\nformative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o\nassociata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come,\nnella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri\nsolidaristici per i lavoratori.",{"bindId":200,"name":201,"text":202},"paidmaternityleave","Art. 32 - Tutela della maternità Per la ","Art. 32 - Tutela della maternità\n\n\n\n\n\nPer la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore.\nIl datore di lavoro garantirà e anticiperà il 100 % della retribuzione in\ncaso di maternità per i 5 mesi da usufruire prima e dopo il parto previsti dal\ncongedo parentale (ex astensione obbligatoria), nonché l’anticipazione del\n30% della retribuzione per l’eventuale utilizzazione del congedo parentale\nnei termini e con le modalità previste dall’art. 32 del D.lgs. 26 marzo 2001\nn° 151.",{"bindId":204,"name":205,"text":206},"contractseverancepay","Art. 26 - Trattamento di fine rapporto A","Art. 26 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nAl lavoratore a tempo indeterminato in caso di risoluzione del rapporto di\nlavoro, spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio\n1982, n. 297.\n\nL’anzidetta disciplina si applica a partire dal primo giugno 1982, data di\nentrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui norme in materia\ndi trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate.\n\nPer il servizio prestato anteriormente al primo giugno 1982 si applicano le\ndisposizioni all’epoca previste, in merito alla indennità di anzianità, dai\ncontratti applicati già in essere alla data di entrata in vigore del presente\nCCNL.\n\nPer gli operai a tempo determinato la corresponsione del TFR è risolta\nsecondo le modalità previste dall’art. 19 del presente CCNL.",{"bindId":208,"name":70,"text":71},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"jobsecuritymothers","Art. 31 - Ammissione al lavoro e tutela ","Art. 31 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne\n\n\n\nPer l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle\nlavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo Unico\nD.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche).",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"MAXHOURS_trigger","È ammesso il lavoro straordinario, entro","È ammesso il lavoro straordinario, entro il limite massimo di 300 ore\nannuali.\n\nL’articolazione dell’orario settimanale di lavoro è demandata alla\ncontrattazione integrativa. Per gli adolescenti trovano applicazione le norme\ndi legge vigenti.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"deathrelatives","Art. 15 - Permessi straordinari Ai sensi","Art. 15 - Permessi straordinari\n\n\n\nAi sensi dell’articolo 4 della legge n. 53\u002F00 il lavoratore ha diritto ad\nun permesso retribuito di tre giorni lavorativi ad evento in caso di decesso\ndel coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado o del convivente,\npurché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"NACE2004","Il presente contratto si applica alle im","Il presente contratto si applica alle imprese esercenti lavorazioni\nmeccanico-agricole ed affini del settore industriale ed artigianale (sia per\nconto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle\nstesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine\nmeccaniche condotte direttamente dalle imprese per l’approntamento del\nproprio macchinario; tale contratto si applica altresì alle imprese di cui al\nprimo comma che effettuano anche lavori e servizi di sistemazione idraulica e\ndi manutenzione agraria e forestale e operazioni di manutenzione e tutela del\nterritorio (D.lgs. 285\u002F92 - art. 57 e successive modifiche e integrazioni), di\nimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi, nonché\na quelle che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per\nconto terzi, e in modo non prevalente di scavi meccanici, movimento terra e\nlavori affini.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"SUNDAY_trigger","Le percentuali di maggiorazione da appli","Le percentuali di maggiorazione da applicare sugli elementi della\nretribuzione sono le seguenti:\n\n\n\na) lavoro straordinario 29%\n\nb) lavoro notturno 40%\n\nc) lavoro festivo 40%\n\nd) lavoro straordinario festivo 50%\n\ne) lavoro notturno festivo 60%",{"bindId":230,"name":231,"text":232},"funeralpay","La stessa indennità è dovuta dal datore ","La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione\ndel rapporto per la morte del lavoratore.",{"bindId":234,"name":235,"text":236},"wageincreasetype2","Parametro Livello Aumento 1.1.2018 Aumen","Parametro\n\n        \n        \n      \n      Livello  \n      \n      Aumento\n\n        1.1.2018\n\n        \n        \n      \n      Aumento\n\n        1.1.2019\n      \n      Aumento\n\n        1.1.2020\n      \n    \n    \n      100\n      \n      6\n      \n      17,14\n      \n      17,14\n      \n      22,86\n      \n    \n    \n      135\n      \n      5\n      \n      23,14\n      \n      23,14\n      \n      30,86\n      \n    \n    \n      150\n      \n      4\n      \n      25,71\n      \n      25,71\n      \n      34,29\n      \n    \n    \n      175\n      \n      3\n      \n      30,00\n      \n      30,00\n      \n      40,00\n      \n    \n    \n      200\n      \n      2\n      \n      34,29\n      \n      34,29\n      \n      45,71\n      \n    \n    \n      220\n      \n      1\n      \n      37,71\n      \n      37,71\n      \n      50,29",{"bindId":238,"name":239,"text":240},"marriage","Art. 16 - Congedo matrimoniale In caso d","Art. 16 - Congedo matrimoniale\n\n\n\nIn caso di matrimonio, il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, ha\ndiritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, il lavoratore con\ncontratto a tempo determinato, ha diritto ad un permesso retribuito di 10\ngiorni di calendario.",{"bindId":242,"name":243,"text":244},"childcaredifferenttrigger","In caso di matrimonio, il lavoratore con","In caso di matrimonio, il lavoratore con contratto a tempo indeterminato, ha\ndiritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario, il lavoratore con\ncontratto a tempo determinato, ha diritto ad un permesso retribuito di 10\ngiorni di calendario.",{"bindId":246,"name":247,"text":248},"equalityotherclause","- esaminare la qualità e la quantità dei","- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con\nparticolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo\nscopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad\ninserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione\nspecifici per il settore;",{"bindId":250,"name":251,"text":252},"protectiveclothing","I mezzi protettivi di uso personale come","I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute,\nstivali, copricapo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per\ntutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.\nL’equipaggiamento personale sarà definito dai CIT.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl lavoratori dipendenti imprese attività agromeccaniche 2018-2020 - 2018\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2018-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2020-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Agricoltura, silvicoltura, pesca, piscicoltura\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1\">\n\n                \n                    \n                    \u003Cdiv>\n                        Azienda: &rarr;&nbsp;\n                        \n                    \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MNCOMPA_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;2 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;9 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;7.48\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;39.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;6.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;26.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre), Russia's National Unity Day (4th November)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;13.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1335.12\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;17.14\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusdate_date\">\n                    Il pagamento extra una tantum si verifica il: &rarr;&nbsp;2020-12\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;140 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;140&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;12.5 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;10 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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