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per i terminalisti ex art. 18 e per le Autorità\nPortuali, e di tutela per i rispettivi lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ASSOPORTI: rappresentata dal Presidente Pasqualino Monti, Vice Presidente\nFranco Mariani e dal Segretario Generale Paolo Ferrandino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSITERMINAL: rappresentata dal Direttore Luigi Robba e Luca Becce, Luigi\nBartelloni, Alberto Casali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSOLOGISTICA: rappresentata dal Presidente Carlo Mearelli e dal Vice\nPresidente Andrea Gentile, assistiti dal Segretario Generale Jean-François\nDaher, da Bianca Picciurro e dal Capo delegazione Giorgio Farneti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FISE\u002FUNIPORT: rappresentata dal Presidente FISE Gianni Luciani, presente la\ndelegazione composta da Filippo Nardi e Romano Galigani, assistita dal\nSegretario UNIPORT Alberto Valecchi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FILT\u002FCGIL: rappresentata da Alessandro Rocchi Segretario Generale\nNazionale, Nino Cortorillo Segretario Nazionale, Maurizio Colombai Dipartimento\nNazionale Porti\u002FMarittimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Delegazione Territoriale: Claudio Schivo, Alessio Ghiso, Enrico Ascheri,\nEnrico Poggi, Giacomo Santoro, Paolo Maragliano, Fabio Quaretti, Tiziano\nRigato, Simone Angella, Valerio Mantovani, Axel Lupi, Riccardo Barontini,\nDomenico Ciavarella, Alessandro Borgioni, Irma Gallerano, Libera Mari, Angelo\nManicone, Alfonso Astuti, Francesco Ceschini, Antonio D'Auria, Rosalba\nCenerelli, Vita Convertino, Annalisa Cucciniello, Salvatore La Rocca, Domenico\nLaganà, Franco Spanò, Franco Monaco, Massimiliano Tocco, Gaetano Raguseo,\nGianluca Semitaio, Danilo Binetti, Maria Teresa De Benedictis, Michele Gelao,\nMaurizio Amadori, Danilo Morini, Giacomo Giunchi, Luca Giunchi, Paolo Gardella,\nToni Cappiello, Michele Bianchetto, Renato Kneipp;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIT\u002FCISL: rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Luciano, dal\nSegretario Nazionale Pasquale Paniccia, dal Coordinatore Nazionale Ugo Milone,\ndai Segretari Generali regionali Gaetano Antonello, Roberto Ascani, Amedeo\nBenigno, Rosalia Bigoni, Stefano Boni, Enrico Borelli, Giuseppe Esposito,\nAnnibale Fiorenza, Ettore Torzetti, Francesco Sorrentino, Filippo Iacobazzi,\nValerio Zoccheddu e dalla delegazione di trattativa composta da: Corrado Pani,\nAntonino Napoli, Keszei Dino, Gennaro Imperato, Antonio Sigilli, Mario\nMelchiori, Massimo Rossi, Gabriele Mariani, Giulio Germani, Emidio Albani,\nMarco Brugiapaglia, Gabriele De Rosa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILTRASPORTI: rappresentata da Claudio Tarlazzi Segretario Generale, da\nMarco Veneziani Segretario Generale Aggiunto e Francesca Baiocchi, Paolo\nFantappiè, Marco Odone, Nicola Settimo, Marco Verzari, Segretari Nazionali, da\nWalter Barbieri, Paolo Collini, Giuliano Galluccio, Paolo Modi, Lucia\nSilvestri, Sergio Tarabù dei Dipartimenti Nazionali, da Aiello Antonio,\nGiorgio Andreani, Vincenzo Boffoli, Michele Carone, Stefano Cecchetti, Michele\nCipriani, Orazio Colapietra, Enore Facchini, Agostino Falanga, Roberto Gulli,\nMaurizio Lago, Carmine Mastropaolo, Artan Mullajmeri, Giuseppe Murinni, Michele\nPanzieri, Nicola Petrolli, Giuseppe Rizzo, Alessandro Rossini, Simona Rossitto,\nDaniele Zennaro, William Zonca Segretari Regionali, con la collaborazione di\nEmanuela Di Biagio, Marcello Buccafusca, Duilio Falvo, Marco Furletti, Gennaro\nGallo, Fabio Gigli, Cosimo Greco, Andrea D'Addio, Domenico Lombardo, Antonello\nGuerrazzi, Nicola Mastrilli, Rino Missiroli, Franco Paparusso, Moreno Nonis,\nMichele Piastra, Marco Rebez, Carmelo Sasso, Claudio Sodano, Vincenzo Speziale,\nGianluca Vianello, Giuseppe Tamburro, Massimo Urbinati, Giovanni Villella,\nUmberto Zerbini, Federico Zubiolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro tra le imprese di cui agli\narticoli 16 e 18 della Legge n. 84\u002F94 e successive modificazioni, le Autorità\nPortuali di cui all'articolo 6, i soggetti di cui all'articolo 17 comma 2\n(imprese), comma 5 (agenzie) della predetta legge ed il personale da esse\ndipendente, ivi compresi i lavoratori e i soci lavoratori delle imprese di cui\nall'articolo 21 della richiamata legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione 1 - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Assunzione e documenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del lavoratore avviene in conformità alle norme di legge. Per\nl'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti documenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- certificato di disponibilità al lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la carta di identità o documento equivalente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il tesserino del codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il certificato del casellario generale di data non anteriore a tre\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ogni altro documento previsto a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della assunzione il datore di lavoro comunicherà al lavoratore per\niscritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la data ed il luogo di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la qualifica ed il livello con cui viene assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il trattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la durata del periodo di prova previsto da questo contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il numero di iscrizione al libro matricola;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'informativa ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge n. 675 del 31\ndicembre 1996 integrata dal D.lgs. 196\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro può inoltre richiedere al lavoratore ogni altro\ndocumento che ritenga opportuno in relazione all'attività che il lavoratore è\nchiamato a svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro la propria\nresidenza e tempestivamente gli eventuali mutamenti di essa. Dovrà inoltre\npresentare lo stato di famiglia, nonché gli altri documenti richiesti dalla\nlegge per poter beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Cp>Il datore di lavoro può, per mezzo del proprio medico competente, ai sensi\ndella vigente normativa di settore (D.lgs. 272\u002F99 e Dlgs 81\u002F2008, per quanto\napplicabile), e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica\npreventiva per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà\ndestinato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota aggiuntiva per le Autorità Portuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle vigenti\ndisposizioni di legge in materia di impiego privato. Essa può aver luogo\nmediante selezione per titoli e\u002Fo per esami, ovvero per chiamata diretta in\ncaso di particolari esigenze avuto riguardo alle caratteristiche professionali\ne specificità delle funzioni da coprire, con criteri aziendalmente\nstabiliti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, tenuto conto dei posti da coprire, l'Ente fisserà di volta in\nvolta le condizioni e le modalità delle assunzioni nonché, nel caso di\nassunzione mediante selezione di cui al comma precedente, la pubblicità da\ndarsi all'avviso di ricerca del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulle modalità e criteri anzidetti saranno preventivamente informate in\napposito incontro le R.S.U. o in mancanza le rappresentanze sindacali aziendali\ne comunque le O.S.L. territoriali di categoria stipulanti il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Ente decida di provvedere all'assunzione del personale mediante\nselezioni, queste potranno essere svolte direttamente dall'Ente stesso, nel\nqual caso sarà nominata apposita Commissione, oppure utilizzando enti o\nstrutture specializzate esterne. Le selezioni, da svolgersi con modalità che\nne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la\ncelerità di espletamento, saranno mirate all'accertamento dei requisiti\nprevisti per la professionalità richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formulazione del presente comma, per la parte modificata, costituisce\ninterpretazione autentica della nota aggiuntiva medesima al CCNL 2000-2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 3 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione può avvenire per un periodo di prova che deve risultare da\natto scritto. La durata del periodo di prova non può superare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sei mesi per i lavoratori assunti nella categoria “quadri” e per\nquelli assunti al 1° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tre mesi per il personale inquadrato nei livelli 2° e 3°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- due mesi per il personale inquadrato nel livello 4°;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un mese per il personale inquadrato nei livelli dal 5° al 7°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno esentati dall'effettuare il periodo di prova i lavoratori che lo\nabbiano già superato presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse\nmansioni nei dodici mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di prova, il\nrapporto di lavoro si considera sospeso fino a guarigione clinica. In ogni caso\ni periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata\ndel periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la rescissione del rapporto di lavoro può aver\nluogo in qualsiasi momento da ambo le parti senza reciproco obbligo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione\ndel lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno\ndell'assunzione in prova a tutti gli effetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTITLE_trigger\">\u003Ch3>Art. 4 - Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in una\nclassificazione su livelli professionali, ferma restando la preesistente\ndistinzione tra quadri, impiegati, ed operai agli effetti di tutte le norme\nlegislative - regolamentari - contrattuali\u002Fsindacali, ecc. che prevedono un\ntrattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali\nqualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali e le esemplificazioni dei profili professionali di seguito\ndescritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti contenuti in tali declaratorie e le esemplificazioni dei profili\nconsentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate\nnel testo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'inquadramento nel livello di appartenenza e del profilo\nprofessionale specifico ogni lavoratore dovrà possedere i requisiti stabiliti\ndalla declaratoria generale di livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mobilità all'interno del livello di appartenenza e su più profili\nprofessionali dello stesso livello è determinata dalle necessità\norganizzative, tecniche, produttive e di servizio dell'azienda\u002FA.P. previa\nadeguata formazione\u002Faffiancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al\ntrattamento corrispondente alla attività svolta, e l'assegnazione stessa\ndiviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo sei mesi per\ni quadri e tre mesi per tutti gli altri lavoratori, fatta esclusione per i\nperiodi di formazione\u002Faffiancamento predeterminati e propedeutici alla\nacquisizione delle nuove mansioni che saranno oggetto di consultazione\npreventiva a livello aziendale con RSU o RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche nel caso di passaggio al livello superiore al lavoratore potranno\nessere affidati compiti riferiti a quelli precedentemente svolti purché non\nprevalenti; tale affidamento di compiti potrà essere disposto nei confronti di\nlavoratori neo-assunti per le mansioni svolte dai colleghi con il medesimo\nlivello di inquadramento, previa adeguata formazione ove necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'interno di ciascun livello l'equivalenza dei contenuti professionali,\ndeve intendersi garantita e rispettata, essendo stata preventivamente valutata\ndalle parti in relazione al contenuto professionale delle attività svolte nel\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la copertura dei posti disponibili o resisi vacanti o determinati da\nparticolari esigenze organizzative, l'azienda\u002FEnte prima di procedere ad\nassunzioni, valuterà se all'interno dell'organico esistano esperienze\nprofessionali coerenti con la posizione da ricoprire, con particolare riguardo\na quelle maturate dal lavoratore nel settore specifico, riservandosi la scelta\ndefinitiva tra i suddetti lavoratori, ovvero il ricorso a risorse esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo circa la disciplina delle\nmansioni valgono le norme di cui all' art. 2103 C.C., così come modificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si versi nelle ipotesi di cui al comma 6, dell'articolo 3 del Dlgs\nn. 81\u002F2015, le parti convengono che la tutela del\u002Fi lavoratore\u002Fi sia affidata\ndi norma al confronto tra azienda e RSU\u002FRSA delle OO.SS. stipulanti il presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTIMO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Livello di ingresso per i lavoratori neo-assunti ai quali non si applicano\nle norme dei contratti di inserimento e dell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività semplici, superato\nil periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di quattro mesi\nverranno inquadrati al sesto livello professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività complesse,\nsuperato il periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di otto mesi\nverranno inquadrati al quinto livello professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SESTO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che svolgono attività semplici per abilitarsi alle quali\noccorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate\nconoscenze professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure\npredeterminate e comportano responsabilità ed autonomia limitate alla corretta\nesecuzione del proprio lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni di alcuni profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Fattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Archivista, dattilografo\u002Fprotocollista, addetto alla digitazione dati al\nterminale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Telefonista e\u002Fo centralinista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Facchini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Guardiani e portinai con compiti di sorveglianza agli accessi degli\nimpianti\u002Fimmobili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetti magazzinieri, addetto confezionamento e trasferimento merci con\nmansioni promiscue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetti rizzaggio e derizzaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>compresi nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUINTO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con conoscenza\ndelle procedure attività esecutiva di natura tecnico\u002Famministrativa, operativa\nanche di una certa complessità, che richiedano definita preparazione e pratica\nd'ufficio e\u002Fo una adeguata esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si\nrichiedono cognizioni tecnico\u002Fpratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e\u002Fo\nalla utilizzazione di macchine\u002Fimpianti con particolari capacità ed abilità\nesecutive conseguite mediante diplomi e\u002Fo attestati di istituti e\u002Fo centri\nprofessionali specifici acquisite con la necessaria esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività pur se svolte generalmente sulla base di disposizioni o\nprocedure predeterminate, comportano una definita autonomia di esecuzione,\nconseguente anche alla variabilità delle condizioni di lavoro ovvero alle\nconcrete situazioni determinatesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni di alcuni profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore\namministrativo\u002Foperativo\u002Fcommerciale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* es. impiegato amministrativo e\u002Fo contabile esecutivo, segretario esecutivo\ne\u002Fo addetto alla segreteria, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*es. addetto alla documentazione doganale - polizze di carico - lettere di\nvettura e\u002Fo bollette di spedizione, addetto alle operazioni di ricevimento e\nrilascio di merci e\u002Fo contenitori con emissione di relativa documentazione\nanche con utilizzo di sistemi elettronici, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Stenodattilografo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Hostess\u002Fsteward\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Centralinista con compiti polivalenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Bilancista addetto alle bilance automatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto approvvigionamento idrico con mansioni plurime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto polivalente alle operazioni di magazzino e\u002Fo piazzale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto alla sorveglianza, controllo delle merci e degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio polivalente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operaio di manutenzione e di officina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*es. meccanico, elettricista, installatore impianti elettrici, muratore,\nfalegname\u002Fcarpentiere, riparatore e manutentore containers ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto alla conduzione dei mezzi meccanici semplici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di sollevamento e o traino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Aiuto macchinista frigorista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore manovre carri ferroviari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi\nnella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUARTO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con buona\nconoscenza delle procedure, attività esecutive di particolare rilievo di\nnatura amministrativa, tecnica, operativa che richiedono una idonea\npreparazione, capacità, pratica d'ufficio e\u002Fo corrispondente esperienza di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si\nrichiedono cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed\nalla utilizzazione di macchine\u002Fimpianti particolari, con capacità ed abilità\nconseguite mediante attestati e\u002Fo diplomi di istituti e\u002Fo centri professionali\nspecifici e\u002Fo acquisite con la necessaria esperienza di lavoro. Tali lavoratori\ndevono compiere con perizia e buona autonomia i lavori loro affidati, che\npossono comportare anche la trasmissione di istruzioni ricevute di contenuto\ntecnico-operativo ad altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività comportano buona autonomia nell'esecuzione del lavoro\nconseguente anche alla variabilità delle condizioni e si manifesta\nnell'adattamento delle procedure alle concrete situazioni di lavoro e connesse\nesigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni di alcuni profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Operatore polifunzionale dei servizi al settore\namministrativo\u002Foperativo\u002Fcommerciale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* es. impiegato amministrativo e\u002Fo contabile, impiegato preposto al servizio\ndi cassa e\u002Fo di esazione con autorizzazione a quietanze e versamenti, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>*es. commesso - misuratore - pesatore - smarcatore sottobordo\u002Fpiazzale -\ndeckman, ecc.,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gestore e\u002Fo sorvegliante portuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore CED addetto al sistema informativo\u002Fco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operaio di manutenzione, riparazione e trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operaio preposto alla conduzione di nastri trasportatori anche dei silos\nche compie lavori\u002Foperazioni di notevole difficoltà, delicatezza, complessità\ne piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche capacità\ntecnico-pratiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operaio polivalente che svolge tutte le operazioni di magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto al controllo qualità delle merci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Segnalatore, verricellista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Operatore di pompe di azionamento, di torrette e conduttore di pompe da\naspirazione di silos\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Addetto alle operazioni di sbarco\u002Fimbarco: operai in grado di eseguire in\nmaniera autonoma e professionale tutte le operazioni attinenti l'imbarco,\nsbarco e movimentazione delle merci compresa la guida esperta dei mezzi\nmeccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Bilancista addetto alle bilance automatiche dei silos portuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle\noperazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti\nleggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore di mezzi meccanici complessi di sollevamento e\u002Fo traino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conduttore motrici ferroviarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi\nnella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERZO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- I lavoratori che, con specifica collaborazione, essendo forniti di\napprofondite conoscenze teorico - pratiche attestate da diploma di scuola\nsuperiore specifica e\u002Fo acquisite attraverso corrispondenti esperienze di\nlavoro, svolgono con perizia attività di concetto anche complesse di carattere\namministrativo, autoritativo, tecnico, operativo,\npromozionale\u002Fmarketing\u002Fcommerciale e\u002Fo assumendo compiti di guida,\ncoordinamento e di controllo di altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che svolgono attività complesse, per l'esecuzione delle quali\nsi richiedono una vasta esperienza, cognizioni tecnico\u002Fpratiche inerenti alla\ntecnologia del lavoro ed all'utilizzazione di macchine e\u002Fo impianti complessi.\nLe capacità per svolgere dette attività devono essere conseguite mediante\nspecifici diplomi di istituti e\u002Fo centri professionali e\u002Fo attraverso la\nnecessaria e significativa esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono\nsvolgere in autonomia il lavoro loro assegnato e\u002Fo assumere compiti di\ncoordinamento e controllo di altri lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività previste da questo livello richiedono autonomia ed iniziativa\nadeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e\ndelle tecniche operative alle stesse applicabili e\u002Fo comportano la\npartecipazione a scelte del settore lavorativo di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni di alcuni profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Traduttore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Addetto elaborazione statistiche e studi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Analista programmatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegato amministrativo e\u002Fo contabile di concetto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* es. economo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* addetto paghe e contributi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* addetto contabilità generale e\u002Fo industriale, e\u002Fo controllo gestione\naddetto servizio clienti, addetto al controllo e sicurezza,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegato tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore promozione\u002Frelazioni esterne\u002Fmarketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gestore magazzini scorte e ricambi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pianificatore di piazzale e ferrovia (yard planner e rail planner)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo piazzale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo squadra operai; Capo squadra operai manovre ferroviarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tecnico specialista di officina o manutenzioni che con interpretazione\ncritica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di\nparticolare impegno e complessità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatori di quadri sinottici per l'introduzione, la manipolazione e la\nriconsegna delle merci nei silos granari portuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e\nmanutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del\nfreddo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo commesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Pesatore iscritto al ruolo pubblico e munito di apposito patentino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e\u002Fo traino ivi\ncompreso le gru di banchina, con responsabilità di manutenzione ordinaria e\u002Fo\ncon funzioni inerenti il ciclo operativo (spuntatore, segnalatore, commesso);\nla funzione di istruttore è compresa nel presente profilo professionale ma non\nè da considerarsi requisito indispensabile per il riconoscimento di\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota interpretativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conferma l'inquadramento al terzo livello del conduttore della gru di\nbanchina che, dopo aver acquisito tutte le altre abilitazioni professionali\nrichieste dal relativo profilo professionale esemplificativo, sia stato\ndestinato dall'azienda esclusivamente alla manovra della gru di banchina a\nvalle del conseguimento della abilitazione a quest'ultimo mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi\nnella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori di concetto sia amministrativi sia tecnici ed operativi che,\ncon specifica collaborazione, essendo in possesso di notevole esperienza e dei\nrequisiti previsti nel terzo livello, svolgono con autonomia di iniziativa e\nfacoltà di decisione, nell'ambito di direttive generali, attività che\nrichiedono particolari preparazione\u002Fcompetenza e capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che sono preposti, con le connesse funzioni, ad attività\norganizzativamente articolate\u002Fstrutturate ovvero esplicano compiti di\nprogrammazione, coordinamento e\u002Fo controllo di corrispondente rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività previste nel presente livello richiedono altresì, in relazione\nalle attività svolte, una responsabilità relativa al coordinamento, al\ncontrollo della correttezza amministrativa, tecnico-operativa, e della\nrispondenza giuridica del proprio lavoro e\u002Fo degli atti dell'area di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni di alcuni profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impiegato specialista in sistemi amministrativi: es. impiegato con mansioni\ndi concetto incaricato della gestione di procedure ed atti autoritativi\n(concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc.) e relativi controlli,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impiegato con mansioni di concetto incaricato di attività di\npromozione\u002Frelazioni esterne - marketing - sviluppo - studi\u002Fricerche, impiegato\ncon mansioni di concetto incaricato della amministrazione del personale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impiegato con mansioni di concetto incaricato alla gestione di tesoreria,\ncontabilità generale, contabilità clienti e fornitori, contabilità LL.PP. ed\nai conseguenti adempimenti interni ed esterni, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Segretario di direzione con uso corrente di lingue straniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tecnico responsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Analista responsabile di progetto\u002Fi dei sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tecnico alla sicurezza - ispettore portuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Coordinatore operativo (capo banchina\u002F terminal\u002F depositi\u002F piattaforme,\necc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Procuratore doganale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Cassiere con responsabilità ed oneri per errore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tecnico della comunicazione a mezzo media, tecnico della ciberunit\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Coordinatore del servizio manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Pianificatore nave, stivatore - responsabile carico e scarico nave (ship\nplanner)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gestore di magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri profili di valore equivalente di impiegato di concetto con notevole\nesperienza non espressamente compresi nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMO LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, nell'ambito delle direttive generali e con\ndiscrezionalità di poteri, facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa,\nsvolgono attività di rilievo che richiedono notevole preparazione, competenze\ninterdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata\nnell'esercizio pluriennale delle relative funzioni. Agli stessi lavoratori sono\nassegnati incarichi di particolare importanza ai fini della realizzazione degli\nobiettivi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori con funzioni direttive che, con conseguente assunzione delle\nrelative responsabilità siano preposti ad attività di coordinamento di uno o\npiù servizi, uffici o rami produttivi dell'Azienda\u002FAutorità Portuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori inseriti in questo livello sono preposti con carattere di\ncontinuità a funzioni caratterizzate da un consistente grado qualitativo e\u002Fo\nda alte specializzazioni da porsi in relazione ad una accertata capacità\norganizzativa-gestionale, derivante da elevato livello di conoscenze e\u002Fo da una\ncorrispondente esperienza, per la risoluzione di problemi di notevole\ncomplessità e rilevanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le scelte operative da parte dei lavoratori inquadrati nel presente livello\nnon sono limitate da specifiche prescrizioni ma vengono effettuate nell'ambito\ndi linee di indirizzo, piani e programmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esemplificazioni di alcuni profili professionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Funzionario incaricato dell'Autorità portuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Coordinatore di ispettori dell'Autorità Portuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Interprete in simultaneo e consecutivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Responsabile di funzione amministrativa o tecnica dell'Autorità\nPortuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Capo servizio o funzione, capo movimento, capo contabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile di progetti significativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Impiegato munito di patente di spedizioniere doganale quando la patente\nviene utilizzata per conto dell'Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Produttore e acquisitore di traffici internazionali in autonomia, con\nspecifica conoscenza tecnica o con padronanza di lingue straniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Responsabile operativo con competenza tecnica ed amministrativa di\nterminal, deposito, piattaforma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Responsabile dei servizi manutenzioni meccanica, elettrica ed elettronica\ndi azienda di rilevanti dimensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altri profili di lavoratori con funzioni direttive e di valore equivalente\nnon espressamente compresi nella suddetta elencazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale impiegatizio di 1° livello delle Autorità portuali potranno\nessere affidati specifici incarichi, caratterizzati da particolare impegno,\ncompetenza, responsabilità ed autonomia, in relazione ai quali potranno essere\nerogati specifici riconoscimenti economici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4.1. - Quadri delle imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato\ndi capacità gestionale, organizzativo, professionale, funzioni\norganizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai\nfini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa, per\nattività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e\nprogettazione, in settori fondamentali della impresa fornendo contributi\nqualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A questi lavoratori è attribuita la qualifica di “quadro” di cui alla\nlegge 13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito al\nsuccessivo art. 4.1.1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che nell'ambito delle direttive generali previste per la funzione\ndi appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con autonomia e capacità\npropositiva e conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli\ncorrelati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi\ndell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi,\npianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse\numane e\u002Fo tecniche e\u002Fo finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se\ndel caso metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, unità\ntecnico produttive e\u002Fo di servizi; ovvero lavoratori che, nell'ambito delle\ndirettive tecnico generali previste per la funzione di appartenenza, per\nl'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla\ndefinizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di\nappartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti\nfunzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità\ndelle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i\nnecessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di\nsperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un\ncoordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e\nrispondendo dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che nell'ambito delle direttive strategiche previste per il\nsettore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia\nautonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni\ntra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il\nraggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla\nsoluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati,\nottimizzando le risorse umane e\u002Fo tecniche e\u002Fo finanziarie loro affidate,\nricercando e utilizzando se del caso metodologie o sistemi innovativi,\ncoordinando, ove necessario, una o più rilevanti unità tecnico produttive e\u002Fo\ndi servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4.1.1. - Quadri delle imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti della L. 13 maggio 1985, n. 190 e della L. 2\naprile 1986, n.106, si concorda quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 del C.C. e\ndell'art. 5 della L. 190\u002F1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa\narrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta responsabilità è garantita mediante la sottoscrizione di\napposita polizza assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i\nprocedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Previa\nautorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di\npubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e\ndi utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito\ndell'attività lavorativa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche\navvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la\npartecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di\nriconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda verrà\ncorrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di funzione quadri sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri profilo 2: € 120,00; con decorrenza dall’1.7.2010: € 150,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri profilo 1: € 80,00; con decorrenza dall’1.7.2010: € 100,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che con il presente articolato si è data piena\nattuazione al disposto della L. 13 maggio 1985, n. 190 recante \"riconoscimento\ngiuridico dei quadri intermedi\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle società Cooperative i dirigenti con ampio potere di firma ed ampia\nrappresentatività esterna non possono essere inquadrati nella categoria\n\"Quadri\" ma agli stessi verrà riconosciuta la qualifica di dirigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In seno alle aziende Cooperative i Consiglieri eletti, ai quali è stata\nassegnata una delega specifica nel periodo pro-tempore della carica, assumono\nle caratteristiche retributive e contrattuali previste per tali mansioni\nattribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4.2. - Quadri delle autorità portuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito del disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, integrata con la\nlegge 2 aprile 1986, n. 106, viene riconosciuta la categoria “quadri”. Per\nquesti, ai sensi della L. 190, l'A.P. promuoverà un maggiore coinvolgimento\nnei processi decisionali dell'Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Definizione categoria quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla categoria “quadri” quei lavoratori che, in relazione\nal modello organizzativo adottato dalle singole Autorità Portuali\n(organigramma della segreteria tecnico-operativa):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Sono responsabili di strutture organizzative complesse di line o di staff,\ncomprendenti generalmente più unità organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-I lavoratori che, con qualifica di quadro, svolgendo funzioni direttive\nadempiono con continuità, in collaborazione con i suddetti responsabili ovvero\nautonomamente, a rilevanti compiti caratterizzati da un elevato livello\nqualitativo, da alte e consolidate specializzazioni per la risoluzione di\nproblematiche interdisciplinari di notevole complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività, che comportano compiti di direzione, coordinamento, promozione\ne controllo, sono svolte con carattere di continuità, con ampia autonomia\ndecisionale - nell'ambito di indirizzi a carattere generale - e con conseguente\nassunzione di piena responsabilità per il funzionamento, l'attuazione e lo\nsviluppo dei programmi della struttura e\u002Fo delle funzioni cui sono preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come tale il quadro ha la responsabilità di porzioni strategiche di\nattività dell'Autorità Portuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il quadro fornisce contributi originali al Segretario Generale e\u002Fo al\ndirigente dell'A.P. dal quale dipende, anche in termini propositivi, per la\ndefinizione degli obiettivi ed in ordine alla attuazione dei fini istituzionali\ndell'Autorità Portuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risponde, conseguentemente, del raggiungimento degli obiettivi di piano e\ndel budget delle unità (centro di costo - profitto) ai quali è preposto ed\nalla cui definizione ha contribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assume, inoltre, poteri di rappresentanza esterna dell'A.P., sia per la\ntrattazione degli affari di competenza, sia attraverso l'esercizio di funzioni\ndelegate, di procure, relative anche ad incarichi diversi, ivi compresi quelli\nrelativi alla sicurezza del lavoro o, comunque, previsti da normative\nparticolari, conferiti dagli organi dell'A.P.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'interno della categoria, come sopra definita, dei quadri delle Autorità\nPortuali si individuano per le due fasce professionali (A e B) differenti\ntrattamenti retributivi tabellari (vedasi art. 15).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Attribuzione della qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina dei quadri verrà effettuata dal competente organo deliberante\ndell'Ente su proposta del Segretario Generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al successivo punto 4., i quadri sono tenuti\ncomunque ad osservare un normale orario settimanale di lavoro, corrispondente\nall'effettiva prestazione, pari a quello previsto dall'art. 5 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla particolare posizione ricoperta dai quadri ed al carattere\ndelle funzioni direttive espletate, per gli stessi possono prevedersi orari\nelastici compatibilmente con le esigenze di servizio. Inoltre, i quadri possono\nin qualsiasi momento essere chiamati a collaborare con la direzione dell'Ente\nnell'arco delle 24 ore per motivati e\u002Fo urgenti necessità inerenti alle\nfunzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale cui è conferita la nomina di “quadro”, fermo restando che\nil trattamento economico è onnicomprensivo di ogni elemento accessorio della\nretribuzione contrattuale del restante personale (a scopo esemplificativo:\nindennità in genere, compenso turni, compensi per prestazioni straordinarie),\nspetterà in aggiunta “l'indennità di funzione”, come meglio specificato\nall'art. 15 - “Norme e note relative …… A.P.” lettera B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di funzione quadri sono le seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri A: € 120,00; con decorrenza dall'1.7.2010: € 150,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri B: € 70,00; con decorrenza dall'1.7.2010: € 100,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità verrà corrisposta per 14 mensilità e costituirà\nretribuzione ad ogni effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Informazione e formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sul piano informativo i quadri vengono sempre più coinvolti nei processi\npreparatori all'assunzione di decisioni dal parte dell'Ente e saranno\ndestinatari di selezionati flussi di informazioni riguardanti sia l'area di\nattività nella quale sono inseriti che i più generali problemi di gestione\ndell'Ente. Ai quadri si riconosce la necessità ed opportunità di interventi\nformativi atti a favorire l'adeguamento, il completamento ed ampliamento dei\nlivelli di preparazione ed esperienze professionali, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Innovazioni ed invenzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di\nbrevetti e diritti d'autore, al quadro, previa espressa autorizzazione\naziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di\neffettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione alle\nspecifiche attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Svolgimento di mansioni superiori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, in sintonia con la propria struttura (Segreteria TecnicoOperativa),\nl'Autorità Portuale affidi in via continuativa e prevalente al lavoratore\ninquadrato nel livello sottordinato, rispetto alla categoria dei quadri, le\nmansioni proprie di quest'ultima categoria e sempreché non si tratti di\nsostituzione di altro lavoratore assente con diritto di conservazione del\nposto, verrà disposta, in suo favore, l'attribuzione della qualifica di\n“quadro”, trascorso un periodo continuativo di sei mesi di effettivo\nesercizio di dette superiori mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale, con\nrelativa anticipazione delle stesse, in caso di procedimenti civili e penali\nper cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente\nconnessi con l'esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Ente assicurerà il quadro contro il rischio di responsabilità civile\nverso terzi conseguente a fatto colposo nello svolgimento delle funzioni\nproprie o incarichi attribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Premio per raggiungimento degli obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accertato raggiungimento degli obiettivi prefissati e\nquantificati, l'Ente ha facoltà di assegnare al quadro, al termine di ogni\nesercizio, un premio una tantum, il cui ammontare sarà determinato dal proprio\norgano deliberativo tenuto conto delle risultanze di bilancio, degli indici\nsignificativi di andamento aziendale ed altresì considerati eventuali\nincentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni di legge\u002Fregolamentari\n(vedi art. 92 D.lgs. n. 163\u002F2006, ex art. 18 L. 11.2.94, n. 109 e successive\nmodificazioni). Tale premio sarà comprensivo del premio o erogazione di cui\nall'art. 52 del presente CCNL attribuito a tutto il personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Ad personam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'A.P. per particolari posizioni, incarichi ricoperti stabilmente e\u002Fo per\nconsolidati meriti specifici o traguardi significativi conseguiti dal quadro,\npotrà autonomamente riconoscere allo stesso eventuali premi “ad personam”\ne\u002Fo superminimi onnicomprensivi, tenuto conto della situazione\nstrutturale-organizzativa e dell'andamento economico-finanziario dell'Ente. Gli\nimporti riconosciuti a tale titolo sono pensionabili e utili ai fini del\nTrattamento di Fine Rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Norme generali di rinvio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quadro, salvo le specifiche disposizioni di cui al presente articolato,\nsi applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di primo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I quadri dell'A.P. possono assumere, con il consenso della stessa l'incarico\ndi componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale in\nsocietà, enti, consorzi, cui partecipi l'Autorità Portuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la copertura dei posti di dirigente portuale disponibili o resisi\nvacanti o determinati da particolari esigenze organizzative e previsti dalla\nSegreteria Tecnico-Operativa delle Autorità Portuali, l'ente medesimo, prima\ndi procedere ad assunzioni, valuterà se all'interno dell'organico della\ncategoria quadri esistano esperienze, con particolare riguardo a quelle\nmaturate nel settore in oggetto, professionalità e requisiti adeguati che\npossano essere presi in considerazione a tal fine.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 5 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 38 ore per il\npersonale con orario spezzato, promiscuo o similare e per il personale turnista\nnon h24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 36 ore per il solo\npersonale turnista h24 e per il personale addetto al ciclo delle operazioni\nportuali appartenente ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro\ntemporaneo portuale ai sensi dell'art. 17 o, in via transitoria, dall'art. 21\u002Fb\ndella legge n. 84\u002F94 e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Cp>L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 5 o 6\ngiorni nella settimana, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle norme\nsulla flessibilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La distribuzione\u002Farticolazione dell'orario di lavoro e la scelta del modello\ndi flessibilità di cui al successivo art. 6 sono determinate\ndall'Azienda\u002FEnte, previa comunicazione alla R.S.U.\u002FR.S.A., e terrà conto\ndell'esigenza di garantire il funzionamento dei servizi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda\u002FEnte dovrà, inoltre, provvedere all'indicazione degli orari\nconvenzionali riferiti all'inizio e fine turno, e all' orario spezzato, dandone\ncomunicazione ai lavoratori e alle R.S.U.\u002FR.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli orari di lavoro ed i turni non programmati sono predisposti dal datore\ndi lavoro in modo che il personale ne abbia conoscenza con ragionevole\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È rimandata agli usi localmente in essere, ovvero alla contrattazione\naziendale laddove gli stessi non risultassero evidenti da consolidata\ntradizione, la definizione del tempo di preavviso. Tutti gli accordi in essere\nalla data della sottoscrizione del presente contratto restano in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove a livello locale dovesse rilevarsi l'esigenza di una codificazione\ndegli usi in essere, senza modifica degli stessi, le parti, a livello\nterritoriale o aziendale, si incontreranno per procedere in tal senso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione ordinaria giornaliera non a turni (orario spezzato) può\nessere compresa in un arco di 10 ore decorrenti dall'inizio della prestazione,\ncomprensive di pausa pasto (pausa che non rientra nell'orario effettivo di\nlavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro settimanale potrà inoltre distribuirsi con l'utilizzo\nalternato di lavoro a turni e di lavoro ordinario giornaliero, come specificato\nnel comma precedente; tale articolazione sarà denominata \"orario promiscuo\".\nLa programmazione dell'orario promiscuo sarà di norma predisposta per\nsettimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli orari normali di lavoro e i turni di lavoro possono essere predisposti\nin maniera differenziata per singoli reparti o posizioni di lavoro a seconda\ndelle esigenze dell'azienda\u002FA.P., anche per periodi predeterminati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve prestare la sua opera negli orari e nei turni stabiliti,\nanche se questi siano predisposti per singoli reparti. Previa informativa alle\nR.S.U.\u002FR.S.A.\u002FOO.SS., per i soli lavoratori che hanno la turnistica programmata\nsu base annua, le aziende possono riferire tale orario normale alla durata\nmedia delle prestazioni lavorative in un periodo di quattro settimane. Sono\nfatte salve eventuali diverse situazioni discendenti da accordi locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella predisposizione annuale della turnistica, il datore di lavoro potrà\nprogrammare, secondo quanto stabilito al punto 1.4 della circolare del\nMinistero del Lavoro 10\u002F2000, un orario di lavoro settimanale non inferiore a\n30 ore e non superiore a 42; le ore di lavoro in eccedenza alle 42 ore\nsettimanali o alle 36 ore medie nelle quattro settimane saranno retribuite e\nconsiderate in regime di straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le\nmedesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze\ndell'Azienda\u002FEnte, i turni stessi siano programmati e coordinati in modo che le\ndomeniche e quelli notturni siano equamente ripartiti tra il personale\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di più turni che richiedono continuità di presenza i lavoratori\ndel turno cessante potranno lasciare il posto di lavoro solo quando siano stati\nsostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato arrivo dei lavoratori subentranti sarà cura\ndell'Azienda\u002FEnte provvedere al rimpiazzo entro due ore da inizio turno, salvo\ncasi eccezionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia prolungato il proprio orario di lavoro nel turno\nsuccessivo, verrà corrisposto, per le relative ore di prestazione aggiuntiva,\nquanto previsto per lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base all'art. 1, co. 2, lett. A) del D.lgs. n. 66\u002F2003, costituisce\norario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a\ndisposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle\nsue funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove non diversamente pattuito, non rientrano nell'orario di lavoro le\neventuali pause e riposi prestabiliti per la fruizione della mensa,\nconsumazione pasto\u002Frefezione di durata superiore a 10 minuti, nonché il tempo\nimpiegato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro, esclusa la\nvestizione dei D.P.I. individuati nel D.V.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la validità di eventuali accordi migliorativi di secondo\nlivello in vigore, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6\nore effettive e continuative il lavoratore beneficerà di una pausa, retribuita\ne computata nell'orario di lavoro, di almeno 15 minuti, le cui modalità di\nfruizione saranno stabilite dall'Azienda\u002FEnte previa informativa alle\nR.S.U.\u002FR.S.A. Resta in vigore il regime di eventuali pause a qualsiasi titolo\nstabilite a livello aziendale tramite accordi o consuetudini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, compreso l'orario\nnormale, l'orario straordinario nonché l'orario di cui alla norma transitoria,\nè di 52 ore sino al 31.12.2006; a partire dal 1.1.2007 tale durata sarà pari\na 50 ore. Detti limiti valgono anche in caso di ricorso all'orario di lavoro\nnormale in regime di flessibilità di cui ai punti 1 e 2, art. 6 del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata media dell'orario di lavoro di cui ai commi 2 e 3 art. 4 D.Lgs.\n66\u002F03 non potrà superare le 48 ore settimanali, comprensive di orario\nstraordinario, da calcolarsi con riferimento ad un periodo di 6 mesi. I periodi\ndi assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai\nfini del computo della suddetta media.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata normale e massima dell'orario settimanale, il\nlavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per personale turnista h24 si intende il lavoratore impiegato con alternanza\nregolare e non, tra turni di lavoro giornalieri e notturni (con orario compreso\ntra la 18a e la 24a ora).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori impiegati presso aziende che non adottano la programmazione\ndella turnistica h 24, fermo restando che a loro deve essere comunque\ncomunicato il turno di lavoro con ragionevole preavviso, dovranno essere\nconsiderati turnisti h24 qualora l'organico del reparto\u002Funità funzionale\noperativa sia stato avviato nell'anno precedente per un numero medio di turni\nnotturni, con orario compreso tra la 18a e la 24a ora, superiore a 12, siano\nessi turni in orario di lavoro normale, in regime di flessibilità, o di\nstraordinario. L'azienda fornirà alla R.S.U.\u002FR.S.A. trimestralmente tutti i\ndati relativi ai turni effettuati al fine della verifica; in difetto di tale\ncomunicazione si applicherà l'orario normale settimanale di 36 ore. Situazioni\ndi sforamento di turni precedenti o successivi entro il 50% totale della\nforbice contenuta nell'ambito 18-24 (3 ore), siano tali sforamenti in regime\nstraordinario (fine lavoro) o ordinario (realizzazione dell'orario\nsettimanale), non possono essere computati per la determinazione del regime h\n24 e di conseguenza dell'orario normale settimanale di 36 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa informativa con le R.S.U.\u002FR.S.A. o OO.SS. stipulanti il CCNL, per una\nsola volta, è data la facoltà al datore di lavoro, in alternativa alla\napplicazione dell'orario di lavoro a 36 ore, di diminuire il numero dei turni\nnotturni compresi tra la 18a e la 24a ora procedendo a nuove assunzioni che,\nqualora non a tempo indeterminato, non potranno avere durata inferiore a 18\nmesi, fermo restando che superato nuovamente il numero medio di 12 turni di cui\nsopra i lavoratori di quel reparto\u002Funità funzionale operativa dovranno essere\nconsiderati in regime di h24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta effettuata tale verifica a livello aziendale l'orario di lavoro a\n36 ore non potrà essere ulteriormente modificato, fatta eccezione per il caso\ndi modifiche dell'organizzazione aziendale che comportino la totale cessazione\ndell'utilizzo del personale sul turno in questione; nel caso venga ripreso\nl'utilizzo di tale turno notturno, i lavoratori addetti osserveranno\nimmediatamente l'orario di 36 ore settimanali. Ferma restando la validità\ndegli accordi aziendali e di ogni condizione di miglior favore, ai lavoratori\nai quali non sia stato applicato l'orario settimanale di 36 ore, la verifica\nsarà fatta sull'anno 2004 e tale orario sarà applicato a far data\ndall'1.1.2005.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme aggiuntive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi collettivi aziendali possono prevedere la realizzazione\ndell'orario settimanale partendo dall'orario legale di 40 ore settimanali ed\nutilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali\n(permessi). Le giornate o le ore di ROL, così determinate, eventualmente non\nfruite, saranno compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario\ndiurno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma che eventuali ROL non matureranno nei periodi di astensione\nfacoltativa post partum, aspettativa non retribuita e servizio militare, mentre\nmatureranno pro quota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione\ndel rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si considera come mese\nintero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della\ndurata dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario, sono escluse\ndall'ambito di applicazione della durata settimanale dell'orario di lavoro di\ncui all'art. 3 del D.lgs. 8.4.2003 n. 66, le fattispecie di cui al regio\ndecreto 10.9.1923 n. 1957 e successive modifiche, alle condizioni ivi previste,\ne le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10.9.1923, n.\n1955.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per memoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (ex art. 5 CCNL 2000-2004)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell'orario di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali si\nattua: o attraverso riconoscimento di R.O.L. annuale (permessi) o attraverso\norari effettivi settimanali ridotti o attraverso il mix delle due ipotesi. La\nscelta della modalità è determinata dalla azienda\u002FA.P. preventivamente\ninformate le R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dall’1.1.2003 si perviene alle 38 ore settimanali di lavoro\neffettivo per il personale non turnista h 24 e per il personale ad orario\nspezzato o similare, con assorbimento di eventuale R.O.L. residuo attualmente\nin essere nel CCNL di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dall’1.1.2004 si perviene alle 36 ore settimanali di lavoro\neffettivo per il solo personale turnista h 24 e per il “pool” di\nmanodopera, con assorbimento di eventuale R.O.L. residuo attualmente in essere\nnel CCNL di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sino alle date sopra convenute restano in vigore gli orari contrattuali in\natto presso le diverse imprese e presso le A.P. sulla base delle norme dei\nrispettivi CCNL applicati al 30.6.2000 dalle stesse ().\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma che eventuali R.O.L. non matureranno nei periodi di astensione\nfacoltativa post partum, aspettativa non retribuita e servizio militare, mentre\nmatureranno pro quota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione\ndel rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si considera come mese\nintero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>()\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota relativa ad alcune esemplificazioni sugli orari normali settimanali di\nlavoro in vigore al 30.6.2000:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per i dipendenti delle A.P. l'orario normale settimanale di lavoro è di\n39 ore e 15 minuti per il personale non turnista e di 38 ore e 15 minuti per il\npersonale turnista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i dipendenti delle imprese che applicavano alla data del 30.6.2000 il\nCCNL ASSOLOGISTICA, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore; agli\nstessi lavoratori è riconosciuta una riduzione oraria annuale (R.O.L.) di ore\n68;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i dipendenti delle imprese che applicavano alla data del 30.6.2000 il\nCCNL Fise, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore per i\ngiornalieri e di 39 ore per i turnisti\u002Fpromiscui; agli stessi lavoratori è\nriconosciuta una riduzione oraria annuale (R.O.L.) pari a 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Attività con programmazione della turnistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente da\naziende\u002Fenti che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione\nmultiperiodale degli orari ovvero dei turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La programmazione della turnistica prevede l'utilizzo di sei turni al mese\nin regime di flessibilità (così detti jolly).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende\u002Fenti, variando con ragionevole preavviso l'orario programmato,\npotranno utilizzare 130 ore\u002Fpro capite annue di flessibilità, che potranno\nessere recuperate, anche anteriormente, con analoghe modalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno oggetto di\nconsultazione previo apposito incontro con le R.S.U.\u002FR.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell'orario programmato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la prestazione del lavoratore risulti nel bimestre inferiore\nalle ore programmate si procede al recupero della prestazione, da parte del\ndipendente, nel bimestre successivo, ferma restando la retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui tale prestazione nel bimestre in sede di conguaglio risulti\nsuperiore si darà luogo alla corresponsione del trattamento per lavoro\nstraordinario per le ore eccedenti quelle contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di\ncontrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Attività senza programmazione della turnistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro che non realizzino la programmazione delle prestazioni\ncomunicano ai singoli lavoratori, con ragionevole preavviso, l'orario ovvero il\nturno corrispondente alla loro prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro possono realizzare, nel limite massimo di 180 ore su base\nannua, una distribuzione degli orari settimanali inferiori all'orario\ncontrattuale di lavoro e prestazioni settimanali superiori all'orario\ncontrattuale di lavoro, con conguaglio bimestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno oggetto di\nconsultazione previo apposito incontro con le R.S.U.\u002FR.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali variazioni relative all'orario od alla turnistica settimanale (ivi\ncompreso lo slittamento di due ore ad inizio o fine turno) sono comunicate al\ndipendente con ragionevole anticipo e non possono superare le 4 volte al\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo slittamento di due ore ad inizio e a fine turno non concorre ai fini del\nraggiungimento del limite massimo di 180 ore annuali di flessibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di\ncontrattazione di secondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione concreta del presente istituto contrattuale, che non è\nvincolata alla trattativa per il rinnovo del contratto 2° livello potendo\navvenire anche all'interno del relativo periodo di vigenza, è subordinata alla\nstipula di un accordo con la RSU\u002F le RSA, assistite dalle segreterie\nterritoriali delle OO.SS. stipulanti, in ordine alla indennità per le ore di\nflessibilità ed ai tempi di preavviso per il personale interessato, salvo che\nquesti ultimi non risultino già evidenti da consolidata tradizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Ch3>Art. 7 - Lavoro a turni dipendenti imprese\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a turni, l'ora di inizio, la durata giornaliera e la\nprogrammazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro, anche in modo\nnon uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative\u002Fdi servizio,\ninformate preventivamente le R.S.U.\u002FR.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro a turni avvicendati si applicano le seguenti normative e\nmaggiorazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a. diurno feriale 5%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b. notturno feriale 31%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c. notturno feriale - IV turno 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d. diurno festivo 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e. notturno festivo 50%, 53% dall’1.3.05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f. notturno festivo - IV turno 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g. diurno in giornata festiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con riposo sostitutivo 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h. notturno in giornata festiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con riposo sostitutivo 50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni b. ed e. di lavoro notturno decorrono dopo la 12a ora\ndall'inizio del 1° turno diurno, le c ed f dopo la 18a ora dal 1° turno\ndiurno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle maggiorazioni nel loro complesso ed alla loro incidenza\nsu tredicesima, quattordicesima e TFR rimangono in vigore i trattamenti in\nessere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di concorrenza la maggiorazione superiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette maggiorazioni si applicano sull'ora base così come calcolata\nall'art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ADDENDUM PER ESPLICAZIONE APPLICATIVA DELLE MAGGIORAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER IL LAVORO ORDINARIO A TURNI DELLE IMPRESE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro a turni continuativi a carattere multiperiodale si\napplicheranno le maggiorazioni per il lavoro ordinario con le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. lavoro ordinario domenicale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diurno 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- notturno 50%; 53% dall'1.9.05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. lavoro nella giornata prevista per il riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con riposo compensativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diurno 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- notturno 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. lavoro ordinario in giornata infrasettimanale festiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- diurno 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- notturno 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente griglia costituisce un compendio ed una esemplificazione delle\nnormative contrattuali in materia di compensi previsti per il lavoro ordinario,\nfestivo e a turni. In caso di problematiche che dovessero insorgere in merito\nalla interpretazione o alla applicazione dei compensi di cui trattasi si dovrà\nfare esclusivo riferimento alle normative di cui agli articoli 7, 7.1, 9 e 10\ndel CCNL Porti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>LAVORO ORDINARIO A TURNI DEI DIPENDENTI IMPRESE PRIVATE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"196\">\n  \u003Ccol width=\"159\">\n  \u003Ccol width=\"179\">\n  \u003Ccol width=\"179\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Casistica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Magg. Diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">Magg. Notturno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(dalla 13a alla 18a ora\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dall’inizio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">del primo turno diurno)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">Magg. Notturno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(dalla 19a alla 24a ora\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dall’inizio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">del primo turno diurno)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"justify\">Lavoro in giorno feriale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">31%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"justify\">Lavoro in giorno di riposo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">settimanale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(non domenicale)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per turnisti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con programmazione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">multiperiodale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Lavoro in giorno di riposo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">settimanale \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(non domenicale)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per tutti gli altri \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Quota oraria base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ 65%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">o\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">RC + 65%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Quota oraria base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ 75%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">o \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">RC + 75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Quota oraria base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ 75%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">o \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">RC + 75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"justify\">Lavoro ord. alla domenica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per turnisti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con programmazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">multiperiodale (max 26)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">53%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">53%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"justify\">Lavoro ord. alla domenica \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per tutti gli altri\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(max 26)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">53%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"179\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Festività coincidente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con la domenica \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(lavorata o no)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"548\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione di una quota\n        giornaliera (1\u002F22 per lavoratori \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">su 5 gg.\u002Fsett. \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">e 1\u002F26 per tutti gli altri lavoratori) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">in aggiunta alla retribuzione base mensile e, in caso\n        di lavoro, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">al relativo compenso di lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Festività coincidente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con il giorno \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di riposo sostitutivo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"548\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Non spetta alcun compenso aggiuntivo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">alla retribuzione mensile\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"justify\">Lavoro nelle festività \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nazionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(lett. b, c, art. 10) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non coincidenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con la domenica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per i turnisti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con programmazione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">multiperiodale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ quota giornaliera\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(vedi sopra)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60% (dall’1.7.2009)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ quota giornaliera\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(vedi sopra)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">60%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ quota giornaliera\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(vedi sopra)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"196\">\u003Cp align=\"justify\">Lavoro nelle festività \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">nazionali\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(lett. b, c, art. 10) \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non coincidenti \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con la domenica\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">per tutti gli altri \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">dipendenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"159\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Quota oraria base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ 65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Quota oraria base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ 75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"179\">\u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Quota oraria base\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">+ 75%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"179\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7.1. - Lavoro a turni personale delle Autorità portuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a turni, l'ora d'inizio, la durata giornaliera e la\nprogrammazione degli stessi sono stabilite dalla Autorità Portuale, anche in\nmodo non uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative\u002Fdi\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali accavallamenti di orari a turni esistenti vanno eliminati\novvero ridotti all'essenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I turni avvicendati, settimanali o programmati, si possono articolare su\ncinque o sei giorni di prestazione nell'arco della settimana; l'eventuale\ndifferenza tra le ore prestate e quelle settimanali previste viene recuperata,\nai fini del completamento orario, con rientri di frequenza variabile a seconda\ndella entità della differenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i turni fossero programmati su otto ore giornaliere per cinque\ngiorni settimanali, per il tempo reso in eccedenza alle ore previste gli\ninteressati fruiranno, alla relativa maturazione, di una giornata di riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per turni programmati si intendono quelli articolati su di un arco\nplurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni rese in orari a turni sono compensate per il personale\ninquadrato dal settimo al secondo livello con una indennità in cifra fissa\ncome sotto indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Turni ordinari di vario tipo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) € 0,46 per ogni ora di lavoro prestata nel 1° e 2° turno diurno\nferiale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) € 0,73 per ogni ora di lavoro prestata nel 2° turno del sabato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) € 1,88 per ogni ora di lavoro prestata nel 3° turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) € 3,04 per ogni ora di lavoro prestata nel 1° e 2° turno diurno\ndomenicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)€ 3,95 per ogni ora di lavoro prestata in turno notturno domenicale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Turni a ciclo continuo (h. 24 su 365 giorni):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) € 0,46 dall'inizio del 1° turno alle 20.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) € 1,88 dalle ore 20.00 sino alle ore 24.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) € 3,64 dalle ore 24.00 sino all'inizio del 1° turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) € 3,04 dall'inizio del 1° turno della domenica e sino alle ore\n20.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) € 3,95 dalle ore 20.00 della domenica all'inizio del 1° turno del\nlunedì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale\nprevisto all'art. 5 del presente CCNL. Il lavoro straordinario deve essere\ncontenuto ed effettuato entro i seguenti limiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Per esigenze di servizio l'aziende\u002Fente ha facoltà di far effettuare a\nciascun dipendente prestazioni per lavoro straordinario entro il limite\nonnicomprensivo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)300 ore annue per il personale il cui orario normale di lavoro è di 6 ore\nsettimanali effettive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)250 ore annue per il restante personale. Nel caso di cui alla lett. a) il\nlavoratore potrà optare per la corresponsione della sola maggiorazione e per\nil riconoscimento di un numero equivalente di ore di riposo compensativo, in\nalternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario\nrelativamente alle ore prestate eccedenti le 250 annuali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario deve essere richiesto e\u002Fo autorizzato\npreventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di pronto intervento\nper la sicurezza del servizio; il lavoro straordinario non espressamente\nautorizzato non è riconosciuto né compensato. Il personale non può\nrifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario nei limiti suddetti senza\ngiustificati motivi di impedimento. Le percentuali di maggiorazione non sono\ncumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Contestualmente\nalla informativa annuale di cui all'art. 39, azienda e R.S.A.\u002FR.S.U. o le\nOO.SS. stipulanti il presente CCNL procederanno ad un esame preventivo delle\nmodalità di esecuzione del lavoro straordinario. Tali criteri raccolti in un\nregolamento saranno utili alla individuazione delle buone pratiche, da disporre\nnei confronti dei lavoratori, con riferimento al carico psico-fisico sopportato\ndai lavoratori medesimi nelle precedenti ore di lavoro, adibendoli\nconseguentemente a mansioni che richiedano un impegno psicofisico coerente con\nil rispetto delle leggi vigenti sulla sicurezza, sull'igiene del lavoro e sulla\nsalvaguardia della salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove su detto argomento fossero vigenti accordi aziendali gli stessi si\nintendono confermati. Nel caso in cui sia stato effettuato esame preventivo\ndelle modalità di esecuzione del lavoro straordinario o qualora siano vigenti\ni sopra citati accordi aziendali, il dipendente al quale l'azienda\u002Fente abbia\nrichiesto l'effettuazione di lavoro straordinario nei limiti di cui alle\nlettere a) e b), ove l'azienda\u002Fente lo richieda, dovrà dimostrare i\ngiustificati motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contrario, in difetto dell'esame preventivo di cui al precedente\nparagrafo ed ove non siano neppure vigenti accordi aziendali in materia il\nricorso al lavoro straordinario è ammesso per i soli casi previsti\ndall'articolo 5 comma 4 D.l.gs. 66\u002F2003, entro il limite legale di 250 ore e\nnel limite giornaliero di 2 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme riguardanti il personale delle imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>Per ogni ora di lavoro supplementare\u002Fstraordinario prestata è corrisposto\nun compenso pari ad un'ora base maggiorata delle seguenti percentuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diurno feriale: 27% notturno feriale: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diurno festivo: 65% notturno festivo:75%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette maggiorazioni saranno calcolate sull'importo convenzionale\ndell'ora base determinato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>minimo mensile conglobato + scatti d'anzianità in godimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>+ E.D.R. + ad personam e superminimo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-----------------------------------------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>divisore orario contrattuale (di cui all'art. 18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la considerazione del lavoro notturno rimangono in vigore le norme\npreviste dai rispettivi CCNL di provenienza per armonizzazioni contrattuali con\ndecorrenza anteriore al 1.7.2004; per armonizzazioni contrattuali verificatesi\ndopo tale data la definizione di lavoro notturno sarà materia di accordo di\nsecondo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La giornata destinata al riposo settimanale è considerata festiva; in caso\ndi prestazione richiesta in questa giornata verrà corrisposta la sola\nmaggiorazione straordinaria festiva più riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende con lavoro a turno organizzato secondo il modello 3x8x5, il\n6° turno straordinario sarà retribuito secondo le modalità previste nei\nrispettivi contratti di provenienza per l'intera vigenza contrattuale. Il\nlavoro straordinario effettuato in orario destinato alla pausa pranzo verrà\nretribuito secondo i contratti di provenienza per l'intera vigenza\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme riguardanti i dipendenti delle Autorità Portuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni ora di lavoro supplementare\u002Fstraordinario prestata è corrisposto\nun compenso pari ad un'ora base maggiorata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del 22%; 25% con decorrenza dall’1.1.2010 per lavoro straordinario\nferiale diurno,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-del 35%; 38% con decorrenza dall’1.1.2010 per lavoro straordinario\nnotturno o festivo o domenicale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considera lavoro notturno quello decorrente dopo le ore 20 e sino\nall'inizio del primo turno del giorno successivo (ovvero, in caso di lavoro\ngiornaliero, sino alle ore 6 del giorno successivo); si considera lavoro\nfestivo quello compiuto nelle giornate di domenica e nei giorni dichiarati\nfestivi dalle vigenti disposizioni legislative, nonché nella festa del Santo\nPatrono della città.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo convenzionale dell'ora base è determinato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>minimo mensile conglobato + scatti in godimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(fino ad un massimo di 5) (*) + i soli importi ad personam\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riconosciuti al personale interessato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(di cui alla tabella “personale delle A.P.” - all. art. 15)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-------------------------------------------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>divisore orario contrattuale (di cui all’art. 18)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.3.2005 sono considerati tutti gli scatti in godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori delle Autorità Portuali appartenenti alla categoria quadri\ne per quelli inquadrati al primo livello si richiama in materia di prestazioni\nstraordinarie quanto pattuito all’art. 15 al punto “Norme e note relative\nalla retribuzione del personale delle A.P.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8.1. - Richiamo ad accordi interconfederali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si recepiscono i contenuti dell'accordo interconfederale 28.06.2011,\nratificato il 21.09.2011 ed in particolare si fa richiamo alle previsioni di\ncui al punto 7) del citato accordo al fine della gestione di situazioni di\ncrisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo\neconomico ed occupazionale dell'impresa, fermo restando in materia di\norganizzazione del lavoro quanto previsto al penultimo comma dell'art. 52 del\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si recepiscono altresì gli altri accordi interconfederali menzionati\nall'art. 52, sottoscritti dalle Confederazioni alle quali aderiscono le\nassociazioni datoriali e cui appartengono le OO.SS. stipulanti il presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 9 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSECUTVESUNDAYS_trigger\">\u003Cp>1.Salvo le eccezioni di legge, il riposo settimanale cade normalmente di\ndomenica con distribuzione delle prestazioni su 5 o 6 giorni; in ogni caso non\nsi potranno realizzare sequenze ininterrotte di giorni effettivamente lavorati\nsuperiori a 10. Tale disposizione non costituisce una deroga alla\nobbligatorietà di effettuare comunque due giorni di riposo settimanale in un\narco di 14 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.Qualora il lavoro sia organizzato con programmazione della turnistica per\nl'intero arco delle 24 ore su base multiperiodale per i lavoratori destinati al\nlavoro domenicale sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il\ngiorno fissato per il riposo sostitutivo e la prestazione domenicale sarà\ncompensata, così come previsto dall'art. 7 (*), alla voce “maggiorazione\nordinaria in giorno festivo con riposo sostitutivo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.Qualora in aziende\u002Fenti (o loro reparti) con attività senza\nprogrammazione della turnistica su base multiperiodale si intenda utilizzare un\nlavoratore in orario ordinario di domenica questo sarà possibile purché:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ne venga data notizia con minimo due giorni di preavviso, quindi almeno\nentro la fine del turno di pertinenza del giovedì precedente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il totale delle prestazioni settimanali non ecceda quelle previste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione effettuata di domenica sarà retribuita come previsto\ndall'art. 7 (*), alla voce maggiorazione ordinaria in giorno festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Non si potrà richiedere al lavoratore l'utilizzo per più di 26 domeniche\nsu base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti delle A.P. si fa riferimento all’art. 7.1.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 10 - Giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale\nsostitutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le festività nazionali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)anniversario della liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)festa del lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Giorno successivo alla Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)2 giugno (ai sensi della legge n. 336\u002F2000)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)Santo Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)Santo Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10)Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'Azienda\u002FEnte presso la quale il\nlavoratore presta la sua opera o qualora non prevista\u002Findividuata altra\ngiornata individuata territorialmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora una delle festività di cui ai punti b) e c), coincidesse con la\ndomenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico\nmensile, una giornata di retribuzione. Il trattamento di cui sopra è dovuto\nper il giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle\nlettere b) e c), anche a coloro che lavorino di domenica, godendo il riposo\nsostitutivo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto\nalcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo\nsostitutivo. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito\ncon l'osservanza delle norme dell'art. 9 (Riposo settimanale). Il lavoro nelle\nfestività indicate nelle lettere b) e c) è compensato col trattamento\neconomico previsto per le giornate festive di cui all'art. 8 (lavoro\nstraordinario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977 restano\nin vigore le norme previste a tal riguardo dai CCNL di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è\nspostata alla domenica, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per\nle festività che coincidono con la domenica. In alternativa della\ncorresponsione del trattamento economico di cui al secondo comma del presente\narticolo, l'Azienda\u002FEnte, previa intesa con la R.S.U.\u002FR.S.A. o in mancanza con\nle OO.SS. territoriali, potrà riconoscere un giorno di festività\nsostitutiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 11 - Ferie dipendenti imprese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuite pari a 4 settimane e 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono compensate con il seguente trattamento economico: minimo\nconglobato, aumenti periodici d'anzianità, eventuale superminimo e\u002Fo ad\npersonam, E.D.R., indennità di funzione quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario\nnell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie saranno utilizzate in modo scaglionato nel corso dell'anno, tenendo\nin considerazione le esigenze di carattere tecnico-organizzativo e produttivo\nsecondo intese tra Azienda e R.S.U.\u002FR.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori impegnati nelle operazioni portuali, nel periodo 1° maggio\n- 31 ottobre, le ferie non potranno eccedere le due settimane consecutive,\nsalvo diverso accordo tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore\nai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.3.2005 la malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie\ninterrompe il periodo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Il lavoratore che alla data di sottoscrizione del “Protocollo d'intesa”\ndel 27.07.00 avrà già maturato un numero di ferie superiore li manterrà ad\npersonam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Nelle aziende provenienti da contratto FISE, ai lavoratori a cui viene\nmantenuto a titolo “ad personam non riassorbibile” un monte ferie annuo di\n30 giorni, lo stesso si intende comprensivo delle festività soppresse, a norma\ndell'articolo 16 CCNL 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11.1. - Ferie personale Autorità Portuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente matura per ogni anno di servizio un periodo di ferie di 20\ngiorni (4 settimane), al quale non può rinunziare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre i 10 anni di servizio compete un periodo pari a 25 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre i 15 anni di servizio compete un periodo pari a 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario\nnell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ente predispone turni di ferie del personale dipendente in modo da\nassicurare la regolarità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie possono essere rinviate o interrotte in caso di ricovero\nospedaliero o per esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dell'anno solare di assunzione, al lavoratore compete un periodo\ndi ferie proporzionale al servizio prestato nell'anno stesso, a tal fine le\neventuali frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono considerate come mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante le ferie il dipendente percepisce il seguente trattamento\neconomico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo tabellare conglobato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti biennali di anzianità in godimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- EDR (€ 10,33 mensili)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- secondo elemento per il solo personale della categoria quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e per quello di primo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ai dipendenti in servizio alla data del 30.6.2000 competono altresì gli\nimporti ad personam attribuiti ai sensi di norma specifica (vedi tabella\n“personale delle A.P.” - all. art. 15).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre al trattamento economico di cui al comma precedente, a tutto il\npersonale inquadrato dal settimo al secondo livello compete anche, per i giorni\ndi ferie corrispondenti a giorni lavorativi, un compenso di € 0,46 per le ore\nlavorative previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.3.2005 la malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie\ninterrompe il periodo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale valida sino al 28.2.2005:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I giorni di accertata e documentata infermità, protratta per più di 5\ngiornate, intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve\nimmediatamente denunciare alla Autorità Portuale, dovranno almeno per la prima\nvolta dall'ente stesso non essere computati nella durata delle ferie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRAINING_trigger\">\u003Ch3>Art. 12 - Formazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono l'importanza della formazione\u002Faddestramento\nprofessionale, oltreché in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (ai sensi\ndell'art. 6 D.lgs. n. 272\u002F99 o dell'art. 22 D.lgs. 626\u002F94), anche al fine della\npreparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli\neffettivi fabbisogni aziendali, a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-consentire ai lavoratori delle imprese e delle S.T.O. A.P. di acquisire\nconoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze aziendali,\nderivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative ovvero da\nriorganizzazioni interne e da mobilità professionale che li coinvolgano\ndirettamente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento dei lavoratori\nsuddetti onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza\nprofessionale rispetto ai ruoli già ricoperti o da ricoprire in funzione delle\nnecessità aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-essere occasione di miglioramento dei singoli apporti professionali, dei\ncomportamenti per il funzionamento interno aziendale, per le relazioni\ninterfunzionali e con l'esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la\ncompatibilità dei costi e le esigenze\u002Fpossibilità di ogni impresa e di ogni\nA.P., la individuazione di interventi\u002Fcorsi o programmi formativi, interni e\u002Fo\nesterni - anche interaziendali -, è rimessa alle determinazioni del-\nl'impresa\u002Fente, previo esame su richiesta della R.S.U.\u002FR.S.A. ovvero delle\nOO.SS. territoriali stipulanti, che potranno fornire le proprie valutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito si prevedrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali,\ncomunitarie, ecc.) in grado di coprire almeno il 50% dei costi relativi agli\ninterventi formativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità di svolgimento degli interventi formativi, modalità e criteri di\npartecipazione agli stessi da parte dei lavoratori interessati, che siano\ncomunque compatibili con le normali attività assicurate rispettivamente\ndall'impresa e dall'A.P. La partecipazione contemporanea dei lavoratori non\npotrà superare il 5% dell'organico dell'impresa\u002Fente, salvo migliori\nopportunità offerte dalle compatibilità organizzative e produttive\u002Fdi\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfundtxt\">\u003Cp>Gli eventuali piani formativi che richiederanno l'intervento della\nFondazione per la formazione continua, di cui al punto 26 e secondo le\nprevisioni del punto 27 del \"Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione\" del\ndic. 98-febb. 99, saranno concordati tra le parti a livello aziendale o\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in\noccasione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)della costituzione del rapporto di lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)del cambiamento di mansione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di\nnuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da\npersona esperta e sul luogo di lavoro senza oneri per il lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dei lavoratori viene periodicamente ripetuta in relazione alla\nevoluzione dei rischi, alla insorgenza di nuovi rischi e ogni qualvolta vengano\nintrodotte innovazioni tecnologiche e\u002Fo organizzative; il datore di lavoro\npredisporrà, nelle forme previste dalla legge, percorsi formativi finalizzati\nalla informazione ed addestramento dei lavoratori coinvolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetytraining\">\u003Cp>Il contenuto della formazione deve essere chiaro e comprensibile per i\nlavoratori e deve consentir loro di acquisire le conoscenze e competenze in\nmateria di salute e sicurezza sul lavoro necessarie all'espletamento delle\nmansioni loro assegnate. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati essa\navviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata\nnel percorso formativo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, in azienda o per il tramite\ndi specifici centri abilitati alla formazione che rilasciano idonea\ncertificazione, un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico in\nrelazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della formazione verrà rilasciata apposita certificazione o\nattestato di partecipazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abrogato (vedasi D.lgs. n. 297 del 19.12.2000, art. 8, comma 1, lettera\ng)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-support_disabilities\">\u003Ch3>Art. 14 - Collocamento obbligatorio disabili e persone svantaggiate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l'inserimento dei lavoratori disabili valgono le norme\ndi legge (L. n. 68\u002F99) e le relative istruzioni e circolari ministeriali e il\nD.P.R. n. 333\u002F2000.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO E T.F.R.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Trattamento economico tabellare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene un aumento mensile a regime sul 4° livello professionale pari\nad € 105,00 lordi (di cui € 20,00 a titolo di E.D.R.), così\ndistribuito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F1\u002F2014: € 20,00 sul minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F10\u002F2014: € 20,00 sul minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F1\u002F2015: € 20,00 sul minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F7\u002F2015: € 20,00 a titolo di EDR (elemento distinto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della retribuzione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F12\u002F2015: € 25,00 sul minimo conglobato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seconda dei livelli professionali, le tranche di aumenti lordi saranno\npertanto pari ad euro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"678\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"152\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"87\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F1\u002F2014\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sul minimo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F10\u002F2014\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sul minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F1\u002F2015\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">sul minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F7\u002F2015 EDR\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F12\u002F2015 sul\n        minimo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri “A” A.P.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri\n        “B” A.P.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">27,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri impr.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,49\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,49\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,49\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,11\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"152\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1° Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2°\n        Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3°\n        Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4°\n        Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5°\n        Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6°\n        Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"152\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7°\n        Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo per E.D.R. verrà riconosciuto su tredici (13) mensilità. Tale\nimporto sino alla data del 31.12.2015 non avrà incidenza su qualsiasi altro\nistituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte economica accordo 15.12.2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>B1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1\u002F1\u002F2016 i minimi tabellari conglobati sono incrementati\ndell’importo E.D.R. di € 20,00 mensili (uguale per tutti i livelli) ed\nassumono i sottostanti valori; conseguentemente dalla stessa data detto E.D.R.\nviene soppresso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro “A” A.P.: € 2.458,53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro “B” A.P.: € 2.230,46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro imprese: € 2.185,38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1° Livello: € 2.043,60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2° Livello: € 1.904,08\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello: € 1.761,16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Livello: € 1.654,96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello: € 1.561,92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello: € 1.490,22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7° Livello: € 1.338,83\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene riconosciuto un incremento mensile a regime sul quarto livello\nprofessionale pari ad € 80,00 lordi, di cui € 10,00 a titolo di EDR\n(elemento distinto della retribuzione), con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F12\u002F2016: € 20,00 sul minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F7\u002F2017: € 25,00 sul minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F7\u002F2018: € 25,00 sul minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F9\u002F2018: € 10,00 a titolo di EDR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto EDR, uguale per tutti i livelli, sarà erogato per tredici\nmensilità e non avrà incidenza su qualsiasi altro istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>A seconda dei livelli professionali, le tranche di aumenti lordi sul minimo\nconglobato saranno pertanto pari ad euro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 6pt\" width=\"489\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"157\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u002F12\u002F2016\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u002F7\u002F2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u002F7\u002F2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri imprese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti delle Autorità Portuali la prima tranche di aumento sul\nminimo conglobato decorrerà dal 1° settembre 2016; la seconda tranche\ndecorrerà dal 1° dicembre 2016; la terza tranche dal 1° luglio 2018. Per i\nquadri delle A.P. le tre tranches avranno i seguenti importi: quadro A prima\ntranche € 29,83; seconda e terza tranche € 37,29; quadro B prima tranche\n€ 27,04; seconda e terza tranche € 33,80.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevenire scostamenti significativi si concorda tra le parti di\nprocedere a giugno 2018 ad una condivisa verifica tra inflazione prevista e\ninflazione reale registrata nel biennio 2016\u002F17. Tale verifica costituirà\nelemento valutativo per determinazioni future circa l'importo a titolo di EDR\ndi € 10,00 riconosciuto dall’1\u002F9\u002F2018, nonché per la trattativa su parte\neconomica relativa al successivo rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme e note relative alla retribuzione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle Autorità Portuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) II elemento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Personale impiegatizio di 1° livello: il II elemento del personale\nappartenente al 1° livello è determinato in € 194,29 mensili; dal 1.7.2009\nsarà di € 210,00 e dall’1.1.2010 sarà di € 225,00, da erogarsi per 14\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il II elemento costituisce corrispettivo - forfettariamente erogato - per le\nprestazioni di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario e supplementare fino al limite delle 150 ore annue,\nnon frazionabili, rese in orario diurno non festivo né domenicale (o settima\nprestazione), ma compresa la disponibilità al lavoro straordinario e\nsupplementare anche discontinuo nell'arco dell'orario diurno da Lunedì a\nSabato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compenso per maggiorazioni lavoro a turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disagio per eventuale lavoro con pioggia. Le ore straordinarie e\nsupplementari prestate in orario notturno, nei giorni festivi, ivi compresa la\ndomenica e la settima prestazione, sono pagate in aggiunta al secondo\nelemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Personale categoria Quadri: il II elemento del personale appartenente alla\ncategoria Quadri, da erogarsi per 14 mensilità, è determinato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sino al 31.12.2009:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Q.A.: € 323,82\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Q.B.: € 264,95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dall’1.1.2010:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Q.A.: € 360,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Q.B.: € 300,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il II elemento riconosciuto al personale “quadro” costituisce\ncorrispettivo - forfettariamente erogato - per le prestazioni di seguito\nindicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-lavoro straordinario e supplementare fino al limite delle 250 ore annue non\nfrazionabili, ivi compresa la disponibilità al lavoro straordinario e\nsupplementare anche discontinuo nell'arco delle 24 ore esclusa la domenica e\nsettima prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-compenso per maggiorazione lavoro a turni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disagio per eventuale lavoro con pioggia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Indennità di funzione quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i quadri l'indennità di funzione è determinata nei seguenti importi da\nerogarsi per quattordici mensilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Q.A.: € 120,00; dall’1.7.2010: € 150,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Q.B.: € 70,00; dall’1.7.2010: € 100,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C) E.D.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma la corresponsione dell'importo di € 10,33 per 13 mensilità a\ntitolo di E.D.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per memoria vedasi “norme transitorie ad esaurimento”, di cui al punto\nc) art. 15, - norme e note relative alla retribuzione del personale delle A.P.\n- del CCNL 2000-2004, da mantenersi esclusivamente al personale indicato\nespressamente in detto punto c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a chiarimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i quadri ed il personale di 1° livello delle Autorità Portuali,\niscritti all'INPDAP e destinatari del trattamento pensionistico retributivo di\ncui all'art. 1, comma 13 della L. n. 335\u002F95, i riconoscimenti economici “ad\npersonam” corrisposti agli stessi dall'Ente per l'espletamento di mansioni\nche rientrino tra i compiti esclusivi pertinenti al ruolo ricoperto, alle\nconnesse responsabilità ed aventi requisiti di fissità e continuità\nstabiliti dall'art. 15 della Legge n. 1077\u002F1959, concorrono alla formazione\ndella quota A di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del D.lgs. n.\n503\u002F92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità (scatti d'anzianità)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A. Dipendenti delle imprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.3.2005 per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa\nazienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale\nfacente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di\nmerito, i lavoratori hanno diritto ad un aumento della retribuzione mensile\nnelle seguenti misure, per un massimo di 5 bienni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadri: € 34,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° livello: € 31,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° livello: € 29,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° livello: € 27,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4° livello: € 26,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5° livello: € 24,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6° livello: € 23,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente conserva il numero e l'importo degli scatti d'anzianità\nfruiti al 28.2.2005; detti scatti concorrono alla formazione del numero massimo\ndi cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito. In caso di passaggio di livello il\nlavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a maturare\ngli ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali necessari al\nraggiungimento di quanto previsto al punto 1 (cinque scatti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici di\nanzianità saranno corrisposti con la retribuzione del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli assunti anticipatamente al 1.1.80 rimangono in vigore le condizioni\ncontrattuali di miglior favore esistenti alla data del 30.6.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B. Scatti biennali d'anzianità dipendenti di Autorità Portuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’1.3.2005 al dipendente, per ogni biennio di servizio prestato, spetta\nun aumento periodico che è del seguente importo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadro A: € 47,57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadro B: € 43,49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° livello: € 39,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° livello: € 32,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° livello: € 31,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4° livello: € 29,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5° livello: € 28,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6° livello: € 27,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i nuovi assunti e per coloro che non possiedono aumenti biennali il\nprimo scatto d'anzianità maturerà al compimento del terzo biennio dalla data\ndi assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di scatti è stabilito in 5. Il dipendente conserva il\nnumero e l'importo degli scatti d'anzianità fruiti al 28.2.2005; detti scatti\nconcorrono alla formazione del numero massimo di cui al precedente comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli\nscatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. La frazione di\nbiennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti\ndella maturazione del successivo scatto di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle scadenze biennali successive alla maturazione del numero massimo di\naumenti biennali attribuiti si rivalutano, iniziandosi dal primo, gli importi\ndegli aumenti periodici sulla base del livello professionale di appartenenza\nalle singole scadenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per memoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la corrispondenza tra i livelli sopra indicati e quelli applicati sino\nal 30.6.2000 vedasi quanto pattuito in punto applicazione nuovi minimi e\ncorresponsione una tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA AD ESAURIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il dipendente che alla data del 30.6.2000 sia stato inquadrato al nono\nlivello Q. (ex CCNL 29.10.96) ed abbia diritto alla successiva maturazione di\nscatti d'anzianità gli stessi saranno attribuiti assumendo convenzionalmente\nl'importo di € 47,57.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 17 - Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore competono due mensilità aggiuntive - 13a e 14a - da\ncorrispondersi rispettivamente la 13a nel mese di dicembre e la 14a nel mese di\ngiugno di ogni anno, costituite da un importo pari a : minimo conglobato +\naumenti periodici (scatti) di anzianità in godimento nei suddetti mesi + altri\neventuali elementi retributivi in godimento che risultino spettanti in base a\nquanto specificamente previsto nei CCNL di provenienza applicati alla data del\n30.6.2000 rispettivamente nelle imprese e nelle Autorità Portuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mensilità aggiuntive competono proporzionalmente all'effettivo servizio\nprestato durante i dodici mesi precedenti l'erogazione, in ragione di\ndodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non\nsaranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai\n15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova seguito da conferma in servizio è considerato utile per\nil calcolo dei dodicesimi di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13a e 14a saranno proporzionalmente ridotte per i periodi di assenza per\nmalattia e infortunio non professionale nei casi in cui è prevista la\nriduzione della retribuzione ai sensi dell'art. 21 (Trattamento malattia e\ninfortunio non sul lavoro).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Divisori orario e giornaliero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota oraria di retribuzione è fissata convenzionalmente nella misura di\n1\u002F168 della retribuzione mensile, essa diviene 1\u002F167 dall'1.12.2012; la quota\ngiornaliera è 1\u002F26 della retribuzione mensile, e dal 1.12.2008 diviene 1\u002F22\nper i soli lavoratori che operano normalmente su 5 giorni settimanali. Sono\nfatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore entro 6 giorni dalla\nfine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno concordate in\nsede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un\nfoglio paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente\nspecificati: la ragione sociale dell'Azienda\u002FEnte, il nome e cognome del\nlavoratore, categoria di inquadramento, il periodo di paga cui la retribuzione\nsi riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione, l'elencazione delle\ntrattenute e l'indicazione delle ferie ed eventuali R.O.L. utilizzati e\nresidui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della\nretribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della\nretribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso\ndella quietanza per la somma corrisposta. Nel caso in cui l'Azienda\u002FEnte\nritardi il pagamento delle competenze di cui sopra di oltre 15 giorni,\ndecorreranno a favore del lavoratore gli interessi di mora nella misura del 2%\nin più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data di scadenza\ndel pagamento. Nel caso predetto di ritardo il lavoratore potrà risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione ed\nall'indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata\nsul foglio paga o prospetto equivalente, dovrà essere presentato\ntempestivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro 1 anno\ndal giorno del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 20 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla Legge 29 maggio 1982,\nn. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione annuale utile ai fini del computo di detto trattamento è\ncostituita, con esclusione comunque di quanto corrisposto a titolo di compenso\nper lavoro straordinario, dalle seguenti voci retributive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- minimo conglobato,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aumenti periodici (scatti) di anzianità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- E.D.R. + ad personam (salvo diversa originaria pattuizione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tredicesima e quattordicesima mensilità,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- altre voci retributive, come indicate e computate a questo titolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>MALATTIE, INFORTUNI, ASSENZE E PERMESSI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato\nimpedimento, deve essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro di norma\nentro 2 ore prima dell'inizio della prestazione della giornata in cui si\nverifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, l'assenza verrà\nconsiderata non giustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire al datore di lavoro\nnei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il\ncertificato medico attestante la malattia o infortunio non sul lavoro, salvo il\ncaso di giustificato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate in regime di day hospital sono equiparate a giorni di ricovero\nospedaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo\ngiorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e\ndalle ore 17.00 alle ore 19.00 (ai sensi D.M. 15.7.86) per consentire il\ncontrollo dello stato di malattia. Sono fatte salve le eventuali documentate\nnecessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo e in tali casi\nil lavoratore darà preventiva informazione al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non\nsia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce\norarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento\neconomico contrattuale di malattia e infortunio non sul lavoro secondo quanto\nprevisto dalle vigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di\nreperibilità è considerato assente non giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia\no infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato al datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di attività\nlavorativa, durante l'assenza per malattia. In caso di interruzione del\nservizio dovuto a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 15 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conservazione del posto cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si\nraggiunga il limite predetto anche con più malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Cp>Il lavoratore non in prova, ha diritto all'intera retribuzione (così come\nprevista nei rispettivi CCNL di provenienza) per i primi 9 mesi e metà di essa\nper i successivi 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raggiunto il limite di conservazione del posto, il datore di lavoro potrà\nrisolvere il contratto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento\nprevisto dal presente contratto per il licenziamento, compresa l'indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio non sul lavoro,\noltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio,\negli può risolvere il rapporto con diritto al solo TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del\nposto il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta prima di detta\nscadenza, di un periodo di aspettativa della durata di quattro mesi durante i\nquali non decorrerà retribuzione né decorrenza di anzianità a nessun\nistituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro anticiperà il trattamento a carico degli istituti\nassicurativi, ove previsto, a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segue art. 21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.Le parti stipulanti il CCNL lavoratori dei porti, nel riaffermare gli\nobblighi di sorveglianza sanitaria in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro\nprevisti dalle vigenti disposizioni di legge, riconoscono che livelli\nsignificativi di ripetute assenze per malattia o infortunio non sul lavoro\nsuperiori al 4% rispetto alle ore lavorative, siano tra le cause che\ndeterminano ricadute negative sulla organizzazione del lavoro, sulla\nproduttività, sulla efficienza e la competitività delle aziende\u002Fenti e\nconvengono quindi che la diminuzione di detto fenomeno da riscontrarsi\naziendalmente, rientra tra gli obiettivi della loro azione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le parti ritengono che la verifica congiunta del fenomeno deve\nessere effettuata a livello aziendale e in ordine al contenimento dello stesso\nfenomeno determinano di pervenire ad un accordo tra la direzione\ndell'azienda\u002Fente e la RSU o le RSA, assistite dalle segreterie territoriali\ndelle OO.SS. stipulanti, ovvero in mancanza di RSU\u002FRSA, direttamente con le\nsegreterie territoriali delle predette OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II.Le azioni atte a contenere tali assenze devono agire nell'ambito di\nelementi retributivi riconosciuti aziendalmente in base a quanto previsto dal\ncomma 4 dell'art. 52 del presente CCNL; oppure in mancanza di tali elementi si\nagirà fino a capienza sull'elemento retributivo di garanzia o in subordine su\naltri elementi retributivi diversi da quelli fissati dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III.A titolo esemplificativo, le parti ritengono che ad ogni incremento\nindividuale di assenze riscontrate durante ogni anno (1 gennaio - 31 dicembre)\nper malattia o infortunio non sul lavoro per periodi non superiori a 5 giorni\nconsecutivi e per un numero di eventi superiore a 3, debba corrispondere un\nmeccanismo di decremento della retribuzione accessoria sopra indicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV.Sono esclusi dalla applicazione del presente istituto le assenze dovute a\nricovero ospedaliero, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a\nforme di sclerosi degenerativa (multipla, SLA), ovvero a gravi malattie\ncardiocircolatorie, nonché alla emodialisi ed ai trattamenti terapeutici\nricorrenti connessi alle suddette patologie, fruiti presso enti ospedalieri o\nstrutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione. Sono\naltresì escluse le assenze per malattia insorte durante la gravidanza\nsuccessivamente alla certificazione stessa. A tali fini il lavoratore fornirà\nal datore di lavoro le dovute informazioni che dovranno essere trattate nel\nrispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V.Il 50% delle somme non spese dalla azienda\u002Fente per effetto\ndell'applicazione della norma in argomento verrà, previo accordo con la\nRSU\u002FRSA e le OO.SS. territoriali, utilizzato dalla azienda\u002Fente al fine di\nrealizzare interventi nel campo della formazione, e\u002Fo welfare aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI.In caso di mancato accordo aziendale entro 90 giorni dalla attivazione\ndel primo confronto tra azienda\u002Fente e RSU\u002FRSA, la questione verrà rimessa a\nlivello nazionale alle determinazioni delle parti stipulanti il presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria ad esaurimento: per i dipendenti delle Autorità Portuali\nin servizio alla data del 30.6.2000 restano in vigore i maggiori periodi di\ncomporto e relativo trattamento economico di cui all'articolo 16 del CCNL\n29.10.1996, fatta esclusione del c. 10 dello stesso art. 16 per il personale\nnon turnista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività\nlavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio\nsuperiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto\nsoccorso ed effettuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore sarà conservato il posto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata dal rilascio\ndel certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyprovisions\">\u003Cp>Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il\nlavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà\npossibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa,\nanche di livello inferiore, compatibili con le esigenze aziendali, conservando\nla retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all'atto\ndell'infortunio\u002Fmalattia professionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Circa il trattamento economico e sua durata in caso di infortunio sul lavoro\no malattia professionale per quanto concerne le imprese il personale delle\nstesse avrà diritto a percepire una integrazione del trattamento erogato\ndall'istituto assicuratore fino alla intera retribuzione netta per tutto il\nperiodo di cui alla precedente lettera b); per quanto concerne le A.P. resta in\nvigore il 2° comma dell'art. 17 CCNL ASSOPORTI 29.10.96.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi\nper la conservazione del posto ai quali fa riferimento il comma precedente, è\nutile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima e\nquattordicesima, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assente per malattia professionale o infortunio non sarà\nconsiderato assente ingiustificato ai soli effetti dei provvedimenti\ndisciplinari ove non presente all'atto della visita domiciliare di controllo\neffettuata dall'INAIL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 23 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio, compete ai lavoratori un periodo di congedo di 15\ngiorni continuativi di calendario, durante il quale il lavoratore è\nconsiderato a tutti gli effetti in attività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta del lavoratore il periodo di congedo matrimoniale potrà essere\nposticipato in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio, purché\nil lavoratore ne dia comunicazione, indicandone il periodo di fruizione entro\nil termine massimo di 12 mesi dalla data in cui abbia contratto matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né\npotrà essere computato sul periodo di preavviso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo è compensato con la normale retribuzione e con la deduzione di\nquanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall'Istituto nazionale della\nprevidenza sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore di norma un mese\nprima dal suo inizio. Il giorno in cui il lavoratore contrae il matrimonio su\nrichiesta del lavoratore, non necessariamente deve essere all'interno dell'arco\ntemporale dei 15 giorni di congedo previsti, salvo diverso accordo con il\ndatore di lavoro e salvo quanto previsto dal sopraccitato comma 1bis.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKFAM_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 - Tutela della maternità e della paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di maternità è disciplinato dalle leggi vigenti in materia\n(Decreto Legislativo n. 151\u002F2001 e s.m.i.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,\nesclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità aggiuntive, salvo\nesistenti condizioni di miglior favore derivanti da contrattazione\ncollettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) dovrà\nessere presentata al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità\ncon preavviso non inferiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle dipendenti delle Autorità Portuali durante il periodo di assenza\nobbligatoria e per il primo mese della eventuale assenza facoltativa verrà\nriconosciuta la normale retribuzione, integrando il trattamento di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La chiamata alle armi per obblighi di leva, ovvero sostitutivo degli\nobblighi di leva, e il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro\ne il lavoratore in entrambi i casi, conserva, per tutta la durata del servizio\nmilitare il posto con maturazione della anzianità agli effetti del preavviso,\ndella anzianità per aumenti biennali e al fine del calcolo di rivalutazione\ndel trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore, all'atto della chiamata o del richiamo risolve il rapporto\ndi lavoro, ha diritto alle indennità che gli competono a norma delle vigenti\ndisposizioni, ma, come non ricorre l'obbligo del preavviso, così non ricorre\nil diritto alla relativa indennità sostitutiva. Esaurito il servizio militare,\nil lavoratore deve ripresentarsi al datore di lavoro nel termine di 30 giorni:\nin difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza\nmaggiore, verrà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia, denunziata entro i suddetti 30 giorni, il congedato ha\ndiritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall' art. 21\n(Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La copia del foglio matricolare dello stato di servizio o del congedo\nprovvisorio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle\nnorme contenute nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme stabilite con il presente articolo s'intendono completate con\nquelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo\nalle armi, con particolare riferimento al trattamento economico spettante per\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive e non a\nricoprire cariche sindacali provinciali, regionali, nazionali è regolata dalle\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che abbia una anzianità di servizio non inferiore a tre anni,\nil datore di lavoro può concedere un periodo di aspettativa per malattia\n(oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21 (trattamento di\nmalattia e infortunio non sul lavoro) nella misura massima di sei mesi,\nprorogabile, per documentate ulteriori necessità di convalescenza, sino ad un\nmassimo di altri sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre che ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, il datore può\nconcedere al lavoratore che ne faccia richiesta per riconosciute necessità\npersonali e familiari una aspettativa, in relazione alla natura della\nnecessità, che ha motivato la richiesta stessa. Detti periodi di aspettativa\nnon potranno essere di norma superiori a sei mesi, salvo casi eccezionali che\nl'Azienda\u002FEnte potrà valutare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione né\nmaturazione di alcun effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Assenze e permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Le assenze, salvo giustificato impedimento, debbono essere comunicate dal\nlavoratore al datore di lavoro di norma entro 2 ore prima della sostituzione\ndel lavoratore ove l'organizzazione lo consenta; la giustificazione deve essere\nfornita entro il secondo giorno successivo a quello dall'inizio della assenza,\nsalvo casi di impedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza delle predette comunicazioni l'assenza verrà considerata\ningiustificata. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il datore di\nlavoro potrà consentire al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi\ndal lavoro per brevi permessi non retribuiti o recuperando le ore di assenza in\nregime di flessibilità non indennizzata concordandone le modalità con\nl'azienda\u002Fente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>b)La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di\ntre giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il\n2°grado, di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave\ninfermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente,\npurché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da\ncertificazione anagrafica (*). In alternativa nei casi di documentata grave\ninfermità il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di\nlavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i predetti eventi luttuosi che si verificano nel corso della prestazione\nlavorativa al lavoratore sarà concesso assentarsi immediatamente dal posto di\nlavoro con diritto alla intera retribuzione giornaliera in aggiunta a quanto\nprevisto dal precedente comma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>c)I rappresentanti dei lavoratori che sono componenti dei Comitati Portuali\ndelle Autorità Portuali, delle Commissioni Consultive locali di cui all'art.\n15 L. n. 84\u002F94, nonché dei Comitati di igiene e sicurezza di cui all'art. 7\nD.lgs. 272\u002F99 usufruiscono di permessi retribuiti per la partecipazione alle\nriunioni dei predetti organismi, qualora le riunioni si svolgano nell'orario di\nlavoro osservato dagli stessi lavoratori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Al lavoratore che ne faccia domanda l'Azienda\u002FEnte ha facoltà di\naccordare 12 ore anche frazionabili (non meno di un'ora) all'anno di permesso\nretribuito in caso di documentati esami clinici, visite ed interventi\nspecialistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo alle giornate di permesso per assistenza disabili di cui\nall'art. 33 comma 3 della L. 104\u002F1992 come modificato dall'art. 24 della L.\n183\u002F2010, si chiarisce che dette giornate, fatti salvi documentati casi\neccezionali, dovranno essere programmate tra azienda\u002Fente e lavoratore con\ncadenza mensile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria ad esaurimento: per i dipendenti delle A.P. in servizio\nalla data del 30.6.2000 viene mantenuto quanto previsto dal secondo alinea 1°\ncomma art. 29 CCNL 29.10.96, cioè fino a 5 gg. per grave lutto familiare\ncompreso l’assenza di cui al 2° comma del punto b) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Permessi per motivi di studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale,\nstatali parificate o legalmente riconosciute e, comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, corsi universitari con obbligo di frequenza\ndocumentata hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei\ncorsi e la preparazione agli esami e sono esonerati, dall'obbligo delle\nprestazioni straordinarie e durante i riposi settimanali. I suddetti lavoratori\npotranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti individuali nella\nmisura massima di 200 ore triennali, che potranno anche essere utilizzate in un\nsolo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare\ncomporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di\ncui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 5% del totale della forza\noccupata nell'unità produttiva nel limite del 5% avranno la precedenza quei\nlavoratori studenti impegnati a sostenere esami finali. I permessi verranno\nconcessi compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta al datore di\nlavoro, e produrre successivamente il certificato di iscrizione al corso e gli\nattestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale\nmassima del 5%, la Direzione dell'Azienda\u002FEnte e la R.S.U.\u002FR.S.A. fermo\nrestando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze\nespresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di\nservizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l’identificazione\ndei beneficiari dei permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti sono concesse 30 ore di permesso retribuito per la\npartecipazione agli esami finali annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori studenti universitari iscritti a corsi di laurea senza\nobbligo di frequenza, oltre a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori per\nla partecipazione agli esami, sono concesse sessanta ore massimo di permesso\nretribuito per il conseguimento della laurea triennale, ulteriori quaranta ore\nmassime di permesso retribuito per il conseguimento della laurea specialistica\no magistrale, oppure cento ore massime di permesso retribuito per il\nconseguimento della laurea magistrale a ciclo unico. Tali permessi potranno\nessere usufruiti, previa programmazione tra azienda\u002Fente e lavoratore studente,\ncon cadenza mensile durante tutta la durata del corso di studio, compresi\neventuali anni di fuori corso, a patto che il lavoratore risulti regolarmente\niscritto all'università.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONGEDI FORMATIVI NON RETRIBUITI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, saranno\nriconosciuti i benefici di cui agli articoli 5 e 6 della 53\u002F2000 (T.U.\n151\u002F2001); la percentuale dei lavoratori che potranno avvalersi sarà del 5%;\nquesti, previa domanda al datore di lavoro, con un preavviso di almeno trenta\ngiorni, potranno richiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un\nperiodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Donatori sangue ed organi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori donatori di sangue, emocomponenti sono concessi permessi\nretribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori donatori di organi e di midollo osseo compete l'indennità di\nmalattia per le giornate di effettiva degenza e di convalescenza come da\ndocumentazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze dovute a donazioni sangue, organi e midollo osseo, non sono\ncomputate nel limite massimo del periodo di malattia previsto dall'art. 21\n–comporto-. Dette assenze, che devono essere certificate da ente autorizzato\ndal Ministero della Salute e privo di finalità di lucro, devono\npreventivamente essere comunicate dal lavoratore all'azienda\u002Fente e possono non\nessere autorizzate unicamente nel caso di pregiudicazione della copertura dei\nservizi interessati; si intendono esclusi da questo vincolo i casi di emergenze\nche vedono la convocazione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Permessi ai volontari di protezione civile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente\ncertificato dalla Prefettura competente, o dall'autorità regionale ove\nprevisto, sulla base della legge 266\u002F91 e dell'Ordinanza 30 marzo 1989 del\nMinistero per il coordinamento della protezione civile è data facoltà agli\nappartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di\nrichiedere, al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio\nper il tempo necessario all'espletamento delle attività di soccorso ed\nassistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi, nonché per le\nattività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della\nrichiamata ordinanza. Allegata alla domanda di permesso, presentata al datore\ndi lavoro 24 ore prima della data dell'inizio del permesso stesso, i\nrichiedenti devono specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per\nprestare la propria opera di volontariato unitamente alla relativa attestazione\ndel gruppo di loro appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente,\nè tenuto ad esonerare, nei limiti del D.P.R. 616\u002F94, dal servizio i propri\ndipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento od\noperazioni di protezione civile, acquisendo - ad operazione conclusa - la\ncertificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del\ndipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo di effettivo impiego prestato e certificato ai sensi del\npresente articolo, il lavoratore conserva la retribuzione ed ogni altro\ntrattamento economico e previdenziale che il datore di lavoro avrà cura di\nrecuperare dal Fondo per la Protezione Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DOVERI DEL LAVORATORE; PROVVEDIMENTIDISCIPLINARI; PREAVVISO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi\nsuperiori o preposti, come previsto dalla organizzazione dell'Azienda\u002FEnte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nella\norganizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed\neducazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori ed i preposti\nimpronteranno i rapporti con i dipendenti ai sensi di collaborazione ed\nurbanità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle procedure\nprescritte per il controllo delle presenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Egli deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza,\nmantenere un contegno corretto verso l'utenza\u002Fclientela, osservare le\ndisposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai suoi\nsuperiori o preposti, avere cura dei locali e di tutto quanto è lui affidato,\nrispettare il regolamento, ove esista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve astenersi dal trattare affari per proprio conto o di\nterzi in concorrenza con l'Azienda\u002FEnte, deve astenersi dal prendere parte\ndiretta o indiretta ad appalti, imprese, servizi, forniture, concessioni, ad\naffari nei quali sia interessato l'Ente\u002F Azienda da cui dipende, nonché dal\nredigere, per conto di privati, atti o documenti che debbano essere sottoposti\nal giudizio o alla deliberazione dell'Ente\u002FAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deve altresì astenersi da attività che lo possano distrarre dal regolare\nadempimento delle proprie mansioni o possano in qualche modo non coincidere con\ni suoi doveri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il dipendente dell'ente non può esercitare attività o\nprofessione, né accettare cariche in Società costituite a fine di lucro,\nsenza autorizzazione dell'ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non deve dare ad estranei, o a chi non ne abbia diritto, notizie,\ninformazioni o comunicazioni relative all'organizzazione, metodi e servizi\ndell'Azienda\u002FEnte nonché relative ai provvedimenti ed operazioni\namministrative anche se non si tratti di atti riservati, dei quali sia venuto a\nconoscenza a causa del suo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non deve ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, per il disimpegno dei\npropri compiti e per l'esecuzione di atti d'ufficio. Il lavoratore è tenuto a\nrisarcire i danni derivanti all'Azienda\u002FEnte da violazioni di obblighi di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il lavoratore ha agito dietro un ordine, che era obbligato ad eseguire,\nè esente da responsabilità, ferma restando la responsabilità del superiore\nche ha impartito l'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è responsabile in ordine all'uso appropriato dei mezzi e\u002Fo\nattrezzature e\u002Fo impianti affidati per quanto attiene alla sicurezza ed alla\nfunzionalità degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore risponde, invece, se ha agito per delega del superiore. Il\nlavoratore, che nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, cagioni per\ndolo o colpa un danno a terzi, è personalmente obbligato a risarcirlo, ferme\nrestando le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni vigenti sulla\nprevenzione degli infortuni ed in materia di igiene sul lavoro ed a quelle\nparticolari prescritte in tali materie nell'ambito del porto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il personale addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi\nmeccanici, che nell'esercizio di tali attribuzioni cagioni danno all'A.P. o a\nterzi, è responsabile nei limiti della normativa di cui all'art. 1 della legge\n31.12.1962, n. 1833 e della legge 17.3.1975, n. 69.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti delle A.P. resta inoltre ferma la validità di disposizioni\ndi legge e\u002Fo amministrative vigenti in materia di responsabilità civile,\ncontabile ed amministrativa. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel\npresente articolo daranno luogo a provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le infrazioni disciplinari daranno luogo, a seconda della gravità,\nall’applicazione dei seguenti provvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)richiamo verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e\nsenza averlo sentito a sua difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso di richiamo verbale, la contestazione degli addebiti sarà\nfatta per iscritto con indicazione del termine entro cui il lavoratore potrà\npresentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore\na 5 giorni lavorativi dal ricevimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche\nverbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante della\norganizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato\nal lavoratore con lettera raccomandata, anche a mano, entro 10 giorni dalla\nscadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue\ngiustificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione del provvedimento disciplinare, salvo per il caso di\nrichiamo verbale, dovrà essere comunicata per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni sarà\ndestinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso\nun anno dalla loro comminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ricorso in arbitrato, qualora il lavoratore vinca il ricorso e la\nsanzione venga annullata (non derubricata a sanzione di minore entità), le\nspese sostenute saranno comunque a carico della azienda\u002Fente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il\nlavoratore che, a titolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza\ngiustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo\na quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento\ngiustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne\nanticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute\noppure le esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per disattenzione o negligenza guasti il materiale, o la merce che deve\ntrasportare\u002Fmovimentare o che ha in consegna, oppure non avverta subito\nl'Azienda\u002FEnte degli eventuali guasti verificatisi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità\nnell'andamento del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e sull'igiene\ndel lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato\ncon apposito cartello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)esegua in luoghi di pertinenza aziendale lavori di lieve entità per conto\nproprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di\nmateriale aziendale, con uso di attrezzature della Azienda\u002FEnte stessa\u002Fo; fuori\ndella Azienda\u002FEnte compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza\ndell'Azienda\u002FEnte stessa\u002Fo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela ed il\npubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto e del\nregolamento interno o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla\ndisciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la\nmulta e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di recidiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la sospensione può essere inflitta al lavoratore che ad\nesempio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si assenti, simulando malattia o, con sotterfugi, si sottragga agli\nobblighi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle\npersone, agli strumenti, alle attrezzature o alle macchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-si presenti al lavoro, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;\ncompia abuso in ordine ai rimborsi spese per trasferta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fuori della Azienda\u002FEnte compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza\ndell'Azienda\u002FEnte stessa\u002Fo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-persista a commettere mancanze punite con la multa, entro il trimestre, per\ntre volte, si assenti dal servizio senza giustificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta,\nforaggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili o pericolose\nin genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze\nspeciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere\napplicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non\ntrovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) e b) dell'articolo\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Licenziamenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Licenziamento con preavviso (art. 3, L. n. 604\u002F66 - licenziamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per giustificato motivo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla\ndisciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di\nquelle contemplate nell'art. precedente, non siano così gravi da rendere\napplicabile la sanzione di cui alla lettera B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)gravi atti di insubordinazione o per incitamento ad insubordinazione\ngrave;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a bis) diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto\nall'interno dell'Azienda\u002FEnte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed alle\nstrutture dell'Azienda\u002FEnte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)reiterato, scorretto comportamento in servizio da cui consegua un\nrilevante danno economico e\u002Fo all'immagine dell'Azienda\u002FEnte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nella Azienda\u002FEnte\nper conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale\ndell'Azienda\u002FEnte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)rissa in Azienda\u002FEnte fuori dalle aree e dai reparti operativi o dagli\nuffici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano\nspecificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori\ndei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi o assenze\ningiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle\nfestività o alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza\npassata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)abuso delle norme relative al trattamento di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente\nquando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui all'art.\nprecedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 (Provvedimenti\ndisciplinari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Licenziamento senza preavviso (art. 1, L. n. 604\u002F66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e art. 2119 c.c. - licenziamento per giusta causa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla Azienda\u002FEnte\ngrave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo\nsvolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono reato a termine di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)furto nell'Azienda\u002FEnte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) trafugamento di materiale, apparecchiature\u002Futensili\u002Fimpianti o di\ndocumenti riservati dell'Azienda\u002FEnte ed equivalenti violazioni dei segreti\nd'ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)danneggiamento volontario al materiale, alle attrezzature, ai mezzi ed\nalle strutture aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque\ncompimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)violazione del divieto di fumo posto da norme a tutela della sicurezza sui\nposti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori nella Azienda\u002FEnte\nper conto proprio o di terzi, di non lieve entità e\u002Fo con l'impiego di\nmateriale dell'Azienda\u002FEnte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra\nalterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle\ntrasferte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)rissa in Azienda\u002FEnte all'interno delle aree e dei reparti operativi o\ndegli uffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Sospensione cautelare non disciplinare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione per mancanze di particolare gravità il datore di\nlavoro potrà disporre contestualmente la sospensione cautelare non\ndisciplinare del lavoratore con effetto immediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il periodo di prova ed\nil caso di licenziamento per giusta causa) non può essere risolto da alcuna\ndelle due parti senza un preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del preavviso sarà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per quadri e impiegati direttivi 1° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con anzianità da zero a cinque anni: mesi 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni: mesi 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con anzianità superiore a dieci anni: mesi 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per impiegati di 2° e 3° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con anzianità da zero a cinque anni: 1 mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con anzianità superiore a cinque anni e fino a dieci anni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1,5 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con anzianità superiore a dieci anni: 2 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per impiegati di 4° e 5° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con anzianità da zero a cinque anni: mesi 0,5;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con anzianità superiore a cinque e fino a dieci anni: mesi 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* con anzianità superiore a dieci anni: mesi 1,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti i lavoratori non compresi nei punti precedenti il preavviso sarà\ndi 0,5 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla data di ricevimento della\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento, durante il preavviso il datore di lavoro\nconcederà due ore di permesso retribuito al giorno per la ricerca di una nuova\nattività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni volontarie i termini del preavviso si intendono\nridotti della metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si dà luogo a preavviso né alla corresponsione della relativa\nindennità: nel caso di risoluzione di rapporto in presenza della maturazione\ndel limite di età previsto dalla normativa di legge vigente ovvero al\ncompimento dell'anzianità contributiva utile per la fruizione della pensione,\nnel caso di pensionamento anticipato e nel caso di dimissioni incentivate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Restituzione documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro,\nl'impresa\u002FAutorità Portuale consegna al lavoratore i documenti dovutigli a\nnorma di legge, debitamente aggiornati, previo rilascio di ricevuta da parte\ndel medesimo. Ai sensi dell'art. 2124 del Codice Civile, l'impresa\u002FAutorità\nPortuale, ove richiestole, rilascerà al lavoratore un certificato con\nl'indicazione del periodo nel quale questi è stato alle sue dipendenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contestualmente il lavoratore è tenuto a restituire alla impresa\u002FAutorità\nPortuale eventuali documenti ricevuti in relazione al cessato rapporto di\nlavoro (es. tesserino rilevazione presenze, permesso accesso al porto, ecc.).\nL'impresa\u002FAutorità Portuale, su richiesta del lavoratore, rilascerà copia del\nlibretto formativo personale o in sostituzione apposito documento, contenente\nla registrazione dei percorsi formativi e il livello di inquadramento\nacquisito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Sistema di informazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente\ncompetenti, informeranno le R.S.U. e comunque i sindacati provinciali di\ncategoria delle OO.SS.. stipulanti il presente contratto, sulle seguenti\nmaterie: previsioni e programmi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni\no comunque modifiche tecnologiche, andamento della occupazione, appalti o\ncomunque esternalizzazione di lavori svolti prima nell'interno, formazione\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le comunicazioni di cui al comma precedente vengono fornite periodicamente\nprima della attuazione dei provvedimenti aziendali e comunque almeno una volta\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di impresa con più unità produttive localizzate in almeno due\nRegioni la predetta informativa sarà fornita dalla stessa alle rappresentanze\ndei sindacati nazionali stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende Capo Gruppo, normalmente a cadenza annuale o quando richiesto da\nuna delle parti per aspetti rilevanti, forniranno ai sindacati nazionali\nstipulanti il presente contratto una preventiva informativa riguardante le\npolitiche d'investimento, i programmi produttivi, andamento occupazionale ed\neventuali programmi di riconversione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano inoltre in vigore le discipline previste in materia dai rispettivi\nCCNL di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine dell’individuazione di “azienda capo gruppo” si avrà riguardo\nalla possibilità da parte di quest'ultima di esercitare una influenza\ndominante sulle altre imprese facenti parte del gruppo omogenee per attività.\nA questo riguardo si presume la possibilità d'esercitare un'influenza\ndominante se un'impresa direttamente o indirettamente, nei confronti di altra\nimpresa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)può nominare più della metà dei membri del consiglio di\namministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al\ncapitale dell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i datori di lavoro che impiegano almeno 50 lavoratori, valgono anche le\ndisposizioni di cui al D.lgs. 6.2.2007, n. 25, in tema di informazione e di\nconsultazione, come di seguito richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione e la consultazione riguardano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività della impresa,\nnonché la sua situazione economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile della occupazione\nnella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le\nrelative misure di contrasto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)le decisioni della impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti\ncambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche\nnelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, D.lgs. n. 25\u002F2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate\nallo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di\nprocedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del\ncaso, la consultazione. La consultazione avviene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione\ndell'argomento trattato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sulla base delle informazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),\nD.lgs. n. 25\u002F2007, fornite dal datore di lavoro e del parere che i\nrappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare\nil datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere\nespresso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro,\nquale individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 25\u002F2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti agevoleranno la costituzione dei C.A.E. laddove, esistendone i\nrequisiti, tale costituzione venga richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Ente bilaterale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30.6.2005 le parti s'impegnano a definire congiuntamente statuto e\nregolamento dell'ente bilaterale. Non appena lo stesso sarà legalmente\ncostituito, resta inteso che per la parte afferente il datore di lavoro il\ncontributo è sin d'ora fissato nello 0,15% del minimo conglobato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti dell'Ente Bilaterale sono quelli indicati nello statuto del\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli allegati vedasi lo statuto dell'Ente Bilaterale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene costituita apposita commissione paritetica, la quale entro novanta\ngiorni presenterà alle parti stipulanti proposte relative a possibilità di\nversare il contributo all'EBN tramite INPS, nonché proposte concernenti il\ncontrollo sull'obbligo di adempimento della contribuzione ed eventuale sanzione\no corrispettivo in caso di non rispetto di tale obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Relazioni sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità allo spirito degli accordi interconfederali vigenti,\nmenzionati all'art. 52, reciprocamente sottoscritti dalle Confederazioni cui\naderiscono le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori\nstipulanti il presente CCNL le relazioni sindacali saranno caratterizzate dal\nprincipio della concertazione finalizzata allo sviluppo economico e\noccupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni\nsindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un\nsistema di informazione, consultazione, contrattazione e verifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'informazione e la consultazione vedi art. 39; per\nquanto concerne la contrattazione aziendale vedi art. 52.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Rappresentanza Sindacale Unitaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono\ncostituite dalle RSU, nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti\ndai protocolli interconfederali vigenti e, per quanto compatibile, dall'accordo\ndi settore allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo dei componenti delle R.S.U. è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-3 componenti nelle imprese\u002FAutorità Portuali che occupano da 16 a 70\ndipendenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4 da 71 a 125;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6 da 126 a 300;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 9 oltre 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge\ne\u002Fo per contratto alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate\ndalle rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari\ndi tutti i relativi diritti, poteri e tutele.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative\ncontrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 43 - Permessi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto indicato nei successivi commi, restano in vigore per l'intera\nvigenza contrattuale le norme contenute nei CCNL di provenienza alla data del\n30.06.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall'1.3.2005 i permessi sindacali disponibili per le R.S.U.\u002FR.S.A. passano\na 3 ore da calcolarsi per ciascun dipendente in forza presso l'unità\nproduttiva. Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore\ndiscendenti dai CCNL di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando le tre ore di cui al comma precedente, in caso di\ncostituzione della R.S.U., un'ora per ciascun dipendente resta a disposizione\ndelle strutture aziendali di FILT, FIT, UILTRASPORTI, mentre le rimanenti due\nore verranno attribuite alla R.S.U. stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. territoriali di FILT, FIT, UILTRASPORTI comunicheranno\ntempestivamente alle imprese gli aventi diritto a godere di tali permessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>Dall'1.3.2005 ai lavoratori dipendenti componenti degli organi direttivi sia\ndelle confederazioni sia dei sindacati di categoria stipulanti il presente CCNL\nspettano un numero di permessi uguale ai contratti di provenienza e cumulabili\nnell'anno per ciascun incarico. Tali permessi non potranno essere inferiori a\n12 giorni l'anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. comunicheranno alle imprese\u002FA.P. i nominativi dei lavoratori\nmembri dei Direttivi ed invieranno le lettere di sola convocazione delle\nriunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Note\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Non sono computabili nel monte ore di permessi sindacali per attività\nR.S.U.\u002FR.S.A. le ore lavorative (retribuite) finalizzate alla partecipazione\nalle riunioni di Commissioni Consultive locali, Comitati Portuali, Comitati di\nigiene e sicurezza, assemblea Prev.I.Log. e delle ore di lavoro utilizzate per\nla partecipazione a riunioni con-vocate dall'Azienda\u002FEnte (si computano in ogni\ncaso quelle utilizzate per la contrattazione di secondo livello a prescindere\nda chi faccia la convocazione della riunione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ai componenti della RSA\u002FR.S.U. turnisti, in occasione dell'utilizzo di ore\ndi permesso sindacale per riunioni con l'azienda \u002FA.P. e fino ad un numero di\nquote orarie corrispondenti alla durata della prestazione lavorativa che il\ndipendente avrebbe dovuto svolgere durante le ore di riunione, si\ncorrisponderà, oltre alla normale retribuzione individuale, la maggiorazione\noraria prevista dal CCNL in quella fascia oraria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 – Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende\u002FA.P. consentiranno alle Organizzazioni sindacali di cui all'art.\n19 della legge 300\u002F70, alle R.S.A. ovvero, ove costituite, alle R.S.U. di fare\naffiggere su appositi spazi, che le Aziende\u002FEnti avranno cura di predisporre in\nluoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive,\npubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse oggettivamente\nsindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia sarà\ninoltrata al datore di lavoro, non dovrà risultare lesivo dell'impresa\u002Fente e\ndella sua dirigenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 45 - Assemblee\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui\nprestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario\nnei limiti di dieci ore annue retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta a quanto sopra, sono concesse 2 ore l'anno retribuite per\nassemblea su argomento riguardante il documento di valutazione dei rischi -\nDVR. Nel limite di 15 minuti non viene computato il tempo impiegato per\nraggiungere il luogo fuori dalla sede della azienda\u002FA.P. ove si tiene\nl'assemblea retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - sono indette dalle R.S.U.\u002FR.S.A. o dalle OO.SS. stipulanti il\npresente contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e\ndel lavoro e vengono comunicate preventivamente al datore di lavoro. Qualora\nnell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere\narticolata in più riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle\nriunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità\nche tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la\nsalvaguardia degli impianti. La convocazione della assemblea, unitamente\nall'orario di svolgimento ed all'ordine del giorno della stessa, dovrà essere\nresa nota al datore di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore. All'assemblea\npotranno partecipare i dirigenti sindacali, i cui nominativi e qualifiche\ndovranno essere preventivamente resi noti al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta\npaga, il proprio contributo sindacale alle Organizzazioni sindacali stipulanti\nil presente contratto incaricherà il datore di lavoro attraverso apposita\ndelega di pagamento, espressa in forma scritta. La delega di pagamento\nconterrà: l'indicazione della Organizzazione sindacale beneficiaria, il numero\ndi conto corrente su cui il datore di lavoro effettuerà i versamenti dei\ncontributi sindacali, l'ammontare del contributo ovvero l'importo percentuale\ndella trattenuta, che non potrà essere inferiore all'1% del minimo conglobato.\nPer i lavoratori assunti con contratto part time il contributo sindacale sarà\nproporzionale alle ore contrattuali lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità percepite dal\nlavoratore e sarà versata mensilmente alla organizzazione sindacale\ninteressata. La delega avrà validità fino a quando non venga revocata dal\nlavoratore in forma scritta, dandone comunicazione alla azienda\u002Fente ed\nall'Organizzazione sindacale interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di\nricevimento da parte datoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda\u002FA.P. comunicherà con cadenza trimestrale ad ogni Organizzazione\nSindacale l'elenco dei lavoratori iscritti, le eventuali dimissioni intervenute\n(per riscontro) e l'ammontare dei relativi contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Ch3>Art. 47 - Procedure e sedi di composizione delle controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento\ndelle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei\nstrumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle\nvarie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali\ndivergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge\ndisciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui all'art.\n33 (provvedimenti disciplinari) del presente contratto - devono essere rimesse\nper la loro definizione alle parti stipulanti a livello nazionale, convengono\ndi attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle\ncontroversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma\ndisciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga\nesaminata tra l'impresa\u002Fente e la R.S.U.\u002FR.S.A. interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la\npresente procedura può essere assunta dalla R.S.U.\u002FR.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per controversie plurime si intendono i contenziosi applicativi derivanti da\ncontratto e\u002Fo da leggi e riguardanti una pluralità di dipendenti. La richiesta\ndi esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di\napposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla\nquale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda\nfissa un incontro con il lavoratore e la R.S.U.\u002FR.S.A. interessata per l'esame\ndella controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia plurima insorta le questioni non risolte\naziendalmente saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i\nrappresentanti della Associazione Datoriale interessata e le rispettive\nOrganizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali\nstipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla\nformalizzazione della conclusione dell'esame in sede aziendale. Al termine di\ntale fase viene redatto uno specifico verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta, su\nrichiesta di una delle parti, all'esame della Commissione paritetica di seguito\nindicata entro i 10 giorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi (ciascuna delle quali si\nconcluderà entro 15 giorni), delle procedure sopra individuate, i lavoratori\ninteressati non potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulla materia oggetto di\ncontroversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di\nqualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni\noggetto della controversia medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale è disciplinato\ndall'art. 410 e 411 c.p.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Codice di autoregolamentazione dello sciopero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e procedure di raffreddamento e di conciliazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata\nalle OO.SS. nazionali confederali e di categoria per quelli nazionali; alle\nOO.SS. confederali e regionali di categoria per quelli regionali; alle OO.SS.\nconfederali e territoriali di categoria per quelli locali; alle R.S.U. per gli\nscioperi aziendali e\u002Fo unità produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata per iscritto\ncon un preavviso minimo di 10 giorni con l'indicazione della motivazione, della\ndata, della durata e dell'orario di astensione dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dalla procedura di raffreddamento e conciliazione lo sciopero\ndeterminato da eventi eccezionali (es. gravi incidenti in porto, attentati alle\nistituzioni ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo alla integrità ed alla\nsicurezza dei lavoratori, della utenza, degli impianti e dei mezzi, in\nparticolare verrà assicurata, a rotazione, la presenza del personale\n(individuato attraverso apposito accordo tra azienda\u002FA.P. e R.S.U\u002FR.S.A.)\nstrettamente necessario addetto a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Assistenza dei passeggeri (compresi autisti al seguito) relativi ai\ntrasporti marittimi da e per le isole;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Sicurezza degli impianti e tutela del patrimonio aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Vigilanza e mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili\n(ad esempio frigoriferi e\u002Fo contenitori frigoriferi), animali vivi e controllo\nmerci pericolose.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione,\nsaranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di\nparticolare gravità o calamità naturali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le associazioni datoriali e le aziende\u002Fenti si impegnano ad intrattenere\nrelazioni sindacali soltanto con le OO.SS. stipulanti il presente contratto\nnazionale di lavoro ed in particolare si impegnano affinché esse adottino le\nprocedure negoziali previste nel presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, si impegnano affinché vengano ripristinati i regolari servizi dopo\ngli scioperi, ovvero dopo la tempestiva comunicazione della loro revoca o\nsospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le associazioni datoriali e le aziende\u002Fenti che esse rappresentano\nfavoriscono congrue forme di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e si\nimpegnano a dare ogni possibile pubblicità delle previste interruzioni del\nlavoro che potrebbero verificare a causa di scioperi preventivamente\ncomunicati, come al secondo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per uno sciopero non sottoposto alla regolamentazione della L. 12 giugno\n1990, n. 146 (come modificato della L. 11 aprile 2000, n. 83), saranno seguite\nle seguenti procedure di raffreddamento: le parti possono attivare, almeno\nsette giorni prima della programmata proclamazione, un tentativo di\nconciliazione da esperire davanti alla Autorità Portuale, o dove non esiste,\nl'Autorità marittima in caso di conflitto nelle imprese e presso gli organi di\ncui all'Art. 1 comma 4 L. 83\u002F2000 in caso di sciopero presso l'Autorità\nPortuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di cui al comma precedente deve essere fatta per iscritto e\ncomunicata sia agli organi pubblici competenti, sia alla azienda. Nella\nrichiesta di conciliazione vanno precisati i motivi e le modalità del\nprogettato sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni, indette dagli organi pubblici competenti, possono partecipare\ntre rappresentanti delle OO.SS. proclamanti e almeno un rappresentante per\nciascuna delle OO.SS. proclamanti e tre rappresentanti aziendali. Di comune\naccordo, potranno essere invitati degli esperti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di raffreddamento e conciliazione dovrà essere esperita entro\ncinque giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli organi\npubblici competenti; scaduto tale termine, la procedura si intenderà\nesaurita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo svolgimento delle procedure di cui ai precedenti commi le parti\nsi impegnano a non porre in essere comportamenti o determinazioni unilaterali\nquali agitazioni o decisioni aziendali circa la materia oggetto del\ncontendere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Commissione Paritetica Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È costituita una commissione paritetica nazionale composta rispettivamente\nda quattro rappresentanti nazionali delle OO.SS. e da quattro rappresentanti\ndelle associazioni datoriali stipulanti, designati dalle medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale commissione verrà rinviata la soluzione di problematiche che\ndovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione delle\npattuizioni contenute nel presente CCNL, nonché la soluzione delle\ncontroversie plurime di cui al penultimo comma dell'art. 47 (Procedure e sedi\ndi composizione delle controversie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SOCSEC_trigger\">\u003Ch3>Art. 51 - Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 30.6.2005 verrà individuato di comune accordo tra le parti il\n“fondo di previdenza complementare” cui aderire. Perfezionata l'adesione al\nfondo, non appena intervenga un quadro legislativo che consenta lo smobilizzo\ndel TFR, l'azienda si impegnerà a farvi confluire il TFR maturando dei\nlavoratori che vorranno aderire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo a carico del datore di lavoro non potrà superare l'1% degli\nelementi retributivi validi ai fini del calcolo del TFR con decorrenza\n1.1.2006.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Ch3>Art. 51 bis - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano sull'opportunità di istituire una polizza integrativa\nsanitaria. A tale proposito le parti procederanno alla costituzione di una\napposita commissione tecnica con lo scopo di esaminare tutti gli aspetti legati\nal tema in oggetto. La commissione avrà lo scopo di produrre una proposta\ncongiunta da sottoporre alle parti stipulanti il CCNL, fermo rimanendo che gli\neventuali costi relativi saranno riversati nel secondo biennio contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si riportano in allegato le intese relative al presente istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall'1.4.2016 il contributo annuale datoriale per l'assistenza\nsanitaria integrativa, ex art. 51 bis del CCNL, viene elevato di € 21,00 pro\ncapite. Tale incremento è finalizzato al miglioramento delle garanzie di\npolizza, con particolare riguardo alle cure odontoiatriche. Viene quindi\naffidato ad apposita commissione paritetica di analizzare e verificare quanto\nsopra.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Contrattazione aziendale o di secondo livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dagli Accordi Interconfederali tra Confindustria\ne CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, ratificato il 21 settembre 2011, del\n31.5.2013 e dell'Accordo Interconfederale 10.1.2014, con la contestuale\nsottoscrizione dell'impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti\ni livelli, si attengano alle disposizioni dello stesso, la contrattazione\naziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal\ncontratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale,\nnon potrà pertanto modificare quanto stabilito dal presente CCNL, salvo i casi\nespressamente demandati; ogni patto contrario è nullo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le Parti stipulanti il CCNL dei Lavoratori dei Porti, con\nriguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, ribadiscono in\nparticolare che le materie ad essa delegate sono esclusivamente quelle indicate\nnell'elencazione di cui ai successivi punti da a) ad n) e che le erogazioni\nsalariali di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno essere\nvariabili e non predeterminabili, nonché caratterizzate dai requisiti\nrichiesti dalla legge per un differente trattamento contributivo- previdenziale\ne fiscale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette erogazioni salariali saranno determinate con riferimento ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di\nqualità, di efficienza e di innovazione, anche alternativamente tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione di tali programmi e relativi obiettivi sarà rispettosa della\ntutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti aziendali stipulanti si incontreranno alle scadenze pattuite per la\nverifica dell'andamento di tali programmi e per la consuntivazione delle\nrelative erogazioni salariali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla contrattazione aziendale o di secondo livello vengono demandate le\nseguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Erogazioni salariali di cui ai precedenti commi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Verifica della corretta applicazione delle norme contrattualisull'orario\ndi lavoro, sul lavoro supplementare e straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Inquadramento di mansioni non esemplificato nella classificazione e per le\nquali non sia stato possibile l'inquadramento in via analogica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Criteri generali per la programmazione delle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni\nin attuazione delle norme di legge esistenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)L'eventuale fornitura aggiuntiva di indumenti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)Eventuale istituzione del servizio mensa o della relativa indennità\nsostitutiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)Indennità per le ore in flessibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaresubsidy\">\u003Cp>i)Iniziative per promuovere l'assistenza familiare alle lavoratrici ed ai\nlavoratori con prole (come previsto dall'art. 70 della L. 448\u002F2001);\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>j)Copertura assicurativa di R.C. per i dipendenti quadri o con mansioni\ndirettive e quelli di 1° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)Verifica della corretta applicazione delle norme di legge per\nvideoterminalisti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)Regolamentazione delle trasferte e del lavaggio dei D.P.I. per le aziende\nche non stanno già applicando normative stabilite in materia dai CCNL di\nprovenienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)Con riguardo ai dipendenti della A.P., criteri per la ripartizione\ndell'incentivo di cui all'art. 92 Dlgs. 163\u002F2006 (ex art. 18 L. 109\u002F94), nel\nrispetto della disciplina legislativa e ferma rimanendo quindi la misura\npercentuale massima fissata dalle norme e i beneficiari dalle stesse\nindividuati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)Frazionabilità ad ore delle giornate di congedo parentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dalla stipula del presente rinnovo del CCNL non saranno\nrivalutabili eventuali elementi retributivi che ineriscono istituti aggiuntivi\nnon demandati alla contrattazione di 2° livello ovvero già normati dal\nvigente CCNL, nei limiti da questo prefissati (esempio indennità di mansione,\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale disposizione pertanto non si applica per quegli elementi retributivi\nprevisti da accordi di secondo livello come corrispettivo di prestazioni\nlavorative che, pur rientrando all'interno dei limiti di legge, eccedano i\nlimiti quantitativi prefissati dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza del datore\ndi lavoro, e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale\no di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro\nsaranno argomento di contrattazione aziendale, ove non già definiti dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti di Aziende\u002FA.P., le quali non abbiano mai stipulato accordi\naziendali in materia di erogazioni salariali di cui alla lettera a) del\npresente articolo e non svolgano la contrattazione di 2° livello entro il\n31.12.2014 e qualora gli stessi lavoratori non beneficino, in aggiunta al\ntrattamento economico fissato dal presente CCNL di erogazioni collettive o di\nad personam individuali (diversi da quelli già fissati dal CCNL per effetto di\npregresse norme transitorie ad esaurimento, es.: punto D dipendenti A.P. art.\n15), verrà erogato, a titolo perequativo, un “elemento retributivo di\ngaranzia” pari al 3% del minimo conglobato del singolo dipendente, con\nverifica annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA per i dipendenti delle A.P.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel determinare l'ammontare delle erogazioni in argomento, verranno\nconsiderati gli eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche\ndisposizioni di legge\u002Fregolamentari (vedi art. 92 Dlgs. n° 163\u002F2006, ex art.\n18 L. 11\u002F2\u002F1994 n. 109 e s.m.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione di quanto disposto dal Testo Unico 151\u002F01, fermo\nrestando la vigenza di accordi aziendali già in essere, con il presente\narticolo intendono demandare le ulteriori materie in tema di conciliazione\ndelle esigenze di cura, di vita e di lavoro (welfare aziendale) alla\ncontrattazione di II livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEALALL_trigger\">\u003Ch3>Art. 53 – Mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, tenuto conto della varietà delle situazioni anche legate alle\narticolazioni dell'orario di lavoro nelle singole realtà, ritengono opportuno\nnon procedere ad una regolamentazione generale. L'eventuale istituzione ovvero\nrinnovo del servizio mensa, del servizio sostitutivo mensa o della indennità\nsostitutiva mensa potranno essere oggetto di contrattazione aziendale di 2°\nlivello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Attività culturale, sociale e per il tempo libero\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individueranno entro la scadenza del presente CCNL e con decorrenza\nda definire, ma comunque successiva alla stessa scadenza, iniziative utili allo\nsvolgimento da parte dei lavoratori di attività culturale, sociale e per il\ntempo libero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a quando non sarà individuata e concordata la disciplina di cui al 1°\ncomma del presente art. restano in vigore le eventuali normative vigenti in\nmateria contenute nei CCNL di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>TRASFERIMENTI, TRASFERTE, CESSAZIONE ATTIVITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad\nun'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto\nprecedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle\ncondizioni locali ed alle particolari prestazioni presso l'unità produttiva di\norigine e che non ricorrano nella nuova destinazione mentre verranno\nriconosciute le indennità e competenze che siano inerenti a nuove condizioni\nlocali e alle particolari nuove prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche,\norganizzative e produttive, non accetti il trasferimento avrà diritto al\ntrattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese\ndi viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti\nfamiliari (mobilio, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere\npreventivamente concordati con l'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre dovuta la diaria, una tantum, nella misura di una intera\nretribuzione globale mensile, e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della\nretribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca con il\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un\nindennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente\nregistrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione\ndel trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla\nconcorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per\niscritto con il preavviso di un mese e l'azienda fornirà preventiva\ncomunicazione scritta alle R.S.A.\u002FR.S.U. Queste ultime potranno richiedere per\niscritto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un\nincontro con l'azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto\ndel provvedimento. Detto esame dovrà essere effettuato entro e non oltre\ncinque giorni dalla richiesta scritta delle R.S.A.\u002FR.S.U. e l'azienda non darà\ncorso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a\ncarico e che venga licenziato, non per motivi che comportino il licenziamento\nin tronco, nei primi sei mesi del trasferimento ha diritto al rimborso spese\ncome sopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta\nprima della cessazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Trattamento di trasferta\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano in vigore per l'intera vigenza contrattuale i rispettivi trattamenti\nnormativi ed importi di indennità di trasferta in essere alla data del\n31\u002F12\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Trasferimento, fallimento e cessazione dell'azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento d'azienda si applica quanto previsto dalle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per fallimento o\ncessazione dell'attività, il lavoratore avrà diritto all'indennità di\npreavviso oltre che al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti a livello locale verificheranno la possibilità di reimpiego dei\nlavoratori presso le aziende controllate, collegate e partecipate della azienda\ncessata o fallita e presso le imprese ad essa subentranti nelle autorizzazioni\ne\u002Fo concessioni in porto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>AMBIENTE, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetyext\">\u003Ch3>Art. 58 - Ambiente, sicurezza ed igiene\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per\ngarantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute\ne sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti in materia non\nesplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'art. 9 della L. 20.5.70 n. 300, il decreto legislativo 27.7.99 n. 272 e\nper quanto non diversamente previsto da detto decreto legislativo le\ndisposizioni di cui al decreto legislativo 19.9.94 n. 626 come modificato dal\ndecreto legislativo 19.3.96 n. 242, l'accordo interconfederale 22.6.95 (parte\nprima).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito della attività di cui all'art. 40 (Ente Bilaterale) del\npresente CCNL sarà oggetto d'esame l'andamento degli infortuni e delle\nmalattie professionali nel settore portuale con particolare riferimento alle\noperazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci\ne di ogni altro materiale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La promozione di studi e ricerche e formulazione di proposte in materia di\nsalute, sicurezza ed igiene del lavoro, anche in materia formativa ed\ninformatica, ed in coordinamento con gli altri organismi istituzionali\npreposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza (RLS), la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l'art.19 del\ndecreto legislativo 626\u002F24 Per ciò che attiene il concreto svolgimento delle\nfunzioni attribuite al R.L.S. si precisa quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accesso ai luoghi di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la visita che deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro,\npuò avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio Prevenzione e\nProtezione o di un addetto da questi incaricato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>consultazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a tal fine il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipa alle\nriunioni periodiche e può richiederne la convocazione al presentarsi di gravi\ne motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni\ndi prevenzione in azienda. Egli può inoltre formulare proposte ed opinioni.\nL'avvenuta consultazione è attestata dalla firma su apposito verbale degli\nincontri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Informazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il R.L.S. ha accesso al registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo\n272\u002F99 e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e di\nogni suo eventuale aggiornamento mediante consegna materiale della stessa,\nl'azienda fornirà copia del codice di buona pratica di sicurezza ILO.\nL'utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve avvenire\nnel rispetto del segreto industriale. Il RLS su sua richiesta riceve\ndall'azienda informazioni circa gli infortuni e le malattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per\nciascun R.L.S di un numero di permessi retribuiti pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. fino a 5\ndipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. da 6 a 15\ndipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 60 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. con più di\n15 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndel datore di lavoro, si svolge mediante permessi retribuiti della durata\nminima di 32 ore tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, della quantità e\ndella complessità dei cicli di lavoro, sulla base di un programma avente i\nseguenti contenuti (DM 16 gennaio 1997).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Principi costituzionali e civilistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e\nigiene del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Valutazione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di\nprevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Nozioni di tecnica della comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai\nfini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede ove\nnecessario una integrazione della formazione per l'aggiornamento del RLS\nquattro ore annue in caso di imprese che occupano fino a 50 lavoratori e otto\nore annue in caso di imprese che occupano più di 50 lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o unità\nproduttiva o dell'A.P.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- da 201 a 1.000 dipendenti: 3 rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- in tutti gli altri casi: 6 rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per quanto riguarda le modalità e procedure di elezione si fa riferimento\na quanto previsto dall'accordo interconfederale del 22.6.95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la durata del mandato del R.L.S. è di 3 anni; il mandato è\nrinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione di ingresso alla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della assunzione e\u002Fo temporanea utilizzazione ogni lavoratore\ndelle imprese e delle A.P. riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, una\nadeguata formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8 ore per i lavoratori con mansioni amministrative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 16 ore per i lavoratori con mansioni tecnico-operative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 ore per i lavoratori con mansioni operative e di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa o l'A.P. rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che\nattesti contenuti e modalità della formazione erogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione\nvigente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 58 bis - Indumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro, sentiti i R.L.S., determineranno la tipologia degli\nindumenti di lavoro, nonché dei dispositivi di protezione individuale previsti\ndalle leggi vigenti in materia di sicurezza. La fornitura di detti indumenti\nfarà carico al datore di lavoro; le quantità saranno individuate dal datore\ndi lavoro e R.S.U.\u002FR.S.A. o in mancanza le OO.SS. territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto ad indossare in servizio gli indumenti fornitigli,\nnonché è tenuto a curare la buona conservazione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne spogliatoi e servizi igienici si fa riferimento alle\ndisposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 626\u002F94 e\nsuccessive modificazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORMATIVE GENERALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Mercato del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che è prassi ordinaria l'assunzione con contratto di\nlavoro a tempo indeterminato, per lo sviluppo dell'occupazione, e per una\nmigliore espansione della attività aziendale; le parti ritengono che\nl'esigenza di garantire obiettivi di efficienza e di efficacia delle imprese, e\ndelle autorità portuali debba essere perseguita nel rispetto della specialità\ndel lavoro portuale, come regolamentato dalla legge 84\u002F94 e successive\nmodifiche, e dall'art. 86 comma 5, legge 276\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo delle varie forme flessibili di contratto previste dalle attuali\nnorme di legge è applicabile alle posizioni di lavoro diverse da quelle\nriguardanti le operazioni portuali e servizi connessi di cui al comma 1\ndell'art. 16 L. n° 84\u002F1994, per le quali potranno applicarsi esclusivamente le\nseguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contratti a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della tutela di cui all'articolo 18 della legge n. 300\u002F70 a\nbeneficio dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato della\nstessa sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo si computano\nanche i lavoratori assunti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con contratto di lavoro a termine di durata superiore a nove mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con contratto di lavoro a tempo parziale a tempo determinato (per questi\napplicando i criteri di calcolo di cui all'articolo 63 del CCNL);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con contratto d'apprendistato, dopo dodici mesi dall'instaurazione del\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con le suddette quattro tipologie contrattuali e per la\ndurata dei relativi contratti, in considerazione della specificità dei loro\nrapporti di lavoro, restano in ogni caso esclusi dall'applicazione della tutela\ndi cui all'articolo 18 della legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somma delle singole tipologie di rapporto di lavoro con contratto a\ntermine, lavoro a tempo parziale e lavoro temporaneo somministrato\nregolamentate dal presente articolo non supererà il 35% dei lavoratori assunti\na tempo indeterminato nella impresa o delle dotazioni previste dalle piante\norganiche delle Autorità Portuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende\u002FA.P. comunicheranno alle OO.SS. territoriali le assunzioni dei\nlavoratori con i contratti sopra menzionati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso, come previsto all'articolo 64 del CCNL, che i soggetti\nautorizzati ai sensi dell'art. 17 L. 84\u002F94 e s.m.e.i. nei casi previsti al\ncomma 6 del suddetto articolo possono rivolgersi quali imprese utilizzatrici\nalle agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo ex L. 196\u002F97 e\ns.m.e.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 60 - Apprendistato verbale di accordo apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla\nformazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto si articola nelle\nseguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di\nistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono nell'apprendistato uno strumento prioritario per\nl'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni\nlavorative e contestualmente un canale privilegiato per l'inserimento dei\ngiovani nel mondo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativamente alle assunzioni decorrenti dal 14\u002F1\u002F2014, per l'apprendistato\nprofessionalizzante trova applicazione la nuova disciplina (che sostituisce\nintegralmente quanto contenuto all'art. 60 - Apprendistato del vigente CCNL\nPorti) qui di seguito riportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>ex art. 60 - Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato\nalla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per\nl'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità della azienda, può essere integrata, laddove esistente, dalla\nofferta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla\nazienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del contratto di apprendistato instaurato tra azienda\u002FA.P. e\nlavoratore dovrà rispettare i seguenti principi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale,\nanche sulla base di moduli e formulari stabiliti dal CCNL Porti o dall'EBNP\n(ente bilaterale nazionale porti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)divieto di retribuzione a cottimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori\nrispetto alla categoria spettante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)presenza di un tutore o referente aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i\npercorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi\nparitetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre\n2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.\n276 e successive modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel\nlibretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del\ndecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di\nformazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo\ndi apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice\ncivile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di apprendistato il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di\nmalattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di\ndurata superiore a trenta giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per\ni lavoratori operai, intermedi e impiegati, dei livelli dal 5° al 2° e per\ntutte le relative mansioni; il livello di entrata non potrà comunque essere\ninferiore al 6°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto\nprevisto per il livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è\ndestinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30\ngiorni di effettivo servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in\nperiodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"146\">\n  \u003Ccol width=\"124\">\n  \u003Ccol width=\"169\">\n  \u003Ccol width=\"185\">\n  \u003Ccol width=\"119\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"146\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Durata\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Complessiva\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Mesi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Primo Periodo Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"185\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Secondo Periodo\n        Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Terzo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Periodo Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Laurea coerente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"185\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Laurea \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">non coerente\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"124\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"169\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"185\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"119\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"411\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"236\">\n  \u003Ccol width=\"43\">\n  \u003Ccol width=\"36\">\n  \u003Ccol width=\"42\">\n  \u003Ccol width=\"41\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"236\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Tutti gli altri casi:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"236\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Fino\n        al 5° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Il 4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"236\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3° e 2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"43\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato per profili\nprofessionali superiori al secondo livello. La durata dell'apprendistato\nprofessionalizzante non potrà essere comunque inferiore ai due anni, senza\npossibilità di deroghe al riguardo da parte della contrattazione di secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così\ndeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale, salvo che per gli apprendisti inseriti al 6°\nlivello che passano al 5° dopo 12 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione\nfinale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero dal nuovo datore di lavoro,\nsempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non\nsia superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della\nmaturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di\nanzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello\ndi appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentire una iniziale fase formativa, dopo 12 mesi dalla\ninstaurazione del rapporto di lavoro, agli apprendisti si applicano tutti gli\nistituti normativi compatibili e retributivi del livello a loro attribuito\nstabiliti a livello aziendale per i lavoratori a tempo indeterminato; sono\ncomunque fatti salvi gli accordi aziendali esistenti alla data di stipula della\npresente intesa in materia di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all'apprendista\nuna gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione\ndi importo pari alla retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l'apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ngratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima quanti\nsono i mesi di servizio prestati presso l'azienda\u002Fente. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro il datore di\nlavoro corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato\nalla retribuzione loro spettante. Il periodo di comporto sarà della durata di\ntre mesi per rapporti fino a due anni e di sei mesi per rapporti di durata\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di infortunio sul lavoro il datore di lavoro\ncorrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla\nretribuzione loro spettante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi suddetti, se superiori a due mesi nel caso di apprendistato con\ndurata fino a due anni e di cinque mesi nei restanti casi, potranno essere\nfatti recuperare a discrezione della azienda\u002FA.P. alla fine del periodo di\napprendistato con prolungamento del contratto stesso, anche al fine di\nsalvaguardare la formazione del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal\ncontratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del\ncodice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di\nrecesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del periodo di\napprendistato professionalizzante sono applicabili i periodi di preavviso e la\nrelativa indennità sostitutiva di cui al presente contratto, ma per le\ndimissioni il preavviso è di dieci giorni di calendario per gli apprendisti\nsino al 4° livello e di trenta giorni di calendario per gli apprendisti di\nlivello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere,\ndirettamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione\nautorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze\nspecializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.\nTale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che\noccupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso\nesclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di\nsomministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle\nproprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne\nabbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non\nsuperiore a tre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti di apprendistato non potranno superare la percentuale del 40%\ndei lavoratori assunti a tempo indeterminato in caso di mancata assunzione alla\nfine dell'apprendistato di un numero corrispondente ad almeno il 70% di\napprendisti ai quali scada il periodo nell'anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili formativi e modalità di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante o contratto di\nmestiere, caratterizzato da un percorso formativo personalizzato secondo l'area\nprofessionale e integrato nel rapporto lavorativo, è una forma di lavoro\nidonea a coniugare il fabbisogno di personale qualificato con le esigenze\nformative del lavoratore. L'apprendistato professionalizzante, così come\nregolamentato nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti\nrappresenta pertanto uno strumento strutturale di inserimento lavorativo\nmirato, capace di favorire occupazione di qualità e di soddisfare le esigenze\ndi competitività delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda\u002FA.P. è tenuta a erogare a ciascun apprendista la formazione per\nil conseguimento della qualifica professionale prevista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione (ivi compresa quella teorica iniziale prevista\ndall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2012) è pari a 120 ore medie per\nciascuno degli anni di durata del periodo di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale monte ore si intende inclusa la quota di ore di formazione di base e\ntrasversale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all'igiene del lavoro saranno\nerogate prioritariamente all'inizio del rapporto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno della\nazienda, o all'esterno della azienda in apposita struttura di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione può essere svolta anche con modalità di apprendimento a\ndistanza (e-learning) e in affiancamento sul posto di lavoro (on the job).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutore della formazione ha le seguenti caratteristiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a\nquello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle\ndell'apprendista;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)almeno tre anni di esperienza lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo\naziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15\ndipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta\ndirettamente dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo svolgimento della formazione all'interno della impresa è necessaria\nla presenza di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-locali non prevalentemente dedicati alla produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attrezzature idonee, in relazione agli obiettivi dei piani formativi\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione sarà articolata per moduli e suddivisa in contenuti a\ncarattere trasversale e a carattere professionalizzante (differenziati a\nseconda delle aree professionali). I relativi contenuti specifici sono definiti\nnei profili formativi di cui al presente Allegato (A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti formativi a carattere trasversale, ai quali sarà dedicata la\nquantità di ore, pari ad almeno 120 ore medie per il triennio, vengono qui\ndefiniti in attesa che le Regioni rendano disponibile l'offerta formativa\npubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda è tenuta a definire in forma scritta il piano formativo\nindividuale (PFI) dell'apprendista, nel quale viene descritto il percorso\nformativo per il conseguimento della qualificazione professionale. Il piano\nformativo dovrà risultare coerente con il profilo formativo di riferimento e\ncontenere il programma specifico e l'articolazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine nel PFI saranno inseriti in tutto o in parte gli argomenti\nelencati nel relativo profilo formativo, con l'indicazione del numero di ore di\nformazione ad essi destinate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro attesta la formazione impartita all'apprendista nel\nlibretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. l) del\nD.lgs. n. 276\u002F2003. In attesa che il citato documento trovi attuazione, le\naziende adotteranno uno schema di attestazione conforme a quanto riportato nel\npresente Allegato (B). Il datore di lavoro è tenuto ad attestare la formazione\nimpartita all'apprendista, anche nel caso di interruzione del rapporto\nlavorativo prima della scadenza del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per esigenze organizzative e\u002Fo produttive, e con il consenso\ndell'apprendista, nel corso del rapporto di apprendistato professionalizzante o\ndi mestiere il piano formativo individuale potrà essere modificato, anche al\nfine di pervenire a una diversa qualificazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso restano fermi gli obblighi formativi complessivi e viene\ncomputata la formazione già impartita. Il lavoratore, a richiesta, potrà\nfarsi assistere da un componente della Rsu da lui indicato, a garanzia del\nrispetto degli obblighi formativi e dell'assenza di discriminazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne ed esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata da Fondi paritetici\nnazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è\npossibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età,\ni lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA FINALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni\nriguardanti l'apprendistato professionalizzante contenute nelle vigenti norme\ndi legge, nonché le norme del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si affida all'Ente Bilaterale l'individuazione di proposte per definire tra\nle parti ulteriori profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non\ncontenuti nell'Allegato A).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora intervengano significative modifiche legislative sull'istituto\ndell'Apprendistato, le Parti si incontreranno per operare le opportune\narmonizzazioni ai contenuti del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO (A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti individuano di seguito alcuni profili formativi valevoli per\nl'apprendistato professionalizzante o di mestiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti formativi a carattere trasversale vengono qui definiti in attesa\nche le Regioni rendano disponibile l'offerta formativa pubblica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il profilo formativo consiste nell'insieme di conoscenze e competenze\nnecessarie per conseguire la qualificazione professionale, suddivise in\n&lt;&lt;di base e trasversali&gt;&gt; e &lt;&lt;specifiche&gt;&gt; (conoscenze\ne competenze di carattere professionalizzante).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi definiti e dei quali sono allegate le relative schede\nformative sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operatore polivalente diterminal portuale (con guida mezzi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Manutentore meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Manutentore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Impiegato amministrativo\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Contratto a termine\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con apposizione di un termine di durata sono consentite ai\nsensi delle disposizioni contenute agli artt. da 19 a 29 del D.lgs. 15 giugno\n2015, n. 81, nei limiti del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato\nnell'Impresa e del 30% delle dotazioni previste dalla pianta organica\ndell'Autorità portuale. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi\nverranno arrotondate alla unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di secondo livello possono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.prevedere una durata massima del contratto a tempo determinato oltre 36\nmesi e sino a un massimo di 50 mesi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. individuare le ipotesi di esclusione delle pause di 10 o 20 giorni tra un\ncontratto a termine e il successivo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. determinare i periodi di avvio di nuove attività durante i quali sia\nconsentito stipulare un maggior numero di contratti a tempo determinato\nrispetto a quello derivante dai limiti di cui al 1 comma (20% Impresa; 30%\nAutorità Portuale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel procedere ad assunzioni a tempo indeterminato il datore di lavoro terrà\nconto dei lavoratori con contratto a termine in essere ai fini della loro\neventuale trasformazione in rapporto a tempo indeterminato per mansioni\nidentiche, riservandosi la scelta definitiva tra i suddetti lavoratori ovvero\nil ricorso a risorse esterne. Le erogazioni economiche correlate ai risultati\nconseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati\nall'andamento economico dell'impresa\u002Fente, ove spettanti, saranno riconosciute\nper i lavoratori assunti con contratto a termine in rapporto al periodo di\nutilizzo con le stesse modalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è\ncomplessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a termine con un\nminimo di 30 giorni; a tal fine si computano le assenze dovute ad un unico\nevento od a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico\ndell'azienda\u002FA.P. cessa alla scadenza del periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo di conservazione del posto cessa in ogni caso alla scadenza del\ntermine apposto nel contratto individuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova; esso è pari a\nmetà della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e\nsarà considerato assolto in caso di eventuale successiva trasformazione del\nrapporto da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore\ndi lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non\ndiscriminazione di cui all'art. 25 del D.lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori a termine assunti con contratto di durata superiore a 9 mesi\nsono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali della\nunità produttiva per l'esercizio della attività sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Contratti di inserimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In conformità e fermi restando i criteri previsti dall'accordo\ninterconfederale dell'11 febbraio 2004, i contratti di inserimento disciplinati\ndalla D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed in base al presente contratto, sono\nattivabili mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze\nprofessionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, diretto a\nrealizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella predisposizione dei contratti di inserimento devono essere rispettati\ni principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10\naprile 1991, n. 125.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro informeranno annualmente le RSU\u002FRSA o in mancanza i\nsindacati territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto\nsull'andamento dei contratti di inserimento e comunque sui motivi delle\neventuali mancate trasformazioni di detti rapporti, alla scadenza dei termini\ndegli stessi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti d'inserimento non possono superare il 20% dei lavoratori assunti\na tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi contratti d'inserimento potranno essere stipulati a condizione che\nalmeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento stipulati entro i 24\nmesi precedenti siano assunti a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il rapporto d'inserimento il lavoratore può essere inquadrato sino\na due livelli al di sotto di quello corrispondente alla qualifica da\nconseguire, comunque non al di sotto del 5° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel progetto di inserimento verranno indicati il profilo professionale al\nconseguimento del quale è preordinato il progetto oggetto del contratto, la\ndurata e la modalità della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il progetto individuale è definito col consenso del lavoratore e deve\nessere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al\ncontesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con accordo aziendale si può prevedere una percentuale massima di contratti\nd'inserimento superiore a quella sopra indicata, nonché una formazione teorica\nsuperiore a 16 ore e le relative modalità formative. Al contratto di\ninserimento si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro\ndel personale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del contratto di inserimento\u002Freinserimento in\ncontratto a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova e la\ndurata del contratto di inserimento verrà computata nella anzianità di\nservizio a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è pari a metà dei periodi previsti all'art.3 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito\nper i contratti di inserimento\u002Freinserimento comporta il trattamento\nretributivo e normativo dei lavoratori disciplinato dal presente contratto; con\naccordo a livello aziendale si può procedere ad erogazioni economiche\ncorrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati\ntra le parti o collegati all'andamento economico della impresa\u002FAutorità\nportuale, ove spettanti, in rapporto al periodo di utilizzo con le stesse\nmodalità e criteri previsti per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova\nha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 90 giorni di\ncalendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di inserimento\u002F\nreinserimento per contratti di 9 mesi. Il periodo complessivo di conservazione\ndel posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per\ncontratti fino a 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze per malattia e infortunio continuative superiori a 10 giorni\ncomportano un corrispondente prolungamento del contratto di\ninserimento\u002Freinserimento, fermo restando la durata massima di 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 63 - Lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un\norario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall' art. 5 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme\ndel presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il\npersonale a tempo pieno. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato\nin forma scritta ai fini della prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti\nmodalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto\nrispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo\npieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del\nmese o dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di\nsvolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che\ncontempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di\nnon lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende\u002FA.P. informeranno annualmente le R.S.U.\u002FR.S.A. e\u002Fo rappresentanze\nsindacali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, sull'utilizzo dei\ncontratti di part-time e sul loro andamento anche in relazione al ricorso al\nlavoro supplementare\u002F straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tipologie di part-time possono costituirsi di norma con durata della\nprestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali. In caso di part-time\norizzontale la prestazione giornaliera sarà di tipo continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta\npuntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della\ncollocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana,\nal mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi. Nel\ncaso di prestazioni lavorative in turni, l'indicazione di cui al precedente\ncomma riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno e secondo\nl'andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turni continui e avvicendati in\ncui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione\ndell'orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al\nsuccessivo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo\nparziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la\nvariabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come\nstabilita ai precedenti commi, quando lo stesso sia stipulato a tempo\nindeterminato e in caso di assunzione a termine per sostituzione di personale\nassente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono\nessere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche,\nche stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della\nprestazione lavorativa inizialmente pattuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione da parte della azienda delle modalità flessibili nonché delle\nmodalità elastiche di cui ai commi precedenti è giustificata dalla necessità\ndi far fronte a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo,\norganizzativo o sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro potrà modificare la collocazione temporale della\nprestazione lavorativa a condizione che il lavoratore dia il consenso con\nspecifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su\nrichiesta del lavoratore, con l'assistenza dei componenti della RSU\u002FRSA e\u002Fo\nrappresentanze sindacali delle OO.SS., stipulanti il presente contratto,\nindicate dal lavoratore; l'eventuale rifiuto del lavoratore già in forza non\nintegra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare o gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il datore\ndi lavoro potrà modificare in aumento la durata delle prestazioni lavorative,\nnel limite massimo del 20% della durata annua del contratto a tempo parziale\nconcordato, a condizione che il lavoratore dia il consenso con specifico patto\nscritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del\nlavoratore, con l'assistenza dei componenti della R.S.U.\u002FR.S.A. e\u002Fo\nrappresentanze sindacali delle OO.SS., stipulanti il presente contratto,\nindicate dal lavoratore; l'eventuale rifiuto del lavoratore già in forza non\nintegra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare o gli estremi del\ngiustificato motivo di licenziamento. L'eventuale esercizio da parte del datore\ndi lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione\nlavorativa sino al limite del lavoro supplementare, nonché di modificare la\ncollocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di\nlavoro, un preavviso di 48 ore, nonché, il diritto ad una compensazione\neconomica nella misura del 15% di maggiorazione della quota oraria della\nretribuzione per ogni ora prestata al di fuori degli orari o degli schemi già\nconcordati nella lettera di instaurazione del rapporto o in una successiva\nmodificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente\nl'efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi\ncinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive\nsopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione\ntassativa, ove ne sia dimostrabile da parte del lavoratore l'incompatibilità\ncon lo spostamento e con l'ampliamento dell'orario di lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato\ndalla competente ASL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in\noccasione del ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla\ncompetente ASL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del\n15° anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.necessità di attendere ad altro rapporto di lavoro dipendente\nregolarmente instaurato con un minimo di 10 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.eventuali sopravvenute inidoneità allo svolgimento del rapporto di lavoro\nparziale con l'applicazione delle clausole flessibili ed elastiche che\nriguardino lo stesso lavoratore, saranno accertate dal medico competente ai\nsensi della lett. c) comma 2 art. 41 e comma 5 art. 39 Dlgs. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Venuta meno la necessità di cui alla precedente elencazione riprenderà\nefficacia la pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche già\nsottoscritte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio della facoltà di cui sopra secondo le modalità ivi\nspecificate, da richiedersi in forma scritta, non determina in nessun caso gli\nestremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di\nprovvedimenti disciplinari; la sospensione dell'efficacia delle suddette\nclausole dovrà realizzarsi entro un mese dall'esercizio di tale facoltà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori,\ndi stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e\u002Fo flessibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà della Azienda richiedere prestazioni di lavoro\nsupplementare\u002Fstraordinario in presenza di specifiche esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare\u002F\nstraordinario non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato\nmotivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare (escluso quando si attivano le clausole di\nelasticità) e il lavoro straordinario saranno retribuiti con le stesse\nmaggiorazioni previste per i lavoratori a tempo pieno. Il numero massimo delle\nore di lavoro supplementare\u002Fstraordinario effettuabili non potrà superare, in\nogni anno solare e mensilmente, il limite massimo complessivo del 20% della\nprestazione concordata e comunque non potrà superare quanto previsto per i\nlavoratori a tempo pieno. In sede aziendale, su richiesta del dipendente e col\nconsenso del datore di lavoro, potrà avvenire un consolidamento, nell'orario\ndi lavoro, del lavoro supplementare e\u002Fo straordinario svolto in via non\nmeramente occasionale, previa verifica sull'utilizzo delle prestazioni stesse\neffettuate dal lavoratore per più di 12 mesi. La conversione del rapporto di\nlavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il\nconsenso delle parti, mediante la sottoscrizione di apposito contratto. Le\nparti possono anche stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto\noriginario prevedendone una durata predeterminata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto è sottoscritto dal dipendente e dall'azienda\u002FAP e diviene\nesecutivo il primo giorno del mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo contratto è sottoscritto in caso di nuove assunzioni a part-time,\nma con decorrenza dall'assunzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale rifiuto del lavoratore di trasformare il lavoro da tempo\nparziale in lavoro a tempo pieno o viceversa non integra gli estremi per alcuna\nsanzione disciplinare né gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.\nIn caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore\ndi lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già\ndipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello\nstesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo\naccessibile a tutti nei locali della impresa, ed a prendere in considerazione\nle eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei\ndipendenti a tempo pieno, ove gli stessi siano disponibili ad accettare le\neventuali clausole di elasticità e flessibilità che dovessero essere\ndichiarate dall'azienda \u002FA.P.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia\nl'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'esame delle domande pervenute, l'azienda\u002FA.P. terrà conto dei motivi\nprioritariamente di seguito specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-figlio\u002Fi convivente\u002Fi di età non superiore a tredici anni o che\nnecessitano di particolari cure e assistenza (portatori di handicap, con\nproblemi di salute, adottati o affidati in età scolare), anche in relazione al\nloro numero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- presenza di congiunti, parenti o conviventi portatori di handicap, ovvero\nnon autosufficienti che necessitino di assistenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti\nriguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della\nlavoratrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- problemi di salute personale, che limitano la possibilità di una costante\npresenza giornaliera, o la presenza per l'orario giornaliero completo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-motivi di studio (relativi alla frequenza di corsi regolari di studio di\ncui all'art. 29 - permessi per motivo di studio) fino ad un limite massimo del\n2% sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di condizioni, l'azienda\u002FA.P. terrà conto della maggiore\nanzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ovvero colpiti da effetti\ninvalidanti di terapie salvavita, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, accertata da medico competente o da una commissione medica\nistituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente,\nhanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in\nlavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo\nparziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno\na richiesta del lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di\nlavoro. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato, le\naziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei\nlavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato\nin attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale,\nadibiti alle stesse mansioni per le quali è prevista l'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parità di condizioni, il diritto di precedenza potrà essere fatto valere\nprioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente\nsi terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque\nsenza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della\nprestazione lavorativa. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato il\npersonale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può\neccedere il 20% (con arrotondamento all'unità superiore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della attività\nsindacale (art. 19-27 legge 300\u002F70), i lavoratori a tempo parziale si computano\ncome unità intere, qualunque sia la durata della loro prestazione\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si\napplicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali\ndettate per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto\ndella durata ridotta della prestazione e delle peculiarità del suo\nsvolgimento. Gli elementi della retribuzione che costituiscono il trattamento\neconomico vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della\nprestazione a tempo parziale rispetto a quella a tempo pieno ed inoltre si\nspecifica che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per gli effetti collegati alla anzianità di servizio (scatti) il periodo\ntrascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del\ndiritto, mentre l'aumento è attribuito in proporzione ridotta in funzione\ndella durata della prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dipendenti con rapporto a tempo parziale hanno diritto ad un numero di\ngiornate di ferie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a.pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il tempo parziale è\norizzontale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.proporzionale alle giornate di lavoro prestate, se il tempo parziale è\nverticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività cadenti nel periodo in cui il lavoratore è a tempo parziale\ndovranno essere corrisposte come previsto dal contratto proporzionandone la\nretribuzione alla ridotta prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle\nvigenti norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 64 - Lavoro temporaneo e somministrazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato è ammessa ai\nsensi della D.lgs. n. 276\u002F03 fatto salvo quanto previsto dall'art. 86 comma5\nD.lgs. 276\u002F2003 e dall'art. 17 Legge 84\u002F1994 e successive modificazioni e\nintegrazioni e fatto salvo quanto previsto dal presente contratto.\nRelativamente alle operazioni portuali ed ai servizi portuali la\nsomministrazione presente può essere ammessa esclusivamente nelle forme\npreviste dall'art. 17 L. 84\u002F94 e succ.mod.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli altri ambiti, la somministrazione è ammessa nei limiti massimi del\n10% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, per il\nCentro Sud la percentuale è del 15%. Nei casi in cui tale rapporto percentuale\ndia un numero frazionato, si arrotonda alla unità superiore. In dette\npercentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per\nsostituzione. A livello aziendale potranno individuarsi d'intesa con le OO.SS.\nterritoriali stipulanti il presente contratto ulteriori ipotesi e\u002Fo aumento\ndelle percentuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I casi ammessi sono: per sostituzione; esecuzione di un'opera, di un\nservizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possono\nessere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti\naziendalmente; per l'esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la\nloro specificità, richiedono l'impegno di professionalità e specializzazioni\ndiverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano\ncarenti sul mercato del lavoro locale; personale addetto all'adeguamento dei\nprogrammi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica;\nper coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate; per punte di intensa\nattività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi\naziendali; per analisi di mercato, organizzazione di fiere\u002Fmostre ed attività\nconnesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento\neconomico della impresa\u002Fente, ove spettanti, saranno riconosciute per i\nlavoratori interinali in rapporto al periodo d'utilizzo con le stesse modalità\ne criteri previsti per i dipendenti del soggetto utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro che vogliano utilizzare il lavoro somministrato debbono\ndarne preventiva comunicazione scritta alle R.S.U. o, in mancanza, alla R.S.A.\ncostituita nell'ambito delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nonché\nai sindacati territoriali di categoria sempre delle OO.SS. stipulanti il\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-GENEQ_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 65 - Commissione per le pari opportunità\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla opportunità di realizzare in armonia con quanto\nprevisto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, della legge 9\ndicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.m.i., in tema di\nparità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla\npromozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni\nche non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.\nIn questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per\nle pari opportunità composta da sei membri, per la metà designati dalle\nassociazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle organizzazioni\nsindacali stipulanti. La commissione avrà i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esaminare l'andamento della occupazione femminile nelle aziende\u002F Enti\nsulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito\ndel sistema informativo vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)elaborare, con riferimento alla L. n° 125\u002F1991, schemi di progetti di\nazioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esaminare problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad\nattività professionali non tradizionali ed alle eventuali discriminazioni sul\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cp>d)studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui\nluoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del\nfenomeno;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>e)esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle\nnormative esistenti a favore delle donne e della maternità, individuando le\nattività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione presieduta a turno da un componente dei due gruppi si insedia\nentro sei mesi dalla stipula del presente contratto e si riunirà almeno due\nvolte all'anno e a richiesta di una delle parti entro i 15 giorni successivi\nalla richiesta medesima. La commissione avrà sede presso una delle\nassociazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO,\ndei suoi compiti, finalità e funzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a\nmigliorare la gestione della risorsa lavoro femminile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione\nconcluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo di materiali\nraccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte\nsulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione,\nquanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle\ncomponenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, saranno fornite informazioni sull'andamento e sulle tendenze\ndell'occupazione femminile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 – Volontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che fanno parte di Associazioni di volontariato iscritte negli\nappositi registri regionali e provinciali hanno diritto di usufruire,\ncompatibilmente con l'organizzazione del datore di lavoro, di forme di\nflessibilità dell'orario e turnazione agevolata, in recepimento dell'art. 6 e\n17 della legge 11\u002F8\u002F1991, n. 266.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno\ndal beneficiario, pena l'esclusione del lavoratore dal diritto stabilito dal\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente\nnormativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990 n. 162\nconvengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali viene accertato lo\nstato di tossicodipendente e che intendono accedere ai programmi terapeutici e\ndi riabilitazione presso i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali o di\naltre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno diritto\nalla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle\nprestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e\ncomunque per un periodo non superiore a 36 mesi, salvo diversa previsione di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà\navanzare richiesta al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell'inizio del\nprogramma cui intende partecipare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai\nfini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita,\nsenza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza della anzianità. I\nlavoratori, familiari diretti di un tossicodipendente, possono a loro volte\nessere posti, facendone richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio\ndell'assenza, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il\nservizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 2 e 5 è consentito il\nricorso alla assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo\ncomma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non\nsono frazionabili. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il\npossesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso\nall'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accertamento dello stato di tossicodipendente nel corso del\nrapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore\ndall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la\nincolumità e la salute di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le\ndisposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici\ncompetenti. Per i lavoratori, a tempo indeterminato, etilisti, trovano\napplicazione le disposizioni del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Tutela delle persone portatrici di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi\no affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai\nsensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104\u002F1992, hanno diritto al\nprolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro\ndi cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che\nil bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro\ndi usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di\nastensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al\ncompimento del terzo anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la\nlavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o\naffidatari, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che\nassiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine\nentro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso\nmensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a\ncondizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia\nricoverata a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti\nall'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le\ndisposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle\ncontenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore\no il familiare lavoratore che assista con continuità un parente (anche\ncollaterale) o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, con lui\nconvivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più\nvicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso\nad altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La persona portatrice di handicap handicappata maggiorenne in situazione di\ngravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di\nscegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e\nnon può essere trasferita in altra sede, senza il proprio con-senso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per\nl'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai\nMinisteri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Ch3>Art. 69 - Patrocinio legale dei dipendenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda\u002Fente, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi,\nassicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino\nimplicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del\nservizio ed all'adempimento dei compiti assegnati, in procedimento di\nresponsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, con sentenza passata in giudicato, sia rilevata la responsabilità\ndel dipendente per dolo o colpa grave, è fatta salva la rivalsa delle spese\nsostenute dal datore di lavoro anche se l'interessato sia stato assistito da un\nlegale dello stesso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-coldismissalsupport_trigger\">\u003Ch3>Art. 70 - Accordi di solidarietà per l'occupazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si richiamano le disposizioni di legge in materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Lavori usuranti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per memoria: (Le associazioni datoriali stipulanti confermano la\ndisponibilità ad una iniziativa politica congiunta con le segreterie nazionali\ndelle OO.SS. concernente l'argomento, previo approfondimento tecnico da\nrealizzarsi attraverso apposita commissione paritetica.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni datoriali stipulanti confermano la disponibilità alla\nsottoscrizione di un avviso comune con le Segreterie Nazionali delle\nOrganizzazioni Sindacali in tema di lavori usuranti, previo approfondimento\ntecnico da realizzarsi in seno all'Ente Bilaterale entro il 30 giugno 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente CCNL nell'ambito di ogni istituto sono\ncorrelate, inscindibili tra loro, non modificabili e non si cumulano ad alcun\naltro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Rinvio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le norme di legge che\ndisciplinano il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 74 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL ha decorrenza dal 1.1.2016 al 31.12.2018; ferme restando le\nspecifiche diverse decorrenze pattuite con il verbale di accordo del\n15.12.2015, il CCNL ha durata triennale per la parte normativa e per la parte\neconomica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le diverse decorrenze previste in singoli articoli o punti\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al precedente\ncomma 1 se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata r\u002Fr. In\ncaso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia\nstato sostituito dal successivo contratto nazionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 (soppresso)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO A\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese ed Autorità Portuali si impegnano a consegnare ad ogni\nlavoratore una copia a stampa del testo contrattuale. L'organizzazione della\nstampa del testo del CCNL sarà a cura delle Organizzazioni sindacali\nstipulanti ed il relativo costo sarà a carico delle imprese ed Autorità\nportuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al CCNL viene allegato il protocollo sulla sicurezza stipulato il 28 ottobre\n2008 in attuazione del comma 3, art. 49, D.lgs. n. 81\u002F2008, i cui contenuti si\napplicano a tutti gli ambiti portuali ed alle attività come individuati a\nmente del par. 1 “Ambito di applicazione” del protocollo medesimo che è\nparte integrante del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO B\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(ex allegato n. 3 CCNL 2000-2004)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il “distacco” di dipendenti delle A.P. presso\nimprese o altri soggetti si fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 24\ndel CCNL 29.10.1996.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO C\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(ex allegato n. 5 CCNL 2000-2004)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per memoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMUNICATO CONGIUNTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie dell'accordo nazionale 30.11.95, che introduce un E.D.R.\na compensazioni delle maggiori percentuali di indennità di turno nei confronti\ndi quelle di cui al CCNL ASSODOKS 4.05.95, concordano la rideterminazione di\ntale E.D.R. in funzione delle percentuali di indennità turno di cui al\nContratto Unico di riferimento per i lavoratori dei porti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLOGISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO D\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(ex allegato n. 7 CCNL 2000-2004\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per memoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME DI ARMONIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROVENIENTI DA ALTRE AREE CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese provenienti da aree contrattuali diverse da quelle ove\noperano le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL si\nprocederà come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascun dipendente la Direzione aziendale procederà alla individuazione\ndel livello di inquadramento sulla base del piano classificatorio di cui al\npresente contratto riferito alle mansioni svolte al 30.06.2000, comunicando le\nproprie decisioni ai dipendenti interessati ed alle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le valutazioni eventualmente avanzate dalle R.S.U. formeranno oggetto di\nesame congiunto con la Direzione aziendale da concludersi non oltre un mese\ndalla comunicazione di cui al paragrafo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di divergenza di valutazioni le posizioni delle parti saranno\nsottoposte all'esame della Commissione Paritetica Nazionale il cui parere avrà\ncarattere vincolante ed effetto retroattivo al 30.06.2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascun dipendente a seguito della individuazione del livello di\ninquadramento si determinerà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)l'ammontare della retribuzione annua lorda derivante dalla applicazione\ndegli elementi retributivi collettivi del contratto nazionale di lavoro di\nprovenienza al 30.06.2000 (minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR,\necc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'ammontare della nuova retribuzione individuale annua lorda all'\n1.07.2000 derivata dall'applicazione degli elementi retributivi collettivi di\ncui al presente CCNL (minimo tabellare conglobato, EDR);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso in cui a) sia maggiore di b) la differenza sarà attribuita sotto\nforma di EDR non assorbibile da corrispondere suddiviso in 12 mensilità,\nvalido ai fini del computo della quota oraria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nel caso in cui b) sia maggiore di a) si darà luogo alla applicazione dei\nnuovi elementi retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti contrattuali a partire dalla prima tranche decorrente\ndall'1.07.2000 saranno attribuiti in base al nuovo livello di inquadramento. A\nciascun dipendente interessato sarà altresì mantenuto in cifra non\nassorbibile l'importo all'1.07.2000 dei seguenti elementi retributivi\nindividuali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ad personam ed elementi distinti della retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Importo e numero degli scatti (che concorrono al raggiungimento di un\nmassimo di 5 scatti complessivi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO E\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>(ex allegato n. 8 CCNL 2000-2004)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per memoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA DI ARMONIZZAZIONE RELATIVA ALLE MAGGIORAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER LAVORO A TURNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Per le aziende che non applicavano i CCNL ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI,\nFISE)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui la somma algebrica risultante dal confronto tra i valori\nderivanti dalla applicazione delle maggiorazioni per lavoro ordinario a turni\nrispettivamente del CCNL di provenienza e del presente contratto risulti a\nfavore del lavoratore, l'azienda procederà al mantenimento del differenziale\nsecondo le seguenti alternative:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.considerato un livello medio pari al quarto per un numero di ore annue di\npresenza effettiva pari a 1200 si procederà alla ripartizione di dette ore in\ndiurne e notturne (esempio 600 + 600). Su tali ore saranno applicate le\nmaggiorazioni previste dal CCNL unico dei porti (600 ore al 5%; 300 ore al 31%;\n300 ore al 50%) e le maggiorazioni del CCNL di provenienza per le\ncorrispondenti fasce di orario con i valori in atto alla data di confluenza nel\nCCNL unico dei porti (31.12.2000). Tale differenza sarà corrisposta sino alla\nscadenza del presente CCNL quale EDR suddiviso per 12 mensilità e per i mesi\ndi effettiva permanenza nei turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Mantenimento della applicazione delle maggiorazioni secondo il CCNL di\nprovenienza sino alla scadenza del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO F\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AVVISO COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a richiedere congiuntamente al Ministero delle\nInfrastrutture e dei Trasporti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.l'emanazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 14 del D.lgs.\n272\u002F99;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.la modifica dell'art. 7 comma 1 del D.lgs. 272\u002F99 relativamente alla frase\n“in sede locale l'Autorità può istituire comitati……” sostituendola\ncon “in sede locale l'Autorità istituisce comitati……”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO G\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituzione delle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Porti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(imprese di cui agli articoli 16, 17 comma 2 e comma 5, 18, Autorità\nPortuali di cui all'art 6, imprese di cui all'art. 21, della legge n. 84\u002F94 e\nsuccessive modificazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo assume disciplina di settore in materia di\nrappresentanze sindacali unitarie, nel rispetto dei principi e della disciplina\nstabiliti dal Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio\n1993 e dall'Accordo Interconfederale per la costituzione delle rappresentanze\nsindacali unitarie del 20 dicembre 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le R.S.U. sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro,\naperti alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base del\npresente regolamento e riconosciute da ASSOPORTI, ASSOLOGISTICA, ASSITERMINAL,\nFISE, quali titolari con le competenti strutture territoriali di\nFILT-FIT-UILTRASPORTI per le materie previste dal CCNL della contrattazione\nnella azienda\u002Funità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere costituite nelle aziende\u002Funità produttive, con più di 15\ndipendenti, ad iniziativa di FILT-FIT-UILTRASPORTI ovvero dalle associazioni\nsindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del\npunto 4-b del presente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei luoghi di lavoro si dà luogo alla costituzione su base elettiva delle\nRSU, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, tutti\ni lavoratori e le lavoratrici dipendenti, coinvolgendo al massimo anche i\nlavoratori con contratto di inserimento, di apprendistato, a tempo determinato,\na tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Le candidature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive\nliste di candidati, sono le istanze di base che ogni Organizzazione nella sua\nsovranità si dà. Ogni Organizzazione è sovrana di decidere se organizzare\nelezioni primarie per l'individuazione dei propri candidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i\nmembri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una\nsola lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Le strutture abilitate a presentare le liste sono le strutture competenti\ndi FILT, FIT, UILTRASPORTI.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Queste presentano proprie liste di organizzazione, distinte e separate,\nprecedute dal seguente Preambolo Unitario CGIL, CISL, UIL, intangibile, “Le\nConfederazioni CGIL, CISL, UIL, tramite le proprie liste e i propri candidati\nintendono confermare il valore del pluralismo sociale in un rinnovato patto di\nunità d'azione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL, CISL, UIL considerano la consultazione elettorale una condizione\nirrinunciabile di democrazia attraverso la quale ciascun lavoratore, in via\ndiretta, sceglie liberamente i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro.\nAttraverso il voto ad una delle tre liste confederali ed ai rispettivi\ncandidati, si esprimerà il sostegno alla azione sindacale nei luoghi di lavoro\ne l'adesione ai valori, agli obiettivi ed al ruolo del sindacalismo confederale\nche CGIL, CISL, UIL esercitano nel sistema sociale del Paese”. Le strutture\nFILT, FIT, UILTRASPORTI dell'area dei Porti interessate, inseriranno le tre\nliste di candidati, distinte per sigla, in una unica scheda preceduta dal\npreambolo unitario, impegnandosi, ciascuna, senza alcuna eccezione, a\npresentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale, nella quale ogni\nOrganizzazione Sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori\naderenti ad una Federazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, le\nmedesime strutture competenti a presentare le liste ne sconfesseranno ogni\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqofficer\">\u003Cp>Nelle liste dovrà figurare una congrua presenza (individuata a livello\nlocale in relazione al numero delle addette) di lavoratrici candidate. Nel caso\nvi sia una evidente discrepanza nel risultato del voto, per il suo equilibrio\nsi utilizzeranno le quote di organizzazione racchiuse nel 33%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Possono presentare liste anche soggetti diversi dalle Federazioni\nFILT-FIT-UILT, purché formalmente organizzati e costituite in Associazioni\nSindacali, sempreché raccolgano il 30% di firme sul totale dei lavoratori\naventi diritto al voto, aderiscano ai Codici di autoregolamentazione ed al\npresente regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1\u002F3\nil numero dei componenti della R.S.U. da eleggere nel collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori\ndalla Commissione Elettorale, almeno otto giorni prima della data fissata per\nle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Il termine per la presentazione delle liste è di 10 giorni prima della\ndata di inizio delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, luglio 2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLOGISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITERMINAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO H\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>STATUTO PER L'ENTE BILATERALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 – Costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conformemente a quanto previsto dall'art.40 del CCNL (d'ora in avanti\ndenominato “CCNL”) per il personale dipendente delle imprese di cui agli\nartt. 16-17-18-21 Legge 84\u002F94 e di quello dipendente delle Autorità Portuali,\nè costituito l'Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci fondatori: Associazione Porti Italiani - ASSOPORTI, ASSITERMINAL,\nASSOLOGISTICA, FISE UNIPORT per le parti datoriali e FILT-CGIL, FIT-CISL e\nUILTRASPORTI, per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE PREVISIONI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLA SEZ. VII, CAPO III, TITOLO I, D.LGS. N. 81\u002F2008\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le parti stipulanti il CCNL dei lavoratori dei porti, hanno convenuto sulla\nnecessità che analogamente a quanto compiuto sulle materie che regolano i\ntrattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle aziende autorizzate ex\nartt. 16, 17,18 e 21 lett. b) della L. n. 84\u002F94, anche le norme atte a\nsviluppare la sicurezza negli ambiti portuali siano ispirate ai criteri di\nmassima coerenza, sul territorio nazionale, in relazione alle evidenti ricadute\nda esse provocate sia sugli aspetti operativi che su quelli economici e\nsociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per questa ragione le parti stabiliscono che la “contrattazione\ncollettiva” cui si riferisce il comma 3 dell'art. 49 del D.lgs. n. 81\u002F2008, a\nfar data dal presente protocollo, sia da intendersi come contrattazione\ncollettiva nazionale di riferimento ai fini dei successivi protocolli\napplicativi in sede locale, da stipularsi solo per quanto dal presente\nProtocollo demandato a quel livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il D.lgs. n. 81\u002F2008 fissa in modo chiaro ed inequivocabile, agli artt. da\n47 a 50, la disciplina e la funzione dei rappresentanti dei lavoratori nel\nsistema sicurezza, evitando sovrapposizioni e ridondanze nelle attribuzioni\ndegli RLS e RLSS; le parti ravvisano l'opportunità di promuovere\nl'individuazione degli RLS aziendali valorizzandone l'attività quale misura di\nprevenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONVENGONO QUANTO SEGUE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ambito di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente protocollo si applica nei porti di cui all'art. 4, comma 1\nlettera b), c) e d) della Legge 84\u002F94, ricompresi nelle circoscrizioni delle\nAutorità Portuale, nonché in quelli amministrati da Autorità Marittima che\nsaranno individuati con decreto dei Ministeri del Welfare ed Infrastrutture e\nTrasporti in attuazione del D.lgs. 81\u002F2008, art. 49 comma 1 lettera a). In\nparticolare, il presente protocollo è riferito alle attività svolte dalle\nimprese autorizzate ai sensi degli art. 16, 17 e 18 e 21 lett. b) Legge\n84\u002F94.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - RLS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei RLS aziendali è quello indicato al primo periodo, comma 7,\nart. 47, D.lgs. n. 81\u002F2008, peraltro corrispondente a quello previsto dall'art.\n58 del vigente CCNL, fatto salvo quanto già eventualmente concordato in sede\nlocale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è\neletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in\nazienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai\nlavoratori della azienda al loro interno, in sede di assemblea promossa dalle\nOO.SS. territoriali, stipulanti il presente accordo, di norma in corrispondenza\ndella giornata individuata dalle parti stipulanti il presente protocollo per\nl'intera portualità. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15\nlavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in\nsede di assemblea da tenersi, di norma, in corrispondenza della giornata\nindividuata dalle parti stipulanti il presente protocollo per l'intera\nportualità. Le associazioni datoriali stipulanti il CCNL e sottoscrittrici del\npresente accordo promuoveranno tra le aziende associate tale procedura. In\nquesto senso si rendono disponibili ad una azione di monitoraggio continuo\nsullo stato di attuazione di questa misura. I risultati del monitoraggio\nsaranno annualmente resi noti alle OO.SS. stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 30 giorni successivi alla elezione o alla designazione, i nominativi\ndegli RLS eletti vengono comunicati alla azienda e da questa all'Autorità\ncompetente (Autorità Portuale, ovvero, ove non costituita, l'Autorità\nmarittima), agli organismi di coordinamento delle autorità, ove costituiti,\nall'INAIL, nonché all'Ente Bilaterale Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui non si sia addivenuti alla individuazione del RLS, l'azienda\nprovvede a comunicare ciò alla Autorità competente, e agli organismi di\ncoordinamento delle autorità, ove costituiti, e all'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro i medesimi 30 gg. i RLS di nuova nomina ricevono copia del documento\ndi valutazione dei rischi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato degli RLS aziendali ha durata 3 anni ed è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli RLS aziendali già nominati alla data del presente protocollo, comunque\nindividuati, conservano il loro incarico fino alla scadenza del mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art.50 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e dall'art.\n58 del vigente CCNL, a ciascun RLS aziendale sono altresì riconosciuti\npermessi retribuiti nel limite massimo di 32 ore annue per partecipare alle\nriunioni periodiche di coordinamento, di cui al successivo punto 4, convocate\ndai RLSS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza di sito produttivo - RLSS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 1 mese dalla ricezione della comunicazione dei nominativi degli RLS\naziendali eletti o già in carica, gli stessi RLS aziendali, nell'ambito di una\nassemblea convocata dalle OO.SS. stipulanti il CCNL dei porti, individuano al\nloro interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito\nproduttivo RLSS - di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 81\u002F2008 e comunicano\nall'Autorità competente il loro nominativo e recapito. Requisito essenziale\nper l'acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l'incarico di RLS\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni azienda che non abbia RLS verrà individuato il nominativo del RLSS\nche svolge i compiti di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008. Gli RLSS così\nindividuati seguiranno una modalità operativa sulla base della\nspecializzazione per tipologie di traffico (contenitori, merci varie, rinfuse\nsolide, rinfuse liquide) effettivamente presenti nell'ambito portuale. Tale\nspecializzazione sarà resa nota alle aziende dell'ambito portuale, che vi si\natterranno nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai successivi punti, salvo\ni casi di cui agli artt. 44 e 48 comma 4 Dlgs 81\u002F2008. Il\u002FI RLSS verrà\u002Fanno\nconsultato\u002Fi, insieme al RLS medesimo, agli RLS aziendali delle aziende\ncommittenti ed appaltatrici coinvolte, nella fase di elaborazione dei DUVRI di\ncui all'art. 26 del D.lgs. 81\u002F2008 che hanno per oggetto i rischi\ninterferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e\u002Fo esecuzione di\nservizi portuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'effettivo numero di RLSS è determinato a livello di singolo porto - sulla\nbase delle intese tra i rappresentanti delle OO.SS. e delle associazioni\ndatoriali private (ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA e FISE) stipulanti il CCNL di\nriferimento, tenendo conto del numero delle imprese per le quali non si è\naddivenuti all'elezione dei RLS, del numero complessivo dei lavoratori delle\nimprese di cui al numero 1 del presente protocollo, delle dimensioni del porto\ne delle sue tipologie di traffico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per omogeneità il n° di RLSS sarà orientato al seguente criterio guida\nriferito al personale delle imprese di cui all'ambito di applicazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1 RLSS fino a 400 addetti complessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 RLSS da 401 e fino a 2.000 addetti complessivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5 RLSS oltre 2.000 addetti complessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di accordi locali tra le parti stipulanti, si potrà addivenire\nalla individuazione di ulteriore\u002Fi RLSS nei porti con più di 2.000 addetti\ncomplessivi, nel caso in cui si riscontrino e vengano accertate congiuntamente\ntra le parti, nell'ambito del singolo porto interessato, situazioni particolari\nche possono essere così esemplificate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- articolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- articolazione particolarmente vasta e complessa di imprese (artt. 16, 17,\n21b) che intervengono nei cicli operativi dei concessionari ex art. 18;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- particolare presenza di imprese non dotate di RLS;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- complessità fisico-territoriale del porto e del suo lay-out.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questa facoltà di integrazione avrà validità per ogni ciclo di vigenza\ndegli RLSS e dovrà essere congiuntamente valutata dalle parti stipulanti ad\nogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna intesa, si\napplicheranno le condizioni previste dal presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende che, qualora in un porto sia eletto o designato un unico RLS,\nquesti svolge contestualmente anche i compiti di RLSS. Le OO.SS. stipulanti\nrendono noto alla autorità competente i nominativi degli RLS individuati;\nl'Autorità comunica a tutte le aziende operanti nel porto cui si applica il\npresente protocollo, nonché alla ASL di competenza, i nominativi degli RLSS ed\nil recapito da ciascuno di essi indicato, al quale inviare le comunicazioni,\ninformazioni e la documentazione prevista dalla normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mandato degli RLSS ha durata 3 anni ed è rinnovabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Compiti del RLSS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dall'art. 49, comma 3, D.lgs. n. 81\u002F2008 i RLSS esercitano,\nnel rispetto di quanto disposto dal comma 6, art. 50 della norma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le attribuzioni di cui all'art. 50 dello stesso D.lgs. n. 81\u002F2008 per le\naziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui non\nsi è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in coordinamento con gli RLS aziendali, le attribuzioni di cui all'art. 50\ncomma 1, lettere b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso D.lgs. n. 81\u002F2008\nper le aziende od unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in\ncui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale, nella elaborazione del\nDUVRI di cui all'art. 26 del medesimo D.lgs. 81\u002F2008 che hanno per oggetto i\nrischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e\u002Fo esecuzione\ndi servizi portuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i compiti di coordinamento tra gli RLS aziendali delle aziende o unità\nproduttive presenti nel sito cui si riferisce il presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), il RLSS ha\ndiritto di accedere ai luoghi di lavoro della azienda per la quale non si è\naddivenuto alla individuazione di alcun RLS aziendale, con obbligo di congruo\npreavviso scritto (almeno 24 ore prima) alla direzione aziendale, salvo i casi\ndi cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D.lgs. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale preavviso dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria\ncommittente nelle cui aree l'impresa esercita eventualmente la propria\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la presenza all'interno dei luoghi di lavoro, l'impresa metterà a\ndisposizione la documentazione richiesta con la collaborazione del SPP\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b) potranno essere\nprogrammati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con\nil SPP dell'impresa concessionaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. c) il RLSS\nconvoca riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima\ntrimestrale, tra tutti i RLS aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di\nlavoro su aspetti specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nell'ambito delle attribuzioni di cui sopra il RLSS: riceve le\ninformazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli enti\ncompetenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive\ninterferenze tra attività svolte da imprese diverse; può partecipare,\ncongiuntamente agli RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle\nautorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti\nda effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse; per favorire\nlo svolgimento della funzione di coordinamento degli RLS aziendali, prevista al\ncomma 3 dell'art. 49 del D.lgs. n. 81\u002F2008, funzione che, come ovvio, necessita\ndel massimo di conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di\ncompetenza, può accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale,\nsolo se da questi richiesto, previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore)\nalla Direzione Aziendale, salvo casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del\nD.lgs. n. 81\u002F2008; può consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la\ndocumenta-zione aziendale inerente la valutazione dei rischi\ninterferenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio delle funzioni del RLSS è garantito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dal riconoscimento di 350 ore annue di permessi retribuiti pro capite.\nQuesto numero può essere incrementato da intese locali tra associazioni\ndatoriali e OO.SS. stipulanti nel caso in cui si riscontrino e vengano\naccertate congiuntamente tra le parti, nell'ambito del singolo porto\ninteressato, situazioni particolari che possono essere così esemplificate:\narticolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico; articolazione\nparticolarmente vasta e complessa di imprese (artt. 16, 17, 21b) che\nintervengono nei cicli operativi dei concessionari ex art.18; particolare\npresenza di imprese non dotate di RLS; numero totale di RLSS stabiliti dalle\nparti localmente; complessità fisico-territoriale del porto e del suo\nlay-out.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, in coerenza con quanto stabilito al punto 3 del presente\naccordo, la dotazione accessoria di ore di permesso retribuito dedicata alla\nfunzione di RLSS sarà da considerarsi quale monte ore aggiuntivo. Questa\nfacoltà di integrazione della dotazione oraria avrà validità per ogni ciclo\ndi vigenza degli RLSS e dovrà essere congiuntamente valutata dalle parti\nstipulanti ad ogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna\nintesa, si applicheranno le condizioni previste dal presente protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)Dalla messa a disposizione di idoneo locale ove tenere le riunioni\nperiodiche di coordinamento e dei mezzi e dei supporti tecnici necessari a\nsvolgere le proprie attività, secondo quanto stabilito dalle intese\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo rimanendo quanto stabilito al successivo punto 6, le modalità di\nripartizione dei costi del monte ore di permessi e di quanto altro necessario\nai RLSS saranno individuate localmente, previa intesa tra le parti stipulanti\nil presente protocollo. Qualora non si raggiungano le predette intese al\nriguardo, l'Autorità stabilirà le modalità di ripartizione ed addebito del\ncosto del monte ore di permessi e di quanto altro necessario ai RLSS, per\nl'esercizio delle proprie funzioni, tra tutte le aziende del sito cui si\nriferisce il presente protocollo, tenendo conto del numero delle imprese di cui\nall'ambito di applicazione e del numero dei dipendenti delle imprese medesime.\nLe imprese che non hanno RLS aziendali corrisponderanno un contributo\nmaggiorato del 50% per la quota riferita alla consistenza del proprio\norganico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I RLSS sono invitati ai Comitati di Igiene e Sicurezza di cui all'art. 7 del\nD.lgs. 272\u002F99 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Formazione degli RLS aziendali e degli RLSS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti della formazione degli RLS aziendali sono quelli indicati al\ncomma 11, articolo 37, D.lgs. n. 81\u002F2008. La durata della formazione del RLS\naziendale è quella stabilita all'articolo 58 del vigente CCNL. Per gli RLSS\nsono altresì aggiunti attraverso intesa da stipularsi a livello territoriale,\nmoduli formativi relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dai\nrischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività del\nsingolo porto in cui ciascun RLSS opera. Per i moduli aggiuntivi di formazione\ndegli RLSS, la durata del percorso formativo è non inferiore ad ulteriori 32\nore, quindi complessivamente la sua formazione di base avrà durata non\ninferiore a 72 ore. A ciascun RLSS è assicurato ogni anno un aggiornamento\nformativo della durata minima di 8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Risorse economiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese del sito cui si riferisce il presente Protocollo si impegnano a\nmettere a disposizione le risorse per il monte ore permessi e per l'erogazione\ndella formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITERMINAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLOGISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOPORTI FISE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIPORT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 28 ottobre 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch2>ALLEGATO L\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Intesa del 28\u002F5\u002F2007\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla assistenza sanitaria integrativa al S.S.N., di cui\nall'art. 51 bis del CCNL, le parti convengono di dare mandato all'ente\nbilaterale (ex art. 40 CCNL) di istruire e prospettare alle parti stesse una\nproposta per la realizzazione dell'istituto che tenga conto delle seguenti\ncoordinate di fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)decorrenza effettiva dell'istituto in argomento dal gennaio 2009;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)importo massimo del contributo del datore di lavoro € 168,00 all'anno\n(cioè € 14,00 al mese) per lavoratore aderente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla somma\ndi cui al punto b) soltanto il contributo previdenziale di solidarietà (oggi\nstabilito al 10%);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)oltre quanto previsto ai punti b) e c) nessun altro costo diretto od\nindiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a\ncarico del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)adesione su base volontaria e compartecipazione del lavoratore al costo\nattraverso apposita quota, anche se contenuta, da definire in seguito da parte\ndell'ente bilaterale, attraverso strumenti utili a garantire la fruizione\ndell'istituto per la maggior parte dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L.C.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLOGISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITERMINAL FISE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anno 2008, il giorno 22 del mese di dicembre in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Associazione Porti Italiani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSOPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSITERMINAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSOLOGISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISE-UNIPORT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Federazione Italiana Lavoratori Trasporti FILT\u002FCGIL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- La Federazione Italiana Trasporti FIT\u002FCISL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unione Italiana Lavoratori Trasporti UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulata la seguente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTESA, A PARZIALE MODIFICA DELL'INTESA DEL 28\u002F05\u002F07 IN RIFERIMENTO ALLA\nASSISTENZA SANITARIA DI CATEGORIA DI CUI ALL'ART. 51 BIS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL CCNL “DEI LAVORATORI DEI PORTI”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nella determinazione della parte normativa\u002Feconomica del contratto\ncollettivo nazionale si è tenuto conto dell'incidenza delle quote (€ 168,00\nall'anno per lavoratore) e relativi contributi previdenziali (10%) previsti\ndall'intesa del 28\u002F05\u002F2007, per il finanziamento della istituenda assistenza\nsanitaria integrativa del SSN, con modalità che verranno pattuite tra le\nparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'adesione volontaria del lavoratore deve riferirsi soltanto all'eventuale\nampliamento delle prestazioni al proprio nucleo familiare, con onere a carico\ndello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conseguentemente tutti i lavoratori individuati ai quali si applica il CCNL\ndei lavoratori portuali hanno diritto all'erogazione delle prestazioni\nsanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i contratti o accordi in essere, relativi ad assistenza\nsanitaria integrativa aventi condizioni di miglior favore, che non sono da\nconsiderarsi aggiuntivi alla presente intesa ed in presenza delle quali non si\napplicherà il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano in vigore altresì i contratti o accordi in essere che abbiano\ncondizioni inferiori al presente accordo che, alla loro scadenza, dovranno\nessere uniformati alla presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLOGISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITERMINAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISE-UNIPORT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO QUADRO SULL'INTESA DEL 22\u002F12\u002F2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al PROTOCOLLO DI INTESA del 28\u002F05\u002F2007 e alla INTESA del\n22.12.2008, le parti convengono le modalità di attivazione della assistenza\nsanitaria integrativa, individuando quale strumento per la fruizione\ndell'assistenza sanitaria integrativa del SSN in quanto conforme alle norme\nvigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e\nmodificazioni) la Cassa di assistenza sanitaria integrativa interaziendale\ndenominata ASSICASSA come di seguito esposto e fermo restando quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso quanto sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.A decorrere dall’1\u002F4\u002F2009 godranno della assistenza sanitaria\nintegrativa del SSN, con le modalità e nelle forme appresso individuate, tutti\ni lavoratori ai quali si applica il CCNL dei lavoratori dei porti, assunti con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo quanto stabilito dagli\nultimi due commi della predetta intesa del 22.12.2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per il finanziamento della assistenza sanitaria integrativa del SSN, ogni\nazienda\u002FAutorità Portuale (A.P.) verserà ad ASSICASSA per ciascun lavoratore\nl'importo di € 168,00 annuali, in una unica rata, nei modi e tempi appresso\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Viene individuata quale interlocutore operativo della parte burocratica\npreventiva relativa alla attuazione del presente accordo la Società UNISALUTE\nc\u002Fo LABORFIN srl, responsabile sig. Aldo Ortolani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L'interlocutore operativo si impegna ad attivare una e-mail dedicata che\nverrà successivamente fornita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le parti datoriali si impegnano a fornire all'interlocutore operativo,\nentro il 20\u002F03\u002F2009, l'elenco delle associate aziende\u002FA.P., alle quali si\napplica il presente accordo. Tale elenco, in formato Excel, deve essere\ncomposto da: nome azienda\u002FA.P., indirizzo, CAP, città, parte datoriale\n(associazione) alla quale è associata, nome del responsabile delegato a\nseguire l'attivazione del presente accordo, numero di telefono ed e-mail (vedi\ntraccia allegata).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le parti sindacali si impegnano a dare ampia diffusione del presente\naccordo tra i lavoratori ed i datori di lavoro associati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.L'azienda\u002FA.P. dovrà inoltrare ad ASSICASSA c\u002Fo l'interlocutore operativo\nla richiesta di adesione al presente accordo quadro, utilizzando il modulo in\nallegato al numero 1 entro il 10\u002F04\u002F2009, unitamente all'elenco nominativo dei\ndipendenti utilizzando il tracciato record di cui all'allegato 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.L'interlocutore operativo, raccolte le informazioni propedeutiche,\ncomunicherà alle singole aziende\u002FA.P., alle parti e ad ASSICASSA entro il\n04\u002F05\u002F2009, il numero di lavoratori aderenti complessivo emettendo un preavviso\ndi versamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Qualora venga raggiunta la quota complessiva tecnica prevista nel presente\naccordo e fissata in minimo 4.000 lavoratori, si attiveranno le prestazioni ivi\npreviste in allegato 3; ciascuna azienda\u002FA.P. dovrà effettuare, se ricevuto il\npreavviso di versamento, il bonifico complessivo entro e con valuta\n15\u002F05\u002F2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Il versamento dovrà essere effettuato su: IBAN IT50103127 02403 cc\n0140002285, intestato ad ASSICASSA, causale: “nome azienda\u002FA.P.”,\n“città”, per versamento obbligatorio a Cassa per CCNL porti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Copia della relata del bonifico debitamente quietanzata dovrà essere\ninviata via e-mail entro il 15\u002F05\u002F2009 al seguente indirizzo dell'interlocutore\noperativo: …………………………………………………\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.L'interlocutore operativo entro il 31\u002F05\u002F2009 verifica la corrispondenza\ndei versamenti effettuati con le comunicazioni precedentemente inoltrate dalle\nsingole aziende\u002FA.P. ed emette le coperture di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.Al ricevimento della quota aziendale ASSICASSA provvederà ad inoltrare\nalla azienda\u002FA.P. la quietanza di pagamento che certifica l'avvenuta iscrizione\ne per conoscenza copia della polizza con la quale vengono assicurati i\ndipendenti con la Società UNISALUTE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccessrelatives\">\u003Cp>14.I familiari potranno essere inclusi nel piano sanitario assistenziale\nnella seconda annualità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO M\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 59 CCNL dei\nlavoratori dei porti, dichiarano che le parole “lavoro temporaneo\nsomministrato” si riferiscono esclusivamente al lavoro temporaneo\nsomministrato per le figure professionali specifiche come disciplinato al\nsuccessivo articolo 64; non hanno inteso quindi assumere a riferimento anche il\nlavoro temporaneo portuale per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi\nportuali di cui all'articolo 17 della Legge n. 84\u002F94 e s. m. e i., come\nperaltro chiarito al comma 2 del predetto articolo 64 CCNL dei lavoratori dei\nporti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L.C.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLOGISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITERMINAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISE\u002FUNIPORT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILT-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 marzo 2009\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO N\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ESTRATTO DA VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì 15.12.2015 in Roma tra Segreterie Nazionali, Dipartimenti, strutture\nregionali e territoriali delle OO.SS. FILT-CGIL, FILT- CISL, UILTRASPORTI e le\nAssociazioni datoriali ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, FISE-UNIPORT, ASSOPORTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene quanto segue per il rinnovo del CCNL dei lavoratori dei\nporti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)In conseguenza di norme di legge intervenute, di nuove pattuizioni,\nvengono introdotti gli allegati emendamenti a norme contrattuali (v. all.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B1)A decorrere dal 1\u002F1\u002F2016 I minimi tabellari conglobati sono incrementati\ndell'importo E.D.R. di € 20,00 mensili (uguale per tutti i livelli) ed\nassumono i sottostanti valori; conseguentemente dalla stessa data detto E.D.R.\nviene soppresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadro “A” A.P.: € 2.458,53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadro “B” A.P.: € 2.230,46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Quadro imprese: € 2.185,38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° Livello: € 2.043,60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2° Livello: € 1.904,08\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3° Livello: € 1.761,16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 4° Livello: € 1.654,96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 5° Livello: € 1.561,92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 6° Livello: € 1.490,22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 7° Livello: € 1.338,83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B2)Viene riconosciuto un incremento mensile a regime sul quarto livello\nprofessionale pari ad € 80 lordi, di cui € 10 a titolo di EDR (elemento\ndistinto della retribuzione), con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F12\u002F2016: € 20 sul minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F7\u002F2017: € 25 sul minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F7\u002F2018: € 25 sul minimo conglobato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dall’1\u002F9\u002F2018: € 10 a titolo di EDR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto EDR, uguale per tutti i livelli, sarà erogato per tredici\nmensilità e non avrà incidenza su qualsiasi altro istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seconda dei livelli professionali, le tranche di aumenti lordi sul minimo\nconglobato saranno pertanto pari ad euro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"500\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"157\">\n  \u003Ccol width=\"116\">\n  \u003Ccol width=\"120\">\n  \u003Ccol width=\"97\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u002F12\u002F2016\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u002F7\u002F2017\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1\u002F7\u002F2018\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"157\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quadri imprese\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">3° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">4° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">5° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,48\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"157\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">7° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"116\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"120\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti delle Autorità Portuali la prima tranche di aumento sul\nminimo conglobato decorrerà dal 1° settembre 2016; la seconda tranche\ndecorrerà dal 1° dicembre 2016; la terza tranche dal 1° luglio 2018. Per i\nquadri delle A.P. le tre tranches avranno i seguenti importi: quadro A prima\ntranche € 29,83; seconda e terza tranche € 37,29; quadro B prima tranche\n€ 27,04; seconda e terza tranche € 33,80.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B3)Al fine di prevenire scostamenti significativi si concorda tra le parti\ndi procedere a giugno 2018 ad una condivisa verifica tra inflazione prevista e\ninflazione reale registrata nel biennio 2016\u002F2017. Tale verifica costituirà\nelemento valutativo per determinazioni future circa l'importo a titolo di EDR\ndi € 10 riconosciuto dall’1\u002F9\u002F2018, nonché per la trattativa su parte\neconomica relativa al successivo rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C)A decorrere dall'1.4.2016 il contributo annuale datoriale per l'assistenza\nsanitaria integrativa, ex art. 51 bis del CCNL, viene elevato di € 21,00 pro\ncapite. Tale incremento è finalizzato al miglioramento delle garanzie di\npolizza, con particolare riguardo alle cure odontoiatriche. Viene quindi\naffidato ad apposita commissione paritetica di analizzare e verificare quanto\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D)Il presente rinnovo contrattuale decorre dall’1\u002F1\u002F2016 al 31\u002F12\u002F2018;\nferme restando le specifiche diverse decorrenze sopra pattuite, il CCNL ha\ndurata triennale per la parte normativa e per la parte economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo alle\nassemblee dei lavoratori entro il 6 febbraio 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L.C.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si dà atto e si conferma che per le norme contrattuali per le quali non si\nè addivenuti ad un accordo modificativo tra le parti contenuto nel presente\nCCNL, si intende applicata integralmente la disciplina di legge vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale due\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi degli accordi interconfederali in materia di rappresentanze\nsindacali dei lavoratori ed in concreta applicazione dell'accordo\ninterconfederale 10 gennaio 2014, che si intende recepito, le parti, attraverso\napposita commissione paritetica, si impegnano a definire istituzione,\nfunzionamento e prerogative delle rappresentanze sindacali in azienda entro il\n31 marzo 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"eqofficer":48,"trainingfundtxt":52,"disabilitypay":56,"cbadate_end":60,"childcaresubsidy":64,"sexualhar":68,"protectiveclothing":72,"tradeunleavdays":76,"STRUCINCR_trigger":80,"MEALALL_trigger":84,"WORKFAM_trigger":88,"CONSECUTVESUNDAYS_trigger":92,"cbadate_start":96,"TRAINING_trigger":98,"OVERTIME_trigger":102,"ADMINISTRATIVE_trigger":106,"SOCSEC_trigger":110,"healthcareaccess":114,"apprenticeships":118,"SUNDAY_trigger":122,"support_disabilities":126,"healthandsafetytraining":130,"GENEQ_trigger":134,"MEDICAL_trigger":137,"WORKHOURS_trigger":141,"tempagency":145,"ONCERISE_trigger":149,"sicknesspay":153,"healthandsafetyext":157,"dayspweek_select":161,"TRADEUNLEAV_trigger":165,"contracttrial":169,"longtermillness":173,"schedulesrestpw":177,"jobsecuritymothers":181,"NOCTPREM_trigger":185,"healthcareaccessrelatives":189,"MAXHOURS_trigger":193,"PAYSCALES_trigger":197,"bankholidays2":201,"hivpolicy":205,"SENIOR_trigger":209,"legalassistance_trigger":213,"healthandsafetyprovisions":217,"JOBTITLE_trigger":221,"contractseverancepay":225,"ONCERISE2_trigger":229,"PAIDLEAV_trigger":231,"deathrelatives":235,"coldismissalsupport_trigger":239,"direct_participation_hrs":243,"strikes_trigger":247,"marriage":251},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","Art. 65 - Commissione per le pari opport","Art. 65 - Commissione per le pari opportunità",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"eqofficer","Nelle liste dovrà figurare una congrua p","Nelle liste dovrà figurare una congrua presenza (individuata a livello\nlocale in relazione al numero delle addette) di lavoratrici candidate. Nel caso\nvi sia una evidente discrepanza nel risultato del voto, per il suo equilibrio\nsi utilizzeranno le quote di organizzazione racchiuse nel 33%.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"trainingfundtxt","Gli eventuali piani formativi che richie","Gli eventuali piani formativi che richiederanno l'intervento della\nFondazione per la formazione continua, di cui al punto 26 e secondo le\nprevisioni del punto 27 del \"Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione\" del\ndic. 98-febb. 99, saranno concordati tra le parti a livello aziendale o\nterritoriale.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"disabilitypay","Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malatti","Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali\n\n\n\nSi richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,\nprevidenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal\npresente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.\n\nL'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività\nlavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio\nsuperiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto\nsoccorso ed effettuate le denunce di legge.\n\nAl lavoratore sarà conservato il posto:\n\n\n\na)in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il\nquale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla\nlegge;\n\nb)in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata dal rilascio\ndel certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.\n\n\n\nQualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il\nlavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà\npossibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa,\nanche di livello inferiore, compatibili con le esigenze aziendali, conservando\nla retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all'atto\ndell'infortunio\u002Fmalattia professionale.\n\nCirca il trattamento economico e sua durata in caso di infortunio sul lavoro\no malattia professionale per quanto concerne le imprese il personale delle\nstesse avrà diritto a percepire una integrazione del trattamento erogato\ndall'istituto assicuratore fino alla intera retribuzione netta per tutto il\nperiodo di cui alla precedente lettera b); per quanto concerne le A.P. resta in\nvigore il 2° comma dell'art. 17 CCNL ASSOPORTI 29.10.96.\n\nL'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi\nper la conservazione del posto ai quali fa riferimento il comma precedente, è\nutile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione\ndell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima e\nquattordicesima, ecc.).\n\nIl lavoratore assente per malattia professionale o infortunio non sarà\nconsiderato assente ingiustificato ai soli effetti dei provvedimenti\ndisciplinari ove non presente all'atto della visita domiciliare di controllo\neffettuata dall'INAIL.",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"cbadate_end","Art. 74 - Decorrenza e durata Il present","Art. 74 - Decorrenza e durata\n\n\n\nIl presente CCNL ha decorrenza dal 1.1.2016 al 31.12.2018; ferme restando le\nspecifiche diverse decorrenze pattuite con il verbale di accordo del\n15.12.2015, il CCNL ha durata triennale per la parte normativa e per la parte\neconomica.\n\nSono fatte salve le diverse decorrenze previste in singoli articoli o punti\ndel presente CCNL.\n\nIl contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al precedente\ncomma 1 se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata r\u002Fr. In\ncaso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia\nstato sostituito dal successivo contratto nazionale.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"childcaresubsidy","i)Iniziative per promuovere l'assistenza","i)Iniziative per promuovere l'assistenza familiare alle lavoratrici ed ai\nlavoratori con prole (come previsto dall'art. 70 della L. 448\u002F2001);",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"sexualhar","d)studiare iniziative idonee a prevenire","d)studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui\nluoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del\nfenomeno;",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"protectiveclothing","Art. 58 bis - Indumenti di lavoro I dato","Art. 58 bis - Indumenti di lavoro\n\n\n\nI datori di lavoro, sentiti i R.L.S., determineranno la tipologia degli\nindumenti di lavoro, nonché dei dispositivi di protezione individuale previsti\ndalle leggi vigenti in materia di sicurezza. La fornitura di detti indumenti\nfarà carico al datore di lavoro; le quantità saranno individuate dal datore\ndi lavoro e R.S.U.\u002FR.S.A. o in mancanza le OO.SS. territoriali.\n\nIl lavoratore è tenuto ad indossare in servizio gli indumenti fornitigli,\nnonché è tenuto a curare la buona conservazione degli stessi.\n\nPer quanto concerne spogliatoi e servizi igienici si fa riferimento alle\ndisposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 626\u002F94 e\nsuccessive modificazioni.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"tradeunleavdays","Dall'1.3.2005 ai lavoratori dipendenti c","Dall'1.3.2005 ai lavoratori dipendenti componenti degli organi direttivi sia\ndelle confederazioni sia dei sindacati di categoria stipulanti il presente CCNL\nspettano un numero di permessi uguale ai contratti di provenienza e cumulabili\nnell'anno per ciascun incarico. Tali permessi non potranno essere inferiori a\n12 giorni l'anno.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"STRUCINCR_trigger","A seconda dei livelli professionali, le ","A seconda dei livelli professionali, le tranche di aumenti lordi sul minimo\nconglobato saranno pertanto pari ad euro:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1\u002F12\u002F2016\n\n        \n        \n      \n      dal\n\n        1\u002F7\u002F2017\n      \n      dal\n\n        1\u002F7\u002F2018\n      \n    \n    \n      Quadri imprese\n      \n      26,49\n      \n      33,11\n      \n      33,11\n      \n    \n    \n      1° livello\n      \n      24,75\n      \n      30,94\n      \n      30,94\n      \n    \n    \n      2° livello\n      \n      23,05\n      \n      28,81\n      \n      28,81\n      \n    \n    \n      3° livello\n      \n      21,30\n      \n      26,62\n      \n      26,62\n      \n    \n    \n      4° livello\n      \n      20,00\n      \n      25,00\n      \n      25,00\n      \n    \n    \n      5° livello\n      \n      18,86\n      \n      23,58\n      \n      23,58\n      \n    \n    \n      6° livello\n      \n      17,98\n      \n      22,48\n      \n      22,48\n      \n    \n    \n      7° livello\n      \n      16,13\n      \n      20,17\n      \n      20,17\n      \n    \n  \n",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"MEALALL_trigger","Art. 53 – Mensa Le parti, tenuto conto d","Art. 53 – Mensa\n\n\n\nLe parti, tenuto conto della varietà delle situazioni anche legate alle\narticolazioni dell'orario di lavoro nelle singole realtà, ritengono opportuno\nnon procedere ad una regolamentazione generale. L'eventuale istituzione ovvero\nrinnovo del servizio mensa, del servizio sostitutivo mensa o della indennità\nsostitutiva mensa potranno essere oggetto di contrattazione aziendale di 2°\nlivello.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"WORKFAM_trigger","Art. 24 - Tutela della maternità e della","Art. 24 - Tutela della maternità e della paternità\n\n\n\nIl trattamento di maternità è disciplinato dalle leggi vigenti in materia\n(Decreto Legislativo n. 151\u002F2001 e s.m.i.).\n\nI periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,\nesclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità aggiuntive, salvo\nesistenti condizioni di miglior favore derivanti da contrattazione\ncollettiva.\n\nLa richiesta di congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) dovrà\nessere presentata al datore di lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità\ncon preavviso non inferiore a 15 giorni.\n\n\n\nNota\n\n\n\nAlle dipendenti delle Autorità Portuali durante il periodo di assenza\nobbligatoria e per il primo mese della eventuale assenza facoltativa verrà\nriconosciuta la normale retribuzione, integrando il trattamento di legge.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"CONSECUTVESUNDAYS_trigger","1.Salvo le eccezioni di legge, il riposo","1.Salvo le eccezioni di legge, il riposo settimanale cade normalmente di\ndomenica con distribuzione delle prestazioni su 5 o 6 giorni; in ogni caso non\nsi potranno realizzare sequenze ininterrotte di giorni effettivamente lavorati\nsuperiori a 10. Tale disposizione non costituisce una deroga alla\nobbligatorietà di effettuare comunque due giorni di riposo settimanale in un\narco di 14 giorni.",{"bindId":97,"name":62,"text":63},"cbadate_start",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"TRAINING_trigger","Art. 12 - Formazione professionale Le pa","Art. 12 - Formazione professionale\n\n\n\nLe parti riconoscono l'importanza della formazione\u002Faddestramento\nprofessionale, oltreché in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (ai sensi\ndell'art. 6 D.lgs. n. 272\u002F99 o dell'art. 22 D.lgs. 626\u002F94), anche al fine della\npreparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane.\n\nPertanto, convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli\neffettivi fabbisogni aziendali, a:\n\n\n\n-consentire ai lavoratori delle imprese e delle S.T.O. A.P. di acquisire\nconoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze aziendali,\nderivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative ovvero da\nriorganizzazioni interne e da mobilità professionale che li coinvolgano\ndirettamente;\n\n- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento dei lavoratori\nsuddetti onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza\nprofessionale rispetto ai ruoli già ricoperti o da ricoprire in funzione delle\nnecessità aziendali;\n\n-essere occasione di miglioramento dei singoli apporti professionali, dei\ncomportamenti per il funzionamento interno aziendale, per le relazioni\ninterfunzionali e con l'esterno.\n\n\n\nPremesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la\ncompatibilità dei costi e le esigenze\u002Fpossibilità di ogni impresa e di ogni\nA.P., la individuazione di interventi\u002Fcorsi o programmi formativi, interni e\u002Fo\nesterni - anche interaziendali -, è rimessa alle determinazioni del-\nl'impresa\u002Fente, previo esame su richiesta della R.S.U.\u002FR.S.A. ovvero delle\nOO.SS. territoriali stipulanti, che potranno fornire le proprie valutazioni.\n\nIn tale ambito si prevedrà:\n\n\n\n-la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali,\ncomunitarie, ecc.) in grado di coprire almeno il 50% dei costi relativi agli\ninterventi formativi;\n\n-modalità di svolgimento degli interventi formativi, modalità e criteri di\npartecipazione agli stessi da parte dei lavoratori interessati, che siano\ncomunque compatibili con le normali attività assicurate rispettivamente\ndall'impresa e dall'A.P. La partecipazione contemporanea dei lavoratori non\npotrà superare il 5% dell'organico dell'impresa\u002Fente, salvo migliori\nopportunità offerte dalle compatibilità organizzative e produttive\u002Fdi\nservizio.\n\n\n\nGli eventuali piani formativi che richiederanno l'intervento della\nFondazione per la formazione continua, di cui al punto 26 e secondo le\nprevisioni del punto 27 del \"Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione\" del\ndic. 98-febb. 99, saranno concordati tra le parti a livello aziendale o\nterritoriale.\n\nLa formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in\noccasione:\n\n\n\na)della costituzione del rapporto di lavoro,\n\nb)del cambiamento di mansione,\n\nc)della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di\nnuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da\npersona esperta e sul luogo di lavoro senza oneri per il lavoratore.\n\n\n\nLa formazione dei lavoratori viene periodicamente ripetuta in relazione alla\nevoluzione dei rischi, alla insorgenza di nuovi rischi e ogni qualvolta vengano\nintrodotte innovazioni tecnologiche e\u002Fo organizzative; il datore di lavoro\npredisporrà, nelle forme previste dalla legge, percorsi formativi finalizzati\nalla informazione ed addestramento dei lavoratori coinvolti.\n\nIl contenuto della formazione deve essere chiaro e comprensibile per i\nlavoratori e deve consentir loro di acquisire le conoscenze e competenze in\nmateria di salute e sicurezza sul lavoro necessarie all'espletamento delle\nmansioni loro assegnate. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati essa\navviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata\nnel percorso formativo.\n\nI preposti ricevono a cura del datore di lavoro, in azienda o per il tramite\ndi specifici centri abilitati alla formazione che rilasciano idonea\ncertificazione, un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico in\nrelazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.\n\nAl termine della formazione verrà rilasciata apposita certificazione o\nattestato di partecipazione.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"OVERTIME_trigger","Per ogni ora di lavoro supplementare\u002Fstr","Per ogni ora di lavoro supplementare\u002Fstraordinario prestata è corrisposto\nun compenso pari ad un'ora base maggiorata delle seguenti percentuali:\n\n\n\ndiurno feriale: 27% notturno feriale: 50%\n\ndiurno festivo: 65% notturno festivo:75%",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"ADMINISTRATIVE_trigger","c)I rappresentanti dei lavoratori che so","c)I rappresentanti dei lavoratori che sono componenti dei Comitati Portuali\ndelle Autorità Portuali, delle Commissioni Consultive locali di cui all'art.\n15 L. n. 84\u002F94, nonché dei Comitati di igiene e sicurezza di cui all'art. 7\nD.lgs. 272\u002F99 usufruiscono di permessi retribuiti per la partecipazione alle\nriunioni dei predetti organismi, qualora le riunioni si svolgano nell'orario di\nlavoro osservato dagli stessi lavoratori.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"SOCSEC_trigger","Art. 51 - Previdenza complementare Entro","Art. 51 - Previdenza complementare\n\n\n\n\n\nEntro il 30.6.2005 verrà individuato di comune accordo tra le parti il\n“fondo di previdenza complementare” cui aderire. Perfezionata l'adesione al\nfondo, non appena intervenga un quadro legislativo che consenta lo smobilizzo\ndel TFR, l'azienda si impegnerà a farvi confluire il TFR maturando dei\nlavoratori che vorranno aderire.\n\nIl contributo a carico del datore di lavoro non potrà superare l'1% degli\nelementi retributivi validi ai fini del calcolo del TFR con decorrenza\n1.1.2006.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"healthcareaccess","ALLEGATO L Intesa del 28\u002F5\u002F2007 Con rife","ALLEGATO L\n\n\n\nIntesa del 28\u002F5\u002F2007\n\n\n\nCon riferimento alla assistenza sanitaria integrativa al S.S.N., di cui\nall'art. 51 bis del CCNL, le parti convengono di dare mandato all'ente\nbilaterale (ex art. 40 CCNL) di istruire e prospettare alle parti stesse una\nproposta per la realizzazione dell'istituto che tenga conto delle seguenti\ncoordinate di fondo:\n\n\n\nI.\n\n\n\na)decorrenza effettiva dell'istituto in argomento dal gennaio 2009;\n\nb)importo massimo del contributo del datore di lavoro € 168,00 all'anno\n(cioè € 14,00 al mese) per lavoratore aderente;\n\nc)meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla somma\ndi cui al punto b) soltanto il contributo previdenziale di solidarietà (oggi\nstabilito al 10%);\n\nd)oltre quanto previsto ai punti b) e c) nessun altro costo diretto od\nindiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a\ncarico del datore di lavoro;\n\ne)adesione su base volontaria e compartecipazione del lavoratore al costo\nattraverso apposita quota, anche se contenuta, da definire in seguito da parte\ndell'ente bilaterale, attraverso strumenti utili a garantire la fruizione\ndell'istituto per la maggior parte dei lavoratori interessati.\n\n\n\nII:\n\n\n\nSono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.\n\nL.C.S.\n\n\n\nASSOLOGISTICA\n\nASSOPORTI\n\nASSITERMINAL FISE\n\nFILT-CGIL\n\nFIT-CISL\n\nUILTRASPORTI\n\n\n\n\n\nL'anno 2008, il giorno 22 del mese di dicembre in Roma\n\n\n\ntra\n\n\n\n- Associazione Porti Italiani\n\n- ASSOPORTI\n\n- ASSITERMINAL\n\n- ASSOLOGISTICA\n\n- FISE-UNIPORT\n\n\n\ne\n\n\n\n- Federazione Italiana Lavoratori Trasporti FILT\u002FCGIL,\n\n- La Federazione Italiana Trasporti FIT\u002FCISL,\n\n- la\n\nUnione Italiana Lavoratori Trasporti UILTRASPORTI\n\n\n\nsi è stipulata la seguente\n\n\n\nINTESA, A PARZIALE MODIFICA DELL'INTESA DEL 28\u002F05\u002F07 IN RIFERIMENTO ALLA\nASSISTENZA SANITARIA DI CATEGORIA DI CUI ALL'ART. 51 BIS\n\nDEL CCNL “DEI LAVORATORI DEI PORTI”\n\n\n\nLe Parti si danno atto che:\n\n\n\n- nella determinazione della parte normativa\u002Feconomica del contratto\ncollettivo nazionale si è tenuto conto dell'incidenza delle quote (€ 168,00\nall'anno per lavoratore) e relativi contributi previdenziali (10%) previsti\ndall'intesa del 28\u002F05\u002F2007, per il finanziamento della istituenda assistenza\nsanitaria integrativa del SSN, con modalità che verranno pattuite tra le\nparti;\n\n\n\n-l'adesione volontaria del lavoratore deve riferirsi soltanto all'eventuale\nampliamento delle prestazioni al proprio nucleo familiare, con onere a carico\ndello stesso;\n\n\n\nconseguentemente tutti i lavoratori individuati ai quali si applica il CCNL\ndei lavoratori portuali hanno diritto all'erogazione delle prestazioni\nsanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.\n\nSono fatti salvi i contratti o accordi in essere, relativi ad assistenza\nsanitaria integrativa aventi condizioni di miglior favore, che non sono da\nconsiderarsi aggiuntivi alla presente intesa ed in presenza delle quali non si\napplicherà il presente accordo.\n\nRestano in vigore altresì i contratti o accordi in essere che abbiano\ncondizioni inferiori al presente accordo che, alla loro scadenza, dovranno\nessere uniformati alla presente intesa.\n\n\n\nASSOPORTI\n\nASSOLOGISTICA\n\nASSITERMINAL\n\nFISE-UNIPORT\n\nFILT-CGIL\n\nFIT-CISL\n\nUILTRASPORTI\n\n\n\n\n\nACCORDO QUADRO SULL'INTESA DEL 22\u002F12\u002F2008\n\n\n\nCon riferimento al PROTOCOLLO DI INTESA del 28\u002F05\u002F2007 e alla INTESA del\n22.12.2008, le parti convengono le modalità di attivazione della assistenza\nsanitaria integrativa, individuando quale strumento per la fruizione\ndell'assistenza sanitaria integrativa del SSN in quanto conforme alle norme\nvigenti (art. 51 comma 2, lett. a del TUIR e successive integrazioni e\nmodificazioni) la Cassa di assistenza sanitaria integrativa interaziendale\ndenominata ASSICASSA come di seguito esposto e fermo restando quanto segue.\n\n\n\nPremesso quanto sopra:\n\n\n\n1.A decorrere dall’1\u002F4\u002F2009 godranno della assistenza sanitaria\nintegrativa del SSN, con le modalità e nelle forme appresso individuate, tutti\ni lavoratori ai quali si applica il CCNL dei lavoratori dei porti, assunti con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato, fatto salvo quanto stabilito dagli\nultimi due commi della predetta intesa del 22.12.2008.\n\n\n\n2.Per il finanziamento della assistenza sanitaria integrativa del SSN, ogni\nazienda\u002FAutorità Portuale (A.P.) verserà ad ASSICASSA per ciascun lavoratore\nl'importo di € 168,00 annuali, in una unica rata, nei modi e tempi appresso\nindicati.\n\n\n\n\n\n3.Viene individuata quale interlocutore operativo della parte burocratica\npreventiva relativa alla attuazione del presente accordo la Società UNISALUTE\nc\u002Fo LABORFIN srl, responsabile sig. Aldo Ortolani.\n\n\n\n4.L'interlocutore operativo si impegna ad attivare una e-mail dedicata che\nverrà successivamente fornita.\n\n\n\n5.Le parti datoriali si impegnano a fornire all'interlocutore operativo,\nentro il 20\u002F03\u002F2009, l'elenco delle associate aziende\u002FA.P., alle quali si\napplica il presente accordo. Tale elenco, in formato Excel, deve essere\ncomposto da: nome azienda\u002FA.P., indirizzo, CAP, città, parte datoriale\n(associazione) alla quale è associata, nome del responsabile delegato a\nseguire l'attivazione del presente accordo, numero di telefono ed e-mail (vedi\ntraccia allegata).\n\n\n\n6.Le parti sindacali si impegnano a dare ampia diffusione del presente\naccordo tra i lavoratori ed i datori di lavoro associati.\n\n\n\n7.L'azienda\u002FA.P. dovrà inoltrare ad ASSICASSA c\u002Fo l'interlocutore operativo\nla richiesta di adesione al presente accordo quadro, utilizzando il modulo in\nallegato al numero 1 entro il 10\u002F04\u002F2009, unitamente all'elenco nominativo dei\ndipendenti utilizzando il tracciato record di cui all'allegato 2.\n\n\n\n8.L'interlocutore operativo, raccolte le informazioni propedeutiche,\ncomunicherà alle singole aziende\u002FA.P., alle parti e ad ASSICASSA entro il\n04\u002F05\u002F2009, il numero di lavoratori aderenti complessivo emettendo un preavviso\ndi versamento.\n\n\n\n9.Qualora venga raggiunta la quota complessiva tecnica prevista nel presente\naccordo e fissata in minimo 4.000 lavoratori, si attiveranno le prestazioni ivi\npreviste in allegato 3; ciascuna azienda\u002FA.P. dovrà effettuare, se ricevuto il\npreavviso di versamento, il bonifico complessivo entro e con valuta\n15\u002F05\u002F2009.\n\n\n\n10.Il versamento dovrà essere effettuato su: IBAN IT50103127 02403 cc\n0140002285, intestato ad ASSICASSA, causale: “nome azienda\u002FA.P.”,\n“città”, per versamento obbligatorio a Cassa per CCNL porti”.\n\n\n\n11.Copia della relata del bonifico debitamente quietanzata dovrà essere\ninviata via e-mail entro il 15\u002F05\u002F2009 al seguente indirizzo dell'interlocutore\noperativo: …………………………………………………\n\n\n\n12.L'interlocutore operativo entro il 31\u002F05\u002F2009 verifica la corrispondenza\ndei versamenti effettuati con le comunicazioni precedentemente inoltrate dalle\nsingole aziende\u002FA.P. ed emette le coperture di garanzia.\n\n\n\n13.Al ricevimento della quota aziendale ASSICASSA provvederà ad inoltrare\nalla azienda\u002FA.P. la quietanza di pagamento che certifica l'avvenuta iscrizione\ne per conoscenza copia della polizza con la quale vengono assicurati i\ndipendenti con la Società UNISALUTE.\n\n\n\n14.I familiari potranno essere inclusi nel piano sanitario assistenziale\nnella seconda annualità.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"apprenticeships","Art. 60 - Apprendistato verbale di accor","Art. 60 - Apprendistato verbale di accordo apprendistato\n\nprofessionalizzante\n\n\n\nL'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla\nformazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto si articola nelle\nseguenti tipologie:\n\n\n\na)apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di\nistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore;\n\nb)apprendistato professionalizzante;\n\nc)apprendistato di alta formazione e ricerca.\n\n\n\nLe parti riconoscono nell'apprendistato uno strumento prioritario per\nl'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni\nlavorative e contestualmente un canale privilegiato per l'inserimento dei\ngiovani nel mondo del lavoro;\n\n\n\nconvengono che\n\n\n\nrelativamente alle assunzioni decorrenti dal 14\u002F1\u002F2014, per l'apprendistato\nprofessionalizzante trova applicazione la nuova disciplina (che sostituisce\nintegralmente quanto contenuto all'art. 60 - Apprendistato del vigente CCNL\nPorti) qui di seguito riportata:\n\n\n\nex art. 60 - Apprendistato professionalizzante\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con\ni giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato\nalla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per\nl'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\n\nLa formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità della azienda, può essere integrata, laddove esistente, dalla\nofferta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla\nazienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.\n\nLa disciplina del contratto di apprendistato instaurato tra azienda\u002FA.P. e\nlavoratore dovrà rispettare i seguenti principi:\n\n\n\na)forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale,\nanche sulla base di moduli e formulari stabiliti dal CCNL Porti o dall'EBNP\n(ente bilaterale nazionale porti);\n\nb)divieto di retribuzione a cottimo;\n\nc)possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori\nrispetto alla categoria spettante;\n\nd)presenza di un tutore o referente aziendale;\n\ne)possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i\npercorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi\nparitetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre\n2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.\n276 e successive modificazioni;\n\nf)registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel\nlibretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del\ndecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;\n\nh)divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di\nformazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;\n\ni)possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo\ndi apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice\ncivile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di apprendistato il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro\nsubordinato a tempo indeterminato;\n\nl)possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di\nmalattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di\ndurata superiore a trenta giorni.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per\ni lavoratori operai, intermedi e impiegati, dei livelli dal 5° al 2° e per\ntutte le relative mansioni; il livello di entrata non potrà comunque essere\ninferiore al 6°.\n\nPuò essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto\nprevisto per il livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è\ndestinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30\ngiorni di effettivo servizio.\n\nLa durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in\nperiodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Durata\n\n        Complessiva\n\n        Mesi\n\n        \n        \n      \n      Primo Periodo Mesi\n      \n      Secondo Periodo\n        Mesi\n      \n      Terzo\n\n        Periodo Mesi\n      \n    \n    \n      Laurea coerente\n      \n      24\n      \n      -\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n    \n      Laurea \n\n        non coerente\n      \n      30\n      \n      6\n\n        \n        \n      \n      12\n\n        \n        \n      \n      12\n\n        \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Tutti gli altri casi:\n\n        \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Fino\n        al 5° livello\n      \n      36\n      \n      -\n      \n      12\n      \n      24\n      \n    \n    \n      Il 4° livello\n      \n      36\n      \n      6\n      \n      12\n      \n      18\n      \n    \n    \n      3° e 2° livello\n      \n      36\n      \n      12\n      \n      12\n      \n      12\n      \n    \n  \n\n\n\n\nL'apprendistato professionalizzante non potrà essere utilizzato per profili\nprofessionali superiori al secondo livello. La durata dell'apprendistato\nprofessionalizzante non potrà essere comunque inferiore ai due anni, senza\npossibilità di deroghe al riguardo da parte della contrattazione di secondo\nlivello.\n\nL'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così\ndeterminato:\n\n\n\n-nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale, salvo che per gli apprendisti inseriti al 6°\nlivello che passano al 5° dopo 12 mesi;\n\n-nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale\n\n-nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione\nfinale.\n\n\n\nIl periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero dal nuovo datore di lavoro,\nsempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non\nsia superiore a 12 mesi.\n\nL'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della\nmaturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di\nanzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello\ndi appartenenza.\n\nAl fine di consentire una iniziale fase formativa, dopo 12 mesi dalla\ninstaurazione del rapporto di lavoro, agli apprendisti si applicano tutti gli\nistituti normativi compatibili e retributivi del livello a loro attribuito\nstabiliti a livello aziendale per i lavoratori a tempo indeterminato; sono\ncomunque fatti salvi gli accordi aziendali esistenti alla data di stipula della\npresente intesa in materia di apprendistato.\n\nIn occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all'apprendista\nuna gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile.\n\nSarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione\ndi importo pari alla retribuzione mensile.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell'anno, l'apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della\ngratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima quanti\nsono i mesi di servizio prestati presso l'azienda\u002Fente. La frazione di mese\nsuperiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero.\n\nDurante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro il datore di\nlavoro corrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato\nalla retribuzione loro spettante. Il periodo di comporto sarà della durata di\ntre mesi per rapporti fino a due anni e di sei mesi per rapporti di durata\nsuperiore.\n\nDurante il periodo di infortunio sul lavoro il datore di lavoro\ncorrisponderà agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla\nretribuzione loro spettante.\n\nI periodi suddetti, se superiori a due mesi nel caso di apprendistato con\ndurata fino a due anni e di cinque mesi nei restanti casi, potranno essere\nfatti recuperare a discrezione della azienda\u002FA.P. alla fine del periodo di\napprendistato con prolungamento del contratto stesso, anche al fine di\nsalvaguardare la formazione del lavoratore.\n\nPremesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal\ncontratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del\ncodice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di\nrecesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato.\n\nIn caso di cessazione del rapporto prima della scadenza del periodo di\napprendistato professionalizzante sono applicabili i periodi di preavviso e la\nrelativa indennità sostitutiva di cui al presente contratto, ma per le\ndimissioni il preavviso è di dieci giorni di calendario per gli apprendisti\nsino al 4° livello e di trenta giorni di calendario per gli apprendisti di\nlivello superiore.\n\nIl numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere,\ndirettamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione\nautorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze\nspecializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.\nTale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che\noccupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso\nesclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di\nsomministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle\nproprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne\nabbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non\nsuperiore a tre.\n\nI contratti di apprendistato non potranno superare la percentuale del 40%\ndei lavoratori assunti a tempo indeterminato in caso di mancata assunzione alla\nfine dell'apprendistato di un numero corrispondente ad almeno il 70% di\napprendisti ai quali scada il periodo nell'anno solare.\n\n\n\nProfili formativi e modalità di erogazione della formazione\n\n\n\nLe parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante o contratto di\nmestiere, caratterizzato da un percorso formativo personalizzato secondo l'area\nprofessionale e integrato nel rapporto lavorativo, è una forma di lavoro\nidonea a coniugare il fabbisogno di personale qualificato con le esigenze\nformative del lavoratore. L'apprendistato professionalizzante, così come\nregolamentato nel contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti\nrappresenta pertanto uno strumento strutturale di inserimento lavorativo\nmirato, capace di favorire occupazione di qualità e di soddisfare le esigenze\ndi competitività delle imprese.\n\nL'azienda\u002FA.P. è tenuta a erogare a ciascun apprendista la formazione per\nil conseguimento della qualifica professionale prevista.\n\nLa durata della formazione (ivi compresa quella teorica iniziale prevista\ndall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2012) è pari a 120 ore medie per\nciascuno degli anni di durata del periodo di apprendistato\nprofessionalizzante.\n\nIn tale monte ore si intende inclusa la quota di ore di formazione di base e\ntrasversale.\n\nLe ore di formazione dedicate alla sicurezza e all'igiene del lavoro saranno\nerogate prioritariamente all'inizio del rapporto di apprendistato.\n\nLa formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno della\nazienda, o all'esterno della azienda in apposita struttura di riferimento.\n\nLa formazione può essere svolta anche con modalità di apprendimento a\ndistanza (e-learning) e in affiancamento sul posto di lavoro (on the job).\n\nIl tutore della formazione ha le seguenti caratteristiche:\n\n\n\na)deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a\nquello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;\n\nb)deve svolgere attività lavorative coerenti con quelle\ndell'apprendista;\n\nc)almeno tre anni di esperienza lavorativa.\n\n\n\nLa funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo\naziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15\ndipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta\ndirettamente dal datore di lavoro.\n\nPer lo svolgimento della formazione all'interno della impresa è necessaria\nla presenza di:\n\n\n\n-locali non prevalentemente dedicati alla produzione;\n\n-attrezzature idonee, in relazione agli obiettivi dei piani formativi\nindividuali.\n\n\n\nLa formazione sarà articolata per moduli e suddivisa in contenuti a\ncarattere trasversale e a carattere professionalizzante (differenziati a\nseconda delle aree professionali). I relativi contenuti specifici sono definiti\nnei profili formativi di cui al presente Allegato (A).\n\nI contenuti formativi a carattere trasversale, ai quali sarà dedicata la\nquantità di ore, pari ad almeno 120 ore medie per il triennio, vengono qui\ndefiniti in attesa che le Regioni rendano disponibile l'offerta formativa\npubblica.\n\nL'azienda è tenuta a definire in forma scritta il piano formativo\nindividuale (PFI) dell'apprendista, nel quale viene descritto il percorso\nformativo per il conseguimento della qualificazione professionale. Il piano\nformativo dovrà risultare coerente con il profilo formativo di riferimento e\ncontenere il programma specifico e l'articolazione della formazione.\n\nA tal fine nel PFI saranno inseriti in tutto o in parte gli argomenti\nelencati nel relativo profilo formativo, con l'indicazione del numero di ore di\nformazione ad essi destinate.\n\nIl datore di lavoro attesta la formazione impartita all'apprendista nel\nlibretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. l) del\nD.lgs. n. 276\u002F2003. In attesa che il citato documento trovi attuazione, le\naziende adotteranno uno schema di attestazione conforme a quanto riportato nel\npresente Allegato (B). Il datore di lavoro è tenuto ad attestare la formazione\nimpartita all'apprendista, anche nel caso di interruzione del rapporto\nlavorativo prima della scadenza del periodo di apprendistato.\n\nPer esigenze organizzative e\u002Fo produttive, e con il consenso\ndell'apprendista, nel corso del rapporto di apprendistato professionalizzante o\ndi mestiere il piano formativo individuale potrà essere modificato, anche al\nfine di pervenire a una diversa qualificazione professionale.\n\nIn tal caso restano fermi gli obblighi formativi complessivi e viene\ncomputata la formazione già impartita. Il lavoratore, a richiesta, potrà\nfarsi assistere da un componente della Rsu da lui indicato, a garanzia del\nrispetto degli obblighi formativi e dell'assenza di discriminazioni.\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne ed esterne.\n\nLa formazione degli apprendisti potrà essere finanziata da Fondi paritetici\nnazionali.\n\nAi fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è\npossibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età,\ni lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione.\n\n\n\nNOTA FINALE\n\n\n\nPer quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni\nriguardanti l'apprendistato professionalizzante contenute nelle vigenti norme\ndi legge, nonché le norme del vigente CCNL.\n\nSi affida all'Ente Bilaterale l'individuazione di proposte per definire tra\nle parti ulteriori profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non\ncontenuti nell'Allegato A).\n\nQualora intervengano significative modifiche legislative sull'istituto\ndell'Apprendistato, le Parti si incontreranno per operare le opportune\narmonizzazioni ai contenuti del presente accordo.\n\n\n\nALLEGATO (A)\n\n\n\nProfili formativi\n\n\n\nLe parti individuano di seguito alcuni profili formativi valevoli per\nl'apprendistato professionalizzante o di mestiere.\n\nI contenuti formativi a carattere trasversale vengono qui definiti in attesa\nche le Regioni rendano disponibile l'offerta formativa pubblica.\n\nIl profilo formativo consiste nell'insieme di conoscenze e competenze\nnecessarie per conseguire la qualificazione professionale, suddivise in\n\u003C\u003Cdi base e trasversali>> e \u003C\u003Cspecifiche>> (conoscenze\ne competenze di carattere professionalizzante).\n\nI profili formativi definiti e dei quali sono allegate le relative schede\nformative sono i seguenti:\n\n\n\n- Operatore polivalente diterminal portuale (con guida mezzi)\n\n- Manutentore meccanico\n\n- Manutentore elettrico\n\n- Impiegato amministrativo",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"SUNDAY_trigger","LAVORO ORDINARIO A TURNI DEI DIPENDENTI ","LAVORO ORDINARIO A TURNI DEI DIPENDENTI IMPRESE PRIVATE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n        \n\n        \n        \n\n        Casistica\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        Magg. Diurno\n      \n      Magg. Notturno\n\n        (dalla 13a alla 18a ora\n\n        dall’inizio \n\n        del primo turno diurno)\n\n        \n        \n      \n      Magg. Notturno\n\n        (dalla 19a alla 24a ora\n\n        dall’inizio\n\n        del primo turno diurno)\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Lavoro in giorno feriale\n\n        \n        \n      \n      5%\n      \n      31%\n      \n      50%\n      \n    \n    \n      Lavoro in giorno di riposo\n\n        settimanale \n\n        (non domenicale)\n\n        per turnisti \n\n        con programmazione \n\n        multiperiodale\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        50%\n\n        + riposo compensativo\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        60%\n\n        + riposo compensativo\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        60%\n\n        + riposo compensativo\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Lavoro in giorno di riposo\n\n        settimanale \n\n        (non domenicale)\n\n        per tutti gli altri \n\n        dipendenti\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        Quota oraria base\n\n        + 65%\n\n        o\n\n        RC + 65%\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        Quota oraria base\n\n        + 75%\n\n        o \n\n        RC + 75%\n      \n      \n        \n\n        Quota oraria base\n\n        + 75%\n\n        o \n\n        RC + 75%\n      \n    \n    \n      Lavoro ord. alla domenica\n\n        per turnisti \n\n        con programmazione\n\n        multiperiodale (max 26)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        20%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        53%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        53%\n      \n    \n    \n      Lavoro ord. alla domenica \n\n        per tutti gli altri\n\n        dipendenti\n\n        (max 26)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        50%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        53%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        60%\n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Festività coincidente \n\n        con la domenica \n\n        (lavorata o no)\n\n        \n        \n      \n      Corresponsione di una quota\n        giornaliera (1\u002F22 per lavoratori \n\n        su 5 gg.\u002Fsett. \n\n        e 1\u002F26 per tutti gli altri lavoratori) \n\n        in aggiunta alla retribuzione base mensile e, in caso\n        di lavoro, \n\n        al relativo compenso di lavoro straordinario\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      \n        \n\n        Festività coincidente \n\n        con il giorno \n\n        di riposo sostitutivo\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        Non spetta alcun compenso aggiuntivo \n\n        alla retribuzione mensile\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n    \n    \n      Lavoro nelle festività \n\n        nazionali\n\n        (lett. b, c, art. 10) \n\n        non coincidenti \n\n        con la domenica\n\n        per i turnisti \n\n        con programmazione\n\n        multiperiodale\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        50%\n\n        + quota giornaliera\n\n        (vedi sopra)\n\n        \n        \n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        60% (dall’1.7.2009)\n\n        + quota giornaliera\n\n        (vedi sopra)\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        60%\n\n        + quota giornaliera\n\n        (vedi sopra)\n      \n    \n    \n      Lavoro nelle festività \n\n        nazionali\n\n        (lett. b, c, art. 10) \n\n        non coincidenti \n\n        con la domenica\n\n        per tutti gli altri \n\n        dipendenti\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        Quota oraria base\n\n        + 65%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        Quota oraria base\n\n        + 75%\n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        Quota oraria base\n\n        + 75%",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"support_disabilities","Art. 14 - Collocamento obbligatorio disa","Art. 14 - Collocamento obbligatorio disabili e persone svantaggiate\n\n\n\nPer quanto concerne l'inserimento dei lavoratori disabili valgono le norme\ndi legge (L. n. 68\u002F99) e le relative istruzioni e circolari ministeriali e il\nD.P.R. n. 333\u002F2000.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"healthandsafetytraining","Il contenuto della formazione deve esser","Il contenuto della formazione deve essere chiaro e comprensibile per i\nlavoratori e deve consentir loro di acquisire le conoscenze e competenze in\nmateria di salute e sicurezza sul lavoro necessarie all'espletamento delle\nmansioni loro assegnate. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati essa\navviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata\nnel percorso formativo.",{"bindId":135,"name":46,"text":136},"GENEQ_trigger","Art. 65 - Commissione per le pari opportunità\n\n\n\nLe parti convengono sulla opportunità di realizzare in armonia con quanto\nprevisto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, della legge 9\ndicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.m.i., in tema di\nparità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla\npromozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni\nche non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.\nIn questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per\nle pari opportunità composta da sei membri, per la metà designati dalle\nassociazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle organizzazioni\nsindacali stipulanti. La commissione avrà i seguenti compiti:\n\n\n\na)esaminare l'andamento della occupazione femminile nelle aziende\u002F Enti\nsulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito\ndel sistema informativo vigente;\n\nb)elaborare, con riferimento alla L. n° 125\u002F1991, schemi di progetti di\nazioni positive;\n\nc)esaminare problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad\nattività professionali non tradizionali ed alle eventuali discriminazioni sul\nlavoro;\n\nd)studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui\nluoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del\nfenomeno;\n\ne)esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle\nnormative esistenti a favore delle donne e della maternità, individuando le\nattività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.\n\n\n\nLa commissione presieduta a turno da un componente dei due gruppi si insedia\nentro sei mesi dalla stipula del presente contratto e si riunirà almeno due\nvolte all'anno e a richiesta di una delle parti entro i 15 giorni successivi\nalla richiesta medesima. La commissione avrà sede presso una delle\nassociazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.\n\nLe parti si impegnano a:\n\n\n\n-dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO,\ndei suoi compiti, finalità e funzioni;\n\n-facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a\nmigliorare la gestione della risorsa lavoro femminile.\n\n\n\nTre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione\nconcluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo di materiali\nraccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte\nsulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione,\nquanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle\ncomponenti.\n\nInoltre, saranno fornite informazioni sull'andamento e sulle tendenze\ndell'occupazione femminile.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"MEDICAL_trigger","Art. 51 bis - Assistenza sanitaria integ","Art. 51 bis - Assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\nLe parti concordano sull'opportunità di istituire una polizza integrativa\nsanitaria. A tale proposito le parti procederanno alla costituzione di una\napposita commissione tecnica con lo scopo di esaminare tutti gli aspetti legati\nal tema in oggetto. La commissione avrà lo scopo di produrre una proposta\ncongiunta da sottoporre alle parti stipulanti il CCNL, fermo rimanendo che gli\neventuali costi relativi saranno riversati nel secondo biennio contrattuale.\n\nSi riportano in allegato le intese relative al presente istituto.\n\nA decorrere dall'1.4.2016 il contributo annuale datoriale per l'assistenza\nsanitaria integrativa, ex art. 51 bis del CCNL, viene elevato di € 21,00 pro\ncapite. Tale incremento è finalizzato al miglioramento delle garanzie di\npolizza, con particolare riguardo alle cure odontoiatriche. Viene quindi\naffidato ad apposita commissione paritetica di analizzare e verificare quanto\nsopra.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"WORKHOURS_trigger","Art. 5 - Orario di lavoro La durata dell","Art. 5 - Orario di lavoro\n\n\n\nLa durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 38 ore per il\npersonale con orario spezzato, promiscuo o similare e per il personale turnista\nnon h24.\n\nLa durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 36 ore per il solo\npersonale turnista h24 e per il personale addetto al ciclo delle operazioni\nportuali appartenente ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro\ntemporaneo portuale ai sensi dell'art. 17 o, in via transitoria, dall'art. 21\u002Fb\ndella legge n. 84\u002F94 e successive modificazioni.\n\nL'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 5 o 6\ngiorni nella settimana, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle norme\nsulla flessibilità.\n\nLa distribuzione\u002Farticolazione dell'orario di lavoro e la scelta del modello\ndi flessibilità di cui al successivo art. 6 sono determinate\ndall'Azienda\u002FEnte, previa comunicazione alla R.S.U.\u002FR.S.A., e terrà conto\ndell'esigenza di garantire il funzionamento dei servizi e delle attività.\n\nL'Azienda\u002FEnte dovrà, inoltre, provvedere all'indicazione degli orari\nconvenzionali riferiti all'inizio e fine turno, e all' orario spezzato, dandone\ncomunicazione ai lavoratori e alle R.S.U.\u002FR.S.A.\n\nGli orari di lavoro ed i turni non programmati sono predisposti dal datore\ndi lavoro in modo che il personale ne abbia conoscenza con ragionevole\npreavviso.\n\nÈ rimandata agli usi localmente in essere, ovvero alla contrattazione\naziendale laddove gli stessi non risultassero evidenti da consolidata\ntradizione, la definizione del tempo di preavviso. Tutti gli accordi in essere\nalla data della sottoscrizione del presente contratto restano in vigore.\n\nLaddove a livello locale dovesse rilevarsi l'esigenza di una codificazione\ndegli usi in essere, senza modifica degli stessi, le parti, a livello\nterritoriale o aziendale, si incontreranno per procedere in tal senso.\n\nLa prestazione ordinaria giornaliera non a turni (orario spezzato) può\nessere compresa in un arco di 10 ore decorrenti dall'inizio della prestazione,\ncomprensive di pausa pasto (pausa che non rientra nell'orario effettivo di\nlavoro).\n\nL'orario di lavoro settimanale potrà inoltre distribuirsi con l'utilizzo\nalternato di lavoro a turni e di lavoro ordinario giornaliero, come specificato\nnel comma precedente; tale articolazione sarà denominata \"orario promiscuo\".\nLa programmazione dell'orario promiscuo sarà di norma predisposta per\nsettimana.\n\nGli orari normali di lavoro e i turni di lavoro possono essere predisposti\nin maniera differenziata per singoli reparti o posizioni di lavoro a seconda\ndelle esigenze dell'azienda\u002FA.P., anche per periodi predeterminati.\n\nIl lavoratore deve prestare la sua opera negli orari e nei turni stabiliti,\nanche se questi siano predisposti per singoli reparti. Previa informativa alle\nR.S.U.\u002FR.S.A.\u002FOO.SS., per i soli lavoratori che hanno la turnistica programmata\nsu base annua, le aziende possono riferire tale orario normale alla durata\nmedia delle prestazioni lavorative in un periodo di quattro settimane. Sono\nfatte salve eventuali diverse situazioni discendenti da accordi locali.\n\nNella predisposizione annuale della turnistica, il datore di lavoro potrà\nprogrammare, secondo quanto stabilito al punto 1.4 della circolare del\nMinistero del Lavoro 10\u002F2000, un orario di lavoro settimanale non inferiore a\n30 ore e non superiore a 42; le ore di lavoro in eccedenza alle 42 ore\nsettimanali o alle 36 ore medie nelle quattro settimane saranno retribuite e\nconsiderate in regime di straordinario.\n\nNel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le\nmedesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze\ndell'Azienda\u002FEnte, i turni stessi siano programmati e coordinati in modo che le\ndomeniche e quelli notturni siano equamente ripartiti tra il personale\nstesso.\n\nNel caso di più turni che richiedono continuità di presenza i lavoratori\ndel turno cessante potranno lasciare il posto di lavoro solo quando siano stati\nsostituiti.\n\nIn caso di mancato arrivo dei lavoratori subentranti sarà cura\ndell'Azienda\u002FEnte provvedere al rimpiazzo entro due ore da inizio turno, salvo\ncasi eccezionali.\n\nAl lavoratore che abbia prolungato il proprio orario di lavoro nel turno\nsuccessivo, verrà corrisposto, per le relative ore di prestazione aggiuntiva,\nquanto previsto per lavoro straordinario.\n\nIn base all'art. 1, co. 2, lett. A) del D.lgs. n. 66\u002F2003, costituisce\norario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a\ndisposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle\nsue funzioni.\n\nLaddove non diversamente pattuito, non rientrano nell'orario di lavoro le\neventuali pause e riposi prestabiliti per la fruizione della mensa,\nconsumazione pasto\u002Frefezione di durata superiore a 10 minuti, nonché il tempo\nimpiegato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro, esclusa la\nvestizione dei D.P.I. individuati nel D.V.R.\n\nFerma restando la validità di eventuali accordi migliorativi di secondo\nlivello in vigore, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6\nore effettive e continuative il lavoratore beneficerà di una pausa, retribuita\ne computata nell'orario di lavoro, di almeno 15 minuti, le cui modalità di\nfruizione saranno stabilite dall'Azienda\u002FEnte previa informativa alle\nR.S.U.\u002FR.S.A. Resta in vigore il regime di eventuali pause a qualsiasi titolo\nstabilite a livello aziendale tramite accordi o consuetudini.\n\nLa durata massima settimanale dell'orario di lavoro, compreso l'orario\nnormale, l'orario straordinario nonché l'orario di cui alla norma transitoria,\nè di 52 ore sino al 31.12.2006; a partire dal 1.1.2007 tale durata sarà pari\na 50 ore. Detti limiti valgono anche in caso di ricorso all'orario di lavoro\nnormale in regime di flessibilità di cui ai punti 1 e 2, art. 6 del CCNL.\n\nLa durata media dell'orario di lavoro di cui ai commi 2 e 3 art. 4 D.Lgs.\n66\u002F03 non potrà superare le 48 ore settimanali, comprensive di orario\nstraordinario, da calcolarsi con riferimento ad un periodo di 6 mesi. I periodi\ndi assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai\nfini del computo della suddetta media.\n\nFerma restando la durata normale e massima dell'orario settimanale, il\nlavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.\n\n\n\nNorma integrativa\n\n\n\nPer personale turnista h24 si intende il lavoratore impiegato con alternanza\nregolare e non, tra turni di lavoro giornalieri e notturni (con orario compreso\ntra la 18a e la 24a ora).\n\nI lavoratori impiegati presso aziende che non adottano la programmazione\ndella turnistica h 24, fermo restando che a loro deve essere comunque\ncomunicato il turno di lavoro con ragionevole preavviso, dovranno essere\nconsiderati turnisti h24 qualora l'organico del reparto\u002Funità funzionale\noperativa sia stato avviato nell'anno precedente per un numero medio di turni\nnotturni, con orario compreso tra la 18a e la 24a ora, superiore a 12, siano\nessi turni in orario di lavoro normale, in regime di flessibilità, o di\nstraordinario. L'azienda fornirà alla R.S.U.\u002FR.S.A. trimestralmente tutti i\ndati relativi ai turni effettuati al fine della verifica; in difetto di tale\ncomunicazione si applicherà l'orario normale settimanale di 36 ore. Situazioni\ndi sforamento di turni precedenti o successivi entro il 50% totale della\nforbice contenuta nell'ambito 18-24 (3 ore), siano tali sforamenti in regime\nstraordinario (fine lavoro) o ordinario (realizzazione dell'orario\nsettimanale), non possono essere computati per la determinazione del regime h\n24 e di conseguenza dell'orario normale settimanale di 36 ore.\n\nPrevia informativa con le R.S.U.\u002FR.S.A. o OO.SS. stipulanti il CCNL, per una\nsola volta, è data la facoltà al datore di lavoro, in alternativa alla\napplicazione dell'orario di lavoro a 36 ore, di diminuire il numero dei turni\nnotturni compresi tra la 18a e la 24a ora procedendo a nuove assunzioni che,\nqualora non a tempo indeterminato, non potranno avere durata inferiore a 18\nmesi, fermo restando che superato nuovamente il numero medio di 12 turni di cui\nsopra i lavoratori di quel reparto\u002Funità funzionale operativa dovranno essere\nconsiderati in regime di h24.\n\nUna volta effettuata tale verifica a livello aziendale l'orario di lavoro a\n36 ore non potrà essere ulteriormente modificato, fatta eccezione per il caso\ndi modifiche dell'organizzazione aziendale che comportino la totale cessazione\ndell'utilizzo del personale sul turno in questione; nel caso venga ripreso\nl'utilizzo di tale turno notturno, i lavoratori addetti osserveranno\nimmediatamente l'orario di 36 ore settimanali. Ferma restando la validità\ndegli accordi aziendali e di ogni condizione di miglior favore, ai lavoratori\nai quali non sia stato applicato l'orario settimanale di 36 ore, la verifica\nsarà fatta sull'anno 2004 e tale orario sarà applicato a far data\ndall'1.1.2005.\n\n\n\nNorme aggiuntive\n\n\n\nGli accordi collettivi aziendali possono prevedere la realizzazione\ndell'orario settimanale partendo dall'orario legale di 40 ore settimanali ed\nutilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali\n(permessi). Le giornate o le ore di ROL, così determinate, eventualmente non\nfruite, saranno compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario\ndiurno.\n\nSi conferma che eventuali ROL non matureranno nei periodi di astensione\nfacoltativa post partum, aspettativa non retribuita e servizio militare, mentre\nmatureranno pro quota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione\ndel rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si considera come mese\nintero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nLe parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della\ndurata dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario, sono escluse\ndall'ambito di applicazione della durata settimanale dell'orario di lavoro di\ncui all'art. 3 del D.lgs. 8.4.2003 n. 66, le fattispecie di cui al regio\ndecreto 10.9.1923 n. 1957 e successive modifiche, alle condizioni ivi previste,\ne le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10.9.1923, n.\n1955.\n\n\n\nPer memoria\n\n\n\nRIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO (ex art. 5 CCNL 2000-2004)\n\n\n\nLa riduzione dell'orario di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali si\nattua: o attraverso riconoscimento di R.O.L. annuale (permessi) o attraverso\norari effettivi settimanali ridotti o attraverso il mix delle due ipotesi. La\nscelta della modalità è determinata dalla azienda\u002FA.P. preventivamente\ninformate le R.S.U.\n\nCon decorrenza dall’1.1.2003 si perviene alle 38 ore settimanali di lavoro\neffettivo per il personale non turnista h 24 e per il personale ad orario\nspezzato o similare, con assorbimento di eventuale R.O.L. residuo attualmente\nin essere nel CCNL di provenienza.\n\nCon decorrenza dall’1.1.2004 si perviene alle 36 ore settimanali di lavoro\neffettivo per il solo personale turnista h 24 e per il “pool” di\nmanodopera, con assorbimento di eventuale R.O.L. residuo attualmente in essere\nnel CCNL di provenienza.\n\nSino alle date sopra convenute restano in vigore gli orari contrattuali in\natto presso le diverse imprese e presso le A.P. sulla base delle norme dei\nrispettivi CCNL applicati al 30.6.2000 dalle stesse ().\n\nSi conferma che eventuali R.O.L. non matureranno nei periodi di astensione\nfacoltativa post partum, aspettativa non retribuita e servizio militare, mentre\nmatureranno pro quota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione\ndel rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si considera come mese\nintero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.\n\n\n\n()\n\nNota relativa ad alcune esemplificazioni sugli orari normali settimanali di\nlavoro in vigore al 30.6.2000:\n\n\n\n- per i dipendenti delle A.P. l'orario normale settimanale di lavoro è di\n39 ore e 15 minuti per il personale non turnista e di 38 ore e 15 minuti per il\npersonale turnista;\n\n-per i dipendenti delle imprese che applicavano alla data del 30.6.2000 il\nCCNL ASSOLOGISTICA, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore; agli\nstessi lavoratori è riconosciuta una riduzione oraria annuale (R.O.L.) di ore\n68;\n\n-per i dipendenti delle imprese che applicavano alla data del 30.6.2000 il\nCCNL Fise, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore per i\ngiornalieri e di 39 ore per i turnisti\u002Fpromiscui; agli stessi lavoratori è\nriconosciuta una riduzione oraria annuale (R.O.L.) pari a 40 ore.\n\n\n\nArt. 6 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità\n\n\n\n1. Attività con programmazione della turnistica\n\n\n\nIl presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente da\naziende\u002Fenti che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione\nmultiperiodale degli orari ovvero dei turni.\n\nLa programmazione della turnistica prevede l'utilizzo di sei turni al mese\nin regime di flessibilità (così detti jolly).\n\nLe aziende\u002Fenti, variando con ragionevole preavviso l'orario programmato,\npotranno utilizzare 130 ore\u002Fpro capite annue di flessibilità, che potranno\nessere recuperate, anche anteriormente, con analoghe modalità.\n\nLe modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno oggetto di\nconsultazione previo apposito incontro con le R.S.U.\u002FR.S.A.\n\nI lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell'orario programmato.\n\nNel caso in cui la prestazione del lavoratore risulti nel bimestre inferiore\nalle ore programmate si procede al recupero della prestazione, da parte del\ndipendente, nel bimestre successivo, ferma restando la retribuzione mensile.\n\nNel caso in cui tale prestazione nel bimestre in sede di conguaglio risulti\nsuperiore si darà luogo alla corresponsione del trattamento per lavoro\nstraordinario per le ore eccedenti quelle contrattuali.\n\nLe indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di\ncontrattazione di secondo livello.\n\n\n\n2. Attività senza programmazione della turnistica\n\n\n\nI datori di lavoro che non realizzino la programmazione delle prestazioni\ncomunicano ai singoli lavoratori, con ragionevole preavviso, l'orario ovvero il\nturno corrispondente alla loro prestazione.\n\nI datori di lavoro possono realizzare, nel limite massimo di 180 ore su base\nannua, una distribuzione degli orari settimanali inferiori all'orario\ncontrattuale di lavoro e prestazioni settimanali superiori all'orario\ncontrattuale di lavoro, con conguaglio bimestrale.\n\nLe modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno oggetto di\nconsultazione previo apposito incontro con le R.S.U.\u002FR.S.A.\n\nI lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario\nsettimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dello stesso.\n\nEventuali variazioni relative all'orario od alla turnistica settimanale (ivi\ncompreso lo slittamento di due ore ad inizio o fine turno) sono comunicate al\ndipendente con ragionevole anticipo e non possono superare le 4 volte al\nmese.\n\nLo slittamento di due ore ad inizio e a fine turno non concorre ai fini del\nraggiungimento del limite massimo di 180 ore annuali di flessibilità.\n\nLe indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di\ncontrattazione di secondo livello.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nL'applicazione concreta del presente istituto contrattuale, che non è\nvincolata alla trattativa per il rinnovo del contratto 2° livello potendo\navvenire anche all'interno del relativo periodo di vigenza, è subordinata alla\nstipula di un accordo con la RSU\u002F le RSA, assistite dalle segreterie\nterritoriali delle OO.SS. stipulanti, in ordine alla indennità per le ore di\nflessibilità ed ai tempi di preavviso per il personale interessato, salvo che\nquesti ultimi non risultino già evidenti da consolidata tradizione.\n\n\n\nArt. 7 - Lavoro a turni dipendenti imprese",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"tempagency","Art. 64 - Lavoro temporaneo e somministr","Art. 64 - Lavoro temporaneo e somministrazione\n\n\n\nLa somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato è ammessa ai\nsensi della D.lgs. n. 276\u002F03 fatto salvo quanto previsto dall'art. 86 comma5\nD.lgs. 276\u002F2003 e dall'art. 17 Legge 84\u002F1994 e successive modificazioni e\nintegrazioni e fatto salvo quanto previsto dal presente contratto.\nRelativamente alle operazioni portuali ed ai servizi portuali la\nsomministrazione presente può essere ammessa esclusivamente nelle forme\npreviste dall'art. 17 L. 84\u002F94 e succ.mod.\n\nNegli altri ambiti, la somministrazione è ammessa nei limiti massimi del\n10% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, per il\nCentro Sud la percentuale è del 15%. Nei casi in cui tale rapporto percentuale\ndia un numero frazionato, si arrotonda alla unità superiore. In dette\npercentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per\nsostituzione. A livello aziendale potranno individuarsi d'intesa con le OO.SS.\nterritoriali stipulanti il presente contratto ulteriori ipotesi e\u002Fo aumento\ndelle percentuali.\n\nI casi ammessi sono: per sostituzione; esecuzione di un'opera, di un\nservizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possono\nessere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità esistenti\naziendalmente; per l'esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la\nloro specificità, richiedono l'impegno di professionalità e specializzazioni\ndiverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano\ncarenti sul mercato del lavoro locale; personale addetto all'adeguamento dei\nprogrammi informatici aziendali compreso consulenza ed assistenza informatica;\nper coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate; per punte di intensa\nattività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi\naziendali; per analisi di mercato, organizzazione di fiere\u002Fmostre ed attività\nconnesse.\n\nLe erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella\nrealizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento\neconomico della impresa\u002Fente, ove spettanti, saranno riconosciute per i\nlavoratori interinali in rapporto al periodo d'utilizzo con le stesse modalità\ne criteri previsti per i dipendenti del soggetto utilizzatore.\n\nI datori di lavoro che vogliano utilizzare il lavoro somministrato debbono\ndarne preventiva comunicazione scritta alle R.S.U. o, in mancanza, alla R.S.A.\ncostituita nell'ambito delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nonché\nai sindacati territoriali di categoria sempre delle OO.SS. stipulanti il\npresente contratto.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"ONCERISE_trigger","Art. 17 - Tredicesima e quattordicesima ","Art. 17 - Tredicesima e quattordicesima mensilità\n\n\n\nAl lavoratore competono due mensilità aggiuntive - 13a e 14a - da\ncorrispondersi rispettivamente la 13a nel mese di dicembre e la 14a nel mese di\ngiugno di ogni anno, costituite da un importo pari a : minimo conglobato +\naumenti periodici (scatti) di anzianità in godimento nei suddetti mesi + altri\neventuali elementi retributivi in godimento che risultino spettanti in base a\nquanto specificamente previsto nei CCNL di provenienza applicati alla data del\n30.6.2000 rispettivamente nelle imprese e nelle Autorità Portuali.\n\nLe mensilità aggiuntive competono proporzionalmente all'effettivo servizio\nprestato durante i dodici mesi precedenti l'erogazione, in ragione di\ndodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non\nsaranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai\n15 giorni.\n\nIl periodo di prova seguito da conferma in servizio è considerato utile per\nil calcolo dei dodicesimi di cui sopra.\n\n13a e 14a saranno proporzionalmente ridotte per i periodi di assenza per\nmalattia e infortunio non professionale nei casi in cui è prevista la\nriduzione della retribuzione ai sensi dell'art. 21 (Trattamento malattia e\ninfortunio non sul lavoro).",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"sicknesspay","Il lavoratore non in prova, ha diritto a","Il lavoratore non in prova, ha diritto all'intera retribuzione (così come\nprevista nei rispettivi CCNL di provenienza) per i primi 9 mesi e metà di essa\nper i successivi 6 mesi.\n\nRaggiunto il limite di conservazione del posto, il datore di lavoro potrà\nrisolvere il contratto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento\nprevisto dal presente contratto per il licenziamento, compresa l'indennità\nsostitutiva del preavviso.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"healthandsafetyext","Art. 58 - Ambiente, sicurezza ed igiene ","Art. 58 - Ambiente, sicurezza ed igiene\n\n\n\nI soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per\ngarantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute\ne sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti in materia non\nesplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione:\n\n\n\n-l'art. 9 della L. 20.5.70 n. 300, il decreto legislativo 27.7.99 n. 272 e\nper quanto non diversamente previsto da detto decreto legislativo le\ndisposizioni di cui al decreto legislativo 19.9.94 n. 626 come modificato dal\ndecreto legislativo 19.3.96 n. 242, l'accordo interconfederale 22.6.95 (parte\nprima).\n\n\n\nNell'ambito della attività di cui all'art. 40 (Ente Bilaterale) del\npresente CCNL sarà oggetto d'esame l'andamento degli infortuni e delle\nmalattie professionali nel settore portuale con particolare riferimento alle\noperazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione delle merci\ne di ogni altro materiale.\n\nLa promozione di studi e ricerche e formulazione di proposte in materia di\nsalute, sicurezza ed igiene del lavoro, anche in materia formativa ed\ninformatica, ed in coordinamento con gli altri organismi istituzionali\npreposti.\n\n\n\nRappresentante dei lavoratori per la sicurezza.\n\n\n\nPer quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la\nsicurezza (RLS), la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l'art.19 del\ndecreto legislativo 626\u002F24 Per ciò che attiene il concreto svolgimento delle\nfunzioni attribuite al R.L.S. si precisa quanto segue:\n\n\n\naccesso ai luoghi di lavoro:\n\nla visita che deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro,\npuò avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio Prevenzione e\nProtezione o di un addetto da questi incaricato;\n\n\n\nconsultazione:\n\na tal fine il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipa alle\nriunioni periodiche e può richiederne la convocazione al presentarsi di gravi\ne motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni\ndi prevenzione in azienda. Egli può inoltre formulare proposte ed opinioni.\nL'avvenuta consultazione è attestata dalla firma su apposito verbale degli\nincontri;\n\n\n\nInformazione:\n\nil R.L.S. ha accesso al registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo\n272\u002F99 e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e di\nogni suo eventuale aggiornamento mediante consegna materiale della stessa,\nl'azienda fornirà copia del codice di buona pratica di sicurezza ILO.\nL'utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve avvenire\nnel rispetto del segreto industriale. Il RLS su sua richiesta riceve\ndall'azienda informazioni circa gli infortuni e le malattie professionali.\n\n\n\nL'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per\nciascun R.L.S di un numero di permessi retribuiti pari a:\n\n\n\n- 16 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. fino a 5\ndipendenti\n\n- 30 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. da 6 a 15\ndipendenti\n\n- 60 ore annue per le aziende o unità produttive e per le A.P. con più di\n15 dipendenti\n\n\n\nLa formazione del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndel datore di lavoro, si svolge mediante permessi retribuiti della durata\nminima di 32 ore tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, della quantità e\ndella complessità dei cicli di lavoro, sulla base di un programma avente i\nseguenti contenuti (DM 16 gennaio 1997).\n\n\n\n-Principi costituzionali e civilistici;\n\n-Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e\nigiene del lavoro;\n\n- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;\n\n- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;\n\n-Valutazione dei rischi;\n\n- Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di\nprevenzione e protezione;\n\n-Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;\n\n-Nozioni di tecnica della comunicazione.\n\n\n\nIl datore di lavoro, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai\nfini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede ove\nnecessario una integrazione della formazione per l'aggiornamento del RLS\nquattro ore annue in caso di imprese che occupano fino a 50 lavoratori e otto\nore annue in caso di imprese che occupano più di 50 lavoratori.\n\nIl numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o unità\nproduttiva o dell'A.P.:\n\n\n\n- fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante\n\n- da 201 a 1.000 dipendenti: 3 rappresentanti\n\n- in tutti gli altri casi: 6 rappresentanti\n\n\n\n-per quanto riguarda le modalità e procedure di elezione si fa riferimento\na quanto previsto dall'accordo interconfederale del 22.6.95\n\n-la durata del mandato del R.L.S. è di 3 anni; il mandato è\nrinnovabile.\n\n\n\nFormazione di ingresso alla sicurezza.\n\n\n\nIn occasione della assunzione e\u002Fo temporanea utilizzazione ogni lavoratore\ndelle imprese e delle A.P. riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, una\nadeguata formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a:\n\n\n\n- 8 ore per i lavoratori con mansioni amministrative\n\n- 16 ore per i lavoratori con mansioni tecnico-operative\n\n- 24 ore per i lavoratori con mansioni operative e di manutenzione\n\n\n\nL'impresa o l'A.P. rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che\nattesti contenuti e modalità della formazione erogata.\n\nLa formazione di ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione\nvigente.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"dayspweek_select","L'orario di lavoro settimanale viene dis","L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 5 o 6\ngiorni nella settimana, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle norme\nsulla flessibilità.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 43 - Permessi sindacali Salvo quant","Art. 43 - Permessi sindacali\n\n\n\nSalvo quanto indicato nei successivi commi, restano in vigore per l'intera\nvigenza contrattuale le norme contenute nei CCNL di provenienza alla data del\n30.06.2000.\n\nDall'1.3.2005 i permessi sindacali disponibili per le R.S.U.\u002FR.S.A. passano\na 3 ore da calcolarsi per ciascun dipendente in forza presso l'unità\nproduttiva. Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore\ndiscendenti dai CCNL di provenienza.\n\nFermo restando le tre ore di cui al comma precedente, in caso di\ncostituzione della R.S.U., un'ora per ciascun dipendente resta a disposizione\ndelle strutture aziendali di FILT, FIT, UILTRASPORTI, mentre le rimanenti due\nore verranno attribuite alla R.S.U. stessa.\n\nLe OO.SS. territoriali di FILT, FIT, UILTRASPORTI comunicheranno\ntempestivamente alle imprese gli aventi diritto a godere di tali permessi.\n\nDall'1.3.2005 ai lavoratori dipendenti componenti degli organi direttivi sia\ndelle confederazioni sia dei sindacati di categoria stipulanti il presente CCNL\nspettano un numero di permessi uguale ai contratti di provenienza e cumulabili\nnell'anno per ciascun incarico. Tali permessi non potranno essere inferiori a\n12 giorni l'anno.\n\nLe OO.SS. comunicheranno alle imprese\u002FA.P. i nominativi dei lavoratori\nmembri dei Direttivi ed invieranno le lettere di sola convocazione delle\nriunioni.\n\n\n\nNote\n\n\n\n-Non sono computabili nel monte ore di permessi sindacali per attività\nR.S.U.\u002FR.S.A. le ore lavorative (retribuite) finalizzate alla partecipazione\nalle riunioni di Commissioni Consultive locali, Comitati Portuali, Comitati di\nigiene e sicurezza, assemblea Prev.I.Log. e delle ore di lavoro utilizzate per\nla partecipazione a riunioni con-vocate dall'Azienda\u002FEnte (si computano in ogni\ncaso quelle utilizzate per la contrattazione di secondo livello a prescindere\nda chi faccia la convocazione della riunione).\n\n\n\n-Ai componenti della RSA\u002FR.S.U. turnisti, in occasione dell'utilizzo di ore\ndi permesso sindacale per riunioni con l'azienda \u002FA.P. e fino ad un numero di\nquote orarie corrispondenti alla durata della prestazione lavorativa che il\ndipendente avrebbe dovuto svolgere durante le ore di riunione, si\ncorrisponderà, oltre alla normale retribuzione individuale, la maggiorazione\noraria prevista dal CCNL in quella fascia oraria.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"contracttrial","Art. 3 - Periodo di prova L'assunzione p","Art. 3 - Periodo di prova\n\n\n\nL'assunzione può avvenire per un periodo di prova che deve risultare da\natto scritto. La durata del periodo di prova non può superare:\n\n\n\n- sei mesi per i lavoratori assunti nella categoria “quadri” e per\nquelli assunti al 1° livello;\n\n- tre mesi per il personale inquadrato nei livelli 2° e 3°;\n\n- due mesi per il personale inquadrato nel livello 4°;\n\n- un mese per il personale inquadrato nei livelli dal 5° al 7°.\n\n\n\nSaranno esentati dall'effettuare il periodo di prova i lavoratori che lo\nabbiano già superato presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse\nmansioni nei dodici mesi precedenti.\n\nIn caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di prova, il\nrapporto di lavoro si considera sospeso fino a guarigione clinica. In ogni caso\ni periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata\ndel periodo di prova.\n\nDurante il periodo di prova la rescissione del rapporto di lavoro può aver\nluogo in qualsiasi momento da ambo le parti senza reciproco obbligo di\npreavviso.\n\nScaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione\ndel lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno\ndell'assunzione in prova a tutti gli effetti contrattuali.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"longtermillness","I lavoratori affetti da patologie oncolo","I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ovvero colpiti da effetti\ninvalidanti di terapie salvavita, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, accertata da medico competente o da una commissione medica\nistituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente,\nhanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in\nlavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo\nparziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno\na richiesta del lavoratore.",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"schedulesrestpw","Art. 9 - Riposo settimanale 1.Salvo le e","Art. 9 - Riposo settimanale\n\n\n\n1.Salvo le eccezioni di legge, il riposo settimanale cade normalmente di\ndomenica con distribuzione delle prestazioni su 5 o 6 giorni; in ogni caso non\nsi potranno realizzare sequenze ininterrotte di giorni effettivamente lavorati\nsuperiori a 10. Tale disposizione non costituisce una deroga alla\nobbligatorietà di effettuare comunque due giorni di riposo settimanale in un\narco di 14 giorni.\n\n\n\n2.\n\na.Qualora il lavoro sia organizzato con programmazione della turnistica per\nl'intero arco delle 24 ore su base multiperiodale per i lavoratori destinati al\nlavoro domenicale sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il\ngiorno fissato per il riposo sostitutivo e la prestazione domenicale sarà\ncompensata, così come previsto dall'art. 7 (*), alla voce “maggiorazione\nordinaria in giorno festivo con riposo sostitutivo”.\n\n\n\nb.Qualora in aziende\u002Fenti (o loro reparti) con attività senza\nprogrammazione della turnistica su base multiperiodale si intenda utilizzare un\nlavoratore in orario ordinario di domenica questo sarà possibile purché:\n\n\n\n-ne venga data notizia con minimo due giorni di preavviso, quindi almeno\nentro la fine del turno di pertinenza del giovedì precedente\n\n-il totale delle prestazioni settimanali non ecceda quelle previste\n\n\n\nLa prestazione effettuata di domenica sarà retribuita come previsto\ndall'art. 7 (*), alla voce maggiorazione ordinaria in giorno festivo.\n\n\n\n3.Non si potrà richiedere al lavoratore l'utilizzo per più di 26 domeniche\nsu base annua.\n\n\n\n(*)\n\nPer i dipendenti delle A.P. si fa riferimento all’art. 7.1.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"jobsecuritymothers","e)esaminare tutte le problematiche conne","e)esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle\nnormative esistenti a favore delle donne e della maternità, individuando le\nattività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"NOCTPREM_trigger","Art. 7 - Lavoro a turni dipendenti impre","Art. 7 - Lavoro a turni dipendenti imprese\n\n\n\nNel caso di lavoro a turni, l'ora di inizio, la durata giornaliera e la\nprogrammazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro, anche in modo\nnon uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative\u002Fdi servizio,\ninformate preventivamente le R.S.U.\u002FR.S.A.\n\nPer il lavoro a turni avvicendati si applicano le seguenti normative e\nmaggiorazioni:\n\n\n\na. diurno feriale 5%\n\nb. notturno feriale 31%\n\nc. notturno feriale - IV turno 50%\n\nd. diurno festivo 50%\n\ne. notturno festivo 50%, 53% dall’1.3.05\n\nf. notturno festivo - IV turno 60%\n\ng. diurno in giornata festiva\n\ncon riposo sostitutivo 20%\n\nh. notturno in giornata festiva\n\ncon riposo sostitutivo 50%",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"healthcareaccessrelatives","14.I familiari potranno essere inclusi n","14.I familiari potranno essere inclusi nel piano sanitario assistenziale\nnella seconda annualità.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"MAXHOURS_trigger","Per esigenze di servizio l'aziende\u002Fente ","Per esigenze di servizio l'aziende\u002Fente ha facoltà di far effettuare a\nciascun dipendente prestazioni per lavoro straordinario entro il limite\nonnicomprensivo di:\n\n\n\na)300 ore annue per il personale il cui orario normale di lavoro è di 6 ore\nsettimanali effettive;\n\nb)250 ore annue per il restante personale. Nel caso di cui alla lett. a) il\nlavoratore potrà optare per la corresponsione della sola maggiorazione e per\nil riconoscimento di un numero equivalente di ore di riposo compensativo, in\nalternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario\nrelativamente alle ore prestate eccedenti le 250 annuali.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"PAYSCALES_trigger","B1) A decorrere dall’1\u002F1\u002F2016 i minimi t","B1)\n\nA decorrere dall’1\u002F1\u002F2016 i minimi tabellari conglobati sono incrementati\ndell’importo E.D.R. di € 20,00 mensili (uguale per tutti i livelli) ed\nassumono i sottostanti valori; conseguentemente dalla stessa data detto E.D.R.\nviene soppresso:\n\n\n\nQuadro “A” A.P.: € 2.458,53\n\nQuadro “B” A.P.: € 2.230,46\n\nQuadro imprese: € 2.185,38\n\n1° Livello: € 2.043,60\n\n2° Livello: € 1.904,08\n\n3° Livello: € 1.761,16\n\n4° Livello: € 1.654,96\n\n5° Livello: € 1.561,92\n\n6° Livello: € 1.490,22\n\n7° Livello: € 1.338,83",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"bankholidays2","Art. 10 - Giorni festivi Sono considerat","Art. 10 - Giorni festivi\n\n\n\nSono considerati giorni festivi:\n\n\n\na)tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale\nsostitutivi;\n\nb)le festività nazionali:\n\n\n\n1)anniversario della liberazione (25 aprile)\n\n2)festa del lavoro (1° maggio)\n\n\n\nc) le seguenti festività:\n\n\n\n1)Capodanno (1° gennaio)\n\n2)Epifania (6 gennaio)\n\n3)Giorno successivo alla Pasqua\n\n4)2 giugno (ai sensi della legge n. 336\u002F2000)\n\n5)Assunzione (15 agosto)\n\n6)Ognissanti (1° novembre)\n\n7)Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n8)Santo Natale (25 dicembre)\n\n9)Santo Stefano (26 dicembre)\n\n10)Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'Azienda\u002FEnte presso la quale il\nlavoratore presta la sua opera o qualora non prevista\u002Findividuata altra\ngiornata individuata territorialmente.\n\n\n\nQualora una delle festività di cui ai punti b) e c), coincidesse con la\ndomenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico\nmensile, una giornata di retribuzione. Il trattamento di cui sopra è dovuto\nper il giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle\nlettere b) e c), anche a coloro che lavorino di domenica, godendo il riposo\nsostitutivo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto\nalcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo\nsostitutivo. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito\ncon l'osservanza delle norme dell'art. 9 (Riposo settimanale). Il lavoro nelle\nfestività indicate nelle lettere b) e c) è compensato col trattamento\neconomico previsto per le giornate festive di cui all'art. 8 (lavoro\nstraordinario).\n\nCon riferimento alle festività soppresse dalla legge n. 54 del 1977 restano\nin vigore le norme previste a tal riguardo dai CCNL di provenienza.\n\n\n\nNote\n\n\n\nPer quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è\nspostata alla domenica, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per\nle festività che coincidono con la domenica. In alternativa della\ncorresponsione del trattamento economico di cui al secondo comma del presente\narticolo, l'Azienda\u002FEnte, previa intesa con la R.S.U.\u002FR.S.A. o in mancanza con\nle OO.SS. territoriali, potrà riconoscere un giorno di festività\nsostitutiva.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"hivpolicy","Il datore di lavoro può, per mezzo del p","Il datore di lavoro può, per mezzo del proprio medico competente, ai sensi\ndella vigente normativa di settore (D.lgs. 272\u002F99 e Dlgs 81\u002F2008, per quanto\napplicabile), e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica\npreventiva per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà\ndestinato.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"SENIOR_trigger","Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità (scatti d'anzianità)\n\n\n\nA. Dipendenti delle imprese\n\n\n\nDall’1.3.2005 per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa\nazienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale\nfacente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di\nmerito, i lavoratori hanno diritto ad un aumento della retribuzione mensile\nnelle seguenti misure, per un massimo di 5 bienni:\n\n\n\n- Quadri: € 34,00\n\n- 1° livello: € 31,00\n\n- 2° livello: € 29,00\n\n- 3° livello: € 27,00\n\n- 4° livello: € 26,00\n\n- 5° livello: € 24,00\n\n- 6° livello: € 23,00\n\n\n\nIl dipendente conserva il numero e l'importo degli scatti d'anzianità\nfruiti al 28.2.2005; detti scatti concorrono alla formazione del numero massimo\ndi cui al precedente comma.\n\nGli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti da\nprecedenti o successivi aumenti di merito. In caso di passaggio di livello il\nlavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a maturare\ngli ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali necessari al\nraggiungimento di quanto previsto al punto 1 (cinque scatti).\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici di\nanzianità saranno corrisposti con la retribuzione del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nPer gli assunti anticipatamente al 1.1.80 rimangono in vigore le condizioni\ncontrattuali di miglior favore esistenti alla data del 30.6.2000.\n\n\n\nB. Scatti biennali d'anzianità dipendenti di Autorità Portuale\n\n\n\nDall’1.3.2005 al dipendente, per ogni biennio di servizio prestato, spetta\nun aumento periodico che è del seguente importo:\n\n\n\n- Quadro A: € 47,57\n\n- Quadro B: € 43,49\n\n- 1° livello: € 39,00\n\n- 2° livello: € 32,00\n\n- 3° livello: € 31,00\n\n- 4° livello: € 29,00\n\n- 5° livello: € 28,00\n\n- 6° livello: € 27,00\n\n\n\nPer i nuovi assunti e per coloro che non possiedono aumenti biennali il\nprimo scatto d'anzianità maturerà al compimento del terzo biennio dalla data\ndi assunzione.\n\nIl numero massimo di scatti è stabilito in 5. Il dipendente conserva il\nnumero e l'importo degli scatti d'anzianità fruiti al 28.2.2005; detti scatti\nconcorrono alla formazione del numero massimo di cui al precedente comma.\n\nIn caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli\nscatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. La frazione di\nbiennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti\ndella maturazione del successivo scatto di anzianità.\n\nAlle scadenze biennali successive alla maturazione del numero massimo di\naumenti biennali attribuiti si rivalutano, iniziandosi dal primo, gli importi\ndegli aumenti periodici sulla base del livello professionale di appartenenza\nalle singole scadenze.\n\n\n\nPer memoria\n\n\n\nNota\n\n\n\nPer la corrispondenza tra i livelli sopra indicati e quelli applicati sino\nal 30.6.2000 vedasi quanto pattuito in punto applicazione nuovi minimi e\ncorresponsione una tantum.\n\n\n\nNORMA TRANSITORIA AD ESAURIMENTO\n\n\n\nPer il dipendente che alla data del 30.6.2000 sia stato inquadrato al nono\nlivello Q. (ex CCNL 29.10.96) ed abbia diritto alla successiva maturazione di\nscatti d'anzianità gli stessi saranno attribuiti assumendo convenzionalmente\nl'importo di € 47,57.",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"legalassistance_trigger","Art. 69 - Patrocinio legale dei dipenden","Art. 69 - Patrocinio legale dei dipendenti\n\n\n\nL'azienda\u002Fente, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi,\nassicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino\nimplicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del\nservizio ed all'adempimento dei compiti assegnati, in procedimento di\nresponsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.\n\nQualora, con sentenza passata in giudicato, sia rilevata la responsabilità\ndel dipendente per dolo o colpa grave, è fatta salva la rivalsa delle spese\nsostenute dal datore di lavoro anche se l'interessato sia stato assistito da un\nlegale dello stesso.",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"healthandsafetyprovisions","Qualora per postumi invalidanti o per ca","Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il\nlavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà\npossibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa,\nanche di livello inferiore, compatibili con le esigenze aziendali, conservando\nla retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all'atto\ndell'infortunio\u002Fmalattia professionale.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"JOBTITLE_trigger","Art. 4 - Classificazione del personale I","Art. 4 - Classificazione del personale\n\n\n\nI lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in una\nclassificazione su livelli professionali, ferma restando la preesistente\ndistinzione tra quadri, impiegati, ed operai agli effetti di tutte le norme\nlegislative - regolamentari - contrattuali\u002Fsindacali, ecc. che prevedono un\ntrattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali\nqualifiche.\n\nL'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali e le esemplificazioni dei profili professionali di seguito\ndescritte.\n\nI requisiti contenuti in tali declaratorie e le esemplificazioni dei profili\nconsentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate\nnel testo.\n\nAi fini dell'inquadramento nel livello di appartenenza e del profilo\nprofessionale specifico ogni lavoratore dovrà possedere i requisiti stabiliti\ndalla declaratoria generale di livello.\n\nLa mobilità all'interno del livello di appartenenza e su più profili\nprofessionali dello stesso livello è determinata dalle necessità\norganizzative, tecniche, produttive e di servizio dell'azienda\u002FA.P. previa\nadeguata formazione\u002Faffiancamento.\n\nNel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al\ntrattamento corrispondente alla attività svolta, e l'assegnazione stessa\ndiviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo sei mesi per\ni quadri e tre mesi per tutti gli altri lavoratori, fatta esclusione per i\nperiodi di formazione\u002Faffiancamento predeterminati e propedeutici alla\nacquisizione delle nuove mansioni che saranno oggetto di consultazione\npreventiva a livello aziendale con RSU o RSA.\n\nAnche nel caso di passaggio al livello superiore al lavoratore potranno\nessere affidati compiti riferiti a quelli precedentemente svolti purché non\nprevalenti; tale affidamento di compiti potrà essere disposto nei confronti di\nlavoratori neo-assunti per le mansioni svolte dai colleghi con il medesimo\nlivello di inquadramento, previa adeguata formazione ove necessario.\n\nAll'interno di ciascun livello l'equivalenza dei contenuti professionali,\ndeve intendersi garantita e rispettata, essendo stata preventivamente valutata\ndalle parti in relazione al contenuto professionale delle attività svolte nel\nlivello.\n\nPer la copertura dei posti disponibili o resisi vacanti o determinati da\nparticolari esigenze organizzative, l'azienda\u002FEnte prima di procedere ad\nassunzioni, valuterà se all'interno dell'organico esistano esperienze\nprofessionali coerenti con la posizione da ricoprire, con particolare riguardo\na quelle maturate dal lavoratore nel settore specifico, riservandosi la scelta\ndefinitiva tra i suddetti lavoratori, ovvero il ricorso a risorse esterne.\n\nPer quanto non previsto dal presente articolo circa la disciplina delle\nmansioni valgono le norme di cui all' art. 2103 C.C., così come modificato.\n\n\n\nNota\n\n\n\nQualora si versi nelle ipotesi di cui al comma 6, dell'articolo 3 del Dlgs\nn. 81\u002F2015, le parti convengono che la tutela del\u002Fi lavoratore\u002Fi sia affidata\ndi norma al confronto tra azienda e RSU\u002FRSA delle OO.SS. stipulanti il presente\nCCNL.\n\n\n\nSETTIMO LIVELLO\n\n\n\n- Livello di ingresso per i lavoratori neo-assunti ai quali non si applicano\nle norme dei contratti di inserimento e dell'apprendistato.\n\n\n\nDetti lavoratori\n\n\n\nallorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività semplici, superato\nil periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di quattro mesi\nverranno inquadrati al sesto livello professionale;\n\nallorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività complesse,\nsuperato il periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di otto mesi\nverranno inquadrati al quinto livello professionale.\n\n\n\nSESTO LIVELLO\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-I lavoratori che svolgono attività semplici per abilitarsi alle quali\noccorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate\nconoscenze professionali.\n\n\n\nLe mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure\npredeterminate e comportano responsabilità ed autonomia limitate alla corretta\nesecuzione del proprio lavoro.\n\n\n\nEsemplificazioni di alcuni profili professionali:\n\n\n\n- Fattorino\n\n- Archivista, dattilografo\u002Fprotocollista, addetto alla digitazione dati al\nterminale\n\n- Telefonista e\u002Fo centralinista\n\n- Facchini\n\n- Guardiani e portinai con compiti di sorveglianza agli accessi degli\nimpianti\u002Fimmobili\n\n-Addetti magazzinieri, addetto confezionamento e trasferimento merci con\nmansioni promiscue\n\n- Addetti rizzaggio e derizzaggio\n\n\n\nAltri profili professionali di valore equivalente non espressamente\n\ncompresi nella suddetta elencazione.\n\n\n\nQUINTO LIVELLO\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con conoscenza\ndelle procedure attività esecutiva di natura tecnico\u002Famministrativa, operativa\nanche di una certa complessità, che richiedano definita preparazione e pratica\nd'ufficio e\u002Fo una adeguata esperienza di lavoro.\n\n- I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si\nrichiedono cognizioni tecnico\u002Fpratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e\u002Fo\nalla utilizzazione di macchine\u002Fimpianti con particolari capacità ed abilità\nesecutive conseguite mediante diplomi e\u002Fo attestati di istituti e\u002Fo centri\nprofessionali specifici acquisite con la necessaria esperienza di lavoro.\n\n\n\nLe attività pur se svolte generalmente sulla base di disposizioni o\nprocedure predeterminate, comportano una definita autonomia di esecuzione,\nconseguente anche alla variabilità delle condizioni di lavoro ovvero alle\nconcrete situazioni determinatesi.\n\n\n\nEsemplificazioni di alcuni profili professionali:\n\n\n\n-Operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore\namministrativo\u002Foperativo\u002Fcommerciale:\n\n\n\n* es. impiegato amministrativo e\u002Fo contabile esecutivo, segretario esecutivo\ne\u002Fo addetto alla segreteria, ecc.;\n\n*es. addetto alla documentazione doganale - polizze di carico - lettere di\nvettura e\u002Fo bollette di spedizione, addetto alle operazioni di ricevimento e\nrilascio di merci e\u002Fo contenitori con emissione di relativa documentazione\nanche con utilizzo di sistemi elettronici, ecc.\n\n\n\n- Stenodattilografo\n\n- Hostess\u002Fsteward\n\n- Centralinista con compiti polivalenti\n\n- Bilancista addetto alle bilance automatiche\n\n- Addetto approvvigionamento idrico con mansioni plurime\n\n- Addetto polivalente alle operazioni di magazzino e\u002Fo piazzale\n\n- Addetto alla sorveglianza, controllo delle merci e degli impianti\n\n- Addetto alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio polivalente\n\n- Operaio di manutenzione e di officina:\n\n\n\n*es. meccanico, elettricista, installatore impianti elettrici, muratore,\nfalegname\u002Fcarpentiere, riparatore e manutentore containers ecc.\n\n\n\n- Addetto alla conduzione dei mezzi meccanici semplici\n\ndi sollevamento e o traino\n\n- Aiuto macchinista frigorista\n\n- Operatore manovre carri ferroviari\n\n\n\nAltri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi\nnella suddetta elencazione.\n\n\n\nQUARTO LIVELLO\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con buona\nconoscenza delle procedure, attività esecutive di particolare rilievo di\nnatura amministrativa, tecnica, operativa che richiedono una idonea\npreparazione, capacità, pratica d'ufficio e\u002Fo corrispondente esperienza di\nlavoro.\n\n- I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si\nrichiedono cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed\nalla utilizzazione di macchine\u002Fimpianti particolari, con capacità ed abilità\nconseguite mediante attestati e\u002Fo diplomi di istituti e\u002Fo centri professionali\nspecifici e\u002Fo acquisite con la necessaria esperienza di lavoro. Tali lavoratori\ndevono compiere con perizia e buona autonomia i lavori loro affidati, che\npossono comportare anche la trasmissione di istruzioni ricevute di contenuto\ntecnico-operativo ad altri lavoratori.\n\n\n\nLe attività comportano buona autonomia nell'esecuzione del lavoro\nconseguente anche alla variabilità delle condizioni e si manifesta\nnell'adattamento delle procedure alle concrete situazioni di lavoro e connesse\nesigenze.\n\n\n\nEsemplificazioni di alcuni profili professionali:\n\n\n\n-Operatore polifunzionale dei servizi al settore\namministrativo\u002Foperativo\u002Fcommerciale:\n\n\n\n* es. impiegato amministrativo e\u002Fo contabile, impiegato preposto al servizio\ndi cassa e\u002Fo di esazione con autorizzazione a quietanze e versamenti, ecc.;\n\n*es. commesso - misuratore - pesatore - smarcatore sottobordo\u002Fpiazzale -\ndeckman, ecc.,\n\n\n\n- Gestore e\u002Fo sorvegliante portuale\n\n- Operatore CED addetto al sistema informativo\u002Fco\n\n- Operaio di manutenzione, riparazione e trasformazione\n\n- Operaio preposto alla conduzione di nastri trasportatori anche dei silos\nche compie lavori\u002Foperazioni di notevole difficoltà, delicatezza, complessità\ne piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche capacità\ntecnico-pratiche\n\n- Operaio polivalente che svolge tutte le operazioni di magazzino\n\n- Addetto al controllo qualità delle merci\n\n- Segnalatore, verricellista\n\n-Operatore di pompe di azionamento, di torrette e conduttore di pompe da\naspirazione di silos\n\n-Addetto alle operazioni di sbarco\u002Fimbarco: operai in grado di eseguire in\nmaniera autonoma e professionale tutte le operazioni attinenti l'imbarco,\nsbarco e movimentazione delle merci compresa la guida esperta dei mezzi\nmeccanici\n\n- Bilancista addetto alle bilance automatiche dei silos portuali\n\n-Macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle\noperazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti\nleggi\n\n- Operatore di mezzi meccanici complessi di sollevamento e\u002Fo traino\n\n- Conduttore motrici ferroviarie\n\n\n\nAltri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi\nnella suddetta elencazione.\n\n\n\nTERZO LIVELLO\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n- I lavoratori che, con specifica collaborazione, essendo forniti di\napprofondite conoscenze teorico - pratiche attestate da diploma di scuola\nsuperiore specifica e\u002Fo acquisite attraverso corrispondenti esperienze di\nlavoro, svolgono con perizia attività di concetto anche complesse di carattere\namministrativo, autoritativo, tecnico, operativo,\npromozionale\u002Fmarketing\u002Fcommerciale e\u002Fo assumendo compiti di guida,\ncoordinamento e di controllo di altri lavoratori.\n\n-I lavoratori che svolgono attività complesse, per l'esecuzione delle quali\nsi richiedono una vasta esperienza, cognizioni tecnico\u002Fpratiche inerenti alla\ntecnologia del lavoro ed all'utilizzazione di macchine e\u002Fo impianti complessi.\nLe capacità per svolgere dette attività devono essere conseguite mediante\nspecifici diplomi di istituti e\u002Fo centri professionali e\u002Fo attraverso la\nnecessaria e significativa esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono\nsvolgere in autonomia il lavoro loro assegnato e\u002Fo assumere compiti di\ncoordinamento e controllo di altri lavoratori.\n\n\n\nLe attività previste da questo livello richiedono autonomia ed iniziativa\nadeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e\ndelle tecniche operative alle stesse applicabili e\u002Fo comportano la\npartecipazione a scelte del settore lavorativo di appartenenza.\n\n\n\nEsemplificazioni di alcuni profili professionali:\n\n\n\n- Traduttore\n\n- Addetto elaborazione statistiche e studi\n\n- Analista programmatore\n\n- Impiegato amministrativo e\u002Fo contabile di concetto:\n\n\n\n* es. economo,\n\n* addetto paghe e contributi,\n\n* addetto contabilità generale e\u002Fo industriale, e\u002Fo controllo gestione\naddetto servizio clienti, addetto al controllo e sicurezza,\n\n\n\n- Impiegato tecnico\n\n- Operatore promozione\u002Frelazioni esterne\u002Fmarketing\n\n- Gestore magazzini scorte e ricambi\n\n- Pianificatore di piazzale e ferrovia (yard planner e rail planner)\n\n- Capo piazzale\n\n- Magazziniere\n\n- Capo squadra operai; Capo squadra operai manovre ferroviarie\n\n-Tecnico specialista di officina o manutenzioni che con interpretazione\ncritica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di\nparticolare impegno e complessità\n\n- Operatori di quadri sinottici per l'introduzione, la manipolazione e la\nriconsegna delle merci nei silos granari portuali\n\n-Tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e\nmanutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del\nfreddo\n\n- Capo commesso\n\n- Pesatore iscritto al ruolo pubblico e munito di apposito patentino\n\n-Operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e\u002Fo traino ivi\ncompreso le gru di banchina, con responsabilità di manutenzione ordinaria e\u002Fo\ncon funzioni inerenti il ciclo operativo (spuntatore, segnalatore, commesso);\nla funzione di istruttore è compresa nel presente profilo professionale ma non\nè da considerarsi requisito indispensabile per il riconoscimento di\nlivello.\n\n\n\nNota interpretativa:\n\n\n\nsi conferma l'inquadramento al terzo livello del conduttore della gru di\nbanchina che, dopo aver acquisito tutte le altre abilitazioni professionali\nrichieste dal relativo profilo professionale esemplificativo, sia stato\ndestinato dall'azienda esclusivamente alla manovra della gru di banchina a\nvalle del conseguimento della abilitazione a quest'ultimo mezzo.\n\n\n\nAltri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi\nnella suddetta elencazione.\n\n\n\nSECONDO LIVELLO\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-I lavoratori di concetto sia amministrativi sia tecnici ed operativi che,\ncon specifica collaborazione, essendo in possesso di notevole esperienza e dei\nrequisiti previsti nel terzo livello, svolgono con autonomia di iniziativa e\nfacoltà di decisione, nell'ambito di direttive generali, attività che\nrichiedono particolari preparazione\u002Fcompetenza e capacità professionali.\n\n-I lavoratori che sono preposti, con le connesse funzioni, ad attività\norganizzativamente articolate\u002Fstrutturate ovvero esplicano compiti di\nprogrammazione, coordinamento e\u002Fo controllo di corrispondente rilevanza.\n\n\n\nLe attività previste nel presente livello richiedono altresì, in relazione\nalle attività svolte, una responsabilità relativa al coordinamento, al\ncontrollo della correttezza amministrativa, tecnico-operativa, e della\nrispondenza giuridica del proprio lavoro e\u002Fo degli atti dell'area di\nappartenenza.\n\n\n\nEsemplificazioni di alcuni profili professionali:\n\n\n\n-Impiegato specialista in sistemi amministrativi: es. impiegato con mansioni\ndi concetto incaricato della gestione di procedure ed atti autoritativi\n(concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc.) e relativi controlli,\n\n-Impiegato con mansioni di concetto incaricato di attività di\npromozione\u002Frelazioni esterne - marketing - sviluppo - studi\u002Fricerche, impiegato\ncon mansioni di concetto incaricato della amministrazione del personale,\n\n-Impiegato con mansioni di concetto incaricato alla gestione di tesoreria,\ncontabilità generale, contabilità clienti e fornitori, contabilità LL.PP. ed\nai conseguenti adempimenti interni ed esterni, ecc.;\n\n- Segretario di direzione con uso corrente di lingue straniere\n\n- Tecnico responsabile\n\n- Analista responsabile di progetto\u002Fi dei sistemi informativi\n\n- Tecnico alla sicurezza - ispettore portuale\n\n-Coordinatore operativo (capo banchina\u002F terminal\u002F depositi\u002F piattaforme,\necc.)\n\n- Procuratore doganale\n\n- Cassiere con responsabilità ed oneri per errore\n\n- Tecnico della comunicazione a mezzo media, tecnico della ciberunit\n\n- Capo ufficio\n\n- Coordinatore del servizio manutenzione\n\n-Pianificatore nave, stivatore - responsabile carico e scarico nave (ship\nplanner)\n\n- Gestore di magazzino\n\n\n\nAltri profili di valore equivalente di impiegato di concetto con notevole\nesperienza non espressamente compresi nella suddetta elencazione.\n\n\n\nPRIMO LIVELLO\n\n\n\nDeclaratoria\n\n\n\nAppartengono a questo livello:\n\n\n\n-I lavoratori che, nell'ambito delle direttive generali e con\ndiscrezionalità di poteri, facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa,\nsvolgono attività di rilievo che richiedono notevole preparazione, competenze\ninterdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata\nnell'esercizio pluriennale delle relative funzioni. Agli stessi lavoratori sono\nassegnati incarichi di particolare importanza ai fini della realizzazione degli\nobiettivi aziendali.\n\n-I lavoratori con funzioni direttive che, con conseguente assunzione delle\nrelative responsabilità siano preposti ad attività di coordinamento di uno o\npiù servizi, uffici o rami produttivi dell'Azienda\u002FAutorità Portuale.\n\n\n\nI lavoratori inseriti in questo livello sono preposti con carattere di\ncontinuità a funzioni caratterizzate da un consistente grado qualitativo e\u002Fo\nda alte specializzazioni da porsi in relazione ad una accertata capacità\norganizzativa-gestionale, derivante da elevato livello di conoscenze e\u002Fo da una\ncorrispondente esperienza, per la risoluzione di problemi di notevole\ncomplessità e rilevanza.\n\nLe scelte operative da parte dei lavoratori inquadrati nel presente livello\nnon sono limitate da specifiche prescrizioni ma vengono effettuate nell'ambito\ndi linee di indirizzo, piani e programmi.\n\n\n\nEsemplificazioni di alcuni profili professionali:\n\n\n\n- Funzionario incaricato dell'Autorità portuale\n\n- Coordinatore di ispettori dell'Autorità Portuale\n\n- Interprete in simultaneo e consecutivo\n\n-Responsabile di funzione amministrativa o tecnica dell'Autorità\nPortuale\n\n- Capo servizio o funzione, capo movimento, capo contabile\n\n- Responsabile di progetti significativi\n\n-Impiegato munito di patente di spedizioniere doganale quando la patente\nviene utilizzata per conto dell'Azienda\n\n-Produttore e acquisitore di traffici internazionali in autonomia, con\nspecifica conoscenza tecnica o con padronanza di lingue straniere\n\n- Responsabile operativo con competenza tecnica ed amministrativa di\nterminal, deposito, piattaforma\n\n-Responsabile dei servizi manutenzioni meccanica, elettrica ed elettronica\ndi azienda di rilevanti dimensioni.\n\n\n\nAltri profili di lavoratori con funzioni direttive e di valore equivalente\nnon espressamente compresi nella suddetta elencazione.\n\n\n\nNota\n\n\n\nAl personale impiegatizio di 1° livello delle Autorità portuali potranno\nessere affidati specifici incarichi, caratterizzati da particolare impegno,\ncompetenza, responsabilità ed autonomia, in relazione ai quali potranno essere\nerogati specifici riconoscimenti economici.\n\n\n\nArt. 4.1. - Quadri delle imprese\n\n\n\nLavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato\ndi capacità gestionale, organizzativo, professionale, funzioni\norganizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai\nfini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa, per\nattività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e\u002Fo ricerca e\nprogettazione, in settori fondamentali della impresa fornendo contributi\nqualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.\n\nA questi lavoratori è attribuita la qualifica di “quadro” di cui alla\nlegge 13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito al\nsuccessivo art. 4.1.1.\n\n\n\nProfilo 1\n\n\n\nLavoratori che nell'ambito delle direttive generali previste per la funzione\ndi appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con autonomia e capacità\npropositiva e conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli\ncorrelati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi\ndell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi,\npianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse\numane e\u002Fo tecniche e\u002Fo finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se\ndel caso metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, unità\ntecnico produttive e\u002Fo di servizi; ovvero lavoratori che, nell'ambito delle\ndirettive tecnico generali previste per la funzione di appartenenza, per\nl'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla\ndefinizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di\nappartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti\nfunzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità\ndelle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i\nnecessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di\nsperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un\ncoordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e\nrispondendo dei risultati.\n\n\n\nProfilo 2\n\n\n\nLavoratori che nell'ambito delle direttive strategiche previste per il\nsettore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia\nautonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni\ntra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il\nraggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla\nsoluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati,\nottimizzando le risorse umane e\u002Fo tecniche e\u002Fo finanziarie loro affidate,\nricercando e utilizzando se del caso metodologie o sistemi innovativi,\ncoordinando, ove necessario, una o più rilevanti unità tecnico produttive e\u002Fo\ndi servizi.\n\n\n\nArt. 4.1.1. - Quadri delle imprese\n\n\n\nAi sensi e per gli effetti della L. 13 maggio 1985, n. 190 e della L. 2\naprile 1986, n.106, si concorda quanto segue:\n\n\n\nL'azienda ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 del C.C. e\ndell'art. 5 della L. 190\u002F1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa\narrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.\n\nLa suddetta responsabilità è garantita mediante la sottoscrizione di\napposita polizza assicurativa.\n\nL'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i\nprocedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che\nsiano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Previa\nautorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di\npubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e\ndi utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito\ndell'attività lavorativa medesima.\n\nIn relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche\navvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la\npartecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di\nriconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda verrà\ncorrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione mensile.\n\nL'indennità di funzione quadri sono le seguenti:\n\n\n\nQuadri profilo 2: € 120,00; con decorrenza dall’1.7.2010: € 150,00\n\nQuadri profilo 1: € 80,00; con decorrenza dall’1.7.2010: € 100,00\n\n\n\nPer quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni del presente\ncontratto.\n\nLe Parti si danno atto che con il presente articolato si è data piena\nattuazione al disposto della L. 13 maggio 1985, n. 190 recante \"riconoscimento\ngiuridico dei quadri intermedi\".\n\n\n\nNote a verbale:\n\n\n\nNelle società Cooperative i dirigenti con ampio potere di firma ed ampia\nrappresentatività esterna non possono essere inquadrati nella categoria\n\"Quadri\" ma agli stessi verrà riconosciuta la qualifica di dirigente.\n\nIn seno alle aziende Cooperative i Consiglieri eletti, ai quali è stata\nassegnata una delega specifica nel periodo pro-tempore della carica, assumono\nle caratteristiche retributive e contrattuali previste per tali mansioni\nattribuite.\n\n\n\nArt. 4.2. - Quadri delle autorità portuali\n\n\n\nA seguito del disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, integrata con la\nlegge 2 aprile 1986, n. 106, viene riconosciuta la categoria “quadri”. Per\nquesti, ai sensi della L. 190, l'A.P. promuoverà un maggiore coinvolgimento\nnei processi decisionali dell'Ente.\n\n\n\n1. Definizione categoria quadri\n\n\n\nAppartengono alla categoria “quadri” quei lavoratori che, in relazione\nal modello organizzativo adottato dalle singole Autorità Portuali\n(organigramma della segreteria tecnico-operativa):\n\n\n\n- Sono responsabili di strutture organizzative complesse di line o di staff,\ncomprendenti generalmente più unità organizzative;\n\n\n\nQuadro A\n\n\n\n-I lavoratori che, con qualifica di quadro, svolgendo funzioni direttive\nadempiono con continuità, in collaborazione con i suddetti responsabili ovvero\nautonomamente, a rilevanti compiti caratterizzati da un elevato livello\nqualitativo, da alte e consolidate specializzazioni per la risoluzione di\nproblematiche interdisciplinari di notevole complessità;\n\n\n\nQuadro B\n\n\n\nLe attività, che comportano compiti di direzione, coordinamento, promozione\ne controllo, sono svolte con carattere di continuità, con ampia autonomia\ndecisionale - nell'ambito di indirizzi a carattere generale - e con conseguente\nassunzione di piena responsabilità per il funzionamento, l'attuazione e lo\nsviluppo dei programmi della struttura e\u002Fo delle funzioni cui sono preposti.\n\nCome tale il quadro ha la responsabilità di porzioni strategiche di\nattività dell'Autorità Portuale.\n\nIl quadro fornisce contributi originali al Segretario Generale e\u002Fo al\ndirigente dell'A.P. dal quale dipende, anche in termini propositivi, per la\ndefinizione degli obiettivi ed in ordine alla attuazione dei fini istituzionali\ndell'Autorità Portuale.\n\nRisponde, conseguentemente, del raggiungimento degli obiettivi di piano e\ndel budget delle unità (centro di costo - profitto) ai quali è preposto ed\nalla cui definizione ha contribuito.\n\nAssume, inoltre, poteri di rappresentanza esterna dell'A.P., sia per la\ntrattazione degli affari di competenza, sia attraverso l'esercizio di funzioni\ndelegate, di procure, relative anche ad incarichi diversi, ivi compresi quelli\nrelativi alla sicurezza del lavoro o, comunque, previsti da normative\nparticolari, conferiti dagli organi dell'A.P.\n\nAll'interno della categoria, come sopra definita, dei quadri delle Autorità\nPortuali si individuano per le due fasce professionali (A e B) differenti\ntrattamenti retributivi tabellari (vedasi art. 15).\n\n\n\n2. Attribuzione della qualifica\n\n\n\nLa nomina dei quadri verrà effettuata dal competente organo deliberante\ndell'Ente su proposta del Segretario Generale.\n\n\n\n3. Orario di lavoro\n\n\n\nFermo restando quanto previsto al successivo punto 4., i quadri sono tenuti\ncomunque ad osservare un normale orario settimanale di lavoro, corrispondente\nall'effettiva prestazione, pari a quello previsto dall'art. 5 del CCNL.\n\nIn relazione alla particolare posizione ricoperta dai quadri ed al carattere\ndelle funzioni direttive espletate, per gli stessi possono prevedersi orari\nelastici compatibilmente con le esigenze di servizio. Inoltre, i quadri possono\nin qualsiasi momento essere chiamati a collaborare con la direzione dell'Ente\nnell'arco delle 24 ore per motivati e\u002Fo urgenti necessità inerenti alle\nfunzioni svolte.\n\n\n\n4. Trattamento economico\n\n\n\nAl personale cui è conferita la nomina di “quadro”, fermo restando che\nil trattamento economico è onnicomprensivo di ogni elemento accessorio della\nretribuzione contrattuale del restante personale (a scopo esemplificativo:\nindennità in genere, compenso turni, compensi per prestazioni straordinarie),\nspetterà in aggiunta “l'indennità di funzione”, come meglio specificato\nall'art. 15 - “Norme e note relative …… A.P.” lettera B).\n\n\n\nL'indennità di funzione quadri sono le seguenti:\n\n\n\nQuadri A: € 120,00; con decorrenza dall'1.7.2010: € 150,00\n\nQuadri B: € 70,00; con decorrenza dall'1.7.2010: € 100,00\n\n\n\nTale indennità verrà corrisposta per 14 mensilità e costituirà\nretribuzione ad ogni effetto.\n\n\n\n5. Informazione e formazione\n\n\n\nSul piano informativo i quadri vengono sempre più coinvolti nei processi\npreparatori all'assunzione di decisioni dal parte dell'Ente e saranno\ndestinatari di selezionati flussi di informazioni riguardanti sia l'area di\nattività nella quale sono inseriti che i più generali problemi di gestione\ndell'Ente. Ai quadri si riconosce la necessità ed opportunità di interventi\nformativi atti a favorire l'adeguamento, il completamento ed ampliamento dei\nlivelli di preparazione ed esperienze professionali, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.\n\n\n\n6. Innovazioni ed invenzioni\n\n\n\nFermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di\nbrevetti e diritti d'autore, al quadro, previa espressa autorizzazione\naziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di\neffettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione alle\nspecifiche attività svolte.\n\n\n\n7. Svolgimento di mansioni superiori\n\n\n\nQualora, in sintonia con la propria struttura (Segreteria TecnicoOperativa),\nl'Autorità Portuale affidi in via continuativa e prevalente al lavoratore\ninquadrato nel livello sottordinato, rispetto alla categoria dei quadri, le\nmansioni proprie di quest'ultima categoria e sempreché non si tratti di\nsostituzione di altro lavoratore assente con diritto di conservazione del\nposto, verrà disposta, in suo favore, l'attribuzione della qualifica di\n“quadro”, trascorso un periodo continuativo di sei mesi di effettivo\nesercizio di dette superiori mansioni.\n\n\n\n8. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione responsabilità\n\ncivile\n\n\n\nAi quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale, con\nrelativa anticipazione delle stesse, in caso di procedimenti civili e penali\nper cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente\nconnessi con l'esercizio delle funzioni svolte.\n\nL'Ente assicurerà il quadro contro il rischio di responsabilità civile\nverso terzi conseguente a fatto colposo nello svolgimento delle funzioni\nproprie o incarichi attribuiti.\n\n\n\n9. Premio per raggiungimento degli obiettivi\n\n\n\nIn caso di accertato raggiungimento degli obiettivi prefissati e\nquantificati, l'Ente ha facoltà di assegnare al quadro, al termine di ogni\nesercizio, un premio una tantum, il cui ammontare sarà determinato dal proprio\norgano deliberativo tenuto conto delle risultanze di bilancio, degli indici\nsignificativi di andamento aziendale ed altresì considerati eventuali\nincentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni di legge\u002Fregolamentari\n(vedi art. 92 D.lgs. n. 163\u002F2006, ex art. 18 L. 11.2.94, n. 109 e successive\nmodificazioni). Tale premio sarà comprensivo del premio o erogazione di cui\nall'art. 52 del presente CCNL attribuito a tutto il personale dipendente.\n\n\n\n10. Ad personam\n\n\n\nL'A.P. per particolari posizioni, incarichi ricoperti stabilmente e\u002Fo per\nconsolidati meriti specifici o traguardi significativi conseguiti dal quadro,\npotrà autonomamente riconoscere allo stesso eventuali premi “ad personam”\ne\u002Fo superminimi onnicomprensivi, tenuto conto della situazione\nstrutturale-organizzativa e dell'andamento economico-finanziario dell'Ente. Gli\nimporti riconosciuti a tale titolo sono pensionabili e utili ai fini del\nTrattamento di Fine Rapporto.\n\n\n\n11. Norme generali di rinvio\n\n\n\nAl quadro, salvo le specifiche disposizioni di cui al presente articolato,\nsi applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di primo\nlivello.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nI quadri dell'A.P. possono assumere, con il consenso della stessa l'incarico\ndi componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale in\nsocietà, enti, consorzi, cui partecipi l'Autorità Portuale.\n\n\n\nNota a verbale\n\n\n\nPer la copertura dei posti di dirigente portuale disponibili o resisi\nvacanti o determinati da particolari esigenze organizzative e previsti dalla\nSegreteria Tecnico-Operativa delle Autorità Portuali, l'ente medesimo, prima\ndi procedere ad assunzioni, valuterà se all'interno dell'organico della\ncategoria quadri esistano esperienze, con particolare riguardo a quelle\nmaturate nel settore in oggetto, professionalità e requisiti adeguati che\npossano essere presi in considerazione a tal fine.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"contractseverancepay","Art. 20 - Trattamento di fine rapporto I","Art. 20 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIl trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla Legge 29 maggio 1982,\nn. 297.\n\nLa retribuzione annuale utile ai fini del computo di detto trattamento è\ncostituita, con esclusione comunque di quanto corrisposto a titolo di compenso\nper lavoro straordinario, dalle seguenti voci retributive:\n\n\n\n- minimo conglobato,\n\n- aumenti periodici (scatti) di anzianità,\n\n- E.D.R. + ad personam (salvo diversa originaria pattuizione);\n\n- tredicesima e quattordicesima mensilità,\n\n- altre voci retributive, come indicate e computate a questo titolo\n\ndalla contrattazione collettiva.",{"bindId":230,"name":151,"text":152},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":232,"name":233,"text":234},"PAIDLEAV_trigger","Art. 11 - Ferie dipendenti imprese I lav","Art. 11 - Ferie dipendenti imprese\n\n\n\nI lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie\nretribuite pari a 4 settimane e 2 giorni.\n\nLe ferie sono compensate con il seguente trattamento economico: minimo\nconglobato, aumenti periodici d'anzianità, eventuale superminimo e\u002Fo ad\npersonam, E.D.R., indennità di funzione quadri.\n\nOgni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario\nnell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.\n\nLe ferie saranno utilizzate in modo scaglionato nel corso dell'anno, tenendo\nin considerazione le esigenze di carattere tecnico-organizzativo e produttivo\nsecondo intese tra Azienda e R.S.U.\u002FR.S.A.\n\nPer i lavoratori impegnati nelle operazioni portuali, nel periodo 1° maggio\n- 31 ottobre, le ferie non potranno eccedere le due settimane consecutive,\nsalvo diverso accordo tra le parti.\n\nAl lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un\ndodicesimo del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore\nai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.\n\nIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\n\nDall’1.3.2005 la malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie\ninterrompe il periodo medesimo.\n\n\n\nNote a verbale\n\n\n\n-Il lavoratore che alla data di sottoscrizione del “Protocollo d'intesa”\ndel 27.07.00 avrà già maturato un numero di ferie superiore li manterrà ad\npersonam.\n\n-Nelle aziende provenienti da contratto FISE, ai lavoratori a cui viene\nmantenuto a titolo “ad personam non riassorbibile” un monte ferie annuo di\n30 giorni, lo stesso si intende comprensivo delle festività soppresse, a norma\ndell'articolo 16 CCNL 1992.\n\n\n\nArt. 11.1. - Ferie personale Autorità Portuali\n\n\n\nIl dipendente matura per ogni anno di servizio un periodo di ferie di 20\ngiorni (4 settimane), al quale non può rinunziare.\n\nOltre i 10 anni di servizio compete un periodo pari a 25 giorni.\n\nOltre i 15 anni di servizio compete un periodo pari a 30 giorni.\n\nOgni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario\nnell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.\n\nL'ente predispone turni di ferie del personale dipendente in modo da\nassicurare la regolarità del servizio.\n\nLe ferie possono essere rinviate o interrotte in caso di ricovero\nospedaliero o per esigenze di servizio.\n\nNel corso dell'anno solare di assunzione, al lavoratore compete un periodo\ndi ferie proporzionale al servizio prestato nell'anno stesso, a tal fine le\neventuali frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono considerate come mese\nintero.\n\nDurante le ferie il dipendente percepisce il seguente trattamento\neconomico:\n\n\n\n- minimo tabellare conglobato\n\n- aumenti biennali di anzianità in godimento\n\n- EDR (€ 10,33 mensili)\n\n- secondo elemento per il solo personale della categoria quadri\n\ne per quello di primo livello;\n\n\n\nai dipendenti in servizio alla data del 30.6.2000 competono altresì gli\nimporti ad personam attribuiti ai sensi di norma specifica (vedi tabella\n“personale delle A.P.” - all. art. 15).\n\nOltre al trattamento economico di cui al comma precedente, a tutto il\npersonale inquadrato dal settimo al secondo livello compete anche, per i giorni\ndi ferie corrispondenti a giorni lavorativi, un compenso di € 0,46 per le ore\nlavorative previste.\n\nDall’1.3.2005 la malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie\ninterrompe il periodo medesimo.\n\n\n\nDichiarazione a verbale valida sino al 28.2.2005:\n\n\n\nI giorni di accertata e documentata infermità, protratta per più di 5\ngiornate, intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve\nimmediatamente denunciare alla Autorità Portuale, dovranno almeno per la prima\nvolta dall'ente stesso non essere computati nella durata delle ferie.",{"bindId":236,"name":237,"text":238},"deathrelatives","b)La lavoratrice e il lavoratore hanno d","b)La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di\ntre giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il\n2°grado, di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave\ninfermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente,\npurché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da\ncertificazione anagrafica (*). In alternativa nei casi di documentata grave\ninfermità il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di\nlavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.\n\nPer i predetti eventi luttuosi che si verificano nel corso della prestazione\nlavorativa al lavoratore sarà concesso assentarsi immediatamente dal posto di\nlavoro con diritto alla intera retribuzione giornaliera in aggiunta a quanto\nprevisto dal precedente comma.",{"bindId":240,"name":241,"text":242},"coldismissalsupport_trigger","Art. 70 - Accordi di solidarietà per l'o","Art. 70 - Accordi di solidarietà per l'occupazione\n\n\n\nSi richiamano le disposizioni di legge in materia.",{"bindId":244,"name":245,"text":246},"direct_participation_hrs","Art. 45 - Assemblee I lavoratori hanno d","Art. 45 - Assemblee\n\n\n\nI lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui\nprestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario\nnei limiti di dieci ore annue retribuite.\n\nIn aggiunta a quanto sopra, sono concesse 2 ore l'anno retribuite per\nassemblea su argomento riguardante il documento di valutazione dei rischi -\nDVR. Nel limite di 15 minuti non viene computato il tempo impiegato per\nraggiungere il luogo fuori dalla sede della azienda\u002FA.P. ove si tiene\nl'assemblea retribuita.\n\nLe riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - sono indette dalle R.S.U.\u002FR.S.A. o dalle OO.SS. stipulanti il\npresente contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e\ndel lavoro e vengono comunicate preventivamente al datore di lavoro. Qualora\nnell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere\narticolata in più riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle\nriunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità\nche tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la\nsalvaguardia degli impianti. La convocazione della assemblea, unitamente\nall'orario di svolgimento ed all'ordine del giorno della stessa, dovrà essere\nresa nota al datore di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore. All'assemblea\npotranno partecipare i dirigenti sindacali, i cui nominativi e qualifiche\ndovranno essere preventivamente resi noti al datore di lavoro.",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"strikes_trigger","Art. 47 - Procedure e sedi di composizio","Art. 47 - Procedure e sedi di composizione delle controversie\n\n\n\nLe parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento\ndelle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei\nstrumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle\nvarie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali\ndivergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge\ndisciplinanti il rapporto di lavoro - eccezion fatta per quelle di cui all'art.\n33 (provvedimenti disciplinari) del presente contratto - devono essere rimesse\nper la loro definizione alle parti stipulanti a livello nazionale, convengono\ndi attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle\ncontroversie.\n\n\n\nLivello aziendale.\n\n\n\nQuando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma\ndisciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga\nesaminata tra l'impresa\u002Fente e la R.S.U.\u002FR.S.A. interessata.\n\nQualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la\npresente procedura può essere assunta dalla R.S.U.\u002FR.S.A.\n\nPer controversie plurime si intendono i contenziosi applicativi derivanti da\ncontratto e\u002Fo da leggi e riguardanti una pluralità di dipendenti. La richiesta\ndi esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di\napposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla\nquale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.\n\nIl datore di lavoro entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda\nfissa un incontro con il lavoratore e la R.S.U.\u002FR.S.A. interessata per l'esame\ndella controversia.\n\nAl termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.\n\n\n\nLivello territoriale.\n\n\n\nIn caso di controversia plurima insorta le questioni non risolte\naziendalmente saranno esaminate in un incontro a livello territoriale tra i\nrappresentanti della Associazione Datoriale interessata e le rispettive\nOrganizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali\nstipulanti il presente contratto.\n\nTale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla\nformalizzazione della conclusione dell'esame in sede aziendale. Al termine di\ntale fase viene redatto uno specifico verbale.\n\n\n\nLivello nazionale.\n\n\n\nPermanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta, su\nrichiesta di una delle parti, all'esame della Commissione paritetica di seguito\nindicata entro i 10 giorni successivi.\n\nFino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi (ciascuna delle quali si\nconcluderà entro 15 giorni), delle procedure sopra individuate, i lavoratori\ninteressati non potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulla materia oggetto di\ncontroversia plurima, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di\nqualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni\noggetto della controversia medesima.\n\n\n\nArt. 48 - Tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale\n\n\n\nIl tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale è disciplinato\ndall'art. 410 e 411 c.p.c.\n\n\n\nArt. 49 - Codice di autoregolamentazione dello sciopero\n\ne procedure di raffreddamento e di conciliazione\n\n\n\nLa titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata\nalle OO.SS. nazionali confederali e di categoria per quelli nazionali; alle\nOO.SS. confederali e regionali di categoria per quelli regionali; alle OO.SS.\nconfederali e territoriali di categoria per quelli locali; alle R.S.U. per gli\nscioperi aziendali e\u002Fo unità produttive.\n\nLa proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata per iscritto\ncon un preavviso minimo di 10 giorni con l'indicazione della motivazione, della\ndata, della durata e dell'orario di astensione dal lavoro.\n\nSono esclusi dalla procedura di raffreddamento e conciliazione lo sciopero\ndeterminato da eventi eccezionali (es. gravi incidenti in porto, attentati alle\nistituzioni ecc.)\n\nL'effettuazione dello sciopero avrà riguardo alla integrità ed alla\nsicurezza dei lavoratori, della utenza, degli impianti e dei mezzi, in\nparticolare verrà assicurata, a rotazione, la presenza del personale\n(individuato attraverso apposito accordo tra azienda\u002FA.P. e R.S.U\u002FR.S.A.)\nstrettamente necessario addetto a:\n\n\n\n-Assistenza dei passeggeri (compresi autisti al seguito) relativi ai\ntrasporti marittimi da e per le isole;\n\n-Sicurezza degli impianti e tutela del patrimonio aziendale;\n\n-Vigilanza e mantenimento in funzione degli impianti per merci deperibili\n(ad esempio frigoriferi e\u002Fo contenitori frigoriferi), animali vivi e controllo\nmerci pericolose.\n\n\n\nGli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione,\nsaranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di\nparticolare gravità o calamità naturali.\n\nLe associazioni datoriali e le aziende\u002Fenti si impegnano ad intrattenere\nrelazioni sindacali soltanto con le OO.SS. stipulanti il presente contratto\nnazionale di lavoro ed in particolare si impegnano affinché esse adottino le\nprocedure negoziali previste nel presente protocollo.\n\nInoltre, si impegnano affinché vengano ripristinati i regolari servizi dopo\ngli scioperi, ovvero dopo la tempestiva comunicazione della loro revoca o\nsospensione.\n\nLe associazioni datoriali e le aziende\u002Fenti che esse rappresentano\nfavoriscono congrue forme di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e si\nimpegnano a dare ogni possibile pubblicità delle previste interruzioni del\nlavoro che potrebbero verificare a causa di scioperi preventivamente\ncomunicati, come al secondo comma del presente articolo.\n\nPer uno sciopero non sottoposto alla regolamentazione della L. 12 giugno\n1990, n. 146 (come modificato della L. 11 aprile 2000, n. 83), saranno seguite\nle seguenti procedure di raffreddamento: le parti possono attivare, almeno\nsette giorni prima della programmata proclamazione, un tentativo di\nconciliazione da esperire davanti alla Autorità Portuale, o dove non esiste,\nl'Autorità marittima in caso di conflitto nelle imprese e presso gli organi di\ncui all'Art. 1 comma 4 L. 83\u002F2000 in caso di sciopero presso l'Autorità\nPortuale.\n\nLa richiesta di cui al comma precedente deve essere fatta per iscritto e\ncomunicata sia agli organi pubblici competenti, sia alla azienda. Nella\nrichiesta di conciliazione vanno precisati i motivi e le modalità del\nprogettato sciopero.\n\nAlle riunioni, indette dagli organi pubblici competenti, possono partecipare\ntre rappresentanti delle OO.SS. proclamanti e almeno un rappresentante per\nciascuna delle OO.SS. proclamanti e tre rappresentanti aziendali. Di comune\naccordo, potranno essere invitati degli esperti.\n\nLa procedura di raffreddamento e conciliazione dovrà essere esperita entro\ncinque giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli organi\npubblici competenti; scaduto tale termine, la procedura si intenderà\nesaurita.\n\nDurante lo svolgimento delle procedure di cui ai precedenti commi le parti\nsi impegnano a non porre in essere comportamenti o determinazioni unilaterali\nquali agitazioni o decisioni aziendali circa la materia oggetto del\ncontendere.",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"marriage","Art. 23 - Congedo matrimoniale In caso d","Art. 23 - Congedo matrimoniale\n\n\n\nIn caso di matrimonio, compete ai lavoratori un periodo di congedo di 15\ngiorni continuativi di calendario, durante il quale il lavoratore è\nconsiderato a tutti gli effetti in attività di servizio.\n\nSu richiesta del lavoratore il periodo di congedo matrimoniale potrà essere\nposticipato in un momento successivo alla celebrazione del matrimonio, purché\nil lavoratore ne dia comunicazione, indicandone il periodo di fruizione entro\nil termine massimo di 12 mesi dalla data in cui abbia contratto matrimonio.\n\nIl congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né\npotrà essere computato sul periodo di preavviso di licenziamento.\n\nIl congedo è compensato con la normale retribuzione e con la deduzione di\nquanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall'Istituto nazionale della\nprevidenza sociale.\n\nLa richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore di norma un mese\nprima dal suo inizio. Il giorno in cui il lavoratore contrae il matrimonio su\nrichiesta del lavoratore, non necessariamente deve essere all'interno dell'arco\ntemporale dei 15 giorni di congedo previsti, salvo diverso accordo con il\ndatore di lavoro e salvo quanto previsto dal sopraccitato comma 1bis.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl lavoratori dei porti 2016-2018 - 2016\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2016-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2018-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporto marittimo e costiero di merci  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Altri firmatari dalla parte dei lavoratori: &rarr;&nbsp;FILT\u002FCGIL, FIT\u002FCISL, ULTRASPORTI\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;38.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;6.25\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;30.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;4.28 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-administrativedays\">\n                Permessi retribuiti per udienze o doveri amministrativi: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1338.83\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;20.17\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;131 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;23.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[260],{"title":37,"slug":33},[262],{"type":263,"data":264},"call_to_action_body_block",{"title":265,"description":266,"variant":267,"link":268},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":265,"url":269,"description":265,"rel":270,"type":271},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[273],{"type":263,"data":274},{"title":265,"description":266,"variant":267,"link":275},{"title":265,"url":269,"description":265,"rel":270,"type":271},[]]