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Alessandro Massarelli,\nAndrea Laguardia e Luciano Patuelli, assistiti dal responsabile Relazioni\nsindacali Carlo Marignani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-AGCI Servizi, rappresentata da Giovanni Gianesini e Nicola Ascalone,\nassistiti dal responsabile Relazioni sindacali Giuseppe Gizzi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>-UnICA Taxi FILT\u002FCGIL, rappresentata da Nicola di Giacobbe, Roberto\nCassigoli, Massimiliano Pagano, Giancarlo Dell'armi, Emanuele Pagliarin e Marco\nMorana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-FIT\u002FCISL, rappresentata da Pasquale Paniccia, Marino Masucci, Quirino\nArchilletti, Pierino Onorati e Paolo Gigli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Verzari, Sergio Tarabù, Massimo\nLongo, Atzeni Alessandro e Silla Mattiazzi\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è convenuto di rinnovare il CCNL per i lavoratori delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cooperative esercenti attività nel settore Taxi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene di rinnovare il presente CCNL di lavoro per i lavoratori che\noperano nell'area merceologica Taxi al fine di migliorare il servizio, di\nvalorizzare le professionalità e di dare sviluppo alla cooperazione e tutelare\ni diritti dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È convinzione comune che la forma cooperativa sia una tipologia di impresa\nche può contribuire al rilancio del Paese, valorizzare il ruolo del lavoro,\nsviluppare le istanze di partecipazione dei lavoratori alla impresa e di\nautogestione, perseguire il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare buona e\nstabile occupazione, concorrere nel processo di coesione sociale e nella\npromozione delle politiche di inclusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e CGIL, CISL, UIL riconoscono reciprocamente\ndi essere i soggetti maggiormente rappresentativi rispettivamente nell'ambito\ndelle imprese cooperative e dei loro lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere\nrisultati funzionali all'attività delle imprese e al miglioramento delle\ncondizioni di lavoro, la crescita di una occupazione stabile e tutelata e deve\nessere orientata a una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità\nproduttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle\npersone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il ruolo del CCNL, è comune l'obiettivo di favorire lo\nsviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di 2° livello, per\ncui vi è la necessità di promuovere l'effettività e di garantire una\nmaggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e rappresentanze\nsindacali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche\npeculiari rispetto alle imprese private.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, intendono contribuire a sviluppare il legame dei due\nmovimenti, quello sindacale e quello cooperativo, perché coerente con una\nconcezione pluralista della società moderna e con una visione dell'economia di\ntipo partecipativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse si prefiggono, oltre agli obiettivi economici, anche obiettivi sociali\ntra i quali la promozione della occupazione e lo sviluppo professionale dei\nsoci, dei lavoratori e delle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello specifico i lavoratori in cooperativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)concorrono alla gestione della impresa partecipando alla formazione degli\nOrgani sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione\ndell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni\nconcernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi\nproduttivi dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al\nrischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro\ndestinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in\nrelazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità\ndelle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione di ciò le Parti prendono atto che la disciplina del socio\nlavoratore di cooperativa è stata definita dalla legge n. 142 del 3.4.01 e\ns.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, le Associazioni del Movimento Cooperativo e le\nOO.SS. dei lavoratori firmatarie convengono che le imprese cooperative hanno\ncaratteristiche specifiche rispetto al restante mondo imprenditoriale e quindi\noccorra un impegno a porre in essere iniziative che consentano una ampia\nvalorizzazione della cooperazione nella fattispecie, le Parti concordano che ai\nfini del trattamento economico complessivo del socio delle cooperative del\nsettore si faccia riferimento al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti di tutti gli\nOrganismi economici cooperativi che abbiano in oggetto la prestazione di\nattività lavorativa Taxi e quelle considerate ausiliarie quali i servizi di\ntrasporto innovativo, le centrali radio Taxi e i servizi collegabili di ordine\namministrativo, la manutenzione degli automezzi etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla opportunità di iniziative mirate alla promozione\ne sviluppo di nuove cooperative nel settore Taxi capaci di cogliere a pieno le\npotenzialità normate dalla legge n. 248 del 4.8.06.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stipula del presente CCNL viene considerata occasione significativa per\nuna dignitosa e corretta tutela della nuova occupazione, viste le esigenze di\nsempre migliore qualificazione del servizio di trasporto pubblico locale e\nquale risposta alle nuove aspettative di mobilità delle persone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le parti firmatarie si impegnano a un sollecito confronto\ncon le altre associazioni di categoria operanti nel settore allo scopo di\nverificarne le ulteriori potenziali applicative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, col presente rinnovo contrattuale hanno anche inteso\nrispondere alla esigenza di produrre un unico riferimento contrattuale per\ntutto il settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLARITA' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e\nnormativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul\nterritorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni e le\nOO.SS. stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai\nsensi dell'art. 19 e ss., legge 20.5.70 n. 300, si intendono partecipanti alla\nnegoziazione le Organizzazioni che abbiano partecipato alla trattativa, in\nquanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte\ndella delegazione trattante il rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie da parte datoriale e le OO.SS. si impegnano a dare piena\napplicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi\nunitariamente sottoscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Assunzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera\nnella quale deve essere specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) livello cui il lavoratore viene assegnato e mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>più significative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) trattamento economico iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) durata dell'eventuale periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) sede e orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)carta d’identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)codice fiscale e i documenti richiesti dalle normative di legge e quelli\nprevisti da Regolamenti e disposizioni interne alla impresa o dell'Organismo\neconomico interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 2 - Periodo di prova.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. A\u002F1 15 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. B\u002F1 1 mese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. C\u002F1 - C\u002F2 - C\u002F3 2 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. D\u002F1 ed E\u002F1 3 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. F\u002F1 4 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai\nminimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall'art. 1. Non sono ammesse altre proroghe, né rinnovi del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\naver luogo da ciascuna delle due Parti in qualsiasi momento senza preavviso per\nla risoluzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e\ntale periodo andrà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Contratto a termine.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle\nvigenti disposizioni di legge e della seguente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2), art. 19, D.lgs. 15.6.15 n. 81, le Parti convengono\nche il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine\nè di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda\ndetto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse\nParti presso la DTL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e\nper una durata non superiore a 8 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 2), art. 21, D.lgs. n. 81\u002F15 le Parti convengono di\nconsiderare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e\nfinalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi\ndell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori\nin congedo di maternità o congedo parentale ai sensi del D.lgs. 26.3.01 n. 151\npuò avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio\ndella astensione, come previsto dall'art. 4, comma 2) del citato D.lgs. n. 151.\nNel caso di lavoratrice conducente di taxi, la sostituzione può avvenire fin\ndall'accertamento dello stato di gravidanza da parte degli enti preposti del\nSSN.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di prova non può superare i limiti previsti per le\nassunzioni a tempo indeterminato; in caso di riassunzione a termine per le\nmedesime mansioni non sarà previsto un nuovo periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima per tutti i contratti a termine per il caso di assunzione a\ntempo pieno è pari a 30 giorni che aumentano proporzionalmente fino a 60\ngiorni nel caso di lavoro part-time, ad eccezione di quelli attivati per la\nsostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La\ndurata massima del contratto a termine è pari a 36 mesi, compreso l'eventuale\nperiodo di proroga ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di\ncoloro che hanno diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio il periodo\nmassimo di conservazione del posto è pari a 12 mesi, ovvero alla durata\neventualmente inferiore del contratto a tempo determinato. Durante il periodo\ndi prova, per la cui determinazione si dovrà fare riferimento all'art. 2 del\nvigente CCNL, la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali in\nvigore per il livello e\u002Fo qualifica nel quale il lavoratore presta servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie,\nla 13a, la 14a mensilità (esclusa la sola 14a per l'autista di taxi), il TFR e\nogni altro trattamento contrattuale in atto nella impresa per i lavoratori a\ntempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello\nstesso livello e\u002Fo qualifica in forza dei criteri di classificazione stabiliti\ndalla contrattazione collettiva nazionale, e in proporzione al periodo\nlavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia obiettivamente\nincompatibile con la natura del contratto a termine. A livello aziendale, ove\nprevisto per i contratti a tempo indeterminato, si procede, in rapporto al\nperiodo di utilizzo e con modalità e criteri appositamente stabiliti, a\nerogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei\nprogrammi concordati tra le Parti o collegati all'andamento economico della\nimpresa (premio di risultato). I programmi devono naturalmente tenere conto\ndell'apporto dei lavoratori con contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assunzioni a termine saranno segnalate alle RSA\u002FRSU, se costituite, ai\nsensi dell'art. 18 del vigente CCNL, con cadenza semestrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 24, comma 1), D.lgs. n. 81\u002F15, le aziende, ove vi\nsia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nello\nstesso profilo professionale già attribuito, daranno la precedenza ai\nlavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva, per un periodo,\nanche frazionato, superiore a 12 mesi e il cui contratto sia scaduto da non\npiù di 9 mesi e che ne abbiano fatto richiesta scritta entro 2 mesi dalla\ncessazione del rapporto. Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data\npriorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a\ntermine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui sopra non è\nesercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il\nrapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle situazioni di cui all'art. 23, comma 2), lett. a), D.lgs. n. 81\u002F15 la\nfase di avvio è individuata nella durata di 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a\nseguito di negoziazione a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi\nformativi\u002Finformativi su sicurezza e processo lavorativo con riferimento alle\nmansioni assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la durata massima di 36 mesi comprensiva di proroghe, la\ndurata minima dei contratti a termine è pari a 30 giorni di calendario ad\neccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno\ndiritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende si incontreranno con cadenza semestrale con le RSA\u002FRSU o, in\nassenza di queste, con le Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il\npresente contratto, per fornire informazioni circa il numero dei contratti a\ntermine in corso, sulle eventuali trasformazioni degli stessi o sulla\nnecessità di ulteriori assunzioni con contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo\nindeterminato, ovvero di assunzione a tempo indeterminato nei 9 mesi successivi\nalla conclusione del precedente rapporto a termine, l'anzianità maturata nello\nstesso profilo professionale o in profilo professionale equivalente durante i\nprecedenti contratti a termine sarà computata quale anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo di contratti a termine stipulati non potrà eccedere\nil limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato (con\narrotondamento alla unità superiore) in forza al 1° gennaio dell'anno di\nassunzione in ciascuna impresa o, se impresa plurilocalizzata, nelle singole\nsedi o Unità operative presso le quali si intende effettuare l'assunzione a\ntermine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il limite numerico di cui al precedente capoverso del presente comma va\nverificato tempo per tempo nel corso dell'anno così che, ad ogni avvio di\ncontratto a termine, va rispettata la percentuale di rapporto rispetto ai\nlavoratori a tempo indeterminato esistenti al 1° gennaio, talché durante il\ncorso dell'anno non potranno essere contemporaneamente presenti un numero\ncomplessivo di contratti a termine superiore a tale limite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del raggiungimento del limite quantitativo di cui al comma 5) del\npresente articolo sono esclusi i contratti a termine stipulati nella fase di\navvio di nuove attività per una durata massima di 10 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale limite potrà essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 8\nmesi a seguito di negoziazione a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2), D.lgs. n. 151\u002F01 e\nal fine di agevolare il necessario “passaggio di consegne”, qualora il\ncontratto a tempo determinato sia stipulato per la sostituzione di una\nlavoratrice o di un lavoratore in congedo ai sensi del medesimo decreto,\nl'assunzione può avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi prima\ndell'inizio dell'astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, in caso di successione tra contratti a termine\ninstaurati per ragioni sostitutive o di qualsivoglia altro contratto a termine\nal quale succede un ulteriore contratto a termine stipulato per ragioni\nsostitutive, nonché nella successione tra contratti a termine che prevedano il\nmedesimo profilo professionale e nei confronti dei lavoratori impiegati nelle\nattività stagionali, non trovino applicazione gli intervalli minimi previsti\ndall'art. 21, comma 2), D.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui all'art. 35, legge n. 300\u002F70 (Campo di applicazione dei\ndiritti sindacali), i lavoratori con contratto a tempo determinato sono\ncomputabili ove il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs. n.\n81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 4 - Apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai\nsensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e\nfino al giorno antecedente il compimento del 30° anno di età per tutte le\nfigure professionali previste dal CCNL ed è finalizzato alla qualificazione\ndei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Ai sensi dell'art. 47,\ncomma 4), D.lgs. n. 81\u002F15, il contratto di apprendistato professionalizzante\npuò essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori\nbeneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento\nprioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle\nprestazioni lavorative e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo\ndel lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro,\nperché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo\ncollaborando alla realizzazione dei servizi della azienda, e un periodo di\nformazione in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire\nl'attività svolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli\ninsegnamenti necessari per l'acquisizione di competenze di base trasversali e\ntecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato disciplinato dal presente articolo non è\napplicabile ai già titolari di licenza taxi. Comunque, e per un periodo\nmassimo di 18 mesi, potranno essere valutate eventuali deroghe, concordate a\nlivello territoriale, motivate in presenza di progetti specifici finalizzati\nall'incremento occupazionale riferito alla figura del conducente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono\nessere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del\nperiodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano\nformativo, il livello di inquadramento, il trattamento economico. Su richiesta\ndelle OO.SS. le modalità di erogazione della formazione formeranno oggetto di\ndefinizione con le RSA\u002FRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova dell'apprendista non può essere superiore a quanto\nprevisto per la figura professionale che tale lavoratore è destinato a\nsvolgere, ed è computato a tutti gli effetti nella durata\ndell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali\nprevisti dal presente contratto sono stabiliti in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel liv. B\u002F1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livv. C\u002F1),\nC\u002F2) e D\u002F1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livv. E\u002F1) e\nF\u002F1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal presente contratto, in\nquanto applicabili e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è\ndeterminata come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 24 mesi: 85% 1° anno, 95% 2° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 36 mesi: 85% 1° anno, 90% 2° anno, 95% 3° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 48 mesi: 80% 1° anno, 85% 2° anno, 90% 3° anno, 95% 4° anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un\npreavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 CC. In caso di mancato\nesercizio della facoltà del recesso il rapporto prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento della\nanzianità di servizio pregressa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che\nriguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i 2 periodi non sia superiore\nai 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato\nprofessionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato\nattinenti le attività da eseguire svolti nell'ambito del diritto-dovere di\nistruzione e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time\nla durata della formazione non sarà riproporzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un\ncontratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati:\nla prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere\nacquisita al termine dell'apprendistato sulla base degli esiti della\nformazione, la durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di\nprova. Il contratto contiene altresì, in forma sintetica, il piano formativo\nindividuale, definito tenendo conto del formulario stabilito dagli accordi\ninterconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione del piano formativo individuale il datore di lavoro fa\nriferimento al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le qualifiche non ricomprese nell'attuale classificazione di cui\nall'art. 9, le Parti convengono di fare riferimento ai profili formativi\ninerenti figure professionali similari individuate in altri settori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza, a livello aziendale, con specifico accordo, le Parti possono\nintervenire individuando i profili formativi necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato\nsvolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione dell'apprendista avviene al parametro di accesso del profilo\nprofessionale al quale è finalizzata l'attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale attribuzione agli apprendisti, nonché le specifiche modalità\ndi erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della\nmaturazione della anzianità di servizio, nonché ai fini degli aumenti\nperiodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista viene iscritto, dalla data della sua assunzione, al Fondo di\nAssistenza sanitaria vigente nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto\na un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 100% della\nretribuzione spettante per la durata del periodo di comporto. Per il solo 1°\nanno il trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro nei primi 3\ngiorni sarà pari al 50% della retribuzione spettante. Il periodo di comporto\nsarà della durata di 3 mesi per rapporti fino a 2 anni e di 6 mesi per\nrapporti di durata superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Piano Formativo Individuale (PFI) ha lo scopo di indicare il percorso\nformativo dell'apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo\ncoerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti della\nesperienza di lavoro, l'articolazione della formazione e gli obiettivi\nformativi. Il PFI potrà essere modificato, in costanza di rapporto di lavoro,\nsu concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto\nformativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto\nformativo, le Parti del contratto individuale provvedono alla attestazione\ndell’attività formativa tenendo conto dei profili descritti in fondo al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica\nprofessionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel\npiano individuale, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui\nall'allegato del CCNL “relativo alla formazione dell'apprendistato\nprofessionalizzante”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa, la formazione di cui ai commi precedenti può essere\narticolata secondo il seguente programma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) tematiche di base e trasversali (30% del monte ore annuo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- salute e sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) tematiche tecnico-professionali specificamente aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(30% del monte ore annuo):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza della organizzazione del lavoro in impresa e ruolo\ndell'apprendista nell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) formazione ‘on the job’ e in affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(40% del monte ore annuo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel 1° anno del contratto di apprendistato la fase iniziale della\nformazione è dedicata alla organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro\ne alla normativa inerente il rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna o\nall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro\nattesta l'attività formativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario\ne retribuite secondo quanto previsto dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le regole convenute sulla formazione nel presente comma e nei successivi\nsono finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle determinazioni in\nmateria in tutte le aziende e sull'intero territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per formazione aziendale deve intendersi il processo formativo, strutturato\ne certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si\nrealizza in un contesto formativo organizzato volto alla acquisizione di\nconoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche\nmediante le modalità ‘on the job’ e in affrancamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi\ninterni, ovvero esterni alla azienda ai sensi della legislazione vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda, qualora disponga di propria capacità formativa interna, potrà\nerogare ai dipendenti apprendisti l'intero monte ore di formazione annuale\nattraverso le idonee strutture formative di cui è dotata e, nel caso di gruppi\ndi aziende, potrà erogare nelle medesime strutture la formazione agli\napprendisti delle aziende del gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti\nrequisiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in\ngrado di trasferire competenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a\nricoprire la figura del tutor;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e\nalle dimensioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base di tali requisiti la capacità formativa interna dovrà essere\ndichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto\ndell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano\nformativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione e il nome del tutor. Il piano formativo individuale\ncostituisce parte integrante del contratto di apprendistato e i relativi\ncontenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo,\nprevia informativa all'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può\nprevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e\u002Fo\nregolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla\nprosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche\nmodalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in\ncoincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un monte\nore di almeno 80 ore medie di formazione per l'acquisizione di competenze\ntecnico-professionali e specialistiche, ivi compresa la formazione teorica\niniziale relativa al rischio specifico previsto dall'Accordo Stato-Regioni\n21.12.11. Viene demandata alla discrezionalità aziendale, con informativa alle\nRSU\u002FRSA, l'articolazione delle ore di formazione previste per la durata\ncomplessiva del progetto. Le ore destinate alla formazione esterna, ove\nprevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare\ncompatibilmente con le esigenze aziendali. Per quanto riguarda le ore di\nformazione per le competenze di base e\u002Fo trasversali si fa rinvio alle norme di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione\nanche l'adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che\npotranno essere svolte autonomamente purché l'apprendista sia in possesso\ndelle relative abilitazioni, ove prescritte. Le modalità di erogazione della\nformazione e il PFI saranno oggetto di confronto in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata durante il periodo di apprendistato deve essere\nregistrata nel libretto formativo. I profili formativi sono in fondo al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi convenuti nel presente articolo sono volti a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell'apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli\neffetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time\nla durata della formazione non sarà riproporzionata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro\nattesta l'attività formativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una\nformazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli\napprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e\u002Fo su turni diurni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane\nla funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i contratti in essere alla data di stipula del presente Accordo\ncontinueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative\ne contrattuali in vigore alla data di assunzione di lavoratori con contratto di\napprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sono\ncomputabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali della unità\nproduttiva per l'esercizio della attività sindacale (titolo III, legge n.\n300\u002F70).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la figura e le funzioni del tutor si applica quanto\nprevisto dal Decreto del Ministero del Lavoro 28.2.00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno l'80% degli apprendisti dipendenti\ndalla medesima azienda, con arrotondamento alla unità superiore di eventuali\nfrazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Dal computo\ndella predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante\nil periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per\nmancato conseguimento delle abilitazioni indicate nel progetto formativo.\nQualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione\ndi un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un\napprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Ai\nsensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, D.lgs. n. 167\u002F01 e s.m.i. gli\napprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono\nconsiderati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di\ncostituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Profili formativi dell'apprendistato professionalizzante”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti,\nriguardante le competenze tecnico-professionali generali e in una parte\ndifferenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(parte comune a tutti i profili):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei\nservizi svolti dall'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sapersi rapportare alle altre aree organizzative della azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con\nparticolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscere le normative del lavoro, del CCNL e della sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze tecnico-professionali specifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei profili formativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) addetti alle attività di amministrazione\u002Fsegreteria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione flussi informativi e comunicativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento documenti amministrativo-contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione riunione ed eventi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione corrispondenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) addetti alla contabilità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- configurazione sistema della contabilità generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trattamento operazioni fiscali e previdenziali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborazione bilancio aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) addetti all'amministrazione e finanza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistema di contabilità generale e analitica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo andamento economico-finanziario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione servizi bancari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione acquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) addetti alle risorse umane:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza normativa del lavoro e del CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi base di amministrazione e gestione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) addetti alle attività informatiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza di base dei sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione operativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- manutenzione e supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sicurezza dei sistemi informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) conducenti di mezzi di trasporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza di base della normativa relativa al trasporto di persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza di nozioni sulla circolazione dei mezzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza sulla sicurezza dei mezzi e sulla sicurezza stradale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti di\npersone su strada;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività inerenti alla corretta gestione del veicolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza delle tipologie tecniche di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza delle norme di comportamento previste dal Codice della\nstrada\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) addetti alla manutenzione dei veicoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza tecnica dei veicoli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenza principi base in tema di attrezzature di officina\u002F carrozzeria e\nloro manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza principi base di meccanica\u002Fcarrozzeria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- interventi di riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) addetti alle pratiche automobilistiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei veicoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa sulle patenti di guida\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) addetto pianificazione e controllo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi base di amministrazione e contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborazione budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sistemi informatici di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) addetto acquisti e logistica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazione col cliente\u002Ffornitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- movimentazione degli autoveicoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza degli accordi d'acquisto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza dei sistemi informatici di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) addetto Assicurazioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visione delle dichiarazioni in materia di sinistri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aggiornamento a sistema dello stato dei sinistri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- spedizione dei contratti assicurativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- relazione col cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza dei pacchetti informatici di base e specifici aziendali\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art. 5 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato, anche parziale, nelle ipotesi previste dal comma 4), art. 20,\nD.lgs. n. 276\u002F03 e sue s.m.; rientrano nelle suddette fattispecie anche le\nseguenti casistiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esigenze o incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e\ncommerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato\nderivanti dalla acquisizione di commesse o indotte dalla attività di altri\nsettori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) esecuzione di una opera, di un servizio o di un appalto ovvero\nadempimenti di attività non predeterminati nel tempo e che non possono essere\nattuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico\naziendale, per le quali sussista la necessità e fino a quando perduri\nquest'ultima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti\nproduttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al\nreperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria,\nnonché al ripristino della funzionalità e\u002Fo sicurezza degli impianti e\u002Fo dei\nmezzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al prestatore con contratto di somministrazione è corrisposto un\ntrattamento economico complessivo non inferiore a quello di cui hanno diritto i\ndipendenti della impresa utilizzatrice, assunti con la stessa qualifica ovvero,\nin mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel 2° livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la\ndeterminazione e la corresponsione ai lavoratori con contratto di\nsomministrazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti\nnella realizzazione di programmi concordati e all'andamento economico della\nazienda (premio di risultato). Qualora i lavoratori con contratto di\nsomministrazione siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o\nregolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e\u002Fo specifiche\nabilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il\npossesso da parte degli interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori con\ncontratto di somministrazione tutte le misure, le informazioni e gli interventi\ndi formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al D.lgs. 19.9.94 n.\n626 e sue s.m. e all'AI 22.6.95.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I casi concreti di ricorso al contratto di somministrazione saranno\nsegnalati alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art. 7 del\nvigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente l'azienda utilizzatrice comunica alle RSA, ovvero alle RSU se\ncostituite, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni\nsindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro\nsomministrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta\ncomunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, una volta all'anno, (se richiesto), l'azienda utilizzatrice\nfornisce alle RSA\u002FRSU informazioni in ordine al numero e ai motivi dei\ncontratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, alla durata e alle\ncaratteristiche degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo massimo di assegnazione del prestatore di lavoro somministrato\npresso l'azienda utilizzatrice è pari a 12 mesi e può essere prorogato\nsolo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussiste il\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del\nlavoratore sostituito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori\nperiodi di assegnazione ma comunque per un periodo complessivo non superiore a\n24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore a contratto di\nsomministrazione dovrà essere opportunamente addestrato e informato di ogni\nutile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (struttura\ndell'azienda etc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro con contratto di somministrazione, per tutta la\ndurata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa\nutilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a\npartecipare alle assemblee del personale dipendente della impresa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo\nparziale, per le fattispecie contrattuali di cui al comma 1) della presente\nlett. d) non potranno superare la media semestrale del 10% dei contratti a\ntempo indeterminato in atto nell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui\nsopra è arrotondata all'unità intera superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero\ninferiore a 4, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 4\ncontratti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro somministrato è vietato per sostituire lavoratori in\nsciopero, né può essere attivato da parte delle imprese che non abbiano\neffettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 9.4.08 n.\n81 e s.m. o salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità\nproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a\nlicenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori\nadibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione\novvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di\nintegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni\ncui si riferisce il contratto di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese potranno ricorrere al contratto di lavoro temporaneo\nsomministrato anche per lo svolgimento delle mansioni di “autista\nsostituto” alla guida.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Lavoro ripartito.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali, il contratto di lavoro\nripartito (“job sharing”) è un contratto di lavoro subordinato, a tempo\nindeterminato o a tempo determinato con cui uno o più lavoratori assumono in\nsolido l'adempimento di una unica obbligazione lavorativa subordinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di autisti taxi, l'autista titolare di licenza comunale ha diritto\nad ottenere la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo pieno\nsenza limiti causali o di preavviso. Al verificarsi di questa ipotesi il\nrapporto di lavoro dell'autista non titolare di licenza cessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto, stipulato in torma scritta, deve indicare l'orario complessivo\ndi lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuo e la misura percentuale che\nsi prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando\nla possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in\nqualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della\ndistribuzione dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in\nproporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro\nsull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno bisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente e tempestivamente\nsull'impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro (per qualsiasi motivo)\ntrasferisce l'obbligazione sull'altro lavoratore coobbligato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti si impegnano a incontrarsi nel costituendo ente\nbilaterale successivamente alla entrata in vigore delle nuove disposizioni al\nfine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali e\u002Fo procedere\nad eventuali modifiche o variazioni della presente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti,\nnonché dalla seguente disciplina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è\nprevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verticale: quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a\ntempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della\nsettimana, del mese o dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità,\nche contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a\ngiornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro, così come\ndisciplinato dall'art. 10 del vigente CCNL, ai soli fini della individuazione\ndella prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata\nnormale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione\ngiornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il\nconsenso della azienda e del lavoratore. Tale requisito è necessario anche per\nil passaggio dal rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e\nviceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da\ntempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In\nesso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua\ndistribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, sulla base della\nturnazione stabilita, nonché gli altri elementi previsti per il rapporto a\ntempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà\nessere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la\ngaranzia della copertura previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova\nè prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al\nlavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza\nche nuovi assunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È facoltà del dipendente richiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo\nparziale e viceversa. Le Parti concorderanno, all'atto del passaggio al\npart-time, le condizioni e le modalità per l'eventuale rientro a tempo\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale\nche comprenda la clausola della reversibilità devono essere accolte dalla\nazienda con un limite massimo del 3% del personale assunto a tempo\nindeterminato full-time al momento della richiesta. Dalla clausola viene\nescluso il personale direttivo, ossia il personale inquadrato nel liv. F1). Per\nle unità produttive con meno di 10 dipendenti con contratto full-time a tempo\nindeterminato le richieste saranno esaminate tra Direzione aziendale e RSA\u002FRSU\nladdove costituite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore con contratto part-time a tempo indeterminato ha facoltà di\nrichiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno, e\nl'azienda dovrà concederlo, qualora all'interno del proprio reparto\u002Fufficio è\nprevisto l'inserimento di personale con contratto a tempo pieno, ovvero la\nsostituzione, per le medesime mansioni o per mansioni professionali\nequivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>La concessione di tali passaggi potrà avvenire dando precedenza alle\nlavoratrici madri (con figli entro il 3° anno di età) che ne hanno fatto\nrichiesta, nonché al lavoratore affetto da patologia oncologica e altre\nmalattie patologiche degenerative che abbia trasformato il rapporto di lavoro\nda tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A livello aziendale potranno essere definite condizioni di miglior\nfavore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale\npuò anche essere pattuita per una durata determinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio l'azienda\nprenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo\npieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con\nle predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla Direzione\naziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di\npriorità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la\nprestazione a tempo pieno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti\novvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a 13 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- motivi di famiglia opportunamente documentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studio, volontariato etc., opportunamente documentati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- motivi personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale assunto a tempo parziale la retribuzione diretta e\nindiretta e tutti gli istituti del vigente CCNL saranno definiti sulla base del\ncriterio di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale personale compete la retribuzione stabilita per quello a tempo pieno\nin misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto\nstabilito dall'art. 42 del vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il TFR si applicano le disposizioni contrattuali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla\n13a mensilità, alla 14a mensilità, alle ferie, alle festività e ad ogni\naltro istituto di legge e\u002Fo contrattuale, troveranno applicazione in misura\nproporzionale alle ore lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e\nproduttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare\nfino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale, di cui all'art.\n11 del vigente CCNL, con riferimento alla settimana, al mese e all'anno\nsolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro\nsupplementare oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di\nassunzione nelle seguenti fattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-incrementi di attività produttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Cp>-esigenze di formazione e istruzione interna dei lavoratori neo-assunti,\nnonché dei giovani in tirocinio formativo;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esigenze di supporto tecnico nel campo dell’igiene, prevenzione e\nsicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e\u002Fo produttivi\ne\u002Fo tecnologici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-stati di necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è\naltresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione\nd'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale\nriferito a 1 anno e comunque non inferiori a 100 ore. Il numero massimo delle\nore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare\nsalvo che dimostri l’instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che\nglielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere\npersonale\u002Ffamiliare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione forfettaria e onnicomprensiva della incidenza di tutti gli\nistituti indiretti e differiti è pari al 28% per le prime 2 ore giornaliere, e\nsino al raggiungimento del 20% su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate\nsolo con il consenso del lavoratore interessato e il suo rifiuto, quindi, non\npuò essere considerato giustificato motivo di licenziamento, né può dar\nluogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore eccedenti il 20% su base annua, o prescindendo dal limite del 20% per\nquelle effettuate dopo la seconda ora giornaliera, saranno retribuite con una\nmaggiorazione forfettaria e onnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e\ndifferiti pari al 60%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno\nè pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito a 1\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno\ndi non lavoro sarà applicata la maggiorazione forfettaria e onnicomprensiva\ndel 28%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via\ncontinuativa ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione\nsupplementare continuativa nell'orario base individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del comma precedente per prestazione supplementare continuativa si\nintende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale\nsettimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno 9\nmesi nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e\ndecorre dalla data di presentazione della istanza, nel rispetto dei termini di\ncui al comma precedente. Spetta in ogni caso alla azienda valutare, in\nalternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il\ncontratto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda potrà attivare le clausole elastiche e\u002Fo flessibili in caso di\nspecifiche esigenze organizzative e\u002Fo produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, con l'assistenza richiesta\ndelle RSA\u002FRSU, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o\nmisto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in\naumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento\ndella prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione\nconcordata su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo scritto tra lavoratore e azienda con l'assistenza richiesta delle\nRSA\u002FRSU potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo\nparziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della\ncollocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7) e ss.,\nD.lgs. 25.2.00 n. 61 e sue s.m., anche determinando il passaggio da part-time\norizzontale a verticale o viceversa, ovvero a un sistema misto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la\ncollocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a\nfavore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore\nprestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro,\nal di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione\ndel rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo\npieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore\nla maggiorazione del 10% comprensiva della incidenza degli istituti retributivi\ncontrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre ai casi previsti dalla legge n. 92\u002F12, decorsi 5 mesi dalla\nstipulazione dell'accordo che introduce clausole elastiche e\u002Fo flessibili, il\nlavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di 1\nmese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)esigenze di carattere personale\u002Ffamiliare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio\nsanitario pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o\nautonoma;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)necessità di frequentare corsi di studio e\u002Fo di formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il\nlavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e\u002Fo\nflessibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno\nconcordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e\u002Fo flessibili\nper tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle\nprecedenti lettere da a) a d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di part-time verticale il periodo di comporto di cui all'art. 31 del\nvigente CCNL verrà proporzionalmente ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con cadenza semestrale, previa richiesta, il datore di lavoro informerà la\nRSA, ovvero le RSU se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo\nparziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al\nlavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché\nstipulati a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'art. 4,\nD.lgs. n. 61\u002F00. La percentuale massima di contratti a tempo parziale\norizzontale, con contratto a tempo indeterminato, attivati in ciascuna impresa\nnon potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo\nindeterminato (con arrotondamento alla unità superiore), con un minimo di 5\nunità, e con esclusione dal computo di cui sopra del personale assunto con\ncontratto stagionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti part-time verticali (a tempo determinato e indeterminato) la cui\nprestazione sia compresa fra il 35% e il 50% della prestazione media ordinaria\nsettimanale, mensile, annuale, sono attivabili nel limite del 5% dei lavoratori\na tempo pieno in forza all'atto della assunzione, con arrotondamento alla\nunità superiore di eventuali frazioni, fatto comunque salvo il minimo di 5\nunità assumibili in aziende con meno di 50 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente rinnovo del CCNL le Parti concordano sulla possibilità di\nintegrare il “part-time verticale” fino al massimo del 20% dell'organico\nriferito al conducente taxi specifico per turnazioni in orario disagiato svolto\nin giornata festiva, in giornata feriale se dalle ore 20 alle 6. In questi casi\nviene prevista una maggiorazione oraria del 15%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs. n.\n81\u002F15 e sue s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di\ncui all'art. 35, legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contrattazione di 2° livello.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello si esercita per le materie delegate, in\ntutto o in parte, dal presente CCNL o dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo di 2° livello può attivare strumenti di\narticolazione contrattuali mirati ad assicurare la capacità di aderire alle\nesigenze del contesto produttivo. Il contratto collettivo di 2° livello può\npertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese\nmodificative delle regolamentazioni contenute nel CCNL nei limiti e con le\nprocedure previste dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali specifiche intese modificative sono valide ed esigibili se definite con\nle RSA\u002FRSU, se costituite, operanti in azienda e di intesa con le OO.SS.\nterritoriali di categoria delle parti stipulanti il vigente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione di 2° livello le RSA\u002FRSU, se costituite\na livello aziendale, e le strutture territoriali\u002F regionali di tutte la parti\nstipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto della contrattazione di contenuto economico è l'istituzione di una\nerogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi,\nconcordati tra le Parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività,\nredditività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai\nfini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati\nall'andamento economico delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti\nvaluteranno preventivamente le condizioni produttive e occupazionali e le\nrelative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle\ncondizioni essenziali di redditività dell'ente economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti i parametri, i\nmeccanismi e gli importi collegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminatili e\ndevono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare\ntrattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in\nattuazione del Protocollo 23.7.93 e sue s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi che saranno individuati sono comprensivi della incidenza su\ntutti gli istituti retributivi diretti e indiretti, non sono utili ai fini del\ncalcolo del TFR e sono assorbiti fino a concorrenza dagli eventuali maggiori\nimporti erogati o da erogare, a livello individuale, per i periodi di\nriferimento e allo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo per il premio avrà durata triennale, cercando di evitare la\nsovrapposizione delle trattative con quelle del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione di 2° livello potrà essere attivata a partire\ndall’1.6.17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di 2° livello raggiunti in sede di Organismo economico e\u002Fo a\nlivello territoriale\u002Fregionale, dovranno essere inviati all'Osservatorio\nNazionale, costituito da tutte le parti firmatarie del presente CCNL, per la\nsua validazione e per una verifica della conformità alle regole stabilite dal\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Cp>Esemplificazione delle materie delegate alla contrattazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di 2° livello in via esemplificativa e non esaustive:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modalità di erogazione e quantificazione ticket-restaurant\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>- quote ulteriori di salario sociale da destinare a previdenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quote ulteriori da destinare a mutua sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- modifiche alla organizzazione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- individuazione criteri per salario di produttiva etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi di welfare integrativo aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 9 - Classificazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati nei seguenti\nlivelli secondo i profili professionali indicati nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello A1) - parametro 100.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono inquadrati in questo livello lavoratori che svolgono mansioni\nsemplici di pulizia, guardiania e custodia degli impianti e l'operaio manovale\ncomune di officina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello B1) - parametro 114.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori che eseguono mansioni\nqualificate per le quali sono richieste normali conoscenze: impiegato d'ordine,\ncentralinista e addetto alla sala radio con anzianità inferiore ai 36 mesi,\npersonale qualificato di officina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C1) - parametro 120.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono mansioni\ncomportanti particolari conoscenze tecniche: centralinista e\u002Fo addetto alla\nsala centrale radio con più di 36 mesi di anzianità aziendale, impiegato\nd'ordine con esperienza e autonomia, personale specializzato di officina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C2) - parametro 125.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono mansioni\ncomportanti una specifica capacità professionale quali: conducente taxi se\nsostituti alla guida e\u002Fo collaboratori familiari, secondi autisti, compresi\nquelli operanti in turni integrativi aggiuntivi o innovativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello C3) - parametro 130.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori con specifica capacità\nprofessionale quali conducenti taxi titolari di licenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello D1) - parametro 136.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di\nconcetto e\u002Fo responsabili del coordinamento di altri lavoratori: cassiere\noperatore sistemi informatici, capo turno o coordinatore di sala centrale radio\ncon più di 5 addetti per turno, impiegato amministrativo addetto alle paghe e\nstipendi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello E1) - parametro 144.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di\nsignificativa preparazione professionale e autonomia decisionale con\nresponsabilità di area, reparto o ufficio: analista programmatore, capo\nofficina, capo servizio amministrativo, responsabile dichiarazione redditi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello F1) - parametro 152.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono inquadrati in questo livello i lavoratori con funzioni direttive\ncomportanti decisioni che impegnano l'azienda verso terzi, le amministrazioni e\ngli enti pubblici e coordinino 1 o più unità operative: direttore del\npersonale, responsabile contabilità generale e stesura bilanci di gestione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Aumenti retributivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti salariali e le conseguenti retribuzioni sono stabiliti nei\nvalori indicati nella tabella riportata in fondo al presente articolo (tabella\nA) e saranno erogati alle decorrenze ivi previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene riconosciuto un aumento economico di € 65,00 al livello C3) da\nriparametrare, di cui € 40,00 all’1.12.16 ed € 25,00 all’1.1.18.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terzo elemento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre viene istituito, a far data dall’1.1.17, il “terzo elemento”\npari ad € 20,00 come da tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale Terzo Elemento sarà retribuito per tutte e 14 le mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che, a ciascun lavoratore in forza alla data di\nsottoscrizione del presente Accordo, verrà erogato un importo forfettario di\n€ 240,00 lordo a liv. C3) riparametrato secondo la scala vigente (tabella\nB).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo di cui sopra sarà erogato in 3 rate secondo i valori e le date\nprevisti dalla tabella B).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 'una tantum’ non è utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti\ndi retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali, ed è\nproporzionalmente ridotta sula base dei mesi di effettivo servizio, non\nconsiderando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando come mese\nintero le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a\ntempo parziale l'importo della 'una tantum’ verrà riproporzionato sulla base\ndella effettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cp>Tabella A)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"41\">\n  \u003Ccol width=\"48\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"84\">\n  \u003Ccol width=\"95\">\n  \u003Ccol width=\"105\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"48\">\u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.2.15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">rinnovo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">CCNL\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.12.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">rinnovo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">CCNL\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.1.18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">3°elemento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">1.1.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"center\">A1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"48\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.162,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">30,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.193,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">19,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.212,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"center\">B1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"48\">\u003Cp align=\"center\">114\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.325,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">35,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.360,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">21,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.382,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"center\">C1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"48\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.394,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">36,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.431,67\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">23,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.454,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"center\">C2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"48\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.475,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">38,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.514,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">24,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.538,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"center\">C3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"48\">\u003Cp align=\"center\">130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.535,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">40,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.575,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">25,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.600,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"center\">D1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"48\">\u003Cp align=\"center\">136\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.580,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">41,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.622,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">26,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.648,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"center\">E1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"48\">\u003Cp align=\"center\">144\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.673,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">44,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.718,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">27,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.745,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"41\">\u003Cp align=\"center\">F1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"48\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.766,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">46,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.813,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"84\">\u003Cp align=\"center\">29,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"95\">\u003Cp align=\"center\">1.842,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"105\">\u003Cp align=\"center\">20,00\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"778\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"top\">\u003Ctd width=\"105\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella B)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"520\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"45\">\n  \u003Ccol width=\"46\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"79\">\n  \u003Ccol width=\"90\">\n  \u003Ccol width=\"73\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\" height=\"4\">\u003Cp align=\"center\">liv.\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">par.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">31.12.16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">30.6.17\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">31.12.17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">A1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">61,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">61,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">61,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">184,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">B1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">114\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">70,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">70,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">70,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">210,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">C1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">73,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">73,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">73,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">221,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">C2)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">125\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">76,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">76,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">76,92\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">230,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">C3)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">80,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">80,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">80,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">240,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">D1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">136\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">83,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">83,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">83,69\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">251,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">E1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">144\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">88,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">88,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">88,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">265,85\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"45\">\u003Cp align=\"center\">F1)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"46\">\u003Cp align=\"center\">152\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">93,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"79\">\u003Cp align=\"center\">93,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"90\">\u003Cp align=\"center\">93,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"73\">\u003Cp align=\"center\">280,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-WORKHOURS_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Ch3>Art. 11 - Orario di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario normale di lavoro viene stabilito, di norma, in 40 ore settimanali\nad esclusione del conducente taxi per il quale l'orario previsto sarà di 45\nore essendo la loro attività considerata discontinua.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-hoursovertimemax\">\u003Cp>La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, fermo restando la\ndurata media di 48 ore, calcolata su base annua ai sensi del D.lgs. n. 66\u002F03,\nnon può superare le 56 ore settimanali, ad eccezione dei conducenti taxi per i\nquali, per rendere compatibile l'orario con le disposizioni comunali, si può\nprevedere l'estensione fino al massimo consentito dalla legge. Inoltre le parti\nstipulanti demandano a livello locale la distinzione dell'effettivo orario di\nlavoro scorporato dai periodi di sosta e di attesa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per i soli operatori taxi l'orario di 45 ore settimanali può prevedere di\nnorma 9 ore di “riposo attivo” (sosta o attesa al carico), tali periodi ai\nfini retributivi saranno considerati per 1\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene inoltre istituita, per il solo personale conducente taxi, la “pausa\nnon retribuita” di 30 minuti per turno giornaliero di almeno ore 7,5 (vedi\nallegato A).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di\ncompiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo\ngiustificati motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario\ncontrattuale di cui all'art. 19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo\nper i lavoratori tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per\ni quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo\nturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui\nall'art. 25, nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori\nper i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno;\nnel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di\nriposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il\ngiorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade\ninteramente nella domenica o che ha inizio nella domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowanceperc1_general\">\u003Cp>Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni sulla retribuzione individuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>2) lavoro straordinario notturno: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) lavoro straordinario festivo: 65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>6) lavoro notturno in turni avvicendati e non: 25%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale in corrispondenza del punto 6) non si calcola per i guardiani\nnotturni, per i quali la retribuzione tabellare viene maggiorata del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione non si applicano per i conducenti taxi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni eccedenti l'orario contrattuale di lavoro di cui al comma 2),\nart. 11, non potranno superare le 200 ore annue per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Banca Ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire la banca ore per le ore di straordinario\nprestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La banca ore è costituita da conti individuali secondo la disciplina di\nseguito definita:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il lavoratore\u002Fice dovrà esprimere la volontà di accantonare le ore\naggiuntive mediante apposita dichiarazione scritta, che avrà validità fino ad\neventuale disdetta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il lavoratore\u002Fice accantonerà le ore aggiuntive nella propria banca ore e\nnon percepirà la retribuzione per le ore aggiuntive, se non la maggiorazione\nprevista per il lavoro straordinario. Allorquando fruirà dei riposi\ncompensativi la sua retribuzione non subirà alcuna decurtazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su\nrichiesta scritta del lavoratore da effettuarsi con un preavviso di norma di\nalmeno 7 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso non sia rispettato il termine di preavviso, le ore richieste\nsaranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno restano a\ndisposizione per un ulteriore periodo di 12 mesi, dopo di che saranno liquidate\ncon la maggiorazione prevista per le ore di straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 13 - Ricorrenze festive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) le domeniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) anniversario Liberazione (25 aprile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) festa del Lavoro (1° maggio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Assunzione (15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Ognissanti (1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) festività del S. Patrono\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quelle località in cui la festa del Patrono coincida con altre\nfestività di cui alle lett. a) e b), le Associazioni territoriali stabiliranno\nuna giornata di festività sostitutiva quella del Patrono, in modo di mantenere\ninvariato il numero delle festività delle citate lett. a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lett. a) e b)\ncadano in giornata di riposo settimanale spetta, in aggiunta al normale\ntrattamento economico, un importo pari alla retribuzione giornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di tutte le festività non lavorate, di cui al presente\narticolo, è compreso nel trattamento retributivo mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui gli istituti previdenziali corrispondano ai lavoratori,\nassenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per le\nfestività di cui al presente articolo, l'azienda dovrà corrispondere solo la\ndifferenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festività abolite (legge 5.3.77 n. 54 e DPR 28.12.85 n. 792).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione è\nstata spostata alla domenica, al lavoratore, che in detta giornata presti la\npropria opera, compete, oltre al normale trattamento economico, un importo pari\na 1\u002F26 della retribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento compete nel caso in cui il 4 novembre coincida con il\nriposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori non conducenti taxi verranno concessi indipendentemente dalla\neffettiva prestazione 4 giorni di riposo compensativo frazionabili anche a ore\nin sostituzione delle 4 ex festività religiose che potranno essere assegnati\nnel corso di ciascun anno compatibilmente alle esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 14 - Ferie.\u003C\u002Fh3>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie retribuite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale\ndistribuita su 5 giornate (settimana corta);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-pari a 26 giorni nella ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6\ngiornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore,\nqualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso\nper le ferie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti 12simi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero,\nmentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore, che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di\nalmeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà 1\u002F12 delle ferie per\nogni mese di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto\nalle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti\n12simi quanti sono i mesi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il\nperiodo di ferie sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune\naccordo tra le Parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o\nindividualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa assicurerà, comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1°\ngennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1°\ngiugno - 30 settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operatori conducenti taxi l'utilizzo del periodo di ferie dovrà, in\nogni caso, tenere conto delle specifiche normative comunali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dato lo scopo sociale e di recupero psicofisico delle ferie non è ammessa\nrinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il\nlavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua\nvolontà delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Ch3>Art. 15 - Indennità varie e domenicale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità domenicale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene istituita una indennità domenicale da riconoscere ai lavoratori (con\nesclusione dei conducenti taxi) pari ad € 10,00 giornaliere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>Maneggio denaro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dall’1.1.17 al personale non conducente taxi che normalmente ha\nmaneggio di denaro con oneri per errore sarà corrisposta mensilmente una\nindennità nella misura del 3% della retribuzione. L’indennità compete anche\nnella ipotesi che la continuità del maneggio sia interrotta dalle alternanze\ndi turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non è\nutile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a\nfar parte del TFR.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Doveri dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la\npersonale responsabilità e attenendosi alle direttive dalla impresa fissate\ncon ordini di servizio o con particolari disposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare l'orario di lavoro, in particolare i lavoratori impegnati su più\nturni a rotazione non potranno abbandonare la posizione di lavoro se non\nrilevati dal lavoratore subentrante e, in assenza dello stesso, garantire per\nalmeno 2 ore la copertura del servizio in attesa dei necessari interventi\naziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori,\ncolleghi e pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni\npersonali di proprietà della impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le\nmaggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediamente\ntrattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo\naddebito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione\ninfortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza, nonché tutte le particolari\ndisposizioni a riguardo emanate dall’impresa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Ritiro patente.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportano il\nlicenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà\ndiritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi in aspettativa\nnon retribuita senza percepire retribuzione alcuna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in\nquesto caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti\noppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'impresa lo\ndestina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso\nall'autista verrà corrisposto il TFR di cui all'art. 32 secondo la\nretribuzione percepita nel livello cui il lavoratore apparteneva prima del\nritiro della patente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 18 - Congedo di maternità e congedo parentale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151\u002F01 e s.m.i. in materia di\ncongedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità dello stesso\ne per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,\ntenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti\nstabiliscono, ai sensi dall'art. 1, comma 339), lett. a), legge 24.12.12. n.\n228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di\ncalcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla\nsingola giornata lavorativa come di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell'orario\ngiornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera\ndell'orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la\nretribuzione giornaliera per la durata dell'orario giornaliero come determinato\ndalla lett. a);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)per il personale amministrativo per multipli di 1 ora, e comunque non\ninferiore a 2 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)per il restante personale (personale operativo e\u002Fo turnista) in misura\npari alla metà dell'orario giornaliero di cui alla lett. a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in\ncaso di adozioni e affidamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo casi di oggettiva impossibilità il lavoratore che richiede il congedo\nparentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non inferiore a 1 giorno nei casi di fruizione giornaliera, indicando\nl'inizio e la fine del periodo richiesto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non inferiore a 1 giorno nei casi di cui alla lett. c), punto 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non inferiore a 2 giorni per il restante personale di cui alla lett. c),\npunto 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Cp>Durante il periodo di congedo il lavoratore e il datore di lavoro\nconcordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa della attività\nlavorativa, in tali casi il lavoratore può richiedere di essere assistito da\nun rappresentante della O.S. alla quale aderisce o conferisce mandato e il\nmancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Rapporti sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in\nconsiderazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla\nglobalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la\nnecessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui\nprocessi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando\nle esigenze aziendali di mantenimento di elevati livelli di qualità,\nefficienza ed efficacia, al diritto dei lavoratori, al miglioramento delle\ncondizioni di lavoro e dello sviluppo e della loro valorizzazione\nprofessionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, il sistema delle relazioni industriali è finalizzato a\nperseguire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'informazione preventiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la possibilità di attuare modelli partecipativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto sopra le Parti intendono adottare un modello innovativo di\nRelazioni industriali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento\nper la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in una\nottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più\npossibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche\noccupazionali; l’individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto\ndi specifici approfondimenti. Un moderno e innovativo sistema di relazioni\nindustriali per consentire di fare del lavoro e della impresa leve importanti e\nconfermare altresì i corpi intermedi della società come fattori centrali del\nsistema produttivo e in generale di tutto il Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sottolineano l'importanza della piena applicazione dei diritti di\ninformazione, consultazione, partecipazione, definizione delle materie di\ninteresse reciproco con la più ampia lettura delle disposizioni normative in\nessere a partire dal D.lgs. n. 25 del 6.2.07.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che il sistema delle relazioni industriali, così come\ninnovato, è altresì rivolto anche alla composizione delle controversie\ncollettive e alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare\nle norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché ad ogni\nlivello siano evitate azioni o rivendicazioni tese a modificare, integrare,\ninnovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto, fatta\neccezione per quanto espressamente rinviato, dal presente contratto, a livello\naziendale o territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 20 - Permessi e aspettative per cariche sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali\nvengono stabiliti in misura annua di 2 ore per ciascun dipendente. Detti\npermessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23, legge 20.5.70 n.\n300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tradeunleavdays\">\u003Cp>I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali,\ndelle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali,\nregionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto,\ndietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra,\nhanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi\nretribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi e delle\ndelegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno\nessere tempestivamente comunicati all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi saranno concessi per un massimo di 24 giorni all'anno per\nciascun componente dei predetti Organi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne\npossano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e\nnel complesso non potranno superare il massimo di 48 giorni all’anno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Assemblee.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee, di cui all'art. 20, legge n. 300\u002F70, possono essere convocate\ndalle OO.SS. stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Affissioni e comunicati.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze\nsindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto\ndi affiggere in appositi spazi, predisposti all'interno della azienda e in\nluogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati\ninerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Contributi sindacali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti\nche ne rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l'indicazione del contributo da trattenere e la O.S. cui\nl'azienda dovrà versarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute, che sono fissate nella misura dello 0,70% del minimo\ntabellare e della indennità di contingenza, saranno effettuate ogni mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattenuta cesserà dal mese successivo a quello nel quale sarà\npervenuta la revoca all'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote sindacali trattenute dalla azienda, salvo diversi sistemi già\nconcordati e in atto nelle singole aziende saranno versate sui conti correnti\npostali o bancari indicati da ciascun sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Procedure e sedi di composizione delle controversie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento\ndelle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei\nstrumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle\nvarie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali\ndivergenze in merito alla interpretazione delle norme contrattuali e di legge\ndisciplinanti il rapporto di lavoro devono essere rimesse per la loro\ndefinizione alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di\nseguito indicate per la composizione delle controversie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma\ndisciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga\nesaminata tra la competente Direzione e la RSA interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la\npresente procedura può essere assunta dalla RSA\u002FRSU se costituite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da\ncontratto e\u002Fo da leggi e riguardanti una pluralità di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di esame della questione avviene per iscritto tramite la\npresentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma\nin ordine alla quale si intende proporre reclamo e i motivi del reclamo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La competente Direzione, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della\ndomanda, fissa un incontro con il lavoratore e le RSA interessate per l'esame\ndella controversia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Livello territoriale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia plurima insorta a livello di unità produttiva le\nquestioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello territoriale\ntra i rappresentanti della associazione datoriale interessata e le rispettive\nOO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali firmatarie del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla\nformalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Livello nazionale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame\ndelle competenti OO.SS. nazionali, che si incontreranno entro i 10 giorni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra\nindividuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità\ngiudiziaria sulle materie oggetto della controversia plurima, né si potrà\nfare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo, né da parte\naziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Permessi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi\npermessi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la relativa\nretribuzione, in ragione di 1\u002F26 della retribuzione stessa mensile, per ogni\ngiornata di assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore 1\ngiornata di permesso retribuito, che dovrà essere goduta entro 15 giorni\ndall’evento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende, nel caso di decessi\n(genitori, fratelli, coniuge, figli), accorderanno un permesso retribuito di\ngiorni 3, sempreché tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e\nmalattia del lavoratore, 4 giorni retribuiti, se il decesso si è verificato\nfuori provincia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Aspettativa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia richiesta, per giustificato motivo di carattere\nprivato, familiare e di studio, l'azienda potrà concedere un periodo di\naspettativa non retribuita, anche suddiviso su più periodi fino ad un massimo\ncomplessivo di 18 mesi nell'arco del periodo lavorativo all'interno della\nstessa azienda, con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno usufruire di periodi di aspettativa fino ad un massimo\ndel 20% dell'organico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Assenze.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze devono essere comunicate, salvo il caso di giustificato\nimpedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si\nverifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e\ncomunicati dalla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze non giustificate potranno essere oggetto dei provvedimenti\ndisciplinari ai sensi dell'art. 47.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore\u002Fice, che contrae matrimonio, unione civile o convivenza di\nfatto, di cui alla legge 20.5.16 n. 76, sarà concesso un congedo di 15 giorni\ndi calendario retribuiti, dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'INPS.\nTale congedo non si computa nell'annuale periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 31 - Trattamento di malattia e infortunio.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato\nimpedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si\nverifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e\ncomunicati dalla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere\ncomunicata alla impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il\nlavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da\nsuccessivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare nel termine di\ncui al successivo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il\nprotocollo di malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare\nqualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso 12\nmesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di\ncui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che\nprecedono l'ultimo giorno di malattia considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a\nguarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della\nconservazione del posto per malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda, su richiesta del\nlavoratore, concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante\nil quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza\ndecorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Detto periodo\ndi aspettativa potrà essere richiesto una sola volta nell'arco della attività\nlavorativa con la stessa impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa, ove proceda al licenziamento del\nlavoratore, corrisponderà il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso e\nquant'altro eventualmente maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti\ntermini, lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla\nsola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga, e l'impresa non proceda\nal licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza\ndell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i casi di TBC, fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal\npresente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>In presenza di gravi patologie del lavoratore, come individuate nell'elenco\ndi cui all'art. 2, comma 1), lett. d) del Regolamento di cui al DM n. 278\u002F00,\nil calcolo del periodo di comporto è sospeso, così come nei casi di donazione\ndi organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo\ndi Cooley, distrofie muscolari e altre malattie patologiche degenerative,\nperiodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente\ncertificati e permessi ai sensi della legge n. 104\u002F92.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300\u002F70, per quanto\nconcerne il controllo delle assenze per malattia, le Parti concordano quanto\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal 1° giorno di assenza\ndal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del\ncomma 1) del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o\nfestivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziativa dell'ente preposto al controllo di malattia in orari\ndiversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi\nlocali previa comunicazione ai lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra\nindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si\nconsidera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio deve\nessere tempestivamente comunicato alla impresa e contestualmente confermato per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi\nimmediatamente nel suo abituale posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle\nfasce orarie predeterminate, decade dal diritto alla integrazione da parte\ndell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà\nl'indennità di malattia e il lavoratore decade dal diritto alla retribuzione\nper tutto il periodo di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di altra\nattività lavorativa durante l'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione\nsanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà\nconsiderata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che la predetta norma sarà adeguata in relazione a\nprovvedimenti di legge che successivamente al presente Accordo statuiranno\nsull'argomento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>Trattamento economico di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i lavoratori viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della\nretribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione\nglobale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall'INPS, fermo\nrestando i criteri relativi al calcolo dell’assenza di cui al comma 4).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Uguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e fino\nalla scadenza del periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si provvede a termini\ndelle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti\nalla data del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conducente di automezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le assenze per cause di malattia competerà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza, fino al 180° giorno, una\nintegrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\nglobale netta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dalla azienda con\ndeduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto a riscuotere da parte\ndell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia\nda parte dell'Istituto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>Relativamente al trattamento economico per infortunio, le Parti confermano\nche l'azienda integra, a partire dal 1° giorno e fino alla guarigione clinica,\nl'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di legge\nfino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Lavoratori studenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio o di\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale e\nuniversitaria, statali, parificate e legalmente riconosciute, o comunque\nabilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro\nrichiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la\npreparazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al comma 1) hanno inoltre diritto, su loro richiesta, a\n150 ore annue di permesso retribuito per la frequenza effettiva dei corsi, nel\nlimite della durata ordinaria del corso (sono pertanto esclusi i fuori\ncorso).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire all’azienda il certificato di frequenza\nscolastica e\u002Fo universitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più del\n3% del numero di dipendenti in forza alla azienda al 1° marzo di ciascun anno,\nsenza pregiudizio per il normale andamento della attività produttiva. Tale\npercentuale è ridotta al 2% per gli universitari e soltanto nelle aziende con\npiù di 16 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende che occupano un numero di dipendenti compreso tra 10 e 15\ndovrà essere consentita la possibilità di partecipazione ai corsi di 1\nlavoratore per ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui al comma 1) hanno diritto a permessi sulla misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-2 giorni per ciascun esame universitario (non applicabile in caso di esame\nripetuto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Volontariato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che fanno parte di associazioni di volontariato iscritte negli\nappositi registri regionali e provinciali hanno diritto di usufruire,\ncompatibilmente con l'organizzazione aziendale, di forme di flessibilità\ndell'orario e turnazione agevolata, in recepimento dell'art. 17, legge 11.8.91\nn. 266.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda può inoltre concedere, dopo aver valutato le esigenze di\nservizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore a 1 anno, ai\nlavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle associazioni di\nvolontariato di cui alla legge 11.8.91 n. 266.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a\ntutti gli effetti, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza\ndell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Ch3>Art. 34 - Tutela delle persone tossicodipendenti,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>degli etilisti e malati di AIDS.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato\ndalle competenti strutture pubbliche, lo stato di tossicodipendenza e che\nintendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nServizi sanitari delle USL o di altre Strutture terapeutico-riabilitative e\nsocio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per\nil tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e retributive è\ndovuta alla esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un\nperiodo non superiore a 18 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è\nconsiderata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa\nnon retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa alla aspettativa di cui sopra possono essere concessi\npermessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata\ndalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo\ndel lavoro, in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il\nmantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso\nsaranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del\nlavoratore presso Uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra,\nnonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere\nposti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il\nServizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1) è consentito il\nricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 2),\nlett. b), legge 18.4.62 n. 230.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di\nparticolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,\nnonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza,\nl’incolumità e la salute di terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del\nrapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore\ndall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza,\nl’incolumità e la salute dei terzi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione della legge n. 135\u002F90 le aziende si impegnano a non\neffettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati alla individuazione\ndella patologia di immunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto\ndi lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente\nlavorativo, accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni che\nagevolino le terapie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dal DPR 9.10.90 n. 309 e s.m.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le\ndisposizioni emanate dai Ministeri, dalle Strutture e dagli Organismi pubblici\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno garantite, con riferimento alla legge n. 162\u002F90, le agevolazioni\npreviste per gli affetti da etilismo, che optano per il progetto di recupero\npresso le Strutture abilitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le\ndisposizioni del presente articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcaretxt\">\u003Ch3>Art. 35 - Tutela dei dipendenti disabili e loro familiari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, adottivi o\naffidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi\ndell'art. 4, comma 1), legge 5.2.92 n. 104, hanno diritto al prolungamento del\ncongedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino con una indennità\neconomica pari al 40%. Le Parti si impegnano a seguire con attenzione\nl'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare gli interventi necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soggetti di cui al comma 1) possono chiedere ai rispettivi datori di\nlavoro di usufruire, in alternativa, il prolungamento fino a 3 anni del periodo\ndi astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuiti fino al\ncompimento del 3° anno di vita del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la\nlavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di\nminore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una\npersona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il 3°\ngrado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito,\nfruibili anche in maniera continuativa od oraria a condizione che la persona\ncon handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai permessi di cui ai commi 2) e 3) che si cumulano con quelli previsti\nall'art. 7 della citata legge n. 1204\u002F71, si applicano le disposizioni di cui\nall'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e\n8, legge 9.12.77 n. 903.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente\no un affine entro il 3° grado con handicap, con lui convivente, ha diritto a\nscegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e\nnon può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La persona con handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire\ndei permessi di cui al comma 2) e ha diritto di scegliere, ove possibile, la\nsede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in\naltra sede senza il proprio consenso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili in posti di\nlavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, le Aziende si\nadopereranno per individuare, sentiti i RLS, interventi atti a trovare gli\n“accomodamenti ragionevoli” per consentire ai lavoratori disabili il pieno\nsvolgimento delle attività lavorative, anche attivando idonee iniziative\npreviste dalle disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dalla legge 5.2.92 n. 104.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme, si osservano le\ndisposizioni emanate dai Ministeri, dalle Strutture e dagli Organismi pubblici\ncompetenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di contemperare il diritto alla assistenza con le normali esigenze\norganizzative e tecnico-produttive della impresa, al lavoratore che fruisce di\npermessi legge n. 104\u002F92 il datore di lavoro potrà richiedere la\nprogrammazione delle giornate e\u002Fo degli orari in cui se ne prevede la\nfruizione. La programmazione dovrà essere comunicata 6 giorni prima della\nfruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha la facoltà di modificare le giornate e\u002Fo gli orari in\nprecedenza programmati per la fruizione dei permessi, dandone immediato avviso\nqualora la programmazione indicata su base di idonea documentazione comprometta\nil diritto del disabile a una effettiva assistenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 36 - Violenza di genere.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base e ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15, la\nlavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi\nal percorso di protezione, per un periodo massimo di 3 mesi. La lavoratrice,\nsalvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di\nlavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione\ndell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione\nnecessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di congedo è retribuito con una indennità pari all'ultima\nretribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini\ndella anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della\nmaturazione delle ferie, della 13a mensilità e del TFR e non è assoggettato\nai limiti indicati all'art. 31. La lavoratrice può usufruire del congedo su\nbase oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni. Per quanto riguarda la\nfruizione oraria si rimanda a quanto previsto a tale proposito dall'art. 18\n(Fruizione oraria congedi parentali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il\nrapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a\nrichiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Società si impegna a garantire l'esercizio del diritto di cui al\npresente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di\nlavoro, la Società si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di\ntrasferimento in altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime del\nsopruso.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 37 - Dignità della persona, molestie e violenza nei luoghi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in recepimento di quanto previsto dall'Accordo-quadro sulle\nmolestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25.1.16, sottoscritto da CGIL,\nCISL, UIL e CONFINDUSTRIA, ritengono inaccettabile ogni atto e comportamento\nche si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano\nad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste\nin essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano in sede di stesura a definire un codice nazionale di\ncomportamento contro le molestie sessuali e il mobbing.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto senza\npreavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. A1), B1), C1): 30 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. C2), C3), D1): 60 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- livv. E1), F1): 90 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini di cui innanzi sono\nridotti al 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorreranno dalla data della effettiva\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di trattenere, su quanto sia da lui dovuto al\nlavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso lavorato sarà computato nel TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1) di\ninterrompere il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza\nche da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro\nconcederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la\ndistribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di\nlavoro in rapporto alle esigenze della azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (TFR) - legge n. 297\u002F82.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il TFR ai\nsensi della legge n. 297\u002F82.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi utili ai fini della determinazione del TFR gli istituti\ntassativamente sotto indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) paga tabellare conglobata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) eventuali aumenti di merito e\u002Fo superminimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) indennità non occasionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le esclusioni previste dal presente contratto, nonché quanto\ncorrisposto a titolo di rimborso spese.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 40 - Indennità in caso di morte.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore l'indennità di licenziamento e quella\nsostitutiva del preavviso devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se\nvivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini\nentro il 2° grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza delle persone indicate al comma 1) e salve diverse disposizioni\ntestamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della\nsuccessione legittima ai sensi dell'art. 2122 CC. Resta fermo che verranno\nliquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità\no le frazioni di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore\nin caso di normale licenziamento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Cessione, trasformazione, fallimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o cessazione dell'azienda.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cessione o la trasformazione della azienda in qualsiasi modo non risolve\ndi per sé il contratto di lavoro e il personale conserva i suoi diritti nei\nconfronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun lavoratore di\nchiedere la liquidazione del TFR e di iniziare ‘ex novo’ un altro rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento della ditta, seguito da licenziamento del lavoratore o\nin caso di cessazione della azienda, il lavoratore avrà diritto alla\nindennità di preavviso e al TFR stabilito nel presente contratto come per il\ncaso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della retribuzione, sempreché la prestazione non sia\nstata per un periodo inferiore, verrà effettuata posticipatamente a mese.\nEventuali variazioni a dette modalità di pagamento o concessioni di acconti\nverranno concordate con le strutture sindacali aziendali. Il pagamento deve\nessere comunque effettuato entro il 10° giorno utile dalla scadenza del\nperiodo di paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a\nquella indicata sulla busta paga o prospetto, nonché sulla qualità legale\ndella moneta, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento per\ngli errori puramente contabili e di inquadramento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro sulla busta paga dovrà fare esplicito riferimento agli\nestremi del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che, al fine di cogliere le notevoli differenze\nesistenti sul territorio e nei diversi settori di attività, si rende\nnecessario definire una soglia salariale minima nazionale per i vari livelli di\ninquadramento, nonché una forma retributiva che consenta a tutte le imprese\ncooperative di rientrare nell'ambito della applicazione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rispondere a questi problemi le Parti concordano, in alternativa alla\nretribuzione così come disciplinata dal presente contratto, di stabilire un\ncompenso orario comprendente l'insieme dei seguenti istituti: base retributiva,\nminimo tabellare conglobato (paga base e contingenza), eventuali superminimi\nindividuali e, dove previsti, anche gli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione, calcolata sulla base degli attuali valori di riferimento\ndei CCNL, è così strutturata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la retribuzione oraria si ottiene dividendo gli elementi mensili della\nretribuzione per 173 per i lavoratori a orario settimanale di 40 ore e divisore\norario 195 per gli operatori taxi a 45 ore settimanali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per 26 gli elementi mensili della retribuzione per i lavoratori con orario\nsettimanale articolato su 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per 22 per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 43 - Aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dall’1.4.08 il lavoratore, con esclusione dei conducenti taxi,\nha diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, a un aumento\ndi anzianità nei seguenti valori a seconda del livello di appartenenza:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. A1): € 25,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. B1): € 28,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. C1): € 30,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. C2): € 31,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. C3): € 32,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. D1): € 33,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. E1): € 34,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- liv. F1): € 36,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quelli in cui si compie il biennio di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora però i giorni nel mese in cui si compie il biennio di servizio -\noltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il\nmese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di\nconseguenza, viene anticipato al 1° giorno del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 7 aumenti periodici di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti corrisposti per il titolo di cui sopra non possono essere\nassorbiti da eventuali aumenti di merito, così come questi non possono essere\nassorbiti da aumenti per anzianità maturati e da maturare.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 44 - Tredicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda corrisponderà una 13a mensilità pari alla retribuzione globale\nmensile percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre di ogni anno. Nel caso di\ninizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il\nlavoratore non in prova avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a\nmensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non\nsuperiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come\nmese intero se superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 45 - Quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'azienda corrisponderà una 14a mensilità pari alla retribuzione globale\nmensile entro il 15 luglio di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale conducente taxi tale istituto avrà\ndecorrenza a partire dall’1.7.08 (50%) e dall’1.7.09 (rimanente 50%), che\npotrà essere erogato anche ripartendola ‘pro quota’ nelle 12\nmensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le altre mansioni lavorative in fase di prima applicazione è prevista\nla decorrenza della intera quota della 14a a far data dall’1.7.08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il personale conducente taxi tale istituto non si\napplica a far data dall’1.7.14.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Risarcimento dei danni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autista è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza\nmaggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui\nimputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza\ngrave e reiterata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento del danno avverrà mediante trattenuta mensile per importo non\nsuperiore al quinto della retribuzione globale e la documentazione relativa al\ncosto della riparazione sarà sottoposta al controllo delle strutture sindacali\naziendali e territoriali firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il\nservizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di\nfunzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario,\nimmediatamente deve darne avviso all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a\nconservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia,\nnonché lo stivaggio dei bagagli dei passeggeri, con esclusione delle\noperazioni di facchinaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette prestazioni rientrano nell'orario normale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I conducenti di taxi che guidano l'autovettura ricevuta in uso dalla\nazienda, in caso di danni al veicolo e a terzi, ove non diversamente\ndisciplinato dal Regolamento interno, risponderanno dei danni e del costo della\nriparazione proporzionalmente alle responsabilità imputabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da\naltro personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Norme disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri delle Parti\ndiscendono dalla legge e dai principi generali di diritto e dai regolamenti\ncomunali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno\nconsono alla dignità della sua funzione, vale a dire:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)usare l'attività e diligenza richiesta dalia natura della prestazione\ndovuta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro\nimpartitegli dalla Azienda e dai collaboratori di questa, dai quali\ngerarchicamente dipende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con\nl'azienda, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di\nlavoro della azienda, non farne uso in modo da poter arrecare ad essa\npregiudizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte\ndall'azienda per il controllo della presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza\nmediante l'affissione nei locali di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti o quanto altro a lui\naffidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità\ncon:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) rimprovero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) rimprovero scritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) multa non superiore a 8 ore di paga base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) licenziamento con preavviso e con TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) licenziamento senza preavviso e con TFR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento di cui alla lett. e) si può tra l'altro applicare nei\nconfronti di quei lavoratori che siano incorsi per almeno 3 volte nel corso di\n2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal\nlavoro e dalla retribuzione per un totale di 2 giorni o, nello stesso periodo\ndi tempo, abbiano subito sospensioni per 30 giorni complessivamente, anche se\nnon conseguenti a inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti\ndel lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito\ne senza averlo sentito a sua discolpa. Il lavoratore potrà farsi assistere da\nun rappresentante della associazione sindacale cui aderisce o conferisce\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di cui alla lett. f) viene adottato nei confronti del\nlavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai punti b), c) e d) non\npossono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione\nper iscritto del fatto che vi ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dalla legge 15.7.96 n. 604, non possono\nessere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore\nal quale sia stata applicata una sanzione disciplinare di cui ai punti b), c) e\nd) ed eccezion fatta per le contestazioni comportanti i provvedimenti di cui ai\npunti e) ed f) del precedente comma 3), può promuovere, nei 20 giorni\nsuccessivi, anche per mezzo dell'Associazione alla quale si è iscritto ovvero\nconferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Territoriale del\nLavoro e della Massima occupazione, di un Collegio di Conciliazione e\nArbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo\nmembro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal\ndirettore dell'Ufficio Territoriale del Lavoro. La situazione disciplinare\nresta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe di cui al punto c) verrà versato a favore di\neventuali istituzioni assistenziali aziendali e, in mancanza, all'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro non provveda entro 10 giorni dall'invito\nrivoltogli dalla Direzione Territoriale del Lavoro a nominare il proprio\nrappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione\ndisciplinare non ha effetto. Se adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione\ndisciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi\n2 anni dalla loro applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti previsti dal presente contratto assorbono fino a concorrenza\neventuali superminimi, assegni ‘ad personam’ o altri compensi. Le\ncondizioni individuali complessive di miglior favore nell'ambito dei vari\nistituti dovranno trovare armonizzazione con le normative previste dal presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.49 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessato il rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno successivo alla\ncessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, ogni\ndocumento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non ne sia impedita\nper ragioni indipendenti dalla sua volontà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 50 - Salute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli\nadempimenti previsti dal D.lgs. n. 626\u002F94 e s.m.i., dall'AI 22.6.95 in materia\ndi salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresa la disciplina del rappresentante\ndei lavoratori della sicurezza (RLS) e le relative prerogative ad esso\nassegnate.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Assetti contrattuali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema contrattuale si articola:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sul CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sulla contrattazione di 2° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolati alla contrattazione aziendale le RSA\u002FRSU laddove costituite,\nle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL. La contrattazione di\n2° livello può riguardare materie e istituti diversi da quelli già definiti\ndal CCNL, compresa l'articolazione degli orari di lavoro, l'eventuale premio di\nrisultato, le indennità di disagio etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella fase di avvio e sperimentazione della contrattazione di 2° livello e\nper tutto il periodo di vigenza del presente CCNL ogni accordo decentrato\ndovrà essere inviato all'Osservatorio di cui all'art. 53 per la costituzione\ndi una banca dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Modalità di rinnovo del CCNL.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il rinnovo del CCNL la disdetta deve essere data almeno 6 mesi prima\ndella scadenza e le richieste devono essere presentate in tempo utile per\nconsentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del CCNL. La\nParte che ha ricevuto la richiesta di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30\ngiorni dal ricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violazione del periodo di raffreddamento comporta come conseguenza, a\ncarico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di 3\nmesi del termine a partire dal quale decorre la IVC prevista dal Protocollo\ninterconfederale 23.7.93.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 - Osservatorio Nazionale - Comitato paritetico.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fra le OO.SS. dei lavoratori operanti nel settore Taxi e le Associazioni del\nmovimento cooperativo LEGACOOP Servizi-CONFCOOPERATIVE o AGCI Servizi sarà\ncostituito un Osservatorio nazionale di settore quale strumento di sviluppo e\nmonitoraggio sulla evoluzione della contrattazione decentrata e avente anche le\nseguenti finalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-censire attraverso una specifica banca dati l'evoluzione normativa e i\ncontenuti degli accordi definiti ai vari livelli aziendali o\nterritoriali\u002Fregionali curandone le analisi e la registrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-monitorare periodicamente il servizio nelle principali realtà italiane e\nl'evolversi della applicazione della legge n. 248 del 4.8.06 e fornire\nindicazioni di ordine sindacale e organizzativo per una corretta applicazione\ndelle normative contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 54 - Previdenza complementare.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti concordano sulla opportunità di favorire la previdenza\ncomplementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di\nricercare le più idonee soluzioni attuative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove non già diversamente regolamentato a livello aziendale è istituita\nuna forma di previdenza complementare che ha come destinatari i lavoratori che\nhanno superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di rapporto\ndi lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) contratto a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) contratto part-time a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) contratto di apprendistato e altre forme di contratti previsti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dalla legislazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione è così articolata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un contributo minimo pari all’1% a carico del lavoratore, calcolato\nsulla intera retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un contributo a carico del datore di lavoro calcolato sulla intera\nretribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR pari all’1%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i lavoratori, con iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al\n29.4.93, possono optare all'atto della iscrizione a COOPERLAVORO per una quota\nannua di TFR da destinare al Fondo pensione pari al 40%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per i lavoratori di prima occupazione successiva al 29.4.93 la quota del\nTFR maturato nel corso dell'anno da destinarsi alla previdenza complementare\nsarà quella prevista dalle disposizioni legislative vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario secondo quanto\nstabilito dall'art. 8, comma 7), D.lgs. n. 252\u002F05.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adesione generalizzata per via contrattuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con decorrenza 1.1.17 si conviene di istituire per tutti i lavoratori con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un\ncontributo mensile nella misura di € 12,00 da versare a carico delle imprese\nal fondo COOPERLAVORO (cd. contributo contrattuale). Per i lavoratori già\niscritti a COOPERLAVORO all’1.1.17 o che si iscriveranno successivamente tale\ncontributo è aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente già previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che all’1.1.17 non risultino iscritti a COOPERLAVORO tale\ncontributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo,\nsenza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale costo contrattuale di € 12,00 mensili, per 12 mensilità, dovrà\nessere accantonato dalle imprese fino alla prima data utile di iscrizione a\nCOOPERLAVORO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soggetto attuatore della forma di previdenza complementare prevista dal\npresente articolo è COOPERLAVORO, Fondo Pensione Complementare iscritto al n.\n96 dell'Albo dei Fondi pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è\ndovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto al\npresente CCNL; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre\nforme pensionistiche complementari diverse da COOPERLAVORO.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al superamento del periodo di prova il datore di lavoro metterà a\ndisposizione del lavoratore la Nota Informativa e lo Statuto del Fondo Pensione\ne consegnerà allo stesso la domanda di adesione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MEDICAL_trigger\">\u003Ch3>Art. 55 - Piano Sanitario Integrativo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano sulla opportunità di istituire un piano sanitario\nintegrativo per i lavoratori soci e\u002Fo dipendenti delle cooperative esercenti\nattività nel settore Taxi, a tutela della salute dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le Parti convengono che la proposta per la realizzazione del\npiano sanitario integrativo deve tenere conto di quanto di seguito indicato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- con decorrenza 1.1.17 viene previsto un contributo mensile per\nl'attivazione del piano sanitario integrativo per complessivi € 12,00, per 12\nmensilità, di cui € 8,00 a carico della azienda ed € 4,00 a carico dei\nlavoratori, viene riconosciuta l'autonoma facoltà aziendale di individuare\nente, fondo o polizza sanitaria integrativa per la destinazione dei contributi\nprevisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more di tale attivazione il costo contrattuale di € 8,00 mensili per\n12 mensilità dovrà essere accantonato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che a far data dall’1.1.18, laddove per qualsiasi motivo non\nfosse stato attivato il piano sanitario di cui al presente articolo, l'importo\ndi € 8,00 mensili a carico della azienda dovrà essere riconosciuto\nattraverso apposita istituzione di un quarto elemento (EDR) da evidenziare in\ncedolino paga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'individuazione della mutua o cassa più adatta alle singole esigenze è\ndelegata all'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tale costo contrattuale di € 8,00 mensili, per 12 mensilità annue,\ndovrà essere accantonato dall'Organismo economico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sono fatti salvi gli accordi integrativi e i trattamenti aziendali di\nmiglior favore che prevedano l'erogazione di prestazioni di assistenza\nsanitaria le quali continueranno ad essere assolte con le modalità ivi\ncontenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla\nsomma di cui al precedente punto soltanto il contributo previdenziale di\nsolidarietà (oggi stabilito al 10%);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il meccanismo di attivazione della polizza sanitaria integrativa dovrà\nessere conforme alle disposizioni fiscali e contributive vigenti in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oltre a quanto previsto ai precedenti punti, nessun altro costo diretto o\nindiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a\ncarico del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Ch3>Art. 56 - Decorrenza e durata.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto decorre dal 1° marzo 2015 e scade il 28 febbraio 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto da\nuna delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata r\u002Fr.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Distribuzione e stampa contratto.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cooperative sono tenute a distribuire copia del presente CCNL\ngratuitamente ad ogni singolo lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stesse cooperative entro il 30.6.17 verseranno per i lavoratori in forza\nl'importo una tantum ‘pro capite’ di € 15,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo sarà versato, per i lavoratori assunti successivamente alla\nstipula del presente CCNL, entro 90 giorni dalla data di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato A)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ORARIO DI LAVORO PER OPERATORE TAXI parametro 130.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito di quanto normato all'art. 11 e con l'istituzione della pausa non\nretribuita per i conducenti taxi e al fine di rendere più agevole e omogenea\nsul territorio nazionale la quantificazione del monte retributivo ai fini\nprevidenziali si esemplifica quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) turnazione settimanale 45 ore (6 giorni x 7,5 ore giornaliere):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)pausa mensa non retribuita 30 minuti giorno pari ad ore 3 settimanali, ore\nlavorabili 42;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)determinazione imponibile al netto attesa al carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)retribuzione € 1.575,00 x ore 36,4 pari ad € 1.274,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)imponibile INPS (ore 42 meno 20% più 1\u002F3 di 8,4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) turnazione settimanale 54 ore (6 giorni X 9 ore giornaliere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)pausa mensa non retribuita 30 minuti giorno pari a ore 3 settimanali, ore\nlavorabili 51;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) determinazione imponibile al netto attesa al carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) retribuzione tabellare 1.575,00 x ore 44,2 pari ad € 1.547,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) imponibile INPS (ore 51 meno 20% più 1\u002F3 di 10,2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) turnazione settimanale di 60 ore 6 giorni a 10 ore giornaliere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)pausa non retribuita 30 minuti giorno pari ad ore settimanali 3 ore,\nlavorabili 57;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)determinazione imponibile al netto attesa al carico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)retribuzione tabella € 1.575,00 per ore 49,4 pari ad € 1.729,00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)imponibile INPS (ore 57 meno 20% più 1\u002F3 di 11,4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato B)\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Documento di costituzione Osservatorio Nazionale per contrattazione di 2°\nlivello.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            ",{"disabilitypay":44,"ONCERISE2_trigger":48,"violence":52,"maxsicknesspay":56,"cbadate_end":60,"childcaretxt":64,"overtimeallowanceperc1_general":68,"ONCERISE_trigger":72,"hourspweek_select":76,"tradeunleavdays":80,"healthandsafetypolicy":84,"HARDSHIP_trigger":88,"funeralpay":92,"pensionfund":96,"maternityotherclause":100,"discrimination":104,"cbadate_start":108,"maternitydiscrimination":110,"shiftallowancetype":112,"apprenticeships":116,"SUNDAY_trigger":120,"cbamemtrad":124,"MEDICAL_trigger":128,"WORKHOURS_trigger":132,"hiv":135,"tempagency":139,"contracttrial":143,"sicknesspay":147,"JOBTYPE_descriptions":151,"TRADEUNLEAV_trigger":155,"longtermillness":159,"schedulesrestpw":163,"jobsecuritymothers":167,"NOCTPREM_trigger":169,"hoursovertimemax":172,"violenceleave":176,"cbasignsingle":180,"PAYSCALES_trigger":184,"bankholidays2":188,"SENIOR_trigger":192,"mealvouchers":196,"trainingprogrammes":200,"paidmaternityleave":204,"contractseverancepay":208,"PAIDLEAV_trigger":212,"deathrelatives":216,"paidpaternityleave":220},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"disabilitypay","Relativamente al trattamento economico p","Relativamente al trattamento economico per infortunio, le Parti confermano\nche l'azienda integra, a partire dal 1° giorno e fino alla guarigione clinica,\nl'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di legge\nfino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"ONCERISE2_trigger","Art. 45 - Quattordicesima mensilità. L'a","Art. 45 - Quattordicesima mensilità.\n\n\n\nL'azienda corrisponderà una 14a mensilità pari alla retribuzione globale\nmensile entro il 15 luglio di ogni anno.\n\nPer quanto riguarda il personale conducente taxi tale istituto avrà\ndecorrenza a partire dall’1.7.08 (50%) e dall’1.7.09 (rimanente 50%), che\npotrà essere erogato anche ripartendola ‘pro quota’ nelle 12\nmensilità.\n\nPer le altre mansioni lavorative in fase di prima applicazione è prevista\nla decorrenza della intera quota della 14a a far data dall’1.7.08.\n\nPer quanto riguarda il personale conducente taxi tale istituto non si\napplica a far data dall’1.7.14.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"violence","Art. 37 - Dignità della persona, molesti","Art. 37 - Dignità della persona, molestie e violenza nei luoghi\n\ndi lavoro.\n\n\n\nLe Parti, in recepimento di quanto previsto dall'Accordo-quadro sulle\nmolestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25.1.16, sottoscritto da CGIL,\nCISL, UIL e CONFINDUSTRIA, ritengono inaccettabile ogni atto e comportamento\nche si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano\nad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste\nin essere.\n\nLe Parti si impegnano in sede di stesura a definire un codice nazionale di\ncomportamento contro le molestie sessuali e il mobbing.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"maxsicknesspay","Trattamento economico di malattia. A tut","Trattamento economico di malattia.\n\n\n\nA tutti i lavoratori viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della\nretribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione\nglobale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall'INPS, fermo\nrestando i criteri relativi al calcolo dell’assenza di cui al comma 4).",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"cbadate_end","Art. 56 - Decorrenza e durata. Il contra","Art. 56 - Decorrenza e durata.\n\n\n\nIl contratto decorre dal 1° marzo 2015 e scade il 28 febbraio 2019.\n\nSi intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto da\nuna delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata r\u002Fr.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"childcaretxt","Art. 35 - Tutela dei dipendenti disabili","Art. 35 - Tutela dei dipendenti disabili e loro familiari.\n\n\n\nLa lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, adottivi o\naffidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi\ndell'art. 4, comma 1), legge 5.2.92 n. 104, hanno diritto al prolungamento del\ncongedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino con una indennità\neconomica pari al 40%. Le Parti si impegnano a seguire con attenzione\nl'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare gli interventi necessari.\n\nI soggetti di cui al comma 1) possono chiedere ai rispettivi datori di\nlavoro di usufruire, in alternativa, il prolungamento fino a 3 anni del periodo\ndi astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuiti fino al\ncompimento del 3° anno di vita del bambino.\n\nSuccessivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, la\nlavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di\nminore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una\npersona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il 3°\ngrado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito,\nfruibili anche in maniera continuativa od oraria a condizione che la persona\ncon handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.\n\nAi permessi di cui ai commi 2) e 3) che si cumulano con quelli previsti\nall'art. 7 della citata legge n. 1204\u002F71, si applicano le disposizioni di cui\nall'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e\n8, legge 9.12.77 n. 903.\n\nIl genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente\no un affine entro il 3° grado con handicap, con lui convivente, ha diritto a\nscegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e\nnon può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.\n\nLa persona con handicap maggiorenne in situazione di gravità può usufruire\ndei permessi di cui al comma 2) e ha diritto di scegliere, ove possibile, la\nsede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in\naltra sede senza il proprio consenso.\n\nAllo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili in posti di\nlavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, le Aziende si\nadopereranno per individuare, sentiti i RLS, interventi atti a trovare gli\n“accomodamenti ragionevoli” per consentire ai lavoratori disabili il pieno\nsvolgimento delle attività lavorative, anche attivando idonee iniziative\npreviste dalle disposizioni di legge.\n\nLe Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dalla legge 5.2.92 n. 104.\n\nConseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme, si osservano le\ndisposizioni emanate dai Ministeri, dalle Strutture e dagli Organismi pubblici\ncompetenti.\n\nAl fine di contemperare il diritto alla assistenza con le normali esigenze\norganizzative e tecnico-produttive della impresa, al lavoratore che fruisce di\npermessi legge n. 104\u002F92 il datore di lavoro potrà richiedere la\nprogrammazione delle giornate e\u002Fo degli orari in cui se ne prevede la\nfruizione. La programmazione dovrà essere comunicata 6 giorni prima della\nfruizione.\n\nIl lavoratore ha la facoltà di modificare le giornate e\u002Fo gli orari in\nprecedenza programmati per la fruizione dei permessi, dandone immediato avviso\nqualora la programmazione indicata su base di idonea documentazione comprometta\nil diritto del disabile a una effettiva assistenza.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"overtimeallowanceperc1_general","Per il lavoro straordinario, notturno e ","Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni sulla retribuzione individuale:\n\n\n\n1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"ONCERISE_trigger","Art. 44 - Tredicesima mensilità. L'azien","Art. 44 - Tredicesima mensilità.\n\n\n\nL'azienda corrisponderà una 13a mensilità pari alla retribuzione globale\nmensile percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre di ogni anno. Nel caso di\ninizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il\nlavoratore non in prova avrà diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a\nmensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non\nsuperiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come\nmese intero se superiori a 15 giorni.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"hourspweek_select","Art. 11 - Orario di lavoro. L'orario nor","Art. 11 - Orario di lavoro.\n\n\n\nL'orario normale di lavoro viene stabilito, di norma, in 40 ore settimanali\nad esclusione del conducente taxi per il quale l'orario previsto sarà di 45\nore essendo la loro attività considerata discontinua.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"tradeunleavdays","I lavoratori membri degli Organi diretti","I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali,\ndelle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali,\nregionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto,\ndietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra,\nhanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi\nretribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi e delle\ndelegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.\n\nI nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno\nessere tempestivamente comunicati all'azienda.\n\nTali permessi saranno concessi per un massimo di 24 giorni all'anno per\nciascun componente dei predetti Organi.",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"healthandsafetypolicy","Art. 50 - Salute e sicurezza sul lavoro.","Art. 50 - Salute e sicurezza sul lavoro.\n\n\n\nLe parti stipulanti convengono il pieno recepimento degli obblighi e degli\nadempimenti previsti dal D.lgs. n. 626\u002F94 e s.m.i., dall'AI 22.6.95 in materia\ndi salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresa la disciplina del rappresentante\ndei lavoratori della sicurezza (RLS) e le relative prerogative ad esso\nassegnate.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"HARDSHIP_trigger","Maneggio denaro. A far data dall’1.1.17 ","Maneggio denaro.\n\n\n\nA far data dall’1.1.17 al personale non conducente taxi che normalmente ha\nmaneggio di denaro con oneri per errore sarà corrisposta mensilmente una\nindennità nella misura del 3% della retribuzione. L’indennità compete anche\nnella ipotesi che la continuità del maneggio sia interrotta dalle alternanze\ndi turni.\n\nLa predetta indennità che ha carattere esclusivamente risarcitorio non è\nutile ai fini della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non entra a\nfar parte del TFR.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"funeralpay","Art. 40 - Indennità in caso di morte. In","Art. 40 - Indennità in caso di morte.\n\n\n\nIn caso di morte del lavoratore l'indennità di licenziamento e quella\nsostitutiva del preavviso devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se\nvivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini\nentro il 2° grado.\n\nIn mancanza delle persone indicate al comma 1) e salve diverse disposizioni\ntestamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della\nsuccessione legittima ai sensi dell'art. 2122 CC. Resta fermo che verranno\nliquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità\no le frazioni di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore\nin caso di normale licenziamento.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"pensionfund","Art. 54 - Previdenza complementare. Le p","Art. 54 - Previdenza complementare.\n\n\n\nLe parti stipulanti concordano sulla opportunità di favorire la previdenza\ncomplementare per i lavoratori del settore e a tale scopo convengono di\nricercare le più idonee soluzioni attuative.\n\nLaddove non già diversamente regolamentato a livello aziendale è istituita\nuna forma di previdenza complementare che ha come destinatari i lavoratori che\nhanno superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di rapporto\ndi lavoro:\n\n\n\na) contratto a tempo indeterminato\n\nb) contratto part-time a tempo indeterminato\n\nc) contratto di apprendistato e altre forme di contratti previsti\n\ndalla legislazione\n\n\n\nLa contribuzione è così articolata:\n\n\n\na)un contributo minimo pari all’1% a carico del lavoratore, calcolato\nsulla intera retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR;\n\nb)un contributo a carico del datore di lavoro calcolato sulla intera\nretribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR pari all’1%;\n\nc)i lavoratori, con iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente al\n29.4.93, possono optare all'atto della iscrizione a COOPERLAVORO per una quota\nannua di TFR da destinare al Fondo pensione pari al 40%;\n\nd)per i lavoratori di prima occupazione successiva al 29.4.93 la quota del\nTFR maturato nel corso dell'anno da destinarsi alla previdenza complementare\nsarà quella prevista dalle disposizioni legislative vigenti.\n\n\n\nL'adesione del lavoratore avverrà in modo volontario secondo quanto\nstabilito dall'art. 8, comma 7), D.lgs. n. 252\u002F05.\n\n\n\nAdesione generalizzata per via contrattuale:\n\n\n\ncon decorrenza 1.1.17 si conviene di istituire per tutti i lavoratori con\nrapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un\ncontributo mensile nella misura di € 12,00 da versare a carico delle imprese\nal fondo COOPERLAVORO (cd. contributo contrattuale). Per i lavoratori già\niscritti a COOPERLAVORO all’1.1.17 o che si iscriveranno successivamente tale\ncontributo è aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente già previsto.\n\nPer i lavoratori che all’1.1.17 non risultino iscritti a COOPERLAVORO tale\ncontributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo,\nsenza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.\n\nTale costo contrattuale di € 12,00 mensili, per 12 mensilità, dovrà\nessere accantonato dalle imprese fino alla prima data utile di iscrizione a\nCOOPERLAVORO.\n\nSoggetto attuatore della forma di previdenza complementare prevista dal\npresente articolo è COOPERLAVORO, Fondo Pensione Complementare iscritto al n.\n96 dell'Albo dei Fondi pensione.\n\nTale contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è\ndovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto al\npresente CCNL; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre\nforme pensionistiche complementari diverse da COOPERLAVORO.\n\nAl superamento del periodo di prova il datore di lavoro metterà a\ndisposizione del lavoratore la Nota Informativa e lo Statuto del Fondo Pensione\ne consegnerà allo stesso la domanda di adesione.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"maternityotherclause","La concessione di tali passaggi potrà av","La concessione di tali passaggi potrà avvenire dando precedenza alle\nlavoratrici madri (con figli entro il 3° anno di età) che ne hanno fatto\nrichiesta, nonché al lavoratore affetto da patologia oncologica e altre\nmalattie patologiche degenerative che abbia trasformato il rapporto di lavoro\nda tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"discrimination","Durante il periodo di congedo il lavorat","Durante il periodo di congedo il lavoratore e il datore di lavoro\nconcordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa della attività\nlavorativa, in tali casi il lavoratore può richiedere di essere assistito da\nun rappresentante della O.S. alla quale aderisce o conferisce mandato e il\nmancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione.",{"bindId":109,"name":62,"text":63},"cbadate_start",{"bindId":111,"name":106,"text":107},"maternitydiscrimination",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"shiftallowancetype","6) lavoro notturno in turni avvicendati ","6) lavoro notturno in turni avvicendati e non: 25%",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"apprenticeships","Art. 4 - Apprendistato professionalizzan","Art. 4 - Apprendistato professionalizzante.\n\n\n\n\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai\nsensi delle vigenti leggi in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e\nfino al giorno antecedente il compimento del 30° anno di età per tutte le\nfigure professionali previste dal CCNL ed è finalizzato alla qualificazione\ndei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di\ncompetenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Ai sensi dell'art. 47,\ncomma 4), D.lgs. n. 81\u002F15, il contratto di apprendistato professionalizzante\npuò essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori\nbeneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di\ndisoccupazione.\n\nLe Parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento\nprioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle\nprestazioni lavorative e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo\ndel lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.\n\nIl contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro,\nperché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo\ncollaborando alla realizzazione dei servizi della azienda, e un periodo di\nformazione in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire\nl'attività svolta dall'apprendista, impartisce le conoscenze e gli\ninsegnamenti necessari per l'acquisizione di competenze di base trasversali e\ntecnico-professionali.\n\nIl contratto di apprendistato disciplinato dal presente articolo non è\napplicabile ai già titolari di licenza taxi. Comunque, e per un periodo\nmassimo di 18 mesi, potranno essere valutate eventuali deroghe, concordate a\nlivello territoriale, motivate in presenza di progetti specifici finalizzati\nall'incremento occupazionale riferito alla figura del conducente.\n\nPer instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono\nessere indicati: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del\nperiodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano\nformativo, il livello di inquadramento, il trattamento economico. Su richiesta\ndelle OO.SS. le modalità di erogazione della formazione formeranno oggetto di\ndefinizione con le RSA\u002FRSU.\n\nIl periodo di prova dell'apprendista non può essere superiore a quanto\nprevisto per la figura professionale che tale lavoratore è destinato a\nsvolgere, ed è computato a tutti gli effetti nella durata\ndell'apprendistato.\n\nLa durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali\nprevisti dal presente contratto sono stabiliti in:\n\n\n\n-24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel liv. B\u002F1);\n\n-36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livv. C\u002F1),\nC\u002F2) e D\u002F1);\n\n-48 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livv. E\u002F1) e\nF\u002F1).\n\n\n\nAgli apprendisti spettano gli istituti previsti dal presente contratto, in\nquanto applicabili e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è\ndeterminata come segue:\n\n\n\n- 24 mesi: 85% 1° anno, 95% 2° anno\n\n- 36 mesi: 85% 1° anno, 90% 2° anno, 95% 3° anno\n\n- 48 mesi: 80% 1° anno, 85% 2° anno, 90% 3° anno, 95% 4° anno\n\n\n\nLe Parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un\npreavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 CC. In caso di mancato\nesercizio della facoltà del recesso il rapporto prosegue come ordinario\nrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con riconoscimento della\nanzianità di servizio pregressa.\n\nIl periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che\nriguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i 2 periodi non sia superiore\nai 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato\nprofessionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato\nattinenti le attività da eseguire svolti nell'ambito del diritto-dovere di\nistruzione e formazione.\n\nPer i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17.10.05 n. 226, il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.\n\nIn caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time\nla durata della formazione non sarà riproporzionata.\n\nPer instaurare l'apprendistato professionalizzante è necessario un\ncontratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati:\nla prestazione oggetto del contratto, la qualificazione che potrà essere\nacquisita al termine dell'apprendistato sulla base degli esiti della\nformazione, la durata del periodo di apprendistato e l'eventuale periodo di\nprova. Il contratto contiene altresì, in forma sintetica, il piano formativo\nindividuale, definito tenendo conto del formulario stabilito dagli accordi\ninterconfederali.\n\nNella definizione del piano formativo individuale il datore di lavoro fa\nriferimento al presente CCNL.\n\nPer le qualifiche non ricomprese nell'attuale classificazione di cui\nall'art. 9, le Parti convengono di fare riferimento ai profili formativi\ninerenti figure professionali similari individuate in altri settori.\n\nIn mancanza, a livello aziendale, con specifico accordo, le Parti possono\nintervenire individuando i profili formativi necessari.\n\nCon le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato\nsvolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.\n\nL'assunzione dell'apprendista avviene al parametro di accesso del profilo\nprofessionale al quale è finalizzata l'attività formativa.\n\nL'eventuale attribuzione agli apprendisti, nonché le specifiche modalità\ndi erogazione del premio di risultato sono stabilite a livello aziendale.\n\nL'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della\nmaturazione della anzianità di servizio, nonché ai fini degli aumenti\nperiodici di anzianità.\n\nL'apprendista viene iscritto, dalla data della sua assunzione, al Fondo di\nAssistenza sanitaria vigente nel settore.\n\nIn caso di malattia e di infortunio non sul lavoro l'apprendista ha diritto\na un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 100% della\nretribuzione spettante per la durata del periodo di comporto. Per il solo 1°\nanno il trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro nei primi 3\ngiorni sarà pari al 50% della retribuzione spettante. Il periodo di comporto\nsarà della durata di 3 mesi per rapporti fino a 2 anni e di 6 mesi per\nrapporti di durata superiore.\n\nI lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non\nsono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge.\n\nIl Piano Formativo Individuale (PFI) ha lo scopo di indicare il percorso\nformativo dell'apprendista, nonché le competenze da acquisire, in modo\ncoerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti della\nesperienza di lavoro, l'articolazione della formazione e gli obiettivi\nformativi. Il PFI potrà essere modificato, in costanza di rapporto di lavoro,\nsu concorde valutazione dell'apprendista, del tutor e del datore di lavoro.\n\nLa registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto\nformativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto\nformativo, le Parti del contratto individuale provvedono alla attestazione\ndell’attività formativa tenendo conto dei profili descritti in fondo al\npresente articolo.\n\nRelativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica\nprofessionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel\npiano individuale, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e\nspecialistiche, si farà riferimento alle figure professionali di cui\nall'allegato del CCNL “relativo alla formazione dell'apprendistato\nprofessionalizzante”.\n\nIn via esemplificativa, la formazione di cui ai commi precedenti può essere\narticolata secondo il seguente programma:\n\n\n\na) tematiche di base e trasversali (30% del monte ore annuo):\n\n\n\n- salute e sicurezza del lavoro\n\n- disciplina del rapporto di lavoro\n\n- competenze relazionali\n\n\n\nb) tematiche tecnico-professionali specificamente aziendali\n\n(30% del monte ore annuo):\n\n\n\n-conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;\n\n-conoscenza della organizzazione del lavoro in impresa e ruolo\ndell'apprendista nell'impresa;\n\n-conoscenza e applicazione delle basi tecniche e scientifiche della\nprofessionalità;\n\n-conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;\n\n- conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;\n\n-conoscenza e utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela\nambientale;\n\n-conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;\n\n\n\nc) formazione ‘on the job’ e in affiancamento\n\n(40% del monte ore annuo).\n\n\n\nNel 1° anno del contratto di apprendistato la fase iniziale della\nformazione è dedicata alla organizzazione aziendale, alla sicurezza del lavoro\ne alla normativa inerente il rapporto di lavoro.\n\nTutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna o\nall'azienda.\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne e interne all’azienda.\n\nIn caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro\nattesta l'attività formativa svolta.\n\nLe ore destinate alla formazione sono considerate orario di lavoro ordinario\ne retribuite secondo quanto previsto dal CCNL.\n\nLe regole convenute sulla formazione nel presente comma e nei successivi\nsono finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle determinazioni in\nmateria in tutte le aziende e sull'intero territorio nazionale.\n\nPer formazione aziendale deve intendersi il processo formativo, strutturato\ne certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si\nrealizza in un contesto formativo organizzato volto alla acquisizione di\nconoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche\nmediante le modalità ‘on the job’ e in affrancamento.\n\nLa formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi\ninterni, ovvero esterni alla azienda ai sensi della legislazione vigente.\n\nL'azienda, qualora disponga di propria capacità formativa interna, potrà\nerogare ai dipendenti apprendisti l'intero monte ore di formazione annuale\nattraverso le idonee strutture formative di cui è dotata e, nel caso di gruppi\ndi aziende, potrà erogare nelle medesime strutture la formazione agli\napprendisti delle aziende del gruppo.\n\nL'azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti\nrequisiti:\n\n\n\n-presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in\ngrado di trasferire competenze;\n\n-presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a\nricoprire la figura del tutor;\n\n-disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e\nalle dimensioni aziendali.\n\n\n\nSulla base di tali requisiti la capacità formativa interna dovrà essere\ndichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto\ndell'assunzione.\n\nIl percorso formativo del lavoratore viene determinato con il piano\nformativo individuale che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di\nerogazione della formazione e il nome del tutor. Il piano formativo individuale\ncostituisce parte integrante del contratto di apprendistato e i relativi\ncontenuti possono essere modificati durante la vigenza del contratto medesimo,\nprevia informativa all'apprendista.\n\nQualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può\nprevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e\u002Fo\nregolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla\nprosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.\n\nÈ possibile stabilire un differente impegno formativo e specifiche\nmodalità di svolgimento sia della formazione interna che di quella esterna in\ncoincidenza con particolari periodi lavorativi e punte di più intensa\nattività.\n\nLa durata della formazione degli apprendisti viene individuata in un monte\nore di almeno 80 ore medie di formazione per l'acquisizione di competenze\ntecnico-professionali e specialistiche, ivi compresa la formazione teorica\niniziale relativa al rischio specifico previsto dall'Accordo Stato-Regioni\n21.12.11. Viene demandata alla discrezionalità aziendale, con informativa alle\nRSU\u002FRSA, l'articolazione delle ore di formazione previste per la durata\ncomplessiva del progetto. Le ore destinate alla formazione esterna, ove\nprevista, vengono aggregate, di norma, in moduli settimanali da realizzare\ncompatibilmente con le esigenze aziendali. Per quanto riguarda le ore di\nformazione per le competenze di base e\u002Fo trasversali si fa rinvio alle norme di\nlegge.\n\nIl percorso formativo del lavoratore comprende oltre le ore di formazione\nanche l'adibizione alle mansioni proprie del profilo di destinazione, che\npotranno essere svolte autonomamente purché l'apprendista sia in possesso\ndelle relative abilitazioni, ove prescritte. Le modalità di erogazione della\nformazione e il PFI saranno oggetto di confronto in sede aziendale.\n\nLa formazione effettuata durante il periodo di apprendistato deve essere\nregistrata nel libretto formativo. I profili formativi sono in fondo al\npresente articolo.\n\nI principi convenuti nel presente articolo sono volti a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell'apprendistato professionalizzante.\n\nLe ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli\neffetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.\n\nIn caso di contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time\nla durata della formazione non sarà riproporzionata.\n\nIn caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro\nattesta l'attività formativa svolta.\n\nL'apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una\nformazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli\napprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e\u002Fo su turni diurni.\n\nNelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane\nla funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.\n\nPer i contratti in essere alla data di stipula del presente Accordo\ncontinueranno ad applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative\ne contrattuali in vigore alla data di assunzione di lavoratori con contratto di\napprendistato.\n\nI lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sono\ncomputabili ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali della unità\nproduttiva per l'esercizio della attività sindacale (titolo III, legge n.\n300\u002F70).\n\nPer quanto concerne la figura e le funzioni del tutor si applica quanto\nprevisto dal Decreto del Ministero del Lavoro 28.2.00.\n\nL'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno l'80% degli apprendisti dipendenti\ndalla medesima azienda, con arrotondamento alla unità superiore di eventuali\nfrazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. Dal computo\ndella predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante\nil periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per\nmancato conseguimento delle abilitazioni indicate nel progetto formativo.\nQualora non sia rispettata la predetta percentuale è consentita l'assunzione\ndi un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un\napprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Ai\nsensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, D.lgs. n. 167\u002F01 e s.m.i. gli\napprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono\nconsiderati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di\ncostituzione del rapporto.\n\n\n\n\n\n“Profili formativi dell'apprendistato professionalizzante”.\n\n\n\nI seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti,\nriguardante le competenze tecnico-professionali generali e in una parte\ndifferenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.\n\n\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali generali\n\n(parte comune a tutti i profili):\n\n\n\n-conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base\nsulla struttura organizzativa;\n\n-conoscere la collocazione della propria area di attività nell'ambito dei\nservizi svolti dall'azienda;\n\n- sapersi rapportare alle altre aree organizzative della azienda;\n\n- conoscere e utilizzare, ove necessario, gli strumenti informativi, con\nparticolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;\n\n- conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua\nstraniera;\n\n- conoscere la normativa di base relativa al settore di appartenenza;\n\n- conoscere le normative del lavoro, del CCNL e della sicurezza.\n\n\n\n\n\nCompetenze tecnico-professionali specifiche\n\ndei profili formativi:\n\n\n\n1) addetti alle attività di amministrazione\u002Fsegreteria:\n\n\n\n- gestione flussi informativi e comunicativi\n\n- organizzazione e gestione archivio cartaceo ed elettronico\n\n- trattamento documenti amministrativo-contabili\n\n- organizzazione riunione ed eventi di lavoro\n\n- gestione corrispondenza\n\n\n\n2) addetti alla contabilità:\n\n\n\n- configurazione sistema della contabilità generale\n\n- trattamento operazioni fiscali e previdenziali\n\n- elaborazione bilancio aziendale\n\n\n\n3) addetti all'amministrazione e finanza:\n\n\n\n- sistema di contabilità generale e analitica\n\n- controllo andamento economico-finanziario\n\n- gestione servizi bancari\n\n- gestione acquisti\n\n\n\n4) addetti alle risorse umane:\n\n\n\n- conoscenza normativa del lavoro e del CCNL\n\n- principi base di amministrazione e gestione del personale\n\n- sicurezza sul lavoro\n\n\n\n5) addetti alle attività informatiche:\n\n\n\n- conoscenza di base dei sistemi informativi\n\n- conoscenza linguaggi e tecniche di programmazione\n\n- gestione operativa\n\n- manutenzione e supporto\n\n- sicurezza dei sistemi informatici\n\n\n\n6) conducenti di mezzi di trasporto:\n\n\n\n-conoscenza di base della normativa relativa al trasporto di persone;\n\n- conoscenza di nozioni sulla circolazione dei mezzi;\n\n-conoscenza sulla sicurezza dei mezzi e sulla sicurezza stradale;\n\n- conoscenza delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti di\npersone su strada;\n\n-attività inerenti alla corretta gestione del veicolo;\n\n- conoscenza delle tipologie tecniche di trasporto;\n\n- conoscenza delle norme di comportamento previste dal Codice della\nstrada\n\n\n\n7) addetti alla manutenzione dei veicoli:\n\n\n\n-conoscenza tecnica dei veicoli;\n\n-conoscenza principi base in tema di attrezzature di officina\u002F carrozzeria e\nloro manutenzione;\n\n- conoscenza principi base di meccanica\u002Fcarrozzeria;\n\n- interventi di riparazione;\n\n\n\n8) addetti alle pratiche automobilistiche:\n\n\n\n- classificazione, immatricolazione, collaudo e revisione\n\ndei veicoli\n\n- normativa sulle patenti di guida\n\n\n\n9) addetto pianificazione e controllo:\n\n\n\n- principi base di amministrazione e contabilità\n\n- elaborazione budget\n\n- conoscenza sistemi informatici di base\n\n\n\n10) addetto acquisti e logistica:\n\n\n\n- relazione col cliente\u002Ffornitore\n\n- movimentazione degli autoveicoli\n\n- conoscenza degli accordi d'acquisto\n\n- conoscenza dei sistemi informatici di base\n\n\n\n11) addetto Assicurazioni:\n\n\n\n- visione delle dichiarazioni in materia di sinistri\n\n- aggiornamento a sistema dello stato dei sinistri\n\n- spedizione dei contratti assicurativi\n\n- relazione col cliente\n\n- conoscenza dei pacchetti informatici di base e specifici aziendali",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"SUNDAY_trigger","Art. 15 - Indennità varie e domenicale. ","Art. 15 - Indennità varie e domenicale.\n\n\n\nIndennità domenicale.\n\n\n\nViene istituita una indennità domenicale da riconoscere ai lavoratori (con\nesclusione dei conducenti taxi) pari ad € 10,00 giornaliere.",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"cbamemtrad","-UnICA Taxi FILT\u002FCGIL, rappresentata da ","-UnICA Taxi FILT\u002FCGIL, rappresentata da Nicola di Giacobbe, Roberto\nCassigoli, Massimiliano Pagano, Giancarlo Dell'armi, Emanuele Pagliarin e Marco\nMorana;\n\n-FIT\u002FCISL, rappresentata da Pasquale Paniccia, Marino Masucci, Quirino\nArchilletti, Pierino Onorati e Paolo Gigli;\n\n-UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Verzari, Sergio Tarabù, Massimo\nLongo, Atzeni Alessandro e Silla Mattiazzi",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"MEDICAL_trigger","Art. 55 - Piano Sanitario Integrativo. L","Art. 55 - Piano Sanitario Integrativo.\n\n\n\nLe Parti concordano sulla opportunità di istituire un piano sanitario\nintegrativo per i lavoratori soci e\u002Fo dipendenti delle cooperative esercenti\nattività nel settore Taxi, a tutela della salute dei lavoratori.\n\nIn ogni caso le Parti convengono che la proposta per la realizzazione del\npiano sanitario integrativo deve tenere conto di quanto di seguito indicato:\n\n\n\n- con decorrenza 1.1.17 viene previsto un contributo mensile per\nl'attivazione del piano sanitario integrativo per complessivi € 12,00, per 12\nmensilità, di cui € 8,00 a carico della azienda ed € 4,00 a carico dei\nlavoratori, viene riconosciuta l'autonoma facoltà aziendale di individuare\nente, fondo o polizza sanitaria integrativa per la destinazione dei contributi\nprevisti.\n\nNelle more di tale attivazione il costo contrattuale di € 8,00 mensili per\n12 mensilità dovrà essere accantonato.\n\nResta inteso che a far data dall’1.1.18, laddove per qualsiasi motivo non\nfosse stato attivato il piano sanitario di cui al presente articolo, l'importo\ndi € 8,00 mensili a carico della azienda dovrà essere riconosciuto\nattraverso apposita istituzione di un quarto elemento (EDR) da evidenziare in\ncedolino paga;\n\n\n\n- l'individuazione della mutua o cassa più adatta alle singole esigenze è\ndelegata all'azienda;\n\n\n\n- tale costo contrattuale di € 8,00 mensili, per 12 mensilità annue,\ndovrà essere accantonato dall'Organismo economico;\n\n\n\n- sono fatti salvi gli accordi integrativi e i trattamenti aziendali di\nmiglior favore che prevedano l'erogazione di prestazioni di assistenza\nsanitaria le quali continueranno ad essere assolte con le modalità ivi\ncontenute;\n\n\n\n- il meccanismo di attivazione dell'istituto che consenta di pagare sulla\nsomma di cui al precedente punto soltanto il contributo previdenziale di\nsolidarietà (oggi stabilito al 10%);\n\n\n\n- il meccanismo di attivazione della polizza sanitaria integrativa dovrà\nessere conforme alle disposizioni fiscali e contributive vigenti in materia;\n\n\n\n- oltre a quanto previsto ai precedenti punti, nessun altro costo diretto o\nindiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a\ncarico del datore di lavoro.",{"bindId":133,"name":78,"text":134},"WORKHOURS_trigger","Art. 11 - Orario di lavoro.\n\n\n\nL'orario normale di lavoro viene stabilito, di norma, in 40 ore settimanali\nad esclusione del conducente taxi per il quale l'orario previsto sarà di 45\nore essendo la loro attività considerata discontinua.\n\nLa durata massima settimanale dell'orario di lavoro, fermo restando la\ndurata media di 48 ore, calcolata su base annua ai sensi del D.lgs. n. 66\u002F03,\nnon può superare le 56 ore settimanali, ad eccezione dei conducenti taxi per i\nquali, per rendere compatibile l'orario con le disposizioni comunali, si può\nprevedere l'estensione fino al massimo consentito dalla legge. Inoltre le parti\nstipulanti demandano a livello locale la distinzione dell'effettivo orario di\nlavoro scorporato dai periodi di sosta e di attesa.\n\nPer i soli operatori taxi l'orario di 45 ore settimanali può prevedere di\nnorma 9 ore di “riposo attivo” (sosta o attesa al carico), tali periodi ai\nfini retributivi saranno considerati per 1\u002F3.\n\nViene inoltre istituita, per il solo personale conducente taxi, la “pausa\nnon retribuita” di 30 minuti per turno giornaliero di almeno ore 7,5 (vedi\nallegato A).",{"bindId":136,"name":137,"text":138},"hiv","Art. 34 - Tutela delle persone tossicodi","Art. 34 - Tutela delle persone tossicodipendenti,\n\ndegli etilisti e malati di AIDS.\n\n\n\nI lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato\ndalle competenti strutture pubbliche, lo stato di tossicodipendenza e che\nintendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nServizi sanitari delle USL o di altre Strutture terapeutico-riabilitative e\nsocio-assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per\nil tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e retributive è\ndovuta alla esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un\nperiodo non superiore a 18 mesi.\n\nL'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è\nconsiderata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa\nnon retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di\nanzianità.\n\nIn alternativa alla aspettativa di cui sopra possono essere concessi\npermessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata\ndalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo\ndel lavoro, in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il\nmantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso\nsaranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del\nlavoratore presso Uffici più vicini alla struttura terapeutica di cui sopra,\nnonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso.\n\nI lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere\nposti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma\nterapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il\nServizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.\n\nPer la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1) è consentito il\nricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 2),\nlett. b), legge 18.4.62 n. 230.\n\nSono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di\nparticolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,\nnonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza,\nl’incolumità e la salute di terzi.\n\nIn caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del\nrapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore\ndall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza,\nl’incolumità e la salute dei terzi.\n\nIn applicazione della legge n. 135\u002F90 le aziende si impegnano a non\neffettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati alla individuazione\ndella patologia di immunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto\ndi lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente\nlavorativo, accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni che\nagevolino le terapie.\n\nLe Parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto\nprevisto dal DPR 9.10.90 n. 309 e s.m.\n\nConseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le\ndisposizioni emanate dai Ministeri, dalle Strutture e dagli Organismi pubblici\ncompetenti.\n\nSaranno garantite, con riferimento alla legge n. 162\u002F90, le agevolazioni\npreviste per gli affetti da etilismo, che optano per il progetto di recupero\npresso le Strutture abilitate.\n\nPer i lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, trovano applicazione le\ndisposizioni del presente articolo.",{"bindId":140,"name":141,"text":142},"tempagency","Art. 5 - Somministrazione di lavoro a te","Art. 5 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.\n\n\n\nLe imprese possono ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo\ndeterminato, anche parziale, nelle ipotesi previste dal comma 4), art. 20,\nD.lgs. n. 276\u002F03 e sue s.m.; rientrano nelle suddette fattispecie anche le\nseguenti casistiche:\n\n\n\na)esigenze o incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e\ncommerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato\nderivanti dalla acquisizione di commesse o indotte dalla attività di altri\nsettori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;\n\nb) esecuzione di una opera, di un servizio o di un appalto ovvero\nadempimenti di attività non predeterminati nel tempo e che non possono essere\nattuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;\n\nc)inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico\naziendale, per le quali sussista la necessità e fino a quando perduri\nquest'ultima;\n\nd)temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti\nproduttivi aziendali, ma temporaneamente scoperti per il periodo necessario al\nreperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;\n\ne)necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria,\nnonché al ripristino della funzionalità e\u002Fo sicurezza degli impianti e\u002Fo dei\nmezzi.\n\n\n\nAl prestatore con contratto di somministrazione è corrisposto un\ntrattamento economico complessivo non inferiore a quello di cui hanno diritto i\ndipendenti della impresa utilizzatrice, assunti con la stessa qualifica ovvero,\nin mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale.\n\nNel 2° livello di contrattazione sono stabilite modalità e criteri per la\ndeterminazione e la corresponsione ai lavoratori con contratto di\nsomministrazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti\nnella realizzazione di programmi concordati e all'andamento economico della\nazienda (premio di risultato). Qualora i lavoratori con contratto di\nsomministrazione siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o\nregolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e\u002Fo specifiche\nabilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il\npossesso da parte degli interessati.\n\nLe aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori con\ncontratto di somministrazione tutte le misure, le informazioni e gli interventi\ndi formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al D.lgs. 19.9.94 n.\n626 e sue s.m. e all'AI 22.6.95.\n\nI casi concreti di ricorso al contratto di somministrazione saranno\nsegnalati alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, ai sensi dell'art. 7 del\nvigente CCNL.\n\nAnalogamente l'azienda utilizzatrice comunica alle RSA, ovvero alle RSU se\ncostituite, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni\nsindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro\nsomministrato.\n\nOve ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta\ncomunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del\ncontratto.\n\nInoltre, una volta all'anno, (se richiesto), l'azienda utilizzatrice\nfornisce alle RSA\u002FRSU informazioni in ordine al numero e ai motivi dei\ncontratti di fornitura di lavoro somministrato conclusi, alla durata e alle\ncaratteristiche degli stessi.\n\nIl periodo massimo di assegnazione del prestatore di lavoro somministrato\npresso l'azienda utilizzatrice è pari a 12 mesi e può essere prorogato\nsolo:\n\n\n\n-nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussiste il\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del\nlavoratore sostituito;\n\n-in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori\nperiodi di assegnazione ma comunque per un periodo complessivo non superiore a\n24 mesi.\n\n\n\nPrima di essere assegnato al servizio il lavoratore a contratto di\nsomministrazione dovrà essere opportunamente addestrato e informato di ogni\nutile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (struttura\ndell'azienda etc.).\n\nIl prestatore di lavoro con contratto di somministrazione, per tutta la\ndurata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa\nutilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a\npartecipare alle assemblee del personale dipendente della impresa medesima.\n\nI lavoratori con contratto di lavoro somministrato, impiegati anche a tempo\nparziale, per le fattispecie contrattuali di cui al comma 1) della presente\nlett. d) non potranno superare la media semestrale del 10% dei contratti a\ntempo indeterminato in atto nell'impresa.\n\nL'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui\nsopra è arrotondata all'unità intera superiore.\n\nNei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero\ninferiore a 4, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 4\ncontratti.\n\nIl contratto di lavoro somministrato è vietato per sostituire lavoratori in\nsciopero, né può essere attivato da parte delle imprese che non abbiano\neffettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 9.4.08 n.\n81 e s.m. o salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità\nproduttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a\nlicenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori\nadibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione\novvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei\nrapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di\nintegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni\ncui si riferisce il contratto di somministrazione.\n\nLe imprese potranno ricorrere al contratto di lavoro temporaneo\nsomministrato anche per lo svolgimento delle mansioni di “autista\nsostituto” alla guida.",{"bindId":144,"name":145,"text":146},"contracttrial","Art. 2 - Periodo di prova. Il periodo di","Art. 2 - Periodo di prova.\n\n\n\nIl periodo di prova è il seguente:\n\n\n\n- liv. A\u002F1 15 giorni\n\n- liv. B\u002F1 1 mese\n\n- liv. C\u002F1 - C\u002F2 - C\u002F3 2 mesi\n\n- liv. D\u002F1 ed E\u002F1 3 mesi\n\n- liv. F\u002F1 4 mesi\n\n\n\nDurante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore ai\nminimi salariali in vigore per il livello nel quale il lavoratore ha prestato\nservizio.\n\nTale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall'art. 1. Non sono ammesse altre proroghe, né rinnovi del periodo di\nprova.\n\nDurante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\n\nDurante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\naver luogo da ciascuna delle due Parti in qualsiasi momento senza preavviso per\nla risoluzione stessa.\n\nQualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e\ntale periodo andrà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità\ndi servizio.",{"bindId":148,"name":149,"text":150},"sicknesspay","Art. 31 - Trattamento di malattia e info","Art. 31 - Trattamento di malattia e infortunio.\n\n\n\nL'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato\nimpedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si\nverifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e\ncomunicati dalla Direzione aziendale.\n\nL'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere\ncomunicata alla impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il\nlavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da\nsuccessivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare nel termine di\ncui al successivo comma.\n\nIl lavoratore in ogni caso è tenuto a consegnare o far pervenire il\nprotocollo di malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.\n\nIl diritto alla conservazione del posto in caso di malattia viene a cessare\nqualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga in complesso 12\nmesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di\ncui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia che\nprecedono l'ultimo giorno di malattia considerato.\n\nNei casi di infortunio la conservazione del posto è garantita fino a\nguarigione clinica e i relativi periodi non si computano ai fini della\nconservazione del posto per malattia.\n\nSuperati i limiti di conservazione del posto, l'azienda, su richiesta del\nlavoratore, concederà un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante\nil quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza\ndecorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Detto periodo\ndi aspettativa potrà essere richiesto una sola volta nell'arco della attività\nlavorativa con la stessa impresa.\n\nDecorsi i limiti di cui sopra, l'impresa, ove proceda al licenziamento del\nlavoratore, corrisponderà il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso e\nquant'altro eventualmente maturato.\n\nQualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti\ntermini, lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla\nsola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga, e l'impresa non proceda\nal licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza\ndell'anzianità.\n\nPer i casi di TBC, fatte salve le condizioni più favorevoli previste dal\npresente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.\n\nIn presenza di gravi patologie del lavoratore, come individuate nell'elenco\ndi cui all'art. 2, comma 1), lett. d) del Regolamento di cui al DM n. 278\u002F00,\nil calcolo del periodo di comporto è sospeso, così come nei casi di donazione\ndi organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo\ndi Cooley, distrofie muscolari e altre malattie patologiche degenerative,\nperiodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente\ncertificati e permessi ai sensi della legge n. 104\u002F92.\n\nFermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300\u002F70, per quanto\nconcerne il controllo delle assenze per malattia, le Parti concordano quanto\nsegue:\n\n\n\n- il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal 1° giorno di assenza\ndal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro ai sensi del\ncomma 1) del presente articolo in ciascun giorno, anche se domenicale o\nfestivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19;\n\n\n\n- nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziativa dell'ente preposto al controllo di malattia in orari\ndiversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi\nlocali previa comunicazione ai lavoratori;\n\n\n\n- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall'azienda.\n\n\n\nIn mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra\nindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si\nconsidera ingiustificata.\n\nOgni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio deve\nessere tempestivamente comunicato alla impresa e contestualmente confermato per\niscritto.\n\nAl termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi\nimmediatamente nel suo abituale posto di lavoro.\n\nIl lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle\nfasce orarie predeterminate, decade dal diritto alla integrazione da parte\ndell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà\nl'indennità di malattia e il lavoratore decade dal diritto alla retribuzione\nper tutto il periodo di malattia.\n\nCostituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di altra\nattività lavorativa durante l'assenza.\n\nNel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione\nsanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà\nconsiderata ingiustificata.\n\nResta inteso che la predetta norma sarà adeguata in relazione a\nprovvedimenti di legge che successivamente al presente Accordo statuiranno\nsull'argomento.\n\n\n\n\n\nTrattamento economico di malattia.\n\n\n\nA tutti i lavoratori viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi della\nretribuzione globale netta e il 50% per gli ulteriori 6 mesi della retribuzione\nglobale netta, dedotti gli importi eventualmente corrisposti dall'INPS, fermo\nrestando i criteri relativi al calcolo dell’assenza di cui al comma 4).\n\nUguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e fino\nalla scadenza del periodo stesso.\n\nPer l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si provvede a termini\ndelle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti\nalla data del presente contratto.\n\n\n\n\n\nConducente di automezzo.\n\n\n\nPer le assenze per cause di malattia competerà:\n\n\n\n-a partire dal 1° giorno lavorativo di assenza, fino al 180° giorno, una\nintegrazione del trattamento INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione\nglobale netta.\n\n\n\nIl trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dalla azienda con\ndeduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto a riscuotere da parte\ndell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia\nda parte dell'Istituto stesso.\n\nRelativamente al trattamento economico per infortunio, le Parti confermano\nche l'azienda integra, a partire dal 1° giorno e fino alla guarigione clinica,\nl'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di legge\nfino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.",{"bindId":152,"name":153,"text":154},"JOBTYPE_descriptions","Art. 9 - Classificazione. In relazione a","Art. 9 - Classificazione.\n\n\n\nIn relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati nei seguenti\nlivelli secondo i profili professionali indicati nel presente articolo.\n\n\n\nLivello A1) - parametro 100.\n\nVengono inquadrati in questo livello lavoratori che svolgono mansioni\nsemplici di pulizia, guardiania e custodia degli impianti e l'operaio manovale\ncomune di officina.\n\n\n\nLivello B1) - parametro 114.\n\nVengono inquadrati in questo livello i lavoratori che eseguono mansioni\nqualificate per le quali sono richieste normali conoscenze: impiegato d'ordine,\ncentralinista e addetto alla sala radio con anzianità inferiore ai 36 mesi,\npersonale qualificato di officina.\n\n\n\nLivello C1) - parametro 120.\n\nVengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono mansioni\ncomportanti particolari conoscenze tecniche: centralinista e\u002Fo addetto alla\nsala centrale radio con più di 36 mesi di anzianità aziendale, impiegato\nd'ordine con esperienza e autonomia, personale specializzato di officina.\n\n\n\nLivello C2) - parametro 125.\n\nVengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono mansioni\ncomportanti una specifica capacità professionale quali: conducente taxi se\nsostituti alla guida e\u002Fo collaboratori familiari, secondi autisti, compresi\nquelli operanti in turni integrativi aggiuntivi o innovativi.\n\n\n\nLivello C3) - parametro 130.\n\nVengono inquadrati in questo livello i lavoratori con specifica capacità\nprofessionale quali conducenti taxi titolari di licenza.\n\n\n\nLivello D1) - parametro 136.\n\nVengono inquadrati in questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di\nconcetto e\u002Fo responsabili del coordinamento di altri lavoratori: cassiere\noperatore sistemi informatici, capo turno o coordinatore di sala centrale radio\ncon più di 5 addetti per turno, impiegato amministrativo addetto alle paghe e\nstipendi.\n\n\n\nLivello E1) - parametro 144.\n\nVengono inquadrati in questo livello i lavoratori in possesso di\nsignificativa preparazione professionale e autonomia decisionale con\nresponsabilità di area, reparto o ufficio: analista programmatore, capo\nofficina, capo servizio amministrativo, responsabile dichiarazione redditi.\n\n\n\nLivello F1) - parametro 152.\n\nVengono inquadrati in questo livello i lavoratori con funzioni direttive\ncomportanti decisioni che impegnano l'azienda verso terzi, le amministrazioni e\ngli enti pubblici e coordinino 1 o più unità operative: direttore del\npersonale, responsabile contabilità generale e stesura bilanci di gestione.",{"bindId":156,"name":157,"text":158},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 20 - Permessi e aspettative per car","Art. 20 - Permessi e aspettative per cariche sindacali.\n\n\n\nI permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali\nvengono stabiliti in misura annua di 2 ore per ciascun dipendente. Detti\npermessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23, legge 20.5.70 n.\n300.\n\nI lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali,\ndelle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali,\nregionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto,\ndietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra,\nhanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi\nretribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi e delle\ndelegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.\n\nI nominativi dei componenti degli Organi direttivi di cui sopra dovranno\nessere tempestivamente comunicati all'azienda.\n\nTali permessi saranno concessi per un massimo di 24 giorni all'anno per\nciascun componente dei predetti Organi.\n\nOve alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne\npossano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano e\nnel complesso non potranno superare il massimo di 48 giorni all’anno.",{"bindId":160,"name":161,"text":162},"longtermillness","In presenza di gravi patologie del lavor","In presenza di gravi patologie del lavoratore, come individuate nell'elenco\ndi cui all'art. 2, comma 1), lett. d) del Regolamento di cui al DM n. 278\u002F00,\nil calcolo del periodo di comporto è sospeso, così come nei casi di donazione\ndi organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, morbo\ndi Cooley, distrofie muscolari e altre malattie patologiche degenerative,\nperiodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente\ncertificati e permessi ai sensi della legge n. 104\u002F92.",{"bindId":164,"name":165,"text":166},"schedulesrestpw","È considerato lavoro festivo quello eseg","È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui\nall'art. 25, nonché quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori\nper i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno;\nnel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di\nriposo compensativo.\n\nÈ considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il\ngiorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade\ninteramente nella domenica o che ha inizio nella domenica.",{"bindId":168,"name":106,"text":107},"jobsecuritymothers",{"bindId":170,"name":70,"text":171},"NOCTPREM_trigger","Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni sulla retribuzione individuale:\n\n\n\n1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%\n\n2) lavoro straordinario notturno: 50%\n\n3) lavoro straordinario festivo: 65%\n\n4) lavoro straordinario notturno festivo: 75%\n\n5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%\n\n6) lavoro notturno in turni avvicendati e non: 25%",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"hoursovertimemax","La durata massima settimanale dell'orari","La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, fermo restando la\ndurata media di 48 ore, calcolata su base annua ai sensi del D.lgs. n. 66\u002F03,\nnon può superare le 56 ore settimanali, ad eccezione dei conducenti taxi per i\nquali, per rendere compatibile l'orario con le disposizioni comunali, si può\nprevedere l'estensione fino al massimo consentito dalla legge. Inoltre le parti\nstipulanti demandano a livello locale la distinzione dell'effettivo orario di\nlavoro scorporato dai periodi di sosta e di attesa.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"violenceleave","Art. 36 - Violenza di genere. Sulla base","Art. 36 - Violenza di genere.\n\n\n\nSulla base e ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, D.lgs. n. 80\u002F15, la\nlavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi\nal percorso di protezione, per un periodo massimo di 3 mesi. La lavoratrice,\nsalvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di\nlavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l'indicazione\ndell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione\nnecessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.\n\nIl periodo di congedo è retribuito con una indennità pari all'ultima\nretribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini\ndella anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della\nmaturazione delle ferie, della 13a mensilità e del TFR e non è assoggettato\nai limiti indicati all'art. 31. La lavoratrice può usufruire del congedo su\nbase oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni. Per quanto riguarda la\nfruizione oraria si rimanda a quanto previsto a tale proposito dall'art. 18\n(Fruizione oraria congedi parentali).\n\nLa lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di\nlavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il\nrapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a\nrichiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.\n\nLa Società si impegna a garantire l'esercizio del diritto di cui al\npresente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di\nlavoro, la Società si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di\ntrasferimento in altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime del\nsopruso.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"cbasignsingle","-FEDERLAVORO e Servizi\u002FCONFCOOPERATIVE, ","-FEDERLAVORO e Servizi\u002FCONFCOOPERATIVE, rappresentata da Massimo Stronati,\nAntonio Ambrosio, Giovanni Valli, Luigi De Cesaris e Antonio Amato, assistiti\ndal responsabile Relazioni sindacali Sabina Valentini;\n\n-LEGACOOP Servizi, rappresentata da Fabrizio Bolzoni, Alessandro Massarelli,\nAndrea Laguardia e Luciano Patuelli, assistiti dal responsabile Relazioni\nsindacali Carlo Marignani;\n\n-AGCI Servizi, rappresentata da Giovanni Gianesini e Nicola Ascalone,\nassistiti dal responsabile Relazioni sindacali Giuseppe Gizzi",{"bindId":185,"name":186,"text":187},"PAYSCALES_trigger","Tabella A) liv. par. 1.2.15 rinnovo CCNL","Tabella A)\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      liv.\n\n        \n        \n      \n      par.\n      \n      1.2.15\n      \n      rinnovo\n\n        CCNL\n\n        \n        \n      \n      1.12.16\n      \n      rinnovo\n\n        CCNL\n      \n      1.1.18\n      \n      3°elemento\n\n        1.1.17\n      \n    \n    \n      A1)\n      \n      100\n      \n      1.162,30\n      \n      30,77\n      \n      1.193,07\n      \n      19,23\n      \n      1.212,30\n      \n      20,00\n      \n    \n    \n      B1)\n      \n      114\n      \n      1.325,00\n      \n      35,08\n      \n      1.360,08\n      \n      21,92\n      \n      1.382,00\n      \n      20,00\n      \n    \n    \n      C1)\n      \n      120\n      \n      1.394,75\n      \n      36,92\n      \n      1.431,67\n      \n      23,08\n      \n      1.454,75\n      \n      20,00\n      \n    \n    \n      C2)\n      \n      125\n      \n      1.475,95\n      \n      38,46\n      \n      1.514,41\n      \n      24,04\n      \n      1.538,45\n      \n      20,00\n      \n    \n    \n      C3)\n      \n      130\n      \n      1.535,00\n      \n      40,00\n      \n      1.575,00\n      \n      25,00\n      \n      1.600,00\n      \n      20,00\n      \n    \n    \n      D1)\n      \n      136\n      \n      1.580,75\n      \n      41,85\n      \n      1.622,60\n      \n      26,15\n      \n      1.648,75\n      \n      20,00\n      \n    \n    \n      E1)\n      \n      144\n      \n      1.673,70\n      \n      44,31\n      \n      1.718,01\n      \n      27,69\n      \n      1.745,70\n      \n      20,00\n      \n    \n    \n      F1)\n      \n      152\n      \n      1.766,70\n      \n      46,77\n      \n      1.813,47\n      \n      29,23\n      \n      1.842,70\n      \n      20,00",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"bankholidays2","Art. 13 - Ricorrenze festive. Sono consi","Art. 13 - Ricorrenze festive.\n\n\n\nSono considerati giorni festivi:\n\n\n\na) le domeniche;\n\n\n\nb) le seguenti festività:\n\n\n\n1) Capodanno (1° gennaio)\n\n2) Epifania (6 gennaio)\n\n3) lunedì dopo Pasqua\n\n4) anniversario Liberazione (25 aprile)\n\n5) festa del Lavoro (1° maggio)\n\n6) festa della Repubblica (2 giugno)\n\n7) Assunzione (15 agosto)\n\n8) Ognissanti (1° novembre)\n\n9) Immacolata Concezione (8 dicembre)\n\n10) S. Natale (25 dicembre)\n\n11) S. Stefano (26 dicembre)\n\n12) festività del S. Patrono",{"bindId":193,"name":194,"text":195},"SENIOR_trigger","Art. 43 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 43 - Aumenti periodici di anzianità.\n\n\n\nA decorrere dall’1.4.08 il lavoratore, con esclusione dei conducenti taxi,\nha diritto, per ogni biennio di servizio effettivamente prestato, a un aumento\ndi anzianità nei seguenti valori a seconda del livello di appartenenza:\n\n\n\n- liv. A1): € 25,00\n\n- liv. B1): € 28,00\n\n- liv. C1): € 30,00\n\n- liv. C2): € 31,00\n\n- liv. C3): € 32,00\n\n- liv. D1): € 33,00\n\n- liv. E1): € 34,00\n\n- liv. F1): € 36,00\n\n\n\nGli aumenti periodici decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quelli in cui si compie il biennio di servizio.\n\nQualora però i giorni nel mese in cui si compie il biennio di servizio -\noltre il termine di compimento del biennio stesso - siano superiori a 15, il\nmese si considera convenzionalmente interamente lavorato e lo scatto, di\nconseguenza, viene anticipato al 1° giorno del mese stesso.\n\nIl lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 7 aumenti periodici di\nanzianità.\n\nGli aumenti corrisposti per il titolo di cui sopra non possono essere\nassorbiti da eventuali aumenti di merito, così come questi non possono essere\nassorbiti da aumenti per anzianità maturati e da maturare.",{"bindId":197,"name":198,"text":199},"mealvouchers","Esemplificazione delle materie delegate ","Esemplificazione delle materie delegate alla contrattazione\n\ndi 2° livello in via esemplificativa e non esaustive:\n\n\n\n- modalità di erogazione e quantificazione ticket-restaurant",{"bindId":201,"name":202,"text":203},"trainingprogrammes","-esigenze di formazione e istruzione int","-esigenze di formazione e istruzione interna dei lavoratori neo-assunti,\nnonché dei giovani in tirocinio formativo;",{"bindId":205,"name":206,"text":207},"paidmaternityleave","Art. 18 - Congedo di maternità e congedo","Art. 18 - Congedo di maternità e congedo parentale.\n\n\n\nFermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 151\u002F01 e s.m.i. in materia di\ncongedo parentale, al fine di garantire una maggiore flessibilità dello stesso\ne per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,\ntenendo anche conto della funzionalità organizzativa aziendale, le Parti\nstabiliscono, ai sensi dall'art. 1, comma 339), lett. a), legge 24.12.12. n.\n228, le modalità di fruizione oraria del congedo parentale, i criteri di\ncalcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla\nsingola giornata lavorativa come di seguito indicato:\n\n\n\na)ai soli fini del computo del congedo parentale la durata dell'orario\ngiornaliero di lavoro è quella risultante dalla distribuzione giornaliera\ndell'orario contrattuale settimanale nazionale o aziendale ove esistente;\n\nb)gli importi orari del trattamento economico si determinano dividendo la\nretribuzione giornaliera per la durata dell'orario giornaliero come determinato\ndalla lett. a);\n\nc)la fruizione dei permessi di cui al presente articolo è riconosciuta:\n\n\n\n1)per il personale amministrativo per multipli di 1 ora, e comunque non\ninferiore a 2 ore;\n\n2)per il restante personale (personale operativo e\u002Fo turnista) in misura\npari alla metà dell'orario giornaliero di cui alla lett. a).\n\n\n\nLe suddette modalità di fruizione dei congedi parentali spettano anche in\ncaso di adozioni e affidamenti.\n\nSalvo casi di oggettiva impossibilità il lavoratore che richiede il congedo\nparentale deve preavvisare il datore di lavoro con un termine:\n\n\n\n-non inferiore a 1 giorno nei casi di fruizione giornaliera, indicando\nl'inizio e la fine del periodo richiesto;\n\n-non inferiore a 1 giorno nei casi di cui alla lett. c), punto 1);\n\n-non inferiore a 2 giorni per il restante personale di cui alla lett. c),\npunto 2).\n\n\n\nDurante il periodo di congedo il lavoratore e il datore di lavoro\nconcordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa della attività\nlavorativa, in tali casi il lavoratore può richiedere di essere assistito da\nun rappresentante della O.S. alla quale aderisce o conferisce mandato e il\nmancato raggiungimento di un accordo non potrà determinare discriminazione.",{"bindId":209,"name":210,"text":211},"contractseverancepay","Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (","Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (TFR) - legge n. 297\u002F82.\n\n\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il TFR ai\nsensi della legge n. 297\u002F82.\n\nSono elementi utili ai fini della determinazione del TFR gli istituti\ntassativamente sotto indicati:\n\n\n\n1) paga tabellare conglobata\n\n2) aumenti periodici di anzianità\n\n3) eventuali aumenti di merito e\u002Fo superminimi\n\n4) tredicesima mensilità\n\n5) quattordicesima mensilità\n\n6) indennità non occasionali\n\n\n\nRestano ferme le esclusioni previste dal presente contratto, nonché quanto\ncorrisposto a titolo di rimborso spese.",{"bindId":213,"name":214,"text":215},"PAIDLEAV_trigger","Art. 14 - Ferie. Il lavoratore ha diritt","Art. 14 - Ferie.\n\n\n\nIl lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo di ferie retribuite:\n\n\n\n-pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale\ndistribuita su 5 giornate (settimana corta);\n\n-pari a 26 giorni nella ipotesi di prestazione settimanale distribuita su 6\ngiornate.\n\n\n\nIn caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore,\nqualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso\nper le ferie stesse.\n\nQualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti 12simi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero,\nmentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni.\n\nAl lavoratore, che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di\nalmeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà 1\u002F12 delle ferie per\nogni mese di servizio prestato.\n\nIn caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia maturato il diritto\nalle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti\n12simi quanti sono i mesi di anzianità.\n\nIn caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il\nperiodo di ferie sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette\nfestività.\n\nIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\n\nL'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune\naccordo tra le Parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o\nindividualmente.\n\nL'impresa assicurerà, comunque, al lavoratore per ogni anno solare (1°\ngennaio - 31 dicembre) il godimento di 2 settimane di ferie nel periodo 1°\ngiugno - 30 settembre.\n\nPer gli operatori conducenti taxi l'utilizzo del periodo di ferie dovrà, in\nogni caso, tenere conto delle specifiche normative comunali.\n\nDato lo scopo sociale e di recupero psicofisico delle ferie non è ammessa\nrinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il\nlavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua\nvolontà delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno.",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"deathrelatives","Al lavoratore che ne faccia domanda le a","Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende, nel caso di decessi\n(genitori, fratelli, coniuge, figli), accorderanno un permesso retribuito di\ngiorni 3, sempreché tale circostanza non si verifichi in periodi di ferie e\nmalattia del lavoratore, 4 giorni retribuiti, se il decesso si è verificato\nfuori provincia.",{"bindId":221,"name":222,"text":223},"paidpaternityleave","In occasione della nascita di un figlio ","In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore 1\ngiornata di permesso retribuito, che dovrà essere goduta entro 15 giorni\ndall’evento.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl lavoratori cooperative esercenti attività settore taxi,radio taxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea 2015-2019 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-01-03\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-02-28\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporti, logistica, comunicazioni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Trasporto con taxi  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-casignemployees\">\n                Altri firmatari dalla parte dei lavoratori: &rarr;&nbsp;UnICA Taxi FILT\u002FCGIL, FIT\u002FCISL, UILTRASPORTI\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;15 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;16.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.14 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Primo dell’Anno (1° gennaio), Anniversario della Liberazione (25 aprile), Santo Stefano (26 dicembre), Epifania (6 gennaio), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;24.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1212.3\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;20.0\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2017-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;125 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceamount1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;10.0 per una domenica\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;25.0 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;No\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    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