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S.p.A. - Società Gestione Impianti Nucleari SpA, in\nrappresentanza anche della Società controllata Nucleco S.p.A., rappresentate\ndal Direttore Personale, Organizzazione, Servizi e RaMS Gian Luca Artizzu, con\nla partecipazione di una delegazione composta dal Responsabile Relazioni\nIndustriali e Amministrazione Risorse Umane Francesca Pernazza e Danila\nViolante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale SpA, rappresentata\ndalla’Direttrice People Organization and Change Emilia Rio e dal Responsabile\nIndustrial Relations and Labor Law Stefano Meneghello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Energia Libera - rappresentata dal Segretario generale Alessandro Bianco e\ncon la partecipazione di una delegazione composta da Massimiliano Coppa,\nRoberta Giulivi, Mirko Nicolini e Giovanni Volo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 1 di 285\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flaei - Cisl - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane,\nrappresentata dal Segretario Generale Amedeo Testa, dai Segretari Nazionali\nMario Marras, Graziano Proli, Massimo Saotta, Michele Spitale, dai responsabili\ndegli Uffici di Segreteria Cristiano Mazzucotelli, Antonio Losetti e Maurizio\nOttaviani, dai Segretari Generali Regionali Briani Emanuela, Consolini\nGiovanni, Cuboni Gianrico, Dafne Dalverio, Di Noia Ciro, Guarino Umberto, Lanci\nLuciano, Lanni Maria Gabriella, Lattanzi Natale, Licersi Davide Gabriele,\nLucietto Luca, Mallone Antonino, Montagnino Gaetano, Radula Rocco,\nPasquadibisceglie Luca, Petri Roberto, Pollarolo Michele, Ron ci Andrea,\nRuggeri Rafia, Sabadin Paolo, e dai componenti della delegazione trattante\nAbati Mattia, Asaro Vincenzo, Bavasso Raffaele, Berti Massimiliano, Biasini\nMarco, Brighetti Stefano, Caforio Veronica, Calaresu Giorgio, Cane Paolo, dacci\nSimona, Cilli Pierluigi, Cuignon Nathan, Erminiati Oreste, Esposito Carmelo, E\nvoli Carmelo, F rielio Lelio, Gallon Marco, Grassia Nicola, Lenardis Alfeo,\nLissona Maurizio, Manzi Alberto, Manzo Jgor, Murru Alessandro, Ottaviano Paolo,\nPernetti Pietro, Preti Fabrizio, Raimondi Valeria, Rufinelii Lorenzo, Samoli\nMirko, Scatto Andrea, Sirni Flavio, Tubini Mauro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uiltec-Uil- Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica\nrappresentata dai Segretari Generali Daniela Piras e Paolo Pirani, dai\nSegretari Nazionali Daniele Bailo, Andrea Bottaro, dal Tesoriere Emma\nBorzellino, dai Funzionari Nazionali Antonio Cozzolino, Antonella Maggio, dalla\nDelegazione Trattante di comparto, con l'assistenza della UIL (Unione Italiana\ndel Lavoro) nella persona del Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è stipulato l’accordo sindacale per il rinnovo del Contratto\nCollettivo Nazionale di Lavoro 9 ottobre 2019 per i lavoratori addetti al\nsettore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettricità Futura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilitalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enel S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GSE S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna S.p.A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Energia Libera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filctem CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flaei CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uiltce UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Ch1>per i lavoratori addetti al settore elettrico\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>18 luglio 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE GENERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbali conclusivi delle trattative per la stipulazione del Contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capito 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principi e Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ambito di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inscindibilità e Interpretazione del Contratto - Successione dei\ncontratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distribuzione del Contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di Relazioni Industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni Industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e Istituti di carattere sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessione e trasformazione d'Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ristrutturazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salute e Sicurezza del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ambiente, Qualità e Sicurezza sul luogo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appalti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo dì prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto di lavoro a termine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Somministrazione di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telelavoro - Lavoro agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela della Maternità\u002FPaternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia, infortuni e cure termali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori sottoposti a procedimento penale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Doveri del lavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.3 di 285\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preavviso - Trattamento sostitutivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro - Giorno festivi e Riposi - Festività soppresse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento turnisti e semi turnisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reperibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche e aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Classificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mutamento temporaneo di mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto allo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamenti economici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura retributiva - Protocollo sul trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimborso Spese\u002FOre viaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Abiti da lavoro e Servizio mensa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premio di risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabilità sociale e Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previdenza Complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conciliazione tempi di vita e lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pari opportunità, Diversità e Inclusione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Azioni sociali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assicurazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTE SPECIALE - Appendice al CCNL elettrici 18 luglio 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina speciale attività di cui art. 1, lettere e), f) e DAV, CCNL\nelettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo 11 giugno 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 12 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appalti Servizi di efficienza energetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di Prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro, Giorni festivi e riposi - festività soppresse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reperibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Classificazione del Personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Struttura Retributiva -Protocollo sul trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 44 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento Perequativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 46\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>art. 47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistenza Sanitaria Integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Revisione accordo di armonizzazione 10 aprile 2002 (Utilitalia\u002FOOSS 9\nottobre 2019)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fondo di solidarietà bilaterale (Utilitalia\u002FOOSS 9 ottobre 2019)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Allegati all'art. 15 (Apprendistato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante Fac-simile di piano formativo\nindividuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attestazione dell’attività formativa svolta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetti formativi riferiti alle qualifiche indicate all'art. 15 CCNL dei\nlavoratori elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetti formativi riferiti alle qualifiche indicate all’art. 15,\nDisciplina speciale attività di cui art. 1, lettere e), f)e DAV, CCNL\nelettrici CCNL dei lavoratori elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Allegato all’art. 36 (Modello di attestazione e formazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti\ndisciplinari in ambito Enel (definiti con Accordo Sindacale Nazionale 28 luglio\n1982)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Accordo Sindacale Nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel\nsettore elettrico 18 febbraio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fac-simile proclamazione sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fac-simile proclamazione sciopero straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei\nservizi pubblici essenziali - delibera di valutazione di idoneità nei servizi\npubblici essenziali - delibera di valutazione di idoneità dell'Accordo\nSindacale Nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore\nelettrico 18 febbraio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REGOLAMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Regolamento Organismo Bilaterale Salute, Sicurezza e Ambiente (OBSSA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Regolamento Organismo Bilaterale per la Formazione (OBF)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Regolamento Commissione di conciliazione del Settore Elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Accordo sindacale di settore 2 dicembre 2003 sulle modalità di\nfunzionamento deH’Osservatorio nazionale di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Carta dei Valori della Persona nelle Imprese del settore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Avviso comune per la costituzione presso il Ministero dello Sviluppo\nEconomico di un Osservatorio per l'energia 18 luglio 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Protocollo 18 dicembre 2007 - Osservatorio Nazionale paritetico del\nSettore Elettrico e Osservatorio permanente dell'Energia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Protocollo per la competitività e lo sviluppo delle aziende elettrichel8\nfebbraio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Avviso comune in tema di dialogo sociale a sostegno della competitività,\nsviluppo ed occupazione del settore 25 gennaio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scambio di corrispondenza 29 novembre 2017 Polizze assicurative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scambio di corrispondenza 29 novembre 2017 Assistenza Sanitaria\nIntegrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•scambio di corrispondenza 11 giugno 2021 nuovo ambito CCNL elettrico -\naccordi di confluenza in sede aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>AMBITO DI APPLICAZIONE\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica alle imprese\nche svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione\ne vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore,\nefficienza energetica, servizi commerciali di assistenza ai clienti,\nesercizio\u002Fmanutenzione\u002Fsmantellamento centrali elettronucleari ed attività\nconnesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che\ngià oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore\nelettrico, ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per attività di produzione, si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di produzione\ndell’energia elettrica comunque prodotta e da qualsiasi fonte generata, ivi\ncompresi impianti di cogenerazione, termovalorizzazione e fonti rinnovabili\n(eolica, fotovoltaica, biomasse, ecc.). Sono altresì inclusi gli impianti di\nnatura sperimentale e quelli finalizzati all'abbattimento delle emissioni in\natmosfera ed alla loro captazione e segregazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per attività di trasformazione e trasporto, si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esercizio, gestione e manutenzione di reti elettriche - ivi compresa la\ngestione unificata della rete di trasmissione nazionale - e di altre\ninfrastrutture a tali reti connesse, comprensive delle linee di trasporto e\ndelle stazioni di trasformazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica, si\nintende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esercizio, costruzione, manutenzione e gestione delle reti di distribuzione\ne dei relativi dispositivi di interconnessione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>connessione alle reti di distribuzione e fornitura delle prestazioni e dei\nservizi necessari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vendita di energia elettrica, ivi compresa l’attività dell’acquirente\nunico, del gestore dei mercati energetici ed attività degli operatori\nelettrici della borsa elettrica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per attività e vendita di calore, si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia termica\nmediante centrali di cogenerazione, abbinate a impianti di\nteleriscaldamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per attività di efficienza energetica, si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>servizi di valutazione, progettazione e installazione di soluzioni per\nl’ottimizzazione dei consumi per edifici privati, pubblici e\u002Fo commerciali\ne\u002Fo stabilimenti industriali con relative installazioni, manutenzioni ed\nesercizio impiantistica e front office clienti; servizi nell’ambito della\nmobilità elettrica, quali ad esempio installazione, interfaccia e manutenzione\ndegli strumenti di ricarica elettrica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sviluppo e realizzazione, analisi dati diagnostici e piattaforma di gestione\nenergetica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti, si\nintende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>servizi contact center; teleselling; servizi di back office; gestione\noperativa pratiche clienti; recupero crediti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attività di efficienza energetica e Attività di servizi commerciali di\nassistenza ai clienti - Con riferimento esclusivamente alle attività inerenti\nalle lettere E) ed F), le Parti, nello spirito di una estensione\ndell’applicazione del CCNL elettrico e nell’ottica condivisa di ricercare i\nnecessari adattamenti per coniugare la disciplina contrattuale alle\npeculiarità di tale attività e per garantirne la competitività e\nsostenibilità, prevedono la costituzione di una distinta area contrattuale e\nstabiliscono l'istituzione di una Commissione che elaborerà una proposta entro\nil 30 aprile 2020 su una specifica struttura retributiva e classificazione,\norario e indennità, sulla base della quale le Parti definiranno l’accordo\ncon efficacia dal 1° luglio 2020. Resta fermo che tale disciplina collettiva\nnon trova applicazione per i lavoratori, rientranti nell’ambito di attività\ndi cui alle citate lettere E) e F) e già regolati dal vigente CCNL elettrico\nin servizio alla data di sottoscrizione della sopracitata nuova\nregolamentazione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A valle della definizione di detta disciplina contrattuale, le Parti in sede\naziendale nello spirito della sua più ampia estensione, verificheranno\ncongiuntamente i perimetri di applicazione con riferimento alle attività di\ncui alle lettere E) ed F) del presente articolo tenendo conto anche di\neventuali sovrapposizioni di attività ed in linea con gli accordi\ninterconfederali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Energia da Fonti rinnovabili - Alla luce dell'evoluzione del settore\nelettrico che vede la presenza di un numero sempre più crescente di operatori,\ncon particolare riferimento alla generazione di energia da fonti rinnovabili,\ncaratterizzati da un esiguo numero di addetti fino a 25 unità e da una\ndimensione aziendale relativamente contenuta in termini di parametri economici\no di potenze installate, considerata l’opportunità di realizzare un\nperimetro di riferimento contrattuale più ampio ed in grado di cogliere anche\ntali specificità oltre che di salvaguardarne la sostenibilità economica nel\ntempo, le Parti prendono l’impegno - al pari di quanto previsto dalla\nDichiarazione a Verbale n.2 del presente articolo - di definire entro il 30\ngiugno 2020, con efficacia dal 1° luglio 2020, le nuove discipline dei singoli\narticoli del CCNL per consentire di raggiungere le finalità date.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\n\u003Ch3>Art. 2\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all'art. 7\n(\"Assetti contrattuali”), il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2022\ne scade il 31 dicembre 2024.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto concerne la decorrenza, restano salvi gli effetti che con\nriferimento a singoli istituti siano necessariamente collegati o siano stati\nespressamente concordati per una data diversa da quella del comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il presente Contratto si intenderà rinnovato di anno in anno sia con\nriferimento alla parte economica che alla parte normativa, qualora non venga\ndisdetto da una delle Parti stipulanti almeno 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 3\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Inscindibilità e interpretazione del Contratto - Successione dei\ncontratti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inscindibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interpretazione del Contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’interpretazione delle norme del presente Contratto è demandata alle\nParti stipulanti. La richiesta di interpretazione potrà essere avanzata da una\ndelle Parti indicando la norma in contestazione; l’incontro avverrà entro\ntrenta giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tale proposito si istituisce a far data dal 31 marzo 2010 una\nCommissione di conciliazione di settore, composta da 6 membri di parte\ndatoriale e 6 membri di parte sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successione dei contratti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premesso che il CCNL 24 luglio 2001 ha annullato e sostituito, a far data\ndalla sua stipulazione, le clausole anteriormente applicate derivanti da\nprecedenti Contratti nazionali limitatamente alle materie disciplinate dal\nCCNL, sono confermate - salvo gli effetti e le risultanze derivanti dagli\naccordi 18 luglio 2006,5 marzo 2010,16 febbraio 2013,25 gennaio 2017, 9 ottobre\n2019,18 luglio 2022 di rinnovo contrattuale - le discipline collettive\nnazionali di raccordo, sottoscritte in applicazione dell'art. 54, nella vigenza\ndel CCNL 24 luglio 2001, per realizzare una situazione di coerenza con i nuovi\nassetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Distribuzione del Contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Una copia del presente Contratto sarà distribuita a ciascun\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Reclami e controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate\nper eventuali reclami nell’applicazione del presente Contratto; le\ncontroversie individuali e plurime tra Azienda e lavoratori saranno risolte\npossibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di\naccordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali, fermo restando\nquanto previsto in Accordi Interconfederali vigenti e\u002Fo negli accordi in essere\nderivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta deve precisare: le generalità del ricorrente e l’impresa\ninteressata; la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di\nconciliazione ad una organizzazione sindacale firmataria, per il\u002Fla\nlavoratore\u002Flavoratrice e all'associazione datoriale, per l’impresa; il luogo\ndove eventualmente si chiede di effettuare la conciliazione; l’oggetto della\nvertenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La segreteria dell’associazione fissa la data per la costituzione del\ncollegio di conciliazione presso la sede di Roma ovvero, laddove possibile,\npresso l’impresa interessata alla controversia di norma entro i 30 giorni\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel collegio, le Parti sono assistite rispettivamente: per le imprese, da un\nrappresentante dell’associazione datoriale, con firma depositata; per i\nlavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali\nlegittimate, con firma depositata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta ricevuta la comunicazione, si costituisce il collegio che fissa la\ndata per esperire il tentativo di conciliazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal\nlavoratore e dai rispettivi rappresentanti sindacali, viene depositato a cura\ndell’associazione datoriale presso l’ispettorato territoriale del lavoro,\nche ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma di legge, nella\ncancelleria del Tribunale competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le aziende aderenti a Confindustria, la conciliazione in sede\nsindacale può essere esperita davanti alle Commissioni sindacali di\nconciliazione istituite presso le Unioni industriali territoriali di\nConfindustria secondo le rispettive modalità e procedure alle quali si\nrinvia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La conciliazione in sede sindacale può avvenire anche nelle ulteriori\nsedi e con le modalità previste da accordi collettivi anche a livello\naziendale sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oltre che alle norme del presente Contratto, i lavoratori devono\nuniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalle Aziende,\npurché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi\ndal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a\nconoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Dicitura Organizzazioni sindacali - Le Parti si danno atto che laddove\nnel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le\nespressioni “Organizzazioni sindacali” (od “Organizzazione sindacale”)\novvero “Organizzazioni sindacali (od “Organizzazione sindacale”) dei\nlavoratori elettrici”, esse devono intendersi riferite esclusivamente alle\nOrganizzazioni sindacali stipulanti il Contratto stesso. Le Parti si danno\natto, altresì, che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi\nsindacali viene usata l’espressione “RSU”, in caso di loro assenza, le\nrelative funzioni sono svolte dalle competenti strutture delle Organizzazioni\nsindacali 2) Vertenze individuali - Le Parti si danno atto che con riferimento\nalle vertenze individuali di cui al comma 1 del presente articolo, la fase\nistruttoria delle vertenze verrà esaurita di norma entro 30 giorni. In caso di\nmancato accordo, entro 15 giorni il dipendente può conferire mandato per\nl’ulteriore istanza, la cui trattazione è da concludersi di norma entro 15\ngiorni dalla sua proposizione, fermo restando quanto previsto in accordi\nderivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Relazioni Industriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del\nservizio di pubblica utilità che le Aziende del settore elettrico sono\nchiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché\nil ruolo che le Organizzazioni sindacali rivestono, oltre che per la tutela di\ntutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie\ndelle Aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli e di\nresponsabilità tra le Aziende stesse ed il Sindacato, e manifestano il\nreciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo,\ndandosi altresì atto dell’opportunità di sviluppare forme di bilateralità\ne partecipazione in quanto strumenti utili a realizzare sia gli obiettivi\nimprenditoriali sia le istanze sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-newtech_trigger\">\u003Cp>In particolare, nell’attuale fase di profonda trasformazione,\ncaratterizzata dalla transizione energetica e dai processi di digitalizzazione\ned innovazione tecnologica, che incidono profondamente anche sul mondo del\nlavoro, la relazione tra le Parti assume maggiore rilevanza per anticipare e\ngestire ì profondi cambiamenti in atto e per favorire il massimo\ncoinvolgimento e partecipazione, mettendo al centro le persone come attori\nindispensabili per affrontare questa fase di trasformazione epocale. In tale\nottica, le Parti condividono il Protocollo \"Carta dei Valori della persona\nnelle imprese del settore elettrico”, che viene allegato al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In particolar modo, sulla Partecipazione, le Parti convengono sulla\nnecessità di attivare una specifica sede di studio, nell’ambito\ndell’Osservatorio di cui al comma 1, alla quale potranno partecipare\nesponenti del mondo accademico o portatori di esperienze anche internazionali\nindividuati di comune intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche al fine suddetto, le Parti convengono sulla opportunità di definire\nun sistema di Relazioni Industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla\ncontrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e\u002Fo\nperiodici, tenuto conto dei princìpi afferenti al dialogo sociale secondo le\nDirettive UE; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni\ndi efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende, in\nuna logica di responsabilità sociale e di sostenibilità, alla promozione di\nuna gestione aziendale adeguata alle esigenze di liberalizzazione del mercato\ndell'energia elettrica, nell’ottica dì ricercare possibili convergenze sulle\nprincipali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di\nvalorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità\npresenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur nel\nreciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà\norientata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla condivisione di valori e principi comuni in una logica di\npartecipazione e di coinvolgimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla sistematicità delle consultazioni tra le Parti a tutti i livelli\nsui temi di interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di\navvisi comuni da proporre alle Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni\npubbliche, quali contributi delle Parti sociali rispetto alle problematiche di\ninteresse per le relative possibili soluzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità\nperseguite dalle Parti in termini di chiarezza e funzionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali\nda parte dei lavoratori, attraverso la garanzia di un lavoro dignitoso, la\nmotivazione delle persone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e l’investimento sulle competenze, i quali rappresentano elementi centrali\ned essenziali per la definizione di modelli di organizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche\nalla luce delle predette caratteristiche dell'attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti - alla luce di quanto affermato in Premessa e nella\nconsapevolezza che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni\nindustriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del\nsettore, e, secondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di\ninformazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività -\nconvengono di costituire, a livello nazionale, un Osservatorio di settore\ncongiunto paritetico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il predetto Osservatorio - ferme restando l’autonomia dell’attività\nimprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e\ndelle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su\niniziativa di una delle Parti e con la periodicità richiesta dai problemi in\ndiscussione, le questioni di rilevante interesse reciproco, suscettibili di\navere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di\nindividuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di\nrealizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di\ndebolezza per verificarne le possibilità di superamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bis. Le Parti riconoscono nell’Osservatorio la sede per esaminare le\ntematiche della transizione energetica, i nuovi scenari derivanti dalla\ndecarbonizzazione e per affrontare le politiche di contrasto ai cambiamenti\nclimatici e di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché per supportare\nl’impatto dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione\nnell'organizzazione del lavoro e nella nascita di nuovi servizi innovativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale sede, verrà valutata anche la possibilità di una\nsubarticolazione in sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti\ndi confronto tra quelli sopra indicati. In virtù della sua natura non\nnegoziale, l'Osservatorio potrà realizzare specifiche iniziative e predisporre\nun rapporto congiunto sulle materie per le quali le Parti abbiano compiuto\nanalisi ed approfondimenti specifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bis. A tale riguardo vengono istituite specifiche sezioni dedicate ai\ntemi di rilevante impatto per il settore elettrico quali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le conseguenze del nuovo quadro normativo sulla disciplina sulla\nriassegnazione delle concessioni relative alle derivazioni idroelettriche\nscadute o in scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli effetti della delega appalti (legge 21 giugno 2022 n. 78) sulle\nattività delle imprese concessionarie anche con riferimento all’ex art. 177\ncodice dei contratti pubblici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la trasformazione connessa alla transizione energetica, al processo di\ndigitalizzazione e al programma di “Industria 4.0”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il coinvolgimento delle Aziende del settore nell’attuazione del Piano\nNazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a tali materie, le Parti intendono sottoporre alle\nIstituzioni competenti gli esiti delle riflessioni svolte al fine di realizzare\nuna sensibilizzazione e una condivisione di possibili soluzioni - anche sotto\nforma di “avviso comune\" - a tutela degli interessi dei lavoratori e della\ncollettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le modalità del suo funzionamento si fa riferimento a quanto\nconvenuto tra le Parti con accordo del 2 dicembre 2003, il cui testo\ncostituisce parte integrante del presente articolo. „\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Saranno inoltre oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le disposizioni legislative nazionali e comunitarie con impatto sul\nsettore - anche in riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale - e\nsulle normative contrattuali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base\ndei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive\nproduttive settoriali, le evoluzioni tecnologiche, il rinnovamento\necosostenibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli andamenti relativi al mercato del lavoro e le politiche occupazionali\ncon particolare riferimento alle assunzioni, alla mobilità, alle eventuali\nnecessità di reimpiego e alla conseguente formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio delle iniziative di politiche attive nell’ambito del\nprotocollo di solidarietà occupazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'elaborazione di linee d'azione convergenti finalizzate a promuovere\ninteressi settoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo\nsettoriale, nonché, nell'ambito della programmazione nazionale dell'energia, i\nnecessari interventi a carattere nazionale, regionale e\u002Fo territoriale per la\nrealizzazione delle condizioni ottimali per l'attuazione degli stessi, in\ntermini di competitività del sistema, di compatibilità ambientale e di\nsicurezza degli approvvigionamenti; ciò, anche in relazione alle eventuali\nposizioni sinergiche delle parti sociali in sedi istituzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento dell'occupazione all'interno del settore anche con\nriferimento a quello femminile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto nel\nsettore ed il rapporto tra costo del lavoro e le normative legislative ed\namministrative in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le problematiche inerenti i Comitati Aziendali Europei (CAE) attraverso\nil monitoraggio degli accordi stipulati, nonché lo stato di attuazione della\ndisciplina interconfederale in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento delle relazioni industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio dell'attuazione dei temi differiti dal presente CCNL\nanche con riferimento alle tempistiche ivi contenute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le pari opportunità: con riferimento a quanto previsto sulla materia al\nsuccessivo articolo 49 (“Pari Opportunità”), le Parti convengono sulla\nfinalità di realizzare effettivi modelli comportamentali atti a superare reali\ncriticità della questione femminile e ribadiscono la volontà di piena\nadesione a tutti i riferimenti legislativi richiamati dal citato art. 49 del\npresente contratto, considerando, altresì, quale punto di riferimento\nl’ordinamento dell’Unione Europea e della legislazione nazionale in materia\ndi azioni positive. A tale fine le Parti procederanno a specifici incontri\nperiodici sull’intera materia, anche al fine di prospettare specifici\napprofondimenti ad opera della Commissione nazionale con successive verifiche\nsull’andamento dei lavori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la gestione ed applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 e\nsuccessive modifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il compito di raccogliere, censire e monitorare la contrattazione\naziendale elettrica sul lavoro agile, con l’obiettivo di favorire la\ndiffusione e la conoscibilità di nuovi modelli organizzativi e sistemi di\nrelazioni industriali avanzati presenti nel settore elettrico, in cui già\nmolte aziende hanno raggiunto accordi innovativi sulla materia per la fase post\nemergenziale. A tale riguardo potranno essere organizzati con il supporto\ndell’Osservatorio eventi anche in sedi istituzionali (es. CNEL, ecc) per\napprofondire le tematiche emergenti e le soluzioni contrattuali sperimentate.\nL'Osservatorio nella vigenza del contratto potrà altresì assolvere, qualora\nvenga richiesto, anche un ruolo di orientamento e di supporto consulenziale in\ntema di Smart working per le realtà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aziendali che applicano il CCNL elettrico, ivi compresa l’area\ncontrattuale di cui all’art. 1, DaV n. 2 e n. 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all’interno dell'Osservatorio\nnazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività\nnegoziale delle Parti e, acquisita una posizione comune, se ritenuto utile ed\nopportuno, essa potrà essere sottoposta all’attenzione delle Istituzioni\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le tematiche di competenza dell'Osservatorio potranno essere approfondite\nanche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado\ndi omogeneità ed una significativa presenza di Aziende del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento a specifiche problematiche normative e\u002Fo economiche\nnonché di politica industriale, le singole Parti imprenditoriali stipulanti e\nle Organizzazioni sindacali stipulanti potranno svolgere i relativi\napprofondimenti all'interno di distinti Osservatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Salvo quanto previsto nell’accordo sindacale di settore sulle modalità\ndi funzionamento, (’Osservatorio terrà due incontri all'anno (entro il 31\nmaggio ed il 30 novembre) nel corso dei quali le Parti firmatarie\nimprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni\ncomplessive e globali sugli argomenti di cui al quinto comma che costituiranno\nl'informativa a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti decidono di\nattribuire all'organismo bilaterale di Settore sulla formazione di cui\nall’art. 36 del presente CCNL le ulteriori competenze su politiche attive\nindicate ai commi 13 e seguenti del medesimo articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali,\nl’Osservatorio di settore di cui al presente articolo svilupperà un\nparticolare approfondimento dedicato all’andamento del mercato nazionale ed\ninternazionale, nonché alle prospettive produttive e di sviluppo del settore\nalla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto anche allo scopo di\nesprimere sulla materia una possibile posizione comune con un Avviso da\nsottoporre all’attenzione delle Istituzioni interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ulteriori modalità di acquisizione di dati destinati ai lavori\ndell’Osservatorio verranno decise congiuntamente dalle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, nello spirito di cui alla premessa del presente articolo,\nconcordano sull’utilità di realizzare, anche a livello aziendale, forme di\ninterlocuzione secondo quanto previsto dagli specifici articoli del presente\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pertanto, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno, su\nrichiesta delle Organizzazioni Sindacali, potranno essere realizzati incontri\nin cui l'Azienda, individuata secondo i criteri di cui ai successivi commi 13 e\n16, fornirà informazioni sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•risultati economici conseguiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di\ninvestimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nuove iniziative significative anche con riferimento ai programmi di\nriorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condizioni di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•questioni ambientali di rilevanza societaria e\u002Fo presentazione del\nbilancio ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gestione ed applicazione della legge n. 146\u002F1990 e successive\nmodifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a\nformazione\u002Faddestramento e sviluppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme di ingresso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le suddette informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali\nnazionali, dai Gruppi, intendendosi per tali le Aziende con insediamenti\npluriregionali che occupino complessivamente almeno 300 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>•Nel corso di tali incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto\ndegli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi,\nlocalizzazioni e condizioni ambientali- ecologiche, esprimendo le loro autonome\nvalutazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Ove a seguito dell'azione informativa emergessero convergenze su\niniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali\npotranno essere attivati momenti di approfondimento specifico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le medesime informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali\nterritorialmente competenti dalle Aziende - che occupino più di 150 dipendenti\n- i cui insediamenti siano ubicati in un'unica Regione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A richiesta di una delle Parti la procedura concernente tali Aziende\npotrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli\neffetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni\ne condizioni ambientali\u002Fecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le Aziende aderenti al sistema Gonfi nd ustria le informazioni\nsaranno rese nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione\nterritoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale\ndell’Azienda interessata, nel quale saranno fornite, anche alla luce dei\nrisultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, alle\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni\nriguardanti gli argomenti di cui al comma 12, con specifico riferimento al\nterritorio interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Di norma annualmente le Aziende che occupano più di 50 dipendenti\nrenderanno ai sindacati di categoria a livello territoriale congiuntamente alle\nRSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato\ndalla Associazione datoriale competente, informazioni intorno alle\ncaratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere\npermanente e\u002Fo ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie\ndell’attività decentrata ed alla sua localizzazione indicata per grandi aree\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le\ncaratteristiche di cui al comma precedente, le Aziende committenti chiederanno\nalle Aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del\nsettore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatti salvi i Protocolli di Relazioni Industriali\u002Fsindacali in atto\nnelle Aziende del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto che i diritti di informazione e consultazione\ndisciplinati nel presente articolo e nei Protocolli di Relazioni\nIndustriali\u002Fsindacali in atto nelle Aziende del settore costituiscono\nattuazione della disciplina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni con riferimento alle materie ed alle\nmodalità previste dal suddetto Decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Linee guida per lo sviluppo della partecipazione nelle Imprese del settore\nelettrico Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-covid_tradeunion\">\u003Cp>I Protocolli di relazioni industriali in essere nelle aziende del settore\nhanno consolidato pratiche di informazione, consultazione e confronto che hanno\nconsentito nel tempo di affrontare i problemi via via presentatisi ricercando\nil massimo grado di convergenza possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel tempo essi sono stati aggiornati, rendendo il dialogo tra le Parti più\nagile mediante la costituzione di comitati, commissioni e organismi bilaterali\nche hanno ulteriormente agevolato lo scambio di informazioni e di idee su temi\nspecifici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imprese e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore si impegnano\noggi in un nuovo e ambizioso percorso finalizzato a rafforzare la\npartecipazione e la collaborazione anche attraverso lo studio e\nl'individuazione di nuove modalità di relazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La diversità dei ruoli e dei punti di vista è considerata elemento\npositivo in grado di indirizzare le energie delle Parti nella soluzione di\nproblemi concepiti e affrontati come problemi comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La transizione in atto nel settore, in tutte le sue dimensioni e\nripercussioni, richiede che si mettano in campo nuovi comportamenti nella\nrelazione tra le Parti, nel solco dell’esperienza di consapevolezza maturata\ndurante la pandemia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obiettivo pertanto diventa quello di lavorare assieme per costruire le\nbasi per un futuro in cui l'azienda, la filiera produttiva e i territori\ncostituiscano una vera e propria comunità integrata a tutti gli effetti e non\nsolo un aggregato economico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per cogliere questo obiettivo la Parti sociali del settore elettrico si\nimpegnano a percorrere la strada della Partecipazione nelle sue diverse\ndeclinazioni per diffondere comportamenti coerenti ai diversi livelli del\nsettore e delle organizzazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione alle scelte strategiche, organizzative e tecnologiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partecipazione è ricercare la massima condivisione possibile delle scelte\naziendali nelle loro componenti fondamentali, in linea con le tempistiche, i\nvincoli e le iterazioni dei processi aziendali, individuando modalità di\ncoordinamento compatibili con i processi decisionali e le responsabilità delle\nImprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli strumenti, le sedi, le competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È opportuno avviare una riflessione sul ruolo e sulle modalità di\ninterazione all’interno dei Comitati, Commissioni e Organismi bilaterali\nesistenti in una prospettiva di miglioramento continuo e di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sperimentare nella interlocuzione sindacale modalità di interazione più\naffini ai nuovi modi di lavorare effettivamente adottati in azienda può\nconsentire di rendere più fluido ed efficace lo scambio informativo e la\nraccolta di suggerimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'innovazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità attraverso le quali si sperimentano e si adottano tecnologie,\nprocessi e soluzioni innovative costituiscono un ambito interessante e una\nopportunità per sperimentare anche nuovi modi di partecipazione e di\ncondivisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La transizione giusta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a lavorare assieme affinché la transizione energetica\nche caratterizza questo momento storico si realizzi prendendosi cura delle\npersone e dei territori in cui le Imprese operano, ricercando soluzioni che\nagevolino la reimpiegabilità delle persone, e la stabilità e lo sviluppo\noccupazionale, l’orientamento verso le nuove competenze necessarie ai\nprocessi di transizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione agli obiettivi e ai risultati aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione e negoziazione del Premio di Risultato (PdR) rappresenta già\noggi un momento importante del percorso di conoscenza della strategia e di\nconsapevolezza delle sfide, delle difficoltà e delle opportunità che oggi le\nImprese si trovano ad affrontare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno formare oggetto di studio e valutazione a livello aziendale anche\naltre forme di partecipazione agli obiettivi e ai risultati aziendali, anche\nmediante un utilizzo più ampio delle risorse derivanti dai PdR con finalità\npartecipative compatibili e coerenti con le opportunità offerte\ndall'ordinamento giuridico vigente (quali a titolo esemplificativo quelle\nofferte dall.art. 1 comma 189 Legge 208\u002F2015).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Formazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rafforzare la relazione in una logica partecipativa un grande stimolo\npuò derivare dalla condivisione di esperienze formative anche co-progettate -\nin particolare a livello di Osservatorio di Settore - con l’obiettivo di\naccrescere le competenze e costruire un linguaggio comune in grado di dare\nvalore aggiunto ai momenti partecipativi e bilaterali che caratterizzano il\ndialogo sociale in essere nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il coinvolgimento a tutti i livelli dell'organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’obiettivo condiviso di possedere gli strumenti adatti per comprendere\nl’attuale fase di trasformazione economico-sociale e nel contempo di\nricercare assieme nuove e intelligenti soluzioni alle criticità che si\ndovranno affrontare, è un obiettivo verso cui devono essere coinvolti e\nimpegnati tutti, RSU\u002FRLSA, Coordinamenti, Rappresentanti sindacali e aziendali\na tutti i livelli dell'organizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasparenza e la riservatezza delle informazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione è possibile se si alimentano e si sostengono relazioni\ntra le Parti basate sulla fiducia, sulla correttezza, sul reciproco\nrispetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle Imprese del settore, che si confrontano con il mercato e per le quali\nla reputazione e la riservatezza sono valori essenziali, il tema della\nriservatezza e del timing della disclosure delle informazioni necessita di\nessere affrontato in profondità per individuare le modalità più opportune\nper rendere possibile una effettiva condivisione delle informazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Convocazione dell’Osservatorio di Settore - Le Parti, anche alla luce\ndelle nuove competenze attribuite aH’Osservatorio di Settore, si impegnano\nalla sua tempestiva convocazione (ovvero a quella delle sezioni specifiche),\nnonché ove necessario, all’aggiornamento del regolamento di\nfunzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art .7\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assetti contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.ln attuazione delle previsioni degli Accordi Interconfederali sottoscritti\ndalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente contratto\n(Accordo interconfederale Confìndustria del 28 giugno 2011 e Confservizi del\n21 dicembre 2011, Protocollo di intesa Confìndustria del 31 maggio 2013 e\nConfservizi del 1° agosto 2013) in particolare del Testo Unico sulla\nrappresentanza Confindustria - CGIL \u002F CISL\u002FUIL del 10 gennaio 2014 e\nConfservizi- CGIL \u002FCISUUIL del 10 febbraio 2014, e l’Accordo interconfederale\nConfindustria del 9 marzo 2018 e Confservizi del 26 luglio 2018, che qui si\nrichiamano, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e - sulla\nbase delle specifiche clausole di rinvio del Contratto nazionale in conformità\nai criteri e alle procedure da tale Contratto indicate - su livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale e assolve la\nfunzione di regolatore delle relazioni sindacali del settore, disciplinando\nanche le principali iniziative di bilateralità in coerenza con le linee di\nindirizzo definite negli accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detto Contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e\ncostituisce fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi e\nretributivi garantendo la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni\nper tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis. Circa l'eventuale stipula di intese modificative delle\nregolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, le\nParti richiamano i contenuti della Parte Terza, ultimo paragrafo dei sopra\ncitati Testi Unici del 2014 che diventano parte integrante delle previsioni del\nContratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore elettrico, fermo restando,\nper quanto riguarda la titolarità della relativa contrattazione, quanto\nprevisto dal comma 14 del presente articolo e dai protocolli di relazioni\nindustriali\u002Fsindacali in atto nelle singole aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti\nabilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e\ncompetenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fino a diversi accordi sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono\nle Parti firmatarie del presente Contratto, le procedure per il rinnovo del\nCCNL sono di seguito definite. Le proposte per il rinnovo del Contratto\nCollettivo Nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire\nl’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro\nentro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del\nContratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla\ndata di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno\niniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi\nprecedenti, in caso di ritardato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro rispetto alla scadenza, le Parti definiranno una copertura economica a\nfavore dei lavoratori in forza alla data del rinnovo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, le\nParti possono esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione\ndell’azione messa in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di\nspecifico rinvio da parte del presente Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro, ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche correlate a\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti\naventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della\ncompetitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa,\nefficacia, qualità e redditività, nonché ai risultati legati all’andamento\neconomico dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La relativa disciplina è contenuta nell’art. 44 (“Premio di\nrisultato”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente\nrinnovo hanno, di norma, durata triennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle\nstrutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ed alle RSU\novvero per le Aziende più complesse - come individuate nel comma 13\ndell’articolo 6 (\"Relazioni Industriali”)-ai soggetti di volta in volta\nindividuati per i singoli istituti dal Contratto Collettivo Nazionale di\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio\ndell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i\ntempi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle relative\nerogazioni economiche. Fino a diversi accordi sottoscritti dalle Confederazioni\ncui aderiscono le Parti firmatarie del presente Contratto, le procedure di\nrinnovo degli accordi aziendali sono quelle definite nei commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate\nin tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima\ndella scadenza degli accordi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro\nentro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il\nmese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo\ncomplessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di\nrinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controversie sugli assetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali\ncosì come definiti nel presente articolo, sarà segnalato dalla parte che ne\nha interesse alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali di\ncategoria stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro entro 30\ngiorni dal momento in cui sono stati rilevati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro i successivi 15 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di\nconciliazione in sede nazionale presso la Commissione di conciliazione di cui\nall’art. 3 (“Inscindibilità e Interpretazione del Contratto - Successione\ndei Contratti”) con l'eventuale partecipazione delle istanze delle Parti\ncompetenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola\nAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e istituti di carattere\nsindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e le strutture territoriali\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le Aziende più\ncomplesse, secondo la prassi esistente, le medesime RSU e le Organizzazioni\nsindacali nazionali, hanno la capacità di partecipare alle trattative e la\nfacoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti,\nper le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le funzioni riconosciute per legge alle rappresentanze sindacali\naziendali vengono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie, che\nrisultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le rappresentanze sindacali unitarie sono regolamentate dall'accordo\nInterconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014 e\ndagli accordi attuativi aziendali esistenti. Per quanto concerne le Aziende\nassociate a Utilitalia valgono le disposizioni dell’Accordo Interconfederale\ntra Cispel, Cgil, Cisl e Uil del 29 settembre 1994 e del 10 febbraio 2014 e la\nrelativa disciplina di attuazione derivante da contrattazione collettiva di\nlivello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattenute per contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende effettueranno le trattenute dei contributi sindacali sulle\nretribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente CCNL\nnonché aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi interconfederali\nin materia di rappresentanza e rappresentatività del 10 gennaio 2014 e del 10\nfebbraio 2014 (TU sulla rappresentanza), in forza della delega rilasciata dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità nell’anno\nsolare - deve essere unica per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti il\npresente Contratto e deve essere stabilita in cifra fissa od in percentuale\nsulla retribuzione mensile come definita all'alt 38 (“Struttura\nretributiva”) del presente CCNL nonché sugli importi corrisposti a titolo di\nassegno ad personam ex premio di produzione ai sensi della precedente\ncontrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione\nsindacale nazionale dei lavoratori firmataria il presente Contratto e\nnotificata per iscritto alle Direzioni aziendali e, mediante comunicazione, da\naffiggersi negli albi esistenti nei vari posti di lavoro o attraverso altri\nstrumenti digitali, a tutto il personale dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di\neventuali variazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in\nquestione, fermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per\nperiodi non inferiori ad un anno e devono essere comunicate alle Direzioni\naziendali ed ai lavoratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo\ngennaio dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende effettueranno entro la fine di ciascun mese il versamento\ndelle somme trattenute nel mese precedente per \"contributi sindacali\" agli\nOrgani delle Federazioni firmatarie il presente Contratto che dalle Federazioni\nstesse verranno indicati alle Direzioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. Esse possono essere\nrevocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione\nscritta indirizzata alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese\nsuccessivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta aH’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata\nconserva la propria validità ed il relativo importo sarà versato all’organo\nterritorialmente competente delle Federazioni firmatarie il presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di\nlavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali,\ndeve essere data nominativamente e mensilmente informazione dall'Azienda agli\nOrgani sindacali ai quali in precedenza veniva versato l'importo delle\ntrattenute stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle Segreterie nazionali delle Federazioni firmatarie del presente CCNL\nle Aziende trasmetteranno, nel rispetto del Regolamento UE 2016\u002F679\n(“GDPR”) sulla protezione dei dati personali e del D. Lgs. 30 giugno 2003,\nn. 196 e successive modifiche e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi\niscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le\ntrattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si richiama quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, in\nparticolare dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pertanto, le Aziende collocheranno presso le varie unità aziendali in\nluoghi accessibili a tutti i lavoratori un albo a disposizione delle\nOrganizzazioni sindacali firmatarie il presente Contratto e delle RSU per\nl’affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie\nd’interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comunicati saranno firmati dai responsabili di dette Organizzazioni\nsindacali e verranno inoltrati tempestivamente in copia alla Direzione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sarà inoltre consentita - comunque fuori dai locali dove si svolge\nl’attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la\ndiffusione da parte delle predette Organizzazioni sindacali di materiale di\npropaganda e di informazione sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti commi non dovrà\nrisultare lesivo del rispetto dovuto all'Azienda ed ai suoi responsabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assemblee di lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro\nopera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall'Azienda, fuori\ndell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci\nore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte\nsalve le migliori condizioni in essere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in\nturno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a\nnessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o\ngruppi di essi - potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o\nsingolarmente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto\ncon ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo\nl'ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla\nDirezione dell'Azienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente\nparagrafo, mentre per le restanti cinque ore tale diritto è attribuito alle\nOrganizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle assemblee indette dalle RSU possono partecipare, previa informazione\nalla Direzione dell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali\nstipulanti il CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e la RSU potranno indire\nle assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo\ncasi di particolare urgenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario\ngiornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da\nconsentire il normale andamento del servizio elettrico, la salvaguardia degli\nimpianti e non intralciare i rapporti con i clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Locali per le RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quanto stabilito dall'art. 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si\napplica alle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>•Permessi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato,\na permessi in conformità a quanto previsto dagli arti 23 e 24 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti potranno\nessere concesse fino a 36 ore trimestrali di permessi retribuiti per il\ndisimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga\nespressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni sindacali interessate\ne garantito comunque lo svolgimento dell’attività produttiva.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno\nessere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti alle\nAssociazioni industriali datoriali competenti, che provvederanno a comunicarle\nalle Aziende interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire\ncariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui\nagli artt. 31 e 32 della legge n. 300\u002F1970 e successive modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli\neventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi derivanti da\ncontrattazione collettiva a livello nazionale che, in via transitoria, vengono\nconfermati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali ore aggiuntive di permessi sindacali saranno concordate in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Permessi e agibilità sindacali - Le Parti si impegnano a definire entro\nil 31 dicembre 2007 una regolamentazione che tenga adeguatamente conto delle\nricadute del processo di liberalizzazione del mercato sulla materia dei\npermessi e delle agibilità sindacali, definendo in particolare criteri di\nripartizione e di sostenibilità dei relativi oneri in una logica di\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Cessione e Trasformazione di Aziende\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Quando si intendano effettuare cessioni, trasformazioni,\nrazionalizzazioni di attività, accorpamenti e\u002Fo diversificazioni produttive\nche abbiano come effetto diretto ed immediato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il conferimento di azienda o di ramo di azienda si darà luogo ad esame\ncongiunto tra le Organizzazioni sindacali di categoria e le Aziende interessate\nsui motivi dei programmati trasferimenti di azienda, sulle loro conseguenze\ngiuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati, compreso il\ncontratto collettivo applicabile, e sulle eventuali misure previste nei\nconfronti di questi ultimi attivando la procedura nei limiti ed alle condizioni\npreviste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428 e sue successive modificazioni ed\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base alle discipline normative vigenti, il rapporto di lavoro del\npersonale interessato dall’applicazione di trasferimento di azienda o di ramo\ndi azienda o di cessione individuale di contratto di lavoro prosegue senza\nsoluzione di continuità anche agli effetti della normativa applicabile in caso\ndi licenziamento illegittimo che resta confermata quella già in essere\nanteriormente al trasferimento\u002Fcessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ristrutturazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nelle Aziende, con insediamenti pluriregionali, sarà dato corso ad un\nconfronto preventivo con le Organizzazioni sindacali nazionali, su rilevanti\nmodifiche tecniche, organizzative e produttive che investano in modo\ndeterminante le tecnologie fino allora adottate e\u002Fo l’organizzazione\ncomplessiva del lavoro in atto e che abbiano rilevanti conseguenze sulle\ncondizioni di lavoro e sull’occupazione. In questo contesto rientrano anche\nle informazioni preventive rispetto alle fasi di realizzazione di decisioni\nriguardanti rilevanti processi di insourcing-outsourcing o altre forme di\nesternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle\nmodalità di effettuazione delle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo stesso confronto avverrà al livello territorialmente competente nelle\nAziende - che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato - i cui\ninsediamenti siano ubicati in un’unica regione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le Aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 ed inferiore a\n150, si darà luogo ad una informativa preventiva alle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le Aziende aderenti al sistema Confindustria si darà luogo ad\napposito incontro, convocato dall’Associazione territoriale nella cui area di\ncompetenza si trova la Direzione Generale dell’Azienda interessata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ambiente, Qualità e Sicurezza sul Luogo di Lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, nella consapevolezza della rilevanza che nel settore elettrico\nassumono le tematiche della sicurezza e dell'ambiente e tenuto conto del\npatrimonio di esperienze ed attività consolidate negli anni, confermano come\nvalori condivisi ed obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza\nnei luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile\ndelle attività produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ritengono inoltre che, ai fini della gestione preventiva e sistemica dei\nfattori di rischio, del costante miglioramento dei livelli di salute e\nsicurezza nei luoghi di lavoro e dello sviluppo di una coerente strategia\nambientale, è necessario, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità,\nvalorizzare il dialogo, il confronto e la partecipazione così da promuovere\npercorsi condivisi e applicazioni attente e consapevoli delle norme\ncontrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In particolare, nel quadro complessivo dì profonda trasformazione\ntecnologica e digitale, che comporta significative implicazioni\nsull'organizzazione e sulle modalità di lavoro, Le Parti convengono che il\ncomune impegno ed il confronto sui temi della sicurezza sia fondamentale per\ngarantire livelli di sicurezza e di protezione sempre più elevati ed\naccrescere il benessere dei lavoratori, cogliendo le opportunità offerte dalle\nnuove tecnologie per sostenere e potenziare le politiche di sicurezza e salute\nsul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis Le Parti condividono che una adeguata distribuzione dei carichi di\nlavoro nell'ambito del normale orario di lavoro, la fruizione dei riposi\nprevisti per il ripristino delle energie psicofisiche, e una organizzazione\ndelle attività tale da assicurare la gestione dei fattori di stress e la\npressione lavorativa, costituiscono fattori di sicurezza che devono essere\noggetto di costante attenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organismo Bilaterale “Salute, Sicurezza e Ambiente”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In coerenza con quanto sopra, le Parti convengono di costituire un\nOrganismo Bilaterale di settore “Salute, Sicurezza e Ambiente”, cui sono\naffidati i seguenti compiti ed attribuzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•approfondimento della normativa nazionale e comunitaria in materia e sue\nevoluzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio della normativa contrattuale e delle condizioni di sicurezza\ndel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisi degli impatti dell’organizzazione del lavoro sulla\nsicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•raccolta e diffusione di buone pratiche riguardanti l’organizzazione\ndel lavoro finalizzata ad una maggiore sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisi degli impatti delle tecnologie digitali sulle modalità di\nlavoro, anche al fine di proporre percorsi di innovazione e valorizzare le\nopportunità offerte dagli strumenti digitali ai fini dell’individuazione,\nvalutazione e gestione dei rischi e dell’accrescimento dei livelli di\nsicurezza e salute sui luoghi di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•supporto al processo di ampliamento del ruolo dei rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza alle problematiche ambientali (RLSA) mediante\npredisposizione di linee guida e criteri di orientamento per attività\nformative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione di specifiche iniziative formative per i rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza, finalizzate all’approfondimento delle conoscenze\nper svolgere al meglio il loro ruolo, nella consapevolezza che la competenza\ncostituisce un fattore qualificante per l’implementazione di progetti e\niniziative comuni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coordinamento degli orientamenti formativi in tema di sicurezza, ambiente\ne territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verifica delle problematiche ambientali sul territorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confronto e scambio costante di informazioni e valutazioni in ordine alle\niniziative assunte dalle Parti con relativa valorizzazione e supporto alla\ndiffusione dei progetti\u002Fsperimentazioni rilevati nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•raccolta delle migliori prassi ed esperienze presenti nel settore al fine\ndi diffondere e rafforzare la cultura della sicurezza, adeguandola ai\ncambiamenti tecnologici e favorendo una comune risposta alle sfide offerte dal\nprocesso di digitalizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•approfondimento e diffusione delle soluzioni tecnologiche maggiormente\ninnovative, che coniughino efficienza e riduzione dei rischi per la salute e la\nsicurezza (robot, droni, automazione) e che si fondino su un approccio basato\nsui dati (data-driven) per l’analisi e la valutazione dei rischi e il\nmiglioramento continuo di strumenti, apparecchiature, procedure aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisi e diffusione delle iniziative presenti nei settore finalizzate ad\ninnalzare gli standard di sicurezza ed ambientali nell'ambito degli appalti,\nfavorendo la diffusione di conoscenze e buone pratiche, mettendo a disposizione\nle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie ed intervenendo sui processi di\nvalutazione e qualificazione delle imprese con implementazioni e miglioramenti\ndelle procedure esistenti per realizzare una maggiore sicurezza dei lavoratori\ne dell’ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione di iniziative per la crescita, nei luoghi di lavoro e nei\nterritori in cui operano le imprese elettriche, della cultura della\nsostenibilità ambientale e della tutela della salute e sicurezza, al fine di\nrendere tutte le persone non meri esecutori ma attori protagonisti del proprio\nlavoro, promotori del miglioramento delle performance della sicurezza e\nambientali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•produzione di avvisi comuni\u002Fprotocolli\u002Fbuone pratiche da presentare\neventualmente alle Istituzioni\u002FINAIL per sostenere specifiche iniziative in\nmateria di salute e sicurezza e ambiente anche ai fini di attivazione di\neventuali finanziamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione di iniziative di collaborazione con Istituti scolastici, Enti\ndi ricerca e Università, per un proficuo e strutturato scambio di conoscenze\ned esperienze e la realizzazione di progetti e programmi comuni, orientate alla\ncrescita della cultura della sicurezza da realizzare sui territori investendo\nanche sull’ educazione scolastica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricognizione degli interventi formativi svolti, anche ai fini\ndell'eventuale istituzione in forma digitale, con l’ausilio delle più\nmoderne tecnologie, del libretto personale sulla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio e promozione di progetti formativi innovativi per il\nmiglioramento della sicurezza utilizzando anche nuovi metodi comunicativi e le\nopportunità offerte dalla digitalizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esame sull’andamento applicativo nel settore di quanto previsto dai\ncommi 8, 17 e 18 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti\nimprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali nazionali stipulanti il presente CCNL, si riunisce con cadenza\ntrimestrale, fatta salva la possibilità di ulteriori incontri su richiesta\ndelle Parti. Ai lavori dell’organismo possono partecipare, quali invitati, 3\nrappresentanti delle Confederazioni cui aderiscono le Associazioni\nImprenditoriali e le Aziende del settore e 3 rappresentanti delle\nConfederazioni dei lavoratori cui aderiscono le Organizzazioni sindacali\nstipulanti il CCNL. Il regolamento attuativo e di funzionamento, definito con\naccordo delle Parti stipulanti, costituisce parte integrante allegata al\npresente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Organismo si potrà, altresì, avvalere, per lo svolgimento dei propri\ncompiti, del contributo di altri rappresentanti delle Associazioni, Aziende ed\nOrganizzazioni sindacali di categoria di cui sopra e di esperti, ovvero di\nstrutture professionali esterne, scelti di comune accordo dai membri effettivi.\nGli esperti potranno approfondire particolari e significativi argomenti\ncongiuntamente indicati dalle Parti. Le iniziative di studio, ricerche ed\nindagini promosse congiuntamente potranno essere avviate esclusivamente dopo\naccordo preventivo fra le Parti valutando anche la possibilità di utilizzare\nfinanziamenti nazionali e comunitari disponibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il funzionamento dell'organismo, i membri nominano al proprio interno\nun Presidente e un Segretario in alternanza annuale tra i rappresentanti delle\nParti imprenditoriali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali\nnazionali stipulanti il presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle Aziende o Gruppi, nelle quali non risultino già operanti\nComitati\u002FCommissioni bilaterali aziendali sulle politiche di sicurezza e salute\nsul lavoro, potranno essere costituite - valorizzando anche l’esperienza\nmaturata e le iniziative attivate durante il periodo emergenziale per il\ncontrasto della diffusione del virus COVI0-19 - Commissioni bilaterali\naziendali che opereranno in raccordo con le indicazioni\u002Flinee guida emanate\ndall’organismo Bilaterale di settore, e anche in linea con quanto previsto\ndall’art. 37, comma 12 , del T.U. n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (RLSA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutte le unità produttive delle Aziende sono eletti i rappresentanti\ndei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile\n2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni e dagli Accordi\nInterconfederali vigenti sulla rappresentanza e pariteticità in materia di\nsalute e sicurezza. Sono fatte salve le normative in materia di rappresentanti\ndei lavoratori per la sicurezza derivanti da precedenti contrattazioni\ncollettive a livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, in una logica di gestione condivisa dei temi della sicurezza e\ndella salute, confermano, nel quadro delle previsioni e dei ruoli stabiliti dal\nD. Lgs. n. 81\u002F2008, l’importanza della consultazione, come fase proficua di\nscambio reciproco di conoscenze utili, a partire dalla valutazione dei rischi e\ndel relativo documento, ed elemento essenziale nel processo di prevenzione e\nprotezione all'interno dell'ambito lavorativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ottica di coniugare le esigenze di tutela della salute e sicurezza\nnei luoghi di lavoro, di rispetto dell’ambiente e di sviluppo delle attività\nproduttive, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermi restando le\nattribuzioni della legge ed il numero complessivo previsto, svolgono il loro\nruolo anche in materia ambientale (RLSA), collaborando, nell’ambito delle\nloro prerogative, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e\ndell’ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per consentire agli stessi di svolgere il loro ruolo essi saranno\ndestinatari, a livello aziendale, di apposite iniziative formative e\ninformative, così da disporre degli elementi conoscitivi necessari per la\ncorretta comprensione delle strategie aziendali in materia ambientale, dei\nprogrammi di miglioramento e delle iniziative di valutazione e gestione degli\naspetti di salute, sicurezza e ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine, le Aziende nel corso della riunione periodica, oltre a quanto\nprevisto in forza delle norme di legge, forniranno informazione anche riguardo\nagli aspetti ambientali significativi finalizzati alla comprensione dei sistemi\ndi gestione ambientali adottati nell’ambito dell’unità produttiva. I RLSA\nsono destinatari della necessaria attività formativa integrativa sui temi\nambientali nell’ambito degli obblighi di formazione prevista dalle discipline\nvigenti e tenuto conto degli indirizzi diramati dall’organismo Bilaterale di\nsettore sulla Salute, Sicurezza e Ambiente. Per tale attività formativa sono\nprevisti moduli formativi aggiuntivi di almeno 4 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti confermano che la formazione di tutti gli attori coinvolti nella\nsicurezza, compresi i rappresentanti dei lavoratori, assume un’importanza\nfondamentale ai fini del miglioramento continuo delle condizioni di salute e\nsicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ottica di valorizzare le iniziative\ninformative e formative cogliendo le opportunità offerte dalle nuove\ntecnologie, la formazione per i RLSA potrà essere erogata anche in modalità\ne-learning, attraverso strumenti tecnici, metodologici e progettuali che\ngarantiscano la partecipazione e l’interazione, la tracciabilità delle\nattività didattiche svolte e modalità di valutazione dell’efficacia delle\nazioni formative e degli apprendimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla\nnormativa di legge e dagli Accordi Stato-Regioni che regolamentano la\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I RLSA, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione,\nricevono copia del documento di valutazione dei rischi da consultare\nesclusivamente in Azienda. I RLSA sono tenuti al rispetto delle disposizioni di\ncui al Regolamento UE 2016\u002F679 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali\ne al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del\nsegreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di\nvalutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di\ncui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appalti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti confermano l’impegno a favorire iniziative finalizzate a\ndiffondere la cultura della sicurezza e ad accrescere gli standard di sicurezza\ndelle imprese appaltataci, promuovendo anche nei processi della qualificazione\ne della partecipazione a gare, l’adozione di strumenti che rilevino e\nvalorizzino comportamenti virtuosi e mettano a disposizione di tutti un\npatrimonio comune di conoscenze e buone pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, in linea con le esperienze maturate nel settore, riconoscono\nl’importanza del ruolo del committente come soggetto promotore di iniziative\ne misure atte a prevenire qualsiasi situazione di criticità nella sicurezza\ndei cantieri; in particolare, nell’ambito dei cantieri di rilevanti\ndimensioni, saranno adottati a livello aziendale strumenti che rafforzino,\nanche attraverso la valorizzazione del ruolo dei RLSA dell'appaltante, la\ncooperazione e il coordinamento delle imprese e lavoratori coinvolti nel\ncantiere nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi\nsul lavoro. In tale ottica le Parti, nel richiamare la specifica normativa in\ntema di formazione, confermano l’impegno affinché le imprese committenti\npromuovano congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti iniziative\nfinalizzate ad accrescere nelle imprese appaltatici la cultura della sicurezza\ne l’adozione delle migliori pratiche anche sulla formazione ed informazione\ndei lavoratori come leva fondamentale per garantire la sicurezza e\nl’integrità psico fisica delle persone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iniziative di miglioramento continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti ritengono che, al fine di realizzare un miglioramento continuo\ndei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di\nrealizzare “zero infortuni”, la rilevazione e la valutazione dei “mancati\ninfortuni”, delle non conformità rilevate in fase di controllo e delle\nosservazioni di sicurezza, possano costituire un utile strumento per\nindividuare gli eventi più ricorrenti, i potenziali pericoli e le\nsituazioni\u002Fcomportamenti non sicuri, così da attivare eventuali azioni\ncorrettive. Convengono pertanto che vengano implementate a livello aziendale\niniziative finalizzate alla rilevazione dei “mancati infortuni”, al\nmonitoraggio delle principali non conformità ricorrenti e delle osservazioni\ndi sicurezza realizzando un’apposita informativa ai RLSA operanti nel\nrelativo ambito, al fine di favorire la comprensione delle modalità di\nattuazione di tali sistemi di rilevazione e monitoraggio e di agevolarne la\ndiffusione a fini preventivi. Tali informative, ove già non previste, sono\ninoltre effettuate a fronte dell’accadimento di eventi infortunistici\nsignificativi. Le Parti inoltre intendono promuovere iniziative che,\nnell’ottica del miglioramento continuo, mirino al benessere e alla\npartecipazione delle persone in considerazione dei benefici che possono\nderivarne in termini di produttività e sicurezza, con particolare attenzione\nal work life balance.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I dipendenti addetti ad attività di vigilanza e controllo connesse a\nSalute e Sicurezza sul lavoro saranno destinatari di una specifica formazione;\nmodalità e contenuti di tale formazione saranno esaminati nell'ambito degli\norganismi bilaterali aziendali salute e sicurezza ovvero, in loro assenza,\nformeranno, su richiesta, oggetto di esame a livello aziendale con le\ncompetenti organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico in occasione di visite mediche - Con la\ncorresponsione dell'ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a\nsottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni normative vigenti, si\nintende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia\nquello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa\ndall'abituale posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende rimborsano eventuali spese che il lavoratore sia costretto a\nsostenere per l’effettuazione della visita medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale degli impianti e delle centrali nucleotermoelettriche - Restano\nconfermate, ove applicabili, le precedenti discipline derivanti da\ncontrattazione collettiva nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preposti-A livello aziendale verranno effettuate entro 6 mesi dalia data\ndi sottoscrizione dell’accordo di rinnovo CCNL 18 luglio 2022 le opportune\nvalutazioni sulla coerenza dei modelli organizzativi in essere con riferimento\na quanto previsto dall'alt 18 comma 1, lettera b-bis) del D.lgs. n. 81\u002F2008 e\ns.m.i., fermo restando quanto previsto dall'alt 51 (\"Assicurazioni”), comma\n2, CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Appalti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti condividono l’obiettivo di evitare che il sistema di gestione\ndegli appalti possa determinare alterazioni delle regole di mercato e della\nconcorrenza, valutata l’importanza per la collettività dei servizi erogati\ndalle imprese del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dall'alt 6 (“Relazioni industriali”),\nle Aziende sono impegnate ad operare nell’osservanza di tutte le disposizioni\ndi legge vigenti in materia e nel jrispetto dei diritti dei lavoratori delle\nimprese appaltatrici conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di sicurezza\nsul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende opereranno affinché permangano al loro interno le principali\nattività proprie del ciclo produttivo aziendale, mantenendo per questa via\nquelle conoscenze professionali ed esperienze acquisite presenti, sempre che\ntali attività possano essere utilmente realizzate dalle Aziende al fine di una\npiù razionale ed efficace\u002Fefficiente organizzazione, qualità e sicurezza del\nservizio. Detto impegno è anche finalizzato al positivo sviluppo degli\ninvestimenti necessari all’attuazione degli impegni previsti dal PNRR legati\nalla transizione energetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti ribadiscono la necessità di contrastare il fenomeno della\ndiffusione dei c.d. \"contratti pirata\". Pertanto, le Aziende si impegnano a\nrichiedere alle imprese appaltatoci l’applicazione dei Contratti Collettivi\nNazionali di lavoro dei settori in cui le stesse operano, sottoscritti dalle\norganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende, inoltre, impegneranno con apposita formale dichiarazione le\nimprese appaltatoci al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di\nsicurezza e di igiene di lavoro nonché gli adempimenti contributivi e\ncoinvolgeranno le stesse in iniziative di sensibilizzazione e di promozione\ndella cultura della sicurezza, affinché siano diffuse le migliori pratiche e\nsia favorita la consapevolezza dei rischi e l’adozione di comportamenti\nresponsabili, valorizzando la formazione e l’informazione come strumento\nfondamentale per garantire la sicurezza e l’integrità psico-fisica delle\npersone, anche in coerenza con l’art.11 (“Ambiente, Qualità e Sicurezza\nsul Luogo di lavoro\"), comma 17 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Valgono le norme di legge in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’atto dell’assunzione l’Azienda, che ha la facoltà di\nsottoporre il lavoratore prima dell’assunzione a visita medica, comunicherà\nper iscritto la data di inizio del rapporto di lavoro, l’inquadramento, il\ntrattamento economico, il luogo di lavoro, la durata del periodo di prova,\nnonché tutte le altre eventuali condizioni concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione di rito\nrichiesta, (ad esempio: titolo di studio, stato di famiglia, certificato\ngenerale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti,\ncoordinate bancarie per l’accredito delle competenze).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà dichiarare il\ndomicilio\u002Fresidenza, impegnandosi a notificare celermente all’Azienda i\nsuccessivi mutamenti di residenza e\u002Fo domicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non\nsuperiore a 6 mesi se di gruppo A e Quadri ed a 3 mesi se di altro gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente\nContratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle\nmansioni affidategli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle\ndue partì in qualsiasi momento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Superato il periodo di prova, il lavoratore s'intende confermato in\nservizio a termini e per gli effetti del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il\nsolo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il\ntermine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla\nmetà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro\nla prima o la seconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova, se superato con esito favorevole, è utilmente\nconsiderato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\n\u003Ch3>Art 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti confermano che il contratto di apprendistato, in quanto\ncontratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento\nfinalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire\nnelle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una\nqualificazione professionale a fini contrattuali attraverso una formazione sul\nlavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età\ncompresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L’apprendistato\nprofessionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano\ncompiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale\nconseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in\nforma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto,\ndella durata del periodo di apprendistato, del piano formativo individuale, del\npatto di prova e della qualificazione professionale a fini contrattuali che\npotrà essere acquisita al termine del contratto di apprendistato sulla base\ndegli esiti della formazione. L’apprendista non può essere retribuito a\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di 3\nmesi; detto periodo sarà ridotto della metà qualora si tratti di apprendista\nche nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti\nil profilo professionale da conseguire. Tale periodo verrà computato sia agli\neffetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In funzione del tipo di qualificazione da conseguire la durata\ndell'apprendistato professionalizzante viene definita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualificazione corrispondente a mansioni di categorìa A1 (di norma,\nrivolto a lavoratori con laurea magistrale, ciclo unico):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato di concetto con funzioni direttive ovvero mansioni\nspecialistiche che implichino responsabilità di identico livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1 bis. Qualificazione corrispondente a mansioni di categorìa BSS (di\nnorma, rivolto a lavoratori con laurea triennale, ITS):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente con compiti di maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente tecnico di generazione con compiti di maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente di Reti di distribuzione con compiti di maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente tecnico con compiti di maggior rilievo di progettazione e\u002Fo\npreventivazione e\u002Fo realizzazione e\u002Fo manutenzione impianti (es. infrastrutture\ndi ricarica per veicoli elettrici, eco)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistente Data Development and Engineering con compiti di maggior\nrilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistente tecnico HSEQ con compiti di maggior rilievo Durata: 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualificazione corrispondente a mansioni di categorìa B1 (di norma,\nrivolto a lavoratori con diploma di scuola media superiore quinquennale):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegato di concetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto tecnico di Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto tecnico di Generazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto tecnico-commerciale di Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto linee, stazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento\nimpianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto conduzione impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto progettazione e realizzazione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto tecnico fonti rinnovabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto analisi energetiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto dispacciamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto radiochimica e analisi ambientali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto alla Radioprotezione\u002FCaratterizzazione radiologica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3 Qualificazione corrispondente a mansioni di categoria CS (di norma,\nrivolto a lavoratori con scuola dell'obbligo più un corso generico di\nformazione professionale o attestato di qualifica):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore perforazione (area geotermica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elettricista qualificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Manutentore qualificato stazioni, linee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Manutentore produzione (area idroelettrica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Manutentore produzione (area geotermica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Manutentore produzione (area termoelettrica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto segreteria con mansioni d’ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai\nfini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non\nseparati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle\nstesse attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento e trattamento retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’apprendista viene inquadrato nella categoria corrispondente alla\nqualificazione da conseguire al termine dell'apprendistato con una retribuzione\nin misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la durata contrattuale dell’apprendistato è prevista - previa\nverifica dell’andamento positivo del percorso formativo e professionale - la\nseguente dinamica retributiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento della qualificazione da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"730\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"210\">\n    \u003Ccol width=\"150\">\n    \u003Ccol width=\"185\">\n    \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"210\" valign=\"bottom\" height=\"73\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Inquadramento della qualificazione da\n        conseguire\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Primo anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"185\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Secondo anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Terzo anno\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">Retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"210\" height=\"36\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Gruppo C\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"185\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"210\" height=\"24\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Da gennaio 2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">86%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"185\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">96%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"210\" valign=\"bottom\" height=\"83\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Gruppo B\n        (esclusa BSS)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>Da gennaio 2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">86%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"185\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">96%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"210\" valign=\"bottom\" height=\"35\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>BSS e\n        Gruppo A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"185\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"210\" valign=\"bottom\" height=\"25\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Da\n        gennaio 2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"150\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">86%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"185\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">96%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato previa verifica sull’andamento del\npercorso effettuato verrà riconosciuto il 100% della retribuzione\ncorrispondente all’inquadramento della qualificazione conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale è possibile individuare ulteriori percorsi di\ninserimento in apprendistato applicando lo stesso abbattimento percentuale\nrispetto all’inquadramento della qualificazione da conseguire nel triennio\nper i Gruppi C e B e nel biennio per il Gruppo A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la disciplina delle ferie trova applicazione l’art. 31 (“Ferie\")\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili\nai fini degli istituti di legge e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È demandata alle Parti, a livello aziendale, l'applicazione del premio\ndi risultato e la normativa in atto in materia di assistenza sanitaria\nintegrativa, previdenza complementare ed altri eventuali istituti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 In caso di assenza per malattia l'apprendista non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo complessivo pari a 135 giorni di\ncalendario in caso di durata dell'apprendistato fino a 24 mesi, 180 giorni in\ncaso di durata dell'apprendistato fino a 36 mesi. Nei casi di malattia grave,\ncome indicati dall’art. 21 (“Malattia, Infortuni e cure termali”), comma\n2 del presente CCNL, il diritto alla conservazione del posto raggiunge il\nlimite di 270 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di\npluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli\nintervalli. Per quanto concerne l'assistenza ed il trattamento economico e\nnormativo di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall'alt 21\n(“Malattia, infortuni e cure termali\") del presente Contratto. Pertanto,\nsuperato il periodo di comporto sopra definito per l’apprendistato, al\nlavoratore che ne faccia richiesta potrà essere concesso un periodo di\naspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi. Fermo restando il\nperiodo di comporto, è prevista la possibilità di prolungare la durata\ndell'apprendistato per un periodo corrispondente all’assenza dovuta a\nmalattia, infortunio, aspettativa conseguente a malattia (art. 21), congedo\nparentale, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a\ntrenta giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi periodi), tenuto\nconto dell’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del piano\nformativo individuale. In tali casi, sarà cura del datore di lavoro comunicare\nall'apprendista prima della scadenza, il differimento connesso all'assenza del\ntermine finale del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto dì apprendistato, le parti del contratto individuale potranno\nrecedere dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118\ncodice civile, di 15 giorni. Qualora non sia data disdetta a norma dell'art.\n2118 c.c. il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato e il periodo di apprendistato verrà computato\nnell'anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di legge in\nmateria, dalle Parti sociali a livello confederale e dal presente articolo, si\napplicano le disposizioni del presente Contratto in quanto compatibili con tale\ntipologia contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti di ciascun apprendista, la formazione per l’acquisizione\ndelle competenze tecnico professionali e specialistiche - non inferiore a 80\nore medie annue - sarà svolta a cura delle aziende e sarà coerente con la\nqualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. La formazione\nprofessionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove\nesistente, da erogare possibilmente con modalità interna,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali (non\nsuperiore a 120 ore per la durata del triennio e a 40 ore annue medie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, in assenza dell’offerta formativa pubblica\nfinalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, le aziende\nprovvederanno ad erogare autonomamente anche tale formazione in base alle\nindicazioni di cui ai successivi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al raggiungimento delle qualificazioni in categoria A1, B1, CS,\nin presenza di eventuali pregresse esperienze formative in Azienda inerenti al\nprofilo professionale da conseguire (es. tirocini formativi e di orientamento,\nstage, eco.) ovvero qualora l’apprendista abbia avuto esperienze\nprofessionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato, la\ndurata della formazione per le competenze di base e trasversali potrà essere\nridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione è articolata in contenuti a carattere trasversale di base\ne contenuti tecnico-professionali. In tale ambito è individuata quale\nformazione con contenuti trasversali di base quella destinata all'apprendimento\ndi nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di\nlavoro ed organizzazione aziendale e del ciclo produttivo. Le ore di formazione\nrelative all'antinfortunistica ed alla organizzazione aziendale dovranno essere\nrealizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Un’ulteriore quota del monte\nore di formazione specificamente rivolta al conseguimento della qualificazione,\nsarà realizzata secondo percorsi di formazione \"on the job\" o in affiancamelo\no moduli di formazione teorica, nonché mediante modalità “e-learning\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di consentire un maggiore interscambio tra le attività e\nfavorire una più ampia integrazione delle conoscenze e competenze degli\ninteressati, l’Azienda può eventualmente prevedere anche il passaggio\ndell'apprendista da un percorso formativo ad un altro e il conseguimento di una\ndiversa qualificazione professionale rispetto a quella inizialmente prevista\nfermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi complessivi previsti\ndalla normativa vigente e la computabilità della formazione già\neffettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione è svolta all'interno dell’Azienda interessata, presso\naltra Azienda del Gruppo o presso altra struttura di riferimento in presenza di\nfunzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, nonché in\npresenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a\ntrasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenze\nadeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle\ndimensioni aziendali. In caso di Aziende plurilocalizzate o in presenza dì\nGruppi di imprese, detti locali potranno essere situati anche presso altra\nimpresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra regione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono particolare rilevanza al ruolo del tutor\u002Freferente\naziendale che ha il compito di seguire l’apprendista per tutta la durata\ndell’apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale, al\nfine di agevolarne l’integrazione nel contesto aziendale e nel coordinamento\ntra formazione e lavoro. Nel piano formativo individuale sarà indicato un\ntutor\u002Freferente aziendale, inserito nell’organizzazione dell'impresa, quale\nfigura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata e coerente\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun tutor\u002Freferente può affiancare non più di 5 apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tutor\u002Freferente è destinatario di specifiche iniziative formative a cura\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di dare immediato impulso alla diffusione nel settore della nuova\ndisciplina dell'apprendistato professionalizzante a sostegno dello sviluppo\noccupazionale, le Parti definiscono - nel rispetto delle vigenti disposizioni -\ni progetti formativi, riferiti alle qualifiche indicate nel comma 3 del\npresente articolo. Tali percorsi formativi (comprensivi - in assenza di offerta\nformativa pubblica di cui all’art. 44 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015 - anche\ndella formazione di base e trasversale) costituiscono gli standard\nprofessionali di riferimento ai sensi dell’art. 46 comma 3 D. Lgs. n.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Organismo Bilaterale per la Formazione (OBF) di cui al comma 9\ndell’art. 36 (“Formazione”) del presente Contratto, con riferimento ad\naltre qualificazioni settoriali (non incluse nel comma 3 del presente\narticolo), definirà, entro 30 giorni dalla richiesta delle Parti stipulanti, i\nprogetti formativi - sulla cui base vengono definiti i piani formativi\nindividuali (il cui schema è allegato al presente CCNL) - anche in relazione\nalla determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della\nformazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla possibilità dì finanziare i percorsi formativi\naziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici\ninterprofessional! si applica quanto già previsto daffari. 36, comma 10 del\npresente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analogamente si procederà per la definizione dei progetti formativi\nrelativi ad ulteriori e diverse qualificazioni aziendali, demandata alla sede\naziendale, che provvede a trasmetterli all'organismo Bilaterale per la\nFormazione. Anche tali percorsi formativi costituiscono standard professionali\ndi riferimento ai sensi dell’art. 46 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione interna all'Azienda dovrà essere attestata da una\ndichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato riferita alle\ncaratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal\npiano formativo, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 7, D.\nLgs. n.81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine del contratto di apprendistato l'Azienda rilascia agli\napprendisti la documentazione prevista dalle norme di legge in materia (il cui\nformat è allegato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Annualmente le competenti Direzioni aziendali informeranno le RSU, o in\nmancanza le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente\ncompetenti, sul numero delle assunzioni con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante\nsecondo quanto previsto dall’art. 42, comma 8, D. Lgs. n. 81\u002F2015, le imprese\ndevono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto\ndi apprendistato professionalizzante sia terminato nei 36 mesi precedenti. A\ntal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati\nper giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti mantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede\naziendale eventuali percorsi iniziali di carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23 Con riferimento all’apprendistato duale, le Parti - nel richiamare\nquanto previsto nell’accordo interconfederale 18 maggio 2016 per\nl’apprendistato di cui all’art. 43, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 -\ndefiniscono la seguente disciplina per l’apprendistato di alta formazione e\nricerca (art. 45, D.lgs n. 81\u002F2015). Restano ferme le intese vigenti a livello\naziendale in materia di apprendistato duale ed eventuali ulteriori\nregolamentazioni collettive di secondo livello per aspetti di specifico\ninteresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato di Alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24.1 destinatari sono gli studenti del ciclo di istruzione terziaria\niscritti ai seguenti corsi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ITS \u002Flaurea (triennale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•laurea specialistica\u002F master\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dottorato di ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25.11 contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45,\nD. Igs. n. 81\u002F2015) è avviato nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto\ninterministeriale del 12 ottobre 2015 in base ad apposite convenzioni con le\nistituzioni formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il termine finale del periodo di formazione in apprendistato si conclude\nal momento della realizzazione dell’esame volto al conseguimento del titolo\ndi studio previsto entro la data definita nella convenzione con l’istituzione\nformativa per la conclusione del percorso di studi, ovvero con il conseguimento\ndel titolo se intervenuto anticipatamente rispetto a tale data. L’esame deve\nessere tenuto entro e non oltre la durata del corso di studio indicato per\nl’acquisizione del suddetto titolo, in conformità alle disposizioni\nministeriali e\u002Fo regionali e comunque entro la sessione di esami (del\ncalendario scolastico\u002Fformativo) indicata nel piano formativo in collaborazione\ncon l’istituzione formativa in esso coinvolta. Se l'esame conclusivo non\nviene effettuato nella data individuata, in collaborazione con l'istituzione\nformativa, nella predetta sessione scolastica\u002Fformativa, l’azienda si riserva\nla facoltà di recedere, con comunicazione scritta, secondo le previsioni di\ncui al comma 10, del presente articolo, in linea con quanto previsto\ndall’articolo 42 del d.lgs. n. 81\u002F15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata Inquadramento e trattamento retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'apprendista di alta formazione e ricerca, in conformità a quanto\nprevisto per l’apprendistato professionalizzante viene inquadrato nella\ncategoria corrispondente alla qualificazione da conseguire al termine\ndell’apprendistato. Durante la durata contrattuale dell’apprendistato di\nalta formazione è prevista, previa verifica dell'andamento positivo del\npercorso formativo e professionale, la seguente dinamica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ITS\u002F laurea (triennale):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inquadramento in BSS durata max 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5 da adattare in relazione alla durata del percorso formativo\nin apprendistato definito nella convenzione con l'istituzione formativa. Per\npercorsi di apprendistato di durata inferiore a 24 mesi si applica pro rata\ntemporis la relativa percentuale di riferimento computandola a ritroso\ndall’anno di conclusione del percorso di studi (es. durata di 15 mesi: da\ngennaio 2023, 86% primi 3 mesi e 96% per i successivi 12 mesi; durata di 12\nmesi: 96%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•laurea specialistica\u002Fmaster\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inquadramento in A1 durata max 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5 del presente articolo per il gruppo A da adattare in\nrelazione alla durata del percorso formativo in apprendistato definito nella\nconvenzione con l’istituzione formativa. Per percorsi di apprendistato di\ndurata inferiore a 24 mesi si applica pro rata temporis la relativa percentuale\ndi riferimento computandola a ritroso dall’anno di conclusione del percorso\ndi studi (es. durata di 12 mesi: da gennaio 2023, 96%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dottorato di ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inquadramento di ingresso: categoria A1S durata max 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista dal comma 5 del presente articolo per il gruppo A da adattare in\nrelazione alla durata del percorso formativo in apprendistato definito nella\nconvenzione con l’istituzione formativa. Per percorsi di apprendistato di\ndurata inferiore a 24 mesi si applica pro rata temporis la relativa percentuale\ndi riferimento computandola a ritroso dall’anno di conclusione del percorso\ndi studi (es. durata di 12 mesi: da gennaio 2023, 96%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto dell’impegno formativo connesso all’alternanza con\nl'università\u002Flstituzioni formative esterne, la retribuzione annua lorda della\ncategoria di inquadramento assegnata viene fissata in proporzione alle ore di\nlavoro svolte in azienda. Per le ore di formazione interna a carico\ndell’azienda è riconosciuta una retribuzione pari al 25% di quella che gli\nsarebbe dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo\nsaranno definite nel piano formativo individuale, tenuto conto delle normative\nvigenti e delle convenzioni con le competenti istituzioni formative\nuniversità\u002Fistituti di istruzione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine del periodo di apprendistato previa verifica dell’andamento\ndel percorso effettuato verrà riconosciuto dal mese successivo al\nconseguimento del titolo di studio il 100% della retribuzione corrispondente\nall’inquadramento della qualificazione conseguita. Per gli apprendisti\nmantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede aziendale eventuali percorsi\niniziali di carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31.11 contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta da cui deve\nrisultare la prestazione oggetto del contratto, la durata e il titolo di studio\nconseguibile al termine dell’apprendistato di alta formazione. Per gli\naspetti non espressamente regolati nel presente capo valgono le disposizioni\ndel presente articolo relative all’apprendistato professionalizzante in\nquanto compatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Recesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto delle finalità dell’apprendistato di alta formazione e\nricerca e la connessione dei programmi di didattica Universitaria con\nl’esperienza lavorativa, le Parti si danno atto che, fermo restando quanto\nprevisto dal CCNL in tema di licenziamenti disciplinari, costituisce\ngiustificato motivo oggettivo di recesso da parte dell’Azienda, ai sensi\ndell’art.30, comma 3, legge n. 183\u002F2010, anche l’ipotesi di eventuale non\nsuperamento di un minimo di CFU entro i 12 mesi dall’assunzione (pari ad\nalmeno al 30% di quelli necessari, a partire dall’assunzione, al\nconseguimento del titolo). In tal caso il preavviso di 15 giorni decorre dal\ngiorno successivo alla fine del 12° mese dall’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il piano formativo dell’apprendista duale viene definito in conformità\na quanto previsto dall’art. 45, d.lgs. n. 81\u002F2015 e dal Decreto Ministeriale\n12 ottobre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni apprendista in alternanza l’azienda individua il tutor aziendale\nche durante l’intera durata del periodo di apprendistato presiede\nall’integrazione della formazione e dell'attività didattica universitaria\ncon l’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al tutor aziendale, in possesso di adeguata e coerente professionalità, è\naffidato - in conformità delle convenzioni con le Istituzioni formative - il\ncoordinamento delle diverse attività previste dal percorso formativo. Il tutor\naziendale cura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’accoglienza e accompagnamento all'inserimento formativo nei processi\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la facilitazione e sostegno all'apprendimento tramite i momenti\ndell’alternanza formativa tra teoria e pratica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio dell’attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salute e Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro sarà oggetto di una\nparticolare attenzione durante l'intero svolgimento dell’apprendistato duale.\nVerrà definito a questo scopo a livello aziendale uno specifico percorso\nformativo finalizzato a costruire parallelamente al consolidamento delle\ndiscipline accademiche, la conoscenza tecnica necessaria e la consapevolezza\ncomportamentale orientata alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, per la\ntutela della persona, dell’ambiente e del territorio. In tale contesto\nsaranno promossi a livello aziendale iniziative congiunte di sensibilizzazione\nsu tali tematiche anche con il coinvolgimento dei RLSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) Graduale acquisizione di professionalità - Le Parti si danno atto che\ndopo un primo periodo lavorativo\u002Fformativo di nove mesi trascorso\ndall’attivazione del contratto di apprendistato, l’apprendista acquisisce\nun grado di professionalità idoneo allo svolgimento di attività operativa\nanche in autonomia. In particolare, dopo tale periodo potrà essere attribuita\nla qualifica PES (persona esperta); peraltro, la possibilità di intervenire\ncome monoperatore anche al di fuori dell’orario di lavoro presuppone un\nulteriore periodo lavorativo\u002Fformativo anche esso di 9 mesi, sulla scorta\ndell’esperienza che l’apprendista avrà acquisito per essere stato inserito\ncome PES nei turni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Eventuali esperienze formative\u002Ftirocini formativi e di orientamento - Le\nParti convengono che in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in\nAzienda inerenti al profilo professionale da conseguire, già maturate\ndall’apprendista al di fuori del rapporto di lavoro anteriormente al\ncontratto di apprendistato (es. tirocini formativi e di orientamento, stage,\neco.), potrà essere valutata da parte aziendale la possibilità di disporre,\nin relazione alla comprovata acquisizione di competenze del singolo, una\nriduzione della durata dell’apprendistato per tener conto del percorso\nformativo debitamente certificato complessivamente svolto anche agli effetti\ndella graduale acquisizione di professionalità.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 16\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto di lavoro a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconoscere che il lavoro a tempo parziale può costituire uno\nstrumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione\nlavorativa, intendono valorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale quale\nistituto in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle aziende e a\nquelle individuali dei lavoratori e delle lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo parziale può determinarsi, in posizioni\ncompatibili con l’istituto, o mediante assunzione o per effetto della\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro a tempo parziale può realizzarsi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in\nrelazione all'orario normale giornaliero di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo\npieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del\nmese o dell’anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle\nmodalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno\nalternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasformazione a tempo parziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà\nl’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a\ntempo parziale. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno\nin rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata\npredeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24\nmesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni\ndalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3bis. Nelle ipotesi espressamente indicate daffari 8 comma 3 del D. Lgs. n.\n81\u002F2015 il dipendente ha diritto, a sua richiesta, alla trasformazione del\nrapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale e viceversa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende valuteranno con priorità ai fini del positivo accoglimento le\nrichieste debitamente motivate dei dipendenti che si trovano nelle condizioni\ndi cui affari 8 commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 81\u002F2015. Saranno inoltre valutate\ncon disponibilità tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative le\nrichieste debitamente motivate da parte dei lavoratori studenti di cui affari\n10, primo comma, della legge n. 300\u002F1970 per il conseguimento di titoli di\nstudio coerenti con le attività assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, in caso di assunzioni a tempo pieno, terranno conto di eventuali\nrichieste da parte di lavoratori assunti a tempo parziale per la trasformazione\ndel loro contratto a tempo pieno in mansioni corrispondenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico e normativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro\na tempo parziale sarà riproporzionato - ai sensi del D. Lgs. n. 81\u002F2015 -\ncompatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base\ndel rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto\nper il personale a tempo pieno. Fermo restando che, di norma, il principio\ndella proporzionalità vale anche per le indennità, verranno peraltro\ncorrisposte in misura intera quelle indennità non influenzate dalla ridotta\ndurata della prestazione lavorativa nonché - sempre che ne ricorrano i\npresupposti - i compensi aventi natura di rimborso o di concorso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le corresponsioni ultra mensili (tredicesima e quattordicesima mensilità)\nsaranno erogate pro rata, in relazione al tempo trascorso in part time o in\nfull time nel corso dell’anno solare di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli istituti non soggetti a riproporzionamento si fa riferimento a\nquanto definito dalla Commissione Tecnica Paritetica di settore in data 2\ndicembre 2003, riportata in calce al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Clausole Elastiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su\nturni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le\narticolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le Parti si\ndanno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni, secondo le\nmodalità di cui al precedente periodo, non configurano una fattispecie di\nclausole disciplinata dal D. Lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto sopra, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n.\n81\u002F2015, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della\nprestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in presenza di\neventi non programmabili e\u002Fo eccezionali, nonché di effettuare una variazione\nin aumento della durata della prestazione lavorativa, per motivate esigenze\naziendali, dandone preavviso ai lavoratori interessati, con anticipo di almeno\n72 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate in applicazione del precedente comma sono\ncompensate con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria, come\ndefinita dall’art. 38 (“Struttura retributiva’’), fermo restando che la\nvariazione in aumento oltre il limite del 15% della durata settimanale del part\ntime sarà compensata con la maggiorazione del 40% detta variazione in aumento\nnon può essere superiore del 25% della normale prestazione annua a tempo\nparziale. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo\ndell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità\norganizzative autonome della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il consenso del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto\nscritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente delle RSU indicato\ndal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione\ndi clausole flessibili e\u002Fo elastiche non integra gli estremi del giustificato\nmotivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma 3 bis\n- ancorché le stesse siano sopraggiunte successivamente alla trasformazione\ndel rapporto - è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso. Al\ndi fuori dei casi sopra indicati, in caso di sopravvenute esigenze di\nconciliazione dei tempi vita e lavoro, debitamente motivate, l’azienda si\nriserva di valutare le richieste del dipendente di revoca\u002Fmodifica in relazione\nalle esigenze tecnico organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro supplementare\u002F straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In riferimento a motivate esigenze organizzative e produttive (quali ad\nesempio: impreviste situazioni stagionali, eccezionali punte di lavoro,\nattività straordinarie non procrastinabili), è consentita la prestazione dì\nlavoro eccedente l'orario ridotto concordato. E’ altresì consentito, sempre\nin presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive, il ricorso al\nlavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione\ncontrattualmente concordata. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso,\noltre che nelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>spettanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>spettanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ipotesi di rapporto di lavoro part time a tempo indeterminato, anche in ogni\nfattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette\nprestazioni - che costituiscono lavoro supplementare-sono ammesse, previa\nrichiesta dell’Azienda, entro il limite massimo dell’orario annuo stabilito\nper ciascun lavoratore a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare effettuate\nentro il limite del 15% della durata settimanale del part time sono retribuite\ncome ore ordinarie. Alle ore eventualmente prestate eccedenti tale limite —\nsempre che non ricorra la fattispecie del lavoro straordinario - si applica una\npercentuale di maggiorazione del 40% della retribuzione oraria, come definita\ndall’art.38 (“Struttura retributiva\"), con eventuali conguagli a livello\nannuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rapporto di lavoro a tempo parziale le prestazioni di lavoro\nstraordinario sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle\ndisposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall’art.\n28, commi 2 e 3 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”)\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interlocuzione sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende informeranno annualmente le RSU sull’andamento delle\nassunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia, sul numero e tipologia\ndelle trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, su quanto\nprevisto al precedente comma 6 del presente articolo con specifico riferimento\na numero di lavoratori part time interessati e numero di ore effettuate in\napplicazione delle clausole elastiche, nonché e sul ricorso al lavoro\nsupplementare nei medesimi termini di quanto previsto al presente comma per le\nclausole elastiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI SETTORE 2 dicembre 2003\n- Part time - Istituti non soggetti a riproporzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione tecnica paritetica ha definito - in conformità delle vigenti\ndisposizioni legislative ed in aderenza ai principi applicativi enunciati\ndall’art. 15, comma 4, CCNL - gli istituti non soggetti a riproporzionamento\nnel rapporto di lavoro a tempo parziale, come di seguito riportati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assemblee dei lavoratori (art. 8, lettera d), comma 1, CCNL): numero ore\ndi permesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi sindacali (art. 8, lettera f) CCNL): numero ore di permesso\nspettanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 11 CCNL): numero ore\ndi permesso spettanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Periodo di prova (art. 14 CCNL): solo con riferimento alla durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Apprendistato (art. 15 CCNL): solo con riguardo ai limiti temporali di\nriferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutela della maternità (art. 20 CCNL): solo con riferimento alla durata\ndel periodo di astensione obbligatoria (“congedo di maternità”) e\nfacoltativa (“congedo parentale\") per maternità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Malattia, infortuni e cure termali (art. 21 CCNL): solo con riferimento\nalla durata dei periodi di conservazione del posto (compreso il periodo di\naspettativa per malattia) e dei periodi in cui è prevista la corresponsione\ndel trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trasferimenti (art. 22 CCNL): al verificarsi dei presupposti stabiliti\ndalla norma, corresponsione in misura intera dei seguenti compensi, aventi\nnatura di rimborso o di concorso spese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità alloggio (comma 7, lett. a) ): misura e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compenso “maggiori spese di viaggio\" (comma 7, lett. b) ): misura e\ndurata, per ogni giornata di effettiva presenza in servìzio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento equivalente a quello di trasferta (comma 7, lett. c) ):\nmisura e durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rimborso spese viaggio e trasloco (comma 7, lett. d) )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rimborso per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente\nregistrato (comma 7, lett. e) )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori sottoposti a procedimento penale (art. 23 CCNL): solo con\nriferimento alla durata dell’interruzione del servizio e del periodo di\nconservazione del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Provvedimenti disciplinari (art. 25 CCNL): solo con riferimento ai limiti\ntemporali per la sospensione\u002Fallontanamento cautelativo dal servizio e per\nl’erogazione dell’assegno alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preavviso - Trattamento sostitutivo (art. 26 CCNL): solo con riferimento\nai termini temporali ivi previsti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>. Festività soppresse (art. 27, lettera i) comma 37, CCNL): Part-time\norizzontale: spettanza intera di 4 giornate (corrispondenti all’orario\nridotto del lavoratore part-time), qualora vengano fruite a giornate intere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Reperibilità (art. 30 CCNL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferie (art. 31 CCNL): Part-time orizzontale: spettanza intera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assenze, permessi e brevi congedi (art. 32 CCNL):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>•Permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il\nsecondo grado o del convivente (art. 4, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53 -\nart. 1, comma 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278)',\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Congedo matrimoniale (art. 32, comma 5, CCNL): periodo temporale di\ncalendario di 15 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizio militare\u002FServizio civile (art. 32, D. V. n. 1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diritto allo studio (art. 37 CCNL): solo con riferimento ai permessi\nretribuiti per i giorni di esame\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aumenti periodici di anzianità (art. 39 CCNL): solo ai fini della\nmaturazione del periodo temporale per l’acquisizione del diritto\nall’aumento periodico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità (art. 41 CCNL):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rischio cassa\u002Fmaneggio danaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di\nvapore di 1° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavori sotto tensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo di certificati di qualificazione per l’esecuzione di\nsaldature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capo formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavori gravosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Bilinguismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di guida\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Centralinisti telefonici non vedenti, laddove e nei termini previsti da\naccordi sindacali di \"raccordo” con precedente contrattazione collettiva di\nlivello nazionale, sottoscritti a valle del CCNL 24 luglio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cantiere (D.V. n. 1 in calce all’art. 42 CCNL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali\nnucleotermoelettriche in possesso di patenti (D.V. n. 2 in calce all’art.11\nCCNL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rimborsi spese\u002FOre viaggio (art. 42 CCNL), nonché l’“equo\nindennizzo” (a titolo di concorso spese “località isolate”), ove\nprevisto a livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Vestiario\u002FAlloggio (art. 43 CCNL):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Energia elettrica (comma 7): laddove e nei termini previsti da accordi\nsindacali di “raccordo” con precedente contrattazione collettiva di livello\nnazionale, sottoscritti a valle del CCNL 24 luglio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mense (art. 43 CCNL): secondo le regolamentazioni aziendali in atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Previdenza complementare (art. 46 CCNL) - Assistenza sanitaria\nintegrativa (art. 47 CCNL) - Attività ricreative, culturali e sportive (art.\n48 CCNL): valgono le rispettive disposizioni statutarie vigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Azioni sociali, (art. 50 CCNL): salvo ovviamente gli aspetti economici\ndell’aspettativa o del congedo ove previsti a livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assicurazioni (art. 51 CCNL): limitatamente alla copertura dei rischi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premio di fedeltà nel lavoro: ove previsto a livello aziendale, solo con\nriferimento al periodo temporale di maturazione del premio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegno di nuzialità, ove previsto a livello aziendale, viene\ncorrisposto nella misura di 15\u002F30 della retribuzione percepita nel mese in cui\nil matrimonio è celebrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art.17\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle\nvigenti disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto delle esigenze di aggiornamento della normativa vigente per\nun utilizzo specifico del contratto a tempo determinato in relazione alle\nopportunità di ripresa e recupero produttivo offerte dal programma PNRR e per\nsostenere le necessità di ricambio generazionale, l’apposizione di un\ntermine di durata superiore a 12 mesi e sino a 24 mesi complessivi è\nconsentita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1, lettera b-bis\ndel D. Lgs n. 81\u002F2015, introdotta dall’art. 41-bis della Legge n. 106 del 23\nluglio 2021, anche per le seguenti specifiche esigenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incrementi significativi\u002Fesigenze oggettive delle attività ordinarie\naventi carattere di temporaneità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel\ntempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente\nspecializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di\ntemporaneità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>interventi di manutenzione straordinaria degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le specifiche esigenze sopra elencate integrano le causali di cui\nall’art. 19, comma 1 del D. Lgs. n. 81\u002F2015 anche agli effetti di proroghe e\nrinnovi del contratto a tempo determinato di cui all’art. 21 del medesimo\nDecreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell'attuazione della previsione di cui all’art 23, comma 2,\nleft, a) del D. Lgs. n. 81\u002F2015 e successive modifiche ed integrazioni per fase\ndi avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi\ndecorrenti, a titolo esemplificativo, dall'inizio dell'attività di una nuova\nimpresa\u002Funità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova\nattività produttiva o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del\nMezzogiorno individuati dal Testo Unico, approvato con DPR n. 218 del 1978,\ntale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta durata massima\ndi 36 mesi è inoltre prevista in caso di costruzione\u002Friconversione di impianti\ndi generazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale può\nessere elevata, rispetto alle previsioni contrattuali di cui all’art. 18\ncomma 2 (“Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato”) del\nCCNL la quota di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, nonché\nla durata complessiva dei successivi contratti per mansioni di pari livello e\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 del D. Lgs. n. 81\u002F2015 non\nsi applicano comunque in caso di successione di contratti per la sostituzione\ndi lavoratori assenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta ferma la possibilità dell’Azienda di stipulare contratti a tempo\ndeterminato fino ad un numero di 5 dipendenti nei casi in cui il rapporto\npercentuale previsto dalla legge dia luogo ad un numero inferiore a 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Datore di lavoro fornisce ai dipendenti con contratto a termine,\nnonché alle RSU informazioni sui posti che si dovessero rendere disponibili; a\ntal fine saranno definite a livello aziendale le relative modalità di\ncomunicazione, con utilizzo anche di strumenti digitali (es. intranet, social\nnetwork, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le competenti direzioni aziendali comunicheranno con regolarità alle RSU\no, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto\ne territorialmente competenti, il numero dei lavoratori con contratto a\ntermine, nonché le assunzioni e\u002Fo proroghe effettuate ai sensi del comma 2 del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato si applicano le\ndisposizioni del presente contratto sul periodo di prova eventualmente da\nriproporzionare con riferimento alla durata del rapporto. In nessun caso il\nperiodo di prova potrà essere superiore alla metà della durata prevista dal\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di malattia ed infortunio la conservazione del posto per i\nlavoratori assunti con contratto a termine non in prova è limitata ad un\nperiodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si\nestende oltre la scadenza del termine apposto nel contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.1 dipendenti con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi\ninfor- mativi\u002Fformativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al\nprocesso lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia\ndell'attività per aumentare la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e\nmigliorarne la mobilità occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.11 lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine\npresso la stessa Azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo\nsuperiore ai 6 o 9 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo\nindeterminato effettuate dal datore di lavoro, rispettivamente, nei 12 o 18\nmesi successivi con riferimento alle mansioni già effettuate in esecuzione dei\nrapporti a termine; il diritto di precedenza non trova applicazione nei casi in\ncui il rapporto a tempo determinato sia cessato per effetto di licenziamento\nper giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Ch3>Art 18\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Al contratto di somministrazione a tempo determinato trovano applicazione\nle vigenti disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency_max\">\u003Cp>•Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero\ncon contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere\ncomplessivamente il 25 per cento del numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza presso l'utilizzatore. Sono escluse dai limiti\nquantitativi le somministrazioni per la sostituzione di altro lavoratore in\nservizio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui il rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore\na 5, resta ferma la possibilità dell’Azienda di stipulare contratti di\nsomministrazione a tempo determinato fino ad un numero di 5 risorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A livello aziendale le parti potranno concordare tramite accordo\nsindacale percentuali più elevate rispetto a quelle individuate nei commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, le\nParti definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la\ncorresponsione ai lavoratori con contratto di somministrazione di erogazioni\ncorrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi\nconcordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese utilizzatrici sono tenute nei confronti dei lavoratori con\ncontratto di somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e\ngli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal\nD. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, in particolare per quanto\nconcerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale\nsaranno impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I prestatori di lavoro con contratto di somministrazione hanno diritto di\nesercitare presso le imprese i diritti di libertà ed attività sindacale\nprevisti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Datore di lavoro fornisce ai dipendenti con contratto di\nsomministrazione a tempo determinato, nonché alle RSU, informazioni sui posti\nche si dovessero rendere disponibili; a tal fine saranno definite a livello\naziendale le relative modalità di comunicazione con utilizzo anche di\nstrumenti digitali (es. intranet, social network, ecc).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le imprese, anche per il tramite dell'Associazione di appartenenza,\nforniscono con regolarità e comunque una volta l’anno alle RSU o, in\nmancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e\nterritorialmente competenti, il numero dei contratti di somministrazione di\nlavoro da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati. Analoga informativa sarà fornita annualmente anche\nalle Organizzazioni Sindacali nazionali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-FLEXWORK_trigger\">\u003Ch3>Art.19\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Telelavoro e Lavoro Agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il processo di diffusione del lavoro agile, impresso dall’emergenza\nsanitaria Covid, ha innescato l’accelerazione dei percorsi di innovazione che\nhanno un significativo impatto sull'organizzazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto è emersa nel settore una crescente attenzione alle\nesigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla sostenibilità\nambientale e al benessere collettivo che è testimoniata da numerosi accordi\naziendali sul lavoro agile. In tale ottica il presente articolo fissa i\nprincipi di riferimento per il telelavoro e per il lavoro agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo, le Parti confermano che il lavoro agile è caratterizzato da\nuna modalità di lavoro nettamente distinta dal telelavoro. Come precisato\nespressamente nel Protocollo Nazionale Confederale sul lavoro in modalità\nagile del 7 dicembre 2021, Il televoro infatti si caratterizza - a differenza\ndel lavoro agile - per una prestazione continuativa di lavoro subordinato a\ndistanza in cui il luogo in cui viene svolto è predefinito e stabilmente\nindividuato ed è soggetto alla vigilanza del datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita\ndall’Accordo Interconfederale del 10 giugno 2004, di recepimento dell'Accordo\nquadro europeo stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 - si configura come una\nmodalità di svolgimento della prestazione lavorativa che consegue ad una\nscelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati ed\neffettuata per esigenze di servizio, in cui la prestazione è resa regolarmente\nda un luogo diverso rispetto alla sede aziendale mediante l’utilizzo di\nstrumenti tecnologici, a condizione che tale modalità di espletamento della\nprestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il telelavoro si fonda su un accordo consensuale fra datore di lavoro e\nlavoratore, perfezionabile sia all’atto dell’assunzione che in fase\nsuccessiva all'instaurazione del rapporto di lavoro. In tal caso il rifiuto del\nlavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di\nrisoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle\ncondizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore\ndi lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro,\nquest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_where\">\u003Cp>•Il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, offrendo ai lavoratori la possibilità di conciliare la\nvita professionale con le esigenze personali e\u002Fo familiari, Il telelavoro può\nessere realizzato in base alle seguenti tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività\nlavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo\nl’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti\norganizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non\ncostituenti unità produttive autonome.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di\nlavoro di cui a! D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, limitatamente alla durata normale\ne massima dell'orario di lavoro settimanale (artt, 3 e 4), al lavoro\nstraordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro\nnotturno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i\nregolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa\nprevisione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa. Detta verifica deve essere\nspecificamente orientata all'esigenza di assicurare un uguale trattamento\neconomico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri\nlavoratori della stessa categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e\u002Fo per il tramite di\nvalutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione\ngiornaliera\u002Fsettimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente\ndovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a\nvisite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentati dell'azienda\nper motivi tecnici e di sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla\nlegislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per un lavoratore\ncomparabile che svolge la sua attività nei locali dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_requirements\">\u003Cp>•Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi\nall’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da\ndisposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando\ncomunque, così come definito agli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo\nInterconfederale, ogni prescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare\nl’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo\nsvolgimento dei compiti attribuitigli. Al fine di non compromettere\nl'inserimento sociale del dipendente in telelavoro nella comunità aziendale e\ndi tutelare l’integrità dei suoi diritti sindacali, la Società avrà cura\ndi attivare gli strumenti più idonei circa la possibilità di partecipazione\nattiva del lavoratore alla vita aziendale e sindacale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto,\nfermo restando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto Accordo\nInterconfederale, saranno concordate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81\u002F2017, il lavoro agile è\nuna modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, stabilita\nmediante accordo tra Azienda e Lavoratore, eseguita in parte all'interno di\nlocali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, mediante\nl'utilizzo di strumenti tecnologici e senza precisi vincoli di orario, salvo i\nsoli limiti di durata massima dell'orario di lavoro derivanti dalla legge e dal\npresente contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti riconoscono il ruolo assunto da tale modalità di lavoro durante\nla pandemia in quanto ha costituito un’efficace soluzione per contrastare il\ndiffondersi del contagio e consentire la continuità dell’attività\nlavorativa per le attività idonee allo svolgimento da remoto in linea con\nquanto previsto dal Protocollo condiviso per il contrasto ed il contenimento\ndel virus Covid-19 sottoscritto il 14 marzo ed il 24 aprile 2020, aggiornato il\n6 aprile 2021 e da ultimo con il Protocollo 30 giugno 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’attuale fase di trasformazione in corso e di graduale superamento\ndell’emergenza sanitaria, il tema del lavoro agile e del suo impatto\nsull'organizzazione del lavoro richiede un’analisi che metta a frutto\nl’esperienza maturata in questi anni al fine di trovare soluzioni che\nfavoriscano il benessere della persona, l’autonomia e la responsabilità\nindividuale e la produttività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti richiamano integralmente il Protocollo Nazionale Confederale sul\nlavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 promosso dal Ministro del Lavoro\ne delle Politiche Sociali ed in particolare la valorizzazione e l’estensione\ndelia contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di regolamentazione\ndello svolgimento della prestazione di lavoro agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tale fine, con l'obiettivo di supportare il diffondersi della\nregolamentazione collettiva aziendale sul lavoro agile nel settore elettrico e\nfermi restando gli accordi in essere, di seguito si indicano i seguenti\nprincipi di riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Volontarietà di adesione individuale al lavoro agile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alternanza tra presenza fisica nella sede aziendale e lavoro agile per\nfavorire e alimentare costantemente l’integrazione con il contesto aziendale\ne i contatti con i colleghi, evitando rischi di isolamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Flessibilità organizzativa e bilanciamento dei tempi di vita e lavoro\ncon regolazione della fascia temporale in cui opera il diritto alla\ndisconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la prestazione\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Parità di genere e inclusione, nell’ottica di favorire la\ngenitorialità e l’effettiva ripartizione delle relative responsabilità e\nper i prestatori di assistenza nonché l'impegno a facilitare l’accesso al\nlavoro agile per chi si trova in una situazione di disabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Adozione di soluzioni tecnologiche per consentire ai lavoratori agili\nl’accesso alle comunicazioni sindacali e la partecipazione alle assemblee\nsindacali e conferma del ruolo sindacale nell’assistenza dei dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente\napplicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente\nall’interno dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione del lavoro inclusiva e flessibile, eventuali e particolari\nesigenze di prolungamento delle attività e di conciliazione saranno gestite\ndai dipendenti con i rispettivi responsabili in una logica di compensazione e\nflessibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Formazione adeguata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informativa scritta contenente le indicazioni su salute e sicurezza per\ngarantire il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 20\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tutela della maternità\u002Fpaternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cp>•Peraltro, riconoscendo il valore sociale della maternità, le Aziende\ngarantiranno alla lavoratrice, durante il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, la corresponsione del 100% della retribuzione del mese precedente a\nquello di inizio di detta astensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve le vigenti condizioni di miglior favore derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva di livello nazionale. Entro la vigenza\ncontrattuale, le Parti monitoreranno le situazioni in essere nelle aziende del\nsettore al fine di individuare le iniziative più opportune.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Congedo parentale modalità oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.151\u002F2001 e successive modificazioni\na decorrere dal 1° gennaio 2020, il congedo parentale potrà essere fruito\nanche ad ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lavoratrice\u002Fil lavoratore può usufruire di permessi su base oraria\nfino a un massimo dell'orario giornaliero previsto in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il congedo potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal\npersonale a tempo parziale, per periodi minimi di un’ora giornaliera, la cui\nsomma nell'arco di ciascun mese di utilizzo deve in ogni caso corrispondere a\ngiornate intere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La richiesta di congedo parentale ad ore deve essere presentata\nall’azienda con un preavviso non inferiore a 7 giorni lavorativi, allegando\nla domanda presentata all'INPS ed indicando:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero complessivo di ore richieste nel mese, calcolate in giornate\nlavorative equivalenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il periodo temporale in cui le ore di congedo saranno fruite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la pianificazione deile modalità di fruizione indicando giorni e\ncollocazione oraria ferma restando, in caso di esigenze sopravvenute, la\npossibilità di modifica dei giorni e della collocazione oraria in precedenza\ncomunicati con preavviso di almeno due giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, è esclusa la\ncumulabilità nella stessa giornata delle fruizioni di altri permessi o\nriposi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la\nmateria a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti a livello aziendale sono impegnate ad aggiornare le normative\ncontrattuali relative alla maternità\u002Fpaternità per migliorare la\nconciliazione dei tempi di vita\u002Flavoro, anche tenendo conto delle recenti\ninnovazioni legislative al riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Malattia, infortuni e cure termali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di assenza per malattia regolarmente accertata e tale da\ncostituire impedimento alla prestazione di servizio, il lavoratore, non in\nprova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi. Si\nconsidera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre\n30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Nel computo del predetto\nperiodo di 12 mesi non si tiene conto delle assenze dovute a malattie\noncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, SLA o a\ndegenze ospedaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il\nlavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e\nindipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di\n18 mesi di assenza (32 mesi nel caso di malattie oncologiche, sclerosi\nmultipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, SLA) entro l’arco massimo di\n36 mesi consecutivi. Nel computo dei predetti limiti non si tiene conto dei\nperiodi di degenza ospedaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Superati i periodi previsti dai precedenti commi, per la conservazione\ndel posto e durante i quali decorre l'anzianità, al lavoratore che ne faccia\nrichiesta potrà essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita con\ndecorrenza dell'anzianità, fino ad un massimo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati\nal 1° o 2°, ed al 3° comma del presente articolo, il rapporto di lavoro può\nessere risolto su iniziativa dell'Azienda o su richiesta del lavoratore. In\nentrambi i casi il lavoratore ha diritto alle normali indennità di fine\nlavoro, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora non avvenga la risoluzione del rapporto trascorsi i termini\nsuddetti, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salva la decorrenza\ndell'anzianità agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore, non in prova, assente per malattia viene corrisposta\ndurante i periodi di assenza di cui al comma 1 l’intera retribuzione per un\nperiodo di 12 mesi, elevati a 18 mesi in caso di assenze dovute a malattie\noncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, SLA o a\ndegenze ospedaliere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Per i periodi di assenza di cui al comma 2, viene corrisposta la\nretribuzione intera fino al raggiungimento del limite di 18 mesi (per il cui\ncomputo sono utilmente considerati anche i periodi di degenza ospedaliera). Nel\ncaso di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia\nmuscolare, morbo di Cooley, SLA - anche se non comportanti ricovero ospedaliero\n- la retribuzione viene corrisposta nella misura intera fino al limite massimo\ndi 24 mesi e nella misura del 70% della retribuzione, come definita dal comma 1\ndell’art. 38 (\"Struttura retributiva”), per un ulteriore periodo massimo di\n8 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quando l'assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul\nlavoro od a malattia contratta a causa di servizio, la retribuzione intera\nspetta al lavoratore sino alla guarigione clinica (e cioè fino a quando gli\neffetti dell'infortunio o della malattia non si sono stabilizzati), ed il\nrelativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento dei limiti di cui\nai precedenti commi 1 e 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma restando la disciplina legislativa vigente in materia, il\ntrattamento economico di malattia ed infortunio di cui al presente articolo,\nverrà assicurato mediante integrazione delle indennità corrisposte dagli\nIstituti assicuratori, che saranno anticipate dall’azienda alle normali\nscadenze retributive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è\nsubordinato, nei casi di erogazione delle indennità da parte degli Istituti\nassicuratori, al riconoscimento della malattia o dell’infortunio da parte\ndegli Istituti stessi ed al rispetto da parte del lavoratore degli obblighi\nprevisti per il controllo delle assenze per malattia nonché alla presentazione\ndella documentazione prevista dalle normative vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di\nprevidenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del\ntrattamento di cui sopra, fino al limite dell'intera retribuzione e l'eventuale\neccedenza sarà corrisposta al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comunicazione dell’assenza, certificazione e controlli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto stabilito dall'alt 32 (“Assenze - Permessi e\nbrevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa\") in materia di giustificazione\ndell’assenza, l’incapacità lavorativa per malattia deve essere provata con\ncertificato medico. Il lavoratore deve comunicare all'Azienda, entro il secondo\ngiorno dall’inizio dell'assenza, o dal proseguimento della stessa, il numero\ndi protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico in\nvia telematica. Tale comunicazione va effettuata dal lavoratore secondo le\nprassi in atto a livello aziendale. In ogni caso di mancata trasmissione\ntelematica dei certificato di malattia per qualsiasi motivo, il lavoratore,\nprevio avviso al datore di lavoro, è tenuto, entro i suddetti termini, a\nconsegnare o far pervenire all’Azienda il certificato cartaceo, in\nconformità a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo della malattia,\ndebba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza, deve darne\npreventiva comunicazione all'Azienda per gli opportuni controlli. In caso di\nricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare il certificato di\nricovero rilasciato dall'amministrazione ospedaliera o l'attestato del medico\nche ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di\ndimissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È facoltà dell'Azienda far constatare in qualsiasi momento tale\nincapacità dai competenti organismi del Servizio sanitario nazionale nei\ntermini e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto di essere informato, mediante comunicazione\nscritta, dell'esito della visita medica cui ['Azienda lo abbia fatto\nsottoporre. A tal fine vale anche la copia del referto medico eventualmente\nrilasciata al lavoratore al momento della visita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’esito della visita di controllo indichi una prognosi inferiore a\nquella risultante dal certificato del medico curante del lavoratore, questi\ndovrà riprendere servizio entro il termine prescritto dal medico di controllo.\nIn tale eventualità, se la prognosi del medico di fiducia è superiore a 20\ngiorni, il lavoratore può chiedere - entro tre giorni lavorativi dalla\ncomunicazione dell'esito della visita di controllo e comunque non oltre la data\ndi rientro stabilita dal medico di controllo - la nomina di un terzo medico\nindividuato in accordo con l’Azienda. Nelle more della decisione il\nlavoratore non è tenuto a riprendere servizio fino alla scadenza della\nprognosi più lunga ed il periodo di assenza viene ovviamente computato agli\neffetti del 1° e 2° comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È anche facoltà dell'Azienda far constatare - da parte di Enti pubblici\no di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del\ndipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di\ninfortunio o malattia. L'Azienda darà comunicazione scritta al lavoratore\ndell'esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a\nnotificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di\ndisaccordo tra i predetti Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto\npubblico ed il medico di fiducia del lavoratore, le Parti - su richiesta\navanzata dal dipendente entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione\ndell'esito della visita medica cui è stato sottoposto - nomineranno di comune\naccordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può\nriprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa viene\ncomputato agli effetti del 1° e 2° comma del presente articolo. Qualora la\ndecisione del terzo medico non intervenga entro i termini previsti dal 1° o\ndal 2° comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino\nalla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva delia certificazione\ndel medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa,\nsarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cure termali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le assenze per cure\ntermali, concesse ai sensi delle predette disposizioni, sono considerate\nassenze per malattia, nei limiti consentiti dalle disposizioni medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Situazioni particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi\npermessi retribuiti esclusi comunque dal computo dei periodi di cui ai commi 1\ne 2 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I casi di donazione di organi, debitamente certificati, sono considerati\nmalattia a tutti gli effetti contrattuali, fatto salvo quanto previsto dalie\nvigenti disposizioni di legge per fattispecie particolari (es. donazione\nmidollo osseo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento lavoratori t.b.c. - Ove l'affezione tubercolare, in relazione\nalla quale sia avvenuto il ricovero o sia stata riconosciuta dall'INPS\nl'indispensabilità del ricovero stesso o della cura ambulatoriale, si\nprotragga oltre il lìmite massimo previsto per la corresponsione della\nretribuzione di cui al 6° o 7° comma del presente articolo, (’Azienda\ncorrisponderà al lavoratore che si trovi ancora ricoverato o nei confronti del\nquale permanga, a giudizio dell'INPS, l'indispensabilità del ricovero o della\ncura ambulatoriale, la retribuzione mensile - quale definita nell’art. 38\n(“Struttura retributiva\") - nella misura pari al 70% fino ad un periodo\nmassimo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque garantito al lavoratore il diritto alla conservazione del\nposto, senza decorrenza di anzianità, fino a sei mesi dopo la data di\ndimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione,\nnonché, in caso di rientro, alla utilizzazione con mansioni ed orario adeguati\nalle residue capacità lavorative, secondo quanto disposto dall'alt 10 della\nlegge 6 agosto 1975, n. 419.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Limiti temporali espressi in mesi - I limiti temporali espressi in mesi\nnel presente articolo sono da intendersi tutti di 30 giorni ciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Interpretazione autentica - Le Parti firmatarie del presente CCNL si\ndanno atto che i trattamenti di malattia ed infortunio di cui al presente\narticolo già corrisposti in relazione al versamento della contribuzione di\nmalattia nei confronti dell’INPS hanno carattere integrativo e di\nanticipazione delle prestazioni dovute per legge dal medesimo Istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Fermo restando la decorrenza stabilita dal comma 10 del presente\narticolo, il trasferimento di un lavoratore in altro Comune può avvenire per\nmotivate ragioni di servizio o su richiesta dello stesso accolta\ndall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con\ncongruo preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro 10 giorni dalla comunicazione, il lavoratore ha facoltà di\nopporsi. Entro i successivi 20 giorni, la Direzione aziendale, sentito\nl’interessato, eventualmente assistito dalla RSU, valuta le motivazioni del\nricorso e decide sul merito del provvedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori,\nl’Azienda ne darà comunicazione alle competenti Organizzazioni sindacali con\ncongruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare e definire congiuntamente\ngli eventuali problemi connessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto\nall'indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui l’Azienda dovesse\naddivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore trasferito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle\nindennità e competenze, anche in natura, legate a condizioni locali o a\nparticolari prestazioni in atto presso l’unità di provenienza e che non\nricorrano nella nuova destinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisisce, presso la nuova sede di lavoro, indennità e competenze che\nsiano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I trattamenti spettanti al lavoratore trasferito per ragioni di servizio\nin altro Comune, qualora la nuova sede di lavoro disti almeno 30 Km da quella\ndi provenienza, sempre che si riscontri un apprezzabile maggior disagio\nrispetto al domicilio dell’interessato, e ciò comporti comunque un\nsignificativo incremento delia distanza tra il proprio domicilio e la nuova\nsede di lavoro, sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di\ndestinazione, ove (’Azienda non possa provvedere direttamente all’alloggio,\nverrà concordata tra l’Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su\nsua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del\ncanone, per un alloggio di caratteristiche (ed ubicazione analoghe) a quello\nabitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive\nesigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le\nquotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede\nlocale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei\nconduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero\ndisponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia\nadattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da\nvalutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari\nabitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di\nanalisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio\nsarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella\nlocalità ove si trova la nuova sede di destinazione e\u002Fo nel caso in cui il\nlavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale\nindennità verrà corrisposta per un periodo di 4 anni. Nelle Aziende con più\ndi 150 dipendenti, l’indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma\ndi “una tantum”, in misura corrispondente al valore attuale (al tasso\nconvenuto tra Azienda e Organizzazioni sindacali) dell’importo mensile\ndell’indennità di alloggio coma sopra determinato. L'indennità in forma di\n“una tantum” verrà proporzionalmente recuperata per successivo\ntrasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti,\nl’attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto\ntrasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non\navendone l’obbligo), sarà corrisposto per 4 anni un compenso, per ogni\ngiorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle “maggiori spese di\nviaggio”, determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di\ntrasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari\nprevisti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente\nassistito, su sua richiesta, dalla RSU ovvero dall’organizzazione sindacale\ncui il lavoratore abbia conferito il mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento complessivo dì cui sopra sarà corrisposto in misura intera\nper i primi tre anni e nella misura dell’85% il quarto anno. Il trattamento\nprevisto dalla presente lettera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il\nproficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Per i compensi\ndi cui alle lettere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•e b) l'azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei\ncompensi medesimi in funzione dell’effettivo maggior disagio connesso con il\ntrasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il\nlavoratore pendolare; specifici analoghi trattamenti potranno essere\nriconosciuti nei casi in cui l’Azienda provveda direttamente all’alloggio.\nIl trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato\nsolo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova\nsede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di\ntrasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso, in caso di trasloco, delle spese di viaggio per sé e i\npropri familiari nonché delle spese di trasporto degli effetti familiari\n(mobilio, bagagli, eco.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione\nsul rischio connesso, previ opportuni accordi con l’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo\nper anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto\nregolarmente registrato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una\nmensilità di retribuzione mensile. Qualora l’interessato si traslochi con la\nfamiglia, sarà corrisposta, all'atto dell’effettivo trasferimento dei\nfamiliari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria\naggiuntiva equivalente ad un’ulteriore mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I trattamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 sono tra loro\nalternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a fronte di uno\nstesso trasferimento non può superare complessivamente i 4 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede\ndi destinazione sia ubicata in altro Comune e disti almeno 50 Km da quella di\nprovenienza, compete, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il\ntrattamento di cui alla lettera d) del comma 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La nuova disciplina prevista dal presente articolo trova attuazione per i\ntrasferimenti con decorrenza dal 1° luglio 2017, ferma restando la\nsalvaguardia delle corresponsioni in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando il ricorrere dei presupposti di cui al precedente comma 7\ndel presente articolo, formeranno oggetto di esame in sede aziendale con le\ncompetenti strutture sindacali gli specifici effetti derivanti da trasferimenti\ncaratterizzati da una maggiore e particolare gravosità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\n\u003Ch3>Art. 23\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoratori sottoposti a procedimento penale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi\ndella libertà personale (o comunque tali da impedire la prestazione del\nlavoratore sottoposto a procedimento penale) per reati commessi\nnell'espletamento delle mansioni ad esso affidate, l’Azienda, ove non\nricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi\ndell'alt 25 (“Provvedimenti disciplinari”) del presente Contratto,\ncorrisponde al lavoratore interessato, per la durata dell'interruzione del\nservizio, la retribuzione quale definita dall'art. 38 (“Struttura\nretributiva”) del Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione dell'azienda entro 8\ngiorni dal momento in cui avrà riacquistato la libertà personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni altro caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti\nrestrittivi della libertà personale del lavoratore o comunque tali da\nimpedirne la prestazione lavorativa, ove non ricorrano gli estremi per la\nrisoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 25 (\"Provvedimenti\ndisciplinari”) del presente Contratto, è fatta salva, ove già esistente a\nlivello aziendale, la conservazione del rapporto di lavoro del lavoratore non\nin prova (per un periodo di 12 mesi), che rimane sospeso a tutti gli effetti,\nsenza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivi periodi di interruzione si considerano continuativi quando il\nlavoratore abbia ripreso servizio, fra l'uno e l’altro, per una durata\ninferiore ai 30 giorni consecutivi. Alla scadenza dei dodici mesi si realizza\nla risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione dell'indennità\nsostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve le vigenti condizioni di miglior favore derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) Assistenza legale - A favore dei lavoratori di cui al comma 1, salvo i\ncasi di dolo o colpa grave degli stessi, (’Azienda fornirà a proprio carico\nl’assistenza legale nei limiti delle tariffe professionali esistenti.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 24\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti allo\nsvolgimento delle mansioni affidategli e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndall'Azienda per il controllo della presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni\naffidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le\nistruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico\u002Ffunzionale\nfissato dall'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e regolamentari sulla\nprevenzione infortuni che ['Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché\nquelle emanate al riguardo dall'Azienda medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mantenere la massima riservatezza sugli interessi dell'Azienda; non\ntrarre profitto, con eventuale danno dell'Azienda medesima, da quanto forma\noggetto delle sue funzioni, né svolgere comunque attività contraria agli\ninteressi dell’Azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare con diligenza appropriata le disposizioni di legge e\nregolamento sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al\ntrattamento dei dati personali e le relative misure di sicurezza (Regolamento\nUE 2016\u002F679 - GDPR - sulla protezione dei dati personali), nonché quelle\nemanate al riguardo dall'Azienda medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano\nprocurargli lucro o distogliere comunque la sua attività dall'espletamento\ndelle mansioni affidategli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi\ne strumenti a lui affidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tenere, nell'espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al\nbuon nome dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•astenersi da comportamenti comunque lesivi della dignità e libertà\ndella persona nonché della dignità e libertà sessuale delle lavoratrici e\ndei lavoratori in conformità ai principi contenuti nel D. Lgs. 11 aprile 2006,\nn. 198 e s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ottemperanza alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed\nintegrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e nel rispetto degli accordi\nsindacali vigenti in materia, il lavoratore è tenuto ad assicurare, in caso di\nsciopero, le prestazioni indispensabili per l’erogazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore è vietato, inoltre, di valersi, anche al di fuori\ndell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere, eventualmente a\nfine di lucro, attività che siano comunque in concorrenza con quelle\ndell'Azienda e ricevere, a tale effetto, compensi o regalie sotto qualsiasi\nforma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua\ntutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve\nsottoporsi, a richiesta dell'Azienda, a visita medica da effettuarsi a cura di\nenti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza\ndell'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le mancanze del lavoratore possono dar luogo all'adozione, a seconda\ndella loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimprovero verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non\nsuperiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato\nfino ad un massimo di 10 giorni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasferimento per punizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i\nprovvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono riportati in calce\nal presente articolo e sono affissi, in maniera permanente, nei posti di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalie\neventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente\naccertata, l'Azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del\nlavoratore per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Durante\ntale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione quale definita\ndall'articolo 38, commi 1 e 3 (“Struttura retributiva”) nonché quelle\nindennità che, a norma di Contratto, sono conservate in tutti i casi di\nassenza retribuita, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di\nuno dei provvedimenti disciplinari previsti sotto le lettere f) e g), di cui al\n1° comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b),\nc), d), e) del presente articolo resta integralmente assoggettata alla\nprocedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto concerne i provvedimenti di cui alle lettere f) e g) - esclusi\ndalla sfera di applicazione dell'alt. 7 della richiamata legge 20 maggio 1970,\nn. 300 - si conviene di estendere la stessa procedura, restando inteso che\nl'effetto sospensivo della sanzione - previsto dai commi 6° e 7°\ndell'articolo medesimo, rispettivamente, per il caso di ricorso da parte del\nlavoratore al Collegio di conciliazione e di arbitrato e per il caso di azione\ngiudiziaria promossa dal datore di lavoro - determina solo il diritto ad un\nassegno alimentare di importo pari all'80% della retribuzione mensile, quale\ndefinita dall’art. 38 (“Struttura retributiva”) del presente Contratto,\nper il periodo di allontanamento dal servizio fino alla decisione del Collegio\no alla pronunzia della sentenza di primo grado che definisce il giudizio\npromosso dall'azienda. In ogni caso, decorso un anno dalla erogazione\ndell'assegno alimentare senza che siano intervenute le sopracitate decisioni,\nil diritto all’assegno alimentare decade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il provvedimento non venga confermato, quanto corrisposto a\ntitolo di assegno alimentare, ai sensi del 6° comma del presente articolo,\nviene conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti\ndisciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che il presente articolo regola la materia concernente i\nprovvedimenti disciplinari - al fine di evitare incertezze o difformità di\ncomportamento nell'applicazione dei commi 1° e 2° del presente articolo nel\nrispetto del principio di graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità\ndella mancanza e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970,\nn. 300 - si conviene quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, multa, sospensione o\ntrasferimento per punizione il lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non si presenti al lavoro e\u002Fo non provveda a darne tempestivo avviso\nsalvo il caso di impedimento giustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ritardi senza giustificato motivo l’inizio del lavoro o lo sospenda o\nne anticipi la cessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non esegua gli ordini impartiti dall’Azienda sia in forma scritta che\nverbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esegua negligentemente il lavoro affidatogli ovvero per disattenzione\ncrei disservizi o guasti agli impianti, macchinari ed attrezzature\ndell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non provveda tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in\ncaso di guasti alle macchine e agli impianti o di irregolarità\nnell’andamento del servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contravvenga ai divieti esposti in forma scritta in locali dove si mette\nin pericolo l'incolumità degli impianti o delle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esegua nei locali dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio\no di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale\ndell'azienda, con uso di attrezzature dell’Azienda stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasgredisca in altro modo l’osservanza del presente Contratto o\ncommetta mancanza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza sul\nposto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rechi danno col suo comportamento all’immagine dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimprovero scritto verrà applicato per le mancanze di minor rilievo; la\nmulta, la sospensione ed il trasferimento per quelle di maggior rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle multe - che non costituiscono risarcimento di danni - è\ndevoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere\naziendale, o, in mancanza di queste, ad altro Ente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore\nche: commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur\nessendo di maggior rilievo di quelle contemplate dal punto 1) del presente\narticolo, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del\nlicenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sensibile danneggiamento colposo agli impianti od alle attrezzature;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grave pregiudizio all’Azienda a seguito di mancate segnalazioni di\nguasti alle macchine e\u002Fo impianti o di irregolarità nel servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esecuzione senza permesso di lavori nell’Azienda per conto proprio o di\nterzi, senza impiego di materiale dell’Azienda stessa e durante l’orario di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono del posto dì lavoro da parte di personale cui siano\nspecificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo senza\npregiudizio della incolumità delle persone o della sicurezza degli\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenze ingiustificate fino a 4 giorni consecutivi ripetute più volte in\nun anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza\npassata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia deìl’Azienda nei\nconfronti del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel punto 1 ) del\npresente articolo quando siano stati applicati due provvedimenti di sospensione\ndal lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)stato di manifesta alterazione psico-fisica durante l’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore\nche: provochi all’Azienda grave nocumento morale e\u002Fo materiale o che compia,\nin connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che\ncostituiscono delitto a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grave insubordinazione ai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•furto nell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trafugamento di schizzi, disegni, progetti di impianti, macchine ed\nattrezzature e documenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•danneggiamento volontario di materiale di proprietà dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla\nincolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque\ncompimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assunzione di comportamenti che possano provocare grave pregiudizio\nall'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esecuzione, senza permesso, di lavori nell'azienda per conto proprio o di\nterzi con l'impiego di materiale dell’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rissa all’interno dell’Azienda o comunque durante l’espletamento\ndelle proprie mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Codici Disciplinari - Eventuali e vigenti diversi codici disciplinari\nesistenti in Azienda si intendono integralmente sostitutivi della normativa di\ncui al presente paragrafo “Criteri di correlazione tra le mancanze dei\nlavoratori ed i provvedimenti disciplinari”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PREAVVISO - TRATTAMENTO SOSTITUTIVO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per i casi in cui si proceda alla risoluzione del rapporto ad iniziativa\ndell’Azienda mediante preavviso o erogazione della corrispondente indennità\nsostitutiva, i termini del preavviso stesso sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi 1per i lavoratoriconanzianità fino a 2 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi 3per i lavoratoriconanzianità da 2 a 10 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi 4per i lavoratoriconanzianità oltre i 10 anni compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A partire da gennaio2023, il preavviso nei confronti dei lavoratori in\npossesso dei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>requisiti previsti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia è pari ad\n8 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I predetti termini sono ridotti alla metà nel caso in cui il rapporto di\nlavoro sia risolto dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun\nmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei\npredetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari\nall'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al\nlavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto\ndi lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi\nalcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante la decorrenza del periodo di preavviso, le Aziende concederanno\nal lavoratore permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e\nl’orario di tali permessi sono stabiliti in rapporto alle esigenze di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di dimissioni del lavoratore, la decorrenza del preavviso non è\ninterrotta dall’intervenuta malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per\niscritto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mensilità aggiuntive - Per il personale in servizio alla data di\nstipulazione del CCNL 24 luglio 2001, si applicano - al verificarsi dei\npresupposti previsti dalla precedente normativa - le disposizioni concernenti\nl'istituto delle mensilità aggiuntive al trattamento di fine rapporto (e gli\nelementi retributivi da prendere a riferimento), fermo restando che i relativi\nimporti verranno calcolati nella misura spettante ne! mese di sottoscrizione\ndel CCNL 24 luglio 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interpretazione autentica alla \"Norma Transitoria Mensilità Aggiuntive\"\nall'art. 26 CCNL elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto dell'evolversi negli anni del quadro normativo di riferimento\nin materia pensionistica e dei conseguenti effetti sui presupposti per la\nmaturazione del diritto a pensione, le Parti esplicitano di seguito, a titolo\ndi interpretazione autentica della presente norma transitoria e delle\nprecedenti normative da essa richiamate, che le mensilità aggiuntive hanno da\nsempre assolto la medesima funzione di agevolare l’estinzione del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva lo strumento\nfondamentale di attuazione della disciplina legale di cui al D. Lgs. 8 aprile\n2003, n. 66, come modificato dal D. Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 e successive\nmodificazioni e integrazioni e della legge 8 marzo 2000, n. 53, sia per la\nrealizzazione delle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento in attuazione\ndelle direttive dell'unione Europea, che per la definizione delle eccezioni e\nderoghe previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a queste ultime, le Parti richiamano e confermano, qualora\nnon diversamente disciplinate nel presente CCNL, le normative collettive già\nesistenti in materia nel settore, anche a livello aziendale e gli ulteriori\naccordi di secondo livello - coerenti con la presente premessa - che potranno\nessere in futuro realizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, in linea con tale orientamento, le Parti convengono di dare\nattuazione nel presente CCNL ai rinvìi e, per le eccezioni previste, alle\nderoghe e alle sue condizioni che la nuova regolamentazione legale dei tempi di\nlavoro (orario di lavoro) e di non lavoro (pause, riposi e ferie) demanda alla\ncontrattazione collettiva, con riferimento ai singoli istituti di cui al\npresente articolo, ai riposi e alle pause giornaliere, al riposo settimanale,\nalla reperibilità di cui all'art. 30 (“Reperibilità”) e al lavoro\nstraordinario e notturno di cui all'art. 28 (\"Lavoro straordinario - Lavoro\nfestivo - Lavoro notturno”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono inoltre il principio che la disconnessione sia un\ndiritto per tutti i lavoratori - e non solo durante lo smart working - nel\nrispetto dei doveri contrattuali (reperibilità, turno, straordinari\nprogrammabili e non programmabili eco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata\nsettimanale dell'orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di\nlegge e che i mutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di\nproduttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a\nregimi d’orario sempre più articolati e rispondenti all’evoluzione degli\nassetti tecnico-organizzativi, la durata contrattuale dell’orario normale di\nlavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è\nstabilita in 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al\nvenerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al\nservizio di pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente\ncontratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la\ndurata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a riferimento un\nperiodo di 12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico operative\nper assicurare la continuità del servizio (turni\u002Fsemiturnì) ed un periodo di\n6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi le Aziende, in\ncaso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le RSU o,\nin mancanza, con le Organizzazioni sindacali competenti l'estensione del\nperiodo da 6 a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'articolazione settimanale dell’orario di lavoro sarà definita, nel\nrispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda e delle normative di legge\nin materia, con accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi\ndalla data di convocazione non venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà\nesaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni\nsuccessivi. Trascorso detto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive\nprerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più\nopportune nell'ambito della propria libertà di iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di servizio con\ncaratteristiche di straordinarietà e temporaneità, le Aziende potranno\nattuare una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro dandone\npreventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando che il protrarsi\ndi dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, comporta\nl’applicazione di quanto previsto al comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione\nsettimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo tra\nDirezione ed RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione\nnon venga raggiunto l'accordo, la proposta sarà esaminata con le\nOrganizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso\ndetto termine, le Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e ruoli,\npotranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell’ambito della\npropria libertà di iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili\noscilleranno nella fascia 30-46 ore con compensazione a livello annuo e con la\nmaggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita dall'alt\n38 (\"Struttura retributiva\"), per le ore prestate oltre la 40esima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata\u002Fuscita,\ncon compensazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra\nDirezione e RSU, ferma restando l’esigenza di garantire una compresenza non\ninferiore a 6 ore e trenta minuti, tenuto conto altresì delle caratteristiche\ndel contesto urbano in cui si svolge l’attività lavorativa. L’orario\ngiornaliero, settimanale e plurisettimanale sarà esposto in apposita tabella o\ntramite strumenti digitali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Turnisti \u002FSemiturnisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che prestano\nla loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e\nnotturne, è di 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e\nRSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle\nore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al\nlavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e\nnotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende\napplicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro\nopera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere. Al riguardo sono\nfatti salvi regimi d’orario settimanali inferiori alle 40 ore, laddove\nvigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale\npreesistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale\ntale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio\ne notte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni\nlavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle\n24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pause\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la\npausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di\nlavoro definiti in sede aziendale. Con riferimento al personale addetto ai\nprocessi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato e\u002Fo in semiturno,\ncon la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le Parti\nsi danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già\nconsentono la fruizione della pausa minima di legge, anche agli effetti\ndell'applicazione dell’art. 51, comma 2, lettera c), TUIR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi annui retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D1) Riduzione orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale turnista la riduzione dell'erario di lavoro è pari a\n160 ore annue, ore che rientrano a tutti gli effetti nell’ambito della\npianificazione annua dell'orario di lavoro e vanno conseguentemente fruite a\ngiornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le Aziende che applicano per il personale semiturnista un orario di\nlavoro settimanale di 40 ore, la riduzione dell'orario di lavoro è pari a 76\nore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le Aziende che già applicavano la riduzione di orario per il\npersonale turnista di 160 ore, i lavoratori in servizio alla data di\nsottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 ed addetti a turni continui avvicendati\ncon prestazioni alternate diurne e notturne hanno altresì diritto a 6 giorni\ndi permesso retribuito all'anno. Tali permessi giornalieri si intendono\nassorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni di orario derivanti da\ncontrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D2) Permessi speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o\nin caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio, la cui\ndeterminazione è demandata a livello aziendale, possono essere concessi\npermessi speciali fino ad un massimo di 4 giorni. Tali permessi, che assorbono\nanaloghi benefici eventualmente già in atto in sede aziendale, si intendono\nassorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d’orario derivanti da\ncontrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza\nsu sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono\nriconosciuti due intervalli giornalieri dì riposo, cumuìabili anche in un\nunico intervallo, di 15 minuti ciascuno. In alternativa, restano confermate le\ndiscipline aziendali vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva\nnazionale in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori giornalieri già percettori dell'indennità \"lavori\ngravosi”, vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale,\nper i lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare\ngravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a\ncielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche e all’interno delle\ncentrali in caverna, nonché per i lavoratori giornalieri che effettuano\nl’ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano\nriconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessi stessi alla data di\nsottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i\npresupposti per la loro concessione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Banca ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti - più di 100 a\ndecorrere dal 1° gennaio 2023 - è prevista la banca ore per tutti i\nlavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di\nstraordinario di cui al comma 2 dell'art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro\nfestivo - Lavoro notturno”) prestate oltre le 70 ore annue, nonché per le\nore di straordinario rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 del\ncitato art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”),\nprestate oltre le 180 ore semestrali (a decorrere da 1° gennaio 2023 prestate\noltre le 140 ore semestrali). Il lavoratore, in alternativa al pagamento,\npotrà esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca\nore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i\nlimiti sopra indicati, comunicandola formalmente all’azienda entro la fine di\nogni anno per l’anno solare successivo. Per le ore di straordinario che\nconfluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la\nmaggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% della\nretribuzione oraria, rispetto a quelle contrattualmente previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere\nutilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il\ntermine di cui all'alt 31 (“Ferie”), comma 5, del presente CCNL. Al termine\ndi detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate\ncon la retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al\nnumero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà\nrealizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche,\norganizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei\nlavoratori che hanno optato per l'accantonamento nella banca ore, alle ore\ncomplessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale\nsede le Parti valuteranno l'opportunità di procedere allo svuotamento della\nbanca ore anche con pagamenti integrali o parziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con\nl’applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di\napplicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno\nvalutate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la\nmateria a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Cp>•Giorni festivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato\na tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la\nricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai\nsensi del presente articolo, verrà definito, una volta per tutte, in sede\nsindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i\nlavoratori che prestino servizio nell'ambito del Comune di Roma per i quali\nvale la specifica disposizione dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Qualora la ricorrenza del S. Patrono venga a coincidere con il lunedì dopo\nPasqua, ai lavoratori interessati, viene concesso un giorno di festa\nsostitutivo nel martedì successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riposi Giornalieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo\nconsecutivo ogni 24. A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti,\nai sensi della premessa del presente articolo (“Orario di lavoro\" - Giorni\nfestivi e riposi - Festività soppresse) del CCNL, è consentita la deroga alla\nfruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i\nlavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla specifica\ndisciplina collettiva vigente (D.V. n. 3 al presente articolo ), nonché per i\nlavoratori reperibili in relazione a quanto previsto dall’alt. 30\n(“Reperibilità”) e dalla D.V. n. 2 dell’alt. 28 (“Lavoro straordinario\n- Lavoro festivo - Lavoro notturno”) del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Cp>•Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Il riposo può essere\nfissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene\nconsiderata giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre viene considerato\nfestivo il giorno fissato per il riposo, nei casi previsti o richiamati\ndall’alt. 9 del D. Lgs. n. 66\u002F2003 e successive modificazioni e integrazioni,\nper i lavoratori addetti:\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•alla sorveglianza e\u002Fo manutenzione delle opere di presa, dei canali di\ncarico e scarico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’esercizio\u002Fmanutenzione (organizzata in turno) delle centrali, delle\nstazioni e delle cabine presidiate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’esercizio\u002Fmanutenzione (organizzata in turno) e alla sorveglianza\ndelle linee, delle reti e delle cabine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle attività correlate ai tempi di funzionamento della “borsa\nelettrica”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività\ntecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente\nprestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di\nriposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le\neventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per\ndetti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo\ndella settimana, da fruire, di norma, nella settimana successiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori\ndi cui al comma 29 nel caso di spostamento del loro giorno di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori di cui ai commi 29 e 30 del presente articolo, in caso\ndi spostamento, per effettive esigenze di servizio (esclusi, quindi, i casi di\nspostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come\nferie, malattia, infortuni e permessi, salvo casi del tutto straordinari e ad\neccezione del primo giorno), del giorno di riposo prestabilito, devono essere\ninformati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; se tale\nspostamento è avvenuto per motivi di servizio senza tale preavviso, essi hanno\ndiritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una\nindennità pari al 40% della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo\ngiorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo\ninfrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari\nal 100% della retribuzione giornaliera. Dette indennità non spettano a coloro\nche prestano la propria attività in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori di cui al comma 29 del presente articolo, che non prestano\nla propria attività in turno, si garantisce peraltro che il giorno di riposo\ncada di domenica almeno una volta ogni quattro settimane. Ove questo\neccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui\nrimanessero privati, un'indennità pari al 60% della retribuzione\ngiornaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle vigilie delle festività di Capodanno (31 dicembre), della Pasqua\n(Sabato Santo) e del Natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2\nnovembre, al personale non indispensabile alle necessità del servizio le\nAziende concederanno libertà nelle ore pomeridiane.^\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora esigenze improcrastinabili di servizio non consentano ai\ndipendenti il godimento del beneficio suddetto, a tali lavoratori saranno\nconcessi - in sostituzione o ad integrazione di tale beneficio - permessi\nretribuiti pomeridiani fino a quattro mezze giornate (eventualmente cumulabili)\ndella durata massima di quattro ore ciascuno, da fruire entro il primo\nquadrimestre dell'anno successivo. Per i lavoratori turnisti, detti permessi\nretribuiti vanno riconosciuti indipendentemente dall'orario del turno osservato\nin ciascuna delle giornate di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento Festività in caso di coincidenza con la domenica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la\ndomenica delle giornate considerate festive dalla vigente legislazione in\nmateria (legge 27 maggio 1949, n. 260, legge 5 marzo 1977, n. 54, e DPR 28\ndicembre 1985, n. 792), nonché della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora è regolato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, e dagli\narti. 1,3 e 4 dell'accordo Interconfederale 3 dicembre 1954, restando inteso\nche per i lavoratori per i quali è consentito il riposo settimanale in giorno\ndiverso dalla domenica, il trattamento di cui al citato Accordo\nInterconfederale verrà corrisposto in caso di coincidenza delle festività di\ncui sopra con il giorno di riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun compenso aggiuntivo è dovuto in caso di festività infrasettimanali\nnon lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Festività soppresse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, del\nDPR 28 dicembre 1985, n. 792, e della legge 20 novembre 2000, n. 336, a\ncompensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono\nriconosciute quattro giornate di permesso retribuito all'anno, fruibili anche\nin pacchetti di ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato\nnell'anno con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie\ne devono essere goduti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui\nsi riferiscono. Ove comprovate esigenze di servizio non consentano il godimento\ndei permessi entro detta data, essi sono compensati con la normale retribuzione\ngiornaliera in atto alla data medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta, ovviamente, inteso che il lavoro straordinario eventualmente\nprestato in una delle giornate di festività soppressa viene compensato con la\nretribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per\nil lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate\ncon il giorno di riposo settimanale, non si dà luogo al trattamento previsto\ndall'Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L) Fattispecie particolare (guardiadighe)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti del personale per il quale venga adottata una soluzione per\nla vigilanza delle dighe - ai sensi del DPR 1° novembre 1959, n. 1363 - che\ncomporti lo svolgimento di una prestazione lavorativa ordinaria per tutti i\ngiorni della settimana, realizzando in tal modo uno schema di rotazione tra gli\naddetti, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella\ngiornata di domenica viene riconosciuta un'indennità pari al 70% del valore\norario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui al presente comma viene riconosciuta anche nei confronti\ndel personale di manutenzione civile idraulica con compiti anche di\nguardiacanali, qualora svolga quest’ultima attività, in regime di lavoro\nordinario, nella giornata di domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle ragioni di sicurezza cui è finalizzata\nl’attività di cui al presente comma - svolta in attuazione delle vigenti\ndisposizioni (art. 15, DPR 1° novembre 1959, n. 1363) - le Parti confermano\nper tale personale, ai sensi della premessa del presente articolo, le\ndiscipline collettive, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi\ngiornalieri e settimanali, già vigenti anche a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale - Le Parti convengono\nche ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino\nprestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un'intera\ngiornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella settimana successiva,\nfermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60% (o del\n75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le\nore di lavoro effettivamente prestate. Le Parti, in conformità a quanto\nprevisto nella premessa del presente articolo, si danno altresì atto, che le\nprestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle\nquattro ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo\nsettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi speciali - Le Parti convengono che i permessi speciali di cui al\ncomma 17 possono essere concessi - sempre che ricorrano i relativi presupposti\n- fino ad un massimo di 7 giorni nei confronti dei lavoratori turnisti già\nfruitori di permessi speciali in tale misura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Schemi di turno - Le Parti confermano che nulla è innovato rispetto alla\nvigente disciplina collettiva, anche a livello aziendale, in materia di\ncondizioni e articolazione degli schemi di turno\u002Fsemiturno, ivi comprese le\nspecifiche previsioni su pause, riposi giornalieri e settimanali e riconoscono\n- secondo quanto evidenziato in premessa - che la normativa sui permessi\ncontenuta nel presente articolo assicura una protezione adeguata a detti\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione\nlavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro\nstraordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata\nnormale della prestazione fissata dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>•Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro\nrispondenti ad esigenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro\ncapite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti\nriposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole\nmaggiorazioni contrattualmente previste. L’utilizzo dei riposi dovrà\nrealizzarsi di intesa con l’Azienda tenendo conto delle esigenze tecniche e\norganizzative e produttive. Tali riposi, considerata la loro funzione di\nreintegro psico- fisico e di compensazione della maggiore prestazione resa,\ndevono essere fruiti in tempi utili a favorire l’adeguato recupero entro il\ntrimestre successivo alla maturazione, salvo casi del tutto eccezionali che\ndevono essere motivati con contestuale pianificazione dei riposi.z-x\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tale modalità di recupero vale per tutte le situazioni in cui non è\nprevisto un termine specifico per il godimento delle giornate\u002Fpermessi di\nriposo riconosciuti a livello contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al\nriposo compensativo - per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti\nsopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico,\nnonché per far fronte a necessità tecnico gestionali eccezionali, non\ndifferibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza\nmaggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa\ncostituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>•Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario\nsettimanale di cui all’art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi -\nFestività soppresse”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata\ndel 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito delle Aziende\npresso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro\nsettimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la retribuzione oraria\nmaggiorata del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario festivo\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Si considera lavoro straordinario festivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi\na norma dell'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi -\nFestività soppresse”) del presente Contratto, dal lavoratore addetto a\nmansioni per le quali il riposo cade di domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowancetype\">\u003Cp>Ogni ora di lavoro straordinario festivo di cui sopra viene compensata con\nla retribuzione oraria maggiorata del 60%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quello compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni\nconsiderati festivi (escluse le domeniche in quanto solamente tali, eccezion\nfatta per la Pasqua) a norma dell'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi\ne riposi - Festività soppresse\") del presente Contratto, dal lavoratore\naddetto a lavori per i quali è consentito il riposo settimanale non di\ndomenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni ora di lavoro festivo di cui sopra viene compensata con la retribuzione\noraria maggiorata del 60% .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro notturno - straordinario notturno - straordinario notturno festivo\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Si considera lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello\nprestato dal lavoratore tra le ore 20 e le 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali, quello\neffettivamente prestato tra le ore 23 e le ore 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta\nnel D. Lgs. n.66\u002F2003 e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di\nriferimento - ai sensi dell'art. 13 (“Durata del lavoro notturno”) dello\nstesso decreto - sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, è\ncalcolato come media su base annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>•Ogni ora di lavoro notturno non in turno prestata, anche eccezionalmente,\ndal lavoratore in regime di lavoro ordinario in giorni non festivi, viene\ncompensata con un'indennità pari alla maggiorazione del 50% sulla retribuzione\noraria.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal lavoratore in\ngiorno feriale viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del\n60%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata da! lavoratore in\ngiorno riconosciuto festivo a norma dell'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni\nfestivi e riposi - Festività soppresse”) viene compensata con la\nretribuzione oraria maggiorata del 75%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le maggiorazioni retributive e le riduzioni di orario previste nel\npresente Contratto, sia a titolo specifico per il lavoro notturno che in\ngenerale, attuano le indicazioni contenute nell’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comma 2, del citato D. Lgs. n. 66\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le varie percentuali di maggiorazione previste dal presente articolo non\nsono cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo,\nnotturno, che non sia stato ordinato dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a\ncompiere, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo,\nnotturno e ferme restando le cause di esclusione previste dalle vigenti\ndisposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende comunicheranno, secondo le prassi in atto, alle Organizzazioni\nsindacali stipulanti, il numero di ore di straordinario complessivamente\neffettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 comma 5, lett. a) del D. Lgs.\nn. 66\u002F2003, per i lavoratori con funzioni direttive - escluso il personale\naddetto ad attività in turno\u002Fsemiturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•o aventi possibilità di decisione autonoma in materia di tempi di\nlavoro, le Parti, in sede aziendale, definiranno eventuali diverse soluzioni\nper tenere conto delle prestazioni eccedenti l’orario normale contrattuale.\nLe Parti, durante il confronto, che dovrà esaurirsi entro 30 giorni, non\nassumeranno iniziative unilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) Compenso perii lavoro prestato in giorno festivo che non sia quello di\nriposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro prestato, eccezionalmente o in relazione al turno di lavoro, in\ngiorno festivo che non sia quello di riposo settimanale va compensato con la\nretribuzione oraria maggiorata del 60% (o del 75% se trattasi di lavoro\nstraordinario notturno) senza la concessione del giorno di festa\nsostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Estensione di talune disposizioni contenute nell’art. 30\n(\"Reperibilità”) al personale non reperibile - Quanto previsto dai commi 7,\n8, 8 bis, 9 e 9 bis dell'articolo 30 (“Reperibilità”) si applica anche nei\nconfronti del personale non reperibile chiamato a svolgere lavori non\nprogrammati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento turnisti e semiturnisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 (“Orario di lavoro -\nGiorni festivi - Festività Soppresse”) del presente CCNL (commi 8 - 12 ) in\nmateria di orario di lavoro e ferma restando l’applicabilità del trattamento\neconomico previsto per la generalità dei lavoratori nel caso di lavoro\nnotturno e\u002Fo straordinario, coloro che prestano servizio in turno hanno diritto\nalla corresponsione dei seguenti compensi che saranno inclusi nella\nretribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e\nnotturne (due prestazioni diurne ed una notturna) 11% del minimo tabellare e\ndell’indennità di contingenza della categoria di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per turni che impegnino solo due prestazioni giornaliere 5,5% del minimo\ntabellare e dell’indennità di contingenza della categoria di\nappartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per turni che impegnino solo due prestazioni giornaliere con riposo\nsettimanale di domenica 3,6% del minimo tabellare e dell’indennità di\ncontingenza della categoria di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per altri particolari casi di turni avvicendati la misura\ndell’indennità - che comunque per le due tipologie di turno a) e b) non\npotrà superare le percentuali massime ivi stabilite - verrà definita a\nlivello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostituzione turnisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori che siano chiamati a sostituire personale turnista, anche\nper finalità addestrale in affìancamento ad altri dipendenti, le indennità\nin percentuale sul minimo tabellare e sull'indennità di contingenza di cui al\ncomma 1 del presente articolo vengono proporzionate ai giorni di effettiva\nprestazione in turno, ferma restando la corresponsione della maggiorazione per\nle ore di lavoro notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenze dal servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori turnisti, in caso di assenza dal servizio per ferie,\nmalattia o infortunio o altro motivo retribuito a norma di contratto, verranno\nerogati il compenso in percentuale sul minimo tabellare e sull’indennità di\ncontingenza della categoria di appartenenza corrispondente al tipo di turno\nnonché la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria per le ore notturne\npreviste dal piano di turno, nei limiti entro i quali detti compensi sarebbero\nspettati se gli interessati avessero continuato a prestare servizio in turno al\ngruppo cui erano addetti al momento della cessazione della loro prestazione\nlavorativa per i suddetti motivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazioni lavorative ordinarie nella giornata di domenica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni\nalternate diurne e notturne compete, per ogni ora di lavoro ordinario\neffettivamente prestato nella giornata di domenica in relazione allo schema di\nturno, un'indennità pari al 70% del valore orario del minimo tabellare della\ncategoria di inquadramento del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di cui sopra compete anche ai lavoratori addetti a turni\nche impegnano solo due prestazioni diurne con spostamento del riposo domenicale\nin altro giorno della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'indennità prevista dal presente punto è cumulabile con la\nmaggiorazione per lavoro notturno ed è inclusa nella retribuzione utile agli\neffetti del calcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cambio mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di soppressione dei posti in turno in seguito all'attuazione di\nprocessi di ristrutturazione aziendale, ai lavoratori turnisti, destinati a\nsvolgere altre mansioni non in turno, sarà conservato \"ad personam\", in cifra\nfissa non rivalutabile, un importo pari all’ammontare dell’indennità base\n(nelle misure dell'11%, del 5,5%, del 3,6% o altre a seconda dei casi\ncontrattualmente previsti) percepita al momento della soppressione del posto,\nnella misura percentuale non rivalutabile del 10% per ogni anno di lavoro\nsvolto in turno, sino ad un massimo del 100%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell'applicabilità della normativa di cui al presente punto, i\nperiodi di prestazione di cui sopra sono esclusivamente quelli per i quali sia\nstata percepita continuativamente la relativa indennità. Non sono considerati\ncontinuativi i periodi con interruzione dell'indennità superiori a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'indennità di uscita dal turno determinata secondo le modalità sopra\nindicate verrà riassorbita in caso di rientro in turno o fino a concorrenza in\ncaso di aumenti retributivi dovuti a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•passaggio di categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•corresponsione fissa e continuativa di nuove indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di passaggio di categoria il riassorbimento dell'indennità di\nuscita dal turno sarà effettuato con priorità assoluta rispetto ad altri\nelementi retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presente normativa si applica anche nel caso di infortunio o malattia\nprofessionale che, determinando una situazione invalidante, non consentano più\nlo svolgimento di mansioni in turno e abbiano dato titolo a rendita da parte\ndell'INAIL, nonché in caso di malattia che determini la definitiva inidoneità\nal lavoro in turno. L'accertamento su tale definitiva inidoneità verrà\neffettuato, su iniziativa dell'azienda, da parte di Ente pubblico o Istituto\nspecializzato di diritto pubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'indennità come sopra conservata viene considerata utile ai fini del\ncalcolo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esclusivamente nei confronti del personale turnista uscito dal turno per\nsoppressione del posto a seguito di modifiche organizzative e\u002Fo\nristrutturazioni, l'assegno “ad personam” comprenderà anche, con le\nmedesime modalità dì calcolo di cui al comma 7, l'indennità pari alla\nmaggiorazione del 35% della retribuzione oraria corrispondente alle ore\nordinarie notturne previste dal piano di turno e rapportate a quanto percepito\nallo stesso titolo negli ultimi dodici mesi di retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Avvicendamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compatibilmente con le disponibilità ed esigenze aziendali, per i\nturnisti con 15 anni di anzianità in turno continuo avvicendato, le Aziende\navvieranno, di norma al di fuori dell’orario di lavoro su domanda degli\ninteressati, azioni di addestramento o riqualificazione per posizioni di lavoro\nnon in turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore così avvicendato viene applicato il trattamento previsto in\ncaso di cambio mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In raccordo con quanto previsto dall'art. 40 (“Tredicesima e\nquattordicesima mensilità”) del presente CCNL, nella retribuzione utile agli\neffetti della tredicesima e della quattordicesima mensilità per i lavoratori\nturnisti saranno computate, anche nel caso di temporanea sospensione\ndell’attività della centrale o del gruppo al quale il lavoratore è addetto,\nle seguenti voci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indennità normalmente corrisposta in relazione al tipo di turno\nsvolto nel mese di dicembre per la tredicesima mensilità e nel mese di giugno\nper la quattordicesima mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'indennità per le ore notturne (con maggiorazione pari al 35% sulla\nretribuzione oraria) calcolata per la tredicesima sulla media delle ore\nprestate nel trimestre settembre-novembre e per la quattordicesima sulla media\ndelle ore prestate nel trimestre marzo-maggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la determinazione del numero delle ore notturne nei suddetti\ntrimestri sono utili a tutti gli effetti anche le assenze dal servizio\nretribuite a norma di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il lavoratore sia stato immesso in turno nel corso di uno dei\npredetti trimestri o nei mesi di dicembre o giugno, la media delle ore notturne\nda prendere come riferimento sarà quella effettivamente realizzata nel\ntrimestre o mese precedenti, comprendendo anche in questo caso le assenze dal\nservizio retribuite a norma di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sospensione attività impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ipotesi in cui venga sospesa l'attività della centrale o del gruppo\ncui sono addetti lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati\ncon prestazioni alternate diurne e notturne, l'indennità dell'11% del minimo\ntabellare e dell'indennità di contingenza e quella pari alla maggiorazione del\n35% sullo stipendio orario per le ore notturne previste dal piano di turno sono\ndovute per tre mesi successivi all'inizio di detta sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di ulteriore protrarsi della sospensione di cui al precedente\ncomma, agli stessi lavoratori sarà mantenuta l’indennità dell’11% del\nminimo tabellare e dell'indennità di contingenza, con riferimento alle\ngiornate di effettiva presenza in servizio, sempreché non si verifichino le\ncondizioni per la disattivazione della centrale o dei gruppi con eliminazione\ndei turni e riutilizzazione degli addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni finali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento previsto nei confronti del personale turnista è fissato a\nfronte ed a compensazione del complesso dei disagi che l'esecuzione del lavoro\nin turno continuo avvicendato comporta rispetto alla normale condizione dei\nlavoratori che prestano la loro opera con costanza di orario nei giorni feriali\ndella settimana, quali a titolo esemplificativo quelli derivanti da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'alternanza dell’orario di lavoro giornaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'impegno ad entrare in turno e di cambiare turno ove ciò sia richiesto\ndall'organizzazione del lavoro e, comunque, ogni qualvolta sia necessario in\nsostituzione di turnisti assenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica e la non\ncoincidenza con il sabato del sesto giorno settimanale non lavorato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'eventualità che fra due giorni di \"riposo settimanale\" intercorrano\npiù di sei giorni di calendario (ancorché intervallati dal \"sesto\" giorno non\nlavorato);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la mancata consecutività dei predetti due giorni (sesto giorno e riposo\nsettimanale) e la loro cadenza in giorni variabili nelle diverse settimane\nanche se prefissati nello schema di turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la mancata libertà nelle giornate festive cadenti nel turno di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la necessità di permanere ininterrottamente nel posto di lavoro durante\nla prestazione in turno con la conseguente impossibilità o, quantomeno,\nmaggiore difficoltà di usufruire di determinati istituti contrattuali (ad es.:\nassemblee in orario di lavoro; permessi);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i maggiori vincoli nella programmazione delle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le maggiori difficoltà nell'utilizzazione dei mezzi pubblici in\nrelazione agli orari di turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'incertezza di avere il cambio turno nell'orario previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i tempi di prolungamento dell'orario in occasione del cambio turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatti salvi i trattamenti collettivi in atto alla data di\nsottoscrizione del presente Contratto derivanti da contrattazione collettiva a\nlivello nazionale o aziendale sulla base dell’art. 3 (“Inscindibilità e\ninterpretazione del Contratto - Successione dei contratti\") del CCNL e le\nsituazioni aziendali di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Potranno, peraltro, essere definite a livello aziendale eventuali\nmodifiche\u002Farmonizzazioni dei trattamenti in atto tenuto conto delle\nspecificità presenti nelle imprese di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito della contrattazione di secondo livello le Parti potranno\ndefinire, in sostituzione della presente normativa, sistemi di remunerazione\nper il personale turnista e semiturnista correlati alla effettiva prestazione\ngiornaliera di tali lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziende che applicano la normativa di cui al CCNL Assoelettrica 12 giugno\n1996 - Per le Aziende che, alla data di stipula del presente CCNL, applicano la\nnormativa di cui al CCNL Assoelettrica 12 giugno 1996, la disciplina\nsoprarichiamata troverà applicazione dal 1° luglio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ex CCNL Federelettrica 1996 - Entro il 30 giugno 2020 in sede aziendale\nle parti procederanno con specifico accordo sindacale all'applicazione\ndell’art. 29 del CCNL in sostituzione delle corrispondenti disposizioni del\nCCNL Federelettrica del 9 luglio 1996.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impianti a basso fattore di utilizzo - Per tutte le aziende del settore a\nprescindere dalla disciplina collettiva applicata in materia di turni, le Parti\na livello aziendale sono impegnate, al verificarsi di eventi che sottopongono\ngli impianti a un basso fattore di utilizzo a definire, attraverso accordo\nsindacale aziendale, intese modificative della normativa contrattuale\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per basso fattore di utilizzo degli impianti si intende un significativo\nscostamento tra le ore di produzione effettive e quelle teoriche realizzabili,\ndi carattere non occasionale, con giornate a zero ore di funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riorganizzazioni e Transizione energetica - In relazione ai processi di\nriorganizzazione legati alla transizione energetica e ai processi di\nacquisizione e fusione, per tutte le aziende del settore a prescindere dalla\ndisciplina collettiva applicata in materia di turni, le Parti a livello\naziendale sono impegnate, a definire, attraverso accordo sindacale aziendale,\nintese modificative della normativa contrattuale vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Reperibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Definizione e articolazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere\nchiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale\norario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a\nrintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa\nnecessiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La reperibilità può essere richiesta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana\nsu quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, in ragione\ndi 5 giorni, eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art.\n27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse”)\ndel presente Contratto, ferma restando peraltro la possibilità di cui al 3°\ncomma del presente articolo; eventuali situazioni diverse saranno esaminate, su\nrichiesta sindacale, a livello aziendale, secondo le prassi in atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per singole giornate della settimana e precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione\ndell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno\npuò essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto\na);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.3) per le giornate festive di cui all'art. 27 (“Orario di lavoro -\nGiorni festivi e riposi - Festività soppresse”) del presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in sede aziendale potranno essere previste forme di reperibilità per\nfrazione della giornata di normale attività lavorativa e\u002Fo forme orarie con\narticolazioni settimanali differenti e la definizione dei relativi importi\nprevio accordo con le competenti Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può anche\nessere richiesta, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di\ndurata superiore a cinque giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi,\nqualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere\nprestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di\nriposo compensativo, da concedersi a norma della prima Dichiarazione a Verbale\nannessa all’art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi -\nFestività soppresse”), sarà libero da impegni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete, per ogni\ngiornata di effettivo espletamento di tale servizio, un'indennità in cifra\nnelle misure di seguito indicate a partire da ottobre 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"466\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"165\">\n    \u003Ccol width=\"296\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"165\" height=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"296\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Orario settimanale in 5 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"165\" height=\"62\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Giornaliera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"296\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Importo in cifra pari a € 15,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"165\" valign=\"bottom\" height=\"61\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Sesto\n        giorno (giornaliera)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"296\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Importo in cifra pari a € 32,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"165\" height=\"66\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Festivo (giornaliera)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"296\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Importo in cifra pari a\n        € 53,13\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv align=\"center\">\u003Ctable width=\"466\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"296\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi, ove esistenti, gli attuali maggiori importi\ndell'indennità di reperibilità (nella seguente misura: sesto giorno €\n36,01; festivo € 60,08) percepiti dai lavoratori appartenenti al gruppo A e\nQuadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro\ndal personale chiamato a rendersi reperibile vanno compensate con il\ntrattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamenti complementari per interventi effettuati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di tener conto degli adempimenti di carattere complementare\nimposti al lavoratore reperibile in dipendenza della prestazione richiestagli\nfuori dell'orario di lavoro, con necessità di raggiungere il luogo\ndell'intervento, vengono riconosciuti i seguenti trattamenti: 1 ) al lavoratore\nreperibile viene corrisposto forfettariamente, al fine di tener conto del tempo\noccorrente a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al\nsuccessivo rientro, l'equivalente di un'ora di viaggio nel valore del 150%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inoltre, qualora la durata della prestazione sia inferiore alle tre ore,\ndetto lavoratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per il lavoro\nstraordinario effettivamente compiuto - un'indennità pari alla normale\nretribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro\nstraordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell'ora\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso in cui, non esistendo mezzi pubblici di trasporto tali da\nconsentire un sollecito intervento e non potendo usufruire di mezzi aziendali,\nil lavoratore reperibile usi il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro\nod il luogo dell'intervento, le spese di viaggio andranno rimborsate con\nriferimento analogico alle tariffe previste per i \"rimborsi spese\nchilometriche\" dagli accordi di secondo livello secondo la prassi in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>it*\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposi fisiologici per i lavoratori reperibili chiamati per interventi\nnotturni con prestazioni in ore comprese fra le 22 e le 6 del mattino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In conformità a quanto previsto dall’art. 27 (“Orario di lavoro -\nGiorni festivi e riposi - Festività soppresse”) del presente CCNL, gli\ninterventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno\ntitolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, e fermo restando\nl’adeguata protezione di cui al comma 9, a periodi di permesso retribuito nei\nseguenti termini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>~ per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio\ndell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva\nprestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore:\nripresa del lavoro al pomerìggio (dopo l'intervallo meridiano);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per interventi notturni superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui al\nprecedente comma 7 si tiene conto, oltre che della durata dell’effettiva\nprestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo\ndell'intervento e di quello necessario al successivo rientro, nella misura\nconvenzionale di un'ora di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bis A partire da ottobre 2022, qualora l’intervallo tra due interventi\nnotturni sia pari o inferiore a 2 ore, l’orario ai fini del calcolo del\nriposo fisiologico sarà considerato continuativo. Tale previsione non è\ncumulatale con analoghe protezioni o situazioni di miglior favore già\nesistenti a livello aziendale per i lavoratori con mezzo a casa che potranno\nessere oggetto di verifica a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Adeguata protezione - permessi aggiuntivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti concordano le misure atte a garantire una adeguata protezione\ndei lavoratori reperibili qualora il riposo giornaliero - fruito anche in modo\nfrazionato a causa degli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>interventi effettuati - risulti, anche tenendo conto dei riposi fisiologici\ndi cui al comma 7, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a\nconcorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi sono da fruire possibilmente mediante la posticipazione\ndell’orario di lavoro della giornata successiva a quella in cui si è\nprestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre la settimana\nsuccessiva all'intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 bis. Le Parti concordano, altresì, che in relazione a quanto previsto al\ncomma 2 lettera a) del presente articolo, laddove con riferimento ad un periodo\nsemestrale, si verifichi un impegno di reperibilità ordinaria superiore alla\nfrequenza di norma di 1 su 4, si darà luogo a riposi aggiuntivi nelle misure\ndi seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oltre 55 giornidiimpegnoinreperibilità, maturazionedi 1giorno di\nriposo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oltre 60 giornidiimpegnoinreperibilità, maturazionedi 1giorno e mezzo\ndiriposo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oltre 65 giornidiimpegnoinreperibilità, maturazionedi 2giorni di\nriposo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di consentireuna puntuale gestione di quantoprevisto nel\npresentecomma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'applicazione della norma avrà luogo a partire da gennaio 2023.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reperibilità speciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti dei lavoratori ai quali sia richiesto di prestare un\nservizio di \"reperibilità speciale\" - da effettuare cioè nelle immediate\nvicinanze di una diga, secondo quanto prescritto dall’art. 15 del DPR 1°\nnovembre 1959, n. 1363 - compete, per ogni giornata di effettivo espletamento\ndel servizio, un'indennità in cifra fissa secondo modalità che saranno\nregolate da specifici accordi di secondo livello secondo la prassi in atto. Le\nParti confermano che, durante il servizio di reperibilità speciale, non\nsussistono impedimenti alla fruizione del riposo da parte del dipendente nel\nperiodo non impegnato dall’esercizio dell’attività che il lavoratore può\nessere chiamato a svolgere; le Parti, altresì, confermano, per tale forma di\nreperibilità, ai sensi della premessa dell'art. 27 (“Orario di lavoro -\nGiorni festivi e riposi — Festività soppresse”) del presente CCNL, le\ndiscipline collettive, ivi comprese le specifiche previsioni su pause, riposi\ngiornalieri e settimanali, già vigenti anche a livello aziendale e gli\nulteriori accordi coerenti con la premessa dell’art. 27 (“Orario di lavoro-\nGiorni festivi e riposi - Festività soppresse”) - che potranno essere in\nfuturo realizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Alloggi in conto reperibilità - Eventuali casi di alloggio in conto\nreperibilità, saranno esaminati in sede aziendale. Nei casi in cui l'alloggio\nnon rivesta carattere strumentale è dovuto da parte del lavoratore interessato\n(reperibile o non) il canone di locazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 31\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>1.11 lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di\nriposo proporzionale ai mesi di servizio prestati nell’anno come appresso\nspecificato con decorrenza della retribuzione: - 20 giorni lavorativi, se con\nanzianità fino a 8 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni\nfino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall’anno 2023:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un\nmassimo di 24 giorni lavorativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti\ndelle ferie, è considerato giornata non lavorativa, nel caso di ripartizione\ndell'orario di lavoro in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel fissare l'epoca del periodo di riposo, l'Azienda tiene conto,\ncompatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione\ndi esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle\nferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al\nrecupero negli anni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del\nlavoratore, le ferie possono essere fruite fino al 30 aprile dell'anno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il\ndiritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servìzio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle\nferie stesse sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un\nricovero ospedaliero pari a 24 ore, regolarmente certificato, anche di un solo\ngiorno, ovvero una malattia non inferiore a giorni 3. Detto periodo di malattia\nsi computa dal giorno in cui perviene all'unità di appartenenza del\nlavoratore, nell'arco del normale orario di lavoro, la comunicazione\ndell'insorgenza della malattia stessa. Resta ovviamente inteso che i giorni di\ninterruzione delle ferie per effetto della malattia o del ricovero non\ncomportano automatico prolungamento del programmato periodo dì ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Ferie nel primo anno di assunzione - Ai lavoratori regolati dal Contratto\nvengono accordati, nell'anno solare di assunzione, tanti dodicesimi di ferie\nper quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data della\nassunzione medesima ed il 31 dicembre immediatamente successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga prima\ndel compimento del primo anno di servizio, si detrae dall'ammontare del\ntrattamento di \"fine lavoro\" di competenza del lavoratore licenziato l'importo\ncorrispondente ai dodicesimi di ferie da lui fruiti in più rispetto ai mesi di\neffettivo servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Computo ferie in caso di assenze nel corso dell'anno - Le ferie sono\nconcesse al lavoratore in proporzione al servizio prestato nell'anno. Tuttavia,\nin linea di correntezza, non è da apportare nessuna decurtazione al numero di\ngiorni di ferie spettanti al lavoratore in relazione alla sua anzianità, ove i\nperiodi di assenza dal servizio per malattia non superino complessivamente\nnell'anno i mesi sei. Superato tale periodo, resta affidato alle Aziende\nvalutare se ed entro quali limiti dare applicazione al principio della\nconcessione delle ferie in proporzione al servizio effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Spettanza ferie in caso di ripartizione orario di lavoro su sei giorni-\nQualora la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale sia in sei giorni,\nil periodo di ferie spettante ai lavoratori viene così stabilito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•24 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8\nanni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dall’anno 2023:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•24 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un\nmassimo di 26 giorni lavorativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie - Le festività\ninfrasettimanali cadenti in periodo di ferie non vengono computate come\ngiornate di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 32\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Assenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutte le assenze - qualora il lavoratore non abbia potuto darne\npreventivo avvertimento - debbono essere comunicate (fermo restando la\nsuccessiva giustificazione se richiesta) dal dipendente all'Azienda entro le\nprime due ore (decorrenti dall’orario \"base\" in caso di regimi di orario\nflessibile) della mattina del primo giorno di assenza stessa, salvo casi di\nforza maggiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi e brevi congedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che ne faccia domanda, [Azienda può accordare permessi e\nbrevi congedi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non\nretribuiti da parte di lavoratrici\u002Flavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per malattia di figli in età compresa tra i 3 e i 12 anni fino ad un\nmassimo di 7 giorni annui comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti\ndalla legislazione in materia e fatti salvi ulteriori giorni definiti a livello\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che hanno assunto la tutela volontaria dei minori stranieri non\naccompagnati ai sensi della legge n. 47\u002F2017 fino ad un massimo di 15 giorni e\nfatti salvi ulteriori giorni definiti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore potranno essere concessi congedi per eventi e cause\nparticolari e per la formazione, secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6\ndella legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, da\ndefinire a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 bis Al fine di conciliare le esigenze tecnico organizzative - produttive\ndelle Aziende con la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n.\n104\u002F1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il lavoratore è tenuto ad\nuna pianificazione, di norma mensile, di tali permessi e comunque garantendo,\nsalvo casi di comprovata urgenza, almeno un preavviso minimo di tre giorni\nrispetto al primo giorno di fruizione; la necessità di variazione o\nannullamento rispetto ai permessi già programmati deve essere tempestivamente\ncomunicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia,\npermessi retribuiti, non computabili come ferie, potranno essere concessi ai\nlavoratori in occasione di eventi di carattere familiare e personale di\nparticolare importanza (esempio: nascita, visite selettive e attitudinali di\nleva, visite mediche di controllo da parte dei competenti organismi del\nServìzio sanitario nazionale, dell’INPS o dell’INAIL; testimonianze in\nprocessi civili o penali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per cause di servizio conguagliandosi, in quest’ultimo caso, la\nretribuzione con l’importo delle indennità eventualmente percepite dal\nlavoratore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Cp>•In occasione del matrimonio o unione civile prevista dalla legge, il\nlavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, non\ncomputabile come ferie, senza decurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’esigenza di sviluppare ulteriormente azioni che\nsostengano la paternità e la condivisione dei compiti di cura nei confronti\ndei figli e supportino le famiglie in occasione della nascita, adozione o\naffidamento di minori e a tal fine promuovono l’attivazione di iniziative a\nlivello aziendale e la diffusione delle migliori pratiche presenti nel\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cariche pubbliche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in\nmateria, al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da\nvalutarsi in via discrezionale dall'Azienda e purché questo non pregiudichi\nl'andamento del servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno,\nsenza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità a qualsiasi fine. In\nsituazioni eccezionali, correlate ad esempio ad opportunità di accrescimento\ndelle conoscenze, competenze e professionalità del lavoratore o a situazioni\nfamiliari rilevanti, potrà essere riconosciuto un periodo di aspettativa anche\nsuperiore ad un anno e comunque fino ad un massimo di 24 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine dell’aspettativa l’Azienda assegna all’interessato un\nposto di lavoro di categoria e inquadramento pari a quella dell’interessato\ncomportante l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle da lui svolte\nprima dell’aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’aspettativa superiore ai 15 giorni decurta proporzionalmente la\nspettanza ferie annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Legge 23 agosto 2004, n. 226 - Sospensione del servizio obbligatorio di\nleva - Le Parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dall’art. 33\nCCNL elettrici 18.2.2013 (“Servizio militare\u002FServizio civile”),\nrelativamente all’adempimento degli obblighi di leva, sono sospesi a\ndecorrere dal 1° gennaio 2005, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. 8\nmaggio 2001, n. 215 e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 (la legge n. 226\u002F2004\nè stata abrogata dall’art. 2268 co. 1 n. 1029 del D. Lgs. n. 66\u002F2010).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\n\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Classificazione del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Classificazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La classificazione del personale ha carattere dinamico in relazione alle\nmodifiche nel tempo delle qualifiche determinate dalla introduzione e\u002Fo\nrevisione dei progetti di riassetto organizzativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori, in funzione delle mansioni loro affidate, sono inquadrati\nin un’unica scala classificatoria in gruppi\u002Fcategorie, secondo le\ndeclaratorie di seguito specificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale classificazione unica nulla innova in merito alle differenze ancora\nesistenti tra quadri, impiegati ed operai stabilite dalla normativa\nprevidenziale, fiscale, sindacale e civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'appartenenza alla categoria quadri è disciplinata dal 1 ° comma del\nsuccessivo art. 34.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categoria As superiore - Appartengono alla categoria As superiore i\ndipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di\nquelle della categoria As, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo\nper il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita\ndall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri\nlavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categoria As - Appartengono alla categoria As i dipendenti che svolgono\nmansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la\nloro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono\npreposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Azienda, ovvero\nmansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che\nimplichino responsabilità di identico livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categoria A1 superiore - Appartengono alla categoria Al superiore i\ndipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di\nquelle della categoria Al, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo\nper il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita\ndall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri\nlavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categorìa A1 - Appartengono alla categoria Al i dipendenti che svolgono\nmansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il\ncontenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gruppo B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Categorìa Bs - Appartengono alla categoria Bs i dipendenti che svolgono\nfunzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura\noppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto\ncui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categorìa B1 superiore - Appartengono alla categoria B1 superiore i\ndipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di\nquelle della categoria B1,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato\ngrado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda,\nfunzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto\nspecialistico particolarmente elevato delle mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categorìa B1 - Appartengono alla categoria B1 i dipendenti che svolgono\nfunzioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono lavori tecnico-manuali\nspecializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso\nuna notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche\ncomunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categorìa B2 superiore - Appartengono alla categoria B2 superiore i\ndipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di\nquelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggiore\nrilievo anche per la maturazione di una esperienza di mestiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categorìa B2 - Appartengono alla categoria B2 i dipendenti che eseguono\nlavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o\namministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante\npreparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola\nd'arte i lavori di maggiore importanza, relativi alla loro specialità di\nmestiere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categoria Cs - Appartengono alla categoria Cs i dipendenti che eseguono\nlavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo,\nche richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato\ntirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Categoria C1 - Appartengono alla categoria C1 i dipendenti ai quali si\nrichiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori\nd'ordine di carattere amministrativo o tecnico-manuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A partire dal mese di ottobre 2022 viene abolita la categoria C2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'inquadramento del personale viene attuato dalle Aziende in base alle\ndeclaratorie previste dal presente articolo e tenendo conto dei seguenti\ncriteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mansioni effettivamente svolte dal dipendente, prescindendo da eventuali\norganigrammi od organici preordinati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grado di conoscenza del lavoro occorrente per l'espletamento delle\nmansioni nel contesto tecnico-organizzativo dell'unità di appartenenza; delle\nnecessarie nozioni di carattere tecnico-professionale (acquisibili attraverso\nla scuola, l'addestramento o autonomamente); del grado di iniziativa e di\nautonomia quando le mansioni esigono tali requisiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\"effettivi\" compiti di controllo e coordinamento espletati da un\ndipendente che opera in gruppo con altri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore\nprofessionale, quelle più qualificate costituiscono l'elemento determinante\nper l'inquadramento in categoria Al o categorie superiori, se svolte con\ncarattere di prevalenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore\nprofessionale, quelle più qualificate - anche se non prevalenti ma svolte in\nmodo ripetitivo - costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento\nfino alla categoria Bs superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano in vigore gli inquadramenti aziendalmente in atto alla data di\nstipulazione del CCNL24 luglio 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Docwnento condiviso sulla Classificazione del personale -18 luglio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’impegno contenuto nel CCNL del 5 marzo 2010, le Parti\nhanno sviluppato un’articolata trattativa finalizzata alla revisione del\nsistema della classificazione con l’obiettivo di valorizzare la competenza\ndei lavoratori e di favorire lo sviluppo della professionalità in modo\nintegrato ed efficace con l'organizzazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trattativa, avviata nel corso della vigenza contrattuale, è poi\nconfluita nel contesto del più ampio negoziato del rinnovo ed ha messo in luce\nuna particolare complessità dovuta a molteplici fattori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È emersa in definitiva la molteplicità dei sistemi organizzativi di\nriferimento e dei sistemi professionali ad essi connessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si sono pertanto date atto dell’esigenza di procedere con\ngradualità, realizzando per fasi successive il progetto di un nuovo sistema di\nclassificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come primo passaggio, esse concordano di procedere al conglobamento dell'ex\nindennità di contingenza nei minimi tabellari con conseguente riparametrazione\ndella vigente ampia scala inquadramentale con la connessa ridefinizione dei\ncoefficienti relativi alla paga giornaliera ed oraria e dei trattamenti\neconomici parametrati sui soli minimi tabellari (vedi in merito modifiche\nintrodotte nell’art. 35 “Struttura retributiva” — art. 38 nella nuova\nnumerazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano altresì a proseguire nei lavori, con l’intento di\ntracciare un percorso negoziale che ne consenta la compiuta, sia pur graduale,\ndefinizione e conseguente attuazione nel medio termine e cioè, possibilmente a\npartire dal prossimo ciclo contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Con riferimento alle azioni intraprese ed agli impegni assunti nel\n“Documento condiviso sulla Classificazione del personale” di cui all’art.\n21 “Classificazione del personale” del CCNL per i lavoratori addetti al\nsettore elettrico del 18 luglio 2013 {art. 33 nella nuova numerazione), le\nParti convengono quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’interno di Gruppi Industriali interessati, in relazione alle\npeculiarità dei modelli organizzativi complessi le Parti possono definire con\nspecifiche intese in sede aziendale sistemi di classificazione coerenti con le\nesigenze di efficienza e flessibilità organizzativa, nella considerazione\ndelle competenze e dei contenuti tipici delle attività e dell'organizzazione\ndel lavoro, anche diversi da quelli di cui all’art. 21 del presente CCNL\n{art. 33 nella nuova numerazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette intese, stipulate con gli organismi sindacali aziendali e\u002Fo\nterritoriali di cui all’art. 3 (“Assetti contrattuali\") del presente CCNL\n(art. 7 nella nuova numerazione), identificano comunque idonei meccanismi di\nraccordo di tali sistemi con la struttura retributiva e la corrispondente scala\nparametrale di cui al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che quanto sopra costituisce - con esclusivo\nriferimento alla regolamentazione contenuta nel presente articolo - norma\nattuativa della previsione contenuta nell’ultimo capoverso della Parte Terza\ndel Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria-Cgil, Cisl e Uil 10 gennaio\n2014 e Confservizi-Cgil, Cisl e Uil del 10 febbraio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE NUOVE PROFESSIONALITÀ’, COMPETENZE\nEMERGENTI E CLASSIFICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, consapevoli delle profonde trasformazioni che la transizione\nenergetica ed ecologica, le innovazioni tecnologiche e i processi di\ndigitalizzazione stanno operando sui vigenti modelli organizzativi e sui\ntradizionali assetti di competenze\u002Fconoscenze dei Kf ìPag. 84 di 285\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori del settore elettrico, in applicazione di quanto convenuto nella\nDichiarazione a Verbale all’art 33 del CCNL 9 ottobre 2019, concordano che\nentro 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL 18 luglio 2022 venga costituita - a\nlivello di Settore - una Commissione Paritetica Nazionale formata da 6\ncomponenti per Parte, che procederà ad un primo lavoro sulla base dei seguenti\nobiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•approfondire l’impatto della digitalizzazione, dell’innovazione\ntecnologica e della transizione energetica sui mestieri elettrici tradizionali\ne i relativi effetti sull’autonomia e sulla polivalenza delle attività\nsvolte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operare una ricognizione delle nuove professionalità e competenze\nemergenti nel settore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali approfondimenti saranno finalizzati all’individuazione delle nuove\nfiliere professionali, dei nuovi profili professionali e di competenze e\ncollocazione nel sistema classificatorio. Il lavoro della Commissione\nparitetica dovrà essere concluso entro un anno dal suo insediamento. Sulla\nbase di tale lavoro le Parti definiranno l’accordo per l’integrazione del\npresente articolo, ferma restando al livello aziendale la verifica congiunta\ndella fase applicativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A valle della conclusione del primo step, le Parti si impegnano a\nproseguire, attraverso la commissione, l'approfondimento orientato alla\ndefinizione di un nuovo sistema classificatorio, adeguato alle esigenze\nproduttive delle imprese e di valorizzazione delle professionalità espresse\ndai lavoratori e fermo restando il ruolo sindacale di rappresentare, tutelare\ned assistere i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Appartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della\nlegge 13 maggio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di\nmaggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed\nil restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più\nelevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle\nnelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di\nsovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione\ndi risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La categoria Quadri si articola su due livelli in funzione del differente\ngrado di contenuti manageriali e\u002Fo specialistici delle mansioni esercitate, cui\ncorrispondono due livelli retributivi così come individuati nella tabella dei\nminimi contrattuali riportata in calce all’art. 38 (\"Struttura\nretributiva”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1 Quadri aventi titolo al minimo superiore sono quelli che svolgono\nmansioni con contenuto professionale di maggior rilievo per il più incisivo\ncoinvolgimento nella traduzione funzionale ed operativa delle direttive\naziendali, nella attuazione degli obiettivi e per le maggiori responsabilità\nnella gestione delle risorse umane e strumentali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In considerazione del ruolo funzionale svolto, i lavoratori appartenenti\nalla categoria Quadri possono essere destinatari di specifiche procure. La loro\nattribuzione sarà decisa dall’Azienda, valutando le concrete situazioni\norganizzative in cui operano i singoli Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto della specificità della funzione svolta dai Quadri nel\ncontesto organizzativo aziendale anche come dinamici promotori di innovazione e\nsviluppo, le politiche di formazione saranno indirizzate al più efficace e\nconcreto sostegno dell’attività e del ruolo dei Quadri, nonché ad un\npermanente e sistematico aggiornamento ed arricchimento delle competenze\ntecnico professionali e delle capacità gestionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Viene confermato particolarmente per i Quadri il diritto ad accedere alla\ntitolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate nelle Aziende,\nnonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione\ndelle Aziende stesse, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È confermata l’applicazione dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985,\nn. 190, in tema di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile\nverso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni\ncontrattuali. Da tale copertura assicurativa sono esclusi i casi di dolo o\ncolpa grave del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ex livello di funzione peri Quadri -Si precisa che i due minimi per la\ncategoria Quadri di cui al comma 2 del presente articolo e riportati nella\ntabella “minimi contrattuali” in calce all'art. 38 (“Struttura\nretributiva”) sono comprensivi degli importi nelle precedenti contrattazioni\ndenominati “livelli di funzione”, rispettivamente nella misura dell’8% e\n16%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altri istituti riferiti ai Quadri - Per altri istituti\neconomico-normativi fruiti dai Quadri, contenuti nelle precedenti\ncontrattazioni collettive nazionali, si applicano le norme in atto con gli\nopportuni adeguamenti per effetto della prima dichiarazione a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Mutamento Temporaneo di Mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•L’assegnazione temporanea a mansioni superiori alla categoria di\nappartenenza, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di\naltro lavoratore in servizio, diventa definitiva dopo 6 mesi continuativi salvo\ndiversa volontà del lavoratore. In tal caso il lavoratore può peraltro\ncontinuare a svolgere anche le mansioni della categoria di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso invece di assegnazione allo svolgimento di mansioni inerenti ad\nuna categoria superiore a quella di appartenenza per sostituzione di lavoratore\nper il quale sussista il diritto alla conservazione del posto, la durata di\ndetta assegnazione non può essere superiore a quella massima, legislativamente\no contrattualmente prevista per la conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il lavoratore sia chiamato temporaneamente a disimpegnare\nmansioni rientranti in categoria superiore alla propria, dovrà essergli\ncorrisposta - con decorrenza dal primo giorno - in aggiunta alla sua\nretribuzione, un’indennità temporanea pari alla differenza trai minimi\ncontrattuali integrati delle due categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l’affidamento di mansioni di categoria superiore sia\nprevisto per un periodo eccedente il mese, verrà data comunicazione scritta al\nlavoratore della data di inizio del temporaneo mutamento di mansioni e,\nsuccessivamente, di quella di cessazione di detto mutamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\n\u003Ch3>Art. 36\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Formazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse\numane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una\nleva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la loro\ncompetitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per\naumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, per\nassicurare la loro impiegabilità, instaurando un circolo virtuoso di\n“crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il\nraggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di\ngradimento dei clienti finali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In considerazione della valenza della formazione, che travalica il\nperimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul \"sistema Paese” in termini\ndi crescita sostenibile e inclusiva, di sviluppo occupazionale, di contributo\nal processo di integrazione europea, il modello formativo deve essere\nconfigurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Osmosi “scuola\u002Flavoro” per assicurare l’avvicinamento delle\nistituzioni formative alle esigenze delle aziende e agevolare l’inserimento\nnel mondo del lavoro contrastando la disoccupazione giovanile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Costruzione di percorsi formativi per i giovani neo assunti che\npromuovano il diffondersi delle nuove professionalità connesse\nall’evoluzione tecnologica e digitale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e\nadeguamento delle conoscenze\u002Fabilità professionali - tenuto conto della\nnaturale obsolescenza delle competenze - per portarle continuamente “al\npasso” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes_newtech\">\n\u003Cp>•Accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione\norganizzativa interessanti il settore in relazione al processo di transizione\nenergetica e alla innovazione digitale, noto come Industria 4.0, con rilevanti\nimpatti sui modelli organizzativi, produttivi e di business. A tal fine è\nnecessario investire nell’acquisizione e nel consolidamento delle competenze\ndigitali e tecnologiche necessarie;\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Sviluppo dell’impiegabilità delle risorse umane, nel rispetto della\ndiversity, garantendo la flessibilità necessaria per fronteggiare nelle\nAziende il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento\naziendale e rafforzando il profilo di potenziale ricollocabilità dei\nlavoratori all'interno ed all’esterno del settore in caso di crisi o\nriorganizzazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente\ne sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impulso e sostegno alla cultura dell'inclusione e della diversità e\ndell’integrazione intergenerazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impulso e sostegno alla attività di trasferimento delle competenze in\nrelazione al ricambio generazionale che si sta manifestando in tutte le\naziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Supporto alla crescita e diffusione di relazioni industriali di qualità\ninvestendo su una consapevole formazione delle Parti Sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello\npartecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico,\nche dà attuazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con\nl’assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo\ndi impulso e di coordinamento ai fondi interprofessional! nazionali, prevedendo\nprocedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel\nfinanziamento di piani formativi aziendali e\u002Fo interaziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali\nvigenti in materia, saranno rivolte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento\nin Azienda (formazione d’ingresso);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla generalità del personale, per consentire un apprendimento\npermanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a singoli e gruppi\u002Ffamiglie professionali, al fine di creare e potenziare\nfigure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita\nprofessionale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e\u002Fo da\nprocessi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali\nmodifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, (formazione\nmirata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai dipendenti interessati da processi di riposizionamento aziendale e\u002Fo\ndi cambiamento di ruolo nei percorsi di mobilità interna per realizzare una\neffettiva riqualificazione delle competenze\u002Fprofessionalità in relazione ai\ncompiti assegnati, in un’ottica di proficuo reimpiego (formazione a sostegno\ndel cambiamento e reindirizzo professionale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di\nespletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione delia formazione\nincentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno\nannualmente - di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva\ndell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo\n- oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella\ncomune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale\nscenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori\ncostituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva\ndelle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra, nelle imprese con oltre 50 dipendenti, potrà\nessere costituita una commissione bilaterale sulla formazione o in alternativa,\nla RSU identificherà, nel proprio ambito, il delegato alla formazione che\ndovrà essere in possesso dì adeguate competenze per seguire la tematica della\nformazione. A tal fine saranno definiti appositi moduli formativi sulla\nformazione destinati al delegato alla formazione che avrà i seguenti\ncompiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare\nprecedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello\ncomplessivo dei dipendenti coinvolti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare le esigenze formative proposte dalle aziende, con\nindividuazione delle aree tematiche e delle relative modalità di fruizione,\ncon riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative\nsulla sicurezza, all’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro\nal fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e\ndi qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione ai fabbisogni formativi individuati ai sensi del precedente\ncomma, a livello aziendale è progettata un’offerta formativa tale da\nassicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in\niniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore\npro-capite nel triennio, che si eleva a 32 ore a partire dal 2023 e a 40 ore a\npartire dal 2024. In tale monte ore non si computa la formazione in materia di\nsicurezza e salute. Nell’ambito del monte ore sopra indicato, per una quota\npari a 8 ore pro-capite nel triennio, i lavoratori interessati possono\nattivarsi per scegliere corsi di formazione nell'ambito di un catalogo di\nofferte formative disposto a livello aziendale nel rispetto di una percentuale\ndi assenza contemporanea pari di norma al 3% del personale in forza nell'unità\nproduttiva. A livello aziendale potranno essere previste, a scelta dei\nlavoratori, anche ulteriori iniziative formative aggiuntive per la cui\npartecipazione potranno essere utilizzate le spettanze di giornate\u002Fore di\nassenza retribuita nelle disponibilità del lavoratore in base ai diversi\nistituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto dell’impatto sul settore elettrico della transizione\nenergetica e digitale e dell’esigenza di potenziare l’innovazione e\nl’occupabilità che richiede un investimento straordinario in ambito\nformativo, le Parti condividono altresì, l’impegno ad attuare per il\ntriennio 2022-2024 iniziative formative per una media pro capite non inferiore\na 50 ore. L’applicazione di quanto previsto dal presente comma è oggetto di\nverifica da parte del delegato alla formazione o della commissione bilaterale\naziendale sulla formazione, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4 e\n8 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto delle finalità della formazione e dell’interesse primario\ndel lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute e fermo restando il\nprincipio generale che prevede l’erogazione della formazione di norma durante\nl’orario di lavoro, si conviene quanto segue: anche in relazione a quanto\nprevisto dall'alt 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le iniziative\nformative previste ai punti c) d) e) del comma 3 del presente articolo possono\ncollocarsi anche al di fuori dell'orario di lavoro senza dar luogo a\ncorresponsioni per lavoro straordinario, una volta esaurite le spettanze\npreviste dal comma 5, resta ferma l’erogazione durante l'orario di lavoro per\nla formazione rientrante nei piani attivati con accordo sindacale (es. FNC,\neco), nonché la formazione sulla sicurezza del lavoro ai sensi dell’art. 37,\ncomma 12 , TU D. Lgs n. 81\u002F2008 s.m.i.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attesa del libretto formativo del cittadino, fatte salve le prassi\naziendali in atto, le diverse attività formative saranno registrate secondo le\nindicazioni fornite con il modello allegato, al fine di valorizzare\nl’esperienza del lavoratore e le conoscenze acquisite durante il suo percorso\nprofessionale; la formazione svolta deve essere documentata e certificata per\nessere considerata valida a tutti i fini consentiti dalla legge.\nL’attestazione delle attività formative, che conterrà anche le indicazioni\nriguardo i soggetti erogatori della formazione, sarà fornita al dipendente, su\nrichiesta dello stesso; tale attestazione potrà avvenire anche con modalità\ndigitali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione bilaterale sulla formazione a livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 300 dipendenti,\npotrà essere costituita, su richiesta di una delle Parti e in conformità a\nquanto previsto dal precedente comma 4, una Commissione Bilaterale sulla\nformazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in\nrappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente\nContratto ed in rappresentanza della Direzione aziendale. Tale Commissione\nformula proposte congiunte ed elabora progetti per lo sviluppo di iniziative\nformative, individuando gli strumenti bilaterali e le modalità più idonee\nrispetto ai dipendenti e alle varie realtà organizzative. In specifico con il\ncompito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell’anno solare\nprecedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello\ncomplessivo dei dipendenti coinvolti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare la pianificazione e i risultati dei progetti di formazione in\nrelazione ai nuovi inserimenti al fine di accrescere le competenze e\nl’occupabilità dei dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare le esigenze formative aziendali, con individuazione delle aree\ntematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle\nevoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza,\nall'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di\nrispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di\nqualità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuare i percorsi formativi di sostegno alla ricollocazione e\nriconversione e alla analisi della pianificazione e dell'andamento dei progetti\nformativi, nonché delle esigenze occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere il ruolo di raccordo con i Fondi interprofessional! per la\nformazione inerenti le procedure di finanziamento in conformità degli\nspecifici accordi sindacali attuativi. A tal fine si presterà attenzione alle\nnuove esigenze formative emergenti anche sulla base di studi e ricerche mirate\nsui cambiamenti in atto nel settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’obiettivo di facilitare la realizzazione dei compiti sopra\nevidenziati, all'inizio dell’anno l’Azienda predisporrà una proposta di\nPiano di formazione periodica che, sulla base delle esigenze formative\nrilevate, definisca le linee guida degli interventi formativi articolati a\npartire dagli indirizzi enunciati nel presente articolo. Tale piano costituirà\noggetto di valutazione approfondita - da effettuarsi entro un periodo congruo -\nda parte della Commissione bilaterale che potrà formulare osservazioni,\npareri, ovvero avanzare richieste di approfondimento, integrazione e\nmodifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire lo scambio di esperienze sviluppate nel settore e la\ndiffusione delle migliori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pratiche, le Commissioni Bilaterali aziendali, effettueranno annualmente una\ncompiuta informativa sulle attività svolte di cui ai punti a, b, c, d, e\nall’organismo Bilaterale di settore. A tale Organismo saranno inoltre\ntrasmessi da parte delle Aziende i progetti formativi per l’apprendistato\nprofessionalizzante relativi ad ulteriori nuove qualifiche aziendali rispetto a\nquelle indicate nell'art. 15 (“Apprendistato\") del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organismo Bilaterale per la Formazione del settore Elettrico (OBF) e nuovo\nruolo nelle politiche attive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello\nbilaterale in tema di formazione, con l’obiettivo di rendere operativo un\nefficace polo di riferimento del settore, idoneo a intercettare i fabbisogni\nformativi e a facilitare, orientare e supportare l’impegno formativo ed a tal\nfine convengono di riqualificare il ruolo e i compiti dell’organismo\nBilaterale per la Formazione (OBF) del settore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora non operino in Azienda sistemi bilaterali preposti al raccordo\ncon i Fondi interprofessional! per la formazione, a tale Organismo potrà\nessere attribuita la gestione per dette Aziende delle attività\ncomplessivamente inerenti le procedure di finanziamento con detti Fondi, ferma\nrestando la preliminare condivisione delle Parti a livello aziendale dei\nrelativi piani formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti\nimprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali nazionali stipulanti il presente CCNL. Il relativo regolamento\nattuativo e di funzionamento, definito con accordo delle Parti stipulanti,\ncostituisce parte integrante allegata al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tale Organismo sono affidati i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello\ncomunitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisi dei fabbisogni formativi del settore e monitoraggio\nsull'andamento dei progetti di formazione in atto nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confronto e scambio di informazioni e valutazioni relative alle attività\nsvolte dagli Organismi bilaterali per la formazione eventualmente operanti a\nlivello aziendale anche ai fini della valorizzazione e diffusione delle\nmigliori pratiche rilevate nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai\nfabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati\nall'inserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione di proposte atte a favorire il dialogo delle Aziende con le\nIstituzioni formative di ogni ordine e grado per favorire esperienze di\nalternanza scuola lavoro e di apprendistato duale ed iniziative di orientamento\nal mondo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisi sulle iniziative formative relative all'aggiornamento in\nrelazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, al sostegno ai\nprocessi di digitalizzazione e di transizione energetica, nonché alle esigenze\nrichieste dalle politiche di qualità e dal mercato; in tale sede saranno\nesaminate anche le iniziative attivate a livello aziendale sulla formazione 4.0\ne sui relativi accordi aziendali previsti dalle normative vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elaborazione di piani di “formazione mirata”, cioè finalizzata alla\nriqualificazione delle competenze e\u002F professionalità ed al reimpiego delle\nrisorse per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro delle\naziende del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esame delle proposte di iniziative formative a sostegno della\nricollocazione e riconversione professionale e riqualificazione dei\nlavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proposte sulla modalità di certificazione della formazione svolta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aggiornamento su nuove qualifiche settoriali di Apprendistato\nprofessionalizzante non incluse neH’art. 15 (“Apprendistato”), e dei\nrelativi progetti formativi per attivazione di contratti di apprendistato\nprofessionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie\nIstituzioni in materia di formazione per la verifica della coerenza con le\nesigenze del settore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le\nIstituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili\na livello europeo, nazionale e territoriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promozione presso i Ministeri competenti e presso FONDIMPRESA e\nFONSERVIZI di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore\nelettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elaborazione congiunta di progetti e iniziative formative rivolte alle\nAziende, alle organizzazioni sindacali e RSU per supportare relazioni\nindustriali consapevoli su tematiche di impatto per il mondo del lavoro e per\nil settore elettrico, in relazione al processo di transizione energetica in\natto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Politiche AttiveQ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto della situazione di profonda trasformazione del lavoro, in\ncui la pandemia ha accelerato alcune tendenze già in atto nel mercato del\nlavoro comunemente ricondotte alla Quarta rivoluzione industriale e alla\ntransizione ecologica, le Parti sono consapevoli che il settore elettrico è\nchiamato a svolgere un ruolo importante e di traino nell’attuale scenario\nindustriale. Le nuove sfide non possono essere affrontate soltanto in\nun’ottica difensiva ed assumono valenza strategica le politiche attive i cui\neffetti positivi potranno riguardare la società nel suo complesso, cogliendo\nin pieno le prospettive e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e\nResilienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto l’Organismo Bilaterale per la Formazione del settore\nElettrico - tenuto conto dell’esperienza positiva già maturata con il\nprotocollo di solidarietà occupazionale del 25 gennaio 2017 - assume un ruolo\nprepositivo sulle politiche attive su due direttrici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Iniziative a sostegno della valorizzazione dei percorsi di ricollocazione\ndei lavoratori a fronte di situazioni di criticità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Iniziative a sostegno della partecipazione dei giovani al mercato del\nlavoro per contrastare la carenza di un’offerta adeguata alla domanda delle\naziende che investono e crescono e che hanno necessità di trovare competenze\nadeguate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto riguarda le iniziative di politiche attive di cui alle lettere\na) e lettera b), l’Organismo elaborerà una proposta alle Parti entro un anno\ndalla conclusione dell’accordo di rinnovo del CCNL 9 ottobre 2019 su\niniziative di politiche attive finalizzate a realizzare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azioni di solidarietà occupazionale a fronte di crisi aziendali del\nsettore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azioni concrete per attivare specifici progetti del settore elettrico con\nle scuole, in particolare con gli istituti tecnici, con il coinvolgimento delle\nAziende presenti nel territorio e finalizzati sia a sensibilizzare\nl'orientamento e l’offerta verso sbocchi professionali del mondo elettrico,\nsia a sviluppare competenze trasversali e specifiche per arricchire I curricula\nscolastici, con esperienze formative allineate all’innovazione tecnologica\ndel settore e alla cultura della sicurezza nel mondo del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azioni concrete per facilitare l’acquisizione e la circolazione tra le\nAziende del settore dei cv da parte degli studenti e valorizzare le esperienze\nin tirocinio con il rilascio di una certificazione sulle conoscenze, competenze\ne soft skills acquisite durante lo stage, favorendo la loro concreta\nspendibilità e conoscibilità nelle aziende del settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•azioni congiunte per realizzare una maggiore integrazione funzionale\ndelle politiche attive definite dalle Parti con quelle tipo pubblicistico per\nevitare il rischio di disoccupazione. In tale ottica è da ampliare la\n“missione” dei Fondi interprofessional! al fine di sostenere piani per\nvalorizzare il sistema duale, piani per [’outplacement e ricollocazione di\nlavoratori coinvolti in procedure di esubero e per finanziare piani formativi\nper assumere tali lavoratori, piani per favorire la transizionalità\nlavorativa, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Organismo Bilaterale approfondirà anche la tematica del Fondo di\nsolidarietà di settore e dei nuovi strumenti di gestione delle modifiche dei\nprocessi aziendali connessi allo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sviluppo tecnologico e alla transizione energetica in relazione\nall’evoluzione del quadro normativo in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In linea con la sperimentazione del citato Protocollo del 25 gennaio 2017,\nsi conferma l’impegno da parte delle Aziende operanti nel settore elettrico\nad acquisire curricula e candidature di risorse eccedentarie, per le quali\nsiano state espletate le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della\nlegge n. 223\u002F1991. L’organismo Bilaterale avrà il compito di verificare\nl’andamento del processo in tutte le sue fasi e adottare le opportune\nvalutazioni di indirizzo. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si\nimpegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo,\nalla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla\nraccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature, alle\nquali verrà dedicata prioritaria attenzione nei piani di inserimento, tenuto\nconto delle professionalità richieste. Nell’ottica prioritaria di favorire\nla ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non\nsaranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e\nsedi di provenienza, (nella formulazione del presente articolo è stato\nintegrato ed assorbito il protocollo sulla solidarietà occupazionale del 25\ngennaio 2017)\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 37\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio\nin scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nUniversità, statali pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate\nal rilascio di titoli di studio legali verranno concessi permessi retribuiti in\nmisura da concordarsi aziendalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve le discipline aziendali già vigenti alla data di\nentrata in vigore del CCNL 24 luglio 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In assenza di accordo aziendale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai\nlavoratori studenti in occasione degli esami saranno riconosciuti permessi\nretribuiti nelle seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giorni lavorativi 11 (undici) per gli esami dilicenza discuola media\ninferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giorni lavorativi 16 (sedici) per gli esami dilicenza discuola media\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per ogni esame universitario, non più diuna voltaper lo stesso esame\nefatto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunque salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n.\n300\u002F1970, 1 ulteriore giorno lavorativo per esami fino a 6 cfu e 2 giorni\nlavorativi per esami con cfu superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I permessi previsti dal precedente comma verranno concessi limitatamente\nal conseguimento del primo titolo di studio ai diversi livelli indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro capite\nsono assegnati ai lavoratori che conseguono il titolo di scuola media\ndell’obbligo presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o\naltri titoli di studio individuati in sede aziendale comunque finalizzati a\nmigliorare e ampliare la propria preparazione con riferimento all’attività\nsvolta in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione al piano di studio individuato all’inizio del triennio, le\n150 ore potranno essere usufruite mediante concentrazione anche in un solo\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Complessivamente il lavoratore non potrà comunque fruire di permessi\nretribuiti in misura superiore a 50 ore per ciascun anno scolastico previsto\nnel piano di studi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Azienda o\ndall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno\nsuperare il 3% della forza occupata con il minimo di un lavoratore, fermo\nrestando che dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento\ndella normale attività produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A far data dal compimento del 5° anno di anzianità di servizio presso\nla stessa azienda, i lavoratori potranno richiedere un \"congedo per la\nformazione” nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 5 della Legge\n8 marzo 2000 n.53.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A richiesta dell'azienda, il lavoratore interessato dovrà produrre le\ncertificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.1 permessi di cui al presente articolo non sono in nessun caso cumulatili\ncon quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi derivanti da\ncontrattazione collettiva aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Struttura retributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci:\nminimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al\npresente articolo (risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto\nfino alla data del 1° aprile 2013 e dell’ex indennità di contingenza1) e\ndai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di\nanzianità e di merito, nonché dagli importi \"ad personam” riferiti agli ex\nistituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali\u002Fscatti di\nanzianità, dei livelli salariali di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene\ndividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e\n168,60.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti\nemolumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40\n(“Tredicesima e quattordicesima mensilità”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al\nProtocollo 31 luglio 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Inoltre, al verificarsi dei presupposti fissati negli articoli del\npresente Contratto, è prevista l’erogazione delle seguenti\nindennità\u002Fcompensi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turno\u002Fsemiturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ore notturne\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•reperibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mancato preavviso spettante in caso di spostamento de! riposo\nsettimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mancato riposo settimanale in giorno domenicale almeno 1 settimana ogni\n4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ore viaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mancata esecuzione lavoro programmato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rischio cassa\u002Fmaneggio danaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di\nvapore di 1° grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavori sotto tensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•utilizzo del certificato di qualificazione per l’esecuzione di\nsaldature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capo formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavori gravosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•bilinguismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•guida\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro festivo e straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ore ordinarie domenicali turno\u002Fsemiturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assegni “ad personam”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre\nindennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono\nfissati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e\nvengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e\ntrattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze\ningiustificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo della fruizione delle ferie, oltre alla\n“retribuzione\", così come definita al comma 1 del presente articolo,\ncontinuano ad essere corrisposti, ove esistenti, gli assegni “ad personam”\nper “riduzione orario”, nonché le indennità fisse mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 Si prende a riferimento quella annessa altari. 35 CCNL elettrici 5 marzo\n2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico in caso di malattia od infortunio, salva diversa\nspecificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 6, limitando\nl’erogazione delle predette indennità ad un periodo coincidente con quello\ndelle ferie spettanti, maggiorato di 15 giorni all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assegni “ad personam\"-Sì chiarisce che i cosiddetti assegni “ad\npersonam” in atto nei confronti di alcuni lavoratori seguiranno le sorti\ndelle corresponsioni dalle quali traggono origine (esempio: assegni di merito,\nindennità particolari, livelli salariali di categoria, eco.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ex supplementi dei minimi ed Aumenti biennali\u002Fscatti di anzianità “ad\npersonam” - Vale quanto specificatamente stabilito nell’art. 39 (“Aumenti\nperiodici di anzianità”).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni - In tutti i casi\ndi passaggio definitivo in categoria superiore, il lavoratore ha diritto al\nminimo contrattuale integrato stabilito per tale categoria, conservando in\ncifra gli aumenti periodici di anzianità e gli importi “ad personam\" a\ntitolo di ex “supplementi minimi” e di ex “aumenti biennali\u002Fscatti di\nanzianità\" già acquisiti; vengono invece assorbiti sino alla concorrenza\ndella differenza fra i due minimi contrattuali integrati gli importi “ad\npersonam” ex “livelli salariali di categoria” (soppressi dal 1992), gli\naumenti di merito, nonché gli altri assegni “ad personam”, salvo che, per\nquesti ultimi, sia specificatamente previsto il loro “non assorbimento” in\ncaso di passaggio di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate - Si ribadisce\nche la retribuzione mensile di cui al comma 1 costituisce il corrispettivo per\ntutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente senza diritto da\nparte di questi a compenso alcuno per le festività infrasettimanali non\nlavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ERI - Si chiarisce che sono parte integrante della retribuzione di cui al\ncomma 1 gli importi corrisposti a titolo di ex elementi retributivi integrativi\n(ERI) ai sensi dei precedenti contratti collettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importi in cifra - Per effetto dell’individuazione dell’importo dei\nminimi e dell’ex indennità di contingenza in misura unica a livello di CCNL,\nle eventuali differenze rispetto a dette voci di retribuzione così come\nrisultanti dalle precedenti contrattazioni di livello nazionale saranno\nconservate in cifra non assorbibile ai lavoratori in servizio alla data di\nstipula del CCNL 24 luglio 2001. Tali importi rientrano nel concetto di\nretribuzione così come definito dal comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A far data dal 1° aprile 2013 il computo delle indennità, che il\npresente CCNL e\u002Fo le precedenti normative di carattere nazionale tuttora\nvigenti stabiliscono in percentuale sul valore degli ex minimi tabellari,\nconfluiti nei “minimi contrattuali integrati”, viene effettuato sottraendo\ndall'importo di detti minimi contrattuali integrati i valori dell’ex\nindennità di contingenza, utilizzando gli ex divisori giornaliero ed orario,\npari rispettivamente a 25 e 167.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Corresponsione \"una tantum” - Ai lavoratori in forza alla data del\n1*710\u002F2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle\nmisure indicate nella tabella che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo,\ncomunque, riferibile al periodo che va dal 1*71\u002F2022 al 30\u002F09\u002F2022, è escluso\ndalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato\nconsiderando in esso anche i riflessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o\ncontrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in\nun’unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di passaggio di categoria nel corso del periodo sopra considerato\n(dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022), gli importi da corrispondere\nsaranno pro-quota riferiti all'effettiva categoria di appartenenza. In caso di\npassaggio di categoria in corso mese, si considera l’importo afferente la\ncategoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore\nai 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato (superato,\nperaltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di\nassenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione\nai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a nove)\ncomputandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo\nconsiderato, ‘Tuna tantum” sarà corrisposta - per i periodi interessati -\ncon la stessa percentuale di riduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del periodo\nsopra considerato la ‘Tuna tantum” sarà corrisposta in misura\nproporzionale all’entità della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCEONLY_trigger\">\u003Cp>Minimi contrattuali integrati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%;font-size: 7pt\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Scala parametrica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1\u002F10\u002F2022\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 17\u002F7\u002F2023\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 17\u002F7\u002F2024\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Dal 1\u002F10\u002F2024\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aumento a regime\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>UNA TANTUM\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aumento (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Minimo (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aumento (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Minimo (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aumento (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Minimo (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aumento (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Minimo(€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>QS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>255,07\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>86,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3750,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>93,56\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3843,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>93,56\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3937,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50,38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3987,62\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>323,87\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>647,75\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Q\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>228,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>77,50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3365,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>83,96\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3449,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>83,96\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3533,14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45,21\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3578,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>290,63 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>581,26\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>ASS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>202,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>68,41\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2970,34\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>74,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3044,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>74,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3118,56\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>39,90\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3158,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>256,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>513,06\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>AS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>189,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>64,03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2780,15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>69,36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2849,51\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>69,36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2918,87\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2956,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>240,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>480,21\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>AI 8\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>181,14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>61,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2663,24\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>66,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2729,69\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>66,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2796,13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35,78\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2831,91\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>230,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>460,01\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>AI\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>172,84\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>58,52\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2541,19\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>63,40\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2604,59\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>63,40\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2667,99\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>34,14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2702,13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>219,46\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>438,92\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>BSS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>164,59\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55,73\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2419,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2480,31\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60,37\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2540,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32,51\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2573,19\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>208,99\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>417,98\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>BS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>157,58\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>53,36\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2316,77\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>57,80\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2374,58\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>57,80\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2432,38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>31,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2463,50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>200,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>400,17\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>BIS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>150,15\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50,84\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2207,60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2262,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2317,76\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29,66\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2347,41\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>190,65\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>381,30\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>143,41\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>48,56\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2108,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>52,60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2161,06\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>52,60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2213,66\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28,32\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2241,98\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>182,09\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>364,17\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B2S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>133,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1969,09\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>49,13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2018,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>49,13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2067,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2093,80\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>170,06\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>340,12\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>124,62\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>42,19\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1832,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1877,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1923,60\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>24,61\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1948,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>158,23\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>316,46\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>CS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>110,50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37,41\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1624,52\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1665,05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1705,58\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,82\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1727,41\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>140,30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>280,60\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>33,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1470,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1506,95\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1543,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19,75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1563,38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>126,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>253,95\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Aumento medio a regime € 225 con parametro medio 177,29 valore punto\n27,55\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato all’art 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL individua il trattamento economico complessivo (TEC) che è\ncostituito dal trattamento economico minimo (TEM) e dai trattamenti economici\nriconosciuti dal CCNL comuni a tutti i lavoratori del settore in materia di\nWelfare (Previdenza complementare di cui all’art. 46, Assistenza sanitaria\nintegrativa di cui all’art. 47, Copertura assicurativa contro la premorienza\nda malattia di cui all’art. 51) e di Produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incremento retributivo complessivo (TEC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 sarà\ncostituito dalle seguenti componenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incremento dei minimi (TEM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto consuntivato per il 2021 (in cui l'inflazione è\nrisultata inferiore di oltre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•0,5% rispetto a quanto previsto alla data di sottoscrizione del\nprecedente rinnovo , con conseguente mancato consolidamento nel TEM\u002FTEC) e a\nquanto attualmente previsto per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•triennio 2022\u002F2024 - in funzione degli scostamenti registrati nel tempo\ndall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri della\nComunità Europea (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni\nenergetici importati come calcolato dall’ISTAT - il rinnovo sul parametro\nmedio è stabilito in misura pari a € 225 sui minimi, cui si aggiunge un\nulteriore importo di € 3 da allocare sul Welfare e di €15 da allocare sul\npremio di risultato\u002Fproduttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incremento dei minimi (TEM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella tabella allegata all’art. 38 CCNL è precisato il valore\nriparametrato per ciascun livello di inquadramento dei singoli scaglioni di\naumento, nonché il valore dei nuovi mìnimi tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"779\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"146\">\n    \u003Ccol width=\"137\">\n    \u003Ccol width=\"125\">\n    \u003Ccol width=\"129\">\n    \u003Ccol width=\"106\">\n    \u003Ccol width=\"121\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"146\" height=\"43\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Decorrenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F10\u002F2022\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F7\u002F2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F7\u002F2024\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u002F10\u002F24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Totale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"146\" valign=\"bottom\" height=\"99\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">incremento dei minimi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"137\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"125\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"129\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"106\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"121\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">€225\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo pregresso si procederà inoltre al pagamento di una somma\npari a € 450, in forma di una tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende verseranno ai Fondi di\nprevidenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento\ndella misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in\nmisura fissa pari a € 3 per ogni mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo\ndella contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti\neconomici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività,\nqualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una\nquota da destinare a produttività. In tale contesto, le Parti intendono, come\nulteriore segnale di responsabilità nei confronti del Paese in una fase\nparticolarmente delicata per il mondo dell’energia, correlare strettamente\ntale quota ad un innalzamento del livello di efficienza, efficacia e qualità\ndel servizio elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale quota costituisce la componente destinata a definire\u002Fincrementare i\npremi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire\ncon la contrattazione aziendale avendo come linea guida prioritaria il\nmiglioramento della qualità del servizio elettrico ed utilizzando al riguardo\nanche i parametri tecnici misurati daH’Autorità di Regolazione per Energia,\nReti e Ambiente (ad esempio per la distribuzione, il numero e durata delle\ninterruzioni, per vendita\u002Fmercato, il tasso di reclamosità e i tempi medi di\nemissione delle fatture, eco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da\ncollegare ad incrementi di produttività\u002Fredditività\u002Fcompetitività è annuale\ned è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti\nretributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è\nquindi comprensiva degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo sarà utilizzato per la definizione\u002Fincremento dei premi di\nrisultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di\ncontrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a\nlivello aziendale sotto forma di \"una tantum” secondo le regole dei premi di\nrisultato (commi 13 e seguenti dell’art. 44 “Premio di risultato” CCNL\ncome integrati\u002Fprecisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le\nmodalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la\nlegislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate\nper ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti\nstabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza 2023 2024\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti\ninflettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di semplificare l’impatto delle verifiche e di avere certezza dei\ncosti e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL, è definita la seguente\nmetodologia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della vigenza contrattuale, in relazione alle variazioni in\npositivo o negativo dell'inflazione consuntivata rispetto a quanto previsto\n(9%) per il calcolo degli aumenti del TEM di cui al precedente punto a), alla\nprima data utile del 2025 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di\ninflazione e cioè giugno 2025, si procederà secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di inflazione (IPCA al netto degli energetici importati\nprevisione 2022-2024) superiore di almeno lo 0.5% rispetto a quanto previsto\nalla sottoscrizione del presente accordo si procederà all’adeguamento, fino\na concorrenza, dell'importo stanziato di € 15, pro quota sui minimi e sul\npremio di risultato, con decorrenza giugno 2025,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di inflazione compresa in un intervallo positivo o negativo\n+-0.5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non\nsi prevedono variazioni sui minimi e l’importo stanziato di €15 resta\nconsolidato in produttività e sarà oggetto di valutazione nell’ambito del\nnegoziato per il successivo rinnovo del CCNL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto\nprevisto alla sottoscrizione del presente accordo non si procederà ad alcun\nconsolidamento, fermo restando comunque la salvaguardia dei minimi come sopra\ndefiniti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo\nbiennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi\nper ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata\nper un massimo di cinque aumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese\nsuccessivo al compimento del biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno\nesclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti\nnormative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti\u002Fscatti\nbiennali di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di\ntrasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i\nlavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono\npreviste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>complementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza\ncomplementare\") del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della\nprevidenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti\npensionistici delle nuove generazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia\nriconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro\nil periodo di 6 mesi dall'assunzione entro cui va esercitata la scelta della\ndestinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti\nperiodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro\nconfronti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non\nhanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di\nanzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa\nmaturazione, l'applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare di cui all'alt 46\n(“Previdenza complementare\").\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già\npercepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di\npresentazione della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a\nriferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di\nanzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento\nperiodico, si prende a riferimento la data dì assunzione. Ai fini della\ndeterminazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL,\nresta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di\nservizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a\nsostegno della previdenza complementare è irrevocabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPORTI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable style=\"page-break-before: always\" width=\"435\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"206\">\n    \u003Ccol width=\"224\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"35\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>QS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">49,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">46,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>ASS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">43,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">39,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>A1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">37,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Al\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35,74\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>BSS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">31,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>BIS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>CS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,30\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>CI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"206\" height=\"35\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"224\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) Lavoratori in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001 -\nResta confermato quanto previsto dall'alt. 36, comma 4, CCNL 24 luglio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Art. 39, comma 5 CCNL - Il completamento del percorso di cui al presente\narticolo per i neo assunti è previsto al termine della vigenza del CCNL 18\nluglio 2022, previa verifica complessiva tra le Parti sull’efficacia delle\nnuove misure a sostegno del sistema previdenziale fermo restando gli importi di\ncui all’alt 46 (“Previdenza complementare”).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 40\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Tredicesima e Quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte\nulteriori due mensilità (tredicesima e quattordicesima), di importo pari alla\nretribuzione spettante come disciplinata dal comma 1 dell’art. 38\n(“Struttura retributiva”), per i mesi di seguito specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la quattordicesima unitamente alle competenze del mese di giugno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi\n“maturano” da gennaio a dicembre di ciascun anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno\no nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore, non in prova, ha diritto a\ntanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di\nservizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a\n15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Indennità rischio cassa \u002Fmaneggio danaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai cassieri ed ai commessi di cassa a contatto col pubblico che abbiano\ncontinuativamente maneggio o responsabilità di denaro con responsabilità\ndiretta in caso di errore finanziario, è corrisposta mensilmente una\nindennità pari al 5,50% della retribuzione mensile. I predetti lavoratori\ndevono versare cauzione o analoga garanzia finanziaria e gli interessi\nderivanti dalla cauzione restano a loro beneficio. Detta indennità spetta\nanche ai lavoratori chiamati a sostituire temporaneamente il personale in\nargomento nella misura dello 0,50% del valore della retribuzione mensile per\nogni giorno di effettiva sostituzione nel mese, fino ad un compenso massimo\ncorrispondente al 5,50% della retribuzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, abbia\nfrequente maneggio o responsabilità di denaro, è corrisposta una adeguata\nindennità da concordarsi con il lavoratore stesso, eventualmente assistito\ndalle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità per l’utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione\ndi generatori di vapore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori ai quali le Aziende richiedano per lo svolgimento delle\nproprie mansioni il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di\ngeneratori di vapore di 1° grado, viene corrisposta, per ogni giornata di\npresenza in servizio, un’indennità nella misura del 3% del minimo tabellare\ngiornaliero della categoria di appartenenza. Restano salve le misure delle\npercentuali in atto per detta indennità nei confronti dei lavoratori in forza\nalla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità lavori sotto tensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In quanto in possesso di abilitazione AT1 o AT2 per lo svolgimento di\nlavori sotto tensione sulla rete AT, in conformità al decreto ministeriale 9\ngiugno 1980, oppure di abilitazione MT1 e MT2 per lo svolgimento di lavori\nsotto tensione sulla rete MT, in conformità al decreto ministeriale 13 luglio\n1990, n. 442, è riconosciuta agli interessati un'indennità pari al 25% del\nvalore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del\nlavoratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per ogni giornata di presenza in servizio. Le abilitazioni di cui sopra, in\nconformità ai decreti sopracitati, possono, inoltre, essere rilasciate con\nriferimento ad un ambito di competenze più limitato, in tal caso è\ncorrisposta agli interessati un’indennità pari al 6,5% del valore\ngiornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del\nlavoratore per ogni giornata di presenza in servizio. Le indennità di cui\nsopra sono cumulabili, qualora ne ricorrano i presupposti, con l’indennità\nlavori gravosi di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità per l’utilizzo di certificati di qualificazione per\nl’esecuzione di saldature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori delle Aziende cui è richiesta l’acquisizione ed il\nmantenimento della validità di certificati di qualificazione per determinati\nprocedimenti di saldatura, rientranti nelle norme UNI di cui al decreto\nministeriale 21 novembre 1972, è riconosciuta una indennità giornaliera di\n€ 0,77 per ogni giornata di presenza in servizio, purché siano in possesso\ndei requisiti richiesti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità “Capo-formazione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori di categoria B2 superiore (o di B2 in assenza di altro\nlavoratore di B2 superiore) che svolgano, ove necessario, funzione di guida di\naltro personale ad essi affidato, per ogni giornata in cui il singolo\ninteressato svolga effettivamente funzioni di preposto alla guida di formazioni\nnell’ambito dei nuclei\u002Fsquadre di Distribuzione, è corrisposta una\nindennità giornaliera di € 1,55. Detta indennità, sempre nell’ambito\ndella Distribuzione, spetta altresì ai dipendenti di categoria B2 superiore (o\ndi B2 in assenza di altro lavoratore di B2 superiore) preposti alla guida di\nformazioni di: montatori cabine, giuntisti, pronto intervento, anche quando\ntali formazioni non siano inserite nei nuclei, nonché di formazioni addette\nalla manutenzione di impianti primari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>Indennità lavori gravosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva nazionale in materia di indennità per\nlavori gravosi. Entro la vigenza del presente Contratto, le Parti\nverificheranno il permanere dei presupposti che hanno dato luogo\nall’istituzione dell'indennità stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Indennità di bilinguismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In materia di bilinguismo restano confermate, ove esistenti, le normative\nconcordate per l’ambito territoriale della provincia di Bolzano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di guida\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti prendono l’impegno a rivedere l’istituto in occasione della\ndefinizione del nuovo sistema classificatorio del personale, continuandosi,\nnelle more, ad applicare le precedenti normative in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 ) Indennità lavori sotto tensione - Tenuto conto dell’evoluzione che\npotrebbe interessare le differenti tipologie di interventi effettuabili con la\ntecnica dei lavori sotto tensione e considerata la specificità della materia,\nle Parti riconoscono che a livello aziendale potranno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>essere stabilite modulazioni della misura dell'indennità lavori sotto\ntensione differenti e alternative rispetto a quanto previsto al comma 4 del\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Rimborsi spese \u002F Ore viaggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Rimborsi spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore in missione per motivi di servizio esplicitamente\nautorizzati spetta il rimborso delle spese sostenute, nei limiti e secondo le\nmodalità stabilite dalle norme e dalle procedure aziendali, per viaggio -\nvitto - pernottamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi a titolo di rimborso forfetario per le spese derivanti\ndall’utìlizzo, per motivi di servizio, dell'automezzo di proprietà del\nlavoratore verranno definiti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per missioni della durata superiore ad un mese possono essere pattuite\ncondizioni particolari con il lavoratore interessato, eventualmente assistito\ndalle RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONI A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prassi esistenti - Sono fatte salve le vigenti prassi - a livello\naziendale o territoriale - derivanti da contrattazione collettiva di livello\nnazionale su definizioni, modalità e limiti in materia e per i lavoratori che\nnormalmente svolgono la loro attività in località diversa da quella ove è\nubicata la loro sede di lavoro. Sono altresì fatte salve, ove esistenti, le\nnormative in favore del personale c.d. “ex cantierista”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Anticipi per spese da sostenere per cause di servizio - Le Aziende, se\nrichiesto, forniranno anticipi al lavoratore che deve a sostenere spese per\nmotivi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rimborso spese istruzione figli-Cessano di avere efficacia a tutti gli\neffetti le disposizioni in materia di rimborsi spese istruzione figli derivanti\nda contrattazione collettiva di livello nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore viaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A coloro che prestano servizio in luogo diverso dall’abituale località\no posto di lavoro, le ore eccedenti l’orario normale di lavoro giornaliero\noccorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una\nindennità pari al 50% della retribuzione oraria per le prime 3 ore giornaliere\ned al 100% per le ore giornaliere successive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 43\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Abiti da lavoro e Servizio mensa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Abiti da lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori,\ntecnici compresi, che svolgano la loro normale attività all'aperto e siano\ncostretti a lavorare anche sotto la pioggia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per\ni lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi o camici) a\nquei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardafili che\nsvolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di\nnatura aspra e rocciosa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca\ninvernale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove ne prescriva l'uso, l’Azienda fornirà ai dipendenti capi di\nabbigliamento specifici e i relativi accessori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il valore della concessione totalmente o parzialmente gratuita del\nvestiario (ed anche, ove esistente, dell'alloggio e\u002Fo della fruizione delle\ntariffe agevolate sull' \"energia elettrica”) non viene computato ad alcun\neffetto e non costituisce base di computo ai fini degli istituti retributivi a\ncorresponsione indiretta o differita ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio mensa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le mense e le convenzioni ad esse riconducibili si fa riferimento\nalle regolamentazioni esistenti a livello di singole Aziende.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art 44\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Premio di risultato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione aziendale con contenuti economici è prevista, in\nconformità alla disciplina sugli “Assetti contrattuali” di cui all’art.\n7 del presente CCNL, per la istituzione di un premio di risultato volto ad\nincentivare la produttività del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'istituto è volto a favorire aumenti quantitativi e miglioramenti\nqualitativi del servizio nonché incrementi di redditività, efficienza ed\ninnovazione dell'Azienda, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori nella\nrealizzazione di programmi e progetti di produttività, qualità per il\nraggiungimento di specifici obiettivi aziendali. Il premio variabile, che sarà\ndisciplinato in sede di contrattazione triennale di secondo livello prevista\ndall'art. 7 (“Assetti contrattuali”) del CCNL sulla base di criteri e\nprincipi definiti dal presente articolo, è commisurato e correlato ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di tali progetti nonché all'andamento\ngenerale dell’Azienda e si caratterizza, per ciò stesso, come elemento\nvariabile della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Allo scopo della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le Parti\nvaluteranno preventivamente, in appositi incontri, i requisiti essenziali di\nredditività e di efficienza, tenendo presenti i provvedimenti emanati dagli\nOrganismi competenti, con particolare riguardo, tra l'altro, agli obiettivi di\nrecupero di produttività ed agli standard di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri per la determinazione del premio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'importo erogabile a titolo di premio di risultato verrà fissato dalle\nParti nell'ambito della contrattazione triennale di secondo livello sulla base\ndegli obiettivi di efficacia ed efficienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>derivanti dalla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo e in\nrelazione agli obiettivi di redditività dell'Azienda, tenuto conto delle\ndeterminazioni assunte dagli Organismi di cui al precedente 3° comma anche in\nmateria tariffaria con particolare riferimento al recupero di produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio deve essere determinato da un favorevole andamento economico\ndell'impresa in termini di produttività. Pertanto, in sede di elaborazione\ndella struttura del premio di risultato, dovranno essere individuati meccanismi\ndi interazione fra i richiamati obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio di risultato, che costituisce un istituto di carattere\nunitario, si potrà dunque articolare, in base a quanto definito in sede di\ncontrattazione di secondo livello, in una o entrambe le seguenti due voci, tra\nloro interconnesse e collegate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•raggiungimento di obiettivi di redditività aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incentivazione della produttività\u002Fqualità\u002Fefficienza\u002Finnovazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e sarà correlato, ai fini della sua erogazione, ai risultati conseguiti\nrelativamente alle due voci sopra indicate con ripartizione percentuale tra le\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Redditività aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La redditività aziendale è correlata all’andamento generale\ndell’Azienda. Essa è riferita ad obiettivi espressi dalle variazioni\npositive di voci di bilancio aziendale connesse con l’andamento generale\ndell’Azienda (ad esempio Margine Operativo Lordo o altro indice), che\nattestino - nell’ambito di livelli\u002Fintervalli predefiniti - un andamento\nfavorevole, tenuto anche conto delle complessive condizioni di contesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le variazioni sono quelle registrate nell’anno cui si riferisce il\npremio rispetto ad un periodo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incentivazione della produttività\u002Fqualità\u002Fefficienza\u002Finnovazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’incentivazione della produttività\u002Fqualità\u002Fefficienza\u002Finnovazione si\nattua attraverso la individuazione ed il conseguimento di specifici obiettivi\nche possono riguardare Azienda, area, reparti, unità, gruppi eco., e\nriferirsi, oltre ai risultati conseguiti in termini di efficienza tecnica ed\neconomica, anche a quelli riferibili alla qualità del servizio, tenuto conto\ndegli standard stabiliti dagli Organismi competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli obiettivi devono essere misurabili, correlati all'attività\nlavorativa dei dipendenti ed idonei a realizzare andamenti favorevoli di\nefficienza e di efficacia e, quindi, atti a giustificare l’erogazione del\npremio. Rispetto agli obiettivi posti, dovranno essere stabiliti gli\nindicatori, gli specifici valori ai quali correlare le percentuali di premio da\nerogare e la relativa metodologia applicativa, ivi compresa la soglia minima di\nrisultato, al di sotto della quale non si dà luogo ad alcuna erogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli obiettivi potranno essere riesaminati annualmente e adeguati alle\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli obiettivi cui è legata la corresponsione del premio saranno portati\na conoscenza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Erogazione del premio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio di risultato viene corrisposto annualmente, è variabile in\nfunzione del raggiungimento dell'insieme degli obiettivi condivisi e può\nessere differenziato per Azienda, area, reparto, unità, gruppo, eco.\nL’entità del premio e la conseguente erogazione sono determinabili solo a\nconsuntivo, dopo che siano stati verificati i risultati concretamente\nrealizzati in termini di redditività, produttività e qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Successivamente all’approvazione del bilancio aziendale, in apposito\nincontro, verrà data informazione da parte dell’Azienda alle Organizzazioni\nsindacali sul livello dei risultati raggiunti nel corso dell’anno considerato\ne sull'ammontare del premio che sarà erogato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio di risultato verrà corrisposto sotto forma di somma \"una\ntantum\", non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e\ncontrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che al premio di\nrisultato potranno applicarsi le previsioni agevolative di cui all’articolo\n1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive\nmodificazioni e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni dallo stesso\nprevisti, nell’eventualità in cui venisse registrato un incremento in almeno\nuno degli obiettivi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed\ninnovazione definiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le Parti si\ndanno altresì atto che, in assenza di suddetto incremento, il premio di\nrisultato eventualmente erogato resterà soggetto alle ordinarie regole di\ndeterminazione del reddito di lavoro dipendente in conformità alla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di collegare il premio di risultato con l’impegno lavorativo\ndel personale, l’ammontare dei relativi importi individuali eventualmente\nspettanti ai singoli lavoratori sarà decurtato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell’1%:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per ogni rimprovero scritto successivo al primo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per ogni multa successiva alla prima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•del 2% per ogni giorno di sospensione, quando tale provvedimento non\nsuperi cinque giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>. del 4% per ogni giorno di sospensione superiore a cinque giornate, a far\ntempo dal primo giorno del provvedimento disciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette riduzioni sono cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono esclusi dall’erogazione delle misure economiche previste dal\npresente articolo quei lavoratori che siano incorsi in una delle seguenti\nsanzioni previste dall’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25 (“Provvedimenti disciplinari”) del CCNL e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasferimento per punizione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento\ndi fine rapporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di passaggio di categoria nel corso dell’anno di riferimento,\ngli importi da corrispondere saranno pro quota riferiti all’effettiva\ncategoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si\nconsidera l’importo afferente alla categoria superiore se la permanenza nella\nnuova categoria è pari o superiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il premio, che va erogato con le competenze del mese di luglio di ogni\nanno, assorbe ogni e qualsiasi corresponsione esistente allo stesso o ad\nanalogo titolo in sede aziendale e dovrà essere collegato alla presenza in\nservizio nonché all'inquadramento dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti condividono l’importanza sostanziale del fattore riservatezza\nper una corretta definizione e gestione, nel tempo, del premio di risultato. Le\nOrganizzazioni sindacali, ad ogni livello contrattuale, si impegnano pertanto a\nmantenere l’assoluta riservatezza - ai sensi del presente CCNL, delle norme\ncivili e penali ed in particolare delle normative CONSOB per le Società\nquotate in borsa - sulle informazioni e sui dati gestionali, tecnici e\nproduttivi comunicati dalle Aziende durante le fasi di negoziazione e\nsuccessive verifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Welfare di produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove ricorrano i presupposti richiesti dalla normativa di legge, la\ncontrattazione aziendale potrà prevedere che i lavoratori possano scegliere di\nfruire - in sostituzione totale o parziale del premio di risultato in denaro -\ndi prestazioni, opere, servizi aventi finalità di rilevanza sociale,\ncorrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, facenti\nparte del cosiddetto “welfare aziendale”. In tal caso, il relativo\ncontrovalore - fermi restando i limiti di ammontare del premio e di reddito\nprevisti per la detassazione del premio - resta escluso dalla formazione del\nreddito di lavoro dipendente come considerato ai fini della tassazione del\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione aziendale definirà modalità, tempistiche ed\nopportunità per fruire delle quote di premio in forma di welfare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Produttività e conciliazione vita-lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel contesto delle iniziative finalizzate a favorire la conciliazione tra\nvita personale e vita lavorativa e a valorizzare strumenti di flessibilità\nvolti ad accrescere il benessere organizzativo, la contrattazione di secondo\nlivello potrà introdurre in via sperimentale forme di conversione anche\nparziale del premio di risultato in giornate di permesso, consentendo ai\nlavoratori di trasformare “denaro” in “tempo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\n\u003Ch3>Art. 45\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro spetta un trattamento\ndi fine rapporto (TFR) per la cui disciplina si fa riferimento a quanto\nprevisto dalla legge 29 maggio 1982, n.297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In applicazione dell'alt 1 della sopracitata legge, la retribuzione da\nprendere come base per la determinazione del TFR è quella composta\nesclusivamente dai seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•minimo contrattuale integrato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ex premio di produzione;(\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tredicesima e quattordicesima mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei\nsupplementi dei minimi, aumenti biennali\u002Fscatti di anzianità e dei livelli\nsalariali di categoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•superminimi individuali\u002Faumenti di merito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di cui al Protocollo Governo\nParti sociali del 31 luglio 1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di reperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso a fini di\nreperibilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità temporanea apprendisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto per il\npersonale in forza alle Aziende alla data di stipulazione del CCNL 24 luglio\n2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Relativamente alle anticipazioni TFR previste dalla legge, sono fatte\nsalve condizioni aziendali di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>CAPITOLO 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESPONSABILITÀ’ SOCIALE E WELFARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’obiettivo di valorizzare e mettere al centro la\npersona nell’impresa e sono consapevoli che ciò richiede azioni e strumenti\nconseguenti per garantirne l’integrità psico-fisica in ogni momento della\nvita, al lavoro come a casa e nel tempo libero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo il settore elettrico si è dotato da tempo di strumenti\nall’avanguardia per conseguire l'obiettivo di accrescere il benessere delle\npersone che vi lavorano attraverso il rafforzamento della previdenza\ncomplementare, dell’assistenza sanitaria integrativa, delle coperture\nassicurative per i momenti della vita non solo in Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, specifiche disposizioni contrattuali consentono di realizzare un\neffettivo sostegno alle azioni che contribuiscono ad affermare la dignità\ndelle persone attraverso misure nei confronti di coloro che svolgono\nvolontariamente attività di particolare significato sociale oltre che di\ncoloro che vengono a trovarsi in situazioni di bisogno degne di particolare\nattenzione e tutela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\n\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Previdenza Complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono il valore della previdenza complementare come pilastro\nfondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori e operano\naffinché sia sempre più diffusa all’interno del settore ed estesa a tutti i\nlavoratori con particolare riferimento al personale neo assunto. A tal fine le\nParti congiuntamente attiveranno, sia a livello settoriale che aziendale, una\ncampagna informativa e promozionale con il coinvolgimento dei Fondi operanti\nnel settore per favorire la consapevolezza dei dipendenti ancora non iscritti\nsui vantaggi derivanti dall’iscrizione alla previdenza complementare. A tale\nriguardo le Parti esprimono il loro sostegno ad un intervento normativo atto a\nprevedere, per tutti i lavoratori in servizio ancora non iscritti, un nuovo\nperiodo di silenzio-assenso di 6 mesi per scegliere la destinazione del proprio\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti\ndelle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fopen e\nPegaso, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il\nD. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (recante “Attuazione della direttiva UE\n2016\u002F2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa\nalle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o\nprofessionali”) in merito alla eventualità di realizzazione di future\nsinergìe tra detti Fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo agli attuali Fondi operanti nel settore elettrico, Fopen e\nPegaso, le Parti confermano che, fatti salvi gli obblighi derivanti\ndall’adesione alle Fonti istitutive e dagli specifici accordi sindacali\nprevisti dagli Statuti dei suddetti Fondi, le Aziende che applicano il presente\nCCNL sono tenute ad iscriversi ad uno dei predetti Fondi di riferimento al fine\ndi consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza\ncomplementare negoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contribuzione\\\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In aggiunta alle percentuali indicate dagli accordi istitutivi di\nriferimento, le Aziende, per effetto delle previsioni di volta in volta\ndisposte in occasione dei rinnovi del CCNL, versano ai Fondi di previdenza\ncomplementare un contributo aggiuntivo di € 17 mensili a carico del solo\nDatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, in relazione all'evoluzione del sistema previdenziale pubblico\nobbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi\ntrattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto\nal trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche\ndi sostegno previdenziale a favore del personale neo assunto al fine di\nfavorire l’iscrizione alla previdenza complementare e costituire una\ndotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, sempreché iscritti\nai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a\ndecorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni\nanno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare\nè definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce\nriportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno\ndel mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno\nesclusivamente attribuite in cifra fissa non modificabile in caso di successiva\nvariazione generalizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di\ncategoria. Tali importi non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14\nmensilità annue e non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base\ndi calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi\ncompreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importi delle misure periodiche di sostegno previdenziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"248\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"129\">\n    \u003Ccol width=\"113\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Importo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">QS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>29,41\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>27,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">ASS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>25,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">AS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>23,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">A1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>22,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Al\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>21,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BSS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>20,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>19,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">BIS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>18,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>17,08\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B2S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>15,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>14,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">OS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>12,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"129\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">C2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9,45\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"248\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"113\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti riconoscono la crescente diffusione nel settore della copertura\nsanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti,\ntra cui anche forme assicurative o convenzioni aventi ad oggetto specifici\n“pacchetti sanitari”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La contrattazione aziendale presente nel settore, anche per effetto del\nrinvio previsto nella contrattazione nazionale vigente, ha significativamente\nalimentato l’assistenza sanitaria integrativa, permettendone un ordinato\nsviluppo. Peraltro, anche le recenti norme fiscali prevedono significative\nagevolazioni per le prestazioni sanitarie erogate tramite Fondi di natura\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando che l’onere minimo pro capite a carico Azienda per\ngarantire le coperture sanitarie di cui al comma 1 è pari 206,00€ annui,\nsono confermati gli importi aggiuntivi - pari a € 5,00 al mese pro capite\n(€ 70,00 annui) definiti nei precedenti rinnovi contrattuali e nelle relative\nmodalità attuative dell’intesa sindacale di settore del 29 novembre 2017 -\nche le Aziende verseranno o alle forme di assistenza sanitaria integrativa di\nriferimento o attraverso un incremento di pari importo pro capite del premio\nversato alla Compagnia di assicurazioni nei casi in cui la copertura sanitaria\nintegrativa viene realizzata attraverso una specifica polizza assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con l’intento di incrementare ulteriormente la presenza e l’efficacia\ndell’assistenza sanitaria integrativa nel settore elettrico, anche per\ncogliere le opportunità derivanti dalle innovazioni legislative\u002F fiscali, le\nParti rinnovano l’impegno ad incontrarsi durante la vigenza contrattuale per\nverificare la possibilità di costituire un Fondo unico per l’intero comparto\nenergetico.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 48\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Le Parti promuovono l’adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni\ndei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della\nvita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle\nfamiliari in un contesto lavorativo positivo e inclusivo. Al tal proposito, a\nlivello aziendale saranno adottate discipline migliorative rispetto a quanto\nattualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di sostegno alla\ngenitorialità ed alla flessibilità dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per sostenere l'impegno alla promozione di imprese\nsocialmente responsabili, viene consentita la cessione, a titolo gratuito, di\npermessi per riduzione orario, dei permessi ex festività soppresse e delle\nferie ulteriori rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 66\u002F2003 da parte di\nogni lavoratore ad altri dipendenti della medesima società, al fine di\nconsentire a questi ultimi la cura personale in particolari situazioni di\nsalute o l’assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti,\nprevio consenso dei lavoratori interessati e dando priorità a ferie e permessi\nmaturati negli anni precedenti a quello della richiesta. A livello aziendale\nsaranno contrattati i criteri, le misure e le modalità della cessione di ferie\ne permessi, anche attraverso la costituzione di banche ore solidali volontarie\nper causali ulteriori rispetto a quelle sopra specificate, intese alla\nsolidarietà occupazionale tra lavoratori. Restano comunque salve le intese\ngià in essere a livello aziendale. Le Parti a livello di settore si impegnano\na valutare la possibile trasformazione di tale istituto anche come strumento\nsolidaristico di sostegno occupazionale per i dipendenti del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando il rinvio alle discipline in materia in essere nelle\nAziende e derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale,\neventuali attività culturali, ricreative, sportive o altre attività connesse\no analoghe a favore dei lavoratori, possono essere promosse o gestite in\nconformità all’art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. 49\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Pari Opportunità, Diversità e Inclusione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 11 aprile 2006, n.\n198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e tenuto conto delle\nnovità apportate dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 che ha modificato detto\ncodice ed ha introdotto altre disposizioni in materia di pari opportunità in\nambito lavorativo, nell'intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle\nprevisioni e delle possibilità offerte dalla suddetta normativa sulle azioni\npositive, in armonia con le raccomandazioni UE a tutela della dignità delle\ndonne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni\nfinalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato\nostacolo soggettive ed oggettive che non consentano una effettiva parità di\nopportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine, e in affermazione della vigente normativa in materia, con\nfunzione di studio e di proposta nei confronti delle Parti stipulanti, in\nraccordo con l’Osservatorio di settore costituito nell’ambito delle\nrelazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul\ntema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari\nopportunità e inclusione nel settore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detta Commissione nazionale, che è composta da sei componenti designati\ndalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente CCNL, e da sei componenti designati dalle Parti datoriali firmatarie\ndel Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale\nsulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al D. Lgs. n.\n198\u002F2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la rilevazione statistica\nperiodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale\nfemminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui\nrelativi percorsi formativi, e di carriera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•proporre progetti di azioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto\nc) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati\nnell’ambito della propria attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•favorire la conoscenza e diffusione delle migliori politiche di parità\ndi genere presenti a livello aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere iniziative di orientamento scolastico a sostegno del lavoro\nfemminile e dell’occupabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitorare l’andamento delle attestazioni di certificazione di parità\ndi genere nell'ambito del settore con particolare riferimento all’equità\nremunerativa per genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•monitorare le politiche a livello di settore in tema di inclusione e\ndisabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari\nopportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari\ndignità delle persone, in particolare, per prevenire e rimuovere eventuali\nfenomeni di molestie sessuali, violenza e lesioni delle libertà personali del\nsingolo lavoratore\u002Flavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice\ndi condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte\nle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono confermati gli organismi paritetici di livello non nazionale aventi\nfunzioni di raccordo informativo e di assistenza nei confronti delle\nCommissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione\ncollettiva. Le Parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione\ndi analoghi organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo\nindeterminato ove tali organismi non siano presenti. Le Aziende soggette\nall’obbligo di redigere il rapporto biennale di parità di genere lo faranno\npervenire anche alla Commissioni aziendali Pari Opportunità ove costituite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in\nmateria di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende\npromuoveranno - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il\nreinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del\nperiodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con\nriferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53. In tale ottica, in attesa\ndell’attuazione della legge delega 7 aprile 2022, n. 32, (Legge delega per il\nsostegno e la valorizzazione della famiglia, cd. “Family Act”) le Parti\nintendono promuovere ed incoraggiare azioni atte a favorire la conciliazione\ndella vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori in un contesto di\nresponsabilità genitoriale condivisa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per\nristrutturazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalle\nCommissioni pari opportunità - ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure\natte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di\nsviluppo professionale per le lavoratrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle\nsingole Aziende in materia di pari opportunità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti promuoveranno a livello di settore e aziendale azioni positive e\nla diffusione delle migliori pratiche esistenti nel settore per il\nmiglioramento dell'inclusione ed integrazione lavorativa per le persone con\ndisabilità e per i loro familiari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>TUTELA DELLA DIGNITÀ DEGLI UOMINI E DELLE DONNE SUL POSTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, nel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della\nUnione Europea n. 31 del 27 febbraio 1991 e la risoluzione del Parlamento\nEuropeo dell'11 febbraio 1994 in materia di molestie sessuali, nonché dal D.\nLgs. 9 luglio 2003, n. 216 di attuazione della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Direttiva Europea n. 2000\u002F78\u002FCE per la parità di trattamento in materia di\noccupazione e di condizioni di lavoro, promuoveranno azioni intese a prevenire\ncomportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti attueranno politiche di prevenzione ed informazione nei confronti\ndi ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di\ntutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e\nfavorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e\ndi ciascun uomo nell’espletamento dei propri compiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>CONTRASTO ALLA VIOLENZA E MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11 Le Parti ritengono che il rispetto della dignità di tutti i lavoratori e\nlavoratrici costituisca la caratteristica fondamentale ed imprescindibile\ndell’organizzazione aziendale e che tutti abbiano il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di\neguaglianza, di inclusione e di reciproca correttezza contro ogni forma di\ndiscriminazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dell’accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007\ne delle relative dichiarazioni congiunte a livello confederale del 2016, le\nParti si impegnano a promuovere a livello aziendale l’adozione di Protocolli\nvolti all’individuazione congiunta di un piano di iniziative finalizzate alla\nprevenzione e al contrasto di episodi di violenza e molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>INIZIATIVE PER LE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>INIZIATIVE PER LE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Le Parti promuoveranno in sede aziendale il confronto relativo\nall’adozione di iniziative contro la violenza e le molestie di genere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando una più compiuta regolamentazione a livello aziendale, alle\nlavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere di cui all’art.24 primo comma del D. Lgs. n. 80\u002F2015, saranno\nriconosciute, qualora ne facciano richiesta al proprio datore di lavoro, le\nseguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di\nprotezione per un periodo retribuito massimo di sei mesi fermo restando quanto\nstabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 dell’art.\n24 D. Lgs. n.80\u002F2015;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto a fruire di ulteriori periodi di aspettativa non retribuita entro\nil limite temporale massimo di 24 mesi di cui all’art. 32, comma 7\n(“Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche -\nAspettativa”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione temporanea di una diversa sede di lavoro, ove possibile,\nper garantire la tutela della incolumità ed il sereno svolgimento della\nprestazione lavorativa; qualora vi siano più sedi lavorative e laddove sia\norganizzativamente possibile, diritto di richiedere all’azienda il\ntrasferimento a parità di condizioni economiche e normative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’anticipazione di quote del Tfr maturato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•integrazione in qualità di fonti istitutive negli statuti dei Fondi di\nPrevidenza Complementare del settore della causale per ottenere anticipazioni\ndai Fondi medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agevolazione nell'utilizzo di forme di flessibilità oraria e\u002Fo di\nmodalità agile della prestazione lavorativa e\u002F o nella attribuzione del\ntelelavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accesso al part-time in via temporanea con diritto al ripristino del\ntempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale, anche attraverso le Commissioni Bilaterali ove\npresenti, potranno essere individuate ulteriori misure aggiuntive rispetto a\nquanto previsto dall’art. 24, D. Lgs. n. 80\u002F2015 per le lavoratrici, inserite\nnei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. A titolo\nesemplificativo le ulteriori misure potranno riguardare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inserimento negli accordi aziendali relativi alle “ferie solidali”\ndella possibilità di fruizione di tali benefici da parte delle lavoratrici\ninserite nei suddetti percorsi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previsione di iniziative formative per favorire il reinserimento delle\nlavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Vittime della violenza di genere - Le Parti si danno atto che quanto\nprevisto al comma 12 del presente articolo laddove si riferisce alle\nlavoratrici vittime di violenza di genere sarà applicato per quanto\ncompatibile anche ai lavoratori al ricorrere dei medesimi presupposti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 50\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Azioni Sociali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti - nel rispetto degli indirizzi legislativi - intendono contribuire\nad affermare la dignità morale dell’attività lavorativa, promuovendo azioni\ne comportamenti di solidarietà sociale e di condivisione solidale; pertanto,\nconvengono sull’opportunità di adottare, nell'ambito del rapporto di lavoro,\nle misure qui di seguito esposte nei confronti dei lavoratori impegnati\nvolontariamente a svolgere un’attività o una funzione di particolare\nsignificato sociale ed umanitario e dei lavoratori che vengano a trovarsi in\nsituazioni di bisogno degne di tutela sotto il profilo assistenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VOLONTARIATO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Volontariato di solidarietà sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività\ndi volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,\nquali affermati dalla legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n.\n266) manifestano la loro attenzione rispetto ai valori di cui le associazioni\ndi volontariato sono portatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tale ottica, le Aziende, si impegnano a valutare, con criteri di ampia\ndisponibilità e compatibilmente con le esigenze organizzative e\ntecnico-produttive, le richieste di lavoratori che facciano parte delle\nOrganizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri di cui all'art.6\ndella citata legge n. 266\u002F1991, al fine di consentire loro interventi\nrientranti nell’attività dell'associazione o della cooperativa di\nsolidarietà sociale cui aderiscono. Tali richieste possono essere dirette ad\nottenere la concessione di aspettativa - non retribuita e con decorrenza di\nanzianità ai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso - non superiore\nad un anno o di permessi non retribuiti, nonché - compatibilmente con\nl’organizzazione aziendale e ricorrendone ovviamente tutti i presupposti\ncontrattuali - l’effettuazione di lavoro part-time ovvero l’adozione dì\norari di lavoro individuali. Resta comunque ferma la facoltà delle Aziende di\nrichiedere agli interessati tutta la documentazione ritenuta necessaria per\ngiustificare le suddette richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Volontariato Protezione civile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1,\nCodice della protezione civile ai dipendenti aderenti ad associazioni di\nvolontariato inserite nell'apposito elenco istituito presso il Dipartimento\ndella protezione civile impiegati in attività di soccorso ed assistenza in\noccasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento stesso, o dalla\ncompetente Prefettura, è consentito di assentarsi dal servizio per un periodo\nnon superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni\nnell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il periodo di effettivo impiego nelle suddette attività, ai\nlavoratori interessati viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e\ndel trattamento economico e previdenziale .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I medesimi benefici sono garantiti, inoltre, per un periodo non superiore\na dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno,\nai lavoratori aderenti alle associazioni di volontariato impegnati in attività\ndi simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate\npreventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della\nsegnalazione della Prefettura competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'esonero dal servizio dei lavoratori dipendenti volontari da impiegare\nin attività addestrative o di simulazione di emergenza è subordinata alla\nrichiesta avanzata - almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova\n- dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con\ni Paesi in via di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Considerate le finalità sociali alle quali le iniziative di cui trattasi\nsi ispirano, le Aziende danno assicurazione che ai lavoratori con la qualifica\ndi volontario in servizio civile o cooperante (ai sensi dell’art. 28 della\nlegge 11 agosto 2014, n.125), che intendano prestare la loro opera in Paesi in\nvia di sviluppo, potrà essere consentito di partecipare alle iniziative\npredette, mediante la concessione di un periodo di aspettativa ai sensi\ndell'alt 32 (“Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche -\nAspettativa”) del presente CCNL, di durata anche superiore a quella massima\ndi un anno prevista dal Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra, qualora sussistano tutti i requisiti legislativi previsti e\ncompatibilmente con le esigenze del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende inoltre assicurano che, qualora l'effettuazione del periodo di\nservizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma\nmilitare obbligatoria, prowederà ad equiparare a tutti gli effetti\ncontrattuali detto periodo al servizio militare vero e proprio, e ciò previa\npresentazione da parte dell'interessato del foglio matricolare e della relativa\ndispensa rilasciata dal Ministero della Difesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Volontariato nel Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In conformità alla disciplina dettata dalla legge 18 febbraio 1992, n.\n162 e dal Regolamento di attuazione (decreto del Ministero del Lavoro e della\nPrevidenza Sociale del 24 marzo 1994, n. 379) in materia di soccorso alpino e\nspeleologico, i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e\nSpeleologico del Club Alpino Italiano (CAI) hanno diritto ad assentarsi dal\nlavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso, nonché nel giorno\nsuccessivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto\nore, ovvero oltre le ore ventiquattro. Nel computo del periodo di effettivo\nimpiego dei lavoratori deve essere compreso il tempo necessario per ia ripresa\ndell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Costituisce operazione di soccorso alpino ogni intervento alpinistico e\nspeleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in\nstato di pericolo nonché al recupero dei caduti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto all'astensione dal lavoro è previsto anche per i giorni di\nsvolgimento delle esercitazioni e, cioè, dell’attività di addestramento\ncorrispondente agli interventi suddetti, organizzata a carattere nazionale o\nregionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attestazione dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso\nod esercitazioni deve essere documentata mediante le dichiarazioni previste dal\nregolamento di attuazione. Relativamente ai giorni in cui si sono astenuti dal\nlavoro per lo svolgimento delle attività di volontariato (operazioni di\nsoccorso ed esercitazioni di addestramento), ai lavoratori dipendenti compete\nl'intero trattamento economico e previdenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I benefici economico-previdenziali di cui al presente punto d) e al\nprecedente punto b), spettano ai lavoratori se e nei limiti entro i quali\nvengono applicati i rimborsi previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TOSSICODIPENDENZA e ALCOLISMO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a quanto previsto dall'art.124 del DPR 9 ottobre 1990, n.\n309 (\"Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e\nsostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di\ntossicodipendenza\") e dall’art.15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (“Legge\nquadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati”), ! lavoratori di\ncui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere\nai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle\nunità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e\nsocioassistenziali, nonché i lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate\nche intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi\u002Fstrutture riabilitative, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto\nalla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle\nprestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo\ne, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel prendere atto di tali disposizioni, le Parti, richiamandosi a quanto\nprevisto dal 2° comma dello stesso art. 124, convengono di adottare, nei\nconfronti dei lavoratori disponibili a sottoporsi ai programmi terapeutici e di\nriabilitazione presso le anzidetto strutture, le misure di seguito indicate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concessione di aspettativa, non retribuita e con decorrenza di anzianità\nai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso, o in alternativa, di\npermessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata\ndalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo\ndel lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il\nmantenimento dell'interessato nell’ambiente che lo circonda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole l'effettuazione\ndella terapia di recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto 1);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la\nterapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del\nmedesimo nell'azienda e nel tessuto sociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all'adozione delle misure sopra precisate, l'Azienda si\nriserva la facoltà di richiedere specifica documentazione, redatta a cura\ndella struttura terapeutica individuata per la terapia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 2) e 3) le Parti\nintendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell'interessato\ne compatibilmente con le esigenze di servizio - quali: adozione di orario\nindividuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento\nin altra unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a situazioni di particolare gravità, nei confronti dei\ndipendenti collocati in aspettativa per sottoporsi a programmi terapeutici o\nper assistere uno stretto congiunto (coniuge o parente di 1 ° grado o parente\ndi 2° grado purché convivente) tossicodipendente, ['Azienda potrà valutare\nla possibilità di concedere sussidi straordinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta comunque facoltà dell'Azienda chiedere all'interessato la\ndocumentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONGEDI PARENTALI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della legge 8 marzo\n2000, n. 53, e quanto specificato dal regolamento attuativo (decreto 21 luglio\n2000, n. 278) in materia di congedi per gravi e documentati motivi familiari,\nle Parti ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del sopracitato regolamento\ndefiniscono la seguente procedura per la richiesta e per la concessione dei\ncongedi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore\u002Flavoratrice propongono la concessione del congedo al datore\ndi lavoro con un termine di preavviso di 15 giorni lavorativi rispetto alla\ndata dalla quale si richiede la decorrenza del congedo. Il datore di lavoro è\ntenuto entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del congedo, a esprimersi\nsulla stessa ed a comunicare l’esito al dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’eventuale diniego nonché il rinvio ad un periodo successivo e\ndeterminato e la concessione parziale del congedo devono essere motivati. In\ntali casi, il lavoratore entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione della\nrisposta può proporre il riesame della domanda, sulla quale il datore di\nlavoro dovrà pronunciarsi definitivamente entro i successivi 10 giorni\nlavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti stabiliscono condizioni di miglior favore rispetto a quanto\nprevisto dal sopracitato decreto 21 luglio 2000, n. 278, per le seguenti\nfattispecie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tossicodipendenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto\ncongiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché\nconvivente) tossicodipendente nella fase di riabilitazione, l'Azienda si\nimpegna a valutare con disponibilità, compatibilmente con le esigenze\norganizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad\nottenere congedi parentali per un periodo continuativo o frazionato, per il\ntempo richiesto dalla struttura terapeutica presso la quale il congiunto sia\ninserito e comunque per un tempo non superiore a 3 anni (senza alcuna\ncorresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell’indennità\nsostitutiva del preavviso) e\u002Fo l'adozione di soluzioni lavorative, che\nconsentano una più valida assistenza al congiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) AIDS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) AIDS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge\no un parente di 1° grado o un parente di 2° grado purché convivente affetto\nda AIDS, le Aziende - ferma restando la facoltà di concessione di permessi\nretribuiti in occasioni eccezionali, ai sensi dell'alt 32 (“Assenze -\nPermessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa”) del presente\nCCNL - si impegnano a valutare, con disponibilità e compatibilmente con le\nesigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore\ndirette ad ottenere: la concessione di congedi parentali (senza alcuna\ncorresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell’indennità\nsostitutiva del preavviso) per un periodo continuativo o frazionato, al fine di\nconsentire l'assistenza del congiunto anche durante l'effettuazione di terapie\ndomiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche o private e\u002Fo l’adozione\ndi soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al\ncongiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, inoltre, rinviano all’applicazione della legge 5 giugno 1990, n.\n135, che prevede che in materia di rapporto di lavoro l’accertata infezione\nda HIV non può costituire motivo di discriminazione per l’accesso o il\nmantenimento di posti di lavoro, nonché il divieto per i datori di lavoro,\npubblici e privati, di svolgere indagini volte ad accertare, nei dipendenti o\nin persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di\nlavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, inoltre, valuteranno la possibilità di poter concedere permessi\nper il tempo strettamente necessario all'effettuazione di esami di laboratorio\nnei confronti di tutti i dipendenti che richiedano di sottoporsi a specifici\nesami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>•Malattie di particolare gravità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto\ncongiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché\nconvivente) affetto da malattia di particolare gravità (malattie oncologiche,\nsclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley), le Aziende si\nimpegnano a valutare, con criteri di disponibilità e compatibilmente con le\nesigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore\ndirette ad ottenere: la concessione di congedi parentali (senza alcuna\ncorresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell’indennità\nsostitutiva del preavviso), per un periodo continuativo o frazionato, e\u002Fo\nl'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al\ncongiunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende potranno inoltre valutare i suddetti casi di malattia come titolo\ndi intervento particolarmente significativo ai fini della concessione di\nsussidi straordinari.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Portatori di handicap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si rinvia alle specifiche previsioni dell’ordinamento in materia (legge\nquadro 5 febbraio 1992, n. 104, legge 8 marzo 2000, n. 53, decreto 21 luglio\n2000, n. 278, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e successive integrazioni e\nmodificazioni; in aggiunta alle sopracitate provvidenze di legge, si prevede\nquanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida\nassistenza al congiunto compatibilmente con le esigenze di servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'adozione di misure finalizzate a consentire la più agevole\ncircolazione dei portatori di handicap nelle sedi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a situazioni di particolare gravità, nei confronti dei\ndipendenti collocati in aspettativa per assistere uno stretto congiunto\n(coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché convivente),\nl'Azienda potrà valutare la possibilità di concedere sussidi straordinari.\nResta in ogni caso facoltà dell'Azienda chiedere al lavoratore interessato\ntutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette\nrichieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Relativamente alle misure riguardanti l’adozione di soluzioni\nlavorative, le Parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro\nrichiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze organizzative e\ntecnico-produttive - quali: adozione di orario individuale, attribuzione di\nmansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori interessati sono tenuti a presentare, ai sensi del decreto\nn. 278\u002F2000, tutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le\nsuddette richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I congedi per le causali sopracitate sono computabili ai fini del\nraggiungimento del limite temporale massimo di due anni nell’intero arco\ndella vita lavorativa del dipendente (limite superabile in caso di congedi di\ncui alla lettera a) e sono fruibili secondo le modalità indicate nel decreto\n21 luglio 2000, n. 278.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LAVORATORI STRANIERI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende, in caso di assunzione, ai sensi delle vigenti disposizioni,\ndi lavoratori stranieri, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma\ndi formazione aziendale ed in collegamento con le Regioni e\u002Fo con gli altri\nEnti Pubblici istituzionalmente preposti, perché gli organi competenti\npromuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da\nparte dei lavoratori occupati nell'Azienda per i quali ciò risulti\nnecessario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Restano, infine, confermate le condizioni di miglior favore derivanti da\naccordi\u002FContratti collettivi di livello nazionale riguardanti gli effetti\neconomici dell’aspettativa o del congedo nelle diverse ipotesi regolate dal\npresente Protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 51\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assicurazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo\ndell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvedono\nall'assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio\nsul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di\ninvalidità permanente totale, rispettivamente a 5 o 6 retribuzioni annue ed in\ncaso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In aggiunta a quanto previsto per i Quadri a partire dal 1° gennaio 2023\nviene estesa a tutti i lavoratori l'assicurazione contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie mansioni\ncontrattuali. Da tale copertura assicurativa sono esclusi i casi di dolo o\ncolpa grave del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatte salve le discipline aziendali vigenti alla data di entrata in\nvigore del CCNL 24 luglio 2001 in materia di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad\ninfortunio extraprofessionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assicurazione per le invalidità permanenti di grado inferiore a quello\nminimo previsto per l'indennizzo da parte dell'INAIL (c.d. \"franchigia\") a\nfavore dei lavoratori soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione\ncontro gli infortuni sul lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende provvedono ad assicurare i dipendenti in servizio mediante una\npolizza vita caso morte durante la vigenza del rapporto di lavoro ad esclusione\ndelle cause già coperte da assicurazione, finanziata con un importo pro capite\ndi € 5 per ogni mensilità (€ 70 annui). Le condizioni e modalità sono\ndefinite da specifica intesa sindacale a livello di settore del 29 novembre\n2017, fermo restando che in sede aziendale potranno essere definite con le\nOrganizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL eventuali specifiche\ndiverse modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appendice al CCNL elettrici 18 luglio 2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina speciale attività di cui art. 1, lettere e), f) e DAV, CCNL\nelettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Verbale di accordo 11 giugno 2021\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’art. 1 del CCNL 9 ottobre 2019 è stato ampliato l’ambito di\napplicazione del CCNL medesimo, con riguardo alle attività di efficienza\nenergetica di cui alla lettera E) ed alle attività di servizi commerciali dì\nassistenza ai clienti di cui alla lettera F);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti, nello spirito di un'estensione dell’applicazione del CCNL\nelettrico e nell’ottica condivisa di ricercare i necessari adattamenti per\nconiugare la disciplina contrattuale alle peculiarità di tali attività e per\ngarantirne la competitività e sostenibilità, hanno previsto nelle DAV la\ncostituzione per le stesse di una distinta area contrattuale e a tal fine hanno\nistituito una Commissione bilaterale per l’elaborazione di una proposta\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la Commissione bilaterale si è confrontata sulle tematiche contrattuali\ned ha elaborato distinte proposte a fronte delle quali si è sviluppato il\nsuccessivo negoziato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>condividono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la seguente disciplina speciale per le attività di cui art. 1, lettere E)\ned F) e relative DAV n.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 e 3 del CCNL elettrici costituita dalla seguente “Appendice al CCNL\nelettrico, costituita dagli articoli elencati di seguito, che sostituiscono\nintegralmente i corrispondenti articoli del CCNL Elettrici 9 ottobre 2019:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 12bis (Appalti Servizi di efficienza energetica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 14 (Periodo di Prova)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 15 (Apprendistato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 22 (Trasferimenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 27 (Orario di lavoro, Giorni festivi e riposi - festività\nsoppresse)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 28 (Lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 30 (Reperibilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 33 (Classificazione del Personale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 34 (Quadri)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 38 (Struttura Retributiva)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 39 (Aumenti periodici di anzianità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 41 (Indennità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 44 bis (Elemento Perequativi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 46 (Previdenza complementare)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•art. 47 (Assistenza Sanitaria Integrativa)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che i restanti articoli del CCNL elettrici non\nricompresi nell’elenco di cui al comma precedente non subiscono\nmodificazioni, fatta eccezione per Kart. 29 (Trattamento turnisti e\nsemiturnisti), che non trova applicazione nella presente disciplina\nspeciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filctem - CGIL Flaei-CISL Uiltec — UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filctem - CGIL Flaei-CISL Uiltec — UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettricità Futura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilitalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enel S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GSE S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>So.G.I.N. S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Energia Libera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art 12 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Appalti servizi di efficienza energetica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Con riferimento all’ambito degli appalti pubblici di servizi\nconcernenti l’efficienza energetica, come individuati all'art. 1, lettere\nfff) e ggg), legge 28 gennaio 2016 n. 11 e all’art. 50 D.Lgs 18 aprile 2016\nn. 50, le Parti, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge e della\nlibera concorrenza tra aziende, intendono valorizzare comportamenti di\nresponsabilità sociale a salvaguardia dell’occupazione, compatibilmente con\nle necessità organizzative delle imprese coinvolte ed anche al fine di\ncontrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di cessazione di appalto, l'azienda uscente ne darà preventiva\ncomunicazione alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territorialmente\ncompetenti con un preavviso di norma non inferiore ad un mese prima dalla data\ndi cessazione dell’appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella comunicazione, che sarà inviata anche all'impresa subentrante,\nsarà fornito l'elenco dei lavoratori subordinati nell’appalto alla data di\ncomunicazione con evidenza del rispettivo orario settimanale, inquadramento\ncontrattuale e mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini di cui al precedente comma, a tal fine saranno indicati, al netto\ndel personale che può essere reimpiegato su altre attività, quelli addetti\nall’esercizio degli impianti per l’erogazione del servizio in via\ncontinuativa ed esclusiva da almeno 6 mesi antecedenti la scadenza del\ncontratto di appalto o, se precedente, l’indizione della nuova gara. Il\nsuddetto limite temporale non si applica esclusivamente per il personale che è\nstato inserito in sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso\ndei 6 mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di\nlavoro con l’impresa uscente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ciascun\ndestinatario potrà chiedere un esame congiunto coinvolgendo, a richiesta, le\nrispettive organizzazioni di rappresentanza. Tale esame congiunto si intenderà\ncomunque utilmente esperito trascorsi 15 giorni dal primo incontro. Nel corso\ndella procedura saranno esaminate le attività svolte dall'impresa uscente, in\nadempimento del contratto di appalto eseguito, rispetto all’oggetto del nuovo\nbando di gara. L’impresa subentrante illustrerà eventuali necessità\noccupazionali correlate alla propria organizzazione ed alle condizioni\ndell’appalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di cambio appalto possono verificarsi due casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni\ncontrattuali; in questo caso, e ferma la prevalenza delle disposizioni previste\nper la nuova gara nonché la disciplina specifica prevista per le società a\ncontrollo pubblico, l’azienda subentrante si impegna all’assunzione del\npersonale come di seguito individuato al comma 7;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cessazione di appalto con modifiche di termini, modalità e prestazioni\ncontrattuali; le parti nel corso dell’esame congiunto, si attiveranno per\narmonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il\nmantenimento dei livelli occupazionali facendo ricorso a quanto messo a\ndisposizione da norme legislative e\u002Fo contrattuali; trova in ogni caso\napplicazione quanto previsto dal successivo comma 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono interessati al cambio appalto, di cui al precedente comma 6, i\nlavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, impiegati\nnell’appalto come\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’impresa uscente fornirà alla subentrante ogni informazione e\ndocumentazione utile per perfezionare l’eventuale assunzione del personale\ncompresi gli attestati professionali e quelli di sicurezza di cui al d.lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’impresa uscente non è tenuta al pagamento del preavviso di cui\nall’art. 26 CCNL, nonché l’indennità sostitutiva ai lavoratori assunti\ndall’impresa subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove non vengano in applicazione le previsioni della presente Appendice,\ntroveranno attuazione, salvo diversi accordi, gli ordinari strumenti di\ngestione del personale previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\n\u003Ch3>Art. 14\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non\nsuperiore a 6 mesi per i quadri e per i lavoratori inquadrati nel I livello ed\na 3 mesi per i lavoratori inquadrati negli altri livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di prova:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente\nContratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle\nmansioni affidategli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due\nparti in qualsiasi momento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Superato il periodo di prova, il lavoratore s'intende confermato in\nservizio a termini e per gli effetti del presente Contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il\nsolo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il\ntermine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla\nmetà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro\nla prima o la seconda quindicina del mese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di prova, se superato con esito favorevole, è utilmente\nconsiderato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 15\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Apprendistato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti confermano che il contratto di apprendistato, in quanto\ncontratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento\nfinalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire\nnelle Aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una\nqualificazione professionale a fini contrattuali attraverso una formazione sul\nlavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico\nprofessionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età\ncompresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L’apprendistato\nprofessionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano\ncompiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale\nconseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in\nforma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto,\ndella durata del periodo di apprendistato, del piano formativo individuale, del\npatto di prova e della qualificazione professionale a fini contrattuali che\npotrà essere acquisita al termine del contratto di apprendistato sulla base\ndegli esiti della formazione. L'apprendista non può essere retribuito a\ncottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di 3\nmesi; detto periodo sarà ridotto della metà qualora si tratti di apprendista\nche nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti\nil profilo professionale da conseguire. Tale periodo verrà computato sia agli\neffetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In funzione del tipo di qualificazione da conseguire la durata\ndell'apprendistato professionalizzante viene definita come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualificazione corrispondente a mansioni di livello 1 e 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualificazione corrispondente a mansioni di livello 3, 4 e 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: 36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualificazione corrispondente a mansioni di livello 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata: 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai\nfini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non\nseparati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle\nstesse attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento e trattamento retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’apprendista viene inquadrato nella categoria corrispondente alla\nqualificazione da conseguire al termine dell'apprendistato con una retribuzione\nin misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la durata contrattuale dell'apprendistato è prevista - previa\nverifica dell’andamento positivo del percorso formativo e professionale - la\nseguente dinamica retributiva:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"708\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"163\">\n    \u003Ccol width=\"174\">\n    \u003Ccol width=\"186\">\n    \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"163\" height=\"105\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Inquadramento della qualificazione da conseguire\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Primo\n        anno retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Secondo\n        anno retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Terzo\n        anno retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"163\" height=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Livelli 3, 4 e 5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"163\" height=\"56\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Da gennaio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>86%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">96%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"163\" valign=\"bottom\" height=\"34\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Livelli\n        1, 2 e 6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"163\" height=\"57\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Da gennaio\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2023\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"174\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>86%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"186\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>96%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato previa verifica sull’andamento del\npercorso effettuato verrà riconosciuto il 100% della retribuzione\ncorrispondente all’inquadramento della qualificazione conseguita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la disciplina delle ferie trova applicazione l’art. 31 (“Ferie\")\ndel presente CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili\nai fini degli istituti di legge e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione del premio\ndi risultato e la normativa in atto in materia di assistenza sanitaria\nintegrativa, previdenza complementare ed altri eventuali istituti sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assenza per malattia l'apprendista non in prova ha diritto\nalla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 135 giorni di\ncalendario in caso di durata dell'apprendistato fino a 24 mesi, 180 giorni in\ncaso di durata dell'apprendistato fino a 36 mesi. Nei casi di malattia grave,\ncome indicati dall’art. 21 (\"Malattia, Infortuni e cure termali”), comma 2\ndel presente CCNL, il diritto alla conservazione del posto raggiunge il limite\ndi 270 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità\ndi episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli.\nPer quanto concerne l'assistenza ed il trattamento economico e normativo di\nmalattia si farà riferimento a quanto previsto dall'alt 21 (“Malattia,\ninfortuni e cure termali”) del presente Contratto. Pertanto, superato il\nperiodo di comporto sopra definito per l’apprendistato, al lavoratore che ne\nfaccia richiesta potrà essere concesso un periodo di aspettativa non\nretribuita fino ad un massimo di 12 mesi. Fermo restando il periodo di\ncomporto, è prevista la possibilità di prolungare la durata\ndell'apprendistato per un periodo corrispondente all’assenza dovuta a\nmalattia, infortunio, aspettativa conseguente a malattia (art. 21), congedo\nparentale, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a\ntrenta giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi periodi), tenuto\nconto dell’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del piano\nformativo individuale. In tali casi, sarà cura del datore di lavoro comunicare\nall’apprendista prima della scadenza, il differimento connesso all’assenza\ndel termine finale del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere\ndando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 codice civile,\ndi 15 giorni. Qualora non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 c.c. il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato e il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di\nservizio ai fini degli istituti di legge e di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di legge in\nmateria, dalle Parti sociali a livello confederale e dal presente articolo, si\napplicano le disposizioni del presente Contratto in quanto compatibili con tale\ntipologia contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti di ciascun apprendista, la formazione per l’acquisizione\ndelle competenze tecnico professionali e specialistiche - non inferiore a 80\nore medie annue - sarà svolta a cura delle aziende e sarà coerente con la\nqualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. La formazione\nprofessionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove\nesistente, da erogare possibilmente con modalità interna, finalizzata\nall'acquisizione di competenze di base e trasversali (non superiore a 120 ore\nper la durata del triennio e a 40 ore annue medie).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, in assenza dell'offerta formativa pubblica\nfinalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, le aziende\nprovvederanno ad erogare autonomamente anche tale formazione in base alle\nindicazioni di cui ai successivi commi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al raggiungimento delle qualificazioni previste ai sensi dei\nprecedenti punti 3, in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in\nAzienda inerenti al profilo professionale da conseguire (es. tirocini formativi\ne di orientamento, stage, eco.) ovvero qualora l’apprendista abbia avuto\nesperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di\napprendistato, la durata della formazione per le competenze di base e\ntrasversali potrà essere ridotta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione è articolata in contenuti a carattere trasversale di base\ne contenuti tecnico-professionali. In tale ambito è individuata quale\nformazione con contenuti trasversali di base quella destinata\nall’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina\ndel rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e del ciclo produttivo. Le\nore di formazione relative all'antinfortunistica ed alla organizzazione\naziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.\nUn’ulteriore quota del monte ore di formazione specificamente rivolta al\nconseguimento della qualificazione, sarà realizzata secondo percorsi di\nformazione \"on the job\" o in affiancamento o moduli di formazione teorica,\nnonché mediante modalità “e-learning”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di consentire un maggiore interscambio tra le attività e\nfavorire una più ampia integrazione delle conoscenze e competenze degli\ninteressati, l’Azienda può eventualmente prevedere anche il passaggio\ndell’apprendista da un percorso formativo ad un altro e il conseguimento di\nuna diversa qualificazione professionale rispetto a quella inizialmente\nprevista fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi complessivi\nprevisti dalla normativa vigente e la computabilità della formazione già\neffettuata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione è svolta all'interno dell’Azienda interessata, presso\naltra Azienda del Gruppo o presso altra struttura di riferimento in presenza di\nfunzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, nonché in\npresenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a\ntrasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenze\nadeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle\ndimensioni aziendali. In caso di Aziende plurilocalizzate o in presenza di\nGruppi di imprese, detti locali potranno essere situati anche presso altra\nimpresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra regione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono particolare rilevanza al ruolo del tutor\u002Freferente\naziendale che ha il compito di seguire l’apprendista per tutta la durata\ndell’apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale,\nalfine di agevolarne l’integrazione nel contesto aziendale e nel\ncoordinamento tra formazione e lavoro. Nel piano formativo individuale sarà\nindicato un tutor\u002Freferente aziendale, inserito nell’organizzazione\ndell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di\nadeguata e coerente professionalità. Ciascun tutor\u002Freferente può affiancare\nnon più di 5 apprendisti. Il tutor\u002Freferente è destinatario di specifiche\niniziative formative a cura dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di dare immediato impulso alla diffusione nel settore della nuova\ndisciplina dell’apprendistato professionalizzante a sostegno dello sviluppo\noccupazionale, le Parti definiscono - nel rispetto delle vigenti disposizioni -\ni percorsi formativi, riferiti ad alcune qualifiche inerenti il sistema\nclassificatorio di cui all’art.33 della presente Appendice al CCNL. Tali\npercorsi formativi (comprensivi - in assenza di offerta formativa pubblica di\ncuiall'art. 44 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015 - anche della formazione di base e\ntrasversale) costituiscono gli standard professionali di riferimento ai sensi\ndeH’art. 46 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Organismo Bilaterale per la Formazione (OBF) di cui al comma 9\ndell’art. 36 (“Formazione”) del presente Contratto, con riferimento ad\naltre qualificazioni settoriali inerenti le lettere e) e f) dell’art. 1 del\nCCNL (\"Ambito di applicazione”) non incluse in quelle richiamate nel comma 16\ndel presente articolo), definirà, entro 30 giorni dalla richiesta delle Parti\nstipulanti, i progetti formativi - sulla cui base vengono definiti i piani\nformativi individuali (il cui schema è allegato al presente CCNL) - anche in\nrelazione alla determinazione delle modalità di erogazione e della\narticolazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla possibilità di finanziare i percorsi formativi\naziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici\ninterprofessional’! si applica quanto già previsto dall’art. 36, comma 10\ndel presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analogamente si procederà per la definizione dei progetti formativi\nrelativi ad ulteriori e diverse qualificazioni aziendali, demandata alla sede\naziendale, che provvede a trasmetterli all’organismo Bilaterale per la\nFormazione. Anche tali percorsi formativi costituiscono standard professionali\ndi riferimento ai sensi dell’art. 46 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La formazione interna all'Azienda dovrà essere attestata da una\ndichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato riferita alle\ncaratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal\npiano formativo, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 7, D.\nLgs. n. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine del contratto di apprendistato l'Azienda rilascia agli\napprendisti la documentazione prevista dalle norme di legge in materia (il cui\nformat è allegato al CCNL).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Annualmente le competenti Direzioni aziendali informeranno le RSU, o in\nmancanza le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente\ncompetenti, sul numero delle assunzioni con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante\nsecondo quanto previsto dall'alt 42, comma 8, D. Lgs. n. 81\u002F2015, le imprese\ndevono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto\ndi apprendistato professionalizzante sia terminato nei 36 mesi precedenti. A\ntal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati\nper giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di\nprova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti mantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede\naziendale eventuali percorsi iniziali di carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento all’apprendistato duale, le Parti - nel richiamare\nquanto previsto nell’accordo interconfederale 18 maggio 2016 per\nl’apprendistato di cui all’art. 43, D igs. 15 giugno 2015, n. 81 -\ndefiniscono la seguente disciplina per l’apprendistato di alta formazione e\nricerca (art. 45, D. Lgs n. 81\u002F2015). Restano ferme le intese vigenti a livello\naziendale in materia di apprendistato duale ed eventuali ulteriori\nregolamentazioni collettive di secondo livello per aspetti di specifico\ninteresse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendistato di Alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35.1 destinatari sono gli studenti del ciclo di istruzione terziaria\niscritti ai seguenti corsi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ITS\u002F laurea (triennale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•laurea specialistica\u002F master \u002F dottorato di ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45,\nD. Lgs. n. 81\u002F2015) è avviato nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto\ninterministeriale del 12 ottobre 2015 in base ad apposite convenzioni con le\nistituzioni formative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il termine finale del periodo di formazione in apprendistato si conclude\nal momento della realizzazione dell’esame volto al conseguimento del titolo\ndi studio previsto entro la data definita nella convenzione con l’istituzione\nformativa per la conclusione del percorso di studi, ovvero con il conseguimento\ndel titolo se intervenuto anticipatamente rispetto a tale data. L’esame deve\nessere tenuto entro e non oltre la durata del corso di studio indicato per\nl’acquisizione del suddetto titolo, in conformità alle disposizioni\nministeriali e\u002Fo regionali e comunque entro la sessione di esami (del\ncalendario scolastico\u002Fformativo) indicata nel piano formativo in collaborazione\ncon l’istituzione formativa in esso coinvolta. Se l’esame conclusivo non\nviene effettuato nella data individuata, in collaborazione con l’istituzione\nformativa, nella predetta sessione scolastica\u002Fformativa, l’azienda si riserva\nla facoltà di recedere, con comunicazione scritta, secondo le previsioni di\ncui al comma 10, del presente articolo, in linea con quanto previsto\ndall’articolo 42 del D. Lgs. n. 81\u002F15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata Inquadramento e trattamento retributivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’apprendista di alta formazione e ricerca, in conformità a quanto\nprevisto per l’apprendistato professionalizzante viene inquadrato nella\ncategoria corrispondente alla qualificazione da conseguire al termine\ndell’apprendistato. Durante la durata contrattuale dell’apprendistato di\nalta formazione è prevista, previa verifica dell'andamento positivo del\npercorso formativo e professionale, la seguente dinamica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) ITS\u002F laurea (triennale):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5, da adattare in relazione alla durata del percorso\nformativo in apprendistato definito nella convenzione con l’istituzione\nformativa. Per percorsi di apprendistato di durata inferiore a 24 mesi si\napplica pro rata temporis la relativa percentuale di riferimento computandola a\nritroso dall’anno di conclusione del percorso di studi (es. durata di 15\nmesi, a decorrere da gennaio 2023: 86% primi 3 mesi e 96% per i successivi 12\nmesi; durata di 12 mesi: 96%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5, da adattare in relazione alla durata del percorso\nformativo in apprendistato definito nella convenzione con l’istituzione\nformativa. Per percorsi di apprendistato di durata inferiore a 24 mesi si\napplica pro rata temporis la relativa percentuale di riferimento computandola a\nritroso dall’anno di conclusione del percorso di studi (es. durata di 15\nmesi, a decorrere da gennaio 2023: 86% primi 3 mesi e 96% per i successivi 12\nmesi; durata di 12 mesi: 96%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) laurea specialistica\u002Fmaster\u002Fdottorato di ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inquadramento a livello 1 durata max 24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5 del presente articolo da adattare in relazione alla durata\ndel percorso formativo in apprendistato definito nella convenzione con\nl’istituzione formativa. Per percorsi di apprendistato di durata inferiore a\n24 mesi si applica pro rata temporis la relativa percentuale di riferimento\ncomputandola a ritroso dall’anno di conclusione del percorso di studi (es.\ndurata di 12 mesi, da gennaio 2023: 96%)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenutoconto dell’impegno formativo connesso all’alternanza con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’università\u002Flstituzioni formative esterne, la retribuzione annua lorda\ndella categoria di inquadramento assegnata viene fissata in proporzione alle\nore di lavoro svolte in azienda. Per le ore di formazione interna a carico\ndell’azienda è riconosciuta una retribuzione pari al 25% di quella che gli\nsarebbe dovuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo\nsaranno definite nel piano formativo individuale, tenuto conto delle normative\nvigenti e delle convenzioni con le competenti istituzioni formative\nuniversità\u002Fistituti di istruzione superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al termine del periodo di apprendistato previa verifica dell’andamento\ndel percorso effettuato verrà riconosciuto dal mese successivo al\nconseguimento del titolo di studio il 100% della retribuzione corrispondente\nall’inquadramento della qualificazione conseguita. Per gli apprendisti\nmantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede aziendale eventuali percorsi\niniziali di carriera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del contratto di apprendistato di alta formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta da cui deve\nrisultare la prestazione oggetto del contratto, la durata e il titolo di studio\nconseguibile al termine dell’apprendistato di alta formazione. Per gli\naspetti non espressamente regolati nel presente capo valgono le disposizioni\ndel presente articolo relative all'apprendistato professionalizzante in quanto\ncompatibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Recesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto delle finalità dell’apprendistato di alta formazione e\nricerca e la connessione dei programmi di didattica Universitaria con\nl'esperienza lavorativa, le Parti si danno atto che, fermo restando quanto\nprevisto dal CCNL in tema di licenziamenti disciplinari, costituisce\ngiustificato motivo oggettivo di recesso da parte dell’azienda, ai sensi\ndell’art.30, comma 3, legge n. 183\u002F2010, anche l'ipotesi di eventuale non\nsuperamento di un minimo di CFU entro i 12 mesi dall'assunzione (pari ad almeno\nal 30% di quelli necessari, a partire dall’assunzione, al conseguimento del\ntitolo). In tal caso il preavviso di 15 giorni decorre dal giorno successivo\nalla fine del 12° mese dall’assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutoring\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il piano formativo dell’apprendista duale viene definito in conformità\na quanto previsto dall’art. 45, D. Lgs. n. 81\u002F2015 e dal Decreto Ministeriale\n12 ottobre 2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni apprendista in alternanza l’azienda individua il tutor aziendale\nche durante l’intera durata del periodo di apprendistato presiede\nall'integrazione della formazione e dell'attività didattica universitaria con\nl’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al tutor aziendale, in possesso di adeguata e coerente professionalità, è\naffidato - in conformità delle convenzioni con le Istituzioni formative - il\ncoordinamento delle diverse attività previste dal percorso formativo. Il tutor\naziendale cura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’accoglienza e accompagnamento all'inserimento formativo nei processi\ndi lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la facilitazione e sostegno all'apprendimento tramite i momenti\ndell’alternanza formativa tra teoria e pratica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il monitoraggio dell'attività formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salute e Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro sarà oggetto di una\nparticolare attenzione durante l’intero svolgimento dell’apprendistato\nduale. Verrà definito a questo scopo a livello aziendale uno specifico\npercorso formativo finalizzato a costruire parallelamente al consolidamento\ndelle discipline accademiche, la conoscenza tecnica necessaria e la\nconsapevolezza comportamentale orientata alla sicurezza nei luoghi di vita e di\nlavoro, per la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. In tale\ncontesto saranno promossi a livello aziendale iniziative congiunte di\nsensibilizzazione su tali tematiche anche con il coinvolgimento dei RLSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a Verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Graduale acquisizione di professionalità - Le Parti si danno atto che\ndopo un primo periodo lavorativo\u002Fformativo di nove mesi trascorso\ndall’attivazione del contratto di apprendistato, l'apprendista acquisisce un\ngrado di professionalità idoneo allo svolgimento di attività operativa anche\nin autonomia. In particolare, dopo tale periodo potrà essere attribuita la\nqualifica PES (persona esperta); peraltro, la possibilità di intervenire come\nmonoperatore anche al di fuori dell'orario di lavoro presuppone un ulteriore\nperiodo lavorativo\u002Fformativo anche esso di 9 mesi, sulla scorta\ndell’esperienza che l’apprendista avrà acquisito per essere stato inserito\ncome PES nei turni di reperibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali esperienze formative\u002Ftirocini formativi e di orientamento - Le\nParti convengono che in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in\nAzienda inerenti al profilo professionale da conseguire, già maturate\ndall’apprendista al di fuori del rapporto di lavoro anteriormente al\ncontratto di apprendistato (es. tirocini formativi e di orientamento, stage,\neoe.), potrà essere valutata da parte aziendale la possibilità di disporre,\nin relazione alla comprovata acquisizione di competenze del singolo, una\nriduzione della durata dell’apprendistato per tener conto del percorso\nformativo debitamente certificato complessivamente svolto anche agli effetti\ndella graduale acquisizione di professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il trasferimento di un lavoratore in una sede di lavoro collocata in\naltro Comune può avvenire per motivate ragioni di servizio o su richiesta del\nlavoratore stesso accolta dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto,\nnormalmente con un congruo preavviso, comunque non inferiore a 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori,\nl’azienda ne darà comunicazione alle competenti organizzazioni sindacali con\ncongruo e tempestivo preavviso al fine di verificare congiuntamente e risolvere\ngli eventuali problemi connessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto\nall’indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui l’azienda dovesse\naddivenire alla risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore trasferito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le\nindennità e le competenze, anche in natura, inerenti alle prestazioni\nparticolari e alle condizioni locali in atto presso l’unità di provenienza e\nche non ricorrono nella nuova destinazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisisce, nella nuova sede di lavoro, le indennità e le competenze che\nsiano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro Comune, qualora\nla nuova sede disti almeno 40 km da quella di provenienza, sempre che si\nriscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio\ndell’interessato comunicato ai sensi deH‘art.13 comma 4 del presente CCNL,\nspettano i seguenti trattamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone\ndi famiglia conviventi e per gli effetti domestici (mobilia, bagagli eco.), nei\nlimiti concordati con l'azienda, e dietro presentazione di idoneo\npreventivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un’indennità pari ad un mese di retribuzione globale, maggiorata del\n50% se il lavoratore ha familiari conviventi che lo seguono nel\ntrasferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora per effetto del trasferimento il dipendente debba corrispondere\nun indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione\n(regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento),\nha diritto al rimborso di detto indennizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di trasloco, ove l’azienda non possa provvedere direttamente\nall’alloggio, al lavoratore trasferito verrà corrisposta, per il periodo di\nun anno, l’eventuale differenza di canone d’affitto che lo stesso\nlavoratore dovesse sopportare, per abitazioni similari, in dipendenza del\ntrasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I trattamenti di cui al presente articolo non competono al lavoratore\ntrasferito dietro sua richiesta, fatto salvo, per una sola volta nel corso del\nrapporto di lavoro, il trattamento di cui al precedente comma 6, lettera a).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In sede di contrattazione aziendale possono essere definite le eventuali\nfattispecie di trasferimento non rispondenti a tutte le condizioni di cui ai\nprecedenti commi, per le quali potrà essere riconosciuto al lavoratore il\ndiritto a particolari trattamenti economici, sempre che si riscontri un\napprezzabile disagio del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Orario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva lo strumento\nfondamentale di attuazione della disciplina legale di cui al D, Lgs. 8 aprile\n2003, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 8 marzo\n2000, n. 53, sia per la realizzazione delle innovazioni introdotte nel nostro\nordinamento in attuazione delle direttive dell’unione Europea, che per la\ndefinizione delle eccezioni e deroghe previste dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di dare attuazione nella presente appendice al CCNL ai\nrinvii e, per le eccezioni previste, alle deroghe e alle sue condizioni che la\nregolamentazione legale dei tempi di lavoro (orario di lavoro) e di non lavoro\n(pause, riposi e ferie) demanda alla contrattazione collettiva, con riferimento\nai singoli istituti di cui al presente articolo, ai riposi e alle pause\ngiornaliere, al riposo settimanale, alla reperibilità di cui all'art. 30\n(“Reperibilità”) e al lavoro straordinario e notturno di cui all'art. 28\n(\"Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) dell’appendice\nal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che sulla materia potranno intervenire anche futuri\naccordi a livello aziendale in coerenza con quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono inoltre il principio che la disconnessione sia un\ndiritto per tutti i lavoratori - e non solo durante lo smart working - nel\nrispetto dei doveri contrattuali (reperibilità, turno, straordinari\nprogrammabili e non programmabili eco).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>•Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina legale\ndell’orario di lavoro, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro\nè stabilita in 40 ore settimanali, con ripartizione, di norma, dal lunedì al\nvenerdì.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•La durata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a\nriferimento un periodo di 12 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolazione settimanale dell'orario di lavoro viene definita\ndall’Azienda, previo esame con la RSU che si intenderà esaurito decorsi 10\ngiorni dalla data di incontro indicata nella convocazione. Con le stesse\nmodalità saranno definite le fasce di flessibilità in entrata\u002Fuscita con\ncompensazione anche ultra giornaliera. L’orario giornaliero, settimanale e\nplurisettimanale sarà esposto in apposita tabella o tramite strumenti\ndigitali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per far fronte a specifiche esigenze di servizio, con caratteristiche di\ntemporaneità, finalizzate a garantire la continuità e funzionalità del\nservizio le Aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell’orario\nsettimanale di lavoro dandone comunicazione preventiva alle RSU; fermo restando\nche il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni,\ncomporta l’applicazione di quanto previsto al comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orario multiperiodale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione\nsettimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, viene stabilita dall’Azienda\nprevio esame con la RSU che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data\ndi incontro indicata nella convocazione tra Direzione e RSU. Nel corso\ndell’esame congiunto verranno indicati i gruppi dei lavoratori interessati,\nle ore necessarie e la loro collocazione temporale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di flessibilità multiperiodale, la durata dell’orario di\nlavoro può risultare anche da una media plurisettimanale in un periodo non\nsuperiore a 12 mesi, con una durata massima di 48 ore settimanali e con una\ndurata minima di 30 ore settimanali o formule compensative equivalenti. In tali\ncasi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e\nsettimanale non daranno luogo a compensi per lavoro straordinario sino a\nconcorrenza degli orari da compensare. I lavoratori interessati percepiranno la\nretribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario\ncontrattuale. Resta inteso che per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel\ncaso di ricorso a regimi di orario multiperiodale esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all’orario definito. Al termine del programma di flessibilità, le\nore eccedenti prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione\nprevista per le ore di straordinario di cui all’art. 28 della presente\nAppendice. Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali,\nsarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 10% della retribuzione\noraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda provvedere a comunicare per iscritto ai lavoratori\ninteressati il programma di flessibilità; eventuali variazioni per far fronte\na specifiche esigenze di servizio, con caratteristiche di temporaneità,\nfinalizzate a garantire la continuità e funzionalità del servizio dovranno\nessere comunicate preventivamente alle RSU e rese note ai dipendenti\ninteressati con un preavviso di almeno 7 giorni, fermo restando che il\nprotrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni\ncomporta l’applicazione del precedente comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Turnisti\u002FSemiturnisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che\nnormalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui vi\nsia una effettiva coincidenza tra la fine di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un turno di lavoro e l’inizio di quello successivo, secondo un ritmo\nrotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore\ndifferenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono\npertanto da considerare tali, oltre ai lavoratori che operano ad orario base e\nai lavoratori che operano a orari sfalsati\u002Fspeciali, quelli che, pur osservando\nin modo continuativo un orario coincidente per inizio o termine con quello del\nturno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene\nattuato avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale o\ninerenti il particolare tipo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che\nprestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate\ndiurne e notturne, è di 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e\nRSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle\nore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al\nlavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e\nnotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di lavoro a turni avvicendati i singoli componenti del turno\ncessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e la loro attività se\nnon quando siano sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Le Parti\nconvengono che, compatibilmente con l’organizzazione aziendale e le esigenze\ndi servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il\nprolungamento del turno non oltre le 4 ore e con corrispondente entrata in\nturno anticipata del turnista subentrante. Quando non sia possibile attivare la\nsostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza\npossa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, il\ntermine della prestazione si protrae per tutta la durata del turno. Le\nprestazioni prolungate richieste saranno retribuite con le corrispondenti\nmaggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Qualora il lavoratore\nturnista abbia prolungato in via eccezionale la sua prestazione per le 8 ore\ndovrà fruire di un riposo di almeno 11 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende\napplicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro\nopera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale\ntale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio\ne notte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni\nlavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle\n24 ore. In linea normale i turni di servizio sono articolati in modo da\ngarantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra\nla fine del turno di lavoro e l’inizio di quello successivo. Diversi periodi\ndi riposo possono essere definiti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pause\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la\npausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di\nlavoro definiti in sede aziendale. Con riferimento al personale addetto ai\nprocessi produttivi presidiati in turno avvicendato, con la necessità di\npermanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le Parti si danno atto che le\nvigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione\ndella pausa minima di legge, anche agli effetti dell'applicazione dell’art.\n51, comma 2, lettera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•TUIR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riduzione orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore\nsettimanali, viene riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro di 72 ore\nin ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le\nfrazioni di anno. Per i lavoratori addetti a turni continui avvicendati di cui\nal comma 15 viene inoltre riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito\ndi 16 ore computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso,\nassorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali\nretribuiti per gruppi di ore non inferiori a 4 e i permessi dovranno essere\nfruiti nel corso dell’anno di maturazione. I permessi per riduzione orario di\nlavoro andranno fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel\nrispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5\nper cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le\nrichieste superino tale tetto, si farà riferimento all'ordine cronologico di\npresentazione delle stesse. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di\npreavviso di 10 giorni per la fruizione dei permessi richiesti,\nl’accoglimento avverrà compatibilmente con le esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale potranno essere stipulati accordi che prevedono\nfruizioni collettive di detti permessi anche connesse a minori volumi\nproduttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di maturazione\ncontinuano a confluire, salvo diversi accordi aziendali, in un conto\nindividuale per un ulteriore periodo entro il termine di cui all’art. 31\n(“Ferie”), comma 5, del presente CCNL Al termine di detto periodo, le\neventuali ore residue non utilizzate saranno compensate con la retribuzione in\natto nel mese di scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le riduzioni di orario di cui al precedente comma 17 non si applicano\nfino a concorrenza ai lavoratori che osservano orari di lavoro inferiori alle\n40 ore settimanali, quali ad esempio in caso di prestazioni di 38 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Banca ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti - più di 100 a\ndecorrere dal 1° gennaio 2023\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è prevista la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a\ntempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui all’art.28\ndell’Appendice al CCNL elettrici (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo -\nLavoro notturno\") prestate oltre le 70 ore annue. Il lavoratore, in alternativa\nal pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine\nall’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni\nstraordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati, comunicandola\nformalmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare\nsuccessivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà\ncorrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva della\nretribuzione oraria nella misura onnicomprensiva riconosciuta per il lavoro\nstraordinario feriale diurno dal successivo art. 28, (“Lavoro\nstraordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro festivo - Lavoro notturno”), rispetto a quelle contrattualmente\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere\nutilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il\ntermine di cui all’art. 31 (“Ferie”), comma 5, del presente CCNL. Al\ntermine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate saranno\ncompensate con la retribuzione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al\nnumero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà\nrealizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche,\norganizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei\nlavoratori che hanno optato per l'accantonamento nella banca ore, alle ore\ncomplessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale\nsede le Parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della\nbanca ore anche con pagamenti integrali o parziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con\nl’applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di\napplicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno\nvalutate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono fatti salvi gli eventuali accordi che regolamentano la materia a\nlivello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Giorni festivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato\na tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la\nricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai\nsensi del presente articolo, verrà definito, una volta per tutte, in sede\nsindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i\nlavoratori che prestino servizio nell’ambito del Comune di Roma per i quali\nvale la specifica disposizione dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la ricorrenza del S. Patrono venga a coincidere con il lunedì dopo\nPasqua, ai lavoratori interessati, viene concesso un giorno di festa\nsostitutivo nel martedì successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riposi Giornalieri e settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo\nconsecutivo ogni 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti, ai sensi della\npremessa del presente articolo (\"Orario di lavoro” - Giorni festivi e riposi\n- Festività soppresse) dell’Appendice al CCNL, è consentita la deroga alla\nfruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i\nlavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla presente\ndisciplina collettiva nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto\nprevisto dall’art. 30 (“Reperibilità”) e dalla D.V. n. 2 dell'alt. 28\n(“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”)\ndell’Appendice al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le\nderoghe e le eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 28 per i quali è ammesso a\nnorma di legge e di CCNL il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica\nquesta ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a\ntutti gli effetti il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’azienda ha comunque facoltà di disporre per esigenze di servizio, lo\nspostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai\nlavoratori interessati non inferiore alle 48 ore prima del giorno fissato per\nil riposo stesso. Se tale spostamento è avvenuto per motivi di servizio senza\ntale preavviso, ì lavoratori interessati hanno diritto, per il giorno in cui\navrebbero dovuto avere ii riposo, al compenso della sola maggiorazione prevista\nper lavoro festivo (o del festivo notturno per le eventuali ore prestate di\nnotte) della retribuzione oraria di cui all’art. 28 (“Lavoro straordinario\n- Lavoro festivo - Lavoro notturno”) dell'appendice. Resta sempre ferma\ncomunque la fruizione del riposo settimanale di norma nella settimana\nsuccessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento Festività in caso di coincidenza con la domenica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la\ndomenica delle giornate considerate festive dalla vigente legislazione in\nmateria (legge 27 maggio 1949, n. 260, legge 5 marzo 1977, n. 54, e DPR 28\ndicembre 1985, n. 792), nonché della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora è regolato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, e dagli\nartt. 1, 3 e 4 dell'accordo Interconfederale 3 dicembre 1954, restando inteso\nche per i lavoratori per i quali è consentito il riposo settimanale in giorno\ndiverso dalla domenica, il trattamento di cui al citato Accordo\nInterconfederale verrà corrisposto in caso di coincidenza delle festività di\ncui sopra con il giorno di riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun compenso aggiuntivo è dovuto in caso di festività infrasettimanali\nnon lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L) Festività soppresse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, del\nDPR 28 dicembre 1985, n. 792, e della legge 20 novembre 2000, n. 336, a\ncompensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono\nriconosciute quattro giornate di permesso retribuito all'anno, fruibili anche\nin pacchetti di ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato\nnell'anno con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie\ne devono essere goduti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui\nsi riferiscono. Ove comprovate esigenze di servizio non consentano il godimento\ndei permessi entro detta data, essi sono compensati con la normale retribuzione\ngiornaliera in atto alla data medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta, ovviamente, inteso che il lavoro straordinario eventualmente\nprestato in una delle giornate di festività soppressa viene compensato con la\nretribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per\nil lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate\ncon il giorno di riposo settimanale, non si dà luogo al trattamento previsto\ndall'Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale - Le Parti convengono che\nai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino\nprestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un'intera\ngiornata dì riposo compensativo, da fruire di norma nella settimana\nsuccessiva, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione\nprevista per lavoro festivo (o del festivo notturno per le eventuali ore\nprestate di notte) della retribuzione oraria di cui all'art. 28 (“Lavoro\nstraordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) dell’Appendice del\npresente CCNL per le ore di lavoro effettivamente prestate. Le Parti, in\nconformità a quanto previsto nella premessa del presente articolo, si danno\naltresì atto, che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un\nperiodo inferiore alle quattro ore non pregiudicano il godimento della giornata\ndi riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione\nlavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro\nstraordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata\nnormale della prestazione fissata dall’art 27 della presente Appendice al\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoro di cui al precedente comma 1 è ammesso per un periodo non\nsuperiore a 250 ore annuali, salve in ogni caso le deroghe ed eccezioni di\nlegge nonché accordi a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto dal lavoratore\nnelle domeniche, o per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale,\ne negli altri giorni riconosciuti festivi a norma dell’art. 27 (“Orario di\nlavoro - Giorni festivi - Festività soppresse”) della presente Appendice al\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro notturno - straordinario notturno - straordinario notturno festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si considera lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello\nprestato dal lavoratore tra le ore 21 e le ore 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È considerato lavoro notturno agli effetti legali, quello effettivamente\nprestato tra le ore 23 e le ore 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta\nnel D. Lgs. n.66\u002F2003 e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di\nriferimento - ai sensi dell’art. 13 (“Durata del lavoro notturno”) dello\nstesso decreto - sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, è\ncalcolato come media su base annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compensi per lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di lavoro straordinario sono compensate con le seguenti\nmaggiorazioni sulla retribuzione oraria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"753\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"318\">\n    \u003Ccol width=\"230\">\n    \u003Ccol width=\"198\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"318\" valign=\"top\" height=\"89\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Tipologia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Lavoratori a turni\n        avvicendati ex art. 27, c 8, Appendice CCNL\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Restante\n        personale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"318\" valign=\"top\" height=\"96\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro\n        straordinario diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22 %\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">25% dalla 48esima ora\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">25% dalla 48esima ora\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"318\" height=\"40\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro straordinario\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"318\" valign=\"bottom\" height=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro\n        straordinario festivo con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"318\" height=\"43\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro straordinario\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"230\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable style=\"page-break-before: always\" width=\"753\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"319\">\n    \u003Ccol width=\"229\">\n    \u003Ccol width=\"198\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"319\" height=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"229\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">45% dalla 48esima\n        ora\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" height=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro straordinario\n        festivo notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"229\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" height=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro straordinario\n        festivo notturno con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"229\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"198\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">55 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compensi per lavoro festivo e per lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore di lavoro festivo e notturno sono compensate con le seguenti\nmaggiorazioni sulla retribuzione oraria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"753\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"319\">\n    \u003Ccol width=\"229\">\n    \u003Ccol width=\"197\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" valign=\"top\" height=\"87\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Tipologia\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"229\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Lavoratori a turni\n        avvicendati ex art. 27, c 8, Appendice CCNL\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Restante\n        personale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" height=\"40\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"229\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" height=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro festivo con\n        riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"229\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" height=\"41\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"229\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" height=\"40\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro festivo\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"229\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">50 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"319\" height=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lavoro festivo notturno\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"229\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35 %\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"197\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le varie percentuali di maggiorazione previste dal presente articolo non\nsono cumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo,\nnotturno, che non sia stato ordinato dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a\ncompiere, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente CCNL, il lavoro\nstraordinario, festivo, notturno e ferme restando le cause di esclusione\npreviste dalle vigenti disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende comunicheranno, secondo le prassi in atto, alle Organizzazioni\nsindacali stipulanti, il numero di ore di straordinario complessivamente\neffettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In attuazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 5, lett. a) del D.\nLgs. n. 66\u002F2003, la presente normativa non trova applicazione nei confronti dei\nlavoratori inquadrati nei livelli superiori al secondo livello (II) di cui all\nart. 33 della presente Appendice al CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compenso per il lavoro prestato in giorno festivo che non sia quello di\nriposo settimanale - Il lavoro prestato, eccezionalmente o in relazione al\nturno di lavoro, in giorno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>festivo che non sia quello di riposo settimanale va compensato con la\nretribuzione oraria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>maggiorata del 35% (o del 55% se trattasi di lavoro straordinario notturno)\nsenza la concessione del giorno dì festa sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Estensione di talune disposizioni contenute nell’art. 30\n(“Reperibilità”) della presente Appendice al personale non reperibile -\nQuanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 (“Reperibilità”) della\npresente Appendice si applica anche nei confronti del personale non reperibile\nchiamato a svolgere lavori non programmati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Reperibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Definizione e articolazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere\nchiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale\norario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a\nrintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa\nnecessiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La reperibilità può essere richiesta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana\nsu quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, secondo\nturni che possono prevedere un impegno di durata superiore a cinque giorni\nconsecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per singole giornate della settimana e precisamente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione\ndell'orario settimanale in cinque giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.3) per le giornate festive di cui all'art. 27 (“Orario di lavoro -\nGiorni festivi e riposi - Festività soppresse”) del presente Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per frazione della giornata di normale attività lavorativa e\u002Fo per forme\norarie con articolazioni settimanali differenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete, per ogni\ngiornata di effettivo espletamento di tale servizio, un'indennità in cifra\nnelle misure di seguito indicate a decorrere da ottobre 2022.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"466\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"164\">\n    \u003Ccol width=\"296\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"164\" height=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"296\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Orario settimanale in 5 giorni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"164\" height=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Giornaliera\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"296\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Importo in cifra pari a € 14,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"164\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Sesto giorno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"296\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Importo in cifra pari a € 20,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Festivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli\nimporti dì cui alla tabella precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro\ndal personale chiamato a rendersi reperibile, ivi incluse quelle c.d. “da\nremoto”, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore\nstraordinarie (diurne, notturne, festive) e si applica quanto previsto\ndall'art. 28 della presente Appendice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Vengono, inoltre, riconosciuti i seguenti trattamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al lavoratore reperibile viene corrisposto un compenso forfettario, al\nfine di tener conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell'intervento\ne di quello necessario al successivo rientro, di importo equivalente ad un'ora\ndi viaggio nel valore del 150%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inoltre, qualora la durata della prestazione sia inferiore ad 1 ora,\ndetto lavoratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per lavoro\nstraordinario effettivamente compiuto - un’indennità pari alla normale\nretribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro\nstraordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell’ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso in cui, non esistendo mezzi pubblici di trasporto tali da\nconsentire un sollecito intervento e non potendo usufruire di mezzi aziendali,\nil lavoratore reperibile usi il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro\nod il luogo dell'intervento, le spese di viaggio andranno rimborsate secondo\ngli accordi e le prassi aziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appropriata protezione: riposi e permessi aggiuntivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi di quanto previsto dall’art.17 del D. Lgs n. 66\u002F2003, gli\ninterventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno\ntitolo a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per interventi inferiori a tre ore: posticipazione dell'inizio\ndell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva\nprestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per interventi pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del\nlavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per interventi superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno\nsuccessivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui al\nprecedente comma si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva\nprestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo\ndell'intervento e di quello necessario al successivo rientro, nella misura\nconvenzionale di un'ora di viaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a\ncausa degli interventi effettuati - risulti tenuto conto dei riposi di cui al\ncomma 6, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24, il\nlavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero. Detti permessi sono\nda fruire possibilmente mediante la posticipazione dell’orario di lavoro\ndella giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di\nreperibilità e comunque non oltre la settimana successiva all’intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Classificazione del Personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica in funzione\ndelle mansioni loro affidate articolata sulla base delle declaratorie di\nseguito specificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale classificazione unica nulla innova in merito alle differenze ancora\nesistenti tra quadri, impiegati e operai stabilite dalla normativa\nprevidenziale, fiscale, sindacale e civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’appartenenza alla categoria Quadri, è disciplinata dal 1° comma del\nsuccessivo art. 34 dell'Ap pendice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\nspecialistiche avanzate e particolare capacità professionale, svolgono\nfunzioni direttive con elevato contenuto professionale e specialistico a\ncarattere progettuale ed innovativo per le quali è richiesta autonomia e\niniziativa nell'ambito del processo di competenza, con possibile coordinamento\ne\u002Fo conduzione di risorse umane, tecniche, finanziarie e\u002Fo unità operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di\napprofondite conoscenze tecniche e teoriche e consolidate capacità\nprofessionali, svolgono attività a contenuto specialistico per le quali è\nrichiesta adeguata autonomia nei limiti delle responsabilità affidate con\npossibilità di coordinamento delle risorse assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ili livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\ntecniche e teoriche specifiche, svolgono attività tecnico-operative a\ncontenuto prevalentemente specialistico, per le quali è richiesto potere di\niniziativa e responsabilità adeguate al risultato atteso con possibilità di\ncoordinamento o supporto operativo di altre risorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di\nqualificate capacità tecnico-pratiche, svolgono attività tecnico operative di\nmedia complessità per le quali è richiesta autonomia operativa nell’ambito\ndi metodi di lavoro e procedure definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di capacità\ntecnico-pratiche di base, svolgono attività esecutive di carattere\namministrativo, commerciale o tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di un periodo\nbreve di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare, svolgono\nattività semplici di carattere amministrativo, commerciale o tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>****\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’inquadramento del personale viene attuato dalle Aziende in base alle\ndeclaratorie previste dal presente articolo e tenendo conto dei seguenti\ncriteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attività effettivamente svolte dal dipendente, prescindendo da eventuali\norganigrammi od organici preordinati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Grado di autonomia, responsabilità, iniziativa quando le attività\nesigono tali requisiti ed “effettivi” compiti di controllo e coordinamento\nespletati da un dipendente che opera in gruppo con altri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Grado di conoscenze del lavoro occorrente per l’espletamento delle\nattività nel contesto tecnico - organizzativo dell’unità di appartenenza;\ndelle necessarie nozioni di carattere tecnico professionale (acquisibili\nattraverso le istituzioni formative, l’addestramento o autonomamente);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso contenuto\nprofessionale si farà riferimento alle attività più qualificate come\nelemento determinante per l’inquadramento superiore, se svolte con carattere\ndi prevalenza e sempre che vengano abitualmente prestate, per l’inquadramento\nnei livelli III e superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso contenuto\nprofessionale si farà riferimento alle attività più qualificate come\nelemento determinante per l’inquadramento superiore, anche se non prevalenti\nma sempre che vengano abitualmente prestate, per l’inquadramento nei livelli\ninferiori al III.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Nella contrattazione aziendale potranno essere definiti ulteriori\nprofili esemplificativi rispetto a quelli allegati al presente articolo in\ncoerenza con il presente sistema inquadramentale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi servizi energetici e servizi commerciali di\nassistenza clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi Livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Job title\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie new art. 33 e art. 34 per i Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Efficienza energetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizi ai clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Q\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto con coordinamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo\ntra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di\nparticolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle\nmansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti\nfacoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di\naltri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti\nspecialistici particolarmente elevati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Responsabile Energy efficiency (e-mobility, vendite, Project\nManagement,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Business Development etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>’ Esperto modelling \u002F O&amp;M Energy Solutions\u002F etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>« Responsabile\u002F Esperto con responsabilità di strutture complesse es.\nContact center\u002F Back office\u002F Misure e fattorazione\u002FCredito ed incassi\u002F vendite\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\nspecialistiche avanzate e particolare capacità professionale, svolgono\nfunzioni direttive con elevato contenuto professionale e specialistico a\ncarattere progettuale ed innovativo per le quali è richiesta autonomia e\niniziativa nell'ambito del processo di competenza, con possibile coordinamento\ne\u002Fo conduzione di risorse umane, tecniche, finanziarie e\u002Fo unità operative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specialista Energy efficiency\u002F Operations Officer\u002F Vendite \u002F Technical\nSupporrete.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project Manager senior \u002FBusiness developer senior\u002F\u002F Plant Manager senior\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Specialista con funzioni di coordinamento di aree\u002Funità operative es.\nCali center\u002Farea di Back office\u002F area di Misure e fatturazione\u002F vendite Credito\ned incassi etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico operativo senior\u002F assistente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di approfondite\nconoscenze tecniche e teoriche e consolidate capacità professionali, svolgono\nattività a contenuto specialistico per le quali è richiesta adeguata\nautonomia nei limiti delle responsabilità affidate con possibilità di\ncoordinamento delle risorse assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Tecnico operativo senior Energy efficiency\u002F Operations Officer\u002F \u002F etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project Manager\u002FBusiness developer\u002FKey account senior\u002FPlant manager\u002F\necc\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project Engineer senior\u002F Technologist senior\u002F etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assistente Back office\u002F Misure e fatturazione\u002F Credito ed incassi\u002F\nvendite etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Coordinatore Cali center\u002FFront office\u002F etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico operativo\u002F addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello I dipendenti che, in possesso di conoscenze\ntecniche e teoriche specifiche, svolgono attività tecnicooperative a contenuto\nprevalentemente specialistico, per le quali è richiesto potere di iniziativa e\nresponsabilità adeguate al risultato atteso con possibilità di coordinamento\no supporto operativo di altre risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•T ecnico operativo Energy efficiency\u002F Operations Officer\u002F etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project Engineer \u002F Key account\u002FT echnologist\u002F Technical Supervisor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Addetto Back office\u002F Misure e fatturazione\u002F Credito ed incassi\u002F vendite\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aggiunto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di qualificate\ncapacità tecnico-pratiche, svolgono attività tecnico operative di media\ncomplessità per le quali è richiesta autonomia operativa nell'ambito di\nmetodi di lavoro e procedure definite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Aggiunto Energy efficiency\u002F Operations Officer\u002F Technologist \u002Fetc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Aggiunto Back office\u002F Misure e fatturazione\u002F Credito ed incassi\u002FCali\ncenter\u002FFront office\u002F vendite etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operativo senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di capacità\ntecnico-pratiche di base, svolgono attività esecutive di carattere\namministrativo, commerciale o tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>&gt; Operativo senior Energy efficiency\u002F Maintenance (es. Termomecc;\nelettrico; frigorista)\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Operativo senior di Call center\u002F Front office\u002Fetc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conduzione impianti\u002FOperations Offìcer\u002Fetc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operativo\u002F Generico\u002F Preposto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello I dipendenti che, in possesso di un periodo\nbreve di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare, svolgono\nattività semplici di carattere amministrativo, commerciale o tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operativo Energy effìciency\u002FMaintenance (es. Termomecc; elettrico;\nfrigorista)\u002F Conduzione impianti\u002F Operations Offìcer\u002Fetc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aiuto compiti semplici di ufficio \u002F Attività di manutenzione\ngeneriche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operativo Call center\u002F Front offìce\u002Fetc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aiuto compiti semplici di ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi area Energia da fonti rinnovabili di cui\nall’articolo 1 DaV 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Job title\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie new art. 33 e art. 34 per i quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Energia da FER Art. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DaV 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Q\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperto\u002F Esperto con coordinamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo\ntra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di\nparticolare importanza per il più elevate contenuto professionale delle\nmansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti\nfacoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di\naltri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti\nspecialìstici particolarmente elevati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Responsabile\u002FEsperto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ottimizzazione Produzione \u002F Maintenance Coordinator etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\nspecialistiche avanzate e particolare capacità professionale, svolgono\nfunzioni direttive con elevato contenuto professionale e specialistico a\ncarattere progettuale ed innovativo per le quali è richiesta autonomia e\niniziativa nell’ambito del processo di competenza, con possibile\ncoordinamento e\u002Fo conduzione di risorse umane, tecniche, finanziarie e\u002Fo unità\noperative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Specialista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ottimizzazione Produzione \u002FAsset \u002F Magazzini e Logistica Senior Permitting\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico operativo senior\u002F assistente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello I dipendenti che, in possesso di approfondite\nconoscenze tecniche e teoriche e consolidate capacità professionali, svolgono\nattività a contenuto specialistico per le quali è richiesta adeguata\nautonomia nei limiti delle responsabilità affidate con possibilità di\ncoordinamento delle risorse assegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Tecnico specializzato FER Polivalente \u002F Permitting \u002F Manutenzione\netc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico operativo\u002F addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\ntecniche e teoriche specifiche, svolgono attività tecnicooperative a contenuto\nprevalentemente specialistico, per le quali è richiesto potere di iniziativa e\nresponsabilità adeguate al risultato atteso con possibilità di coordinamento\no supporto operativo di altre risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Tecnico operativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FER\u002FFER polivalente \u002F componentistica FER\u002FCivil Maintenance etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aggiunto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di qualificate\ncapacità tecnico-pratiche, svolgono attività tecnico operative di media\ncomplessità per le quali è richiesta autonomia operativa nell'ambito di\nmetodi di lavoro e procedure definite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aggiunto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore FER Polivalente \u002F Logistica \u002F componentistica main \u002F etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consollista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operativo senior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di capacità\ntecnico-pratiche di base, svolgono attività esecutive di carattere\namministrativo, commerciale o tecnico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operativo senior Manutentore FER (manutenzione ordinaria +straordinar ia)\n\u002F Repairs \u002F Civil Maintenance etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consollista telecontrollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operativo\u002F Generico\u002F aiuto\u002F preposto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di un periodo\nbreve di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare, svolgono\nattività semplici di carattere amministrativo, commerciale o tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Operativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutentore FER ordinario \u002F Consollista basic etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Guardiana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>art. 34\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Appartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della\nlegge 13 maggio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di\nmaggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed\nil restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più\nelevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle\nnelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di\nsovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione\ndi risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La categoria Quadri si articola su un unico livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In considerazione del ruolo funzionale svolto, i lavoratori appartenenti\nalla categoria Quadri possono essere destinatari di specifiche procure. La loro\nattribuzione sarà decisa dall'Azienda, valutando le concrete situazioni\norganizzative in cui operano i singoli Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tenuto conto della specificità della funzione svolta dai Quadri nel\ncontesto organizzativo aziendale anche come dinamici promotori di innovazione e\nsviluppo, le politiche di formazione saranno indirizzate al più efficace e\nconcreto sostegno dell’attività e del ruolo dei Quadri, nonché ad un\npermanente e sistematico aggiornamento ed arricchimento delle competenze\ntecnico professionali e delle capacità gestionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Viene confermato particolarmente per ì Quadri il diritto ad accedere\nalla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate nelle Aziende,\nnonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione\ndelle Aziende stesse, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È confermata l’applicazione deH art. 5 della legge 13 maggio 1985, n.\n190, in tema di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso\nterzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni\ncontrattuali. Da tale copertura assicurativa sono esclusi i casi di dolo o\ncolpa grave del dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A livello aziendale potranno essere definiti specifici istituti\neconomico\u002Fnormativi riferiti ai Quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Struttura retributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci:\nminimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al\npresente articolo e corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti\nperiodici di anzianità e di merito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene\ndividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente per 26 e 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti\nemolumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40\n(“Tredicesima e quattordicesima mensilità\") del CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al\nProtocollo 31 luglio 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre\nindennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono\nfìssati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e\nvengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e\ntrattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze\ningiustificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durante il periodo di fruizione delie ferie, oltre alla retribuzione come\ndefinita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposte,\nove esistenti, eventuali indennità fisse mensili definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento economico in caso di malattia e infortunio, salva diversa\nspecificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 5, limitando\nl’erogazione delle predette eventuali indennità ad un periodo massimo pari a\n30 giorni all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate - Si ribadisce\nche la retribuzione mensile di cui al comma 1 costituisce il corrispettivo per\ntutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente senza diritto da\nparte di questi a compenso alcuno per le festività infrasettimanali non\nlavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni - In tutti i casi\ndi passaggio definitivo in categoria superiore, il lavoratore ha diritto al\nminimo contrattuale integrato stabilito per tale categoria, conservando in\ncifra gli aumenti periodici di anzianità; vengono invece assorbiti sino alla\nconcorrenza della differenza fra i due minimi contrattuali integrati gli\naumenti di merito, nonché gli altri assegni “ad personam”, salvo che, per\nquesti ultimi, sia specificatamente previsto il loro “non assorbimento” in\ncaso di passaggio di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Corresponsione “una tantum” - Ai lavoratori in forza alla data del\n1710\u002F2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle\nmisure indicate nella tabella che segue. Tale importo, già comprensivo di\nqualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dal\n171\u002F2022 al 30\u002F09\u002F2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di\nfine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi\nsugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o\ncontrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in\nun’unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di passaggio di categoria nel corso del periodo sopra considerato\n(dal 1 ° gennaio 2022 al 30 settembre 2022), gli importi da corrispondere\nsaranno pro-quota riferiti all’effettiva categoria di appartenenza. In caso\ndi passaggio di categoria in corso mese, si considera l’importo afferente la\ncategoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore\nai 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato (superato,\nperaltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di\nassenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione\nai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a nove)\ncomputandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15\ngiorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo\nconsiderato, ‘Tuna tantum” sarà corrisposta - per i periodi interessati -\ncon la stessa percentuale di riduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del periodo\nsopra considerato la ì’una tantum” sarà corrisposta in misura\nproporzionale all’entità della prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"width: 100%;font-size: 8pt\" border=\"1\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Scala parametrica\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>dal 17\u002F10\u002F2022\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>dal 17\u002F07\u002F2023\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>dal 17\u002F07\u002F2024\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>dal 17\u002F10\u002F2024\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>aumento a regime\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>UNA TANTUM\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aumento(€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>minimo(€) \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aumento (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>minimo(€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aumento (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>minimo(€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Aumento (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>minimo (€)\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>191,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>61,88\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2759,88\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>67,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2826,92\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>67,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2893,96\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>36,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2930,06\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>232,06\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>463,98\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>159,74\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>51,51\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2297,51\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2353,32\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>55,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2409,13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30,05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2439,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>193,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>386,25\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>143,03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>46,13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2057,13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>49,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2107,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>49,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2157,07\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,91\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2183,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>172,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>348,84\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>127,38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>41,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1832,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>44,50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1876,58\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>44,50\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1921,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,96\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1945,05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>154,05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>308,00\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115,01\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>37,09\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1654,09\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1694,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>40,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1734,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1756,09\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>139,09\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>278,09\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>109,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>35,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1569,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>38,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1607,30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>38,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1645,42\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,52\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1665,94\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>131,94\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>263,80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>32,25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1438,25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>34,94\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1473,19\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>34,94\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1508,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1526,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>120,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>241,80\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Aumento medio a regime euro 154,05 riferito al terzo livello con valore\npunto 18,86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Allegato all’art. 38\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>PROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Premessa Il CCNL individua il trattamento economico complessivo (TEC) che\nè costituito dal trattamento economico minimo (TEM) e dai trattamenti\neconomici riconosciuti dal CCNL comuni a tutti i lavoratori del settore in\nmateria di Welfare (Previdenza complementare di cui all’art. 46, Assistenza\nsanitaria integrativa di cui all'art. 47, Copertura assicurativa contro la\npremorienza da malattia di cui all’art. 51 ) e di Produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incremento retributivo complessivo (TEC)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 sarà\ncostituito dalle seguenti componenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incremento dei minimi (TEM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Produttività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto attualmente previsto per il triennio 2022 - 2024 in\nfunzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al\nconsumo armonizzato per i Paesi membri della Comunità Europea (IPCA), depurato\ndalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato\ndall’ISTAT - il rinnovo sul terzo livello è stabilito in misura pari a €\n154 sui minimi, cui si aggiunge un ulteriore importo di € 3 da allocare sul\nWelfare e di €10 da allocare sul premio di risuItato\u002Fprodattività, e per le\naziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di\nrisultato, tale importo sarà da allocare sull’elemento perequativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Incremento dei minimi (TEM)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella tabella allegata all’art. 38 CCNL è precisato il valore\nriparametrato per ciascun livello di inquadramento dei singoli scaglioni di\naumento, nonché il valore dei nuovi minimi tabellari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u002F10\u002F2022\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u002F7\u002F2023\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u002F7\u002F2024\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u002F10\u002F24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Totale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>incremento dei minimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€44,5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€44,5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 154\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il periodo pregresso si procederà inoltre al pagamento di una somma\npari a € 308, in forma di una tantum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Welfare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende verseranno ai Fondi di\nprevidenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento\ndella misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in\nmisura fissa pari a € 3 per ogni mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Produttività\u002Felemento perequativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo\ndella contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti\neconomici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività,\nqualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una\nquota da destinare a produttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale quota costituisce la componente destinata a definire\u002Fincrementare i\npremi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire\ncon la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della\nproduttività\u002Fredditività\u002Fcompetitività costituisce un fattore essenziale per\nla crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della\ncompetitività delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da\ncollegare ad incrementi di produttività\u002Fredditività\u002Fcompetitività è annuale\ned è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti\nretributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è\nquindi comprensiva degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo sarà utilizzato per la definizione\u002Fincremento dei premi di\nrisultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di\ncontrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a\nlivello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi\ndi risultato (commi 13 e seguenti dell'art. 44 “Premio di risultato” CCNL\ncome integrati\u002Fprecisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le\nmodalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la\nlegislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate\nper ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti\nstabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2023\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2024\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incremento da destinare a produttività a livello aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 140\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>€ 140\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il\npremio di risultato, tale importo - quantificato considerando in esso anche i\nriflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o\ncontrattuale e quindi comprensivo degli stessi - sarà da allocare\nsull’elemento perequativo di cui all’articolo 44 bis della presente\nAppendice al CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti\ninflettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di semplificare l’impatto delle verifiche e di avere certezza dei\ncosti e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL, è definita la seguente\nmetodologia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della vigenza contrattuale, in relazione alle variazioni in\npositivo o negativo dell’inflazione consuntivata rispetto a quanto previsto\n(9 %) per il calcolo degli aumenti del TEM di cui al precedente punto a), alla\nprima data utile del 2025 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di\ninflazione e cioè giugno 2025, si procederà secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- In caso di inflazione (IPCA al netto degli energetici importati previsione\n2022-2024) superiore di almeno lo 0.5% rispetto a quanto previsto alla\nsottoscrizione del presente accordo si procederà all’adeguamento, fino a\nconcorrenza, dell'importo stanziato di €10 pro quota sui minimi e sul premio\ndi risultato\u002Felemento perequativo, con decorrenza giugno 2025,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di inflazione compresa in un intervallo positivo o negativo\n+-0.5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non\nsi prevedono variazioni sui minimi e l’importo stanziato di € 10 resta\nconsolidato in produttività\u002F elemento perequativo e sarà oggetto di\nvalutazione nell’ambito del negoziato per il successivo rinnovo del CCNL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto\nprevisto alla sottoscrizione del presente accordo non si procederà ad alcun\nconsolidamento, fermo restando comunque la salvaguardia dei minimi come sopra\ndefiniti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo\nbiennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi\nper ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata\nper un massimo di cinque aumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese\nsuccessivo al compimento del biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno\nesclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio dì categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel corso della vigenza della presente area contrattuale si avvierà il\npercorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di\nanzianità per i lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione\ndell’Area Contrattuale all’Azienda, in misure periodiche di sostegno al\nsistema della previdenza complementare, al fine di valorizzare la funzione\ndella previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti\npensionistici in particolare delle nuove generazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai suddetti lavoratori sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza\ndell’Area Contrattuale la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi\ndall’assunzione entro cui va esercitata la scelta di destinazione del TFR -\nper il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in\ntal caso la disciplina sulle misure di sostegno al sistema di previdenza\ncomplementare non trova applicazione nei loro confronti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori già in servizio alla data di applicazione dell’Area\nContrattuale che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque\naumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo\nmancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione\nsulle misure di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui\nall’art.46 (Previdenza complementare) della presente Appendice. In tal caso\nsono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a\ntitolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione\ndella richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a\nriferimento la data in cui è stato conseguito l'ultimo aumento periodico di\nanzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento\nperiodico secondo le previsioni del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presente articolo, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini\ndella determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art.46\ndella presente Appendice, resta fermo che non spettano le misure periodiche per\ngli anni di anzianità di servizio che danno già titolo alla percezione degli\naumenti biennali secondo le previsioni del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche di\nsostegno alla previdenza complementare è irrevocabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPORTI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"316\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"150\">\n    \u003Ccol width=\"160\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"22\" bgcolor=\"#c4c4c4\">\u003Cp align=\"center\">Inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#c4c4c4\">\u003Cp align=\"center\">Importo €\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">32,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">II\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,68\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">III\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,54\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">IV\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">V\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"150\" height=\"23\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">VI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Indennità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Non trova applicazione quanto previsto dall art. 41 CCNL; sono fatte salve\neventuali discipline definite a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Elemento Perequativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nelle aziende che sono prive di contrattazione di secondo livello\nriguardante il Premio di risultato, viene corrisposta ai lavoratori che non\npercepiscano altri trattamenti economici collettivi assimilabili a tale\nistituto, a titolo perequativo, l’importo annuo pro capite di 485 suro, con\nla retribuzione del mese di giugno ai lavoratori in forza nel mese, a\ncondizione l'azienda non versi in situazioni di comprovata difficoltà\neconomico-finanziaria o produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale importo, riferibile al periodo che va da gennaio a dicembre\ndell’anno precedente, è calcolato in funzione della durata del rapporto di\nlavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15\ngiorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato o per i\nlavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l’importo in\noggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato\n(valore complessivo rapportato a 12) computandosi come mese intero le frazioni\ndi mese pari o superiori a 15 giorni. Per le assenze a retribuzione ridotta\nverificatesi nel periodo considerato, “l'elemento perequativo” sarà\ncorrisposto - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riduzione. Nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del\nperiodo sopra considerato \"l'elemento perequativo” sarà corrisposto in\nmisura proporzionale all’entità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’elemento perequativo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è\nstato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti\nretributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è\nquindi comprensivo degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Previdenza Complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono il valore della previdenza complementare come pilastro\nfondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori e operano\naffinché sia sempre più diffusa all'interno del settore ed estesa a tutti i\nlavoratori con particolare riferimento al personale neoassunto. A tal fine le\nParti congiuntamente attiveranno, sia a livello settoriale che aziendale, una\ncampagna informativa e promozionale con il coinvolgimento dei Fondi operanti\nnel settore per favorire la consapevolezza dei dipendenti ancora non iscritti\nsui vantaggi derivanti dall’iscrizione alla previdenza complementare. A tale\nriguardo le Parti esprimono il loro sostegno ad un intervento normativo atto a\nprevedere, per tutti i lavoratori in servizio ancora non iscritti, un nuovo\nperiodo di silenzio-assenso di 6 mesi per scegliere la destinazione del proprio\nTFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti\ndelle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fopen e\nPegaso, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il\nD. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (recante “Attuazione della direttiva UE\n2016\u002F2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa\nalle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o\nprofessionali”) in merito all’eventualità di realizzazione di future\nsinergie tra detti Fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo agli attuali Fondi operanti nel settore elettrico, Fopen e\nPegaso, le Parti confermano che, fatti salvi gli obblighi derivanti\ndall’adesione alle Fonti istitutive e dagli specifici accordi sindacali\nprevisti dagli Statuti dei suddetti Fondi, le Aziende che applicano il presente\nCCNL sono tenute ad iscriversi ad uno dei predetti Fondi di riferimento al fine\ndi consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza\ncomplementare negoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ prevista una aliquota di contribuzione ordinaria minima pari al\n1,21% a carico azienda ed 1,21% a carico dipendenti, calcolata sulla\nretribuzione utile ai fini del TFR. A tal fine le Aziende e le Organizzazioni\nSindacali, in quanto Fonti istitutive dei Fondi presenti nel settore (FOPEN e\nPEGASO), si faranno reciprocamente parte attiva affinché tale possibilità\nvenga recepita dagli Statuti dei Fondi citati e vengano individuate le\nmodalità più opportune per agevolare l'iscrizione delle Aziende e dei\nlavoratori. L’obbligo contributivo di cui ai commi precedenti è assunto\ndalle Aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori che si\niscrivono ai Fondi summenzionati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende versano un contributo aggiuntivo a carico del solo Datore di\nlavoro di € 11 euro mensili per 14 mensilità ai predetti Fondi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti, in relazione all’evoluzione del sistema previdenziale\npubblico obbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi\ntrattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto\nal trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche\ndi sostegno previdenziale a favore del personale neo assunto al fine di\nfavorire l’iscrizione alla previdenza complementare e costituire una\ndotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione dell'Area\nContrattuale all’Azienda, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore,\nverrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del\nprimo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un\nmassimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna\ncategoria di inquadramento, alla tabella in calce riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno\ndel mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno\nesclusivamente attribuite in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di categoria. Tali\nimporti non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14 mensilità annue e\nnon sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini\nretributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importi delle misure periodiche di sostegno previdenziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"315\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"149\">\n    \u003Ccol width=\"160\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"21\" bgcolor=\"#c4c4c4\">\u003Cp align=\"center\">Inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#c4c4c4\">\u003Cp align=\"center\">Importo €\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"29\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Q\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,87\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">II\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,81\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">III\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">IV\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">V\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,84\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"149\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">VI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"160\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti riconoscono la crescente diffusione nel settore della copertura\nsanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti,\ntra cui anche le convenzioni aventi ad oggetto specifici “pacchetti\nsanitari”. A tal fine l’onere a carico azienda è pari a € 206 annui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con l’intento di incrementare ulteriormente la presenza e l’efficacia\ndell’assistenza sanitaria integrativa nel settore elettrico, anche per\ncogliere le opportunità derivanti dalle innovazioni legislative\u002F fiscali, le\nparti rinnovano l’impegno ad incontrarsi durante la vigenza contrattuale per\nverificare la possibilità di costituire un Fondo unico per l’intero comparto\nenergetico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REVISIONE ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE 10 APRILE 2002\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilitalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OOSS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che alla luce del mutato contesto economico e normativo e tenendo\nconto della conseguente evoluzione delle clausole del CCNL unico del settore\nelettrico, vanno riconsiderate le situazioni contrattuali poste a fondamento\ndell’accordo di armonizzazione sottoscritto in data 10 aprile 2002, in\nattuazione deH’art. 54 del CCNL 24 luglio 2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tenuto conto della necessità di procedere alla ricognizione degli istituti\nindicati nella suddetta disciplina nazionale di raccordo, al fine di\nindividuare le materie ormai disciplinate integralmente dal CCNL di settore\nnonché i temi e gli istituti per i quali sussiste tuttora la regolamentazione\nrinveniente dal CCNL di provenienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che appare altresì necessario approfondire e valutare le\neventuali ipotesi di conferma delle discipline previgenti, da contenersi in\nambiti residuali per i quali sussistano motivazioni oggettive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>condiviso l'obiettivo di pervenire all’uniformità delle normative\ncontrattuali nazionali applicate dalle imprese del settore e fatta salva\nl’autonomia negoziale aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si impegnano a procedere alla rinegoziazione dell'accordo 10 aprile 2002 con\ngli obiettivi sopra condivisi ed a concludere il nuovo accordo entro e non\noltre il termine del 30 giugno 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utllitalia\u002FOOSS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-unemploymentfund\">\n\u003Cp>FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di rendere più competitive le imprese e promuovere lo sviluppo\ndell'occupazione nel settore, le Parti intendono intraprendere iniziative di\ninnovazione e responsabilità sociale per affrontare i cambiamenti derivanti\ndall’evoluzione normativa e tecnologica del settore, dalla transizione\nenergetica e dall’emergere di nuove competenze.,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ritengono che, in questo ambito, il sistema di relazioni\nindustriali, attraverso la contrattazione collettiva nazionale e aziendale,\ndovrà offrire soluzioni condivise, finalizzate a promuovere l’innovazione,\nmigliorare la produttività e l’occupabilità, aggiornare le competenze\nprofessionali, favorire e gestire l'invecchiamento attivo dei lavoratori e\npromuovere i processi di ricambio occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal riguardo, tenuto conto che l’art. 26, co. 1, D. Lgs. n. 148\u002F2015\nprevede che le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più\nrappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi o contratti\ncollettivi aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali\nper i settori e\u002Fo imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della\ndisciplina legale in materia di integrazione salariale cui possano\neventualmente accedere anche imprese che operano nel medesimo settore che già\nrientrano nell'ambito della disciplina di legge, queste ultime solo per le\nfinalità previste al co. 9 del medesimo decreto, le Parti condividono\nl’opportunità di addivenire alla costituzione di un Fondo intercategoriale\nper le imprese dei servizi pubblici energetici (energia elettrica, gas, acqua)\npartecipate dagli Enti Locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine Utilitalia e le 00.SS. si impegnano a realizzare l'accordo entro\nil 30 giugno 2020 e convengono in tal caso di utilizzare integralmente o\nparzialmente la quota destinata al Welfare contrattuale dal Protocollo sul\ntrattamento economico, lett. b) di cui all’accordo 9 ottobre 2019 di rinnovo\ndel CCNL del settore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Allegato all’art. 15 “Apprendistato”\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fac-simile di Piano formativo individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano formativo individuale relativo all’assunzione del\u002Fla Sig\u002Fra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(indirizzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(indirizzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Comune)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Comune)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.partita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>.partita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale ..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono Fax e-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rappresentante(nomeecognome)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome e nome codice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cittadinanza Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nato a il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residenza\u002Fdomicilio Prov\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>telefono fax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conclusi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperienze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavorative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodi di apprendistato svolti dal.... al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica,aifinicontrattuali,da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di inquadramento iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello di inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale Sig. \u002FSig.ra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice Fiscale Categoria\u002FLivello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTENUTI FORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze\ntecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica, ai fini\ncontrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\nrelativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri\ndella figura professionale, nonché i temi dell’innovazione di prodotto,\nprocesso e contesto . La formazione indicata nel presente piano formativo è\nquella da attestare nell’apposito modulo ed è articolata in quantità non\ninferiore ad 80 ore medie annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute\nidonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ARTICOLAZIONE E MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE (è possibile\nbarrare più opzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ (... altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratto di apprendistato professionalizzante e Piano Formativo Individuale\ndel Sig. xxxxxxxxxxxxx ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ' FORMATIVA SVOLTA (da\nconsegnare al lavoratore al termine del contratto di apprendistato)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATI APPRENDISTA\u002FAZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOME E COGNOME\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CODICE FISCALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LUOGO E DATA DI NASCITA - \u002F \u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESIDENTE IN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO DI STUDIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSUNTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DAL\u002F \u002F AL \u002F \u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUALIFICA CONSEGUITA AL TERMINE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO - \u002F \u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAGIONE SOCIALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDIRIZZO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TELEFONO FAX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-MAIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOMINATIVO DEL TUTOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RUOLO DEL TUTOR IN AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: 1 ANNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO FORMATIVO DI APPARTENENZA (con riferimento al\nPiano Formativo Individuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATA: Da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATA: A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEDE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GIORNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODALITÀ' DIDATTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002F \u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1-1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002F 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_J. J\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002F \u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>_J_J\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA TUTOR AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA {A cura PO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 165 di 285\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 165 di 285\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: 2 ANNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO FORMATIVO DI APPARTENENZA (con riferimento al\nPiano Formativo Individuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATA: Da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATA: A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEDE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GIORNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODALITÀ' DIDATTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA TUTOR AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA {A cura PO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 166 di 285\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 166 di 285\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROGETTI FORMATIVI RIFERITI ALLE QUALIFICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICATE ALL’ART. 15 CCNL DEI LAVORATORI ELETTRICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: 3 ANNO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETENZE RELATIVE AL PROFILO FORMATIVO DI APPARTENENZA (con riferimento al\nPiano Formativo Individuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATA: Da\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATA: A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SEDE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GIORNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODALITÀ' DIDATTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA TUTOR AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA (A cura PO)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DATA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica corrispondente a mansioni di categoria Al\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Impiegato di\nconcetto con funzioni direttive ovvero mansioni specialistiche che implichino\nresponsabilità di identico livello'1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica corrispondente a mansioni di categoria BSS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente con\ncompiti di maggior rilievo\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione \"Assistente tecnico\ndi generazione con compiti di maggior rilievo\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente di Reti\ndi distribuzione con compiti di maggior rilievo\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente tecnico\ncon compiti di maggior rilievo di progettazione e\u002Fo preventivazione e\u002Fo\nrealizzazione e\u002Fo manutenzione impianti (es. infrastrutture di ricarica per\nveicoli elettrici, eco)\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente Data\nDevelopment and Engineering con compiti di maggior rilievo\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente tecnico\nHSEQ con compiti di maggior rilievo”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica corrispondente a mansioni di categoria B1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione \"Impiegato di\nconcetto”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto tecnico\" di\nDistribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto tecnico\" di\nGenerazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualificadi destinazione\"Addetto\ntecnico-commerciale\" di Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto\ncommerciale\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto\namministrativo”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto servizi”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto\ninformatico\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Addetto linee,\nstazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Addetto conduzione\nimpianti di produzione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Addetto\nprogettazione e realizzazione impianti”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione “Addetto ricerca\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione “Addetto tecnico fonti\nrinnovabili”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione “Addetto analisi\nenergetiche\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione \"Addetto\ndispacciamento\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione \"Addetto radiochimica e\nanalisi ambientali”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica dì destinazione “Addetto alla\nRadioprotezione\u002FCaratterizzazione radiologica\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica corrispondente a mansioni di categoria CS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Operatore\nperforazione” (area geotermica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione: “Elettricista\nqualificato”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualifica didestinazione \"Manutentorequalificato\nstazioni, linee\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualifica didestinazione\n\"Manutentoreproduzione”(areaidroelettrica ePER)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualifica didestinazione\n“Manutentoreproduzione\"(areageotermica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per laQualifica didestinazione\n“Manutentoreproduzione\"(areatermoelettrica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione \"Addetto segreteria\ncon mansioni d’ordine”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: Impiegato di concetto\ncon funzioni direttive ovvero mansioni specialistiche che implichino\nresponsabilità di identico livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Impiegato di concetto con funzioni direttive ovvero mansioni\nspecialistiche che implichino responsabilità di identico livello\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l'acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze linguistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale per\nil conseguimento della qualifica di “Impiegato di concetto con funzioni\ndirettive ovvero mansioni specialistiche che implichino responsabilità di\nidentico livello'’ sono articolati in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze tecnico\nprofessionali specifiche dell’Area funzionale di destinazione\ndell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modulo di sviluppo di competenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job. Le attività d'aula\ncomprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le attività di\naffiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente con compiti\ndi maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente con compiti dì maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per io\nsvolgimento dell’attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze linguistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze digitali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale sono\narticolati in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli formativi finalizzati all’acquisizione delle competenze tecnico\nprofessionali specifiche dell’Area funzionale di destinazione\ndell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli di sviluppo di soft skills\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente tecnico di\ngenerazione con compiti di maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del perìodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente tecnico generazione con compiti di maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l'acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria dell’Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale. Nello specifico per l’area O&amp;M\nsi prevede quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Manutenzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire la conoscenza del funzionamento delle centrali elettriche, in\nparticolare quelle a tecnologia a Ciclo combinato. Acquisire le\nconoscenze\u002Fcompetenze relative alle fasi procedurali ed operative della\ngestione appalti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di\nprogettazione, manutenzione e conduzione impianti. Acquisire\nconoscenze\u002Fcompetenze relative ai principali tool e piattaforme digitali a\ndisposizione dell’area tecnica (Maintenance\u002FOperation).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia di sicurezza\nsul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Operations:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di\nconduzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze relative alle fasi procedurali ed\noperative dei transitori programmabili o accidentali nella conduzione degli\nimpianti di generazione. Acquisire conoscenze\u002Fcompetenze relative al mercato\ndell'energia e relativa regolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire conoscenze\u002Fcompetenze sugli oneri degli impianti di generazione\nnei confronti del gestore della rete oltre che sul documento di\nregolamentazione di riferimento (Codice di Rete). Acquisire\nconoscenze\u002Fcompetenze relative ai principali tool e piattaforme digitali a\ndisposizione dell'area tecnica (Maintenance\u002FOperation).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia di sicurezza\nsul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze linguistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Strumenti e supporti informatici - Digital tools\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale sono\narticolati in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Manutenzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche tecniche di costruzione e funzionali di impianti\n\u002Fapparecchiature \u002Fsistemi di automazione e sistemi di telecontro Ilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione di progetti impiantistici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appalti (redazione specifiche tecniche e gestione operativa dei contratti) -\nContract Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione cantieri e lavorazioni complesse in cantiere Politiche e\nstandard aziendali di manutenzione impianti e macchinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pianificazione attività di manutenzione impianti (accidentale, correttiva e\nordinaria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche diassemblaggio\u002Fsmontaggio\u002Frimontaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>macchinari e di ricondizionamento macchinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi KPI ed elaborazione progetti d investimento per miglioramento\naffidabilità e performance d’impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sap processi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ruolo e assunzione di responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rapporti interpersonali e gestione risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi di tecniche Project management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall’impiego\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Norme di legge e procedure aziendali in materia dì tutela ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Operations:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche tecniche di costruzione e funzionali di impianti\n\u002Fapparecchiature \u002Fsistemi di automazione e sistemi di telecontrollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi ed elaborazione KPI su affidabilità e performance degli impianti\n(sbilanciamenti, indisponibilità, eco)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione ed elaborazione dei dati di esercizio di un impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pianificazione gestione ed attuazione delle principali fasi transitorie\nprogrammabili nella conduzione di impianti di generazione (norme di tipo\n“A”), con particolare focus sugli impianti CCGT)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione ed attuazione delle norme e procedure di operation legate ai\ndisservizi accidentali di impianto (norme dì tipo \"B\") “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pianificazione attività di operation durante la manutenzione degli impianti\n(accidentale, correttiva e ordinaria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione dei rapporti con energy management Conoscenza ed attuazione del\nCodice di Rete Dichiarazione dei dati tecnici di impianto verso EMI e Terna;\nComprensione, redazione e aggiornamento di documenti specifici di operation\n(Norme, Istruzioni Operative, Prescrizioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comprensione di documenti progettuali di carattere generale e\u002Fo specifico\n(P&amp;ID, fluogrammi di processo, logiche impiantistiche)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricerca ed identificazione eventi rilevanti all'interno dello storico eventi\ndi impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruolo e assunzione di responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rapporti interpersonali e gestione risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi di tecniche Project management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall'impiego\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affianca me nto-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino ai\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente tecnico di\nreti di distribuzione con compiti di maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente tecnico di reti di distribuzione con compiti di maggior\nrilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze tecnico\u002Fprofessionali\nper lo svolgimento dell'attività propria dell'Area funzionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze linguistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze digitali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale sono\narticolati in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli formativi finalizzati all’acquisizione delle competenze tecnico\nprofessionali specifiche dell'Area funzionale di destinazione dell'apprendista\nquali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza di tutti i processi lavorativi specifici della\ndistribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure informatiche\ndell'area tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•competenze digitali (etica digitale , IOT, Big data, cyber security,\nfibra ottica, smart grids, ecc)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di progettazione,\nmanutenzione e conduzione impianti, esecuzione lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenze delle principali normative in materia di sicurezza sul\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prevenzione del rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aspetti gestionali ed applicativi delle PRE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspetti applicativi della normativa sulla sicurezza e sul cantiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la centralità del cliente nel settore elettrico ( customer journey\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli di sviluppo di soft skills\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente tecnico con\ncompiti di maggior rilievo di progettazione e\u002Fo preventivazione e\u002Fo\nrealizzazione e\u002Fo manutenzione impianti (es. infrastrutture di ricarica per\nveicoli elettrici, ecc)__\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente tecnico con compiti di maggior rilievo di progettazione e\u002Fo\npreventivazione e\u002Fo realizzazione e\u002Fo manutenzione impianti (es. infrastrutture\ndi ricarica per veicoli elettrici, ecc)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l'acquisizione delie conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell’attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione e della qualifica da conseguire, sviluppando\nattitudine e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\ninterfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di project management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—. Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e nel contesto in cui opera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Normativa e Procedure aziendali inerenti la sicurezza sul lavoro e nei\ncantieri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologie e tecniche di sviluppo e progettazione impiantì (elementi di\nbase)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecniche di realizzazione\u002Finstallazione di impianti (elementi dì base)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure di gestione contratti di appalto\u002Fsubappalto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Software applicativi per la progettazione\u002Frealizzazione di impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Metodi di pianificazione e monitoraggio delle attività (elementi di base\ndi project management)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: corsi on\nline, affiancamento passivo, affiancamento attivo, training on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività on line comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni sui\nsistemi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Potranno essere utilizzati strumenti quali test,\nschede di rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente Data\nDevelopment and Engineering con compiti di maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Assistente Data Development and Engineering con compiti di maggior\nrilievo \"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione e della qualifica da conseguire, sviluppando\nattitudine e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\ninterfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma dì formazione tecnico\nprofessionale saranno definiti, a seconda dell’ambito di destinazione, con\nriferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contenuti tecnologici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prodotti Office: Excel, Access, Outlook, Power Point, Word\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tools di collaborazione aziendale (Teams, dira, Confluence)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistemi distribuiti: Sviluppo e deploy di Containers ed orchestrazione\nattraverso Kubernetes.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principali sistemi di Business Intelligence: SAP BW, SAP Business Object,\nTibco Spotfire, Qlik\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistemi operativi (in ambito distribuito): piattaforma Windows, Linux\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ecosistemi Cloud: AWS, Azure, Salesforce e SCP (Sap Cloud Platform)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Linguaggi di programmazione: Java, Javascript, Scala, C++, R, Python\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regole base per la definizione di Basi Dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regole base per la gestione delle identità digitali Data Base: Oracle, SQL\nServer, MySQL, MongoDB Ecosistema Hadoop (Cloudera): Map Reduce, Kudu, Hive,\nSqoop, Spark, HBase, Oozie etc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contenuti di processo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Processi di Generazione Convenzionale, Generazione Rinnovabile, Energy\nManagement, Distribuzione, Mercato dell'energia e dei servizi a valore\naggiunto, Approvvigionamenti, Amministrazione, Pianificazione e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controllo, Gestione Risorse Umane, Regolazione e Business Development\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Processi del ciclo di gestione del SW e dei sistemi, includendo le tecniche\ndi valutazione tecnica dei lavori ed il contesto di riferimento nei processi\nICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazioni on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso può prevedere l'inserimento sia in contesti di attività di\nmanutenzione e gestione dei sistemi sia in contesti progettuali, anche a\nlivello globale attraverso il coinvolgimento in gruppi di lavoro\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente tecnico HSEQ\ncon compiti di maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistente tecnico HSEQ con compiti di maggior rilievo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell’attività propria dell’Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale. Nello specifico per l’area HSEQ si\nprevede quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fornire la formazione obbligatoria in ambito salute e sicurezza sul\nlavoro secondo quanto disposto dalla normativa vigente - D.Lgs. 81\u002F08.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire conoscenze relative alla gestione dei rischi, emergenze, misure\ndi prevenzione e protezione collegate al contesto produttivo e ai rischi\nspecifici di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di gestione ambientale di\nuna centrale termoelettrica con riferimento alla normativa vigente e agli\nstandard e certificazioni applicabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza del funzionamento delle centrali elettriche in\nparticolare quelle con tecnologia a Ciclo combinato Acquisire le\nconoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure informatiche dell'area\ntecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire conoscenze ed elementi fondamentali sui sistemi di gestione per\nl'Ambiente, per la Salute e Sicurezza, per la Qualità, per l'Energia, per\nl’Anticorruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze linguistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici - Digital Tools\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale sono\nfinalizzati all'acquisizione delle competenze tecnico professionali specifiche\ndell'Area funzionale di destinazione dell’apprendista, e nello specifico per\nl'ambito HSEQ prevedono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli formativi in materia di Salute e Sicurezza obbligatori secondo la\nnormativa vigente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli formativi in materia ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli formativi riguardanti il sistema di gestione integrato Salute,\nSicurezza, Ambiente, Qualità, Energia e Anticorruzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modulo di sviluppo di competenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Impiegato di\nconcetto”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del perìodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Impiegato di concetto''\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elaborare documenti, grafici e tabelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestire gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro Utilizzare e\naggiornare schedari e archivi elettronici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Accedere a reti intranet\u002Finternet\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Realizzare semplici pagine web\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operare nell'ambito delie prassi organizzative poste in essere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e nel contesto in cui opera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Impiegato di\nconcetto riguardano i seguenti ambiti tematici, in relazione alle attività\nproprie dell’area di inserimento\u002Fdestinazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il settore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Amministrazionedelpersonale\u002Fdocumenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>amministrativi \u002Fcommerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall’impiego\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d’aula comprendono lezioni teoriche, lezioni ed\nesercitazioni. Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate\na consentire la graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto tecnico”\ndi distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto tecnico\" di Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza completa di tutti i processi lavorativi specifici\ndella distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure\ninformatiche dell'area tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di\nprogettazione, manutenzione e conduzione impianti, esecuzione lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di “Addetto tecnico\" di\nDistribuzione, a seconda dell'ambito di impiego, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiantistica della rete di distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progettazione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esecuzione lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Misura e verifica impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Manutenzione linee e cabine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistema Gestione Manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Telecontrollo e automazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contatore Elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione contratti di appalto (lavori, servizi e forniture)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Produttori e gestione connessioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualità del servizio elettrico e commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi informatici a supporto dell’attività tecnica e gestionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione del rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspetti gestionali e applicativi delle PRE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspetti applicativi della normativa sulla sicurezza e sul cantiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze digitali (etica digitale, 1.0.T, Big Data, cyber security,\nfibra ottica, smart grids, eoe.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La centralità del cliente nel settore elettrico (customer journey)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Protezione dei dati personali (GDPR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>■— L'unbundling nel settore energetico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job, realtà aumentata e\nvirtuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto tecnico”\ndi Generazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto tecnico” di Generazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell'apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di\nprogettazione e manutenzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia di\nsicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure\ninformatiche dell'area tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze relative alle fasi procedurali ed\noperative della gestione appalti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto tecnico di\nGenerazione, a seconda dell'ambito di impiego, sono :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progettazione e manutenzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche tecniche di costruzione e funzionali di impianti\n\u002Fapparecchiature \u002Fsistemi di automazione e sistemi di telecontrollo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progettazione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Appalti (redazione specifiche tecniche e gestione operativa dei\ncontratti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Politiche e standard aziendali di manutenzione impianti e macchinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di assemblaggio\u002Fsmontaggio\u002Frimontaggio macchinari e di\nrigenerazione macchinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione cantieri e lavorazioni compiesse in cantiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sap processi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi di tecniche Project management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ruolo e assunzione di responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rapporti interpersonali e gestione risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progettazione civile e dati esercizio dighe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche tecniche di costruzione dighe\u002Fopere idrauliche\u002Fmanufatti\ncivili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi mediante sistemi informativi aziendali dati comportamento dighe\ned opere idrauliche ed elaborazione modelli dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elaborazioni topografiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche costruttivee funzionali della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>strumentazione per rilievi topografici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche diesecuzionemisure topografiche,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elaborazioni dati e mappe topografiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative di versificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo - da svolgere in impianti\ntermoelettrici - sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà impiantistica. Il training on the job consente\ndi supportare i destinatari fino al definitivo inserimento nelle linee di\nturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nTecnico-commerciale” di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distribuzione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto tecnico-commerciale’’ di Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza completa di tutti i processi lavorativi specifici\ndella distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure\ninformatiche dell'area tecnica e commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di progettazione,\nmanutenzione, conduzione impianti e esecuzione lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia di\nsicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di vettoriamento, misura,\ngestione clienti e produttori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-— Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di \"Addetto\ntecnico-commerciale’' di Distribuzione sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principali processi di conduzione, manutenzione delle reti, progettazione\nimpianti, esecuzione lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiantistica della rete di distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistema Gestione Manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Misura e Verifica impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Processi dì vettoriamento, energia, bilanci e misura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione produttori, distributori, connessioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione fatturazione e credito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Telecontrol^ e automazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contatore Elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualità del servizio elettrico e commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Servizi commerciali di rete e gestione clienti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi informatici a supporto dell’attività tecnica e gestionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione del rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspetti gestionali e applicativi delle PRE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspetti applicativi della normativa sulla sicurezza e sul cantiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze digitali (etica digitale, 1.0.T, Big Data, cyber security,\nfibra ottica, smart grids, eco.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La centralità del cliente nel settore elettrico (customer journey)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Protezione dei dati personali (GDPR)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•^unbundling nel settore energetico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job, realtà aumentata e\nvirtuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\ncommerciale\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto commerciale’1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>80 ore medie annue da integrare con la formazione di base e trasversale (non\nsuperiore a 40 ore annue medie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientarsi nel contesto organizzativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Affrontare l’esecuzione delle attività di gestione commerciale del\ncliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestire la relazione con il cliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e operare con il Customer Relationship Management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e operare con i programmi standard di Office Automation (Outlook,\nInternet Explorer, Word, Excel)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze in materia dì sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia Competenze\nrelazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto commerciale sono,\na seconda dell'ambito di impiego:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto, il contratto di fornitura di energia elettrica\u002Fgas, il sistema\nelettrico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto: fonti giuridiche e elementi del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di fornitura di energia elettrica\u002Fgas: aspetti legali e\ncommerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Mercato Libero Energia Elettrica e Gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi del contratto di energia elettrica (potenza impegnata e\ndisponibile, tensione, scadenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi del contratto gas (uso fornitura, delibera 40\u002F2004)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicabilità contratto uso domestico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Documentazione contrattuale (comprese nozioni normativa edilizia)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di elettrotecnica di base\u002Fimpiantistica gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sistema elettrico: Impianti, Linee e Cabine e Prese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 complessi di misura e il contatore elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi dì base di lavori semplici e lavori complessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La delibera dell'Autorità n. 155\u002F02 - nozioni base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La delibera dell’autorità n.11\u002F2007 (unbundling-separazione tra\nsocietà vendita e distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Customer Relationship Management (CRM) e sistemi di interazione con il\nCliente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’organizzazione per processi e le norme ISO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l processi lavorativi di Contact Center e UTC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il CRM. Filosofia e funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 sistemi di gestione automatica dell’interazione con il Cliente: barra\ntelefonica\u002Fdocumentale, IVR, sportello on line, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 sottosistemi informatizzati per la gestione delle operatività\ncommerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Knowledge and Tutoring (KBMS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il contratto di energia elettrica\u002Fgas a sistema CRM (concetto di\ncontatto, ricerca cliente, criteri di ricerca, creazione cliente, maschere di\nconsultazione, identificazione forniture uso domestico)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni a sistema CRM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributi di allacciamento, tariffe e criteri di fatturazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Oneri di attivazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contributi di allacciamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni determinazione contributi di allacciamento elettrico e\ngas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di fatturazione (ciclicità di fatturazione e lettura)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Opzioni tariffarie: concetti generali e usi domestici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consulenza uso domestico - uso simulatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Uso strumenti e illustrazione KBMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni di navigazione in KBMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni a sistema CRM (volture, subentri e modifiche contratti uso\ndomestico)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modifiche dati in archivio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Uniformità comportamentali da KBMS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Legislazione urbanistica (Legge 47\u002F1985 - leggi regionali - TU, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Richieste di nuovo allacciamento: preaccettazione e emissione\npreventivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni a sistema\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Delibera 201\u002F99 e delibera 4\u002F04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavorazione corrispondenza inbound: stipula contratti e istanze (coda\n1ST)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni a sistema CRM e di lavorazione coda 1ST\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contratti e fatturazione elettrico e gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Opzioni tariffarie contratti Usi Diversi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Offerte sul Mercato Libero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Volture e subentri Altri Usi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La fattura e il sistema di fatturazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consultazione da sistema CRM di fatture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modifiche dati in fattura (recapito, anagrafica, condizioni contrattuali,\ncessazioni, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Letture dei contatori: inserimento lettura e rettifiche di letture\nerrate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazione di lavorazione letture da IVR, e call list\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forniture per cantiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forniture straordinarie e fatturato locale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modifiche impianto gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni a sistema\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commerciale specialistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La qualità commerciale - approfondimenti, ICSE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Evasione preventivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compliance (conoscenza e chiarezza nella esposizione delle condizioni\nMercato libero)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione del credito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni base del credito (definizione e classificazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del fatturato e credito RAP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La domiciliazione bancaria postale e con carta di credito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni di prenotazione e revoca domiciliazione bancaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Processo di rifatturazione (sospensiva e compensazione automatica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normativa di gestione morosi e DIM DIC PAG integrato CRM\u002FEGC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rateizzazioni - teoria ed esercitazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•EGC: illustrazione maschere di consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni di ricerca e navigazione in EGC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CVA modalità accesso, consultazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nuove azioni di dunning \u002FCMOR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Customer Service, Customer Care, Vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione e relazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Customer care\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ascolto attivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La qualità del servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La gestione dei rapporti interpersonali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavorare in team\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gestione dei reclami\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di vendita e gestione trattative commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Marketing e analisi dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Office Automation\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Introduzione al PC e ai programmi applicativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Windows base e avanzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Outlook - base e avanzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Word - base e avanzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Excel - base e avanzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi ed attività e il\nraggiungimento di capacità autonoma di gestione dei clienti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono: lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a\nfamiliarizzare con il linguaggio commerciale e il sistema, al progressivo\nconsolidamento dell'apprendimento delle conoscenze, delle capacità e dei\ncomportamenti e allo svolgimento di attività lavorative in autonomia, pur se\nsemplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job permette all’apprendista di svolgere attività, via\nvia più complesse, con la garanzia e sicurezza di poter verificare, in tempo\nreale, dubbi o incertezze, nel rispetto e nell’interesse del cliente e\ndell'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the iob.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto amministrativo”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fornire supporto operativo alla gestione dei sistemi contabili, dei processi\ndi gestione dei cicli passivo e attivo e del processo fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto amministrativo\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principi contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di definizione, gestione e aggiornamento del piano dei conti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principi di budgeting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principi di gestione contabile del ciclo passivo e attivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi informatici aziendali di supporto e Office automation avanzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspetti fiscali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nservizi”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto Servizi”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sviluppare competenze per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>supportare le attività dì verifica e controllo operativo dell’erogazione\nservizi di Facility sul territorio, da parte dei fornitori esterni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>supportare le attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare\n(ricerca e gestione sul territorio degli immobili per lo sviluppo di Piani\nSpazi, relazione con enti locali per la gestione del patrimonio di competenza,\nattività di manutenzione degli immobili);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>supportare le attività operative per la gestione dei Servizi Generali di\nsupporto al business (a titolo esemplificativo: Protocollo-Parco\nAuto-Archivi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto servizi saranno\ndefiniti, a seconda dell’ambito di impiego, con riferimento a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di Base di Elettrotecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di Base di Termotecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di Base di Meccanica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di Base di Censimento catastale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di Base di Imposte patrimoniali e locali su immobili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di Base di Sistemi di archiviazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Leggi e norme tecniche relative ad impianti per edilizia civile (impianti\nelettrici, termomeccanici, climatizzazione, igienico- sanitari, impianti\nspeciali)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici e dei relativi applicativi avanzati: CAD,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MS office\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazioni on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso può prevedere l'inserimento sia in contesti di attività di\nmanutenzione e gestione dei sistemi sia in contesti progettuali, anche a\nlivello globale attraverso il coinvolgimento in gruppi di lavoro\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\ninformatico”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto informatico”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzare i principali prodotti di Office Automation.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sviluppare e manutenere applicativi software in diversi ambienti operativi\nin ambito informatico distribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Definire le basi dati aziendali allo scopo di ottimizzare i flussi\ninformativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sviluppare una conoscenza di base del mercato dell’energia, dagli aspetti\nspecifici delia catena del valore agli aspetti regolatori e legislativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendere i processi produttivi tipici dello sviluppo dei sistemi\ninformativi, nei suoi risvolti di manutenzione di un sistema o di progettazione\ne realizzazione di nuovi sistemi e funzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto informatico\nsaranno definiti, a seconda dell’ambito di destinazione, con riferimento\na:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Contenuti tecnologici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Prodotti Office: Excel, Access, Outlook, Power Point, Word Principali\nmoduli SAP: HR, FI, CO, MM, SD, ISU, CPM Principali sistemi di Business\nIntelligence: SAP BW, SAP Business Object, IBM Cognos\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ambienti operativi (in ambito distribuito): piattaforma Windows, Unix,\nZos\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Linguaggi di programmazione 1 e 2: Vbasic, Java, Asp, Html, C, C++, JCL,\nCobo!\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regole base per la definizione di Base Dati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data Base: Oracle, SQL Server\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Contenuti di processo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Processi di Upstream Gas, Generazione Convenzionale, Generazione\nRinnovabile, Energy Management, Distribuzione,Mercato,Approvvigionamenti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Gestione Risorse Umane,\nRegolazione e Business Development\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Processi del ciclo di gestione del SW e dei sistemi, includendo le tecniche\ndi valutazione tecnica dei lavori ed il contesto di riferimento nei processi\nICT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, afflancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazioni on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso può prevedere l'inserimento sia in contesti di attività di\nmanutenzione e gestione dei sistemi sia in contesti progettuali, anche a\nlivello globale attraverso il coinvolgimento in gruppi di lavoro\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto linee,\nstazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto linee, stazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento\nimpianti\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell'apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze per la valutazione delle\ncondizioni tecniche degli elettrodotti (linee) o degli impianti (stazioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze per la valutazione\ndell'affidabilità dei componenti del sistema elettrico e controlli e collaudi\ndi materiali, apparecchiature e impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze per l'individuazione e\npianificazione degli interventi di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze per il coordinamento del\npersonale operativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-— Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-— Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto linee, stazioni,\ncontrolli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti sono suddivisi in tre\nambiti tematici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salute e Sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Disposizioni prevenzione rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Protocollo di intesa per la prevenzione del rischio elettrico negli\nimpianti elettrici a confine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operation L Manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Automatismi per le stazioni elettriche AT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di protezione delle linee elettriche AT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fondamenti di telecontrols\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di automazione stazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Guida alla manutenzione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Guida ai criteri di progettazione impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Introduzione ai lavori sotto tensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•MBI stazioni\u002Flinee (Sistema per l'ingegneria della manutenzione )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SICAS (Sistema digitale di protezione comando e controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle stazioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GIS (Sistema Georeferenziato impianti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Palmare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Onde convogliate analogiche e digitali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistema di Gestione Qualità: Impostazione e singoli processi\n(Mantenimento,Conduzione, Sviluppo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Information Technology\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicativi per la progettazione: Polluce, Aeropolis, Estor\u002FAres;\nAutocad\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•MS Project, Office Automation (Excel, Word, Power Point, Outlook)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SAP GLOBAL: introduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SAP GLOBAL: Modulo PS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SAP GLOBAL: Modulo PM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SAP GLOBAL: Modulo MM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principi avanzati di routing e personalizzazione remotizzata Router\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di individuazione e soluzione di anomalie su rete Concetti\nClient\u002FServer e Internetwork disegn per progettazione reti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nozioni fondamentali linguaggi e applicazioni WEB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento - presso le unità operative di\nappartenenza e presso unità collegate a quella di appartenenza con la\nfinalità di promuovere la conoscenza del contesto e lo sviluppo\ndell'integrazione interfunzionale - esercizio in training, training on the\njob.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi ed attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d’aula comprendono: lezioni teoriche, lezioni a sistema,\nesercitazioni pratiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento addestravo operative presso l'unità di\nappartenenza sono finalizzate al progressivo di consolidamento\ndell'apprendimento delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti e allo\nsvolgimento di attività lavorative in autonomia, pur se semplici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job permette all'apprendista di svolgere attività, via\nvia più complesse, con la garanzia e sicurezza di poter verificare, in tempo\nreale, dubbi o incertezze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto conduzione\nimpianti di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>produzione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto conduzione impianti di produzione\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Effettuare in autonomia manovre correnti (esercizio ordinario) secondo le\nnorme e prescrizioni di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Effettuare, secondo le indicazioni del Responsabile del Turno, manovre\nfinalizzate agli assetti impiantistici individuati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Leggere, raccogliere dati e verificare i parametri di funzionamento degli\nimpianti, al fine di appurare la corretta applicazione delle indicazioni del\nResponsabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Segnalare guasti e avarie secondo norme e procedure in essere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto conduzione\nimpianti di produzione sono, a seconda dell’ambito di impiego:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di elettrotecnica, termodinamica, macchine, chimica, combustione\ne regolazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 principali componenti di una centrale termoelettrica : generatori di\nvapore, pompe, caldaia e ausiliari di caldaia .turbine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli impianti a funzionalità chimica, con particolare riguardo agli\nimpianti di trattamento dei fumi (desox e denox), trattamento delle acque e di\ncondizionamento del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure e tecniche di monitoraggio impiantistico (verifica della\nfunzionalità degli impianti di esercizio, movimentazione combustibili,\nmovimentazione materiali e controlli specialistici)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente; aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo - da svolgere in impianti\ntermoelettrici - sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà impiantistica. Il training on the job consente\ndi supportare i destinatari fino al definitivo inserimento nelle linee di\nturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nprogettazione e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>realizzazione impianti”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto progettazione e realizzazione impianti\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l'acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria deii’Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione e della qualifica da conseguire, sviluppando\nattitudine e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\ninterfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Corso di lingua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto Progettazione e\nRealizzazione Impianti sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologie e tecniche di sviluppo e progettazione impianti (elementi di\nbase)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Normativa e Procedure aziendali inerenti la sicurezza in fase di\nsviluppo, progettazione e realizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure di gestione contratti di appalto\u002Ffornitura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di realizzazione\u002Finstallazione sistemi\u002Fcomponenti di impianti\npower (elementi di base)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prove\u002Fcollaudi componenti di impianto (elementi dì base)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Software applicativi per la progettazione\u002Frealizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Metodi di pianificazione e monitoraggio (elementi di base)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative di versificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Potranno essere utilizzati strumenti quali test\nd’aula, schede di rilevazione attività e schede di valutazione competenze,\ncolloqui individuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nricerca”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto ricerca”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione e della qualifica da conseguire, sviluppando\nattitudine e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\ninterfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—- Corso di lingua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto Ricerca sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di tipo generale sui processi e sulle caratteristiche tecniche e\ncostruttive degli impianti di generazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche funzionali e costruttive degli apparati sperimentali e\ndegli strumenti di analisi e di misurazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure per l'istallazione e la conduzione degli apparati sperimentali\ne per l'impiego degli strumenti di misura Norme e procedure con riferimento a\nesercizio e manutenzione degli impianti sperimentali in sicurezza e qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di base sulle procedure di gestione della committenza in\ncantiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche allarealtàorganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno essere utilizzati strumenti quali test d’aula, schede di\nrilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui individuali\ned osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto tecnico\nfonti rinnovabili”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto tecnico fonti rinnovabili”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire capacità e competenze relative all’attività dì analisi\ntecnica della documentazione dei progetti per la qualifica degli impianti\nalimentati da fonti rinnovabili ovvero per il riconoscimento degli impianti di\ncogenerazione ad alto rendimento, ovvero per il riconoscimento degli impianti\nfotovoltaici ai fini dell'ammissione ai diversi meccanismi di incentivazione\nvigenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire capacità e competenze necessarie allo svolgimento dell'attività\ndi verifica sui siti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e sugli\nimpianti fotovoltaici per il controllo delle condizioni previste dalia\nnormativa vigente per l’ammissione ai diversi tipi di incentivazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire capacità e competenze relative alla gestione dei rapporti con i\nsoggetti che richiedono l'ammissione all'incentivazione degli impianti\nfotovoltaici ovvero degli impianti a fonti rinnovabili sia nella fase\nistruttoria che nella successiva fase del rilascio dell'incentivazione\neconomica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire capacità e competenze relative all'attività di gestione del\nmeccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti\nrinnovabili ed interventi di efficienza energetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire capacità e competenze al fine di provvedere al caricamento dei\ndati tecnici e commerciali nei sistemi informativi aziendali deputati alla\ngestione delle incentivazioni delle fonti rinnovabili e al riconoscimento della\ncogenerazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Addetto tecnico\nfonti rinnovabili, a seconda dell’ambito di destinazione, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Mercato dell’energia da fonti rinnovabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mercato del gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Regimi di sostegno all’uso razionale dell'energia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cenni al settore e al mercato elettrico, con particolare riferimento alla\nproduzione da fonti rinnovabili e cogenerazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Normativa tecnica nazionale e internazionale relativa al mercato delle\nenergie rinnovabili e del gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Verifiche sugli impianti di produzione incentivati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di base di project management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione efficace\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto analisi\nenergetiche”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto analisi energetiche\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Favorire l'acquisizione di capacità e competenze relative all'analisi ed\nelaborazione di studi, rapporti e pubblicazioni, relative allo sviluppo delle\nfonti rinnovabili e dell’efficienza energetica nel settore elettrico, termico\ne dei trasporti (a titolo esemplificativo: elaborazione scenari e modelli p\nrevisionali, analisi comparative, analisi tecnicoeconomiche, studi ambientali,\nstudi di fattibilità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Favorire l'acquisizione di capacità e competenze relative all'attività\ndi rilevazione, analisi, selezione ed elaborazione dati anche ai fini della\npredisposizione di rapporti e pubblicazioni di carattere statistico aventi ad\noggetto lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, termico e\ndei trasporti ovvero ai fini delle previsioni di immissione energetica da fonte\nrinnovabile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Favorire l'acquisizione di capacità e competenze relative all’analisi\ne studio sulle evoluzioni normative in tema di incentivi alle fonti rinnovabili\nnei settori elettrico e termico e agli interventi di efficienza energetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Favorire l’acquisizione di capacità e competenze relative\nall’analisi dei dati sul trading\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Supporti e strumenti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Addetto analisi\nenergetiche, a seconda dell’ambito di impiego, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cenni al settore e al mercato elettrico e sulle politiche energetiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica nel settore elettrico,\ntermico e dei trasporti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Verifiche sugli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e\ndi cogenerazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Regimi di sostegno all’uso razionale dell’energia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Normativa tecnica nazionale e internazionale relativa al mercato delle\nenergie rinnovabili e del gas\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Time management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cenni di project management\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Software specializzati nel data mining e nell'analisi statistica dei\ndati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti di analisi e misurazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Informatica specialistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\ndispacciamento”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Addetto dispacciamento\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscere le caratteristiche peculiari di :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mercato elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rete di trasmissione nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Codice di rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzare il sistema di controllo e le procedure relative al sistema\nelettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Applicare tecniche di reporting ed elaborare dati di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto dispacciamento\nriguardano l’ambito tematico indicato e sono articolati come segue;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operation\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Architettura del mercato elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rete di trasmissione nazionale e schemi di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Codice di rete\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi di programmazione settimanale e giornaliera delle risorse di\nproduzione per l’attività di dispacciamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Programmazione delle indisponibilità degli elementi di rete Sistema di\ncontrollo in tempo reale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Criteri di esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi ed elaborazione dati di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure e istruzioni operative in condizioni di funzionamento normale e\nin emergenza del sistema elettrico nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione dell'interconnessione con l’estero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Reporting\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a sistema\ne sono integrate da visite alla sala controllo ed alla sala del mercato\nelettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto radiochimica\ne analisi ambientali”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto radiochimica e analisi ambientali”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza completa di tutti i processi lavorativi specifici\ndei laboratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione in autonomia delle\nprocedure del laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale,\nsaper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Saper redigere specifiche e documentazione tecnica in genere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto radiochimica e\nanalisi ambientali sono suddivisi in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Conoscenza ed applicazione delle Prescrizioni Tecniche in ambito Chimica\ne Radiochimica: analisi di laboratorio per il controllo degli scarichi\neffluenti aeriformi e liquidi e per il monitoraggio radioattività\nambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Gestione e manutenzione della strumentazione ed apparecchiature di\nlaboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Acquisizione delle tecniche di misura strumentali, ad esempio:\ncromatografia ionica, spettrometria gamma di laboratorio ed ISOCS,\nspettrometria alfa, scintillazione liquida, ICP-MS, ICP-AES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Analisi radiochimiche di tipo distruttivo su campioni a contenuto\nmedio-alto di radioattività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Conoscenza dei metodi e degli strumenti di misura Hardware e Software\nutilizzati in ambito chimico e radiochimico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Aspetti applicativi della normativa D.Lgs. 81\u002F08 in laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Information Technology\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Applicativi per le misure di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— MS Project, Office Automation (Excel, Word, Power Point, Outlook)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— SAP GLOBAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d’aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le possibili metodologie didattiche sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Aula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Training On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Action Learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—- E-learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Visite Aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto alla\nRadioprotezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002FCaratterizzazione Radiologica”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto alla Radioprotezione\u002FCaratterizzazione Radiologica”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e sapere utilizzare la strumentazione per misure in ambito\nnucleare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Interpretare la documentazione tecnica di laboratorio, i protocolli di\nmisura incluse procedure ed istruzioni operative e saper redigere specifiche e\ndocumentazione tecnica in genere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure di\nlaboratorio e dei protocolli di misura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale,\nsaper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto alla\nRadioprotezione\u002FCaratterizzazione radiologica sono suddivisi in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Conoscenze teoriche della radioprotezione, finalizzata ad applicazioni\npratiche e delle tecniche di misura per la caratterizzazione radiologica dei\nmateriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Conoscenza dei sistemi di monitoraggio radiologico di impianto e\nrelative taratura e controlli di buon funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Controlli radiometrie! di routine secondo il piano di sorveglianza\nfisica delle radiazioni negli ambienti di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Gestione della strumentazione di laboratorio: contaminamelo, rateometri,\nstrumentazione complessa per le misure di caratterizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Conoscenza dei metodi e degli strumenti di misura HW e SW utilizzati in\nambito delle misure delle radiazioni ionizzanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Assistenza di radioprotezione \"in campo\", durante le operazioni con\nrischio di irraggiamento interno ed esterno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Information Technology\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Applicativi per la progettazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Applicativi per le misure di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— MS Project, Office Automation (Excel, Word, Power Point, Outlook)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— SAP GLOBAL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affìancamento presso le unità operative di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le possibili metodologie didattiche sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Aula\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Training On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Affìancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Action Learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— E-learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—- Visite Aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Operatore\nperforazione” (area geotermica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Operatore perforazione” (area geotermica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza di base delle tecniche di manutenzione ed\nesercizio degli impianti di perforazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza di base delle caratteristiche tecniche,\nprogettuali e costruttive dei pozzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza di base dalla normativa inerente la prevenzione\nincidenti ed infortuni, rapporti con gli enti di controllo e prevenzione rischi\nambientali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza delle normative di esercizio e manutenzione degli\nimpianti di perforazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—- Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 moduli formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Operatore\nperforazione (area geotermica) sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impianti di perforazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principali caratteristiche costruttive impianti di perforazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principali caratteristiche macchinari ed attrezzature di perforazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Problematiche di esercizio degli impianti di perforazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Normative di legge riguardanti le postazioni degli impianti di\nperforazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modo di operare in ambito aziendale nel campo della perforazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problematiche inerenti la conduzione degli impianti di perforazione in\ncondizioni normali e di emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Problematiche di manutenzione degli impianti di perforazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche generali del macchinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problematiche di manutenzione del macchinario principale degli organi di\nmanovra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico pratici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Carico e scarico materiali tubolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo estintori, autorespiratori, carrelli elevatori, ponteggi\nmobili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Imbracatura per lavori in altezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d’aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa in situazione di massima sicurezza ed\nuna parte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Elettricista\nqualificato”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Elettricista qualificato”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Affrontare in autonomia l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi\nattività operativa della distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Valutare tutti i rischi in particolare quello elettrici connessi con il\nlavoro e mettere in atto le misure idonee per ridurli od eliminarli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestire le situazioni di emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-— Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Elettricista qualificato\nsono suddivisi nelle seguenti aree tematiche, a seconda dell’ambito di\nimpiego:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavori BT fuori tensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di elettrotecnica di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione del rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Norme CEI EN50110\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dispositivi di protezione individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzatura individuale e di squadra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Imbracature e movimentazione dei carichi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Predisposizione di un cantiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavori in elevazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiantistica BT della distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavori MT fuori tensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione del rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiantistica MT della distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavori BT sotto tensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione del rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavori BT sotto tensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavori AT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione del rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura e componenti della cabina primaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Gestione delle attività di ispezione e manutenzione degli impianti AT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme tecniche, ruoli, organizzazione e procedure per l'esecuzione in\nsicurezza dei lavori su impianti della rete elettrica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Attività da monoperatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Gestione dei piani di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Gestione di guasti ed emergenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Manovre in cabina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Rapporti con le imprese appaltatoci\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-— Consegna impianti in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Conduzione piccoli gruppi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze digitali (etica digitale, I.O.T, Big Data, cyber security, fibra\nottica, smart grids, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La centralità del cliente nel settore elettrico (customer journey)\nProtezione dei dati personali (GDPR) L’unbundling nel settore energetico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi in cantiere didattico, momenti\ndi affiancamento presso le unità operative di appartenenza e impiego di\ndispositivi di realtà aumentata e virtuale. Tutti i contenuti dei vari moduli\nformativi avranno una presentazione teorica d'aula, una parte esercitativa di\ncantiere in situazione di massima sicurezza e una parte operativa in\naffiancamento coordinata dal responsabile diretto della risorsa. Per ogni fase\nformativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio delle attività\nattraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità acquisite. Gli\nstrumenti utilizzati sono di norma schede di rilevazione attività e schede di\nvalutazione competenze delle conoscenze e capacità, colloqui individuali ed\nosservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Manutentore\nqualificato stazioni, linee”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Manutentore qualificato stazioni, lìnee\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per lo svolgimento delle attività di\nesercizio e manutenzione di elettrodotti AT (ispezione, controlli tecnici e\nspecialistici, manutenzione ordinaria e straordinaria) nell'ambito di Gruppi\noperativi Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per lo svolgimento delle attività\ndi esercizio e manutenzione di stazioni elettriche e impianti AT (effettuazione\ndi manovre, controlli e interventi di manutenzione di apparecchiature e\nsistemi) nell'ambito di Gruppi operativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 moduli formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Manutentore qualificato\nstazioni e linee sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salute e Sicurezza del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Disposizioni prevenzione rischio elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Protocollo di intesa per la prevenzione del rischio elettrico negli\nimpianti elettrici a confine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operation &amp; Manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Automatismi per le stazioni elettriche AT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistemi di protezione delle linee elettriche AT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavori e controlli linee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavori e controlli apparecchiature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•GPRS (per alimentazione Sistema Georeferenziato impianti -GIS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Palmare (per alimentazione Sistema di ingegneria della manutenzione -\nMB!)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SICAS:riflessi operativi - Sistema digitale di protezione comando e\ncontrollo delle stazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecniche di prelievo olio isolante e gas liberi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistema di Gestione Qualità: riflessi operativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Information Technology\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SAP GLOBAL: introduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SAP GLOBAL: riflessi operativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Office Automation (Excel, Word, Power Point, Outlook)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza e presso\nunità collegate a quella di appartenenza con la finalità di promuovere la\nconoscenza del contesto e lo sviluppo dell'integrazione interfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa in situazione di massima sicurezza ed\nuna parte operativa in affiancamento - con finalità addestralo operative,\nanche presso unità collegate a quella di appartenenza - coordinata dal\nresponsabile diretto della risorsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Manutentore\nproduzione” (area idroelettrica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire ai termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Manutentore produzione\" (area idroelettrica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire il know how fondamentale per l'esercizio, la conduzione e la\nmanutenzione degli impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le tecniche e le procedure di programmazione ed esecuzione\ndelle attività di manutenzione e mantenimento della funzionalità degli\nimpianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza di base degli standard di qualità previsti per\nl’esercizio, la conduzione e la manutenzione degli impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza di base delle norme in materia di sicurezza e\ntutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire la conoscenza di base delle tecniche e modalità di misura,\nverifica e controllo delle prestazioni degli impianti in esercizio o da avviare\nnel rispetto degli adempimenti legislativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia dì sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 moduli formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Manutentore produzione\n(area idroelettrica) sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impianti idroelettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principali caratteristiche costruttive civili ed idrauliche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principali caratteristiche impiantistiche elettromeccaniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Problematiche di esercizio degli impianti idroelettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normative di legge riguardanti la vigilanza delle dighe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modo di operare in ambito aziendale riguardo alla sorveglianza delle\ndighe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problematiche inerenti le manovre di esercizio in impianti idroelettrici\nin condizioni normali e di emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Problematiche di manutenzione degli impianti idroelettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratteristiche generali del macchinario idroelettrico, delle\napparecchiature, dei sistemi ausiliari e degli organi di manovra (valvole,\nparatoie), delle condotte forzate e dei loro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dispositivi di sicurezza, degli organi di manovra del bacino e delle opere\ndi presa e relativi interventi di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche principali dei sistemi di automazione e controllo degli\nimpianti idroelettrici e loro manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche delle opere idrauliche e civili (opere di presa, canali,\nbacini, fabbricato centrale ecc.) e relativi interventi di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rischi elettrici, meccanici e civili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Movimentazione manuale e imbracatura dei carichi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione e compiti del preposto ai lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comprensione e gestione dei piani di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione di guasti ed emergenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Messa in sicurezza degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SAP processi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data base delle manutenzioni (archivio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa presso l'impianto di destinazione ed\nuna parte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa. La parte esercitativa a carattere tecnico pratico prevede, in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analisi di casi pratici di esercizio e manutenzione delle strutture\nidrauliche\u002Fcivili di impianti idroelettrici in condizioni normali e di\nemergenza, con particolare riguardo all'attività svolta in diga ed alle\nmanovre di esercizio ed alla gestione delle opere di presa (strigliatori,\nparatoie dei dissabbiatori ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi di casi pratici di manutenzione del macchinario principale\nidroelettrico, degli organi di manovra e dei sistemi di automazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione procedure interne di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elaborazione di un piano di lavoro che comporti la messa in sicurezza\nelettrica di una parte di impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elaborazione di un piano di lavoro che comporti la messa in sicurezza\nidraulica meccanica di una parte di impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elaborazione di un piano di lavoro che comporti la messa in sicurezza\nidraulica civile di una parte di impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni sul Sistema SAP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elaborazione a sistema di richieste di acquisto, rilascio richieste di\nacquisto, elaborazione di entrate merci e stato avanzamento lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Uso del data base del macchinario e delle manutenzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema dì progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Manutentore\nproduzione” (area geotermica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine dei periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Manutentore produzione\" (area geotermica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire il know how fondamentale per l’esercizio, la conduzione e la\nmanutenzione degli impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le tecniche e le procedure di programmazione ed esecuzione\ndelle attività di manutenzione e mantenimento della funzionalità degli\nimpianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza di base degli standard di qualità previsti per\nl'esercizio, la conduzione e la manutenzione degli impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza di base delle norme in materia di sicurezza e\ntutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza di base delle tecniche e modalità di misura,\nverifica e controllo delle prestazioni degli impianti in esercizio o da avviare\nnel rispetto degli adempimenti legislativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Manutentore produzione\n(area geotermica) sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impianti geotermici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principali caratteristiche costruttive pozzi e reti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principali caratteristiche gruppi geotermoelettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Problematiche di esercizio degli impianti geotermici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercizio Pozzi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercizio Reti di trasporto fluido\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercizio Impianti di lavaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercizio Centrali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Problematiche di manutenzione degli impianti geotermici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principali problemi manutentivi su: Pozzi, Reti, Trattamento vapore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principali problemi manutentivi sui Gruppi di produzione ed in\nparticolare su: torri di raffreddamento, turbina,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>generatore, estrattore gas, pompa di circolazione, sistema di supervisione,\ncabina di trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d'aula, una parte esercitativa presso l'impianto di destinazione ed una\nparte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa. La parte esercitativa a carattere tecnico pratico prevede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi di casi pratici di esercizio di impianti geotermici in condizioni\nnormali e di anomalia di funzionamento tramite affiancamento alle squadre\noperative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esperienze di telediagnostica sui gruppi in esercizio per\nl'individuazione delle anomalie di funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione procedure interne e di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elaborazione di un piano di lavoro che comporti ia messa in sicurezza\nelettrica di una parte di impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elaborazione di un piano di lavoro che comporti la messa in sicurezza\nmeccanica di una parte di impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Manutentore\nproduzione” (area termoelettrica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Manutentore produzione\" (area termoelettrica)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le caratteristiche costruttive, di funzionamento e di sviluppo\ndegli impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere il sistema di gestione qualità (manuali e procedure ISO) e\ndella modalità applicativa ai processi lavorativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere norme e procedure di legge e aziendali in materia di sicurezza\ne tutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscere le tecniche e le modalità di misura\u002Fverifica, controllo\nspecialistico, collaudo di apparecchiature e componenti di impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—- Conoscere le tecniche e le procedure di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Manutentore produzione\n(area termoelettrica) sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impianti termoelettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Aspetti costruttivi e caratteristiche generali dei principali macchinari\ntermici, elettrici ed elettromeccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rischi elettrici e meccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni sui sistemi di misura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche dei generatori di vapore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Combustibili e combustione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento delle acque dei generatori di vapore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Componenti della catena di regolazione, sistemi di automazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Movimentazione manuale e imbracatura dei carichi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Problematiche di manutenzione degli impianti termoelettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Definizione e compiti del preposto ai lavori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comprensione e gestione dei piani di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione di guasti e piccole emergenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rapporti con le imprese - consegna impianti in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•SAP -processi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d’aula, momenti addestrativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con finalità didattica e momenti di affiancamento presso i reparti di\nmanutenzione e le unità operative di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa presso l’impianto di destinazione ed\nuna parte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto segreteria\ncon mansioni d’ordine”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del perìodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto segreteria con mansioni d’ordine\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell'apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software\napplicativi per le operazioni dì calcolo e di videoscrittura e di\npresentazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elaborare documenti, grafici e tabelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operare nell’ambito delle prassi organizzative poste in essere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Saper inserire le richieste di acquisto (RDA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alte eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto segreteria con\nmansioni d’ordine sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il settore elettrico: cenni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici e sistemi operativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli formativi specifici per addetto segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione dei lavoro d’ufficio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi di base di time management e gestione dell’agenda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione scritta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rete internet e posta elettronica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Software per inserimento e rilascio richieste di acquisto (RDA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d’aula, momenti addestrativi di cantiere didattico e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza,\nfinalizzati a consentire la graduale applicazione delle conoscenze teoriche\nalla realtà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercìtativa ed una parte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede di rilevazione attività e\nschede di valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the\njob.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato all’art. 36 “modello di attestazione di formazione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragionesocialesede\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(indirizzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP(Comune) .partita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dipendente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome e nome codice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attestazione dell’attività formativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata in ore\u002F periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità adottata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ (... altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ esterna presso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ (... altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ esterna presso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ (... altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>□ esterna presso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetti formativi riferiti alle qualifiche indicate all'art.15, Disciplina\nspeciale attività di cui art. 1, lettere e), f) e DAV, CCNL elettrici CCNL dei\nlavoratori elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche corrispondenti a mansioni di Livello 1 (24 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Specialista con\nfunzioni direttive e\u002Fo con conoscenze ad elevato contenuto professionale e\nspecialistico\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la qualifica di destinazione \"Specialista Shift\nproduction e\u002Fo Capo Area Shift production\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la qualifica di destinazione \"Specialista\namministrativo\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche corrispondenti a mansioni di Livello 2 (24 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Assistente Shift\nEngineer”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche corrispondenti a mansioni di Livello 3 (36 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\namministrativo\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\noperations\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche corrispondenti a mansioni di livello 4 (36 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Aggiunto\nConduttore SAS”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Aggiunto di\nmanutenzione\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche corrispondenti a mansioni di livello 5 (36 mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “operativo senior\ndi linea produttiva\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: \"Specialista con\nfunzioni direttive e\u002Fo con conoscenze ad elevato contenuto professionale e\nspecialìstico”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Specialista con funzioni direttive elo con conoscenze ad elevato contenuto\nprofessionale e specialistico”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Favorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell’attività propria dell’Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-— Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze linguistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale per\nil conseguimento della qualifica di \"Impiegato di concetto con funzioni\ndirettive ovvero mansioni specialistiche che implichino responsabilità di\nidentico livello\" sono articolati in:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Moduli formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze tecnico\nprofessionali specifiche dell’Area funzionale di destinazione\ndell’apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modulo dì sviluppo di competenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affrancamento, training on the job. Le attività d'aula\ncomprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le attività di affrancamento\nsono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle conoscenze\nteoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze\nacquisite, di norma attraverso colloqui individuali e osservazione on the\njob.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Specialista Shift\nproduction manager e\u002Fo Capo Area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Shift production”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista Shift production e\u002Fo Capo Area Shift production\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire conoscenze\u002F competenze per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La gestione, il coordinamento e la supervisione delle squadre della linea\ndi produzione, sia dal punto di vista tecnico che per gli aspetti legati a\nSicurezza, Qualità ed ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’analisi e gestione di turni, presenze, limitazioni, assenze e dei\ndati relativi al reparto\u002Fturno per valutare i trends e compararli ai i target\nassegnati (kPI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attività di workspace organization, allo scopo di migliorare e\nsemplificare le attività manuali di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attività di analisi dell'errore umano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dei piani di reworking.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione e controllo delle tecniche di controllo qualità, allo scopo\ndi garantire lo yield di produzione richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione delle linee di produzione per audit di qualità e\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione della formazione e certificazione del personale della linea\nproduttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-— Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Specialista Shift\nproduction e\u002Fo Capo Area shift production, riguardano i seguenti ambiti\ntematici, in relazione alle attività proprie dell’area di\ninserimento\u002Fdestinazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei software per la gestione ed il monitoraggio del processo\ndi produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei temi relativi a Ergonomia e NVAA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall’impiego\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche, lezioni ed esercitazioni.\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire la\ngraduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Specialista\namministrativo”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Specialista amministrativo”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire conoscenze\u002F competenze specifiche per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La gestione di aspetti relativi alle attività amministrative ed il back\noffice dei processi di gestione dei cicli passivi ed attivi di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione e Gestione della documentazione relativa alla formazione ed\nalle certificazioni ottenute dal personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione dei rapporti con fornitori esterni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Specialista\namministrativo sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza specialistica in tema di Norme di sicurezza e relativa\ndocumentazione (DVR, permessi di lavoro, piani di sicurezza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principi economici, finanziari e contabili relativi al settore di\ninserimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza avanzata dei sistemi informatici aziendali di supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del SO Windows e dei suoi applicativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo di Software e tool per diagnosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pianificazione e controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diversificate e sequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità\ncrescente: aula di training, corsi on line, affiancamento passivo,\naffiancamento attivo, esercizio in training, training on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Assistente Shift\nEngineer”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Assistente Shift Engineer\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire conoscenze\u002F competenze per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La gestione delle macchine di produzione e delle attività di rework post\n\"intervento ordinario per fuori controllo\" sul lavorato e re immissione nelle\nmacchine di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fornire supporto nelle procedure informatiche sulle macchine di\nproduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'analisi tecnica della documentazione “carte di controllo\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'Applicazione delle tecniche di controllo qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Shift Engineer\n(Tecnico operativo senior\u002Fassistente), a seconda dell’ambito di destinazione,\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Conoscenza delle Caratteristiche tecniche e funzionali delle\napparecchiature e delle linee di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di automazione delle apparecchiature di\nproduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei software per la gestione ed il monitoraggio del processo\ndi produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•incoming dei materiali per loro verifica e qualifica di conformità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche e modalità di misura, verifica e controllo delle prestazioni\ndei macchinari in esercizio o da avviare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del SO Windows e dei suoi applicativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo di Software e tool per diagnosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall'impiego\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti di analisi e misurazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, Mancamento passivo, Mancamento attivo, esercizio in\ntraining, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni\ndifferenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi\ne delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di Mancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire la\ngraduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\namministrativo\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\"Addetto amministrativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>annue da integrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a\n40 ore annue medie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fornire supporto operativo nelle attività amministrative e nei processi\ndi back office attinenti alla gestione dei cicli passivi ed attivi di\nproduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fornire supporto operativo nella preparazione della documentazione\nrelativa alla formazione ed alle certificazioni ottenute dal personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di organizzazione ed economia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto amministrativo\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elementi di base per l’analisi di un flusso di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche e i metodi per la gestione delle informazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza di base in tema di Norme di sicurezza e relativa\ndocumentazione (DVR, permessi di lavoro, piani di sicurezza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elementi di base su principi contabili, finanziari ed economici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi informatici aziendali di supporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elaborare documenti, grafici e tabelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzare e aggiornare schedari e archivi elettronici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Accedere a reti intranet\u002Finternet\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del SO Windows e dei suoi applicativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Utilizzo di Software e tool per diagnosi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancammo passivo, affiancammo attivo, esercizio in\ntraining, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni\ndifferenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi\ne delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancammo passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nOperations”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto Operations\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire conoscenze\u002F competenze per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione della modulistica per la funzionalità dei sistemi e per la\nsegnalazione di anomalie sulle apparecchiature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Supervisione e validazione della documentazione relativa ai fornitori di\nmacchine e apparecchiature di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Controllo degli standard produttivi e qualitativi relativi alle\napparecchiature della linea di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di addetto operations, a\nseconda dell'ambito di impiego, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle Caratteristiche tecniche degli impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comprensione e gestione dei piani di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza approfondita della documentazione tecnica di pertinenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei software specifici per la gestione dei contratti con i\nfornitori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specifiche procedure aziendali in materia dì sicurezza connesse\nall’impiego\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo - da svolgere in impianti\ntermoelettrici - sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà impiantistica. Il training on the job consente\ndi supportare i destinatari fino al definitivo inserimento nelle linee di\nturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Aggiunto di\nManutenzione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Aggiunto di Manutenzione\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le tecniche e le procedure di manutenzione e mantenimento della\nfunzionalità delle apparecchiature e degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire il know how per l’esercizio, la conduzione e la manutenzione\ndelle macchine di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza degli standard di qualità per la manutenzione\ndelle apparecchiature e degli impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza delle tecniche e modalità di verifica e\ncontrollo delle apparecchiature in esercizio o da avviare dopo manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 moduli formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di aggiunto di Manutenzione\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche costruttive degli impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Principali caratteristiche impiantistiche ed elettromeccaniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•manovre di esercizio apparecchiature e impianti in condizioni normali e\ndi emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Caratteristiche generali del macchinario, delle apparecchiature, dei\nsistemi ausiliari, degli organi di manovra e dei loro dispositivi di sicurezza,\nper interventi di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rischi elettrici, meccanici e civili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Movimentazione manuale e imbracatura dei carichi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comprensione e gestione dei piani di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Supporto nella Gestione di guasti ed emergenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Messa in sicurezza degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Data base delle manutenzioni (archivio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle norme in materia di sicurezza e tutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa presso l’impianto di destinazione ed\nuna parte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa. La parte esercitativa a carattere tecnico pratico prevede, in\nparticolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi di casi pratici di esercizio e manutenzione di impianti in\ncondizioni normali e di emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi di casi pratici di manutenzione del macchinario principale, degli\norgani di manovra e dei sistemi di automazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione procedure interne di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzo del data base del macchinario e delle manutenzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Aggiunto Conduttore\nSAS”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Aggiunto Conduttore SAS”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire il know how per la conduzione e la verifica funzionale degli\nimpianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze su tecniche e procedure di programmazione ed\nesecuzione delle attività di manutenzione e mantenimento della funzionalità\ndegli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conoscenza degli standard di qualità previsti per l'esercizio, la\nconduzione degli impianti di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire la conoscenza delle tecniche e modalità di misura, verifica e\ncontrollo delle prestazioni degli impianti in esercizio o da avviare, nel\nrispetto degli adempimenti legislativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta ■ formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Supporti e strumenti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale, per il conseguimento della qualifica di aggiunto\nconduttore SAS, sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principali caratteristiche Impianti: caratteristiche costruttive civili ed\nidrauliche e caratteristiche impiantistiche elettromeccaniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Problematiche di esercizio degli impianti: problematiche inerenti le manovre\ndi esercizio impianti in condizioni normali e di emergenza; monitoraggio degli\nimpianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Problematiche di manutenzione degli impianti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratteristiche generali del macchinario, delle apparecchiature, dei sistemi\nausiliari e dei loro dispositivi di sicurezza, degli organi di manovra e\nrelativi interventi di manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Caratteristiche principali dei sistemi di automazione e controllo degli\nimpianti e loro manutenzione; Rischi elettrici, meccanici e civili; Gestione di\nguasti ed emergenze; Messa in sicurezza degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>crescente: aula di training, corsi on line, affiancamento passivo,\naffiancamento attivo, esercizio in training, training on the job. Tali fasi\nsono integrate ed alternate a mansioni differenziate che consentono una\nprogressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Schema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progetto formativo per la qualifica di destinazione: “Operativo senior\nlinea di produzione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operativo senior linea di produzione”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata dell’apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva della formazione in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivi formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze di base per fornire supporto operativo\nnella gestione delle macchine di produzione e nelle attività di manutenzione\nordinaria della linea produttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia di\nsicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree dei contenuti a carattere trasversale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Competenze relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>— Strumenti e supporti informatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contenuti tecnico professionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Operativo senior linea\nproduttiva a seconda dell'ambito di impiego, sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elementi di base degli impianti e delle apparecchiature della linea\nproduttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenze e tecniche per l’assemblaggio\u002Fsmontaggio\u002Frimontaggio parti,\nrelative ai macchinari di produzione per la loro manutenzione ordinaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dei materiali necessari alle ri lavorazioni nella line a di\nproduzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza essenziale dei software di produzione e loro funzionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall’impiego\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Metodologia didattica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, Mancamento passivo, Mancamento attivo, esercizio in\ntraining, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni\ndifferenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi\ne delle attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività di Mancamento passivo e attivo - da svolgere in impianti\ntermoelettrici - sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà impiantistica. Il training on the job consente\ndi supportare i destinatari fino al definitivo inserimento nelle linee di\nturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti\ndisciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in ambito Enel\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(definiti con Accordo sindacale nazionale 28 luglio 1982)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che l'art. 35 del C.C.L. 1° agosto 1979 regola la materia\nconcernente i provvedimenti disciplinari - al fine di evitare incertezze o\ndifformità di comportamento nell'applicazione dei commi 1°, [2° e 3°]\n&lt;1) del citato articolo nel rispetto del princìpio di graduazione delle\nsanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto\nprevisto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 - si conviene quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u002F- II rimprovero verbale o il rimprovero scritto possono essere inflitti al\nlavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non rispetta l'orario di lavoro, sospende la prestazione o ne protrae la\ndurata, senza autorizzazione e senza giusto motivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non osserva le formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle\npresenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non provvede a giustificare l'assenza entro il mattino successivo al\nprimo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osserva le norme\nantinfortunistiche portate a sua conoscenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si presenta o si trova durante l'orario di lavoro o nei locali in cui\nviene svolta l'attività dell'Azienda in uno stato di alterazione psicofisica a\nlui imputabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non osserva le disposizioni portate a conoscenza dall’Azienda con\nordini di servizio od altro mezzo idoneo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante l'orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l'attività\ndell'Azienda o in situazioni connesse all'attività lavorativa (ad es. mensa)\ntiene un com portamento scorretto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•introduce abusivamente nei locali in cui viene svolta l'attività\ndell'Azienda persone estranee o non autorizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non ha cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria,\nattrezzi o strumenti a lui affidati; o adopera negligentemente quelli di cui\ngli è consentito l'uso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si avvale abusivamente di locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi o\nstrumenti dell'Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolge durante l'orario di lavoro, o comunque nei locali in cui viene\nsvolta l'attività dell'Azienda, attività in proprio o per conto di terzi, con\nutilizzazione di materiali di scarso valore o di attrezzature di proprietà\ndell'Azienda medesima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non esegue con la dovuta diligenza la prestazione lavorativa; disturba\ndeliberatamente l'attività lavorativa altrui.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il - La multa può essere inflitta al lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pone in essere un comportamento che non consenta, in caso di assenza per\nmalattia, il controllo medico da parte dei servizi ispettivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimane assente ingiustificatamente per un giorno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•senza giusto motivo rifiuta di svolgere, non esegue o esegue con voluta\nnegligenza prestazioni richiestegli a norma di Contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottrae all'Azienda materiali, strumenti, attrezzi di lavoro od altri\nbeni di tenue valore (ordine di grandezza confrontabile con quello delle\nmulte);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di Corrispondenti al 2° comma dell'art. 35 del C.C.L. ENEL 21 febbraio\n1989.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante l'orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l'attività\ndell'Azienda o in situazioni connesse all'attività lavorativa partecipa ad un\ndiverbio litigioso da altri provocato, escluso il caso di legittima\nreazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•viola gli obblighi di riservatezza sugli interessi dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•commette più volte una delle mancanze previste dal paragrafo I, prima\nancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ili - La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta\nal lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•) arreca danno o determina una situazione oggettiva di perìcolo per la\nincolumità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>propria o altrui ovvero per l'integrità dei beni dell'azienda o di terzi,\ncompiendo una delle mancanze di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12)\ndel paragrafo I o di cui ai punti 2), 3), 5) del paragrafo II;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimane assente ingiustificatamente fino ad un massimo di 5 giorni\nlavorativi consecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•omette per negligenza di informare i lavoratori ai quali è preposto\ndelle norme antinfortunistiche e\u002Fo di vigilare sulla loro osservanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rifiuta ingiustificatamente di sottoporsi alle visite mediche per il\ncontrollo dello stato di infermità in caso di assenza per malattia o per il\ncontrollo dell'idoneità fisica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•non provvede tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in\ncaso di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del\nservìzio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esplica attività non compatibili con lo stato di malattia o di\ninfortunio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compie, anche fuori dell'orario di lavoro, atti contrari all'interesse\ndell'azienda, semprechè gli stessi non costituiscano l'esercizio di un diritto\no l'adempimento di un dovere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante l'orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività\ndell'Azienda o in situazioni connesse all'attività lavorativa provoca un\ndiverbio litigioso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottrae all'Azienda beni di apprezzabile valore (ordine di grandezza\nconfrontabile con quello delle trattenute per sospensione disciplinare);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•falsifica o altera documenti, al di fuori delle ipotesi previste al\nparagrafo V - punto 5);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•) compie deliberatamente atti comunque idonei ad arrecare effettivo\npregiudizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IV - Il trasferimento per punizione o il licenziamento con indennità\nsostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto possono essere\ninflitti al lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•arreca notevole danno all'incolumità propria o altrui ovvero\nall'integrità di beni dell'Azienda o di terzi compiendo una delle mancanze di\ncui ai punti 1), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12) del paragrafo I, o di cui ai\npunti 2), 3) e 5) del paragrafo II, o di cui ai punti 3) e 5) del paragrafo\nIII;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•durante l'orario di lavoro o nei locali in cui si svolge l'attività\ndell'Azienda o in situazioni connesse all'attività lavorativa o comunque per\nmotivi attinenti al servizio minaccia gravemente o provoca lesioni ad altra\npersona ovvero compie atti gravemente offensivi nei suoi confronti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si avvale della propria posizione funzionale nell'Azienda per procurare\nun ingiusto vantaggio a sé o ad altri o per arrecare ad altri un danno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si rende colpevole della mancanza di cui al punto 7) del paragrafo III,\ncon notevole pregiudizio per l’Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•arreca, con dolo o colpa grave, notevoli danni alle persone o ai beni di\nterzi in occasione delio svolgimento dell'attività lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimane assente ingiustificatamente per oltre cinque giorni lavorativi\nconsecutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compie, con dolo o colpa grave, atti comunque idonei ad arrecare notevole\ndanno all'Azienda o grave turbativa all’ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V -Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto può\nessere inflitto al lavoratore che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•volontariamente danneggia macchinari, impianti o dispositivi\nantinfortunistici, ovvero - al fine di arrecare pregiudizio all'Azienda o a\nterzi - li mette fuori opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottrae all'Azienda beni di rilevante valore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sottrae beni di terzi abusando delie relazioni di ufficio o dello\nsvolgimento della prestazione lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si rende colpevole della mancanza di cui al punto 5) del paragrafo IV,\ncon grave pregiudizio per [Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•falsifica o altera documenti per giustificare le assenze dal lavoro\novvero per ottenere indebitamente consistenti vantaggi o produrre un\npregiudizio di rilevante entità per [Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•compie altri atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia\ndell'Azienda nei suoi confronti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni comprese in ciascun paragrafo\nsaranno determinati in relazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o\nimperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla\nsussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti\nconsentiti dalla legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle mansioni del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la\nmancanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione\ndisciplinare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che commetta un’infrazione della stessa natura di altra già\nsanzionata con provvedimento disciplinare potrà essere irrogata, a seconda\ndelle circostanze e della gravità del caso, una sanzione di maggiore entità\nnell'ambito di quelle appartenenti al medesimo gruppo (rispettivamente,\nparagrafi l - Il - III - IV) ovvero la sanzione di livello più elevato\nrispetto a quella già inflitta, anche se non appartenente al medesimo gruppo.\nAnche a questi effetti, dei precedenti disciplinari del lavoratore potrà,\nperaltro, tenersi conto solo entro i limiti temporali previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 18 febbraio 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assoelettrica - Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federutility (Federazione delle Imprese energetiche e idriche)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enel spa in nome e per conto delle società da essa controllate non\nassociate in Assoelettrica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>So.G.I.N, S.p.A. - Società Gestione Impianti Nucleari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCTEM - CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAEI - CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTEC - UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la legge 12 giugno 1990, n. 146, ha disciplinato l’esercizio del\ndiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, in data 12 novembre 1991, è stato sottoscritto l'accordo sindacale\nnazionale attuativo in ambito Enel della suddetta legge e che tale accordo è\nstato valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della\nlegge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con la delibera del 13\nnovembre 1991 in quanto garantisce \"il contemperamento dell'esercizio del\ndiritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona\ncostituzionalmente tutelati”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, in data 11 novembre 1991, è stato raggiunto l’accordo sindacale\nattuativo in ambito Federelettrica della suddetta legge, valutato idoneo dalla\nCommissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei\nservizi pubblici essenziali con la delibera del 9 aprile 1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la legge 11 aprile 2000, n. 83, ha modificato ed integrato la\nsuddetta legge n. 146\u002F1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. Decreto Bersani),\nconcernente l’attuazione della Direttiva 96\u002F92\u002FCE, ha definito il nuovo\nassetto del mercato elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la Direttiva emanata dal Ministro dell’industria, del Commercio e\ndell’Artigianato il 21 gennaio 2000, ‘‘Direttive per la società Gestore\ndella rete di trasmissione nazionale\", prevede che la società concessionaria\ndelle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul\nterritorio nazionale, in occasione dì scioperi interessanti il settore\nelettrico, provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che la legge 27 ottobre 2003, n. 290 ha disposto l'unificazione della\nproprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che 1'11 maggio 2004 viene emanato il DPCM che definisce criteri,\nmodalità e condizioni relative all'unificazione tra proprietà e gestione\ndella rete di trasmissione nazionale nonché il sistema di Corporate\nGovernance; che l’unificazione tra proprietà e gestione della rete di\ntrasmissione (Terna) è diventata operativa il 1° novembre 2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, con l’accordo 18 luglio 2006 di rinnovo del CCNL Elettrici, le Parti\nhanno disciplinato le procedure di raffreddamento e conciliazione in\nconformità alle previsioni di cui alla legge 11 aprile 2000, n. 83;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che in data 11 giugno 2009 le Organizzazioni sindacali Filcem, Flaei e\nUilcem hanno inviato, separatamente, alle Parti datoriali del CCNL elettrici la\ndisdetta formale degli accordi attuativi della legge di regolamentazione del\ndiritto di sciopero sottoscritti con Enel e Federelettrica nel 1991;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che in occasione della sottoscrizione del CCNL elettrici, con accordo\nsindacale del 5 marzo 2010, le Parti hanno condiviso le linee guida per la\ndefinizione della nuova regolamentazione del diritto di sciopero che\ncostituiscono la base di riferimento imprescindibile per la disciplina\ncontenuta nel presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quanto disposto dalla Commissione di Garanzia a seguito di disdetta di\naccordi sindacali da essa valutati idonei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di quanto maturato nell’esperienza consolidata tra le Parti in materia di\nindividuazione delle prestazioni essenziali per l'esercizio del diritto di\nsciopero, del consolidamento del nuovo assetto del settore elettrico e\ndell’accordo sindacale 5 marzo 2010 contenente le linee guida per la\nregolamentazione del diritto di sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concordano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la seguente regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel\nsettore elettrico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che sostituisce i precedenti accordi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO SINDACALE NAZIONALE SULL’ESERCIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE ELETTRICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Indice-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 Ambito di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art . 2 Prestazioni indispensabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trasmissione e Dispacciamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mantenimento in sicurezza impianti nucleari e “decomissioning”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale reperibile durante lo sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 Prestazioni indispensabili: attuazione in ambito aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 Durata massima dello sciopero della normale prestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 Astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 Procedure di raffreddamento e conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 Rarefazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 Modalità di Proclamazione e Preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 Informazioni all’utenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 Revoca tempestiva dello sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 Periodi di franchigia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 Dichiarazione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 Ambito di applicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano ai lavoratori\naddetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla gestione della rete di trasmissione nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle attività di produzione, trasformazione, trasmissione\u002Fdispacciamento\ne distribuzione di energia elettrica, nonché alle attività di cogenerazione,\ntermovalorizzazione e di produzione e fornitura del servizio calore e del\nvapore tecnologico; ivi compresi i lavoratori addetti alla produzione di\nelettricità di impianti che immettono energia nella Rete di Trasmissione\nNazionale, pur facendo parte di un'impresa dedita prevalentemente ad attività\ndiverse da quelle del settore elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla conduzione, all’esercizio e alla manutenzione dei relativi\nimpianti di cui sopra, ivi compresi quelli concernenti l’illuminazione\npubblica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle attività di gestione e operatività della borsa dell’energia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al funzionamento delle stazioni\u002Fimpianti di telecontrollo e telecomando e\ndei posti di tele conduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al presidio e alla vigilanza per la tutela degli impianti e degli\nsbarramenti (dighe) e per la tutela della sicurezza nucleare comprese le\nattività collegate al decomissioning;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla ricezione, segnalazione, ricerca, localizzazione e riparazione dei\nguasti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla attività di pronto intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai servizi accessori\u002Fstrumentali connessi allo svolgimento delle\nattività necessarie per fornire le prestazioni indispensabili come definite\ndal presente accordo (es. attività di esercizio delle infrastrutture e delle\nreti IT e TLC, servizi security, distribuzione materiali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art 2 Prestazioni indispensabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella consapevolezza del ruolo essenziale del servizio elettrico\nche per sua natura e funzione non può essere comprimibile\u002Fsostituibile con\nservizi alternativi, si assumono l’impegno nei confronti della collettività\ndi dare attuazione al rinnovato assetto di regole condivise per una gestione\n“responsabile” del conflitto che si fonda sui seguenti principi\ncondivisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione della salvaguardia della continuità del servizio e della\nsicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti, come\nparametro per la determinazione delle prestazioni indispensabili, nello spirito\ndell’art. 2 della legge n.146\u002F1990 e per l’individuazione dei lavoratori da\nesentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•individuazione dei lavoratori esentati in quelli strettamente necessari\nall'effettuazione delle prestazioni indispensabili, utilizzando al meglio le\ninnovazioni tecnologiche ed organizzative con l’obiettivo di consentire ai\nlavoratori, nel modo più ampio possibile, l'esercizio del diritto di\nsciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di seguito in base ai principi sopra indicati, con riferimento a ciascun\nambito di attività, sono definite le prestazioni indispensabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•NeH'ambito dei lavoratori addetti alle attività di produzione, il\ndiritto di sciopero sarà esercitato in modo tale da garantire la sicurezza del\nsistema elettrico nazionale ed evitare che i margini tra produzione e domanda,\na livello nazionale o locale, possano scendere al di sotto della \"riserva\nvitale\" secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine, saranno esentati i lavoratori addetti al funzionamento delle\ncentrali in cui lo sciopero è stato dichiarato incompatibile dall'ente\npreposto (Dispacciamento) con le esigenze di continuità di esercizio del\nsistema elettrico, cosi individuati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale turnista e semiturnista addetto all’esercizio degli impianti\ndi produzione, limitatamente alle prestazioni in turno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale turnista e semiturnista addetto alla movimentazione\ncombustibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo\nsciopero, per il quale si conviene che, pur avendo diritto di sospendere la\nnormale prestazione durante io sciopero, ha l'obbligo di assicurare la\nreperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E' in ogni caso esentato dallo sciopero il personale turnista\nindispensabile al mantenimento del servizio e addetto al sistema di controllo\nin tempo reale degli impianti, alla programmazione a breve termine e bidding\ndell’energia, nonché il personale turnista addetto ai posti di tele\nconduzione ed il personale reperibile addetto alla manutenzione dei sottostanti\nsistemi informatici, dei servizi ausiliari e delle infrastrutture e il\npersonale addetto alla sorveglianza delle dighe.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi in cui io sciopero in impianti di produzione sia compatibile,\nsono comunque esentati dallo stesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i lavoratori indispensabili alla messa in sicurezza, al presidio ed alla\nsorveglianza degli impianti stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori addetti all’esercizio di impianti di teleriscaldamento o di\nimpianti che forniscono energia e vapore tecnologico a siti industriali la cui\ncontinuità produttiva potrebbe rendersi necessaria per la fornitura dei\nservizi di calore alla utenza civile, per la salvaguardia dell’integrità di\ntali impianti e\u002Fo per il rilevante impatto ambientale che potrebbe determinarsi\nin caso di interruzione anche parziale delle forniture previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove ricorrano queste eventualità, in appositi incontri in sede locale,\nAzienda, RSU e Organizzazioni Sindacali daranno corso ad un confronto per\nindividuare un minimo tecnico che dovrà essere garantito e concorderanno le\nconseguenti necessità di presidio in termini di posizioni di lavoro e di\ncorrelato numero di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Distribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'ambito delle attività inerenti alla Distribuzione durante la durata\ndello sciopero dovranno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>essere garantite le attività volte alla conduzione dei relativi impianti,\nalla ricezione delle segnalazioni dei guasti, alla individuazione ed\neliminazione delle situazioni di pericolo a persone e\u002Fo cose e ad assicurare,\nin caso di interruzioni, la continuità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tal fine, nelle aziende di cui all’art. 2 (art. 6 nella nuova\nnumerazione) comma 13 CCNL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elettrici, i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così\nindividuati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale turnista e semiturnista addetto all’esercizio degli impianti\ndi trasformazione primaria e della rete di distribuzione e gli addetti alla\nricezione guasti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori reperibili nelle giornate interessate dallo sciopero che pur\navendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, hanno\nl'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello\nsciopero stesso per l’individuazione ed eliminazione delle situazioni di\npericolo a persone e\u002Fo cose e ad assicurare, in caso di interruzioni, la\ncontinuità del servizio. Sono ovviamente compresi nelle prestazioni da fornire\ntutti gli adempimenti accessori\u002Fstrumentali necessari per la realizzazione\ndelle suddette attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori reperibili interverranno anche in caso di anomalie di\nparticolare rilevanza che richiedano un tempestivo intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà inoltre assicurata all’utenza il ripristino delle forniture\ndistaccate o comunque interrotte per morosità degli utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori in turno di reperibilità che sono in servizio a norma di\naccordi aziendali, con riguardo ai lavoratori strettamente necessari al\ntempestivo intervento in caso di anomalie di particolare rilevanza che\ncostituiscono un pericolo per l'integrità del sistema elettrico e\u002Fo la\ncontinuità del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle restanti aziende saranno comunque garantite, come base minima di\nriferimento, le prestazioni assicurate - nelle stesse misure quantitative,\ntipologie professionali e modalità di individuazione dei lavoratori\ninteressati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (presenti e\u002Fo reperibili\nsecondo gli schemi di turno prefissati) - nei giorni festivi (sabato e\ndomenica).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trasmissione e Dispacciamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito dei lavoratori addetti alle attività di trasmissione e\ngestione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è esentato dallo\nsciopero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il personale turnista^ addetto al controllo in tempo reale del sistema\nelettrico nazionale, alla teleconduzione degli impianti di trasmissione, alla\nverifica dei piani di produzione e all’acquisizione delle risorse di\nproduzione necessarie per l'attività di dispacciamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il personale turnista^ che ha il compito di effettuare il controllo, il\ncoordinamento e l’esercizio dei sistemi informatici, dei servizi ausiliari e\ndelle infrastrutture che governano il dispacciamento dell’energia elettrica\nnazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il personale turnista^ addetto al Security Operations Center;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo\nsciopero, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo\nsciopero, ha l’obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel\nperiodo orario dello sciopero stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito dei lavoratori addetti alle attività di gestione e\noperatività della borsa dell’energia, è in ogni caso esentato dallo\nsciopero:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale addetto alle funzioni di organizzazione e gestione del\nmercato elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine devono essere esentate le seguenti categorie di personale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al) Personale in turno(A&gt; addetto alla gestione della Borsa\ndell’energia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A2) Personale in turno*0’ che ha il compito di effettuare il controllo, il\ncoordinamento e l'esercizio dei sistemi informatici, dei servizi ausiliari e\ndelle infrastrutture che governano la Borsa dell’energia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale addetto alla gestione dei programmi giornalieri di acquisto\ndell’energia per il fabbisogno dei clienti appartenenti al mercato di\n“maggior tutela” ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale in turno(A) addetto all’ Energy management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo\nsciopero, per il quale si conviene che, pur avendo diritto di sospendere la\nnormale prestazione durante lo sciopero, ha l’obbligo di assicurare la\nreperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mantenimento in sicurezza impianti nucleari e “decommissioning”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività relative saranno oggetto di specifico accordo aziendale con\nriferimento specifico al mantenimento della sicurezza degli impianti nucleari e\nalle attività di smantellamento di tali impianti (c.d. “decommissioning”),\nper il personale comunque necessario per assicurare il rispetto delle\nprescrizioni tecniche previste dai regolamenti di esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale reperibile durante lo sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fatto salvo quanto precisato sub.2.2, comma 2, lettera c, tutto il\npersonale reperibile, menzionato ai precedenti punti, ha diritto di sospendere\nla normale prestazione durante lo sciopero, fermo restando l’obbligo di\nassicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>{A) organizzato in turno o semiturno stesso; le prestazioni eventualmente\neffettuate dagli stessi, su chiamata dell’azienda durante il periodo orario\ndello sciopero, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore\nordinarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In occasione di scioperi a valenza nazionale con astensione della\nprestazione ordinaria riguardanti l’intero settore elettrico ovvero intere\naziende plurilocalizzate e proclamati congiuntamente da FILCTEM, FLAEI, UILTEC\nvengono introdotte “misure sperimentali\" atte a valorizzare l'impegno\n“responsabile” delle predette Organizzazioni sindacali e dei singoli\nlavoratori che, pur aderendo allo sciopero e sospendendo la normale prestazione\nlavorativa, sono tenuti ad assicurare la reperibilità, garantendo in tal modo\nla continuità del servizio, secondo le esigenze tecnico operative\u002Fgestionali\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica le Aziende si impegnano a destinare un importo - pari alla\ndifferenza tra i compensi percepiti dai lavoratori reperibili durante lo\nsciopero e quanto sarebbe loro spettato in tale arco temporale come\nretribuzione ordinaria - a sostegno di finalità solidaristiche a favore del\nsettore e da individuarsi a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende si impegnano a comunicare alle Segreterie nazionali delle\nOrganizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero il numero dei lavoratori\nreperibili aderenti nonché l’importo complessivo versato ai sensi del\nprecedente comma .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale sperimentazione avrà la durata di un biennio, al termine del quale\nle Parti si incontreranno per verificarne gli effetti e per valutare tale\nesperienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 . Prestazioni indispensabili: attuazione in ambito aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferma restando l'immediata operatività di quanto previsto dal presente\naccordo, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso, le Aziende e le\ncompetenti Organizzazioni sindacali definiranno, con riferimento alla\nspecificità delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche da esentare\ndallo sciopero in base alle prestazioni e ruoli definiti nel presente accordo.\nSempre in tale sede aziendale, in relazione a significative modifiche\norganizzative le qualifiche individuate potranno essere oggetto di\naggiornamento e potranno essere definite anche eventuali ulteriori qualifiche\nriconducibili ad adempimenti strumentali alle prestazioni essenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A seguito di tale individuazione, sarà cura delle Aziende portare a\nconoscenza del personale, in ciascuna unità organizzativa interessata, le\nqualifiche e\u002Fo il numero dei lavoratori da esentare dallo sciopero con appositi\nordini di servizio per tener conto delle specificità delle singole\norganizzazioni aziendali riconducibili alle prestazioni indispensabili come\nindividuate nel presente accordo. In caso di eventuali scioperi che dovessero\nintervenire nelle more di tale individuazione, restano fermi gli ordini di\nservizio precedentemente emanati. In situazioni eccezionali di interventi a\ncarattere essenziale e indifferibile, i livelli di presenza necessari saranno\ncongruamente aumentati, sentite le competenti organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sempre in sede aziendale saranno definiti con le Organizzazioni sindacali\ncompetenti gli accordi relativi alle prestazioni indispensabili nelle realtà\nproduttive di cui all’art. 2.1, comma 4, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori addetti all'esercizio di impianti che forniscono energia e\nvapore tecnologico a siti industriali la cui continuità produttiva si rende\nnecessaria per la salvaguardia dell'integrità di tali impianti e\u002Fo per il\nrilevante impatto ambientale che potrebbe determinarsi in caso di interruzione\nanche parziale delle forniture previste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori addetti agli esercizi di impianto che forniscono anche\ncalore per impianti di teleriscaldamento urbano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 Durata massima dello sciopero della normale prestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferme restando le esigenze di sicurezza e di salvaguardia\ndell’integrità degli impianti, la durata massima della prima azione di\nsciopero non può essere superiore all’intera giornata lavorativa (24 ore),\nle singole azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la\ndurata massima di due giornate lavorative (48 ore) non consecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 Astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ciascuna proclamazione dello sciopero che prevede l’astensione delle\nprestazioni oltre il normale orario di lavoro giornaliero e\u002Fo settimanale\ncostituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla\nlegge n. 146\u002F1990 e successive modificazioni e del presente accordo\nattuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro\nstraordinario viene considerato come unica azione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e,\ndunque elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se\ncontenuta in 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di proclamazione della seconda astensione dal lavoro\nstraordinario deve essere assicurato un intervallo di almeno 10 giorni tra la\nfine della prima astensione e l’inizio della seconda; in tal caso le due\nazioni di sciopero si considerano distinte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La proclamazione con unico atto dì sciopero dello straordinario e di\nastensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se\nquest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo\nstraordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto all'art. 2, con riferimento alla\nrealizzazione di interventi sugli impianti e cabine che risultano avere\ncarattere essenziale ed indifferibile per la sicurezza del sistema elettrico e\nche per le caratteristiche delle attività da svolgere non possono essere\neffettuate entro l’orario normale di lavoro, le Aziende sono tenute ad\ninformare tempestivamente le 00.SS. anche attraverso specifico incontro, ove\ncompatibile con le caratteristiche di urgenza degli interventi, e a definire il\nnumero e qualifiche dei lavoratori necessari all'esecuzione del lavoro da\nesentare temporaneamente e limitatamente all’esecuzione degli interventi\nessenziali ed indifferibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-strikes_trigger\">\u003Cp>Art. 6. Procedure di raffreddamento e conciliazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preventivamente alla proclamazione di sciopero, l'organizzazione\nsindacale che promuove uno stato di agitazione deve rendere noto, in forma\nscritta, all’azienda - ed anche all’Associazione datoriale in caso di\nvertenze di settore - i termini della controversia affinché possa valutare la\nproblematica oggetto di contenzioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale\nconvocazione della richiedente Organizzazione sindacale firmataria del CCNL ed\nil confronto deve esaurirsi entro 5 giorni dalla convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato superato\nil motivo del conflitto, la prima fase della procedura si intende esaurita con\nesito negativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se l’Azienda non convoca l’organizzazione sindacale richiedente,\ndecorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si\nintende esaurita con esito negativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa a quanto sopra stabilito, le Organizzazioni sindacali\npotranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa presso le\nAutorità competenti, come disciplinata dalla legge di regolamentazione del\ndiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 (art. 7 nella nuova numerazione)\ndel CCNL per ! lavoratori addetti al settore elettrico con riferimento alle\nspecifiche procedure per il rinnovo del CCNL e degli accordi di secondo livello\ne alle controversie sugli assetti contrattuali elettrici.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Art. 7 Rarefazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini dell’applicazione delle regole relative ad intervalli minimi da\nosservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del\nsuccessivo ed alle rarefazioni delle azioni di sciopero i bacini di utenza\ncoincidono con le aree territoriali nazionali per la produzione e locali\n(territoriali) per la distribuzione. Inoltre al fine di consentire\nl’effettuazione dello sciopero generale confederale, che risulterebbe\nsostanzialmente impedita dall'operatività delle regole di rarefazione, si\nconviene di non considerare il principio di rarefazione nel caso di\nsovrapposizione dello sciopero generale con una astensione delle prestazioni\noltre il normale orario di lavoro (art. 5 del presente accordo), dell'ambito\ndello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto\nsindacale non può effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un\nintervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello\nsciopero precedente proclamato dallo stesso soggetto o da altri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art, 8 Modalità di Proclamazione e Preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La proclamazione di sciopero dovrà pervenire in azienda con un preavviso\ndi almeno 10 giorni, mediante comunicazione che consenta l’individuazione\ndell’istanza dell’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero;\ntale comunicazione debitamente sottoscritta e datata conterrà, inoltre,\nl’indicazione delle Unità organizzative e del personale interessati nonché\nle modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di adesione a proclamazioni di scioperi effettuate dalle Segreterie\nconfederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le\nindicazioni suddette, le integrazioni necessarie saranno fornite dalle\nFederazioni dei lavoratori elettrici. L'adesione deve pervenire nel rispetto\ndel termine minimo di preavviso di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ allegato al presente verbale il facsimile di proclamazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle\nimprese che erogano il servizio, all’autorità competente ad adottare\nl’ordinanza di precettazione, alla Commissione di garanzia e, qualora\nl’astensione proclamata riguardi impianti di produzione, all’Ente preposto\nal Dispacciamento della rete nazionale e per gli scioperi nazionali anche alle\nAssociazioni datoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o\ndi protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei\nlavoratori non si applicano le disposizioni relative al preavviso minimo ed\nalla indicazione della durata, fermo restando l’obbligo di garantire le\nprestazioni indispensabili previste dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al fine di consentire un’applicazione delle regole relative alla\noggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero\nesercizio dell’attività sindacale e di evitare altresì il ricorso a forme\nsleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 30\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 Informazioni all’utenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Aziende comunicano agli utenti, nelle forme più adeguate, almeno 5\ngiorni prima dell’inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale\ndell’astensione ed i servizi che saranno garantiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In occasione di scioperi a valenza nazionale con astensione della\nprestazione ordinaria riguardanti l’intero settore elettrico e proclamati\ncongiuntamente da FILCTEM-CGIL, FLAEI- CISL, UILTEC-UIL, verrà data dalle\nOrganizzazioni sindacali nazionali adeguata e congiunta informazione al\npubblico a mezzo stampa, cui potrà eventualmente seguire informazione delle\nParti datoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’informazione, a cura dell’Associazione (o Federazione) imprenditoriale\nfirmataria del CCNL, effettuata tramite un quotidiano a diffusione nazionale e\ncontenuta in ragionevoli limiti di spazio, esplicherà sinteticamente la causa\ndello sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta informazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 5 giorni\nantecedenti l'avvio dell’effettiva astensione dal lavoro ed il relativo onere\neconomico sarà sostenuto attingendo dalle risorse di cui al Fondo previsto\ndall’art. 2.5, comma 2 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che l'informazione al pubblico come sopra regolata, si\ninserisce nell’ambito dei principi ispiratori dell’accordo del suo\ncomplesso: esse, con particolare riferimento all’attenzione dovuta alle\nesigenze della clientela, nel rispetto delle specifiche prerogative e ruoli, si\nimpegnano a promuovere tale attenzione anche nell’ambito della gestione dei\nmomenti di conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente l’informazione al pubblico disciplinata dal presente\naccordo non dovrà in alcun modo e per qualsiasi ragione o causa, travalicare\nle finalità e gli ambiti a cui essa è preordinata, nonché risultare\noffensiva o diffamatoria della reputazione delle parti e\u002Fo dei soggetti che le\nrappresentano nella gestione delle relative relazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10 Revoca tempestiva dello sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato\ndevono avvenire almeno 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. In\nconformità alla disposizione legislativa vigente, il superamento di tale\nlimite è consentito quando sia raggiunto un accordo tra le Parti, ovvero\nquando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati\nda un intervento della Commissione di Garanzia, dell’Autorità competente\nalla precettazione ai sensi deH’art. 8 della stessa legge o dalla\ndichiarazione di incompatibilità avanzata dall’Ente preposto al\nDispacciamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Inoltre, le strutture sindacali competenti, su richiesta delle Aziende,\nsono impegnate ad evitare e\u002Fo sospendere immediatamente gli scioperi di\nqualsiasi genere in caso di disservizi, calamità naturali o altri eventi che\nrichiedano tempestivi interventi per la realizzazione di quanto previsto dal\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le predette strutture sindacali assicureranno la possibilità di\nessere rintracciate, nella persona di un Segretario a ciò delegato, durante\nl'intero periodo di effettuazione dello sciopero; anche in questa ipotesi sarà\ncura della competente Direzione aziendale rintracciare I lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 Periodi di franchigia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Non saranno effettuati scioperi in concomitanza con manifestazioni di\nrilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la settimana di Pasqua (dal martedì che precede al martedì che\nsegue);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione\u002Freferendum,\ncoincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente\nil primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la\ndomenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo\nal primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla\ndomenica nella quale si vota).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 Dichiarazione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto di aver rispettato, con il presente testo, i vincoli\nposti dalla legge tenendo conto dei vincoli di sicurezza di tutte le componenti\ndel sistema elettrico nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni relative al preavviso previste dal presente accordo trovano\nattuazione per tutto il personale delle aziende alle quali si applica il CCNL\nelettrici; ove il CCNL sia applicato ad addetti a servizi diversi da quello\nelettrico, le Aziende, previa informazione delle Organizzazioni sindacali\nlocali, attueranno il presente accordo opportunamente adattato agli altri\nservizi e tenendo conto degli accordi nazionali eventualmente sottoscritti nei\ncorrispondenti settori quanto alle prestazioni indispensabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente verbale d’accordo manterrà la sua efficacia fino a quando\ndisdettato e sostituito da diverso accordo e viene trasmesso alla Commissione\ndi Garanzia per l’attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici\nessenziali per la relativa valutazione di idoneità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FACSIMILE PROCLAMAZIONE SCIOPERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>[la proclamazione deve pervenire nel rispetto del preavviso di 10 giorni]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna Società interessata dalla proclamazione di sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società ....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sciopero nazionale\u002Fsettore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assoelettrica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federutility\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sciopero riguardante impianti di Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna - Dispacciamento Rete Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione di Garanzia per lo sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autorità Competente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scioperi nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ministero Sviluppo Economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e p.c. Ministero del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scioperi locali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prefettura di...\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: proclamazione sciopero per il ... (indicare data effettuazione\nsciopero) [oppure: adesione allo sciopero generale proclamato da... per il\n...]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scrivente ... (indicare l'organizzazione sindacale proclamante,\nprecisando livello: ss. Segreteria Nazionale, Regionale, eco. ), a seguito\ndell'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data\n... innanzi ... (indicare Ministero del Lavoro se trattasi di sciopero avente\nrilievo nazionale o Prefettura interessata in caso di sciopero avente rilievo\nlocale o sede aziendale qualora siano state attivate le procedure di\nraffreddamento e conciliazione previste dall'accordo sullo sciopero)&lt;1&gt;\noppure: in adesione allo sciopero proclamato da ... (indicare la Confederazione\nSindacale proclamante, in caso di sciopero generale non è previsto lo\nsvolgimento del raffreddamento)&lt; &gt;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a motivo di ... (indicare le motivazioni dell'astensione collettiva dal\nlavoro),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>proclama lo sciopero dei lavoratori di ... (indicare l'unità organizzativa\ninteressata) per il giorno ... (indicare la data di effettuazione dello\nsciopero) per... (indicare la durata: ss. per l'intera giornata lavorativa\noppure perle prime\u002Fultime n. ... ore oppure dalle... alle..., ecc.) e con le\nSeguenti modalità: indicare le modalità dello sciopero, es. precisazioni su\nlavori turnisti, part time). Durante lo sciopero sono garantite le prestazioni\ndi cui all’accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel settore\nelettrico e sono esentati i lavoratori ivi previsti; i lavoratori reperibili\nnella giornata interessata dallo sciopero, pur avendo diritto di sospendere la\nnormale prestazione, hanno l’obbligo di assicurare la reperibilità\ngarantendola durante il periodo orario dello sciopero stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi comunichiamo il\u002Fi nominativo\u002F! del\u002Fi referente\u002F! sindacale\u002F!\nrintracciabile\u002F! durante lo sciopero (indicare nominativo\u002Fi e recapito\ntelefonico cellulare)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organizzazione sindacale proclamante (denominazione\u002Flivello)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>soggetti firmatari (in modo leggibile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FACSIMILE PROCLAMAZIONE SCIOPERO STRAORDINARIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>[Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro\nstraordinario sia intervenuta durante o successivamente alla fine della prima\nastensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, qualora la\nseconda proclamazione assicuri comunque un intervallo di almeno 10 giorni dopo\nl'effettuazione del primo]\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna Società interessata dalla proclamazione di sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Società....\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sciopero nazionale\u002Fsettore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assoelettrica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federutility\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sciopero riguardante impianti di Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna - Dispacciamento Rete Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commissione di Garanzia per lo sciopero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Autorità Competente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scioperi nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ministero Sviluppo Economico e p.c. Ministero del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scioperi locali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prefettura di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: proclamazione sciopero dello straordinario dal... al... (indicare\nperiodo di effettuazione sciopero)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scrivente ... (indicare l’organizzazione sindacale proclamante,\nprecisando livello: 68. Segretena Nazionale, Regionale, ecc. ), a seguito\ndell'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data\n... innanzi ... (indicare Ministero del Lavoro se trattasi di sciopero avente\nrilievo nazionale o Prefettura interessata in caso di sciopero avente rilievo\nlocale o sede aziendale qualora siano state attivate le procedure di\nraffreddamento e conciliazione previste dall'accordo sullo scioperoni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a motivo di ... (indicare le motivazioni dell'astensione collettiva dal\nlavoro),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>proclama lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmato\ndei lavoratori di ... (indicare l'unità organizzativa interessata) per il\ngiorno ... (indicare la data di effettuazione dello sciopero) per... (indicare\nla durata non può essere superiore ai 30 giorni) e con le Seguenti modalità:\n(indicare le modalità dello sciopero, es. precisazioni su lavori turnisti, par\ntime)®.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo sciopero sono comunque garantite le prestazioni al di fuori del\nnormale orario di lavoro finalizzate a garantire la continuità del servizio e\ndella sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti come\nprevisto dall’accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel\nsettore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi comunichiamo il\u002Fi nominativo\u002F! del\u002Fi referente\u002Fi sindacale\u002F!\nrintracciabile\u002F! durante lo sciopero (indicare nominativo\u002Fi e recapito\ntelefonico cellulare)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organizzazione sindacale proclamante (denominazione\u002Flivello)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>soggetti firmatari (in modo leggibile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Deliberazione 22 aprile 2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valutazione dell'Accordo Sindacale Nazionale sull'esercizio del diritto di\nsciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da\nAssolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., TernaS.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le\nSegreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Lisi e\nUiltec Uil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Delibera n. 03\u002F128)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LA COMMISSIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che l’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del ISSO, e\nsuccessive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali,\nl'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni\ndi prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi\nimpianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n.\n146\u002F1990, e successive modificazioni, questa Commissione \"valuta ...\nl’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di\nraffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del\ncomma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del\ndiritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona\ncostituzionalmente tutelati”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili da\ngarantire in caso di sciopero nel settore elettrico è rappresentata\ndall’Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in ambito\nENEL, del 12 novembre 1991, e dall’Accordo sindacale nazionale in materia di\nsciopero, attuativo in abito FEDERELETTRICA, dell’11 novembre 1991, entrambi\nvalutati idonei dalla Commissione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato elettrico\nitaliano, avviato con il decreto legislativo n. 79 del 1999 (il c.d. \"Decreto\nBersani), è stato sancito l'obbligo della separazione tra la società di\ngestione e distribuzione dell’energia elettrica con la proprietà della rete\ndi distribuzione, e la possibilità, da parte di nuovi operatori, di\nallacciarsi alla rete in condizioni di trasparenza e concorrenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che la Direttiva emanata dal Ministro dell’industria, del Commercio e\ndell’Artigianato, in data 21 gennaio 2000, \"Direttive per la società Gestore\ndella rete di trasmissione nazionale\", ha previsto che la società\nconcessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia\nelettrica sul territorio nazionale, provveda, in occasione di scioperi nel\nsettore elettrico, a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, ovvero\nla compatibilità degli stessi con il mantenimento della c.d. \"riserva vitale\",\nintesa quale quantità minima di esercizio, al di sotto della quale occorre\nprevedere distacchi programmati di utenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che la legge n. 83 del 2000 ha modificato, ed integrato, il testo della\nlegge n. 146 del 1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, con (’Accordo del 18 luglio 2006, con il quale è stato rinnovato il\nCCNL Elettrici, le parti firmatarie hanno disciplinato le procedure di\nraffreddamento e di conciliazione, in conformità alle previsioni di cui alla\nlegge n. 83 del 2000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, in data 11 giugno 2009, le Organizzazioni sindacali FILCEM, FLAEI e\nUILCEM, con atti separati, hanno dato disdetta formale degli accordi attuativi\ndella legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell’ambito dei\nservizi pubblici essenziali, sottoscritti con ENEL e FEDERELETTRICA nel\n1991;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, in occasione della sottoscrizione del nuovo CCNL Elettrici, le parti\nfirmatarie, con accordo del 5 marzo 2010, hanno condiviso le linee guida per la\ndefinizione della nuova regolamentazione del diritto di sciopero nel\nsettore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, in data 18 febbraio 2013, Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A.,\nTerna S.p.A., GSE e Login Sp.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni\nsindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto «'Accordo\nsindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore\nelettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, con nota del 5 marzo 2013, pervenuta in data 12 marzo 2013,\nAssoelettrica ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto\naccordo, per la prescritta valutazione di idoneità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, in data 19 marzo 2013, questa Commissione ha inviato il testo di tale\naccordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n.\n281 del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi\ndell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e\nsuccessive modificazioni, assegnando loro il termine di trenta giorni per\nl’invio dello stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che, entro il termine predetto, non è pervenuto alcun parere da parte delle\nassociazioni degli utenti e dei consumatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che l’Accordo del 18 febbraio 2013, allegato alla presente delibera\nquale parte integrante e sostanziale, risulta sottoscritto dalle organizzazioni\ndatoriali che rappresentano le aziende che operano ne! settore elettrico e da\nun insieme di Organizzazioni Sindacali che comprende le più significative\nsigle sindacali presenti nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che l’articolo 1 di tale Accordo definisce puntualmente il campo di\napplicazione della disciplina, con riferimento alle attività dei lavoratori\naddetti alla gestione della rete di trasmissione nazionale, all’attività di\nproduzione, trasformazione, trasmissione\u002Fdispacciamento e distribuzione di\nenergia elettrica, alla conduzione, esercizio e manutenzione dei relativi\nimpianti, all’attività di gestione e operatività della borsa\ndell’energia, al presidio e vigilanza per la tutela degli impianti, alla\nsegnalazione e riparazione dei gusti, alle attività di pronto intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che l’articolo 1 prevede, altresì, che l’Accordo si applichi anche\nai servizi accessori e strumentali, connessi allo svolgimento delle attività\nnecessarie per fornire le prestazioni indispensabili, così come definite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, di conseguenza, l’ambito di applicazione dell'Accordo è\nsufficientemente individuato, fermo restando il potere-dovere della Commissione\ndi garanzia di intervenire nei settori che non risultassero coperti da\ndisciplina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che le parti firmatarie, in un’ottica volta alla salvaguardia della\ncontinuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti\ndi tutti gli utenti, hanno determinato le prestazioni indispensabili da\ngarantire in caso di sciopero, nonché il contingente del personale da\nesonerare dall’astensione, conformemente alle disposizioni di cui alla legge\nn. 146 del 1990, e successive modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, in particolare, (’Accordo individua analiticamente le prestazioni\nindispensabili che devono essere garantite nell’attività di produzione,\ndistribuzione, trasmissione, dispacciamento e mantenimento in sicurezza degli\nimpianti nucleari, prevedendo, inoltre, che, entro trenta giorni dalla\nsottoscrizione dell’Accordo, le parti sociali definiscano, con riferimento\nalla specificità delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche da\nesentare dallo sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, per il personale reperibile durante lo sciopero, è prevista, in via\nsperimentale, l'attuazione delle astensioni collettive nella forma dello\nsciopero c.d. \"virtuale\", con conseguente devoluzione dell'importo a sostegno\ndi finalità solidaristiche a favore del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di\nconciliazione, l’articolo 6 dell'accordo del 18 febbraio 2013 prevede\nun'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto\nalla proclamazione dello sciopero, lasciando, tuttavia, la possibilità, alle\nparti coinvolte, di fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa\nprevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive\nmodificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che l'articolo 4 di tale Accordo stabilisce precisi limiti di durata\ntemporale in relazione sia alla prima azione di sciopero, che non potrà essere\nsuperiore all’intera giornata lavorativa (24 ore), sia alle azioni di\nsciopero successive alla prima, ma relative alla medesima vertenza, che avranno\nla durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 ore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il predetto Accordo individua adeguatamente le modalità di\neffettuazione degli scioperi, con particolare riferimento alla durata, alla\nrevoca, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, in particolare, l'articolo 8 prevede che le proclamazioni di\nsciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni,\nrispettando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge n, 146 del\n1990, e successive modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, al fine di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il\nmedesimo articolo stabilisce che il termine di preavviso massimo non possa\nessere superiore a 30 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, per quanto riguarda l’intervallo minimo da osservarsi tra le varie\nazioni di sciopero, l'articolo 7 dell’Accordo prevede che, nell’ambito\ndello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto\nsindacale non possa effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un\nintervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello\nsciopero precedente, proclamato dallo stesso soggetto o da altri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il medesimo articolo, ai fini di una corretta applicazione della\nregola della rarefazione oggettiva, specifica che i bacini di utenza coincidono\ncon le aree territoriali nazionali per la produzione e locali (territoriali)\nper la distribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il predetto accordo individua, all'articolo 9, le modalità di\ninformazione al pubblico delle modalità dello sciopero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che le parti firmatarie, all’articolo 5, hanno recepito l’indirizzo\ninterpretativo da tempo formulato dalla Commissione in materia di astensione\ndal lavoro straordinario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che [Accordo individua, in maniera dettagliata, i periodi di franchigia\ndurante i quali non saranno effettuati scioperi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rilevato che [Accordo sindacale nazionale del 18 febbraio 2013 appare idoneo\na garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il\ngodimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla\nlegge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valuta idoneo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge\nn. 146 del 1990, e successive modificazioni, [Accordo sindacale nazionale\nsull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in\ndata 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna\nSp.A., GSE e Sogin Sp.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni\nsindacali Filctem Cgil, Flaei Lisi e Uiltec Uil;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la trasmissione della presente delibera a Assolelettrica, Federutility, Enel\nS.p.A., Tema S.p.A., OSE e Sogìn Sp.A. e alle Segreterie nazionali delle\nOrganizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Lisi e Uiltec Uil, nonché\nl'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPONE INOLTRE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della\nRepubblica Italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORGANISMO BILATERALE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OBSSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SETTORE ELETTRICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In applicazione dell'art. 10, comma 3 del CCNL 5.3.2010 (art. 11 comma 4\nnella nuova numerazione del CCNL 9.10.2019), ed in conformità ai commi 1 e 2\ndella premessa viene costituito l’Organismo Bilaterale Salute, Sicurezza e\nAmbiente - OBSSA - che va sostituirsi alla specifica Sezione prevista dal CCNL\n18.7.2006 all’interno dell’Osservatorio nazionale di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Questo Organismo non negoziale costituisce la sede di analisi, verifica e\nconfronto sistematici in attuazione dei compiti ad esso affidati dal comma 3\ndel citato art. 10 del vigente CCNL (comma 4 dell’art. 11 nella nuova\nnumerazione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’OBSSA è composto da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti\nimprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali nazionali Fi Idem - Cgil, Flaei - Cisl e Uiltec - Uil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4-7 L'Organismo si potrà avvalere per lo svolgimento dei propri compiti del\ncontributo di altri rappresentanti delle Associazioni, Aziende ed\nOrganizzazioni sindacali di categoria di cui sopra, di esperti ovvero di\nstrutture professionali interne ed esterne scelte di comune accordo dai membri\neffettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Detto Organismo si riunirà in sessione ordinaria con cadenza trimestrale\nfatta salva la possibilità di ulteriori riunioni su richiesta delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavori dell’OBSSA potranno partecipare, quali invitati, 3\nrappresentanti delle Confederazioni cui aderiscono le Associazioni\nimprenditoriali e le Aziende del settore e 3 rappresentanti delle\nConfederazioni CGIL, CISL ed UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le riunioni avverranno presso le sedi di volta in volta indicate dalle\nParti imprenditoriali che forniranno i necessari servizi di supporto e di\nsegreteria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In occasione della prima riunione dell’OBSSA si procederà alla\nformalizzazione dei rappresentanti l’Organismo stesso ed alla nomina al\nproprio interno di un Presidente e del Segretario, in alternanza annuale tra i\nmembri di parte imprenditoriale e delle federazioni sindacali Filctem, Flaei e\nUiltec.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Segretario provvede a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•convocare le riunioni trimestrali di sessione ordinaria ed eventuali\nriunioni straordinarie su richiesta delle Parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verbalizzare le riunioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diffondere gli orientamenti, le indicazioni, gli avvisi comuni, le\nconclusioni, i contenuti degli studi effettuati, approvati all’unanimità e\nquant’altro le parti stabiliranno di divulgare, avvalendosi anche di\nstrumenti telematici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adempiere alla tenuta ed aggiornamento della documentazione sui temi\nconnessi alle attività dell’organismo da mettere a disposizione dei vari\ncomponenti, nonché delle informative e documentazioni trasmesse dalle\nCommissioni bilaterali aziendali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•adempiere a tutte le formalità delegategli in rappresentanza\ndell’organismo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le convocazioni delle sedute ordinarie dovranno pervenire alle Parti\ncomponenti l’Organismo almeno 1 mese prima della data prevista e la\ndocumentazione relativa all’odg almeno 15 giorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le convocazioni delle sedute straordinarie dovranno pervenire almeno 7\ngiorni prima della data della riunione con contestuale supporto documentale ove\nnecessario in base alla specifica richiesta di convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La partecipazione alle riunioni di soggetti terzi sopraindicati dovrà\nessere preannunciata almeno 7 giorni prima della data della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le sedute sono ritenute valide quando sono presenti tra i membri\neffettivi almeno tre rappresentanti dei componenti imprenditoriali e almeno un\nrappresentante per ciascuna componente sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora non venisse raggiunta l'unanimità nelle deliberazioni, le Parti\npotranno decidere di formalizzare il risultato della discussione evidenziando\nle rispettive posizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le attività, i dati e le informazioni prodotte in sede di Organismo\nbilaterale, sotto forma di orientamenti e di indicazioni, costituiscono una\nbase documentale comune e condivisa nel settore, utile all'attività delle\nParti per eventuali successive iniziative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le materie oggetto d’esame riguardino argomenti cui le Parti\nriconoscano particolari caratteristiche di riservatezza, si conviene che i dati\nemersi nel corso dell’incontro non saranno oggetto di divulgazione e saranno\ntrattati con criteri di cautela e garanzia analoghi a quelli previsti dal D.\nLgs. n. 196\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.11 presente regolamento costituisce parte integrante allegata al CCNL\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CARTA DEI VALORI DELLA PERSONA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NELLE IMPRESE DEL SETTORE ELETTRICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attuale contesto di profonde trasformazioni sociali, economiche e\nculturali anche il mondo del lavoro è attraversato da decisivi cambiamenti per\naffrontare i quali è fondamentale agire in maniera inclusiva e mettere al\ncentro la persona nelle sue dimensioni lavorative e sociali, perno intorno al\nquale costruire le prospettive e garantire il futuro del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, il ruolo e le relazioni tra le Parti sociali (Imprese e\nOrganizzazioni di rappresentanza dei lavoratori) assumono maggiore rilevanza e\nrichiedono anch’esse un cambiamento per poter anticipare e gestire le\ntrasformazioni già in atto e le sfide del futuro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, quindi, nell’intento di operare per il riconoscimento e la\ntutela del valore delle persone, premessa e motivo ispiratore del Contratto\nCollettivo di settore, con il presente documento, che costituisce la “Carta\ndei valori della persona nelle imprese del settore elettrico”, individuano e\nribadiscono alcuni capisaldi, principi e valori condivisi, che ispireranno la\nloro azione e la loro relazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’obiettivo comune di valorizzare la loro relazione e di evoluzione del\nsettore, mettono a disposizione le loro esperienze, sensibilità e diversità,\ngettando le basi per una nuova fase di partecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL LAVORO DIMENSIONE FONDAMENTALE DELLA VITA DELLE PERSONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro è l’esperienza attraverso la quale la persona assicura per sé\ne per la propria famiglia una vita libera e dignitosa, esprime se stessa e\nrealizza la propria vocazione professionale, partecipa ad una impresa\ncollettiva e contribuisce, in tal modo, al valore e al benessere della\nsocietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò è tanto più vero nel settore elettrico, in cui un servizio essenziale\nper la sicurezza e il benessere delle persone, è assicurato attraverso\norganizzazioni la cui alta affidabilità è frutto delle competenze e delle\ncapacità tecnico-organizzative che hanno nelle persone, nel loro lavorare\nassieme, e nel senso di responsabilità di tutti, il punto di riferimento e il\nvalore essenziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro, in quanto dimensione fondamentale attraverso la quale le persone\nrealizzano sé stesse in relazione con gli altri, ha bisogno di esprimersi in\nun contesto lavorativo motivante, che assicuri condizioni di lavoro adeguate,\ngeneratore di reale benessere, non solo economico, per gli individui e per la\ncollettività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TUTELA E QUALITÀ DEL LAVORO IN TUTTA LA FILIERA COINVOLTA DALLE ATTIVITÀ\nAZIENDALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese del settore elettrico assicurano, anche attraverso la\ncontrattazione collettiva a livello di settore e aziendale, condizioni di\nlavoro e di remunerazione adeguate, che soddisfino le aspirazioni delle persone\nnella loro vita lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si impegnano affinché anche ai lavoratori delle imprese appaltatrici siano\nriconosciuti i trattamenti previsti dai CCNL dei settori in cui le stesse\noperano, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiedono alle imprese appaltataci il rispetto di tutte le normative\nvigenti, in particolare in materia di sicurezza e di igiene di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contribuiscono, in un rapporto trasparente e costruttivo con le Istituzioni,\na scoraggiare pratiche sleali a danno dei lavoratori sostenendo iniziative\ndirette ad assicurare regolarità dei rapporti di lavoro, osservanza degli\nadempimenti contributivi, rispetto delle norme in materia di protezione e\nprevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MERCATO DEL LAVORO, FORMAZIONE, COMPETENZE, OCCUPABILITA’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acquisire e aggiornare le migliori competenze, professionali e personali, è\nun valore per le persone e per le imprese del settore elettrico, a garanzia\ndella attuale e futura impiegabili Le imprese e i sindacati del settore\nelettrico sono impegnate a mettere a disposizione delle persone, in tutto\nl'arco della loro vita lavorativa, strumenti contrattuali e condizioni di\nlavoro che, assicurando apprendimento continuo e opportunità di formazione,\nconsentano di essere sempre in linea con l’evoluzione del settore e del mondo\ndel lavoro (Upskilling\u002F Reselling).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si impegnano altresì ad attivare le più ampie e fattive collaborazioni\n(nel settore, nella filiera e nei territori in cui operano, con le competenti\nistituzioni) con l’obiettivo di espandere le opportunità di occupazione sia\nper i giovani con un valido curriculum scolastico ma ancora privi di esperienza\nlavorativa, sia per le persone in condizioni dì svantaggio nella ricerca di\nuna occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine promuovono l’adozione, il consolidamento e la sperimentazione\ndelle migliori soluzioni che consentano di dare concretezza alle finalità\ncondivise.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Più in particolare, promuovono la realizzazione di programmi di\napprendistato, che hanno costituito nell’esperienza del settore uno strumento\nvalido ed efficace per l’inserimento dei giovani in azienda, per la\ncostruzione di solide basi di competenza professionale, in un contesto di\noccupazione stabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di formazione duale consentono inoltre di integrare la\nformazione scolastica e accademica, con la formazione in azienda e\nl’esperienza in campo, attivando un percorso virtuoso di integrazione tra il\nsistema educativo e il mondo delle imprese così da mettere in atto percorsi\nformativi sempre più correlati alle effettive esigenze del mercato del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa fase di transizione, in cui tecnologia assume un ruolo centrale,\nparticolare attenzione si rivolge ad un incremento dei profili cosiddetti STEM\n(Science - Technology - Engineering - Mathematics), sia per promuovere lo\nsviluppo della cultura tecnico-scientifica sia per incoraggiare una più\nsignificativa presenza nel settore elettrico di giovani donne impegnate in\npercorsi di studio e professionali tradizionalmente maschili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico promuovono la\nrealizzazione di percorsi ed esperienze formative che, con le finalità sopra\nevidenziate e in collaborazione con gli Organismi bilaterali di settore e di\nazienda, consentano di mettere a frutto il diritto che è in capo ad ogni\nsingola persona alla formazione, diritto in grado di consentire continuità di\nlavoro presente e futuro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso ed in considerazione delle opportunità offerte dagli strumenti\ndigitali, un ruolo non marginale possono esercitare i percorsi di\nautoapprendimento per il miglioramento delle proprie competenze, supportati da\nuna preventiva valutazione e condivisione degli obiettivi formativi con le\nesigenze aziendali anche in una logica di sviluppo a medio-lungo termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico considerano\nun valore lo scambio e il confronto tra persone di diverse generazioni;\nl’impegno di persone con maggiore esperienza e competenze in qualità di\nformatori può costituire un ulteriore tassello per garantire una efficace\ncircolarità dei saperi all’interno delle imprese e dell’intera filiera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attuale contesto di transizione economico-sociale e culturale, per\nfavorire circolarità e contaminazione dei saperi, è fondamentale collaborare\ne coinvolgere esperti, studiosi, istituti formativi o altre organizzazioni\npubbliche e\u002Fo private nella elaborazione e creazione di eventi e momenti\nformativi che coinvolgano le comunità in cui operano le imprese del settore e\nche aiutino a comprendere le dinamiche evolutive del mondo del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARTECIPAZIONE, INCLUSIONE, BENESSERE E PRODUTTIVITÀ’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico riconoscono\nche la partecipazione - in forma individuale e collettiva - è la modalità\nattraverso la quale si esprime la cultura del settore elettrico e sulla quale\nsi intende costruire il suo futuro, in spirito di collaborazione e non di\nantagonismo tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Promuovere sempre più la condivisione e la responsabilizzazione sugli\nobiettivi aziendali, da parte di tutti, crea valore aggiunto per le imprese e\nper le persone che vi lavorano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione a tutti i livelli, e nelle forme che già oggi consentono\ndi attivare un dialogo aperto e costruttivo, sarà ulteriormente rafforzata\nnell’ambito di sistemi di relazioni industriali condivisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono che, in questo nuovo contesto di trasformazione del\nlavoro e della relazione tra l’azienda e le persone, partecipazione,\nbenessere - in un modello “integrato” - motivazione e la responsabilità,\nrappresentano componenti essenziali del lavoro strettamente correlate tra loro\ne che in azione sinergica favoriscono la piena espressione delle persone ed\nimpattano positivamente sui risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione e definizione del Premio di Risultato, in tale ottica,\nrappresenta un importante momento in cui le Parti si confrontano sulla qualità\ndegli obiettivi\u002F indicatori, che non possono essere mai essere raggiunti a\ndiscapito del benessere psico-fisico delle persone, della sicurezza e\ndell’ambiente anche dei territori in cui le imprese si muovono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I risultati perseguiti devono essere intrinsecamente sostenibili sia per le\npersone coinvolte, in una logica di ingaggio, responsabilizzazione ed\nattenzione alle persone, sia per il territorio e l’ecosistema in cui si\nopera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico contrastano\nogni forma di discriminazione sul lavoro fondata, in particolare, sul sesso, la\nrazza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche\ngenetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni\npolitiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza\nnazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o\nl’orientamento sessuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono consapevoli che per assicurare un ambiente inclusivo e privo di\npregiudizi, in cui ciascuna persona possa riconoscersi ed esprimere le proprie\npotenzialità, è necessario disegnare percorsi che favoriscano il rispetto\ndelle persone, ne valorizzino la diversità, e consentano la conciliazione\ndell’impegno di lavoro con gli altri momenti della vita. Ciò anche al fine\ndi attrarre, trattenere e valorizzare le persone per la loro capacità di\napportare innovazione e contribuire a generare valore nelle diverse fasi del\nloro ciclo di vita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Cp>Una organizzazione in grado di realizzare la migliore conciliazione dei\ntempi di vita e lavoro potrà favorire, ad esempio, la creazione di strumenti e\npratiche di genitorialità condivisa anche nella ripartizione degli impegni\nfamiliari, contribuendo anche al superamento del divario di genere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>il perseguimento degli obiettivi aziendali non può essere mai essere\nperseguito a discapito del benessere psico-fisico e dell'equilibrio tra vita e\nlavoro di ciascuna persona e della comunità lavorativa nel suo complesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto una regolamentazione del diritto alla disconnessione, è\nuno strumento utile per favorire l’adozione e il consolidamento di regole di\ncomportamento coerenti con le nuove modalità di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CULTURA E COMPORTAMENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE\nNEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico si impegnano\naffinché sia garantita l’integrità fisica e morale delle persone che\nlavorano nel settore, inteso come ecosistema produttivo complessivo in cui\noperano anche le imprese appaltatrici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Collaborano, nell’ambito del proprio ruolo e responsabilità, per\nassicurare ambienti di lavoro vivibili e sicuri, in cui ciascuno si senta\nlibero di esprimersi, e protetto nei confronti di ogni genere di minacce,\nmolestie o intimidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consapevoli del livello di attenzione e della qualità dei risultati\nottenuti sui temi della salute e della sicurezza, anche grazie ai costruttivi\nconfronti che si svolgono nelle sedi bilaterali stabilite, condividono la\nnecessità di continuare a lavorare assieme affinché le regole e le procedure\nper lavorare in sicurezza si consolidino nei comportamenti agiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La competenza tecnica e la conoscenza della normativa, il corretto utilizzo\ndelle leve e degli strumenti messi a disposizione, e la consapevolezza del\npotenziale impatto dell’azione di ciascuno sulla sicurezza degli altri, sono\nl'essenza di un approccio responsabile nell’esecuzione del lavoro che si\nvuole promuovere e sostenere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine un ruolo di rilievo è in capo ai Rappresentanti dei lavoratori\nper la Sicurezza e (’Ambiente (RLSA) che, adeguatamente formati, possano\nsvolgere, di concerto con i Rappresentanti sindacali e le competenti strutture\naziendali, un ruolo di promozione nella educazione alla sicurezza nei luoghi di\nlavoro, anche nei confronti del personale delle imprese che operano in appalto,\naffinché l'obiettivo zero infortuni rappresenti un traguardo per tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È obiettivo comune promuovere il miglioramento delle procedure di lavoro,\nanche attraverso l’adozione di programmi e strumenti che promuovano la\nraccolta di dati e informazioni, di modo che da una dettagliata analisi delle\nosservazioni di sicurezza, infortuni e mancati infortuni possano emergere\nsoluzioni per la prevenzione dei rischi ed evitare che tali eventi si\nverifichino nel futuro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le persone e i team coinvolti in gravi infortuni saranno oggetto di una\nparticolare attenzione, oltre che di iniziative formative mirate al fine di\nripristinare condizioni di fiducia, e per garantire pieno reintegro e\ncontinuità lavorativa delle persone più direttamente coinvolte in coerenza\ncon le loro capacità e caratteristiche professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In un’ottica di effettiva tutela della salute e della sicurezza delle\npersone, sarà oggetto di specifica attenzione la valutazione dei carichi di\nlavoro, la gestione degli orari, la fruizione dei riposi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di interpretare un ruolo decisivo nel diffondere una solida cultura\ndella sicurezza in tutti i territori, le Imprese e le Organizzazioni sindacali\ndel settore elettrico si impegnano a collaborare e ad essere fattore di stimolo\naffinché si realizzi un effettivo e proficuo interscambio di conoscenze ed\nesperienze tra mondo delle imprese e mondo della scuola e della ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È condivisa inoltre la necessità di adottare le migliori misure di\nprevenzione e protezione considerata l’impresa come un ecosistema complessivo\nin cui tutti gli attori in gioco - compresi i fornitori e le imprese terze -\nsono impegnati nella realizzazione dei programmi di miglioramento e di\nsensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza in cui ognuno è responsabile\ndella propria e dell’altrui salute e sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese del settore elettrico sono impegnate a mettere a disposizione dei\nfornitori e delle imprese appaltataci le esperienze e gli strumenti adottati\nnel settore per promuovere il miglioramento degli standard di sicurezza, ivi\ncompresa la valorizzazione dell’esperienza sul campo dei colleghi più\nesperti e i progetti che favoriscono il cambiamento dei comportamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito sarà promossa anche l’adozione di tecnologie e soluzioni\ninnovative in grado di ridurre i rischi per la salute e la sicurezza senza\nperdere di vista il miglioramento continuo dei processi e degli obiettivi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCTEM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAEI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTEC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCTEM\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAEI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTEC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UTILITARIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENERGIA LIBERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENEL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SOGIN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AVVISO COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assoelettrica - Federutility - Filcem - Cgil, Flaei - Cisl e Uilcem - Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la costituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservatorio per l’Energia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in data 18 luglio 2006 è stato stipulato il Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'articolazione del sistema delle relazioni industriali oggetto del\npredetto Contratto Collettivo Nazionale è basata sulla contrattazione, sul\nconfronto, sulla consultazione e informazione preventivi e\u002Fo periodici in\ncoerenza con la concertazione tra le Parti sociali ed il Governo e con il\ndialogo sociale secondo le direttive dell'unione Europea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la predetta sistematicità delle consultazioni tra le Parti, a tutti i\nlivelli, si sviluppa su tutti i temi di interesse comune anche con il fine di\npervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle Istituzioni quali\ncontributi rispetto alle problematiche di interesse del settore elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rilevato che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il settore elettrico presenta proprie specificità, legate al carattere\ndi pubblica utilità del servizio ed alle sue trasformazioni in atto connesse\nai nuovi assetti e scenari di mercato conseguenti alle normative legislative\nnazionali e comunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in relazione a quanto sopra è indispensabile che le Parti preposte alla\ncontrattazione collettiva del settore elettrico possano confrontarsi sulle\nlinee di sostegno legislativo con ricadute sui programmi di sviluppo del\nsettore, sui necessari interventi a carattere nazionale, regionale e\nterritoriale nell'ambito della programmazione nazionale dell'energia, anche per\nrispondere alle esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di risorse\nprimarie, di sostenibilità ambientale e di competitività del sistema\nelettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i predetti obiettivi possono realizzarsi se, nell'immediato, si realizzi,\noltre quanto sopra, un mix di combustibili più equilibrato e tendenzialmente\nin linea con quello europeo, incrementando significativamente l’uso delle\nfonti rinnovabili ed implementando le attività di ricerca ed innovazione verso\nle nuove fonti energetiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il Ministero dello Sviluppo Economico è la sede istituzionale atta a\nverificare l'efficacia del processo di liberalizzazione del mercato elettrico\navviato nel 1999 ed ad individuare i necessari aggiustamenti\nlegislativi\u002Fnormativi avuto riguardo sia all'evoluzione della normativa europea\nche a quanto accade negli altri Paesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tutto quanto sopra premesso e considerato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le Parti firmatarie del CCNL del settore elettrico si propongono di operare\naffinchè quanto premesso e considerato si realizzi nell'interesse del Paese e\ndello sviluppo del settore e pertanto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>chiedono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al Governo che, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, venga\ncostituito un Osservatorio Sull'Energia con la partecipazione di tutti i\nsoggetti Istituzionali e della Rappresentanza Sociale, al fine di monitorare\nl'evoluzione della situazione e suggerire gli interventi ritenuti necessari per\nla realizzazione degli obiettivi sopra richiamati nell'interesse della funzione\ndi servizio pubblico peculiare del settore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 18 luglio 2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO 18 DICEMBRE 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DEL SETTORE ELETTRICO E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OSSERVATORIO PERMANENTE DELL’ENERGIA PRESSO IL MINISTERO DELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SVILUPPO ECONOMICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i\nlavoratori addetti al settore elettrico, nel sollecitare la convocazione\nrichiesta al Ministero dello sviluppo economico per la costituzione\ndell’Osservatorio permanente dell’Energia, di cui all’Awiso Comune del 18\nluglio 2006, quale sede deputata ad una permanente concertazione del Governo\ncon le Parti sociali nella rispettiva espressione dei livelli confederali e dì\nsettore, Istituzioni, Regioni, Enti locali sul complesso delle esigenze\nstrategiche del sistema elettrico, riconoscendo l’importanza della comune\nconoscenza dell’evoluzione degli assetti del settore, ai fini del superamento\ndi sue eventuali criticità e del consolidamento dell’alto profilo delle\nrelazioni industriali nel contesto della contrattazione collettiva di settore\nsi impegnano ad attivare, dal prossimo gennaio 2008 l’Osservatorio paritetico\ndi Settore, dando piena attuazione all’articolo 2 (art. 6 nella nuova\nnumerazione) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e condividono l’opportunità di realizzare anche momenti informali di\nconsultazione e confronto per rafforzare le reciproche capacità di\nsensibilizzazione verso gli organi di Governo, le forze politiche e le altre\nIstituzioni attraverso singole iniziative e\u002Fo azioni sinergiche relative agli\nindirizzi delle politiche energetiche ed ambientali nazionali ed europee, con\nparticolare riguardo al loro impatto in termini di sostenibilità ambientale,\neconomico ed occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti intendono sia promuovere azioni di sensibilizzazione a sostegno dei\nprogrammi di investimento nell’ambito delle diverse filiere di settore e dei\nconnessi interventi di carattere normativo e disciplinare a livello nazionale e\nregionale necessari alla loro realizzazione, che concordare eventuali\niniziative comuni nei confronti degli Enti locali per facilitare il superamento\ndelle criticità connesse alla localizzazione e alla realizzazione di nuovi\nimpianti e allo sviluppo di nuove tecnologie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto precede le Parti individuano i seguenti, principali\ntemi che formeranno oggetto della reciproca informativa, consultazione e\nconfronto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• strategie e politiche nazionali e regionali finalizzate a! miglioramento\ndell'efficienza e alla riduzione dell’impatto ambientale della generazione di\nenergia elettrica, in particolare gli interventi mirati all’incremento ed\nall’incentivazione della produzione da fonti rinnovabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prospettive, problematiche e criticità connesse allo sviluppo di nuove\ntecnologie investimenti in nuova capacità di generazione, trasmissione e\ndistribuzione di energia elettrica con particolare riguardo ai temi della\ndiversificazione delle fonti primarie e del mix di generazione, della sicurezza\ne dell’affidabilità del sistema elettrico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•politiche di investimenti nelle reti, necessari a salvaguardare ed\nimplementare l’efficienza e la garanzia del servizio agli utenti finali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tematiche connesse al completamento del processo di liberalizzazione ed\napertura dei mercati elettrici europei alla luce dell’obiettivo di\nprogressiva unificazione dei mercati nazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•criticità e problemi connesse all'attuazione della strategia europea in\ntema di lotta ai cambiamenti climatici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aspetti connessi alla realizzazione di nuovi interventi volti alla\npromozione di una maggiore efficienza negli usi finali dell’energia con\nparticolare riguardo al settore elettrico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa lo sviluppo di relazioni industriali di alto profilo, finalizzati a\nprevenire gli eventuali conflitti dovuti agli ulteriori processi di\nassestamento del settore, le Partì si danno atto che entro la vigenza del\nContratto Collettivo Nazionale di Lavoro dovranno essere portati a conclusione\ngli impegni differiti. Inoltre, in relazione alla prevista riforma della\ncontrattazione con connessa possibile aggregazione di contratti collettivi, le\nParti si incontreranno per valutare le modifiche rinvenienti da eventuali\naccordi interconfederali in merito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 18 dicembre 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO PER LA COMPETITIVITÀ\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE ELETTRICHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto della difficile situazione di contesto in cui versa il Settore\nelettrico, quale emersa nel corso del negoziato - situazione tuttora\ncaratterizzata da una riduzione dei margini di generazione connessa alla\npersistente contrazione della domanda, dalle problematiche normativo\u002Fambientali\ncon prospettive di chiusura e\u002Fo mancato decollo di impianti, dalle\nproblematiche di scarso utilizzo degli impianti ad olio, da quelle legate alla\ngestione della produzione distribuita ed agli investimenti e all’andamento\ndella domanda di connessione alle reti di distribuzione, dalla significativa\nerosione della redditività del servizio di distribuzione elettrica per i costi\ndella regolazione ed i connessi obblighi di efficientamento, dalla crescente\nimposizione fiscale, dal crescente livello di credito verso ! clienti, ecc. -\nle Parti convengono di connotare il presente rinnovo contrattuale con una\nmarcata attenzione al tema della gestione flessibile della prestazione di\nlavoro, anche attraverso una specifica valorizzazione della contrattazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contesto di mercato impone infatti alle aziende, ai lavoratori e ai loro\nrappresentanti la ricerca delle condizioni necessarie al sostegno della\ncompetitività delle imprese, dell’occupazione e degli investimenti anche in\nun’ottica di non breve periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gestione flessibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nello spirito di quanto concordato al punto 7 del Verbale\ninterconfederale Confindustria del 28 giugno 2011 e del verbale Confservizi del\n21 dicembre 2011, come richiamati dal comma 3 bis deH’art. 3 \"Assetti\ncontrattuali’’ del presente CCNL circa l’eventuale stipula di intese\nmodificative delle regolamentazioni contenute nel CCNL, si danno atto\ndell’esigenza di addivenire tempestivamente, verificate le situazioni\nrichiamate in premessa, all’applicazione di misure negoziate sul tema degli\norari di lavoro, dell’organizzazione del lavoro e delle prestazioni\nlavorative, individuando nei medesimi gli strumenti capaci di contribuire al\nrilancio competitivo delle imprese e al sostegno dei livelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18 febbraio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18 febbraio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato e sottoscritto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AVVISO COMUNE IN TEMA DI DIALOGO SOCIALE A SOSTEGNO DELLA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COMPETITIVITÀ, SVILUPPO E OCCUPAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imprese e sindacati, nel dichiarare la propria disponibilità a dare una\nadeguata soluzione ai problemi evidenziati, ritengono indispensabile un\nintervento del governo e delle istituzioni a livello nazionale e territoriale\nper gestire la transizione energetica valorizzando sia gli investimenti\neffettuati nel comparto delle reti, nelle rinnovabili e negli impianti\ntermoelettrici, flessibili ed efficienti. Una transizione particolarmente\nimportante per garantire il perseguimento delle politiche di decarbonizzazione\ne lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il mantenimento in esercizio di impianti\nflessibili ritenuti strategici, la messa fuori servizio di impianti non\nefficienti, e la messa in conservazione degli impianti ritenuti rilevanti e lo\nsviluppo delle reti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Imprese e sindacati auspicano una ripresa in tempi brevi del confronto su\ntali tematiche anche in vista dell’attesa rielaborazione della Strategia\nEnergetica Nazionale che dovrà costituire il quadro di riferimento delle\npolitiche di sviluppo del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a tutto quanto sopra indicato, Le Parti firmatarie del\nContratto Collettivo nazionale di Lavoro, nel richiamare quanto già previsto\ndall'alt 2 del CCNL (art. 6 nella nuova numerazione) sull’Osservatorio\nparitetico di settore e dal Protocollo del 18 novembre 2007 sull’Osservatorio\npermanente dell’Energia presso il Ministero dello sviluppo economico,\ncondividono di potenziare tali forme di dialogo sociale e coinvolgimento\nspecifico sia sui temi di innovazione e sostenibilità che su quelli relativi\nagli impianti marginali e, più in generale, sulla visione strategica del\nsettore elettrico a partire dall’attuale fase di transizione energetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le Parti si impegnano ad attivare, presso il CNEL,\nl’Osservatorio permanente dell’Energia per affrontare in modo sistematico i\ntemi della transizione energetica e a richiedere al Governo un confronto, sul\ncomplesso delle esigenze strategiche del sistema elettrico con le Parti Sociali\nnella rispettiva espressione dei livelli confederali e di settore, Istituzioni,\nRegioni, Enti locali. Un impegno finalizzato ad individuare con il Governo\nulteriori strumenti a sostegno dell’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25 gennaio 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 29 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILCTEM-FLAEI-UILTEC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Loro Sedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: polizze assicurative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ci riferiamo all'impegno assunto in sede di rinnovo del CCNL 25 gennaio 2017\ncirca la stipula di una polizza vita caso morte ad esclusione delle cause già\ncoperte da assicurazione, prevista a decorrere da gennaio 2018, finanziata con\nun importo pro capite di € 5 per ogni mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo, da parte delle Aziende verrà attivata per i dipendenti in\nservizio una polizza assicurativa che consenta una copertura da rischio morte\nper malattia con la corresponsione di un capitale a beneficio degli eredi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base al finanziamento definito, da una verifica effettuata sul mercato\nassicurativo è stata riscontrata la possibilità di avere, in fase di prima\napplicazione e comunque per il periodo di un anno pari alla residua vigenza\ncontrattuale, un capitale assicurato nell’ordine dei seguenti importi, in\nfunzione del nucleo familiare dei beneficiar!\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figli\u002Fconiuge\u002Ffamiliari non a carico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>figli \u002Fconiuge\u002F familiari a carico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>minori non autosufficienti a carico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa €48.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa € 70.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa € 140.000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sarà cura delle Associazioni definire con la compagnia che presenterà la\nmigliore offerta un accordo quadro che consenta a tutte le Aziende associate o\nfirmatarie del CCNL 25 gennaio 2017 di provvedere a stipulare la copertura per\ni propri dipendenti alle medesime condizioni. In sede aziendale potranno essere\ndefinite con le Organizzazioni sindacali eventuali specifiche diverse modalità\ndi attuazione dell’impegno assunto in sede di rinnovo contrattuale (ad\nesempio per le Aziende che già prevedono coperture assicurative da rischio\nmorte per malattia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta definiti i termini della copertura, le Parti si incontreranno per\nuna informativa più ampia, relativamente alle condizioni e modalità\napplicative e, successivamente, entro la scadenza, sarà previsto un momento di\nverifica sull’andamento dell'istituto, per ogni opportuna valutazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettricità Futura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enel S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilitalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GSE S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>So.G.I.N. S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Energia Concorrente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 29 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettricità Futura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilitalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enel S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GSE S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>So.G.I.N. S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Energia Concorrente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Loro sedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: polizze assicurative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riscontro alla Vostra lettera di pari data e oggetto, Vi diamo atto che\nquanto comunicatoci risponde alle intese intercorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCTEM - CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAEI - CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTEC - UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 29 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabili Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali\nFILCTEM-FLAEI-UILTEC\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Loro Sedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ci riferiamo a quanto previsto in sede di rinnovo del CCNL 25 gennaio 2017\nrelativamente all’impegno da parte delle Aziende - nell’ambito della quota\ndi incremento retributivo destinata al Welfare - di versare un importo\naggiuntivo pro capite in misura fissa pari a € 5 per ogni mensilità alle\nforme di assistenza sanitaria integrativa di riferimento, a decorrere dal 1°\ngennaio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità attraverso cui troverà attuazione tale impegno saranno\narticolate in relazione alle diverse modalità attraverso cui le Aziende del\nsettore elettrico realizzano la copertura sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, potranno configurarsi le seguenti soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle Aziende che si avvalgono di Fondi sanitari, l’importo aggiuntivo\nprevisto in sede di rinnovo contrattuale si aggiungerà al finanziamento\naziendale in essere, al fine di assicurare una maggiore efficacia\ndell’assistenza sanitaria, attraverso il miglioramento delle prestazioni rese\no la previsione di prestazioni aggiuntive. A tali fini i competenti Organi dei\nFondi stabiliranno, attraverso specifiche iniziative ed eventuali interventi\nsul nomenclatore, la tipologia e\u002Fo l'entità delle maggiori prestazioni\nerogabili ai dipendenti in servizio. In relazione alla natura mutualistica dei\nFondi sanitari, l’importo aggiuntivo definito in sede di rinnovo contrattuale\nseguirà la normale destinazione della contribuzione ordinaria a beneficio\nindistinto di tutti i soci ordinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle Aziende che realizzano la copertura sanitaria integrativa\nattraverso una specifica polizza assicurativa, l’importo aggiuntivo pro\ncapite definito in sede di rinnovo contrattuale si tradurrà in un incremento\ndel premio versato dall’Azienda alla Compagnia di assicurazioni, con\nconseguente miglioramento delle coperture previste dalla relativa polizza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le soluzioni dovranno tener conto che lo stanziamento decorre dal 1°\ngennaio 2017. Durante la vigenza contrattuale, le Parti si incontreranno per\nuna verifica congiunta sull’andamento dell’applicazione dell’impegno\nassunto dal verbale di Accordo sull’incremento retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano altresì a monitorare l’applicazione e ad\nincontrarsi ove necessario per affrontare eventuali problematiche che dovessero\ninsorgere in relazione a quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettricità futura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enel S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilitalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GSE S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>So.G.I.N. S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Energia Concorrente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 29 novembre 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettricità Futura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilitalia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Enel S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GSE S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>So.G.I.N. S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terna S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Energia Concorrente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Loro sedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In riscontro alla Vostra lettera di pari data e oggetto, Vi diamo atto che\nquanto comunicatoci risponde alle intese intercorse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCTEM - CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAEI - CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTEC - UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma , 11 giugno 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabili Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem -\nCGIL Flaei-CISL Uiltec- UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: nuovo ambito CCNL elettrico - accordi di confluenza in sede\naziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto delle intese intercorse nel corso del negoziato, viene\nconfermato che negli accordi di armonizzazione in sede aziendale saranno\nindividuate le più opportune soluzioni per evitare eventuali penalizzazioni\nnei casi di confluenza nel nuovo ambito del CCNL elettrici di lavoratori\nprecedentemente disciplinati da altro CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elettricità Futura Utilitalia Enel S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GSE S.p.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>So.G.I.N. S.p.A. Terna S.p.A. Energia Libera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 11 giugno 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 11 giugno 2021\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>So.G.I.N. S.p.A. Terna S.p.A. Energia Libera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: nuovo ambito CCNL elettrico - accordi di confluenza in sede\naziendale Diamo atto che la Vostra lettera pari oggetto e pari data corrisponde\nalle intese intercorse. Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filctem - CGIL, Flaei - CISL, Uiltec - UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\u003C\u002Fdiv>",{"cbadate_start":44,"cbadate_end":48,"JOBTYPE_descriptions":50,"trainingprogrammes":54,"trainingprogrammes_newtech":58,"apprenticeships":62,"pensionfund":66,"contracttrial":70,"contractseverancepay":74,"legalassistance_trigger":78,"unemploymentfund":82,"green_trigger":86,"newtech_trigger":90,"strikes_trigger":94,"tempagency":98,"tempagency_max":102,"healthcareaccess":106,"protectiveclothing":110,"maxsicknesspay":114,"longtermillness":118,"covid_tradeunion":122,"funeralpay":126,"paidmaternityleavepay":130,"marriage":134,"deathrelatives":138,"equalitymonitoring":142,"violenceleave":146,"violence":150,"equalityotherclause":154,"hourspday_select":158,"MAXHOURS_trigger":162,"PAIDLEAV_trigger":166,"bankholidays1":170,"schedulesrestpw":174,"TRADEUNLEAV_trigger":178,"SENIOR_trigger":182,"sundayallowancetype":186,"HARDSHIP_trigger":190,"OVERTIME_trigger":194,"CONSIGN_trigger":198,"shiftallowancetype":202,"ONCERISE_trigger":206,"ONCEONLY_trigger":210,"PAYSCALES_trigger":214,"FLEXWORK_trigger":217,"remote_work_where":221,"remote_work_requirements":225},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 2 Decorrenza e durata •Ferma restan","Art. 2\n\nDecorrenza e durata\n\n•Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all'art. 7\n(\"Assetti contrattuali”), il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2022\ne scade il 31 dicembre 2024.\n\n•Per quanto concerne la decorrenza, restano salvi gli effetti che con\nriferimento a singoli istituti siano necessariamente collegati o siano stati\nespressamente concordati per una data diversa da quella del comma\nprecedente.\n\n•Il presente Contratto si intenderà rinnovato di anno in anno sia con\nriferimento alla parte economica che alla parte normativa, qualora non venga\ndisdetto da una delle Parti stipulanti almeno 6 mesi prima della scadenza.",{"bindId":49,"name":46,"text":47},"cbadate_end",{"bindId":51,"name":52,"text":53},"JOBTYPE_descriptions","Art. 33 Classificazione del personale Cl","Art. 33\n\nClassificazione del personale\n\nClassificazione del personale\n\n•La classificazione del personale ha carattere dinamico in relazione alle\nmodifiche nel tempo delle qualifiche determinate dalla introduzione e\u002Fo\nrevisione dei progetti di riassetto organizzativo.\n\n•I lavoratori, in funzione delle mansioni loro affidate, sono inquadrati\nin un’unica scala classificatoria in gruppi\u002Fcategorie, secondo le\ndeclaratorie di seguito specificate.\n\n•Tale classificazione unica nulla innova in merito alle differenze ancora\nesistenti tra quadri, impiegati ed operai stabilite dalla normativa\nprevidenziale, fiscale, sindacale e civile.\n\nCategoria quadri\n\n•L'appartenenza alla categoria quadri è disciplinata dal 1 ° comma del\nsuccessivo art. 34.\n\nGruppo A\n\n•Categoria As superiore - Appartengono alla categoria As superiore i\ndipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di\nquelle della categoria As, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo\nper il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita\ndall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri\nlavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.\n\n•Categoria As - Appartengono alla categoria As i dipendenti che svolgono\nmansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la\nloro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono\npreposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Azienda, ovvero\nmansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che\nimplichino responsabilità di identico livello.\n\n•Categoria A1 superiore - Appartengono alla categoria Al superiore i\ndipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di\nquelle della categoria Al, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo\nper il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita\ndall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri\nlavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.\n\n•Categorìa A1 - Appartengono alla categoria Al i dipendenti che svolgono\nmansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il\ncontenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.\n\n•Gruppo B\n\nGruppo B\n\n• Categorìa Bs - Appartengono alla categoria Bs i dipendenti che svolgono\nfunzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura\noppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto\ncui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell’Azienda.\n\n•Categorìa B1 superiore - Appartengono alla categoria B1 superiore i\ndipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di\nquelle della categoria B1,\n\nGruppo C\n\nGruppo C\n\nhanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato\ngrado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda,\nfunzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto\nspecialistico particolarmente elevato delle mansioni.\n\n•Categorìa B1 - Appartengono alla categoria B1 i dipendenti che svolgono\nfunzioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono lavori tecnico-manuali\nspecializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso\nuna notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche\ncomunque acquisite.\n\n•Categorìa B2 superiore - Appartengono alla categoria B2 superiore i\ndipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di\nquelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggiore\nrilievo anche per la maturazione di una esperienza di mestiere.\n\n•Categorìa B2 - Appartengono alla categoria B2 i dipendenti che eseguono\nlavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o\namministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante\npreparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola\nd'arte i lavori di maggiore importanza, relativi alla loro specialità di\nmestiere.\n\n•Categoria Cs - Appartengono alla categoria Cs i dipendenti che eseguono\nlavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo,\nche richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato\ntirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.\n\n•Categoria C1 - Appartengono alla categoria C1 i dipendenti ai quali si\nrichiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori\nd'ordine di carattere amministrativo o tecnico-manuale.\n\n•A partire dal mese di ottobre 2022 viene abolita la categoria C2.\n\n•L'inquadramento del personale viene attuato dalle Aziende in base alle\ndeclaratorie previste dal presente articolo e tenendo conto dei seguenti\ncriteri:\n\n•mansioni effettivamente svolte dal dipendente, prescindendo da eventuali\norganigrammi od organici preordinati;\n\n•grado di conoscenza del lavoro occorrente per l'espletamento delle\nmansioni nel contesto tecnico-organizzativo dell'unità di appartenenza; delle\nnecessarie nozioni di carattere tecnico-professionale (acquisibili attraverso\nla scuola, l'addestramento o autonomamente); del grado di iniziativa e di\nautonomia quando le mansioni esigono tali requisiti;\n\n•\"effettivi\" compiti di controllo e coordinamento espletati da un\ndipendente che opera in gruppo con altri;\n\n•nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore\nprofessionale, quelle più qualificate costituiscono l'elemento determinante\nper l'inquadramento in categoria Al o categorie superiori, se svolte con\ncarattere di prevalenza;\n\n•nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore\nprofessionale, quelle più qualificate - anche se non prevalenti ma svolte in\nmodo ripetitivo - costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento\nfino alla categoria Bs superiore.\n\n•Restano in vigore gli inquadramenti aziendalmente in atto alla data di\nstipulazione del CCNL24 luglio 2001.\n\nDocwnento condiviso sulla Classificazione del personale -18 luglio 2013\n\n\n\nIn relazione all’impegno contenuto nel CCNL del 5 marzo 2010, le Parti\nhanno sviluppato un’articolata trattativa finalizzata alla revisione del\nsistema della classificazione con l’obiettivo di valorizzare la competenza\ndei lavoratori e di favorire lo sviluppo della professionalità in modo\nintegrato ed efficace con l'organizzazione aziendale.\n\nLa trattativa, avviata nel corso della vigenza contrattuale, è poi\nconfluita nel contesto del più ampio negoziato del rinnovo ed ha messo in luce\nuna particolare complessità dovuta a molteplici fattori.\n\nÈ emersa in definitiva la molteplicità dei sistemi organizzativi di\nriferimento e dei sistemi professionali ad essi connessi.\n\nLe Parti si sono pertanto date atto dell’esigenza di procedere con\ngradualità, realizzando per fasi successive il progetto di un nuovo sistema di\nclassificazione.\n\nCome primo passaggio, esse concordano di procedere al conglobamento dell'ex\nindennità di contingenza nei minimi tabellari con conseguente riparametrazione\ndella vigente ampia scala inquadramentale con la connessa ridefinizione dei\ncoefficienti relativi alla paga giornaliera ed oraria e dei trattamenti\neconomici parametrati sui soli minimi tabellari (vedi in merito modifiche\nintrodotte nell’art. 35 “Struttura retributiva” — art. 38 nella nuova\nnumerazione).\n\nLe Parti si impegnano altresì a proseguire nei lavori, con l’intento di\ntracciare un percorso negoziale che ne consenta la compiuta, sia pur graduale,\ndefinizione e conseguente attuazione nel medio termine e cioè, possibilmente a\npartire dal prossimo ciclo contrattuale.\n\nDichiarazioni a Verbale\n\n1) Con riferimento alle azioni intraprese ed agli impegni assunti nel\n“Documento condiviso sulla Classificazione del personale” di cui all’art.\n21 “Classificazione del personale” del CCNL per i lavoratori addetti al\nsettore elettrico del 18 luglio 2013 {art. 33 nella nuova numerazione), le\nParti convengono quanto segue.\n\nAll’interno di Gruppi Industriali interessati, in relazione alle\npeculiarità dei modelli organizzativi complessi le Parti possono definire con\nspecifiche intese in sede aziendale sistemi di classificazione coerenti con le\nesigenze di efficienza e flessibilità organizzativa, nella considerazione\ndelle competenze e dei contenuti tipici delle attività e dell'organizzazione\ndel lavoro, anche diversi da quelli di cui all’art. 21 del presente CCNL\n{art. 33 nella nuova numerazione).\n\nLe predette intese, stipulate con gli organismi sindacali aziendali e\u002Fo\nterritoriali di cui all’art. 3 (“Assetti contrattuali\") del presente CCNL\n(art. 7 nella nuova numerazione), identificano comunque idonei meccanismi di\nraccordo di tali sistemi con la struttura retributiva e la corrispondente scala\nparametrale di cui al presente CCNL.\n\nLe Parti si danno atto che quanto sopra costituisce - con esclusivo\nriferimento alla regolamentazione contenuta nel presente articolo - norma\nattuativa della previsione contenuta nell’ultimo capoverso della Parte Terza\ndel Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria-Cgil, Cisl e Uil 10 gennaio\n2014 e Confservizi-Cgil, Cisl e Uil del 10 febbraio 2014.\n\nCOMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE NUOVE PROFESSIONALITÀ’, COMPETENZE\nEMERGENTI E CLASSIFICAZIONE\n\nLe Parti, consapevoli delle profonde trasformazioni che la transizione\nenergetica ed ecologica, le innovazioni tecnologiche e i processi di\ndigitalizzazione stanno operando sui vigenti modelli organizzativi e sui\ntradizionali assetti di competenze\u002Fconoscenze dei Kf ìPag. 84 di 285\n\nlavoratori del settore elettrico, in applicazione di quanto convenuto nella\nDichiarazione a Verbale all’art 33 del CCNL 9 ottobre 2019, concordano che\nentro 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL 18 luglio 2022 venga costituita - a\nlivello di Settore - una Commissione Paritetica Nazionale formata da 6\ncomponenti per Parte, che procederà ad un primo lavoro sulla base dei seguenti\nobiettivi:\n\n•approfondire l’impatto della digitalizzazione, dell’innovazione\ntecnologica e della transizione energetica sui mestieri elettrici tradizionali\ne i relativi effetti sull’autonomia e sulla polivalenza delle attività\nsvolte;\n\n•operare una ricognizione delle nuove professionalità e competenze\nemergenti nel settore elettrico.\n\nTali approfondimenti saranno finalizzati all’individuazione delle nuove\nfiliere professionali, dei nuovi profili professionali e di competenze e\ncollocazione nel sistema classificatorio. Il lavoro della Commissione\nparitetica dovrà essere concluso entro un anno dal suo insediamento. Sulla\nbase di tale lavoro le Parti definiranno l’accordo per l’integrazione del\npresente articolo, ferma restando al livello aziendale la verifica congiunta\ndella fase applicativa.\n\nA valle della conclusione del primo step, le Parti si impegnano a\nproseguire, attraverso la commissione, l'approfondimento orientato alla\ndefinizione di un nuovo sistema classificatorio, adeguato alle esigenze\nproduttive delle imprese e di valorizzazione delle professionalità espresse\ndai lavoratori e fermo restando il ruolo sindacale di rappresentare, tutelare\ned assistere i lavoratori.",{"bindId":55,"name":56,"text":57},"trainingprogrammes","Art. 36 Formazione •Le Parti riconoscono","Art. 36\n\nFormazione\n\n•Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse\numane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una\nleva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la loro\ncompetitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per\naumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, per\nassicurare la loro impiegabilità, instaurando un circolo virtuoso di\n“crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il\nraggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di\ngradimento dei clienti finali.\n\n•In considerazione della valenza della formazione, che travalica il\nperimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul \"sistema Paese” in termini\ndi crescita sostenibile e inclusiva, di sviluppo occupazionale, di contributo\nal processo di integrazione europea, il modello formativo deve essere\nconfigurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida:\n\n•Osmosi “scuola\u002Flavoro” per assicurare l’avvicinamento delle\nistituzioni formative alle esigenze delle aziende e agevolare l’inserimento\nnel mondo del lavoro contrastando la disoccupazione giovanile;\n\n•Costruzione di percorsi formativi per i giovani neo assunti che\npromuovano il diffondersi delle nuove professionalità connesse\nall’evoluzione tecnologica e digitale;\n\n•Crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e\nadeguamento delle conoscenze\u002Fabilità professionali - tenuto conto della\nnaturale obsolescenza delle competenze - per portarle continuamente “al\npasso” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative;\n\n•Accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione\norganizzativa interessanti il settore in relazione al processo di transizione\nenergetica e alla innovazione digitale, noto come Industria 4.0, con rilevanti\nimpatti sui modelli organizzativi, produttivi e di business. A tal fine è\nnecessario investire nell’acquisizione e nel consolidamento delle competenze\ndigitali e tecnologiche necessarie;\n\n•Sviluppo dell’impiegabilità delle risorse umane, nel rispetto della\ndiversity, garantendo la flessibilità necessaria per fronteggiare nelle\nAziende il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento\naziendale e rafforzando il profilo di potenziale ricollocabilità dei\nlavoratori all'interno ed all’esterno del settore in caso di crisi o\nriorganizzazione aziendale;\n\n•Promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente\ne sicurezza del lavoro;\n\n•Impulso e sostegno alla cultura dell'inclusione e della diversità e\ndell’integrazione intergenerazionale;\n\n•Impulso e sostegno alla attività di trasferimento delle competenze in\nrelazione al ricambio generazionale che si sta manifestando in tutte le\naziende;\n\n•Supporto alla crescita e diffusione di relazioni industriali di qualità\ninvestendo su una consapevole formazione delle Parti Sociali.\n\nLe Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello\npartecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico,\nche dà attuazione\n\n\n\nanche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con\nl’assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo\ndi impulso e di coordinamento ai fondi interprofessional! nazionali, prevedendo\nprocedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel\nfinanziamento di piani formativi aziendali e\u002Fo interaziendali.\n\n•Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali\nvigenti in materia, saranno rivolte:\n\n•al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento\nin Azienda (formazione d’ingresso);\n\n•alla generalità del personale, per consentire un apprendimento\npermanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);\n\n•a singoli e gruppi\u002Ffamiglie professionali, al fine di creare e potenziare\nfigure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita\nprofessionale);\n\n•al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e\u002Fo da\nprocessi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali\nmodifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, (formazione\nmirata);\n\n•ai dipendenti interessati da processi di riposizionamento aziendale e\u002Fo\ndi cambiamento di ruolo nei percorsi di mobilità interna per realizzare una\neffettiva riqualificazione delle competenze\u002Fprofessionalità in relazione ai\ncompiti assegnati, in un’ottica di proficuo reimpiego (formazione a sostegno\ndel cambiamento e reindirizzo professionale).\n\n•L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di\nespletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione delia formazione\nincentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno\nannualmente - di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva\ndell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo\n- oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella\ncomune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale\nscenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori\ncostituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva\ndelle Aziende.\n\nIn relazione a quanto sopra, nelle imprese con oltre 50 dipendenti, potrà\nessere costituita una commissione bilaterale sulla formazione o in alternativa,\nla RSU identificherà, nel proprio ambito, il delegato alla formazione che\ndovrà essere in possesso dì adeguate competenze per seguire la tematica della\nformazione. A tal fine saranno definiti appositi moduli formativi sulla\nformazione destinati al delegato alla formazione che avrà i seguenti\ncompiti:\n\n•verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare\nprecedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello\ncomplessivo dei dipendenti coinvolti;\n\n•esaminare le esigenze formative proposte dalle aziende, con\nindividuazione delle aree tematiche e delle relative modalità di fruizione,\ncon riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative\nsulla sicurezza, all’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro\nal fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e\ndi qualità.\n\n•In relazione ai fabbisogni formativi individuati ai sensi del precedente\ncomma, a livello aziendale è progettata un’offerta formativa tale da\nassicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in\niniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore\npro-capite nel triennio, che si eleva a 32 ore a partire dal 2023 e a 40 ore a\npartire dal 2024. In tale monte ore non si computa la formazione in materia di\nsicurezza e salute. Nell’ambito del monte ore sopra indicato, per una quota\npari a 8 ore pro-capite nel triennio, i lavoratori interessati possono\nattivarsi per scegliere corsi di formazione nell'ambito di un catalogo di\nofferte formative disposto a livello aziendale nel rispetto di una percentuale\ndi assenza contemporanea pari di norma al 3% del personale in forza nell'unità\nproduttiva. A livello aziendale potranno essere previste, a scelta dei\nlavoratori, anche ulteriori iniziative formative aggiuntive per la cui\npartecipazione potranno essere utilizzate le spettanze di giornate\u002Fore di\nassenza retribuita nelle disponibilità del lavoratore in base ai diversi\nistituti contrattuali.\n\nTenuto conto dell’impatto sul settore elettrico della transizione\nenergetica e digitale e dell’esigenza di potenziare l’innovazione e\nl’occupabilità che richiede un investimento straordinario in ambito\nformativo, le Parti condividono altresì, l’impegno ad attuare per il\ntriennio 2022-2024 iniziative formative per una media pro capite non inferiore\na 50 ore. L’applicazione di quanto previsto dal presente comma è oggetto di\nverifica da parte del delegato alla formazione o della commissione bilaterale\naziendale sulla formazione, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4 e\n8 del presente articolo.\n\n•Tenuto conto delle finalità della formazione e dell’interesse primario\ndel lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute e fermo restando il\nprincipio generale che prevede l’erogazione della formazione di norma durante\nl’orario di lavoro, si conviene quanto segue: anche in relazione a quanto\nprevisto dall'alt 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le iniziative\nformative previste ai punti c) d) e) del comma 3 del presente articolo possono\ncollocarsi anche al di fuori dell'orario di lavoro senza dar luogo a\ncorresponsioni per lavoro straordinario, una volta esaurite le spettanze\npreviste dal comma 5, resta ferma l’erogazione durante l'orario di lavoro per\nla formazione rientrante nei piani attivati con accordo sindacale (es. FNC,\neco), nonché la formazione sulla sicurezza del lavoro ai sensi dell’art. 37,\ncomma 12 , TU D. Lgs n. 81\u002F2008 s.m.i.\n\n•In attesa del libretto formativo del cittadino, fatte salve le prassi\naziendali in atto, le diverse attività formative saranno registrate secondo le\nindicazioni fornite con il modello allegato, al fine di valorizzare\nl’esperienza del lavoratore e le conoscenze acquisite durante il suo percorso\nprofessionale; la formazione svolta deve essere documentata e certificata per\nessere considerata valida a tutti i fini consentiti dalla legge.\nL’attestazione delle attività formative, che conterrà anche le indicazioni\nriguardo i soggetti erogatori della formazione, sarà fornita al dipendente, su\nrichiesta dello stesso; tale attestazione potrà avvenire anche con modalità\ndigitali.\n\nCommissione bilaterale sulla formazione a livello aziendale\n\n•Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 300 dipendenti,\npotrà essere costituita, su richiesta di una delle Parti e in conformità a\nquanto previsto dal precedente comma 4, una Commissione Bilaterale sulla\nformazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in\nrappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente\nContratto ed in rappresentanza della Direzione aziendale. Tale Commissione\nformula proposte congiunte ed elabora progetti per lo sviluppo di iniziative\nformative, individuando gli strumenti bilaterali e le modalità più idonee\nrispetto ai dipendenti e alle varie realtà organizzative. In specifico con il\ncompito di:\n\n•verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell’anno solare\nprecedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello\ncomplessivo dei dipendenti coinvolti;\n\n•analizzare la pianificazione e i risultati dei progetti di formazione in\nrelazione ai nuovi inserimenti al fine di accrescere le competenze e\nl’occupabilità dei dipendenti;\n\n•esaminare le esigenze formative aziendali, con individuazione delle aree\ntematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle\nevoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza,\nall'apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di\nrispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di\nqualità;\n\n•individuare i percorsi formativi di sostegno alla ricollocazione e\nriconversione e alla analisi della pianificazione e dell'andamento dei progetti\nformativi, nonché delle esigenze occupazionali;\n\n•svolgere il ruolo di raccordo con i Fondi interprofessional! per la\nformazione inerenti le procedure di finanziamento in conformità degli\nspecifici accordi sindacali attuativi. A tal fine si presterà attenzione alle\nnuove esigenze formative emergenti anche sulla base di studi e ricerche mirate\nsui cambiamenti in atto nel settore.\n\nCon l’obiettivo di facilitare la realizzazione dei compiti sopra\nevidenziati, all'inizio dell’anno l’Azienda predisporrà una proposta di\nPiano di formazione periodica che, sulla base delle esigenze formative\nrilevate, definisca le linee guida degli interventi formativi articolati a\npartire dagli indirizzi enunciati nel presente articolo. Tale piano costituirà\noggetto di valutazione approfondita - da effettuarsi entro un periodo congruo -\nda parte della Commissione bilaterale che potrà formulare osservazioni,\npareri, ovvero avanzare richieste di approfondimento, integrazione e\nmodifica.\n\nAl fine di favorire lo scambio di esperienze sviluppate nel settore e la\ndiffusione delle migliori\n\npratiche, le Commissioni Bilaterali aziendali, effettueranno annualmente una\ncompiuta informativa sulle attività svolte di cui ai punti a, b, c, d, e\nall’organismo Bilaterale di settore. A tale Organismo saranno inoltre\ntrasmessi da parte delle Aziende i progetti formativi per l’apprendistato\nprofessionalizzante relativi ad ulteriori nuove qualifiche aziendali rispetto a\nquelle indicate nell'art. 15 (“Apprendistato\") del CCNL.\n\nOrganismo Bilaterale per la Formazione del settore Elettrico (OBF) e nuovo\nruolo nelle politiche attive\n\n•Le Parti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello\nbilaterale in tema di formazione, con l’obiettivo di rendere operativo un\nefficace polo di riferimento del settore, idoneo a intercettare i fabbisogni\nformativi e a facilitare, orientare e supportare l’impegno formativo ed a tal\nfine convengono di riqualificare il ruolo e i compiti dell’organismo\nBilaterale per la Formazione (OBF) del settore elettrico.\n\n•Qualora non operino in Azienda sistemi bilaterali preposti al raccordo\ncon i Fondi interprofessional! per la formazione, a tale Organismo potrà\nessere attribuita la gestione per dette Aziende delle attività\ncomplessivamente inerenti le procedure di finanziamento con detti Fondi, ferma\nrestando la preliminare condivisione delle Parti a livello aziendale dei\nrelativi piani formativi.\n\n•Tale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti\nimprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali nazionali stipulanti il presente CCNL. Il relativo regolamento\nattuativo e di funzionamento, definito con accordo delle Parti stipulanti,\ncostituisce parte integrante allegata al presente CCNL.\n\n•A tale Organismo sono affidati i seguenti compiti:\n\n•esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello\ncomunitario;\n\n•analisi dei fabbisogni formativi del settore e monitoraggio\nsull'andamento dei progetti di formazione in atto nel settore;\n\n•confronto e scambio di informazioni e valutazioni relative alle attività\nsvolte dagli Organismi bilaterali per la formazione eventualmente operanti a\nlivello aziendale anche ai fini della valorizzazione e diffusione delle\nmigliori pratiche rilevate nel settore;\n\nsviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai\nfabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati\nall'inserimento;\n\n•promozione di proposte atte a favorire il dialogo delle Aziende con le\nIstituzioni formative di ogni ordine e grado per favorire esperienze di\nalternanza scuola lavoro e di apprendistato duale ed iniziative di orientamento\nal mondo del lavoro;\n\n•analisi sulle iniziative formative relative all'aggiornamento in\nrelazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, al sostegno ai\nprocessi di digitalizzazione e di transizione energetica, nonché alle esigenze\nrichieste dalle politiche di qualità e dal mercato; in tale sede saranno\nesaminate anche le iniziative attivate a livello aziendale sulla formazione 4.0\ne sui relativi accordi aziendali previsti dalle normative vigenti;\n\n•elaborazione di piani di “formazione mirata”, cioè finalizzata alla\nriqualificazione delle competenze e\u002F professionalità ed al reimpiego delle\nrisorse per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro delle\naziende del settore.\n\n•esame delle proposte di iniziative formative a sostegno della\nricollocazione e riconversione professionale e riqualificazione dei\nlavoratori;\n\n•proposte sulla modalità di certificazione della formazione svolta;\n\n•aggiornamento su nuove qualifiche settoriali di Apprendistato\nprofessionalizzante non incluse neH’art. 15 (“Apprendistato”), e dei\nrelativi progetti formativi per attivazione di contratti di apprendistato\nprofessionalizzante;\n\n•monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie\nIstituzioni in materia di formazione per la verifica della coerenza con le\nesigenze del settore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le\nIstituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili\na livello europeo, nazionale e territoriale;\n\n•promozione presso i Ministeri competenti e presso FONDIMPRESA e\nFONSERVIZI di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore\nelettrico;\n\n•elaborazione congiunta di progetti e iniziative formative rivolte alle\nAziende, alle organizzazioni sindacali e RSU per supportare relazioni\nindustriali consapevoli su tematiche di impatto per il mondo del lavoro e per\nil settore elettrico, in relazione al processo di transizione energetica in\natto.\n\nPolitiche AttiveQ\n\n•Tenuto conto della situazione di profonda trasformazione del lavoro, in\ncui la pandemia ha accelerato alcune tendenze già in atto nel mercato del\nlavoro comunemente ricondotte alla Quarta rivoluzione industriale e alla\ntransizione ecologica, le Parti sono consapevoli che il settore elettrico è\nchiamato a svolgere un ruolo importante e di traino nell’attuale scenario\nindustriale. Le nuove sfide non possono essere affrontate soltanto in\nun’ottica difensiva ed assumono valenza strategica le politiche attive i cui\neffetti positivi potranno riguardare la società nel suo complesso, cogliendo\nin pieno le prospettive e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e\nResilienza.\n\nIn tale contesto l’Organismo Bilaterale per la Formazione del settore\nElettrico - tenuto conto dell’esperienza positiva già maturata con il\nprotocollo di solidarietà occupazionale del 25 gennaio 2017 - assume un ruolo\nprepositivo sulle politiche attive su due direttrici:\n\n•Iniziative a sostegno della valorizzazione dei percorsi di ricollocazione\ndei lavoratori a fronte di situazioni di criticità\n\n•Iniziative a sostegno della partecipazione dei giovani al mercato del\nlavoro per contrastare la carenza di un’offerta adeguata alla domanda delle\naziende che investono e crescono e che hanno necessità di trovare competenze\nadeguate.\n\n•Per quanto riguarda le iniziative di politiche attive di cui alle lettere\na) e lettera b), l’Organismo elaborerà una proposta alle Parti entro un anno\ndalla conclusione dell’accordo di rinnovo del CCNL 9 ottobre 2019 su\niniziative di politiche attive finalizzate a realizzare:\n\n•azioni di solidarietà occupazionale a fronte di crisi aziendali del\nsettore\n\n•azioni concrete per attivare specifici progetti del settore elettrico con\nle scuole, in particolare con gli istituti tecnici, con il coinvolgimento delle\nAziende presenti nel territorio e finalizzati sia a sensibilizzare\nl'orientamento e l’offerta verso sbocchi professionali del mondo elettrico,\nsia a sviluppare competenze trasversali e specifiche per arricchire I curricula\nscolastici, con esperienze formative allineate all’innovazione tecnologica\ndel settore e alla cultura della sicurezza nel mondo del lavoro\n\n•azioni concrete per facilitare l’acquisizione e la circolazione tra le\nAziende del settore dei cv da parte degli studenti e valorizzare le esperienze\nin tirocinio con il rilascio di una certificazione sulle conoscenze, competenze\ne soft skills acquisite durante lo stage, favorendo la loro concreta\nspendibilità e conoscibilità nelle aziende del settore\n\n•azioni congiunte per realizzare una maggiore integrazione funzionale\ndelle politiche attive definite dalle Parti con quelle tipo pubblicistico per\nevitare il rischio di disoccupazione. In tale ottica è da ampliare la\n“missione” dei Fondi interprofessional! al fine di sostenere piani per\nvalorizzare il sistema duale, piani per [’outplacement e ricollocazione di\nlavoratori coinvolti in procedure di esubero e per finanziare piani formativi\nper assumere tali lavoratori, piani per favorire la transizionalità\nlavorativa, ecc.\n\nL'Organismo Bilaterale approfondirà anche la tematica del Fondo di\nsolidarietà di settore e dei nuovi strumenti di gestione delle modifiche dei\nprocessi aziendali connessi allo\n\nsviluppo tecnologico e alla transizione energetica in relazione\nall’evoluzione del quadro normativo in corso.\n\nIn linea con la sperimentazione del citato Protocollo del 25 gennaio 2017,\nsi conferma l’impegno da parte delle Aziende operanti nel settore elettrico\nad acquisire curricula e candidature di risorse eccedentarie, per le quali\nsiano state espletate le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della\nlegge n. 223\u002F1991. L’organismo Bilaterale avrà il compito di verificare\nl’andamento del processo in tutte le sue fasi e adottare le opportune\nvalutazioni di indirizzo. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si\nimpegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo,\nalla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla\nraccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature, alle\nquali verrà dedicata prioritaria attenzione nei piani di inserimento, tenuto\nconto delle professionalità richieste. Nell’ottica prioritaria di favorire\nla ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non\nsaranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e\nsedi di provenienza, (nella formulazione del presente articolo è stato\nintegrato ed assorbito il protocollo sulla solidarietà occupazionale del 25\ngennaio 2017)",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"trainingprogrammes_newtech","•Accompagnamento e sostegno ai processi ","•Accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione\norganizzativa interessanti il settore in relazione al processo di transizione\nenergetica e alla innovazione digitale, noto come Industria 4.0, con rilevanti\nimpatti sui modelli organizzativi, produttivi e di business. A tal fine è\nnecessario investire nell’acquisizione e nel consolidamento delle competenze\ndigitali e tecnologiche necessarie;",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"apprenticeships","Art 15 Apprendistato Premessa •Le Parti ","Art 15\n\nApprendistato\n\nPremessa\n\n•Le Parti confermano che il contratto di apprendistato, in quanto\ncontratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento\nfinalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire\nnelle Aziende.\n\nL’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.\n\nL’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una\nqualificazione professionale a fini contrattuali attraverso una formazione sul\nlavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico\nprofessionali.\n\nCon tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età\ncompresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L’apprendistato\nprofessionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano\ncompiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale\nconseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.\n\n•contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in\nforma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto,\ndella durata del periodo di apprendistato, del piano formativo individuale, del\npatto di prova e della qualificazione professionale a fini contrattuali che\npotrà essere acquisita al termine del contratto di apprendistato sulla base\ndegli esiti della formazione. L’apprendista non può essere retribuito a\ncottimo.\n\nPeriodo di prova\n\n•L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di 3\nmesi; detto periodo sarà ridotto della metà qualora si tratti di apprendista\nche nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti\nil profilo professionale da conseguire. Tale periodo verrà computato sia agli\neffetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di\nservizio.\n\nDurata\n\n•In funzione del tipo di qualificazione da conseguire la durata\ndell'apprendistato professionalizzante viene definita come segue:\n\n•Qualificazione corrispondente a mansioni di categorìa A1 (di norma,\nrivolto a lavoratori con laurea magistrale, ciclo unico):\n\n•Impiegato di concetto con funzioni direttive ovvero mansioni\nspecialistiche che implichino responsabilità di identico livello.\n\nDurata: 24 mesi\n\n3.1 bis. Qualificazione corrispondente a mansioni di categorìa BSS (di\nnorma, rivolto a lavoratori con laurea triennale, ITS):\n\nAssistente con compiti di maggior rilievo\n\nAssistente tecnico di generazione con compiti di maggior rilievo\n\nAssistente di Reti di distribuzione con compiti di maggior rilievo\n\nAssistente tecnico con compiti di maggior rilievo di progettazione e\u002Fo\npreventivazione e\u002Fo realizzazione e\u002Fo manutenzione impianti (es. infrastrutture\ndi ricarica per veicoli elettrici, eco)\n\n•Assistente Data Development and Engineering con compiti di maggior\nrilievo\n\n•Assistente tecnico HSEQ con compiti di maggior rilievo Durata: 24 mesi\n\n•Qualificazione corrispondente a mansioni di categorìa B1 (di norma,\nrivolto a lavoratori con diploma di scuola media superiore quinquennale):\n\n•Impiegato di concetto\n\n•Addetto tecnico di Distribuzione\n\n•Addetto tecnico di Generazione\n\n•Addetto tecnico-commerciale di Distribuzione\n\n•Addetto commerciale\n\n•Addetto amministrativo\n\n•Addetto servizi\n\n•Addetto informatico\n\n•Addetto linee, stazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento\nimpianti\n\n•Addetto conduzione impianti di produzione\n\n•Addetto progettazione e realizzazione impianti\n\n•Addetto ricerca\n\n•Addetto tecnico fonti rinnovabili\n\n•Addetto analisi energetiche\n\n•Addetto dispacciamento\n\n•Addetto radiochimica e analisi ambientali\n\n•Addetto alla Radioprotezione\u002FCaratterizzazione radiologica\n\n3.3 Qualificazione corrispondente a mansioni di categoria CS (di norma,\nrivolto a lavoratori con scuola dell'obbligo più un corso generico di\nformazione professionale o attestato di qualifica):\n\n•Operatore perforazione (area geotermica)\n\n•Elettricista qualificato\n\n•Manutentore qualificato stazioni, linee\n\n•Manutentore produzione (area idroelettrica)\n\n•Manutentore produzione (area geotermica)\n\n•Manutentore produzione (area termoelettrica)\n\n•Addetto segreteria con mansioni d’ordine\n\nDurata: 36 mesi\n\n•I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai\nfini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non\nseparati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle\nstesse attività.\n\nInquadramento e trattamento retributivo\n\n•L’apprendista viene inquadrato nella categoria corrispondente alla\nqualificazione da conseguire al termine dell'apprendistato con una retribuzione\nin misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.\n\nDurante la durata contrattuale dell’apprendistato è prevista - previa\nverifica dell’andamento positivo del percorso formativo e professionale - la\nseguente dinamica retributiva:\n\nInquadramento della qualificazione da conseguire\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Inquadramento della qualificazione da\n        conseguire\n      \n      Primo anno\n\n        Retribuzione\n      \n      Secondo anno\n\n        Retribuzione\n      \n      Terzo anno\n\n        Retribuzione\n      \n    \n  \n  \n    \n      Gruppo C\n      \n      80%\n      \n      85%\n      \n      90%\n      \n    \n    \n      Da gennaio 2023\n      \n      86%\n      \n      90%\n      \n      96%\n      \n    \n  \n  \n    \n      Gruppo B\n        (esclusa BSS)\n\n        Da gennaio 2023\n      \n      80%\n\n        86%\n      \n      85%\n\n        90%\n      \n      90%\n\n        96%\n      \n    \n  \n  \n    \n      BSS e\n        Gruppo A\n      \n      80%\n      \n      90%\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Da\n        gennaio 2023\n      \n      86%\n      \n      96%\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\nAl termine del periodo di apprendistato previa verifica sull’andamento del\npercorso effettuato verrà riconosciuto il 100% della retribuzione\ncorrispondente all’inquadramento della qualificazione conseguita.\n\nA livello aziendale è possibile individuare ulteriori percorsi di\ninserimento in apprendistato applicando lo stesso abbattimento percentuale\nrispetto all’inquadramento della qualificazione da conseguire nel triennio\nper i Gruppi C e B e nel biennio per il Gruppo A.\n\n\n\nDisciplina del rapporto\n\n•Per la disciplina delle ferie trova applicazione l’art. 31 (“Ferie\")\ndel presente CCNL.\n\n•I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili\nai fini degli istituti di legge e contrattuali.\n\n•È demandata alle Parti, a livello aziendale, l'applicazione del premio\ndi risultato e la normativa in atto in materia di assistenza sanitaria\nintegrativa, previdenza complementare ed altri eventuali istituti sociali.\n\n9 In caso di assenza per malattia l'apprendista non in prova ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo complessivo pari a 135 giorni di\ncalendario in caso di durata dell'apprendistato fino a 24 mesi, 180 giorni in\ncaso di durata dell'apprendistato fino a 36 mesi. Nei casi di malattia grave,\ncome indicati dall’art. 21 (“Malattia, Infortuni e cure termali”), comma\n2 del presente CCNL, il diritto alla conservazione del posto raggiunge il\nlimite di 270 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di\npluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli\nintervalli. Per quanto concerne l'assistenza ed il trattamento economico e\nnormativo di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall'alt 21\n(“Malattia, infortuni e cure termali\") del presente Contratto. Pertanto,\nsuperato il periodo di comporto sopra definito per l’apprendistato, al\nlavoratore che ne faccia richiesta potrà essere concesso un periodo di\naspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi. Fermo restando il\nperiodo di comporto, è prevista la possibilità di prolungare la durata\ndell'apprendistato per un periodo corrispondente all’assenza dovuta a\nmalattia, infortunio, aspettativa conseguente a malattia (art. 21), congedo\nparentale, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a\ntrenta giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi periodi), tenuto\nconto dell’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del piano\nformativo individuale. In tali casi, sarà cura del datore di lavoro comunicare\nall'apprendista prima della scadenza, il differimento connesso all'assenza del\ntermine finale del periodo di apprendistato.\n\n•Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto dì apprendistato, le parti del contratto individuale potranno\nrecedere dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118\ncodice civile, di 15 giorni. Qualora non sia data disdetta a norma dell'art.\n2118 c.c. il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato e il periodo di apprendistato verrà computato\nnell'anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto.\n\n•Per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di legge in\nmateria, dalle Parti sociali a livello confederale e dal presente articolo, si\napplicano le disposizioni del presente Contratto in quanto compatibili con tale\ntipologia contrattuale.\n\nFormazione\n\n•Nei confronti di ciascun apprendista, la formazione per l’acquisizione\ndelle competenze tecnico professionali e specialistiche - non inferiore a 80\nore medie annue - sarà svolta a cura delle aziende e sarà coerente con la\nqualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. La formazione\nprofessionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove\nesistente, da erogare possibilmente con modalità interna,\n\nfinalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali (non\nsuperiore a 120 ore per la durata del triennio e a 40 ore annue medie).\n\nLe Parti si danno atto che, in assenza dell’offerta formativa pubblica\nfinalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, le aziende\nprovvederanno ad erogare autonomamente anche tale formazione in base alle\nindicazioni di cui ai successivi commi.\n\nIn relazione al raggiungimento delle qualificazioni in categoria A1, B1, CS,\nin presenza di eventuali pregresse esperienze formative in Azienda inerenti al\nprofilo professionale da conseguire (es. tirocini formativi e di orientamento,\nstage, eco.) ovvero qualora l’apprendista abbia avuto esperienze\nprofessionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato, la\ndurata della formazione per le competenze di base e trasversali potrà essere\nridotta.\n\n•La formazione è articolata in contenuti a carattere trasversale di base\ne contenuti tecnico-professionali. In tale ambito è individuata quale\nformazione con contenuti trasversali di base quella destinata all'apprendimento\ndi nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di\nlavoro ed organizzazione aziendale e del ciclo produttivo. Le ore di formazione\nrelative all'antinfortunistica ed alla organizzazione aziendale dovranno essere\nrealizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Un’ulteriore quota del monte\nore di formazione specificamente rivolta al conseguimento della qualificazione,\nsarà realizzata secondo percorsi di formazione \"on the job\" o in affiancamelo\no moduli di formazione teorica, nonché mediante modalità “e-learning\".\n\n•Al fine di consentire un maggiore interscambio tra le attività e\nfavorire una più ampia integrazione delle conoscenze e competenze degli\ninteressati, l’Azienda può eventualmente prevedere anche il passaggio\ndell'apprendista da un percorso formativo ad un altro e il conseguimento di una\ndiversa qualificazione professionale rispetto a quella inizialmente prevista\nfermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi complessivi previsti\ndalla normativa vigente e la computabilità della formazione già\neffettuata.\n\n•La formazione è svolta all'interno dell’Azienda interessata, presso\naltra Azienda del Gruppo o presso altra struttura di riferimento in presenza di\nfunzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, nonché in\npresenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a\ntrasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenze\nadeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle\ndimensioni aziendali. In caso di Aziende plurilocalizzate o in presenza dì\nGruppi di imprese, detti locali potranno essere situati anche presso altra\nimpresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra regione.\n\nLe Parti riconoscono particolare rilevanza al ruolo del tutor\u002Freferente\naziendale che ha il compito di seguire l’apprendista per tutta la durata\ndell’apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale, al\nfine di agevolarne l’integrazione nel contesto aziendale e nel coordinamento\ntra formazione e lavoro. Nel piano formativo individuale sarà indicato un\ntutor\u002Freferente aziendale, inserito nell’organizzazione dell'impresa, quale\nfigura di riferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata e coerente\nprofessionalità.\n\nCiascun tutor\u002Freferente può affiancare non più di 5 apprendisti.\n\nIl tutor\u002Freferente è destinatario di specifiche iniziative formative a cura\ndell’azienda.\n\n•Al fine di dare immediato impulso alla diffusione nel settore della nuova\ndisciplina dell'apprendistato professionalizzante a sostegno dello sviluppo\noccupazionale, le Parti definiscono - nel rispetto delle vigenti disposizioni -\ni progetti formativi, riferiti alle qualifiche indicate nel comma 3 del\npresente articolo. Tali percorsi formativi (comprensivi - in assenza di offerta\nformativa pubblica di cui all’art. 44 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015 - anche\ndella formazione di base e trasversale) costituiscono gli standard\nprofessionali di riferimento ai sensi dell’art. 46 comma 3 D. Lgs. n.\n81\u002F2015.\n\n•L’Organismo Bilaterale per la Formazione (OBF) di cui al comma 9\ndell’art. 36 (“Formazione”) del presente Contratto, con riferimento ad\naltre qualificazioni settoriali (non incluse nel comma 3 del presente\narticolo), definirà, entro 30 giorni dalla richiesta delle Parti stipulanti, i\nprogetti formativi - sulla cui base vengono definiti i piani formativi\nindividuali (il cui schema è allegato al presente CCNL) - anche in relazione\nalla determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della\nformazione.\n\nCon riferimento alla possibilità dì finanziare i percorsi formativi\naziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici\ninterprofessional! si applica quanto già previsto daffari. 36, comma 10 del\npresente CCNL.\n\n•Analogamente si procederà per la definizione dei progetti formativi\nrelativi ad ulteriori e diverse qualificazioni aziendali, demandata alla sede\naziendale, che provvede a trasmetterli all'organismo Bilaterale per la\nFormazione. Anche tali percorsi formativi costituiscono standard professionali\ndi riferimento ai sensi dell’art. 46 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015.\n\n•La formazione interna all'Azienda dovrà essere attestata da una\ndichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato riferita alle\ncaratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal\npiano formativo, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 7, D.\nLgs. n.81\u002F2015.\n\n•Al termine del contratto di apprendistato l'Azienda rilascia agli\napprendisti la documentazione prevista dalle norme di legge in materia (il cui\nformat è allegato).\n\n•Annualmente le competenti Direzioni aziendali informeranno le RSU, o in\nmancanza le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente\ncompetenti, sul numero delle assunzioni con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante.\n\n•Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante\nsecondo quanto previsto dall’art. 42, comma 8, D. Lgs. n. 81\u002F2015, le imprese\ndevono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto\ndi apprendistato professionalizzante sia terminato nei 36 mesi precedenti. A\ntal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati\nper giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di\nprova.\n\nPer gli apprendisti mantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede\naziendale eventuali percorsi iniziali di carriera.\n\n23 Con riferimento all’apprendistato duale, le Parti - nel richiamare\nquanto previsto nell’accordo interconfederale 18 maggio 2016 per\nl’apprendistato di cui all’art. 43, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 -\ndefiniscono la seguente disciplina per l’apprendistato di alta formazione e\nricerca (art. 45, D.lgs n. 81\u002F2015). Restano ferme le intese vigenti a livello\naziendale in materia di apprendistato duale ed eventuali ulteriori\nregolamentazioni collettive di secondo livello per aspetti di specifico\ninteresse.\n\nApprendistato di Alta formazione e ricerca\n\nDestinatari\n\n\n\n24.1 destinatari sono gli studenti del ciclo di istruzione terziaria\niscritti ai seguenti corsi:\n\n•ITS \u002Flaurea (triennale)\n\n•laurea specialistica\u002F master\n\n•dottorato di ricerca\n\n25.11 contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45,\nD. Igs. n. 81\u002F2015) è avviato nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto\ninterministeriale del 12 ottobre 2015 in base ad apposite convenzioni con le\nistituzioni formative.\n\n•Il termine finale del periodo di formazione in apprendistato si conclude\nal momento della realizzazione dell’esame volto al conseguimento del titolo\ndi studio previsto entro la data definita nella convenzione con l’istituzione\nformativa per la conclusione del percorso di studi, ovvero con il conseguimento\ndel titolo se intervenuto anticipatamente rispetto a tale data. L’esame deve\nessere tenuto entro e non oltre la durata del corso di studio indicato per\nl’acquisizione del suddetto titolo, in conformità alle disposizioni\nministeriali e\u002Fo regionali e comunque entro la sessione di esami (del\ncalendario scolastico\u002Fformativo) indicata nel piano formativo in collaborazione\ncon l’istituzione formativa in esso coinvolta. Se l'esame conclusivo non\nviene effettuato nella data individuata, in collaborazione con l'istituzione\nformativa, nella predetta sessione scolastica\u002Fformativa, l’azienda si riserva\nla facoltà di recedere, con comunicazione scritta, secondo le previsioni di\ncui al comma 10, del presente articolo, in linea con quanto previsto\ndall’articolo 42 del d.lgs. n. 81\u002F15.\n\nDurata Inquadramento e trattamento retributivo\n\n•L'apprendista di alta formazione e ricerca, in conformità a quanto\nprevisto per l’apprendistato professionalizzante viene inquadrato nella\ncategoria corrispondente alla qualificazione da conseguire al termine\ndell’apprendistato. Durante la durata contrattuale dell’apprendistato di\nalta formazione è prevista, previa verifica dell'andamento positivo del\npercorso formativo e professionale, la seguente dinamica:\n\n•ITS\u002F laurea (triennale):\n\n- inquadramento in BSS durata max 24 mesi\n\nSi applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5 da adattare in relazione alla durata del percorso formativo\nin apprendistato definito nella convenzione con l'istituzione formativa. Per\npercorsi di apprendistato di durata inferiore a 24 mesi si applica pro rata\ntemporis la relativa percentuale di riferimento computandola a ritroso\ndall’anno di conclusione del percorso di studi (es. durata di 15 mesi: da\ngennaio 2023, 86% primi 3 mesi e 96% per i successivi 12 mesi; durata di 12\nmesi: 96%)\n\n•laurea specialistica\u002Fmaster\n\n- inquadramento in A1 durata max 24 mesi\n\nSi applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5 del presente articolo per il gruppo A da adattare in\nrelazione alla durata del percorso formativo in apprendistato definito nella\nconvenzione con l’istituzione formativa. Per percorsi di apprendistato di\ndurata inferiore a 24 mesi si applica pro rata temporis la relativa percentuale\ndi riferimento computandola a ritroso dall’anno di conclusione del percorso\ndi studi (es. durata di 12 mesi: da gennaio 2023, 96%)\n\n•dottorato di ricerca\n\n- inquadramento di ingresso: categoria A1S durata max 24 mesi\n\nSi applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista dal comma 5 del presente articolo per il gruppo A da adattare in\nrelazione alla durata del percorso formativo in apprendistato definito nella\nconvenzione con l’istituzione formativa. Per percorsi di apprendistato di\ndurata inferiore a 24 mesi si applica pro rata temporis la relativa percentuale\ndi riferimento computandola a ritroso dall’anno di conclusione del percorso\ndi studi (es. durata di 12 mesi: da gennaio 2023, 96%)\n\n•Tenuto conto dell’impegno formativo connesso all’alternanza con\nl'università\u002Flstituzioni formative esterne, la retribuzione annua lorda della\ncategoria di inquadramento assegnata viene fissata in proporzione alle ore di\nlavoro svolte in azienda. Per le ore di formazione interna a carico\ndell’azienda è riconosciuta una retribuzione pari al 25% di quella che gli\nsarebbe dovuta.\n\n•L’articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo\nsaranno definite nel piano formativo individuale, tenuto conto delle normative\nvigenti e delle convenzioni con le competenti istituzioni formative\nuniversità\u002Fistituti di istruzione superiore.\n\n•Al termine del periodo di apprendistato previa verifica dell’andamento\ndel percorso effettuato verrà riconosciuto dal mese successivo al\nconseguimento del titolo di studio il 100% della retribuzione corrispondente\nall’inquadramento della qualificazione conseguita. Per gli apprendisti\nmantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede aziendale eventuali percorsi\niniziali di carriera.\n\nDisciplina del contratto di apprendistato di alta formazione\n\n31.11 contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta da cui deve\nrisultare la prestazione oggetto del contratto, la durata e il titolo di studio\nconseguibile al termine dell’apprendistato di alta formazione. Per gli\naspetti non espressamente regolati nel presente capo valgono le disposizioni\ndel presente articolo relative all’apprendistato professionalizzante in\nquanto compatibili.\n\nRecesso\n\n•Tenuto conto delle finalità dell’apprendistato di alta formazione e\nricerca e la connessione dei programmi di didattica Universitaria con\nl’esperienza lavorativa, le Parti si danno atto che, fermo restando quanto\nprevisto dal CCNL in tema di licenziamenti disciplinari, costituisce\ngiustificato motivo oggettivo di recesso da parte dell’Azienda, ai sensi\ndell’art.30, comma 3, legge n. 183\u002F2010, anche l’ipotesi di eventuale non\nsuperamento di un minimo di CFU entro i 12 mesi dall’assunzione (pari ad\nalmeno al 30% di quelli necessari, a partire dall’assunzione, al\nconseguimento del titolo). In tal caso il preavviso di 15 giorni decorre dal\ngiorno successivo alla fine del 12° mese dall’assunzione.\n\nTutoring\n\n•Il piano formativo dell’apprendista duale viene definito in conformità\na quanto previsto dall’art. 45, d.lgs. n. 81\u002F2015 e dal Decreto Ministeriale\n12 ottobre 2015.\n\nPer ogni apprendista in alternanza l’azienda individua il tutor aziendale\nche durante l’intera durata del periodo di apprendistato presiede\nall’integrazione della formazione e dell'attività didattica universitaria\ncon l’attività lavorativa.\n\nAl tutor aziendale, in possesso di adeguata e coerente professionalità, è\naffidato - in conformità delle convenzioni con le Istituzioni formative - il\ncoordinamento delle diverse attività previste dal percorso formativo. Il tutor\naziendale cura:\n\n•l’accoglienza e accompagnamento all'inserimento formativo nei processi\ndi lavoro;\n\n•la facilitazione e sostegno all'apprendimento tramite i momenti\ndell’alternanza formativa tra teoria e pratica;\n\n•il monitoraggio dell’attività formativa.\n\nSalute e Sicurezza sul lavoro\n\n•Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro sarà oggetto di una\nparticolare attenzione durante l'intero svolgimento dell’apprendistato duale.\nVerrà definito a questo scopo a livello aziendale uno specifico percorso\nformativo finalizzato a costruire parallelamente al consolidamento delle\ndiscipline accademiche, la conoscenza tecnica necessaria e la consapevolezza\ncomportamentale orientata alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, per la\ntutela della persona, dell’ambiente e del territorio. In tale contesto\nsaranno promossi a livello aziendale iniziative congiunte di sensibilizzazione\nsu tali tematiche anche con il coinvolgimento dei RLSA\n\nDICHIARAZIONI A VERBALE\n\n1 ) Graduale acquisizione di professionalità - Le Parti si danno atto che\ndopo un primo periodo lavorativo\u002Fformativo di nove mesi trascorso\ndall’attivazione del contratto di apprendistato, l’apprendista acquisisce\nun grado di professionalità idoneo allo svolgimento di attività operativa\nanche in autonomia. In particolare, dopo tale periodo potrà essere attribuita\nla qualifica PES (persona esperta); peraltro, la possibilità di intervenire\ncome monoperatore anche al di fuori dell’orario di lavoro presuppone un\nulteriore periodo lavorativo\u002Fformativo anche esso di 9 mesi, sulla scorta\ndell’esperienza che l’apprendista avrà acquisito per essere stato inserito\ncome PES nei turni di reperibilità.\n\n2) Eventuali esperienze formative\u002Ftirocini formativi e di orientamento - Le\nParti convengono che in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in\nAzienda inerenti al profilo professionale da conseguire, già maturate\ndall’apprendista al di fuori del rapporto di lavoro anteriormente al\ncontratto di apprendistato (es. tirocini formativi e di orientamento, stage,\neco.), potrà essere valutata da parte aziendale la possibilità di disporre,\nin relazione alla comprovata acquisizione di competenze del singolo, una\nriduzione della durata dell’apprendistato per tener conto del percorso\nformativo debitamente certificato complessivamente svolto anche agli effetti\ndella graduale acquisizione di professionalità.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"pensionfund","Art. 46 Previdenza Complementare Premess","Art. 46\n\nPrevidenza Complementare\n\nPremessa\n\nLe Parti riconoscono il valore della previdenza complementare come pilastro\nfondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori e operano\naffinché sia sempre più diffusa all’interno del settore ed estesa a tutti i\nlavoratori con particolare riferimento al personale neo assunto. A tal fine le\nParti congiuntamente attiveranno, sia a livello settoriale che aziendale, una\ncampagna informativa e promozionale con il coinvolgimento dei Fondi operanti\nnel settore per favorire la consapevolezza dei dipendenti ancora non iscritti\nsui vantaggi derivanti dall’iscrizione alla previdenza complementare. A tale\nriguardo le Parti esprimono il loro sostegno ad un intervento normativo atto a\nprevedere, per tutti i lavoratori in servizio ancora non iscritti, un nuovo\nperiodo di silenzio-assenso di 6 mesi per scegliere la destinazione del proprio\nTFR.\n\nLe Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti\ndelle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fopen e\nPegaso, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il\nD. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (recante “Attuazione della direttiva UE\n2016\u002F2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa\nalle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o\nprofessionali”) in merito alla eventualità di realizzazione di future\nsinergìe tra detti Fondi.\n\nCon riguardo agli attuali Fondi operanti nel settore elettrico, Fopen e\nPegaso, le Parti confermano che, fatti salvi gli obblighi derivanti\ndall’adesione alle Fonti istitutive e dagli specifici accordi sindacali\nprevisti dagli Statuti dei suddetti Fondi, le Aziende che applicano il presente\nCCNL sono tenute ad iscriversi ad uno dei predetti Fondi di riferimento al fine\ndi consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza\ncomplementare negoziale.\n\nContribuzione\\\u002F\n\n•In aggiunta alle percentuali indicate dagli accordi istitutivi di\nriferimento, le Aziende, per effetto delle previsioni di volta in volta\ndisposte in occasione dei rinnovi del CCNL, versano ai Fondi di previdenza\ncomplementare un contributo aggiuntivo di € 17 mensili a carico del solo\nDatore di lavoro.\n\nMisure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare\n\n•Le Parti, in relazione all'evoluzione del sistema previdenziale pubblico\nobbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi\ntrattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto\nal trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche\ndi sostegno previdenziale a favore del personale neo assunto al fine di\nfavorire l’iscrizione alla previdenza complementare e costituire una\ndotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva\nindividuale.\n\n•Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, sempreché iscritti\nai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a\ndecorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni\nanno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare\nè definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce\nriportata.\n\n•Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno\ndel mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.\n\n•Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno\nesclusivamente attribuite in cifra fissa non modificabile in caso di successiva\nvariazione generalizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di\ncategoria. Tali importi non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14\nmensilità annue e non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base\ndi calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi\ncompreso il TFR.\n\nImporti delle misure periodiche di sostegno previdenziale\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Importo\n      \n    \n    \n      QS\n      \n      29,41\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      27,80\n      \n    \n    \n      ASS\n      \n      25,84\n      \n    \n    \n      AS\n      \n      23,89\n      \n    \n    \n      A1S\n      \n      22,72\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      21,44\n      \n    \n    \n      BSS\n      \n      20,23\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      19,18\n      \n    \n    \n      BIS\n      \n      18,10\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      17,08\n      \n    \n    \n      B2S\n      \n      15,68\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      14,29\n      \n    \n    \n      OS\n      \n      12,18\n      \n    \n    \n      01\n      \n      10,60\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      9,45",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"contracttrial","Art. 14 Periodo di prova •Il lavoratore ","Art. 14\n\nPeriodo di prova\n\n•Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non\nsuperiore a 6 mesi per i quadri e per i lavoratori inquadrati nel I livello ed\na 3 mesi per i lavoratori inquadrati negli altri livelli.\n\n•Durante il periodo di prova:\n\nla retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente\nContratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle\nmansioni affidategli;\n\nla risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due\nparti in qualsiasi momento senza preavviso.\n\n•Superato il periodo di prova, il lavoratore s'intende confermato in\nservizio a termini e per gli effetti del presente Contratto.\n\n•Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il\nsolo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il\ntermine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla\nmetà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro\nla prima o la seconda quindicina del mese stesso.\n\n•Il periodo di prova, se superato con esito favorevole, è utilmente\nconsiderato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"contractseverancepay","Art. 45 Trattamento di fine rapporto •Al","Art. 45\n\nTrattamento di fine rapporto\n\n•All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro spetta un trattamento\ndi fine rapporto (TFR) per la cui disciplina si fa riferimento a quanto\nprevisto dalla legge 29 maggio 1982, n.297.\n\n•In applicazione dell'alt 1 della sopracitata legge, la retribuzione da\nprendere come base per la determinazione del TFR è quella composta\nesclusivamente dai seguenti elementi:\n\n•minimo contrattuale integrato;\n\n•aumenti periodici di anzianità;\n\n•ex premio di produzione;(\n\n•tredicesima e quattordicesima mensilità;\n\n•importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei\nsupplementi dei minimi, aumenti biennali\u002Fscatti di anzianità e dei livelli\nsalariali di categoria;\n\n•superminimi individuali\u002Faumenti di merito;\n\n•Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di cui al Protocollo Governo\nParti sociali del 31 luglio 1992;\n\n•differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni;\n\n•indennità di reperibilità;\n\n•controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso a fini di\nreperibilità;\n\n•indennità temporanea apprendisti.\n\n•Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto per il\npersonale in forza alle Aziende alla data di stipulazione del CCNL 24 luglio\n2001.\n\n•Relativamente alle anticipazioni TFR previste dalla legge, sono fatte\nsalve condizioni aziendali di miglior favore.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"legalassistance_trigger","Art. 23 Lavoratori sottoposti a procedim","Art. 23\n\nLavoratori sottoposti a procedimento penale\n\n•Nel caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi\ndella libertà personale (o comunque tali da impedire la prestazione del\nlavoratore sottoposto a procedimento penale) per reati commessi\nnell'espletamento delle mansioni ad esso affidate, l’Azienda, ove non\nricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi\ndell'alt 25 (“Provvedimenti disciplinari”) del presente Contratto,\ncorrisponde al lavoratore interessato, per la durata dell'interruzione del\nservizio, la retribuzione quale definita dall'art. 38 (“Struttura\nretributiva”) del Contratto.\n\n•Il lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione dell'azienda entro 8\ngiorni dal momento in cui avrà riacquistato la libertà personale.\n\n•In ogni altro caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti\nrestrittivi della libertà personale del lavoratore o comunque tali da\nimpedirne la prestazione lavorativa, ove non ricorrano gli estremi per la\nrisoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 25 (\"Provvedimenti\ndisciplinari”) del presente Contratto, è fatta salva, ove già esistente a\nlivello aziendale, la conservazione del rapporto di lavoro del lavoratore non\nin prova (per un periodo di 12 mesi), che rimane sospeso a tutti gli effetti,\nsenza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità.\n\nSuccessivi periodi di interruzione si considerano continuativi quando il\nlavoratore abbia ripreso servizio, fra l'uno e l’altro, per una durata\ninferiore ai 30 giorni consecutivi. Alla scadenza dei dodici mesi si realizza\nla risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione dell'indennità\nsostitutiva del preavviso.\n\n•Sono fatte salve le vigenti condizioni di miglior favore derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva di livello nazionale.\n\nDICHIARAZIONE A VERBALE\n\n1 ) Assistenza legale - A favore dei lavoratori di cui al comma 1, salvo i\ncasi di dolo o colpa grave degli stessi, (’Azienda fornirà a proprio carico\nl’assistenza legale nei limiti delle tariffe professionali esistenti.",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"unemploymentfund","FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE Al fine ","FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE\n\nAl fine di rendere più competitive le imprese e promuovere lo sviluppo\ndell'occupazione nel settore, le Parti intendono intraprendere iniziative di\ninnovazione e responsabilità sociale per affrontare i cambiamenti derivanti\ndall’evoluzione normativa e tecnologica del settore, dalla transizione\nenergetica e dall’emergere di nuove competenze.,\n\nLe Parti ritengono che, in questo ambito, il sistema di relazioni\nindustriali, attraverso la contrattazione collettiva nazionale e aziendale,\ndovrà offrire soluzioni condivise, finalizzate a promuovere l’innovazione,\nmigliorare la produttività e l’occupabilità, aggiornare le competenze\nprofessionali, favorire e gestire l'invecchiamento attivo dei lavoratori e\npromuovere i processi di ricambio occupazionale.\n\nA tal riguardo, tenuto conto che l’art. 26, co. 1, D. Lgs. n. 148\u002F2015\nprevede che le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più\nrappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi o contratti\ncollettivi aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali\nper i settori e\u002Fo imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della\ndisciplina legale in materia di integrazione salariale cui possano\neventualmente accedere anche imprese che operano nel medesimo settore che già\nrientrano nell'ambito della disciplina di legge, queste ultime solo per le\nfinalità previste al co. 9 del medesimo decreto, le Parti condividono\nl’opportunità di addivenire alla costituzione di un Fondo intercategoriale\nper le imprese dei servizi pubblici energetici (energia elettrica, gas, acqua)\npartecipate dagli Enti Locali.\n\nA tal fine Utilitalia e le 00.SS. si impegnano a realizzare l'accordo entro\nil 30 giugno 2020 e convengono in tal caso di utilizzare integralmente o\nparzialmente la quota destinata al Welfare contrattuale dal Protocollo sul\ntrattamento economico, lett. b) di cui all’accordo 9 ottobre 2019 di rinnovo\ndel CCNL del settore elettrico.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"green_trigger","•Nel corso di tali incontri, le Parti ef","•Nel corso di tali incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto\ndegli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi,\nlocalizzazioni e condizioni ambientali- ecologiche, esprimendo le loro autonome\nvalutazioni.",{"bindId":91,"name":92,"text":93},"newtech_trigger","In particolare, nell’attuale fase di pro","In particolare, nell’attuale fase di profonda trasformazione,\ncaratterizzata dalla transizione energetica e dai processi di digitalizzazione\ned innovazione tecnologica, che incidono profondamente anche sul mondo del\nlavoro, la relazione tra le Parti assume maggiore rilevanza per anticipare e\ngestire ì profondi cambiamenti in atto e per favorire il massimo\ncoinvolgimento e partecipazione, mettendo al centro le persone come attori\nindispensabili per affrontare questa fase di trasformazione epocale. In tale\nottica, le Parti condividono il Protocollo \"Carta dei Valori della persona\nnelle imprese del settore elettrico”, che viene allegato al presente CCNL.",{"bindId":95,"name":96,"text":97},"strikes_trigger","Art. 6. Procedure di raffreddamento e co","Art. 6. Procedure di raffreddamento e conciliazione\n\n•Preventivamente alla proclamazione di sciopero, l'organizzazione\nsindacale che promuove uno stato di agitazione deve rendere noto, in forma\nscritta, all’azienda - ed anche all’Associazione datoriale in caso di\nvertenze di settore - i termini della controversia affinché possa valutare la\nproblematica oggetto di contenzioso.\n\n•L’Azienda entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale\nconvocazione della richiedente Organizzazione sindacale firmataria del CCNL ed\nil confronto deve esaurirsi entro 5 giorni dalla convocazione.\n\n•Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato superato\nil motivo del conflitto, la prima fase della procedura si intende esaurita con\nesito negativo.\n\n•Se l’Azienda non convoca l’organizzazione sindacale richiedente,\ndecorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si\nintende esaurita con esito negativo.\n\nIn alternativa a quanto sopra stabilito, le Organizzazioni sindacali\npotranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa presso le\nAutorità competenti, come disciplinata dalla legge di regolamentazione del\ndiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.\n\nResta fermo quanto previsto dall’art. 3 (art. 7 nella nuova numerazione)\ndel CCNL per ! lavoratori addetti al settore elettrico con riferimento alle\nspecifiche procedure per il rinnovo del CCNL e degli accordi di secondo livello\ne alle controversie sugli assetti contrattuali elettrici.",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"tempagency","Art 18 Contratto di somministrazione di ","Art 18\n\nContratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato\n\n•Al contratto di somministrazione a tempo determinato trovano applicazione\nle vigenti disposizioni legislative.\n\n•Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero\ncon contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere\ncomplessivamente il 25 per cento del numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza presso l'utilizzatore. Sono escluse dai limiti\nquantitativi le somministrazioni per la sostituzione di altro lavoratore in\nservizio.\n\n•Nei casi in cui il rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore\na 5, resta ferma la possibilità dell’Azienda di stipulare contratti di\nsomministrazione a tempo determinato fino ad un numero di 5 risorse.\n\n•A livello aziendale le parti potranno concordare tramite accordo\nsindacale percentuali più elevate rispetto a quelle individuate nei commi\nprecedenti.\n\n•Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, le\nParti definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la\ncorresponsione ai lavoratori con contratto di somministrazione di erogazioni\ncorrelate ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi\nconcordati.\n\n•Le imprese utilizzatrici sono tenute nei confronti dei lavoratori con\ncontratto di somministrazione ad assicurare tutte le misure, le informazioni e\ngli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal\nD. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, in particolare per quanto\nconcerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale\nsaranno impiegati.\n\n•I prestatori di lavoro con contratto di somministrazione hanno diritto di\nesercitare presso le imprese i diritti di libertà ed attività sindacale\nprevisti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.\n\n•Il Datore di lavoro fornisce ai dipendenti con contratto di\nsomministrazione a tempo determinato, nonché alle RSU, informazioni sui posti\nche si dovessero rendere disponibili; a tal fine saranno definite a livello\naziendale le relative modalità di comunicazione con utilizzo anche di\nstrumenti digitali (es. intranet, social network, ecc).\n\n•Le imprese, anche per il tramite dell'Associazione di appartenenza,\nforniscono con regolarità e comunque una volta l’anno alle RSU o, in\nmancanza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e\nterritorialmente competenti, il numero dei contratti di somministrazione di\nlavoro da esse conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei\nlavoratori interessati. Analoga informativa sarà fornita annualmente anche\nalle Organizzazioni Sindacali nazionali.",{"bindId":103,"name":104,"text":105},"tempagency_max","•Il numero dei lavoratori assunti con co","•Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero\ncon contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere\ncomplessivamente il 25 per cento del numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza presso l'utilizzatore. Sono escluse dai limiti\nquantitativi le somministrazioni per la sostituzione di altro lavoratore in\nservizio.",{"bindId":107,"name":108,"text":109},"healthcareaccess","Art. 47 Assistenza sanitaria integrativa","Art. 47\n\nAssistenza sanitaria integrativa\n\n•Le Parti riconoscono la crescente diffusione nel settore della copertura\nsanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti,\ntra cui anche forme assicurative o convenzioni aventi ad oggetto specifici\n“pacchetti sanitari”.\n\n•La contrattazione aziendale presente nel settore, anche per effetto del\nrinvio previsto nella contrattazione nazionale vigente, ha significativamente\nalimentato l’assistenza sanitaria integrativa, permettendone un ordinato\nsviluppo. Peraltro, anche le recenti norme fiscali prevedono significative\nagevolazioni per le prestazioni sanitarie erogate tramite Fondi di natura\ncontrattuale.\n\n•Fermo restando che l’onere minimo pro capite a carico Azienda per\ngarantire le coperture sanitarie di cui al comma 1 è pari 206,00€ annui,\nsono confermati gli importi aggiuntivi - pari a € 5,00 al mese pro capite\n(€ 70,00 annui) definiti nei precedenti rinnovi contrattuali e nelle relative\nmodalità attuative dell’intesa sindacale di settore del 29 novembre 2017 -\nche le Aziende verseranno o alle forme di assistenza sanitaria integrativa di\nriferimento o attraverso un incremento di pari importo pro capite del premio\nversato alla Compagnia di assicurazioni nei casi in cui la copertura sanitaria\nintegrativa viene realizzata attraverso una specifica polizza assicurativa.\n\n•Con l’intento di incrementare ulteriormente la presenza e l’efficacia\ndell’assistenza sanitaria integrativa nel settore elettrico, anche per\ncogliere le opportunità derivanti dalle innovazioni legislative\u002F fiscali, le\nParti rinnovano l’impegno ad incontrarsi durante la vigenza contrattuale per\nverificare la possibilità di costituire un Fondo unico per l’intero comparto\nenergetico.",{"bindId":111,"name":112,"text":113},"protectiveclothing","Art. 43 Abiti da lavoro e Servizio mensa","Art. 43\n\nAbiti da lavoro e Servizio mensa\n\nAbiti da lavoro\n\n•L'Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori,\ntecnici compresi, che svolgano la loro normale attività all'aperto e siano\ncostretti a lavorare anche sotto la pioggia.\n\n•Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per\ni lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.\n\n•L'Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi o camici) a\nquei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.\n\n•L'Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardafili che\nsvolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di\nnatura aspra e rocciosa.\n\n•Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca\ninvernale.\n\n•Ove ne prescriva l'uso, l’Azienda fornirà ai dipendenti capi di\nabbigliamento specifici e i relativi accessori.\n\nDisposizione comune\n\n•Il valore della concessione totalmente o parzialmente gratuita del\nvestiario (ed anche, ove esistente, dell'alloggio e\u002Fo della fruizione delle\ntariffe agevolate sull' \"energia elettrica”) non viene computato ad alcun\neffetto e non costituisce base di computo ai fini degli istituti retributivi a\ncorresponsione indiretta o differita ivi compreso il TFR.\n\nServizio mensa\n\n•Per le mense e le convenzioni ad esse riconducibili si fa riferimento\nalle regolamentazioni esistenti a livello di singole Aziende.",{"bindId":115,"name":116,"text":117},"maxsicknesspay","Trattamento economico •Al lavoratore, no","Trattamento economico\n\n•Al lavoratore, non in prova, assente per malattia viene corrisposta\ndurante i periodi di assenza di cui al comma 1 l’intera retribuzione per un\nperiodo di 12 mesi, elevati a 18 mesi in caso di assenze dovute a malattie\noncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, SLA o a\ndegenze ospedaliere.",{"bindId":119,"name":120,"text":121},"longtermillness","•Malattie di particolare gravità Nei con","•Malattie di particolare gravità\n\nNei confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto\ncongiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché\nconvivente) affetto da malattia di particolare gravità (malattie oncologiche,\nsclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley), le Aziende si\nimpegnano a valutare, con criteri di disponibilità e compatibilmente con le\nesigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore\ndirette ad ottenere: la concessione di congedi parentali (senza alcuna\ncorresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell’indennità\nsostitutiva del preavviso), per un periodo continuativo o frazionato, e\u002Fo\nl'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al\ncongiunto.\n\nLe Aziende potranno inoltre valutare i suddetti casi di malattia come titolo\ndi intervento particolarmente significativo ai fini della concessione di\nsussidi straordinari.",{"bindId":123,"name":124,"text":125},"covid_tradeunion","I Protocolli di relazioni industriali in","I Protocolli di relazioni industriali in essere nelle aziende del settore\nhanno consolidato pratiche di informazione, consultazione e confronto che hanno\nconsentito nel tempo di affrontare i problemi via via presentatisi ricercando\nil massimo grado di convergenza possibile.\n\nNel tempo essi sono stati aggiornati, rendendo il dialogo tra le Parti più\nagile mediante la costituzione di comitati, commissioni e organismi bilaterali\nche hanno ulteriormente agevolato lo scambio di informazioni e di idee su temi\nspecifici.\n\nImprese e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore si impegnano\noggi in un nuovo e ambizioso percorso finalizzato a rafforzare la\npartecipazione e la collaborazione anche attraverso lo studio e\nl'individuazione di nuove modalità di relazione.\n\nLa diversità dei ruoli e dei punti di vista è considerata elemento\npositivo in grado di indirizzare le energie delle Parti nella soluzione di\nproblemi concepiti e affrontati come problemi comuni.\n\nLa transizione in atto nel settore, in tutte le sue dimensioni e\nripercussioni, richiede che si mettano in campo nuovi comportamenti nella\nrelazione tra le Parti, nel solco dell’esperienza di consapevolezza maturata\ndurante la pandemia.\n\nL’obiettivo pertanto diventa quello di lavorare assieme per costruire le\nbasi per un futuro in cui l'azienda, la filiera produttiva e i territori\ncostituiscano una vera e propria comunità integrata a tutti gli effetti e non\nsolo un aggregato economico.",{"bindId":127,"name":128,"text":129},"funeralpay","Art. 51 Assicurazioni •Per i lavoratori ","Art. 51\n\nAssicurazioni\n\n•Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo\ndell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvedono\nall'assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio\nsul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di\ninvalidità permanente totale, rispettivamente a 5 o 6 retribuzioni annue ed in\ncaso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.\n\n•In aggiunta a quanto previsto per i Quadri a partire dal 1° gennaio 2023\nviene estesa a tutti i lavoratori l'assicurazione contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie mansioni\ncontrattuali. Da tale copertura assicurativa sono esclusi i casi di dolo o\ncolpa grave del dipendente.\n\n•Sono fatte salve le discipline aziendali vigenti alla data di entrata in\nvigore del CCNL 24 luglio 2001 in materia di:\n\n•assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad\ninfortunio extraprofessionale;\n\n•assicurazione per le invalidità permanenti di grado inferiore a quello\nminimo previsto per l'indennizzo da parte dell'INAIL (c.d. \"franchigia\") a\nfavore dei lavoratori soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione\ncontro gli infortuni sul lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 del presente\narticolo.\n\n•Le Aziende provvedono ad assicurare i dipendenti in servizio mediante una\npolizza vita caso morte durante la vigenza del rapporto di lavoro ad esclusione\ndelle cause già coperte da assicurazione, finanziata con un importo pro capite\ndi € 5 per ogni mensilità (€ 70 annui). Le condizioni e modalità sono\ndefinite da specifica intesa sindacale a livello di settore del 29 novembre\n2017, fermo restando che in sede aziendale potranno essere definite con le\nOrganizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL eventuali specifiche\ndiverse modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.",{"bindId":131,"name":132,"text":133},"paidmaternityleavepay","•Peraltro, riconoscendo il valore social","•Peraltro, riconoscendo il valore sociale della maternità, le Aziende\ngarantiranno alla lavoratrice, durante il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, la corresponsione del 100% della retribuzione del mese precedente a\nquello di inizio di detta astensione.\n\n•Sono fatte salve le vigenti condizioni di miglior favore derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva di livello nazionale. Entro la vigenza\ncontrattuale, le Parti monitoreranno le situazioni in essere nelle aziende del\nsettore al fine di individuare le iniziative più opportune.",{"bindId":135,"name":136,"text":137},"marriage","•In occasione del matrimonio o unione ci","•In occasione del matrimonio o unione civile prevista dalla legge, il\nlavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, non\ncomputabile come ferie, senza decurtazione della retribuzione.",{"bindId":139,"name":140,"text":141},"deathrelatives","•Permesso retribuito di tre giorni lavor","•Permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il\nsecondo grado o del convivente (art. 4, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53 -\nart. 1, comma 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278)',",{"bindId":143,"name":144,"text":145},"equalitymonitoring","Art. 49 Pari Opportunità, Diversità e In","Art. 49\n\nPari Opportunità, Diversità e Inclusione\n\n•Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 11 aprile 2006, n.\n198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e tenuto conto delle\nnovità apportate dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 che ha modificato detto\ncodice ed ha introdotto altre disposizioni in materia di pari opportunità in\nambito lavorativo, nell'intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle\nprevisioni e delle possibilità offerte dalla suddetta normativa sulle azioni\npositive, in armonia con le raccomandazioni UE a tutela della dignità delle\ndonne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni\nfinalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato\nostacolo soggettive ed oggettive che non consentano una effettiva parità di\nopportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.\n\n•A tal fine, e in affermazione della vigente normativa in materia, con\nfunzione di studio e di proposta nei confronti delle Parti stipulanti, in\nraccordo con l’Osservatorio di settore costituito nell’ambito delle\nrelazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul\ntema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari\nopportunità e inclusione nel settore elettrico.\n\n•Detta Commissione nazionale, che è composta da sei componenti designati\ndalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente CCNL, e da sei componenti designati dalle Parti datoriali firmatarie\ndel Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:\n\n•promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale\nsulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende;\n\n•promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al D. Lgs. n.\n198\u002F2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la rilevazione statistica\nperiodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale\nfemminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui\nrelativi percorsi formativi, e di carriera;\n\n•proporre progetti di azioni positive;\n\n\n\n•svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto\nc) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati\nnell’ambito della propria attività;\n\n•favorire la conoscenza e diffusione delle migliori politiche di parità\ndi genere presenti a livello aziendale;\n\n•promuovere iniziative di orientamento scolastico a sostegno del lavoro\nfemminile e dell’occupabilità;\n\n•monitorare l’andamento delle attestazioni di certificazione di parità\ndi genere nell'ambito del settore con particolare riferimento all’equità\nremunerativa per genere;\n\n•monitorare le politiche a livello di settore in tema di inclusione e\ndisabilità.\n\n•Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari\nopportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari\ndignità delle persone, in particolare, per prevenire e rimuovere eventuali\nfenomeni di molestie sessuali, violenza e lesioni delle libertà personali del\nsingolo lavoratore\u002Flavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice\ndi condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte\nle Aziende.\n\n•Sono confermati gli organismi paritetici di livello non nazionale aventi\nfunzioni di raccordo informativo e di assistenza nei confronti delle\nCommissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione\ncollettiva. Le Parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione\ndi analoghi organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo\nindeterminato ove tali organismi non siano presenti. Le Aziende soggette\nall’obbligo di redigere il rapporto biennale di parità di genere lo faranno\npervenire anche alla Commissioni aziendali Pari Opportunità ove costituite.\n\n•Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in\nmateria di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende\npromuoveranno - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il\nreinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del\nperiodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con\nriferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53. In tale ottica, in attesa\ndell’attuazione della legge delega 7 aprile 2022, n. 32, (Legge delega per il\nsostegno e la valorizzazione della famiglia, cd. “Family Act”) le Parti\nintendono promuovere ed incoraggiare azioni atte a favorire la conciliazione\ndella vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori in un contesto di\nresponsabilità genitoriale condivisa.\n\n•Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per\nristrutturazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalle\nCommissioni pari opportunità - ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure\natte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di\nsviluppo professionale per le lavoratrici.\n\n•Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle\nsingole Aziende in materia di pari opportunità.\n\n•Le Parti promuoveranno a livello di settore e aziendale azioni positive e\nla diffusione delle migliori pratiche esistenti nel settore per il\nmiglioramento dell'inclusione ed integrazione lavorativa per le persone con\ndisabilità e per i loro familiari.",{"bindId":147,"name":148,"text":149},"violenceleave","INIZIATIVE PER LE VITTIME DELLA VIOLENZA","INIZIATIVE PER LE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE\n\n12. Le Parti promuoveranno in sede aziendale il confronto relativo\nall’adozione di iniziative contro la violenza e le molestie di genere.\n\nFerma restando una più compiuta regolamentazione a livello aziendale, alle\nlavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere di cui all’art.24 primo comma del D. Lgs. n. 80\u002F2015, saranno\nriconosciute, qualora ne facciano richiesta al proprio datore di lavoro, le\nseguenti misure:\n\n•diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di\nprotezione per un periodo retribuito massimo di sei mesi fermo restando quanto\nstabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 dell’art.\n24 D. Lgs. n.80\u002F2015;\n\n•diritto a fruire di ulteriori periodi di aspettativa non retribuita entro\nil limite temporale massimo di 24 mesi di cui all’art. 32, comma 7\n(“Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche -\nAspettativa”);\n\n•individuazione temporanea di una diversa sede di lavoro, ove possibile,\nper garantire la tutela della incolumità ed il sereno svolgimento della\nprestazione lavorativa; qualora vi siano più sedi lavorative e laddove sia\norganizzativamente possibile, diritto di richiedere all’azienda il\ntrasferimento a parità di condizioni economiche e normative;\n\n•l’anticipazione di quote del Tfr maturato;\n\n•integrazione in qualità di fonti istitutive negli statuti dei Fondi di\nPrevidenza Complementare del settore della causale per ottenere anticipazioni\ndai Fondi medesimi;\n\n•agevolazione nell'utilizzo di forme di flessibilità oraria e\u002Fo di\nmodalità agile della prestazione lavorativa e\u002F o nella attribuzione del\ntelelavoro;\n\n•accesso al part-time in via temporanea con diritto al ripristino del\ntempo pieno.\n\n\n\nA livello aziendale, anche attraverso le Commissioni Bilaterali ove\npresenti, potranno essere individuate ulteriori misure aggiuntive rispetto a\nquanto previsto dall’art. 24, D. Lgs. n. 80\u002F2015 per le lavoratrici, inserite\nnei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. A titolo\nesemplificativo le ulteriori misure potranno riguardare:\n\n•inserimento negli accordi aziendali relativi alle “ferie solidali”\ndella possibilità di fruizione di tali benefici da parte delle lavoratrici\ninserite nei suddetti percorsi;\n\n•previsione di iniziative formative per favorire il reinserimento delle\nlavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza.\n\nDichiarazioni a Verbale\n\n•Vittime della violenza di genere - Le Parti si danno atto che quanto\nprevisto al comma 12 del presente articolo laddove si riferisce alle\nlavoratrici vittime di violenza di genere sarà applicato per quanto\ncompatibile anche ai lavoratori al ricorrere dei medesimi presupposti.",{"bindId":151,"name":152,"text":153},"violence","CONTRASTO ALLA VIOLENZA E MOLESTIE SESSU","CONTRASTO ALLA VIOLENZA E MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO\n\n11 Le Parti ritengono che il rispetto della dignità di tutti i lavoratori e\nlavoratrici costituisca la caratteristica fondamentale ed imprescindibile\ndell’organizzazione aziendale e che tutti abbiano il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di\neguaglianza, di inclusione e di reciproca correttezza contro ogni forma di\ndiscriminazione.\n\nIn attuazione dell’accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007\ne delle relative dichiarazioni congiunte a livello confederale del 2016, le\nParti si impegnano a promuovere a livello aziendale l’adozione di Protocolli\nvolti all’individuazione congiunta di un piano di iniziative finalizzate alla\nprevenzione e al contrasto di episodi di violenza e molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro.",{"bindId":155,"name":156,"text":157},"equalityotherclause","Una organizzazione in grado di realizzar","Una organizzazione in grado di realizzare la migliore conciliazione dei\ntempi di vita e lavoro potrà favorire, ad esempio, la creazione di strumenti e\npratiche di genitorialità condivisa anche nella ripartizione degli impegni\nfamiliari, contribuendo anche al superamento del divario di genere.",{"bindId":159,"name":160,"text":161},"hourspday_select","•Premesso che nulla viene innovato circa","•Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina legale\ndell’orario di lavoro, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro\nè stabilita in 40 ore settimanali, con ripartizione, di norma, dal lunedì al\nvenerdì.",{"bindId":163,"name":164,"text":165},"MAXHOURS_trigger","•Le prestazioni di lavoro eccedenti il n","•Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro\nrispondenti ad esigenze\n\nprogrammabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro\ncapite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti\nriposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole\nmaggiorazioni contrattualmente previste. L’utilizzo dei riposi dovrà\nrealizzarsi di intesa con l’Azienda tenendo conto delle esigenze tecniche e\norganizzative e produttive. Tali riposi, considerata la loro funzione di\nreintegro psico- fisico e di compensazione della maggiore prestazione resa,\ndevono essere fruiti in tempi utili a favorire l’adeguato recupero entro il\ntrimestre successivo alla maturazione, salvo casi del tutto eccezionali che\ndevono essere motivati con contestuale pianificazione dei riposi.z-x",{"bindId":167,"name":168,"text":169},"PAIDLEAV_trigger","Art. 31 Ferie 1.11 lavoratore ha diritto","Art. 31\n\nFerie\n\n1.11 lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di\nriposo proporzionale ai mesi di servizio prestati nell’anno come appresso\nspecificato con decorrenza della retribuzione: - 20 giorni lavorativi, se con\nanzianità fino a 8 anni compiuti;\n\n-1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni\nfino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.\n\nA partire dall’anno 2023:\n\n- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;\n\n-1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un\nmassimo di 24 giorni lavorativi\n\n•Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti\ndelle ferie, è considerato giornata non lavorativa, nel caso di ripartizione\ndell'orario di lavoro in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.\n\n•Nel fissare l'epoca del periodo di riposo, l'Azienda tiene conto,\ncompatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del\nlavoratore.\n\n•Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione\ndi esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle\nferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al\nrecupero negli anni successivi.\n\n•Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del\nlavoratore, le ferie possono essere fruite fino al 30 aprile dell'anno\nsuccessivo.\n\n•La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il\ndiritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servìzio prestati.\n\n•L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di\npreavviso.\n\n•Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle\nferie stesse sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un\nricovero ospedaliero pari a 24 ore, regolarmente certificato, anche di un solo\ngiorno, ovvero una malattia non inferiore a giorni 3. Detto periodo di malattia\nsi computa dal giorno in cui perviene all'unità di appartenenza del\nlavoratore, nell'arco del normale orario di lavoro, la comunicazione\ndell'insorgenza della malattia stessa. Resta ovviamente inteso che i giorni di\ninterruzione delle ferie per effetto della malattia o del ricovero non\ncomportano automatico prolungamento del programmato periodo dì ferie.\n\nDichiarazioni a verbale",{"bindId":171,"name":172,"text":173},"bankholidays1","•Giorni festivi •Sono considerati giorni","•Giorni festivi\n\n•Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato\na tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora.\n\n•Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la\nricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai\nsensi del presente articolo, verrà definito, una volta per tutte, in sede\nsindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i\nlavoratori che prestino servizio nell'ambito del Comune di Roma per i quali\nvale la specifica disposizione dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792.",{"bindId":175,"name":176,"text":177},"schedulesrestpw","•Il riposo settimanale cade normalmente ","•Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Il riposo può essere\nfissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene\nconsiderata giorno lavorativo a tutti gli effetti, mentre viene considerato\nfestivo il giorno fissato per il riposo, nei casi previsti o richiamati\ndall’alt. 9 del D. Lgs. n. 66\u002F2003 e successive modificazioni e integrazioni,\nper i lavoratori addetti:",{"bindId":179,"name":180,"text":181},"TRADEUNLEAV_trigger","•Permessi sindacali •I componenti le RSU","•Permessi sindacali\n\n•I componenti le RSU hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato,\na permessi in conformità a quanto previsto dagli arti 23 e 24 della legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\n\n•Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e\nregionali\u002Fterritoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti potranno\nessere concesse fino a 36 ore trimestrali di permessi retribuiti per il\ndisimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga\nespressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni sindacali interessate\ne garantito comunque lo svolgimento dell’attività produttiva.",{"bindId":183,"name":184,"text":185},"SENIOR_trigger","Art. 39 Aumenti periodici di anzianità •","Art. 39\n\nAumenti periodici di anzianità\n\n•Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo\nbiennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi\nper ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata\nper un massimo di cinque aumenti.\n\n•Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese\nsuccessivo al compimento del biennio.\n\n•Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno\nesclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di categoria.\n\n•La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti\nnormative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti\u002Fscatti\nbiennali di anzianità.\n\n•Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di\ntrasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i\nlavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono\npreviste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza\n\ncomplementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza\ncomplementare\") del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della\nprevidenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti\npensionistici delle nuove generazioni.\n\n•A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia\nriconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro\nil periodo di 6 mesi dall'assunzione entro cui va esercitata la scelta della\ndestinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti\nperiodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro\nconfronti.\n\n•I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non\nhanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di\nanzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa\nmaturazione, l'applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare di cui all'alt 46\n(“Previdenza complementare\").\n\nIn tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già\npercepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di\npresentazione della richiesta.\n\nPer la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a\nriferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di\nanzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento\nperiodico, si prende a riferimento la data dì assunzione. Ai fini della\ndeterminazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL,\nresta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di\nservizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.\n\n•La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a\nsostegno della previdenza complementare è irrevocabile.\n\nIMPORTI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ’\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n  \n  \n    \n      QS\n      \n      49,01\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      46,33\n      \n    \n    \n      ASS\n      \n      43,07\n      \n    \n    \n      AS\n      \n      39,82\n      \n    \n    \n      A1S\n      \n      37,86\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      35,74\n      \n    \n    \n      BSS\n      \n      33,72\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      31,97\n      \n    \n    \n      BIS\n      \n      30,16\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      28,46\n      \n    \n    \n      B2S\n      \n      26,13\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      23,81\n      \n    \n    \n      CS\n      \n      20,30\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      17,66\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      15,75\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nDichiarazione a Verbale\n\n\n\n1 ) Lavoratori in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001 -\nResta confermato quanto previsto dall'alt. 36, comma 4, CCNL 24 luglio 2001\n\n2) Art. 39, comma 5 CCNL - Il completamento del percorso di cui al presente\narticolo per i neo assunti è previsto al termine della vigenza del CCNL 18\nluglio 2022, previa verifica complessiva tra le Parti sull’efficacia delle\nnuove misure a sostegno del sistema previdenziale fermo restando gli importi di\ncui all’alt 46 (“Previdenza complementare”).",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"sundayallowancetype","Ogni ora di lavoro straordinario festivo","Ogni ora di lavoro straordinario festivo di cui sopra viene compensata con\nla retribuzione oraria maggiorata del 60%;\n\n•quello compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni\nconsiderati festivi (escluse le domeniche in quanto solamente tali, eccezion\nfatta per la Pasqua) a norma dell'art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi\ne riposi - Festività soppresse\") del presente Contratto, dal lavoratore\naddetto a lavori per i quali è consentito il riposo settimanale non di\ndomenica.\n\nOgni ora di lavoro festivo di cui sopra viene compensata con la retribuzione\noraria maggiorata del 60% .\n\nLavoro notturno - straordinario notturno - straordinario notturno festivo",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"HARDSHIP_trigger","Indennità lavori gravosi •Restano confer","Indennità lavori gravosi\n\n•Restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva nazionale in materia di indennità per\nlavori gravosi. Entro la vigenza del presente Contratto, le Parti\nverificheranno il permanere dei presupposti che hanno dato luogo\nall’istituzione dell'indennità stessa.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"OVERTIME_trigger","•Ogni ora di prestazione lavorativa feri","•Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario\nsettimanale di cui all’art. 27 (“Orario di lavoro - Giorni festivi -\nFestività soppresse”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata\ndel 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito delle Aziende\npresso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro\nsettimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la retribuzione oraria\nmaggiorata del 20%.\n\nLavoro straordinario festivo",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"CONSIGN_trigger","Trattamento economico •Ai lavoratori ai ","Trattamento economico\n\n•Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete, per ogni\ngiornata di effettivo espletamento di tale servizio, un'indennità in cifra\nnelle misure di seguito indicate a partire da ottobre 2022.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      Orario settimanale in 5 giorni\n      \n    \n    \n      Giornaliera\n      \n      Importo in cifra pari a € 15,26\n      \n    \n    \n      Sesto\n        giorno (giornaliera)\n      \n      Importo in cifra pari a € 32,99\n      \n    \n    \n      Festivo (giornaliera)\n      \n      Importo in cifra pari a\n        € 53,13",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"shiftallowancetype","•Ogni ora di lavoro notturno non in turn","•Ogni ora di lavoro notturno non in turno prestata, anche eccezionalmente,\ndal lavoratore in regime di lavoro ordinario in giorni non festivi, viene\ncompensata con un'indennità pari alla maggiorazione del 50% sulla retribuzione\noraria.",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"ONCERISE_trigger","Art. 40 Tredicesima e Quattordicesima me","Art. 40\n\nTredicesima e Quattordicesima mensilità\n\n•Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte\nulteriori due mensilità (tredicesima e quattordicesima), di importo pari alla\nretribuzione spettante come disciplinata dal comma 1 dell’art. 38\n(“Struttura retributiva”), per i mesi di seguito specificati:\n\n•la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia;\n\n•la quattordicesima unitamente alle competenze del mese di giugno.\n\n•Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi\n“maturano” da gennaio a dicembre di ciascun anno.\n\n•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno\no nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore, non in prova, ha diritto a\ntanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di\nservizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a\n15 giorni.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"ONCEONLY_trigger","Minimi contrattuali integrati Scala para","Minimi contrattuali integrati\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Scala parametrica\n      \n      Dal 1\u002F10\u002F2022\n      \n      Dal 17\u002F7\u002F2023\n      \n      Dal 17\u002F7\u002F2024\n      \n      Dal 1\u002F10\u002F2024\n      \n      Aumento a regime\n      UNA TANTUM\n    \n    \n      \n      \n      Aumento (€)\n      Minimo (€)\n      Aumento (€)\n      Minimo (€)\n      Aumento (€)\n      Minimo (€)\n      Aumento (€)\n      Minimo(€)\n      \n      \n    \n    \n      QS\n      255,07\n      86,37\n      3750,11\n      93,56\n      3843,67\n      93,56\n      3937,24\n      50,38\n      3987,62\n      323,87\n      647,75\n    \n    \n      Q\n      228,89\n      77,50\n      3365,22\n      83,96\n      3449,18\n      83,96\n      3533,14\n      45,21\n      3578,35\n      290,63 \n      581,26\n    \n    \n      ASS\n      202,04\n      68,41\n      2970,34\n      74,11\n      3044,45\n      74,11\n      3118,56\n      39,90\n      3158,47\n      256,53\n      513,06\n    \n    \n      AS\n      189,10\n      64,03\n      2780,15\n      69,36\n      2849,51\n      69,36\n      2918,87\n      37,35\n      2956,22\n      240,10\n      480,21\n    \n    \n      AI 8\n      181,14\n      61,33\n      2663,24\n      66,45\n      2729,69\n      66,45\n      2796,13\n      35,78\n      2831,91\n      230,00\n      460,01\n    \n    \n      AI\n      172,84\n      58,52\n      2541,19\n      63,40\n      2604,59\n      63,40\n      2667,99\n      34,14\n      2702,13\n      219,46\n      438,92\n    \n    \n      BSS\n      164,59\n      55,73\n      2419,93\n      60,37\n      2480,31\n      60,37\n      2540,68\n      32,51\n      2573,19\n      208,99\n      417,98\n    \n    \n      BS\n      157,58\n      53,36\n      2316,77\n      57,80\n      2374,58\n      57,80\n      2432,38\n      31,12\n      2463,50\n      200,08\n      400,17\n    \n    \n      BIS\n      150,15\n      50,84\n      2207,60\n      55,08\n      2262,68\n      55,08\n      2317,76\n      29,66\n      2347,41\n      190,65\n      381,30\n    \n    \n      B1\n      143,41\n      48,56\n      2108,45\n      52,60\n      2161,06\n      52,60\n      2213,66\n      28,32\n      2241,98\n      182,09\n      364,17\n    \n    \n      B2S\n      133,93\n      45,35\n      1969,09\n      49,13\n      2018,22\n      49,13\n      2067,35\n      26,45\n      2093,80\n      170,06\n      340,12\n    \n    \n      B2\n      124,62\n      42,19\n      1832,18\n      45,71\n      1877,89\n      45,71\n      1923,60\n      24,61\n      1948,22\n      158,23\n      316,46\n    \n    \n      CS\n      110,50\n      37,41\n      1624,52\n      40,53\n      1665,05\n      40,53\n      1705,58\n      21,82\n      1727,41\n      140,30\n      280,60\n    \n    \n      C1\n      100,00\n      33,86\n      1470,27\n      36,68\n      1506,95\n      36,68\n      1543,63\n      19,75\n      1563,38\n      126,97\n      253,95\n    \n  \n\n\nAumento medio a regime € 225 con parametro medio 177,29 valore punto\n27,55",{"bindId":215,"name":212,"text":216},"PAYSCALES_trigger","Minimi contrattuali integrati\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Scala parametrica\n      \n      Dal 1\u002F10\u002F2022\n      \n      Dal 17\u002F7\u002F2023\n      \n      Dal 17\u002F7\u002F2024\n      \n      Dal 1\u002F10\u002F2024\n      \n      Aumento a regime\n      UNA TANTUM\n    \n    \n      \n      \n      Aumento (€)\n      Minimo (€)\n      Aumento (€)\n      Minimo (€)\n      Aumento (€)\n      Minimo (€)\n      Aumento (€)\n      Minimo(€)\n      \n      \n    \n    \n      QS\n      255,07\n      86,37\n      3750,11\n      93,56\n      3843,67\n      93,56\n      3937,24\n      50,38\n      3987,62\n      323,87\n      647,75\n    \n    \n      Q\n      228,89\n      77,50\n      3365,22\n      83,96\n      3449,18\n      83,96\n      3533,14\n      45,21\n      3578,35\n      290,63 \n      581,26\n    \n    \n      ASS\n      202,04\n      68,41\n      2970,34\n      74,11\n      3044,45\n      74,11\n      3118,56\n      39,90\n      3158,47\n      256,53\n      513,06\n    \n    \n      AS\n      189,10\n      64,03\n      2780,15\n      69,36\n      2849,51\n      69,36\n      2918,87\n      37,35\n      2956,22\n      240,10\n      480,21\n    \n    \n      AI 8\n      181,14\n      61,33\n      2663,24\n      66,45\n      2729,69\n      66,45\n      2796,13\n      35,78\n      2831,91\n      230,00\n      460,01\n    \n    \n      AI\n      172,84\n      58,52\n      2541,19\n      63,40\n      2604,59\n      63,40\n      2667,99\n      34,14\n      2702,13\n      219,46\n      438,92\n    \n    \n      BSS\n      164,59\n      55,73\n      2419,93\n      60,37\n      2480,31\n      60,37\n      2540,68\n      32,51\n      2573,19\n      208,99\n      417,98\n    \n    \n      BS\n      157,58\n      53,36\n      2316,77\n      57,80\n      2374,58\n      57,80\n      2432,38\n      31,12\n      2463,50\n      200,08\n      400,17\n    \n    \n      BIS\n      150,15\n      50,84\n      2207,60\n      55,08\n      2262,68\n      55,08\n      2317,76\n      29,66\n      2347,41\n      190,65\n      381,30\n    \n    \n      B1\n      143,41\n      48,56\n      2108,45\n      52,60\n      2161,06\n      52,60\n      2213,66\n      28,32\n      2241,98\n      182,09\n      364,17\n    \n    \n      B2S\n      133,93\n      45,35\n      1969,09\n      49,13\n      2018,22\n      49,13\n      2067,35\n      26,45\n      2093,80\n      170,06\n      340,12\n    \n    \n      B2\n      124,62\n      42,19\n      1832,18\n      45,71\n      1877,89\n      45,71\n      1923,60\n      24,61\n      1948,22\n      158,23\n      316,46\n    \n    \n      CS\n      110,50\n      37,41\n      1624,52\n      40,53\n      1665,05\n      40,53\n      1705,58\n      21,82\n      1727,41\n      140,30\n      280,60\n    \n    \n      C1\n      100,00\n      33,86\n      1470,27\n      36,68\n      1506,95\n      36,68\n      1543,63\n      19,75\n      1563,38\n      126,97\n      253,95\n    \n  \n\n\nAumento medio a regime € 225 con parametro medio 177,29 valore punto\n27,55\n\n\n\n\n\nAllegato all’art 38\n\nPROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO\n\n•Premessa\n\nIl CCNL individua il trattamento economico complessivo (TEC) che è\ncostituito dal trattamento economico minimo (TEM) e dai trattamenti economici\nriconosciuti dal CCNL comuni a tutti i lavoratori del settore in materia di\nWelfare (Previdenza complementare di cui all’art. 46, Assistenza sanitaria\nintegrativa di cui all’art. 47, Copertura assicurativa contro la premorienza\nda malattia di cui all’art. 51) e di Produttività.\n\n•Incremento retributivo complessivo (TEC)\n\nL’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 sarà\ncostituito dalle seguenti componenti:\n\n•Incremento dei minimi (TEM)\n\n•Welfare\n\n•Produttività\n\nIn relazione a quanto consuntivato per il 2021 (in cui l'inflazione è\nrisultata inferiore di oltre\n\n•0,5% rispetto a quanto previsto alla data di sottoscrizione del\nprecedente rinnovo , con conseguente mancato consolidamento nel TEM\u002FTEC) e a\nquanto attualmente previsto per\n\n•triennio 2022\u002F2024 - in funzione degli scostamenti registrati nel tempo\ndall’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri della\nComunità Europea (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni\nenergetici importati come calcolato dall’ISTAT - il rinnovo sul parametro\nmedio è stabilito in misura pari a € 225 sui minimi, cui si aggiunge un\nulteriore importo di € 3 da allocare sul Welfare e di €15 da allocare sul\npremio di risultato\u002Fproduttività.\n\n•Incremento dei minimi (TEM)\n\nNella tabella allegata all’art. 38 CCNL è precisato il valore\nriparametrato per ciascun livello di inquadramento dei singoli scaglioni di\naumento, nonché il valore dei nuovi mìnimi tabellari.\n\nLivello di settore\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Decorrenza\n      \n      1\u002F10\u002F2022\n      \n      1\u002F7\u002F2023\n      \n      1\u002F7\u002F2024\n      \n      1\u002F10\u002F24\n      \n      Totale\n      \n    \n    \n      incremento dei minimi\n      \n      €60\n      \n      €65\n      \n      €65\n      \n      €35\n      \n      €225\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nPer il periodo pregresso si procederà inoltre al pagamento di una somma\npari a € 450, in forma di una tantum.\n\n•Welfare\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende verseranno ai Fondi di\nprevidenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento\ndella misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in\nmisura fissa pari a € 3 per ogni mensilità.\n\n•Produttività\n\nIl CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo\ndella contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti\neconomici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività,\nqualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una\nquota da destinare a produttività. In tale contesto, le Parti intendono, come\nulteriore segnale di responsabilità nei confronti del Paese in una fase\nparticolarmente delicata per il mondo dell’energia, correlare strettamente\ntale quota ad un innalzamento del livello di efficienza, efficacia e qualità\ndel servizio elettrico.\n\nTale quota costituisce la componente destinata a definire\u002Fincrementare i\npremi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire\ncon la contrattazione aziendale avendo come linea guida prioritaria il\nmiglioramento della qualità del servizio elettrico ed utilizzando al riguardo\nanche i parametri tecnici misurati daH’Autorità di Regolazione per Energia,\nReti e Ambiente (ad esempio per la distribuzione, il numero e durata delle\ninterruzioni, per vendita\u002Fmercato, il tasso di reclamosità e i tempi medi di\nemissione delle fatture, eco).\n\nLa quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da\ncollegare ad incrementi di produttività\u002Fredditività\u002Fcompetitività è annuale\ned è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti\nretributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è\nquindi comprensiva degli stessi.\n\nL’importo sarà utilizzato per la definizione\u002Fincremento dei premi di\nrisultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di\ncontrattazione aziendale.\n\nIl valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a\nlivello aziendale sotto forma di \"una tantum” secondo le regole dei premi di\nrisultato (commi 13 e seguenti dell’art. 44 “Premio di risultato” CCNL\ncome integrati\u002Fprecisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le\nmodalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la\nlegislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate\nper ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti\nstabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo.\n\nDecorrenza 2023 2024\n\n€210\n\n€210\n\n€210\n\n€210\n\n•Metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti\ninflettivi\n\nAl fine di semplificare l’impatto delle verifiche e di avere certezza dei\ncosti e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL, è definita la seguente\nmetodologia.\n\nAl termine della vigenza contrattuale, in relazione alle variazioni in\npositivo o negativo dell'inflazione consuntivata rispetto a quanto previsto\n(9%) per il calcolo degli aumenti del TEM di cui al precedente punto a), alla\nprima data utile del 2025 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di\ninflazione e cioè giugno 2025, si procederà secondo le seguenti modalità:\n\n•in caso di inflazione (IPCA al netto degli energetici importati\nprevisione 2022-2024) superiore di almeno lo 0.5% rispetto a quanto previsto\nalla sottoscrizione del presente accordo si procederà all’adeguamento, fino\na concorrenza, dell'importo stanziato di € 15, pro quota sui minimi e sul\npremio di risultato, con decorrenza giugno 2025,\n\n•In caso di inflazione compresa in un intervallo positivo o negativo\n+-0.5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non\nsi prevedono variazioni sui minimi e l’importo stanziato di €15 resta\nconsolidato in produttività e sarà oggetto di valutazione nell’ambito del\nnegoziato per il successivo rinnovo del CCNL,\n\n•In caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto\nprevisto alla sottoscrizione del presente accordo non si procederà ad alcun\nconsolidamento, fermo restando comunque la salvaguardia dei minimi come sopra\ndefiniti.\n\nArt. 39\n\nAumenti periodici di anzianità\n\n•Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo\nbiennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi\nper ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata\nper un massimo di cinque aumenti.\n\n•Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese\nsuccessivo al compimento del biennio.\n\n•Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno\nesclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di categoria.\n\n•La presente disciplina annulla e sostituisce tutte le precedenti\nnormative contrattuali in materia di supplementi dei minimi e aumenti\u002Fscatti\nbiennali di anzianità.\n\n•Nel corso di vigenza del presente CCNL si avvia il percorso di\ntrasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità per i\nlavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono\npreviste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza\n\ncomplementare, come disciplinate dall’art. 46 (“Previdenza\ncomplementare\") del CCNL, nell’ottica di valorizzare la funzione della\nprevidenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti\npensionistici delle nuove generazioni.\n\n•A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia\nriconosciuta nell’arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro\nil periodo di 6 mesi dall'assunzione entro cui va esercitata la scelta della\ndestinazione per il TFR - per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti\nperiodici di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro\nconfronti.\n\n•I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non\nhanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di\nanzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa\nmaturazione, l'applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di\nsostegno al sistema di previdenza complementare di cui all'alt 46\n(“Previdenza complementare\").\n\nIn tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già\npercepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di\npresentazione della richiesta.\n\nPer la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a\nriferimento la data in cui è stato conseguito l’ultimo aumento periodico di\nanzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento\nperiodico, si prende a riferimento la data dì assunzione. Ai fini della\ndeterminazione del numero degli importi da maturare di cui all’art. 46, CCNL,\nresta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di\nservizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.\n\n•La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a\nsostegno della previdenza complementare è irrevocabile.\n\nIMPORTI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ’\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n  \n  \n    \n      QS\n      \n      49,01\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      46,33\n      \n    \n    \n      ASS\n      \n      43,07\n      \n    \n    \n      AS\n      \n      39,82\n      \n    \n    \n      A1S\n      \n      37,86\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      35,74\n      \n    \n    \n      BSS\n      \n      33,72\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      31,97\n      \n    \n    \n      BIS\n      \n      30,16\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      28,46\n      \n    \n    \n      B2S\n      \n      26,13\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      23,81\n      \n    \n    \n      CS\n      \n      20,30\n      \n    \n    \n      CI\n      \n      17,66\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      15,75\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nDichiarazione a Verbale\n\n\n\n1 ) Lavoratori in servizio alla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001 -\nResta confermato quanto previsto dall'alt. 36, comma 4, CCNL 24 luglio 2001\n\n2) Art. 39, comma 5 CCNL - Il completamento del percorso di cui al presente\narticolo per i neo assunti è previsto al termine della vigenza del CCNL 18\nluglio 2022, previa verifica complessiva tra le Parti sull’efficacia delle\nnuove misure a sostegno del sistema previdenziale fermo restando gli importi di\ncui all’alt 46 (“Previdenza complementare”).\n\nArt. 40\n\nTredicesima e Quattordicesima mensilità\n\n•Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte\nulteriori due mensilità (tredicesima e quattordicesima), di importo pari alla\nretribuzione spettante come disciplinata dal comma 1 dell’art. 38\n(“Struttura retributiva”), per i mesi di seguito specificati:\n\n•la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia;\n\n•la quattordicesima unitamente alle competenze del mese di giugno.\n\n•Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi\n“maturano” da gennaio a dicembre di ciascun anno.\n\n•Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno\no nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore, non in prova, ha diritto a\ntanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di\nservizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a\n15 giorni.\n\nArt. 41\n\nIndennità\n\nIndennità rischio cassa \u002Fmaneggio danaro\n\n•Ai cassieri ed ai commessi di cassa a contatto col pubblico che abbiano\ncontinuativamente maneggio o responsabilità di denaro con responsabilità\ndiretta in caso di errore finanziario, è corrisposta mensilmente una\nindennità pari al 5,50% della retribuzione mensile. I predetti lavoratori\ndevono versare cauzione o analoga garanzia finanziaria e gli interessi\nderivanti dalla cauzione restano a loro beneficio. Detta indennità spetta\nanche ai lavoratori chiamati a sostituire temporaneamente il personale in\nargomento nella misura dello 0,50% del valore della retribuzione mensile per\nogni giorno di effettiva sostituzione nel mese, fino ad un compenso massimo\ncorrispondente al 5,50% della retribuzione stessa.\n\n•Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, abbia\nfrequente maneggio o responsabilità di denaro, è corrisposta una adeguata\nindennità da concordarsi con il lavoratore stesso, eventualmente assistito\ndalle RSU.\n\nIndennità per l’utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione\ndi generatori di vapore\n\n•Ai lavoratori ai quali le Aziende richiedano per lo svolgimento delle\nproprie mansioni il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di\ngeneratori di vapore di 1° grado, viene corrisposta, per ogni giornata di\npresenza in servizio, un’indennità nella misura del 3% del minimo tabellare\ngiornaliero della categoria di appartenenza. Restano salve le misure delle\npercentuali in atto per detta indennità nei confronti dei lavoratori in forza\nalla data di stipula del CCNL 24 luglio 2001.\n\nIndennità lavori sotto tensione\n\n•In quanto in possesso di abilitazione AT1 o AT2 per lo svolgimento di\nlavori sotto tensione sulla rete AT, in conformità al decreto ministeriale 9\ngiugno 1980, oppure di abilitazione MT1 e MT2 per lo svolgimento di lavori\nsotto tensione sulla rete MT, in conformità al decreto ministeriale 13 luglio\n1990, n. 442, è riconosciuta agli interessati un'indennità pari al 25% del\nvalore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del\nlavoratore\n\n\n\nper ogni giornata di presenza in servizio. Le abilitazioni di cui sopra, in\nconformità ai decreti sopracitati, possono, inoltre, essere rilasciate con\nriferimento ad un ambito di competenze più limitato, in tal caso è\ncorrisposta agli interessati un’indennità pari al 6,5% del valore\ngiornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del\nlavoratore per ogni giornata di presenza in servizio. Le indennità di cui\nsopra sono cumulabili, qualora ne ricorrano i presupposti, con l’indennità\nlavori gravosi di cui al presente articolo.\n\nIndennità per l’utilizzo di certificati di qualificazione per\nl’esecuzione di saldature\n\n•Ai lavoratori delle Aziende cui è richiesta l’acquisizione ed il\nmantenimento della validità di certificati di qualificazione per determinati\nprocedimenti di saldatura, rientranti nelle norme UNI di cui al decreto\nministeriale 21 novembre 1972, è riconosciuta una indennità giornaliera di\n€ 0,77 per ogni giornata di presenza in servizio, purché siano in possesso\ndei requisiti richiesti.\n\nIndennità “Capo-formazione”\n\n•Ai lavoratori di categoria B2 superiore (o di B2 in assenza di altro\nlavoratore di B2 superiore) che svolgano, ove necessario, funzione di guida di\naltro personale ad essi affidato, per ogni giornata in cui il singolo\ninteressato svolga effettivamente funzioni di preposto alla guida di formazioni\nnell’ambito dei nuclei\u002Fsquadre di Distribuzione, è corrisposta una\nindennità giornaliera di € 1,55. Detta indennità, sempre nell’ambito\ndella Distribuzione, spetta altresì ai dipendenti di categoria B2 superiore (o\ndi B2 in assenza di altro lavoratore di B2 superiore) preposti alla guida di\nformazioni di: montatori cabine, giuntisti, pronto intervento, anche quando\ntali formazioni non siano inserite nei nuclei, nonché di formazioni addette\nalla manutenzione di impianti primari.\n\nIndennità lavori gravosi\n\n•Restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da\nprecedente contrattazione collettiva nazionale in materia di indennità per\nlavori gravosi. Entro la vigenza del presente Contratto, le Parti\nverificheranno il permanere dei presupposti che hanno dato luogo\nall’istituzione dell'indennità stessa.\n\nIndennità di bilinguismo\n\n•In materia di bilinguismo restano confermate, ove esistenti, le normative\nconcordate per l’ambito territoriale della provincia di Bolzano.\n\nIndennità di guida\n\n•Le Parti prendono l’impegno a rivedere l’istituto in occasione della\ndefinizione del nuovo sistema classificatorio del personale, continuandosi,\nnelle more, ad applicare le precedenti normative in atto.\n\nDichiarazione a Verbale\n\n1 ) Indennità lavori sotto tensione - Tenuto conto dell’evoluzione che\npotrebbe interessare le differenti tipologie di interventi effettuabili con la\ntecnica dei lavori sotto tensione e considerata la specificità della materia,\nle Parti riconoscono che a livello aziendale potranno\n\nessere stabilite modulazioni della misura dell'indennità lavori sotto\ntensione differenti e alternative rispetto a quanto previsto al comma 4 del\npresente articolo.\n\n\n\nArt. 42\n\nRimborsi spese \u002F Ore viaggio\n\nRimborsi spese\n\n•Al lavoratore in missione per motivi di servizio esplicitamente\nautorizzati spetta il rimborso delle spese sostenute, nei limiti e secondo le\nmodalità stabilite dalle norme e dalle procedure aziendali, per viaggio -\nvitto - pernottamento.\n\nGli importi a titolo di rimborso forfetario per le spese derivanti\ndall’utìlizzo, per motivi di servizio, dell'automezzo di proprietà del\nlavoratore verranno definiti a livello aziendale.\n\n•Per missioni della durata superiore ad un mese possono essere pattuite\ncondizioni particolari con il lavoratore interessato, eventualmente assistito\ndalle RSU.\n\nDICHIARAZIONI A VERBALE\n\n•Prassi esistenti - Sono fatte salve le vigenti prassi - a livello\naziendale o territoriale - derivanti da contrattazione collettiva di livello\nnazionale su definizioni, modalità e limiti in materia e per i lavoratori che\nnormalmente svolgono la loro attività in località diversa da quella ove è\nubicata la loro sede di lavoro. Sono altresì fatte salve, ove esistenti, le\nnormative in favore del personale c.d. “ex cantierista”.\n\n•Anticipi per spese da sostenere per cause di servizio - Le Aziende, se\nrichiesto, forniranno anticipi al lavoratore che deve a sostenere spese per\nmotivi di servizio.\n\n•Rimborso spese istruzione figli-Cessano di avere efficacia a tutti gli\neffetti le disposizioni in materia di rimborsi spese istruzione figli derivanti\nda contrattazione collettiva di livello nazionale.\n\nOre viaggio\n\n•A coloro che prestano servizio in luogo diverso dall’abituale località\no posto di lavoro, le ore eccedenti l’orario normale di lavoro giornaliero\noccorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una\nindennità pari al 50% della retribuzione oraria per le prime 3 ore giornaliere\ned al 100% per le ore giornaliere successive.\n\nArt. 43\n\nAbiti da lavoro e Servizio mensa\n\nAbiti da lavoro\n\n•L'Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori,\ntecnici compresi, che svolgano la loro normale attività all'aperto e siano\ncostretti a lavorare anche sotto la pioggia.\n\n•Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per\ni lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.\n\n•L'Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi o camici) a\nquei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.\n\n•L'Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardafili che\nsvolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di\nnatura aspra e rocciosa.\n\n•Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca\ninvernale.\n\n•Ove ne prescriva l'uso, l’Azienda fornirà ai dipendenti capi di\nabbigliamento specifici e i relativi accessori.\n\nDisposizione comune\n\n•Il valore della concessione totalmente o parzialmente gratuita del\nvestiario (ed anche, ove esistente, dell'alloggio e\u002Fo della fruizione delle\ntariffe agevolate sull' \"energia elettrica”) non viene computato ad alcun\neffetto e non costituisce base di computo ai fini degli istituti retributivi a\ncorresponsione indiretta o differita ivi compreso il TFR.\n\nServizio mensa\n\n•Per le mense e le convenzioni ad esse riconducibili si fa riferimento\nalle regolamentazioni esistenti a livello di singole Aziende.\n\nArt 44\n\nPremio di risultato\n\nPremessa\n\n•La contrattazione aziendale con contenuti economici è prevista, in\nconformità alla disciplina sugli “Assetti contrattuali” di cui all’art.\n7 del presente CCNL, per la istituzione di un premio di risultato volto ad\nincentivare la produttività del lavoro.\n\n•L'istituto è volto a favorire aumenti quantitativi e miglioramenti\nqualitativi del servizio nonché incrementi di redditività, efficienza ed\ninnovazione dell'Azienda, attraverso il coinvolgimento dei lavoratori nella\nrealizzazione di programmi e progetti di produttività, qualità per il\nraggiungimento di specifici obiettivi aziendali. Il premio variabile, che sarà\ndisciplinato in sede di contrattazione triennale di secondo livello prevista\ndall'art. 7 (“Assetti contrattuali”) del CCNL sulla base di criteri e\nprincipi definiti dal presente articolo, è commisurato e correlato ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di tali progetti nonché all'andamento\ngenerale dell’Azienda e si caratterizza, per ciò stesso, come elemento\nvariabile della retribuzione.\n\n•Allo scopo della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le Parti\nvaluteranno preventivamente, in appositi incontri, i requisiti essenziali di\nredditività e di efficienza, tenendo presenti i provvedimenti emanati dagli\nOrganismi competenti, con particolare riguardo, tra l'altro, agli obiettivi di\nrecupero di produttività ed agli standard di qualità.\n\nCriteri per la determinazione del premio\n\n•L'importo erogabile a titolo di premio di risultato verrà fissato dalle\nParti nell'ambito della contrattazione triennale di secondo livello sulla base\ndegli obiettivi di efficacia ed efficienza\n\n\n\nderivanti dalla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo e in\nrelazione agli obiettivi di redditività dell'Azienda, tenuto conto delle\ndeterminazioni assunte dagli Organismi di cui al precedente 3° comma anche in\nmateria tariffaria con particolare riferimento al recupero di produttività.\n\n•Il premio deve essere determinato da un favorevole andamento economico\ndell'impresa in termini di produttività. Pertanto, in sede di elaborazione\ndella struttura del premio di risultato, dovranno essere individuati meccanismi\ndi interazione fra i richiamati obiettivi.\n\n•Il premio di risultato, che costituisce un istituto di carattere\nunitario, si potrà dunque articolare, in base a quanto definito in sede di\ncontrattazione di secondo livello, in una o entrambe le seguenti due voci, tra\nloro interconnesse e collegate:\n\n•raggiungimento di obiettivi di redditività aziendale\n\n•incentivazione della produttività\u002Fqualità\u002Fefficienza\u002Finnovazione\n\ne sarà correlato, ai fini della sua erogazione, ai risultati conseguiti\nrelativamente alle due voci sopra indicate con ripartizione percentuale tra le\nstesse.\n\nRedditività aziendale\n\n•La redditività aziendale è correlata all’andamento generale\ndell’Azienda. Essa è riferita ad obiettivi espressi dalle variazioni\npositive di voci di bilancio aziendale connesse con l’andamento generale\ndell’Azienda (ad esempio Margine Operativo Lordo o altro indice), che\nattestino - nell’ambito di livelli\u002Fintervalli predefiniti - un andamento\nfavorevole, tenuto anche conto delle complessive condizioni di contesto.\n\n•Le variazioni sono quelle registrate nell’anno cui si riferisce il\npremio rispetto ad un periodo precedente.\n\nIncentivazione della produttività\u002Fqualità\u002Fefficienza\u002Finnovazione\n\n•L’incentivazione della produttività\u002Fqualità\u002Fefficienza\u002Finnovazione si\nattua attraverso la individuazione ed il conseguimento di specifici obiettivi\nche possono riguardare Azienda, area, reparti, unità, gruppi eco., e\nriferirsi, oltre ai risultati conseguiti in termini di efficienza tecnica ed\neconomica, anche a quelli riferibili alla qualità del servizio, tenuto conto\ndegli standard stabiliti dagli Organismi competenti.\n\n•Gli obiettivi devono essere misurabili, correlati all'attività\nlavorativa dei dipendenti ed idonei a realizzare andamenti favorevoli di\nefficienza e di efficacia e, quindi, atti a giustificare l’erogazione del\npremio. Rispetto agli obiettivi posti, dovranno essere stabiliti gli\nindicatori, gli specifici valori ai quali correlare le percentuali di premio da\nerogare e la relativa metodologia applicativa, ivi compresa la soglia minima di\nrisultato, al di sotto della quale non si dà luogo ad alcuna erogazione.\n\n•Gli obiettivi potranno essere riesaminati annualmente e adeguati alle\nesigenze aziendali.\n\n•Gli obiettivi cui è legata la corresponsione del premio saranno portati\na conoscenza dei lavoratori.\n\nErogazione del premio\n\n•Il premio di risultato viene corrisposto annualmente, è variabile in\nfunzione del raggiungimento dell'insieme degli obiettivi condivisi e può\nessere differenziato per Azienda, area, reparto, unità, gruppo, eco.\nL’entità del premio e la conseguente erogazione sono determinabili solo a\nconsuntivo, dopo che siano stati verificati i risultati concretamente\nrealizzati in termini di redditività, produttività e qualità.\n\n•Successivamente all’approvazione del bilancio aziendale, in apposito\nincontro, verrà data informazione da parte dell’Azienda alle Organizzazioni\nsindacali sul livello dei risultati raggiunti nel corso dell’anno considerato\ne sull'ammontare del premio che sarà erogato.\n\n•Il premio di risultato verrà corrisposto sotto forma di somma \"una\ntantum\", non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e\ncontrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine\nrapporto.\n\n•Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che al premio di\nrisultato potranno applicarsi le previsioni agevolative di cui all’articolo\n1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive\nmodificazioni e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni dallo stesso\nprevisti, nell’eventualità in cui venisse registrato un incremento in almeno\nuno degli obiettivi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed\ninnovazione definiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le Parti si\ndanno altresì atto che, in assenza di suddetto incremento, il premio di\nrisultato eventualmente erogato resterà soggetto alle ordinarie regole di\ndeterminazione del reddito di lavoro dipendente in conformità alla normativa\nvigente.\n\n•Al fine di collegare il premio di risultato con l’impegno lavorativo\ndel personale, l’ammontare dei relativi importi individuali eventualmente\nspettanti ai singoli lavoratori sarà decurtato come segue:\n\n•dell’1%:\n\n•per ogni rimprovero scritto successivo al primo;\n\n•per ogni multa successiva alla prima;\n\n•del 2% per ogni giorno di sospensione, quando tale provvedimento non\nsuperi cinque giorni;\n\n. del 4% per ogni giorno di sospensione superiore a cinque giornate, a far\ntempo dal primo giorno del provvedimento disciplinare.\n\nDette riduzioni sono cumulabili.\n\n•Sono esclusi dall’erogazione delle misure economiche previste dal\npresente articolo quei lavoratori che siano incorsi in una delle seguenti\nsanzioni previste dall’art.\n\n25 (“Provvedimenti disciplinari”) del CCNL e cioè:\n\n•trasferimento per punizione;\n\n•licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento\ndi fine rapporto;\n\n•licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.\n\n•In caso di passaggio di categoria nel corso dell’anno di riferimento,\ngli importi da corrispondere saranno pro quota riferiti all’effettiva\ncategoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si\nconsidera l’importo afferente alla categoria superiore se la permanenza nella\nnuova categoria è pari o superiore a 15 giorni.\n\n\n\n•Il premio, che va erogato con le competenze del mese di luglio di ogni\nanno, assorbe ogni e qualsiasi corresponsione esistente allo stesso o ad\nanalogo titolo in sede aziendale e dovrà essere collegato alla presenza in\nservizio nonché all'inquadramento dell’interessato.\n\n•Le Parti condividono l’importanza sostanziale del fattore riservatezza\nper una corretta definizione e gestione, nel tempo, del premio di risultato. Le\nOrganizzazioni sindacali, ad ogni livello contrattuale, si impegnano pertanto a\nmantenere l’assoluta riservatezza - ai sensi del presente CCNL, delle norme\ncivili e penali ed in particolare delle normative CONSOB per le Società\nquotate in borsa - sulle informazioni e sui dati gestionali, tecnici e\nproduttivi comunicati dalle Aziende durante le fasi di negoziazione e\nsuccessive verifiche.\n\nWelfare di produttività\n\n•Ove ricorrano i presupposti richiesti dalla normativa di legge, la\ncontrattazione aziendale potrà prevedere che i lavoratori possano scegliere di\nfruire - in sostituzione totale o parziale del premio di risultato in denaro -\ndi prestazioni, opere, servizi aventi finalità di rilevanza sociale,\ncorrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, facenti\nparte del cosiddetto “welfare aziendale”. In tal caso, il relativo\ncontrovalore - fermi restando i limiti di ammontare del premio e di reddito\nprevisti per la detassazione del premio - resta escluso dalla formazione del\nreddito di lavoro dipendente come considerato ai fini della tassazione del\nmedesimo.\n\n•La contrattazione aziendale definirà modalità, tempistiche ed\nopportunità per fruire delle quote di premio in forma di welfare.\n\nProduttività e conciliazione vita-lavoro\n\n•Nel contesto delle iniziative finalizzate a favorire la conciliazione tra\nvita personale e vita lavorativa e a valorizzare strumenti di flessibilità\nvolti ad accrescere il benessere organizzativo, la contrattazione di secondo\nlivello potrà introdurre in via sperimentale forme di conversione anche\nparziale del premio di risultato in giornate di permesso, consentendo ai\nlavoratori di trasformare “denaro” in “tempo”.\n\n\nArt. 45\n\nTrattamento di fine rapporto\n\n•All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro spetta un trattamento\ndi fine rapporto (TFR) per la cui disciplina si fa riferimento a quanto\nprevisto dalla legge 29 maggio 1982, n.297.\n\n•In applicazione dell'alt 1 della sopracitata legge, la retribuzione da\nprendere come base per la determinazione del TFR è quella composta\nesclusivamente dai seguenti elementi:\n\n•minimo contrattuale integrato;\n\n•aumenti periodici di anzianità;\n\n•ex premio di produzione;(\n\n•tredicesima e quattordicesima mensilità;\n\n•importi “ad personam” riferiti agli ex istituti contrattuali dei\nsupplementi dei minimi, aumenti biennali\u002Fscatti di anzianità e dei livelli\nsalariali di categoria;\n\n•superminimi individuali\u002Faumenti di merito;\n\n•Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di cui al Protocollo Governo\nParti sociali del 31 luglio 1992;\n\n•differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni;\n\n•indennità di reperibilità;\n\n•controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso a fini di\nreperibilità;\n\n•indennità temporanea apprendisti.\n\n•Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto per il\npersonale in forza alle Aziende alla data di stipulazione del CCNL 24 luglio\n2001.\n\n•Relativamente alle anticipazioni TFR previste dalla legge, sono fatte\nsalve condizioni aziendali di miglior favore.\n\n\nCAPITOLO 9\n\nRESPONSABILITÀ’ SOCIALE E WELFARE\n\nPREMESSA\n\nLe Parti condividono l’obiettivo di valorizzare e mettere al centro la\npersona nell’impresa e sono consapevoli che ciò richiede azioni e strumenti\nconseguenti per garantirne l’integrità psico-fisica in ogni momento della\nvita, al lavoro come a casa e nel tempo libero.\n\nAl riguardo il settore elettrico si è dotato da tempo di strumenti\nall’avanguardia per conseguire l'obiettivo di accrescere il benessere delle\npersone che vi lavorano attraverso il rafforzamento della previdenza\ncomplementare, dell’assistenza sanitaria integrativa, delle coperture\nassicurative per i momenti della vita non solo in Azienda.\n\nInoltre, specifiche disposizioni contrattuali consentono di realizzare un\neffettivo sostegno alle azioni che contribuiscono ad affermare la dignità\ndelle persone attraverso misure nei confronti di coloro che svolgono\nvolontariamente attività di particolare significato sociale oltre che di\ncoloro che vengono a trovarsi in situazioni di bisogno degne di particolare\nattenzione e tutela.\n\n\nArt. 46\n\nPrevidenza Complementare\n\nPremessa\n\nLe Parti riconoscono il valore della previdenza complementare come pilastro\nfondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori e operano\naffinché sia sempre più diffusa all’interno del settore ed estesa a tutti i\nlavoratori con particolare riferimento al personale neo assunto. A tal fine le\nParti congiuntamente attiveranno, sia a livello settoriale che aziendale, una\ncampagna informativa e promozionale con il coinvolgimento dei Fondi operanti\nnel settore per favorire la consapevolezza dei dipendenti ancora non iscritti\nsui vantaggi derivanti dall’iscrizione alla previdenza complementare. A tale\nriguardo le Parti esprimono il loro sostegno ad un intervento normativo atto a\nprevedere, per tutti i lavoratori in servizio ancora non iscritti, un nuovo\nperiodo di silenzio-assenso di 6 mesi per scegliere la destinazione del proprio\nTFR.\n\nLe Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti\ndelle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fopen e\nPegaso, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il\nD. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (recante “Attuazione della direttiva UE\n2016\u002F2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa\nalle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o\nprofessionali”) in merito alla eventualità di realizzazione di future\nsinergìe tra detti Fondi.\n\nCon riguardo agli attuali Fondi operanti nel settore elettrico, Fopen e\nPegaso, le Parti confermano che, fatti salvi gli obblighi derivanti\ndall’adesione alle Fonti istitutive e dagli specifici accordi sindacali\nprevisti dagli Statuti dei suddetti Fondi, le Aziende che applicano il presente\nCCNL sono tenute ad iscriversi ad uno dei predetti Fondi di riferimento al fine\ndi consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza\ncomplementare negoziale.\n\nContribuzione\\\u002F\n\n•In aggiunta alle percentuali indicate dagli accordi istitutivi di\nriferimento, le Aziende, per effetto delle previsioni di volta in volta\ndisposte in occasione dei rinnovi del CCNL, versano ai Fondi di previdenza\ncomplementare un contributo aggiuntivo di € 17 mensili a carico del solo\nDatore di lavoro.\n\nMisure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare\n\n•Le Parti, in relazione all'evoluzione del sistema previdenziale pubblico\nobbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi\ntrattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto\nal trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche\ndi sostegno previdenziale a favore del personale neo assunto al fine di\nfavorire l’iscrizione alla previdenza complementare e costituire una\ndotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva\nindividuale.\n\n•Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, sempreché iscritti\nai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a\ndecorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni\nanno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare\nè definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella in calce\nriportata.\n\n•Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno\ndel mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.\n\n•Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno\nesclusivamente attribuite in cifra fissa non modificabile in caso di successiva\nvariazione generalizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di\ncategoria. Tali importi non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14\nmensilità annue e non sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base\ndi calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi\ncompreso il TFR.\n\nImporti delle misure periodiche di sostegno previdenziale\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n  \n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Importo\n      \n    \n    \n      QS\n      \n      29,41\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      27,80\n      \n    \n    \n      ASS\n      \n      25,84\n      \n    \n    \n      AS\n      \n      23,89\n      \n    \n    \n      A1S\n      \n      22,72\n      \n    \n    \n      Al\n      \n      21,44\n      \n    \n    \n      BSS\n      \n      20,23\n      \n    \n    \n      BS\n      \n      19,18\n      \n    \n    \n      BIS\n      \n      18,10\n      \n    \n    \n      B1\n      \n      17,08\n      \n    \n    \n      B2S\n      \n      15,68\n      \n    \n    \n      B2\n      \n      14,29\n      \n    \n    \n      OS\n      \n      12,18\n      \n    \n    \n      01\n      \n      10,60\n      \n    \n    \n      C2\n      \n      9,45\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nArt. 47\n\nAssistenza sanitaria integrativa\n\n•Le Parti riconoscono la crescente diffusione nel settore della copertura\nsanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti,\ntra cui anche forme assicurative o convenzioni aventi ad oggetto specifici\n“pacchetti sanitari”.\n\n•La contrattazione aziendale presente nel settore, anche per effetto del\nrinvio previsto nella contrattazione nazionale vigente, ha significativamente\nalimentato l’assistenza sanitaria integrativa, permettendone un ordinato\nsviluppo. Peraltro, anche le recenti norme fiscali prevedono significative\nagevolazioni per le prestazioni sanitarie erogate tramite Fondi di natura\ncontrattuale.\n\n•Fermo restando che l’onere minimo pro capite a carico Azienda per\ngarantire le coperture sanitarie di cui al comma 1 è pari 206,00€ annui,\nsono confermati gli importi aggiuntivi - pari a € 5,00 al mese pro capite\n(€ 70,00 annui) definiti nei precedenti rinnovi contrattuali e nelle relative\nmodalità attuative dell’intesa sindacale di settore del 29 novembre 2017 -\nche le Aziende verseranno o alle forme di assistenza sanitaria integrativa di\nriferimento o attraverso un incremento di pari importo pro capite del premio\nversato alla Compagnia di assicurazioni nei casi in cui la copertura sanitaria\nintegrativa viene realizzata attraverso una specifica polizza assicurativa.\n\n•Con l’intento di incrementare ulteriormente la presenza e l’efficacia\ndell’assistenza sanitaria integrativa nel settore elettrico, anche per\ncogliere le opportunità derivanti dalle innovazioni legislative\u002F fiscali, le\nParti rinnovano l’impegno ad incontrarsi durante la vigenza contrattuale per\nverificare la possibilità di costituire un Fondo unico per l’intero comparto\nenergetico.\n\nArt. 48\n\nCONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO\n\n•Le Parti promuovono l’adozione di nuove soluzioni orientate ai bisogni\ndei lavoratori, che possano contribuire al miglioramento della qualità della\nvita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle\nfamiliari in un contesto lavorativo positivo e inclusivo. Al tal proposito, a\nlivello aziendale saranno adottate discipline migliorative rispetto a quanto\nattualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di sostegno alla\ngenitorialità ed alla flessibilità dell'orario di lavoro.\n\nIn particolare, per sostenere l'impegno alla promozione di imprese\nsocialmente responsabili, viene consentita la cessione, a titolo gratuito, di\npermessi per riduzione orario, dei permessi ex festività soppresse e delle\nferie ulteriori rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 66\u002F2003 da parte di\nogni lavoratore ad altri dipendenti della medesima società, al fine di\nconsentire a questi ultimi la cura personale in particolari situazioni di\nsalute o l’assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti,\nprevio consenso dei lavoratori interessati e dando priorità a ferie e permessi\nmaturati negli anni precedenti a quello della richiesta. A livello aziendale\nsaranno contrattati i criteri, le misure e le modalità della cessione di ferie\ne permessi, anche attraverso la costituzione di banche ore solidali volontarie\nper causali ulteriori rispetto a quelle sopra specificate, intese alla\nsolidarietà occupazionale tra lavoratori. Restano comunque salve le intese\ngià in essere a livello aziendale. Le Parti a livello di settore si impegnano\na valutare la possibile trasformazione di tale istituto anche come strumento\nsolidaristico di sostegno occupazionale per i dipendenti del settore.\n\n•Fermo restando il rinvio alle discipline in materia in essere nelle\nAziende e derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale,\neventuali attività culturali, ricreative, sportive o altre attività connesse\no analoghe a favore dei lavoratori, possono essere promosse o gestite in\nconformità all’art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\n\nArt. 49\n\nPari Opportunità, Diversità e Inclusione\n\n•Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 11 aprile 2006, n.\n198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e tenuto conto delle\nnovità apportate dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 che ha modificato detto\ncodice ed ha introdotto altre disposizioni in materia di pari opportunità in\nambito lavorativo, nell'intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle\nprevisioni e delle possibilità offerte dalla suddetta normativa sulle azioni\npositive, in armonia con le raccomandazioni UE a tutela della dignità delle\ndonne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni\nfinalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato\nostacolo soggettive ed oggettive che non consentano una effettiva parità di\nopportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.\n\n•A tal fine, e in affermazione della vigente normativa in materia, con\nfunzione di studio e di proposta nei confronti delle Parti stipulanti, in\nraccordo con l’Osservatorio di settore costituito nell’ambito delle\nrelazioni industriali, viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul\ntema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari\nopportunità e inclusione nel settore elettrico.\n\n•Detta Commissione nazionale, che è composta da sei componenti designati\ndalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il\npresente CCNL, e da sei componenti designati dalle Parti datoriali firmatarie\ndel Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:\n\n•promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale\nsulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende;\n\n•promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al D. Lgs. n.\n198\u002F2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la rilevazione statistica\nperiodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale\nfemminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui\nrelativi percorsi formativi, e di carriera;\n\n•proporre progetti di azioni positive;\n\n\n\n•svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto\nc) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati\nnell’ambito della propria attività;\n\n•favorire la conoscenza e diffusione delle migliori politiche di parità\ndi genere presenti a livello aziendale;\n\n•promuovere iniziative di orientamento scolastico a sostegno del lavoro\nfemminile e dell’occupabilità;\n\n•monitorare l’andamento delle attestazioni di certificazione di parità\ndi genere nell'ambito del settore con particolare riferimento all’equità\nremunerativa per genere;\n\n•monitorare le politiche a livello di settore in tema di inclusione e\ndisabilità.\n\n•Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari\nopportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari\ndignità delle persone, in particolare, per prevenire e rimuovere eventuali\nfenomeni di molestie sessuali, violenza e lesioni delle libertà personali del\nsingolo lavoratore\u002Flavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice\ndi condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte\nle Aziende.\n\n•Sono confermati gli organismi paritetici di livello non nazionale aventi\nfunzioni di raccordo informativo e di assistenza nei confronti delle\nCommissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione\ncollettiva. Le Parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione\ndi analoghi organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo\nindeterminato ove tali organismi non siano presenti. Le Aziende soggette\nall’obbligo di redigere il rapporto biennale di parità di genere lo faranno\npervenire anche alla Commissioni aziendali Pari Opportunità ove costituite.\n\n•Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in\nmateria di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende\npromuoveranno - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il\nreinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del\nperiodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con\nriferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53. In tale ottica, in attesa\ndell’attuazione della legge delega 7 aprile 2022, n. 32, (Legge delega per il\nsostegno e la valorizzazione della famiglia, cd. “Family Act”) le Parti\nintendono promuovere ed incoraggiare azioni atte a favorire la conciliazione\ndella vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori in un contesto di\nresponsabilità genitoriale condivisa.\n\n•Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per\nristrutturazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalle\nCommissioni pari opportunità - ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure\natte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di\nsviluppo professionale per le lavoratrici.\n\n•Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle\nsingole Aziende in materia di pari opportunità.\n\n•Le Parti promuoveranno a livello di settore e aziendale azioni positive e\nla diffusione delle migliori pratiche esistenti nel settore per il\nmiglioramento dell'inclusione ed integrazione lavorativa per le persone con\ndisabilità e per i loro familiari.\n\nTUTELA DELLA DIGNITÀ DEGLI UOMINI E DELLE DONNE SUL POSTO DI LAVORO\n\n•Le Parti, nel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della\nUnione Europea n. 31 del 27 febbraio 1991 e la risoluzione del Parlamento\nEuropeo dell'11 febbraio 1994 in materia di molestie sessuali, nonché dal D.\nLgs. 9 luglio 2003, n. 216 di attuazione della\n\nDirettiva Europea n. 2000\u002F78\u002FCE per la parità di trattamento in materia di\noccupazione e di condizioni di lavoro, promuoveranno azioni intese a prevenire\ncomportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo\ndel lavoro.\n\nLe Parti attueranno politiche di prevenzione ed informazione nei confronti\ndi ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di\ntutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e\nfavorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e\ndi ciascun uomo nell’espletamento dei propri compiti.\n\nCONTRASTO ALLA VIOLENZA E MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO\n\n11 Le Parti ritengono che il rispetto della dignità di tutti i lavoratori e\nlavoratrici costituisca la caratteristica fondamentale ed imprescindibile\ndell’organizzazione aziendale e che tutti abbiano il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di\neguaglianza, di inclusione e di reciproca correttezza contro ogni forma di\ndiscriminazione.\n\nIn attuazione dell’accordo delle parti sociali europee del 26 aprile 2007\ne delle relative dichiarazioni congiunte a livello confederale del 2016, le\nParti si impegnano a promuovere a livello aziendale l’adozione di Protocolli\nvolti all’individuazione congiunta di un piano di iniziative finalizzate alla\nprevenzione e al contrasto di episodi di violenza e molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro.\n\nINIZIATIVE PER LE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE\n\nINIZIATIVE PER LE VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE\n\n12. Le Parti promuoveranno in sede aziendale il confronto relativo\nall’adozione di iniziative contro la violenza e le molestie di genere.\n\nFerma restando una più compiuta regolamentazione a livello aziendale, alle\nlavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di\ngenere di cui all’art.24 primo comma del D. Lgs. n. 80\u002F2015, saranno\nriconosciute, qualora ne facciano richiesta al proprio datore di lavoro, le\nseguenti misure:\n\n•diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di\nprotezione per un periodo retribuito massimo di sei mesi fermo restando quanto\nstabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 dell’art.\n24 D. Lgs. n.80\u002F2015;\n\n•diritto a fruire di ulteriori periodi di aspettativa non retribuita entro\nil limite temporale massimo di 24 mesi di cui all’art. 32, comma 7\n(“Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche -\nAspettativa”);\n\n•individuazione temporanea di una diversa sede di lavoro, ove possibile,\nper garantire la tutela della incolumità ed il sereno svolgimento della\nprestazione lavorativa; qualora vi siano più sedi lavorative e laddove sia\norganizzativamente possibile, diritto di richiedere all’azienda il\ntrasferimento a parità di condizioni economiche e normative;\n\n•l’anticipazione di quote del Tfr maturato;\n\n•integrazione in qualità di fonti istitutive negli statuti dei Fondi di\nPrevidenza Complementare del settore della causale per ottenere anticipazioni\ndai Fondi medesimi;\n\n•agevolazione nell'utilizzo di forme di flessibilità oraria e\u002Fo di\nmodalità agile della prestazione lavorativa e\u002F o nella attribuzione del\ntelelavoro;\n\n•accesso al part-time in via temporanea con diritto al ripristino del\ntempo pieno.\n\n\n\nA livello aziendale, anche attraverso le Commissioni Bilaterali ove\npresenti, potranno essere individuate ulteriori misure aggiuntive rispetto a\nquanto previsto dall’art. 24, D. Lgs. n. 80\u002F2015 per le lavoratrici, inserite\nnei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. A titolo\nesemplificativo le ulteriori misure potranno riguardare:\n\n•inserimento negli accordi aziendali relativi alle “ferie solidali”\ndella possibilità di fruizione di tali benefici da parte delle lavoratrici\ninserite nei suddetti percorsi;\n\n•previsione di iniziative formative per favorire il reinserimento delle\nlavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza.\n\nDichiarazioni a Verbale\n\n•Vittime della violenza di genere - Le Parti si danno atto che quanto\nprevisto al comma 12 del presente articolo laddove si riferisce alle\nlavoratrici vittime di violenza di genere sarà applicato per quanto\ncompatibile anche ai lavoratori al ricorrere dei medesimi presupposti.\n\nArt. 50\n\nAzioni Sociali\n\nPremessa\n\nLe Parti - nel rispetto degli indirizzi legislativi - intendono contribuire\nad affermare la dignità morale dell’attività lavorativa, promuovendo azioni\ne comportamenti di solidarietà sociale e di condivisione solidale; pertanto,\nconvengono sull’opportunità di adottare, nell'ambito del rapporto di lavoro,\nle misure qui di seguito esposte nei confronti dei lavoratori impegnati\nvolontariamente a svolgere un’attività o una funzione di particolare\nsignificato sociale ed umanitario e dei lavoratori che vengano a trovarsi in\nsituazioni di bisogno degne di tutela sotto il profilo assistenziale.\n\nVOLONTARIATO\n\n•Volontariato di solidarietà sociale\n\n•Le Parti, riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività\ndi volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,\nquali affermati dalla legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n.\n266) manifestano la loro attenzione rispetto ai valori di cui le associazioni\ndi volontariato sono portatrici.\n\n•In tale ottica, le Aziende, si impegnano a valutare, con criteri di ampia\ndisponibilità e compatibilmente con le esigenze organizzative e\ntecnico-produttive, le richieste di lavoratori che facciano parte delle\nOrganizzazioni di volontariato, purché iscritte nei registri di cui all'art.6\ndella citata legge n. 266\u002F1991, al fine di consentire loro interventi\nrientranti nell’attività dell'associazione o della cooperativa di\nsolidarietà sociale cui aderiscono. Tali richieste possono essere dirette ad\nottenere la concessione di aspettativa - non retribuita e con decorrenza di\nanzianità ai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso - non superiore\nad un anno o di permessi non retribuiti, nonché - compatibilmente con\nl’organizzazione aziendale e ricorrendone ovviamente tutti i presupposti\ncontrattuali - l’effettuazione di lavoro part-time ovvero l’adozione dì\norari di lavoro individuali. Resta comunque ferma la facoltà delle Aziende di\nrichiedere agli interessati tutta la documentazione ritenuta necessaria per\ngiustificare le suddette richieste.\n\n•Volontariato Protezione civile\n\n•In conformità alla disciplina dettata dal D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1,\nCodice della protezione civile ai dipendenti aderenti ad associazioni di\nvolontariato inserite nell'apposito elenco istituito presso il Dipartimento\ndella protezione civile impiegati in attività di soccorso ed assistenza in\noccasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento stesso, o dalla\ncompetente Prefettura, è consentito di assentarsi dal servizio per un periodo\nnon superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni\nnell'anno.\n\n•Per il periodo di effettivo impiego nelle suddette attività, ai\nlavoratori interessati viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e\ndel trattamento economico e previdenziale .\n\n•I medesimi benefici sono garantiti, inoltre, per un periodo non superiore\na dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno,\nai lavoratori aderenti alle associazioni di volontariato impegnati in attività\ndi simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate\npreventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della\nsegnalazione della Prefettura competente.\n\n•L'esonero dal servizio dei lavoratori dipendenti volontari da impiegare\nin attività addestrative o di simulazione di emergenza è subordinata alla\nrichiesta avanzata - almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova\n- dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.\n\n•Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con\ni Paesi in via di\n\nsviluppo\n\n•Considerate le finalità sociali alle quali le iniziative di cui trattasi\nsi ispirano, le Aziende danno assicurazione che ai lavoratori con la qualifica\ndi volontario in servizio civile o cooperante (ai sensi dell’art. 28 della\nlegge 11 agosto 2014, n.125), che intendano prestare la loro opera in Paesi in\nvia di sviluppo, potrà essere consentito di partecipare alle iniziative\npredette, mediante la concessione di un periodo di aspettativa ai sensi\ndell'alt 32 (“Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche -\nAspettativa”) del presente CCNL, di durata anche superiore a quella massima\ndi un anno prevista dal Contratto.\n\nQuanto sopra, qualora sussistano tutti i requisiti legislativi previsti e\ncompatibilmente con le esigenze del servizio.\n\n•Le Aziende inoltre assicurano che, qualora l'effettuazione del periodo di\nservizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma\nmilitare obbligatoria, prowederà ad equiparare a tutti gli effetti\ncontrattuali detto periodo al servizio militare vero e proprio, e ciò previa\npresentazione da parte dell'interessato del foglio matricolare e della relativa\ndispensa rilasciata dal Ministero della Difesa.\n\n•Volontariato nel Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico\n\n•In conformità alla disciplina dettata dalla legge 18 febbraio 1992, n.\n162 e dal Regolamento di attuazione (decreto del Ministero del Lavoro e della\nPrevidenza Sociale del 24 marzo 1994, n. 379) in materia di soccorso alpino e\nspeleologico, i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e\nSpeleologico del Club Alpino Italiano (CAI) hanno diritto ad assentarsi dal\nlavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso, nonché nel giorno\nsuccessivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto\nore, ovvero oltre le ore ventiquattro. Nel computo del periodo di effettivo\nimpiego dei lavoratori deve essere compreso il tempo necessario per ia ripresa\ndell’attività lavorativa.\n\n•Costituisce operazione di soccorso alpino ogni intervento alpinistico e\nspeleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in\nstato di pericolo nonché al recupero dei caduti.\n\nIl diritto all'astensione dal lavoro è previsto anche per i giorni di\nsvolgimento delle esercitazioni e, cioè, dell’attività di addestramento\ncorrispondente agli interventi suddetti, organizzata a carattere nazionale o\nregionale.\n\nL'attestazione dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso\nod esercitazioni deve essere documentata mediante le dichiarazioni previste dal\nregolamento di attuazione. Relativamente ai giorni in cui si sono astenuti dal\nlavoro per lo svolgimento delle attività di volontariato (operazioni di\nsoccorso ed esercitazioni di addestramento), ai lavoratori dipendenti compete\nl'intero trattamento economico e previdenziale.\n\nI benefici economico-previdenziali di cui al presente punto d) e al\nprecedente punto b), spettano ai lavoratori se e nei limiti entro i quali\nvengono applicati i rimborsi previsti dalla legge.\n\nTOSSICODIPENDENZA e ALCOLISMO\n\n•In relazione a quanto previsto dall'art.124 del DPR 9 ottobre 1990, n.\n309 (\"Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e\nsostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di\ntossicodipendenza\") e dall’art.15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 (“Legge\nquadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati”), ! lavoratori di\ncui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere\nai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle\nunità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e\nsocioassistenziali, nonché i lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate\nche intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i\nservizi\u002Fstrutture riabilitative, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto\nalla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle\nprestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo\ne, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.\n\n•Nel prendere atto di tali disposizioni, le Parti, richiamandosi a quanto\nprevisto dal 2° comma dello stesso art. 124, convengono di adottare, nei\nconfronti dei lavoratori disponibili a sottoporsi ai programmi terapeutici e di\nriabilitazione presso le anzidetto strutture, le misure di seguito indicate:\n\n•concessione di aspettativa, non retribuita e con decorrenza di anzianità\nai fini dell’indennità sostitutiva del preavviso, o in alternativa, di\npermessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata\ndalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo\ndel lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il\nmantenimento dell'interessato nell’ambiente che lo circonda;\n\n•adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole l'effettuazione\ndella terapia di recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto 1);\n\n•ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la\nterapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del\nmedesimo nell'azienda e nel tessuto sociale.\n\nCon riferimento all'adozione delle misure sopra precisate, l'Azienda si\nriserva la facoltà di richiedere specifica documentazione, redatta a cura\ndella struttura terapeutica individuata per la terapia.\n\nRelativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 2) e 3) le Parti\nintendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell'interessato\ne compatibilmente con le esigenze di servizio - quali: adozione di orario\nindividuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento\nin altra unità produttiva.\n\n•In relazione a situazioni di particolare gravità, nei confronti dei\ndipendenti collocati in aspettativa per sottoporsi a programmi terapeutici o\nper assistere uno stretto congiunto (coniuge o parente di 1 ° grado o parente\ndi 2° grado purché convivente) tossicodipendente, ['Azienda potrà valutare\nla possibilità di concedere sussidi straordinari.\n\n•Resta comunque facoltà dell'Azienda chiedere all'interessato la\ndocumentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.\n\nCONGEDI PARENTALI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI\n\n•Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 2 della legge 8 marzo\n2000, n. 53, e quanto specificato dal regolamento attuativo (decreto 21 luglio\n2000, n. 278) in materia di congedi per gravi e documentati motivi familiari,\nle Parti ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del sopracitato regolamento\ndefiniscono la seguente procedura per la richiesta e per la concessione dei\ncongedi stessi.\n\n•Il lavoratore\u002Flavoratrice propongono la concessione del congedo al datore\ndi lavoro con un termine di preavviso di 15 giorni lavorativi rispetto alla\ndata dalla quale si richiede la decorrenza del congedo. Il datore di lavoro è\ntenuto entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta del congedo, a esprimersi\nsulla stessa ed a comunicare l’esito al dipendente.\n\n•L’eventuale diniego nonché il rinvio ad un periodo successivo e\ndeterminato e la concessione parziale del congedo devono essere motivati. In\ntali casi, il lavoratore entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione della\nrisposta può proporre il riesame della domanda, sulla quale il datore di\nlavoro dovrà pronunciarsi definitivamente entro i successivi 10 giorni\nlavorativi.\n\n•Le Parti stabiliscono condizioni di miglior favore rispetto a quanto\nprevisto dal sopracitato decreto 21 luglio 2000, n. 278, per le seguenti\nfattispecie:\n\n•Tossicodipendenza\n\nNei confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto\ncongiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché\nconvivente) tossicodipendente nella fase di riabilitazione, l'Azienda si\nimpegna a valutare con disponibilità, compatibilmente con le esigenze\norganizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad\nottenere congedi parentali per un periodo continuativo o frazionato, per il\ntempo richiesto dalla struttura terapeutica presso la quale il congiunto sia\ninserito e comunque per un tempo non superiore a 3 anni (senza alcuna\ncorresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell’indennità\nsostitutiva del preavviso) e\u002Fo l'adozione di soluzioni lavorative, che\nconsentano una più valida assistenza al congiunto.\n\nc) AIDS\n\nc) AIDS\n\nNei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge\no un parente di 1° grado o un parente di 2° grado purché convivente affetto\nda AIDS, le Aziende - ferma restando la facoltà di concessione di permessi\nretribuiti in occasioni eccezionali, ai sensi dell'alt 32 (“Assenze -\nPermessi e brevi congedi - Cariche pubbliche - Aspettativa”) del presente\nCCNL - si impegnano a valutare, con disponibilità e compatibilmente con le\nesigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore\ndirette ad ottenere: la concessione di congedi parentali (senza alcuna\ncorresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell’indennità\nsostitutiva del preavviso) per un periodo continuativo o frazionato, al fine di\nconsentire l'assistenza del congiunto anche durante l'effettuazione di terapie\ndomiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche o private e\u002Fo l’adozione\ndi soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al\ncongiunto.\n\nLe Parti, inoltre, rinviano all’applicazione della legge 5 giugno 1990, n.\n135, che prevede che in materia di rapporto di lavoro l’accertata infezione\nda HIV non può costituire motivo di discriminazione per l’accesso o il\nmantenimento di posti di lavoro, nonché il divieto per i datori di lavoro,\npubblici e privati, di svolgere indagini volte ad accertare, nei dipendenti o\nin persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rapporto di\nlavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.\n\nLe Aziende, inoltre, valuteranno la possibilità di poter concedere permessi\nper il tempo strettamente necessario all'effettuazione di esami di laboratorio\nnei confronti di tutti i dipendenti che richiedano di sottoporsi a specifici\nesami.\n\n•Malattie di particolare gravità\n\nNei confronti di dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto\ncongiunto (coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché\nconvivente) affetto da malattia di particolare gravità (malattie oncologiche,\nsclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley), le Aziende si\nimpegnano a valutare, con criteri di disponibilità e compatibilmente con le\nesigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore\ndirette ad ottenere: la concessione di congedi parentali (senza alcuna\ncorresponsione e con decorrenza di anzianità ai fini dell’indennità\nsostitutiva del preavviso), per un periodo continuativo o frazionato, e\u002Fo\nl'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al\ncongiunto.\n\nLe Aziende potranno inoltre valutare i suddetti casi di malattia come titolo\ndi intervento particolarmente significativo ai fini della concessione di\nsussidi straordinari.\n\n•Portatori di handicap\n\nSi rinvia alle specifiche previsioni dell’ordinamento in materia (legge\nquadro 5 febbraio 1992, n. 104, legge 8 marzo 2000, n. 53, decreto 21 luglio\n2000, n. 278, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e successive integrazioni e\nmodificazioni; in aggiunta alle sopracitate provvidenze di legge, si prevede\nquanto segue:\n\n•l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida\nassistenza al congiunto compatibilmente con le esigenze di servizio;\n\n•l'adozione di misure finalizzate a consentire la più agevole\ncircolazione dei portatori di handicap nelle sedi aziendali.\n\nIn relazione a situazioni di particolare gravità, nei confronti dei\ndipendenti collocati in aspettativa per assistere uno stretto congiunto\n(coniuge o parente di 1° grado o parente di 2° grado purché convivente),\nl'Azienda potrà valutare la possibilità di concedere sussidi straordinari.\nResta in ogni caso facoltà dell'Azienda chiedere al lavoratore interessato\ntutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette\nrichieste.\n\n•Relativamente alle misure riguardanti l’adozione di soluzioni\nlavorative, le Parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro\nrichiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze organizzative e\ntecnico-produttive - quali: adozione di orario individuale, attribuzione di\nmansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità\nproduttiva.\n\n•I lavoratori interessati sono tenuti a presentare, ai sensi del decreto\nn. 278\u002F2000, tutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le\nsuddette richieste.\n\n•I congedi per le causali sopracitate sono computabili ai fini del\nraggiungimento del limite temporale massimo di due anni nell’intero arco\ndella vita lavorativa del dipendente (limite superabile in caso di congedi di\ncui alla lettera a) e sono fruibili secondo le modalità indicate nel decreto\n21 luglio 2000, n. 278.\n\n* * *\n\nLAVORATORI STRANIERI\n\n•Le Aziende, in caso di assunzione, ai sensi delle vigenti disposizioni,\ndi lavoratori stranieri, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma\ndi formazione aziendale ed in collegamento con le Regioni e\u002Fo con gli altri\nEnti Pubblici istituzionalmente preposti, perché gli organi competenti\npromuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da\nparte dei lavoratori occupati nell'Azienda per i quali ciò risulti\nnecessario.\n\n•Restano, infine, confermate le condizioni di miglior favore derivanti da\naccordi\u002FContratti collettivi di livello nazionale riguardanti gli effetti\neconomici dell’aspettativa o del congedo nelle diverse ipotesi regolate dal\npresente Protocollo.\n\nArt. 51\n\nAssicurazioni\n\n•Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo\ndell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvedono\nall'assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio\nsul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di\ninvalidità permanente totale, rispettivamente a 5 o 6 retribuzioni annue ed in\ncaso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.\n\n•In aggiunta a quanto previsto per i Quadri a partire dal 1° gennaio 2023\nviene estesa a tutti i lavoratori l'assicurazione contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie mansioni\ncontrattuali. Da tale copertura assicurativa sono esclusi i casi di dolo o\ncolpa grave del dipendente.\n\n•Sono fatte salve le discipline aziendali vigenti alla data di entrata in\nvigore del CCNL 24 luglio 2001 in materia di:\n\n•assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad\ninfortunio extraprofessionale;\n\n•assicurazione per le invalidità permanenti di grado inferiore a quello\nminimo previsto per l'indennizzo da parte dell'INAIL (c.d. \"franchigia\") a\nfavore dei lavoratori soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione\ncontro gli infortuni sul lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 del presente\narticolo.\n\n•Le Aziende provvedono ad assicurare i dipendenti in servizio mediante una\npolizza vita caso morte durante la vigenza del rapporto di lavoro ad esclusione\ndelle cause già coperte da assicurazione, finanziata con un importo pro capite\ndi € 5 per ogni mensilità (€ 70 annui). Le condizioni e modalità sono\ndefinite da specifica intesa sindacale a livello di settore del 29 novembre\n2017, fermo restando che in sede aziendale potranno essere definite con le\nOrganizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL eventuali specifiche\ndiverse modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.\n\n\n\nAppendice al CCNL elettrici 18 luglio 2022\n\nDisciplina speciale attività di cui art. 1, lettere e), f) e DAV, CCNL\nelettrici\n\n\n\nVerbale di accordo 11 giugno 2021\n\nPremesso che\n\n•nell’art. 1 del CCNL 9 ottobre 2019 è stato ampliato l’ambito di\napplicazione del CCNL medesimo, con riguardo alle attività di efficienza\nenergetica di cui alla lettera E) ed alle attività di servizi commerciali dì\nassistenza ai clienti di cui alla lettera F);\n\n•le Parti, nello spirito di un'estensione dell’applicazione del CCNL\nelettrico e nell’ottica condivisa di ricercare i necessari adattamenti per\nconiugare la disciplina contrattuale alle peculiarità di tali attività e per\ngarantirne la competitività e sostenibilità, hanno previsto nelle DAV la\ncostituzione per le stesse di una distinta area contrattuale e a tal fine hanno\nistituito una Commissione bilaterale per l’elaborazione di una proposta\ncontrattuale;\n\n- la Commissione bilaterale si è confrontata sulle tematiche contrattuali\ned ha elaborato distinte proposte a fronte delle quali si è sviluppato il\nsuccessivo negoziato;\n\ncondividono\n\nla seguente disciplina speciale per le attività di cui art. 1, lettere E)\ned F) e relative DAV n.\n\n2 e 3 del CCNL elettrici costituita dalla seguente “Appendice al CCNL\nelettrico, costituita dagli articoli elencati di seguito, che sostituiscono\nintegralmente i corrispondenti articoli del CCNL Elettrici 9 ottobre 2019:\n\n•art. 12bis (Appalti Servizi di efficienza energetica)\n\n•art. 14 (Periodo di Prova)\n\n•art. 15 (Apprendistato)\n\n•art. 22 (Trasferimenti)\n\n•art. 27 (Orario di lavoro, Giorni festivi e riposi - festività\nsoppresse)\n\n•art. 28 (Lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno)\n\n•art. 30 (Reperibilità)\n\n•art. 33 (Classificazione del Personale)\n\n•art. 34 (Quadri)\n\n•art. 38 (Struttura Retributiva)\n\n•art. 39 (Aumenti periodici di anzianità)\n\n•art. 41 (Indennità)\n\n•art. 44 bis (Elemento Perequativi)\n\n•art. 46 (Previdenza complementare)\n\n•art. 47 (Assistenza Sanitaria Integrativa)\n\nLe Parti si danno atto che i restanti articoli del CCNL elettrici non\nricompresi nell’elenco di cui al comma precedente non subiscono\nmodificazioni, fatta eccezione per Kart. 29 (Trattamento turnisti e\nsemiturnisti), che non trova applicazione nella presente disciplina\nspeciale.\n\nFilctem - CGIL Flaei-CISL Uiltec — UIL\n\nFilctem - CGIL Flaei-CISL Uiltec — UIL\n\nElettricità Futura\n\nUtilitalia\n\nEnel S.p.A.\n\nGSE S.p.A.\n\nSo.G.I.N. S.p.A.\n\nTerna S.p.A.\n\nEnergia Libera\n\nArt 12 bis\n\nAppalti servizi di efficienza energetica\n\n•Con riferimento all’ambito degli appalti pubblici di servizi\nconcernenti l’efficienza energetica, come individuati all'art. 1, lettere\nfff) e ggg), legge 28 gennaio 2016 n. 11 e all’art. 50 D.Lgs 18 aprile 2016\nn. 50, le Parti, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge e della\nlibera concorrenza tra aziende, intendono valorizzare comportamenti di\nresponsabilità sociale a salvaguardia dell’occupazione, compatibilmente con\nle necessità organizzative delle imprese coinvolte ed anche al fine di\ncontrastare fenomeni distorsivi della concorrenza.\n\n•Nei casi di cessazione di appalto, l'azienda uscente ne darà preventiva\ncomunicazione alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territorialmente\ncompetenti con un preavviso di norma non inferiore ad un mese prima dalla data\ndi cessazione dell’appalto.\n\n•Nella comunicazione, che sarà inviata anche all'impresa subentrante,\nsarà fornito l'elenco dei lavoratori subordinati nell’appalto alla data di\ncomunicazione con evidenza del rispettivo orario settimanale, inquadramento\ncontrattuale e mansioni.\n\n•Ai fini di cui al precedente comma, a tal fine saranno indicati, al netto\ndel personale che può essere reimpiegato su altre attività, quelli addetti\nall’esercizio degli impianti per l’erogazione del servizio in via\ncontinuativa ed esclusiva da almeno 6 mesi antecedenti la scadenza del\ncontratto di appalto o, se precedente, l’indizione della nuova gara. Il\nsuddetto limite temporale non si applica esclusivamente per il personale che è\nstato inserito in sostituzione di dipendenti che hanno interrotto, nel corso\ndei 6 mesi precedenti la scadenza del contratto di appalto, il rapporto di\nlavoro con l’impresa uscente.\n\n•Entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ciascun\ndestinatario potrà chiedere un esame congiunto coinvolgendo, a richiesta, le\nrispettive organizzazioni di rappresentanza. Tale esame congiunto si intenderà\ncomunque utilmente esperito trascorsi 15 giorni dal primo incontro. Nel corso\ndella procedura saranno esaminate le attività svolte dall'impresa uscente, in\nadempimento del contratto di appalto eseguito, rispetto all’oggetto del nuovo\nbando di gara. L’impresa subentrante illustrerà eventuali necessità\noccupazionali correlate alla propria organizzazione ed alle condizioni\ndell’appalto.\n\n•In caso di cambio appalto possono verificarsi due casi:\n\n•Cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni\ncontrattuali; in questo caso, e ferma la prevalenza delle disposizioni previste\nper la nuova gara nonché la disciplina specifica prevista per le società a\ncontrollo pubblico, l’azienda subentrante si impegna all’assunzione del\npersonale come di seguito individuato al comma 7;\n\n•Cessazione di appalto con modifiche di termini, modalità e prestazioni\ncontrattuali; le parti nel corso dell’esame congiunto, si attiveranno per\narmonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il\nmantenimento dei livelli occupazionali facendo ricorso a quanto messo a\ndisposizione da norme legislative e\u002Fo contrattuali; trova in ogni caso\napplicazione quanto previsto dal successivo comma 7.\n\n•Sono interessati al cambio appalto, di cui al precedente comma 6, i\nlavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, impiegati\nnell’appalto come\n\n•L’impresa uscente fornirà alla subentrante ogni informazione e\ndocumentazione utile per perfezionare l’eventuale assunzione del personale\ncompresi gli attestati professionali e quelli di sicurezza di cui al d.lgs. n.\n81\u002F2008 e successive modifiche ed integrazioni.\n\n•L’impresa uscente non è tenuta al pagamento del preavviso di cui\nall’art. 26 CCNL, nonché l’indennità sostitutiva ai lavoratori assunti\ndall’impresa subentrante.\n\n•Ove non vengano in applicazione le previsioni della presente Appendice,\ntroveranno attuazione, salvo diversi accordi, gli ordinari strumenti di\ngestione del personale previsti dalla legge.\n\n\nArt. 14\n\nPeriodo di prova\n\n•Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non\nsuperiore a 6 mesi per i quadri e per i lavoratori inquadrati nel I livello ed\na 3 mesi per i lavoratori inquadrati negli altri livelli.\n\n•Durante il periodo di prova:\n\nla retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente\nContratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle\nmansioni affidategli;\n\nla risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due\nparti in qualsiasi momento senza preavviso.\n\n•Superato il periodo di prova, il lavoratore s'intende confermato in\nservizio a termini e per gli effetti del presente Contratto.\n\n•Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il\nsolo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il\ntermine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla\nmetà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro\nla prima o la seconda quindicina del mese stesso.\n\n•Il periodo di prova, se superato con esito favorevole, è utilmente\nconsiderato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.\n\n\nArt. 15\n\nApprendistato\n\nPremessa\n\n•Le Parti confermano che il contratto di apprendistato, in quanto\ncontratto di lavoro a contenuto formativo, rappresenta un valido strumento\nfinalizzato a costruire professionalità anche di livello elevato da inserire\nnelle Aziende.\n\nL’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.\n\nL’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una\nqualificazione professionale a fini contrattuali attraverso una formazione sul\nlavoro e l'acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico\nprofessionali.\n\n\n\nCon tale tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani di età\ncompresa tra i 18 anni e i 29 anni compiuti. L’apprendistato\nprofessionalizzante può, inoltre, essere stipulato con giovani che abbiano\ncompiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale\nconseguita ai sensi del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.\n\nIl contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere stipulato in\nforma scritta con l’indicazione della prestazione oggetto del contratto,\ndella durata del periodo di apprendistato, del piano formativo individuale, del\npatto di prova e della qualificazione professionale a fini contrattuali che\npotrà essere acquisita al termine del contratto di apprendistato sulla base\ndegli esiti della formazione. L'apprendista non può essere retribuito a\ncottimo.\n\nPeriodo di prova\n\n•L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di 3\nmesi; detto periodo sarà ridotto della metà qualora si tratti di apprendista\nche nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti\nil profilo professionale da conseguire. Tale periodo verrà computato sia agli\neffetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di\nservizio.\n\nDurata\n\n•In funzione del tipo di qualificazione da conseguire la durata\ndell'apprendistato professionalizzante viene definita come segue:\n\n•Qualificazione corrispondente a mansioni di livello 1 e 2\n\nDurata: 24 mesi\n\n•Qualificazione corrispondente a mansioni di livello 3, 4 e 5\n\nDurata: 36 mesi\n\n•Qualificazione corrispondente a mansioni di livello 6\n\nDurata: 24 mesi\n\n•I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai\nfini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non\nseparati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle\nstesse attività.\n\nInquadramento e trattamento retributivo\n\n•L’apprendista viene inquadrato nella categoria corrispondente alla\nqualificazione da conseguire al termine dell'apprendistato con una retribuzione\nin misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.\n\nDurante la durata contrattuale dell'apprendistato è prevista - previa\nverifica dell’andamento positivo del percorso formativo e professionale - la\nseguente dinamica retributiva:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Inquadramento della qualificazione da conseguire\n      \n      Primo\n        anno retribuzione\n      \n      Secondo\n        anno retribuzione\n      \n      Terzo\n        anno retribuzione\n      \n    \n  \n  \n    \n      Livelli 3, 4 e 5\n      \n      80%\n      \n      85%\n      \n      90%\n      \n    \n    \n      Da gennaio\n\n        2023\n      \n      86%\n      \n      90%\n      \n      96%\n      \n    \n  \n  \n    \n      Livelli\n        1, 2 e 6\n      \n      80%\n      \n      90%\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Da gennaio\n\n        2023\n      \n      86%\n      \n      96%\n      \n      \n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\nAl termine del periodo di apprendistato previa verifica sull’andamento del\npercorso effettuato verrà riconosciuto il 100% della retribuzione\ncorrispondente all’inquadramento della qualificazione conseguita.\n\nDisciplina del rapporto\n\n•Per la disciplina delle ferie trova applicazione l’art. 31 (“Ferie\")\ndel presente CCNL\n\n•I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili\nai fini degli istituti di legge e contrattuali.\n\n•È demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione del premio\ndi risultato e la normativa in atto in materia di assistenza sanitaria\nintegrativa, previdenza complementare ed altri eventuali istituti sociali.\n\n•In caso di assenza per malattia l'apprendista non in prova ha diritto\nalla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a 135 giorni di\ncalendario in caso di durata dell'apprendistato fino a 24 mesi, 180 giorni in\ncaso di durata dell'apprendistato fino a 36 mesi. Nei casi di malattia grave,\ncome indicati dall’art. 21 (\"Malattia, Infortuni e cure termali”), comma 2\ndel presente CCNL, il diritto alla conservazione del posto raggiunge il limite\ndi 270 giorni. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità\ndi episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli.\nPer quanto concerne l'assistenza ed il trattamento economico e normativo di\nmalattia si farà riferimento a quanto previsto dall'alt 21 (“Malattia,\ninfortuni e cure termali”) del presente Contratto. Pertanto, superato il\nperiodo di comporto sopra definito per l’apprendistato, al lavoratore che ne\nfaccia richiesta potrà essere concesso un periodo di aspettativa non\nretribuita fino ad un massimo di 12 mesi. Fermo restando il periodo di\ncomporto, è prevista la possibilità di prolungare la durata\ndell'apprendistato per un periodo corrispondente all’assenza dovuta a\nmalattia, infortunio, aspettativa conseguente a malattia (art. 21), congedo\nparentale, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a\ntrenta giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi periodi), tenuto\nconto dell’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del piano\nformativo individuale. In tali casi, sarà cura del datore di lavoro comunicare\nall’apprendista prima della scadenza, il differimento connesso all’assenza\ndel termine finale del periodo di apprendistato.\n\n•Al termine del periodo di formazione, coincidente con il termine del\nrapporto di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere\ndando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 codice civile,\ndi 15 giorni. Qualora non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 c.c. il\nrapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo\nindeterminato e il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di\nservizio ai fini degli istituti di legge e di contratto.\n\n•Per quanto non specificatamente previsto dalle disposizioni di legge in\nmateria, dalle Parti sociali a livello confederale e dal presente articolo, si\napplicano le disposizioni del presente Contratto in quanto compatibili con tale\ntipologia contrattuale.\n\nFormazione\n\n•Nei confronti di ciascun apprendista, la formazione per l’acquisizione\ndelle competenze tecnico professionali e specialistiche - non inferiore a 80\nore medie annue - sarà svolta a cura delle aziende e sarà coerente con la\nqualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. La formazione\nprofessionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove\nesistente, da erogare possibilmente con modalità interna, finalizzata\nall'acquisizione di competenze di base e trasversali (non superiore a 120 ore\nper la durata del triennio e a 40 ore annue medie).\n\nLe Parti si danno atto che, in assenza dell'offerta formativa pubblica\nfinalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, le aziende\nprovvederanno ad erogare autonomamente anche tale formazione in base alle\nindicazioni di cui ai successivi commi.\n\nIn relazione al raggiungimento delle qualificazioni previste ai sensi dei\nprecedenti punti 3, in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in\nAzienda inerenti al profilo professionale da conseguire (es. tirocini formativi\ne di orientamento, stage, eco.) ovvero qualora l’apprendista abbia avuto\nesperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di\napprendistato, la durata della formazione per le competenze di base e\ntrasversali potrà essere ridotta.\n\n•La formazione è articolata in contenuti a carattere trasversale di base\ne contenuti tecnico-professionali. In tale ambito è individuata quale\nformazione con contenuti trasversali di base quella destinata\nall’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina\ndel rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e del ciclo produttivo. Le\nore di formazione relative all'antinfortunistica ed alla organizzazione\naziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.\nUn’ulteriore quota del monte ore di formazione specificamente rivolta al\nconseguimento della qualificazione, sarà realizzata secondo percorsi di\nformazione \"on the job\" o in affiancamento o moduli di formazione teorica,\nnonché mediante modalità “e-learning”.\n\n•Al fine di consentire un maggiore interscambio tra le attività e\nfavorire una più ampia integrazione delle conoscenze e competenze degli\ninteressati, l’Azienda può eventualmente prevedere anche il passaggio\ndell’apprendista da un percorso formativo ad un altro e il conseguimento di\nuna diversa qualificazione professionale rispetto a quella inizialmente\nprevista fermo restando l’assolvimento degli obblighi formativi complessivi\nprevisti dalla normativa vigente e la computabilità della formazione già\neffettuata.\n\n•La formazione è svolta all'interno dell’Azienda interessata, presso\naltra Azienda del Gruppo o presso altra struttura di riferimento in presenza di\nfunzioni aziendali preposte a progettare percorsi formativi, nonché in\npresenza di lavoratori con esperienza e capacità professionale idonee a\ntrasferire competenze, tutor o referente aziendale con formazione e competenze\nadeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle\ndimensioni aziendali. In caso di Aziende plurilocalizzate o in presenza di\nGruppi di imprese, detti locali potranno essere situati anche presso altra\nimpresa o struttura di riferimento ubicate anche in altra regione.\n\nLe Parti riconoscono particolare rilevanza al ruolo del tutor\u002Freferente\naziendale che ha il compito di seguire l’apprendista per tutta la durata\ndell’apprendistato e nello svolgimento del piano formativo individuale,\nalfine di agevolarne l’integrazione nel contesto aziendale e nel\ncoordinamento tra formazione e lavoro. Nel piano formativo individuale sarà\nindicato un tutor\u002Freferente aziendale, inserito nell’organizzazione\ndell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista, in possesso di\nadeguata e coerente professionalità. Ciascun tutor\u002Freferente può affiancare\nnon più di 5 apprendisti. Il tutor\u002Freferente è destinatario di specifiche\niniziative formative a cura dell’azienda.\n\n•Al fine di dare immediato impulso alla diffusione nel settore della nuova\ndisciplina dell’apprendistato professionalizzante a sostegno dello sviluppo\noccupazionale, le Parti definiscono - nel rispetto delle vigenti disposizioni -\ni percorsi formativi, riferiti ad alcune qualifiche inerenti il sistema\nclassificatorio di cui all’art.33 della presente Appendice al CCNL. Tali\npercorsi formativi (comprensivi - in assenza di offerta formativa pubblica di\ncuiall'art. 44 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015 - anche della formazione di base e\ntrasversale) costituiscono gli standard professionali di riferimento ai sensi\ndeH’art. 46 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015.\n\n•L’Organismo Bilaterale per la Formazione (OBF) di cui al comma 9\ndell’art. 36 (“Formazione”) del presente Contratto, con riferimento ad\naltre qualificazioni settoriali inerenti le lettere e) e f) dell’art. 1 del\nCCNL (\"Ambito di applicazione”) non incluse in quelle richiamate nel comma 16\ndel presente articolo), definirà, entro 30 giorni dalla richiesta delle Parti\nstipulanti, i progetti formativi - sulla cui base vengono definiti i piani\nformativi individuali (il cui schema è allegato al presente CCNL) - anche in\nrelazione alla determinazione delle modalità di erogazione e della\narticolazione della formazione.\n\nCon riferimento alla possibilità di finanziare i percorsi formativi\naziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici\ninterprofessional’! si applica quanto già previsto dall’art. 36, comma 10\ndel presente CCNL.\n\n•Analogamente si procederà per la definizione dei progetti formativi\nrelativi ad ulteriori e diverse qualificazioni aziendali, demandata alla sede\naziendale, che provvede a trasmetterli all’organismo Bilaterale per la\nFormazione. Anche tali percorsi formativi costituiscono standard professionali\ndi riferimento ai sensi dell’art. 46 comma 3 D. Lgs. n. 81\u002F2015\n\n•La formazione interna all'Azienda dovrà essere attestata da una\ndichiarazione formale del datore di lavoro o di un suo delegato riferita alle\ncaratteristiche della formazione svolta, sulla base del percorso previsto dal\npiano formativo, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 7, D.\nLgs. n. 81\u002F2015.\n\n•Al termine del contratto di apprendistato l'Azienda rilascia agli\napprendisti la documentazione prevista dalle norme di legge in materia (il cui\nformat è allegato al CCNL).\n\n\n\n\n\n\n\n•Annualmente le competenti Direzioni aziendali informeranno le RSU, o in\nmancanza le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL territorialmente\ncompetenti, sul numero delle assunzioni con contratto di apprendistato\nprofessionalizzante.\n\n•Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante\nsecondo quanto previsto dall'alt 42, comma 8, D. Lgs. n. 81\u002F2015, le imprese\ndevono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto\ndi apprendistato professionalizzante sia terminato nei 36 mesi precedenti. A\ntal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati\nper giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di\nprova.\n\nPer gli apprendisti mantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede\naziendale eventuali percorsi iniziali di carriera.\n\n•Con riferimento all’apprendistato duale, le Parti - nel richiamare\nquanto previsto nell’accordo interconfederale 18 maggio 2016 per\nl’apprendistato di cui all’art. 43, D igs. 15 giugno 2015, n. 81 -\ndefiniscono la seguente disciplina per l’apprendistato di alta formazione e\nricerca (art. 45, D. Lgs n. 81\u002F2015). Restano ferme le intese vigenti a livello\naziendale in materia di apprendistato duale ed eventuali ulteriori\nregolamentazioni collettive di secondo livello per aspetti di specifico\ninteresse.\n\nApprendistato di Alta formazione e ricerca\n\nDestinatari\n\n35.1 destinatari sono gli studenti del ciclo di istruzione terziaria\niscritti ai seguenti corsi:\n\n•ITS\u002F laurea (triennale)\n\n•laurea specialistica\u002F master \u002F dottorato di ricerca\n\n•Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45,\nD. Lgs. n. 81\u002F2015) è avviato nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto\ninterministeriale del 12 ottobre 2015 in base ad apposite convenzioni con le\nistituzioni formative.\n\n•Il termine finale del periodo di formazione in apprendistato si conclude\nal momento della realizzazione dell’esame volto al conseguimento del titolo\ndi studio previsto entro la data definita nella convenzione con l’istituzione\nformativa per la conclusione del percorso di studi, ovvero con il conseguimento\ndel titolo se intervenuto anticipatamente rispetto a tale data. L’esame deve\nessere tenuto entro e non oltre la durata del corso di studio indicato per\nl’acquisizione del suddetto titolo, in conformità alle disposizioni\nministeriali e\u002Fo regionali e comunque entro la sessione di esami (del\ncalendario scolastico\u002Fformativo) indicata nel piano formativo in collaborazione\ncon l’istituzione formativa in esso coinvolta. Se l’esame conclusivo non\nviene effettuato nella data individuata, in collaborazione con l’istituzione\nformativa, nella predetta sessione scolastica\u002Fformativa, l’azienda si riserva\nla facoltà di recedere, con comunicazione scritta, secondo le previsioni di\ncui al comma 10, del presente articolo, in linea con quanto previsto\ndall’articolo 42 del D. Lgs. n. 81\u002F15\n\nDurata Inquadramento e trattamento retributivo\n\n•L’apprendista di alta formazione e ricerca, in conformità a quanto\nprevisto per l’apprendistato professionalizzante viene inquadrato nella\ncategoria corrispondente alla qualificazione da conseguire al termine\ndell’apprendistato. Durante la durata contrattuale dell’apprendistato di\nalta formazione è prevista, previa verifica dell'andamento positivo del\npercorso formativo e professionale, la seguente dinamica:\n\nd) ITS\u002F laurea (triennale):\n\nSi applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5, da adattare in relazione alla durata del percorso\nformativo in apprendistato definito nella convenzione con l’istituzione\nformativa. Per percorsi di apprendistato di durata inferiore a 24 mesi si\napplica pro rata temporis la relativa percentuale di riferimento computandola a\nritroso dall’anno di conclusione del percorso di studi (es. durata di 15\nmesi, a decorrere da gennaio 2023: 86% primi 3 mesi e 96% per i successivi 12\nmesi; durata di 12 mesi: 96%)\n\nSi applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5, da adattare in relazione alla durata del percorso\nformativo in apprendistato definito nella convenzione con l’istituzione\nformativa. Per percorsi di apprendistato di durata inferiore a 24 mesi si\napplica pro rata temporis la relativa percentuale di riferimento computandola a\nritroso dall’anno di conclusione del percorso di studi (es. durata di 15\nmesi, a decorrere da gennaio 2023: 86% primi 3 mesi e 96% per i successivi 12\nmesi; durata di 12 mesi: 96%)\n\ne) laurea specialistica\u002Fmaster\u002Fdottorato di ricerca\n\n- inquadramento a livello 1 durata max 24 mesi\n\nSi applica la tabella di progressione retributiva in misura percentuale\nprevista al comma 5 del presente articolo da adattare in relazione alla durata\ndel percorso formativo in apprendistato definito nella convenzione con\nl’istituzione formativa. Per percorsi di apprendistato di durata inferiore a\n24 mesi si applica pro rata temporis la relativa percentuale di riferimento\ncomputandola a ritroso dall’anno di conclusione del percorso di studi (es.\ndurata di 12 mesi, da gennaio 2023: 96%)\n\n•Tenutoconto dell’impegno formativo connesso all’alternanza con\n\nl’università\u002Flstituzioni formative esterne, la retribuzione annua lorda\ndella categoria di inquadramento assegnata viene fissata in proporzione alle\nore di lavoro svolte in azienda. Per le ore di formazione interna a carico\ndell’azienda è riconosciuta una retribuzione pari al 25% di quella che gli\nsarebbe dovuta.\n\n•L’articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo\nsaranno definite nel piano formativo individuale, tenuto conto delle normative\nvigenti e delle convenzioni con le competenti istituzioni formative\nuniversità\u002Fistituti di istruzione superiore.\n\n•Al termine del periodo di apprendistato previa verifica dell’andamento\ndel percorso effettuato verrà riconosciuto dal mese successivo al\nconseguimento del titolo di studio il 100% della retribuzione corrispondente\nall’inquadramento della qualificazione conseguita. Per gli apprendisti\nmantenuti in servizio potranno stabilirsi in sede aziendale eventuali percorsi\niniziali di carriera.\n\nDisciplina del contratto di apprendistato di alta formazione\n\n•Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta da cui deve\nrisultare la prestazione oggetto del contratto, la durata e il titolo di studio\nconseguibile al termine dell’apprendistato di alta formazione. Per gli\naspetti non espressamente regolati nel presente capo valgono le disposizioni\ndel presente articolo relative all'apprendistato professionalizzante in quanto\ncompatibili.\n\nRecesso\n\n•Tenuto conto delle finalità dell’apprendistato di alta formazione e\nricerca e la connessione dei programmi di didattica Universitaria con\nl'esperienza lavorativa, le Parti si danno atto che, fermo restando quanto\nprevisto dal CCNL in tema di licenziamenti disciplinari, costituisce\ngiustificato motivo oggettivo di recesso da parte dell’azienda, ai sensi\ndell’art.30, comma 3, legge n. 183\u002F2010, anche l'ipotesi di eventuale non\nsuperamento di un minimo di CFU entro i 12 mesi dall'assunzione (pari ad almeno\nal 30% di quelli necessari, a partire dall’assunzione, al conseguimento del\ntitolo). In tal caso il preavviso di 15 giorni decorre dal giorno successivo\nalla fine del 12° mese dall’assunzione.\n\nTutoring\n\n•Il piano formativo dell’apprendista duale viene definito in conformità\na quanto previsto dall’art. 45, D. Lgs. n. 81\u002F2015 e dal Decreto Ministeriale\n12 ottobre 2015\n\nPer ogni apprendista in alternanza l’azienda individua il tutor aziendale\nche durante l’intera durata del periodo di apprendistato presiede\nall'integrazione della formazione e dell'attività didattica universitaria con\nl’attività lavorativa.\n\nAl tutor aziendale, in possesso di adeguata e coerente professionalità, è\naffidato - in conformità delle convenzioni con le Istituzioni formative - il\ncoordinamento delle diverse attività previste dal percorso formativo. Il tutor\naziendale cura:\n\n•l’accoglienza e accompagnamento all'inserimento formativo nei processi\ndi lavoro;\n\n•la facilitazione e sostegno all'apprendimento tramite i momenti\ndell’alternanza formativa tra teoria e pratica;\n\n•il monitoraggio dell'attività formativa.\n\nSalute e Sicurezza sul lavoro\n\n•Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro sarà oggetto di una\nparticolare attenzione durante l’intero svolgimento dell’apprendistato\nduale. Verrà definito a questo scopo a livello aziendale uno specifico\npercorso formativo finalizzato a costruire parallelamente al consolidamento\ndelle discipline accademiche, la conoscenza tecnica necessaria e la\nconsapevolezza comportamentale orientata alla sicurezza nei luoghi di vita e di\nlavoro, per la tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. In tale\ncontesto saranno promossi a livello aziendale iniziative congiunte di\nsensibilizzazione su tali tematiche anche con il coinvolgimento dei RLSA.\n\nDichiarazioni a Verbale\n\n1) Graduale acquisizione di professionalità - Le Parti si danno atto che\ndopo un primo periodo lavorativo\u002Fformativo di nove mesi trascorso\ndall’attivazione del contratto di apprendistato, l'apprendista acquisisce un\ngrado di professionalità idoneo allo svolgimento di attività operativa anche\nin autonomia. In particolare, dopo tale periodo potrà essere attribuita la\nqualifica PES (persona esperta); peraltro, la possibilità di intervenire come\nmonoperatore anche al di fuori dell'orario di lavoro presuppone un ulteriore\nperiodo lavorativo\u002Fformativo anche esso di 9 mesi, sulla scorta\ndell’esperienza che l’apprendista avrà acquisito per essere stato inserito\ncome PES nei turni di reperibilità.\n\n•Eventuali esperienze formative\u002Ftirocini formativi e di orientamento - Le\nParti convengono che in presenza di eventuali pregresse esperienze formative in\nAzienda inerenti al profilo professionale da conseguire, già maturate\ndall’apprendista al di fuori del rapporto di lavoro anteriormente al\ncontratto di apprendistato (es. tirocini formativi e di orientamento, stage,\neoe.), potrà essere valutata da parte aziendale la possibilità di disporre,\nin relazione alla comprovata acquisizione di competenze del singolo, una\nriduzione della durata dell’apprendistato per tener conto del percorso\nformativo debitamente certificato complessivamente svolto anche agli effetti\ndella graduale acquisizione di professionalità.\n\nArt. 22\n\nTrasferimenti\n\n•Il trasferimento di un lavoratore in una sede di lavoro collocata in\naltro Comune può avvenire per motivate ragioni di servizio o su richiesta del\nlavoratore stesso accolta dall’Azienda.\n\n•Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto,\nnormalmente con un congruo preavviso, comunque non inferiore a 30 giorni.\n\n•In caso di trasferimenti collettivi, vale a dire di gruppi di lavoratori,\nl’azienda ne darà comunicazione alle competenti organizzazioni sindacali con\ncongruo e tempestivo preavviso al fine di verificare congiuntamente e risolvere\ngli eventuali problemi connessi.\n\n•Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto\nall’indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui l’azienda dovesse\naddivenire alla risoluzione del rapporto.\n\n•Il lavoratore trasferito:\n\n•conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le\nindennità e le competenze, anche in natura, inerenti alle prestazioni\nparticolari e alle condizioni locali in atto presso l’unità di provenienza e\nche non ricorrono nella nuova destinazione;\n\n•acquisisce, nella nuova sede di lavoro, le indennità e le competenze che\nsiano in atto per la generalità dei lavoratori o legate a specifiche\nprestazioni.\n\n•Al lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro Comune, qualora\nla nuova sede disti almeno 40 km da quella di provenienza, sempre che si\nriscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio\ndell’interessato comunicato ai sensi deH‘art.13 comma 4 del presente CCNL,\nspettano i seguenti trattamenti:\n\n•il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone\ndi famiglia conviventi e per gli effetti domestici (mobilia, bagagli eco.), nei\nlimiti concordati con l'azienda, e dietro presentazione di idoneo\npreventivo;\n\n•un’indennità pari ad un mese di retribuzione globale, maggiorata del\n50% se il lavoratore ha familiari conviventi che lo seguono nel\ntrasferimento;\n\n•qualora per effetto del trasferimento il dipendente debba corrispondere\nun indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione\n(regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento),\nha diritto al rimborso di detto indennizzo;\n\n•Nel caso di trasloco, ove l’azienda non possa provvedere direttamente\nall’alloggio, al lavoratore trasferito verrà corrisposta, per il periodo di\nun anno, l’eventuale differenza di canone d’affitto che lo stesso\nlavoratore dovesse sopportare, per abitazioni similari, in dipendenza del\ntrasferimento.\n\n•I trattamenti di cui al presente articolo non competono al lavoratore\ntrasferito dietro sua richiesta, fatto salvo, per una sola volta nel corso del\nrapporto di lavoro, il trattamento di cui al precedente comma 6, lettera a).\n\n•In sede di contrattazione aziendale possono essere definite le eventuali\nfattispecie di trasferimento non rispondenti a tutte le condizioni di cui ai\nprecedenti commi, per le quali potrà essere riconosciuto al lavoratore il\ndiritto a particolari trattamenti economici, sempre che si riscontri un\napprezzabile disagio del lavoratore.\n\nArt. 27\n\nOrario di lavoro - Giorni festivi e riposi - Festività soppresse\n\nPREMESSA\n\nLe Parti riconoscono nella contrattazione collettiva lo strumento\nfondamentale di attuazione della disciplina legale di cui al D, Lgs. 8 aprile\n2003, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni e della legge 8 marzo\n2000, n. 53, sia per la realizzazione delle innovazioni introdotte nel nostro\nordinamento in attuazione delle direttive dell’unione Europea, che per la\ndefinizione delle eccezioni e deroghe previste dalla legge.\n\nLe Parti convengono di dare attuazione nella presente appendice al CCNL ai\nrinvii e, per le eccezioni previste, alle deroghe e alle sue condizioni che la\nregolamentazione legale dei tempi di lavoro (orario di lavoro) e di non lavoro\n(pause, riposi e ferie) demanda alla contrattazione collettiva, con riferimento\nai singoli istituti di cui al presente articolo, ai riposi e alle pause\ngiornaliere, al riposo settimanale, alla reperibilità di cui all'art. 30\n(“Reperibilità”) e al lavoro straordinario e notturno di cui all'art. 28\n(\"Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) dell’appendice\nal CCNL.\n\nLe Parti riconoscono che sulla materia potranno intervenire anche futuri\naccordi a livello aziendale in coerenza con quanto sopra.\n\nLe Parti riconoscono inoltre il principio che la disconnessione sia un\ndiritto per tutti i lavoratori - e non solo durante lo smart working - nel\nrispetto dei doveri contrattuali (reperibilità, turno, straordinari\nprogrammabili e non programmabili eco).\n\n•Orario di lavoro\n\n•Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina legale\ndell’orario di lavoro, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro\nè stabilita in 40 ore settimanali, con ripartizione, di norma, dal lunedì al\nvenerdì.\n\n•La durata media dell'orario di lavoro va calcolata prendendo a\nriferimento un periodo di 12 mesi\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n•L’articolazione settimanale dell'orario di lavoro viene definita\ndall’Azienda, previo esame con la RSU che si intenderà esaurito decorsi 10\ngiorni dalla data di incontro indicata nella convocazione. Con le stesse\nmodalità saranno definite le fasce di flessibilità in entrata\u002Fuscita con\ncompensazione anche ultra giornaliera. L’orario giornaliero, settimanale e\nplurisettimanale sarà esposto in apposita tabella o tramite strumenti\ndigitali.\n\n•Per far fronte a specifiche esigenze di servizio, con caratteristiche di\ntemporaneità, finalizzate a garantire la continuità e funzionalità del\nservizio le Aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell’orario\nsettimanale di lavoro dandone comunicazione preventiva alle RSU; fermo restando\nche il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni,\ncomporta l’applicazione di quanto previsto al comma 3.\n\n•Orario multiperiodale\n\n•La definizione di orari multiperiodali nonché la ripartizione\nsettimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, viene stabilita dall’Azienda\nprevio esame con la RSU che si intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data\ndi incontro indicata nella convocazione tra Direzione e RSU. Nel corso\ndell’esame congiunto verranno indicati i gruppi dei lavoratori interessati,\nle ore necessarie e la loro collocazione temporale.\n\n•In caso di flessibilità multiperiodale, la durata dell’orario di\nlavoro può risultare anche da una media plurisettimanale in un periodo non\nsuperiore a 12 mesi, con una durata massima di 48 ore settimanali e con una\ndurata minima di 30 ore settimanali o formule compensative equivalenti. In tali\ncasi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e\nsettimanale non daranno luogo a compensi per lavoro straordinario sino a\nconcorrenza degli orari da compensare. I lavoratori interessati percepiranno la\nretribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di\nsuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario\ncontrattuale. Resta inteso che per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel\ncaso di ricorso a regimi di orario multiperiodale esso decorre dalla prima ora\nsuccessiva all’orario definito. Al termine del programma di flessibilità, le\nore eccedenti prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione\nprevista per le ore di straordinario di cui all’art. 28 della presente\nAppendice. Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali,\nsarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del 10% della retribuzione\noraria.\n\n•L’Azienda provvedere a comunicare per iscritto ai lavoratori\ninteressati il programma di flessibilità; eventuali variazioni per far fronte\na specifiche esigenze di servizio, con caratteristiche di temporaneità,\nfinalizzate a garantire la continuità e funzionalità del servizio dovranno\nessere comunicate preventivamente alle RSU e rese note ai dipendenti\ninteressati con un preavviso di almeno 7 giorni, fermo restando che il\nprotrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni\ncomporta l’applicazione del precedente comma 3.\n\n•Turnisti\u002FSemiturnisti\n\n•Sono considerati lavoratori addetti a turni avvicendati coloro che\nnormalmente effettuano la loro prestazione lavorativa in attività in cui vi\nsia una effettiva coincidenza tra la fine di\n\n\n\nun turno di lavoro e l’inizio di quello successivo, secondo un ritmo\nrotativo programmato che comporti la necessità di compiere un lavoro ad ore\ndifferenziate su un periodo determinato di giorni o settimane. Non sono\npertanto da considerare tali, oltre ai lavoratori che operano ad orario base e\nai lavoratori che operano a orari sfalsati\u002Fspeciali, quelli che, pur osservando\nin modo continuativo un orario coincidente per inizio o termine con quello del\nturno avvicendato, sono addetti a posti di lavoro in cui di fatto non viene\nattuato avvicendamento di turni per motivi di organizzazione aziendale o\ninerenti il particolare tipo di lavoro.\n\n•L’orario normale dei lavoratori turnisti, vale a dire coloro che\nprestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate\ndiurne e notturne, è di 40 ore settimanali.\n\n•Gli schemi di turno, che saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e\nRSU, potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle\nore di riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di cui al presente\narticolo.\n\n•Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al\nlavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e\nnotte.\n\n•Nei casi di lavoro a turni avvicendati i singoli componenti del turno\ncessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e la loro attività se\nnon quando siano sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Le Parti\nconvengono che, compatibilmente con l’organizzazione aziendale e le esigenze\ndi servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il\nprolungamento del turno non oltre le 4 ore e con corrispondente entrata in\nturno anticipata del turnista subentrante. Quando non sia possibile attivare la\nsostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza\npossa derivare pregiudizio al servizio o al lavoro di altri lavoratori, il\ntermine della prestazione si protrae per tutta la durata del turno. Le\nprestazioni prolungate richieste saranno retribuite con le corrispondenti\nmaggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Qualora il lavoratore\nturnista abbia prolungato in via eccezionale la sua prestazione per le 8 ore\ndovrà fruire di un riposo di almeno 11 ore.\n\n•La misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende\napplicabile anche ai semiturnisti, vale a dire a coloro che prestano la loro\nopera in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere.\n\n•Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale\ntale da richiedere ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio\ne notte, con limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni\nlavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle\n24 ore. In linea normale i turni di servizio sono articolati in modo da\ngarantire a ciascun lavoratore un periodo di riposo pari ad almeno 11 ore tra\nla fine del turno di lavoro e l’inizio di quello successivo. Diversi periodi\ndi riposo possono essere definiti a livello aziendale.\n\n\n\n\n\n•Pause\n\n•Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la\npausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di\nlavoro definiti in sede aziendale. Con riferimento al personale addetto ai\nprocessi produttivi presidiati in turno avvicendato, con la necessità di\npermanere ininterrottamente nel posto di lavoro, le Parti si danno atto che le\nvigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione\ndella pausa minima di legge, anche agli effetti dell'applicazione dell’art.\n51, comma 2, lettera\n\n•TUIR.\n\n•Riduzione orario di lavoro\n\n•Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore\nsettimanali, viene riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro di 72 ore\nin ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le\nfrazioni di anno. Per i lavoratori addetti a turni continui avvicendati di cui\nal comma 15 viene inoltre riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito\ndi 16 ore computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso,\nassorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi\naziendali.\n\n•lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali\nretribuiti per gruppi di ore non inferiori a 4 e i permessi dovranno essere\nfruiti nel corso dell’anno di maturazione. I permessi per riduzione orario di\nlavoro andranno fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e nel\nrispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5\nper cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le\nrichieste superino tale tetto, si farà riferimento all'ordine cronologico di\npresentazione delle stesse. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di\npreavviso di 10 giorni per la fruizione dei permessi richiesti,\nl’accoglimento avverrà compatibilmente con le esigenze aziendali.\n\nA livello aziendale potranno essere stipulati accordi che prevedono\nfruizioni collettive di detti permessi anche connesse a minori volumi\nproduttivi.\n\n•permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di maturazione\ncontinuano a confluire, salvo diversi accordi aziendali, in un conto\nindividuale per un ulteriore periodo entro il termine di cui all’art. 31\n(“Ferie”), comma 5, del presente CCNL Al termine di detto periodo, le\neventuali ore residue non utilizzate saranno compensate con la retribuzione in\natto nel mese di scadenza.\n\n•Le riduzioni di orario di cui al precedente comma 17 non si applicano\nfino a concorrenza ai lavoratori che osservano orari di lavoro inferiori alle\n40 ore settimanali, quali ad esempio in caso di prestazioni di 38 ore\nsettimanali.\n\n•Banca ore\n\n•Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti - più di 100 a\ndecorrere dal 1° gennaio 2023\n\n•è prevista la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a\ntempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui all’art.28\ndell’Appendice al CCNL elettrici (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo -\nLavoro notturno\") prestate oltre le 70 ore annue. Il lavoratore, in alternativa\nal pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine\nall’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni\nstraordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati, comunicandola\nformalmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare\nsuccessivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà\ncorrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva della\nretribuzione oraria nella misura onnicomprensiva riconosciuta per il lavoro\nstraordinario feriale diurno dal successivo art. 28, (“Lavoro\nstraordinario\n\n•Lavoro festivo - Lavoro notturno”), rispetto a quelle contrattualmente\npreviste.\n\n•Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere\nutilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il\ntermine di cui all’art. 31 (“Ferie”), comma 5, del presente CCNL. Al\ntermine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate saranno\ncompensate con la retribuzione in atto.\n\nL'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al\nnumero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà\nrealizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche,\norganizzative e produttive.\n\nLe ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga.\n\n•Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei\nlavoratori che hanno optato per l'accantonamento nella banca ore, alle ore\ncomplessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale\nsede le Parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della\nbanca ore anche con pagamenti integrali o parziali.\n\n•L’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con\nl’applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di\napplicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno\nvalutate a livello aziendale.\n\n•Sono fatti salvi gli eventuali accordi che regolamentano la materia a\nlivello aziendale.\n\n•Giorni festivi\n\n•Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato\na tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora.\n\n•Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la\nricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai\nsensi del presente articolo, verrà definito, una volta per tutte, in sede\nsindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i\nlavoratori che prestino servizio nell’ambito del Comune di Roma per i quali\nvale la specifica disposizione dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792.\n\nQualora la ricorrenza del S. Patrono venga a coincidere con il lunedì dopo\nPasqua, ai lavoratori interessati, viene concesso un giorno di festa\nsostitutivo nel martedì successivo.\n\n•Riposi Giornalieri e settimanali\n\n•Il lavoratore ha diritto ad un periodo di undici ore di riposo\nconsecutivo ogni 24.\n\nA fronte di una protezione adeguata, definita dalle Parti, ai sensi della\npremessa del presente articolo (\"Orario di lavoro” - Giorni festivi e riposi\n- Festività soppresse) dell’Appendice al CCNL, è consentita la deroga alla\nfruizione intera e continuativa di detto periodo di riposo giornaliero per i\nlavoratori turnisti e semiturnisti secondo quanto stabilito dalla presente\ndisciplina collettiva nonché per i lavoratori reperibili in relazione a quanto\nprevisto dall’art. 30 (“Reperibilità”) e dalla D.V. n. 2 dell'alt. 28\n(“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”)\ndell’Appendice al presente CCNL.\n\n•Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le\nderoghe e le eccezioni di legge.\n\n•Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 28 per i quali è ammesso a\nnorma di legge e di CCNL il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica\nquesta ultima è considerata giorno lavorativo, mentre è considerato festivo a\ntutti gli effetti il giorno fissato in sostituzione del riposo settimanale.\n\n•L’azienda ha comunque facoltà di disporre per esigenze di servizio, lo\nspostamento dei turni di riposo settimanale, previo adeguato preavviso ai\nlavoratori interessati non inferiore alle 48 ore prima del giorno fissato per\nil riposo stesso. Se tale spostamento è avvenuto per motivi di servizio senza\ntale preavviso, ì lavoratori interessati hanno diritto, per il giorno in cui\navrebbero dovuto avere ii riposo, al compenso della sola maggiorazione prevista\nper lavoro festivo (o del festivo notturno per le eventuali ore prestate di\nnotte) della retribuzione oraria di cui all’art. 28 (“Lavoro straordinario\n- Lavoro festivo - Lavoro notturno”) dell'appendice. Resta sempre ferma\ncomunque la fruizione del riposo settimanale di norma nella settimana\nsuccessiva.\n\n•Trattamento Festività in caso di coincidenza con la domenica\n\n•Il trattamento spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la\ndomenica delle giornate considerate festive dalla vigente legislazione in\nmateria (legge 27 maggio 1949, n. 260, legge 5 marzo 1977, n. 54, e DPR 28\ndicembre 1985, n. 792), nonché della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove\nil dipendente lavora è regolato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, e dagli\nartt. 1, 3 e 4 dell'accordo Interconfederale 3 dicembre 1954, restando inteso\nche per i lavoratori per i quali è consentito il riposo settimanale in giorno\ndiverso dalla domenica, il trattamento di cui al citato Accordo\nInterconfederale verrà corrisposto in caso di coincidenza delle festività di\ncui sopra con il giorno di riposo settimanale.\n\nNessun compenso aggiuntivo è dovuto in caso di festività infrasettimanali\nnon lavorate.\n\nL) Festività soppresse\n\n•In relazione al combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, del\nDPR 28 dicembre 1985, n. 792, e della legge 20 novembre 2000, n. 336, a\ncompensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono\nriconosciute quattro giornate di permesso retribuito all'anno, fruibili anche\nin pacchetti di ore.\n\n•Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato\nnell'anno con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie\ne devono essere goduti entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui\nsi riferiscono. Ove comprovate esigenze di servizio non consentano il godimento\ndei permessi entro detta data, essi sono compensati con la normale retribuzione\ngiornaliera in atto alla data medesima.\n\n•Resta, ovviamente, inteso che il lavoro straordinario eventualmente\nprestato in una delle giornate di festività soppressa viene compensato con la\nretribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per\nil lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate\ncon il giorno di riposo settimanale, non si dà luogo al trattamento previsto\ndall'Accordo Interconfederale 3 dicembre 1954.\n\nDichiarazione a verbale\n\n1) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale - Le Parti convengono che\nai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino\nprestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un'intera\ngiornata dì riposo compensativo, da fruire di norma nella settimana\nsuccessiva, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione\nprevista per lavoro festivo (o del festivo notturno per le eventuali ore\nprestate di notte) della retribuzione oraria di cui all'art. 28 (“Lavoro\nstraordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) dell’Appendice del\npresente CCNL per le ore di lavoro effettivamente prestate. Le Parti, in\nconformità a quanto previsto nella premessa del presente articolo, si danno\naltresì atto, che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un\nperiodo inferiore alle quattro ore non pregiudicano il godimento della giornata\ndi riposo settimanale.\n\nArt. 28\n\nLavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno\n\nLavoro straordinario\n\n•Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione\nlavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro\nstraordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata\nnormale della prestazione fissata dall’art 27 della presente Appendice al\nCCNL.\n\n•Il lavoro di cui al precedente comma 1 è ammesso per un periodo non\nsuperiore a 250 ore annuali, salve in ogni caso le deroghe ed eccezioni di\nlegge nonché accordi a livello aziendale.\n\nLavoro straordinario festivo\n\n•Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto dal lavoratore\nnelle domeniche, o per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale,\ne negli altri giorni riconosciuti festivi a norma dell’art. 27 (“Orario di\nlavoro - Giorni festivi - Festività soppresse”) della presente Appendice al\nCCNL.\n\nLavoro notturno - straordinario notturno - straordinario notturno festivo\n\n•Si considera lavoro notturno, ai soli effetti retributivi, quello\nprestato dal lavoratore tra le ore 21 e le ore 6.\n\n•È considerato lavoro notturno agli effetti legali, quello effettivamente\nprestato tra le ore 23 e le ore 6.\n\n•Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta\nnel D. Lgs. n.66\u002F2003 e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di\nriferimento - ai sensi dell’art. 13 (“Durata del lavoro notturno”) dello\nstesso decreto - sul quale calcolare il limite delle 8 ore nelle 24 ore, è\ncalcolato come media su base annuale.\n\nCompensi per lavoro straordinario\n\n•Le ore di lavoro straordinario sono compensate con le seguenti\nmaggiorazioni sulla retribuzione oraria:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n  \n  \n    \n      Tipologia\n      \n      Lavoratori a turni\n        avvicendati ex art. 27, c 8, Appendice CCNL\n      \n      Restante\n        personale\n      \n    \n    \n      Lavoro\n        straordinario diurno\n      \n      22 %\n\n        25% dalla 48esima ora\n      \n      22%\n\n        25% dalla 48esima ora\n      \n    \n    \n      Lavoro straordinario\n        festivo\n      \n      40 %\n      \n      40%\n      \n    \n    \n      Lavoro\n        straordinario festivo con riposo compensativo\n      \n      25 %\n      \n      25 %\n      \n    \n    \n      Lavoro straordinario\n        notturno\n      \n      40%\n      \n      50 %\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      45% dalla 48esima\n        ora\n      \n      \n        \n      \n    \n    \n      Lavoro straordinario\n        festivo notturno\n      \n      55 %\n      \n      65%\n      \n    \n    \n      Lavoro straordinario\n        festivo notturno con riposo compensativo\n      \n      50 %\n      \n      55 %\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nCompensi per lavoro festivo e per lavoro notturno\n\n•Le ore di lavoro festivo e notturno sono compensate con le seguenti\nmaggiorazioni sulla retribuzione oraria:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n    \n  \n  \n    \n      Tipologia\n      \n      Lavoratori a turni\n        avvicendati ex art. 27, c 8, Appendice CCNL\n      \n      Restante\n        personale\n      \n    \n    \n      Lavoro festivo\n      \n      35%\n      \n      35 %\n      \n    \n    \n      Lavoro festivo con\n        riposo compensativo\n      \n      10%\n      \n      10%\n      \n    \n    \n      Lavoro notturno\n      \n      20%\n      \n      20 %\n      \n    \n    \n      Lavoro festivo\n        notturno\n      \n      50%\n      \n      50 %\n      \n    \n    \n      Lavoro festivo notturno\n        con riposo compensativo\n      \n      35 %\n      \n      30%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n* * *\n\n•Le varie percentuali di maggiorazione previste dal presente articolo non\nsono cumulabili.\n\n•Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo,\nnotturno, che non sia stato ordinato dall'Azienda.\n\n11.Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a\ncompiere, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente CCNL, il lavoro\nstraordinario, festivo, notturno e ferme restando le cause di esclusione\npreviste dalle vigenti disposizioni legislative.\n\n•Le Aziende comunicheranno, secondo le prassi in atto, alle Organizzazioni\nsindacali stipulanti, il numero di ore di straordinario complessivamente\neffettuate.\n\n•In attuazione di quanto previsto dall'art. 17 comma 5, lett. a) del D.\nLgs. n. 66\u002F2003, la presente normativa non trova applicazione nei confronti dei\nlavoratori inquadrati nei livelli superiori al secondo livello (II) di cui all\nart. 33 della presente Appendice al CCNL.\n\nDichiarazioni a verbale\n\n•Compenso per il lavoro prestato in giorno festivo che non sia quello di\nriposo settimanale - Il lavoro prestato, eccezionalmente o in relazione al\nturno di lavoro, in giorno\n\nfestivo che non sia quello di riposo settimanale va compensato con la\nretribuzione oraria\n\nmaggiorata del 35% (o del 55% se trattasi di lavoro straordinario notturno)\nsenza la concessione del giorno dì festa sostitutivo.\n\n•Estensione di talune disposizioni contenute nell’art. 30\n(“Reperibilità”) della presente Appendice al personale non reperibile -\nQuanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 30 (“Reperibilità”) della\npresente Appendice si applica anche nei confronti del personale non reperibile\nchiamato a svolgere lavori non programmati.\n\nArt. 30\n\nReperibilità\n\nDefinizione e articolazione\n\n•In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere\nchiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale\norario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Azienda le notizie atte a\nrintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa\nnecessiti.\n\n•La reperibilità può essere richiesta:\n\n•secondo articolazioni settimanali, da contenersi di norma una settimana\nsu quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, secondo\nturni che possono prevedere un impegno di durata superiore a cinque giorni\nconsecutivi.\n\n•per singole giornate della settimana e precisamente:\n\n•1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività\nlavorativa;\n\nb.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione\ndell'orario settimanale in cinque giorni;\n\nb.3) per le giornate festive di cui all'art. 27 (“Orario di lavoro -\nGiorni festivi e riposi - Festività soppresse”) del presente Contratto;\n\n•per frazione della giornata di normale attività lavorativa e\u002Fo per forme\norarie con articolazioni settimanali differenti.\n\nTrattamento economico\n\n•Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete, per ogni\ngiornata di effettivo espletamento di tale servizio, un'indennità in cifra\nnelle misure di seguito indicate a decorrere da ottobre 2022.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n  \n  \n    \n      \n        \n      \n      Orario settimanale in 5 giorni\n      \n    \n    \n      Giornaliera\n      \n      Importo in cifra pari a € 14,00\n      \n    \n    \n      Sesto giorno\n      \n      Importo in cifra pari a € 20,00\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFestivo\n\nFestivo\n\nL’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli\nimporti dì cui alla tabella precedente.\n\n•Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro\ndal personale chiamato a rendersi reperibile, ivi incluse quelle c.d. “da\nremoto”, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore\nstraordinarie (diurne, notturne, festive) e si applica quanto previsto\ndall'art. 28 della presente Appendice.\n\n•Vengono, inoltre, riconosciuti i seguenti trattamenti:\n\n•al lavoratore reperibile viene corrisposto un compenso forfettario, al\nfine di tener conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell'intervento\ne di quello necessario al successivo rientro, di importo equivalente ad un'ora\ndi viaggio nel valore del 150%;\n\n•inoltre, qualora la durata della prestazione sia inferiore ad 1 ora,\ndetto lavoratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per lavoro\nstraordinario effettivamente compiuto - un’indennità pari alla normale\nretribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro\nstraordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell’ora;\n\n•nel caso in cui, non esistendo mezzi pubblici di trasporto tali da\nconsentire un sollecito intervento e non potendo usufruire di mezzi aziendali,\nil lavoratore reperibile usi il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro\nod il luogo dell'intervento, le spese di viaggio andranno rimborsate secondo\ngli accordi e le prassi aziendali in atto.\n\nAppropriata protezione: riposi e permessi aggiuntivi\n\n•Ai sensi di quanto previsto dall’art.17 del D. Lgs n. 66\u002F2003, gli\ninterventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno\ntitolo a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:\n\n•per interventi inferiori a tre ore: posticipazione dell'inizio\ndell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva\nprestazione lavorativa;\n\n•per interventi pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del\nlavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano);\n\n•per interventi superiori a 6 ore: ripresa del lavoro il giorno\nsuccessivo.\n\n•Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui al\nprecedente comma si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva\nprestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo\ndell'intervento e di quello necessario al successivo rientro, nella misura\nconvenzionale di un'ora di viaggio.\n\n•Nei casi in cui il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a\ncausa degli interventi effettuati - risulti tenuto conto dei riposi di cui al\ncomma 6, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24, il\nlavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a\n\nconcorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero. Detti permessi sono\nda fruire possibilmente mediante la posticipazione dell’orario di lavoro\ndella giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di\nreperibilità e comunque non oltre la settimana successiva all’intervento.\n\n\n\nArt. 33\n\nClassificazione del Personale\n\n•I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica in funzione\ndelle mansioni loro affidate articolata sulla base delle declaratorie di\nseguito specificate.\n\n•Tale classificazione unica nulla innova in merito alle differenze ancora\nesistenti tra quadri, impiegati e operai stabilite dalla normativa\nprevidenziale, fiscale, sindacale e civile.\n\nQuadro\n\n•L’appartenenza alla categoria Quadri, è disciplinata dal 1° comma del\nsuccessivo art. 34 dell'Ap pendice.\n\n•Livello\n\n•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\nspecialistiche avanzate e particolare capacità professionale, svolgono\nfunzioni direttive con elevato contenuto professionale e specialistico a\ncarattere progettuale ed innovativo per le quali è richiesta autonomia e\niniziativa nell'ambito del processo di competenza, con possibile coordinamento\ne\u002Fo conduzione di risorse umane, tecniche, finanziarie e\u002Fo unità operative.\n\n•livello\n\n•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di\napprofondite conoscenze tecniche e teoriche e consolidate capacità\nprofessionali, svolgono attività a contenuto specialistico per le quali è\nrichiesta adeguata autonomia nei limiti delle responsabilità affidate con\npossibilità di coordinamento delle risorse assegnate.\n\nIli livello\n\n•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\ntecniche e teoriche specifiche, svolgono attività tecnico-operative a\ncontenuto prevalentemente specialistico, per le quali è richiesto potere di\niniziativa e responsabilità adeguate al risultato atteso con possibilità di\ncoordinamento o supporto operativo di altre risorse.\n\n•livello\n\n•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di\nqualificate capacità tecnico-pratiche, svolgono attività tecnico operative di\nmedia complessità per le quali è richiesta autonomia operativa nell’ambito\ndi metodi di lavoro e procedure definite.\n\n•livello\n\n•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di capacità\ntecnico-pratiche di base, svolgono attività esecutive di carattere\namministrativo, commerciale o tecnico.\n\n•livello\n\n•Appartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di un periodo\nbreve di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare, svolgono\nattività semplici di carattere amministrativo, commerciale o tecnico.\n\n****\n\n•L’inquadramento del personale viene attuato dalle Aziende in base alle\ndeclaratorie previste dal presente articolo e tenendo conto dei seguenti\ncriteri:\n\n•Attività effettivamente svolte dal dipendente, prescindendo da eventuali\norganigrammi od organici preordinati;\n\n•Grado di autonomia, responsabilità, iniziativa quando le attività\nesigono tali requisiti ed “effettivi” compiti di controllo e coordinamento\nespletati da un dipendente che opera in gruppo con altri;\n\n•Grado di conoscenze del lavoro occorrente per l’espletamento delle\nattività nel contesto tecnico - organizzativo dell’unità di appartenenza;\ndelle necessarie nozioni di carattere tecnico professionale (acquisibili\nattraverso le istituzioni formative, l’addestramento o autonomamente);\n\n•Nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso contenuto\nprofessionale si farà riferimento alle attività più qualificate come\nelemento determinante per l’inquadramento superiore, se svolte con carattere\ndi prevalenza e sempre che vengano abitualmente prestate, per l’inquadramento\nnei livelli III e superiori;\n\n•Nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso contenuto\nprofessionale si farà riferimento alle attività più qualificate come\nelemento determinante per l’inquadramento superiore, anche se non prevalenti\nma sempre che vengano abitualmente prestate, per l’inquadramento nei livelli\ninferiori al III.\n\n12. Nella contrattazione aziendale potranno essere definiti ulteriori\nprofili esemplificativi rispetto a quelli allegati al presente articolo in\ncoerenza con il presente sistema inquadramentale.\n\n\n\nProfili esemplificativi servizi energetici e servizi commerciali di\nassistenza clienti\n\nNuovi Livelli\n\nJob title\n\nDeclaratorie new art. 33 e art. 34 per i Quadri\n\nEfficienza energetica\n\nServizi ai clienti\n\n\n\nQ\n\nEsperto\u002F\n\nEsperto con coordinamento\n\nPosizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo\ntra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di\nparticolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle\nmansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti\nfacoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di\naltri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti\nspecialistici particolarmente elevati.\n\n• Responsabile Energy efficiency (e-mobility, vendite, Project\nManagement,\n\nBusiness Development etc.\n\n’ Esperto modelling \u002F O&M Energy Solutions\u002F etc.\n\n« Responsabile\u002F Esperto con responsabilità di strutture complesse es.\nContact center\u002F Back office\u002F Misure e fattorazione\u002FCredito ed incassi\u002F vendite\netc.\n\n1\n\nSpecialista\n\nAppartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\nspecialistiche avanzate e particolare capacità professionale, svolgono\nfunzioni direttive con elevato contenuto professionale e specialistico a\ncarattere progettuale ed innovativo per le quali è richiesta autonomia e\niniziativa nell'ambito del processo di competenza, con possibile coordinamento\ne\u002Fo conduzione di risorse umane, tecniche, finanziarie e\u002Fo unità operative.\n\n•Specialista Energy efficiency\u002F Operations Officer\u002F Vendite \u002F Technical\nSupporrete.\n\n•Project Manager senior \u002FBusiness developer senior\u002F\u002F Plant Manager senior\netc.\n\n- Specialista con funzioni di coordinamento di aree\u002Funità operative es.\nCali center\u002Farea di Back office\u002F area di Misure e fatturazione\u002F vendite Credito\ned incassi etc.\n\nII\n\nTecnico operativo senior\u002F assistente\n\nAppartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di approfondite\nconoscenze tecniche e teoriche e consolidate capacità professionali, svolgono\nattività a contenuto specialistico per le quali è richiesta adeguata\nautonomia nei limiti delle responsabilità affidate con possibilità di\ncoordinamento delle risorse assegnate.\n\n- Tecnico operativo senior Energy efficiency\u002F Operations Officer\u002F \u002F etc.\n\n•Project Manager\u002FBusiness developer\u002FKey account senior\u002FPlant manager\u002F\necc\n\n•Project Engineer senior\u002F Technologist senior\u002F etc.\n\n•Assistente Back office\u002F Misure e fatturazione\u002F Credito ed incassi\u002F\nvendite etc.\n\n•Coordinatore Cali center\u002FFront office\u002F etc.\n\nIII\n\nTecnico operativo\u002F addetto\n\nAppartengono a questo livello I dipendenti che, in possesso di conoscenze\ntecniche e teoriche specifiche, svolgono attività tecnicooperative a contenuto\nprevalentemente specialistico, per le quali è richiesto potere di iniziativa e\nresponsabilità adeguate al risultato atteso con possibilità di coordinamento\no supporto operativo di altre risorse\n\n•T ecnico operativo Energy efficiency\u002F Operations Officer\u002F etc.\n\n•Project Engineer \u002F Key account\u002FT echnologist\u002F Technical Supervisor\n\n• Addetto Back office\u002F Misure e fatturazione\u002F Credito ed incassi\u002F vendite\netc.\n\nIV\n\nAggiunto\n\nAppartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di qualificate\ncapacità tecnico-pratiche, svolgono attività tecnico operative di media\ncomplessità per le quali è richiesta autonomia operativa nell'ambito di\nmetodi di lavoro e procedure definite\n\n• Aggiunto Energy efficiency\u002F Operations Officer\u002F Technologist \u002Fetc.\n\n• Aggiunto Back office\u002F Misure e fatturazione\u002F Credito ed incassi\u002FCali\ncenter\u002FFront office\u002F vendite etc.\n\nV\n\nOperativo senior\n\nAppartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di capacità\ntecnico-pratiche di base, svolgono attività esecutive di carattere\namministrativo, commerciale o tecnico.\n\n> Operativo senior Energy efficiency\u002F Maintenance (es. Termomecc;\nelettrico; frigorista)\u002F\n\n• Operativo senior di Call center\u002F Front office\u002Fetc.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nConduzione impianti\u002FOperations Offìcer\u002Fetc.\n\n\n\nVI\n\nOperativo\u002F Generico\u002F Preposto\n\nAppartengono a questo livello I dipendenti che, in possesso di un periodo\nbreve di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare, svolgono\nattività semplici di carattere amministrativo, commerciale o tecnico\n\n•Operativo Energy effìciency\u002FMaintenance (es. Termomecc; elettrico;\nfrigorista)\u002F Conduzione impianti\u002F Operations Offìcer\u002Fetc.\n\n•Aiuto compiti semplici di ufficio \u002F Attività di manutenzione\ngeneriche\n\n•Operativo Call center\u002F Front offìce\u002Fetc.\n\n•Aiuto compiti semplici di ufficio\n\n\n\nProfili esemplificativi area Energia da fonti rinnovabili di cui\nall’articolo 1 DaV 3\n\nNuovi\n\nLivelli\n\nJob title\n\nDeclaratorie new art. 33 e art. 34 per i quadri\n\nProfili esemplificativi\n\nEnergia da FER Art. 1\n\nDaV 3\n\nQ\n\nEsperto\u002F Esperto con coordinamento\n\nPosizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo\ntra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di\nparticolare importanza per il più elevate contenuto professionale delle\nmansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti\nfacoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di\naltri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti\nspecialìstici particolarmente elevati.\n\n• Responsabile\u002FEsperto\n\nOttimizzazione Produzione \u002F Maintenance Coordinator etc.\n\n1\n\nSpecialista\n\nAppartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\nspecialistiche avanzate e particolare capacità professionale, svolgono\nfunzioni direttive con elevato contenuto professionale e specialistico a\ncarattere progettuale ed innovativo per le quali è richiesta autonomia e\niniziativa nell’ambito del processo di competenza, con possibile\ncoordinamento e\u002Fo conduzione di risorse umane, tecniche, finanziarie e\u002Fo unità\noperative.\n\n• Specialista\n\nOttimizzazione Produzione \u002FAsset \u002F Magazzini e Logistica Senior Permitting\netc.\n\nII\n\nTecnico operativo senior\u002F assistente\n\nAppartengono a questo livello I dipendenti che, in possesso di approfondite\nconoscenze tecniche e teoriche e consolidate capacità professionali, svolgono\nattività a contenuto specialistico per le quali è richiesta adeguata\nautonomia nei limiti delle responsabilità affidate con possibilità di\ncoordinamento delle risorse assegnate.\n\n• Tecnico specializzato FER Polivalente \u002F Permitting \u002F Manutenzione\netc.\n\nIII\n\nTecnico operativo\u002F addetto\n\nAppartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di conoscenze\ntecniche e teoriche specifiche, svolgono attività tecnicooperative a contenuto\nprevalentemente specialistico, per le quali è richiesto potere di iniziativa e\nresponsabilità adeguate al risultato atteso con possibilità di coordinamento\no supporto operativo di altre risorse\n\n• Tecnico operativo\n\nFER\u002FFER polivalente \u002F componentistica FER\u002FCivil Maintenance etc.\n\nIV\n\nAggiunto\n\nAppartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di qualificate\ncapacità tecnico-pratiche, svolgono attività tecnico operative di media\ncomplessità per le quali è richiesta autonomia operativa nell'ambito di\nmetodi di lavoro e procedure definite\n\n•Aggiunto\n\nManutentore FER Polivalente \u002F Logistica \u002F componentistica main \u002F etc.\n\n•Consollista\n\nV\n\nOperativo senior\n\nAppartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di capacità\ntecnico-pratiche di base, svolgono attività esecutive di carattere\namministrativo, commerciale o tecnico.\n\n•Operativo senior Manutentore FER (manutenzione ordinaria +straordinar ia)\n\u002F Repairs \u002F Civil Maintenance etc.\n\n•Consollista telecontrollo\n\n\n\nVI\n\nOperativo\u002F Generico\u002F aiuto\u002F preposto\n\nAppartengono a questo livello i dipendenti che, in possesso di un periodo\nbreve di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare, svolgono\nattività semplici di carattere amministrativo, commerciale o tecnico\n\n- Operativo\n\nManutentore FER ordinario \u002F Consollista basic etc.\n\n• Guardiana\n\n\n\nart. 34\n\nQuadri\n\n•Appartengono alla categoria Quadri, ai sensi e per gli effetti della\nlegge 13 maggio 1985, n. 190, i titolari delle posizioni organizzative di\nmaggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed\nil restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più\nelevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle\nnelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di\nsovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione\ndi risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati.\n\n•La categoria Quadri si articola su un unico livello.\n\n•In considerazione del ruolo funzionale svolto, i lavoratori appartenenti\nalla categoria Quadri possono essere destinatari di specifiche procure. La loro\nattribuzione sarà decisa dall'Azienda, valutando le concrete situazioni\norganizzative in cui operano i singoli Quadri.\n\n•Tenuto conto della specificità della funzione svolta dai Quadri nel\ncontesto organizzativo aziendale anche come dinamici promotori di innovazione e\nsviluppo, le politiche di formazione saranno indirizzate al più efficace e\nconcreto sostegno dell’attività e del ruolo dei Quadri, nonché ad un\npermanente e sistematico aggiornamento ed arricchimento delle competenze\ntecnico professionali e delle capacità gestionali.\n\n•Viene confermato particolarmente per ì Quadri il diritto ad accedere\nalla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate nelle Aziende,\nnonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione\ndelle Aziende stesse, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte.\n\n•È confermata l’applicazione deH art. 5 della legge 13 maggio 1985, n.\n190, in tema di assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso\nterzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni\ncontrattuali. Da tale copertura assicurativa sono esclusi i casi di dolo o\ncolpa grave del dipendente.\n\n•A livello aziendale potranno essere definiti specifici istituti\neconomico\u002Fnormativi riferiti ai Quadri.\n\nArt. 38\n\nStruttura retributiva\n\n•La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci:\nminimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al\npresente articolo e corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti\nperiodici di anzianità e di merito.\n\n•A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene\ndividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente per 26 e 173.\n\n•In aggiunta alla retribuzione, vengono corrisposti i seguenti\nemolumenti:\n\n•tredicesima e quattordicesima mensilità, disciplinate dall’art. 40\n(“Tredicesima e quattordicesima mensilità\") del CCNL;\n\n•elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33 di cui al\nProtocollo 31 luglio 1992.\n\n•La retribuzione di cui al comma 1 del presente articolo e le altre\nindennità ed i compensi espressamente previsti dal presente Contratto sono\nfìssati al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di Contratto e\nvengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e\ntrattenute stesse, nonché delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze\ningiustificate.\n\n•Durante il periodo di fruizione delie ferie, oltre alla retribuzione come\ndefinita al comma 1 del presente articolo, continuano ad essere corrisposte,\nove esistenti, eventuali indennità fisse mensili definite a livello\naziendale.\n\n•Il trattamento economico in caso di malattia e infortunio, salva diversa\nspecificazione, corrisponde a quello di cui al precedente comma 5, limitando\nl’erogazione delle predette eventuali indennità ad un periodo massimo pari a\n30 giorni all’anno.\n\nDichiarazioni a verbale\n\n•Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate - Si ribadisce\nche la retribuzione mensile di cui al comma 1 costituisce il corrispettivo per\ntutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente senza diritto da\nparte di questi a compenso alcuno per le festività infrasettimanali non\nlavorate.\n\n•Passaggio di categoria a seguito di mutamento mansioni - In tutti i casi\ndi passaggio definitivo in categoria superiore, il lavoratore ha diritto al\nminimo contrattuale integrato stabilito per tale categoria, conservando in\ncifra gli aumenti periodici di anzianità; vengono invece assorbiti sino alla\nconcorrenza della differenza fra i due minimi contrattuali integrati gli\naumenti di merito, nonché gli altri assegni “ad personam”, salvo che, per\nquesti ultimi, sia specificatamente previsto il loro “non assorbimento” in\ncaso di passaggio di categoria.\n\n•Corresponsione “una tantum” - Ai lavoratori in forza alla data del\n1710\u002F2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle\nmisure indicate nella tabella che segue. Tale importo, già comprensivo di\nqualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dal\n171\u002F2022 al 30\u002F09\u002F2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di\nfine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi\nsugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o\ncontrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.\n\nCirca le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:\n\n- l’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in\nun’unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022;\n\n\n\n•in caso di passaggio di categoria nel corso del periodo sopra considerato\n(dal 1 ° gennaio 2022 al 30 settembre 2022), gli importi da corrispondere\nsaranno pro-quota riferiti all’effettiva categoria di appartenenza. In caso\ndi passaggio di categoria in corso mese, si considera l’importo afferente la\ncategoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore\nai 15 giorni;\n\n•in caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato (superato,\nperaltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di\nassenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione\nai mesi interi di servizio prestato (valore complessivo rapportato a nove)\ncomputandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15\ngiorni;\n\n•per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo\nconsiderato, ‘Tuna tantum” sarà corrisposta - per i periodi interessati -\ncon la stessa percentuale di riduzione;\n\n- nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del periodo\nsopra considerato la ì’una tantum” sarà corrisposta in misura\nproporzionale all’entità della prestazione;\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Scala parametrica\n      \n      dal 17\u002F10\u002F2022\n      \n      dal 17\u002F07\u002F2023\n      \n      dal 17\u002F07\u002F2024\n      \n      dal 17\u002F10\u002F2024\n      \n      aumento a regime\n      UNA TANTUM\n    \n    \n      \n      \n      Aumento(€)\n      minimo(€) \n\n        \n      \n      Aumento (€)\n      minimo(€)\n      Aumento (€)\n      minimo(€)\n      Aumento (€)\n      minimo (€)\n      \n      \n    \n    \n      a\n      191,89\n      61,88\n      2759,88\n      67,04\n      2826,92\n      67,04\n      2893,96\n      36,10\n      2930,06\n      232,06\n      463,98\n    \n    \n      1\n      159,74\n      51,51\n      2297,51\n      55,81\n      2353,32\n      55,81\n      2409,13\n      30,05\n      2439,18\n      193,18\n      386,25\n    \n    \n      2\n      143,03\n      46,13\n      2057,13\n      49,97\n      2107,10\n      49,97\n      2157,07\n      26,91\n      2183,97\n      172,97\n      348,84\n    \n    \n      3\n      127,38\n      41,08\n      1832,08\n      44,50\n      1876,58\n      44,50\n      1921,08\n      23,96\n      1945,05\n      154,05\n      308,00\n    \n    \n      4\n      115,01\n      37,09\n      1654,09\n      40,18\n      1694,27\n      40,18\n      1734,45\n      21,64\n      1756,09\n      139,09\n      278,09\n    \n    \n      5\n      109,10\n      35,18\n      1569,18\n      38,12\n      1607,30\n      38,12\n      1645,42\n      20,52\n      1665,94\n      131,94\n      263,80\n    \n    \n      6\n      100,00\n      32,25\n      1438,25\n      34,94\n      1473,19\n      34,94\n      1508,12\n      18,81\n      1526,93\n      120,93\n      241,80\n    \n  \n\n\nAumento medio a regime euro 154,05 riferito al terzo livello con valore\npunto 18,86\n\nAllegato all’art. 38\n\nPROTOCOLLO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO\n\n•Premessa Il CCNL individua il trattamento economico complessivo (TEC) che\nè costituito dal trattamento economico minimo (TEM) e dai trattamenti\neconomici riconosciuti dal CCNL comuni a tutti i lavoratori del settore in\nmateria di Welfare (Previdenza complementare di cui all’art. 46, Assistenza\nsanitaria integrativa di cui all'art. 47, Copertura assicurativa contro la\npremorienza da malattia di cui all’art. 51 ) e di Produttività.\n\n•Incremento retributivo complessivo (TEC)\n\nL’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 sarà\ncostituito dalle seguenti componenti:\n\n•Incremento dei minimi (TEM)\n\n•Welfare\n\n•Produttività\n\nIn relazione a quanto attualmente previsto per il triennio 2022 - 2024 in\nfunzione degli scostamenti registrati nel tempo dall’indice dei prezzi al\nconsumo armonizzato per i Paesi membri della Comunità Europea (IPCA), depurato\ndalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato\ndall’ISTAT - il rinnovo sul terzo livello è stabilito in misura pari a €\n154 sui minimi, cui si aggiunge un ulteriore importo di € 3 da allocare sul\nWelfare e di €10 da allocare sul premio di risuItato\u002Fprodattività, e per le\naziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di\nrisultato, tale importo sarà da allocare sull’elemento perequativo.\n\n•Incremento dei minimi (TEM)\n\nNella tabella allegata all’art. 38 CCNL è precisato il valore\nriparametrato per ciascun livello di inquadramento dei singoli scaglioni di\naumento, nonché il valore dei nuovi minimi tabellari.\n\nLivello di settore\n\nDecorrenza\n\n1\u002F10\u002F2022\n\n1\u002F7\u002F2023\n\n1\u002F7\u002F2024\n\n1\u002F10\u002F24\n\nTotale\n\nincremento dei minimi\n\n€41\n\n€44,5\n\n€44,5\n\n€ 24\n\n€ 154\n\n\n\nPer il periodo pregresso si procederà inoltre al pagamento di una somma\npari a € 308, in forma di una tantum.\n\n•Welfare\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende verseranno ai Fondi di\nprevidenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento\ndella misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in\nmisura fissa pari a € 3 per ogni mensilità.\n\n•Produttività\u002Felemento perequativo\n\nIl CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo\ndella contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti\neconomici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività,\nqualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una\nquota da destinare a produttività.\n\nTale quota costituisce la componente destinata a definire\u002Fincrementare i\npremi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire\ncon la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della\nproduttività\u002Fredditività\u002Fcompetitività costituisce un fattore essenziale per\nla crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della\ncompetitività delle imprese.\n\nLa quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da\ncollegare ad incrementi di produttività\u002Fredditività\u002Fcompetitività è annuale\ned è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti\nretributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è\nquindi comprensiva degli stessi.\n\nL’importo sarà utilizzato per la definizione\u002Fincremento dei premi di\nrisultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di\ncontrattazione aziendale.\n\nIl valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a\nlivello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi\ndi risultato (commi 13 e seguenti dell'art. 44 “Premio di risultato” CCNL\ncome integrati\u002Fprecisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le\nmodalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la\nlegislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate\nper ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti\nstabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo.\n\nDecorrenza\n\n2023\n\n2024\n\nIncremento da destinare a produttività a livello aziendale\n\n€ 140\n\n€ 140\n\n\n\nPer le aziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il\npremio di risultato, tale importo - quantificato considerando in esso anche i\nriflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o\ncontrattuale e quindi comprensivo degli stessi - sarà da allocare\nsull’elemento perequativo di cui all’articolo 44 bis della presente\nAppendice al CCNL.\n\n•Metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti\ninflettivi\n\nAl fine di semplificare l’impatto delle verifiche e di avere certezza dei\ncosti e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL, è definita la seguente\nmetodologia.\n\nAl termine della vigenza contrattuale, in relazione alle variazioni in\npositivo o negativo dell’inflazione consuntivata rispetto a quanto previsto\n(9 %) per il calcolo degli aumenti del TEM di cui al precedente punto a), alla\nprima data utile del 2025 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di\ninflazione e cioè giugno 2025, si procederà secondo le seguenti modalità:\n\n- In caso di inflazione (IPCA al netto degli energetici importati previsione\n2022-2024) superiore di almeno lo 0.5% rispetto a quanto previsto alla\nsottoscrizione del presente accordo si procederà all’adeguamento, fino a\nconcorrenza, dell'importo stanziato di €10 pro quota sui minimi e sul premio\ndi risultato\u002Felemento perequativo, con decorrenza giugno 2025,\n\n•In caso di inflazione compresa in un intervallo positivo o negativo\n+-0.5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non\nsi prevedono variazioni sui minimi e l’importo stanziato di € 10 resta\nconsolidato in produttività\u002F elemento perequativo e sarà oggetto di\nvalutazione nell’ambito del negoziato per il successivo rinnovo del CCNL,\n\n•In caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto\nprevisto alla sottoscrizione del presente accordo non si procederà ad alcun\nconsolidamento, fermo restando comunque la salvaguardia dei minimi come sopra\ndefiniti.\n\nArt. 39\n\nAumenti periodici di anzianità\n\n•Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo\nbiennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi\nper ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella in calce riportata\nper un massimo di cinque aumenti.\n\n•Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese\nsuccessivo al compimento del biennio.\n\n•Gli importi di detti aumenti periodici biennali maturati verranno\nesclusivamente conservati in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio dì categoria.\n\n•Nel corso della vigenza della presente area contrattuale si avvierà il\npercorso di trasformazione dell’istituto degli aumenti periodici di\nanzianità per i lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione\ndell’Area Contrattuale all’Azienda, in misure periodiche di sostegno al\nsistema della previdenza complementare, al fine di valorizzare la funzione\ndella previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti\npensionistici in particolare delle nuove generazioni.\n\n•Ai suddetti lavoratori sarà tuttavia riconosciuta nell’arco di vigenza\ndell’Area Contrattuale la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi\ndall’assunzione entro cui va esercitata la scelta di destinazione del TFR -\nper il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità; in\ntal caso la disciplina sulle misure di sostegno al sistema di previdenza\ncomplementare non trova applicazione nei loro confronti.\n\n•I lavoratori già in servizio alla data di applicazione dell’Area\nContrattuale che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque\naumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo\nmancante a tale completa maturazione, l’applicazione della regolamentazione\nsulle misure di sostegno al sistema di previdenza complementare di cui\nall’art.46 (Previdenza complementare) della presente Appendice. In tal caso\nsono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a\ntitolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione\ndella richiesta.\n\nPer la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a\nriferimento la data in cui è stato conseguito l'ultimo aumento periodico di\nanzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento\nperiodico secondo le previsioni del\n\n\n\npresente articolo, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini\ndella determinazione del numero degli importi da maturare di cui all’art.46\ndella presente Appendice, resta fermo che non spettano le misure periodiche per\ngli anni di anzianità di servizio che danno già titolo alla percezione degli\naumenti biennali secondo le previsioni del presente articolo.\n\n•La richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche di\nsostegno alla previdenza complementare è irrevocabile.\n\nIMPORTI DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ’\n\nInquadramento\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n    \n  \n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Importo €\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      33,11\n      \n    \n    \n      1\n      \n      32,32\n      \n    \n    \n      II\n      \n      29,68\n      \n    \n    \n      III\n      \n      28,54\n      \n    \n    \n      IV\n      \n      26,86\n      \n    \n    \n      V\n      \n      26,40\n      \n    \n    \n      VI\n      \n      25,65\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\nArt. 41\n\nIndennità\n\nNon trova applicazione quanto previsto dall art. 41 CCNL; sono fatte salve\neventuali discipline definite a livello aziendale.\n\nArt. 44 bis\n\nElemento Perequativo\n\n•Nelle aziende che sono prive di contrattazione di secondo livello\nriguardante il Premio di risultato, viene corrisposta ai lavoratori che non\npercepiscano altri trattamenti economici collettivi assimilabili a tale\nistituto, a titolo perequativo, l’importo annuo pro capite di 485 suro, con\nla retribuzione del mese di giugno ai lavoratori in forza nel mese, a\ncondizione l'azienda non versi in situazioni di comprovata difficoltà\neconomico-finanziaria o produttiva.\n\n•Tale importo, riferibile al periodo che va da gennaio a dicembre\ndell’anno precedente, è calcolato in funzione della durata del rapporto di\nlavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15\ngiorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.\n\n•In caso di assunzione nel corso del periodo sopra considerato o per i\nlavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l’importo in\noggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato\n(valore complessivo rapportato a 12) computandosi come mese intero le frazioni\ndi mese pari o superiori a 15 giorni. Per le assenze a retribuzione ridotta\nverificatesi nel periodo considerato, “l'elemento perequativo” sarà\ncorrisposto - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di\n\n\n\nriduzione. Nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del\nperiodo sopra considerato \"l'elemento perequativo” sarà corrisposto in\nmisura proporzionale all’entità della prestazione.\n\n•L’elemento perequativo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è\nstato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti\nretributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è\nquindi comprensivo degli stessi.\n\nArt. 46\n\nPrevidenza Complementare\n\nPremessa\n\nLe Parti riconoscono il valore della previdenza complementare come pilastro\nfondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori e operano\naffinché sia sempre più diffusa all'interno del settore ed estesa a tutti i\nlavoratori con particolare riferimento al personale neoassunto. A tal fine le\nParti congiuntamente attiveranno, sia a livello settoriale che aziendale, una\ncampagna informativa e promozionale con il coinvolgimento dei Fondi operanti\nnel settore per favorire la consapevolezza dei dipendenti ancora non iscritti\nsui vantaggi derivanti dall’iscrizione alla previdenza complementare. A tale\nriguardo le Parti esprimono il loro sostegno ad un intervento normativo atto a\nprevedere, per tutti i lavoratori in servizio ancora non iscritti, un nuovo\nperiodo di silenzio-assenso di 6 mesi per scegliere la destinazione del proprio\nTFR.\n\nLe Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti\ndelle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fopen e\nPegaso, anche in relazione alle novità introdotte per i fondi pensione con il\nD. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (recante “Attuazione della direttiva UE\n2016\u002F2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa\nalle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o\nprofessionali”) in merito all’eventualità di realizzazione di future\nsinergie tra detti Fondi.\n\nCon riguardo agli attuali Fondi operanti nel settore elettrico, Fopen e\nPegaso, le Parti confermano che, fatti salvi gli obblighi derivanti\ndall’adesione alle Fonti istitutive e dagli specifici accordi sindacali\nprevisti dagli Statuti dei suddetti Fondi, le Aziende che applicano il presente\nCCNL sono tenute ad iscriversi ad uno dei predetti Fondi di riferimento al fine\ndi consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza\ncomplementare negoziale.\n\nContribuzione\n\n•E’ prevista una aliquota di contribuzione ordinaria minima pari al\n1,21% a carico azienda ed 1,21% a carico dipendenti, calcolata sulla\nretribuzione utile ai fini del TFR. A tal fine le Aziende e le Organizzazioni\nSindacali, in quanto Fonti istitutive dei Fondi presenti nel settore (FOPEN e\nPEGASO), si faranno reciprocamente parte attiva affinché tale possibilità\nvenga recepita dagli Statuti dei Fondi citati e vengano individuate le\nmodalità più opportune per agevolare l'iscrizione delle Aziende e dei\nlavoratori. L’obbligo contributivo di cui ai commi precedenti è assunto\ndalle Aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori che si\niscrivono ai Fondi summenzionati.\n\nLe Aziende versano un contributo aggiuntivo a carico del solo Datore di\nlavoro di € 11 euro mensili per 14 mensilità ai predetti Fondi.\n\nMisure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare\n\n•Le Parti, in relazione all’evoluzione del sistema previdenziale\npubblico obbligatorio, che implica in prospettiva una contrazione dei relativi\ntrattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto\nal trattamento retributivo, condividono di introdurre nuove misure periodiche\ndi sostegno previdenziale a favore del personale neo assunto al fine di\nfavorire l’iscrizione alla previdenza complementare e costituire una\ndotazione aggiuntiva che incrementa costantemente la posizione contributiva\nindividuale.\n\n•Ai lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione dell'Area\nContrattuale all’Azienda, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore,\nverrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del\nprimo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un\nmassimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna\ncategoria di inquadramento, alla tabella in calce riportata.\n\nLe misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno\ndel mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.\n\n•Gli importi di dette misure periodiche di sostegno previdenziale verranno\nesclusivamente attribuite in cifra fissa in caso di successiva variazione\ngeneralizzata dei minimi e\u002Fo in caso di successivo passaggio di categoria. Tali\nimporti non soggetti a rivalutazione sono corrisposti per 14 mensilità annue e\nnon sono computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini\nretributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.\n\nImporti delle misure periodiche di sostegno previdenziale\n\n\n\n\n  \n    \n  \n  \n    \n      Inquadramento\n      \n      Importo €\n      \n    \n    \n      Q\n      \n      19,87\n      \n    \n    \n      1\n      \n      19,39\n      \n    \n    \n      II\n      \n      17,81\n      \n    \n    \n      III\n      \n      17,12\n      \n    \n    \n      IV\n      \n      16,12\n      \n    \n    \n      V\n      \n      15,84\n      \n    \n    \n      VI\n      \n      15,39\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\nArt. 47\n\nAssistenza sanitaria integrativa\n\n\n\n•Le Parti riconoscono la crescente diffusione nel settore della copertura\nsanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti,\ntra cui anche le convenzioni aventi ad oggetto specifici “pacchetti\nsanitari”. A tal fine l’onere a carico azienda è pari a € 206 annui.\n\n•Con l’intento di incrementare ulteriormente la presenza e l’efficacia\ndell’assistenza sanitaria integrativa nel settore elettrico, anche per\ncogliere le opportunità derivanti dalle innovazioni legislative\u002F fiscali, le\nparti rinnovano l’impegno ad incontrarsi durante la vigenza contrattuale per\nverificare la possibilità di costituire un Fondo unico per l’intero comparto\nenergetico.\n\nREVISIONE ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE 10 APRILE 2002\n\nLe Parti\n\nUtilitalia\n\nOOSS\n\nPremesso che alla luce del mutato contesto economico e normativo e tenendo\nconto della conseguente evoluzione delle clausole del CCNL unico del settore\nelettrico, vanno riconsiderate le situazioni contrattuali poste a fondamento\ndell’accordo di armonizzazione sottoscritto in data 10 aprile 2002, in\nattuazione deH’art. 54 del CCNL 24 luglio 2001;\n\ntenuto conto della necessità di procedere alla ricognizione degli istituti\nindicati nella suddetta disciplina nazionale di raccordo, al fine di\nindividuare le materie ormai disciplinate integralmente dal CCNL di settore\nnonché i temi e gli istituti per i quali sussiste tuttora la regolamentazione\nrinveniente dal CCNL di provenienza;\n\nconsiderato che appare altresì necessario approfondire e valutare le\neventuali ipotesi di conferma delle discipline previgenti, da contenersi in\nambiti residuali per i quali sussistano motivazioni oggettive;\n\ncondiviso l'obiettivo di pervenire all’uniformità delle normative\ncontrattuali nazionali applicate dalle imprese del settore e fatta salva\nl’autonomia negoziale aziendale;\n\nsi impegnano a procedere alla rinegoziazione dell'accordo 10 aprile 2002 con\ngli obiettivi sopra condivisi ed a concludere il nuovo accordo entro e non\noltre il termine del 30 giugno 2020.\n\nUtllitalia\u002FOOSS\n\n\nFONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE\n\nAl fine di rendere più competitive le imprese e promuovere lo sviluppo\ndell'occupazione nel settore, le Parti intendono intraprendere iniziative di\ninnovazione e responsabilità sociale per affrontare i cambiamenti derivanti\ndall’evoluzione normativa e tecnologica del settore, dalla transizione\nenergetica e dall’emergere di nuove competenze.,\n\nLe Parti ritengono che, in questo ambito, il sistema di relazioni\nindustriali, attraverso la contrattazione collettiva nazionale e aziendale,\ndovrà offrire soluzioni condivise, finalizzate a promuovere l’innovazione,\nmigliorare la produttività e l’occupabilità, aggiornare le competenze\nprofessionali, favorire e gestire l'invecchiamento attivo dei lavoratori e\npromuovere i processi di ricambio occupazionale.\n\nA tal riguardo, tenuto conto che l’art. 26, co. 1, D. Lgs. n. 148\u002F2015\nprevede che le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più\nrappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi o contratti\ncollettivi aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali\nper i settori e\u002Fo imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della\ndisciplina legale in materia di integrazione salariale cui possano\neventualmente accedere anche imprese che operano nel medesimo settore che già\nrientrano nell'ambito della disciplina di legge, queste ultime solo per le\nfinalità previste al co. 9 del medesimo decreto, le Parti condividono\nl’opportunità di addivenire alla costituzione di un Fondo intercategoriale\nper le imprese dei servizi pubblici energetici (energia elettrica, gas, acqua)\npartecipate dagli Enti Locali.\n\nA tal fine Utilitalia e le 00.SS. si impegnano a realizzare l'accordo entro\nil 30 giugno 2020 e convengono in tal caso di utilizzare integralmente o\nparzialmente la quota destinata al Welfare contrattuale dal Protocollo sul\ntrattamento economico, lett. b) di cui all’accordo 9 ottobre 2019 di rinnovo\ndel CCNL del settore elettrico.\n\n\nAllegato all’art. 15 “Apprendistato”\n\nApprendistato professionalizzante\n\nFac-simile di Piano formativo individuale\n\nPiano formativo individuale relativo all’assunzione del\u002Fla Sig\u002Fra:\n\n1. AZIENDA\n\nRagione\n\n1. AZIENDA\n\nRagione\n\nsociale\n\nsociale\n\nsede\n\nsede\n\n(indirizzo)\n\n(indirizzo)\n\nCAP\n\nCAP\n\n(Comune)\n\n(Comune)\n\n.partita\n\n.partita\n\nIVA\n\nIVA\n\ncodice fiscale ..\n\n\n\nTelefono Fax e-mail\n\nLegale\n\nrappresentante(nomeecognome)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n2. APPRENDISTA\n\nDati anagrafici\n\nCognome e nome codice\n\n\n\nfiscale\n\n\n\nCittadinanza Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)\n\nnato a il\n\nResidenza\u002Fdomicilio Prov\n\nVia\n\ntelefono fax\n\ne-mail\n\nDati relativi alle esperienze formative e di lavoro\n\nTitoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non\n\nconclusi\n\nEsperienze\n\nlavorative\n\n\n\nperiodi di apprendistato svolti dal.... al\n\nFormazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato.\n\na)\n\n\n\n\n\n\n\n•\n\n\n\n•\n\nAspetti normativi\n\nData di assunzione\n\nQualifica,aifinicontrattuali,da\n\nconseguire\n\n\n\nDurata\n\nLivello di inquadramento iniziale\n\nLivello di inquadramento finale\n\n•TUTOR\n\nTutor aziendale Sig. \u002FSig.ra\n\nCodice Fiscale Categoria\u002FLivello di inquadramento\n\n•CONTENUTI FORMATIVI\n\nAree tematiche aziendali\u002Fprofessionali\n\nIl piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze\ntecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica, ai fini\ncontrattuali, da conseguire.\n\nIn questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\nrelativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri\ndella figura professionale, nonché i temi dell’innovazione di prodotto,\nprocesso e contesto . La formazione indicata nel presente piano formativo è\nquella da attestare nell’apposito modulo ed è articolata in quantità non\ninferiore ad 80 ore medie annue.\n\nIndicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute\nidonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n•ARTICOLAZIONE E MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE (è possibile\nbarrare più opzioni)\n\n□ On the job\n\n□ Affiancamento\n\n□ Esercitazioni di gruppo\n\n□ Testimonianze\n\n□ Action learning\n\n□ Visite aziendali\n\n□ (... altro)\n\nData....\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFirma Azienda\n\nFirma Azienda\n\nContratto di apprendistato professionalizzante e Piano Formativo Individuale\ndel Sig. xxxxxxxxxxxxx ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ' FORMATIVA SVOLTA (da\nconsegnare al lavoratore al termine del contratto di apprendistato)\n\nDATI APPRENDISTA\u002FAZIENDA\n\nAPPRENDISTA\n\nNOME E COGNOME\n\nCODICE FISCALE\n\nLUOGO E DATA DI NASCITA - \u002F \u002F\n\nRESIDENTE IN\n\nVIA\n\nTITOLO DI STUDIO\n\nASSUNTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\n\nDAL\u002F \u002F AL \u002F \u002F\n\nQUALIFICA CONSEGUITA AL TERMINE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO - \u002F \u002F\n\nAZIENDA\n\nRAGIONE SOCIALE\n\nINDIRIZZO\n\nTELEFONO FAX\n\nE-MAIL\n\nNOMINATIVO DEL TUTOR\n\nRUOLO DEL TUTOR IN AZIENDA\n\nFORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: 1 ANNO\n\nCOMPETENZE RELATIVE AL PROFILO FORMATIVO DI APPARTENENZA (con riferimento al\nPiano Formativo Individuale)\n\nDATA: Da\n\nDATA: A\n\nSEDE\n\nORE\n\nGIORNI\n\nMODALITÀ' DIDATTICA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u002F \u002F\n\n-1-1\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u002F 1\n\n_J. J\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u002F \u002F\n\n_J_J\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFIRMA TUTOR AZIENDALE\n\nTIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA {A cura PO)\n\nFIRMA APPRENDISTA\n\nPag. 165 di 285\n\nPag. 165 di 285\n\nFORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: 2 ANNO\n\nCOMPETENZE RELATIVE AL PROFILO FORMATIVO DI APPARTENENZA (con riferimento al\nPiano Formativo Individuale)\n\nDATA: Da\n\nDATA: A\n\nSEDE\n\nORE\n\nGIORNI\n\nMODALITÀ' DIDATTICA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFIRMA TUTOR AZIENDALE\n\nTIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA {A cura PO)\n\nFIRMA APPRENDISTA\n\nPag. 166 di 285\n\nPag. 166 di 285\n\nAPPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\n\nPROGETTI FORMATIVI RIFERITI ALLE QUALIFICHE\n\nINDICATE ALL’ART. 15 CCNL DEI LAVORATORI ELETTRICI\n\nFORMAZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: 3 ANNO\n\nCOMPETENZE RELATIVE AL PROFILO FORMATIVO DI APPARTENENZA (con riferimento al\nPiano Formativo Individuale)\n\nDATA: Da\n\nDATA: A\n\nSEDE\n\nORE\n\nGIORNI\n\nMODALITÀ' DIDATTICA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFIRMA TUTOR AZIENDALE\n\nTIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA (A cura PO)\n\nFIRMA APPRENDISTA\n\nDATA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nQualifica corrispondente a mansioni di categoria Al\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Impiegato di\nconcetto con funzioni direttive ovvero mansioni specialistiche che implichino\nresponsabilità di identico livello'1\n\nQualifica corrispondente a mansioni di categoria BSS\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente con\ncompiti di maggior rilievo\"\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione \"Assistente tecnico\ndi generazione con compiti di maggior rilievo\"\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente di Reti\ndi distribuzione con compiti di maggior rilievo\"\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente tecnico\ncon compiti di maggior rilievo di progettazione e\u002Fo preventivazione e\u002Fo\nrealizzazione e\u002Fo manutenzione impianti (es. infrastrutture di ricarica per\nveicoli elettrici, eco)\"\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente Data\nDevelopment and Engineering con compiti di maggior rilievo\"\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Assistente tecnico\nHSEQ con compiti di maggior rilievo”\n\nQualifica corrispondente a mansioni di categoria B1\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione \"Impiegato di\nconcetto”\n\n•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto tecnico\" di\nDistribuzione\n\n•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto tecnico\" di\nGenerazione\n\n•Progetto formativo per laQualificadi destinazione\"Addetto\ntecnico-commerciale\" di Distribuzione\n\n•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto\ncommerciale\"\n\n•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto\namministrativo”\n\n•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto servizi”\n\n•Progetto formativo per laQualificadi destinazione“Addetto\ninformatico\"\n\n•progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Addetto linee,\nstazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti\"\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Addetto conduzione\nimpianti di produzione”\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Addetto\nprogettazione e realizzazione impianti”\n\n•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione “Addetto ricerca\"\n\n•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione “Addetto tecnico fonti\nrinnovabili”\n\n•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione “Addetto analisi\nenergetiche\"\n\n•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione \"Addetto\ndispacciamento\"\n\n•Progetto formativoperla Qualifica didestinazione \"Addetto radiochimica e\nanalisi ambientali”\n\n•Progetto formativo per la Qualifica dì destinazione “Addetto alla\nRadioprotezione\u002FCaratterizzazione radiologica\"\n\nQualifica corrispondente a mansioni di categoria CS\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione “Operatore\nperforazione” (area geotermica)\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione: “Elettricista\nqualificato”\n\n•Progetto formativo per laQualifica didestinazione \"Manutentorequalificato\nstazioni, linee\"\n\n•Progetto formativo per laQualifica didestinazione\n\"Manutentoreproduzione”(areaidroelettrica ePER)\n\n•Progetto formativo per laQualifica didestinazione\n“Manutentoreproduzione\"(areageotermica)\n\n•Progetto formativo per laQualifica didestinazione\n“Manutentoreproduzione\"(areatermoelettrica)\n\n•Progetto formativo per la Qualifica di destinazione \"Addetto segreteria\ncon mansioni d’ordine”\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: Impiegato di concetto\ncon funzioni direttive ovvero mansioni specialistiche che implichino\nresponsabilità di identico livello\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Impiegato di concetto con funzioni direttive ovvero mansioni\nspecialistiche che implichino responsabilità di identico livello\"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l'acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Competenze linguistiche\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale per\nil conseguimento della qualifica di “Impiegato di concetto con funzioni\ndirettive ovvero mansioni specialistiche che implichino responsabilità di\nidentico livello'’ sono articolati in:\n\n•Moduli formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze tecnico\nprofessionali specifiche dell’Area funzionale di destinazione\ndell'apprendista\n\n•Modulo di sviluppo di competenze trasversali\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job. Le attività d'aula\ncomprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le attività di\naffiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente con compiti\ndi maggior rilievo\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\nAssistente con compiti dì maggior rilievo\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per io\nsvolgimento dell’attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Competenze linguistiche\n\n•Competenze digitali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale sono\narticolati in:\n\n•Moduli formativi finalizzati all’acquisizione delle competenze tecnico\nprofessionali specifiche dell’Area funzionale di destinazione\ndell'apprendista\n\n•Moduli di sviluppo di soft skills\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente tecnico di\ngenerazione con compiti di maggior rilievo\n\nQualificazione da conseguire al termine del perìodo di apprendistato\n\nAssistente tecnico generazione con compiti di maggior rilievo\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l'acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria dell’Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale. Nello specifico per l’area O&M\nsi prevede quanto segue.\n\nArea Manutenzione:\n\nAcquisire la conoscenza del funzionamento delle centrali elettriche, in\nparticolare quelle a tecnologia a Ciclo combinato. Acquisire le\nconoscenze\u002Fcompetenze relative alle fasi procedurali ed operative della\ngestione appalti.\n\nAcquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di\nprogettazione, manutenzione e conduzione impianti. Acquisire\nconoscenze\u002Fcompetenze relative ai principali tool e piattaforme digitali a\ndisposizione dell’area tecnica (Maintenance\u002FOperation).\n\nAcquisire le conoscenze delle principali normative in materia di sicurezza\nsul lavoro.\n\nArea Operations:\n\nAcquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di\nconduzione impianti\n\nAcquisire le conoscenze\u002Fcompetenze relative alle fasi procedurali ed\noperative dei transitori programmabili o accidentali nella conduzione degli\nimpianti di generazione. Acquisire conoscenze\u002Fcompetenze relative al mercato\ndell'energia e relativa regolamentazione.\n\nAcquisire conoscenze\u002Fcompetenze sugli oneri degli impianti di generazione\nnei confronti del gestore della rete oltre che sul documento di\nregolamentazione di riferimento (Codice di Rete). Acquisire\nconoscenze\u002Fcompetenze relative ai principali tool e piattaforme digitali a\ndisposizione dell'area tecnica (Maintenance\u002FOperation).\n\nAcquisire le conoscenze delle principali normative in materia di sicurezza\nsul lavoro.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Competenze linguistiche\n\n\n\n\n\n— Strumenti e supporti informatici - Digital tools\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale sono\narticolati in:\n\nArea Manutenzione:\n\n•Caratteristiche tecniche di costruzione e funzionali di impianti\n\u002Fapparecchiature \u002Fsistemi di automazione e sistemi di telecontro Ilo\n\n•Gestione di progetti impiantistici\n\nAppalti (redazione specifiche tecniche e gestione operativa dei contratti) -\nContract Management\n\n•Organizzazione cantieri e lavorazioni complesse in cantiere Politiche e\nstandard aziendali di manutenzione impianti e macchinari\n\nPianificazione attività di manutenzione impianti (accidentale, correttiva e\nordinaria)\n\n•Tecniche diassemblaggio\u002Fsmontaggio\u002Frimontaggio\n\nmacchinari e di ricondizionamento macchinari\n\n•Analisi KPI ed elaborazione progetti d investimento per miglioramento\naffidabilità e performance d’impianto\n\n•Sap processi\n\n•Ruolo e assunzione di responsabilità\n\n•Rapporti interpersonali e gestione risorse\n\n•Elementi di tecniche Project management\n\n•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall’impiego\n\n•Norme di legge e procedure aziendali in materia dì tutela ambientale.\n\nArea Operations:\n\n•Caratteristiche tecniche di costruzione e funzionali di impianti\n\u002Fapparecchiature \u002Fsistemi di automazione e sistemi di telecontrollo\n\n•Analisi ed elaborazione KPI su affidabilità e performance degli impianti\n(sbilanciamenti, indisponibilità, eco)\n\n•Gestione ed elaborazione dei dati di esercizio di un impianto\n\n•Pianificazione gestione ed attuazione delle principali fasi transitorie\nprogrammabili nella conduzione di impianti di generazione (norme di tipo\n“A”), con particolare focus sugli impianti CCGT)\n\n•Gestione ed attuazione delle norme e procedure di operation legate ai\ndisservizi accidentali di impianto (norme dì tipo \"B\") “\n\nPianificazione attività di operation durante la manutenzione degli impianti\n(accidentale, correttiva e ordinaria)\n\n•Gestione dei rapporti con energy management Conoscenza ed attuazione del\nCodice di Rete Dichiarazione dei dati tecnici di impianto verso EMI e Terna;\nComprensione, redazione e aggiornamento di documenti specifici di operation\n(Norme, Istruzioni Operative, Prescrizioni)\n\n•Comprensione di documenti progettuali di carattere generale e\u002Fo specifico\n(P&ID, fluogrammi di processo, logiche impiantistiche)\n\nRicerca ed identificazione eventi rilevanti all'interno dello storico eventi\ndi impianto\n\nRuolo e assunzione di responsabilità\n\n•Rapporti interpersonali e gestione risorse\n\n\n\n\n\n•Elementi di tecniche Project management\n\n•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall'impiego\n\nNorme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affianca me nto-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino ai\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente tecnico di\nreti di distribuzione con compiti di maggior rilievo\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\nAssistente tecnico di reti di distribuzione con compiti di maggior\nrilievo\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze tecnico\u002Fprofessionali\nper lo svolgimento dell'attività propria dell'Area funzionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Competenze linguistiche\n\n•Competenze digitali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale sono\narticolati in:\n\n•Moduli formativi finalizzati all’acquisizione delle competenze tecnico\nprofessionali specifiche dell'Area funzionale di destinazione dell'apprendista\nquali:\n\n•conoscenza di tutti i processi lavorativi specifici della\ndistribuzione\n\n•conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure informatiche\ndell'area tecnica\n\n•competenze digitali (etica digitale , IOT, Big data, cyber security,\nfibra ottica, smart grids, ecc)\n\n•conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di progettazione,\nmanutenzione e conduzione impianti, esecuzione lavori\n\n•conoscenze delle principali normative in materia di sicurezza sul\nlavoro\n\n•prevenzione del rischio elettrico\n\n•aspetti gestionali ed applicativi delle PRE\n\n•Aspetti applicativi della normativa sulla sicurezza e sul cantiere\n\n•la centralità del cliente nel settore elettrico ( customer journey\n\n•Moduli di sviluppo di soft skills\n\n\n\n\n\n\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente tecnico con\ncompiti di maggior rilievo di progettazione e\u002Fo preventivazione e\u002Fo\nrealizzazione e\u002Fo manutenzione impianti (es. infrastrutture di ricarica per\nveicoli elettrici, ecc)__\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\nAssistente tecnico con compiti di maggior rilievo di progettazione e\u002Fo\npreventivazione e\u002Fo realizzazione e\u002Fo manutenzione impianti (es. infrastrutture\ndi ricarica per veicoli elettrici, ecc)\n\nDurata dell’apprendistato\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\n24 mesi\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l'acquisizione delie conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell’attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione e della qualifica da conseguire, sviluppando\nattitudine e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\ninterfunzionale.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di project management\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\n—. Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e nel contesto in cui opera\n\n•Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n•Normativa e Procedure aziendali inerenti la sicurezza sul lavoro e nei\ncantieri\n\nMetodologie e tecniche di sviluppo e progettazione impiantì (elementi di\nbase)\n\nTecniche di realizzazione\u002Finstallazione di impianti (elementi dì base)\n\n•Procedure di gestione contratti di appalto\u002Fsubappalto\n\n•Software applicativi per la progettazione\u002Frealizzazione di impianti\n\n•Metodi di pianificazione e monitoraggio delle attività (elementi di base\ndi project management)\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: corsi on\nline, affiancamento passivo, affiancamento attivo, training on the job.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle\nattività.\n\nLe attività on line comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni sui\nsistemi.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Potranno essere utilizzati strumenti quali test,\nschede di rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente Data\nDevelopment and Engineering con compiti di maggior rilievo\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Assistente Data Development and Engineering con compiti di maggior\nrilievo \"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione e della qualifica da conseguire, sviluppando\nattitudine e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\ninterfunzionale.\n\nContenuti a carattere trasversale di base\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\nlavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma dì formazione tecnico\nprofessionale saranno definiti, a seconda dell’ambito di destinazione, con\nriferimento a:\n\n•Contenuti tecnologici\n\nProdotti Office: Excel, Access, Outlook, Power Point, Word\n\nTools di collaborazione aziendale (Teams, dira, Confluence)\n\nSistemi distribuiti: Sviluppo e deploy di Containers ed orchestrazione\nattraverso Kubernetes.\n\nPrincipali sistemi di Business Intelligence: SAP BW, SAP Business Object,\nTibco Spotfire, Qlik\n\nSistemi operativi (in ambito distribuito): piattaforma Windows, Linux\n\nEcosistemi Cloud: AWS, Azure, Salesforce e SCP (Sap Cloud Platform)\n\nLinguaggi di programmazione: Java, Javascript, Scala, C++, R, Python\n\nRegole base per la definizione di Basi Dati\n\nRegole base per la gestione delle identità digitali Data Base: Oracle, SQL\nServer, MySQL, MongoDB Ecosistema Hadoop (Cloudera): Map Reduce, Kudu, Hive,\nSqoop, Spark, HBase, Oozie etc.\n\n•Contenuti di processo\n\nProcessi di Generazione Convenzionale, Generazione Rinnovabile, Energy\nManagement, Distribuzione, Mercato dell'energia e dei servizi a valore\naggiunto, Approvvigionamenti, Amministrazione, Pianificazione e\n\n\n\n\n\nControllo, Gestione Risorse Umane, Regolazione e Business Development\n\nProcessi del ciclo di gestione del SW e dei sistemi, includendo le tecniche\ndi valutazione tecnica dei lavori ed il contesto di riferimento nei processi\nICT\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazioni on the job.\n\nIl percorso può prevedere l'inserimento sia in contesti di attività di\nmanutenzione e gestione dei sistemi sia in contesti progettuali, anche a\nlivello globale attraverso il coinvolgimento in gruppi di lavoro\ninternazionali.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: Assistente tecnico HSEQ\ncon compiti di maggior rilievo\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\nAssistente tecnico HSEQ con compiti di maggior rilievo\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell’attività propria dell’Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale. Nello specifico per l’area HSEQ si\nprevede quanto segue.\n\n•Fornire la formazione obbligatoria in ambito salute e sicurezza sul\nlavoro secondo quanto disposto dalla normativa vigente - D.Lgs. 81\u002F08.\n\n•Acquisire conoscenze relative alla gestione dei rischi, emergenze, misure\ndi prevenzione e protezione collegate al contesto produttivo e ai rischi\nspecifici di settore.\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di gestione ambientale di\nuna centrale termoelettrica con riferimento alla normativa vigente e agli\nstandard e certificazioni applicabili.\n\n•Acquisire la conoscenza del funzionamento delle centrali elettriche in\nparticolare quelle con tecnologia a Ciclo combinato Acquisire le\nconoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure informatiche dell'area\ntecnica.\n\n•Acquisire conoscenze ed elementi fondamentali sui sistemi di gestione per\nl'Ambiente, per la Salute e Sicurezza, per la Qualità, per l'Energia, per\nl’Anticorruzione.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Competenze linguistiche\n\n•Strumenti e supporti informatici - Digital Tools\n\n\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale sono\nfinalizzati all'acquisizione delle competenze tecnico professionali specifiche\ndell'Area funzionale di destinazione dell’apprendista, e nello specifico per\nl'ambito HSEQ prevedono:\n\n•Moduli formativi in materia di Salute e Sicurezza obbligatori secondo la\nnormativa vigente\n\n•Moduli formativi in materia ambientale\n\n•Moduli formativi riguardanti il sistema di gestione integrato Salute,\nSicurezza, Ambiente, Qualità, Energia e Anticorruzione\n\n•Modulo di sviluppo di competenze trasversali\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Impiegato di\nconcetto”\n\nQualificazione da conseguire al termine del perìodo di apprendistato\n\n“Impiegato di concetto''\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Elaborare documenti, grafici e tabelle\n\n•Gestire gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro Utilizzare e\naggiornare schedari e archivi elettronici\n\n•Accedere a reti intranet\u002Finternet\n\n•Realizzare semplici pagine web\n\n•Operare nell'ambito delie prassi organizzative poste in essere\n\n•Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e\ngestionali e nel contesto in cui opera\n\n•Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Impiegato di\nconcetto riguardano i seguenti ambiti tematici, in relazione alle attività\nproprie dell’area di inserimento\u002Fdestinazione:\n\n\n\nIl settore elettrico\n\n•Amministrazionedelpersonale\u002Fdocumenti\n\namministrativi \u002Fcommerciali\n\n•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall’impiego\n\n•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d’aula comprendono lezioni teoriche, lezioni ed\nesercitazioni. Le attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate\na consentire la graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\n\n\n\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto tecnico”\ndi distribuzione\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Addetto tecnico\" di Distribuzione\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire la conoscenza completa di tutti i processi lavorativi specifici\ndella distribuzione\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure\ninformatiche dell'area tecnica\n\nAcquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di\nprogettazione, manutenzione e conduzione impianti, esecuzione lavori\n\n•Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia\n\ndi sicurezza sul lavoro\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di “Addetto tecnico\" di\nDistribuzione, a seconda dell'ambito di impiego, sono:\n\n•Impiantistica della rete di distribuzione\n\n•Progettazione impianti\n\n•Esecuzione lavori\n\n•Misura e verifica impianti\n\n•Manutenzione linee e cabine\n\n•Sistema Gestione Manutenzione\n\n•Telecontrollo e automazione\n\n•Contatore Elettronico\n\n•Gestione materiali\n\n•Gestione contratti di appalto (lavori, servizi e forniture)\n\n•Produttori e gestione connessioni\n\n•Qualità del servizio elettrico e commerciale\n\n•Sistemi informatici a supporto dell’attività tecnica e gestionale\n\n•Prevenzione del rischio elettrico\n\n•Aspetti gestionali e applicativi delle PRE\n\n•Aspetti applicativi della normativa sulla sicurezza e sul cantiere\n\n•Competenze digitali (etica digitale, 1.0.T, Big Data, cyber security,\nfibra ottica, smart grids, eoe.)\n\n\n\n\n\n•La centralità del cliente nel settore elettrico (customer journey)\n\n•Protezione dei dati personali (GDPR)\n\n■— L'unbundling nel settore energetico\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job, realtà aumentata e\nvirtuale.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto tecnico”\ndi Generazione\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Addetto tecnico” di Generazione\n\nDurata dell'apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle attività di\nprogettazione e manutenzione impianti\n\n•Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia di\nsicurezza sul lavoro\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure\ninformatiche dell'area tecnica\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze relative alle fasi procedurali ed\noperative della gestione appalti.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto tecnico di\nGenerazione, a seconda dell'ambito di impiego, sono :\n\nProgettazione e manutenzione impianti\n\n•Caratteristiche tecniche di costruzione e funzionali di impianti\n\u002Fapparecchiature \u002Fsistemi di automazione e sistemi di telecontrollo\n\n•Progettazione impianti\n\n•Appalti (redazione specifiche tecniche e gestione operativa dei\ncontratti)\n\n•Politiche e standard aziendali di manutenzione impianti e macchinari\n\n•Tecniche di assemblaggio\u002Fsmontaggio\u002Frimontaggio macchinari e di\nrigenerazione macchinari\n\n•Organizzazione cantieri e lavorazioni compiesse in cantiere\n\n•Sap processi\n\n•Elementi di tecniche Project management\n\n•Ruolo e assunzione di responsabilità\n\n•Rapporti interpersonali e gestione risorse\n\nProgettazione civile e dati esercizio dighe\n\n•Caratteristiche tecniche di costruzione dighe\u002Fopere idrauliche\u002Fmanufatti\ncivili\n\n•Analisi mediante sistemi informativi aziendali dati comportamento dighe\ned opere idrauliche ed elaborazione modelli dati\n\n\n\n\n\nElaborazioni topografiche\n\n•Caratteristiche costruttivee funzionali della\n\nstrumentazione per rilievi topografici\n\n•Tecniche diesecuzionemisure topografiche,\n\nelaborazioni dati e mappe topografiche.\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative di versificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo - da svolgere in impianti\ntermoelettrici - sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà impiantistica. Il training on the job consente\ndi supportare i destinatari fino al definitivo inserimento nelle linee di\nturno.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nTecnico-commerciale” di\n\nDistribuzione”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Addetto tecnico-commerciale’’ di Distribuzione\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire la conoscenza completa di tutti i processi lavorativi specifici\ndella distribuzione\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure\ninformatiche dell'area tecnica e commerciale\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di progettazione,\nmanutenzione, conduzione impianti e esecuzione lavori\n\n•Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia di\nsicurezza sul lavoro\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze in materia di vettoriamento, misura,\ngestione clienti e produttori\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n-— Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di \"Addetto\ntecnico-commerciale’' di Distribuzione sono:\n\n•Principali processi di conduzione, manutenzione delle reti, progettazione\nimpianti, esecuzione lavori\n\n•Impiantistica della rete di distribuzione\n\n•Sistema Gestione Manutenzione\n\n•Misura e Verifica impianti\n\n•Processi dì vettoriamento, energia, bilanci e misura\n\n•Gestione produttori, distributori, connessioni\n\n•Gestione fatturazione e credito\n\n•Telecontrol^ e automazione\n\n•Contatore Elettronico\n\n•Qualità del servizio elettrico e commerciale\n\n•Servizi commerciali di rete e gestione clienti\n\n•Sistemi informatici a supporto dell’attività tecnica e gestionale\n\n•Prevenzione del rischio elettrico\n\n•Aspetti gestionali e applicativi delle PRE\n\n•Aspetti applicativi della normativa sulla sicurezza e sul cantiere\n\n\n\n\n\n•Competenze digitali (etica digitale, 1.0.T, Big Data, cyber security,\nfibra ottica, smart grids, eco.)\n\n•La centralità del cliente nel settore elettrico (customer journey)\n\n•Protezione dei dati personali (GDPR)\n\n•^unbundling nel settore energetico\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affiancamento, training on the job, realtà aumentata e\nvirtuale.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le\nattività di affiancamento-sono finalizzate a consentire la graduale\napplicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi formative\nsono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze acquisite, di\nnorma attraverso colloqui individuali e osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\ncommerciale\"\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Addetto commerciale’1\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali :\n\n80 ore medie annue da integrare con la formazione di base e trasversale (non\nsuperiore a 40 ore annue medie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Orientarsi nel contesto organizzativo\n\n•Affrontare l’esecuzione delle attività di gestione commerciale del\ncliente\n\n•Gestire la relazione con il cliente\n\n•Conoscere e operare con il Customer Relationship Management\n\nConoscere e operare con i programmi standard di Office Automation (Outlook,\nInternet Explorer, Word, Excel)\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\nCompetenze in materia dì sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia Competenze\nrelazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n•contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto commerciale sono,\na seconda dell'ambito di impiego:\n\n•contratto, il contratto di fornitura di energia elettrica\u002Fgas, il sistema\nelettrico:\n\n•Il contratto: fonti giuridiche e elementi del contratto\n\n•Il contratto di fornitura di energia elettrica\u002Fgas: aspetti legali e\ncommerciali\n\n•Il Mercato Libero Energia Elettrica e Gas\n\n•Elementi del contratto di energia elettrica (potenza impegnata e\ndisponibile, tensione, scadenza)\n\n•Elementi del contratto gas (uso fornitura, delibera 40\u002F2004)\n\n•Applicabilità contratto uso domestico\n\n•Documentazione contrattuale (comprese nozioni normativa edilizia)\n\n•Nozioni di elettrotecnica di base\u002Fimpiantistica gas\n\n•Il sistema elettrico: Impianti, Linee e Cabine e Prese\n\n1 complessi di misura e il contatore elettronico\n\n•Elementi dì base di lavori semplici e lavori complessi\n\n•La delibera dell'Autorità n. 155\u002F02 - nozioni base\n\n•La delibera dell’autorità n.11\u002F2007 (unbundling-separazione tra\nsocietà vendita e distribuzione\n\nCustomer Relationship Management (CRM) e sistemi di interazione con il\nCliente\n\nL’organizzazione per processi e le norme ISO\n\nl processi lavorativi di Contact Center e UTC\n\n\n\n\n\n•Il CRM. Filosofia e funzionamento\n\n•1 sistemi di gestione automatica dell’interazione con il Cliente: barra\ntelefonica\u002Fdocumentale, IVR, sportello on line, ecc.\n\n•1 sottosistemi informatizzati per la gestione delle operatività\ncommerciali\n\n•Il Knowledge and Tutoring (KBMS)\n\n•Il contratto di energia elettrica\u002Fgas a sistema CRM (concetto di\ncontatto, ricerca cliente, criteri di ricerca, creazione cliente, maschere di\nconsultazione, identificazione forniture uso domestico)\n\n•Esercitazioni a sistema CRM\n\nContributi di allacciamento, tariffe e criteri di fatturazione\n\n•Oneri di attivazione\n\n•Contributi di allacciamento\n\n•Trattamento fiscale\n\n•Esercitazioni determinazione contributi di allacciamento elettrico e\ngas\n\n•Criteri di fatturazione (ciclicità di fatturazione e lettura)\n\n•Opzioni tariffarie: concetti generali e usi domestici\n\n•Consulenza uso domestico - uso simulatore\n\n•Uso strumenti e illustrazione KBMS\n\n•Esercitazioni di navigazione in KBMS\n\n•Esercitazioni a sistema CRM (volture, subentri e modifiche contratti uso\ndomestico)\n\n•Modifiche dati in archivio\n\n•Uniformità comportamentali da KBMS\n\n•Legislazione urbanistica (Legge 47\u002F1985 - leggi regionali - TU, ecc.)\n\n•Richieste di nuovo allacciamento: preaccettazione e emissione\npreventivo\n\n•Esercitazioni a sistema\n\n•Delibera 201\u002F99 e delibera 4\u002F04\n\n•Lavorazione corrispondenza inbound: stipula contratti e istanze (coda\n1ST)\n\n•Esercitazioni a sistema CRM e di lavorazione coda 1ST\n\nContratti e fatturazione elettrico e gas\n\n•Opzioni tariffarie contratti Usi Diversi\n\n•Offerte sul Mercato Libero\n\n•Volture e subentri Altri Usi\n\n•La fattura e il sistema di fatturazione\n\n•Consultazione da sistema CRM di fatture\n\nModifiche dati in fattura (recapito, anagrafica, condizioni contrattuali,\ncessazioni, ecc.)\n\n•Letture dei contatori: inserimento lettura e rettifiche di letture\nerrate\n\n•Esercitazione di lavorazione letture da IVR, e call list\n\n•Forniture per cantiere\n\n•Forniture straordinarie e fatturato locale\n\n•Modifiche impianto gas\n\n•Esercitazioni a sistema\n\nCommerciale specialistica\n\n•La qualità commerciale - approfondimenti, ICSE\n\n•Evasione preventivi\n\n\n\n\n\n•Compliance (conoscenza e chiarezza nella esposizione delle condizioni\nMercato libero)\n\nGestione del credito\n\n•Nozioni base del credito (definizione e classificazione)\n\n•Gestione del fatturato e credito RAP\n\nLa domiciliazione bancaria postale e con carta di credito\n\n•Esercitazioni di prenotazione e revoca domiciliazione bancaria\n\n•Processo di rifatturazione (sospensiva e compensazione automatica)\n\nNormativa di gestione morosi e DIM DIC PAG integrato CRM\u002FEGC\n\n•Rateizzazioni - teoria ed esercitazioni\n\n•EGC: illustrazione maschere di consultazione\n\n•Esercitazioni di ricerca e navigazione in EGC\n\nCVA modalità accesso, consultazione e ricerca\n\n•Nuove azioni di dunning \u002FCMOR\n\nCustomer Service, Customer Care, Vendita\n\n•Comunicazione e relazione\n\n•Customer care\n\n•Ascolto attivo\n\n•La qualità del servizio\n\n•La gestione dei rapporti interpersonali\n\n•Lavorare in team\n\nLa gestione dei reclami\n\n•Tecniche di vendita e gestione trattative commerciali\n\n•Marketing e analisi dati\n\nOffice Automation\n\n•Introduzione al PC e ai programmi applicativi\n\n•Windows base e avanzato\n\n•Outlook - base e avanzato\n\nWord - base e avanzato\n\n•Excel - base e avanzato\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job.\n\nTali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi ed attività e il\nraggiungimento di capacità autonoma di gestione dei clienti.\n\nLe attività d'aula comprendono: lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a\nfamiliarizzare con il linguaggio commerciale e il sistema, al progressivo\nconsolidamento dell'apprendimento delle conoscenze, delle capacità e dei\ncomportamenti e allo svolgimento di attività lavorative in autonomia, pur se\nsemplici.\n\nIl training on the job permette all’apprendista di svolgere attività, via\nvia più complesse, con la garanzia e sicurezza di poter verificare, in tempo\nreale, dubbi o incertezze, nel rispetto e nell’interesse del cliente e\ndell'azienda.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the iob.\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Addetto amministrativo”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFornire supporto operativo alla gestione dei sistemi contabili, dei processi\ndi gestione dei cicli passivo e attivo e del processo fiscale\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto amministrativo\nsono:\n\n•Principi contabili\n\n•Sistemi di definizione, gestione e aggiornamento del piano dei conti\n\n•Principi di budgeting\n\n•Principi di gestione contabile del ciclo passivo e attivo\n\n•Sistemi informatici aziendali di supporto e Office automation avanzato\n\n•Aspetti fiscali\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di\n\n\n\nvalutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nservizi”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Addetto Servizi”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nSviluppare competenze per:\n\nsupportare le attività dì verifica e controllo operativo dell’erogazione\nservizi di Facility sul territorio, da parte dei fornitori esterni;\n\nsupportare le attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare\n(ricerca e gestione sul territorio degli immobili per lo sviluppo di Piani\nSpazi, relazione con enti locali per la gestione del patrimonio di competenza,\nattività di manutenzione degli immobili);\n\nsupportare le attività operative per la gestione dei Servizi Generali di\nsupporto al business (a titolo esemplificativo: Protocollo-Parco\nAuto-Archivi)\n\nContenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto servizi saranno\ndefiniti, a seconda dell’ambito di impiego, con riferimento a:\n\n•Nozioni di Base di Elettrotecnica\n\n•Nozioni di Base di Termotecnica\n\n•Nozioni di Base di Meccanica\n\n•Nozioni di Base di Censimento catastale\n\n•Nozioni di Base di Imposte patrimoniali e locali su immobili\n\n•Nozioni di Base di Sistemi di archiviazione\n\n•Leggi e norme tecniche relative ad impianti per edilizia civile (impianti\nelettrici, termomeccanici, climatizzazione, igienico- sanitari, impianti\nspeciali)\n\n•Strumenti informatici e dei relativi applicativi avanzati: CAD,\n\nMS office\n\n\n\n\n\n\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazioni on the job.\n\nIl percorso può prevedere l'inserimento sia in contesti di attività di\nmanutenzione e gestione dei sistemi sia in contesti progettuali, anche a\nlivello globale attraverso il coinvolgimento in gruppi di lavoro\ninternazionali.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\ninformatico”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Addetto informatico”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nUtilizzare i principali prodotti di Office Automation.\n\nSviluppare e manutenere applicativi software in diversi ambienti operativi\nin ambito informatico distribuito.\n\nDefinire le basi dati aziendali allo scopo di ottimizzare i flussi\ninformativi.\n\nSviluppare una conoscenza di base del mercato dell’energia, dagli aspetti\nspecifici delia catena del valore agli aspetti regolatori e legislativi.\n\nApprendere i processi produttivi tipici dello sviluppo dei sistemi\ninformativi, nei suoi risvolti di manutenzione di un sistema o di progettazione\ne realizzazione di nuovi sistemi e funzionalità.\n\nContenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto informatico\nsaranno definiti, a seconda dell’ambito di destinazione, con riferimento\na:\n\n» Contenuti tecnologici\n\n- Prodotti Office: Excel, Access, Outlook, Power Point, Word Principali\nmoduli SAP: HR, FI, CO, MM, SD, ISU, CPM Principali sistemi di Business\nIntelligence: SAP BW, SAP Business Object, IBM Cognos\n\nAmbienti operativi (in ambito distribuito): piattaforma Windows, Unix,\nZos\n\nLinguaggi di programmazione 1 e 2: Vbasic, Java, Asp, Html, C, C++, JCL,\nCobo!\n\nRegole base per la definizione di Base Dati\n\nData Base: Oracle, SQL Server\n\n• Contenuti di processo\n\nProcessi di Upstream Gas, Generazione Convenzionale, Generazione\nRinnovabile, Energy Management, Distribuzione,Mercato,Approvvigionamenti,\n\nAmministrazione, Pianificazione e Controllo, Gestione Risorse Umane,\nRegolazione e Business Development\n\n\n\n\n\nProcessi del ciclo di gestione del SW e dei sistemi, includendo le tecniche\ndi valutazione tecnica dei lavori ed il contesto di riferimento nei processi\nICT\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, afflancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazioni on the job.\n\nIl percorso può prevedere l'inserimento sia in contesti di attività di\nmanutenzione e gestione dei sistemi sia in contesti progettuali, anche a\nlivello globale attraverso il coinvolgimento in gruppi di lavoro\ninternazionali.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto linee,\nstazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Addetto linee, stazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento\nimpianti\"\n\nDurata dell'apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze per la valutazione delle\ncondizioni tecniche degli elettrodotti (linee) o degli impianti (stazioni)\n\n•Acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze per la valutazione\ndell'affidabilità dei componenti del sistema elettrico e controlli e collaudi\ndi materiali, apparecchiature e impianti\n\n•Acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze per l'individuazione e\npianificazione degli interventi di manutenzione\n\n•Acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze per il coordinamento del\npersonale operativo\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n-— Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n-— Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto linee, stazioni,\ncontrolli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti sono suddivisi in tre\nambiti tematici:\n\nSalute e Sicurezza del lavoro\n\n•Disposizioni prevenzione rischio elettrico\n\n•Protocollo di intesa per la prevenzione del rischio elettrico negli\nimpianti elettrici a confine\n\nOperation L Manutenzione\n\n•Automatismi per le stazioni elettriche AT\n\n•Sistemi di protezione delle linee elettriche AT\n\n•Fondamenti di telecontrols\n\n•Sistemi di automazione stazioni\n\n•Guida alla manutenzione impianti\n\n•Guida ai criteri di progettazione impianti\n\n•Introduzione ai lavori sotto tensione\n\n•MBI stazioni\u002Flinee (Sistema per l'ingegneria della manutenzione )\n\n•SICAS (Sistema digitale di protezione comando e controllo\n\ndelle stazioni)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nGIS (Sistema Georeferenziato impianti)\n\n•Palmare\n\n•Onde convogliate analogiche e digitali\n\n•Sistema di Gestione Qualità: Impostazione e singoli processi\n(Mantenimento,Conduzione, Sviluppo)\n\nInformation Technology\n\n•Applicativi per la progettazione: Polluce, Aeropolis, Estor\u002FAres;\nAutocad\n\n•MS Project, Office Automation (Excel, Word, Power Point, Outlook)\n\n•SAP GLOBAL: introduzione\n\n•SAP GLOBAL: Modulo PS\n\n•SAP GLOBAL: Modulo PM\n\n•SAP GLOBAL: Modulo MM\n\n•Principi avanzati di routing e personalizzazione remotizzata Router\n\n•Modalità di individuazione e soluzione di anomalie su rete Concetti\nClient\u002FServer e Internetwork disegn per progettazione reti\n\nNozioni fondamentali linguaggi e applicazioni WEB\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento - presso le unità operative di\nappartenenza e presso unità collegate a quella di appartenenza con la\nfinalità di promuovere la conoscenza del contesto e lo sviluppo\ndell'integrazione interfunzionale - esercizio in training, training on the\njob.\n\nTali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi ed attività.\n\nLe attività d’aula comprendono: lezioni teoriche, lezioni a sistema,\nesercitazioni pratiche.\n\nLe attività di affiancamento addestravo operative presso l'unità di\nappartenenza sono finalizzate al progressivo di consolidamento\ndell'apprendimento delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti e allo\nsvolgimento di attività lavorative in autonomia, pur se semplici.\n\nIl training on the job permette all'apprendista di svolgere attività, via\nvia più complesse, con la garanzia e sicurezza di poter verificare, in tempo\nreale, dubbi o incertezze.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto conduzione\nimpianti di\n\nproduzione”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Addetto conduzione impianti di produzione\"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Effettuare in autonomia manovre correnti (esercizio ordinario) secondo le\nnorme e prescrizioni di esercizio\n\n•Effettuare, secondo le indicazioni del Responsabile del Turno, manovre\nfinalizzate agli assetti impiantistici individuati\n\n•Leggere, raccogliere dati e verificare i parametri di funzionamento degli\nimpianti, al fine di appurare la corretta applicazione delle indicazioni del\nResponsabile\n\n•Segnalare guasti e avarie secondo norme e procedure in essere\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto conduzione\nimpianti di produzione sono, a seconda dell’ambito di impiego:\n\n•Nozioni di elettrotecnica, termodinamica, macchine, chimica, combustione\ne regolazione\n\n•1 principali componenti di una centrale termoelettrica : generatori di\nvapore, pompe, caldaia e ausiliari di caldaia .turbine.\n\n•Gli impianti a funzionalità chimica, con particolare riguardo agli\nimpianti di trattamento dei fumi (desox e denox), trattamento delle acque e di\ncondizionamento del ciclo\n\n•Procedure e tecniche di monitoraggio impiantistico (verifica della\nfunzionalità degli impianti di esercizio, movimentazione combustibili,\nmovimentazione materiali e controlli specialistici)\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente; aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job.\n\n\n\n\n\nTali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle\nattività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo - da svolgere in impianti\ntermoelettrici - sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà impiantistica. Il training on the job consente\ndi supportare i destinatari fino al definitivo inserimento nelle linee di\nturno.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nprogettazione e\n\nrealizzazione impianti”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Addetto progettazione e realizzazione impianti\"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l'acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria deii’Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione e della qualifica da conseguire, sviluppando\nattitudine e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\ninterfunzionale.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Corso di lingua\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto Progettazione e\nRealizzazione Impianti sono:\n\nMetodologie e tecniche di sviluppo e progettazione impianti (elementi di\nbase)\n\n•Normativa e Procedure aziendali inerenti la sicurezza in fase di\nsviluppo, progettazione e realizzazione\n\nProcedure di gestione contratti di appalto\u002Ffornitura\n\n•Tecniche di realizzazione\u002Finstallazione sistemi\u002Fcomponenti di impianti\npower (elementi di base)\n\nProve\u002Fcollaudi componenti di impianto (elementi dì base)\n\n•Software applicativi per la progettazione\u002Frealizzazione\n\n•Metodi di pianificazione e monitoraggio (elementi di base)\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative di versificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job.\n\nTali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle\nattività.\n\nLe attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\n\n\n\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività .\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Potranno essere utilizzati strumenti quali test\nd’aula, schede di rilevazione attività e schede di valutazione competenze,\ncolloqui individuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nricerca”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Addetto ricerca”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell'attività propria dell'Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione e della qualifica da conseguire, sviluppando\nattitudine e sensibilità rispetto ai processi di integrazione\ninterfunzionale.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n—- Corso di lingua\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto Ricerca sono:\n\n•Nozioni di tipo generale sui processi e sulle caratteristiche tecniche e\ncostruttive degli impianti di generazione\n\n•Caratteristiche funzionali e costruttive degli apparati sperimentali e\ndegli strumenti di analisi e di misurazione\n\n•Procedure per l'istallazione e la conduzione degli apparati sperimentali\ne per l'impiego degli strumenti di misura Norme e procedure con riferimento a\nesercizio e manutenzione degli impianti sperimentali in sicurezza e qualità\n\n•Nozioni di base sulle procedure di gestione della committenza in\ncantiere\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche allarealtàorganizzativa.\n\n\n\n\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite.\n\nPotranno essere utilizzati strumenti quali test d’aula, schede di\nrilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui individuali\ned osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto tecnico\nfonti rinnovabili”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Addetto tecnico fonti rinnovabili”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nAcquisire capacità e competenze relative all’attività dì analisi\ntecnica della documentazione dei progetti per la qualifica degli impianti\nalimentati da fonti rinnovabili ovvero per il riconoscimento degli impianti di\ncogenerazione ad alto rendimento, ovvero per il riconoscimento degli impianti\nfotovoltaici ai fini dell'ammissione ai diversi meccanismi di incentivazione\nvigenti\n\nAcquisire capacità e competenze necessarie allo svolgimento dell'attività\ndi verifica sui siti degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e sugli\nimpianti fotovoltaici per il controllo delle condizioni previste dalia\nnormativa vigente per l’ammissione ai diversi tipi di incentivazione\n\nAcquisire capacità e competenze relative alla gestione dei rapporti con i\nsoggetti che richiedono l'ammissione all'incentivazione degli impianti\nfotovoltaici ovvero degli impianti a fonti rinnovabili sia nella fase\nistruttoria che nella successiva fase del rilascio dell'incentivazione\neconomica\n\n•Acquisire capacità e competenze relative all'attività di gestione del\nmeccanismo di incentivazione della produzione di energia termica da fonti\nrinnovabili ed interventi di efficienza energetica\n\n•Acquisire capacità e competenze al fine di provvedere al caricamento dei\ndati tecnici e commerciali nei sistemi informativi aziendali deputati alla\ngestione delle incentivazioni delle fonti rinnovabili e al riconoscimento della\ncogenerazione\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Addetto tecnico\nfonti rinnovabili, a seconda dell’ambito di destinazione, sono:\n\n- Mercato dell’energia da fonti rinnovabili\n\n\n\n\n\n•Mercato del gas\n\n•Regimi di sostegno all’uso razionale dell'energia\n\n•Cenni al settore e al mercato elettrico, con particolare riferimento alla\nproduzione da fonti rinnovabili e cogenerazione\n\n•Normativa tecnica nazionale e internazionale relativa al mercato delle\nenergie rinnovabili e del gas\n\n•Verifiche sugli impianti di produzione incentivati\n\n•Tecniche di base di project management\n\n•Comunicazione efficace\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto analisi\nenergetiche”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Addetto analisi energetiche\"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Favorire l'acquisizione di capacità e competenze relative all'analisi ed\nelaborazione di studi, rapporti e pubblicazioni, relative allo sviluppo delle\nfonti rinnovabili e dell’efficienza energetica nel settore elettrico, termico\ne dei trasporti (a titolo esemplificativo: elaborazione scenari e modelli p\nrevisionali, analisi comparative, analisi tecnicoeconomiche, studi ambientali,\nstudi di fattibilità)\n\n•Favorire l'acquisizione di capacità e competenze relative all'attività\ndi rilevazione, analisi, selezione ed elaborazione dati anche ai fini della\npredisposizione di rapporti e pubblicazioni di carattere statistico aventi ad\noggetto lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, termico e\ndei trasporti ovvero ai fini delle previsioni di immissione energetica da fonte\nrinnovabile\n\n•Favorire l'acquisizione di capacità e competenze relative all’analisi\ne studio sulle evoluzioni normative in tema di incentivi alle fonti rinnovabili\nnei settori elettrico e termico e agli interventi di efficienza energetica\n\n•Favorire l’acquisizione di capacità e competenze relative\nall’analisi dei dati sul trading\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Supporti e strumenti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Addetto analisi\nenergetiche, a seconda dell’ambito di impiego, sono:\n\n•Cenni al settore e al mercato elettrico e sulle politiche energetiche\n\n•Le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica nel settore elettrico,\ntermico e dei trasporti\n\n•Verifiche sugli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e\ndi cogenerazione\n\n•Regimi di sostegno all’uso razionale dell’energia\n\n\n\n\n\n•Normativa tecnica nazionale e internazionale relativa al mercato delle\nenergie rinnovabili e del gas\n\n•Time management\n\n•Cenni di project management\n\n•Software specializzati nel data mining e nell'analisi statistica dei\ndati\n\n•Strumenti di analisi e misurazione\n\n•Informatica specialistica\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\ndispacciamento”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Addetto dispacciamento\"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n- Conoscere le caratteristiche peculiari di :\n\n•Mercato elettrico\n\n•Rete di trasmissione nazionale\n\n•Codice di rete\n\n•Criteri di esercizio\n\nUtilizzare il sistema di controllo e le procedure relative al sistema\nelettrico\n\nApplicare tecniche di reporting ed elaborare dati di esercizio\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto dispacciamento\nriguardano l’ambito tematico indicato e sono articolati come segue;\n\nOperation\n\n•Architettura del mercato elettrico\n\nRete di trasmissione nazionale e schemi di esercizio\n\n•Codice di rete\n\n•Elementi di programmazione settimanale e giornaliera delle risorse di\nproduzione per l’attività di dispacciamento\n\n•Programmazione delle indisponibilità degli elementi di rete Sistema di\ncontrollo in tempo reale\n\n•Criteri di esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale\n\n•Analisi ed elaborazione dati di esercizio\n\n•Procedure e istruzioni operative in condizioni di funzionamento normale e\nin emergenza del sistema elettrico nazionale\n\n•Gestione dell'interconnessione con l’estero\n\n•Reporting\n\n\n\n\n\n\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a sistema\ne sono integrate da visite alla sala controllo ed alla sala del mercato\nelettrico.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto radiochimica\ne analisi ambientali”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Addetto radiochimica e analisi ambientali”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire la conoscenza completa di tutti i processi lavorativi specifici\ndei laboratori\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione in autonomia delle\nprocedure del laboratorio\n\n•Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale,\nsaper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro\n\n•Saper redigere specifiche e documentazione tecnica in genere\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza del lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto radiochimica e\nanalisi ambientali sono suddivisi in:\n\n— Conoscenza ed applicazione delle Prescrizioni Tecniche in ambito Chimica\ne Radiochimica: analisi di laboratorio per il controllo degli scarichi\neffluenti aeriformi e liquidi e per il monitoraggio radioattività\nambientale\n\n— Gestione e manutenzione della strumentazione ed apparecchiature di\nlaboratorio\n\n— Acquisizione delle tecniche di misura strumentali, ad esempio:\ncromatografia ionica, spettrometria gamma di laboratorio ed ISOCS,\nspettrometria alfa, scintillazione liquida, ICP-MS, ICP-AES\n\n— Analisi radiochimiche di tipo distruttivo su campioni a contenuto\nmedio-alto di radioattività\n\n— Conoscenza dei metodi e degli strumenti di misura Hardware e Software\nutilizzati in ambito chimico e radiochimico\n\n— Aspetti applicativi della normativa D.Lgs. 81\u002F08 in laboratorio\n\n\n\n\n\nInformation Technology\n\n— Applicativi per le misure di laboratorio\n\n— MS Project, Office Automation (Excel, Word, Power Point, Outlook)\n\n— SAP GLOBAL\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d’aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\n\nLe possibili metodologie didattiche sono:\n\n— Aula\n\n— Training On the job\n\n— Affiancamento\n\n— Esercitazioni di gruppo\n\n— Testimonianze\n\n— Action Learning\n\n—- E-learning\n\n— Visite Aziendali\n\n— Altro\n\nPer ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto alla\nRadioprotezione\n\n\u002FCaratterizzazione Radiologica”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Addetto alla Radioprotezione\u002FCaratterizzazione Radiologica”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Conoscere e sapere utilizzare la strumentazione per misure in ambito\nnucleare\n\n•Interpretare la documentazione tecnica di laboratorio, i protocolli di\nmisura incluse procedure ed istruzioni operative e saper redigere specifiche e\ndocumentazione tecnica in genere\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per la gestione delle procedure di\nlaboratorio e dei protocolli di misura\n\n•Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale,\nsaper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza del lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto alla\nRadioprotezione\u002FCaratterizzazione radiologica sono suddivisi in:\n\n— Conoscenze teoriche della radioprotezione, finalizzata ad applicazioni\npratiche e delle tecniche di misura per la caratterizzazione radiologica dei\nmateriali\n\n— Conoscenza dei sistemi di monitoraggio radiologico di impianto e\nrelative taratura e controlli di buon funzionamento\n\n— Controlli radiometrie! di routine secondo il piano di sorveglianza\nfisica delle radiazioni negli ambienti di lavoro\n\n— Gestione della strumentazione di laboratorio: contaminamelo, rateometri,\nstrumentazione complessa per le misure di caratterizzazione\n\n— Conoscenza dei metodi e degli strumenti di misura HW e SW utilizzati in\nambito delle misure delle radiazioni ionizzanti\n\n— Assistenza di radioprotezione \"in campo\", durante le operazioni con\nrischio di irraggiamento interno ed esterno\n\n\n\n\n\nInformation Technology\n\n— Applicativi per la progettazione\n\n— Applicativi per le misure di laboratorio\n\n— MS Project, Office Automation (Excel, Word, Power Point, Outlook)\n\n— SAP GLOBAL\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affìancamento presso le unità operative di appartenenza.\n\nLe possibili metodologie didattiche sono:\n\n— Aula\n\n— Training On the job\n\n— Affìancamento\n\n— Esercitazioni di gruppo\n\n— Testimonianze\n\n— Action Learning\n\n— E-learning\n\n—- Visite Aziendali\n\n— Altro\n\nPer ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Operatore\nperforazione” (area geotermica)\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Operatore perforazione” (area geotermica)\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire la conoscenza di base delle tecniche di manutenzione ed\nesercizio degli impianti di perforazione\n\n•Acquisire la conoscenza di base delle caratteristiche tecniche,\nprogettuali e costruttive dei pozzi\n\n•Acquisire la conoscenza di base dalla normativa inerente la prevenzione\nincidenti ed infortuni, rapporti con gli enti di controllo e prevenzione rischi\nambientali\n\n•Acquisire la conoscenza delle normative di esercizio e manutenzione degli\nimpianti di perforazione\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n—- Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 moduli formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Operatore\nperforazione (area geotermica) sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\n\nImpianti di perforazione\n\n•Principali caratteristiche costruttive impianti di perforazione\n\n•Principali caratteristiche macchinari ed attrezzature di perforazione\n\nProblematiche di esercizio degli impianti di perforazione\n\n•Normative di legge riguardanti le postazioni degli impianti di\nperforazione\n\nModo di operare in ambito aziendale nel campo della perforazione\n\n•Problematiche inerenti la conduzione degli impianti di perforazione in\ncondizioni normali e di emergenza\n\nProblematiche di manutenzione degli impianti di perforazione\n\n•Caratteristiche generali del macchinario\n\n•Problematiche di manutenzione del macchinario principale degli organi di\nmanovra\n\n\n\n\n\nContenuti tecnico pratici\n\n•Carico e scarico materiali tubolari\n\n•Utilizzo estintori, autorespiratori, carrelli elevatori, ponteggi\nmobili\n\n•Imbracatura per lavori in altezza\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d’aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\n\nTutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa in situazione di massima sicurezza ed\nuna parte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa.\n\nPer ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Elettricista\nqualificato”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Elettricista qualificato”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Affrontare in autonomia l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi\nattività operativa della distribuzione\n\n•Valutare tutti i rischi in particolare quello elettrici connessi con il\nlavoro e mettere in atto le misure idonee per ridurli od eliminarli\n\n•Gestire le situazioni di emergenza\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n-— Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Elettricista qualificato\nsono suddivisi nelle seguenti aree tematiche, a seconda dell’ambito di\nimpiego:\n\nLavori BT fuori tensione\n\n•Nozioni di elettrotecnica di base\n\n•Sicurezza sul lavoro\n\n•Prevenzione del rischio elettrico\n\n•Norme CEI EN50110\n\n•Dispositivi di protezione individuale\n\n•Attrezzatura individuale e di squadra\n\n•Imbracature e movimentazione dei carichi\n\n•Predisposizione di un cantiere\n\n•Lavori in elevazione\n\n•Impiantistica BT della distribuzione\n\nLavori MT fuori tensione\n\n•Prevenzione del rischio elettrico\n\n•Impiantistica MT della distribuzione\n\nLavori BT sotto tensione\n\n•Prevenzione del rischio elettrico\n\n•Lavori BT sotto tensione\n\nLavori AT\n\n•Prevenzione del rischio elettrico\n\n•Struttura e componenti della cabina primaria\n\n\n\n\n\n- Gestione delle attività di ispezione e manutenzione degli impianti AT\n\nNorme tecniche, ruoli, organizzazione e procedure per l'esecuzione in\nsicurezza dei lavori su impianti della rete elettrica:\n\n— Attività da monoperatore\n\n— Gestione dei piani di lavoro\n\n— Gestione di guasti ed emergenze\n\n— Manovre in cabina\n\n— Rapporti con le imprese appaltatoci\n\n-— Consegna impianti in sicurezza\n\n— Conduzione piccoli gruppi di lavoro\n\nCompetenze digitali (etica digitale, I.O.T, Big Data, cyber security, fibra\nottica, smart grids, ecc.)\n\nLa centralità del cliente nel settore elettrico (customer journey)\nProtezione dei dati personali (GDPR) L’unbundling nel settore energetico\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi in cantiere didattico, momenti\ndi affiancamento presso le unità operative di appartenenza e impiego di\ndispositivi di realtà aumentata e virtuale. Tutti i contenuti dei vari moduli\nformativi avranno una presentazione teorica d'aula, una parte esercitativa di\ncantiere in situazione di massima sicurezza e una parte operativa in\naffiancamento coordinata dal responsabile diretto della risorsa. Per ogni fase\nformativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio delle attività\nattraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità acquisite. Gli\nstrumenti utilizzati sono di norma schede di rilevazione attività e schede di\nvalutazione competenze delle conoscenze e capacità, colloqui individuali ed\nosservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Manutentore\nqualificato stazioni, linee”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Manutentore qualificato stazioni, lìnee\"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n- Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per lo svolgimento delle attività di\nesercizio e manutenzione di elettrodotti AT (ispezione, controlli tecnici e\nspecialistici, manutenzione ordinaria e straordinaria) nell'ambito di Gruppi\noperativi Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze per lo svolgimento delle attività\ndi esercizio e manutenzione di stazioni elettriche e impianti AT (effettuazione\ndi manovre, controlli e interventi di manutenzione di apparecchiature e\nsistemi) nell'ambito di Gruppi operativi\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 moduli formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Manutentore qualificato\nstazioni e linee sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\n\nSalute e Sicurezza del lavoro\n\n•Disposizioni prevenzione rischio elettrico\n\n•Protocollo di intesa per la prevenzione del rischio elettrico negli\nimpianti elettrici a confine\n\nOperation & Manutenzione\n\n•Automatismi per le stazioni elettriche AT\n\nSistemi di protezione delle linee elettriche AT\n\n•Lavori e controlli linee\n\n•Lavori e controlli apparecchiature\n\n•GPRS (per alimentazione Sistema Georeferenziato impianti -GIS)\n\n•Palmare (per alimentazione Sistema di ingegneria della manutenzione -\nMB!)\n\n•SICAS:riflessi operativi - Sistema digitale di protezione comando e\ncontrollo delle stazioni\n\nTecniche di prelievo olio isolante e gas liberi\n\n•Sistema di Gestione Qualità: riflessi operativi\n\n\n\n\n\nInformation Technology\n\n•SAP GLOBAL: introduzione\n\n•SAP GLOBAL: riflessi operativi\n\n•Office Automation (Excel, Word, Power Point, Outlook)\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza e presso\nunità collegate a quella di appartenenza con la finalità di promuovere la\nconoscenza del contesto e lo sviluppo dell'integrazione interfunzionale.\n\nTutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa in situazione di massima sicurezza ed\nuna parte operativa in affiancamento - con finalità addestralo operative,\nanche presso unità collegate a quella di appartenenza - coordinata dal\nresponsabile diretto della risorsa.\n\nPer ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Manutentore\nproduzione” (area idroelettrica)\n\nQualificazione da conseguire ai termine del periodo di apprendistato\n\n“Manutentore produzione\" (area idroelettrica)\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire il know how fondamentale per l'esercizio, la conduzione e la\nmanutenzione degli impianti di produzione\n\n•Acquisire le tecniche e le procedure di programmazione ed esecuzione\ndelle attività di manutenzione e mantenimento della funzionalità degli\nimpianti\n\n•Acquisire la conoscenza di base degli standard di qualità previsti per\nl’esercizio, la conduzione e la manutenzione degli impianti di produzione\n\n•Acquisire la conoscenza di base delle norme in materia di sicurezza e\ntutela ambientale\n\nAcquisire la conoscenza di base delle tecniche e modalità di misura,\nverifica e controllo delle prestazioni degli impianti in esercizio o da avviare\nnel rispetto degli adempimenti legislativi\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia dì sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 moduli formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Manutentore produzione\n(area idroelettrica) sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\n\nImpianti idroelettrici\n\nPrincipali caratteristiche costruttive civili ed idrauliche\n\nPrincipali caratteristiche impiantistiche elettromeccaniche\n\nProblematiche di esercizio degli impianti idroelettrici\n\nNormative di legge riguardanti la vigilanza delle dighe\n\n•Modo di operare in ambito aziendale riguardo alla sorveglianza delle\ndighe\n\n•Problematiche inerenti le manovre di esercizio in impianti idroelettrici\nin condizioni normali e di emergenza\n\nProblematiche di manutenzione degli impianti idroelettrici\n\nCaratteristiche generali del macchinario idroelettrico, delle\napparecchiature, dei sistemi ausiliari e degli organi di manovra (valvole,\nparatoie), delle condotte forzate e dei loro\n\n\n\n\n\ndispositivi di sicurezza, degli organi di manovra del bacino e delle opere\ndi presa e relativi interventi di manutenzione\n\n•Caratteristiche principali dei sistemi di automazione e controllo degli\nimpianti idroelettrici e loro manutenzione\n\n•Caratteristiche delle opere idrauliche e civili (opere di presa, canali,\nbacini, fabbricato centrale ecc.) e relativi interventi di manutenzione\n\n•Rischi elettrici, meccanici e civili\n\n•Movimentazione manuale e imbracatura dei carichi\n\n•Definizione e compiti del preposto ai lavori\n\n•Comprensione e gestione dei piani di lavoro\n\n•Gestione di guasti ed emergenze\n\n•Messa in sicurezza degli impianti\n\n•SAP processi\n\nData base delle manutenzioni (archivio)\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\n\nTutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa presso l'impianto di destinazione ed\nuna parte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa. La parte esercitativa a carattere tecnico pratico prevede, in\nparticolare:\n\nAnalisi di casi pratici di esercizio e manutenzione delle strutture\nidrauliche\u002Fcivili di impianti idroelettrici in condizioni normali e di\nemergenza, con particolare riguardo all'attività svolta in diga ed alle\nmanovre di esercizio ed alla gestione delle opere di presa (strigliatori,\nparatoie dei dissabbiatori ecc.)\n\n•Analisi di casi pratici di manutenzione del macchinario principale\nidroelettrico, degli organi di manovra e dei sistemi di automazione\n\n•Applicazione procedure interne di sicurezza\n\n•elaborazione di un piano di lavoro che comporti la messa in sicurezza\nelettrica di una parte di impianto\n\n•elaborazione di un piano di lavoro che comporti la messa in sicurezza\nidraulica meccanica di una parte di impianto\n\n•elaborazione di un piano di lavoro che comporti la messa in sicurezza\nidraulica civile di una parte di impianto\n\n•Esercitazioni sul Sistema SAP\n\n•Elaborazione a sistema di richieste di acquisto, rilascio richieste di\nacquisto, elaborazione di entrate merci e stato avanzamento lavori\n\n•Uso del data base del macchinario e delle manutenzioni\n\nPer ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job\n\n\n\nSchema dì progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Manutentore\nproduzione” (area geotermica)\n\nQualificazione da conseguire al termine dei periodo di apprendistato\n\n\"Manutentore produzione\" (area geotermica)\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire il know how fondamentale per l’esercizio, la conduzione e la\nmanutenzione degli impianti di produzione\n\n•Acquisire le tecniche e le procedure di programmazione ed esecuzione\ndelle attività di manutenzione e mantenimento della funzionalità degli\nimpianti\n\n•Acquisire la conoscenza di base degli standard di qualità previsti per\nl'esercizio, la conduzione e la manutenzione degli impianti di produzione\n\n•Acquisire la conoscenza di base delle norme in materia di sicurezza e\ntutela ambientale\n\n•Acquisire la conoscenza di base delle tecniche e modalità di misura,\nverifica e controllo delle prestazioni degli impianti in esercizio o da avviare\nnel rispetto degli adempimenti legislativi\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Manutentore produzione\n(area geotermica) sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\n\nImpianti geotermici\n\n•Principali caratteristiche costruttive pozzi e reti\n\n•Principali caratteristiche gruppi geotermoelettrici\n\nProblematiche di esercizio degli impianti geotermici\n\n•Esercizio Pozzi\n\n•Esercizio Reti di trasporto fluido\n\n•Esercizio Impianti di lavaggio\n\n•Esercizio Centrali\n\nProblematiche di manutenzione degli impianti geotermici\n\n•Principali problemi manutentivi su: Pozzi, Reti, Trattamento vapore\n\n•Principali problemi manutentivi sui Gruppi di produzione ed in\nparticolare su: torri di raffreddamento, turbina,\n\n\n\n\n\ngeneratore, estrattore gas, pompa di circolazione, sistema di supervisione,\ncabina di trasformazione\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\n\nTutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d'aula, una parte esercitativa presso l'impianto di destinazione ed una\nparte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa. La parte esercitativa a carattere tecnico pratico prevede:\n\n•Analisi di casi pratici di esercizio di impianti geotermici in condizioni\nnormali e di anomalia di funzionamento tramite affiancamento alle squadre\noperative\n\n•Esperienze di telediagnostica sui gruppi in esercizio per\nl'individuazione delle anomalie di funzionamento\n\n•Applicazione procedure interne e di sicurezza\n\n•Elaborazione di un piano di lavoro che comporti ia messa in sicurezza\nelettrica di una parte di impianto\n\n•Elaborazione di un piano di lavoro che comporti la messa in sicurezza\nmeccanica di una parte di impianto\n\nPer ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Manutentore\nproduzione” (area termoelettrica)\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Manutentore produzione\" (area termoelettrica)\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Conoscere le caratteristiche costruttive, di funzionamento e di sviluppo\ndegli impianti di produzione\n\n•Conoscere il sistema di gestione qualità (manuali e procedure ISO) e\ndella modalità applicativa ai processi lavorativi\n\n•Conoscere norme e procedure di legge e aziendali in materia di sicurezza\ne tutela ambientale\n\n•Conoscere le tecniche e le modalità di misura\u002Fverifica, controllo\nspecialistico, collaudo di apparecchiature e componenti di impianto\n\n—- Conoscere le tecniche e le procedure di manutenzione\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Manutentore produzione\n(area termoelettrica) sono:\n\nImpianti termoelettrici\n\n•Aspetti costruttivi e caratteristiche generali dei principali macchinari\ntermici, elettrici ed elettromeccanici\n\n•Rischi elettrici e meccanici\n\n•Nozioni sui sistemi di misura\n\n•Caratteristiche dei generatori di vapore\n\n•Combustibili e combustione\n\n•Trattamento delle acque dei generatori di vapore\n\n•Componenti della catena di regolazione, sistemi di automazione.\n\n•Movimentazione manuale e imbracatura dei carichi\n\nProblematiche di manutenzione degli impianti termoelettrici\n\n•Definizione e compiti del preposto ai lavori\n\n•Comprensione e gestione dei piani di lavoro\n\n•Gestione di guasti e piccole emergenze\n\n•Rapporti con le imprese - consegna impianti in sicurezza\n\n•SAP -processi\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d’aula, momenti addestrativi\n\n\n\n\n\ncon finalità didattica e momenti di affiancamento presso i reparti di\nmanutenzione e le unità operative di appartenenza.\n\nTutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa presso l’impianto di destinazione ed\nuna parte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa.\n\nPer ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto segreteria\ncon mansioni d’ordine”\n\nQualificazione da conseguire al termine del perìodo di apprendistato\n\n\"Addetto segreteria con mansioni d’ordine\"\n\nDurata dell'apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali : 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto aziendale e del\nprocesso di erogazione del servizio\n\n•Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software\napplicativi per le operazioni dì calcolo e di videoscrittura e di\npresentazione\n\n•Saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico\n\n•Elaborare documenti, grafici e tabelle\n\n•Operare nell’ambito delle prassi organizzative poste in essere\n\n•Saper inserire le richieste di acquisto (RDA)\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alte eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto segreteria con\nmansioni d’ordine sono:\n\n•Il settore elettrico: cenni\n\n•Strumenti informatici e sistemi operativi\n\n•Moduli formativi specifici per addetto segreteria\n\n•Organizzazione dei lavoro d’ufficio\n\n•Elementi di base di time management e gestione dell’agenda\n\n•Comunicazione scritta\n\n•Rete internet e posta elettronica\n\n•Software per inserimento e rilascio richieste di acquisto (RDA)\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d’aula, momenti addestrativi di cantiere didattico e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza,\nfinalizzati a consentire la graduale applicazione delle conoscenze teoriche\nalla realtà.\n\nTutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercìtativa ed una parte\n\n\n\n\n\noperativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa.\n\nPer ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede di rilevazione attività e\nschede di valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the\njob.\n\n\n\nAllegato all’art. 36 “modello di attestazione di formazione”\n\n•AZIENDA\n\nRagionesocialesede\n\n(indirizzo)\n\nCAP(Comune) .partita\n\nIVA\n\ncodice fiscale\n\n•Dipendente\n\nDati anagrafici\n\nCognome e nome codice\n\nfiscale\n\nAttestazione dell’attività formativa\n\nAttività\n\nDurata in ore\u002F periodo\n\nModalità adottata\n\n\n\n\n\n□ On the job\n\n□ Affiancamento\n\n□ Esercitazioni di gruppo\n\n□ Testimonianze\n\n□ Action learning\n\n□ Visite aziendali\n\n□ (... altro)\n\n□ esterna presso\n\n\n\n\n\n□ On the job\n\n□ Affiancamento\n\n□ Esercitazioni di gruppo\n\n□ Testimonianze\n\n□ Action learning\n\n□ Visite aziendali\n\n□ (... altro)\n\n□ esterna presso\n\n\n\n\n\n□ On the job\n\n□ Affiancamento\n\n□ Esercitazioni di gruppo\n\n□ Testimonianze\n\n□ Action learning\n\n□ Visite aziendali\n\n□ (... altro)\n\n□ esterna presso\n\n\n\nFirma azienda\n\nProgetti formativi riferiti alle qualifiche indicate all'art.15, Disciplina\nspeciale attività di cui art. 1, lettere e), f) e DAV, CCNL elettrici CCNL dei\nlavoratori elettrici\n\nQualifiche corrispondenti a mansioni di Livello 1 (24 mesi)\n\n•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Specialista con\nfunzioni direttive e\u002Fo con conoscenze ad elevato contenuto professionale e\nspecialistico\"\n\n•Progetto formativo per la qualifica di destinazione \"Specialista Shift\nproduction e\u002Fo Capo Area Shift production\"\n\n•Progetto formativo per la qualifica di destinazione \"Specialista\namministrativo\"\n\nQualifiche corrispondenti a mansioni di Livello 2 (24 mesi)\n\n•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Assistente Shift\nEngineer”\n\nQualifiche corrispondenti a mansioni di Livello 3 (36 mesi)\n\n•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\namministrativo\"\n\n•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Addetto\noperations\"\n\nQualifiche corrispondenti a mansioni di livello 4 (36 mesi)\n\n•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Aggiunto\nConduttore SAS”\n\n•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “Aggiunto di\nmanutenzione\"\n\nQualifiche corrispondenti a mansioni di livello 5 (36 mesi)\n\n•Progetto formativo per la qualifica di destinazione “operativo senior\ndi linea produttiva\"\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: \"Specialista con\nfunzioni direttive e\u002Fo con conoscenze ad elevato contenuto professionale e\nspecialìstico”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Specialista con funzioni direttive elo con conoscenze ad elevato contenuto\nprofessionale e specialistico”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nFavorire l’acquisizione delle conoscenze\u002Fcompetenze necessarie per lo\nsvolgimento dell’attività propria dell’Area professionale di\ninserimento\u002Fdestinazione, sviluppando attitudine e sensibilità rispetto ai\nprocessi di integrazione interfunzionale.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n-— Competenze relazionali\n\n•Competenze linguistiche\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi del programma di formazione tecnico professionale per\nil conseguimento della qualifica di \"Impiegato di concetto con funzioni\ndirettive ovvero mansioni specialistiche che implichino responsabilità di\nidentico livello\" sono articolati in:\n\n•Moduli formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze tecnico\nprofessionali specifiche dell’Area funzionale di destinazione\ndell’apprendista\n\n•Modulo dì sviluppo di competenze trasversali\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula,\ncorsi on line, affrancamento, training on the job. Le attività d'aula\ncomprendono lezioni teoriche ed esercitazioni. Le attività di affrancamento\nsono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle conoscenze\nteoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività. Per tutte le fasi\n\n\n\nformative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica delle competenze\nacquisite, di norma attraverso colloqui individuali e osservazione on the\njob.\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Specialista Shift\nproduction manager e\u002Fo Capo Area\n\nShift production”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\nSpecialista Shift production e\u002Fo Capo Area Shift production\"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nAcquisire conoscenze\u002F competenze per:\n\n•La gestione, il coordinamento e la supervisione delle squadre della linea\ndi produzione, sia dal punto di vista tecnico che per gli aspetti legati a\nSicurezza, Qualità ed ambiente\n\n•L’analisi e gestione di turni, presenze, limitazioni, assenze e dei\ndati relativi al reparto\u002Fturno per valutare i trends e compararli ai i target\nassegnati (kPI).\n\n•Attività di workspace organization, allo scopo di migliorare e\nsemplificare le attività manuali di produzione.\n\n•Attività di analisi dell'errore umano.\n\n•Preparazione dei piani di reworking.\n\n•Applicazione e controllo delle tecniche di controllo qualità, allo scopo\ndi garantire lo yield di produzione richiesta.\n\n•Preparazione delle linee di produzione per audit di qualità e\nsicurezza.\n\n•Gestione della formazione e certificazione del personale della linea\nproduttiva\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\n-— Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n— Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Specialista Shift\nproduction e\u002Fo Capo Area shift production, riguardano i seguenti ambiti\ntematici, in relazione alle attività proprie dell’area di\ninserimento\u002Fdestinazione:\n\n•Conoscenza dei software per la gestione ed il monitoraggio del processo\ndi produzione\n\n•Conoscenza dei temi relativi a Ergonomia e NVAA\n\n•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall’impiego\n\n•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche, lezioni ed esercitazioni.\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire la\ngraduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Specialista\namministrativo”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Specialista amministrativo”\n\n\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nAcquisire conoscenze\u002F competenze specifiche per:\n\n•La gestione di aspetti relativi alle attività amministrative ed il back\noffice dei processi di gestione dei cicli passivi ed attivi di produzione\n\n•Preparazione e Gestione della documentazione relativa alla formazione ed\nalle certificazioni ottenute dal personale\n\n•Gestione dei rapporti con fornitori esterni\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Specialista\namministrativo sono:\n\n•Conoscenza specialistica in tema di Norme di sicurezza e relativa\ndocumentazione (DVR, permessi di lavoro, piani di sicurezza)\n\n•Principi economici, finanziari e contabili relativi al settore di\ninserimento\n\n•Conoscenza avanzata dei sistemi informatici aziendali di supporto\n\n•Conoscenza del SO Windows e dei suoi applicativi\n\n•Utilizzo di Software e tool per diagnosi\n\n•Pianificazione e controllo\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative\n\nMetodologia didattica\n\ndiversificate e sequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità\ncrescente: aula di training, corsi on line, affiancamento passivo,\naffiancamento attivo, esercizio in training, training on the job.\n\nTali fasi sono integrate ed alternate a mansioni differenziate che\nconsentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle\nattività.\n\nLe attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Assistente Shift\nEngineer”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Assistente Shift Engineer\"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n24 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nAcquisire conoscenze\u002F competenze per:\n\n•La gestione delle macchine di produzione e delle attività di rework post\n\"intervento ordinario per fuori controllo\" sul lavorato e re immissione nelle\nmacchine di produzione\n\n•Fornire supporto nelle procedure informatiche sulle macchine di\nproduzione\n\n•L'analisi tecnica della documentazione “carte di controllo\"\n\n•L'Applicazione delle tecniche di controllo qualità.\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale per il conseguimento della qualifica di Shift Engineer\n(Tecnico operativo senior\u002Fassistente), a seconda dell’ambito di destinazione,\nsono:\n\n- Conoscenza delle Caratteristiche tecniche e funzionali delle\napparecchiature e delle linee di produzione\n\n\n\n\n\n•Conoscenza dei sistemi di automazione delle apparecchiature di\nproduzione\n\n•Conoscenza dei software per la gestione ed il monitoraggio del processo\ndi produzione\n\n•incoming dei materiali per loro verifica e qualifica di conformità\n\n•Tecniche e modalità di misura, verifica e controllo delle prestazioni\ndei macchinari in esercizio o da avviare\n\n•Conoscenza del SO Windows e dei suoi applicativi\n\n•Utilizzo di Software e tool per diagnosi\n\n•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall'impiego\n\n•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\n\n•Strumenti di analisi e misurazione\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, Mancamento passivo, Mancamento attivo, esercizio in\ntraining, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni\ndifferenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi\ne delle attività.\n\nLe attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di Mancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire la\ngraduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà organizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\namministrativo\"\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n\"Addetto amministrativo\n\n\n\n\n\n\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\n\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nannue da integrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a\n40 ore annue medie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Fornire supporto operativo nelle attività amministrative e nei processi\ndi back office attinenti alla gestione dei cicli passivi ed attivi di\nproduzione\n\n•Fornire supporto operativo nella preparazione della documentazione\nrelativa alla formazione ed alle certificazioni ottenute dal personale\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall'offerta formativa pubblica\n\nlavoro\n\n•Competenze in materia di organizzazione ed economia\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Addetto amministrativo\nsono:\n\n•elementi di base per l’analisi di un flusso di lavoro\n\n•Tecniche e i metodi per la gestione delle informazioni\n\n•Conoscenza di base in tema di Norme di sicurezza e relativa\ndocumentazione (DVR, permessi di lavoro, piani di sicurezza)\n\n•Elementi di base su principi contabili, finanziari ed economici\n\n•Conoscenza dei sistemi informatici aziendali di supporto\n\n•Elaborare documenti, grafici e tabelle\n\n•Utilizzare e aggiornare schedari e archivi elettronici\n\n•Accedere a reti intranet\u002Finternet\n\n•Conoscenza del SO Windows e dei suoi applicativi\n\n\n\n\n\n• Utilizzo di Software e tool per diagnosi\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancammo passivo, affiancammo attivo, esercizio in\ntraining, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni\ndifferenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi\ne delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancammo passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Addetto\nOperations”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\nAddetto Operations\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\nAcquisire conoscenze\u002F competenze per:\n\n•Gestione della modulistica per la funzionalità dei sistemi e per la\nsegnalazione di anomalie sulle apparecchiature\n\n•Supervisione e validazione della documentazione relativa ai fornitori di\nmacchine e apparecchiature di produzione\n\n•Controllo degli standard produttivi e qualitativi relativi alle\napparecchiature della linea di produzione\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di addetto operations, a\nseconda dell'ambito di impiego, sono:\n\n•Conoscenza delle Caratteristiche tecniche degli impianti di produzione\n\n•Comprensione e gestione dei piani di lavoro\n\n•Conoscenza approfondita della documentazione tecnica di pertinenza\n\n\n\n\n\n•Conoscenza dei software specifici per la gestione dei contratti con i\nfornitori\n\n•Specifiche procedure aziendali in materia dì sicurezza connesse\nall’impiego\n\n•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, affiancamento passivo, affiancamento attivo, esercizio\nin training, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a\nmansioni differenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei\nprocessi e delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo - da svolgere in impianti\ntermoelettrici - sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà impiantistica. Il training on the job consente\ndi supportare i destinatari fino al definitivo inserimento nelle linee di\nturno.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Aggiunto di\nManutenzione”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Aggiunto di Manutenzione\"\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\n\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire le tecniche e le procedure di manutenzione e mantenimento della\nfunzionalità delle apparecchiature e degli impianti\n\n•Acquisire il know how per l’esercizio, la conduzione e la manutenzione\ndelle macchine di produzione\n\n•Acquisire la conoscenza degli standard di qualità per la manutenzione\ndelle apparecchiature e degli impianti di produzione\n\n•Acquisire la conoscenza delle tecniche e modalità di verifica e\ncontrollo delle apparecchiature in esercizio o da avviare dopo manutenzione\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze relazionali\n\n•Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 moduli formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di aggiunto di Manutenzione\nsono:\n\n•Caratteristiche costruttive degli impianti di produzione\n\n•Principali caratteristiche impiantistiche ed elettromeccaniche\n\n•manovre di esercizio apparecchiature e impianti in condizioni normali e\ndi emergenza\n\n•Caratteristiche generali del macchinario, delle apparecchiature, dei\nsistemi ausiliari, degli organi di manovra e dei loro dispositivi di sicurezza,\nper interventi di manutenzione\n\n•Rischi elettrici, meccanici e civili\n\n•Movimentazione manuale e imbracatura dei carichi\n\n•Comprensione e gestione dei piani di lavoro\n\n•Supporto nella Gestione di guasti ed emergenze\n\n\n\n\n\n•Messa in sicurezza degli impianti\n\n•Data base delle manutenzioni (archivio)\n\n•Conoscenza delle norme in materia di sicurezza e tutela ambientale\n\nMetodologia didattica\n\nLa metodologia adottata è di tipo attivo con una continua alternanza tra\nmomenti formativi d'aula, momenti addestrativi con finalità didattica e\nmomenti di affiancamento presso le unità operative di appartenenza.\n\nTutti i contenuti dei vari moduli formativi avranno una presentazione\nteorica d’aula, una parte esercitativa presso l’impianto di destinazione ed\nuna parte operativa in affiancamento coordinata dal responsabile diretto della\nrisorsa. La parte esercitativa a carattere tecnico pratico prevede, in\nparticolare:\n\n•Analisi di casi pratici di esercizio e manutenzione di impianti in\ncondizioni normali e di emergenza\n\n•Analisi di casi pratici di manutenzione del macchinario principale, degli\norgani di manovra e dei sistemi di automazione\n\n•Applicazione procedure interne di sicurezza\n\nUtilizzo del data base del macchinario e delle manutenzioni\n\nPer ogni fase formativa è previsto un continuo e puntuale monitoraggio\ndelle attività attraverso una valutazione delle conoscenze e delle capacità\nacquisite. Gli strumenti utilizzati sono: schede rilevazione attività e schede\ndi valutazione competenze, colloqui individuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Aggiunto Conduttore\nSAS”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\n“Aggiunto Conduttore SAS”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\n\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire il know how per la conduzione e la verifica funzionale degli\nimpianti di produzione\n\n•Acquisire le conoscenze su tecniche e procedure di programmazione ed\nesecuzione delle attività di manutenzione e mantenimento della funzionalità\ndegli impianti\n\n•conoscenza degli standard di qualità previsti per l'esercizio, la\nconduzione degli impianti di produzione\n\n•Acquisire la conoscenza delle tecniche e modalità di misura, verifica e\ncontrollo delle prestazioni degli impianti in esercizio o da avviare, nel\nrispetto degli adempimenti legislativi\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta ■ formativa pubblica\n\nlavoro\n\n•Competenze relazionali\n\n•Supporti e strumenti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione\ntecnico-professionale, per il conseguimento della qualifica di aggiunto\nconduttore SAS, sono suddivisi nei seguenti ambiti tematici:\n\nPrincipali caratteristiche Impianti: caratteristiche costruttive civili ed\nidrauliche e caratteristiche impiantistiche elettromeccaniche\n\nProblematiche di esercizio degli impianti: problematiche inerenti le manovre\ndi esercizio impianti in condizioni normali e di emergenza; monitoraggio degli\nimpianti\n\nProblematiche di manutenzione degli impianti:\n\nCaratteristiche generali del macchinario, delle apparecchiature, dei sistemi\nausiliari e dei loro dispositivi di sicurezza, degli organi di manovra e\nrelativi interventi di manutenzione;\n\nCaratteristiche principali dei sistemi di automazione e controllo degli\nimpianti e loro manutenzione; Rischi elettrici, meccanici e civili; Gestione di\nguasti ed emergenze; Messa in sicurezza degli impianti\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità\n\n\n\n\n\ncrescente: aula di training, corsi on line, affiancamento passivo,\naffiancamento attivo, esercizio in training, training on the job. Tali fasi\nsono integrate ed alternate a mansioni differenziate che consentono una\nprogressiva e puntuale conoscenza dei processi e delle attività.\n\nLe attività d'aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di affiancamento passivo e attivo sono finalizzate a consentire\nla graduale applicazione delle conoscenze teoriche alla realtà\norganizzativa.\n\nIl training on the job consente di supportare i destinatari fino al\ndefinitivo inserimento nelle aree di attività.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d'aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nSchema di progetto formativo per apprendistato professionalizzante\n\nProgetto formativo per la qualifica di destinazione: “Operativo senior\nlinea di produzione”\n\nQualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato\n\nOperativo senior linea di produzione”\n\nDurata dell’apprendistato\n\n36 mesi\n\nDurata complessiva della formazione in apprendistato\n\nFormazione con contenuti tecnico professionali: 80 ore medie annue da\nintegrare con la formazione di base e trasversale (non superiore a 40 ore annue\nmedie)\n\nObiettivi formativi\n\n•Acquisire le conoscenze\u002Fcompetenze di base per fornire supporto operativo\nnella gestione delle macchine di produzione e nelle attività di manutenzione\nordinaria della linea produttiva\n\n•Acquisire le conoscenze delle principali normative in materia di\nsicurezza sul lavoro\n\nAree dei contenuti a carattere trasversale di base\n\nDa verificare con riferimento alle eventuali discipline regionali relative\nall’offerta formativa pubblica\n\n•Competenze in materia di sicurezza sul lavoro\n\n•Competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro\n\n•Competenze relazionali\n\n\n\n\n\n— Strumenti e supporti informatici\n\nContenuti tecnico professionali\n\n1 contenuti formativi che compongono il programma di formazione tecnico\nprofessionale per il conseguimento della qualifica di Operativo senior linea\nproduttiva a seconda dell'ambito di impiego, sono:\n\n•elementi di base degli impianti e delle apparecchiature della linea\nproduttiva\n\n•Conoscenze e tecniche per l’assemblaggio\u002Fsmontaggio\u002Frimontaggio parti,\nrelative ai macchinari di produzione per la loro manutenzione ordinaria\n\n•Preparazione dei materiali necessari alle ri lavorazioni nella line a di\nproduzione\n\n•Conoscenza essenziale dei software di produzione e loro funzionalità\n\n•Specifiche procedure aziendali in materia di sicurezza connesse\nall’impiego\n\n•Norme di legge e procedure aziendali in materia di tutela ambientale\n\nMetodologia didattica\n\nIl percorso si articola in fasi con modalità formative diversificate e\nsequenziali, contraddistinte da contenuti di complessità crescente: aula di\ntraining, corsi on line, Mancamento passivo, Mancamento attivo, esercizio in\ntraining, training on the job. Tali fasi sono integrate ed alternate a mansioni\ndifferenziate che consentono una progressiva e puntuale conoscenza dei processi\ne delle attività.\n\nLe attività d’aula comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni a\nsistema.\n\nLe attività di Mancamento passivo e attivo - da svolgere in impianti\ntermoelettrici - sono finalizzate a consentire la graduale applicazione delle\nconoscenze teoriche alla realtà impiantistica. Il training on the job consente\ndi supportare i destinatari fino al definitivo inserimento nelle linee di\nturno.\n\nPer tutte le fasi formative sono previsti momenti di monitoraggio e verifica\ndelle competenze acquisite. Gli strumenti utilizzati sono test d’aula, schede\ndi rilevazione attività e schede di valutazione competenze, colloqui\nindividuali ed osservazione on the job.\n\n\n\nCriteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti\ndisciplinari\n\nin ambito Enel\n\n(definiti con Accordo sindacale nazionale 28 luglio 1982)\n\nPremesso che l'art. 35 del C.C.L. 1° agosto 1979 regola la materia\nconcernente i provvedimenti disciplinari - al fine di evitare incertezze o\ndifformità di comportamento nell'applicazione dei commi 1°, [2° e 3°]\n\u003C1) del citato articolo nel rispetto del princìpio di graduazione delle\nsanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto\nprevisto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300 - si conviene quanto segue.\n\n\u002F- II rimprovero verbale o il rimprovero scritto possono essere inflitti al\nlavoratore che:\n\n•non rispetta l'orario di lavoro, sospende la prestazione o ne protrae la\ndurata, senza autorizzazione e senza giusto motivo;\n\n•non osserva le formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle\npresenze;\n\n•non provvede a giustificare l'assenza entro il mattino successivo al\nprimo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore;\n\n•in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osserva le norme\nantinfortunistiche portate a sua conoscenza;\n\n•si presenta o si trova durante l'orario di lavoro o nei locali in cui\nviene svolta l'attività dell'Azienda in uno stato di alterazione psicofisica a\nlui imputabile;\n\n•non osserva le disposizioni portate a conoscenza dall’Azienda con\nordini di servizio od altro mezzo idoneo;\n\n•durante l'orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l'attività\ndell'Azienda o in situazioni connesse all'attività lavorativa (ad es. mensa)\ntiene un com portamento scorretto;\n\n•introduce abusivamente nei locali in cui viene svolta l'attività\ndell'Azienda persone estranee o non autorizzate;\n\n•non ha cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria,\nattrezzi o strumenti a lui affidati; o adopera negligentemente quelli di cui\ngli è consentito l'uso;\n\n•si avvale abusivamente di locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi o\nstrumenti dell'Azienda;\n\n•svolge durante l'orario di lavoro, o comunque nei locali in cui viene\nsvolta l'attività dell'Azienda, attività in proprio o per conto di terzi, con\nutilizzazione di materiali di scarso valore o di attrezzature di proprietà\ndell'Azienda medesima;\n\n•non esegue con la dovuta diligenza la prestazione lavorativa; disturba\ndeliberatamente l'attività lavorativa altrui.\n\nIl - La multa può essere inflitta al lavoratore che:\n\n•pone in essere un comportamento che non consenta, in caso di assenza per\nmalattia, il controllo medico da parte dei servizi ispettivi;\n\n•rimane assente ingiustificatamente per un giorno;\n\n•senza giusto motivo rifiuta di svolgere, non esegue o esegue con voluta\nnegligenza prestazioni richiestegli a norma di Contratto;\n\n•sottrae all'Azienda materiali, strumenti, attrezzi di lavoro od altri\nbeni di tenue valore (ordine di grandezza confrontabile con quello delle\nmulte);\n\ndi Corrispondenti al 2° comma dell'art. 35 del C.C.L. ENEL 21 febbraio\n1989.\n\n•durante l'orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l'attività\ndell'Azienda o in situazioni connesse all'attività lavorativa partecipa ad un\ndiverbio litigioso da altri provocato, escluso il caso di legittima\nreazione;\n\n•viola gli obblighi di riservatezza sugli interessi dell'azienda;\n\n•commette più volte una delle mancanze previste dal paragrafo I, prima\nancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.\n\nIli - La sospensione dal servizio e dalla retribuzione può essere inflitta\nal lavoratore che:\n\n•) arreca danno o determina una situazione oggettiva di perìcolo per la\nincolumità\n\npropria o altrui ovvero per l'integrità dei beni dell'azienda o di terzi,\ncompiendo una delle mancanze di cui ai punti 1), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12)\ndel paragrafo I o di cui ai punti 2), 3), 5) del paragrafo II;\n\n•rimane assente ingiustificatamente fino ad un massimo di 5 giorni\nlavorativi consecutivi;\n\n•omette per negligenza di informare i lavoratori ai quali è preposto\ndelle norme antinfortunistiche e\u002Fo di vigilare sulla loro osservanza;\n\n•rifiuta ingiustificatamente di sottoporsi alle visite mediche per il\ncontrollo dello stato di infermità in caso di assenza per malattia o per il\ncontrollo dell'idoneità fisica;\n\n•non provvede tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in\ncaso di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del\nservìzio;\n\n•esplica attività non compatibili con lo stato di malattia o di\ninfortunio;\n\n•compie, anche fuori dell'orario di lavoro, atti contrari all'interesse\ndell'azienda, semprechè gli stessi non costituiscano l'esercizio di un diritto\no l'adempimento di un dovere;\n\n•durante l'orario di lavoro o nei locali in cui viene svolta l’attività\ndell'Azienda o in situazioni connesse all'attività lavorativa provoca un\ndiverbio litigioso;\n\n•sottrae all'Azienda beni di apprezzabile valore (ordine di grandezza\nconfrontabile con quello delle trattenute per sospensione disciplinare);\n\n•falsifica o altera documenti, al di fuori delle ipotesi previste al\nparagrafo V - punto 5);\n\n•) compie deliberatamente atti comunque idonei ad arrecare effettivo\npregiudizio\n\nal servizio.\n\nIV - Il trasferimento per punizione o il licenziamento con indennità\nsostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto possono essere\ninflitti al lavoratore che:\n\n•arreca notevole danno all'incolumità propria o altrui ovvero\nall'integrità di beni dell'Azienda o di terzi compiendo una delle mancanze di\ncui ai punti 1), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 12) del paragrafo I, o di cui ai\npunti 2), 3) e 5) del paragrafo II, o di cui ai punti 3) e 5) del paragrafo\nIII;\n\n•durante l'orario di lavoro o nei locali in cui si svolge l'attività\ndell'Azienda o in situazioni connesse all'attività lavorativa o comunque per\nmotivi attinenti al servizio minaccia gravemente o provoca lesioni ad altra\npersona ovvero compie atti gravemente offensivi nei suoi confronti;\n\n•si avvale della propria posizione funzionale nell'Azienda per procurare\nun ingiusto vantaggio a sé o ad altri o per arrecare ad altri un danno;\n\n•si rende colpevole della mancanza di cui al punto 7) del paragrafo III,\ncon notevole pregiudizio per l’Azienda;\n\n•arreca, con dolo o colpa grave, notevoli danni alle persone o ai beni di\nterzi in occasione delio svolgimento dell'attività lavorativa;\n\n•rimane assente ingiustificatamente per oltre cinque giorni lavorativi\nconsecutivi;\n\n•compie, con dolo o colpa grave, atti comunque idonei ad arrecare notevole\ndanno all'Azienda o grave turbativa all’ambiente di lavoro.\n\nV -Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto può\nessere inflitto al lavoratore che:\n\n•volontariamente danneggia macchinari, impianti o dispositivi\nantinfortunistici, ovvero - al fine di arrecare pregiudizio all'Azienda o a\nterzi - li mette fuori opera;\n\n•sottrae all'Azienda beni di rilevante valore;\n\n•sottrae beni di terzi abusando delie relazioni di ufficio o dello\nsvolgimento della prestazione lavorativa;\n\n•si rende colpevole della mancanza di cui al punto 5) del paragrafo IV,\ncon grave pregiudizio per [Azienda;\n\n•falsifica o altera documenti per giustificare le assenze dal lavoro\novvero per ottenere indebitamente consistenti vantaggi o produrre un\npregiudizio di rilevante entità per [Azienda;\n\n•compie altri atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia\ndell'Azienda nei suoi confronti.\n\nIl tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni comprese in ciascun paragrafo\nsaranno determinati in relazione:\n\n•all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o\nimperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;\n\nal comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla\nsussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti\nconsentiti dalla legge;\n\n•alle mansioni del lavoratore;\n\nalla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la\nmancanza;\n\n•alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione\ndisciplinare.\n\nAl lavoratore che commetta un’infrazione della stessa natura di altra già\nsanzionata con provvedimento disciplinare potrà essere irrogata, a seconda\ndelle circostanze e della gravità del caso, una sanzione di maggiore entità\nnell'ambito di quelle appartenenti al medesimo gruppo (rispettivamente,\nparagrafi l - Il - III - IV) ovvero la sanzione di livello più elevato\nrispetto a quella già inflitta, anche se non appartenente al medesimo gruppo.\nAnche a questi effetti, dei precedenti disciplinari del lavoratore potrà,\nperaltro, tenersi conto solo entro i limiti temporali previsti dalla legge.\n\nIl giorno 18 febbraio 2013\n\nAssoelettrica - Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche\n\nFederutility (Federazione delle Imprese energetiche e idriche)\n\nEnel spa in nome e per conto delle società da essa controllate non\nassociate in Assoelettrica\n\nTerna S.p.A.\n\nGSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.\n\nSo.G.I.N, S.p.A. - Società Gestione Impianti Nucleari\n\ne\n\nFILCTEM - CGIL\n\nFLAEI - CISL\n\nUILTEC - UIL\n\nPremesso\n\n•che la legge 12 giugno 1990, n. 146, ha disciplinato l’esercizio del\ndiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;\n\nche, in data 12 novembre 1991, è stato sottoscritto l'accordo sindacale\nnazionale attuativo in ambito Enel della suddetta legge e che tale accordo è\nstato valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della\nlegge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con la delibera del 13\nnovembre 1991 in quanto garantisce \"il contemperamento dell'esercizio del\ndiritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona\ncostituzionalmente tutelati”;\n\n•che, in data 11 novembre 1991, è stato raggiunto l’accordo sindacale\nattuativo in ambito Federelettrica della suddetta legge, valutato idoneo dalla\nCommissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei\nservizi pubblici essenziali con la delibera del 9 aprile 1992;\n\n•che la legge 11 aprile 2000, n. 83, ha modificato ed integrato la\nsuddetta legge n. 146\u002F1990;\n\nche il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. Decreto Bersani),\nconcernente l’attuazione della Direttiva 96\u002F92\u002FCE, ha definito il nuovo\nassetto del mercato elettrico;\n\n•che la Direttiva emanata dal Ministro dell’industria, del Commercio e\ndell’Artigianato il 21 gennaio 2000, ‘‘Direttive per la società Gestore\ndella rete di trasmissione nazionale\", prevede che la società concessionaria\ndelle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul\nterritorio nazionale, in occasione dì scioperi interessanti il settore\nelettrico, provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema;\n\nche la legge 27 ottobre 2003, n. 290 ha disposto l'unificazione della\nproprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale;\n\n•che 1'11 maggio 2004 viene emanato il DPCM che definisce criteri,\nmodalità e condizioni relative all'unificazione tra proprietà e gestione\ndella rete di trasmissione nazionale nonché il sistema di Corporate\nGovernance; che l’unificazione tra proprietà e gestione della rete di\ntrasmissione (Terna) è diventata operativa il 1° novembre 2005;\n\nche, con l’accordo 18 luglio 2006 di rinnovo del CCNL Elettrici, le Parti\nhanno disciplinato le procedure di raffreddamento e conciliazione in\nconformità alle previsioni di cui alla legge 11 aprile 2000, n. 83;\n\nche in data 11 giugno 2009 le Organizzazioni sindacali Filcem, Flaei e\nUilcem hanno inviato, separatamente, alle Parti datoriali del CCNL elettrici la\ndisdetta formale degli accordi attuativi della legge di regolamentazione del\ndiritto di sciopero sottoscritti con Enel e Federelettrica nel 1991;\n\nche in occasione della sottoscrizione del CCNL elettrici, con accordo\nsindacale del 5 marzo 2010, le Parti hanno condiviso le linee guida per la\ndefinizione della nuova regolamentazione del diritto di sciopero che\ncostituiscono la base di riferimento imprescindibile per la disciplina\ncontenuta nel presente accordo;\n\nConsiderato\n\nquanto disposto dalla Commissione di Garanzia a seguito di disdetta di\naccordi sindacali da essa valutati idonei\n\nTenuto conto\n\ndi quanto maturato nell’esperienza consolidata tra le Parti in materia di\nindividuazione delle prestazioni essenziali per l'esercizio del diritto di\nsciopero, del consolidamento del nuovo assetto del settore elettrico e\ndell’accordo sindacale 5 marzo 2010 contenente le linee guida per la\nregolamentazione del diritto di sciopero\n\nconcordano\n\nla seguente regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel\nsettore elettrico\n\nche sostituisce i precedenti accordi\n\nACCORDO SINDACALE NAZIONALE SULL’ESERCIZIO\n\nDEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE ELETTRICO\n\n- Indice-\n\nArt. 1 Ambito di applicazione\n\nArt . 2 Prestazioni indispensabili\n\n•Produzione\n\n•Distribuzione\n\n•Trasmissione e Dispacciamento\n\n•Mantenimento in sicurezza impianti nucleari e “decomissioning”\n\n•Personale reperibile durante lo sciopero\n\nArt. 3 Prestazioni indispensabili: attuazione in ambito aziendale\n\nArt. 4 Durata massima dello sciopero della normale prestazione\n\nArt. 5 Astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro\n\nArt. 6 Procedure di raffreddamento e conciliazione\n\nArt. 7 Rarefazione\n\nArt. 8 Modalità di Proclamazione e Preavviso\n\nArt. 9 Informazioni all’utenza\n\nArt. 10 Revoca tempestiva dello sciopero\n\nArt. 11 Periodi di franchigia\n\nArt. 12 Dichiarazione finale\n\nArt. 1 Ambito di applicazione\n\nLe disposizioni di cui al presente accordo si applicano ai lavoratori\naddetti:\n\n•alla gestione della rete di trasmissione nazionale;\n\n•alle attività di produzione, trasformazione, trasmissione\u002Fdispacciamento\ne distribuzione di energia elettrica, nonché alle attività di cogenerazione,\ntermovalorizzazione e di produzione e fornitura del servizio calore e del\nvapore tecnologico; ivi compresi i lavoratori addetti alla produzione di\nelettricità di impianti che immettono energia nella Rete di Trasmissione\nNazionale, pur facendo parte di un'impresa dedita prevalentemente ad attività\ndiverse da quelle del settore elettrico;\n\n•alla conduzione, all’esercizio e alla manutenzione dei relativi\nimpianti di cui sopra, ivi compresi quelli concernenti l’illuminazione\npubblica;\n\n•alle attività di gestione e operatività della borsa dell’energia;\n\nal funzionamento delle stazioni\u002Fimpianti di telecontrollo e telecomando e\ndei posti di tele conduzione;\n\n•al presidio e alla vigilanza per la tutela degli impianti e degli\nsbarramenti (dighe) e per la tutela della sicurezza nucleare comprese le\nattività collegate al decomissioning;\n\n•alla ricezione, segnalazione, ricerca, localizzazione e riparazione dei\nguasti;\n\n•alla attività di pronto intervento;\n\n•ai servizi accessori\u002Fstrumentali connessi allo svolgimento delle\nattività necessarie per fornire le prestazioni indispensabili come definite\ndal presente accordo (es. attività di esercizio delle infrastrutture e delle\nreti IT e TLC, servizi security, distribuzione materiali).\n\nArt 2 Prestazioni indispensabili\n\nLe Parti, nella consapevolezza del ruolo essenziale del servizio elettrico\nche per sua natura e funzione non può essere comprimibile\u002Fsostituibile con\nservizi alternativi, si assumono l’impegno nei confronti della collettività\ndi dare attuazione al rinnovato assetto di regole condivise per una gestione\n“responsabile” del conflitto che si fonda sui seguenti principi\ncondivisi:\n\n•individuazione della salvaguardia della continuità del servizio e della\nsicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti, come\nparametro per la determinazione delle prestazioni indispensabili, nello spirito\ndell’art. 2 della legge n.146\u002F1990 e per l’individuazione dei lavoratori da\nesentare;\n\n•individuazione dei lavoratori esentati in quelli strettamente necessari\nall'effettuazione delle prestazioni indispensabili, utilizzando al meglio le\ninnovazioni tecnologiche ed organizzative con l’obiettivo di consentire ai\nlavoratori, nel modo più ampio possibile, l'esercizio del diritto di\nsciopero.\n\nDi seguito in base ai principi sopra indicati, con riferimento a ciascun\nambito di attività, sono definite le prestazioni indispensabili.\n\n•Produzione\n\n•NeH'ambito dei lavoratori addetti alle attività di produzione, il\ndiritto di sciopero sarà esercitato in modo tale da garantire la sicurezza del\nsistema elettrico nazionale ed evitare che i margini tra produzione e domanda,\na livello nazionale o locale, possano scendere al di sotto della \"riserva\nvitale\" secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.\n\n•A tal fine, saranno esentati i lavoratori addetti al funzionamento delle\ncentrali in cui lo sciopero è stato dichiarato incompatibile dall'ente\npreposto (Dispacciamento) con le esigenze di continuità di esercizio del\nsistema elettrico, cosi individuati:\n\n•personale turnista e semiturnista addetto all’esercizio degli impianti\ndi produzione, limitatamente alle prestazioni in turno;\n\n•personale turnista e semiturnista addetto alla movimentazione\ncombustibili;\n\n•personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo\nsciopero, per il quale si conviene che, pur avendo diritto di sospendere la\nnormale prestazione durante io sciopero, ha l'obbligo di assicurare la\nreperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.\n\n•E' in ogni caso esentato dallo sciopero il personale turnista\nindispensabile al mantenimento del servizio e addetto al sistema di controllo\nin tempo reale degli impianti, alla programmazione a breve termine e bidding\ndell’energia, nonché il personale turnista addetto ai posti di tele\nconduzione ed il personale reperibile addetto alla manutenzione dei sottostanti\nsistemi informatici, dei servizi ausiliari e delle infrastrutture e il\npersonale addetto alla sorveglianza delle dighe.\n\n•Nei casi in cui io sciopero in impianti di produzione sia compatibile,\nsono comunque esentati dallo stesso:\n\n- i lavoratori indispensabili alla messa in sicurezza, al presidio ed alla\nsorveglianza degli impianti stessi;\n\ni lavoratori addetti all’esercizio di impianti di teleriscaldamento o di\nimpianti che forniscono energia e vapore tecnologico a siti industriali la cui\ncontinuità produttiva potrebbe rendersi necessaria per la fornitura dei\nservizi di calore alla utenza civile, per la salvaguardia dell’integrità di\ntali impianti e\u002Fo per il rilevante impatto ambientale che potrebbe determinarsi\nin caso di interruzione anche parziale delle forniture previste.\n\nLaddove ricorrano queste eventualità, in appositi incontri in sede locale,\nAzienda, RSU e Organizzazioni Sindacali daranno corso ad un confronto per\nindividuare un minimo tecnico che dovrà essere garantito e concorderanno le\nconseguenti necessità di presidio in termini di posizioni di lavoro e di\ncorrelato numero di lavoratori.\n\n•Distribuzione\n\n•Nell'ambito delle attività inerenti alla Distribuzione durante la durata\ndello sciopero dovranno\n\nessere garantite le attività volte alla conduzione dei relativi impianti,\nalla ricezione delle segnalazioni dei guasti, alla individuazione ed\neliminazione delle situazioni di pericolo a persone e\u002Fo cose e ad assicurare,\nin caso di interruzioni, la continuità del servizio.\n\n•A tal fine, nelle aziende di cui all’art. 2 (art. 6 nella nuova\nnumerazione) comma 13 CCNL\n\nelettrici, i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così\nindividuati:\n\n•personale turnista e semiturnista addetto all’esercizio degli impianti\ndi trasformazione primaria e della rete di distribuzione e gli addetti alla\nricezione guasti;\n\n•i lavoratori reperibili nelle giornate interessate dallo sciopero che pur\navendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, hanno\nl'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello\nsciopero stesso per l’individuazione ed eliminazione delle situazioni di\npericolo a persone e\u002Fo cose e ad assicurare, in caso di interruzioni, la\ncontinuità del servizio. Sono ovviamente compresi nelle prestazioni da fornire\ntutti gli adempimenti accessori\u002Fstrumentali necessari per la realizzazione\ndelle suddette attività.\n\nI lavoratori reperibili interverranno anche in caso di anomalie di\nparticolare rilevanza che richiedano un tempestivo intervento.\n\nVerrà inoltre assicurata all’utenza il ripristino delle forniture\ndistaccate o comunque interrotte per morosità degli utenti;\n\n•lavoratori in turno di reperibilità che sono in servizio a norma di\naccordi aziendali, con riguardo ai lavoratori strettamente necessari al\ntempestivo intervento in caso di anomalie di particolare rilevanza che\ncostituiscono un pericolo per l'integrità del sistema elettrico e\u002Fo la\ncontinuità del servizio.\n\n•Nelle restanti aziende saranno comunque garantite, come base minima di\nriferimento, le prestazioni assicurate - nelle stesse misure quantitative,\ntipologie professionali e modalità di individuazione dei lavoratori\ninteressati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (presenti e\u002Fo reperibili\nsecondo gli schemi di turno prefissati) - nei giorni festivi (sabato e\ndomenica).\n\n•Trasmissione e Dispacciamento\n\n•Nell’ambito dei lavoratori addetti alle attività di trasmissione e\ngestione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è esentato dallo\nsciopero:\n\n•il personale turnista^ addetto al controllo in tempo reale del sistema\nelettrico nazionale, alla teleconduzione degli impianti di trasmissione, alla\nverifica dei piani di produzione e all’acquisizione delle risorse di\nproduzione necessarie per l'attività di dispacciamento;\n\n•il personale turnista^ che ha il compito di effettuare il controllo, il\ncoordinamento e l’esercizio dei sistemi informatici, dei servizi ausiliari e\ndelle infrastrutture che governano il dispacciamento dell’energia elettrica\nnazionale;\n\n•il personale turnista^ addetto al Security Operations Center;\n\n•il personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo\nsciopero, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo\nsciopero, ha l’obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel\nperiodo orario dello sciopero stesso.\n\n•Nell’ambito dei lavoratori addetti alle attività di gestione e\noperatività della borsa dell’energia, è in ogni caso esentato dallo\nsciopero:\n\n•Il personale addetto alle funzioni di organizzazione e gestione del\nmercato elettrico.\n\nA tal fine devono essere esentate le seguenti categorie di personale:\n\nAl) Personale in turno(A> addetto alla gestione della Borsa\ndell’energia;\n\nA2) Personale in turno*0’ che ha il compito di effettuare il controllo, il\ncoordinamento e l'esercizio dei sistemi informatici, dei servizi ausiliari e\ndelle infrastrutture che governano la Borsa dell’energia.\n\n•Il personale addetto alla gestione dei programmi giornalieri di acquisto\ndell’energia per il fabbisogno dei clienti appartenenti al mercato di\n“maggior tutela” ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.\n\n•Il personale in turno(A) addetto all’ Energy management.\n\n•Il personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo\nsciopero, per il quale si conviene che, pur avendo diritto di sospendere la\nnormale prestazione durante lo sciopero, ha l’obbligo di assicurare la\nreperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.\n\n•Mantenimento in sicurezza impianti nucleari e “decommissioning”\n\n•Le attività relative saranno oggetto di specifico accordo aziendale con\nriferimento specifico al mantenimento della sicurezza degli impianti nucleari e\nalle attività di smantellamento di tali impianti (c.d. “decommissioning”),\nper il personale comunque necessario per assicurare il rispetto delle\nprescrizioni tecniche previste dai regolamenti di esercizio.\n\n•Personale reperibile durante lo sciopero\n\n•Fatto salvo quanto precisato sub.2.2, comma 2, lettera c, tutto il\npersonale reperibile, menzionato ai precedenti punti, ha diritto di sospendere\nla normale prestazione durante lo sciopero, fermo restando l’obbligo di\nassicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero\n\n{A) organizzato in turno o semiturno stesso; le prestazioni eventualmente\neffettuate dagli stessi, su chiamata dell’azienda durante il periodo orario\ndello sciopero, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore\nordinarie.\n\n•In occasione di scioperi a valenza nazionale con astensione della\nprestazione ordinaria riguardanti l’intero settore elettrico ovvero intere\naziende plurilocalizzate e proclamati congiuntamente da FILCTEM, FLAEI, UILTEC\nvengono introdotte “misure sperimentali\" atte a valorizzare l'impegno\n“responsabile” delle predette Organizzazioni sindacali e dei singoli\nlavoratori che, pur aderendo allo sciopero e sospendendo la normale prestazione\nlavorativa, sono tenuti ad assicurare la reperibilità, garantendo in tal modo\nla continuità del servizio, secondo le esigenze tecnico operative\u002Fgestionali\naziendali.\n\nIn tale ottica le Aziende si impegnano a destinare un importo - pari alla\ndifferenza tra i compensi percepiti dai lavoratori reperibili durante lo\nsciopero e quanto sarebbe loro spettato in tale arco temporale come\nretribuzione ordinaria - a sostegno di finalità solidaristiche a favore del\nsettore e da individuarsi a livello aziendale.\n\n•Le Aziende si impegnano a comunicare alle Segreterie nazionali delle\nOrganizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero il numero dei lavoratori\nreperibili aderenti nonché l’importo complessivo versato ai sensi del\nprecedente comma .\n\n•Tale sperimentazione avrà la durata di un biennio, al termine del quale\nle Parti si incontreranno per verificarne gli effetti e per valutare tale\nesperienza.\n\nArt. 3 . Prestazioni indispensabili: attuazione in ambito aziendale\n\n•Ferma restando l'immediata operatività di quanto previsto dal presente\naccordo, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso, le Aziende e le\ncompetenti Organizzazioni sindacali definiranno, con riferimento alla\nspecificità delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche da esentare\ndallo sciopero in base alle prestazioni e ruoli definiti nel presente accordo.\nSempre in tale sede aziendale, in relazione a significative modifiche\norganizzative le qualifiche individuate potranno essere oggetto di\naggiornamento e potranno essere definite anche eventuali ulteriori qualifiche\nriconducibili ad adempimenti strumentali alle prestazioni essenziali.\n\n•A seguito di tale individuazione, sarà cura delle Aziende portare a\nconoscenza del personale, in ciascuna unità organizzativa interessata, le\nqualifiche e\u002Fo il numero dei lavoratori da esentare dallo sciopero con appositi\nordini di servizio per tener conto delle specificità delle singole\norganizzazioni aziendali riconducibili alle prestazioni indispensabili come\nindividuate nel presente accordo. In caso di eventuali scioperi che dovessero\nintervenire nelle more di tale individuazione, restano fermi gli ordini di\nservizio precedentemente emanati. In situazioni eccezionali di interventi a\ncarattere essenziale e indifferibile, i livelli di presenza necessari saranno\ncongruamente aumentati, sentite le competenti organizzazioni sindacali.\n\n•Sempre in sede aziendale saranno definiti con le Organizzazioni sindacali\ncompetenti gli accordi relativi alle prestazioni indispensabili nelle realtà\nproduttive di cui all’art. 2.1, comma 4, per:\n\n•i lavoratori addetti all'esercizio di impianti che forniscono energia e\nvapore tecnologico a siti industriali la cui continuità produttiva si rende\nnecessaria per la salvaguardia dell'integrità di tali impianti e\u002Fo per il\nrilevante impatto ambientale che potrebbe determinarsi in caso di interruzione\nanche parziale delle forniture previste;\n\n•i lavoratori addetti agli esercizi di impianto che forniscono anche\ncalore per impianti di teleriscaldamento urbano.\n\nArt. 4 Durata massima dello sciopero della normale prestazione\n\n•Ferme restando le esigenze di sicurezza e di salvaguardia\ndell’integrità degli impianti, la durata massima della prima azione di\nsciopero non può essere superiore all’intera giornata lavorativa (24 ore),\nle singole azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la\ndurata massima di due giornate lavorative (48 ore) non consecutive.\n\nArt. 5 Astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro\n\n•Ciascuna proclamazione dello sciopero che prevede l’astensione delle\nprestazioni oltre il normale orario di lavoro giornaliero e\u002Fo settimanale\ncostituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla\nlegge n. 146\u002F1990 e successive modificazioni e del presente accordo\nattuativo.\n\n•Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro\nstraordinario viene considerato come unica azione.\n\n•La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e,\ndunque elusiva dell’obbligo legale di predeterminazione della durata, se\ncontenuta in 30 giorni.\n\n•In caso di proclamazione della seconda astensione dal lavoro\nstraordinario deve essere assicurato un intervallo di almeno 10 giorni tra la\nfine della prima astensione e l’inizio della seconda; in tal caso le due\nazioni di sciopero si considerano distinte.\n\n•La proclamazione con unico atto dì sciopero dello straordinario e di\nastensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se\nquest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo\nstraordinario.\n\n•Fermo restando quanto previsto all'art. 2, con riferimento alla\nrealizzazione di interventi sugli impianti e cabine che risultano avere\ncarattere essenziale ed indifferibile per la sicurezza del sistema elettrico e\nche per le caratteristiche delle attività da svolgere non possono essere\neffettuate entro l’orario normale di lavoro, le Aziende sono tenute ad\ninformare tempestivamente le 00.SS. anche attraverso specifico incontro, ove\ncompatibile con le caratteristiche di urgenza degli interventi, e a definire il\nnumero e qualifiche dei lavoratori necessari all'esecuzione del lavoro da\nesentare temporaneamente e limitatamente all’esecuzione degli interventi\nessenziali ed indifferibili.\n\nArt. 6. Procedure di raffreddamento e conciliazione\n\n•Preventivamente alla proclamazione di sciopero, l'organizzazione\nsindacale che promuove uno stato di agitazione deve rendere noto, in forma\nscritta, all’azienda - ed anche all’Associazione datoriale in caso di\nvertenze di settore - i termini della controversia affinché possa valutare la\nproblematica oggetto di contenzioso.\n\n•L’Azienda entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale\nconvocazione della richiedente Organizzazione sindacale firmataria del CCNL ed\nil confronto deve esaurirsi entro 5 giorni dalla convocazione.\n\n•Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato superato\nil motivo del conflitto, la prima fase della procedura si intende esaurita con\nesito negativo.\n\n•Se l’Azienda non convoca l’organizzazione sindacale richiedente,\ndecorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si\nintende esaurita con esito negativo.\n\nIn alternativa a quanto sopra stabilito, le Organizzazioni sindacali\npotranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa presso le\nAutorità competenti, come disciplinata dalla legge di regolamentazione del\ndiritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.\n\nResta fermo quanto previsto dall’art. 3 (art. 7 nella nuova numerazione)\ndel CCNL per ! lavoratori addetti al settore elettrico con riferimento alle\nspecifiche procedure per il rinnovo del CCNL e degli accordi di secondo livello\ne alle controversie sugli assetti contrattuali elettrici.\n\nArt. 7 Rarefazione\n\n•Ai fini dell’applicazione delle regole relative ad intervalli minimi da\nosservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del\nsuccessivo ed alle rarefazioni delle azioni di sciopero i bacini di utenza\ncoincidono con le aree territoriali nazionali per la produzione e locali\n(territoriali) per la distribuzione. Inoltre al fine di consentire\nl’effettuazione dello sciopero generale confederale, che risulterebbe\nsostanzialmente impedita dall'operatività delle regole di rarefazione, si\nconviene di non considerare il principio di rarefazione nel caso di\nsovrapposizione dello sciopero generale con una astensione delle prestazioni\noltre il normale orario di lavoro (art. 5 del presente accordo), dell'ambito\ndello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto\nsindacale non può effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un\nintervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello\nsciopero precedente proclamato dallo stesso soggetto o da altri.\n\nArt, 8 Modalità di Proclamazione e Preavviso\n\n•La proclamazione di sciopero dovrà pervenire in azienda con un preavviso\ndi almeno 10 giorni, mediante comunicazione che consenta l’individuazione\ndell’istanza dell’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero;\ntale comunicazione debitamente sottoscritta e datata conterrà, inoltre,\nl’indicazione delle Unità organizzative e del personale interessati nonché\nle modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero.\n\nNei casi di adesione a proclamazioni di scioperi effettuate dalle Segreterie\nconfederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le\nindicazioni suddette, le integrazioni necessarie saranno fornite dalle\nFederazioni dei lavoratori elettrici. L'adesione deve pervenire nel rispetto\ndel termine minimo di preavviso di 10 giorni.\n\nE’ allegato al presente verbale il facsimile di proclamazione.\n\n•L’atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle\nimprese che erogano il servizio, all’autorità competente ad adottare\nl’ordinanza di precettazione, alla Commissione di garanzia e, qualora\nl’astensione proclamata riguardi impianti di produzione, all’Ente preposto\nal Dispacciamento della rete nazionale e per gli scioperi nazionali anche alle\nAssociazioni datoriali.\n\n•Nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o\ndi protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei\nlavoratori non si applicano le disposizioni relative al preavviso minimo ed\nalla indicazione della durata, fermo restando l’obbligo di garantire le\nprestazioni indispensabili previste dal presente accordo.\n\n•Al fine di consentire un’applicazione delle regole relative alla\noggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero\nesercizio dell’attività sindacale e di evitare altresì il ricorso a forme\nsleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 30\ngiorni.\n\nArt. 9 Informazioni all’utenza\n\n•Le Aziende comunicano agli utenti, nelle forme più adeguate, almeno 5\ngiorni prima dell’inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale\ndell’astensione ed i servizi che saranno garantiti.\n\n•In occasione di scioperi a valenza nazionale con astensione della\nprestazione ordinaria riguardanti l’intero settore elettrico e proclamati\ncongiuntamente da FILCTEM-CGIL, FLAEI- CISL, UILTEC-UIL, verrà data dalle\nOrganizzazioni sindacali nazionali adeguata e congiunta informazione al\npubblico a mezzo stampa, cui potrà eventualmente seguire informazione delle\nParti datoriali.\n\nL’informazione, a cura dell’Associazione (o Federazione) imprenditoriale\nfirmataria del CCNL, effettuata tramite un quotidiano a diffusione nazionale e\ncontenuta in ragionevoli limiti di spazio, esplicherà sinteticamente la causa\ndello sciopero.\n\nDetta informazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 5 giorni\nantecedenti l'avvio dell’effettiva astensione dal lavoro ed il relativo onere\neconomico sarà sostenuto attingendo dalle risorse di cui al Fondo previsto\ndall’art. 2.5, comma 2 del presente accordo.\n\nLe Parti convengono che l'informazione al pubblico come sopra regolata, si\ninserisce nell’ambito dei principi ispiratori dell’accordo del suo\ncomplesso: esse, con particolare riferimento all’attenzione dovuta alle\nesigenze della clientela, nel rispetto delle specifiche prerogative e ruoli, si\nimpegnano a promuovere tale attenzione anche nell’ambito della gestione dei\nmomenti di conflitto.\n\nConseguentemente l’informazione al pubblico disciplinata dal presente\naccordo non dovrà in alcun modo e per qualsiasi ragione o causa, travalicare\nle finalità e gli ambiti a cui essa è preordinata, nonché risultare\noffensiva o diffamatoria della reputazione delle parti e\u002Fo dei soggetti che le\nrappresentano nella gestione delle relative relazioni.\n\nArt. 10 Revoca tempestiva dello sciopero\n\n•La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato\ndevono avvenire almeno 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. In\nconformità alla disposizione legislativa vigente, il superamento di tale\nlimite è consentito quando sia raggiunto un accordo tra le Parti, ovvero\nquando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati\nda un intervento della Commissione di Garanzia, dell’Autorità competente\nalla precettazione ai sensi deH’art. 8 della stessa legge o dalla\ndichiarazione di incompatibilità avanzata dall’Ente preposto al\nDispacciamento.\n\n•Inoltre, le strutture sindacali competenti, su richiesta delle Aziende,\nsono impegnate ad evitare e\u002Fo sospendere immediatamente gli scioperi di\nqualsiasi genere in caso di disservizi, calamità naturali o altri eventi che\nrichiedano tempestivi interventi per la realizzazione di quanto previsto dal\npresente accordo.\n\nA tal fine, le predette strutture sindacali assicureranno la possibilità di\nessere rintracciate, nella persona di un Segretario a ciò delegato, durante\nl'intero periodo di effettuazione dello sciopero; anche in questa ipotesi sarà\ncura della competente Direzione aziendale rintracciare I lavoratori\ninteressati.\n\nArt. 11 Periodi di franchigia\n\n1. Non saranno effettuati scioperi in concomitanza con manifestazioni di\nrilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con:\n\n•la settimana di Pasqua (dal martedì che precede al martedì che\nsegue);\n\n•il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;\n\n•la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione\u002Freferendum,\ncoincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente\nil primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la\ndomenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo\nal primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla\ndomenica nella quale si vota).\n\nArt. 12 Dichiarazione finale\n\nLe Parti si danno atto di aver rispettato, con il presente testo, i vincoli\nposti dalla legge tenendo conto dei vincoli di sicurezza di tutte le componenti\ndel sistema elettrico nazionale.\n\nLe disposizioni relative al preavviso previste dal presente accordo trovano\nattuazione per tutto il personale delle aziende alle quali si applica il CCNL\nelettrici; ove il CCNL sia applicato ad addetti a servizi diversi da quello\nelettrico, le Aziende, previa informazione delle Organizzazioni sindacali\nlocali, attueranno il presente accordo opportunamente adattato agli altri\nservizi e tenendo conto degli accordi nazionali eventualmente sottoscritti nei\ncorrispondenti settori quanto alle prestazioni indispensabili.\n\nIl presente verbale d’accordo manterrà la sua efficacia fino a quando\ndisdettato e sostituito da diverso accordo e viene trasmesso alla Commissione\ndi Garanzia per l’attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici\nessenziali per la relativa valutazione di idoneità.\n\nFACSIMILE PROCLAMAZIONE SCIOPERO\n\nData\n\n[la proclamazione deve pervenire nel rispetto del preavviso di 10 giorni]\n\nDestinatari\n\nCiascuna Società interessata dalla proclamazione di sciopero\n\nSocietà ....\n\nIn caso di sciopero nazionale\u002Fsettore\n\nAssoelettrica\n\nFederutility\n\nIn caso di sciopero riguardante impianti di Produzione\n\nTerna - Dispacciamento Rete Nazionale\n\nCommissione di Garanzia per lo sciopero\n\nAutorità Competente\n\nScioperi nazionali\n\nMinistero Sviluppo Economico\n\ne p.c. Ministero del Lavoro\n\nScioperi locali\n\nPrefettura di...\n\nOggetto: proclamazione sciopero per il ... (indicare data effettuazione\nsciopero) [oppure: adesione allo sciopero generale proclamato da... per il\n...]\n\nLa scrivente ... (indicare l'organizzazione sindacale proclamante,\nprecisando livello: ss. Segreteria Nazionale, Regionale, eco. ), a seguito\ndell'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data\n... innanzi ... (indicare Ministero del Lavoro se trattasi di sciopero avente\nrilievo nazionale o Prefettura interessata in caso di sciopero avente rilievo\nlocale o sede aziendale qualora siano state attivate le procedure di\nraffreddamento e conciliazione previste dall'accordo sullo sciopero)\u003C1>\noppure: in adesione allo sciopero proclamato da ... (indicare la Confederazione\nSindacale proclamante, in caso di sciopero generale non è previsto lo\nsvolgimento del raffreddamento)\u003C >\n\na motivo di ... (indicare le motivazioni dell'astensione collettiva dal\nlavoro),\n\nproclama lo sciopero dei lavoratori di ... (indicare l'unità organizzativa\ninteressata) per il giorno ... (indicare la data di effettuazione dello\nsciopero) per... (indicare la durata: ss. per l'intera giornata lavorativa\noppure perle prime\u002Fultime n. ... ore oppure dalle... alle..., ecc.) e con le\nSeguenti modalità: indicare le modalità dello sciopero, es. precisazioni su\nlavori turnisti, part time). Durante lo sciopero sono garantite le prestazioni\ndi cui all’accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel settore\nelettrico e sono esentati i lavoratori ivi previsti; i lavoratori reperibili\nnella giornata interessata dallo sciopero, pur avendo diritto di sospendere la\nnormale prestazione, hanno l’obbligo di assicurare la reperibilità\ngarantendola durante il periodo orario dello sciopero stesso.\n\nVi comunichiamo il\u002Fi nominativo\u002F! del\u002Fi referente\u002F! sindacale\u002F!\nrintracciabile\u002F! durante lo sciopero (indicare nominativo\u002Fi e recapito\ntelefonico cellulare)\n\nOrganizzazione sindacale proclamante (denominazione\u002Flivello)\n\nsoggetti firmatari (in modo leggibile)\n\nFACSIMILE PROCLAMAZIONE SCIOPERO STRAORDINARIO\n\nData\n\n[Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro\nstraordinario sia intervenuta durante o successivamente alla fine della prima\nastensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, qualora la\nseconda proclamazione assicuri comunque un intervallo di almeno 10 giorni dopo\nl'effettuazione del primo]\n\nDestinatari\n\nCiascuna Società interessata dalla proclamazione di sciopero\n\nSocietà....\n\nIn caso di sciopero nazionale\u002Fsettore\n\nAssoelettrica\n\nFederutility\n\nIn caso di sciopero riguardante impianti di Produzione\n\nTerna - Dispacciamento Rete Nazionale\n\nCommissione di Garanzia per lo sciopero\n\nAutorità Competente\n\nScioperi nazionali\n\nMinistero Sviluppo Economico e p.c. Ministero del Lavoro\n\nScioperi locali\n\nPrefettura di\n\nOggetto: proclamazione sciopero dello straordinario dal... al... (indicare\nperiodo di effettuazione sciopero)\n\nLa scrivente ... (indicare l’organizzazione sindacale proclamante,\nprecisando livello: 68. Segretena Nazionale, Regionale, ecc. ), a seguito\ndell'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data\n... innanzi ... (indicare Ministero del Lavoro se trattasi di sciopero avente\nrilievo nazionale o Prefettura interessata in caso di sciopero avente rilievo\nlocale o sede aziendale qualora siano state attivate le procedure di\nraffreddamento e conciliazione previste dall'accordo sullo scioperoni\n\na motivo di ... (indicare le motivazioni dell'astensione collettiva dal\nlavoro),\n\nproclama lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmato\ndei lavoratori di ... (indicare l'unità organizzativa interessata) per il\ngiorno ... (indicare la data di effettuazione dello sciopero) per... (indicare\nla durata non può essere superiore ai 30 giorni) e con le Seguenti modalità:\n(indicare le modalità dello sciopero, es. precisazioni su lavori turnisti, par\ntime)®.\n\nDurante lo sciopero sono comunque garantite le prestazioni al di fuori del\nnormale orario di lavoro finalizzate a garantire la continuità del servizio e\ndella sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti come\nprevisto dall’accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel\nsettore elettrico.\n\nVi comunichiamo il\u002Fi nominativo\u002F! del\u002Fi referente\u002Fi sindacale\u002F!\nrintracciabile\u002F! durante lo sciopero (indicare nominativo\u002Fi e recapito\ntelefonico cellulare)\n\nOrganizzazione sindacale proclamante (denominazione\u002Flivello)\n\nsoggetti firmatari (in modo leggibile)\n\nCOMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO\n\nNEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI\n\nDeliberazione 22 aprile 2013\n\nValutazione dell'Accordo Sindacale Nazionale sull'esercizio del diritto di\nsciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da\nAssolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., TernaS.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le\nSegreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Lisi e\nUiltec Uil.\n\n(Delibera n. 03\u002F128)\n\n(Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013)\n\nLA COMMISSIONE\n\nPremesso:\n\nche l’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del ISSO, e\nsuccessive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali,\nl'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni\ndi prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi\nimpianti;\n\nche, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n.\n146\u002F1990, e successive modificazioni, questa Commissione \"valuta ...\nl’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di\nraffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del\ncomma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del\ndiritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona\ncostituzionalmente tutelati”;\n\nche, attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili da\ngarantire in caso di sciopero nel settore elettrico è rappresentata\ndall’Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in ambito\nENEL, del 12 novembre 1991, e dall’Accordo sindacale nazionale in materia di\nsciopero, attuativo in abito FEDERELETTRICA, dell’11 novembre 1991, entrambi\nvalutati idonei dalla Commissione;\n\nche, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato elettrico\nitaliano, avviato con il decreto legislativo n. 79 del 1999 (il c.d. \"Decreto\nBersani), è stato sancito l'obbligo della separazione tra la società di\ngestione e distribuzione dell’energia elettrica con la proprietà della rete\ndi distribuzione, e la possibilità, da parte di nuovi operatori, di\nallacciarsi alla rete in condizioni di trasparenza e concorrenza;\n\nche la Direttiva emanata dal Ministro dell’industria, del Commercio e\ndell’Artigianato, in data 21 gennaio 2000, \"Direttive per la società Gestore\ndella rete di trasmissione nazionale\", ha previsto che la società\nconcessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia\nelettrica sul territorio nazionale, provveda, in occasione di scioperi nel\nsettore elettrico, a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, ovvero\nla compatibilità degli stessi con il mantenimento della c.d. \"riserva vitale\",\nintesa quale quantità minima di esercizio, al di sotto della quale occorre\nprevedere distacchi programmati di utenza;\n\nche la legge n. 83 del 2000 ha modificato, ed integrato, il testo della\nlegge n. 146 del 1990;\n\nche, con (’Accordo del 18 luglio 2006, con il quale è stato rinnovato il\nCCNL Elettrici, le parti firmatarie hanno disciplinato le procedure di\nraffreddamento e di conciliazione, in conformità alle previsioni di cui alla\nlegge n. 83 del 2000;\n\nche, in data 11 giugno 2009, le Organizzazioni sindacali FILCEM, FLAEI e\nUILCEM, con atti separati, hanno dato disdetta formale degli accordi attuativi\ndella legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell’ambito dei\nservizi pubblici essenziali, sottoscritti con ENEL e FEDERELETTRICA nel\n1991;\n\nche, in occasione della sottoscrizione del nuovo CCNL Elettrici, le parti\nfirmatarie, con accordo del 5 marzo 2010, hanno condiviso le linee guida per la\ndefinizione della nuova regolamentazione del diritto di sciopero nel\nsettore;\n\nche, in data 18 febbraio 2013, Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A.,\nTerna S.p.A., GSE e Login Sp.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni\nsindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto «'Accordo\nsindacale nazionale sull’esercizio del diritto di sciopero nel settore\nelettrico;\n\nche, con nota del 5 marzo 2013, pervenuta in data 12 marzo 2013,\nAssoelettrica ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto\naccordo, per la prescritta valutazione di idoneità;\n\nche, in data 19 marzo 2013, questa Commissione ha inviato il testo di tale\naccordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n.\n281 del 30 luglio 1998, per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi\ndell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e\nsuccessive modificazioni, assegnando loro il termine di trenta giorni per\nl’invio dello stesso;\n\nche, entro il termine predetto, non è pervenuto alcun parere da parte delle\nassociazioni degli utenti e dei consumatori.\n\nConsiderato:\n\n•che l’Accordo del 18 febbraio 2013, allegato alla presente delibera\nquale parte integrante e sostanziale, risulta sottoscritto dalle organizzazioni\ndatoriali che rappresentano le aziende che operano ne! settore elettrico e da\nun insieme di Organizzazioni Sindacali che comprende le più significative\nsigle sindacali presenti nel settore;\n\n•che l’articolo 1 di tale Accordo definisce puntualmente il campo di\napplicazione della disciplina, con riferimento alle attività dei lavoratori\naddetti alla gestione della rete di trasmissione nazionale, all’attività di\nproduzione, trasformazione, trasmissione\u002Fdispacciamento e distribuzione di\nenergia elettrica, alla conduzione, esercizio e manutenzione dei relativi\nimpianti, all’attività di gestione e operatività della borsa\ndell’energia, al presidio e vigilanza per la tutela degli impianti, alla\nsegnalazione e riparazione dei gusti, alle attività di pronto intervento;\n\n•che l’articolo 1 prevede, altresì, che l’Accordo si applichi anche\nai servizi accessori e strumentali, connessi allo svolgimento delle attività\nnecessarie per fornire le prestazioni indispensabili, così come definite;\n\n•che, di conseguenza, l’ambito di applicazione dell'Accordo è\nsufficientemente individuato, fermo restando il potere-dovere della Commissione\ndi garanzia di intervenire nei settori che non risultassero coperti da\ndisciplina;\n\n•che le parti firmatarie, in un’ottica volta alla salvaguardia della\ncontinuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti\ndi tutti gli utenti, hanno determinato le prestazioni indispensabili da\ngarantire in caso di sciopero, nonché il contingente del personale da\nesonerare dall’astensione, conformemente alle disposizioni di cui alla legge\nn. 146 del 1990, e successive modificazioni;\n\n•che, in particolare, (’Accordo individua analiticamente le prestazioni\nindispensabili che devono essere garantite nell’attività di produzione,\ndistribuzione, trasmissione, dispacciamento e mantenimento in sicurezza degli\nimpianti nucleari, prevedendo, inoltre, che, entro trenta giorni dalla\nsottoscrizione dell’Accordo, le parti sociali definiscano, con riferimento\nalla specificità delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche da\nesentare dallo sciopero;\n\n•che, per il personale reperibile durante lo sciopero, è prevista, in via\nsperimentale, l'attuazione delle astensioni collettive nella forma dello\nsciopero c.d. \"virtuale\", con conseguente devoluzione dell'importo a sostegno\ndi finalità solidaristiche a favore del settore;\n\n•che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di\nconciliazione, l’articolo 6 dell'accordo del 18 febbraio 2013 prevede\nun'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto\nalla proclamazione dello sciopero, lasciando, tuttavia, la possibilità, alle\nparti coinvolte, di fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa\nprevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive\nmodificazioni;\n\n•che l'articolo 4 di tale Accordo stabilisce precisi limiti di durata\ntemporale in relazione sia alla prima azione di sciopero, che non potrà essere\nsuperiore all’intera giornata lavorativa (24 ore), sia alle azioni di\nsciopero successive alla prima, ma relative alla medesima vertenza, che avranno\nla durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 ore);\n\n•che il predetto Accordo individua adeguatamente le modalità di\neffettuazione degli scioperi, con particolare riferimento alla durata, alla\nrevoca, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia;\n\n•che, in particolare, l'articolo 8 prevede che le proclamazioni di\nsciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni,\nrispettando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge n, 146 del\n1990, e successive modificazioni;\n\n•che, al fine di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il\nmedesimo articolo stabilisce che il termine di preavviso massimo non possa\nessere superiore a 30 giorni;\n\n•che, per quanto riguarda l’intervallo minimo da osservarsi tra le varie\nazioni di sciopero, l'articolo 7 dell’Accordo prevede che, nell’ambito\ndello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto\nsindacale non possa effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un\nintervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello\nsciopero precedente, proclamato dallo stesso soggetto o da altri;\n\n•che il medesimo articolo, ai fini di una corretta applicazione della\nregola della rarefazione oggettiva, specifica che i bacini di utenza coincidono\ncon le aree territoriali nazionali per la produzione e locali (territoriali)\nper la distribuzione;\n\n•che il predetto accordo individua, all'articolo 9, le modalità di\ninformazione al pubblico delle modalità dello sciopero;\n\n•che le parti firmatarie, all’articolo 5, hanno recepito l’indirizzo\ninterpretativo da tempo formulato dalla Commissione in materia di astensione\ndal lavoro straordinario;\n\n•che [Accordo individua, in maniera dettagliata, i periodi di franchigia\ndurante i quali non saranno effettuati scioperi.\n\nRilevato che [Accordo sindacale nazionale del 18 febbraio 2013 appare idoneo\na garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il\ngodimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla\nlegge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;\n\nValuta idoneo ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge\nn. 146 del 1990, e successive modificazioni, [Accordo sindacale nazionale\nsull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in\ndata 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna\nSp.A., GSE e Sogin Sp.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni\nsindacali Filctem Cgil, Flaei Lisi e Uiltec Uil;\n\nDISPONE\n\nla trasmissione della presente delibera a Assolelettrica, Federutility, Enel\nS.p.A., Tema S.p.A., OSE e Sogìn Sp.A. e alle Segreterie nazionali delle\nOrganizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Lisi e Uiltec Uil, nonché\nl'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia.\n\nDISPONE INOLTRE\n\nla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della\nRepubblica Italiana.\n\nORGANISMO BILATERALE SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE\n\nOBSSA\n\nSETTORE ELETTRICO\n\nMODALITÀ DI FUNZIONAMENTO\n\n•In applicazione dell'art. 10, comma 3 del CCNL 5.3.2010 (art. 11 comma 4\nnella nuova numerazione del CCNL 9.10.2019), ed in conformità ai commi 1 e 2\ndella premessa viene costituito l’Organismo Bilaterale Salute, Sicurezza e\nAmbiente - OBSSA - che va sostituirsi alla specifica Sezione prevista dal CCNL\n18.7.2006 all’interno dell’Osservatorio nazionale di settore.\n\n•Questo Organismo non negoziale costituisce la sede di analisi, verifica e\nconfronto sistematici in attuazione dei compiti ad esso affidati dal comma 3\ndel citato art. 10 del vigente CCNL (comma 4 dell’art. 11 nella nuova\nnumerazione).\n\n•L’OBSSA è composto da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti\nimprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni\nsindacali nazionali Fi Idem - Cgil, Flaei - Cisl e Uiltec - Uil.\n\n4-7 L'Organismo si potrà avvalere per lo svolgimento dei propri compiti del\ncontributo di altri rappresentanti delle Associazioni, Aziende ed\nOrganizzazioni sindacali di categoria di cui sopra, di esperti ovvero di\nstrutture professionali interne ed esterne scelte di comune accordo dai membri\neffettivi.\n\n•Detto Organismo si riunirà in sessione ordinaria con cadenza trimestrale\nfatta salva la possibilità di ulteriori riunioni su richiesta delle Parti.\n\n•Ai lavori dell’OBSSA potranno partecipare, quali invitati, 3\nrappresentanti delle Confederazioni cui aderiscono le Associazioni\nimprenditoriali e le Aziende del settore e 3 rappresentanti delle\nConfederazioni CGIL, CISL ed UIL.\n\n•Le riunioni avverranno presso le sedi di volta in volta indicate dalle\nParti imprenditoriali che forniranno i necessari servizi di supporto e di\nsegreteria.\n\n•In occasione della prima riunione dell’OBSSA si procederà alla\nformalizzazione dei rappresentanti l’Organismo stesso ed alla nomina al\nproprio interno di un Presidente e del Segretario, in alternanza annuale tra i\nmembri di parte imprenditoriale e delle federazioni sindacali Filctem, Flaei e\nUiltec.\n\n•Il Segretario provvede a:\n\n•convocare le riunioni trimestrali di sessione ordinaria ed eventuali\nriunioni straordinarie su richiesta delle Parti;\n\n•verbalizzare le riunioni;\n\n•diffondere gli orientamenti, le indicazioni, gli avvisi comuni, le\nconclusioni, i contenuti degli studi effettuati, approvati all’unanimità e\nquant’altro le parti stabiliranno di divulgare, avvalendosi anche di\nstrumenti telematici;\n\n•adempiere alla tenuta ed aggiornamento della documentazione sui temi\nconnessi alle attività dell’organismo da mettere a disposizione dei vari\ncomponenti, nonché delle informative e documentazioni trasmesse dalle\nCommissioni bilaterali aziendali;\n\n•adempiere a tutte le formalità delegategli in rappresentanza\ndell’organismo.\n\n•Le convocazioni delle sedute ordinarie dovranno pervenire alle Parti\ncomponenti l’Organismo almeno 1 mese prima della data prevista e la\ndocumentazione relativa all’odg almeno 15 giorni prima.\n\n•Le convocazioni delle sedute straordinarie dovranno pervenire almeno 7\ngiorni prima della data della riunione con contestuale supporto documentale ove\nnecessario in base alla specifica richiesta di convocazione.\n\n•La partecipazione alle riunioni di soggetti terzi sopraindicati dovrà\nessere preannunciata almeno 7 giorni prima della data della riunione.\n\n•Le sedute sono ritenute valide quando sono presenti tra i membri\neffettivi almeno tre rappresentanti dei componenti imprenditoriali e almeno un\nrappresentante per ciascuna componente sindacale.\n\n•Qualora non venisse raggiunta l'unanimità nelle deliberazioni, le Parti\npotranno decidere di formalizzare il risultato della discussione evidenziando\nle rispettive posizioni.\n\n•Le attività, i dati e le informazioni prodotte in sede di Organismo\nbilaterale, sotto forma di orientamenti e di indicazioni, costituiscono una\nbase documentale comune e condivisa nel settore, utile all'attività delle\nParti per eventuali successive iniziative.\n\n•Qualora le materie oggetto d’esame riguardino argomenti cui le Parti\nriconoscano particolari caratteristiche di riservatezza, si conviene che i dati\nemersi nel corso dell’incontro non saranno oggetto di divulgazione e saranno\ntrattati con criteri di cautela e garanzia analoghi a quelli previsti dal D.\nLgs. n. 196\u002F2003.\n\n17.11 presente regolamento costituisce parte integrante allegata al CCNL\nstesso.\n\nCARTA DEI VALORI DELLA PERSONA\n\nNELLE IMPRESE DEL SETTORE ELETTRICO\n\nPREMESSA\n\nNell’attuale contesto di profonde trasformazioni sociali, economiche e\nculturali anche il mondo del lavoro è attraversato da decisivi cambiamenti per\naffrontare i quali è fondamentale agire in maniera inclusiva e mettere al\ncentro la persona nelle sue dimensioni lavorative e sociali, perno intorno al\nquale costruire le prospettive e garantire il futuro del settore.\n\nPertanto, il ruolo e le relazioni tra le Parti sociali (Imprese e\nOrganizzazioni di rappresentanza dei lavoratori) assumono maggiore rilevanza e\nrichiedono anch’esse un cambiamento per poter anticipare e gestire le\ntrasformazioni già in atto e le sfide del futuro.\n\nLe Parti, quindi, nell’intento di operare per il riconoscimento e la\ntutela del valore delle persone, premessa e motivo ispiratore del Contratto\nCollettivo di settore, con il presente documento, che costituisce la “Carta\ndei valori della persona nelle imprese del settore elettrico”, individuano e\nribadiscono alcuni capisaldi, principi e valori condivisi, che ispireranno la\nloro azione e la loro relazione.\n\nNell’obiettivo comune di valorizzare la loro relazione e di evoluzione del\nsettore, mettono a disposizione le loro esperienze, sensibilità e diversità,\ngettando le basi per una nuova fase di partecipazione.\n\nIL LAVORO DIMENSIONE FONDAMENTALE DELLA VITA DELLE PERSONE\n\nIl lavoro è l’esperienza attraverso la quale la persona assicura per sé\ne per la propria famiglia una vita libera e dignitosa, esprime se stessa e\nrealizza la propria vocazione professionale, partecipa ad una impresa\ncollettiva e contribuisce, in tal modo, al valore e al benessere della\nsocietà.\n\nCiò è tanto più vero nel settore elettrico, in cui un servizio essenziale\nper la sicurezza e il benessere delle persone, è assicurato attraverso\norganizzazioni la cui alta affidabilità è frutto delle competenze e delle\ncapacità tecnico-organizzative che hanno nelle persone, nel loro lavorare\nassieme, e nel senso di responsabilità di tutti, il punto di riferimento e il\nvalore essenziale.\n\nIl lavoro, in quanto dimensione fondamentale attraverso la quale le persone\nrealizzano sé stesse in relazione con gli altri, ha bisogno di esprimersi in\nun contesto lavorativo motivante, che assicuri condizioni di lavoro adeguate,\ngeneratore di reale benessere, non solo economico, per gli individui e per la\ncollettività.\n\nTUTELA E QUALITÀ DEL LAVORO IN TUTTA LA FILIERA COINVOLTA DALLE ATTIVITÀ\nAZIENDALI\n\nLe imprese del settore elettrico assicurano, anche attraverso la\ncontrattazione collettiva a livello di settore e aziendale, condizioni di\nlavoro e di remunerazione adeguate, che soddisfino le aspirazioni delle persone\nnella loro vita lavorativa.\n\nSi impegnano affinché anche ai lavoratori delle imprese appaltatrici siano\nriconosciuti i trattamenti previsti dai CCNL dei settori in cui le stesse\noperano, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più\nrappresentative sul piano nazionale.\n\nRichiedono alle imprese appaltataci il rispetto di tutte le normative\nvigenti, in particolare in materia di sicurezza e di igiene di lavoro.\n\nContribuiscono, in un rapporto trasparente e costruttivo con le Istituzioni,\na scoraggiare pratiche sleali a danno dei lavoratori sostenendo iniziative\ndirette ad assicurare regolarità dei rapporti di lavoro, osservanza degli\nadempimenti contributivi, rispetto delle norme in materia di protezione e\nprevenzione.\n\nMERCATO DEL LAVORO, FORMAZIONE, COMPETENZE, OCCUPABILITA’\n\nAcquisire e aggiornare le migliori competenze, professionali e personali, è\nun valore per le persone e per le imprese del settore elettrico, a garanzia\ndella attuale e futura impiegabili Le imprese e i sindacati del settore\nelettrico sono impegnate a mettere a disposizione delle persone, in tutto\nl'arco della loro vita lavorativa, strumenti contrattuali e condizioni di\nlavoro che, assicurando apprendimento continuo e opportunità di formazione,\nconsentano di essere sempre in linea con l’evoluzione del settore e del mondo\ndel lavoro (Upskilling\u002F Reselling).\n\nSi impegnano altresì ad attivare le più ampie e fattive collaborazioni\n(nel settore, nella filiera e nei territori in cui operano, con le competenti\nistituzioni) con l’obiettivo di espandere le opportunità di occupazione sia\nper i giovani con un valido curriculum scolastico ma ancora privi di esperienza\nlavorativa, sia per le persone in condizioni dì svantaggio nella ricerca di\nuna occupazione.\n\nA tal fine promuovono l’adozione, il consolidamento e la sperimentazione\ndelle migliori soluzioni che consentano di dare concretezza alle finalità\ncondivise.\n\nPiù in particolare, promuovono la realizzazione di programmi di\napprendistato, che hanno costituito nell’esperienza del settore uno strumento\nvalido ed efficace per l’inserimento dei giovani in azienda, per la\ncostruzione di solide basi di competenza professionale, in un contesto di\noccupazione stabile.\n\nLe iniziative di formazione duale consentono inoltre di integrare la\nformazione scolastica e accademica, con la formazione in azienda e\nl’esperienza in campo, attivando un percorso virtuoso di integrazione tra il\nsistema educativo e il mondo delle imprese così da mettere in atto percorsi\nformativi sempre più correlati alle effettive esigenze del mercato del\nlavoro.\n\nIn questa fase di transizione, in cui tecnologia assume un ruolo centrale,\nparticolare attenzione si rivolge ad un incremento dei profili cosiddetti STEM\n(Science - Technology - Engineering - Mathematics), sia per promuovere lo\nsviluppo della cultura tecnico-scientifica sia per incoraggiare una più\nsignificativa presenza nel settore elettrico di giovani donne impegnate in\npercorsi di studio e professionali tradizionalmente maschili.\n\nLe imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico promuovono la\nrealizzazione di percorsi ed esperienze formative che, con le finalità sopra\nevidenziate e in collaborazione con gli Organismi bilaterali di settore e di\nazienda, consentano di mettere a frutto il diritto che è in capo ad ogni\nsingola persona alla formazione, diritto in grado di consentire continuità di\nlavoro presente e futuro.\n\nIn tal senso ed in considerazione delle opportunità offerte dagli strumenti\ndigitali, un ruolo non marginale possono esercitare i percorsi di\nautoapprendimento per il miglioramento delle proprie competenze, supportati da\nuna preventiva valutazione e condivisione degli obiettivi formativi con le\nesigenze aziendali anche in una logica di sviluppo a medio-lungo termine.\n\nLe imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico considerano\nun valore lo scambio e il confronto tra persone di diverse generazioni;\nl’impegno di persone con maggiore esperienza e competenze in qualità di\nformatori può costituire un ulteriore tassello per garantire una efficace\ncircolarità dei saperi all’interno delle imprese e dell’intera filiera.\n\nNell’attuale contesto di transizione economico-sociale e culturale, per\nfavorire circolarità e contaminazione dei saperi, è fondamentale collaborare\ne coinvolgere esperti, studiosi, istituti formativi o altre organizzazioni\npubbliche e\u002Fo private nella elaborazione e creazione di eventi e momenti\nformativi che coinvolgano le comunità in cui operano le imprese del settore e\nche aiutino a comprendere le dinamiche evolutive del mondo del lavoro.\n\nPARTECIPAZIONE, INCLUSIONE, BENESSERE E PRODUTTIVITÀ’\n\nLe imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico riconoscono\nche la partecipazione - in forma individuale e collettiva - è la modalità\nattraverso la quale si esprime la cultura del settore elettrico e sulla quale\nsi intende costruire il suo futuro, in spirito di collaborazione e non di\nantagonismo tra le parti.\n\nPromuovere sempre più la condivisione e la responsabilizzazione sugli\nobiettivi aziendali, da parte di tutti, crea valore aggiunto per le imprese e\nper le persone che vi lavorano.\n\nLa partecipazione a tutti i livelli, e nelle forme che già oggi consentono\ndi attivare un dialogo aperto e costruttivo, sarà ulteriormente rafforzata\nnell’ambito di sistemi di relazioni industriali condivisi.\n\nLe Parti riconoscono che, in questo nuovo contesto di trasformazione del\nlavoro e della relazione tra l’azienda e le persone, partecipazione,\nbenessere - in un modello “integrato” - motivazione e la responsabilità,\nrappresentano componenti essenziali del lavoro strettamente correlate tra loro\ne che in azione sinergica favoriscono la piena espressione delle persone ed\nimpattano positivamente sui risultati.\n\nLa contrattazione e definizione del Premio di Risultato, in tale ottica,\nrappresenta un importante momento in cui le Parti si confrontano sulla qualità\ndegli obiettivi\u002F indicatori, che non possono essere mai essere raggiunti a\ndiscapito del benessere psico-fisico delle persone, della sicurezza e\ndell’ambiente anche dei territori in cui le imprese si muovono.\n\nI risultati perseguiti devono essere intrinsecamente sostenibili sia per le\npersone coinvolte, in una logica di ingaggio, responsabilizzazione ed\nattenzione alle persone, sia per il territorio e l’ecosistema in cui si\nopera.\n\nLe imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico contrastano\nogni forma di discriminazione sul lavoro fondata, in particolare, sul sesso, la\nrazza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche\ngenetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni\npolitiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza\nnazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o\nl’orientamento sessuale.\n\nSono consapevoli che per assicurare un ambiente inclusivo e privo di\npregiudizi, in cui ciascuna persona possa riconoscersi ed esprimere le proprie\npotenzialità, è necessario disegnare percorsi che favoriscano il rispetto\ndelle persone, ne valorizzino la diversità, e consentano la conciliazione\ndell’impegno di lavoro con gli altri momenti della vita. Ciò anche al fine\ndi attrarre, trattenere e valorizzare le persone per la loro capacità di\napportare innovazione e contribuire a generare valore nelle diverse fasi del\nloro ciclo di vita.\n\nUna organizzazione in grado di realizzare la migliore conciliazione dei\ntempi di vita e lavoro potrà favorire, ad esempio, la creazione di strumenti e\npratiche di genitorialità condivisa anche nella ripartizione degli impegni\nfamiliari, contribuendo anche al superamento del divario di genere.\n\nil perseguimento degli obiettivi aziendali non può essere mai essere\nperseguito a discapito del benessere psico-fisico e dell'equilibrio tra vita e\nlavoro di ciascuna persona e della comunità lavorativa nel suo complesso.\n\nIn questo contesto una regolamentazione del diritto alla disconnessione, è\nuno strumento utile per favorire l’adozione e il consolidamento di regole di\ncomportamento coerenti con le nuove modalità di lavoro.\n\nCULTURA E COMPORTAMENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE\nNEL LAVORO\n\nLe imprese e le organizzazioni sindacali del settore elettrico si impegnano\naffinché sia garantita l’integrità fisica e morale delle persone che\nlavorano nel settore, inteso come ecosistema produttivo complessivo in cui\noperano anche le imprese appaltatrici.\n\nCollaborano, nell’ambito del proprio ruolo e responsabilità, per\nassicurare ambienti di lavoro vivibili e sicuri, in cui ciascuno si senta\nlibero di esprimersi, e protetto nei confronti di ogni genere di minacce,\nmolestie o intimidazione.\n\nConsapevoli del livello di attenzione e della qualità dei risultati\nottenuti sui temi della salute e della sicurezza, anche grazie ai costruttivi\nconfronti che si svolgono nelle sedi bilaterali stabilite, condividono la\nnecessità di continuare a lavorare assieme affinché le regole e le procedure\nper lavorare in sicurezza si consolidino nei comportamenti agiti.\n\nLa competenza tecnica e la conoscenza della normativa, il corretto utilizzo\ndelle leve e degli strumenti messi a disposizione, e la consapevolezza del\npotenziale impatto dell’azione di ciascuno sulla sicurezza degli altri, sono\nl'essenza di un approccio responsabile nell’esecuzione del lavoro che si\nvuole promuovere e sostenere.\n\nA tal fine un ruolo di rilievo è in capo ai Rappresentanti dei lavoratori\nper la Sicurezza e (’Ambiente (RLSA) che, adeguatamente formati, possano\nsvolgere, di concerto con i Rappresentanti sindacali e le competenti strutture\naziendali, un ruolo di promozione nella educazione alla sicurezza nei luoghi di\nlavoro, anche nei confronti del personale delle imprese che operano in appalto,\naffinché l'obiettivo zero infortuni rappresenti un traguardo per tutti.\n\nÈ obiettivo comune promuovere il miglioramento delle procedure di lavoro,\nanche attraverso l’adozione di programmi e strumenti che promuovano la\nraccolta di dati e informazioni, di modo che da una dettagliata analisi delle\nosservazioni di sicurezza, infortuni e mancati infortuni possano emergere\nsoluzioni per la prevenzione dei rischi ed evitare che tali eventi si\nverifichino nel futuro.\n\nLe persone e i team coinvolti in gravi infortuni saranno oggetto di una\nparticolare attenzione, oltre che di iniziative formative mirate al fine di\nripristinare condizioni di fiducia, e per garantire pieno reintegro e\ncontinuità lavorativa delle persone più direttamente coinvolte in coerenza\ncon le loro capacità e caratteristiche professionali.\n\nIn un’ottica di effettiva tutela della salute e della sicurezza delle\npersone, sarà oggetto di specifica attenzione la valutazione dei carichi di\nlavoro, la gestione degli orari, la fruizione dei riposi.\n\nAl fine di interpretare un ruolo decisivo nel diffondere una solida cultura\ndella sicurezza in tutti i territori, le Imprese e le Organizzazioni sindacali\ndel settore elettrico si impegnano a collaborare e ad essere fattore di stimolo\naffinché si realizzi un effettivo e proficuo interscambio di conoscenze ed\nesperienze tra mondo delle imprese e mondo della scuola e della ricerca.\n\nÈ condivisa inoltre la necessità di adottare le migliori misure di\nprevenzione e protezione considerata l’impresa come un ecosistema complessivo\nin cui tutti gli attori in gioco - compresi i fornitori e le imprese terze -\nsono impegnati nella realizzazione dei programmi di miglioramento e di\nsensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza in cui ognuno è responsabile\ndella propria e dell’altrui salute e sicurezza.\n\nLe imprese del settore elettrico sono impegnate a mettere a disposizione dei\nfornitori e delle imprese appaltataci le esperienze e gli strumenti adottati\nnel settore per promuovere il miglioramento degli standard di sicurezza, ivi\ncompresa la valorizzazione dell’esperienza sul campo dei colleghi più\nesperti e i progetti che favoriscono il cambiamento dei comportamenti.\n\nIn tale ambito sarà promossa anche l’adozione di tecnologie e soluzioni\ninnovative in grado di ridurre i rischi per la salute e la sicurezza senza\nperdere di vista il miglioramento continuo dei processi e degli obiettivi\naziendali.\n\nFILCTEM\n\nFLAEI\n\nUILTEC\n\nFILCTEM\n\nFLAEI\n\nUILTEC\n\nUTILITARIA\n\nENERGIA LIBERA\n\nENEL\n\nGES\n\nSOGIN\n\nTERNA\n\nAVVISO COMUNE\n\nAssoelettrica - Federutility - Filcem - Cgil, Flaei - Cisl e Uilcem - Uil\n\nper la costituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un\n\nOsservatorio per l’Energia\n\nPremesso che\n\n•in data 18 luglio 2006 è stato stipulato il Contratto Collettivo\nNazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico;\n\n•l'articolazione del sistema delle relazioni industriali oggetto del\npredetto Contratto Collettivo Nazionale è basata sulla contrattazione, sul\nconfronto, sulla consultazione e informazione preventivi e\u002Fo periodici in\ncoerenza con la concertazione tra le Parti sociali ed il Governo e con il\ndialogo sociale secondo le direttive dell'unione Europea;\n\n•la predetta sistematicità delle consultazioni tra le Parti, a tutti i\nlivelli, si sviluppa su tutti i temi di interesse comune anche con il fine di\npervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle Istituzioni quali\ncontributi rispetto alle problematiche di interesse del settore elettrico;\n\nrilevato che\n\n•il settore elettrico presenta proprie specificità, legate al carattere\ndi pubblica utilità del servizio ed alle sue trasformazioni in atto connesse\nai nuovi assetti e scenari di mercato conseguenti alle normative legislative\nnazionali e comunitarie;\n\n•in relazione a quanto sopra è indispensabile che le Parti preposte alla\ncontrattazione collettiva del settore elettrico possano confrontarsi sulle\nlinee di sostegno legislativo con ricadute sui programmi di sviluppo del\nsettore, sui necessari interventi a carattere nazionale, regionale e\nterritoriale nell'ambito della programmazione nazionale dell'energia, anche per\nrispondere alle esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti di risorse\nprimarie, di sostenibilità ambientale e di competitività del sistema\nelettrico;\n\n•i predetti obiettivi possono realizzarsi se, nell'immediato, si realizzi,\noltre quanto sopra, un mix di combustibili più equilibrato e tendenzialmente\nin linea con quello europeo, incrementando significativamente l’uso delle\nfonti rinnovabili ed implementando le attività di ricerca ed innovazione verso\nle nuove fonti energetiche;\n\n•che il Ministero dello Sviluppo Economico è la sede istituzionale atta a\nverificare l'efficacia del processo di liberalizzazione del mercato elettrico\navviato nel 1999 ed ad individuare i necessari aggiustamenti\nlegislativi\u002Fnormativi avuto riguardo sia all'evoluzione della normativa europea\nche a quanto accade negli altri Paesi;\n\ntutto quanto sopra premesso e considerato\n\nle Parti firmatarie del CCNL del settore elettrico si propongono di operare\naffinchè quanto premesso e considerato si realizzi nell'interesse del Paese e\ndello sviluppo del settore e pertanto\n\nchiedono\n\nal Governo che, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, venga\ncostituito un Osservatorio Sull'Energia con la partecipazione di tutti i\nsoggetti Istituzionali e della Rappresentanza Sociale, al fine di monitorare\nl'evoluzione della situazione e suggerire gli interventi ritenuti necessari per\nla realizzazione degli obiettivi sopra richiamati nell'interesse della funzione\ndi servizio pubblico peculiare del settore elettrico.\n\nRoma, 18 luglio 2006\n\nPROTOCOLLO 18 DICEMBRE 2007\n\nOSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DEL SETTORE ELETTRICO E\n\nOSSERVATORIO PERMANENTE DELL’ENERGIA PRESSO IL MINISTERO DELLO\n\nSVILUPPO ECONOMICO\n\nLe parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i\nlavoratori addetti al settore elettrico, nel sollecitare la convocazione\nrichiesta al Ministero dello sviluppo economico per la costituzione\ndell’Osservatorio permanente dell’Energia, di cui all’Awiso Comune del 18\nluglio 2006, quale sede deputata ad una permanente concertazione del Governo\ncon le Parti sociali nella rispettiva espressione dei livelli confederali e dì\nsettore, Istituzioni, Regioni, Enti locali sul complesso delle esigenze\nstrategiche del sistema elettrico, riconoscendo l’importanza della comune\nconoscenza dell’evoluzione degli assetti del settore, ai fini del superamento\ndi sue eventuali criticità e del consolidamento dell’alto profilo delle\nrelazioni industriali nel contesto della contrattazione collettiva di settore\nsi impegnano ad attivare, dal prossimo gennaio 2008 l’Osservatorio paritetico\ndi Settore, dando piena attuazione all’articolo 2 (art. 6 nella nuova\nnumerazione) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,\n\ne condividono l’opportunità di realizzare anche momenti informali di\nconsultazione e confronto per rafforzare le reciproche capacità di\nsensibilizzazione verso gli organi di Governo, le forze politiche e le altre\nIstituzioni attraverso singole iniziative e\u002Fo azioni sinergiche relative agli\nindirizzi delle politiche energetiche ed ambientali nazionali ed europee, con\nparticolare riguardo al loro impatto in termini di sostenibilità ambientale,\neconomico ed occupazionale.\n\nLe Parti intendono sia promuovere azioni di sensibilizzazione a sostegno dei\nprogrammi di investimento nell’ambito delle diverse filiere di settore e dei\nconnessi interventi di carattere normativo e disciplinare a livello nazionale e\nregionale necessari alla loro realizzazione, che concordare eventuali\niniziative comuni nei confronti degli Enti locali per facilitare il superamento\ndelle criticità connesse alla localizzazione e alla realizzazione di nuovi\nimpianti e allo sviluppo di nuove tecnologie.\n\nIn relazione a quanto precede le Parti individuano i seguenti, principali\ntemi che formeranno oggetto della reciproca informativa, consultazione e\nconfronto:\n\n• strategie e politiche nazionali e regionali finalizzate a! miglioramento\ndell'efficienza e alla riduzione dell’impatto ambientale della generazione di\nenergia elettrica, in particolare gli interventi mirati all’incremento ed\nall’incentivazione della produzione da fonti rinnovabili;\n\n•prospettive, problematiche e criticità connesse allo sviluppo di nuove\ntecnologie investimenti in nuova capacità di generazione, trasmissione e\ndistribuzione di energia elettrica con particolare riguardo ai temi della\ndiversificazione delle fonti primarie e del mix di generazione, della sicurezza\ne dell’affidabilità del sistema elettrico;\n\n•politiche di investimenti nelle reti, necessari a salvaguardare ed\nimplementare l’efficienza e la garanzia del servizio agli utenti finali;\n\n•tematiche connesse al completamento del processo di liberalizzazione ed\napertura dei mercati elettrici europei alla luce dell’obiettivo di\nprogressiva unificazione dei mercati nazionali;\n\n•criticità e problemi connesse all'attuazione della strategia europea in\ntema di lotta ai cambiamenti climatici;\n\n•aspetti connessi alla realizzazione di nuovi interventi volti alla\npromozione di una maggiore efficienza negli usi finali dell’energia con\nparticolare riguardo al settore elettrico.\n\nCirca lo sviluppo di relazioni industriali di alto profilo, finalizzati a\nprevenire gli eventuali conflitti dovuti agli ulteriori processi di\nassestamento del settore, le Partì si danno atto che entro la vigenza del\nContratto Collettivo Nazionale di Lavoro dovranno essere portati a conclusione\ngli impegni differiti. Inoltre, in relazione alla prevista riforma della\ncontrattazione con connessa possibile aggregazione di contratti collettivi, le\nParti si incontreranno per valutare le modifiche rinvenienti da eventuali\naccordi interconfederali in merito.\n\nRoma, 18 dicembre 2007\n\nPROTOCOLLO PER LA COMPETITIVITÀ\n\nE LO SVILUPPO DELLE AZIENDE ELETTRICHE\n\nPremessa\n\nTenuto conto della difficile situazione di contesto in cui versa il Settore\nelettrico, quale emersa nel corso del negoziato - situazione tuttora\ncaratterizzata da una riduzione dei margini di generazione connessa alla\npersistente contrazione della domanda, dalle problematiche normativo\u002Fambientali\ncon prospettive di chiusura e\u002Fo mancato decollo di impianti, dalle\nproblematiche di scarso utilizzo degli impianti ad olio, da quelle legate alla\ngestione della produzione distribuita ed agli investimenti e all’andamento\ndella domanda di connessione alle reti di distribuzione, dalla significativa\nerosione della redditività del servizio di distribuzione elettrica per i costi\ndella regolazione ed i connessi obblighi di efficientamento, dalla crescente\nimposizione fiscale, dal crescente livello di credito verso ! clienti, ecc. -\nle Parti convengono di connotare il presente rinnovo contrattuale con una\nmarcata attenzione al tema della gestione flessibile della prestazione di\nlavoro, anche attraverso una specifica valorizzazione della contrattazione\naziendale.\n\nIl contesto di mercato impone infatti alle aziende, ai lavoratori e ai loro\nrappresentanti la ricerca delle condizioni necessarie al sostegno della\ncompetitività delle imprese, dell’occupazione e degli investimenti anche in\nun’ottica di non breve periodo.\n\nGestione flessibilità\n\nLe Parti, nello spirito di quanto concordato al punto 7 del Verbale\ninterconfederale Confindustria del 28 giugno 2011 e del verbale Confservizi del\n21 dicembre 2011, come richiamati dal comma 3 bis deH’art. 3 \"Assetti\ncontrattuali’’ del presente CCNL circa l’eventuale stipula di intese\nmodificative delle regolamentazioni contenute nel CCNL, si danno atto\ndell’esigenza di addivenire tempestivamente, verificate le situazioni\nrichiamate in premessa, all’applicazione di misure negoziate sul tema degli\norari di lavoro, dell’organizzazione del lavoro e delle prestazioni\nlavorative, individuando nei medesimi gli strumenti capaci di contribuire al\nrilancio competitivo delle imprese e al sostegno dei livelli occupazionali.\n\n18 febbraio\n\n18 febbraio\n\nLetto, confermato e sottoscritto\n\n2013\n\nAVVISO COMUNE IN TEMA DI DIALOGO SOCIALE A SOSTEGNO DELLA\n\nCOMPETITIVITÀ, SVILUPPO E OCCUPAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO\n\nImprese e sindacati, nel dichiarare la propria disponibilità a dare una\nadeguata soluzione ai problemi evidenziati, ritengono indispensabile un\nintervento del governo e delle istituzioni a livello nazionale e territoriale\nper gestire la transizione energetica valorizzando sia gli investimenti\neffettuati nel comparto delle reti, nelle rinnovabili e negli impianti\ntermoelettrici, flessibili ed efficienti. Una transizione particolarmente\nimportante per garantire il perseguimento delle politiche di decarbonizzazione\ne lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il mantenimento in esercizio di impianti\nflessibili ritenuti strategici, la messa fuori servizio di impianti non\nefficienti, e la messa in conservazione degli impianti ritenuti rilevanti e lo\nsviluppo delle reti.\n\nImprese e sindacati auspicano una ripresa in tempi brevi del confronto su\ntali tematiche anche in vista dell’attesa rielaborazione della Strategia\nEnergetica Nazionale che dovrà costituire il quadro di riferimento delle\npolitiche di sviluppo del settore.\n\nIn relazione a tutto quanto sopra indicato, Le Parti firmatarie del\nContratto Collettivo nazionale di Lavoro, nel richiamare quanto già previsto\ndall'alt 2 del CCNL (art. 6 nella nuova numerazione) sull’Osservatorio\nparitetico di settore e dal Protocollo del 18 novembre 2007 sull’Osservatorio\npermanente dell’Energia presso il Ministero dello sviluppo economico,\ncondividono di potenziare tali forme di dialogo sociale e coinvolgimento\nspecifico sia sui temi di innovazione e sostenibilità che su quelli relativi\nagli impianti marginali e, più in generale, sulla visione strategica del\nsettore elettrico a partire dall’attuale fase di transizione energetica.\n\nA tal fine, le Parti si impegnano ad attivare, presso il CNEL,\nl’Osservatorio permanente dell’Energia per affrontare in modo sistematico i\ntemi della transizione energetica e a richiedere al Governo un confronto, sul\ncomplesso delle esigenze strategiche del sistema elettrico con le Parti Sociali\nnella rispettiva espressione dei livelli confederali e di settore, Istituzioni,\nRegioni, Enti locali. Un impegno finalizzato ad individuare con il Governo\nulteriori strumenti a sostegno dell’occupazione.\n\n25 gennaio 2017\n\nRoma, 29 novembre 2017\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSpettabili\n\nSpettabili\n\nSegreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILCTEM-FLAEI-UILTEC\n\nLoro Sedi\n\nOggetto: polizze assicurative\n\nCi riferiamo all'impegno assunto in sede di rinnovo del CCNL 25 gennaio 2017\ncirca la stipula di una polizza vita caso morte ad esclusione delle cause già\ncoperte da assicurazione, prevista a decorrere da gennaio 2018, finanziata con\nun importo pro capite di € 5 per ogni mensilità.\n\nAl riguardo, da parte delle Aziende verrà attivata per i dipendenti in\nservizio una polizza assicurativa che consenta una copertura da rischio morte\nper malattia con la corresponsione di un capitale a beneficio degli eredi.\n\nIn base al finanziamento definito, da una verifica effettuata sul mercato\nassicurativo è stata riscontrata la possibilità di avere, in fase di prima\napplicazione e comunque per il periodo di un anno pari alla residua vigenza\ncontrattuale, un capitale assicurato nell’ordine dei seguenti importi, in\nfunzione del nucleo familiare dei beneficiar!\n\nfigli\u002Fconiuge\u002Ffamiliari non a carico\n\nfigli \u002Fconiuge\u002F familiari a carico\n\nminori non autosufficienti a carico\n\nCirca €48.000\n\nCirca € 70.000\n\nCirca € 140.000\n\n\n\nSarà cura delle Associazioni definire con la compagnia che presenterà la\nmigliore offerta un accordo quadro che consenta a tutte le Aziende associate o\nfirmatarie del CCNL 25 gennaio 2017 di provvedere a stipulare la copertura per\ni propri dipendenti alle medesime condizioni. In sede aziendale potranno essere\ndefinite con le Organizzazioni sindacali eventuali specifiche diverse modalità\ndi attuazione dell’impegno assunto in sede di rinnovo contrattuale (ad\nesempio per le Aziende che già prevedono coperture assicurative da rischio\nmorte per malattia).\n\nUna volta definiti i termini della copertura, le Parti si incontreranno per\nuna informativa più ampia, relativamente alle condizioni e modalità\napplicative e, successivamente, entro la scadenza, sarà previsto un momento di\nverifica sull’andamento dell'istituto, per ogni opportuna valutazione.\n\nDistinti saluti.\n\nElettricità Futura\n\nEnel S.p.A.\n\nUtilitalia\n\nGSE S.p.A.\n\nSo.G.I.N. S.p.A.\n\nTerna S.p.A.\n\nEnergia Concorrente\n\nRoma, 29 novembre 2017\n\nSpettabili\n\nElettricità Futura\n\nUtilitalia\n\nEnel S.p.A.\n\nGSE S.p.A.\n\nSo.G.I.N. S.p.A.\n\nTerna S.p.A.\n\nEnergia Concorrente\n\nLoro sedi\n\nOggetto: polizze assicurative\n\nIn riscontro alla Vostra lettera di pari data e oggetto, Vi diamo atto che\nquanto comunicatoci risponde alle intese intercorse.\n\nDistinti saluti.\n\nFILCTEM - CGIL\n\nFLAEI - CISL\n\nUILTEC - UIL\n\nRoma, 29 novembre 2017\n\nSpettabili Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali\nFILCTEM-FLAEI-UILTEC\n\nLoro Sedi\n\nOggetto: assistenza sanitaria integrativa\n\nCi riferiamo a quanto previsto in sede di rinnovo del CCNL 25 gennaio 2017\nrelativamente all’impegno da parte delle Aziende - nell’ambito della quota\ndi incremento retributivo destinata al Welfare - di versare un importo\naggiuntivo pro capite in misura fissa pari a € 5 per ogni mensilità alle\nforme di assistenza sanitaria integrativa di riferimento, a decorrere dal 1°\ngennaio 2017.\n\nLe modalità attraverso cui troverà attuazione tale impegno saranno\narticolate in relazione alle diverse modalità attraverso cui le Aziende del\nsettore elettrico realizzano la copertura sanitaria integrativa.\n\nIn particolare, potranno configurarsi le seguenti soluzioni.\n\n•Nelle Aziende che si avvalgono di Fondi sanitari, l’importo aggiuntivo\nprevisto in sede di rinnovo contrattuale si aggiungerà al finanziamento\naziendale in essere, al fine di assicurare una maggiore efficacia\ndell’assistenza sanitaria, attraverso il miglioramento delle prestazioni rese\no la previsione di prestazioni aggiuntive. A tali fini i competenti Organi dei\nFondi stabiliranno, attraverso specifiche iniziative ed eventuali interventi\nsul nomenclatore, la tipologia e\u002Fo l'entità delle maggiori prestazioni\nerogabili ai dipendenti in servizio. In relazione alla natura mutualistica dei\nFondi sanitari, l’importo aggiuntivo definito in sede di rinnovo contrattuale\nseguirà la normale destinazione della contribuzione ordinaria a beneficio\nindistinto di tutti i soci ordinari.\n\n•Nelle Aziende che realizzano la copertura sanitaria integrativa\nattraverso una specifica polizza assicurativa, l’importo aggiuntivo pro\ncapite definito in sede di rinnovo contrattuale si tradurrà in un incremento\ndel premio versato dall’Azienda alla Compagnia di assicurazioni, con\nconseguente miglioramento delle coperture previste dalla relativa polizza.\n\nLe soluzioni dovranno tener conto che lo stanziamento decorre dal 1°\ngennaio 2017. Durante la vigenza contrattuale, le Parti si incontreranno per\nuna verifica congiunta sull’andamento dell’applicazione dell’impegno\nassunto dal verbale di Accordo sull’incremento retributivo.\n\nLe Parti si impegnano altresì a monitorare l’applicazione e ad\nincontrarsi ove necessario per affrontare eventuali problematiche che dovessero\ninsorgere in relazione a quanto sopra.\n\nDistinti saluti.\n\nElettricità futura\n\nEnel S.p.A.\n\nUtilitalia\n\nGSE S.p.A.\n\nSo.G.I.N. S.p.A.\n\nTerna S.p.A.\n\nEnergia Concorrente\n\nRoma, 29 novembre 2017\n\nSpettabili\n\nElettricità Futura\n\nUtilitalia\n\nEnel S.p.A.\n\nGSE S.p.A.\n\nSo.G.I.N. S.p.A.\n\nTerna S.p.A.\n\nEnergia Concorrente\n\nLoro sedi\n\nOggetto: assistenza sanitaria integrativa\n\nIn riscontro alla Vostra lettera di pari data e oggetto, Vi diamo atto che\nquanto comunicatoci risponde alle intese intercorse.\n\nDistinti saluti.\n\nFILCTEM - CGIL\n\nFLAEI - CISL\n\nUILTEC - UIL\n\nRoma , 11 giugno 2021\n\nSpettabili Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem -\nCGIL Flaei-CISL Uiltec- UIL\n\nOggetto: nuovo ambito CCNL elettrico - accordi di confluenza in sede\naziendale\n\nTenuto conto delle intese intercorse nel corso del negoziato, viene\nconfermato che negli accordi di armonizzazione in sede aziendale saranno\nindividuate le più opportune soluzioni per evitare eventuali penalizzazioni\nnei casi di confluenza nel nuovo ambito del CCNL elettrici di lavoratori\nprecedentemente disciplinati da altro CCNL.\n\nDistinti saluti.\n\nElettricità Futura Utilitalia Enel S.p.A.\n\nGSE S.p.A.\n\nSo.G.I.N. S.p.A. Terna S.p.A. Energia Libera\n\nRoma, 11 giugno 2021\n\nSpettabili\n\nRoma, 11 giugno 2021\n\nSpettabili\n\nSo.G.I.N. S.p.A. Terna S.p.A. Energia Libera\n\nOggetto: nuovo ambito CCNL elettrico - accordi di confluenza in sede\naziendale Diamo atto che la Vostra lettera pari oggetto e pari data corrisponde\nalle intese intercorse. Distinti saluti.\n\nFilctem - CGIL, Flaei - CISL, Uiltec - UIL\n\n\n\n\n",{"bindId":218,"name":219,"text":220},"FLEXWORK_trigger","Art.19 Telelavoro e Lavoro Agile Premess","Art.19\n\nTelelavoro e Lavoro Agile\n\nPremessa\n\nIl processo di diffusione del lavoro agile, impresso dall’emergenza\nsanitaria Covid, ha innescato l’accelerazione dei percorsi di innovazione che\nhanno un significativo impatto sull'organizzazione del lavoro.\n\nIn tale contesto è emersa nel settore una crescente attenzione alle\nesigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla sostenibilità\nambientale e al benessere collettivo che è testimoniata da numerosi accordi\naziendali sul lavoro agile. In tale ottica il presente articolo fissa i\nprincipi di riferimento per il telelavoro e per il lavoro agile.\n\nAl riguardo, le Parti confermano che il lavoro agile è caratterizzato da\nuna modalità di lavoro nettamente distinta dal telelavoro. Come precisato\nespressamente nel Protocollo Nazionale Confederale sul lavoro in modalità\nagile del 7 dicembre 2021, Il televoro infatti si caratterizza - a differenza\ndel lavoro agile - per una prestazione continuativa di lavoro subordinato a\ndistanza in cui il luogo in cui viene svolto è predefinito e stabilmente\nindividuato ed è soggetto alla vigilanza del datore di lavoro.\n\nTelelavoro\n\n•Il telelavoro - la cui disciplina di riferimento è definita\ndall’Accordo Interconfederale del 10 giugno 2004, di recepimento dell'Accordo\nquadro europeo stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 - si configura come una\nmodalità di svolgimento della prestazione lavorativa che consegue ad una\nscelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati ed\neffettuata per esigenze di servizio, in cui la prestazione è resa regolarmente\nda un luogo diverso rispetto alla sede aziendale mediante l’utilizzo di\nstrumenti tecnologici, a condizione che tale modalità di espletamento della\nprestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta.\n\n•Il telelavoro si fonda su un accordo consensuale fra datore di lavoro e\nlavoratore, perfezionabile sia all’atto dell’assunzione che in fase\nsuccessiva all'instaurazione del rapporto di lavoro. In tal caso il rifiuto del\nlavoratore all’offerta di telelavoro non costituisce di per sé motivo di\nrisoluzione del rapporto di lavoro né può determinare modifiche alle\ncondizioni di lavoro. Analogamente, qualora il lavoratore richiedesse al datore\ndi lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro in regime di telelavoro,\nquest’ultimo può accettare o rifiutare tale richiesta.\n\n•Il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, offrendo ai lavoratori la possibilità di conciliare la\nvita professionale con le esigenze personali e\u002Fo familiari, Il telelavoro può\nessere realizzato in base alle seguenti tipologie:\n\n•telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;\n\n•telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività\nlavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo\nl’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti\norganizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non\ncostituenti unità produttive autonome.\n\nal dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di\nlavoro di cui a! D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, limitatamente alla durata normale\ne massima dell'orario di lavoro settimanale (artt, 3 e 4), al lavoro\nstraordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro\nnotturno.\n\n•Si applicano al dipendente in telelavoro le norme contrattuali e i\nregolamenti aziendali vigenti per gli altri dipendenti, salvo diversa\nprevisione o verifica di incompatibilità con le peculiari modalità di\nsvolgimento della prestazione lavorativa. Detta verifica deve essere\nspecificamente orientata all'esigenza di assicurare un uguale trattamento\neconomico, normativo e contributivo al telelavoratore rispetto agli altri\nlavoratori della stessa categoria.\n\n•Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto\ndell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e\u002Fo per il tramite di\nvalutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione\ngiornaliera\u002Fsettimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente\ndovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a\nvisite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentati dell'azienda\nper motivi tecnici e di sicurezza.\n\n•I telelavoratori fruiscono degli stessi diritti, garantiti dalla\nlegislazione e dal contratto collettivo applicato e previsti per un lavoratore\ncomparabile che svolge la sua attività nei locali dell’impresa.\n\n•Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi\nall’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da\ndisposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando\ncomunque, così come definito agli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo\nInterconfederale, ogni prescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare\nl’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo\nsvolgimento dei compiti attribuitigli. Al fine di non compromettere\nl'inserimento sociale del dipendente in telelavoro nella comunità aziendale e\ndi tutelare l’integrità dei suoi diritti sindacali, la Società avrà cura\ndi attivare gli strumenti più idonei circa la possibilità di partecipazione\nattiva del lavoratore alla vita aziendale e sindacale.\n\n•Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto,\nfermo restando quanto qui non compreso ma definito nel suddetto Accordo\nInterconfederale, saranno concordate a livello aziendale.\n\nIl lavoro agile\n\n•Ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81\u002F2017, il lavoro agile è\nuna modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, stabilita\nmediante accordo tra Azienda e Lavoratore, eseguita in parte all'interno di\nlocali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, mediante\nl'utilizzo di strumenti tecnologici e senza precisi vincoli di orario, salvo i\nsoli limiti di durata massima dell'orario di lavoro derivanti dalla legge e dal\npresente contratto collettivo.\n\n•Le Parti riconoscono il ruolo assunto da tale modalità di lavoro durante\nla pandemia in quanto ha costituito un’efficace soluzione per contrastare il\ndiffondersi del contagio e consentire la continuità dell’attività\nlavorativa per le attività idonee allo svolgimento da remoto in linea con\nquanto previsto dal Protocollo condiviso per il contrasto ed il contenimento\ndel virus Covid-19 sottoscritto il 14 marzo ed il 24 aprile 2020, aggiornato il\n6 aprile 2021 e da ultimo con il Protocollo 30 giugno 2022.\n\n\n\n•Nell’attuale fase di trasformazione in corso e di graduale superamento\ndell’emergenza sanitaria, il tema del lavoro agile e del suo impatto\nsull'organizzazione del lavoro richiede un’analisi che metta a frutto\nl’esperienza maturata in questi anni al fine di trovare soluzioni che\nfavoriscano il benessere della persona, l’autonomia e la responsabilità\nindividuale e la produttività aziendale.\n\n•Le Parti richiamano integralmente il Protocollo Nazionale Confederale sul\nlavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 promosso dal Ministro del Lavoro\ne delle Politiche Sociali ed in particolare la valorizzazione e l’estensione\ndelia contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di regolamentazione\ndello svolgimento della prestazione di lavoro agile.\n\n•A tale fine, con l'obiettivo di supportare il diffondersi della\nregolamentazione collettiva aziendale sul lavoro agile nel settore elettrico e\nfermi restando gli accordi in essere, di seguito si indicano i seguenti\nprincipi di riferimento:\n\n•Volontarietà di adesione individuale al lavoro agile;\n\n•Alternanza tra presenza fisica nella sede aziendale e lavoro agile per\nfavorire e alimentare costantemente l’integrazione con il contesto aziendale\ne i contatti con i colleghi, evitando rischi di isolamento;\n\n•Flessibilità organizzativa e bilanciamento dei tempi di vita e lavoro\ncon regolazione della fascia temporale in cui opera il diritto alla\ndisconnessione, nella quale il lavoratore non eroga la prestazione\nlavorativa;\n\n•Parità di genere e inclusione, nell’ottica di favorire la\ngenitorialità e l’effettiva ripartizione delle relative responsabilità e\nper i prestatori di assistenza nonché l'impegno a facilitare l’accesso al\nlavoro agile per chi si trova in una situazione di disabilità;\n\n•Adozione di soluzioni tecnologiche per consentire ai lavoratori agili\nl’accesso alle comunicazioni sindacali e la partecipazione alle assemblee\nsindacali e conferma del ruolo sindacale nell’assistenza dei dipendenti;\n\n•Trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente\napplicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente\nall’interno dell’azienda;\n\n•Organizzazione del lavoro inclusiva e flessibile, eventuali e particolari\nesigenze di prolungamento delle attività e di conciliazione saranno gestite\ndai dipendenti con i rispettivi responsabili in una logica di compensazione e\nflessibilità;\n\n•Formazione adeguata;\n\n•Informativa scritta contenente le indicazioni su salute e sicurezza per\ngarantire il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile.",{"bindId":222,"name":223,"text":224},"remote_work_where","•Il telelavoro comporta una modificazion","•Il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento della\nprestazione lavorativa, offrendo ai lavoratori la possibilità di conciliare la\nvita professionale con le esigenze personali e\u002Fo familiari, Il telelavoro può\nessere realizzato in base alle seguenti tipologie:\n\n•telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene\nprestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;\n\n•telelavoro da centri o postazioni satellite, qualora l’attività\nlavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo\nl’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti\norganizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non\ncostituenti unità produttive autonome.\n\nal dipendente in telelavoro non si applica la disciplina dell’orario di\nlavoro di cui a! D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, limitatamente alla durata normale\ne massima dell'orario di lavoro settimanale (artt, 3 e 4), al lavoro\nstraordinario (art. 5), al riposo giornaliero e alle pause (art. 8), al lavoro\nnotturno.",{"bindId":226,"name":227,"text":228},"remote_work_requirements","•Il lavoratore assolverà alle proprie ma","•Il lavoratore assolverà alle proprie mansioni attenendosi\nall’osservanza delle norme, in quanto non espressamente derogate da\ndisposizioni di legge e come integrate dalle discipline aziendali, adottando\ncomunque, così come definito agli artt. 4 e 5 del suddetto Accordo\nInterconfederale, ogni prescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare\nl’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo\nsvolgimento dei compiti attribuitigli. Al fine di non compromettere\nl'inserimento sociale del dipendente in telelavoro nella comunità aziendale e\ndi tutelare l’integrità dei suoi diritti sindacali, la Società avrà cura\ndi attivare gli strumenti più idonei circa la possibilità di partecipazione\nattiva del lavoratore alla vita aziendale e sindacale.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl lavoratori addetti al servizio elettrico 2022-2024 - 2022\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2022-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2024-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Recogida y tratamiento de residuos y de aguas residuales, produzione e distribuzione di energia elet\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;365 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;The CBA explicitly refers to the law giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;90 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;20.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;2.87 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1563,38\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;33,86\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2022-10\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;150 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowanceamount1\">\n                    Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;53,13\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;160&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;15,75 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv 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