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ASSOGRAFICI,\nASSOCARTA, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL CARTA E STAMPA - che hanno\nverificato la conformità al testo originale in loro esclusivo possesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’EDITORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 novembre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riproduzione vietata anche parziale, con qualsiasi mezzo, inclusa la\nfotocopia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i diritti riservati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copyright 2016 ASSOGRAFICI, ASSOCARTA, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL,\nUGL CARTA E STAMPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 30 novembre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbasignmultiple\">\u003Cp>-l'ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI INDUSTRIALI DELLA CARTA, CARTONI E PASTE\nPER CARTA, rappresentata dal Presidente Girolamo Marchi, assistito da Gian Luca\nAntonelli, con la partecipazione dei signori: Franco Montevecchi, Paolo\nSimonato, Lorenzo Braga, Marita Lavera, Secondo Carrara, Davide Maniscalco,\nFabrizio Moretti, Andrea Adorni, Nicoletta Cervellera, Fabio Tomaselli,\nGiovanni Scanavacca, Nicola Parrini, Giulio Natali, Tommaso Valente, Federico\nBidinost, Marianna Sonvico, Stefania Massarotti, Flavio Menon;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE, CARTOTECNICHE E\nTRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente della delegazione industriale\nAmelio Cecchini, assistito da Massimo Villani, con la partecipazione dei\nsignori: Salvatore Adinolfi, Fabrizio Bianchi, Federico Bidinost, Roberto\nCeccotti, Fabio Corti, Marco Crippa, Mario De Gennaro, Andrea Segnanini, Elena\nFranzosi, Lorenzo Braga Crotti di Costigliole, Stefania Massarotti, Fabrizio\nMoretti, Andrea Nava, Angela Penati, Luciano Radaelli, Giorgio Zangarelli\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbamemtrad\">\u003Cp>-il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE, rappresentato dal Segretario\nGenerale Massimo Cestaro e dai Segretari Nazionali Emanuela Bizi, Marco\nDelcimmuto, Nicola Diceglie, Cinzia Maiolini, Walter Pilato, Gian Luca Carrega\ne Mara D'Ercole, assistiti dalle delegazioni territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI, rappresentata\ndal Segretario Generale Vito Antonio Vitale e dai Segretari Nazionali Paolo\nGallo, Walter Fattore, Laura Ferrarese, Giovanni Pezzini, assistiti dalle\ndelegazioni territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l’UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE, rappresentata dal\nSegretario Generale Salvatore Ugliarolo e dai Segretari Nazionali Fabio\nBenigni, Roberto Di Francesco, Giuseppe Gozzo, Rossella Manfredini, Roberto\nRetrosi, assistiti dalle delegazioni territoriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il sindacato UGL CARTA E STAMPA, rappresentato dal Segretario Nazionale\nGiancarlo Pompei, coadiuvato dalla Giunta Nazionale Lampis Stefano, Boni\nEugenio, Alberto Pietropoli e dal Segretario Generale della Federazione Chimici\nLuigi Ulgiati e dai componenti la Segreteria Nazionale chimici, Eliseo Fiorin,\nMichele Polizzi, Maria Rita Arioli, Marco Fabrizio, con la partecipazione delle\nStrutture Territoriali del settore e una delegazione di RSU Italia\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro 30\nnovembre 2016 da valere per le aziende esercenti l'industria della carta,\ncartone e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione\ndella carta e del cartone e per i lavoratori da esse dipendenti, in\nsostituzione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre\n2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SFERA DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le\naziende esercenti l'industria della carta e cartone e delle paste per carta e a\ntutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e\ndella trasformazione della carta e del cartone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con\naltre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose\ndi quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno\nestese alle aziende, che abbiano le medesime caratteristiche e che siano\nrappresentate da ASSOGRAFICI o da ASSOCARTA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni\ncartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes,\nquaderni, registratori raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di cartone,\ntovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario e\nlavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande\ncontenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette,\ndelle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di\ncarta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane,\npolitene, plastica ecc. limitatamente per queste ultime, a quelle aziende che\nabbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni\ngrafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello\nspecifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità\nglobali di prodotto finito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone\nquelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte\npatinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni\nondulati, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle\naziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della\ntrasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di\naccoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il\ncellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Sezione I - GLI ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Il sistema delle relazioni industriali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si premette che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è obiettivo comune delle Parti Sociali l'impegno per un sistema di\nrelazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività\ntali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche\nconsiderando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a\nfavorire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività\ndell'impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere\nrisultati funzionali alla attività delle imprese ed alla crescita di una\noccupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di\nsviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il\nrispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e\nquindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai\ntempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sulla\naffidabilità ed il rispetto delle regole stabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è\ncomune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione\ncollettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuovere\nl'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate\nd'intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In coerenza con le premesse, le parti nazionali si danno atto in nome\nproprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese\naderenti e delle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori, che la\ncondizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni\nindustriali concordato è la sua puntuale osservanza, ai diversi livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del\nCCNL e le applicazioni aziendali ad esse collegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le Parti riconoscono che il ruolo centrale del CCNL,\nnell'ambito del sistema delle relazioni sindacali, è condizionato dalla\neffettiva puntuale applicazione delle sue norme che devono essere concretamente\nesigibili dalle due parti, pertanto non potranno essere avviate azioni che\nsiano volte a contrastare questi principi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema delle relazioni sindacali si articola:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sugli accordi interconfederali che si sono succeduti nel tempo nella\ndisciplina della materia e, da ultimo, sul testo unico sulla rappresentanza\nsottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL il 10 gennaio 2014;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sul CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-sulla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal\nCCNL e dalla Legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- su una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale,\nterritoriale, di gruppo e aziendale aventi finalità di consultazione, di\ninformazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei\ndiversi articoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1a) Il contratto collettivo nazionale di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la misura e certificazione della rappresentanza ai fini della\ncontrattazione collettiva nazionale di categoria si rinvia integralmente al\nTesto Unico sulla rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL\nil 10 gennaio 2014, allegato al presente contratto di cui costituisce parte\nintegrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo associativo alle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente\ncontratto è riportato all'art. 11 - Versamento dei contributi sindacali -\nSezione prima - Gli istituti di carattere sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha la funzione di garantire la\ncertezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori\ndel settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammessi alla contrattazione collettiva nazionale le federazioni delle\nOO.SS. firmatarie del Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto da\nCONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL il 10 gennaio 2014, dell'Accordo\ninterconfederale 28 giugno 2011 e del protocollo del 31 maggio 2013, che\nabbiano nell'ambito di applicazione del presente CCNL, una rappresentatività\nnon inferiore al 5% considerando a tale fine la media tra il dato associativo\n(percentuale delle iscrizione certificate) e il dato elettorale (percentuale\nvoti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata\ndall'organismo competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni organizzazione sindacale, le\nOO.SS. di categoria decideranno le modalità di definizione della piattaforma e\ndella delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio\nregolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le OO.SS. favoriranno la presentazione di piattaforme unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra previsto, in assenza di piattaforma unitaria, la\nparte datoriale favorirà che la negoziazione si avvii sulla base della\npiattaforma presentata da OO.SS. che abbiano complessivamente un livello di\nrappresentatività nel settore pari almeno al 50% + 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto formalmente dalle\nOO.SS. che rappresentino almeno il 50%+1 della rappresentanza, previa\nconsultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori a maggioranza\nsemplice, è efficace ed esigibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sottoscrizione formale dell'Accordo costituirà l'atto vincolante per\nentrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che l'Accordo concluso\nè efficace ed esigibile per l'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici\nnonché pienamente esigibile per tutte le organizzazioni di categoria aderenti\nalle parti firmatarie del Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto da\nCONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL il 10 gennaio 2014, conseguentemente le Parti si\nimpegnano a darne piena applicazione e a non promuovere iniziative in contrasto\ncon gli accordi così definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto si rinvia al Testo Unico sulla rappresentanza\nsottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL il 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CCNL ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste per il rinnovo saranno presentate in tempo utile per consentire\nl'apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verrà dato riscontro alla richiesta di apertura delle trattative entro 20\ngiorni dal ricevimento delle proposte di modifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e\ncomunque per un periodo di 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di\nrinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad\nazioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto\nnon venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato\nsarà determinata una copertura economica dei mesi di vacanza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra\ninflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato\ndall'organismo competente nel mese di maggio, le Parti si incontreranno per\nvalutare la ricaduta in termini di variazione dei minimi, utilizzando i sistemi\ndi calcolo usualmente impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1b) La contrattazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA,\nCGIL, CISL e UIL il 10 gennaio 2014, la contrattazione collettiva aziendale si\nesercita nelle materie delegate e con le modalità previste dal presente\nContratto Collettivo Nazionale di Lavoro e\u002Fo dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione a livello aziendale la R.S.U. e le\nstrutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL,\novvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente la R.S.U.,\nle Organizzazioni Sindacali Nazionali e le Organizzazioni Sindacali\nTerritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite dalle associazioni imprenditoriali competenti cui\naderiscono o conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale si svolge di norma secondo il principio della\nnon sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure previste dal presente articolo non sostituiscono ne modificano\nquanto previsto dagli specifici articoli in tema di valutazione, esame\ncongiunto, confronto, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale avente contenuto economico,\nsottoscritta congiuntamente dalla R.S.U. e dalle strutture territoriali delle\norganizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, dovrà essere avanzata alle\naziende e contestualmente alla associazione territoriale industriale cui\nl'Azienda è iscritta o ha conferito mandato in tempo utile al fine di\nconsentire l'apertura della procedura negoziale due mesi prima della scadenza\ndell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda che ha ricevuto la proposta di rinnovo dovrà dare riscontro entro\n20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di\nassoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di\niniziative unilaterali sulle materie in discussione per un periodo di 2 mesi\ndalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese\nsuccessivo alla scadenza dell'accordo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono\nefficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le\nassociazioni sindacali firmatarie del presente CCNL espressione delle\nconfederazioni sindacali firmatarie dell'accordo interconfederale del 28 giugno\n2011, del protocollo d'intesa del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla\nrappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL il 10 gennaio\n2014 o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti\nall'interno della Azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle\nRappresentanze Sindacali Unitarie elette secondo le regole interconfederali\nconvenute con il Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto da\nCONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL il 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di presenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ex\nart. 19 della Legge n. 300\u002F70 i contratti collettivi aziendali esplicano pari\nefficacia se approvati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite\nnell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre,\nrisultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi\nsindacali conferite dai lavoratori dell'Azienda nell'anno precedente a quello\nin cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati ai sensi del Testo Unico\nsulla rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL il 10\ngennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali approvati dalle Rappresentanze Sindacali\nAziendali devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle\nrappresentanze sindacali Aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro\n10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione\nsindacale espressione di una delle confederazioni sindacali firmatarie del\nsuddetto accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50%\npiù uno degli aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei\nvotanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità, contenuti e limiti contrattazione aziendale con contenuto\neconomico sono disciplinati dall'art. 23 - Premi di partecipazione - Sezione\nseconda - Disciplina del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali, stipulati con le organizzazioni\nterritoriali espressione delle confederazioni sindacali firmatarie del Testo\nUnico sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il\n10 gennaio 2014 o che comunque abbiano formalmente accettato tale accordo\npossono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare\nla capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via\nsperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle\nregolamentazioni contenute nel presente contratto per le finalità e gli\nistituti individuati dalle parti firmatarie dello stesso Testo Unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'informativa sull'avvio del negoziato e l'eventuale accordo raggiunto\ndovranno essere comunicati alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Procedure di raffreddamento dei conflitti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2a) Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di\nnuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche dell'organizzazione del\nlavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che\ncomportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di\nriconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni Aziendali, fermi\nrestando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla R.S.U. e alle\nOO.SS. Territoriali, invitate tramite la competente Associazione\nimprenditoriale territoriale, preventivamente alla loro adozione, i progetti\npredisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le\nosservazioni e le proposte eventualmente avanzate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla\neffettuazione del 1° incontro da tenersi entro 7 giorni dalla convocazione, le\nparti non assumeranno iniziative unilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti che intervengono nella procedura hanno la facoltà di prorogare di\ncomune accordo detto termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i\nlavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione Aziendale,\nAssociazione Imprenditoriale territoriale, R.S.U. e le OO.SS. territoriali,\nfinalizzati a disciplinarne l'attuazione sulla base delle intese eventualmente\nraggiunte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2b) Controversie individuali\u002Fplurime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie individuali, anche se plurime che insorgessero circa\nl'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, qualora non fossero\nconciliate con la Direzione della Azienda tramite la R.S.U., verranno\nsottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei\nlavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire\nl'azione giudiziaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo\ni casi di comprovato impedimento di una delle parti, entro il termine di 30\ngiorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle\norganizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale termine, oppure in caso di mancato accordo (comprovato dal\nrelativo verbale), sarà possibile attivare, mediante richiesta scritta di una\no di entrambe le Parti su indicate, le Organizzazioni Nazionali degli\nindustriali e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2c) Controversie collettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le controversie collettive - escluse quelle che insorgessero in connessione\ncon le procedure regolamentate dalla Legge - sono soggette alla seguente\nprocedura di raffreddamento e conciliazione finalizzata alla prevenzione e\u002Fo\nalla composizione dei conflitti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2c1) Livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse dalle procedure a livello territoriale le controversie relative\na questioni già oggetto di esame con le OO.SS. Territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questi casi si può accedere direttamente alla procedura a livello\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di esame della questione che è causa della controversia è\nformulata dalla R.S.U. e dalla Direzione Aziendale mediante comunicazione,\ninviata alla Associazione Imprenditoriale Territoriale competente, con\nl'indicazione dei motivi della controversia collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, si terrà un incontro per\nl'esame della questione che è causa della controversia collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale fase si dovrà completare entro 10 giorni successivi alla data di\npresentazione della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà delle Parti, che intervengono nella procedura, di\nprorogare di comune accordo detto termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento della procedura di cui sopra l'Associazione\nImprenditoriale convoca le Organizzazioni Sindacali Territoriali, aderenti alle\nFederazioni Sindacali firmatarie del CCNL, nell'ambito delle quali è stata\ncostituita la R.S.U. aziendale, la R.S.U. e la Direzione Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attivazione della presente procedura comporta che fino al suo esaurimento\nle parti non assumeranno iniziative unilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2c2) Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che a livello territoriale non sia stata raggiunta una intesa,\novvero per le motivazioni di cui sopra, non venga esperita la procedura a\nlivello territoriale, le Parti che intervengono nella procedura, o sono\ncoinvolte nella controversia, hanno facoltà di comune accordo, di richiedere\nche la questione sia esaminata a livello nazionale, con richiesta scritta\ninviata contestualmente alle competenti Organizzazioni Nazionali datoriali e\nsindacali firmatarie del CCNL alle quali aderiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti interessate si riuniranno, su convocazione della parte datoriale, e\nla procedura in sede nazionale si dovrà concludere entro 10 giorni dalla data\ndella comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salva la facoltà delle Parti che intervengono nella procedura, di\nprorogare di comune accordo, detto termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attivazione della presente procedura comporta che fino al suo esaurimento\nle Parti non assumeranno iniziative unilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Rappresentanze Sindacali Unitarie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le modalità di costituzione e funzionamento delle Rappresentanze\nSindacali Unitarie si fa rinvio al Testo Unico sulla rappresentanza\nsottoscritto da CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL il 10 gennaio 2014, allegato al\npresente contratto, di cui è parte integrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Accordi per agevolare la regolarizzazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>dei rapporti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nell'attuale contesto legislativo, si dichiarano consapevoli della\nnecessità di dotarsi di strumenti per favorire la più ampia diffusione della\napplicazione delle norme del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle finalità di cui sopra, a livello territoriale le\nOrganizzazioni Imprenditoriali e Sindacali, previo consenso vincolante delle\nOrganizzazioni Nazionali stipulanti potranno concordare tempi e modi di\napplicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL per le\naziende del settore interessate a percorsi di emersione e\u002Fo riallineamento\neconomico-normativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riallineamento dovrà avvenire in tempi certi e predeterminati e dovrà\nconcludersi con la piena applicazione del CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi territoriali diventeranno operativi presso le singole unità\nproduttive a seguito di accordi aziendali di recepimento concordati tra le\nDirezioni Aziendali e le R.S.U., assistite rispettivamente dalle Associazioni\nImprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali stipulanti\nl'accordo territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Comitati Aziendali Europei\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Comitati Aziendali Europei sono disciplinati dal D.lgs. 22 giugno 2012, n.\n113 che dà attuazione alla Direttiva 2009\u002F38\u002FCE.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione Centrale o il dirigente cui siano state delegate le relative\nattribuzioni e competenze è responsabile della realizzazione delle condizioni\ne degli strumenti necessari alla istituzione del C.A.E. ovvero di una procedura\nper l'informazione e la consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2 del\nD.lgs. 113\u002F2012, per l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni\ncomunitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la Direzione Centrale non è situata nel territorio di uno Stato membro,\nil rappresentante della direzione centrale in uno Stato membro, espressamente\ndesignato dalla direzione stessa, assume tale responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di detto rappresentante, la responsabilità ricade sulla\nDirezione dello Stabilimento o della impresa del gruppo che impiega il maggior\nnumero di lavoratori in uno Stato membro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del D.lgs. 113\u002F2012, il rappresentante o i rappresentanti o, in\nmancanza di questi, la Direzione di cui al punto precedente sono considerati\ncome Direzione Centrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione di ogni impresa appartenente al gruppo di imprese di dimensioni\ncomunitarie, nonché la Direzione Centrale o la presunta Direzione Centrale\ndell’impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ovvero il\ndirigente cui sono state delegate le relative attribuzioni e competenze, hanno\nla responsabilità di ottenere e trasmettere alle Parti interessate dalla\napplicazione del D.lgs. 113\u002F2012 le informazioni indispensabili all'avvio dei\nnegoziati, in particolare quelle concernenti la struttura della impresa o del\ngruppo e la sua forza lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo obbligo riguarda in particolare le informazioni relative al numero\ndei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del D.lgs.\n113\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la costituzione del C.A.E. è istituita una delegazione speciale di\nnegoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni sindacali che\nhanno stipulato il Contratto Collettivo Nazionale applicato nella impresa o nel\ngruppo di imprese interessate congiuntamente con le Rappresentanze Sindacali\nUnitarie dell'impresa o del gruppo di imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove in uno stabilimento o in una impresa manchi una preesistente forma di\nRappresentanza Sindacale le Organizzazioni Sindacali che abbiano stipulato il\nContratto Collettivo Nazionale, applicato nella impresa o nel gruppo di imprese\ninteressate, convengono con la direzione di cui all'art. 4 del D.lgs. 113\u002F2012\nle modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o della impresa\nalla designazione dei rappresentanti della delegazione, i cui membri sono\ndesignati con le modalità previste dall'art. 7 dello stesso D.lgs.\n113\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti della commissione di designazione sono quelli stabiliti dall'art.\n8 del D.lgs. 113\u002F2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte le elezioni\novvero designazioni che si svolgono in Italia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Osservatorio Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne\nrelazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di\nevoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e\ndel grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze,\nconvengono di costituire un Osservatorio Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascuno dei settori disciplinati dal CCNL l'Osservatorio sarà\ncostituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di\ncomune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle\nmaterie trattate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive\ndistinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali\ndei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti\nargomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-andamento e prospettive del mercato interno e internazionale dei più\nrilevanti comparti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento e prospettive degli investimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di\norganizzazione (orari, flessibilità e straordinari) e delle\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- andamento delle prospettive dell'occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- applicazione della normativa contrattuale sulla C.U.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le problematiche della sicurezza e della ecologia anche in riferimento ai\nrapporti con le istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le problematiche della formazione professionale anche in relazione alla\nattività degli organismi paritetici di cui all'Accordo interconfederale 20\ngennaio 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e outsourcing;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'andamento della raccolta differenziata e le possibili iniziative per la\nsua espansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'Osservatorio vengono costituite le seguenti commissioni\nparitetiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Commissione con il compito di seguire lo sviluppo della legislazione in\ntema di lavori usuranti e di elaborare gli adempimenti che venissero rinviati\nalle Parti Sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>2.Commissione nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per\nla metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà\ndalle Organizzazioni sindacali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione avrà i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esaminare l'andamento della occupazione femminile nei settori disciplinati\ndal CCNL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elaborare, con riferimento alla Legge n. 125\u002F1991 e successive modifiche\ned integrazioni, schemi di progetti di azioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad\nattività professionali non tradizionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui\nluoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del\nfenomeno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Commissione che elaborerà i progetti per la formazione teorica per gli\napprendisti e valuterà i fabbisogni di formazione di base e di formazione\ncontinua in relazione alla evoluzione tecnologica dei processi produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Commissione che, sulla base degli andamenti economico-sociali rilevati\ndall'Osservatorio elabori, ove ritenuto opportuno, posizioni comuni da\nrappresentare alle istituzioni competenti anche in collegamento con le altre\ncomponenti la filiera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Commissione con il compito di raccogliere e valutare i dati infortunistici\ncomplessivi distintamente per il comparto cartario ed il comparto cartotecnico,\nanche al fine di promuovere iniziative comuni che concorrano alla riduzione del\nrischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro delle\nCommissioni presso le proprie strutture associative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in\npossesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che\npotranno essere concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate ed al fine di\npromuovere interventi ritenuti utili, le Parti potranno anche valutare\nl'opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle\nAmministrazioni competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta\nopportuna dalle Parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno due volte\nl'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Sistema di informazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le\nrispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni\nSindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel primo quadrimestre di\nogni anno, e comunque su richiesta di una delle parti, un esame congiunto per\ndiscutere le implicazioni di cui ai commi seguenti e gli indirizzi di politica\nindustriale con riferimento all'andamento del mercato, alla politica delle\nmaterie prime e dell'energia, alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e\nalle indicazioni della programmazione nazionale per il settore carta,\nesprimendo le loro autonome valutazioni, anche avuto riguardo alla applicazione\ndella Legge n. 903\u002F1977 e successive modifiche ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7a) Livello nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna Associazione Imprenditoriale firmataria, fornirà alle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle\nattività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e\nproduttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo\nnel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare\nriferimento all'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di tale incontro, le Associazioni Imprenditoriali informeranno i\nSindacati Nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti\ncomplessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che\ncomportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o\ntrasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle\nmaterie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le\nprevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione\nprofessionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascuna Organizzazione Imprenditoriale fornirà inoltre alle Organizzazioni\nSindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica\noccupazionale distinta per sesso e per livello professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente alla occupazione femminile, le Parti studieranno e valuteranno\nl'attuazione di possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE\n1984.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi\nsui contratti di inserimento e di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento\nqualitativo e quantitativo della produzione e delle previsioni di mercato,\nsaranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti\nmerceologici:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-paste per carta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carte per giornali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carte da scrivere e da stampa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carte per altri usi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni,\nregistri, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- carte per uso domestico e sanitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- scatole e contenitori in genere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sacchi a grande contenuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cartone ondulato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-carte trasformate in genere (parati - patinate - gommate - paraffinate -\nsensibili).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso dell'incontro le Parti potranno anche valutare l'opportunità di\npromuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse\nconcordando modalità e criteri di realizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7b) Livello territoriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni di cui ai primi quattro commi del punto 7a), globalmente\nriferite nell'ambito di competenza della Associazione Territoriale\nImprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al Sindacato Territoriale di\ncategoria nel corso di appositi incontri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori\ninteressati, le Organizzazioni Nazionali delle due Parti individueranno\nconsensualmente aree interprovinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle\nAssociazioni Industriali al Sindacato Territoriale di categoria ed\neventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture\nsindacali orizzontali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7c) Livello di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle Associazioni\nNazionali Imprenditoriali, i gruppi industriali, individuabili nei complessi\nproduttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a\nconoscenza delle R.S.U. delle unità produttive del gruppo, assistite dalle\nOrganizzazioni Sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi,\nsugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sulla entità dei\nfinanziamenti pubblici, sui corsi di formazione di cui all'art. 36 - Formazione\ne aggiornamento professionale - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di\nlavoro, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o\nconsistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in\nriferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali\ndella loro localizzazione, e le prevedibili implicazioni sulla occupazione,\nmobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni\nambientali ed ecologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7d) Livello di unità produttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le informazioni di cui al punto 7c) verranno fornite specificatamente dalle\nunità produttive con più di 50 dipendenti su richiesta delle Rappresentanze\nSindacali Unitarie avanzata per il tramite del competente sindacato di\ncategoria nel corso di appositi incontri convocati dall'Associazione locale\nimprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello di gruppo e di unità produttiva le Parti possono incontrarsi, su\nrichiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di\nquanto stabilito nei commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 50 potranno essere\neffettuati, su richiesta di una delle Parti aziendali, rappresentate ed\nassistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, incontri per l'esame di\neventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che\nrichiedessero un approfondimento in tale sede anche ai fini di tutelare\nl'occupazione e favorire lo sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dall'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le\nDirezioni Aziendali consentiranno ai Sindacati Territoriali di Categoria,\naderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare\naffiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse\nsindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei sindacati\nmedesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nella Azienda\nfuori dell'orario di lavoro, con l'invio tempestivo di una copia della stessa\nalla Direzione dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le R.S.U. potranno promuovere la\ndiffusione ai dipendenti di libri e riviste, previe intese da assumere a\nlivello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che\nverranno espressamente concordate tra le Parti stipulanti il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assemblee, di cui alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno essere\nindette anche dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria Territoriali e si\nsvolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni Territoriali\ndei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto\na 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento e\ndei nominativi dei dirigenti sindacali esterni alla Azienda, sarà inoltrata,\ncon adeguato preavviso, alla Direzione Aziendale per il tramite delle\nOrganizzazioni Territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire\nentro tre giorni dal ricevimento della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Delegato di impresa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fermo restando quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle\naziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa\nal quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti\ncon la Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati,\ndovrà essere tempestivamente comunicata al Datore di Lavoro dal Sindacato cui\ni lavoratori aderiscono, tramite la competente Organizzazione Industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 604 del 1966, il\ndelegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda opererà la trattenuta in percentuale nella misura dell'1% sullo\nstipendio o salario contrattuale previo rilascio di delega individuale firmata\ndall'interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore\nmensili per gli operai e sullo stipendio contrattuale per gli impiegati e sarà\neffettuata ogni mese, secondo le modalità concordate a livello\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà\nrilasciarne una nuova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate a ciascuna\nOrganizzazione Sindacale stipulante, tramite banca, con regolare\nperiodicità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 12 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori, che sono membri delle Commissioni Esecutive delle Strutture\nRegionali e Comprensoriali dei Lavoratori e del Comitato Direttivo delle\nSezioni Territoriali delle Federazioni di Categoria dei Lavoratori saranno\nconcessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni,\nquando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle\norganizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine\ntecnico-aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto alla Azienda cui il lavoratore appartiene dalle\norganizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli\nIndustriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della Legge 20 maggio\n1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati Direttivi delle\nAssociazioni Nazionali di Categoria firmatarie del presente contratto, e delle\nstrutture regionali e comprensoriali delle medesime, potranno essere concessi a\nnorma dell'art. 30 di detta Legge n. 300, permessi retribuiti nella misura di\n10 ore mensili (corrispondenti a 120 ore per anno solare) per ciascuna delle\nOrganizzazioni Sindacali, compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali permessi per i dirigenti, regionali e comprensoriali dovranno essere\nrichiesti per iscritto alla Azienda dalle Organizzazioni interessate, tramite\nle Associazioni Industriali Territoriali e le qualifiche anzidette, con le\neventuali variazioni, dovranno essere comunicate ugualmente per iscritto dalle\nOrganizzazioni dei Lavoratori alle Organizzazioni Territoriali degli\nIndustriali che provvederanno a comunicarle alla Azienda cui il lavoratore\nappartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano alle aziende escluse\ndalla sfera di applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, a norma\ndell'art. 35 della Legge stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE SECONDA II - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Assunzione - Documenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale\ndeve essere specificato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) l'identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) il luogo di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) la data di assunzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)la qualifica, il gruppo categoriale, il livello retributivo e il\ntrattamento economico iniziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) la durata dell'eventuale periodo di prova;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) la tipologia del contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) le mansioni iniziali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) l'orario di lavoro e la durata giornaliera o settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti\npersonali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) scheda professionale del lavoratore o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) codice fiscale proprio e dell'eventuale coniuge convivente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) stato di famiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) carta di identità o documento equipollente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) eventuale titolo di studio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) attestazione di residenza e domicilio (se diverso);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) recapito telefonico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8)gli altri eventuali documenti richiesti dalla Azienda in applicazione di\nnorme di Legge, o per le specifiche mansioni per le quali è stato assunto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9)le coordinate per l'accredito della retribuzione nel conto corrente\nbancario\u002Fpostale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione della Azienda tempestivamente\ngli eventuali cambiamenti intervenuti nel corso del rapporto di lavoro,\nrispetto alle informazioni e documenti personali sopra indicati e forniti\nall'atto dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hivpolicy\">\u003Ch3>Art. 14 - Visita medica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita\nmedica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari\nper l'espletamento del lavoro cui è destinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando\ncontesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle\nproprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori\ngravosità, con la propria idoneità fisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche\nobbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici\ncompetenti ai sensi del D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, del D.lgs. n. 81\u002F2008\ncome aggiornato dal D.lgs. n. 106\u002F2009.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Ch3>Art. 15 - Consultori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo\ndi personale femminile, consentiranno, a richiesta delle R.S.U., che personale\nmedico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno della Azienda, nei\nlocali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e\nprevenzione di propria competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro\ne secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le\nDirezioni aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 16 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per\niscritto, non superiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a 1 mese di prestazione effettiva per il livello E;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a 3 mesi di prestazione effettiva per i livelli dei gruppi D e C;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a 4 mesi di prestazione effettiva per i livelli del gruppo B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- a 6 mesi di prestazione effettiva per i livelli A e Q.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contratti a tempo determinato fino a 12 mesi i termini della\nprova saranno non superiori ad un terzo della durata del contratto stesso, con\nun periodo massimo di 3 mesi, fermo restando per il livello E il periodo\nmassimo di 1 mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal CCNL\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo\nda ciascuna delle due Parti senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta la\nnormale retribuzione per il periodo di servizio prestato; inoltre, se la prova\nha avuto una durata superiore a 15 giorni, sarà corrisposto il trattamento di\nfine rapporto secondo la misura e i criteri previsti dall'art. 52 - Trattamento\ndi fine rapporto - Sezione seconda - Disciplina del lavoro, se la prova ha\navuto una durata superiore al mese, saranno corrisposti anche i ratei di ferie\nmaturati secondo la misura e i criteri previsti dall'art. 64 - Ferie - Sezione\nquarta norme specifiche per gli operai - e dell'art. 79 - Ferie - Sezione\nquinta norme specifiche per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza del periodo di prova il dipendente si intenderà confermato in\nservizio ove l'Azienda non abbia proceduto alla disdetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il\nperiodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di conferma, il periodo di prova verrà computato agli effetti\ndell’anzianità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Assenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutte le assenze debbono essere comunicate preventivamente rispetto l'inizio\ndell'orario lavorativo, salvo comprovati motivi di impedimento, e devono essere\ngiustificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo\npossibile e comunque non oltre il secondo giorno successivo al primo giorno di\nassenza, salvo giustificati motivi di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le procedure di comunicazione e giustificazione delle assenze per\nmalattia e infortunio non sul lavoro si fa rinvio agli artt. 70 - Sezione\nquarta norme specifiche per gli operai - e 89 - Sezione quinta norme specifiche\nper gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Tipologie di rapporto di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma\ncomune di rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre tipologie di rapporto di lavoro sono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18a) Tempo Parziale - Part-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale è disciplinato dal capo\nsecondo - articoli da 4 a 12 - del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015\ne dalle seguenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai\nfini della prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al\nnormale orario giornaliero;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo\npieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del\nmese o dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)di tipo misto con una prestazione che si svolge secondo una combinazione\ndelle modalità indicate nelle lettere a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione\ndella durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale\ndell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l'organizzazione del lavoro è organizzata in turni, l'indicazione di\ncui al punto precedente può avvenire mediante rinvio a turni programmati di\nlavoro articolati su fasce orarie prestabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni\nsecondo le modalità di cui sopra non configurano una fattispecie di clausola\nelastica come disciplinato dall'art. 6 del D.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di\nprestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% delle ore di\nlavoro medie settimanali concordate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro\nsupplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute,\nfamiliari o di formazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della\nretribuzione oraria globale di fatto, comprensiva della incidenza della\nretribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e\ndifferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione delle specifiche caratteristiche delle aziende del settore\nesposte al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla\nprogrammazione delle attività, con l'accordo del lavoratore che deve essere\nespresso per iscritto, con un preavviso di 2 giorni sono consentite la\nvariazione della collocazione temporale della prestazione nonché la variazione\nin aumento della durata della prestazione che non può eccedere il limite del\n25% della normale prestazione annua a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una\nmaggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva\ndella incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi diretti e\ndifferiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, commi da 3 a\n5, del D.lgs. 81\u002F2015, ovvero in quelle di cui all'art. 10, primo comma, della\nLegge 20 maggio 1970 n.300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso\nprestato alla clausola elastica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non\ncostituisce giustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a\ntempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce\ngiustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la\ntrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longtermillness\">\u003Cp>I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Unità\nSanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione\ndel rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è\ntrasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disponibilità aziendale ad accogliere le domande di trasformazione del\nrapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e\ncomprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata\nnecessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla\npartecipazione certificata a corsi di formazione e\u002Fo studio, terrà conto della\nnecessità di previamente adempiere agli obblighi di legge in termini di\nprecedenza nella conversione a part time a favore dei soggetti indicati nei\ncommi 4 e 5 dell'art. 8 del D.lgs. 81\u002F2015 come qui di seguito riportato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative\ningravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o\ndella lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice\nassista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa\ncon connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto\nnon in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la\npriorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente\nportatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, è\nriconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno e indeterminato\nin tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a\ntempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari\nlivello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo\nparentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del capo v\ndel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione\nd'orario non superiore al 50 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici\ngiorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di Lavoro è\ntenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con\nrapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei\nlocali della impresa, ed a prendere in considerazione le domande di\ntrasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o\ncontrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del Datore di\nLavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario\nsvolto, rapportato al tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la\nsomma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a\ntempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta delle R.S.U., ove presenti, o delle OO.SS. Territoriali sarà\ncomunicato il numero dei contratti part time stipulati nell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18b) Tempo Determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è disciplinato dal\ncapo terzo - articoli da 19 a 29 - del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno\n2015 e dalle seguenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata\nnon superiore a 36 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene riconosciuta carattere di stagionalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.alla produzione di imballaggi in cartoncino litografato, cartone ondulato\ne imballaggi flessibili destinati alla:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-produzione di specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno collegati\na particolari festività o ricorrenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-produzione di gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-produzione di cartone ondulato e di scatole in cartone ondulato per le\ncampagne dell'ortofrutta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-produzione di imballaggi, connessa a lanci promozionali di prodotti, aventi\nle seguenti caratteristiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-identificabilità: presenta caratteristiche distintive rispetto alla\nproduzione normalmente realizzata (es. grafica dedicata);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-durata limitata nel tempo e comunque non superiore a 60 giorni, in caso di\npromozioni collegate a festività, eventi, concorsi o altre iniziative, salvo\ndiverse intese con la R.S.U.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.produzione di imballaggi flessibili per le campagne del settore alimentare\ndi cui ai punti precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.produzione di quaderni, blocchi e ricambi per appunti, notes collati,\nbrossurati o spiralati dedicati alla scolastica nel periodo\nmaggio-settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda informa annualmente le R.S.U. sulle assunzioni effettuate per\nprestazioni stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'attuazione della previsione di legge per fase di avvio di nuove\nattività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l'avvio di una\nnuova linea di produzione e fino a 24 mesi per l'avvio di una unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo può essere incrementato previo accordo aziendale per\nspecifiche necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno annualmente alla R.S.U. informazioni sulle dimensioni\nquantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei\ncontratti a tempo determinato stipulati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il diritto di precedenza valgono le norme di legge. il diritto di\nprecedenza non si applica tuttavia nei casi di trasformazione dei contratti in\nessere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato\ndirettamente e per conoscenza alla R.S.U., informazioni sui posti vacanti a\ntempo indeterminato relativi a mansioni svolte da lavoratori a tempo\ndeterminato, che si rendessero disponibili nell'ambito della unità produttiva\ndi appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti a carattere annuale saranno frazionati per 365esimi e\ncorrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto\nper i lavoratori assunti con contratto a termine è limitata ad un periodo\nmassimo pari a 1\u002F4 della durata del contratto e comunque non si estende oltre\nla scadenza del termine apposto al contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'integrazione economica a carico della Azienda cessa con l'esaurimento del\nperiodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente e\u002Fo con il\ncessare dell'indennità economica da parte dell'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi può\nessere comprensiva dei periodi di affiancamento ritenuti necessari sia per\nconsentire al sostituto di inserirsi efficacemente nelle attività che è\nchiamato a svolgere sia per consentire al lavoratore sostituito di reinserirsi\nin modo efficace nella propria attività. I periodi di affiancamento devono\nessere previsti e motivati nel contratto individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni\ndalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti\ngiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi,\nil secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei\nconfronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali come sopra\nindicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto al comma 1 Art. 23, D.lgs. 81\u002F2015 non possono\nessere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per\ncento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato con un arrotondamento del\ndecimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale di cui sopra deve intendersi calcolata sulla base del numero\nmedio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti ed i\ndirigenti) e deve al contempo intendersi come media annua dei tempi determinati\nstessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite\npercentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza\nal momento dell'assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre\npossibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono esenti da limiti quantitativi le assunzioni a tempo determinato\neffettuate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione\ndel posto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- nella fase di avvio di nuove attività e limitatamente ai primi 24 mesi\ndalla fase di avvio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per l'assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per le attività stagionali come sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>18c) Somministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal capo quarto\nart. 31 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e dalle seguenti\ndisposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo, i limiti della\nsomministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 20% del\nnumero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno\nprecedente. Il limite è da computarsi come media annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti\nvacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso\nall'interno dei locali dell'utilizzatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni 12 mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei\ndatori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle\nRappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale\nUnitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle\nassociazioni sindacali comparativamente più rappresentativa sul piano\nnazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la\ndurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo\ndeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge n. 223\ndel 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di\ntrattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di\nlavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e\n99) dell'articolo 2 del regolamento (U.E.) n. 651\u002F2014 della Commissione, del\n17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle\nPolitiche Sociali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. saranno individuati criteri e\nmodalità per la determinazione del premio di partecipazione ai lavoratori con\ncontratto di somministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, su richiesta delle R.S.U., comunicherà in apposito incontro il\nnumero dei contratti di somministrazione utilizzati nel corso dell'anno\nprecedente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18d) Cumulo delle percentuali previste per le assunzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con contratto a tempo determinato ed in somministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali previste per i lavoratori assunti con contratto a tempo\ndeterminato ed in somministrazione saranno cumulativamente limitate al 35% dei\nlavoratori a tempo indeterminato, fermi restando i meccanismi di calcolo come\nmedie annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda potrà però fare ricorso anche ad una percentuale superiore a\nquella espressamente stabilita nel presente articolo per ciascuna tipologia di\ncontratto (tempi determinati o somministrati) fino alla misura massima del 35%,\ndetraendola dalla percentuale prevista per l'altra tipologia di contratto,\nfermi restando i meccanismi di calcolo come medie annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Cp>18e) Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina generale per tutte le tipologie di Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato\nalla formazione e alla occupazione dei giovani, disciplinato dall'art. 41 e ss.\ndel D.lgs. 81\u002F2015 e dalle norme che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che l'apprendistato, articolato nelle diverse tipologie\npreviste dalla Legge, costituisce:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un importante elemento per rafforzare l'opportunità di ingresso nel mondo\ndel lavoro di coloro che sono in cerca di occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- un meccanismo di raccordo tra scuola e impresa per la definizione dei\npercorsi formativi e dei profili professionali in linea con le esigenze del\nmercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-una modalità per allineare i percorsi didattici ai profili professionali\nrichiesti dal mercato in una prospettiva di adeguamento continuo in ragione\ndella evoluzione della tecnologia e del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno strumento che permette la condivisione e la gestione di progetti di\nricerca tra istituzioni e imprese private.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tre tipologie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di\nistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)apprendistato di alta formazione e ricerca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta ai fini\ndella prova e deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto del\ncontratto, la durata, l'eventuale patto di prova, l'inquadramento, il relativo\ntrattamento economico e, nel caso dell'apprendistato professionalizzante, il\npiano formativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del\nperiodo di prova valgono le norme contrattuali di cui all'art. 16 - Periodo di\nprova - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, con riferimento al\nlivello di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi\ne non superiore a trentasei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di apprendistato di tipologia 1la durata massima è fissata in 48\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal\ncontratto, con preavviso di 15 giorni decorrente dal medesimo termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso può essere sostituito dalla corrispondente\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nessuna delle Parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto\ndi lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'apprendista verrà confermato\nal livello previsto per la sua mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di\nanzianità decorre dalla data di trasformazione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il contratto di apprendistato, è fatto divieto alle parti di\nrecedere dal contratto in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo di apprendisti che un datore di Lavoro può assumere\ncon contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite\ndelle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3\na 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il\ndatore di Lavoro stesso, a meno che non si tratti di datori di lavoro con meno\ndi 10 dipendenti per i quali il rapporto è di 1 a 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori\nqualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a tre, può\nassumere apprendisti in numero non superiore a tre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il venti per cento degli apprendisti\ndipendenti dallo stesso Datore di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per\nrecesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per\ngiusta causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma di cui al comma precedente non si applica alle aziende con meno di\n10 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso\nconsentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma\nsono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin\ndalla data di costituzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le\nsanzioni previste dal D.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con periodicità semestrale l'Azienda comunicherà alle R.S.U. le assunzioni\ncon contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla\nconservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata\ndella malattia, sino ad un massimo di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per contratti della durata inferiore ai 36 mesi il termine di conservazione\ndel posto è pari a 1\u002F3 della durata del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'apprendista assente per malattia, sarà corrisposta da parte della\nAzienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui\nal comma precedente, a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno, un\ntrattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera,\nragguagliata a 1\u002F6 dell'orario settimanale contrattuale in caso di\ndistribuzione di quest'ultimo su 6 giorni o a 1\u002F5 in caso di distribuzione su 5\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti sopra indicati, di\npercepire la normale retribuzione (escluso l'eventuale compenso per lavoro\nstraordinario), che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia\nanche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purché esso non\nsia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto ed il\ntrattamento economico si intendono riferiti all'arco temporale di durata del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti assenti per malattia e infortunio non sul lavoro si applica\nla normativa contrattuale in tema di comunicazione e giustificazione della\nassenza e di controllo nelle fasce orarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente paragrafo non è cumulabile con eventuale\naltro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in\navvenire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infortunio sul lavoro e malattia professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale ha diritto al seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene\ncorrisposta dall'INAIL l'indennità temporanea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.corresponsione, da parte della Azienda, oltre alla intera retribuzione per\nla giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire\ndal giorno seguente l'infortunio, e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo\ndi conservazione del posto, della indennità erogata dall'INAIL fino a\nraggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta che sarà\nragguagliata a 1\u002F6 dell'orario contrattuale settimanale in caso di\ndistribuzione di quest'ultimo su 6 giorni, o a 1\u002F5 in caso di distribuzione su\n5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti di cui sopra indicati, di\npercepire la normale retribuzione netta (escluso l'eventuale compenso per\nlavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale\norario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologie di Apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologia 1 - Apprendistato per la qualifica e il diploma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionale, il diploma di istruzione secondaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>superiore e il certificato di specializzazione tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato\ndi specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la\nformazione effettuata in Azienda con l'istruzione e la formazione professionale\nsvolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei diversi sistemi\nregionali di istruzione e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione di quanto sopra, le parti, facendo espresso rinvio a quanto\nstabilito dall'art. 43 del D.lgs. 81\u002F2015 e dall'Accordo interconfederale del\n18\u002F5\u002F2016, si dichiarano consapevoli che potranno applicarsi regolamentazioni\ndifferenti sul territorio nazionale in tema di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-quantità e distribuzione oraria della formazione scolastica e\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modalità di progettazione e definizione dei percorsi in integrazione tra\nattività formativa e di formazione e lavoro in collaborazione con le\nimprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-definizione della quota del monte orario minimo obbligatorio da destinare\nall'integrazione tra formazione e lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per\nla qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria\nsuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un\nprotocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che\nstabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del Datore di\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale protocollo deve essere conforme ai requisiti previsti dal Decreto\nInterministeriale del 12\u002F10\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in assenza di specifica regolamentazione regionale in materia, restano\nin ogni caso valide le convenzioni e gli accordi conclusi dai datori di lavoro\no dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e\nle altre istituzioni formative o di ricerca, quando il protocollo sottoscritto\ne il piano formativo sono conformi al citato Decreto Interministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il contratto di apprendistato della presente tipologia abbia\nun termine inferiore al massimo consentito, potrà, al conseguimento del titolo\ndi studio\u002Fspecializzazione superiore, essere prevista la trasformazione in\ncontratto di apprendistato professionalizzante per il periodo residuo, sempre\nnel rispetto dei limiti legali e contrattuali per questa tipologia di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con la presente tipologia di Apprendistato i giovani\nche hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o\ndel diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a quattro\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata\nnon superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo\nanno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre\nche del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze\ntecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti\nscolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di\nspecializzazione tecnica superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione della tipologia di titolo di studio o di specializzazione da\nconseguire, il percorso formativo condiviso con l'istituzione scolastica potrà\nprevedere l'acquisizione di un profilo professionale nuovo e non previsto dalle\ndeclaratorie del presente contratto collettivo oppure non previsto dal\nrepertorio delle professioni di cui al comma 3 dell'art. 46 del D.lgs.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, ferma restando l'applicabilità di specifici accordi sindacali\naziendali per tali profili professionali, il contratto di apprendistato\ndefinisce l'inquadramento e la retribuzione sulla base dei profili analoghi\npresenti nel contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme sul recesso contenute nella parte comune alle\ntipologie di apprendistato, nel contratto di apprendistato per la qualifica e\nil diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il\ncertificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato\nmotivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi\ncome attestato dall’istituzione formativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella retributiva apprendistato tipo 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'apprendista assunto con la presente tipologia di contratto di\napprendistato va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento\ncontrattuale - coerente con il percorso formativo tra quelli individuati\nall'art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 - al fine della determinazione della\nretribuzione di riferimento; pertanto la retribuzione viene stabilita in misura\npercentuale rispetto a tale livello di inquadramento come da tabella sotto\nriportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"97\">\n  \u003Ccol width=\"653\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"97\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Primo\n        anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"653\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">non\n        inferiore al 45% della retribu­zione di riferimento spettante per il\n        livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Secondo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"653\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">non inferiore al 55%\n        della retribu­zione di riferimento spettante per il livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"97\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Terzo anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"653\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">non inferiore al 65%\n        della retribu­zione di riferimento spettante per il livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"97\" height=\"28\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Quarto\n        anno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"653\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">non inferiore al 70%\n        della retribu­zione di riferimento spettante per il livello \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di inquadramento\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 7pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologia 2 - Apprendistato Professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che l'apprendistato professionalizzante, essendo il più\nidoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite\nefficacemente nella organizzazione aziendale, è essenzialmente finalizzato,\nalla sua positiva conclusione, a consolidare il rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla\nformazione e alla occupazione dei giovani, disciplinato dalla Legge e dalle\nseguenti disposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\ngiovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di\netà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è\npossibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità o di un\ntrattamento di disoccupazione senza limiti di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per essi trovano in applicazione le disposizioni all'articolo 42, comma 4\nD.lgs. n. 81\u002F2015, nonché per i lavoratori in mobilità il regime contributivo\nagevolato di cui all'art. 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e\nl'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata, retribuzione e inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 2 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel\ngruppo D;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nei\ngruppi C, B, A e Q.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi a meno che si\ntratti di svolgimento di attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto individuale può prevedere che in caso di malattia, infortunio\no altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta\ngiorni il periodo di apprendistato venga prorogato per un tempo equivalente\nalla assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di\nseguito riportate del minimo di stipendio e di salario, del livello di\nattestazione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"445\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"124\">\n  \u003Ccol width=\"71\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"197\" bgcolor=\"#e7e7e7\">\u003Cp align=\"center\">Durata\n        Triennale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"242\" bgcolor=\"#e7e7e7\">\u003Cp align=\"center\">Durata\n        Biennale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2° semestre \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il periodo di apprendistato e avvenuta la trasformazione del\ncontratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,\nl'apprendista verrà confermato al livello previsto per la sua mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori di età superiore a cinquant'anni e beneficiari di indennità\ndi mobilità o di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di\napprendistato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione\nprofessionale, si applica la seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"445\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"124\">\n  \u003Ccol width=\"71\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003Ccol width=\"64\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"197\" bgcolor=\"#e7e7e7\">\u003Cp align=\"center\">Durata\n        Triennale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"242\" bgcolor=\"#e7e7e7\">\u003Cp align=\"center\">Durata\n        Biennale\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">75%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2° semestre \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">95%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"124\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6° semestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"71\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6° quadrimestre\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"64\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite\nl'apprendistato professionalizzante vengono individuate le seguenti\nmacro-professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comparto Cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure operaie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti alle attività produttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Addetti di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Operatore di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti all'attività manutentiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Addetto manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Operatore manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto servizi generali di stabilimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere,\nfattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure impiegatizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati area amministrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) Addetto amministrazione e sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) Specialista amministrazione e sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati area commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h) Addetto commerciale\u002Facquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i) specialista commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati area tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Tecnico di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Addetto programmazione della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) Specialista di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) Specialista programmazione della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p) Addetto logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q) Addetto qualità, ambiente, sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r) Tecnico di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s) Specialista di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comparto Cartotecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure operaie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti alle attività produttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Operatore su macchine per la produzione cartotecnica (piega-incolla,\nspiralatrici, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Operatore su macchina ondulatrice con prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Operatore su macchina accoppiatrice con prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)Operatore addetto a macchina per estrusione film con prove di\nlaboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)Operatore su macchine da stampa e\u002Fo fustellatrici con prove di\nlaboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di\nscatole rivestite con prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di\nimballi in cartone ondulato con prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di\nsacchi con prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di\nimballaggio flessibile con prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetti all'attività manutentiva e di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l) Addetto manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m) Operatore manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) Addetto laboratorio\u002Fallestimento cartotecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o) Operatore laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto servizi generali di stabilimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere,\nfattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure impiegatizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q) Addetto gestione qualità\u002Fambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r) Addetto amministrazione\u002Finformatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s) Addetto commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t) Tecnico di programmazione della produzione cartotecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione\ndelle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla\nnormativa contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo,\nle conoscenze e competenze da acquisire e l'indicazione del tutor o referente\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo sarà redatto sulla base del format allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le materie collegate alla realtà aziendale\u002Fprofessionale e alla prevenzione\ndegli infortuni saranno oggetto di formazione interna, che potrà essere svolta\nanche in affiancamento e on the job, mentre le altre potranno essere oggetto di\nformazione interna o esterna all’Azienda anche con modalità di\ne-learning.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e alla organizzazione\naziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione professionalizzante svolta dall'Azienda della durata di 80 ore\nmedie annue viene integrata, qualora disponibile, della offerta formativa\npubblica, disciplinata dalle regioni, interna o esterna alla Azienda,\nfinalizzata alla acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte\nore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di\nformazione non inferiore all'80% del monte ore annuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le\nrisorse di FONDIMPRESA e attraverso accordi con le Regioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di tutore o di referente aziendale, come previsto dalla Legge,\npossono essere svolte da un lavoratore designato dalla impresa che abbia una\nprofessionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che\nl'apprendista deve acquisire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione o\ndi referente aziendale può essere svolta direttamente dal Datore di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il nominativo del tutor\u002Freferente aziendale sarà indicato nel piano\nformativo individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rinvio alle disposizioni contrattuali e di legge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto nei vari commi del presente articolo si fa\nriferimento alla normativa contrattuale e al D.lgs. n. 81\u002F2015 e successive\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto\nformativo del cittadino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attesa della piena operatività del libretto formativo le parti del\ncontratto individuale provvedono alla attestazione dell’attività formativa\ntenendo conto del format allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tipologia 3 - Apprendistato di alta formazione e ricerca\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la regolamentazione di questa tipologia di apprendistato le parti fanno\nespresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 45 del D.lgs. 81\u002F2015, come\nmodificato dal D.lgs. 185\u002F2016, dall'Accordo interconfederale del 15 maggio\n2016 e dalle norme che seguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro che intende stipulare un contratto di Apprendistato di\nalta formazione e ricerca sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa\na cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata\ne le modalità, anche temporali, della formazione a carico del Datore di\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale protocollo deve essere conforme ai requisiti previsti dal decreto\ninterministeriale del 12\u002F10\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in assenza di specifica regolamentazione regionale in materia, restano\nin ogni caso valide le convenzioni e gli accordi conclusi dai datori di lavoro\no dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e\nle altre istituzioni formative o di ricerca, quando il protocollo sottoscritto\ne il piano formativo sono conformi al citato Decreto Interministeriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ragione della peculiarità delle attività di ricerca, il protocollo di\ncui sopra potrà prevedere un particolare percorso formativo o progetto di\nricerca condiviso con l'istituzione formativa che faccia riferimento ad un\nprofilo professionale nuovo e non previsto dalle declaratorie del presente\ncontratto collettivo oppure non previsto dal Repertorio delle Professioni di\ncui al comma 3 dell'art. 46 del D.lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi, ferma restando l'applicabilità di specifici accordi sindacali\naziendali per tali profili professionali, il contratto di apprendistato\ndefinisce l'inquadramento e la retribuzione sulla base dei profili analoghi\npresenti nel contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-flexworktxt\">\u003Cp>18f) Telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è\ncaratterizzato dallo svolgimento in via continuativa della attività in luoghi\ndiversi dalle sedi aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di lavoro\ntelematici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione\nlavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il\nlavoro subordinato che il lavoro autonomo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il telelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro\nsubordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., quando è svolto nel domicilio del\ndipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le\nParti, con modalità che consentono al Datore di Lavoro l'esercizio del potere\ndi direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i telelavoratori subordinati, in sede aziendale tra Direzione Aziendale\ne R.S.U. vengono concordate le modalità applicative delle norme del presente\nCCNL tenendo conto della specificità del lavoro a distanza connotato da una\ndimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella tradizionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definite le\nmodalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro\nnonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 19 - Classificazione Unica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori addetti alle aziende cui si applica il presente CCNL sono\ninquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 5 gruppi\nprofessionali e 12 livelli retributivi, a cui si aggiungono i quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale classificazione è basata su declaratorie generali con le quali vengono\ndefiniti i criteri per l'inquadramento dei lavoratori nei gruppi e su profili\nprofessionali con i quali vengono esemplificati i contenuti delle prestazioni\nlavorative in essi considerate, cui corrispondono i livelli retributivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni lavorative, che non trovano esemplificazione nei profili,\nl'inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie generali,\nutilizzando i profili professionali esistenti aventi contenuto analogo o\nequivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori secondo il sistema di classificazione unica\nprevisto dal presente contratto, verrà definito in sede aziendale mediante un\nesame congiunto delle Parti, in modo da garantire ai lavoratori, nei limiti\nobbiettivi consentiti dalle strutture tecniche produttive aziendali e nel\nrispetto della Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e successive modifiche ed\nintegrazioni, una maggiore valorizzazione delle capacità professionali e il\nconseguente più elevato inquadramento anche attraverso percorsi formativi che\nconducono a forme di polifunzionalità coerenti con l'organizzazione del lavoro\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dizioni «impiegati» e «operai» vengono mantenute agli effetti delle\nnorme di Legge e contrattuali, delle disposizioni previdenziali e assistenziali\nche prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a\ntali qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini suddetti, le posizioni impiegatizie esemplificate nel presente\narticolo, oltre che per i quadri, si individuano nei seguenti profili:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- profili del gruppo A;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dal 1° al 7° profilo del livello B\u002F1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1°, 2°e 3° profilo del livello B\u002F2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1°, 2° e 3° profilo del livello C\u002F1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° profilo del livello C\u002F2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 1° profilo del livello C\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratorie e Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUADRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La categoria di quadro, introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge\n190\u002F1985 si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati\ncon funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore\ngrado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale\nsvolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale\nrilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GRUPPO A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nella declaratoria\ndel livello A, hanno la responsabilità del coordinamento di servizi di\nrilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in più\nunità operative; ovvero lavoratori che svolgono, anche singolarmente,\nattività di fondamentale importanza ai fini della realizzazione degli\nobiettivi aziendali coordinando sotto il profilo gerarchico o funzionale\nrilevanti risorse aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Responsabile del coordinamento di servizi di rilevante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>complessità o di aree produttive fondamentali articolate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in più unità operative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Responsabile preposto a ideare, analizzare e sviluppare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>progetti complessi particolarmente significativi dal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>punto di vista della scelta e della utilizzazione delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnologie e delle risorse aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, esplicano funzioni\ndirettive con discrezionalità di poteri, anche se limitati a determinati\nservizi di notevole importanza, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione\nin base alle direttive generali impartite dall'imprenditore o dai dirigenti\ndell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratore, anche se solo, responsabile dell'intero ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di produzione o di esercizio o dell'intero comparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>amministrativo e commerciale, di cui dirige e coordina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'andamento funzionale e organizzativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratore, anche se solo, responsabile di Azienda minore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui dirige e coordina l'andamento funzionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e organizzativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lavoratore che progetta metodi e procedimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elettronico e\u002Fo elabora l'impostazione generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di programmi complessi e di ampia portata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Responsabile di laboratorio che dirige e coordina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in maniera autonoma l'attività degli operatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetti al controllo sul prodotto, materiali, materie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prime, impianti di trattamento (acque, emissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in atmosfera);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Responsabile preposto allo studio e alla analisi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle norme e delle problematiche ecologico-ambientali,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla ricerca delle soluzioni per il miglioramento ecologico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e tecnico-economico, al supporto tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la certificazione ambientale e in generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alla attuazione delle politiche della Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in tale materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in via esclusiva coordina l'attività degli addetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al servizio ed è preposto alla individuazione e valutazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei rischi, allo studio e alla elaborazione delle misure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preventive e protettive, delle procedure di sicurezza, dei\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>programmi di informazione e formazione dei lavoratori, alla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>definizione della conformità agli standard di sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>degli impianti e, in generale, alla attuazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle politiche dell'Azienda in tale materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GRUPPO B\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità\nacquisite, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, esplicano\nfunzioni di concetto, con facoltà di iniziativa, ovvero che nell'ambito delle\nvarie lavorazioni hanno, in condizioni di autonomia, compiti di guida,\ncontrollo e coordinamento del personale loro affidato, o piena e completa\nresponsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato\ncontenuto tecnologico ed alta potenzialità, oppure sono adibiti a lavori che\nper complessità e concettualità richiedono elevate capacità e rilevanti\nconoscenze tecniche e professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratore di concetto che analizza e sviluppa in autonomia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>progetti nelle aree tecnica, commerciale o logistica, che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>richiedano un rilevante apporto di competenza tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specialistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratore di cartiera responsabile di un settore del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>produttivo ovvero d'ufficio o reparto che controlla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e coordina il relativo servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lavoratore che, applicando in autonomia procedure operative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relative al sistema di programmazione della produzione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>redige programmi complessi di produzione, ne definisce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell'ambito di ciascuno le priorità, ne controlla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'avanzamento nei reparti produttivi sino alle spedizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Lavoratore che sviluppa autonomamente le procedure\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e i programmi di elaborazione dei dati sulla base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di specifiche competenze tecnico-funzionali definite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(analista programmatore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Lavoratore di concetto che, con significativa esperienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e comprovata accresciuta professionalità EDP, sviluppa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in autonomia la stesura originale e la revisione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di programmi di rilevante complessità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Lavoratore di concetto che esplica, a fronte di una\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>accresciuta professionalità e per effetto di una\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricomposizione di mansioni, conseguente a una nuova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>organizzazione del lavoro, sostanzialmente modificativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei preesistenti processi operativi, funzioni di maggiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>complessità e responsabilità rispetto a quelli indicati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al livello B\u002F2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Tecnico di manutenzione che in maniera autonoma guida,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>controlla e coordina, con apporto di competenza tecnico-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pratica, l'attività di lavoratori appartenenti a tutte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le specializzazioni della manutenzione (meccanici,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rettificatori, elettricisti, strumentisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e lubrificatori);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Tecnico della manutenzione elettronica di elevata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionalità che opera su sistemi di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di processo per la gestione di impianti complessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cartiera o di cartotecnica ed effettui interventi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di programmazione e riparazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Lavoratore di cartiera di elevata professionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed esperienza, che in base a specifiche conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle tecniche di stampa e delle relative macchine, svolge\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attività di assistenza alla clientela al fine di verificare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le caratteristiche di stampabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Lavoratore di cartotecnica di elevata professionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed esperienza che in base a specifiche conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle tecniche di confezionamento e delle relative macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>svolge attività di assistenza clienti con compiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di verifica caratteristiche di macchinabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B2S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Operatore di cartiera di elevata professionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed esperienza che, con responsabilità del ciclo operativo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>avvia conduce e controlla, nella loro funzionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed esercizio, macchine continue con patinatrice in macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di ultima generazione di rilevante e avanzata complessità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnica e tecnologica e altissima potenzialità (oltre 1.100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tonn\u002Fgiorno e oltre 10 metri di larghezza della tela)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e velocità (oltre 1.800 metri al minuto), gestite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da evoluti sistemi di controllo di processo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratore di concetto addetto a servizi tecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o a reparti di produzione ovvero a servizi amministrativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo commerciali che ha compiti di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di coordinamento nell'andamento delle lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o del servizio o ufficio cui è addetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratore di concetto che, con ampia conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei linguaggi e delle metodologie di programmazione EDP\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>utilizzate, nonché dell'hardware e del software di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in dotazione, provvede alla stesura originale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o alla revisione di programmi anche di rilevante dimensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e complessità (sulla base delle documentazioni ricevute)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(programmatore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lavoratore che in maniera autonoma guida, controlla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e coordina con apporto di competenza tecnico-pratica,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l'attività di reparti o di gruppi di lavoratori (qualora\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>controlli lavoratori compresi nei profili del presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello, acquisisce il 1° livello del gruppo B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Operatore di laboratorio o di impianto biologico altamente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specializzato che, in base a conoscenze specifiche, esegue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con apparecchiature tecnologicamente avanzate prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>complesse sul prodotto, materiali, materie prime, acque\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e controlla con responsabilità del ciclo operativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gli impianti di trattamento e di depurazione delle acque;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Lavoratore altamente specializzato che, con responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei risultati guida, controlla e coordina l'intero ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di produzione del cartone ondulato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Operatore di cartiera altamente specializzato che,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con responsabilità del ciclo operativo, avvia, conduce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e controlla nella loro funzionalità ed esercizio, macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>continue (anche per la produzione di carte fini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e finissime) o patinatrici fuori macchina di rilevante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed avanzata complessità tecnica o tecnologica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e alta potenzialità o collegate a calcolatori di processo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Lavoratore altamente specializzato che con responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del ciclo operativo avvia, conduce e controlla, nella loro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>funzionalità ed esercizio, macchine e impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cartotecnici e della trasformazione muniti di calcolatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di processo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Lavoratore di cartiera altamente specializzato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>responsabile del ciclo operativo di impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la produzione di vapore o di energia di rilevante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e avanzata complessità tecnica o tecnologica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e alta potenzialità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Lavoratore di cartiera altamente specializzato addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a lavori complementari di riparazione e di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o impianti meccanici o elettrici ed elettronici o idraulici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o pneumatici, che interpreta schemi o disegni costruttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>complessi e i relativi schemi funzionali o addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a macchine utensili per lavori di alta precisione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Lavoratore cartotecnico altamente specializzato addetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a lavori complementari di riparazione e di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o impianti relativamente alle parti meccaniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ed elettriche oppure alle parti elettriche, elettroniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e strumentazione che interpreta schemi o disegni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GRUPPO C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, avendo una adeguata\npreparazione pratica e professionale, esplicano nell'ambito della gestione\namministrativa o tecnica, funzioni d'ordine, ovvero che nell'ambito delle varie\nlavorazioni svolgono funzioni comportanti il richiesto grado di\nspecializzazione tecnica o tecnologica nel proprio lavoro, o che guidano,\ncontrollano e coordinano il lavoro di squadre, con apporto di competenza\ntecnico-pratica con limitata autonomia nell'ambito delle loro funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C1S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operativo comportante un rilevante grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e controlla nella funzionalità di esercizio un impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di ultima generazione completo e complesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di disinchiostrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operativo comportante un rilevante grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e controlla nella funzionalità di esercizio un impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di termocombustione con eventuale produzione di energia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>elettrica verificandone i parametri e i valori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle emissioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Operatore che con responsabilità del ciclo operativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comportante un rilevante grado di specializzazione tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e professionale avvia, conduce e controlla nella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>funzionalità di esercizio estrusori di ultima generazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>totalmente automatizzati e di elevata capacità produttiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dotati di gruppi di stampa a più colori per la produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di carte politenate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Conduttore con preparazione che, con responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del ciclo operativo comportante un rilevante grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di specializzazione tecnica e professionale opera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su macchine flessografiche di scatolificio con stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ad alta definizione a 4 o più colori più vernice\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e fustellatura in piano o rotativa e sistema\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di pallettizzazione del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Operatore cartotecnico proveniente dal livello C\u002F1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che abbia conseguito la piena capacità professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di condurre indistintamente almeno le seguenti macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>complesse di scatolifici: bobt stampanti e fustelle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rotative stampanti; bobt stampanti e case maker stampanti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e che svolge in modo non occasionale tale molteplicità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di mansioni da almeno due anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Addetto alla taglierina elettronica che, oltreché gestire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la taglierina\u002Ftagliacordona, è in grado di intervenire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attivamente su altre posizioni della linea ondulatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Operatore che, a seguito di un percorso di formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionale, avvia conduce e controlla nella loro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>funzionalità ed esercizio almeno tre impianti nell'area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'allestimento cartario ed è in grado di effettuare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>interventi di manutenzione ordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Lavoratore che con rilevante grado di specializzazione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>opera indistintamente ed in autonomia sia in cartiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che in cartotecnica, svolgendo lavori complementari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di riparazione e manutenzione o aggiustaggio o messa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o elettrici o elettronici o idraulici o pneumatici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che interpreta schemi o disegni costruttivi complessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e i relativi schemi funzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Lavoratore di cartiera che, previo adeguato addestramento,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su richiesta della Azienda, svolga almeno una delle tre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>seguenti mansioni: 1° aiuto macchina continua; 1° aiuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di patinatrice off-line; operatore preparazione patine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e almeno una delle seguenti due mansioni: conduttore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>calandre; conduttore bobinatrice;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Conduttore specializzato che, con responsabilità del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operativo, opera, indifferentemente nelle tipologie rotoli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o piegati, su impianti cartotecnici del comparto tissue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di media complessità, muniti anche di gruppi stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in quadricromia ed esegue piccola manutenzione, cambi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le macchine della linea con responsabilità delle modalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e dei risultati dell'intervento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Lavoratore di cartiera o di cartotecnica, che con rilevante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>grado di specializzazione svolga lavori di riparazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e manutenzione di impianti elettrici, elettronici,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>idraulici, pneumatici o oleodinamici, effettuando\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>interventi anche su parti software;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Conduttore che, con rilevante grado di specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnica e professionale, opera con responsabilità del set\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>up e del ciclo operativo con un equipaggio complessivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di 2 o 3 persone su macchina casemaker “Jumbo” con luce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>uguale o maggiore a 4 metri, a due o più colori,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con incollatura e cucitura in linea e sistema di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pallettizzazione del prodotto e che svolge tale mansione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da almeno 2 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impianti cui fa riferimento il presente profilo sono: calandre,\nbobinatrici, taglio, imballo, goffatrici e forno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratore che, indipendentemente dalla sua diretta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>partecipazione alle lavorazioni, guida, controlla\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e coordina il lavoro di squadre, con apporto di competenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnico-pratica, e con limitata autonomia nell'ambito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle sue funzioni (qualora controlli lavoratori compresi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei profili del presente livello acquisisce il 2° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del gruppo B);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Impiegato d'ordine che, per effetto di una maggiore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>professionalità ed esperienza e attraverso una più ampia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e articolata attribuzione di compiti, svolge attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e lavori che presentano maggiore complessità rispetto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a quelli classificati nel livello inferiore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Operatore esperto che esegue autonomamente, secondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le sequenze e i tempi stabiliti, le procedure, anche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di ripartenza, di elaborazione dati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operativo, comportante un rilevante grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di specializzazione tecnica e professionale, avvia,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>macchine o impianti di media complessità tecnologica (anche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>continue per la produzione di carte fini e finissime);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operativo, comportante un elevato grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di specializzazione tecnica e professionale, avvia conduce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e controlla impianti di preparazione e raffinazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle materie prime destinate alle macchine continue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o impianti di preparazione dei prodotti chimici, minerali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e delle patine per il processo di patinatura della carta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Lavoratore con rilevante grado di specializzazione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>responsabile di impianto per la produzione di vapore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di media potenzialità con caratteristiche di media\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>complessità tecnica e tecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Lavoratore, con rilevante grado di specializzazione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto a lavori complementari di riparazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di gruppi o impianti meccanici o elettrici o elettronici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o idraulici o pneumatici che interpreta schemi o disegni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costruttivi complessi e i relativi schemi funzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale per il 7° profilo del livello C\u002F1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo profilo riguarda tutte le specializzazioni e lavorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della cartotecnica e della trasformazione purché siano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in esercizio nei vari comparti considerati macchine o impianti che abbiano\nla richiesta complessità tecnica e tecnologica (ad es. macchina ondulatrice,\ncase maker a più lavorazioni in linea dalla alimentazione alla\npallettizzazione, fustellatrice rotativa e piana dall'alimentazione alla\npallettizzazione, tubiere e fermafondi per la produzione di sacchi a grande\ncontenuto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Conduttore con preparazione e\u002Fo preparatore che,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con responsabilità del ciclo operativo comportante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un rilevante grado di specializzazione tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di allestimento di particolare complessità tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e tecnologica (vedi dichiarazione a verbale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Primi coadiutori di operatori di cartiera inquadrati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al 6° e 8° profilo del 2° livello del gruppo B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Operatore con rilevante grado di specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>responsabile di più gruppi di pallettizzazione totalmente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>automatizzati, dei nastri di accumulo e collettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che ne controlla, coordina e ottimizza il funzionamento,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>predispone e modifica i programmi di pallettizzazione,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individua le anomalie ed effettua il ripristino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e le riparazioni dei guasti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Lavoratore che, con partecipazione diretta, svolge compiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di coordinamento operativo degli addetti ai reparti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ricevimento materie prime o spedizione prodotti finiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Lavoratore con rilevante grado di specializzazione che,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei laboratori le prove tecnologiche e analisi di routine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su campioni di prodotto, materiali e materie prime, usando\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le attrezzature necessarie e procedendo alle relative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>annotazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Conduttore con un adeguato grado di specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operativo opera su macchine o impianti cartotecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del comparto “tissue” di media complessità tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e tecnologica in entrambe le tipologie rotoli e piegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>effettuando in piena autonomia e responsabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le operazioni di cambio formato, messa a punto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>regolazione e piccola manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14) Conduttore con un adeguato grado di specializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnica e professionale che, su macchine o impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cartotecnici del comparto “tissue” di media complessità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tecnica e tecnologica di tipologia rotoli, esegue piccola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>manutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su più gruppi della linea con responsabilità dei risultati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale per i due precedenti profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intendono per macchine e impianti cartotecnici di media complessità\ntecnologica:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per la tipologia rotoli: robobinatrici automatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per produzione rotoli igienici e asciugatutto e industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- per la tipologia piegati: piegatrici per produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fazzoletti ad elevata velocità e piegatrici automatiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per asciugamani.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15) Conduttore con adeguato grado di specializzazione tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e professionale che, con responsabilità del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operativo, opera su macchine o impianti cartotecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di media complessità tecnica e tecnologica del comparto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tissue di tipologia piegati ed esegue abitualmente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>su almeno due linee della stessa tipologia di prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(fazzoletti o tovaglioli) operazioni di piccola\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>manutenzione, cambi formato, messa a punto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e ottimizzazione su tutte le macchine componenti le linee\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con responsabilità delle modalità e dei risultati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'intervento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratore addetto a servizi o uffici amministrativi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>commerciali o tecnici che svolge mansioni d'ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(proveniente dal 3° livello del presente gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>operativo comportante un adeguato grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di specializzazione tecnica e professionale, conduce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o impianti di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Conduttore con preparazione e\u002Fo preparatore che,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con responsabilità del ciclo operativo comportante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un adeguato grado di specializzazione tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e di allestimento di media complessità tecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e tecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al 4° e 5° profilo del 1° livello del presente gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Secondo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al 6° e 8° profilo del 2° livello del gruppo B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Aiutante alla conduzione e preparazione di macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolarmente complesse di cui al 7° profilo del livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C\u002F1 in grado di sostituire temporaneamente il capo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>macchina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Lavoratore addetto alla manutenzione con adeguato grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di specializzazione che opera su macchinari o impianti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>individuando i guasti ed effettuando le riparazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o che opera su macchine utensili (proveniente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 3° livello del Gruppo C dove ha trascorso 2 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di effettivo servizio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Operatore anche carrellista delle attività di spedizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo ricevimento materiali che, effettuando\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le registrazioni e le imputazioni necessarie,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è responsabile della quantità di merce spedita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo ricevuta, curando lo stivaggio e\u002Fo la rotazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei prodotti e materiali, in relazione agli spazi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disponibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Autista per servizi esterni ed infermiere patentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Lavoratore con adeguato grado di specializzazione che,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di misura nei laboratori per le operazioni di normale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>controllo, provvedendo alle relative annotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratore addetto a servizi o uffici amministrativi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>commerciali o tecnici che svolge mansioni d'ordine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello acquisisce il livello superiore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e confezione del materiale prodotto (proveniente dal gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Conduttore, senza preparazione, di macchine o impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cartotecnici (proveniente dal gruppo D);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preparazione o messa a punto o conduzione non presenta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari difficoltà (proveniente dal gruppo D);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e cartotecnico (proveniente dal gruppo D);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Legatore specializzato di cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al 2°\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>profilo del 2° livello del presente gruppo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo patinatrice fuori macchina (proveniente dal 1° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del gruppo D dove ha trascorso 2 anni di effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>servizio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Aiutante alla conduzione e\u002Fo preparazione di macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolarmente complesse di cui al 7° profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 1° livello del presente gruppo (proveniente dal gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Conduttore di carrelli a motore o mezzi meccanici similari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>attrezzati per operazioni multiple;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Lavoratore specializzato addetto a lavori complementari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di manutenzione, di riparazione e di aggiustaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(proveniente dal 1° livello del gruppo D dove ha trascorso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 anni di effettivo servizio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Addetto a servizi di magazzino che nel proprio mestiere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>abbia raggiunto un normale grado di specializzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13) Lavoratore con normale grado di specializzazione che,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di misura nei laboratori per le operazioni di normale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>controllo, provvedendo alle relative annotazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GRUPPO D\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo gruppo i lavoratori che nell'ambito delle varie\nlavorazioni abbiano acquisito il richiesto grado di qualificazione o che siano\nin possesso di semplici conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Conduttore senza preparazione di macchine o impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cartotecnici (proveniente dal 2° livello del presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al presente livello, il 3° livello del gruppo C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preparazione o messa a punto o conduzione non presenta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolari difficoltà (proveniente dal 2° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di effettivo servizio al presente livello, il 3° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del gruppo C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e cartotecnico (proveniente dal 2° livello del presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al presente livello, il 3° livello del gruppo C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Aiutante alla conduzione e\u002Fo preparazione di macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>particolarmente complesse di cui al 7° profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 1° livello del gruppo c (proveniente dal 2° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di effettivo servizio al presente livello, il 3° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del gruppo C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo patinatrice fuori macchina (dopo 2 anni di effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>servizio prestato nel presente livello acquisisce\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 3° livello del gruppo C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e confezione del materiale prodotto, nonché a funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di aiuto (proveniente dal 2° livello del presente gruppo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trascorsi i due anni di effettivo servizio nel presente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>livello acquisisce il 3° livello del gruppo C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Coadiutore di operatore di cartiera non contemplato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nei diversi livelli del gruppo C;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Legatore qualificato di cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Lavoratore addetto alla cernita di stracci e carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da macero, a lavori di facchinaggio, carico, scarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e movimentazione all'interno dello stabilimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(proveniente dal 2° livello del presente gruppo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dove ha trascorso due anni di effettivo servizio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Lavoratore addetto alla manutenzione che svolge compiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>richiedenti un normale grado di qualificazione (trascorsi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 anni di effettivo servizio nel presente livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>acquisisce il 3° livello del gruppo C);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Lavoratore addetto a magazzini trasporti e imballo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che svolge compiti richiedenti un normale grado\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di qualificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoratori indicati nel 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° profilo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 1° livello limitatamente a 1 anno di effettivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoratore addetto alla cernita di stracci e carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da macero, a lavori di facchinaggio, carico e scarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e movimentazione all'interno dello stabilimento (trascorsi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 anni di effettivo servizio nel presente livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>acquisisce il livello superiore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)Lavoratore adibito a mansioni di manovalanza comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>GRUPPO E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo gruppo, i lavoratori addetti ai servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di pulizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourstxt\">\u003Ch3>Art. 20 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto della necessità di perseguire il miglior utilizzo\ndelle risorse aziendali, mediante l'uso flessibile della forza lavoro e la\nrealizzazione di cicli di lavorazione che consentano, anche attraverso il\nmassimo utilizzo annuale, l'ottimizzazione dell'esercizio degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le diverse articolazioni dell'orario prefigurate nel presente articolo sono\ntutte attuabili dalle aziende nel rispetto delle specifiche procedure ivi\npreviste, al fine di adottare di volta in volta l'organizzazione più\nappropriata al variare delle esigenze lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, diversi da quelli\nsotto specificati potranno essere attuati a livello aziendale, previa\ncomunicazione alle R.S.U., in relazione a esigenze produttive, anche per\nsingoli reparti o uffici e\u002Fo per specifiche mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 66\u002F2003 la durata\nmedia dell'orario di lavoro, ai fini del decreto legislativo citato, viene\ncalcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in caso di esigenze organizzative, la Direzione Aziendale e la R.S.U. o, in\ncaso di mancanza di quest'ultima, le OO.SS. Territoriali, potranno concordare\nl'estensione del periodo da sei a dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della contrattazione di secondo livello, al fine di incentivare\nopportunità di salvaguardia e\u002Fo sviluppo della occupazione, nel rispetto dei\nprincipi di cui al comma precedente potranno essere concordate politiche degli\norari che, utilizzando le risorse contrattuali esistenti, le risorse\neventualmente derivanti dal premio di partecipazione, i benefici previsti dalla\nLegge, senza aggravi di costo e fermi restando gli obiettivi di competitività\ndelle aziende, possano, anche riducendo le prestazioni individuali, realizzare\nle suddette finalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>20.1) Orario giornaliero e su due turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove le esigenze tecnico-produttive della Azienda lo consentano, la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere organizzata in\nsede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana\nsarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge 5\nmarzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985,\na tali lavoratori vengono riconosciute quattro giornate di permesso retribuito\ncon le modalità previste dall'art. 63 - Giorni festivi - Sezione quarta -\nNorme specifiche per gli operai e dall'art. 77 - Giorni festivi e riposo\nsettimanale - Sezione quinta - Norme specifiche per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983 l'orario di lavoro\nviene ridotto di 40 ore su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, l'orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 24\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di attuazione della riduzione di orario sono definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta riduzione viene assorbita, fino a concorrenza, dagli orari\ninferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario\nnon finalizzate a una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale\napplicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra\nl'Azienda e le R.S.U.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.2) Orario a turno non a ciclo continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario normale di lavoro per il lavoratore è fissata in 40\nore medie settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'Azienda lo consentano, la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere organizzata in\nsede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana\nsarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8\nore consecutive usufruiscono di riposi retribuiti da distribuire, sui tre\nturni, nella misura di: 9 giorni nel corso dell'anno a tutto il 31 dicembre\n1984; 11 giorni nel corso dell'anno dal 1° gennaio 1985; 12 giorni nel corso\ndell'anno dal 1° gennaio 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali giorni, si aggiungono ulteriori 4 giorni di riposo retribuito (con le\nmodalità individuate al punto 1) del presente articolo) espressamente\nriconosciuti in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla\nLegge 5 marzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28\ndicembre 1985.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ulteriori giornate di riposo retribuite decorrenti dal 1° gennaio 1985 e\nquella decorrente dal 1° gennaio 1991, vengono assorbite sino a concorrenza\ndagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario\nnon finalizzate a una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale\napplicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra\nl'Azienda e le R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.3) Orario a turno unico e orario a due turni sette giorni su sette\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua\nattività in cicli continui di 7 giorni su 7 in due turni avvicendati di 8 ore\nconsecutive o in un unico turno di 8 ore consecutive, è di 37 ore e 20 minuti\nretribuite 40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riallineamento retributivo delle 37 ore e 20 minuti a 40 ore non\nconcorrono alla determinazione della relativa retribuzione oraria, l'incidenza\ndelle maggiorazioni turno, domenicali, festive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per poter allineare dal punto di vista retributivo il minor orario medio\nsettimanale (37 ore e 20 minuti) alle 40 ore contrattuali, vengono mensilmente\nassorbite le 96 ore di riduzione orario annua ed ex festività (altresì\nprevista per i lavoratori giornalieri e a due turni non a ciclo continuo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nonostante il predetto assorbimento, l'orario medio settimanale non riesce a\nraggiungere la soglia delle 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente si rende necessario aggiungere almeno 5 giorni di\nprestazione lavorativa annua al fine di rapportare l'orario medio settimanale\ndi lavoro di questi dipendenti alla soglia contrattuale di 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista\nal punto c) dall'art. 21 - Lavoro festivo e domenicale - Sezione seconda -\nDisciplina del rapporto di lavoro, per la prestazione domenicale con riposo\ncompensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salvi eventuali diversi accordi aziendali in essere su tale\norganizzazione dell'orario a turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.4) Orario a tre turni a ciclo continuo sette giorni su sette\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua\nattività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore\nconsecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella riduzione d'orario restano non maturati i 16 giorni di riposo\nretribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle\nfestività infrasettimanali abolite dalla Legge n. 54\u002F1977), previsti per tali\nlavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di coinvolgimento in tale regime orario solo per una porzione\ndell'anno, il presente comma verrà applicato in proporzione alla durata stessa\ndel ciclo continuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato\nraggruppando il personale in 9 mezze squadre e seguendo l'alternanza dei giorni\ndi lavoro e di riposo secondo il sistema 4\u002F2 - o 2\u002F1 - oppure 6\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro di 37 ore e 20 minuti medie settimanali, che si realizza\ncon le modalità anzidette, non comporta il riproporzionamento della\nretribuzione e quindi non determina alcun effetto sugli istituti contrattuali\nriconducibili alla durata dell'orario settimanale ordinario di 40 ore i quali,\npertanto, continueranno ad essere erogati con gli stessi criteri e le stesse\nmisure valevoli per il restante personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali,\npotranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario\nmedio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno\nesaminate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra\nprevisto, sono riconosciuti, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due\ngiorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati in funzione\ndella realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti risultante dalla\nfacoltà delle aziende di prevedere sette giorni complessivi annui di fermata\nin occasione delle festività, sono riconosciuti due giorni retribuiti su base\nannua a godimento individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'individuazione delle giornate festive nelle quali fermare l'attività\nlavorativa viene concordata a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere\nraccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa\nmateria, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori turnisti sarà corrisposta la maggiorazione prevista al punto\nc) dell'art. 21- Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, per la\nprestazione domenicale con riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito di cui al 9°\ncomma vengono riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi\ndi quanto previsto dallo stesso 9° comma del punto 20.4).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.5) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla cassa\nintegrazione guadagni e per far fronte alle variazioni di intensità\ndell’attività produttiva della Azienda o di parti di essa e\u002Fo alle esigenze\ntecnico-produttive-organizzative e quindi non per esigenze stabili e\npermanenti, l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti precedenti, può\nessere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso previa comunicazione e valutazione con la R.S.U., da avviarsi\ncon preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere attuati per l'intera Azienda,\nper reparti o per unità produttive temporanei regimi di orario superiori od\ninferiori all'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La R.S.U. potrà farsi assistere dalle OO.SS. Territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi cinque giorni dall'avvio della procedura la flessibilità diviene\noperativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I regimi d'orario superiori all'orario contrattuale non potranno eccedere le\n48 ore settimanali, mentre i regimi inferiori all'orario contrattuale potranno\nanche essere realizzati tramite giornate di riposo retribuito, da comunicare\ncon un preavviso di almeno 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riequilibrio tra prestazioni superiori ed inferiori all'orario\nsettimanale dovrà avvenire, previa comunicazione alla R.S.U., entro sei mesi\ndal periodo di ciascun ricorso all'orario flessibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario\ncontrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle\nsettimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario medio,\nsia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Peraltro, per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni\ndiurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione\noraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l'orario\ncontrattuale in orari o turni notturni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-flexible_work_options\">\u003Cp>20.6) Banca Ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed\nimprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di\ntempestivo adeguamento della attività produttiva e\u002Fo dei calendari annui di\nfunzionamento degli impianti a ciclo continuo e\u002Fo per ridurre il ricorso agli\nammortizzatori sociali, a livello di singola unità produttiva, l'Azienda può\ncostituire una banca delle ore che consenta di attuare per l'intero\nstabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario\nsuperiori od inferiori all'orario contrattuale, che comunque dovrà essere\nrispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni di orario sono disposte direttamente dall'Azienda previa\ncomunicazione alla R.S.U. entro un limite complessivo di 64 ore annue pro\ncapite con un preavviso minimo di due giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I regimi di orario superiori all'orario contrattuale non possono superare le\n10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere\nrealizzati anche con giornate di riposo retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario\ncontrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle\nsettimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario medio,\nsia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari a turni diurni\nviene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l'orario\ncontrattuale in orari a turni notturni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancato recupero, le ore effettuate oltre l'orario contrattuale\nsaranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata\ndel 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette ore, inoltre, concorreranno al raggiungimento del plafond dello\nstraordinario obbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà\ndi cui al primo comma, le parti si incontreranno a livello aziendale per un\nesame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili,\nefficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate\nnel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio\ndell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali\nprestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno\nconsiderate lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20.7) Altre disposizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della\nproduzione e ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra\nla Direzione e la R.S.U. verranno concordati il calendario annuo del godimento\ndelle ferie, dei riposi retribuiti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni\ndi riposo o permesso retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla\nLegge n. 54\u002F1977, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre\n1985.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di\nturnazione finalizzati a un migliore utilizzo delle risorse secondo le\npeculiari esigenze produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena\nfunzionalità della struttura tecnico-organizzativa-produttiva, l'Azienda\npotrà ricorrere alla mobilità interna ai sensi dell'art. 27 - Mobilità del\npersonale - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi anche di organico\nconnessi con l'effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente\narticolo le cui modalità di godimento saranno definite fra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti\nadottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o\nmediante riduzione di orario di lavoro a parità di retribuzione. in questo\nultimo caso, quindi, la riduzione dell'orario attuata in sede aziendale esclude\nla concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonché il\nminor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili\ncon eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di Legge\no accordi di carattere generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per\ntutti i lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme\ndi Legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo nello stesso\ntrimestre non può essere superato il limite complessivo di 56 ore tra utilizzo\ndella banca ore e dello straordinario obbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulle discipline della\ndurata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso\nintrodurre alcuna modifica a quanto disposto dalla Legge, la quale esclude\ndalla limitazione dell'orario il personale con funzioni direttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori triturnisti non a ciclo continuo è corrisposta dall'1.5.1990\nuna indennità in cifra fissa onnicomprensiva di € 6,20 lordi mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme particolari per il settore cartotecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che lavorano su tre turni avvicendati verrà corrisposto a far\ndata dal 1° luglio 2002, un importo fisso onnicomprensivo di € 5,16 lorde\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2013 detto importo, viene elevato ad € 9,00 lordi\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è definita una tabella C) - aggiuntiva\nalle tabelle A) e B) - integrativa dei minimi per i lavoratori delle aziende\ncartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adozione della organizzazione del lavoro a ciclo continuo nella attività\ndi trasformazione della carta “tissue” avverrà previa attivazione delle\nprocedure di cui al punto 2a) Innovazioni tecnologiche e processi di\nristrutturazione dell'art. 2 - della sezione prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti alla trasformazione della carta “tissue” a ciclo\ncontinuo si applicano le norme valevoli per i lavoratori delle cartiere che\nlavorano a ciclo continuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché in presenza di particolari esigenze o tipologie organizzative,\nconcordate a livello aziendale, può verificarsi che il lavoratore non possa\nusufruire integralmente del riposo minimo giornaliero e\u002Fo del riposo minimo\nsettimanale disciplinati dagli articoli 7 e 9 del Decreto Legislativo n.\n66\u002F2003 così come modificati dal D.L. n.112\u002F08 convertito nella Legge\nn.133\u002F08, in attuazione delle norme di rinvio previste dalla disposizione\nlegislativa, le Parti a livello aziendale possono concordare le casistiche\nnelle quali si può derogare alle richiamate previsioni degli articoli 7 e 9\ndel Decreto Legislativo, a condizione che ai lavoratori interessati siano\naccordati periodi equivalenti di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale n. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la prescrizione di cui all'articolo 8 del Decreto\nLegislativo n. 66\u002F2003 è considerata assolta qualora in Azienda esista un\nregime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a\n10 minuti giornalieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di accordi scritti sull'argomento tra direzioni Aziendali e\nR.S.U. si procederà alla certificazione del regime di pause esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21a) Lavoro straordinario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'applicazione delle maggiorazioni previste a tale titolo sono\nconsiderate straordinarie le ore prestate oltre l'orario settimanale medio di\ncui all'art. 20 - Orario di lavoro - Sezione seconda - Disciplina del rapporto\ndi lavoro, con esclusione del prolungamento per il recupero delle ore lavorate\nin meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l'orario medio\nsettimanale contrattuale e fermo restando quanto previsto in tema di\nflessibilità dell'orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'Azienda ne darà\ncomunicazione preventiva alle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà\nda parte dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova\napplicazione il principio della non obbligatorietà e l'Azienda potrà far\nricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su richiesta della R.S.U. si procederà ad un esame delle situazioni che\nhanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-motivi produttivi e\u002Fo organizzativi non strutturali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti,\nfatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencate, possono essere\nrichieste entro il limite di 70 ore annue pro capite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, previa comunicazione alla R.S.U., potrà essere richiesto il lavoro\nstraordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel\ncomma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati\ndall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo ai quali non si\napplicano le casistiche di cui sopra, il principio della non obbligatorietà\nnon trova applicazione nei casi di esigenze produttive o organizzative entro il\nlimite di 48 ore annue e 24 ore trimestrali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore non lavorate per festività nazionali ed infrasettimanali cadenti\nnella settimana saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di\nlavoro settimanale di cui all'art. 20 - Orario di lavoro - Sezione seconda -\nDisciplina del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21b) Lavoro notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 66\u002F2003 in caso di prima introduzione del lavoro\nnotturno, dovrà essere avviata preventivamente, una consultazione delle\nR.S.U., se costituite, aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale consultazione va conclusa entro un periodo di 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini retributivi è considerato lavoro notturno quello svolto\nconsecutivamente tra le ore 22 e le ore 5, salvo che per i lavoratori turnisti\nper i quali il lavoro notturno coincide con quello del 3° turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’individuazione del “lavoratore notturno” si fa riferimento alla\ndefinizione data dall'art. 1, comma 2, lett. e) del D.lgs. 66\u002F2003 e succ.\nmodifiche, integrazioni e conferme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori notturni ai sensi della Legge il limite giornaliero del\nlavoro notturno in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio\nnell'ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non\nsuperiore a 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. n. 66\u002F2003 il lavoro notturno non deve essere\nobbligatoriamente prestato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o\nalternativamente dal padre convivente con la stessa. Ciò vale anche per i\ngenitori non naturali con figli in adozione o in affido;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di\nun figlio convivente di età inferiore a dodici anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)dalla lavoratrice o dal lavoratore, che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive\nmodificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle 6, dal\nmomento della comunicazione alla Azienda dell'accertamento dello stato di\ngravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle norme\npreviste dall'art. 58 - Salute e Sicurezza nel lavoro - Sezione terza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21c) Lavoro festivo e domenicale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei\nlavoratori per i quali, ai sensi della Legge o dell'art. 20 - Orario di lavoro\n- Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, il riposo compensativo\ncade in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente\ncompiuto nel giorno di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È considerato lavoro domenicale quello compiuto dai lavoratori aventi il\ngiorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana limitatamente al\nturno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella\ndomenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-NOCTPREM_trigger\">\u003Cp>Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni sulla normale retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"717\">\n  \u003Ccol width=\"44\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"717\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- lavoro\n        straordinario diurno collegato con l'orario normale\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a) se diurno, con un minimo di tre ore di\n        retribuzione \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) se notturno, con un minimo di quattro ore di\n        retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        lavoro festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"717\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">- lavoro notturno\n        per i lavoratori non turnisti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        lavoro straordinario notturno per i lavoratori turnisti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(salvo quanto stabilito dall'art. 22 - Maggiorazioni\n        per lavoro \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a turni - Sezione seconda - Disciplina del rapporto\n        di lavoro)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sundayallowanceperc1\">\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"767\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"717\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">-\n        lavoro domenicale con riposo compensativo:\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a) per le ore normali di lavoro \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">b) per le ore straordinarie\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"44\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">80%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati, ove la retribuzione sia costituita in tutto o in parte di\nelementi variabili, si prenderà per base di computo la parte fissa, col\nrispetto in ogni caso del minimo tabellare del livello retributivo di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori possono chiedere di destinare a riposi compensativi retribuiti\nda fruire individualmente le ore di lavoro straordinario prestate per esigenze\nindifferibili di durata temporanea entro un limite annuo del 30% delle\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, alle consuete scadenze sarà corrisposta in busta paga\nesclusivamente la maggiorazione dovuta in relazione alla tipologia di lavoro\nstraordinario effettuato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Maggiorazioni per lavoro a turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore\nconsecutive quanto in prestazioni non avvicendate (vedi chiarimento a verbale)\nma sempre di 8 ore consecutive, saranno concesse le seguenti maggiorazioni\nsulla normale retribuzione (escluse ovviamente dalla base di computo le\nmaggiorazioni di cui si tratta):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 8% per il primo e secondo turno (diurni);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 26% per il terzo turno (notturno).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore, per cause indipendenti dalla propria volontà\no in seguito a permesso concessogli, non sia in grado di prestare la propria\nopera per l'intero turno, avrà ugualmente diritto alle maggiorazioni suddette\nper le ore di lavoro effettivamente prestate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le prestazioni non avvicendate si considera lavoro diurno quello\ncoincidente con il periodo compreso nel primo e secondo turno, lavoro notturno\nquello coincidente con il periodo del terzo turno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due\nturni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze\ntecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa potrà essere\napplicata al turno individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva\nprevista (vedi dichiarazione a verbale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al presente articolo è dovuto anche nel caso di\nlavoro domenicale o festivo e le maggiorazioni di cui al presente articolo\nfanno parte della retribuzione a tutti gli effetti contrattuali, meno che per\nle prestazioni occasionali di brevissima durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale per il settore della carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse dalle maggiorazioni previste da questo articolo le prestazioni\nnon avvicendate di 8 ore consecutive di lavoro presso cartiere con produzione\nnon superiore ai quintali 30 nelle 24 ore di carta ordinaria (carta paglia,\njuta, bigia, cartoni da imballaggio a base di carta da macero e simili), che si\nsvolgono su di un solo turno diurno giornaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove a livello aziendale venga ritenuta preferibile potrà essere applicata,\nmediante accordo a livello aziendale, la normativa prevista dal contratto\ncollettivo nazionale di Lavoro 1973 per il settore cartotecnico secondo cui la\nmezz'ora non sarà né retribuita né considerata come effettivo orario di\nlavoro, mentre permane il diritto alle maggiorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 23 - Premi di partecipazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita\nnell'ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal\npresente contratto con particolare riferimento alle piccole imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono titolari della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. e le\nstrutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL,\novvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U.,\nle Organizzazioni Sindacali Nazionali e le Organizzazioni Sindacali\nTerritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono assistite e\u002Fo rappresentate dalle Associazioni\nimprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un premio correlato ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività\ned altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente\nle condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo\nconto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di\nredditività della Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti i parametri, i\nmeccanismi e gli importi collegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per\nl'informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi\ne dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di\nriferimento esistenti al momento dell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra il premio non potrà essere determinato a priori\ned avrà caratteristiche di totale variabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare dei particolari\ntrattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo per il premio avrà durata triennale e la contrattazione si\nsvolgerà secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli\nnegoziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale dovrà essere avanzata in\ntempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale due mesi\nprima della scadenza dell'accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\nventi giorni dalla data di ricevimento delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di\nassoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di\niniziative unilaterali sulle materie in discussione per un periodo di due mesi\ndalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese\nsuccessivo alla scadenza dell'accordo precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente\nesistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e\nnon saranno più oggetto di successiva contrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti all'atto della istituzione del premio di risultato procederanno\nalla loro armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono\nderivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23a) Modelli di P.d.p. (premi di partecipazione) per le aziende\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di minore dimensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel presupposto che nelle aziende di minore dimensione la difficoltà di\nindividuare e gestire indicatori di produttività, di qualità e di altri\nelementi di competitività aziendale costituisca un ostacolo alla introduzione\ndel P.d.p., sono stati elaborati i due seguenti modelli di premio di semplice\ngestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per istituire il premio occorre l'Accordo tra Azienda e R.S.U. e\u002Fo OO.SS.\nTerritoriali, secondo le modalità previste dal presente articolo sia sul\nmodello di premio, sia sui valori economici da collegare agli obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle aziende che sottoscrivono il P.d.p. non si applica l'EGR (Elemento di\ngaranzia retributiva) di cui all'art. 24 - Sezione seconda - Disciplina del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Variazioni del fatturato pro-capite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(fatturato diviso il numero dei dipendenti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il sistema più semplice di collegamento di un premio alla quantità\nprodotte è quello di avvalersi del dato del fatturato pro-capite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende cartotecniche, data l'alta incidenza sul fatturato del valore\ndella carta e dati gli sbalzi di prezzo cui la stessa è soggetta che possono\nalterare significativamente l'indicatore in esame, è opportuno depurare dal\nvalore del fatturato complessivo il valore della carta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il minore peso sul fatturato delle altre materie utilizzate nel processo\nproduttivo può consentire di evitare di procedere anche allo stralcio del loro\nvalore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, la detrazione anche degli importi relativi alle altre materie\nprime rende il dato più funzionale per l'utilizzo ai fini del premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra precisato, l'erogazione a titolo di premio può essere\ncollegata alla variazione percentuale tra il fatturato pro-capite dell'anno\nprecedente e il fatturato pro-capite dell'anno di riferimento per la\nmaturazione del premio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È importante al fine di rendere omogenei e quindi confrontabili i dati dei\ndue anni che il valore dell'anno precedente sia accresciuto della percentuale\ndi inflazione verificatasi nell'anno stesso secondo l'indice Istat.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formula per calcolare la variazione del fatturato pro-capite è la\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fatturato pro capite dell'anno - Fatturato pro capite dell'anno precedente x\n% inflazione x 100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>------------------------------------------------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fatturato pro capite dell'anno precedente x % inflazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formula di cui sopra non è oggetto di negoziato ma va solo applicata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti devono, invece, negoziare l'entità del premio da collegare al\nraggiungimento dei diversi risultati secondo la seguente tabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 8pt\" width=\"625\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"564\">\n  \u003Ccol width=\"55\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Fatturato immutato o\n        inferiore all'anno precedente \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">€ \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Incremento del\n        fatturato fino al ……\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">€\n        ……\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Incremento del\n        fatturato dal …… al ……\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">€\n        ……\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"564\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Incremento del\n        fatturato superiore al ……\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"55\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">€ ……\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esempio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda nel 2011 ha fatturato € 3.000.000,00 con 25 dipendenti\nrealizzando un fatturato pro-capite di € 120.000,00.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel 2012 il fatturato è stato di € 3.100.000,00 con 24 dipendenti con un\nfatturato pro capite di € 129,166.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel 2011 l'inflazione è stata del 2%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di conseguenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>129.116 - 122.400 (120.000 + 2% di 120.00) = 6.766 x 100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>--------------------------------------------------------- = 5,52%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>122.400\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno maturato il premio previsto per quello scaglione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Riduzione degli scarti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio viene collegato all'aumento della produzione regolare e cioè alla\ndiminuzione degli scarti e\u002Fo dei resi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formula per la determinazione dell'indice è la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Produzione regolare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualità consuntiva = ----------------------------------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Produzione regolare + scarti imputabili e\u002Fo resi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualità consuntiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indice di qualità = ------------------\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualità standard\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualità standard può essere quella dell'anno precedente, oppure un\naltro valore definito di comune accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio potrà, quindi, consistere in una cifra da corrispondere ad ogni\nvariazione positiva dell'indice così ottenuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di erogazione degli importi per entrambi i modelli di premio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'importo concordato è riferito ai lavoratori inquadrati nel gruppo C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori inquadrati nei Gruppi A e B percepiscono un importo maggiorato\ndel 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori inquadrati nei Gruppi D ed E percepiscono un importo ridotto\ndel 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il premio è corrisposto al personale in forza al momento della\nerogazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ragguaglio degli importi alle ore prestate risolve automaticamente il\nproblema della modalità da adottare per i rapporti part-time e per i rapporti\niniziati nel corso dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Gli importi del premio sono comprensivi di tutte le incidenze sugli\nistituti di Legge e di contratto compreso il T.F.R.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 2017 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1°\ngennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano fatto contrattazione di II\nlivello negli ultimi tre anni e che non abbiano ricevuto nello stesso periodo\nnessun altro trattamento economico collettivo inclusi quelli a titolo di\nliberalità, in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta\ncon le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di\n€ 250,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di\npresenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione,\nverranno erogati tanti dodicesimi dell'importo quanti sono i mesi interi di\nservizio prestati nell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 25 - Fondo nazionale di previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo istitutivo di BYBLOS, Fondo Nazionale Pensione Complementare per i\nlavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle\naziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, è riportato in\nappendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i comparti disciplinati dal presente contratto il Fondo\nsarà alimentato con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contributo a carico del Datore di Lavoro pari all'1% della normale\nretribuzione annua (comprensiva della l3.ma mensilità o gratifica natalizia);\nil contributo viene elevato all’1,2% dall’1\u002F1\u002F2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contributo a carico del dipendente pari all'1% della normale retribuzione\nannua (comprensiva della l3.ma mensilità o gratifica natalizia);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-100% dell'accantonamento del T.F.R. maturato nell'anno per i dipendenti\nassunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- quota dell'accantonamento del T.F.R. maturato nell'anno pari al 2% della\nretribuzione utile alla determinazione dello stesso T.F.R. per tutti gli altri\ndipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della assunzione con contratto a tempo indeterminato, con\ncontratto di apprendistato, con contratto part-time a tempo indeterminato, con\ncontratto a termine di durata pari o superiore a sei mesi, l'Azienda\nconsegnerà al neo-assunto il modulo di domanda di adesione al Fondo e la\nscheda informativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 26 - Fondo di assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo istitutivo del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i\nlavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle\naziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, è riportato in\nappendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo è alimentato attraverso un contributo complessivo pari ad €\n120,00 all'anno che, dal 1° gennaio 2017, è interamente a carico delle\naziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2017 saranno iscritti automaticamente al fondo\ntutti i lavoratori a tempo indeterminato disciplinati dal presente CCNL che non\nbeneficino già di assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono escluse dall'obbligo contrattuale di iscrizione dei dipendenti e\nrelativo versamento al fondo, le aziende che hanno forme di prevenzione e\nassistenza sanitaria integrativa a favore della generalità dei lavoratori o di\nalcune categorie dei dipendenti complessivamente equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui le forme di assistenza sanitaria integrativa riguardassero\nsolo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione\nriguarda unicamente queste categorie di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2017 le imprese che pur essendo tenute non\nversino il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di\nretribuzione mensile pari ad € 25,00 lordi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Mobilità del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentita la mobilità del personale, per esigenze tecniche,\norganizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le modifiche della organizzazione del lavoro si rinvia alle procedure\npreviste al punto 2a) dell'art. 2 - Sezione prima - Gli Istituti di carattere\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'istituto è comunque attivabile:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in caso di fermo impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con riferimento al personale eccedente l'organico tecnico netto di macchina\ne\u002Fo di reparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'organico tecnico è determinato in ragione del livello tecnologico\ndell'impianto e della complessità delle fasi di lavorazione in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Cambio turno\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto dell'orario di lavoro contrattuale e nel rispetto del numero\nprevisto dall'organico tecnico, l'Azienda può modificare con un preavviso\nminimo di 18 ore lo schema di turnazione originariamente programmato di singoli\nlavoratori al fine di poter sopperire a temporanee necessità di carattere\norganizzativo e\u002Fo di carattere produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo spostamento di turno, che è impegnativo per il lavoratore interessato,\npuò essere effettuato entro un limite massimo di 24 volte l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte della provvisoria modifica del turno giornaliero di lavoro il\nlavoratore manterrà la maggiorazione originariamente applicabile, se più\nfavorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Mutamento di mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e\ncategoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla\nposizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni\nappartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella\nmedesima categoria legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di\ninquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per\ngli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della\nprecedente prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mutamento anche provvisorio\u002Ftemporaneo di mansioni è accompagnato, ove\nnecessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato\nadempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle\nnuove mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatto salvo quanto previsto all'art. 19 - Classificazione unica - Sezione\nseconda - Disciplina del rapporto di lavoro, relativo agli iter di avanzamento\ncategoriale per i neo-assunti, nel caso di assegnazione a mansioni superiori il\ndipendente ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e\nl'assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 30 giorni per periodi continuativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 60 giorni per periodi non continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non si applica in caso di sostituzione di altro dipendente\nassente con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di formazione\u002Faddestramento in affiancamento a dipendenti di\ncategorie più elevate non costituiscono assegnazione a mansioni superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-schedulesrestpw\">\u003Ch3>Art. 30 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le\neccezioni o deroghe consentite dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica nei\ncasi consentiti dalla Legge, con riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui alla\nlettera c) - Lavoro Festivo e Domenicale - dell'art. 21 - Sezione seconda -\nDisciplina del rapporto di lavoro, per il lavoro eseguito di domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si chiarisce che per «normalmente» si è voluto riferirsi ad una\npredisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se\nintervengono interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie\nprime, diminuzioni di lavoro e cause di forza maggiore in genere.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del dipendente non in prova tranne i casi previsti\ndall'art. 51b - Sistema sanzionatorio - Sezione seconda - Disciplina del\nrapporto di lavoro, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso, i\ncui termini sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per i dipendenti che, avendo superato il periodo di prova non hanno\nsuperato i 5 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) mesi 2 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo A;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) mesi 1 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) mesi 1 per i dipendenti del Gruppo C;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) settimane 2 per i dipendenti dei Gruppi D ed E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti che hanno superato i 5 anni di servizio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) mesi 3 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo A;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) mesi 2 per i dipendenti del Gruppo B;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) mesi 1 e 15 giorni per i dipendenti del Gruppo C;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) settimane 2 per i dipendenti dei gruppi D ed E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dal giorno 1 o 15 di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di\npreavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della\nretribuzione globale per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di\nindennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua\nai fini del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà del dipendente che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma,\ndi troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso senza che\nda ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda può anche esonerare il dipendente dalla prestazione del lavoro\ncorrispondendo l'indennità sostitutiva per il periodo mancante al compimento\ndel preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di Lavoro\nconcederà al dipendente dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la\ndistribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal Datore di\nLavoro in rapporto alle esigenze della Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro ha diritto di trattenere su quanto sia da lui dovuto al\ndipendente un importo corrispondente alla retribuzione globale per il periodo\ndi preavviso da questi eventualmente non prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Regolamento interno d'Azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regolamento interno di Azienda non dovrà contenere norme in contrasto\ncon quelle previste dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33 - Trasferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in missione per esigenze di servizio l'Azienda\ncorrisponderà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla 1° classe);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità\n- quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali\nspese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento\ndella missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-CONSIGN_trigger\">\u003Ch3>Art. 34 - Reperibilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza degli impianti a\nfronte di esigenze non prevedibili, la Direzione può istituire turni di\nreperibilità per l'area manutenzione e centrale termoelettrica sulla base\ndella regolamentazione concordata in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso si renda necessario attivare l'istituto in aziende prive di una\ndisciplina della materia, l'accordo dovrà essere raggiunto entro un mese dalla\nrichiesta avanzata dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso trascorso un mese non sia stata raggiunta l'intesa, la competenza\npassa alle Parti stipulanti il CCNL che dovranno raggiungere l'accordo sulla\nbase dei contenuti medi di accordi vigenti in aziende di analoghe dimensioni e\nsimile processo produttivo nel territorio o, nel caso di aziende appartenenti a\nGruppi, sulla base dei contenuti medi degli accordi sottoscritti nel Gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'accordo stipulato dalle Organizzazioni nazionali è immediatamente\noperativo ed impegnativo per i lavoratori coinvolti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Appalti e lavori esterni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, come\nmodificato dalla Legge n. 122\u002F2016, il contratto di appalto, stipulato e\nregolamentato ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile, si distingue dalla\nsomministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte\ndell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze\ndell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere\norganizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto\nnonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di\nimpresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di\nsubentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e\noperativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di\nclausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di\ndiscontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non\ncostituisce trasferimento di Azienda o di parte di Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla “sfera di applicabilità\ndel contratto” limitatamente alle aziende cartotecniche e della\ntrasformazione della carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende\nsolo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperativa e la\nprestazione di lavoro venga resa dai soci cooperatori, nel contratto di appalto\ndovrà essere inserita una clausola che vincola la cooperativa a riconoscere ai\nsoci un trattamento economico-normativo, globalmente equivalente a quello\napplicabile ai dipendenti della cooperativa, che dovrà applicare un CCNL\nsottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più\nrappresentative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda su richiesta delle R.S.U. fornirà una attestazione scritta che\nnel contratto di appalto è stata inserita la clausola di cui al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati,\nall'interno della Azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le\nattività produttive proprie dell'Azienda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le aziende con oltre 50 dipendenti le attività manutentive di\nsalvaguardia e sicurezza degli impianti, a meno che si tratti di competenze\nspecialistiche, saranno assicurate da personale dipendente dell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i diversi accordi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende comunicheranno periodicamente alle R.S.U., anche in caso di\ncambio di appalti continuativi, i nominativi delle ditte alle quali i lavori\nsono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in applicazione dell'art. 26 D.lgs. 81\u002F2008 come modificato dal\nD.lgs. 106\u002F2009, in caso di appalti di lavori all'interno della Azienda il\nDatore di Lavoro committente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verifica, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'idoneità\ntecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in\nrelazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi\nesistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di\nprevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro committente, inoltre, promuove la cooperazione\nnell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro,\nincidenti sulle attività lavorative oggetto dell'appalto e coordina gli\ninterventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono sottoposti i\nlavoratori, nonché l'informazione finalizzata ad eliminare i rischi dovuti\nalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione\ndell'opera complessiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra dovrà essere realizzato un unico documento di\nvalutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le\ninterferenze. Detto documento non riguarderà i rischi specifici propri\ndell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori\nautonomi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori\nrispettivamente del Datore di Lavoro committente e delle imprese appaltatrici,\nsu loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del\ndocumento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3 dello stesso\nD.lgs. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 36 - Formazione e aggiornamento professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare\nimpulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario\nper l'incremento professionale e la conservazione delle capacità\nprofessionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle\nstrutture produttive e degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, le apposite\ncommissioni, anche sperimentando forme di possibile collaborazione con l'ENIPG,\noltre ad elaborare ed aggiornare gli obiettivi di conoscenze e competenze ed i\nrelativi percorsi formativi per l'applicazione della norma relativa\nall'Apprendistato, valuteranno i fabbisogni formativi espressi dai settori al\nfine di assumere le iniziative concrete che siano di supporto alle aziende e ai\nlavoratori nella realizzazione della formazione continua tramite l'intervento\ndi FONDIMPRESA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti sono, infatti, convinte che una attività di indirizzo, iniziativa\ne coordinamento a livello nazionale in campo formativo, gestita\npariteticamente, costituisca una rilevante garanzia dell'efficacia degli\ninterventi di formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infatti, il livello nazionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può avvalersi delle migliori conoscenze specialistiche dei processi\nproduttivi e della loro evoluzione tecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-può avvalersi della collaborazione delle migliori scuole specializzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-favorisce l'uniformità della formazione indipendentemente dalla\ncollocazione territoriale delle singole aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>L'attività di cui sopra sarà svolta in coordinamento con le strutture\nterritoriali delle Parti delle aree interessate e con le articolazioni\nterritoriali di FONDIMPRESA.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno\navvalersi dei permessi previsti dal successivo art. 37, secondo la disciplina\nprevista dall'articolo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra i Gruppi e le aziende nell'ambito degli incontri\nprevisti dall'art. 7 - Sistema di informazione - Sezione prima. Gli istituti di\ncarattere sindacale forniranno alle R.S.U. e alle OO.SS. Territoriali\ninformazioni sui corsi effettuati, specificandone le finalità e i risultati\nconseguiti, e sui corsi programmati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le R.S.U. e le OO.SS. potranno fornire alle aziende le proprie valutazioni,\nsia sulle necessità di formazione sia sulla efficacia dei corsi effettuati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 38 - Lavoratori\nstudenti - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, al fine di\nmigliorare la propria cultura anche in relazione all'attività della Azienda,\nintendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti,\ncorsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi\nsuccessivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore\ntriennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili\nanche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione\ndei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci\nannue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nella Azienda o\nnell'unità produttiva in quella data salvi i conguagli successivi in relazione\nalle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Azienda e dalla\nunità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare\nil 2,5 per cento del totale della forza occupata; dovrà comunque essere\ngarantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva mediante\naccordi con le Rappresentanze Sindacali Unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore\npro-capite per triennio utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso\nal quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore\ndoppio di quelle richieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta\nall'Azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del\nmonte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le\ncondizioni di cui al 4° comma, la Direzione e le Rappresentanze Sindacali\nUnitarie stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in\nordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei\nbeneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4° comma, quali\netà, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari\nrequisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire alla Azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le\nRappresentanze Sindacali Unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili\nconguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni\nindicate al 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza all'intero\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'applicazione della percentuale di cui al 4° comma avverrà assicurando\nl'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna\nAzienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Lavoratori studenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione\nprofessionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque\nabilitate al rilascio di titolo di studio legale, saranno concessi permessi\nretribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario\nall'anno (pari a 40 ore), in aggiunta ai permessi previsti dall'articolo 10\ndella Legge n. 300 del 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori predetti possono essere concessi, per le stesse esigenze,\npermessi non retribuiti fino a un massimo di una settimana di calendario\nall'anno (pari a 40 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie\nall'esercizio dei diritti ai permessi di cui si tratta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, nella predisposizione degli orari di lavoro, le aziende terranno\nnella dovuta considerazione le esigenze dei lavoratori studenti che,\ncompatibilmente con le necessità aziendali, saranno favoriti nella frequenza\ndei corsi scolastici in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della Legge\nn. 300 del 20 maggio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Rappresentanza Sindacale Unitaria potrà optare tra il trattamento sopra\nindicato ed eventuali trattamenti aziendali preesistenti per lo stesso\ntitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Congedi per Formazione e per Formazione continua\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39a) Congedi per formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai sensi dell'art. 5, L. 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno\ncinque anni di anzianità presso la stessa Azienda può chiedere un congedo per\nformazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici\nmesi per l'intera vita lavorativa. il congedo deve essere finalizzato al\ncompletamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio\ndi secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad\nattività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Datore\ndi Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La richiesta di congedo potrà non essere accolta, ovvero l'accoglimento\npotrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi\ndi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione\ncomprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla unità\nproduttiva per l'esercizio del congedo, non dovranno essere superiori all'1%\nall'anno della forza occupata nella unità produttiva medesima al 31 dicembre\ndell'anno precedente. Nelle aziende con più di 50 dipendenti sarà comunque\nconsentito un congedo all'anno per formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese\ncoincidente con il mese solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata\nall’Azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del\nposto. tale periodo non è computabile nella anzianità di servizio e non è\ncumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi\u002Fpermessi previsti\ndalle leggi vigenti e dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del\nDecreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al Datore\ndi Lavoro, il congedo è interrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39b) Congedi per Formazione continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al fine di accrescere le\nproprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di\ncongedi per la formazione continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Portatori di handicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico\norganizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap\nriconosciuti invalidi ai sensi della Legge n. 68\u002F1999 in funzione delle\ncapacità lavorative degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 – Aspettativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, ai sensi della Legge n. 162\u002F90 e del DPR n. 309\u002F90, concederà un\nperiodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di\nterapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del servizio sanitario\nnazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per la documentata necessità di assistere familiari a carico che\nrisultino in condizioni di tossicodipendenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, al lavoratore a tempo indeterminato non in prova, che ne faccia\nrichiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari,\nl'Azienda può concedere un periodo di aspettativa senza diritto alla\nretribuzione né maturazione di anzianità ad alcun titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternitydiscrimination\">\u003Ch3>Art. 42 - Maternità e Paternità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D.lgs. 26.3.2001, n. 151 e successive modifiche ed\nintegrazioni, le lavoratrici, salve le ipotesi di cui al comma 3, art. 54\nD.lgs. 26.3.2001, n. 151, non possono essere licenziate dall'inizio del periodo\ndi gravidanza, accertato da regolare certificato medico fino al termine del\nperiodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al\ncompimento di un anno di età del bambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di\nfruizione del congedo di cui all'art. 28 del citato D.lgs., per tutta la durata\ndel congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno del bambino.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e\naffidamento sulla base della disciplina di cui all'art. 54, c. 9, del suddetto\nDecreto Legislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleavepay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Cp>Esse non possono essere adibite al lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta e la data effettiva del parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)durante i tre mesi dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di maternità di cui al comma precedente, le\nlavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto\npercepiscono allo stesso titolo da parte dell'I.N.P.S.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Agli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto\ndell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice\u002F lavoratore nel\nperiodo mensile precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo di\nmaternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali o\nderivanti da disposizioni di legge con quelle di cui ai commi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo obbligatorio di maternità sono computati ai fini della\nanzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla\ngratifica natalizia o tredicesima mensilità e alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, per ogni bambino\nnei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore è tenuto a dare al datore\ndi Lavoro un preavviso scritto di almeno 5 giorni, salvo casi di oggettiva\nimpossibilità, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente\neccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2\ndell'art. 32 e dell'art. 33 del D.lgs. 26.3.2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro\ncompete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di\ncui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo\no frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al\ncomma 2 dell'art. 32 del D.lgs. 26.3.2001;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato\nnon superiore a dieci mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 26\nmarzo 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per\nun periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite\ncomplessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>Per il periodo di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori sarà\ncorrisposta da parte dell'I.N.P.S., fino al sesto anno di vita del bambino, una\nindennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo\ncomplessivo tra i genitori di sei mesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il congedo venga chiesto in modalità di fruizione oraria,\nlo stesso sarà riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere, fermo\nrestando i termini di preavviso di 2 giorni previsti dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda e la R.S.U. potranno definire modalità e condizioni per la\nfruizione dei congedi parentali su base oraria in misura inferiore a quelli\nprevisti dalle norme di Legge, in relazione alle esigenze organizzative e\nproduttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo parentale facoltativo sono computati nella anzianità\ndi servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima\nmensilità o gratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingmothers\">\u003Cp>Il Datore di Lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili durante la\ngiornata. il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a sei ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_workingtime\">\u003Cp>I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati\nore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareprovision\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-nursingfacilities\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcareotherclause\">\u003Cp>I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca\ndell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di Lavoro\nnella unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) in caso di morte o di grave infermità della madre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore\naggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma 1 del D.lgs. citato,\npossono essere utilizzate anche dal padre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nper periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal\nlavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di\nogni figlio di età compresa fra i tre e otto anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire di tali congedi, il genitore deve presentare il certificato di\nmalattia rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o\ncon esso convenzionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a\nrichiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi sopra\nindicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati solo ai fini\ndella anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla\ntredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è\nprevisto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità\npreviste da disposizioni di Legge e contrattuali per il caso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale disposizione si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo\ndi paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni presentate ai sensi di quanto sopra, la lavoratrice o\nil lavoratore non sono tenuti al preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assunzione di personale a tempo determinato e con contratto di\nsomministrazione in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può\navvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del\ncongedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleaveduration\">\u003Cp>Ai padri lavoratori viene concesso un congedo retribuito di 16 ore per gli\neventi legati alla nascita dei figli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo non si somma ad eventuali congedi previsti dalle norme di legge\nper le medesime finalità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Ch3>Art. 43 - Molestie e violenza nel luogo di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel fare rinvio all'accordo quadro sottoscritto da CONFINDUSTRIA con CGIL,\nCISL e UIL il 25 gennaio 2016 si ribadisce che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'accordo, è inaccettabile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici\ne dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che\nconfigurano molestie o violenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno\ndenunciati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di\neguaglianza e di reciproca correttezza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Ch3>Art. 44 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 80\u002F2015 le lavoratrici dipendenti inserite\nin percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5bis del DL 93\u002F2013\nconvertito con modificazioni dalla L. 119\u002F2013, hanno il diritto di assentarsi\ndal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta deve essere effettuata, salvo i casi di oggettiva\nimpossibilità, con un preavviso minimo di 7 giorni, con l'indicazione\ndell'inizio e della fine del periodo di congedo, e la produzione della\ncertificazione di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità\ncorrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e\ncontinuative che è corrisposta dal Datore di Lavoro secondo le modalità\npreviste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella denuncia contributiva, viene detratto l'importo dell’indennità\ndall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale\ncompetente, con le modalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 30\ndicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio\n1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di congedo vengono computati ai fini della maturazione della\nanzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla\ngratifica natalizia o 13.ma mensilità al T.F.R. e alle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o\ngiornaliera nell'arco temporale di tre anni. La dipendente può scegliere tra\nla fruizione giornaliera e quella oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La fruizione su base oraria e consentita in misura pari alla meta\ndell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile\nimmediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in\norganico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a\nrichiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Patronati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in merito allo svolgimento dell'attività degli Istituti di\nPatronato ai sensi dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, all'interno\ndell'Azienda, convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)i Patronati delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente\ncontratto svolgeranno i compiti previsti dal D.L.C.P.S. 29 luglio 1974, n. 804,\nnei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri\nrappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica\nrilasciata dalle rispettive Direzioni Provinciali dei Patronati stessi i quali\ndovranno segnalare le eventuali variazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)i predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni\nnel locale che verrà messo a disposizione per l'esercizio della loro\nattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)per lo svolgimento della stessa verranno concordati con le Direzioni\nAziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori al\ndi fuori dell'orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 - Diffusione di libri e riviste\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le R.S.U. potranno promuovere la\ndiffusione ai dipendenti di libri e riviste, previe intese da assumere a\nlivello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che\nverranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 - Trasferimento di Azienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in caso di trasferimento di Azienda si applicano le norme di cui al D.lgs.\nn. 18 del 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 - Passaggio di qualifica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di qualifica l'anzianità trascorsa nella qualifica di\nprovenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del\ntrattamento di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne invece gli scatti di anzianità, gli scatti già\nmaturati nella qualifica di provenienza vengono considerati utili ai fini del\ncomputo degli scatti complessivi secondo la normativa ed entro i limiti\ncontemplati dall'art. 68 - Aumenti periodici di anzianità - Sezione quarta -\nNorme specifiche per operai, e dell'art. 85 - Aumenti periodici di anzianità -\nSezione quinta - Norme specifiche per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Nomenclatura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente contratto, si intende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per stipendio o salario contrattuale, i valori dei minimi tabellari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per normale retribuzione, la somma di quanto compete al lavoratore, quale\ncorrispettivo, in via ordinaria, mensilmente o a periodi più brevi (compresi\nstipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità e, quando\ndovute, indennità per lavoro a ciclo continuo di sette giorni su sette,\nmaggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive,\nesclusi emolumenti annuali, indennità di cassa);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per retribuzione globale, l'insieme degli emolumenti percepiti nell'anno\nper la prestazione lavorativa nell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A chiarimento della normativa contrattuale vigente, le Parti riconoscono che\nla maggiorazione del lavoro domenicale con riposo compensativo non viene\nconsiderata agli effetti della retribuzione indiretta (ferie - festività -\ntredicesima o gratifica natalizia).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione compete invece sul T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi collettivi di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Conteggi perequativi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni per lavori a turno, salvo i casi in cui le stesse siano\nstate corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate per le ferie,\nper la tredicesima mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media\nmaturata negli ultimi 12 mesi ai titoli di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni in atto di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione del lavoratore turnista a mansioni giornaliere potrà\navvenire solo se sussistono le condizioni organizzative e professionali che\nconsentano tale passaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso l'Azienda abbia assegnato mansioni giornaliere a un lavoratore\nturnista che abbia compiuto 55 anni di età a seguito di permanente inidoneità\na continuare a lavorare a turni (accertata da istituti di diritto pubblico e\u002Fo\nmedici di fiducia dell'Azienda), questi manterrà ad personam in cifra fissa\ntanti trentesimi del 50% della maggiorazione di turno mediamente percepita,\nquanti sono stati gli anni interi di servizio prestati effettivamente in turno\nfino ad un massimo di 30\u002F30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo sarà riassorbito fino a concorrenza nel caso di nuova\nassegnazione a lavoro in turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 51 - Disciplina del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51a) Procedura di contestazione e applicazione delle sanzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme relative alle sanzioni disciplinari ed alle procedure di\ncontestazione delle stesse devono essere portate a conoscenza dei lavoratori\nmediante affissione in luogo accessibile a tutti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse devono applicare quanto in materia è stabilito dalla Legge e dal\nCCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604 e succ.\nmod. e int., non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino\nmutamenti definitivi del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale\nnon possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla\ncontestazione per iscritto del fatto che li ha determinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, entro i 5 giorni successivi dalla contestazione aziendale,\npotrà addurre le proprie giustificazioni anche mediante assistenza di un\nrappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce\nmandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'Azienda non commini il provvedimento disciplinare entro il termine\ndi 30 giorni dalla data in cui sono state rese le giustificazioni, le stesse si\nintenderanno accolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i casi di istruttoria particolarmente complessa, che,\ncomunicati entro lo stesso termine di 30 giorni al lavoratore, renderà\npossibile l'adozione del provvedimento disciplinare anche oltre tale\nperiodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso non vengano presentate le giustificazioni, il termine di 30 giorni\ndecorre dalla scadenza del termine dei 5 giorni previsti dal comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51b) Sistema sanzionatorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le infrazioni disciplinari la direzione potrà applicare, a seconda\ndella gravità della mancanza e tenendo conto della eventuale recidiva, i\nseguenti provvedimenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- rimprovero verbale o rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- multa sino a tre ore di normale retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- licenziamento con preavviso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- licenziamento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti possono essere inflitti il rimprovero verbale o scritto nel\ncaso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi\ndi recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora il\ndipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)non si presenti al lavoro oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione\ndella stessa secondo la procedura prevista dall' art. 70 - Malattia e\ninfortunio - Sezione quarta — Norme specifiche per gli Operai - e dall'art.\n89 - Malattia e infortunio — Sezione quinta — Norme specifiche per gli\nImpiegati - salvo il caso di impedimento giustificato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)abbandoni il posto di lavoro senza autorizzazione da parte della\nAzienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la\ncessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con\nnegligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)non utilizzi i dispositivi di protezione individuali secondo le\nindicazioni ricevute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali\nin lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di\neventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità\nnell'andamento del macchinario stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g) sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza\nautorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)si presenti o si trovi sul lavoro in stato di evidente alterazione\npsicofisica (quale ad esempio lo stato di ubriachezza o lo stato derivante\ndall'assunzione di sostanze psicoattive o psicotrope) e in tal caso, inoltre,\nil dipendente verrà allontanato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j) abbia commesso alterchi senza vie di fatto nello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento,\nsenza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto\nterzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno della Azienda o\ncommetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)non rispetti le norme e le procedure inerenti la prevenzione e protezione\nin materia di salute e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)in qualità di preposto, ometta la vigilanza e l'applicazione delle norme\ne procedure inerenti la prevenzione e la protezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle multe sarà devoluto a una qualsiasi delle istituzioni\nsociali d'accordo con la R.S.U. ove esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Licenziamento con preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla\ndisciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di\nquelle sopra contemplate, non siano così gravi da rendere applicabile la\nsanzione di cui al paragrafo successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si potrà applicare il licenziamento con preavviso nei casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)di recidiva nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a\nsospensione nei sei mesi precedenti oppure recidiva nella medesima mancanza che\nabbia già dato luogo a due sospensioni nei 24 mesi precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)di introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare\npermesso della direzione, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia\ncarattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i\nprovvedimenti disciplinari di cui al paragrafo precedente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)in cui lo stato di manifesta alterazione psicofisica del lavoratore abbia\ncomportato situazioni di pericolo per il dipendente stesso e\u002Fo per altri\nsoggetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Licenziamento senza preavviso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave\nnocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento\ndel rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potrà essere licenziato senza preavviso, il dipendente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)che abbia lavorato o costruito, all'interno dello stabilimento e senza\nautorizzazione della Direzione, oggetti per proprio uso o per conto terzi nei\ncasi non previsti dal punto k) fermo restando il diritto delle aziende di\noperare sul T.F.R., fino a concorrenza, le trattenute dovute a titolo di\nrisarcimento danni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)che abbia commesso reati per i quali siano intervenute condanne penali\ndefinitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la\nprosecuzione del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) che abbia commesso insubordinazione grave verso i superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) che abbia commesso furto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) che abbia perseguito un indebito arricchimento a favore proprio o di\nterzi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)che abbia commesso danneggiamento volontario o con colpa grave del\nmateriale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)che abbia commesso alterchi con vie di fatto o risse nello\nstabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)che abbia trafugato o riprodotto schizzi, disegni, documenti, o\nprocedimenti di lavorazione o di fabbricazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)che abbia effettuato oltre 5 giorni di assenze ingiustificate consecutive\ndal lavoro, considerando non incidenti nel concetto di consecutività le\ngiornate di non presenza previste dal ciclo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti per le mancanze di cui sopra verrà comunque corrisposto il\ntrattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 52 - Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto\nad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di\nservizio una quota pari alla retribuzione globale divisa per 13,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota è proporzionalmente ridotta per frazioni di anno computandosi come\nmese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda i criteri di computo della indennità di anzianità\nmaturata fino al 31 maggio 1982, restano valide le norme contenute nel CCNL 21\nluglio 1979 alle quali si fa rinvio (v. allegato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il T.F.R. viene calcolato una volta acquisito il coefficiente mensile\napplicabile e corrisposto non oltre il mese successivo a quello della\nrisoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o\npartecipazioni, si applicano le seguenti norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi\nprima del termine di ciascun anno anche se debbono avere esecuzione\nposteriormente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le partecipazioni agli utili sono computate fino ad un massimo pari\nall'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dell'Azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal\ntrattamento di fine rapporto quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della\nrisoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni,\nprevidenza, assicurazioni varie) compiuti dall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi delle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 in materia di\nprevidenza complementare e dei relativi decreti attuativi, i lavoratori il cui\nrapporto di lavoro ha inizio dopo il 31 dicembre 2006 e che non abbiano già\nespresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al\nconferimento del T.F.R. relativamente a precedenti rapporti di lavoro,\nmanifestano entro 6 mesi dalla data di assunzione la volontà di conferire il\nT.F.R. ad una forma pensionistica complementare, oppure di mantenerlo secondo\nle previsioni di cui all'art. 2120 Cod. Civ., fermo restando che nelle aziende\ncon oltre 49 addetti il T.F.R. sarà versato dalla Azienda nell'apposito fondo\ngestito dall'I.N.P.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta manifestazione di volontà deve avvenire attraverso la compilazione\ndel modulo T.F.R.2 che deve essere messo a disposizione del Datore di Lavoro e\nche allo stesso deve essere consegnato dopo la compilazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino al 31 dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto conteggiato con i\ncriteri di cui all'art. 1 della Legge 297\u002F1982, ai sensi dell'art. 5, 4° comma\ndella Legge medesima, veniva attribuito al personale con qualifica operaia\nnella proporzione di 27,69\u002F30.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 53 - Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e\nl'indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge,\nai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado\ne agli affini entro il secondo grado.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette\nsono attribuite secondo le norme della successione ai sensi dell'art. 2122 del\nCodice Civile, come modificato dalla sentenza n. 8 del 1972 della Corte\nCostituzionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 54 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>- Trattamento di miglior favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono\ncorrelative ed inscindibili tra loro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La previdenza e il trattamento di fine rapporto in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro per gli impiegati, anche quando siano disgiunti, si\nconsiderano costituenti un unico istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto,\nnon hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno\nessere mantenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - Disposizioni generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni\ndi Legge e degli Accordi Interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start_date\">\u003Ch3>Art. 56 - Decorrenza e durata\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2017, ad eccezione di diverse\nspecifiche decorrenze laddove indicate nei singoli articoli, e scadrà il 31\ndicembre 2019.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per il periodo 1° luglio 2015 - 31 dicembre 2016 restano in vigore le norme\ndel CCNL 13 settembre 2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che attiene alle procedure da seguire per il rinnovo contrattuale\nsi fa rinvio a quanto previsto al punto 1 a) dell'articolo 1 - Il sistema delle\nrelazioni industriali - sezione prima - Gli istituti di carattere sindacale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende distribuiranno gratuitamente una copia del presente CCNL ai\nlavoratori dipendenti a tempo indeterminato secondo le modalità concordate tra\nle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'applicazione di quanto sopra disposto ha valore esclusivamente\nl'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata la riproduzione totale o parziale del testo del CCNL senza\nautorizzazione delle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE TERZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FORMAZIONE E AMBIENTE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthandsafetypolicy\">\u003Ch3>Art. 58 - Salute, sicurezza sul lavoro - Formazione e ambiente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58a) Salute e Sicurezza del Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella consapevolezza che una specifica formazione antinfortunistica di tutti\ni lavoratori è uno dei presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo di una\nincisiva progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, le Parti\ncostituiranno con separata intesa una Commissione Tecnica Paritetica che dovrà\nrealizzare moduli formativi differenziati per il settore cartario e per il\nsettore cartotecnico da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori\ndisciplinati dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa Commissione dovrà elaborare i contenuti specifici della\nformazione di base e degli aggiornamenti periodici per i R.L.S. nel rispetto\ndelle quantità minime di Legge che siano fruibili sia con la modalità\ntradizionale, sia con la modalità della formazione a distanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione avverrà durante l'orario di lavoro e non potrà comportare\noneri economici a carico dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 e successive modifiche e\nconferme, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la\nsalubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la\npulizia, l'illuminazione e la climatizzazione; parimenti, le aziende, nei casi\nprevisti dalla Legge, metteranno a disposizione dei lavoratori i dispositivi di\nprotezione individuale (D.P.I.) e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a\ngarantire la sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto alla osservanza scrupolosa delle prescrizioni che,\nin adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'Azienda: in particolare\nè tenuto a servirsi dei dispositivi protettivi curando, altresì, la corretta\nconservazione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a partecipare ai corsi sulla sicurezza promossi\ndall'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di\nsicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano in\nparticolare le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo\nInterconfederale 22 giugno 1995 e con il D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodifiche e conferme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndella salute e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione\ndi soluzioni condivise ed attuabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative\nall’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza,\ninformazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate\n(il Datore di Lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad\nadire l'organismo paritetico competente, laddove presente, al fine di\nriceverne, ove possibile, una soluzione concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'Accordo Interconfederale citato i rappresentanti per la\nsicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito\ndelle R.S.U. nei numeri previsti dall'Accordo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni\ndel rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa di\ncui all'art. 10 - Sezione Prima — Gli Istituti di Carattere Sindacale, ove\ntale carica sia stata attivata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei R.L.S., la\nformazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di\nlavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le\ninformazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle\nprevisioni dell'Accordo Interconfederale richiamato, il cui testo si riporta in\nallegato al presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attribuzioni del R.L.S., distinte da quelle delle R.S.U., sono quelle\ndefinite dalla Legge e in particolare quelle previste dall'art. 50 del D.lgs.\n81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81\u002F2008 il\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene periodicamente informato\ndalla Azienda, di norma una volta l'anno, in merito all'organizzazione della\nformazione da erogare ai lavoratori in tema di salute e sicurezza sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. n. 81\u002F2008 il Rappresentante dei\nLavoratori per la Sicurezza deve disporre dei mezzi (come ad esempio armadietto\ne\u002Fo scrivania, accesso ad un pc aziendale, ecc.) e degli spazi idonei per\nl'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite\nl'accesso ai dati infortunistici, contenuti in applicazioni informatiche, che\ndevono essere comunicati ai sensi di Legge sia a fini statistici e informativi,\nsia a fini assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire\npregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi\nconfronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le\nRappresentanze Sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive da 150 a 200 dipendenti i Rappresentanti\ndei Lavoratori per la Sicurezza saranno in numero di due.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per\nl'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008, i\nRappresentanti per la Sicurezza utilizzano permessi, distinti da quelli per la\nR.S.U. pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive da 100 a 149 dipendenti il Rappresentante\ndei Lavoratori per la Sicurezza, in sostituzione di quanto previsto\ndall'Accordo Interconfederale sopra citato, utilizza per la specifica funzione\npermessi retribuiti fino a 60 ore all'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i),\nl) dell'art. 50 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione aziendale le parti procederanno all'assorbimento\ndelle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza, avendo\nriguardo alle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro, ovvero i Dirigenti e Preposti, i Lavoratori, il Medico\nCompetente (ove previsto), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e\nProtezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano,\nnell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o\nridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei\nluoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi\ndi lavoro e di tutela dell'ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro, ovvero i Dirigenti e Preposti, all'interno della\nAzienda o dell'Unità Produttiva oltre ad osservare le misure generali di\ntutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte\nle prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme\nvigenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ad organizzare in\nmodo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la\nvalutazione dei rischi e ad informare e formare i lavoratori sui rischi\nspecifici cui sono esposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di\nLavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni unità produttiva sono istituiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) contenente le misure di\nprevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il\nmiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. il documento sarà\nrielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni\ntecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei\nlavoratori. Ai sensi dell'art. 50, lettera b) del D.lgs. 81\u002F08 e successive\nmodifiche e integrazioni l’R.L.S. è consultato preventivamente e\ntempestivamente in merito alla valutazione dei rischi, al solo fine di\ncomprovarne la data certa, l’R.L.S. sottoscrive la valutazione dei rischi\napponendo la propria firma al D.V.R.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale\ncartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di\nassunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le\nmalattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al\nmomento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne\nfaccia richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante\ndei Lavoratori per la Sicurezza secondo quanto previsto dall'accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell'art. 47, D.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) sono attribuiti,\nin particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione\npreventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità\npreviste dalle discipline vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,\ncome modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e art. 50 del D.lgs. n.\n81\u002F2008, il Datore di Lavoro è tenuto a mettere a disposizione del\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta scritta dello\nstesso, copia del documento di valutazione dei rischi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli R.L.S. sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei\ndocumenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie\nfunzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi\nlavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere\nsanitario riguardanti i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Rappresentante per la Sicurezza può richiedere la convocazione di una\napposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio\no di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda, anche\nqualora ritenga, come previsto dall'art. 50, lett. o) del D.lgs. 9 aprile 2008,\nn. 81, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore\ndi Lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la\nsicurezza e la salute durante il lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione, le Parti qualora siano d'accordo sulla necessità di\nprocedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad istituti\no enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che\nsi ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per affrontare tematiche specifiche di sicurezza di particolare comprovata\nrilevanza, in sede aziendale, nelle unità produttive con almeno 100\ndipendenti, potranno, su richiesta delle R.L.S., tenersi appositi incontri\ninformativi, anche per singoli reparti, con la partecipazione del R.L.S., del\nR.S.P.P. ed eventualmente del medico competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questi incontri devono tenere conto delle esigenze tecnico produttive e\norganizzative aziendali e si terranno nel limite di un incontro l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Cp>58b) Indumenti da lavoro e D.P.I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per i dipendenti soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra\nvulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, a usura particolare di\nvestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai\ntempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di ricercare e individuare, sulla base\ndella valutazione dei rischi e dei D.P.I. disponibili sul mercato, i D.P.I.\npiù idonei a proteggere i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare i D.P.I. messi a loro\ndisposizione, secondo le istruzioni fornite nei corsi di formazione,\ninformazione ed addestramento professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di fissare le condizioni d'uso e\nmanutenzione dei D.P.I. e di verificare che le istruzioni d'uso siano in lingua\ncomprensibile al lavoratore. Il Datore di Lavoro ha altresì l'obbligo di\nverificarne il corretto utilizzo in base alle istruzioni fornite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono avere cura dei D.P.I., senza modificarne le\ncaratteristiche di propria iniziativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Devono segnalare prontamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al\nPreposto, qualunque rottura o difetto dei D.P.I. messi loro a disposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono altresì attenersi alle disposizioni aziendali riguardo\nla custodia (che dovrà avvenire nei luoghi di lavoro in armadietti o in\nappositi spazi dedicati) l'impiego e la eventuale riconsegna dei D.P.I.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58c) Sorveglianza sanitaria e visite mediche periodiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Sorveglianza Sanitaria consiste nell'insieme degli accertamenti sanitari\nsvolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e\nalla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli\nstessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di\nsvolgimento dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali nel\nDocumento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) è indicato un livello di rischio\ntale per cui la normativa vigente ne prevede l'obbligo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sorveglianza sanitaria comprende:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni\nal lavoro cui il lavoratore è destinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei\nlavoratori esposti al rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei\nrischi per la salute);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti\ndalla normativa vigente (rischio chimico) - per motivi organizzativi la visita\nmedica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della\nformale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per\nmotivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per\nlavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico\ncompetente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,\nsuscettibili di peggioramento a causa della attività lavorativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.lgs. 81\u002F2008, art 41, comma 6\nbis, che ha modificato il D.lgs. 81\u002F2008) alla espressione dei giudizi di\nidoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per\niscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in\nbase al Documento di Valutazione dei Rischi (D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81,\nartt. 17 e 28, come modificato dal D.lgs. del 3 agosto 2009 n.106), risulta\nesposto ai fattori di rischio per i quali le norme di Legge impongono la\nsorveglianza sanitaria; contemporaneamente il Datore di Lavoro è obbligato a\nfar sottoporre i lavoratori a visita medica (D.lgs. 81\u002F2008, artt. 18 come\nmodificato dal D.lgs. del 3 agosto 2009 n. 106 e art. 20).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono rigorosamente\nvietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore di cui all'art.\n5 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58d) Diritti e Doveri in tema di Sicurezza sul Lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché i lavoratori incaricati della attività di prevenzione\nincendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo\ngrave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione\ndell'emergenza siano adeguatamente formati consultando, in merito alla\norganizzazione della formazione, il Rappresentante per la Sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione della assunzione, del\ntrasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi ovvero\nall'insorgenza di nuovi rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informa periodicamente i lavoratori, previa consultazione con gli R.L.S.,\nattraverso gli strumenti interni utilizzati, circa i temi della salute e\nsicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio\neventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste, nonché alle\nproblematiche emerse negli incontri periodici con gli R.L.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori devono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva e individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente, in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- utilizzare correttamente - secondo le procedure e le istruzioni aziendali\ne di utilizzo - i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i\npreparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,\nnonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti\ndall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle\nloro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-devono avere cura del proprio posto di lavoro, mantenendo il decoro,\nl'ordine e la pulizia secondo quanto previsto dalle procedure e\u002Fo dal\nregolamento aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- partecipare a tutte le iniziative formative in materia di salute e\nsicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-eleggere i propri Rappresentanti per la Sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare, mediante il Rappresentante per la Sicurezza, l'applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere una adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati\ndegli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nella\nimpossibilità di contattare il dirigente o preposto di riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58e) Formazione cogente sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti attribuiscono alle attività di formazione sulla sicurezza un\nvalore di rilievo in quanto grazie a tali attività è possibile implementare\nla cultura di prevenzione e protezione individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di elaborare linee giuda condivise per la formazione sulla sicurezza\nspecifica per i comparti di riferimento, come previsto all'art. 6 -\nOsservatorio Nazionale - Sezione prima - Gli istituti di carattere sindacale,\nle Parti hanno facoltà di istituire nell'ambito di tale organismo, una\nCommissione con l'obiettivo di valutare i dati infortunistici aggregati\nspecifici, distintamente per il comparto cartario ed il comparto cartotecnico,\nqualora disponibili, anche per promuovere iniziative comuni che concorrano alla\nriduzione del rischio e alla sensibilizzazione di tutti gli operatori interni\ned esterni sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spesso tuttavia la pianificazione dei corsi di formazione sulla sicurezza\ndeve soddisfare molteplici condizioni, quali ad esempio: la disponibilità dei\ndocenti esterni, le necessità della produzione, la disponibilità dei singoli\npartecipanti, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ritenendo però non derogabile né procrastinabile la\nrealizzazione dei piani di formazione sulla sicurezza, concordano sulla\npossibilità, in questi casi, di effettuare i corsi e le azioni formative su\ntali temi eccezionalmente anche al di fuori del normale orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali sarà\npossibile svolgere tali corsi fuori dell'orario normale di lavoro, senza che\nciò comporti oneri aggiuntivi per i lavoratori interessati.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE QUARTA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORME SPECIFICHE PER GLI OPERAI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 - Operai addetti ai lavori discontinui\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o a mansioni di semplice attesa o custodia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda l'orario di lavoro si applicano le norme previste\ndall'art. 20 - Orario di lavoro - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro prestate oltre l'orario contrattuale settimanale con\nesclusione del prolungamento delle ore lavorate in meno nelle altre settimane\ndel ciclo nel quale si realizza l'orario medio settimanale di cui all'art. 20 -\nOrario di lavoro - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, e fermo\nrestando quanto previsto nello stesso articolo in tema di flessibilità\ndell'orario di lavoro, saranno considerate straordinarie ai soli effetti\ncontrattuali e retribuite con le maggiorazioni di cui all'articolo 21 - Lavoro\nstraordinario, notturno e festivo - Sezione seconda - Disciplina del rapporto\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai guardiani, portieri e custodi, che dovessero prestare servizio\nnormalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 15% sul salario\ncontrattuale del 1° livello retributivo del gruppo D.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai discontinui che effettuano prestazioni in turni avvicendati\nsarà corrisposta la maggiorazione di cui all'art. 22 - Maggiorazioni per\nlavoro a turni - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione non si cumula con eventuali trattamenti convenuti in sede\naziendale anche se attuati in forma impropria in relazione alle predette\nprestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o di custodia\nsaranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli operai addetti a\nmansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi espletate tolga di\nfatto il carattere della discontinuità del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i fattorini si fa richiamo alle norme del R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657,\nmodificato con D.P.R. 30 luglio 1951, n. 760.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni che precedono non modificano le consuetudini in atto per i\nportieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate\nvicinanze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Cambio delle squadre per lavoro a turni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento\nindispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal\nsuo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò\nfino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di\nimpossibilità di sostituzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la\nretribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30%\nper il prolungamento del primo e del terzo turno e del 55% per il prolungamento\ndel secondo turno da computare sulla normale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Interruzioni e sospensioni di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di interruzioni temporanee di lavoro per causa di forza maggiore\nverificatesi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sarà corrisposta la normale\nretribuzione limitatamente alla giornata in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che le interruzioni si verifichino prima dell'inizio del lavoro,\nall'operaio che si presentasse in fabbrica all'ora prestabilita in base\nall'orario di lavoro, perché non tempestivamente preavvisato della\ninterruzione, sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla\ngiornata in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi restano fermi per l'Azienda sia il diritto di rimborso a\ntermini di legge nei riguardi della Cassa Integrazione Guadagni e sia la\nfacoltà di adibire gli operai ad altri lavori durante i periodi di\ninterruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni consecutivi,\nsalvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il\nprolungamento di tale termine, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro\ncon diritto al trattamento di fine rapporto e alla indennità sostitutiva del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza\nmaggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo all'operaio la sola\nnormale retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il\nriconoscimento della relativa maggiorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima\ngiornata di interruzione il trattamento economico previsto dal precedente\narticolo 61.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I recuperi avverranno entro 30 giorni per gli operai giornalieri e per non\npiù di 1 ora al giorno e per gli operai turnisti entro 45 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 63 - Giorni festivi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati festivi i giorni seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)tutte le domeniche e il giorno di riposo compensativo per coloro che, nei\ncasi consentiti dalla Legge, lavorano di domenica godendo il prescritto riposo\ncompensativo in altro giorno della settimana;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le tre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) le seguenti nove festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capodanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Epifania;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lunedì successivo alla Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15 agosto (Assunzione della B.M.V.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° novembre (Ognissanti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 dicembre (Immacolata Concezione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-25 dicembre (S. Natale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-26 dicembre (S. Stefano);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento\n(per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma 29 giugno - SS. Pietro e\nPaolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi\ntra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono\ncoincida con altra festività retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Localmente o aziendalmente potrà sostituirsi la giornata di S. Stefano con\naltra giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le festività di cui ai punti b) e c) il trattamento sarà il\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A)nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni, sia per la\nfestività goduta che per quella lavorata, l'operaio avrà diritto alla normale\nretribuzione corrispondente a 1\u002F6 dell'orario settimanale contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B)in caso di diversa distribuzione dell'orario di lavoro sarà corrisposto\nil seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)nel caso di festività godute coincidenti con un giorno per il quale è\nprevista una prestazione lavorativa, il trattamento per la festività sarà\nragguagliato a 6,66 ore di normale retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nel caso che il lavoratore presti la sua opera durante le festività\npreviste al precedente punto 1), oltre alla normale retribuzione per le ore di\nlavoro effettuate, maggiorate delle percentuali di cui di cui alla lettera c)\nLavoro festivo e domenicale dell'art. 21 - Sezione seconda - Disciplina del\nrapporto di lavoro, avrà diritto a ore 6,66 di normale retribuzione per ogni\nfestività lavorata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Identico trattamento sarà riconosciuto ai turnisti a ciclo continuo in caso\ndi festività coincidente con i giorni di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui una delle festività di cui ai punti b) e c) cada di\ndomenica è dovuta la normale retribuzione corrispondente a 1\u002F6 dell'orario\nsettimanale contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto specificato ai precedenti punti A) e B) dovrà essere\negualmente corrisposto per intero il trattamento economico al lavoratore, anche\nse risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza\nfacoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e\nassenze per giustificati motivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla\nvolontà del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico del presente articolo non sarà peraltro\ncorrisposto, per le festività di cui al punto c), nei periodi di sospensione\ndel lavoro in atto da oltre due settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge 5\nmarzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre\n1985, vengono riconosciute quattro giornate di permesso o riposo retribuito di\ncui ai punti 20.1, 20.2 e 20.4 dell'art. 20 - Orario di lavoro - Sezione\nseconda - Disciplina del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali giornate sono retribuite nella misura atta a consentire nella settimana\nin cui sono fruite il raggiungimento della retribuzione settimanale\nragguagliata a 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, la cui\ncelebrazione è spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà\ndel trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio ha diritto a un periodo di ferie annuali, con la normale\nretribuzione commisurata all'orario contrattuale nella misura di quattro\nsettimane e due giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i\ngiorni di ferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno sia ai fini del\ncomputo del periodo di ferie sia ai fini della retribuzione relativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuta,\nall'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà il\ncompenso delle ferie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, all'operaio\nspetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto\nalle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti\ndodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si computano come servizio, agli effetti della maturazione del diritto alle\nferie, i periodi di assenza: per malattia e infortunio nei limiti della\nconservazione del posto previsti dall'art. 70 - Malattia e infortunio - Sezione\nquarta - Norme specifiche per gli operai; per il congedo obbligatorio di cui al\nD.lgs. 151\u002F2001 e successive modifiche ed integrazioni; per assenze\ngiustificate per un periodo non superiore a mesi 3 complessivi nell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito dell'incontro previsto al punto 20.7) - Altre disposizioni -\ndell'art. 20 - Orario di lavoro - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di\nlavoro, l'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita da maggio a ottobre,\nsalvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero\nstabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie saranno concesse normalmente in via continuativa per un periodo\nminimo di due settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il godimento dei giorni di ferie eccedenti la terza settimana potrà\nnormalmente avvenire anche al di fuori dell'epoca anzidetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie collettive, qualora le esigenze produttive lo permettano,\nla terza settimana di ferie sarà agganciata alle altre due.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia o l'infortunio non sul lavoro regolarmente certificati e\ncomunicati, insorti durante il periodo di ferie continuative ne sospendono il\ndecorso qualora comportino ricovero ospedaliero oppure abbiano una prognosi\niniziale superiore a 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A meno di diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività\ninfrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al\nrelativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai, turnisti e giornalieri, che seguono gli schemi del ciclo\ncontinuo di 7 giorni su 7, il periodo di ferie annuali è commisurato a 176\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Ch3>Art. 65 – Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate\nnecessità familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Potranno altresì essere concessi brevi permessi agli operai che ne facciano\nrichiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche\ndell'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ADMINISTRATIVE_trigger\">\u003Cp>In particolare considerazione saranno tenute le richieste di permessi per\nconsentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici\ndi cui alla Legge n. 416\u002F1974.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta\nall'operaio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le ore perdute potranno essere recuperate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai giornalieri il recupero non potrà avvenire in giorni\nfestivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104\u002F1992, quando vengano fruiti\nper un utilizzo programmabile che lo consenta, dovranno essere richiesti con un\npreavviso minimo di tre giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio l'operaio ha diritto a un periodo di congedo della\ndurata di 15 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione ivi\ncompreso, quale anticipo, il trattamento a carico dell'I.N.P.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui\nall'Accordo interconfederale vigente in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Gratifica natalizia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La gratifica natalizia di cui all'Accordo interconfederale vigente è\nstabilita, per ciascun anno, nella misura di 200 ore della normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal relativo importo non sarà effettuata alcuna detrazione di quanto\ncorrisposto dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L. per i casi di malattia o di\ninfortunio sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi\neccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso\ndell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per\nquanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre\nsaranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia, infortunio, nei limiti della\nconservazione del posto previsti dall'art. 70 - Sezione quarta - Norme\nspecifiche per gli operai, per il congedo obbligatorio di cui al D.lgs.\n151\u002F2001 e successive modifiche ed integrazioni nonché i periodi di assenza\nper regolari permessi, quando siano complessivamente di durata inferiore al\nmese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate\ndall'I.N.P.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-longserviceallowancetype2\">\u003Ch3>Art. 68 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda\no gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo\nalla stessa società) indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà\ncorrisposto per ogni biennio e fino a un massimo di 5, un aumento in cifra\nfissa differenziata, per ciascun livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B\u002F2 = € 13,69\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C\u002F1= € 13,43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C\u002F2 = € 13,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C\u002F3 = € 12,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D\u002F1 = € 12,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D\u002F2 = € 11,88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E = € 11,62\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti aumenti fanno parte della retribuzione e non sono considerati agli\neffetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella\naziendale, nei casi di passaggio di livello compresi i casi di passaggio da\noperaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al\nvalore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in\ncorso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del\nnuovo livello.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'operaio celibe che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della\nstessa Azienda ubicato in diversa località, nel caso che dal trasferimento\nconsegua un effettivo cambiamento di residenza, sarà corrisposto l'importo,\npreviamente concordato con l'Azienda, delle spese di trasporto per sé, per la\nfamiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) e inoltre una\nspeciale indennità di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle\nspese del vitto e alloggio, limitatamente all'operaio, per la durata di dieci\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l'operaio è coniugato sarà, invece, corrisposta una indennità una\ntantum nella misura di quindici giornate della normale retribuzione più due\ngiornate della normale retribuzione per ogni familiare a carico e convivente\nche con lui si trasferisce.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento individuale le aziende terranno conto delle\nobiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il\ntrasferimento, direttamente ovvero tramite le Rappresentanze Sindacali\nUnitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 70 - Malattia e infortunio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze e le prosecuzioni d'assenza per malattia dovranno essere\ncomunicate prima dell'inizio dell'orario di lavoro del lavoratore interessato,\nsalvo casi di comprovato impedimento e sempreché l'Azienda sia in condizione\ndi ricevere la comunicazione, e giustificate con la comunicazione alla Azienda\nentro due giorni del numero di protocollo identificativo del certificato\ninviato dal medico in via telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale comunicazione va effettuata tramite e-mail o sms o con le diverse\nmodalità che potranno essere concordate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per\nqualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza\ndello stato patologico all'estero, il lavoratore, previo avviso al Datore di\nLavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a\u002Fr. alla Azienda\nentro due giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo\nrestando quanto previsto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono\nstabiliti le seguenti regole e comportamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio\ndomicilio disponibile per le visite di controllo, nelle fasce orarie che\nrisultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5 della\nLegge n. 638\u002F1983;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate, su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari\ndiversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica\ncondotta dalle rispettive Organizzazioni Territoriali, ai criteri organizzativi\nlocali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai\nparagrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica\ndel trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini\ninformativi, per l'intero periodo di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal\ndomicilio per cause inerenti la malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la\ncondizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspay\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdays\">\u003Cp>70a) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio non in prova che è assente dal lavoro per malattia o infortunio\nnon sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conservazione del posto, senza interruzione di anzianità per tutta la\ndurata della malattia o infortunio non sul lavoro fino ad un massimo di 12\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknessmaxdaysnr\">\u003Cp>-corresponsione da parte dell'Azienda a partire dal 1° giorno e fino al\n180° giorno, di una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza\ndi disposizioni di legge e\u002Fo di altre norme, fino a raggiungere il 100% della\nnormale retribuzione giornaliera di fatto netta (escluso l'eventuale compenso\nper lavoro straordinario, festivo e domenicale), ragguagliata ad un sesto\ndell'orario contrattuale settimanale o ad 1\u002F5 in caso di distribuzione\ndell'orario settimanale su 5 giorni; tale criterio consente all'operaio, nei\nlimiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione netta (escluso\nl'eventuale compenso per lavoro straordinario, festivo e domenicale) che\navrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>-per i successivi 6 mesi corresponsione del 50% della normale retribuzione\ndi fatto netta come sopra definita. tale trattamento aggiuntivo non può\nsommarsi alla indennità I.N.P.S. e pertanto opererà esclusivamente per i\nperiodi, all'interno dei 6 mesi successivi al primo semestre, non coperti\ndall'intervento economico dell'I.N.P.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto e il\ntrattamento economico si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi\nprecedente ciascun giorno di assenza per malattia od infortunio non sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hiv\">\u003Cp>Nel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento\neconomico come sopra definiti non saranno conteggiate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)le terapie salvavita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite\ncomplessivo di 90 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per terapie salvavita vanno considerate non quelle relative ad una qualunque\npatologia ancorché grave, ma solo quelle che comportino per il lavoratore la\nnecessità di sottoporsi a specifiche terapie presso strutture ospedaliere\npubbliche o private (oppure presso il domicilio del dipendente), come ad\nesempio l'emodialisi, la chemioterapia e il trattamento per l'infezione da HIV,\nAIDS o altre ritenute tali o comunque assimilabili sulla base di un giudizio\nmedico rilasciato da struttura A.S.L. o comunque ospedaliera.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza non superiori a 3 giorni vengono computati in misura\ndoppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto e del\ntrattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i primi 4 eventi nell'ambito del periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra non vengono considerate le assenze dovute a ricovero\nospedaliero, compreso in day hospital e a trattamenti terapeutici ricorrenti\nconnessi a gravi, documentate malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia\nanche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia\ndeterminato da eventi gravemente colposi, imputabili all'operaio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta, una volta l'anno, l'Azienda comunica al lavoratore il numero di\ngiorni di assenza effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il superamento del periodo di conservazione del posto fosse\ndeterminato da un evento morboso grave e continuativo l'Azienda, a fronte del\nprotrarsi della stessa, concederà al lavoratore che ne facesse richiesta entro\ni termini del periodo di comporto una aspettativa non retribuita per un\nulteriore periodo massimo di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa è neutro ai fini del calcolo del comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La norma relativa alle assenze sino a 3 giorni decorre dal 1° dicembre\n2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ai fini del conteggio del periodo massimo di trattamento economico si\nconsiderano le assenze successive al 1° gennaio 2011 senza effettuare recuperi\nsulle eventuali somme già corrisposte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Cp>70b) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o di malattia professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la\ncontinuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunziato\nimmediatamente dall'operaio al proprio capo diretto il quale provvederà\naffinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l'infortunio accada all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento,\nla denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le\nrelative testimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale ha diritto al seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene\ncorrisposta dall'I.N.A.I.L. l'indennità di invalidità temporanea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)corresponsione da parte della Azienda, oltre alla intera retribuzione per\nla giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di una integrazione, a\npartire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto\nperiodo di conservazione del posto, della indennità erogata dall'I.N.A.I.L.\nfino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta\n(escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) ragguagliata a 1\u002F6\ndell'orario contrattuale settimanale in caso di distribuzione di quest'ultimo\nsu 6 giorni o a 1\u002F5 in caso di distribuzione su 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale criterio consente all'operaio, nei limiti sopra indicati, di percepire\nla normale retribuzione netta (escluso l'eventuale compenso per lavoro\nstraordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il\ntrattamento economico dovuto dagli Istituti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai lavoratori\napposita delega, d'accordo con gli Enti Assicuratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sia nel caso di assenza per malattia che di infortunio o malattia\nprofessionale saranno assorbite fino a concorrenza le eventuali integrazioni\naziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono\ncumulabili con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque,\nderivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento\nfino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre i termini suddetti è in\nfacoltà del datore di Lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo\nall'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia o\ndell'infortunio oltre i termini di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni\ndi riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta\ndell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo\ndi preavviso, il Datore di Lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare\nla malattia stessa ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,\ncorrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al\ncompimento del periodo di preavviso con la detrazione di quanto è dovuto, per\ni giorni stessi, dall'I.N.P.S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione\ndel lavoro con intervento della C.I.G. ordinaria e straordinaria e di\nconseguente non corresponsione da parte dell'I.N.P.S. del trattamento di\nintegrazione salariale, la integrazione da parte della Azienda di quanto il\nlavoratore percepisce dagli istituti Assicurativi sarà effettuata fino al\nraggiungimento del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe\npercepito dall'I.N.P.S. per cassa integrazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 - Ferie e rol solidali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 151\u002F2015, possono cedere a\ntitolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai colleghi, al fine di\nconsentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari\ncondizioni di salute necessitano di cure costanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di attuazione di tale istituto saranno definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per cessazione del rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta settimanalmente o per altro periodo anche\ncon assegno circolare o accredito bancario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della retribuzione e delle competenze spettanti\nall'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sarà effettuata mediante\nbusta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi\ndelle spettanze e delle trattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata\nsulla busta o prospetto, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere\nfatto all'atto del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Lavoro a domicilio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le vigenti disposizioni di Legge sulla tutela del lavoro a\ndomicilio (Legge 18 dicembre 1973, n. 877 come modificata dalla L. n. 858\u002F80 e\ndal D.lgs. 9\u002F9\u002F94 n. 566), le parti concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle\nR.S.U. i nominativi e l'indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati\nlavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)l'Azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia\neseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto\nnella misura del 18% della normale retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)il compenso - in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine\nrapporto - verrà corrisposto nella misura del 6 per cento della normale\nretribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo segue le norme del lavoro\na cottimo e, pertanto, deve comprendere in ogni caso una percentuale di aumento\nnon inferiore a quella prevista nell'art.74 - Sezione quarta - Norme specifiche\nper gli operai;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)è fatto divieto alle aziende committenti di lavoro a domicilio di\navvalersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati anche se\ngiuridicamente configurati come lavoranti a domicilio, nonché di affidare\nlavoro a domicilio, di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, come modificata\ndalla L. n. 858\u002F80 e dal D.lgs. 9\u002F9\u002F94 n. 566, ai propri dipendenti interni.\nInoltre, le aziende si asterranno dall'affidare lavori a domicilio a terze\npersone, che risultino avere una occupazione stabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Lavoro a cottimo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo, quando in\nconseguenza della organizzazione del lavoro è vincolato alla osservanza di un\ndeterminato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è\nfatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tariffe di cottimo saranno stabilite dall'Azienda in modo che all'operaio\nlaborioso e di normale capacità lavorativa sia consentito di conseguire un\nguadagno minimo del 10% sul minimo tabellare (esclusa la contingenza\nconglobata).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai\nlavoranti a cottimo nel medesimo reparto, con la stessa tariffa, abbia\nrealizzato un utile di cottimo non inferiore al 10% dei minimi tabellari\n(esclusa la contingenza conglobata) il che non esclude la revisione delle\ntariffe di cottimo nel caso in cui detto complesso di operai - intendendo per\ntale almeno i due terzi - venga riconosciuto di capacità e operosità\nsuperiore al normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il\nminimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua\ncapacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al\nraggiungimento di detto minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo potrà avere la durata\nfino a 6 mesi e sarà concordato fra le Parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, tramite la propria Associazione Territoriale, comunicherà a\nscopo informativo ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri del sistema\ndi cottimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 75 – Tirocinio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del tirocinio è fissata in anni 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di tirocinio il salario contrattuale è rapportato a\nquello previsto per il livello E della Classificazione Unica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso il tirocinio il lavoratore verrà assegnato al gruppo e livello\nretributivo corrispondenti alle prestazioni lavorative svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Addetti alle lavorazioni grafiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli addetti alle lavorazioni grafiche - tipografi (compositori a mano,\nimpressori), litografi (fotografi, trasportatori, trasportatori fotolitografi,\nstampatori), stereotipisti, fotoincisori (fotografi, fotoincisori, ritoccatori,\nstampatori), rotocalcografi (fotografi, ritoccatori, montatori, preparatori e\nstampatori del pigmento, incisori, galvanisti, stampatori), legatori - che\nsvolgono le loro mansioni nelle aziende in cui si applica il presente contratto\nsono inseriti nella classificazione professionale unica secondo il seguente\nschema:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 8pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable style=\"font-size: 7pt\" width=\"756\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"32\">\n  \u003Ccol width=\"717\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">B2S\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Capo macchina\n        rotativa rotocalco a 10 elementi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Ex\n        intermedio di I categoria Capo macchina rotativa ro­tocalco \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con rilevante grado di specializzazione\n        professio­nale che opera \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">su macchine di elevata complessità tecnica e\n        tecnologica Capo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">macchina rotativa rotocalco a 3 o più elementi\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">B2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Capo\n        macchina rotativa litografica quadricolore ed oltre \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">Capo macchina flessografica di nuova generazione, a\n        tam­buro\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">centrale 6 colori, di larghezza cm. 120 e oltre, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">con accoppiamento in linea, provvista di sistemi\n        elettronici \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e informatici di gestione e di controllo del\n        processo\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">C1S\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Macchinista di rotativa rotocalco e litografica il cui\n        capo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">macchina sia inquadrato al livello B2 che, in\n        possesso \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">della specializzazione disponga di una accresciuta\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">professionalità che gli consenta di svolgere\n        qualsiasi \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">operazione complessa di regolazione e controllo di\n        ogni tipo \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">di mac­china e fuori macchina; capo macchina offset\n        a 4 colori \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">e oltre\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Fotografo di litografia ex I categoria adibito\n        normal­mente \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">alla selezione dei colori Fotografo, ritoccatore,\n        mon­tatore, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">preparatore, incisore e impressore di rotocalco ex I\n        categoria \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">che esegue con perfetta capacità tecnica lavori a\n        colori \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">sovrapposti e\u002Fo sia adibito ai vari rami del\n        proce­dimento\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Macchinista ex I categoria di rotativa litografica\n        bicolore, \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">quadricolore ed oltre Trasportatore fotolitografo ex\n        I ca­tegoria \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">(anche nel caso in cui esegua indistintamente il\n        solo montaggio \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">o il solo trasporto) Macchinista ex I ca­tegoria di\n        rotativa \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">litografica monocolore di formato su­periore al 60\n        x 80 incluso\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Macchinista di rotativa rotocalco il cui capo sia\n        inquadrato \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a livello B\u002F2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Addetti alla\n        incisione cilindri con galvanica a terra\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C2\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio ex I\n        categoria - Legatore extra\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"32\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">C3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Legatore ex I categoria - Macchinista (limitatamente\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">a 2 anni di appartenenza al livello)\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D1\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio ex II\n        categoria - Legatore ex II categoria\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">D2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"717\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">Operaio ex III\n        categoria - Legatore ex III categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa rinvio alle discipline contenute nell'articolo: Apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Iter professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terminato il periodo di apprendistato (o di tirocinio) l'operaio verrà\ninquadrato al livello D\u002F2 della classificazione professionale unica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza dell'operaio al livello D\u002F2 è fissata in anni uno, trascorso\nil quale lo stesso acquisirà il diritto al passaggio al livello D\u002F1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La permanenza dell'operaio al livello D\u002F1 è fissata in anni due, trascorsi\ni quali lo stesso acquisirà il diritto al passaggio al previsto livello di\nspecializzazione; per quanto concerne invece i macchinisti, il passaggio al\nprevisto livello di specializzazione avverrà dopo altri due anni di permanenza\nal livello C\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-legatore extra (C\u002F2): è l'operaio che nella cartotecnica propriamente\ndetta è adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla\ndoratura a mano, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle,\npergamena, tartaruga, madreperla o celluloide per lavori fini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-legatore (C\u002F3): è l'operaio che svolge le seguenti mansioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)legatore non in serie di registri, copia-lettere, in piena tela e mezza\npergamena, notes in pelle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)impressore a trancia di provata capacità per lavori fini in oro e a\ncolori, sia in pastello che in carta e in celluloide.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE V - NORME SPECIFICHE PER GLI IMPIEGATI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 77 - Giorni festivi e riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le tre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le seguenti nove festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Capodanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Epifania;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Lunedì successivo alla Pasqua;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-15 agosto (Assunzione della B.M.V.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1° novembre (Ognissanti);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-8 dicembre (Immacolata Concezione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-25 dicembre (S. Natale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-26 dicembre (S. Stefano);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento\n(per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma 29 giugno - SS. Pietro e\nPaolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno, da\nstabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali, qualora la ricorrenza del Santo\nPatrono coincida con altra festività retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato\nentro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con\ndiritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad\nuna maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende che\nil pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione mensile\npercepita dall'impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul\nnormale trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'impiegato la retribuzione\nrelativa alle ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per\nlavoro festivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui una delle festività di cui alle lettere a) e b) cada di\ndomenica, è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico, un importo\npari a una quota giornaliera della retribuzione, importo calcolato sulla base\ndi un ventiseiesimo della normale retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una\ndelle dette festività anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge,\nlavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno\ndella settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di\ncoincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge 5\nmarzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre\n1985, vengono riconosciute quattro giornate di permesso o riposo retribuito di\ncui ai punti 20.1, 20.2, e 20.4 dell'art. 20 - Orario di lavoro - Sezione\nseconda - Disciplina del rapporto di lavoro, con decorrenza della normale\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, la cui\ncelebrazione è spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà\ndel trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Sospensione o riduzione di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di Cassa Integrazione\nGuadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o riduzione dell'orario di\nlavoro disposta dalla Azienda o dalle competenti autorità, la retribuzione\nmensile non subirà riduzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni anno di servizio l'impiegato ha diritto a un periodo di ferie\nannuali, con decorrenza della normale retribuzione, cosi fissato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) fino a 10 anni di anzianità di servizio: 4 settimane e 2 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) oltre i 10 anni: 4 settimane e 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, i giorni di\nferie frazionati sono calcolati per 1,2 ciascuno ai fini del computo del\nperiodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A meno di diverse esigenze connesse alla attività produttiva, le festività\ninfrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al\nrelativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo per un periodo\nminimo di 2 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto da parte della Azienda,\ncompatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri\ndell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie collettive, qualora le esigenze produttive lo permettano,\nla terza settimana di ferie sarà agganciata alle altre due.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il\ndiritto alle ferie maturate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione nel corso dell'anno l'impiegato non in prova ha\ndiritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di\n12 mesi, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi\nquanti sono i mesi interi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia o l'infortunio non sul lavoro, regolarmente certificati e\ncomunicati, insorti durante il periodo di ferie continuative ne sospendono il\ndecorso qualora comportino ricovero ospedaliero oppure abbiano una prognosi\niniziale superiore a 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati, turnisti e giornalieri, che seguono gli schemi del ciclo\ncontinuo 7 giorni su 7, il periodo di ferie annuali è commisurato a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) fino a 10 anni di anzianità di servizio: 176 ore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) oltre i 10 anni di anzianità di servizio: 184 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La soppressione del punto 3 dell'art. 5 del CCNL 13 settembre 2012 che\nprevedeva un maggior numero di ferie per gli impiegati con oltre 15 anni di\nanzianità di servizio è da intendersi non per il diritto già maturato ma per\nil maturando dal 1° gennaio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 – Permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato che ne faccia domanda, l'Azienda ha facoltà di accordare\nbrevi permessi per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non\ncorrispondere la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare considerazione saranno tenute le richieste di permessi per\nconsentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici\ndi cui alla Legge n. 416\u002F1974.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali brevi permessi non sono computati in conto dell'annuale periodo di\nriposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104\u002F1992, quando vengano fruiti\nper un utilizzo programmabile che lo consenta, dovranno essere richiesti con un\npreavviso minimo di tre giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15 con decorrenza della\nnormale retribuzione, per contrarre matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta a ogni fine mese, anche con assegno\ncircolare o accredito bancario, con la specificazione dei suoi elementi\ncostitutivi liquidabili mensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso che l'Azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento,\ndecorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del\ntasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma\nprecedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con\ndiritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità\ndi mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sullo stipendio e\u002Fo sugli altri elementi\ncostitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta\nla parte di retribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Provvigioni o interessenze\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato remunerato, in tutto od in parte, a provvigione o interessenze\no a premi sarà garantito, come media annuale, il minimo di stipendio fissato\nper il livello retributivo al quale appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Indennità di cassa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro, con oneri per errore,\nverrà corrisposta una indennità nella misura del 5% sullo stipendio\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio\ndell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa\nAzienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale\nfacente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di\nmerito, sarà corrisposto, per ogni biennio e fino a un massimo di 5 bienni, un\naumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A = € 15,49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B\u002F1 = € 13,94\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B\u002F2 = € 13,69\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C\u002F1 = € 13,43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C\u002F2 = € 13,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C\u002F3 = € 12,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti negli aumenti periodici maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorrono dal l° del mese immediatamente successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella\naziendale, nei casi di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da\noperaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al\nvalore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in\ncorso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del\nnuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME TRANSITORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Gli impiegati in servizio al 21 luglio 1979 mantengono il diritto alla\nmaturazione di 14 scatti biennali per il settore cartario e di 12 scatti\nbiennali per il settore cartotecnico, secondo gli importi previsti al 2° comma\ndel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Passaggio di livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati in servizio al 21 luglio 1979, nei casi di passaggio di\nlivello verrà mantenuta la cifra già maturata a titolo di scatti con diritto\nalla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal\npresente articolo nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al\nnuovo livello categoriale, corrispondente a 12 scatti per i cartotecnici e a 14\nscatti per i cartai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Passaggio da operaio a impiegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio da operaio a impiegato si rivalutano a norma\ndell'ultimo comma del presente articolo gli scatti operai maturati e l'importo\nmassimo maturabile è quello corrispondente a 5 scatti del livello di\nacquisizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Ch3>Art. 86 - Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30\u002F26 della\nnormale retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di\ntale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno\nl'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima\nmensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata, mentre\nsarà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia e infortunio, nei limiti della\nconservazione del posto, nonché per il congedo obbligatorio di cui al D.lgs.\n151\u002F2001 e successive modifiche ed integrazioni e i periodi di assenza per\nregolari permessi saranno utilmente computati ai fini della tredicesima\nmensilità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 – Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto\nprecedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle\ncondizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di\norigine e che non ricorrano nella nuova destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di\nfine rapporto e al preavviso, salvo che per gli impiegati dei gruppi\ncategoriali A e B per i quali all'atto della assunzione sia stato espressamente\npattuito il diritto dell'Azienda di disporre il trasferimento e tale diritto\nrisulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente\nin servizio, nei quali casi all'impiegato, che non accetti il trasferimento\nstesso, verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto, ma non il\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese\ndi viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti\nfamiliari (mobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con\nl'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È dovuta inoltre una diaria «una tantum» nella misura di un terzo della\nnormale retribuzione mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e\nnella misura di due terzi della normale retribuzione mensile, oltre a un\nquindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si\ntrasferisca, all'impiegato con famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un\nindennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente\nregistrato e denunciato al datore di Lavoro precedentemente alla comunicazione\ndel trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla\nconcorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato all'impiegato per\niscritto con il preavviso di un mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di\ncui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimenti individuali le aziende terranno conto delle\nobiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il\ntrasferimento, direttamente ovvero tramite le Rappresentanze Sindacali\nUnitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-COMMUTE_trigger\">\u003Ch3>Art. 88 – Alloggio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività\nnon esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto\nche colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più\nvicino centro abitato disti oltre km. 5, l'Azienda che non provveda in modo\nidoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 89 - Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze e le prosecuzioni d'assenza per malattia dovranno essere\ncomunicate prima dell'inizio dell'orario di lavoro del lavoratore interessato,\nsalvo casi di comprovato impedimento e sempre che l'Azienda sia in condizione\ndi ricevere la comunicazione, e giustificate con la comunicazione all'Azienda\nentro due giorni del numero di protocollo identificativo del certificato\ninviato dal medico in via telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale comunicazione va effettuata tramite e-mail o sms o con le diverse\nmodalità che potranno essere concordate a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per\nqualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza\ndello stato patologico all'estero, il lavoratore, previo avviso al Datore di\nLavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a\u002Fr alla Azienda\nentro due giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo\nrestando quanto previsto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono\nstabiliti le seguenti regole e comportamenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio\ndomicilio disponibile per le visite di controllo, nelle fasce orarie che\nrisultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5 della\nLegge n. 638\u002F1983;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate, su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari\ndiversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica\ncondotta dalle rispettive Organizzazioni Territoriali, ai criteri organizzativi\nlocali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai\nparagrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica\ndel trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini\ninformativi, per l'intero periodo di malattia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal\ndomicilio per cause inerenti la malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la\ncondizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul\nlavoro non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato,\nverrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:\nconservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della normale retribuzione\nper 6 mesi e della metà di essa per altri 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto ed il\ntrattamento economico si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi\nprecedente ciascun giorno di assenza per malattia o infortunio non sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento\neconomico come sopra definiti non saranno conteggiate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) le terapie salvavita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite\ncomplessivo di 90 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per terapie salvavita vanno considerate non quelle relative ad una qualunque\npatologia ancorché grave, ma solo quelle che comportino per il lavoratore la\nnecessità di sottoporsi a specifiche terapie presso strutture ospedaliere\npubbliche o private (oppure presso il domicilio del dipendente), come ad\nesempio l'emodialisi, la chemioterapia e il trattamento per l'infezione da HIV,\nAIDS o altre ritenute tali o comunque assimilabili sulla base di un giudizio\nmedico rilasciato da struttura A.S.L. o comunque ospedaliera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza non superiori a 3 giorni vengono computati in misura\ndoppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto e del\ntrattamento economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi i primi 4 eventi nell'ambito del periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra non vengono considerate le assenze dovute a ricovero\nospedaliero, compreso il day hospital e a trattamenti ricorrenti connessi a\ngravi documentate malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino\nalla scadenza del periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il superamento del periodo di conservazione del posto fosse\ndeterminato da un evento morboso grave e continuativo l'Azienda, a fronte del\nprotrarsi della stessa, concederà al lavoratore che ne facesse richiesta entro\ni termini del periodo di comporto una aspettativa non retribuita per un\nulteriore periodo massimo di quattro mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa è neutro ai fini del calcolo del comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'Azienda proceda al\nlicenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di fine\nrapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nall'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui\nall'art. 52 - Trattamento di fine rapporto - Sezione seconda - Disciplina del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto\nrimane sospeso salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine\ndelle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti\nalla data del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta, una volta l'anno, l'Azienda comunica al lavoratore il numero di\ngiorni di assenza effettuati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-La norma relativa alle assenze fino a 3 giorni decorre dal 1° dicembre\n2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ai fini del conteggio del periodo massimo di trattamento economico si\nconsiderano le assenze successive al 1° gennaio 2011 senza effettuare recuperi\nsulle eventuali somme già corrisposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 90 - Ferie e rol solidali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 151\u002F2015, possono cedere a\ntitolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai colleghi, al fine di\nconsentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari\ncondizioni di salute necessitano di cure costanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di attuazione di tale istituto saranno definite a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 91 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione\nall'I.N.A.I.L., si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro\no di malattia professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la\ncontinuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato\nimmediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto, il quale provvederà\naffinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento,\nla denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le\nrelative testimonianze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo in cui viene corrisposta dall'I.N.A.I.L. l'indennità di\ninvalidità temporanea l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato detto periodo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro\npotrà essere risolto dal Datore di Lavoro, o su richiesta dell'impiegato,\nrispettivamente con le stesse modalità e trattamenti di cui ai commi 7° e 8°\ndell'art. 89.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato\nconserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi\ninvalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sarà\ncorrisposta da parte dell'Azienda, oltre alla retribuzione per la giornata\nnella quale è avvenuto l'infortunio, una integrazione a partire dal giorno\nseguente l'infortunio stesso e fino alla scadenza del periodo contrattuale di\nconservazione del posto, della indennità erogata dall'I.N.A.I.L. fino a\nraggiungere il 100% della retribuzione normale netta (escluso l'eventuale\ncompenso per lavoro straordinario).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di infortunio o di malattia professionale saranno assorbite, fino a\nconcorrenza, le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti\neconomici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali analoghi\ntrattamenti aziendali o comunque derivanti da norme generali, in atto o future,\ncon conseguente assorbimento fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 92 - Certificato di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni per qualsiasi causa l'Azienda ha\nl'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione\ndel rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione\nper i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del\ntempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nella Azienda,\ndella categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 93 - Norme speciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli\nimpiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Azienda,\nsempre che non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere\naffisse in luogo ben visibile dove si effettua il pagamento della\nretribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE VI - NORME SPECIFICHE PER I QUADRI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 94 - Declaratoria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La categoria di quadro, introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge\n190\u002F1985 si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati\ncon funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore\ngrado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale\nsvolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale\nrilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 95 - Trattamento normativo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di\ngruppo A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 96 - Trattamento economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla particolare funzione esercitata dai Quadri, a decorrere\ndal 2010 la retribuzione annua degli stessi ai sensi dell'art. 49 -\nNomenclatura - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro (comprensiva\nquindi di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) non può\nessere inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento economico\ncontrattuale annuo spettante aumentato del 7%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di retribuzione inferiore, la differenza sarà corrisposta nel mese\ndi dicembre a titolo di “importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 97 - Coperture assicurative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta a quanto previsto dalle norme di Legge e di contratto, l'Azienda\nerogherà a favore del quadro, in caso di morte e in caso di invalidità\npermanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per\ncause diverse da quelle dell'infortunio comunque determinato e da malattia\nprofessionale, una somma pari ad € 20.658,28 se non vi sono familiari a\ncarico, ad € 25.822,84 se il nucleo familiare risulta composto dal coniuge\novvero da un solo figlio a carico e ad € 30.987,41 se il nucleo familiare\nrisulta composto dal coniuge e da uno o più figli a carico, ovvero da più\nfigli a carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine l'Azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a\ncopertura dell'onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al\ncomma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del quadro, una polizza che\nassicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in\ncaso di malattia professionale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)una somma pari a quattro annualità della retribuzione di fatto, in\naggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità\npermanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del\nrapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al\npunto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla\ntabella annessa al testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e\nsuccessive modifiche ed integrazioni, in caso di invalidità permanente\nparziale causata dagli stessi eventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)una somma a favore degli aventi diritto, pari a tre annualità della\nretribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in\ncaso di morte causata dai predetti eventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite\ndal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in\natto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 98 - Responsabilità civile legata alla prestazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda è tenuta altresì ad assicurare il quadro contro il rischio di\nresponsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle\nsue mansioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SEZIONE VII - SALARI E STIPENDI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 99 - Corresponsione della retribuzione. Quota oraria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari degli operai sono espressi ai fini contabili in valori\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione degli operai continuerà peraltro a essere conteggiata e\ncorrisposta con le modalità e le scadenze in atto presso ciascuna Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti contrattuali, previdenziali e fiscali, la conversione degli\nimporti da mensili a orari verrà determinata, per tutti i lavoratori,\ndividendo gli importi mensili stessi per 173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 100 - Scala parametrale - tabella dei minimi di stipendio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e di salario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incremento dei minimi concordato per il livello baricentro è determinato\nper gli altri livelli utilizzando convenzionalmente la seguente scala\nparametrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 100%\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"82\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"32\">\n  \u003Ccol width=\"44\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0cm\" width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">Q\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm\" width=\"44\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">250\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: none; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0cm\" width=\"32\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 12pt\" size=\"3\">AS\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border-top: 1px solid #00000a; border-bottom: none; border-left: 1px solid #00000a; border-right: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0cm; padding-left: 0.05cm; padding-right: 0.05cm\" width=\"44\" 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\u003Ctd>1.961,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>29,74\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.990,78\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.869,87\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28,43\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.898,30\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>28,43\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.926,73\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C1S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1-766,52\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,31\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.792,82\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,31\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.819,13\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>20,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.705,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.730,11\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>25,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.755,11\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,17\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.595,28\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.617,99\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>22,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.640,70\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.517,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.538,20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.559,28\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,82\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.454,57\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19,77\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.474,34\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>19,77\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.494,11\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>14,51\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.376,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.394,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,14\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.412,35\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>E\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>13,07\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.289,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,34\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.306,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>16,34\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1.322,61\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>cat\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TAB.A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TAB.B\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>TAB.C\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Q\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>152,75\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>126,09\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>111,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>AS\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>152,22\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>125,61\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>111,42\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>A\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>132,10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>108,03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>95,03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>119,04\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>96,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>84,40\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B2S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>115,77\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>93,78\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>81,74\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>B2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>111,43\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>89,98\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>78,20\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C1S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>104,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>83,80\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>72,44\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>68,89\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>92,39\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>73,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>62,69\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>C3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>86,95\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>68,59\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>58,25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>82,59\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>64,79\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>54,71\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>D2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>77,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>60,05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>50,29\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>E\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>71,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>54,82\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>45,41\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tabella A si applica ai lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo\ncontinuo di sette giorni su sette e che sono inseriti nei tre turni\navvicendati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tabella B si applica ai lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo\ncontinuo di sette giorni su sette e che non sono inseriti nei tre turni\navvicendati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tabella C si applica ai lavoratori delle Aziende cartotecniche che\nlavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi contenuti nelle tabelle di cui sopra rientrano nella definizione\ndi normale retribuzione prevista dall'art. 49 - Nomenclatura - sezione II -\nDisciplina del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 101 - Una tantum\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la retribuzione afferente il mese di giugno 2017, a tutti i lavoratori a\ntempo indeterminato in forza alla data del 1° giugno 2017, e con contratto a\ntempo determinato con anzianità aziendale di almeno tre mesi allo stesso mese,\nsarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfettaria pari ad €\n100,00 lordi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi\nsugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e\u002Fo\ncontrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art 2120 cc,\nl'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Professionalità cartarie e professionalità cartotecniche\nnell'apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Piano formativo individuale e facsimile per le attestazioni relative al\ncontratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Estratto della Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Norme sul trattamento di\nfine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Norme del CCNL 21.7.1979 sull'indennità di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Legge 20 maggio 1970, n. 300 - norme sulla tutela della libertà e\ndignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale\nnei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Testo Unico sulla Rappresentanza e Rappresentatività 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza\nsul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Accordo istitutivo BYBLOS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.Statuto BYBLOS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.Regolamento elettorale BYBLOS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.Statuto Fondo Sanitario Salute Sempre\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato n. 1\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Professionalità cartarie e professionalità cartotecniche\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>nell'apprendistato.\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professionalità Cartarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure operaie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo A:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u002FC2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dispositivi di protezione individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistema qualità e ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ecologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terminologia sui tipi di prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terminologia sui difetti del prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnologia cartaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza ciclo produttivo carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controlli visivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controlli strumentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza struttura impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemi di finitura carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avviamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fermata generale macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione anomalie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- utilizzo impianti ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attrezzaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo B:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C1\u002FC1S\u002FB2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dispositivi di protezione individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistema qualità e ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ecologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi di fisica e chimica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terminologia sui tipi di prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terminologia sui difetti del prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnologia cartaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza ciclo produttivo carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controlli visivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controlli strumentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza struttura impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnologia grafica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemi di finitura carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avviamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fermata generale macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione anomalie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- utilizzo impianti ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attrezzaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo C:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u002FC2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dispositivi di protezione individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistema qualità e ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ecologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnologia cartaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza ciclo produttivo carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza struttura impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione della manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avviamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fermata generale macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attrezzaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montaggio e smontaggio parti impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oleodinamica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pneumatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemi elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegno meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ricerca guasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo D:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C1\u002FC1S\u002FB2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dispositivi di protezione individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistema qualità e ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ecologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terminologia sui tipi di prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecnologia cartaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza ciclo produttivo carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza struttura impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione della manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- avviamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- fermata generale macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione anomalie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- utilizzo impianti ausiliari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attrezzaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- montaggio e smontaggio parti impianto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- oleodinamica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- pneumatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemi elettrici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- disegno meccanico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ricerca guasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo E:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere,\nfattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO D1\u002FC3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza sistema sicurezza accessi unità produttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- dispositivi di protezione individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistema qualità e ambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ecologia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- terminologia sui tipi di prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza ciclo produttivo carta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controlli visivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza struttura impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione anomalie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- attrezzaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure impiegatizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo F:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto amministrazione\u002Finformatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C1\u002FB2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa generale e specifica sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di lavoro in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mappe rischio e procedure emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo di budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutazione costo prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento al risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi di base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lingua inglese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processi aziendali fondamentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di contabilità generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di contabilità industriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo G:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista amministrazione\u002Finformatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO B1\u002FA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- standard prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- difettosità prodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa generale e specifica sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di lavoro in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo di budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutazione costo prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- standard prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- difettosità prodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- norme e procedure ISO\u002FVISION\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi miglioramento continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visione d'insieme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visione imprenditiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comprensione del business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento all'efficienza e ottimizzazione delle risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisi e soluzione dei problemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento al risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione e controllo attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inglese tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processi aziendali fondamentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemi di contabilità generale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemi di contabilità industriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo H:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C1\u002FB2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa generale e specifica sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di lavoro in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mappe rischio e procedure emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- standard prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- difettosità prodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo di budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutazione costo prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento relazione cliente-fornitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento al risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi di base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lingua inglese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processi aziendali fondamentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mercati e prodotti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo I:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO B1\u002FA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- standard prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- difettosità prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa generale e specifica sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di lavoro in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo di budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- valutazione costo prodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- standard prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- difettosità prodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- norme e procedure ISO\u002FVISION\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visione d'insieme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visione imprenditiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comprensione del business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento all'efficienza e ottimizzazione delle risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisi e soluzione dei problemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento al risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione e controllo attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lingua inglese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- formazione informatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processi aziendali fondamentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mercati e prodotti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sistemi di marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo L:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO B1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- standard materie prime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodi analisi e controllo forniture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di funzionamento impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- materie prime e depurazione acque\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo macchina continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo patinatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo allestimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa generale e specifica sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di lavoro in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mappe rischio e procedure emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- standard prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- difettosità prodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure gestione scarti (controllo qualità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- strumenti e metodi analisi di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi di base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inglese tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo M:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto programmazione della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO: C1\u002FB\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione delle scorte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza dei prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione fabbisogni prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione prelievi di magazzino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione carico macchine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- cura portafoglio ordini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normative sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza ciclo produttivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica di base e applicativi software\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo N:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- standard materie prime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodi analisi e controllo forniture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di funzionamento impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- materie prime e depurazione acque\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo macchina continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo patinatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo allestimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa generale e specifica sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di lavoro in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mappe rischio e procedure emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo di budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- standard prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di stampa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- difettosità prodotto finito\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- norme e procedure ISO\u002FVISION\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure gestione scarti (controllo qualità)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- strumenti e metodi analisi di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodi programmazione produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- controllo avanzamento produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodi gestione programmazione scorte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi miglioramento continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodi valutazione efficienza impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodi valutazione produttività e organizzazione lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comprensione del business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisi e soluzione dei problemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento relazione cliente-fornitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento al risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decisionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione e controllo attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi di base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inglese tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- tecniche di comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo O:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista programmazione della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO (B1\u002FA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione programmi produttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza processi produttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione portafoglio ordini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica e applicativi software\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento al risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione delle priorità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo P:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO (C1\u002FB2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione prodotti finiti in entrata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione stoccaggio prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di allestimento e spedizione prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- documentazione necessaria per trasporto\u002Fspedizione prodotti finiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica e applicativi software\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo Q:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto qualità\u002Fambiente\u002Fsicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO (C1\u002FB2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza ISO 9001 (SGQ)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza ISO 14001 (SGA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza ISO 18001 (SGSSL)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione taratura strumenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione audit interni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione procedure e manuali interni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione prove su prodotti finiti, e materie prime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- conoscenza CoC e CW FSC (sostenibilità forestale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo R:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO B1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di funzionamento impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- innovazioni tecnologiche\u002Fimpiantistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiantistica meccanica\u002Fpneumatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiantistica elettrico\u002Felettronica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impianti energia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- materie prime e depurazione acque\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo macchina continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo patinatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo allestimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- norme e procedure ISO\u002FVISION\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa generale e specifica sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di lavoro in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mappe rischio e procedure emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi miglioramento continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodo di valutazione efficienza impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi di base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inglese tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo S:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Specialista manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi di funzionamento impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- innovazioni tecnologiche\u002Fimpiantistiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiantistica meccanica\u002Fpneumatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impiantistica elettrico\u002Felettronica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- impianti energia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- materie prime e depurazione acque\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo macchina continua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo patinatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo allestimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- norme e procedure ISO\u002FVISION\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodi di gestione magazzini scorte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- normativa generale e specifica sulla sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- procedure di lavoro in sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- mappe rischio e procedure emergenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- processo di budget\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione prestazione fornitori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- principi miglioramento continuo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodo di valutazione efficienza impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodi di valutazione produttività e organizzazione lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visione d'insieme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- visione imprenditiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- comprensione del business\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- analisi e soluzione dei problemi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento relazione cliente-fornitore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- orientamento al risultato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- decisionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- organizzazione e controllo attività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- elementi di base di normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- inglese tecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- informatica di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- gestione risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professionalità Cartotecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure operaie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo A):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore su macchine per la produzione cartotecnica (piega-incolla,\nspiralatrici, ecc.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo B):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore su macchina ondulatrice con prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo C):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore su macchina accoppiatrice con prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo D):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore addetto a macchina per estrusione film con prove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo E):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore su macchine da stampa e\u002Fo fustellatrici, con prove\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo F):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore su macchine di elevata o media complessità (stampa, accoppiamento\ne allestimento in linea) per la produzione di scatole rivestite con prove di\nlaboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo G):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore su macchine di elevata o media complessità (stampa, accoppiamento\ne allestimento in linea) per la produzione di imballi in cartone ondulato con\nprove di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo H):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore su macchine di elevata o media complessità (stampa, accoppiamento\ne allestimento in linea) per la produzione di sacchi con prove di\nlaboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo I):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore su macchine di elevata o media complessità (stampa, accoppiamento\ne allestimento in linea) per la produzione di imballaggio flessibile con prove\ndi laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo L):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo M):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo N):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto laboratorio\u002Fallestimento cartotecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo O):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operatore laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo P):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere,\nfattorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO D\u002F1-C3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure impiegatizie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo Q:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto gestione qualità\u002Fambiente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO B2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo R:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto amministrazione\u002Finformatica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C1\u002FB2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo S:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addetto commerciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO C1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo T:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecnico di programmazione della produzione cartotecnica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CATEGORIA D'INQUADRAMENTO B1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modulo 1 (comune a tutti i profili professionali):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza e ambiente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. conoscenza sicurezza generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. sistema qualità e ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. ecologia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modulo 2 (comune a tutti i profili professionali):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principali prodotti del settore cartotecnico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. il processo cartotecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. i principali prodotti usati in cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. i principali processi di stampa per il settore cartotecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. i controlli soggettivi e strumentali sul processo e sui prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modulo 3 (comune a tutti i profili professionali):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Figure professionali e normativa del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. figure professionali del settore cartotecnico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. elementi base della normativa del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modulo 4 (specifico per alcuni profili):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo A:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati,\nestrusi……);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. inchiostri e controlli sullo stampato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. colle, adesivi, resine e loro corretto uso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. le principali operazioni di produzione cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di\nproduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. utilizzo di eventuali impianti ausiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo B, C, D:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati,\nestrusi...);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.colle, adesivi, resine e loro corretto uso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di\nproduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. utilizzo di eventuali impianti ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. controlli visivi e strumentali sul prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo E:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati,\nestrusi……);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. inchiostri e controlli sullo stampato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. la forma da stampa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. le fustelle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. le principali operazioni di produzione cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di\nproduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. utilizzo di eventuali impianti ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.controlli visivi e strumentali sul prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo F, G, H, I:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati,\nestrusi……);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.inchiostri e controlli sullo stampato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.colle, adesivi, resine e loro corretto uso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.le principali operazioni di produzione cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.la forma da stampa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.le fustelle;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di\nproduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.utilizzo di eventuali impianti ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.controlli visivi e strumentali sul prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo L:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.conoscenza struttura impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.gestione del processo di manutenzione programmata (giornaliera\n\u002Fsettimanale\u002Fsemestrale\u002Fannuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.gestione manutenzione di pronto intervento (di emergenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.gestione dei ricambi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.gestione\u002Fdefinizione delle priorità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.avviamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.fermata generale macchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.montaggio e smontaggio parti impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.oleodinamica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.pneumatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.sistemi elettrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.disegno meccanico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.ricerca guasti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.attrezzaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo M:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.conoscenza struttura impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.gestione del processo di manutenzione programmata (giornaliera\n\u002Fsettimanale\u002Fsemestrale\u002Fannuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.gestione manutenzione di pronto intervento (di emergenza);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.gestione dei ricambi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.gestione\u002Fdefinizione delle priorità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.lettura ed interpretazione schemi e disegni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.gestione anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.avviamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.fermata generale macchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.montaggio e smontaggio parti impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.oleodinamica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.pneumatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.sistemi elettrici, elettronici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.disegno meccanico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.ricerca guasti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.attrezzaggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.utilizzo impianti ausiliari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo N:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.terminologia sui tipi di prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.terminologia sui difetti del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.tecnologia cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.conoscenza ciclo produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.controlli visivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.controlli strumentali e su materie prime e prodotti finiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.conoscenza struttura impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.logistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.avviamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.fermata generale macchine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.gestione anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.utilizzo impianti ausiliari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.attrezzaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo O:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.terminologia sui tipi di prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. terminologia sui difetti del prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. tecnologia cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. conoscenza ciclo produttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. controlli visivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. controlli strumentali e su materie prime e prodotti finiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. conoscenza struttura impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. conoscenza strumenti di laboratori, taratura e manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo P:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.terminologia sui tipi di prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. logistica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. gestione anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. attrezzaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo Q:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. conoscenza ISO 9000;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. conoscenza ISO 14000 ed Emas;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. conoscenza 626;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. conoscenza norme tecniche del settore (UNI e norme settoriali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.conoscenza prove su prodotti finiti e materie prime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. gestione procedure e manuali interni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. realizzazione audit interni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. gestione taratura strumenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo R:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.principi di economics (margini, contribuzione, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.tecniche di reporting e presentazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.tecniche di analisi dei dati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.organizzazione aziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.normativa civilistica e fiscale (non solo del lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.processo di budget e bilancio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.valutazione costo prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.orientamento al risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.lingua inglese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. informatica di base e software applicativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. processi aziendali fondamentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. principi di contabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. principi di marketing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo S:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.tecniche di segmentazione della clientela;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.tecniche di negoziazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.principi di economics (margini, contribuzione, ecc.);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.gestione relazioni umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.gestione del tempo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.proattività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.specifiche di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.difettosità prodotto finito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.processo di budget;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.valutazione costo prodotto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.orientamento relazione cliente-fornitore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.orientamento al risultato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.lingua inglese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.informatica di base e software applicativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.processi aziendali fondamentali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16.mercati e prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17.tecniche di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18.tecniche di comunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19.principi di marketing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo T:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.standard materie prime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.metodi analisi e controllo materie prime sussidiarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.principi di funzionamento impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.conoscenza del ciclo di produzione cartotecnica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.principi di programmazione in funzione dei tempi di consegna e di\nmateriali utilizzati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.normativa generale e specifica sulla sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.procedure di lavoro in sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.mappe rischio e procedure emergenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.standard prodotti finiti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.norme tecniche di settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11.procedure di qualità e procedure gestione scarti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.difettosità prodotto finito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13.strumenti e metodi analisi di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 2\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PFI relativo all'assunzione del\u002Fla Sig.\u002Fra _________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede (indirizzo) __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (Comune) __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partita IVA __________________ Codice Fiscale _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono _____________________ Fax ________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail ____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale rappresentante (nome e cognome) ____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati anagrafici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome ________________________ Nome _____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. ___________________________ Cittadinanza ____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) ___________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nato a ______________________ il ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residenza\u002FDomicilio _______________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prov. ___ Via _____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono ________________________ fax _____________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail ________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>non conclusi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperienze lavorative _____________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodi di apprendistato svolti dal ________ al ________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione ____________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria \u002FLivello di inquadramento iniziale _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria \u002FLivello di inquadramento finale _____________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale sig.\u002Fra ___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F. _________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u002FLivello di inquadramento ________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anni di esperienza ________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Contenuti formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze\ntecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale,\nai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\nrelativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri\ndella figura professionale nonché i temi della innovazione di prodotto,\nprocesso e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è\nquella da attestare nell'apposito modulo ed è articolata in quantità non\nsuperiore ad 80 ore medie annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare le competenze tecnico-professionali e specialistiche ritenute\nidonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) ________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(è possibile barrare più opzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>( ) (altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati apprendista\u002Fimpresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPRENDISTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOME E COGNOME ____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CODICE FISCALE ____________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RESIDENTE IN ______________________ VIA ___________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TITOLO DI STUDIO __________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSUNTO IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DAL ______ AL _______\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>__________________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPRESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDIRIZZO _________________________________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TELEFONO ___________________________ FAX __________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-MAIL ___________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOMINATIVO DEL TUTOR\u002FREFERENTE AZIENDALE __________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 100%\">Formazione effettuata durante\nil contratto di apprendistato\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm; line-height: 100%\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"693\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"8\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"234\">\n  \u003Ccol width=\"106\">\n  \u003Ccol width=\"129\">\n  \u003Ccol width=\"158\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"234\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">Competenze generali\u002F\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">specifiche-Insegnamento\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">(con riferimento\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">al piano formativo\n        individuale)\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"106\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">DURATA\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">IN\n        ORE\u002FPERIODO\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"129\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">MODALITÀ\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">ADOTTATA\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"158\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">FIRMA TUTOR\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">E\n        APPRENDISTA\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"234\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"106\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________ ore\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">Periodo\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"129\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( ) On the job\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( ) Affiancamento\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( )\n        Altro\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"158\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">FIRMA\n        TUTOR REFERENTE\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">_____________________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">FIRMA APPRENDISTA\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">_____________________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"234\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"106\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________ ore\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">Periodo\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"129\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( ) On the job\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( ) Affiancamento\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( )\n        Altro\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"158\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">FIRMA\n        TUTOR REFERENTE\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">_____________________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">_____________________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"234\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"106\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________ ore\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">Periodo\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"129\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( ) On the job\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( ) Affiancamento\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( )\n        Altro\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"158\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">FIRMA\n        TUTOR REFERENTE\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">_____________________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">_____________________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"234\">\u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"106\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________ ore\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">Periodo\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">__________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"129\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( ) On the job\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( ) Affiancamento\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">( )\n        Altro\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd style=\"border: 1px solid #00000a; padding-top: 0.05cm; padding-bottom: 0.05cm; padding-left: 0.2cm; padding-right: 0.19cm\" width=\"158\">\u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">FIRMA\n        TUTOR REFERENTE\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">_____________________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp style=\"margin-bottom: 0cm\" align=\"justify\">\u003Cfont color=\"#00000a\">\u003Cfont face=\"Courier New, serif\">\u003Cfont style=\"font-size: 8pt\" size=\"1\">_____________________\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Ffont>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA TUTOR \u002F REFERENTE AZIENDALE __________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA _______________________________________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FIRMA APRENDISTA __________________________________ data __________\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 3\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ESTRATTO DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>SULLA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Modifiche di disposizioni del codice civile.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto) - In ogni caso\ndi cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha\ndiritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando\nper ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore\nall'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La\nquota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come\nmese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai\nfini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente\ndelle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,\na titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di\nrimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per\nuna delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o\nparziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere\ncomputato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della\nretribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale\nsvolgimento del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota\nmaturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni\nanno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura\nfissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le\nfamiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di\ndicembre dell'anno precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma\nprecedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello\nrisultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di\ndicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a\nquindici giorni si computano come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso\nDatore di Lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una\nanticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto\nnel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento\ndegli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del\nnumero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla\nnecessità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari\nriconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato\ncon atto notarile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto\ndi lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine\nrapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta\ndall’indennità prevista dalla norma medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti\ncollettivi o da patti individuali. i contratti collettivi possono altresì\nstabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di\nanticipazione».\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«Art. 2121 - (Computo della indennità di mancato preavviso)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le\nprovvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti\ne ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è\ncorrisposto a titolo di rimborso spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con\nprovvigioni, con premi produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta\nè determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o\ndel minor tempo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio\ndovuto prestatore di lavoro».\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Fondo di garanzia.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo\ndi garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi\nal Datore di Lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del\ntrattamento di fine rapporto di cui al 2120 del codice civile, spettante ai\nlavoratori o loro aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo\nai sensi dell'art. 97 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la\npubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il\ncaso siano state proposte opposizioni e impugnazioni riguardanti il suo\ncredito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del\nconcordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a\ndomanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di\nlavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme\neventualmente corrisposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui\nall'articolo 101 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma\nprecedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o\ndopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione\ndel curatore fallimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda\npuò essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato\npassivo, di cui all'art. 209 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano\nstate proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro,\ndalla sentenza che decide su di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il Datore di Lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16\nmarzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,\nalla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il\nlavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del\ntrattamento di fine rapporto sempreché, a seguito dell'esperimento\ndell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto\ntrattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte\ninsufficienti. il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il\npagamento del trattamento insoluto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la\nrisoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale o esecutiva siano\nintervenute successivamente all'entrata in vigore della presente Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente\narticolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta\ndell'interessato. il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi\naventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai\nsensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso\npagate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Norme in materia pensionistica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli oneri derivanti al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dalla\napplicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote\ncontributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale\nobbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori\ndipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i\npescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla\ndata del 10 luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione\nimponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 10\ngennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione\nimponibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della\ncontribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota\ndel trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della\ncontribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato\nmediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal\ncontributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo\nspettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Disposizioni finali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 2120 del codice civile non\nsi applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della Legge 12 agosto\n1977, n. 675, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme di cui all' art. 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo,\nquarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente Legge si applicano a\ntutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di\nindennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e\nda qualsiasi fonte disciplinante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che\ndisciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di\nbuonuscita, comunque denominate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente Legge\ntutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento\ndi fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di\ncontratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente\ndecimo comma o alle fonti regolatrici di essa, il richiamo deve intendersi\nriferito al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 della presente\nLegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Disposizioni transitorie.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di\nlavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della\npresente Legge è calcolata secondo la disciplina vigente fino a tale momento e\nsi cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 del\ncodice civile. si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art.\n2120 del codice civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'art. 2120 del codice\ncivile, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga\nnatura, maturati a partire dal 10 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono\ncomputati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- 25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986,\ngli aumenti della indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura\nmaturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora\ncomputati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al\ntrattamento di fine rapporto maturato. Fino al 31 dicembre 1989, e salvo\ndisposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei\nlavoratori che all'atto della entrata in vigore della presente Legge fruiscano\ndella indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla\nLegge 18 dicembre 1960 n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai\ncontratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate\nproporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per\n13,5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori\ndebbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente\nLegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le\nfamiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante\nrispetto all'indice del mese di maggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 4\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>NORME DEL CCNL 21.7.1979 SULLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 - Indennità di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta\nall'operaio licenziato o dimissionario, per ogni anno di ininterrotta\nanzianità di servizio presso l'Azienda, una indennità nella seguente\nmisura:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre\n1975, 10 giorni di normale retribuzione per il semestre;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)per l'anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre\n1976, 22 giorni di normale retribuzione per l'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)per l'anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1977 in poi, 24\ngiorni di normale retribuzione per anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la liquidazione dell’indennità le frazioni di anno, anche per il\nprimo anno di servizio, si computano per dodicesimi trascurando le frazioni di\nmese inferiori a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di anzianità sarà computata sulla base della retribuzione in\ncorso al momento della risoluzione del rapporto con esclusione dell'indennità\ndi contingenza scattata successivamente al 31 gennaio 1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo della indennità di anzianità dovrà essere maggiorato dell'8%\nper incidenza della gratifica natalizia, anche per le anzianità di servizio\nmaturate precedentemente al 1° luglio 1975.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme particolari per il settore cartotecnico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le anzianità di servizio maturate precedentemente al 1° luglio 1975\nrestano ferme le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per l'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 30\ngiugno 1967:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) giorni 10 di normale retribuzione per ciascuno dei primi 10 anni compiuti\ndi anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) giorni 12 di normale retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre\nil 10° e fino al 15° compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)giorni 15 di normale retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre\nil 15° compiuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1967 al 30 giugno\n1973: giorni 16 di normale retribuzione per ciascuno degli anni di\nanzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1973 al 30 giugno\n1974: giorni 18 di normale retribuzione per l'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1974 al 30 giugno\n1975: giorni 19 di normale retribuzione per l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme particolari per il settore cartario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le anzianità di servizio maturate precedentemente al 1° luglio 1975\nrestano ferme le seguenti misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 30 aprile\n1947: giorni 8 di normale retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)per anzianità di servizio maturata dal 1° maggio 1947 al 31 maggio\n1967:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-fino a 5 anni: 8 giorni di normale retribuzione per anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre i 5 e fino ai 10 anni: 10 giorni di normale retribuzione per anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre i 10 e fino ai 15 anni: 12 giorni di normale retribuzione per\nanno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-oltre i 15 anni: 15 giorni di normale retribuzione per anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)per anzianità di servizio maturata dal: 1° giugno 1967 fino al 31 maggio\n1973: 17 giorni di normale retribuzione per anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)per anzianità di servizio maturata dal 1° giugno 1973 al 30 giugno 1975:\n19 giorni di normale retribuzione per anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo delle misure di indennità previste al punto b)\ndelle presenti norme particolari per l'anzianità maturata dal 1° maggio 1947,\nverrà considerata l'anzianità ininterrotta presso l'Azienda maturata nel\nperiodo precedente alla data predetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'operaio rimasto ininterrottamente in servizio presso la stessa Azienda\nal quale sia stata liquidata l'indennità di anzianità per passaggio di\ncategoria, in conformità del penultimo comma dell'art. 15 del contratto\nnazionale 9 maggio 1937, l'indennità di anzianità verrà calcolata in base\nalla effettiva anzianità indipendentemente dalla interruzione per passaggio di\ncategoria detraendo, peraltro, dall'ammontare della indennità stessa quanto\nprecedentemente percepito a detto titolo per passaggio di categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le giornate di retribuzione di cui al presente articolo e alle relative\nnorme particolari si intendono ragguagliate a 1\u002F6 dell'orario di lavoro\ncontrattuale settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 - Indennità di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta\nall'impiegato licenziato o dimissionario una indennità di anzianità nella\nmisura di trenta trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la liquidazione della indennità le frazioni di anno, compreso il primo,\nsi computano per dodicesimi, e le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, si\ncomputano come mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione della indennità verrà fatta sulla base della retribuzione\nin corso al momento della risoluzione del rapporto con esclusione della\nindennità di contingenza scattata successivamente alla data del 31 gennaio\n1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre\nalle provvigioni, i premi di produzione e le partecipazioni agli utili, anche\ntutti quegli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere\ncontinuativo e che siano di ammontare determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di\nproduzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo\ntriennio o, se l'impiegato non ha compiuto 3 anni di servizio, sulla media del\nperiodo da lui passato in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi\nprima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione\nposteriormente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata\ne la partecipazione agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento\ndella risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le partecipazioni agli utili sono computate fino a un massimo pari\nall'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà della Azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dalla\nindennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del\nlicenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze,\nassicurazioni varie) compiuti dalla Azienda; nessuna detrazione è invece\nammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 25 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Computo delle maggiorazioni per lavori a turno della anzianità trascorsa\ncome operaio nel caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato e del\ntempo trascorso in servizio di leva nell'indennità di anzianità determinata\nai sensi degli articoli riprodotti nel presente allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato, l'anzianità\ntrascorsa come operaio deve valere agli effetti del preavviso, della indennità\ndi anzianità, delle ferie e del trattamento di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Conteggi perequativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni per lavori a turno, salvo i casi in cui le stesse siano\nstate corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari\nistituti contrattuali come segue, a eccezione delle condizioni in atto\neventualmente più favorevoli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per indennità di anzianità secondo la media degli ultimi 3 anni o del\nminor tempo di servizio prestato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Chiamata e richiamo alle armi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia alle norme di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, la\nchiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di\nlavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. il tempo trascorso\nin servizio di leva è computato ai soli effetti della indennità di\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Omissis.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 5\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROMULGA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la seguente Legge:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Libertà di opinione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede\nreligiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di\nmanifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della\ncostituzione e delle norme della presente Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Guardie giurate.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui\nagli artt. 133 e seguenti del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.\n773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti\ndiversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto al Datore di Lavoro di adibire alla vigilanza sulla\nattività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono\naccedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della\nstessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai\ncompiti di cui al primo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle\ndisposizioni di cui al presente articolo, l'ispettorato del lavoro ne promuove\npresso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di\nrevoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Personale di vigilanza.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza\ndell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Impianti audiovisivi.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la\npossibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono\nessere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la\nsicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere\ninstallati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale\nunitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso\ndi imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa\nregione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle\nassociazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo\nprecedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione\nterritoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità\nproduttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali\ndel lavoro, della sede centrale dell'Ispettorato Generale del Lavoro. I\nprovvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati\ndal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di\nregistrazione degli accessi e delle presenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a\ntutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al\nlavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di\neffettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto\nlegislativo 30 giugno 2003, n. 196.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Accertamenti sanitari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono vietati accertamenti da parte del Datore di Lavoro sulla idoneità e\nsulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto\nattraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali\nsono tenuti a compierlo quando il Datore di Lavoro lo richieda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del\nlavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto\npubblico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Visite personali di controllo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei\ncasi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale,\nin relazione alla qualità degli strumenti di lavoro e delle materie prime o\ndei prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a\ncondizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano\nsalvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con\nl'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o\na gruppi di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,\nferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le\nrelative modalità debbono essere concordate dal Datore di Lavoro con le\nrappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la\ncommissione interna. In difetto di accordo, su istanza del Datore di Lavoro,\nprovvede l'Ispettorato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente\ncomma, il Datore di Lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in\nmancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori\ndi cui al successivo art.19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla\ncomunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza\nsociale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Articolo così sostituito dall'art. 23 comma 1 del D.lgs. 14 settembre\n2015, n. 151 come modificato dal D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione\nalle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di\ncontestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori\nmediante affissione in luogo accessibile a tutti. esse devono applicare quanto\nin materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei\nconfronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e\nsenza averlo sentito in sua difesa (1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della associazione\nsindacale cui aderisce o conferisce mandato (2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, non\npossono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti\ndefinitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta\nper un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione\ndal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. in ogni caso, i\nprovvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere\napplicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per\niscritto del fatto che vi ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma\nrestando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale\nsia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni\nsuccessivi, anche per mezzo dell' associazione alla quale sia iscritto ovvero\nconferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e\ndella massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,\ncomposto da un rappresentante di ciascuna delle Parti e da un terzo membro\nscelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore\ndell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla\npronuncia da parte del collegio (3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il Datore di Lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito\nrivoltogli dall'Ufficio del lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno\nal collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha\neffetto. Se il Datore di Lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione\ndisciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. non può tenersi\nconto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro\napplicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Corte Costituzionale con sentenza 25 luglio 1989, n. 427, ha dichiarato\nl'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost., del 2° e 3°\ncomma dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui è esclusa\nl'applicabilità delle previste garanzie procedimentali ai licenziamenti\ndisciplinari intimati nell'area della recedibilità ad nutum in dipendenza del\nlivello occupazionale dell’impresa. Vedi ora Legge 11 maggio 1990 n. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Corte Costituzionale con sentenza del 30 novembre 1982 n. 204 ha\ndichiarato l'illegittimità dei commi 1° 2° 3° dell'art.7 della Legge 20\nmaggio 1970. n. 300 - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - se\ninterpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari\nper i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa\nlegislativa collettiva o validamente posta dal Datore di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con sentenza del 29 dicembre 1989, n. 586, la Corte Costituzionale ha\ndichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale in\nriferimento agli artt. 3 e 41 cost., dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300,\nnella parte in cui non prevede alcun termine di decadenza per la impugnazione\nin sede giurisdizionale delle sanzioni disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-discrimination\">\u003Ch3>Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto al datore di Lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel\ncorso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a\nmezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,\nnonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine\nprofessionale del lavoratore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare\nl'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie\nprofessionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di\ntutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità\nfisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Lavoratori studenti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nstatali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la\nfrequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a\nprestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni\nnecessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Attività culturali, ricreative ed assistenziali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e controlli sul servizio mensa.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nella azienda\nsono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19,\nhanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo\nmodalità stabilite dalla contrattazione collettiva (1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così modificato dalla Legge 8.8.1992, n. 359.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Istituti di patronato.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal\nministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti\ndi cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947,\nn. 804, hanno diritto di svolgere, su piano di parità, la loro attività\nall'interno della Azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Mansioni del lavoratore.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'articolo 2013 del codice civile è sostituito dal seguente (1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è\nstato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di\nassegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento\ncorrispondente alla attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene\ndefinitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di\nlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo\nfissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non\npuò essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per\ncomprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. ogni patto contrario\nè nullo».\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 2103 del Codice Civile è stato così modificato dal D.lgs. 15 giugno\n2015 n. 81:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e\ncategoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso\ndi modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione\ndel lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al\nlivello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria\nlegale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,\ndall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non\ndetermina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.\nUlteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di\ninquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale,\npossono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al\nsecondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto,\na pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello\ndi inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione\nper gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento\ndella precedente prestazione lavorativa. nelle sedi di cui all'articolo 2113,\nquarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere\nstipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria\nlegale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione,\nnell'interesse del lavoratore alla conservazione della occupazione, alla\nacquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle\ncondizioni di vita. il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante\ndell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un\navvocato o da un consulente del lavoro. nel caso di assegnazione a mansioni\nsuperiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività'\nsvolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del\nlavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di\naltro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi\no, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad\nun'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.\nsalvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo\nquanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.“\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere\nattività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Atti discriminatori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o\nnon aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o\nmansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli\naltrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale\novvero della sua partecipazione ad uno sciopero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o\natti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua\no di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle\nconvinzioni personali (1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comma prima sostituito ex art. 13, Legge 9-12-1977, n. 903 e poi così\nmodificato ex art. 4, c. 1, D.lgs. 9-7-2003, n. 216.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi\ncarattere discriminatorio a mente dell'art. 15.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la\ndiscriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle\nquali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il Datore di\nLavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari\nall'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente\ncorrisposti nel periodo massimo di un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Sindacati di comodo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di lavoro di\ncostituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni\nsindacali di lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del\nlicenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della Legge 11\nmaggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi\ndell'articolo 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in\nviolazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e\n9, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero perché riconducibile\nad altri casi di nullità previsti dalla Legge o determinato da un motivo\nillecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al\nDatore di Lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del\nlavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente\naddotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal Datore di Lavoro.\nLa presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine\ndi reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il\nlavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del\ndatore di Lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al\nterzo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento\ndichiarato inefficace perché intimato in forma orale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il\nDatore di Lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il\nlicenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine una\nindennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal\ngiorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto\nquanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre\nattività lavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque\nmensilità della retribuzione globale di fatto. Il Datore di Lavoro è\ncondannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi\nprevidenziali e assistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo\ncomma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al Datore di Lavoro, in\nsostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a\nquindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta\ndetermina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a\ncontribuzione previdenziale. La richiesta della indennità deve essere\neffettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza,\no dall'invito del Datore di Lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla\npredetta comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del\ngiustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal Datore di\nLavoro, perché il fatto contestato non sussiste o il lavoratore non lo ha\ncommesso ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una\nsanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo\nsoggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili,\nannulla il licenziamento e condanna il Datore di Lavoro alla reintegrazione nel\nposto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di una indennità\nrisarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno\ndel licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto\nil lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di\naltre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi\ncon diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. in ogni caso la misura\ndella indennità risarcitoria non potrà essere superiore a dodici mensilità\ndella retribuzione globale di fatto. Il Datore di Lavoro è condannato,\naltresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno\ndel licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati\ndegli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o\nritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo\nesistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di\nlavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al\nlavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In\nquest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione\nprevidenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente alla\nattività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei\nrelativi costi al Datore di Lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il\nrapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso\nservizio entro trenta giorni dall'invito del Datore di Lavoro, salvo il caso in\ncui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di\nlavoro ai sensi del terzo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi\ndel giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal Datore di\nLavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del\nlicenziamento e condanna il datore di Lavoro al pagamento di una indennità\nrisarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo\ndi ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in\nrelazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei\ndipendenti occupati, delle dimensioni della attività economica, del\ncomportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica\nmotivazione a tale riguardo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per\nviolazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, secondo comma,\ndella Legge 15 luglio 1966, n. 604, della procedura di cui all'articolo 7 della\nLegge 20 maggio 1970, n. 300, o della procedura di cui all'articolo 7 della\nLegge 15 luglio 1966, n. 604, si applica il regime di cui al quinto comma, ma\ncon attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva\ndeterminata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale\ncommessa dal Datore di Lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici\nmensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica\nmotivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda\ndel lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del\nlicenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente\ncomma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o sesto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del\npresente articolo nella Ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione\ndel licenziamento intimato, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e 10,\ncomma 3, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente\nnell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento\nè stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice\ncivile. può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui\naccerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per\ngiustifico motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non\nricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la\ndisciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini\ndella determinazione della indennità tra il minimo e il massimo previsti,\ntiene conto, oltre ai criteri di cui al sesto comma, delle iniziative assunte\ndal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento\ndelle Parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge 15\nluglio 1966, n. 604.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal\nlavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o\ndisciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni dal comma quarto al comma settimo si applicano al Datore di\nLavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,\nfiliale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento\noccupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se\ntrattasi di imprenditore agricolo, nonché al datore di Lavoro, imprenditore o\nnon imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici\ndipendenti e alla impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa\npiù di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente\nconsiderata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al Datore di Lavoro,\nimprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si\ntiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale\nper la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito,\nche il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla\ncontrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti\ndel Datore di Lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea\ncollaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al nono comma non\nincide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o\ncreditizie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il\ntermine di quindici giorni dalla comunicazione al Datore di Lavoro della\nimpugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza\nsoluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata\nnel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi\nsanzionatori previsti dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su\nistanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o\nconferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito,\npuò disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli\nelementi di prova forniti dal Datore di Lavoro, la reintegrazione del\nlavoratore nel posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo\nimmediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. si applicano le\ndisposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice\ndi procedura civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il\nDatore di Lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero\nalla ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice\nche l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento\na favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della\nretribuzione dovuta al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo III - DELL’ATTIVITÀ SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (1)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa\ndei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni\nsindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro, applicati\nnell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze\nsindacali possono istituire organi di coordinamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Testo così modificato a seguito dell'esito del referendum abrogativo\nparziale dell'art. 19 della Legge 300\u002F70 dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui\nprestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario\ndi lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la\nnormale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla\ncontrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi\ndi essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze\nsindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie\ndi interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle\nconvocazioni, comunicate al Datore di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al Datore di Lavoro,\ndirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere\nstabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Referendum.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,\nfuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su\nmaterie inerenti alla attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze\nsindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i\nlavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente\ninteressata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere\nstabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>Aziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento dalla unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze\nsindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di\ncommissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle\nassociazioni sindacali di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al comma precedente e ai commi quarto, quinto, sesto\ne settimo (ora settimo, ottavo, nono e decimo) dell'art. 18 si applicano sino\nalla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la\ncommissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e\nsino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per\ntutti gli altri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Permessi retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19\nhanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno\ndiritto ai permessi di cui al primo comma almeno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità\nproduttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa\nè organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna\nrappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a\n3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui\nè organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di\nmaggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente\nlettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere\ninferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del\ncomma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti\nnon potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve\ndarne comunicazione scritta al Datore di Lavoro di regola 24 ore prima, tramite\nle rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Permessi non retribuiti.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi\nnon retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e\nconvegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni\nall'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente\ndevono darne comunicazione scritta al datore di Lavoro di regola tre giorni\nprima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Diritto di affissione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su\nappositi spazi, che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi\naccessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva,\npubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e\ndel lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Contributi sindacali (1)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di\nproselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di\nlavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Testo così modificato, a seguito dell'esito del referendum abrogativo\nparziale dell'art. 26, secondo e terzo comma, Legge 300\u002F70, dal D.P.R. 28\nluglio 1995, n. 313.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone\npermanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per\nl'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della\nunità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le\nrappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano\nrichiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il Datore di Lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad\nimpedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale\nnonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle\nassociazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo\nove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,\nconvocate le Parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga\nsussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al Datore di Lavoro,\ncon decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del\ncomportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla\nsentenza con cui il pretore, in funzione di giudice del lavoro, definisce il\ngiudizio instaurato a norma del comma successivo (così modificato dalla Legge\n8 novembre 1977, n. 847).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla\ncomunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in\nfunzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente\nesecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 e seguenti del codice\ndi procedura civile (così modificato dalla Legge 8 novembre 1977, n. 847).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o\nalla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi\ndell'art. 650 del codice penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di\ncondanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una\namministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è\nproposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni\nsoggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui\nal primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti\nlesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale\namministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di\nurgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide\nsul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto\nalle Parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza\nimmediatamente esecutiva (gli ultimi due commi dell’articolo sono stati\nabrogati ex art. 4, Legge 11.4.2000, n. 83).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all' art. 19 si siano\ncostituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a)\ne b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione\ndi più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23,\nsecondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali\nunitariamente rappresentate nella unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla\nfusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma\ndell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di\nrappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23,\nsecondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano\nimmutati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle\nassociazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le\nnorme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi\nsuddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e nazionali)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del\nParlamento europeo (1) o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre\nfunzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in\naspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire\ncariche sindacali provinciali e nazionali (2) (3).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili,\na richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della\ndeterminazione della misura della pensione a carico della assicurazione\ngenerale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive\nmodifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni\nper forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta,\no che ne comportino comunque l'esonero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,\nconserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla\nerogazione delle prestazioni medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a\nfavore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di\npensione e per malattia, in relazione alla attività espletata durante il\nperiodo di aspettativa (4)(5)(6).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così modificato dall'art. 2 della Legge 13 agosto 1979, n. 384.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Legge 24 marzo 1978, n. 74, all'art. 2-bis dispone: “L'ufficio di\ngiudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti\nall'esercizio delle funzioni pubbliche elettive”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Legge 24 gennaio 1979, n. 18, all'art. 5, 1° comma dispone: “I\nlavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano\nstati ammessi come candidati per l'elezione a rappresentanti al Parlamento\neuropeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita\nfino al giorno della votazione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art.31 della Legge 20 maggio\n1970, n.300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa\nesplicano attività lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a\ncarico della assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre\n1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero a carico di\nfondi sostitutivi esecutivi o esonerativi dell'assicurazione predetta (Articolo\nunico Legge 9 maggio 1977, n. 210).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Legge 8 aprile 1976, n. 278, contenente norme sul decentramento e sulla\npartecipazione dei cittadini nell'amministrazione del Comune estende i diritti\ndi cui agli artt. 31 e 32 primo comma, della Legge 20 maggio 1970, n.300, anche\nai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro eletti “consiglieri\ncircoscrizionali”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 6, Legge 23 marzo 1981, n. 93 - Disposizioni integrative della Legge\n3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna -\nha esteso l'applicabilità degli artt. 31 e 32, ai presidenti, ai consiglieri\ned agli assessori delle comunità montane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>elettive.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale, che\nnon chiedono di essere collocati in aspettativa, sono, a loro richiesta,\nautorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario\nall'espletamento del mandato senza alcuna decurtazione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero\ndi presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto\nanche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili (1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il testo precedente dell'articolo, introdotto dall'art. 4 della Legge 27\ndicembre 1985, n. 816, è stato abrogato dall'art. 274, lettera o), del D.lgs.\n18-8-2000 (T.U. Enti Locali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo V - NORME SUL COLLOCAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Collocamento.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'articolo è stato abrogato dal D.lgs. 19-12-2002, n. 297 (art.8), Riforma\ndel collocamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Richieste nominative di manodopera.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'articolo è stato abrogato dal D.lgs. 19-12-2002, n. 297 (art. 8), Riforma\ndel collocamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Campo di applicazione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni [dell'art. 18] (2)\ne del Titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente\nLegge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto\nautonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si\napplicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e\ncommerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici\ndipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale\noccupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva,\nsingolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i\ncontratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla\npresente Legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parole soppresse dall'art. 6 Legge 11 maggio 1990, n. 108.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e degli appaltatori di opere pubbliche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle\nvigenti leggi dallo stato a favore di imprenditori che esercitano\nprofessionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di\nappalto attinenti alla esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la\nclausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di\napplicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni\nnon inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della\ncategoria e della zona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli\nimpianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui\nl'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse\ndallo stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni infrazione del suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del\nlavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione\nsia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi\nadotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei\ncasi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del\nresponsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore\nconcessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi\nappalto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si\ntratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da\nenti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le\ninfrazioni per l'adozione delle sanzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni della presente Legge si applicano anche ai rapporti di\nlavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgano esclusivamente\no prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente Legge si\napplicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti\npubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Disposizioni penali (1)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le violazioni degli artt. 2, (4), 5, 6, (8) e 15, primo comma, lettera a),\nsono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda\nda € 154,00 ad € 1.549,00 (2) o con l'arresto da 15 giorni a un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate\ncongiuntamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo\ncomma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha\nfacoltà di aumentarla fino al quintuplo. nei casi previsti dal secondo comma,\nl'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di\ncondanna dei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli articoli tra parentesi sono stati soppressi ex art. 179, D.lgs. 196\u002F2003\n(Codice privacy), in vigore dall'1\u002F1\u002F2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importo aumentato ex art. 113, L. 24-11-1981, n. 689.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente Legge\nè abrogata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi\nsindacali più favorevoli ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Esenzioni fiscali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente Legge e\nper l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti\nrelativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,\nimposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente Legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella\nraccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti della repubblica italiana. È\nfatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge\ndello Stato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 6\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Testo Unico sulla Rappresentanza CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL e UIL\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Roma, 10 gennaio 2014\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DI CATEGORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la misura e la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni\nsindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale\ndel 28 giugno 2011, del Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013 e del presente\nAccordo, ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, si\nassumono i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite\ndai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle\nelezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità\ncontenute nel presente accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle\ndeleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria\naderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28\ngiugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega dovrà contenere l'indicazione della organizzazione sindacale di\ncategoria e del conto corrente bancario al quale il Datore di Lavoro dovrà\nversare il contributo associativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore\npercentuale di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare\nin vigore, nel mese di gennaio di ciascun anno, che ogni singolo CCNL\nindividuerà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda revocare la delega, dovrà rilasciare apposita\ndichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione del numero delle\ndeleghe, avrà effetto al termine del mese nel quale è stata notificata al\nDatore di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l'utilizzo di un\nmodulo suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione\ndel sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al Datore di Lavoro\ne la seconda, sempre a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo\nsindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese accetteranno anche le deleghe a favore delle organizzazioni\nsindacali di categoria che aderiscano e si obblighino a rispettare\nintegralmente i contenuti del presente Accordo nonché dell'Accordo\nInterconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 31 maggio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero delle deleghe viene rilevato dall'INPS tramite una apposita\nsezione nelle dichiarazioni aziendali (UNIEMENS).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL, tramite apposita convenzione, definiranno\ncon l'INPS l'introduzione nelle dichiarazioni mensili UNIEMENS di una apposita\nsezione per la rilevazione annuale del numero delle deleghe sindacali relative\na ciascun ambito di applicazione del CCNL. Per questo scopo, le organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente accordo procederanno a catalogare i contratti\ncollettivi nazionali di categoria, attribuendo a ciascun contratto uno\nspecifico codice, che sarà comunicato anche al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo attribuiranno\nuno specifico codice identificativo a tutte le organizzazioni sindacali di\ncategoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria\nrappresentanza per gli effetti della stipula dei contratti collettivi nazionali\ndi lavoro e ne daranno tempestiva informativa all'INPS, alla CONFINDUSTRIA e al\nCNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun Datore di Lavoro, attraverso il modulo UNIEMENS, indicherà\nnell'apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro\napplicato e il numero delle deleghe ricevute per ogni singola organizzazione\nsindacale di categoria con relativo codice identificativo nonché la forma di\nrappresentanza presente nelle unità produttive con più di quindici\ndipendenti. Ulteriori dati potranno essere rilevati secondo le modalità\ndefinite nella convenzione con l'INPS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In forza della specifica convenzione, l'INPS elaborerà annualmente i dati\nraccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà\nil dato relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di\ncategoria relativamente al periodo gennaio - dicembre di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli iscritti, ai fini della rilevazione della rappresentanza di\nciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, sarà\ndeterminato dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili,\neffettuate in virtù delle deleghe, per dodici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'anno 2014 si rileveranno le deleghe relative al secondo semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati raccolti dall'INPS saranno trasmessi - previa definizione di un\nprotocollo d'intesa con i firmatari del protocollo del 31 maggio 2013 e del\npresente Accordo - al CNEL che li pondererà con i consensi ottenuti nelle\nelezioni periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie da rinnovare ogni\ntre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati degli iscritti rilevati dall'INPS in relazione alle unità produttive\nche superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti R.S.A. ovvero non\nsia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale saranno trasmessi, entro\nil mese di febbraio dell'anno successivo a quello di rilevazione, al CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle\nsingole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle\nR.S.U. nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale di cui al punto 19 della\nsezione terza della parte seconda del presente accordo dovrà essere trasmesso\na cura della Commissione elettorale al Comitato Provinciale dei Garanti (o\nanalogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'invio dei verbali è previsto sia per le rappresentanze sindacali unitarie\nche verranno elette successivamente alla entrata in vigore del presente accordo\nsia per quelle elette antecedentemente ancora validamente in carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Provinciale dei Garanti (o analogo organismo che dovesse essere\ncostituito per lo scopo) raccoglierà tutti i dati relativi alle R.S.U.\nvalidamente in carica alla data del 31 luglio di ogni anno, desumendoli dai\nsingoli verbali elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per\nciascuna organizzazione sindacale di categoria, e li trasmette al CNEL entro il\nmese di gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il CNEL provvederà a sommare ai voti conseguiti da ciascuna organizzazione\nsindacale di categoria, il numero degli iscritti risultanti nelle unità\nproduttive con più di 15 dipendenti ove siano presenti R.S.A. ovvero non sia\npresente alcuna forma di rappresentanza sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il mese di aprile il CNEL provvederà alla ponderazione del dato\nelettorale con il dato associativo - con riferimento ad ogni singolo CCNL -\nsecondo quanto previsto ai punti 4 e 5 del Protocollo d'Intesa 31 maggio 2013,\nossia determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla\ntotalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni\ndelle R.S.U. sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per ciascuno\ndei due dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuata la ponderazione, il CNEL comunicherà alle parti stipulanti il\npresente accordo il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale\ndi categoria relativo ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL entro\nil mese di maggio dell'anno successivo a quello della rilevazione e, per l'anno\n2015, saranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)per la verifica della maggioranza del 50% + 1, per tutti i rinnovi\ncontrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal\nCNEL;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di\nrinnovo per i contratti che scadono dal novembre 2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Successivamente e di regola, i dati comunicati dal CNEL saranno validamente\nutilizzabili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5% anche per la\ndeterminazione della maggioranza del 50% + 1:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ai fini della sottoscrizione dei CCNL, in base all'ultimo dato\ndisponibile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)ai fini della presentazione delle piattaforme, in base al dato disponibile\nsei mesi prima della scadenza del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione I: Regole generali sulle forme della rappresentanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola\nunità produttiva con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una\nsola forma di rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di unità produttive con più di quindici dipendenti ove non siano\nmai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le organizzazioni\nsindacali firmatarie del presente accordo concordano che, qualora non si\nproceda alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie ma si opti per\nil diverso modello della rappresentanza sindacale aziendale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)dovrà essere garantita l'invarianza dei costi aziendali rispetto alla\nsituazione che si sarebbe determinata con la costituzione della rappresentanza\nsindacale unitaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)alla scadenza della R.S.A., l'eventuale passaggio alle R.S.U. potrà\navvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello\nnazionale, la maggioranza del 50% + 1 come determinata nella parte prima del\npresente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi in cui trova applicazione l'art. 2112 Cod. Civ. e che\ndeterminino rilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive\ninteressate, ferma restando la validità della R.S.U. in carica fino alla\ncostituzione della nuova R.S.U., si procederà a nuove elezioni entro tre mesi\ndal trasferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione II - Modalità di costituzione e di funzionamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle Rappresentanze Sindacali Unitarie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie\nriprendono la disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale 20 dicembre\n1993 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione\ndelle nuove R.S.U. e per il rinnovo di quelle già esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Ambito ed iniziativa per la costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità\nproduttive nelle quali il Datore di Lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad\niniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle\nConfederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del\nProtocollo 31 maggio 2013 e del presente accordo interconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di\nlavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all'orario di\nlavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato\nsaranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli\nultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del CCNL applicato nella unità produttiva ovvero le associazioni\nsindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del\npunto 4, sezione terza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione\nformale al contenuto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del\nProtocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o\ndisgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra\nindividuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche\ndalla R.S.U. ove validamente esistente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Composizione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della R.S.U. si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei\nseggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai,\nimpiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza\nsignificativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva,\nper garantire una adeguata composizione della rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqofficer\">\u003Cp>Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di\ngenere, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Numero dei componenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari almeno a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano\nfino a 200 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive\nche occupano fino a 3.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive\ndi maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e modalità di esercizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella\ntitolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro\nspettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della Legge n.\n300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste\nnei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di\ndiverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti,\npermessi e libertà sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio della invarianza\ndei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali,\nanche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della\nR.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le\nparti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole\ncondizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali\ncon le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità\nsindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie il CCNL applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei\nlavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite,\nspettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, l. n. 300\u002F1970;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge n. 300\u002F1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Clausola di armonizzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei\npoteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di\ndisposizioni di Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Durata e sostituzione nell'incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei\nquali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà\nsostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non\npossono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza\ndella R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le\nmodalità previste dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della\nR.S.U. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo\ndei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Decisioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte\ndalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del\npresente accordo che recepisce i contenuti dell'accordo interconfederale 28\ngiugno 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le R.S.U. costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate\npotranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone\nespressamente poteri e competenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Clausola di salvaguardia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni\nfirmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31\nmaggio 2013 e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina\nin essi contenuta partecipando alla procedura di elezione della R.S.U.,\nrinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi dell'art.\n19, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle\nConfederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del\nProtocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi\naderiscano, si impegnano a non costituire R.S.A. nelle realtà in cui siano\nstate o vengano costituite R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio dalle R.S.A. alle R.S.U. potrà avvenire solo se definito\nunitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni\nfirmatarie del Protocollo 31 maggio 2013.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sezione III: disciplina della elezione della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Modalità per indire le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le\nassociazioni sindacali di cui al punto 1, sezione seconda, del presente\naccordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad\nindire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che\nl'Azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione\naziendale. il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla\ndata di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende\nfissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Quorum per la validità delle elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo\nfavoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà\ndei lavoratori aventi diritto al voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione\nelettorale e le organizzazioni sindacali operanti all'interno della Azienda\nprenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in\nrelazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Elettorato attivo e passivo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i\nquadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.\nHanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a\ntempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova\nin forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo\npunto 4, la contrattazione di categoria, che non abbia già regolato la materia\nin attuazione dell'Accordo del 20 dicembre 1993, dovrà regolare l'esercizio\ndel diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Presentazione delle liste\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate\ndalle:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie\ndel presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità\nproduttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed\natto costitutivo a condizione che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del\npresente accordo, dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del\nProtocollo del 31 maggio 2013;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti\ndalla unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende\ncon oltre 60 dipendenti. nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59\ndipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i\nmembri della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il\ndivieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di\nuna lista, la commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del\ntermine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione\ndelle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a\noptare per una delle liste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2\u002F3 il\nnumero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della\nconsultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione\nelettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla\npresentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità\nproduttiva, non candidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Compiti della Commissione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale ha il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la\nsua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle\nliste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) verificare la valida presentazione delle liste;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che\ndovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività\naziendale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i\nsoggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di\nliste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori,\na cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al\npunto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Scrutatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno\nscrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore\nche precedono l'inizio delle votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Segretezza del voto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per\ninterposta persona.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Schede elettorali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste\ndisposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà\nestratto a sorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro\npreparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza\ne la regolarità del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione\ndal Presidente del seggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla\nintestazione della lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce\ndi scrittura o analoghi segni di individuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Preferenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista\nda lui votata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta\napposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del\ncandidato preferito nell'apposito spazio della scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come\nvotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. il\nvoto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a\nliste differenti, rende nulla la scheda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di\nliste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti\ndi preferenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Modalità della votazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla commissione\nelettorale, previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da\npermettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle\nesigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei\nvotanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di\nvotazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare,\nsotto ogni aspetto, la segretezza del voto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma\ncontestualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di\ntutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le\naziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Composizione del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte terza, del\npresente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Attrezzatura del seggio elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna\nelettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla\napertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori\naventi diritto al voto presso di esso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Riconoscimento degli elettori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al presidente del\nseggio un documento di riconoscimento personale. in mancanza di documento\npersonale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del\nseggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le\noperazioni elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Compiti del Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente\npunto 14, la firma accanto al suo nominativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Operazioni di scrutinio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle\noperazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale\ndello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali\ncontestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione\n(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più\nseggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel\nproprio verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma\nprecedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale\n(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva\nconvalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la commissione\nelettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità e ciò\nalmeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un\ndelegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Attribuzione dei seggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della elezione dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi\nsarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo\ndei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente\nalla attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine\ndei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di\nvoti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Ricorsi alla Commissione elettorale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede\nalla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni\nelettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della\nCommissione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che\nsiano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende\nconfermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne\ndà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al Comitato Provinciale\ndei Garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i\nrisultati elettorali).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la\nCommissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale\nsuddetto la conclusione alla quale è pervenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a\nciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato\nliste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma\nprecedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta\nelettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione\nelettorale, al Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che\ndovesse essere costituito per lo scopo) e alla Associazione industriale\nterritoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che dovesse essere costituito per lo scopo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10\ngg. ad apposito comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che\ndovesse essere costituito per lo scopo). Tale Comitato è composto, a livello\nprovinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali,\npresentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante della\nassociazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore\ndella DTL o da un suo delegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La nomina dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali\nricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite\ndella locale organizzazione imprenditoriale di appartenenza a cura delle\norganizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19. Adempimenti della Direzione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale\nl'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva\ne quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni\nelettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la\ncertezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori\ndel settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle\nOrganizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e dell'Accordo\nInterconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che\nabbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di\nlavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la\nmedia fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il\ndato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante\ndalla ponderazione effettuata dal CNEL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni organizzazione sindacale, le\nfederazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di\ndefinizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative\nattribuzioni con proprio regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa,\nle Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di\npiattaforme unitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla Legge, ai\nsensi dell'art. 19 e ss. della Legge 20 maggio 1970, n. 300, si intendono\npartecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di\nrappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente accordo, e che\nabbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla\ndefinizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante\nl'ultimo rinnovo del CCNL definito secondo le regole del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al secondo paragrafo, in assenza di\npiattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la\nnegoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni\nsindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel\nsettore pari almeno al 50% + 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle\nOrganizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della\nrappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle\nlavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno\nstabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed\nesigibili. La sottoscrizione formale dell'accordo, come sopra descritta,\ncostituirà l'atto vincolante per entrambe le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal\nmodo conclusi sono efficaci ed esigibili per l'insieme dei lavoratori e delle\nlavoratrici nonché pienamente esigibili per tutte le organizzazioni aderenti\nalle Parti firmatarie della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le Parti firmatarie e le rispettive Federazioni si\nimpegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto\nagli accordi così definiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e\ncon le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di\ncategoria o dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono\nefficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le\nassociazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie\ndell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d'intesa del\n31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano\nformalmente accettato, operanti all'interno della Azienda, se approvati dalla\nmaggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette\nsecondo le regole interconfederali convenute con il presente Accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex\nart. 19 della Legge n. 300\u002F70, i suddetti contratti collettivi aziendali\nesplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali\ncostituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o\ninsieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe\nrelative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'Azienda\nnell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e\ncomunicati ai sensi della presente intesa. Ai fini di garantire analoga\nfunzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,\ncome previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze\nsindacali aziendali di cui all'articolo 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,\nquando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi\naziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità\nsopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle\nrappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro\n10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione\nsindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del\npresente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori della impresa. Per la\nvalidità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno\ndegli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla\nmaggioranza semplice dei votanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione\ncontrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli\nspecifici contesti produttivi. i contratti collettivi aziendali possono\npertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese\nmodificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi\nnazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi\ncontratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i\nrinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro\napplicato nella Azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le\nrappresentanze sindacali operanti in Azienda d'intesa con le relative\norganizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle\nConfederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o che\ncomunque tali accordi abbiano formalmente accettato, al fine di gestire\nsituazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo\nsviluppo economico ed occupazionale della impresa, possono definire intese\nmodificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale\nche disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del\nlavoro. Le intese modificative così definite esplicano l'efficacia generale\ncome disciplinata nel presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del\nProtocollo d'intesa del 31 maggio 2013 ovvero del presente Accordo convengono\nsulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare\neventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il\nregolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi\ninterconfederali vigenti nonché l'esigibilità e l'efficacia dei contratti\ncollettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute\nnelle intese citate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, i contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle\ncondizioni di cui al protocollo d'intesa 31 maggio 2013 e del presente accordo,\ndovranno definire clausole e\u002Fo procedure di raffreddamento finalizzate a\ngarantire, per tutte le Parti, l'esigibilità degli impegni assunti con il\ncontratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì,\ndeterminare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi\nod omissivi che impediscano l'esigibilità dei contratti collettivi nazionali\ndi categoria stipulati ai sensi della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, al\nsolo scopo di salvaguardare il rispetto delle regole concordate nell'accordo\ndel 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e nel presente accordo,\ndovranno riguardare i comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere\nsanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea\nsospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra\nagibilità derivante dalla presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali, approvati alla condizioni previste e\ndisciplinate nella parte terza del presente accordo, che definiscono clausole\ndi tregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l'esigibilità\ndegli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto\nvincolante, oltre che per il Datore di Lavoro, per tutte le rappresentanze\nsindacali dei lavoratori nonché per le associazioni sindacali espressioni\ndelle confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o per le\norganizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare le\nregole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché le rispettive\norganizzazioni di categoria ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a\nlivello territoriale e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via transitoria, ed in attesa che i rinnovi dei contratti nazionali\ndefiniscano la materia disciplinata dalla parte quarta del presente accordo, le\nparti contraenti concordano che eventuali comportamenti non conformi agli\naccordi siano oggetto di una procedura arbitrale da svolgersi a livello\nconfederale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, le organizzazioni di categoria appartenenti ad una delle\nConfederazioni firmatarie del presente accordo, ovvero che comunque tale\naccordo abbiano formalmente accettato, sono obbligate a richiedere alle\nrispettive Confederazioni la costituzione di un collegio di conciliazione e\narbitrato composto, pariteticamente, da un rappresentante delle organizzazioni\nsindacali confederali interessate e da altrettanti rappresentanti della\nCONFINDUSTRIA, nonché da un ulteriore membro, che riveste la carica di\nPresidente, individuato di comune accordo o, in mancanza di accordo, a\nsorteggio fra esperti della materia indicati in una apposita lista definita di\ncomune accordo, entro 30 giorni, dalle Parti stipulanti il presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella decisone del collegio, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla\nsua composizione, dovranno essere previste le misure da applicarsi nei\nconfronti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro in caso di\ninadempimento degli obblighi assunti con il presente accordo e, in particolare,\ndell'obbligo di farne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a\ntutti i livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene poi istituita, a cura delle Parti firmatarie del presente accordo, una\nCommissione Interconfederale permanente con lo scopo di favorirne e monitorarne\nl'attuazione, nonché di garantirne l'esigibilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione sarà composta, pariteticamente, da sei membri, designati da\nCONFINDUSTRIA e dalle tre organizzazioni sindacali più rappresentative al\nmomento della composizione della Commissione, tra esperti in materia di diritto\ndel lavoro e di relazioni industriali. un settimo componente della Commissione\nInterconfederale, che assumerà funzioni di Presidente, sarà individuato fra\nesperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune\naccordo. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti. Ai\ncomponenti non spetta alcuna indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere\nconfermati una sola volta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatte salve le clausole che disciplinano l'esigibilità per i singoli\ncontratti collettivi nazionali di categoria, la Commissione Interconfederale\nstabilisce, con proprio regolamento, da definire entro tre mesi dalla stipula\ndel presente accordo, le modalità del proprio funzionamento ed i poteri di\nintervento per garantire l'esigibilità dei contenuti del presente accordo,\ndefinendo ogni controversia anche attraverso lo svolgimento di un giudizio\narbitrale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione Interconfederale provvede all'autonoma gestione delle spese\nrelative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un\napposito fondo istituito a tale scopo dalle Parti stipulanti il presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera\ndelle Parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 10 gennaio 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 7\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO INTERCONFEDERALE 22 GIUGNO 1995\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì 22 giugno 1995\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- CONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL, CISL, UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere\nalcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei\nlavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di\nlavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti\napplicativi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali\naspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno\nispirato le direttive comunitarie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la\nrappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio,\nla formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi\nparitetici territoriali di cui all'art. 20 del decreto stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le Parti nella materia\nintende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di\npartecipazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'art. 18 - il cui comma 1 contiene l'enunciazione del principio generale\nsecondo il quale «in tutte le aziende o unità produttive è eletto o\ndesignato il rappresentante per la sicurezza» - è dedicato ai criteri di\nindividuazione di tale soggetto e prevede il rinvio alla contrattazione\ncollettiva per la definizione di altri parametri, in particolare, in tema di\ndiritti, formazione e strumenti per l'espletamento degli incarichi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in tutte le\naziende o unità produttive aderenti al sistema CONFINDUSTRIA saranno promosse\nle iniziative, con le modalità di seguito indicate, per l’identificazione\ndella rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.1. Aziende o unità produttive fino a quindici dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono il contenuto del documento congiunto del 16 aprile 1993\nnel quale si è concordato che per le aziende o gli stabilimenti aventi fino a\n15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro\ninterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale\nfunzione elettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il livello di categoria, a seguito di una comune valutazione di opportunità\nespressa dalle parti in relazione a peculiari specificità, può individuare\ndiverse modalità di rappresentanza previste dalla Legge. L'attuazione di tali\naccordi sarà disciplinata dalle categorie di intesa con le strutture\nterritoriali confederali interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ipotesi, il rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle\nsue funzioni farà riferimento all'organismo paritetico provinciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di elezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di realizzare quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del D.lgs.\n626\u002F94 le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali\ndei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla\ninformazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del\nrappresentante per la sicurezza, secondo modalità che verranno concordate a\nlivello territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,\nanche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha\nottenuto il maggior numero di voti espressi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del\nseggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a\nredigere il verbale dell'elezione. il verbale è comunicato senza ritardo al\nDatore di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e\npossono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo\nindeterminato che prestano la propria attività nell'Azienda o unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'incarico è di 3 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti\ndall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi\nretribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano\nfino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità\nproduttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 citato,\nlettere b), c), d), g), i), ed l) non viene utilizzato il predetto monte\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all'Organismo\nparitetico provinciale, per il tramite dell'associazione territoriale di\nappartenenza, il nominativo eletto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.2. Aziende o unità produttive con più di quindici dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aziende o U.P. da 16 a 200 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti il\nrappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della R.S.U.\nLaddove la contrattazione di categoria abbia definito un numero di R.S.U.\nsuperiore a quello dell'accordo del 20 dicembre 1993, la stessa contrattazione\ndi categoria potrà identificare un numero di R.S.U. superiore a uno, ma\ncomunque nell'ambito del numero complessivo della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U.P. da 201 a 300 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti,\nqualora la R.S.U. risulti composta da tre soggetti - secondo le regole\ndell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 - i rappresentanti per la\nsicurezza sono individuati, con le modalità di seguito indicate, nel numero di\ndue tra i componenti della R.S.U., a cui si aggiunge un rappresentante per la\nsicurezza, eletto con le medesime modalità; a quest'ultimo competono 40 ore di\npermesso retribuite per l'espletamento della sua attività. Qualora la R.S.U.\nrisulti composta da un numero superiore di componenti rispetto a quanto\nprevisto dall'accordo sopra richiamato, il rappresentante per la sicurezza\nsarà individuato tra i componenti della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U.P. con più di 300 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di norma, nelle unità produttive che occupano più di 300 dipendenti il\nnumero di rappresentanti per la sicurezza è quello previsto dall'art. 18,\ncomma 6, del decreto legislativo n. 626 del 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale numero è ricompreso nel numero dei componenti la R.S.U., così come\ndefinita dalla contrattazione di categoria. Per le stesse unità produttive, la\ncontrattazione nazionale di categoria, in relazione alla individuazione di\nspecifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi connesse nella\nattività lavorativa, individuabili anche da apposite commissioni paritetiche\ndi categoria laddove esistenti, potrà definire un numero di rappresentanti per\nla sicurezza superiore a quello previsto dall'art. 18, citato, che sarà\nricompreso entro il numero dei componenti la R.S.U. definito a livello di\ncategoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per\nl'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19 settembre 1994,\nn. 626, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per\nle R.S.U., utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni\nrappresentante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i),\ned l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di contrattazione nazionale di categoria o aziendale le parti\nprocederanno all'assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti\nper la sicurezza, avendo riguardo alle ore di permesso già riconosciute per lo\nstesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a rappresentante per\nla sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per\nl'elezione delle R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.\n(v. nota verbale).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U. ovvero siano ancora operanti\nle rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del rappresentante\nper la sicurezza si applica la procedura che segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro novanta giorni dalla data del presente accordo il\u002Fi rappresentante\u002Fi\nper la sicurezza è\u002Fsono designato\u002Fi dai componenti della R.S.U. al loro\ninterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale\nevento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni\nsindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il\u002Fi rappresentante\u002Fi per la\nsicurezza è\u002Fsono eletto\u002Fi dai lavoratori al loro interno secondo le procedure\nsopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su\niniziativa delle organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni della R.S.U. il rappresentante per la sicurezza\nesercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60\ngiorni. in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste\nper la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza di rappresentanze sindacali in Azienda, il rappresentante per la\nsicurezza è eletto dai lavoratori dell'Azienda al loro interno secondo le\nprocedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti\ninferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per\nl'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19 del D.lgs. 19 settembre\n1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve\nessere comunicato alla direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto\n21 parte II dell'Accordo Interconfederale sopra citato per la costituzione\ndelle R.S.U.), che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite\ndell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico\nprovinciale che terrà il relativo elenco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista\ndall'Accordo interconfederale di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la\ncui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626\u002F94, le Parti\nconcordano sulle seguenti indicazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1. Accesso ai luoghi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto\ndelle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al Datore di\nLavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del\nservizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2. Modalità di consultazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il D.lgs. n. 626\u002F94 prevede a carico del Datore di Lavoro la\nconsultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in\nmodo da garantire la sua effettività e tempestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza\nsu tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento\nconsultivo dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo\nnecessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle\ntematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di Legge. Il verbale\ndella consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal\nrappresentante per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione,\napponendo la propria firma sul verbale della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In fase di prima applicazione del D.lgs. n. 626\u002F94, e comunque non oltre il\n30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato la\nrappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono\nalle rappresentanze sindacali in Azienda delle OO.SS. aderenti alle\nConfederazioni firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, la rappresentanza sindacale in Azienda può designare uno o più\nsoggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18,\ncomma 6 del D.lgs. n. 626 del 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.3. Informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e\nla documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art.\n19.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione\ndei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'Azienda o lo\nstabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le\ninformazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla\nLegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si\nintendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi\nall'igiene e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a\nfarne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto\nindustriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista\nall'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626 del 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico\ndel Datore di Lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi\nrispetto a quelli già previsti per la loro attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che,\nnelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due\nmoduli; tale programma deve comprendere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in\nmateria di igiene e sicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conoscenze generali sui rischi della attività e sulle relative misure di\nprevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodologie sulla valutazione del rischio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- metodologie minime di comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può\nindividuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di\nmetodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Datore di Lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che\nabbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei\nlavoratori, prevede una integrazione della formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la validità degli accordi sottoscritti, qualora i contratti\ncollettivi nazionali ed aziendali già prevedano una disciplina specifica della\nrappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero siano stati previsti\norganismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell'igiene, della sicurezza\nsul lavoro e dell'ambiente, le Parti firmatarie potranno armonizzare la\ndisciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto\nglobalmente definito nelle intese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Riunioni periodiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626\u002F94 le riunioni\nperiodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi\ndi preavviso e su un ordine del giorno scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della\nriunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o\ndi significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Della riunione viene redatto verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Organismo paritetico nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'organismo paritetico nazionale di cui al protocollo d'intesa sulla\nformazione professionale del 20 gennaio 1993, in ottemperanza a quanto previsto\ndall'Accordo Interconfederale 31.1.1995 assume tramite una sezione specifica\naggiuntiva e paritetica composta da membri effettivi e supplenti - anche i\nseguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali di\ncui al punto successivo e coordinamento della loro attività;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-formazione diretta, tramite l'organizzazione di seminari e altre attività\ncomplementari, dei componenti degli organismi paritetici territoriali; -\ndefinizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e di\nsicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in\nambito settoriale -di riferimento per gli organismi paritetici territoriali\nanche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione e coordinamento degli interventi formativi; iniziative per\nl'attivazione di canali di finanziamento da parte della Unione Europea e di\naltri enti pubblici nazionali e comunitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti\napplicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche\nautorità e di altre istituzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali anche al\nfine della individuazione delle eventuali posizioni comuni da prospettare nelle\nsedi europee, al Governo, al Parlamento e alle amministrazioni competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 120 giorni dalla data del presente accordo l'Organismo paritetico\nnazionale dovrà essere operativo nella sua specifica sezione sulle materie\ndella sicurezza e igiene del lavoro. A tal fine gli organi deliberanti\ndell'O.P.N. formalizzeranno tale sezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli organismi paritetici di categoria che, nelle materie\ndisciplinate nel decreto legislativo n. 626 del 1994, svolgeranno la propria\nattività in sintonia con le linee guida elaborate dall'O.P.N.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Organismi paritetici territoriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(art. 20 D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti danno attuazione all'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre\n1994, n. 626, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo,\nconcordando quanto segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.1. Organismi paritetici regionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 120 giorni, a livello regionale, gli organismi paritetici di cui al\nprotocollo d'intesa sulla formazione professionale del 20 gennaio 1993, sopra\ncitato, sottoscritto da CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL, in coordinamento con\nl'Organismo paritetico nazionale per la formazione professionale (O.P.N.),\nassumono con una specifica sezione aggiuntiva paritetica, composta da membri\neffettivi e supplenti, anche il compito di promuovere iniziative formative in\ntema di prevenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, l'O.P.R. elabora, di sua iniziativa o su proposta degli O.P.P.,\nprogetti formativi inerenti le materie dell'igiene e sicurezza del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I progetti formativi sono elaborati in sintonia con le linee guida e le\nindicazioni di carattere generale concordate nell'O.P.N. e vengono ad esso\ncomunicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'O.P.R., al fine di favorire l'effettuazione delle iniziative proposte,\noltre a tenere i rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti,\nistituzionali e non, operanti in materia di salute e sicurezza, può, di sua\niniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate\nformative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'O.P.R., inoltre, assume i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coordinamento degli organismi paritetici provinciali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tenuta di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la\nsicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli organismi paritetici\nprovinciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.2. Organismi paritetici provinciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondamentale importanza, al fine di una gestione condivisa e comunque non\nconflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia\ndi prevenzione, assume l'attribuzione, da parte del decreto, ad organismi\nparitetici di una funzione di «composizione»: essi, infatti, sono aditi quale\nprima istanza di risoluzione di controversie insorte circa «l'applicazione dei\ndiritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme\nvigenti».\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello provinciale, o secondo l'articolazione territoriale definita di\ncomune accordo sono costituiti organismi paritetici cui sono attribuite le\nfunzioni di composizione di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19\nsettembre 1994, n. 626.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali organismi sono altresì attribuiti i seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei\nlavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di\ncompetenza dell'organismo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasferimento dei dati di cui sopra all'O.P.R.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-proposte all'O.P.R. in materia di fabbisogni formativi connessi\nall’applicazione del D.lgs. n. 626 del 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali organismi sono composti da membri effettivi e da membri supplenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essi devono essere operativi entro 120 giorni dalla data del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Composizione delle controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndell'igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione\ndi soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di\ncontroversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di\nrappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le\nparti interessate (il Datore di Lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti)\nsi impegnano ad adire l'O.P.P. al fine di riceverne una soluzione concordata,\nove possibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che ricorre all'O.P.P., ne informa senza ritardo le altre Parti\ninteressate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti di segreteria sono assunti dalle associazioni territoriali degli\nimprenditori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro sei mesi dalla firma del presente accordo, le parti firmatarie\nindividueranno due regioni dove avviare esperienze che prevedano l'attribuzione\nagli O.P.R. di ulteriori compiti, anche per quanto concerne l'approntamento\ndella strumentazione necessaria all'espletamento di tali compiti. Le intese per\neffettuare detti esperimenti hanno durata annuale e l'esperienza applicativa\nsarà oggetto di esame e valutazione da parte dell'O.P.N.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per\nverificarne l'applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che la procedura di elezione è quella individuata a livello\ninterconfederale e di categoria per la elezione della R.S.U., in relazione alle\nesigenze di rappresentatività generale dei R.L.S., insite nel testo\nlegislativo, le organizzazioni sindacali firmatarie comunicheranno entro 30\ngiorni alla CONFINDUSTRIA le modalità di presentazione delle liste individuate\ntra quelle previste dagli accordi sopra citati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamento per l’elezione o designazione del rappresentante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione dell'Accordo interconfederale del 22 giugno 1995, per\nl'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si procede come\nsegue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Casi di pregressa costituzione della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U. si applicano le disposizioni\npreviste dalla parte prima, punto 1.2, pag. 6 dell'Accordo Interconfederale del\n22 giugno 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Casi in cui operano le R.S.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui le R.S.U. non siano state ancora costituite (e fino a tale\nevento) e nelle aziende o unità produttive operino le R.S.A. delle\norganizzazioni sindacali firmatarie, il rappresentante per la sicurezza è\neletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure previste\ndall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 per le aziende con un numero di\ndipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Modalità per la presentazione delle candidature\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in occasione della elezione della R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità dell'elezione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1.All'atto della indizione delle elezioni per la costituzione della R.S.U.\nnonché in occasione delle affissioni da effettuarsi ai sensi dell'art.7, parte\nseconda, dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, i soggetti abilitati\nalla presentazione delle liste devono specificare quali tra i candidati alla\nsezione della R.S.U. assumono anche la candidatura come rappresentanti per la\nsicurezza. È data facoltà agli stessi soggetti di candidare alla elezione del\nrappresentante per la sicurezza tutti i candidati per l'elezione della\nR.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2.Tale indicazione deve essere ripetuta anche nella scheda elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.3. Costituita la R.S.U., se tra gli eletti vi sono soggetti che si erano\noriginariamente candidati anche come rappresentanti per la sicurezza, si\nprocede alla verifica del numero di preferenze espresse. La carica di\nrappresentante per la sicurezza è assunta da coloro che hanno ricevuto il\nmaggior numero di preferenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.4. Se tra i componenti la R.S.U. non vi sono soggetti che erano\noriginariamente candidati anche come rappresentanti per la sicurezza (o se non\nve ne sono in numero sufficiente), si procede, per la copertura dei posti\nvacanti, ad una elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto\noppure mediante procedura di designazione, in occasione della prima assemblea\nconvocata dalla R.S.U. ai sensi dell'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n.\n300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.5.L'elettorato passivo, in questa seconda fase, è riservato ai componenti\nla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Norme speciali per le aziende o unità produttive che occupano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 201 a 300 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti, per\nla elezione del rappresentante per la sicurezza aggiuntivo al numero dei\ncomponenti la R.S.U. si procede nella stessa tornata elettorale ad una seconda\nvotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 8\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE NAZIONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER I LAVORATORI delle aziende esercenti l'industria della Carta\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>e del Cartone, delle aziende Grafiche ed Affini\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>e delle aziende Editoriali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 22\u002F9\u002F98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- AIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ANES\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSOCARTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- ASSOGRAFICI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- INTERSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- FISTEL\u002FCISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- SLC\u002FCGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- UILSIC\u002FUIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>preso atto che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema\npensionistico obbligatorio rendono necessaria l'introduzione di forme di\nprevidenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-l'attuale assetto legislativo definito dal D.lgs. 124\u002F93 sulla disciplina\ndelle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro\ndi condizioni positive per la costituzione di fondi pensione complementari\nattraverso strumenti di natura negoziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le Parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di\nprevidenza complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico\nobbligatorio e complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-in conformità a quanto previsto dai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.CCNL 27\u002F1\u002F98 per i lavoratori dipendenti delle aziende esercenti\nl'industria della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra\nvulcanizzata e presfibra, e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della\ncarta e del cartone, allegato al presente atto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.CCNL 24\u002F1\u002F96 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle\naziende editoriali e dall'accordo di rinnovo per il 2° biennio del CCNL stesso\n15\u002F4\u002F98, allegati al presente atto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si concorda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita\ned a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del fondo\npensione nazionale per i lavoratori di cui ai CCNL citati, di seguito\ndenominato Fondo per brevità di dizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello\nstatuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato\ndalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi\npensione in materia statutaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Costituzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice\ncivile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato\nper brevità Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale. il\nregolamento elettorale e le disposizioni dello statuto che discendono dal\npresente accordo ne costituiscono parte integrante e immodificabile, salve\ndiverse disposizioni legislative o modificazioni ed integrazioni apportate\ndalle Parti istitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Destinatari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai\nquali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti\ndalle Organizzazioni Sindacali e dalle Organizzazioni Datoriali stipulanti il\npresente accordo e che non siano dipendenti da aziende aventi fondi o casse\naziendali preesistenti al 31\u002F12\u002F95 per il settore grafico-editoriale e al\n3\u002F5\u002F96 per il settore cartario-cartotecnico che prevedano contribuzioni\ncomplessivamente non inferiori a quelle previste dal presente accordo, assunti\ncon una delle seguenti tipologie di contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contratto part-time a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contratto formazione lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- contratto a tempo determinato pari o superiore a 6 mesi presso la stessa\nimpresa nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre); tali lavoratori\nconservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a\ncondizione che tale assenza non si protragga oltre i 9 mesi successivi alla\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si\napplicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle medesime\nOrganizzazioni Sindacali e che non siano dipendenti da aziende aventi fondi o\ncasse aziendali preesistenti al 29\u002F6\u002F98 per il settore delle aziende di servizi\nper la comunicazione d'impresa così individuati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- imprese industriali di Fotolaboratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende Videofonografiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende Aerofotogrammetriche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- aziende di Servizi per la Comunicazione d'Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Società Italiana Autori ed Editori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Ecostampa Media Monitor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì destinatari i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni\nfirmatarie dei CCNL citati, compresi i lavoratori in aspettativa sindacale ai\nsensi dell'articolo 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le\npredette Organizzazioni firmatarie, cui competeranno gli oneri contrattuali\ninerenti i lavoratori in oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono associati al Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori dipendenti operai, impiegati e quadri, destinatari della forma\npensionistica complementare così come richiamati all'articolo 2, i quali\nabbiano superato il periodo di prova ed abbiano manifestato la volontà di\nadesione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al\nFondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche\ncomplementari erogate dal Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire\nassociati al fondo, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve\nessere prevista dai rispettivi CCNL o da apposito accordo, che dovrà prevedere\nl'applicazione delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del presente atto, tra\nle citate Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le rispettive\nOrganizzazioni Datoriali di settore. L'adesione al Fondo deve essere deliberata\nper conformità dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena\naccettazione delle norme associative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono altresì divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti, nei\ncui confronti trovano applicazione i CCNL e i CCL di cui al precedente articolo\n2, già iscritti a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data\ndel 31\u002F12\u002F95 per il settore grafico editoriale e al 3\u002F5\u002F96 per il settore\ncartario-cartotecnico, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra\nl'Azienda e le rispettive Organizzazioni Sindacali stabilisca la confluenza del\nfondo o della cassa aziendale nel Fondo e tale confluenza sia deliberata dai\ncompetenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di\nAmministrazione del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Organi del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono organi del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Assemblea dei Delegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Consiglio di Amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Presidente e il Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Collegio dei Revisori Contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Assemblea dei Delegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione\nparitetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori associati al\nFondo e per metà eletti dalle imprese associate, sulla base di liste\npresentate separatamente dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie\ndei contratti collettivi nazionali citati in premessa e secondo le modalità\nstabilite nel regolamento elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al\nraggiungimento del numero di 25.000 adesioni al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Il Consiglio di Amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti in possesso\ndei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati dai\nlavoratori e dalle imprese in seno alla Assemblea provvedono, disgiuntamente,\nalla elezione dei rispettivi 6 consiglieri componenti il Consiglio di\nAmministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o\nda rappresentanti dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei\nrappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i rappresentanti\ncostituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. Presidente e Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di\nAmministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio\nrappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori\nassociati al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Collegio dei Revisori Contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2\nsupplenti per metà eletti dalla Assemblea dei rappresentanti delegati dei\nlavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza delle\nimprese associate, nel rispetto del criterio della rappresentanza\nparitetica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la nomina dei Revisori Contabili di ciascuna componente della Assemblea\nvengono presentate liste sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti\ndella relativa componente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in\npossesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 del Decreto del\nMinistro del Lavoro n. 211\u002F97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori\nContabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente\nnell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del\nConsiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. Comitato Paritetico delle Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della\nnecessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori aderenti e delle\nimprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti\nstesse e gli organi del Fondo. A tal fine le Parti concordano di costituire un\napposito Comitato Paritetico composto da 12 membri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni fondatrici chiamano a far parte del Comitato, in aggiunta\nai componenti di cui al comma precedente, ulteriori componenti di parte\ndatoriale e di parte sindacale, in rappresentanza paritetica dei settori\ncosiddetti affini di cui all'articolo 2, comma 3, che abbiano convenuto\nl'adesione al Fondo secondo quanto stabilito, fino a un numero massimo\ncomplessivo di 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e\ndi mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo\nistitutivo del Fondo, esprime il proprio parere non vincolante sulle seguenti\nmaterie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi\ndel Fondo per le materie relative alla adesione al Fondo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-indirizzi generali di gestione del Fondo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia\ndi investimenti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-criteri per la scelta dei gestori, della Banca Depositaria e dei gestori\ndei servizi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-modifiche statutarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo il Comitato Paritetico riceve dal Consiglio di Amministrazione\ntutte le informazioni relative all'andamento economico-finanziario del Fondo,\nnonché sui risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il parere obbligatorio, non vincolante, deve essere fornito entro 30 giorni\ndalla richiesta ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il parere del Comitato è espresso a maggioranza con l'indicazione\ndell'eventuale parere di minoranza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Impiego delle risorse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di\napposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione\nai sensi dell'articolo 6 del Decreto e successive modificazioni ed\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo della attività,\nle modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e\nle modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione\nmedesima, qualora se ne ravvisi la necessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di\ngestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento\n(gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di\nrendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione\npluricomparto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i primi 3 esercizi a partire dall'avvio del Fondo è attuata una\ngestione monocomparto. decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il\nConsiglio di Amministrazione propone alla Assemblea le modifiche statutarie\nfinalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l'eventuale\nmantenimento dell'assetto monocomparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11. Conflitti d'interesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e\nsuccessive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le\nnorme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle\nfattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n.\n703\u002F96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12. Contribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori\ndi lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al fondo da parte del lavoratore\nsu base volontaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo\nsostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che\nindividuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della\nqualifica di associato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione dovuta al Fondo è stabilita dai CCNL o dai CCL applicati\nai lavoratori destinatari del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata\nanche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i\nperiodi, nell'ambito della conservazione del posto, nei quali vengono percepite\ndal lavoratore indennità e\u002Fo retribuzione - infortunio e assenza obbligatoria\nper maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di\nAmministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al\nfondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare\nversamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei\nlimiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto\ndel Fondo, fermo restando i contributi a carico delle Aziende così come\nindicato dalla norma contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi\ncontrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e\ndalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13. Adesione e permanenza nel Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le\nmodalità previste dallo statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di\nuna scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa\nvigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi\npensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla\ncorresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono\nsospese le contribuzioni al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione\ndi associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo\n12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14. Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del Datore di Lavoro cessa a\nseguito della risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito\ndella risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la\ncessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante\npresentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i\ncontributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo\ncon il Fondo. in tal caso si determina automaticamente la cessazione\ndell'obbligo contributivo a carico del Datore di Lavoro. Le modalità di\nesercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di\npartecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la\nscelta tra una delle seguenti opzioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il\nlavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore\ncontrattuale o di categoria giuridica o di Azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- trasferimento della posizione individuale presso un fondo pensione\naperto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione\nindividuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei\nrendimenti maturati fino al mese precedente quello del riscatto e la\nliquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite\nnello statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-conservazione della posizione individuale anche in assenza di\ncontribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore\nassociato ha facoltà di chiedere il trasferimento della intera posizione\nindividuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite\ncontrattazione, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al\nFondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e\nsuccessivamente a tale termine non prima di tre anni. tale fattispecie\ndetermina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del Datore di Lavoro\ne del versamento della quota del T.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il\nmese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa\ncontribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo\nanno e dal l° gennaio dell'anno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati nello\nstatuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati\nentro il termine massimo di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15. Prestazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni\npensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al\ncompimento della età pensionabile stabilita nel regime pensionistico\nobbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al\ncompimento di una età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita\nper la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo\nmaturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori\nassociati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo\npensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti\nminimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle\nprestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione\nindividuale maturata presso il Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo provvede alla erogazione delle prestazioni pensionistiche\ncomplementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con\nimprese di assicurazione abilitate dalla Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle\nprestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di\nchiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica\ncomplementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa\nvigente pro-tempore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali\nsia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica\ndi “vecchi iscritti” agli effetti di Legge, non si applicano le norme di\ncui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla\nliquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla\nsussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e\npossono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo\nmaturato sulla propria posizione individuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per\nvecchiaia, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto\nindicati dalle disposizioni di Legge vigenti pro-tempore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati\ncontributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere\nuna anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi\nstraordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per\nl'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato\ncon atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione individuale\nderivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo\ndella anticipazione consentita in relazione alla esigenza di preservare\nl'equilibrio e la stabilità del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di\nassicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e\npremorienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. Spese di avvio del Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate\ntramite un contributo a carico delle imprese pari ad € 3,62 per ciascun\ndipendente in forza, a tempo indeterminato, alla data della costituzione del\nFondo con atto notarile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. Spese per la gestione del fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito della adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di\nuna quota di iscrizione una tantum pari ad € 5,16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo sono a carico\ndegli associati. Ad esse si fa fronte mediante la istituzione di un fondo\ncomune alimentato dalla trattenuta denominata “quota associativa”,\nprelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del\nT.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'entità della trattenuta è determinata annualmente con delibera del\nConsiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa e non può\nsuperare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua, così come richiamata\nall'articolo 12 del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla approvazione della Assemblea\ngli importi da destinare al finanziamento della attività del Fondo, che devono\nessere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non\nsuperare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori saranno\naddebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18. Fase transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il\n31\u002F7\u002F1998 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del\nConsiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili\nprovvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata\nnel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo non abbia\nproceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo\nCollegio dei Revisori Contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui\n6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di\ncui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti\nnecessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di\nautorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase\nrelativa alla raccolta delle adesioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto\nprevisto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per\nl'insediamento della prima Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio\ngestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per\nla copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente\naccordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da\nsottoporre alla approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi\npensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 9\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>BYBLOS\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>per i lavoratori delle aziende esercenti l’industria della Carta\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>e del Cartone, delle aziende Grafiche ed Affini\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>e delle aziende Editoriali\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>STATUTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.È costituito il “Fondo Pensione BYBLOS - fondo nazionale pensione\ncomplementare per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria della Carta\ne del Cartone, delle aziende Grafiche ed Affini e delle aziende Editoriali”,\nin forma abbreviata “Fondo Pensione BYBLOS”, di seguito denominato BYBLOS o\nFondo, in attuazione di quanto previsto con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CCNL 27\u002F1\u002F98 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della\ncarta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e\npresfibra, e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del\ncartone;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-CCNL 24\u002F1\u002F96 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle\naziende editoriali e accordo di rinnovo per il 2° biennio del CCNL stesso\n15\u002F4\u002F98;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Accordo istitutivo del 22\u002F9\u002F98 tra AIE, ANES, ASSOCARTA, ASSOGRAFICI,\nINTERSIND e SLC-CGIL, UILSIC-UIL e FISTEL-CISL e successive modifiche ed\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.BYBLOS ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui\nal successivo art. 37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.BYBLOS ha sede in Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Forma giuridica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. BYBLOS ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto\nall'Albo tenuto dalla COVIP, con il numero 124.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 – Scopo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.BYBLOS ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del\npensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema\nobbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla\ngestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e alla\nerogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia\ndi previdenza complementare. BYBLOS non ha scopo di lucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.BYBLOS non può assumere o concedere prestiti né compiere atti comunque\nnon inerenti allo scopo di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Regime della forma pensionistica\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BYBLOS è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni\npensionistiche di BYBLOS è determinata in funzione della contribuzione\neffettuata e in base al principio della capitalizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 – Destinatari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sono destinatari di BYBLOS:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i lavoratori dipendenti, operai, impiegati, quadri, che abbiano superato\nil periodo di prova, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di\nlavoro di cui all'articolo 1 del presente statuto e che non siano dipendenti da\naziende aventi fondi o casse aziendali già esistenti al 31\u002F12\u002F95 per il\nsettore grafico-editoriale e al 3\u002F5\u002F96 per il settore cartario-cartotecnico,\nche prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle previste\ndall'Accordo istitutivo, assunti con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto part-time;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto di formazione e lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-contratto di inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono altresì destinatari i lavoratori con contratto intermittente o “a\nchiamata” e quelli con contratto di prestazione d'opera o di collaborazione\nriferibili alla categoria del lavoro a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del\nD.lgs. 276\u002F03 e successive modificazioni, ove siano ricompresi nella\ncontrattazione di settore e da essa regolati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono inoltre destinatari di BYBLOS i dipendenti e lavoratori assunti con i\ncontratti di cui sopra nelle seguenti aziende o comparti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-imprese industriali di Fotolaboratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aziende Videofonografiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aziende Aerofotogrammetriche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-aziende di Servizi per la Comunicazione d'Impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Società Italiana Autori ed Editori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-Ecostampa Media Monitor;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-SIPRA;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i lavoratori, appartenenti a categorie che applicano contratti collettivi\ndi lavoro dei settori affini, sottoscritti da almeno una delle Organizzazioni\nSindacali dei lavoratori che stipulano i contratti collettivi di lavoro di cui\nall'articolo 1 del presente statuto a condizione che venga stipulato apposito\naccordo per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. i\nsettori affini sono individuati nelle Imprese appartenenti ai comparti della\nComunicazione e Spettacolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei contratti\ncollettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti, compresi i\nlavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della Legge 20\nmaggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie a\ncui competeranno gli oneri contrattuali inerenti i lavoratori in oggetto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) i familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)possono altresì essere associati al Fondo, previo accordo sindacale, i\nlavoratori che in seguito a trasferimento di Azienda, operato ai sensi\ndell'articolo 47 della Legge n. 428\u002F1990 e successive modificazioni e\nintegrazioni, ovvero per effetto di mutamenti della attività aziendale,\nabbiano perso i requisiti dell'articolo 5 e sempre che per l'impresa\ncessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare,\ncon l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato\nanche per l'impresa cessionaria o trasformata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)sono associati a BYBLOS anche i destinatari di cui alle precedenti lettere\nche abbiano aderito al Fondo con conferimento tacito del T.F.R.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)sono associati a BYBLOS i percettori di prestazioni pensionistiche\ncomplementari a carico del Fondo, di seguito denominati Pensionati diretti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)sono associate a BYBLOS le imprese che abbiano alle loro dipendenze i\ndestinatari di cui al presente articolo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)sono altresì associati per adesione contrattuale al Fondo tutti i\nlavoratori dei CCNL di cui all'art. 1 e 5 dello Statuto di BYBLOS e in cui i\nCCNL o CCL medesimi abbiano stabilito l'adesione al Fondo per effetto del\nversamento del contributo contrattuale. La nota informativa riporta indicazione\ndei contratti che hanno attivato la suddetta modalità di contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Scelte di investimento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 2\ncomparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da\nassicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota\ninformativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di\nrischio e rendimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento\ntacito del T.F.R., ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale\nconferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale\nad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al\nsuccessivo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'aderente, all'atto dell’adesione sceglie il comparto in cui far\nconfluire i versamenti contributivi. in caso di mancata scelta si intende\nattivata l'opzione verso un comparto identificato da BYBLOS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo\nminimo di permanenza di almeno un anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Per gli associati di cui all'art. 5 lettera i) la destinazione iniziale\ndel contributo contrattuale è il comparto bilanciato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento\neffettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di\ngestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle\nattività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Spese\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'iscrizione a BYBLOS comporta le seguenti spese:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo “una tantum” in\ncifra fissa a carico dell'aderente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)spese relative alla fase di accumulo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.1)direttamente a carico dell'aderente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un costo annuo in cifra fissa a carico dell'aderente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b.2)indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo\ncomparto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle\nseguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri\namministrativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.1)anticipazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.2) trasferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.3) riscatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.4) riallocazione della posizione individuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c.5) riallocazione del flusso contributivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)spese relative alla fase di erogazione delle rendite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati\nnella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le\nmodalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota\ninformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui\nvengono ripartite tra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese\ngravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti da BYBLOS, e li\nindica nel Bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.È previsto, inoltre, il versamento di quote una tantum da parte delle\naziende finalizzato alla copertura delle spese di BYBLOS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Contribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il finanziamento di BYBLOS può essere attuato mediante il versamento di\ncontributi a carico del lavoratore, del Datore di Lavoro e attraverso il\nconferimento del T.F.R. maturando ovvero mediante il solo conferimento del\nT.F.R. maturando.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e\ndei lavoratori aderenti è stabilita dagli accordi di cui agli articoli 1 e 5\ndel presente statuto e dalle relative modificazioni ed integrazioni in cifra\nfissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma\n2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni\ne integrazioni), di seguito definito “Decreto”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota\ninformativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a\nproprio carico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.È prevista l'integrale destinazione del T.F.R. maturando al Fondo, ad\neccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota\ninformativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la possibilità di versare il T.F.R. in ogni momento, possono\niscriversi senza il versamento del T.F.R. e con la sola contribuzione minima\nfissata dagli accordi e riportata in Nota informativa i lavoratori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-con contratto di collaborazione a progetto o prestazione d'opera\ndisciplinati dagli artt. 61 e ss. del D.lgs. 276\u002F03.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Gli associati di cui all'art. 5 lettera i) sono liberi di attivare, in\naggiunta alla citata contribuzione contrattuale, la quota ordinaria di\ncontribuzione a carico proprio e del Datore di Lavoro e la quota di\ncontribuzione di fonte T.F.R. previste dalle fonti istitutive e dalla\nnormativa, tramite sottoscrizione di apposita modulistica. il contributo\ncontrattuale non può essere revocato né sospeso e non è portabile ad altre\nforme pensionistiche complementari e, altresì, continuerà ad essere versato\nal Fondo BYBLOS anche a seguito di trasferimento della posizione individuale ad\naltra forma pensionistica complementare, rinnovando l'iscrizione contrattuale\nal fondo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del T.F.R.\nmaturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del\nlavoratore né del Datore di Lavoro, salvo diversa volontà degli stessi.\nQualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del\nDatore di Lavoro stabilito dalle fonti istitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la\ncontribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo\ncontributivo a carico del Datore di Lavoro, fermo restando il versamento del\nT.F.R. maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in\nqualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il\nraggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di\nappartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere\nalmeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza\ncomplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di\ncontributi al Fondo di oltre 7 giorni rispetto al termine previsto, sono\ncostituite in mora a decorrere dal termine medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di\nmancato o tardivo versamento, le imprese associate sono tenute a versare al\nfondo, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato\ndell'eventuale incremento percentuale del valore della quota registrato nel\nperiodo di mancato o tardivo versamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso\ndi interesse legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura\ndegli oneri amministrativi del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il Datore di Lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali\nspese dovute al mancato adempimento contributivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Determinazione della posizione individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di\nciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi\nderivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai\nversamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è\nridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese\ndirettamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e\nb.1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie\nespressamente esplicitate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei\ncomparti. il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione\ndel valore della quota dello stesso nel periodo considerato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono\nil patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le\nplusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della\nposizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della\nposizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine\ndi ogni mese. i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla\nbase del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi\ndisponibili per la valorizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Prestazioni pensionistiche\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al\nmomento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti\nnel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni\ndi partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che\ndecide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7\ndell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione\ndelle prestazioni pensionistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per la richiesta\ndelle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di\npartecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente\nper i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con\nun anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle\nprestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione della\nattività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo\nsuperiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la\nriduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione\npensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della\nposizione individuale maturata. nel computo dell'importo complessivo erogabile\nin capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le\nquali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene\nconvertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore\ndell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti\ninferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e\n7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la\nliquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto\nantecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma\npensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della\nLegge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione della intera\nprestazione pensionistica complementare in capitale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di\ncedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a\ncarico degli istituti di previdenza obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e\nintenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione\nindividuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle\ncondizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. in tal caso\nsi applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Erogazione della rendita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il\nfondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle\ndisposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di\nassicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.\n209 e successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il\nvalore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di\nrisultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di\ncapitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita\nvitalizia immediata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può\ntrasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica\ncomplementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che\nperda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica\ncomplementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività\nlavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso\ndi cessazione della attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un\nperiodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in\ncaso di ricorso da parte del Datore di Lavoro a procedure di mobilità, cassa\nintegrazione guadagni ordinaria o straordinaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità\npermanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un\nterzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti\nl'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è\ntuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente\nla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche\ncomplementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)riscattare l'intera posizione individuale maturata ovvero riscattare la\nposizione individuale nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del\ndecreto 252\u002F2005. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in\nrelazione a uno stesso rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in\nassenza di contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla\nprestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi\novvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone\nfisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale\nresta acquisita al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto\ndella posizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle\npredette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il\ntermine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto\ndi trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di\nvalorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la\nsussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al\nriscatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale\ncomportano la cessazione della partecipazione al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 – Anticipazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'aderente può conseguire una anticipazione della posizione individuale\nmaturata nei seguenti casi e misure:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per\nspese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge\no ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti\nstrutture pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per\ncento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o\nper la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di\nmanutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento\nconservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d)\ndel comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno\n2001, n. 380;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per\ncento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative\nin materia di anticipazioni sono riportate nel “Documento sulle\nanticipazioni”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono\neccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata\ndelle anticipazioni percepite e non reintegrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per esercitare il\ndiritto alla anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione\na forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo\nstesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a\nscelta dell'aderente e in qualsiasi momento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli\nstessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per\nle pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte IV - PROFILI ORGANIZZATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Organi del Fondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Sono organi del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)Assemblea dei Delegati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Consiglio di Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) Presidente e Vice Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) Collegio dei Sindaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e composizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'Assemblea dei Delegati è l'organo deliberativo di BYBLOS. L'Assemblea\nè composta da 60 componenti, per metà eletti dai lavoratori associati al\nfondo e per metà eletti dalle imprese associate, nel rispetto del criterio di\npartecipazione paritetica secondo le modalità stabilite nel regolamento\nelettorale, che fa parte integrante delle fonti istitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.I delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di\ndue mandati consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Qualora, nel corso del mandato, un delegato cessi dall'incarico per\nqualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo\nstabilite dal regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del\npresente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica\nall'atto della sua elezione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o\nstraordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'Assemblea in seduta ordinaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)approva il bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione,\npredisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente statuto e\ndalle disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su\nproposta del Consiglio di Amministrazione stesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta\ndel Consiglio di Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti del\nConsiglio di Amministrazione e nei confronti dei componenti del Collegio dei\nSindaci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei\nSindaci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)determina la quota delle contribuzioni da destinare a finanziamento della\nattività del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di\nAmministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla\nscelta della società di revisione contabile, per la certificazione dei Bilanci\ne per l'esercizio del controllo contabile nonché sull'esercizio dell'azione di\nresponsabilità nei suoi confronti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'Assemblea straordinaria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)modifica lo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione di BYBLOS,\nsecondo quanto previsto dal successivo art. 37.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e deliberazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione\nsu delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso\ncontenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della adunanza e\nl'elenco delle materie da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con\navviso di ricevimento, ovvero a mezzo telegramma o telefax almeno 30 giorni\nprima della data fissata per la riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria deve essere convocata almeno\nuna volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per\nl'approvazione del bilancio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del\nConsiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia\nrichiesta motivata almeno 1\u002F10 dei delegati oppure 5 componenti del Consiglio\ndi Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da\ntrattare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Quando è convocata in seduta ordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma\n2, del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente\ncostituita con la presenza di almeno la maggioranza degli aventi diritto e\ndelibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Quando è convocata in seduta straordinaria ai sensi dell'articolo 16,\ncomma 3, lettera a), del presente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta\nvalidamente costituita con la presenza di almeno i 3\u002F4 degli aventi diritto e\ndelibera con il voto favorevole dei 2\u002F3 dei presenti. Quando è convocata in\nseduta straordinaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b), del\npresente statuto, l'Assemblea dei Delegati risulta validamente costituita con\nla presenza di almeno i 3\u002F4 degli aventi diritto e delibera con il voto\nfavorevole dei 3\u002F4 degli aventi diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega\nscritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di\nappartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per\nassemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può\nessere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il verbale di riunione della Assemblea ordinaria e straordinaria è\nredatto da un segretario, nominato dall'Assemblea anche al di fuori dei\ndelegati ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede\nl'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di\nAmministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in\nogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o\ntelefax, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la\nriunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione\no, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea\nnomina il proprio Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10. Il Presidente della Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due\nscrutatori; spetta al presidente dell'Assemblea constatare la validità delle\ndeleghe ed in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e composizione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 12\ncomponenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle\nimprese e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti\nmodalità: almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato degli\nAmministratori in carica, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in\ncarica, il Presidente del Fondo convoca l'Assemblea dei Delegati e fissa la\ndata per l'elezione del nuovo Consiglio. I Delegati rappresentanti dei\nlavoratori e delle imprese in seno alla Assemblea provvedono, disgiuntamente,\nalla elezione dei rispettivi 6 componenti il Consiglio di Amministrazione,\nsulla base di liste predisposte rispettivamente dalle parti istitutive e dai\ndelegati, sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati rappresentanti\nrispettivamente dei lavoratori e delle imprese. Ciascun Delegato può\nsottoscrivere una sola lista. Le liste elettorali saranno composte da un numero\ndi candidati pari al numero di Amministratori da eleggere più 3 supplenti, che\ndovranno essere specificatamente indicati. Il Presidente presenta all'Assemblea\nriunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che\navvengono a scrutinio segreto. La lista che ottiene un numero di voti non\ninferiore ai 2\u002F3 degli aventi diritto di ciascuna parte, consegue la totalità\ndegli Amministratori; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non\nverrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra\nle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda\nvotazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Amministratori eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e gli\nAmministratori eletti in rappresentanza delle imprese associate costituiscono\nun collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo\ninteresse del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità\ne professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e\nincompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Durante la prima\nriunione, il Consiglio eletto procede alla verifica del possesso dei predetti\nrequisiti di Legge da parte dei propri membri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni\ndi incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Gli Amministratori restano in carica tre esercizi, scadono alla data\ndell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo\nesercizio della loro carica, e non possono ricoprire tale carica per più di\ntre mandati consecutivi. i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti\ntra i delegati costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della\nloro nomina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo,\nuno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si provvede senza\nindugio alla loro sostituzione con il supplente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei\ncomponenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene\nconsiderato come esaurimento del mandato pieno. Qualora per carenza di\nrequisiti non sia possibile sostituire un Consigliere di Amministrazione con le\nmodalità predette, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per un\nnuovo Amministratore, da svolgersi entro 45 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita\noltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in\ncarica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove\nelezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocata\nd'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel\nfrattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3\nriunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si\nprocede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Fondo ed è\ninvestito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per\nl'attuazione di quanto previsto dal presente statuto, esso ha facoltà di\ncompiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del\nfondo che non siano attribuiti all'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In particolare, il Consiglio di Amministrazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) elegge il Presidente, alternativamente fra i componenti eletti in\nrappresentanza delle imprese associate ed i componenti eletti in rappresentanza\ndei lavoratori associati; il Vice Presidente fra i componenti che non hanno\nespresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione fra i propri\ncomponenti a prescindere dalla rappresentanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)propone alla Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e\nper i componenti del Collegio dei Sindaci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo,\nadottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati,\nsecondo i criteri previsti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e\ndi quanto indicato all'articolo 34 del presente statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio. Redige\ninoltre la relazione e il preventivo d'esercizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità\npreviste dalla normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)definisce il contenuto in dettaglio della nota informativa relativa alle\ncaratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto\nstabilito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa\nl'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni\nstabilite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)decide i criteri generali per la individuazione e ripartizione del rischio\nin materia di gestione delle risorse nel rispetto della normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e\ndal presente statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del\nFondo, stipulando le relative convenzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con\nparametri di mercato oggettivi e confrontabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>k)individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e\ndal presente statuto, la banca depositaria e stipula la relativa\nconvenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e\ndal presente statuto, i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa di\ncui al presente statuto, e stipula le relative convenzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)individua le compagnie di assicurazione cui affidare la gestione delle\nprestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente\ne dal presente statuto, e stipula le relative convenzioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n) vigila sulla insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto\nprevisto dalla legislazione vigente e dal presente statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)propone annualmente all'Assemblea l'importo massimo da destinare al\nfinanziamento della attività del Fondo, calcolato in forma di quota\npercentuale tenuto anche conto delle indicazioni delle fonti istitutive di cui\nall'articolo 1 del presente statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)indice le elezioni per il rinnovo della Assemblea e convoca l'Assemblea\nneo-eletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli\neletti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>q)può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche\ndisgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al\nperfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>r)nomina il Direttore Generale responsabile del Fondo, determinandone le\nattribuzioni ed il compenso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>s)apporta allo statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito\ndi sopravvenienza di contrastanti previsioni di Legge, di fonti secondarie o\ndelle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal\nDecreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Commissione di vigilanza sui\nfondi pensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>t)ha facoltà di proporre alla Assemblea le modifiche dello statuto ritenute\nidonee ad un più funzionale assetto del fondo, ove ciò non contrasti con\nquanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la\nLegge ad esse riserva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>u)definisce le modalità per l'applicazione delle sanzioni per ritardato\nversamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del mancato\nversamento, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>v)individua la società di revisione per la certificazione dei bilanci e la\nsocietà di revisione per l'esercizio della funzione di controllo contabile di\ncui all'art. 2409 bis c.c.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w)verifica la legittimità delle domande di adesione e di trasferimento, ai\nsensi del presente statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>x)esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei\nquali risultano investite le disponibilità del Fondo, eventualmente anche\nmediante delega al proprio interno da conferire caso per caso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>y)segnala alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione eventuali vicende\nin grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti\nnecessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi dell'articolo 15,\ncomma 4, del Decreto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>z)assolve gli obblighi nei confronti del comitato paritetico delle Parti,\nsecondo quanto previsto all'articolo 9 dell'Accordo istitutivo del Fondo di cui\nall'articolo 1 del presente statuto e fornisce al Comitato stesso tutte le\ninformazioni relative all'andamento economico-finanziario del Fondo, nonché\nsui risultati conseguiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il Consiglio di Amministrazione ha diritto di partecipare alla Assemblea\ndei delegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e responsabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La convocazione è effettuata dal Presidente, con contestuale trasmissione\ndell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è fatta a mezzo\nraccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax, da spedire ai componenti del\nConsiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno quindici\ngiorni prima della data della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed\nogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto\nfunzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un\nterzo dei suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza\ndella maggioranza degli Amministratori e decide a maggioranza dei componenti\ndel Consiglio, che in caso di parità si raggiunge con il voto doppio del\nPresidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 1,\nlettere a) o) s) t) u) x), è necessario il voto favorevole dei 2\u002F3 degli\nAmministratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 1,\nlettere h) i) j) k) l) m), è necessario il voto favorevole dei 3\u002F4 degli\nAmministratori e la presenza di almeno 2 Amministratori, di cui uno eletto in\nrappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro,\naventi i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera dalla a) alla f) del\nD.M. 79\u002F2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, verbale\nsottoscritto dal Presidente e dal Segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla Legge,\ndall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente\nresponsabili verso il fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali\ndoveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie di uno o più\nAmministratori. si applicano le norme di cui all'articolo 2391 del codice\ncivile in tema di conflitto di interessi. In ogni caso gli Amministratori sono\nsolidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della\ngestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto\nquanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le\nconseguenze dannose.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui\nagli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394\u002Fbis, 2395 e 2629 bis del\nCodice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di\nurgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può\nessere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni\nprima della data fissata per la riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece,\ndal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9.È consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza alle\nriunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed\nin videoconferenza purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da\nquesti prescelta, divenendo quest'ultima la sede formale della riunione. Il\nPresidente accerta - dandone atto a verbale - l'identità dei Consiglieri,\npresenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone\natto a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Presidente e Vice Presidente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di\nAmministrazione, rispettivamente e alternativamente, tra i componenti eletti in\nrappresentanza delle imprese associate e i componenti eletti in rappresentanza\ndei lavoratori associati. Il Vice Presidente deve essere eletto tra gli\nAmministratori che appartengono alla componente che non ha espresso il\nPresidente. Il Presidente e il Vice Presidente durano quanto il Consiglio che\nli ha eletti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in\ngiudizio e può delegare avvocati o procuratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il Presidente in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)sovrintende al funzionamento del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e\ndell’Assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)tiene i rapporti con la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e con\nle Parti istitutive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)effettua le comunicazioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione\nin materia di conflitti di interesse ed in materia di andamento della\ngestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le delibere\naventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione\no innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una\ndescrizione delle variazioni stesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)comunica alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione le situazioni di\nconflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la\nnatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di\nvicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si\nintendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono\nesercitati dal Vice Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo,\nil Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve\nprovvedere senza indugio alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto\nal comma 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di\nonorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di\nineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la\ndecadenza dall'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al\nDirettore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché\nl'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività\nin maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di\nAmministrazione sui risultati della propria attività. nei suoi confronti si\napplicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse\ndegli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni\ndel presente statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per\nciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate,\ndati e notizie sulla attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione\nprevista dalla normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sulla adozione di\nprassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare\nalla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del\nFondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni\ndi equilibrio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro componenti effettivi e due\nsupplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle imprese\ne dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle\nParti istitutive e dai Delegati, sottoscritte da almeno 1\u002F3 dei Delegati.\nCiascuna lista contiene i nomi di due Sindaci effettivi e di un Sindaco\nsupplente; risultano eletti per ciascuna parte i Sindaci la cui lista ha\nottenuto il maggior numero di voti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci debbono possedere i requisiti\ndi onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di\nineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire di cause di\nineleggibilità comportano la decadenza dall'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre\nesercizi e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del\nbilancio relativo al terzo esercizio della carica. possono essere riconfermati\nper non più di tre mandati consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo,\nuno o più componenti del Collegio dei Sindaci, si provvede senza indugio alla\nloro sostituzione con i supplenti previsti nell'ambito della relativa\ncomponente; la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo supplente con\nle stesse modalità previste al comma 2. In ogni caso il mandato dei sostituti\nscade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di\nassolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato\npieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento\nin cui il Collegio è stato ricostituito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.Il Collegio nomina al suo interno un Presidente, scelto fra i componenti\neletti dalla parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione di BYBLOS, vigila\nsull'osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di\ncorretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto\norganizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto\nfunzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Collegio dei Sindaci ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di\nvigilanza sui fondi pensione eventuali vicende in grado di incidere\nsull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la\nsalvaguardia dell'equilibrio stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.I Sindaci hanno l'obbligo di riferire alla Commissione di vigilanza sui\nfondi pensione delle irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragione\ndel loro ufficio e in particolare hanno l'obbligo di segnalare alla stessa\nCommissione le eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere\nnegativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo; in\nquest'ultimo caso dovranno essere trasmessi alla Commissione di vigilanza sui\nfondi pensione i verbali delle riunioni del Collegio in cui siano state\nriscontrate tali irregolarità, ovvero i verbali da cui siano state escluse\ntali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 codice civile, ultimo\ncomma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Il controllo contabile spetta ad una Società di revisione iscritta nel\nregistro dei revisori contabili a norma dell'art. 2409 bis del Codice civile.\nLa Società di Revisione, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio\ndei Sindaci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno\ntrimestrale, la regolare tenuta delle contabilità sociale e la corretta\nrilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle\nscritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme\nche li disciplinano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato\npresso la sede sociale o in luogo diverso secondo le disposizioni dell'art.\n2421, terzo comma, del Codice Civile. L'incarico del controllo contabile ha la\ndurata di tre esercizi, con scadenza alla data della Assemblea convocata per\nl'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e responsabilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Collegio si riunisce almeno con periodicità trimestrale ed ogni\nqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o un componente del Collegio ne\nfaccia richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. La convocazione - con indicazione del luogo, giorno e ora della riunione\n- è fatta a mezzo raccomandata, telefax o telegramma, da spedire ai componenti\nil Collegio stesso e per conoscenza al Presidente del Consiglio di\nAmministrazione, almeno venti giorni prima della data della riunione. in caso\ndi urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma da spedire\nalmeno cinque giorni prima della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del\nCollegio dei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci\ne le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo durante un esercizio\nsociale, a due riunioni del Collegio, decadono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del\nConsiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse\nmodalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due\nAssemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni\nconsecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario,\nsono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il\nsegreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro\nufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le\nomissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non\nsi sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi\ndella loro carica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8.L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata\ndall'art. 2407 del Codice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Incarichi di gestione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti con l'eccezione\ndi quelle destinate alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni o di quote di\nsocietà immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare\nchiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, sono\nintegralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori\nabilitati ai sensi della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può\nsottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote\ndi fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni\ndi investimento mobiliare chiusi, nei limiti del 20% del patrimonio del singolo\ncomparto e del 25% del capitale del fondo chiuso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla\nnormativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del\nDecreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle\nprocedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire\nla trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità\ngestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta\ndei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle\nistruzioni della COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle\nconvenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto,\ndelle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle\nprevisioni di cui al presente Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai\ngestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle\ndisposizioni emanate al riguardo dalla COVIP. In particolare, il Consiglio di\nAmministrazione dovrà rispettare i seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) deposito del patrimonio conferito in gestione in conti rubricati come di\ngestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale\npatrimonio deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a\nquello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore\nmedesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)definizione degli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione e del\nprofilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi. il\nprofilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del\npatrimonio, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i\nsoggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. in presenza di più linee\ndi investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di\nesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)adozione di parametri di mercato oggettivi e confrontabili, rispetto ai\nquali valutare periodicamente i risultati conseguiti dai gestori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)irrinunciabilità per il fondo della titolarità dei diritti di voto\ninerenti agli strumenti finanziari in cui viene investito il patrimonio del\nFondo medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)facoltà di recesso senza penalizzazioni per il Fondo prevista in\nqualsiasi momento, in caso di inadeguatezza dei risultati finanziari\nconseguiti, di insorgenza di gravi conflitti di interesse e di eventi tali da\nfar venire meno i presupposti di solidità ed affidabilità del gestore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Banca depositaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Tutte le risorse del fondo sono depositate presso un'unica “banca\ndepositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa\nvigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione\nsegue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza\nritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del\nFondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca\ndepositaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo per ogni\npregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi\nderivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a\nciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire al Consiglio di\nAmministrazione e al Collegio dei Sindaci del Fondo e alla Commissione di\nvigilanza sui fondi pensione sulle irregolarità riscontrate, la banca\ndepositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento\ndelle sue funzioni di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la responsabilità della banca depositaria, essa ha la\nfacoltà di subdepositare la totalità o una parte degli strumenti finanziari\ndi pertinenza del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A. e presso la gestione\ncentralizzata di titoli in deposito della Banca d'Italia ovvero presso analoghi\norganismi - italiani ed esteri - che svolgono attività di deposito\ncentralizzato di strumenti finanziari, presso banche italiane od estere e\npresso s.i.m. o imprese di investimento che possono detenere strumenti\nfinanziari e disponibilità liquide della clientela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l'incarico sia\nconferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento e\nche la rinuncia da parte della Azienda di credito avvenga con preavviso non\ninferiore a sei mesi. La convenzione deve altresì precisare che l'efficacia\ndella revoca o della rinuncia è sospesa fino alla data in cui un'altra banca\nin possesso dei requisiti previsti accetti l'incarico di depositaria in\nsostituzione della precedente ed in cui i valori e le disponibilità del fondo\nsiano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Conflitti di interesse\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente\nin materia di conflitti di interesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Gestione amministrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa;\nin particolare al Fondo compete:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca\ndepositaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)la tenuta della contabilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)la raccolta e gestione delle adesioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)la gestione delle prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di\ncontrollo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)la predisposizione della modulistica e delle note informative, della\nrendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)gli adempimenti fiscali e civilistici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate,\nin tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi\namministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla\nbase di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi\namministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza\ndei dati personali nel rispetto della normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli\naderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento\ndegli obblighi assunti con la convenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>e del rendimento del patrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Il Consiglio di Amministrazione del fondo cura la tenuta delle scritture e\ndei libri contabili richiesti dalla COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della\ncomposizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al\nPresidente del Collegio dei Sindaci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del\npatrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle\ndisposizioni emanate dalla COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di\nogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone\nall'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo\ndell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione\ngenerale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e della società incaricata\ndel controllo contabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della\nsocietà incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia\npresso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea,\naffinché gli aderenti possano prenderne visione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 33 - Modalità di adesione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.L'associazione a BYBLOS avviene mediante presentazione di apposito modulo\ndi adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei\nlavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi a BYBLOS deve essere\npreceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa\nprevista dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.All'atto della adesione BYBLOS verifica la sussistenza dei requisiti di\npartecipazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle\ninformazioni fornite a BYBLOS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il\ntramite del proprio Datore di Lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del\npresente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti di\nBYBLOS; la stessa contiene la delega al Datore di Lavoro per la trattenuta\ndella contribuzione a carico del lavoratore. L'adesione decorre dal primo\ngiorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del modulo di\nadesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di\nlavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori\ndelle fonti istitutive, dei Patronati, nonché negli spazi che ospitano momenti\nistituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti\nistitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.In caso di adesione mediante conferimento tacito del T.F.R. il Fondo,\nsulla base dei dati forniti dal Datore di Lavoro, comunica all'aderente\nl'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a\nquest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7.In caso di adesione mediante effetto del versamento del contributo\ncontrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera i, il\nFondo, sulla base dei dati forniti dal Datore di Lavoro, comunica all'aderente\nl'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a\nquest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.BYBLOS mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota\ninformativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione,\nil documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre\ninformazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni\nCOVIP in materia. gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet di\nBYBLOS. su richiesta, il materiale viene inviato agli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente\nall'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione\nindividuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Ciascuna impresa provvederà a consegnare annualmente ai lavoratori\nassociati da essa dipendenti la comunicazione in ordine all'entità delle\ntrattenute effettuate, dei contributi a carico della impresa medesima e del\nT.F.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.Ciascun Pensionato riceve annualmente, secondo le modalità definite dal\nConsiglio di Amministrazione, un prospetto individuale, contenente informazioni\ndettagliate sull'ammontare della pensione complementare corrisposta nel corso\ndell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 35 - Comunicazioni e reclami\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.BYBLOS definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono\ninterloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. tali\nmodalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte VI - NORME FINALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Modifica dello Statuto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Le modifiche dello statuto sono deliberate dalla Assemblea straordinaria\ndi BYBLOS e sottoposte all'approvazione della COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le\nmodifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di\ndisposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni,\nistruzioni o indicazioni della COVIP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza\ndell’Assemblea dei delegati alla prima riunione utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>del patrimonio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di Legge,\nBYBLOS si scioglie per deliberazione della Assemblea straordinaria in caso di\nsopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo\novvero il funzionamento di BYBLOS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento di\nBYBLOS a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art.\n1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo\ndi segnalare tempestivamente agli altri organi di BYBLOS nonché alla COVIP\ntutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento\ndi BYBLOS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.In caso di liquidazione di BYBLOS, l'Assemblea straordinaria procede agli\nadempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli\naderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri\nin conformità alle vigenti disposizioni di Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5.Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha facoltà di\ndeliberare la fusione con altra forma pensionistica complementare nel rispetto\ndelle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 – Rinvio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa\nriferimento alla Normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 10\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>REGOLAMENTO ELETTORALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>IN ASSEMBLEA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>1. Indizione delle elezioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea,\nil Presidente del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle\naziende esercenti l'industria della Carta e del Cartone, delle aziende Grafiche\ned Affini e delle aziende Editoriali, di seguito denominato BYBLOS, stabilisce\nla data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei\nDelegati, informando tutte le Organizzazioni Datoriali e Sindacali stipulanti\nl'Accordo istitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente di BYBLOS provvede ad informare i lavoratori mediante\ncomunicazione alle imprese associate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i lavoratori associati e tutte\nle imprese associate che, ad un mese dalla data di indizione delle elezioni,\nsiano in regola con il versamento della contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>2. Commissione elettorale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indette le elezioni, il Presidente insedia entro 15 giorni una Commissione\nelettorale, composta da 1 rappresentante di ciascuna Parte istitutiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale è presieduta da un componente del Consiglio di\nAmministrazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I candidati di lista non possono fare parte della Commissione elettorale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente di BYBLOS trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi\ndei lavoratori aventi diritto al voto, suddivisi per imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)verifica la validità delle liste presentate e sulla base delle liste\nvalide, predispone le schede elettorali per imprese e lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)almeno un mese prima della data delle elezioni trasmette alle imprese\nassociate gli elenchi dei lavoratori alle dipendenze aventi diritto al voto,\nunitamente ad un numero congruo di schede elettorali con le relative istruzioni\nper le votazioni; la Commissione elettorale adotterà al riguardo modalità che\ngarantiscano la segretezza del voto espresso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)annota il numero delle schede inviate a ciascuna impresa associata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)almeno un mese prima trasmette alle imprese associate le liste dei\ncandidati delle due componenti della Assemblea; le liste dei lavoratori\ndovranno rimanere esposte in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso le\nimprese associate, almeno nei 15 giorni precedenti l'inizio delle elezioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)riceve da ciascuna impresa gli elenchi attestanti la votazione dei\nlavoratori, le schede elettorali utilizzate, non utilizzate e quelle non\nritirate dagli aventi diritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)riceve tramite posta da ciascuna impresa associata la scheda utilizzata\ndalla medesima per la votazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)procede allo scrutinio, separatamente per le imprese e i lavoratori, delle\nschede pervenute, assicurando il controllo sulla regolarità delle operazioni\nelettorali; lo spoglio delle schede avverrà con il criterio della provenienza\nregionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei\ncandidati eletti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)predispone il verbale delle elezioni e lo invia al Consiglio di\nAmministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>j)esamina e risolve in unica istanza eventuali casi di contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei\nrisultati e la comunicazione degli stessi agli eletti ed agli organi di\nBYBLOS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>3. Presentazione delle liste elettorali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.1. Imprese associate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno due mesi prima della data delle elezioni devono essere comunicate\nalla Commissione elettorale la lista con l'indicazione delle Imprese associate\ncandidate. tale lista, presentata dalle Organizzazioni Datoriali di cui al\nprecedente punto 1, contiene un numero di candidature espresse per nominativo\npari al numero dei delegati da eleggere aumentato al massimo di 1\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lista riporta accanto alle imprese associate candidate alla elezione il\nnome della persona fisica cui è conferita procura speciale di\nrappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3.2. Lavoratori associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno due mesi prima della data delle elezioni devono essere comunicate\nalla Commissione elettorale le liste con l'indicazione dei lavoratori associati\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori concorrono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni\nSindacali di cui al precedente punto 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-liste sottoscritte da almeno il 10% dei lavoratori associati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste devono contenere l'indicazione del gruppo sottoscrittore ed i\nnominativi dei candidati proposti. Accanto ai nominativi dei candidati devono\nessere poste le seguenti indicazioni: impresa presso cui il candidato lavora o\nda cui dipende, data di nascita, qualifica contrattuale, eventuale\nOrganizzazione Sindacale di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun candidato non può essere presente in più di una lista e ciascuna\nlista contiene un numero di candidature espresse per nominativo pari al numero\ndei delegati da eleggere aumentato al massimo di 1\u002F3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>4. Modalità di elezione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La votazione avviene su collegio unico nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricevuta la comunicazione dal Presidente di BYBLOS, le imprese devono\nfornire ai lavoratori associati adeguata informazione, anche ai fini della\npresentazione delle liste, circa la data e le modalità di svolgimento delle\nelezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 5 giorni dal termine delle elezioni l'impresa trasmette alla\nCommissione elettorale mediante lettera raccomandata o corriere espresso le\nschede elettorali dei lavoratori utilizzate, non utilizzate e quelle non\nritirate dagli aventi diritto con i relativi elenchi, nonché le proprie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.1. Imprese associate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno un mese prima dell'inizio delle elezioni, la commissione elettorale\nconsegna a ciascuna impresa associata un numero di schede elettorali variabile\nin funzione del numero dei dipendenti della impresa (unitariamente intesa)\nassociati al Fondo, predisposte di diverso valore (1, 5, 10, 100 e 1.000 voti)\ne consegnate ad ogni impresa associata in numero tale da eguagliare in valore\nil numero dei dipendenti associati al Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese associate procedono alla votazione in uno dei giorni stabiliti e\nriportati nella scheda stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di votazione ogni impresa associata può esprimere fino ad un\nmassimo di 10 preferenze. risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il\nmaggior numero di voti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4.2. Lavoratori associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 4 giorni prima dell'inizio delle elezioni ogni impresa associata\nconsegna ai lavoratori aventi diritto la scheda elettorale contenente tutte le\nliste regolarmente presentate, con la specificazione in capo a ciascuna lista\ndel gruppo sottoscrittore, in ordine temporale di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contestualmente il lavoratore appone la propria firma sull'apposito elenco\nper ricevuta. L'impresa fornisce alla R.S.U., ove presente, copia dell'elenco\ndei lavoratori aventi diritto al voto contenente le sottoscrizioni che\nattestano l'avvenuto ritiro delle schede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le operazioni di voto devono concludersi entro 4 giorni successivi\nall'inizio delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di rilascio di un duplicato della scheda, il lavoratore deve\nriconsegnarlo esclusivamente all'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scaduto il termine sopra indicato l'impresa e la R.S.U., ove presente,\nverificano l'esatta corrispondenza tra numero di schede consegnate e numero di\nfirme dei lavoratori. L'esito di tale accertamento risulta da apposito verbale\nsottoscritto congiuntamente dall'impresa e dalla R.S.U.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>5. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conclusa l'acquisizione delle schede, al termine del 15° giorno successivo\nall'ultimo dei giorni fissati per le elezioni, la Commissione elettorale\nprocede al relativo scrutinio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese associate vengono considerati tutti i voti attribuiti a\nciascun nominativo riportato nelle schede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Delegati dei lavoratori associati sono determinati in proporzione ai voti\nricevuti da ciascuna lista rispetto al numero complessivo dei votanti ed al\nnumero dei Delegati da eleggere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto è valido e viene attribuito alla relativa lista, anche nel caso di\nsegno posto a lato di nominativi candidati riportati nella medesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il voto non è valido qualora la scheda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) non sia quella predisposta dalla Commissione elettorale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio del voto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) non rechi alcun segno (scheda bianca).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non\ncorrettamente votate, la commissione elettorale dichiara eletti i candidati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per le imprese associate, coloro che hanno riportato il maggior numero di\nvoti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-per i lavoratori associati i nominativi che, secondo l'ordine della lista,\ncorrispondono ai posti acquisiti da ciascuna lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>6. Sostituzione degli eletti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.1. Imprese associate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa eletta che perda la qualifica di associata per cessazione\ndell'attività, variazione di settore di attività o per altro motivo, decade\ndalla carica di Delegato ed è sostituita dal primo candidato non eletto che\nabbia ottenuto il maggior numero di voti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6.2. Lavoratori associati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora un Delegato eletto dai lavoratori associati venga a cessare dalla\ncarica per qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo candidato non\neletto della rispettiva lista di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme transitorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le elezioni per la costituzione della prima Assemblea di BYBLOS sono indette\ndal Consiglio di Amministrazione provvisorio, sentite le Organizzazioni\nDatoriali e Sindacali di cui al punto 1, al raggiungimento delle prime 15.000\nadesioni; la data delle elezioni viene fissata non prima dei due mesi\nsuccessivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i lavoratori e le imprese le\ncui adesioni siano pervenute al Service amministrativo, entro i 20 giorni\nsuccessivi a quello della indizione delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quarantacinque giorni prima della data delle elezioni devono essere\ncomunicate alla Commissione elettorale le liste con l'indicazione dei\ncandidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale almeno un mese prima delle elezioni trasmette alle\nimprese associate le liste dei candidati delle due componenti della Assemblea,\nl'elenco degli aventi diritto al voto e, anche via internet, le schede\nelettorali da utilizzare per l'elezione dei Delegati delle imprese e dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le liste dei candidati dovranno rimanere esposte in luoghi visibili ed\naccessibili a tutti presso le imprese associate, almeno quindici giorni\nprecedenti l'inizio delle elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 5 giorni dal termine delle elezioni l'impresa trasmette alla\nCommissione elettorale mediante lettera raccomandata o corriere espresso le\nschede elettorali dei lavoratori utilizzate, non utilizzate e quelle non\nritirate dagli aventi diritto con i relativi elenchi, nonché le proprie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le schede siano trasmesse via internet, l'impresa trasmetterà le\nschede restituite dai lavoratori, insieme all'elenco dei lavoratori che hanno\nvotato e le proprie schede.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo scrutinio viene effettuato a partire dal 10° giorno successivo\nall'ultimo giorno utile per le elezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine dello scrutinio la commissione elettorale proclama i risultati e\nli comunica al C.d.A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne\nabbiano interesse, possono presentare ricorso alla Commissione elettorale,\nentro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti ricorsi dovranno essere definiti dalla Commissione elettorale, entro\n30 giorni dalla proclamazione dei risultati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni al termine del periodo\nprevisto per l'esame delle eventuali contestazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Allegato 11\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>STATUTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER IL PERSONALE DIPENDENTE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DEL SETTORE EDITORIALE E GRAFICO, CARTARIO E CARTOTECNICO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Costituzione e Denominazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.È costituita, ai sensi dell'art. 36 del codice civile, come associazione\nnon riconosciuta, il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA per il personale\ndipendente cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i\ndipendenti delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali anche\nmultimediali e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende\nesercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno,\nfibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici\ndella carta e del cartone denominato “SALUTE SEMPRE”, di seguito\n“Fondo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Durata e Sede\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo ha sede in Roma e ha durata illimitata; fatte salve le ipotesi di\nscioglimento e cessazione previste al successivo art. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 3 - Soci\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci del Fondo AIE, ANES, ASSOCARTA, ASSOGRAFICI, SLC-CGIL, FISTEL-CISL\nUILCOM-UIL e UGL Carta e Stampa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Iscritti e Beneficiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.Assumono la qualifica di iscritti al Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)le aziende ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non in prova,\nai quali si applicano i CCNL di cui all'art. 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori somministrati (durata\nminima 3 mesi) ed apprendisti, come previsto dai CCNL di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i lavoratori, appartenenti a categorie che applicano contratti collettivi\ndi lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che\nstipulano i contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 1 del presente\nstatuto a condizione che venga stipulato apposito accordo per disciplinare\nl'adesione da parte dei lavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)altre categorie e tipologie di lavoratori individuati sulla base di\naccordi sindacali sottoscritti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del\nFondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto\nprevisto dal Regolamento Attuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Regolamento Attuativo può prevedere il mantenimento della iscrizione di\ncoloro che, per qualsiasi causa, abbiano perso il possesso dei requisiti\nrichiesti per l'iscrizione, regolamentando termini, condizioni e modalità per\nla prosecuzione volontaria della contribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.Sono beneficiari delle prestazioni fornite dal Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-gli iscritti di cui al precedente comma,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-coniuge, conviventi e figli a carico degli iscritti in qualità di\n“aventi diritto” nei limiti previsti dal regolamento e previa contribuzione\naggiuntiva a carico degli iscritti a decorrere dalla data dell'adesione\nvolontaria del singolo iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Scopo e Finalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ha lo scopo di garantire, ai\nlavoratori iscritti ed ai beneficiari, trattamenti di assistenza sanitaria\nintegrativa del Servizio sanitario nazionale mediante la stipula di apposite\nconvenzioni con compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio\ndell'attività di assicurazione nel ramo malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo svolge ogni attività strumentale, sussidiaria e complementare al\nraggiungimento dello scopo di cui al presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di\ngestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo\nche la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Organi Statutari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono organi del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- l'Assemblea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Consiglio Direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Vice Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- il Collegio dei Revisori Contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tranne che per il primo mandato, dalla costituzione, della durata di quattro\nanni, tutte le cariche hanno durata di tre anni e permangono sino\nall'approvazione del bilancio del terzo esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le cariche possono essere riconfermate per un massimo di due mandati\nconsecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La funzione di ciascuno dei componenti degli organi statutari ha termine nel\ncaso in cui la designazione sia revocata dal socio che l'ha espressa, ovvero in\ncaso di decadenza e\u002Fo di dimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente\ningiustificato per almeno tre riunioni consecutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell’Assemblea o del\nConsiglio Direttivo, il socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad\nuna nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta\ngiorni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sostituti rimangono in carica per la durata del mandato in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la\ndecadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 – Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci di cui all'articolo\n3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai\nrappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro spetta\ncomplessivamente un numero di voti eguale al numero di voti spettanti\ncomplessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-7 (sette) voti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,\ndi cui 2 (due) all'AIE, 1 (uno) all'ANES, 2 (due) ad ASSOCARTA e 2 (due) ad\nASSOGRAFICI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-7 (sette) voti spettano alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di\ncui 2 (due) alla SLC-CGIL, 2 (due) alla FISTEL-CISL, 2 (due) alla UILCOM-UIL, 1\n(uno) alla Ugl Carta e Stampa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea ha competenza sulle seguenti materie:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei\nRevisori Contabili, designati dai soci costituenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)revoca su designazione delle Fonti istitutive i componenti degli Organi a\nseguito di comunicazione da parte dei soci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il\nbudget previsionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli\nemolumenti a favore dei Revisori Contabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)approva le eventuali modifiche statutarie, su proposta del Consiglio\nDirettivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)attribuisce la qualifica di iscritti di cui all'art. 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina del o dei liquidatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata ovvero\na mezzo telefax oppure a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni\nprima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo posta elettronica o\ntelegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda\nalmeno un terzo dei Rappresentanti in carica o il Collegio dei Revisori\nContabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni della Assemblea partecipa il Collegio dei Revisori\nContabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni della Assemblea, in via ordinaria, sono valide con la presenza\ndei rappresentanti di almeno la metà più uno dei soci e le relative\ndeliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni dell’Assemblea, in via straordinaria, sono valide con la\npresenza dei rappresentanti di almeno due terzi dei soci e le relative\ndeliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei presenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deliberazioni relative alla attribuzione della qualifica di iscritti al\nFondo, di cui all'art. 4, lett. b) e c), alle modifiche statutarie e allo\nscioglimento, sono assunte in via straordinaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario il quale\nredige il verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente\ndell'Assemblea e dal Segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro componente\ndell'Assemblea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega deve essere conferita per iscritto e può essere rilasciata anche\nin calce all'avviso di convocazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto\nanche per gli eventuali aggiornamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun componente non può esercitare più di una delega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 8 - Consiglio Direttivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio Direttivo è costituito da 14 (quattordici) componenti,\ncompresi il Presidente ed il Vice Presidente, così ripartiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-7 (sette) componenti spettano alle organizzazioni sindacali dei datori di\nlavoro, di cui 2 (due) all'AIE, 1 (uno) all'ANES, 2 (due) ad ASSOCARTA e 2\n(due) ad ASSOGRAFICI;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-7 (sette) componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei\nlavoratori, di cui 2 (due) designati dalla SLC-CGIL, 2 (due) dalla FISTEL-CISL,\n2 (due) dalla UILCOM-UIL e 1 (uno) dalla UGL Carta e Stampa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il\nPresidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti oppure del\nCollegio dei Revisori dei Conti, è convocato dal Presidente a mezzo telefax o\ntelegramma o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione o, in\ncaso d'urgenza, con gli stessi mezzi, almeno 48 ore prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore, ove nominato, partecipa in funzione di segretario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica come previsto dall'art.\n6.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta al Consiglio Direttivo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)nominare il Presidente ed il Vice Presidente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria\namministrazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)definire il bilancio annuale consuntivo ed il budget previsionale del\nFondo, al fine di sottoporlo alla Assemblea per l'approvazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d)decidere l'eventuale nomina o revoca del Direttore nonché l'assunzione, i\nlicenziamenti del personale, le eventuali azioni disciplinari da\nintraprendere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e)approvare e modificare i Regolamenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>f)decidere eventuali ricorsi, presentati dagli iscritti, secondo le\nmodalità previste dal regolamento delle prestazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>g)deliberare tutte le iniziative necessarie per la promozione e per il\nmonitoraggio della gestione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>h)deliberare l'esclusione degli iscritti, prevista all'articolo 4, lettera\nc);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i)deliberare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria prevista\nall'articolo 4, comma 2;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l)deliberare sulle nuove domande di iscrizione di cui all'art. 4;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)proporre alla approvazione della Assemblea le modifiche dello Statuto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n)vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o)determinare annualmente la quota parte dei contributi da destinare alle\nspese di gestione del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>p)nominare procuratori ad acta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio Direttivo può delegare propri poteri al Presidente, al Vice\nPresidente, ai singoli Consiglieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Consiglio Direttivo può delegare propri poteri amministrativi\u002F\ngestionali al Direttore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la\nmetà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono valide\nqualora siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. È\nconsentita ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori\ndei Conti la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio mediante\nsistemi di collegamento in voce o voce e immagine, purché il Segretario\naffianchi il Presidente nella sede da questi prescelta che diviene la sede\nformale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di\nseguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli\nargomenti affrontati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono\ncollegati a distanza, dandone atto a verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Collegio dei Revisori\nContabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Presidente e Vice Presidente\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono nominati, tra i propri\nmembri, dal Consiglio Direttivo uno in rappresentanza di AIE, ANES, ASSOCARTA,\nASSOGRAFICI, l'altro in rappresentanza di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e\nUGL Carta e Stampa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ruoli ruotano ad ogni mandato tra le due componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e presiede il Consiglio\nDirettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è\nsostituito dal Vice Presidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunti in\ntutti gli atti di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che\ndi attività esterna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Collegio dei Revisori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e\nda 2 (due) supplenti designati di comune accordo dai soci:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti\nagli Albi previsti dalla Legge, su designazione della parte che non esprime il\nPresidente del Consiglio Direttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno effettivo ed un supplente designati, congiuntamente, dalle\norganizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui all'articolo 1;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-uno effettivo ed un supplente designati, congiuntamente, dalle\norganizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all'articolo 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno uno o più dei suoi\ncomponenti, subentrerà il revisore supplente designato dalla stessa parte\nsociale, fino al reintegro del Collegio da parte della Assemblea, tenendo conto\ndi quanto stabilito al precedente primo comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato\nin corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la\nregolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle\nrisultanze dei libri ed alle scritture contabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio\nfinanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la\nriunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio\nconsuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Revisori Contabili partecipano alle sedute della Assemblea, del Consiglio\nDirettivo e dei Comitati di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Direttore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore, ove nominato, è responsabile delle attività operative del\nFondo e risponde al Consiglio Direttivo, lo stesso coadiuva il presidente nello\nsvolgimento delle sue funzioni e sovraintende a tutti gli uffici e servizi del\nFondo provvedendo al buon andamento degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dà attuazione alle delibere degli organi del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta in particolare al Direttore del Fondo verificare che la gestione del\nFondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della\nnormativa vigente, delle disposizioni contenute nei Regolamenti e nel presente\nStatuto, nonché dei contratti assicurativi e di servizi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Direttore del Fondo ha l'obbligo di vigilare sul corretto funzionamento\ndel Fondo e sul puntuale adempimento dei fornitori, nonché di segnalare al\nConsiglio Direttivo, in presenza di vicende in grado di incidere\nsull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la\nsalvaguardia delle condizioni di equilibrio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partecipa in qualità di segretario alle riunioni del Consiglio\nDirettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 – Entrate\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)i contributi, ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei\ntrattamenti, previsti dai contratti nazionali di categoria di cui all'art. 4 ed\neventualmente dalle leggi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)i contributi versati alla gestione dei trattamenti sanitari integrativi\nprevisti da accordi collettivi territoriali o aziendali che fossero frutto di\nspecifici accordi di armonizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate\nda enti o singoli privati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Patrimonio Sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che\na qualsivoglia titolo, sono pervenuti nella disponibilità del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio del\nFondo, è quello applicato ai “fondi comuni” regolato per solidale\nirrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con\nespressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema\ndi comunione di beni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia\ndurante la vita del Fondo sia in caso di scioglimento dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Esercizio economico\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il bilancio del Fondo è unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di\nciascun anno. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile\ndell'anno successivo all'esercizio in oggetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi del Fondo devono essere\neffettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega\ncongiunta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Scioglimento – Cessazione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lo scioglimento del Fondo è necessaria la decisione della Assemblea con\nla maggioranza del 75% dei voti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori con la maggioranza prevista per\nle modifiche statutarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di scioglimento del fondo o, in ogni caso, di cessazione per\nqualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali\npassività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi\nrimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che\ncostituiscono lo scopo del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Regolamento delle Prestazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un\nregolamento delle prestazioni, che dovrà essere portato alla approvazione\ndella Assemblea entro sei mesi dalla costituzione del Fondo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 17 – Controversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si\napplicano le norme di Legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di\nlucro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo Statuto ed i Regolamenti del Fondo saranno tempestivamente modificati ed\nadeguati alle disposizioni di Legge che dovessero, in futuro, disciplinare\nl'assistenza sanitaria integrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci potrà essere demandata al\ngiudizio di tre arbitri amichevoli compositori scelti tra gli iscritti all'albo\ntenuto dall'Ordine degli Avvocati. Il Collegio arbitrale deciderà con poteri\ndi amichevole composizione, secondo equità e con giudizio inappellabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Norme transitorie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il primo Consiglio Direttivo sarà composto dai rappresentanti, in sede di\ncostituzione, dei soci, i quali provvederanno anche alla nomina del\nPresidente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Assemblea, alla prima riunione utile, provvederà alla nomina degli organi\nstatutari, nella composizione prevista dallo Statuto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n\n            \n            \n            ",{"equalitymonitoring":44,"disabilitypay":48,"sexualhar":52,"violence":56,"paidmaternityleaveduration":58,"maxsicknesspay":62,"cbadate_end":66,"paidpaternityleaveduration":70,"ONCERISE2_trigger":74,"cbasignmultiple":78,"maternitydiscrimination":82,"childcareprovision":86,"cbadate_start":90,"nursingmothers":92,"eqpromotion":96,"trainingfund":98,"childcareotherclause":102,"discrimination":104,"pensionfund":108,"OVERTIME_trigger":112,"paidmaternityleavepay":116,"healthcareaccess":119,"apprenticeships":123,"COMMUTE_trigger":127,"SUNDAY_trigger":131,"cbamemtrad":133,"trainingprogrammes":137,"protectiveclothing":141,"healthandsafetypolicy":145,"hiv":149,"flexible_work_options":153,"breastfeeding_dangerouswork":157,"ONCERISE_trigger":161,"sicknesspay":165,"JOBTYPE_descriptions":169,"longserviceallowancetype2":173,"schedulesrestpw":177,"TRADEUNLEAV_trigger":181,"SCHEDULE_trigger":185,"contracttrial":188,"paidpaternityleave":192,"longtermillness":194,"tempagency":198,"cbadate_start_date":202,"sicknessmaxdaysnr":205,"eqofficer":209,"NOCTPREM_trigger":213,"sundayallowanceperc1":216,"nursingfacilities":220,"violenceleave":222,"breastfeeding_workingtime":226,"PAYSCALES_trigger":230,"bankholidays1":234,"hivpolicy":238,"SENIOR_trigger":242,"sicknessmaxdays":245,"childcare":247,"contractseverancepay":251,"jobsecuritymothers":255,"CONSIGN_trigger":257,"deathrelatives":261,"hourspweek_select":265,"ADMINISTRATIVE_trigger":269,"equalityotherclause":273,"hourstxt":277,"funeralpay":281,"flexworktxt":285},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"equalitymonitoring","2.Commissione nazionale per le pari oppo","2.Commissione nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per\nla metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà\ndalle Organizzazioni sindacali stipulanti.\n\n\n\nLa commissione avrà i seguenti compiti:\n\n\n\n-esaminare l'andamento della occupazione femminile nei settori disciplinati\ndal CCNL;\n\n- elaborare, con riferimento alla Legge n. 125\u002F1991 e successive modifiche\ned integrazioni, schemi di progetti di azioni positive;\n\n- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad\nattività professionali non tradizionali;\n\n- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui\nluoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del\nfenomeno.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"disabilitypay","70b) Trattamento in caso di infortunio s","70b) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro\n\no di malattia professionale\n\n\n\nOgni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la\ncontinuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunziato\nimmediatamente dall'operaio al proprio capo diretto il quale provvederà\naffinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.\n\nQuando l'infortunio accada all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento,\nla denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le\nrelative testimonianze.\n\nL'operaio assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale ha diritto al seguente trattamento:\n\n\n\n1)conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene\ncorrisposta dall'I.N.A.I.L. l'indennità di invalidità temporanea;\n\n2)corresponsione da parte della Azienda, oltre alla intera retribuzione per\nla giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di una integrazione, a\npartire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto\nperiodo di conservazione del posto, della indennità erogata dall'I.N.A.I.L.\nfino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta\n(escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) ragguagliata a 1\u002F6\ndell'orario contrattuale settimanale in caso di distribuzione di quest'ultimo\nsu 6 giorni o a 1\u002F5 in caso di distribuzione su 5 giorni.\n\n\n\nTale criterio consente all'operaio, nei limiti sopra indicati, di percepire\nla normale retribuzione netta (escluso l'eventuale compenso per lavoro\nstraordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di\nlavoro.\n\nLe aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il\ntrattamento economico dovuto dagli Istituti competenti.\n\nConseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai lavoratori\napposita delega, d'accordo con gli Enti Assicuratori.\n\nSia nel caso di assenza per malattia che di infortunio o malattia\nprofessionale saranno assorbite fino a concorrenza le eventuali integrazioni\naziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono\ncumulabili con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque,\nderivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento\nfino a concorrenza.\n\nQualora la malattia o l'infortunio perduri oltre i termini suddetti è in\nfacoltà del datore di Lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo\nall'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il\npreavviso.\n\nAnalogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia o\ndell'infortunio oltre i termini di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni\ndi riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta\ndell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma\nprecedente.\n\nSe l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo\ndi preavviso, il Datore di Lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare\nla malattia stessa ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,\ncorrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al\ncompimento del periodo di preavviso con la detrazione di quanto è dovuto, per\ni giorni stessi, dall'I.N.P.S.\n\nPer quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni\ndi legge.\n\nNota a verbale\n\n\n\nIn caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione\ndel lavoro con intervento della C.I.G. ordinaria e straordinaria e di\nconseguente non corresponsione da parte dell'I.N.P.S. del trattamento di\nintegrazione salariale, la integrazione da parte della Azienda di quanto il\nlavoratore percepisce dagli istituti Assicurativi sarà effettuata fino al\nraggiungimento del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe\npercepito dall'I.N.P.S. per cassa integrazione.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"sexualhar","Art. 43 - Molestie e violenza nel luogo ","Art. 43 - Molestie e violenza nel luogo di lavoro\n\n\n\nNel fare rinvio all'accordo quadro sottoscritto da CONFINDUSTRIA con CGIL,\nCISL e UIL il 25 gennaio 2016 si ribadisce che:\n\n\n\n- ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei\nluoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'accordo, è inaccettabile;\n\n- è, pertanto, riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici\ne dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che\nconfigurano molestie o violenza;\n\n- i comportamenti molesti o la violenza subiti nel luogo di lavoro vanno\ndenunciati;\n\n-le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di\neguaglianza e di reciproca correttezza.",{"bindId":57,"name":46,"text":47},"violence",{"bindId":59,"name":60,"text":61},"paidmaternityleaveduration","Esse non possono essere adibite al lavor","Esse non possono essere adibite al lavoro:\n\n\n\na)durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;\n\nb)ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta e la data effettiva del parto;\n\nc)durante i tre mesi dopo il parto;\n\nd)durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.",{"bindId":63,"name":64,"text":65},"maxsicknesspay","70a) Trattamento in caso di malattia o i","70a) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro\n\n\n\nL'operaio non in prova che è assente dal lavoro per malattia o infortunio\nnon sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:\n\n\n\n- conservazione del posto, senza interruzione di anzianità per tutta la\ndurata della malattia o infortunio non sul lavoro fino ad un massimo di 12\nmesi;\n\n-corresponsione da parte dell'Azienda a partire dal 1° giorno e fino al\n180° giorno, di una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza\ndi disposizioni di legge e\u002Fo di altre norme, fino a raggiungere il 100% della\nnormale retribuzione giornaliera di fatto netta (escluso l'eventuale compenso\nper lavoro straordinario, festivo e domenicale), ragguagliata ad un sesto\ndell'orario contrattuale settimanale o ad 1\u002F5 in caso di distribuzione\ndell'orario settimanale su 5 giorni; tale criterio consente all'operaio, nei\nlimiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione netta (escluso\nl'eventuale compenso per lavoro straordinario, festivo e domenicale) che\navrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro;\n\n-per i successivi 6 mesi corresponsione del 50% della normale retribuzione\ndi fatto netta come sopra definita. tale trattamento aggiuntivo non può\nsommarsi alla indennità I.N.P.S. e pertanto opererà esclusivamente per i\nperiodi, all'interno dei 6 mesi successivi al primo semestre, non coperti\ndall'intervento economico dell'I.N.P.S.\n\n\n\nIn caso di più assenze il periodo di conservazione del posto e il\ntrattamento economico si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi\nprecedente ciascun giorno di assenza per malattia od infortunio non sul\nlavoro.",{"bindId":67,"name":68,"text":69},"cbadate_end","Art. 56 - Decorrenza e durata Il present","Art. 56 - Decorrenza e durata\n\n\n\nIl presente contratto decorre dal 1° gennaio 2017, ad eccezione di diverse\nspecifiche decorrenze laddove indicate nei singoli articoli, e scadrà il 31\ndicembre 2019.\n\nPer il periodo 1° luglio 2015 - 31 dicembre 2016 restano in vigore le norme\ndel CCNL 13 settembre 2012.\n\nPer ciò che attiene alle procedure da seguire per il rinnovo contrattuale\nsi fa rinvio a quanto previsto al punto 1 a) dell'articolo 1 - Il sistema delle\nrelazioni industriali - sezione prima - Gli istituti di carattere sindacale.",{"bindId":71,"name":72,"text":73},"paidpaternityleaveduration","Ai padri lavoratori viene concesso un co","Ai padri lavoratori viene concesso un congedo retribuito di 16 ore per gli\neventi legati alla nascita dei figli.\n\nTale congedo non si somma ad eventuali congedi previsti dalle norme di legge\nper le medesime finalità.",{"bindId":75,"name":76,"text":77},"ONCERISE2_trigger","Art. 23 - Premi di partecipazione La con","Art. 23 - Premi di partecipazione\n\n\n\nLa contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita\nnell'ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal\npresente contratto con particolare riferimento alle piccole imprese.\n\nSono titolari della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. e le\nstrutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL,\novvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U.,\nle Organizzazioni Sindacali Nazionali e le Organizzazioni Sindacali\nTerritoriali.\n\nLe aziende sono assistite e\u002Fo rappresentate dalle Associazioni\nimprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.\n\nOggetto della contrattazione è l'istituzione di un premio correlato ai\nrisultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti,\naventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività\ned altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.\n\nAl fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli\nobiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente\nle condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo\nconto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di\nredditività della Azienda.\n\nUna volta individuati gli obiettivi verranno definiti i parametri, i\nmeccanismi e gli importi collegati.\n\nPotranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per\nl'informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi\ne dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di\nriferimento esistenti al momento dell'accordo.\n\nIn relazione a quanto sopra il premio non potrà essere determinato a priori\ned avrà caratteristiche di totale variabilità.\n\nIl premio dovrà avere i requisiti per beneficiare dei particolari\ntrattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.\n\nL'accordo per il premio avrà durata triennale e la contrattazione si\nsvolgerà secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli\nnegoziali.\n\nLa richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale dovrà essere avanzata in\ntempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale due mesi\nprima della scadenza dell'accordo.\n\nL'Azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro\nventi giorni dalla data di ricevimento delle stesse.\n\nUna volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di\nassoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di\niniziative unilaterali sulle materie in discussione per un periodo di due mesi\ndalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese\nsuccessivo alla scadenza dell'accordo precedente.\n\nI premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente\nesistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e\nnon saranno più oggetto di successiva contrattazione.\n\nLe Parti all'atto della istituzione del premio di risultato procederanno\nalla loro armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono\nderivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.\n\n\n\n23a) Modelli di P.d.p. (premi di partecipazione) per le aziende\n\ndi minore dimensione\n\n\n\nNel presupposto che nelle aziende di minore dimensione la difficoltà di\nindividuare e gestire indicatori di produttività, di qualità e di altri\nelementi di competitività aziendale costituisca un ostacolo alla introduzione\ndel P.d.p., sono stati elaborati i due seguenti modelli di premio di semplice\ngestione.\n\nPer istituire il premio occorre l'Accordo tra Azienda e R.S.U. e\u002Fo OO.SS.\nTerritoriali, secondo le modalità previste dal presente articolo sia sul\nmodello di premio, sia sui valori economici da collegare agli obiettivi.\n\nAlle aziende che sottoscrivono il P.d.p. non si applica l'EGR (Elemento di\ngaranzia retributiva) di cui all'art. 24 - Sezione seconda - Disciplina del\nrapporto di lavoro.\n\n\n\n1. Variazioni del fatturato pro-capite\n\n(fatturato diviso il numero dei dipendenti)\n\n\n\nIl sistema più semplice di collegamento di un premio alla quantità\nprodotte è quello di avvalersi del dato del fatturato pro-capite.\n\nPer le aziende cartotecniche, data l'alta incidenza sul fatturato del valore\ndella carta e dati gli sbalzi di prezzo cui la stessa è soggetta che possono\nalterare significativamente l'indicatore in esame, è opportuno depurare dal\nvalore del fatturato complessivo il valore della carta.\n\nIl minore peso sul fatturato delle altre materie utilizzate nel processo\nproduttivo può consentire di evitare di procedere anche allo stralcio del loro\nvalore.\n\nTuttavia, la detrazione anche degli importi relativi alle altre materie\nprime rende il dato più funzionale per l'utilizzo ai fini del premio.\n\nQuanto sopra precisato, l'erogazione a titolo di premio può essere\ncollegata alla variazione percentuale tra il fatturato pro-capite dell'anno\nprecedente e il fatturato pro-capite dell'anno di riferimento per la\nmaturazione del premio.\n\nÈ importante al fine di rendere omogenei e quindi confrontabili i dati dei\ndue anni che il valore dell'anno precedente sia accresciuto della percentuale\ndi inflazione verificatasi nell'anno stesso secondo l'indice Istat.\n\nLa formula per calcolare la variazione del fatturato pro-capite è la\nseguente:\n\n\n\nfatturato pro capite dell'anno - Fatturato pro capite dell'anno precedente x\n% inflazione x 100\n\n------------------------------------------------------------------\n\nfatturato pro capite dell'anno precedente x % inflazione\n\n\n\nLa formula di cui sopra non è oggetto di negoziato ma va solo applicata.\n\nLe Parti devono, invece, negoziare l'entità del premio da collegare al\nraggiungimento dei diversi risultati secondo la seguente tabella:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Fatturato immutato o\n        inferiore all'anno precedente \n      \n      € \n      \n    \n    \n      Incremento del\n        fatturato fino al ……\n      \n      €\n        ……\n      \n    \n    \n      Incremento del\n        fatturato dal …… al ……\n      \n      €\n        ……\n      \n    \n    \n      Incremento del\n        fatturato superiore al ……\n      \n      € ……\n      \n    \n  \n\n\n\n\nEsempio\n\n\n\nL'Azienda nel 2011 ha fatturato € 3.000.000,00 con 25 dipendenti\nrealizzando un fatturato pro-capite di € 120.000,00.\n\nNel 2012 il fatturato è stato di € 3.100.000,00 con 24 dipendenti con un\nfatturato pro capite di € 129,166.\n\nNel 2011 l'inflazione è stata del 2%.\n\n\n\nDi conseguenza\n\n\n\n129.116 - 122.400 (120.000 + 2% di 120.00) = 6.766 x 100\n\n--------------------------------------------------------- = 5,52%\n\n122.400\n\n\n\nI lavoratori hanno maturato il premio previsto per quello scaglione.\n\n\n\n2. Riduzione degli scarti\n\n\n\nIl premio viene collegato all'aumento della produzione regolare e cioè alla\ndiminuzione degli scarti e\u002Fo dei resi.\n\nLa formula per la determinazione dell'indice è la seguente:\n\n\n\nProduzione regolare\n\nQualità consuntiva = ----------------------------------------------\n\nProduzione regolare + scarti imputabili e\u002Fo resi\n\n\n\nQualità consuntiva\n\nIndice di qualità = ------------------\n\nQualità standard\n\n\n\nLa qualità standard può essere quella dell'anno precedente, oppure un\naltro valore definito di comune accordo.\n\nIl premio potrà, quindi, consistere in una cifra da corrispondere ad ogni\nvariazione positiva dell'indice così ottenuto.\n\nModalità di erogazione degli importi per entrambi i modelli di premio\n\n\n\n1.L'importo concordato è riferito ai lavoratori inquadrati nel gruppo C.\n\nI lavoratori inquadrati nei Gruppi A e B percepiscono un importo maggiorato\ndel 20%.\n\nI lavoratori inquadrati nei Gruppi D ed E percepiscono un importo ridotto\ndel 20%.\n\n2.Il premio è corrisposto al personale in forza al momento della\nerogazione.\n\nIl ragguaglio degli importi alle ore prestate risolve automaticamente il\nproblema della modalità da adottare per i rapporti part-time e per i rapporti\niniziati nel corso dell'anno.\n\n3.Gli importi del premio sono comprensivi di tutte le incidenze sugli\nistituti di Legge e di contratto compreso il T.F.R.",{"bindId":79,"name":80,"text":81},"cbasignmultiple","-l'ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI INDUSTR","-l'ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI INDUSTRIALI DELLA CARTA, CARTONI E PASTE\nPER CARTA, rappresentata dal Presidente Girolamo Marchi, assistito da Gian Luca\nAntonelli, con la partecipazione dei signori: Franco Montevecchi, Paolo\nSimonato, Lorenzo Braga, Marita Lavera, Secondo Carrara, Davide Maniscalco,\nFabrizio Moretti, Andrea Adorni, Nicoletta Cervellera, Fabio Tomaselli,\nGiovanni Scanavacca, Nicola Parrini, Giulio Natali, Tommaso Valente, Federico\nBidinost, Marianna Sonvico, Stefania Massarotti, Flavio Menon;\n\n-l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE, CARTOTECNICHE E\nTRASFORMATRICI, rappresentata dal Presidente della delegazione industriale\nAmelio Cecchini, assistito da Massimo Villani, con la partecipazione dei\nsignori: Salvatore Adinolfi, Fabrizio Bianchi, Federico Bidinost, Roberto\nCeccotti, Fabio Corti, Marco Crippa, Mario De Gennaro, Andrea Segnanini, Elena\nFranzosi, Lorenzo Braga Crotti di Costigliole, Stefania Massarotti, Fabrizio\nMoretti, Andrea Nava, Angela Penati, Luciano Radaelli, Giorgio Zangarelli",{"bindId":83,"name":84,"text":85},"maternitydiscrimination","Art. 42 - Maternità e Paternità Ai sensi","Art. 42 - Maternità e Paternità\n\n\n\nAi sensi del D.lgs. 26.3.2001, n. 151 e successive modifiche ed\nintegrazioni, le lavoratrici, salve le ipotesi di cui al comma 3, art. 54\nD.lgs. 26.3.2001, n. 151, non possono essere licenziate dall'inizio del periodo\ndi gravidanza, accertato da regolare certificato medico fino al termine del\nperiodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al\ncompimento di un anno di età del bambino.\n\nIl divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di\nfruizione del congedo di cui all'art. 28 del citato D.lgs., per tutta la durata\ndel congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno del bambino.",{"bindId":87,"name":88,"text":89},"childcareprovision","I periodi di riposo sono di mezz'ora cia","I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca\ndell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di Lavoro\nnella unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.",{"bindId":91,"name":68,"text":69},"cbadate_start",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"nursingmothers","Il Datore di Lavoro deve consentire alle","Il Datore di Lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili durante la\ngiornata. il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a sei ore.\n\nI periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati\nore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.\n\nEssi comportano il diritto della donna ad uscire dall'Azienda.\n\nI periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca\ndell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di Lavoro\nnella unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.",{"bindId":97,"name":46,"text":47},"eqpromotion",{"bindId":99,"name":100,"text":101},"trainingfund","L'attività di cui sopra sarà svolta in c","L'attività di cui sopra sarà svolta in coordinamento con le strutture\nterritoriali delle Parti delle aree interessate e con le articolazioni\nterritoriali di FONDIMPRESA.",{"bindId":103,"name":88,"text":89},"childcareotherclause",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"discrimination","Art. 8 - Divieto di indagini sulle opini","Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni.\n\n\n\nÈ fatto divieto al datore di Lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel\ncorso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a\nmezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,\nnonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine\nprofessionale del lavoratore.",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"pensionfund","Art. 25 - Fondo nazionale di previdenza ","Art. 25 - Fondo nazionale di previdenza complementare\n\n\n\nL'accordo istitutivo di BYBLOS, Fondo Nazionale Pensione Complementare per i\nlavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle\naziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, è riportato in\nappendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale.\n\nPer quanto riguarda i comparti disciplinati dal presente contratto il Fondo\nsarà alimentato con le seguenti modalità:\n\n\n\n- contributo a carico del Datore di Lavoro pari all'1% della normale\nretribuzione annua (comprensiva della l3.ma mensilità o gratifica natalizia);\nil contributo viene elevato all’1,2% dall’1\u002F1\u002F2012;\n\n-contributo a carico del dipendente pari all'1% della normale retribuzione\nannua (comprensiva della l3.ma mensilità o gratifica natalizia);\n\n-100% dell'accantonamento del T.F.R. maturato nell'anno per i dipendenti\nassunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993;\n\n- quota dell'accantonamento del T.F.R. maturato nell'anno pari al 2% della\nretribuzione utile alla determinazione dello stesso T.F.R. per tutti gli altri\ndipendenti.\n\n\n\nIn occasione della assunzione con contratto a tempo indeterminato, con\ncontratto di apprendistato, con contratto part-time a tempo indeterminato, con\ncontratto a termine di durata pari o superiore a sei mesi, l'Azienda\nconsegnerà al neo-assunto il modulo di domanda di adesione al Fondo e la\nscheda informativa.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"OVERTIME_trigger","Per il lavoro straordinario, notturno e ","Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni sulla normale retribuzione:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      - lavoro\n        straordinario diurno collegato con l'orario normale\n\n        \n        \n      \n      30%\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      -\n        lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:\n\n        \n        \n\n        a) se diurno, con un minimo di tre ore di\n        retribuzione \n\n        b) se notturno, con un minimo di quattro ore di\n        retribuzione\n\n        \n        \n      \n      30%\n\n        55%\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      -\n        lavoro festivo\n      \n      55%\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      - lavoro notturno\n        per i lavoratori non turnisti\n\n        \n        \n      \n      55%\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      -\n        lavoro straordinario notturno per i lavoratori turnisti\n\n        (salvo quanto stabilito dall'art. 22 - Maggiorazioni\n        per lavoro \n\n        a turni - Sezione seconda - Disciplina del rapporto\n        di lavoro)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        55%\n      \n    \n    \n      -\n        lavoro domenicale con riposo compensativo:\n\n        \n        \n\n        a) per le ore normali di lavoro \n\n        b) per le ore straordinarie\n      \n      80%\n\n        80%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nLe suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore\nassorbe la minore.",{"bindId":117,"name":60,"text":118},"paidmaternityleavepay","Esse non possono essere adibite al lavoro:\n\n\n\na)durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;\n\nb)ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la\ndata presunta e la data effettiva del parto;\n\nc)durante i tre mesi dopo il parto;\n\nd)durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto\navvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. tali giorni sono\naggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.\n\n\n\nDurante il periodo di congedo di maternità di cui al comma precedente, le\nlavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto\npercepiscono allo stesso titolo da parte dell'I.N.P.S.",{"bindId":120,"name":121,"text":122},"healthcareaccess","Art. 26 - Fondo di assistenza sanitaria ","Art. 26 - Fondo di assistenza sanitaria integrativa\n\n\n\nL'accordo istitutivo del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i\nlavoratori delle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, delle\naziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali, è riportato in\nappendice insieme allo statuto e al regolamento elettorale.\n\nIl Fondo è alimentato attraverso un contributo complessivo pari ad €\n120,00 all'anno che, dal 1° gennaio 2017, è interamente a carico delle\naziende.\n\nA far data dal 1° gennaio 2017 saranno iscritti automaticamente al fondo\ntutti i lavoratori a tempo indeterminato disciplinati dal presente CCNL che non\nbeneficino già di assistenza sanitaria integrativa.\n\nSono escluse dall'obbligo contrattuale di iscrizione dei dipendenti e\nrelativo versamento al fondo, le aziende che hanno forme di prevenzione e\nassistenza sanitaria integrativa a favore della generalità dei lavoratori o di\nalcune categorie dei dipendenti complessivamente equivalenti.\n\nNel caso in cui le forme di assistenza sanitaria integrativa riguardassero\nsolo alcune categorie di lavoratori, l'esclusione dall'obbligo di iscrizione\nriguarda unicamente queste categorie di lavoratori.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2017 le imprese che pur essendo tenute non\nversino il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di\nretribuzione mensile pari ad € 25,00 lordi.",{"bindId":124,"name":125,"text":126},"apprenticeships","18e) Apprendistato Disciplina generale p","18e) Apprendistato\n\n\n\nDisciplina generale per tutte le tipologie di Apprendistato\n\n\n\nL'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato\nalla formazione e alla occupazione dei giovani, disciplinato dall'art. 41 e ss.\ndel D.lgs. 81\u002F2015 e dalle norme che seguono.\n\nLe Parti concordano che l'apprendistato, articolato nelle diverse tipologie\npreviste dalla Legge, costituisce:\n\n\n\n- un importante elemento per rafforzare l'opportunità di ingresso nel mondo\ndel lavoro di coloro che sono in cerca di occupazione;\n\n- un meccanismo di raccordo tra scuola e impresa per la definizione dei\npercorsi formativi e dei profili professionali in linea con le esigenze del\nmercato del lavoro;\n\n-una modalità per allineare i percorsi didattici ai profili professionali\nrichiesti dal mercato in una prospettiva di adeguamento continuo in ragione\ndella evoluzione della tecnologia e del mercato del lavoro;\n\n-uno strumento che permette la condivisione e la gestione di progetti di\nricerca tra istituzioni e imprese private.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tre tipologie:\n\n\n\na)apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di\nistruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica\nsuperiore;\n\nb)apprendistato professionalizzante;\n\nc)apprendistato di alta formazione e ricerca.\n\n\n\nIl contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta ai fini\ndella prova e deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto del\ncontratto, la durata, l'eventuale patto di prova, l'inquadramento, il relativo\ntrattamento economico e, nel caso dell'apprendistato professionalizzante, il\npiano formativo individuale.\n\nPer l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del\nperiodo di prova valgono le norme contrattuali di cui all'art. 16 - Periodo di\nprova - Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, con riferimento al\nlivello di assunzione.\n\nIl contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi\ne non superiore a trentasei mesi.\n\nNel caso di apprendistato di tipologia 1la durata massima è fissata in 48\nmesi.\n\nAl termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal\ncontratto, con preavviso di 15 giorni decorrente dal medesimo termine.\n\nDurante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato.\n\nIl periodo di preavviso può essere sostituito dalla corrispondente\nindennità.\n\nSe nessuna delle Parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto\ndi lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'apprendista verrà confermato\nal livello previsto per la sua mansione.\n\nL'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di\nanzianità decorre dalla data di trasformazione del rapporto.\n\nDurante il contratto di apprendistato, è fatto divieto alle parti di\nrecedere dal contratto in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.\n\nIl numero complessivo di apprendisti che un datore di Lavoro può assumere\ncon contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite\ndelle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3\na 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il\ndatore di Lavoro stesso, a meno che non si tratti di datori di lavoro con meno\ndi 10 dipendenti per i quali il rapporto è di 1 a 1.\n\nIl Datore di Lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori\nqualificati o specializzati o che ne abbia in numero inferiore a tre, può\nassumere apprendisti in numero non superiore a tre.\n\nL'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del\nrapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi\nprecedenti la nuova assunzione, di almeno il venti per cento degli apprendisti\ndipendenti dallo stesso Datore di Lavoro.\n\nDal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per\nrecesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per\ngiusta causa.\n\nLa norma di cui al comma precedente non si applica alle aziende con meno di\n10 dipendenti.\n\nQualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso\nconsentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.\n\nGli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma\nsono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin\ndalla data di costituzione del rapporto.\n\nIn caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le\nsanzioni previste dal D.lgs. 81\u002F2015.\n\nCon periodicità semestrale l'Azienda comunicherà alle R.S.U. le assunzioni\ncon contratto di apprendistato.\n\n\n\nMalattia e infortunio non sul lavoro\n\n\n\nL'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla\nconservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata\ndella malattia, sino ad un massimo di 12 mesi.\n\nPer contratti della durata inferiore ai 36 mesi il termine di conservazione\ndel posto è pari a 1\u002F3 della durata del contratto.\n\nAll'apprendista assente per malattia, sarà corrisposta da parte della\nAzienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui\nal comma precedente, a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno, un\ntrattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera,\nragguagliata a 1\u002F6 dell'orario settimanale contrattuale in caso di\ndistribuzione di quest'ultimo su 6 giorni o a 1\u002F5 in caso di distribuzione su 5\ngiorni.\n\nTale criterio consente all'apprendista, nei limiti sopra indicati, di\npercepire la normale retribuzione (escluso l'eventuale compenso per lavoro\nstraordinario), che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di\nlavoro.\n\nAgli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia\nanche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purché esso non\nsia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista\nstesso.\n\nIn caso di più assenze il periodo di conservazione del posto ed il\ntrattamento economico si intendono riferiti all'arco temporale di durata del\ncontratto.\n\nAgli apprendisti assenti per malattia e infortunio non sul lavoro si applica\nla normativa contrattuale in tema di comunicazione e giustificazione della\nassenza e di controllo nelle fasce orarie.\n\nIl trattamento di cui al presente paragrafo non è cumulabile con eventuale\naltro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in\navvenire.\n\n\n\nInfortunio sul lavoro e malattia professionale\n\n\n\nL'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia\nprofessionale ha diritto al seguente trattamento:\n\n\n\n1.conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene\ncorrisposta dall'INAIL l'indennità temporanea;\n\n2.corresponsione, da parte della Azienda, oltre alla intera retribuzione per\nla giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire\ndal giorno seguente l'infortunio, e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo\ndi conservazione del posto, della indennità erogata dall'INAIL fino a\nraggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera netta che sarà\nragguagliata a 1\u002F6 dell'orario contrattuale settimanale in caso di\ndistribuzione di quest'ultimo su 6 giorni, o a 1\u002F5 in caso di distribuzione su\n5 giorni.\n\n\n\nTale criterio consente all'apprendista, nei limiti di cui sopra indicati, di\npercepire la normale retribuzione netta (escluso l'eventuale compenso per\nlavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale\norario di lavoro.\n\n\n\nTipologie di Apprendistato\n\n\n\nTipologia 1 - Apprendistato per la qualifica e il diploma\n\nprofessionale, il diploma di istruzione secondaria\n\nsuperiore e il certificato di specializzazione tecnica\n\nsuperiore.\n\n\n\nL'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato\ndi specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la\nformazione effettuata in Azienda con l'istruzione e la formazione professionale\nsvolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei diversi sistemi\nregionali di istruzione e formazione.\n\nIn ragione di quanto sopra, le parti, facendo espresso rinvio a quanto\nstabilito dall'art. 43 del D.lgs. 81\u002F2015 e dall'Accordo interconfederale del\n18\u002F5\u002F2016, si dichiarano consapevoli che potranno applicarsi regolamentazioni\ndifferenti sul territorio nazionale in tema di:\n\n\n\n-quantità e distribuzione oraria della formazione scolastica e\naziendale;\n\n-modalità di progettazione e definizione dei percorsi in integrazione tra\nattività formativa e di formazione e lavoro in collaborazione con le\nimprese;\n\n-definizione della quota del monte orario minimo obbligatorio da destinare\nall'integrazione tra formazione e lavoro.\n\n\n\nIl Datore di Lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per\nla qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria\nsuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un\nprotocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che\nstabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del Datore di\nLavoro.\n\nTale protocollo deve essere conforme ai requisiti previsti dal Decreto\nInterministeriale del 12\u002F10\u002F2015.\n\nAnche in assenza di specifica regolamentazione regionale in materia, restano\nin ogni caso valide le convenzioni e gli accordi conclusi dai datori di lavoro\no dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e\nle altre istituzioni formative o di ricerca, quando il protocollo sottoscritto\ne il piano formativo sono conformi al citato Decreto Interministeriale.\n\nNel caso in cui il contratto di apprendistato della presente tipologia abbia\nun termine inferiore al massimo consentito, potrà, al conseguimento del titolo\ndi studio\u002Fspecializzazione superiore, essere prevista la trasformazione in\ncontratto di apprendistato professionalizzante per il periodo residuo, sempre\nnel rispetto dei limiti legali e contrattuali per questa tipologia di\ncontratto.\n\nPossono essere assunti con la presente tipologia di Apprendistato i giovani\nche hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.\n\nLa durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o\ndel diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a quattro\nanni.\n\nPossono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata\nnon superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo\nanno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre\nche del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze\ntecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti\nscolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di\nspecializzazione tecnica superiore.\n\nIn ragione della tipologia di titolo di studio o di specializzazione da\nconseguire, il percorso formativo condiviso con l'istituzione scolastica potrà\nprevedere l'acquisizione di un profilo professionale nuovo e non previsto dalle\ndeclaratorie del presente contratto collettivo oppure non previsto dal\nrepertorio delle professioni di cui al comma 3 dell'art. 46 del D.lgs.\n81\u002F2015.\n\nIn tali casi, ferma restando l'applicabilità di specifici accordi sindacali\naziendali per tali profili professionali, il contratto di apprendistato\ndefinisce l'inquadramento e la retribuzione sulla base dei profili analoghi\npresenti nel contratto collettivo.\n\nFerme restando le norme sul recesso contenute nella parte comune alle\ntipologie di apprendistato, nel contratto di apprendistato per la qualifica e\nil diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il\ncertificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato\nmotivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi\ncome attestato dall’istituzione formativa.\n\n\n\n\n\nTabella retributiva apprendistato tipo 1\n\n\n\nAll'apprendista assunto con la presente tipologia di contratto di\napprendistato va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento\ncontrattuale - coerente con il percorso formativo tra quelli individuati\nall'art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 - al fine della determinazione della\nretribuzione di riferimento; pertanto la retribuzione viene stabilita in misura\npercentuale rispetto a tale livello di inquadramento come da tabella sotto\nriportata:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Primo\n        anno\n      \n      non\n        inferiore al 45% della retribu­zione di riferimento spettante per il\n        livello \n\n        di inquadramento\n      \n    \n    \n      Secondo anno\n      \n      non inferiore al 55%\n        della retribu­zione di riferimento spettante per il livello \n\n        di inquadramento\n      \n    \n    \n      Terzo anno\n      \n      non inferiore al 65%\n        della retribu­zione di riferimento spettante per il livello \n\n        di inquadramento\n      \n    \n    \n      Quarto\n        anno\n      \n      non inferiore al 70%\n        della retribu­zione di riferimento spettante per il livello \n\n        di inquadramento\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nTipologia 2 - Apprendistato Professionalizzante\n\n\n\nLe Parti concordano che l'apprendistato professionalizzante, essendo il più\nidoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite\nefficacemente nella organizzazione aziendale, è essenzialmente finalizzato,\nalla sua positiva conclusione, a consolidare il rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato.\n\nL'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla\nformazione e alla occupazione dei giovani, disciplinato dalla Legge e dalle\nseguenti disposizioni.\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\ngiovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.\n\nPer i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai\nsensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato\nprofessionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di\netà.\n\nAi fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è\npossibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità o di un\ntrattamento di disoccupazione senza limiti di età.\n\nPer essi trovano in applicazione le disposizioni all'articolo 42, comma 4\nD.lgs. n. 81\u002F2015, nonché per i lavoratori in mobilità il regime contributivo\nagevolato di cui all'art. 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e\nl'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.\n\n\n\nDurata, retribuzione e inquadramento\n\n\n\nLa durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è:\n\n\n\n- 2 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel\ngruppo D;\n\n- 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nei\ngruppi C, B, A e Q.\n\n\n\nLa durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi a meno che si\ntratti di svolgimento di attività stagionali.\n\nIl contratto individuale può prevedere che in caso di malattia, infortunio\no altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta\ngiorni il periodo di apprendistato venga prorogato per un tempo equivalente\nalla assenza.\n\nLa retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di\nseguito riportate del minimo di stipendio e di salario, del livello di\nattestazione finale.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Durata\n        Triennale\n\n        \n        \n      \n      Durata\n        Biennale\n      \n    \n    \n      1° semestre\n      \n      70%\n      \n      1° quadrimestre\n      \n      70%\n      \n    \n    \n      2° semestre \n      \n      75%\n      \n      2° quadrimestre\n      \n      75%\n      \n    \n    \n      3° semestre\n      \n      80%\n      \n      3° quadrimestre\n      \n      80%\n      \n    \n    \n      4° semestre\n      \n      85%\n      \n      4° quadrimestre\n      \n      85%\n      \n    \n    \n      5° semestre\n      \n      90%\n      \n      5° quadrimestre\n      \n      90%\n      \n    \n    \n      6° semestre\n      \n      95%\n      \n      6° quadrimestre\n      \n      95%\n      \n    \n  \n\n\n\n\nTrascorso il periodo di apprendistato e avvenuta la trasformazione del\ncontratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,\nl'apprendista verrà confermato al livello previsto per la sua mansione.\n\nAi lavoratori di età superiore a cinquant'anni e beneficiari di indennità\ndi mobilità o di un trattamento di disoccupazione, assunti con contratto di\napprendistato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione\nprofessionale, si applica la seguente tabella:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Durata\n        Triennale\n\n        \n        \n      \n      Durata\n        Biennale\n      \n    \n    \n      1° semestre\n      \n      75%\n      \n      1° quadrimestre\n      \n      75%\n      \n    \n    \n      2° semestre \n      \n      80%\n      \n      2° quadrimestre\n      \n      80%\n      \n    \n    \n      3° semestre\n      \n      85%\n      \n      3° quadrimestre\n      \n      85%\n      \n    \n    \n      4° semestre\n      \n      90%\n      \n      4° quadrimestre\n      \n      90%\n      \n    \n    \n      5° semestre\n      \n      95%\n      \n      5° quadrimestre\n      \n      95%\n      \n    \n    \n      6° semestre\n      \n      100%\n      \n      6° quadrimestre\n      \n      100%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\nFormazione\n\n\n\nper quanto riguarda le figure professionali da formare tramite\nl'apprendistato professionalizzante vengono individuate le seguenti\nmacro-professionalità.\n\n\n\nComparto Cartario\n\n\n\nFigure operaie\n\n\n\nAddetti alle attività produttive\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\na) Addetti di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\n\nb) Operatore di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\n\n\n\nAddetti all'attività manutentiva\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nc) Addetto manutenzione\n\nd) Operatore manutenzione\n\n\n\nAddetto servizi generali di stabilimento\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\ne)Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere,\nfattorino\n\n\n\nFigure impiegatizie\n\n\n\nImpiegati area amministrativa\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nf) Addetto amministrazione e sistemi informativi\n\ng) Specialista amministrazione e sistemi informativi\n\n\n\nImpiegati area commerciale\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nh) Addetto commerciale\u002Facquisti\n\ni) specialista commerciale\n\n\n\nImpiegati area tecnica\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nl) Tecnico di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\n\nm) Addetto programmazione della produzione\n\nn) Specialista di produzione\u002Flaboratorio\u002Fallestimento cartario\n\no) Specialista programmazione della produzione\n\np) Addetto logistica\n\nq) Addetto qualità, ambiente, sicurezza\n\nr) Tecnico di manutenzione\n\ns) Specialista di manutenzione\n\n\n\nComparto Cartotecnico\n\n\n\nFigure operaie\n\n\n\nAddetti alle attività produttive\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\na)Operatore su macchine per la produzione cartotecnica (piega-incolla,\nspiralatrici, ecc.)\n\nb) Operatore su macchina ondulatrice con prove di laboratorio\n\nc) Operatore su macchina accoppiatrice con prove di laboratorio\n\nd)Operatore addetto a macchina per estrusione film con prove di\nlaboratorio\n\ne)Operatore su macchine da stampa e\u002Fo fustellatrici con prove di\nlaboratorio\n\nf)Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di\nscatole rivestite con prove di laboratorio\n\ng)Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di\nimballi in cartone ondulato con prove di laboratorio\n\nh)Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di\nsacchi con prove di laboratorio\n\ni)Operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di\nimballaggio flessibile con prove di laboratorio\n\n\n\nAddetti all'attività manutentiva e di laboratorio\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nl) Addetto manutenzione\n\nm) Operatore manutenzione\n\nn) Addetto laboratorio\u002Fallestimento cartotecnico\n\no) Operatore laboratorio\n\n\n\nAddetto servizi generali di stabilimento\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\np)Addetto al magazzino e trasporti, guardiano, portiere, custode, usciere,\nfattorino\n\n\n\nFigure impiegatizie\n\n\n\nProfili esemplificativi:\n\n\n\nq) Addetto gestione qualità\u002Fambiente\n\nr) Addetto amministrazione\u002Finformatica\n\ns) Addetto commerciali\n\nt) Tecnico di programmazione della produzione cartotecnica\n\n\n\nI profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione\ndelle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato alla\nnormativa contrattuale.\n\nIl piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo,\nle conoscenze e competenze da acquisire e l'indicazione del tutor o referente\naziendale.\n\nIl piano formativo sarà redatto sulla base del format allegato.\n\nLe materie collegate alla realtà aziendale\u002Fprofessionale e alla prevenzione\ndegli infortuni saranno oggetto di formazione interna, che potrà essere svolta\nanche in affiancamento e on the job, mentre le altre potranno essere oggetto di\nformazione interna o esterna all’Azienda anche con modalità di\ne-learning.\n\nLe ore di formazione relative all'antinfortunistica e alla organizzazione\naziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro.\n\nLa formazione professionalizzante svolta dall'Azienda della durata di 80 ore\nmedie annue viene integrata, qualora disponibile, della offerta formativa\npubblica, disciplinata dalle regioni, interna o esterna alla Azienda,\nfinalizzata alla acquisizione di competenze di base o trasversali per un monte\nore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio.\n\nPer ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di\nformazione non inferiore all'80% del monte ore annuo.\n\nI percorsi formativi aziendali possono essere finanziati utilizzando le\nrisorse di FONDIMPRESA e attraverso accordi con le Regioni.\n\nLe funzioni di tutore o di referente aziendale, come previsto dalla Legge,\npossono essere svolte da un lavoratore designato dalla impresa che abbia una\nprofessionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che\nl'apprendista deve acquisire.\n\nNelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione o\ndi referente aziendale può essere svolta direttamente dal Datore di Lavoro.\n\nIl nominativo del tutor\u002Freferente aziendale sarà indicato nel piano\nformativo individuale.\n\n\n\nRinvio alle disposizioni contrattuali e di legge\n\n\n\nPer tutto quanto non previsto nei vari commi del presente articolo si fa\nriferimento alla normativa contrattuale e al D.lgs. n. 81\u002F2015 e successive\nintegrazioni.\n\nLa registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali eventualmente acquisita sarà effettuata nel libretto\nformativo del cittadino.\n\nIn attesa della piena operatività del libretto formativo le parti del\ncontratto individuale provvedono alla attestazione dell’attività formativa\ntenendo conto del format allegato.\n\n\n\nTipologia 3 - Apprendistato di alta formazione e ricerca\n\n\n\nPer la regolamentazione di questa tipologia di apprendistato le parti fanno\nespresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 45 del D.lgs. 81\u002F2015, come\nmodificato dal D.lgs. 185\u002F2016, dall'Accordo interconfederale del 15 maggio\n2016 e dalle norme che seguono.\n\nIl Datore di Lavoro che intende stipulare un contratto di Apprendistato di\nalta formazione e ricerca sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa\na cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata\ne le modalità, anche temporali, della formazione a carico del Datore di\nLavoro.\n\nTale protocollo deve essere conforme ai requisiti previsti dal decreto\ninterministeriale del 12\u002F10\u002F2015.\n\nAnche in assenza di specifica regolamentazione regionale in materia, restano\nin ogni caso valide le convenzioni e gli accordi conclusi dai datori di lavoro\no dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e\nle altre istituzioni formative o di ricerca, quando il protocollo sottoscritto\ne il piano formativo sono conformi al citato Decreto Interministeriale.\n\nIn ragione della peculiarità delle attività di ricerca, il protocollo di\ncui sopra potrà prevedere un particolare percorso formativo o progetto di\nricerca condiviso con l'istituzione formativa che faccia riferimento ad un\nprofilo professionale nuovo e non previsto dalle declaratorie del presente\ncontratto collettivo oppure non previsto dal Repertorio delle Professioni di\ncui al comma 3 dell'art. 46 del D.lgs. 81\u002F2015.\n\nIn tali casi, ferma restando l'applicabilità di specifici accordi sindacali\naziendali per tali profili professionali, il contratto di apprendistato\ndefinisce l'inquadramento e la retribuzione sulla base dei profili analoghi\npresenti nel contratto collettivo.",{"bindId":128,"name":129,"text":130},"COMMUTE_trigger","Art. 88 – Alloggio Qualora nella localit","Art. 88 – Alloggio\n\n\n\nQualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività\nnon esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto\nche colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più\nvicino centro abitato disti oltre km. 5, l'Azienda che non provveda in modo\nidoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.",{"bindId":132,"name":114,"text":115},"SUNDAY_trigger",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"cbamemtrad","-il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE, ","-il SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE, rappresentato dal Segretario\nGenerale Massimo Cestaro e dai Segretari Nazionali Emanuela Bizi, Marco\nDelcimmuto, Nicola Diceglie, Cinzia Maiolini, Walter Pilato, Gian Luca Carrega\ne Mara D'Ercole, assistiti dalle delegazioni territoriali;\n\n-la FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI, rappresentata\ndal Segretario Generale Vito Antonio Vitale e dai Segretari Nazionali Paolo\nGallo, Walter Fattore, Laura Ferrarese, Giovanni Pezzini, assistiti dalle\ndelegazioni territoriali;\n\n-l’UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE, rappresentata dal\nSegretario Generale Salvatore Ugliarolo e dai Segretari Nazionali Fabio\nBenigni, Roberto Di Francesco, Giuseppe Gozzo, Rossella Manfredini, Roberto\nRetrosi, assistiti dalle delegazioni territoriali;\n\n-il sindacato UGL CARTA E STAMPA, rappresentato dal Segretario Nazionale\nGiancarlo Pompei, coadiuvato dalla Giunta Nazionale Lampis Stefano, Boni\nEugenio, Alberto Pietropoli e dal Segretario Generale della Federazione Chimici\nLuigi Ulgiati e dai componenti la Segreteria Nazionale chimici, Eliseo Fiorin,\nMichele Polizzi, Maria Rita Arioli, Marco Fabrizio, con la partecipazione delle\nStrutture Territoriali del settore e una delegazione di RSU Italia",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"trainingprogrammes","Art. 36 - Formazione e aggiornamento pro","Art. 36 - Formazione e aggiornamento professionale\n\n\n\nLe Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare\nimpulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario\nper l'incremento professionale e la conservazione delle capacità\nprofessionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle\nstrutture produttive e degli impianti.\n\nA tal fine, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, le apposite\ncommissioni, anche sperimentando forme di possibile collaborazione con l'ENIPG,\noltre ad elaborare ed aggiornare gli obiettivi di conoscenze e competenze ed i\nrelativi percorsi formativi per l'applicazione della norma relativa\nall'Apprendistato, valuteranno i fabbisogni formativi espressi dai settori al\nfine di assumere le iniziative concrete che siano di supporto alle aziende e ai\nlavoratori nella realizzazione della formazione continua tramite l'intervento\ndi FONDIMPRESA.\n\nLe Parti sono, infatti, convinte che una attività di indirizzo, iniziativa\ne coordinamento a livello nazionale in campo formativo, gestita\npariteticamente, costituisca una rilevante garanzia dell'efficacia degli\ninterventi di formazione continua.\n\nInfatti, il livello nazionale:\n\n\n\n-può avvalersi delle migliori conoscenze specialistiche dei processi\nproduttivi e della loro evoluzione tecnologica;\n\n-può avvalersi della collaborazione delle migliori scuole specializzate;\n\n-favorisce l'uniformità della formazione indipendentemente dalla\ncollocazione territoriale delle singole aziende.\n\n\n\nL'attività di cui sopra sarà svolta in coordinamento con le strutture\nterritoriali delle Parti delle aree interessate e con le articolazioni\nterritoriali di FONDIMPRESA.\n\nI lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno\navvalersi dei permessi previsti dal successivo art. 37, secondo la disciplina\nprevista dall'articolo stesso.\n\nIn relazione a quanto sopra i Gruppi e le aziende nell'ambito degli incontri\nprevisti dall'art. 7 - Sistema di informazione - Sezione prima. Gli istituti di\ncarattere sindacale forniranno alle R.S.U. e alle OO.SS. Territoriali\ninformazioni sui corsi effettuati, specificandone le finalità e i risultati\nconseguiti, e sui corsi programmati.\n\nLe R.S.U. e le OO.SS. potranno fornire alle aziende le proprie valutazioni,\nsia sulle necessità di formazione sia sulla efficacia dei corsi effettuati.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"protectiveclothing","58b) Indumenti da lavoro e D.P.I. per i ","58b) Indumenti da lavoro e D.P.I.\n\n\n\nper i dipendenti soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra\nvulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, a usura particolare di\nvestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai\ntempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.\n\nIl Datore di Lavoro ha l'obbligo di ricercare e individuare, sulla base\ndella valutazione dei rischi e dei D.P.I. disponibili sul mercato, i D.P.I.\npiù idonei a proteggere i lavoratori.\n\nI lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare i D.P.I. messi a loro\ndisposizione, secondo le istruzioni fornite nei corsi di formazione,\ninformazione ed addestramento professionale.\n\nIl Datore di Lavoro ha l'obbligo di fissare le condizioni d'uso e\nmanutenzione dei D.P.I. e di verificare che le istruzioni d'uso siano in lingua\ncomprensibile al lavoratore. Il Datore di Lavoro ha altresì l'obbligo di\nverificarne il corretto utilizzo in base alle istruzioni fornite.\n\nI lavoratori devono avere cura dei D.P.I., senza modificarne le\ncaratteristiche di propria iniziativa.\n\nDevono segnalare prontamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al\nPreposto, qualunque rottura o difetto dei D.P.I. messi loro a disposizione.\n\nI lavoratori devono altresì attenersi alle disposizioni aziendali riguardo\nla custodia (che dovrà avvenire nei luoghi di lavoro in armadietti o in\nappositi spazi dedicati) l'impiego e la eventuale riconsegna dei D.P.I.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"healthandsafetypolicy","Art. 58 - Salute, sicurezza sul lavoro -","Art. 58 - Salute, sicurezza sul lavoro - Formazione e ambiente\n\n\n\n58a) Salute e Sicurezza del Lavoro\n\n\n\nNella consapevolezza che una specifica formazione antinfortunistica di tutti\ni lavoratori è uno dei presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo di una\nincisiva progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, le Parti\ncostituiranno con separata intesa una Commissione Tecnica Paritetica che dovrà\nrealizzare moduli formativi differenziati per il settore cartario e per il\nsettore cartotecnico da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori\ndisciplinati dal presente CCNL.\n\nLa stessa Commissione dovrà elaborare i contenuti specifici della\nformazione di base e degli aggiornamenti periodici per i R.L.S. nel rispetto\ndelle quantità minime di Legge che siano fruibili sia con la modalità\ntradizionale, sia con la modalità della formazione a distanza.\n\nLa formazione avverrà durante l'orario di lavoro e non potrà comportare\noneri economici a carico dei lavoratori.\n\nLe aziende, ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 e successive modifiche e\nconferme, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la\nsalubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la\npulizia, l'illuminazione e la climatizzazione; parimenti, le aziende, nei casi\nprevisti dalla Legge, metteranno a disposizione dei lavoratori i dispositivi di\nprotezione individuale (D.P.I.) e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a\ngarantire la sicurezza del lavoro.\n\nIl lavoratore è tenuto alla osservanza scrupolosa delle prescrizioni che,\nin adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'Azienda: in particolare\nè tenuto a servirsi dei dispositivi protettivi curando, altresì, la corretta\nconservazione degli stessi.\n\nIl lavoratore è tenuto a partecipare ai corsi sulla sicurezza promossi\ndall'Azienda.\n\nPer ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di\nsicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano in\nparticolare le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo\nInterconfederale 22 giugno 1995 e con il D.lgs. n. 81\u002F2008 e successive\nmodifiche e conferme.\n\nLe Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia\ndella salute e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione\ndi soluzioni condivise ed attuabili.\n\nPertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative\nall’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza,\ninformazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate\n(il Datore di Lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad\nadire l'organismo paritetico competente, laddove presente, al fine di\nriceverne, ove possibile, una soluzione concordata.\n\nAi sensi dell'Accordo Interconfederale citato i rappresentanti per la\nsicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito\ndelle R.S.U. nei numeri previsti dall'Accordo stesso.\n\nNelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni\ndel rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa di\ncui all'art. 10 - Sezione Prima — Gli Istituti di Carattere Sindacale, ove\ntale carica sia stata attivata.\n\nPer tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei R.L.S., la\nformazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di\nlavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le\ninformazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle\nprevisioni dell'Accordo Interconfederale richiamato, il cui testo si riporta in\nallegato al presente contratto.\n\nLe attribuzioni del R.L.S., distinte da quelle delle R.S.U., sono quelle\ndefinite dalla Legge e in particolare quelle previste dall'art. 50 del D.lgs.\n81\u002F2008.\n\nAi sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81\u002F2008 il\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene periodicamente informato\ndalla Azienda, di norma una volta l'anno, in merito all'organizzazione della\nformazione da erogare ai lavoratori in tema di salute e sicurezza sul\nlavoro.\n\nAi sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. n. 81\u002F2008 il Rappresentante dei\nLavoratori per la Sicurezza deve disporre dei mezzi (come ad esempio armadietto\ne\u002Fo scrivania, accesso ad un pc aziendale, ecc.) e degli spazi idonei per\nl'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite\nl'accesso ai dati infortunistici, contenuti in applicazioni informatiche, che\ndevono essere comunicati ai sensi di Legge sia a fini statistici e informativi,\nsia a fini assicurativi.\n\nIl Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire\npregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi\nconfronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le\nRappresentanze Sindacali.\n\nNelle aziende o unità produttive da 150 a 200 dipendenti i Rappresentanti\ndei Lavoratori per la Sicurezza saranno in numero di due.\n\nNelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per\nl'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs. n. 81\u002F2008, i\nRappresentanti per la Sicurezza utilizzano permessi, distinti da quelli per la\nR.S.U. pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.\n\nNelle aziende o unità produttive da 100 a 149 dipendenti il Rappresentante\ndei Lavoratori per la Sicurezza, in sostituzione di quanto previsto\ndall'Accordo Interconfederale sopra citato, utilizza per la specifica funzione\npermessi retribuiti fino a 60 ore all'anno.\n\nper l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i),\nl) dell'art. 50 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.\n\nIn sede di contrattazione aziendale le parti procederanno all'assorbimento\ndelle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza, avendo\nriguardo alle ore di permesso già riconosciute per lo stesso titolo.\n\nIl Datore di Lavoro, ovvero i Dirigenti e Preposti, i Lavoratori, il Medico\nCompetente (ove previsto), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e\nProtezione, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano,\nnell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o\nridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei\nluoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi\ndi lavoro e di tutela dell'ambiente.\n\nIl Datore di Lavoro, ovvero i Dirigenti e Preposti, all'interno della\nAzienda o dell'Unità Produttiva oltre ad osservare le misure generali di\ntutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte\nle prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme\nvigenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ad organizzare in\nmodo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la\nvalutazione dei rischi e ad informare e formare i lavoratori sui rischi\nspecifici cui sono esposti.\n\nCiascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della\npropria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su\ncui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente\nalla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di\nLavoro.\n\nIn questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della\nprevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in\nmateria e sono altresì titolari di specifici diritti.\n\nIn ogni unità produttiva sono istituiti:\n\n\n\n-il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) contenente le misure di\nprevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il\nmiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. il documento sarà\nrielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni\ntecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei\nlavoratori. Ai sensi dell'art. 50, lettera b) del D.lgs. 81\u002F08 e successive\nmodifiche e integrazioni l’R.L.S. è consultato preventivamente e\ntempestivamente in merito alla valutazione dei rischi, al solo fine di\ncomprovarne la data certa, l’R.L.S. sottoscrive la valutazione dei rischi\napponendo la propria firma al D.V.R.;\n\n-la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a\nsorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente\nincaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale\ne nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati\npersonali secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale\ncartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di\nassunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le\nmalattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al\nmomento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne\nfaccia richiesta.\n\n\n\nNelle aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante\ndei Lavoratori per la Sicurezza secondo quanto previsto dall'accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995 in applicazione dell'art. 47, D.lgs. 9 aprile\n2008, n. 81.\n\nAi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) sono attribuiti,\nin particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione\npreventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità\npreviste dalle discipline vigenti.\n\nAi sensi di quanto previsto dall'art. 18, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81,\ncome modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e art. 50 del D.lgs. n.\n81\u002F2008, il Datore di Lavoro è tenuto a mettere a disposizione del\nRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta scritta dello\nstesso, copia del documento di valutazione dei rischi.\n\nGli R.L.S. sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei\ndocumenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie\nfunzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi\nlavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere\nsanitario riguardanti i lavoratori.\n\nIl Rappresentante per la Sicurezza può richiedere la convocazione di una\napposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio\no di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda, anche\nqualora ritenga, come previsto dall'art. 50, lett. o) del D.lgs. 9 aprile 2008,\nn. 81, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore\ndi Lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la\nsicurezza e la salute durante il lavoro.\n\nIn tale occasione, le Parti qualora siano d'accordo sulla necessità di\nprocedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad istituti\no enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che\nsi ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate.\n\nGli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.\n\nPer affrontare tematiche specifiche di sicurezza di particolare comprovata\nrilevanza, in sede aziendale, nelle unità produttive con almeno 100\ndipendenti, potranno, su richiesta delle R.L.S., tenersi appositi incontri\ninformativi, anche per singoli reparti, con la partecipazione del R.L.S., del\nR.S.P.P. ed eventualmente del medico competente.\n\nQuesti incontri devono tenere conto delle esigenze tecnico produttive e\norganizzative aziendali e si terranno nel limite di un incontro l'anno.\n\n\n\n58b) Indumenti da lavoro e D.P.I.\n\n\n\nper i dipendenti soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra\nvulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, a usura particolare di\nvestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai\ntempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.\n\nIl Datore di Lavoro ha l'obbligo di ricercare e individuare, sulla base\ndella valutazione dei rischi e dei D.P.I. disponibili sul mercato, i D.P.I.\npiù idonei a proteggere i lavoratori.\n\nI lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare i D.P.I. messi a loro\ndisposizione, secondo le istruzioni fornite nei corsi di formazione,\ninformazione ed addestramento professionale.\n\nIl Datore di Lavoro ha l'obbligo di fissare le condizioni d'uso e\nmanutenzione dei D.P.I. e di verificare che le istruzioni d'uso siano in lingua\ncomprensibile al lavoratore. Il Datore di Lavoro ha altresì l'obbligo di\nverificarne il corretto utilizzo in base alle istruzioni fornite.\n\nI lavoratori devono avere cura dei D.P.I., senza modificarne le\ncaratteristiche di propria iniziativa.\n\nDevono segnalare prontamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al\nPreposto, qualunque rottura o difetto dei D.P.I. messi loro a disposizione.\n\nI lavoratori devono altresì attenersi alle disposizioni aziendali riguardo\nla custodia (che dovrà avvenire nei luoghi di lavoro in armadietti o in\nappositi spazi dedicati) l'impiego e la eventuale riconsegna dei D.P.I.\n\n\n\n58c) Sorveglianza sanitaria e visite mediche periodiche\n\n\n\nLa Sorveglianza Sanitaria consiste nell'insieme degli accertamenti sanitari\nsvolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e\nalla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli\nstessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di\nsvolgimento dell'attività lavorativa.\n\nSono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali nel\nDocumento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) è indicato un livello di rischio\ntale per cui la normativa vigente ne prevede l'obbligo.\n\nLa sorveglianza sanitaria comprende:\n\n\n\n-visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni\nal lavoro cui il lavoratore è destinato;\n\n-visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei\nlavoratori esposti al rischio;\n\n- visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei\nrischi per la salute);\n\n-visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti\ndalla normativa vigente (rischio chimico) - per motivi organizzativi la visita\nmedica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della\nformale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;\n\n-visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per\nmotivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per\nlavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);\n\n-visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico\ncompetente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,\nsuscettibili di peggioramento a causa della attività lavorativa svolta.\n\n\n\nLa sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.lgs. 81\u002F2008, art 41, comma 6\nbis, che ha modificato il D.lgs. 81\u002F2008) alla espressione dei giudizi di\nidoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per\niscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.\n\nIl lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in\nbase al Documento di Valutazione dei Rischi (D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81,\nartt. 17 e 28, come modificato dal D.lgs. del 3 agosto 2009 n.106), risulta\nesposto ai fattori di rischio per i quali le norme di Legge impongono la\nsorveglianza sanitaria; contemporaneamente il Datore di Lavoro è obbligato a\nfar sottoporre i lavoratori a visita medica (D.lgs. 81\u002F2008, artt. 18 come\nmodificato dal D.lgs. del 3 agosto 2009 n. 106 e art. 20).\n\nIn assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono rigorosamente\nvietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore di cui all'art.\n5 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300.\n\n\n\n58d) Diritti e Doveri in tema di Sicurezza sul Lavoro\n\n\n\nIl Datore di Lavoro:\n\n\n\n-provvede affinché i lavoratori incaricati della attività di prevenzione\nincendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo\ngrave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione\ndell'emergenza siano adeguatamente formati consultando, in merito alla\norganizzazione della formazione, il Rappresentante per la Sicurezza;\n\n-in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve\nvalutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei\npreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i\nrischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli\nriguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;\n\n-provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione della assunzione, del\ntrasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove\nattrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati\npericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di\nprevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed\nadeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al\nproprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere\nperiodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi ovvero\nall'insorgenza di nuovi rischi;\n\n-informa periodicamente i lavoratori, previa consultazione con gli R.L.S.,\nattraverso gli strumenti interni utilizzati, circa i temi della salute e\nsicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio\neventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste, nonché alle\nproblematiche emerse negli incontri periodici con gli R.L.S.\n\n\n\nI lavoratori devono:\n\n\n\n-osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai\nfini della protezione collettiva e individuale;\n\n- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle\nprescrizioni del medico competente, in relazione ai fattori di rischio cui sono\nesposti;\n\n- utilizzare correttamente - secondo le procedure e le istruzioni aziendali\ne di utilizzo - i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i\npreparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,\nnonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti\ndall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;\n\n- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari,\napparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di\nprotezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono\na conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle\nloro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o\npericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;\n\n-devono avere cura del proprio posto di lavoro, mantenendo il decoro,\nl'ordine e la pulizia secondo quanto previsto dalle procedure e\u002Fo dal\nregolamento aziendale;\n\n- partecipare a tutte le iniziative formative in materia di salute e\nsicurezza.\n\n\n\nI lavoratori, in particolare, hanno diritto di:\n\n\n\n-eleggere i propri Rappresentanti per la Sicurezza;\n\n-verificare, mediante il Rappresentante per la Sicurezza, l'applicazione\ndelle misure di prevenzione e protezione;\n\n-ricevere una adeguata informazione e formazione in materia di salute e\nsicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle\nproprie mansioni;\n\n-ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati\ndegli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;\n\n-non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo\ngrave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di\nlavoro;\n\n-non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad\nevitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nella\nimpossibilità di contattare il dirigente o preposto di riferimento.\n\n\n\n58e) Formazione cogente sulla sicurezza\n\n\n\nLe Parti attribuiscono alle attività di formazione sulla sicurezza un\nvalore di rilievo in quanto grazie a tali attività è possibile implementare\nla cultura di prevenzione e protezione individuali.\n\nAi fini di elaborare linee giuda condivise per la formazione sulla sicurezza\nspecifica per i comparti di riferimento, come previsto all'art. 6 -\nOsservatorio Nazionale - Sezione prima - Gli istituti di carattere sindacale,\nle Parti hanno facoltà di istituire nell'ambito di tale organismo, una\nCommissione con l'obiettivo di valutare i dati infortunistici aggregati\nspecifici, distintamente per il comparto cartario ed il comparto cartotecnico,\nqualora disponibili, anche per promuovere iniziative comuni che concorrano alla\nriduzione del rischio e alla sensibilizzazione di tutti gli operatori interni\ned esterni sulla materia della salute e sicurezza sul lavoro.\n\nSpesso tuttavia la pianificazione dei corsi di formazione sulla sicurezza\ndeve soddisfare molteplici condizioni, quali ad esempio: la disponibilità dei\ndocenti esterni, le necessità della produzione, la disponibilità dei singoli\npartecipanti, ecc.\n\nLe Parti, ritenendo però non derogabile né procrastinabile la\nrealizzazione dei piani di formazione sulla sicurezza, concordano sulla\npossibilità, in questi casi, di effettuare i corsi e le azioni formative su\ntali temi eccezionalmente anche al di fuori del normale orario di lavoro.\n\nPertanto, previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali sarà\npossibile svolgere tali corsi fuori dell'orario normale di lavoro, senza che\nciò comporti oneri aggiuntivi per i lavoratori interessati.",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"hiv","Nel computo dei limiti della conservazio","Nel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento\neconomico come sopra definiti non saranno conteggiate:\n\n\n\na)le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital;\n\nb)le terapie salvavita;\n\nc)i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite\ncomplessivo di 90 giorni.\n\n\n\nPer terapie salvavita vanno considerate non quelle relative ad una qualunque\npatologia ancorché grave, ma solo quelle che comportino per il lavoratore la\nnecessità di sottoporsi a specifiche terapie presso strutture ospedaliere\npubbliche o private (oppure presso il domicilio del dipendente), come ad\nesempio l'emodialisi, la chemioterapia e il trattamento per l'infezione da HIV,\nAIDS o altre ritenute tali o comunque assimilabili sulla base di un giudizio\nmedico rilasciato da struttura A.S.L. o comunque ospedaliera.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"flexible_work_options","20.6) Banca Ore Per far fronte ad improv","20.6) Banca Ore\n\n\n\nPer far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed\nimprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di\ntempestivo adeguamento della attività produttiva e\u002Fo dei calendari annui di\nfunzionamento degli impianti a ciclo continuo e\u002Fo per ridurre il ricorso agli\nammortizzatori sociali, a livello di singola unità produttiva, l'Azienda può\ncostituire una banca delle ore che consenta di attuare per l'intero\nstabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario\nsuperiori od inferiori all'orario contrattuale, che comunque dovrà essere\nrispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi.\n\nLe variazioni di orario sono disposte direttamente dall'Azienda previa\ncomunicazione alla R.S.U. entro un limite complessivo di 64 ore annue pro\ncapite con un preavviso minimo di due giorni.\n\nI regimi di orario superiori all'orario contrattuale non possono superare le\n10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere\nrealizzati anche con giornate di riposo retribuito.\n\nAi lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario\ncontrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle\nsettimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario medio,\nsia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori.\n\nPer le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari a turni diurni\nviene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria.\n\nLa maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l'orario\ncontrattuale in orari a turni notturni.\n\nIn caso di mancato recupero, le ore effettuate oltre l'orario contrattuale\nsaranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata\ndel 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente.\n\nDette ore, inoltre, concorreranno al raggiungimento del plafond dello\nstraordinario obbligatorio.\n\nIn caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà\ndi cui al primo comma, le parti si incontreranno a livello aziendale per un\nesame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili,\nefficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"breastfeeding_dangerouswork","Ai sensi del D.lgs. n. 66\u002F2003 il lavoro","Ai sensi del D.lgs. n. 66\u002F2003 il lavoro notturno non deve essere\nobbligatoriamente prestato:\n\n\n\na)dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o\nalternativamente dal padre convivente con la stessa. Ciò vale anche per i\ngenitori non naturali con figli in adozione o in affido;\n\nb)dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di\nun figlio convivente di età inferiore a dodici anni;\n\nc)dalla lavoratrice o dal lavoratore, che abbia a proprio carico un soggetto\ndisabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive\nmodificazioni.\n\n\n\nÈ in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle 6, dal\nmomento della comunicazione alla Azienda dell'accertamento dello stato di\ngravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.\n\nPer tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle norme\npreviste dall'art. 58 - Salute e Sicurezza nel lavoro - Sezione terza.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"ONCERISE_trigger","Art. 86 - Tredicesima mensilità L'Aziend","Art. 86 - Tredicesima mensilità\n\n\n\nL'Azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30\u002F26 della\nnormale retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di\ntale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno\nl'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima\nmensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.\n\nLa frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata, mentre\nsarà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15\ngiorni.\n\nI periodi di assenza per malattia e infortunio, nei limiti della\nconservazione del posto, nonché per il congedo obbligatorio di cui al D.lgs.\n151\u002F2001 e successive modifiche ed integrazioni e i periodi di assenza per\nregolari permessi saranno utilmente computati ai fini della tredicesima\nmensilità.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"sicknesspay","Art. 70 - Malattia e infortunio Le assen","Art. 70 - Malattia e infortunio\n\n\n\nLe assenze e le prosecuzioni d'assenza per malattia dovranno essere\ncomunicate prima dell'inizio dell'orario di lavoro del lavoratore interessato,\nsalvo casi di comprovato impedimento e sempreché l'Azienda sia in condizione\ndi ricevere la comunicazione, e giustificate con la comunicazione alla Azienda\nentro due giorni del numero di protocollo identificativo del certificato\ninviato dal medico in via telematica.\n\nTale comunicazione va effettuata tramite e-mail o sms o con le diverse\nmodalità che potranno essere concordate a livello aziendale.\n\nIn caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per\nqualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza\ndello stato patologico all'estero, il lavoratore, previo avviso al Datore di\nLavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a\u002Fr. alla Azienda\nentro due giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a\nrilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare\ncongiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e\ndelle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4.\n\nPer quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo\nrestando quanto previsto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono\nstabiliti le seguenti regole e comportamenti:\n\n\n\n1)il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio\ndomicilio disponibile per le visite di controllo, nelle fasce orarie che\nrisultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5 della\nLegge n. 638\u002F1983;\n\n2)nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate, su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari\ndiversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica\ncondotta dalle rispettive Organizzazioni Territoriali, ai criteri organizzativi\nlocali;\n\n3)il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai\nparagrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica\ndel trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini\ninformativi, per l'intero periodo di malattia;\n\n4)sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal\ndomicilio per cause inerenti la malattia.\n\n\n\nNaturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la\ncondizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.\n\n\n\n70a) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro\n\n\n\nL'operaio non in prova che è assente dal lavoro per malattia o infortunio\nnon sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:\n\n\n\n- conservazione del posto, senza interruzione di anzianità per tutta la\ndurata della malattia o infortunio non sul lavoro fino ad un massimo di 12\nmesi;\n\n-corresponsione da parte dell'Azienda a partire dal 1° giorno e fino al\n180° giorno, di una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza\ndi disposizioni di legge e\u002Fo di altre norme, fino a raggiungere il 100% della\nnormale retribuzione giornaliera di fatto netta (escluso l'eventuale compenso\nper lavoro straordinario, festivo e domenicale), ragguagliata ad un sesto\ndell'orario contrattuale settimanale o ad 1\u002F5 in caso di distribuzione\ndell'orario settimanale su 5 giorni; tale criterio consente all'operaio, nei\nlimiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione netta (escluso\nl'eventuale compenso per lavoro straordinario, festivo e domenicale) che\navrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro;\n\n-per i successivi 6 mesi corresponsione del 50% della normale retribuzione\ndi fatto netta come sopra definita. tale trattamento aggiuntivo non può\nsommarsi alla indennità I.N.P.S. e pertanto opererà esclusivamente per i\nperiodi, all'interno dei 6 mesi successivi al primo semestre, non coperti\ndall'intervento economico dell'I.N.P.S.\n\n\n\nIn caso di più assenze il periodo di conservazione del posto e il\ntrattamento economico si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi\nprecedente ciascun giorno di assenza per malattia od infortunio non sul\nlavoro.\n\nNel computo dei limiti della conservazione del posto e del trattamento\neconomico come sopra definiti non saranno conteggiate:\n\n\n\na)le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital;\n\nb)le terapie salvavita;\n\nc)i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite\ncomplessivo di 90 giorni.\n\n\n\nPer terapie salvavita vanno considerate non quelle relative ad una qualunque\npatologia ancorché grave, ma solo quelle che comportino per il lavoratore la\nnecessità di sottoporsi a specifiche terapie presso strutture ospedaliere\npubbliche o private (oppure presso il domicilio del dipendente), come ad\nesempio l'emodialisi, la chemioterapia e il trattamento per l'infezione da HIV,\nAIDS o altre ritenute tali o comunque assimilabili sulla base di un giudizio\nmedico rilasciato da struttura A.S.L. o comunque ospedaliera.\n\nI periodi di assenza non superiori a 3 giorni vengono computati in misura\ndoppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto e del\ntrattamento economico.\n\nSono fatti salvi i primi 4 eventi nell'ambito del periodo di comporto.\n\nAi fini di cui sopra non vengono considerate le assenze dovute a ricovero\nospedaliero, compreso in day hospital e a trattamenti terapeutici ricorrenti\nconnessi a gravi, documentate malattie.\n\nAgli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia\nanche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia\ndeterminato da eventi gravemente colposi, imputabili all'operaio stesso.\n\nA richiesta, una volta l'anno, l'Azienda comunica al lavoratore il numero di\ngiorni di assenza effettuati.\n\nQualora il superamento del periodo di conservazione del posto fosse\ndeterminato da un evento morboso grave e continuativo l'Azienda, a fronte del\nprotrarsi della stessa, concederà al lavoratore che ne facesse richiesta entro\ni termini del periodo di comporto una aspettativa non retribuita per un\nulteriore periodo massimo di sei mesi.\n\nIl periodo di aspettativa è neutro ai fini del calcolo del comporto.\n\n\n\nNORMA TRANSITORIA\n\n\n\n-La norma relativa alle assenze sino a 3 giorni decorre dal 1° dicembre\n2012.\n\n-Ai fini del conteggio del periodo massimo di trattamento economico si\nconsiderano le assenze successive al 1° gennaio 2011 senza effettuare recuperi\nsulle eventuali somme già corrisposte.",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"JOBTYPE_descriptions","Art. 19 - Classificazione Unica I lavora","Art. 19 - Classificazione Unica\n\n\n\nI lavoratori addetti alle aziende cui si applica il presente CCNL sono\ninquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 5 gruppi\nprofessionali e 12 livelli retributivi, a cui si aggiungono i quadri.\n\nTale classificazione è basata su declaratorie generali con le quali vengono\ndefiniti i criteri per l'inquadramento dei lavoratori nei gruppi e su profili\nprofessionali con i quali vengono esemplificati i contenuti delle prestazioni\nlavorative in essi considerate, cui corrispondono i livelli retributivi.\n\nPer le prestazioni lavorative, che non trovano esemplificazione nei profili,\nl'inquadramento sarà effettuato sulla base delle declaratorie generali,\nutilizzando i profili professionali esistenti aventi contenuto analogo o\nequivalente.\n\nL'inquadramento dei lavoratori secondo il sistema di classificazione unica\nprevisto dal presente contratto, verrà definito in sede aziendale mediante un\nesame congiunto delle Parti, in modo da garantire ai lavoratori, nei limiti\nobbiettivi consentiti dalle strutture tecniche produttive aziendali e nel\nrispetto della Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e successive modifiche ed\nintegrazioni, una maggiore valorizzazione delle capacità professionali e il\nconseguente più elevato inquadramento anche attraverso percorsi formativi che\nconducono a forme di polifunzionalità coerenti con l'organizzazione del lavoro\naziendale.\n\nLe dizioni «impiegati» e «operai» vengono mantenute agli effetti delle\nnorme di Legge e contrattuali, delle disposizioni previdenziali e assistenziali\nche prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a\ntali qualifiche.\n\nAi fini suddetti, le posizioni impiegatizie esemplificate nel presente\narticolo, oltre che per i quadri, si individuano nei seguenti profili:\n\n\n\n- profili del gruppo A;\n\n- dal 1° al 7° profilo del livello B\u002F1;\n\n- 1°, 2°e 3° profilo del livello B\u002F2;\n\n- 1°, 2° e 3° profilo del livello C\u002F1;\n\n- 1° profilo del livello C\u002F2;\n\n- 1° profilo del livello C\u002F3.\n\n\n\nDeclaratorie e Profili\n\n\n\nQUADRI\n\n\n\nDECLARATORIA\n\n\n\nLa categoria di quadro, introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge\n190\u002F1985 si colloca in una posizione intermedia tra i dirigenti e gli impiegati\ncon funzioni direttive e viene attribuita ai lavoratori che con un superiore\ngrado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale\nsvolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale\nrilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'impresa.\n\n\n\nGRUPPO A\n\n\n\nDECLARATORIA\n\n\n\nLavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nella declaratoria\ndel livello A, hanno la responsabilità del coordinamento di servizi di\nrilevante complessità o di aree produttive fondamentali articolate in più\nunità operative; ovvero lavoratori che svolgono, anche singolarmente,\nattività di fondamentale importanza ai fini della realizzazione degli\nobiettivi aziendali coordinando sotto il profilo gerarchico o funzionale\nrilevanti risorse aziendali.\n\n\n\nLivello\n\nProfili\n\nA super\n\n1) Responsabile del coordinamento di servizi di rilevante\n\ncomplessità o di aree produttive fondamentali articolate\n\nin più unità operative;\n\n2) Responsabile preposto a ideare, analizzare e sviluppare\n\nprogetti complessi particolarmente significativi dal\n\npunto di vista della scelta e della utilizzazione delle\n\ntecnologie e delle risorse aziendali.\n\n\n\nDECLARATORIA\n\n\n\nLavoratori che, in relazione alle capacità acquisite, esplicano funzioni\ndirettive con discrezionalità di poteri, anche se limitati a determinati\nservizi di notevole importanza, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione\nin base alle direttive generali impartite dall'imprenditore o dai dirigenti\ndell'impresa.\n\n\n\nLivello\n\nProfili\n\nA\n\n1) Lavoratore, anche se solo, responsabile dell'intero ciclo\n\ndi produzione o di esercizio o dell'intero comparto\n\namministrativo e commerciale, di cui dirige e coordina\n\nl'andamento funzionale e organizzativo;\n\n\n\n\n\n2) Lavoratore, anche se solo, responsabile di Azienda minore\n\ndi cui dirige e coordina l'andamento funzionale\n\ne organizzativo;\n\n3) Lavoratore che progetta metodi e procedimenti\n\nper il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore\n\nelettronico e\u002Fo elabora l'impostazione generale\n\ndi programmi complessi e di ampia portata;\n\n4) Responsabile di laboratorio che dirige e coordina\n\nin maniera autonoma l'attività degli operatori\n\naddetti al controllo sul prodotto, materiali, materie\n\nprime, impianti di trattamento (acque, emissioni\n\nin atmosfera);\n\n5) Responsabile preposto allo studio e alla analisi\n\ndelle norme e delle problematiche ecologico-ambientali,\n\nalla ricerca delle soluzioni per il miglioramento ecologico\n\ne tecnico-economico, al supporto tecnico\n\nper la certificazione ambientale e in generale\n\nalla attuazione delle politiche della Azienda\n\nin tale materia;\n\n6) Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione che\n\nin via esclusiva coordina l'attività degli addetti\n\nal servizio ed è preposto alla individuazione e valutazione\n\ndei rischi, allo studio e alla elaborazione delle misure\n\npreventive e protettive, delle procedure di sicurezza, dei\n\nprogrammi di informazione e formazione dei lavoratori, alla\n\ndefinizione della conformità agli standard di sicurezza\n\ndegli impianti e, in generale, alla attuazione\n\ndelle politiche dell'Azienda in tale materia.\n\n\n\n\n\nGRUPPO B\n\n\n\nDECLARATORIA\n\n\n\nAppartengono a questo gruppo i lavoratori che, in relazione alle capacità\nacquisite, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, esplicano\nfunzioni di concetto, con facoltà di iniziativa, ovvero che nell'ambito delle\nvarie lavorazioni hanno, in condizioni di autonomia, compiti di guida,\ncontrollo e coordinamento del personale loro affidato, o piena e completa\nresponsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità o di elevato\ncontenuto tecnologico ed alta potenzialità, oppure sono adibiti a lavori che\nper complessità e concettualità richiedono elevate capacità e rilevanti\nconoscenze tecniche e professionali.\n\n\n\nLivello\n\n\n\n\n\nProfili\n\n\n\nB1\n\n1) Lavoratore di concetto che analizza e sviluppa in autonomia\n\nprogetti nelle aree tecnica, commerciale o logistica, che\n\nrichiedano un rilevante apporto di competenza tecnico\n\nspecialistica;\n\n2) Lavoratore di cartiera responsabile di un settore del ciclo\n\nproduttivo ovvero d'ufficio o reparto che controlla\n\ne coordina il relativo servizio;\n\n3) Lavoratore che, applicando in autonomia procedure operative\n\nrelative al sistema di programmazione della produzione,\n\nredige programmi complessi di produzione, ne definisce\n\nnell'ambito di ciascuno le priorità, ne controlla\n\nl'avanzamento nei reparti produttivi sino alle spedizioni;\n\n4) Lavoratore che sviluppa autonomamente le procedure\n\ne i programmi di elaborazione dei dati sulla base\n\ndi specifiche competenze tecnico-funzionali definite\n\n(analista programmatore);\n\n\n\n\n\n5) Lavoratore di concetto che, con significativa esperienza\n\ne comprovata accresciuta professionalità EDP, sviluppa\n\nin autonomia la stesura originale e la revisione\n\ndi programmi di rilevante complessità;\n\n6) Lavoratore di concetto che esplica, a fronte di una\n\naccresciuta professionalità e per effetto di una\n\nricomposizione di mansioni, conseguente a una nuova\n\norganizzazione del lavoro, sostanzialmente modificativa\n\ndei preesistenti processi operativi, funzioni di maggiore\n\ncomplessità e responsabilità rispetto a quelli indicati\n\nal livello B\u002F2;\n\n7) Tecnico di manutenzione che in maniera autonoma guida,\n\ncontrolla e coordina, con apporto di competenza tecnico-\n\npratica, l'attività di lavoratori appartenenti a tutte\n\nle specializzazioni della manutenzione (meccanici,\n\nrettificatori, elettricisti, strumentisti\n\ne lubrificatori);\n\n8) Tecnico della manutenzione elettronica di elevata\n\nprofessionalità che opera su sistemi di controllo\n\ndi processo per la gestione di impianti complessi\n\ndi cartiera o di cartotecnica ed effettui interventi\n\ndi programmazione e riparazione;\n\n9) Lavoratore di cartiera di elevata professionalità\n\ned esperienza, che in base a specifiche conoscenze\n\ndelle tecniche di stampa e delle relative macchine, svolge\n\nattività di assistenza alla clientela al fine di verificare\n\nle caratteristiche di stampabilità;\n\n10) Lavoratore di cartotecnica di elevata professionalità\n\ned esperienza che in base a specifiche conoscenze\n\ndelle tecniche di confezionamento e delle relative macchine\n\nsvolge attività di assistenza clienti con compiti\n\ndi verifica caratteristiche di macchinabilità.\n\nB2S\n\n1) Operatore di cartiera di elevata professionalità\n\ned esperienza che, con responsabilità del ciclo operativo,\n\navvia conduce e controlla, nella loro funzionalità\n\ned esercizio, macchine continue con patinatrice in macchina\n\ndi ultima generazione di rilevante e avanzata complessità\n\ntecnica e tecnologica e altissima potenzialità (oltre 1.100\n\ntonn\u002Fgiorno e oltre 10 metri di larghezza della tela)\n\ne velocità (oltre 1.800 metri al minuto), gestite\n\nda evoluti sistemi di controllo di processo.\n\n\n\nB2\n\n1) Lavoratore di concetto addetto a servizi tecnici\n\no a reparti di produzione ovvero a servizi amministrativi\n\ne\u002Fo commerciali che ha compiti di controllo\n\ne di coordinamento nell'andamento delle lavorazioni\n\no del servizio o ufficio cui è addetto;\n\n2) Lavoratore di concetto che, con ampia conoscenza\n\ndei linguaggi e delle metodologie di programmazione EDP\n\nutilizzate, nonché dell'hardware e del software di base\n\nin dotazione, provvede alla stesura originale\n\no alla revisione di programmi anche di rilevante dimensione\n\ne complessità (sulla base delle documentazioni ricevute)\n\n(programmatore);\n\n3) Lavoratore che in maniera autonoma guida, controlla\n\ne coordina con apporto di competenza tecnico-pratica,\n\nl'attività di reparti o di gruppi di lavoratori (qualora\n\ncontrolli lavoratori compresi nei profili del presente\n\nlivello, acquisisce il 1° livello del gruppo B);\n\n\n\n\n\n4) Operatore di laboratorio o di impianto biologico altamente\n\nspecializzato che, in base a conoscenze specifiche, esegue\n\ncon apparecchiature tecnologicamente avanzate prove\n\ncomplesse sul prodotto, materiali, materie prime, acque\n\ne controlla con responsabilità del ciclo operativo\n\ngli impianti di trattamento e di depurazione delle acque;\n\n5) Lavoratore altamente specializzato che, con responsabilità\n\ndei risultati guida, controlla e coordina l'intero ciclo\n\ndi produzione del cartone ondulato;\n\n6) Operatore di cartiera altamente specializzato che,\n\ncon responsabilità del ciclo operativo, avvia, conduce\n\ne controlla nella loro funzionalità ed esercizio, macchine\n\ncontinue (anche per la produzione di carte fini\n\ne finissime) o patinatrici fuori macchina di rilevante\n\ned avanzata complessità tecnica o tecnologica\n\ne alta potenzialità o collegate a calcolatori di processo;\n\n7) Lavoratore altamente specializzato che con responsabilità\n\ndel ciclo operativo avvia, conduce e controlla, nella loro\n\nfunzionalità ed esercizio, macchine e impianti\n\ncartotecnici e della trasformazione muniti di calcolatori\n\ndi processo;\n\n8) Lavoratore di cartiera altamente specializzato\n\nresponsabile del ciclo operativo di impianto\n\nper la produzione di vapore o di energia di rilevante\n\ne avanzata complessità tecnica o tecnologica\n\ne alta potenzialità;\n\n9) Lavoratore di cartiera altamente specializzato addetto\n\na lavori complementari di riparazione e di manutenzione\n\no aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi\n\no impianti meccanici o elettrici ed elettronici o idraulici\n\no pneumatici, che interpreta schemi o disegni costruttivi\n\ncomplessi e i relativi schemi funzionali o addetto\n\na macchine utensili per lavori di alta precisione;\n\n10) Lavoratore cartotecnico altamente specializzato addetto\n\na lavori complementari di riparazione e di manutenzione\n\no aggiustaggio o messa a punto o montaggio di gruppi\n\no impianti relativamente alle parti meccaniche\n\ned elettriche oppure alle parti elettriche, elettroniche\n\ne strumentazione che interpreta schemi o disegni\n\ncostruttivi complessi e i relativi schemi funzionali.\n\n\n\n\n\nGRUPPO C\n\n\n\nDECLARATORIA\n\n\n\nAppartengono a questo gruppo i lavoratori che, avendo una adeguata\npreparazione pratica e professionale, esplicano nell'ambito della gestione\namministrativa o tecnica, funzioni d'ordine, ovvero che nell'ambito delle varie\nlavorazioni svolgono funzioni comportanti il richiesto grado di\nspecializzazione tecnica o tecnologica nel proprio lavoro, o che guidano,\ncontrollano e coordinano il lavoro di squadre, con apporto di competenza\ntecnico-pratica con limitata autonomia nell'ambito delle loro funzioni.\n\nLivello\n\n\n\n\n\nProfili\n\n\n\nC1S\n\n1) Operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo\n\noperativo comportante un rilevante grado\n\ndi specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce\n\ne controlla nella funzionalità di esercizio un impianto\n\ndi ultima generazione completo e complesso\n\ndi disinchiostrazione;\n\n2) Operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo\n\noperativo comportante un rilevante grado\n\ndi specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce\n\ne controlla nella funzionalità di esercizio un impianto\n\ndi termocombustione con eventuale produzione di energia\n\nelettrica verificandone i parametri e i valori\n\ndelle emissioni;\n\n3) Operatore che con responsabilità del ciclo operativo\n\ncomportante un rilevante grado di specializzazione tecnica\n\ne professionale avvia, conduce e controlla nella\n\nfunzionalità di esercizio estrusori di ultima generazione\n\ntotalmente automatizzati e di elevata capacità produttiva\n\ndotati di gruppi di stampa a più colori per la produzione\n\ndi carte politenate;\n\n4) Conduttore con preparazione che, con responsabilità\n\ndel ciclo operativo comportante un rilevante grado\n\ndi specializzazione tecnica e professionale opera\n\nsu macchine flessografiche di scatolificio con stampa\n\nad alta definizione a 4 o più colori più vernice\n\ne fustellatura in piano o rotativa e sistema\n\ndi pallettizzazione del prodotto;\n\n5) Operatore cartotecnico proveniente dal livello C\u002F1\n\nche abbia conseguito la piena capacità professionale\n\ndi condurre indistintamente almeno le seguenti macchine\n\ncomplesse di scatolifici: bobt stampanti e fustelle\n\nrotative stampanti; bobt stampanti e case maker stampanti,\n\ne che svolge in modo non occasionale tale molteplicità\n\ndi mansioni da almeno due anni;\n\n6) Addetto alla taglierina elettronica che, oltreché gestire\n\nla taglierina\u002Ftagliacordona, è in grado di intervenire\n\nattivamente su altre posizioni della linea ondulatrice;\n\n7) Operatore che, a seguito di un percorso di formazione\n\nprofessionale, avvia conduce e controlla nella loro\n\nfunzionalità ed esercizio almeno tre impianti nell'area\n\ndell'allestimento cartario ed è in grado di effettuare\n\ninterventi di manutenzione ordinaria;\n\n\n\n\n\n\n\n8) Lavoratore che con rilevante grado di specializzazione,\n\nopera indistintamente ed in autonomia sia in cartiera\n\nche in cartotecnica, svolgendo lavori complementari\n\ndi riparazione e manutenzione o aggiustaggio o messa\n\na punto o montaggio di gruppi o impianti meccanici\n\no elettrici o elettronici o idraulici o pneumatici\n\nche interpreta schemi o disegni costruttivi complessi\n\ne i relativi schemi funzionali;\n\n9) Lavoratore di cartiera che, previo adeguato addestramento,\n\nsu richiesta della Azienda, svolga almeno una delle tre\n\nseguenti mansioni: 1° aiuto macchina continua; 1° aiuto\n\ndi patinatrice off-line; operatore preparazione patine;\n\ne almeno una delle seguenti due mansioni: conduttore\n\ncalandre; conduttore bobinatrice;\n\n10) Conduttore specializzato che, con responsabilità del ciclo\n\noperativo, opera, indifferentemente nelle tipologie rotoli\n\no piegati, su impianti cartotecnici del comparto tissue\n\ndi media complessità, muniti anche di gruppi stampa\n\nin quadricromia ed esegue piccola manutenzione, cambi\n\nformato, messa a punto e ottimizzazione su tutte\n\nle macchine della linea con responsabilità delle modalità\n\ne dei risultati dell'intervento;\n\n\n\n\n\n11) Lavoratore di cartiera o di cartotecnica, che con rilevante\n\ngrado di specializzazione svolga lavori di riparazione\n\ne manutenzione di impianti elettrici, elettronici,\n\nidraulici, pneumatici o oleodinamici, effettuando\n\ninterventi anche su parti software;\n\n12) Conduttore che, con rilevante grado di specializzazione\n\ntecnica e professionale, opera con responsabilità del set\n\nup e del ciclo operativo con un equipaggio complessivo\n\ndi 2 o 3 persone su macchina casemaker “Jumbo” con luce\n\nuguale o maggiore a 4 metri, a due o più colori,\n\ncon incollatura e cucitura in linea e sistema di\n\npallettizzazione del prodotto e che svolge tale mansione\n\nda almeno 2 anni.\n\n\n\nNota a verbale\n\nGli impianti cui fa riferimento il presente profilo sono: calandre,\nbobinatrici, taglio, imballo, goffatrici e forno.\n\n\n\nC1\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n1) Lavoratore che, indipendentemente dalla sua diretta\n\npartecipazione alle lavorazioni, guida, controlla\n\ne coordina il lavoro di squadre, con apporto di competenza\n\ntecnico-pratica, e con limitata autonomia nell'ambito\n\ndelle sue funzioni (qualora controlli lavoratori compresi\n\nnei profili del presente livello acquisisce il 2° livello\n\ndel gruppo B);\n\n2) Impiegato d'ordine che, per effetto di una maggiore\n\nprofessionalità ed esperienza e attraverso una più ampia\n\ne articolata attribuzione di compiti, svolge attività\n\ne lavori che presentano maggiore complessità rispetto\n\na quelli classificati nel livello inferiore;\n\n3) Operatore esperto che esegue autonomamente, secondo\n\nle sequenze e i tempi stabiliti, le procedure, anche\n\ndi ripartenza, di elaborazione dati;\n\n4) Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo\n\noperativo, comportante un rilevante grado\n\ndi specializzazione tecnica e professionale, avvia,\n\nconduce e controlla, nella loro funzionalità ed esercizio,\n\nmacchine o impianti di media complessità tecnologica (anche\n\ncontinue per la produzione di carte fini e finissime);\n\n5) Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo\n\noperativo, comportante un elevato grado\n\ndi specializzazione tecnica e professionale, avvia conduce\n\ne controlla impianti di preparazione e raffinazione\n\ndelle materie prime destinate alle macchine continue\n\no impianti di preparazione dei prodotti chimici, minerali\n\ne delle patine per il processo di patinatura della carta;\n\n6) Lavoratore con rilevante grado di specializzazione,\n\nresponsabile di impianto per la produzione di vapore\n\ndi media potenzialità con caratteristiche di media\n\ncomplessità tecnica e tecnologica;\n\n7) Lavoratore, con rilevante grado di specializzazione,\n\naddetto a lavori complementari di riparazione\n\ne manutenzione o aggiustaggio o messa a punto o montaggio\n\ndi gruppi o impianti meccanici o elettrici o elettronici\n\no idraulici o pneumatici che interpreta schemi o disegni\n\ncostruttivi complessi e i relativi schemi funzionali;\n\n\n\nDichiarazione a verbale per il 7° profilo del livello C\u002F1.\n\n\n\nQuesto profilo riguarda tutte le specializzazioni e lavorazioni\n\ndella cartotecnica e della trasformazione purché siano\n\nin esercizio nei vari comparti considerati macchine o impianti che abbiano\nla richiesta complessità tecnica e tecnologica (ad es. macchina ondulatrice,\ncase maker a più lavorazioni in linea dalla alimentazione alla\npallettizzazione, fustellatrice rotativa e piana dall'alimentazione alla\npallettizzazione, tubiere e fermafondi per la produzione di sacchi a grande\ncontenuto).\n\n\n\n8) Conduttore con preparazione e\u002Fo preparatore che,\n\ncon responsabilità del ciclo operativo comportante\n\nun rilevante grado di specializzazione tecnica\n\ne professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici\n\ne di allestimento di particolare complessità tecnica\n\ne tecnologica (vedi dichiarazione a verbale);\n\n9) Primi coadiutori di operatori di cartiera inquadrati\n\nal 6° e 8° profilo del 2° livello del gruppo B;\n\n10) Operatore con rilevante grado di specializzazione\n\nresponsabile di più gruppi di pallettizzazione totalmente\n\nautomatizzati, dei nastri di accumulo e collettori\n\nche ne controlla, coordina e ottimizza il funzionamento,\n\npredispone e modifica i programmi di pallettizzazione,\n\nindividua le anomalie ed effettua il ripristino\n\ne le riparazioni dei guasti;\n\n11) Lavoratore che, con partecipazione diretta, svolge compiti\n\ndi coordinamento operativo degli addetti ai reparti\n\nricevimento materie prime o spedizione prodotti finiti;\n\n12) Lavoratore con rilevante grado di specializzazione che,\n\nin base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue\n\nnei laboratori le prove tecnologiche e analisi di routine\n\nsu campioni di prodotto, materiali e materie prime, usando\n\nle attrezzature necessarie e procedendo alle relative\n\nannotazioni;\n\n13) Conduttore con un adeguato grado di specializzazione\n\ntecnica e professionale che, con responsabilità del ciclo\n\noperativo opera su macchine o impianti cartotecnici\n\ndel comparto “tissue” di media complessità tecnica\n\ne tecnologica in entrambe le tipologie rotoli e piegati\n\neffettuando in piena autonomia e responsabilità\n\nle operazioni di cambio formato, messa a punto\n\nregolazione e piccola manutenzione;\n\n14) Conduttore con un adeguato grado di specializzazione\n\ntecnica e professionale che, su macchine o impianti\n\ncartotecnici del comparto “tissue” di media complessità\n\ntecnica e tecnologica di tipologia rotoli, esegue piccola\n\nmanutenzione, cambi formato, messa a punto e ottimizzazione\n\nsu più gruppi della linea con responsabilità dei risultati\n\ndell'intervento.\n\n\n\nDichiarazione a verbale per i due precedenti profili.\n\n\n\nSi intendono per macchine e impianti cartotecnici di media complessità\ntecnologica:\n\n\n\n- per la tipologia rotoli: robobinatrici automatiche\n\nper produzione rotoli igienici e asciugatutto e industriali;\n\n- per la tipologia piegati: piegatrici per produzione\n\nfazzoletti ad elevata velocità e piegatrici automatiche\n\nper asciugamani.\n\n\n\n15) Conduttore con adeguato grado di specializzazione tecnica\n\ne professionale che, con responsabilità del ciclo\n\noperativo, opera su macchine o impianti cartotecnici\n\ndi media complessità tecnica e tecnologica del comparto\n\ntissue di tipologia piegati ed esegue abitualmente\n\nsu almeno due linee della stessa tipologia di prodotto\n\n(fazzoletti o tovaglioli) operazioni di piccola\n\nmanutenzione, cambi formato, messa a punto\n\ne ottimizzazione su tutte le macchine componenti le linee\n\ncon responsabilità delle modalità e dei risultati\n\ndell'intervento.\n\n\n\n\n\nC2\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nC3\n\n\n\n1) Lavoratore addetto a servizi o uffici amministrativi,\n\ncommerciali o tecnici che svolge mansioni d'ordine\n\n(proveniente dal 3° livello del presente gruppo\n\ndove ha trascorso 2 anni di effettivo servizio);\n\n2) Operatore di cartiera che, con responsabilità del ciclo\n\noperativo comportante un adeguato grado\n\ndi specializzazione tecnica e professionale, conduce\n\ne controlla, nella loro funzionalità ed esercizio, macchine\n\no impianti di produzione;\n\n3) Conduttore con preparazione e\u002Fo preparatore che,\n\ncon responsabilità del ciclo operativo comportante\n\nun adeguato grado di specializzazione tecnica\n\ne professionale, opera su macchine o impianti cartotecnici\n\ne di allestimento di media complessità tecnica\n\ne tecnologica;\n\n4) Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato\n\nal 4° e 5° profilo del 1° livello del presente gruppo;\n\n5) Secondo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato\n\nal 6° e 8° profilo del 2° livello del gruppo B;\n\n6) Aiutante alla conduzione e preparazione di macchine\n\nparticolarmente complesse di cui al 7° profilo del livello\n\nC\u002F1 in grado di sostituire temporaneamente il capo\n\nmacchina;\n\n7) Lavoratore addetto alla manutenzione con adeguato grado\n\ndi specializzazione che opera su macchinari o impianti,\n\nindividuando i guasti ed effettuando le riparazioni\n\no che opera su macchine utensili (proveniente\n\ndal 3° livello del Gruppo C dove ha trascorso 2 anni\n\ndi effettivo servizio);\n\n8) Operatore anche carrellista delle attività di spedizione\n\ne\u002Fo ricevimento materiali che, effettuando\n\nle registrazioni e le imputazioni necessarie,\n\nè responsabile della quantità di merce spedita\n\ne\u002Fo ricevuta, curando lo stivaggio e\u002Fo la rotazione\n\ndei prodotti e materiali, in relazione agli spazi\n\ndisponibili;\n\n9) Autista per servizi esterni ed infermiere patentato;\n\n10) Lavoratore con adeguato grado di specializzazione che,\n\nin base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove\n\ndi misura nei laboratori per le operazioni di normale\n\ncontrollo, provvedendo alle relative annotazioni.\n\n\n\n1) Lavoratore addetto a servizi o uffici amministrativi,\n\ncommerciali o tecnici che svolge mansioni d'ordine\n\n(trascorsi 2 anni di effettivo servizio nel presente\n\nlivello acquisisce il livello superiore);\n\n2) Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta\n\ne confezione del materiale prodotto (proveniente dal gruppo\n\nD);\n\n3) Conduttore, senza preparazione, di macchine o impianti\n\ncartotecnici (proveniente dal gruppo D);\n\n4) Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale\n\npreparazione o messa a punto o conduzione non presenta\n\nparticolari difficoltà (proveniente dal gruppo D);\n\n5) Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario\n\ne cartotecnico (proveniente dal gruppo D);\n\n6) Legatore specializzato di cartotecnica;\n\n7) Primo coadiutore di operatore di cartiera inquadrato al 2°\n\nprofilo del 2° livello del presente gruppo;\n\n8) Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua\n\ne\u002Fo patinatrice fuori macchina (proveniente dal 1° livello\n\ndel gruppo D dove ha trascorso 2 anni di effettivo\n\nservizio);\n\n9) Aiutante alla conduzione e\u002Fo preparazione di macchine\n\nparticolarmente complesse di cui al 7° profilo\n\ndel 1° livello del presente gruppo (proveniente dal gruppo\n\nD);\n\n10) Conduttore di carrelli a motore o mezzi meccanici similari\n\nattrezzati per operazioni multiple;\n\n11) Lavoratore specializzato addetto a lavori complementari\n\ndi manutenzione, di riparazione e di aggiustaggio\n\n(proveniente dal 1° livello del gruppo D dove ha trascorso\n\n2 anni di effettivo servizio);\n\n12) Addetto a servizi di magazzino che nel proprio mestiere\n\nabbia raggiunto un normale grado di specializzazione;\n\n13) Lavoratore con normale grado di specializzazione che,\n\nin base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue prove\n\ndi misura nei laboratori per le operazioni di normale\n\ncontrollo, provvedendo alle relative annotazioni.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nGRUPPO D\n\n\n\nDECLARATORIA\n\n\n\nAppartengono a questo gruppo i lavoratori che nell'ambito delle varie\nlavorazioni abbiano acquisito il richiesto grado di qualificazione o che siano\nin possesso di semplici conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.\n\n\n\nLivello\n\n\n\nProfili\n\n\n\nD1\n\n1) Conduttore senza preparazione di macchine o impianti\n\ncartotecnici (proveniente dal 2° livello del presente\n\ngruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio\n\nal presente livello, il 3° livello del gruppo C);\n\n\n\n\n\n2) Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale\n\npreparazione o messa a punto o conduzione non presenta\n\nparticolari difficoltà (proveniente dal 2° livello\n\ndel presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni\n\ndi effettivo servizio al presente livello, il 3° livello\n\ndel gruppo C);\n\n3) Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartario\n\ne cartotecnico (proveniente dal 2° livello del presente\n\ngruppo acquisisce, trascorsi 2 anni di effettivo servizio\n\nal presente livello, il 3° livello del gruppo C);\n\n4) Aiutante alla conduzione e\u002Fo preparazione di macchine\n\nparticolarmente complesse di cui al 7° profilo\n\ndel 1° livello del gruppo c (proveniente dal 2° livello\n\ndel presente gruppo acquisisce, trascorsi 2 anni\n\ndi effettivo servizio al presente livello, il 3° livello\n\ndel gruppo C);\n\n5) Aiutante di operatore di cartiera su macchina continua\n\ne\u002Fo patinatrice fuori macchina (dopo 2 anni di effettivo\n\nservizio prestato nel presente livello acquisisce\n\nil 3° livello del gruppo C);\n\n6) Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta\n\ne confezione del materiale prodotto, nonché a funzione\n\ndi aiuto (proveniente dal 2° livello del presente gruppo,\n\ntrascorsi i due anni di effettivo servizio nel presente\n\nlivello acquisisce il 3° livello del gruppo C);\n\n7) Coadiutore di operatore di cartiera non contemplato\n\nnei diversi livelli del gruppo C;\n\n8) Legatore qualificato di cartotecnica;\n\n9) Lavoratore addetto alla cernita di stracci e carta\n\nda macero, a lavori di facchinaggio, carico, scarico\n\ne movimentazione all'interno dello stabilimento\n\n(proveniente dal 2° livello del presente gruppo,\n\ndove ha trascorso due anni di effettivo servizio);\n\n10) Lavoratore addetto alla manutenzione che svolge compiti\n\nrichiedenti un normale grado di qualificazione (trascorsi\n\n2 anni di effettivo servizio nel presente livello\n\nacquisisce il 3° livello del gruppo C);\n\n11) Lavoratore addetto a magazzini trasporti e imballo\n\nche svolge compiti richiedenti un normale grado\n\ndi qualificazione;\n\n12) Guardiano, portiere, custode, usciere, fattorino.\n\n\n\nD2\n\n1) Lavoratori indicati nel 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° profilo\n\ndel 1° livello limitatamente a 1 anno di effettivo\n\nservizio;\n\n2) Lavoratore addetto alla cernita di stracci e carta\n\nda macero, a lavori di facchinaggio, carico e scarico\n\ne movimentazione all'interno dello stabilimento (trascorsi\n\n2 anni di effettivo servizio nel presente livello\n\nacquisisce il livello superiore);\n\n3)Lavoratore adibito a mansioni di manovalanza comune.\n\n\n\nGRUPPO E\n\n\n\nDECLARATORIA\n\n\n\nAppartengono a questo gruppo, i lavoratori addetti ai servizi\n\ndi pulizia.\n\n\n\nLivello\n\nProfili\n\nE",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"longserviceallowancetype2","Art. 68 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 68 - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\nAgli operai, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda\no gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo\nalla stessa società) indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà\ncorrisposto per ogni biennio e fino a un massimo di 5, un aumento in cifra\nfissa differenziata, per ciascun livello retributivo.\n\nL’importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:\n\n\n\nB\u002F2 = € 13,69\n\nC\u002F1= € 13,43\n\nC\u002F2 = € 13,17\n\nC\u002F3 = € 12,91\n\nD\u002F1 = € 12,39\n\nD\u002F2 = € 11,88\n\nE = € 11,62",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"schedulesrestpw","Art. 30 - Riposo settimanale Il riposo s","Art. 30 - Riposo settimanale\n\n\n\nIl riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le\neccezioni o deroghe consentite dalla Legge.\n\nPer i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica nei\ncasi consentiti dalla Legge, con riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui alla\nlettera c) - Lavoro Festivo e Domenicale - dell'art. 21 - Sezione seconda -\nDisciplina del rapporto di lavoro, per il lavoro eseguito di domenica.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 12 - Permessi ed aspettative per ca","Art. 12 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali\n\n\n\nAi lavoratori, che sono membri delle Commissioni Esecutive delle Strutture\nRegionali e Comprensoriali dei Lavoratori e del Comitato Direttivo delle\nSezioni Territoriali delle Federazioni di Categoria dei Lavoratori saranno\nconcessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni,\nquando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle\norganizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine\ntecnico-aziendale.\n\nLe qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto alla Azienda cui il lavoratore appartiene dalle\norganizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli\nIndustriali.\n\nOltre a quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della Legge 20 maggio\n1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati Direttivi delle\nAssociazioni Nazionali di Categoria firmatarie del presente contratto, e delle\nstrutture regionali e comprensoriali delle medesime, potranno essere concessi a\nnorma dell'art. 30 di detta Legge n. 300, permessi retribuiti nella misura di\n10 ore mensili (corrispondenti a 120 ore per anno solare) per ciascuna delle\nOrganizzazioni Sindacali, compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.\n\nTali permessi per i dirigenti, regionali e comprensoriali dovranno essere\nrichiesti per iscritto alla Azienda dalle Organizzazioni interessate, tramite\nle Associazioni Industriali Territoriali e le qualifiche anzidette, con le\neventuali variazioni, dovranno essere comunicate ugualmente per iscritto dalle\nOrganizzazioni dei Lavoratori alle Organizzazioni Territoriali degli\nIndustriali che provvederanno a comunicarle alla Azienda cui il lavoratore\nappartiene.\n\nLe norme di cui ai commi precedenti non si applicano alle aziende escluse\ndalla sfera di applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, a norma\ndell'art. 35 della Legge stessa.",{"bindId":186,"name":179,"text":187},"SCHEDULE_trigger","Art. 30 - Riposo settimanale\n\n\n\nIl riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le\neccezioni o deroghe consentite dalla Legge.\n\nPer i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica nei\ncasi consentiti dalla Legge, con riposo compensativo in altro giorno della\nsettimana, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui alla\nlettera c) - Lavoro Festivo e Domenicale - dell'art. 21 - Sezione seconda -\nDisciplina del rapporto di lavoro, per il lavoro eseguito di domenica.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nSi chiarisce che per «normalmente» si è voluto riferirsi ad una\npredisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se\nintervengono interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie\nprime, diminuzioni di lavoro e cause di forza maggiore in genere.",{"bindId":189,"name":190,"text":191},"contracttrial","Art. 16 - Periodo di prova L'assunzione ","Art. 16 - Periodo di prova\n\n\n\nL'assunzione può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per\niscritto, non superiore:\n\n\n\n- a 1 mese di prestazione effettiva per il livello E;\n\n- a 3 mesi di prestazione effettiva per i livelli dei gruppi D e C;\n\n- a 4 mesi di prestazione effettiva per i livelli del gruppo B;\n\n- a 6 mesi di prestazione effettiva per i livelli A e Q.\n\n\n\nIn caso di contratti a tempo determinato fino a 12 mesi i termini della\nprova saranno non superiori ad un terzo della durata del contratto stesso, con\nun periodo massimo di 3 mesi, fermo restando per il livello E il periodo\nmassimo di 1 mese.\n\nDurante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal CCNL\nstesso.\n\ndurante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo\nda ciascuna delle due Parti senza preavviso.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta la\nnormale retribuzione per il periodo di servizio prestato; inoltre, se la prova\nha avuto una durata superiore a 15 giorni, sarà corrisposto il trattamento di\nfine rapporto secondo la misura e i criteri previsti dall'art. 52 - Trattamento\ndi fine rapporto - Sezione seconda - Disciplina del lavoro, se la prova ha\navuto una durata superiore al mese, saranno corrisposti anche i ratei di ferie\nmaturati secondo la misura e i criteri previsti dall'art. 64 - Ferie - Sezione\nquarta norme specifiche per gli operai - e dell'art. 79 - Ferie - Sezione\nquinta norme specifiche per gli impiegati.\n\nAlla scadenza del periodo di prova il dipendente si intenderà confermato in\nservizio ove l'Azienda non abbia proceduto alla disdetta.\n\nLe norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il\nperiodo di prova.\n\nIn caso di conferma, il periodo di prova verrà computato agli effetti\ndell’anzianità.",{"bindId":193,"name":72,"text":73},"paidpaternityleave",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"longtermillness","I lavoratori affetti da patologie oncolo","I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie\ncronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità\nlavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie\nsalvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Unità\nSanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione\ndel rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"tempagency","18c) Somministrazione Il contratto di so","18c) Somministrazione\n\n\n\nIl contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal capo quarto\nart. 31 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e dalle seguenti\ndisposizioni.\n\nFermo quanto previsto dal Decreto Legislativo, i limiti della\nsomministrazione a tempo determinato sono fissati nella misura del 20% del\nnumero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno\nprecedente. Il limite è da computarsi come media annua.\n\nI lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti\nvacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso\nall'interno dei locali dell'utilizzatore.\n\nOgni 12 mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei\ndatori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle\nRappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale\nUnitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle\nassociazioni sindacali comparativamente più rappresentativa sul piano\nnazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la\ndurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.\n\nÈ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo\ndeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge n. 223\ndel 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di\ntrattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di\nlavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e\n99) dell'articolo 2 del regolamento (U.E.) n. 651\u002F2014 della Commissione, del\n17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle\nPolitiche Sociali.\n\nIn sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. saranno individuati criteri e\nmodalità per la determinazione del premio di partecipazione ai lavoratori con\ncontratto di somministrazione.\n\nL'Azienda, su richiesta delle R.S.U., comunicherà in apposito incontro il\nnumero dei contratti di somministrazione utilizzati nel corso dell'anno\nprecedente.",{"bindId":203,"name":68,"text":204},"cbadate_start_date","Art. 56 - Decorrenza e durata\n\n\n\nIl presente contratto decorre dal 1° gennaio 2017, ad eccezione di diverse\nspecifiche decorrenze laddove indicate nei singoli articoli, e scadrà il 31\ndicembre 2019.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"sicknessmaxdaysnr","-corresponsione da parte dell'Azienda a ","-corresponsione da parte dell'Azienda a partire dal 1° giorno e fino al\n180° giorno, di una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza\ndi disposizioni di legge e\u002Fo di altre norme, fino a raggiungere il 100% della\nnormale retribuzione giornaliera di fatto netta (escluso l'eventuale compenso\nper lavoro straordinario, festivo e domenicale), ragguagliata ad un sesto\ndell'orario contrattuale settimanale o ad 1\u002F5 in caso di distribuzione\ndell'orario settimanale su 5 giorni; tale criterio consente all'operaio, nei\nlimiti sopra indicati, di percepire la normale retribuzione netta (escluso\nl'eventuale compenso per lavoro straordinario, festivo e domenicale) che\navrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro;",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"eqofficer","Nella composizione delle liste si perseg","Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di\ngenere, attraverso una coerente applicazione delle norme\nantidiscriminatorie.",{"bindId":214,"name":114,"text":215},"NOCTPREM_trigger","Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni sulla normale retribuzione:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      - lavoro\n        straordinario diurno collegato con l'orario normale\n\n        \n        \n      \n      30%\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      -\n        lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:\n\n        \n        \n\n        a) se diurno, con un minimo di tre ore di\n        retribuzione \n\n        b) se notturno, con un minimo di quattro ore di\n        retribuzione\n\n        \n        \n      \n      30%\n\n        55%\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      -\n        lavoro festivo\n      \n      55%\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      - lavoro notturno\n        per i lavoratori non turnisti\n\n        \n        \n      \n      55%\n\n        \n        \n      \n    \n    \n      -\n        lavoro straordinario notturno per i lavoratori turnisti\n\n        (salvo quanto stabilito dall'art. 22 - Maggiorazioni\n        per lavoro \n\n        a turni - Sezione seconda - Disciplina del rapporto\n        di lavoro)\n\n        \n        \n      \n      \n        \n\n        \n        \n\n        55%\n      \n    \n    \n      -\n        lavoro domenicale con riposo compensativo:\n\n        \n        \n\n        a) per le ore normali di lavoro \n\n        b) per le ore straordinarie\n      \n      80%\n\n        80%\n      \n    \n  \n",{"bindId":217,"name":218,"text":219},"sundayallowanceperc1","- lavoro domenicale con riposo compensat","-\n        lavoro domenicale con riposo compensativo:\n\n        \n        \n\n        a) per le ore normali di lavoro \n\n        b) per le ore straordinarie\n      \n      80%\n\n        80%\n      \n    \n  \n",{"bindId":221,"name":88,"text":89},"nursingfacilities",{"bindId":223,"name":224,"text":225},"violenceleave","Art. 44 - Congedo per le donne vittime d","Art. 44 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere\n\n\n\nAi sensi dell'art. 24 del D.lgs. 80\u002F2015 le lavoratrici dipendenti inserite\nin percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente\ncertificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri\nantiviolenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5bis del DL 93\u002F2013\nconvertito con modificazioni dalla L. 119\u002F2013, hanno il diritto di assentarsi\ndal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi.\n\nLa richiesta deve essere effettuata, salvo i casi di oggettiva\nimpossibilità, con un preavviso minimo di 7 giorni, con l'indicazione\ndell'inizio e della fine del periodo di congedo, e la produzione della\ncertificazione di cui sopra.\n\nDurante tale periodo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità\ncorrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e\ncontinuative che è corrisposta dal Datore di Lavoro secondo le modalità\npreviste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.\n\nNella denuncia contributiva, viene detratto l'importo dell’indennità\ndall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale\ncompetente, con le modalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 30\ndicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio\n1980, n. 33.\n\nI periodi di congedo vengono computati ai fini della maturazione della\nanzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla\ngratifica natalizia o 13.ma mensilità al T.F.R. e alle ferie.\n\nIl congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o\ngiornaliera nell'arco temporale di tre anni. La dipendente può scegliere tra\nla fruizione giornaliera e quella oraria.\n\nLa fruizione su base oraria e consentita in misura pari alla meta\ndell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile\nimmediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.\n\nLa lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in\norganico.\n\nIl rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a\nrichiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.",{"bindId":227,"name":228,"text":229},"breastfeeding_workingtime","I periodi di riposo hanno la durata di u","I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati\nore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.",{"bindId":231,"name":232,"text":233},"PAYSCALES_trigger"," dal 1\u002F01\u002F2017 dal 1\u002F01\u002F2018 dal 1\u002F01\u002F20","\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      \n      dal 1\u002F01\u002F2017\n      \n      dal 1\u002F01\u002F2018\n      \n      dal 1\u002F01\u002F2019\n      \n    \n    \n      cat.\n      aumento\n      nuovi minimi\n      aumento\n      nuovi minimi\n      aumento\n      nuovi minimi\n    \n    \n      Q\n      32,68\n      2.466,24\n      40,85\n      2.507,09\n      40,85\n      2.547,94\n    \n    \n      AS\n      32,55\n      2.458,55\n      40,69\n      2.499,24\n      40,69\n      2.539,92\n    \n    \n      A\n      27,71\n      2.168,46\n      34,64\n      2.203,10\n      34,64\n      2.237,74\n    \n    \n      B1\n      24,58\n      1.979,17\n      30,72\n      2.009,88\n      30,72\n      2.040,74\n    \n    \n      B2S\n      23,79\n      1.931,30\n      29,74\n      1.961,04\n      29,74\n      1.990,78\n    \n    \n      B2\n      22,75\n      1.869,87\n      28,43\n      1.898,30\n      28,43\n      1.926,73\n    \n    \n      C1S\n      21,05\n      1-766,52\n      26,31\n      1.792,82\n      26,31\n      1.819,13\n    \n    \n      C1\n      20,00\n      1.705,11\n      25,00\n      1.730,11\n      25,00\n      1.755,11\n    \n    \n      C2\n      18,17\n      1.595,28\n      22,71\n      1.617,99\n      22,71\n      1.640,70\n    \n    \n      C3\n      16,86\n      1.517,12\n      21,08\n      1.538,20\n      21,08\n      1.559,28\n    \n    \n      D1\n      15,82\n      1.454,57\n      19,77\n      1.474,34\n      19,77\n      1.494,11\n    \n    \n      D2\n      14,51\n      1.376,08\n      18,14\n      1.394,22\n      18,14\n      1.412,35\n    \n    \n      E\n      13,07\n      1.289,93\n      16,34\n      1.306,27\n      16,34\n      1.322,61\n    \n    \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n      \n    \n    \n      cat\n      TAB.A\n      TAB.B\n      TAB.C\n      \n      \n      \n    \n    \n      Q\n      152,75\n      126,09\n      111,86\n      \n      \n      \n    \n    \n      AS\n      152,22\n      125,61\n      111,42\n      \n      \n      \n    \n    \n      A\n      132,10\n      108,03\n      95,03\n      \n      \n      \n    \n    \n      B1\n      119,04\n      96,63\n      84,40\n      \n      \n      \n    \n    \n      B2S\n      115,77\n      93,78\n      81,74\n      \n      \n      \n    \n    \n      B2\n      111,43\n      89,98\n      78,20\n      \n      \n      \n    \n    \n      C1S\n      104,35\n      83,80\n      72,44\n      \n      \n      \n    \n    \n      C1\n      100,00\n      80,00\n      68,89\n      \n      \n      \n    \n    \n      C2\n      92,39\n      73,35\n      62,69\n      \n      \n      \n    \n    \n      C3\n      86,95\n      68,59\n      58,25\n      \n      \n      \n    \n    \n      D1\n      82,59\n      64,79\n      54,71\n      \n      \n      \n    \n    \n      D2\n      77,16\n      60,05\n      50,29\n      \n      \n      \n    \n    \n      E\n      71,18\n      54,82\n      45,41\n      \n      \n      \n    \n  \n",{"bindId":235,"name":236,"text":237},"bankholidays1","Art. 63 - Giorni festivi Sono considerat","Art. 63 - Giorni festivi\n\n\n\nSono considerati festivi i giorni seguenti:\n\n\n\na)tutte le domeniche e il giorno di riposo compensativo per coloro che, nei\ncasi consentiti dalla Legge, lavorano di domenica godendo il prescritto riposo\ncompensativo in altro giorno della settimana;\n\nb) le tre festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno);\n\nc) le seguenti nove festività:\n\n\n\n-Capodanno;\n\n-Epifania;\n\n-Lunedì successivo alla Pasqua;\n\n-15 agosto (Assunzione della B.M.V.);\n\n-1° novembre (Ognissanti);\n\n-8 dicembre (Immacolata Concezione);\n\n-25 dicembre (S. Natale);\n\n-26 dicembre (S. Stefano);\n\n-la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento\n(per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma 29 giugno - SS. Pietro e\nPaolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi\ntra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono\ncoincida con altra festività retribuita.\n\n\n\nLocalmente o aziendalmente potrà sostituirsi la giornata di S. Stefano con\naltra giornata.\n\nPer le festività di cui ai punti b) e c) il trattamento sarà il\nseguente:\n\n\n\nA)nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni, sia per la\nfestività goduta che per quella lavorata, l'operaio avrà diritto alla normale\nretribuzione corrispondente a 1\u002F6 dell'orario settimanale contrattuale;\n\nB)in caso di diversa distribuzione dell'orario di lavoro sarà corrisposto\nil seguente trattamento:\n\n\n\n1)nel caso di festività godute coincidenti con un giorno per il quale è\nprevista una prestazione lavorativa, il trattamento per la festività sarà\nragguagliato a 6,66 ore di normale retribuzione;\n\n2)nel caso che il lavoratore presti la sua opera durante le festività\npreviste al precedente punto 1), oltre alla normale retribuzione per le ore di\nlavoro effettuate, maggiorate delle percentuali di cui di cui alla lettera c)\nLavoro festivo e domenicale dell'art. 21 - Sezione seconda - Disciplina del\nrapporto di lavoro, avrà diritto a ore 6,66 di normale retribuzione per ogni\nfestività lavorata.\n\n\n\nIdentico trattamento sarà riconosciuto ai turnisti a ciclo continuo in caso\ndi festività coincidente con i giorni di riposo.\n\nNel caso in cui una delle festività di cui ai punti b) e c) cada di\ndomenica è dovuta la normale retribuzione corrispondente a 1\u002F6 dell'orario\nsettimanale contrattuale.\n\nFermo restando quanto specificato ai precedenti punti A) e B) dovrà essere\negualmente corrisposto per intero il trattamento economico al lavoratore, anche\nse risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:\n\n\n\na)infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza\nfacoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e\nassenze per giustificati motivi;\n\nb)riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;\n\nc)sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla\nvolontà del lavoratore.\n\n\n\nIl trattamento economico del presente articolo non sarà peraltro\ncorrisposto, per le festività di cui al punto c), nei periodi di sospensione\ndel lavoro in atto da oltre due settimane.\n\nIn sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge 5\nmarzo 1977, n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre\n1985, vengono riconosciute quattro giornate di permesso o riposo retribuito di\ncui ai punti 20.1, 20.2 e 20.4 dell'art. 20 - Orario di lavoro - Sezione\nseconda - Disciplina del rapporto di lavoro.\n\nTali giornate sono retribuite nella misura atta a consentire nella settimana\nin cui sono fruite il raggiungimento della retribuzione settimanale\nragguagliata a 40 ore.\n\nPer quanto riguarda la festività nazionale del 4 novembre, la cui\ncelebrazione è spostata alla domenica successiva, il lavoratore beneficerà\ndel trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.",{"bindId":239,"name":240,"text":241},"hivpolicy","Art. 14 - Visita medica Il lavoratore po","Art. 14 - Visita medica\n\n\n\nIl lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita\nmedica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari\nper l'espletamento del lavoro cui è destinato.\n\nIl Datore di Lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del\nlavoratore.\n\nIl lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando\ncontesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle\nproprie mansioni o ad espletarne altre che siano incompatibili, per le maggiori\ngravosità, con la propria idoneità fisica.\n\nRestano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche\nobbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.\n\nGli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici\ncompetenti ai sensi del D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, del D.lgs. n. 81\u002F2008\ncome aggiornato dal D.lgs. n. 106\u002F2009.",{"bindId":243,"name":175,"text":244},"SENIOR_trigger","Art. 68 - Aumenti periodici di anzianità\n\n\n\nAgli operai, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda\no gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo\nalla stessa società) indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà\ncorrisposto per ogni biennio e fino a un massimo di 5, un aumento in cifra\nfissa differenziata, per ciascun livello retributivo.\n\nL’importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:\n\n\n\nB\u002F2 = € 13,69\n\nC\u002F1= € 13,43\n\nC\u002F2 = € 13,17\n\nC\u002F3 = € 12,91\n\nD\u002F1 = € 12,39\n\nD\u002F2 = € 11,88\n\nE = € 11,62\n\n\n\nDetti aumenti fanno parte della retribuzione e non sono considerati agli\neffetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo.\n\nGli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o\nsuccessivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere\nassorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.\n\nGli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nPoiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella\naziendale, nei casi di passaggio di livello compresi i casi di passaggio da\noperaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al\nvalore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in\ncorso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del\nnuovo livello.",{"bindId":246,"name":64,"text":65},"sicknessmaxdays",{"bindId":248,"name":249,"text":250},"childcare","Per il periodo di congedo parentale alle","Per il periodo di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori sarà\ncorrisposta da parte dell'I.N.P.S., fino al sesto anno di vita del bambino, una\nindennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo\ncomplessivo tra i genitori di sei mesi.",{"bindId":252,"name":253,"text":254},"contractseverancepay","Art. 52 - Trattamento di fine rapporto I","Art. 52 - Trattamento di fine rapporto\n\n\n\nIn ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto\nad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di\nservizio una quota pari alla retribuzione globale divisa per 13,5.\n\nLa quota è proporzionalmente ridotta per frazioni di anno computandosi come\nmese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.\n\nPer quanto riguarda i criteri di computo della indennità di anzianità\nmaturata fino al 31 maggio 1982, restano valide le norme contenute nel CCNL 21\nluglio 1979 alle quali si fa rinvio (v. allegato).\n\nIl T.F.R. viene calcolato una volta acquisito il coefficiente mensile\napplicabile e corrisposto non oltre il mese successivo a quello della\nrisoluzione del rapporto.\n\nSe l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o\npartecipazioni, si applicano le seguenti norme.\n\nLe provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi\nprima del termine di ciascun anno anche se debbono avere esecuzione\nposteriormente.\n\nLe partecipazioni agli utili sono computate fino ad un massimo pari\nall'importo degli altri elementi della retribuzione normale annua.\n\nÈ in facoltà dell'Azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal\ntrattamento di fine rapporto quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della\nrisoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni,\nprevidenza, assicurazioni varie) compiuti dall'Azienda.\n\nAi sensi delle disposizioni della Legge Finanziaria 2007 in materia di\nprevidenza complementare e dei relativi decreti attuativi, i lavoratori il cui\nrapporto di lavoro ha inizio dopo il 31 dicembre 2006 e che non abbiano già\nespresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al\nconferimento del T.F.R. relativamente a precedenti rapporti di lavoro,\nmanifestano entro 6 mesi dalla data di assunzione la volontà di conferire il\nT.F.R. ad una forma pensionistica complementare, oppure di mantenerlo secondo\nle previsioni di cui all'art. 2120 Cod. Civ., fermo restando che nelle aziende\ncon oltre 49 addetti il T.F.R. sarà versato dalla Azienda nell'apposito fondo\ngestito dall'I.N.P.S.\n\nDetta manifestazione di volontà deve avvenire attraverso la compilazione\ndel modulo T.F.R.2 che deve essere messo a disposizione del Datore di Lavoro e\nche allo stesso deve essere consegnato dopo la compilazione.\n\n\n\nN.B.\n\nFino al 31 dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto conteggiato con i\ncriteri di cui all'art. 1 della Legge 297\u002F1982, ai sensi dell'art. 5, 4° comma\ndella Legge medesima, veniva attribuito al personale con qualifica operaia\nnella proporzione di 27,69\u002F30.",{"bindId":256,"name":84,"text":85},"jobsecuritymothers",{"bindId":258,"name":259,"text":260},"CONSIGN_trigger","Art. 34 - Reperibilità Al fine di assicu","Art. 34 - Reperibilità\n\n\n\nAl fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza degli impianti a\nfronte di esigenze non prevedibili, la Direzione può istituire turni di\nreperibilità per l'area manutenzione e centrale termoelettrica sulla base\ndella regolamentazione concordata in sede aziendale.\n\nIn caso si renda necessario attivare l'istituto in aziende prive di una\ndisciplina della materia, l'accordo dovrà essere raggiunto entro un mese dalla\nrichiesta avanzata dall'Azienda.\n\nNel caso trascorso un mese non sia stata raggiunta l'intesa, la competenza\npassa alle Parti stipulanti il CCNL che dovranno raggiungere l'accordo sulla\nbase dei contenuti medi di accordi vigenti in aziende di analoghe dimensioni e\nsimile processo produttivo nel territorio o, nel caso di aziende appartenenti a\nGruppi, sulla base dei contenuti medi degli accordi sottoscritti nel Gruppo.\n\nL'accordo stipulato dalle Organizzazioni nazionali è immediatamente\noperativo ed impegnativo per i lavoratori coinvolti.",{"bindId":262,"name":263,"text":264},"deathrelatives","Art. 65 – Permessi All'operaio saranno c","Art. 65 – Permessi\n\n\n\nAll'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate\nnecessità familiari.\n\nPotranno altresì essere concessi brevi permessi agli operai che ne facciano\nrichiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche\ndell'Azienda.\n\nIn particolare considerazione saranno tenute le richieste di permessi per\nconsentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici\ndi cui alla Legge n. 416\u002F1974.\n\nPer i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta\nall'operaio.\n\nLe ore perdute potranno essere recuperate.\n\nPer gli operai giornalieri il recupero non potrà avvenire in giorni\nfestivi.\n\nI permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104\u002F1992, quando vengano fruiti\nper un utilizzo programmabile che lo consenta, dovranno essere richiesti con un\npreavviso minimo di tre giorni lavorativi.",{"bindId":266,"name":267,"text":268},"hourspweek_select","20.1) Orario giornaliero e su due turni ","20.1) Orario giornaliero e su due turni\n\n\n\nLa durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie\nsettimanali.\n\nLaddove le esigenze tecnico-produttive della Azienda lo consentano, la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere organizzata in\nsede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana\nsarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti\ncontrattuali.\n\nIn sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge 5\nmarzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985,\na tali lavoratori vengono riconosciute quattro giornate di permesso retribuito\ncon le modalità previste dall'art. 63 - Giorni festivi - Sezione quarta -\nNorme specifiche per gli operai e dall'art. 77 - Giorni festivi e riposo\nsettimanale - Sezione quinta - Norme specifiche per gli impiegati.\n\nIn applicazione del Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983 l'orario di lavoro\nviene ridotto di 40 ore su base annua.\n\nInoltre, l'orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 24\nore.\n\nLe modalità di attuazione della riduzione di orario sono definite a livello\naziendale.\n\nLa suddetta riduzione viene assorbita, fino a concorrenza, dagli orari\ninferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.\n\nOve vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario\nnon finalizzate a una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale\napplicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra\nl'Azienda e le R.S.U.",{"bindId":270,"name":271,"text":272},"ADMINISTRATIVE_trigger","In particolare considerazione saranno te","In particolare considerazione saranno tenute le richieste di permessi per\nconsentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici\ndi cui alla Legge n. 416\u002F1974.\n\nPer i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta\nall'operaio.",{"bindId":274,"name":275,"text":276},"equalityotherclause","Art. 15 - Consultori Le unità produttive","Art. 15 - Consultori\n\n\n\nLe unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo\ndi personale femminile, consentiranno, a richiesta delle R.S.U., che personale\nmedico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno della Azienda, nei\nlocali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e\nprevenzione di propria competenza.\n\nL'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro\ne secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le\nDirezioni aziendali.",{"bindId":278,"name":279,"text":280},"hourstxt","Art. 20 - Orario di lavoro Le parti si d","Art. 20 - Orario di lavoro\n\n\n\nLe parti si danno atto della necessità di perseguire il miglior utilizzo\ndelle risorse aziendali, mediante l'uso flessibile della forza lavoro e la\nrealizzazione di cicli di lavorazione che consentano, anche attraverso il\nmassimo utilizzo annuale, l'ottimizzazione dell'esercizio degli impianti.\n\nLe diverse articolazioni dell'orario prefigurate nel presente articolo sono\ntutte attuabili dalle aziende nel rispetto delle specifiche procedure ivi\npreviste, al fine di adottare di volta in volta l'organizzazione più\nappropriata al variare delle esigenze lavorative.\n\nRegimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, diversi da quelli\nsotto specificati potranno essere attuati a livello aziendale, previa\ncomunicazione alle R.S.U., in relazione a esigenze produttive, anche per\nsingoli reparti o uffici e\u002Fo per specifiche mansioni.\n\nAi sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 66\u002F2003 la durata\nmedia dell'orario di lavoro, ai fini del decreto legislativo citato, viene\ncalcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi.\n\nin caso di esigenze organizzative, la Direzione Aziendale e la R.S.U. o, in\ncaso di mancanza di quest'ultima, le OO.SS. Territoriali, potranno concordare\nl'estensione del periodo da sei a dodici mesi.\n\nIn occasione della contrattazione di secondo livello, al fine di incentivare\nopportunità di salvaguardia e\u002Fo sviluppo della occupazione, nel rispetto dei\nprincipi di cui al comma precedente potranno essere concordate politiche degli\norari che, utilizzando le risorse contrattuali esistenti, le risorse\neventualmente derivanti dal premio di partecipazione, i benefici previsti dalla\nLegge, senza aggravi di costo e fermi restando gli obiettivi di competitività\ndelle aziende, possano, anche riducendo le prestazioni individuali, realizzare\nle suddette finalità.\n\n\n\n20.1) Orario giornaliero e su due turni\n\n\n\nLa durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie\nsettimanali.\n\nLaddove le esigenze tecnico-produttive della Azienda lo consentano, la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere organizzata in\nsede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana\nsarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti\ncontrattuali.\n\nIn sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge 5\nmarzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985,\na tali lavoratori vengono riconosciute quattro giornate di permesso retribuito\ncon le modalità previste dall'art. 63 - Giorni festivi - Sezione quarta -\nNorme specifiche per gli operai e dall'art. 77 - Giorni festivi e riposo\nsettimanale - Sezione quinta - Norme specifiche per gli impiegati.\n\nIn applicazione del Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983 l'orario di lavoro\nviene ridotto di 40 ore su base annua.\n\nInoltre, l'orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 24\nore.\n\nLe modalità di attuazione della riduzione di orario sono definite a livello\naziendale.\n\nLa suddetta riduzione viene assorbita, fino a concorrenza, dagli orari\ninferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.\n\nOve vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario\nnon finalizzate a una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale\napplicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra\nl'Azienda e le R.S.U.\n\n\n\n20.2) Orario a turno non a ciclo continuo\n\n\n\nLa durata dell'orario normale di lavoro per il lavoratore è fissata in 40\nore medie settimanali.\n\nLaddove le esigenze tecnico-produttive dell'Azienda lo consentano, la\ndistribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere organizzata in\nsede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana\nsarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti\ncontrattuali.\n\nI lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8\nore consecutive usufruiscono di riposi retribuiti da distribuire, sui tre\nturni, nella misura di: 9 giorni nel corso dell'anno a tutto il 31 dicembre\n1984; 11 giorni nel corso dell'anno dal 1° gennaio 1985; 12 giorni nel corso\ndell'anno dal 1° gennaio 1991.\n\nA tali giorni, si aggiungono ulteriori 4 giorni di riposo retribuito (con le\nmodalità individuate al punto 1) del presente articolo) espressamente\nriconosciuti in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla\nLegge 5 marzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28\ndicembre 1985.\n\nLe ulteriori giornate di riposo retribuite decorrenti dal 1° gennaio 1985 e\nquella decorrente dal 1° gennaio 1991, vengono assorbite sino a concorrenza\ndagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale.\n\nOve vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario\nnon finalizzate a una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale\napplicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra\nl'Azienda e le R.S.U.\n\n\n\n20.3) Orario a turno unico e orario a due turni sette giorni su sette\n\n\n\nL'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua\nattività in cicli continui di 7 giorni su 7 in due turni avvicendati di 8 ore\nconsecutive o in un unico turno di 8 ore consecutive, è di 37 ore e 20 minuti\nretribuite 40.\n\nAi fini del riallineamento retributivo delle 37 ore e 20 minuti a 40 ore non\nconcorrono alla determinazione della relativa retribuzione oraria, l'incidenza\ndelle maggiorazioni turno, domenicali, festive.\n\nPer poter allineare dal punto di vista retributivo il minor orario medio\nsettimanale (37 ore e 20 minuti) alle 40 ore contrattuali, vengono mensilmente\nassorbite le 96 ore di riduzione orario annua ed ex festività (altresì\nprevista per i lavoratori giornalieri e a due turni non a ciclo continuo).\n\nNonostante il predetto assorbimento, l'orario medio settimanale non riesce a\nraggiungere la soglia delle 40 ore.\n\nConseguentemente si rende necessario aggiungere almeno 5 giorni di\nprestazione lavorativa annua al fine di rapportare l'orario medio settimanale\ndi lavoro di questi dipendenti alla soglia contrattuale di 40 ore.\n\nAi lavoratori turnisti sarà inoltre corrisposta la maggiorazione prevista\nal punto c) dall'art. 21 - Lavoro festivo e domenicale - Sezione seconda -\nDisciplina del rapporto di lavoro, per la prestazione domenicale con riposo\ncompensativo.\n\n\n\nDichiarazione a verbale\n\n\n\nRestano salvi eventuali diversi accordi aziendali in essere su tale\norganizzazione dell'orario a turni.\n\n\n\n20.4) Orario a tre turni a ciclo continuo sette giorni su sette\n\n\n\nL'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua\nattività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore\nconsecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.\n\nNella riduzione d'orario restano non maturati i 16 giorni di riposo\nretribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle\nfestività infrasettimanali abolite dalla Legge n. 54\u002F1977), previsti per tali\nlavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.\n\nIn caso di coinvolgimento in tale regime orario solo per una porzione\ndell'anno, il presente comma verrà applicato in proporzione alla durata stessa\ndel ciclo continuo.\n\nL'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato\nraggruppando il personale in 9 mezze squadre e seguendo l'alternanza dei giorni\ndi lavoro e di riposo secondo il sistema 4\u002F2 - o 2\u002F1 - oppure 6\u002F3.\n\nL'orario di lavoro di 37 ore e 20 minuti medie settimanali, che si realizza\ncon le modalità anzidette, non comporta il riproporzionamento della\nretribuzione e quindi non determina alcun effetto sugli istituti contrattuali\nriconducibili alla durata dell'orario settimanale ordinario di 40 ore i quali,\npertanto, continueranno ad essere erogati con gli stessi criteri e le stesse\nmisure valevoli per il restante personale.\n\nPeraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali,\npotranno essere adottati diversi schemi organizzativi che realizzino l'orario\nmedio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale.\n\nLe modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno\nesaminate a livello aziendale.\n\nIn relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra\nprevisto, sono riconosciuti, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due\ngiorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.\n\nInoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati in funzione\ndella realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti risultante dalla\nfacoltà delle aziende di prevedere sette giorni complessivi annui di fermata\nin occasione delle festività, sono riconosciuti due giorni retribuiti su base\nannua a godimento individuale.\n\nL'individuazione delle giornate festive nelle quali fermare l'attività\nlavorativa viene concordata a livello aziendale.\n\nResta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere\nraccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa\nmateria, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.\n\nAi lavoratori turnisti sarà corrisposta la maggiorazione prevista al punto\nc) dell'art. 21- Sezione seconda - Disciplina del rapporto di lavoro, per la\nprestazione domenicale con riposo compensativo.\n\n\n\nChiarimento a verbale\n\n\n\nLe Parti si danno atto che i 2 giorni di riposo retribuito di cui al 9°\ncomma vengono riconosciuti anche nelle aziende che non ritengono di avvalersi\ndi quanto previsto dallo stesso 9° comma del punto 20.4).\n\n\n\n20.5) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro\n\n\n\nAllo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla cassa\nintegrazione guadagni e per far fronte alle variazioni di intensità\ndell’attività produttiva della Azienda o di parti di essa e\u002Fo alle esigenze\ntecnico-produttive-organizzative e quindi non per esigenze stabili e\npermanenti, l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti precedenti, può\nessere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi.\n\nIn tal caso previa comunicazione e valutazione con la R.S.U., da avviarsi\ncon preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere attuati per l'intera Azienda,\nper reparti o per unità produttive temporanei regimi di orario superiori od\ninferiori all'orario contrattuale.\n\nLa R.S.U. potrà farsi assistere dalle OO.SS. Territoriali.\n\nDecorsi cinque giorni dall'avvio della procedura la flessibilità diviene\noperativa.\n\nI regimi d'orario superiori all'orario contrattuale non potranno eccedere le\n48 ore settimanali, mentre i regimi inferiori all'orario contrattuale potranno\nanche essere realizzati tramite giornate di riposo retribuito, da comunicare\ncon un preavviso di almeno 5 giorni.\n\nIl riequilibrio tra prestazioni superiori ed inferiori all'orario\nsettimanale dovrà avvenire, previa comunicazione alla R.S.U., entro sei mesi\ndal periodo di ciascun ricorso all'orario flessibile.\n\nAi lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario\ncontrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle\nsettimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario medio,\nsia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori.\n\nPeraltro, per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni\ndiurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione\noraria.\n\nLa maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l'orario\ncontrattuale in orari o turni notturni.",{"bindId":282,"name":283,"text":284},"funeralpay","Art. 53 - Indennità in caso di morte In ","Art. 53 - Indennità in caso di morte\n\n\n\nIn caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e\nl'indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge,\nai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado\ne agli affini entro il secondo grado.\n\nIn mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette\nsono attribuite secondo le norme della successione ai sensi dell'art. 2122 del\nCodice Civile, come modificato dalla sentenza n. 8 del 1972 della Corte\nCostituzionale.",{"bindId":286,"name":287,"text":288},"flexworktxt","18f) Telelavoro Il telelavoro, nelle var","18f) Telelavoro\n\n\n\nIl telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è\ncaratterizzato dallo svolgimento in via continuativa della attività in luoghi\ndiversi dalle sedi aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di lavoro\ntelematici.\n\nIl telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione\nlavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il\nlavoro subordinato che il lavoro autonomo.\n\nIl telelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro\nsubordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., quando è svolto nel domicilio del\ndipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le\nParti, con modalità che consentono al Datore di Lavoro l'esercizio del potere\ndi direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione.\n\nPer i telelavoratori subordinati, in sede aziendale tra Direzione Aziendale\ne R.S.U. vengono concordate le modalità applicative delle norme del presente\nCCNL tenendo conto della specificità del lavoro a distanza connotato da una\ndimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella tradizionale.\n\nSempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definite le\nmodalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro\nnonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl industria della carta e cartone, cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata, aziende cartotecniche e trasformatrici della carta 2017-2019 - 2017\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2017-01-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Fabbricazione di carta e di prodotti di carta  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;30 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp; settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Tutti i Santi (1 novembre), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Natale (25 dicembre), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Santo Stefano (26 dicembre), Festa della Repubblica (2 giugno), Immacolata Concezione (8 dicembre), New Year's Eve \u002F Day of Solidarity of World Azerbaijanis (31st December)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1322.61\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;16.34\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2020-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;155 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;180&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-COMMUTE_trigger\">Indennità per gli spostamenti dei lavoratori pendolari:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;11.6 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv 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