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I3\nCeni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch1>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE\nAZIENDE ESERCENTI L’INDUSTRIA DELLE CARNI E DEI SALUMI, DOLCIARIA, DEGLI\nALIMENTI ZOOTECNICI, LATTIERO-CASEARIA, DEI VINI, VINI SPECIALI, LIQUORI,\nACQUAVITI, SCIROPPI E ACETI, DELLE BEVANDE ANALCOLICHE, DELLE ACQUE MINERALI E\nBIBITE IN ACQUA MINERALE, DEGLI OLI, DEI GRASSI, DELLA MARGARINA, DELLE FARINE\nDA SEMI OLEOSI E DELLE SANSE DISOLEATE, DELLA DISTILLAZIONE DI ALCOLI E DI\nACQUAVITI, DELLA BIRRA E DEL MALTO, DEGLI INVOLUCRI NATURALI PER SALUMI, DELLE\nCONSERVE VEGETALI, RISIERA, MOLITORIA, DELLA PASTIFICAZIONE, DELLE INDUSTRIE\nALIMENTARI VARIE, DELLE CONSERVE ITTICHE, DELLO ZUCCHERO, E DELLA MACELLAZIONE\nE LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE\u003C\u002Fh1>\n\n\u003Cp>Roma, 5 febbraio 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>[’Associazione delle industrie del Dolce e della Pasta Italiane (Aidepi),\nrappresentata dal suo Presidente Dott. Paolo Barilla, assistito dal Dott. Luca\nScapolo, con la partecipazione di una delegazione industriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>[’Associazione italiana industrie prodotti alimentari (Aiipa),\nrappresentata dal suo Presidente Dott. Marco Lavazza e da una delegazione\nindustriale assistita dal dott. Valerio Bordoni e dal Dott. Gianni Forni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare (Ancit),\nrappresentata dal suo Presidente Dott. Vito Santarsiero con l’assistenza del\nDott. Valerio Bordoni e del Dott. Gianni Forni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali\n(Anicav), rappresentata dal Presidente Dott. Antonio Ferraioli, assistito dal\nDirettore dott. Giovanni De Angelis, con la collaborazione della dott. ssa\nRaffaella Capuano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici\n(Assalzoo), rappresentata dal Dott. Dott. Alberto Allodi, assistito dal dott.\nMaurizio Soldi e da una delegazione industriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Associazione degli industriali delle carni e dei Salumi (Assica),\nrappresentata dal suo Presidente, Dott. Nicola Levoni, assistito dal Direttore\ndott. Davide Calderone, dall’ Avv. Silvia Bucci e da una delegazione\nindustriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Associazione italiana dell’industria olearia (Assitol), rappresentata\ndal suo Presidente Sig. Giovanni Zucchi, assistito dal Vice Direttore dott.\nAndrea Carrassi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Associazione italiana tra gli industriali delle bevande analcooliche\n(Assobibe), rappresentata dal Presidente, Dott. Aurelio Ceresoli, assistito dal\nDirettore Dott. David Dabiankov Lorini ed una delegazione industriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’Associazione degli industriali della birra e del malto (Assobirra),\nrappresentata dal Direttore Dott. Filippo Terzaghi e da una delegazione\nindustriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l' Associ azione nazionale industria e commercio Carni e Bestiame\n(Assocarni), rappresentata dal suo Presidente Cav. Luigi Cremonini e dal\nDirettore dottor. Francois Tornei, assistiti dalla dr.ssa Roberta Ebaldi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>,l'Associ azione italiana lattiero casearia (Assolatte), rappresentata dal\nPresidente Dr. Giuseppe Ambrosi, assistito dal Direttore dott. Massimo Forino e\nda una delegazione industriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F Uni one nazionale fra gli industriali dello zucchero (Unionzucchero),\nrappresentata dal Presidente, Dott. Giovanni Tamburini, assistito dal\nDirettore, Dott. Patrick Pagani;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori\ndi vini, vini speciali, liquori, acquaviti, sciroppi, aceti ed affini\n(Federvini), rappresentata dal Dott. Bernardo Del Lungo assistito dal direttore\ngenerale dott. Ottavio Cagiano de Azevedo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l' Associ azione industriali mugnai d’Italia (Italmopa), rappresentata dal\nsuo Presidente Dott. Ivano Vacondio, assistito dal Direttore Dott. Piero Luigi\nPiami e dal Condirettore Dott. Tullio Pandolfi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Federazione Italiana delle Industrie delle Acque minerali naturali, delle\nacque di sorgente e delle bevande analcoliche (Mineracqua), rappresentata dal\nsuo Vice Presidente Avv. Ettore Fortuna, assistito da una delegazione\nindustriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione ed il coordinamento di Federalimentare, nella persona\ndel Vice Presidente, Sig. Leonardo Colavita, assistito dal Responsabile della\nStruttura Sindacale di Coordinamento Dott. Gabriele Cardia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Flai-Cgil rappresentata dal Segretario Generale Stefania Crogi e dai\nSegretari Nazionali Marco Bermani, Ivana Galli, Ivano Gualerzi, Mauro\nMacchiesi, Giovanni Mininni, Sara Palazzoli, assistiti da Marco Gentile, Angelo\nFrancesco Paolella,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Uila Uil, rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza, dai\nSegretari Nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari, Pietro Pellegrini, assistiti da Maria Laurenza,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la delegazione trattante di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO I\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>PARTE I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni dell’industria alimentare e la Fai-Cisl, Flai-Cgil,\nUila-Uil firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, rilevato che\nrientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di sempre maggior\nefficienza e competitività delle Aziende del settore industriale alimentare e\ndi valorizzazione del lavoro e della occupazione, confermano l’importanza di\npromuovere, a tal fine, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni\nindustriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri\nrappresentati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra si ribadisce l’importanza del confronto triangolare\ntra Governo e Parti Sociali per una proficua gestione della politica economica\ndel Paese che si fonda anche su una coerente politica dei redditi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di attivare un sistema di Relazioni industriali ispirato\na criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e di rispetto delle rispettive\nprerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi\ndi comune interesse e dall’esame delle relative tematiche e della loro\nevoluzione, nella riconfermata condivisione dei principi informatori del\nsistema contrattuale, enunciati nell’art. 5 e nell’all. 2 del Ceni, e del\nruolo di centralità del Contratto quale strumento regolatore, di diritti e\ndoveri reciproci, con norme definite e concretamente esigibili dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra, nella consapevolezza che l’industria alimentare è un\nsettore economico trainante dell’economia nazionale, qualificato e\nrappresentativo del made in Italy (stile e cultura) sui mercati internazionali,\nnel quale assumono importanza le politiche di valorizzazione dei prodotti\ntipici e dei marchi, i rapporti con la distribuzione e la qualità del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente Contratto prevede una serie articolata di strutture per operare\nnella direzione della modernizzazione e dello sviluppo della trasformazione\nalimentare. In tale ottica, le Parti condividono l’importanza di avere una\nchiara visione del quadro macroeconomico e della situazione competitiva del\nSettore e di cercare di determinare le linee di politica agroindustriale. Ma\nancora di più reputano utile monitorare le dinamiche interne del settore,\nanche con riferimento alle concentrazioni e all’outsourcing, lo sviluppo del\nsistema imprenditoriale e le iniziative a sostegno delle piccole e medie\nimprese , l’evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita, le tematiche\ndella sicurezza del lavoro e della tutela dell’ambiente ed il tema della\nresponsabilità sociale dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono strutture di realizzazione delle finalità di cui sopra il Comitato di\nindirizzo di cui all’art. 1 del presente Ceni, l’EBS e le sue\narticolazioni, ivi compresa, in particolare, la Commissione paritetica per le\npari opportunità, il sistema di informazione e di esame congiunto,\nl’organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nell’industria\nAlimentare (in forma abbreviata OBA), di cui al successivo art. Iquater,\nnonché le procedure per la composizione delle controversie. In tale ultimo\ncaso al fine di individuare criteri ed indirizzi per la corretta gestione dello\nstrumento contrattuale, tramite la Commissione di cui all’art. 79.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. I - Comitato di indirizzo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di costituire il Comitato di indirizzo, organismo con\nfunzioni di indirizzo politico-strategico, che si riunisce almeno due volte\nl’anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta una delle Parti, composto in\ntermini paritetici dai Segretari Generali di Fai, FI ai e Uila e dai Presidenti\ndelle Associazioni industriali stipulanti. Scopo di tale Organismo è quello di\ndare attuazione coerente agli obiettivi fissati tra le Parti e di assicurarne\ncertezza e concretezza di gestione, prendendo le opportune decisioni in materia\ndi concertazione delle politiche, di monitoraggio e regolazione del sistema\ncontrattuale, di finalizzazione, programmazione e pianificazione delle\nattività\u002Finiziative di interesse del settore, nonché in tema di articolazioni\ne risorse di competenza dell’EBS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriore finalità del Comitato è quella di individuare le linee di\npolitica industriale di settore, nonché proposte\u002Fposizioni comuni di settore,\nda rappresentare ad Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni, in ordine\nalle problematiche di interesse dell’industria alimentare ed alle relative,\npossibili soluzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della effettiva operatività dell’EBS, il Comitato potrà\nistituire eventuali sezioni, gruppi di lavoro e\u002Fo articolazioni di esso,\ncompetenti per le materie che saranno ad esse demandate dal Comitato stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Comitato, in quanto struttura di presidio del sistema contrattuale e di\ngoverno dell’EBS, avrà altresì il compito di rendere lo strumento\ncontrattuale sempre più aderente alla realtà del settore alimentare ed in\ngrado di più correttamente interpretare le esigenze dell’impresa e del\nlavoro, nell’ottica e nel convincimento di affermare e rafforzare il ruolo di\ncentralità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo\nnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su impulso del Comitato di indirizzo e d’intesa con le singole\nAssociazioni imprenditoriali di categoria, il Comitato medesimo potrà\nrealizzare seminari e\u002Fo incontri di carattere informativo, in attuazione dei\npunti 1 e 2 dell’art. 2 (sistema di informazione e di esame congiunto).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che il Comitato di indirizzo definisca le modalità di\ncostituzione e funzionamento del Fondo aiuti e solidarietà di cui\nall’all’art. 74 bis del Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. I bis - Ente Bilaterale di Settore (EBS)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Associazioni degli industriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil,\nfirmatarie del presente contratto, per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più\nutili ad assicurare ai lavoratori dell’industria alimentare servizi ed\ninterventi di sostegno o di integrazione al reddito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di\nefficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e\ndi redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle\nimprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della\nprogressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea,\nper confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•salvaguardare il normale svolgimento dell’attività produttiva ed\nassicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali,\nassecondando la positiva evoluzione e attua zione, nelle diverse realtà\nmerceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e\ndi sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse,\nla valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione\ndell’occupazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si danno reciprocamente atto dell’opportunità di costituire, in presenza\ndi una legislazione nazionale di favore in termini di defiscalizzazione e\ndecontribuzione, e ferme restando l’autonomia dell’attività\nimprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e\ndelle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l’Ente Bilaterale di Settore,\nnei modi ed entro i termini stabiliti dalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre alle finalità richiamate in premessa, l’EBS, organizzerà e\ngestirà attività e\u002Fo servizi bilaterali in tema di welfare previsti dal Ceni\novvero individuati dal Comitato di Indirizzo di cui all’art. 1, con\nparticolare riferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno\ndella maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa\npost partimi',\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla attivazione delle misure di integrazione al reddito dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more dell’emanazione della richiamata normativa di legge, le Parti\nconcordano di assicurare la gestione dell’intervento di cui al primo alinea\ndi cui sopra, a partire dal 1.1.2013, attraverso il Fondo sanitario integrativo\ndi settore (FASA), al quale verrà versata una specifica contribuzione mensile\n(riferita a 12 mensilità) pari a 2 euro, con riferimento ad ogni lavoratore a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre l’EBS avrà tra le sue prerogative di svolgere ricerche e condurre\nanalisi sulle occasioni di sviluppo e sulle soluzioni atte a favorirlo, nonché\nsui punti di debolezza e sulle possibilità di superamento anche attraverso\nristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione\neconomicamente valida delle risorse produttive e professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare saranno oggetto di analisi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il quadro macroeconomico e la situazione competitiva del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le conseguenze derivanti dall’integrazione economica sul sistema\nindustriale alimentare nazionale in termini di competitività interna ed\neuropea con riferimento anche all’allargamento dell’Unione Europea, alla\nriforma della Pac, ed ai negoziati multilaterali in sede WTO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i sistemi di relazioni industriali in Europa, l’evoluzione della\nnormativa comunitaria in materia sociale ed il ruolo delle Parti Sociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento\nprofessionale in Europa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il mercato unico europeo ed i rapporti con i Paesi dell’Europa extra\nUE: prospettive produttive ed occupazionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento congiunturale anche con riferimento alle importazioni ed\nesportazioni dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento della produttività ed il livello di efficienza e\ncompetitività in rapporto con gli altri Paesi concorrenti, Comunitari ed extra\nComunitari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle\nterziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti\nl’occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della\nsalvaguardia delle normative di tutela del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli investimenti globali sulla ricerca sia essa applicata per il\nmiglioramento del ciclo produttivo, di sviluppo sperimentale o volta al\nrisparmio di energia o di materie prime;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti\ndi rischio - e della tutela dell’ambiente esterno, anche con riferimento ai\nrapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal\nrecepimento in legge delle direttive CEE in materia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le problematiche occupazionali poste dall’introduzione di importanti\ninnovazioni tecnologiche o derivanti da processi di ristrutturazione o\nriorganizzazione aziendale, da nuove iniziative produttive o da decentramento\nproduttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e\ndi riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento del mercato del lavoro del settore con particolare\nriferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro\nper genere e livelli di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento del costo del lavoro - con riferimento anche ai salari di\nfatto disaggregati per genere e livelli di inquadramento, con indicazione\naggregata delle quantità retributive che non sono determinate da con\ntrattazione collettiva di categoria - il rapporto fra questo e la legislazione\nin materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, nonché le\nproblematiche poste dalla legislazione sociale. Ciò anche al fine di una\nvalutazione della competitività internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le linee direttrici della contrattazione aziendale di cui all’art. 6\ndel presente contratto, nonché l’andamento a consuntivo della stessa. Ai\nfini di cui sopra, secondo quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’Allegato 2 al\npresente contratto, nell’ambito dell’EBS le Parti proseguiranno ed\nimplementeranno l’attività di monitoraggio della contrattazione di secondo\nlivello, già iniziata dall’Osservatorio nazionale anche al fine di\nindirizzare la contrattazione aziendale e promuovere buone pratiche negoziali,\nmediante la costituzione di un osservatorio bilaterale, con modalità di\nfunzionamento da definire, e di una banca dati contrattuale in cui raccogliere\ni principali accordi aziendali e best practices;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le problematiche concernenti le “barriere architettoniche” nei luoghi\ndi lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze\nimpiantistiche e\u002Fo tecnico- organizzative, anche attivando idonee iniziative\nper accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Specifiche\ninformazioni in esito alle suddette analisi, per favorire il superamento e\nl’eliminazione delle “barriere architettoniche”, verranno rese nelle sedi\ndi cui ai punti 2), 3 ) e 4) del successivo articolo 2 ( Sistema di\ninformazione e di esame congiunto) del presente Ceni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le problematiche concernenti l’occupazione giovanile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le problematiche connesse all’inserimento lavorativo dei lavoratori\nextra-comunitari e dei lavoratori disabili, intendendosi per tali quelli la cui\ncapacità lavorativa sia stata accertata ai sensi della L. 104\u002F1992;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le varie fasi di crescita ed affermazione di ALIFOND nel settore, in\nraccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, con particolare riferimento\nall’incremento delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per\nfavorire la capillare diffusione dell’iniziativa tra tutti i lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il tema della responsabilità sociale dell’impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fermo restando quanto convenuto in occasione del rinnovo contrattuale\nrelativo al biennio economico del 2001 (v. Allegato 13), i temi della qualità,\ndella sicurezza alimentare e del “risk assessment”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le analisi effettuate nell’ambito dell’EBS saranno esaminate in appositi\nincontri attivati dalle Parti, con cadenza di norma semestrale, tra le\nAssociazioni dell’industria alimentare e le Organizzazioni sindacali\nnazionali congiuntamente stipulanti anche eventualmente delegando propri\nrappresentanti aventi le specifiche caratteristiche professionali ritenute di\nvolta in volta necessarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa istruttoria compiuta nell’ambito del Comitato di indirizzo di cui\nal precedente art. 1, le Parti stipulanti potranno costituire in via\nsperimentale, d’intesa con le Associazioni territoriali competenti,\nOsservatori di carattere territoriale (regionali o provinciali) raccordati\nall’EBS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale contesto e con riferimento al punto 11 del precedente comma 2, al\nfine di fornire un supporto alle Parti stipulanti il Ceni, in particolare\npotrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo\ne delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni\nriguardanti l’occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della\nsalvaguardia delle normative di tutela del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre previa istruttoria del richiamato Comitato di indirizzo, potranno\nessere realizzati, d’intesa tra le singole Associazioni di categoria e le\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente\nCeni, specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati all’EBS, per\nl’analisi, per quanto di rispettiva competenza, delle medesime tematiche\npreviste dall’EBS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano validi gli eventuali Osservatori di carattere territoriale e\u002Fo di\ncomparto merceologico già in essere alla data di stipula del presente Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalitymonitoring\">\u003Ch3>Art. I ter - Pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi\nvigenti, concernenti l’occupazione femminile ed in armonia con quanto\nprevisto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive Cee recepite dallo\nStato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla\nopportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla\npromozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non\nconsentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché\nad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della\npersona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una\nopportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale logica, le Parti confermano la necessità della effettiva\noperatività, nell’ambito dell’EBS, della Commissione paritetica nazionale\ncomposta da 12 membri (6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6\ndesignati dalle Segreterie Nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) alla\nquale è affidato il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile\nad attività professionali non tradizionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>•studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno. Le Parti si impegnano ad adeguare la normativa\ncontrattuale in caso di emanazione di un provve dimento legislativo che demandi\nalla contrattazione nazionale modalità applicative e\u002Fo norme attuative, nei\ntermini eventualmente fissati dalla legislazione di rinvio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare, con riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di\nschemi per la promozione di iniziative di azioni positive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studiare il fenomeno del mobbing, con l’intento di pervenire ad una\ndefinizione di tale fenomeno alla luce della legislazione vigente ed alla\nelaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della\nlegislazione medesima ed a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sempre nell’ambito dell’ EBS, potranno essere attivate, per la\nvigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, subarticolazioni\ndella Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità per specifiche\naree territoriali ove comunque sussista una significativa concentrazione di\naziende del complesso del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aree di cui sopra vengono individuate, in via sperimentale, nelle\nprovinole di Bologna, Genova, Milano, Parma, Roma, Salerno, Torino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni imprenditoriali delle città sopra indicate, previa intesa\ncon le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti,\npotranno costituire Commissioni paritetiche per le pari opportunità che\nopereranno in stretto collegamento, anche con incontri periodici collegiali,\ncon la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati e dei\nrisultati delle ricerche forniti dalla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali Commissioni saranno composte da 12 membri, di cui 6 designati dalle\nAssociazioni de gli industriali e 6 designati dalle soprarichiamate istanze\nterritoriali delle Organizzazioni sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle Commissioni è affidato il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità\nterritoriali dell’andamento dell’occupazione femminile nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare problematiche riferite all ’occupazione femminile in ruoli\nconnessi alle nuove tecnologie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studiare interventi idonei a facilitare il rientro delle lavoratrici\npuerpere ed il loro reinserimento al lavoro ed ogni iniziativa atta a favorire\ntale reinserimento nella salvaguardia della professionalità delle\nlavoratrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutare sperimentazioni, sulla base delle indicazioni eventualmente\nfornite dalla Commissione paritetica nazionale ed ai sensi di quanto previsto\ndalla lettera f) del precedente punto 1 ), di iniziative di azioni positive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Commissioni di cui ai precedenti punti 1 ) e 2) si riuniranno di norma\nsemestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte\nindustriale o di parte sindacale, delibereranno all’unanimità circa le\nmetodologie di lavoro e per l’attuazione dei compiti loro attribuiti e\nriferiranno annualmente, sull’attività svolta, alle parti stipulanti il\npresente contratto collettivo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>•Rafforzamento del ruolo della donna e pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti considerano della massima importanza la crescita e la qualità\ndell’occupazione femminile nell’industria alimentare, e, conseguentemente,\nsi impegnano ad adottare un insieme\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di azioni a favore della parità tra donne e uomini sul posto di lavoro,\nincentrato sulle seguenti priorità: facilitare e promuovere i percorsi di\ncarriera e la qualità del lavoro femminile; favorire la partecipazione ed il\nriequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di\nresponsabilità (con particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai\ncongedi per maternità); migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di\nflessibilità dell’orario già introdotte (es. part-time) e degli altri\nstrumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi), per\nsalvaguardare le opportunità di carriera delle dipendenti donne; considerare\nla differenza di genere quale criterio di riferimento nell’assegnazione alle\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, le Parti si impegnano altresì a verificare la\npossibilità di individuare, forme di organizzazione del lavoro e tipologie\ncontrattuali che favoriscano la conciliazione tra vita lavorativa e vita\nfamiliare, nonché a promuovere specifiche iniziative formative - anche\nattingendo dalle risorse dell’OBA di cui all’art. 1 quater - destinate alle\nlavoratrici dipendenti delle industrie alimentari, attraverso l’elaborazione\ndi piani ad hoc da individuare ed attuare nell’ambito del predetto Organismo,\nanche attraverso la predisposizione di schemi per la promozione di iniziative\ndi azioni positive di cui alla Legge ir, 125\u002F1991 e alla Legge n. 53\u002F2000.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Lotta alle discriminazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violence\">\u003Cp>Linee guida per il contrasto delle molestie sessuali e del mobbing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti - anche alla luce del recente Accordo quadro sulle molestie e la\nviolenza nei luoghi di lavoro del 25.1.2016 sottoscritto tra Confindustria e\nCgil, Cisl, Uil - si danno reciprocamente atto e riconoscono l’importanza che\nnei luoghi di lavoro i rapporti tra Azienda e dipendenti e tra i dipendenti\nmedesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto\nreciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della\npersona. Le Parti considerano inaccettabili e intollerabili discriminazioni per\nragioni di razza, di religione, di lingua, di genere e di appartenenza politica\ne sindacale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La finalità delle presenti Linee guida è di aumentare la consapevolezza\ndei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro\nrappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro, al fine di\nprevenire e gestire i problemi da esse derivanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestia e violenza nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o\ncomportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro,\nsecondo le definizioni dell’Accordo quadro 25.1.2016 tra Confindustria e\nCgil, Cisl, Uil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o\npiù individui e possono avere diverse forme, alcune delle quali sono più\nfacilmente identificabili di altre. L’ambiente di lavoro può influire\nsull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberata- mente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona , di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione\nsessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo\nsubisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di\nintimidazione nei suoi confronti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In base al predetto Accordo quadro le imprese sono chiamate ad adottare una\ndichiarazione che sottolinei che le molestie e la violenza non verranno\ntollerate (si veda fac simile in All. B all'Accordo Quadro 25.1.2016).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. I quater - Organismo Bilaterale Nazionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>per la Formazione nell'industria Alimentare (OBA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, come previsto dall'allegato 6 del Ceni 14.7.2003, convengono di\ncostituire l’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione\nnell’industria Alimentare, in forma abbreviata OBA, secondo gli elementi di\nseguito riportati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OBA dovrà sviluppare un’attività formativa settoriale ed integrata\ncon gli effettivi bisogni delle imprese e dei lavoratori dei comparti che\ncompongono il settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo quadro BOBA promuoverli anche iniziative di analisi e ricerca alla\nluce delle evoluzioni tecnologiche, organizzative, professionali e di mercato\nche caratterizzano i comparti dell’industria alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La struttura dell ’OBA è costituita da 3 rappresentanti per la componente\ndi parte sindacale e 3 per la componente di parte imprenditoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo diverse esigenze, BOBA si riunisce con cadenza bimestrale presso una\nsede delle Parti di volta in volta stabilita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto attiene alle ulteriori modalità di funzionamento e\nstrutturazione dell’OBA, le Parti rinviano ai principi\u002Fcriteri che saranno\nadottati nell’ambito di un apposito regolamento\u002F statuto, da approvarsi a\ncura delle Parti medesime entro il 30.9.2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente BOBA\npropone le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengono\ncollegialmente valutate e consensualmente definite, tenuto conto di eventuali\nindicazioni delle Parti stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con tale Organismo le Parti intendono fornire alle imprese, alle RSU e ai\nlavoratori, assistenza e collaborazione per la risoluzione delle principali\nproblematiche riguardanti la realizzazione di azioni di formazione continua\nadeguate ai bisogni delle imprese e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OBA avrà in particolare il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tenere il rapporto con le Istituzioni nazionali, regionali e\u002Fo\nprovinciali preposte alla formazione professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere interlocutore attivo e supporto all 'attività dell 'EB 8 in\nmateria di formazione professionale e degli altri Osservatori previsti dal\npresente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere interlocutore del Fondo interprofessionale per la formazione\ncontinua - Fondimpre- sa (costituito da Confindustria, Cgil, Cisl , Uil in\napplicazione delle legge 388\u002F2000) - per quanto attiene ai progetti per i\nsettori dell’industria alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•curare la predisposizione di informative sulle fonti di finanziamento\npubblico per la formazione continua e per l’applicazione delle disposizioni\ncontrattuali sulla formazione (art. 3);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mettere a punto, in collaborazione con l’EBS, specifici moduli di\nformazione in tema di ambiente e sicurezza alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•definire linee guida formative in materie di sicurezza sul lavoro e\nambiente e definire relativi progetti mirati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’OBA in relazione alla propria attività potrà, previa decisione\nconcorde delle sue componenti, avvalersi di esperti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OBA curerà la presentazione a Fondimpresa di progetti settoriali per\nl’attivazione dei relativi finanziamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori fonti di finanziamento potranno provenire dalla assistenza diretta\nche l’OBA dovesse fornire per l’impostazione di progetti, riguardanti piani\nsettoriali o gruppi di imprese, basati su finanziamenti pubblici o da altre\nattività concordemente individuate e da Enti, istituzioni pubbliche nazionali\ne internazionali in considerazione dei relativi progetti che di volta in volta\nsaranno realizzati nello svolgimento della sua attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione\nriveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità del\nlavoro, dei processi e dei prodotti, convengono, anche alla luce di quanto\naffermato nell’Accordo interconfederale del 1° febbraio 1999, che\nnell’ambito dell’OBA saranno condotti approfondimenti nell’impegno\ncostante della diffusione della “cultura della formazione”. Questo impegno\nche punta alla qualificazione del sistema formativo si colloca in uno scenario\ndi più ampio respiro, rappresentato da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•europeizzazione della formazione e della concertazione tra le Parti\nsociali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, con\nparticolare riferimento all’esigenza di promuovere e valorizzare una adeguata\nprofessionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività svolta\nche alla fascia di età a fronte dell’evoluzione tecnologica ed\norganizzativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi\nformativi per l’acquisizione delle necessarie professionalità e per la loro\npreparazione all’inserimento in azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione\ndelle risorse umane;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•crescita della qualità delle infrastrutture dei sistemi di offerta di\nformazione nelle aree deboli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Sistema di informazione e di esame congiunto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le\nrispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle 00.88. dei\nlavoratori e salvo quanto previsto dal precedente art. 1, ultimo comma,\nconvengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le singole Associazioni imprenditoriali di categoria forniranno, anche\nalla luce di risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’EBS, a\nEai-Cisl, Elai-Cgil e Uila-Uil nazionali, congiuntamente stipulanti, in\napposito incontro a livello nazionale, informazioni complessive riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli andamenti registrati nel Settore, le prospettive produttive, i tassi\ndi utilizzazione degli impianti, i programmi di investimento, i programmi di\ninvestimento che comportino diversificazioni produttive, i nuovi insediamenti\nindustriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e\u002Fo i\nrilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonché i programmi di investimento\ne ristrutturazione e\u002Fo riconversione di cui alle leggi di programmazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento economico - produttivo del settore con dati aggregati\nsull’importazione ed esportazione dei prodotti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento quantitativo del lavoro stagionale e, con particolare\nriguardo al Mezzogiorno, l’andamento dell’occupazione giovanile, con\nriferimento ai contratti inserimento e all’apprendistato avuto riguardo alla\nlegislazione e agli accordi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili\ninterventi volti (azioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in\nlinea con le normative Cee e nazionali in tema di parità uomo-donna ed in\nparticolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento della produzione in relazione all’occupazione e quindi\nall’andamento della produttività al cui incremento, unitamente a quello\ndell’efficienza, nelle sedi proprie, le parti annettono particolare\nrilevanza, auspicando comportamenti conseguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a tali informazioni, a richiesta di una delle parti, seguirà\nun esame congiunto sulle conseguenze delle informazioni rese nel corso del\nquale le Parti esprimeranno le loro autonome valutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali incontri si svolgeranno con cadenza semestrale e potranno, di comune\naccordo, essere effettuati in coincidenza con quelli previsti per l’esame,\nnell’ambito dell’EBS, di cui al comma 7 del precedente articolo 1.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, la delegazione industriale\ndel settore alimentare fornirà, anche alla luce di risultati e valutazioni\nsvolte nell’ambito dell’EBS, ai sindacati regionali della Fai-Cisl,\nFlai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti, informazioni globali\nriferite:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•agli andamenti del Settore ed alle prospettive produttive del complesso\ndelle attività industriali del settore alimentare nella regione (eventualmente\nin aree subregionali ove sussista una significativa concentrazione di aziende\ndel complesso del settore alimentare) ed alle tendenze dell’occupazione, con\nparticolare riguardo ai processi di ristrutturazione e conversione, ai\nprogrammi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali\ndella loro localizzazione, con riferimento anche alle condizioni ambientali e\ndi tutela dell’ambiente esterno, nonché agli interventi posti in essere\ndalle aziende per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere\narchi tettoniche”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti\ndi quelli esistenti, agli investimenti globali per la ricerca, ai programmi di\nformazione professionale eventualmente promossi su iniziativa e con il concorso\ndelle Associazioni degli imprenditori, al fenomeno del decentramento\nproduttivo, alla realtà industriale nel territorio con riferimento al\ncomplesso delle aziende operanti, distinte per classi di dipendenti, ed\nall’andamento quantitativo del lavoro stagionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al complesso delle situazioni occupazionali connesse a processi di\nmobilità regionale o interregionale di particolare rilevanza di cui alla legge\n675\u002F1977 e successive modifiche per ri conversioni, ristrutturazioni o crisi\naziendali, all’andamento dell’occupazione giovanile, in rapporto ai\ncontratti di inserimento e dell’apprendistato in rapporto alla legislazione e\nagli accordi vigenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili\ninterventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità\nper le lavoratrici in linea con le normative Cee e nazionali in tema di parità\nuomo donna ed in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a tali informazioni, a richiesta di una delle Parti, seguirà\nun esame congiunto sulle conseguenze delle informazioni rese, nel corso del\nquale le Parti esprimeranno le loro autonome valutazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora nella Regione sussistano significative concentrazioni di aziende\nappartenenti a particolari comparti merceologici, a richiesta delle OO. SS. le\ninformazioni anzidetto saranno fornite in maniera aggregata, ma riferite ai\ncomparti suddetti. In tale ipotesi la specifica richiesta potrà essere\nsoddisfatta decorsi quattro mesi dalla ricezione della domanda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di\nparticolare importanza articolato sul territorio nazionale con una pluralità\ndi insediamenti produttivi e di distinte unità organizzative - fermo restando\na tale proposito il sistema di relazioni industriali previsto dalle singole\nprassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte\nnell’ambito dell’EBS, a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil nazionali,\ncongiuntamente stipulanti, alle RSU e\u002Fo all’eventuale Coordinamento nazionale\ndelle stesse, con l’assistenza delle competenti organizzazioni territoriali,\ninformazioni complessive riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i\nprogrammi di investimento che comportino diversificazioni produttive e\u002Fo nuovi\ninsediamenti industriali, loro localizzazioni e\u002Fo rilevanti ampliamenti di\nquelli esistenti, le modifiche alla organizzazione del lavoro e delle\ntecnologie che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione,\nl’utilizzazione degli impianti e l’andamento complessivo degli orari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti\nproduttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di concentramento\nproduttivo che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione, problemi\nenergetici quando comportino riflessi sull’occupazione e\u002Fo continuità degli\norari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti\nampliamenti di quelli esistenti, nonché informazioni sugli investimenti\nglobali per la ricerca;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i contenuti discussi a livello di CAE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni\nproduttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui\nlivelli occupazionali, sulla professionalità, sull’ambiente interno ed\nesterno al luogo di lavoro, l’andamento dell’occupazione giovanile, con\nriferimento ai contratti di inserimento e all’apprendistato, avuto riguardo\nalla legislazione e agli accordi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le misure e\u002Fo interventi in tema di responsabilità sociale (ad es. la\ncertificazione etica SA8000);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero e la finalizzazione dei contratti di inserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero dei contratti part-time e a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili\ninterventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità\nper le lavoratrici in linea con le normative Cee e nazionali in tema di parità\nuomo-donna ed in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli interventi posti in essere per favorire il superamento e\nl’eliminazione delle “barriere architettoniche”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fa predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in\napposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici\npotranno essere richiesti dalle Parti medesime. In tali occasioni potranno\nessere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle\ninformazioni rese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in\nvolta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno\ntrasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per\nl’applicazione dell’art. 623 del C.P..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, con le cadenze previste dall’art. 55, saranno fornite le\nopportune informazioni di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>carattere economico sull’andamento del gruppo industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di significativi processi di ristrutturazione e\u002Fo innovazioni\ntecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o\nfabbriche e depositi, le Parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità\neconomiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal\ncontratto, dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la\nricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui\ndipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del\nMezzogiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico\ndi appartenenza forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa, nel\ncorso di un apposito incontro, con l’eventuale assistenza delle rispettive\nAssociazioni sindacali, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte\nnell’ambito dell’Osservatorio di settore, informazioni riguardanti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi di investimento, i\nprogrammi di investimento che comportino diversificazioni produttive e\u002Fo nuovi\ninsediamenti industriali e loro localizzazione e\u002Fo rilevanti ampliamenti di\nquelli esistenti, le modifiche della organizzazione del lavoro e delle\ntecnologie che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione,\nl’utilizzazione degli impianti e l’andamento complessivo degli orari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i contenuti discussi a livello di CAE;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le trasformazioni tecnologiche ed organizzative ed i nuovi assetti\nproduttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di decentramento\nproduttivo che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione, i problemi\nenergetici quando abbiano riflesso sull’occupazione e\u002Fo continuità degli\norari di lavoro, i finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti e\u002Fo rilevanti\nampliamenti di quelli esistenti, gli investimenti globali per la ricerca\nnonché il numero degli addetti per sesso e fasce di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le misure e\u002Fo interventi in tema di responsabilità sociale (ad es. la\ncertificazione etica SA8000);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni\nproduttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui\nlivelli occupazionali, sulla professionalità e sull’ambiente interno ed\nesterno al luogo di lavoro, l’andamento dell’occupazione giovanile, con\nriferimento ai contratti di formazione e lavoro e all’apprendistato in\nrapporto alla legislazione e agli accordi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero e la finalizzazione dei contratti di inserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero dei contratti part-time e a termine;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili\ninterventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità\nper le lavoratrici in linea con le normative Cee e nazionali in tema di parità\nuomo-donna ed in particolare con la legge 10 aprile 1991, n. 125;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici\ndopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli interventi posti in essere per favorire il superamento e\nl’eliminazione delle “barriere architettoniche”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in\napposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici\npotranno essere richiesti dalle Parti medesime. In tali occasioni potranno\nessere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle\ninformazioni rese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in\nvolta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno\ntrasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per\nl’applicazione dell’art. 623 del C.P..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, con le cadenze previste dall’art. 55 (Premio per obiettivi),\nsaranno fornite le opportune informazioni di carattere economico\nsull’andamento dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di significativi processi di ristrutturazione e\u002Fo innovazioni\ntecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o\nfabbriche e depositi, le Parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità\neconomiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal\ncontratto, dagli Accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la\nricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui\ndipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del\nMezzogiorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende non ricomprese nel precedente punto 4 che abbiano concluso\naccordi o che diano corso alla contrattazione aziendale di cui all’art. 55\nforniranno, su richiesta, annualmente, alle RSU, con l’eventuale assistenza\ndelle rispettive organizzazioni territoriali, informazioni riguardanti\nl’andamento aziendale ed i riflessi sull’occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma rimanendo la cadenza di cui sopra, tali informazioni potranno essere\nrese in coincidenza degli incontri di cui all’art. 55.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che la dizione di gruppo non comprende i gruppi\nfinanziari e che le informazioni a livello di gruppo e di azienda non sono\ncumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 3 - Formazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia\ndi formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono\nconcordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste\nai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema\ndi relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze\ne responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi\ninterconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere\norientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in\ngrado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni\ntecnologiche ed organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con\nparticolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare\nl’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore\nflessibilità nell’impiego dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di\nprevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo\nlunghi periodi di assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli\nincontri rispettivamente previsti nei punti 3 e 4 dell’art. 2 forniranno alla\nRSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, sui programmi di\nformazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori\ninteressati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai\ncontenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento\ndei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché\nall’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi\nstessi, esterne all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I medesimi gruppi industriali e aziende forniranno al lavoratore interessato\nl’attestazione relativa ai corsi di formazione professionalizzante svolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di rilascio delle attestazioni verranno definite\naziendalmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale\nlivello sarà valutata - anche in coerenza con gli obietti vi\u002Fprogetti della\nspecifica Sezione dell’EBS di cui all’art. Ibis - l’opportunità di\nadottare specifiche iniziative formative rivolte:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento\nin azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla generalità del personale, per consentire un apprendimento\npermanente ed un costante aggiornamento, con particolare riferimento ai\nprogetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e\u002Fo da\nprocessi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali\nmodifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una\neffettiva riqualificazione delle competenze\u002Fprofessionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e\ncause particolari di cui all’art. 40 ter del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui\nall’articolo 62 del Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse\npubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con\nFondimpresa, nonché attraverso l’utilizzo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•del monte ore di cui all’art. 45, se non già utilizzato per gli scopi\nspecifici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•delle ferie e\u002Fo dei rol nel limite massimo di 24 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter\nprocedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente anche\nattraverso il coinvolgimento delle RSU ai fini della individuazione dei\nrelativi fabbisogni formativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori transnazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a redigere un avviso comune entro 30 giorni dalla\nstipula del Ceni, che in coerenza con l’azione congiunta a livello europeo\ndelle OO.SS e della Federazione Europea del settore, contrasti gli effetti di\ndumping relativi all’utilizzo del lavoro transnazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di sviluppare una più forte cultura settoriale di\nrelazioni industriali per una più condivisa conoscenza del contesto economico\ne produttivo dell’industria alimentare e della sua evoluzione settoriale e\nterritoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conviene, quindi, al fine di migliorare la funzione della contrattazione\naziendale, di poter avviare, in via sperimentale, programmi formativi che\ncoinvolgano congiuntamente RSU e direzione aziendale, da definirsi in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>PARTE II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente\npertinenti le attività di trasformazione e di imbottigliamento proprie\ndell’azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad\neccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei\nturni normali di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Opportune disposizioni saranno esaminante per i lavoratori già facenti\nparte dell’azienda appai tatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto\nconcerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di\nlavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che\nvincolino le imprese appai latrici all’effettiva assunzione del rischio di\nimpresa e all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di\nlegge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al\nrispetto delle norme contrattuali confederali del settore merceologico cui\nappartengono le aziende appaltatoci stesse. Nel caso in cui l’appalto sia\naffidato a società cooperative e la prestazione di lavoro venga resa dagli\nstessi soci cooperatori, le suddette clausole dovranno in particolare vincolare\nla cooperativa stessa ad assicurare ai soci medesimi un trattamento\neconomico-normativo globalmente equivalente a quello previsto dal Ceni di\nriferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare le aziende, nella logica di una sempre più responsabile\nattenzione nei confronti del fattore umano e riconoscendo il valore sociale\ndella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si rendono\ndisponibili ad ampliare il quadro informativo previsto dal Digs 81\u002F2008 e\nsuccessive modifiche e integrazioni prevedendo, in occasione dell’incontro\nannuale (di cui alla legge sopra citata), l’illustrazione di notizie relative\nalle attività appaltate, con specifico riferimento ai seguenti argomenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’informazione data alle imprese appai latrici riguardante i rischi\nspecifici presenti nell’ambiente di lavoro interessato dall’appalto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazioni relative ad eventuali infortuni verificatisi con i\ndipendenti delle imprese appaltatoci all’interno dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali osservazioni da parte del RLS, riguardanti la materia di sicurezza\nnelle ditte appaltatoci, saranno oggetto di opportuno approfondimento con la\nditta appaltante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di aziende appaltato ci operanti in azienda possono fruire dei\nservizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda\nappaitatrice.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gruppi industriali e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel\ncomparto merceologico di appartenenza, forniranno semestralmente, su richiesta,\nalle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sulla natura delle attività conferite in appalto e\u002Fo in decentramento\nproduttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo\nche abbiano rilevanti riflessi sull’occupazione complessiva; ciò per\nconsentire alle Organizzazioni Sindacali la conoscenza delle conseguenze sui\nlivelli occupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno\naltresì forniti alle Organizzazioni Sindacali in occasione degli incontri di\ncui al primo comma dei punti 1 e 2, del predetto Sistema di informazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gruppi industriali e le aziende di cui ai punti 3 e 4 del richiamato art.\n2 forniranno annual- mente, a consuntivo, il dato medio del numero dei\nlavoratori delle ditte appaltatoci che hanno prestato la propria attività\nall’interno delle unità produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO II\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ASSETTI CONTRATTUALI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 5 - Sistema contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il sistema contrattuale di cui al presente capitolo intende dare attuazione\nai principi ispiratori dei Protocolli interconfederali- le cui disposizioni\nanche non riprodotte si intendono qui integralmente richiamate - nonché delle\nintese di cui all’allegato 1 al presente Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla luce di quanto sopra, il sistema contrattuale prevede:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un contratto collettivo nazionale di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un livello di contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia\nnormativa e retributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto nazionale ed il protocollo aggiuntivo relativo ai viaggiatori o\npiazzisti fissano l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo\nuna maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche\nsettoriali e di azienda. Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i\nlavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la\npropria attività produttiva per la durata del presente contratto e degli\naccordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo\nil principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci in cui\nsi articola la contrattazione aziendale di cui all’articolo seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle\nParti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro\nvalidità, il contratto nazionale e le norme integrative aziendali da esso\npreviste. A tale fine, anche attraverso il ricorso agli strumenti ed alle\nprocedure di cui all’art. 79, le Associazioni industriali ai vari livelli\nsono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da\nparte delle Aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori, ivi\ncomprese le loro articolazioni periferiche, si impegnano a non promuovere e ad\nintervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare,\nintegrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto\ndi lavoro da valere per i lavoratori addetti alle aziende, così come\nrappresentate dalle singole associazioni stipulanti, e\u002Fo esercenti le\nrispettive attività industriali qualunque sia la ragione sociale e\nl’inquadramento agli effetti previdenziali e\u002Fo fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, come convenuto con Accordo interconfederale del 28.6.2011,\nribadiscono che “è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la\ndiffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la\nnecessità di promuovere l’effettività di garantire una maggiore certezza\nalle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei\nlavoratori”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel condividere l’obiettivo della diffusione della\ncontrattazione integrativa a livello di settore, di macroarea o di filiera di\ncui al presente articolo, in particolare verso le realtà dove non è operante,\nsi danno l’impegno di studiare a livello di comparto produttivo, in accordo\ncon le Associazioni di settore interessate, modelli di incentivazione salariale\nlegata al raggiungimento di incrementi di produttività, efficienza e\nredditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 - Contrattazione aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Obiettivo primario della contrattazione di secondo livello deve essere il\nmiglioramento della competitività d’impresa intesa come condizione\nessenziale di stabilità e sviluppo della stessa favorendo la protezione dei\nlivelli occupazionali e la creazione di nuove opportunità di lavoro, oltre\nall’adeguamento dei trattamenti economico-normativi e al miglioramento delle\ncondizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine tutti i lavoratori devono essere parte attiva nell’adeguare la\npropria professionalità al raggiungimento degli obiettivi aziendali di\nflessibilità organizzativa, aumento della produttività, di innovazione e\ncompetitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi negoziale\nprevigente all’Accordo di settore 13 gennaio 1994, con particolare\nriferimento alle piccole imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le\nmaterie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei\nlimiti e secondo le procedure specificatamente indicate. Le parti convengono\nsul principio di non sovrapponibilità tra gli istituti ed i relativi costi\ndella contrattazione nazionale e quelli propri della contrattazione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ importante peraltro in un settore segnato da marcata differenziazione\ndi prodotti, garantire l’opportunità di accordi che possano favorire le\nspecifiche scelte organizzative aziendali in relazione alle diverse esigenze\ncompetitive congiunturali e alla stagionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in coerenza con il principio di non sovrapponibilità di cui\nsopra, al livello aziendale potranno essere presentate ulteriori richieste in\nmerito agli istituti di cui ai capitoli dal IV al XIII del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali intese potranno essere realizzate dalle RSU\u002FRSA o per il tramite delle\nOrganizzazioni sindacali di Fai, Piai, Uila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali per le parti economiche normative sono\nefficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le\nassociazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie\ndell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa\ndel 31 maggio 2013 e dell’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (cd.\nTU. sulla rappresentanza), o che comunque tali accordi abbiano formalmente\naccettato, operanti all’interno dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi aziendali, stipulati con i soggetti negoziati di\nparte sindacale di cui al comma successivo, possono definire, anche in via\nsperimentale e temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza\ndi investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico e\noccupazionale dell’impresa, specifiche intese modificative di\nregolamentazioni disciplinate dal presente Ceni relativamente alle materie\ndella prestazione lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione degli Accordi di settore 13 gennaio 1994 e 12 maggio 1994,\nsoggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno\nle RSU di cui all’art. 7 del presente contratto e, secondo le indicazioni\nfornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti il Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le copie delle intese sottoscritte saranno inviate dalle 00.88. ed azienda\nalle organizzazioni nazionali di riferimento al fine di costituire uno\nstrumento di analisi e ricerca delle buone pratiche contrattuali per migliorare\nla capacità regolatola dei rapporti di lavoro del Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di intese interconfederali e\u002Fo di norme di legge che dovessero\nintervenire in materia di assetti contrattuali, le Parti si incontreranno per\nrealizzare i necessari interventi di armonizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I consumatori hanno un’attenzione sempre maggiore verso i prodotti, i\nservizi e i processi di produzione. Partendo da tale premessa, le Parti\ncondividono l’importanza di politiche etiche e responsabili, e di trovare\nmodi per rendere le proprie scelte visibili, chiare e riconoscibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono il comune obiettivo di promuovere la diffusione di tali\nprincipi tra le aziende del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Responsabilità Sociale assume quindi un valore strategico, perché\nconsente di instaurare un rapporto di fiducia, credibilità e trasparenza con i\npropri stakeholder, riconoscendo all’impresa un comportamento responsabile\nanche in materia di etica sociale, grazie al rispetto di precisi criteri nel\nsistema di gestione aziendale, tra i quali il rispetto dei contratti collettivi\ndi lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, definiscono, inoltre, che in caso di decisione da parte\ndell’azienda di adottare misure in tema di Responsabilità Sociale (ad es.\nCertificazione Etica SA8000), ne sarà data specifica comunicazione alle\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO III\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 7 - Rappresentanza Sindacale Unitaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La RSU o il comitato esecutivo della stessa è l’unica struttura abilitata\nalla con trattazione aziendale, fermo restando il disposto di cui al terzo\ncomma dell’art. 6 e al quarto comma dell’art. 5 e salvo quanto previsto al\nriguardo dall’allegato protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La regolamentazione che segue integra e specifica quanto previsto\ndall’Accordo Intercon- federale per la costituzione delle Rappresentanze\nsindacali unitarie sottoscritto da Confmdu- stria, Intersind e Cgil, Cisl, Uil\nil 20 dicembre 1993 , sulla base di quanto disposto sulla materia\ndall’Accordo di settore 12 maggio 1994, dal Testo Unico sulla Rappresentanza\nsottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Costituzione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU viene costituita ad iniziativa delle Associazioni sindacali Fai-Cisl,\nFlai-Cgil e Uila-Uil congiuntamente stipulanti il Ceni in ciascuna unità\nproduttiva con più di 15 dipendenti, esclusi i Viaggiatori o Piazzisti ed\ninclusi i lavoratori con contratto di lavoro part-time (da computarsi in misura\nproporzionale all’orario di lavoro contrattuale) e i lavoratori a tempo\ndeterminato di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 2001 da computarsi in base\nal numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base\ndell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La costituzione avverrà secondo la disciplina e le procedure di elezione\npreviste nell’Ac cordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e dal Testo Unico\nsulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, con particolare riferimento ai termini\nstabiliti per le singole fasi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria\nfirmatarie del Ceni applicato nell ’unità produttiva ovvero le associazioni\nsindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del\npunto 4, sezione terza, del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio\n2014, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al\ncontenuto dell'accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31\nmaggio 2013 e del suddetto Testo Unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui\nall'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente\nAccordo o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando\nalla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a\ncostituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata in coerenza con quanto\nprevisto dal T.U. 10.1.2014 sulla sola forma di rappresentanza all 'interno di\nogni singola unità produttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Composizione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio\nuniversale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’elezione dei componenti RSU, il numero dei seggi sarà\nripartito, secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei\nresti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste\nconcorrenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti\nsufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati\nseguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in\ncaso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella\nlista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati e quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto al punto 2, sezione 2°, e al punto 3 sezione\n3° della Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza e fermo restando\nil numero dei seggi complessivamente spettanti, la ri partizione dei seggi tra\ngli operai egli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al\nrispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati\ndisponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra\ncategoria giuridica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Numero dei componenti la RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In accordo con quanto previsto al punto 3, sezione 3°, Parte seconda del\nTesto Unico sulla Rappresentanza, il numero dei componenti la RSU - calcolato\ncon riferimento al numero dei dipendenti dell’unità produttiva individuati\nsecondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 1, “Costituzione\ndella RSU” - è pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 componentinelleunità produttive che occupano da 16 al00 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4 componentinelleunità da 101 a 200dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 componentinelleunità da 201 a 300dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•9 componentinelleunità da 301 a 450dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•11 componentinelle unità da 451a 600 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•13 componentinelle unità da 601a 750 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•16 componentinelle unità da 751a 1.000 dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•21componentinelleunità da 1.001a 1.500dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25componentinelleunità da 1.501a 2.000dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•27componentinelleunità da 2.001a 2.500dipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•30componentinelleunità produttive di maggiori dimensioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive con almeno 11 componenti la RSU, quest’ultima, per\ni rapporti con la Direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità\ncontrattuale, decisionale e di indirizzo, potrà avvalersi di un Comitato\nesecutivo eletto tra i suoi componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti la RSU subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al\nsuccessivo punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA - ivi compresi quelli dei\nVV.PR - di cui alla legge 300\u002F70 per titolarità di diritti, permessi,\nagibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di\nagente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto\nprevisto dal vigente contratto e dal Protocollo del 13 gennaio 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n°\n300\u002F70 per i dirigenti RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Durata e sostituzione nell’incarico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista\ndall’Accordo inter- confederale del 10 gennaio 2014 e richiamate\ndall’ultimo capoverso del presente punto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata con raccolta di\nfirme tra i lavoratori aventi diritto al voto, pari o superiori al 50%; tali\nfirme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno\nessere opportunamente certificate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di dimissioni o di cambio di appartenenza sindacale di un componente\nelettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla\nmedesima lista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai, FI ai, Uila e Federalimentare concordano inoltre che, in base a quanto\nprevisto nella parte seconda, sezione seconda, punto 6 del Testo Unico sulla\nrappresentanza 10 gennaio 2014, per “cambio di appartenenza sindacale” deve\nintendersi qualsiasi modifica allo status sindacale del lavoratore regolarmente\ncandidato nelle liste elettorali di Fai, FI ai e Uila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In aggiunta all’ipotesi di decadenza per cambio di appartenenza sindacale\ndi cui ai due commi precedenti, il lavoratore decade dalla carica di RSU se:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•si iscrive a un sindacato diverso da quello della lista nella quale è\nstato eletto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•invia regolare richiesta di disdetta alla organizzazione nella cui lista\nè stato eletto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•viene espulso per violazione delle norme statutarie dall’organizzazione\nnella cui lista è stato eletto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa salva l’ipotesi del lavoratore che non iscritto a nessun sindacato,\ndecide di candidarsi nella lista di una organizzazione e poi aderisce\nformalmente alla stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono\nconcernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU\ncon conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità\npreviste dal presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elettorato passivo: lavoratori a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova\nin forza all’unità produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle\nliste di cui al 3, sezione 3°, Parte seconda del Testo Unico sulla\nRappresentanza, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo\nindeterminato il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle\nelezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di\nrisoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade\nautomaticamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite\nal punto 6, sezione 2°, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza e\nal punto 5 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure per le elezioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità delie votazioni e disciplina della elezione della RSU\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario\ndi lavoro nonché durante l’orario di lavoro, in tale ultima ipotesi\nutilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20 maggio\n1970, n° 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La commissione elettorale fisserà la data delle elezioni d’intesa con la\ndirezione aziendale entro i quindici giorni immediatamente successivi alla\nscadenza del termine utile per la presentazione delle liste di cui al punto 1,\nsezione 3°, Parte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la disciplina della elezione della RSU, si fa integrale\nrinvio a quanto previsto nella sezione terza, Parte seconda del Testo Unico\nsulla Rappresentanza 10 gennaio 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale e\ndel Comitato dei garanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), i membri della\nCommissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i\ncomponenti sindacali del Comitato di garanti qualora in forza all’unità\nproduttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8, 13 e 20, sezione 3°,\nParte seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, dovranno\nespletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante\nl’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i\npermessi retribuiti di cui all ’art. 23 legge 20 maggio 1970, n° 300, nei\nlimiti e secondo le modalità di cui al punto 12, parte seconda, dell 'Accordo\ninterconfederale 20 dicembre 1993 (vedasi articolo 9 del presente Ceni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ovviamente inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i\ndiritti, i poteri e le tutele già previsti dalla legge a favore dei dirigenti\ndelle RSA, e ora trasferiti ai componenti le RSU in forza dell'Accordo\ninterconfederale 20 dicembre 1993 e dal punto 4, sezione 2°, Parte seconda del\nTesto Unico sulla Rappresentanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, sezione\n3°, Parte seconda, del Testo Unico sulla Rappresentanza nelle unità\nproduttive con più di 500 dipendenti, ogni organizzazione sindacale abilitata\nalla presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti\ndall’unità produttiva, non candidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui nell’unità produttiva si svolgano attività stagionali o\nper punte di maggior lavoro ricorrenti in alcuni periodi dell’anno ed ove\nciascuna di tali attività abbia una durata non inferiore a 60 giorni\nlavorativi, le Organizzazioni sindacali firmatarie potranno comunicare, al fine\ndi interpretarne le particolari problematiche, il nominativo di rappresentanti\ndei lavoratori addetti a tali attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, la suddetta facoltà\npotrà essere esercitata quando sussistano congiuntamente nell’unità\nproduttiva, al momento della comunicazione, le seguenti condizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero degli addetti alle attività stagionali o per punte di maggior\nlavoro ricorrenti sia almeno pari al 10% dei dipendenti a tempo\nindeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tale numero non sia comunque inferiore alle 50 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero di tali rappresentanti sarà complessivamente pari ad 1 qualora il\nnumero degli addetti di cui al comma precedente sia inferiore o pari a 220 ed a\n2 sopra tale limite numerico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I suddetti rappresentanti saranno individuati di volta in volta tra gli\nassunti nei vari periodi di stagionalità o di punte di maggior lavoro\nricorrente e affiancheranno le RSU fino alla cessazione del proprio rapporto di\nlavoro e, durante tale periodo, potranno utilizzare i permessi attribuiti alle\nRSU secondo le indicazioni delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono\nrichiamate le disposizioni dell’accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014\ne, per quanto compatibili, dell’accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 e\ndell’accordo di settore 12 maggio 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in considerazione dei contenuti del presente accordo, convengono\nche il numero dei componenti della RSU sancito nel precedente punto 4 non può\nessere incrementato a livello aziendale sia pure in forza di accordi o prassi\npreesistenti all’ accordo medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai, FI ai, Uila e Federalimentare si impegnano a garantire a livello di\nunità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto,\nassicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di accordi interconfederali o di norme di legge relativi alla\nmateria, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno in sede\nnazionale per esaminare l’eventuale necessità di armonizzare e\u002Fo adeguare le\nnormative contrattuali della categoria con tali nuove discipline.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scadenza delle RSU al termine del triennio dalla elezione con spostamento\ndel primo rinnovo in uno dei due bimestri concordati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Federalimentare concordano sulla\nopportunità di unificare in periodi definiti dell’anno i rinnovi delle RSU\ndel settore, al termine del triennio di rispettiva durata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per consentire la maggior partecipazione dei lavoratori e favorire una\ncollocazione certa all’interno della normale organizzazione delle imprese, le\nelezioni verranno concentrate nel corso dei bimestri di maggio\u002Fgiugno e\nottobre\u002Fnovembre di ciascun anno, salvi diversi accordi tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per rendere possibile il graduale allineamento di tutti i rinnovi entro i\nperiodi di cui sopra, con decorrenza dal 7 novembre 2014, la prossima scadenza\ndi ciascuna RSU verrà posticipata fino alla elezione della nuova RSU, comunque\nnon oltre il 30 novembre dello stesso anno se la scadenza è prevista nel primo\nsemestre di calendario e non oltre il 30 giugno dell’anno immediatamente\nsuccessivo se prevista nel secondo semestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Unicamente per tali primi rinnovi è concordato un periodo di ultravigenza\ndella RSU interessata fino al rispettivo termine di scadenza di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 8 - Assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il diritto di assemblea con le modalità di cui all’art. 20 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e\nUila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del comitato esecutivo della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di\nFai-Cisl, Flai- Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto\ndelle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette\nall’inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore1\n* 111 - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite\nmassimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al\n2° comma dell’art. 35 della citata legge n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute di norma all’interno delle unità\nproduttive, tenendo conto delle esigenze produttive e salvo motivi oggettivi di\nimpedimento (ad es. di carattere logistico ed organizzativo).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 9 - Permessi sindacali - Assenze e permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Cp>I permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU, comprensivi di quanto\ngià previsto per i dirigenti delle RSA dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300,\ncalcolati con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato così\ncome individuati al punto 1, primo periodo dell’Accordo di settore 12 maggio\n1994, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2000 con riferimento anche ai\nlavoratori stagionali di cui al punto a) dell’abrogato art. 1 della Legge n.\n230 del 1962 (intendendosi come unità lavorative utili ai fini del computo dei\npermessi quelle derivanti dalla sommatoria dei singoli periodi di lavoro\nstagionale diviso dodici), sono i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•unità produttive da 16 a 200 dipendenti: 4 ore annue per dipendente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•unità produttive da 201 a 300 dipendenti: 2 ore e mezza annue per\ndipendente a cui si sommano 288 ore annue fisse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•unità produttive da 301 a 600 dipendenti: 2 ore e mezza annue per\ndipendente a cui si sommano 576 ore annue fisse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•unità produttive da 601 dipendenti ed oltre: 3 ore annue per\ndipendente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>All’interno di tali permessi viene riconosciuto alle Organizzazioni\nSindacali congiunta- mente stipulanti un monte ore pari ad 1 ora annua per\ndipendente12’, per la loro agibilità, per i membri dei comitati direttivi\ndelle stesse e comunque per le fattispecie dell’Art. 30 della Legge 20 maggio\n1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali condizioni di miglior favore esistenti in termini di permessi\nsindacali a livello aziendale alla data del 12 maggio 1994, verranno mantenute\nse derivanti da accordi aziendali formalmente sottoscritti e saranno\narmonizzate a tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive hanno, inoltre, diritto\nai permessi previsti dall'art. 32 della richiamata Legge 20 maggio 1970 n.\n300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE PER L'INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE\nAVICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i dipendenti delle aziende di macellazione e lavorazione delle specie\navicole il monte ore dei permessi retribuiti per le RSU, calcolato in base a\nquanto previsto dall'art. 8 dell’accordo 12\u002F5\u002F1994 tra le Associazioni\naderenti a Federalimentare e FAI\u002FFLAI\u002FUILA, sarà incrementato di mezz’ora\n(trenta minuti) per dipendente13’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale incremento, che comprende i permessi previsti dall'art. 30 della Legge\n300\u002F70, si aggiungerà a quanto congiuntamente spettante alle OO. SS. per le\nesigenze dei membri dei loro comitati direttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente nota sostituisce ed annulla la precedente nota a verbale per il\nsettore avicolo di cui all'art. 65 del Ceni industria alimentare 7\u002F8\u002F1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche\nelettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La concessione di aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche\nelettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali è regolata\ndall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodo di aspettativa sarà considerato utile ai fini della\nrivalutazione dell’importo del TFR maturato all’inizio dell’aspettativa\nstessa, secondo i criteri previsti dall'art. 2120, 4° e 5° comma, del Codice\nCivile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 11 - Affissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La RSU o il comitato esecutivo della stessa ha diritto di affiggere, su\napposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati\ninerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzidetto comunicazioni dovranno essere firmate dai componenti della RSU\no del comitato esecutivo della stessa o dalle istanze provinciali o nazionali\ndelle Organizzazioni sindacali stipulanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere inoltrata alla\nDirezione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 12 - Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai\ndipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli\nstessi debitamente sottoscritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le deleghe esistenti e per quelle future il valore del contributo è\nfissato nello 0.85%per cento sull’ammontare virtuale lordo delle seguenti\nvoci retributive contrattuali che hanno carattere continuativo: minimo,\ncontingenza, scatti, premio di produzione mensile di cui al Ceni 8 agosto 1991.\nA partire dal 1° gennaio 1981 per i viaggiatori o piazzisti il valore del\ncontributo è fissato nello 0,85% sui minimi, contingenza e scatti. La delega\ndovrà contenere l’indicazione dell’organizzazione sindacale cui\nl’azienda dovrà versare il contributo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo delle trattenute dovrà essere versato a cura della azienda sui\nconti correnti indicati dalle federazioni nazionali congiuntamente stipulanti\nil presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le deleghe in atto e quelle future sono valide fino a revoca del lavoratore\ninteressato, restando inteso che le variazioni rispetto agli elenchi dei\nlavoratori contribuenti saranno rese note nel mese successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(articolo sospeso)’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Affissione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Copia del presente contratto dovrà essere esposta in azienda in modo ben\nvisibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO IV\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 15 - Assunzione - Precedenze - Documenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione dei lavoratori avverrà in conformità alle disposizioni di\nlegge in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati\ndalla legge e dagli accordi interconfederali, anche al coniuge ed ai figli del\nlavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro presso la stessa azienda,\nsempreché detti congiunti abbiano l’idoneità e i requisiti necessari.\nL’esercizio di tale precedenza dovrà, a pena di decadenza, essere richiesto\nentro un anno dall’avvenuto decesso, sempreché sia compatibile con le norme\nsul collocamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore assunto dovrà essere data comunicazione scritta della\ntipologia del contratto di assunzione, della data di inizio del rapporto di\nlavoro, della durata del periodo di prova, della qualifica e livello cui viene\nassegnato, del luogo di lavoro, del trattamento economico e di altri eventuali\ndati previsti da norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione sarà fornita al lavoratore: una copia del\nCeni; la modulistica riguardante l’iscrizione ad Alifond (scheda informativa\ne modulo di adesione); i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati\npersonali ai sensi della L. n. 196 del 2003 e successive modifiche e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con specifico riferimento ai lavoratori inquadrati come viaggiatori o\npiazzisti, dovranno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>anche essere precisati l’ampiezza del mandato conferito e della zona,\nnonché gli eventuali compiti del viaggiatore o piazzi sta durante il periodo\nin cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso\nmansioni incompatibili con la sua qualifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il viaggiatore o piazzista può, con il consenso scritto della ditta dalla\nquale dipende, trattare anche articoli per conto di altre ditte, previo\nopportuno accordo fra di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita\nmedica di idoneità al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto della assunzione il lavoratore dovrà consegnare i documenti\nrichiesti dalle leggi in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ditta potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in\nrelazione alle mansioni cui il lavoratore è assegnato (es.: certificato penale\nper i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc. ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà notificare alla ditta la sua residenza ed il suo\ndomicilio e sarà tenuto a comunicare anche le eventuali successive\nvariazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione di cui al quarto comma del presente articolo relativa alla\ndistribuzione del Ceni si applica solo in caso di prima assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 16 - Donne, fanciulli e adolescenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli\nadolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 17 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di\nprova non superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sei mesi per i lavoratori del 1° livello super e del1°livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tre mesi per i lavoratori del 2°, 3° livello A e del 3°livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un mese per i lavoratori del 4° e 5° livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•12 giorni lavorativi per i lavoratori del 6° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli\nobblighi previsti dal presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento,\nrisolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\nil lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro\neffettivamente prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il\nperiodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato\npresso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio\nprecedente.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in\nmateria affida alla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo 18 è stato modificato alla luce del D.Lgs. 81\u002F2015,\ndell’Accordo di settore del 10.10.2013 e dell’Accordo di settore del\n17.3.2008, cui si rinvia (v. allegato 30).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall’art. 21, commi 1 e 2, D. Lgs.\n81\u002F2015, le parti si danno reciprocamente atto e convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il menzionato Accordo del 17.3.2008 sulla stagionalità (v. All. 30\nal Ceni) soddisfa i requisiti legali per la non applicazione di intervalli\ntemporali tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo\nlavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fermo restando il numero di 5 proroghe previsto dalla normativa per i\nrapporti di lavoro a termine, la possibilità di applicare il numero massimo di\nquattro proroghe anche ad ogni singolo rapporto di lavoro a termine di\ncarattere stagionale di cui all’Accordo di Settore sulla stagionalità del\n17.3.2008, fermo restando il rispetto della durata massima complessiva di otto\nmesi per ogni singolo contratto stagionale prevista dal predetto Accordo di\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti a livello nazionale convengono l’assenza di intervalli temporali\nnel caso di assunzioni a termine effettuate per finalità di carattere\nsostitutivo (a mero titolo esemplificativo, lavoratrici in maternità, ferie,\nmalattia ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto definito al comma precedente, finalizzato ad incrementare\nl’occupazione e la competitività in coerenza con la specifica disciplina\nprevista dalla vigente normativa, sarà realizzato attraverso specifica intesa\nal secondo livello di contrattazione su richiesta di una delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, in attuazione del rinvio operato dall’art. 21, comma 2, D.Lgs.\n81\u002F2015, convengono che non operano intervalli temporali in tutti i casi di\nassunzioni a termine di durata non superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso per tutte le ipotesi di contratto a termine di cui all’art.\n19, co. 1, D.Lgs. 81\u002F2015 opera il limite di legge dei 36 mesi, con le\nesclusioni previste dal predetto decreto legislativo, o le sue eventuali\nderoghe previste a livello di contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano comunque salve le disposizioni e le soluzioni già definite ex L.\n99\u002F2013 sulla materia al livello aziendale e le intese che abbiano già attuato\nil rinvio di cui al comma 6 di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 2, lettera a\ndell’art. 23, D.Lgs 81\u002F2015, per fase di avvio di nuova attività si intende\nun periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio\ndi una nuova linea\u002F modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo\ndi tempo fino a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con\nparticolare riferimento alle aziende e\u002Fo unità produttive o di servizio\noperanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal TU. approvato con D PR.\n6 marzo 1978 n. 218.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto disposto dal comma 1, dell’art. 23, del citato\ndecreto legislativo, le Parti convengono di individuare nel 25% - da calcolarsi\nin media annua’ dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati\nnell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno pre- cedente - il limite\npercentuale di legge di utilizzo dei contratti a tempo determinato, in tutti i\ncasi di assunzioni a termine rientranti nella predetta norma legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta\nferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato.\nL’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui\nsopra è arrotondata all’unità intera superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, nell’ambito del sistema di informazione di cui all’art. 2\ndel presente Ceni, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni\nquantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei\ncontratti a tempo determinato stipulati, nonché informazioni in merito\nall’utilizzo degli stagisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo\ndeterminato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai\nposti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da\nlavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito\ndell’unità produttiva di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi\ninformativi\u002Ffor- mativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al\nprocesso lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia\ndell’attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere\nindividuati a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente\ncontratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.\nAlla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore il Tfr di cui\nall’art. 73 del presente Ceni, proporzionato alla durata del contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie, 13a e 14a mensilità saranno corrisposte e frazionate per 365esimi\nquanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale sistema sarà seguito anche per calcolare il trattamento economico dei\nratei corrispondenti ai riposi di cui all’art. 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento di malattia si applica la specifica\ndisciplina di cui alla Prima nota a verbale dell’art. 47 del Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 22 settembre 2009, i lavoratori che abbiano prestato\nattività lavorativa con contratto a tempo determinato ai sensi dell’Accordo\ndi settore del 17 marzo 2008 in tema di stagionalità hanno diritto di\nprecedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore\ndi lavoro per le medesime attività stagionali presso la stessa sede aziendale\ne con la medesima qualifica e mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto si esercita mediante richiesta che dovrà essere avanzata al\ndatore di lavoro entro il termine di tre mesi dalla data di cessazione del\ncontratto a tempo determinato e si estingue entro 14 mesi dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ai sensi del comma 1, dell’art. 24, D.Lgs. 81\u002F2015, riconoscono\nal lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore\na sei mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento\nalle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale diritto si esercita mediante richiesta scritta che dovrà essere\navanzata al datore di lavoro entro il termine di sei mesi dalla data di\ncessazione del contratto a tempo determinato e si estingue entro un anno dalla\ndata di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della necessità aziendale di instaurare rapporti di lavoro a\ntempo indeterminato nell’ambito di posizioni di lavoro normalmente ricoperte\ndai lavoratori di cui alle ipotesi già previste dall’art. 1, lett. A), della\n1. n. 230\u002F1962 e dal D.P.R. n. 1525 del 1963, l’azienda esaminerà la\npossibilità di ricercare modalità di stabilizzazione, facendo ricorso, in\nmodo non esclusivo, ai suddetti lavoratori, fermo restando le indispensabili\ncompatibilità professionali necessarie e le esigenze di flessibilità\nrichieste dal mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di stabilizzazione, che prevedono anche la valorizzazione delle\niniziative formative già effettuate, delle posizioni di lavoro ricoperte e\ndella conseguente professionalità maturata, potranno riguardare anche il\nricorso al part time verticale con le caratteristiche di flessibilità ed\nelasticità che rendano le modalità di stabilizzazione idonee a rispondere in\nmaniera coerente alle esigenze organizzative del sistema produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di\ncontratto a tempo determinato, le Parti in sede aziendale potranno valutare\nl’opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie\nrelative alle lettere a), c), e), f), comma 2, dell’art. 23, D.Lgs.\n81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo 18 è stato modificato alla luce della legge 247\u002F2007,\ncon l’Accordo di settore del 17.3.2008, cui si rinvia (v. allegato 30) comma\ngià inserito nell’articolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di utilizzare strumenti di\nflessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di\nsviluppo aziendale ed occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione\noccupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo\ndeterminato, ivi inclusi i rapporti di lavoro a carattere stagionale\nconsolidati e ricorrenti nel tempo, verso il tempo indeterminato a partire\ndall’utilizzo del part-time verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE PER L'INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE\nAVICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità del settore avicolo connotato dalle\nproblematiche dell’allevamento e della macellazione nonché della\ndeperibilità del prodotto, le parti riconoscono l’importanza di individuare\nstrumenti gestionali che consentano di far fronte in maniera più efficace alle\nesigenze sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso, allo scopo di favorire la crescita e lo sviluppo aziendale e\ncontemporaneamente creare le condizioni per nuove e più significative\nopportunità di lavoro, le parti convengono sull’opportunità di fare ricorso\neventualmente allo strumento delle convenzioni di cui alla Legge n. 56\u002F87 per\ndisciplinare in maniera più ampia, il ricorso al personale a tempo\ndeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che i titolari per l’introduzione e la disciplina\ndello strumento di cui sopra siano le organizzazioni sindacali territoriali, le\nRSU e le direzioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i\ncasi rientranti nella previsione di cui all’art. 1, co. 1, Digs 368\u002F2001, in\nrelazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte, dell'art. 10 del citato\ndecreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo\ndeterminato non può superare il 14 % in media annua dei lavoratori con\ncontratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31\ndicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per\nspecializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia\ncontinuità di impiego nell’ambito dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza\ndi modifiche dell’organizzazione di impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività non programmabili e non ricomprese nell’attività ordinaria)\n(nota: comma abrogato, si veda infra Norma transitoria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la previsione di cui sopra concernente il rispetto\ndel limite percentuale del 14%, trova applicazione solo per i rapporti di\nlavoro a termine instaurati antecedentemente la data di entrata in vigore della\nLegge 78\u002F2014 (e cioè instaurati prima del 21 marzo 2014).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 19 - Stagionalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-tempagency\">\u003Cp>Le parti convinte della necessità di perseguire l’obiettivo di una\nelevata e stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei\nproblemi occupazionali connessi alla utilizzazione di manodopera con rapporto\nstagionale, dandosi reciprocamente atto della difficoltà di una soluzione\nimmediata e globale di tali problemi riconoscono l’esigenza di sviluppare\nogni iniziativa utile ai fini sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, quando si renda necessaria l’assunzione di lavoratori stagionali\no comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a\ntempo determinato, al quale sarà riservata una considerazione preferenziale\nrispetto ad altre tipologie contrattuali, inclusa la somministrazione. Il\nnumero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e\nl’inquadramento professionale saranno esaminati preventivamente con le RSU o\ni comitati esecutivi delle stesse per verificare l’esatta applicazione delle\nnorme contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 20 - Part-time\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento\ndi favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano\nsull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dei rinvìi disposti dal Digs. n. 81\u002F2015, il part-time, cioè\nil rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello\nstabilito dal Ceni, viene regolato come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto, nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli elementi previsti dall’art. 15 del presente contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario\ncon riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (divisore\n173).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità\nall’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari\ncaratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed\nil corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è\ntenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con\nrapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito\ncomunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei\nlocali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di\ntrasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle\nesigenze aziendali e del lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le\nmansioni svolte e\u002Fo da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà\ncomunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 7% del\npersonale in forza a tempo pieno alle richieste di trasformazione del rapporto\ndi lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: a)\nassistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi\nsenza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati’ o\nportatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di\nriabilitazione per tossicodipendenti; b) accudire i figli fino al compimento\ndei sette anni; c) studio connesse al conseguimento della scuola\ndell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma\nuniversitario o di laurea; d) accudire i figli, al rientro da periodi di\nastensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del\nbambino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di\npresentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall ’avvenuta\ncomunicazione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da\nassumere a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle\nstesse mansioni, disponibili al tempo pieno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo\nparziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno\nper l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e\ncategoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo\nparziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, DLgs n. 81\u002F2015,\nall’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo\nsvolgimento le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno\nprevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di\ncontratto di lavoro a termine, di clausole elastiche relative alla variazione\ndella collocazione temporale della prestazione lavorativa (ex clausole\nflessibili) ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata (ex\nclausole elastiche).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto al comma 9 del presente articolo,\nl’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione\nlavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale dandone preavviso alla RSU e\nai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in\napplicazione del presente comma e secondo il patto di cui sopra sono compensate\ncon una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma\ndell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior\nfavore a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di emergenze tecniche e\u002Fo produttive, il termine di preavviso\npotrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione\ndi cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di\nriassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera\nazienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto al comma 9 del presente articolo,\nl’azienda ha la facoltà di variare in aumento la durata della prestazione\nlavorativa dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima.\nLe ore di lavoro prestate secondo tale modalità saranno compensate con una\nmaggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma\ndell’art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior\nfavore a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di emergenze tecniche e\u002Fo produttive, il termine di preavviso\npotrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione\ndi cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di\nriassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera\nazienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del rinvio disposto dall’art. 6, comma 7 del DLgs n.81\u002F2015,\nil lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’art. 8, commi da 3 a\n5, ovvero in quelle di cui all’art. 10, primo comma, della Legge n. 300\u002F1970,\nha la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica,\nmediante comunicazione scritta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 5\ngiorni, nei casi documentati di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•patologie oncologiche e gravi patologie cronico-degenerative per le quali\nsussista una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti\ninvalidanti di terapie salvavita, o quelle riguardanti il coniuge, i figli o i\ngenitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una\npersona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa (ex Legge\n104\u002F1992);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex Legge\n104\u002F1992).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a\ntempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce\ngiustificato motivo di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La medesima comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno\n20 giorni, fino al limite massimo del 13%, ovvero dell’8% nelle aziende fino\na 100 dipendenti, del totale dei dipendenti occupati con contratto a tempo\nparziale nell’unità produttiva, nei casi documentati di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore con figlio convivente di età non superiore agli anni\ntredici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,\nabilitate al rilascio di titoli di studio legali (art. 10, comma 1, Legge\nn.300\u002F1970).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al venir meno delle condizioni sopra indicate che hanno dato luogo alla\nrevoca delle clausole elastiche, potrà essere ripristinato il patto\noriginario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo\nparentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V\ndel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto\ndi lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione\nd’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar\ncorso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo al part-time, in riferimento a specifiche esigenze\norganizzative e produttive, nei casi e nei limiti di cui all’art. 31 del\nCeni, è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto\nconcordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di\nrapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie\nin cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni\n- che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta\ndell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con\nla quota oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per\nle prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per\nciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione\nsarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque\nsuperare 1’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo\nparziale di tipo orizzontale, e, qualora la prestazione sia inferiore\nall’orario normale settimanale, 1’80% dell’orario stabilito per ciascun\nlavoratore a tempo parziale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore\nsettimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la\nmaggiorazione del 45%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale la cui collocazione temporale\ndell’orario normale sia concentrata in determinati periodi, e cioè giorni,\nsettimane o mesi (ex part-time verticale) le prestazioni di lavoro sono\ndisciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente\ncontratto per i lavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti ribadiscono che le intese vigenti a livello aziendale con\ntrattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui\nsopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili con la disciplina\nmedesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello\naziendale per valutarne l’applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In considerazione del periodo di tempo variabile necessario alla cura delle\npatologie oncologiche, e al fine di tutelare unitamente alla salute, la\nprofessionalità e la partecipazione al lavoro come importante strumento di\nintegrazione sociale e di permanenza nella vita attiva, ai lavoratori affetti\nda patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa,\nè riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo\npieno in lavoro a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esclusivamente per il caso sopra indicato, sempre su richiesta del\nlavoratore, previa idoneità certificata dal medico competente, il rapporto di\nlavoro a tempo parziale dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di\nlavoro a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua\nvariazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui ai commi 8 e\n10 nei casi in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sue\nnecessità o scelta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore saccarifero nella fattispecie di cui al dodicesimo comma la\nmaggiorazione sarà del 40%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 21 - Disciplina del Contratto Formativo Professionalizzante\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Apprendistato professionalizzante ex DLgs 167\u002F2011)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del contratto di somministrazione a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratto Formativo Professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 4 del DLgs 167 del\n2011 ed alla Legge n. 92\u002F2012 e successive modificazioni e integrazioni viene\ndenominato Contratto Formativo Professionalizzante; la sua disciplina\napplicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto\nnei commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs 167 del 2011 ed alla Legge\nn. 92\u002F2012, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere\ninstaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed\nè finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di\nformazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e\ntecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di un qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di\napprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno\ndi età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai\nsensi dell’art 17 del presente Ceni per l’industria alimentare, di durata\nnon superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a\nquello di inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal\ncontratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del\ncodice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di\nrecesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3A, 2°\ne 1° livello. Per il settore oleario e margarinilo, si rinvia alle\ndisposizioni di cui allo specifico Addendum al Ceni 27.10.2012 per\nl’industria alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato, di tre anni, e la sua\nsuddivisione in periodi è così determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"86\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003Ccol width=\"109\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" height=\"55\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Durata complessiva Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Primo\n        Periodo Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Secondo\n        Periodo Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Terzo\n        Periodo Mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"86\" height=\"21\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"86\" height=\"21\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"86\" height=\"21\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"86\" height=\"21\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">3A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"86\" height=\"21\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"86\" height=\"21\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"109\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">16\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così\ndeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione\nfinale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al\nlivello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo\ndi apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile,\nai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo\nequivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato\npresso la medesima azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail\nfino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla\ncessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo\ndi durata del 1 ’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per\ncento della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei\nlimiti del periodo di durata del l’apprendi stato ’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie di cui all’art. 35 matureranno pro quota con riferimento al\nservizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnel 1 ’ apprendi stato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione del comma 2, art. 6, Digs 167\u002F2011, le Parti si danno atto che\nrelativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica\nprofessionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel\npiano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di\nfigure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali\ndi cui al documento allegato’, che sostituisce gli allegati all’Accordo del\n26.6.2006.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo\nindividuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato all ’Accordo\ndel 24.4.2012, la formazione per l’acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la\nqualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema\ndi inquadramento definito nel Ceni. La formazione professionalizzante sarà non\ninferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione iniziale\nrelativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21\ndicembre 2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affrancamento, con\nesercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali,\necc.. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta\nformativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3\ndell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nel piano\nformativo individuale sarà indicato un tutore\u002Freferent e aziendale, inserito\nnell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per\nl’apprendista, in possesso di adeguata professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione\ndel rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività\nformativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto\nformativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto\nformativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione\ndell’attività formativa tenendo conto del format allegato all’Accordo\n24.4.2012.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che\nl’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra\nrichiamata intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con\nl’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione\ne per le conseguenti armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente\nprima dell ’entrata in vigore del Digs 167\u002F2011 continua ad applicarsi la\nnormativa originaria fino alla loro naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contratto di somministrazione a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle\ncircostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_options\">\u003Ch3>Art. 21 bis - Telelavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la necessità di favorire e promuovere un maggior\nequilibrio tra l’attività lavorativa e la vita privata. A tal fine\nconsiderano il telelavoro quale nuova forma di organizzazione del lavoro capace\ndi migliorare la qualità dello stesso e come modalità di svolgimento della\nprestazione che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e di\nconciliare l’attività lavorativa con la vita privata dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-remote_work_who\">\u003Cp>Per telelavoro si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata\npresso il proprio domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede\naziendale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto di strumenti\ntelematici, che consentano le comunicazioni a distanza tra lavoratori, sede\naziendale ed eventuali referenti esterni. Non è considerabile attività in\ntelelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da\noperatori di vendita, lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la\nclientela, ecc.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le parti a\nlivello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino\ncondizioni di priorità di accesso al telelavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la\nconcessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il\ntelelavoro può essere concesso anche a tempo determinato e\u002Fo parziale con\nmodalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di\nefficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse, rispetto a quelle ordinarie, sia come\ncollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come\ndurata giornaliera della stessa, come da accordo tra le Parti, ferma restando\nuna definita fascia di reperibilità nell ’ambito dell ’orario di lavoro\nconcordato tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione dell’attività lavorativa in telelavoro non incide\nsull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla\nconnotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica\ndella sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull’inquadramento,\nsul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai\nsensi del presente Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del\ndipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non\ncostituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e delle norme\ncontrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-expenses_remote\">\u003Cp>Per lo svolgimento dell’attività di telelavoro l’azienda dovrà fornire\nal lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo\ntutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli\nstessi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consegnare all’azienda un certificato di conformità alle disposizioni\nvigenti dell’impianto elettrico installato presso l’unita immobiliare in\ncui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di\nrappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine\ndi poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute\ne della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla\npostazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a\nvisite ispettive previste dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con\ni colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell’impresa per\nmotivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per\ncolloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non\nlavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito\naccordo tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai dipendenti svolgenti prestazioni in telelavoro si applicano le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti\nche svolgono attività lavorativa in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi\nall’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed\nalle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro,\nadottando ogni prescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare\nl’assoluta segretezza delle informazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente in regime di telelavoro conserva integralmente i diritti\nsindacali esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale che si\nsvolge nell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il\ntelelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e\ncoerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le\nnecessarie armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già\nsottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordi\ndi rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non regolato dal presente articolo le parti rimandano all'accordo\ninterconfe- derale del 09.06.2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 ter - Lavoro agile\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e\nsemplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e\ndi favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine\nconsiderano “il lavoro agile” una modalità di svolgimento dell'attività\nlavorativa rispondente a tali obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Il lavoro agile” consiste in una prestazione di lavoro subordinato che\nsi svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti\ntelematici, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il\nperiodo di lavoro svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della\nidoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla\nriservatezza dei dati trattati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi\nall’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed\nalle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro,\nadottando ogni prescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare\nl’assoluta segretezza delle informazioni aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti\na livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino\ncondizioni di priorità di accesso al lavoro agile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la\nconcessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro.\nIl lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e\u002Fo parziale con\nmodalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di\nefficienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esecuzione dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali\navrà una durata stabilita tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli\nstrumenti informatici e\u002Fo telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore\nper lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di “lavoro agile”\nse non diversamente pattuito nell’apposito accordo attuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non incide\nsull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla\nconnotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica\ndella sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull’inquadramento,\nsul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai\nsensi del presente Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i\ndiritti sindacali esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale che\nsi svolge nell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il\n“lavoro agile”, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità\ne coerenza del presente accordo con le stesse eventualmente procedere con le\nnecessarie armonizzazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già\nsottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordi\ndi rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all\n’implementazione delle normative afferenti la materia in questione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 22 - Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e portatori di\nhandicap\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato\ndalle disposizioni di legge vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende informeranno di volta in volta la RSU o il comitato esecutivo\ndella stessa degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall’Ente competente\nal fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive -\nogni possibilità di inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro\nnon emarginanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle\nproprie possibilità tecnico-produttive, il problema dell’inserimento dei\nportatori di handicap aventi diritto al collocamento obbligatorio ed in quanto\ntali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa\ndelle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della\nRSU o del comitato esecutivo della stessa. A tal fine le aziende comunicheranno\nalla RSU o al comitato esecutivo della stessa notizie utili per raggiungere la\nfinalità di cui sopra anche tramite l’utilizzo di programmi di formazione\nprofessionale curati dagli Enti competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori portatori di handicap si applicano, inoltre, le disposizioni\ndi cui al VI° comma dell’art. 33 della legge n° 104 del 5 febbraio 1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE SU COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a\nsensibilizzare gli Enti preposti affinché i lavoratori che divengono inabili,\nin vigenza di rapporto di lavoro, vengano inseriti nelle quote di riserva al\nfine di soddisfare l’obbligo degli avviamenti obbligatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 bis - Mercato del lavoro ed altre modifiche legislative\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a rinegoziare le clausole contrattuali in caso di\nsopravvenienza di disposizioni legislative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 23 - Quadri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La qualifica di “quadro”, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge\n190\u002F85, è riconosciuta ai lavoratori che pur non appartenendo alla categoria\ndei dirigenti svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante\nimportanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essa viene identificata, agli effetti classificatori, nella specifica\ndeclaratoria del livello 18 della classificazione unica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro\ncontro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa\nnello svolgimento delle proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di\nformazione ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle\ncapacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di\nbrevetti e diritti di autore è riconosciuta al quadro, previa espressa\nautorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di\neffettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle\nspecifiche attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia\ndeterminato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto, l’attribuzione del primo livello 8 e della qualifica\ndi quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi continuativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di funzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai quadri viene riconosciuta una indennità di funzione nella misura di euro\n100,00 mensili lorde non riassorbibili19’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per\nl’attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per\ntale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13\nmaggio 1985, n. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali\ne di legge disposte per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 24 - Viaggiatori s Piazzisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro dei Viaggiatori o Piazzisti dipendenti dalle aziende\nalimentari è regolamentato, per la parte comune, dagli istituti sottoelencati\ncon indicazione tassativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si conferma la rappresentanza distinta dei Viaggiatori o Piazzisti e le\npeculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del Ceni 27\nottobre 1977, richiamate in calce all’accordo di rinnovo 31 maggio 1980 del\nCeni del settore alimentare e riportate, con le successive modifiche\nintervenute, nello specifico Protocollo Aggiuntivo che costituisce parte\nintegrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articoli parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Sistema contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a\nricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Affissioni110’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Versamento dei contributi sindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Affissione del contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assunzione-Precedenze-Documenti-Quota di riserva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Importo così modificato con decorrenza dal 1° giugno 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a decorrere dal 6 luglio 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Donne, fanciulli e adolescenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto a tempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stagionalità110’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggio di livello per mutamento di mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prevalenza di mansioni in caso di cumulo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo VII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giorni festivi - Festività infra-settimanali e nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo Vili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occupazione e orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sospensione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio militare - Cooperazione Internazionale - Volontariato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo matrimoniale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e\nper gli esami di lavoratori studenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela delle lavoratrici madri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visite mediche di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo IX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi tabellari mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 52 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di contingenza - E.D.R..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 53 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici d’anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 60 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferimenti110’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 61 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestiti110’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo XI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 66 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamento aziendale e norme speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 67 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 68 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 69 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ammonizione - Multe - Sospensione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 70 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Licenziamento per cause disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 71 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visite di inventario e visite personali di controllo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo XII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 73 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previdenza complementare volontaria110’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 75 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia o\npiazzisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 76 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 77 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità in caso di morte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 78 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessione, trasformazione e trapasso d’azienda. Trasferimenti di\nazienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo XIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 80 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controversie individuali e plurime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 81 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controversie collettive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 82 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 83 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamenti di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 84 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostituzione degli usi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 85 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme generali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 86 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza, durata e procedure di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 87 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione finale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o\ncustodia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o\ncustodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n.\n2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli\narticoli 30 e 31, nonché quelle di cui all'alt. 30 bis del Ceni e, ove non\nmodificate da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al\nDigs n. 66 del 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO VI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 26 - Classificazione dei lavoratori\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di otto livelli\nsulla base di declaratorie articolate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando tale sistema di classificazione, le Parti, al fine di\nrispondere a specifiche esigenze organizzative connesse allo sviluppo\ntecnologico conseguito nel settore ed alle prevedibili ulteriori innovazioni,\nriconoscono l’importanza della valorizzazione delle risorse umane come\nobiettivo strategico fondamentale per il mantenimento e l’accrescimento dei\nlivelli di competitività e di efficienza dei diversi sistemi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica le Parti convengono che a livello aziendale, a far data dal\n1.1.2008, si proceda, a fronte di innovazioni tecnologiche e\u002Fo organizzative,\nad esami congiunti che, sulla base della polivalenza (intesa come intervento su\npiù posizioni di lavoro) e della polifunzionalità (intesa come esercizio di\nattività complementari quali coordinamento, conduzione, controllo,\nmanutenzione e qualità) siano finalizzati alla definizione, di modelli\norganizzativi che consentano, mediante l’adozione di elementi obiettivi di\nriconoscimento, la valutazione di nuove posizioni di lavoro anche in funzione\ndelle nuove competenze acquisite e delle estensioni dei ruoli professionali\nriscontrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove\nposizioni professionali, le Parti a livello aziendale definiranno gli\ninquadramenti conseguenti, in base al sistema contrattuale di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti a livello aziendale potranno altresì definire percorsi (ad esempio\nattraverso attività di formazione e addestramento on the job) per il\nraggiungimento degli inquadramenti di cui sopra e\u002Fo modalità diverse di\nriconoscimento delle prestazioni di lavoro e della relativa professionalità,\nin termini rispondenti alle competenze e mansioni effettivamente espletate e\nlegate alla continuità della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le esperienze già sviluppate a livello aziendale, anche attraverso accordi\ntra le parti in corso di applicazione, si intendono comunque salvaguardate e\nnon cumulabili con le iniziative sopraesposte. Inoltre, le Parti confermano\nquanto previsto per i VV.PP. all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo al Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le eventuali controversie sull’applicazione dell’inquadramento, così\ncome l’inquadramento del personale derivante da innovazioni tecnologiche e\u002Fo\nnella organizzazione del lavoro che comportino modifiche di mansioni, saranno\noggetto di contrattazione tra la Direzione aziendale e la RSU o il comitato\nesecutivo della stessa e, per i viaggiatori o piazzisti, le rappresentanze\nsindacali di cui agli artt. 18 e 19 del relativo Protocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DECLARATORIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo livello super quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i\nrequisiti e le caratteristiche proprie del 1 livello e una notevole esperienza\nacquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti al\ncoordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative\ndi fondamentale importanza per l’azienda e di rilevante complessità ed\narticolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità\ned autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti\ndell’azienda o dai titolari della medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo livello super non quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Responsabile della ricerca, dello studio e della realizzazione di importanti\ninnovazioni nelle aree delle tecnologie del prodotto e del processo\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo livello (ex impiegati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con\ncapacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con\nfacoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività\naziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1°\nlivello super o dai dirigenti d’azienda o dai titolari della medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di quanto previsto dalla declaratoria si riconferma\nl’inquadramento nel 1° livello dei responsabili dei servizi agricolo,\namministrativo, chimico e tecnico del settore saccarifero; in tutti gli altri\nsettori saranno inquadrati nel 1° livello il responsabile dell’analisi di\nsistemi per l’elaborazione elettronica di dati, il ricercatore scientifico,\nil responsabile sviluppo prodotti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo livello (ex impiegati, ex intermedi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi,\ncon compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia\nper il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata\ndiscrezionalità di poteri;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il viaggiatore o piazzi sta di la categoria (ex 2a categoria\nimpiegatizia) e cioè l’impiegato di concetto, comunque denominato, assunto\nstabilmente da un’azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione\ncon la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli\nper i quali ha avuto l’incarico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terzo livello A (ex impiegati, ex intermedi, ex operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i\nrequisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per\nl’esecuzione delle qua li si richiedono una preparazione professionale\nspecifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono\nsvolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di\nautonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la\nconoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle\nstesse applicabili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•guidano, controllano e coordinano con autonomia nell’ambito delle\nproprie funzioni, squadre di altri lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eseguono con elevato grado di autonomia e con l’apporto di particolare\ncompetenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di\naggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti\ncomplessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio\ndella mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di\niniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico produttivo\nconducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità\ndel prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità\ned aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi\ncon gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto\nintervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina\n(decorrenza 1° gennaio 1988).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terzo livello (ex impiegati, ex operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od\namministrativo interne od esterne, per Tesecuzione delle quali si richiede una\nspecifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in\ncondizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia\noperativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono\nconoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del\nprocesso produttivo e\u002Fo l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali,\nnonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e\ncontrollano impianti di produzione particolarmente complessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex 3° categoria\nimpiegatizia) e cioè l’impiegato d’ordine, comunque denominato, assunto\nstabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati\ndalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta\nconsegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE PER L'INDUSTRIA SACCARIFERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori già denominati “maestri d’opera” viene confermata la\nnota a verbale all ’art. 4 del Ceni 29 luglio 1976, salva l’attribuzione,\nalla decorrenza prevista, al terzo livello A di coloro tra essi che abbiano\nacquisito quelle caratteristiche di maggior professionalità per tale livello\nrichieste in declaratoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quarto livello (ex impiegati, ex operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura\ntecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica\nd’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle\noperazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine\ncomplesse e con capacità di regolazione e messa a punto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui\nai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in\naltri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori\nspecializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato\nesercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per\nla lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed\neffettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria\nmanutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quinto livello (ex impiegati, ex operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività\namministrative d’ufficio di natura esecutiva semplice con procedure\nprestabilite; lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione\nconducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il\nconfezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; lavoratori che\nsvolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli\nsuperiori; lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi\ndel presente articolo passano dal 6° al 5° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sesto livello (ex operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività inerenti\nal processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze\nprofessionali, ma è sufficiente un periodo di pratica e gli addetti al carico\ne scarico; i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono\nattività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali\no che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di\nproduzione o magazzini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle\nmerci passeranno dal 6° al 5° livello dopo un periodo di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•passaggio dal 6° al 5° livello di cui sopra, per i lavoratori assunti a\nnorma dell’articolo 19, avverrà dopo che gli stessi abbiano svolto più\ncampagne per complessivi 6 mesi di servizio effettivi nello stesso comparto\nmerceologico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I passaggi di livello di cui ai precedenti due commi non comportano\nnecessariamente un cambiamento di mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che il passaggio al 5° livello comporta l’assorbimento, fino\na concorrenza, dell’indennità di carico e scarico eventualmente corrisposta,\nfatte salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento del personale nella classificazione tiene conto dei\nriferimenti di ragguaglio che seguono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"536\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"177\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003Ccol width=\"177\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"177\" height=\"36\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp>Nuovi\n        raggruppamenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Qualifiche\n        precedenti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Qualifiche precedenti Settore saccarifero\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"177\" height=\"267\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp>1°\n        livello super 1° livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>2° livello &lt;7\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>3° livello A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>3° livello &lt;7\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>4° livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>5° livello\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>6° livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>ex impiegati di lex\n        impiegati di la ex impiegati di la ex impiegati di 2a ex intermedi di\n        la ex impiegati di 3a ex intermedi di 2a ex operai di la super ex\n        impiegati di 3a ex operai di la super ex impiegati di 4a ex operai di\n        la ex impiegati di 5a ex operai di 2a ex operai di 3a ex operai di 4a\n        ex operai di 5a\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"177\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp>ex gruppo A\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ex gruppo B\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ex gruppo C-D\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ex gruppo C-D\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ex gruppo E-F\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ex gruppo G\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>ex gruppo H\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si dà atto che la disciplina prevista per i viaggiatori o piazzisti non\nmodifica, a qualsiasi effetto, le normative e l’inquadramento dei lavoratori\naddetti alla distribuzione, così come previsto nel Ceni 15 luglio 1977 e\nprecedenti contratti di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERZA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che le denominazioni di impiegato, qualifica speciale\no intermedio e operaio riportate nella classificazione, vengono mantenute agli\neffetti delle vigenti norme che prevedono trattamenti differenziati ai fini\nfiscali, previdenziali, assicurativi, nonché per quegli istituti contrattuali\nper i quali non sia stata attuata la completa parità di trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini anzi detti l’appartenenza alle qualifiche operaie, intermedie ed\nimpiegatizie viene identificata sulla base di quanto comunicato, a norma\ndell’art. 15, nella lettera di assunzione e nelle eventuali successive\ncomunicazioni in caso di passaggi di qualifica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 27 - Disciplina delle mansioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e\ncategoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla\nposizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni\nappartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella\nmedesima categoria legale. ()\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,\ndall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non\ndetermina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di\ninquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale,\npossono essere previste dai contratti collettivi sottoscritti tra Direzione\naziendale ed RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni\nè comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in\ngodimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari\nmodalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o\navanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi\nindividuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di\ninquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore\nalla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa\nprofessionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore\npuò farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui\naderisce o conferisce mandato o dagli altri soggetti previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello\nsuperiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla\ndifferenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto\nlivello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 1° livello\nsuper non quadro e di 1° livello, di due mesi nel disimpegno di quelle di 2°\ne di un mese e mezzo nel disimpegno di quelle degli altri livelli, avverrà\nsenz’altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello\nsuperiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori\nassenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia,\ninfortunio, richiamo alle armi, ecc. ) nel qual caso il compenso di cui sopra,\nspetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che\nne derivi il passaggio di livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il\ndisimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non\ncontinuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai\ntermini predetti sia compresa in un massimo di nove mesi per il passaggio al\n1° livello super non quadro, di sei mesi per il passaggio al 1° livello, di\nquattro mesi per il passaggio al 2° e di tre mesi per gli altri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad\nun’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.\nSalvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo\nquanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che esplichi mansioni pertinenti a livelli diversi viene\nriconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempre che\nquest’ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 - Istruzione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come\nuno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il\nmaggior impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche del\npersonale e per migliorare il suo rendimento nella produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAP ITOLO VII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ’\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 30 - Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspweek_select\">\u003Cp>La durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è\nfissata in 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini contrattuali, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri\nnon inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1° gennaio\n1993, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui\nal comma 14 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di\nstagionalità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Eventuali modifiche del regime di orario settimanale aziendalmente in atto\n(realizzazione delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio\ndalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico-organizzative\ne di mercato, saranno oggetto di confronto, nel rispetto dei criteri e delle\nindicazioni previste dal successivo comma 21, in un apposito incontro con la\nRSU che l’azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni ed al\ngodimento delle ore di riposi individuali - di cui al comma 14 del presente\narticolo, secondo i criteri stabiliti dai commi 15, 21, 22 e 23 - non\nutilizzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dell’orario normale dei lavoratori farà salve le\nsoluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla\nmigliore utilizzazione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario di\nlavoro le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento\ndelle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell’assenteismo\nmedio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hourspday_select\">\u003Cp>L’orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni: eventuali\neccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede\naziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive,\ndistributive.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le ore non lavorate per ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali\ndi cui all’art. 34 saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario\ndi lavoro settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche\nse questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>berme restando le disposizioni di legge previste dall’art. 25 del presente\ncontratto, agli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani,\nportieri, fattorini, infermieri, per il superamento dell’orario normale di\ncui al 1° comma - e al di fuori delle procedure previste dal presente articolo\n- è corrisposta una maggiorazione del 45 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>berme restando le disposizioni di legge richiamate dal primo comma\ndell’art. 31 (es. R.D. 1957\u002F1923), ai lavoratori che nei periodi di\nstagionalità superino l’orario normale di cui al 1° comma sarà corrisposta\nuna maggiorazione del 45 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eermo restando l’orario di 40 ore settimanali, in sostituzione delle ex\nfestività abolite dalla legge 54\u002F1977 e dal D.RR. del 28 dicembre 1985 n. 792\ne del trattamento per le stesse previsto dall’accordo interconfederale 25\ngennaio 1977 il lavoratore fruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità\ndell’attività produttiva, di gruppi di 8 ore di riposi individuali,\nretribuiti pari a 32 ore, maturatali per dodicesimi nel senso che i lavoratori\nche nell’anno solare non hanno maturato le 4 giornate avranno diritto a\nfruire di 1\u002F12 di tali riposi per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse modalità di utilizzo formeranno oggetto di esame tra la Direzione\naziendale e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa avuto riguardo alle\nnecessità tecnico-produttive, ai periodi di maggiore intensità produttiva e\ncon esclusione dei periodi di attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività del 4 novembre il lavoratore beneficerà\ndel trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la\ndomenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando l’orario normale di 40 ore settimanali, il monte ore annuo\ndi riduzione già previsto dai precedenti contratti a titolo di riposi\nindividuali è pari a 76 ore a partire dal 1° ottobre 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione di cui al precedente comma avverrà in correlazione alle ore di\neffettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre\nl’obbligo della retribuzione a carico dell’Azienda nonché per l’assenza\nobbligatoria per maternità. Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi\ndi inizio e cessazione del rapporto di lavoro: a tali effetti si considera come\nmese intero la frazione superiore ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per cinque\ngiorni alla settimana, è prevista, dal 1° ottobre 1994, l’ulteriore\nriduzione rispetto a quanto indicato nel precedente comma 14, di quattro ore,\nsempre a titolo di riposi individuali. L’attribuzione di tale maggiore quota\ndi riduzione di orario avverrà al raggiungimento di 50 notti di prestazione\neffettiva e non convenzionale nell’anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni\nalla settimana ( 18 turni) con riposo a scorrimento, è prevista, dal 1°\ngennaio 1996, l’ulteriore riduzione rispetto a quanto indicato nel precedente\n14° comma di dodici ore’, sempre a titolo di riposi individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo, su tre\nturni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo a scorrimento, è\nprevista, dal 1° gennaio 1996, l’ulteriore riduzione rispetto a quanto\nindicato nel precedente 14° comma, di sedici ore’, sempre a titolo di riposi\nindividuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1996, i riposi, di cui ai precedenti due commi,\nmaturano pro quota, su base annua, con riferimento ai turni notturni di\neffettiva prestazione rispetto a quelli previsti dall’ organizzazione del\nlavoro per un periodo di 48 settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2005 i riposi per i lavoratori che prestano la\nloro attività su tre turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni,\nsaranno incrementati di 4 ore restando invariate le modalità di godimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una diversa utilizzazione delle riduzioni dell’orario individuale di cui\nai precedenti commi sarà oggetto, tra la Direzione aziendale e la RSU o il\ncomitato esecutivo della stessa, di un esame che tenga conto delle necessità\ntecnico-produttive dei periodi di maggiore intensità produttiva e con\nesclusione dei periodi di attività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente già\nin atto e concordato a titolo analogo (riduzioni di orario a qualunque titolo\nconcesse, permessi, ferie, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a\nconcorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se\nassunti in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmazione annuale degli orari di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti\nai fini del conseguimento di un sempre migliore livello di produttività e di\nsalvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle\npunte di maggiore intensità produttiva e confermando l’esclusione dei\nperiodi di attività stagionali, tenendo anche conto degli aspetti sociali di\ninteresse dei lavoratori, entro il 1° trimestre di ciascun anno si svolgerà\nun incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della\nDirezione aziendale alla RSU o al comitato esecutivo della stessa, saranno\nesaminati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie,\nall’utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di\nquelli a titolo di riduzione d’orario, dei riposi individuali non utilizzati\nai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, nonché le\nprospettive - ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità\ndegli orari, di significativi ricorsi al lavoro straordinario, alle assunzioni\ndovute alla stagionalità della produzione e dei consumi. In tale occasione\nsaranno altresì esaminate eventuali prevedibili esigenze di distribuzione\ndell’orario di lavoro su 6 giorni di cui al comma 6 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione\nannuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i\nperiodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze,\nladdove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di\ncui agli istituti sopra citati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione\nrispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle\nesigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in\nappositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento\ndi un’ora alla settimana dalla quantità di riposi individuali di cui al\ncomma 14 del presente articolo e ciò a prescindere dall’eventuale\ncoincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno\nalla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per\nun numero di settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad\nun’ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che per i viaggiatori o piazzisti la prestazione\nlavorativa settimanale e la flessibilità sono sostitutivamente e compiutamente\ndefinite dalla specifica regolamentazione convenuta agli artt. 9 e 10\ndell’allegato protocollo aggiuntivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso che, nel caso di settimana corta, le festività non lavorate\ncadenti nel giorno non lavorativo non saranno considerate agli effetti del\nraggiungimento dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERZA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al comma sesto del presente articolo e al comma quinto\ndell’art. 31, le parti confermano che la contrattazione riguarda solo ed\nesclusivamente la verifica delle esigenze di distribuzione dell’orario di\nlavoro su sei giorni o di effettuare prestazioni straordinarie nell’ambito\ndel pacchetto di ore contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUARTA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto nei commi 17, 18, 19 e 20 del presente\narticolo, la maturazione dei riposi individuali per i lavoratori che prestano\nla loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana ( 18 turni) con\nriposo a scorrimento e per i lavoratori che prestano la loro attività su tre\nturni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo a scorrimento,\navverrà in ragione del seguente criterio: a decorrere dal 1° gennaio 1996\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turnisti 3x6: 9 minuti primi per ogni notte in turno notturno di\neffettiva prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turnisti 3x7: 12 minuti primi per ogni notte in turno notturno di\neffettiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turnisti 3x6: 12 minuti primi per ogni notte in turno notturno di\neffettiva prestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turnisti 3x7: 15 minuti primi per ogni notte in turno notturno di\neffettiva prestazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione di orario maturata secondo il criterio di cui sopra, sarà\nattribuita a titolo di riposi individuali e non potrà comunque eccedere le 12\nore annue per i lavoratori di cui al 17° comma e le 16 ore annue per i\nlavoratori di cui al 18° comma e, a decorrere dall’ 1.1.2005, le 16 ore\nannue e le 20 ore annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti nel confermare che il trattamento di cui al presente articolo,\ncomma 9, riguarda anche gli addetti alla distribuzione, convengono che le\nmeccaniche retributive sancite da precedenti contratti o da accordi aziendali o\nindividuali, relative a compensi per la particolarità del lavoro svolto\nall’esterno dello stabilimento, saranno esaminate in sede aziendale al fine\ndel necessario coordinamento fra dette meccaniche e la nuova normativa al fine\ndi escludere il sommarsi dei benefici di entrambi i trattamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flessibilità degli orari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso\nil miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze\nconnesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita, anche con riferimento\na titolo esemplificativo ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni\ndi mercato, a caratteristiche di stagionalità, e\u002Fo alla disponibilità della\nmateria prima, l’orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a\ndecorrere dal 1° luglio 2003, essere realizzato come media in un arco\ntemporale annuo fino ad un massimo - per il superamento dell’orario\nsettimanale medesimo - di 88 ore per anno solare o per esercizio calcolate a\nlivello individuale. Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui\nal periodo precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello\naziendale sulla medesima materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi l’azienda informerà la RSU o il comitato esecutivo della\nstessa, per esaminare preventivamente le esigenze anzidetto ai fini di\ndeterminare la realizzazione per l’intera azienda o per parte di essa, di\norari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore\nsettimanali, entro il limite di 48 ore settimanali, e settimane con prestazioni\nlavorative inferiori a 40 ore. Gli scostamenti eventuali dalla previsione\nprogrammatica saranno tempestivamente comunicati alla R.S.U o al comitato\nesecutivo della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno\ncompensate con le maggiorazioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore effettivamente prestate oltre l’orario di 40 ore verrà\ncorrisposta la maggiorazione del 20%, calcolata secondo i criteri di cui\nall’art, 31 - ultimo comma, da liquidarsi nei periodi di superamento, e\nmaturerà il corrispondente diritto al recupero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° gennaio 1993, in deroga a quanto previsto dal precedente\ncomma, la maggiorazione del 20% ivi prevista si cumula con la maggiorazione -\nove spettante - del 6,50% di cui all'art. 32, comma 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La cumulabilità delle maggiorazioni di cui sopra è esclusivamente\nriferibile ai valori previsti dal presente titolo e dal successivo art. 32 e\npertanto non è estensibile a situazioni di miglior favore praticate a livello\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\nsettimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente\nriduzione di orario anche agli effetti degli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate\nalle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in\ntempo utile, in sede di esame tra Direzione ed RSU o comitato esecutivo della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni\ndomenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La flessibilità, così come indicata, è obbligatoria e impegnativa per\nogni lavoratore interessato giornaliero e\u002Fo turnista, salvo deroghe individuali\na fronte di comprovati impedimenti, qualunque ne sia la tipologia contrattuale\ne può di volta in volta essere articolata su uno o più turni in funzione\ndelle specifiche esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle\nParti sociali, le Parti concordano che, in caso di approvazione di una\ndisposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno\nper convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche\ndel settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi di\ncui al presente Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 bis\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo alimentare,\nrigidamente condizionato dagli andamenti di mercato e delle materie prime, da\nstagionalità dei consumi e della produzione, da esigenze specifiche dei\nconsumatori, le Parti riconoscono l’importanza che le realtà industriali\nalimentari possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire\nopportunità di crescita ed affermazione, con conseguenti positive implicazioni\nsulle condizioni e le opportunità di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confermare l'impianto normativo dell'art. 30 e dei successivi\narticoli 30-ter e 31, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di\nflessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna\nconsiderazione anche le condizioni dei lavoratori, possano essere attivati\nnegoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite\nall’intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di\norario ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dagli artt. 30, 30ter e\n31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse\narticolazioni dell’orario di lavoro inferiori a quello del precedente art.\n30, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai\nlavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dagli artt.\n30 e 31 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste,\nmaturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni\neffettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche\nindividualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla\nmaturazione (ad. es. Banca ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•predetti riposi compensativi accantonati nella Banca ore potranno essere\nindividualmente utilizzati, sempre nel rispetto delle esigenze aziendali ed\nentro 12 mesi dalla maturazione, anche per l’osservanza di festività\nreligiose diverse da quelle di cui all’art. 34.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia\na livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 30 ter\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di\n48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, articolo 4 del\nDigs. N. 66\u002F2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa,\ncompreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo\nnon superiore a sei mesi,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello\naziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione\ndel lavoro da verificare a tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio\ndel termine di durata massima dell’orario di cui all’art. 4 del DLgs n. 66\ndel 2003, non comportano variazione alcuna né del trattamento economico\nconcernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai\nlavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni.\nMaggiorazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai fini legali, per lavoro straordinario, si intende il lavoro prestato\noltre le 40 ore settimanali, mentre, per i lavoratori di cui all’art. 25, si\nintende quello prestato oltre le 60 ore settimanali e, per le lavorazioni nei\nperiodi di stagionalità, quello prestato oltre gli orari previsti dalla\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso\ndeve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili,\nindifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi\ndimensionamenti di organico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro\nstraordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di:\nimpraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte\nanomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con\nvincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione\nstraordinaria, al mantenimento e\u002Fo al ripristino della funzionalità e\nsicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili\nlavori preparatori, accessori e complementari all’attività di produzione;\nnecessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità\ndelle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse;\nnecessità non programmabili connesse al ricevimento e\u002Fo spedizione di\nprodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge\nconcentrati in particolari momenti dell’anno (quali ad esempio bilanci,\ninventari).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al\ncomitato esecutivo della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>Al di là dei casi previsti dal precedente 3° comma, eventuali ipotesi di\nlavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione\naziendale e RSU o comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue\npro-capite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni previsti\ndall’art. 34. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di\ndomenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in un altro giorno\ndella settimana a norma di legge. Peraltro tale lavoro, a decorrere dal 1°\ngennaio 1993, verrà compensato con la maggiorazione prevista nelle tabelle che\nseguono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-breastfeeding_dangerouswork\">\u003Cp>Ai soli effetti retributivi di cui al presente Ceni, per lavoro notturno si\nintende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Si considera\nlavoro notturno ai fini legali, di cui al Digs n. 66 del 2003, quello\neffettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle\ncondizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui\nall'art. 11, secondo comma, del citato provvedimento (donne,\ndall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di\netà del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre\nanni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la\nlavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio\nconvivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che\nabbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio\n1992, n. 104, e successive modificazioni).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In aggiunta alle esclusioni richiamate al precedente comma, al fine di\nfavorire il reinserimento in azienda delle lavoratrici madri, potrà essere\nconcesso - su richiesta della lavoratrice interessata e compatibilmente con le\nesigenze produttive\u002F organizzati ve - un prolungamento del periodo di esenzione\ndal lavoro notturno, per un periodo di sei mesi continuativi, a partire dal\ncompimento dei tre anni di vita del proprio figlio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore che effettui il lavoro notturno (dalle ore 22\nalle ore 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro\nsuccessive alle ore 6 antimeridiane saranno retribuite con la maggiorazione\nprevista per lo straordinario notturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla\nconsultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell'art. 12\ndel decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l’informativa\ndi cui al secondo comma della disposizione sopra citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà\nessere preventivamente autorizzato dalla Direzione aziendale. Nessun lavoratore\npuò rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati\nmotivi individuali di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoro effettuato nei modi sopra definiti sono dovute, oltre alla\nnormale retribuzione, le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette maggiorazioni debbono essere applicate sulla quota oraria di\nretribuzione ottenuta dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto (e\ncioè minimo tabellare, ex indennità di contingenza, eventuali scatti di\nanzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale). Le\nmaggiorazioni non sono cumulabili, per cui quella maggiore assorbe la\nminore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternityotherclause\">\u003Cp>Fermo restando quanto già previsto dal comma 4 dell'art. 30-bis, ove le\nlavoratrici madri ed i lavoratori padri, nel primi 24 mesi di vita del bambino,\nmanifestino l’interesse a percepire le sole maggiorazioni concernenti\nprestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l’azienda\naccoglierà le relative richieste di accantonamento su un conto individuale\n(ed. banca ore) delle ore effettuate a tale titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore padre\u002Flavoratrice madre potranno attingere a tale conto, per\nutilizzare i riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul\npiano dei costi e da fruire entro 12 mesi dalla maturazione, nel rispetto delle\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti avendo tenuto conto in occasione del presente rinnovo della\nsopravvenienza del DLgs n. 66 del 2003, convengono che con le clausole di cui\nsopra hanno inteso dare attuazione a quanto il decreto legislativo medesimo\naffida alla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che le maggiorazioni di cui agli artt. 20, 30, 31, 32,\n56 e 57, in quanto comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti\ncontrattuali e di legge, non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo\nquanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoga norma vale per i punti 9, 12 e 20 delle “Disposizioni specifiche\nper gli addetti all'industria saccarifera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando i limiti e le condizioni fissate nella norma di cui sopra,\nper l’effettuazione di ore di lavoro eccedenti l’orario normale di 40 ore\nsettimanali, la qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro\nstraordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore dei distillatori e per il settore birra e malto vale quanto\nprevisto nel II comma della seconda nota a verbale dell'art. 14 del Ceni 18\nluglio 1974.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERZA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli addetti all’industria degli alimenti zootecnici, nelle lavorazioni\neseguite su tre turni continui e avvicendati, il lavoro compreso nei due turni\ndiurni sarà compensato con una maggiorazione del 5%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le soluzioni concordate di miglior favore, in atto\nanteriormente al 6 luglio 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>QUARTA NOTA A VERBALE PER I SETTORI DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE\nSPECIE AVICOLE E DELLE CARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole\ne di quello delle carni, tenuto conto delle specificità dell’attività\nsvolta dalle aziende nonché dei vincoli veterinari e igienico-sanitari che\nimpongono il recupero delle macellazioni quotidianamente programmate e non\ncompletate a causa di eventi accertabili non previsti e\u002Fo straordinari, le\nparti convengono, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Digs n. 66 del 2003, sulla\ninderogabile necessità di portare comunque a termine in giornata la\nmacellazione dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario di lavoro nel presente\ncontratto, le parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà\nnello spirito delle intese interconfede- rali e nel rispetto delle specifiche\nnormative contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLE DELLE MAGGIORAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDUSTRIE: CARNI - DOLCIARI - ALIMENTI ZOOTECNICI - LATTIERO-CASEARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-overtimeallowancetype_general\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"451\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"531\" height=\"33\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>INDUSTRIE:\n        CARNI - DOLCIARI - ALIMENTI ZOOTECNICI - LATTIERO-CASEARI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"50\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd width=\"451\" height=\"50\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai, Intermedi e Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr valign=\"bottom\">\u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"451\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\u003C\u002Ftd>\u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) Lavoro notturno\n        (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali feriale notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"33\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8) Lavoro\n        oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno\n        di 8 ore iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9) Lavoro notturno\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le maggiorazioni\n        contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1°\n        gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\npartire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDUSTRIA DEI VINI-LIQUORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cspan style=\"font-size: 10pt\">\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 10pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"531\" height=\"33\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>INDUSTRIA\n        DEI VINI-LIQUORI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">Operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Intermedi e Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) Lavoro notturno\n        (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali feriale notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">22,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">22,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"16\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8)\n        Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al\n        lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>notturno di 8 ore\n        iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10) Lavoro notturno\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>11) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"531\" height=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\npartire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"page-break-before: always\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai e Intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>80%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) Lavoro notturno\n        (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali notturno (feriale)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">“18%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>“T5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>85%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"16\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"9\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>“A decorrere dal 1°\n        gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"13\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>A decorrere dal 1°\n        gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 18%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\npartire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 18%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDUSTRIA DELLE ACQUE MINERALI E BIBITE IN ACQUE MINERALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"534\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"77\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"530\" height=\"33\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>INDUSTRIA\n        DELLE ACQUE MINERALI E BIBITE IN ACQUE MINERALI\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai e Intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"229\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Col>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all'art. 34\n            punti b), c) e d)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro a turni notturno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al\n            lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le\n            8 ore)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro notturno festivo\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro domenicale con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">48%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">48%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">42%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">48%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"right\">22,5%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">42%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">48% '10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"77\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>65%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>90%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>65%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>65%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>*T8%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>42%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"right\">100% 65% '10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"530\" height=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993 ** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la\n        maggiorazione è pari al 21%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\npartire dal 1° gennaio 1993 ** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la\nmaggiorazione è pari al 21%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"page-break-before: always\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>S) Lavoro festivo\n        eseguito nelle festività nazionali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro notturno\n        (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali feriali a turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo e notturno (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">“12%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">“12%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>11) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali non compreso in turno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">35%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>12) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"22\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>** A decorrere dal 1°\n        gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 15%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Lavoro a turni notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“12%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“12%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11) Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12) Lavoro domenicale con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\npartire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 15%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDUSTRIA DELLA BIRRA E DEL MALTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai e Intermedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>90%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7) Lavoro a turni notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>notturno di 8 ore iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\npartire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDUSTRIE ALIMENTARI VARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"531\" height=\"33\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>INDUSTRIA\n        DELLA BIRRA E DEL MALTO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai e Intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) Lavoro notturno\n        (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali feriale notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"16\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9)\n        Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al\n        lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"15\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>notturno di 8 ore\n        iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10) Lavoro effettuato il\n        sabato o il sesto giorno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>11) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"531\" height=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre 2 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10) Lavoro domenicale con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\npartire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"page-break-before: always\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>e Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività nazionali di cui all'art. 34 punti b), c) e d)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) Lavoro notturno\n        (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">22,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>22,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"16\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8)\n        Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al\n        lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>notturno di 8 ore\n        iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10) Lavoro notturno\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>11) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>T 0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"531\" height=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\npartire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 16,5%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"531\" height=\"33\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>INDUSTRIE\n        ALIMENTARI VARIE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai e Intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) Lavoro notturno\n        (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\"18%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8)\n        Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al\n        lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>notturno di 8 ore\n        iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo notturno (oltre 2 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"21\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>“A decorrere dal 1°\n        gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"page-break-before: always\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai e Intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">56%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività nazionali di cui all'art. 34 punti b), c) e d)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) Lavoro notturno\n        (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali feriale notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">27%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">“13,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"15\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8)\n        Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al\n        lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"16\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>notturno di 8 ore\n        iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">60%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"22\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>** A decorrere dal 1°\n        gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 16,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"531\" height=\"33\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>INDUSTRIA\n        MOLITORIA E DELLA PASTIFICAZIONE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"42\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai e Intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">56%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">55%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) Lavoro notturno non\n        compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali feriale notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">24%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"right\">\"13,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"16\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10)\n        Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al\n        lavoro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"15\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>notturno di 8 ore\n        iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>11) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"21\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>** A decorrere dal 1°\n        gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 16,5%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"page-break-before: always\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"371\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"35\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai e Intermedi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"371\" height=\"214\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Col>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all'art. 34\n            punti b), c) e d)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro a turni notturno\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al\n            lavoro naturno di 8 ore iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n          \u003Cli>\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le\n            8 ore)\u003C\u002Fp>\n          \u003C\u002Fli>\n        \u003C\u002Fol>\n\n        \u003Cp>10) Lavoro domenicale con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>45% 40% 50% 40% 35%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>45% “18%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>35%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>T 0%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">40%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>“*15%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"justify\">70%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>'10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"531\" height=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Le\n        maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\n        partire dal 1° gennaio 1993 ** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la\n        maggiorazione è pari al 21%\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>*** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al\n        18%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"451\">\n  \u003Ccol width=\"78\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"531\" height=\"33\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>INDUSTRIA\n        DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"50\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Operai, Intermedi e Impiegati\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">90%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4) Lavoro eseguito nelle\n        festività\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5) Lavoro eseguito il\n        sabato o il sesto giorno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6) Lavoro notturno\n        (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>7) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali feriale notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">65%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>8) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali festivo notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>9) Lavoro a turni\n        notturno\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">30%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"33\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>10) Lavoro\n        oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno\n        di 8 ore iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">45%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>11 ) Lavoro notturno\n        festivo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">50%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"17\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>12) Lavoro domenicale\n        con riposo compensativo\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>*10%\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"451\" height=\"42\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>* Maggiorazioni\n        introdotte dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"78\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>\u003Cbr>\n        \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a\npartire dal 1° gennaio 1993\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 16,5%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni per lavoro a turni notturno vengono elevate, a decorrere\ndal 1° gennaio 1993, nelle misure percentuali indicate nelle tabelle di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i valori di tali maggiorazioni\ninferiori al 22,5 % sono incrementate di 3 punti percentuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi di tali maggiorazioni non sono cumulabili con eventuali\ntrattamenti di miglior favore aziendalmente in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al realizzarsi di una disciplina normativa di legge che definisca la nozione\ndi lavoratore notturno ai fini della disciplina pensionistica, le Parti si\nincontreranno entro i successivi 60 giorni, per l’armonizzazione delle\nrelative norme contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 32 - Riposo per i pasti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 30 viene\neffettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la\nconsumazione dei pasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che effettuino l’orario continuato è concesso di consumare\nil pasto sul luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di\nmezz’ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22\nlavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni\nnon avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una\nmaggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od\nindennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui\nsopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli ultimi due commi del presente articolo non si applicano alle aziende\naderenti all’Ancit, all’Anicav, all’Aiipa (conserve vegetali),\nall’Airi, allTtalmopa ed alle aziende della pastificazione aderenti ad\nAidepi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 33 - Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale è disciplinato dal DLgs n. 66 del 2003 e coincide\nnormalmente con la domenica, salve le deroghe stabilite dalla legge stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays2\">\u003Ch3>Art. 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Si considerano giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all’art.\n33;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 aprile (Anniversario della liberazione);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1° maggio (Festa del lavoro);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 giugno (Festa della Repubblica)’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le seguenti festività infrasettimanali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capodanno (1° gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Epifania (6 gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lunedì di Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognissanti ( 1° novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Natale (25 Dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lauto 8tefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede l’unità\nproduttiva alla quale il lavoratore è addetto’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il viaggiatore che non faccia capo ad una unità produttiva il giorno\ndel Santo Patrono sarà quello della località della sede della sua residenza\ncontrattuale anche convenzionalmente stabilita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme\ndi legge e\u002Fo inter- confederali. Il trattamento previsto da tali norme viene\nesteso alle festività di cui al punto d) fermo restando che in caso di assenza\nnel giorno del Santo Patrono dovuta a maternità, malattia o infortunio\nl’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti\nassistenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel solo caso in cui una delle giornate festive sopra indicate cada di\ndomenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico,\nun importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1\u002F26 della retribuzione\nmensile fissa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la festività del Santo Patrono coincida con la domenica o con altra\ngiornata festiva (salvo in quest’ultimo caso quanto previsto per il Comune di\nRoma dal D PR. n. 792 del 1985) le Associazioni territoriali degli industriali\ne i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori potranno determinare, di\ncomune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione\ncon altra giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento\nvale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello\nstabilimento stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle ex festività abolite’ e del trattamento per le\nstesse previsto dall’accordo interconfederale 25 gennaio 1977, il lavoratore\nfruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell’attività\nproduttiva, di gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti pari a 32 ore,\nmaturatali per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell’anno solare non\nhanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1\u002F12 di tali riposi\nper ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse modalità di utilizzo formeranno oggetto di esame tra la Direzione\naziendale e la R.S.U., e per i viaggiatori o piazzisti la competente\nrappresentanza sindacale, avuto riguardo alle necessità tecnico-produttive, ai\nperiodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di\nattività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la festività del 4 novembre il lavoratore beneficierà\ndel trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la\ndomenica.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 35 - Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>II lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo\nretribuito nella misura di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•22gg.lavorativi(173 ore): in caso di distribuzione dell’orario\nsettimanale su 5 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•26gg.lavorativi(173 ore): in caso di distribuzione dell’orario\nsettimanale su 6 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•22gg.lavorativiper il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione\nlavorativa distri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>buita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In quest’ultimo caso la giornata di ferie coincidente con la prevista\nmezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto nel comma precedente le festività cadenti\nnel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo\nmedesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sede\naziendale entro il primo trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un\nperiodo minimo continuativo feriale di 2 settimane purché maturato, eccezion\nfatta per i settori indicati in nota’ per i quali i periodi minimi\ncontinuativi feriali sono due, uno di due settimane e l’altro di una purché\nmaturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie collettive e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,\nal lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo feriale\nannuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte\ndi anno feriale maturata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà\nconsiderata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene\nconsiderata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\nferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente\nsostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia\nper il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove\ngodeva le ferie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei\nlavoratori extracomunitari, le aziende potranno accogliere, salve diverse\nesigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei\nsingoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro\nattraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già acquisiti dal\npersonale dipendente conformemente a quanto previsto dai Ceni di ciascun\nsettore rinnovati nel 1974 e, per quanto concerne i viaggiatori o piazzisti,\ndall’applicazione dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro\n9 dicembre 1969 nei confronti del personale che abbia maturato entro il 31\ndicembre 1976 le anzianità di servizio prestate al terzo e quarto scaglione\ndel citato articolo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO VIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO - DIRITTI E TUTELE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 36 - Interruzione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso d’interruzioni di breve durata dovute a cause di forza maggiore e\ncomunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel conteggio della paga\nnon si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro\ncomplesso, non superino i 50 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di\nlavoro che superino, nel loro complesso, i 50 minuti nella giornata, qualora\nl’azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto\nalla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra non preclude il ricorso dell’azienda all’intervento Cig ai\nsensi delle leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 - Recuperi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E’ ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a\ncausa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti\ninteressate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si\neffettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta\nl’interruzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 38 - Occupazione e orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità che la gestione delle ricadute\noccupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni\ntecnologiche sia ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale\ndelle eccedenze occupazionali, nel rispetto delle esigenze di competitività\ndel settore, con particolare riferimento a quanti non sono in condizioni di\nricevere dai trattamenti di legge una risposta adeguata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma [’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze\naziendali, degli strumenti di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e\nmobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223, specificamente artt. 1, 4 e 24, e\nlegge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre\n1984, n. 863, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi. Le Parti\nconcordano che la quota a carico della Cassa Integrazione Guadagni sarà\nanticipata dall’azienda qualora la prevista autorizzazione non pervenga in\ntempo utile per la liquidazione delle paghe mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la vigenza del Ceni 5 giugno 1999, le Parti convengono che a fronte di\ncasi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale\nche determinino esuberi occupazionali, sia opportuno individuare misure tese a\ndiminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego\ndella forza lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per\naffrontare le situazioni di cui sopra, saranno esaminate, nel rispetto delle\nesigenze tecniche, organizzative ed economiche delle singole imprese, e ferma\nrestando l’autonomia delle Parti a livello aziendale nel valutarne la\npraticabilità, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni\nd’orario annuo, nonché\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i riposi per ex-festività di cui all’ art. 34 ed i residui delle giornate\ndi ferie di cui all’art. 35, la fruizione delle festività cadenti di\ndomenica e riposi a fronte del pagamento della ex festività del 4 novembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le Parti procederanno\nalla valutazione dei risultati di tali misure, attuate in relazione alle\noccorrenze di cui al primo comma e per i tempi necessari al superamento di tali\nsituazioni, del loro grado di diffusione e delle conseguenze che ne saranno\nderivate, per apprezzare l’opportunità di un consolidamento delle\ndisposizioni di cui al comma precedente con il successivo contratto collettivo\ndi categoria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 39 - Sospensione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La sospensione per riduzione o interruzione di attività quando non sia\nintervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe\nl’anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40 - Assenze - Conciliazione tempi di vita-lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere di norma notificate e motivate all’azienda entro\ni limiti dell’orario di lavoro giornaliero, salvo casi di giustificato\nimpedimento; in detta ipotesi dovranno comunque essere notificate non oltre il\ngiorno successivo a quello in cui si è verificata l’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia motivata richiesta, l’azienda potrà\nconcedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non\nretribuiti, senza interruzione di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere\nconsiderati in conto ferie, salvo quanto previsto dal 4° comma dell’art.\n35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta,\ned al quale sia chiesto espressamente l’uso dell’automezzo e sia sospesa la\npatente di guida per infrazione commessa durante lo svolgimento\ndell’attività lavorativa, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con\nle esigenze di servizio e per un periodo massimo di nove mesi, un’\naspettativa non retribuita non computabile ad alcun effetto contrattuale o di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA PER I VIAGGIATORI O PIAZZISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere immediatamente giustificate alla azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al viaggiatore o piazzi sta che ne faccia domanda l’azienda può\naccordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati\nmotivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali brevi congedi non sono computati in conto dell’annuale periodo di\nriposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40-bis - A) Permessi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>B) Permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Lett. A) - Permessi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice\nhanno diritto a quattro giorni complessivi di permesso retribuito in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>lavoratore medesimi. Tali permessi sono computabili ad evento nel caso di\ndecesso, e su base annua nel caso di documentata grave infermità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso delle patologie, riguardanti il figlio, di particolare gravità -\ndi cui al Punto A) della Dichiarazione sub art. 47 del presente Ceni (uremia\ncronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie) il lavoratore e la\nlavoratrice hanno diritto ad ulteriori 2 giorni complessivi di permesso\nretribuito all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a comunicare previamente\nall’azienda l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei\nquali esso sarà utilizzato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice\no il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa\nall’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento\ndell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.\nNell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della\nlavoratrice o del lavoratore, sono indicati i giorni di permesso che sono\nsostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa;\ndette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro\ncomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione dell ’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità\nconcordate deve avere inizio entro sette giorni dall ’accertamento\ndell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli\ninterventi terapeutici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti\nper l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5\nfebbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lett. B) Permessi per i portatori di handicap grave ed i loro assistenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore è tenuto a preavvertire per iscritto il datore di lavoro\ndell’assenza, almeno 10 giorni prima, indicando il periodo di utilizzo del\npermessi previsti dalla Legge n. 104\u002F1992.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a\nrispettare tale termine, lo stesso è tenuto a rendere la comunicazione di cui\nsopra almeno tre giorni prima dell’inizio dell’assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel solo caso di preavviso di tre giorni, sulla base delle esigenze tecnico\norganizzative, la direzione aziendale può differire il periodo di utilizzo del\npermessi (entro il mese di riferimento), informando il lavoratore interessato\ndei motivi che hanno determinato la decisione, fatte salve improcrastinabili\nesigenze di assistenza e di tutela del disabile motivate da idonea\ncertificazione medica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 40-ter - Congedi parentali, per la malattia del figlio,\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>formativi, per gravi motivi familiari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-childcare\">\u003Cp>A) Congedi parentali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi 12 anni di vita, ha\ndiritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente\ncomplessivamente dodici mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo\ncontinuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevatale a sette nel caso\nin cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo\ne o frazionato non inferiore a tre mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o\nfrazionato non superiore a dieci mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare,\nalmeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la\ndurata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della\ndurata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la\ndichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente\nimpossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire\nil datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la\nrelativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni\ndall’inizio dell’assenza dal lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il congedo venga chiesto in modalità di fruizione oraria,\nlo stesso sarà riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere, fermi\nrestando i termini di preavviso di cui sopra. L’azienda valuterà, in\nrelazione alle esigenze organizzative e produttive, la possibilità di\naccogliere richieste di congedo ad ore in misura inferiore alle 4 ore minime\ngiornaliere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro\ngenitore non ne abbia diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Sulla base di apposita documentazione, al lavoratore padre è concesso un\ngiorno di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con\nhandicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, co. 1,\ndella L. n. 104\u002F1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo\nparentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso\nistituti specializzati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi\ndi cui all’articolo 4, co. 2, della legge n. 53 del 2000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Congedi per la malattia del figlio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nper periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi\ndal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all’anno - non retribuiti e\nfruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere,\ncompatibilmente con le esigenze organizzative - per le malattie di ogni figlio\ndi età compresa fra i tre e i nove anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore è tenuto a\ncomunicare l’assenza e la prosecuzione dell’assenza secondo le modalità di\ncui al successivo art. 47, e a presentare al datore di lavoro idoneo\ncertificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con\nesso convenzionato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro\ngenitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio,\nesclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o\ngratifica natalizia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Congedi per la formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa\nazienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi\nformativi per un periodo pari ad un massimo di dodici mesi, continuativo o\nfrazionato, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al\nconseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario\no di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste\nin essere o finanziate dal datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno\n30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni\nprima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della\nrichiesta ed allegando la relativa documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale valuterà la richiesta sulla base delle comprovate\nesigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del\ncongedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno determinato\nla decisione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o\ndall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno\nsuperare il tre per cento del totale della forza occupata, dovendo comunque\nessere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività\nproduttiva, mediante accordi con la RSU o con il Comitato esecutivo della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari\nrisultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati\nall’unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Congedi per gravi motivi familiari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. n. 53 del 2000 il lavoratore può\nrichiedere un periodo di congedo per gravi motivi, espressamente indicati dal\nregolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000\nn. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica,\ndei soggetti di cui all’articolo 433 codice civile anche se non conviventi,\nnonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche\nse non conviventi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà\nessere superiore a due anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la\ndurata del periodo di congedo (di norma, con la precisazione della durata\nminima dello stesso) e documentando, anche attraverso dichiarazione sostitutiva\nnei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica\ncon i soggetti sopra indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione\nprevisti dall’art. 3 del citato regolamento d’attuazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad\nesprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale\nnon accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato,\nla concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle\ncondizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni\norganizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.\nSu richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei successivi\nventi giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di rapporti a tempo determinato l’azienda può negare il congedo\nper incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di\ncongedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre\ngiorni nel corso del rapporto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in\nragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della\npresente disposizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo di cui al presente articolo può essere inoltre richiesto per il\ndecesso di uno dei soggetti di cui all’articolo 40-bis, per il quale il\nrichiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello\nstesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste\ndalla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la richiesta di congedo di cui al precedente comma è riferita a\nperiodi non supe ri ori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad\nesprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla\nbase di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo\nvenga fruito comunque entro i successivi sette giorni. Il dipendente, una volta\nsuperata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a\nrientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo\npreavviso all’azienda non inferiore a 7 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di congedo di cui al presente punto D) il lavoratore\nconserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla\ndecorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo\ndi attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-violenceleave\">\u003Cp>•Congedo per le donne vittime di violenza di genere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella vigenza dell ’Art. 24 del decreto legislativo 15 giugno\n2015, stabiliscono che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad\nun prolungamento, fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti\na carico dell’azienda da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche\ndella norma sopra citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali\npattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi\ntrattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 41 - Mense aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende\ndifficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le\nmense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla\nmateria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE PER L'INDUSTRIA SACCARIFERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la campagna saranno sospese le eventuali iniziative assistenziali\nconsuetudinariamente praticate durante il periodo di intercampagna; per quanto\nattiene le mense aziendali, si fa rinvio a quanto al riguardo previsto dalle\n“Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione\nvalevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dall\n’Accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14\nluglio 1960 n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano\nche l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è\ncomputabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui\nall’art. 2120 C.C. - così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297\n- né degli altri istituti contrattuali di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 42 - Servizio militare e Cooperazione Internazionale -\nVolontariato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Servizio militare e Cooperazione Internazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, che rimane sospeso.\nIl periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione\ndell’importo del Tfr maturato all’inizio della sospensione stessa, secondo\ni criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma, del Codice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di richiamo alle armi, il lavoratore deve porsi a\ndisposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario,\nil lavoratore si intenderà dimissionario dalla data del richiamo alle armi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a\ntempo determinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il rapporto di lavoro sia a tempo determinato ai lavoratori\nrichiamati alle armi è conservato il posto limitatamente alla durata del\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle\npreviste dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al\nmomento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto contenuto nella\nlegge 28 agosto 1991, n. 288, sulla disciplina della cooperazione dell’Italia\ncon i Paesi in via di sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Volontariato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze\ntecnico-produttive-organizzative, ai lavoratori che facciano parte di\norganizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto\n1991, n. 266 di usufruire, in relazione a quanto previsto dall’art. 17 della\ncitata legge, delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle\nturnazioni aziendalmente in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 43 - Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova sarà concesso, in\noccasione del loro matrimonio, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi\ndi calendario, con decorrenza della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore\ninteressato con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi\neccezionali, e deve essere documentata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo suddetto non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali\nné potrà coincidere con il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge e\ncontrattuali vigenti in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione ai\nlavoratori per il periodo di congedo matrimoniale quando i medesimi, ferma\nrestando l’esistenza del rapporto di lavoro si trovino per giustificato\nmotivo, sospesi od assenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è almeno dovuto alla\nlavoratrice che si dimette per contrarre matrimonio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti non hanno inteso trasferire alle aziende l’onere dell’assegno\ndi congedo matrimoniale liquidato dall’Inps di cui al contratto del 1941.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE PER L'INDUSTRIA SACCARIFERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai non in prova, sarà concesso un congedo di 9 giorni consecutivi,\nprorogabile, a richiesta dell’interessato, a 12 giorni ed il relativo\ntrattamento economico a carico dell’Inps sarà, qualunque sia la durata del\ncongedo, integrato fino a 96 ore di retribuzione normale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 44 - Lavoratori studenti: facilitazioni particolari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Ch3>per la frequenza ai corsi e per gli esami\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in\nscuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale\nstatali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio\ndi titoli legali di studio, nonché corsi universitari per il conseguimento del\ndiploma di laurea, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che\nagevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario\ne durante i riposi settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere\nprove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per\ntutti i giorni in esame (compresi quelli di settembre) e per i due giorni\nlavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la\nsessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore\na disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all’art.\n45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio\npresso la stessa azienda, i congedi per la formazione previsti dall’art.\n40-ter, lettera C), i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso\ndell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà\nprogrammato trimestralmente pro quota, in sede aziendale, compatibilmente con\nle esigenze produttive ed organizzative dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati\nsostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le\ncertificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 45 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che al fine di migliorare\nla propria cultura, anche in relazione all’attività dell’azienda,\nintendono frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi\ndi studio, hanno diritto con le precisazioni indicate ai commi successivi, di\nusufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a\ndisposizione di tutti i dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili\nanche in un solo anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione\ndei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore\ndieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati\nnell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli\nsuccessivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o\ndall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno\nsuperare il due per cento del totale della forza occupata; dovrà essere\ncomunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva,\nmediante accordi con la RSU o con il comitato esecutivo della stessa. Nelle\naziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti\ndall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità\nsuperiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di\ncentocinquanta ore pro-ca- pite per triennio, utilizzabili anche in un solo\nanno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga\nper un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 1992 i lavoratori assunti a tempo indeterminato\nche, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica, intendono\nfrequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti o enti\ndirettamente gestiti dalle regioni, corso di studi correlati all’attività\ndell’azienda, avranno diritto di usufruire dei permessi retribuiti di cui\nsopra nei limiti e secondo le procedure previste dal presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Similmente, sempre a partire dal 1° gennaio 1992, i lavoratori\nextracomunitari assunti a tempo indeterminato avranno diritto di usufruire di\npermessi retribuiti per la frequenza di corsi per l’apprendimento della\nlingua italiana nei limiti e secondo le procedure richiamate nel precedente\ncomma, sempreché detti corsi vengano svolti presso gli istituti o gli enti in\ntale comma indicati. Tali permessi non sono cumulabili con quelli previsti per\nil recupero della scuola deH’obbligo o per l’alfabetizzazione degli\nadulti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell’attuale\nscuola deH’obbligo e per l’alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di\npermesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, procapite nel triennio\nè elevato a 250 ore. Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà\npresentare la domanda scritta alla azienda nei termini e con le modalità che\nsaranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno\ninferiori al trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il numero dei richiedenti il superamento di un terzo del monte ore\ntriennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le\ncondizioni di cui al quarto comma, la Direzione e la RSU o il comitato\nesecutivo della stessa stabiliranno, tenendo presente le istanze espresse dai\nlavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la\nidentificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al\nquarto comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di\nstudio, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari\nrequisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati di frequenza con l’indicazione delle ore\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal\npresente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la RSU\no il comitato esecutivo della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi acconti mensili\nconguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che\nil presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni\nindicate al quarto comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero\ncorso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave\">\u003Ch3>Art. 46 -Tutela delle lavoratrici madri\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le\nrelative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al Digs n. 151 del\n2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 1992, la lavoratrice riceverà inoltre un\ntrattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a\nraggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i primi\ncinque mesi di assenza obbligatoria. Tale trattamento è considerato utile ai\nfini del computo della 13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle\nlavoratici con contratto a tempo determinato - e comunque non oltre la scadenza\ndel predetto contratto - il trattamento a carico dellTnps a condizione che sia\nrecapitata direttamente all’azienda l’indennità liquidata dall’istituto\nassicuratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza\nfrazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo di congedo\nobbligatorio, alla lavoratrice madre che ne faccia richiesta sarà concessa,\nnei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 73 del presente Contratto,\nl’anticipazione del Tfr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER L'INDUSTRIA SACCARIFERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico delle lavoratrici madri non potrà essere inferiore\nalla corresponsione dell’intera retribuzione normale per i due mesi\nprecedenti il parto ed i tre mesi successivi al parto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento assorbirà, fino a concorrenza, eventualmente praticato\ndall’istituto assi- curatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, durante i periodi di cui sopra, intervenga una malattia, si\napplicheranno le disposizioni fissate dall’art. 47 (così, come sostituito\ndal punto 15 delle Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria\nsaccarifera) a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sicknesspay\">\u003Ch3>Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’assenza e la prosecuzione d’assenza per malattia e per infortunio non\nsul lavoro deve essere comunicata, anche telefonicamente, all’azienda entro\nl’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri e turnisti, salvo il\ncaso di giustificato impedimento, al fine di consentire all’azienda stessa di\nprovvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero\neventualmente necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla comunicazione farà seguito, entro 2 giorni, ai sensi e nei modi di\nlegge, l’invio del certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di\ntrasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore adempie agli\nobblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza comunicando\nal datore di lavoro, entro due giorni, via telefax, tramite posta elettronica o\ncon le diverse modalità messe a disposizione a livello aziendale, il numero di\nprotocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore,\nprevio avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con\nraccomandata a.r. all’azienda entro due giorni il certificato di malattia che\nil medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto\ndalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 marzo 2011, n.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così come previsto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal successivo\nregolamento del 26 marzo 1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di\nmalattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico, fatte\nsalve le disposizioni regionali, dal quale risulti che gli stessi non\npresentino pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. Detti\ncertificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici di cui\nall'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore non in prova compete il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o\ninfortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con\nriconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti\nperiodi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anzianità fino a 5 anni compiuti: mesi 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anzianità oltre 5 anni: mesi 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del\ntrattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso,\ndurante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e,\ndurante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso\ndi diverse malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla\nscadenza del periodo di preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso delle patologie gravi di cui alla successiva lett. A (uremia\ncronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie), debitamente accertate e\ncertificate, i lavoratori che abbiano effettuato la domanda di pensione di\ninabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente, avranno diritto a\nrichiedere la conservazione del posto di lavoro, fermo restando il trattamento\neconomico in atto, senza alcun limite di comporto, fino al momento della\ndecisione di accoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema\npubblico sanitario\u002Fassistenziale, che deve essere tempestivamente comunicata\ndal lavoratore all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sempre nel caso delle patologie gravi di cui sopra che richiedano terapie\nsalvavita, anche i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie -\ndebitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata - danno\ndiritto a permessi ai sensi dell'art. 40, ove la fattispecie sia al di fuori\ndell’ambito nel quale le disposizioni Inps ravvisino uno stato morboso\nassistitele. In tale caso i predetti giorni di assenza non sono considerati ed\ninclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto sopra indicati né ai\nfini del computo degli archi temporali di cui al precedente comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto,\nil lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà\nusufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente\ncertificato di durata non superiore a mesi 12 durante il quale non decorrerà\nretribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine la Direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi\nfamiliari, fornirà lo stato di attuazione di quanto previsto al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto\ncontrattuale i cui benefici sono collegati all’anzianità di servizio ed\ninoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto\nprevisto ai punti 1 e 2 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche per l’aspettativa di cui sopra vale quanto previsto dall'art. 49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al\nlicenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi\ncompresa l’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò\nnon avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane\nsospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. Il\nperiodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione\ndell’importo del Tfr maturato all’inizio della sospensione stessa, secondo\ni criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma, del Codice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il trattamento economico di cui al successivo punto 2), il\nlavoratore assente dal lavoro per malattia professionale, riconosciuta dall\n’Inail, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello\nper il quale viene corrisposta dall’Inail stesso l’indennità di inabilità\ntemporanea assoluta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenta al lavoro sarà considerato di missionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico viene stabilito come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"175\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"57\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Anzianità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione\n        dell’intera retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione della\n        mezza retribuzione\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"31\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Fino a 5 anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">per sei mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">-\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"25\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Oltre i 5 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">per sei mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">per sei mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento economico l’azienda su documentazione redatta\nsui moduli dell’istituto assicuratore integrerà l’indennità corrisposta\ndallo stesso in modo da raggiungere il 100 o il 50 per cento della retribuzione\nnormale netta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico dell ’Istituto assicuratore saranno anticipate a\ncondizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito\nil rimborso attraverso conguaglio da parte dell’istituto o altro sistema\nanalogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si\napplica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto,\nanche in caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo\ndi quanto erogato dall’Inps.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari\nvalgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Malattia e ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia e l’infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di\nferie, ne sospendono la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, la malattia e l’infortunio non sul lavoro, che per natura e\ngravità impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e\nla cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10,\nsospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative, di cui\nal quinto comma dell’art. 35, non inferiore a due settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di\ninfermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che si ammala nell’arco del periodo di ferie continuative di\ncui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie\nprogrammate, qualora guarito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo\ndeterminato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la\nscadenza del termine apposto al contratto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti con contratto a termine l’integrazione aziendale\nsarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta\nl’indennità economica di malattia da parte dell’Inps e comunque non oltre\nla scadenza del predetto contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del\nposto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi,\nsaranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi\nstessi e con criteri di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del\nposto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso\ndi più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla\ndurata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare\n1’80% della prestazione annua concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per Assobibe (già Abg-Unibg), Federvini, Mineracqua (già Federterme),\nAssobirra, Distillatori, Aiipa, Ancit (già Pescaconserve), Anicav, Italmopa le\nAziende della pastificazione aderenti ad Aidepi, Airi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico integrativo a carico delle aziende, per quanto\nconcerne gli operai assunti a tempo determinato, sarà quello previsto dal Ceni\ndei singoli settori, in vigore alla data del 1° gennaio 1974, per le malattie\ninsorte nei primi 30 giorni di servizio e quello di cui al presente articolo\nper le malattie insorte successivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reperibilità’ in caso di assenza dal lavoro per malattia e infortunio non\nsul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore\ndeve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto\nil periodo della malattia dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle\nore 19,00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per\nmalattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziative dell’ente preposto ai controlli di malattia, in\norari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri\norganizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di\nassentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici,\nnonché per le visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà\npreventiva informazione all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione\nsanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà\nperseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 68. Costituisce\naltresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività\nlavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nsul lavoro deve essere preventivamente comunicato all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione su patologie di particolare gravita’ e su stati di\ntossicodipendenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Patologie di particolare gravità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•uremia cronica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•talassemia ed emopatie sistematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•neoplasie,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si fa innanzitutto riferimento alla prassi Inps applicativa delle\ndisposizioni assistenziali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dell’ambito entro il quale dette disposizioni ravvisano uno\nstato morboso assistitale, le Aziende concederanno, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, ai lavoratori che denuncino le condizioni sopra indicate,\npermessi ai sensi dell’art. 40 del vigente Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghi permessi, sempre ai sensi dell’art. 40 del presente Ceni,\npotranno essere concessi anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a\ncarico affetti da malattie allo stadio terminale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stati di tossicodipendenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi di cui al precedente punto A) potranno essere anche accordati,\nsempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori\ntossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano a carico familiari\ntossicodipendenti per i quali vi sia la documentata necessità di terapie\nriabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale\no presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni o ancora presso\nsedi o comunità terapeutiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico\ndelle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,\nprevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza\n(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo\nstato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di\nriabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di\naltre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a\ntempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il\ntempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta\nall’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare alla Direzione dell’azienda la documentazione di\naccertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico\nper le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi\ndell’art. 122 del citato Testo Unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o\ndalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data\ndell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma\nterapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa richiesta scritta, l’Azienda potrà concedere ai lavoratori che ne\nfacciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo\nseguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa -\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i suddetti periodi di aspettativa, che non sono frazionabili e che\npotranno essere concessi una volta sola, non decorrerà retribuzione, né si\navrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo,\nsarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione dei suddetti periodi di aspettativa, [’Azienda potrà\nricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federalimentare, le Associazioni del Settore e le Organizzazioni Sindacali\nstipulanti (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil) convengono di studiare una proposta,\nda sottoporre congiunta- mente al Consiglio di amministrazione dell’Inps, che\ndefinisca specifiche forme di assistenza economico-sanitaria nei confronti dei\nsoggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da\nsostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma\ndetermini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di\nassistenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla L.\n297\u002F1982, su richiesta del lavoratore l’azienda concederà l’anticipazione\ndel Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di\ncui ai precedenti punti A (Patologie di particolare gravità) e B ( Stati di\ntossicodipendenza)\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-disabilitypay\">\u003Ch3>Art. 48 - Infortunio sul lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato\nimmediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederli\naffinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del presente articolo si intende per infortunio sul lavoro quello\nriconosciuto come tale dall’istituto assicuratore ai sensi delle vigenti\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro per il quale intervenga l’Inail,\nl’azienda corrisponderà all’operaio non in prova, dal primo giorno di\nassenza dal lavoro e fino alla cessazione della indennità di invalidità\ntemporanea erogata dal predetto istituto assicuratore, una integrazione di tale\nindennità in modo da raggiungere il 100 per cento della retribuzione normale\nnetta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico dell’istituto saranno anticipate a condizione che\nle stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso\nattraverso conguaglio da parte dell Tnail o altro sistema analogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione\nnon si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei\npostumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda\nesaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle\nattitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni\ncompatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore\nconserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata,\nlimitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione,\nper il periodo antecedente al passaggio di livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente\nsaranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conservazione del posto per gli operai assunti con contratto a tempo\ndeterminato è limitata al periodo massimo di quattro mesi, e comunque non\noltre la scadenza del termine apposto al contratto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 49 - Visite mediche di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per le visite di controllo si fa riferimento a quanto stabilito dall\n’art.5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, contenente norme sullo “Statuto\ndei lavoratori”, dalle successive disposizioni legislative in materia e da\nquelle dell'art. 47 del Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO IX\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITÀ VARIE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato secondo le consuetudini\ndell’azienda, mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno\nspecificati i singoli elementi di competenza e le previste ritenute, indicando\nil periodo di paga cui si riferiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dell’eventuale cambiamento delle modalità consuetudinarie di pagamento\nl’azienda darà congruo preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella\nindicata sulla busta paga nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere\nfatto all’atto del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro\ntre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinché il\ncompetente ufficio possa provvedere alle necessarie verifiche e all’immediato\nconguaglio delle differenze. Trascorso tale periodo di tre giorni, le\ndifferenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi\ndella stessa, al lavoratore dovrà essere corrisposta la parte di retribuzione\nnon contestata. Qualora la ditta ritardi il pagamento della retribuzione di\noltre 10 giorni, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2\nper cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza\ndi cui al comma precedente. Inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere\nil rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine\nrapporto e dell’indennità di mancato preavviso. Qualsiasi ritenuta per\nrisarcimento di danni non potrà superare il 10 per cento della retribuzione,\nsalvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di legislazione che preveda una tassazione agevolata per talune\nvoci della retribuzione e\u002Fo istituti di carattere economico, le aziende si\nimpegnano, salvo espressa rinuncia del lavoratore, ad operare - con cadenza\nmensile - la relativa detassazione in busta paga, nel rispetto dei limiti\nquantitativi stabiliti dalla normativa vigente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_trigger\">\u003Ch3>Art. 51 - Minimi tabellari mensili\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari sono quelli che risultano dalla tabella che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA MINIMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 6pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 6pt\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"20\">\n  \u003Ccol width=\"20\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"84\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Lit.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>hr.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Vecchi\n        minimi al 30\u002F11\u002F2015 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Incrementi totali ridiiesti mi 4 anni l\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal I\u002F0I\u002F20IA t\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Numi\n        minimi dal I\u002FO 1\u002F20 li k\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F10\u002F2016\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">l\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2016 k\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F10\u002F2017\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>k\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2017 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F10\u002F2018\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2018 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F09\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">f\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Nuovi\n        minimi dal 1\u002F09\u002F2019 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.159,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">176,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">33,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.193,33\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,18\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.218,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>33,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2.252,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2.294,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">41,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2.336,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.878,03\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">153,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.907,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.929,12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">29,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.958,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.994,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">36,50\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">2.031,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>163\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.549,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">126,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.573,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.591,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>24,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.615,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.645,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.675,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.361,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">111,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.382,76\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">15,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.398,63\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>21,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.419,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.446,26\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">26,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.472,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.220,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">99,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.239,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.253,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>18,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.272,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.296,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.320,39\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.126,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">91,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.144,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">13,14\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.157,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>17,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.175,01\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.196,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,90\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.218,80\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>110\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.032,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">84,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">16,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.049,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">12,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.061,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>16,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.077,10\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.097,17\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">20,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.117,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>939,05\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">76,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>953,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">10,95\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">964,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>14,60\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>979,20\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>997,44\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,25\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.015,69\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 5pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 5pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 5pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"20\">\n  \u003Ccol width=\"20\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003Ccol width=\"39\">\n  \u003Ccol width=\"38\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Cthead>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"84\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Liv.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Par.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Pecchi\n        minimi al 30\u002F11\u002F2015 (\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Incrementi totali richiesti nei 4 anni t\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F01\u002F2016\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">(\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Numi\n        minimi dal\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">I\u002FO 1\u002F20 li k\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F10\u002F2016 k\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2016 k\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F10\u002F2017\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp>k\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2017 k\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal l\u002FMOIi i\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Numi\n        minimi dal l\u002Fl 0\u002F2018 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Aumenti\u003C\u002Fp>\n\n        \u003Cp align=\"center\">dal 1\u002F09\u002F2019 «\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Nuovi\n        minimi dal 1\u002F09\u002F2019 \u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Fthead>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"22\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.549,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">126,46\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">24,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.573,49\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,07\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.591,55\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>24,09\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.615,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.645,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">30,11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.675,86\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"top\">\n      \u003Ctd width=\"20\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>11\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.220,75\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">99,64\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">18,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>1.239,73\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">14,23\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1.253,96\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>18,98\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.272,94\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.296,66\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"39\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">23,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"38\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"justify\">1.3203 9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento al quadriennio dicembre 2019 - novembre 2023, le Parti\nconvengono che per ogni 1 per cento di incremento retributivo che verrà\nconcordato in sede di rinnovo del contratto - tenendo conto dell’andamento\ndel settore, delle indicazioni del Governo e delle Parti Sociali, delle ragioni\ndi scambio, dell’obiettivo della salvaguardia del potere d’acquisto delle\nretribuzioni, eoe. - sarà erogato un importo, determinato sul valore\nparametrale 137, pari ad euro 21,43, da ragguagliare in ragione di eventuali\nfrazioni di punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mensilizzazione (Criteri adottati per la trasformazione della paga oraria\ndegli operai)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La trasformazione contabile della paga oraria in mensile per gli operai è\nstata effettuata senza oneri o vantaggi per l’azienda, o i lavoratori, in\nbase ai seguenti criteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il minimo di paga base oraria moltiplicato per 173;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la misura giornaliera confederale dell’indennità di contingenza\nmoltiplicata per 26;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali emolumenti diversi dalla paga base e dall’indennità di\ncontingenza, qualora lo consenta la loro natura e le loro caratteristiche,\npotranno essere mensilizzati, in ogni caso fermo restando il principio di cui\nin premessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la gratifica natalizia degli operai è stata trasformata in tredicesima\nmensilità ( 173 ore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività cadenti in giorno lavorativo sono comprese nella\nretribuzione mensile, mentre quelle coincidenti con la domenica saranno\ncompensate in base a 1\u002F26 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile\nsulla base della tabella di cui sopra ed eventuali elementi retributivi\naccessori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo, pertanto, in base ai giorni di effettiva prestazione e,\nnell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate, valgono le\nseguenti norme:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per\nl’intero orario contrattuale di lavoro e che si saranno assentati soltanto\nper ferie, festività o per altre cause, che comportino il diritto all’intera\nretribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile. In tal modo si\nintenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze\nretribuibili e le festività di cui all’art. 34;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le quote relative alle ore normali non lavorate o comunque non\nretribuibili nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate\ndividendo per 173 la retribuzione mensile e da questa detratte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 52 - Ex Indennità di contingenza - E.D.R.\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A seguito dei protocolli tra Governo e Parti sociali del 10 dicembre 1991 e\n31 luglio 1992, con i quali le Parti hanno concordemente preso atto della\ncessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto previsto\ndalla legge 13 luglio 1990, n. 191, le misure dell’indennità di contingenza\n- ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono consolidate negli\nimporti a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991, e riportati nella\ntabella che segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IMPORTI CONGELATI AL 1\u002F11\u002F1991\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"313\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"154\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">LIV.\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Importi in Euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">IS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">545,72\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">538,70\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">530,51\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">525,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">522,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">519,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">517,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">515,31\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>IMPORTI CONGELATI AL l°\u002Fl 1\u002F1991 -SETTORE OLEARIO-MARGARINIERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"313\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"154\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Categoria\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Importi in Euro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">535,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">532,82\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">528,65\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">524,32\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">521,62\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">519,47\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">7\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">517,21\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">516,00\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">515,15\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">IO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">513,13\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1992, è\ncorrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento\nDistinto dalla Retribuzione di euro 10,33 mensili per 13 mensilità a copertura\ndell’intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo acquisito per\nil futuro nella retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Fermo restando che per quanto concerne il passaggio dal regime in vigore\nanteriormente al 1° maggio 1980 (1° ottobre 1980 per i Viaggiatori o\nPiazzisti) a quello di cui al presente articolo si fa riferimento ai precedenti\ncontratti collettivi, i lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio\nmaturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il\ncomplesso industriale facente capo alla stessa società) avranno diritto,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti\nbiennali periodici per i singoli livelli di inquadramento di cui alla tabella\nsotto riportata118’:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"469\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"154\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"50\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Parametro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Importi singolo scatto dal 1\u002F8\u002F1998\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">IS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">230\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">51,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">44,71\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">165\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">36,89\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">3A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">145\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">32,42\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">29,06\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">26,83\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">HO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">24,59\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">22,35\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>(18) Per i precedenti importi e relative decorrenze vedasi il testo del Ceni\n6\u002F7\u002F95 e in All. 12 al presente contratto l’Accordo 12 giugno 1997 per il\nrinnovo della parte economica per il secondo biennio di validità del Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II numero degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 1°\ngiugno 1995 è considerato utile ai fini del raggiungimento del numero massimo\ndegli aumenti periodici previsti dal già citato 1° comma del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello l'importo già maturato sarà riconosciuto\nnella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando\ninteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un massimo di cinque per\nsingolo dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli importi unitari di\ncui alla tabella sopra riportata restano consolidati e non sono soggetti più\nad alcun ricalcolo o variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di\nmerito o superminimi, salvo per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento\nsia previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli\noperai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di\nretribuzione ad incentivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell’Accordo interconfederale\n18 dicembre 1988 così come confermato dall 'Accordo interconfederale 31\ngennaio 1995 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini\ndella maturazione degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio\ndecorre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al\n1° novembre 1990;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal 1° novembre 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale\ndata e che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni degli industriali e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil\nstipulanti rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo\nanche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle\nclausole circa la decorrenza dell’anzianità di servizio, ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età,\ncontenute nei precedenti contratti collettivi nazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil si impegnano, anche a nome e per\nconto dei propri organismi territoriali ed aziendali, a non promuovere alcuna\niniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed aziendale, che persegua,\nanche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE_trigger\">\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-ONCERISE2_trigger\">\u003Ch3>Art. 54 -Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In occasione del Natale l'Azienda erogherà a tutti i lavoratori una\ntredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal\nlavoratore, con l’aggiunta, a far data dal 1° agosto 1991 e in deroga alla\ndisposizione di cui all’ultimo comma dell'art. 31, di una quota media,\ncalcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione di cui all'art. 32 se\npercepita con carattere di continuità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione del premio speciale è corrisposta una quattordicesima\nmensilità pari alla retribuzione mensile di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori retribuiti con forme ad incentivo, si farà riferimento al\nguadagno medio dell’ultimo trimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell’anno il\nlavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della\ntredicesima e della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di\nservizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non\nsaranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni\nsuperiori ai quindici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della\nconservazione del posto prevista dal presente contratto, saranno utilmente\ncomputabili ai fini della tredicesima e della quattordicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione, inerente la 13a e 14a mensilità e quella differita ad essa\nequiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro,\ngravidanza e puerperio è a carico dell’azienda esclusivamente per la\nquota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre\nnorme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i settori Assobibe (già Abg-Unibg) e Mineracqua (già Federterme) le\nParti concordano in via eccezionale che le piccole aziende rateizzino gli\nimporti della 13a e 14a effettuandone il relativo pagamento entro 2 mesi dalla\ndata prevista per l’erogazione.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 55 - A) Premia per obiettivi - B) Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A) Premio per obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica\ndei redditi e il riferimento all’andamento economico dell’impresa e alla\nsua redditività, e tenendo conto della produttività eventualmente già\nutilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di Ceni, è\nprevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al\nmiglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto\neconomico, le Parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed\noccupazionali e le sue prospettive, tenendo conto dell’andamento della\ncompetitività e delle condizioni essenziali di redditività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contrattazione sarà esclusivamente quella avente ad oggetto premi per\nobiettivi con le seguenti caratteristiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in coerenza con le strategie dell’impresa le erogazioni saranno\ndirettamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la\nrealizzazione di programmi aziendali, concordati tra le Parti, aventi per\nobiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di qualità, di\nredditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa, ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.\nIn relazione allo stato di attuazione dei citati programmi saranno possibili\nverifiche tecniche sui parametri di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali da\nconsentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali\nprevisti dalla normativa di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tali erogazioni hanno la caratteristica di variabilità e non\ndeterminabilità a priori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata degli accordi economici di cui ai precedenti punti è di quattro\nanni e la contrat fazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto del\nprincipio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare\nsovrapposizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La piattaforma per il rinnovo degli accordi aziendali a contenuto economico\ndi cui al presente articolo sarà presentata in tempo utile per consentire\nl’apertura del confronto due mesi prima della scadenza dell’accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contrattazione aziendale si svolgerà in condizioni di assoluta\nnormalità sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni\ndi qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dalla presentazione della\npiattaforma ri vendicativa per il rinnovo dell ’accordo precedente e fino ad\nun mese successivo alla sua scadenza, e, comunque, per un periodo\ncomplessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale a contenuto economico di cui al presente\narticolo è esclusiva e sostituisce quella di cui all’art. 28 del Ceni 7\nagosto 1991 e all’art. 17 del Protocollo per i Viaggiatori o Piazzisti\nallegato al medesimo contratto, i cui importi restano congelati in cifra\nsecondo quanto previsto dall’Accordo di settore del 13 gennaio 1994.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° Gennaio 2016, le aziende che non abbiano in passato\nrealizzato la contrattazione del premio per obiettivi di cui al presente\narticolo, erogheranno, a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore\ndei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito\nriportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"469\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"154\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"35\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livello\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Parametro\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Premi\n        dal 1 ° gennaio 2016\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">IS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">230\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">40,29\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">200\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">35,04\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">165\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">28,91\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">145\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">25,40\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">130\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">22,77\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">120\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">21,02\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">HO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">19,27\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"153\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">100\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">17,52\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali importi, erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza\neventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli importi suddetti non hanno riflesso alcuno sugli istituti contrattuali\ne\u002Fo di legge, diretti e\u002Fo indiretti di alcun genere, in quanto le Parti hanno\ndefinito tali importi in senso omnicomprensivo tenendo conto in sede di\nquantificazione di qualsiasi incidenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla L. 297\u002F82 e in applicazione\ndell’art. 73 del presente Ceni, gli importi di cui sopra sono esclusi dal\ncomputo del Tfr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dovessero, con altre Associazioni di\ndatori di lavoro di imprese industriali, concordare condizioni meno onerose di\nquelle previste nel nono comma del presente articolo e nella tabella ivi\nrichiamata, tali condizioni si intendono estese alle azien-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>de rappresentate dalle Associazioni industriali firmatarie del presente\nCeni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al quarto comma, le Parti concordano che la\nricontrattazione degli accordi conclusi in attuazione dell’Accordo di settore\n13 gennaio 1994, non potrà comunque aver luogo prima del 30.11.2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di secondo livello con scadenza tra il 1.12.2015 e il\n31.12.2017, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per tali accordi il valore dei premi per obiettivi nel\nperiodo di ultrattività sarà quello concordato e previsto per l’ultimo anno\ndi vigenza contrattuale e l’importo erogato sarà ovviamente correlato al\nraggiungimento degli obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di accordi di secondo livello con scadenza al 1.1.2018 o\nsuccessivamente si prevede che per il primo anno di vigenza del rinnovo sia\nmantenuto lo stesso valore dei premi per obiettivi già definito per l’ultimo\nanno di vigenza del precedente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra premesso, le Parti concordano che, ai fini del rispetto della\nnon sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di secondo\nlivello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo\ndel Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’impiegato la cui mansione normale e continuativa consiste nel maneggio\ndi denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche\nfinanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7 per\ncento del minimo tabellare di livello di appartenenza e dell’ex indennità di\ncontingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione\ndovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito\npresso un istituto di credito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 57 - Indennità varie: per uso mezzi di trasporto appartenenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MEZZI DI TRASPORTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che, su richiesta della ditta, usa propri mezzi di trasporto\nper esigenze di servizio della ditta stessa, sarà corrisposta una indennità\nchilometrica, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ ISTRUZIONE FIGLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Escluse Aidepi (ad eccezione delle Aziende della pastificazione ad essa\naderentiì\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assalzoo, Assolane, Federvini e Distillatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianità\ndebba risiedere per necessità di lavoro, in località dove non esistano scuole\ne si trovi nella necessità di avviare i figli dove abbiano sede le scuole\nmedesime, il datore di lavoro si assumerà l’onere del pagamento\ndell’abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotranviari o per servizi\nautomobilistici, sempre che anche questi offrano abbonamenti del tipo\nscolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per\nagevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di\nlavoro, corrisponderà al 50 per cento della spesa dell’abbonamento\nnormale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui ai precedenti commi cessa in ogni caso col compimento\ndel 15° anno di età di ciascun figlio e decade nel caso in cui l’alunno\nsospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell’anno scolastico la\npromozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di cui sopra avverrà a presentazione del documento di\nabbonamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria saccarifera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando manchino nel raggio di 8 km dalla località di residenza le scuole,\nl’azienda corrisponderà al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo\nindeterminato un’indennità per l’istruzione elementare e media inferiore\ndei figli che frequentino dette scuole per la durata dell’anno scolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità verrà corrisposta nella misura di euro 2,58 mensili per un\nfiglio e di euro 3,87 per due o più figli contemporaneamente, per un periodo\nmassimo di 8 anni complessivi, sem- preché l’alunno non sia ripetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Cp>INDENNITÀ DI DISAGIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria lattiera-casearia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-hardshipallowancetype\">\u003Cp>•stufatoli di emmenthal - In considerazione dell’elevato peso delle\nforme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione, agli operai\nche eseguono direttamente tale lavorazione verrà corrisposta una indennità\nparticolare pari al 23 per cento della paga globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cellisti - A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle\nfrigorifere verrà corrisposta una indennità pari al 12 per cento della paga\nglobale di fatto.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Lavanderie a mano - Agli addetti alle lavanderie a mano verrà\ncorrisposta, per il periodo di effettiva prestazione, una indennità pari al 7\nper cento della paga globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per paga globale di fatto si intende: minimo tabellare, più eventuali\naumenti di merito, più ex contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Percentuale dal 3 al 6 per cento per le lavorazioni che si svolgono in\nambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta\nda 0 a 6 gradi centigradi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in\nambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta\nda oltre 6 fino a 15 gradi centi- gradi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in\nambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, risulta\nsuperiore ai 35 gradi centigradi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione delle indennità anzi dette (dal 3 al 6 per cento e dal 3\nal 5 per cento), in relazione alla particolarità dell’industria ed alle\ndifferenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale,\nassistita e rappresentata dall’Associazione territoriale degli industriali,\ned i sindacati locali di categoria dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità, per i lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si\nsvolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente\nelevata sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà\nconsiderata nel computo delle maggiorazioni per eventuali lavori straordinari,\nné sarà considerata retribuzione ad alcun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria dolciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Estratto dell'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai della industria\ndolciaria. Allegato al Ceni del 15 dicembre 1960.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•INDENNITÀ DISAGIO FREDDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui, per\nesigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta\ncostantemente pari o inferiore a 7° sopra zero, verrà corrisposta una\nindennità suppletiva oraria denominata “disagio freddo” nella seguente\nmisura: 0,005 € per i locali a temperatura da 7° sopra zero a 0 gradi,\nlimitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di\nambiente sopra indicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•INDENNITÀ DISAGIO CALDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai addetti a forni wafers o a tank, agli addetti alla bocca di\nforno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissati a pala,\ne a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa una\nindennità denominata “disagio caldo” di Euro 0,004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione per\neventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzioni a nessun\neffetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai comuni - Sono gli addetti alle operazioni di insacchettamento. Ad\nessi verrà corrisposta una maggiorazione di Euro 0,003 orarie limitatamente al\nperiodo in cui sono adibiti a tale lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità non sarà considerata nel computo della maggiorazione\ndell’eventuale lavoro straordinario, né sarà considerata retribuzione a\nnessun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria carni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni qui di\nseguito indicate sarà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in\nappresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio” da\ncalcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza e sull’ex\nindennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disagio freddo', percentuale dal 4 per cento al 7 per cento per temperature\nda 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 per cento al 10\nper cento per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennintà di luoghi particolarmente bagnati', mattazione o sventramento,\nbudelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti e, per gli scatolofici,\nscongelamento carni, spolpatila e disossatura: percentuale dal 3 per cento al 6\nper cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità disagio caldo', percentuale dal 4 per cento al 6 per cento per le\nlavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura per necessità\ndi esercizio sia superiore a 38 gradi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione delle indennità anzidetto, in relazione alla\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata\ndall’associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di\ncategoria dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui sopra saranno corrisposte limitatamente al tempo di\neffettivo lavoro prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10\nminuti consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo delle indennità in questione, i singoli periodi di\ntempo trascorso nelle attività anzidetto, sempre che ogni singolo periodo non\nsia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni superiori alla mezz’ora risultanti da detta somma saranno\narrotondate ad ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità di cui al presente articolo non saranno considerate nel\ncomputo della maggiorazione per eventuale lavoro o straordinario, né saranno\nconsiderate utili ad alcun effetto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria delle bevande analcoliche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle\nfrigorifere per il tempo effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà\nconcessa una indennità denominata “indennità disagio freddo” pari al 6\nper cento del minimo tabellare e dell’ex indennità di contingenza del 6°\nlivello. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti\nfreddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre\nverrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria della birra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti costantemente e stabilmente alle cantine di\nfermentazione e di deposito, alle sale di cottura ed ai piani di torrefazione\ndelle malterie, ai cassoni di germinazione ed alle aie di germinazione, alla\nsaldatura autogena ed ai fuochisti, nonché, limitatamente al tempo per il\nquale rimangono effettivamente utilizzati in tale mansione, agli addetti al\ncontrollo delle bottiglie alle stazioni luce verrà corrisposta una indennità\nsuppletiva ordinaria denominata “di disagio” da stabilirsi dal 9 al 13 per\ncento del minimo tabellare e dell’ex indennità di contingenza del livello di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dell’indennità anzi detta, in relazione alla\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata\ndall’associazione territoriale, ed i sindacati locali di categoria dei\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate\ne non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuali lavori\nstraordinari, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria risiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli addetti alla macinazione della lolla, oppure all’insacco\nciclone, verrà corrisposta una indennità nella misura del 10 per cento della\npaga globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le due indennità per gli addetti all’una o all’altra mansione non sono\ncumulabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria molitoria e della pastificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Industria della macinazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai addetti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso della introduzione\ndel grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alla prepulitura ed alle operazioni di battitura a mano di sacchi, sempre\nche non esistano impianti di aspirazioni atti a depurare l’ambiente dalla\npolvere: sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, una\nindennità nella misura dal 7 per cento all’ 11 per cento della paga globale\ndi fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dell’indennità anzi detta, in relazione alle\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale e la RSU o il comitato esecutivo della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai facchini addetti ai lavori pesanti che portano cioè a spalla colli da\nquintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3a\ncategoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti,\nuna maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza\ntra il minimo tabellare dell’operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e\nquello di 6° livello (ex 3a categoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Industria della pastificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali,\nper esigenze di lavoro, la temperatura e l’umidità ambientali congiuntamente\nraggiungano o superino rispettivamente 35 gradi ed il 75 per cento, sarà\ncorrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle condizioni di ambiente sopra\nindicate, una indennità nella misura dal 10 per cento al 16 per cento della\npaga globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dell’indennità anzi detta, in relazione alle\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata\ndall’associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di\ncategoria dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da\nquintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3a\ncategoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti,\nuna maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza\ntra il minimo tabellare dell’operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e\nquello di 6° livello (ex 3a categoria).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria delle conserve ittiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni nelle celle\nfrigorifere sarà corrisposta, nei limiti della fascia indicata in appresso,\nuna indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio” da calcolarsi\nsul minimo tabellare e sull’ex indennità di contingenza del livello di\nappartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disagio freddo: percentuale dal 4 al 6 per cento per temperatura da 5 gradi\nsotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 al 9 per cento per\ntemperatura inferiore ai 5 gradi sotto zero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dell’indennità anzi detta, in relazione alla\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale, assistita o rappresentata dalle\nassociazioni territoriali degli industriali, e i sindacati locali di categoria\ndei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui sopra sarà corrisposta limitatamente al periodo di\ntempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando il periodo di tempo\ninferiore ai 10 minuti consecutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo dell’indennità in questione, i singoli periodi\ndi tempo trascorsi nell’attività anzi detta, sempre che ogni singolo periodo\nnon sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria saccarifera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premi alle stazioni disagiate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ prevista la contrattazione a livello aziendale per la determinazione di\nun “premio per disagio” da concordarsi per gli addetti alle stazioni in\ncalce indicate!-®’ quando ricorrano gli estremi a fianco di ciascuna di esse\nspecificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il “premio per disagio” di cui sopra sarà contrattato nell’ambito\ncompreso tra la misura minima del 2,60 per cento e la misura massima del 5,20\nper cento del minimo tabellare fermo restando che le eventuali situazioni di\nmiglior favore già in atto verranno conservate in sostituzione di quanto sopra\nconcordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle more delle trattative per l’istituzione del premio sarà versato\nagli aventi diritto un compenso pari al 2,60 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDENNITÀ SPECIALE DI CAMPAGNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conserve vegetali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene corrisposta - salvo che la contrattazione aziendale di secondo livello\no specifici accordi di settore sottoscritti dalle parti stipulanti interessate\n(Anicav, Aiipa e 00.88.) non dispongano diversamente - un’indennità speciale\ndi campagna per i soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione\ne trasformazione del pomodoro e pisello freschi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"313\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"153\">\n  \u003Ccol width=\"154\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Cthead>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"18\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Valore Indennità\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Fthead>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">IS\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">142,57\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">123,97\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">102,28\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3A\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">89,88\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">80,58\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">74,38\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">68,19\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"153\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"154\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">61,99\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Silos bietole tradizionali — gli addetti alla rimozione delle piastre\ndi copertura delle canalette dei silos ed al convogliamento delle bietole nelle\ncanalette stesse senza mitrailleuse od altro mezzo meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forno a calce dove il caricamento del forno e\u002Fo lo sfornamento è fatto a\nmano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Idratazione calce (latte calce) — addetti all’alimentazione a mano\ndegli spegni tori calce (Mik) e\u002Fo addetti allo sgombero dei decantatori latte\ncalce dove lo stesso non è fatto con appositi apparecchi a scarico continuo o\nperiodico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diffusione classica — gli addetti ai diffusori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Filtri presse di zuccherifici con apertura e chiusura a mano con chiusura\nidraulica a scarico a mano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Filtri a sacco — filtri a sacco di raffineria, filtri Danek e Mares.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Centrifughe con scarico ad estrazione a mano della parte superiore con\nscarico a mano (a mezzo pala) dal fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forni elettrici disagiata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Casse e celle di reazione — lo scarico a mano del saccarato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Forni potassa (salino) disagiata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, inoltre, concordano che laddove venga esercitata la contrattazione\ndi secondo livello aziendale e\u002Fo di settore l’indennità di campagna\nconfluirà nel premio variabile secondo le modalità che verranno stabilite\ndalle parti stipulanti il Ceni. In caso contrario l’indennità verrà erogata\nin cifra fissa secondo gli importi riportati nella tabella.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 58 - Cottimi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono che nelle industrie dei settori rappresentati dalle\nassociazioni firmatarie del presente contratto non si effettua di regola lavoro\na cottimo. Per il caso in cui la questione dovesse sorgere concordano di\nadottare la regolamentazione di cui al Ceni 31 maggio 1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 59 -Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori\ndella circoscrizione del Comune, ove ha sede lo stabilimento presso il quale\nsono in forza, sarà rimborsato l’importo delle spese di viaggio, di vitto e\ndi alloggio, nei limiti della normalità, liquidato in base a nota documentata,\nsalvo accordi forfettari fra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in\natto nello stabilimento di origine saranno retribuite al 100 per cento della\nretribuzione normale, e, quelle non coincidenti con tale orario, con il 65 per\ncento della stessa retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in\ngiorni diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro\neffettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni\nsaranno retribuite con la maggiorazione del 45%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovrà essere\nanticipato dal datore di lavoro salvo conguaglio alla fine della trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente articolo non si applica al personale viaggiante e a quello\naddetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sarà\nconcordato in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto al 2° comma del presente articolo, così\ncome modificato in data 6 luglio 1995 (aumento dal 50 al 65%), sono fatti salvi\ni trattamenti aziendali complessivamente di miglior favore, in atto\nantecedentemente a tale data, che vengono mantenuti ma non si cumulano con\nquanto stabilito dal citato secondo comma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE\nSPECIE AVICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui al 2° comma del presente articolo sarà oggetto di\ncontrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità forfettarie eventualmente concordate tra le parti interessate\nnon hanno natura retributiva anche se corrisposte con continuità ai lavoratori\nche prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della\nsede aziendale e\u002Fo di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che le indennità così come disciplinate nel comma\nprecedente continuano ad essere escluse dal calcolo della retribuzione\nspettante per tutti gli istituti di legge e\u002Fo di contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 60 - Trasferimenti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che venga trasferito dalla ditta ad altra sede di lavoro\nconserva il trattamento economico goduto nella sede di provenienza, escluse\nquelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle\nparticolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine e che non\nricorrano nella nuova destinazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito, sempre che il trasferimento comporti l'effettivo\ncambio di residenza e di stabile dimora, sarà corrisposto il rimborso delle\nspese di viaggio, con i mezzi normali, per sé e per le persone che compongono\nnormalmente la sua famiglia, nonché il rimborso delle spese di trasporto per\ngli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previi opportuni accordi da\nprendersi con l’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre al lavoratore trasferito è dovuta una indennità pari ad una\nmensilità di retribuzione se avente familiari a carico e a mezza mensilità se\nnon avente carichi di famiglia1’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso che la ditta metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella\nnuova residenza, tali indennità sono ridotte alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un\nindennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di locazione, luce, gas ed\naltri analoghi, regolarmente registrati o notificati alla ditta in epoca\nprecedente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di\ntale indennizzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non accetti il trasferimento e che venga licenziato avrà\ndiritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva e al trattamento di\nfine rapporto, oltre ai ratei degli altri eventuali diritti maturati e non\ngoduti1’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il lavoratore interessato, a far data dal 1° gennaio 1996,\npotrà richiedere l’assistenza della RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora all’atto dell’assunzione sia stata espressamente pattuita la\nfacoltà della ditta di disporre il trasferimento del lavoratore e questo non\naccetti il trasferimento stesso, la mancata accettazione sarà considerata come\ndimissioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato tempestivamente e\nper iscritto al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non spetta il trattamento\nprevisto nel presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento e del licenziamento di\nlavoratori soggetti a tutela, in ragione della loro posizione o attività\nsindacale, valgono le norme dell'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18\naprile 1966, sulla costituzione e il funzionamento delle commissioni interne,\ndell'art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sulla disciplina dei\nlicenziamenti individuali e dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970 n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE\nSPECIE AVICOLE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(* ) Le indennità previste dal 3° comma del presente articolo sono pari a\n200 o 100 ore di normale retribuzione rispettivamente per l’ipotesi di\nlavoratore avente familiari a carico o non avente carichi di famiglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(** ) Il 6° comma è integrato dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Qualora il lavoratore non intenda accettare la proposta di trasferimento\navrà diritto di chiedere Tesarne del suo caso con l’intervento della RSU o\ndel comitato esecutivo della stessa”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE IN MATERIA DI DISTACCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il rinvio alla legislazione vigente in tema di distacco, le\nParti si danno reciprocamente atto che allo stato dell’attuale normativa\nlegale, ove l’azienda intenda distaccare temporaneamente, nel proprio\ninteresse, uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro, con mutamento\ndi mansioni, il distacco stesso deve avvenire con il consenso del lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il distacco comporti un trasferimento del lavoratore ad una unità\nproduttiva sita a più di 50 Km da quella in cui il lavoratore è adibito, il\ndistacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,\nproduttive o sostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 61 - Prestiti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore si trovi in condizioni di accertata e giustificata\nnecessità potrà chiedere alla Direzione dell’azienda la concessione di un\nprestito in denaro. In caso di concessione del prestito, questo sarà\nrestituito mediante ritenute effettuate dalla ditta ad ogni periodo di paga, in\nmisura normalmente corrispondente al 10 per cento del prestito stesso e con le\nmodalità che saranno concordate fra le parti interessate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la richiesta di nuovi prestiti o di anticipi di qualsiasi\nnatura fino a completa estinzione del prestito precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO X\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>AMBIENTE DI LAVORO,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dal DLgs n. 81 del 2008 e sue successive\nmodificazioni e integrazioni, dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 -\nle cui disposizioni si intendono integralmente richiamate - e in relazione alle\ncompetenze attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, è stata\ndefinita la seguente disciplina in merito al rappresentante dei lavoratori per\nla sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Numero dei rappresentanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità\nproduttive i lavoratori eleg-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>gono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei\nseguenti numeri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200\ndipendenti a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a\n1000 dipendenti a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1000\ndipendenti a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a\ntempo indeterminato si applicheranno le specifiche norme dell’Accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995 e del D.Lgs n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità e procedure per l’elezione s designazione del rappresentante\nper la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o\ndesignazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate\nle disposizioni sulla materia di cui all’Ac- cordo interconfederale 22 giugno\n1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono quelle previste\ndall’art. 50 del decreto legislativo 81\u002F2008 e sue successive modifiche e\nintegrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al punto 2.1, parte I del citato Accordo\ninterconfederale, le visite agli ambienti di lavoro si svolgeranno, al fine di\nfavorire il migliore e più sollecito approfondimento di eventuali\nproblematiche, anche congiuntamente con il responsabile del servizio di\nprevenzione e protezione o con un addetto da questi incaricato, nonché con il\nresponsabile del reparto interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel considerare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di\nlavoro quale elemento essenziale e imprescindibile di un corretto sviluppo\ndelle attività produttive, concordano sull’opportunità di accrescere e\nconsolidare la consapevolezza dell’importanza di tali temi attraverso\nopportune iniziative informative e formative dei rappresentanti dei lavoratori\nper la sicurezza in tutte le articolazioni produttive e logistiche\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’intento di valorizzare l’interlocuzione del RLS, che è tenuto a\nnon rivelare le eventuali notizie e informazioni riservate che riceve\ndall’impresa, le aziende, nell’ambito di una gestione sempre più integrata\ndi tali argomenti, metteranno a disposizione degli stessi, previa consultazione\nnei casi e con le modalità previsti dalla legge, i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le\nmisure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le informazioni sull’attività di formazione dei lavoratori, anche\nneoassunti, in materia di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli esiti degli approfondimenti effettuati a seguito delle indicazioni\nricevute dal RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la\ndocumentazione aziendale eventualmente non ricomprese nelle indicazioni sopra\nriportate, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I dell’Accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, ai fini della tutela della riservatezza e del segreto\nindustriale, le parti concordano che tutta la documentazione che l’azienda\nmetterà a disposizione degli RLS per l’esercizio delle loro funzioni, non\npotrà essere oggetto di diffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo\nindeterminato, a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite,\nper l’espletamento della sua attività, 40 ore annue di permessi retribuiti,\nsenza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti a tempo\nindeterminato si fa riferimento a quanto previsto dalla parte I, punto 1.1\ndeH’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 e del D.Lgs n. 81\u002F2008.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi per la formazione del rappresentante per la sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun\nrappresentante per la sicurezza di cui alla parte I, punto 3 dell’Accordo\ninterconfederale 22 giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano\npiù di 15 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno trovare equilibrato,\nconsensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di\nquella specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al riguardo, le Parti si impegnano a favorire la formazione degli RLS come\nprevisto dalle norme di legge e dal contratto, secondo le Linee Guida\npredisposte dall’OBA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare per le tematiche peculiari di ciascuna azienda vengono\npreviste per ciascun RLS ulteriori 10 ore di formazione retribuita, che verrà\nerogata secondo le modalità concordate con gli RLS medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali trattamenti di miglior favore previsti a livello aziendale si\nintendono assorbiti fino a concorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riunioni periodiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione del comma 1 dell’art. 35 del decreto legislativo 81\u002F2008 e\nsue successive modifiche e integrazioni, le riunioni periodiche sono convocate\ncon almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della\nriunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o\ndi significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è\nl’interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della\nsicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e\ndella documentazione ricevute in relazione alla sua funzione nel rispetto del\nsegreto industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano\nricorso alla formazione finanziata dall’Inail.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in attesa di un accordo interconfederale in materia, potranno\ndefinire a livello aziendale la declinazione delle modalità da adottarsi a\nlivello di sito produttivo per il confronto professionale e per lo scambio di\ninformazioni fra gli RLS delle diverse aziende operanti all'interno del sito\nproduttivo stesso, eletti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e\nciò al fine di assicurare un’adeguata armonizzazione dell'attività di\nprevenzione e sicurezza del luogo di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra a tutela di tutti i lavoratori presenti nel sito produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 63 - Indumenti di lavoro e generi in natura\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Industria degli alimenti zootecnici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno in uso gratuito ai lavoratori appartenenti alle ex\ncategorie operaie una tuta all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria delle carni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le\naziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori giubbotti imbottiti o\nmaglioni, copricapo e guanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai verranno fornite annualmente due paia di calze di lana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori, che svolgono normalmente la loro attività in luoghi\nparticolarmente bagnati, mattatoio e sventramento (lavanderia - budelleria -\ntripperia - cottura prosciutti), verranno forniti in uso un paio di zoccoli di\nlegno o di zoccoli con stivaletto, un grembiule impermeabile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o tuta,\ne alle operaie una vestaglia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli addetti allo spolpo verrà fornito in uso un grembiule di cuoio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria dolciaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato\ne per un periodo inferiore a quattro mesi, le aziende daranno in uso i seguenti\nindumenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>donne: grembiule a vestaglia e cuffia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>uomini: calzoni e giacca oppure tuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta, però, inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso\nindumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente\narticolo solo quando gli indumenti diversi si renderanno inservibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la\ntemperatura si aggira intorno a 0 gradi, le aziende dovranno fornire in uso i\nseguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno, guanti protettivi,\ngiacchettoni di pelo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria lattiero casearia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alle saline, alle lavanderie\na mano, l’azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei lavoratori,\nindumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente\nbagnati l’azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori,\nstivaletti di gomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano\ncostantemente con le mani immerse nell 'acqua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavorazione del pecorino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alla\nlavanderia a mano, l’azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei\nlavoratori indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente\nbagnati l’azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori,\nstivaletti di gomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano\ncostantemente con le mani immerse nell’acqua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria delle acque e bevande gassate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un\nparticolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•zoccoli di legno o calzature equivalenti a tutti coloro che lavorano\nnormalmente in ambienti con pavimenti bagnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grembiule a cuffia alle donne e tuta o indumento equivalente agli uomini,\nquando il personale deve adempiere a lavori in locali od alla presenza di\nmacchine che possano accelerare la normale usura di indumenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il personale addetto alla distribuzione, le eventuali situazioni di\nfatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno\nsancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente si opererà per quanto riguarda eventuali situazioni di fatto\nin ordine a indumenti da lavoro diversi da quelli previsti ai punti a) e b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la eventuale fornitura di indumenti da lavoro, è fatto\nrinvio alle consuetudini aziendali in atto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria della distillazione di alcoli e di acquaviti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti alla conduzione delle caldaie a vapore ed ai\nmeccanici, con anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda\nsuperiore ad un anno, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta di\nlavoro all’anno rinnovabile alla scadenza di ogni singolo anno compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai addetti alla estrazione delle materie tartariche ed a quelli\naddetti alla manipolazione di acidi qualunque sia l’anzianità di servizio,\nsarà data in uso una tuta di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria della birra e del malto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un\nparticolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti\ncon pavimenti bagnati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stivali di gomma a coloro che sono addetti al lavaggio dei serbatoi\noperando nell’interno dei serbatoi stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di\nlana (3 paia all’anno) agli addetti alle cantine di fermentazione e di\ndeposito ed ai filtratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•grembiuli al personale addetto alle macchine che possono dare spruzzi\ncostanti di acqua o di birra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria delle conserve vegetali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole\naziende, si conviene che ai lavoratori, che già non ne usufruissero, le\naziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli\nuomini; un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente\nbagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un\ngrembiule di gomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti\nlimitatamente al dolo o colpa propria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria risiera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende forniranno in uso gratuito agli operai una tuta all’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industrie alimentari varie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai addetti alla produzione verranno forniti in uso in quanto\ncompatibili con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>donne: grembiule a vestaglia e cuffia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>uomini: calzoni e giacca oppure tuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso\nindumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente\narticolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si\nrenderanno inservibili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria molitoria e della pastificazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende sono tenute:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a fornire gratuitamente in uso (nell’ambito dello stabilimento)a tutti\ngli operai indumenti da lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli\nresi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali, tele\ncerate di protezione dalla pioggia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a mettere a disposizione degli operai che lavorano in locali\nparticolarmente bagnati, zoccoli di legno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria delle conserve ittiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole\naziende, si conviene che, ai lavoratori che già non ne usufruissero, le\naziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli\nuomini, un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente\nbagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un\ngrembiule di gomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti,\nlimitatamente al dolo o colpa propria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Industria saccarifera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai\nsottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli\no calzature di gomma).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetti alle turbine di pile: guanti di tela forte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di\ntela.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli,\nschermo facciale oculare protettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i\nsaldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e calzature isolanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti,\nelettricisti, addetti alla pulizia e mairritenzione interna degli apparecchi\n(caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori,\nmescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini\ne simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le\nnecessità del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lieviterie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti a lavori in locali\nbagnati: zoccoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Acido lattico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A chi lavora a contatto dell’acido lattico: una tuta e zoccoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizi generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento nafta: una tuta e\nzoccoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro\nanche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno\nessere in dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse; nella stagione\nrigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all’azione di\nsostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati\ndall’azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi\nprotettivi necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in\nservizio continuativo nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta,\nnon avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Generi in natura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di realizzare il superamento dell’istituto è in facoltà di\nciascuna azienda, presso cui lo stesso è applicato ai sensi dell’art. 48 del\nCeni 15 luglio 1977 (già riportato in nota nei precedenti contratti),\nconcordare tra le parti la monetizzazione per i lavoratori che ne fruiscono,\nnei limiti del valore reale rilevato in azienda.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 64 - Spogliatoi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto: questo\nlocale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a\ndisposizione dei lavoratori degli armadietti in cui gli stessi potranno\nconservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 65 - Utensili di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il\ndisimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli\nverranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli\nconservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore dovesse usare utensili di sua proprietà, per il\ndisimpegno delle sue mansioni nell’azienda, riceverà un’indennità da\nconcordarsi direttamente fra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO XI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 66 - Regolamento aziendale e norme speciali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Oltre che al presente contratto collettivo nazionale di lavoro il lavoratore\ndeve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla\nDirezione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni\ndei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto, e che, pertanto,\nrientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni\ncaso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli schemi dei predetti regolamenti eventualmente predisposti dalla\nDirezione dell’azienda dovranno essere esaminati dalla RSU o dal comitato\nesecutivo della stessa di cui all’art. 7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 67 - Disciplina aziendale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di\nsubordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad\nosservare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori\nimpronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di\nurbanità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare\npossibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto,\nciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di\nnecessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti\nall’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte\ndall’azienda per il controllo delle presenze;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le\nistruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda, non trarre\nprofitto, con danno dell 'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nell’azienda, né svolgere attività contrarie agli interessi della\nproduzione aziendale, non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo la\nrisoluzione del contratto di impiego, delle notizie attinte durante il\nservizio, fermo restando quanto disposto dall'art. 2125 del Codice Civile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui\naffidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela della dignità della persona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti\ndeliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di\ndeterminare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono\nrivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali\ncomportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le\niniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per le pari\nopportunità di cui all'art. 1 ter del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 68 - Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro\ngravità e della loro recidività, con:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ammonizione verbale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ammonizione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore\na 3 giorni di effettivo lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’adozione di provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e\nd) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della\nlegge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferme restando le garanzie procedurali previste dal richiamato art. 7, legge\n300\u002F1970, a decorrere dal 6 luglio 1995 le procedure per l'irrogazione delle\nsanzioni disciplinari devono, inoltre, essere tempestivamente avviate quando\nsia esaurita l’attività istruttoria necessaria alla rituale e completa\ncontestazione degli addebiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I provvedimenti disciplinari devono, inoltre, essere comminati non oltre il\ntrentesimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo\nscadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 69 - Ammonizione - Multa - Sospensione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei\ncasi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi\ndi recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.\nQuando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche\nin relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la\nsospensione anche in caso di prima mancanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della\nmulta o della sospensione il lavoratore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni,\nanche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo\nil caso di materiale impossibilità di richiederla;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la\ncessazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua\ncon negligenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli\nimpianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire\ntempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in\ngenere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che sia trovato addormentato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello\nstabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal\ncaso il lavoratore verrà inoltre allontanato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché\nil litigio non assuma carattere di rissa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell ’interno dello\nstabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso\no per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di\nlieve rilevanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che occulti scarti di lavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza\ndell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 70 - Licenziamento per cause disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con\nperdita dell’indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze\npiù gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rissa o vie di fatto nello stabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte\nall’anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gravi offese verso i compagni di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza\nautorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi\nallorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di\nschede;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva nella mancanza di cui al punto 12) dell’art. 69;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei\ndodici mesi antecedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•furto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del\ncustode dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•danneggiamento volontario di impianti e di materiali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o ri\nproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di\nlavorazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi\nantinfortunistici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concorrenza sleale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare\ngravi incidenti alle persone e alle cose;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•insubordinazione grave verso i superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 71 -Visite di inventario e visite personali di controllo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L’azienda può disporre visite di inventario per la verifica del materiale\ne degli strumenti affidati ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le visite personali di controllo verranno effettuate nel rispetto di quanto\ndisposto nell’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO XII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei previsti termini\ndi preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al\nlavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di\npreavviso da questi eventualmente non dato o non completato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma\ndi troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza\nche da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro\nconcederà al lavoratore dei permessi, per la ricerca di una nuova occupazione;\nla distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore\ndi lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Per Assobirra e Settore Macellazione e Lavorazione Specie Avicole ved.\npagine seguenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di\npreavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli di appartenenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"104\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli di appartenenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"425\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Inferiore a 4 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Superiore a 4 anni compiuti e inferiore a IO anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Superiore a 10 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"38\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mesi 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\n        livello....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">giorni 45 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Altri\n        livelli....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp>giorni 15 di calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mesi 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp>giorni 45 di calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il caso di dimissioni, i termini anzi detti sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Intermedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova, i termini di\npreavviso sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli di appartenenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"104\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli di appartenenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"425\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Inferiore a 5 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Superiore a 5 anni compiuti e inferiore a IO anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Superiore a 10 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\n        livello....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp>giorni 20 di calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">giorni 45 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp>giorni 60 di calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u002FA livello....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp>giorni 15 di calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">giorni 30 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp>giorni 45 di calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dell’operaio non in prova o le sue dimissioni potranno\naver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giorni 6 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a\n4 anni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA BIRRA E DEL MALTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di\npreavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli di appartenenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\" style=\"font-size: 10pt\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"104\" height=\"20\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli di appartenenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"425\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Inferiore a 4 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Superiore a 4 anni compiuti e inferiore a IO anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Superiore a 10 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"37\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mesi 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 4\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\n        livello....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 1 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mesi 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 2 1 \u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Altri\n        livelli....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mesi 1 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Intermedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova i termini di\npreavviso sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"104\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"158\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"104\" height=\"21\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli di appartenenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"3\" width=\"425\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Inferiore a 4 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Superiore a 4 anni compiuti e inferiore a 9 anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Superiore a 9 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\n        livello....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">giorni 30 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">giorni 45 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">giorni 60 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"104\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp>3\u002FA livello....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">giorni 15 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"158\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">giorni 30 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">giorni 45 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento dell’operaio non in prova o le sue dimissioni potranno\naver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4\nanni compiuti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4\nanni compiuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli di appartenenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp style=\"font-size: 10pt\">\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\" style=\"font-size: 10pt\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"175\">\n  \u003Ccol width=\"176\">\n  \u003Ccol width=\"175\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd rowspan=\"2\" width=\"175\" height=\"21\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Livelli di appartenenza\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd colspan=\"2\" width=\"354\" valign=\"top\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">ANZIANITÀ DI SERVIZIO\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Inferiore a 4 anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Superiore a 4 anni\n        compiuti\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"36\" valign=\"bottom\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mesi 3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">2°\n        livello....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">mesi 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mesi 1 1\u002F2\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"175\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Altri\n        livelli....\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"176\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">giorni 15 di\n        calendario\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"175\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">mesi 1\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il caso di dimissioni, i termini anzidetti sono ridotti della metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 73 - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete\nil trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota\ndi cui al 1° comma del novellato art. 2120 c.c. è quella composta\nesclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti periodici di anzianità e scatti consolidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti di merito e\u002Fo superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ex indennità di contingenza di cui alla legge 297\u002F1982;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premio di produzione di cui al Ceni 7 agosto 1991 - E.r.s.(per i VV.PR)\ndi cui al Ceni 7 agosto 1991;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di turno continuativa di cui all'art. 31;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cottimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvigioni, interessenze, target e incentivi di carattere non\noccasionale per i VV.PR ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•13a e 14a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità sostitutiva di mensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di alloggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità maneggio denaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità sostitutiva generi innatura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•parte tassabile della diaria peri VV.PR\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione\ndella quota annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previste dal 3 comma\ndell'art. 2120 c.c..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su\nriportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il calcolo dell’indennità di anzianità al 31 maggio 1982 si fa\nricorso alle norme contenute nel precedente Ceni del 31 maggio 1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Anticipazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto deve essere\ngiustificata dalla necessità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari\nriconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,\ndocumentato con atto notarile’. Quale condizione di miglior favore, definita\nex art. 1 Legge 297\u002F1982, l’anticipazione potrà essere accordata per\nl’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il\nsocio dovrà produrre, ove non abbia il verbale di assegnazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’atto costitutivo della cooperativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata\ndal notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la\ncostruzione sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di\nassegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della\nquota;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'art. 1 della\nrichiamata L. 297\u002F1982 e con priorità delle fattispecie di cui ai precedenti\npunti a) e b), anticipazioni sul T.f.r. saranno concesse anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’ipotesi di ristrutturazioni significative apportate nella prima\ncasa di abitazione a fronte di presentazione di idonea documentazione1211;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai sensi della Legge n. 53 del 2000, per le spese da sostenere durante i\nperiodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia\ndel bambino, nonché dei congedi per la formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa\nsenza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo di\ncongedo obbligatorio, per un importo pari alla differenza tra l’indennità a\ncarico dell’istituto assicuratore ed il 100% della retribuzione normale netta\nrelativa al periodo di congedo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento\npreadottivo internazionali, di cui al comma 2 dell’art. 27 del DLgs 151\u002F2001,\nper le spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato\nrichiesto per l’adozione e l’affidamento, a fronte di presentazione di\nidonea documentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A (Patologie\ndi particolare gravità) e B (Stati di tossicodipendenza) dell’art. 47 del\npresente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà\npriorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 - Previdenza complementare volontaria\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella condivisione dell’importanza che assume l’istituzione di\nforme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell’intento di\nconciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza\ndelle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili,\nhanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la\ncostituzione di Alifond, il Fondo Nazionale Pensione Complementare a\ncapitalizzazione per i lavoratori dell’industria alimentare e dei settori\naffini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il funzionamento di Alifond è ispirato ai seguenti principi\nfondamentali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pari felicità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro\nnegli organi di amministrazione e di controllo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e\nrendimenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono destinatari di Alifond i lavoratori dipendenti il cui rapporto di\nlavoro sia disciplinato dal presente Ceni e sue successive modificazioni ed\nintegrazioni, nonché da Ceni sottoscritti dalle medesime Organizzazioni\nSindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini di cui\nal comma successivo che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo\nperiodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto part-time a tempo indeterminato ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno\n4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31\ndicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di inserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si\nintendono quelli di seguito elencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della produzione olearia e margarinila;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della lavorazione degli involucri naturali per salumi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della panificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della produzione alimentare artigianale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo,\nferma restando la volontarietà dell’adesione, deve comunque essere\npreventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra\nFai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali\ndi settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della\nFonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono,\nstabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l’atto di\nadesione secondo le procedure previste dallo Statuto del Fondo, e le imprese\ndalle quali tali destinatari dipendono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell’Assemblea di Alifond\nsaranno concessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle\nAssemblee del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che\napplicano il Ceni, nonché da quelle che applicano i Contratti Collettivi\nNazionali di Lavoro dei settori affini che hanno disciplinato l’adesione al\nFondo, anche quando già iscritti a fondi o casse costituiti prima della data\ndi sotto scrizione della Fonte Istitutiva, a condizione che la confluenza nel\nFondo risulti da accordi sottoscritti dalle rispettive aziende e da Fai-Cisl,\nFlai-Cgil e Uila-Uil, sia deliberata dai competenti organi del fondo o della\ncassa preesistenti e sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del\nFondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 bis - Fondo Aiuti e Solidarietà Alimentare (FASA)\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti, nella condivisione dell’importanza che rappresenta ogni forma di\naiuto solidale al superamento delle disuguaglianze, decidono di costituire un\nfondo di aiuti e solidarietà alimentare finalizzato a gestire interventi a\nfavore di popolazioni colpite da situazioni di emergenza alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale fondo sarà finanziato pariteticamente da imprese e lavoratori\nattraverso un contributo complessivo pari a due ore lavorative annue, in\ntermini di volontarietà per quanto riguarda i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità saranno indicate dalle Parti congiuntamente stipulanti e fanno\nespresso rinvio alle Fonti istitutive del fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 74 ter - Copertura assicurativa per il rischio vita\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Alle scadenze definite le parti dovranno aver definito le modalità\noperative per lanciare un bando rivolto ad aziende primarie assicurative del\nramo vita per riceverne offerte sulla base di un importo assicurato in caso di\nmorte di euro 30.000,00’, a beneficio degli eredi legittimi individuati ai\nsensi dell'articolo 536 del codice civile’, dei lavoratori a tempo\nindeterminato deceduti in costanza di rapporto di lavoro attraverso una cassa\nassicurativa abilitata ad effettuare tale operazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale istituto contrattuale non è cumulabile con trattamenti analoghi o\nequipollenti già operanti a livello della singola azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta comunque salvaguardata, per il futuro, la possibilità di sostituire,\nsenza oneri aggiuntivi, i trattamenti previsti a livello aziendale con quanto\nregolamentato nel presente Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 74 quater - Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti nella condivisione dell'importanza che riveste l’istituzione di\nforme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, a partire\ndal 1.1.2011, un Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del\nrapporto pari o superiore a nove mesi nell'arco dell’anno solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di istituire una Commissione per definire gli atti\ngiuridici necessari (Atto costitutivo, Statuto, Regolamento) e tutti gli\nadempimenti propedeutici alla operatività del Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 30\u002F06\u002F2010, data\nentro la quale le Parti formalizzeranno l’intesa operativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti di cui\nsopra per i quali non siano attive forme di assistenza sanitaria previste da\naccordi collettivi e\u002Fo regolamenti aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico\ndell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A seguito del suddetto incremento dovranno essere deliberati i miglioramenti\ndelle prestazioni convenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la\npropria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa\nautomaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già\nsottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo,\nche prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria\nintegrativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti\naccordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale\npotranno essere definiti specifici accordi di confluenza e\u002Fo di armonizzazione,\nfermo restando che con il presente articolo si è disciplinata a livello di\nCeni la materia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 75 -Trattamento di previdenza per i Viaggiatori o Piazzisti\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>(Articolo soppresso)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 76 - Certificato di lavoro - Restituzione documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, all'atto della cessazione del rapporto, oltre a\nregistrare sul libretto di lavoro gli estremi del rapporto intercorso, metterà\na disposizione del lavoratore che ne faccia richiesta un certificato contenente\nl’indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte, della\nqualifica e livelli nei quali il lavoratore stesso è stato inquadrato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro, all ’atto della risoluzione del rapporto, metterà a\ndisposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di\nlavoro, il certificato di cui al precedente comma e ogni altro documento di\npertinenza dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 77 - Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore sono dovute agli aventi diritto le\nindennità previste dall'art. 2122 del c.c., così come modificato dalla\nsentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale e dalla legge\n297\u002F1982 agli effetti delle trattenute per eventuali anticipazioni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 78 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda - Trasferimenti di\nazienda\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo\ndell’azienda, non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il\npersonale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli\nobblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro e dagli accordi\nsindacali aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimenti d’azienda, le comunicazioni previste dalla\nlegislazione vigente, saranno inviate alla RSU o al comitato esecutivo della\nstessa nonché alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali o\nterritoriali di categoria e ciò ai fini delle procedure dalla legge\npreviste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>CAPITOLO XIII\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch3>Art. 79 - Procedure generali di composizione e conciliazione delle\ncontroversie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento\ndelle relazioni industriali concorra anche la piena utilizzazione di idonei\nstrumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti\na prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede\ngiudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli artt. 80 e\n81 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti\nstipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica\ncon il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire\nla corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti a norma del sesto comma\ndell'articolo 5 del presente contratto anche interpretando le clausole\ncontrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche\ne\u002Fo situazioni di rilievo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna\ndelle parti stipulanti ai sensi dei sopracitati artt. 80 e 81 del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 80 - Controversie individuali e plurime\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o\nnello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o\nplurime, queste dovranno essere sottoposte, per sperimentare il tentativo di\nconciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali\ne dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità\ngiudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali le quali potranno\navvalersi del supporto della Commissione di cui al precedente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 81 - Controversie collettive\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le parti assumono\nl’impegno, anche in relazione agli Accordi Interconfederali 22 gennaio 1983 e\n25 gennaio 1990, di favorire in caso di controversie collettive tentativi\nidonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un\nesame congiunto tra Direzione aziendale ed RSU o comitato esecutivo della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o\nl’interpretazione di norme contrattuali - con particolare riferimento agli\nimpegni reciprocamente assunti nei commi 5 e 6 dell'art. 5 - di legge e del\nsistema di informazione e di esame congiunto di cui all’art. 2 del presente\ncontratto, le parti seguiranno la procedura di cui all’art. 80 ivi compresa\nla possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di cui all’art.\n79.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 82 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascun istituto,\nsono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun\naltro trattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 83 - Trattamenti di migliore favore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ferma restando la inscindibilità delle disposizioni del presente contratto\nai sensi dell'art. 82, le parti stipulanti si danno atto che non hanno inteso\nsostituire con il contratto stesso le eventuali condizioni individuali più\nfavorevoli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 84 - Sostituzione degli usi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente contratto di lavoro sostituisce ed assorbe tutti gli usi e\nconsuetudini, anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto\nincompatibili con l’applicazione di qualsiasi norma contenuta nel contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 85 - Norme generali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le\nnorme di legge e gli accordi interconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\u003Ch3>Art. 86 - Decorrenza e durata e procedure di rinnovo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Salvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il\npresente contratto unico di durata quadriennale decorre dal 1° dicembre 2015\ned ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30 novembre\n2019.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga\ndisdettato da una delle Parti stipulanti, con lettera raccomandata, con\nricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà\npresentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi\nprima della sua scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo\ndovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento\ndelle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla\nscadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette\nmesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non\nassumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ritardato rinnovo del Ceni, per ogni mese intercorrente tra la\nscadenza del previgente Ceni stesso e la sottoscrizione del nuovo Contratto, le\naziende erogheranno ai lavoratori in forza alla data del rinnovo un importo\neconomico convenuto tra le Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 87 - Disposizione finale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora Lai-Cisl, Llai-Cgil e Uila-Uil dovessero, con altre Associazioni di\ndatori di lavoro di imprese industriali o cooperative di trasformazione,\nconcordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto,\ntali condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di\napplicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si\nintendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che\nsiano rappresentate dalle Associazioni firmatarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di eventuali richieste di firma per adesione al presente Ceni, da\nparte di altre Associazioni di datori di lavoro e\u002Fo di altre Organizzazioni\nsindacali, le Parti stipulanti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, si\nconsulteranno reciprocamente in merito agli effetti delle predette richieste di\nadesione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PER I VIAGGIATORI O PIAZZISTI DIPENDENTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>DALLE AZIENDE INDUSTRIALI ALIMENTARI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le parti, premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con accordo sottoscritto in Roma in data 31 maggio 1980 hanno convenuto\ndi procedere anche al rinnovo del Ceni per i viaggiatori o piazzisti dipendenti\ndalle aziende industriali alimentari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ferme restando la rappresentanza distinta dei viaggiatori o piazzisti e\nle peculiarità del rapporto testualmente tratte dagli articoli del Ceni 27\nottobre 1977 richiamate in calce all'accordo medesimo e di seguito\ntrascritte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono che, con decorrenza dal 1° ottobre 1980, il rapporto di lavoro\ndei viaggiatori o piazzisti dipendenti da aziende alimentari sia regolamentato,\nper la parte comune, dagli istituti elencati con indicazione tassativa nel\nCapitolo V del Ceni, all’art. 24.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE ALL’ART. 2 DELLA PARTE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, ferma restando l’autonomia dell'attività imprenditoriale e le\nrispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni\nsindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le rappresentanze\nindustriali dei comparti merceologici forniranno alla Fai-Cisl, alla Flai-Cgil\ne alla Uila-Uil nazionali congiunta- mente stipulanti informazioni globali su\naspetti della distribuzione; in tale contesto formeranno pertanto oggetto di\ninformazione globale le linee generali di andamento del mercato, nonché le\nprevisioni di eventuali investimenti con riguardo alle prevedibili implicazioni\nsull’occupazione dei VV.PP, nonché il numero dei VV.PP, e la loro\ndistinzione per sesso e classi di età;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende o i gruppi\nindustriali di particolare importanza nell’ambito del settore alimentare che\nabbiano un rilevante numero di viaggiatori e piazzisti, forniranno alla\nrappresentanza dei VV.PP su richiesta della stessa e nel corso di un unico\nincontro da realizzarsi dove indicato dalla Direzione generale dell’azienda o\ndel gruppo, informazioni sulle prospettive di mercato, sulle previsioni di\nristrutturazioni rilevanti in relazione alle dimensioni delle reti di vendita\ndei VV.PP, nonché su eventuali investimenti sulla struttura di dette reti di\nvendita o per innovazioni tecnologiche, che comportino significativi riflessi\nsull’occupazione e la mobilità e sulla professionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora le aziende di cui al comma precedente siano strutturate con più\nreti di vendita rincontro per le anzidette informazioni avrà luogo per\nciascuna rete di vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in occasione degli incontri previsti a livello nazionale,\nverificheranno il grado di attuazione o di sperimentazione delle iniziative di\naddestramento volte a far acquisire ai VV.PP, migliori conoscenze professionali\nche consentano maggiori standards di produttività anche attraverso\nmiglioramenti organizzativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gruppo’ si intende un complesso industriale di particolare importanza\nnell’ambito dei comparti merceologici qui identificati, come rappresentato\ndalle associazioni di categoria firmatarie, articolato in più stabilimenti\ndislocati in più zone del territorio nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per investimenti non si intendono quelli pubblicitari e\u002Fo promozionali,\nstante il carattere della loro riservatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che nell’ambito dell’EBS di cui all’art. 1 del\npresente Ceni possono essere oggetto di esame specifici aspetti della\ndistribuzione e della vendita connessi agli argomenti ivi identificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. I - Qualifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche dei viaggiatori o piazzisti di la e 2a categoria sono\nesplicitate nelle declaratorie riportate nell’articolo 26 di cui al Capitolo\nVI del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al viaggiatore o piazzista potranno essere assegnati compiti alternativi e\u002Fo\ncomplementari all’attività diretta di vendita quali la promozione, la\npropaganda, l’assistenza al punto vendita, l’attività di merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono applicate ai viaggiatori o piazzisti le norme che prevedono trattamenti\ndifferenziati ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, al fine di rispondere alle specifiche esigenze organizzative\nderivanti dalla continua evoluzione del sistema distributivo, convengono che a\nlivello aziendale, a far data dal 1.1.2008, si proceda ad esami congiunti, che\nsulla base delle nuove competenze richieste alla figura del viaggiatore o\npiazzista in tale contesto, siano finalizzati alla definizione di modelli\norganizzativi che consentano una valutazione di nuove posizioni di lavoro in\ntermini rispondenti alle mansioni effettivamente esplicate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove\nposizioni professionali, le parti a livello aziendale definiranno gli\ninquadramenti conseguenti di cui al presente articolo e\u002Fo modalità diverse di\nriconoscimento delle prestazioni di lavoro e della relativa\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II piazzista che, contemporaneamente alla consegna, è incaricato\ndall’azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene\ninquadrato nel terzo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti precisano che l’eventuale assegnazione di compiti alternativi\nall’attività di vendita - da affidare in via temporanea - non dovrà\nmodificare il profilo professionale del viaggiatore o piazzista sopra\nindicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sviluppo professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità\nprofessionali dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, pertanto, nell’intento di perseguire la predetta comune\nfinalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno\nspecifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire al viaggiatore o\npiazzista le conoscenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti\nalternativi e\u002Fo complementari all’attività di vendita quali la promozione,\nla propaganda, l’assistenza al punto vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota'. Si dà atto che la disciplina prevista per i viaggiatori o piazzisti\nnon modifica, a qualsiasi effetto, la normativa e l’inquadramento dei\nlavoratori addetti alla distribuzione, così come previsto nel Ceni 15 luglio\n1977 e precedenti contratti di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2 - Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile del viaggiatore o piazzista non può essere\ninferiore ai minimi mensili di cui alla tabella riportata all’art. 51 della\nparte comune.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla suddetta retribuzione minima mensile, possono essere aggiunti elementi\nincentivanti, anche legati a specifici obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il viaggiatore o piazzista retribuito anche a provvigione o altri\nelementi incentivanti di natura analoga la determinazione del trattamento\nretributivo per ferie e 13a terrà conto della media mensile di tali elementi\npercepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione\nperiodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno,\nla media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato. Ai fini\ndella indennità di mancato preavviso si fa riferimento a quanto previsto\ndall’art. 2121 c.c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stipendio sarà corrisposto secondo le consuetudini dell’azienda, con\nla specificazione degli elementi costitutivi ed aggiuntivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•minimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali superminimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti periodici\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali provvigioni e incentivazioni di natura analoga\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuale indennità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quote dell’Ers, di cui al Ceni 7 agosto 1991, all’atto delle loro\ncorresponsioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso che l’azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento,\ndecorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 per cento in\npiù del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al\ncomma precedente; inoltre il viaggiatore o piazzi sta avrà facoltà di\nrisolvere il rapporto con diritto alla corresponsione del trattamento di fine\nrapporto e dell’indennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi\ndella retribuzione, al viaggiatore o piazzista dovrà essere intanto\ncorrisposta la parte di retribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10\nper cento della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione\ndel rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4 - Provvigioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il viaggiatore o piazzista sia retribuito anche con provvigione\nsugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon\nfine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta\nal viaggiatore o al piazzista alcuna provvigione sulla percentuale di riparto o\ndi concordato, se questa sia inferiore al 65 per cento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al viaggiatore o piazzista spetterà però integralmente la provvigione nel\ncaso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente\nstornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per\ncolpa di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dall’art. 2 del presente protocollo, le\nprovvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di\nmiglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a\nbuon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La liquidazione dovrà farsi in base all’importo netto delle fatture,\ndedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti\nda colpa della ditta; non sono altresì deducibili gli sconti extra o abbuoni\nconcordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare, all’atto o dopo\nl’emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della\nditta medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al viaggiatore o al piazzista retribuito anche a provvigione, spetterà la\nprovvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari\nindiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata. La provvigione è\ndovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del\nrapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e\nil dipendente viaggiatore o piazzista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5 - 13a mensilità e 14a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni anno di servizio prestato l’azienda corrisponderà al viaggiatore\no piazzista non in prova, e in aggiunta al normale trattamento economico, una\n13a mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto. La corresponsione di\ntale mensilità avverrà normalmente entro la vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza o puerperio,\noltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati,\ncompeteranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzi dette, limitatamente\nal periodo di obbligatoria conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso\ndell’anno, il viaggiatore o piazzista non in prova avrà diritto a tanti\ndodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi interi\ndi servizio prestati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La 14a mensilità del viaggiatore o piazzista sarà computata sul minimo\ntabellare, l’indennità di contingenza e sugli aumenti biennali di anzianità\niniziati a maturare dalla data del 1° gennaio 1970.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione, inerente la 13a e 14a mensilità e quella differita ad essa\nequiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro,\ngravidanza e puerperio è a carico dell’azienda esclusivamente per la\nquota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre\nnorme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6 - Maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il viaggiatore o piazzista la cui normale mansione consista anche nel\ncompiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la\nclientela con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto ad una\nindennità pari al 6,50% dei rispettivi minimi tabellari mensili e\ndell’indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti importi saranno corrisposti, a ragione della natura specifica\ndell’indennità, per dodici mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La precedente percentuale del 6% è stata maggiorata a decorrere dal 1°\nluglio 1987 dell’8,33%, volendo le parti superare definitivamente ogni e\nqualsiasi motivo di contenzioso circa la computabilità della percentuale nella\n13a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina così come concordata all’ultimo comma dell’art. 6 si\nsostituisce ad eventuali diverse situazioni di fatto anche se scaturenti da\naccordi aziendali, rispettando la ratio delle indicazioni di cui al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che la indennità per maneggio denaro\n- poiché spetta al dipendente la cui mansione normale si estrinseca nello\nsvolgimento di operazione di incasso con effettiva assunzione della diretta\nresponsabilità per errore finanziario - ha sempre presentato, fin dalla sua\nistituzione, gli stessi requisiti di quella che in altri settori viene definita\nindennità di cassa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tenuto conto della evoluzione del sistema distributivo e della relativa\noperatività dei Viaggiatori o Piazzisti,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in relazione alle indicazioni fornite dai Protocolli interconfederali e\ndall’Accordo del settore alimentare del 13 gennaio 1994 e ai comuni obiettivi\ndel contenimento e del governo delle dinamiche salariali,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono sulla opportunità di una revisione negoziale della indennità di\nmaneggio denaro di cui al presente articolo e della relativa normativa,\nnell’ottica di una trasformazione in cifra fissa della predetta\nindennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 - Diarie e rimborsi spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La diaria fissa, escluse le spese di trasporto, costituirà ad ogni effetto\nper il 50 per cento parte integrante della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessuna diaria è dovuta al viaggiatore o piazzista quando è in sede a\ndisposizione dell’azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto\nil periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per\ni giorni di mancato viaggio nella misura seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se ha residenza nella stessa sede dell’azienda, avrà una indennità\nnella misura di 2\u002F5 della diaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se invece il viaggiatore o piazzista, con consenso dell’azienda, ha la\nsua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l’azienda stessa, avrà\ndiritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori\nspese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede\nl’azienda, per la esplicazione dei compiti di cui al 4 comma dell ’art. 2\ndel Ceni 31 maggio 1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e\ndocumentate dal viaggiatore o piazzista per vitto e alloggio\nnell’espletamento della propria attività fuori della città sede di\ndeposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non\npossa - per la distribuzione del suo lavoro - rientrare nella propria\nabitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio\nsi applica a tutte le altre spese autorizzate dall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, in sede aziendale\nsaranno individuati tra Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale di\ncui ai successivi artt. 17 e 18 i criteri da prendere a riferimento per la\ndeterminazione della misura dei rimborsi spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 - Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il viaggiatore per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra\ncompatibilmente con la sua dislocazione e in seguito a particolari accordi con\nla ditta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione lavorativa del singolo viaggiatore o piazzista si svolgerà\nsu cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze\ngiornate ovvero previa intesa aziendale, su 6 giornate di prestazione\ncontinuativa lavorativa, determinando le condizioni relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata\nin sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse\nal lancio pubblicitario di prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze\ngiornate di non prestazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno\ncessate le anzidette esigenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in\nservizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa\nnel senso che le ipotesi previste nel 1° comma debbono essere ogni volta\nequivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la prestazione settimanale di cui ai commi precedenti il\nnumero complessivo delle giornate di prestazione lavorativa annua è ridotto di\n8 giornate e mezzo il cui godimento avverrà tenendo conto delle esigenze\naziendali (stagionalità, ecc. ) nonché delle situazioni locali di fatto\n(chiusure settimanali degli esercizi, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione avverrà in correlazione all’effettiva prestazione, maturando\nanche per le assenze per le quali corre l’obbligo della retribuzione a carico\ndell’azienda, nonché per l’assenza obbligatoria per maternità: essa\nmaturerà per dodicesimi, anche nei casi di inizio e cessazione del rapporto di\nlavoro. A tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore ai\nquindici giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione di cui ai commi precedenti non è cumulabile con quanto\neventualmente già in atto e concordato a titolo analogo (permessi - ferie -\necc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La riduzione della prestazione annua qui definita sarà assorbita fino a\nconcorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede\neuropea e recepiti dalla legislazione italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione\nlavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al\nprimo comma: le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non\nprestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. IO -Trattamento di malattia e di infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di malattia o di infortunio, il lavoratore dovrà comunicare\nl’assenza entro le prime 24 ore e far pervenire alla azienda il relativo\ncertificato medico non oltre il secondo giorno dall’inizio dell’assenza. In\nmancanza di tali comunicazioni, salvo i casi di provato impedimento,\nl’assenza verrà considerata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore,\nprevio avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con\nraccomandata a.r. all’azienda entro due giorni il certificato di malattia che\nil medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto\ndalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 marzo 2011, n.4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore da un\nmedico dei servizi ispettivi dei competenti istituti assicuratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di\ninfortunio o di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>malattia sarà riservato il seguente trattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003Cbr>\n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv align=\"center\">\n\n\u003Ctable width=\"535\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"0\">\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003Ccol width=\"132\">\n  \u003Ccol width=\"131\">\n  \u003C\u002Fcolgroup>\u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd width=\"131\" height=\"70\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Anni di ininterrotta anzianità presso l’azienda\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Conservazione del\n        posto in mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" valign=\"top\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione della retribuzione mensile intera fino a\n        mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">Corresponsione di\n        mezza retribuzione mensile per altri mesi\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"131\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">a) Fino a\n        6 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">8\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">5\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">9\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr valign=\"bottom\">\n      \u003Ctd width=\"131\" height=\"19\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">b) Oltre\n        i 6 anni\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">12\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"132\" bgcolor=\"#ffffff\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd width=\"131\" bgcolor=\"#e0e1e3\">\u003Cp align=\"center\">6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il trattamento economico spettante durante il periodo di malattia o di\ninfortunio si fa riferimento alla normale retribuzione di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si\ninfortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di\ncomporto. Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un infortunio\nnon professionale usufruirà del trattamento stesso fino alla scadenza del\npreavviso. Nel caso invece di infortunio per cause di lavoro, il lavoratore\ndimissionario usufruirà del trattamento previsto al terzo comma del presente\narticolo, per tutto il periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesseranno per l’azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella,\nqualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 17 mesi consecutivi, i\nlimiti massimi previsti alla lettera a), e durante 24 mesi consecutivi i limiti\nprevisti alla lettera b), anche in caso di diverse malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta convenuto che, almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di\nconservazione del posto, il viaggiatore o piazzista potrà usufruire, previa\nrichiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata massima di 8 mesi\nin relazione al perdurare della malattia debitamente certificata. Durante\nl’aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di\nanzianità per nessun istituto, fermo restando che il periodo di aspettativa\nfruito prolunga i periodi di comporto previsti nel comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini sopra indicati, l’azienda, ove proceda al\nlicenziamento del viaggiatore o piazzista, gli corrisponderà il trattamento di\nlicenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione\ndell’indennità temporanea da parte dell’Inail. Per tali infortuni, purché\nriconosciuti dall’Inail, che dovessero insorgere dal 1° ottobre 1987, le\naziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la\ncorresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 26.500,00 per morte elevata ad euro 35.000,00’, a decorrere dal\n1.1.2010;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•euro 35.500,00 per invalidità permanente totale, elevata ad euro\n45.000,00, a decorrere dal 1.1.2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire i suddetti importi nei\ntrattamenti di miglior favore già in atto nell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai V V. PR si applicano le norme in tema di reperibilità e quelle di cui\nalla Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di\ntossicodipendenza, di cui all’ art. 47, parte generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 11 - Posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla\nperdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzi sta per\ninfortunio sul lavoro l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove\nassunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente\nprodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto\ndisponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità\nlavorativa ed alle attitudini personali dell’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende con più di 300 dipendenti, sempre che non debbano attuare\nprovvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta\ndell’interessato, assumeranno ex novo, entro 90 giorni dalla data di\ncessazione del rapporto, l’infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute\npiù opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive,\nanche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore abbia riportato dall’infortunio una invalidità\nsuperiore al terzo, dovrà iscriversi nell’elenco degli invalidi del lavoro,\npresso gli uffici provinciali del lavoro, e l’azienda presenterà richiesta\ndi avviamento all’ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento\nobbligatorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà\niscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264\ne successive modificazioni e integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rifiuto dell’interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione\ncomporta per l’azienda il venir meno dell’impegno di cui ai primi due\ncommi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In alternativa, potrà essere valutata la possibilità di proseguire, a\nparità di costo, l’attività del viaggiatore o piazzista mediante un\ncontratto di job sharing, altre forme equivalenti da individuare ovvero, di\nadibire il viaggiatore o piazzista ad altre mansioni anche presso altre unità\nproduttive, ogni qualvolta alle esigenze aziendali faccia riscontro una\nconforme disponibilità del viaggiatore o piazzista ad occuparsi in dette\nmansioni. In tal caso la retribuzione sarà costituita da: minimo, contingenza,\naumenti periodici, eventuale superminimo ed ERS di cui al Ceni 7 agosto\n1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In entrambi i casi sopra ipotizzati l’azienda ha facoltà di assumere\npersonale a termine ai sensi dell’art. 1, punto b) della legge 18 aprile\n1962, n. 230.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 - Norme di comportamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II viaggiatore o piazzista deve tenere un contegno rispondente ai doveri\ninerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni\nassegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le\nistruzioni impartite dai superiori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda; non trarre\nprofitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue\nfunzioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della\nproduzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, neppure dopo\nrisolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il viaggiatore o\npiazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite\ndalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o\nlimitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore o piazzista dal presente\ncontratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di\nlavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore\no piazzista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto segnatamente previsto al punto 1 del presente\narticolo, le aziende, nell’interesse di una sempre maggiore efficienza della\ndistribuzione, confermano l’opportunità di comunicare al viaggiatore o\npiazzista fatti che incidono sulla sua attività di vendita (quali ad esempio:\ntempi di consegna, disponibilità degli articoli, ecc. ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende confermano l’impegno a porre in essere quanto necessario per il\npieno rispetto delle norme di legge volte a salvaguardare la salute e\nl’incolumità dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di diligenza a\ncarico dei viaggiatori o piazzisti nello svolgimento dell’attività\nlavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i viaggiatori di la categoria che hanno raggiunto i cinque anni di\nservizio e non i dieci: giorni 45; per i viaggiatori o piazzisti di 2a\ncategoria: giorni 30;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i viaggiatori di la categoria che hanno raggiunto i dieci anni di\nservizio: mesi 2 e mezzo; per i viaggiatori o piazzisti di 2a categoria: giorni\n60.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto\nal viaggiatore o piazzista, un importo corrispondente alla retribuzione per il\nperiodo di preavviso da questi eventualmente non dato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo\ncomma, di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso,\nsenza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di\npreavviso non compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso, il datore di lavoro\nconcederà al viaggiatore o piazzi sta dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite\ndal datore di lavoro, in rapporto alle esigenze dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni saranno comunicate per\niscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 - Rischio macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di riparazione automezzo per danni provocati - senza dolo - da\nviaggiatori o piazzisti durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative,\nsaranno sostenute dalle aziende nella misura dell ’80% e comunque con un\nmassimale di euro 5.600,00’, per sinistro anche con forme assi curative o\naltre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il\ndiritto di controllo sulla effettività del danno e della rispondenza della\nfattura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la facoltà per le aziende di assorbire il suddetto importo nei\ntrattamenti di miglior favore già in atto nell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’uso dell’automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di istituire una commissione paritetica tecnica non\nnegoziale al fine di approfondire le tematiche relative alle mutate esigenze\norganizzative delle reti di vendita a fronte dei cambiamenti delle dinamiche\ndistributive del settore alimentare, che dovrà ultimare i lavori entro il\n31.12.16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 16 - Premio per obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale a contenuto economico è esclusivamente quella\ndi cui all’art. 55 del presente contratto e può avere luogo tra Aziende e\nrappresentanza sindacale dei viaggiatori o piazzisti secondo le condizioni,\nmodalità e caratteristiche nel predetto articolo previste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 - Rappresentanza sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle unità produttive che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti\npossono essere eletti, tra i viaggiatori o piazzisti dell’unità produttiva\nstessa, rappresentanti sindacali, secondo le misure previste nel 2° comma\ndell’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso\nalcuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un\nnumero di viaggiatori o piazzisti di almeno 15 unità, le organizzazioni\nsindacali firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale dei\nviaggiatori o piazzisti presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad\nambito provinciale, regionale, o nazionale - purché in quell’ambito il\nnumero dei viaggiatori o piazzisti sia almeno di 15 unità - designando i\nrappresentanti nella misura indicata al 1° comma, ovvero in ragione di un\nrappresentante ogni 60 viaggiatori o piazzisti (o frazione superiore a 30),\nnella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede\ncentrale’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto nell’accordo di settore 12 maggio 1994,\ni rappresentanti sindacali di cui ai precedenti commi, integreranno, sulla base\ndella previgente prassi, nelle unità produttive come sopra individuate, la\neventuale RSU costituita ai sensi del punto 1 ), articolo 7 del presente\nCeni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In capo ai medesimi soggetti è mantenuta l’autonoma competenza sindacale\ne negoziale già prevista per le RSA dal protocollo per i VV.PR di cui al Ceni\n7 agosto 1991.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti sindacali è estesa, per la durata del mandato, la tutela\nprevista dall ’accordo interconfederale sulle commissioni interne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai suddetti rappresentanti saranno concessi, per il disimpegno delle loro\nfunzioni, permessi nella misura di tre giorni ogni trimestre cumulabili\nnell’anno. Nel caso che il rappresentante svolga la sua attività di lavoro\nin una zona che disti oltre 250 chilometri dalla sede dell ’azienda, egli\npotrà richiedere un ulteriore giorno di permesso in aggiunta a tre giorni ogni\ntrimestre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei\nrappresentanti sindacali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati\ncomunicati per iscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie all’azienda\ncui il viaggiatore appartiene, per il tramite della competente associazione\nterritoriale degli industriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 6 deve darne\ncomunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto riconosciuto in tema di rappresentanze sindacali con il presente\narticolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede\naziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di legge\nsuccessive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le anzidetto comunicazioni dovranno essere firmate dai rappresentanti\nsindacali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inserimento delle comunicazioni sarà effettuato a cura della Direzione\naziendale, alla quale dovrà essere preventivamente inoltrata copia delle\nstesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall’Accordo di settore 12 maggio 1994, e\nin particolare dall’art. 22 parte seconda dell’accordo interconfederale 20\ndicembre 1993, nelle unità produttive di riferimento di cui al 2° comma del\npresente art. 17, il diritto di voto, da parte dei viaggiatori o piazzisti non\npresenti nella sede citata al momento delle operazioni elettorali, potrà\nessere esercitato anche per corrispondenza e comunque nel rispetto delle\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 - Organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali\nesistano rappresentanti sindacali dei viaggiatori o piazzisti, possono essere\nistituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell’ambito\ndei predetti rappresentanti, per formare un esecutivo composto da:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 rappresentanti fino a 30 unità produttive;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 rappresentanti da 31 unità a 100;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 rappresentanti oltre 100 unità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai rappresentanti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in\naggiunta ai permessi di cui all’art. 17, ulteriori 5 giorni ogni anno solare\nper il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell’attività\nsindacale nell’ambito aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 - Permessi per cariche sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai viaggiatori o piazzisti che siano membri dei Comitati direttivi delle\nconfederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle federazioni nazionali\ndella categoria e di quelli dei sindacati nazionali o provinciali della\ncategoria, saranno concessi dei permessi da parte dell’azienda, fino ad un\nmassimo di tre giorni al trimestre, cumulabili nell’anno, per il disimpegno\ndelle loro funzioni sindacali, quando l’assenza dal lavoro venga\nespressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino\ngravi impedimenti alla normale attività dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere\ncomunicate per iscritto dalle organizzazioni predette alle associazioni\nterritoriali degli industriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda\ncui il viaggiatore appartiene.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero complessivo dei beneficiari dei permessi in questione non può\nessere superiore a quello di cui al precedente articolo 17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora i viaggiatori o piazzisti dipendano dalla sede centrale ed abbiano\nuna propria rappresentanza sindacale ai sensi dell’art. 17, in considerazione\ndelle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le assemblee di\ncui all’art. 20 legge 300\u002F1970 potranno svolgersi in due giorni nel corso\ndell’anno di calendario con decorrenza della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 - Procedura per controversie applicative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eventuali controversie applicative che dovessero insorgere presso uno o più\ndepositi potranno formare oggetto di un esame tra le parti, a richiesta di una\ndelle parti stesse, a livello di associazione industriale territorialmente\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>ALL’INDUSTRIA SACCARIFERA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Addì, 2 aprile 2016, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Unione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero (Uni«zucchero)\nrappresentata dal Direttore, Patrick Pagani\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai - Cisl, rappresentata da Armando Lavi guano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FI ai - Cgil, rappresentata da Ettore Ronconi e Roberto I ovino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uila - Uil, rappresentata da Gabriele De Gasperis e Francesca Torregrossa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’ambito del Contratto unico 5 febbraio 2016 per gli addetti\nall’industria alimentare, sono concordate le seguenti modifiche alle\ndisposizioni per gli addetti all’industria saccarifera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette specifiche norme, sostitutive o integrative di norme del contratto\nunificato, costituiscono parte integrante del contratto stesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La lettera A dell’articolo I bis - Ente Bilaterale di Settore (EBS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Osservatorio nazionale settore saccarifero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La normativa prevista dal Ceni per l’industria alimentare è sostituita\ndalla seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano di considerare superato in termini positivi ogni aspetto\ndi sperimentalità operativa dell’istituto di cui agli accordi specifici\nstipulati in sede nazionale saccarifera in data 24 luglio 1990 e 8 maggio 1991,\nconferendo, pertanto, all’Osservatorio del settore saccarifero dignità di\nistituto contrattuale permanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rinvio vale, ovviamente, pure per la disponibilità di risorse prevista a\ncarico dell’Union- zucchero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I compiti tecnici dell’Osservatorio sono anche estesi a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il quadro macroeconomico e la situazione generale del settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisi sui sistemi di relazioni industriali nell’industria saccarifera\neuropea;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•evoluzioni delle normative comunitarie su temi di reciproco interesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esiti operativi a consuntivo della contrattazione di secondo livello;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studi circa esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento\nprofessionale, con possibilità di esame comparato nell’ambito\ncomunitario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisi ed aspetti di formazione e coordinamento circa la sicurezza del\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studi in tema di ecologia ed ambiente esterno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’introduzione della moneta unica e le conseguenze derivanti\ndall’integrazione economica sul sistema industriale alimentare nazionale in\ntermini di competitività interna ed europea, con riferimento anche\nall’allargamento dell’Unione Europea, alla riforma della Pac, ed ai\nnegoziati multilaterali in sede WTO;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le linee di politica agro-industriale, nell’ottica di una maggiore\nintegrazione della filiera agroalimentare, anche al fine di assumere posizioni\nconcertate in tutte le occasioni di confronto con la Pubblica Amministrazione e\nle altre categorie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale\ned europeo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle\neventuali terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni\nriguardanti l’occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della\nsalvaguardia delle normative di tutela del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i patti territoriali ed i contratti d’area, eventualmente stipulati,\nnonché le iniziative specifiche per la definizione di contratti di\nriallineamento in sede provinciale concernenti l’industria alimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in raccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, le varie fasi di\ncrescita ed affermazione di Alifond nel settore, con particolare riferimento\nalla raccolta delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per\nfavorire la capillare diffusione dell’iniziativa tra tutti i lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisi sulle linee di politica agroindustriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle\nterziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti\nl’occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della\nsalvaguardia delle normative di tutela del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la responsabilità sociale dell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti componenti l’Osservatorio del settore saccarifero potranno\navvalersi dei supporti informativi specifici delle rispettive Organizzazioni\neuropee (Cefs e EFFAT).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio, infine, potrà assumere compiti e veste di supporto\ntecnico alle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali anche in sede\nnegoziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ovviamente, l’Osservatorio del settore saccarifero presterà, ove occorra,\nla sua collaborazione operativa all’Osservatorio Nazionale del comparto\nalimentare nonché alle sezioni specializzate e agli ulteriori organismi\ncostituiti nell’ambito del settore alimentare, mettendo anche a disposizione\nla propria banca dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Osservatorio del settore saccarifero si coordinerà e collaborerà con\neventuali Osservatori territoriali del settore alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Richiamati l’Accordo Interconfederale 20\u002F12\u002F1993 per la costituzione delle\nRSU, nonché quanto al riguardo sottoscritto in data 12\u002F5\u002F1994 tra Federali\nmontare - Fai, FI ai e Uila, sono concordate le seguenti norme specifiche\nintegrative o sostitutive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo che gli accordi sopra citati mantengono la loro validità per\nquanto non in contrasto con le norme suddette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Considerata la struttura ed i dipendenti mediamente in forza negli\nstabilimenti saccariferi, le RSU saranno costituite in essi nel numero massimo\ndi 6 componenti ciascuno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n.\n300\u002F70 per i Dirigenti RSA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa la ri partizione dei posti tra operai ed impiegati, si fa riferimento\nalle norme generali delle intese per i settori alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le elezioni delle RSU avranno luogo ad iniziativa delle Organizzazioni\nSindacali dei lavoratori firmatarie, con esclusione dei periodi di campagna\nbieticolo-saccarifera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto attiene i lavoratori avventizi di campagna, le Organizzazioni\nSindacali congiuntamente firmatarie, al fine di interpretarne le particolari\nproblematiche, potranno comunicare congiuntamente il nominativo di un\nRappresentante che sarà individuato di volta in volta tra gli avventizi\nassunti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto Rappresentante affiancherà le RSU fino alla cessazione del proprio\nrapporto di lavoro e, durante tale periodo, potrà utilizzare i permessi\nattribuiti alle RSU secondo le indicazioni delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 8 - Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori hanno diritto a riunirsi fuori dell’orario di lavoro, in\nlocali messi a disposizione dalla Direzione aziendale nell’unità produttiva\nin cui prestano la loro opera o nelle immediate vicinanze di essa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto di assemblea con le modalità di cui all’articolo 20 della\nlegge 20\u002F5\u002F1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza della Fai-Flai-Uila o\ndella RSU o del Comitato esecutivo della stessa, con ordine del giorno su\nmaterie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza\ndelle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nello spirito della legge n. 300 del 20 maggio 1970, le assemblee retribuite\nsono fissate entro il limite massimo di ore 12 nell’arco di ogni anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la lavorazione delle barbabietole, le assemblee, in locali messi a\ndisposizione dalla Direzione aziendale, saranno tenute fuori dell’orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione\naziendale, non più di due Dirigenti esterni di ciascuna Organizzazione\nsindacale, i nominativi dei quali saranno tempestivamente comunicati alla\nstessa Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Fai-Flai-Uila,\nviene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel\nlimite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di\ncui al 2° comma dell’articolo 35 della citata legge n. 300\u002F70.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di assemblea con le modalità di cui all’art. 20 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e\nUila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del comitato esecutivo della\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di\nFai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto delle\nesigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette all’inizio o\nalla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore111 - anche\nnelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore\nannue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al 2° comma\ndell’art. 35 della citata legge n. 300. (1) Sono fatte salve le condizioni di\nmiglior favore in atto alla data del 15 luglio 1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali assemblee saranno tenute di norma all’interno delle unità\nproduttive, tenendo conto delle esigenze produttive e salvo motivi oggettivi di\nimpedimento (ad es. di carattere logistico ed organizzativo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 9 - Permessi sindacali - assenze e permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi sindacali retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In armonia al combinato disposto dagli articoli 19, 23 e 30 della Legge n.\n300 del 20 maggio 1970, hanno diritto alla concessione di permessi sindacali\nretribuiti, in ragione di 120 ore annue, i componenti delle RSU nelle seguenti\nmisure massime per ciascuna delle Organizzazioni sindacali congiuntamente\nfirmatarie del presente contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ore 240 fino a 20 lavoratori che le abbiano conferito delega;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ore 360 da oltre 20 e fino a 50 lavoratori che le abbiano conferito\ndelega;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ore 600 oltre 50 lavoratori che le abbiano conferito delega.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sindacale nelle misure sopra definite sono a disposizione\noltre che della RSU e delle Organizzazioni sindacali anche di altri lavoratori,\ndi volta in volta segnalati, e saranno gestite unitariamente, previa tempestiva\nrichiesta alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle richieste di permesso sindacale rivolte per iscritto dalle\nOrganizzazioni sindacali dei lavoratori alle Direzioni aziendali dovrà essere\nindicata, insieme con la causale, la durata del permesso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascuna unità aziendale il monte per anno solare delle ore di spettanza\nsarà costituito dalla sommatoria delle proporzionali ore di permesso mensili,\ndeterminate in base al numero delle deleghe di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi sindacali non retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si fa rinvio all’articolo 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori eletti alla carica di Consigliere comunale o provinciale che\nnon chiedano di essere collocati in aspettativa possono fruire di permessi\nretribuiti per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato\ncon un massimo di quattro ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori eletti alla carica di Sindaco o di Assessore comunale, ovvero\ndi Presidente di Giunta provinciale o di Assessore provinciale, possono fruire\nanche di permessi non retribuiti - se richiesti - per un minimo di trenta ore\nmensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 12 - Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda provvederli alla trattenuta del contributo sindacale a favore\ndelle Organizzazioni sindacali congiuntamente firmatarie del presente contratto\na carico dei dipendenti che ne fac ciano richiesta mediante delega debitamente\nsottoscritta dall’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delega conterrà l’indicazione per la determinazione dell’ammontare\ndel contributo da trattenere e l’organizzazione sindacale cui l’azienda\ndovrà versarlo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le trattenute saranno effettuate ogni mese sulle relative competenze del\nlavoratore e versate dall’azienda sui conti correnti indicati da ciascun\nSindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’ammontare del contributo è stato fissato dalle Organizzazioni sindacali\ndei lavoratori nella misura dello 0,80% da calcolarsi sull’imponibile\nInps.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende effettueranno il versamento dei contributi sindacali ai Sindacati\nbeneficiari sui conti correnti che verranno comunicati, tramite\nl’Unionzucchero, dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori\ncongiuntamente firmatarie del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo a quello\ncui i contributi si riferiscono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende trasmetteranno, contestualmente ad ogni versamento sui conti\ncorrenti, alle Organizzazioni provinciali dei lavoratori elenco di competenza\ncon l’indicazione dei nominativi e dei singoli importi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamento per il versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni lavoratore può chiedere all’azienda di effettuare sulle sue\ncompetenze la trattenuta a favore dell’organizzazione sindacale dallo stesso\ndesignata, secondo le seguenti modalità:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Deleghe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La comunicazione all’azienda avviene mediante sottoscrizione della\n“delega” (vedi fac-si- mile allegato 1 al presente Regolamento).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’eventuale revoca della “delega” già rilasciata, il lavoratore\ndeve darne comunicazione scritta alla Direzione ed al Sindacato già\ndestinatario delle quote sindacali ch’egli intende revocare (vedi fac-simile\nallegato 2).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consegna, raccolta e validità delle deleghe\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le “deleghe”, prima della distribuzione, saranno compilate a cura\ndell’azienda, per quanto riguarda la denominazione dello stabilimento, il\nnominativo del lavoratore, la qualifica, il numero di cartellino,\nl’indicazione del mese e dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le “deleghe” già in atto al 1° giugno 1999 mantengono inalterata la\nloro validità nel tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoratori assunti nel corso dell'anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le “deleghe” verranno consegnate all’atto dell’assunzione. Avranno\nvalidità che si protrarrà nel tempo salvo revoca per i lavoratori assunti con\ncontratto a tempo indeterminato, mentre avranno validità per la durata del\nrapporto per i lavoratori assunti con contratto a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le “deleghe”, completate e sottoscritte dagli interessati, potranno\nessere consegnate o fatte pervenire all’azienda, o direttamente dal\nlavoratore interessato o tramite la RSU o il Comitato esecutivo della stessa.\nPer la raccolta delle “deleghe” dei lavoratori assunti per la campagna\nbieticola, potrà, ove la RSU o il Comitato esecutivo della stessa lo richieda,\nessere predisposta un’urna preventivamente sigillata dalla RSU o dal Comitato\nesecutivo della stessa. L’urna verrà esposta per i primi dieci giorni\ndall’inizio della campagna. Successivamente la RSU o il Comi tato esecutivo\ndella stessa provvederli al dissuggellamento dell’urna, allo spoglio delle\ndeleghe rinvenute e, dopo aver controllato che le stesse siano debitamente\ncompilate, alla loro consegna alla Direzione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle iniziative in materia intervenute e in corso in sede\ngenerale nazionale, le Parti concordano il mantenimento in vigore delle\nsuesposte norme, stipulate e confermate nell’ambito della competenza e\ndell’autonomia delle Parti sindacali medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabile Direzione lo sottoscritto con la qualifica di (*)(**)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>invio la presente lettera per chiedere a codesta Direzione, ai sensi delle\nrelative disposizioni contenute nei vigente Ceni, di trattenere dalle mie\ncompetenze ad ogni saldo mensile, la percentuale dello 0,80% (zero virgola\nottanta per cento) sul totale lordo sottoposto a contribuzione Inps a far tempo\ndal mese in corso e di effettuare mensilmente il versamento per mio conto,\nquale mia quota di associazione, al Sindacato qui di seguito segnato (***) e\nsui c\u002Fc che verrà indicato dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mese: Anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(firma leggibile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al Sindacato Provinciale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lo sottoscritto occupato presso codesta Ditta, cartellino n dichiaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di ritirare la delega a suo tempo rilasciata in favore del Sindacato cui\nscrivo per\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto l’ultima trattenuta in favore di detto Sindacato coinciderà con\nle mie competenze relative al mese in corso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con distinti saluti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mese: Anno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(firma leggibile)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(*) Impiegato o operaio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(**) Stabile o avventizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(***) Indicare con un segno di croce, sul quadretto a sinistra della sigla,\nil Sindacato prescelto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art. 17 - Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di esplicita pattuizione, che deve risultare da atto scritto,\nl’assunzione deve ritenersi fatta senza periodo di prova.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando sia richiesto il periodo di prova, questo non potrà, di regola,\nessere superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di 1° livello super e di 1° livello: 6 mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•di altri livelli: 3 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai: 6 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato favorevolmente il periodo di prova, il lavoratore si intenderà\nsenz’altro confermato in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla rescissione del\ncontratto, che potrà aver luogo in qualsiasi momento senza preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il servizio prestato durante il periodo di prova del lavoratore confermato\nva computato a tutti gli effetti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che non venga confermato o che non creda di accettare le\ncondizioni offertegli, lascerà senz’altro l’azienda ed avrà diritto al\npagamento dei giorni di lavoro compiuti in base alla retribuzione normale del\nlivello nel quale egli è stato assunto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 18 - Disciplina del rapporto a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e l’articolo 19 - Stagionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono sostituiti dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle\nvigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in\nmateria affida alla contrattazione collettiva. Il presente articolo 18 è stato\nmodificato alla luce del D.Lgs. 81\u002F2015.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall’art. 21, commi 1 e 2, D. Lgs.\n81\u002F2015, e successive modifiche e integrazioni, le Parti si danno\nreciprocamente atto e convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il menzionato Accordo del 17.3.2008 sulla stagionalità soddisfa i\nrequisiti legali per l’applicazione dei termini obbligatori ridotti di\ninterruzione tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo\nlavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando il numero di 5 proroghe previsto dalla normativa per i\nrapporti di lavoro a termine, la possibilità di applicare il numero massimo di\nquattro proroghe anche ad ogni singolo rapporto di lavoro a termine di\ncarattere stagionale di cui all’Accordo di Settore sulla stagionalità del\n17.3.2008 fermo restando il rispetto della durata massima complessiva di otto\nmesi per ogni singolo contratto stagionale previsto dall’Accordo di\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti in attuazione del rinvio operato dall’art. dall’art. 21, comma\n2, D.Lgs. 81\u002F2015 convengono che non operano intervalli temporali in tutti i\ncasi di assunzioni a termine di durata non superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso per tutte le ipotesi di contratto a termine di cui all’art.\n19, co. 1, D.Lgs. 81\u002F2015 opera il limite di legge dei 36 mesi, con le\nesclusioni previste dal predetto decreto legislativo, o le sue eventuali\nderoghe previste a livello di contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano comunque salve le disposizione e le soluzioni già definite ex L.\n99\u002F2013 sulla materia a livello aziendale e le intese che abbiano già attuato\nil rinvio di cui al comma 6 di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 2, lettera a\ndell’art. 23, Digs. 81\u002F2015, per fase di avvio nuove attività si intende un\nperiodo di tempo fino ai 18 mesi per l’avvio di una nuova unità\nproduttiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio\ndi una nuova linea\u002F modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo\ndi tempo fino a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con\nparticolare riferimento alle aziende e\u002Fo unità produttive o di servizio\noperanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal TU. approvato con D.PR.\n6 marzo 1978 n. 218.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto disposto dal comma 1, delTart. 23, del citato decreto\nlegislativo, le Parti convengono di individuare nel 25% - da calcolarsi in\nmedia annua12’ dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati\nnell'impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente - il limite\npercentuale di legge di utilizzo dei contratti a tempo determinato, in tutti i\ncasi di assunzioni a termine rientranti nella predetta norma legale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta\nferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo. L’eventuale\nfrazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è\narrotondata all’unità intera superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La percentuale di cui al sesto comma potrà essere aumentata da contratti\ncollettivi conclusi a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende, nell’ambito del sistema di informazione di cui all’art. 2\ndel presente Ceni, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni\nquantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei\ncontratti a tempo determinato stipulati, nonché informazioni in merito\nall'utilizzo degli stagisti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo\ndeterminato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai\nposti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da\nlavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito\ndell’unità produttiva di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi\ninformativi\u002Ffor- mativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al\nprocesso lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla tipologia\ndell’attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere\nindividuati a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale avventizio assunto per la campagna può, alla conclusione\ndell’attività produttiva alla quale era stato assegnato, essere trattenuto a\nprestare servizio oltre la cessazione della produzione del proprio reparto per\nla messa in stato di conservazione degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo prefissato e fino alla scadenza del termine, saranno\napplicate all’avventizio le norme previste dal presente contratto e da\neventuali accordi integrativi eccezion fatta per quanto previsto dagli articoli\n57 (parte Indennità istruzione figli), 45 (Diritto allo studio), 72 (Preavviso\ndi licenziamento e di dimissioni, così come sostituito dal punto 24 delle\n“Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera”), dal\nparagrafo 2 del punto 19 delle “Disposizioni specifiche per gli addetti\nall’industria saccarifera”, nonché dall’accordo integrativo 31 luglio\n1983 circa l’abolizione della Cassa di Previdenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti per le campagne di lavorazione il preavviso del\ntermine della lavorazione e quindi della risoluzione del rapporto dovrà essere\ndi 24 ore di lavoro consecutive riferite alle prestazioni di lavoro degli\ninteressati e ciò nel termine massimo consentito dall’avvicendamento dei\nturni: il preavviso avverrà mediante affissione sull’albo di fabbrica di\nelenco nominativo che chiaramente specifichi la data di risoluzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la malattia e l’infortunio si applicano fino alla\nscadenza prefissata del rapporto di lavoro le disposizioni di cui agli articoli\n47 e 48, così come sostituiti dal punto 15 delle “Disposizioni specifiche\nper gli addetti all’industria saccarifera” cui si fa integrale rinvio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie, la tredicesima mensilità e la gratifica speciale, nonché il\nT.F.R., saranno corrisposti, frazionati sulla base di tanti 365esimi quanti\nsono i giorni di durata del rapporto a termine, all'atto della risoluzione del\nrapporto a termine medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale sistema sarà seguito anche per calcolare il trattamento economico dei\nratei corrispondenti ai riposi di cui al punto 12 delle “Disposizioni\nspecifiche per gli addetti all’industria saccarifera”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’avventizio che passi a tempo indeterminato non dovrà sottostare a\nperiodi di prova, qualora il periodo di avventiziato abbia superato la durata\ndel periodo di prova stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della necessità aziendale di instaurare rapporti di lavoro a\ntempo indeterminato nell’ambito di posizioni di lavoro normalmente ricoperte\ndai lavoratori di cui alle ipotesi già previste dall'art. 1, lett. A), della\n1. n. 230\u002F1962 e dal D.P.R. n. 1525 del 1963, l’azienda esaminerà la\npossibilità di ricercare modalità di stabilizzazione, facendo ricorso, in\nmodo non esclusivo, ai suddetti lavoratori, fermo restando le indispensabili\ncompatibilità professionali necessarie e le esigenze di flessibilità\nrichieste dal mercato del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità di stabilizzazione, che prevedono anche la valorizzazione delle\niniziative formative già effettuate, delle posizioni di lavoro ricoperte e\ndella conseguente professionalità maturata, potranno riguardare anche il\nricorso al part time verticale con le caratteristiche di flessibilità ed\nelasticità che rendano le modalità di stabilizzazione idonee a rispondere in\nmaniera coerente alle esigenze organizzative del sistema produttivo”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro degli operai\navventizi, ove essi siano tenuti a disposizione fuori dello stabilimento,\nl’azienda integrerà il trattamento della Cassa integrazione guadagni di cui\nalle vigenti disposizioni legislative - qualora ricorrano le condizioni del suo\nintervento - fino alla concorrenza del 50% della retribuzione normale\ngiornaliera in modo che, in complesso, l’operaio venga comunque a realizzare,\nper tutto il periodo tenuto a disposizione, il 50% di quanto avrebbe percepito\nse la sospensione non fosse avvenuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli operai di cui al precedente comma cesseranno di essere a disposizione\ncon semplice avviso affisso in portineria da parte della Direzione dello\nstabilimento 24 ore prima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli allegati ai contratti aziendali sottoscritti il 25 luglio 2002 sono\nespressamente richiamati e fanno parte integrante del presente contratto\ncollettivo nazionale-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’occasione del recepimento degli allegati in questione, le Parti si\ndanno reciprocamente atto che il carattere di sperimentalità, concordato in\noccasione dalla contrattazione aziendale è venuto meno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’allegato F è, dunque, parte sostanziale e formale del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che le assunzioni effettuate ai sensi dell’allegato F\nnon concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di\n“quote di riserva” così come in passato previste dall’articolo 25, commi\n1 e 6, della legge 223\u002F91.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di\ncontratto a tempo determinato, le Parti, in sede aziendale, potranno valutare\nl’opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie\nrelative alle lettere a), c), e), f), comma 2, dell’art. 23, D.Lgs. 81\u002F2015 e\nriconducibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e\nsostitutivo di cui all’art. 1 del medesimo decreto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità di utilizzare strumenti di\nflessibilità del mercato del lavoro finalizzati a sostenere processi di\nsviluppo aziendale ed occupazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine saranno ricercati eventuali percorsi di stabilizzazione\noccupazionale attraverso il consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo\ndeterminato ivi inclusi i rapporti di lavoro a carattere stagionale consolidati\ne ricorrenti nel tempo verso il tempo indeterminato a partire dall’utilizzo\ndel part-time verticale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORAAA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i\ncasi rientranti nella previsione di cui all’art. 1, co. 1, Digs 368\u002F2001, in\nrelazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte, dell’art. 10 del citato\ndecreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo\ndeterminato non può superare il 14 % in media annua dei lavoratori con\ncontratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31\ndicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per\nspecializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia\ncontinuità di impiego nell’ambito dell’azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza\ndi modifiche dell’organizzazione di impresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•attività non programmabili e non ricomprese nell’attività ordinaria)\n(nota: comma abrogato, si veda infra Norma transitoria)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che la previsione di cui sopra concernente il rispetto\ndel limite percentuale del 14 %, trova applicazione solo per i rapporti di\nlavoro a termine instaurati antecedentemente la data di entrata in vigore della\nLegge 78\u002F2014 (e cioè instaurati prima del dal 21 marzo 2014).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di semplice attesa e custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si considerano rientranti tra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•autista di vettura senza altre mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•infermiere senza altre mansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fattorino o commesso d’ufficio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•inserviente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•portiere;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•custode o guardiano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro dei discontinui deve essere predeterminato in\nalternativa:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in 10 ore giornaliere, corrispondenti a 50 ore settimanali,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in 9 ore giornaliere, corrispondenti a 45 ore settimanali,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in 8 ore giornaliere, corrispondenti a 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue,\nl’azienda comunicherà per iscritto al lavoratore la sopra citata\npredeterminazione dell’orario. Analoga comunicazione scritta sarà effettuata\nin caso di eventuale spostamento ad altro scaglione di orario del discontinuo,\ncon un preavviso di almeno 30 giorni, durante i quali resteranno fermi\nl’orario e la retribuzione precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione mensile (174 ore) copre per tutti i discontinui - operai ed\nimpiegati - le prestazioni corrispondenti a 40 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I discontinui - operai ed impiegati - il cui orario sia predeterminato in 9\nore giornaliere e 45 settimanali percepiranno per ogni ora prestata dalla 41a\nalla 45a settimanale un ulteriore centosettantaquattresimo della retribuzione\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I discontinui - operai e impiegati - il cui orario sia predeterminato in 10\nore giornaliere e 50 settimanali percepiranno per ogni ora prestata dalla 41a\nalla 50a settimanale un ulteriore centosettantaquattresimo della retribuzione\nmensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni per lavoro straordinario richieste dalla 46a alla 54a ora ai\ndiscontinui con orario predeterminato su 9 ore giornaliere e dalla 51a alla 60a\nai discontinui con orario predeterminato su 10 ore giornaliere saranno\ncompensate con la maggiorazione percentuale del 40%; nell’ipotesi per contro\nin cui tali maggiori prestazioni siano richieste in regime di flessibilità\nsaranno compensate con la sola percentuale del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario oltre i limiti di\ncui al precedente comma (50% o 60%) si applicheranno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i lavoratori con orario predeterminato in 10 ore giornaliere: a\npartire dalla 61a ora;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i lavoratori con orario predeterminato in 9 ore giornaliere: a\npartire dalla 55a ora.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per lavori a turni avvicendati ( 10% diurno,\n20% notturno) si cumulano con quelle previste per il lavoro straordinario di\ncui al 7° comma del presente articolo, nonché con la percentuale del lavoro\nprestato in regime di flessibilità e quindi il cumulo ha luogo nei limiti\nseguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i lavoratori con orario predeterminato in 10 ore giornaliere: fino\nalla 60a ora settimanale compresa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i lavoratori con orario predeterminato in 9 ore giornaliere: fino\nalla 54a ora settimanale compresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1993 la maggiorazione per il lavoro a turni\nnotturni viene elevata al 30%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 1993 è istituita la seguente maggiorazione:\nlavoro domenicale con riposo compensativo: 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ovviamente per gli operai discontinui ai quali venisse assegnato un orario\ndi 8 ore giornaliere, corrispondenti a 40 settimanali, le percentuali di\nmaggiorazione per lavoro straordinario e lavoro a turni avvicendati\ndecorreranno negli stessi termini degli operai di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento festività nazionali ed infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento per le festività nazionali ed infrasettimanali, di cui\nall’articolo 34 (così come sostituito dal punto 13 delle “Disposizioni\nspecifiche per gli addetti all’industria saccarifera”), sarà conteggiato\nin ragione di 8, 9 o 10 ore in correlazione al normale orario giornaliero di\nlavoro predeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I trattamenti economici previsti per Ferie, Preavviso e Trattamento di fine\nrapporto saranno conteggiati come in appresso indicato, in correlazione al\nnormale orario giornaliero di lavoro come sopra definito:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 8 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 9 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 10 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a 3 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 176\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 198\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 220\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre il 3° anno di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 225\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 250\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La giornata di ferie verrà quindi conteggiata in ragione di 8, 9 o 10 ore\nin correlazione al normale orario giornaliero di lavoro predeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preavviso e sua indennità sostitutiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 8 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 9 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 10 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a 5 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre il 5° anno di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 110\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 150\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 8 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 9 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 10 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a 5 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre il 5° anno di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 110\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre i 10 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 150\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 8 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 9 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 10 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 174\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 8 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 9 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Su 10 ore giornaliere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 174\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore 200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 27 - Disciplina delle Mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori, nell’esecuzione del lavoro e delle mansioni loro affidate,\ndevono attenersi alle istruzioni ricevute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello attribuito ai lavoratori non li esonera dal prestare la propria\nopera per gli altri lavori e mansioni che venissero eventualmente loro\ncomandati, tenendo conto del livello di appartenenza, della capacità e\ndell’attitudine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di svolgimento di mansioni rientranti in livello superiore a quello\ndi appartenenza, sarà corrisposto ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione\nmensile già goduta e per tutta la durata dello svolgimento delle mansioni\nsuperiori, un importo pari alla differenza tra il minimo tabellare del livello\nsuperiore, e la retribuzione mensile di fatto percepita, esclusi gli aumenti\nperiodici di anzianità, in quanto, ovviamente, tale differenza sussista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella determinazione dell’importo di cui al comma precedente si terrà\naltresì conto della differenza dei valori del premio di produzione fisso\nmensile relativo ai diversi livelli e di cui al paragrafo 2 del punto 19 delle\n“Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che per un periodo superiore a due mesi, anche non\nconsecutivi, nel volgere di un anno sia adibito al disimpegno di mansioni\nproprie di un livello superiore a quello cui appartiene, sarà promosso al\nlivello medesimo a tutti i conseguenti effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto periodo è elevato a tre mesi per lo svolgimento delle mansioni\nimpiegatizie proprie dei livelli 1° super non quadro, 1° e 2°.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio a livello superiore, la nuova retribuzione di fatto\nsarà determinata mediante assorbimento, fino a concorrenza del nuovo minimo,\ndegli eventuali aumenti di merito e attribuendo gli eventuali aumenti periodici\ndi anzianità già maturati, nel valore in cifra stabilito per il nuovo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione provvederli a comunicare al lavoratore il suo passaggio a\nsuperiore livello a mezzo di comunicazione scritta nella quale saranno\nindicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il livello cui il lavoratore viene assegnato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la nuova retribuzione mensile spettantegli suddivisa nei suoi elementi\ncostitutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni particolari per gli operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle stazioni di lavoro ricoperte da una squadra di operai, in caso di\nassenza di un componente della squadra, gli altri lavoratori percepiscono anche\nla retribuzione normale dell’operaio mancante sino alla sua sostituzione,\nsempre che lo sostituiscano nelle sue mansioni in aggiunta a quelle loro\nproprie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’operaio turnista che, per esigenze di turno, venga adibito per almeno\ntre giorni la settimana a mansioni proprie di un livello superiore a quello cui\nappartiene, sarà corrisposta per l’intera settimana la retribuzione\nafferente al livello superiore, fermi sempre restando gli aumenti di merito e\ndi anzianità goduti nel livello di appartenenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IO.Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•passaggi di lavoratori dalla qualifica operaia a quella impiegatizia che\nsiano stati o siano disposti dal 1° maggio 1980 in poi non comportano la\nrisoluzione dell'originario rapporto di lavoro, che continuerà con il\nmantenimento dell’anzianità maturata a tutti i conseguenti effetti, ivi\ninclusi gli aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’operaio al quale vengono temporaneamente ed in via del tutto eccezionale\naffidate mansioni impiegatizie dovrà avere per quel periodo almeno il medesimo\ntrattamento economico degli impiegati avventizi svolgenti analoghe mansioni,\nsenza che il decorso a tutti gli effetti della sua anzianità da operaio resti\ninterrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 30 - Orario di lavoro, l’articolo 30bis,Part. 30 ter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e l’articolo 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a\nturni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- maggiorazioni e l’articolo 32 - Riposo per i pasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono sostituiti dalla normativa seguente che per l’art 32 - Riposo per i\npasti -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>costituisce condizione di migliore favore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è\nfissata in 40 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore\nsettimanali, mentre, per i lavoratori addetti a mansioni discontinue di cui al\npunto 9, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre le 60 ore\nsettimanali per i lavoratori con orario predeterminato in 10 ore giornaliere,\ned oltre le 54 ore settimanali per i lavoratori con orario predeterminato in 9\nore giornaliere e, per le lavorazioni nei periodi di stagionalità, quello\nprestato oltre gli orari previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei periodi di non lavorazione della barbabietola l’orario settimanale di\nlavoro verrà distribuito in cinque giorni di 8 ore ciascuno (dal lunedì al\nvenerdì).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli fini contrattuali la prestazione normale dei lavoratori giornalieri\nnon inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1° gennaio\n1993, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui\nal comma 23 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di\nstagionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le determinazioni dell’orario normale dei lavoratori farà salve le\nsoluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla\nmigliore utilizzazione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario\ncontrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono\nconsentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto\naltresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso\ndeve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili,\nindifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi\ndimensionamenti di organico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro\nstraordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di:\nimpraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte\nanomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con\nvincolanti termini di consegna; necessità connesse alla mairritenzione\nstraordinaria, al mantenimento e\u002Fo al ripristino della funzionalità e\nsicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili\nlavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione;\nnecessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità\ndelle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse;\nnecessità non programmabili connesse al ricevimento e\u002Fo spedizione di\nprodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge\nconcentrati in particolari momenti dell’anno (quali ad esempio bilanci,\ninventari). Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla\nRSU o al Comitato esecutivo della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di\nlavoro straordinario saranno concordate preventivamente tra Direzione aziendale\ne la RSU o il Comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue\npro-capite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavori a turni avvicendati extra lavorazione barbabietola (es.:\nbaritazione melassa, raffinazione greggio, produzione lievito ed alcool,\nconfezionamento prodotti, ecc. ), l’orario di 8 ore giornaliere e 40\nsettimanali è distribuito in 5 giorni, garantendosi comunque un riposo\nsettimanale di 2 giorni mobili non consecutivi distribuiti a seconda della\nrotazione dei turni. Eventuali prestazioni straordinarie che fossero necessarie\nper tali lavorazioni saranno concordate come sopra con la RSU o con il Comitato\nesecutivo della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante non potrà\nabbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello\ndel turno successivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale concorderà con la RSU o con il Comitato esecutivo\ndella stessa la distribuzione dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale provvederà ad affiggere in apposita tabella detto\norario secondo le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l’orario di 39 ore per\nun numero di settimane inferiore alle 52, l’assorbimento sarà limitato ad\nun’ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando che agli effetti legali l’orario normale di lavoro è\nquello fissato dalla legge, si indicano come segue le percentuali di\nmaggiorazione per prestazioni eccedenti le 40 ore settimanali, a turni, festive\ne notturne:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoro straordinario prestato oltre la 40a e fino alla 48a ora\nsettimanale è compensato con la maggiorazione del 40%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoro straordinario eccedente le 48 ore settimanali è compensato con\nla maggiorazione del 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali in regime di flessibilità\nviene compensato con\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la sola percentuale del 20%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è considerato lavoro a turni quello svolgentesi su due o più turni\navvicendati e viene compensato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con la maggiorazione del 10% per i turni diurni (tra le ore 6 e le\n22);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con la maggiorazione del 30% per i turni notturni (tra le ore 22 e le\n6&gt;,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali maggiorazioni si cumulano con quella del 40% prevista per il lavoro\nstraordinario oltre la 40a e fino alla 48,2 ora settimanale (a + d), nonché\ncon la percentuale del lavoro prestato in regime di flessibilità (c + d).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità per turni avvicendati competono a quei lavoratori che prestino\nattività continuativa a turno, avvicendandosi l’un l’altro agli stessi\nimpianti ed alla stessa lavorazione, e ciò anche nell’ipotesi in cui gli\norari nei turni non subiscano rotazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni festivi\nprevisti dall’art. 34 (così come sostituito dal punto 13 delle\n“Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera”),\neccezion fatta per il S. Patrono durante il periodo di lavorazione, ovvero\nquello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale compensativo e\nviene compensato con la maggiorazione del 60%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del\nmattino e viene compensato con la maggiorazione del 60%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoro straordinario notturno effettuato tra le ore 22 e le 6 e il\nlavoro straordinario festivo sono compensati con la maggiorazione del 60%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoro dei guardiani che prestano servizio solo di notte (tra le ore\n22 e le 6) viene compensato con la maggiorazione del 10%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori che, dopo aver compiuto il loro orario di lavoro, fossero\nchiamati dal loro domicilio fuori lavorazione in ore notturne, ed in\nlavorazione, fuori del loro turno, saranno compensati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli impiegati: con la maggiorazione dell’80% sul valsente orario\ndella retribuzione normale mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli operai: con la maggiorazione dell’80% sulla retribuzione oraria\nnormale, comprendendo nelle ore da compensarsi anche quelle del percorso da\ncasa al luogo di lavoro e viceversa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>m)ferme restando le disposizioni di legge richiamate dal presente punto 12\n(es. R.D. 1957\u002F1923), ai lavoratori che nei periodi di stagionalità superino\nl’orario normale di cui al 1° comma sarà corrisposta una maggiorazione del\n40% per il lavoro prestato oltre la 40a e fino alla 48a ora settimanale e del\n50% per il lavoro eccedente le 48 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai soli effetti retributivi di cui al presente Ceni, per lavoro notturno si\nintende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Si considera\nlavoro notturno ai fini legali, di cui al d.lgs. n. 66 del 2003, quello\neffettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle\ncondizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui\nall’art. 11, secondo comma, del citato provvedimento (donne,\ndall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di\netà del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre\nanni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la\nlavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio\nconvivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che\nabbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio\n1992, n. 104, e successive modificazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla\nconsultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art.\n12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa\nl’informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni di cui al presente articolo vanno conteggiate sul valsente\norario che si determina dividendo la retribuzione normale mensile per 174. Le\nore non lavorate per ferie, congedo matrimoniale, festività nazionali ed\ninfrasettimanali, permessi retribuiti, malattie ed infortuni saranno computate\nai fini del calcolo dell’orario settimanale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che le maggiorazioni di cui ai punti 9, 12 e 20 delle\n“Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera”, in\nquanto comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti\ncontrattuali e di legge, non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo\nquanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto già previsto dal 12° comma del successivo paragrafo\nFLESSIBILITÀ del presente articolo, ove le lavoratrici madri e i lavoratori\npadri nei primi 24 mesi di vita del bambino, manifestino l’interesse a\npercepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni effettuate in regime di\nlavoro straordinario, l’azienda accoglierà le relative richieste di\naccantonamento su un conto individuale (cd. Banca ore) delle ore effettuate a\ntale titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore padre \u002F lavoratrice madre potranno attingere a tale conto per\nutilizzare i riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul\npiano dei costi da fruire entro 12 mesi dalla maturazione, nel rispetto delle\nesigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sostituzione delle ex festività abolite dalla legge n. 54\u002F1977 e D.P.R.\n28 dicembre 1985, n. 792 e del trattamento per le stesse previsto\ndall’Accordo Interconfederale 25 gennaio 1977, il lavoratore fruirà, tenendo\nconto delle esigenze di continuità dell’attività produttiva, di gruppi di 8\nore di riposi individuali retribuiti pari a 32 ore, maturabili per dodicesimi\nnel senso che i lavoratori che nell’anno solare non hanno maturato le 4\ngiornate avranno diritto a fruire di 1\u002F12 di tali riposi per ogni mese o\nfrazione di mese superiore ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diverse modalità di utilizzo formeranno oggetto di esame tra la Direzione\naziendale e la RSU avuto riguardo alle necessità tecnico-produttive, ai\nperiodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di\nattività stagionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A**\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando l’orario normale di 40 ore settimanali, il monte ore\nannuo di 68 ore di riduzione di cui al Ceni 22 giugno 1987 è elevato, per\ntutti i lavoratori, a 72 ore a partire dal 1° gennaio 1993 ed a 76 a partire\ndal 1° ottobre 1994 a titolo di riposi individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del\nrapporto di lavoro; a tali effetti si considera come mese intero la frazione\nsuperiore ai 15 giorni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i lavoratori adibiti a lavoro su tre turni a ciclo continuo - con\nriposi a scorrimento - durante la campagna bieticolo-saccarifera, è prevista\nl’ulteriore maturazione rispetto a quanto indicato al punto 1), di 8 ore di\nriduzione, a partire dal 1° ottobre 1994 a titolo di riposi individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attribuzione di tali maggiori quote di riduzione d’orario a questi\nlavoratori, dovrà essere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>disposta in proporzione diretta al periodo lavorato a ciclo continuo\nnell’anno solare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° gennaio 2005 i riposi per i lavoratori che prestano la\nloro attività su tre turni per sei giorni e su tre turni per sette giorni,\nsaranno incrementati di 4 ore restando invariate le modalità di godimento.\nInoltre le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente\ngià in atto e concordato a titolo analogo (riduzioni di orario a qualunque\ntitolo concesse, permessi, ferie, ecc. ).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a far data dal 1° gennaio 1996 a tutti i lavoratori che prestano la loro\nopera in turni normali tre per sei o tre per sette a ciclo continuo con riposi\na scorrimento, sarà attribuita una ulteriore riduzione di orario pari a trenta\nminuti primi per ogni turno notturno settimanale effettivamente lavorato. La\nriduzione di orario di cui al presente punto 3) sarà attribuita a titolo di\nriposi individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni d’orario di cui sopra avverranno in correlazione alle ore di\neffettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre\nl’obbligo della retribuzione a carico dell’azienda nonché per l’assenza\nobbligatoria per maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una diversa utilizzazione di tale ulteriore periodo di riduzione\ndell’orario individuale sarà oggetto tra la Direzione aziendale e la. RSU o\nil Comitato esecutivo della stessa di un esame che tenga conto delle necessità\ntecnico-produttive, dei periodi di maggiore intensità produttiva e con\nesclusione dei periodi di attività stagionali. La riduzione di cui al\nprecedente comma non è cumulabile con quanto eventualmente già in atto o\nconcordato a titolo analogo (permessi, ferie, ecc.) e secondo modalità e\ncriteri di cui al Protocollo d’intesa 22\u002F1\u002F1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a\nconcorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se\nassunti in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la riduzione dell’orario di lavoro, nelle sue\nquantità e termini concordati, resta inteso infine che essa anche nei\nlievitifici e nelle distillerie non dovrà incidere sulla continuità del ciclo\nproduttivo e dei relativi turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Programmazione annuale degli orari di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione\nannuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i\nperiodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze,\nladdove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di\ncui agli istituti sopra citati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove, nel corso dell’anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione\nrispetto alla pro grammazione per i singoli istituti, anche in relazione alle\nesigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in\nappositi incontri si procederà all’aggiornamento di programmi e\nprevisioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario nel presente contratto,\nle Parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello\nspirito delle intese interconfederali e nel rispetto delle specifiche normative\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flessibilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva anche attraverso il\nmigliore utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze\nconnesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita anche con riferimento a\ntitolo esemplificativo ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di\nmercato, a caratteristiche di stagionalità e\u002Fo alla disponibilità della\nmateria prima, l’orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può\nessere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo -\nper il superamento dell’orario settimanale medesimo - di 88 ore per anno\nsolare o per esercizio calcolate a livello individuale. La flessibilità, così\ncome indicata, è obbligatoria e impegnativa per ogni lavoratore interessato\ngiornaliero e\u002Fo turnista, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati\nimpedimenti, qualunque ne sia la tipologia contrattuale e può di volta in\nvolta essere articolata su uno o più turni in funzione delle specifiche\nesigenze aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al comma\nprecedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla\nmedesima materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tali casi l’azienda informerà la RSU per esaminare preventivamente le\nesigenze anzidetto ai fini di determinare la realizzazione per l’intera\nazienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni\nlavorative superiori alle 40 ore settimanali entro il limite di 48 ore\nsettimanali, e settimane con prestazioni lavorative inferiori a 40 ore. Gli\nscostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente\ncomunicati alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmate saranno\ncompensate con le maggiorazioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario\nsettimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente\nriduzione di orario anche agli effetti degli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità applicative, relative all’utilizzo delle riduzioni,\nrapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite\ncongiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni\ndomenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per\ntutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di\ncomprovati impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo alimentare,\nrigidamente condizionato dagli andamenti di mercato e delle materie prime, da\nstagionalità dei consumi e della produzione, da esigenze specifiche dei\nconsumatori, le Parti riconoscono l’importanza che le realtà industriali\nalimentari possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire\nopportunità di crescita ed affermazione, con conseguenti positive implicazioni\nsulle condizioni e le opportunità di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confermare l’impianto normativo del punto 12 delle\n“Disposizioni Specifiche per gli addetti all’industria saccarifera”\nriconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese\nattraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le\ncondizioni dei lavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione\ndi intese, anche a titolo sperimentale, riferite all’intera azienda o a parti\ndi essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse\nrispetto a quanto previsto dal suddetto punto 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali intese potranno anche individuare, per i dipendenti coinvolti, diverse\narticolazioni dell’orario di lavoro inferiori a quello del citato punto 12,\ncorrelando la distribuzione nel tempo, la durata e la remunerazione della\nprestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì consentire ai\nlavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dal\nsummenzionato punto 12 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni\npreviste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle\nprestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche\nindividualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla\nmaturazione (ad esempio banca ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I predetti riposi compensativi accantonati nella Banca ore potranno essere\nindividualmente utilizzati, sempre nel rispetto delle esigenze aziendali ed\nentro 12 mesi dalla maturazione, anche per l’osservanza di festività\nreligiose diverse da quelle di cui al citato punto 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni e le soluzioni già definite sulla materia\na livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di\n48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, articolo 4 del d.\nIgs. n. 66\u002F2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa,\ncompreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo\nnon superiore a sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello\naziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione\ndel lavoro da verificare a tale livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle\nParti sociali, le Parti concordano che, in caso di approvazione di una\ndisposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno\nper convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche\ndel settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi di\ncui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio\ndel termine di durata massima dell’orario di cui all’art. 4 del d. Igs. n.\n66 del 2003, non comportano variazione alcuna né del trattamento economico\nconcernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai\nlavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti avendo tenuto conto in occasione del presente rinnovo della\nsopravvenienza del d. Igs. n. 66 del 2003, convengono che con le clausole di\ncui sopra hanno inteso dare attuazione a quanto il decreto legislativo medesimo\naffida alla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 34 - Giorni festivi festività infrasettimanali e\nnazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti\ngli effetti civili e cioè:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività nazionali del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 aprile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1° maggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 giugno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività infrasettimanali del:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capodanno (1° gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lunedì dopo Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione ( 15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognissanti ( 1° novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•8. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•26 dicembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>È inoltre considerata festività il 8. Patrono del luogo ove il dipendente\nlavora salvo quanto disposto dal punto 12 - comma e) - delle “Disposizioni\nspecifiche per gli addetti all’industria saccarifera”13’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo speciale trattamento economico previsto per gli operai per le festività\nnazionali e per le festività infrasettimanali, per il quale si fa riferimento\nalle norme di legge ed agli accordi interconfederali che disciplinano la\nmateria, viene esteso anche agli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora qualcuna delle festività infrasettimanali dovesse cadere di sabato\no di domenica, tra la Direzione e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa\nsi potrà concordare altra giornata compensativa ad ogni effetto: così pure\nqualora la ricorrenza del 8. Patrono coincidesse con una festività nazionale\nod infrasettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne le festività abolite con la legge 5 marzo 1977, n. 54\ned il D PR. 28 dicembre 1985, n. 792, le quattro ex festività religiose sono\nstate sostituite con i riposi individuali di cui al 20° comma - punto 12\n“Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera”,\nmentre per la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata\nalla (3) Per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma la giornata del 29\ngiugno: SS. Pietro e Paolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>domenica, il lavoratore beneficerà del trattamento economico per le\nfestività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 35 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori avranno diritto ogni anno ad un periodo di ferie\nretribuite come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•22 giorni per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti (per gli\noperai pari a 176 ore);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•25 giorni per anzianità di servizio oltre i 3 anni compiuti (per gli\noperai pari a 200 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie avranno normalmente carattere continuativo e la loro epoca sarà\nstabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo fra le parti e, di\nnorma, nel periodo compreso dalla fine all’inizio della campagna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo delle ferie sono esclusi i giorni festivi e le assenze\ngiustificate di qualsiasi natura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda può richiamare in via del tutto eccezionale l’assente prima\ndel termine del periodo di riposo quando necessità di servizio lo richiedono,\nfermo restando il diritto del dipendente di completare il periodo stesso in\nepoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle eventuali spese di\nviaggio di andata ed eventuale ritorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore nel suo periodo feriale fosse stato fuori sede avrà\ndiritto al rimborso delle spese per andata ed eventuale ritorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di sopravvenuta malattia durante il periodo delle ferie, è sospeso\nil periodo feriale con decorrenza dalla data della presentazione o dell’invio\ndel certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di concessione di ferie collettive, al lavoratore che non ha\nmaturato il diritto alle ferie intere, spetterà la frazione proporzionale ai\nmesi interi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini della maturazione del diritto alle ferie, il periodo di servizio\nsuperiore ai 15 giorni sarà considerato mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente avrà diritto\nalla corrispondente indennità sostitutiva in proporzione ai dodicesimi\nmaturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei\nlavoratori extracomunitari, le aziende potranno accogliere, salve diverse\nesigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei\nsingoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro\nattraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie sono godute in via posticipata, ma esse maturano via via dal primo\nmese di servizio, senza alcuna carenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da ciò discende che, nel passaggio da uno scaglione ad un altro, dal giorno\nsuccessivo alla scadenza dello scaglione inferiore comincia a maturare\nl’aliquota relativa allo scaglione superiore e in caso di necessità di\nvalutare la frazione di ferie sarà a tale nuovo scaglione che ci si dovrà\nriferire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Es.: Operai: fino al compimento del 3° anno: ore 176 all’anno; dal primo\ngiorno del 4° anno comincia a decorrere la misura di ore 200.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei\nlavoratori extracomunitari, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze\ntecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli\nlavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro\nattraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal\ncontratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano ferme le condizioni di miglior favore acquisite dagli impiegati in\nforza che abbiano maturato, alla data del 1° agosto 1974, il 10° anno di\nanzianità di servizio o che abbiano maturato tale anzianità entro il 31\nluglio 1976.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Part. 48 “Infortunio sul lavoro”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono sostituiti dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Infortuni sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della\nnormale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal\nlavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le cure\ndi soccorso immediato ed effettuate le denunce di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro, come pure in caso di malattia contratta in\nservizio per causa di servizio, i lavoratori non in prova con contratto di\nlavoro a tempo indeterminato avranno diritto alla conservazione del posto fino\nalla guarigione clinica o comunque per un periodo pari a quello per il quale\nviene corrisposta dall’Inail l’indennità di inabilità temporanea\nassoluta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro per il quale intervenga TINAIE, l’azienda\ncorrisponderà all’operaio non in prova, dal primo giorno di assenza dal\nlavoro e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea\nerogata dal predetto Istituto assicuratore, una integrazione di tale indennità\nin modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale integrazione, qualora nei periodi di lavorazione della barbabietola la\nprestazione complessiva fosse prestabilita in 48 ore settimanali distribuite in\nsei giorni non in regime di flessibilità (cfr. paragrafo c) del punto 12), si\nriferirà all’intera predetta complessiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori infortunati sul lavoro avranno diritto alla corresponsione\ndella retribuzione normale dell’intera giornata in cui è avvenuto\nl’infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che fossero trattenuti per prestare la loro opera di assistenza\no soccorso saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello\nStabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli impiegati le aziende corri spenderanno o integreranno la normale\nretribuzione fino alla guarigione clinica o alla dichiarazione di\ninvalidità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Malattie ed infortuni non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza e la prosecuzione d’assenza per malattia e per infortunio non\nsul lavoro deve essere comunicata anche telefonicamente all’azienda entro\nl’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri e, per i lavoratori\nturnisti, entro l’inizio del turno al quale doveva essere adibito il\nlavoratore interessato e comunque non oltre l’inizio del turno successivo,\nsalvo il caso di giustificato impedimento, al fine di consentire all’azienda\nstessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si\nrendessero eventualmente necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza deve essere comprovata mediante presentazione di certificato\nmedico non oltre tre giorni dall’inizio dell’assenza stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma , in\ncaso di trasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore\nadempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza\ncomunicando al datore di lavoro, via telefax, tramite posta elettronica o con\nle diverse modalità messe a disposizione a livello aziendale, il numero di\nprotocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore,\nprevio avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con\nraccomandata a.r. all’azienda il certificato di malattia che il medico è\ntenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla\ncircolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero\ndel Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così come previsto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal successivo\nRegolamento del 26 marzo 1980, n. 327, i lavoratori assentatisi per causa di\nmalattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico dal quale\nrisulti che gli stessi non presentano pericolo di contagio dipendente dalla\nmalattia medesima. Detti certificati dovranno essere rilasciati dai medici\ncuranti o dai medici di cui all’articolo 5, terzo comma, della legge 20\nmaggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conservazione del posto - Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia od infortunio non sul lavoro regolarmente accertati, i\nlavoratori non in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato avranno\ndiritto alla conservazione del posto per i periodi di tempo di seguito indicati\n(purché non si trovino in stato di preavviso per già comunicato licenziamento\no dimissioni):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anzianità fino a 5 anni compiuti - mesi 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del\ntrattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso,\ndurante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e,\ndurante i 24 mesi antecedenti per il caso previsto dalla lettera b), anche in\ncaso di diverse malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla\nscadenza del periodo di preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di patologie gravi di cui alla successiva lettera A (uremia\ncronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie), debitamente accertate\ne certificate, i lavoratori che abbiano effettuato la domanda di pensione di\ninabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente, avranno diritto a\nrichiedere la conservazione del posto, fermo restando il trattamento economico\nin atto, senza alcun limite di comporto, fino al momento della decisione di\naccoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema pubblico\nsanitario\u002Fassistenziale, che deve essere tempestivamente comunicata dal\nlavoratore all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre nel caso delle patologie gravi di cui sopra che richiedano terapie\nsalvavita, anche i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie -\ndebitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata - danno\ndiritto a permessi ai sensi dell’art. 40, ove la fattispecie sia al di fuori\ndell’ambito nel quale le disposizioni Inps ravvisino uno stato morboso\nassistibile. In tale caso i predetti giorni di assenza non sono considerati ed\ninclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto sopra indicati né ai\nfini del computo degli archi temporali di cui al precedente comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto,\nil lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà\nusufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente\ncertificato di durata non superiore a mesi 12 durante il quale non decorrerà\nretribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine la Direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi\nfamiliari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al\nlicenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi\ncompresa l’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò\nnon avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane\nsospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti della misura del\npreavviso e della rivalutazione del T.f.r. maturato al momento di fine\ncomporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si\napplica nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto anche\nin caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di\nquanto erogato dall’Inps.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del\nposto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi,\nsaranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi\nstessi e con criteri di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende integreranno senza carenza alcuna fino ad un massimo di sei mesi\nil trattamento economico percepito dagli operai ammalati, in base alle norme\nlegislative in materia di assistenza malattia, con un importo giornaliero fino\nal raggiungimento del 100% della retribuzione normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli operai ammalati aventi un’anzianità di oltre 5 anni compiuti, si\nprevede un trattamento economico pari al 50% della retribuzione normale fino ad\nulteriori sei mesi di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale integrazione, qualora nei periodi di lavorazione della barbabietola la\nprestazione complessiva fosse prestabilita in 48 ore settimanali distribuite in\nsei giorni non in regime di flessibilità (cfr. paragrafo c) del punto 12), si\nriferirà all’intera predetta complessiva prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ovviamente fermo nelle sue forme, modalità e limiti, il trattamento\neconomico degli impiegati14’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI COMUNI PER LA MALATTIA E GLI INFORTUNI SUL LAVORO E NON\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore dovrà\npresentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente\nalla ripresa del proprio lavoro: la Direzione prima di riammetterlo in servizio\npotrà sottoporlo a visita medica di controllo da parte di enti pubblici ed\nistituti specializzati di diritto pubblico onde accertarne l’idoneità\nfisica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove dalla malattia o dall’infortunio derivi una minorazione parziale della\ncapacità lavorativa del lavoratore, le condizioni del rapporto di lavoro\npotranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità\nlavorativa del lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di malattia e dell’inabilità al lavoro verranno computati a\ntutti gli effetti dell’anzianità di servizio, nei limiti di cui al 4° comma\ndel punto B) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende possono richiedere il controllo delle assenze per infermità\nattraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori non in prova con contratto a tempo determinato, il trattamento\ndi malattia od infortunio di cui al presente articolo sarà applicato, in\nconformità delle vigenti disposizioni di legge, sino alla scadenza del termine\nprefissato. In caso di malattia l’integrazione aziendale sarà effettuata per\nun periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l’indennità\neconomica da parte dell’lnps e comunque sempre non oltre la scadenza del\ntermine prefissato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende anticiperanno, in conformità e nei limiti delle vigenti norme di\nlegge, anche le indennità a carico degli istituti assicuratori, a condizione\nche le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il\nrimborso attraverso conguaglio da parte degli istituti predetti od altro\nsistema analogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>REPERIBILITÀ IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA O INFORTUNIO NON\nSUL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziative dell’ente preposto ai controlli di malattia in orari\ndiversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi\nlocali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le\nvisite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione\nall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione\nsanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà\nperseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 68.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(4) Detto trattamento economico, fermo restando i nuovi periodi di\nconservazione del posto, resta, quindi, riferito agli scaglioni dei precedente\nCeni 12 luglio 1974. La normale retribuzione per gli impiegati sarà quindi\ncorrisposta per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 mesi fino a 5 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•8 mesi da oltre 5 fino a 10 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•12 mesi oltre 10 anni di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di\nattività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nsul lavoro deve essere preventivamente comunicato all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE SU PATOLOGIE DI PARTICOLARE GRAVITÀ E SU STATI DI\nTOSSICODIPENDENZA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Patologie di particolare gravità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•uremia cronica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•talassemia ed emopatie sistematiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•neoplasie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si fa innanzitutto riferimento alla prassi Inps applicativa delle\ndisposizioni assistenziali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AI di fuori dell’ambito entro il quale dette disposizioni ravvisino uno\nstato morboso assistitele, le aziende concederanno compatibilmente con le\nesigenze di servizio, ai lavoratori che denuncino le condizioni sopra indicate,\npermessi ai sensi dell’art. 40 del vigente Ceni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghi permessi, sempre ai sensi dell’art. 40 del presente Ceni,\npotranno essere concessi anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a\ncarico affetti da malattie allo stadio terminale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stati di tossicodipendenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•permessi di cui al precedente punto A) potranno essere anche accordati,\nsempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori\ntossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano a carico familiari\ntossicodipendenti per i quali vi sia la documentata necessità di terapie\nriabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale\no presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni o ancora presso\nsedi o comunità terapeutiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare alla Direzione dell’azienda la documentazione di\naccertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico\nper le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi\ndell’art. 122 del citato Testo Unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o\ndalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data\ndell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma\nterapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa richiesta scritta, l’azienda potrà concedere ai lavoratori che ne\nfacciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo\nseguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa -\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i suddetti periodi di aspettativa, che non sono frazionabili e che\npotranno essere concessi una volta sola, non decorrerà retribuzione, ne si\navrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo,\nsarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione dei suddetti periodi di aspettativa, l’azienda potrà\nricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federalimentare e le Associazioni del Settore e le Organizzazioni Sindacali\nstipulanti (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil) convengono di studiare una proposta,\nda sottoporre congiunta- mente al Consiglio di amministrazione dell’Inps, che\ndefinisca specifiche forme di assistenza economico-sanitaria nei confronti dei\nsoggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da\nsostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma\ndetermini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di\nassistenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla 1.\n297\u002F1982, su richiesta del lavoratore l’azienda concederà l’anticipazione\ndel Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di\ncui ai precedenti punti A (Patologie di particolare gravità) e B (Stati di\ntossicodipendenza)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente, che sostituisce pure il “Chiarimento a\nverbale” (mensilizzazione)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell'art. 51 “Minimi tabellari mensili”:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRATTAMENTO ECONOMICO - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Composizione della retribuzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti gli effetti del presente contratto si conviene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per retribuzione di fatto si intende l’importo risultante dalla somma\ndei seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•minimo tabellare contrattuale riferito al livello di appartenenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali aumenti di merito;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali aumenti periodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per retribuzione normale si intende l’importo risultante dalla somma\ndei seguenti elementi: aj retribuzione di fatto come sopra definita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) quote consolidate dell’indennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per retribuzione globale si intende l’importo risultante dalla somma\ndei seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•retribuzione normale come sopra definita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, concessioni\nin natura che abbiano carattere di retribuzione, nonché eventuali retribuzioni\na percentuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle retribuzioni di fatto, normale, globale di cui sopra, si terrà conto\nanche del premio di produzione fisso mensile di cui al paragrafo 2) del punto\n19 delle “Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria\nsaccarifera” per i riflessi su tutti gli istituti contrattuali, eccezion\nfatta, ovviamente, per i seguenti istituti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Punto 17 Disp. spec.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Punto 20 Disp. spec.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compenso per trasferimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Punto 22 Disp. spec.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maggiorazione di zona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Punto 28 Disp. spec.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità stazioni disagiate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Art 57)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Minimi tabellari contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari contrattuali sono quelli risultanti dall’articolo\n51.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la determinazione della quota oraria della retribuzione normale si\ndivide la retribuzione normale mensile per 174.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione della retribuzione verrà effettuata a periodi mensili,\nsecondo le consuetudini ed avverrà con l’osservanza delle modalità di\nlegge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le retribuzioni mensili di cui alle corrispondenti tabelle dell’articolo\n51 si realizzano con una prestazione lavorativa di 40 ore settimanali. Le ore\nnon lavorate per ferie, congedo matrimoniale, festività nazionali ed\ninfrasettimanali, permessi retribuiti, malattia ed infortunio saranno computate\nai fini del calcolo dell’orario settimanale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della\nretribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte non\ncontestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli operai sarà corrisposto, se richiesto, un acconto pari a circa il 90%\ndella quota parte della retribuzione normale mensile relativa alle prestazioni\neffettuate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non saranno accettati reclami sulla rispondenza della somma pagata con\nquella indicata sulla busta-paga o prospetto, nonché sulla qualità della\nmoneta se non all’atto del pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I danni che importino trattenute per risarcimento devono essere contestati\nal lavoratore non appena venuti a conoscenza della azienda e le relative\ntrattenute saranno fissate in rapporto all’entità del danno arrecato ed alle\ncircostanze in cui esso si è verificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere rateizzata in\nmodo da non superare il 10% della retribuzione normale, salvo che non\nintervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 53 - Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori, a partire dal 1° maggio 1980, per l’anzianità di servizio\ncontinuativo maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi\nper tale il complesso delle fabbriche facenti capo alla stessa società),\navranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare\ncinque aumenti biennali periodici di anzianità in cifra fissa, negli importi\nunitari consolidati per i singoli livelli di inquadramento di cui alla tabella\nsotto riportata15’:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Valori In Euro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51,42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44,71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36,89\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32,42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26,83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24,59\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22,35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 1°\ngiugno 1995 è considerato utile ai fini del raggiungimento del numero massimo\ndegli aumenti periodici previsti dal 1° comma del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che al 31 maggio 1980 avevano maturato tutti gli scatti\nprevisti dalla precedente regolamentazione contrattuale, l’anzianità utile\nper la maturazione dei 5 nuovi scatti inizia a decorrere dal 1° giugno\n1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che al 31 maggio 1980 non avevano maturato tutti gli scatti\nprevisti dalla precedente regolamentazione contrattuale, il primo dei 5 nuovi\nscatti decorre allorquando è stato maturato il biennio, computandosi a tale\neffetto la frazione di biennio già trascorsa al 31 maggio 1980.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati, dal mese in cui si compie il biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai: dal giorno in cui si compie il biennio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da\neventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti\nperiodici di anzianità maturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio di livello l’importo già maturato sarà riconosciuto\nnella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando\ninteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un massimo di cinque per\nsingolo dipendente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli importi unitari di\ncui alla tabella sopra riportata restano consolidati e non sono soggetti più\nad alcun ricalcolo e variazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di trasferimento verranno mantenuti gli importi in cifra di cui al\n1° comma, fermo restando, peraltro, che non potrà essere peggiorato il\ntrattamento complessivamente goduto dal lavoratore nella località di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli aumenti periodici di anzianità maturati fino al 30 aprile 1980 e\nconsolidati in cifra (scatti consolidati) non si effettuerà, ovviamente, alcun\ncalcolo o ricalcolo riferito ai minimi e indennità di contingenza secondo la\nprecedente normativa contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(5) Cfr: Accordo IWS\u002FISS7.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che con il nuovo sistema\nretributivo (conglobamento dell’elemento aggiuntivo e dei 34 punti di\ncontingenza, trasferimento nei minimi di vari addendi retributivi,\nriparametrazione dei minimi) e con la contestuale riforma dell’istituto degli\naumenti periodici di anzianità si è realizzato un sistema globalmente più\nfavorevole per la generalità dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 54 -Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tredicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione della ricorrenza del S. Natale l’azienda corrisponderà ai\nlavoratori una tredicesima mensilità ( 174 ore) di retribuzione normale,\ncompresa l’eventuale indennità di mensa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto durante il corso\ndell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio\nprestato: a tal fine il periodo di servizio superiore ai 15 giorni sarà\nconsiderato mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze dal lavoro per malattia, infortunio o permessi retribuiti non\ndanno luogo a decurtazione della tredicesima mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La tredicesima mensilità verrà corrisposta qualche giorno prima della\nricorrenza natalizia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gratifica speciale o quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tutti i lavoratori verrà riconosciuta una gratifica speciale nella misura\ndi 226 ore di retribuzione normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione di tale gratifica avverrà unitamente alla retribuzione\ndel mese di giugno di ogni anno in unica soluzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A coloro che saranno stati presenti durante tutto il periodo 1° luglio - 30\ngiugno la gratifica sarà corrisposta integralmente nella misura sopra\nindicata, mentre essa sarà frazionata in dodicesimi in proporzione ai mesi di\neffettivo servizio nei casi di inizio, interruzione o sospensione del rapporto\ndi lavoro durante il periodo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine il periodo di servizio superiore ai 15 giorni è considerato mese\nintero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo aggiuntivo n. I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione, inerente la 132 e 142 mensilità e quella differita ad essa\nequiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro,\ngravidanza e puerperio è a carico dell’azienda esclusivamente per la\nquota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre\nnorme.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo aggiuntivo n. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne la determinazione delle voci retribuitive da calcolare\nsulla 110 mensilità per la parte eccedente le 174 ore - secondo questa\ncondizione di miglior favore esclusiva del settore saccarifero - si fa rinvio\nalle intese assunte ed a quanto a suo tempo disposto ed operativamente attuato\nper il calcolo sulla 14a medesima, nel limite mensile di 174 ore, della voce\n“Premio di produzione fisso mensile” di cui al paragrafo 2 del punto 19\ndelle “Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria\nsaccarifera”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 6 - Contrattazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e l’articolo 55 - Premio per obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono sostituiti dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Contrattazione aziendale - premio di produzione e premio per\nobiettivi”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Obiettivo primario della contrattazione di secondo livello deve essere il\nmiglioramento della competitività d’impresa intesa come condizione\nessenziale di stabilità e sviluppo della stessa favorendo la protezione dei\nlivelli occupazionali e la creazione di nuove opportunità di lavoro, oltre\nall’adeguamento dei trattamenti economico-normativi e al miglioramento delle\ncondizioni di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine tutti i lavoratori devono essere parte attiva nell’adeguare la\npropria professionalità al raggiungimento degli obiettivi aziendali di\nflessibilità organizzativa, aumento della produttività, di innovazione e\ncompetitività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale riguarderà le materie per le quali nel presente\ncontratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure\nspecificatamente indicate. Le parti convengono sul principio di non\nsovrapponibilità tra gli istituti ed i relativi costi della contrattazione\nnazionale e quelli propri della contrattazione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ importante peraltro in un settore segnato da marcata differenziazione\ndi prodotti, garantire l’opportunità di accordi che possano favorire le\nspecifiche scelte organizzative aziendali in relazione alle diverse esigenze\ncompetitive congiunturali e alla stagionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in coerenza con il principio di non sovrapponibilità di cui\nsopra, al livello aziendale potranno essere presentate ulteriori richieste in\nmerito agli istituti di cui ai capitoli dal IV al XIII del presente\nContratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali intese potranno essere realizzate dalle RSU\u002FRSA o per il tramite delle\nOrganizzazioni sindacali di Fai, FI ai, Uila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•È stabilito un premio di E. 91 per ogni q.le peso netto di zucchero\nprodotto. Detto premio sarà ripartito fra tutti gli operai ed impiegati di\nfabbrica nella stessa misura ed a seconda delle giornate di presenza in\nfabbrica per ogni operaio od impiegato, stabile od avventizio, durante la\ncampagna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto premio verrà riconosciuto sul quintalato di zucchero prodotto dalla\nfabbrica sia esso greggio, cristallino o raffinato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio sul quintalato per le raffinerie pure sarà di E. 36,40 per\nquintale di zucchero raffinato - peso netto - e verrà ripartito fra gli operai\ned impiegati in relazione alle giornate di presenza al lavoro nel periodo a cui\nsi riferisce il premio liquidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il sugo denso od altri semilavorati vengano prodotti da una fabbrica\ne trasferiti per essere raffinati ad altra fabbrica, il premio di produzione\ncomplessivo viene stabilito in L. 127,40 per ogni quintale peso netto di\nzucchero raffinato da ripartirsi tra gli addetti alle due fabbriche interessate\nin ragione di L. 63,70 per ciascuna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli zuccherifici che producono zucchero raffinato il premio di\nraffinazione si intende assorbito dal premio di produzione zucchero; il premio\nspeciale di raffinazione verrà solamente corrisposto per raffinato ricavato da\ngreggio proveniente da altre fabbriche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse norme sarà corrisposto ai dipendenti delle distillerie un\npremio di L. 36,40 per ogni ebanidro di alcool prodotto ed a quelli dei\nlievitifici un premio di L. 36,40 per ogni quintale di lievito prodotto, salvo\nle condizioni preesistenti di maggiore favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del computo delle giornate di presenza al lavoro, per la\nripartizione dei premi suddetti, sono considerati “presenti” gli assenti\nper infortunio o malattia rispettivamente ammessi ad indennizzo o sussidio,\nsempre quando le assenze per tali causali abbiano avuto inizio durante il corso\ndelle lavorazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di produzione di cui sopra è esteso anche ai dipendenti delle\nsedi; ad essi il premio sarà corrisposto in un importo pari alla media del\npremio pro-capite percepito al termine della campagna bieticola negli\nstabilimenti produttivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le misure unitarie di cui sopra resteranno invariate anche per gli anni\nsuccessivi, né saranno oggetto di nuove integrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori a tempo indeterminato il premio di produzione è\narticolato in due parti, costituite rispettivamente di un importo fisso mensile\nper tutte le mensilità di retribuzione, a fronte dello specifico lavoro svolto\ndai suddetti dipendenti fissi, nonché dalla parte variabile determinata come\nal precedente punto 1).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’importo fisso mensile suddetto è determinato, per ciascun livello, come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VALORI IN EURO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>70,87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>61,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50,84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44,68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36,98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33,90\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30,81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il premio di produzione di cui al presente punto 2) sarà conteggiato anche\nsulla 13 mensilità e sulla Gratifica Speciale o quattordicesima mensilità,\nnonché sulla Gratifica venticinquennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In conformità all’Accordo stipulato in sede nazionale il 13 gennaio\n1994 è, infine, concordata la istituzione di un premio per obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica\ndei redditi e il riferimento all’andamento economico dell’impresa e alla\nsua redditività, e tenendo conto della produttività eventualmente già\nutilizzata, per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di Ceni, è\nprevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al\nmiglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la\ndefinizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto\neconomico, le parti esamineranno preventiva mente le condizioni produttive e\noccupazionali e le sue prospettive tenendo conto dell’andamento della\ncompetitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale contrattazione sarà esclusivamente quella avente ad oggetto premi per\nobiettivi con le seguenti caratteristiche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in coerenza con le strategie dell’impresa, le erogazioni saranno\ndirettamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la\nrealizzazione di programmi aziendali, concordati tra le parti, aventi per\nobiettivo, fra gli altri, incrementi di produttività, di qualità, di\nredditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed\naltri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività\naziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico\ndell’impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per il settore saccarifero, potrà aversi riguardo ai\nparametri produttivi correlati al conseguimento delle quote comunitarie\nattribuite a vario titolo ad ogni singola società o gruppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi saranno possibili\nverifiche tecniche sui parametri di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali da\nconsentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali\nprevisti dalla normativa di legge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•, tali erogazioni hanno la caratteristica di variabilità e non\ndeterminabilità a priori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata degli accordi economici di cui al presente punto è di tre anni e\nla contrattazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto del principio\ndell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni. La\npiattaforma per il rinnovo del contratto aziendale sarà presentata in tempo\nutile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della sua\nscadenza dell’accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contrattazione aziendale a contenuto economico di cui al presente\narticolo, si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale, con\nesclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un\nperiodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il\nrinnovo dell’accordo precedente e fino ad un mese successivo alla sua\nscadenza e, comunque, per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla\ndata di presentazione della proposta di rinnovo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importi dal 1° gennaio 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36,93\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32,11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26,49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23,28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20,88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importi dal 1° gennaio 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36,93\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32,11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26,49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23,28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20,88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° gennaio 2012 saranno erogati gli importi di cui alla\ntabella di seguito riportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importi dal 1° gennaio 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40,29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35,04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25,40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22,77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21,02\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 1° Gennaio 2016, le aziende che non abbiano in passato\nrealizzato la contrattazione del premio per obiettivi di cui al presente\narticolo, erogheranno, a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore\ndei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito\nriportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premi dal 1° gennaio 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40,29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35,04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25,40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22,77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21,02\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali importi, erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza\neventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla L. 297\u002F82 e in applicazione\ndelTart. 73 del presente Ceni, gli importi di cui sopra sono esclusi dal\ncomputo del Tfr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil dovessero, con altre Associazioni di\ndatori di lavoro di imprese industriali, concordare condizioni meno onerose di\nquelle previste nei commi 1-2-3 del presente paragrafo 4) e nella tabella ivi\nrichiamata, tali condizioni si intendono estese alle aziende rappresentate\ndalle Associazioni Industriali firmatarie del presente Ceni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al quarto comma, Le Parti concordano che la\nricontrattazione degli accordi conclusi in attuazione dell’Accordo di settore\n13 gennaio 1994, non potrà comunque aver luogo prima del 30.11.2016:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli accordi di secondo livello con scadenza tra il 1.12.2015 e il\n31.12.2017, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria\nscadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, per tali accordi il valore dei premi per obiettivi nel\nperiodo di ultrattività sarà quello concordato e previsto per l’ultimo anno\ndi vigenza contrattuale e l’importo erogato sarà ovviamente correlato al\nraggiungimento degli obiettivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di accordi di secondo livello con scadenza al 1.1.2018 o\nsuccessivamente si prevede che per il primo anno di vigenza del rinnovo sia\nmantenuto lo stesso valore dei premi per obiettivi già definito per l’ultimo\nanno di vigenza del precedente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra premesso, le Parti concordano che, ai fini del rispetto della\nnon sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di secondo\nlivello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo\ndel Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 56 - Indennità maneggio denaro - cauzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’incaricato di normale maneggio di denaro con oneri per errori verrà\ncorrisposta una particolare indennità commisurata al 5% sulla retribuzione\nnormale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 59 -Trasferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore inviato in trasferta per ragioni di servizio spetterà il\nrimborso di tutte le spese a base di lista oppure un forfait-diaria salvo che\nl’azienda provveda direttamente all’alloggio e\u002Fo ad un servizio di\nmensa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso delle spese a base di lista comprende le spese di viaggio, di\nvitto e di pernottamento da documentarsi nonché di quelle minori spese che\npure debbono venire dettagliate; questo tipo di rimborso trova normalmente\napplicazione per brevi missioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il forfait-diaria vigente dal 1° gennaio 1999 fino al 30 giugno 1999 è\nstabilito nei seguenti importi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L. 19.017 giornaliere per trasferte che comportino il solo consumo di un\npasto fuori residenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio giornaliere\nandata-ritorno con mezzi pubblici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° luglio 1999 tali importi giornalieri saranno maggiorati\ndi L. 360 e di L. 125 giornaliere moltiplicate per la differenza, calcolata\nsino al secondo decimale, tra i valori medi dell’indice ufficiale costo-vita\nIstat, da riconoscere all’inizio di ogni semestre solare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i casi che non rientrassero in quelli sopra previsti il forfait-diaria\nsi concorderà tra la Direzione e l’interessato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può rifiutarsi di essere inviato in missioni o trasferte\nper ragioni di servizio, salvo motivo di giustificato impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di controversia per trasferte di durata prevista non inferiore a tre\nmesi si procederà ad un esame preventivo con la RSU o con il Comitato\nesecutivo della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che ritenga, per giustificato impedimento, di trovarsi nella\ncondizione di non poter aderire alla disposizione dell’azienda di essere\ninviato in trasferta, potrà farsi assistere in sede di controversia dalla RSU\no dal Comitato esecutivo della stessa per Tesarne della validità delle\nmotivazioni addotte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità forfettarie concordate tra le Parti interessate non hanno\nnatura retributiva anche se corrisposte con continuità ai lavoratori che\nprestano attività lavorativa in luoghi variabili e diversi da quello della\nsede aziendale e\u002Fo di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti confermano che le indennità così come disciplinate nel comma\nprecedente continuano ad essere escluse dal calcolodellaretribuzione spettante\nper tutti gli istituti di legge e\u002Fodi contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 60 -Trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra\nper comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Direzione aziendale, preventivamente al trasferimento, esporrà al\nlavoratore interessato le motivazioni che lo determinano, consultandolo al fine\ndella migliore conoscenza delle sue situazioni personali e familiari per\nprenderle, ove esistano, nella debita considerazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l’azienda intenda risolvere il rapporto di lavoro del lavoratore\nche rifiuti il trasferimento ad altra sede o unità produttiva nei termini del\npresente articolo, procederà alla liquidazione dell’interessato\ncorrispondendogli quanto previsto agli articoli 72 e 73 (così come\nrispettivamente sostituiti dai punti 24 e 25 delle “Disposizioni specifiche\nper gli addetti all’industria saccarifera”); tuttavia il lavoratore\ninteressato in caso di controversia potrà chiedere un esame preventivo tra la\nDirezione e la RSU o il Comitato esecutivo della stessa e solo dopo\nl’esaurimento di tale esame la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\ndivenire operante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trasferimento non può peggiorare il trattamento complessivamente goduto\ndal lavoratore nella località di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre a quanto sopra, al trasferito che già fruiva di alloggio affittatogli\ndall’azienda questa gli assegnerà alle stesse condizioni analogo alloggio;\nnegli altri casi l’azienda, ove abbia la disponibilità di alloggio, lo\nmetterà a disposizione ad equo canone, in caso contrario terrà conto della\neventuale maggiore spesa del lavoratore per il fitto di un alloggio\ncorrispondente nelle caratteristiche a quello da lui abitato nella località di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore trasferito verrà versato, a titolo di indennizzo\nstraordinario una tantum, un importo equivalente a 120 ore di retribuzione\nnormale ed in aggiunta 40 ore di retribuzione normale per ogni familiare a\ncarico. Se il lavoratore è celibe e senza familiari a carico l’indennizzo\nstraordinario sarà equivalente a 100 ore di retribuzione normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’eventualità di licenziamento del dipendente già trasferito,\nspetterà allo stesso il rimborso di tutte le spese previste al quarto\ncapoverso del presente articolo per il ritorno alla residenza di\nprovenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di decesso del dipendente, il rimborso di tali spese spetterà ai\nsuoi familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune in materia di distacco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il rinvio alla legislazione vigente in tema di distacco, le\nParti si danno reciprocamente atto che allo stato dell’attuale normativa\nlegale, ove l’azienda intenda distaccare temporaneamente, nel proprio\ninteresse, uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro, con mutamento\ndi mansioni, il distacco stesso deve avvenire con il consenso del lavoratore\ninteressato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando il distacco comporti un trasferimento del lavoratore ad una unità\nproduttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il\ndistacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,\nproduttive o sostitutive.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di\nlavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81 del 2008,\ndall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, nonché dell’Accordo\nnazionale 26 ottobre 1995 tra Fede- ralimentare - Fai, FI ai, Uila - le cui\ndisposizioni si intendono integralmente richiamate - e in relazione alle\ncompetenze ivi attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, la\ndisciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore\nsaccarifero è la seguente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Rappresentante per la Sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ciascuna unità produttiva sarà eletto\u002Fdesignato un rappresentante dei\nlavoratori per la sicurezza, all’interno delle RSU previste con un massimo di\n6 componenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elezione\u002Fdesignazione del rappresentante per la sicurezza dovrà essere\ntempestivamente comunicata all’azienda e all’Unionzucchero. L’azienda ne\ndarà notizia all’Associazione Territoriale competente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità e procedure per l’elezione » designazione del rappresentante\nper la sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rappresentante per la sicurezza, per l’espletamento della sua\nattività, ha diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio\ndelle ore spettanti alla RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi retribuiti per la formazione del rappresentante per la sicurezza\nsono fissati in 32 ore pro-capite, nelle quali dovranno trovare equilibrato,\nconsensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di\nquella specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare per le tematiche peculiari di ciascuna azienda vengono\npreviste per ciascun RIs ulteriori 10 ore di formazione retribuita, che verrà\nerogata secondo le modalità concordate con gli RLS medesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel considerare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di\nlavoro quale elemento essenziale e imprescindibile di un corretto sviluppo\ndelle attività produttive, concordano sull’opportunità di accrescere e\nconsolidare la consapevolezza dell ’importanza di tali temi attraverso\nopportune iniziative informative e formative dei rappresentanti dei lavoratori\nper la sicurezza in tutte le articolazioni produttive e logistiche\ndell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’intento di valorizzare l’interlocuzione del RLS, che è tenuto a\nnon rivelare le eventuali notizie e informazioni riservate che riceve\ndall’impresa, le aziende, nell’ambito di una gestione sempre più integrata\ndi tali argomenti, metteranno a disposizione degli stessi, previa consultazione\nnei casi e con le modalità previsti dalla legge, i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le\nmisure di prevenzione e protezione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le informazioni sull’attività di formazione dei lavoratori, anche\nneoassunti, in materia di sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli esiti degli approfondimenti effettuati a seguito delle indicazioni\nricevute dal RLS.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non previsto nel presente punto 23 delle “Disposizioni\nspecifiche”, si fa concorde rinvio alle norme dell’accordo Interconfederale\n22\u002F6\u002F1995.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, ai fini della tutela della riservatezza e del segreto\nindustriale, le parti concordano che tutta la documentazione che l’azienda\nmetterà a disposizione degli RLS per l’esercizio delle loro funzioni, non\npotrà essere oggetto di diffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti concordano che ulteriori eventuali seminari formativi dei\nrappresentanti per la sicurezza, saranno tenuti, con onere economico a carico\ndella parte datoriale, a livello settoriale nazionale, date le caratteristiche\ndel comparto che rendono improbabili aspetti di formazione specifica a livello\ndi territorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto seminario vedrà la presenza anche delle Organizzazioni Sindacali\nNazionali dei lavoratori, deH’Unionzucchero e dell’Osservatorio di\nsettore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono di dar seguito, attraverso l’Osservatorio nazionale\ndel Settore saccarifero, alle determinazioni del Gruppo di lavoro costituito\nnell’ambito dell’Osservatorio Nazionale del Settore alimentare, incaricato\ndi recepire nel settore alimentare le Linee Guida sulla sicurezza sul lavoro\nconcordate con l’UNI da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza preavviso, salvo il caso previsto dall’articolo\n70, i cui termini sono stabiliti come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di 1° livello super e 1° livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•4 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a 2\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•2 mesi, se ha prestato servizio per meno di 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di altri livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•3 mesi, se ha prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a 2\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1 mese, se ha prestato servizio per meno di 2 anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•48 ore lavorative fino a 5 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•88 ore lavorative da oltre 5 anni a 10 anni di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•120 ore lavorative oltre 10 anni di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se la disdetta del rapporto di lavoro è data dal lavoratore, i termini di\ncui sopra sono ridotti alla metà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•termini per la disdetta del rapporto cominceranno a decorrere:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli impiegati: dal sedicesimo giorno del mese in corso se la disdetta\nè data nella prima quindicina del mese; dal primo giorno del mese successivo,\nse la disdetta è data nella seconda quindicina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli operai: dal giorno della comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini\ndi preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo\ndella retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda può rinunciare alla prestazione durante il preavviso, purché\ncorrisponda al lavoratore un’indennità pari alle competenze afferenti al\nperiodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, tanto il licenziamento\nquanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori assunti per le campagne di lavorazione il preavviso del\ntermine della lavorazione e quindi della risoluzione del rapporto dovrà essere\ndi 24 ore di lavoro consecutive riferite alle prestazioni di lavoro degli\ninteressati e ciò nel termine massimo consentito dall’avvicendamento dei\nturni: il preavviso avverrà mediante affissione sull’albo di fabbrica di\nelenco nominativo che chiaramente specifichi la data di risoluzione del\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl’azienda concederà al lavoratore dei permessi, per la ricerca di nuova\noccupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite\ndall’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne gli ex maestri d’opera in forza al 31 luglio 1974,\nresta salva “ad personam” la misura del preavviso in ragione di 1 mese (\n174 ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per essi resta pure salva “ad personam” la decorrenza del termine del\npreavviso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal sedicesimo giorno del mese in corso se la disdetta è data nella\nprima quindicina del mese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dal primo giorno del mese successivo se la disdetta è data nella seconda\nquindicina del mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 73 - Trattamento di fine rapporto - anticipazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto, al lavoratore compete il\ntrattamento di fine rapporto previsto dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota\ndi cui al 1° comma del vigente articolo 2120 c. c. è quella composta\nesclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•minimo contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti periodici di anzianità e scatti consolidati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•aumenti di merito e\u002Fo superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contingenza ex legge n. 297\u002F1982;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premio di produzione (numeri 1 e 2 - punto 19 “Disposizioni specifiche\nper gli addetti all’industria saccarifera”);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E.r.s. (per i VV.PP. );\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di turno continuativa di cui all ’articolo 31 ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•cottimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•provvigioni, interessenze, target e incentivi di carattere non\noccasionale per i VV.PP ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•13a e 14a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità sostitutiva di mensa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità di alloggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità maneggio denaro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•indennità sostitutiva generi in natura;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•parte tassabile della diaria per i VV.PP.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione\ndella quota annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previsti dal 3°\ncomma dell’articolo 2120 c. c.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su\nriportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* * *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove il lavoratore divenga comunque invalido (il raggiungimento dei limiti\ndell’età pensionabile costituisce presunzione di invalidità) avrà diritto,\nin caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli\nsarebbe spettato in caso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDA NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’indennità di anzianità maturata al 31\u002F5\u002F1982 ed\naccantonata in forza della citata legge n. 297\u002F1982 si fa integrale richiamo\nalla normativa di cui al punto 18 delle “Disposizioni specifiche per gli\naddetti all’industria saccarifera” del precedente contratto 31\u002F5\u002F1980 e\ncorrispondente “Protocollo aggiuntivo”16’.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANTICIPAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto deve essere\ngiustificata dalla necessità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari\nriconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(6) Vedasi All. 6 al Ceni industria alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,\ndocumentato con atto notarile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale condizione di miglior favore, definita ex art. 1 Legge 297\u002F1982,\nl’anticipazione potrà essere accordata per l’assegnazione della prima casa\ncostruita in cooperativa. In tale ipotesi il socio dovrà produrre, ove non\nabbia il verbale di assegnazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’atto costitutivo della cooperativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata\ndal notaio, che il socio ha versato o deve versare l’importo richiesto per la\ncostruzione sociale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di\nassegnazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della\nquota;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 1 della\nrichiamata L. 297\u002F1982 e con priorità delle fattispecie di cui ai precedenti\npunti a) e b), anticipazioni sul T.f.r. saranno concesse anche:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nell’ipotesi di ristrutturazioni significative apportate nella prima\ncasa di abitazione a fronte di presentazione di idonea documentazione16’;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ai sensi della Legge n. 53 del 2000, per le spese da sostenere durante i\nperiodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia\ndel bambino, nonché dei congedi per la formazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le spese da sostenere per le patologie di cui ai punti A (Patologie\ndi particolare gravità) e B (Stati di tossicodipendenza) del punto 15 delle\nDisposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dell’accoglimento delle domande di anticipazione si darà\npriorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO AGGIUNTIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori in forza al 15\u002F7\u002F1977, l’indennità di anzianità sarà\ncostituita da quanto di loro competenza a seguito dell’applicazione delle\nnorme previste nel presente articolo e dalla somma di Lire 30.000 (trentamila)\ngià eventualmente corrisposta in forza dell ’Accordo 15\u002F7\u002F1977 a titolo di\nanticipazione su detta indennità senza distinzione per categoria e\u002Fo\nanzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’articolo 10 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche\nelettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione di aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche\nelettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali è regolata\ndall’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Oltre a quanto sopra, in\ncaso di giustificata e comprovata necessità, l’azienda potrà concedere al\nlavoratore che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino ad un\nanno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo di assenza per aspettativa sarà sospesa, nei confronti\ndell’interessato, (6) Vedasi All. 6 al Ceni industria alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la decorrenza e la corresponsione di ogni competenza contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di aspettativa sarà considerato utile ai fini\ndell’aggiornamento dell’importo del T.ER. maturato all’inizio\ndell’aspettativa stessa, secondo i coefficienti degli indici ISTAT per il\nperiodo predetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME INTEGRATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gratifica venticinquennale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricorrendo per qualsiasi lavoratore - operaio o impiegato - 25 anni di\nservizio prestato ininterrottamente presso la stessa azienda o gruppo aziendale\n(intendendosi per tale il complesso di fabbriche facenti capo alla stessa\nsocietà) questa concederà all’interessato una gratifica venticinquennale\nnella misura non inferiore ad una mensilità della retribuzione normale per gli\nimpiegati e a 200 ore della retribuzione normale per gli operai.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per causa di morte\no di invalidità permanente, saranno liquidati agli aventi diritto o al\nlavoratore i ratei corrispondenti agli anni interi maturati in funzione di 8\nore annue per gli operai e 7 ore per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio diretto e immediato di lavoratori fra aziende o gruppi\ndel settore saccarifero, che siano o siano stati disciplinati con accordo\ncollettivo per trasferimento dell’azienda con assunzione ex novo, ma con\nriconoscimento di anzianità convenzionale per taluni istituti contrattuali\n(aumenti di anzianità, periodo di ferie e di preavviso, ecc.) detto\nriconoscimento si intende esteso, a favore dei lavoratori in forza alla data\ndella sottoscrizione del presente contratto, anche all’istituto della\ngratifica venticinquennale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Maggiorazioni di zona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i comuni di Genova, Milano e Roma i minimi tabellari saranno maggiorati\ndel 2% per gli operai e del 3% per gli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo l’obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica\nche vi sono soggetti, l’azienda dovrà provvedere a sue spese\nall’assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti\nil lavoro da essi compiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto impegno da parte dell’azienda vale sino ai limiti di età che sono\naccettati dagli Istituti di assicurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a 6 annualità di retribuzione normale per il caso di invalidità\npermanente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva\ncorresponsione dei premi l’azienda sarà manlevata da ogni e qualsiasi\nresponsabilità sul buon fine del contratto di assicurazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell’impiegato dovrà\ncorrispondere, a cura dell’azienda, un proporzionale aggiornamento della\nrelativa polizza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l’azienda non ottemperasse all’impegno di cui sopra,\nsarebbe responsabile in proprio della garanzia degli importi di cui ai punti a)\ne b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alloggi di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che fruisce di alloggio di servizio in relazione al rapporto\ndi lavoro, dovrà rendere liberi i locali ad esso assegnati entro e non oltre\nil terzo mese seguente la rescissione del rapporto di lavoro stesso e la\nconseguente effettiva cessazione del servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dimissionario dovrà lasciare liberi i locali dell’alloggio\ncon l’ultimazione del periodo di preavviso effettuato in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Professionalità dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il settore conferma il suo interesse ad una sempre miglior professionalità\ndei lavoratori, adeguata alle nuove tecnologie, da realizzarsi in termini\noperativi attraverso attività interne di qualificazione e\u002Fo riqualificazione,\nanche attraverso il sistema degli “affiancamenti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò non esclude, per quanto attiene i giovani lavoratori che si dovessero\nassumere per sopperire alle necessità aziendali, il ricorso a specifiche forme\ndi lavoro previste dalla vigente normativa, quali l’apprendistato e i\ncontratti di formazione e lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Quadri!*\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Circa i lavoratori degli zuccherifici da attribuire alla qualifica di quadro\nsecondo le norme dell’art. 23 del contratto, se ne indicano i profili come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il responsabile e coordinatore dei vari servizi tecnico-produttivi di\ncampagna e intercam- pagna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il responsabile e coordinatore dei vari servizi amministrativi di\ncampagna e intercampagna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il responsabile e coordinatore in stabilimenti produttivi dei servizi\nagricoli di campagna e intercampagna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mense aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di intercampagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne l’istituto della “mensa” durante il periodo di\nintercampagna si fa rinvio agli accordi in vigore in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di campagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dalla campagna saccarifera 1988, l’istituto della “mensa”\ndiverrà operativo anche durante la campagna saccarifera medesima, secondo gli\naccordi che saranno raggiunti fra la Direzione aziendale e la RSU, a livello di\nazienda o di gruppo, con l’assistenza dell’Assozuc- chero e della\nFai-Flai-Uila.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data la particolare situazione di fatto esistente nel periodo suddetto si\nconviene che, nelle predette intese, dovranno essere seguiti in termini\noperativi gli indirizzi tutti già consensualmente fissati nell'accordo\nnazionale integrativo 31\u002F7\u002F1983 che si intende qui trascritto in ogni sua\nparte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1A A A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione\nvalevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata\ndall’Accordo Interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.PR. 14\nluglio 1960 n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le Parti confermano\nche l’equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è\ncomputabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui\nall’art. 2120 c. c. - così come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n.\n297 - né degli altri istituti contrattuali e di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO A\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>15 Luglio 1977\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assozucchero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inizio e fine del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alle intese intervenute di abolire, per ragioni di\nuniformità contrattuale, l’articolo 8 del Ceni 29 luglio 1976, Vi\nconfermiamo la comune volontà di non apportare innovazione alcuna alla\nsituazione in atto al riguardo presso i singoli Stabilimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO B\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>15 Luglio 1977\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori studenti e diritto allo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ci riferiamo alle norme del Ceni 31 maggio 1980 per quanto attiene i\nLavoratori studenti ed il Diritto allo studio per confermarvi che i permessi e\nle facilitazioni tutte in esse previsti, salvo quelli necessari per sostenere\nspecifici esami, non potranno essere usufruiti nei periodi della campagna\nbietole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Filia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO C\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 Luglio 1995\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All’Assozucchero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Genova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RSU ed Esecutivo delle stesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’istituto, Vi precisiamo che le segnalazioni da parte\ndelle nostre Organizzazioni territoriali della composizione delle RSU e degli\neventuali Esecutivi delle stesse saranno effettuate contestualmente sia a\ncodesta Associazione sia alle Direzioni delle unità produttive interessate,\nunitamente alle risultanze ed ai verbali elettorali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fat-Flai-Uila\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO D\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Genova, 16 Giugno 1980\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spettabile bilia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’accordo 15\u002F7\u002F1977 per il settore saccarifero e\nall’accordo di rinnovo contrattuale 31\u002F5\u002F1980, Vi confermiamo che, a seguito\ndell’avvenuto conglobamento dei 103 punti di contingenza, maturati a tutto il\n31\u002FW975 e degli ulteriori 34 punti, maturati a tutto il 31\u002F1\u002F1977, ai\nlavoratori già in forza nel terzo livello al 31\u002F10\u002F1977 ed ancora alle\ndipendenze in tale livello alla data del 31\u002F5\u002F1980 è attribuito, con\ndecorrenza 1 &lt;75\u002F1980, un superminimo individuale ad personam di L. 4.359\nlorde mensili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’Accordo 12 luglio 1974 si conferma il superminimo\nindividuale non assorbibile di L. 1.500 lorde mensili agli ex maestri d’opera\ncome tali in forza al 31 luglio 1974.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assozucchero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO E\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>ACCORDO 28 GENNAIO 1969 RELATIVO ALL’INDUSTRIA SACCARIFERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Società Saccarifere, tramite l’Assozucchero, comunicheranno entro il\n31 ottobre di ciascun anno, per la campagna successiva, i loro motivati\nprogrammi di ristrutturazione sia ai Ministri dell’Agrieoi tura e\ndell’industria che al Ministro del Lavoro, il quale darà comunicazione alle\nOrganizzazioni Sindacali dei Lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mentre i Ministri dell’Agricoltura e dell’industria avviano l’esame di\ncompetenza, parallelamente sui programmi esposti dalle Società Saccarifere le\nOrganizzazioni dei Lavoratori esprimeranno, negli incontri in sede sindacale,\nil loro motivato parere ai fini occupazionali e sociali entro il termine di 20\ngiorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le conclusioni di tali incontri saranno trasmesse immediatamente ai due\nMinisteri dell’industria e dell’Agricoltura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette Amministrazioni, nell’ambito dei poteri ad esse attribuiti,\nprenderanno nella debita considerazione quanto comunicheranno le Organizzazioni\nSindacali per le decisioni di competenza, che terranno conto, nell’interesse\npubblico, anche della salvaguardia dell’occupazione nella massima misura\npossibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Ministero del Bilancio e Programmazione Economica si riserva, in caso di\nnecessità, di procedere all’eventuale consultazione delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La procedura di cui sopra dovrà esaurirsi nel termine di 50 giorni dalla\ndata di comunicazione dei programmi di ristrutturazione e solo trascorso tale\ntermine potrà essere eventualmente dato l’avvio alla procedura prevista\ndall’accordo interconfederale 5 maggio 1965.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la campagna 1969 la comunicazione dei programmi avrà luogo entro il 15\nmarzo 1969, salvo che per la Società Eridania, la quale provvede a tale\ncomunicazione contestualmente alla firma del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fulpia-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fiaiza-Filziat-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sias-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assozucchero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Assozucchero dichiara che i piani di ristrutturazione che saranno\npresentati ai sensi del 1° comma del presente accordo saranno redatti sulla\nbase delle quote di produzione assegnate alle singole società e in tanto tali\npiani rimarranno validi in quanto tali quote non abbiano a subire\nvariazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO F\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Assozucchero ha preso atto delle richieste avanzate dalle organizzazioni\nsindacali finalizzate alla stabilizzazione dell'occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal proposito - riferendosi in modo specifico alla ciclica assunzione di\nlavoratori per lo svolgimento della campagna saccarifera - Assozucchero\nriafferma l’esigenza delle imprese associate di assumere per ciascuna\ncampagna nell’ambito di personale qualificato, già professionalizzato e\nselezionato nelle precedenti occasioni di lavoro dalle imprese stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso ritiene che i lavoratori i quali abbiano completato la campagna\ndell’anno in corso, nel quadro di una reciproca soddisfazione, forniscano le\nmigliori garanzie per il proficuo svolgimento dell’attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente e coerentemente con tale premessa, Assozucchero impegna le\nimprese associate a selezionare il personale da assumere in occasione\ndell’avvio di ciascuna campagna saccarifera reperendolo prioritariamente tra\ni lavoratori stagionali assunti in occasione della campagna precedente, salvo\nche non sussistano giustificate ragioni, che non necessitino specifiche\nprofessionalità, che non siano state soppresse postazioni di lavoro, che non\noccorra ricoprire mansioni o qualifiche per le quali non vi sia personale a\ndisposizione e, infine, con la specifica esclusione dei lavoratori cui siano\nstati legittimamente comminati più di un provvedimento disciplinare\nnell’ambito della stessa campagna, o che abbiano interrotto il servizio per\nun periodo superiore a 10 giorni nel corso o al termine della campagna (con\nesclusione delle assenze per l’esercizio dei diritti sindacali, per\nmaternità, per gli obblighi di leva, per infortunio sul lavoro e per\nl’ipotesi di un’unica assenza continuativa).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituiranno priorità per la ri assunzione l’iscrizione alle liste dei\ndisoccupati, l’iscrizione all'anagrafe dei lavoratori dipendenti e\nl’anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le imprese raccolgono, entro e non oltre tre mesi dalla data di\ncessazione del rapporto di lavoro, le dichiarazioni di interesse dei lavoratori\nche intendano fruire della succitata priorità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che la ciclica successione delle\nassunzioni dei medesimi lavoratori, realizzatasi in base al presente impegno\nnon comporta in alcun modo la modifica della natura dei singoli contratti a\ndurata determinata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 29 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOZUCCHERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai - Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flai - Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO G\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Orario di lavoro\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Roma, 29 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segreterie Nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai - Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FI ai - Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Olila - Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento all’ultimo paragrafo introdotto al punto 12 delle\nDisposizioni specifiche per gli Addetti all’industria Saccarifera\n(sostitutivo dell’art. 30 ter del Ceni industria alimentare), vi chiediamo di\nconfermarci che, per quanto concerne i lavoratori che svolgono le attività e\nle prestazioni di cui all ’art. 16 Digs n. 66\u002F2003, si farà riferimento alle\neventuali disposizioni dei decreti che saranno adottati dal Ministero del\nlavoro, sentite le OO.SS. nazionali nonché le organizzazioni nazionali dei\ndatori di lavoro, in attuazione del 2 comma del suddetto articolo 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con i migliori saluti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assozucchero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assozucchero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernente il\npunto 12 delle Disposizione specifiche per gli Addetti alle Industre\nSaccarifere (sostituivo dell’art. 30 ter del Ceni industria alimentare) sono\nda noi condivisi ed accolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con i migliori saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai - Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FI ai - Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uila - Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO INTEGRATIVO PER IL SETTORE SACCARIFERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì, 31 luglio 1983, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1’Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero,\ndell’Alcool e del Lievito (Assozucchero)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria\nItaliana\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare (Filia)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si convengono, nell’ambito del Contratto unico 31 luglio 1983 per gli\naddetti all’industria alimentare e delle “Disposizioni specifiche per gli\naddetti all’industria saccarifera” facenti parte integrante del Contratto\nunico medesimo, le seguenti modifiche o integrazioni da considerarsi peculiari\nal settore saccarifero per le sue particolari caratteristiche\ntecnico-produttive e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cassa di previdenza aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto dispone l’articolo 4 (penultimo comma) della\nlegge n. 297 del 29 maggio 1982, si concorda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La Cassa di Previdenza Aziendale di cui al punto 16 delle “Disposizioni\nspecifiche per gli addetti all’industria saccarifera” è abolita con\ndecorrenza 1° agosto 1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con pari decorrenza è abolito il relativo “Regolamento” di cui al punto\n27 delle “Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria\nsaccarifera” medesime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I saldi del conto individuale di ciascun lavoratore, chiusi al 31 luglio\n1983, entrano a far parte, con decorrenza 1° agosto 1983, del “Trattamento\ndi fine rapporto” di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982. Sempre a far\ndata dal 1° agosto 1983 opererà il criterio di rivalutazione previsto\ndall’articolo 1 della legge n. 297 citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Direzioni aziendali forniranno ai lavoratori entro il 31 dicembre 1983\nconto individuale Cassa Previdenza Aziendale chiuso al 31 luglio 1983 e\ncontemporaneamente trasferito a trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il regime delle anticipazioni, sugli importi ex Cassa di Previdenza\nAziendale trasferiti, come sopra precisato, al “Trattamento di fine\nrapporto”, si continueranno a seguire anche in avvenire i criteri e la\ncasistica già previsti dall’articolo 12 dell’abrogato “Regolamento”\ndella Cassa Previdenza Aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data\ndel 31 luglio 1983 e che, in quanto tali, erano iscritti alla Cassa di\nPrevidenza Aziendale, verrà riconosciuta, in occasione del pagamento della\nretribuzione del mese di dicembre di ciascun anno, una “Indennità ex Cassa\nPrevidenza Aziendale” dell’ammontare di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L. 84.000 se impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L. 48.000 se operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la\n“Indennità ex Cassa Previdenza Aziendale” verrà ai suddetti lavoratori\ncorrisposta frazionata per dodicesimi, considerando mese intero le frazioni\npari o superiori ai 15 giorni di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORMA TRANSITORIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’anno 1983 I’’’Indennità ex Cassa Previdenza Aziendale”\nammonterà complessivamente a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L. 35.000 per gli impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L. 20.000 per gli operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dovendosi conteggiare per dodicesimi in conseguenza della data di entrata in\nvigore del presente accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premio di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>. . . omissis . . .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Mense aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il giorno 31 luglio 1983, tra la Pilla Nazionale e PAssozucchero,\npremesso:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la nota a verbale all’articolo 46 del Ceni stabilisce tra l’altro\nper il settore saccarifero la sospensione delle mense aziendali durante la\ncampagna per le note obiettive difficoltà di fatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che la Filia ha chiesto di abrogare tale norma precettiva per il suo\nsuperamento, ove possibile, anche a titolo sperimentale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che da parte delle aziende si confermano le difficoltà obiettive\nsopraccitate di per sé impedienti, aggravate ancora, per le conseguenze\neconomiche, dal pesante stato di crisi del settore e dal fatto che ogni\nulteriore onere per il triennio 1983\u002F85 comporterebbe il superamento dei limiti\ndi compatibilità economica stabiliti dall’Accordo 22\u002F1\u002F1983;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PAssozucchero prende atto che la Filia conferma la propria volontà di\nvedere cancellato il riferimento alla mensa nella nota a verbale\ndell’articolo 46 del Ceni e ciò perché la materia possa essere esaminata a\nlivello aziendale, anche a titolo sperimentale, dopo i tempi di cui al punto\n2);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale nell’ultimo\ntrimestre del 1985 per poter concordare una norma programmatica che stabilisca\ni limiti ed il contemperamento della divisata istituzione del suddetto servizio\ndurante la campagna con le esigenze di fatto sopra ricordate. Tali indirizzi\nvengono fin d’ora, nei loro termini generali, così indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il pasto sarà consumato fuori dell’orario di lavoro, prima o dopo i\nturni, senza interrompere i turni stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il servizio mensa durante la campagna verrà, ove occorra, espletato\nnegli stessi locali a tale scopo utilizzati nelFintercampagna, evitandosi\ncomunque modifiche strutturali o ampliamenti dei locali stessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) dovrà stabilirsi l’onere a carico dei lavoratori in una adeguata quota\nparte del costo del servizio, prevedendone anche gli aggiornamenti in funzione\ndel costo medesimo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dovranno essere studiati criteri di armonizzazione tra i periodi di\ncampagna e intercam- pagna della quota a carico dei lavoratori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’indennità sostitutiva di mensa durante la campagna potrà avere solo\ncarattere generale e collettivo; si esclude, quindi, ogni corresponsione di\nindennità sostitutiva ai singoli non partecipanti in caso di istituzione del\nservizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALL’INDUSTRIA OLEARIA E MARGARINIERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addì, 21 aprile 2016, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione Italiana dell’industria Olearia (Assitol) rappresentata dal\nPresidente Giovanni Zucchi, assistito da Andrea Carrassi e Stefano Verginelli,\ncon la partecipazione di una delegazione industriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Luigi Sbarra, dai\nSegretari Nazionali Fabrizio Colonna, Attilio Cornelli, Silvano Giangiacomi,\nMohamed Saady, assistiti da Antonio Chiesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Flai-Cgil rappresentata da Segretario Generale Stefania Crogi e dai\nSegretari Nazionali: Marco Permani, Ivana Galli, Ivano Gualerzi, Mauro\nMacchiesi, Giovanni Mi ninni, Sara Palazzoli e assistiti da: Marco Gentile,\nAngelo Francesco Paolella\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Uila-Uil rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza, dai\nSegretari Nazionali Giorgio Carra, Gabriele De Gasperis, Guido Majrone, Enrica\nMammucari, Pietro Pellegrini, assistiti da Maria Laurenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si conviene\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nell’ambito del Contratto unico 5 febbraio 2016 per gli addetti\nall’industria alimentare, sono concordate le seguenti specifiche disposizioni\nper gli addetti all’industria olearia e margarinila, da considerarsi\npeculiari al settore medesimo per le sue particolari caratteristiche\ntecnico-produttive e contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dette specifiche norme, sostitutive o integrative di norme del Contratto\nunificato, costituiscono parte integrante del contratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Il primo comma dell’articolo 17 - Periodo di prova -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dai seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assunzione in servizio del lavoratore comporta l’effettuazione di un\nperiodo di prova non superiore:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a seimesi per i lavoratori del livello 1, 2, 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a tremesi per i lavoratori del livello 4, 5, 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a unmese per i lavoratori del livello 7, 8, 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a 12giorni lavorativi per i lavoratori del livello 10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di prova è ridotto da 6 a 3 mesi o da 3 mesi a 2 mesi per i\nseguenti lavoratori di cui al Gruppo 1 e 2 dell’articolo 26.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato\nservizio per almeno un biennio presso altre aziende;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per i tecnici e gli operatori di vendita che, con analoghe mansioni,\nabbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che\nesercitano la stessa attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 19 - Stagionalità - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 19 - Piccole aziende e attività stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le piccole aziende industriali che occupano fino a 20 operai nonché per\ngli stabilimenti svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se\noccupino un numero superiore di operai si conviene che le competenti\nOrganizzazioni sindacali provinciali determineranno i tempera- menti necessari\nche valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività\nstagionali, le Organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro\nil termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo Tesarne della questione\nsarà deferito alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali,\nentro un ugual termine di 30 giorni concorderanno i temperamenti sopradetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il sesto e settimo comma dell’articolo 21 - Disciplina del Contratto\nFormativo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Professionalizzante (Apprendistato professionalizzante ex Digs 167\u002F2011),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del contratto di somministrazione a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e del contratto di inserimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono sostituiti dai seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 9°, 8°, 7°, 6°,\n5°, 4° e 3° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo tot\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo (mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo (mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terzo (mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo tot\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo (mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo (mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terzo (mesi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 23 - quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia\ndeterminato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà\neffettuata trascorso il periodo di 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente lo\nsvolgimento della mansione di quadro può essere effettuato anche non\ncontinuativamente, purché la somma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei singoli periodi, corrispondenti al termine predetto, sia compresa in un\nmassimo di mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai quadri si riconosce, in caso di trasferimento di proprietà\ndell’Azienda, un trattamento - aggiuntivo al T.f.r. - pari ad un terzo\ndell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento,\nsempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento,\nprocedano alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del\npreavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai quadri, in relazione alla rilevanza del ruolo svolto, in aggiunta alle\ninformazioni di cui alla prima parte del contratto verranno fornite\ninformazioni sulle linee guida delle politiche che li riguardano, con\nparticolare riferimento alle politiche retributive, ai criteri di gestione dei\ncosiddetti salari variabili, ai sistemi di valutazione e incentivazione e ai\nprogrammi di formazione ivi compresi i contenuti e le risorse relative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di\nbrevetti e diritti di autore, al quadro, previa espressa autorizzazione\naziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di\neffettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione alle\nspecifiche attività svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>•Ai quadri ed ai lavoratori con funzioni direttive si riconosce la\ncopertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o\npenali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti\ndirettamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Ai quadri, ai lavoratori con funzioni direttive nonché a coloro che\nsvolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e\ndelicatezza, si riconoscono interventi formativi per favorire adeguati livelli\ndi preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle\nresponsabilità affidate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al\ngodimento delle riduzioni di orario di cui all’articolo 19, tenuto conto\ndella non applicabilità nei loro confronti della disciplina legislativa e\ncontrattuale in materia di lavoro supplementare e\u002Fo straordinario:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno festivo -\nprestazioni espressamente richieste o, comunque, dettate da fattori esterni\nalla autonomia e discrezionalità di tali lavoratori - un riposo compensativo o\nun trattamento pari a 1\u002F50 o a 1\u002F25 di minimo tabellare e contingenza di\nlivello di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente\ninferiore e pari o superiore a mezza giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al\nnumero di ore risultante dalla differenza fra le giornate di lavoro considerate\npari a 64 ore e le ore di assenza dal lavoro effettuate nell’anno per motivi\ndiversi dai seguenti: ferie, festività coincidenti con le giornate lavorative,\nriposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro di cui all’articolo 19,\npermessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite111.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore, le 8\ngiornate saranno riproporzionate in ragione di 1\u002F12 per ogni gruppo di 22\ngiornate di sospensione intervenute nel corso dell’anno, con esclusione\ndell’eventuale frazione inferiore a tale limite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di assunzione e\u002Fo di risoluzione del rapporto intervenute nel\ncorso del mese, non si dovrà tener conto delle frazioni dello stesso né agli\neffetti del riproporzionamento delle 8 giornate, né agli effetti del computo\ndelle ore di assenza dal lavoro effettuate per motivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) Si veda anche quanto previsto all’articolo 30, lettera G.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>diversi da quelli indicati al primo comma della presente lettera b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• L’importo di cui al presente punto 7) sarà corrisposto alla fine di\nciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nel\ncaso in cui questa intervenga nel corso dell’anno nel quale ultimo caso le 8\ngiornate saranno ri proporzionate in ragione di 1\u002F12 per mese di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto al punto 7), lettera b) del presente\narticolo, ai lavoratori ai quali è riconosciuto il pagamento delle ore\nsupplementari e\u002Fo straordinarie effettuate per prolungamento o anticipazione di\norario si applica quanto disposto alla lettera G dell’articolo 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dal presente articolo le Parti si danno atto\nche quadri dell’Azienda, individuati dalla Fai-Flai-Uila affiancheranno di\nvolta in volta la RSU nella sua funzione negoziale relativa alle materie\ninteressanti i quadri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. L’art 25 - Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice\nattesa o custodia -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 25 - disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni\ndiscontinue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>o a mansioni di semplice attesa o custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice\nattesa o custodia le clausole del presente Contratto (normative ed economiche)\nsi intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al Gruppo 4) dell’art. 26 sono\ninquadrati nei sottoelencati livelli:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre\nmansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che\nrichiedono analogo grado di specializzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne e diurne ed\nesercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o\ncustodia che richiedono un analogo grado di qualificazione nonché quelli\ninquadrati nella Cat. E in base al Ceni 17 aprile 1976.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rispetto delle norme di legge sull’orario di lavoro e degli Accordi\nInterconfederali che ne consentano la protrazione oltre i normali limiti,\nl’orario normale non deve superare le 60 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario\npotrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con\nriposi compensativi fermo restando quanto disposto dall’art. 30 sulla\ndistribuzione dell’orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i suddetti lavoratori le ore prestate oltre l’orario contrattuale\ndegli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie\ndi retribuzione normale se non eccedono le 48 ore settimanali e con quote\norarie maggiorate del 10% se comprese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra questo limite e le 60 ore settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali sono\nconsiderate straordinarie e saranno compensate con quote orarie maggiorate\ndelle percentuali per lavoro straordinario di cui all’art. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Resta fermo quanto previsto all’articolo 30 lettera b) per il lavoro\nsupplementare e straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13a mensilità\nsarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in\nrelazione al proprio orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma\nprecedente, in considerazione delle particolari caratteristiche del loro\nlavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una\nmaggiorazione del 10% da calcolare sulla paga oraria di fatto compresa la\nindennità di contingenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o di custodia\nsaranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni\ncontinue, qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto\nil carattere della discontinuità del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6. L’art 26 - Gassificazione dei lavoratori - è sostituito dal\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 26 - Classificazione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da\n10 livelli raggruppati in 5 aree professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato\nsulla base delle relative declaratorie e profili come sotto indicato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i\nrequisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nel livello\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto\nprofessionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore\nesemplificativo minimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto\nprofessionale superiore a quello del relativo profilo, l’inquadramento viene\neffettuato - nell’ambito della stessa qualifica - sulla base delle\ndeclaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene\ncontrattato a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che\nimplicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di più unità\norganizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri ai\nfinì dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa nonché\ni lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale\nequivalente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive\nche implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di\nun’unità organizzativa di notevole importanza, con ampia discrezionalità di\npoteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale,\nnonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per\nampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono pertanto inquadrati in questo livello i lavoratori con professionalità\nsuperiore a quella emergente dai profili inseriti nel livello 3.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive per\nl’attuazione delle disposizioni generali aziendali o che svolgono funzioni\nequivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analista esperto di centro elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabile di uno o più prodotti che in base alle politiche di\nmarketing prestabilite cura lo studio dei prodotti affidatigli, analizza la\nsituazione del mercato, ne valuta le potenzialità, gestisce lo sviluppo dei\nprodotti stessi e ne realizza le politiche di marketing specifiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore preposto, nel campo dell’amministrazione, all’attività di\nun ufficio di cui cura, in condizioni di ampia autonomia, la soluzione di\nproblemi organizzativi, studia il perfezionamento e la semplificazione della\nprocedura di lavoro e formula programmi operativi per l’attuazione delle\nincombenze dì competenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegato tecnico che sovraintende e controlla in condizioni di ampia\nautonomia un reparto di produzione o manutenzione, cura la soluzione dei\nproblemi tecnico-organizzativi del reparto stesso ed è responsabile verso il\nsuo superiore diretto dei risultati produttivi del reparto affidatogli;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegato che sovraintende e controlla un importante ufficio\namministrativo, ne cura la soluzione dei problemi organizzativi ed è\nresponsabile verso il suo superiore diretto dell’attuazione delle direttive\ninerenti al funzionamento ed alla semplificazione delle procedure dallo stesso\nstabilite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capoufficio vendite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capoufficio progettazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile dell’organizzazione e realizzazione di ricerche di\nlaboratorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Responsabile di importante reparto di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che, in\ncondizioni di autonomia operativa e decisionale nell’ambito delle proprie\nfunzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare\ncompetenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita\nnell’esercizio della funzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• tecnico responsabile in turno, nelle ore di assenza dei capi reparto,\ndella conduzione e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>coordinamento delle lavorazioni e dei servizi nell’intera unità\nproduttiva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tecnico di informatica che, partecipando all’analisi e su indicazioni\ndi massima dell’analista sviluppa e redige programmi anche complessi\ncurandone la esecuzione e collaborando alla stesura delle procedure\noperative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tecnico che studia e sviluppa procedure relative ad apparecchiature,\nattrezzature, impianti o loro particolari, imposta le soluzioni ottimali, le\nproporzioni, le dimensioni, definisce quote, tolleranze, materiali ed esegue il\ndisegno complessivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto alla gestione del rapporto con la clientela che ha elevata\nautonomia decisionale e margini di discrezionalità, nella determinazione delle\ncondizioni di vendita;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operatore di vendita assunto con l’incarico di viaggiare per la\ntrattazione e la gestione con la clientela per la vendita dei prodotti per i\nquali ha avuto incarico e\u002Fo per svolgere attività di promozione, di\nmerchandising e di assistenza al punto di vendita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori con mansioni di concetto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegato tecnico con compiti di controllo e coordinamento nell’ambito\ndei servizi, o, nei settori di produzione, dell’andamento delle\nlavorazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tecnico operatore alla ricerca che partecipa alla messa a punto di nuovi\nmetodi analitici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegato amministrativo con particolare specifica competenza nella\ncontabilità generale e\u002Fo industriale e\u002Fo nella amministrazione del\npersonale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegato addetto alle trattative con i clienti e con i fornitori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ispettore alle vendite;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•programmatore su calcolatori elettronici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegato disegnatore progettista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che, ai sensi delle norme contenute nell’articolo 5 -\nParte Comune - del Ceni 10 aprile 1970, riportate in nota al presente articolo,\nerano inquadrabili nella la categoria delle “qualifiche speciali”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•strumentista elettronico che sull’intera gamma delle apparecchiature\nelettroniche complesse (analizzatori, ecc.) - o in mancanza sulla pluralità di\nquelle esistenti in azienda purché siano tra loro differenti per\ncaratteristiche - opera per la individuazione e l’eliminazione di qualsiasi\nguasto e per la taratura (sia dopo la revisione, sia all’atto\ndell’installazione), effettuando interventi che risultano risolutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima\ne partecipa alla formulazione di proposte migliorative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•strumentista che opera sull’intera gamma delle catene di regolazione\ncomplesse (elettroniche, pneumatiche, elettropneumatiche e combinate) o, in\nmancanza sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purché siano fra loro\ndifferenti per caratteristiche - per l’individuazione e l’eliminazione di\nqualsiasi guasto compresa la revisione e taratura dei singoli componenti (ad\nes.: trasduttori, amplificatori, filtri, oscillatori, ponti di vario tipo) i\ncui interventi risultano risolutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore di impianti (quadrista) in possesso di diploma tecnico\nprofessionale o preparazione equivalente che rispondendo direttamente a livello\ndi responsabile di reparto opera indifferentemente su impianti notevolmente\ncomplessi di caratteristiche produttive fra loro diverse, con compito di guida,\ncoordinamento e controllo di altri operatori ed in grado di decidere interventi\nrisolutivi in caso di anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operatore che con ampia autonomia ed avvalendosi se necessario di altri\nlavoratori esegue lavori per la costruzione, modifica, miglioria e manutenzione\ndi apparecchiature, attrezzature, congegni, dispositivi anche di grande\nprecisione e complessità utilizzati per prove ed esperimenti condotti dai\nricercatori nei laboratori, sulla base di disegni, schizzi, indicazioni\nricevute, partecipando alla definizione o suggerendo le soluzioni più\nrazionali ed efficaci in relazione ai problemi e alle specifiche esigenze\nprospettate dai richiedenti, eseguendo tutte le operazioni necessarie\n(lavorazioni su macchine utensili, aggiustaggi, montaggi, ecc. ) partecipando\nalla scelta di materiali particolari, tecnologie e per le parti elettriche e\nstrumentistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale di manutenzione che, al massimo livello di autonomia operativa\ne decisionale in assenza di livelli di coordinamento, opera in più\nspecializzazioni manutentive fondamentali avvalendosi aH’occorrenza di altri\noperatori specialisti ed effettua su macchinari, apparecchiature e strumenti\nogni tipo di interventi risolutivi e tali da richiedere elevate conoscenze\nteoriche e pratiche nelle discipline tecniche di competenza e nella loro\ncorrelazione con gli impianti ed i processi produttivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elettricista che provvede alla completa installazione collaudo e messa a\npunto di nuovi impianti complessi con delibera funzionale degli stessi e\nrealizza modifiche su indirizzi di massima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore in assenza di livelli di coordinamento di centrale\ntermoelettrica intesa come generatori di vapore con annesse turbine per la\nproduzione di energia elettrica con potenzialità relativa tale da richiedere\nla patente di primo grado;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegato che rispondendo al responsabile della sicurezza è addetto alla\ngestione e alla attuazione pratica della normativa sull’igiene e sulla\nsicurezza del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capolinea: lavoratore multispecializzato addetto alla\nconduzione\u002Fmanutenzione e controllo di qualità standard di più linee\ncoordinandone gli addetti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•responsabile del flusso materia prima e del processo di filtrazione in\ntermini quali-quantitativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) I lavoratori che svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche\ne pratiche, con ampia autonomia ed in assenza di livelli di coordinamento\nesecutivo, mansioni di natura tecnica e amministrativa di notevole rilievo\nvariabilità e complessità con spiccata facoltà di iniziativa per quanto\nattiene alle modalità di svolgimento e all’organizzazione dei compiti loro\naffidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operatore esperto su calcolatore elettronico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•disegnatore particolarista che su istruzioni del progettista provvede\nallo sviluppo grafico di particolari costruttivi di apparecchiature, tubazioni,\ncarpenteria, fabbricati, fondazioni, cunicoli e alla stesura dei dettagli delle\nlinee corredati di tutte le informazioni tecniche e di eventuali dati economici\nper la messa in opera;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore addetto al centro elaborazione dati che provvede in base a\nprocedure standardizzate alla raccolta e verifica del materiale in input,\nall’inoltro dello stesso alla sala operativa, al ricevimento dei documenti\nelaborati, alla verifica degli stessi ed al successivo inoltro agli utenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•segretaria steno-dattilografa con conoscenza di lingue estere utilizzate\ncon normale continuità nelle pratiche d’ufficio e per fornire esaurienti\nrisposte telefoniche - che redige autonomamente corrispondenza semplice,\nprospetti su indicazioni di massima reperendo ed elaborando opportunamente i\ndati, tiene aggiornata l’agenda degli impegni, provvede - in collegamento con\ngli enti preposti all’organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) I lavoratori che in condizioni di ampia autonomia e con l’eventuale\nguida di lavoratori di livello inferiore, svolgono sulla base di approfondite\nconoscenze teoriche e pratiche mansioni di natura operativa o marni tenti va di\nnotevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà di\niniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed alla\norganizzazione dei compiti loro affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•meccanico aggiustatore che opera sull’intera gamma delle macchine\ncomplesse (o, in mancanza sulla pluralità di quelle esistenti in azienda\npurché siano tra loro differenti per caratteristiche) caratterizzate da\ncondizioni funzionali particolarmente impegnative (ad esempio: turbine ad\nelevata potenza, compressori rotativi di elevata potenza e alto numero di giri,\ncompressori alternativi a più stadi per elevate pressioni, centrifughe\nclassificatrici, ecc) per l’individuazione e la eliminazione di qualsiasi\nguasto e per la revisione generale i cui interventi risultano risolutivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di\nmassima;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operatore tecnico alla ricerca che con iniziativa personale, svolge\nmansioni di livello superiore rispetto a quelle di tipo specialistico a\ncarattere prevalentemente esecutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le mansioni sono caratterizzate dallo svolgimento di attività\nspecialistiche, polivalenti, con l’applicazione di tecniche e metodologiche\ndiversificate ed alla conoscenza critica dei metodi e delle tecniche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente ai\nresponsabili di turno, svolge, in condizioni di ampia autonomia, compiti di\nconduttore di impianti di cui al profilo del livello 7 operando su almeno due\nimpianti complessi, di caratteristiche tra loro fondamentalmente diverse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elettricista che opera sull’intera gamma degli impianti complessi (o in\nmancanza, sulle pluralità di quelli esistenti in azienda purché siano tra\nloro differenti per caratteristiche) caratterizzati da condizioni funzionali\nparticolarmente impegnative (circuiti che elaborano in forma complessa molte\nvariabili) per l’eliminazione di qualsiasi guasto, i cui interventi risultano\nrisolutivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elettrostrumentista che opera su catene di regolazione combinate\n(elettriche, elettroniche, pneumatiche, elettropneumatiche, ecc. ) individua i\nguasti e provvede alla loro eliminazione, compresa la revisione, la taratura e\nla messa in servizio dell’intera catena;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale che in condizioni di autonomia esecutiva, effettua operazioni\ndi assistenza tecnica presso la clientela su macchine ed apparecchiature\ncommercializzate o concesse in comodato dall’azienda individuando i guasti\neffettuando riparazioni (in officina o sul posto) meccaniche ed\nelettrico\u002Felettroniche con regolazioni e messe a punto complesse;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale di manutenzione che in condizioni di autonomia esecutiva\neffettua interventi di natura complessa interessanti diverse professioni,\nsull’intera gamma dei relativi macchinari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- capolinea: lavoratore multispecializzato addetto alla conduzione\nmanutenzione e controllo di qualità standard di una sola linea coordinandone\ngli addetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che con specifica collaborazione in condizioni di autonomia\nesecutiva nell’ambito della propria mansione svolgono attività d’ordine\ndelicate e complesse, sia tecniche che amministrative, la cui esecuzione\nrichiede notevoli conoscenze professionali specifiche accompagnate da\nprolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio della mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto ad attività di segreteria che organizza archivi e schedari,\nprovvede al reperimento ed elaborazione dei dati per l’aggiornamento di\nevidenze o per la stesura di prospetti, provvede in collaborazione con gli enti\npreposti alla organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che effettua analisi chimiche o biologiche complesse o adotta\ntecnologie similari di laboratorio chimico o biologico, con completa\nelaborazione dei dati relativi e valutazione critica sia degli stessi che della\nmetodica impiegata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che ai sensi delle norme contenute nell’articolo 5 - Parte\ncomune - del Ceni 10 aprile 1970, riportate in nota al presente articolo, erano\ninquadrabili nella Ila categoria delle “qualifiche speciali”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori che svolgendo normalmente le loro mansioni in condizioni di\nautonomia compiono operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e\ncomplessità la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche\nacquisite con adeguata preparazione teorica ed esperienza di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore d’impianto squadrista) che, operando in condizioni di\nautonomia e su tutte le fasi di un processo nella sala quadri di un importante\nimpianto di produzione continua caratterizzato da una complessa strumentazione\nautomatica e semi automatica, esegue i controlli e le operazioni necessarie per\nil mantenimento dei processi produttivi entro i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>limiti operativi prefissati;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•meccanico aggiustatore che in condizioni di autonomia esecutiva, effettua\nla revisione di macchine complesse e delicate (ad esempio: turbine, compressori\nrotativi ed alternativi, pompe centrifughe pluristadio, pompe alternative a\npiù pistoni, riduttori epicicloidali e moltiplicatori, circuiti frigoriferi\necc. ) intervenendo sugli organi fondamentali delle stesse (manovellismi,\ntenute, rotori, cuscinetti ecc.), identifica i guasti e le loro cause, provvede\nallo smontaggio di parti e gruppi, definisce autonomamente il tipo di\nintervento necessario, provvede al rimontaggio eseguendo lavori di alta\nprecisione e che necessitano di aggiustamenti particolari, tarature, giochi e\ntolleranze strette;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•strumentista che in condizioni di autonomia esegue interventi di\nmanutenzione, riparazione, taratura e messa a punto su strumentazione\nelettronica e su catene di regolazione elettroniche, in laboratorio e presso i\nreparti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per tali interventi si richiede la completa conoscenza della\nfunzionalità della strumentazione elettronica, di misure elettroniche e dei\nprincipi di regolazione automatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•elettricista che, in condizioni di autonomia esecutiva effettua lavori di\nmanutenzione e riparazione di guasti con messa a punto e sostituzione di parti\navariate su impianti ed apparecchiature complesse, conoscendone il\nfunzionamento ed interpretando ove richiesto schemi complessi e funzionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale di manutenzione che esegue in condizioni di autonomia esecutiva\nsu tutte le macchine e\u002Fo apparecchiature nella specialità di competenza gli\ninterventi e regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento, effettua\ninoltre analisi e diagnosi fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire\ngli interventi di manutenzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttore di impianti (quadrista) che opera in condizioni di autonomia\nesecutiva in tutte le fasi del processo produttivo di un grande impianto con\ntecnologie avanzate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di\nconfezionamento complessi e di grande dimensione, ne assicura il funzionale\nandamento, correggendo le eventuali irregolarità, provvede alle relative\nverifiche ed effettua le necessarie annotazioni per garantire la qualità\nassegnata di produzione e sia in grado di compiere sull’intera linea, in\ncondizioni di autonomia, piccoli interventi meccanici di ripristino atti a\ngarantire la regolarità di funzionamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva è in grado di\noperare su tutte le macchine di una linea di confezionamento, i cui componenti\ncostituiscono il team di riferimento con obiettivi assegnati e condivisi, e di\nattivarsi in modo autonomo per l’individuazione e risoluzione di problemi\ncontingenti tramite coordinamento tecnico-professionale dei componenti il\nteam.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno atto che per gli addetti al confezionamento la nozione di\nimpianti “di grande dimensione” deve fare riferimento agli impianti di\nconfezionamento generalmente in uso nell’industria dell’olio e della\nmargarina, non avendo ovviamente senso fare confronti con altri settori\nindustriali, alimentari o non alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livella 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Lavoratori che svolgono mansioni di ordine sia tecnico che amministrativo\nla cui esecuzione richiede una adeguata preparazione professionale ed\nesperienza di lavoro specifica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto di segreteria che svolge le proprie mansioni in condizioni di\nautonomia esecutiva servendosi di diverse apparecchiature e sistemi elettronici\n(videoscrittura, centralino elettronico, archivio elettronico, ecc. ) che\nrichiedono particolari modalità operative con adeguate conoscenze teoriche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva e operando su\napparecchiature mul- tilinee riceve, trasmette e smista le comunicazioni\ntelefoniche e telegrafiche in arrivo e in partenza, anche internazionali,\neffettuando le relative registrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che operando in condizioni di autonomia esecutiva e con il\nsupporto di apparecchiature elettroniche, rileva, ordina, controlla, confronta,\ntrascrive e totalizza dati anche diversi elaborando situazioni riepilogative ed\neffettuando imputazioni di conto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva nell’ambito della\npropria mansione compiono lavori e operazioni di notevole difficoltà, la cui\nesecuzione richiede particolare capacità specifica, sia tecnica che pratica\nacquisita anche con adeguato tirocinio o adeguata conoscenza pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROFILI:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di\nproduzione con differenti caratteristiche, ne assicura il funzionale andamento\nproduttivo correggendo le eventuali irregolarità, conduce l’intero ciclo di\nlavorazione, provvede alla relativa verifica, effettua le necessarie\nannotazioni al fine di garantire la qualità assegnata di produzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di\npreparazione, estrazione o raffinazione di olii, utilizza diverse\napparecchiature e sistemi di controllo elettronico, che richiedono adeguate\nconoscenze teoriche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore addetto alla conduzione di una linea di lavorazione che\ncontrolla il regolare funzionamento delle macchine a monte ed a valle della\nlinea stessa; e ne richiede gli eventuali interventi manutentivi ed\norganizzativi più urgenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva provvede al\nfunzionamento degli impianti ecologici controllando i dispositivi di\nsegnalazione e riferendo eventuali anomalie al responsabile, preleva i campioni\ndestinati al controllo, prepara le soluzioni dei reattivi che intervengono nel\nprocesso di depurazione, provvede alle annotazioni previste e cura\nl’efficienza dei componenti del sistema;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratore che in condizioni di autonomia utilizza correntemente\nattrezzature complementari quali ad esempio cannello ossiacetilenico e\u002Fo in\nforma prevalente, carrelli elevatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livella 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Declaratoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>al ) Addetti alle mansioni semplici di ufficio:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti a mansioni semplici di segreteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti al controllo documenti contabili relativi a movimento\nmateriale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti al controllo fatture.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a2) Lavoratori come alla precedente lettera al) con mansioni che non\nrichiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) Lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono possesso di\nnormali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato\ntirocinio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e\ncontrollo su apparecchiature o macchinari per assicurare il regolare\nfunzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso ne sia\naffidata la conduzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alla conduzione o addetti ad apparecchi o macchinari comuni di\ndemargarinazione, frazionamento, decolorazione, scissione, celle elettrolitiche\ne presse continue o automatiche ecc., quando gli sia affidato l’andamento\ndegli apparecchi e delle reazioni che vi si svolgono;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coadiutori di prima categoria con responsabilità di singole operazioni\nafferenti agli impianti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conduttori di impianti di disoleazione di sanse vergini di oliva;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operaio che compie direttamente l’insieme delle operazioni richieste\nper assicurare l’andamento di un impianto non complesso mediante controlli e\nregolazioni dirette o su quadri centralizzati, ed in particolare controlla la\nmarcia dell’impianto stesso osservando sull’apposita strumentazione i dati\nrelativi ai parametri di marcia (portata, temperatura, pressione), esegue le\nopportune regolazioni per la correzione di eventuali anomalie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetto al campionamento manuale o meccanico dei semi oleosi e alla\ndeterminazione elementare delle loro caratteristiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•impiegati d’ordine di prima assunzione con passaggio al livello\nsuperiore dopo un periodo di sei mesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti ai lavori di carico e scarico, generici di pulizia e lavaggio\nmanuale e analoghi lavori di fatica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alla produzione e al servizio assunti a tempo indeterminato per\nle campagne stagionali con passaggio al livello superiore dopo un periodo di\nlavoro effettivo di 8 mesi presso la stessa unità produttiva, da realizzare\nanche con riferimento a più campagne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle\nmerci passeranno dal 10° al 9° livello dopo un periodo di sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i concetti di valorizzazione della professionalità in termini di\npolivalenza, autonomia, vanno colti mediante i correttivi apportati alla\nstruttura classificatoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i miglioramenti classificatori che non siano di mero aggiustamento\nparametrale devono avere un corrispettivo per le Aziende in termini di\nproduttività tecnico-economica,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la pratica realizzazione del nuovo inquadramento in Azienda per il\npersonale che già svolge le mansioni meglio inquadrate è un fatto automatico\ncon lo strumento delle declaratorie e dei profili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dove non esistano già le figure professionali di cui ai livelli 6 e 5\nl’Azienda, sempre che queste figure siano compatibili con la tecnologia\naziendale e compensate da produttività, ricercherà le modifiche nella\ndistribuzione delle mansioni funzionali alla realizzazione di tali figure,\npassando anche attraverso addestramento e fasi sperimentali reversibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i programmi di addestramento relativi vanno portati a conoscenza delle\nRSU;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’attuazione delle fasi di sperimentazione reversibile per la\nrealizzazione in caso di esito positivo della stessa, delle professionalità\nindicate dalle declaratorie dei livelli 6 e 5 può avvenire anche attraverso\nforme di lavoro di gruppo che risultino volte allo sviluppo della produttività\ntecnico-economica dell ’Azienda e compatibili con l’assetto organizzativo\ndella stessa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora, per effetto di innovazioni tecnologiche o di ri organizzazioni\nproduttive, si realizzassero nuove figure professionali queste saranno\ninquadrate per analogia a livello aziendale nella nuova struttura\nclassificatoria attraverso lo strumento delle declaratorie e dei profili e\npotranno anche essere esplicitate con i relativi profili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso, fermo restando quanto sopra previsto, in appositi incontri a\nlivello nazionale le Parti verificheranno, in relazione alla loro valenza\ngenerale o settoriale, l’opportunità di un inserimento nei livelli del\nfuturo Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A**\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190\u002F1985, la\ndistinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta\nagli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali,\nsindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque\nfanno riferimento a tali qualifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento previsto dalla scala\nclassificatoria unica e la distinzione per qualifiche è dato dalle seguenti\naree professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area I : livello 1,2,3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi appartengono quadri e impiegati direttivi o assimilati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 2: livello 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale area è costituita da lavoratori altamente qualificati con mansioni di\nconcetto richiedenti notevole competenza e autonomia professionale\nnell’ambito delle proprie funzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 3: livello 5,6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale area è costituita dagli impiegati con mansioni di concetto comportanti\nampia autonomia, dalle qualifiche speciali di equivalenti professionalità\nnonché dagli operai in possesso di elevata specializzazione professionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 4: livello 7,8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale area è costituita dagli impiegati d’ordine svolgenti attività\ndelicate e complesse, dalle qualifiche speciali con compiti di guida e\ncontrollo di operai che effettuano lavori richiedenti generiche conoscenze;\ndagli operai specializzati svolgenti lavori di significativa delicatezza e\ncomplessità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area 5: livello 9, IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale area è costituita dagli impiegati d’ordine e da operai che svolgono\nlavori qualificati e di semplice esecuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, il collegamento fra Tinquadramento per qualifica ed il relativo\ntrattamento normativo è il seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo Ij\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualifica di quadro: livello 1, 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo 2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualifica impiegatizia: livello 3, 4, 5a), 6a), 7a), 8a), 9a), IOa)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualifica speciale: livello 5b), 7b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gruppo 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualifica operaia: livello 5c), 6b), 7c), 8b), 9b), 10b )\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai sensi di quanto stabilito dall ’art. 2 della legge n. 190\u002F1985, le\nParti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei\nquadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di\nfunzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione\ndegli obiettivi dell’impresa, dalla responsabilità di unità organizzative\ndi particolare rilevanza per l’attività aziendale, da ampia autonomia e\ndiscrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal\npossesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il\ncui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni\ngestionali e di sviluppo dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In base a quanto sopra le Parti riconoscono che appartengono alla\ncategoria dei quadri i lavoratori inquadrati nei livelli 1 e 2 di cui al\npresente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si danno atto che con la regolamentazione di cui agli articoli\n23 e 26 del presente Ceni si è data attuazione al disposto della legge n.\n190\u002F1985.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con riferimento all’inquadramento degli operatori di vendita nei\nrelativi livelli 4 e 6 le Parti concordano che i compiti definiti nei profili\nnon dovranno comportare aggravi delle preesistenti situazioni lavorative\nindividuali e dovranno essere motivati da reali esigenze tecniche e commerciali\ndella distribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il livello 6 l’assegnazione dei compiti alternativi e\u002Fo\ncomplementari si ritiene temporanea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui la mansione complementare e\u002Fo alternativa venga espletata\nper un periodo superiore ai tre mesi si avrà il passaggio automatico al\nlivello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sono applicate agli Operatori di Vendita le norme che prevedono\ntrattamenti differenziati ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme contenute nell’art. 5 del Ceni 10 aprile 1970 per la classificazione\ndegli appartenenti alle qualifiche speciali:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri di appartenenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al\nriconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il\nlavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a\nquelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni\noperaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente\nregolamentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono da considerare agli effetti del comma precedente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un\ngruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreché in\nquesto caso dette mansioni rivestano carattere di particolar rilievo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le mansioni che, non essendo di guida e controllo rivestono un carattere\ndi specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni\nattribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative\nclassificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità\ntali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte\ndel presente punto b).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e\nsimili, regolate dalle classificazioni operaie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Criteri per l’assegnazione alle categorie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due categorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla la categoria i lavoratori per i quali l’esercizio delle\nmansioni specifiche nella precedente parte a) comporti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di\noperazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di\nparticolare importanza o per la loro natura o per la loro difficoltà o\ndelicatezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al\npunto precedente, per competenze o responsabilità e fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono alla 2a categoria tutti gli altri lavoratori aventi diritto\nalla qualifica speciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di esempio appartengono alla 1° categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di\nolii di sansa o da semi oleosi con solventi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di\nolio da semi oleosi mediante pressione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capi operai preposti al complesso delle varie fasi della raffinazione\nolii;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di\nmargarina;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capi operai preposti alla officina meccanica ove la stessa abbia una\nattrezzatura di mezzi di personale tale da consentire uno sviluppato servizio\ndi manutenzione e riparazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo di esempio appartengono alla 2° categoria:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capo del gruppo di operai costituenti il turno agli impianti di spremi\ntira dei semi di oleosi, estrazioni a benzina e raffineria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capo degli operai addetti al magazzino olii incaricato anche delle\noperazioni di miscele e filtrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capo guardiano, capo fattorino;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•analisti esecutori di analisi complesse qualitative e quantitative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’applicazione delle suddette esemplificazioni nelle piccole aziende del\nsettore potrà tener conto delle particolari esigenze organizzative delle\naziende stesse, per cui le attribuzioni distintamente previste nelle\nesemplificazioni di che trattasi, potranno risultare variamente accentrate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di riattivare nel corrente anno [’Osservatorio sulla\nclassificazione al fine di proseguire l’esame dell’assetto classificatorio\ndel settore oleario e margarinerò in collegamento con l’iter e gli esiti dei\nlavori del Gruppo di lavoro sul sistema di inquadramento professionale\ncostituito con l’accordo di rinnovo del Ceni dell’industria alimentare del\n14 luglio 2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro il 31 dicembre 2007 le parti si incontreranno per valutare la\neventuale necessità di riformulare i profili professionali esistenti in\nrelazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nel quadriennio di vigenza\ncontrattuale, anche costituendo allo scopo un’apposita Commissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede di prima applicazione, si intende che la decorrenza del periodo di\nsei mesi per il passaggio dal 10° al 9° livello dei lavoratori addetti al\nprocesso produttivo e al carico e scarico delle merci per i lavoratori in\nattività alla data di stipula del presente accordo sia calcolata a partire dal\n1° luglio 2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7. L’art. 27 - Disciplina delle mansioni - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 27 - Disciplina delle mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e\ncategoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,\ndall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non\ndetermina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove\nmansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di\ninquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale,\npossono essere previste dai contratti collettivi sottoscritti tra Direzione\naziendale ed RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni\nè comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in\ngodimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari\nmodalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile o\navanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi\nindividuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di\ninquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore\nalla conservazione dell ’occupazione, all’acquisizione di una diversa\nprofessionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore\npuò farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui\naderisce o conferisce mandato o dagli altri soggetti previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di livello 1 e\ndi livello 2, di due mesi nel disimpegno di quelle di 3 e di un mese e mezzo\nnel disimpegno di quelle degli altri livelli, avverrà senz’altro il\npassaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che\nsi tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che\ndiano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle\narmi, ecc.) nel qual caso il compenso di cui sopra, spetterà dopo venti giorni\ne per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore a cui sia riconosciuto il livello superiore al suo trascorsi i\ntermini di cui al comma precedente, dovrà essere corrisposto un compenso di\nimporto pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella\nminima del predetto livello superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del passaggio di livello il disimpegno delle mansioni di\nlivelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché\nla somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in\nun massimo di nove mesi per il passaggio al livello 1, di sei mesi per il\npassaggio al livello 2, di quattro mesi per il passaggio al 3 e di tre mesi per\ngli altri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad\nun’altra non ubicata nello stesso sito produttivo se non per comprovate\nragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni\ndi cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma,\nogni patto contrario è nullo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio di qualifica non costituisce di per sé motivo per la\nrisoluzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale\nl’anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di\nassegnazione alla qualifica speciale è considerata utile, per il 50% della sua\nentità, agli effetti delle ferie e del preavviso e per il 100% agli effetti\ndel trattamento di malattia e infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia\nl’anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di\npassaggio alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua\nentità agli effetti delle ferie e del preavviso e per il 100% agli effetti del\ntrattamento di malattia e infortunio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica\nimpiegatizia l’anzianità per il servizio prestato nella qualifica speciale\nè considerata utile nella misura del 100% della sua entità agli effetti della\ndeterminazione del trattamento di ferie, di malattia e di infortunio e del\ntrattamento di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutti gli istituti sopra evidenziati, nel caso di passaggio a impiegato\ndi un appartenente alla qualifica speciale, già proveniente dalla qualifica\noperaia, dovrà essere applicato quanto previsto al punto B per gli anni\ntrascorsi nella qualifica operaia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti delle ferie si chiarisce che il computo al 50%\ndell’anzianità di servizio non può comportare una misura di ferie inferiore\na quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base all’anzianità\ncomplessiva qualora fosse rimasto nella qualifica di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8. L’articolo 30 - Orario dì lavoro - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 30 - Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle\nnorme di legge e che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la\ndurata contrattuale dell’orario di lavoro del singolo lavoratore è pari a 40\nore settimanali da cui sono detratte le riduzioni d’orario previste al\nsuccessivo articolo 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non discontinui è\nfissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in cinque giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La determinazione dell’orario normale dei lavoratori farà salve le\nsoluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla\nmigliore utilizzazione degli stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario\ncontrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono\nconsentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto\naltresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze\nretribuite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata\nmassima dell’orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge. Al\nriguardo si fa riferimento a quanto previsto dal comma 11 - art. 31 del Ceni\ndell’industria Alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili,\nindifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi\ndimensionamenti di organico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rientrano ad esempio in tali ipotesi la necessità di far fronte ad esigenze\ndi mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di\nconsegna, di far fronte ad esigenze connesse alla stagionalità dei prodotti\ncon particolare riferimento al ricevimento, trattamento e stoccaggio degli\nstessi e alle operazioni connesse al ricevimento e\u002Fo spedizioni dei prodotti\nvia mare, di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti, di far\nfronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari\nmomenti dell’anno, di far fronte a punte anomale di assenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al di là dei casi previsti dal punto precedente eventuali ipotesi di\nlavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione\naziendale e la RSU. Le suddette intese a livello aziendale potranno altresì\nconsentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto\ncontemplato dagli artt. 30 e 31 di optare per il percepimento delle sole\nmaggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi\ncompensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da\nutilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro\n12 mesi dalla maturazione (ad. es. Banca ore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati\nconsuntivi concernenti le prestazioni straordinarie per servizio o reparto. In\ntale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva\ngiustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto\nb).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Entro la fine del primo trimestre di ciascun anno le Direzioni aziendali\nverificheranno con le rispettive RSU la distribuzione dell’orario annuo con\nla indicazione di massima dei periodi di effettivo godimento delle ferie, delle\nex festività e delle altre riduzioni di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Le aziende verificheranno altresì con le RSU gli eventuali scostamenti\nrispetto al calendario originario e le ragioni che li hanno determinati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragioni tecnico-organizzative e di mercato potranno comportare il\nmantenimento del regime di orario in atto alla data della stipula del vigente\nCeni o l’adozione di orari normali di lavoro diversi. In tal caso fermo\nrestando il godimento dei riposi aggiuntivi le Aziende contratteranno con le\nRSU la programmazione dell’utilizzo della riduzione di orario di cui\nall’articolo 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso\nil miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze\nconnesse alla produzione, allo stoccaggio, alla vendita, anche con riferimento\na titolo esemplificativo ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni\ndi mercato, a caratteristiche di stagionalità, e\u002Fo alla disponibilità della\nmateria prima, l’orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a\ndecorrere dal 1° luglio 2003, essere realizzato come media in un arco\ntemporale annuo fino ad un massimo- per il superamento dell’orario\nsettimanale medesimo - di 88 ore, calcolate a livello individuale, per anno\nsolare o per esercizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando in ogni caso il nuovo limite di orario di cui al comma\nprecedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla\nmedesima materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine le aziende potranno definire un calendario di lavoro e attuare,\nprevia consultazione con le RSU delle modalità attuative, programmi con\nsettimane con prestazioni lavorative superiori all’orario di lavoro normale\nin atto nella azienda e settimane con prestazioni lavorative inferiori a detto\norario, ferme restando le vigenti normative di legge in materia di orario di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza\ndelle RSU e le relative motivazioni saranno con queste ultime esaminate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La modulazione dell’orario attraverso regimi pluriperiodali è intesa a\ncorrelare le esigenze di produttività e di competitività delle imprese con\nquelle dei lavoratori anche per un più equilibrato rapporto fra tempo lavorato\ne tempo disponibile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario normale dei lavoratori turnisti è fissato in 40 ore\nsettimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si\nsvolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali sarà pari a 233,5 giornate\nlavorative; quello dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo\ncontinuo (3 turni per 7 giorni settimanali) sarà pari a 233,25 giornate\nlavorative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i turnisti 3x7 l’orario di lavoro viene ridotto di 2 ore su base\nannua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• La collocazione rispettivamente dei 26,5 e dei 27,5 giorni conseguenti -\nche comprendono sia i riposi a fronte di festività sia quelli a fronte delle\nex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all’accordo\ninterconfederale 22 gennaio 1983 sia le ulteriori 5,5 giornate sia quanto a\nqualsiasi titolo già concesso o concordato nelle Aziende - sarà contrattata a\nlivello aziendale senza operare conguagli individuali tra i giorni in\nquestione-ed il numero delle festività lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale potranno essere realizzate previo confronto sindacale\nschematizzazioni tali che nel corso dell’anno consentano sia il godimento di\n3 settimane pro-capite di ferie in un periodo di 4 mesi (normalmente da giugno\na settembre) sia l’effettuazione delle prestazioni dovute nella restante\nparte dell’anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in\napposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove esistano orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in\nbase ad un unico orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore,\ndall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro\nopera nel turno stabilito dall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può\nabbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del\nturno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per\nil lavoro supplementare straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di distribuzione dell’orario normale su un arco di più settimane\ndi cui alla precedente lettera C, non costituisce lavoro straordinario quello\nattuato oltre l’orario normale settimanale. Comunque in tali circostanze per\ni lavoratori non a ciclo continuo le ore di lavoro prestate oltre le 8\ngiornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del\n20% di cui all’articolo 31 punto 9) del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>G.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto\ndi lavoro intervenuta nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto alla\ncorresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole\nprime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo\nconvenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di\ncui all’articolo 25) comprendenti le ore non prestate per ferie, per\nfestività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e\nper la riduzione dell’orario di cui all’articolo 33, per assemblee\nretribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei\nlimiti previsti dalla legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensioni a zero ore, di\nassunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, le\n2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all’articolo 25) e le\n120 ore indicate al comma precedente si intendono adeguatamente ri\nproporzionate in ragione di l\u002F12esimo per mese di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti dichiarano che il miglioramento della produttività del lavoro\nnelle aziende e della competitività delle imprese resta un loro obiettivo\ncomune. A tale fine le imprese e le RSU, nell’ambito della contrattazione\naziendale, potranno, attraverso appositi accordi, definire idonei indicatori da\nassumere come base di riferimento per incentivare ed agevolare la\nproduttività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esclusivamente per questo scopo potranno essere utilizzate (aggiungendole a\nquanto già eventualmente pattuito) anche le risorse correlate con il premio\npresenza. Ove le Parti raggiungano accordi in tal senso, l’articolo 30,\nlettera G e l’articolo 23, comma 7, lettera b non troveranno applicazione per\nle Aziende in vigenza delle scelte aziendalmente concordate, fermo restando che\nin caso contrario continueranno ad essere applicati i dispositivi contrattuali\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro notturno:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 dell’art. 26 quello effettuato\nin un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i lavoratori di cui ai gruppi 3 e 4 dell’art. 26 quello effettuato\ndalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al Digs n. 66 del\n2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e\nle ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le\nesclusioni di cui all’art. 11, secondo comma, del citato provvedimento\n(donne, dall 'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un\nanno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a\ntre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la\nlavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio\nconvivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che\nabbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio\n1992, n. 104, e successive modificazioni).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla\nconsultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art.\n12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa\nl’informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate\nal riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) ec)\ndell’art. 34. Per i lavoratori soggetti alle deroghe e alle eccezioni della\nlegge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato\nal riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4° giorno\nantecedente a quello predeterminato per il giorno stesso; nel caso contrario il\nlavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro\nfestivo o straordinario festivo. Durante il periodo di attività stagionale\ndetto preavviso sarà ridotto a 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla\nlegge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo,\nsalvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario -\nfermo restando quanto previsto al precedente punto B lettera c) “ nonché il\nlavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione\naziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora\nlavorata nelle festività in aggiunta all’indennità di turno la sola\nmaggiorazione del 50% di cui all’articolo 31, del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’orario settimanale di cui al secondo comma del presente articolo è\nrealizzato attraverso l’assorbimento della riduzione di orario di cui alla\nlettera a) dell’art. 33. La residua quota di riduzione sarà goduta\nattraverso corrispondenti riposi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale potranno essere realizzate per periodi determinati nel\ncorso dell’anno, in relazione a specifiche esigenze tecniche, organizzative,\nproduttive e di mercato da verificare con le RSU, e ferma restando l’esigenza\ndi garantire flessibilità operativa, ottimale utilizzo delle risorse umane e\ndelle capacità degli impianti, riduzioni dell’orario attraverso l’utilizzo\ndei riposi di cui alla lettera a) dell’articolo 33 ed eventualmente, delle\nfestività abolite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori che prestano l’orario normale settimanale di 39 ore le\ngiornate lavorative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore, saranno\nconsiderate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto\nalla retribuzione. Negli altri casi si farà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>riferimento all'orario di lavoro previsto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prestazione lavorativa dell’operatore di vendita, si svolgerà su\ncinque giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze\ngiornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata\nin sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini del computo delle ore di effettiva presenza di cui al punto G del\npresente articolo non verranno considerate le ore di lavoro eccedenti l'orario\nnormale ove le stesse non siano recuperate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di riassumere nella seguente tabella le regole in\nmateria di orari di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ore Settimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giorni Anno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giorna li eri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39h\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Turni Avvicendati 2x5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39h\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Turni Avvicendati 2x6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39h\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Turni avvicendati 2x7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40h\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>233,5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Turni a ciclo continuo 3x7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40h\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>233,25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 30 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi contratto dell’industria alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 30 ter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi contratto dell’industria alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazioni delle parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività\ndelle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita\ndell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di\ncompetitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti\nriconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al\npresente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi,\nconvengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nell'articolo 2\ndel presente Contratto la corretta attuazione delle norme del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel confermare l’impianto normativa deH art. 30 riconoscono che,\nper rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso\nsoluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei\nlavoratori, possano essere attivati negoziati per la definizione di intese,\nanche a titolo sperimentale, riferite all’intera azienda o a parti di essa,\nche prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriore rispetto a quanto\nprevisto dallo stesso art. 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione in aggiunta a\nquelle previste per il personale giornaliero (5 giornate) di ulteriori giornate\ndi riposo fino a raggiungere l’orario dei turnisti a ciclo continuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In situazioni di esubero di personale connesse a crisi aziendali\nstrutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla\nsituazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva, in particolare\nmodo nel Mezzogiorno potrà essere verificata anche alla luce delle opportune\nmodifiche legislative la possibilità di ricorso alla Cassa integrazione\nguadagni speciali con forme di rotazione del personale e regimi di orario di\nlavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme di part-time di\nlavoro, a condizione che sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare\nl’organico aziendale alle effettive necessità produttive che risultino\ncompatibili con le esigenze tecnico produttive e organizzative che non siano\nostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare,\nanche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione delle parti in materia di orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla necessità che la gestione delle ricadute\noccupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni\ntecnologiche sia ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale\ndelle eccedenze occupazionali nel rispetto delle esigenze di competitività del\nsettore, con particolare riferimento a quando non sono in condizioni di\nricevere dai trattamenti di legge una risposta adeguata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• A tal fine le Parti, ferma restando l’utilizzabilità in rapporto alle\ndiversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori degli strumenti di legge\nin materia di contratti di solidarietà (863\u002F84 e 236\u002F93), Cassa integrazione\nguadagni e mobilità (223\u002F91), contratti part-time (863\u002F84) e altri successivi\nprovvedimenti indicano alle Direzioni e alle RSU delle imprese strumenti e\npercorsi, che in presenza di specifiche condizioni di compatibilità\norganizzativa ed economica per le imprese stesse possano adeguatamente\nrispondere agli obiettivi strategici prima indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell'orario e\ndella prestazione annua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In rapporto all ’entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro e alla\nomogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno\nconcordare la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione\ncollettiva dell’orario di lavoro utilizzando sia per il personale giornaliero\nche per quello turnista:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti all’articolo 33\ndel contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non godute;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nuove ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di\nsolidarietà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni di\norario, al di là delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente,\npresuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti\nriduzioni retributive. Il ricorso agli strumenti di incentivazione e sostegno\nofferti dalla legge attutisce l’onere economico per i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE CONGIUNTA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti avendo tenuto conto in occasione del presente rinnovo della\nsopravvenienza del Digs n. 66 del 2003, convengono che con le clausole di cui\nsopra hanno inteso dare attuazione a quanto il decreto legislativo medesimo\naffida alla contrattazione collettiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9. L’art 31 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni.\nMaggiorazioni -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 31 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a\nturni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>maggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidetto sono\nle seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro straordinario compreso fra le 40 e le 48 ore settimanali 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro straordinario (oltre le 48 ore) diurno feriale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per la la ora 25%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore successive 35%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori di cui al drappo 4) dell'articolo 26, 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’articolo 26, 50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro effettuato in turni avvicendati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turni diurni 4%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•turno notturno 34%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>cj turno notturno in lavorazioni a ciclo continuo intendendosi come tali\nquelle che si svolgono su tre turni avvicendati nell’ intero arco settimanale\ndi 7 giorni 46%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro domenicale con riposo compensativo 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro straordinario (oltre le 48 ore) festivo 70%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro straordinario notturno (oltre le 48 ore) (compreso e non compreso\nin turni avvicendati)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la ora 60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore successive 75%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro prestato in caso di distribuzione dell’orario normale su un arco\ndi più settimane di cui alle lettere C e F dell’articolo 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•oltre 1 ’8a giornaliera 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nella giornata di sabato 20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite\nannuo di 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui) 30%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore di lavoro prestate nei giorni di domenica o, per gli addetti a\nlavori in turni, nei giorni di riposo compensativo che superano l’orario\nsettimanale di 48 ore e di 60 ore per i discontinui sarà applicata la\nmaggiorazione del 70%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eccettuati i casi di recupero di godimento dei riposi compensativi previsti\ndalla lettera B.c) dell’articolo 30, per il lavoro straordinario e festivo\ncompetono per le ore di lavoro prestate e in aggiunta alla retribuzione mensile\nle corrispondenti quote della retribuzione oraria debitamente maggiorate\nsecondo le percentuali di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali percentuali vanno applicate sulle quote orarie degli elementi\nretributivi di cui ai punti 1) e 2) dell’articolo 30 calcolate secondo i\ncriteri previsti dall’articolo 50. Alle donne ed ai minori che lavorano in\nsquadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista\ndalla legge n. 653 del 24 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e\ndei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la\nmaggiorazione prevista per i turni diurni del punto 5) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fatta eccezione per il 30% di cui al precedente punto 10), le percentuali di\ncui trattasi non sono cumulatali dovendosi intendere che la maggiore assorbe la\nminore. Peraltro nei confronti del personale turnista, alle percentuali sopra\npreviste per il lavoro effettuato in turni avvicendati andrà aggiunta la\npercentuale di maggiorazione di cui al precedente punto 6) in caso di lavoro\nprestato in giornata domenicale o la percentuale di cui al precedente punto 3)\nin caso di lavoro prestato nei giorni considerati festivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le maggiorazioni indicate ai precedenti punti 9) e 10) sostituiscono\neventuali trattamenti aziendali riconosciuti allo stesso titolo, fatte salve le\ncondizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente\narticolo si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono\nda computare come prestate ai finì del raggiungimento dell’orario\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni\nverrà corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendino nei due soli turni\ndiurni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 32 - Riposo per i posti - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 32 - Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dalla relativa legge il riposo settimanale cadrà normalmente\ndi domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana\nsoltanto nei casi previsti dalla legge stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale\nnon venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale\ncompete il riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art. 33 - Riposo settimanale - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 33 - Riposi aggiuntivi e riduzioni dell’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori hanno diritto di godere annualmente a 4 giornate di riposo in\nsostituzione di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 26 gennaio 1977\nper le 6 ex festività e ciò tenendo anche conto di quanto stabilito nel\n“Chiarimento a verbale” di cui all’articolo 35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semi-continue” (3\nturni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno\nnotturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al\ncomma 1 concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo\nquante sono le festività effettivamente lavorate e\u002Fo coincidenti con la\ndomenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2\nulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno\nnotturno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono\nriconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno\nalle diverse scadenze:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40 ore ex Accordo Interconfederale 22 gennaio 1983\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20 ore ex Ceni 6 dicembre 1986\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre ai suddetti lavoratori sono riconosciute ulteriori 8 ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori turnisti 3x5 e 3x6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40 ore ex Accordo Interconfederale 22 gennaio 1983\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 ore ex Ceni 6 dicembre 1986\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre ai suddetti lavoratori sono riconosciute ulteriori 12 ore\ncomplessive di riduzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda la riduzione di orario spettante ai lavoratori\ngiornalieri la cui prestazione normale è fissata in 39 ore settimanali si fa\nriferimento a quanto previsto nel “Chiarimento a verbale” di cui\nall'articolo 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I riposi e le riduzioni dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti\nassorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle\nAziende.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori del Comune di Roma tenuto conto del carattere festivo\ndel 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) le giornate di riposo a fronte delle ex\nfestività sono 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli Operatori di vendita già denominati Viaggiatori e Piazzisti\nl’utilizzo della riduzione di orario avverrà in ragione di gruppi di 8 ore\nper una giornata o gruppi di 4 ore per mezza giornata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali\n-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 34 - Giorni festivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono considerati giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui\nai commi precedenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ricorrenze del 25 aprile e dell’ 1 maggio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capodanno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Epifania (6 gennaio)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Festa della Repubblica (2 giugno)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione ( 15 agosto)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognissanti (1 novembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Immacolata Concezione (8 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Natale (25 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Stefano (26 dicembre)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il giorno successivo alla Pasqua\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora una delle festività di cui alle lettere b) e c) cadesse di\ndomenica è dovuta al lavoratore giornaliero o all’addetto al turno 2x5 o 2x6\nuna giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all’articolo\n50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento\nanzidetto con il godimento di una giornata di riposo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due delle\nfestività di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata\ndomenicale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori del Comune di Roma è considerato giorno festivo anche il\n29 giugno (SS. Pietro e Paolo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 35 - Ferie - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 35 - Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di\nriposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti\nin servizio secondo i termini sotto indicati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori assunti dall ’ 1 gennaio 2001 viene riconosciuto un periodo\ndi ferie di 4 settimane e 2 giorni con decorrenza degli elementi retributivi\nmensilmente percepiti in servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori assunti precedentemente al 1 gennaio 2001 continueranno a\nbeneficiare del trattamento di miglior favore previsto dal Ceni 1 febbraio 1999\ncon l’aggiunta di un giorno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie\nequivalgono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora\neffettuata la concentrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di\npiù settimane come previsto alla lettera c) dell’articolo 30 le ferie\neventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare\norario di lavoro fissato in Azienda nello stesso periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo;\nsolamente le festività previste dalle lettere b) e c) dell’articolo 32 che\ncadono in tale periodo, con esclusione delle festività che coincidono con i\ngiorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di\nlavoro in 5 giorni, non sono computabili agli effetti delle ferie mentre è\nconsentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie\nstesse od al pagamento dell’indennizzo come specificato al successivo comma\n9.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con\nle esigenze di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale\ndi maturazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di\ngiustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato\ncon un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le\ngiornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione\nglobale di fatto in atto al momento della liquidazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione\ngiornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel\nmese precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non\npuò coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il\nlavoratore ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga\nnel corso del primo anno, alla liquidazione dei dodicesimi di ferie\ncorrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto sempre che non abbia\ngià usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a\nrimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei\ndodicesimi maturati. Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come\nmese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\nferie l’Azienda è tenuta a riconoscergli sia per il rientro in sede che per\nil ritorno alla località dove trascorreva le ferie il trattamento di trasferta\nprevisto dall’articolo 59.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi feriali su indicati tengono conto della coincidenza delle\nfestività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 con i giorni di sosta\nderivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale settimanale di lavoro\nin 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto per tali festività non si farà più luogo alla concessione di\ncorrispondenti ferie aggiuntive o del sostitutivo trattamento economico di cui\nal precedente Ceni 12 dicembre 1969 (art. 11 parte operai, art. 4 qualifiche\nspeciali e art. 10 parte impiegati).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, premesso che con il rinnovo del Ceni del 24 luglio 1990 hanno\nulteriormente ridotto le differenze esistenti in materia di ferie tra le\ndiverse qualifiche di lavoratori, hanno convenuto che ai lavoratori di cui ai\nGruppi 1), 2) e 3) dell'articolo 26, assunti entro il 31 agosto 1990, a partire\ndalla maturazione del 18° anno di anzianità di servizio verrà riconosciuto\nil periodo di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni prevista dal precedente\nCeni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di godimento del giorno di ferie aggiuntivo previsto con\ndecorrenza 1° luglio 1990 è riconosciuto a partire dal 1° settembre 1990.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei\nlavoratori extracomunitari, le Aziende accoglieranno, salve diverse esigenze\ntecni co- organi zzati ve e produttive, le richieste, in tal senso motivate,\ndei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal\nlavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori assunti dal 1 ° gennaio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 settimane e 2 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori assunti tra il 1° settembre 1990 ed il 31 dicembre 2000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a 10 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 settimane e 2 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da oltre 10 anni fino a 18 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 settimane e 3 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, impiegati ex QS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 settimane e 1 giorno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre 18 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 settimane e 4 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, impiegati ex QS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 settimane e 1 giorno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori assunti entro il 31 agosto 1990\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre 18 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, impiegati ex QS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 settimane e 3 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori assunti dal 1 ° gennaio 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 settimane e 2 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori assunti tra il 1° settembre 1990 ed il 31 dicembre 2000\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fino a 10 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 settimane e 2 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da oltre 10 anni fino a 18 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 settimane e 3 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, impiegati ex QS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 settimane e 1 giorno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre 18 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 settimane e 4 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, impiegati ex QS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 settimane e 1 giorno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori assunti entro il 31 agosto 1990\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oltre 18 anni di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, impiegati ex QS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 settimane e 3 giorni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE DELLE PARTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di riassumere nella seguente tabella la normativa\nvigente in materia di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di riassumere nella seguente tabella la normativa\nvigente in materia di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 40 - Assenze - Permessi - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 40 - Permessi di entrata in azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un\nlavoratore entri o si trattenga nei locali dell’Azienda in ore non comprese\nnel suo orario di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali\ndell’Azienda se non è autorizzato dalla Direzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articoli 40-bis e 40-ter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vedi contratto dell’industria alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 41 - Mense aziendali - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 41 - Permessi - aspettativa - assenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi non retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempreché ricorrano giustificati motivi, e compatibilmente con le esigenze\ndi servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia\nrichiesta per le sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non\nretribuiti avanzati dai lavoratori che abbiano a carico:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•familiari portatori di handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•figli di età inferiore a sei anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità al\nsuperiore diretto con anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi parzialmente retribuiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•familiari a carico portatori di handicap;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•necessità da parte del lavoratore straniero di raggiungere il luogo\nd’origine per gravi motivi familiari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede\naziendale, nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap,\nspetta in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 33 della Legge n.\n104\u002F92.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni\ndell’articolo 33 della citata Legge n. 104\u002F92 e delle successive circolari\nministeriali a chiarimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato una anzianità\nnon inferiore a 5 anni, e che ne faccia richiesta per comprovate riconosciute\nnecessità personali o familiari, un periodo di aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al\nlavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa motivata dalla\nnecessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni\ndocumentato di tossicodipendenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concede\nconformemente alle leggi in vigore, a richiesta, al lavoratore in condizioni di\ntossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita per documentata\nnecessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario\nnazionale o presso strutture riconosciute dalle istituzioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione\ndell’anzianità né il diritto alla retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il lavoratore in condizioni di tossicodipendenza nonché per il\nlavoratore con familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza, ferma\nrestando la compatibilità con le esigenze di servizio, si prescinde dal\nrequisito di 5 anni di anzianità per la concessione dell’aspettativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo quanto disposto dall’art. 47 del presente contratto, le assenze, i\ncui motivi debbono essere comunicati all’Azienda entro il normale orario di\nlavoro della giornata in cui si verifica l’assenza stessa, debbono essere\ngiustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio salvo il caso di\nimpedimento giustificato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In mancanza della giustificazione, l’assenza verrà considerata\ningiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la\ndecorrenza della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore che non avesse fatto nei casi previsti il regolare\nmovimento della scheda (o della medaglia) è considerato assente a meno che\npossa far risultare in modo sicuro e possibilmente prima dell’uscita, la sua\npresenza nello stabilimento: in tal caso però sarà considerato\nritardatario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16. L’art 50 - Modalità di corresponsione della retribuzione -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 50 - Elementi della retribuzione - retribuzione oraria -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>giornaliera - corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi retributivi i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità,\neventuale elemento retributivo individuale, eventuali aumenti di merito e altre\neccedenze sul minimo contrattuale);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Indennità di contingenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Compenso per eventuale lavoro supplementare, straordinario, notturno,\nfestivo ed a turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio,\nindennità per lavorazioni nocive, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elemento aggiuntivo della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Premio di produzione o elemento retributivo scorporato per gli operatori\ndi vendita di cui al punto 9 dell’articolo 55.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali provvigioni, interessenze, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•13a e 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\n175.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile\nper 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella\nprevista ai punti 1) e 2) del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli operatori di vendita già denominati Viaggiatori o Piazzisti la\nretribuzione giornaliera è ragguagliata a 8\u002F175 della retribuzione mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A tali effetti salvo quando diversamente disposto dal presente Ceni per\nretribuzione mensile si intende quella costituita dagli elementi fissi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il coefficiente giornaliero ( 1\u002F25) deve essere adottato esclusivamente per\nla corresponsione del trattamento economico per festività coincidenti con la\ndomenica e per i casi in cui il contratto fa ad esso espresso riferimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le\nmodalità in atto nelle singole aziende con moneta corrente o con altro mezzo\nequipollente di pagamento previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali\n(RSU ove esistente).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui l’azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento,\ndecorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del\ntasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma\nprecedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di\nlavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e della\nindennità di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un\nprospetto in cui dovranno essere distintamente specificati il nome, cognome e\nqualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione\nsi riferisce nonché le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la\nretribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contingenza, assegni familiari,\necc. ) e la elencazione delle trattenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di\nlavoro o di chi ne fa le veci.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in\ncaso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione\ndovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non\ncontestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per\nla somma corrisposta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le\nferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le festività\ndi cui alle lettere b) e c) dell’art. 32 escluse solo quelle coincidenti con\nla domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore\nad un mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta la\nretribuzione afferente le ore non lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non\nretribuibili nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate in\nbase alla retribuzione oraria ottenuta applicando il coefficiente orario\n(1\u002F175) di cui al precedente articolo 50.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di\npiù settimane come previsto alla lettera c) dell’articolo 30.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per il\nparticolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati solo per cause\nche comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera\nretribuzione mensile, intendendosi in tal modo compensate oltre al lavoro\nprestato anche le assenze retribui bili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per\nparte del particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati per\ncause che non comportano il diritto alla retribuzione, le detrazioni saranno\neffettuate in ragione di 1\u002F 175esimo della retribuzione mensile per ogni ora\nnon lavorata o comunque non retri bui bile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione normale ai lavoratori di cui al gruppo 4) dell’articolo 26\nsarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato dagli\nstessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e,\nnell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17. L’art. 51 - Minimi tabellari mensili - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 51 - Minimi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi contrattuali afferenti ciascun livello sono riportati nella tabella\nche segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’elemento aggiuntivo per i quadri è fissato a 142 euro mensili per i\nquadri inquadrati nel livello 1 e 122,50 euro mensili per quelli inquadrati al\nlivello 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli eventuali assorbimenti in occasione dei passaggi di livello sono\neffettuati solo dal superminimo individuale o da quello contrattato per il\nquale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI TABELLARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari sono fissati nelle misure e con le decorrenze previste\nnella seguente tabella.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi dal 30\u002F11\u002F2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi dal 01\u002F01\u002F2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi dal 01\u002F10\u002F2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi dal 01\u002F10\u002F2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi dal 01\u002F10\u002F2018\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi dal 01\u002F09\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>217\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.040,95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.072,40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.095,99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.127,44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.166,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.206,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>202\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.900,51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.929,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.951,74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.981,02\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.017,61\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2.054,21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>182\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.711,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.738,01\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.757,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.784,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.817,14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.850,11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>161\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.511,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.534,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.552,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.575,34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.604,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.633,67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>147\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.382,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.403,93\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.419,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.441,22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.467,85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.494,48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>134\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.276,71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.296,42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.311,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.330,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.355,55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.380,19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>124\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.165,66\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.183,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.197,11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.215,08\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.237,54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.260,01\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>117\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.100,49\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.117,45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.130,16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.147,12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.168,32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.189,51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>»\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.034,51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.050,45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.062,41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.078,35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.098,28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.118,21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>939,70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>954,19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>965,06\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>979,56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>997,67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.015,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che per la vigenza dell’attuale contratto nazionale\ndi lavoro gli aumenti dei minimi tabellari sono calcolati sul parametro 138. La\nnecessità di una eventuale successiva modifica sarà valutata congiuntamente\ndalle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 53 - Aumenti periodici di anzianità - è sostituito dal\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 53 - Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di effettivo servizio prestato\ncalcolato sulla base della data .di assunzione ad avere corrisposto a titolo di\nscatto di anzianità un aumento retributivo in cifra fissa pari a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 01\u002F07\u002F2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 01\u002F07\u002F2013\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 01\u002F07\u002F2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 01\u002F07\u002F2015\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 01\u002F07\u002F2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 01\u002F07\u002F2019\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25,41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.56\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27,62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28,68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29,74\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32,12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23,75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24,63\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25,62\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26,61\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27,60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29,81\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21,24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22,03\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24,67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26,64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18,12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20,29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21,04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22,72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18,14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18,87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20,33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21,96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16,86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18,18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18,88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21,15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15,30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15,87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14,99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15,55\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16,17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18,80\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14,37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15,51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16,11\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16,71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18,05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12,50\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12,96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13,48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14,00\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14,52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15,68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il numero massimo maturatale di scatti di anzianità è 5.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli scatti di anzianità decorreranno dal 1° giorno del mese\nimmediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo\ndegli scatti di anzianità maturati nei livelli di provenienza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale importo ai fini dell’individuazione del numero di scatti, o\nfrazione di numero di scatti, che da quel momento si considererà maturato dal\nlavoratore sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scattò di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli scatti di anzianità assorbono gli aumenti già concessi per lo\nstesso titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità - è sostituito dal\nseguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 54 - I3a e I4a mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A norma di quanto stabilito dall ’Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946\nl’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore in occasione della\nricorrenza natalizia, una 13a mensilità di importo pari alla retribuzione\nglobale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso\ndell’anno, il la voratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare\ndella 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso\nl’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15\ngiorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori a cottimo la retribuzione globale di fatto si intende\nriferita al guadagno medio del mese precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno la 14a mensilità,\nnormalmente entro la fine del mese di giugno e comunque entro il 31 luglio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende aventi fino a 10 dipendenti erogheranno un importo corrispondente\nal 35% della 14a mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende con da 11 a 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 50%\ndella 14a mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Aziende con più di 40 dipendenti erogheranno un importo pari al 100%\ndella 14a mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il calcolo dei dipendenti ai fini di quanto sopra disposto viene effettuato\nal 1° gennaio di ogni anno prendendo in considerazione i dipendenti con\ncontratto a tempo indeterminato in forza alla data citata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con esclusione dei premi di produzione congelati ante 1993, dei premi per\nobiettivi di cui all’articolo 55 e dei premi correlati alla produzione e\u002Fo ai\nrisultati aziendali, ulteriori erogazioni collettive potranno essere\ntrasformate in 14a.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20. Nell’art 55 - Elemento di garanzia retributiva - le tabelle del\nContratto alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono sostituite dalle seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento di garanzia retributiva in vigore dal 1° gennaio 2016:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 1° gennaio 2016(C)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31,64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31,64\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27,91\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26,04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23,95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22,38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20,29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17,52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 57 - Indennità varie -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 57 - Trattamento economico in caso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di festività infrasettimanali e nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di\ncui ai punti b) e c) dell'articolo 34 è disciplinato come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora non vi sia prestazione d’opera il trattamento suddetto è\ncompreso nella retribuzione mensile;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre alla\nretribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le\nore prestate con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3)\ndell'articolo 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei\nperiodi di assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda i\nlavoratori retribuiti a cottimo, provvigione, o con altre forme di compensi\nmobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria\ndel mese precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il comma sul trattamento della festività pasquale, contenuto nei contratti\nprecedenti, è stato cancellato e sostituito da una giornata aggiuntiva di\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art 58 - Cottimi -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 58 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti\ndegli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>istituti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni\navvicendati, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 lettera D le\nmaggiorazioni di cui al punto 5) dell'articolo 31 saranno computate nella\nretribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, del trattamento di\nmalattia e infortunio sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo\ncompleto dei turni al quale il lavoratore partecipa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della 13a\nmensilità, corrispondendo tanti dodicesimi per quanti sono i mesi per i quali\nil lavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero la\nfrazione di mese superiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore turnista che abbia compiuto 55 anni di età e che venga\nadibito a tempo indeterminato a lavori a giornata manterrà, ad personam ed in\ncifra fissa, tanti quindicesimi dell’indennità di turno media ultimamente\npercepiti quanti sono gli anni continuativamente prestati in turno\nnell’azienda con un massimo di 15 quindicesimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analogamente si procederà nei confronti del lavoratore turnista con 28\nanni di comprovata effettiva contribuzione pensionistica, in regime\nobbligatorio al quale la cifra ad personam come sopra calcolata sarà ridotta\ndel 25%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora il lavoratore venga adibito nuovamente al lavoro in turni\nl’importo di cui ai commi precedenti non è cumulabile con l’indennità di\nturno che gli verrà corrisposta dovendosi intendere che la cifra maggiore\nassorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori assunti a decorrere dal 16 luglio 2009 si applica\nl’articolo 59 del Ceni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alimentare. Per i lavoratori in organico al 15 luglio 2009, Part. 59 -\nTrasferte -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 59 -Trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore in missione per esigenze di servizio verrà corrisposto un\ntrattamento compensativo da concordare in sede aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di mancato accordo l’azienda corrisponderà il seguente\ntrattamento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali\nmezzi di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il rimborso delle spese di vitto e di alloggio nei limiti della\nnormalità quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare\ntali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c ) il rimborso delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della\nmissione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) un’indennità per il rimborso delle spese non documentabili diverse da\nquelle di cui alla lettera c), pari al 50% della retribuzione giornaliera\n(1\u002F25) di cui ai punti 1) e 2) dell’articolo 50 se la missione dura oltre le\n12 e sino alle 24 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Se la missione dura più di 24 ore, l’indennità di cui sopra viene\ncalcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei\ngiorni di missione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il trattamento di cui al punto d) assorbe anche l’eventuale compenso\nper anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tuttavia qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore\ndelle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale\ngiornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede\ndi lavoro o in altre località, per incarichi che richiedano la sua permanenza\nfuori dalla normale residenza per periodi superiori ad un mese, l’indennità\ndi cui al punto d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e\ndopo il secondo mese nella misura del 20%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’indennità di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20%\nquando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle\nmansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora la missione non abbia comportato il pernottamento fuori sede, la\ncontingenza da computare nella base di calcolo delle percentuali di cui al\npunto d) del 50% e del 20% è quella in vigore al 28 febbraio 1983.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli importi così determinati andranno aggiunte le cifre fisse\nrispettivamente € 0,77 e E 0,31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun\neffetto del presente Contratto e non si cumula con eventuali trattamenti\naziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al\nlavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più\nfavorevole.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per gli operatori di vendita in luogo della normativa sopra prevista le\nAziende applicheran\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>no le seguenti disposizioni:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La diaria fissa escluse le spese di trasporto costituirà ad ogni effetto\nper il 50% parte integrante della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nessuna diaria è dovuta all’operatore di vendita quando è in sede a\ndisposizione dell’A- zienda, nella città ove egli risiede abitualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il\nperiodo convenuto contrattualmente gli sarà corrisposta una indennità per i\ngiorni di mancato viaggio nella misura seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se ha residenza nella stessa sede dell'azienda, avrà una indennità\nnella misura di 2\u002F5 della diaria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se invece l'operatore di vendita, con consenso dell’Azienda, ha la sua\nresidenza in luogo diverso da quello dove ha sede l'Azienda stessa, avrà\ndiritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori\nspese sostenute per la eventuale permanenza nella città ove ha sede l'Azienda\nper la esplicazione dei compiti affidatigli durante il periodo in cui\nviaggia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora l'Azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e\ndocumentate dall’operatore di vendita per vitto e alloggio\nnell’espletamento della propria attività fuori della città sede di\ndeposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non\npossa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione,\nsaranno rimborsate nei limiti della normalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate\ndall’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Fermo restando quanto previsto dal comma precedente in sede aziendale\nsaranno individuati tra Direzione aziendale e RSU degli operatori di vendita i\ncriteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei\nrimborsi spese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quanto sopra stabilito non modifica le intese aziendali che definiscono\ncondizioni per determinare il diritto dell’indennità di trasferta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo si considera\ngiorno di missione anche la frazione ultima di tempo superiore o pari a 12\nore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Dopo l’Articolo 61 - Prestiti - è aggiunto il seguente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 61 bis - Reclami sulla retribuzione - trattenute per risarcimento\ndanni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata\nsul prospetto paga dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore\nche non vi provvede perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro\ncontenuto nella busta paga o stipendio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore\nentro un anno dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio della\nazienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati\nai lavoratori non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che\nla retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo\nimporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 62 - Ambiente di lavoro - Prevenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla normativa generale vigente in materia,\nnon sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori,\npolveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (TLV)\nstabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Go- vernamental Industrial\nHygienist’s secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.\nNel caso in cui dalle competenti Autorità italiane vengano elaborate nuove\nspecifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti\nesse saranno assunte contrattualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini dei controlli e delle indicazioni promozionali di competenza delle\nRSU ai sensi dell'art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 della legge n. 300\u002F70 e della legge n. 833\u002F78 vengono attribuiti alla RSU\ni seguenti compiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze\ndi interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di\nmanutenzione finalizzate alla prevenzione e sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma\ndell'art. 9 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, di tutte le misure idonee a\ntutelare la salute e l’integrità del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•presentare proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione\ne della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e\ndelle malattie professionali, anche con l’utilizzo delle 150 ore di diritto\nallo studio secondo quanto previsto dalla lettera B) dell’articolo 45.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di noci vi tà e\nparticolare gravosità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concordare con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi\ncongiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di indagini e accertamenti\nsull’ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'art.\n20 ultimo comma della Legge n. 833\u002F78 ai servizi di igiene ambientale e\nmedicina del lavoro delle USL o in alternativa ad Enti specializzati di diritto\npubblico scelti di comune accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell ’istituto a\ntecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•concordare di volta in volta con la Direzione aziendale, nei casi in cui\na seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo\ndei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di\nparticolare rischio, l’attuazione di accertamenti medici scientifici per il\npersonale interessato all’area di rischio individuata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’Azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini con la\nRSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle\ntecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento\ndell’incarico loro affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La RSU di stabilimenti con oltre 50 dipendenti potrà individuare tra i suoi\nmembri quelli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie\ndell’ambiente e della sicurezza nel numero di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 1 a 3 fino a 200 dipendenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da 3 a 6 oltre i 200.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I nominativi di questi membri che sono delegati all’ambiente, igiene e\nsicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati alla\nDirezione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per la eventuale formazione dei componenti la Commissione ambiente si\npotrà concordare l’utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il\ndiritto allo studio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Agli incontri con [’Azienda potranno partecipare, con i membri della\nRSU come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle\nspecifiche condizioni ambientali in discussione, e se del caso, lavoratori\ndipendenti dello stesso stabilimento, esperti delle problematiche in\ndiscussione e comunque in un numero non superiore a quello dei componenti la\nCommissione ambiente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine\nai risultati delle indagini ambientali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l’adozione di\nsostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o\nparziale degli stessi, [’Azienda valuterà la possibilità di utilizzare i\nlavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e,\nove ciò non fosse possibile, a esaminare con la RSU soluzioni alternative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le aziende porteranno a conoscenza della RSU anche per il tramite della\nCommissione ambiente i seguenti elementi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aj programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di\nlavoro e la sicurezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i\nlavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi\nnoti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale\nche internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazioni in via preventiva sugli agenti di rischio eventualmente\nderivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie\nutilizzate, nonché sulle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello\nnazionale che internazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazioni sui piani di emergenza, compresi l’attrezzatura di\nsicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all’interno\ndello stabilimento in caso di incidente rilevante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•, informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto\nintervento per le so\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stanze pericolose trasportate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•informazioni sull’attività preventiva per la sorveglianza dei fattori\ndi rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall’articolo 21 della\nLegge n. 833\u002F1978, nell’ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai\npiani sanitari regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sugli elementi come sopra indicati la RSU o per essa la Commissione\nambiente potrà fornire il suo contributo di proposte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l’Azienda\nesaminerà con la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di\nanalisi continua.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali,\nnel quadro dei previsti incontri formativi annuali forniranno alle\nOrganizzazioni sindacati locali le previsioni di investimenti relativi ai\nmiglioramenti ambientali-ecologici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di affidamento a terzi di attività di ciclo produttivo le\nAziende forniranno alle Aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali\nrischi, noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello\nnazionale che internazionale, cui sono esposti i lavoratori connessi con le\nsostanze impiegate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Annualmente, per le unità produttive con più di 200 addetti, le aziende\npresenteranno, nel corso di un apposito incontro alla RSU gli obiettivi in\ntermini di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per\nil miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere\ninterno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni\nprecedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Eventuali sostanziali modifiche degli obiettivi formeranno altresì\noggetto di esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da\nparte dell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione\ndegli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra la Direzione\naziendale e la RSU.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono istituiti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura\ndell’Azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni\nperiodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, i quali possono\ndeterminare situazioni di noci vita o particolare gravosità; tale registro\npotrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei\nservizi sanitari di fabbrica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle\nvisite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio,\nmalattia professionale e malattia comune; tale registro potrà essere visionato\ndalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura\ndei servizi sanitari di fabbrica con vincolo di segreto professionale. In tale\nlibretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e\nperiodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e\nalle malattie professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere\nvisione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e\ninformazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Inoltre, nell’ambito degli incontri settoriali previsti dalla la parte\ndel Capitolo I le Parti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>affronteranno le tematiche riguardanti l’emissione in atmosfera, gli\nscarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi\ndisponibili;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esamineranno la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a\ndiffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali\nsignificative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò anche in relazione ad indagini ed iniziative che fossero promosse dalle\nistituzioni preposte;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>esamineranno le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di\ninteresse per il settore che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della\nCee sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di\nindirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o\namministrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti\ndelle Autorità locali (regioni, province, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ambito dei delegati della Commissione Ambiente verranno\nindividuati secondo le modalità di cui all ’Accordo interconfederale del 22\ngiugno 1995 quelli cui sono attribuite le funzioni di rappresentante della\nsicurezza di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 restando\ninteso che, ai fini delle accennate funzioni, verrà nominato un rappresentante\nanche nelle aziende fino a 50 dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ai fini della formazione dei rappresentanti alla Sicurezza di cui al\npunto 3 dell’Accordo potranno essere utilizzate le 150 ore previste dalla\npresente norma per la formazione dei componenti la Commissione Ambiente. In\ncaso di indisponibilità del citato pacchetto di ore saranno comunque garantite\n32 ore di formazione previste dal citato accordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni del rappresentante della\nsicurezza e ai relativi permessi si fa integrale rinvio alle disposizioni del\ncitato accordo che fa parte integrante del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le tabelle dell’American Conference of Governamental Industrial\nHygienist’s di cui al 1° comma sono quelle pubblicate nel “Giornale degli\nigienisti industriali” - volume 18 - n.l gennaio-marzo 1990 e successivi\naggiornamenti e modifiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che a decorrere dalla data di rinnovo del presente Ceni\nverrà costituito e inizierà ad operare nell’ambito dell’Osservatorio\nNazionale di settore il Gruppo di lavoro incaricato di recepire nel settore\nalimentare le linee guida sulla sicurezza del lavoro concordato con PUNÌ da\nConfindustria, GCIL, CISL, UIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano\nricorso alla formazione finanziata dell’INAIL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto\ndelle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi\ncompetenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della\nsicurezza e della salute dei lavoratori. Tali misure comprendono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La prevenzione dei rischi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione\ne di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e\u002Fo funzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’adozione di un’appropriata organizzazione e dei mezzi di\nprevenzione a protezione individuale e collettiva necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda inoltre:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•può sottoporre, con il consenso del lavoratore, nell’ambito della\nmateria disciplinata dal presente articolo, il lavoratore medesimo addetto alle\nlavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a\nvisite mediche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro\nl’azione dì agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire\nnocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I mezzi protettivi di uso personale, come maschere, guanti, occhiali,\nstivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell’azienda e sono\nassegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro\ne devono essere mantenuti in stato di efficienza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono\nlavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi in\nlocale adatto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell’arco della\ngiornata comportano un utilizzo per 4 ore continuative del videoterminale,\nidonee soluzioni atte ad assicurare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>un’adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di\nlavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’effettuazione di visite oculistiche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dovrà attivarsi affinché le imprese turniste forniscano ai rispettivi\nlavoratori che siano presenti nello stabilimento dell’azienda stessa\ncomunicazioni scritte di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del\nlavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto\ndell’ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro delle imprese dovranno in sede di stipula del contratto\ndi appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti\nle norme di sicurezza che l’azienda committente comunicherà.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle\nprescrizioni che, nell’osservanza delle leggi, gli verranno impartite\ndall’azienda per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a\nservirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il\nlavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente\ncustoditi in appositi armadietti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione\ndi bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da\ncoordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per\nle aziende, disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia, con\nparticolare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio\nSanitario Nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell ’ambito\ndelle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26. L’art 64 - Spogliatoi - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 64 - Inizio e fine del lavoro - sicurezza dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e salvaguardia degli impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il primo segnale è dato 20 minuti prima dell ’ora fissata per\nl’inizio del lavoro e significherà l’apertura dell’accesso allo\nstabilimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell’ora fissata per\nl’inizio del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il terzo segnale è dato all’ora precisa dell’inizio del lavoro ed in\ntal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a\npartire da mezz’ora dopo l’orario normale di ingresso nello stabilimento\nsempreché il ritardo non superi la mezz’ora stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale; nessun\nlavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere\nin ogni occasione garantite. A tal fine le Parti concordano sull’esigenza di\nrealizzare accordi a livello aziendale che consentano, altresì, di evitare\nsprechi energetici e di materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art. 65 - Utensili di lavoro - è sostituito dal seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Articolo 65 - Consegna e conservazione utensili e materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna, e,\nin caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare\nil servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulla liquidazione\nl’importo relativo a quanto non ri consegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•E’ preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le\nmacchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere\ntutto quanto a lui affidato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•D’altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare\nquanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria\nresponsabilità informandone tempestiva-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>mente, però, la Direzione dell’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti\nin questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo\nammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al\nprecedente articolo 61.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli\nsenza l’autorizzazione del superiore diretto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda\ndi rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi\ndi sua proprietà onde poterli asportare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore non può rifiutare la visita d’inventario che per ordine\ndella Direzione venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o\nutensili affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le visite personali di controllo si fa rinvio a quanto previsto\ndall’articolo 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>va applicato con i seguenti adattamenti alla scala classificatoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’industria olearia e margariniera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nella tabella riferita agli impiegati, il livello “1° super e 1°” va\nsostituito con “1-2-3” ed il livello “2°” con “4-5”;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INVOLUCRI NATURALI PER SALUMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli articolo 30, 30-bis e 30-ter del Ceni Industria Alimentare si applicano,\nfermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del Ceni Involucri Naturali per\nSalumi per il ROLil cui monte ore annuo viene portato a 50 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’articolo 31 del Ceni Industria Alimentare si applica, fermo restando\nquanto previsto dall'articolo 13 del Ceni Involucri Naturali per Salumi in\nmerito alle tabelle delle maggiorazioni che sono mantenute come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Operai e Intermedi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>90%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro a turni notturni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro\nnotturno di 8 ore iniziato alle 22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>50%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre 2 ore)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 01.01.2009 il valore è quello risultante dalla seguente\ntabella:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parametro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Importi singolo scatto dal 01.01.09\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32,37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A (EX 3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28,43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 (EX 4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25,47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 (EX 5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23,53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 (EX 6)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21,53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 (EX 7)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A far data dal 01.01.2012 sarà applicato l’articolo 53 (aumenti periodici\ndi anzianità) del Ceni Industria Alimentare secondo gli importi ivi previsti,\na parità di parametro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-educationtuition\">\u003Cp>Indennità istruzione figli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni dell'articolo 27 del\nCeni Involucri Naturali per Salumi, come di seguito riportate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Qualora il lavoratore capo famiglia. Avente almeno un anno di anzianità\ndebba risiedere, per necessità di lavoro, in località dove non esistano\nscuole e si trovi nella necessità di avviare i figli dove abbiano sede le\nscuole medesime, il datore di lavoro si assumerà l’onere del pagamento\ndell’abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi\nautomobilistici, sempre che anche questi offrano abbonamenti del tipo\nscolastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per\nagevolazioni scolastiche il contributo di cui sopra, da parte del datore di\nlavoro, corrisponderà al 50% della spesa dell’abbonamento normale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento\ndel 15° anno di età di ciascun figlio e decade nel caso in cui l’alunno\nsospenda la frequenza delle scuole o non riporti nell’anno scolastico la\npromozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa di\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rimborso di cui sopra avverrà a presentazione del documento di\nabbonamento”.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Indennità di mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disposizione specifica dell’articolo 28 del Ceni Involucri Naturali per\nSalumi, di seguito riportata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore che, su richiesta della\nazienda, usi mezzi di trasporto propri per servizi dell’azienda stessa una\nindennità mensile, da concordarsi diretta- mente fra le parti\ninteressate”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viene sostituita con la seguente:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Al lavoratore che, su richiesta della ditta, usa propri mezzi di\ntrasporto per esigenze di servizio della ditta stessa, sarà corrisposta una\nindennità chilometrica, da concordarsi diretta- mente fra le parti\ninteressate”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni dell’articolo 36 del\nCeni Involucri Naturali per Salumi, come di seguito modificate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’assenza e la prosecuzione d’assenza per malattia e per infortunio non\nsul lavoro deve essere comunicata, anche telefonicamente, all’azienda entro\nl’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri e turnisti, salvo il\ncaso di giustificato impedimento, al fine di consentire all’azienda stessa di\nprovvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero\neventualmente necessari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla comunicazione farà seguito, entro 2 giorni, ai sensi e nei modi di\nlegge, l’invio del certificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di\ntrasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore adempie agli\nobblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza comunicando\nal datore di lavoro, entro due giorni, via telefax, tramite posta elettronica o\ncon le diverse modalità messe a disposizione a livello aziendale, il numero di\nprotocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore,\nprevio avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare, con\nraccomandata a.r., all’azienda, entro due giorni, il certificato di malattia\nche il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto\nprevisto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e\ndel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 marzo 2011, n. 4.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Così come previsto dalla legge 10 aprile 1962, n. 283 e dal successivo\nregolamento del 26 marzo 1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di\nmalattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico, fatte\nsalve le disposizioni regionali, dal quale risulti che gli stessi non\npresentino pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti certificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici\ndi cui all’articolo 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AL LAVORATORE NON IN PROVA COMPETE IL SEGUENTE TRATTAMENTO:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I) Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che debba interrompere il servizio a causa di malattia o\ninfortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con\nriconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti\nperiodi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anzianità fino a 5 anni compiuti: mesi 6;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anzianità oltre i 5 anni: mesi 12.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del\ntrattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso,\ndurante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e,\ndurante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso\ndi diverse malattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla\nscadenza del periodo di preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sempre nel caso delle patologie gravi di cui sopra che richiedano terapie\nsalvavita, anche i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie -\ndebitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata - danno\ndiritto a permessi ai sensi dell’art. 40, ove la fattispecie sia al di fuori\ndell’ambito nel quale le disposizioni Inps ravvisino uno stato morboso\nassistitele. In tale caso i predetti giorni di assenza non sono considerati ed\ninclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto sopra indicati né ai\nfini del computo degli archi temporali di cui al precedente comma 2.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto,\nil lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà\nusufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente\ncertificato di durata non superiore a mesi 12 durante il quale non decorrerà\nretribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi\nfamiliari, fornirà lo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>stato di attuazione di quanto previsto al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto\ncontrattuale i cui benefici sono collegati all’anzianità di servizio ed\ninoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto\nprevisto ai punti 1 e 2 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche per l’aspettativa di cui sopra vale quanto previsto dall’art.\n49.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al\nlicenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi\ncompresa l’indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò\nnon avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane\nsospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. Il\nperiodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione\ndell’importo del Tfr maturato all’inizio della sospensione stessa, secondo\ni criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma, del Codice Civile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il trattamento economico di cui al successivo punto 2), il\nlavoratore assente dal lavoro per malattia professionale, riconosciuta\ndall’INAIL, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a\nquello per il quale viene corrisposta dall’INAIL stesso l’indennità di\ninabilità temporanea assoluta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenta al lavoro sarà considerato di missionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico viene stabilito come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA-OPERAI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal 4° al 10° giorno di malattia 90% della retribuzione netta normale di\nfatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dall’ 11° al 180° giorno di malattia 100% della retribuzione netta\nnormale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la malattia di durata superiore a 10 giorni continuativi, sarà erogato\nil 100%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>della retribuzione normale netta di fatto per i primi 3 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TABELLA - INTERMEDI E IMPIEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anni di ininterrotta anzianità presso l’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Corresponsione dell’intera retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Corresponsione del 50% della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fino a 5 anni compiuti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per 6 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>—\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>da oltre 5 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per 6 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per 6 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il trattamento economico per gli intermedi e gli impiegati in caso\ndi malattia risulti, complessivamente considerato inferiore a quello degli\noperai le aziende provvederanno al necessario conguaglio al termine della\nmalattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli effetti del trattamento economico l’azienda, su documentazione\nredatta sui moduli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’istituto assicuratore, integrerà l’indennità corrisposta dallo\nstesso in base a quanto previsto dalle tabelle.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le indennità a carico dell ’Istituto assicuratore saranno anticipate a\ncondizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito\nil rimborso attraverso conguaglio da parte dell’istituto o altro sistema\nanalogo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si\napplica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto,\nanche in caso di Tbc (tubercolosi). In tale ipotesi il trattamento ha carattere\nintegrativo di quanto erogato dall’Inps.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari\nvalgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Malattia e ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La malattia e l’infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di\nferie, ne sospendono la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, la malattia e l’infortunio non sul lavoro, che per natura e\ngravità impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e\nla cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10,\nsospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative, di cui\nal quinto comma dell’art. 35, non inferiore a due settimane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione, e di ogni altro adempimento\nnecessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di\ninfermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che si ammala nell’arco del periodo di ferie continuative di\ncui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie\nprogrammate, qualora guarito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo\ndeterminato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la\nscadenza del termine apposto al contratto medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE ■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE ■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del\nposto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi,\nsaranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi\nstessi e con criteri di proporzionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del\nposto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso\ndi più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla\ndurata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare\n1’80% della prestazione annua concordata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non\nsul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore\ndeve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto\nil periodo della malattia dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore\n19.00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia,\nindipendentemente dalla natura dello stato morboso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui al livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziativa dell’Ente preposto ai controlli di malattia, in\norari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri\norganizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di\nassentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici\nnonché per le visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà\npreventiva informazione all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione\nsanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà\nperseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 68 del Ceni\nIndustria Alimentare. Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo\nsvolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante\nl’assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nsul lavoro deve essere preventivamente comunicato all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di\ntossicodipendenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Patologie di particolare gravità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•uremia cronica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•talassemia ed emopatie sistematiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•neoplasie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si fa innanzitutto riferimento alla prassi INPS applicativa delle\ndisposizioni assistenziali vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al di fuori dell’ambito entro il quale dette disposizioni ravvisano uno\nstato morboso assistitale, le aziende concederanno compatibilmente con le\nesigenze di servizio, ai lavoratori che denuncino le condizioni sopra indicate,\npermessi ai sensi dell’articolo 40 del vigente Ceni Industria Alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analoghi permessi, sempre ai sensi dell’articolo 40 sopra citato, potranno\nessere concessi anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a carico\naffetti da malattie allo stato terminale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stati di tossicodipendenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi di cui al precedente punto A) potranno essere anche accordati,\nsempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori\ntossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano a carico familiari\ntossicodipendenti o alcolizzati per i quali vi sia la documentata necessità di\nterapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del servizio sanitario\nnazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni e\nancora presso sedi o comunità terapeutiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico\ndelle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,\nprevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR\n9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di\ntossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di\nriabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di\naltre strutture terapeutico-riabilitative e socio assistenziali, se assunto a\ntempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il\ntempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta\nall’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare alla Direzione dell’azienda la documentazione di\naccertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico\nper le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi\ndell’art. 122 del citato Testo Unico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o\ndalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data\ndell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma\nterapeutico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previa richiesta scritta, [’Azienda potrà concedere ai lavoratori che ne\nfacciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo\nseguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa -\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante i suddetti periodi di aspettativa, che non sono frazionabili e che\npotranno essere concessi una volta sola, non decorrerà retribuzione, né si\navrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo di\ncontratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo,\nsarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In occasione dei suddetti periodi di aspettativa, l’Azienda potrà\nricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Federalimentare, le Associazioni del Settore e le Organizzazioni Sindacali\nstipulanti (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil) convengono di studiare una proposta\nda sottoporre congiunta- mente al Consiglio di amministrazione dell’Inps, che\ndefinisca specifiche forme di assistenza economico-sanitaria nei confronti dei\nsoggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da\nsostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma\ndetermini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di\nassistenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla L.\n297\u002F1982, su richiesta del lavoratore l’Azienda concederà l’anticipazione\ndel Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di\ncui ai precedenti punti A (Patologie di particolare gravità) e B (Stati di\ntossicodipendenza).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIRITTI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere sul D.Lgs. N. 276 del 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 9 febbraio 2004\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8pett.Ii\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Come previsto dall’art. 22-bis del Ceni 14 luglio 2003 Vi proponiamo - con\nparticolare riferimento alle sopravvenute disposizioni del D.Lgs. 10 settembre\n2003, n. 276, ed in considerazione di quanto stabilito dall'art. 86, co. 13,\ndel citato decreto legislativo - di incontrarci, una volta esaurita la fase\nnegoziale ivi prevista e comunque non oltre il 1° giugno 2004, per esaminare\ngli effetti prodotti sul Ceni dalla normativa sopravvenuta e per valutare,\nentro il 30 settembre 2004, le relative implicazioni contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contestualmente verrà avviata la discussione sugli altri rinvìi alla\ncontrattazione collettiva nazionale previsti dal predetto Decreto\nLegislativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi chiediamo di darci conferma di quanto sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LE ASSOCIAZIONI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 9 febbraio 2004\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCIAZIONI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi confermiamo di condividere il contenuto della Vostra in pari data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distinti saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principi informatori del sistema contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella riconferma e condivisione del sistema contrattuale e dei suoi assetti\nsecondo i principi del Protocollo del luglio ‘93, recepiti nel Ceni di\nsettore 6 luglio 1995 e ribaditi nel Patto trilaterale di dicembre ‘98, il\nnegoziato verifica la praticabilità di un’applicazione di detto sistema tale\nda rendere lo strumento contrattuale più aderente alla realtà del settore\nalimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze\ndell’impresa e del lavoro. In relazione a tale obiettivo, si condividono, nel\npresente documento di lavoro, i seguenti punti cardine di riferimento\nall’interno dei quali la riflessione deve essere condotta e sviluppata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’attuale articolazione dei livelli di contrattazione, secondo gli\nassetti così come definiti dalle fonti richiamate, rimane inalterata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il nuovo approccio deve essere ricercato nell’ottica e nel\nconvincimento di affermare e rafforzare il ruolo di centralità, certezza,\ncapacità di governo del contratto collettivo nazionale, anche con riferimento\nai costi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Ceni, pertanto, deve essere strumento regolatore, con norme definite,\ndi diritti e doveri reciproci;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ferma restando l’attuale normativa del Ceni, a livello aziendale\npossono individuarsi soluzioni su specifiche materie, tassativamente indicate\ndal Ceni stesso, secondo schemi verificabili dalle Parti a livello nazionale,\nnel perseguimento dell’obiettivo dell’accrescimento dei livelli di\nefficienza, produttività e redditività aziendale e della flessibilità\nnell’utilizzo del complesso dei vari fattori produttivi, armonizzando il\nperseguimento di tali obiettivi con le esigenze dei lavoratori, in una logica\ndi reciproche convenienze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ricerca di tali soluzioni a livello aziendale - coerentemente con i\nprincipi generali, così come risultanti rispettivamente dal Protocollo del 93,\ndall’Accordo di settore del luglio del ’95 e ribaditi dal Patto trilaterale\ndel dicembre ’98 - non ha carattere di obbligatorietà ed automaticità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•coerentemente con questa impostazione non sono pregiudicate bensì\nsalvaguardate le soluzioni e gli accordi aziendali già raggiunti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le Parti a livello nazionale, conseguentemente, anche utilizzando\nl’Osservatorio, assumono una funzione di monitoraggio e indirizzo della\ncontrattazione aziendale, secondo procedure consensualmente definite nel\nCeni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le linee della contrattazione aziendale potranno essere oggetto di\nvalutazione congiunta delle Parti a livello nazionale, prima dell’avvio della\nrelativa “stagione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta su “Art. 87 del Ceni”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, fermo restando quanto previsto nella PNota a verbale dell'articolo\n55, convengono che l'articolo 87 del Ceni non è operante per l’ipotesi di\ncontratti collettivi per le imprese artigiane e per le imprese esercenti\nl’attività di panificazione che non rientrano nella logica del contratto\nunitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 16 gennaio 1978\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Considerata la necessità di armonizzare il testo contrattuale con il\ndisposto della legge 9 dicembre 1977 n. 903, in tema di parità di trattamento\ntra uomini e donne, le parti concordano che daranno corso ad apposito incontro\nin sede sindacale nazionale, entro il febbraio 1978, per esaminare tra\nl’altro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la individuazione delle mansioni di lavoro particolarmente pesanti,\nsecondo la norma di rinvio di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge\ncitata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la fattispecie dei riposi intermedi al personale femminile di cui\nall'art. 15 del Ceni 15 luglio 1977.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune (Una - OO.SS.LL.)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione al rinnovo del Ceni 31 luglio 1983 L’Una ( Sezione macellai\navicoli industriali) e Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil confermano che con\nriferimento:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’art. 17 del Ceni 31 luglio 1983 - Giorni festivi, festività\ninfrasettimanali e nazionali - ai lavoratori delle aziende di macellazione e\nlavorazione delle specie avicole il trattamento di coincidenza di cui al 3°\ncomma dell’articolo richiamato sarà erogato anche nell’ipotesi di\ncoincidenza di una delle giornate festive con la giornata del sabato o 6°\ngiorno non lavorativo e con eventuali giornate di riposo settimanale\ncompensativo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•all’art. 29 del Ceni 31 luglio 1983 - Indennità maneggio denaro,\ncauzione - conformemente a quanto già stabilito dal precedente contratto per\nl’industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole,\nl’indennità maneggio denaro spetta a tutti i dipendenti indipendentemente\ndalla qualifica, sempreché sussistano le condizioni richieste dalla norma\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su anticipazione del T.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 19 gennaio 1996\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8pell.Ii\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto al punto c) delFart. 73 del Ceni 6 luglio\n1995 in tema di anticipazione del T.f.r. per “ristrutturazioni significative\napportate nella prima casa di abitazione”, Vi chiediamo di confermarci che si\nintendono “significative” quelle ristrutturazioni che comportino spese pari\no superiori a£. 20.000.000.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con i migliori saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI ALIMENTARI INTERSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 19 gennaio 1996\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.li\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI ALIMENTARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi confermiamo i contenuti della Vostra lettera, pervenutaci in data\nodierna, concernente le anticipazioni del T.f.r. per “ristrutturazioni della\nprima casa di abitazione”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con i migliori saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune su assetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti condividono la valutazione positiva sulla importanza che riveste il\ncontratto collettivo nazionale di lavoro come strumento normativo e di politica\ndei redditi e come centro regolatore della contrattazione di secondo\nlivello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Del pari condivisa è la valutazione positiva su una contrattazione di\nsecondo livello legata al raggiungimento di risultati aziendali e sulla\nopportunità di una sua diffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D’altra parte il raggiungimento di tali obiettivi presuppone la soluzione\ndi problemi che attengono al collegamento tra i due livelli, alla\nindividuazione della sede del secondo livello e alla necessaria obbligatorietà\ndel Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di pervenire a soluzioni condivise che potrebbero anche essere\nproposte dalle Parti alle Confederazioni, le Parti stesse si incontreranno\nentro il 31\u002F12\u002F2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Incontri intermedi saranno tenuti in caso di apertura dell’eventuale\ntavolo interconfederale sulla riforma del Protocollo 23 luglio 1993.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su diritto di assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segreterie Nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando il disposto del Part. 8 del Ceni, Vi confermiamo la\ndisponibilità delle aziende aderenti ad accogliere nei limiti di un’ora\nannua per ciascuna delle Organizzazioni sindacali Fai, FI ai e Uila richieste\ndi indizione di Assemblea avanzate disgiuntamente, ma tenendo conto delle\nesigenze tecniche, produttive o organizzative delle imprese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta confermato che, anche con riguardo a tali assemblee, l’indizione di\nciascuna ora delle 3 ore di assemblea previste comporterà con riferimento a\ntutto il personale il decremento di un’ora dal monte ore annualmente a\ndisposizione di cui all’art. 8.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con i migliori saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazioni Industriali Alimentari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A A A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8pstt.li\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazioni Industriali Alimentari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla Vostra in data odierna concernente le modalità di\nindizione dell’assemblea ed in accoglimento delle disponibilità ivi\ncontenute, condividiamo i contenuti e le modalità di fruizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con i migliori saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di inquadramento professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti stipulanti convengono sull’utilità di un confronto volto a\nverificare se e in quale misura l’attuale sistema di inquadramento\nprofessionale possa essere utilmente modificato tenendo nella dovuta\nconsiderazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso\ndegli ultimi anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, attraverso un apposito Gruppo di lavoro, si impegnano a\nricercare criteri oggettivi di inquadramento, prefigurando flessibilità\napplicative basate sulle declaratorie e profili individuali, privilegiando le\ncompetenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente le Parti concordano che il Gruppo individui una proposta\nmodificativa della disciplina contrattuale in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’esame dovrà tener conto, tra l’altro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•dell’attuale disciplina contrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della possibilità di individuare aree professionali omogenee;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della definizione dei possibili ruoli del livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Gruppo si incontrerà entro il mese di settembre 2003 e definirà la\nproposta in tempo utile per consentire alle Parti stipulanti di assumere una\ndecisione non oltre il 31 dicembre 2006, in modo tale da rendere operativa\nl’eventuale modificazione del sistema con il rinnovo previsto per il 31\nmaggio 2007.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Una prima verifica sull’attività svolta dal Gruppo sarà compiuta dalle\nParti entro il 31 dicembre 2004.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su art. 30 Ter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segreterie Nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla clausola dell’articolo 30 ter, vi chiediamo di\nconfermarci che, per quanto concerne i lavoratori che svolgono le attività e\nle prestazioni di cui all’art. 16 Digs n. 66\u002F2003, si farà riferimento alle\neventuali disposizioni dei decreti che saranno adottati dal Ministero del\nlavoro, sentite le OO.SS. nazionali nonché le organizzazioni nazionali dei\ndatori di lavoro, in attuazione del 2 comma del suddetto articolo 16.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con i migliori saluti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazioni Industriali Alimentari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.li\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazioni Industriali Alimentari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernente\nFart. 30-ter del presente contratto sono da noi condivisi ed accolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con i migliori saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su adesione di AIRI al Ceni 21.7.2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazione Industrie Risiere Italiane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Italian Rica Miners Association\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>inOOPaiit, Via Bernardsio de Peltro &gt;1 e lelelon0 '39 036? 790479 teiere-\n+39 0382 7»7504 S-+IM4- aM®rtM.lr\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>codice Morie Wt42rotS2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spati FA1-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via Tevere, 20 - Roma fax 08 8840952\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spati HAI-CGIL Via L Serra. 35 - Rome fax 06 58561334\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spati UILA-lin.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via Savoia. 80 - Roma fax 06 85303253\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eji.0.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•speti Confindustna - Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Speti Fodoreilmenter» - Rome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alla Associ azioni (Mie Industrie alimentari ai stressale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Alle Industrie risiera assodata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pavia. 18 marzo 2006 Frol L2008-07\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Oggetto: CCNL del 21 lu^lo 2007 per linde stria alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alTAccordo 21 luglio 2007 di rinnovo dal CCNL 14 luglio 2003\nper Hire dustria alimentare, la presenta a formata accettazione doto stesso per\ni settore dell'industria risiera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei restare in attesa di un Vs\u002Fcenno di riscontro, restiamo a a completa\ndisposizione e porgiamo migliori soluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>li presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«mimo COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE M\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>244\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>?\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ip;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 *\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Z.8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDI COLLETTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 12 giugno *97 per il rinnovo della parte economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il secondo biennio di validità’ del Ceni 6\u002F7\u002F95\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 12 giugno 1997\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LE ASSOCIAZIONI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI (AIDI, AURA, AIRI, ANCIT, ANICAV,\nASSALZOO, ASSIDA, ASSOLILE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI,\nFEDERVINI, ITALMOPA, MINERÀCQUA, UNA, UNITI,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERSIND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con la partecipazione di FEDERALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con l’assistenza di CONHNDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAT-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Con riferimento al punto 2 (Assetti contrattuali) comma 2 del Protocollo\n23 luglio 1993, all’articolo 5 del Ceni 6 luglio 1995 che ne richiama\nintegralmente i contenuti, in coerenza a quanto previsto dalla norma\ntransitoria delT’articolo 53 del richiamato Ceni,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sono stati concordati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i nuovi minimi tabellari mensili, a valere per il secondo biennio di\nvalidità del Ceni, con le decorrenze e negli importi indicati nelle tabelle a)\ne b), di seguito riportate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i nuovi valori degli aumenti periodici di anzianità, derivanti dalla\ndefinitiva deindicizzazione degli stessi a suo tempo concordata, con le\ndecorrenze e negli importi indicati nella tabella c) di seguito riportata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli incrementi medi a regime dei minimi tabellari mensili sono stati\ncalcolati sul parametro 137.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI TABELLARI MENSILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARAMETRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI AL 31\u002F5\u002F1997\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INCREMENTI DAL 1\u002F6\u002F1997 AL 31\u002F7\u002F1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUOVI MINIMI DAL 1\u002F6\u002F1997 AL 31\u002F7\u002F1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.836.060\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>76.950\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.913.010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.596.570\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>66.920\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.663.490\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.317.180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>55.210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.372.390\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.157.520\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48.510\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.206.030\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.037.780\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43.500\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.081.280\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>957.950\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40.150\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>998.100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>878.120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36.800\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>914.920\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>798.290\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>33.460\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>831.750\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARAMETRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINIMI AL 31\u002F7\u002F1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INCREMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DAL 1\u002F8\u002F1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUOVI MINIMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DAL 1\u002F8\u002F1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.913.010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>78.350\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.991.360\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1663.490\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>68.130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1731.620\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.372.390\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>56210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.428.600\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.206.030\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>49400\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.255.430\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.081.280\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44.290\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.125.570\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>998.100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>40.880\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1.038.980\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>914.920\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37.470\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>952.390\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>831.750\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>34.070\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>865.820\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ’ - NUOVI IMPORTI PER CIASCUNO SCATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARAMETRO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUOVI IMPORTI SINGOLO SCATTO DAL 1\u002F6\u002F1997 AL 31\u002F7\u002F1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NUOVI IMPORTI SINGOLO SCATTO DAL 1\u002F8\u002F1998\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>95.650\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>99.570\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>83.170\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>86.580\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>68.620\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>71.430\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60.300\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>62.770\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>54.060\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>56.270\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>49.910\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51.950\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45.745\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47.615\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41.585\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43.285\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>B) Con riferimento all’articolo 74 del Ceni 6 luglio 1995, le Associazioni\nImprenditoriali aderenti a Confindustria e le Organizzazioni Sindacali\nfirmatarie del presente accordo, nonché Federalimentare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del Sistema Pensionistico\nObbligatorio e Complementare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs n. 124\u002F1993\nsulla disciplina di forme pensionistiche complementari;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 74 del Ceni 6\nluglio 1995;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura\nprevidenziale in aggiunta a quanto previsto dal Sistema Previdenziale\nObbligatorio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in considerazione del preminente ruolo che la Legge ha inteso attribuire\nin materia alla contrattazione collettiva tra le parti sottoscriventi il\npresente accordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>concordano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di istituire il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori\ndell’industria alimentare e dei settori affini a contribuzione definita ed a\ncapitalizzazione individuale, con lo scopo esclusivo di erogare trattamenti\npensionistici complementari, in aggiunta a quanto previsto dal sistema\nobbligatorio pubblico, così come definito dal D.Lgs. n. 124\u002F1993 e sue\nsuccessive modificazioni ed integrazioni. Ciò nel presupposto che il Fondo\nnazionale di categoria è lo strumento più idoneo a soddisfare le esigenze\nprevidenziali dei lavoratori alimentaristi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono, inoltre che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Fondo sia costituito ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice\nCivile, così come previsto dalle disposizioni di Legge sopra richiamate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•destinatari del Fondo siano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal Ceni\n6 luglio 199 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da Ceni\nsottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni\nimprenditoriali (per settori “affini”), che siano stati assunti ed abbiano\nsuperato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto part-time a tempo indeterminato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la\nstessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di formazione e lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ulteriori destinatari del Fondo possono essere anche i lavoratori dipendenti\ndalle parti istitutive del Fondo stesso, ovvero dipendenti dalle Organizzazioni\nstipulanti i cc.nn.il. dei “settori affini”, laddove aderiscano al Fondo.\nIn tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni, trovano applicazione\nsoltanto le norme dello Statuto concernenti la contribuzione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i soci del Fondo siano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i destinatari che abbiano sottoscritto l’atto di adesione al Fondo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le imprese dalle quali tali destinatari dipendono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•organi del Fondo siano:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>F Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Consiglio di Amministrazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Presidente e il Vice Presidente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il Collegio dei Revisori Contabili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la rappresentanza delle Imprese e dei Lavoratori negli organi del Fondo\nsia disciplinata secondo i principi di pariteticità e di alternanza nelle\ncariche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le risorse finanziarie del Fondo vengano gestite integralmente mediante\nconvenzione con più soggetti gestori abilitati a svolgere attività di cui\nalFarticolo 6 comma 1 del D.Lgs. n. 124\u002F1993 e successive modificazioni ed\nintegrazioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Fondo possa gestire le risorse finanziarie producendo un unico tasso\ndi rendimento per tutti i lavoratori dipendenti con una sola linea di\ninvestimento (gestione monocomparto), oppure differenziando i profili di\nrischio\u002Frendimento, in funzione delle diverse esigenze degli iscritti, con più\nlinee di investimento (gestione pluricomparto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Fondo attui, per i primi tre esercizi, in deroga a quanto previsto al\nprecedente punto 7, una gestione con una sola linea di investimento, potendo\nsuccessivamente il Consiglio di Amministrazione sviluppare una gestione con\npiù con più linee di investimento, sentito anche il parere della Consulta\ndelle parti istitutive, di cui al successivo punto 9;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la costituzione di una Consulta delle parti istitutive del Fondo composta\nda un numero paritetico di rappresentanti, per ciascuna delle parti istitutive\nstesse, numero che verrà individuato neH’accordo istitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L’organismo di cui al presente punto svolgerà compiti consultivi e\ndovrà essere periodicamente informato, secondo le modalità definite\nnell’accordo istitutivo, su ogni elemento utile concernente l’andamento\ngestionale del Fondo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il Fondo fornisca ai partecipanti una rendi contazione con cadenza\nannuale delle rispettive posizioni individuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Omissis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti firmatarie del presente accordo convengono inoltre che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo, inoltre, sarà versato dalle Aziende dei “Settori affini”,\nuna volta che abbiano concordato l’adesione al Fondo, entro lo stesso termine\ndi cui al precedente capoverso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’effettivo esercizio dell’attività del Fondo avrà inizio, una\nvolta ottenuto il rilascio della preventiva autorizzazione da parte del\nMinistero del Lavoro e della Previdenza Sociale previsto dal comma 3\ndell’art. 4 del D.Lgs. 124\u002F1993, entro il periodo di cui al comma 7\ndell’art. 4 del medesimo D.Lgs., comunque non prima del 1° gennaio 1999 e\ndel raggiungimento di almeno trentamila adesioni (numero di adesioni\nsuccessivamente aggiornato con Accordo del 19 maggio 1999), al fine di\ndeterminare, con le attività di promozione di cui al precedente punto 1, il\nmaggior numero possibile di adesioni al Fondo sin dall’inizio della sua\noperatività\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al realizzarsi delle condizioni di cui al precedente punto 2), le\ncontribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e\ndell’azienda nella quale presta la propria attività, saranno costituite\nda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1’1% a carico dell’azienda e 1’1% a carico del lavoratore da\ncommisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del\nT.f.r.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 100% del T.f.r. del lavoratore aderente di prima occupazione successiva\nal 28 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una quota del T.f.r. di tutti gli altri lavoratori aderenti, del 2% della\nretribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso T.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo per il rinnovo della parte economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il secondo biennio di validità del Ceni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AIDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AIIPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-AIRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ANCIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSALZOO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSOBIBE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSOBIRRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSOLATTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSOZUCCHERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DISTILLATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FEDERVINI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ITALMOPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•MINERACQUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•UNIPI con la partecipazione di FEDERALIMENTARE, con l’assistenza di\nCONFINDUSTRIA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato concluso il seguente accordo per il rinnovo della parte economica\ndel Ceni 5 giugno 1999 per gli addetti all’industria alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti nel procedere al rinnovo contrattuale del secondo biennio si sono\nscambiate attente valutazioni sia sul contesto economico generale sia sugli\naspetti relativi al settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare Federalimentare ha espresso preoccupazioni per il\ndifferenziale di competitività rispetto agli altri Paesi della CE ed\nevidenziato, in termini di benchmarking, alcune caratteristiche\ndell’industria italiana, con particolare riferimento alla questione\ndell’insoddisfacente situazione dell’export, che ha assunto caratteristiche\nstabili tali da palesare l’esistenza di criticità di cui il nostro sistema\nalimentare soffre, nonostante l’eccellente immagine dell’Italian food and\ndrink.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale proposito le Parti nel confermare la validità del sistema di\nrelazioni industriali previsto dal Ceni, manifestano la volontà di operare per\nil recupero di tali ritardi e, più generalmente, per una crescita di\ncompetitività, dandosi atto che, a tal fine, potranno risultare utili il\nmonito- raggio previsto nell’ambito dell'Osservatorio, di cui al presente\nCeni, nonché le possibili ulteriori azioni congiunte, anche nei confronti\ndelle istituzioni, con l'obiettivo di una più efficace politica industriale\nagroalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell’ambito della discussione sono stati affrontati anche i temi della\nqualità e della sicurezza alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-green_trigger\">\u003Cp>A tale proposito le Parti, fermo restando il loro distinto ed autonomo\nruolo, si sono date atto che la sicurezza alimentare costituisce da sempre una\npriorità per l’industria alimentare italiana e che, a tal fine, è\nindispensabile che venga assicurato da parte degli organi competenti un\napproccio integrato di filiera, lungo tutta la catena, a partire da\nun’agricoltura responsabile e sostenibile anche sotto il profilo economico,\nambientale e sociale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Appare inoltre sicuramente auspicabile che venga accelerata l’istituzione\ndi un'Authority alimentare - preferibilmente con sede in Italia - che assicuri,\ntra l’altro, il “risk assessment”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Del resto sicurezza alimentare e qualità non possono essere considerati\ncome valori separati ma come componenti inscindibili di un valido e moderno\nsistema di produzione\u002Fconsumo alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’ dunque estremamente importante per il settore alimentare mantenere ed\naccrescere tra i consumatori il clima di fiducia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Un sistema di sicurezza alimentare veramente efficace e credibile\ncostituisce un modo per prevenire situazioni di crisi o, comunque, per\ncircoscriverle e affrontarle prontamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La natura di elemento strategico che l'argomento ha assunto per il settore\nalimentare rende opportuno che la materia possa costituire oggetto di\napprofondimenti nell’ambito delle attività del citato Osservatorio\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza alla data del 31\u002F1\u002F2002 verrà corrisposta con la\nretribuzione del mese di gennaio una erogazione una tantum di lire 240.000.\nTale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli\nistituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza alla data del 31\u002F1\u002F2002 verrà corrisposta con la\nretribuzione del mese di gennaio una erogazione una tantum di lire 240.000.\nTale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli\nistituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PARAMETRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI DALL’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u002F6\u002F2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DALL’ 1\u002F6\u002F2002\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUMENTI TOTALI A REGIME\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>75.550\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>134.310\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>209.860\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>65.690\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>116.790\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>182.480\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>54.200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>96.350\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>150.550\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47.630\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>84.670\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>132.300\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42.700\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>75.910\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>118.610\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39.420\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>70.070\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>109.490\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36.130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>64.230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100.360\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.850\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.390\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>91.240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I minimi tabellari di cui all’art. 51 del Ceni 5\u002F6\u002F1999 sono incrementati\ncome da seguente schema:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>legale o contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli stessi non rientra\nnella relativa base di computo. Detta erogazione inoltre secondo quanto\nprevisto dall'art. 2120 cc e dall'art. 73 del Ceni è esclusa dalla base di\ncomputo del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti con riferimento a quanto previsto dalla dichiarazione comune sub\nart. 51 del Ceni 5 giugno 1999, convengono che in occasione del prossimo\nrinnovo il “valore punto” ivi previsto per il parametro 137 sarà pari a\nlire 28.460.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo in materia di godimento deile ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 20 giugno 2001\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AIDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•AIIPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-AIRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ANCIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSALZOO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSOBIBE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSOBIRRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSOLATTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSOZUCCHERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•DISTILLATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•FEDERVINI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ITALMOPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•MINERACQUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-UNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•UNIPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione di FEDERALIMENTARE,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con l’assistenza di CONFINDUSTRIA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>è stato raggiunto il seguente accordo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>considerate\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la posizione espressa dall’Inps in merito alla individuazione del momento\nper l’assolvimento degli obblighi contributivi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l’opportunità di evitare l’accumulo di ferie residue,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>verificato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che il contratto collettivo nazionale del 5 giugno 1999 non prevede un\ntermine ultimo per il godimento delle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ritenuto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>che è opportuno agevolare la effettiva fruizione delle ferie maturate sia\nprima del 31 dicembre 1999 che successivamente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ferie maturate anteriormente alla data del 31 dicembre 1999 possono\nessere legittimamente fruite entro il 30 giugno 2002,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le ferie maturate nel corso dell’anno 2000 possono essere\nlegittimamente fruite entro il 30 giugno 2003,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuali residui di ferie relativi a periodi successivi al 31 dicembre\n2000, possono essere legittimamente fruiti entro il 30° mese successivo al\ntermine dell’anno di maturazione delle stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Part-time e apprendistato professionalizzante)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Part-time e apprendistato professionalizzante)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 17 settembre 2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIIPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSALZOO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AS SICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIBE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIRRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 17 settembre 2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIIPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSALZOO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AS SICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIBE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIRRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSODISTIL ASSOLATTE FEDERVINI ITALMOPA MINERACQUA UNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONZUCCHERO con la partecipazione di FEDERALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con l’assistenza di CONFINDUSTRIA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in attuazione di quanto previsto dall’art. 22bis del Ceni per\nl’industria alimentare 14.7.2003 e del primo comma dell’Allegato 1 al Ceni\nmedesimo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tenuto conto della sopravvenienza del Digs 276\u002F2003, di modificare, a\ndecorrere dalla data di stipula del presente accordo, gli articoli 20\n(Part-time) e 21, lett. A (apprendistato) del citato Ceni 14.7.2003 come da\ndocumenti allegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 - Part-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento\ndi favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano\nsull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione dei rinvìi disposti dal Digs. 10.9.2003 n. 276, il part-time,\ncioè il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello\nstabilito dal Ceni, viene regolato come segue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto\nscritto, nel quale siano indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gli elementi previsti dal Part. 15 del presente contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell\n’orario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente,\norizzontalmente e nel modo ed. misto; il trattamento economico e normativo\nseguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione\nlavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto,\nsulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario\nordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le\npossibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del\nlavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e\u002Fo da\nsvolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà\ncomunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 3% del\npersonale in forza a tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100\ndipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo\npieno a tempo parziale motivate dalla necessità di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari\nconviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente\nammalati111 o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di\nriabilitazione per tossicodipendenti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•accudire i figli fino al compimento dei sette anni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di\nstudio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali domande saranno prese in considerazione in ordine cronologico di\npresentazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta\ncomunicazione scritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da\nassumere a tempo parziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle\nstesse mansioni, disponibili al tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In applicazione di quanto previsto dall'art. 2, co. 2 e dall'art. 3, commi\n7, 8, 9 del DLgs n. 61\u002F2000, come modificato dall'art. 46 del DLgs 276\u002F03,\nall'atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo\nsvolgimento le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno\nprevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di\ncontratto di lavoro a termine, di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della\nprestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time\norizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto,\nclausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della\nprestazione lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi a), di cui al comma 7 del\npresente articolo, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale\ndella prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale (clausola\ndi flessibilità), dandone preavviso alla RSU e ai lavoratori interessati 5\ngiorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e\nsecondo il patto di cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15%\ndella retribuzione di cui all’ultimo comma dell'art. 31, salva diversa\nregolamentazione complessivamente di miglior favore a livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di emergenze tecniche e\u002Fo produttive, il termine di preavviso\npotrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione\ndi cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di\nriassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera\nazienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi b), di cui al comma 7 del\npresente articolo, l’azienda ha facoltà di variare in aumento la durata\ndella prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali\no misti), dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima. Le\nore di lavoro prestate secondo tale modalità sono compensate con una\nmaggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui all’ultimo comma\ndell'art. 31, salva diversa regolamentazione complessivamente di miglior favore\na livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di emergenze tecniche e\u002Fo produttive, il termine di preavviso\npotrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione\ndi cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di\nriassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera\nazienda ovvero unità organizzative autonome della stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(1) per gravi malattie le parti intendono quelle di cui alla lett. A) della\n“Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di\ntossicodipendenza” di cui all’art. 47 del Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riguardo al part-time orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze\norganizzative e produttive, nei casi e nei limiti di cui all'art. 31 del Ceni,\nè consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto\nconcordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di\nrapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie\nin cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni\n- che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta\ndell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con\nla quota oraria della retribuzione di cui all’art. 31, maggiorata del 15% per\nle prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per\nciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione\nsarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque\nsuperare 1’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo\nparziale di tipo orizzontale, e, qualora la prestazione sia inferiore\nall’orario normale settimanale, 1’80% dell’orario stabilito per ciascun\nlavoratore a tempo parziale di tipo verticale o misto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni\neccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 45%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di\nlavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni\ndel presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di\nmiglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si\nintendono comunque non cumulabili con la disciplina medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a livello\naziendale per valutarne l’applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CHIARIMENTO A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua\nvariazione in aumento non danno diritto alle compensazioni di cui ai commi 8 e\n10 nei casi in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sue\nnecessità o scelta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il settore saccarifero nella fattispecie di cui al dodicesimo comma la\nmaggiorazione sarà del 40%\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 (Apprendistato professionalizzante)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la disciplina dell’apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di\nlegge salvo quanto disposto nei commi seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs 276 del 2003, il contratto\ndi apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di\netà compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla\nqualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per\nl’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi della\nlegge 53\u002F2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può esser\nstipulato dal diciassettesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 17 del\npresente Contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello\nimmediatamente superiore a quello di inserimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3A, 2°\ne 1° livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in\nperiodi è così determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Livelli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata complessiva Mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Primo Periodo Mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Secondo periodo Mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Terzo Periodo Mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>54\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>60\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così\ndeterminato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione\nfinale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al\nlivello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo\ndi apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile,\nai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo\nequivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato\npresso la medesima azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail\nfino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla\ncessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo\ndi durata dell’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per\ncento della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei\nlimiti del periodo di durata dell ’apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ferie di cui all’art. 35 matureranno pro quota con riferimento al\nservizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all’azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnell’apprendistato professionalizzante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi\ndell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con\nle associazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente Ceni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di\n120 ore medie annue retribuite, ridotto ad 80 ore ove l’apprendista sia in\npossesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o\ndi attestato di qualifica idoneo rispetto all’attività da svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le modalità e l’articolazione della formazione potranno essere definite a\nlivello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere\ndestinata al 1 ’ apprendi mento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione\ndegli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei\ndiritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà\nl’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo\ninserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione\naziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro. Le\nulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della\nqualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione\nin alternanza, on the job, in affrancamento e moduli di formazione teorica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le\nmaterie collegate alla realtà aziendale\u002Fprofessi oliale, mentre le altre\nmaterie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda,\nsempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l’azienda\ndisponga di capacità formativa interna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse\numane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché\nlocali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni\naziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione\ndel rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività\nformativa svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato\ndesignato dall’impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di\ntutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che\nl’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra\nrichiamata intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima\nazienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di\napprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e\nsempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui\nsopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato\nda svolgere.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE COMUNE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto specificamente concerne i profili formativi, le Parti concordano\ndi fare riferimento in via transitoria, ove occorra, all’accordo sulla\nformazione esterna per gli apprendisti che le Associazioni imprenditoriali\nstipulanti e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto in data 23.2.2000,\nprevio parere dell’Isfol, in attuazione di quanto previsto dalla legge n.\n196\u002F1997, ed integrato con riferimento alla tracciabilità e sicurezza\nalimentare come da allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad individuare entro il 30\u002F11\u002F2005 eventuali ulteriori\nprofili di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei\nprotocolli regionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con\nl’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione\ne per le conseguenti armonizzazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NOTA A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente\nprima dell ’entrata in vigore del Digs 276\u002F2003 continua ad applicarsi la\nnormativa originaria fino alla loro naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stralcio griglia ex Accordo 20.2.2000 in materia di formazione esterna per\ngli apprendisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscere e saper\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tecniche, Metodi di lavoro e Sistemi HACCP Tracciabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 19.9.2005 per il rinnovo della parte economica per il secondo\nbiennio di validità del CCNL + Accordi di adesione di ANICAV, UNA.\nUN1ONZUCGHERO (Frontespizi)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDER\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RALMOPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la dati 19 settembre 2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANKA'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSALZOO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLIGA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIBE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIRRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSODI3TIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLATTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AID!\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AUPA y. *5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>D 17 settembre 2005 è stato concluso l’accordo per il rinnovo della parte\neconomica del Ceni 14.7.2003 per gJi addetti all Industria alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ingemma retributivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’aumento medio a regime dei minimi tabellari di cui al Kart 51 del\nvigente Ceni è pan ad euro 96 lordi mensili, calcolato sul parametro 137,\nsuddiviso in tre tranches pari a 40 euro lordi, decornanti dal l°A)9\u002F2005; 40\neuro lordi, decorrenti dal 1°\u002F03\u002F2006; 16 curo lordi, decorrenti dal\n1°A)1\u002F2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>làà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8v.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Par.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vecchi minimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31\u002F8-2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti dal 1\u002FV\u002F2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi minimi dai 1\u002F9\u002F2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aumenti del 1\u002F3\u002F2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuovi minimi dal 1\u002F3\u002F2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aumenti dal 1\u002F1\u002F2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuovi minimi dal 1\u002F1\u002F2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1367 37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67.15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>143432\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67.15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>150107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>152803\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>118031\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1247\u002F40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1305.79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1320.15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>96030\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48.18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1029.14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48.18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>107732\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1907\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>109809\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>862.05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42,34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>904,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4134\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>946.73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1603\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>96308\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>77237\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37.98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>810.83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37,86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>848,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>08307\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>713A2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35.04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>745.48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35.04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>78300\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.01\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>79751\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>110\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>853,97\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>886.09\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>71821\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>73156\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>594.52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>623.72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29 LO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>85202\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11,68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>86400\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8v.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Par.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vecchi minimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31\u002F8-2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti dal 1\u002FV\u002F2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi minimi dai 1\u002F9\u002F2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aumenti del 1\u002F3\u002F2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuovi minimi dal 1\u002F3\u002F2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>aumenti dal 1\u002F1\u002F2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuovi minimi dal 1\u002F1\u002F2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1367 37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67.15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>143432\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67.15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>150107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26.88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>152803\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>200\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>118031\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1247\u002F40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58.39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1305.79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23.36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1320.15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>96030\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48.18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1029.14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48.18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>107732\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1907\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>109809\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>145\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>862.05\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>42,34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>904,39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4134\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>946.73\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1603\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>96308\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>77237\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37.98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>810.83\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37,86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>848,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>08307\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>713A2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35.04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>745.48\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35.04\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>78300\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14.01\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>79751\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>110\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>853,97\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>886.09\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32.12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>71821\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12.85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>73156\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>594.52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29,20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>623.72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29 LO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>85202\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>11,68\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>86400\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIAGGIATORI O PIAZZISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VIAGGIATORI O PIAZZISTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tv.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Par.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vecchi minimi ■no ai 31\u002F8\u002F2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alenanti dal 1\u002F9\u002F2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi mìnimi dai 1\u002F9\u002F2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1\u002F3\u002F2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuovi minimi dal 1\u002F3\u002F2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u002F1\u002F2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuovi minimi dal 1\u002F1\u002F2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>980 98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48,18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1029.14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48,18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>107752\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>109859\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>77207\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37,96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37,98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>848,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>88307\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tv.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Par.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vecchi minimi ■no ai 31\u002F8\u002F2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alenanti dal 1\u002F9\u002F2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nuovi mìnimi dai 1\u002F9\u002F2005\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dal 1\u002F3\u002F2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuovi minimi dal 1\u002F3\u002F2006\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u002F1\u002F2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>nuovi minimi dal 1\u002F1\u002F2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>i\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>980 98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48,18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1029.14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>48,18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>107752\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19,27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>109859\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>H\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>77207\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37,96\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>81003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>37,98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>848,79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15.18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>88307\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I Ina tantum\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo\n(17.092005) verrà corrisposto, a copertura del periodo ì ° giugno 2005- 31\nagosto 2005, un importo forfettario uguale per tutti a titolo di una tantum di\neuro 160 tordi. Tale importo - che maturerà io relazione al servizio\naffettivamente prestato nei periodo di cui sopra - verrà erogato unitamente\nalla retribuzione del mese di ottobre 2005, ed è stato quantificato\nconsiderando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed\nindiretta, di origine togato o contrattuale ed essendo quindi comprensivo degli\nstessi two rientra nella relativa base di computo. Dette erogazione inoltre\nsecondo quanto previsto dall'alt 2120 oc e dall’alt\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 22 settembre 2005, presso la sede di Unionzucchero in Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il successivo riferimento all'alt. 73 del CCNL Industria alimentare (TER),\ndeve intendersi al punto 25 delle disposizioni specifiche per gli addetti\nall'industria saccarifera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 18 luglio 2006. a Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione dì FEDERALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI - CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI - CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 18 luglio 2006, a Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione di FEDERALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI - CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI - CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL si è provveduto alla sottoscrizione dell’accordo 26 giugno 2006\nin materia di apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ujlQAJL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERA ALE 01 ACCORDO SU APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 24 aprile 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A1DEP!\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIIPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AN1CAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSALZOO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASS1CA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITOL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOB1BE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOB1RRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLATTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOD1STIL A ■y_.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERVINI • X-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ITALMOPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINERACQUA k\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNAot-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UN1ONZUCCHERO (k\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-ZsaXa? ■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione di FEDERALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-C1SL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>V1LA-U1L\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premesso che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell’art. 1, comma 30,\nlettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall’art.\n46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la\ndisciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico\ndell’apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•anche in ragione dell’attuale congiuntura economica, e del testo di\nriforma del mercato del lavoro (il cui iter parlamentare è in corso), che\nindividua il contratto di apprendistato quale canale privilegiato per\nl’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 25 aprile 2012 scade il semestre transitorio previsto dall’art. 7,\ncomma 7 del D. Lgs. n. 167\u002F2011;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1’Accordo Interconfederale sottoscritto il 18 aprile 2012 tra\nConfindustria, Cgil, Cisl, Uil consente la immediata operatività del nuovo\nTesto Unico dell’apprendistato, con particolare riferimento\nall’apprendistato professionalizzante;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>convengono che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativamente alle assunzioni decorrenti dal 26 aprile 2012, per\nl’apprendistato professionalizzante trova applicazione la seguente\ndisciplina:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai\nsensi dell’art. 17 del Ceni 22.9.2009 per l’industria alimentare, di durata\nnon superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a\nquello di inserimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori\nrispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni\nche richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle\nquali è finalizzato il contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore\u002Freferente\naziendale, inserito nell ’organizzazione dell’impresa, quale figura di\nriferimento per l’apprendista, in possesso di adeguata professionalità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal\ncontratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del\ncodice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di\nrecesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante\ni lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5, 4, 3, 3A, 2 e 1\nlivello. Per il settore oleario e margarini ero, si rinvia alle disposizioni di\ncui allo specifico Addendum al Ceni 22.9.2009 per l’industria alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del 1 ’apprendistato professionalizzante è determinata in\nbase alle durate massime e alle rispettive suddivisioni in periodi di cui alla\ntabella ex art. 21, lett. A del vigente Ceni di categoria. Restano pertanto\nimmutate le durate e i relativi periodi di apprendistato per i livelli 5 e 4,\nrispettivamente di 24 e 36 mesi di durata complessiva. Laddove la tabella ex\nart. 21 Ceni preveda durate superiori a 36 mesi (Liv. dal 3° al 1°), le\nmedesime durate sono fissate in tre anni, con conseguente riproporzionamento\ndelle durate dei relativi periodi intermedi, come da tabella allegata; per il\nsettore oleario e margarinilo, si rinvia alle disposizioni di cui allo\nspecifico Addendum al Ceni 22.9.2009 per l’industria alimentare, le parti del\ncontratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale,\nche sarà redatto tenendo conto del format allegato, la formazione per\nl’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche,\nformazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini\ncontrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel\nCeni applicato in azienda. La formazione professionalizzante sarà non\ninferiore a 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale\nrelativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato - Regioni del 21\ndicembre 2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affrancamento, con\nesercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali,\necc.. La formazione professionalizzante sarà integrata dall ’offerta\nformativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3\ndell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto\nformativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto\nformativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione\ndell’attività formativa tenendo conto del format allegato al presente\naccordo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica\nprofessionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel\npiano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di\nfigure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali\ndi cui al documento allegato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per quanto non incompatibile con le normative vigenti, continua ad\napplicarsi l’art 21 del Ceni 22.9.2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad incontrarsi a breve per:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>eventuali aggiornamenti delle predette figure professionali e\u002Fo tabelle\nsulle conoscenze formative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dare piena esecuzione ai rinvìi della normativa vigente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tabella durate massime e periodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LIVELLI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DURATA COMPLESSIVA MESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PRIMO PERIODO MESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SECONDO PERIODO MESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TERZO PERIODO MESI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3A\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piano formativo individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PFI relativo all’assunzione del\u002Fla Sig.\u002Fra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I. Azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede (indirizzo)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CAP (Comune)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Partita IVACodice Fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE ■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TelefonoFax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Legale rappresentante (nome e cognome)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2. Apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cognome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cittadinanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nato a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ilResidenza\u002FDomicilio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prov.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non\nconclusi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esperienze lavorative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>periodi di apprendistato svolti dalal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspetti normativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Data di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifica, ai fini contrattuali, da conseguire\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria \u002FLivello di inquadramento iniziale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria \u002FLivello di inquadramento finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tutor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutor aziendale sig.\u002Fra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>C.F.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Categoria\u002FLivello di inquadramento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anni di esperienza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contenuti formativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aree tematiche aziendali\u002Fprofessionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale ha lo scopo di delineare le competenze\ntecnico-professionali e specialistiche coerenti con la qualifica professionale,\nai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro\nrelativi al rischio specifico e dei mezzi di protezione individuali, propri\ndella figura professionale nonché i temi dell’innovazione di prodotto,\nprocesso e contesto. La formazione indicata nel presente piano formativo è\nquella da attestare nell’apposito modulo ed è articolata in quantità non\ninferiore ad 80 ore medie annue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indicare le competenze tecnico professionali e specialistiche ritenute\nidonee per la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da conseguire.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>n\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Z)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile\nbarrare più opzioni)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Affìancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Esercitazioni di gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Testimonianze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Action learning\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Visite aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•( altro)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>APPENDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nome e cognome\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Codice fiscale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Luogo e data di nascita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Residente in\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Via\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Titolo di studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunto in apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dalal\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per conseguire la qualifica di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Impresa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ragione sociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefonofax\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E-mail\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze generali \u002F Specifiche-insegnamento (con riferimento al piano\nformativo individuale)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durata in ore\u002Fperiodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità adottata\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma tutor e apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Affìancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma tutor\u002Freferente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Affìancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma tutor\u002Freferente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•On the job\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Affìancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Altro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma tutor \u002Freferente\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Totale ore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Firma tutor \u002Freferente aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Timbro e firma dell’azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI GRUPPI PROFESSIONALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Amministrazione e Gestione Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto amministrazione\u002Ffìnanza\u002Fcontrollo di gestione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto area risorse umane\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto amministrazione del personale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto affari legali\u002Flegislazione alimentare\u002Fmarchi e brevetti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Controller junior\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto servizi generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di contabilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto tesoreria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricerca e sviluppo del prodotto\u002Fprocesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico ricerca e sviluppo alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnologo di industrializzazione prodotto\u002Fprocesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico sistemi assicurazione e\u002Fo qualità (processi e prodotti)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico di laboratorio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto packaging\u002FTecnico packaging\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto analisi dati e progetti di sviluppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto studi nutrizionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto ricerche motivazionali\u002Fmercato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico di produzione (gestione reparto\u002Funità operativa)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto al Controllo Qualità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto\u002FTecnico di ambiente\u002Fsicurezza\u002Figiene\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico di Progettazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conduttore di linea e area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conduttore di impianti automatizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Logistica\u002Fsupply chain\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto programmazione della logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico approvvigionamenti \u002F Addetto approvvigionamenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto alla programmazione della produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto trasporti \u002F spedizioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto agli acquisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto alla Gestione Ordini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore alla movimentazione e stoccaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto alla logistica di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Coordinatore magazziniere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico sistema informativo aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico e\u002Fo programmatore informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Commerciale e Comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Operatore servizi commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto trade marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico commerciale - marketing\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto comunicazione pubblicitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto multimedia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Account pubblicitario\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto customer service\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto vendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Merchandiser\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto pianificazione vendite\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Addetto servizi marketing al consumatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Consumer service\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Manutenzione - Impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico di manutenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Manutentore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progettista impianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecnico disegnatori\u002Fprogettisti cad\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ricercatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Auditor\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Process manager\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Amministrazione e gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale, delle procedure (su tutti i\nseguenti dell'area) e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei servizi del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura e analisi dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Business planning.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della struttura e costruzione del costo industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza, interpretazione e costruzione del conto economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza, interpretazione e analisi di una proposta di investimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Amministrazione e gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale, delle procedure (su tutti i\nseguenti dell'area) e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei servizi del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura e analisi dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Business planning.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della struttura e costruzione del costo industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza, interpretazione e costruzione del conto economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza, interpretazione e analisi di una proposta di investimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Amministrazione e gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale, delle procedure e del ciclo\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di selezione del personale, sviluppo\norganizzativo e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure, norme e tecniche di amministrazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo dei principali sistemi informativi del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di repodistica degli organici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elaborazione dei fògli paga e delle retribuzioni del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del contesto normativo e dei principali aspetti applicativi\ndelle relazioni sindacali e del contratto collettivo in uso in azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Adempimenti annuali di amministrazione del personale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di archiviazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Amministrazione e gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale, delle procedure e del ciclo\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di selezione del personale, sviluppo\norganizzativo e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione e studio di properties.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di gestione del contenzioso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Redazione di testi contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di diritto commerciale, societario e assicurativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di diritto penale e penale commerciale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di diritto industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione. ■Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Amministrazione e gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale, delle procedure e del ciclo\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lingue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della struttura e costruzione del costo industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza, interpretazione e costruzione del conto economico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza, interpretazione e analisi di una proposta di investimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Business planning.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Amministrazione e gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale, delle procedure e del ciclo\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di selezione del personale, sviluppo\norganizzativo e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: addetto segreteria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Amministrazione e gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale, delle procedure e del ciclo\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di selezione del personale, sviluppo\norganizzativo e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Amministrazione e gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale, delle procedure e del ciclo\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di selezione del personale, sviluppo\norganizzativo e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: addetto tesoreria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Amministrazione e gestione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale, delle procedure e del ciclo\nproduttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di selezione del personale, sviluppo\norganizzativo e formazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa e delle procedure aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE ■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA: RICERCA E SVILUPPO DEL PRODOTTO\u002F PROCESSO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Ricerca e sviluppo del processo\u002F prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002F preparazione e sviluppo\nprodotti\u002Fricette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di etichettatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di assaggio\u002F valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi Haccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione tecniche di marketing strategico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle certificazioni di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project Management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Ricerca e sviluppo del processo\u002F prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002F preparazione e sviluppo\nprodotti\u002Fricette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di etichettatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di assaggio\u002F valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi Haccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione tecniche di marketing strategico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle certificazioni di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project Management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Ricerca e sviluppo del processo\u002F prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002F preparazione e sviluppo\nprodotti\u002Fricette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di etichettatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di assaggio\u002F valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro dei sistemi Haccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle certificazioni di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di auditing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione tecniche di marketing strategico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project Management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ricerca e svilup-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Nozioni di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Conoscenza del mercato,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>po del processo\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>igiene, sicurezza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Utilizzo del Per-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dei prodotti e dei servizi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sonai Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di trattamento\u002Fprepara- zione e sviluppo prodotti\u002F ricette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di etichettatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di assaggi o\u002Fvalutazi one sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>■ Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro dei sistemi Haccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle certificazioni di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di auditing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi chimiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi microbiologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Ricerca e sviluppo del processo\u002Fpro- dotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di etichettatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle caratteristiche tecniche delle materie plastiche per\nimballi e dei materiali cartotecnici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza Cad e disegno industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Elaborazioni grafiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi di project management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Ricerca e sviluppo del processo\u002F prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002F preparazione e sviluppo\nprodotti\u002Fricette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di etichettatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di assaggio\u002F valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi Haccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura e analisi dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei profili del consumatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Business planning.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principali sistemi informativi di monitoraggio della\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project Management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Ricerca e sviluppo del processo\u002Fpro- dotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di tratta- mento\u002Fpreparazione e sviluppo\nprodotti\u002F ricette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di etichettatura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di assaggio\u002F valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi Haccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Psicologia della salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Trend alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Project Management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\nConoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro. Conoscenza\ndell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicare strategie di documentazione relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura e analisi dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei profili del consumatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Psicologia della salute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trend alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di assaggio e valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e dei processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA: PRODUZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: tecnico di produzione (gestione reparto\u002Funità operativa)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi informatici di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di saniti cazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di ecologia e tutela ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi di\nHaccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del sistema di rintracciabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di sicurezza alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi informatici di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificati one.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di ecologia e tutela ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi di\nHaccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del sistema di rintracciabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di sicurezza alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e dei processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002F preparazione e sviluppo\nprodotti\u002Fricette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di assaggio e valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solvine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza degli Impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi informatici di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di ecologia e tutela ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi di\nHaccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del sistema di rintracciabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di sicurezza alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di etichettatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002F preparazione e sviluppo\nprodotti\u002Fricette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi di laboratorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi microbiologiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di analisi chimiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro, e prevenzione\ninfortuni e metodologie di valutazione del rischio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solvine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Comunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo nuovo: tecnico di progettazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>■ Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contestualizzazione soluzioni progettuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sviluppo disegni tecnici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione sistemi informatizzati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenze di stampaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di tampografìa, premontaggio e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione. • Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>spruzzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza CAD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza duplicatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo nuovo: tecnico di industrializzazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contestualizzazione di soluzioni progettuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei materiali per stampaggio termoplastico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi e controllo dei costi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di tampografìa, premontaggio e spruzzo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza CAD.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza duplicatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni normativa sicurezza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi informatici di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di ecologia e tutela ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi di\nHaccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del sistema di rintracciabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di sicurezza alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi informatici di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di ecologia e tutela ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi di\nHaccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del sistema di rintracciabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di sicurezza alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: operatore di produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Produzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi informatici di stabilimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di ecologia e tutela ambientale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche, dei metodi di lavoro e dei sistemi di\nHaccp.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del sistema di rintracciabilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di sicurezza alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA: LOGISTICA\u002FSUPPLY CHAIN\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici per la ricerca ed elaborazione dei dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione di attività promozionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trade marketing.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di elaborazione dei piani di vendita e delle\nrichieste di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione stock e analisi criticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell’ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\nintemazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di elaborazione dei piani di vendita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e delle richieste di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di distribuzione, di immagazzinaggio,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di spedizione e di trasporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di pianificazione e programmazione della\nproduzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione stock e analisi criticità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni di contabilità generale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime, dei semilavorati, dei materiali di\nimballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell’ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\nintemazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzazione delle tecniche di campionatura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzazione delle tecniche di valutazione del fornitore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e dei processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di confezionamento. Conoscenza delle normative tecniche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle procedure interne relative alla qualità e sicurezza\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della componentistica degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: operatore alla movimentazione e stoccaggio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei semilavorati, dei materiali di imballaggio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Organizzazione delle spedizioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Sistemi di gestione del magazzino e delle scorte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Preparazione dell'ordine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Modalità di consegna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Procedure amministrative, fiscali e doganali nazionali e\ninternazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attrezzature e mezzi di movimentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Contrattualistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Strumenti informatici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA:SISTEMI INFORMATIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: tecnico sistema informativo aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei linguaggi di programmazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Architetture di rete.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Creazione ed implementazione siti internet aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prodotti software e hardware.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solvine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno e esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: tecnico e\u002Fo programmatore informatico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Sistemi informativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei linguaggi di programmazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Architetture di rete.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Creazione ed implementazione siti internet aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prodotti software e hardware.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solvine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno e esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA: COMMERCIALE E COMUNICAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: operatore servizi commerciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di promozione della marca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di programmazione pubblicitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Analisi dei media.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione di attività promozionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di presidio del mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza ed analisi ed analisi del mercato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della gamma prodotto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Nozioni di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un’ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Nozioni di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un’ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assaggio e valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione strategie di documentazione relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura e analisi dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni normative sulle licenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Processi di approvazione delle licenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche pubblicitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002Fpreparazione e sviluppo\nprodotti\u002Fricette\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di promozione della marca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di programmazione pubblicitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi dei media.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principali sistemi informativi di monitoraggio della\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione di attività promozionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della gamma prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni normative relative all’area di competenza (privacy, normativa\nsu comunicazione non tradizionale, etc...)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Nozioni di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un’ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Nozioni di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>* Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un’ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assaggio e valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione strategie di documentazione relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura e analisi dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni normative sulle licenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Processi di approvazione delle licenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche pubblicitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002Fpreparazione e sviluppo\nprodotti\u002Fricette\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di promozione della marca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di programmazione pubblicitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Analisi dei media.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principali sistemi informativi di monitoraggio della\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione di attività promozionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della gamma prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni normative relative all'area di competenza (privacy, normativa su\ncomunicazione non tradizionale, etc...)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze ttrasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di assaggio e valutazione sensoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Applicazione strategie di documentazione relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Conoscenza delle normative del settore alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura e analisi dati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni normative sulle licenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Processi di approvazione delle licenze.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche pubblicitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002Fpreparazione e sviluppo\nprodotti\u002Fricette\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei sistemi di packaging e delle tecnologie di\nconfezionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di promozione della marca.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di programmazione pubblicitaria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Analisi dei media\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principali sistemi informativi di monitoraggio della\nconcorrenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione di attività promozionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della gamma prodotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni normative relative all'area di competenza (privacy, normativa su\ncomunicazione non tradizionale, etc...)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di elaborazione dei testi pubblicitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di elaborazione dei testi promozionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di realizzazione dei progetti di\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di produzione di radiodiffusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di produzione artistica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di cinematografia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di scrittura creativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progettazione prodotti MultiMedia e siti Web curandone gli aspetti\ngrafici e di comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza e governo delle caratteristiche tecniche di internet\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione della costruzione di prodotti multimediali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e Siti Web\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>■Valutazione della qualità del prodotto MultiMedia e del Sito Web\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di produzione di contenuti per cartoons.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nozioni normative relative all’area\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di competenza (privacy, normativa su comunicazione non tradizionale,\netc...)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche pubblicitarie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Interpretazione delle indicazioni dello staff creativo\u002Fcommittente, sul\npiano grafico, estetico, funzionale e dei costi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di elaborazione dei testi promozionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di realizzazione dei progetti di\ncomunicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Valutazione dei testi pubblicitari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Valutazione dei testi promozionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione di una commessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei tempi per la realizzazione del prodotto a stampa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Distribuzione di ruoli alle sezioni delle aziende di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Distribuitone dei compiti alle sezioni delle aziende di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Controllo dello sviluppo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Controllo della produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Verifica successiva con la committenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Verifica della corrispondenza ad un progetto di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Verifica dei consuntivi di spesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Verifica della corrispondenza alle specifiche dei preventivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle caratteristiche dei canali di distribuzione e dei\nclienti specifici dell'azienda;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e degli strumenti per elaborare, lanciare,\nattuare e monitorare un piano di comunicazione integrata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi e delle tecniche di comunicazione, in particolare\nscritta;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle caratteristiche dei diversi canali di informazione\ninterna\u002Festerna;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei referenti esterni (agenzie e fornitori) e delle loro\nmodalità operative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di misurazione dell'efficacia dei progetti di\ncomunicazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di gestione di un ufficio stampa e di\nrealizzazione di sponsorizzazioni ed eventi speciali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: merchandiser\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profilo: addetto servizi marketing al consumatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di vendita e strategie di comunicazione relazionali nei\nconfronti dei clienti in un'ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing\nstrategico e merchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Negoziazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE ■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Commerciale e comunicazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Utilizzo del Personal Computer e Sistemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Logistica distributiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Struttura trade.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>vendita e strategie di comunicazione relazionali nei confronti dei clienti\nin un’ottica di customer satisfaction.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>delle tecniche di esposizione di prodotti, di marketing strategico e\nmerchandising.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Negoziazione. •Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Orientamento alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Tecniche di presentazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Manutenzione e impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AREA: MANUTENZIONE-IMPIANTISTICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sostemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione (focus sull’area in cui\nopera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura schemi elettrici e disegno meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del linguaggio di programmazione PLC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza mec- canica-oleodinami- ca-pneu mat! ca-el eteri\nca-elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione guasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle materie prime.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi nutrizionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecnologie e dei processi alimentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle certificazioni di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa tecnica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della sicurezza e misure di prevenzione e protezione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Manutenzione e impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sostemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione (focus sull’area in cui\nopera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa in materia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura schemi elettrici e disegno meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del linguaggio di programmazione PLC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza mec- canica-oleodinami- ca-pneumatica-e-\nlettrica-elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione guasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Manutenzione e impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sostemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione (focus sull'area in cui\nopera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa in materia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura schemi elettrici e disegno meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del linguaggio di programmazione PLC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza meccanica-o- leodinamica-pneumatica-e-\nlettrica-elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione guasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanifi- cazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei cicli di lavorazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di trattamento\u002Fprepara- zione e sviluppo\nprodotti\u002F ricette.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle certificazioni di qualità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Progettazione e realizzazione macchine e impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Stesura capitolati tecnici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Installazione degli impianti e messa in produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche di manutenzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della componentistica degli impianti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del Cad e del disegno industriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della sicurezza e misure di prevenzione e protezione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del mercato, dei prodotti e dei servizi del settore\nalimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della sicurezza e misure di prevenzione e protezione\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei principi di project management.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Manutenzione e impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sostemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione (focus sull'area in cui\nopera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa in materia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura schemi elettrici e disegno meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del linguaggio di programmazione PLC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza mec- canica-oleodinami- ca-pneumatica-e-\nlettrica-elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione guasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Manutenzione e impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ruoli trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sostemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione (focus sull'area in cui\nopera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa in materia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura schemi elettrici e disegno meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del linguaggio di programmazione PLC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza mec- canica-oleodinami- ca-pneumatica-e-\nlettrica-elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione guasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Manutenzione e impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sostemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione (focus sull'area in cui\nopera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa in materia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura schemi elettrici e disegno meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del linguaggio di programmazione PLC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza mec- canica-oleodinami- ca-pneumatica-e-\nlettrica-elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione guasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Manutenzione e impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sostemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione (focus sull'area in cui\nopera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa in materia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura schemi elettrici e disegno meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del linguaggio di programmazione PLC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza mec- canica-oleodinami- ca-pneumatica-e-\nlettrica-elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione guasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di sanificatone.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Area Aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conoscenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>trasversali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Manutenzione e impiantistica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dei diritti e doveri nel rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza dell'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Lingue.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>» Utilizzo del Personal Computer e Sostemi Informativi aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Competenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>specifiche di ruolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del processo produttivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della linea di produzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza degli impianti di produzione (focus sull'area in cui\nopera).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza della normativa in materia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lettura schemi elettrici e disegno meccanico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza del linguaggio di programmazione PLC.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza mec- canica-oleodinami- ca-pneumatica-e-\nlettrica-elettronica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Prevenzione guasti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Conoscenza delle tecniche e metodologie di saniti cazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capacità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Teamwork.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Gestione del tempo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Problem solving.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capacità relazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo I1.12.2006 per l’individuazione di una diversa denominazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>dell’apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 8 gennaio 2007,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIIPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSALZOO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AS SICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIBE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIRRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSODISTIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLATTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDERVINI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ITALMOPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINERACQUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONZUCCHERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione di FEDERALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con riferimento all’istituto del 1 ’ apprendi stato\nprofessionalizzante di cui all’art, 21 del Ceni per l’industria alimentare,\ncome modificato dall’Accordo 17 settembre 2005,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•considerato l’Accordo 26 giugno 2006 in materia di profili formativi e\nconoscenze professionali, che prevede l’impegno a valutare nelle sedi\nopportune la possibilità di individuare una diversa denominazione del 1 ’\napprendi stato professionalizzante che - nelle relazioni tra le parti e ferma\nrestando la integrale applicazione della disciplina di cui all ’art. 49 del\nDLgs 276 del 2003 e successive modifiche e integrazioni - sia più idonea a\ncogliere le nuove professionalità alle quali il contratto può ora fare\nriferimento,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è convenuto quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La rubrica e il primo comma dell'art. 21 del Ceni sono modificati come\nsegue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Art. 21 Contratto formativo professionalizzante (Apprendistato\nprofessionalizzante ex DLgs 276\u002F2003)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del DLgs 276 del\n2003 e successive modificazioni e integrazioni viene denominato Contratto\nFormativo Professionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento\nalle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti”.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le Parti si impegnano, tenuto conto del carattere innovativo della\npresente regolamentazione, a definire ulteriori profili formativi in relazione\nalle eventuali esigenze che si dovessero manifestare in fase applicativa, e ad\napportare alla regolamentazione di cui all'articolo 21 del Ceni, anche in\nrelazione all’evoluzione del quadro di riferimento, le opportune innovazioni\nal fine di agevolarne l’applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo Italmopa 25.10.2007 di adesione all’Accordo 21.7.2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il rinnovo del Ceni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo in tema di contratti a tempo determinato per stagionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO Alili AH vo DEL RINVIO LEGISLATIVO DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 4-\nTER. E COMMA 4-BIS, DEL DLGS. N. 36S\u002F2U01, COSI’ COME MODIFICATI DALLA LEGGE\nN. 247\u002F2(107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ronu, 17 marzo 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ronu, 17 marzo 2008\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parli riconoscano che il concetto di attinta stagionale - sempre presento\nnel settore alimentare - si è nel tempo significativamente modificato ed\nampliato, estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle\nmaterie prime ad una stagionalità di consumo fortemente condizionata dalla\ndomanda del consumatore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In relazione alla particolarità del settore alimentare, le Parti in\nattuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto\ndall’art. 5, comma 4-ter del D.Lgs. 368\u002F01, cosi come modificato dalla legge\nn. 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la disciplina sulla successione dei\ncontratti a tempo determinato di cui all'art. 3. comma 4-bis del D.lgs. 368\u002F01,\nnon trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR\n1525\u002F1963 e successive modifiche e integrazioni, per le seguenti attività\nconnesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico-produttiva ed a\ncaratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda, che\nin maniera consolidata hanno trovato attuazione ai sensi dell'art. 19 del CCNL\nIndustria Alimentare ('), secondo la disciplina normativa prevista dal\nprecedente art 18,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disri piina di cui al\ncitato art 5, co. 4-bis, non trova applicazione per i contratti di lavoro\nriconducibili alla attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività\nproduttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una\nintensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e\nalle variozioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le\ntradizionali c consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo\npubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine dell'individuazione delle attività di cui sopra:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili,\nreligiose e della tradizione popolare che determinano un incremento dei\nconsumi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività\nfinalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e\u002Fo modalità\nespositive espressamente dedicate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle\nfattispecie come sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione\ntemporanea di lavoratori, e necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni\nsia contenuto nel tempo strettamente necessario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A titolo esemplificativo, le Parti indicano di seguito - per i lavoratori\naddetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e relative\nattività accessorie all'interno dell’unità aziendale - le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo, le Parti indicano di seguito - per i lavoratori\naddetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e relative\nattività accessorie all'interno dell’unità aziendale - le\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prodotti freschi c\u002Fo conservati, anche con il freddo, di origine\nvegetale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da\ntomo, confetteria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•gelati, dessert, creme, pret a giacer e affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•birra e bibite alcoliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•vini, vini speciali e bevande spiritose\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essiccazione di semi oleosi ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•raffinazione c lavorazione degli zuccheri (si veda nota n. 1 in\ncalce);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta ferma la facoltà delle parti a livello nazionale di integrare o\nmodificare le disposizioni di cui sopra, anche a seguito delle richieste\nderivanti dal livello aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>l e Parti, inoltre, in attuazione del rinvio legislativo previsto\ndall’alt. 5. comma 4-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 368\u002F01, così come\nmodificato dalla legge o. 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la durata\nmassima dell’ulteriore successivo contratto a tonnine (cd. deroga\n\"assistita\") - du stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi\ndi cui all'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, della citata legge - sia pari ad\nun periodo non supcriore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in data 7\u002F10\u002F2009, presso la sede di ASSOCARNI in ROMA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione di FEDERALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione di FEDERALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si é provveduto alla sottoscrizione dell’Accordo 22.9.2009 per il rinnovo\ndel Ceni 21 luglio 2007 per l'industria alimentare, di seguito allegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 21 novembre 2012, in ROMA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>VERBALE DI ACCORDO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 29 novembre 2012, in ROMA, si è provveduto alla sottoscrizione\ndell’Accordo 27.10.2012 per il rinnovo del Ceni 22 settembre 2009 per\nrindustria alimentare, di seguito allegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Addi, 20 novembre 2012, m Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fra ALALA, rappresentata dal suo Presidents, Usa Ferrài\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSALZOO, rappresentata dal suo Presidente. Aborto Allodi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI, rappresentata dal suo Vice Presidente, luigi Pto Scorda ma\ngita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNA, rappresentata, per deterga rttaecieta.dai Vtae Presidente A ASSOCARNI\nluigi Pto Scordamagfia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI - CISC rappresentata da Augusto Cantoni e Statano Fatavo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI - CGIL, rapfreeentsta da Stefania Crogi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>problematiche contrattuali esistenti nei rispettivi settori di\nrappresentanza, un confronto finalizzalo ad individuare le opportune soluzioni\npeculiari alle specifiche esigenze dei settori rappresentati Tali esigenze a\ngiudizio di ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA non trovano ancora piena\nsoddisfazione nel ceni rinnovato il 27 ottobre 2012;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA. in ragione di questo impegno delle\norganizzazioni sindacali, danno formale adesione all'accordo di rinnovo 27\nottobre 2012 del ceni dell'industria alimentare. Di tale adesione daranno\nformale comunicazione alle Organizzazioni sindacali e alla Federallmentare\nperché ne dia a sua rotta, notizia atte altre organizzazioni datoriali\nfirmatarie del coni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Con la sottoscrizione del presente accordo ASSICA, ASSALZOO, ASSOCARNI e\nUNA a le organizzazioni sindacali FAI - CISL. FLAI - COIL, UILA - UH si danno\nreciprocamente atto detta positiva condustono detta trattativa per R rinnovo\ndel ceni 22 settembre 2009 .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Letto, confermato a sottoscntto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modifica accordo 17.3.2008 sulla stagionalità (All. 21)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono di modificare il comma 5 dell'accordo 17.3.2008 sulla\nstagionalità (All. 30) come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A titolo esemplificativo, le Parti indicano di seguito - per i lavoratori\naddetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e relative\nattività accessorie e propedeutiche, anche non contestuali, all’interno\ndell’unità aziendale - le seguenti fattispecie produttive rispondenti ai\ncriteri sopra indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tDeisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tDeisi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(@)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(@)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai*cdor*»*« Nailon» IncMfflali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>w\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIIPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aiuwinslrwi» Magano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indivie ftodottl Ataenwi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>RESPONSABILITÀ' SOCIALE E TERRITORIALE,\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>NELLA FILIERA DEL CONSERVIERO-\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>POMODORO, PER LE IMPRESE INDUSTRIALI DI\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>TRASFORMAZIONE\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO TRA. AIIPA, ANICAV k LA FAI-ClSL. FLAI-CGIL, UILA-UIL, PER LA\nPROMOZIONE DELLA RESPONSABILITÀ' SOCIALE E TERRITORIALE, NELLA FILIERA DEL\nCONSERVIERO POMODORO, PER LE IMPRESE INDUSTRIALI DI TRASFORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSO CHE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il comparto della trasformazione del pomodoro da industria è\ncaratterizzato da una propria peculiarità legata all'elevata capacità di\nmobilitare ingente forza lavoro stagionale In un arco temporale molto limitato,\nper cui si rende necessario governare la gestione del mercato del lavoro, anche\nattraverso la possibilità di studiare specifici percorsi che possane tenere\nconto delle particolari caraneristiche del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella fase di coltivazione e raccolta del pomodoro fresco possono\nriscontrarsi fenomeni di capotato e utilizzo di manodopera Illegale, diffusi in\nparticolari aree del Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel comparto conserviero pomodoro sussistono pratiche di dumping\ncontrattuale che hanno importanti ricadute nei rapporti competitivi tra gli\noperatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SI CONVIENE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Di adottare con urgenza iniziative congiunte finalizzate a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attivare un confronto con ITNPS al fine di dirimere la questione della\ndefinizione del concetto di prevalenza, nell'ambito del rapporto tra attività\nprincipale e attività connessa al fine di evitare nel comparto effetti\nnegativi derivanti dal dumping contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò anche attraverso una modifica della circolare INPS n 53, del 14 marzo\n2003, incrementando in maniera sensibile la percentuale oggi prevista del 50%\ndi prodotti trasformati e\u002Fo commercializzati che devono essere di derivazione\naziendale, costituendo cioè II prodotto dell’attività agricola principale\nesercitata dall'imprenditore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attivare un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche\nSociali al fine di programmare un'azione incisiva di contrasto al lavoro\nirregolare e all'illegalità diffusa in alcune aree territoriali del Paese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Istituire tavoli tecnici presso le Prefetture delle zone maggiormente\ninteressate al fenomeno del caporalato, al fine di intensificare i controlli\nnel corso della campagna di trasformazione, anche con Il coinvolgimento della\nparte agricola e delle istituzioni e degli enti preposti ai controlli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Attivare un confronto con i soggetti di rappresentanza che insistono nel\nComparto, comprese le associazioni cooperative e i distretti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Favorire la compiuta e rispettosa applicazione delle disposizioni dei\ncontratti nazionali e delle leggi, in tutti i segmenti della filiera\nmanifatturiera del prodotto conserviero-pomodoro, a tutela del diritti dei\nlavoratori, evitando e combattendo il lavoro minorile, ponendo attenzione alla\nsalute e alla sicurezza del lavoratore, e alla cancellazione definitiva del\nlavoro irregolare e delle forme di caporalato, presente in alcune aree del\nPaese. Favorire i processi di valorizzazione della qualità del prodotto\nsecondo canoni che non possono prescindere dalla ricerca, dall'innovazione e\ndal rispetto e tutela dei diritti non solo dei lavoratori ma anche dei\nconsumatori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ART. 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione del presente protocollo tra le Parti sociali suddette,\ncostituisce uno strumento per la promozione di forme e modalità di sostegno a\ncomportamenti e scelte socialmente responsabili da parte delle imprese\nindustriali e di trasformazione del conserviero-pomodoro, nonché per\nsensibilizzare tutte le proprie imprese associate e le imprese che conferiscono\nil prodotto coltivato, sulle politiche e gli strumenti promossi dal presente\nprotocollo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ART 2 - FINALITÀ' DEL PROTOCOLLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIIPA, ANiCAV. FAI-CISL, FLAI-CGIL e U1LA-UIL intendono, attraverso questo\nprotocollo, condividere interventi rivolti a promuovere l'attenzione sociale\ndelle imprese lungo tutta la filiera produttiva e la loro adesione e\npartecipazione volontaria a iniziative in grado di sostenere pratiche\nresponsabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali interventi sono diretti inoltre a sostenere sul territorio la qualità\ndel lavoro e dei processi produttivi, con particolare attenzione all'aspetto\ndelle risorse umane e al rispetto dei diritti umani, quali aspetti determinanti\nper la promozione della responsabilità sodale e di migliori relazioni\nindustriali ed economiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ART. 3 STRUMENTI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese di trasformazione industriale. ì CCNL di riferimento\nsono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Industria alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Cooperazione di trasformazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Piccola e media impresa alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I sottoscriventi il protocollo si impegnano a contrastare l'applicazione di\ntipologie contrattuali (CCNL) che dovessero determinare effetti di dumping\ncontrattuale, nonché l'inosservanza del trattamento normativo ed economico\nprevisto dai CCNL di riferimento applicati al lavoratori che operano nei\nprocessi produttivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto riguarda eventuali processi di esternalizzazione d alcune fasi\ndel processo produttivo, si fa riferimento ai principi delle norme contrattuali\ndi riferimento in materia di appalti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>sulla natura delle attività conferite in appalto e\u002Fo in decentramento\nproduttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo\nche abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per\nconsentire alle Organizzazioni Sindacali la conoscenza delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sulla natura delle attività conferite in appalto e\u002Fo in decentramento\nproduttivo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo\nche abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per\nconsentire alle Organizzazioni Sindacali la conoscenza delle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I gruppi industriali e le aziende forniranno, inoltre, annualmente, a\nconsuntivo, Il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatela che\nhanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove si dovessero riscontrare fenomeni contrastanti con le norme\ncontrattuali, essi saranno oggetto di specifici incontri tra le parti, tesi al\nripristino degli standard di regolarità Nel caso in cui ciò non fosse\npossibile, le Organizzazioni Sindacali avvieranno specifiche denunce\ndocumentate agli enti preposti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente protocollo, le Parti si danno atto di avere determinato\nalcune buone pratiche, al fine di consolidare nel comparto della trasformazione\ndel pomodoro da industria comportamenti socialmente responsabili, che possano\ncreare le basi per una concorrenza leale, per lo sviluppo di un'economia\ninnovativa, per una tutela sociale efficiente, per un moderno dialogo tra le\nParti Interessate, per un maggiore benessere delle generazioni presenti e\nfuture\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano a continuare a lavorare entro la scadenza del CCNL\nIndustria Alimentare, per trovare soluzioni, anche di natura normativa, che\ntengano conto delle specificità del comparto della trasformazione del pomodoro\nda industria per dare risposte concrete alla problematiche del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(OHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nAUMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(OHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nAUMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente protocollo si applica alle aziende aderenti ad Assocarni in base\nal perimetro di rappresentanza ad essa assegnato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE DELLA RESPONSABILITÀ’ SOCIALE E\nTERRITORIALE, NELLA FILIERA DELLE CARNI, PER LE IMPRESE INDUSTRIALI DI\nTRASFORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma II 14 settembre 2016\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PROTOCOLLO TRA. ASSOCARNI E FAI-CISL. FLAI-CGIL UILA-UIL, PER LA PROMOZIONE\nDELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE E TERRITORIALE. NELLA FILIERA DELLE CARNI. PER LE\nIMPRESE INDUSTRIALI 01 TRASFORMAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PREMESSO CHE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il 29 Novembre 2012 le Organizzazioni Assica. Assalzoo. Assocarni. Una hanno\nconvenuto con le Organizzazioni Fai Crei, Flai Cgil, Olla Uri, mediante\napposito accordo, di avviare sulle problematiche contrattuali esistenti nei\nrispettivi settori di rappresentanza un confronto finalizzato ad individuare le\nopportune soluzioni peculiari alle specifiche esigenze dei settori\nrappresentati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI e FAi-CISL FLAI-CGIL. UILA-UIL convengono pertanto di adottare con\nurgenza iniziative congiunte finalizzate a\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 Attivare, qualora si dovessero verificare fenomeni di appalti non genuini,\nazioni congiunte di contrasto a tali fenomeni, con i soggetti di rappresentanza\nesistenti nel Comparto comprese le associazioni cooperative e i distretti, non\nprecludendo l'interessamento delle Istituzioni territoriali e centrali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Favorire la compiuta e rispettosa applicazione delle disposizioni dei\ncontratti nazionali, e delle leggi, in tutte le aziende del settore, a tutela\ndei diritti dei lavoratori, ponendo particolare attenzione alla salute e alla\nsicurezza sui luoghi di lavoro e a prevenire qualsiasi forma di lavoro\nIrregolare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Favorire I processi di valorizzazione della guatila del prodotto secondo\ncanoni che non possono prescindere dalla ricerca, dall'innovazione e dai\nrispetto e tutela del diritti dei lavoratori e dei consumatori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ART 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO 0 INTESA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La definizione del presente protocollo costituisce uno strumento per la\nconferma e la promozione d&gt; torme e modalità di sostegno a comportamenti e\nscelte socialmente responsabili da parte delle imprese industriali e di\ntrasformazione, per cogliere la profonda evoluzione organizzativa cui sta\nandando incontro il settore delle carni. Le Organizzazioni di rappresentanza\ndelle imprese e le OD SS si impegnano a vigilare e segnalare comportamenti non\nattinenti al presente protocollo e a sensibilizzare tulle le proprie imprese\nassociate, sulle politiche e gli strumenti promossi dalla presente intesa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ART. 2 - FINALITÀ' DEL PROTOCOLLO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI, FAI-CISL. FLAI-CGIL UILA-UIL intendono condividere interventi\nrivolti a promuovere I attenzione sociale delle imprese lungo tutta la filiera\nproduttiva e la loro adesione e partecipazione volontaria a iniziative in grado\ndi sostenere pratiche responsabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali interventi sono diretti a sostenere la qualità del lavoro e dei\nprocessi produttivi nel rispetto ! primario della dignità e dei diritti dei\nlavoratori nonché ad implementare un modello organizzativol'\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>soluzioni per consentire alle aziende interessate di portare o riportare\nall'interno le attività appaltate ovvero esclusivamente le attività di\nlogistica, sanificazione e pulizia, prendendo a riferimento i CCNL relativi\nall’attività svolta tenendo conto come base di partenza per il confronto dei\ncontenuti economico normativi di questi ultimi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, viste le particolari condizioni di lavoro proprie di alcune\nattività delle aziende esercenti l’industria delle carni, le parti\nstipulanti II presente protocollo concordano sulla necessità di individuare\nmisure agevolative su base volontaria per quei lavoratori prossimi al\npensionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, si conviene quanto segue. \"Fermo restando il periodo minimo di\nrene annue stabilito dalla legge, é possibile, mediante patto individuale tra\ndatore di lavoro e dipendente, accantonare i giorni di ferie residue, o parte\ndi essi posticipandone la fruizione in prossimità del pensionamento. Tale\ndifferimento non riguarda l'obbligo di contribuzione nei confronti\ndell'istituto Nazionale di Previdenza, che continuerà ad essere espletato\nnormalmente dall'azienda. Nel momento in cui le ferie accantonale vengono\nfruite l'azienda dovrà eseguire, attraverso la procedura di regolarizzazione\nprevista dallINPS la sistemazione della partita contabile della posizione\nassicurativa del lavoratore (tire. Inps 186 del 7\u002F10\u002F99), Sempre attraverso\naccordo tra le parti, è possibile accantonare anche I riposi individuali di\ncui all erticelo 30, nella quantità concordata posticipandone la fruizione In\nprossimità del pensionamento\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si individua quindi nella contrattazione integrativa uno degli strumenti\nattraverso il quale realizzare le opportune intese per dare compimento ai sopra\ncitati strumenti operativi, confrontarsi sulle specificità del settore, sulle\nesigenze territoriali, di distretto e di comparto per legare sempre di piu\nl'azione contrattuale all’esigenze produttive dell'impresa e dei\nlavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI. FAI-CISL. FLAI-CGIL. LHLA-UIL si impegnano ad operare affinché\nvenga svolta la corretta applicazione del trattamento normativo ed economico\nprevisto dai CCNL di riferimento sottoscritti da Fai. Fiat s lillà applicali\nai lavoratori che operano nei processi produttivi di trasformazione\nalimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove si dovessero riscontrare fenomeni contrastanti con le norme\ncontrattuali, essi saranno oggetto di specifici incontri tra le parti\nstipulanti il presente protocollo, cosi come saranno previsti Incontri annuali\ndi verifica,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con il presente protocollo, le Parti si danno atto di avere determinato\nalcune buone pratiche, al Fine di consolidare nel settore delle carni\ncomportamenti socialmente responsabili, che possano creare le basi per una\nconcorrenza leale, per lo sviluppo di un’economia innovativa, per una tutela\nsociale efficiente, per un moderno dialogo tra la Parti interessate, per un\nmaggiore benessere delle generazioni presenti e future\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-CISLFlai-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uila-UIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Marco germani .\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Marco Gentile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>fa . -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Guido Majrone\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nelle imprese\ndella formazione, si impegnano a costituire entro il 31\u002F12\u002F2003 l’organismo\nbilaterale nazionale per la formazione nell’industria alimentare (in forma\nabbreviata OBA).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per il finanziamento e per la struttura giuridica dell ’Organismo saranno\nadottate le soluzioni più idonee in relazione alle funzioni di servizio cui lo\nstesso è preposto e alla natura e scopi delle Organizzazioni costituenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’OBA avrà il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tenere rapporti con le Istituzioni nazionali e regionali preposte alla\nformazione professionale,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•essere interlocutore attivo e supporto all’attività della specifica\nsezione dell’Osservatorio nazionale di settore e degli altri Osservatori\nprevisti dal presente contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•previ opportuni coordinamenti, essere interlocutore del Fondo\ninterprofessionale per la formazione continua - Fondimpresa - per quanto\nattiene ai progetti per i settori dell’industria alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAC-SIMILE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modulo di adesione ad Alifond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Alifond - Nota informativa per i potenziali aderenti - Scheda sintetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota informativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FONDO PENSIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALIFOND\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCHEDA SINTETICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(dati assi ornati ai 31 marzo 2008}\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Presentazione del Fondo Pensione Alifond\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il Fondo Pensione Alifond - Fondo nazionale pensione coin piemen tare a\ncapitalizzazione pei i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori\naffini è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionìstici compiei\nneri tali del sistema obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, il.\n252.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1. Il Fondo Pensione Alifond è iscritto all’albo tenuto dalla C.OVIP con\nil n. 89 ed è stato istituito in forza dell’accordo sottoscritto in data 17\naprile 1998 fra Al DI, AURA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASS1CA,\nASSOBI3E,ASSO BIRRA, A5SOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERViNI,\nITALMOPA,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINERACQ.UA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, INTERSIND e FAT-CISL, FLAI-CGIL e\nUILA-UIL. Tate accordo, che rappresenta pertanto la Fonte Istitutiva del Fondo,\ndà attuazione all’articolo 74 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro\nper i lavoratori dipendenti delle industrie alimentari, sottoscritto in data 6\nLuglio 1995 fra le citate Associazioni Imprenditoriali di categoria aderenti a\nCON FI NDU STRIA, L’INTERSIND e la FAT-CISL, FLAI-CGIL e la UILA-UIL, di\nseguito denominato per brevità CCNL. La Fonte Istitutiva è completata dagli\nAccordi di adesione ai Fondo del 78 gennaio 1998, del 6 ottobre 1998 e del 24\nfebbraio 2006 sottoscrii li rispettivamente da ASSITDL, AIIPA e LI MIMA con le\nrichiamate Organizzazioni sindacali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil concernenti\nf settori affini della produzione olearia e margariniera, della produzione dei\nsottoprodotti della macellazione e dell’esercizio dell’attività di\ncontoterzismo in agricoltura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono destinatari del Fondo 1 lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro\nsia disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995 per l’industria alimentare, dal CCNL\n10 febbraio 1999 per l’industria olearia e margariniera, dal CCNL 25 giugno\n1996 per i sottoprodotti della macellazione e loro successive modificazioni ed\nintegrazioni, sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui\nall’art. 1 dello Statuto, da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e, limitatamente\nai primi due contratti sopracitati, da Ugl-Alimenfazione, nonché da CCNL\nsottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni\nImprenditoriali per i settori affini che siano stati assunti ed abbiano\nsuperato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>contratto a tempo indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto part-time a tempo in determinato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto a tempo determinato la cui durata predeterminata sla di almeno\n4 mesi presso la stessa azienda nettareo dell'anno solare ( I ' gennaio-31\ndicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di formazione e lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della produzione lattiera-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•detta panificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>la facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo,\nferma restando la volontarietà deltadeslone, deve comunque essere\npreventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra\nFat-CIsl. Flal-Cgll. UHa-UII e Ugt-Allmentazione e le rispettive Organizzazioni\nImprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un\ncompletamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali\naccordi si riferiscono, stabilisce I tempi di adesione al Fondo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci del Fondo I destinatari che hanno sottoscritto l’atto di\nadesione secondo te procedure previste datl'articolo 33 dello Statuto e coloro\nche aderiscono con il conferimento tacito del TFR, di seguito denominati\nAderenti, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono, altresi, divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti dalle\nOrganizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero dalle Organizzazioni\nstipulanti I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori affini,\naderenti ad ALIFOND, nonché quelli dipendenti dalie società controllate da\ntali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti\napplicati ai dipendenti di tali Organizzazioni. In tal caso, nel confronti di\ntali Organizzazioni e società, ferme restando le prerogative attribuite alle\nOrganizzazioni firmatarie delta Fonte Istitutiva dalle norme di legge in\nmateria di pensione complementare e dal presente Statuto, trovano applicazione\nsoltanto le norme dello Statuto stesso concernenti la contribuzione. I\npercettori della pensione complementare, di seguito denominati Pensionati,\nmantengono la qualità di associati del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualità di associato comporta la piena accettazione dello Statuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondo Pensione Alifond è un fondo pensione negoziale, costituito in forma\ndi associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita\n(l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della\ncontribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione alla forma pensionistica complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione è libera e volontaria, la partecipazione alle forme\npensionistiche complementart disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252,\nconsente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sul\ncontributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Nota informativa e lo Statuto sono resi disponibili gratuitamente sul\nsito internet del fondo, presso la sede del fondo e presso f datori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità, sono resi disponibili II Documento sul regime\nfiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra Informazione generale\nutile all'iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pud essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B. Le principali disposizioni che disciplinano II funzionamento del fondo\ne il rapporto tra il tondo e l'iscritto sono contenute netto Statuto, del quale\nti raccomandiamo pertanto la lettura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Nota informativa e lo Statuto sono resi disponibili gratuitamente sul\nsito internet del fondo, presso la sede del fondo e presso f datori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità, sono resi disponibili II Documento sul regime\nfiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra Informazione generale\nutile all'iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pud essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.B. Le principali disposizioni che disciplinano II funzionamento del fondo\ne il rapporto tra il tondo e l'iscritto sono contenute netto Statuto, del quale\nti raccomandiamo pertanto la lettura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sito internet del fondi Indirizzo e-mail: Telefono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fax:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede legale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sito internet del fondi Indirizzo e-mail: Telefono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fax:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede legale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.slifond.lt\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alifondKalifond.lt\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.slifond.lt\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>alifondKalifond.lt\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>0654220135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>0654229742\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>0654220135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>0654229742\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viale Pasteur, bó - 00144 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viale Pasteur, bó - 00144 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota Informativa per I potenziali aderenti - Scheda sintetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota Informativa per I potenziali aderenti - Scheda sintetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pag 2 di 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>pag 2 di 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto a tempo determinato ta cui durata predeterminata ria di almeno\n4 meri presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (V gennalo-31\ndicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di formazione e lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della produzione lattiere-casearia dette Centrali del Latte pubbliche;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•detta panificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Pondo,\nferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere\npreventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra\nFat-Cisl, Flal-Cgll, lilla-UH e Ugl Allmentazione e le rispettive\nOrganizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che\nrappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari\ncui tati accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione\nsecondo le procedure previste dail'articolo 33 dello Statuto e coloro che\naderiscono con il conferimento tacito del TFR, di seguito denominati Aderenti,\ne le Imprese dalle quali tali destinatari dipendono.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono, altresi, divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti dalle\norganizzazioni firmatane della fonte Istitutiva ovvero dalle Organizzazioni\nstipulanti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori affini,\naderenti ad AUFOND, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da\ntali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti\napplicati ai dipendenti di tali Organizzazioni. In tal caso, nei confronti di\ntali Organizzazioni e società, ferme restando le prerogative attribuite atte\nOrganizzazioni firmatarie cella Fonte Istitutiva dalle norme di legge in\nmateria di pensione complementare e dal presente Statuto, trovano applicazione\nsoltanto le norme dello Statuto stesso concernenti la contribuzione. I\npercettori della pensione complementare, di seguito denominati Pensionati,\nmantengono la qualità di associati del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La qualità di associata comporta la piena accettazione dello Statuto,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondo Pensione Alifond è un fondo pensione negoziale, costituito in forma\ndi associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita\n(l’entità della prestazione pensionistica é determinata In funzione della\ncontribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La partecipazione alla forma pensionistica complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme\npensionistiche complementari disciplinate dal d igs. 5 dicembre 2005, n. 252,\nconsente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sul\ncontributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La Nota informativa e lo Statuto sono resi disponibili gratuitamente sul\nsito Internet del fondo, presso la sede del fondo e presso I datori di\nlavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime\nfiscale, Il Documento sulle anticipazioni e ogni altra Informazione generale\nutile all'iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.8. Le principali disposizioni che disciplinano II funzionamento del fondo\ne il rapporto tra il fondo e l’iscritto sono contenute nello Statuto, del\nquale ti raccomandiamo pertanto la lettura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime\nfiscale, Il Documento sulle anticipazioni e ogni altra Informazione generale\nutile all'iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>N.8. Le principali disposizioni che disciplinano II funzionamento del fondo\ne il rapporto tra il fondo e l’iscritto sono contenute nello Statuto, del\nquale ti raccomandiamo pertanto la lettura.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sito internet del fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo e-mail:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fax:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede legale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sito internet del fondo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indirizzo e-mail:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telefono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fax:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sede legale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>wvrw.alifond.it slifond9alifond.it 0654220135 0654229742 Viale Pasteur, 66 -\n00144 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>wvrw.alifond.it slifond9alifond.it 0654220135 0654229742 Viale Pasteur, 66 -\n00144 ROMA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota Informativa per I potenziali aderenti - Scheda sintetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota Informativa per I potenziali aderenti - Scheda sintetica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo in tema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 20 gennaio 2004, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIR- RA,\nASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALIOTA,\nMINERACQUA, UNA, UNITI, FEDERALIMENTARE,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITOL ed AIIPA, rispettivamente firmatarie dei Ceni dei settori affini di\ncui alle lettere\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•e b) del 2° comma dell'art. 6 dello Statuto di Alifond (lett. a: settore\ndella produzione olearia e margarini era; lett. b: settore della produzione dei\nsottoprodotti della macellazione), che hanno aderito ad Alifond, sulla base di\nspecifico accordo con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ai sensi di quanto\nprevisto dal 3° comma del medesimo art. 6 dello Statuto, adesione che è stata\nformalmente deliberata dal CdA del Fondo,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL rappresentata dal Segretario Generale Albino Gorini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Franco Chiriaco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILA-UIL rappresentata dal Segretario Generale Stefano Mantegazza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quali parti unitariamente intese, configurate come fonti istitutive di\nAlifond (per quanto concerne Assocarni a decorrere dal 14 luglio 2003)\nrispettivamente per le imprese e per i lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in conformità e al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto in\ntema di previdenza complementare dalle Parti stipulanti il Ceni per l'industria\nalimentare nell'Accordo di rinnovo 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno concordato di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•modificare il punto 2 della Fonte istitutiva di Alifond (Accordo 17\naprile 1998) - con conseguente modifica del co. 1 dell'art. 6 dello Statuto del\nFondo - nel seguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“a) al Fondo “a) al Fondo saranno associati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal\nCeni 6 Luglio 1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni, che siano\nstati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti\ntipologie di contratto individuale:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•omissis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•omissis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•contratto a tempo determinato, la cui durata predeterminata sia di almeno\n4 mesi presso la stessa azienda nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31\ndicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•omissis;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•omissis”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>modificare il co. 1 dell’art. 21 (Anticipazioni) dello Statuto di Alifond\nnel seguente modo: “Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il\nPartecipante può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati per\nl’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto\nnotarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio\nedilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della\nlegge 5 agosto 1978, n. 457, per eventuali spese sanitarie, per terapie e\ninterventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,\novvero per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi\nparentali e per formazione di cui alla Legge n. 53 del 2000 e nel caso di\npatologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B) dell’art. 47 del\nvigente Ceni.” modificare il punto 5 della Fonte istitutiva di Alifond\n(Accordo 17 aprile 1998) nel seguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e\ndell’azienda nella quale presta la propria attività, saranno costituite\nda:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1’1,10%, a decorrere dal 1° gennaio 2004, a carico dell’azienda e\n1’1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base\nper la determinazione del T.f.r. nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il 100% del T.f.r. del lavoratore aderente di prima occupazione successiva\nal 28 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>una quota del T.f.r. di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2%\ndella retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso Tfr.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Omissis”\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• trasmettere copia del presente accordo ad Alifond per i necessari\nadempimenti concernenti il recepimento delle modifiche nelle Fonti sopra\nrichiamate e il conseguente aggiornamento della modulistica per i lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in relazione al disposto dell’art. 74 del presente Ceni,\nconvengono di modificare la parte B) dell’accordo 12 giugno 1997 per il\nrinnovo della parte economica del Ceni 6\u002F7\u002F1995, limitatamente al punto\nrelativo alla contribuzione a carico dell’azienda, che verrà portata\nall’1,10 %, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la\ndeterminazione del T.f.r..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale impegno diventerà operativo previa modifica della Fonte istitutiva e\ndello Statuto di Alifond.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, in relazione al disposto dell’art. 74 del presente ceni,\nconvengono di modificare la parte B) dell’Accordo 12 giugno 1997 per il\nrinnovo della parte economica del Ceni 6\u002F7\u002F1995, limitatamente al punto\nrelativo alla contribuzione a carico dell’azienda, che verrà portata a\npartire dall’1.1.2008 all’1,2 %, da commisurare alla retribuzione assunta a\nbase per la determinazione del T.f.r..\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale impegno diventerà operativo previa modifica della Fonte istitutiva e\ndello Statuto di Alifond.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 21 luglio 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 33\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Assistenza sanitaria\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto della opportunità che ai lavoratori\ndell’industria alimentare sia assicurata una adeguata copertura assi curativa\ncontro i rischi di carattere sanitario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esse condividono il rilievo secondo cui, ai fini di cui sopra, è necessaria\nuna approfondita conoscenza della legislazione nazionale e regionale relativa\nalle competenze in materia di assistenza sanitaria ed al trattamento fiscale,\nnonché una verifica di compatibilità di costi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini di cui sopra, le Parti convengono di individuare entro il 30\u002F06\u002F2004\nle modalità per la costituzione di un Fondo di Assistenza Sanitaria per i\ndipendenti dell’industria alimentare, a tal fine costituendo un apposito\nGruppo di Lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale ottica, oltre all’approfondimento degli elementi indicati in\npremessa, dovranno essere prefigurate ipotesi che prevedano: contribuzione\nparitetica e definita; prestazioni certe e definite; compatibilità con simili\niniziative aziendali e\u002Fo locali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondo aiuti e solidarietà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti decidono di costituire un fondo di aiuti e solidarietà alimentare\nfinalizzato a gestire interventi a favore di popolazioni colpite da situazioni\ndi emergenza alimentare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale fondo sarà finanziato pariteticamente da imprese e lavoratori\nattraverso un contributo complessivo pari a due ore lavorative annue, in\ntermini di volontarietà per quanto riguarda i lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di definire le modalità di costituzione e funzionamento del fondo\nle Parti si incontreranno entro il 31.12.2003.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 14 luglio 2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 35\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Verbale di accordo in tema di previdenza complementare\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>In data 11 dicembre 2006,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AURA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSALZOO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITOL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIBE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIRRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSODI STIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLATTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEDERVI NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ITALMOPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINERACQUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIPI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONZUCCHERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>con la partecipazione di FEDERALIMENTARE e\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ELAI-CGIL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione all’emanazione del D.Lgs. n. 252\u002F2005 ed alla successiva\nanticipazione della sua applicazione operata dal D E. n. 279 del 13 novembre\n2006 e legata in particolare al confe-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in relazione all’emanazione del D.Lgs. n. 252\u002F2005 ed alla successiva\nanticipazione della sua applicazione operata dal D E. n. 279 del 13 novembre\n2006 e legata in particolare al confe-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>rimento del T.f.r. maturando, tenuto anche conto dell’Accordo siglato in\ndata 23 ottobre 2006 tra Governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil sulla\ndestinazione all’Inps del T.f.r. maturando inoptato, delle Direttive Generali\nsulla previdenza complementare e dei successivi schemi statutari e\nregolamentari emanati dalla Covip rispettivamente il 28 giugno ed il 31 ottobre\n2006, con riferimento al Fondo di Previdenza Complementare volontaria per i\nlavoratori dell’industria alimentare e dei settori affini (Fondo Pensione\nNegoziale ALIFOND),\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si è convenuto quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a decorrere dall’ 1.1.2007, su base volontaria e secondo le modalità\nche saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione\nNegoziale Alifond, il versamento della quota annuale del trattamento di fine\nrapporto maturando (attualmente pari al 2% della retribuzione annua assunta a\nbase per la determinazione dello stesso T.f.r.) , per i lavoratori di prima\niscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993,\ngià aderenti o di nuova adesione ad Alifond, è elevatale al 6,91% della\nretribuzione annua assunta come base per la determinazione del T.f.r., e cioè\nal 100% dell’accantonamento annuale del T.f.r. maturando\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nessun contributo è dovuto dall’impresa nel caso in cui il lavoratore\ndecida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella\ncontrattuale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il Gruppo ristretto di coordinamento dell’Osservatorio Nazionale di\nSettore di cui all’art.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 del vigente Ceni industria alimentare devolverà un contributo alla\nrealizzazione di una campagna di inforinazione\u002Fforinazione, a cura del Fondo\nPensione Negoziale Alifond, mirata al settore alimentare, da svolgersi su tutto\nil territorio nazionale attraverso il coinvolgimento delle strutture\nperiferiche del sindacato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>ALLEGATO 36\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Ch2>Scambio di lettere su copertura assicurativa\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Roma, 21 luglio 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Segreterie Nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con riferimento alla clausola sulla copertura assicurativa di cui\nall’accordo di rinnovo 21.7.2007, vi precisiamo che l’onere complessivo a\ncarico dell’azienda non potrà superare per ciascun lavoratore a tempo\nindeterminato la somma annua di euro 24,00 (ventiquattro).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui tale importo non sia sufficiente a garantire il massimale\nprocapite assicurativo convenuto, lo stesso verrà ridotto in maniera tale da\npoter contenere l’onere di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Associazioni dell’industria alimentare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 21 luglio 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spett.li\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Associazioni Industriali alimentari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vi confermiamo che i contenuti della Vostra in data odierna concernnete\nl'articolo del\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>presente contratto sono da noi condivisi e accolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fai-Cisl\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Flai-Cgil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Uila-Uil\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 36 BIS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa che\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il presente accordo integra e da attuazione a quanto disposto dall’art\n74-Ter del CCNL 21 luglio 2007 e dall’allegato 27 del citato contratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•con Part. 74 ter - Copertura assicurativa per il rischio vita - del CCNL\nper i lavoratori dell'industria alimentare (e successive modifiche), le Pani\nhanno inteso dispone un obbligo in capo a tutti i datori di lavoro che danno\napplicazione al predetto CCNL di fornire una prestazione assistenziale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al fine di dare attuazione all’art. 74-ter. garantendo uno strumento\nche consenta collettivamente e mutualisticamente la copertura economica di tale\nobbligo datoriale, in data 26 gennaio 2010, le parti stipulanti il Ceni, al\nsolo ed esclusivo scopo di adempiere all’obbligo assunto dai datori di lavoro\ndi fornire la prestazione assistenziale sopra individuata agli eredi legittimi\ndi cui all’art. 536 c.c. dei lavoratori a tempo indeterminato, deceduti in\ncostanza di rapporto di lavoro, hanno sottoscritto in sede notarile l’atto\ncostitutivo e lo statuto della Cassa assicurativa (anch’esso integralmente\nrichiamato), la cui unica finalità risponde ad un esclusivo interesse dei\ndatori di lavoro, che è quello di garantirsi una copertura economica\nnecessaria al pagamento dell’indennizzo, mediante le convenzioni stipulate\ndalia suddetta Cassa con compagnie assicurative;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il CdA della Cassa ha lanciato un bando ai sensi deU’art. 74-ter del\nceni (come integrato dall* Allegato 27 al Ceni e dal verbale di accordo del 20\naprile 2010)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il CdA della Cassa ha preso atto delle offerte pervenute e,\nconseguentemente, ha determinato le caratteristiche della prestazione dovuta ai\nbeneficiari, orientandosi per la definizione di uno schema assicurativo che —\ntenuto conto dell'equilibrio finanziario c ri ducendo l’importo del massimale\nprocapite assicurato coerentemente con quanto indicato dal citato allegato 27\nal CCNL - consentirà di erogare un capitale assicuralo diversificato in\nragione della fàscia di età nella quale sì verifica la morte del lavoratore\n(sul presupposto condiviso di una tendenziale differente gravità dell'impatto\neconomico di un'improvvisa perdita di reddito all'interno di un nucleo\nfamiliare a causa della morte del lavoratore).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutto ciò premesso, le Parti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•prendono atto delle indicazioni giuridiche in materia contributiva e\nfiscale, elaborate anche sulla base dei pareri raccolti in base alla\nlegislazione vigente (richiamate nella scheda tecnica condivìsa in seno ai CdA\ne allegata al presente accordo);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confermano che il combinato disposto dell’art. 74 ter, dell'allegato 27\nc dcl’accordo del 20 aprile 2010 consente la riduzione anche non lineare del\nmassimale procapite assicurativo a favore dei beneficiari dei dipendenti\ndeceduti, consentendo dunque Tarticolazionc del capitale assicurato in misura\ndifferenziata per fasce di età, e ritengono quindi lo schema assicurativo e le\nprocedure amministrative in via di adozione ad opera del CdA coerenti con le\ndisposizioni del Ceni e idonei a dare attuazione alle previsioni contrattuali\nin quanto tali da consentire ai datori di lavoro l’adempimento\nall'obbligazione di erogare dette prestazioni assistenziali garantendosi\nun'adeguata copertura economica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•confermano che, con la costituzione della Cassa Rischio Vita e l’avvio\ndella relativa copertura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>assicurativa a livello nazionale, è stata esaustivamentc disciplinata a\nlivello di Ceni la materia e ciò nel rispetto del principio secondo cui la\ncontrattazione di secondo livello non può avere ad oggetto materie già\ndefinite in altri livelli di negoziazione.\u002F\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- si adopereranno per Ja rapida diffusione delle informazioni, al fine del\ncorretto svolgimento delle procedure;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- sulla base della Convenzione che sarà stipulata dal CdA, concordano\ndefinitivamente e formalmente la data di avvio dell'obbligo contrattuale più\nvolte richiamato (coerentemente con le precedenti intese negoziali) intendendo\ncoperto il rischio morte a far data dal l luglio 2010.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>SCHEDA TECNICA ALLEGATA SUI PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>allegata al verbale di accordo del 23 giugno 2010\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PREMESSE DI FATTO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U CdA della \"Cassa Assicurativa Rischio Vita per i dipendenti dellTndustria\nalimentare1', costituita dalle Parti sociali in base al CCNL dell'industria\nalimentare (art. 74 ter) ha negoziato (sulla base di un invito ad offrire\ntrasmesso alle principali Compagnie di Assicurazione) una Convenzione\nassicurativa che consenta ai datori di lavoro di fornire la prestazione\nassistenziale obbligatoria ai sensi del medesimo art. 74 ter (erogazione di un\ndeterminato capitale agii eredi dei lavoratori nel caso di morte).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contributo alla Cassa, integralmente versato dai datori di lavoro, è\npari a 24 SI anno , e in quest sono ricompresi anche i costi amministrativi\nsostenuti dalla cassa (ss. convenzioni TNPS, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La natura di questi 24 6 è tale da escluderne l'imponibilità fiscale,\noltre che la contribuzione a carico dei lavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Questo principio emerge dalla applicazione di quanto indicato dalla\ncircolare Agenzia Entrate n. 55, del 4 matzo 1999 (che ad ulteriore conferma è\nstato successivamente ribadito dalla circolare ANTA n. 79, dell'8 aprile\n2002).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, la circolare dell'Agenzia Entrate al par. 2.2 chiarisce che,\nnel caso di \"obbligo a fornire ima prestazione assistenziale\", si considera non\nimponibile il costo della copertura assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il passaggio ò puntualmente ripreso da una successiva Circolare ANTA dell'8\naprile 2002 che ribadisce come i premi versati dal datore di lavoro siano\nintassabili se dal CCNL \"risulti unicamente l'obbligo del datore di lavoro di\ncorrispondere trattamenti assistenziali e non anche le modalità attraverso le\nquali egli deve adempiere\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale circostanza è riscontrabile nella nostra situazione, ove il CCNL\nlascia ai datori di lavoro la facoltà di adempiere all'obbligazione con altri\nstrumenti (l'istituto non è cumulabile con trattamenti già operanti).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL DATORE DI LA VORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Anche se la citata Circolare dell'Agenzia delle entrate consente di\nescludere l'importo versato dalle aziende dall'imponibile fiscale, resta,\ncomunque applicabile l'art 6, comma 4, lett. k) del d.lgs. n. 314\u002F1997, in base\nal quale \"le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto\nqualsiasi forma ... a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi\n... al fine di erogare prestazioni assistenziali^ favore del lavoratore e dei\nsuoi familiari e suoi familiari ... sono assoggettati al contributo di\nsolidarietà del 10%\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E’, dunque, applicabile la contribuzione di solidarietà, nella misura\nvigente del 10%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•PROFILI FISCALI A CARICO DEI BENEFICIARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta su art. 74 - Ter del Ceni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si impegnano ad incontrarsi a breve per approfondire gli aspetti\nfiscali, civilistici e successori, relativamente alla possibilità di includere\ntra i beneficiari del capitale assicurato previsti dal primo comma dell’art.\n74-ter (eredi legittimi ex art. 536 c.c.) anche i beneficiari designati dal\nlavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo in tema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In data 10 dicembre 2007, in Roma\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A1DI, AUPA. AIRI, ANC1T. ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE. ASSOBIRRA,\nASSOCARNI. ASSOLATTH, DISTILLATORI, FEDER VINI. ITALMOPA, MINERACQUA, UNA,\nUNIPI, UNIONZUCCHERO, FEDERALI MEN'TARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITOL, AITPA , rispettivamente firmatarie dei Ceni dei settori affini\ndella produzione olearia e margarini era c della produzione dei sottoprodotti\ndella macellazione . che hanno aderito ad Alifond, sulla base di specifico\naccordo con Fai-Cisl, Flui-Cgil e Uila-Uil ai sensi di quanto previsto dal 3°\ncomma dell'art. 5 dello Statuto, adesione che c statu formalmente deliberata\ndal CdA del Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FAI-CISL rappresentata dal Segretario Generale Albino Gorini\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Franco Chiriaco\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>U1LA-ULL rappresentata dal Segretario Generale Stefana Mantegazza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>quali parti unitariamente intese, configurate come fonti istitutive di\nAlifond rispettivamente per le imprese e per i lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>in conformità e al fine di dare concreta attuazione a quanto convenuto in\ntema di previdenza complementlire dalle Parti stipulanti il Ceni per\nl’industria alimentare nell’Accordo di rinnovo 21 luglio 2007\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>hanno concordato:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di modificare il punto 5 della Fonte Istitutiva di Alifond (Accordo 17\naprile 1998) nel seguente modo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•1’ 1,20%, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a carico dell'azienda c\n1’ 1% a carico del lavoratore da commisurate alla retribuzione assunta a base\nper la determinazione del TFR nel periodo di riferimento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il 100% del TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva\nal 28 aprile 1993;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di trasmettere copia del presente accordo ad Alifond per i necessari\nadempimenti concernenti il rccepimento delle modifiche nelle Fonti sopra\nrichiamate e il conseguente aggiornamento della modulistica per i lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALDI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIIPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIIPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANCIT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ANICAV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSICA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITOL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSITOL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIBE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIBE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIRRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOBIRRA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOCARNI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLATTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSOLATTE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISTILLATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISTILLATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDBRV1NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FEDBRV1NI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(TALMOPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(TALMOPA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINERACQUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>MINERACQUA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UNIONZUCCHERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su FASA-EBS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono che una quota pari a 2 euro\u002Fmese dell’incremento\nsalariale mensile riconosciuto nel presente accordo di rinnovo del Ceni\n22.9.2009 azzera:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la quota una tantum pari ad 80 euro accantonata da parte delle imprese\nper lo start-up del FASA ai sensi dell'Accordo sindacale di settore del\n10.1.2011;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la contribuzione pari a 48 euro riferiti al biennio 2011\u002F2012 (24 euro\nper ciascun anno) che le aziende avevano l’obbligo di versare al’EBS ai\nsensi dell'art. 1-bis, sez. B), del Ceni 22.9.2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 27 ottobre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su bilateralità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti, nel comune convincimento dell’importanza che riveste la\nbilateralità nel settore, concordano il versamento a carico delle imprese, a\ndecorrere dal 1.1.2013 e sino al 31.12.2015, di 1 euro\u002Fmese, con riferimento a\nciascun lavoratore a tempo indeterminato, al Fondo di assistenza sanitaria\nintegrativa di settore (FASA), che confluiranno su apposita sezione separata\ncontabile ed amministrativa secondo le modalità che saranno concordate tra le\nParti in seno al CdA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano inoltre di sospendere per analogo periodo quanto\nprevisto dall'Art. 1-bis, punto a), co. 2, e dall'Art. 13 del Ceni\n22.9.2009.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta contribuzione sarà versata anche dalle aziende per le quali non\ncorre l’obbligo di iscrivere lavoratori al FASA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tali risorse saranno finalizzate ad una maggiore diffusione sul territorio\ndella conoscenza da parte dei lavoratori iscritti della polizza sanitaria\nintegrativa, mediante attività formative\u002F informative realizzate dalle\nstrutture delle Organizzazioni sindacali volte ad una maggiore diffusione delle\npotenzialità offerte dal Fondo di previdenza complementare Alifond, nonché al\nraggiungimento dell’obiettivo di incrementare il numero di adesioni al\nmedesimo Fondo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti confermano che per le aziende che hanno definito norme di miglior\nfavore relative all’aspettativa di cui all’art. 31 della Legge n. 300 del\n1970 ai propri dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali, continua ad\napplicarsi, ai fini del finanziamento di cui sopra, l’importo concordato di\n0,50 euro\u002Fmese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Roma, 27 ottobre 2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota: La data prevista al primo periodo dell’All. 39 è spostata dal\n31.12.2015 al 31 dicembre 2019 (si veda All. 41 ultimo periodo).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>II Consiglio di Amministrazione del FASA è abilitato con tali importi a\nfinanziare attività promozionali per la divulgazione della conoscenza delle\nprestazioni di: FASA - Cassa Vita - Alifond - Astensione facoltativa\npost-partum.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale attività promozionale è affidata alle Organizzazioni Sindacali dei\nlavoratori dipendenti che la svolgeranno tramite personale, allo scopo\ncomandato presso il Fondo FASA e con convegni e iniziative specifiche che\nverranno preventivamente approvate dal FASA e debitamente documentate sul piano\nfiscale alla loro conclusione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al CdA del FASA è altresì demandato il compito di definire le norme\nregolamentari attuati ve della presente intesa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATO 41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bilateralità di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti si danno reciprocamente atto che - considerata la finalità sociale\ndel welfare contrattuale - la gestione delle risorse ad essa destinate deve\nessere realizzata ed attuata secondo criteri che favoriscano l’ottimizzazione\ne Fuso di tali fondi per le finalità cui sono versati da aziende e\nlavoratori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Coerentemente le parti stipulanti chiederanno agli Organi statutari del\nFondo FASA di creare le condizioni, nel rispetto delle norme di legge,\nfinalizzate a garantire la destinazione delle sopravvenienze di gestione ad\naltre attività di Welfare convenute dalle Parti Stipulanti, con particolare\nriferimento, a titolo esemplificativo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori con contratto a tempo indeterminato involontariamente\ndisoccupati, e ai quali mancano non più di 24 mesi al godimento della\npensione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•trasformazioni volontarie part-time finalizzate alla conservazione del\nposto e\u002Fo ponte generazionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ciò premesso, vista la situazione patrimoniale e gestionale del Fondo FASA,\nle Parti convengono:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) il rinvio della compartecipazione contributiva al Fondo pari a 2\neuro\u002Fmese a carico dei lavoratori iscritti al Fasa, di cui all’art.\n74-quater, dal 1 giugno 2016 alla data del 1° giugno del 2020.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Destinatari delle nuove attività di welfare sono i lavoratori iscritti al\nFondo FASA.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tal fine, per realizzare il nuovo intervento di responsabilità sociale,\nle Parti costituiscono una Commissione paritetica, composta da 6 componenti per\nciascuna parte, che avrà il compito di definire, entro il 30.9.2016, criteri,\ncondizioni e modalità di gestione che consentano di ottimizzare le risorse\npresenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Parti convengono sulla estensione della copertura sanitaria prevista dal\nFasa al convivente more uxorio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La data dell ’All. 34 è spostata dal 31.12.2015 al 31dicembre 2019.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INDICE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parti stipulanti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo I\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.l\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comitato di Indirizzo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 bis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ente Bilaterale di Settore (EBS)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 ter-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pari opportunità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>io\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1 quater-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nell’industria Alimentare\n(OBA) “\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di informazione e di esame congiunto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Formazione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Parte II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo II\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ASSETTI CONTRATTUALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo III\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanza Sindacale Unitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi sindacali - Assenze e permessi per l’esercizio di funzioni\npubbliche elettive\"\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. IO -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a\nricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. Il -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Affissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa (articolo sospeso)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Affissione del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RELAZIONI INDUSTRIALI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assunzione - Precedenze - Documenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\" 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. IL -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Donne, fanciulli e adolescenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo IV\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - MERCATO DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stagionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Part-time\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del Contratto Formativo Professionalizzante (Apprendistato\nprofessionalizzante ex Digs 167\u002F2011) e del contratto di somministrazione a\ntempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 bis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Telelavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 ter -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro agile\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>43\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e portatori di\nhandicap\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 22 bis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mercato del lavoro ed altre modifiche legislative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 bis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 ter -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo per i pasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>69\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>53\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 bis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>57\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 ter -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>58\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo per i pasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>67\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>69\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo VII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo VII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interruzione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Recuperi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occupazione e orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8ospensione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenze -Conciliazione tempi di vita-lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 36 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Interruzione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 37 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Recuperi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 38 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Occupazione e orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 70\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 39 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8ospensione del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assenze -Conciliazione tempi di vita-lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo Vili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo Vili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO - DIRITTI E TUTELE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO - DIRITTI E TUTELE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo V\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>44\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 24 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Viaggiatori o Piazzisti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>45\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa e custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo VI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Classificazione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>47\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina delle mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>51\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 28 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prevalenza di mansioni in caso di cumulo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 29 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Istruzione professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>52\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 bis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi per eventi e cause particolari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Permessi per i portatori di handicap grave e per i loro\nassistentiP&lt;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>»8-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>71\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 40 ter -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi\nfamiliari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>72\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Mense aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 42 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Servizio militare e Cooperazione Internazionale- Volontariato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>75\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 43 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Congedo matrimoniale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>76\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 44 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori studenti: facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e\nper gli esami\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 45 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diritto allo studio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>77\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 46 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tutela delle lavoratrici madri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>78\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 47 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>79\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 48 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infortunio sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>84\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 49 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visite mediche di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 62 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 63 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indumenti di lavoro e generi in natura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 103\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 64 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spogliatoi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 65 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utensili di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo XI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 66 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamento aziendale e norme speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 67 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 68 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 108\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 62 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 63 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indumenti di lavoro e generi in natura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 103\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 64 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spogliatoi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 65 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Utensili di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo XI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME DISCIPLINARI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 66 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Regolamento aziendale e norme speciali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 67 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina aziendale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 107\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 68 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 108\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo X\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo X\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo IX\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITÀ’ VARIE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>85\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi tabellari mensili\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>86\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 52 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ex Indennità di contingenza - E.D.R.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>87\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 53 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>88\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 54 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>89\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 55 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A) Premio per obiettivi - B) Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>90\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 56 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di maneggio denaro - Cauzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 57 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità varie: per uso mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori;\ndisagio; istruzione figli; speciale di campagna\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>92\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 58 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cottimi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 59 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>98\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 60 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>99\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 61 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestiti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>100\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 69 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ammonizione - Multa - Sospensione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 108\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 70 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Licenziamento per cause disciplinari\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>109\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 71 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Visite di inventario e visite personali di controllo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo XII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 72 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>HO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 73 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento fine rapporto - Anticipazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>113\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Previdenza complementare volontaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>114\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74 bis -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondo Aiuti e Solidarietà Alimentare (FASA)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>115\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74 ter -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Copertura assicurativa per il rischio vita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>116\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 74 quater\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- Assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>116\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 75 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di previdenza per i viaggiatori o Piazzisti (articolo\nsoppresso)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>117\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 76 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Certificato di lavoro-Restituzione documenti di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>117\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 77 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità in caso di morte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>117\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 78 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Cessione,trasformazione e trapasso di azienda - Trasferimenti di azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>117\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Capitolo XIII\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 79 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedure generali di composizione e conciliazione delle controversie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 118\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 80 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controversie individuali e plurime\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 118\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 81 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Controversie collettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\" 118\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 82 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inscindibilità delle disposizioni contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 83 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamenti di miglior favore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 84 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sostituzione degli usi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 85 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 86 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorrenza, durata e procedure di rinnovo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 87 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizione finale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 119\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 121\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 121\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 122\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 122\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvigioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 123\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13* mensilità e 14’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 123\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 124\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diarie e rimborsi spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 125\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di informazione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 120\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relazioni industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 121\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 1-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualifiche\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 121\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 2-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 122\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 122\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Provvigioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 123\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13* mensilità e 14’\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 123\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 6-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 124\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 7 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Diarie e rimborsi spese\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 125\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 8-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 125\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 9-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prestazione lavorativa settimanale e annuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 125\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. IO -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento di malattia e di infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 126\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. Il -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Posto di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 128\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 12 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norme di comportamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 129\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 13 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 129\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 14 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rischio macchina\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 15 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Risoluzione del rapporto per mancati viaggi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. IL -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premio per obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanza sindacale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 130\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 18 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi per cariche sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 20 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Procedura per controversie applicative\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 132\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA SACCARIFERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME SOSTITUTIVE:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservatorio nazionale settore saccarifero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 133\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanza Sindacale Unitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 134\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi sindacali - Assenze e permessi per l’esercizio di funzioni\npubbliche elettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 139\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto a tempo determinato - Stagionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 140\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 143\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggio di livello per mutamento mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 146\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggio dalla qualifica di operaio e quella di impiegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 147\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni\n- Maggiorazioni - Riposo per i pasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 147\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 154\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 155\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 156\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\" ILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 162\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 164\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione aziendale - Premio di produzione e premio per obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità maneggio denaro - Cauzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 169\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 169\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 170\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservatorio nazionale settore saccarifero\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 133\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Rappresentanza Sindacale Unitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 134\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 135\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi sindacali - Assenze e permessi per l’esercizio di funzioni\npubbliche elettive\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Versamento dei contributi sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 136\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 139\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del rapporto a tempo determinato - Stagionalità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 140\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 143\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggio di livello per mutamento mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 146\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggio dalla qualifica di operaio e quella di impiegato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 147\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni\n- Maggiorazioni - Riposo per i pasti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 147\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>12 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 154\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 155\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>14 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 156\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>15 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modalità di corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\" ILI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>16 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 162\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>17 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tredicesima e quattordicesima mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 164\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>18 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Contrattazione aziendale - Premio di produzione e premio per obiettivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 165\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>19 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità maneggio denaro - Cauzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 169\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>20-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferte\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 169\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>21 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferimenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 170\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE ■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE ■\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>22 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>171\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>23 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>172\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>24 - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>173\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>25 - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a\nricoprire incarichi sindacali prov.li o naz.li\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>175\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME INTEGRATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>26 - Gratifica venticinquennale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>176\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>27 - Maggiorazioni di zona\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>176\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>28 - Assicurazione contro i rischi del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>176\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>29 - Alloggi di servizio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>177\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>30 - Professionalità dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>177\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>31 - Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>«\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>177\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>32 - Mense aziendali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>177\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piccole aziende e attività stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 186\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del Contratto Formativo Professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Apprendistato professionalizzante ex Digs 167\u002F2011) e del contratto di\nsomministrazione a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 186\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 186\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di\nsemplice attesa o custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 188\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Classificazione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 189\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina delle mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 201\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 203\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 17 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 19 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Piccole aziende e attività stagionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 186\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 21 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina del Contratto Formativo Professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(Apprendistato professionalizzante ex Digs 167\u002F2011) e del contratto di\nsomministrazione a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 186\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 23 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 186\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 25 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di\nsemplice attesa o custodia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 188\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 26 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Classificazione dei lavoratori\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 189\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 27 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Disciplina delle mansioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 201\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 30 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 203\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>NORME SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ALLEGATI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato A - Lettera FILIA 15\u002F7\u002F1977 - Inizio e fine del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>178\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato B - Lettera FILIA 15\u002F7\u002F1977 - Lavoratori studenti e diritto allo\nstudio\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>178\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato C - Lettera FAT-FLAI-UILA 6\u002F7\u002F1995 R.S.U. ed Esecutivo delle\nstesse\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>179\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato D - Lettera Assozucchero 16\u002F6\u002F1980 Superminimo 3° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>179\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato E - Accordo 28\u002F1\u002F1969 relativo alla industria saccarifera\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>180\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato F - Priorità nelle riassunzioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>181\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Allegato G - Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>182\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDO INTEGRATIVO 31\u002F7\u002F1983 PER IL SETTORE SACCARIFERO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 183\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA OLEARIA E\nMARGARINIERA\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 185\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 31 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni:\nmaggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 209\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 32 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposo settimanale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 33 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Riposi aggiuntivi e riduzioni dell’orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 210\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 34 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giorni festivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 211\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 35 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 212\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 4G -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi di entrata in azienda\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 214\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 41 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi - Aspettativa - Assenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 214\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 50 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elementi della retribuzione - Retribuzione oraria - Giornaliera -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Corresponsione della retribuzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 215\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 51 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Minimi contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 217\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 53 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scatti di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 218\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 54 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>13’ e 14’ mensilità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 218\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 55 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Elemento di garanzia retributiva\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 219\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 57 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 220\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art.58 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti\ncontrattuali “ 220\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 59 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trasferta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 221\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 61 bis-\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Reclami sulla retribuzione -Trattenute per risarcimento danni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 222\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 62 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ambiente di lavoro - Prevenzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 222\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 64 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inizio e fine del lavoro - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli\nimpianti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 227\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Art. 65 -\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Consegna e conservazione utensili e materiali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 227\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA DEGLI INVOLUCRI\nNATURALI PER SALUMI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 229\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 229\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 229\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità istruzione figli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Orario di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 229\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 229\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 229\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità istruzione figli\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità di mezzi di trasporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Malattia e infortunio non sul lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 230\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIRITTI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIL 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su D.Lgs. n 276\u002F2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 236\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principi informatori del sistema contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 237\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta su Art. 87 del Ceni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 238\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune 16 gennaio 1978\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 238\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune tra UNA e Organizzazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 238\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere Ass. Ind. Alimentari-Intersind-Fat-Flai-Uila su\nanticipazioni T.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 239\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune su assetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DIRITTI - RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTAZIONE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>AIL 1\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su D.Lgs. n 276\u002F2003\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 236\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 2\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Principi informatori del sistema contrattuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 237\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 3\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta su Art. 87 del Ceni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 238\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 4\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune 16 gennaio 1978\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 238\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 5\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune tra UNA e Organizzazioni Sindacali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 238\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 6\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere Ass. Ind. Alimentari-Intersind-Fat-Flai-Uila su\nanticipazioni T.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 239\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 7\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune su assetti contrattuali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 8\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su diritto assemblea\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 240\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 9\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sistema di inquadramento professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 241\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. IO\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere Ass. Ind.li Alimentari -Fai-Flai-Uila su Art. 30 ter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 242\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. Il\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere AIRI-Fai, Flai, Uila su adesione a Ceni 21.7.2007 da\nparte di AIRI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 243\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 12\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il secondo biennio di validità del Ceni“ 245\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 13\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 20 giugno 2001 per il rinnovo della parte economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il secondo biennio di validità del Ceni“ 250\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 14\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 20 giugno 2001 in materia di godimento delle ferie“ 252\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 15\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 17.9.2005 in tema di part-time e apprendistato professionale“\n253\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. IL\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stralcio Accordo 20.2.2000 in materia di Formazione esterna per gli\napprendisti “ 259\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 17\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 19 settembre 2005 per il rinnovo della parte economica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per il secondo biennio di validità del Ceni; frontespizi accordi di\nadesione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>tra Anicav, Una, Unionzucchero, e Fai, Flai, Uila“ 260\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 18\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 24 aprile 2012 in materia di apprendistato professionalizzante\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(fac-simile piano formativo individuale, profili formativi, conoscenze\nprofessionali “ 265\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 19\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 11 dicembre 2006 in materia di apprendistato“ 329\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 20\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo Italmopa e Fai, Flai, Uila 25.10.2007 di adesione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’accordo 21.7.2007 per il rinnovo del Ceni“ 331\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 21\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 17 marzo 2008 in materia di contratti a tempo determinato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per stagionalità“ 333\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 22\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo Assocarni e Fai, Flai, Uila 7.10.2009 di adesione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>all’accordo 22.9.2009 per il rinnovo del Ceni“ 336\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 23\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo Anicav e Fai, Flai, Uila 21.11.2012 di adesione all’Accordo\n27.10.2012 per il rinnovo del Ceni“ 337\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 24\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo tra Assalzoo, Assica, Assocarni e Fai, Flai, Uila 29.11.2012\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di adesione all’Accordo 27.10.2012 per il rinnovo del Ceni“ 338\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 25\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Modifica accordo 17.3.2008 su stagionalità (v. Allegato 21)“ 341\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 26\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo Anicav, Aiipa-Fai, Flai, Uila per la promozione della\nresponsabilità sociale e territoriale, nella filiera del\nconserviero-pomodoro,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>per le imprese industriali di trasformazione“ 342\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 27\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Protocollo Assocarni-Fai, Flai, Uila per la promozione della responsabilità\nsociale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e territoriale, nella filiera delle carni, per le imprese industriali di\ntrasformazione “ 346\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>BILATERALITÀ DI SETTORE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 28\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione“ 349\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 29\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fac-Simile di domanda di adesione ad Alifond“ 350\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 30\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fac Simile Nota informativa per i potenziali aderenti ad Alifond - Scheda\nsintetica “ 351\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACCORDI COLLETTIVI\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>COHTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA\nALIMENTARE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 31\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 20.1.2004 in tema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pag. 354\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 32\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione comune in tema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 356\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 33\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistenza sanitaria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 356\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 34\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fondo aiuti e solidarietà\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 357\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 35\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 11 dicembre 2006 in tema di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 357\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 36\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su copertura assicurativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 358\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 36 bis\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Verbale di accordo su Cassa assicurativa rischio vita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 359\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 36 ter\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta su Art. 74-ter del Ceni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 363\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 37\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 10 dicembre 2007 in materia di previdenza complementare\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 363\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 38\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su FASA-EBS\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 365\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 39\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Scambio di lettere su Bilateralità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 365\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 40\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Accordo 22 gennaio 2013 per l’attuazione degli impegni ex Ceni 27.10.2012\nsu Fondo sostegno maternità\u002Fpaternità e promozione bilateralità\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 366\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All. 41\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Bilateralità di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>“ 369\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ecofcalcolatore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ARTE LITO SPA scegliendo REPRINT OFFSET per la produzione del volume\n'C.C.N L ” rispetto a una carta di fibra vergine, ha contribuito attivamente\nalla salvaguardia dell ambiente nella misura di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>RIFIUTI: 29.631 Kg equivalenti alla produzione media di rifiuti di una\nfamiglia di 3 persone in 20 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ACQUA: 754.820 L risparmiati - al consumo di una famiglia di 3 persone in 4\nanni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGNO: 48.810 kg risparmiati - 428 * alberi salvati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>LEGNO: 48.810 kg risparmiati - 428 * alberi salvati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>ENERGIA: 116.555 Kw\u002Fh risparmio - al consumo di una famiglia di 3 persone in\n33 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CO2 : 4497 KgCO2 di emissioni evitate pari a 2743 Km percorsi da una Fiat\nGrande Punto 1.4 benzina con emissione di 139 gr CO2\u002FKm equivalenti ai km\nrisparmiati di 78 auto sulla tratta Milano-Roma.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>www.dueemmepack.it\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Artelito - Camerino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Giugno 2017\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>)\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":44,"JOBTYPE_descriptions":48,"green_trigger":52,"direct_participation_hrs":56,"apprenticeships":60,"trainingprogrammes":64,"contracttrial":68,"legalassistance_trigger":72,"tempagency":76,"sicknesspay":80,"disabilitypay":84,"healthcareaccess":88,"protectiveclothing":92,"funeralpay":96,"childcare":100,"deathrelatives":104,"marriage":108,"paidpaternityleave":112,"jobsecuritymothers":116,"breastfeeding_dangerouswork":120,"paidmaternityleave":124,"maternityotherclause":128,"eqpromotion":132,"violence":136,"violenceleave":140,"equalitymonitoring":144,"hourspweek_select":148,"hourspday_select":152,"MAXHOURS_trigger":156,"PAIDLEAV_trigger":160,"bankholidays2":164,"SCHEDULE_trigger":168,"TRADEUNLEAV_trigger":172,"remote_work_options":176,"ONCERISE_trigger":180,"ONCERISE2_trigger":184,"SENIOR_trigger":186,"HARDSHIP_trigger":190,"SUNDAY_trigger":194,"overtimeallowancetype_general":198,"PAYSCALES_trigger":202,"educationtuition":206,"remote_work_who":210,"expenses_remote":214,"hardshipallowancetype":218},{"bindId":45,"name":46,"text":47},"cbadate_start","Art. 86 - Decorrenza e durata e procedur","Art. 86 - Decorrenza e durata e procedure di rinnovo\n\nSalvo le decorrenze particolari stabilite per i singoli istituti, il\npresente contratto unico di durata quadriennale decorre dal 1° dicembre 2015\ned ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30 novembre\n2019.",{"bindId":49,"name":50,"text":51},"JOBTYPE_descriptions","Art. 26 - Classificazione dei lavoratori","Art. 26 - Classificazione dei lavoratori\n\nI lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di otto livelli\nsulla base di declaratorie articolate.\n\nFermo restando tale sistema di classificazione, le Parti, al fine di\nrispondere a specifiche esigenze organizzative connesse allo sviluppo\ntecnologico conseguito nel settore ed alle prevedibili ulteriori innovazioni,\nriconoscono l’importanza della valorizzazione delle risorse umane come\nobiettivo strategico fondamentale per il mantenimento e l’accrescimento dei\nlivelli di competitività e di efficienza dei diversi sistemi aziendali.\n\nIn tale ottica le Parti convengono che a livello aziendale, a far data dal\n1.1.2008, si proceda, a fronte di innovazioni tecnologiche e\u002Fo organizzative,\nad esami congiunti che, sulla base della polivalenza (intesa come intervento su\npiù posizioni di lavoro) e della polifunzionalità (intesa come esercizio di\nattività complementari quali coordinamento, conduzione, controllo,\nmanutenzione e qualità) siano finalizzati alla definizione, di modelli\norganizzativi che consentano, mediante l’adozione di elementi obiettivi di\nriconoscimento, la valutazione di nuove posizioni di lavoro anche in funzione\ndelle nuove competenze acquisite e delle estensioni dei ruoli professionali\nriscontrate.\n\nOve, a seguito del confronto di cui sopra, vengano individuate nuove\nposizioni professionali, le Parti a livello aziendale definiranno gli\ninquadramenti conseguenti, in base al sistema contrattuale di cui al presente\narticolo.\n\nLe parti a livello aziendale potranno altresì definire percorsi (ad esempio\nattraverso attività di formazione e addestramento on the job) per il\nraggiungimento degli inquadramenti di cui sopra e\u002Fo modalità diverse di\nriconoscimento delle prestazioni di lavoro e della relativa professionalità,\nin termini rispondenti alle competenze e mansioni effettivamente espletate e\nlegate alla continuità della prestazione.\n\nLe esperienze già sviluppate a livello aziendale, anche attraverso accordi\ntra le parti in corso di applicazione, si intendono comunque salvaguardate e\nnon cumulabili con le iniziative sopraesposte. Inoltre, le Parti confermano\nquanto previsto per i VV.PP. all’art. 1 del Protocollo aggiuntivo al Ceni.\n\nLe eventuali controversie sull’applicazione dell’inquadramento, così\ncome l’inquadramento del personale derivante da innovazioni tecnologiche e\u002Fo\nnella organizzazione del lavoro che comportino modifiche di mansioni, saranno\noggetto di contrattazione tra la Direzione aziendale e la RSU o il comitato\nesecutivo della stessa e, per i viaggiatori o piazzisti, le rappresentanze\nsindacali di cui agli artt. 18 e 19 del relativo Protocollo.\n\nDECLARATORIE\n\nPrimo livello super quadri\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che, oltre a possedere i\nrequisiti e le caratteristiche proprie del 1 livello e una notevole esperienza\nacquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti al\ncoordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative\ndi fondamentale importanza per l’azienda e di rilevante complessità ed\narticolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità\ned autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti\ndell’azienda o dai titolari della medesima.\n\nPrimo livello super non quadri\n\nResponsabile della ricerca, dello studio e della realizzazione di importanti\ninnovazioni nelle aree delle tecnologie del prodotto e del processo\nproduttivo.\n\nPrimo livello (ex impiegati)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con\ncapacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con\nfacoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività\naziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1°\nlivello super o dai dirigenti d’azienda o dai titolari della medesima.\n\nNOTA A VERBALE\n\nNell’ambito di quanto previsto dalla declaratoria si riconferma\nl’inquadramento nel 1° livello dei responsabili dei servizi agricolo,\namministrativo, chimico e tecnico del settore saccarifero; in tutti gli altri\nsettori saranno inquadrati nel 1° livello il responsabile dell’analisi di\nsistemi per l’elaborazione elettronica di dati, il ricercatore scientifico,\nil responsabile sviluppo prodotti.\n\nSecondo livello (ex impiegati, ex intermedi)\n\nAppartengono a questo livello:\n\n•i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi,\ncon compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia\nper il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata\ndiscrezionalità di poteri;\n\n•il viaggiatore o piazzi sta di la categoria (ex 2a categoria\nimpiegatizia) e cioè l’impiegato di concetto, comunque denominato, assunto\nstabilmente da un’azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione\ncon la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli\nper i quali ha avuto l’incarico.\n\nTerzo livello A (ex impiegati, ex intermedi, ex operai)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i\nrequisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello:\n\n•svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per\nl’esecuzione delle qua li si richiedono una preparazione professionale\nspecifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono\nsvolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di\nautonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la\nconoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle\nstesse applicabili;\n\n•guidano, controllano e coordinano con autonomia nell’ambito delle\nproprie funzioni, squadre di altri lavoratori;\n\n•eseguono con elevato grado di autonomia e con l’apporto di particolare\ncompetenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di\naggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti\ncomplessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;\n\n•a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio\ndella mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di\niniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico produttivo\nconducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità\ndel prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità\ned aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi\ncon gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto\nintervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina\n(decorrenza 1° gennaio 1988).\n\nTerzo livello (ex impiegati, ex operai)\n\nAppartengono a questo livello:\n\n•i lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od\namministrativo interne od esterne, per Tesecuzione delle quali si richiede una\nspecifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in\ncondizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;\n\n•i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia\noperativa, svolgono attività per l’esecuzione delle quali occorrono\nconoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del\nprocesso produttivo e\u002Fo l’interpretazione di schemi costruttivi e funzionali,\nnonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e\ncontrollano impianti di produzione particolarmente complessi;\n\n•il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex 3° categoria\nimpiegatizia) e cioè l’impiegato d’ordine, comunque denominato, assunto\nstabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati\ndalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta\nconsegna.\n\nNOTA A VERBALE PER L'INDUSTRIA SACCARIFERA\n\nPer i lavoratori già denominati “maestri d’opera” viene confermata la\nnota a verbale all ’art. 4 del Ceni 29 luglio 1976, salva l’attribuzione,\nalla decorrenza prevista, al terzo livello A di coloro tra essi che abbiano\nacquisito quelle caratteristiche di maggior professionalità per tale livello\nrichieste in declaratoria.\n\nQuarto livello (ex impiegati, ex operai)\n\nAppartengono a questo livello:\n\n•i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura\ntecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica\nd’ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;\n\n•i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle\noperazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine\ncomplesse e con capacità di regolazione e messa a punto;\n\n•i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui\nai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in\naltri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori\nspecializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato\nesercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per\nla lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed\neffettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria\nmanutenzione.\n\nQuinto livello (ex impiegati, ex operai)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività\namministrative d’ufficio di natura esecutiva semplice con procedure\nprestabilite; lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione\nconducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il\nconfezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; lavoratori che\nsvolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli\nsuperiori; lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi\ndel presente articolo passano dal 6° al 5° livello.\n\nSesto livello (ex operai)\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività inerenti\nal processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze\nprofessionali, ma è sufficiente un periodo di pratica e gli addetti al carico\ne scarico; i lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono\nattività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali\no che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di\nproduzione o magazzini.\n\n* * *\n\n•lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle\nmerci passeranno dal 6° al 5° livello dopo un periodo di sei mesi.\n\n•passaggio dal 6° al 5° livello di cui sopra, per i lavoratori assunti a\nnorma dell’articolo 19, avverrà dopo che gli stessi abbiano svolto più\ncampagne per complessivi 6 mesi di servizio effettivi nello stesso comparto\nmerceologico.\n\nI passaggi di livello di cui ai precedenti due commi non comportano\nnecessariamente un cambiamento di mansioni.\n\nResta inteso che il passaggio al 5° livello comporta l’assorbimento, fino\na concorrenza, dell’indennità di carico e scarico eventualmente corrisposta,\nfatte salve le condizioni di miglior favore.\n\nPRIMA NOTA A VERBALE\n\nL’inquadramento del personale nella classificazione tiene conto dei\nriferimenti di ragguaglio che seguono:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Nuovi\n        raggruppamenti\n      \n      Qualifiche\n        precedenti\n      \n      Qualifiche precedenti Settore saccarifero\n      \n    \n    \n      1°\n        livello super 1° livello\n\n        2° livello \u003C7\n\n        3° livello A\n\n        3° livello \u003C7\n\n        4° livello\n\n        5° livello\n\n        6° livello\n      \n      ex impiegati di lex\n        impiegati di la ex impiegati di la ex impiegati di 2a ex intermedi di\n        la ex impiegati di 3a ex intermedi di 2a ex operai di la super ex\n        impiegati di 3a ex operai di la super ex impiegati di 4a ex operai di\n        la ex impiegati di 5a ex operai di 2a ex operai di 3a ex operai di 4a\n        ex operai di 5a\n\n        \n      \n      ex gruppo A\n\n        ex gruppo B\n\n        ex gruppo C-D\n\n        ex gruppo C-D\n\n        ex gruppo E-F\n\n        ex gruppo G\n\n        ex gruppo H\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\nSECONDA NOTA A VERBALE\n\nSi dà atto che la disciplina prevista per i viaggiatori o piazzisti non\nmodifica, a qualsiasi effetto, le normative e l’inquadramento dei lavoratori\naddetti alla distribuzione, così come previsto nel Ceni 15 luglio 1977 e\nprecedenti contratti di settore.\n\nTERZA NOTA A VERBALE\n\nLe parti si danno atto che le denominazioni di impiegato, qualifica speciale\no intermedio e operaio riportate nella classificazione, vengono mantenute agli\neffetti delle vigenti norme che prevedono trattamenti differenziati ai fini\nfiscali, previdenziali, assicurativi, nonché per quegli istituti contrattuali\nper i quali non sia stata attuata la completa parità di trattamento.\n\nAi fini anzi detti l’appartenenza alle qualifiche operaie, intermedie ed\nimpiegatizie viene identificata sulla base di quanto comunicato, a norma\ndell’art. 15, nella lettera di assunzione e nelle eventuali successive\ncomunicazioni in caso di passaggi di qualifica.",{"bindId":53,"name":54,"text":55},"green_trigger","A tale proposito le Parti, fermo restand","A tale proposito le Parti, fermo restando il loro distinto ed autonomo\nruolo, si sono date atto che la sicurezza alimentare costituisce da sempre una\npriorità per l’industria alimentare italiana e che, a tal fine, è\nindispensabile che venga assicurato da parte degli organi competenti un\napproccio integrato di filiera, lungo tutta la catena, a partire da\nun’agricoltura responsabile e sostenibile anche sotto il profilo economico,\nambientale e sociale.",{"bindId":57,"name":58,"text":59},"direct_participation_hrs","Art. 8 - Assemblea Il diritto di assembl","Art. 8 - Assemblea\n\nIl diritto di assemblea con le modalità di cui all’art. 20 della legge 20\nmaggio 1970 n. 300 sarà esercitato ad istanza di Fai-Cisl, Flai-Cgil e\nUila-Uil, congiuntamente stipulanti o della RSU o del comitato esecutivo della\nstessa.\n\nAnalogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di\nFai-Cisl, Flai- Cgil e Uila-Uil, congiuntamente stipulanti - tenendo conto\ndelle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette\nall’inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore1\n* 111 - anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite\nmassimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al\n2° comma dell’art. 35 della citata legge n. 300.\n\nTali assemblee saranno tenute di norma all’interno delle unità\nproduttive, tenendo conto delle esigenze produttive e salvo motivi oggettivi di\nimpedimento (ad es. di carattere logistico ed organizzativo).",{"bindId":61,"name":62,"text":63},"apprenticeships","Art. 21 - Disciplina del Contratto Forma","Art. 21 - Disciplina del Contratto Formativo Professionalizzante\n\n(Apprendistato professionalizzante ex DLgs 167\u002F2011)\n\ndel contratto di somministrazione a tempo determinato\n\n•Contratto Formativo Professionalizzante\n\nL’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 4 del DLgs 167 del\n2011 ed alla Legge n. 92\u002F2012 e successive modificazioni e integrazioni viene\ndenominato Contratto Formativo Professionalizzante; la sua disciplina\napplicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto\nnei commi seguenti.\n\nIn attuazione delle disposizioni di cui al DLgs 167 del 2011 ed alla Legge\nn. 92\u002F2012, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere\ninstaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed\nè finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di\nformazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e\ntecnico-professionali.\n\nPer i soggetti in possesso di un qualifica professionale, conseguita ai\nsensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di\napprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno\ndi età.\n\nL’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai\nsensi dell’art 17 del presente Ceni per l’industria alimentare, di durata\nnon superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a\nquello di inserimento.\n\nPremesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di\napprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di\napprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal\ncontratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del\ncodice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di\nrecesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a\ntempo indeterminato.\n\nPossono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i\nlavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 3A, 2°\ne 1° livello. Per il settore oleario e margarinilo, si rinvia alle\ndisposizioni di cui allo specifico Addendum al Ceni 27.10.2012 per\nl’industria alimentare.\n\nLa durata massima del periodo di apprendistato, di tre anni, e la sua\nsuddivisione in periodi è così determinata:\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Durata complessiva Mesi\n      \n      Primo\n        Periodo Mesi\n      \n      Secondo\n        Periodo Mesi\n      \n      Terzo\n        Periodo Mesi\n      \n    \n    \n      5\n      \n      24\n      \n      6\n      \n      18\n      \n      -\n      \n    \n    \n      4\n      \n      36\n      \n      6\n      \n      14\n      \n      16\n      \n    \n    \n      3\n      \n      36\n      \n      10\n      \n      12\n      \n      14\n      \n    \n    \n      3A\n      \n      36\n      \n      10\n      \n      12\n      \n      14\n      \n    \n    \n      2\n      \n      36\n      \n      10\n      \n      12\n      \n      14\n      \n    \n    \n      1\n      \n      36\n      \n      10\n      \n      10\n      \n      16\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nL’inquadramento e il relativo trattamento economico è così\ndeterminato:\n\n•nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto\nquello di destinazione finale;\n\n•nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale\n\n•nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione\nfinale\n\nGli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al\nlivello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo\ndi apprendistato.\n\nPer gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l’anzianità utile,\nai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo\nequivalente ad un terzo dell’intera durata del periodo di apprendistato\npresso la medesima azienda\n\nIn caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail\nfino al 100 per cento della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla\ncessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo\ndi durata del 1 ’apprendistato.\n\nIn caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 per\ncento della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei\nlimiti del periodo di durata del l’apprendi stato ’.\n\nLe ferie di cui all’art. 35 matureranno pro quota con riferimento al\nservizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.\n\nFormazione\n\nLa formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia\ninterni che esterni all’azienda.\n\nI principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una\nuniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione\nnel 1 ’ apprendi stato professionalizzante.\n\nIn attuazione del comma 2, art. 6, Digs 167\u002F2011, le Parti si danno atto che\nrelativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica\nprofessionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel\npiano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di\nfigure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali\ndi cui al documento allegato’, che sostituisce gli allegati all’Accordo del\n26.6.2006.\n\nLe parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo\nindividuale, che sarà redatto tenendo conto del format allegato all ’Accordo\ndel 24.4.2012, la formazione per l’acquisizione delle competenze\ntecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la\nqualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema\ndi inquadramento definito nel Ceni. La formazione professionalizzante sarà non\ninferiore a 80 ore medie annue retribuite (ivi compresa la formazione iniziale\nrelativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21\ndicembre 2011), e potrà essere svolta anche on the job, in affrancamento, con\nesercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali,\necc.. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta\nformativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3\ndell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nel piano\nformativo individuale sarà indicato un tutore\u002Freferent e aziendale, inserito\nnell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per\nl’apprendista, in possesso di adeguata professionalità.\n\nL’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative esterne ed interne all’azienda. In caso di interruzione\ndel rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività\nformativa svolta.\n\nLa registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale\nai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto\nformativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto\nformativo, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione\ndell’attività formativa tenendo conto del format allegato all’Accordo\n24.4.2012.\n\nDurante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che\nl’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra\nrichiamata intesa.\n\nDICHIARAZIONE A VERBALE\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero\ndisposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con\nl’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione\ne per le conseguenti armonizzazioni.\n\nNOTA A VERBALE\n\nAi contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente\nprima dell ’entrata in vigore del Digs 167\u002F2011 continua ad applicarsi la\nnormativa originaria fino alla loro naturale scadenza.\n\n•Contratto di somministrazione a tempo determinato\n\nLa somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle\ncircostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.",{"bindId":65,"name":66,"text":67},"trainingprogrammes","Art. 3 - Formazione professionale Con ri","Art. 3 - Formazione professionale\n\nCon riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia\ndi formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono\nconcordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste\nai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.\n\nPertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema\ndi relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze\ne responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi\ninterconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere\norientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:\n\n•consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in\ngrado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni\ntecnologiche ed organizzative;\n\n•cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con\nparticolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare\nl’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore\nflessibilità nell’impiego dei lavoratori;\n\n•rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di\nprevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;\n\n•facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo\nlunghi periodi di assenza.\n\n•In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli\nincontri rispettivamente previsti nei punti 3 e 4 dell’art. 2 forniranno alla\nRSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, sui programmi di\nformazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori\ninteressati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai\ncontenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento\ndei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché\nall’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi\nstessi, esterne all’azienda.\n\nLe RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi.\n\nI medesimi gruppi industriali e aziende forniranno al lavoratore interessato\nl’attestazione relativa ai corsi di formazione professionalizzante svolti.\n\nLe modalità di rilascio delle attestazioni verranno definite\naziendalmente.\n\nFatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale\nlivello sarà valutata - anche in coerenza con gli obietti vi\u002Fprogetti della\nspecifica Sezione dell’EBS di cui all’art. Ibis - l’opportunità di\nadottare specifiche iniziative formative rivolte:\n\n•al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento\nin azienda;\n\n•alla generalità del personale, per consentire un apprendimento\npermanente ed un costante aggiornamento, con particolare riferimento ai\nprogetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;\n\n•al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e\u002Fo da\nprocessi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali\nmodifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una\neffettiva riqualificazione delle competenze\u002Fprofessionalità;\n\n•alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e\ncause particolari di cui all’art. 40 ter del presente contratto;\n\n•ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui\nall’articolo 62 del Ceni.\n\nLe iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse\npubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con\nFondimpresa, nonché attraverso l’utilizzo:\n\n•del monte ore di cui all’art. 45, se non già utilizzato per gli scopi\nspecifici;\n\n•delle ferie e\u002Fo dei rol nel limite massimo di 24 ore annue.\n\nLe Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter\nprocedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente anche\nattraverso il coinvolgimento delle RSU ai fini della individuazione dei\nrelativi fabbisogni formativi.\n\nLavoratori transnazionali\n\nLe Parti si impegnano a redigere un avviso comune entro 30 giorni dalla\nstipula del Ceni, che in coerenza con l’azione congiunta a livello europeo\ndelle OO.SS e della Federazione Europea del settore, contrasti gli effetti di\ndumping relativi all’utilizzo del lavoro transnazionale.\n\nDICHIARAZIONE COMUNE\n\nLe Parti convengono di sviluppare una più forte cultura settoriale di\nrelazioni industriali per una più condivisa conoscenza del contesto economico\ne produttivo dell’industria alimentare e della sua evoluzione settoriale e\nterritoriale.\n\nSi conviene, quindi, al fine di migliorare la funzione della contrattazione\naziendale, di poter avviare, in via sperimentale, programmi formativi che\ncoinvolgano congiuntamente RSU e direzione aziendale, da definirsi in sede\naziendale.",{"bindId":69,"name":70,"text":71},"contracttrial","Art. 17 - Periodo di prova L’assunzione ","Art. 17 - Periodo di prova\n\nL’assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di\nprova non superiore a:\n\n•sei mesi per i lavoratori del 1° livello super e del1°livello;\n\n•tre mesi per i lavoratori del 2°, 3° livello A e del 3°livello;\n\n•un mese per i lavoratori del 4° e 5° livello;\n\n•12 giorni lavorativi per i lavoratori del 6° livello.\n\nDurante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli\nobblighi previsti dal presente contratto.\n\nDurante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento,\nrisolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di\nindennità.\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova,\nil lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro\neffettivamente prestati.\n\nQualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il\nperiodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.\n\nSaranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato\npresso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio\nprecedente.",{"bindId":73,"name":74,"text":75},"legalassistance_trigger","•Ai quadri ed ai lavoratori con funzioni","•Ai quadri ed ai lavoratori con funzioni direttive si riconosce la\ncopertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o\npenali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti\ndirettamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.",{"bindId":77,"name":78,"text":79},"tempagency","Le parti convinte della necessità di per","Le parti convinte della necessità di perseguire l’obiettivo di una\nelevata e stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei\nproblemi occupazionali connessi alla utilizzazione di manodopera con rapporto\nstagionale, dandosi reciprocamente atto della difficoltà di una soluzione\nimmediata e globale di tali problemi riconoscono l’esigenza di sviluppare\nogni iniziativa utile ai fini sopra indicati.\n\nPertanto, quando si renda necessaria l’assunzione di lavoratori stagionali\no comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a\ntempo determinato, al quale sarà riservata una considerazione preferenziale\nrispetto ad altre tipologie contrattuali, inclusa la somministrazione. Il\nnumero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e\nl’inquadramento professionale saranno esaminati preventivamente con le RSU o\ni comitati esecutivi delle stesse per verificare l’esatta applicazione delle\nnorme contrattuali e di legge.",{"bindId":81,"name":82,"text":83},"sicknesspay","Art. 47 - Malattia e infortunio non sul ","Art. 47 - Malattia e infortunio non sul lavoro\n\nL’assenza e la prosecuzione d’assenza per malattia e per infortunio non\nsul lavoro deve essere comunicata, anche telefonicamente, all’azienda entro\nl’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri e turnisti, salvo il\ncaso di giustificato impedimento, al fine di consentire all’azienda stessa di\nprovvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero\neventualmente necessari.\n\nAlla comunicazione farà seguito, entro 2 giorni, ai sensi e nei modi di\nlegge, l’invio del certificato medico.\n\nFermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di\ntrasmissione telematica del certificato di malattia, il lavoratore adempie agli\nobblighi contrattuali relativi alla documentazione dell’assenza comunicando\nal datore di lavoro, entro due giorni, via telefax, tramite posta elettronica o\ncon le diverse modalità messe a disposizione a livello aziendale, il numero di\nprotocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal medico.\n\nIn ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia\nper qualsiasi motivo quale, a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di\ntrasmissione, insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore,\nprevio avviso al datore di lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con\nraccomandata a.r. all’azienda entro due giorni il certificato di malattia che\nil medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto\ndalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 18 marzo 2011, n.4.\n\nCosì come previsto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal successivo\nregolamento del 26 marzo 1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di\nmalattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico, fatte\nsalve le disposizioni regionali, dal quale risulti che gli stessi non\npresentino pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. Detti\ncertificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici di cui\nall'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.\n\nAl lavoratore non in prova compete il seguente trattamento:\n\n•Conservazione del posto\n\nIl lavoratore, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o\ninfortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con\nriconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti\nperiodi:\n\n•anzianità fino a 5 anni compiuti: mesi 6;\n\n•anzianità oltre 5 anni: mesi 12.\n\nCesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del\ntrattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso,\ndurante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a) e,\ndurante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso\ndi diverse malattie.\n\nEguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla\nscadenza del periodo di preavviso stesso.\n\nNel caso delle patologie gravi di cui alla successiva lett. A (uremia\ncronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie), debitamente accertate e\ncertificate, i lavoratori che abbiano effettuato la domanda di pensione di\ninabilità assoluta prevista dalla legislazione vigente, avranno diritto a\nrichiedere la conservazione del posto di lavoro, fermo restando il trattamento\neconomico in atto, senza alcun limite di comporto, fino al momento della\ndecisione di accoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema\npubblico sanitario\u002Fassistenziale, che deve essere tempestivamente comunicata\ndal lavoratore all’azienda.\n\nsempre nel caso delle patologie gravi di cui sopra che richiedano terapie\nsalvavita, anche i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a tali terapie -\ndebitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata - danno\ndiritto a permessi ai sensi dell'art. 40, ove la fattispecie sia al di fuori\ndell’ambito nel quale le disposizioni Inps ravvisino uno stato morboso\nassistitele. In tale caso i predetti giorni di assenza non sono considerati ed\ninclusi né ai fini del computo dei periodi di comporto sopra indicati né ai\nfini del computo degli archi temporali di cui al precedente comma 2.\n\nAlmeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto,\nil lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà\nusufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente\ncertificato di durata non superiore a mesi 12 durante il quale non decorrerà\nretribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.\n\nA tal fine la Direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi\nfamiliari, fornirà lo stato di attuazione di quanto previsto al comma\nprecedente.\n\nNon si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto\ncontrattuale i cui benefici sono collegati all’anzianità di servizio ed\ninoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto\nprevisto ai punti 1 e 2 del presente articolo.\n\nAnche per l’aspettativa di cui sopra vale quanto previsto dall'art. 49.\n\nAlla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al\nlicenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi\ncompresa l’indennità sostitutiva del preavviso.\n\nQualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta\nal lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il\nrapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò\nnon avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane\nsospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. Il\nperiodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione\ndell’importo del Tfr maturato all’inizio della sospensione stessa, secondo\ni criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma, del Codice Civile.\n\nFermo restando il trattamento economico di cui al successivo punto 2), il\nlavoratore assente dal lavoro per malattia professionale, riconosciuta dall\n’Inail, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello\nper il quale viene corrisposta dall’Inail stesso l’indennità di inabilità\ntemporanea assoluta.\n\nIl lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si\npresenta al lavoro sarà considerato di missionario.\n\n•Trattamento economico\n\nIl trattamento economico viene stabilito come segue:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Anzianità\n      \n      Corresponsione\n        dell’intera retribuzione\n      \n      Corresponsione della\n        mezza retribuzione\n      \n    \n  \n  \n    \n      Fino a 5 anni\n        compiuti\n      \n      per sei mesi\n      \n      -\n      \n    \n    \n      Oltre i 5 anni\n      \n      per sei mesi\n      \n      per sei mesi\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\nAgli effetti del trattamento economico l’azienda su documentazione redatta\nsui moduli dell’istituto assicuratore integrerà l’indennità corrisposta\ndallo stesso in modo da raggiungere il 100 o il 50 per cento della retribuzione\nnormale netta.\n\nLe indennità a carico dell ’Istituto assicuratore saranno anticipate a\ncondizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito\nil rimborso attraverso conguaglio da parte dell’istituto o altro sistema\nanalogo.\n\nIl trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si\napplica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto,\nanche in caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo\ndi quanto erogato dall’Inps.\n\nPer l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari\nvalgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.\n\n•Malattia e ferie\n\nLa malattia e l’infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di\nferie, ne sospendono la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero.\n\nInoltre, la malattia e l’infortunio non sul lavoro, che per natura e\ngravità impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e\nla cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10,\nsospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative, di cui\nal quinto comma dell’art. 35, non inferiore a due settimane.\n\nL’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva\nagli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento\nnecessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di\ninfermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali\nvigenti.\n\nIl lavoratore che si ammala nell’arco del periodo di ferie continuative di\ncui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie\nprogrammate, qualora guarito.\n\nPRIMA NOTA A VERBALE\n\nLa conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo\ndeterminato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la\nscadenza del termine apposto al contratto medesimo.\n\nAi lavoratori assunti con contratto a termine l’integrazione aziendale\nsarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta\nl’indennità economica di malattia da parte dell’Inps e comunque non oltre\nla scadenza del predetto contratto.\n\nNel rapporto di lavoro part-time orizzontale i periodi di conservazione del\nposto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi,\nsaranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi\nstessi e con criteri di proporzionalità.\n\nNel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del\nposto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso\ndi più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla\ndurata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare\n1’80% della prestazione annua concordata.\n\nSECONDA NOTA A VERBALE\n\nPer Assobibe (già Abg-Unibg), Federvini, Mineracqua (già Federterme),\nAssobirra, Distillatori, Aiipa, Ancit (già Pescaconserve), Anicav, Italmopa le\nAziende della pastificazione aderenti ad Aidepi, Airi.\n\nIl trattamento economico integrativo a carico delle aziende, per quanto\nconcerne gli operai assunti a tempo determinato, sarà quello previsto dal Ceni\ndei singoli settori, in vigore alla data del 1° gennaio 1974, per le malattie\ninsorte nei primi 30 giorni di servizio e quello di cui al presente articolo\nper le malattie insorte successivamente.\n\nReperibilità’ in caso di assenza dal lavoro per malattia e infortunio non\nsul lavoro\n\nFermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore\ndeve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto\nil periodo della malattia dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle\nore 19,00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per\nmalattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.\n\nNel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano\neffettuate su iniziative dell’ente preposto ai controlli di malattia, in\norari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri\norganizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di\nassentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici,\nnonché per le visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà\npreventiva informazione all’azienda.\n\nNel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione\nsanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà\nperseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 68. Costituisce\naltresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività\nlavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.\n\nOgni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nsul lavoro deve essere preventivamente comunicato all’azienda.\n\nDichiarazione su patologie di particolare gravita’ e su stati di\ntossicodipendenza\n\n•Patologie di particolare gravità\n\nPer quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:\n\n•uremia cronica;\n\n•talassemia ed emopatie sistematiche;\n\n•neoplasie,\n\nsi fa innanzitutto riferimento alla prassi Inps applicativa delle\ndisposizioni assistenziali vigenti.\n\nAl di fuori dell’ambito entro il quale dette disposizioni ravvisano uno\nstato morboso assistitale, le Aziende concederanno, compatibilmente con le\nesigenze di servizio, ai lavoratori che denuncino le condizioni sopra indicate,\npermessi ai sensi dell’art. 40 del vigente Ceni.\n\nAnaloghi permessi, sempre ai sensi dell’art. 40 del presente Ceni,\npotranno essere concessi anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a\ncarico affetti da malattie allo stadio terminale.\n\nLa richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.\n\n•Stati di tossicodipendenza\n\n•permessi di cui al precedente punto A) potranno essere anche accordati,\nsempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori\ntossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano a carico familiari\ntossicodipendenti per i quali vi sia la documentata necessità di terapie\nriabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale\no presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni o ancora presso\nsedi o comunità terapeutiche.\n\nFermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo Unico\ndelle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,\nprevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza\n(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo\nstato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di\nriabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di\naltre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a\ntempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il\ntempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta\nall’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non\nsuperiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.\n\n•dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è\ntenuto a presentare alla Direzione dell’azienda la documentazione di\naccertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico\nper le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi\ndell’art. 122 del citato Testo Unico.\n\nIl dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità\nmensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta\neseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del\nprogramma stesso.\n\nIl rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda\nservizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o\ndalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data\ndell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma\nterapeutico.\n\nPrevia richiesta scritta, l’Azienda potrà concedere ai lavoratori che ne\nfacciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le\ntossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo\nseguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa -\ncompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro\nmesi.\n\nDurante i suddetti periodi di aspettativa, che non sono frazionabili e che\npotranno essere concessi una volta sola, non decorrerà retribuzione, né si\navrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e\u002Fo di\ncontratto.\n\nNell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo,\nsarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti\ninteressati.\n\nIn occasione dei suddetti periodi di aspettativa, [’Azienda potrà\nricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni\ndi legge.\n\nFederalimentare, le Associazioni del Settore e le Organizzazioni Sindacali\nstipulanti (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil) convengono di studiare una proposta,\nda sottoporre congiunta- mente al Consiglio di amministrazione dell’Inps, che\ndefinisca specifiche forme di assistenza economico-sanitaria nei confronti dei\nsoggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da\nsostanze tossiche non costituisca una condizione equiparabile a malattia, ma\ndetermini comunque uno stato che richieda interventi di cura e di\nassistenza.\n\nNOTA A VERBALE\n\nQuale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla L.\n297\u002F1982, su richiesta del lavoratore l’azienda concederà l’anticipazione\ndel Trattamento di fine rapporto per le spese da sostenere per le patologie di\ncui ai precedenti punti A (Patologie di particolare gravità) e B ( Stati di\ntossicodipendenza)",{"bindId":85,"name":86,"text":87},"disabilitypay","Art. 48 - Infortunio sul lavoro Ogni inf","Art. 48 - Infortunio sul lavoro\n\nOgni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato\nimmediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederli\naffinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.\n\nAi fini del presente articolo si intende per infortunio sul lavoro quello\nriconosciuto come tale dall’istituto assicuratore ai sensi delle vigenti\ndisposizioni di legge.\n\nIn caso di infortunio sul lavoro per il quale intervenga l’Inail,\nl’azienda corrisponderà all’operaio non in prova, dal primo giorno di\nassenza dal lavoro e fino alla cessazione della indennità di invalidità\ntemporanea erogata dal predetto istituto assicuratore, una integrazione di tale\nindennità in modo da raggiungere il 100 per cento della retribuzione normale\nnetta.\n\nLe indennità a carico dell’istituto saranno anticipate a condizione che\nle stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso\nattraverso conguaglio da parte dell Tnail o altro sistema analogo.\n\nIl lavoratore che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione\nnon si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.\n\nNel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei\npostumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda\nesaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle\nattitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni\ncompatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore\nconserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata,\nlimitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione,\nper il periodo antecedente al passaggio di livello.\n\nI lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente\nsaranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di\nlegge.\n\nLa conservazione del posto per gli operai assunti con contratto a tempo\ndeterminato è limitata al periodo massimo di quattro mesi, e comunque non\noltre la scadenza del termine apposto al contratto.",{"bindId":89,"name":90,"text":91},"healthcareaccess","Art. 74 quater - Assistenza sanitaria in","Art. 74 quater - Assistenza sanitaria integrativa\n\nLe Parti nella condivisione dell'importanza che riveste l’istituzione di\nforme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, a partire\ndal 1.1.2011, un Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori con\ncontratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del\nrapporto pari o superiore a nove mesi nell'arco dell’anno solare.\n\nLe parti convengono di istituire una Commissione per definire gli atti\ngiuridici necessari (Atto costitutivo, Statuto, Regolamento) e tutti gli\nadempimenti propedeutici alla operatività del Fondo stesso.\n\nLa suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 30\u002F06\u002F2010, data\nentro la quale le Parti formalizzeranno l’intesa operativa.\n\nA decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti di cui\nsopra per i quali non siano attive forme di assistenza sanitaria previste da\naccordi collettivi e\u002Fo regolamenti aziendali.\n\nPer il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico\ndell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità.\n\nI contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal Regolamento.\n\nA seguito del suddetto incremento dovranno essere deliberati i miglioramenti\ndelle prestazioni convenute.\n\nLaddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la\npropria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa\nautomaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.\n\nSono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già\nsottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo,\nche prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria\nintegrativa.\n\nDi conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti\naccordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.\n\nIn occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale\npotranno essere definiti specifici accordi di confluenza e\u002Fo di armonizzazione,\nfermo restando che con il presente articolo si è disciplinata a livello di\nCeni la materia.",{"bindId":93,"name":94,"text":95},"protectiveclothing","Art. 63 - Indumenti di lavoro e generi i","Art. 63 - Indumenti di lavoro e generi in natura\n\nIndustria degli alimenti zootecnici\n\nLe aziende forniranno in uso gratuito ai lavoratori appartenenti alle ex\ncategorie operaie una tuta all’anno.\n\nIndustria delle carni\n\nPer i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le\naziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori giubbotti imbottiti o\nmaglioni, copricapo e guanti.\n\nAgli operai verranno fornite annualmente due paia di calze di lana.\n\nAi lavoratori, che svolgono normalmente la loro attività in luoghi\nparticolarmente bagnati, mattatoio e sventramento (lavanderia - budelleria -\ntripperia - cottura prosciutti), verranno forniti in uso un paio di zoccoli di\nlegno o di zoccoli con stivaletto, un grembiule impermeabile.\n\nLe aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o tuta,\ne alle operaie una vestaglia.\n\nAgli addetti allo spolpo verrà fornito in uso un grembiule di cuoio.\n\nIndustria dolciaria\n\nA tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato\ne per un periodo inferiore a quattro mesi, le aziende daranno in uso i seguenti\nindumenti:\n\ndonne: grembiule a vestaglia e cuffia;\n\nuomini: calzoni e giacca oppure tuta.\n\nResta, però, inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso\nindumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente\narticolo solo quando gli indumenti diversi si renderanno inservibili.\n\nPer gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la\ntemperatura si aggira intorno a 0 gradi, le aziende dovranno fornire in uso i\nseguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno, guanti protettivi,\ngiacchettoni di pelo.\n\nIndustria lattiero casearia\n\nPer gli operai addetti alle celle frigorifere, alle saline, alle lavanderie\na mano, l’azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei lavoratori,\nindumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.\n\nIn particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente\nbagnati l’azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori,\nstivaletti di gomma.\n\nSaranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano\ncostantemente con le mani immerse nell 'acqua.\n\nLavorazione del pecorino\n\nPer gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alla\nlavanderia a mano, l’azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei\nlavoratori indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.\n\nIn particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente\nbagnati l’azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori,\nstivaletti di gomma.\n\nSaranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano\ncostantemente con le mani immerse nell’acqua.\n\nIndustria delle acque e bevande gassate\n\nAgli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un\nparticolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:\n\n•zoccoli di legno o calzature equivalenti a tutti coloro che lavorano\nnormalmente in ambienti con pavimenti bagnati;\n\n•grembiule a cuffia alle donne e tuta o indumento equivalente agli uomini,\nquando il personale deve adempiere a lavori in locali od alla presenza di\nmacchine che possano accelerare la normale usura di indumenti;\n\n•per il personale addetto alla distribuzione, le eventuali situazioni di\nfatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno\nsancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede\naziendale.\n\nAnalogamente si opererà per quanto riguarda eventuali situazioni di fatto\nin ordine a indumenti da lavoro diversi da quelli previsti ai punti a) e b).\n\nIndustria delle acque minerali e bibite in acque minerali\n\nPer quanto concerne la eventuale fornitura di indumenti da lavoro, è fatto\nrinvio alle consuetudini aziendali in atto.\n\nIndustria della distillazione di alcoli e di acquaviti\n\nAi lavoratori addetti alla conduzione delle caldaie a vapore ed ai\nmeccanici, con anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda\nsuperiore ad un anno, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta di\nlavoro all’anno rinnovabile alla scadenza di ogni singolo anno compiuto.\n\nAgli operai addetti alla estrazione delle materie tartariche ed a quelli\naddetti alla manipolazione di acidi qualunque sia l’anzianità di servizio,\nsarà data in uso una tuta di lavoro.\n\nIndustria della birra e del malto\n\nAgli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un\nparticolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:\n\n•zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti\ncon pavimenti bagnati;\n\n•stivali di gomma a coloro che sono addetti al lavaggio dei serbatoi\noperando nell’interno dei serbatoi stessi;\n\n•maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di\nlana (3 paia all’anno) agli addetti alle cantine di fermentazione e di\ndeposito ed ai filtratori;\n\n•grembiuli al personale addetto alle macchine che possono dare spruzzi\ncostanti di acqua o di birra.\n\nIndustria delle conserve vegetali\n\nFerme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole\naziende, si conviene che ai lavoratori, che già non ne usufruissero, le\naziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli\nuomini; un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.\n\nAi lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente\nbagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un\ngrembiule di gomma.\n\nI lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti\nlimitatamente al dolo o colpa propria.\n\nIndustria risiera\n\nLe aziende forniranno in uso gratuito agli operai una tuta all’anno.\n\nIndustrie alimentari varie\n\nAgli operai addetti alla produzione verranno forniti in uso in quanto\ncompatibili con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:\n\ndonne: grembiule a vestaglia e cuffia;\n\nuomini: calzoni e giacca oppure tuta.\n\nResta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso\nindumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente\narticolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si\nrenderanno inservibili.\n\nIndustria molitoria e della pastificazione\n\nLe aziende sono tenute:\n\n•a fornire gratuitamente in uso (nell’ambito dello stabilimento)a tutti\ngli operai indumenti da lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli\nresi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;\n\n•a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali, tele\ncerate di protezione dalla pioggia;\n\n•a mettere a disposizione degli operai che lavorano in locali\nparticolarmente bagnati, zoccoli di legno;\n\nIndustria delle conserve ittiche\n\nFerme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole\naziende, si conviene che, ai lavoratori che già non ne usufruissero, le\naziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli\nuomini, un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.\n\nAi lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente\nbagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un\ngrembiule di gomma.\n\nI lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti,\nlimitatamente al dolo o colpa propria.\n\nIndustria saccarifera\n\nL’Azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai\nsottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:\n\n•Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli\no calzature di gomma).\n\n•Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.\n\n•Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.\n\n•Addetti alle turbine di pile: guanti di tela forte.\n\n•Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di\ntela.\n\n•Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli,\nschermo facciale oculare protettivo.\n\n•Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.\n\n•Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i\nsaldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e calzature isolanti.\n\n•Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro.\n\n•Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti,\nelettricisti, addetti alla pulizia e mairritenzione interna degli apparecchi\n(caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori,\nmescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini\ne simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le\nnecessità del lavoro.\n\nLieviterie\n\n•Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti a lavori in locali\nbagnati: zoccoli.\n\n•Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia.\n\nAcido lattico\n\n•A chi lavora a contatto dell’acido lattico: una tuta e zoccoli.\n\nServizi generali\n\n•A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento nafta: una tuta e\nzoccoli.\n\n•Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro\nanche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno\nessere in dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse; nella stagione\nrigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.\n\nGli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all’azione di\nsostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati\ndall’azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi\nprotettivi necessari.\n\nL’Azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in\nservizio continuativo nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta,\nnon avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.\n\nGeneri in natura\n\nAi fini di realizzare il superamento dell’istituto è in facoltà di\nciascuna azienda, presso cui lo stesso è applicato ai sensi dell’art. 48 del\nCeni 15 luglio 1977 (già riportato in nota nei precedenti contratti),\nconcordare tra le parti la monetizzazione per i lavoratori che ne fruiscono,\nnei limiti del valore reale rilevato in azienda.",{"bindId":97,"name":98,"text":99},"funeralpay","Art. 77 - Indennità in caso di morte In ","Art. 77 - Indennità in caso di morte\n\nIn caso di morte del lavoratore sono dovute agli aventi diritto le\nindennità previste dall'art. 2122 del c.c., così come modificato dalla\nsentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale e dalla legge\n297\u002F1982 agli effetti delle trattenute per eventuali anticipazioni.",{"bindId":101,"name":102,"text":103},"childcare","A) Congedi parentali Ciascun genitore, p","A) Congedi parentali\n\nCiascun genitore, per ogni bambino nei primi suoi 12 anni di vita, ha\ndiritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente\ncomplessivamente dodici mesi.\n\nNell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:\n\n•alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di\nmaternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei\nmesi;\n\n•al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo\ncontinuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevatale a sette nel caso\nin cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo\ne o frazionato non inferiore a tre mesi;\n\n• qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o\nfrazionato non superiore a dieci mesi.\n\nAi fini dell'esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare,\nalmeno 10 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro, indicando la\ndurata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della\ndurata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la\ndichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente\nimpossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire\nil datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la\nrelativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni\ndall’inizio dell’assenza dal lavoro.\n\nNel caso in cui il congedo venga chiesto in modalità di fruizione oraria,\nlo stesso sarà riconosciuto in gruppi minimi di 4 ore giornaliere, fermi\nrestando i termini di preavviso di cui sopra. L’azienda valuterà, in\nrelazione alle esigenze organizzative e produttive, la possibilità di\naccogliere richieste di congedo ad ore in misura inferiore alle 4 ore minime\ngiornaliere.\n\nIl congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro\ngenitore non ne abbia diritto.\n\nSulla base di apposita documentazione, al lavoratore padre è concesso un\ngiorno di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio.\n\nLa lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con\nhandicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, co. 1,\ndella L. n. 104\u002F1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo\nparentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso\nistituti specializzati.\n\nIn alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi\ndi cui all’articolo 4, co. 2, della legge n. 53 del 2000.\n\n•Congedi per la malattia del figlio\n\nEntrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro\nper periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non\nsuperiore a tre anni.\n\n•medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi\ndal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all’anno - non retribuiti e\nfruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere,\ncompatibilmente con le esigenze organizzative - per le malattie di ogni figlio\ndi età compresa fra i tre e i nove anni.\n\nPer fruire dei congedi di cui ai precedenti commi il genitore è tenuto a\ncomunicare l’assenza e la prosecuzione dell’assenza secondo le modalità di\ncui al successivo art. 47, e a presentare al datore di lavoro idoneo\ncertificato rilasciato da un medico specialista del servizio nazionale o con\nesso convenzionato.\n\nTali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro\ngenitore non ne abbia diritto, e sono computati nell’anzianità di servizio,\nesclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o\ngratifica natalizia.",{"bindId":105,"name":106,"text":107},"deathrelatives","Lett. A) - Permessi per eventi e cause p","Lett. A) - Permessi per eventi e cause particolari\n\nIn applicazione della legislazione vigente, il lavoratore e la lavoratrice\nhanno diritto a quattro giorni complessivi di permesso retribuito in caso di\ndecesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente\nseparato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un\nsoggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del",{"bindId":109,"name":110,"text":111},"marriage","Art. 43 - Congedo matrimoniale Ai lavora","Art. 43 - Congedo matrimoniale\n\nAi lavoratori che abbiano superato il periodo di prova sarà concesso, in\noccasione del loro matrimonio, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi\ndi calendario, con decorrenza della retribuzione.\n\nLa richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore\ninteressato con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi\neccezionali, e deve essere documentata.\n\nIl congedo suddetto non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali\nné potrà coincidere con il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro.\n\nPer quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge e\ncontrattuali vigenti in materia.\n\nSi farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione ai\nlavoratori per il periodo di congedo matrimoniale quando i medesimi, ferma\nrestando l’esistenza del rapporto di lavoro si trovino per giustificato\nmotivo, sospesi od assenti.\n\nIl congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è almeno dovuto alla\nlavoratrice che si dimette per contrarre matrimonio.\n\nDICHIARAZIONE A VERBALE\n\nLe parti non hanno inteso trasferire alle aziende l’onere dell’assegno\ndi congedo matrimoniale liquidato dall’Inps di cui al contratto del 1941.\n\nNOTA A VERBALE PER L'INDUSTRIA SACCARIFERA\n\nAgli operai non in prova, sarà concesso un congedo di 9 giorni consecutivi,\nprorogabile, a richiesta dell’interessato, a 12 giorni ed il relativo\ntrattamento economico a carico dell’Inps sarà, qualunque sia la durata del\ncongedo, integrato fino a 96 ore di retribuzione normale.",{"bindId":113,"name":114,"text":115},"paidpaternityleave","Sulla base di apposita documentazione, a","Sulla base di apposita documentazione, al lavoratore padre è concesso un\ngiorno di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio.",{"bindId":117,"name":118,"text":119},"jobsecuritymothers","•studiare interventi idonei a facilitare","•studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;",{"bindId":121,"name":122,"text":123},"breastfeeding_dangerouswork","Ai soli effetti retributivi di cui al pr","Ai soli effetti retributivi di cui al presente Ceni, per lavoro notturno si\nintende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Si considera\nlavoro notturno ai fini legali, di cui al Digs n. 66 del 2003, quello\neffettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle\ncondizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui\nall'art. 11, secondo comma, del citato provvedimento (donne,\ndall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di\netà del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre\nanni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la\nlavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio\nconvivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che\nabbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio\n1992, n. 104, e successive modificazioni).",{"bindId":125,"name":126,"text":127},"paidmaternityleave","Art. 46 -Tutela delle lavoratrici madri ","Art. 46 -Tutela delle lavoratrici madri\n\nPer la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le\nrelative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al Digs n. 151 del\n2001.\n\nA far data dal 1° gennaio 1992, la lavoratrice riceverà inoltre un\ntrattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a\nraggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i primi\ncinque mesi di assenza obbligatoria. Tale trattamento è considerato utile ai\nfini del computo della 13a e 14a mensilità.\n\nLimitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle\nlavoratici con contratto a tempo determinato - e comunque non oltre la scadenza\ndel predetto contratto - il trattamento a carico dellTnps a condizione che sia\nrecapitata direttamente all’azienda l’indennità liquidata dall’istituto\nassicuratore.\n\nNel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza\nfrazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo di congedo\nobbligatorio, alla lavoratrice madre che ne faccia richiesta sarà concessa,\nnei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 73 del presente Contratto,\nl’anticipazione del Tfr.\n\nPROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER L'INDUSTRIA SACCARIFERA\n\nIl trattamento economico delle lavoratrici madri non potrà essere inferiore\nalla corresponsione dell’intera retribuzione normale per i due mesi\nprecedenti il parto ed i tre mesi successivi al parto stesso.\n\nTale trattamento assorbirà, fino a concorrenza, eventualmente praticato\ndall’istituto assi- curatore.\n\nOve, durante i periodi di cui sopra, intervenga una malattia, si\napplicheranno le disposizioni fissate dall’art. 47 (così, come sostituito\ndal punto 15 delle Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria\nsaccarifera) a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.",{"bindId":129,"name":130,"text":131},"maternityotherclause","Fermo restando quanto già previsto dal c","Fermo restando quanto già previsto dal comma 4 dell'art. 30-bis, ove le\nlavoratrici madri ed i lavoratori padri, nel primi 24 mesi di vita del bambino,\nmanifestino l’interesse a percepire le sole maggiorazioni concernenti\nprestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l’azienda\naccoglierà le relative richieste di accantonamento su un conto individuale\n(ed. banca ore) delle ore effettuate a tale titolo.\n\nIl lavoratore padre\u002Flavoratrice madre potranno attingere a tale conto, per\nutilizzare i riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul\npiano dei costi e da fruire entro 12 mesi dalla maturazione, nel rispetto delle\nesigenze aziendali.",{"bindId":133,"name":134,"text":135},"eqpromotion","•Rafforzamento del ruolo della donna e p","•Rafforzamento del ruolo della donna e pari opportunità\n\nLe parti considerano della massima importanza la crescita e la qualità\ndell’occupazione femminile nell’industria alimentare, e, conseguentemente,\nsi impegnano ad adottare un insieme\n\ndi azioni a favore della parità tra donne e uomini sul posto di lavoro,\nincentrato sulle seguenti priorità: facilitare e promuovere i percorsi di\ncarriera e la qualità del lavoro femminile; favorire la partecipazione ed il\nriequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di\nresponsabilità (con particolare riguardo alle lavoratrici in rientro dai\ncongedi per maternità); migliorare l’efficienza organizzativa delle forme di\nflessibilità dell’orario già introdotte (es. part-time) e degli altri\nstrumenti di conciliazione (congedi parentali, di cura e formativi), per\nsalvaguardare le opportunità di carriera delle dipendenti donne; considerare\nla differenza di genere quale criterio di riferimento nell’assegnazione alle\nmansioni.\n\nAi fini di cui sopra, le Parti si impegnano altresì a verificare la\npossibilità di individuare, forme di organizzazione del lavoro e tipologie\ncontrattuali che favoriscano la conciliazione tra vita lavorativa e vita\nfamiliare, nonché a promuovere specifiche iniziative formative - anche\nattingendo dalle risorse dell’OBA di cui all’art. 1 quater - destinate alle\nlavoratrici dipendenti delle industrie alimentari, attraverso l’elaborazione\ndi piani ad hoc da individuare ed attuare nell’ambito del predetto Organismo,\nanche attraverso la predisposizione di schemi per la promozione di iniziative\ndi azioni positive di cui alla Legge ir, 125\u002F1991 e alla Legge n. 53\u002F2000.",{"bindId":137,"name":138,"text":139},"violence","Linee guida per il contrasto delle moles","Linee guida per il contrasto delle molestie sessuali e del mobbing\n\nLe Parti - anche alla luce del recente Accordo quadro sulle molestie e la\nviolenza nei luoghi di lavoro del 25.1.2016 sottoscritto tra Confindustria e\nCgil, Cisl, Uil - si danno reciprocamente atto e riconoscono l’importanza che\nnei luoghi di lavoro i rapporti tra Azienda e dipendenti e tra i dipendenti\nmedesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto\nreciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della\npersona. Le Parti considerano inaccettabili e intollerabili discriminazioni per\nragioni di razza, di religione, di lingua, di genere e di appartenenza politica\ne sindacale.\n\nLa finalità delle presenti Linee guida è di aumentare la consapevolezza\ndei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro\nrappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro, al fine di\nprevenire e gestire i problemi da esse derivanti.\n\nPer molestia e violenza nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o\ncomportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro,\nsecondo le definizioni dell’Accordo quadro 25.1.2016 tra Confindustria e\nCgil, Cisl, Uil.\n\nLe molestie e la violenza sono dovute a comportamenti inaccettabili di uno o\npiù individui e possono avere diverse forme, alcune delle quali sono più\nfacilmente identificabili di altre. L’ambiente di lavoro può influire\nsull’esposizione delle persone alle molestie e alla violenza.\n\nLe molestie si verificano quando uno o più individui subiscono\nripetutamente e deliberata- mente abusi, minacce e\u002Fo umiliazioni in contesto di\nlavoro.\n\nLa violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in\ncontesto di lavoro.\n\nLe molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori,\no da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare\nla dignità della persona , di nuocere alla salute e\u002Fo di creare un ambiente di\nlavoro ostile.\n\nOgni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione\nsessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo\nsubisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di\nintimidazione nei suoi confronti.\n\nLe lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al\nmantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di\nognuno e siano favorite le relazioni\n\ninterpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca\ncorrettezza.\n\nIn base al predetto Accordo quadro le imprese sono chiamate ad adottare una\ndichiarazione che sottolinei che le molestie e la violenza non verranno\ntollerate (si veda fac simile in All. B all'Accordo Quadro 25.1.2016).",{"bindId":141,"name":142,"text":143},"violenceleave","•Congedo per le donne vittime di violenz","•Congedo per le donne vittime di violenza di genere\n\nLe Parti, nella vigenza dell ’Art. 24 del decreto legislativo 15 giugno\n2015, stabiliscono che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad\nun prolungamento, fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti\na carico dell’azienda da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche\ndella norma sopra citata.\n\nDICHIARAZIONE COMUNE\n\nLe Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali\npattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi\ntrattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale",{"bindId":145,"name":146,"text":147},"equalitymonitoring","Art. I ter - Pari opportunità •Commissio","Art. I ter - Pari opportunità\n\n•Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità\n\n•Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi\nvigenti, concernenti l’occupazione femminile ed in armonia con quanto\nprevisto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive Cee recepite dallo\nStato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla\nopportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla\npromozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non\nconsentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché\nad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della\npersona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una\nopportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.\n\nIn tale logica, le Parti confermano la necessità della effettiva\noperatività, nell’ambito dell’EBS, della Commissione paritetica nazionale\ncomposta da 12 membri (6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6\ndesignati dalle Segreterie Nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil) alla\nquale è affidato il compito di:\n\n•esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;\n\n•seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria;\n\n•esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile\nad attività professionali non tradizionali;\n\n•studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la\nprofessionalità;\n\n•studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno. Le Parti si impegnano ad adeguare la normativa\ncontrattuale in caso di emanazione di un provve dimento legislativo che demandi\nalla contrattazione nazionale modalità applicative e\u002Fo norme attuative, nei\ntermini eventualmente fissati dalla legislazione di rinvio;\n\n•verificare, con riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, ipotesi di\nschemi per la promozione di iniziative di azioni positive;\n\n•studiare il fenomeno del mobbing, con l’intento di pervenire ad una\ndefinizione di tale fenomeno alla luce della legislazione vigente ed alla\nelaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della\nlegislazione medesima ed a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali.\n\n•Sempre nell’ambito dell’ EBS, potranno essere attivate, per la\nvigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, subarticolazioni\ndella Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità per specifiche\naree territoriali ove comunque sussista una significativa concentrazione di\naziende del complesso del settore alimentare.\n\nLe aree di cui sopra vengono individuate, in via sperimentale, nelle\nprovinole di Bologna, Genova, Milano, Parma, Roma, Salerno, Torino.\n\nLe Associazioni imprenditoriali delle città sopra indicate, previa intesa\ncon le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti,\npotranno costituire Commissioni paritetiche per le pari opportunità che\nopereranno in stretto collegamento, anche con incontri periodici collegiali,\ncon la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati e dei\nrisultati delle ricerche forniti dalla stessa.\n\nTali Commissioni saranno composte da 12 membri, di cui 6 designati dalle\nAssociazioni de gli industriali e 6 designati dalle soprarichiamate istanze\nterritoriali delle Organizzazioni sindacali.\n\nAlle Commissioni è affidato il compito di:\n\n•analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità\nterritoriali dell’andamento dell’occupazione femminile nel settore;\n\n•esaminare problematiche riferite all ’occupazione femminile in ruoli\nconnessi alle nuove tecnologie;\n\n•studiare interventi idonei a facilitare il rientro delle lavoratrici\npuerpere ed il loro reinserimento al lavoro ed ogni iniziativa atta a favorire\ntale reinserimento nella salvaguardia della professionalità delle\nlavoratrici;\n\n•valutare sperimentazioni, sulla base delle indicazioni eventualmente\nfornite dalla Commissione paritetica nazionale ed ai sensi di quanto previsto\ndalla lettera f) del precedente punto 1 ), di iniziative di azioni positive.\n\n* * *\n\nLe Commissioni di cui ai precedenti punti 1 ) e 2) si riuniranno di norma\nsemestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte\nindustriale o di parte sindacale, delibereranno all’unanimità circa le\nmetodologie di lavoro e per l’attuazione dei compiti loro attribuiti e\nriferiranno annualmente, sull’attività svolta, alle parti stipulanti il\npresente contratto collettivo.",{"bindId":149,"name":150,"text":151},"hourspweek_select","La durata settimanale dell’orario normal","La durata settimanale dell’orario normale del singolo lavoratore è\nfissata in 40 ore.\n\nAi soli fini contrattuali, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri\nnon inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1° gennaio\n1993, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui\nal comma 14 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di\nstagionalità.",{"bindId":153,"name":154,"text":155},"hourspday_select","L’orario settimanale di lavoro sarà conc","L’orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni: eventuali\neccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede\naziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive,\ndistributive.",{"bindId":157,"name":158,"text":159},"MAXHOURS_trigger","Al di là dei casi previsti dal precedent","Al di là dei casi previsti dal precedente 3° comma, eventuali ipotesi di\nlavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione\naziendale e RSU o comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue\npro-capite.",{"bindId":161,"name":162,"text":163},"PAIDLEAV_trigger","Art. 35 - Ferie II lavoratore ha diritto","Art. 35 - Ferie\n\nII lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo\nretribuito nella misura di:\n\n•22gg.lavorativi(173 ore): in caso di distribuzione dell’orario\nsettimanale su 5 giorni;\n\n•26gg.lavorativi(173 ore): in caso di distribuzione dell’orario\nsettimanale su 6 giorni;\n\n•22gg.lavorativiper il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione\nlavorativa distri\n\nbuita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate.\n\nIn quest’ultimo caso la giornata di ferie coincidente con la prevista\nmezza giornata di prestazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di\nferie.\n\nFermo restando quanto previsto nel comma precedente le festività cadenti\nnel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo\nmedesimo.\n\nIl riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.\n\nIl periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sede\naziendale entro il primo trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un\nperiodo minimo continuativo feriale di 2 settimane purché maturato, eccezion\nfatta per i settori indicati in nota’ per i quali i periodi minimi\ncontinuativi feriali sono due, uno di due settimane e l’altro di una purché\nmaturato.\n\nIn caso di ferie collettive e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,\nal lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo feriale\nannuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte\ndi anno feriale maturata.\n\nA tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà\nconsiderata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene\nconsiderata.\n\nIl periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso.\n\nQualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di\nferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente\nsostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia\nper il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove\ngodeva le ferie stesse.\n\nAl fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei\nlavoratori extracomunitari, le aziende potranno accogliere, salve diverse\nesigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei\nsingoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro\nattraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal\ncontratto.\n\nNORMA TRANSITORIA\n\nRestano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già acquisiti dal\npersonale dipendente conformemente a quanto previsto dai Ceni di ciascun\nsettore rinnovati nel 1974 e, per quanto concerne i viaggiatori o piazzisti,\ndall’applicazione dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro\n9 dicembre 1969 nei confronti del personale che abbia maturato entro il 31\ndicembre 1976 le anzianità di servizio prestate al terzo e quarto scaglione\ndel citato articolo.",{"bindId":165,"name":166,"text":167},"bankholidays2","Art. 34 - Giorni festivi - Festività inf","Art. 34 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali\n\nSi considerano giorni festivi:\n\n•le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all’art.\n33;\n\n•le festività del:\n\n•25 aprile (Anniversario della liberazione);\n\n•1° maggio (Festa del lavoro);\n\n•2 giugno (Festa della Repubblica)’\n\n•le seguenti festività infrasettimanali:\n\n•Capodanno (1° gennaio);\n\n•Epifania (6 gennaio);\n\n•Lunedì di Pasqua (mobile);\n\n•Assunzione (15 agosto);\n\n•Ognissanti ( 1° novembre);\n\n•Immacolata Concezione (8 dicembre);\n\n•Natale (25 Dicembre)\n\n•Lauto 8tefano (26 dicembre);\n\n•Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede l’unità\nproduttiva alla quale il lavoratore è addetto’.\n\nPer il viaggiatore che non faccia capo ad una unità produttiva il giorno\ndel Santo Patrono sarà quello della località della sede della sua residenza\ncontrattuale anche convenzionalmente stabilita.\n\nPer il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme\ndi legge e\u002Fo inter- confederali. Il trattamento previsto da tali norme viene\nesteso alle festività di cui al punto d) fermo restando che in caso di assenza\nnel giorno del Santo Patrono dovuta a maternità, malattia o infortunio\nl’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti\nassistenziali.\n\nNel solo caso in cui una delle giornate festive sopra indicate cada di\ndomenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico,\nun importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.\n\nIl predetto importo sarà determinato sulla base di 1\u002F26 della retribuzione\nmensile fissa.\n\nQualora la festività del Santo Patrono coincida con la domenica o con altra\ngiornata festiva (salvo in quest’ultimo caso quanto previsto per il Comune di\nRoma dal D PR. n. 792 del 1985) le Associazioni territoriali degli industriali\ne i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori potranno determinare, di\ncomune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione\ncon altra giornata.\n\nPer gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento\nvale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello\nstabilimento stesso.\n\nIn sostituzione delle ex festività abolite’ e del trattamento per le\nstesse previsto dall’accordo interconfederale 25 gennaio 1977, il lavoratore\nfruirà, tenendo conto delle esigenze di continuità dell’attività\nproduttiva, di gruppi di 8 ore di riposi individuali retribuiti pari a 32 ore,\nmaturatali per dodicesimi nel senso che i lavoratori che nell’anno solare non\nhanno maturato le 4 giornate avranno diritto a fruire di 1\u002F12 di tali riposi\nper ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni.\n\nDiverse modalità di utilizzo formeranno oggetto di esame tra la Direzione\naziendale e la R.S.U., e per i viaggiatori o piazzisti la competente\nrappresentanza sindacale, avuto riguardo alle necessità tecnico-produttive, ai\nperiodi di maggiore intensità produttiva e con esclusione dei periodi di\nattività stagionali.\n\nPer quanto riguarda la festività del 4 novembre il lavoratore beneficierà\ndel trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la\ndomenica.",{"bindId":169,"name":170,"text":171},"SCHEDULE_trigger","Art. 33 - Riposo settimanale Il riposo s","Art. 33 - Riposo settimanale\n\nIl riposo settimanale è disciplinato dal DLgs n. 66 del 2003 e coincide\nnormalmente con la domenica, salve le deroghe stabilite dalla legge stessa.",{"bindId":173,"name":174,"text":175},"TRADEUNLEAV_trigger","I permessi sindacali retribuiti spettant","I permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU, comprensivi di quanto\ngià previsto per i dirigenti delle RSA dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300,\ncalcolati con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato così\ncome individuati al punto 1, primo periodo dell’Accordo di settore 12 maggio\n1994, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2000 con riferimento anche ai\nlavoratori stagionali di cui al punto a) dell’abrogato art. 1 della Legge n.\n230 del 1962 (intendendosi come unità lavorative utili ai fini del computo dei\npermessi quelle derivanti dalla sommatoria dei singoli periodi di lavoro\nstagionale diviso dodici), sono i seguenti:\n\n•unità produttive da 16 a 200 dipendenti: 4 ore annue per dipendente;\n\n•unità produttive da 201 a 300 dipendenti: 2 ore e mezza annue per\ndipendente a cui si sommano 288 ore annue fisse;\n\n•unità produttive da 301 a 600 dipendenti: 2 ore e mezza annue per\ndipendente a cui si sommano 576 ore annue fisse;\n\n•unità produttive da 601 dipendenti ed oltre: 3 ore annue per\ndipendente.",{"bindId":177,"name":178,"text":179},"remote_work_options","Art. 21 bis - Telelavoro Le Parti condiv","Art. 21 bis - Telelavoro\n\nLe Parti condividono la necessità di favorire e promuovere un maggior\nequilibrio tra l’attività lavorativa e la vita privata. A tal fine\nconsiderano il telelavoro quale nuova forma di organizzazione del lavoro capace\ndi migliorare la qualità dello stesso e come modalità di svolgimento della\nprestazione che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e di\nconciliare l’attività lavorativa con la vita privata dei lavoratori.\n\nPer telelavoro si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata\npresso il proprio domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede\naziendale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto di strumenti\ntelematici, che consentano le comunicazioni a distanza tra lavoratori, sede\naziendale ed eventuali referenti esterni. Non è considerabile attività in\ntelelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da\noperatori di vendita, lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la\nclientela, ecc.\n\nResta inteso che il telelavoro sarà attuato su base volontaria. Le parti a\nlivello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino\ncondizioni di priorità di accesso al telelavoro.\n\nLa valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la\nconcessione del telelavoro è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il\ntelelavoro può essere concesso anche a tempo determinato e\u002Fo parziale con\nmodalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di\nefficienza.\n\nLe obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi\nattraverso modalità diverse, rispetto a quelle ordinarie, sia come\ncollocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come\ndurata giornaliera della stessa, come da accordo tra le Parti, ferma restando\nuna definita fascia di reperibilità nell ’ambito dell ’orario di lavoro\nconcordato tra le parti.\n\nLa prestazione dell’attività lavorativa in telelavoro non incide\nsull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla\nconnotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica\ndella sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull’inquadramento,\nsul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai\nsensi del presente Ceni.\n\nLe ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di\nlavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica.\n\nLe parti convengono che le modalità di svolgimento delle prestazioni del\ndipendente, così come individuate nel presente articolo contrattuale, non\ncostituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300\u002F1970 e delle norme\ncontrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.\n\nPer lo svolgimento dell’attività di telelavoro l’azienda dovrà fornire\nal lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo\ntutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli\nstessi.\n\nNel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà:\n\n•consegnare all’azienda un certificato di conformità alle disposizioni\nvigenti dell’impianto elettrico installato presso l’unita immobiliare in\ncui viene resa la prestazione a distanza sottoscritto da tecnico abilitato;\n\n•consentire gli accessi, richiesti con congruo preavviso, di\nrappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza, anche al fine\ndi poter verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute\ne della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro relativamente alla\npostazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate;\n\n•consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a\nvisite ispettive previste dalla normativa vigente.\n\nL’attività di telelavoro, anche con lo scopo di mantenere i rapporti con\ni colleghi di lavoro, potrà prevedere rientri periodici nell’impresa per\nmotivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per\ncolloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non\nlavorabili a distanza. Tali modalità di rientro saranno definite con apposito\naccordo tra le Parti.\n\nAi dipendenti svolgenti prestazioni in telelavoro si applicano le norme\nvigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti\nche svolgono attività lavorativa in azienda.\n\nIl dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi\nall’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed\nalle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro,\nadottando ogni prescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare\nl’assoluta segretezza delle informazioni aziendali.\n\nIl dipendente in regime di telelavoro conserva integralmente i diritti\nsindacali esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale che si\nsvolge nell’impresa.\n\nNel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il\ntelelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e\ncoerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere con le\nnecessarie armonizzazioni.\n\nSono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già\nsottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordi\ndi rinnovo.\n\nPer quanto non regolato dal presente articolo le parti rimandano all'accordo\ninterconfe- derale del 09.06.2004.\n\nArt. 21 ter - Lavoro agile\n\nLe Parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e\nsemplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività aziendale e\ndi favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine\nconsiderano “il lavoro agile” una modalità di svolgimento dell'attività\nlavorativa rispondente a tali obiettivi.\n\n“Il lavoro agile” consiste in una prestazione di lavoro subordinato che\nsi svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti\ntelematici, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il\nperiodo di lavoro svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della\nidoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla\nriservatezza dei dati trattati.\n\nIl dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi\nall’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed\nalle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro,\nadottando ogni prescritta e\u002Fo necessaria cautela al fine di assicurare\nl’assoluta segretezza delle informazioni aziendali.\n\nResta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti\na livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino\ncondizioni di priorità di accesso al lavoro agile.\n\nLa valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la\nconcessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro.\nIl lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e\u002Fo parziale con\nmodalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di\nefficienza.\n\nL’esecuzione dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali\navrà una durata stabilita tra le Parti.\n\nL’azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli\nstrumenti informatici e\u002Fo telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore\nper lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di “lavoro agile”\nse non diversamente pattuito nell’apposito accordo attuativo.\n\nLa prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non incide\nsull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, sulla\nconnotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica\ndella sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull’inquadramento,\nsul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai\nsensi del presente Ceni.\n\nIl dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i\ndiritti sindacali esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale che\nsi svolge nell’impresa.\n\nNel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali, inerenti il\n“lavoro agile”, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità\ne coerenza del presente accordo con le stesse eventualmente procedere con le\nnecessarie armonizzazioni.\n\nSono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già\nsottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordi\ndi rinnovo.\n\nLe parti si impegnano a effettuare interventi congiunti per contribuire all\n’implementazione delle normative afferenti la materia in questione.",{"bindId":181,"name":182,"text":183},"ONCERISE_trigger","Art. 54 -Tredicesima e quattordicesima m","Art. 54 -Tredicesima e quattordicesima mensilità\n\nIn occasione del Natale l'Azienda erogherà a tutti i lavoratori una\ntredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal\nlavoratore, con l’aggiunta, a far data dal 1° agosto 1991 e in deroga alla\ndisposizione di cui all’ultimo comma dell'art. 31, di una quota media,\ncalcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione di cui all'art. 32 se\npercepita con carattere di continuità.\n\nIn sostituzione del premio speciale è corrisposta una quattordicesima\nmensilità pari alla retribuzione mensile di fatto.\n\nPer i lavoratori retribuiti con forme ad incentivo, si farà riferimento al\nguadagno medio dell’ultimo trimestre.\n\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell’anno il\nlavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della\ntredicesima e della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di\nservizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non\nsaranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni\nsuperiori ai quindici giorni.\n\nI periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della\nconservazione del posto prevista dal presente contratto, saranno utilmente\ncomputabili ai fini della tredicesima e della quattordicesima mensilità.\n\nDICHIARAZIONE A VERBALE\n\nLa retribuzione, inerente la 13a e 14a mensilità e quella differita ad essa\nequiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro,\ngravidanza e puerperio è a carico dell’azienda esclusivamente per la\nquota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e\u002Fo di altre\nnorme.\n\nNOTA A VERBALE\n\nPer i settori Assobibe (già Abg-Unibg) e Mineracqua (già Federterme) le\nParti concordano in via eccezionale che le piccole aziende rateizzino gli\nimporti della 13a e 14a effettuandone il relativo pagamento entro 2 mesi dalla\ndata prevista per l’erogazione.",{"bindId":185,"name":182,"text":183},"ONCERISE2_trigger",{"bindId":187,"name":188,"text":189},"SENIOR_trigger","Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità","Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità\n\nFermo restando che per quanto concerne il passaggio dal regime in vigore\nanteriormente al 1° maggio 1980 (1° ottobre 1980 per i Viaggiatori o\nPiazzisti) a quello di cui al presente articolo si fa riferimento ai precedenti\ncontratti collettivi, i lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio\nmaturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il\ncomplesso industriale facente capo alla stessa società) avranno diritto,\nindipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti\nbiennali periodici per i singoli livelli di inquadramento di cui alla tabella\nsotto riportata118’:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n    \n      Livello\n      \n      Parametro\n      \n      Importi singolo scatto dal 1\u002F8\u002F1998\n      \n    \n    \n      IS\n      \n      230\n      \n      51,42\n      \n    \n    \n      1\n      \n      200\n      \n      44,71\n      \n    \n    \n      2\n      \n      165\n      \n      36,89\n      \n    \n    \n      3A\n      \n      145\n      \n      32,42\n      \n    \n    \n      3\n      \n      130\n      \n      29,06\n      \n    \n    \n      4\n      \n      120\n      \n      26,83\n      \n    \n    \n      5\n      \n      HO\n      \n      24,59\n      \n    \n    \n      6\n      \n      100\n      \n      22,35\n      \n    \n  \n\n\n\n(18) Per i precedenti importi e relative decorrenze vedasi il testo del Ceni\n6\u002F7\u002F95 e in All. 12 al presente contratto l’Accordo 12 giugno 1997 per il\nrinnovo della parte economica per il secondo biennio di validità del Ceni.\n\nII numero degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 1°\ngiugno 1995 è considerato utile ai fini del raggiungimento del numero massimo\ndegli aumenti periodici previsti dal già citato 1° comma del presente\narticolo.\n\nIn caso di passaggio di livello l'importo già maturato sarà riconosciuto\nnella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando\ninteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un massimo di cinque per\nsingolo dipendente.\n\nFermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli importi unitari di\ncui alla tabella sopra riportata restano consolidati e non sono soggetti più\nad alcun ricalcolo o variazione.\n\nGli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a\nquello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nEssi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di\nmerito o superminimi, salvo per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento\nsia previsto.\n\nGli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli\noperai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di\nretribuzione ad incentivo.\n\nNOTA A VERBALE\n\nFermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell’Accordo interconfederale\n18 dicembre 1988 così come confermato dall 'Accordo interconfederale 31\ngennaio 1995 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini\ndella maturazione degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio\ndecorre:\n\n•dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al\n1° novembre 1990;\n\n•dal 1° novembre 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale\ndata e che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età.\n\nLe Associazioni degli industriali e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil\nstipulanti rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo\nanche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle\nclausole circa la decorrenza dell’anzianità di servizio, ai fini della\nmaturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età,\ncontenute nei precedenti contratti collettivi nazionali.\n\nLa Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil si impegnano, anche a nome e per\nconto dei propri organismi territoriali ed aziendali, a non promuovere alcuna\niniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed aziendale, che persegua,\nanche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.",{"bindId":191,"name":192,"text":193},"HARDSHIP_trigger","INDENNITÀ DI DISAGIO Industria lattiera-","INDENNITÀ DI DISAGIO\n\nIndustria lattiera-casearia\n\n•stufatoli di emmenthal - In considerazione dell’elevato peso delle\nforme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione, agli operai\nche eseguono direttamente tale lavorazione verrà corrisposta una indennità\nparticolare pari al 23 per cento della paga globale di fatto.\n\n•Cellisti - A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle\nfrigorifere verrà corrisposta una indennità pari al 12 per cento della paga\nglobale di fatto.\n\n•Lavanderie a mano - Agli addetti alle lavanderie a mano verrà\ncorrisposta, per il periodo di effettiva prestazione, una indennità pari al 7\nper cento della paga globale di fatto.\n\nPer paga globale di fatto si intende: minimo tabellare, più eventuali\naumenti di merito, più ex contingenza.\n\n•Percentuale dal 3 al 6 per cento per le lavorazioni che si svolgono in\nambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta\nda 0 a 6 gradi centigradi;\n\n•percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in\nambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta\nda oltre 6 fino a 15 gradi centi- gradi;\n\n•percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in\nambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, risulta\nsuperiore ai 35 gradi centigradi.\n\nLa determinazione delle indennità anzi dette (dal 3 al 6 per cento e dal 3\nal 5 per cento), in relazione alla particolarità dell’industria ed alle\ndifferenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale,\nassistita e rappresentata dall’Associazione territoriale degli industriali,\ned i sindacati locali di categoria dei lavoratori.\n\nDetta indennità, per i lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si\nsvolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente\nelevata sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà\nconsiderata nel computo delle maggiorazioni per eventuali lavori straordinari,\nné sarà considerata retribuzione ad alcun effetto.\n\nIndustria dolciaria\n\nEstratto dell'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai della industria\ndolciaria. Allegato al Ceni del 15 dicembre 1960.\n\n•INDENNITÀ DISAGIO FREDDO\n\nAgli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui, per\nesigenze di lavoro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta\ncostantemente pari o inferiore a 7° sopra zero, verrà corrisposta una\nindennità suppletiva oraria denominata “disagio freddo” nella seguente\nmisura: 0,005 € per i locali a temperatura da 7° sopra zero a 0 gradi,\nlimitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di\nambiente sopra indicate.\n\n•INDENNITÀ DISAGIO CALDO\n\nAgli operai addetti a forni wafers o a tank, agli addetti alla bocca di\nforno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissati a pala,\ne a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa una\nindennità denominata “disagio caldo” di Euro 0,004.\n\nTali indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione per\neventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzioni a nessun\neffetto.\n\nOperai comuni - Sono gli addetti alle operazioni di insacchettamento. Ad\nessi verrà corrisposta una maggiorazione di Euro 0,003 orarie limitatamente al\nperiodo in cui sono adibiti a tale lavoro.\n\nDetta indennità non sarà considerata nel computo della maggiorazione\ndell’eventuale lavoro straordinario, né sarà considerata retribuzione a\nnessun effetto.\n\nIndustria carni\n\nIndennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati\n\nAi lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni qui di\nseguito indicate sarà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in\nappresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio” da\ncalcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza e sull’ex\nindennità di contingenza.\n\nDisagio freddo', percentuale dal 4 per cento al 7 per cento per temperature\nda 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 per cento al 10\nper cento per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero.\n\nIndennintà di luoghi particolarmente bagnati', mattazione o sventramento,\nbudelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti e, per gli scatolofici,\nscongelamento carni, spolpatila e disossatura: percentuale dal 3 per cento al 6\nper cento.\n\nIndennità disagio caldo', percentuale dal 4 per cento al 6 per cento per le\nlavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura per necessità\ndi esercizio sia superiore a 38 gradi.\n\nLa determinazione delle indennità anzidetto, in relazione alla\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata\ndall’associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di\ncategoria dei lavoratori.\n\nLe indennità di cui sopra saranno corrisposte limitatamente al tempo di\neffettivo lavoro prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10\nminuti consecutivi.\n\nAgli effetti del computo delle indennità in questione, i singoli periodi di\ntempo trascorso nelle attività anzidetto, sempre che ogni singolo periodo non\nsia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.\n\nLe frazioni superiori alla mezz’ora risultanti da detta somma saranno\narrotondate ad ora.\n\nLe indennità di cui al presente articolo non saranno considerate nel\ncomputo della maggiorazione per eventuale lavoro o straordinario, né saranno\nconsiderate utili ad alcun effetto contrattuale.\n\nIndustria delle bevande analcoliche\n\nA quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle\nfrigorifere per il tempo effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà\nconcessa una indennità denominata “indennità disagio freddo” pari al 6\nper cento del minimo tabellare e dell’ex indennità di contingenza del 6°\nlivello. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti\nfreddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi.\n\nDal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre\nverrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.\n\nIndustria della birra\n\nAi lavoratori addetti costantemente e stabilmente alle cantine di\nfermentazione e di deposito, alle sale di cottura ed ai piani di torrefazione\ndelle malterie, ai cassoni di germinazione ed alle aie di germinazione, alla\nsaldatura autogena ed ai fuochisti, nonché, limitatamente al tempo per il\nquale rimangono effettivamente utilizzati in tale mansione, agli addetti al\ncontrollo delle bottiglie alle stazioni luce verrà corrisposta una indennità\nsuppletiva ordinaria denominata “di disagio” da stabilirsi dal 9 al 13 per\ncento del minimo tabellare e dell’ex indennità di contingenza del livello di\nappartenenza.\n\nLa determinazione dell’indennità anzi detta, in relazione alla\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata\ndall’associazione territoriale, ed i sindacati locali di categoria dei\nlavoratori.\n\nDetta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate\ne non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuali lavori\nstraordinari, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.\n\nIndustria risiera\n\nA tutti gli addetti alla macinazione della lolla, oppure all’insacco\nciclone, verrà corrisposta una indennità nella misura del 10 per cento della\npaga globale di fatto.\n\nLe due indennità per gli addetti all’una o all’altra mansione non sono\ncumulabili.\n\nIndustria molitoria e della pastificazione\n\nA) Industria della macinazione\n\nAgli operai addetti:\n\n•allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso della introduzione\ndel grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;\n\n•alla prepulitura ed alle operazioni di battitura a mano di sacchi, sempre\nche non esistano impianti di aspirazioni atti a depurare l’ambiente dalla\npolvere: sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, una\nindennità nella misura dal 7 per cento all’ 11 per cento della paga globale\ndi fatto.\n\nLa determinazione dell’indennità anzi detta, in relazione alle\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale e la RSU o il comitato esecutivo della\nstessa.\n\nAi facchini addetti ai lavori pesanti che portano cioè a spalla colli da\nquintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3a\ncategoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti,\nuna maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza\ntra il minimo tabellare dell’operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e\nquello di 6° livello (ex 3a categoria).\n\nB) Industria della pastificazione\n\nAgli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali,\nper esigenze di lavoro, la temperatura e l’umidità ambientali congiuntamente\nraggiungano o superino rispettivamente 35 gradi ed il 75 per cento, sarà\ncorrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle condizioni di ambiente sopra\nindicate, una indennità nella misura dal 10 per cento al 16 per cento della\npaga globale di fatto.\n\nLa determinazione dell’indennità anzi detta, in relazione alle\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata\ndall’associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di\ncategoria dei lavoratori.\n\nAi facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da\nquintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3a\ncategoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti,\nuna maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza\ntra il minimo tabellare dell’operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e\nquello di 6° livello (ex 3a categoria).\n\nIndustria delle conserve ittiche\n\nAi lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni nelle celle\nfrigorifere sarà corrisposta, nei limiti della fascia indicata in appresso,\nuna indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio” da calcolarsi\nsul minimo tabellare e sull’ex indennità di contingenza del livello di\nappartenenza.\n\nDisagio freddo: percentuale dal 4 al 6 per cento per temperatura da 5 gradi\nsotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 al 9 per cento per\ntemperatura inferiore ai 5 gradi sotto zero.\n\nLa determinazione dell’indennità anzi detta, in relazione alla\nparticolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà\neffettuata tra la Direzione aziendale, assistita o rappresentata dalle\nassociazioni territoriali degli industriali, e i sindacati locali di categoria\ndei lavoratori.\n\nL’indennità di cui sopra sarà corrisposta limitatamente al periodo di\ntempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando il periodo di tempo\ninferiore ai 10 minuti consecutivi.\n\nAgli effetti del computo dell’indennità in questione, i singoli periodi\ndi tempo trascorsi nell’attività anzi detta, sempre che ogni singolo periodo\nnon sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.\n\nIndustria saccarifera\n\nPremi alle stazioni disagiate\n\nE’ prevista la contrattazione a livello aziendale per la determinazione di\nun “premio per disagio” da concordarsi per gli addetti alle stazioni in\ncalce indicate!-®’ quando ricorrano gli estremi a fianco di ciascuna di esse\nspecificati.\n\nIl “premio per disagio” di cui sopra sarà contrattato nell’ambito\ncompreso tra la misura minima del 2,60 per cento e la misura massima del 5,20\nper cento del minimo tabellare fermo restando che le eventuali situazioni di\nmiglior favore già in atto verranno conservate in sostituzione di quanto sopra\nconcordato.\n\nNelle more delle trattative per l’istituzione del premio sarà versato\nagli aventi diritto un compenso pari al 2,60 per cento.\n\nINDENNITÀ SPECIALE DI CAMPAGNA\n\nConserve vegetali\n\nViene corrisposta - salvo che la contrattazione aziendale di secondo livello\no specifici accordi di settore sottoscritti dalle parti stipulanti interessate\n(Anicav, Aiipa e 00.88.) non dispongano diversamente - un’indennità speciale\ndi campagna per i soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione\ne trasformazione del pomodoro e pisello freschi.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n    \n      Livelli\n      \n      Valore Indennità\n      \n    \n  \n  \n    \n      IS\n      \n      142,57\n      \n    \n    \n      1\n      \n      123,97\n      \n    \n    \n      2\n      \n      102,28\n      \n    \n    \n      3A\n      \n      89,88\n      \n    \n    \n      3\n      \n      80,58\n      \n    \n    \n      4\n      \n      74,38\n      \n    \n    \n      5\n      \n      68,19\n      \n    \n    \n      6\n      \n      61,99\n      \n    \n  \n\n\n\n\n•Silos bietole tradizionali — gli addetti alla rimozione delle piastre\ndi copertura delle canalette dei silos ed al convogliamento delle bietole nelle\ncanalette stesse senza mitrailleuse od altro mezzo meccanico.\n\n•Forno a calce dove il caricamento del forno e\u002Fo lo sfornamento è fatto a\nmano.\n\n•Idratazione calce (latte calce) — addetti all’alimentazione a mano\ndegli spegni tori calce (Mik) e\u002Fo addetti allo sgombero dei decantatori latte\ncalce dove lo stesso non è fatto con appositi apparecchi a scarico continuo o\nperiodico.\n\n•Diffusione classica — gli addetti ai diffusori.\n\n•Filtri presse di zuccherifici con apertura e chiusura a mano con chiusura\nidraulica a scarico a mano.\n\n•Filtri a sacco — filtri a sacco di raffineria, filtri Danek e Mares.\n\n•Centrifughe con scarico ad estrazione a mano della parte superiore con\nscarico a mano (a mezzo pala) dal fondo.\n\n•Forni elettrici disagiata.\n\n•Casse e celle di reazione — lo scarico a mano del saccarato.\n\n•Forni potassa (salino) disagiata.\n\nLe parti, inoltre, concordano che laddove venga esercitata la contrattazione\ndi secondo livello aziendale e\u002Fo di settore l’indennità di campagna\nconfluirà nel premio variabile secondo le modalità che verranno stabilite\ndalle parti stipulanti il Ceni. In caso contrario l’indennità verrà erogata\nin cifra fissa secondo gli importi riportati nella tabella.",{"bindId":195,"name":196,"text":197},"SUNDAY_trigger","2) Lavoro festivo (domenica o giorno di ","2) Lavoro festivo\n        (domenica o giorno di riposo compensativo)",{"bindId":199,"name":200,"text":201},"overtimeallowancetype_general"," Operai, Intermedi e Impiegati 1) Lavoro","\n        \n      \n      Operai, Intermedi e Impiegati\n      \n    \n  \n  \n    \n      1) Lavoro oltre le 40\n        ore settimanali diurno",{"bindId":203,"name":204,"text":205},"PAYSCALES_trigger","Art. 51 - Minimi tabellari mensili I min","Art. 51 - Minimi tabellari mensili\n\nI minimi tabellari sono quelli che risultano dalla tabella che segue:\n\nTABELLA MINIMI\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Lit.\n      \n      hr.\n      \n      Vecchi\n        minimi al 30\u002F11\u002F2015 \n      \n      Incrementi totali ridiiesti mi 4 anni l\n      \n      Aumenti\n\n        dal I\u002F0I\u002F20IA t\n      \n      Numi\n        minimi dal I\u002FO 1\u002F20 li k\n      \n      Aumenti\n\n        dal 1\u002F10\u002F2016\n\n        l\n      \n      Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2016 k\n      \n      Aumenti\n\n        dal 1\u002F10\u002F2017\n\n        k\n      \n      Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2017 \n      \n      Aumenti\n\n        dal 1\u002F10\u002F2018\n\n        6\n      \n      Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2018 \n      \n      Aumenti\n\n        dal 1\u002F09\u002F2019\n\n        f\n      \n      Nuovi\n        minimi dal 1\u002F09\u002F2019 \n      \n    \n    \n      IS\n      \n      230\n      \n      2.159,75\n      \n      176,28\n      \n      33,58\n      \n      2.193,33\n      \n      25,18\n      \n      2.218,51\n      \n      33,58\n      \n      2.252,09\n      \n      41,97\n      \n      2.294,06\n      \n      41,97\n      \n      2.336,03\n      \n    \n    \n      1\n      \n      200\n      \n      1.878,03\n      \n      153,28\n      \n      29,20\n      \n      1.907,23\n      \n      21,90\n      \n      1.929,12\n      \n      29,20\n      \n      1.958,32\n      \n      36,50\n      \n      1.994,82\n      \n      36,50\n      \n      2.031,31\n      \n    \n    \n      2\n      \n      163\n      \n      1.549,40\n      \n      126,46\n      \n      24,09\n      \n      1.573,49\n      \n      18,07\n      \n      1.591,55\n      \n      24,09\n      \n      1.615,64\n      \n      30,11\n      \n      1.645,75\n      \n      30,11\n      \n      1.675,86\n      \n    \n    \n      3A\n      \n      145\n      \n      1.361,59\n      \n      111,13\n      \n      21,17\n      \n      1.382,76\n      \n      15,88\n      \n      1.398,63\n      \n      21,17\n      \n      1.419,80\n      \n      26,46\n      \n      1.446,26\n      \n      26,46\n      \n      1.472,72\n      \n    \n    \n      3\n      \n      130\n      \n      1.220,75\n      \n      99,64\n      \n      18,98\n      \n      1.239,73\n      \n      14,23\n      \n      1.253,96\n      \n      18,98\n      \n      1.272,94\n      \n      23,72\n      \n      1.296,66\n      \n      23,72\n      \n      1.320,39\n      \n    \n    \n      4\n      \n      120\n      \n      1.126,83\n      \n      91,97\n      \n      17,52\n      \n      1.144,35\n      \n      13,14\n      \n      1.157,49\n      \n      17,52\n      \n      1.175,01\n      \n      21,90\n      \n      1.196,90\n      \n      21,90\n      \n      1.218,80\n      \n    \n    \n      5\n      \n      110\n      \n      1.032,94\n      \n      84,31\n      \n      16,06\n      \n      1.049,00\n      \n      12,04\n      \n      1.061,04\n      \n      16,06\n      \n      1.077,10\n      \n      20,07\n      \n      1.097,17\n      \n      20,07\n      \n      1.117,25\n      \n    \n    \n      6\n      \n      100\n      \n      939,05\n      \n      76,64\n      \n      14,60\n      \n      953,65\n      \n      10,95\n      \n      964,60\n      \n      14,60\n      \n      979,20\n      \n      18,25\n      \n      997,44\n      \n      18,25\n      \n      1.015,69\n\n        \n\n        \n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n    \n      Liv.\n      \n      Par.\n      \n      Pecchi\n        minimi al 30\u002F11\u002F2015 (\n      \n      Incrementi totali richiesti nei 4 anni t\n      \n      Aumenti\n\n        dal 1\u002F01\u002F2016\n\n        (\n      \n      Numi\n        minimi dal\n\n        I\u002FO 1\u002F20 li k\n      \n      Aumenti\n\n        dal 1\u002F10\u002F2016 k\n      \n      Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2016 k\n      \n      Aumenti\n\n        dal 1\u002F10\u002F2017\n\n        k\n      \n      Nuovi\n        minimi dal 1\u002F10\u002F2017 k\n      \n      Aumenti\n\n        dal l\u002FMOIi i\n      \n      Numi\n        minimi dal l\u002Fl 0\u002F2018 \n      \n      Aumenti\n\n        dal 1\u002F09\u002F2019 «\n      \n      Nuovi\n        minimi dal 1\u002F09\u002F2019 \n      \n    \n  \n  \n    \n      1\n      \n      165\n      \n      1.549,40\n      \n      126,46\n      \n      24,09\n      \n      1.573,49\n      \n      18,07\n      \n      1.591,55\n      \n      24,09\n      \n      1.615,64\n      \n      30,11\n      \n      1.645,75\n      \n      30,11\n      \n      1.675,86\n      \n    \n    \n      11\n      \n      130\n      \n      1.220,75\n      \n      99,64\n      \n      18,98\n      \n      1.239,73\n      \n      14,23\n      \n      1.253,96\n      \n      18,98\n      \n      1.272,94\n      \n      23,72\n      \n      1.296,66\n      \n      23,72\n      \n      1.3203 9\n      \n    \n  \n",{"bindId":207,"name":208,"text":209},"educationtuition","Indennità istruzione figli Continuano ad","Indennità istruzione figli\n\nContinuano ad applicarsi le specifiche disposizioni dell'articolo 27 del\nCeni Involucri Naturali per Salumi, come di seguito riportate:\n\n“Qualora il lavoratore capo famiglia. Avente almeno un anno di anzianità\ndebba risiedere, per necessità di lavoro, in località dove non esistano\nscuole e si trovi nella necessità di avviare i figli dove abbiano sede le\nscuole medesime, il datore di lavoro si assumerà l’onere del pagamento\ndell’abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi\nautomobilistici, sempre che anche questi offrano abbonamenti del tipo\nscolastico.\n\nNel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per\nagevolazioni scolastiche il contributo di cui sopra, da parte del datore di\nlavoro, corrisponderà al 50% della spesa dell’abbonamento normale.\n\nIl trattamento di cui ai precedenti comma cessa in ogni caso col compimento\ndel 15° anno di età di ciascun figlio e decade nel caso in cui l’alunno\nsospenda la frequenza delle scuole o non riporti nell’anno scolastico la\npromozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa di\nmalattia.\n\nIl rimborso di cui sopra avverrà a presentazione del documento di\nabbonamento”.",{"bindId":211,"name":212,"text":213},"remote_work_who","Per telelavoro si intende una modalità d","Per telelavoro si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata\npresso il proprio domicilio o in luogo diverso e distante rispetto alla sede\naziendale, ma comunque fisso, con il prevalente supporto di strumenti\ntelematici, che consentano le comunicazioni a distanza tra lavoratori, sede\naziendale ed eventuali referenti esterni. Non è considerabile attività in\ntelelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da\noperatori di vendita, lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la\nclientela, ecc.",{"bindId":215,"name":216,"text":217},"expenses_remote","Per lo svolgimento dell’attività di tele","Per lo svolgimento dell’attività di telelavoro l’azienda dovrà fornire\nal lavoratore gli strumenti necessari allo svolgimento della stessa, sostenendo\ntutte le relative spese di acquisito, installazione e manutenzione degli\nstessi.",{"bindId":219,"name":220,"text":221},"hardshipallowancetype","•stufatoli di emmenthal - In considerazi","•stufatoli di emmenthal - In considerazione dell’elevato peso delle\nforme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione, agli operai\nche eseguono direttamente tale lavorazione verrà corrisposta una indennità\nparticolare pari al 23 per cento della paga globale di fatto.\n\n•Cellisti - A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle\nfrigorifere verrà corrisposta una indennità pari al 12 per cento della paga\nglobale di fatto.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>CCNL Industria alimentare 2015-2019 - 2015\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2015-12-01\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2019-09-30\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività manifatturiere\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Industrie alimentari  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        \n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;-10 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 100 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp;Insufficient data giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;4 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;12 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.14 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Assunzione \u002F Ferragosto (15 agosto), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp;-10.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1015,69\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;14,60\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2016-01\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;140 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-overtimeallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario: &rarr;&nbsp;160 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-hardshipallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili: &rarr;&nbsp;123% dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;22,35 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-mealvouchers\">\n                Buoni pasto forniti: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-legalassistance_trigger\">\n                Assistenza legale gratuita: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n    \u003C\u002Fdiv>\n\n\u003C\u002Fhtml>\n",[],[],"collective_agreement",[227],{"title":37,"slug":33},[229],{"type":230,"data":231},"call_to_action_body_block",{"title":232,"description":233,"variant":234,"link":235},"Confronta contratti collettivi","Confronta i contratti collettivi in Italia e nel resto del mondo selezionando i temi e\u002Fo i settori di tuo interesse","dark",{"title":232,"url":236,"description":232,"rel":237,"type":238},"\u002Fit-it\u002Flavoro-in-italia\u002Fcontratti-collettivi-nazionali\u002Fconfronta-contratti-collettivi","follow","internal",[240],{"type":230,"data":241},{"title":232,"description":233,"variant":234,"link":242},{"title":232,"url":236,"description":232,"rel":237,"type":238},[]]