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Luca Canderan, Marina Rolla e dalla\nResponsabile Nazionale Daniela Scaccia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistite dalla Confartigianato imprese rappresentata dal Presidente Giorgio\nMerletti e dal Segretario Generale Cesare Fumagalli, coadiuvati dal Direttore\ndell'Area Relazioni Sindacali Riccardo Giovani e dal Funzionario del Settore\nContrattuale Fabio Antonini;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>CNA Servizi alla Comunità rappresentata dal Presidente Franco Mingozzi, dal\nResponsabile Nazionale Mario Turco e dai componenti della presidenza nazionale\nCNA Servizi alla Comunità Francesco Gennarielli - portavoce imprese di pulizie\n- Nives Canovi e Antonietta Campesato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Assistite dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e\nMedia Impresa - CNA, rappresentata dal Presidente Daniele Vaccarino e dal\nSegretario Generale Sergio Silvestrini, coadiuvati dal Responsabile\nDipartimento Relazioni Sindacali Stefano Di Niola e dal Responsabile Ufficio\nPolitiche Contrattuali Maurizio De Carli.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI, rappresentata\ndal Presidente Giacomo Basso con l'assistenza del Direttore Generale Nicola\nMolfese e con l'intervento della Federazione Italiana imprese di pulizia,\nrappresentata dal Responsabile Nazionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI\nrappresentata dal Presidente Stefano Fugazza, dal Vice Presidente Alessandro\nLimatola, dal Vice Presidente Vicario Grazia Platania e dai Sigg. Franco\nPrinzivalli, Walter Mariani, Ernesto lemmolo, Giorgio Violi, Giuseppe Megliola,\nSilvio Guerrieri, e Adolfo Giampaolo, assistiti dal Segretario Generale Marco\nAccornero, da Pasquale Maiocco e Rita Balzoni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FILCAMS-CGIL rappresentata dalla Segretaria Nazionale Elisa Cannellini,\ndalla Funzionarla Nazionale Luciana Mastrocola e dalle Segretarie Regionali\nMargherita Grigolato e Antonella Protopapa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale Aggiunto Giovanni\nPirulli e dai Segretari Regionali: Rosalba Carai, Angelo Lazzaro, Maurizia\nRizzo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>UILTRASPORTI-UIL rappresentata dal Segretario Nazionale Marco Verzari e dai\nSegretari Regionali Daniele Zennaro e Stefano Ladogana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti prima della stampa del presente CCNL concorderanno un’apposita\npremessa al presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 1 - Campo di applicazione del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente contratto si applica al personale dipendente dalle imprese\nartigiane aventi i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e\nsuccessive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le apposite normative\nregionali in materia, esercenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le\nseguenti attività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• servizi di pulizia e attività complementari svolte nell'ambito di\nmostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e\nprivati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti\nindustriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• servizi di disinfestazione e derattizzazione così come definiti e\nregolati dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, dal DM 7 luglio 1997 n. 274 e dal\nDM 31 gennaio 2007, n. 7;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• servizi di pulizia e manutenzione di piscine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra\nloro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingfund\">\u003Cp>Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti\nagevolati e\u002Fo agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a fondi per la\nformazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali e dalla UE, sia\ncompreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del\nc.c.n.l. e di legge in materia di lavoro.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ferma restando l'inscindibiiità di cui sopra, le parti dichiarano che con\nil presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior\nfavore esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_start\">\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-cbadate_end_date\">\n\u003Ch3>Art. 3 - Durata e scadenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il presente CCNL ha durata triennale e scadrà il 31 dicembre 2016.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sempreché non\nvenga disdetto da una delle parti non oltre i sei mesi precedenti la scadenza,\ntramite raccomandata A\u002FR.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.\u003C\u002Fp>\n\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 4 - Rapporti sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Premessa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana\nha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul\nsistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di\nseguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle\nproblematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di\npiù consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione\ndi un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane,\nl'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture\nproduttive e della loro autonomia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni artigiane e FISASCAT-FILCAMS-UILTRASPORTI concordano sulla\nistituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su\nvari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di\nrealizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive\norganizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale\nche veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo\ndell'artigianato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Osservatori di settore\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono sulla necessità di dotarsi, nell'ambito del sistema\nbilaterale, di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e\nregionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le\ndinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che\ncoinvolgono il sistema delle imprese esercenti servizi di pulizia mostre,\nnegozi, uffici ed in genere aree e locali pubblici e privati, compresi i\npiazzali ed i reparti industriali servizi di disinfezione, disinfestazione,\nderattizzazione e sanificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto le parti individuano nella costituzione deli\"'Osservatorio\nnazionale\" e degli \"Osservatori regionali\" strumenti utili a favorire anche il\nfunzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente c.c.n.l.,\nrappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative\ndel settore alle scelte di politica economica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli Osservatori\npossono essere costituiti anche a livello? territoriale, allorché ciò sia\ngiustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree\nsistema).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Compiti degli Osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame\nsu:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati\ndisaggregati, e le relative scelte di politica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>e\u002Fo i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati\ndisaggregati, e le relative scelte di politica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento del mercato con particolare riferimento al sistema\ndell'assegnazione delle gare d'appalto nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove\npossibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti,\nindicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali\nper costruire occasioni di lavoro nei settori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il mercato del lavoro, con particolare riferimento al part-time,\nall'occupazione femminile, all'apprendistato e ai contratti a tempo\ndeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione,\nall'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di\norario;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli\nadempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si\ndovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione\nprofessionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in\nfunzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi\nd'innovazione tecnologica;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso\ndi informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di\nricerca pubblici e privati, ecc.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare\nla possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,\ndefinendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie\nper lo svolgimento delle stesse, con riferimento a quelle pubbliche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del\npresente c.c.n.I. e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri\nper la definizione del regolamento relativo al funzionamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la\nprogrammazione dell'attività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, inoltre, auspicano le istituzioni dell'Osservatorio nazionale\ndelle imprese di pulizia presso il Ministero del lavoro, che veda il pieno\ncoinvolgimento di tutte le parti imprenditoriali e delle parti sindacali\nfirmatarie il presente contratto; coerentemente con quanto sopra si ritiene\nnecessaria la partecipazione delle parti firmatarie il presente c.c.n.I. ai\ncostituendi o costituiti Osservatori per l'artigianato presso le pubbliche\namministrazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infine le parti si impegneranno ad individuare i necessari raccordi tra gli\nOsservatori di settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano a promuovere ed a favorire insediamenti di aziende\nartigiane con autonomia produttiva, finanziaria e di mercato in aree del\nMeridione identificate sulla base dei criteri suddetti; le Organizzazioni\nartigiane, in particolare, opereranno per lo sviluppo del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei pubblici poteri - in special modo con le regioni\nmeridionali - le parti apriranno verifiche per la predisposizione, sulle aree\nindividuate, delle infrastrutture necessarie per rendere competitivi gli\ninsediamenti produttivi, attraverso un contenuto costo delle aree, validi e\nselettivi incentivi creditizi e fiscali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano al confronto ed all'esame congiunto, a livello\nnazionale, regionale, territoriale, interessati, dove se ne rilevi la\nnecessità, per definire iniziative coordinate atte a verificare e garantire la\ncontinuità del flusso delle commesse per le imprese artigiane.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'incontro avverrà su richiesta scritta di una delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Governo del mercato del lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al fine di poter verificare le concrete possibilità di allargamento della\nbase occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di\nriqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del\nlavoro, le parti si incontreranno a livello nazionale, regionale, territoriale,\ninteressati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta\nscritta di una delle parti e dovrà prendere in esame, per quanto possibile,\nsituazioni di settore, di comparto e\u002Fo di aree territoriali omogenee.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Effettuata, negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di\nassorbimento della manodopera nel settore artigiano regionale, si definiranno,\na quel livello territoriale, i criteri orientativi atti a soddisfare le\nesigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: ciò attraverso\nleggi e accordi vigenti in materia di occupazione giovanile, formazione\nprofessionale, mobilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e\u002Fo delle informazioni non\ncomporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non\nsaranno oggetto di esame individuale. In riferimento a guanto sopra resta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che l'acquisizione dei dati e\u002Fo delle informazioni non\ncomporta alcuna procedura a livello delle singole imprese e che le stesse non\nsaranno oggetto di esame individuale. In riferimento a guanto sopra resta\nsalvaguardato il vincolo del segreto professionale. Lo spirito del confronto e\ndell'esame congiunto non intende necessariamente il raggiungimento di\nvalutazioni comuni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 5 Accordo interconfederale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta\nnell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti,\nanche a modifica delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso\nsostituite (allegato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 6 Sistema contrattuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi\ninterconfederali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di\ncontrattazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive\ncompetenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a\nloro volta, a livello nazionale e regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal\nprincipio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto\ncollettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di\napplicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 7 Diritto alle prestazioni della bilateralità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna\ndel 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al\nlivello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali\nistitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti\nstabiliscono che:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi\ndell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non\naderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare\ncontrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e\nnormativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di\ncategoria;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e\nregionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il\nquale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non\nversanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte\ndell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate\ndagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento\ne Bolzano;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi\nobblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei\nlavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino\na concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola\nprestazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•a decorrere dal 1° ottobre 2014, le imprese non aderenti alla\nbilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a\nciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per\ntredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento\naggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti\nretributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti,\nescluso il TER. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e\nmantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo\nlavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori\nassunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente\nall'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il\ndivisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà\nriproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, sulla base della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle\nparti firmatarie del presente CCNL si stabilisce quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) RAPPRESENTANZA SINDACALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. a partire dal 1° ottobre 2014 saranno conseguentemente avviati gli\nistituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti\ncollettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi\ndefiniti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una\nquota omnicomprensiva costituente ia somma degli importi annui determinati\nsulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di\n12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a\ntale livello, di prevedere importi superiori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5. a partire dal 1° ottobre 2014 saranno conseguentemente avviati gli\nistituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti\ncollettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi\ndefiniti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una\nquota omnicomprensiva costituente ia somma degli importi annui determinati\nsulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di\n12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a\ntale livello, di prevedere importi superiori:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>RAPPRESENTANZA SINDACALE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,10%-12,5\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,15% -18,75 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>ENTE BILATERALE NAZIONALE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 0,01% -1,25 \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>RAPPRESENTANZA IMPRESE\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 0,25%-31,25 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>FONDO SOSTEGNO AL REDDITO\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>0,49% - 61,25 €\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della\nlegislazione vigente e della quota relativa alla gestione).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno\n2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si\nstabilisce che: » A partire dal 1° ottobre 2014 le aziende verseranno i\ncontributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito\nall'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il\ncontributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a\ntempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di\nimporto pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino\nalle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese\nsaranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5,\nlettera e).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte\ndi formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria\ndocumentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente\ndiritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali\nproblematiche sul punto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate\nseparatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non\nesistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente\nrispetto al resto delle risorse raccolte.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio\n2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente\naccordo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight focus\" id=\"clause-TRADEUNLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 9 Permessi retribuiti per cariche sindacali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>E' stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di Organismi\ndirettivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiamo\nalmeno 8 (otto) dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi\npermessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulativi per trimestre).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-direct_participation_hrs\">\u003Ch3>Art. 10 Diritto di assemblea\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di\npermessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi\ncollettivamente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e\nle assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza\ndi locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra datore di\nlavoro e lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di\nlavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza, con\nl'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-equalityotherclause\">\u003Ch3>Art. 11 Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi\nvigenti concernenti l'occupazione femminile, S ed in armonia con quanto\nprevisto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive LEE recepite dallo\nStato italiano in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di\nrealizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla \u002F: promozione di\nazioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una\neffettiva parità di\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche\nrelative al rispetto della dignità della\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una\nopportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo\nnazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una\napposita Commissione paritetica nazionale, composta da dodici membri (6\ndesignati dalle\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.), alla quale è affidato il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria^\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>OO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.), alla quale è affidato il compito di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria^\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile\nalle attività professionali non tradizionali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-eqpromotion\">\u003Cp>•studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la\nprofessionalità;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verificare, con riferimento alla L. n. 125\u002F1991, ipotesi di schemi per la\npromozione di iniziative di azioni positive.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21 luglio\n1988, di cui all'art. 7 del presente c.c.n.I., in materia di occupazione\nfemminile.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-sexualhar\">\u003Ch3>Art. 12 - Molestie sessuali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono\nun'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e\ndi ricatto sul lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a\nconnotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel\nmondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare\ncomportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o\nricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno\nrispetto della dignità di donne e uomini.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Spetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di\npromozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di\nsensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i\nsingoli casi ed individuare comportamenti e percorsi idonei.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 13 - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le\nnorme di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 14 - Diritto allo studio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori delle imprese artigiane che occupano almeno 5 (cinque)\ndipendenti deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite\nconteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 ore annue per ogni\nlavoratore avente diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale monte-ore viene costituito al fine di permettere che ogni lavoratore\npossa frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente\nriconosciuti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo ogni lavoratore può usufruire di un massimo di 150 ore\n(centocinquanta) retribuite ogni tre anni, godibili anche in un solo anno, fino\nad esaurimento del monte-ore aziendale e sempre che il corso al quale il\nlavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di\nquelle richieste come permesso retribuito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al\ncorso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore\nrelative.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono usufruire dei permessi retribuiti nelle misure sopra indicate,\nescludendo comunque criteri di contemporaneità (si intende con ciò che un\nsolo lavoratore all'anno può usufruire del diritto):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un solo lavoratore per triennio nelle aziende da 5 a 9 dipendenti aventi\ndiritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•due lavoratori per triennio nelle aziende da 10 a 14 dipendenti aventi\ndiritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tre lavoratori per triennio nelle aziende da 15 a 19 dipendenti aventi\ndiritto e via via procedendo per i multipli di cinque.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Possono usufruire dei permessi retribuiti per la frequenza ai corsi\nscolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dichiarazione congiunta\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si impegnano ad affrontare e possibilmente risolvere a livello\nprovinciale le difficoltà che possono sorgere in relazione al limite di 150\nore, per la frequenza dei lavoratori ai corsi di alfabetizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contracttrial\">\u003Ch3>Art. 15 - Periodo di prova\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di\nprova non superiore a:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 1° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 2° livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 3° e 4°\nlivello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•mesi 2 per i lavoratori inquadrati al 3°S\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall'art. 17.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova, sussistono tra le parti tutti i diritti e gii\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\naver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né\nindennità per la risoluzione stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di 12 livello\ne durante il primo mese per i lavoratori di 29 livello, la retribuzione sarà\ncorrisposta per il solo periodo di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore\nsarà corrisposta la retribuzione fino a metà 0 alla fine del mese in corso a\nseconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del\nmese stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e\ntale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità\ndi servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che\nlo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei\n12 mesi precedenti 0 in caso di passaggio diretto ed immediato.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-JOBTYPE_descriptions\">\u003Ch3>Art. 16 Inquadramento del personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali, i profili professionali e le relative esemplificazioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare anche figure\nprofessionali non indicate specificamente nel testo, o già sufficientemente\ndefinite dalle sole declaratorie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono inquadrati in 7 livelli professionali e retributivi ai\nquali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili, secondo le tabelle\nallegate, fermo restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene\nmantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,\ncontrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno\nriferimento distintamente a tali lavoratori. I valori indicati per ciascun\nlivello sono ragguagliati a mese e sono uguali per tutti i lavoratori\nindipendentemente dalla differenza di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni direttive\ncon facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalità di\npotere, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono al is livello anche i lavoratori che svolgono con carattere di\ncontinuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa,\nprofessionale, funzioni articolate di rilevante importanza e responsabilità ai\nfini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa per\nattività di alta specializzazione, coordinamento e gestione in settori\nfondamentali, fornendo contributi qualificati per la definizione degli\nobiettivi dell'impresa stessa. A questi lavoratori è attribuita la qualifica\ndi \"quadro\" di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2S Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende il caposquadra che nell'ambito delle direttive ricevute, pur\nlavorando egli stesso manualmente, svolge di norma con autonomia operativa e\ncon apporto di capacità tecniche, funzioni di coordinamento e di controllo\ndell'attività di più squadre, anche se operanti in complessi diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello Super\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Comprende il caposquadra che nell'ambito delle direttive ricevute, pur\nlavorando egli stesso manualmente, svolge di norma con autonomia operativa e\ncon apporto di capacità tecniche, funzioni di coordinamento e di controllo\ndell'attività di più squadre, anche se operanti in complessi diversi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti ad operazioni per la cui\nesecuzione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e\u002Fo particolari\ncapacità tecnico-pratiche comunque acquisite.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio: operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione,\nderattizzazione e sanificatone,' lamatori; levigatori e vetrificatoti pavimenti\nin legno; lucidatori a piombo; conducenti di semoventi; conducenti di pale\ncaricatrici; capisquadra che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano\ne sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra; addetti alle\ncabine e linee di verniciatura negli impianti industriali; autisti-conducenti\nveicoli per i quali sia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>previsto il possesso della patente di grado C o superiore; impiegati tecnici\ne amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica\npreparazione professionale con la sola eccezione di quelli espressamente\nrichiamati al 4- livello. Altre qualifiche di valore equivalente non\nespressamente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4S Livello - Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti ad operazioni per la cui\nesecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite, nonché i lavoratori adibiti ad attività\npolivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad esempio: operaio qualificato che, pur lavorando manualmente egli stesso,\nha il compito di coordinare l'attività esecutiva di lavoratori inquadrati in\n5° livello; pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia (comprese\nle pulizie dei vetri e delle vetrine con uso delle scale) anche con uso delle\nmacchine industriali per la pulizia, conducenti di autoveicoli e motocarri per\ni quali non è richiesto il possesso della patente C, addetti ad operazioni di\ndisinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificatone e risanamento\nambientale, fattorini addetti a mansioni semplici di segreteria, addetti al\ncontrollo documenti contabili relativi al movimento del materiale, addetti al\ncontrollo fatture, dattilografi, centralinisti telefonici, addetti a mansioni\ndi scritturazione e copia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente richiamate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5° Livello - Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti ad operazioni per la cui\nesecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche e che\nsvolgono attività per abilitarsi alle quali occorre un breve periodo di\npratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori addetti ad operazioni ausiliario alla disinfezione,\nderattizzazione, disinfestazione, sanificatone e risanamento ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori che eseguono semplici lavori ripetitivi per la pulizia e la\nmanutenzione dell'ambiente; es.: addetti al lavaggio manuale di suppellettili,\nstoviglie e simili; addetti alla spazzatura, vuotatura cestini e portaceneri,\neoe.;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed\naspiratori nonché ai lavori di pulizia dei vetri anche con uso della scaletta\na libretto di comune uso domestico che non superi un metro di altezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori addetti alia rotazione e trasporto dei secchi a perdere e\u002Fo\ncernita, addetti lavori di facchinaggio, addetti lavori di manutenzione di\ngiardini e di aree a verde;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori addetti a semplici controlli con strumenti preregolati e\u002Fo\npredisposti, lavoratori addetti al riassetto e rigoverno di foresterie e\nassimilabili.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6° Livello - Declaratoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali\nsemplici per le quali non occorrono conoscenze professionali, nonché i\nlavoratori di cui al 5§ livello, di prima assunzione del settore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Profili esemplificativi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori che eseguono mansioni di guardiania o di attesa e custodia;\nes.: guardiani diurni e notturni, uscieri, custodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Normativa quadri\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, e della legge\n2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di\n\"quadro\" viene effettuato dalle parti stipulanti con il presente contratto\nnazionale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicatone, i\ndatori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati\ncon decorrenza 1 luglio 1989.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e\ndall'art. 5 della legge n. 190\u002F1985, è responsabile per i danni conseguenti a\ncolpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta\nresponsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di\napposita polizza assicurativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-legalassistance_trigger\">\u003Cp>L'impresa garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla confronti del quadri\nmedesimo, per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle\nfunzioni attribuitegli.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritti di autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta\nai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori\nrelativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni\nacquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche\navvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la\npartecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da\nparte dell'azienda verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità\ndi funzione di importo pari a euro 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti\ngli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per quanto qui non espressamente contemplato, si fa concorde rinvio alle\ndisposizioni proprie per la categoria degli impiegati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data\npiena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, per quanto\nriguarda la categoria dei \"quadri\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Stazionamento al livello categoriale di base\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che non hanno svolto alcuna esperienza nel settore,\nstazioneranno al 6- livello per accedere successivamente al 5- dopo i primi 9\nmesi di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Passaggio di mansioni e di livello\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito, o a mansioni corrispondenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di\nlivello superiore ha diritto, per la durata dell'incarico, al trattamento\ncorrispondente all'attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia\navuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente, con diritto alla\nconservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo a\ntutti gli effetti, trascorso il periodo di tre mesi dal disimpegno delle\nmansioni superiori.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 17 Assunzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le assunzioni al lavoro vengono effettuate in conformità al presente CCNL e\nalle disposizioni legislative in materia. In particolare, ai sensi dell'art. 1,\ncomma 1, del d. Igs. 152\u002F97, il datore di lavoro nella lettera di assunzione da\nconsegnare al lavoratore deve indicare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'identità delle parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o\npredominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi,\nnonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la data di inizio del rapporto di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di\nlavoro a tempo determinato o indeterminato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata del periodo di prova se previsto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore,\noppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi,\ncon l'indicazione del periodo di pagamento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le\nmodalità di determinazione e di fruizione delle ferie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i termini del preavviso in caso di recesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle\ndisposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dall'art. 58 in materia di Apprendistato\nProfessionalizzante, all'atto di assunzione il lavoratore apprendista dovrà\nprodurre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali\nfrequentati, nonché i periodi di lavoro già svolti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-healthcareaccess\">\u003Ch3>Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si\napplica il presente CCNL, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa\ncontribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo\nintercategoriale per l'Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite\ndall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di\nassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra\nConfartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali\nCgil, Lisi e Uil.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2014 sono iscritti al Fondo I\ndipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi\ncompresi gli apprendisti. Sono altresì iscritti al Fondo anche i lavoratori a\ntempo determinato il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi.\nLe iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per\ndurate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la\nsoglia dei 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a\n10,42 euro mensili per 12 mensilità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal Regolamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce \"elemento aggiuntivo\ndella retribuzione\" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità cosi\ncome previsto dal presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di\nmatrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 19 Consegna e restituzione dei documenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>All'atto dell'assunzione il lavoratore deve consegnare:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•un documento di identità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•stato di famiglia, se il lavoratore è capofamiglia;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il certificato generale del casellario di data non anteriore a tre\nmesi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il numero di codice fiscale e i documenti necessari per fruire degli\nassegni familiari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e\nsegnalare i successivi mutamenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-dayspweek_select\">\u003Ch3>Art. 20 Orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed\nalle relative deroghe ed eccezioni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo\nquanto disposto al successivo art. 25.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi\nconsecutivi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>•due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di\nattività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività\na ciclo continuo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero\norganizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo\npuò essere fruito nell'arco della settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo\nconfronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A.\no R.S.LL ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori\ninteressati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo\nanticipo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o\nR.S.LL ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in\nsei giornate in relazione alle esigenze aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di prestazione nel 6- giorno sarà corrisposta la retribuzione\nglobale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento,\ncalcolata sulla retribuzione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in\nnon più di due turni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata\ndall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per\nl'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o\ngli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario\npredisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato\ncome se avesse lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto\ndi lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di\nlibertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente\nle medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze\ndell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano\nequamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il\nriposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo\nche il personale ne abbia tempestiva cognizione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può\nlasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno\nsuccessivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione\ndell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di\nlavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel\ncorso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario\neffettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel\ncorso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da\nspostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche se rientranti fra quelli\nabituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di\nviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per\nl'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio\ndomicilio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro,\ntra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione\nlavorativa a tutti gli effetti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 21 Flessibilità dell'orario di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo\ndi contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del\nlavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità\ndell'orario contrattuale di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa\ndell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di\norario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino\nal limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la\nmaggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.\nFermo restando la volontarietà, l'applicazione della normativa di cui sopra è\nsubordinata a intese da definire congiuntamente e per iscritto in tempo utile\ntra l'impresa e i lavoratori o tra imprese e le R.S.A. o R.S.U. ove\nesistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A fronte del superamento dell'orario contrattuale l'impresa corrisponderà,\nentro un periodo di sei mesi dall'effettuazione della prestazione flessibile ed\nin periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi\ncompensativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario\ncontrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di\ncorrispondente riduzione dell'orario contrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attuazione della flessibilità riguarda tutti i lavoratori interessati\nsalvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-standbyallowancetype\">\u003Cp>Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma\nfruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno\nutilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze\ntecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di\ncontrazione dell'attività aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; in caso essi siano in\ntutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità\nsuperiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene\neffettuata la flessibilità, viene riconosciuta una ulteriore indennità pari a\n8 ore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 22 Lavoro straordinario, notturno e festivo\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è\ntenuto a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di\ngiorno che di notte, salvo giustificato motivo individuale di impedimento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-MAXHOURS_trigger\">\u003Cp>L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione\nstraordinaria eccedente le 200 ore annue. E' considerato lavoro straordinario,\ne dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la\ndurata normale del lavoro di cui all'art. 20.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le prestazioni di lavoro straordinario vanno retribuite con quote orarie\ndella retribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore\nnotturne deve essere compensato con le seguenti\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-OVERTIME_trigger\">\u003Cp>percentuali di maggiorazione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario diurno feriale: 25%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario notturno: 50%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario festivo: 65%;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoro straordinario notturno festivo: 75%;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SUNDAY_trigger\">\u003Cp>•lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\u003Cp>•lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%;\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-shiftallowancetype\">\n\n\u003Cp>•lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della\nretribuzione tabellare al momento della liquidazione di esse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulavi!!, nel senso che\nla maggiore assorbe la minore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Si intende per lavoro notturno quello comprese fra le ore 22 e le ore 6 del\nmattino.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-bankholidays1\">\u003Ch3>Art. 23 Ricorrenze festive ed ex festività \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Sono da considerarsi giorni festivi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui\nall'articolo 30 (riposo settimanale); nel caso di settimana corta è\nconsiderato festivo il secondo giorno di riposo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le festività del 25 aprile, le maggio, 2 giugno, stabilite dalle vigenti\ndisposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che\nintervenissero per disposizioni di carattere generale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le seguenti festività:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Capodanno (I° gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Epifania (6 gennaio);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Lunedì dopo Pasqua (mobile);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Assunzione (15 agosto);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ognissanti (19 novembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Immacolata Concezione (8 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Natale (25 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•S. Stefano (26 dicembre);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua\nopera (per il comune di Roma SS. Pietro e Paolo, 29 giugno).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>In quelle località in cui la festa del Patrono coincide con altre\nfestività di cui alle lettere b) e c), le associazioni territoriali\nstabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in\nmodo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lettere b)\ne c).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Soltanto nei caso in cui le ricorrenze festive di cui alle lettere b) e c)\ncadono in giornata di riposo settimanale (art. 30) spetta, in aggiunta al\nnormale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli\nelementi della retribuzione globale mensile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Vengono istituiti gruppi di 4 o di 8 ore di permessi retribuiti in\nsostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54\u002F1977 e successive\nmodificazioni (D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792: reintroduzione dell'Epifania).\nPer la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS.\nPietro e Paolo (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di\nriposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o\ncollettivamente; l'utilizzazione collettiva sarà concordata in sede aziendale\no con le R.S.A. o R.S.U. ove esistenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (19 gennaio-31 dicembre)\npotranno essere utilizzati entro il 30 settembre dell'anno successivo; qualora\nciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione globale di\nfatto in atto al momento della loro scadenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la\nmaturazione delle 32 ore avverrà secondo i criteri di maturazione previsti per\nle ferie (in dodicesimi). La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni\nsarà considerata mese intero.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungamento\ndella continuità del periodo feriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata\nspostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, 2Z comma, della\nlegge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto\nper le festività che coincidono con la domenica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAIDLEAV_trigger\">\u003Ch3>Art. 24 Ferie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha\ndiritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale\ndistribuita su cinque giornate (settimana corta);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pari a 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale\ndistribuita su sei giornate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore,\nqualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso\nper le ferie stesse.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero,\nmentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di\nalmeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo delle\nferie per ogni mese di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto\nalle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti\ndodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il\nperiodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette\nfestività.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune\naccordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o\nindividualmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità,\nil godimento di due settimane di ferie nel periodo l9 giugno-30 settembre.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di\ndisinfezione, disinfestazione e derattizzazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via\nanticipata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia\nespressa 0 tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il\nlavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua\nvolontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli\nanni successivi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Restano salve le condizioni di miglior favore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 25 Rapporto a tempo parziale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per lavoro a tempo parziale (così detto \"part time\") si intende un rapporto\ndi lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a\nquello stabilito dall'art. 20 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'eventuale periodo di prova per i nuovi assunti ;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e\nall'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la qualifica assegnata;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•la durata della prestazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che\nper il personale in servizio può essere di tipo:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per\ntutti i giorni della settimana lavorativa;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni\ngiorni della settimana, del mese o dell'anno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle\nmodalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno\nalternati a giornate o periodi ad orario ridotto 0 di non lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il rapporto a tempo parziale, è disciplinato secondo i seguenti\ncriteri:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le\nqualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente\ncontratto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•volontarietà di entrambe le parti;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto\nconto delle esigenze aziendali tecnicoproduttive, compatibilmente con le\nmansioni svolte 0 da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei\nlavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche\nmansioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in\nragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per\nquanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole\ncomponenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei\ntrattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia\nprofessionale e maternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel rapporto di lavoro a tempo parziale può essere prevista la\npossibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi\ndi part-time orizzontale, verticale o misto), cd. «clausole flessibili», e\u002Fo\nla possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,\n(nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto), cd. «clausole\nelastiche», previo consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno\nspecifico patto scritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il ricorso alle c. d. \"clausole flessibili e\u002Fo elastiche\" si attiva in caso\ndi esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le suddette variazioni devono essere richieste al lavoratore con un\npreavviso di almeno 5 giorni lavorativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e\u002Fo personali, si\npotrà pervenire ad una sospensione temporanea dell'applicazione delle c. d.\n\"clausole flessibili o elastiche\". In caso di emergenze, relative alle\ncondizioni sopra definite, il lavoratore sarà esonerato dall'effettuare le\nvariazioni richieste, possibilmente con un preavviso di 2 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le variazioni della collocazione temporale, nonché le variazioni in aumento\ndella prestazione, comportano, per il periodo in cui le stesse vengono\neffettuate, una maggiorazione retributiva del 10% da calcolarsi sulla\nretribuzione oraria globale di fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In presenza di emergenze tecniche e\u002Fo produttive, il termine di preavviso\npuò essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di\ncui sopra sarà elevata al 15% da calcolarsi sulla retribuzione oraria globale\ndi fatto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D. Lgs. 61\u002F2000 il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere\nclausole flessibili e\u002Fo elastiche, non integra gli estremi del giustificato\nmotivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in\ncui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, io svolgimento di\nprestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero\noriginariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a\ntempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto\ndail'art. 22 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla\nacquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni\ndi rapporti di lavoro in atto, le imprese in relazione alle esigenze\ntecnico-produttive ricercheranno, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U.\nladdove esistenti, soluzioni per un aumento del numero delle ore settimanali\ndel personale part-time, procedendo prioritariamente ad integrare la\nprestazione del personale con i più bassi regimi di orario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore\nprestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a\nquella corrispondente all'orario settimanale risultante dalia lettera di\nassunzione, fatto salvo quanto previsto dalla lett. d) del presente\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, si\nottiene dividendo la retribuzione mensile globale che sarebbe spettata in caso\ndi svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno per il divisore 173. Il\ntrattamento economico e normativo per gli istituti diretti, indiretti e\ndifferiti del lavoratore assunto a tempo parziale si determinano in misura\nproporzionale all'orario contrattualmente pattuito con riferimento al\ntrattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno. Non si procede ad alcun\ntipo di riproporzionamento per quanto riguarda la durata temporale del periodo\ndi comporto di malattia, ferie e maternità-paternità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Il passaggio dei lavoratori dal rapporto a tempo parziale al rapporto a\ntempo pieno e viceversa può essere disposto dall'impresa con il consenso\nscritto delle parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da\ntempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi\nfamiliari e\u002Fo personali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ambito del Sistema di Informazione del presente CCNL verranno forniti i\ndati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate,\nsull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. 61\u002F2000 e s.m.i.:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•i lavoratori affetti da malattie oncologiche, per i quali residui una\nridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di\nterapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso\nl'azienda unatà sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto\nalla trasformazione del rapporto di lavora a tempo pieno in lavoro a tempo\nparziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve\nessere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta\ndel lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il\nprestatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i\ngenitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il\nlavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e\npermanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi\ndell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è\nstata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con\nnecessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti\nquotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al\ndecreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento\nordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta\nla priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a\ntempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio\nconvivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente\nportatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.\n104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro\nda tempo pieno a tempo parziale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore dal rapporto di lavoro a tempo parziale\nal rapporto di lavoro a tempo pieno e viceversa il trattamento di fine rapporto\nsarà determinato in base alle norme dettate dalla legge 29 maggio 1982, n,\n297.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli altri istituti\ncontrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a\ntempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva\ndurata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso\ndell'anno, i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano\napplicazione in rapporto al periodo lavorato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolato si\napplicano le vigenti disposizioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 26 Lavoro supplementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che in presenza di specifiche esigenze tecnico,\norganizzative e sostitutive, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore\nè consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto a quello\nconcordato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoro supplementare non potrà superare il 50% dell'orario part-time\npattuito. Per il lavoro supplementare sono corrisposte le seguenti\nmaggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione tabellare che\nforfettariamente e convenzionalmente sono determinate nella misura del 22%.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore supplementari con la relativa maggiorazione, saranno utili ai fini\ndel computo del t.f.r.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La maggiorazione di cui sopra si riferisce alle ore di lavoro supplementare\nsvolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali; per le ore\nsvolte oltre i suddetti limiti del normale orario di lavoro, verrà\nriconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i\nlavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti a livello regionale effettueranno verifiche almeno annuali\nsull'andamento dell'istituto contrattuale tenendo conto delle realtà\nterritoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di reiterato ricorso al lavoro supplementare all'interno di un\ncontratto di lavoro a tempo parziale, si applica la seguente norma:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i contratti part-time di durata fino a 20 ore settimanali, l'impresa\ntrasformerà automaticamente in orario normale di lavoro il 30% delle ore\nsupplementari prestate dal lavoratore nel corso del semestre, procedendo alla\nmodificazione della lettera di assunzione che prevedere, previo accordo tra le\nparti, la distribuzione delle ore di lavoro trasformate, da effettuarsi anche\nsu base plurisettimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per i contratti part-time di durata superiore a 20 ore settimanali,\nl'impresa potrà trasformare, compatibilmente con le esigenze\ntecnico-organizzative, il 30% delle ore supplementari prestate dal lavoratore\nnel corso del semestre, procedendo alla modificazione della lettera di\nassunzione che prevederà, previo accordo tra le parti, la distribuzione delle\nore di lavoro trasformate, da effettuarsi anche su base plurisettimanale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D. Lgs. 61\u002F2000 il rifiuto alla sottoscrizione da parte del\nlavoratore del lavoro supplementare non integra gli estremi né del\ngiustificato motivo di licenziamento, né dell'adozione di provvedimenti\ndisciplinari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 Contratto a tempo determinato\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo\nindeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di\nlavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano\nuna caratteristica dell'impiego in alcuni settori che può incontrare e\nrispondere alle esigenze delle aziende e creare nuove opportunità\noccupazionali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un\ntermine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore\na trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo\nsvolgimento di qualunque tipo di mansione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Affiancamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un\nperiodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e\nlavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al\nrientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'assenza delle lavoratrici\u002Ftori, ovvero di titolari, familiari\ncollaborator! e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U.\nn. 151\u002F2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di\ncarattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente,\npotrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi\ngiornalieri\u002Forari previsti per l'allattamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Limiti quantitativi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli\nlavoratori a tempo indeterminato, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori\na termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese che occupano da 6 a 10 dipendenti così come sopra calcolati,\nè consentita l'assunzione di 4 lavoratori a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese che occupano da 11 a 18 dipendenti così come sopra\ncalcolati, è consentita l'assunzione di 6 lavoratori a termine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per le imprese che occupano più di 18 dipendenti, così come sopra\ncalcolati, è consentita l'assunzione di 8 lavoratori a termine con\narrotondamento all'unità superiore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori\nassunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori\nassenti con diritto alla conservazione del posto e per stagionalità di cui\nall'art. 27 bis.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si\ncalcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo\nindeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 7 lett. a) dell'art.10 D.Lgs 368\u002F2001, sono in ogni caso\nesenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei\nprimi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero\ndall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero\ndi una nuova unità produttiva aziendale, per nuova linea di produzione o di\nservizio e\u002Fo nuova unità produttiva non devono intendersi i cambi di\nappalto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) Durata complessiva massima del rapporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, primo periodo, del D.Lgs 368 del 2001 il\ncontratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo\nstesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi\ncomprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di\ninterruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Superato tale\nperiodo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs 368 del 2001, il rapporto\ndi lavoro si considera a tempo indeterminato una volta decorsi i termini\nprevisti dal comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs 368 dei 2001.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In deroga a quanto disposto dal comma precedente, in attuazione del rinvio\nlegislativo previsto dall'art. 5, comma 4- bis, terzo periodo del d.lgs. n.\n368\u002F2001, come modificato dalla Legge n. 247\u002F2007, un ulteriore successivo\ncontratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola\nvolta, per una durata massima di 8 mesi, elevabile a 12 mesi dalla\ncontrattazione collettiva regionale, a condizione che la stipula avvenga presso\nla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con\nl'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali\ncomparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia\niscritto o conferisca mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Diritto di precedenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso\nla stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore\na sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato\neffettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento\nalle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione\nche manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei\nmesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale diritto si estingue\nentro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo\nle parti si incontreranno al fine di verificare la possibilità di prevedere\ndiverse forme di attuazione del diritto di precedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Intervalli temporali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 368\u002F2001, così come novellato dal\nD.L. 76 convertito in Legge 99\u002F2013, il periodo di intervallo tra due contratti\nè fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in\n20 giorni per ! contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.Lgs. 368\u002F2001, così come novellato dal\nD.L. 76 convertito in Legge 99\u002F2013, si conviene sull'assenza di intervalli\ntemporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire\nlavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 27 bis Stagionalità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In considerazione delle particolarità del settore, le Parti si danno\nreciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per\nl'occupazione e uno strumento per quelle aziende il cui servizio è fortemente\ncondizionato dalla domanda della committenza in alcuni periodi dell'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel\ntempo più ricorrente, è possibile ai sensi della legislazione vigente, per\nrispondere a esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse alle stagioni\nturistiche.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter, seconda parte,\ndel D.Lgs. 368\u002F2001 le Parti concordano che la disciplina sulla successione dei\ncontratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del\nD.lgs. 368\u002F2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai\ncommi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di\nattività stagionali, ha diritto di precedenza, secondo quanto previsto\ndall'art. 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare\nper iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del\nrapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del\nrapporto di lavoro. Tali assunzioni sono escluse dai limiti quantitativi\nindividuati nell'art. 27.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 28 Banca ore individuale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa\ned al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i\nlimiti previsti dall'articolo 22 del presente contratto, le parti convengono\nche, per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di\nstraordinario, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle\nmaggiorazioni spettanti, possa avvenire per l'intero ammontare delle ore\nstraordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della\ncorrispondente maggiorazione, se risultanti da atto sottoscritto tra l'impresa\ne il lavoratore medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dall’inizio\ndell'accumulo delle ore e delia relativa maggiorazione, prioritariamente nei\nperiodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività\nstessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore\nstraordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di\npermesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate come previsto al comma\nprecedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del\nlavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive\ndell'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le ore accumulate possono essere costantemente recuperate. Al raggiungimento\ndelle 120 ore complessive, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale\nridimensionamento del monte ore accumulato secondo un programma da concordarsi\ntra impresa e lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile\nil recupero con riposo compensativo entro 12 mesi delle ore così accumulate,\nl'importo corrispondente, ferma restando la volontà dei lavoratore, verrà\nliquidato alio stesso sulla base della paga oraria in atto a quella data.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore straordinarie\naccumulate.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno\ndefinire specifiche modalità attuative sull'andamento generale del\nfenomeno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 29 Gestione dei regimi di orario\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti, a livello regionale, o su esplicito mandato a livello\nterritoriale, potranno realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al\nfine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare\nfronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative\ne\u002Fo riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti potranno predisporre strumenti che consentano di realizzare una\ncontinuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei\nlavoratori occupati nelle imprese coinvolti in tali fenomeni da utilizzarsi in\nmaniera complementare con gli strumenti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A tale scopo le parti nella contrattazione di 2? livello, a livello\nregionale, potranno costituire una banca ore, individuando tra gli istituti\ncontrattuali e di legge, compreso quanto previsto dall'art. 21, quelli più\nidonei a determinare l'accantonamento in questione. Inoltre stabiliranno le\nmodalità e le caratteristiche delle casistiche di utilizzo e le modalità di\nliquidazione dei ratei non utilizzati in corso d'anno.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SCHEDULE_trigger\">\u003Ch3>Art. 30 Riposo settimanale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le\neccezioni di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con\nriposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli\neffetti il giorno fissato per il riposo compensativo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse\nessere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto da! turno di\nservizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che tale spostamento non\ncomporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione\n- il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7% della retribuzione\nbase di una giornata lavorativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative\nè considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 31 Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione sarà corrisposta entro il giorno 15 del mese successivo a\nquello di riferimento con la specificazione degli altri elementi costitutivi\nliquidabili mensilmente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il pagamento della retribuzione può avvenire mediante assegni bancari o\naltri strumenti di pagamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso l'impresa ritardi di oltre 15 giorni il pagamento della\nretribuzione, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2\nper cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza\ndi cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere\nil rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine\nrapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di contestazione sulla retribuzione tabellare e sugli altri elementi\ncostitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta\nla parte di retribuzione non contestata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione tabellare si intende quella indicata dalla tabella di cui\nal presente contratto all'art. 35.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per retribuzione globale mensile si intende quella risultante dalla somma\ndella retribuzione tabellare di ogni eventuale superminimo od assegno \"ad\npersonam\" nonché di ogni altro compenso comunque denominato, corrisposti con\ncarattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo\n(rimborso spese, ecc.).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Norma transitoria\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione base corrisponde alla retribuzione tabellare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-pensionfund\">\u003Ch3>Art. 32 Previdenza complementare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il sistema di previdenza complementare dell'Artigianato è regolato\ndall'accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e\ndall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i\nlavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali\niscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011\n(allegato).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è\ncosì determinata:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di\nlegge;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1% a carico del lavoratore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-1% a carico dell'impresa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 33 Ex indennità di contingenza\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le parti convengono che i valori della ex indennità di contingenza sono,\nper ciascuna delle categorie professionali di cui all'art. 16, i seguenti:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Categoria\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Importi\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>525,76 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>520,83 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3a Super\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>518,53 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>517,30 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>514,43 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>512,90 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6a\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>511,21 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 34 Determinazione della retribuzione oraria\u002Fgiornaliera\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per\n173.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La determinazione delia retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la\nretribuzione mensile per 22 nel caso di settimana corta e per 26 nel caso di\nprestazione su sei giorni settimanali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_different\">\u003Ch3>Art 35 Retribuzione tabellare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-STRUCINCR_trigger\">\u003Cp>Le parti hanno convenuto un incremento retributivo a regime di euro 160,\nriferito al 5° Livello, con le seguenti decorrenze: 35 euro a partire dal 1°\nottobre 2014, 30 euro dal 1° gennaio 2015,10 euro dal 1° aprile 2015, 20 euro\ndal 1° settembre 2015, 20 euro dal 1° aprile 2016, 20 euro dal 1° settembre\n2016, 25 euro dal 1° marzo 2017.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'ultima tranche di incremento decorrente dal 1° marzo 2017 non è da\nintendersi anticipazione sui futuri aumenti contrattuali per il successivo\naccordo di rinnovo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente\ngià corrisposti a titolo acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC),\nstabiliti unilateralmente, cessano di essere corrisposti con la retribuzione\nrelativa al mese di ottobre 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora l'elemento sopra richiamato sia superiore alla tranche di incremento\ncontrattuale del 1° ottobre 2014 verrà assorbito fino a concorrenza del\nvalore dello stesso e la differenza continuerà ad essere corrisposta come\n\"superminimo ad personam assorbibile da successive tranches contrattuali\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conglobamento\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A partire dal 1° ottobre 2014 sono conglobati in un'unica voce denominata\n\"Retribuzione tabellare\" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo\ntabellare); ex indennità di contingenza di cui all'art. 33; elemento distinto\ndella retribuzione (EDR) pari a 10,33 euro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il conglobamento non modifica i riflessi economici delle singole voci sui\nvari istituti retributivi previsti dal CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori dipendenti delle imprese che non versano alla bilateralità\nhanno diritto ad un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, pari a 25\neuro lordi mensili denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)\ndi cui all'art. 8 rubricato \"Diritto alle prestazioni della bilateralità\".\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione \n\n        \u003Cp>Tabellare in vigore\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Incremento a regime\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare a regim\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.254,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 203,77\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.458,22\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.149,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 186,80\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.336,73\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3S \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.114,57\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 181,05\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€1.295,62\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.076,39\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 174,85\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€1.251,24\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.017,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 165,29\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.182,82\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€984,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 160,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€1.144,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€948,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 154,13\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€1.102,94\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare al 30 settembre 2014\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>prima tranche di incremento dal 1° ottobre 2014\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2014\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.254,45\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 44,58\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.299,03\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.149,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 40,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.190,\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.114,57\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€39,61\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.154,18\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.076,39\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 38,25\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.114,64\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.017,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€36,16\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.053,69\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 984,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 35,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.019,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>6\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€948,81\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€33,72\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 982,53\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2014\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2015\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2015\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.299,03\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€38,21\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.337,23\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.190,79\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 35,02\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.225,82\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.154,18\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 33,95\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€1.188,12\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.114,64\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 32,78\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.147,42\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.053,69\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 30,99\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.084,6\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.019,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 30,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.049,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€982,53\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 28,90\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.011,42\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare al 31 marzo 2015\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>terza tranche di incremento dal 1° aprile 2015\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare dal 1° aprile 2015\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.337,23\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 12,74\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.349,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.225,82\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 11,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.237,49\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.188,12\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€11,32\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.199,44\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.147,42\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 10,93\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.158,35\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.084,68\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 10,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.095,01\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.049,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 10,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.059,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.011,42\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€9,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.021,06\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare al 31 agosto 2015\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>quarta tranche di incremento dal 1° settembre 2015\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare dal 1° settembre 2015\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.349,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 25,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.375,44\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.237,49\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 23,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.260,84\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.199,44\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 22,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.222,07\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.158,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 21,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.180,21\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.095,01\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 20,66\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.115,67\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.059,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 20,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.079,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.021,06\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 19,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.040,32\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare al 31 marzo 2016\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>quinta tranche di incremento dal 1° aprile 2016\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare dal 1° aprile 2016\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.375,44\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 25,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.400,91\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.260,84\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€23,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.284,19\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.222,07\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 22,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.244,70\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003Cp>3\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.180,21\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 21,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.202,06\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.115,67\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 20,66\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.136,33\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.079,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 20,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.099,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.040,32\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 19,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.059,59\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare al 31 agosto 2016\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>sesta tranche di incremento dal 1° settembre 2016\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare dal 1° settembre 2016\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.400,91\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 25,47\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.426,38\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.284,19\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 23,35\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.307,54\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.244,70\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€22,63\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.267,33\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.202,06\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 21,86\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.223,92\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.136,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 20,66\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€1.156,99\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.099,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 20,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€1.119,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.059,59\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 19,27\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.078,8\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-PAYSCALES_table_selection_txt\">\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livello\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare al 28 febbraio 2017\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>settima tranche di incremento dal 1°marzo 2017\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2017\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.426,38\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 31,84\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.458,22\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.307,54\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€29,19\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.336,73\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3S\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.267,33\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 28,29\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€1.295,62\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.223,92\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 27,32\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.251,24\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.156,99\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€25,83\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.182,82\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.119,97\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 25,00\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.144,97\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.078,85\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 24,08\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>€ 1.102,94\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Fdiv>\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\u003Ctbody>\u003Ctr>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 36 Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A copertura del vuoto temporale contrattuale, ai soli lavoratori in forza\nalla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente\nun Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 5 euro per 30\nmesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale importo, che ha natura temporanea, è riproporzionato in caso di\nrapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato\nsulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti concordano che l’EDAR non rientra nella base di calcolo per\nl'applicazione degli istituti contrattua, inoltre non ha effetti sugli istituti\ndi legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il\ntra fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile\nsu base oraria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi\ndi gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte\nresidua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze\neconomiche di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 37 Indennità speciale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>A decorrere dal 1° ottobre 2014 verrà corrisposto a titolo di indennità\nspeciale un importo mensile differenziato per ciascun livello retributivo\nsecondo gli importi e le scadenze indicate di seguito.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo mensile della suddetta indennità che non sarà considerata utile\nai fini della 13a mensilità, viene individuato nelle seguenti misure: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livelli\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>IMPORTI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>121,55 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>103,58 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3° Super\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>99,86 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>91,81 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>83,73 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>78,17 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>71,97 EURO \n\n        \u003Cp>\u003C\u002Fp>\n      \u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità speciale va corrisposta in caso di assenza di lavoro per ferie\ned entra nella base di calcolo per il trattamento di malattia e infortunio. In\ncaso di rapporto di lavoro part-time l'indennità speciale va riproporzionata\nall'orario di lavoro effettivamente prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-oncerise_detail\">\u003Ch3>Art.38 Tredicesima mensilità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impresa corrisponderà entro il 20 dicembre una tredicesima mensilità\npari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno,\nil lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare\ndella tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre\nsaranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-SENIOR_trigger\">\u003Ch3>Art. 39 Aumenti periodici di anzianità\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa\nazienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto\nper ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa\ndifferenziata per ciascun livello retributivo secondo i seguenti importi: \u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Livelli\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>IMPORTI\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>30,47 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>26,85 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3° Super\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>23,76 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>21,17 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>18,59 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>5°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>17,04 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>6°\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>15,49 EURO\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Tutti i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del\npresente c.c.n.I., esclusi gli apprendisti, hanno diritto a maturare 5 aumenti\nperiodici di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli aumenti periodici decorreranno dal l° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli\nscatti maturati sarà rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e\ncorrispondente al nuovo livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori\nscatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere\nil numero massimo maturabile secondo la presente normativa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti\ndi merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità\nmaturati o da maturare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese artigiane subentranti in un appalto, alle condizioni ed alle\nprocedure stabilite all'art. 43 del presente c.c.n.L, al momento\ndell'instaurazione del rapporto di lavoro ex novo, erogheranno agli addetti,\nprovenienti dall'impresa cedente, che dimostrino attraverso idonea\ndocumentazione di aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 2 anni\nnell'appalto in oggetto od in altri appalti del settore delle pulizie, uno\nscatto di anzianità del valore corrispondente al livello di inquadramento del\nlavoratore. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti\nulteriori scatti di anzianità (n24) fino al raggiungimento del numero massimo\nmaturabile secondo la presente normativa.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 40 Trasferte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'impresa per esigenze di servizio, può inviare il lavoratore fuori\ndell'abituale sede di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tal caso il lavoratore conserva la retribuzione relativa alla propria\nsede di lavoro ed avrà diritto:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali\nmezzi di trasporto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al rimborso delle spese di vitto e\u002Fo alloggio a piè di lista quando la\ndurata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•al rimborso delle altre spese vive necessarie all'espletamento della\nmissione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso trattamento compete al lavoratore chiamato come teste in causa\ncivile e penale per ragioni inerenti il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 41 Passaggio di mansioni e di livello\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito o a mansioni corrispondenti alle ultime\neffettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di\nlivello superiore ha diritto per la durata dell'incarico al trattamento\ncorrispondente all'attività svolta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia\navuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla\nconservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo a\ntutti gli effetti trascorso il periodo di tre mesi dal disimpegno delle\nmansioni superiori.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-mealvouchers\">\u003Ch3>Art. 42 Mense aziendali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le aziende si impegnano a richiedere alle stazioni appaltanti, informandone\nle Organizzazioni sindacali, servizi di mensa che possono essere fruiti dai\npropri dipendenti le cui prestazioni coincidano con gli orari di erogazione dei\npasti.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 43 Cessazione d’appalto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>•Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi,\ndalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo\nconseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di\nrapporti di lavoro da parte dell’impresa cedente e predisposizione delle\nnecessarie risorse lavorative con assunzioni ex novo, da parte dell’impresa\nsubenrante, le parti intendono tener conto, da un lato, delle caratteristiche\nstrutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e,\ndall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli\ncomplessivi della occupazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni\ntipologia giuridica di impresa artigiana produttrice di servizi, cedente o\nsubentrante ivi compresi i consorzi e le associazioni temporanee di impresa cui\nsi applicano comunque le norme previste nei comma seguenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi di cessazione di appalto l’impresa cessante ne darà\ncomunicazione, anche per il tramite dell’Associazione a cui è iscritta o\nconferisce mandato, ove possibile, nei 15 giorni precedenti, alle strutture\nsindacali aziendali, ove esistenti, e territoriali comptentnei, fornendo\naltrsì informazioni sulla consistenza numerica e i nominativi degli addetti\ninteressati, sul rispettivo orario settiminale, indicando quali impiegati\nnell’appalto in questione da almeno 6 mesi; l’impresa subentrante, anche\nper il tramite dell’Associazione a cui è iscritta o conferisce mandato, con\nla massima tempestività, preventivamente all’inizio della nuova gestione\ne,ove oggettivamentenon sia possibile, in tempi utili e comunque su richieste\ndelle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL, darà\ncomunicazione a queste ultime del subento nell’appalto. Tutto ciò al fine di\nattivare su richiesta di una delle due parti apposito incontro al fine di\nesaminare le eventuali problematiche connesse alla cessazione di appalto. Alla\nscadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e\nprestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire\nl'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico,\nsull'appalto, superiori ai tre addetti, risultanti da documentazione probante\nche lo determini da almeno 6 mesi prima della cessazione stessa ovvero che sia\nin forza dal primo giorno in caso di appalti di durata inferiore ai 6 mesi,\nsalvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità\ne prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che\ngià gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale\ncui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro\no eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15\ngiorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni\nsindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione,\nal fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto\ncon il mantenimento dei livelli occupazionali, oltre i tre addetti di cui al\npunto a), tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del\npersonale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di\nlavoro a posto di lavoro nell’ambito dell'attività dell'impresa ovvero a\nstrumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle\ngiornate lavorative, mobilità territoriale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In caso di cambio d'appalto, i consorzi e le associazioni temporanee di\nimpresa subentranti, in cui sia presente anche una impresa di pulizia\nartigiane, la franchigia di cui alle lettere a) e b) non si applica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso di cambio di appalto affidato da un soggetto pubblico, le\ndisposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 relativamente al numero di\naddetti per i quali non sussistono gli obblighi di assunzione da parte\ndell'impresa subentrante non trovano applicazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nelle procedure di cambio di appalto l’impresa subentrante, fermo\nrestando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui al comma 3, assumerà in\nqualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci - lavoratori delle\nimprese cooperative con rapporto di lavoro subordinato in forza presso\nl’azienda cessante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta\nimpregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare\nformale richiesta di adesione in qualità di socio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Al socio verrà comunque garantito un trattamento economico complessivo\nnon inferiore a quello previsto dal presente CCNL. Tali assunzioni non\ncostituiscono occupazione aggiuntiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell’ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione,\nsospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di\nlavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'impresa cessante e\nl'addetto verrà assunto dall'impresa subentrante nel momento in cui venga meno\nla causa sospensiva.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300\u002F1970\nsaranno assunti dall'impresa subentrante con passaggio diretto ed immediato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Nell'obiettivo comune di una tutela complessiva dei livelli\noccupazionali, le parti si incontreranno a livello regionale per prevedere\nl'istituzione di liste di mobilità territoriale nelle quali inserire tutti i\nlavoratori che non sono stati assunti dalle imprese subentranti secondo quanto\nprevisto dal presente articolo. Il confronto tra le parti dovrà inoltre\nstabilire i criteri e le modalità di composizione delle liste, che potranno\neventualmente essere allocate all'interno di strutture bilaterali, e gli\nelementi per vincolare il sistema delle imprese a livello territoriale ad\nassumere dalle liste medesime al fine di consentire il reingresso nel mercato\ndel lavoro dei lavoratori di cui sopra. Le liste potranno trovare i necessari\nraccordi con gli organismi pubblici che svolgono funzione di collocamento. A\ntale livello si attiveranno altresì tutte le iniziative, anche eventualmente\nin collegamento con gli Enti bilaterali e con gli enti pubblici preposti,\nfinalizzate a favorire la qualificazione e la riqualificazione professionale\nper il reinserimento dei lavoratori di cui sopra.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa subentrante, qualora debba ricorrere ad ulteriori assunzioni\ndovrà dare diritto di precedenza all'assunzione al personale rimasto escluso\nnell'acquisizione dei precedenti appalti ed iscritto nelle liste di\ndisoccupazione e\u002Fo mobilità territoriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda secondo\nquanto previsto dal presente articolo il periodo di apprendistato già svolto,\nrispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione\na quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini\ndell'anzianità di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente\ndocumentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per\nl'eventuale assunzione:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nominativo e codice fiscale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•livello di inquadramento;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•orario settimanale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•data di assunzione nel settore;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•data di assunzione nell'azienda uscente;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• nonché l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della\nlegge n. 68\u002F1999;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•le misure adottate ai sensi del decreto legislativo n. 81\u002F2008 in materia\ndi salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed\nal medico competente, ed alle iniziative di formazione e informazione, incluso\nlo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'accordo 21\u002F12\u002F2011 tra il\nMinistero del Lavoro e la Conferenza Stato\u002FRegioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>• le iniziative di formazione e\u002Fo addestramento, ivi comprese quelle\nrelative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante\nstipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del\ncittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10\u002F9\u002F2003, n.\n276, e al Decreto Ministero Lavoro \u002F 10\u002F10\u002F2005;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al\nfondo di assistenza sanitaria integrativa\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>di cui al presente c.c.n.L.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente\narticolo l'azienda cessante è esonerata dal dover corrispondere l'indennità\nsostitutiva del preavviso di cui agli articoli 49 e 50 del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•In tutti i casi di cambio della gestione in appalto l'impresa subentrante\ngarantirà al lavoratore il trattamento economico e normativo precedentemente\nriconosciuto, ciò a condizione che sia di miglior favore rispetto a quello\nprevisto dal presente CCNL.ZXX*\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>DICHIARAZIONE A VERBALE\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso\ndi assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il\nregime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del\nrapporto di lavoro con l'impresa cessante per soppressione del posto di lavoro\nai sensi dell'art. 3 della legge n. 604\u002F1966 e la costituzione ex novo del\nrapporto di lavoro con l'impresa subentrante.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti, a tal fine, richiamano e allegano al presente c.c.n.L, la nota del\nMinistero del Lavoro prot. N. 5\u002F25 316\u002F70 APT\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>del 14\u002F3\u002F1992 confermata con circolare del 28\u002F5\u002F2001 n. 5\u002F26514\u002F7APT\u002F2001 e\nil testo dell'articolo 7, comma 4bis, I del decreto-legge 31\u002F12\u002F2007 n. 248,\nconvertito in legge 28\u002F02\u002F2008 n. 31.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 44 Malattia\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa\ntempestivamente e salvo impedimenti entro l'inizio de! turno di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso il lavoratore dovrà rispettare gli obblighi di legge previsti\nper l'invio telematico del certificato di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà\nconsiderata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia del lavoratore\nsoltanto attraverso i servizi ispettivi dell'istituto previdenziale\ncompetente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, fermo restando\nl'art. 5, legge n. 300\u002F1970, le parti concordano quanto segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio\ndisponibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalie norme\nvigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle\n19.00;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal\ndomicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per\nvisite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione\nall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra\nindicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si\nconsidera ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non\nprofessionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine della malattia o dell'infortunio non professionale il lavoratore\ndeve presentarsi nel suo abituale posto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle\nfasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte\ndell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà\nl'indennità di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività\nlavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione\nsanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è\nobbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà\nconsiderata ingiustificata.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Periodo di comporto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di 9 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del\nposto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa\nriprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il\ndatore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al\nlavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Analogamente, nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine\ndi cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il\nrapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto\nal solo trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento\nsopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia\nnon si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario, salvo giustificato\nimpedimento oggettivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maxsicknesspayperc\">\u003Cp>Trattamento economico malattia\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti\nl'integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti\nassicurativi preposti fino al 100% della retribuzione globale netta comprensiva\ndell'indennità speciale. Tale integrazione verrà corrisposta a partire dal\n1° giorno di malattia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le integrazioni di cui sopra saranno corrisposte per la durata massima di\n180 giorni nell'anno solare (1° gennaio -31 dicembre).\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Aspettativa non retribuita\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti dei lavoratori gravemente ammalati, la conservazione del posto\nsarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di\naspettativa non retribuita e non superiore a 4 mesi, senza maturazione di alcun\nistituto contrattuale ed alla condizione che siano esibiti regolari certificati\nmedici.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al\nprecedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima\ndella scadenza del periodo di comporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta\nnell'arco della attività lavorativa con la stessa impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa, ove proceda al licenziamento del\nlavoratore, corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e\nl'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti\ntermini, lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla\nsola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda\nal licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza\ndell'anzianità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Infortunio sul lavoro e malattia professionale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL, contro gli\ninfortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente\nsoggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e\nregolamentari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di\nqualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro;\nquando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e\nl'azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non\nabbia potuto inoltrare all'INAIL la prescritta denuncia, il datore di lavoro\nresta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. Per\ntutto ciò che non è contemplato nel presente comma, si fa comunque\nriferimento agli artt. 52 e 242 del D.P.R. n. 1124\u002F1965.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conservazione del posto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate,\nl'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di\naspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto\ncontrattuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla\nconservazione del posto per un periodo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Trattamento economico\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•nel caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col\nrilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.\nI relativi periodi non si computano ai fini della conservazione del posto per\nmalattie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al trattamento economico per infortunio sul lavoro, le parti\nconcordano che l'azienda integra, a partire dal l9 giorno di assenza,\nl'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di legge,\nfino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto importo così determinato sarà corrisposto in base agli artt. 68 e 70\ndel D.P.R. n. 1124\u002F1965.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di tale\nindennità, dovrà versarla immediatamente al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL fosse\nsuperiore alla normale retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore\nl'eccedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Relativamente al trattamento economico per infortunio sul lavoro, le parti\nconcordano che l'azienda integra, a partire dal l9 giorno di assenza,\nl'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai sensi di legge,\nfino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto importo così determinato sarà corrisposto in base agli artt. 68 e 70\ndel D.P.R. n. 1124\u002F1965.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Qualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di tale\nindennità, dovrà versarla immediatamente al datore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL fosse\nsuperiore alla normale retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore\nl'eccedenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di sopravvenuta impossibilità delia prestazione per l'inidoneità\nfisica del lavoratore, l'azienda valuterà la possibilità, in relazione alle\nproprie esigenze organizzative tecnico produttive, di adibire il lavoratore\nstesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nota a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei casi di sopravvenuta impossibilità delia prestazione per l'inidoneità\nfisica del lavoratore, l'azienda valuterà la possibilità, in relazione alle\nproprie esigenze organizzative tecnico produttive, di adibire il lavoratore\nstesso in altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleaveduration\">\u003Ch3>Art. 45 Gravidanza e puerperio\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Astensione dal lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di\nastenersi dal lavoro:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto\nstesso;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>c) per i tre mesi dopo il parto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>d) \u0001per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e\ninsalubri il periodo di astensione obbligatoria \"postpartum\" è fissato in 7\nmesi.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatorio di cui\nsopra, ha la facoltà di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 6\nmesi, durante i quali le sarà conservato il posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidmaternityleave_father\">\u003Cp>Il diritto di cui alia lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore\nai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903,\nalle condizioni previste nello stesso articolo, ove l'assistenza della madre al\nminore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>La facoltà di assentarsi per un periodo massimo di 6 mesi, trascorso quello\ndi astensione obbligatoria, è riconosciuta in alternativa alla madre\nlavoratrice, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7\ndella legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-jobsecuritymothers\">\u003Cp>La lavoratrice ha diritto secondo la legge alla conservazione del posto per\ntutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e\nfino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste\ndalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività\ndell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era\nstata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per\nil quale era stato stipulato, esito negativo della prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,\ndelle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata\nprestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data\ndella cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della\ncertificazione non dà luogo a retribuzione. II periodo stesso è tuttavia\ncomputato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie,\nalle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a),\nb), c), d) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli\neffetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima\nmensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodo di assenza facoltativa è computato nell'anzianità di servizio\nesclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha\ndiritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della\nretribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.\n833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi\ndell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2,\nlegge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e\ninsalubri il periodo di astensione obbligatoria \"postpartum\" è fissato in 7\nmesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatorio di cui\nsopra, ha la facoltà di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 6\nmesi, durante i quali le sarà conservato il posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui alia lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore\nai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903,\nalle condizioni previste nello stesso articolo, ove l'assistenza della madre al\nminore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La facoltà di assentarsi per un periodo massimo di 6 mesi, trascorso quello\ndi astensione obbligatoria, è riconosciuta in alternativa alla madre\nlavoratrice, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7\ndella legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso\narticolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha diritto secondo la legge alla conservazione del posto per\ntutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e\nfino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste\ndalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività\ndell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era\nstata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per\nil quale era stato stipulato, esito negativo della prova).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,\ndelle condizioni che lo vietavano.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata\nprestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data\ndella cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della\ncertificazione non dà luogo a retribuzione. II periodo stesso è tuttavia\ncomputato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie,\nalle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti\nil periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a\nconservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto\nstesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a),\nb), c), d) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli\neffetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima\nmensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodo di assenza facoltativa è computato nell'anzianità di servizio\nesclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha\ndiritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della\nretribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.\n833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi\ndell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i\ncontributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2,\nlegge 29 febbraio 1980, n. 33.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li\nabbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6, legge 9\ndicembre 1977, n. 903.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-maternity_nursing_breaks_duration\">\u003Cp>Permessi per assistenza al bambino\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla\nmadre lavoratrice, al padre lavoratore.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in\nogni caso all'esplicito consenso scritto della madre lavoratrice. Inoltre, il\ndiritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi\nin cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di\nastensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause,\nl'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•periodi di riposo di cui al l2 comma sono considerati ore lavorative agli\neffetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della\nlavoratrice\u002Fore ad uscire dall'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti\ndagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro\ndelle donne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le\nmalattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di\ncertificato medico.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla\nmadre lavoratrice, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le\nmodalità di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati\nnell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle\nmensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, legge 30 dicembre\n1971, n. 1204, ed al trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 46 Doveri del lavoratore\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il lavoratore ha l'obbligo di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone\nla personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall'impresa fissate\ncon ordini di servizio o con particolari disposizioni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare l'orario di lavoro;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti dei superiori,\ncolleghi, dipendenti e pubblico;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•avere la massima cura di tutti i macchinari ed attrezzature, oggetti,\nlocali, dotazioni personali di proprietà dell'impresa, rispondendo\npecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per\naccertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione, previa\ncomunicazione scritta del relativo addebito secondo le modalità previste\ndall'art. 52 (consegna e conservazione degli utensili personali);\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti\nattinenti al servizio;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione\ninfortuni che l'impresa porterà a sua conoscenza nonché tutte le particolari\ndisposizioni a riguardo emanate dall'impresa stessa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•rimprovero scritto;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•multa non superiore a 3 ore di retribuzione base;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 5 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>incorre nel licenziamento con preavviso e con indennità di fine rapporto il\nlavoratore nei casi di ripetute gravi inosservanze delle disposizioni\nantinfortunistiche di cui ali'art. 46, ovvero nel caso che sia incorso per\nalmeno 3 volte nel corso di due anni per la stessa mancanza o per mancanze\nanaloghe in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 10\ngiorni o, nello stesso periodo di tempo, abbia subito almeno 4 sospensioni per\n18 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri\ndi cui ali'art. 46.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il licenziamento senza preavviso e con indennità di fine rapporto viene\nadottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano\nla prosecuzione del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa può portare a conoscenza del personale, con apposito ordine di\nservizio, le sanzioni disciplinari inflitte. In tal caso sarà indicata la\nmotivazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti\ndel lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito\ne senza averlo sentito a sua discolpa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore potrà farsi assistere, da un Rappresentante\ndell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d)\nnon possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla\ncontestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non\npossono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti\ndefinitivi del rapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 47 Provvedimenti disciplinari\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le mancanze del lavoratore possono essere punite, a secondo delia gravità,\ncon i seguenti provvedimenti disciplinari a) rimprovero orale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di\nlavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del\nServizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a conservarne\ncopia e rilasciarne ricevuta.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la\nlavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 152 giorno\nsuccessivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato\ndall'ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto,\nvidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Nel caso di dimissioni, convalidate dall'ispettorato del lavoro, presentate\ndurante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la\nlavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari\na quella spettante in caso di preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività: 25 aprile, 1?\nmaggio, 4 novembre, cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa,\nla lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico\ndell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da\nraggiungere complessivamente il 100% della quota giornaliera della retribuzione\nglobale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e\npuerperio valgono le norme di leggi vigenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 48 Sospensione del lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 5 giorni, le\nOrganizzazioni sindacali periferiche, su richiesta di una delle parti, potranno\nincontrarsi per un esame della situazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 49 Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Impiegati e lavoratori\ninquadrati nel 3BS\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da\nnessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come\nsegue a seconda dell'indennità e della categoria cui appartiene l'impiegato ed\nil lavoratore inquadrato nel 39S.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti\ntermini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari\nall'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 12 comma, di\ntroncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso senza che da\nciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non\ncompiuto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Anni di servizio\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Liv. 1°, 2°, 3° Super\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>Liv. 3°, 4°\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Fino a 5\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 e mezzo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre 5 fino a 10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1 e mezzo\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Oltre i 10\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 e mezzo\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento\nl'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova\noccupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti\ndall'impresa.Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente\ncomunicate per iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 50 Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Operai\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Il licenziamento del lavoratore non in prova e non intimato per giusta causa\ne le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque\ngiorno della settimana con un preavviso di:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•6 giorni in caso di anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5\nanni;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•8 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la\nricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di\npreavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della\nretribuzione per il periodo di mancato preavviso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate\nper iscritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di preavviso, se realmente svolto, è computato nell'anzianità\nagli effetti del trattamento di fine rapporto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-contractseverancepay\">\u003Ch3>Art. 51 Trattamento di fine rapporto\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta il\ntrattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297\u002F1982.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine\nrapporto di lavoro gli istituti tassativamente sotto indicati:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1)retribuzione tabellare;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2)aumenti periodici di anzianità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3)eventuali aumenti di merito e\u002Fo superminimi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4)13a mensilità;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>5)indennità speciale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>6)indennità che abbiano carattere non occasionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7)accordi integrativi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In osservanza della legge n. 297\u002F1982, art. 5, a far data dal l9 gennaio\n1990, il t.f.r. viene computato nella misura\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>prevista all'art. 1 della legge medesima.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 52 Consegna e conservazione degli utensili personali\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore\ndeve farne richiesta al proprio datore di lavoro. Il lavoratore è responsabile\ndegli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di\ndimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e\ngli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto\nè a lui affidato. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali\ndanni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o\nnegligenza.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli\nsenza autorizzazione. Qualsiasi variazione da lui fatta arbitrariamente dà\ndiritto all'impresa di rivalersi per ! danni di tempo e di materiali subiti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e\nl'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore.\nL'ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potrà essere\ntrattenuto ratealmente sulla retribuzione stessa. In caso di risoluzione del\nrapporto di lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto\nspettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore deve interessarsi di fare elencare per iscritto gli attrezzi\ndi sua proprietà onde poterli asportare.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 53 Alloggio al personale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al personale cui per esigenze di servizio, la ditta chiede di restare a\ndisposizione nei locali dell'azienda, la concessione dell'alloggio sarà\ngratuita.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-protectiveclothing\">\u003Ch3>Art. 54 Indumenti di lavoro\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio\ndue tute o due camiciotti o due pantaloni o due indumenti equivalenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa concorderà in sede aziendale con le Rappresentanze sindacali\naziendali ove esistenti, l'eventuale fornitura di ulteriori indumenti in\nrelazione al grado di rischio per la salute e l'incolumità del lavoratore\nnelle prestazioni richieste. L'impresa terrà in dotazione impermeabili con\nrelativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a\nsvolgere la loro attività sotto la pioggia.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti\nloro affidati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le imprese che intendono fare indossare al personale una tenuta di propria\nprescrizione, sono obbligate a fornir loro spese ed il personale deve durante\nil servizio vestire la tenuta fornitagli.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 55 Servizio militare\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere\nagli obblighi di leva o servizi sostitutivi, disciplinato dalle vigenti\ndisposizioni di legge a norma delle quali il rapporto di lavoro ri ne sospeso\nper tutto il periodo di servizio militare, il lavoratore ha diritto alia\nconservazione del posto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso\nl'impresa. Per il computo del t.f.r. detto periodo sarà utile ai fini della\nsola rivalutazione dello stesso. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto\ndi lavoro e il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto,\nal trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo alle\narmi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, e previo\npreavviso da darsi al datore di lavoro entro 10 giorni dalla data del congedo,\nil lavoratore è tenuto a presentarsi al datore di lavoro entro un mese dalla\ndata di cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di richiami non\nsuperiori a 30 giorni nel qual caso si fa riferimento alle vigenti disposizioni\ndi legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch3>Art. 56 Assenze, permessi\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Assenze\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Salvo i casi di comprovato impedimento, tutte le assenze devono essere\ncomunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano. Nel caso di turni\nserali si intende le 24 ore dall’inizio del turno medesimo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le assenze debbono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo\ni casi di comprovato impedimento. Le assenze non giustificate potranno essere\npunite ai sensi dell'articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Permessi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-paidpaternityleave\">\u003Cp>Al lavoratore che ne faccia domanda le imprese possono accordare brevi\npermessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa\nretribuzione. In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al\nlavoratore una giornata di permesso retribuita.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-deathrelatives\">\u003Cp>Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, di un\nfiglio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso\nretribuito di tre giorni se l'evento luttuoso si sia verificato nella città\nsede di lavoro o nella sua provincia e di cinque giorni, di cui tre retribuiti,\nse l'evento si sia verificato fuori dalla provincia.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore\nsarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto\nall'intera retribuzione giornaliera, in aggiunta a quanto previsto dal\nprecedente comma. Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di\nferie.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-marriage\">\u003Ch3>Art. 57 Congedo matrimoniale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di matrimonio compete ai lavoratori non in prova un periodo di\ncongedo matrimoniale di 15 giorni lavorativi durante il quale il lavoratore è\nconsiderato a tutti gli effetti in attività di servizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo di ferie\nannuali, né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di\nlicenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un\npreavviso di almeno venti giorni dal suo inizio.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro\nne abbiano diritto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il lavoratore dovrà presentare alla ditta il certificato di matrimonio\nentro 30 giorni di inizio del congedo.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-apprenticeships\">\u003Ch3>Art. 58 Regolamentazione dell'Apprendistato professionalizzante ai sensi\ndel D.Lgs. 167\u002F2011\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Le Parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato\nper il rilancio dell'occupazione giovanile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure\nprofessionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto\norganizzativo, costituisce per le imprese artigiane del settore pulizie un\nistituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché\nuno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei\nmestieri.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1 - Definizione e norme generali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi del D. Lgs. 167\u002F2011 l'apprendistato professionalizzante o\ncontratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini\ncontrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dalle\ndisposizioni della presente regolamentazione e da eventuali disposizioni\nstabilite da accordi e contratti regionali. Per quanto non contemplato dalle\ndisposizioni di legge e dalla presente regolamentazione valgono per gli\napprendisti le norme del presente CCNL.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Età di assunzione\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere\nstipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove\nanni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 167\u002F2011 per i soggetti in possesso\ndi una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17\nottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di\nmestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Forma e contenuto del contratto\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale\ndevono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo\ndi formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il\nperiodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano\nFormativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed\nogni altra indicazione contrattuale utile.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il\nPiano Formativo Individuale (PFI).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Periodo di prova\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di\nassunzione, per una durata non superiore a quanto previsto per i lavoratori\ninquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il\nrapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e saranno retribuite le ore di lavoro effettivamente prestate, con\ndiritto agli istituti indiretti e differiti maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di un\nmese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le\nmodalità di cui al comma precedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Apprendistato presso altri datori di lavoro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che\nriguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia\nsuperiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di\napprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma\nprofessionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i\ndue periodi non sia superiore a 12 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende dello stesso settore,\nl'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti\ne la frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ad ogni buon conto in relazione al restante periodo di apprendistato le ore\ndi formazione da effettuare saranno proporzionate a detto periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri\nperiodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel\nquale il precedente periodo è stato interrotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Durata dell'apprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base\ndelle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: 1 °\nGruppo :\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 4 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>addetto al trattamento acque, pulizia e manutenzione di piscine 2° Gruppo\n(lavorazioni ad alto contenuto professionale):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 3 anni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•capisquadra\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e\nsanificazione;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•levigatori e vetrificatori pavimenti in legno;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lamatori;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lucidatori a piombo;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conducenti di pale caricatrici;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti\nindustriali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>3° Gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale):\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>durata: 1 anno e 6 mesi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>- lavoratori addetti ad operazioni ausiliario alla disinfezione,\nderattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanamento ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•lavoratori addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici,\nlavasciuga, monospazzole ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri\nanche con uso delle scalette a libretto di comune uso lavorativo che non\nsuperino 1 metro d'altezza;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•addetti a lavori di manutenzione di giardini e di aree verdi;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia (comprese le\npulizie dei vetri e delle vetrine con uso delle scale) anche con uso delle\nmacchine industriali;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>-addetti ad operazioni di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione,\nsanificazione e risanamento ambientale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•conducenti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette durate vengono ridotte come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo\nrispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta\ndi mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale\nidoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene\nridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette riduzioni sono valevoli a tutti gli effetti contrattuali, ivi\ncompresi quelli retributivi di cui al punto 7 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per essere ammesso alla minore durata dei periodo formativo, l'apprendista,\nall'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico (se\nconseguito durante il periodo di apprendistato), dovrà presentare il titolo\nscolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>4° Gruppo - Apprendisti impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La durata del periodo di apprendistato per gli impiegati, inquadrati dal 4°\nal 2° livello di 2 anni e sei mesi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La predetta durata viene ridotta come segue:\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo\nrispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta\ndi mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale\nidoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene\nridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le predette riduzioni sono valevoli a tutti gli effetti contrattuali, ivi\ncompresi quelli retributivi di cui al punto 7 del presente articolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>7- Retribuzione \u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione\ndelle seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare prevista dal presente\nCCNL relativa al livello salariale nel quale egli sarà inquadrato al termine\ndel periodo di apprendistato, al lordo delle ritenute previdenziali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle\nminori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex\napprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per\nil periodo successivo alla qualificazione.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progressione della retribuzione -1° Gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Durata dell'apprendistato\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1° anno\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 ° anno\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3° anno\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>4° anno\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>4 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>100%\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>Progressione della retribuzione -2° Gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Durata dell'apprendistato\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1° anno\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 ° anno\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3° anno\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>3 anni\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progressione della retribuzione -3° Gruppo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Durata dell'apprendistato\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1° sem.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 ° sem.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>3° sem.\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>1 anno e 6 mesi \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>65%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Progressione della retribuzione -4° Gruppo Apprendisti impiegati\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ctable border=\"1\" style=\"width: 100%\">\n  \u003Ccaption>\u003C\u002Fcaption>\n  \u003Ccolgroup>\u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n    \u003Ccol>\n  \u003C\u002Fcolgroup>\n  \u003Ctbody>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>Durata dell'apprendistato\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>1° anno\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>2 ° anno \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>ultimi 6 mesi\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n    \u003Ctr>\n      \u003Ctd>2 anno e 6 mesi \u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>70%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>80%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>90%\u003C\u002Ftd>\n      \u003Ctd>\u003C\u002Ftd>\n    \u003C\u002Ftr>\n  \u003C\u002Ftbody>\n\u003C\u002Ftable>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>8- Piano formativo individuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale redatto in forma sintetica definisce il\npercorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere\ne con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione aziendale, nonché il nome del referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che,\ninserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata\nprofessionalità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale può essere redatto anche sulla base di\nmoduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli\nenti bilaterali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti allegano al presente accordo uno \"schema tipo\" di piano formativo\nindividuale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il piano formativo individuale dovrà potrà essere definito entro 30 giorni\ndi calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. I contenuti e le\nmodalità di erogazione della formazione aziendale in esso previsti potranno\nessere indicati nel dettaglio anche una volta decorsi i suddetti 30 giorni.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il PFI potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni\ndell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del referente aziendale.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Lo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari\nstabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali di\nespressione delle Parti.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi\ninterconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità\nall'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto\ndall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni\nequivalenti pattuite allo stesso livello.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>9- Formazione dell'apprendista\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la\nqualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili\nformativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza\ndi questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel sistema\ndi classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili\nformativi previsti dalle corrispondenti classificazioni delì'lsfol i quali\ndovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In\nassenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento\nquelli relativi alla professionalità più affine.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali:\naffiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo,\ntestimonianze, action learning, visite aziendali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna,\naccreditata dalla Regione, per l'assistenza e\u002Fo l'erogazione e\u002Fo l'attestazione\ndella formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione\ncollettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali\nstrutture formative esterne.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le\nparti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di\napprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione in\nsicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta\nformativa pubblica, interna o esterna all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne e\u002Fo esterne all'azienda.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Chiarimento a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in\nsicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 fanno parte del\nmonte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da\nconsiderarsi aggiuntive rispetto a questo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Conseguentemente, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia\ngià ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato\nsvolto presso un altro datore di lavoro è tenuto ad erogare la formazione in\nsicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in\nuna diversa classe di rischio ed il monte ore andrà ridotto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>10.- Registrazione della formazione e della qualifica\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a\nfini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto\nLegislativo 10 settembre 2003, n. 276.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della\nformazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dai\ndatore di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di\napprendistato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di\neventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai\nsensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi\ndi sospensione involontaria del rapporto (es. ricorso ad ammortizzatori\nsociali) è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una\ndurata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una\ndurata pari ad almeno 30 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione\ncumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di\ndurata superiore ai 15 giorni di calendario.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di\nlavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di\napprendistato e le ragioni della proroga.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione\ndella progressione retributiva dell'apprendista.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Malattia e infortuni\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo in caso di\nmalattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione\nquanto previsto in materia dal presente CCNL per i lavoratori qualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Ferie\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Agli apprendisti si applicano le norme previste per i lavoratori\nqualificati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>All'apprendista non in prova che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato\nil diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di\nservizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetteranno\ntanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio\nprestato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il\npagamento delle ferie, in proporzione ai dodicesimi maturati.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•- Disciplina dei recesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal\nrapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere\ndal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile,\ncon preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di\nlavoro subordinato a tempo indeterminato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•-Decorrenza\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere sottoscritti dal 1° ottobre 2014.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai contratti di apprendistato stipulati prima di tale data continua ad\napplicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-trainingprogrammes\">\u003Ch3>Art. 59 Formazione professionale\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'ente\nlocale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui\nimpostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente c.c.n.L, le parti si incontreranno a livello regionale, almeno una\nvolta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia\nrichiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali\nsettori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Sulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati\nall‘Ente regione o all'ente locale a livello territoriale le proposte dei\ncorsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi\ndovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da\neffettuarsi a carico della regione o dell'ente locale ed un certo numero di ore\ndi formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al\nsettore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun\nrapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che\nfrequentano il corso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare ie imprese disponibili\na mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la\nsuddetta formazione pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità\noccupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese\npresso le quali hanno effettuato la formazione pratica.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un\nperiodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato\ntirocinante ai sensi della L. 14 novembre 1967, n. 1146.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto\ndall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di formazione\nprofessionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo\ndovrà essere opportunamente armonizzata.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Ch3>Art. 60 Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell'azienda \u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si\nrisolve il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva tutti i\nsuoi diritti nei confronti del nuovo proprietario a meno che non sia avvenuta\nregolare liquidazione di ogni ragione di credito e di diritto da parte\ndell'azienda cedente.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Gli impiegati, nei casi di cui al 12 comma, hanno facoltà di chiedere la\nliquidazione dell'indennità di anzianità e di iniziare ex novo un altro\nrapporto di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di fallimento della azienda, seguito dal licenziamento del\nlavoratore, o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto\nall'indennità di preavviso e al t.f.r. come per il caso di licenziamento.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-funeralpay\">\u003Ch3>Art. 61 Indennità in caso di morte\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 49, 50 e\n51 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge,\nfatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza\ncompiuti dall'impresa.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista\ndall'alt. 62 del presente contratto.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>La ripartizione della indennità, se non vi è accordo tra gli aventi\ndiritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa\nl'attribuzione e la ripartizione delle indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Raccomandazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le\nanzianità inferiori a 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di\nfine rapporto dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del\nconiuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto ed\nin condizioni di particolare bisogno.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cdiv class=\"cbaClause highlight\" id=\"clause-HARDSHIP_trigger\">\u003Ch3>Art. 62 Indennità varie\u003C\u002Fh3>\n\n\u003Cp>Indennità lavoro disagiato\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di\nbilancino o ponte o di scala area o cosiddetta romana, sarà corrisposta una\nspeciale indennità nella misura che verrà concordata tra le parti a livello\nregionale.\u003C\u002Fp>\u003C\u002Fdiv>\n\n\u003Cp>Indennità per maneggio denaro\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori\nverrà corrisposta un'indennità nella misura del 3% sulla retribuzione\ntabellare delia sua categoria di appartenenza. Gli interessi derivanti da\neventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di\nbollette, fatture, note, eccetera, di importo complessivo superiore a lire\n9.000 giornaliere, sarà corrisposta un'indennità nella misura del 5 per cento\nsulla retribuzione base.\\\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità rimozione scorie e polverino altoforno\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del\npolverino degli alti forni, l'impresa corrisponderà una indennità di lire 125\nper ogni ora di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui sopra non è da considerarsi elemento utile ai fini del\ncalcolo di tutti gli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati\nalle lavorazioni, l'impresa corrisponderà una indennità di lire 92 per ogni\nora di lavoro.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui sopra non è da considerarsi elemento utile ai fini del\ncalcolo di tutti gli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Precisazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si danno atto che con la locuzione \"pulizia dei soli reparti\nindustriali destinati alle lavorazioni\" hanno inteso riferirsi esclusivamente\nalla prestazione resa in quelle parti degli stabilimenti ove si svolge\nl'attività industriale vera e propria.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità non spetta pertanto al personale che, pur lavorando all'interno\ndi stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali\nin cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, quali ad\nesempio cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, eccetera.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità pulizia ambienti radioattivi\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (alfa -\nbeta - gamma - raggi X) sarà corrisposta una indennità di lire 315 per ogni\nora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (reattori nucleari in\nfunzione - trattamento radio - elementi, radioisotopi).\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui sopra non è da considerarsi elemento utile ai fini del\ncalcolo di tutti gli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità per lavori nel sottosuolo\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie,\nlocali sotterranei non ventilati, sarà corrisposta una indennità di lire 75\nper ogni ora di lavoro, non cumulabile con altre analoghe indennità.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>L'indennità di cui sopra non è da considerarsi elemento utile ai fini del\ncalcolo di tutti gli istituti contrattuali.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Precisazione a verbale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Attese le particolari caratteristiche tecniche non ricorrenti in attività\nsimilari o analoghe, per i lavori effettuati nelle metropolitane in locali che\nsi trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi, eoe.)\nverrà corrisposta al personale un'indennità oraria di lire 60 non cumulabile\ncon l'indennità per lavori nel sottosuolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Tale indennità non spetta al personale che, pur prestando la propria opera\nnelle stazioni della metropolitana o lungo le linee della stessa svolga la\npropria attività all'aperto o sotto la pensilina.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Indennità aeroportuale\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>In sede territoriale le parti stipulanti potranno concordare per i\nlavoratori che svolgono la propria attività esclusivamente nell'ambito\naeroportuale un'indennità giornaliera il cui importo assorbirà fino a\nconcorrenza eventuali altre indennità già erogate a qualsiasi titolo.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Ch2>Avviso comune sul costo medio orario dei settore dei Servizi di Pulizie\u003C\u002Fh2>\n\n\u003Cp>Roma, 18 settembre 2014\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese di Pulizie, CNA Servizi\nalla comunità, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei\nlavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti- Uil,\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>premesso\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che l'art. 86 del D.Lgs. 163\u002F2006 (od. Codice dei contratti pubblici)\nstabilisce che nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di\nservizi e di forniture, la valutazione delle offerte venga effettuata sulla\nbase del costo del lavoro \"determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal\nMinistro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici\nprevisti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati\ncomparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed\nassistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree\nterritoriali\";\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che, nell'ambito della propria autonomia negoziale, le parti in epigrafe\nindicate hanno sottoscritto in data 18 settembre 2014 il CCNL per i lavoratori\ndipendenti dalle imprese artigiane che esercitano Servizi di pulizie;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>•che il trattamento economico-normativo derivante dall'applicazione del\nCCNL Servizi di Pulizie-Artigianato è, nel complesso, equivalente a quello\nprevisto per il settore delle pulizie dai contratti collettivi nazionali di\nlavoro diversi dall'Artigianato sottoscritti dalle organizzazioni sindacali\ncomparativamente più rappresentative a livello nazionale;\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>si impegnano\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>a chiedere congiuntamente al Ministero del Lavoro la definizione delle\ntabelle del costo medio orario derivanti dall’applicazione del CCNL Servizi\ndi Pulizie-Artigianato 18 settembre 2024.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>Le parti si incontreranno entro 90 giorni per adeguare la normativa\ncontrattuale alle nuove disposizioni di legge intervenute.\u003C\u002Fp>\n\n\u003Cp>\u003C\u002Fp>\n\n\n",{"cbadate_start":43,"cbadate_end_date":47,"cbasignmultiple":49,"cbamemtrad":53,"JOBTYPE_descriptions":57,"apprenticeships":61,"trainingprogrammes":65,"pensionfund":69,"contracttrial":73,"contractseverancepay":77,"direct_participation_hrs":81,"sexualhar":85,"SENIOR_trigger":89,"mealvouchers":93,"oncerise_detail":97,"shiftallowancetype":101,"OVERTIME_trigger":105,"SUNDAY_trigger":109,"PAYSCALES_different":113,"PAYSCALES_table_selection_txt":117,"STRUCINCR_trigger":121,"healthcareaccess":125,"funeralpay":129,"HARDSHIP_trigger":133,"protectiveclothing":137,"legalassistance_trigger":141,"eqpromotion":145,"equalityotherclause":149,"dayspweek_select":153,"MAXHOURS_trigger":157,"PAIDLEAV_trigger":161,"bankholidays1":165,"SCHEDULE_trigger":169,"TRADEUNLEAV_trigger":173,"marriage":177,"paidpaternityleave":181,"paidmaternityleaveduration":185,"paidmaternityleave_father":189,"jobsecuritymothers":193,"deathrelatives":197,"maternity_nursing_breaks_duration":201,"trainingfund":205,"maxsicknesspayperc":209,"standbyallowancetype":213},{"bindId":44,"name":45,"text":46},"cbadate_start","Art. 3 - Durata e scadenza Il presente C","Art. 3 - Durata e scadenza\n\nIl presente CCNL ha durata triennale e scadrà il 31 dicembre 2016.\n\nEsso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno sempreché non\nvenga disdetto da una delle parti non oltre i sei mesi precedenti la scadenza,\ntramite raccomandata A\u002FR.\n\nIl presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la\nscadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di\nrinnovo.",{"bindId":48,"name":45,"text":46},"cbadate_end_date",{"bindId":50,"name":51,"text":52},"cbasignmultiple","Confartigianato Imprese di Pulizie CNA S","Confartigianato Imprese di Pulizie\n\nCNA Servizi alla comunità\n\nCasartigiani\n\nClaai",{"bindId":54,"name":55,"text":56},"cbamemtrad","Filcams - CGIL Fisascat - CISL Uiltraspo","Filcams - CGIL\n\nFisascat - CISL\n\nUiltrasporti - UIL",{"bindId":58,"name":59,"text":60},"JOBTYPE_descriptions","Art. 16 Inquadramento del personale L'in","Art. 16 Inquadramento del personale\n\nL'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie\ngenerali, i profili professionali e le relative esemplificazioni.\n\nI requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti\nprofessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali\nspecificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare anche figure\nprofessionali non indicate specificamente nel testo, o già sufficientemente\ndefinite dalle sole declaratorie.\n\nI lavoratori sono inquadrati in 7 livelli professionali e retributivi ai\nquali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili, secondo le tabelle\nallegate, fermo restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene\nmantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari,\ncontrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno\nriferimento distintamente a tali lavoratori. I valori indicati per ciascun\nlivello sono ragguagliati a mese e sono uguali per tutti i lavoratori\nindipendentemente dalla differenza di età.\n\nI° Livello\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni direttive\ncon facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalità di\npotere, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza.\n\nQuadri\n\nAppartengono al is livello anche i lavoratori che svolgono con carattere di\ncontinuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa,\nprofessionale, funzioni articolate di rilevante importanza e responsabilità ai\nfini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa per\nattività di alta specializzazione, coordinamento e gestione in settori\nfondamentali, fornendo contributi qualificati per la definizione degli\nobiettivi dell'impresa stessa. A questi lavoratori è attribuita la qualifica\ndi \"quadro\" di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190.\n\n2S Livello\n\n3° Livello Super\n\nComprende il caposquadra che nell'ambito delle direttive ricevute, pur\nlavorando egli stesso manualmente, svolge di norma con autonomia operativa e\ncon apporto di capacità tecniche, funzioni di coordinamento e di controllo\ndell'attività di più squadre, anche se operanti in complessi diversi.\n\n3° Livello Super\n\nComprende il caposquadra che nell'ambito delle direttive ricevute, pur\nlavorando egli stesso manualmente, svolge di norma con autonomia operativa e\ncon apporto di capacità tecniche, funzioni di coordinamento e di controllo\ndell'attività di più squadre, anche se operanti in complessi diversi.\n\n3° Livello\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori adibiti ad operazioni per la cui\nesecuzione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e\u002Fo particolari\ncapacità tecnico-pratiche comunque acquisite.\n\nAd esempio: operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione,\nderattizzazione e sanificatone,' lamatori; levigatori e vetrificatoti pavimenti\nin legno; lucidatori a piombo; conducenti di semoventi; conducenti di pale\ncaricatrici; capisquadra che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano\ne sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra; addetti alle\ncabine e linee di verniciatura negli impianti industriali; autisti-conducenti\nveicoli per i quali sia\n\nprevisto il possesso della patente di grado C o superiore; impiegati tecnici\ne amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedono una generica\npreparazione professionale con la sola eccezione di quelli espressamente\nrichiamati al 4- livello. Altre qualifiche di valore equivalente non\nespressamente richiamate.\n\n4S Livello - Declaratoria\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori adibiti ad operazioni per la cui\nesecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità\ntecnico-pratiche comunque acquisite, nonché i lavoratori adibiti ad attività\npolivalenti.\n\nAd esempio: operaio qualificato che, pur lavorando manualmente egli stesso,\nha il compito di coordinare l'attività esecutiva di lavoratori inquadrati in\n5° livello; pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia (comprese\nle pulizie dei vetri e delle vetrine con uso delle scale) anche con uso delle\nmacchine industriali per la pulizia, conducenti di autoveicoli e motocarri per\ni quali non è richiesto il possesso della patente C, addetti ad operazioni di\ndisinfezione, derattizzazione, disinfestazione, sanificatone e risanamento\nambientale, fattorini addetti a mansioni semplici di segreteria, addetti al\ncontrollo documenti contabili relativi al movimento del materiale, addetti al\ncontrollo fatture, dattilografi, centralinisti telefonici, addetti a mansioni\ndi scritturazione e copia.\n\nAltre qualifiche di valore equivalente non espressamente richiamate.\n\n5° Livello - Declaratoria\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori adibiti ad operazioni per la cui\nesecuzione si richiede il possesso di semplici conoscenze pratiche e che\nsvolgono attività per abilitarsi alle quali occorre un breve periodo di\npratica.\n\nProfili esemplificativi:\n\n•lavoratori addetti ad operazioni ausiliario alla disinfezione,\nderattizzazione, disinfestazione, sanificatone e risanamento ambientale;\n\n•lavoratori che eseguono semplici lavori ripetitivi per la pulizia e la\nmanutenzione dell'ambiente; es.: addetti al lavaggio manuale di suppellettili,\nstoviglie e simili; addetti alla spazzatura, vuotatura cestini e portaceneri,\neoe.;\n\n•lavoratori addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed\naspiratori nonché ai lavori di pulizia dei vetri anche con uso della scaletta\na libretto di comune uso domestico che non superi un metro di altezza;\n\n•lavoratori addetti alia rotazione e trasporto dei secchi a perdere e\u002Fo\ncernita, addetti lavori di facchinaggio, addetti lavori di manutenzione di\ngiardini e di aree a verde;\n\n•lavoratori addetti a semplici controlli con strumenti preregolati e\u002Fo\npredisposti, lavoratori addetti al riassetto e rigoverno di foresterie e\nassimilabili.\n\n6° Livello - Declaratoria\n\nAppartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività manuali\nsemplici per le quali non occorrono conoscenze professionali, nonché i\nlavoratori di cui al 5§ livello, di prima assunzione del settore.\n\nProfili esemplificativi:\n\n- lavoratori che eseguono mansioni di guardiania o di attesa e custodia;\nes.: guardiani diurni e notturni, uscieri, custodi.\n\nNormativa quadri\n\nAi sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190, e della legge\n2 aprile 1986, n. 106, le parti convengono quanto segue:\n\n•La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di\n\"quadro\" viene effettuato dalle parti stipulanti con il presente contratto\nnazionale di lavoro.\n\n•In relazione a quanto sopra definito, in sede di prima applicatone, i\ndatori di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati\ncon decorrenza 1 luglio 1989.\n\n•L'impresa, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2049 cod. civ. e\ndall'art. 5 della legge n. 190\u002F1985, è responsabile per i danni conseguenti a\ncolpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta\nresponsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di\napposita polizza assicurativa.\n\nL'impresa garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla confronti del quadri\nmedesimo, per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle\nfunzioni attribuitegli.\n\n•Oltre quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di\nbrevetti e diritti di autore, previa autorizzazione aziendale, è riconosciuta\nai quadri la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori\nrelativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni\nacquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.\n\n•In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche\navvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la\npartecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al\nmiglioramento delle capacità professionali.\n\n•A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da\nparte dell'azienda verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità\ndi funzione di importo pari a euro 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti\ngli istituti contrattuali.\n\n•Per quanto qui non espressamente contemplato, si fa concorde rinvio alle\ndisposizioni proprie per la categoria degli impiegati.\n\n•Le parti si danno atto che, con la presente regolamentazione, si è data\npiena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, per quanto\nriguarda la categoria dei \"quadri\".\n\nStazionamento al livello categoriale di base\n\nI lavoratori che non hanno svolto alcuna esperienza nel settore,\nstazioneranno al 6- livello per accedere successivamente al 5- dopo i primi 9\nmesi di servizio.\n\nPassaggio di mansioni e di livello\n\nIl lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato\nassunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia\nsuccessivamente acquisito, o a mansioni corrispondenti alle ultime\neffettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.\n\nIl lavoratore che sia chiamato a compiere temporaneamente mansioni di\nlivello superiore ha diritto, per la durata dell'incarico, al trattamento\ncorrispondente all'attività svolta.\n\nSalvo il caso in cui il disimpegno di mansioni di livello superiore abbia\navuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente, con diritto alla\nconservazione del posto, il passaggio al nuovo livello diviene effettivo a\ntutti gli effetti, trascorso il periodo di tre mesi dal disimpegno delle\nmansioni superiori.",{"bindId":62,"name":63,"text":64},"apprenticeships","Art. 58 Regolamentazione dell'Apprendist","Art. 58 Regolamentazione dell'Apprendistato professionalizzante ai sensi\ndel D.Lgs. 167\u002F2011\n\nLe Parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato\nper il rilancio dell'occupazione giovanile.\n\nIl contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure\nprofessionali con competenze coerenti e utilizzabili nel contesto\norganizzativo, costituisce per le imprese artigiane del settore pulizie un\nistituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché\nuno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei\nmestieri.\n\n1 - Definizione e norme generali\n\nAi sensi del D. Lgs. 167\u002F2011 l'apprendistato professionalizzante o\ncontratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato\nfinalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini\ncontrattuali.\n\nLa disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dalle\ndisposizioni della presente regolamentazione e da eventuali disposizioni\nstabilite da accordi e contratti regionali. Per quanto non contemplato dalle\ndisposizioni di legge e dalla presente regolamentazione valgono per gli\napprendisti le norme del presente CCNL.\n\n•- Età di assunzione\n\nil contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere\nstipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove\nanni.\n\nAi sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 167\u002F2011 per i soggetti in possesso\ndi una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17\nottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di\nmestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.\n\n•- Forma e contenuto del contratto\n\nPer instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è\nnecessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale\ndevono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al termine del periodo\ndi formazione; la durata del periodo di apprendistato, che coincide con il\nperiodo di formazione; la retribuzione; il periodo di prova; il rinvio al Piano\nFormativo Individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed\nogni altra indicazione contrattuale utile.\n\nAl contratto dovrà essere allegato come parte integrante dello stesso il\nPiano Formativo Individuale (PFI).\n\n•- Periodo di prova\n\nPuò essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di\nassunzione, per una durata non superiore a quanto previsto per i lavoratori\ninquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell'apprendista.\n\nDurante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il\nrapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o della relativa indennità\nsostitutiva e saranno retribuite le ore di lavoro effettivamente prestate, con\ndiritto agli istituti indiretti e differiti maturati.\n\nIn caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha\ndiritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di un\nmese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le\nmodalità di cui al comma precedente.\n\n•- Apprendistato presso altri datori di lavoro\n\nIl periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori\ndi lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che\nriguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia\nsuperiore ai 12 mesi. Analogamente sarà computato per intero il periodo di\napprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma\nprofessionale, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i\ndue periodi non sia superiore a 12 mesi.\n\nPer ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato\nprecedentemente prestati presso altre aziende dello stesso settore,\nl'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti\ne la frequenza di quei corsi che siano obbligatori per legge.\n\nAd ogni buon conto in relazione al restante periodo di apprendistato le ore\ndi formazione da effettuare saranno proporzionate a detto periodo.\n\nLa retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri\nperiodi di tirocinio presso altre imprese è quella relativa al semestre nel\nquale il precedente periodo è stato interrotto.\n\n•- Durata dell'apprendistato\n\nLa durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.\n\nLa durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base\ndelle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere: 1 °\nGruppo :\n\ndurata: 4 anni\n\naddetto al trattamento acque, pulizia e manutenzione di piscine 2° Gruppo\n(lavorazioni ad alto contenuto professionale):\n\ndurata: 3 anni\n\n•capisquadra\n\n•operatori dei servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e\nsanificazione;\n\n•levigatori e vetrificatori pavimenti in legno;\n\n•lamatori;\n\n•lucidatori a piombo;\n\n•conducenti di pale caricatrici;\n\n•addetti alle cabine e linee di verniciatura negli impianti\nindustriali.\n\n3° Gruppo (lavorazioni a medio-basso contenuto professionale):\n\ndurata: 1 anno e 6 mesi\n\n- lavoratori addetti ad operazioni ausiliario alla disinfezione,\nderattizzazione, disinfestazione, sanificazione e risanamento ambientale;\n\n•lavoratori addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici,\nlavasciuga, monospazzole ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri\nanche con uso delle scalette a libretto di comune uso lavorativo che non\nsuperino 1 metro d'altezza;\n\n•addetti a lavori di manutenzione di giardini e di aree verdi;\n\n•pulitori finiti che effettuano tutti i lavori di pulizia (comprese le\npulizie dei vetri e delle vetrine con uso delle scale) anche con uso delle\nmacchine industriali;\n\n-addetti ad operazioni di disinfezione, derattizzazione, disinfestazione,\nsanificazione e risanamento ambientale;\n\n•conducenti.\n\nLe predette durate vengono ridotte come segue:\n\n•per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo\nrispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta\ndi mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;\n\n•per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale\nidoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene\nridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.\n\nLe predette riduzioni sono valevoli a tutti gli effetti contrattuali, ivi\ncompresi quelli retributivi di cui al punto 7 del presente articolo.\n\nPer essere ammesso alla minore durata dei periodo formativo, l'apprendista,\nall'atto dell'assunzione o all'atto del conseguimento del titolo scolastico (se\nconseguito durante il periodo di apprendistato), dovrà presentare il titolo\nscolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.\n\n4° Gruppo - Apprendisti impiegati\n\nLa durata del periodo di apprendistato per gli impiegati, inquadrati dal 4°\nal 2° livello di 2 anni e sei mesi.\n\nLa predetta durata viene ridotta come segue:\n\n1) per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo idoneo\nrispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene ridotta\ndi mesi sei da applicarsi al termine del periodo di apprendistato;\n\n2) per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale\nidoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata dell'apprendistato viene\nridotta di mesi tre da applicarsi al termine del periodo di apprendistato.\n\nLe predette riduzioni sono valevoli a tutti gli effetti contrattuali, ivi\ncompresi quelli retributivi di cui al punto 7 del presente articolo.\n\n7- Retribuzione \n\nLa retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione\ndelle seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare prevista dal presente\nCCNL relativa al livello salariale nel quale egli sarà inquadrato al termine\ndel periodo di apprendistato, al lordo delle ritenute previdenziali.\n\nLa retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle\nminori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non\napprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex\napprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per\nil periodo successivo alla qualificazione.\n\n\n\n\n\nProgressione della retribuzione -1° Gruppo\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Durata dell'apprendistato\n      1° anno\n      2 ° anno\n      3° anno\n      4° anno\n    \n    \n      4 anni\n      70%\n      80%\n      90%\n      100%\n    \n  \n\n\nProgressione della retribuzione -2° Gruppo\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Durata dell'apprendistato\n      1° anno\n      2 ° anno\n      3° anno\n      \n    \n    \n      3 anni\n      70%\n      80%\n      90%\n      \n    \n  \n\n\n\n\nProgressione della retribuzione -3° Gruppo\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Durata dell'apprendistato\n      1° sem.\n      2 ° sem.\n      3° sem.\n      \n    \n    \n      1 anno e 6 mesi \n      65%\n      80%\n      90%\n      \n    \n  \n\n\n\n\nProgressione della retribuzione -4° Gruppo Apprendisti impiegati\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Durata dell'apprendistato\n      1° anno\n      2 ° anno \n      ultimi 6 mesi\n      \n    \n    \n      2 anno e 6 mesi \n      70%\n      80%\n      90%\n      \n    \n  \n\n\n\n\n\n\n8- Piano formativo individuale\n\n\n\nIl piano formativo individuale redatto in forma sintetica definisce il\npercorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere\ne con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.\n\nEsso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della\nformazione aziendale, nonché il nome del referente aziendale.\n\nIl referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavoratore che,\ninserito nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata\nprofessionalità.\n\nIl piano formativo individuale può essere redatto anche sulla base di\nmoduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli\nenti bilaterali.\n\nLe parti allegano al presente accordo uno \"schema tipo\" di piano formativo\nindividuale.\n\nIl piano formativo individuale dovrà potrà essere definito entro 30 giorni\ndi calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. I contenuti e le\nmodalità di erogazione della formazione aziendale in esso previsti potranno\nessere indicati nel dettaglio anche una volta decorsi i suddetti 30 giorni.\n\nIl PFI potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni\ndell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del referente aziendale.\n\nLo stesso potrà essere integrato anche sulla base di moduli e formulari\nstabiliti dalla contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali di\nespressione delle Parti.\n\nSono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi\ninterconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità\nall'Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto\ndall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni\nequivalenti pattuite allo stesso livello.\n\n9- Formazione dell'apprendista\n\nIl datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo\nprofessionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la\nqualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili\nformativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o, in assenza\ndi questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nel sistema\ndi classificazione e inquadramento del presente CCNL ovvero dei profili\nformativi previsti dalle corrispondenti classificazioni delì'lsfol i quali\ndovranno, in ogni caso, essere adattati alle specificità dell'impresa. In\nassenza di specifici profili formativi le parti potranno prendere a riferimento\nquelli relativi alla professionalità più affine.\n\nDetta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali:\naffiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo,\ntestimonianze, action learning, visite aziendali.\n\nL'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna,\naccreditata dalla Regione, per l'assistenza e\u002Fo l'erogazione e\u002Fo l'attestazione\ndella formazione di tipo professionalizzante e di mestiere; la contrattazione\ncollettiva regionale potrà prevedere altre forme di accreditamento di tali\nstrutture formative esterne.\n\nPer garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le\nparti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di\napprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi compresa la formazione in\nsicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.\n\nLa formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la\nresponsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta\nformativa pubblica, interna o esterna all'azienda.\n\nL'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le\niniziative formative interne e\u002Fo esterne all'azienda.\n\nChiarimento a verbale\n\nLe parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in\nsicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 fanno parte del\nmonte ore di formazione medio annuo (80 ore) e che, pertanto, non sono da\nconsiderarsi aggiuntive rispetto a questo.\n\nConseguentemente, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia\ngià ricevuto tale formazione durante un precedente periodo di apprendistato\nsvolto presso un altro datore di lavoro è tenuto ad erogare la formazione in\nsicurezza solo a condizione che la nuova attività lavorativa si collochi in\nuna diversa classe di rischio ed il monte ore andrà ridotto.\n\n\n\n10.- Registrazione della formazione e della qualifica\n\nLa formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a\nfini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto\nformativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto\nLegislativo 10 settembre 2003, n. 276.\n\nIn assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della\nformazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dai\ndatore di lavoro.\n\n•- Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di\napprendistato\n\nIn tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di\neventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai\nsensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi\ndi sospensione involontaria del rapporto (es. ricorso ad ammortizzatori\nsociali) è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una\ndurata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una\ndurata pari ad almeno 30 giorni di calendario.\n\nAi fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione\ncumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di\ndurata superiore ai 15 giorni di calendario.\n\nPrima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di\nlavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di\napprendistato e le ragioni della proroga.\n\nI periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione\ndella progressione retributiva dell'apprendista.\n\n•- Malattia e infortuni\n\nA decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo in caso di\nmalattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione\nquanto previsto in materia dal presente CCNL per i lavoratori qualificati.\n\n•- Ferie\n\nAgli apprendisti si applicano le norme previste per i lavoratori\nqualificati.\n\nAll'apprendista non in prova che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato\nil diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di\nservizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetteranno\ntanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio\nprestato.\n\nIn caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il\npagamento delle ferie, in proporzione ai dodicesimi maturati.\n\n•- Disciplina dei recesso\n\nDurante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal\nrapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.\n\nAl termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere\ndal contratto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile,\ncon preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.\n\nDurante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la\ndisciplina del contratto di apprendistato.\n\nSe nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del\nperiodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di\nlavoro subordinato a tempo indeterminato.\n\n•-Decorrenza\n\nLa regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato\nprofessionalizzante o di mestiere sottoscritti dal 1° ottobre 2014.\n\nAi contratti di apprendistato stipulati prima di tale data continua ad\napplicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.",{"bindId":66,"name":67,"text":68},"trainingprogrammes","Art. 59 Formazione professionale Al fine","Art. 59 Formazione professionale\n\nAl fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente regione, o con l'ente\nlocale a livello territoriale, corsi di formazione professionale alla cui\nimpostazione e gestione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del\npresente c.c.n.L, le parti si incontreranno a livello regionale, almeno una\nvolta all'anno, per valutare i settori e i mestieri per i quali ci sia\nrichiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali\nsettori o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.\n\nSulla base degli esiti degli incontri suddetti, verranno presentati\nall‘Ente regione o all'ente locale a livello territoriale le proposte dei\ncorsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi\ndovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da\neffettuarsi a carico della regione o dell'ente locale ed un certo numero di ore\ndi formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al\nsettore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun\nrapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che\nfrequentano il corso\n\nLe Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare ie imprese disponibili\na mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per la\nsuddetta formazione pratica.\n\nAl termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità\noccupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese\npresso le quali hanno effettuato la formazione pratica.\n\nL'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un\nperiodo di occupazione di sei mesi nei quali il giovane è considerato\ntirocinante ai sensi della L. 14 novembre 1967, n. 1146.\n\nLaddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto\ndall'accordo interconfederale del 2 febbraio 1993 in materia di formazione\nprofessionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo\ndovrà essere opportunamente armonizzata.",{"bindId":70,"name":71,"text":72},"pensionfund","Art. 32 Previdenza complementare Il sist","Art. 32 Previdenza complementare\n\nIl sistema di previdenza complementare dell'Artigianato è regolato\ndall'accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di Artifond e\ndall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i\nlavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali\niscritti ad Artifond verso Fon.Te, sottoscritto dalle parti il 27 gennaio 2011\n(allegato).\n\nLa contribuzione al Fondo con riferimento alla retribuzione tabellare è\ncosì determinata:\n\n-TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di\nlegge;\n\n-1% a carico del lavoratore;\n\n-1% a carico dell'impresa.",{"bindId":74,"name":75,"text":76},"contracttrial","Art. 15 - Periodo di prova Il lavoratore","Art. 15 - Periodo di prova\n\nIl lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di\nprova non superiore a:\n\n•mesi 4 per i lavoratori inquadrati al 1° livello\n\n•mesi 3 per i lavoratori inquadrati al 2° livello\n\n•mesi 2 per i lavoratori con mansioni impiegatizie inquadrati al 3° e 4°\nlivello\n\n•mesi 2 per i lavoratori inquadrati al 3°S\n\nTale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui\nall'art. 17.\n\nDurante il periodo di prova, sussistono tra le parti tutti i diritti e gii\nobblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal\ncontratto stesso.\n\nDurante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà\naver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né\nindennità per la risoluzione stessa.\n\nQualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per\nlicenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di 12 livello\ne durante il primo mese per i lavoratori di 29 livello, la retribuzione sarà\ncorrisposta per il solo periodo di servizio prestato.\n\nQualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore\nsarà corrisposta la retribuzione fino a metà 0 alla fine del mese in corso a\nseconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del\nmese stesso.\n\nQualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla\ndisdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e\ntale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità\ndi servizio.\n\nSaranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che\nlo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei\n12 mesi precedenti 0 in caso di passaggio diretto ed immediato.",{"bindId":78,"name":79,"text":80},"contractseverancepay","Art. 51 Trattamento di fine rapporto In ","Art. 51 Trattamento di fine rapporto\n\nIn caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta il\ntrattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297\u002F1982.\n\nSono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine\nrapporto di lavoro gli istituti tassativamente sotto indicati:\n\n1)retribuzione tabellare;\n\n2)aumenti periodici di anzianità;\n\n3)eventuali aumenti di merito e\u002Fo superminimi;\n\n4)13a mensilità;\n\n5)indennità speciale;\n\n6)indennità che abbiano carattere non occasionale;\n\n7)accordi integrativi.\n\nIn osservanza della legge n. 297\u002F1982, art. 5, a far data dal l9 gennaio\n1990, il t.f.r. viene computato nella misura\n\nprevista all'art. 1 della legge medesima.",{"bindId":82,"name":83,"text":84},"direct_participation_hrs","Art. 10 Diritto di assemblea Vengono ric","Art. 10 Diritto di assemblea\n\nVengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di\npermessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi\ncollettivamente.\n\nLe ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e\nle assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.\n\nL'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza\ndi locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra datore di\nlavoro e lavoratori dipendenti.\n\nLa richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di\nlavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 in caso di urgenza, con\nl'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.",{"bindId":86,"name":87,"text":88},"sexualhar","Art. 12 - Molestie sessuali Le parti con","Art. 12 - Molestie sessuali\n\nLe parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono\nun'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e\ndi ricatto sul lavoro.\n\nPer molestia sessuale s'intende ogni comportamento indesiderato a\nconnotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel\nmondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.\n\nI datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare\ncomportamenti importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o\nricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno\nrispetto della dignità di donne e uomini.\n\nSpetta ai Comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di\npromozione di pari opportunità - il compito di organizzare iniziative di\nsensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i\nsingoli casi ed individuare comportamenti e percorsi idonei.",{"bindId":90,"name":91,"text":92},"SENIOR_trigger","Art. 39 Aumenti periodici di anzianità A","Art. 39 Aumenti periodici di anzianità\n\nAi lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa\nazienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, sarà corrisposto\nper ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa\ndifferenziata per ciascun livello retributivo secondo i seguenti importi: \n\n\n  \n  \n    \n  \n  \n    \n      Livelli\n      IMPORTI\n    \n    \n      1°\n      30,47 EURO\n    \n    \n      2°\n      26,85 EURO\n    \n    \n      3° Super\n      23,76 EURO\n    \n    \n      3°\n      21,17 EURO\n    \n    \n      4°\n      18,59 EURO\n    \n    \n      5°\n      17,04 EURO\n    \n    \n      6°\n      15,49 EURO\n    \n  \n\n\nTutti i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del\npresente c.c.n.I., esclusi gli apprendisti, hanno diritto a maturare 5 aumenti\nperiodici di anzianità.\n\nGli aumenti periodici decorreranno dal l° giorno del mese immediatamente\nsuccessivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.\n\nIn caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli\nscatti maturati sarà rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e\ncorrispondente al nuovo livello.\n\nIl lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori\nscatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere\nil numero massimo maturabile secondo la presente normativa.\n\nLa frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà\nutile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.\n\nGli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti\ndi merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità\nmaturati o da maturare.\n\nLe imprese artigiane subentranti in un appalto, alle condizioni ed alle\nprocedure stabilite all'art. 43 del presente c.c.n.L, al momento\ndell'instaurazione del rapporto di lavoro ex novo, erogheranno agli addetti,\nprovenienti dall'impresa cedente, che dimostrino attraverso idonea\ndocumentazione di aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 2 anni\nnell'appalto in oggetto od in altri appalti del settore delle pulizie, uno\nscatto di anzianità del valore corrispondente al livello di inquadramento del\nlavoratore. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti\nulteriori scatti di anzianità (n24) fino al raggiungimento del numero massimo\nmaturabile secondo la presente normativa.",{"bindId":94,"name":95,"text":96},"mealvouchers","Art. 42 Mense aziendali Le aziende si im","Art. 42 Mense aziendali\n\nLe aziende si impegnano a richiedere alle stazioni appaltanti, informandone\nle Organizzazioni sindacali, servizi di mensa che possono essere fruiti dai\npropri dipendenti le cui prestazioni coincidano con gli orari di erogazione dei\npasti.",{"bindId":98,"name":99,"text":100},"oncerise_detail","Art.38 Tredicesima mensilità L'impresa c","Art.38 Tredicesima mensilità\n\nL'impresa corrisponderà entro il 20 dicembre una tredicesima mensilità\npari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore.\n\nNel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno,\nil lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare\ndella tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.\n\nLe frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre\nsaranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.",{"bindId":102,"name":103,"text":104},"shiftallowancetype","•lavoro notturno, compreso in turni avvi","•lavoro notturno, compreso in turni avvicendati: 20%;\n\n•lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati: 30%.",{"bindId":106,"name":107,"text":108},"OVERTIME_trigger","percentuali di maggiorazione: •lavoro st","percentuali di maggiorazione:\n\n•lavoro straordinario diurno feriale: 25%;\n\n•lavoro straordinario notturno: 50%;\n\n•lavoro straordinario festivo: 65%;\n\n•lavoro straordinario notturno festivo: 75%;",{"bindId":110,"name":111,"text":112},"SUNDAY_trigger","•lavoro compiuto nei giorni considerati ","•lavoro compiuto nei giorni considerati festivi: 50%;",{"bindId":114,"name":115,"text":116},"PAYSCALES_different","Art 35 Retribuzione tabellare Le parti h","Art 35 Retribuzione tabellare\n\nLe parti hanno convenuto un incremento retributivo a regime di euro 160,\nriferito al 5° Livello, con le seguenti decorrenze: 35 euro a partire dal 1°\nottobre 2014, 30 euro dal 1° gennaio 2015,10 euro dal 1° aprile 2015, 20 euro\ndal 1° settembre 2015, 20 euro dal 1° aprile 2016, 20 euro dal 1° settembre\n2016, 25 euro dal 1° marzo 2017.\n\nL'ultima tranche di incremento decorrente dal 1° marzo 2017 non è da\nintendersi anticipazione sui futuri aumenti contrattuali per il successivo\naccordo di rinnovo.\n\nSecondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente\ngià corrisposti a titolo acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC),\nstabiliti unilateralmente, cessano di essere corrisposti con la retribuzione\nrelativa al mese di ottobre 2014.\n\nQualora l'elemento sopra richiamato sia superiore alla tranche di incremento\ncontrattuale del 1° ottobre 2014 verrà assorbito fino a concorrenza del\nvalore dello stesso e la differenza continuerà ad essere corrisposta come\n\"superminimo ad personam assorbibile da successive tranches contrattuali\".\n\nConglobamento\n\nA partire dal 1° ottobre 2014 sono conglobati in un'unica voce denominata\n\"Retribuzione tabellare\" i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo\ntabellare); ex indennità di contingenza di cui all'art. 33; elemento distinto\ndella retribuzione (EDR) pari a 10,33 euro.\n\nIl conglobamento non modifica i riflessi economici delle singole voci sui\nvari istituti retributivi previsti dal CCNL.\n\nI lavoratori dipendenti delle imprese che non versano alla bilateralità\nhanno diritto ad un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, pari a 25\neuro lordi mensili denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)\ndi cui all'art. 8 rubricato \"Diritto alle prestazioni della bilateralità\".\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello\n      Retribuzione \n\n        Tabellare in vigore\n      \n      Incremento a regime\n      Retribuzione tabellare a regim\n    \n    \n      1 \n      € 1.254,45\n      € 203,77\n      € 1.458,22\n    \n    \n      2 \n      € 1.149,93\n      € 186,80\n      € 1.336,73\n    \n    \n      3S \n      € 1.114,57\n      € 181,05\n      €1.295,62\n    \n    \n      3\n      € 1.076,39\n      € 174,85\n      €1.251,24\n    \n    \n      4 \n      € 1.017,53\n      € 165,29\n      € 1.182,82\n    \n    \n      5\n      €984,97\n      € 160,00\n      €1.144,97\n    \n    \n      6\n      €948,81\n      € 154,13\n      €1.102,94\n    \n  \n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello\n      Retribuzione tabellare al 30 settembre 2014\n      prima tranche di incremento dal 1° ottobre 2014\n      Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2014\n    \n    \n      1 \n      € 1.254,45\n      € 44,58\n      € 1.299,03\n    \n    \n      2\n      € 1.149,93\n      € 40,86\n      € 1.190,\n    \n    \n      3S\n      € 1.114,57\n      €39,61\n      € 1.154,18\n    \n    \n      3\n      € 1.076,39\n      € 38,25\n      € 1.114,64\n    \n    \n      4\n      € 1.017,53\n      €36,16\n      € 1.053,69\n    \n    \n      5\n      € 984,97\n      € 35,00\n      € 1.019,97\n    \n    \n      6\n      \n      €948,81\n      €33,72\n      € 982,53\n    \n  \n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello \n      Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2014\n      seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2015\n      Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2015\n    \n    \n      1 \n      € 1.299,03\n      €38,21\n      € 1.337,23\n    \n    \n      2\n      € 1.190,79\n      € 35,02\n      € 1.225,82\n    \n    \n      3S\n      € 1.154,18\n      € 33,95\n      €1.188,12\n    \n    \n      3\n      € 1.114,64\n      € 32,78\n      € 1.147,42\n    \n    \n      4\n      € 1.053,69\n      € 30,99\n      € 1.084,6\n    \n    \n      5\n      € 1.019,97\n      € 30,00\n      € 1.049,97\n    \n    \n      6\n      €982,53\n      € 28,90\n      € 1.011,42\n    \n  \n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello\n      Retribuzione tabellare al 31 marzo 2015\n      terza tranche di incremento dal 1° aprile 2015\n      Retribuzione tabellare dal 1° aprile 2015\n    \n    \n      1\n      € 1.337,23\n      € 12,74\n      € 1.349,97\n    \n    \n      2\n      € 1.225,82\n      € 11,67\n      € 1.237,49\n    \n    \n      3S\n      € 1.188,12\n      €11,32\n      € 1.199,44\n    \n    \n      3\n      € 1.147,42\n      € 10,93\n      € 1.158,35\n    \n    \n      4\n      € 1.084,68\n      € 10,33\n      € 1.095,01\n    \n    \n      5\n      € 1.049,97\n      € 10,00\n      € 1.059,97\n    \n    \n      6\n      € 1.011,42\n      €9,63\n      € 1.021,06\n    \n  \n\n\n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello\n      Retribuzione tabellare al 31 agosto 2015\n      quarta tranche di incremento dal 1° settembre 2015\n      Retribuzione tabellare dal 1° settembre 2015\n    \n    \n      1\n      € 1.349,97\n      € 25,47\n      € 1.375,44\n    \n    \n      2\n      € 1.237,49\n      € 23,35\n      € 1.260,84\n    \n    \n      3S\n      € 1.199,44\n      € 22,63\n      € 1.222,07\n    \n    \n      3\n      € 1.158,35\n      € 21,86\n      € 1.180,21\n    \n    \n      4\n      € 1.095,01\n      € 20,66\n      € 1.115,67\n    \n    \n      5\n      € 1.059,97\n      € 20,00\n      € 1.079,97\n    \n    \n      6\n      € 1.021,06\n      € 19,27\n      € 1.040,32\n    \n  \n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello\n      Retribuzione tabellare al 31 marzo 2016\n      quinta tranche di incremento dal 1° aprile 2016\n      Retribuzione tabellare dal 1° aprile 2016\n    \n    \n      1\n      € 1.375,44\n      € 25,47\n      € 1.400,91\n    \n    \n      2\n      € 1.260,84\n      €23,35\n      € 1.284,19\n    \n    \n      3S\n      € 1.222,07\n      € 22,63\n      € 1.244,70\n    \n    \n      3\n      \n      € 1.180,21\n      € 21,86\n      € 1.202,06\n    \n    \n      4\n      € 1.115,67\n      € 20,66\n      € 1.136,33\n    \n    \n      5\n      € 1.079,97\n      € 20,00\n      € 1.099,97\n    \n    \n      6\n      € 1.040,32\n      € 19,27\n      € 1.059,59\n    \n  \n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello\n      Retribuzione tabellare al 31 agosto 2016\n      sesta tranche di incremento dal 1° settembre 2016\n      Retribuzione tabellare dal 1° settembre 2016\n    \n    \n      1\n      € 1.400,91\n      € 25,47\n      € 1.426,38\n    \n    \n      2\n      € 1.284,19\n      € 23,35\n      € 1.307,54\n    \n    \n      3S\n      € 1.244,70\n      €22,63\n      € 1.267,33\n    \n    \n      3\n      € 1.202,06\n      € 21,86\n      € 1.223,92\n    \n    \n      4\n      € 1.136,33\n      € 20,66\n      €1.156,99\n    \n    \n      5\n      € 1.099,97\n      € 20,00\n      €1.119,97\n    \n    \n      6\n      € 1.059,59\n      € 19,27\n      € 1.078,8\n    \n  \n\n\n\n\n\n  \n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello\n      Retribuzione tabellare al 28 febbraio 2017\n      settima tranche di incremento dal 1°marzo 2017\n      Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2017\n    \n    \n      1\n      € 1.426,38\n      € 31,84\n      € 1.458,22\n    \n    \n      2\n      € 1.307,54\n      €29,19\n      € 1.336,73\n    \n    \n      3S\n      € 1.267,33\n      € 28,29\n      €1.295,62\n    \n    \n      3\n      € 1.223,92\n      € 27,32\n      € 1.251,24\n    \n    \n      4\n      € 1.156,99\n      €25,83\n      € 1.182,82\n    \n    \n      5\n      € 1.119,97\n      € 25,00\n      € 1.144,97\n    \n    \n      6\n      € 1.078,85\n      € 24,08\n      € 1.102,94",{"bindId":118,"name":119,"text":120},"PAYSCALES_table_selection_txt"," Livello Retribuzione tabellare al 28 fe","\n  \n    \n    \n    \n  \n  \n    \n      Livello\n      Retribuzione tabellare al 28 febbraio 2017\n      settima tranche di incremento dal 1°marzo 2017\n      Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2017\n    \n    \n      1\n      € 1.426,38\n      € 31,84\n      € 1.458,22\n    \n    \n      2\n      € 1.307,54\n      €29,19\n      € 1.336,73\n    \n    \n      3S\n      € 1.267,33\n      € 28,29\n      €1.295,62\n    \n    \n      3\n      € 1.223,92\n      € 27,32\n      € 1.251,24\n    \n    \n      4\n      € 1.156,99\n      €25,83\n      € 1.182,82\n    \n    \n      5\n      € 1.119,97\n      € 25,00\n      € 1.144,97\n    \n    \n      6\n      € 1.078,85\n      € 24,08\n      € 1.102,94",{"bindId":122,"name":123,"text":124},"STRUCINCR_trigger","Le parti hanno convenuto un incremento r","Le parti hanno convenuto un incremento retributivo a regime di euro 160,\nriferito al 5° Livello, con le seguenti decorrenze: 35 euro a partire dal 1°\nottobre 2014, 30 euro dal 1° gennaio 2015,10 euro dal 1° aprile 2015, 20 euro\ndal 1° settembre 2015, 20 euro dal 1° aprile 2016, 20 euro dal 1° settembre\n2016, 25 euro dal 1° marzo 2017.\n\nL'ultima tranche di incremento decorrente dal 1° marzo 2017 non è da\nintendersi anticipazione sui futuri aumenti contrattuali per il successivo\naccordo di rinnovo.",{"bindId":126,"name":127,"text":128},"healthcareaccess","Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa","Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI\n\n\n\nLe parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza\nsanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese a cui si\napplica il presente CCNL, convengono di promuovere le iscrizioni e la relativa\ncontribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo\nintercategoriale per l'Artigianato SAN.ARTI., secondo le modalità stabilite\ndall'Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di\nassistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra\nConfartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali\nCgil, Lisi e Uil.\n\nPertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2014 sono iscritti al Fondo I\ndipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi\ncompresi gli apprendisti. Sono altresì iscritti al Fondo anche i lavoratori a\ntempo determinato il cui rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi.\nLe iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per\ndurate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la\nsoglia dei 12 mesi.\n\nCon pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a\n10,42 euro mensili per 12 mensilità.\n\nI contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità\nstabilite dal Regolamento.\n\nLa mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina\nl'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà\nessere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce \"elemento aggiuntivo\ndella retribuzione\" (E.A.R.) pari a 25€ lordi mensili per 13 mensilità cosi\ncome previsto dal presente CCNL.\n\nLe prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di\nmatrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il\nversamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i\nlavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie,\nfatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.",{"bindId":130,"name":131,"text":132},"funeralpay","Art. 61 Indennità in caso di morte Nel c","Art. 61 Indennità in caso di morte\n\nNel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 49, 50 e\n51 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge,\nfatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza\ncompiuti dall'impresa.\n\nNon sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista\ndall'alt. 62 del presente contratto.\n\nLa ripartizione della indennità, se non vi è accordo tra gli aventi\ndiritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima.\n\nE' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa\nl'attribuzione e la ripartizione delle indennità.\n\nRaccomandazione a verbale\n\nIn caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le\nanzianità inferiori a 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di\nfine rapporto dovuta a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del\nconiuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto ed\nin condizioni di particolare bisogno.",{"bindId":134,"name":135,"text":136},"HARDSHIP_trigger","Art. 62 Indennità varie Indennità lavoro","Art. 62 Indennità varie\n\nIndennità lavoro disagiato\n\nPer ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di\nbilancino o ponte o di scala area o cosiddetta romana, sarà corrisposta una\nspeciale indennità nella misura che verrà concordata tra le parti a livello\nregionale.",{"bindId":138,"name":139,"text":140},"protectiveclothing","Art. 54 Indumenti di lavoro Le imprese f","Art. 54 Indumenti di lavoro\n\nLe imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio\ndue tute o due camiciotti o due pantaloni o due indumenti equivalenti.\n\nL'impresa concorderà in sede aziendale con le Rappresentanze sindacali\naziendali ove esistenti, l'eventuale fornitura di ulteriori indumenti in\nrelazione al grado di rischio per la salute e l'incolumità del lavoratore\nnelle prestazioni richieste. L'impresa terrà in dotazione impermeabili con\nrelativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a\nsvolgere la loro attività sotto la pioggia.\n\nI lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti\nloro affidati.\n\nLe imprese che intendono fare indossare al personale una tenuta di propria\nprescrizione, sono obbligate a fornir loro spese ed il personale deve durante\nil servizio vestire la tenuta fornitagli.",{"bindId":142,"name":143,"text":144},"legalassistance_trigger","L'impresa garantirà al quadro dipendente","L'impresa garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale\npolizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla confronti del quadri\nmedesimo, per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle\nfunzioni attribuitegli.",{"bindId":146,"name":147,"text":148},"eqpromotion","•studiare interventi idonei a facilitare","•studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la\nprofessionalità;",{"bindId":150,"name":151,"text":152},"equalityotherclause","Art. 11 Commissione paritetica nazionale","Art. 11 Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità\n\n•Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi\nvigenti concernenti l'occupazione femminile, S ed in armonia con quanto\nprevisto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive LEE recepite dallo\nStato italiano in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di\nrealizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla \u002F: promozione di\nazioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una\neffettiva parità di\n\nopportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche\nrelative al rispetto della dignità della\n\npersona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una\nopportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.\n\nIn tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo\nnazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una\napposita Commissione paritetica nazionale, composta da dodici membri (6\ndesignati dalle\n\nOO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.), alla quale è affidato il compito di:\n\n•esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;\n\n•seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria^\n\nOO.AA. e 6 designati dalle OO.SS.), alla quale è affidato il compito di:\n\n•esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;\n\n•seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in\nmateria^\n\n•esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile\nalle attività professionali non tradizionali;\n\n•studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle\nlavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la\nprofessionalità;\n\n•studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei\nluoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le\ncaratteristiche del fenomeno;\n\n•verificare, con riferimento alla L. n. 125\u002F1991, ipotesi di schemi per la\npromozione di iniziative di azioni positive.\n\nResta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21 luglio\n1988, di cui all'art. 7 del presente c.c.n.I., in materia di occupazione\nfemminile.",{"bindId":154,"name":155,"text":156},"dayspweek_select","Art. 20 Orario di lavoro Per la durata d","Art. 20 Orario di lavoro\n\nPer la durata dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed\nalle relative deroghe ed eccezioni.\n\nLa durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo\nquanto disposto al successivo art. 25.\n\nLa prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi\nconsecutivi.",{"bindId":158,"name":159,"text":160},"MAXHOURS_trigger","L'impresa non potrà richiedere un prolun","L'impresa non potrà richiedere un prolungamento orario e una prestazione\nstraordinaria eccedente le 200 ore annue. E' considerato lavoro straordinario,\ne dà luogo ad un compenso, quello disposto dall'impresa ed eseguito oltre la\ndurata normale del lavoro di cui all'art. 20.",{"bindId":162,"name":163,"text":164},"PAIDLEAV_trigger","Art. 24 Ferie Il lavoratore che ha un'an","Art. 24 Ferie\n\nIl lavoratore che ha un'anzianità di dodici mesi presso l'impresa, ha\ndiritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate:\n\n•pari a 22 giorni lavorativi nell’ipotesi di prestazione settimanale\ndistribuita su cinque giornate (settimana corta);\n\n•pari a 26 giorni lavorativi nell'ipotesi di prestazione settimanale\ndistribuita su sei giornate.\n\nIn caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, il lavoratore,\nqualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, avrà diritto al compenso\nper le ferie stesse.\n\nQualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà\ndiritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.\n\nLa frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero,\nmentre non sarà considerata la frazione inferiore a 15 giorni.\n\nAl lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto\nall'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di servizio di\nalmeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un dodicesimo delle\nferie per ogni mese di servizio prestato.\n\nIn caso di ferie collettive al lavoratore che non abbia maturato il diritto\nalle ferie intere, competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti\ndodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.\n\nIn caso di festività nazionali o infrasettimanali cadenti durante il\nperiodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette\nfestività.\n\nIl periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.\n\nL'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune\naccordo tra le parti, contemporaneamente per reparto, per scaglione o\nindividualmente.\n\nL'impresa assicurerà comunque al lavoratore, per ogni anno di anzianità,\nil godimento di due settimane di ferie nel periodo l9 giugno-30 settembre.\n\nLa norma del precedente comma non trova applicazione per le imprese di\ndisinfezione, disinfestazione e derattizzazione.\n\nIl pagamento del periodo feriale deve essere effettuato in via\nanticipata.\n\nDato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia\nespressa 0 tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il\nlavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisce per sua\nvolontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli\nanni successivi.\n\nRestano salve le condizioni di miglior favore.",{"bindId":166,"name":167,"text":168},"bankholidays1","Art. 23 Ricorrenze festive ed ex festivi","Art. 23 Ricorrenze festive ed ex festività \n\nSono da considerarsi giorni festivi:\n\n•tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui\nall'articolo 30 (riposo settimanale); nel caso di settimana corta è\nconsiderato festivo il secondo giorno di riposo;\n\n•le festività del 25 aprile, le maggio, 2 giugno, stabilite dalle vigenti\ndisposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che\nintervenissero per disposizioni di carattere generale;\n\n•le seguenti festività:\n\n•Capodanno (I° gennaio);\n\n•Epifania (6 gennaio);\n\n•Pasqua (mobile);\n\n•Lunedì dopo Pasqua (mobile);\n\n•Assunzione (15 agosto);\n\n•Ognissanti (19 novembre);\n\n•Immacolata Concezione (8 dicembre);\n\n•S. Natale (25 dicembre);\n\n•S. Stefano (26 dicembre);\n\n•Festa del Patrono della località in cui il lavoratore presta la sua\nopera (per il comune di Roma SS. Pietro e Paolo, 29 giugno).",{"bindId":170,"name":171,"text":172},"SCHEDULE_trigger","Art. 30 Riposo settimanale Il riposo set","Art. 30 Riposo settimanale\n\nIl riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le\neccezioni di legge.\n\nPer i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con\nriposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà\nconsiderata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli\neffetti il giorno fissato per il riposo compensativo.\n\nQualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse\nessere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto da! turno di\nservizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che tale spostamento non\ncomporti il superamento del limite di sei giornate di ininterrotta prestazione\n- il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 7% della retribuzione\nbase di una giornata lavorativa.\n\nPer i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative\nè considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.",{"bindId":174,"name":175,"text":176},"TRADEUNLEAV_trigger","Art. 9 Permessi retribuiti per cariche s","Art. 9 Permessi retribuiti per cariche sindacali\n\nE' stabilito che per i dirigenti sindacali, facenti parte di Organismi\ndirettivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiamo\nalmeno 8 (otto) dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi\npermessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulativi per trimestre).",{"bindId":178,"name":179,"text":180},"marriage","Art. 57 Congedo matrimoniale In caso di ","Art. 57 Congedo matrimoniale\n\nIn caso di matrimonio compete ai lavoratori non in prova un periodo di\ncongedo matrimoniale di 15 giorni lavorativi durante il quale il lavoratore è\nconsiderato a tutti gli effetti in attività di servizio.\n\nIl congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo di ferie\nannuali, né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di\nlicenziamento.\n\nLa richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un\npreavviso di almeno venti giorni dal suo inizio.\n\nIl congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro\nne abbiano diritto.\n\nIl lavoratore dovrà presentare alla ditta il certificato di matrimonio\nentro 30 giorni di inizio del congedo.",{"bindId":182,"name":183,"text":184},"paidpaternityleave","Al lavoratore che ne faccia domanda le i","Al lavoratore che ne faccia domanda le imprese possono accordare brevi\npermessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa\nretribuzione. In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al\nlavoratore una giornata di permesso retribuita.",{"bindId":186,"name":187,"text":188},"paidmaternityleaveduration","Art. 45 Gravidanza e puerperio Astension","Art. 45 Gravidanza e puerperio\n\nAstensione dal lavoro\n\nDurante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di\nastenersi dal lavoro:\n\na) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel\ncertificato medico di gravidanza\n\nb) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto\nstesso;\n\nc) per i tre mesi dopo il parto;\n\nd) \u0001per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e\ninsalubri il periodo di astensione obbligatoria \"postpartum\" è fissato in 7\nmesi.",{"bindId":190,"name":191,"text":192},"paidmaternityleave_father","Il diritto di cui alia lettera c) è rico","Il diritto di cui alia lettera c) è riconosciuto anche al padre lavoratore\nai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903,\nalle condizioni previste nello stesso articolo, ove l'assistenza della madre al\nminore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.",{"bindId":194,"name":195,"text":196},"jobsecuritymothers","La lavoratrice ha diritto secondo la leg","La lavoratrice ha diritto secondo la legge alla conservazione del posto per\ntutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e\nfino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste\ndalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività\ndell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era\nstata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per\nil quale era stato stipulato, esito negativo della prova).\n\nIl divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di\ngravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui\nopera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro\nmediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea\ncertificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,\ndelle condizioni che lo vietavano.",{"bindId":198,"name":199,"text":200},"deathrelatives","Al lavoratore colpito da lutto familiare","Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, di un\nfiglio, di un fratello o del coniuge, l'impresa concederà un permesso\nretribuito di tre giorni se l'evento luttuoso si sia verificato nella città\nsede di lavoro o nella sua provincia e di cinque giorni, di cui tre retribuiti,\nse l'evento si sia verificato fuori dalla provincia.",{"bindId":202,"name":203,"text":204},"maternity_nursing_breaks_duration","Permessi per assistenza al bambino Il da","Permessi per assistenza al bambino\n\nIl datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo\nanno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la\ngiornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è\ninferiore a 6 ore.",{"bindId":206,"name":207,"text":208},"trainingfund","Le parti convengono che tra i requisiti ","Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti\nagevolati e\u002Fo agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a fondi per la\nformazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali e dalla UE, sia\ncompreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del\nc.c.n.l. e di legge in materia di lavoro.",{"bindId":210,"name":211,"text":212},"maxsicknesspayperc","Trattamento economico malattia Le impres","Trattamento economico malattia\n\nLe imprese artigiane dovranno garantire ai lavoratori dipendenti\nl'integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti\nassicurativi preposti fino al 100% della retribuzione globale netta comprensiva\ndell'indennità speciale. Tale integrazione verrà corrisposta a partire dal\n1° giorno di malattia.\n\nLe integrazioni di cui sopra saranno corrisposte per la durata massima di\n180 giorni nell'anno solare (1° gennaio -31 dicembre).",{"bindId":214,"name":215,"text":216},"standbyallowancetype","Le parti convengono che l'indennità pari","Le parti convengono che l'indennità pari a 16 ore annue venga di norma\nfruita dai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti, che verranno\nutilizzati, sulla base di intese da convenirsi secondo le esigenze\ntecnico-produttive dell'impresa, per riassorbire situazioni contingenti di\ncontrazione dell'attività aziendale.\n\nLe frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.","\u003Chtml>\n\n    \u003Cdiv class=\"cobra-report\">\n\n        \u003Ch2>ccnl-imprese-esercenti-servizi-di-pulizie-2014-2016 - 2013\u003C\u002Fh2>\n\n        \u003Cdiv class=\"section general\">\n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-start_date\">Data di inizio validità: &rarr;&nbsp;2013-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n                \u003Cdiv id=\"display-end_date\">Data di fine validità: &rarr;&nbsp;2016-12-31\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \u003C!-- TODO: previous CBA logic -->\n            \u003C!-- TODO: status logic -->\n\n            \n\n            \u003C!-- TODO: transnational_label, includingcountries_label, national_framework_label -->\n\n            \u003Cdiv id=\"display-SECTOR1\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Servizi di vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, lavoro a domicilio\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-NACE2004\">\n                Settore: &rarr;&nbsp;Attività di pulizia generale di edifici  \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-FIRMPRI\">\n                Settore pubblico o privato: &rarr;&nbsp;Nel settore privato\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv>Concluso da:\u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMEMPL_1\">\n                Associazioni imprenditoriali: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1\">\n                Sindacati: &rarr;&nbsp;\n\n                \n                    \n                    \u003Cspan>\n                        FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi, FISASCAT - Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo, UILTRASPORTI - Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti\n                    \u003C\u002Fspan>\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-CBA_MEMTRAD4_1_txt\">\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section social-security-pensions\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SOCSEC_trigger\">PENSIONE E PREVIDENZA SOCIALE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-pensionfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo pensione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilityfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di invalidità per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-unemploymentfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo di disoccupazione per i dipendenti: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section training\">\n            \u003Ch3 id=\"display-TRAINING_trigger\">FORMAZIONE\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingprogrammes\">Programmi di formazione: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprenticeships\">Stage: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-trainingfund\">Il datore di lavoro contribuisce a un fondo per la formazione dei dipendenti: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section sickness-disability\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">MALATTIA E INVALIDITA'\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-maxsicknesspayperc\">\n                Limite massimo dell'indennità di malattia (per 6 mesi): &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-sicknessmaxdaysnr\">\n                Numero massimo di giorni per il congedo di malattia pagato: &rarr;&nbsp;180 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-longtermillness\">Disposizioni riguardanti il ritorno al lavoro dopo una malattia a lungo termine, per esempio dopo un trattamento per tumore: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-menstruationleave\">Congedo pagato per mestruazioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-disabilitypay\">Indennità in caso di invalidità dovuta ad infortunio sul lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n\n\n        \u003Cdiv class=\"section health-medical-assistence\">\n            \u003Ch3 id=\"display-SICDIS_trigger\">SALUTE, SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA\u003C\u002Fh3>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccess\">Assistenza medica: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthcareaccessrelatives\">Assistenza medica per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurance\">Contributo all'assicurazione sanitaria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthinsurancerelatives\">Assicurazione sanitaria per i familiari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetypolicy\">Politica di salute e sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-healthandsafetytraining\">Formazione sulla salute e la sicurezza: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-protectiveclothing\">Fornitura di indumenti protettivi: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-hivpolicy\">Controlli medici regolari o annuali, o visite mediche forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-monitoring\">Monitoraggio delle sollecitazioni muscolo-scheletriche delle postazioni di lavoro, dei rischi professionali e\u002Fo del rapporto lavoro-salute: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-funeralpay\">Assistenza funeraria: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section work-family-arrangements\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKFAM_trigger\">DISPOSIZIONI SU LAVORO E FAMIGLIA\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;21.5 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidmaternityleavepayperc\">\n                Congedo di maternità pagato solo per: 80 % dello stipendio base\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-jobsecuritymothers\">Garanzia del posto di lavoro dopo il congedo di maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-maternitydiscrimination\">Divieto di discriminazione in relazione alla maternità: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-breastfeeding_dangerouswork\">Divieto di obbligare le lavoratrici incinte o in allattamento a svolgere lavori pericolosi o insalubri: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-riskassessment\">Valutazione del rischio sul posto di lavoro per la sicurezza e la salute delle donne in gravidanza o in allattamento: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-alternatives\">Disponibilità di alternative ad attività pericolose o insalubri per le lavoratrici in stato di gravidanza o di allattamento: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-timeoff\">Permessi per esami medici prenatali: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningnonstandard\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di firmare un contratto: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n              \u003Cdiv id=\"display-screeningpromotion\">Divieto di screening per verificare lo stato di gravidanza di una lavoratrice prima di una promozione: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv> \n            \u003Cdiv id=\"display-nursingmothers\">Servizi rivolti alle madri che allattano: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcareprovision\">Servizi per l'infanzia forniti dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-childcaresubsidy\">Servizi per l'infanzia pagati dal datore di lavoro: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \u003Cdiv id=\"display-educationtuition\">Contributo monetario \u002F sussidio per l'istruzione dei figli: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n   \n            \u003Cdiv id=\"display-childcareleave\">\n                Congedo annuale retribuito per prendersi cura dei familiari: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-paidpaternityleaveduration\">\n                Congedo di maternità pagato: &rarr;&nbsp;1 giorni\n         \u003C\u002Fdiv>\n                        \u003Cdiv id=\"display-deathrelativesleave\">\n                Durata del congedo, in giorni, in caso di morte di un familiare: &rarr;&nbsp;3 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n        \u003Cdiv class=\"section gender-equality-issues\">\n            \u003Ch3 id=\"display-GENEQ_trigger\">UGUAGLIANZA DI GENERE\u003C\u002Fh3>\n         \u003Cdiv id=\"display-eqpay\">Parità di retribuzione per lavoro di pari valore: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n         \n         \u003Cdiv id=\"display-discrimination\">Clausole relative alla discriminazione sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-eqpromotion\">Pari opportunità di promozione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv> \n        \u003Cdiv id=\"display-eqtraining\">Pari opportunità di formazione e riqualificazione per le donne: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>     \n        \u003Cdiv id=\"display-eqofficer\">Sul posto di lavoro è presente un rappresentante del sindacato che si occupa di parità di genere: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-sexualhar\">Clausole relative alle molestie sessuali sul luogo di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violence\">Clausole relative alla violenza sul posto di lavoro: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-violenceleave\">Congedo straordinario per lavoratori o lavoratrici vittima di violenza domestica o sessuale da parte della\u002Fdel partner: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-support_disabilities\">Sostegno alle lavoratrici con disabilità: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cdiv id=\"display-equalitymonitoring\">Monitoraggio della parità di genere: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n             \n         \u003C\u002Fdiv>\n         \n\n        \u003Cdiv class=\"section employment-contracts\">\n            \u003Ch3 id=\"display-EMPCONTR_trigger\">CONTRATTI DI LAVORO\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-contracttrialperiod\">\n                Durata del periodo di prova: &rarr;&nbsp;60 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-part_time_excluded\">I lavoratori part-time sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-tempagency\">Disposizioni relative ai lavoratori temporanei\u002Fprecari: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-apprentices_excluded\">Gli apprendisti sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n            \u003Cdiv id=\"display-minijobs_excluded\">Gli studenti lavoratori sono esclusi da alcune delle disposizioni: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n        \u003C\u002Fdiv>\n        \n\n        \u003Cdiv class=\"section working-hours\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WORKHOURS_trigger\">ORARI DI LAVORO E FERIE\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspday\">\n                Ore di lavoro giornaliere: &rarr;&nbsp;8.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hourspweek\">\n                Ore di lavoro settimanali: &rarr;&nbsp;40.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-dayspweek\">\n                Giorni lavorativi settimanali: &rarr;&nbsp;5.0\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-hoursovertimemax\">\n                Numero massimo di ore straordinarie: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysdays\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;22.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysweeks\">\n                Ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;3.14 settimane\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-bankholidays2\">\n                Giorni festivi retribuiti: &rarr;&nbsp;Anniversario della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (Primo Maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Primo dell’Anno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Lunedì di Pasqua \u002F Pasquetta (giorno dopo Pasqua), Easter Sunday (first Sunday after the full moon following 21st March), Independence Day of Lebanon \u002F Cambodia Water Festival (22nd November), Tutti i Santi (1 novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre)\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-holidaysfixeddays\">\n                Giorni fissi per le ferie annuali retribuite: &rarr;&nbsp;12.0 giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-schedulesrestpw\"> Almeno un giorno di riposo settimanale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-sundays_year\">\n                Numero massimo di domeniche \u002F giorni festivi che si possono lavorare in un anno: &rarr;&nbsp;\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n             \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-tradeunleavdays\">\n                Permessi retribuiti per attività sindacale: &rarr;&nbsp; giorni\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n            \n            \n            \u003Cdiv id=\"display-FLEXWORK_trigger\"> Disposizioni su modalità di lavoro flessibile: &rarr;&nbsp;Sì\n            \u003C\u002Fdiv>\n            \n        \u003C\u002Fdiv>\n\n        \u003Cdiv class=\"section wages\">\n            \u003Ch3 id=\"display-WAGES_trigger\">STIPENDI\u003C\u002Fh3>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-PAYSCALES_trigger\">\n                Gli stipendi sono determinati per mezzo di tabelle salariali: &rarr;&nbsp;Yes, in more than one table\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \n            \u003Cdiv id=\"display-LOWWAGE_government\"> \n            Disposizione secondo cui gli stipendi minimi stabiliti dal governo devono essere rispettati: &rarr;&nbsp;No\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageperiod\">\n                Stipendio più basso stabilito: &rarr;&nbsp;Months\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-lowwageamount\">\n                Stipendio più basso: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;1102.94\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv id=\"display-COSTLIV_trigger\">Adeguamento al costo della vita: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-STRUCINCR_trigger\">Aumento di stipendio:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreaseamount1\">\n                    Aumento di stipendio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;33,72\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-wageincreasedate_date\">\n                    Aumento di stipendio a partire dal: &rarr;&nbsp;2014-10\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-ONCERISE_trigger\">Pagamento extra una tantum:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-incidentalbonusperc1\">\n                    Pagamento extra una tantum: &rarr;&nbsp;100&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-extrapayfirmperformance\">Il pagamento extra una tantum è legato ai risultati aziendali: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-NOCTPREM_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro serale o notturno: &rarr;&nbsp;120 % dello stipendio base\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n                \u003Cdiv id=\"display-shiftallowancetype1\">Maggiorazione retributiva solo per lavoro serale: &rarr;&nbsp;Sì\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-CONSIGN_trigger\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype1\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata solo di domenica: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n                \u003Cdiv id=\"display-standbyallowancetype2\">Retribuzione del lavoro precario \u002F a chiamata tutti i giorni della settimana: &rarr;&nbsp;\u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-OVERTIME_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro straordinario:\u003C\u002Fh4>\n                \n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-HARDSHIP_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro in condizioni difficili:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SUNDAY_trigger\">Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale:\u003C\u002Fh4>\n                \u003Cdiv id=\"display-sundayallowanceperc1\">\n                    Maggiorazione retributiva per lavoro domenicale: &rarr;&nbsp;150&nbsp;%\n                \u003C\u002Fdiv>\n                \n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \n\n            \u003Cdiv>\n                \u003Ch4 id=\"display-SENIOR_trigger\">Indennità di anzianità di servizio:\u003C\u002Fh4>\n\n                \n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowanceamount1\">\n                    Indennità di anzianità di servizio: &rarr;&nbsp;EUR&nbsp;15.49 al mese\n                \u003C\u002Fdiv>\n\n                \u003Cdiv id=\"display-longserviceallowancetype2\">\n                    Indennità di anzianità di servizio dopo: &rarr;&nbsp;2 anni di anzianità lavorativa\n                \u003C\u002Fdiv>\n            \u003C\u002Fdiv>\n\n            \u003Ch4>Buoni pasto:\u003C\u002Fh4>\n\n            \n\n            \u003Cdiv id=\"display-MEALALL_trigger\">Indennità per i pasti fornita: 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